D. Lgs. n. 626/1994
Rischio amianto
D. Lgs. n. 277/1991
D. Lgs. n. 242/1996
D.P.R. n. 164/1956
D.M. 6/09/1994
D. Lgs. n. 494/1996
D.M. 21.1.87
D. Lgs. n. 528/1999
D.P.R. n. 1124/1965
L. n. 257/1992
Balangero – Piemonte
D.P.R. n. 547/1955
D. Lgs. n. 235/2003
D.P.R. n. 303/1956
Realizzato da:
Cav. Rag. MARCELLO SANTOPIETRO
Funzionario Vigilanza Ispettiva I.N.A.I.L. – Caserta
L’Igiene del Lavoro
Sapere
PREVENZIONE:
una cultura da trasmettere
sicurezza nei cantieri
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Amianto
L'amianto, chiamato anche indifferentemente asbesto, è un minerale naturale a
struttura microcristallina e di aspetto fibroso appartenente alla classe chimica
dei silicati e alle serie mineralogiche del serpentino e degli anfiboli.
E' presente in natura in diverse parti del globo terrestre e si ottiene facilmente
dalla roccia madre dopo macinazione e arricchimento, in genere in miniere a cielo
aperto.
Per la normativa italiana sotto il nome di amianto
sono compresi 6 composti distinti in due grandi gruppi:
Anfiboli (silicati di calcio e magnesio):
actinolite
amosite
antofillite
Serpentino (silicati di magnesio):
crocidolite
amianto blu o bruno
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tremolite
crisotilo
amianto bianco
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… amianto
La struttura fibrosa conferisce all'amianto sia una
notevole resistenza meccanica sia un'alta flessibilità.
in particolare:
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•
•
•
•
•
resiste al fuoco e al calore;
all'azione di agenti chimici e biologici;
all'abrasione e all'usura (termica e meccanica);
è facilmente filabile e può essere tessuto;
è dotato inoltre di proprietà fonoassorbenti e
termoisolanti;
• si lega facilmente con materiali da costruzione
(calce, gesso, cemento) e con alcuni polimeri
(gomma,PVC).
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Forme di impiego dell’amianto
Floccato di amianto
(amianto spruzzato)
Debolmente agglomerato
(in matrice friabile)
Fortemente agglomerato
(in matrice compatta)
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rivestimenti termoisolanti e antincendio,
rivestimenti fonoassorbenti
(ad es. rivestimenti in amianto proiettato)
• materiali termoisolanti e antincendio
(lastre e pannelli leggeri per l'edilizia),
• corde, tessuti, barriere antifiamma
(amianto allo stato puro)
• rivestimenti per pavimenti.
• prodotti in cemento-amianto utilizzati nel settore
edile o nel genio civile (facciate, lastre ondulate,
tubazioni e canalizzazioni),
• manufatti e oggetti come fioriere, guarnizioni per
freni e frizioni (unito a resine),
guarnizioni (unito a gomme).
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… l’amianto: impiego
L'amianto, quindi, è un minerale praticamente indistruttibile,
non infiammabile, molto resistente all'attacco degli acidi,
flessibile, resistente alla trazione, dotato di buone capacità assorbenti,
facilmente friabile.
Le caratteristiche proprie del materiale e il costo contenuto ne hanno
favorito un ampio utilizzo industriale.
Generalmente è stato utilizzato insieme con altri materiali in diverse
percentuali, al fine di sfruttare al meglio le sue caratteristiche.
Per anni è stato considerato un materiale estremamente versatile
a basso costo, con estese e svariate applicazioni industriali, edilizie
e in prodotti di consumo.
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… amianto: pericolosità
La pericolosità consiste nella capacità dei materiali di amianto
di rilasciare fibre potenzialmente inalabili e inoltre nella estrema
suddivisione cui tali fibre possono giungere.
Non sempre
l'amianto,
però, è pericoloso
Lo è certamente quando si trova nelle condizioni
di disperdere le sue fibre nell'ambiente circostante
per effetto di qualsiasi tipo di sollecitazione meccanica,
eolica, da stress termico, dilavamento di acqua piovana.
Per questa ragione l'amianto in matrice friabile, il quale può essere
ridotto in polvere con la semplice azione manuale, è considerato più
pericoloso dell'amianto in matrice compatta che per sua natura ha
una scarsa o scarsissima tendenza a liberare fibre.
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… amianto – pericolosità: friabile
Se l’amianto è FRIABILE
esiste il pericolo di inalarne fibre.
Il materiale che contiene amianto può essere facilmente
sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione
manuale.
In tal caso le fibre di amianto sono libere o debolmente legate.
Le fibre che si liberano sono talmente sottili da rimanere
in sospensione nell’aria anche a lungo e risultare facilmente
inalabili.
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… amianto – pericolosità: compatto
Se l’amianto è COMPATTO
non esistono
particolari rischi per la salute.
Il materiale è duro e può essere sbriciolato o ridotto
in polvere solo con l’impiego di attrezzi meccanici
(dischi abrasivi, frese, trapani..) e con la forza
degli agenti atmosferici e del tempo.
I materiali contenenti amianto compatto possono diventare un rischio se abrasi o
danneggiati e non devono essere sottovalutati.
E' importante controllare lo stato di conservazione di tutti i materiali contenenti
amianto ed evitare gli interventi che possono danneggiarli.
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… amianto: utilizzo
Industria
Mezzi di trasporto
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Edilizia
Prodotti
di uso domestico
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… amianto – utilizzo: industria
• come materia prima per produrre innumerevoli manufatti ed oggetti;
• come isolante termico nei cicli industriali con alte temperature
(es. centrali termiche e termoelettriche, industria chimica, siderurgica,
vetraria, ceramica e laterizi, alimentare, distillerie, zuccherifici, fonderie);
• come isolante termico nei cicli industriali con basse temperature
(es. impianti frigoriferi, impianti di condizionamento);
• come isolante termico e barriera antifiamma nelle condotte per impianti
elettrici;
• come materiale fonoassorbente.
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… amianto – utilizzo: edilizia
• come materiale spruzzato per il rivestimento
(ad es. di strutture metalliche, travature) per aumentare
la resistenza al fuoco; nelle coperture sotto forma di lastre piane o ondulate,
tubazioni e serbatoi, canne fumarie, ecc.. in cui l'amianto è stato inglobato
nel cemento per formare il cemento-amianto (eternit);
• come elementi prefabbricati sia sottoforma di cemento-amianto che
amianto friabile;
• nella preparazione e posa in opera di intonaci con impasti spruzzati e/o
applicati a cazzuola;
• nei pannelli per controsoffittature;
• nei pavimenti costituiti da vinil-amianto (VA) in cui tale materiale
è mescolato a polimeri;
• come sottofondo di pavimenti in linoleum.
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… amianto – utilizzo: tipologia in edilizia
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… amianto – utilizzo: trasporti
• nei freni;
• nelle frizioni;
• negli schermi parafiamma;
• nelle guarnizioni;
• nelle vernici e mastici "antirombo";
• nella coibentazione di treni, navi e autobus
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… amianto – utilizzo: prodotti uso domestico
• in alcuni elettrodomestici (ad es. asciuga-capelli, forni e stufe, ferri da stiro);
• nelle prese e guanti da forno e nei teli da stiro;
• nei cartoni posti in genere a protezione degli impianti di riscaldamento
come stufe, caldaie, termosifoni, tubi di evacuazione fumi.
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… amianto – utilizzo: eliminazione
La fibrosità dell’amianto e la sua composizione chimica
determinano un elevato rischio per la salute, ecco perché
se ne è decisa la completa dismissione (legge 257/1992).
Quali malattie può provocare:
• Mesotelioma pleurico
• Asbestosi
• Cancro polmonare
Dal 1994 non sono più prodotti e commercializzati materiali con amianto.
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Amianto: norme di riferimento
D. Lgs 15 agosto 1991, n° 277
recepisce precedenti direttive comunitarie in materia di…
…protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da esposizione ad agenti chimici, fisici, e biologici
durante il lavoro.
è finalizzato…
alla riduzione e al controllo dell’esposizione in tutte le attività
produttive che utilizzano, direttamente o indirettamente, amianto
nelle operazioni di rimozione o bonifica di ambienti o strutture
in cui sono presenti materiali contenenti amianto!
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amianto: norme di riferimento …
Legge n 257/1992
definisce le norme applicative
per la cessazione dell’impiego
dell’amianto e le norme del suo
smaltimento.
Sono vietate:
•
•
•
•
•
estrazione
importazione
esportazione
commercializzazione
produzione di amianto
Il decreto attuativo della Legge n 257/92
che ha definito le tipologie d’intervento
nel settore della edilizia è il
D. Min. Sanità 6 Settembre 1994.
in base a questo decreto, le
tecniche d’intervento per i
materiali contenenti amianto
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1. Rimozione
sono :
2. Incapsulamento
3. Confinamento
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amianto: norme di riferimento …
D.Lgs 25 luglio 2006 n. 257
“Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori
dai rischi derivanti dall’esposizione all’amianto durante il lavoro”
Il nuovo decreto abroga a decorrere dalla data di entrata in vigore
le disposizioni di cui al capo III del D.lgs 277/91 del medesimo oggetto.
Il decreto si inserisce organicamente nel D.lgs 626/94
attraverso l’inserimento del nuovo titolo VI bis e la
modifica dell’apparato sanzionatorio
Le procedure applicative del decreto
ricalcano quelle del D.lgs 626/94.
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Amianto: valutazione del rischio
La valutazione dei rischi si deve sviluppare attraverso una analisi dello stato in cui si
trova il materiale contenente amianto la cui presenza in un edificio non comporta di
per sé un pericolo per la salute degli occupanti:
i rischi dipendono infatti dalla probabilità che il materiale rilasci nell'aria fibre di
amianto che possono essere inalate dagli individui.
Se il materiale è in buone condizioni e non viene manomesso, è estremamente
improbabile che esista un pericolo apprezzabile di rilascio di fibre di amianto.
Se invece il materiale viene danneggiato per interventi di manutenzione o per
vandalismo si verifica un rilascio di fibre che costituisce un rischio potenziale.
Analogamente se il materiale è in cattive condizioni, le vibrazioni dell'edificio,
i movimenti di persone o macchine, le correnti d'aria possono causare il distacco
di fibre legate debolmente al resto del materiale.
Questo fenomeno si verifica anche per materiali apparentemente in buone
condizioni, ma altamente friabili in cui la forza di coesione tra le fibre è molto
scarsa.
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… amianto: valutazione del rischio
Meccanismi fondamentali di rilascio e dispersione
delle fibre all'interno di un edificio
FALLOUT -Abbandono
distacco dal materiale friabile, delle fibre
legate più debolmente, determinato dalle
sollecitazioni a cui è sottoposto il materiale
per i movimenti dell'aria e le vibrazioni
delle strutture, per infiltrazioni di acqua,
per una cattiva qualità dell'istallazione o
per i naturali fenomeni di invecchiamento.
In ogni caso si tratta di un fenomeno di
entità relativamente scarsa, ma costante.
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… amianto: valutazione del rischio
Meccanismi fondamentali di rilascio e dispersione
delle fibre all'interno di un edificio
IMPATTO
contatto diretto col materiale con il quale si verifica una dispersione di fibre in
occasione di interventi di manutenzione che interessano direttamente i materiali
di amianto o quando lo stesso viene danneggiato per vandalismo.
Spesso l'impatto è accidentale, come nel caso della manutenzione di attrezzature
poste nelle immediate vicinanze.
In questi casi l'entità del rilascio di fibre dipende dal grado di danneggiamento e
dalle caratteristiche del materiale, in particolare dalla friabilità e dalla forza di
coesione e di adesione.
Generalmente l'impatto causa un rilascio di fibre di elevata entità, ma occasionale
e di breve durata.
Di conseguenza quello che conta è soprattutto la frequenza di questo tipo di eventi.
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… amianto: valutazione del rischio
Meccanismi fondamentali di rilascio e dispersione
delle fibre all'interno di un edificio
IMPATTO
DISPERSIONE SECONDARIA
consiste nel risollevamento e nella dispersione in aria delle
fibre rilasciate in conseguenza del fallout o dell'impatto.
La dispersione secondaria è prodotta dalle attività di
pulizia, dal movimento delle persone e dalla circolazione
dell'aria.
L'importanza del fenomeno dipende da un lato dalle
attività svolte nell'ambiente e dall'altro dalla capacità
del pavimento e delle pareti di trattenere le fibre di amianto .
Per le buone caratteristiche aerodinamiche, le fibre sospese tendono a rimanere
in aria per lungo tempo fino a determinare concentrazioni anche elevate, laddove
si verificano rilevanti rilasci di fibre.
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Principali materiali contenenti amianto
e
loro
rilascio
di
fibre
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Concentrazioni di fibre di amianto
Obblighi del datore di lavoro
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Amianto: adempimenti
del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge
Programma di controllo dei materiali di amianto presenti in un edificio Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto
in un edificio, e’ necessario che sia messo in atto un programma di controllo e
manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Tale programma implica mantenere in buone condizioni i materiali contenenti
amianto, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire
correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le
condizioni dei materiali contenenti amianto.
Procedure per le attività di custodia e di manutenzione Programma di controllo e manutenzione nel caso di intervento di
incapsulamento o di confinamento <<<
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Amianto: adempimenti
del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge
Programma di controllo dei materiali di amianto presenti in un edificio Procedure per le attività di custodia e di manutenzione –
Le operazioni di manutenzione vera e propria possono essere raggruppate
in tre categorie:
1. interventi che non comportano contatto diretto con l’amianto;
2. interventi che possono interessare accidentalmente i materiali contenenti
amianto
3. interventi che intenzionalmente disturbano zone limitate di materiali
contenenti amianto.
Programma di controllo e manutenzione nel caso di intervento di
incapsulamento o di confinamento <<<
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Amianto: adempimenti
del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge
Programma di controllo dei materiali di amianto presenti in un edificio Procedure per le attività di custodia e di manutenzione –
Programma di controllo e manutenzione nel caso di intervento di
incapsulamento o di confinamento –
Nel caso di incapsulamento e di confinamento dei materiali di amianto
occorre attuare un programma di controllo e manutenzione per verificare
periodicamente l'efficacia dell'incapsulamento, che col tempo può alterarsi
o essere danneggiato, ed eventualmente ripetere il trattamento.
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Amianto: obblighi
del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge
Designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento
di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto
Tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali
contenenti amianto.
Sulle installazioni soggette a frequenti interventi manutentivi (ad es. caldaia
e tubazioni) dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che
l’amianto venga inavvertitamente disturbato
Garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia,
gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare
un disturbo dei materiali di amianto.
A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione
per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere
tenuta una documentazione verificabile
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Amianto: obblighi
del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi si svolge
Fornire una corretta informazione agli occupanti dell’edificio sulla presenza
di amianto nello stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare
Provvedere, nel caso siano in opera materiali friabili, a far ispezionare
l’edificio almeno una volta all’anno, da personale in grado di valutare le
condizioni dei materiali, redigendo un dettagliato rapporto corredato di
documentazione fotografica.
Copia del rapporto dovrà essere trasmessa alla USL competente la quale
può prescrivere di effettuare un monitoraggio ambientale periodico delle
fibre aerodisperse all’interno dell’edificio.
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Amianto: Cosa fare …
La tutela dal rischio amianto coinvolge tutti i proprietari di immobili o cose con
amianto, compresi Enti Pubblici come Province, Comuni, Aziende Ospedaliere
Quando il materiale
contenente amianto è
• in buone condizioni
• duro e compatto
• difficilmente danneggiabile
• friabile
• danneggiato o deteriorato
deve essere attuato un programma
di controllo periodico e manutenzione
e’ necessario
un intervento di bonifica
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Amianto: D.M. 6/09/1994
Valutazione materiali contenenti amianto negli edifici
Materiali compatti,
integri non suscettibili
di danneggiamenti
Materiali compatti,
integri suscettibili
di danneggiamenti
Materiali compatti
danneggiati
Eliminazioni
delle cause
Area non
Area non
estesa <10% estesa <10%
Materiali
friabili
Restauro ed
eliminazione
delle cause
Programma di controllo e corrette procedure di
manutenzione dei materiali contenenti amianto
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Bonifica
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… amianto: D.M. 6/09/1994
Materiali danneggiati con accertato rilascio di fibre
• Materiali non confinati
• Materiali danneggiati o deteriorati
Restauro
• L’amianto viene lasciato nella sua sede e viene riparato nelle zone danneggiate
• Vengono eliminate le cause del danneggiamento
Bonifica
• Rimozione, incapsulamento, confinamento dell’amianto
• Viene effettuata su tutta la struttura o nelle aree interessate
• Operazione tecnica che annulla gli effetti nocivi del materiale contaminante
• Impedire alle fibre di amianto di disperdersi nell’aria
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… amianto: D.M. 6/09/1994 – “ la bonifica “
La bonifica va effettuata da ditte autorizzate e specializzate
per garantire che le procedure siano eseguite secondo quanto
stabilito dalla norma:
in sicurezza per le persone e l'ambiente.
Ogni intervento di rimozione e smaltimento di materiali contenenti amianto deve
essere preceduto dalla stesura di un piano di lavoro da parte dell’impresa appaltata
per i lavori.
Il piano deve essere presentato allo Spisal (Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza
Ambienti di Lavoro) dell’ULSS di competenza per la verifica e l’approvazione.
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Rimozione
(è soggetta a presentazione del Piano di Lavoro alla U.S.L.)
Elimina ogni potenziale fonte di esposizione ed ogni necessità di attuare specifiche
cautele per le attività che si svolgono nell’edificio.
Comporta un rischio estremamente elevato per i lavoratori addetti produce
notevoli quantitativi di rifiuti speciali che devono essere correttamente smaltiti;
in genere richiede l’applicazione di un nuovo materiale, in sostituzione
dell’amianto rimosso.
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Incapsulamento
Prevede il trattamento dell’amianto con prodotti penetranti o ricoprenti che
tendono ad inglobare le fibre di amianto, a ripristinare l’aderenza al supporto,
a costituire una pellicola di protezione sulla superficie esposta; non richiede la
successiva applicazione di un prodotto sostitutivo e non produce rifiuti.
Il rischio per i lavoratori addetti è minore rispetto alla rimozione; è il trattamento
di elezione per i materiali poco friabili di tipo cementizio.
L’inconveniente principale è la permanenza nell’edificio del materiale di amianto
e la conseguente necessità di mantenere un programma di controllo e manutenzione.
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Confinamento e/o Rivestimento
Consiste nell’installazione di una barriera a tenuta che separi l’amianto dalle aree
occupate dell’edificio; se non viene associato ad un trattamento incapsulante, il
rilascio di fibre continua all’interno del confinamento; rispetto all’incapsulamento,
presenta il vantaggio di realizzare una barriera resistente agli urti.
Occorre sempre un programma di controllo e manutenzione, in quanto l’amianto
rimane nell’edificio. Inoltre la barriera installata per il confinamento deve essere
mantenuta in buone condizioni
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Amianto rifiuti
La rimozione produce rifiuti dal materiale contenente l’amianto rimosso
Il confinamento produce rifiuti dal vestiario e dalle maschere per la protezione
dei lavoratori
L’incapsulamento produce rifiuti dalla lavatura delle superfici
Tutti i sistemi di bonifica producono rifiuti dal vestiario, dai filtri ,
dai teli per il confinamento.
Il rifiuto prodotto è a carico dell’impresa a cui viene appaltata
l’opera di bonifica.
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… amianto rifiuti
L’impresa deve
no
• Classificare il rifiuto
• Assicurare raccolta e trasporto
• Istituire ed aggiornare il registro di carico e scarico
• Presentare annualmente la denuncia dei rifiuti prodotti
Classificazione rifiuti contenenti amianto:
• Fino a 100 mg/mc (= 0,01%) Speciale in discarica 2a
• Fino a 10.000 mg/mc (=1%) Tossico-nocivo in discarica 2 b
• Superiore a 10.000 mg/mc Tossico-nocivo in discarica 2c
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… amianto rifiuti: Imballaggio ed etichettatura
Durante la bonifica, i materiali contenenti amianto vanno raccolti in doppi
contenitori ed imballando separatamente i materiali taglienti.
L’uso del doppio contenitore è molto importante perché, mentre il primo contiene
materiale rimosso all’interno del cantiere, il secondo non deve mai essere portato
all’interno dell’area di lavoro (così da non consentire alle fibre di amianto attaccate
all’esterno del primo contenitore di disperdersi nell’ambiente).
Per quanto riguarda
l'etichettatura, tutti i
contenitori devono essere
muniti dell’etichetta
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… amianto rifiuti: discariche
Discarica di seconda categoria di tipo A Sono smaltiti soltanto rifiuti inerti costituiti da sfridi di materiali da
costruzione e da materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi,
materiali ceramici cotti,vetri di tutti i tipi, rocce e materiali litoidi da
costruzione.
E’ comunque vietato lo scarico di rifiuti polverulenti o finemente suddivisi
in assenza di specifici sistemi di contenimento.
Discarica di seconda categoria di tipo B Discarica di seconda categoria di tipo C -
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… amianto rifiuti: discariche
Discarica di seconda categoria di tipo A Discarica di seconda categoria di tipo B –
Sono smaltiti sia rifiuti speciali non pericolosi sia alcuni rifiuti speciali
pericolosi.
Nel caso poi che si abbia la ragionevole certezza, in base a specifiche
caratteristiche del terreno, di non provocare l’inquinamento delle acque
superficiali e di falda, in questo tipo di discarica è possibile smaltire anche
altri rifiuti pericolosi di cui all’allegato al d.p.r. n. 915/1982 che rispettino
precisi limiti di cui alla tabella a della legge n. 319/1976. In queste discariche
possono inoltre essere smaltiti rifiuti contenenti polveri o fibre libere di
amianto in concentrazioni non superiori a 10.000 mg/kg; (1%).
Discarica di seconda categoria di tipo C <<<
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… amianto rifiuti: discariche
Discarica di seconda categoria di tipo A -
Discarica di seconda categoria di tipo B –
Discarica di seconda categoria di tipo C –
Sono smaltiti rifiuti speciali pericolosi tra i quali l'amianto in concentrazioni
superiori a 10.000 mg/kg (polveri e fibre libere). - possono essere smaltiti, oltre
quelli indicati nei punti precedenti del presente paragrafo i rifiuti speciali di
cui ai punti 1) e 5) del quarto comma dell'art. 2 del d.p.r. 915/1982, nel caso
trattasi di fanghi, questi devono essere stabilizzati e palabili; ecc.
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Lavori di bonifica: il cantiere
I lavori di bonifica di materiali friabili contenenti amianto dovranno essere eseguiti
attenendosi a precise raccomandazioni, delle quali trattiamo:
Allestimento del cantiere.
Collaudo del cantiere:
a. Prova della tenuta con fumogeni.
b. Collaudo della depressione.
Area di decontaminazione:
1.
2.
3.
4.
Locale di equipaggiamento.
Locale doccia.
Chiusa d'aria
Locale incontaminato (spogliatoio).
Protezione dei lavoratori.
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Bonifica: allestimento del cantiere.
Se l'ambiente in cui avviene la rimozione non è naturalmente confinato, occorre
provvedere alla realizzazione di un confinamento artificiale con idonei divisori.
Prima dell'inizio del lavoro, (confinamento statico) la zona dovrà essere sgombrata
da tutti i mobili e le attrezzature che possono essere spostati.
Se i mobili e/o le attrezzature sono coperte da detriti o polvere, devono essere puliti
a umido prima dello spostamento dalla zona di lavoro.
Tutti i mobili e le attrezzature che non possono essere spostati devono essere
completamente ricoperti con fogli di plastica di spessore adeguato ed accuratamente
sigillati sul posto; così dicasi per tutte le lampade di illuminazione, equipaggiamenti
di ventilazione e riscaldamento, tutti gli oggetti inamovibili devono essere sigillati, in
modo tale che non vengano danneggiati e/o contaminati durante il lavoro.
I filtri sostituiti vanno posti in sacchi sigillati di plastica per essere smaltiti come
rifiuti contenenti amianto.
Il pavimento e le pareti dell'area di lavoro dovrà essere ricoperto con uno o più fogli
di polietilene di spessore adeguato, sigillate sul posto con nastro a prova di umidità.
Per realizzare un efficace isolamento dell'area di lavoro è necessario, l'impiego di un
sistema di estrazione dell'aria che metta in depressione il cantiere di bonifica rispetto
all'esterno (confinamento dinamico).
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Bonifica: collaudo del cantiere.
Dopo che e' stato completato l'allestimento del cantiere, compresa l'installazione
dell'unità di decontaminazione e prima dell'inizio di qualsiasi operazione che
comporti la manomissione dell'amianto, i sistemi di confinamento devono essere
collaudati mediante prove di tenuta.
a. Prova della tenuta con fumogeni.
Ad estrattori spenti l'area di lavoro viene saturata con un fumogeno e si osservano,
dall'esterno del cantiere, le eventuali fuoriuscite di fumo.
Occorre ispezionare, a seconda delle situazioni le barriere di confinamento, il
perimetro esterno dell'edificio, il piano sovrastante.
Tutte le falle individuate vanno sigillate dall'interno.
b. Collaudo della depressione.
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… bonifica: collaudo del cantiere.
… i sistemi di confinamento devono essere collaudati mediante prove di tenuta.
a. Prova della tenuta con fumogeni.
b. Collaudo della depressione.
Si accendono gli estrattori uno alla volta e si osservano i teli di plastica delle barriere
di confinamento: questi devono rigonfiarsi leggermente formando un ventre rivolto
verso l'interno dell'area di lavoro.
La direzione del flusso dell'aria viene verificata utilizzando fialette fumogene.
Il test deve essere effettuato, in particolare, all'esterno del cantiere, in prossimità
delle eventuali aperture per l'immissione passiva di aria e nei locali dell'unità di
decontaminazione, in condizioni di quiete e durante l'apertura delle porte.
Si deve osservare che il fumo venga sempre richiamato verso l'interno dell'area
di lavoro.
La misura della depressione può essere effettuata con un manometro differenziale,
munito di due sonde che vengono collocate una all'interno e l'altra all'esterno
dell'area di lavoro.
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Bonifica: area di decontaminazione
Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto
da 4 zone distinte:
1. Locale di equipaggiamento.
Questa zona avrà due accessi, uno adiacente all'area di lavoro e l'altro adiacente
al locale doccia. Pareti, soffitto e pavimento saranno ricoperti con un foglio di
plastica di spessore adeguato.
Un apposito contenitore di plastica deve essere sistemato in questa zona per
permettere agli operai di riporvi il proprio equipaggiamento prima di passare
al locale doccia.
2. Locale doccia.
La doccia sarà accessibile dal locale equipaggiamento e dalla chiusa d'aria.
Questo locale dovrà contenere come minimo una doccia con acqua calda e fredda
e sarà dotato ove possibile di servizi igienici. Dovrà essere assicurata la disponibilità
continua di sapone in questo locale. Le acque di scarico delle docce devono essere
convenientemente filtrate prima di essere scaricate.
3, Chiusa d'aria.
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4. Locale incontaminato (spogliatoio).
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… bonifica: area di decontaminazione
Dovrà essere approntato un sistema di decontaminazione del personale, composto
da 4 zone distinte:
1. Locale di equipaggiamento.
2. Locale doccia.
3. Chiusa d'aria.
La chiusa d'aria dovrà essere costruita tra il locale doccia ed il locale spogliatoio
incontaminato.
La chiusa d'aria consisterà in uno spazio largo circa 1.5 m con due accessi.
Uno degli accessi dovrà rimanere sempre chiuso: per ottenere ciò è opportuno che
gli operai attraversino la chiusa d'aria uno alla volta.
4. Locale incontaminato (spogliatoio).
Questa zona avrà un accesso dall'esterno (aree incontaminate) ed un'uscita
attraverso la chiusa d'aria.
Il locale dovrà essere munito di armadietti per consentire agli operai di riporre gli
abiti dall'esterno.
Quest’area servirà anche come magazzino per l'equipaggiamento pulito.
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… bonifica: protezione dei lavoratori.
Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono venire istruiti ed informati sulle
tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di
addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione,
la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.
Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali
delle vie respiratorie, devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di
indumenti protettivi completi.
Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo.
Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza
dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto,
ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto.
Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti
protettivi con altri incontaminati.
Elencare ed affiggere, nel locale dell'equipaggiamento e nel locale di pulizia, le
procedure di lavoro e di decontaminazione che dovranno essere seguite dagli operai.
Procedure di accesso e/o uscita “ area di lavoro ”.
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… bonifica: procedure di accesso e/o uscita “ area di lavoro ”.
Accesso alla zona:
ciascun operaio dovrà togliere gli indumenti nel locale spogliatoio incontaminato
ed indossare un respiratore dotato di filtri efficienti ed indumenti protettivi, prima
di accedere alla zona di equipaggiamento ed accesso all'area di lavoro.
Uscita dalla zona di lavoro:
ciascun operaio dovrà ogni volta che lascia la zona di lavoro, togliere la
contaminazione più evidente dagli indumenti prima di lasciare l'area di lavoro,
mediante un aspiratore; proseguire verso la zona dell'equipaggiamento, adempiere
alle procedure seguenti:
• togliere tutti gli indumenti eccetto il respiratore;
• sempre indossando il respiratore e nudi, entrare nel locale doccia, pulire
l'esterno del respiratore con acqua e sapone;
• togliere i filtri sciacquarli e riporli nel contenitore predisposto per tale uso;
• lavare ed asciugare l'interno del respiratore
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… bonifica: locale area di lavoro
Il ciclone è un sistema di abbattimento di forma
vagamente cilindrica che permette di raccogliere
le particelle aerodisperse sfruttando la loro forza
di inerzia., in questo dispositivo il flusso contaminato
viene fatto entrare dall’alto in modo da assumere
un moto a spirale direzionato verso il basso.
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Amianto: Piano di lavoro
Ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 277/1991,
chi intende rimuovere materiali contenenti amianto
deve predisporre un Piano di lavoro prima dell'inizio
dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto,
ovvero dei materiali contenenti amianto, dagli edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di
trasporto.
Questo Piano deve prevedere le misure necessarie per
garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e la protezione dell'ambiente
esterno.
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… amianto: Piano di lavoro
1
La rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, se opportuno;
2
La fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
3
Adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale
incaricato dei lavori;
4
Adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo
smaltimento dei materiali;
5
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In particolare prevede:
L'adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di
cui all'art. 31 (0,6 fibre per centimetro cubo per il crisotilo; 0,2 fibre per
centimetro cubo per tutte le altre varietà di amianto, sia isolate sia in
miscela, ivi comprese le miscele contenenti crisotilo), delle misure di cui
all'art. 33, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico.
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Art. 33 del D.Lgs. n. 277/1991
Le misure sono:
1
fornire ai lavoratori speciali indumenti e mezzi individuali di protezione
destinati ad essere usati durante tali lavori;
2
provvedere al rigoroso isolamento dell'area di lavoro ed all'installazione
di adeguati sistemi di ricambio dell'aria con filtri assoluti;
3
provvedere all'affissione di appositi cartelli segnaletici, recanti la scritta:
"Attenzione - Zona ad alto rischio - Possibile presenza di polvere di
amianto in concentrazione superiore ai valori limite di esposizione";
4
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predisporre, consultando i lavoratori ovvero i loro rappresentanti, un
piano di lavoro contenente tutte le misure destinate a garantire la
protezione dei lavoratori e dell'ambiente e lo trasmette preventivamente
all'organo di vigilanza.
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Invio: copia del piano di lavoro
Copia del piano di lavoro è inviata all'organo di vigilanza,
unitamente a informazioni circa:
Natura dei lavori e loro durata presumibile;
Luogo ove i lavori verranno effettuati;
Tecniche lavorative per attuare quanto previsto alla lettera a) del comma 3;
Natura dell'amianto contenuto nei materiali di coibentazione nel caso di
demolizioni;
Caratteristiche degli impianti che si intende utilizzare per attuare quanto
previsto dalla lettera c) del comma 3;
Materiali previsti per le operazioni di decoibentazione.
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Atteggiamenti: Organo di vigilanza
Se l'organo di vigilanza non rilascia prescrizioni entro novanta giorni dall'invio
della suddetta documentazione, i datori di lavoro possono eseguire i lavori, ferma
restando la loro responsabilità per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni
del decreto in questione.
I lavoratori, ovvero i loro rappresentanti,
hanno accesso alla documentazione.
Al termine dei lavori di bonifica, dovranno essere eseguite le operazioni
di certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati.
Tali operazioni, da eseguirsi a spese del committente, dovranno essere
eseguite da funzionari della ASL competente al fine di assicurare che
le aree interessate possano essere rioccupate con sicurezza.
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Bonifica amianto
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Amianto: interventi
Le lastre piane o ondulate di cemento-amianto,
impiegate per copertura in edilizia, sono costituite
da materiale non friabile che, quando è nuovo o in
buono stato di conservazione, non tende a liberare
fibre spontaneamente.
Il cemento-amianto, quando si trova all'interno
degli edifici, anche dopo lungo tempo, non va
incontro ad alterazioni significative tali da
determinare un rilascio di fibre, se non viene
manomesso.
Invece, lo stesso materiale esposto ad agenti atmosferici subisce un progressivo
degrado per azione delle piogge acide, degli sbalzi termici, dell'erosione eolica e
di microrganismi vegetali.
Di conseguenza, dopo anni dall'installazione si possono determinare alterazioni
corrosive superficiali con affioramento delle fibre e fenomeni di liberazione.
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… le lastre piane o ondulate di cemento-amianto
La bonifica delle coperture in cemento-amianto viene necessariamente effettuata in
ambiente aperto, non confinabile, e, pertanto, deve essere condotta limitando il più
possibile la dispersione di fibre.
I metodi di bonifica applicabili sono:
Rimozione:
le operazioni devono essere condotte salvaguardando l'integrità del materiale in
tutte le fasi dell'intervento.
Comporta la produzione di notevoli quantità di rifiuti contenenti amianto che
devono essere correttamente smaltiti.
Comporta la necessità di installare una nuova copertura in sostituzione del
materiale rimosso.
Incapsulamento
Sovracopertura
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… le lastre piane o ondulate di cemento-amianto
I metodi di bonifica applicabili sono:
Rimozione:
Incapsulamento
possono essere impiegati prodotti impregnanti, che penetrano nel materiale
legando le fibre di amianto tra loro e con la matrice cementizia, e prodotti
ricoprenti, che formano una spessa membrana sulla superficie del manufatto.
L'incapsulamento richiede necessariamente un trattamento preliminare della
superficie del manufatto, al fine di pulirla e di garantire l'adesione del prodotto
incapsulante.
Il trattamento deve essere effettuato con attrezzature idonee che evitino la
liberazione di fibre di amianto nell'ambiente e consentano il recupero ed il
trattamento delle acque di lavaggio.
Sovracopertura
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… le lastre piane o ondulate di cemento-amianto
I metodi di bonifica applicabili sono:
Rimozione:
Incapsulamento
Sovracopertura
il sistema consiste in un intervento di confinamento realizzato installando una
nuova copertura al di sopra di quella in cemento-amianto, che viene lasciata in
sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente
aggiuntivo.
L'installazione comporta generalmente operazioni di foratura dei materiali di
cemento-amianto, per consentire il fissaggio della nuova copertura e delle
infrastrutture di sostegno, che determinano liberazione di fibre di amianto.
La superficie inferiore della copertura in cemento-amianto non viene confinata
e rimane, quindi, eventualmente accessibile dall'interno dell'edificio, in relazione
alle caratteristiche costruttive del tetto.
Sono necessari controlli ambientali periodici ed interventi di normale
manutenzione per conservare l'efficacia e l'integrità dei trattamenti stessi.
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… le lastre piane o ondulate di cemento-amianto:
sintesi operativa
• Bagnatura delle lastre o trattamento della superficie
• Opere provvisionali per protezione rischio di caduta
• Aree temporaneamente delimitate e segnalate
• Le lastre devono essere rimosse evitando rotture
• Le lastre non devono essere riutilizzate
• Limitazione del numero dei lavoratori esposti
• Evitare eccessiva polverosità
• Protezione dei lavoratori: D.P.I. vie respiratorie,
indumenti protettivi e calzature idonee
• Efficace pulitura degli attrezzi utilizzati
• Scrupolosa pulizia delle parti esposte
• Uso corretto dei mezzi di protezione
• Divieto di consumo di pasti o bevande e di fumare
• Rispetto norme di cui ai DPR 164/56, 547/55 e 303/56
• Confezionamento delle lastre con teli di polietilene
• Minimo tempo di stoccaggio in loco
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Amianto: interventi
Pavimenti in vinil-amianto
La presenza di pavimenti in vinil-amianto (VA) e' molto diffusa.
Nei decenni 60-80 il materiale, di basso costo e di
rapida messa in opera, e' stato largamente usato
soprattutto per la pavimentazione di edifici pubblici,
scuole, ospedali ed anche di alloggi popolari.
Il procedimento industriale per la produzione del
VA consiste nella mescola di resine di PVC,
copolimeri, leganti inorganici, pigmenti e amianto.
Il materiale viene scaldato e, quando la miscela
raggiunge la temperatura e la plasticità desiderate,
viene laminato fino allo spessore richiesto e quindi
tagliato in piastrelle.
Pubblicazioni riferiscono che le fibre di amianto presenti nei materiali vinilici in
opera si trovano incapsulate in una matrice stabile che ne previene la diffusione
ambientale, se il materiale e' mantenuto in buone condizioni.
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Amianto: Sorveglianza Sanitaria
Nelle attività lavorative che comportano esposizione dei lavoratori alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto,
il datore di lavoro
deve accertare l'inquinamento ambientale prodotto dalla polvere proveniente
dall'amianto o dai materiali contenenti amianto, individuando i punti di emissione
di dette polveri ed i punti a maggior rischio delle aree lavorative, e eseguire una
determinazione dell'esposizione personale dei lavoratori alla polvere di amianto.
Fermo restando quanto previsto in tema di prevenzione sanitaria dell'asbestosi, il
datore di lavoro, in conformità al parere del medico competente, adotta, se
necessario, misure preventive e protettive per singoli lavoratori, sulla base delle
risultanze degli esami clinici effettuati.
Tali misure possono comprendere l'allontanamento anche temporaneo del lavoratore
interessato da qualsiasi esposizione all'amianto.
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… amianto: Sorveglianza Sanitaria
Il medico competente fornisce ai lavoratori ovvero ai loro
rappresentanti adeguate informazioni sul significato delle
visite mediche alle quali essi sono sottoposti e sulla necessità
di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività che comporta esposizione alla polvere
proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Il datore di lavoro effettua un controllo periodico
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere di amianto
nell'aria. Il controllo deve essere effettuato attraverso
la misurazione della concentrazione delle fibre di
amianto nell'aria, espressa come media ponderata in
rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore,
usando i metodi di prelievo e di analisi.
Ai fini della misurazione si prendono in considerazione unicamente le fibre che
hanno una lunghezza superiore a 5 micron, una larghezza inferiore a 3 micron ed il
cui rapporto lunghezza/larghezza è superiore a 3:
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… amianto: Sorveglianza Sanitaria
L'organo di vigilanza deve essere informato tempestivamente
e comunque non oltre cinque giorni dalle rilevazioni effettuate
e delle misure adottate o che si intendono adottare.
Trascorsi novanta giorni dall'accertamento del superamento
dei valori soglia il lavoro può proseguire nella zona interessata
soltanto se l'esposizione dei lavoratori risulta nuovamente
inferiore a tali valori.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare al più presto
i lavoratori interessati ed i loro rappresentanti dell'evento
e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure che
intende adottare; in casi di particolare urgenza, che
richiedono interventi immediati, li informa al più presto
delle misure già adottate.
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… amianto: Sorveglianza Sanitaria
Se si verificano eventi che possono provocare
un incremento rilevante dell'esposizione alla
polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata.
Potranno accedervi unicamente i lavoratori addetti
ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli
idonei mezzi di protezione.
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Asbestosi
Malattia cronica che determina insufficienza respiratoria.
Si manifesta dopo almeno 6-10 anni, è una malattia
tipicamente professionale provocata da elevata esposizione
a fibre di amianto, come quella che si verificava nelle
miniere o nelle aziende che utilizzavano tale minerale.
Oggi l’asbestosi è in pratica scomparsa dagli ambienti
di lavoro e non si riscontra negli ambienti di vita.
Amianto:
le malattie
Cancro del polmone
E’ il tumore più frequente negli esposti ad amianto
per motivi professionali.
Si manifesta a distanza di anni dall’esposizione
ad amianto.
Mesotelioma pleurico
Tumore maligno, è molto raro nella popolazione generale
(1-7 casi per milione di persone all’anno), ma si presenta
con frequenza molto superiore nei soggetti esposti ad
amianto. La latenza di questa malattia è molto lunga
(superiore ai 20 anni).
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Il fumo potenzia
l'effetto nocivo dell’amianto
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AMIANTO: visite mediche
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Sapere …
Asbestosi - Malattia grave e irreversibile dell'apparato respiratorio prodotta da amianto.
Assegno continuativo (speciale assegno continuativo mensile a superstiti) –
Prestazione economica erogata ai superstiti di invalidi, titolari di rendita non inferiore
al 65%, valutata ai sensi del T.U. 1124/65, deceduti per cause non dipendenti dall'infortunio
o dalla malattia professionale.
Astensione dal lavoro - Periodo di assenza del lavoratore dal lavoro a causa di infortunio o
malattia professionale.
Automaticità delle prestazioni - Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte
dell'Inail anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia pagato il premio.
Causa lavorativa dell'infortunio o della malattia professionale - Presupposto per il
riconoscimento delle prestazioni assicurative.
Conseguenze patrimoniali della menomazione - Conseguenze della menomazione sulla
capacità dell'infortunato/tecnopatico di produrre reddito attraverso il lavoro, riconosciuta
indennizzabile a partire dal 16% di invalidità, ai sensi del D.Lgs. 38/2000.
Danno biologico - Lesione dell'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione
medico-legale.
Danno di origine professionale - Danno, valutabile in termini sanitari, verificatosi in seguito
ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.
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Sapere …
Denuncia - Documento redatto a cura del Datore di lavoro attestante il verificarsi dell'evento
lesivo (infortunio sul lavoro o malattia professionale).
Grado di inabilità - Misura del danno permanente residuato all'infortunato/tecno-patico,
dopo la guarigione clinica.
Inabilità assoluta - Totale perdita di attitudine al lavoro.
Inabilità parziale - Riduzione dell'attitudine al lavoro.
Inabilità lavorativa accertata - Inabilità dell'infortunato/tecnopatico, accertata in seguito a
certificazione medica o visita medico-legale e conseguente a cause riconducibili al lavoro.
Inabilità permanente - Riduzione o perdita della capacità lavorativa generica.
Indennità - Ogni prestazione economica.
Indennità giornaliera per inabilità temporanea - Indennità corrisposta dal quarto giorno
successivo alla data di infortunio o di manifestazione della malattia professionale e fino a quando
dura l'inabilutà assoluta. È erogata nella misura del 60% della retribuzione media giornaliera
per i primi 90 giorni, e nella misura del 75% dal novantunesimo.
Indennità per inabilità temporanea assoluta - Prestazione economica giornaliera a partire
dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o si è manifestata la malattia
professionale.
Indennizzo di capitale - Erogazione di una somma una tantum a favore degli infortunati/
tecn.ici che presentano un danno biologico di grado pari o superiore al 6% ed inferiore al 16%.
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Sapere …
Indennizzo patrimoniale - Quota di rendita che indennizza le conseguenze patrimoniali
della menomazione a partire dal 16% di invalidità ai sensi del D. Lgs. 38/2000.
Infortunato - Colui che ha subito infortunio sul lavoro.
Infortuni domestici - Infortuni avvenuti in occasione ed a causa di lavoro in ambito domestico
cioè durante lo svolgimento dell’attività finalizzata alla cura delle persone che costituiscono il
nucleo familiare della casalinga/o e dell’ambiente domestico ove dimora la/o stessa/o.
Integrazione rendita - Prestazione economica erogata al lavoratore, titolare di rendita diretta,
durante il periodo di cure riconosciuto allo stesso per il recupero della propria capacità lavorativa.
Invalidità - Menomazione intesa come riduzione o perdita dell'integrità psico-fisica.
Lavorazione nociva - Lavorazioni indicate nelle tabelle delle malattie professionali allegate
al T.U. 1124/65, nonché nella tabella 8 allegata allo stesso, per la silicosi e l'asbestosi.
Minimale di rendita - Importo minimo di retribuzione annua stabilito per legge, ai fini del
calcolo della rendita diretta e della rendita a superstiti.
Opposizione - Procedimento medico-amministrativo instaurato a seguito di richiesta
dell'infortunato/tecnopatico che comunica all'Inail le motivazioni per le quali non ritiene
giustificabile il provvedimento dell'Istituto.
Patologia - Qualunque infermità prodotta da infortunio sul lavoro o da malattia professionale.
Postumi permanenti accettati - Conseguenze di carattere permanente prodotte dall’evento
professionale e valutate in sede di visita medico-legale.
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Sapere …
Primo certificato - Certificato rilasciato dal medico che per primo ha accertato le
conseguenze di un infortunio sul lavoro o la malattia professionale.
Quota integrativa - È una maggiorazione della rendita spettante al coniuge oppure ai figli
a carico dell'infortunato/tecnopatico, questi ultimi fino al limite massimo del compimento del
ventiseiesimo anno di età.
Rendita - Prestazione economica concessa all'infortunato/tecnopatico che a seguito dell'evento
professionale abbia riportato postumi indennizzabili pari o superiori all'11% ai sensi del T.U.
1124/65 ovvero pari o superiori al 16% ai sensi del D.Lgs. 38/2000.
Rendita capitalizzata - Somma di denaro pari al valor capitale della rendita spettante, che
viene corrisposta all'infortunato ad estinzione di ogni diritto qualora, dopo la scadenza del
decennio/quindicennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità risulti determinato
in maniera definitiva in misura superiore al 10% ed inferiore al 16%.
Rendita a superstiti - Prestazione economica erogata ai superstiti del lavoratore deceduto
a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Rendita di passaggio - Prestazione economica concessa ai titolari di rendita per silicosi
ed asbestosi, al fine di incentivare l’abbandono della lavorazione nociva.
Retribuzione - Tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in dipendenza del
rapporto di lavoro, quale base di calcolo sulla quale si deve procedere per l’erogazione delle
prestazioni economiche.
Retribuzione annua - Retribuzione percepita dal lavoratore nei dodici mesi antecedenti
l'infortunio/malattia professionale.
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Sapere …
Retribuzione media giornaliera - Retribuzione percepita dal lavoratore nei 15 giorni
precedenti l'infortunio sul lavoro.
Revisione - Procedimento tecnico-amministrativo richiesto dall'infortunato/tecnopatico o
disposto dall'Inail, a determinate scadenze temporali, finalizzato all'adeguamento della rendita
in modo direttamente proporzionale all'evoluzione o alla regressione del danno di origine
professionale.
Ricaduta - Situazione in cui il lavoratore, dopo la guarigione, ricade nello stato di inabilità
temporanea assoluta al lavoro.
Ricorso giurisdizionale - È l'azione giudiziaria proposta davanti al giudice del lavoro da
parte dell'assicurato che ritiene non soddisfatto il suo diritto alle prestazioni.
Rivalutazione - Disposizione annuale, a mezzo decreto ministeriale, che consente di adeguare
le rendite al costo della vita.
Silicosi - Malattia grave ed irreversibile dell'apparato respiratorio contratta con l'esposizione
a polvere di silice.
Spese funerarie - Spese sostenute dai superstiti o, in mancanza di questi, da conoscenti di
lavoratori deceduti a causa di infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Superstiti - Coniuge, figli, ed in mancanza di questi, ascendenti, collaterali, i quali, nelle
misure e alle condizioni stabilite dalle disposizioni normative, hanno diritto alla rendita in
caso di decesso del lavoratore per causa lavorativa.
Termini revisionali - Scadenze temporali diversificate, appositamente previste, in cui la
misura della rendita può essere riveduta su domanda del titolare o su disposizione dell'Inail.
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