LA COMPRAVENDITA
Art 1470-1547 c.c
La vendita è il contratto che ha per
oggetto il trasferimento della
proprietà della cosa o il
trasferimento di un altro diritto verso
il corrispettivo di un prezzo
La compravendita come
contratti ad effetti reali
Nella compravendita la proprietà o un diritto
si trasmetto o si acquistano per effetto
del consenso delle parti legittimamente
manifestato
Consenso delle parti
Produce
Effetto traslativo
L’effetto reale della
compravendita
Una volta concluso il
contratto l’acquirente
Consegue
la proprietà
e il possesso
Caratteristiche
•Consensuale in quanto si perfeziona con il consenso
delle parti.
•Oneroso in quanto si presuppone il corrispettivo di
un prezzo.
•A prestazioni corrispettive in quanto la prestazione di
trasferire la proprietà trova riscontro nella
controprestazione di pagare il prezzo.
•Ad effetti reali in quanto il consenso produce l’effetto
traslativo.
•A forma libera (salvo nei casi espressamente previsti
dalla legge).
•Ad esecuzione istantanea.
Causa e oggetto del contratto
Causa del contratto di
compravendita
• Trasferimento della
proprietà o di altro diritto
verso un prezzo
Oggetto del contratto di
compravendita
• È la cosa o il diritto
compravenduto verso il
prezzo
Prezzo
Il prezzo è l’elemento essenziale nella
compravendita.
La mancanza del prezzo rende nulla
una compravendita
(art 1325,1346,1418)
Eccezione della mancanza del
prezzo che non rende nulla una
compravendita
Quando il contratto di vendita ha per oggetto
cose che il venditore abitualmente vende,la
mancata determinazione espressa del prezzo
non comporta la nullità del contratto poiché si
desume che le parti abbiano voluto riferirsi al
prezzo normalmente praticato dal venditore.
Spese della vendita (art 1475 c.c)
Le spese del contratto di vendita e le
altre accessorie sono di regola,a
carico del compratore. Le parti sono
libere di disporre diversamente.
OBBLIGAZIONI DEL
VENDITORE
ART. 1476 C.C.
«Le obbligazioni principali del venditore sono:
1. quella di consegnare la cosa al compratore;
2. quella di fargli acquisire la proprietà della
cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto
immediato del contratto;
3. quella di garantire il compratore dall’evizione
della cosa e dai vizi della cosa.»
GARAZIA PER EVIZIONE
Particolare tutela del compratore, nel caso in cui sia
disturbato nel godimento del bene acquistato per effetto
di pretese che terzi facciano valere nei suoi confronti. In
essa rientrano:
•EVIZIONE TOTALE (art. 1483 cod. civ.)
•EVIZIONE PARZIALE (art. 1484 cod.civ.)
•COSA GRAVATA DA ONERI E DIRITTI DI GODIMENTO DI
TERZI(art. 1489 cod.civ.)
•EVIZIONE TOTALE
Situazione in cui il compratore sia rimasto soccombente nel
giudizio instaurato contro di lui da un terzo che pretende di
essere il proprietario del bene e che riesce a far riconoscere
un tale diritto, ottenendo la condanna del compratore a
riconsegnargli la cosa. Litis denunciatio: il compratore
convenuto in giudizio da un terzo ha l’onere di chiamare in
causa il venditore che potrebbe fornire le prove necessarie
per dimostrare che l’azione intentata dal terzo fosse
infondata, pena perdita della garanzia. Il compratore evitto ha
diritto di pretendere dal venditore: la restituzione del prezzo
pagato; il rimborso delle spese sostenute per il contratto e il
risarcimento del danno. Il compratore perde il diritto alla
garanzia se riconosce il diritto affermato al terzo. La garanzia
per evizione costituisce un effetto naturale del negozio, non
necessità di alcuna pattuizione; è una tutela predisposta a
favore del compratore, il quale può rinunziarvi o contentarsi
di una garanzia minore o maggiore, se pattuita. Il compratore
non ha diritto alla garanzia se la vendita è stata convenuta a
rischio e pericolo del compratore.
•EVIZIONE PARZIALE
Il compratore ha diritto alla risoluzione del
contratto qualora debba ritenersi che non
avrebbe acquistato la cosa senza la parte
per la quale ha subito l’evizione. Altrimenti
può ottenere solo una riduzione del prezzo,
salva in ogni caso l’azione per il
risarcimento dei danni qualora ignorasse
l’altruità parziale della cosa.
•COSA GRAVATA DA ONERI E
DIRITTI DI GODIMENTO DI
TERZI
Se la cosa venduta è gravata da oneri o da diritti
reali o personali non apparenti che ne diminuiscono
il libero godimento, il compratore che non ne abbia
avuto conoscenza può domandare la risoluzione del
contratto, qualora debba ritenersi che non avrebbe
acquistato la cosa se ne fosse stato a conoscenza,
oppure una diminuzione del prezzo, oltre al
risarcimento dei danni.
GARANZIA PER VIZI
Vizi di una cosa sono le imperfezioni o alterazioni
del bene, dovute alla sua produzione o alla sua
conservazione.
Il compratore non ha diritto di protestare per
qualsiasi difetto, perfino minimo, della cosa
acquistata. Se il bene venduto presenta vizi rilevanti
al compratore spetta ex lege una speciale tutela,
denominata garanzia per vizi (art. 1490 cod. civ.).
Il venditore è tenuto alla garanzia quando i vizi
siano tali da:
-rendere il bene inidoneo all’uso a cui è destinato;
-diminuire in modo apprezzabile il valore.
La garanzia non è dovuta se, al momento del contratto, il
compratore, trattandosi di vendita di cosa specifica, conosceva i
visi della cosa o si trattava di vizi facilmente riconoscibili.
Il compratore ha l’onere di denunciare l’esistenza dei vizi entro otto
giorni:
-dalla consegna, se si tratta di vizi apparenti
(apparenti=quando il bonus paterfamilias con un esame diretto
della cosa condotto con criteri di diligenza, avrebbe dovuto
accorgersene)
-dalla scoperta se si tratta di vizi occulti.
Ove concorrano i requisiti indicati il compratore ha diritto a
chiedere, a sua scelta:
-la risoluzione del contratto (actio redhibitoria), restituendo il bene
e facendosi restituire il prezzo pagato o liberandosi dall’obbligo di
pagarlo
-la riduzione del prezzo (actio quanti minoris)
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno, a meno che il
venditore provi di aver ignorato senza colpa i vizi della cosa.
La scelta fra le due azioni diventa irrevocabile
quando
è
fatta
con
la
domanda
giudiziale.
L’azione del compratore è soggetta ad un termine di
prescrizione di un anno, che decorre dal momento della
consegna. Però la legge prevede l’imprescrittibilità
dell’eccezione, sicché il compratore convenuto in giudizio per
l’esecuzione del contratto può sempre opporre il vizio della
cosa, purchè, però abbia denunciato il vizio entro il termine di
decadenza.
La garanzia dovuta dalla legge può essere variamente
accresciuta e disciplinata in via convenzionale, vale a dire
mediante specifici patti inseriti nel contratto, oppure può
essere diminuita o esclusa: in quest’ultimo caso, però, il patto
non è valido se il venditore ha in mala fede taciuto i vizi della
cosa.
CASI PARTICOLARI:
MANCANZA DI QUALITA’. Qualora la cosa venduta non abbia le qualità”
promesse”, ossia specificamente garantite dal venditore al momento della
conclusione del contratto, ovvero quelle “essenziali” per l’uso
cui il bene è destinato, il compratore ha diritto ad ottenere la
risoluzione
del
contratto
secondo
le
regole
generali.
ALIUD PRO ALIO. Dalla garanzia per i vizi occulti o per difetto delle
qualità promesse o essenziali della cosa va tenuta distinta la tutela che
spetta all’acquirente in un caso molto più grave: quello della c.d.
consegna aliud pro alio, ossia della consegna di un bene totalmente
diverso da quello che era stato previsto dome oggetto del contratto. In tal
caso il compratore ha diritto di esperire la normale azione di risoluzione
del contratto, che, non è soggetta né a decadenza per mancata
tempestiva denuncia, né al breve termine di prescrizione annuale.
LA GARANZIA DI BUON FUNZIONAMENTO si ha quando il venditore
abbia garantito per un certo tempo il funzionamento della cosa venduta.
In tal caso il compratore deve denunciare il difetto di funzionamento entro
trenta giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, e la relativa azione si
prescrive in sei mesi dalla scoperta.
OBBLIGAZIONI DEL
COMPRATORE
•PAGAMENTO DEL PREZZO (art. 1498 c.c.)
•INTERESSI COMPENSATIVI (art 1499 c.c)
PAGAMENTO DEL PREZZO
TEMPO E LUOGO DEL PAGAMENTO. L’obbligazione principale del
compratore è consiste nel dovere di pagare il prezzo nel termine e nel
luogo fissati dal contratto, o, in mancanza, al momento e nel luogo della
consegna.
Se è pattuito che il prezzo non si paghi all’atto della consegna, il
pagamento
deve
avvenire
al
domicilio
del
venditore.
DETERMINAZIONE LEGALE DEL PREZZO. La legge prevede apposite
regole integrative per il caso in cui le parti non abbiano determinato il
prezzo
o
fissato
i
criteri
per
la
sua
determinazione:
1) se il contratto ha per oggetto cose che il venditore vende abitualmente
“si presume che le parti abbiano voluto riferirsi al prezzo normalmente
praticato dal venditore”. Parimenti, se si tratta di cose aventi un prezzo di
borsa, o per le quali esistono dei listini o mercuriali, si presume che le
parti abbiano voluto riferirsi a quanto risulta da tali parametri di
riferimento.
2) se le parti hanno inteso riferirsi al “giusto prezzo”, si applicano i criteri
integrativi appena illustrati, o, quando non ne ricorrono i presupposti, il
prezzo è determinato da un terzo nominato dal presidente del tribunale
del luogo in cui il contratto è stato concluso. Le parti, secondo i principi
generali, possono domandare ad un terzo la determinazione del prezzo.
Sarebbe, invece, nulla per mancanza di un elemento essenziale la
vendita in cui il prezzo non sia stato né espressamente né
implicitamente determinato, né risulti determinabile in altro modo.
INTERESSI COMPENSATIVI
Il compratore è tenuto a corrispondere gli interessi sul prezzo anche
prima che il pagamento sia esigibile, se la cosa gli è stata
preventivamente consegnata ed è produttiva di frutti o altri proventi.
VENDITA DETERMINATA
SOLO NEL GENERE
L’effetto traslativo non può verificarsi
per effetto del consenso, poiché la
proprietà
si
trasmette
con
l’individuazione.
VENDITA DI COSE FUTURE
art. 1472 c.c.
L’acquisto della proprietà si verifica non
appena la cosa viene ad esistenza. Se la
cosa non viene ad esistenza la vendita è
nulla.
VENDITA DI SPERANZA
Se le parti non vollero concludere un contratto
aleatorio, la vendita resta valida. Il compratore
è tenuto a pagare il prezzo, anche se la cosa
non viene ad esistenza
VENDITA CON RISERVA DI
GRADIMENTO
art. 1520 c.c.
Si perfeziona al momento in cui il
compratore esprime il gradimento
sulla cosa.
VENDITA A PROVA
art. 1521 c.c.
Il compratore si riserva di provare la
merce per verificare per verificare se
ha le qualità pattuite ed è idonea
all’uso cui è destinata.
VENDITA SU CAMPIONE
art. 1522 c.c.
La merce consegnata al compratore deve
avere le stesse caratteristiche qualitative
del campione che egli ha esaminato
VENDITA SU TIPO CAMPIONE
art. 1522 c.c.
Il campione deve servire unicamente ad
indicare unicamente ad indicare in modo
approssimativo le qualità della cosa.
VENDITA A RATE O CON
RISERVA DI PROPRIETÁ
art. 1523-1526 c.c.
Il compratore acquista la proprietà della
cosa col pagamento dell'ultima rata di
prezzo, ma assume i rischi dal momento
della consegna.
VENDITA SU DOCUMENTI
art. 1527-1529 c.c.
Nella vendita su documenti il venditore si
libera dall’obbligo di consegnare le merci,
trasmettendo al compratore i documenti che
rappresentano le merci.
VENDITA DI COSE IMMOBILI
Vi sono due distinzioni in relazione all’oggetto:
•Vendita a misura (es.: tot. a metro quadro) (art. 1537 c.c.)
•Vendita a corpo (es.: tot. per l’intero appartamento) (art. 1538 c.c.)
VENDITA DI COSE MOBILI
Vi sono alcune norme particolari:
•Luogo della consegna
•Garanzia di buon funzionamento
•Restituzione di cose non pagate
VENDITA DI COSE ALTRUI
art. 1478 c.c.
Se al momento del contratto la cosa venduta
non era di proprietà del venditore, questi è
obbligato a procurarne l'acquisto al
compratore.
Il compratore diventa proprietario nel
momento in cui il venditore acquista la
proprietà dal titolare di essa.