ûûûûû Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI DEL GAS, DELL'ACQUA E VARI ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE addì, 17 novembre 1995 in Roma tra la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE (FEDERGASACQUA) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente Andrea Lolli, dal Segretario Generale Franco Perasso e da Vittorio Canepa, Vincenzo D'Alessandro, Gianfranco Giacometto, Paola Giuliani Responsabile del Servizio Lavoro, Aurelio Massafra, Alessandro Moriani e Adolfo Spaziani, con l'assistenza dei componenti della Commissione Sindacale Federale Gianpaolo Bolognesi, Alfredo Branzanti, Giancarlo Canonici, Salvatore Cascino, Graziano Cocchi, Simeone Crechici, Andrea Cuzzani, Waldemaro Flick, Nicola Maggio, Antonio Maggioni, Mario Marchillo, Gianni Menghetti e Giuseppe Tavecchia e la FNLE (CGIL), rappresentata dalla Segreteria Generale Andrea Amaro, Giacomo Berni, dai Segretari Daniele Cerri, Giuseppe Colella, Ulisse Sadocchi, Augusto Venanzetti, Giampaolo Diana e Alessandro Notargiovanni, dal Responsabile Coordinamento Acqua-Gas Dionigi Zizza e dalla delegazione trattante composta da: Luigi Alberti, Enzo Baldini, Andrea Bettarini, Sergio Bonventi, Enrico Boschi, Natale Carapellese, Luigi Casaleggio, Claudia Cattaneo, Gino Crestini, Giuseppe Daniele, Alfio Fraticcioli, Giuseppe Giampieri, Sergio Giannelli, Francesco Grassadonia, Ennio Mastrangioli, Angelo Milano, Glauco Notari, Sandro Patitucci, Vincenzo Petroni, Vito Ranieri, Rino Renta, Marco Roda, Stefano Sabbiuni, Giuseppe Salto, Danilo Silenzi, Francesco Simeti e Domenico Zampetta; la FLERICA (CISL), rappresentata dal Segretario responsabile del Comparto Silvio Garbetta, dal Segretario Nazionale del comparto Bruno Quadrelli e dai coordinatori di settore Walter Riva, Piero Agus, Mario Bertone, Ulderico Marzioni, Bruno Cerri, con la partecipazione del Segretario Generale Arnaldo Mariani, del Segretario Generale Aggiunto Antonino Scalfaro, dei Segretari Nazionali Paolo Bicicchi, Mariano Ceccarelli, Natale Mancinelli, Luciano Scapolo, congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e ad una delegazione composta dai signori Giorgio Anconelli, Luciano De Carlo, Franco Franceschetti, Mario Fabris, Fiorenza Degrassi, Andrea Guidi, Antonio Giardino, Alessandro Lion, Serafino Mascia, Francesco Parisi, Giampietro Penzo, Arcangelo Pascale, Roberto Quinteri, Felice Ravalli, Sergio Rosso, Marco Reali, Mariano Strano, Mario Stangheris, Salvatore Tavolacci, Vincenzo Pieri, con l'assistenza del Segretario Generale della CISL Sergio D'Antoni; la UILSP (UIL), rappresentata dal Segretario Generale Paolo Giuliani e dai Segretari Nazionali Giuseppe Chiara e Giorgio Gabrielli, assistiti dalla Delegazione composta da Raffaele Franciosa, Giuseppe Bazurro, Vittorio Bettuzzi, Davide Stabellini, Marco Casarini, Giovanni Calabrò, Ermanno Biasi, Francesco di Blasi, Giuseppe Scoma, Salvatore Orilio, Tiberio Foresto, Filippo Lupelli e Marcello Magnocavallo è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2.8.91 e scaduto - con i successivi accordi integrativi e/o modificativi - il 31.12.94. Parte I - NORME GENERALI Capitolo I - PREMESSA Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nei servizi tecnologici a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società ed enti che aderiscono alla FEDERGASACQUA uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese. Le Parti dichiarano pertanto che il presente CCNL, concorrendo in maniera determinante a regolare il funzionamento delle imprese erogatrici di servizi essenziali, è stato tra le Parti definito e va interpretato con l'intento di agevolare il raggiungimento dei fini istituzionali delle imprese stesse, consistenti nel garantire servizi adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle necessità dei cittadini e alle esigenze dello sviluppo del sistema produttivo; un contesto di corrette relazioni industriali è dunque indispensabile per garantire una prestazione lavorativa efficace e coerente con gli obiettivi di sviluppo anche qualitativo dei servizi gestiti. Le Parti contraenti il presente CCNL si dichiarano consapevoli che i due principali settori cui esso si applica vivono un momento particolarmente delicato e importante: in particolare, per i motivi illustrati nella Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi servizi energetici deve completare la propria diversificazione e integrazione e affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio; mentre il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione della legge n. 36/94, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo dei soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti nuovi. Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici, la FEDERGASACQUA, la FNLE-CGIL, la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL ritengono che nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo, che dia impulso all'applicazione della legge n. 36/94, superando ritardi e incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei servizi stessi secondo le linee programmatiche individuate dal Legislatore. Le Parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale e locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con livelli qualitativi allineati alle normative europee, da parte di imprese industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in ambiti territoriali ottimali. Le Parti richiamano l'attenzione del Governo, delle Regioni e degli Enti locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare, in tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta che indotta, e in particolare lo sviluppo di professionalità altamente qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi. In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede il mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime più prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per la sola gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo di adeguamento delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in tempi più o meno accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale e Regioni sapranno dare all'attuazione della legge n. 36/94 (5 anni rappresentano un'ipotesi realistica). Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata, le Parti indicano nel sistema tariffario impostato sul "price-cap" lo strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari ritorni finanziari in una fase di investimenti accelerata; tale sistema, unitamente a un costo del lavoro controllato, rappresenta perciò condizione necessaria per contribuire allo sviluppo del settore. Una condizione importante perché lo sviluppo di questi settori si realizzi con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita economica del Paese, è il controllo dei costi; e una condizione essenziale perché le imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere in questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività dei costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano nello stesso "mercato", a parità di standard di qualità del servizio erogato e in coerenza con le indicazioni delle Autorità regolatrici del settore. Considerata la natura economica e imprenditoriale dei soggetti gestori, siano essi privati o pubblici, le Parti individuano nel presente contratto collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi. Le Parti si impegnano infine ad agevolare con adeguate normative e con provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi la trasformazione degli enti pubblici non economici in soggetti imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni) e il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro e all'applicazione del presente CCNL. Per quanto concerne il settore energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLECGIL, la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL ritengono che la politica tariffaria e l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del metano, specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale. Le Parti ritengono che debba essere esteso il processo di diversificazione e integrazione dei servizi energetici, quali la cogenerazione, il teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed attuare interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico e tutela ambientale, nonché le soluzioni tecniche più adeguate per garantire la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso ai servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano e all'utilizzazione razionale ed economica delle apparecchiature. Le Parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d. servizi "post-contatore", coordinati e incentivati da adeguate iniziative a livello nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria, con opportune azioni di sensibilizzazione e informazione nei confronti dei cittadini utenti. In relazione alla recente istituzione dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici nel campo energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLE-CGIL, la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL auspicano che le imprese possano trarre dal nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per l'ottimizzazione dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza, in un quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la giusta remunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti. Le Parti considerano con positivo interesse la recente normativa che promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate con successo in molte aziende associate alla FEDERGASACQUA; si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne la diffusione e auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto tra gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il servizio secondo le attese dei fruitori dello stesso. La FEDERGASACQUA, la FNLE-CGIL, la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL auspicano infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato dalla legge n. 142/90, inteso come imprenditorializzazione della gestione dei servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle trasformazioni in atto dei gestori pubblici in Aziende Speciali, Consorzi e Società per azioni a prevalente capitale pubblico; considerano quest'ultima una forma giuridica particolarmente idonea a fronte di strutture proprietarie complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari, di diversificazione ed espansione territoriale dell'attività aziendale; auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato diffuso degli utenti e dei dipendenti. Art. 1 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di 2° livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE In quest'ambito, il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi. Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare: · l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali dei diritti sindacali; · il sistema di classificazione dei lavoratori; · la durata dell'orario di lavoro; · la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare; · la definizione delle materie e ambiti della contrattazione aziendale; · la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali. e Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di 2° livello nonché la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali. CONTRATTAZIONE AZIENDALE Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.7.93, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità e i criteri previsti dall'art. 40 del presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità e altri elementi di competitività nonché ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda. L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU), eventualmente assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL e ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1. Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati: 1. e orario di lavoro (art. 23, punto 2, comma 1; punto 3, commi 3, 6 7); 2. servizio di reperibilità (art. 24, comma 4); 3. turni di lavoro (art. 25, punto 1, comma 2 e lett. d): 4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 26, comma 6); 5. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b); 6. indennità di trasferta (art. 41, lett. c); 7. indennità di guida (art. 41, lett. e) ed ultimi 3 commi); 8. indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. i) e ultimi commi); 9. indennità di galleria (art. 41, lett. g); 10. indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. h e ultimi 3 commi); 11. indennità per manipolazione e travaso gas (art. 41, lett. i) e ultimi 3 commi); 12. mense aziendali (art. 42, comma 1); 13. normative aggiuntive o difformi dal CCNL derivanti dalla contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, punto 2). Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL e può articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente CCNL ed espressamente demandate alla contrattazione di 2° livello. Le parti individuano nella RSU il titolare unico della competenza negoziale di cui ai precedenti 2 commi e richiamano le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2, Art. 2 - PROCEDURE DI RELAZIONI SINDACALI Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale e i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità e agli indirizzi del Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.7.93, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale e aziendale regolati da specifiche procedure. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico e occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali. Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL e a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le RSU, costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94 e dell'accordo di categoria 23.2.95 (vedi allegato 2 al presente CCNL), assistite a loro richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL. Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite e hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di: a) ed informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative; b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti e opinioni e all'evidenziazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti; c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta. Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente CCNL, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla RSU e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti. Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL. 1. LIVELLO NAZIONALE A) INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la FEDERGASACQUA e le OO.SS, stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo. A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente art. 3. Al fine di garantire un'adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno. Gli incontri sono promossi dalla FEDERGASACQUA o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti. B) e CONTRATTAZIONE Procedura di Rinnovo del CCNL. 1. Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima della scadenza del CCNL; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica delle proposte stesse. 2. va In occasione del 1° incontro tra le Delegazioni trattanti, definito il percorso del negoziato e si procede all'individuazione dell'onere relativo alle proposte formalizzate. 3. Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 4. 4 La violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del termine a partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.7.93. 5. Nel mese successivo alla scadenza del CCNL, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento. 6. le Qualora Parti gli possono interventi su citati non abbiano effetto positivo, attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISLUIL 20.7.89, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi dalla data di scadenza del CCNL e comunque dopo 3 mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento, è pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione base e indennità ex-contingenza. Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL l'indennità cessa di essere erogata. 2. LIVELLO AZIENDALE Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema: a) INFORMAZIONE L'azienda trasmette alla RSU i documenti e i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della RSU può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura. b) CONSULTAZIONE L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la RSU da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa, Alla fine dell'incontro la RSU può chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione. Nota a verbale. Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lett. B). c) CONTRATTAZIONE In relazione agli ambiti e alle modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente art. 1, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure. 1) al Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93. Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23.7.93 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative 2 mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte (azienda ovvero RSU e corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) ha che ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. la La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL 20.7.89, Norme pattizie, punto 3). Durante i 2 mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni dirette. 2) Procedura per la contrattazione materie espressamente rinviate dal CCNL. L'azienda aziendale sulle altre trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione. La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura. Fermi restando i termini sopra previsti, essere attivata anche su richiesta della RSU. la procedura può Decorso tale termine senza pervenire a un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli. RSU d) VERIFICA Ove, nello svolgimento della contrattazione di 2° livello, sorgano dubbi sulla competenza e ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale. Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa. Art. 3 - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE LIVELLO NAZIONALE a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione cui all'art. 2 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti: di · ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni delle Aziende previste dalla legislazione vigente; · sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (Autorità di settore, struttura sistemi tariffari); · politiche industriali ed assetti settoriali con particolare riferimento alle strategie e ai livelli di investimento; · legislazione del lavoro; · mercato del lavoro e politiche formative; · dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni al settore, con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza; · norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell'integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale; · pari opportunità; · problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap; · risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazione degli utenti. I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati. b) scopo di Osservatorio Nazionale. 1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti convengono sull'opportunità di attivare e sviluppare l'Osservatorio nazionale, costituito con accordo nazionale 14.1.94 con l'obiettivo di supportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale. L'Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche su temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano una base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale. anche 2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza della normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove configurazioni societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, e in generale le problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla legge n. 428/90. Riguardo alla formula della SpA debbono essere approfonditi gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso in genere. Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno allo sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete di pubblica utilità. L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche e alle analisi sui temi tra le Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte temi rientranti tra quelli previsti per l'informazione consultazione annuale, di cui al precedente punto a). sui 3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle Parti specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel corso dei quali possono essere esaminate, tra l'altro, le questioni connesse alla Carta dei Servizi delle Aziende, allo scopo di formulare proposte per il miglioramento del servizio erogato. LIVELLO AZIENDALE Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono l'informazione (l'informazione di cui al presente articolo va considerata preventiva o consuntiva a seconda dei temi) della RSU, assistita a sua richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi: · andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione e ai risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani di sviluppo previsti dalla legge di riforma del settore; · volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento; · programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di servizi; · politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori per tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle ditte appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati; · linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e della occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione; · dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero dei lavoratori da queste interessati; · indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento, incluse le notizie sull'attività formativa realizzata nell'anno precedente; · situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità; · standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi. Con riferimento alle strategie e ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al comma 1 in termini di consultazione preventiva della RSU, con riguardo alle relative motivazioni e alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi: · · al programmi di sviluppo occupazionale; programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare programmi conseguenti a processi di ristrutturazione dell'azienda, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi o attuazione di politiche di decentramento; · programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali; · criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità; · programmi formativi collettivi di particolare interesse; · criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree, interessate e previsioni di spesa. Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo a un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva. In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda. Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità. I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi. Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato. Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione sindacale previste dalle disposizioni di legge vigenti in relazione ai processi di trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del D.lgs. n. 29/93, nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono integrarsi anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti da rappresentanti dell'azienda, RSU e corrispondenti strutture sindacali confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini in genere. Art. 4 - APPALTI In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla legge n. 1369 del 23.10.60, alle norme previste in materia di antimafia e ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 626/94. Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete svolgere direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal comma 7 della Premessa Politica esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio. I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 C.C. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal CCNL e a regola d'arte. Le al imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie al rapporto tra servizio, qualità e costi economici. nonché L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati. Ai fini enunciati nei 3 commi che precedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale i livelli, come previsto dall'art. 20 del presente CCNL. a tutti Art. 5 - PARI OPPORTUNITA' Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9.12.77 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10.4.91 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle RSU nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della legge n. 125/91, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3 lett. a), comma 2 del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera e sull'eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive. La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale e alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità. Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione. In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità anche individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari. Nell'ambito sono delle finalità generali di cui alla legge n. 125/91, considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori. Capitolo II - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO Art. 6 - APPLICABILITA' DEL CONTRATTO Il presente CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei di Aziende speciali Consorzi, altri Enti pubblici economici di capitale che svolgono i servizi di cui al comma seguente. dipendenti e Società Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi di distribuzione del gas e in generale dei servizi energetici a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di gestione calore. Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla FEDERGASACQUA, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità, trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari. Il presente CCNL si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, ove dipendenti da soggetti che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i suddetti soggetti pluriservizio, il presente CCNL si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi e attività comuni ai diversi settori aziendali. Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti pluriservizio e addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti. Nel prosieguo del presente CCNL, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici). Nota a verbale. In relazione all'attuale fase di trasformazione ai sensi della legge n. 142/90 di molti soggetti pubblici che operano nel settore in cui trova applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere ogni opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina dei rapporti di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti dalla legge n. 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo così anche alla piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e privati in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali, ecc. Art. 7 - INSCINDIBILITA' E INCUMULABILITA' DEL CONTRATTO SUCCESSIONE DEI CONTRATTI Le norme del presente CCNL, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative e inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile né in totale né in parte con alcun altro trattamento collettivo. Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme definite e applicate derivanti dal precedente contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale, ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti (vedi punto 2 del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, art. 23 punto 3, comma 6, etc.). Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente CCNL non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore. Art. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-Parti Sociali. 23.7.93, il presente CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali e riportate nel comma successivo, il presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per la parte normativa; per la parte economica il 1° biennio ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996, mentre il 2° biennio, sempre fatte salve le specifiche decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal 1° gennaio 1997. I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza specifica dalle seguenti date: · dal 1° gennaio 1996 art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1 (compenso dello straordinario); punto 5 (indennità di funzione); · dal 1° marzo 1996 sostitutivo art. 57, punto 3 (contributo annuo per assistenza sanitaria integrativa). Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno 3 mesi prima della sua scadenza dalla FEDERGASACQUA o dalle Federazioni dei lavoratori FNLE, FLERICA e UILSP. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. a Capitolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 9 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle norme legislative vigenti in materia di collocamento privato nonché alle norme previste nel presente contratto (per le aziende speciali e i consorzi vedi Chiarimento a verbale riportato in calce al presente articolo). Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art. 3, l'azienda provvede a fornire alla RSU comunicazione semestrale sul totale delle assunzioni effettuate nel periodo, specificandone la tipologia. L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un Ente pubblico o un Istituto specializzato di diritto pubblico, per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati: a) b) il c) d) e) la data di inizio del rapporto di lavoro; mansioni che il lavoratore deve svolgere normalmente nonché relativo inquadramento; trattamento economico iniziale; durata del periodo di prova; zona di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano, località deve compatibile con le esigenze stesse, dove il lavoratore fissare la propria residenza. Qualora per l'assunzione sia richiesto il diploma di scuola media superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello C1, fatte salve le disposizioni in materia di formazione e lavoro e quanto previsto in materia di classificazione. In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta ai nuovi assunti ai quali si richiedano particolari esperienze lavorative un'anzianità convenzionale utile ai soli fini retributivi. Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché l'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia di inquadramento, l'azienda che assume un lavoratore dipendente di altra azienda del settore che applica il medesimo contratto collettivo di lavoro può attribuirgli un trattamento economico globalmente non inferiore a quello dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità già maturati. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25, comma 2 della legge n. 223/91, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1, non operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di personale appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e livelli di classificazione ex art. 15 del CCNL: area Q, area A, impiegati di concetto di area B e livello C1 dell'area C, nonché personale per il quale è richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione. Chiarimento a verbale. Le aziende speciali e i consorzi ex artt. 22 e 25 legge n. 142/90 procedono all'assunzione del personale con le modalità di cui al presente art. 9, salve le norme di legge speciale di cui siano eventualmente destinatari in modo espresso; ove l'Azienda e/o il Consorzio procedano ad assunzioni attraverso la selezione pubblica (*), l'azienda provvede alla diffusione di un avviso formale contenente i requisiti di partecipazione e le notizie utili per i partecipanti, (*) La denominazione "concorso pubblico", utilizzata a proposito delle modalità di assunzione da parte di aziende speciali, individua procedure del tutto equivalenti alla selezione pubblica di cui al presente articolo, che rappresenta un procedimento di natura convenzionale e privata, disciplinato dal presente contratto nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di lavoro privato. Con provvedimento aziendale viene inoltre nominata una Commissione di selezione che ha il compito di stabilire, nei termini di cui al suddetto avviso, le modalità di svolgimento della selezione e di garantire l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame o delegarne la realizzazione ad esperti qualificati, di definire la ponderazione dei titoli e la valutazione dei requisiti necessari e di provvedere alla effettuazione della selezione, direttamente o delegandone l'esecuzione (anche parziale) ad esperti esterni, fino alla formazione delle risultanze finali e agli adempimenti connessi. La Commissione è costituita dal dirigente suo delegato, che la presiede, o esterni all'azienda, forniti di relazione ai posti da ricoprire, nonché di e valutazione del personale; non della Commissione gli amministratori che Direttore dell'azienda o da 1 e da un massimo di 2 esperti, interni competenza tecnica specifica in esperienza nelle tecniche di selezione possono in nessun caso dell'azienda e far comunque parte coloro ricoprano cariche politiche ovvero siano o designati dalle organizzazioni sindacali. rappresentanti sindacali Al componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda, viene attribuito un compenso nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento aziendale. Dopo la formazione della commissione, qualora un componente della stessa sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione può disporre la prosecuzione dei lavori, purché sia presente la maggioranza dei componenti. Art. 10 - ASSUNZIONE A TERMINE In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano le disposizioni della legge 18.4.62, n. 230 e del DPR 7.10.63, n. 1525 e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro a termine. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 56 del 28.2.87 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della legge n. 230/62, nei seguenti altri casi: 1. da 2. il per coprire le necessità straordinarie derivanti dall'assunzione parte dell'azienda di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie; per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la legge o contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché per sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi della libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi disciplinari. Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma non può superare il limite del 3% del personale in forza al 1° gennaio di ogni anno, con arrotondamento all'unità superiore. Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni di legge nei casi da queste previste, il presente articolo costituisce attuazione delle disposizioni di cui all'art. 23, punto 1, legge 28.2.87 n. 56. Art. 11 - APPRENDISTATO - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO A) Apprendistato. Per l'apprendistato si applicano le del Regolamento vigenti in materia. disposizioni delle leggi e B) Contratto di formazione e lavoro. Dichiarazione congiunta. Le Parti firmatarie del presente CCNL, considerato che la materia in oggetto è attualmente all'esame del Parlamento per una sua nuova regolamentazione, si impegnano a riesaminare le questioni connesse non appena concluso l'iter parlamentare. Art. 12 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario tra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente CCNL. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato con prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale) ovvero con prestazione lavorativa su parte della settimana, del mese o in determinati periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale). Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno, tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art. 5 della legge n. 863/84. Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività e ogni altro trattamento contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale. A) TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO PARZIALE E VICEVERSA Le domande del personale in servizio, che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debbono essere inoltrate alle aziende, che valutano le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità: 1) 2) 3) lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni; lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20.5.70 n. 300; comprovate motivazioni di carattere personale o familiare. La concessione del rapporto di lavoro a essere compatibile con le esigenze del servizio. tempo parziale deve Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per le categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti: - lavoratori che prestano servizio in turno; tutte di lavoratori che operano in squadra; lavoratori che svolgono funzioni di sovraintendenza o coordinamento di altri lavoratori. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata e comunque non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori a mesi 12. Sono esclusi dal tempo parziale i lavoratori durante il periodo di prova. Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle ricoperte a tempo parziale, alle quali viene assegnato dall'azienda. B) ASSUNZIONE DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE Le aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio. Non prima di un triennio compiuto dalla data di assunzione può essere presentata da parte del lavoratore interessato domanda intesa a trasformare il rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa viene valutato dall'azienda informata la RSU, sulla base delle esigenze di servizio. C) TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO Gli elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione. Il relativo trattamento della prestazione giornaliera. economico è commisurato alla durata Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e per le indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione. In particolare per le ferie, i lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a un numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno. Le corresponsioni ultramensili (13a e 14a mensilità) sono erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo pieno nel corso dell'anno solare di riferimento. Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa. L'aumento tempo pieno. come sopra proporzionato resta invariato al rientro in L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata. Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli istituti giuridico-normativi non aventi contenuto o riflesso economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. Per il trattamento legge 29.5.82 n. 297. di fine rapporto vale quanto previsto dalla Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o la Pubblica Amministrazione (Enti Previdenziali ecc.) dovessero apportare all'attuale normativa. Art. 13 - PERIODO DI PROVA Il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto un periodo di prova. a Tale periodo di prova è fissato da un minimo di 1 mese a un massimo di 3 mesi di servizio effettivamente prestato per i lavoratori inquadrati nelle aree D, C e B; per i lavoratori inquadrati nell'area A tale periodo è elevato da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi di servizio effettivamente prestato; per i lavoratori inquadrati nell'area Quadri il suddetto periodo non può essere inferiore a 6 mesi di servizio effettivamente prestato. Il lavoratore assunto a tempo determinato ai sensi del precedente art. 10 per un periodo superiore a 3 mesi può essere sottoposto a un periodo di prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a 1 mese. Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo di prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza per intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 C.C. con decorrenza dal giorno di inizio dell'assenza medesima. Durante il periodo di prova che superi il minimo su indicato, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso. La retribuzione presente del lavoratore in prova è quella fissata dal contratto per il livello cui il lavoratore stesso è assegnato. Al lavoratore in prova spettano anche gli emolumenti accessori della retribuzione, come l'indennità di mensa e altre eventuali indennità connesse alle mansioni effettivamente svolte. Trascorso il periodo minimo sopra indicato, qualora avvenga il recesso dal rapporto, viene corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la 1a o la 2a quindicina del mese stesso. Qualora il recesso avvenga per iniziativa del lavoratore prima della scadenza del periodo minimo, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di il lavoratore passa di diritto effettivo a tutti gli effetti presente contratto. recesso, del In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell'anzianità di servizio a tutti gli effetti contrattuali. Art. 14 - ANZIANITA' Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo il rapporto a termine la decorrenza dell'anzianità avviene rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 13 del presente contratto. L'anzianità del dipendente si computa ad anni senza tener conto dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno residue sono computate a mesi; le frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero. L'anzianità effettiva è aumentata dell'anzianità convenzionale derivante dalle benemerenze nazionali con le modalità e nelle misure stabilite dalla relativa normativa (vedi allegato 8). Le particolari anzianità convenzionali già concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente hanno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione. Capitolo IV - CLASSIFICAZIONE, MOBILITA' E SVILUPPO DEL PERSONALE Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area. 1. DEFINIZIONE DI AREA L'Area, nell'ambito del sistema seguenti funzioni e caratteristiche: 1. in l'area individua di classificazione, contenuti professionali omogenei ha e le coerenti relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo della Azienda; 2. il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado di professionalità espresso; 3. l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale; 4. a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento; 5. all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore); 6. ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria; 7. all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove risulti esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale. 2. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori: ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate; modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione; responsabilità e finalità della stessa; gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo; conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione. L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali. Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni: ATTIVITA' Tecnica di produzione: attività di trasformazione fisica o di trattamento materiali ed energia; distribuzione: attività di vettoriamento del prodotto dalla produzione all'utenza; lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e - nuove installazioni di impianti; progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico. Amministrativo - gestionale amministrazione: attività di trattamento dati e informazioni a fini contabili e gestionali; personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente; utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterno. Ausiliaria logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali; sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati pianificazione: attività di elaborazione di piani budget e di controllo della loro attuazione. Servizi servizi operativi di supporto alla accessi, fattorini, infermieri, autisti, protocollo. linea: controllo 3. DECLARATORIE E PROFILI AREA QUADRI Vi appartiene il personale che: svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo e integrazione di uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'azienda; opera con specifica autonomia e assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi in generali di impresa; ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione e integrazione delle risorse tecniche, economiche e organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali; gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere. Si richiedono conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. I Quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante e il restante personale. L'area prevede 2 livelli di inquadramento, denominati Q e QS. L'ulteriore livello QS di caratteristiche quali: potrà essere riconosciuto in presenza pluralità dei servizi gestiti; rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso; complessità e articolazione delle strutture tecnico organizzative gestite; ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali. AREA A Vi appartiene il personale che: svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse; opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti; ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla laurea o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di lavoro. L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2 sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. e A3, che LIVELLO A1 Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie o di notevole importanza, in relazione alla struttura e agli obiettivi di sviluppo aziendali o il personale che svolge funzioni professionali, con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione. ESEMPI DI PROFILI RESPONSABILE DI AREA GESTIONALE-SPECIALISTICA Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina e sovraintende le attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendo il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali. Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta interpretazione e applicazione, nonché l'adozione dei provvedimenti necessari, garantendone l'integrazione con le strutture aziendali interessate, RESPONSABILE DI AREA TECNICA Lavoratore che coordina e sovraintende ad attività di esercizio e/o manutenzione e/o produzione, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'ottimizzazione nella realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso lo sviluppo di studi e soluzioni innovative. RESPONSABILE LABORATORIO CHIMICO Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, di cui coordina i processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale. Sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui segue la formazione lo sviluppo, alla scelta delle metodologie di analisi nonché alla verifica dei risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti. e RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE Lavoratore che svolge attività inerenti all'elaborazione e alla ottimizzazione di progetti tecnico - economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione, predisponendo altresì i budget degli investimenti annuali e poliennali e controllandone gli andamenti. RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO Lavoratore che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi, e assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico, in linea con gli obiettivi aziendali. Elabora proposte di investimento per nuovi servizi. RESPONSABILE AREA TECNICA (ES.: POTABILIZZAZIONE/DEPURAZIONE) Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento del acque destinate ad uso potabile ovvero depurazione acque reflue, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'organizzazione e/o l'istituzione delle attività necessarie al mantenimento degli impianti al massimo della potenzialità quali-quantitativa e il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di potabilizzazione ovvero di depurazione delle acque. LIVELLO A2 Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive unità organizzative di particolare importanza in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico. di ESEMPI DI PROFILI RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina e sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui cura formazione e sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendone l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura il rispetto delle normative vigenti, l'adozione e la realizzazione dei conseguenti provvedimenti, garantendo l'integrazione con le strutture aziendali interessate, RESPONSABILE UTENZA Lavoratore che coordina e sovraintende, curandone formazione e sviluppo, al personale addetto alle attività connesse al processo di fatturazione all'utenza, di rilevazione dei consumi, di stipula dei contratti, informazioni, reclami, verifica e riscontro degli incassi e conseguente recupero crediti. Cura report periodici e predispone analisi e per studi tariffari e di mercato. dati RESPONSABILE COMUNICAZIONE AZIENDALE Lavoratore che definisce il piano della comunicazione aziendale verso l'esterno, ricercando e attivando gli strumenti, i mezzi e le modalità di comunicazione più adeguati e rispondenti alle necessità aziendali. RESPONSABILE STUDI DI MERCATO E TARIFFARI Lavoratore che assicura l'elaborazione di informazioni e dati su situazioni e tendenze di mercato, necessari per la definizione del piano vendite e per l'elaborazione delle previsioni e dei piani commerciali, di cui analizza andamenti periodici e risultati globali. Assicura altresì la preparazione dei dati per la definizione dei prezzi e delle tariffe dei servizi erogati. PROGETTISTA DI SISTEMI IMPIANTISTICI Lavoratore che svolge attività di studio e progettazione, nonché di pianificazione e coordinamento, necessarie al conseguimento di soluzioni integrate per impianti anche di rilevante complessità, in collegamento con altre funzioni interne o esterne all'Azienda. RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che coordina la redazione di programmi pluriennali e budget annuali verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione e assicura l'analisi e il controllo periodico dell'andamento gestionale, metodologie di analisi. avvalendosi delle opportune tecniche contabili e RESPONSABILE DIREZIONE LAVORI Lavoratore che assicura il coordinamento e la guida delle attività relative al controllo del rispetto delle norme di capitolato speciale, alla progettazione delle varianti in corso di opera, alla tenuta dei libri obbligatori di D.L., nonché alla contabilità dei lavori, alla revisione dei prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali. RESPONSABILE SISTEMA OPERATIVO E HARDWARE Lavoratore che assicura la corretta gestione delle attività di un centro elaborazione dati di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro. LIVELLO A3 Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico. ESEMPI DI PROFILI ASSISTENTE DIREZIONE LAVORI Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali e il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo. Partecipa (ad es. collaborando con l'Ufficio Tecnico, con il Direttore dei lavori, ecc.) alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali. RESPONSABILE PROMOZIONE Lavoratore che definisce i piani di comunicazione di prodotto in coerenza con l'immagine aziendale e coordina le attività a carattere promozionale, fornendo strumenti per l'incentivazione delle vendite. ANALISTA E.D.P. Lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso. SISTEMISTA HARDWARE Lavoratore che sovraintende alle attività di installazione e mantenimento dei sistemi operativi e controlla la rispondenza dell'hardware alle esigenze aziendali, ricercandone l'ottimizzazione; propone la scelta di nuove tecnologie e cura la manutenzione di quelle esistenti. RESPONSABILE SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione nei rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi, visite periodiche, etc.; promuove la formazione e l'informazione del personale nonché la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature di prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali. AREA B Vi appartiene il personale che: svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento; opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività; ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata; si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi. L'area prevede 3 livelli di inquadramento B1, B2 sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. e B3, che LIVELLO B1 Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato contenuto professionale, caratterizzata da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività di alto contenuto specialistico, che richiede l'ausilio di tecnologie avanzate e innovative. ESEMPI DI PROFILI ASSISTENTE LAVORI Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico, dell'effettuazione dei lavori, gestendo le risorse affidate e il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale. Segue operativamente la gestione delle varianti e la relativa contabilità. ESPERTO ANALISI CHIMICHE Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, provvedendo all'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo di apparecchiature anche ad elevata tecnologia; individua le metodologie analitiche da utilizzare; effettua il controllo sulla preparazione delle analisi e ne verifica i risultati. ESPERTO GESTIONE E/O AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attività di altri lavoratori. ESPERTO CONTROLLO DI GESTIONE Lavoratore che svolge attività di raccolta, elaborazione e analisi dei dati e rilevazione degli scostamenti al fine di pervenire a situazioni consuntive sull'andamento dei fatti della gestione economica e finanziaria e di predisporre documenti quali il budget, il piano programma, etc. ESPERTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Cura le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, etc. LIVELLO B2 Vi appartiene il personale che svolge attività specialistiche e di sovraintendenza e/o di coordinamento di gruppi di lavoratori, che sono di particolare complessità e importanza in relazione all'unità organizzativa o all'impianto. ESEMPI DI PROFILI COORDINATORE DI SQUADRE OPERATIVE POLIVALENTI Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori sulla rete che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti su rete. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza e/o di rilevante importanza. COORDINATORE DI SQUADRE POLIVALENTI DI MANUTENZIONE Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o in officina che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti sulla manutenzione (meccanica, saldature, macchine utensili, etc.). Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni d'emergenza e/o di rilevante importanza. STRUMENTISTA ELETTRONICO Lavoratore componenti che provvede alla realizzazione e al cablaggio di elettronici, alla manutenzione e al montaggio strumentazione, inclusi messa a punto, messa in opera, ecc. della ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI Lavoratore che, nell'ambito della gestione e sviluppo di impianti e/o reti, ha la sovraintendenza e il coordinamento del personale addetto alla conduzione e/o alla manutenzione, rilevando e analizzando i parametri caratteristici di funzionamento e disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di regime. Fornisce altresì indicazioni circa le soluzioni tecniche da adottarsi per il miglioramento delle condizioni di esercizio. TECNICO ADDETTO SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazioni per la sicurezza e igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura la programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi e provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla normativa vigente e all'adempimento degli obblighi aziendali. SPORTELLISTA POLIVALENTE ESPERTO Lavoratore che, coordinando altri addetti di sportello, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza, effettuando attività di stipulazione di contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica di impianto. Provvede alla rilevazione dei dati e fornisce informazioni concernenti consumi, tariffe, bollette e contratti. PROGRAMMATORE SENIOR Lavoratore che esegue applicativi relativi a tutte le relativa documentazione. la stesura e le prove di procedure aziendali e programmi predispone la ESPERTO AMMINISTRATIVO Lavoratore che, operando in area amministrativo/gestionale, provvede alla gestione dei fatti inerenti all'unità di appartenenza, al soddisfacimento degli adempimenti normativi, nonché alla raccolta ed elaborazione dei dati per la definizione delle situazioni aziendali e per la predisposizione della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori. PREVENTIVISTA/PROGETTISTA Lavoratore che svolge attività di progettazione/preventivazione, di massima e/o esecutiva, inclusa eventualmente la contabilità dei lavori, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione anche finalizzati ad interventi di allacciamento particolarmente complessi. RESPONSABILE SALA MACCHINE O CAPO OPERATORE Lavoratore che provvede al funzionamento del sistema operativo e alla gestione dei programmi applicativi, coordinando l'attività degli operatori. Sovraintende la gestione di materiali e attrezzature del centro elaborazione dati. LIVELLO B3 Vi appartiene il personale che svolge attività operative e/o specialistiche e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri lavoratori. ESEMPI DI PROFILI CAPO SQUADRA OPERATIVA POLIVALENTE RETE Lavoratore specializzato su tutti i lavori sulla rete, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre e che, entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza, ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera. CAPO SQUADRA POLIVALENTE DI MANUTENZIONE Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre e assicura l'esecuzione di lavori di meccanica, saldatura, macchine utensili, etc.; entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera. SPECIALISTA DI OFFICINA O LABORATORIO TECNOLOGICO Lavoratore che, su disegno o specifiche tecniche di massima, esegue e/o coordina lavorazioni altamente specializzate e complesse di carpenteria, assemblaggio o costruzione e/o riparazione di pezzi meccanici speciali e/o di componenti elettronici. SPORTELLISTA POLIVALENTE Lavoratore che svolge attività di stipulazione dei contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica impianti, fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie all'utenza relative ai consumi, contratti, tariffe e bollette, verificando i relativi reclami. APPROVVIGIONATORE Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta e acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori e alle procedure per le gare di appalto. SPECIALISTA AMMINISTRATIVO Lavoratore al che, operando in area amministrativo/gestionale, provvede soddisfacimento degli adempimenti normativi gestione amministrativo/contabile e/o finanziaria. per la AREA C Vi appartiene il personale che: svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori; opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione; è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte o coordinate; scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività. Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica. L'area prevede 3 livelli di inquadramento C1, C2 sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. e C3, che LIVELLO C1 Vi appartiene il personale che svolge lavori specialistici che richiedono conoscenze e capacità acquisibili con addestramento professionale e consolidata esperienza, o - in fase di inserimento, - con la scuola media superiore, anche coordinando altri lavoratori. ESEMPI DI PROFILI OPERATORE SPECIALISTA DI SQUADRA/RETE Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici sulla rete, operando singolarmente o in squadra e che svolge, anche in particolari situazioni della squadra. organizzative, compiti di coordinamento del personale OPERATORE SPECIALISTA DI MANUTENZIONE Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici, operando singolarmente o in squadra di manutenzione impianti e/o in officina e che, anche in particolari situazioni organizzative, coordina il personale della stessa. TECNICO SPECIALISTA DI LABORATORIO Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, predispone la preparazione e lo svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche ed esegue le stesse, anche utilizzando apparecchiature tecnicamente complesse. ADDETTO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE Lavoratore che, nell'unità di appartenenza, svolge nel rispetto della normativa vigente le attività concettuali e gli adempimenti per la gestione dei fatti amministrativi e/o commerciali, curando il controllo e la registrazione della relativa documentazione. TECNICO SPECIALISTA CAD/CAM Lavoratore che provvede all'elaborazione grafica di elementi progettuali e/o cartografici sulla base delle indicazioni generali ricevute, anche avvalendosi di opportuni strumenti tecnici e/o informatici. OPERATORE TELECONTROLLO Lavoratore che opera, anche in turno, in centri di telecontrollo, con compiti di sorveglianza e controllo del processo, segnalando le anomalie particolari ed effettuando dal centro gli interventi di regolazione necessari al mantenimento o ripristino delle corrette condizioni di esercizio di impianti e/o reti. OPERATORE CALORE Lavoratore che opera su centrali di produzione calore, curandone la conduzione e la manutenzione ordinaria, seguendo gli interventi di manutenzione straordinaria e sovrintendendo alle attività di rifornimento. E' in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative. OPERATORE CED Lavoratore che provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse. PROGRAMMATORE JUNIOR Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi applicativi relativi ad ambiti definiti e predispone la relativa documentazione. ADDETTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PROGETTI E LAVORI Lavoratore che effettua i rilievi per la definizione dei progetti esecutivi e per l'aggiornamento del sistema cartografico e/o esegue le pratiche amministrative per la realizzazione dei lavori; effettua altresì rilevazioni di dati per la tenuta dei libri obbligatori di cantiere, nonché per le elaborazioni statistiche/contabili/ecc. sui lavori. LIVELLO C2 Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi, tipici della propria specialità di mestiere, con conoscenze e capacità acquisibili con significativa esperienza e addestramento professionale. ESEMPI DI PROFILI OPERATORE SPECIALIZZATO DI SQUADRA/RETE Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori sulla rete, in grado di eseguire, in forma autonoma e con specialità di mestiere, le diverse operazioni connesse ad allacciamenti, di condotte stradali, saldature, opere meccaniche o murarie. posa OPERATORE SPECIALIZZATO DI MANUTENZIONE Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta alla manutenzione di impianti e/o in officina, in grado di eseguire in forma autonoma e con specialità di mestiere, i lavori di meccanica e/o saldatura e/o macchine utensili e/o elettrici o elettronici. OPERATORE CERCA FUGHE Lavoratore che esegue la ricerca di fughe e il controllo sistematico della rete sulla base di procedure definite e con il supporto di apposite apparecchiature elettroniche, delle quali cura la preparazione. TECNICO CAD/CAM Lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche di disegni sulla base di documenti già esistenti e di istruzioni, anche avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì all'archiviazione del materiale cartografico e all'integrazione con altre unità aziendali. ADDETTO COMMERCIALE/UTENZE Lavoratore che svolge attività di predisposizione, controllo e rettifica della documentazione aziendale relativa ai rapporti con l'utenza, quali bollette, statistiche consumi, tariffe e reclami. OPERATORE SPECIALIZZATO DI CONDUZIONE IMPIANTI Lavoratore che opera su impianti ed effettua, sulla base di parametri di funzionamento definiti, la sorveglianza dell'impianto e il controllo del processo, segnalando al superiore le anomalie riscontrate ed effettuando gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari al mantenimento o ripristino delle normali condizioni di esercizio. OPERATORE SPECIALIZZATO DI LABORATORIO Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, con compiti di verifica e controllo delle attrezzature e dei materiali di laboratorio, di preparazione e svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche standard. OPERATORE DI SEGRETERIA Lavoratore addetto ad attività di supporto per le unità di appartenenza che organizza e svolge i vari compiti di segreteria, utilizzando allo scopo anche sistemi di trattamento testi e informatici. OPERATORE SICUREZZA Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli sullo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature antincendio e di messa a terra, delle dotazioni antinfortunistiche. LIVELLO C3 Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi nell'ambito di schemi predisposti, con conoscenze e capacità acquisibili con esperienza e addestramento professionale. ESEMPI DI PROFILI OPERATORE DI SQUADRA/RETE Lavoratore che opera nella squadra addetta ai lavori sulla rete, eseguendo le diverse operazioni e i lavori relativi ad allacciamenti, di condotte, saldature, opere meccaniche o murarie. posa OPERATORE DI MANUTENZIONE Lavoratore che esegue le diverse operazioni e i lavori di manutenzione ordinaria e interventi di modifica su parti o componenti di impianti e/o reti. OPERATORE DI MAGAZZINO Lavoratore addetto alla movimentazione, alla sistemazione e alla distribuzione dei materiali (incluse le relative registrazioni), anche con l'utilizzo di mezzi meccanici. ADDETTO AMMINISTRATIVO/DI SEGRETERIA Lavoratore che svolge compiti relativi a un segmento dell'attività dell'area di appartenenza, effettuando le operazioni necessarie ai fini della registrazione e del controllo dei documenti aziendali e/o attività di supporto e di segreteria (stenografia, trattamento testi, ricevimento, smistamento e archiviazione di documentazione, rilevazione presenze, corrispondenza), utilizzando allo scopo anche sistemi informatici, ADDETTO VIGILANZA Lavoratore che effettua la sorveglianza sui beni dell'azienda, operando prevalentemente presso ingressi o portinerie per il controllo e la registrazione di materiali, automezzi e persone in entrata e in uscita; svolge inoltre servizio di vigilanza all'interno e all'esterno di fabbricati e insediamenti industriali; riceve e assiste visitatori o terzi. AREA D Vi appartiene il personale che: -svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali, oppure attività ausiliarie semplici; -applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi definite; -ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e delle procedure applicate; -scambia informazioni standardizzate di tipo operativo. Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure standardizzate e prassi ricorrenti. L'Area prevede 2 livelli di inquadramento D1 e D2, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. LIVELLO D1 Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi d'ordine e/o di carattere tecnico manuale relativi al mestiere, che richiedono conoscenze e capacità acquisibili attraverso addestramento professionale e/o tirocinio. ESEMPI DI PROFILI AIUTANTE DI SQUADRA(vedi nota sub livello D2 Aiutante generico). Lavoratore che, operando nella squadra addetta ai lavori sulla rete, esegue operazioni elementari e interventi manuali complementari, coadiuvando nell'esecuzione di allacciamenti, posa in condotte stradali etc. ed effettuando le operazioni accessorie. AIUTANTE CONDUZIONE IMPIANTI Lavoratore che esegue operazioni elementari e interventi manuali complementari, coadiuvando l'operatore di conduzione impianti. AIUTANTE DI MANUTENZIONE Lavoratore che esegue operazioni elementari e interventi manuali complementari, coadiuvando l'operatore di manutenzione. ADDETTO AMMINISTRATIVO D'ORDINE Lavoratore che svolge nel settore di appartenenza lavori esecutivi d'ordine, quali trattamento testi, smistamento e archiviazione di documentazione e corrispondenza, riproduzione di documenti, ecc. LETTURISTA Lavoratore che svolge attività di rilievo dei consumi dei contatori di segnalazione di eventuali anomalie (es.: fughe) riscontrate o evidenziate dall'utenza. AIUTANTE DI LABORATORIO e Lavoratore che opera in strutture di laboratorio coadiuvando gli altri addetti nella preparazione delle analisi chimiche e batteriologiche e provvedendo al prelievo di campioni e alla pulizia della strumentazione e delle vetrerie di laboratorio. FATTORINO/USCIERE Lavoratore che provvede allo smistamento e inoltro di corrispondenza, documenti e plichi in arrivo e in partenza, al ricevimento dei visitatori. CENTRALINISTA Lavoratore che svolge i servizi di smistamento delle varie comunicazioni telefoniche, nonché altri servizi quali registrazione chiamate e simili. LIVELLO D2 Vi appartiene attività ausiliarie. il personale che svolge semplici operazioni o AIUTANTE GENERICO (*) Lavoratore che svolge attività complementari e/o ausiliarie (es. pulizia) e/o di fatica. (*) I lavoratori che operano in gruppi di lavoro, dopo 9 mesi di permanenza nel livello D2, vengono inquadrati nel livello D1, pur continuando a svolgere anche mansioni proprie del livello D2. I lavoratori che operano in squadra allatto dell'assunzione vengono inquadrati nel livello D2, l'inquadramento nel livello D1 avviene dopo 6 mesi di permanenza nel livello D2. Nota a verbale. Le Parti, nel ribadire la funzione esemplificativa dei profili professionali individuati nel presente articolo, si danno atto che tali profili - salvo casi esplicitamente previsti - debbono intendersi riferiti a tutti i servizi tecnologici gestiti dalle aziende, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto. Le Parti dichiarano che le modifiche introdotte nel presente articolo non interferiscono con le modalità di organizzazione del lavoro in atto. Art. 16 - NORME PER AREA QUADRI 1. ORARIO DI LAVORO In relazione alla loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale e al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto anche il RDL 15.3.23 n. 692, convertito in legge 17.4.25 n. 473, i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL. In presenza di maggiori prestazioni effettivamente svolte nel corso dell'anno o nel periodo di riferimento, di effettivo impegno lavorativo in giornate festive e/o in orari particolari le aziende riconoscono ai quadri, con provvedimento motivato, una somma che tiene conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento delle funzioni, il cui importo viene determinato annualmente nella misura massima del 16% della retribuzione individuale annua lorda dell'interessato. La corresponsione dell'emolumento avviene a consuntivo, in unica soluzione annuale oppure in più soluzioni (ad esempio trimestrali). L'emolumento in parola non è utile ai fini del TFR. Detta somma assorbe ogni diverso trattamento eventualmente esistente allo stesso titolo a livello aziendale. Il presente istituto decorre dal 1° gennaio 1996. 2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE I quadri, essendo la loro attività di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, vengono informati e coinvolti circa le variazioni che si intendono apportare alle strutture e al rapporto funzionale tra di esse, anche per il tramite dei loro rappresentanti nell'ambito delle RSU. L'azienda provvede a interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente, volti a promuovere e incrementare l'aggiornamento professionale e culturale dei quadri, nonché la loro sensibilizzazione verso i problemi gestionali e di relazioni sociali, valutate le eventuali proposte degli interessati. 3. INNOVAZIONI E INVENZIONI Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 190/85, la valutazione tecnica delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro e/o delle invenzioni dei quadri (che non siano oggetto specifico della prestazione di lavoro dedotta in contratto) nonché l'entità del corrispettivo economico da riconoscere ai medesimi per l'utilizzazione aziendale delle suddette innovazioni o invenzioni vengono determinate dall'azienda, su proposta di un'apposita commissione mista aziendale, di cui fanno parte tecnici dell'azienda e rappresentanti dei quadri. 4. RESPONSABILITA' CIVILE Ai a sensi dell'art. 5 della legge n. 190/85, l'azienda provvede garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, i lavoratori quadri dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore. 5. ASPETTI RETRIBUTIVI Le Parti, nel darsi atto che la consultazione preventiva di cui all'art. 3 - livello aziendale - in materia di politiche retributive avviene con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza dei singoli lavoratori, impegnano le Aziende ad attuare sistemi di direzione per obiettivi in connessione con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo economico dell'attività aziendale. Ai lavoratori quadri compete con decorrenza di funzione da corrispondersi per 14 mensilità seguito riportati: - QS - Q 1.1.96 nei un'indennità valori di 60.000 40.000 In via di prima applicazione nell'importo sopra indicato va assorbito fino a concorrenza quanto eventualmente già attribuito a titolo di ERI e conservato 'ad personam' ai lavoratori Quadri ai sensi della Norma transitoria di cui all'art. 36 del CCNL. ART. 17 - MOBILITA' E SVILUPPO PROFESSIONALE Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di efficienza e produttività dell'azienda, di qualità del servizio nonché con l'evoluzione delle tecnologie. Le Parti si danno atto a tale fine che il sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del presente CCNL deve essere funzionale alla realizzazione dello sviluppo professionale dei lavoratori, attraverso un oggettivo arricchimento delle capacità professionali, da acquisirsi tramite elevato grado di esperienza di lavoro, partecipazione a corsi di formazione professionale, intercambiabilità delle mansioni, mobilità nell'ambito di diverse posizioni organizzative. In tale ambito alla mobilità si riconosce valore preferenziale, a parità degli altri fattori, nello sviluppo delle carriere, in quanto consente di acquisire le conoscenze e le capacità indispensabili all'esercizio di una professionalità con caratteristiche diverse. A tale proposito, fermo restando quanto previsto nel punto 5) dell'art. 15 del presente CCNL, nell'ambito del proprio livello di inquadramento il lavoratore, in relazione alle esigenze organizzative, tecniche e produttive può essere adibito - in via temporanea o definitiva - a tutte le mansioni ascritte al medesimo livello compatibili con le proprie capacità e potenzialità professionali. I passaggi ad area e/o livello superiore vengono effettuati presa visione delle eventuali richieste dei lavoratori - in relazione alle esigenze aziendali sulla base di un giudizio professionale complessivo, formulato secondo i seguenti criteri: valutazione delle esperienze professionali effettuate anche a seguito di mobilità; valutazione della prestazione professionale; valutazione delle capacità e attitudini professionali. L'azienda provvede inoltre a fornire con periodicità di norma semestrale comunicazione alla RSU sulle variazioni di inquadramento e sui mutamenti non temporanei di mansione effettuati nell'ambito dello stesso livello di inquadramento, in applicazione dei programmi e delle linee di sviluppo oggetto della procedura richiamata nel comma precedente. In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di mansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui il lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del presente contratto in caso di passaggio a livello superiore. Detto mandato comunicazione scritta nella del lavoratore e periodo dell'incarico e deve essere affidato preventivamente con quale va indicato il livello e l'area di appartenenza quello relativo alle mansioni affidate, il la causa che lo ha reso necessario. In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300/70, il riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito di temporanea assegnazione a mansioni afferenti a un livello superiore, che non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si ottiene: nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario; nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco di 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore. Nei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario continuativi di sostituzione. Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene definitivamente assegnato al livello superiore. Art. 18 - MOBILITA' TRA SETTORI AZIENDALI REGOLATI DA DIVERSI CONTRATTI La mobilità temporanea del personale a posizioni di lavoro appartenenti a un settore della medesima azienda regolato da un CCNL diverso dal CCNL gas/acqua è oggetto di comunicazione preventiva alla RSU; ove l'assegnazione alla posizione di lavoro nel settore regolato da altro contratto sia definitiva l'azienda attua la consultazione della RSU in ordine alle motivazioni di carattere tecnico/organizzativo. Il personale assegnato temporaneamente a un'unità organizzativa i cui addetti sono regolati da un diverso CCNL conserva integralmente il proprio trattamento contrattuale; nel caso che il trattamento economico applicato nell'unità organizzativa di assegnazione sia globalmente superiore a quello goduto presso l'unità organizzativa di provenienza, al personale interessato viene corrisposto, per tutto il periodo dell'assegnazione, un trattamento 'ad personam', utile agli effetti del computo del TFR, pari alla differenza fra i due trattamenti globali, ragguagliata al trattamento economico di un lavoratore con equivalente qualifica e analoghe mansioni. La comparazione dei due trattamenti deve essere eseguita senza tener conto dell'importo degli aumenti periodici di anzianità e dei trattamenti retributivi di merito acquisiti dal lavoratore. Il personale assegnato definitivamente a un'unità organizzativa i cui addetti sono regolati da un diverso CCNL ha diritto alla conservazione del proprio trattamento economico globale: nel caso in cui il trattamento economico connesso all'applicazione del nuovo CCNL sia globalmente inferiore a quello previsto dal CCNL gas/acqua, tale conservazione avviene attraverso il mantenimento 'ad personam' delle eventuali differenze retributive. Norma transitoria. La lett. b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91 è soppressa a far data dalla stipulazione del presente CCNL; in conformità con le previsioni dell'art. 6 del CCNL stesso, al lavoratori addetti ai servizi e attività comuni in aziende pluriservizio cui risulti a tale data applicata la normativa di cui al punto b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91, il trattamento 'ad personam' in godimento alla data di rinnovo del CCNL sarà congelato e assorbito con modalità che saranno oggetto di contrattazione a livello aziendale. Nota a verbale al comma 1. Per i casi di mobilità temporanea collettiva - riguardante cioè interi reparti o un consistente numero di lavoratori - e per i periodi temporali significativi, le aziende attuano su richiesta della RSU la procedura dell'informazione. Art. 19 - NORMA PARTICOLARE APPLICANO DIVERSI CONTRATTI PER LE AZIENDE MULTISERVIZIO CHE Nelle aziende che applicano diversi contratti, quando un lavoratore il cui rapporto di lavoro è normalmente regolato dal presente contratto è chiamato a svolgere mansioni tipiche di un settore regolato da un altro contratto di lavoro, l'individuazione della categoria di inquadramento cui fare riferimento per l'applicazione di istituti, previsti dal presente contratto, che comportino la corresponsione di particolari trattamenti economici (vedi art. 18 CCNL), avviene come segue: 1) da nel caso di svolgimento di mansioni tipiche di un settore regolato diverso contratto che non comportino sostituzione di altro lavoratore, va individuata la categoria o livello di inquadramento previsto nell'altro contratto in relazione alle mansioni effettivamente svolte; 2) nel caso di svolgimento di mansioni tipiche di un settore regolato da diverso contratto per sostituzione di altro lavoratore, si fa riferimento alla categoria o livello di effettivo inquadramento di quest'ultimo. Art. 20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, le Aziende promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori, al fine di favorire lo sviluppo e la riconversione delle singole professionalità aziendali. Le iniziative di formazione, a seconda delle specifiche esigenze aziendali, possono privilegiare, in alcuni periodi, singole famiglie professionali o dare priorità a specifici contenuti tecnico/specialistici. Deve, invece, essere garantita, con continuità, l'attività di formazione per favorire l'inserimento dei neo-assunti, la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni che richiedono sostanziali cambiamenti di ruolo, l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze su nuove tecnologie. Le aziende, per realizzare le iniziative programmate, possono ricorrere a risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate e/o ad accordi di cooperazione con altre aziende del settore. Per quanto si riferisce alle metodologie didattiche, in coerenza con gli specifici obiettivi di apprendimento, possono essere realizzati corsi e percorsi formativi per famiglie professionali omogenee, affiancamenti mirati a personale esperto o strumenti informatici e/o manuali per l'autoapprendimento. La partecipazione a corsi specialistici non costituisce, sé, diritto al riconoscimento della relativa qualifica. Le Parti possono attivare apposite Commissioni miste per la preparazione di per delle specifiche per la progettazione e il monitoraggio di particolari programmi formativi, ad esempio con riferimento ai temi della sicurezza. Capitolo V - NORME DISCIPLINARI Art. 21 - DISCIPLINA Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in concorrenza o in contrasto con quelle dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi o regalie sotto qualsiasi forma. Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda loro gravità, come segue: della 1) rimprovero verbale; 2) rimprovero scritto; 3) multa non superiore a 3 ore di retribuzione base; 4) sospensione del lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo fino a 5 giorni; 5) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo da oltre 5 fino a 10 giorni; 6) licenziamento. La sospensione di cui al n. 5) si può applicare a quelle mancanze le quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le hanno provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una maggiore punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare adeguate sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4). Il provvedimento previsto dal punto 6) si applica, senza preavviso né corrispondente indennità sostitutiva, nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro, come ad esempio: assenza senza giustificazione per 3 giorni consecutivi (salvo casi di forza maggiore), insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti. Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere immediatamente accertata l'azienda, a titolo di cautela, può dispone l'allontanamento del lavoratore dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 30 giorni. Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4) e seguenti di cui al comma 2 del presente articolo. Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità quali sia incorso il lavoratore. L'importo delle eventuali multe è devoluto a istituzioni previdenziali o assistenziali o aziendali. beneficio nelle di Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle organizzazioni sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro viene redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti. La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato), completata l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro 30 giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore della contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata, la quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei termini previsti dal comma successivo. Il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento della comunicazione di cui sopra, in presenza di elementi di giustificazione nuovi e documentati, può richiedere alla Direzione il riesame della propria situazione; tale eventuale riesame deve concludersi nei 15 giorni di calendario immediatamente successivi alla comunicazione richiesta. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'organizzazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° componente scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Il presente articolo e il regolamento disciplinare aziendale debbono essere affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a tutti i dipendenti. NORMA PARTICOLARE Per le aziende e/o enti ancora soggetti alle norme di cui al T.U. 15.10.25 e al Regolamento 4.10.86 n. 902 e per tutto il tempo della loro vigenza, la Direzione, nel caso che la mancanza sia passibile di sospensione o provvedimenti più gravi, una volta espletata la procedura di cui ai commi 9, 10 e 11, trasmette alla Commissione Amministratrice la propria proposta di provvedimento, unitamente alle giustificazioni scritte eventualmente presentate dal lavoratore oppure al verbale della discussione orale intervenuta con il medesimo e ne dà notizia al lavoratore interessato. La Commissione Amministratrice delibera l'adozione del provvedimento disciplinare entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della proposta; il mancato pronunciamento nel suddetto termine equivale a conferma del provvedimento proposto dalla Direzione; la Commissione Amministratrice, ove ritenga non doversi dar luogo all'applicazione del provvedimento proposto, fa rinvio alla Direzione, La Direzione provvede a comunicare al lavoratore il provvedimento adottato nei suoi confronti dalla Commissione Amministratrice ai sensi del comma precedente. Capitolo VI - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA Art. 22 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la salute dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente di lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e dei comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti interessati (datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la funzione "Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività aziendale destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro. Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti sopra indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella prevenzione, intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi e per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno. Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, con il quale sono state recepite nel nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in funzione del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione collettiva per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue: 1) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA 1.1 NUMERO Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come di seguito definito: - aziende fino a 200 dipendenti: aziende da 201 a 1000 dipendenti: aziende oltre i 1000 dipendenti: 1 3 6 Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti per la sicurezza fanno parte della RSU e rientrano nel numero complessivo per essa stabilito dall'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUA/FNLECGIL/FLERICA-CISL/UILSP-UIL) 23.2.95 (vedi allegato n. 2 al presente CCNL). In parziale conviene che: deroga a quanto previsto nel comma precedente, si 1. nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il rappresentante per la sicurezza può essere individuato anche all'esterno dei componenti della RSU; 2. nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1 rappresentante per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo previsto può essere individuato all'esterno della RSU; 3. nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono essere individuati all'esterno dei componenti della RSU fino a 2 rappresentanti per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo sopra individuato. 1.2 MODALITA' DI DESIGNAZIONE O ELEZIONE a) AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno oppure individuazione del Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale. a1) ELEZIONE DIRETTA IN AZIENDA L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza all'azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale alla azienda. dell'avvenuta elezione va trasmesso tempestivamente a2) RAPPRESENTANTE PER PIÙ AZIENDE L'individuazione nell'ambito del Rappresentante per più aziende territoriale avviene su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, attraverso la designazione ovvero l'elezione diretta, da svolgersi secondo le modalità sopra indicate nel punto a1). In via di prima applicazione, tale individuazione, su richiesta delle parti a livello locale, è oggetto di definizione a livello nazionale; in tale sede viene altresì stabilito il numero dei permessi retribuiti a disposizione del rappresentante per la sicurezza per più aziende. La durata dell'incarico del rappresentante per la sicurezza sopra individuato nei punti a1) e a2) è di 3 anni. b) come AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI Il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della RSU con le seguenti modalità: · elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al loro interno, nell'ambito e contestualmente all'elezione della RSU, attraverso indicazione specifica tra i candidati proposti per la RSU medesima; gli eventuali rappresentanti esterni alla RSU individuati ai sensi del precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla RSU e con le medesime modalità; · designazione, da parte della RSU già eletta, del/dei componenti della stessa incaricati della funzione di rappresentante della sicurezza; l'elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla RSU ai sensi del precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le modalità sopra individuate al punto a1). Il rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata del mandato della RSU di cui è componente. Nel caso sicurezza di dimissioni della RSU, il rappresentante per la esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di esercizio della sua funzione (*). (*) Dichiarazione a verbale delle OO.SS. In riferimento ai commi 2 e 3 del presente paragrafo 1.2 sub b) le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA e UILSP si riservano di predisporre un apposito regolamento che sarà oggetto di esame congiunto. In assenza della RSU e fino a quando la stessa non sia stata costituita, il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa delle strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL con le modalità sopra individuate nel punto a1). 1.3 PERMESSI RETRIBUITI Ogni Rappresentante per la Sicurezza ha a disposizione, per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, n. 40 ore di permesso retribuito annuo. Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato, lett. b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore. 1.4 FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94. formazione La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 30 ore lavorative annue, riferite all'effettiva durata della formazione. Il datore che di lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, promuove un'integrazione della formazione. Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso strettamente connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni ricevute, mantenendo sulle stesse la massima riservatezza. 1.5 ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza, la cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94, le parti concordano sulle seguenti indicazioni: a) ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato. b) MODALITÀ DI CONSULTAZIONE Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore di lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. c) e INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del 1 dell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94. comma Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito presso l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione. è tenuto d) STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI Per l'esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la sicurezza fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli eventuali supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto. 2) ORGANISMI PARITETICI A livello le territoriale, tra le Associazioni Regionali Cispel e strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse aderiscono, sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94. La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la sicurezza avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici. 3) USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEO TERMINALI Il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59) del D.lgs. n. 626/94 viene individuato nel lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale per almeno 4 ore consecutive giornaliere per tutta la settimana lavorativa. Tale lavoratore, nell'ambito delle prime 4 ore dell'attività come sopra specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad altra attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di pausa retribuita ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale. Le pause possono essere cumulate ma non possono né all'inizio né al termine dell'orario di lavoro. essere godute Capitolo VII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA' Art. 23 - ORARIO DI LAVORO 1. La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali. L'orario di 38 ore settimanali può essere realizzato attraverso calendari giornalieri, settimanali, plurisettimanali, mensili, plurimensili, annuali e può essere differenziato per settori e unità. 2. L'orario settimanale suddetto è ripartito normalmente su 5 giorni, salvo diversi accordi o regolamentazioni locali esistenti. Diverse ripartizioni possono riguardare tanto la generalità dei dipendenti quanto singoli reparti o uffici aziendali e sono finalizzate ad esigenze di efficacia, sicurezza e qualità del servizio, quali il presidio del territorio, l'apertura degli sportelli al pubblico e altri servizi all'utenza, l'ottimale utilizzazione degli impianti, ecc.; tali ripartizioni possono essere attuate valutando e contemperando le esigenze suddette e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la RSU. Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il 6° giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della suddivisione dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo. 3. Le Parti si danno atto che il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale all'obiettivo di realizzare condizioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio reso all'utenza, attraverso l'adozione di articolazioni dell'orario che consentano il contenimento dello straordinario e il migliore utilizzo della forza lavoro, con il grado di elasticità e flessibilità adeguata alle esigenze del servizio, anche in situazioni particolari caratterizzate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o realizzazione di importanti programmi di sviluppo. In relazione alle finalità evidenziate nonché allo scopo di far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o eccezionali dell'attività lavorativa: a livello dell'intero complesso aziendale o di sue parti, ad esigenze stagionali o tecnico/aziendali, ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro contrattuale può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale, attraverso: articolazioni collettive di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattuali e correlativi periodi di prestazioni ridotte; realizzazione di orari sfalsati settimanali o regimi di flessibilità collettiva; utilizzazione collettiva di permessi ex festività ex art. 28, ultimo comma CCNL in particolari periodi dell'anno per il personale non ritenuto necessario rispetto alle esigenze di servizio; etc. L'azienda perviene all'adozione delle suddette articolazioni d'orario valutando e contemperando le esigenze del servizio e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la RSU. Le Parti si danno atto che nei casi indicati la sola diversa distribuzione dell'orario normale non costituisce lavoro straordinario. In tale contesto si tiene comunque conto della regolamentazione del lavoro a tempo parziale. Le parti si impegnano a realizzare un regime annuale di prestazione lavorativa e un regime di ferie annuali uguale per tutti i lavoratori del settore: a tal fine, nelle aziende nelle quali sussistano condizioni collettive di miglior favore relative alla durata settimanale dell'orario di lavoro o comunque condizioni (es. ferie, semifestività, permessi, ecc.) incidenti sulla quantità annua di ore lavorabili, le parti a livello locale sono impegnate a contrattare soluzioni che conducano all'omogeneizzazione delle prestazioni sia all'interno dell'azienda sia rispetto alle norme contrattuali, attraverso il superamento delle suddette condizioni collettive di miglior favore, fermo restando quanto del presente contratto. Per specifiche previsto posizioni nell'ultimo organizzative, comma dell'art. comportanti 7 svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, può essere stabilito, previa contrattazione con le RSU, che i lavoratori assegnati alle suddette mansioni/funzioni non siano soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL e che agli stessi sia riconosciuta, con le modalità ed effetti previsti dall'art. 16 del presente contratto, una somma che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggiore impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione. 4. L'orario giornaliero di lavoro aziendale, anche con riferimento alle differenziazioni per settori e/o unità, è stabilito dall'azienda con ordine di servizio, consultata preventivamente la RSU (in considerazione delle esigenze operative connesse alla materia, le parti a livello locale sono impegnate ad esaurire la procedura di consultazione nel termine massimo di 10 giorni). Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto di ritrovo. Tuttavia, quando il posto di ritrovo venga fissato in località per raggiungere la quale il lavoratore debba impiegare un tempo superiore in misura apprezzabile a quello che gli è necessario per raggiungere l'abituale posto di lavoro o comunque dette località siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto, la differenza fra i due tempi o il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa, va computato nell'orario di lavoro. Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito. NORMA PARTICOLARE PER LAVORATORI TURNISTI DI TIPO A Considerato che l'orario di lavoro dei lavoratori che effettuano turni di tipo "A" è normalmente articolato su 40 ore settimanali (5 turni di 8 ore), agli stessi vanno attribuiti, in luogo della riduzione d'orario settimanale a 38 ore, n. 12 giornate di 8 ore di permesso retribuito, da fruirsi con le stesse modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, punto 1. In considerazione della particolarità della prestazione richiesta a questi lavoratori, gli stessi fruiscono altresì, con le modalità sopra specificate, di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito, a titolo di ulteriore riduzione d'orario. Art. 24 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO DI REPERIBILITA' Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi idrico e gas, le aziende, avendo l'obbligo di garantire la sicurezza e la piena efficienza degli impianti in ogni momento e di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché di garantire la regolarità dell'erogazione, sono impegnate a organizzare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24 per tutti i giorni dell'anno. Il servizio di pronto intervento può essere organizzato con squadre a turno 24 ore su 24 ovvero con l'attuazione del servizio di reperibilità in aggiunta o in sostituzione del pronto intervento a turni, in rapporto alle caratteristiche dell'azienda e tenuto conto della sicurezza e dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e distribuzione degli utenti e di altri parametri collegati. Nell'organizzare il servizio di pronto intervento e/o della reperibilità le aziende sono impegnate a utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti. Le modalità attuative della reperibilità vengono definite attraverso contrattazione tra l'azienda e la RSU, avendo riguardo al ruolo fondamentale della reperibilità rispetto all'obiettivo primario di garantire la sicurezza dell'utenza e degli impianti nonché la regolarità dell'esercizio. Le Parti, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di orario di lavoro, convengono quanto segue: a) tenendo presente il principio dell'avvicendamento del maggior numero di lavoratori, il personale impiegato nel servizio di reperibilità deve possedere la necessaria qualificazione professionale; la direzione aziendale consulta la RSU circa i criteri adottati per le eventuali esclusioni di lavoratori dal servizio di reperibilità; b) l'impegno di reperibilità è limitato a un massimo di 12 giorni al mese pro-capite; comunque la reperibilità non deve mai superare i 6 giorni continuativi. Ove, in casi eccezionali, l'impegno di reperibilità superi i 12 giorni al mese i compensi di cui al successivo comma 7 vengono maggiorati del 15%; c) il livello professionale del 1° addetto al servizio di reperibilità non è normalmente inferiore al livello C3. Il servizio di reperibilità può essere di 2 tipi: A) le lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la prima valutazione; B) lavoratori che vengono chiamati in servizio dal presidio tecnicoaziendale o dal reperibile di tipo A). Dall'1.1.92 il servizio di reperibilità viene compensato come segue: Tipo A Tipo B Reperibilità superiore a 0 e fino a 10 ore Reperibilità superiore a 10 e fino a 18 ore Reperibilità superiore a 18 e fino a 24 ore 2,5% 3,5% 4,5% 1,5% 2,5% 3,5% Le percentuali sopra individuate vanno calcolate sulla retribuzione base contrattuale del livello B2. I relativi valori si aggiornano con decorrenza 1.1.92, con riferimento alla retribuzione base del livello B2 in vigore a tale data e successive variazioni. Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata nel corso del servizio di reperibilità (compresi i tempi di andata e ritorno dal luogo di presentazione) sono comunque regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro straordinario contenute nel vigente CCNL. I compensi per il servizio di reperibilità sono corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati: questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non sono considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto, esclusi quelli fiscali e assicurativi di legge nonché per il trattamento di fine rapporto (legge 29.5.82 n. 297). Dall'1.1.83 i lavoratori immessi nel servizio di reperibilità che siano sprovvisti di telefono domiciliare, ricevono all'installazione dello stesso, il rimborso di 2/3 delle spese d'installazione, tasse escluse. Nota a verbale. Le Parti si danno atto che le innovazioni introdotte nel presente articolo non comportano automatica modifica degli assetti organizzativi del servizio di pronto intervento concordati a livello aziendale. Art. 25 - LAVORO IN TURNO - LAVORO NOTTURNO 1) TURNI I lavori in turno presi in considerazione ai disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: fini della a) turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e della notte e per tutti i giorni della settimana; b) turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6. Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e contrattare aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati, altri eventuali tipi di turno e/o articolazioni differenziate di orario il relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a quella prevista dal presente articolo per i turni di tipo b). Sulla retribuzione normalmente assegnato ai turni seguenti maggiorazioni: individuale di tipo a) mensile e b), del si e lavoratore applicano le - per i turni di tipo a), 11%, elevata a 11,5% dal 1.1.92; - per i turni di tipo b), 8%, elevata a 8,5% dal 1.1.92. Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento di cui sopra viene corrisposto sulla retribuzione individuale delle giornate lavorate. In aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, sempre in considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, e in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni di tipo a) viene corrisposta, per ogni turno notturno o festivo di 8 ore, una indennità di £. 4.000, elevata a £. 5.000 dall'1.1.92. Tale indennità assorbe fino a concorrenza altre indennità aventi finalità analoghe eventualmente in essere. La stessa indennità è estesa ai lavoratori addetti ai turni di tipo b) per ogni turno di 8 ore prestato nelle giornate festive (inclusa la domenica) per compensare - unitamente alla maggiorazione di cui sopra il particolare disagio relativo a problemi di trasporto, pasto ecc. connesso alle prestazioni in turno. Per coloro che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro non seguano orari di turno avvicendato, ma li abbiano osservati in precedenza, la maggiorazione di cui al comma 3 è riferita alla retribuzione base valida all'atto della cessazione del rapporto propria del livello di appartenenza alla data di cessazione del servizio in turni. Detta maggiorazione è computata ai soli fini del calcolo dell'indennità di anzianità spettante fino al 31.5.82, per tanti venticinquesimi quanti sono gli anni interi di servizio in turno. Tali aliquote non possono superare i 25/25. A) GIORNI DI RIPOSO I lavoratori addetti a turni continui debbono, nell'arco dell'anno, usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti del lavoratore non turnista. B) UTILIZZAZIONE IN LAVORI NON IN TURNO I lavoratori addetti a lavori in turno, che vengono utilizzati in attività non richiedenti i turni, conservano le indennità previste dal presente articolo nell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno, secondo i seguenti criteri: a) il 100% quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età e almeno 10 anni di lavoro in turno; b) quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età e maturato meno di 10 anni di lavoro in turno, 1/10 per ognuno dei detti anni; c) quando il lavoratore abbia meno di 55 anni d'età e almeno 15 anni di lavoro in turno, il 100%; qualora lo stesso lavoratore abbia meno di 15 anni di lavoro in turno, 1/15 per ognuno di detti anni. In caso di passaggio di livello o nel caso di impiego dei lavoratori in attività comportanti la corresponsione di un'indennità con origine o finalità analoghe a quella dei turni, quest'ultima viene assorbita fino a concorrenza. Il lavoratore il quale, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non possa più essere utilizzato in lavoro in turno e venga utilizzato in attività giornaliere, conserva le indennità previste dal presente articolo, par. 1), secondo i criteri esposti nei commi precedenti. C) AVVICENDAMENTI I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età e almeno 10 anni di lavoro in turno, oppure - a prescindere dall'età - abbiano compiuto 20 anni di lavoro in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività - equivalenti per quanto riguarda la qualifica - non richiedenti lavoro in turno, conservando le indennità previste dal par. 1) del presente articolo, nella misura del 100% dell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno. D) TURNI DI LAVORO NEI CED O SED Qualora l'azienda ravvisi la necessità di istituire dei turni di lavoro per una migliore utilizzazione dei CED o SED, detti turni e la relativa disciplina economica vengono individuati e contrattati localmente fra azienda e RSU come previsto dal presente articolo. E) COPERTURA DEL TURNO PER MANCATO CAMBIO Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale e le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato cambio avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e con corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante. 2) LAVORO NOTTURNO Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore 6. Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore, nei limiti del normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro, viene compensato con una maggiorazione pari al 19% della retribuzione oraria individuale. Per quanto concerne il riposo fisiologico dei lavoratori chiamati a prestare lavoro straordinario tra le ore 0 e le 6 a.m., si applicano i seguenti criteri: a) per interventi notturni inferiori a 4 ore, posticipazioni per una corrispondente durata dell'inizio del lavoro nel mattino dello stesso giorno; b) per interventi notturni da 4 a 6 ore, ripresa del lavoro nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo l'intervallo per il pasto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior favore in atto. Tali riposi si considerano a tutti gli effetti retribuiti. Art. 26 - PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio; in particolare il ricorso al lavoro straordinario deve essere finalizzato ad assicurare la continuità del servizio in condizioni di sicurezza o connesso al verificarsi di circostanze impreviste o esigenze inderogabili. Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio e la pubblica incolumità; il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato. Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificali motivi di impedimento. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alla RSU i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni straordinarie per ufficio o reparto. Nei casi in cui i suddetti dati consuntivi evidenzino - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte a eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo e in particolare per l'esame delle possibili incidenze di tali situazioni sui programmi di sviluppo occupazionale dell'azienda. Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro ovvero ove si verifichino circostanze eccezionali che richiedono periodi prolungati di ricorso in via non occasionale al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario programmabili sono definite previa contrattazione con la RSU. Le suddette ore di lavoro straordinario sono compensate con altrettanti periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il diritto al riposo settimanale e il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria di cui al presente articolo. Lavoro straordinario diurno è quello compiuto dal lavoratore oltre la durata dell'orario settimanale di lavoro previsto dal presente contratto. Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore la durata giornaliera della sua prestazione, tra le ore 20 e le 6. oltre Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti: - lavoro straordinario feriale diurno: 27% per le prime 2 ore, 38% per le ore successive; - lavoro straordinario notturno: 38% per le prime 4 ore, 58% per le ore successive. In ogni caso in cui il lavoro straordinario notturno sia prestato senza soluzione di continuità dopo un periodo di lavoro straordinario diurno, il lavoro straordinario notturno viene compensato nella misura immediatamente più favorevole al lavoratore. La stessa regola si applica nel caso in cui il straordinario notturno preceda senza soluzione di continuità il straordinario lavoro lavoro diurno. Le maggiorazioni di cui al presente articolo non con quelle del precedente art. 25. sono cumulabili Dichiarazione a verbale. Le Parti convengono di riesaminare il presente articolo alla luce di future modifiche della regolamentazione legale in materia di orano di lavoro e di lavoro straordinario. Art. 27 - LAVORO FESTIVO 1. Lavoratori non addetti a turni avvicendati - Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato con altra giornata di riposo e con la sola maggiorazione della retribuzione individuale oraria del 36% per le prime 4 ore e del 58% per le successive. Qualora in casi eccezionali la giornata di lavoro festivo non possa essere compensata con altra giornata di riposo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 36% per le prime 4 ore e del 58% per le successive. 2. a Lavoratori addetti a turni avvicendali - Il lavoratore addetto turni avvicendati che viene chiamato a prestare servizio nel giorno stabilito di riposo o in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con una domenica, viene compensato come precisato al comma 2 del precedente paragrafo 1. L'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando non sia comunicato all'interessato almeno 4 giorni prima, deve essere compensato con la sola maggiorazione del 36% sulla retribuzione individuale oraria. Qualora detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con una festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione del 58% sulla retribuzione individuale, indipendentemente dalla maggiorazione del 36%. Art. 28 - GIORNI FESTIVI E RIPOSI SETTIMANALI I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2, legge 27.5.49 n. 260, modificati dall'art. 1 della legge 5.3.77 n. 54 e dall'art. 1, legge 28.12.85 n. 792), ai quali si aggiunge quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora (*). (*)Legge 27.5.49 n. 260, come modificata dalla legge 5.3.77 n. 54 e dalla legge 28.12.85 n. 792 "Art. 1 - Il giorno 2 giugno, data di fondazione della Repubblica, é dichiarato festa nazionale. Art. 2 Sono considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte le domeniche; il 1° giorno dell'anno, il 6 gennaio: Epifania di N.S.; il 25 aprile: anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì di Pasqua, il 1° maggio: festa del lavoro, il giorno dell'Assunzione della B.V. Maria; il giorno di Ognissanti, il giorno della festa dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il giorno 26 dicembre." N.B.: Le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono state differite rispettivamente alla 1a domenica di giugno e alla 1a domenica di novembre. La festività dell'Epifania di N.S. è stata ripristinata dalla legge 28.12.85 n. 792, art. 1. Sono data inoltre riconosciuti un minimo di 3 giorni semifestivi, la cui viene fissata secondo gli usi locali già in atto. Nel caso che il giorno semifestivo abbia a coincidere con una delle festività di cui al comma precedente, deve essere fissata, mediante accordo locale, altra giornata semifestiva nello stesso anno. Il lavoro compiuto in giorno semifestivo oltre del medesimo è considerato come lavoro festivo. l'orario Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla cade normalmente di domenica. normale legge, Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro nel giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno della settimana, senza mai oltrepassare i 6 giorni consecutivi di lavoro; in questo caso la domenica è considerata giorno lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo stesso. Per i lavoratori addetti ai turni avvicendati il giorno prestabilito di riposo può essere spostato, in caso di obiettiva necessità, con un preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso deve essere indicato il nuovo giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non deve cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito. Qualora una delle festività non domenicali di cui al comma 1 del presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun lavoratore cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a una giornata di retribuzione globale. il Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al comma 1 del presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale dei lavoratori di cui al comma 5, questi ultimi hanno diritto allo stesso trattamento previsto festa infrasettimanale. per la coincidenza della domenica con una Al trattamento previsto dai due commi precedenti si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano nel giorno di riposo normale o prestabilito, il compenso stabilito per il lavoro festivo. Per le festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54, come modificata dalla legge 28.12.85 n. 792, si applica il seguente trattamento: 1) a compensazione e in luogo delle festività nazionali e religiose nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla legge sopracitata, sono attribuite annualmente ai dipendenti regolati dal presente CCNL 2 giornate di ferie, da aggiungersi al periodo a tale titolo stabilito dal presente contratto collettivo nazionale e ulteriori 3 giornate di permesso retribuito. Le 2 giornate supplementari di ferie non debbono coincidere con giornate di riposo (domeniche o giorni sostitutivi) o di sabato non lavorative; 2) al personale che, per effetto delle modalità di distribuzione dell'orario, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo e/o di non prestazione, è attribuita un'ulteriore giornata di permesso retribuito; 3) i permessi retribuiti previsti dai commi che precedono sono assegnati dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio, sentite le RSU; 4) ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti per le citate esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, è corrisposta al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti usufruire, una quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza alcuna maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di ferie. Norme transitorie. ai Trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua lavoratori turnisti già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio al al 31.12.79: vedasi Parte II, art. 8. Trattamento economico supplementare per la giornata lavoratori di Pasqua già regolati dal CCNL dip. A.M. Acquedotti e in servizio al 31.12.79: vedasi Parte III, art. 5. Art. 29 - FERIE Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26 giorni lavorativi più le 2 giornate supplementari di cui al punto 1) dell'art. 28. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà essere assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto delle esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori. L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero. L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo di preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 7. Qualora, deve durante il periodo delle ferie, il lavoratore si ammali darne comunicazione alla Direzione con l'invio di certificato medico entro 3 giorni; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune la comunicazione deve essere data nel più breve tempo possibile. La malattia interrompe il godimento delle ferie. Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse sono godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. Ai lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel periodo immediatamente precedente alla richiesta di ferie, la concessione delle stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso l'attività lavorativa e/o alla presentazione di certificato medico di intervenuta guarigione; casi eccezionali sono da verificare di volta in volta. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. Nel caso di eccezionali e motivate esigenze, le ferie vengono assegnate e fatte godere al lavoratore entro e non oltre il 1° trimestre dell'anno successivo. In caso di morte del lavoratore agli aventi causa o diritto viene liquidata un'indennità pari alla retribuzione globale per il periodo di ferie maturate e non godute. Capitolo VIII - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI Art. 30 - ASSENZE - PERMESSI - LAVORATORI STUDENTI Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore; per gli addetti ai turni avvicendati si richiama quanto stabilito dal penultimo comma del punto 4 dell'art. 23. Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad avvertire l'azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro 4 ore dall'inizio della propria prestazione e a giustificarla al più tardi entro il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata forza maggiore. In caso di malattia, la giustificazione dell'assenza, a partire dal 1° giorno della stessa, avviene con certificato medico, secondo le modalità previste dalle disposizioni di legge e INPS; tale certificato deve essere consegnato o fatto pervenire all'azienda entro e non oltre il 3° giorno dall'inizio dell'assenza. In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla controllare per mezzo dei servizi ispettivi degli Enti competenti. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione, accordare per giustificati motivi permessi o brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi non sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo richiesta scritta del lavoratore. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di: a) a 15 giorni di calendario con corresponsione della retribuzione e, sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, se effettivo; b) 7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine. A richiesta dell'interessato viene concesso un altro giorno di permesso non retribuito. Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore o di un figlio sono concessi al lavoratore 3 giorni di calendario di permesso con corresponsione della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto è ridotto a 2 giorni. Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato motivo, salvo quanto previsto dal comma 5 del presente articolo. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria, universitaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I predetti lavoratori studenti hanno diritto di usufruire di permessi retribuiti nella misura di 50 ore in ogni anno scolastico per frequentare i corsi di studio sopra specificati. È consentita l'utilizzazione della predetta competenza contrattuale anche in un solo anno scolastico fino a un massimo di 150 ore. I lavoratori studenti in occasione degli esami hanno diritto permessi retribuiti nelle seguenti misure: 11 giorni lavorativi per gli esami di licenza medici inferiore; 16 giorni lavorativi per gli esami di licenza medici superiore; 3 giorni lavorativi per ogni esame universitario. a di scuola di scuola Fra i giorni lavorativi è computato anche il sabato. Nel caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei suddetti permessi solamente una seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo. L'azienda può richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi. Si considerano presente contratto. ingiustificate le assenze non previste dal Art. 31 - ASPETTATIVA Per motivi di carattere privato da valutarsi dall'azienda questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio, può concedere al lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di 1 anno senza alcuna corresponsione di retribuzione e di contributi e senza decorrenza di anzianità. Se durante il periodo di aspettativa, nel quale non vi è corresponsione di contributi e decorrenza di anzianità, il lavoratore subisce un sinistro, il periodo di aspettativa può essere considerato utile agli effetti della determinazione della pensione, qualora il lavoratore versi, a suo carico, i contributi afferenti al periodo di aspettativa fino al giorno del sinistro. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali e nazionali vengono applicate le disposizioni di cui rispettivamente all'art. 2 della legge n. 816/85 e all'art. 31 della legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei Lavoratori). I periodi di aspettativa sindacale non sono utili agli effetti del compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie, ma sono validi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità: e dell'indennità di preavviso; ai fini previdenziali e assistenziali si applicano le vigenti disposizioni di legge. Art. 32 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E CONVALESCENZA Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa quella da infortunio extra-professionale, l'azienda conserva il posto al dipendente non in prova per 12 mesi, durante i quali viene corrisposta la retribuzione globale. Detto periodo deve essere considerato come servizio prestato a tutti gli effetti. La materia delle assenze per cure termali è dalla legislazione vigente (attualmente legge 30.12.91 n. 12.8.92, D.M. 15.12.94.). disciplinata 412, D.M. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che intervenga non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente. Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando il lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi, e indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga in complesso il limite previsto al comma 1 del presente articolo durante un arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi. I casi di particolare gravità sono valutati congiuntamente tra le parti. I periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno luogo al raggiungimento dei termini massimi di comporto sopraelencati. Superati i limiti di tempo di cui ai commi 1 e 5, su richiesta del lavoratore impossibilitato a riprendere servizio, va concessa una aspettativa nella misura massima di 1 anno, ai sensi dell'art. 1. Quando l'assenza sia dovuta a incapacità temporanea conseguente a malattia professionale, anche se non coperta da assicurazione, l'azienda corrisponde la retribuzione globale sino alla guarigione clinica. Nella retribuzione corrisposta durante l'assenza viene assorbito, fino a concorrenza, quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione per atti previdenziali, assistenziali, assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge di contratto. o Alla scadenza dei termini rispettivamente indicati nei commi precedenti del presente articolo e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponde il trattamento di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre i limiti suddetti non consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso può recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine lavoro e senza preavviso. Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimane sospeso a tutti gli effetti. Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve darne preventiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli. L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e, in ogni caso, è facoltà dell'azienda di far costatare in qualsiasi momento tale incapacità attraverso i servizi ispettivi degli Enti competenti. È anche facoltà dell'azienda di far costatare l'idoneità fisica, da parte di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia. Qualsiasi divergenza sull'idoneità fisica del lavoratore va rimessa al giudizio di un collegio composto di un medico delegato da uno degli Enti o Istituti di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300, di un medico di fiducia del lavoratore e di un 3° medico, che presiede il collegio, designato d'accordo dai primi 2 medici. Qualora detta designazione per un qualsiasi motivo non potesse aver luogo entro il termine di 5 giorni, essa è demandata al Presidente del consiglio dell'Ordine dei medici a cura della parte più diligente. Nelle more della decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo necessario per la decisione stessa è computato agli effetti del comma 1 del presente articolo. La stessa procedura di cui ai precedenti commi può essere seguita in caso di divergenza interessante l'infermità del lavoratore che, per tale motivo, abbia richiesto di essere adibito, anche provvisoriamente, ad altre mansioni. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50%, l'azienda mantiene in servizio il lavoratore stesso assegnandolo ad altre mansioni. NORMA PARTICOLARE Ai lavoratori non in prova con contratto a tempo determinato il trattamento di malattia e infortunio, previsto dal presente articolo, viene applicato, in conformità delle vigenti disposizioni di legge, non oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo. Art. 33 - ASSICURAZIONE INFORTUNI Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme che subiscano infortuni risarcibili ai sensi e in conformità delle stesse, l'azienda corrisponde un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta. Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integra le prestazioni di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere un'indennità pari a 5 retribuzioni globali annue in caso di morte e a 6 retribuzioni globali annue in caso di invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL. L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori capitalizzata al 5% viene detratto dall'importo di cui sopra e la differenza è liquidata in un'unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari, compresa l'indennità di preavviso il trattamento di previdenza. e Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il grado di tale invalidità secondo le tabelle INAIL superi il 70%, l'azienda integra le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle 6 annualità globali di retribuzione salvo la detrazione di cui al comma precedente. Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 15, comma 3 del D.lgs. n. 626/94, nelle aziende che abbiano almeno 300 dipendenti debbono, a loro cura e spese essere istituiti posti di pronto soccorso; le altre aziende adottano sistemi equivalenti. L'azienda corrisponde al dipendente l'intera retribuzione fino alla guarigione clinica nei casi di assenza dovuta a incapacità temporanea conseguente a infortunio sul lavoro, trattenendo quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva della retribuzione da Enti di previdenza, assistenza e assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge o di contratto. Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuto, nel corso degli ultimi 15 giorni di lavoro, il trattamento per mutamento di mansioni, tale trattamento gli viene corrisposto anche durante l'assenza temporanea conseguente all'infortunio. Per "importo della rendita annua liquidata dagli Istituti assicuratori capitalizzata al 5%" deve intendersi il capitale di copertura della rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della rendita stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall'INAIL, eccezion fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella misura del 5%. Art. 34 - TUTELA DELLA MATERNITA' Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati con la presenza in servizio. Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio. In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine. Art. 35 - SERVIZIO MILITARE La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non fa cessare il rapporto di lavoro, che resta in tal caso sospeso salvo la decorrenza dell'anzianità. Al dipendente richiamato alle armi viene trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. applicato il Tuttavia, in caso di richiamo alle armi contenuto entro un massimo di 3 mesi, l'azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione globale per il periodo di assenza, con detrazione delle competenze militari da lui percepite. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi deve presentarsi all'azienda per riprendere servizio, salvo nel caso di forza maggiore, entro il termine di 1 mese dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo: in mancanza viene considerato dimissionario. Capitolo IX - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 36 - RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente. Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi determinati per i vari livelli di inquadramento dei lavoratori nelle tabelle allegate al presente contratto. Con l'espressione "retribuzione individuale" s'intende la somma della retribuzione base con l'indennità di contingenza, maturata dall'1.2.77 in avanti, di cui al punto B) del successivo art. 38, gli importi degli aumenti di anzianità e di merito nonché degli eventuali assegni 'ad personam', l'indennità di funzione dei lavoratori Quadri di cui al precedente art. 16. Con l'espressione della "retribuzione globale" si intende la somma retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonché degli eventuali elementi 'ad personam' sostitutivi di indennità e/o voci retributive soppresse dal presente CCNL sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato. NORMA TRANSITORIA L'istituto dell'E.R.I. (per i lavoratori Quadri vedi art. 16, punto 2 del CCNL 2.8.91 e per i lavoratori inquadrati nei livelli A1 e A2 vedi art. 44 del CCNL 2.8.91) è abrogato con effetto dalla data di stipulazione del presente contratto; le somme a tale titolo attribuite al lavoratori interessati vengono conservate come assegno 'ad personam' nella cifra in godimento a tale data e confluiscono nella retribuzione individuale di cui al comma 3 del presente articolo; tali somme possono essere assorbite in caso di passaggio a livello superiore fino a concorrenza della nuova retribuzione base e, con riferimento all'area Q, anche dell'importo della indennità di funzione prevista per i Quadri. NORMA PARTICOLARE Quota supplementare di caropane - Cfr. parte I, allegato 1. Dichiarazione a verbale. La fase di sperimentazione e prima di politiche retributive individuali, procedure previste in materia dall'art. 3 di verifica tra le Parti nei 3 mesi della parte normativa del CCNL stesso. applicazione da parte delle Aziende attuate nel rispetto del presente CCNL, delle sarà precedenti la data di Art. 37 - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA E ORARIA oggetto scadenza La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti nell'articolo precedente, si ottiene dividendo la retribuzione mensile il coefficiente 165. per La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la retribuzione oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il numero dei giorni lavorativi della settimana. Chiarimento a verbale. Il coefficiente 168, in vigore dall'1.1.80, ridotto a 165 dall'1.3.90, sostituisce a tutti gli effetti i diversi coefficienti per il calcolo della retribuzione oraria previsti dai precedenti CCNL di categoria, inclusi quelli conservati 'ad personam' dai medesimi CCNL. Art. 38 - RETRIBUZIONE BASE - INDENNITA' DI CONTINGENZA A) Le retribuzioni base mensili (comprendenti i valori di tutti i punti della scala mobile delle retribuzioni, detta anche indennità di contingenza, maturati fino al 31.1.77) e le relative decorrenze sono quelle determinate nelle tabelle A e B allegate al presente contratto. B) Indennità di contingenza. L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni, già regolata dalle norme e modalità stabilite in sede interconfederale (vedi accordo interconfederale 12.4.57, integrato dall'accordo interconfederale 7.5.75 e dall'adesione della CISPEL al punto 4.2 dell'accordo intercompartimentale sul pubblico impiego 18.12.85, poi generalizzato con la legge 26.2.86, n. 38 e successiva legge 13.7.90 n. 191), per effetto dell'intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari in forza del Protocollo Governo-Parti Sociali 31.7.92, resta determinata nell'importo in vigore all'1.11.91. Art. 39 - AUMENTI BIENNALI DI ANZIANITA' I lavoratori, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio rispetto alla data di assunzione, calcolata come previsto dal precedente art. 14, comma 2, hanno diritto a percepire un aumento nell'importo determinato per ciascun livello di inquadramento nella tabella allegata, fino a un massimo di 12 aumenti complessivi; tale aumento viene corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data di compimento del biennio di servizio. Gli aumenti derivanti dalla legge n. 336/70, artt. 1 e 2, si aggiungono all'importo massimo raggiunto a titolo di aumenti biennali di anzianità. Il presente istituto decorre dal 1° gennaio 1995. NORMA DI ATTUAZIONE I lavoratori in servizio alla data dell'1.1.95 maturano aumento biennale con decorrenza 1.1.97. L'importo dell'aumento viene riferito al livello di appartenenza nel mese precedente l'erogazione. TABELLA Livello QS Q A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 Aumento biennale 68.900 64.100 60.200 56.200 52.400 47.700 44.500 41.600 38.700 35.800 di il 1° inquadramento C3 D1 D2 32.900 28.100 20.800 Art. 40 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO 1. PREMESSA Conformemente a quanto previsto nel Protocollo 23.7.93 tra Governo e Parti Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione all'andamento aziendale, viene istituito un "premio di risultato", la cui negoziazione ha luogo, con le modalità di cui al presente articolo, con periodicità quadriennale. Tale premio ha le finalità di: a) coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di efficienza, produttività e qualità: tali obiettivi/ programmi possono essere a carattere aziendale, di area, gruppo e altre articolazioni organizzative; b) far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento economico/produttivo conseguito grazie alla realizzazione degli obiettivi e programmi suddetti. Il premio di risultato viene definito con la contrattazione aziendale quadriennale di cui all'art. 1 del presente CCNL e, in quanto correlato ad obiettivi e programmi di miglioramento aziendale, viene erogato anno per anno, secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 3. 2. DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti, valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, di redditività e di produttività, definiscono un sistema di programmi e indicatori finalizzati a obiettivi di miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale. I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello d'azienda debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso alla cittadinanza, attraverso più elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le imprese realizzano per dare concreta attuazione alla "Carta dei servizi". In ogni caso, nel suo insieme, il sistema di programmi e obiettivi definito con la contrattazione quadriennale aziendale deve essere funzionale al conseguimento di incrementi di produttività di redditività. e Potendo la situazione dei diversi settori aziendali variare nei 4 anni, gli obiettivi debbono essere flessibili, per orientare gli sforzi in coerenza con le strategie aziendali. Tali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale, ovvero di area, gruppo, ecc.; devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati e da questi influenzabili; non possono essere complessi né numerosi, ma debbono risultare visibili, misurabili e apprezzabili nel loro andamento. Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i relativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di ponderazione differenziati, ai cui risultati vanno collegate le eventuali erogazioni, da corrispondere a consuntivo dell'esercizio di riferimento. 3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PREMIO Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno. Tale valore economico va definito con riguardo: alle previsioni relative all'andamento economico aziendale e alla redditività complessiva dell'impresa; alle previsioni di incrementi di produttività conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati tra le parti; alla dinamica del costo del lavoro nel settore; alle indicazioni delle Autorità di regolazione di settore, con particolare riferimento ai recuperi di produttività e di qualità del servizio. Le Parti concordano che a livello aziendale sia assunta, come riscontro della redditività, la variazione del Margine Operativo Lordo (MOL) di altro indice successivo del bilancio riclassificato a scalare. o Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo aziendale, acquisizioni e/o scorpori di attività appartenenti a settori merceologici differenti, che incidano diversamente sugli indici di cui al comma precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento. Gli indici riferiti alla redditività concorrono alla determinazione, del premio di risultato per una quota pari al 50% del totale. La massa salariale come sopra determinata viene divisa per il numero dei dipendenti: il valore pro-capite così ottenuto corrisponde al parametro medio aziendale e costituisce la base di calcolo dei valori relativi ai singoli livelli di inquadramento dei lavoratori. Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati (a livello di azienda, area, gruppo, etc.) e corrisposto ai dipendenti in forza nell'anno di riferimento, in termini proporzionali all'effettiva presenza in servizio (sono considerate quale effettiva presenza in servizio ai fini previsti dal presente articolo le assenze per infortuni sul lavoro, ferie, permessi sindacali, ricoveri ospedaliera, permessi per donazione sangue e astensione obbligatoria per gravidanza o puerperio). Tutti i dati economici utilizzati per la determinazione del di risultato debbono essere tratti dal bilancio consuntivo. premio Il premio così determinato viene erogato sotto forma di 'una tantum', utile ai soli effetti del trattamento di fine rapporto, con le competenze del mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi aziendali nei tempi previsti dalla legge. Per realizzare gli impegni del Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.7.93, gli accordi aziendali debbono contenere clausole di adattamento alle norme di legge che dovessero essere emanate in attuazione del Protocollo medesimo, in particolare al fine di dare applicazione allo specifico trattamento contributivo-previdenziale del premio di cui al citato Protocollo. 4. AZIENDE FINO A 60 DIPENDENTI Per le aziende di piccole dimensioni (fino a 60 dipendenti) le Parti si riservano di individuare - entro il 30.4.96 - criteri, indirizzi e metodologie per lo svolgimento a livello territoriale e/o aziendale della contrattazione quadriennale di 2° livello di cui al presente articolo. 5. NORME TRANSITORIE In fase di prima applicazione, la contrattazione sul premio di risultato di cui al presente articolo, riferita agli anni 1997-1998-1999, potrà essere avviata a partire dal mese di maggio 1996. Per le imprese di nuova costituzione e per i Consorzi "trasformati" ex lege n. 142/90 (*) l'avvio della contrattazione quadriennale di cui al presente articolo si attua quando è stata completata la 1a fase di ristrutturazione, cioè con riferimento al 2° esercizio di applicazione del presente CCNL. (*) Per "imprese di nuova costituzione" non si intendono le aziende speciali o municipalizzate "trasformate" in SpA, per "Consorzi trasformati ex lege n. 142" si intendono i Consorzi già costituiti ai sensi della legge comunale e provinciale (T.U. 3.3.84 n. 383) che, prima della "trasformazione", applicavano ai propri dipendenti le leggi in materia di pubblico impiego (D.lgs. n. 29/93) e il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, i premi relativi agli anni 1995 e 1996 da corrispondersi rispettivamente con le competenze del mese di maggio 1996 e 1997, secondo le modalità ed entro i limiti economici previsti dall'art. 43 del CCNL 2.8.91, vengono determinati dalle aziende applicando i dati 1995 e 1996 ai parametri e agli indici presi a riferimento negli accordi di produttività validi per il 1994, salvi i casi in cui vi siano accordi validi per il 1995. ALLEGATO ALL'ART. 40 ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 6 GIUGNO 1996 CONTRATTAZIONE QUADRIENNALE SUL PREMIO DI RISULTATO PER LE AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 60 DIPENDENTI (ART. 40, PUNTO 4 CCNL 17.11.95) In attuazione della CCNL 17.11.95 e al fine contrattazione riserva prevista dall'art. 40, di semplificare le modalità punto della 4 del quadriennale sul premio di risultato nelle aziende che occupano fino a 60 dipendenti, le Parti stipulanti il CCNL medesimo convengono di definire in via sperimentale, con riguardo alla 1a fase di applicazione dell'istituto, i seguenti criteri e indirizzi per lo svolgimento della suddetta contrattazione. Alla luce dei principi generali stabiliti dall'art. 40 del CCNL, il sistema di obiettivi e indicatori ai quali è correlata l'attribuzione del premio di risultato e la determinazione del suo valore economico devono essere stabiliti in funzione di prevedibili e riscontrabili miglioramenti dell'andamento aziendale; pertanto la negoziazione quadriennale relativa al premio di risultato deve rispondere ai seguenti criteri guida: 1) Va assunto quale riferimento per la determinazione del valore economico del premio di risultato l'andamento attuale dell'Azienda e le sue previsioni di miglioramento, con riferimento particolare alla redditività aziendale, alla qualità del servizio, alle prospettive di sviluppo. 2) la Sulla base del miglioramento prevedibile va convenuta disponibilità di un premio medio pro-capite annuo, per la cui individuazione le Parti assumono come riferimento una cifra dell'ordine di una mensilità di retribuzione base contrattuale ovvero una quota orientativa pari alla metà dell'accantonamento annuo per il TFR. 3) Il premio erogabile annualmente si compone di 2 quote: la prima (corrispondente al 50% della cifra totale disponibile) va riferita e misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità; la quota rimanente fa invece riferimento diretto alla redditività dell'azienda. 4) Gli numero indici di produttività e qualità sono determinati nel massimo di 3; le aziende fanno riferimento agli indici standard previsti nella Carta dei Servizi aziendale, o, in sua mancanza, nel DPCM 18.9.95 per il servizio gas e/o nell'analogo provvedimento in via di emanazione per i servizi idrici ovvero, sempre per questi ultimi, nel DPCM 4.3.96 (allegato 8) attuativo della legge n. 36/94, in modo che sia presente almeno un indicatore direttamente riferibile alla qualità/efficacia del servizio reso. Si indicano di seguito a titolo esemplificativo alcuni indicatori utilizzabili, con le modalità e i criteri previsti dalla Carta dei Servizi: - continuità del servizio; accessibilità del servizio; grado di soddisfazione dell'utente; tempi di allacciamento; tempi di esecuzione dei lavori. 5) Per quanto attiene la verifica della condizione di redditività dell'azienda, le Parti convengono di utilizzare come indicatore il Margine Operativo Lordo (MOL) del bilancio aziendale. 6) la La determinazione del premio concretamente erogabile avviene, per 1a quota, sulla base dei miglioramenti conseguiti, attraverso la misurazione degli indici di produttività e qualità; per la 2a quota, sulla base del risultato di redditività dell'azienda, evidenziato dal confronto tra il MOL dell'anno di riferimento con quello dell'anno precedente. Le Parti convengono che la condizione di redditività si verifichi quando il rapporto suddetto, tenuto conto del tasso di inflazione programmata, sia superiore a 1. 7) La cifra da attribuire ai dipendenti, sulla base dei criteri di cui all'art. 40 n. 3, comma 7 CCNL, va commisurata ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati come rilevati attraverso il riscontro degli indicatori di produttività/qualità prescelti nonché al grado di variazione positiva dell'indice di redditività. 8) L'accordo definito va depositato presso l'UPLMO al poter fruire dell'esclusione dalla retribuzione imponibile relative erogazioni come previsto dal D.L. n. 166/96. 9) in fine di delle Le aziende che operano nel medesimo territorio regionale possono - presenza di motivati elementi di omogeneità di assetto territoriale, forma di gestione, tipo di servizio gestito - convenire di attuare la contrattazione quadriennale di cui al presente accordo anche congiuntamente, al fine della determinazione comune degli indici di produttività e qualità e della quantità di premio annualmente disponibile; resta ferma la misurazione e la corresponsione concreta del premio in relazione ai risultati conseguiti nella singola azienda. 10) Le Parti si danno atto che ai fini fiscali il premio di risultato va considerato competenza dell'anno in cui avviene l'erogazione. Art. 41 - INDENNITA' VARIE a) Indennità per maneggio di denaro - Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri per errori, ha diritto a un'indennità secondo i sistemi e le percentuali in atto al 30.6.79 presso le singole aziende, con la garanzia che la detta indennità non sia inferiore al 7% della retribuzione individuale. Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo. L'azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria; gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo. b) il Indennità lavoratore mezzo di trasporto - Qualora l'azienda richieda usi il proprio mezzo di trasporto per servizio è che tenuta a corrispondergli un'indennità da contrattarsi con la RSU. Nello stabilire tale indennità si deve tener conto, proporzionalmente, anche del premio per l'assicurazione R.C. conto terzi veicolo stesso. c) di Indennità servizio, di sia trasferta - Quando un lavoratore, costretto a incontrare spese di viaggio, del per motivi di vitto, di pernottamento, queste gli vengono rimborsate e compensate in base a modalità e limiti da contrattare in sede aziendale con la RSU. Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro sono retribuite con quote orarie non maggiorate. Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene, sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio, l'azienda provvede a contrattare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti al lavoratore, in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e tenuto conto del costo generale della vita. d) da Indennità concordarsi località malarica. zona con il malarica - Viene corrisposta lavoratore che presta la sua un'indennità opera in Nella determinazione di tale indennità si tiene conto del numero dei familiari conviventi e a carico del lavoratore; l'indennità non è più corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica. Ove però il lavoratore medesimo o i suoi familiari colpiti dalla malaria continuino ad essere affetti, l'indennità continua ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica. e) Indennità di guida - Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, viene corrisposta ad effettiva prestazione un'indennità giornaliera di £. 1.300, assorbendo fino a concorrenza i trattamenti locali eventualmente già in atto. In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e nei quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e cioè per iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicura tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo o stato di ebbrezza da parte del dipendente - la copertura di ogni onere per l'assistenza legale per giudizi sia civili che penali, nonché per ogni altro atto legato al riottenimento della patente di guida. Inoltre al dipendente in stato di detenzione in attesa di giudizio per i motivi anzidetti viene conservato il posto e corrisposta la retribuzione finché permanga tale stato. NORMA TRANSITORIA Per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M Acquedotti 5.1.78, rimangono in vigore le norme contenute nella lett. g) dell'art. 30 dello stesso contratto (Indennità di guida). f) Indennità agli addetti alla clorazione - Ai lavoratori addetti con continuità alla clorazione dell'acqua viene corrisposta un'indennità di £. 2.500 mensili, elevata a £. 3.500 mensili dall'1.1.83. g) Indennità di galleria - Quando l'esercizio del servizio idrico richieda prestazioni particolarmente onerose da parte dei lavoratori a seguito di prolungata permanenza contratta un'indennità con la RSU. in galleria, l'azienda h) Indennità depurazione acque reflue (vedi anche verbale d'intesa 18.3.92, allegato n. 5 al presente CCNL) - A seguito delle possibilità di ampliamento di servizi gestionali, previsti anche dalla premessa politica, viene riconosciuta ai soli lavoratori che operano con continuità negli impianti di depurazione delle acque reflue una specifica indennità di £. 2.500 giornaliere lorde a decorrere dall'1.1.83. Tale indennità, la quale assorbe fino a concorrenza le analoghe eventualmente già in atto, viene corrisposta per gli effettivi giorni di servizio prestati nella specifica attività. i) Indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas - Ai lavoratori che manipolano e travasano l'odorizzante del gas viene corrisposta un'indennità di £. 1.000 lorde per ogni giornata in cui svolgono le suddescritte operazioni. Le Parti confermano l'impegno di ricercare, laddove necessario, le idonee soluzioni per tutelare la salute dei lavoratori addetti. l) Assegno di studio e bilinguismo - Ai dipendenti delle aziende gasacqua dell'Alto Adige che frequentano corsi di seconda lingua è riconosciuto un assegno speciale di studio e quanto altro previsto nella misura e alle condizioni di cui alle leggi vigenti. Le indennità di cui alle lett. e), f), h) ed i) del presente articolo sono definite a livello aziendale con stretto riferimento all'effettivo svolgimento delle relative attività e alla dimensione dell'impegno prestato. Gli importi di cui alle lettere citate possono essere aggiornati, con decorrenza non anteriore all'1.1.91 entro il limite massimo del 20% (con arrotondamento alle £. 100 superiori) rispetto al valore in atto al 31.12.87; le Parti si danno atto che tale limite è determinato in considerazione del fatto che i precedenti valori risalgono a date anteriori alla decorrenza del presente CCNL. I nuovi valori assorbono fino a concorrenza eventuali diversi trattamenti in atto. Art. 42 - MENSE AZIENDALI Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, dell'estensione sul territorio e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono, previa contrattazione con la RSU, istituire un servizio mensa di norma attraverso l'adozione di buoni pasto o ticket-restaurant, con partecipazione aziendale ed eventualmente dei lavoratori ai costi. Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque effettuato (servizio diretto, convenzioni con terzi, buoni pasto o ticket-restaurant), non esista va corrisposta a ciascun lavoratore la correlativa indennità sostitutiva, pari dall'1.1.92 a £. 25.000 per 14 mensilità. Il predetto importo assorbe fino a concorrenza la parte eventualmente eccedente dell'indennità sostitutiva della mensa aziendale corrisposta. Per la durata del presente CCNL i meccanismi di qualsiasi tipo di rivalutazione dell'indennità sostitutiva della mensa restano inoperanti. L'indennità sostitutiva della mensa va computata nelle corresponsioni: 1) della 13ª e della 14ª mensilità; 2) delle festività retribuite; 3) delle ferie e dei permessi retribuiti; 4) del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai periodi retribuiti); 5) dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di fine lavoro. Nota a verbale. Le modifiche introdotte di stipulazione del CCNL. al presente articolo decorrono dalla data Le Parti si danno atto che la nuova regolamentazione dell'istituto non comporta caducazione degli assetti organizzativi del servizio mensa attualmente in atto nelle aziende in forza della precedente normativa. Art. 43 - MENSILITA' AGGIUNTIVE L'azienda corrisponde ai propri dipendenti nel mese di dicembre, prima della vigilia di Natale, una 13a mensilità pari alla retribuzione globale dello stesso mese. Inoltre, entro il mese di giugno, l'azienda corrisponde ai dipendenti una 14a mensilità pari alla retribuzione globale dello stesso mese. Nel caso d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della 13a e della 14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati. A tal fine le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni vanno computate come mese intero. Art. 44 - TRASFERIMENTI Il lavoratore può essere trasferito per ragioni di servizio. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze anche in natura inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari che non ricorrano nella nuova destinazione. Nei casi di trasferimento, ove non sia possibile al lavoratore trovare un alloggio e finché l'azienda non vi possa provvedere direttamente, viene concordata tra le parti un'adeguata indennità. Al lavoratore che venga trasferito è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto, per sé, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischi, ecc.), previ accordi con l'azienda. È dovuta inoltre una diaria pari a giorni 15 di retribuzione globale. Al lavoratore con famiglia viene anche corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a 3 giornate di retribuzione globale per ogni persona convivente a carico che con lui si trasferisce. Qualora, per effetto del trasloco conseguente al trasferimento, il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione di trasferimento, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto e in tempo utile al lavoratore. Al lavoratore trasferito a sua domanda non compete il trattamento di cui sopra. Il lavoratore trasferito che, senza giustificato motivo, non accetti il trasferimento è passibile dei provvedimenti disciplinari previsti dall'art. 21. In caso di morte del lavoratore trasferito l'azienda provvede al rimborso delle spese che i familiari debbono sostenere per il rientro nella residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a scelta dei familiari stessi, e sempreché il rientro si verifichi nel termine di 18 mesi dalla morte del lavoratore. Compatibilmente con le esigenze di servizio le aziende cercano di effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di assunzione. Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali e dei membri della RSU può essere disposto solamente previo nulla-osta delle Organizzazioni sindacali di appartenenza. L'azienda è tenuta a richiedere tale nulla-osta sino al termine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico sindacale affidato al lavoratore da trasferire. Capitolo X - PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI Art. 45 - PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI - PROVVIDENZE VARIE a) ISTRUZIONE AI FIGLI DEI DIPENDENTI Quando manchino le scuole nella località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, di modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per l'istruzione obbligatoria elementare e media, le aziende concorrono alle spese per l'istruzione con un contributo, definito sulla base della situazione oggettiva, previa consultazione della RSU. L'azienda, sempre che particolare profitto, corrisponde l'istruzione superiore. b) ALLOGGIO i corsi di studio siano seguiti lo stesso contributo anche con per Quando l'alloggio venga concesso a discrezione dell'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita. Tale concessione e le eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso. Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi né mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, l'azienda, ove non provveda direttamente al trasporto, corrisponde un indennizzo. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 C.C. per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro. c) VESTIARIO Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) vengono fomiti ai lavoratori secondo le normative aziendali in atto o che vengano definite dalle aziende, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture: · impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda): la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni; · soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua; · tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano. A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente ogni 5 anni una giubba di materiale idoneo. Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini e autisti di vettura, il grembiule al personale femminile e il berretto agli operai. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto. d) RIMBORSO SPESE PER TESTIMONIANZA È corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) TEMPO LIBERO Nelle aziende in cui sia stato costituito un "Fondo aziendale per il tempo libero", avente il fine statutario di stimolare ed agevolare lo sviluppo delle attività ricreative e culturali dei dipendenti durante il tempo libero, l'azienda eroga al fondo un contributo annuale, pari, per la vigenza del presente contratto, a £. 210.000 per dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente; a tal fine i dipendenti a tempo parziale sono computati in proporzione alla quantità della prestazione. Il predetto contributo assorbe, fino a concorrenza, le già esistenti delle quali si accerti l'analogia. sovvenzioni f) ASSISTENZA A MALATI IRREVERSIBILI O DI LUNGA DURATA Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado purché convivente, colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, l'azienda si impegna a valutare la possibilità di concedere al lavoratore permessi non retribuiti nonché l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto. g) ADOZIONI E AFFIDAMENTI Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento bambini e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'Estero, le aziende si impegnano, per i periodi e/o nei casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni previste dalla legislazione vigente, a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 del presente CCNL. Art. 46 - TOSSICODIPENDENTI Le Parti, pur dandosi atto che il problema della tossicodipendenza rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle dell'azienda, ritengono tuttavia - al fine di assolvere, di fronte alla gravità del fenomeno in parola, una funzione sociale di dover assumere atteggiamenti di solidarietà nei confronti di tale realtà presente nel mondo del lavoro. In tale legge ottica, nonché in attuazione di quanto previsto dalla 26.6.90 n. 162, le Parti esprimono il convincimento che vadano sostenute con particolare considerazione sia la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia la situazione dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione. Premesso tutto quanto sopra, le Parti convengono sull'opportunità di adottare le misure qui di seguito esposte senza peraltro apportare sostanziali modifiche di carattere normativo all'attuale disciplina del rapporto di lavoro. Nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per i quali venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni di legge, che intendano accedere ai programmi terapeutici e riabilitativi presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture terapeuticoriabilitative o socio-assistenziali, è previsto quanto segue: 1) concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per il tempo richiesto dalla struttura terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito e comunque per un periodo non superiore a 3 anni, con diritto alla conservazione del posto, secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1 della legge n. 162/90; 2) concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente che lo circonda; 3) adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole l'effettuazione della terapia di recupero nell'ipotesi di cui al precedente punto 2); 4) ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale. Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate sub 1, 2 e 3, il lavoratore deve avanzare la relativa richiesta almeno 15 giorni prima dell'inizio del programma terapeutico, corredata della documentazione relativa all'accertamento della sua condizione nonché al programma cui intende partecipare, quest'ultima redatta a cura della struttura terapeutica indicata per la terapia; in relazione alla misura di cui al punto 4), è facoltà dell'azienda richiedere specifica attestazione alla suddetta struttura. Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4), le Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro richiesta dell'interessato e compatibilmente con l'esigenza del servizio quali: adozioni di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da quelle assegnate, spostamento in altra unità produttiva. Nei confronti dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione, l'azienda si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità e sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnicoproduttive, le richieste del lavoratore dirette ad ottenere la concessione dell'aspettativa di cui all'art. 99, comma 2 della legge n. 162/90 (senza alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi non retribuiti e/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una più valida assistenza al congiunto, tra le quali la trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con preferenza rispetto alle altre priorità già evidenziate nel punto A) dell'art. 12 del presente contratto. Gli interessati debbono avanzare la richiesta negli stessi termini previsti sopra al comma 5 con la relativa documentazione, ivi inclusa quella sulla necessità dell'assistenza al congiunto tossicodipendente, attestata nei modi previsti dalla legge. In casi eccezionali, l'azienda può accordare permessi retribuiti con recupero di prestazioni non effettuate. o L'azienda si riserva la facoltà di richiedere ai lavoratori in aspettativa o comunque beneficiari dei permessi e delle altre agevolazioni previste dal presente articolo l'attestazione periodica sulla prosecuzione della partecipazione al programma riabilitativo. Per la sostituzione del personale posto in aspettativa ai del presente articolo è ammesso il ricorso all'assunzione a tempo determinato ai sensi della legge n. 260/62. sensi ALLEGATO LETTERA DELLA FEDERGASACQUA ALLE OO.SS. IN MATERIA DI ETILISMO Le aziende riconoscono la necessità di favorire il recupero dei lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati; pertanto, le aziende si impegnano a valutare, con criteri di disponibilità e fermo restando le esigenze di servizio, la possibilità di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle previste dal presente contratto per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza. Art. 47 - HANDICAPPATI Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti. Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti. Art. 48 - AIDS Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge 5.6.90 n. 135, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo di discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro (art. 5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere indagini volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in considerazione per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato di sieropositività (art. 6, comma 1). Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale assunto dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e pur ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad attuare gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover assumere un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti a tempo indeterminato che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite terapie domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche. Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista: 1. la concessione di aspettativa, senza corresponsione della retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della terapia domiciliare o presso istituto pubblico, entro il limite di 3 anni complessivi; 2. la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi, entro il limite di 6 mesi complessivi; 3. adozione di soluzioni lavorative che rendono più agevole l'effettuazione della terapia. L'azienda concede le provvidenze sopra elencate dietro presentazione, da parte del dipendente, di documentazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza di assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno al mantenimento del massimo riserbo. Art. 49 - VOLONTARIATO Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere un'attività o funzione di particolare significato sociale e umanitario. In particolare: 1. VOLONTARIATO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE Le aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11.8.91 n. 266, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata. 2. VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE Ferme restando le disposizioni del DPR n. 613/94, in considerazione della primaria importanza del servizio pubblico gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamità, si precisa che: a) allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi; b) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le aziende si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile. 3. VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DELL'ITALIA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26.7.87 n. 49, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa non retribuita come disciplinata dall'art. 31, comma 1 del presente contratto. Art. 50 - LAVORATORI STRANIERI Le aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, anche ai sensi della legge n. 39/90, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del programma di formazione aziendale e in collegamento con le Regioni e/o con gli altri Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi competenti promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua italiana da parte dei lavoratori occupati nell'azienda per i quali ciò risulti necessario. Capitolo XI - ESTINZIONE E NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Art. 51 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Il rapporto di lavoro può essere risolto per i seguenti motivi: a) collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età; b) morte del dipendente; c) dimissioni del dipendente; d) superamento dei limiti di malattia ed eventuale aspettativa ai sensi dell'art. 34; e) incapacità lavorativa del dipendente; f) comprovato scarso rendimento del dipendente; g) motivi disciplinari ai sensi dell'art. 21. Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie il 60° anno di età o l'età superiore stabilita dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, fatta salva per gli aventi diritto la facoltà di proseguire il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile a norma delle disposizioni legislative vigenti. Il rapporto di lavoro si estingue altresì quando il dipendente raggiunge i 40 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, sempre fatta salva l'applicazione di norme legislative vigenti che consentano la permanenza in servizio anche dopo il perfezionamento di tale requisito. Art. 52 - CESSIONE, TRASFORMAZIONE O FUSIONE DELL'AZIENDA La il cessione, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono contratto di lavoro. Il personale addetto all'azienda conserva i suoi diritti, anche individuali, nei confronti dell'azienda subentrante. Art. 53 - ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA' Nell'obiettivo di realizzare un'utilizzazione ottimale delle risorse umane, evitando in particolare l'inserimento di personale inidoneo in posizioni non adeguate alle residue capacità lavorative - sia per motivi di prevenzione infortuni che per agevolare l'organizzazione operativa del lavoro - le Parti ritengono opportuno favorire l'esodo del personale divenuto inidoneo nel corso, del rapporto di lavoro, fermo restando l'impegno al mantenimento dei livelli occupazionali, con specifico riferimento alla copertura dei posti resisi disponibili attraverso assunzione di giovani. A tal fine convengono che il lavoratore divenuto inidoneo in costanza del rapporto di lavoro - sempreché abbia maturato l'anzianità minima utile (compreso l'eventuale riscatto) alla concessione del trattamento di pensione - possa accedere consensualmente alla risoluzione del rapporto di lavoro agevolata con riconoscimento di una somma 'una tantum' fino a 18 mesi della retribuzione globale mensile in godimento nell'ultimo giorno di servizio. Art. 54 - PREAVVISO In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi elencati dell'art. 51, escluso quello di cui alla lett. g), ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura: - mesi mesi mesi mesi 1 2 3 4 fino a 2 anni di anzianità; da oltre 2 anni a 5 anni di anzianità; da oltre 5 a 15 anni di anzianità; oltre i 15 anni di anzianità. Il lavoratore ha diritto all'eventuale maggiore preavviso stabilito da disposizioni di legge. termine di Durante il periodo di preavviso l'azienda concede al lavoratore permessi per ricerca di nuova occupazione, salvo il caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. Il periodo di preavviso decorre dal 1° giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento. I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, debbono essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità di cui all'articolo seguente, viene computato nell'azienda agli effetti del trattamento di fine lavoro. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicati per iscritto. Art. 55 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO La parte che termini di preavviso all'altra un'indennità della indennità di dalla legge 29.5.82 risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei di cui all'articolo precedente deve corrispondere calcolata come stabilito dall'art. 2121 mancato preavviso) C.C., nel nuovo testo (computo introdotto n. 297. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo non compiuto. L'azienda al ha diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale relativa al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i motivi di cui all'art. 54, lett. b), d), e), f). L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore, viene corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art. 2122 C.C. Art. 56 - CERTIFICATO DI LAVORO In caso di licenziamento ha l'obbligo di mettere a della cessazione del rapporto contestazione sulla liquidazione per certificato contenente l'indicazione ha svolto la sua attività stessa disimpegnate e del livello o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda disposizione del dipendente, all'atto di lavoro e nonostante qualsiasi i diritti che ne del tempo durante il derivano, nell'azienda, quale delle il mansioni un dipendente nella in cui era inquadrato. Art. 57 - PREVIDENZA E ASSISTENZA 1. NUOVO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Preso atto delle intese intervenute in data 8.5.95 tra Governo e Parti sociali in materia di previdenza complementare e delle norme conseguentemente previste dalla legge n. 335/95, artt. 3-16, le Parti confermano l'impegno a dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare, coerente con i principi contenuti nelle disposizioni citate; si impegnano ad effettuare e concludere entro il mese di luglio 1996 le valutazioni e le scelte necessarie per la concreta istituzione del nuovo Fondo, tra le quali assumono particolare rilevanza: · il · di definizione dei requisiti per l'ammissione, fermo restando principio della volontarietà; definizione della contribuzione - anche differenziata per fasce lavoratori - a carico delle aziende, tenendo conto delle regole del protocollo Governo - Parti sociali del 23.7.93 e comunque nei limiti delle quote fiscalmente esenti e/o deducibili previste dalle leggi vigenti ed emanande; · definizione delle modalità di partecipazione e contribuzione, anche differenziata, dei lavoratori, incluso il ricorso al TFR secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti ed emanande; · scelta del sistema di gestione finanziaria e amministrativa e in particolare dei criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare tali gestioni, nell'ambito delle opzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti ed emanande; · definizione degli strumenti di indirizzo e di controllo della gestione; · definizione delle linee di indirizzo relative alle prestazioni, valutando anche casi particolari quali premorienza, invalidità, reversibilità; · possibilità di allargare la base degli iscritti ad altre categorie affini. Fermo restando quanto sopra indicato circa gli oneri a carico delle aziende, le Parti si impegnano ad attivare il nuovo Fondo entro il più breve termine possibile. Al fine di dare attuazione a quanto sopra stabilito, le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro composto di 6 membri, 3 in rappresentanza della FEDERGASACQUA e 3 delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL, che ha il mandato di predisporre un testo di intesa costitutiva del nuovo Fondo e di relativo Statuto, da sottoporre alle Parti per la sua ratifica. Il Gruppo di lavoro può avvalersi di esperti esterni designati da ciascuna delle Parti stipulanti ovvero individuati di comune accordo. 2. PREMUNGAS Le Parti convengono sulla prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro di cui all'accordo nazionale interfederale 24.3.94, con i compiti di cui al punto 1.2 dell'accordo stesso. Il Gruppo di lavoro è impegnato a tenere conto, nella stesura del nuovo Statuto del PREMUNGAS, delle modifiche introdotte dalla legislazione vigente in materia di previdenza complementare. Fermo restando il principio della separazione tra il PREMUNGAS e il nuovo Fondo complementare e dell'esclusione di oneri a carico del nuovo Fondo per il soddisfacimento di diritti acquisiti dagli iscritti al PREMUNGAS, le Parti confermano che il nuovo Statuto e il Regolamento ad esso allegato dovranno prevedere disposizioni che realizzino, con la gradualità necessaria, i seguenti obiettivi: a) a iscrizione al nuovo Fondo di previdenza complementare capitalizzazione dei lavoratori ancora "attivi" iscritti al PREMUNGAS, con modalità da valutare secondo le compatibilità economiche, anche con criteri differenziati per fasce di lavoratori; contestuale cessazione della loro iscrizione al PREMUNGAS; b) garanzia della corresponsione delle integrazioni ai pensionati aventi diritto; c) previsione della possibilità, nell'ambito delle compatibilità economiche, di corrispondere ai pensionati beneficiari di integrazione un capitale in unica soluzione in luogo dell'integrazione stessa. Considerato che conseguiranno dalle disposizioni di cui sopra l'esaurimento degli iscritti attivi e il blocco del numero dei beneficiari di integrazioni e degli importi delle stesse, la struttura del PREMUNGAS dovrà essere dimensionata in relazione alle funzioni. 3. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA Le Parti si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa può rappresentare uno strumento idoneo a dare soluzione a problemi di notevole importanza per i lavoratori e le loro famiglie e convengono che una partecipazione delle aziende agli oneri derivanti da strumenti di questo tipo rientra negli obiettivi di politica del personale delle aziende. A tal fine, le aziende si impegnano a erogare ai dipendenti, che aderiscano ad iniziative assistenziali a carattere sanitario integrativo le cui caratteristiche saranno oggetto di definizione tra le Parti entro 3 mesi dalla stipulazione del presente CCNL e abbiano a tal fine contratto obbligazioni economiche, un contributo annuo non frazionabile di £. 110.000 per dipendente richiedente. Il presente istituto decorre dal 1° marzo 1996. NORMA TRANSITORIA Per i Lavoratori già regolati dal CCNL dip., A.M Gas esclusi i nuovi assunti da o dopo l'1.3.78 (Pensione integrativa PREMUNGAS) Cff. Parte II, art. 5 e allegato B. Art. 58 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) Per il trattamento di fine rapporto si applicano le legge n. 297 del 29.5.82. PUNTO I) norme della In virtù del comma 2 del nuovo art. 2120 C.C., introdotto dall'art. 1 della legge n. 297 del 29.5.82, la retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del TFR comprende le seguenti voci: 1. retribuzioni base mensili; 2. ex-indennità di contingenza (con riferimento ai punti maturati dall'1.8.82 in avanti e a quelli "congelati" da reinserire a scaglioni a decorrere dall'1.1.83, in base all'art. 5 della legge 29.5.82 n. 297); 3. eventuali assegni e aumenti 'ad personam' continuativi; 4. aumenti periodici di anzianità effettiva, convenzionale e di merito (art. 39); 5. 13ª e 14ª mensilità (art. 43); 6. ex-base nazionale del premio di produttività (art. 42 CCNL 2.8.91); 7. premio di risultato (art. 40); 8. EDR per gli assunti a partire dall'1.1.80; 9. EDR livello D2; 10. indennità di funzione Quadri (art. 16, n. 5); 11. trattamento economico per mutamento di mansioni perdurato per 365 giorni continuativi di sostituzione (art. 17, comma 7); 12. maggiorazione per i turnisti di cui all'art. 25 del CCNL; 13. indennità turni notturni e festivi lavoratori turnisti di tipo A (art. 25, punto 1, comma 5); 14. indennità turni festivi lavoratori turnisti di tipo B (art. 25, punto 1, comma 7); 15. lavoro ordinario notturno (art. 25, punto 2, comma 1); 16. compensi per il servizio di reperibilità corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati (art. 24, punto 2, comma 4); 17. indennità maneggio denaro (art. 41, lett. a); 18. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b); 19. indennità zona malarica (art. 41. lett. d); 20. indennità di guida (art. 41, lett. e); 21. indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. f); 22. indennità di galleria (art. 41, lett. g); 23. indennità addetti alla depurazione acque reflue (art. 41, lett. h); 24. indennità addetti alla manipolazione e al travaso dell'odorizzante del gas (art. 41, lett. i); 25. equivalente dell'alloggio gratuito o a prezzo ridotto nei casi in cui sia dovuto al prestatore di lavoro (art. 45, lett. b); 26. indennità per mancanza di mezzi di trasporto pubblici aziendali (art. 45, lett. b); 27. indennità sostitutiva della mensa nella misura stabilita nel CCNL, anche per mense in natura (art. 42); 28. indennità festiva (art. 28) e ferie non godute (art. 29); 29. compensi per lavoro straordinario limitatamente al 10% degli importi effettivamente corrisposti a tale titolo ai lavoratori durante l'anno di riferimento (art. 26); 30. lavoro festivo (art. 27); 31. indennità per mancato preavviso (art. 55); 32. quota residua indennità di caropane; 33. trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua ai lavoratori turnisti già regolati dal CCNL dip. A.M, gas e in servizio al 31.12.79 (art. 8, parte II CCNL); 34. trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. acquedotti e in servizio al 31.12.79 (art. 5, parte III CCNL); 35. altre somme corrisposte aziendalmente in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. PUNTO II) Le somministrazioni in natura spettanti ai soli lavoratori in servizio all'1.1.80 regolati in precedenza dal CCNL dip. A.M. gas 12.11.76, come stabilito dalla Norma Transitoria contenuta nell'art. 6, paragrafo A) della Parte II del presente CCNL, agli effetti del computo del TFR vanno computate per il loro controvalore, il quale corrisponde all'importo annuale in atto dell'indennità sostitutiva della somministrazione di gas a prezzo ridotto e dell'importo compensativo dell'abolizione della somministrazione di coke, prevista dai commi 5, 6, 7 e 8 della predetta Norma Transitoria. PUNTO III) In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto viene corrisposto agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 C.C. NORMA TRANSITORIA per i lavoratori già regolati dal CCNL A.M. Acquedotti in servizio al 31.12.77 (Cfr. Parte III, art. 4). dip. Capitolo XII - ISTITUTI SINDACALI Art. 59 - PREROGATIVE E FUNZIONI DEL SINDACATO Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del Sindacato, le aziende riconoscono la rappresentanza dei lavoratori esercitata dalle organizzazioni sindacali ai vari livelli nell'espletamento dei propri compiti. 1) RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA Vedi Protocollo d'intesa FEDERGASACQUA-FNLE/FLERICA/UILSP sulle RSU (allegato n. 2 al presente CCNL). 2) PERMESSI SINDACALI A) R.S.U. 23.2.95 Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la RSU dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della legge n. 300/70. La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti viene gestita collegialmente dalla RSU. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o eventuali residui dell'anno di competenza. posticipata di Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o a commissioni, comunque denominate di cui la RSU faccia parte. I singoli lavoratori componenti della RSU hanno diritto a dei permessi previsti dall'art. 24 della legge n. 300/70 per la partecipazione a trattative, congressi e convegni sindacali. B) ATTIVITA' SINDACALE EXTRA-AZIENDALE 1) MONTE ORE AZIENDALE fruire I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle Confederazioni sindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e territoriali delle OO.SS. stipulanti il CCNL hanno diritto a permessi retribuiti per la partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni altra attività sindacale extra-aziendale inerente al loro mandato sindacale, inclusa partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi di formazione sindacale, nei limiti del monte ore annuo aziendale di seguito individuato. Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli organismi direttivi sindacali sono individuati nei seguenti: FNLE-CGIL NAZIONALE - COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE COORDINAMENTO NAZIONALE DEL SETTORE GAS-ACQUA COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DONNE COORDINAMENTO NAZIONALE PORTATORI DI HANDICAP COMITATO NAZIONALE DEI SINDACI COMITATO NAZIONALE DI GARANZIA FNLE-CGIL REGIONALE - COMITATO DIRETTIVO REGIONALE - CONSIGLIO GENERALE REGIONALE - COORDINAMENTO REGIONALE DEL SETTORE GAS-ACQUA - COORDINAMENTO REGIONALE FEMMINILE - COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI FNLE-CGIL COMPRENSORIALE - COMITATO DIRETTIVO COMPRENSORIALE COORDINAMENTO COMPRENSORIALE DEL SETTORE GAS-ACQUA COORDINAMENTO COMITATI DEGLI ISCRITTI COORDINAMENTO COMPRENSORIALE FEMMINILE COLLEGIO DEI SINDACI COMPRENSORIALE FLERICA-CISL NAZIONALE - CONSIGLIO GENERALE COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE DIRETTIVO NAZIONALE DI COMPARTO SEGRETERIA NAZIONALE SEGRETERIA GENERALE COORDINAMENTO NAZIONALE LAVORATORI GAS-ACQUA COORDINAMENTO NAZIONALE FEMMINILE COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI FLERICA-CISL REGIONALE - DIRETTIVO REGIONALE ESECUTIVO REGIONALE DIRETTIVO REGIONALE DI COMPARTO SEGRETERIA REGIONALE COORDINAMENTO REGIONALE LAVORATORI GAS-ACQUA COORDINAMENTO REGIONALE FEMMINILE COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI FLERICA-CISL TERRITORIALE - CONSIGLIO TERRITORIALE SEGRETERIA TERRITORIALE ESECUTIVO TERRITORIALE COORDINAMENTO TERRITORIALE LAVORATORI GAS-ACQUA COORDINAMENTO DIRETTIVI SAF (Strutture Aziendali FLERICA) UILSP-UIL NAZIONALE - ASSEMBLEA NAZIONALE COMITATO CENTRALE SEGRETERIA NAZIONALE DIREZIONE NAZIONALE COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI UILSP-UIL REGIONALE - COMITATO DIRETTIVO REGIONALE SEGRETERIA REGIONALE COMITATO ESECUTIVO REGIONALE COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI UILSP-UIL TERRITORIALE - COMITATO DIRETTIVO DEI RESPONSABILI GAU - COORDINAMENTO GAU - ASSEMBLEA GENERALE RAPPRESENTANTI GAU Le OO.SS. si impegnano a fornire tempestiva alla FEDERGASACQUA in ordine ad eventuali soppressioni di organismi direttivi sindacali. comunicazione e/o istituzioni Il monte ore aziendale annuo disponibile per i lavoratori sopra indicati viene calcolato sulla base del personale in servizio al 30 settembre dell'anno precedente quello di fruizione. Per la durata del presente CCNL tale monte ore viene individuato nelle seguenti misure: · al anno 1996: 4,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda 30.9.95; · anno 1997: 4 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 30.9.96; · anno 1998: 3,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 30.9.97. Il monte ore aziendale individuato per l'anno 1998 si intende confermato anche per gli anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo contrattuale, Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto. Il monte 2), ore aziendale, salvo quanto in appresso specificato sub costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza; lo stesso viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'art. 30 della legge n. 300/70 e viene ripartito tra le OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP nella misura e con le modalità che le medesime OO.SS. si impegnano a comunicare alle aziende e alla FEDERGASACQUA entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la ripartizione si riferisce. In via eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a beneficiare anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare a partecipare ad attività e iniziative degli organismi sopra citati nell'esercizio dei compiti a essi affidati; tali permessi possono essere goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio. 2) e/o MONTE ORE NAZIONALE Per l'espletamento dell'attività sindacale svolta a livello extraaziendale dai lavoratori individuati nel precedente punto 1) viene altresì stabilito un monte ore nazionale di permessi retribuiti, calcolato sul numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento. Tale monte ore è pari a: · 1996: 6 ore per dipendente in servizio presso tutte aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30.9.95; · 1997: 5 ore per dipendente in servizio presso tutte aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30.9.96; · 1998: 4 ore per dipendente in servizio presso tutte aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30.9.97. Il monte gli le le le ore stabilito per il 1998 si intende confermato anche per anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di rinnovo contrattuale. Tale monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, secondo la seguente ripartizione: · permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa dai lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno degli organismi sindacali direttivi di cui al precedente punto 1), che richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno, secondo le modalità definite sub 2.1; · in aggiunta al monte ore aziendale individuato ai sensi del precedente punto 1), secondo le modalità di seguito definite sub 2.2. Il presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo invalicabile; non ne è ammessa la fruizione anticipata e non è consentita la fruizione in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza. Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre di ciascun anno, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto. 2.1. ATTIVITÀ SINDACALE A TEMPO PIENO L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai dirigenti sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno degli organismi direttivi delle OO.SS. stipulanti attraverso la fruizione di permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata del mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale di cui al precedente punto 2). Tali permessi inferiori non possono essere utilizzati per periodi all'intero anno solare, salvo la sola sostituzione del lavoratore interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni carica sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno essere esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL. I lavoratori in permesso sindacale retribuito ai sensi della presente normativa sono stabiliti nel numero, complessivo per le OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP, corrispondente ad almeno 2 ore per dipendente in servizio presso le aziende associate alla FEDERGASACQUA alla data del 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento; tale numero viene ripartito in accordo tra le 3 OO.SS. stipulanti. Le OO.SS. suddette si impegnano a non assegnare all'attività a tempo pieno di cui al presente punto 2.1 più di un lavoratore complessivamente nelle aziende sotto i 200 dipendenti. Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene, ai sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto; al termine dell'attività sindacale a tempo pieno l'azienda assegna all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica e comunque con il medesimo livello di inquadramento precedentemente attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte nel periodo precedente. Per favorire il migliore reinserimento del lavoratore nell'attività produttiva, l'azienda, ove necessario, provvede ad avviarlo agli opportuni interventi formativi e/o di aggiornamento. I lavoratori che siano assegnati a un livello superiore non possono svolgere attività sindacale a tempo pieno prima di 2 anni di effettivo servizio per posizioni di lavoro classificate nell'area A e di 1 anno per tutte le altre posizioni; in relazione alla collocazione particolare dei Quadri nel contesto organizzativo aziendale e al carattere delle funzioni espletate, per i Quadri deve trascorrere un periodo di almeno 3 anni di effettivo servizio dal momento dell'inquadramento nella categoria. Ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno sono applicate eventuali modifiche di inquadramento contrattualmente previste per la generalità dei lavoratori aventi medesima qualifica, salvo che tali modifiche siano correlate allo svolgimento di determinate attività lavorative e/o alla maturazione di specifica esperienza nella mansione. Il periodo di attività sindacale a tempo pieno di ogni singolo lavoratore viene convenzionalmente quantificato in 1600 ore in ragione di anno. 2.2. INTEGRAZIONE DEL MONTE ORE AZIENDALE Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le ore destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno, vengono ripartite nella misura stabilita tra le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; per l'anno 1996 la misura è riportata nella norma transitoria del presente accordo. Le OO.SS. si impegnano a dare comunicazione alla FEDERGASACQUA di ogni eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro e non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la variazione si riferisce. Ciascuna O.S. stipulante può assegnare alle singole aziende una quantità annua di permessi sindacali nell'ambito della quota di monte-ore nazionale a lei spettante - come sopra calcolata - come integrazione della quantità a sua disposizione nell'ambito del monte ore aziendale di cui al precedente punto 1); tale quantità integrativa può essere fruita dai lavoratori aventi titolo ai permessi sindacali individuati nel comma 1 dello stesso punto 1), senza alcuna differenziazione rispetto ore calcolate a livello aziendale. alle Nell'ambito del monte-ore determinato ai sensi del comma precedente, per tutte le attività sindacali indicate nel presente paragrafo non può essere normalmente accordato allo stesso lavoratore, a titolo di permesso sindacale retribuito, più del 20% delle ore lavorabili nell'anno, quantificate queste ultime convenzionalmente in 1.600 ore/anno; è peraltro ammesso, per casi particolari, il godimento di permessi da parte di un singolo lavoratore fino a un massimo del 50% delle ore lavorabili nell'anno - sempre entro i limiti della capienza del monte ore complessivo a livello aziendale: in tal caso i permessi debbono essere goduti in via continuativa, per periodi e nominativi segnalati all'azienda dalla O.S. avente diritto almeno 1 mese prima dell'inizio dell'utilizzo dei permessi, ovvero essere fruiti con modalità da programmare e concordare con la singola azienda, tenendo conto dei criteri contenuti nell'art. 12 del presente CCNL in materia di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Raggiunti i limiti individuati nei commi precedenti, al singolo dirigente sindacale non può più essere consentita altra assenza per attività sindacale. 2.3. TRATTAMENTO LAVORATORI IN PERMESSO SINDACALE CONTINUATIVO Ai dirigenti sindacali in permesso sindacale retribuito continuativo (con riferimento ai precedenti punti 2.1 e 2.2 penultimo comma) vengono corrisposte la retribuzione individuale di cui all'art. 38, comma 3, l'indennità sostitutiva della mensa e, agli aventi diritto, la base nazionale del premio di produttività di cui all'ex art. 42 del CCNL 2.8.91. Vengono inoltre corrisposte le sole indennità contrattualmente previste correlate alla professionalità espressa, con esclusione delle corresponsioni che compensano disagi o particolari modalità di prestazione e comunque delle indennità collegate all'effettiva presenza in servizio. In deroga al principio sopra esposto, ai lavoratori in permesso sindacale continuativo addetti precedentemente a lavori in turno viene corrisposta 'ad personam' l'indennità di cui all'art. 27 del CCNL nella misura e secondo i criteri di cui al citato art. 27, punto b). Durante il periodo di permesso sindacale continuativo gli interessati continuano altresì a fruire di tutti i trattamenti non connessi la presenza in servizio. Nei periodi di permesso sindacale continuativo si considerano contestualmente fruite le ferie spettanti per il medesimo periodo il mancato godimento di permessi e festività non dà diritto a compenso alcuno. C) con e MODALITA' DI DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI 1) I nominativi dei lavoratori componenti le RSU vengono comunicati all'azienda per il tramite della FEDERGASACQUA secondo quanto previsto dal Protocollo d'intesa 23.2.95 sulle RSU. 2) il Le OO.SS. stipulanti si impegnano a comunicare alle aziende entro 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento l'elenco nominativo dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in quanto componenti degli organismi direttivi di cui al precedente punto 1. Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate tempestivamente, evidenziando il nome del sostituto e del sostituito. Le strutture tempestivamente delle OO.SS. stipulanti comunicano all'azienda il nominativo dei lavoratori eventualmente chiamati ad affiancare i suddetti organismi direttivi nell'esercizio della loro attività e che hanno titolo a fruire dei permessi di cui al monte ore individuato sub B), n. 1. 3) la Ai fini della determinazione del monte ore nazionale annuo, FEDERGASACQUA si impegna a fornire alle Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento le seguenti informazioni: numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende associate alla FEDERGASACQUA al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento; elenco delle aziende e numero dei dipendenti di ciascuna di esse al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento, comprensiva dell'indicazione del numero dei dipendenti iscritti a ciascuna delle OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP. Le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP si impegnano a comunicare alla FEDERGASACQUA entro 1 mese dal ricevimento delle suddette informazioni e comunque entro la fine del mese di novembre dell'anno precedente quello di riferimento i nominativi dei lavoratori destinati a fruire dei permessi sindacali retribuiti continuativi per attività sindacale a tempo pieno, con indicazione dell'azienda di appartenenza nonché, entro la fine del successivo mese di dicembre, la ripartizione tra le singole aziende associate delle quote del monte ore nazionale. La successiva comunicazione da parte della FEDERGASACQUA alle aziende interessate dei nominativi dei dirigenti sindacali assegnati all'attività sindacale a tempo pieno nonché delle eventuali quote orarie aggiuntive al monte ore aziendale della singola Organizzazione Sindacale costituisce condizione imprenscindibile parte dell'azienda. per l'attribuzione del permesso da L'onere conseguente ai permessi sindacali retribuiti per attività sindacale a tempo pieno qui previsto è annualmente ripartito tra tutte le Aziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero di dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso ciascuna azienda; l'onere relativo a ciascun lavoratore viene a tal fine computato in misura pari al costo medio annuo contrattuale di settore. D) MODALITA' DI RICHIESTA DEI PERMESSI SINDACALI La richiesta di permesso sindacale va effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, utilizzando l'allegato modulo, da consegnare al diretto superiore gerarchico per l'inoltro al Dirigente funzionalmente competente alla concessione del permesso. La Direzione di ciascuna azienda potrà indicare modalità diverse, nel rispetto dello spirito della presente regolamentazione. La richiesta deve essere effettuata con un preavviso di 24 ore, secondo le modalità di seguito definite. In casi eccezionali di assoluta urgenza ovvero di eccezionale protrazione dell'impegno oltre i tempi originariamente indicati, la richiesta di permesso può essere avanzata telefonicamente: il permesso viene concesso con riserva purché il modulo di richiesta controfirmato e corredato della lettera di convocazione pervenga entro le 24 ore successive; in assenza di regolarizzazione nei termini indicati, le ore e/o i giorni di mancata prestazione lavorativa danno luogo a relativa trattenuta, ferme restando eventuali ulteriori conseguenze relative alla mancanza di giustificazione dell'assenza. 1. PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI ORGANISMO DIRETTIVO SINDACALE Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lett. B, n. 1, comma 2 del presente articolo. Il richiedente deve indicare il giorno e le ore di assenza dal servizio, ivi comprese le ore necessarie agli spostamenti, utilizzando l'allegato modulo, con il codice di causale 1. La richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo di appartenenza del lavoratore e deve essere accompagnata dalla copia della lettera di convocazione dell'organo medesimo, da cui risulti l'istanza convocata, il luogo, la data e l'orario della riunione. 2. PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITA' DI DELEGATO I nominativi dei lavoratori aventi titolo ai permessi ai sensi della presente normativa designati in qualità di delegati ai congressi nazionali, regionali, territoriali, zonali ecc. debbono essere preventivamente comunicati alla Direzione dell'azienda dalle Segreterie della rispettiva istanza sindacale; tali elenchi debbono contenere i dati relativi al congresso (livello, data, luogo); il nominativo del lavoratore delegato, con indicazione dell'organismo sindacale del quale il lavoratore è componente e con specificazione della carica ricoperta; l'ufficio o il reparto di appartenenza del lavoratore. Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate con indicazione del sostituito e del sostituto. tempestivamente, Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale 2), indicando giorni e ore per i quali si richiede il permesso, comprensivi dei tempi necessari per gli spostamenti. 3. TRATTATIVE SINDACALI Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lett. B, n. 1, comma 2 del presente articolo ovvero nell'elenco dei componenti della RSU e/o del Comitato Esecutivo della medesima. In caso di trattative esterne (incontri a livello nazionale o comunque con delegazioni FEDERGASACQUA ovvero incontri e/o trattative relativi ad altre istanze), la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo direttivo di appartenenza e accompagnata dalla lettera di convocazione. In caso di permessi per incontri e/o trattative con la Direzione dell'azienda, i rappresentanti della Direzione presenti alla riunione prendono nota dei nominativi dei lavoratori intervenuti. Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice causale 3a per trattative con la Direzione dell'azienda; 3b per trattative esterne), indicando giorni e ore per i quali si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti. 4. ESPLETAMENTO DEL MANDATO Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso nell'elenco fornito all'azienda ai sensi della lett. b, n. 1, comma 2 del presente articolo ovvero nell'elenco dei componenti della RSU e/o del Comitato Esecutivo della medesima. Il lavoratore interessato deve utilizzare l'apposito modulo (codice causale 4), indicando giorni e ore per le quali richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti; la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo di appartenenza. 5. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE I lavoratori interessati aventi titolo al permesso debbono compilare l'allegato modulo (codice causale 5), indicando giorni e ore per le quali si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli spostamenti; la richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo direttivo di appartenenza e corredata della copia della lettera di indizione del corso. E) NORMA TRANSITORIA ANNO 1996 1) A valere per il solo anno 1996, la ripartizione tra le OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP del monte ore di permessi sindacali stabilito a livello aziendale ai sensi del punto B), n. 1 avviene secondo le percentuali indicate nella lettera allegata; tale misura è valida, per l'anno 1996, anche ai fini della ripartizione tra le OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP delle disponibilità orarie del monte ore nazionale di cui al presente punto B), n. 2.2. 2) Per il solo anno 1996, per il calcolo del monte ore di permessi sindacali a livello aziendale resta confermato il riferimento al numero dei dipendenti in forza presso l'azienda di appartenenza al 31.12.95, come previsto dall'accordo di rinnovo 17.11.95. 3) Per l'anno 1996 fruiscono del permesso sindacale continuativo per attività sindacale a tempo pieno (punto B, sub 2.1 del presente accordo) i lavoratori indicati in data odierna alla FEDERGASACQUA dalle Segreterie Nazionali delle OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP. 4) Con riferimento alle disponibilità orane residue del monte ore nazionale dell'anno 1996 (detratte le ore destinate ai lavoratori cui al precedente punto 3) le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP si impegnano a comunicare alla FEDERGASACQUA entro 30 giorni dalla data odierna la ripartizione tra le singole aziende associate delle quote di loro spettanza, ai fini della relativa comunicazione alle aziende interessate da parte della Federazione, ai sensi del punto C) del presente articolo. ALLEGATO N. 1 Lettera della FNLE-CGIL - FLERICA-CISL - UILSP-UIL Spett.le FEDERGASACQUA Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria di cui al punto E dell'accordo 19.3.96, Vi comunichiamo che per l'anno 1996 la suddivisione del monte ore di permessi sindacali stabilito per il livello aziendale (punto B, n. 1) e per il livello nazionale (punto B, n. 2) è la seguente: FNLE-CGIL FLERICA-CISL UILSP-UIL 45% 30% 25% Distinti saluti. Le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL FLERICA-CISL UILSP-UIL ALLEGATO N. 2 SCHEMA DI RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE Richiesta di permesso sindacale ................................ (ufficio/reparto di appartenenza) Il/La sottoscritto/a .................................................... matricola n. .........., in servizio presso ........... (ufficio/reparto) in qualità di ................................(carica sindacale rivestita) richiede un permesso ne.... giorn ......dalle ore .......alle ore ........ per la seguente causale: A tal fine allega ...................................................... Data ....... ....................... (firma dell'interessato) ........................ (firma responsabile dell'organo direttivo) LEGENDA CAUSALI 1: PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI ORGANISMO DIRETTIVO ESTERNO 2: PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITA' DI DELEGATO 3A: TRATTATIVE SINDACALI INTERNE 3B: TRATTATIVE SINDACALI ESTERNE 4: ESPLETAMENTO DEL MANDATO 5: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 3) AFFISSIONE COMUNICATI - DIFFUSIONE STAMPA SINDACALE Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 300/70 l'azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati appositi albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le RSU e le OO.SS. firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le proprie attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione. La responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi delle OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla RSU. direttivi La stampa sindacale può essere distribuita, fuori dell'orario di lavoro, a cura delle Organizzazioni sindacali, in prossimità dell'uscita di ogni singolo stabilimento. 4) TRATTENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri contributi alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle quali sono iscritti, le aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni mensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali (*), inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati di apposita delega, nella quale devono essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve essere devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della trattenuta stessa. (*)Per la vigenza del presente CCNL si fa riferimento a quanto indicato nella lettera inviata dalle OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP alla FEDERGASACQUA, riportata in allegato al presente CCNL, (n. 4). La trattenuta viene effettuata e/o è sospesa a richiesta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega e/o di revoca della stessa. Dopo effettuata la trattenuta l'azienda rimette a ogni Sindacato la somma di competenza. Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali in atto presso le singole aziende. 5) già ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue, per le quali viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di assemblea in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata dell'assenza dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il dipendente si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al suo rientro in servizio. Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70, le riunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea va comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore. Secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, punto 4, ultimo comma, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL hanno diritto a indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori durante l'orario di lavoro per 3 delle 12 ore annue retribuite. Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura degli uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei servizi indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque della necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia degli impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/90. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore alla Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. rappresentate nella RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL. 6) LOCALI PER LE R.S.U. Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27 della legge n. 300/70 l'azienda, nei limiti del possibile, mette a disposizione della RSU un locale per le proprie riunioni. Art. 60 - VERTENZE INDIVIDUALI Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata. Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla RSU aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura. 'UNA TANTUM' ANNO 1995 LIVELLO QS Q A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 IMPORTO PARAMETRO 1.723.800 1.600.600 1.502.100 1.398.700 1.300.200 1.182.000 1.098.300 1.024.400 950.500 876.700 802.800 679.700 492.500 350 325 305 284 264 240 223 208 193 178 163 138 100 L''una tantum' per l'anno 1995 di £. 1.000.000 parametrate va corrisposta ai lavoratori assunti nel corso dell'anno 1995 nonché ai dipendenti il cui rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1995 in ragione di per ogni mese intero di servizio compiuto, intendendosi per tale la frazione di mese superiore a 15 gg.. Analogamente si procede per il personale assente alla retribuzione (aspettative, servizio di leva, ecc.). senza 1/12 anche diritto TABELLA A - TABELLA RETRIBUZIONI BASE DAL 1° DICEMBRE 1995 LIVELLO QS Q A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 PARAMETRO IMPORTO 350 325 305 284 264 240 223 208 193 178 163 138 100 2.357.300 2.188.900 2.054.200 1.912.700 1.778.000 1.616.400 1.501.900 1.400.900 1.299.900 1.198.800 1.097.800 929.400 673.500 TABELLA B - TABELLA RETRIBUZIONI BASE DAL 1° LUGLIO 1996 LIVELLO QS Q A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 PARAMETRO IMPORTO 350 325 305 284 264 240 223 208 193 178 163 138 100 2.478.000 2.301.000 2.159.400 2.010.700 1.869.100 1.699.200 1.578.800 1.472.600 1.366.400 1.260.200 1.154.000 977.000 708.000 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (*) VALIDO DAL 1° GENNAIO 1987 livello D2 lire 20.000 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (*) PER GLI ASSUNTI A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 1980 - VALIDO DAL 1° GENNAIO 1989 livello tutti lire 10.000 (*) Va corrisposto per 14 mensilità. ALLEGATO 1 PROTOCOLLO SUL RIASSETTO DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA' SULLA REVISIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI PREMESSA Le Parti hanno convenuto il presente Protocollo e hanno sottoscritto altre clausole, nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, tendenti al controllo del costo del lavoro e al superamento degli automatismi e delle indicizzazioni, finalizzando una parte delle risorse disponibili al rafforzamento degli istituti di carattere sociale (in particolare previdenza e assistenza sanitaria), per i motivi illustrati in particolare nei commi 3, 7 e 9 della Premessa Politica e ribadendo la volontà di favorire lo sviluppo occupazionale. Nella materia che costituisce più specifico oggetto del presente Protocollo, le Parti ritengono opportuna la definizione di una struttura della retribuzione ispirata a criteri di maggiore aggregazione e semplificazione delle diverse voci retributive nonché la revisione dei trattamenti indennitari e degli altri istituti economico-normativi, al fine sia del miglior controllo della dinamica del costo del lavoro, sia dell'adeguamento delle normative esistenti alle mutate condizioni nell'espletamento delle mansioni, con l'obiettivo di pervenire una razionalizzazione dell'attuale normativa contrattuale, senza voler determinare accentramenti del livello di trattativa su materie demandate alla contrattazione aziendale. 1. il Le a Parti in considerazione del prolungato impegno temporale che riesame di cui sopra comporta - concordano di istituire una Commissione mista nazionale FEDERGASACQUA - FNLE, FLERICA, UILSP che deve iniziare i suoi lavori entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto e concluderli entro il settembre 1996, in modo che le modifiche da apportare ai diversi istituti contrattuali possano essere concordate dalle Parti per renderle operative con decorrenza 1.1.97. I compiti e gli indirizzi assegnati alla Commissione sono quelli di seguito elencati: 1) Esame delle diverse voci in cui si articola la retribuzione contrattuale, al fine di una possibile aggregazione e/o semplificazione di voci e istituti retributivi. 2) Esame di tutte le indennità e trattamenti previsti dal CCNL gasacqua e verifica dei presupposti di applicazione e dell'attuale funzione di compenso di reali disagi o rilevanti differenziazioni di prestazione, al fine di: a) superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a condizioni operative di reale disagio; b) modificare e aggiornare i presupposti e le modalità di applicazione delle indennità alla luce dell'evoluzione tecnologica e organizzativa delle aziende; c) omogeneizzare le modalità di erogazione dei trattamenti, con l'obiettivo di pervenire a compensi in cifra fissa e a prestazione effettiva, tali da evitare automatismi e indicizzazioni. 3) Esame di altri istituti normativi che diano luogo a dubbi interpretativi ovvero presentino aspetti di disomogeneità rispetto ad altri istituti contrattuali, anche modificati dal presente CCNL (vedi ad es. art. 62 CCNL 2.8.91) o comunque risultino obsoleti (vedi ad es. artt. 60 e 61, comma 1, CCNL 2.8.91, allegato III e Norme transitorie varie di cui alla parte II e III del CCNL stesso), ai fini della loro revisione, aggiornamento e chiarificazione e della generale armonizzazione del CCNL. 4) Esame delle altre clausole contrattuali che sono state oggetto di discussione nel corso del negoziato per il rinnovo del CCNL 2.8.91, al fine della loro possibile revisione e aggiornamento. Le Parti convengono che le materie di competenza della Commissione Nazionale sono contenute nell'elenco allegato e verranno trattate, per quanto possibile, nel rispetto delle priorità evidenziate nell'elenco medesimo. La Commissione si avvarrà dei documenti di lavoro elaborati dalla FEDERGASACQUA e dalle Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP. 2. Le Parti, nel richiamare gli ambiti e le modalità della contrattazione aziendale previsti dall'art. 1 del presente CCNL e quanto disposto dall'art. 7 dello stesso, convengono di impegnare rispettivamente le aziende e le RSU, nelle realtà ove esistano accordi aziendali su materie non regolamentate dal presente contratto o dallo stesso non delegate alla contrattazione aziendale, ovvero accordi aziendali che regolamentano gli istituti contrattuali in modo difforme dal CCNL, alla rinegoziazione dei suddetti accordi e alla definizione delle relative materie secondo i seguenti criteri vincolanti: a) per le sole indennità e gli altri trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL, si procederà, secondo modalità da definire in azienda, al loro superamento con mantenimento in cifra fissa 'ad personam' degli importi percepiti ovvero alla loro razionalizzazione e trasformazione in trattamenti in cifra fissa non rivalutabile, erogati a prestazione effettiva, senza che ciò determini costi aggiuntivi rispetto alla situazione in atto; b) allineamento alle norme contrattuali dei trattamenti normativi non previsti dal presente CCNL o da esso difformi. Le Parti aziendali sono impegnate a prorogare l'efficacia degli accordi aziendali oggetto di rinegoziazione sino al perfezionamento delle procedure sopra indicate e comunque non oltre il 30.6.96. Le Parti a livello nazionale convengono di incontrarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per verificare e definire i casi di mancato accordo a livello aziendale. Nota a verbale. L'allineamento, anche graduale, delle condizioni normative aziendali al CCNL potrà avvenire, per casi particolari e specifici in cui sia possibile, attraverso il congelamento delle condizioni stesse 'ad personam' nel confronti degli attuali beneficiari ovvero attraverso forme di indennizzo. ELENCO ISTITUTI CONTRATTUALI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MISTA (gli articoli citati seguono l'ordine e la numerazione del presente CCNL). · Art. 10 - Assunzioni a termine. · Art. 11 - Lett. b) - Contratti di formazione e lavoro. · Art. 21 - Disciplina. · Art. 24 -Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità (parte economia). · Art. 25 - Lavoro in turno - Lavoro notturno (parte economica). · Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (parte economica). · Art. 27 - Lavoro festivo (parte economica). · Art. 29 - Ferie. · Art. 32 - Trattamento di malattia e convalescenza. · Art. 41 - Indennità varie. · Art. 58 - Trattamento di fine rapporto. · Allegati e appendici. 1. Benemerenze nazionali. 2. S.I.N. pensionati. 3. Norme transitorie varie. ALLEGATO 2 PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE Le Parti, FEDERGASACQUA e FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL, preso atto dell'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.9.94 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.7.93, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato. 1. Ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del CCNL gas-acqua in ciascuna azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria - RSU, di cui all'accordo interconfederale CISPEL/ CGILCISL-UIL 29.9.94, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui al punto 1, comma 3 dell'accordo interconfederale 29.9.94, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo e all'accordo interconfederale sopra citato nonché all'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUAFNLE, FLERICA, UILSP del 27.3.91 sulle modalità di esercizio del diritto di sciopero. L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta 6 entro mesi dalla stipula del presente CCNL; le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.94 previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. Per i successivi rinnovi l'iniziativa può essere assunta dalla RSU e deve essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato. Le OO.SS. firmatarie del presente contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura di elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU. 2. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna azienda è pari a: nelle aziende nelle aziende nelle aziende nelle aziende nelle aziende nelle aziende nelle aziende ogni 100 o frazione numero precedente. che che che che che che che occupano occupano occupano occupano occupano occupano occupano da 16 a 70 dipendenti: da 71 a 140 dipendenti: da 141 a 200 dipendenti: da 201 a 300 dipendenti: da 301 a 500 dipendenti: da 501 a 700 dipendenti: oltre 700 dipendenti: 1 3 4 5 6 7 9 componente di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta al In attuazione del punto 1, comma 2 dell'accordo interconfederale 29.9.94, ferma restando l'unicità della RSU e il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. L'individuazione delle entità organizzative e operative autonome di cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'azienda e le strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, comma 1 del presente accordo. In tali casi e in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, viene istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU e comunque non inferiore a 3; tale Comitato esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto e all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU. Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi di lavoro, le OO.SS. firmatarie del presente accordo si impegnano a realizzare la RSU di cui all'accordo interconfederale 29.9.94 articolata in sezioni corrispondenti ai settori regolati da diversi contratti; nella sezione regolata dal presente CCNL è eleggibile il numero massimo di componenti di seguito specificato: - nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti: nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti: 3 4 nelle aziende nelle aziende nelle aziende nelle aziende ogni 100 o trazione numero precedente. Le OO.SS. si che che che che occupano occupano occupano occupano da 201 a 300 dipendenti: 6 da 301 a 500 dipendenti: 7 da 501 a 700 dipendenti: 9 oltre 700 dipendenti: 1 componente di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta impegnano altresì a nominare un organismo al ristretto di coordinamento e rappresentanza negoziale nei confronti dell'azienda per la gestione delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale. 3. Le OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla FEDERGASACQUA i nominativi dei componenti delle RSU eletti o designati nell'ambito delle proprie liste nelle aziende associate; la FEDERGASACQUA, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.94 o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta ovvero non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1 del presente accordo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. 4. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio Unitario d'Azienda di cui all'art. 63, punto 1 del CCNL 2.8.91, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto 2) subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70; nei confronti di ciascun componente della RSU eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70. Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL gas-acqua i diritti previsti dall'accordo UIL 29.9.94, punto 4, ultimo comma. La RSU gestisce i assolve funzione di interconfederale rapporti sindacali con la CISPEL/CGIL-CISL- Direzione aziendale e agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, salvo sia espressamente prevista la competenza congiunta delle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL; nelle aziende con meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella negoziale, per le materie che il CCNL attribuisce al livello aziendale è esercitata dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL. 5. i Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, componenti della RSU possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma della legge n. 300/70. dell'art. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza. 23 Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa la partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o a commissioni comunque denominate. L'azienda comunica alla RSU entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione; inoltre, con cadenza quadrimestrale, le aziende comunicano alla RSU. la quota di monteore per i permessi sindacali ancora disponibile. La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore, fatte salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei permessi sindacali. 6. 2) Sono abrogati e sostituiti dal presente accordo i punti 1) e dell'art. 63 del CCNL 2.8.91. Le Parti si impegnano a ridefinire nell'ambito del rinnovo del CCNL gasacqua quant'altro previsto in materia di permessi sindacali nel punto 3) dell'art. 63 citato nonché nell'accordo nazionale interfederale FEDERGASACQUA - FNLE, FLERICA, UILSP 9.6.92. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94. NORMA TRANSITORIA In relazione a quanto convenuto con l'accordo naz. interfederale 16.12.94, punto 4, le Parti si danno atto reciprocamente che gli esiti delle elezioni che sono state effettuate nelle singole Aziende sino alla data di definizione della presente regolamentazione si intendono confermati sino alla scadenza del mandato, come previsto dal regolamento elettorale applicato e comunque non oltre il compimento di 1 anno dalla data di stipulazione del presente Protocollo, alla scadenza del quale la RSU deve essere rieletta. ALLEGATO 3 PROTOCOLLO D'INTESA SULLA TRASFORMAZIONE DEI CONSORZI PREMESSA Le parti auspicano che il completamento del processo di trasformazione dei Consorzi, previsto dagli art. 60 e 25 della legge n. 142/90, abbia una rapida conclusione: a tal fine ritengono opportuno anche nell'ambito degli orientamenti comunemente espressi nell'accordo nazionale interfederale 14.1.94, individuare soluzioni possibili a specifici problemi che costituiscono momenti di criticità dei processi di trasformazione dei Consorzi e che investono aspetti di natura giuridica, economica e di interpretazione del CCNL gas-acqua. Le su indicate soluzioni tengono conto, contemporaneamente, della tutela dei diritti dei lavoratori e delle necessità di consolidamento e sviluppo dei nuovi soggetti aziendali. 1) CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE EX INADEL L'INPDAP, gestione autonoma ex INADEL, ha ritenuto che il Consorzio disciplinato dall'art. 25 della legge n. 142/90 conservi ancora la natura di ente locale ancorché trasformato ai sensi dell'art. 60 della stessa legge, con conseguente permanenza dell'obbligo contributivo in carico ai consorzi e ai dipendenti degli stessi. Tale posizione, la cui non correttezza dal punto di vista giuridico qui si ribadisce, costituisce obiettivo ostacolo ai processi di trasformazione e alla piena applicazione nei Consorzi del CCNL gas-acqua e dell'art. 2120 C.C., con riferimento all'obbligo di accantonamento annuo del TFR. Fermo restando la prosecuzione delle iniziative eventualmente rispettivamente intraprese nelle diverse sedi istituzionali, le parti considerano opportuno pervenire a una definizione normativa e/o interpretativa autorevole della cessazione dell'obbligo contributivo INADEL nel momento della trasformazione dei Consorzi prevista dall'art. 60 della legge n. 142/90; a tal fine convengono di operare un intervento coordinato presso gli attuali interlocutori istituzionali, in particolare nei confronti del Ministero del Lavoro, perché si attivi nei riguardi dell'INPDAP, anche ai fini del pagamento delle indennità di fine servizio INADEL nei confronti dei lavoratori. 2) CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Le esperienze note delle avvenute trasformazioni testimoniano che gli inquadramenti del personale, dovuti al cambio di contratto, sono avvenuti in modo non uniforme anche in funzione della limitata conoscenza del sistema classificatorio del CCNL gas-acqua che nuovi soggetti aziendali, chiamati ad applicarlo per la prima volta, possono avere avuto. Con tale consapevolezza, si concorda di fornire agli attori aziendali il seguente schema di comparazione, che rappresenta le rispondenze più significative tra le declaratorie di livello del contratto EE.LL. e le declaratorie delle aree e dei livelli del CCNL gas-acqua, come indicazione di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL gas-acqua e dal comma 4 del punto 3 del presente accordo e fermo restando l'applicazione delle norme contrattuali in materia di formazione e sviluppo professionale, anche con riferimento ai processi di riorganizzazione. Contratto EE.LL. liv. liv. liv. liv. liv. liv. 3) 3 4 5 6 7 8 CCNL gas-acqua liv. D1 liv. C3 liv. C2 liv. C1-B3 liv. B1 liv. A3 SCAGLIONAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI Le parti convengono che al personale dei Consorzi, disciplinati dall'art. 25 della legge n. 142/90, che operano nei servizi tecnologici di distribuzione del gas ed energetici a rete (inclusi teleriscaldamento e cogenerazione), di distribuzione dell'acqua e di gestione integrale del ciclo delle acque (incluso depurazione e fognature), di gestione calore, si applica il CCNL gas-acqua sottoscritto dalle parti firmatarie del presente accordo. Il maggiore trattamento retributivo, derivante dal passaggio dal contratto di lavoro EE.LL. al presente CCNL può essere attribuito modo scaglionato nel tempo. in La ripartizione, da attuarsi attraverso specifica contrattazione locale, deve comunque prevedere che la 1a "tranche" di aumento decorra dal giorno di applicazione del CCNL gas-acqua. La decorrenza delle altre "tranche" dovrà essere tale da garantire alle Aziende un congruo periodo di tempo, articolato su più esercizi, entro il quale beneficiare dei migliori assetti organizzativi idonei al recupero di produttività e alla riduzione degli effetti dell'incremento del costo del lavoro sull'unità di prodotto ceduto. 4) TRATTAMENTO DI ANZIANITA' Le parti convengono che al personale dipendente da Consorzi trasformati già regolato dal contratto EE.LL. possa al massimo venire riconosciuto, a titolo di anzianità pregressa presso il Consorzio stesso, il maturato in cifra raggiunto in forza del contratto EE.LL. e già in godimento. Tale importo concorre a determinare l'importo titolo disposto dal CCNL gas-acqua. 5) massimo a tale T.F.R. In considerazione degli impegni assunti nel precedente punto 1) e dell'esigenza di evitare oneri aggiuntivi che determinano impedimento ai processi di trasformazione, le parti convengono che l'art. 64 del CCNL 2.8.91 (articolo soppresso vedi allegato 9) non sia applicabile sino alla stipulazione del rinnovo del CCNL stesso. Restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della data di sottoscrizione del presente accordo. ALLEGATO 4 LETTERA DELLE OO.SS. ALLA FEDERGASACQUA Roma, 4 giugno 1996 Oggetto: CONTRIBUTI SINDACALI FEDERGASACQUA. Le scriventi OSL FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL visto l'art. 63 dei CCNL FEDERGASACQUA 17.11.95 e in riferimento alla misura del Contributo sindacale a mezzo delega alle rispettive scriventi OSL, comunicano che la misura del contributo sindacale è pari allo 0,60% calcolato sul minimo tabellare, scatti di anzianità e contingenza, corrisposti ai lavoratori interessati per 14 mensilità nell'anno solare nonché sul premio annuale di risultato. Nelle Aziende dove l'entità del contributo al suddetto importo, si procederà come segue: sindacale è inferiore 0,20% calcolato sul minimo, scatti di anzianità e contingenza per l'anno 1996, a decorrere dal 1.10.96; 0,40% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza, premio annuale di risultato per l'anno 1997, a decorrere dall'1.1.97; 0,60% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza, premio annuale di risultato per l'anno 1998, a decorrere dall'1.1.98. Ove l'entità del contributo alle rispettive date sopra riportate risulti più elevato, il contributo stesso resta confermato nella maggiore misura già in vigore fino a concorrenza. Nelle Aziende dove l'entità del contributo è, invece, superiore allo 0,60% applicato ai suddetti elementi della retribuzione, il contributo sarà adeguato alla misura dello 0,60% indicato nella presente, a decorrere dall'1.1.98. Nei casi in cui, nelle deleghe per la contribuzione sindacale rilasciate dai lavoratori, fossero espressamente indicate misure contributive inferiori allo 0,60% calcolato sui suddetti elementi della retribuzione, le scriventi organizzazioni sindacali si attiveranno per provvedere agli adempimenti necessari. Distinti saluti. f.to le Segreterie Nazionali FNLE-CGIL FLERICA-CISL UILSP-UIL ALLEGATO 5 VERBALE DI INTESA Le 41 parti convengono che l'indennità depurazione acque reflue (art. lett. h CCNL) venga corrisposta anche ai lavoratori addetti ad operazioni di spurgo dei pozzi neri. Roma, 18 marzo 1992 ALLEGATO 6 ACCORDO NAZIONALE FEDERGASACQUA FNLE-CGIL/FLERICA-CISL/UILSP-UIL 27 MARZO 1991 VERBALE DI ACCORDO Il 27.3.91 presso la sede della Commissione di Garanzia in Roma, via dei Villini n. 15, le Parti, rispettivamente rappresentate da: Salvatore Paonni, Enzo Garabello, Franco Perasso, Paola Giuliani per la FEDERGASACQUA; da Andrea Amaro, Renato Matteucci, Paolo Baruzzo, Daniele Cerri per la FNLE-CGIL; da Silvio Garbetta, Dino Lazzarotto, Mario Bertone per la FLERICA-CISL; da Giuseppe Augieri, Giuseppe Chiara, Raffaele Franciosa, Giorgio Gabrielli per la UILSP-UIL, con l'assistenza della Sottocommissione composta dai proff. Antonio D'Atena ed Edoardo Ghera, hanno concordato, in adempimento del disposto dell'art. 2, comma 2, legge n. 146/90, di assicurare, nell'esercizio del diritto di sciopero, le prestazioni indispensabili, secondo le regole e le modalità previste nel testo allegato, che, sottoscritto dalle Parti, costituisce parte integrante del presente verbale (allegato 1). Letto, confermato e sottoscritto. Allegato 1 - APPLICAZIONE LEGGE n. 146/90 In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90 intitolata "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente garantiti. Istituzione della Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge" e fermo restando quanto convenuto nel Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in materia di Relazioni Industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici locali (vedi appendice n. 3 al presente CCNL) e in considerazione delle prassi di autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE, FLERICA, UILSP, le Parti, FEDERGASACQUA e FNLE, FLERICA, UILSP concordano quanto di seguito riportato. 1. PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, con riferimento al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 146 si conviene che per garantire il diritto alla sicurezza delle forniture energetiche indispensabili, durante le astensioni dal lavoro, sia mantenuta l'erogazione dei servizi a rete gestiti dalle aziende associate alla FEDERGASACQUA ed assicurata la tutela e la sicurezza degli impianti, dei lavoratori e degli utenti. Conseguentemente l'erogazione dei servizi a rete e la sicurezza degli impianti va garantita, durante le astensioni dal lavoro, attraverso il mantenimento di tutte le prestazioni lavorative assicurate nei giorni festivi, nelle stesse misure quantitative e nelle stesse tipologie professionali. In sede di prima applicazione i criteri, per l'individuazione del personale necessario al mantenimento delle prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio come sopra determinate, sono definiti a livello aziendale fra le Parti entro 30 giorni dalla stipula del presente accordo. In caso di mancato accordo in sede aziendale saranno garantite le prestazioni indispensabili come sopra stabilite, con le modalità vigenti nei giorni festivi, comprese reperibilità e/o pronto intervento. Le prestazioni indispensabili come sopra individuate definite tra le Parti sono attuate con provvedimento aziendale. In occasione delle singole agitazioni, l'individuazione del personale comandato in applicazione dei su indicati criteri avviene con ordine di servizio del legale rappresentante dell'azienda (direttore generale o suo sostituto). 2. PREAVVISO, DURATA, COMUNICAZIONI E PRECLUSIONI In ottemperanza al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 146/90 la proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a 10 giorni, ad eccezione di astensione dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture sindacali FNLE, FLERICA, UILSP, singolarmente o unitariamente. In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l'entrata in vigore della legge n. 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi di adesione a proclamazione di scioperi effettuati dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie non contenga tutte le indicazioni sopra specificate, le integrazioni saranno fornite dalle Federazioni di categoria, al livello corrispondente, sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni. In caso di scioperi nazionali, la comunicazione può essere fatta pervenire alla FEDERGASACQUA, che provvede a trasmetterla alle aziende. Le OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un preavviso non inferiore a 11 giorni e a fornire comunicazioni precise nella fissazione dell'inizio e del termine dell'agitazione. La FEDERGASACQUA si impegna a trasmettere tali informazioni alle aziende nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS. Ogni proclamazione di sciopero deve contenere l'indicazione preventiva della durata delle astensioni dal lavoro. La FEDERGASACQUA e le aziende si impegnano a provvedere all'adeguata pubblicizzazione dei termini delle vertenze e a fornire adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni e delle eventuali revoche. Le aziende si impegnano a dare comunicazione agli utenti, nelle forme e nei termini previsti dalla legge, delle modalità di erogazione dei servizi gestiti durante l'astensione e dei tempi e modi di riattivazione della normale attività aziendale. La FEDERGASACQUA e le aziende si impegnano a non affidare all'esterno lavori sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero. Le strutture sindacali FNLE, FLERICA, UILSP ai vari livelli si impegnano a evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con: la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue; il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio; la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei di votazione e scrutinio. giorni Scioperi dichiarati o in corso di effettuazione vengono immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, gravi disservizi, calamità naturali. 3. NORME SANZIONATORIE In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto ai punti 1) e 2) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall'art. 42 del CCNL 11.11.88 (oggi art. 21 CCNL 17.11.95). 4. Nelle aziende che erogano anche servizi diversi da quelli indicati nel presente accordo, per i quali si applichi il contratto gas-acqua, in ordine alle prestazioni indispensabili per il funzionamento dei servizi medesimi, valgono le normative al riguardo definite nei corrispondenti settori municipalizzati. 5. DISPOSIZIONI FINALI Il presente accordo, attuativo della legge n. 146/90, diventa in via sperimentale parte aggiuntiva del vigente CCNL e a richiesta di una delle Parti potrà essere riverificato a far data dall'1.4.92. Roma, 27 marzo 1991. Allegato 2 - LETTERA DELLE OO.SS. FNLE, FLERICA E UILSP ALLA FEDERGASACQUA Con la presente Vi diamo atto che l'attività di "gestione calore" esercitata direttamente dalle aziende associate alla FEDERGASACQUA si intende inclusa, per analogia con i servizi tecnologici a rete, tra i servizi di cui al comma 1 del punto 1 dell'accordo di applicazione della legge n. 146/90. f.to: FNLE - FLERICA - UILSP Roma, 27 marzo 1991. ALLEGATO 7 ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE Addì, 30 giugno 1983, in Roma la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE (FEDERGASACQUA) rappresentata dalla delegazione costituita dai sigg. Salvatore Paonni, coordinatore, Edolo Minarelli, Giancarlo Tosi, Sebastiano Vadalà, Renato Losco, Direttore del Servizio Lavoro, Gastone Gianolli, Franco Perasso e Piero Ramponi, con la partecipazione del rappresentante della CISPEL sig. Abele Ferri la FULGA (FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI GASISTI E ACQUEDOTTISTI) (attualmente FNLE-CGIL - FLERICA-CISL - UILSP-UIL) costituita dalla FNLE-CGIL, dalla FLERICA-CISL e dalla UILSP-UIL, rappresentata dai Segretari Nazionali Federico Bartolini, Giovanni Rebechi, Stefano Girolami, Elio Rondelli, Giuseppe Briano, Giorgio Gabrielli, Giuseppe Augeri, Andrea Bettarini, Giuliano Bettocchi, Giancarlo Prati, Irmo Rocchi, Giulio Besana, assistiti dai membri della delegazione trattante è stato stipulato l'allegato Regolamento per la concessione delle anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 1 della legge 29.5.82 n. 297. Il presente Regolamento ha rinnovato tacitamente di anno in anno, stipulanti e fermo restando che la a verifica in qualsiasi epoca, decorrenza dall'1.7.83 e s'intende salvo disdetta di una delle parti sua funzionalità potrà essere sottoposta a richiesta di uno dei contraenti. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29.5.82 n. 297 Art. 1 - Beneficiari. Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate Gas e Acqua che abbiano maturato almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda alla data di presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo aziendale in arrivo. Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si fa riferimento all'anzianità contrattualmente utile per il trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale per benemerenze combattentistiche di cui alla legge 24.5.70 n. 336 e successive. Art. 2 - Limiti numerici. Per identificare in ogni singola azienda il numero degli aventi titolo all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa riferimento alla situazione del personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La cifra costituisce il limite annuale l'anno successivo alla data di rilevazione. La parte di aliquota eventualmente non è trasferibile a quello successivo. e ha esaurita efficacia in un per anno non Nel caso che l'applicazione delle percentuali di legge (10% e/o 4%) dia luogo a frazioni, si procede all'arrotondamento per eccesso dell'unità del contingente degli aventi diritto. Nelle aziende con meno di 25 dipendenti, sono ammessi all'anticipazione i dipendenti in possesso dei requisiti di legge in ragione di almeno 1 unità all'anno. Art. 3 - Misura dell'anticipazione. La misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70% del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente, escludendo la parte del trattamento stesso già impegnata a garanzia di esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del quinto dello stipendio, prestiti aziendali, prestiti bancari, ecc.). L'importo dell'anticipazione non può in nessun caso a quello risultante dalla documentazione prodotta. essere superiore Art. 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità. La richiesta di anticipazione deve essere esclusivamente dalla necessità di: giustificata 1) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche; 2) acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile o atto sostitutivo legalmente valido. Saranno osservati i seguenti criteri di priorità, in ordine d'importanza decrescente: a) spese sanitarie; b) spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione. Art. 5 - Spese sanitarie. Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto i componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali i familiari per i quali il lavoratore stesso percepisca gli assegni familiari o per i quali dichiari, con le modalità previste dall'art. 4 della legge 4.1.68 n. 15, la convivenza e il fatto di provvedere al loro mantenimento. La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione la richiesta deve essere corredata da preventivi di spesa redatti dai presidi sanitari prescelti per la terapia o per l'intervento, nonché delle spese complementari essenziali. Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione all'azienda. Le domande pervenute senza documentazione sono definite entro 30 giorni dalla data del ricevimento della documentazione stessa. Il 25% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art. 2 è riservato per soddisfare le richieste per spese sanitarie. A terapia consegna, o intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla entro 3 mesi, delle fatture quietanzate o di documenti equivalenti, ivi compresa la dichiarazione personale delle spese complementari sostenute. Ove, per qualsiasi motivo, tale consegna non abbia avuto luogo nel termine prescritto oppure, entro 6 mesi, la terapia o l'intervento non siano stati eseguiti, l'interessato deve prontamente restituire la somma anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'Azienda. In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore. Art. 6 - Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione. In relazione alle finalità della legge di consentire al lavoratore dipendente di procurare per sé o per i figli la proprietà dell'abitazione primaria, si considera ricompreso nel concetto di "acquisto", oltre l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa, la costruzione in proprio e il riscatto. In ogni caso, deve trattarsi della "prima casa di abitazione"; resta, pertanto, escluso dal beneficio dell'anticipazione il lavoratore (o figlio) già proprietario o comproprietario di altra adeguata casa di abitazione, ovunque ubicata. Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta prima casa nei seguenti modi: a) b) c) d) acquisto di casa di abitazione; assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa; riscatto di alloggio popolare; costruzione in proprio di casa di abitazione. I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notarile attestante comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri, richiede l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione e che lo stesso o il figlio non risultano essere proprietari o comproprietari di altra unità immobiliare, ovunque ubicata, utilizzabile come alloggio proprio e/o della propria famiglia. Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli sono: i sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore; lavoratori trasferiti per ragioni di servizio; numero dei componenti del nucleo familiare, con precedenza per nuclei con presenza di soggetti handicappati; acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita; acquisto dell'alloggio per sé o per un figlio convivente nell'occasione del distacco dal nucleo familiare. A parità di condizioni, si dà precedenza ai lavoratori con più basso reddito del nucleo familiare (diviso per il numero dei componenti) agli effetti IRPEF. In questo caso, ai richiedenti viene richiesta la documentazione atta ad accertare il reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare agli effetti IRPEF. Ai fini delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa di abitazione, restano esclusi i lavoratori proprietari o comproprietari di alloggio da essi utilizzabile come alloggio proprio e/o della propria famiglia. Ai dipendenti che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di cui sopra, rientrano nei limiti numerici indicati all'art. 2, l'azienda corrisponde l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare di compravendita per sé o per i figli, redatto mediante atto notarile o scrittura privata registrata o scrittura privata autenticata. In caso di anticipazione richiesta per l'acquisizione di un alloggio in cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione del Presidente della Cooperativa con firma autenticata a termini di legge, da cui risulti che egli stesso o il figlio sono prenotatari di alloggio, su terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso. Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata dall'atto preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa edilizia, l'azienda corrisponde l'anticipazione con riserva di ripetizione in caso di mancata esibizione da parte del dipendente - entro 12 mesi dalla erogazione dell'anticipazione - dell'atto notarile di acquisto o assegnazione definitiva dell'abitazione ovvero documentazione, autenticata a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra. Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi. Per la costruzione in proprio di alloggio deve essere prodotta la seguente documentazione: la copia dell'atto di acquisto, o atto equipollente, dell'area sulla quale verrà realizzato l'immobile; la copia della concessione edilizia e del certificato di inizio lavori rilasciati dal Comune; il preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, firmato da un professionista iscritto all'Albo, o contratto di appalto. In caso di riscatto, il richiedente deve presentare una dichiarazione richiesta dagli Istituti preposti all'edilizia economica popolare e attestanti l'impegno assunto dal riscatto e l'importo da pagare. In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della documentazione di cui ai commi precedenti, l'azienda recupera l'importo lordo maggiorato della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo di accantonamento individuale previsto dalla legge. In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge, le modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta da parte del lavoratore. Le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa vengono esaminate nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno per la formazione delle rispettive graduatorie entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui all'art. 2, fatte salve le riserve di cui al precedente art. 5, e le conseguenti anticipazioni sono liquidate secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 6. Con la graduatoria di dicembre di ciascun anno si procede a un'istruttoria suppletiva per l'esame di ulteriori domande di anticipazione in sostituzione degli assegnatari decaduti ovvero per l'utilizzazione di disponibilità non impegnate sulla riserva del 25% per spese sanitarie di cui al precedente art. 5. Art. 7 - Disposizioni imperative di legge e finali. Non può tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione per se o per i propri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore al 10.6.82. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 C.C. Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione rimangono valide ma i documenti presentati, se scaduti, vanno rinnovati; resta fermo che l'anzianità di servizio viene calcolata tenendo conto del tempo trascorso dalla prima presentazione. Art. 8 - Causali aziendali di anticipazione. Ferma restando la disciplina sopra contenuta in materia di anticipazioni e di relative precedenze, si conviene che a livello aziendale possano essere contrattate specifiche normative che prevedano la possibilità di concessione di anticipazioni anche al di fuori dello stretto ambito delle causali previste dalla legge n. 297/82, con i seguenti indirizzi: a di priorità delle richieste per i motivi previsti dalla legge rispetto quelle per motivi diversi; limitazioni a casi del tutto eccezionali dell'accoglimento richieste per motivi diversi; valutazione nello spirito della legge n. 297/82 delle motivazioni che danno luogo a richieste per motivi diversi; obbligo di documentare le richieste per motivi diversi con modalità analoghe a quelle in vigore per i motivi previsti dalla legge. ALLEGATO 8 BENEMERENZE NAZIONALI 1. Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in reparti combattenti in zone di operazioni nelle guerre 1935-36 e 1940-45 (compresi in questi i partigiani combattenti e gli adibiti alla bonifica di campi minati), viene riconosciuta un'anzianità convenzionale a tutti gli effetti previsti dal presente contratto nella seguente misura: a) 6 per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di militari o assimilati o che sono stati adibiti alla bonifica di campi minati, il tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento all'anzianità. Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per difetto, quelli pari o superiori a 6 mesi per eccesso; b) il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti o dai campi minati per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia non dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera come passato presso i reparti suddetti; c) a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle prime 6 categorie, viene computato come servizio prestato nei reparti combattenti o nei campi minati, quello decorso dalla data della mutilazione o dell'invalidità che determinarono l'allontanamento dai reparti medesimi alla data dell'armistizio; d) sono inoltre dovute: I) una maggiore anzianità convenzionale di servizio di 2 anni per coloro che siano decorati al valore ovvero siano mutilati o invalidi ascritti alle prime 6 categorie; II) una maggiore anzianità convenzionale di 1 anno per coloro che abbiano ottenuto la croce al merito di guerra o abbiano riportato ferite ovvero siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due categorie. Le anzianità di cui ai punti I) e II) della lett. sono cumulabili fra loro; sono invece cumulabili fra loro le di cui alle lett. a), b), c) e d). 2. e a) non anzianità Ai mutilati e invalidi del lavoro, al mutilati e invalidi di guerra a quelli per servizio militare vengono riconosciuti gli stessi benefici concessi ai mutilati di guerra. Per il riconoscimento ai mutilati e invalidi del lavoro degli stessi benefici previsti dal presente articolo in favore dei mutilati e invalidi di guerra, ciascun mutilato e invalido del lavoro che ne abbia diritto deve essere considerato facente parte della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato o invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della tabella A allegata alla legge 18.3.68 n. 313, aggiornata dal DPR 23.12.78 n. 915. Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione a una delle categorie previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione viene fatta dalla competente Commissione medica militare cui spetta stabilire la classificazione in categoria dei mutilati e invalidi di guerra, su presentazione dell'accertamento medico fatto dall'INAIL; per i lavoratori non assicurati presso l'INAIL l'accertamento medico è eseguito da altro Ente o Istituto specializzato di diritto pubblico. 3. La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità deve essere corredata: a) dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, annotato delle benemerenze di guerra, rilasciati dall'Autorità militare; b) per i partigiani combattenti e per gli adibiti alla bonifica dei campi minati, da un documento rilasciato dalla competente Autorità; c) per i reduci dalla prigionia, da una dichiarazione della competente Autorità militare, comprovante tale qualità, munita dell'annotazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia; d) per i reduci dalla deportazione, la qualità deve risultare da attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede; e) per gli invalidi delle guerre 1935-36 e 1940-45, la qualifica di invalido e la relativa categoria devono risultare da un certificato del Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle Pensioni di Guerra; f) comunque da tutti quei documenti rilasciati dalle competenti autorità che valgono a meglio dimostrare il passato militare del richiedente. 4. Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo, agli effetti del preavviso e dell'indennità di anzianità, coloro che già abbiano goduto di tali benefici presso altre aziende o enti e ciò fino al limite dei benefici effettivamente goduti. 5. Le anzianità convenzionali di cui sopra, agli effetti degli aumenti periodici di anzianità, operano come un'aggiunta, fittiziamente successiva nel tempo, all'anzianità di servizio, da aggiungersi a quanto già dovuto per le anzianità di servizio effettivamente compiuto. 6. Il lavoratore di nuova assunzione deve presentare all'Azienda domanda scritta per ottenere i benefici per benemerenze nazionali, con eventuale riserva di presentare successivamente i documenti di cui al presente paragrafo 3. Se la domanda è presentata entro 1 mese dalla data di comunicazione di conferma in servizio, i benefici spettanti decorrono dalla data di assunzione del lavoratore; se invece è presentata dopo il predetto termine, i benefici decorrono dalla data di presentazione della domanda. In caso di sopravvivenza di riconoscimento ufficiale di un titolo valido per ottenere dei benefici per benemerenze nazionali a un lavoratore durante il servizio effettivo, la decorrenza dei benefici avviene dalla data di presentazione del titolo. 7. le Per quanto non previsto nel presente articolo vengono richiamate disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D., 30.9.22 n. 1290, all'art. 3, comma 2 del R.D. 29.9.23 n. 1073, al RDL 2.6.36 n. 1172, al RDL 8.7.41 n. 868, al DLL 4.8.45 n. 467, al D.L. 4.3.48 n. 137 e alle altre disposizioni legislative in materia. ALLEGATO 9 ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE Addì, 17 novembre 1995 in Roma tra la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE (FEDERGASACQUA) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente Andrea Lolli, dal Segretario Generale Franco Perasso e da Vittorio Canepa, Vincenzo D'Alessandro, Gianfranco Giacometto, Paola Giuliani Responsabile del Servizio Lavoro, Aurelio Massafra, Alessandro Moriani e Adolfo Spaziani, con l'assistenza dei componenti della Commissione Sindacale Federale Gianpaolo Bolognesi, Alfredo Branzanti, Giancarlo Canonici, Salvatore Cascino, Graziano Cocchi, Simeone Crechici, Andrea Cuzzani, Waldemaro Flick, Nicola Maggio, Antonio Maggioni, Mario Marchillo, Gianni Menghetti e Giuseppe Tavecchia e la FNLE-CGIL, rappresentata dalla Segreteria Generale Andrea Amaro, Giacomo Berni, dai Segretari Daniele Cerri, Giuseppe Colella, Ulisse Sadocchi, Augusto Venanzetti, Giampaolo Diana e Alessandro Notargiovanni, dal Responsabile Coordinamento Acqua-Gas Dionigi Zizza e dalla delegazione trattante composta da: Luigi Alberti, Enzo Baldini, Andrea Bettarini, Sergio Bonventi, Enrico Boschi, Natale Carapellese, Luigi Casaleggio, Claudia Cattaneo, Gino Crestini, Giuseppe Daniele, Alfio Fraticcioli, Giuseppe Giampieri, Sergio Giannelli, Francesco Grassadonia, Ennio Mastrangioli, Angelo Milano, Glauco Notari, Sandro Patitucci, Vincenzo Petroni, Vito Ranieri, Rino Renta, Marco Roda, Stefano Sabbiuni, Giuseppe Salto, Danilo Silenzi, Francesco Simeti e Domenico Zampetta; la FLERICA-CISL, rappresentata dal Segretario responsabile del Comparto: Silvio Garbetta, dal Segretario Nazionale del comparto: Bruno Quadrelli e dai coordinatori di settore: Walter Riva, Piero Agus, Mario Bertone, Ulderico Marzioni, Bruno Cerri, con la partecipazione del Segretario Generale: Arnaldo Mariani, del Segretario Generale Aggiunto: Antonino Scalfaro, dei Segretari Nazionali: Paolo Bicicchi, Mariano Ceccarelli, Natale Mancinelli, Luciano Scapolo, congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e ad una delegazione composta dai signori: Giorgio Anconelli, Luciano De Carlo, Franco Franceschetti, Mario Fabris, Fiorenza De Grassi, Andrea Guidi, Antonio Giardino, Alessandro Lion, Serafino Mascia, Francesco Parisi, Giampietro Penzo, Arcangelo Pascale, Roberto Quinteri, Felice Ravalli, Sergio Rosso, Marco Reali, Mariano Strano, Mario Stangheris, Salvatore Tavolacci, Vincenzo Pieri, con l'assistenza del Segretario Generale Sergio D'Antoni; la UILSP-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Giuliani e dai Segretari Nazionali Giuseppe Chiara e Giorgio Gabrielli, assistiti dalla Delegazione composta da Raffaele Franciosa, Giuseppe Bazurro, Vittorio Bettuzzi, Davide Stabellini, Marco Casarini, Giovanni Calabrò, Ermanno Biasi, Francesco di Blasi, Giuseppe Scoma, Salvatore Orilio, Tiberio Foresto, Filippo Lupezzi e Marcello Magnocavallo è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2.8.91 e scaduto il 31.12.94. (omissis) BASE NAZIONALE PREMIO DI PRODUTTIVITA' (già art. 42 CCNL 2.8.91) L'art. 42 del CCNL 2.8,91 viene soppresso a decorrere di stipulazione del presente contratto. dalla data Gli importi corrisposti mensilmente a titolo di "base nazionale premio di produttività" continuano ad essere erogati ai soli dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 42 del CCNL 2.8.91. Richiamato il contenuto del comma 4 della Premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'art. 42 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al rafforzamento degli istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza e assistenza sanitaria). (omissis) Art. 45 - INDENNITA' VARIE La lett. f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 è soppressa a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto; ai lavoratori in servizio a tale data che fruiscono dell'indennità CED e/o MEF viene mantenuto 'ad personam' 1/14 dell'importo in cifra di fatto percepito a tale titolo nei 12 mesi precedenti; tale importo confluisce nella retribuzione globale quale elemento 'ad personam' sostitutivo di indennità soppresse di cui al comma 4 dell'art. 38 del CCNL. Richiamato il contenuto del comma 4 della Premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione della lett. f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al rafforzamento degli istituti contrattuali di (in particolare previdenza e assistenza sanitaria). carattere sociale (omissis) MUNICIPALIZZAZIONE DI AZIENDE PRIVATE, SERVIZI COMUNALI O CONSORZI (già art. 64 CCNL 2.8.91) Richiamato quanto previsto dal Protocollo sulla trasformazione dei Consorzi 23.2.95, punto 5, l'art. 64 del CCNL 2.8.91 viene soppresso a far data dalla stipulazione del presente CCNL; restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della suddetta data. Le Parti si impegnano ad attuare un intervento congiunto nei confronti dell'INPDAP - gestione ex CPDEL, affinché, alla luce dell'art. 5, comma 11 della legge 27.10.95 n. 437, i comportamenti dell'istituto, con particolare riferimento alle competenze di fine rapporto, siano resi conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali. (omissis) VERBALE D'INTESA SU MATERIE DI CARATTERE SINDACALE In relazione ad alcune materie contrattuali che non hanno avuto definizione nell'ambito dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91, la FEDERGASACQUA e le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA e UILSP sono impegnate a definire, entro 30 giorni dalla data odierna, le seguenti materie: a) trattenute dei contributi sindacali; b) aspetti relativi alla gestione dei permessi sindacali non definiti nell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91 avendo a riferimento, in linea generale e in quanto compatibili, le previsioni contenute nell'accordo nazionale interfederale 9.6.92; c) assemblee del personale e altri istituti sindacali; d) regolamento di cui alla dichiarazione a verbale all'art. 1.2, lett. b) dell'Accordo nazionale interfederale 12.10.95 in materia di sicurezza e igiene del lavoro. Le intese sulle materie sopra indicate saranno incluse nella stesura definitiva del testo contrattuale, fermo restando - per le materie di cui ai punti a) e c) - il mantenimento in vigore fino alla data sopra indicata delle relative previsioni dell'art. 63 del CCNL 2.8.91. (omissis) DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 17.11.95 Le Parti si danno atto che il riferimento ai "lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL, utilizzato per alcuni istituti regolamentati dal presente accordo di rinnovo riguarda esclusivamente i dipendenti già occupati e regolati dal CCNL gas-acqua 2.8.91 alla data suddetta. (omissis) DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 17.11.95 Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto nel Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le clausole del CCNL 2.8.91 non modificate dal presente accordo di rinnovo contrattuale continuano ad esplicare la loro efficacia per la durata dello stesso. ALLEGATO 10 LETTERA DELLA FEDERGASACQUA ALLE OO.SS. Roma, 22 gennaio 1997 In materia di inquadramento previdenziale delle aziende e con riferimento al testo dell'art. 57 del presente contratto (già art. 61 CCNL 2.8.91), come convenuto in fase di collazione, precisiamo che, a norma delle disposizioni attualmente vigenti, i dipendenti delle aziende speciali e dei consorzi sono iscritti all'INPDAP (gestione ex-CPDEL); gli altri enti e società che applicano il presente contratto in forza dell'art. 6 del medesimo iscrivono il loro personale all'ente previdenziale individuato dalle norme e disposizioni di legge vigenti. APPENDICE 1 ACCORDO INTERCONFEDERALE 2 DICEMBRE 1954, ART. 7 INDENNITA' DI CAROPANE - QUOTE SUPPLEMENTARI Addì 2 dicembre 1954, in Roma, tra la Confederazione della Municipalizzazione (CoM: attualmente Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali CISPEL), rappresentata dal suo Presidente on. avv. Achille Marazza, dal Vice Presidente dr. ing. Luigi Richieri, dai sigg.: avv. Libero Dordoni, dr. ing. Tito Bianchi, dr. Aldo Pennestre, avv. Tito Molinari, rag. Giuseppe Ravetta, dr. ing. Giovanni Sagù, avv. Giuseppe Silenzi, dr. Vincenzo Ventura, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale della CoM, dr. Ing. Felice Urbinati; la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata dal suo Segretario Generale on. Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari sen. Renato Bitossi e on. Fernando Santi, dal Vice Segretario dr. ing. Giuseppe Tanzarella, assistiti dal dr. Eugenio Giambarba, nonché dai sigg.: Guido Antoniozzi, Lamberto Mancini, Dovilio Chiarini, Zeno Cinti, Adriana Stivaletti, Valentino Invernizzi, Manlio Bonazzi e Mario Giusti; la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), rappresentata dal suo Segretario Generale on. Giulio Pastore, dal dr. Bruno Storti, Segretario Generale aggiunto, dal dr. Paolo Cavezzali, Segretario Confederale, assistiti dal dr. ing. Salvatore Bruno, nonché dai sigg.: Amabile Benedetti, Giovanni di Somma, prof. Giuseppe Di Stefano, Normanno Simoni, prof. Giulio Martelli, Lauro Morra, Angelo Alfano, Alberto Giovannelli e Guido Quintavalle; l'Unione Italiana del Lavoro (UIL), rappresentata dai suoi Segretari dr. Italo Viglianesi e dr. Raffaele Vanni, dal sig. Sergio Cesare e dal dr. Tullio Repetto, assistiti dai sigg.: Luigi Chiucini, Giuseppe Serra, Attilio Canoni e Giuseppe Abatantuono, nell'intento di tradurre in pratica attuazione quei principi di conglobamento delle voci retributive e di riassetto zonale, enunciati nell'accordo interconfederale 25.3.54, è stato concordato quanto segue: (omissis) Art. 7 - Quote supplementari di caropane. Le quote di caropane che eccedono l'importo di £. 520 mensili (£. 20 giornaliere) e che vengono corrisposte a talune categorie di lavoratori, continueranno ad essere corrisposte secondo le norme di legge in vigore (*). (omissis) (*) NOTA ESPLICATIVA SULL'INDENNITÀ DI CAROPANE Agli effetti dell'accordo interconfederale 2.12.54, dall'1.6.54, l'indennità di caropane per i lavoratori normali (c.d. caropane "base" di £. 520 mensili) essendo stata conglobata nella retribuzione base, nelle aziende nostre associate non viene più corrisposta a parte, mentre continua ad esserlo la quota "residua", ovverosia eccedente quella "base": detta quota è di £. 260 mensili (=780-520) per gli addetti ai lavori pesanti, e di £. 520 (=1040-520) per gli addetti ai lavori pesantissimi. In base alla circolare n. 627 del 21.7.47 dell'Alto Commissariato per l'Alimentazione (pubblicata sul Notiziario della Confindustria dell'ottobre 1948, pagg. 1233-36) nel settore gas-elettricitàacquedotti hanno diritto alla qualifica di "operai addetti ai lavori pesanti" i seguenti lavoratori: "Fuochisti - macchinisti - turnisti di macchine a vapore caricatori e scaricatori ai torni e alle caldaie - operai addetti agli apparecchi vari di depurazione del gas - muratori ai forni - fabbri operai addetti alle squadre esterne per la manutenzione e la posa degli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua operai addetti ai servizi elettrici e dell'acqua in montagna oltre i 1.000 metri - caricatori e scaricatori di carbone". Dalla citata circolare si rileva che spetta la qualifica di "operai addetti ai lavori pesantissimi", agli spazzini e addetti alla raccolta della spazzatura e dei rifiuti alle dipendenze di Enti locali e di Imprese appaltatrici della nettezza urbana, nei Comuni con oltre 30 mila abitanti, non risulta, invece, che vi siano lavoratori gasisti o acquedottisti da considerare addetti ai lavori pesantissimi. APPENDICE 2 TRATTENUTE IN CASO DI SCIOPERO Addì 13 luglio 1967, in Roma, la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali (CISPEL) rappresentata dal Vice-Presidente Delegato avv. Carlo Da Molo, con la partecipazione del Segretario Generale della CISPEL dr. Giuseppe Giacchetto e del Dirigente del Servizio Sindacale Confederale ing. Felice Urbinati dr. e la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) rappresentata dal Segretario Confederale on. Vittorio Foà, con la partecipazione del dr. Eugenio Giambarba; la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segretario Confederale on. Baldassarre Armato, con la partecipazione del sig. Gianfranco Chiappella; l'Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dal segretario Nazionale sig. Paolo Tisselli, con la partecipazione del dr. Giuseppe Bonello, ai fini delle trattenute sui salari e sugli stipendi per le assenze dal lavoro, anche ad interpretazione delle vigenti regolamentazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende municipalizzate, si è concordato quanto segue: Art. 1. Le trattenute per assenze dal lavoro di durata inferiore a quella della giornata lavorativa, sia a seguito di assenze per permessi non retribuiti, sia a seguito di assenze per sciopero, non possono superare l'ammontare delle retribuzioni corrispondenti alle ore di astensione dal lavoro. Art. 2. Il computo degli importi delle retribuzioni orarie, ai fini delle trattenute di cui all'art. 1, sarà determinato in base alle norme contrattuali che prevedono le modalità con cui vengono calcolati gli importi delle retribuzioni orarie per il lavoro straordinario. APPENDICE 3 L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma, tra la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali), rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice Presidente Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti, Domenico Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché dal Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti la Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio Marzotto Caotorta, Dario Matturro, Rubes Triva, e della Delegazione Sindacale Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo Garabello, Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco Neri, nonché del Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per il Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci; e la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Bruno Trentin, dal Segretario Generale aggiunto Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con la partecipazione del Coordinatore del Dipartimento Terziario e Servizi Salvatore Bonadonna; la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale Domenico Trucchi, con la partecipazione di Dario Ballotta del Dipartimento Terziario e Servizi; la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e Silvano Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio Relazioni Sindacali; si è convenuto il seguente protocollo di intesa su SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI PREMESSA La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare, alla luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel settore delle imprese pubbliche degli enti locali per perseguire un rapporto tra le parti sempre più funzionale allo sviluppo dell'efficienza e della produttività delle gestioni e al convergere delle iniziative, richiamati i protocolli sottoscritti il 13.7.78, il 16.2.82 e il 17.7.85, convengono sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo alle mutate condizioni della società e all'evoluzione dei rapporti tra le parti sociali nell'ambito dei pubblici servizi. CISPEL, CGIL, CISL e UIL ritengono che, per il preminente ruolo che le aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione di complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia necessario promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende pubbliche locali, anche in sintonia con gli orientamenti dei provvedimenti, all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di riforma dell'ordinamento dei servizi pubblici locali. A tal fine le parti convengono sull'opportunità di attivare un sistema di relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali, sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività, sui piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o organizzative con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi sulla occupazione. Tale per sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici che elevi la qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali, in particolare nelle aree più deficitarie di servizi, individuabili prevalentemente nel Mezzogiorno. Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei servizi pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas, dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e dell'igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano sui seguenti obiettivi: 1) migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi alla collettività; 2) perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva l'informazione e la partecipazione dell'utenza nel processo di sviluppo quantitativo e qualitativo dei servizi stessi; 3) incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in tale quadro contenerne i costi di gestione (economicità); 4) proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale e produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso l'ottimale utilizzazione e valorizzazione del personale; 5) conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi di tutela ambientale; 6) valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli interventi di gestione e salvaguardia: ambientale; 7) perseguire una politica della mobilità che si basi su un sistema integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree metropolitane e che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale al conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica del trasporto; 8) promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali ottimali e del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di gestione consortili; 9) rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal PEN, avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del risparmio energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete; 10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione, gestione e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del latte, del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993 e del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato. Per questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento, di ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali, le iniziative generali in ordine agli investimenti e al finanziamento delle imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative e gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e di valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio di ogni anno. CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica dell'ente locale una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici" che può contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far recuperare efficienza all'intero "sistema" e partecipare attivamente al processo di consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal fine le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali a favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove non sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti da soggetti diversi. La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi delle conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema delle imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud più avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare si impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende di igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente. La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire l'ingresso di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso le rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo nel contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento della produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si incontreranno nel mese di giugno di ogni anno. L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in cui opera, rispondere sempre più alle esigenze delle collettività locali, quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale e comunale. L'ottimizzazione dei servizi pubblici e il raggiungimento di obiettivi di efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e UIL, un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della spesa pubblica, nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo attraverso la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati. In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura di informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in materia di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni sulle strutture tariffarie. IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra le parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze ai vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la partecipazione del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che resta confermata a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle politiche di sviluppo e organizzazione dei servizi, nonché alle politiche occupazionali e formative del personale nel comparto delle aziende aderenti alla CISPEL. Esso si articola su 4 livelli: 1) LIVELLO CONFEDERALE E' costituita una struttura paritetica nazionale, composta da rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL. La struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno con compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica dei servizi pubblici locali. In particolare la struttura curerà: a) l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti nei diversi settori dei pubblici servizi; b) la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento, poteri, compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto ente locale-aziende pubbliche locali; c) l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica e coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica; d) la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi e della continuità della loro erogazione; e) la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi di lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche allo scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali; f) la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e settoriali per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità concorrenziale delle imprese suddette; g) l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro. In considerazione della rilevanza di problematiche settoriali, la struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con la partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con il compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo. L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere l'attuazione dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti. La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e può anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia raggiunta un'identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati a richiesta delle parti. L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti e le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai diversi livelli. Alle Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse articolazioni territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore. 2) A LIVELLO TERRITORIALE Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le aree metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1) che precede la costituzione di Comitati territoriali paritetici per l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi, delle scelte strategiche delle imprese pubbliche locali, 3) LIVELLO DI FEDERAZIONE DI SETTORE Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo le relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle norme dei protocolli previsti nei CCNL. 4) LIVELLO DI AZIENDA Le relazioni industriali sono regolate dalle norme nei protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL. contenute Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni Industriali contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno annualmente un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli obiettivi del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di attuazione del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi, ai programmi di investimento, alle ricadute conseguenti sull'organizzazione del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale. NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO PREMESSA 1) Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare gli attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure delle vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di comportamento datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali. Il protocollo, che si applica ai servizi facenti capo ai settori di attività in cui si articola la CISPEL, consta: di una premessa, di codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di garanzia, di norme pattizie, di norme sanzionatone e di attuazione. 2) le Le parti riconoscono che nei settori oggetto del protocollo, prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e fondamentale necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di esigenze primarie della comunità e degli individui, hanno un'incidenza diretta sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del vivere civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili di funzionamento. 3) Le parti convengono sulla necessità di una reciproca autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur nel reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne la materia di cui al presente protocollo, l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza. 4) le Le disposizioni del presente protocollo integrano i pattuizioni, contratti, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e modificano le disposizioni che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo. 5) in Il completamento delle normative di cui al presente protocollo - relazione alla peculiarità dei settori e alle modalità di erogazione dei servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel protocollo medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto specificamente indicato, ai regolamenti aziendali. 6) La proclamazione di ciascuno alle aziende con un congruo preavviso, che non può comunque essere inferiore che abbiano riflessi sull'utenza. La sciopero sciopero deve essere comunicata definito per ogni singolo settore ma a 5 giorni per le azioni di sciopero revoca o la sospensione dello devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere comunicate alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. 7) di La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno definite per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte a ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza. Comunque tra un'azione di sciopero e la successiva deve essere assicurato un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di prevedere nel settore dell'igiene ambientale le forme di normalizzazione del servizio alla cessazione dello sciopero. Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in un unico periodo continuativo riferito a ciascun turno. 8) Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi espletati dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che: lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione dei servizi tecnologici a rete (energici elettrica, acqua, gas); la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione); alla somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore dell'igiene ambientale - fermo restando l'impegno di operare per evitare concreti danni ambientali - allo smaltimento dei rifiuti speciali, tossici e nocivi; la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti con forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per l'utenza pendolare. 9) In attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti, con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al presente protocollo: a) le prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio inteso nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite; b) le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza e quella degli utenti; c) le procedure per l'individuazione del personale indispensabile per i fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento. Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti costituiranno parte integrante del presente protocollo. Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative dirette nel caso in cui le prestazioni, le modalità e i presidi di cui sopra non siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando la titolarità delle categorie interessate. CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore dei pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice di comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica nei casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà costituzionali, della democrazia e della pace. Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi dei lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società, comportano l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più ampio consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni di comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per la ratifica dei risultati contrattuali. Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione dei problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti che attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività da agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi. Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano ad individuare forme di lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano al minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante uno stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per la ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse. Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che rimettano in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate, per tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo. Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono, diverse possono risultare, in funzione del tipo di servizi, le modalità dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace tutela delle esigenze primarie delle collettività servite, assumono le seguenti regole di comportamento: 1) le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti, eviteranno scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale; 2) per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero; 3) la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli nazionali alle strutture regionali di categoria per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle strutture sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato dagli effetti dello sciopero; 4) in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della premessa. CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE PREMESSA La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse rappresentate, si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei servizi pubblici locali. 1) Le associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie di CCNL che adottino codici di autoregolamentazione e procedure negoziali conformi al presente protocollo. Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere per adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, le Associazioni datoriali si impegnano a darne preventiva informazione alle Organizzazioni sindacali stipulanti. 2) Le associate associazioni datoriali e le aziende ad esse interromperanno le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino azioni di sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione sindacale contemplato dal presente protocollo. 3) di Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione i contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta la vigenza dei contratti medesimi. 4) Le associazioni delle aziende si impegnano perché le aziende loro associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili anomalie che possono interessare il servizio pubblico a causa di scioperi comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende forniranno adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle agitazioni. 5) Le associazioni datoriali e le aziende adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione, a cura delle parti, dei termini delle vertenze. 6) le Le associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione per favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione dei conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte delle OO.SS. NORME DI GARANZIA I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati da "norme specifiche di categoria o settore", vincolano le strutture delle parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da quanto previsto costituirà violazione degli impegni assunti. LE PARTI SI DANNO ATTO: che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta la presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale alle procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate dal presente protocollo è necessario che si sviluppino, parallelamente all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle parti, forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi esistenti, consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità, sanciscano poteri, diritti e oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi e delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti. Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia, si incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra dichiarato, ferma restando la successiva rispettiva autonomia. NORME PATTIZIE REGOLAMENTAZIONE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE - PROCEDURE DI MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI COLLETTIVI Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla tempestiva conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto. 1) RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione del nuovo contratto. Le associazioni datoriali si impegnano a iniziare le trattative entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma. In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si definirà il percorso del negoziato e si procederà all'individuazione dell'onere della piattaforma rivendicativa. Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla presentazione della piattaforma, le parti perseguiranno la definizione della controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti, le quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto e le parti non concordino ulteriori iniziative per la definizione della vertenza, ricorrendo eventualmente a organismi esterni per la valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme del presente protocollo. 2) VERTENZE AZIENDALI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato. In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2), parti non faranno ricorso a iniziative o azioni unilaterali. Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in di le caso mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i quali procederanno entro i 10 giorni successivi a una verifica dei termini del contendere formulando valutazioni e proposte di definizione della controversia. 3) CONTRATTAZIONE AZIENDALE SU MATERIE DEMANDATE DAL CCNL Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le Aziende si impegnano a iniziare le trattative. Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della sede aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti ritardo sull'inizio delle trattative. Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà strutture sindacali competenti. con le Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto alle sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati di ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e le parti non concordino di rimettere ad organismi esterni o a sedi istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime si riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel rispetto delle norme del presente protocollo. NORME SANZIONATORIE Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti collettivi di settore, vincolano alla loro osservanza le Aziende e i lavoratori destinatari degli stessi CCNL oltre che le rispettive strutture sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle seguenti sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al comportamento adottato: a) i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità di esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e 9) della "premessa" delle norme di comportamento delle parti del presente protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di legge, alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal CCNL di settore applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso; b) nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali non osservino le norme definite nel presente protocollo, ivi incluse le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti stipulanti il presente protocollo. L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lett. b) che precede e l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando non sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a un collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui 3 designati da ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) e il 7° scelto di comune accordo. Il collegio può comminare come sanzione accessoria quella della pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia della violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le spese di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente. Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lett. b) che precede saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge che dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali. NORME DI ATTUAZIONE Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa la verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi nel comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente protocollo una violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia alla controparte per le iniziative di competenza e può denunciare il comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le determinazioni conseguenti. VERBALE D'INCONTRO Il 19.7.90 in Roma, presso la sede della CISPEL si sono riunite la Delegazione Sindacale della CISPEL e una Delegazione delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL allo scopo di procedere a un esame comparato degli impegni scaturenti dalla legge n. 146/90, sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, a fronte delle intese definite in materia tra le parti con il protocollo del luglio 1989. Le parti dopo approfondita analisi ribadiscono l'impegno che nel sistema di relazioni sindacali definito dal protocollo l'autonomia delle parti si estrinsechi in comportamenti finalizzati ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni essenziali della collettività in modo che anche nei momenti di conflittualità siano ridotte al minimo le ripercussioni sull'utenza. A fronte della del legislatore non sono legge altera n. 146/90 si danno atto i principi e le regole che che l'intervento le parti si autonomamente dati con il citato protocollo, il quale realizza nella generalità dei contenuti gli indirizzi di legge conservando perciò piena attualità e operatività nei confronti dei soggetti destinatari. In particolare riconoscono che i servizi erogati dalle aziende delle autonomie locali sono identificabili nei servizi essenziali indicati dal legislatore, il quale ne arricchisce in taluni casi la specificazione (come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani), servizi ai quali vanno estese le regole e gli impegni del protocollo. A parte l'adeguamento alla legge della durata del preavviso di sciopero, le parti riaffermano la piena effettività ai fini della determinazione delle prestazioni indispensabili di servizio dei principi sanciti nei punti 7) e 8) della parte II del protocollo, sicché per tale aspetto la previsione di legge è soddisfatta e si completa con la procedura prevista dal punto 9) dello stesso protocollo, ferme restando le ulteriori specifiche previsioni di legge che gravano sui soggetti destinatari. Le parti riaffermano inoltre il reciproco impegno di dare e attuazione alle regole del protocollo in materia di comportamenti, procedure e gestione dei conflitti di lavoro. seguito Riconoscono che la parte sanzionatoria del protocollo deve intendersi adeguata a quella di legge per i comportamenti lesivi posti in essere dalle Organizzazioni dei lavoratori e dalle Aziende, ma si danno nel contempo atto che resta fermo il sistema definito dal protocollo per le violazioni inerenti le norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle controversie collettive. A tal fine confermano la funzione del Collegio di valutazione previsto dal protocollo e le sanzioni relative. Conclusivamente settoriali le parti mentre convengono di attivare tavoli di confronto nell'intento di individuare criteri omogenei di indirizzo per la definizione a livello locale di quanto a tale sede rinviato assumono come termine massimo per la definizione di tali impegni quello di 6 mesi stabilito dalla legge n. 146 all'art. 19. In particolare per il settore trasporti, tenuto conto delle diverse discipline pattizie ricorrenti, le parti confederali assisteranno direttamente le Federazioni di categoria interessate titolari del negoziato. Le parti si impegnano ad adoperarsi nelle diverse sedi negoziali a definire norme di attuazione della legge similari per comparti omogenei. PRECISAZIONE Le seguenti parti II e III contengono le norme transitorie e particolari per i lavoratori già regolati dai precedenti CCNL per i dip. A.M. Gas e per i dip. A.M. Acquedotti; i trattamenti stabiliti nei predetti CCNL, eventualmente non contemplati, definiti e/o non sostituiti dal CCNL 9.1.80 e dai successivi CCNL sono conservati 'ad personam' ai lavoratori del settore Gas in servizio al 31.12.78 e, rispettivamente, ai lavoratori del settore Acquedotti in servizio al 30.6.79. La presente precisazione costituisce parte integrante di questo CCNL. LETTERA DELLE OO.SS. ALLA FEDERGASACQUA La Segreteria della FULGA (attualmente FNLE-CGIL - FLERICA-CISL UILSPUIL) in merito alla precisazione posta in premessa alle Parti II e III, relative alle norme particolari e transitorie regolanti il rapporto di lavoro dei dipendenti delle A.M. Acquedotti e delle A.M. Gas in forza al 31.12.78 e 30.6.79, dichiara che con la medesima si deve intendere, per quanto espressamente richiamato e per quanto eventualmente omesso nelle parti II e III di miglior favore. su richiamate, come mantenimento delle condizioni Resta fermo che tali condizioni di miglior favore non sono invocabili per norme modificate o sostituite con precisa ed espressa volontà delle parti contrattualmente formalizzate. LA SEGRETERIA FULGA Roma, 9 gennaio 1980 PARTE II (la presente parte II è costituita oltre che dei seguenti 7 articoli dagli allegati A e B). NORME TRANSITORIE PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. GAS 4 APRILE 1974 RINNOVATO CON ACCORDO NAZ.LE INTERFEDERALE 12 NOVEMBRE 1976 E NORME PARTICOLARI 1) AUMENTI IN CIFRA DELLA RETRIBUZIONE BASE NORMA TRANSITORIA (Riferimento: Parte I, art. 38). I lavoratori che alla data del 31.7.76 godevano gli aumenti percentuali della retribuzione base previsti dalla lett. b) del paragrafo 1) dell'art. 15 del CCNL 4.4.74 e successivi accordi, conservano 'ad personam' tali aumenti nella cifra raggiunta al 31.7.76. Detti aumenti mantenuti in cifra non sono in alcun modo rivalutabili. 2) EX AUMENTO PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE BASE PER GLI IMPIEGATI TECNICI DELLE A.M. GAS ADDETTI A LAVORI SOSTANZIALMENTE NON D'UFFICIO NORMA PARTICOLARE (Riferimento: Parte I, art. 38). A decorrere dal 2.11.84 gli importi in cifra assoluta dell'aumento 3% di cui alla Norma Transitoria n. 2) della Parte II del CCNL 9.1.80, comunque percepiti al 1° novembre 1984 dai lavoratori aventi diritto, vengono aggiunti alle quote individuali di anzianità. Gli importi di cui sopra hanno, dal 2.11.84, gli stessi effetti delle quote individuali di anzianità alle quali vengono aggiunti, pur non concorrendo al raggiungimento dei massimali delle percentuali di anzianità. 3) SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E BEVANDE DISSETANTI NORMA PARTICOLARE (Riferimento: Parte I, art. 41). A ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute somministrato mezzo litro di latte al giorno. Al personale addetto ai forni va somministrata, stagione estiva, una bevanda dissetante. 4) va durante la MUTAMENTO DI MANSIONI DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI GIÀ REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. GAS NORMA PARTICOLARE (Riferimento: Parte I, art. 17). I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa al fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, possono, dopo 20 anni di ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata capacità lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi, conservando la retribuzione del gruppo cui appartenevano. L'accoglimento della richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione del lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile. Lo stesso trattamento, viene accordato al personale di qualunque servizio che abbia un'anzianità anche inferiore ai 20 anni e abbia subìto, per cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli aumenti periodici di anzianità vengono calcolati sulla retribuzione base del gruppo di provenienza. Nelle aziende possano in cui, per particolari ragioni, alcuni lavori ritenersi nocivi, ai lavoratori ad essi adibiti sono concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione aziendale, brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non interrompono il servizio agli effetti previsti dal 5° punto 3 dell'art. 17 della parte del presente contratto. I Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserva la retribuzione globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano, in base al presente contratto, in quanto addetto a determinati lavori. 5) PENSIONE PER I LAVORATORI GIÀ REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. GAS, ESCLUSI I NUOVI ASSUNTI DA O DOPO IL 1° MARZO 1978 NORMA TRANSITORIA (Riferimento: Parte I, art. 57). I lavoratori assunti in servizio da o dopo l'1.3.78 da Aziende già iscritte al PREMUNGAS hanno diritto solamente alla pensione di legge e per essi quindi non sussiste l'obbligo di iscrizione al PREMUNGAS né del versamento dei relativi contributi. Per la definizione dei nuovi assunti vedansi le lett. a), b) e c) del comma 4 della dichiarazione di volontà e impegno comune delle parti contraenti premessa allo Statuto del PREMUNGAS (allegato B nonché art. 13 dello stesso allegato B). La pensione cumulativa dei lavoratori aventi diritto in base ai due precedenti commi è distinta in pensione base e pensione integrativa. Pensione di legge. base è quella spettante in forza di adempimento ad obblighi La pensione integrativa è costituita da un'integrazione alla pensione base i cui limiti e modalità di erogazione sono determinati nell'allegato B. I contributi per il trattamento di pensione base sono posti a carico dei lavoratori nella misura della propria retribuzione globale annua e con le modalità stabilite dalla CPDEL stessa e per il a carico delle aziende. restante sono posti Dall'1.5.73 il contributo totale annuo al PREMUNGAS va determinato secondo la seguente formula: 100 100 I x ------Ia x ------a a Ca = ------------ + -------------R RM x Da Ca I Ia Rm Da 31 R = contributo percentuale aziendale. = monte integrazione nazionale. = monte integrazione aziendale. = retribuzione medici unitaria nazionale. =numero dipendenti in servizio nell'azienda (quale risulta al dicembre dell'esercizio precedente). = monte retribuzioni nazionale. Il denominatore delle frazioni 100/a dall'1.5.73 al 31.12.73 è costituito dalla cifra 2; per i periodi successivi, ove necessario, verrà di volta in volta determinato di comune accordo dalle Organizzazioni stipulanti, sentito il parere del PREMUNGAS. Il contributo complessivo a favore del PREMUNGAS, come sopra determinato, va ripartito in ragione di 2/3 a carico delle aziende e di 1/3 a carico dei lavoratori; l'aliquota a carico di ciascun lavoratore non può superare il 2,30% della retribuzione globale mensile soggetta a contribuzione PREMUNGAS (*). (*)La determinazione della contribuzione a carico delle Aziende è stata modificata con effetto dall'1.1.93 con accordo nazionale interfederale 30.7.92, che di seguito si riporta: punto 3). "Al duplice scopo di superare le disarmonie dell'attuale sistema contributivo e di rendere concretamente disponibili le risorse finanziane necessarie per soddisfare i diritti acquisiti dagli iscritti al PREMUNGAS e dai pensionati, a partire dal 1.1.93 la contribuzione viene modificata secondo i criteri che seguono. In sede di bilancio preventivo annuale il PREMUNGAS provvede a determinare il fabbisogno finanziano, con esclusione delle somme da corrispondere ai sensi del precedente punto 1 delle presenti intese. La contribuzione a carico dei lavoratori continua ad essere calcolata secondo i criteri in atto (parte II, n. 5 del CCNL), che restano in vigore a questo solo fine. La contribuzione a carico delle Aziende viene determinata dal PREMUNGAS detraendo dal fabbisogno finanziario annuale il contributo dei lavoratori, i proventi della gestione patrimoniale e le altre eventuali poste attive. Tale quota viene ricoperta in 2 fasi distinte: a) ciascuna azienda versa un contributo pari a una quota percentuale del totale delle integrazioni pagate ai propri ex-dipendenti nel corso dell'anno precedente; b) la parte restante del fabbisogno viene ripartita tra le aziende in proporzione alle retribuzioni del totale dei dipendenti, iscritti e non, al PREMUNGAS. La percentuale di cui al precedente punto a) è stabilita dalla FEDERGASACQUA sentite le OO.SS., FNLE-CGIL, FLERICA-CISL e UILSP-UIL e comunicata al PREMUNGAS entro il 30 settembre di ciascun anno, unitamente ai seguenti elementi: - retribuzione lorda annua media convenzionale; - numero dei dipendenti cui l'Amministrazione del Fondo farà riferimento per il calcolo della 2a quota di contribuzione aziendale. I contributi dovuti al PREMUNGAS vanno calcolati sulla retribuzione individuale, sull'indennità di contingenza, sulla 13ª e 14ª mensilità, sul premio di produzione, sull'indennità sostitutiva della mensa, sulle indennità mensili a carattere continuativo ed erogate per 14 mensilità, con esclusione: se - di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese, forfettizzato; delle somministrazioni in natura o delle indennità o assegni anche sostitutivi e/o compensativi in tutto o in parte di esse; dell'indennità per maneggio di denaro; delle indennità mezzo di trasporto e di guida; dell'indennità di trasferta; dell'indennità fuochisti; dell'indennità macchine elettriche fatturatrici; dei compensi per lavoro straordinario e per festività infrasettimanali; dell'indennità di reperibilità; di altre indennità aventi analoghe caratteristiche e finalità. Detti contributi vanno corrisposti integralmente anche per i periodi di malattia del lavoratore retribuiti ai sensi dell'art. 32 della Parte I del presente CCNL. L'obbligo al versamento dei contributi, a parte la sospensione durante i periodi in cui il lavoratore trovasi in aspettativa, cessa solo con l'estinzione del rapporto di lavoro. I contributi per la pensione integrativa hanno carattere mutualistico e non vanno rimborsati né all'azienda né all'iscritto. Nei casi di cessione, fusione e trasformazione di aziende, nonché di costituzione di Aziende Speciali Consorziali, di assunzione diretta dei servizi da parte dei Comuni, e in qualsiasi altro caso non previsto dal presente capitolo, a seguito dei quali si pervenga all'applicazione di un CCNL diverso da quello in vigore nel settore municipalizzato del gas, per tutti o parte dei dipendenti, le aziende interessate sono obbligate in solido con le aziende o enti subentranti nella gestione del servizio ad assumersi l'onere per la totale copertura delle integrazioni di pensione spettanti ai loro ex dipendenti o superstiti. Tale obbligo permane nei confronti sia dei pensionati in essere alla data di applicazione del nuovo CCNL, sia dei dipendenti che - restando regolati dal CCNL valido per i dipendenti dalle Aziende Municipalizzate del Gas matureranno successivamente il diritto alla pensione integrativa del PREMUNGAS. Il PREMUNGAS continuerà, pertanto, ad assicurare il servizio contabile/amministrativo di calcolo e di variazione delle pensioni integrative riguardante gli ex dipendenti in questione i quali conservano tutti i diritti previsti dalle norme dell'allegato B) al CCNL valido per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas. Conseguentemente le aziende di cui trattasi sono anche obbligate a rimborsare al PREMUNGAS una quota delle spese generali di amministrazione che il predetto Fondo determinerà annualmente sulla base delle risultanze di bilancio e in rapporto all'incidenza del servizio espletato a favore di ogni singola azienda. 6) SOMMINISTRAZIONI IN NATURA A) NORMA TRANSITORIA PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL CCNL dip. A.M. GAS Fino alla data del 31.12.79 per i lavoratori gasisti in servizio e per i pensionati, restano in vigore le norme di cui all'art. 27 (somministrazioni in natura) del CCNL dip. A.M. Gas. 12.11.76, le quali, a decorrere dall'1.1.80, sono interamente sostituite dalle seguenti. A decorrere dall'1.1.80 ai soli lavoratori in servizio i quali erano regolati dal CCNL dip. A.M. Gas 12.11.76, viene concessa l'erogazione di un quantitativo di gas per uso familiare (cucina, bagno e riscaldamento) fino a un massimo di 2.000 metri cubi di gas metano tal quale all'anno a prezzo ridotto del 75% nonché la corresponsione di £. 70.000 lorde annue a compensazione dell'abolizione della somministrazione del coke. Nelle Aziende in cui si eroga gas con potere calorifico diverso dal metano tal quale (convenzionalmente riferito a 9.100 calorie per metro cubo) il livello massimo di erogazione a tariffa ridotta viene determinato su base equivalente a 2.000 mc. di metano tal quale. Le tasse e le imposte sono a carico dei lavoratori. A decorrere dall'1.1.80 ai soli lavoratori in servizio i quali erano regolati dal citato CCNL dip. A.M. Gas e che, non essendo la loro abitazione familiare allacciata alla rete aziendale, non sono in condizioni di poter fruire dell'erogazione di gas a prezzo ridotto di cui ai commi precedenti o che, comunque, non vogliano fruire di essa, va corrisposto un importo annuo di £. 240.000 lorde. Gli importi corrisposti in sostituzione dell'erogazione di gas a tariffa ridotta sono rivalutati sulla base di £. 12.000 lorde annue per ogni £. 10 di aumento al metro cubo del prezzo del metano tal quale all'origine, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli aumenti si sono verificati. Nel corso dell'anno le quote di rivalutazione vengono computate e corrisposte per dodicesimi. Gli importi corrisposti in sostituzione della somministrazione di coke sono rivalutati con gli stessi criteri di cui al comma precedente, sulla base di £. 3.500 annue lorde. Le variazioni di importo inferiore a £. 10/mc. non danno luogo a nessun aggiornamento, ma vanno a sommarsi con le successive variazioni". DICHIARAZIONE E IMPEGNO COMUNE DELLE PARTI STIPULANTI La FEDERGASACQUA e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSPUIL) confermano espressamente che a seguito della stipulazione del precedente CCNL 9.1.80 sono cessati le condizioni e i trattamenti, stabiliti con accordi aziendali, di miglior favore rispetto al trattamento sulle somministrazioni in natura previsto dalla surriportata norma transitoria. B) ACCORDO NAZIONALE SULLE SOMMINISTRAZIONI IN NATURA AI PENSIONATI Addì, 19 gennaio 1982. tra la FNAMGAV (Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua e Varie) (attualmente FEDERGASACQUA), rappresentata dai sigg. Gino Biasiolo, Renzo Micheloni, Ermes Piva e Renato Losco; la FULGA (Federazione Unitaria Lavoratori Gas acqua), rappresentata dai sigg.: Federico Bartolini, Andrea Bettarini, Giuliano Bettocchi, Giuseppe Briano, Giorgio Gabrielli e Stefano Girolami si è convenuto quanto segue: Art. 1. A decorrere dall'1.1.82 i titolari di pensioni dirette, indirette e di reversibilità sia di legge che del PREMUNGAS, i quali alla data del 31.12.79 percepivano le somministrazioni in natura previste dal paragr. 2) dell'art. 27 del CCNL dip. A.M. Gas 12.11.76, nonché i dipendenti delle Aziende che dall'1.1.80 avevano diritto ai trattamenti previsti dalla Norma Transitoria contenuta nell'art. 9 della Parte II del CCNL dip. A.M. Gas e Acquedotti 9.1.80 e che siano divenuti pensionati da o dopo tale data, a completa e definitiva sostituzione del trattamento goduto in base ai predetti CCNL percepiranno un importo annuo lordo pari: all'80% per i titolari di pensioni dirette; al 50% per i titolari di pensioni indirette e di reversibilità dell'importo sostitutivo annuo lordo goduto dal personale in servizio. Quanto spettante ai pensionati sarà loro erogato alla scadenza prevista per il personale in servizio. stessa Art. 2. Con di la data del 31.12.81 cessano tutti i trattamenti e le condizioni miglior favore eventualmente esistenti per i pensionati di legge e/o del PREMUNGAS rispetto al trattamento previsto dal precedente art. 1, derivanti da accordi sindacali locali, deliberazioni o usi aziendali. Conseguentemente, le eventuali eccedenze aziendalmente in atto rispetto all'importo sostitutivo spettante ai pensionati per l'anno 1982, saranno quantificate in cifra assoluta e conservate 'ad personam' ai soli pensionati in atto al 31.12.81 sotto forma di erogazioni integrative base lorde, gradualmente riassorbibili fino a concorrenza nelle successive rivalutazioni. Art. 3. La quantificazione delle predette eccedenze e l'identificazione degli aventi diritto alla conservazione 'ad personam' come previsto dal precedente art. 2 verrà effettuata entro il 31.3.82 mediante accordi locali decorrenti dall'1.1.82 da stipularsi tra le aziende interessate con le competenti organizzazioni sindacali locali. Nel caso che una delle parti esprima la volontà di essere assistita dalla propria organizzazione nazionale, alla stipulazione degli accordi locali parteciperanno la FNAMGAV (attualmente FEDERGASACQUA) e la FULGA (attualmente FNLECGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL). Art. 4. Nel caso che il controvalore delle somministrazioni di gas a prezzo ridotto e l'indennità sostitutiva della somministrazione gratuita di coke e l'indennità sostitutiva di tutto il predetto trattamento misto vengano rese utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità o della pensione di legge e/o di quella integrativa, il presente accordo dovrà essere sostituito entro 30 giorni da un nuovo accordo che tenga conto della nuova situazione venutasi a determinare in forza di contratto di legge. Si precisa che nei confronti degli presente accordo. 7) quanto accordi sopra si applicherà aziendali previsti automaticamente dall'art. 3 o anche del TRATTAMENTO ECONOMICO SUPPLEMENTARE PER LA GIORNATA DI PASQUA AI LAVORATORI TURNISTI GIÀ REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. GAS E IN SERVIZIO AL 31.12.79 NORMA TRANSITORIA (Riferimento: Parte I, art. 28). Ai lavoratori addetti ai turni avvicendati, già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio al 31.12.79, qualora lavorino nella giornata di Pasqua, viene corrisposto un importo pari a una giornata di retribuzione globale, in aggiunta alla normale retribuzione. ALLEGATO A DICHIARAZIONE N. 1 La FEDERGASACQUA e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSPUIL) concordemente ritengono che la gestione COMUGAS 1978 e anni precedenti non può e non potrà mai risultare onerosa per lo Stato per l'obbligo del ripiano dei bilanci che fa carico a detto Ente, e che lo stesso attivo di bilancio, iscritto quale partita creditoria delle aziende associate al COMUGAS, si identifica nel contesto generale delle norme contrattuali, nel suo ristorno a favore degli associati per la destinazione stabilita dalle norme istitutive degli Enti posti in liquidazione (COMUGAS e Casse Mutue Aziendali) previa delega delle parti interessate e sulla base degli accordi che al riguardo saranno stipulati tra la FEDERGASACQUA e la FULGA. La FEDERGASACQUA e la FULGA si impegnano a concordare e assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi ministeriali a tutela di quanto sopra esposto. DICHIARAZIONE N. 2 La FEDERGASACQUA e la FULGA concordano nel ritenere che le risultanze attive della gestione CAMI non possano essere incamerate dal Ministero del Tesoro, in quanto quest'ultimo non ha titolo al riguardo. A tale scopo s'impegnano a concordare e assumere le opportune iniziative nei confronti degli Organi ministeriali a tutela di quanto sopra esposto. Qualora i competenti Organi ministeriali confermino l'estraneità delle predette risultanze attive dall'asse liquidatorio del COMUGAS e delle Casse Mutue Aziendali, e quindi la loro piena disponibilità, esse verranno utilizzate per la destinazione che sarà stabilita dalle parti stipulanti del CCNL di categoria, sulla base di apposito accordo sindacale tra la FEDERGASACQUA e la FULGA. ALLEGATO B (Rif. Parte II, art. 5) FONDO DI INTEGRAZIONE AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS (PREMUNGAS) DICHIARAZIONE DI VOLONTA' E IMPEGNO COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI La FNAMGAV e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSPUIL) esprimono la loro volontà di conformare il trattamento previdenziale dei dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas a quello che sarà stabilito per tutti i lavoratori dalla riforma generale del sistema previdenziale italiano. Pur tuttavia, fino alla sopracitata evenienza restano invariate le norme previste in materia dal CCNL 4.4.74 (allegato "B" e quant'altro già convenuto dalle Parti) ciò inteso per quei servizi o aziende che in detto periodo passeranno a forme di municipalizzazione o di pubblica gestione con applicazione del presente CCNL. Qualora per legge entrassero in vigore riforme parziali, come ad esempio la creazione di un Fondo unico di previdenza e/o la regolamentazione della ricongiunzione dei periodi di contribuzione a diversi Istituti di previdenza da parte dei singoli lavoratori, la FNAMGAV e la FULGA procederanno a un'immediata verifica della situazione venutasi a determinare e attueranno di comune accordo le innovazioni contrattuali che si rendessero necessarie od opportune. A conferma della volontà di cui al comma 1 della presente Dichiarazione la FNAMGAV e la FULGA convengono che per i lavoratori assunti dall'1.3.78 in poi presso aziende già iscritte al PREMUNGAS non sussisterà l'obbligo di iscrizione al PREMUNGAS stesso e non sarà consentita nessuna forma di iscrizione facoltativa al suddetto Fondo contrattuale per il trattamento integrativo di pensione. Per "nuovi assunti" dall'1.3.78 (per i nuovi assunti a decorrere dall'1.1.80 in poi vedasi l'art. 13 del presente allegato) in si intendono quei lavoratori per i quali: poi a) non sia applicabile quanto previsto all'art. 14, allegato "B" del presente CCNL quant'altro già convenuto dalle Parti; b) il precedente rapporto di lavoro non abbia comportato l'obbligo di iscrizione alla CPDEL; c) l'assunzione sia avvenuta per pubblico concorso. Le disposizioni della presente Dichiarazione fanno parte integrante della normativa contrattuale e non potranno in nessun modo essere derogate o modificate in forza di accordi aziendali, locali, 'ad personam' o extracontrattuali. La presente Dichiarazione e gli impegni comuni con essa assunti conserveranno la loro integrale validità ed efficacia fino all'entrata in vigore della riforma previdenziale generale, a prescindere dalle scadenze contrattuali che nel frattempo saranno intervenute. Art. 1 - Compiti. Il PREMUNGAS ha il compito di provvedere alla pratica attuazione delle norme relative alla pensione integrativa di cui all'art. 5 della Parte II del contratto e di cui al presente allegato. Art. 2 - Finanziamenti. Il PREMUNGAS provvede all'espletamento dei suoi compiti con i contributi corrisposti ai sensi dell'art. 5 della parte II del contratto nonché con gli utili degli investimenti dei fondi, con gli interessi di mora: dovuti dalle Aziende e con gli eventuali altri proventi. Art. 3 - Sede. Il PREMUNGAS ha sede in Roma. Art. 4 - Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione del PREMUNGAS è composto di 9 membri che sono nominati: a) 5 dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente CCNL; b) 4 dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas, Acqua Varie (attualmente FEDERGASACQUA). Uno fra i membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori assumerà la funzione di presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione delle aziende assumerà la funzione di vice presidente. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 2 e possono essere riconfermati. anni Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del Consiglio di amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere alla sostituzione nominerà altro membro che rimarrà in carica per il residuo tempo del biennio in corso. I membri del Consiglio di amministrazione che per 3 volte consecutive non intervengano alle sedute senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Art. 5 - Consiglieri delegati. Il Consiglio di amministrazione, su designazione delle organizzazioni interessate, nominerà 2 Consiglieri delegati che dovranno essere tra i componenti del Consiglio stesso, 1 tra i membri appartenenti alla Federazione delle aziende e 1 tra i membri appartenenti alle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto. Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a quelle già indicate nei precedenti artt. 4 e 5: a) deliberare sugli investimenti dei fondi; b) approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo; c) deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle pensioni, nonché dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i 2 Consiglieri delegati; d) determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i licenziamenti del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del personale stesso; e) deliberare su tutti gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione necessari al buon funzionamento dell'ente; f) proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle risultanze del conto consuntivo, le eventuali variazioni dei contributi. Art. 7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente. Il Presidente le riunioni. convoca il Consiglio di amministrazione e ne presiede Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza. Il Presidente e il Vice-Presidente firmano i verbali delle del Consiglio di amministrazione. sedute Art. 8 - Attribuzioni dei Consiglieri delegati. I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza del PREMUNGAS di fronte a terzi. In particolare, sempre congiuntamente: a) provvedono all'organizzazione contabile e amministrativa del Fondo; b) provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo dei versamenti dei contributi; c) provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo; d) provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal Consiglio di amministrazione; e) predispongono e presentano al Consiglio i progetti di conta consuntivo e di bilancio preventivo; f) propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo di rendere l'ente sempre più efficiente nel raggiungimento dei suoi fini; g) sovrintendono al buon andamento degli uffici; h) curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle operazioni amministrative che si rendono necessarie per il buon funzionamento dell'ente. In la caso di vacanza o impedimento di ambedue i Consiglieri delegati rappresentanza dell'ente Presidente congiuntamente. spetterà al Presidente e al Vice- In caso di assenza o di impedimento del Consigliere delegato designato dalla Federazione delle aziende, egli sarà sostituito dal VicePresidente; in caso di assenza o di impedimento del Consigliere delegato designato dalle Organizzazioni dei lavoratori, egli sarà sostituito dal Presidente. Art. 9 - Sedute del Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo lettera raccomandata almeno 10 giorni prima. Il Consiglio di amministrazione si riunisce in per iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta da almeno 3 Consiglieri o da 1 Consigliere delegato. via straordinaria richiesta motivata In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere atta senza l'osservanza del termine dei 10 giorni anche a mezzo telegramma. L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere sempre l'ordine del giorno. Le sedute sono valide quando siano presenti almeno 6 componenti. In 2a convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero dei presenti; la 2a convocazione dovrà aver luogo almeno 10 giorni dopo la prima. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. I Consiglieri delegati hanno diritto a voto purché non si tratti di deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra essi insorte. Di ogni sottoposto seduta è redatto verbale che deve essere all'approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva. Il PREMUNGAS dovrà inviare nel termine di 15 giorni dall'approvazione copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di amministrazione nonché del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative relazioni alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori. Art. 10 - Collegio dei sindaci. Il Collegio dei sindaci è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti. Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas Acqua e Varie (attualmente FEDERGASACQUA), un altro membro effettivo e un altro supplente saranno nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto. Il 3° membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio, sarà nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le 3 Federazioni dei lavoratori. In caso di disaccordo del Tribunale di Roma. la nomina verrà demandata al presidente I sindaci durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati. I sindaci hanno di amministrazione. diritto di intervenire alle sedute del Consiglio Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci. Il Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta della contabilità, richiamare l'attenzione del Consiglio di amministrazione sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione e accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il conto consuntivo secondo le norme di legge e statutarie. Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente e ricevuti in custodia. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo. I sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro e verifica e avranno l'obbligo di riferire le eventuali irregolarità riscontrate al Consiglio di amministrazione. visita Art. 12 - Gratuità delle cariche. Tutte le cariche in seno all'ente saranno gratuite salvo il rimborso spese secondo le modalità e nelle misure stabilite dal Consiglio di amministrazione. Art. 13 - Iscrizione. L'iscrizione al PREMUNGAS è obbligatoria per tutti i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio alla data del 28.2.78. Non è consentita l'iscrizione al PREMUNGAS di lavoratori nuovi assunti da parte di Aziende già iscritte al PREMUNGAS stesso a decorrere dall'1.3.78, fatta eccezione per i lavoratori ai quali si applica la normativa di cui al successivo art. 14 del presente allegato B). Art. 14 - Municipalizzazione di azienda. Qualora un'azienda privata gas dovesse essere municipalizzata, il personale dipendente dall'azienda al momento del passaggio di gestione sarà iscritto al PREMUNGAS e gli verrà riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo nonché all'indennità di anzianità previsti dal presente contratto come se tutto il suo servizio effettivo si fosse svolto alle dipendenze di azienda municipalizzata. Per la pratica attuazione di quanto enunciato il lavoratore per acquisire i diritti previsti dal presente articolo dovrà versare o rinunciare a favore della nuova azienda municipalizzata qualsiasi liquidazione, indennità 'una tantum' e altra corresponsione erogata dall'azienda privata ed ente previdenziale in conseguenza dei cessati rapporti. Qualora sopravvengano nuove norme legislative e regolamentari in materia, le Parti s'incontreranno per adeguare ad esse le disposizioni del presente articolo. Art. 15 - Erogazione della pensione integrativa. L'erogazione della pensione integrativa agli sarà effettuata dalle aziende per conto del PREMUNGAS. aventi diritto Art. 16 - Rapporti tra aziende e PREMUNGAS. Le aziende dovranno trasmettere al PREMUNGAS quadrimestralmente, entro 2 mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco su modello predisposto dal PREMUNGAS contenente le seguenti indicazioni: 1) i contributi da corrispondersi per ciascun iscritto agli enti previdenziali obbligatori per legge e al PREMUNGAS; 2) le pensioni integrative corrisposte per conto del PREMUNGAS; 3) l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo o passivo. Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo inclusi decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora nella misura del 7% e a carico del PREMUNGAS gli interessi passivi di mora nella misura del 5%. I versamenti saranno effettuati dalle aziende in apposito conto corrente intestato al PREMUNGAS. Art. 17 - Determinazione e pagamento della pensione integrativa. Le Aziende 1 mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di ogni singolo lavoratore dovranno trasmettere al PREMUNGAS tutti gli elementi necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto il lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale al quale esso è iscritto. Il PREMUNGAS, effettuati gli opportuni controlli, dà il benestare per il pagamento della quota integrativa a proprio carico. L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata e deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di tenere. La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine del preavviso e, in caso di reversibilità, dal giorno successivo al decesso dell'iscritto. Art. 18 - Controlli amministrativi. Il PREMUNGAS ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di propri incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente alla materia previdenziale. Art. 19 - Investimenti. Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del PREMUNGAS dovranno essere investite nel modo seguente: a) nella conti misura di almeno il 10% in titoli dello Stato o in correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri similari investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o trasformabili in contanti; b) il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che siano compatibili con la particolare fisionomia dell'ente e che diano la massima garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di mutui alle aziende municipalizzate aderenti alla FNAMGAV (attualmente FEDERGASACQUA). Art. 20 - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa. Per i lavoratori aventi diritto, le pensioni base saranno integrate da pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti: a) e il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di età 15 di anzianità di servizio effettivamente prestato, esclusa ogni anzianità convenzionale, ma salve restando, a decorrere dal 30.10.71, le riduzioni dei limiti di età e la validità delle anzianità convenzionali derivanti dall'applicazione delle leggi n. 336 del 24.5.70, n. 824 del 9.10.71 e n. 355 del 14.8.74; b) con 35 anni di anzianità di servizio, il trattamento cumulativo mensile di pensione sarà pari al 90% della retribuzione globale media mensile dell'ultimo anno di servizio, calcolata ai sensi dell'art. 24 del presente allegato B); c) per le anzianità inferiori ai 35 anni la misura del trattamento cumulativo mensile di pensione sarà pari a 1/39 della retribuzione globale media mensile dell'ultimo anno di servizio; d) in nessun caso la pensione cumulativa potrà superare il 90% dell'ultima retribuzione globale. Qualsiasi pensione, rendita, liquidazione, indennità o altro (escluso quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di natura privata), erogato da enti di previdenza, istituti assicuratori, casse aziendali o comunali, in corrispondenza di anzianità effettive o convenzionali riconosciute dal PREMUNGAS dovrà essere computato per il calcolo della pensione integrativa. Qualora per effetto del cumulo di più pensioni, o del cumulo della pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, o per altre cause, le pensioni base e relative indennità collegate subissero una decurtazione parziale o la soppressione totale, il PREMUNGAS considererà in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che spetterebbe ai pensionati interessati nell'ipotesi in cui non sussistessero le cause che hanno determinato la decurtazione (*); (*) Vedi in proposito quanto previsto dall'accordo nazionale interfederale 24.3.94, art. 2, comma 1, che di seguito si riporta: "Fino alla formulazione del nuovo Statuto, agli iscritti al PREMUNGAS collocati a riposo a partire dall'1.1.94, il PREMUNGAS liquida le integrazioni considerando in detrazione dal trattamento cumulativo l'importo delle pensioni base nella misura che sarebbe spettata ai pensionati senza le decurtazioni previste dal D.lgs. n. 503/92, dalla legge 537M/93 e altre disposizioni dello stesso tenore che dovessero intervenire nel frattempo"; e) i periodi di servizio trascorsi dall'iscritto presso la medesima Azienda associata al PREMUNGAS anche se discontinui, sono cumulabili agli effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione integrativa; f) i servizi prestati dall'iscritto presso diverse aziende municipalizzate associate al PREMUNGAS sono cumulabili agli effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione integrativa. Condizione necessaria e indispensabile per la realizzazione di quanto previsto nei precedenti punti e) ed f) è che l'iscritto comprovi documentalmente al PREMUNGAS la restituzione all'azienda o alle aziende competenti delle maggiori quote di indennità di anzianità che, secondo le norme contrattuali al tempo vigenti, egli percepì per essere cessato dal servizio senza diritto a pensione integrativa. L'anzianità utile per la determinazione della misura della pensione integrativa è costituita dall'anzianità effettiva di servizio aumentata dell'anzianità convenzionale, non arrotondata, riconosciuta ai sensi della normativa contrattuale sulle benemerenze nazionali (allegato 8, parte I). Art. 21 - Inabilità permanente al lavoro e morte. Nel casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno 5 anni d'anzianità e a qualunque età. La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale media dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianità con un minimo del 50% della retribuzione stessa. Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi di morte causate da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, il diritto alla pensione matura con qualunque anzianità e con qualunque età, con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno. Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro sia ridotta in modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3. Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma precedente, preesista al rapporto di iscrizione, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. La pensione integrativa per inabilità (invalidità) al lavoro non dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo e in quanto l'inabilità stessa sia stata riconosciuta dall'Organo sanitario cui l'Istituto previdenziale di competenza (CPDEL, INPS, Fondo Previdenza Addetti Pubblici Servizi di Trasporto, ecc.) ne demanda l'accertamento e qualora abbia dato luogo al riconoscimento della pensione da parte di detti enti. La pensione integrativa per inabilità (invalidità) non può essere liquidata agli iscritti che presentino domanda dopo il compimento del sessantesimo anno. La pensione integrativa di inabilità (invalidità) è incompatibile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro dipendente, nonché con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o da malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, l'ammontare della rendita stessa sarà portato in detrazione dalla pensione integrativa di inabilità. Art. 22 - Anzianità convenzionale. Sono conteggiate dal PREMUNGAS le anzianità convenzionali, riconosciute dall'azienda in base al disposto dell'allegato 8, parte I e dell'accordo nazionale interconfederale 4.10.72. Art. 23 - Aspettativa. I i periodi di aspettativa riconosciuta dagli enti previdenziali e per quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati utili agli effetti della determinazione della pensione. Art. 24 - Calcolo della retribuzione media globale. La retribuzione globale utile per il calcolo della pensione è costituita dalla somma delle 14 mensilità corrisposte nell'ultimo anno di servizio e imponibili ai fini del contributo PREMUNGAS ai sensi del comma 7 dell'art. 5 della Parte II del CCNL. Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia il calcolo va eseguito sull'intera retribuzione globale spettante ai sensi dell'art. 32, commi 1 e 9 della Parte I. Nel calcolo della retribuzione di cui al comma 1 non vanno considerati gli aumenti per passaggio di gruppo conseguito dal lavoratore nell'ultimo anno di servizio, salvo che tale passaggio di gruppo: a) derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali; b) sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca anteriore all'ultimo anno di servizio. Sono considerati anche validi gli aumenti per il passaggio di gruppo conseguiti a qualsiasi età quando il rapporto di lavoro sia estinto per invalidità o per morte del lavoratore. Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennità 'ad personam', concessi al lavoratore negli ultimi 5 anni anteriori al pensionamento a meno che il rapporto di lavoro non si sia estinto per invalidità o per morte del lavoratore. Art. 25 - Pensioni indirette e di reversibilità. Nel per caso di morte del pensionato o dell'assicurato, sempreché quest'ultimo ricorrano le condizioni di anzianità di servizio previste dal precedente art. 21, compete al coniuge e agli orfani superstiti una aliquota della pensione contrattuale, già spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo le tabelle seguenti: TABELLA A Vedova Vedova con 1 orfano Vedova con 2 orfani o più 60% 80% 100% TABELLA B 1 orfano 2 orfani 3 orfani o più 60% 80% 100% Le surriportate aliquote sono comprensive delle pensioni base e dei trattamenti considerati tali, spettanti in forza di obblighi di legge, di regolamenti o di contratti. Perdono il diritto alla pensione contrattuale: 1) gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende iscritte al PREMUNGAS; 2) gli orfani al compimento del 18° anno di età, tranne che per i casi disciplinati diversamente dal presente articolo. La pensione contrattuale spetta senza limite di età agli orfani inabili al lavoro e a carico del genitore al momento della sua morte. Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento del decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per avere diritto alla pensione è elevato a 19 anni se frequentano la scuola media superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di età, qualora frequentino l'università. Per alle quanto non disposto dal presente articolo, relativamente condizioni per l'acquisto o la decadenza o la esclusione dal diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, si osservano per tutti i superstiti le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza dei dipendenti degli enti locali. Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, anche esistendo, non abbiano titolo alla pensione contrattuale indiretta o di reversibilità, questa spetta ai genitori, nel caso che abbiano un'età superiore ad anni 60 (oppure siano inabili a lavoro proficuo), siano nullatenenti e a carico del deceduto. In mancanza dei genitori la pensione contrattuale spetta ai fratelli celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché alla morte del dante causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi proficuo lavoro, conviventi a carico del deceduto e nullatenenti. Ai genitori e ai fratelli e sorelle aventi diritto compete un'aliquota della pensione contrattuale, spettante al pensionato defunto o che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo i seguenti: a) 25% per ciascun genitore vivente; b) 25% per ciascun fratello e/o sorella, fino al massimo complessivo del 75%. Art. 26 - Variabilità delle pensioni. Con decorrenza 1.1.93, qualora entrino in vigore provvedimenti di legge che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di base (CPDEL, INPS, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti), il PREMUNGAS provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari delle rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del Fondo in relazione agli aumenti delle pensioni - base. Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su richiesta di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni contrattuali, ferma restando l'applicazione da parte del PREMUNGAS delle disposizioni del precedente comma. Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni periodiche dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della dinamica salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle pensioni contrattuali PREMUNGAS. Per i pensionati che hanno beneficiato di rivalutazioni delle pensioni-base disposti dalla legge n. 59/91 e dal D.L. n. 292/92, le pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei benefici di legge, allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi in atto. NORMA DI ATTUAZIONE La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri stabiliti dalle norme della legge 3.6.75 n. 160 e successive modificazioni. Art. 27 - Computo delle frazioni di anno di età e di iscrizione. Per la determinazione degli anni di età e di iscrizione, quando risulti una frazione di anno, il periodo inferiore a 6 mesi è trascurato, quello eguale o superiore a 6 mesi è calcolato come anno intero. Art. 28 - Pensione integrativa in caso di indennità 'una tantum' da parte della CPDEL. Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre da parte della CPDEL alla quale è iscritto acquisisca un'indennità 'una tantum', il PREMUNGAS calcolerà la pensione integrativa sulla base dell'eventuale pensione dell'INPS e della rendita sull'eventuale residuo dell'indennità corrisposta dalla CPDEL. Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennità 'una tantum' della CPDEL la pensione integrativa si calcolerà tenendo presente la rendita dell''una tantum' predetta. Art. 29 - Pensione integrativa in caso di particolari posizioni previdenziali. Il lavoratore, qualora cessi dal servizio con diritto alla pensione contrattuale ma senza aver maturato i requisiti per il conseguimento della pensione di legge, ha l'obbligo di proseguire, a proprie spese, l'assicurazione presso l'INPS, fino alla maturazione della pensione presso detto Ente, con le modalità previste per la prosecuzione volontaria. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma precedente soltanto i pensionati che rientrano nei casi contemplati dall'ultimo comma dell'art. 28. Per avere diritto alle prestazioni il pensionato deve produrre la documentazione attestante la richiesta di prosecuzione volontaria nell'INPS, l'autorizzazione dell'ente predetto e i versamenti contributivi effettuati periodicamente. Il PREMUNGAS corrisponderà la totale pensione contrattuale fino al raggiungimento del diritto alla pensione INPS: da tale momento in poi corrisponderà la sola integrazione. Nel caso in cui il pensionato non provveda a dare tempestivo corso alla prosecuzione volontaria nei confronti dell'INPS a decorrere dalla data di cessazione dal servizio, oppure effettui versamenti di importo inferiore rispetto alla classe contributiva corrispondente agli obblighi di legge, il PREMUNGAS sospenderà l'erogazione delle prestazioni fino quando l'interessato non avrà regolarizzato la propria posizione. a In caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo, che determina il venir meno della contribuzione volontaria, il PREMUNGAS sospende l'erogazione delle prestazioni fino a quando non riprenderanno i versamenti dei contributi volontari. Il pensionato interessato è tenuto a presentare tempestivamente domanda di pensione all'INPS al raggiungimento dei requisiti necessari per averne diritto (pensione di anzianità, di vecchiaia, ecc.). In ogni caso di inadempienza che determini la mancata erogazione o la decurtazione o comunque un minore importo rispetto alla pensione spettante in base alle norme di legge, il PREMUNGAS porterà in detrazione della pensione integrativa contrattuale un importo di pensione INPS pari a quello che il soggetto interessato avrebbe maturato ove avesse integralmente ottemperato alle disposizioni di legge. Art. 30 - Ricorsi. Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del presente allegato dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio di amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di notifica della decisione presa dai Consiglieri delegati. Contro le decisioni prese dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere entro 3 mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori, le quali dovranno esprimere concorde giudizio pure entro 3 mesi. Trascorso quest'ultimo termine senza detto giudizio il ricorso si intenderà rigettato. Art. 31 - Statuto del PREMUNGAS. Le norme di cui agli artt. da 1 a 19 del presente allegato costituiscono lo statuto del PREMUNGAS. Parte III NORME TRANSITORIE PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. ACQUEDOTTI 31 GENNAIO 1975 RINNOVATO CON ACCORDO NAZ.LE INTERFEDERALE 5 GENNAIO 1978 1) RETRIBUZIONE IN PARTICOLARI FESTIVITÀ NORMA TRANSITORIA (Riferimento Parte 1, art. 28). Nelle aziende in cui sia in atto un particolare trattamento per la ricorrenza di determinate festività comprese tra quelle di cui al comma 1 dell'art. 28, il pagamento della giornata di retribuzione spettante in aggiunta alla normale retribuzione mensile per la coincidenza di dette festività con la domenica, è assorbito fino a concorrenza da quello aziendalmente praticato. 2) CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - ASSEGNI 'AD PERSONAM' NORMA TRANSITORIA Vengono mantenuti gli assegni 'ad personam' corrisposti ai lavoratori alla data del 31.12.74 per effetto della confluenza delle classi aziendali abolite dal CCNL 26.7.72, nei nuovi gruppi classificativi previsti dallo stesso CCNL. I predetti assegni 'ad personam' rimangono assorbiti esclusivamente nel caso di promozione al gruppo superiore e conservano la natura retributiva utile agli effetti della contribuzione CPDEL. 3) FORNITURA GRATUITA DI ACQUA AI PENSIONATI DIRETTI AL 31 DICEMBRE 1977 NORMA TRANSITORIA Agli ex dipendenti dell'azienda titolari al 31.12.77 di pensione diretta per il servizio prestato presso l'azienda medesima e che siano in grado di usufruire direttamente dalla rete di distribuzione aziendale viene fornito gratuitamente un quantitativo mensile massimo di mc. 10 di acqua. È esclusa tassativamente ogni equivalente corresponsione in denaro per i pensionati che non possono usufruire della predetta somministrazione in natura nei termini dianzi specificati. 4) INDENNITÀ DI ANZIANITÀ NORMA TRANSITORIA (Riferimento Parte I, art. 58). Ai lavoratori in servizio al 31.12.77 i quali, alla data del 31.5.82, avendo maturato i 28 anni di servizio hanno potenzialmente maturato il diritto all'intera ricostruzione di camera, l'indennità di anzianità viene calcolata sulla retribuzione base del gruppo d'appartenenza, alla stessa data, maggiorata dell'80%. Ai dipendenti in servizio al 31.12.77 i quali, alla data del 31.5.82, abbiano un'anzianità dai 22 ai 27 anni di servizio compiuti, l'indennità di anzianità viene calcolata sulla retribuzione base del gruppo di appartenenza, maggiorata del 3% per ogni anno di anzianità fino a un massimo dell'80%. 5) TRATTAMENTO ECONOMICO SUPPLEMENTARE PER LA GIORNATA DI PASQUA NORMA TRANSITORIA (Riferimento Parte I, art. 28). Ai lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M., Acquedotti 5.1.78 e in servizio al 31.12.79 viene corrisposto per la giornata di Pasqua un importo pari a una giornata di retribuzione globale, in aggiunta alla normale retribuzione. DOCUMENTAZIONE ...OMISSIS...DA PAG. 209 A PAG. 219 NON ACQUISITA LEGGE 12.6.90 N. 146 - NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELLA PERSONA COSTITUZIONALMENTE TUTELATI. ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE. ...OMISSIS...DA PAG. 220 A PAG. 234 NON ACQUISITA LEGGE 20.5.70, N. 300 NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEI LAVORATORI, DELLA LIBERTA' SINDACALE E DELL'ATTIVITA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO MODULO Da compilare, del dipendente) far firmare e conservare nel fascicolo personale Il sottoscritto lavoratore, Sig. ..................... Dipendente dell'Azienda (1) .......................... Dichiara di aver ricevuto copia del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 17.11.95, e di accettarlo a tutti gli effetti. (2) ...................., (3) lì................. Il Lavoratore (firma) ............. (1) (2) (3) þþþþ Apporre il timbro con la ragione sociale dell'Azienda Località sede dell'Azienda Data