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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE DI PUBBLICI SERVIZI DEL GAS, DELL'ACQUA
E
VARI
ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE
addì, 17 novembre 1995 in Roma
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E
VARIE
(FEDERGASACQUA) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita
dal
Presidente Andrea Lolli, dal Segretario Generale Franco Perasso e
da
Vittorio Canepa, Vincenzo D'Alessandro, Gianfranco Giacometto,
Paola
Giuliani Responsabile del Servizio Lavoro, Aurelio Massafra,
Alessandro
Moriani e Adolfo Spaziani, con l'assistenza dei componenti
della
Commissione Sindacale Federale Gianpaolo Bolognesi, Alfredo
Branzanti,
Giancarlo Canonici, Salvatore Cascino, Graziano Cocchi, Simeone
Crechici,
Andrea Cuzzani, Waldemaro Flick, Nicola Maggio, Antonio Maggioni,
Mario
Marchillo, Gianni Menghetti e Giuseppe Tavecchia
e
la FNLE (CGIL), rappresentata dalla Segreteria Generale Andrea
Amaro,
Giacomo Berni, dai Segretari Daniele Cerri, Giuseppe Colella,
Ulisse
Sadocchi, Augusto Venanzetti, Giampaolo Diana e Alessandro
Notargiovanni,
dal Responsabile Coordinamento Acqua-Gas Dionigi Zizza e dalla
delegazione
trattante composta da: Luigi Alberti, Enzo Baldini, Andrea
Bettarini,
Sergio Bonventi, Enrico Boschi, Natale Carapellese, Luigi
Casaleggio,
Claudia Cattaneo, Gino Crestini, Giuseppe Daniele, Alfio
Fraticcioli,
Giuseppe Giampieri, Sergio Giannelli, Francesco Grassadonia,
Ennio
Mastrangioli, Angelo Milano, Glauco Notari, Sandro Patitucci,
Vincenzo
Petroni, Vito Ranieri, Rino Renta, Marco Roda, Stefano Sabbiuni,
Giuseppe
Salto, Danilo Silenzi, Francesco Simeti e Domenico Zampetta;
la FLERICA (CISL), rappresentata dal Segretario responsabile
del
Comparto Silvio Garbetta, dal Segretario Nazionale del comparto
Bruno
Quadrelli e dai coordinatori di settore Walter Riva, Piero Agus,
Mario
Bertone, Ulderico Marzioni, Bruno Cerri, con la partecipazione
del
Segretario Generale Arnaldo Mariani, del Segretario Generale
Aggiunto
Antonino Scalfaro, dei Segretari Nazionali Paolo Bicicchi,
Mariano
Ceccarelli, Natale Mancinelli, Luciano Scapolo, congiuntamente al
Comitato
Esecutivo Nazionale e ad una delegazione composta dai signori
Giorgio
Anconelli, Luciano De Carlo, Franco Franceschetti, Mario Fabris,
Fiorenza
Degrassi, Andrea Guidi, Antonio Giardino, Alessandro Lion,
Serafino
Mascia, Francesco Parisi, Giampietro Penzo, Arcangelo Pascale,
Roberto
Quinteri, Felice Ravalli, Sergio Rosso, Marco Reali, Mariano Strano,
Mario
Stangheris, Salvatore Tavolacci, Vincenzo Pieri, con l'assistenza
del
Segretario Generale della CISL Sergio D'Antoni;
la UILSP (UIL), rappresentata dal Segretario Generale Paolo
Giuliani
e dai Segretari Nazionali Giuseppe Chiara e Giorgio Gabrielli,
assistiti
dalla Delegazione composta da Raffaele Franciosa, Giuseppe
Bazurro,
Vittorio Bettuzzi, Davide Stabellini, Marco Casarini, Giovanni
Calabrò,
Ermanno Biasi, Francesco di Blasi, Giuseppe Scoma, Salvatore
Orilio,
Tiberio Foresto, Filippo Lupelli e Marcello Magnocavallo
è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per
il
rinnovo del CCNL per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi
del
gas, dell'acqua e vari, stipulato il 2.8.91 e scaduto - con i
successivi
accordi integrativi e/o modificativi - il 31.12.94.
Parte I - NORME GENERALI
Capitolo I - PREMESSA
Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nei servizi
tecnologici
a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società
ed
enti che aderiscono alla FEDERGASACQUA uno strumento essenziale per
lo
sviluppo economico e civile del Paese.
Le Parti dichiarano pertanto che il presente CCNL, concorrendo in
maniera
determinante a regolare il funzionamento delle imprese erogatrici
di
servizi essenziali, è stato tra le Parti definito e va interpretato
con
l'intento di agevolare il raggiungimento dei fini istituzionali
delle
imprese stesse, consistenti nel garantire servizi adeguati in
quantità,
qualità, costo e sicurezza alle necessità dei cittadini e alle
esigenze
dello sviluppo del sistema produttivo; un contesto di corrette
relazioni
industriali
è dunque indispensabile per garantire una
prestazione
lavorativa efficace e coerente con gli obiettivi di sviluppo
anche
qualitativo dei servizi gestiti.
Le Parti contraenti il presente CCNL si dichiarano consapevoli che i
due
principali settori cui esso si applica vivono un momento
particolarmente
delicato e importante: in particolare, per i motivi illustrati
nella
Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi
servizi
energetici deve completare la propria diversificazione e integrazione
e
affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio;
mentre
il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione
della
legge n. 36/94, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo
dei
soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti
nuovi.
Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici,
la
FEDERGASACQUA, la FNLE-CGIL, la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL ritengono
che
nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo,
che
dia impulso all'applicazione della legge n. 36/94, superando ritardi
e
incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei
servizi
stessi secondo le linee programmatiche individuate dal Legislatore.
Le Parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale
e
locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale,
l'effettiva
erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con
livelli
qualitativi allineati alle normative europee, da parte di
imprese
industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in
ambiti
territoriali ottimali.
Le Parti richiamano l'attenzione del Governo, delle Regioni e degli
Enti
locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare,
in
tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta
che
indotta, e in particolare lo sviluppo di professionalità
altamente
qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera
efficiente
su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi.
In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede
il
mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime
più
prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per
la
sola gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo
di
adeguamento delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in
tempi
più o meno accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale
e
Regioni sapranno dare all'attuazione della legge n. 36/94 (5
anni
rappresentano un'ipotesi realistica).
Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata,
le
Parti indicano nel sistema tariffario impostato sul "price-cap"
lo
strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di
qualità
e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari
ritorni
finanziari
in una fase di investimenti accelerata; tale
sistema,
unitamente
a un costo del lavoro controllato, rappresenta
perciò
condizione necessaria per contribuire allo sviluppo del settore.
Una condizione importante perché lo sviluppo di questi settori si
realizzi
con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita
economica
del Paese, è il controllo dei costi; e una condizione essenziale perché
le
imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere
in
questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività
dei
costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano
nello
stesso "mercato", a parità di standard di qualità del servizio erogato
e
in coerenza con le indicazioni delle Autorità regolatrici del settore.
Considerata la natura economica e imprenditoriale dei soggetti
gestori,
siano essi privati o pubblici, le Parti individuano nel presente
contratto
collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti
di
lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi.
Le Parti si impegnano infine ad agevolare con adeguate normative e
con
provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi
la
trasformazione
degli
enti
pubblici
non
economici
in
soggetti
imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni)
e
il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica
del
rapporto di lavoro e all'applicazione del presente CCNL.
Per quanto concerne il settore energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLECGIL,
la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL ritengono che la politica tariffaria
e
l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del
metano,
specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale.
Le Parti ritengono che debba essere esteso il processo di
diversificazione
e
integrazione dei servizi energetici, quali la cogenerazione,
il
teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed
attuare
interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico
e
tutela ambientale, nonché le soluzioni tecniche più adeguate per
garantire
la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso
ai
servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano e
all'utilizzazione
razionale ed economica delle apparecchiature.
Le Parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d.
servizi
"post-contatore", coordinati e incentivati da adeguate iniziative
a
livello nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria,
con
opportune azioni di sensibilizzazione e informazione nei confronti
dei
cittadini utenti.
In relazione alla recente istituzione dell'Autorità per la regolazione
dei
servizi pubblici nel campo energetico, la FEDERGASACQUA, la FNLE-CGIL,
la
FLERICA-CISL e la UILSP-UIL auspicano che le imprese possano trarre
dal
nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per
l'ottimizzazione
dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza,
in
un quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la
giusta
remunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti.
Le Parti considerano con positivo interesse la recente normativa
che
promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate
con
successo in molte aziende associate alla FEDERGASACQUA; si
impegnano,
ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne
la
diffusione e auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto
tra
gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli
di
qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il
servizio
secondo le attese dei fruitori dello stesso.
La FEDERGASACQUA, la FNLE-CGIL, la FLERICA-CISL e la UILSP-UIL
auspicano
infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato
dalla
legge n. 142/90, inteso come imprenditorializzazione della gestione
dei
servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle
trasformazioni
in atto dei gestori pubblici in Aziende Speciali, Consorzi e Società
per
azioni a prevalente capitale pubblico; considerano quest'ultima una
forma
giuridica particolarmente idonea a fronte di strutture
proprietarie
complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari,
di
diversificazione ed espansione territoriale dell'attività
aziendale;
auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato
diffuso
degli utenti e dei dipendenti.
Art. 1 - LIVELLI DI CONTRATTAZIONE
Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti
Sociali
23.7.93, le Parti stipulanti si danno atto della suddivisione
degli
assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale
e
contrattazione di livello aziendale (contrattazione di 2°
livello),
quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non
ripetitivi
rispetto a quelli propri del CCNL.
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
In quest'ambito, il CCNL disciplina tutti gli elementi del rapporto
di
lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli
aspetti
normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale
rientrano
in particolare:
·
l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli
strumenti
di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali
dei
diritti sindacali;
·
il sistema di classificazione dei lavoratori;
·
la durata dell'orario di lavoro;
·
la
regolamentazione della parte sociale e della
previdenza
complementare;
·
la definizione delle materie e ambiti della contrattazione
aziendale;
·
la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso
nonché
degli accordi aziendali.
e
Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei
soggetti
abilitati alla conduzione della contrattazione di 2° livello nonché
la
predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto
degli
ambiti negoziali.
CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Ai
sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del
Protocollo
Governo-Parti Sociali del 23.7.93, alla contrattazione aziendale
viene
attribuita la funzione di negoziare, con le modalità e i criteri
previsti
dall'art. 40 del presente CCNL, contenuti economici variabili
commisurati,
secondo criteri da individuare tra le parti, esclusivamente a parametri
di
produttività/redditività e correlati ai risultati
conseguiti
nella
realizzazione
di
programmi aventi come
obiettivo
incrementi
di
produttività e qualità e altri elementi di competitività nonché
ai
risultati legati all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui
sopra
viene
stipulato
dalla
Rappresentanza
Sindacale
Unitaria
(RSU),
eventualmente
assistita
dalle
corrispondenti
strutture
sindacali
territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL e ha
durata
quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui
al
seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1.
Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in
relazione
all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di
demandare
ulteriormente
alla
contrattazione aziendale
l'attuazione
e/o
la
specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità
alle
regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie
e
istituti di seguito indicati:
1.
e
orario di lavoro (art. 23, punto 2, comma 1; punto 3, commi 3,
6
7);
2.
servizio di reperibilità (art. 24, comma 4);
3.
turni di lavoro (art. 25, punto 1, comma 2 e lett. d):
4.
prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 26, comma 6);
5.
indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
6.
indennità di trasferta (art. 41, lett. c);
7.
indennità di guida (art. 41, lett. e) ed ultimi 3 commi);
8.
indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. i) e
ultimi
commi);
9.
indennità di galleria (art. 41, lett. g);
10.
indennità depurazione acque reflue (art. 41, lett. h e ultimi
3
commi);
11. indennità per manipolazione e travaso gas (art. 41, lett. i) e
ultimi
3 commi);
12. mense aziendali (art. 42, comma 1);
13.
normative
aggiuntive o difformi dal
CCNL
derivanti
dalla
contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione
e
delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, punto 2).
Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere
ad
oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL e
può
articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente CCNL
ed
espressamente demandate alla contrattazione di 2° livello.
Le parti individuano nella RSU il titolare unico della
competenza
negoziale di cui ai precedenti 2 commi e richiamano le procedure di cui
al
seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2,
Art. 2 - PROCEDURE DI RELAZIONI SINDACALI
Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale e
i
diversi
ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS.
dei
lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema
di
relazioni
sindacali, ispirato alle finalità e agli indirizzi
del
Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.7.93, si articoli
attraverso
rapporti periodici a livello nazionale e aziendale regolati da
specifiche
procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte,
per
dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra,
per
favorire il raggiungimento di elevati standard dei servizi
pubblici
erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico e
occupazionale
attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema
delle
imprese partecipate dagli enti locali.
Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici
momenti
di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le
OO.SS.
nazionali stipulanti il presente CCNL e a livello aziendale tra
le
Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le RSU, costituite ai
sensi
dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94
e
dell'accordo di categoria 23.2.95 (vedi allegato 2 al presente
CCNL),
assistite a loro richiesta dalle corrispondenti strutture
sindacali
territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL.
Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite
e
hanno
l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui
diversi
temi
successivamente specificati, momenti di:
a)
ed
informazione,
intendendosi
con
questa
voce
la
trasmissione
esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b)
consultazione, intendendosi con questa voce la discussione
preventiva
su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e
valutazione
approfondita dei reciproci orientamenti e opinioni e
all'evidenziazione
delle possibili convergenze sui diversi aspetti;
c)
contrattazione,
intendendosi con questa voce
l'attività
di
negoziazione delle parti su materie di competenza del rispettivo
livello
per la loro definizione congiunta.
Resta
al
di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate
e
regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli
del
presente CCNL, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alla
RSU
e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del
presente
CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su
determinati
argomenti.
Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura
di
verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti
dal
CCNL.
1. LIVELLO NAZIONALE
A)
INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede
di
concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere
i
processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la FEDERGASACQUA e
le
OO.SS, stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di
relazioni
industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico
che
consenta
al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato
livello
conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici,
normalmente
annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi,
di
informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti
di
vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per
il
settore, specificamente individuati nel seguente art. 3.
Al fine di garantire un'adeguata predisposizione degli incontri
annuali,
questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di
massima
che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno.
Gli
incontri sono promossi dalla FEDERGASACQUA o richiesti
dalle
Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della
documentazione
necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di
acquisire
ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter
esprimere,
in
sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva
di
valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono
oggetto
di valutazione tra le Parti.
B)
e
CONTRATTAZIONE
Procedura di Rinnovo del CCNL.
1.
Le proposte di rinnovo del CCNL debbono essere presentate in
tempo
utile per consentire l'apertura delle trattative 3 mesi prima
della
scadenza del CCNL; le trattative debbono essere iniziate entro 30
gg.
dalla notifica delle proposte stesse.
2.
va
In
occasione
del
1°
incontro tra le
Delegazioni
trattanti,
definito il percorso del negoziato e si procede
all'individuazione
dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
3.
Durante i 3 mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del
CCNL ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi
dalla
presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui
al
punto
1,
le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad
azioni dirette.
4.
4
La violazione del periodo di raffreddamento come definito al comma
del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte
che
vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di 3 mesi del
termine a
partire dal quale decorre l'indennità di vacanza contrattuale,
secondo
quanto previsto dal Protocollo Governo - Parti Sociali del 23.7.93.
5.
Nel mese successivo alla scadenza del CCNL, ove sia
constatata
l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle
Parti
confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere
le
difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raffreddamento.
6.
le
Qualora
Parti
gli
possono
interventi su citati non abbiano effetto positivo,
attivare congiuntamente le ulteriori iniziative
per
la
definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISLUIL
20.7.89, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di
tali
iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali
né
procedono ad azioni dirette.
7.
In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, a valere
dal
futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto
stabilito
relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte
di
rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le
Parti
stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo 3 mesi
dalla
data di scadenza del CCNL e comunque dopo 3 mesi dalla data
di
presentazione
della piattaforma di rinnovo se successiva,
viene
corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio
della
retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale".
L'importo di tale elemento, è pari al 30% del tasso di
inflazione
programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza
contrattuale,
applicato alla somma di retribuzione base e indennità ex-contingenza.
Dopo 6 mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al
50%
dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio
la
vacanza contrattuale.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di rinnovo del CCNL
l'indennità
cessa di essere erogata.
2. LIVELLO AZIENDALE
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità
di
gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge
e
statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al
fine
di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano
le
seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui
si
articola il sistema:
a)
INFORMAZIONE
L'azienda trasmette alla RSU i documenti e i dati inerenti gli
specifici
argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della RSU
può
tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima
di
7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; l'incontro,
ove
espletato, costituisce completo adempimento della procedura.
b)
CONSULTAZIONE
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti
gli
argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la RSU
da
tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro
10
giorni dalla stessa,
Alla fine dell'incontro la RSU può chiedere un ulteriore incontro
di
approfondimento con la presenza delle corrispondenti
organizzazioni
sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL,
da
tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno
alla
consultazione.
Nota a verbale.
Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti
a
livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di
incontri
superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i
limiti
temporali complessivi indicati nella presente lett. B).
c)
CONTRATTAZIONE
In relazione agli ambiti e alle modalità di contrattazione
aziendale
individuate nel precedente art. 1, le parti convengono
sull'attuazione
delle seguenti procedure.
1)
al
Procedura
per la contrattazione aziendale quadriennale
di
cui
Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93.
Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal
Protocollo
del 23.7.93 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel
rispetto
del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di
evitare
sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del CCNL.
Le
richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono
essere
presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative
2
mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte (azienda ovvero RSU e corrispondenti strutture
sindacali
territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL)
ha
che
ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare
trattativa
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
la
La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso
inutilmente
tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal
Protocollo
CISPEL 20.7.89, Norme pattizie, punto 3).
Durante i 2 mesi decorrenti dalla data di presentazione della
richiesta
di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo
e
comunque per un periodo complessivamente pari a 3 mesi dalla data
di
presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma
2
del presente punto 1), le parti non possono assumere
iniziative
unilaterali né procedere ad azioni dirette.
2)
Procedura per la contrattazione
materie
espressamente rinviate dal CCNL.
L'azienda
aziendale
sulle
altre
trasmette le documentazioni, i dati, le notizie
alla
e
fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15
giorni
dalla data di trasmissione.
La trattativa si sviluppa nei successivi 15 giorni,
concludendosi
comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermi restando i termini sopra previsti,
essere
attivata anche su richiesta della RSU.
la
procedura
può
Decorso tale termine senza pervenire a un accordo ed esperite
eventuali
procedure di conciliazione convenute tra le parti presso
livelli
regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse
debbono
ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune,
nell'ambito
delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei
rispettivi
ruoli.
RSU
d)
VERIFICA
Ove, nello svolgimento della contrattazione di 2° livello, sorgano
dubbi
sulla competenza e ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta
di
una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale
del
competente livello negoziale.
Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti
dalla
rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.
Art. 3 - DIRITTI DI INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
LIVELLO NAZIONALE
a)
Gli incontri periodici di informazione e consultazione
cui
all'art. 2 del presente CCNL vertono in particolare sui
seguenti
argomenti:
di
·
ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni
delle
Aziende previste dalla legislazione vigente;
·
sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo
(Autorità
di settore, struttura sistemi tariffari);
·
politiche
industriali ed assetti settoriali con
particolare
riferimento alle strategie e ai livelli di investimento;
·
legislazione del lavoro;
·
mercato del lavoro e politiche formative;
·
dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni
al
settore, con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
·
norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di
sicurezza
degli impianti e delle reti, per la salvaguardia dell'integrità fisica
dei
cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea
in
materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
·
pari opportunità;
·
problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
·
risultanze delle ricerche di settore relative al
grado
di
soddisfazione degli utenti.
I
predetti
argomenti
possono essere esaminati
anche
all'interno
di
apposite Commissioni costituite tra le Parti allo
favorire
ulteriori approfondimenti sui temi trattati.
b)
scopo
di
Osservatorio Nazionale.
1.
Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni
sui
temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti
convengono
sull'opportunità di attivare e sviluppare l'Osservatorio
nazionale,
costituito con accordo nazionale 14.1.94 con l'obiettivo di supportare
le
diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale.
L'Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche
su
temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano
una
base di riferimento per le valutazioni delle parti
nell'elaborazione
delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
anche
2.
L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza
della
normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove
configurazioni
societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, e in generale
le
problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende
ai
sensi della legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla legge
n.
428/90.
Riguardo alla formula della SpA debbono essere approfonditi gli
aspetti
relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende
al
capitale sociale e alle problematiche dell'azionariato diffuso
in
genere.
Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno
allo
sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete
di
pubblica utilità.
L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche e alle analisi sui temi tra
le
Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte
temi
rientranti tra quelli previsti per l'informazione consultazione
annuale, di cui al precedente punto a).
sui
3.
In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle
Parti
specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori,
nel
corso dei quali possono essere esaminate, tra l'altro, le
questioni
connesse alla Carta dei Servizi delle Aziende, allo scopo di
formulare
proposte per il miglioramento del servizio erogato.
LIVELLO AZIENDALE
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e
migliorare
nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità
annuale
e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti
di
programmazione
aziendale,
le
aziende
promuovono
l'informazione
(l'informazione di cui al presente articolo va considerata preventiva
o
consuntiva a seconda dei temi) della RSU, assistita a sua richiesta
dalle
corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti
firmatarie
del presente CCNL, sui seguenti temi:
·
andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento
alle
prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione e
ai
risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani
di
sviluppo previsti dalla legge di riforma del settore;
·
volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento;
·
programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse
ad
acquisizioni e/o scorpori di servizi;
·
politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori
per
tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di
quanto
previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle
ditte
appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche
dei
lavori appaltati;
·
linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e
della
occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione;
·
dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle
quantità
globali impegnate nelle politiche retributive aziendali e al numero
dei
lavoratori da queste interessati;
·
indirizzi strategici in tema di formazione e addestramento,
incluse
le notizie sull'attività formativa realizzata nell'anno precedente;
·
situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art.
9
della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
·
standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento
alla
Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie e ai programmi aziendali oggetto
di
informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul
contenuto
delle
prestazioni di lavoro del personale, le aziende
proseguono
l'informazione di cui al comma 1 in termini di consultazione
preventiva
della RSU, con riguardo alle relative motivazioni e alle conseguenze per
i
lavoratori, sui seguenti temi:
·
·
al
programmi di sviluppo occupazionale;
programmi di mobilità collettiva
non
temporanea
correlati
complesso delle esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale,
in
particolare
programmi conseguenti a processi di
ristrutturazione
dell'azienda, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi
o
attuazione di politiche di decentramento;
·
programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza
economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui
livelli occupazionali;
·
criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo
sviluppo professionale e la mobilità;
·
programmi formativi collettivi di particolare interesse;
·
criteri e metodologie generali delle politiche retributive
aziendali,
aree, interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo
dello
stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno
trascorso;
in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo
sviluppo
professionale si dà luogo a un esame dell'attuazione dei criteri
oggetto
di consultazione preventiva.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla RSU e
alle
strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto
un
impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati
comunicati
dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di
significativi
cambiamenti dei programmi aziendali o del verificarsi di fatti
che
incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono
debbono
essere
tra loro raccordati operativamente e tempificati
attraverso
l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare
la
sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla
discussione,
nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato
corso,
ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste
in
altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie
comunque
connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione
sindacale
previste dalle disposizioni di legge vigenti in relazione ai processi
di
trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del D.lgs. n.
29/93,
nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono
integrarsi
anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti
da
rappresentanti dell'azienda, RSU e corrispondenti strutture
sindacali
confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli
aspetti
relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale
e
alle problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini
in
genere.
Art. 4 - APPALTI
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare
nell'osservanza
di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare
riferimento
alla legge n. 1369 del 23.10.60, alle norme previste in materia
di
antimafia e ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici
in
materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. n. 626/94.
Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3
e
tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete
svolgere
direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo
ciclo
produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore
integrativo
rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto
previsto
dal comma 7 della Premessa Politica esso si qualifica quale strumento
di
flessibilità
e
snellezza operativa e gestionale,
finalizzato
al
conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel
pieno
rispetto della qualità e sicurezza del servizio.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale
tecnico
dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare
i
controlli di cui all'art. 1662 C.C. e di accertare che lo svolgimento
dei
lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di
massima
sicurezza stabilite dal CCNL e a regola d'arte.
Le
al
imprese
nel
ricorrere
all'appalto fanno particolare
attenzione
mantenimento
al
proprio
interno delle conoscenze
ed
esperienze
professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie
al
rapporto tra servizio, qualità e costi economici.
nonché
L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai
dipendenti
dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate,
con
particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione
tecnologica
e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.
Ai
fini enunciati nei 3 commi che precedono assumono
particolare
importanza l'aggiornamento e la formazione professionale
i
livelli, come previsto dall'art. 20 del presente CCNL.
a
tutti
Art. 5 - PARI OPPORTUNITA'
Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui
alla
legge 9.12.77 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto
della
disciplina
sulle azioni positive per la realizzazione delle
pari
opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni
e
risoluzioni comunitarie, dalla legge 10.4.91 n. 125 e degli obblighi
che
essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA,
con
particolare
riferimento
al
rapporto
biennale
sulla
situazione
occupazionale interna di cui all'art. 9 della legge medesima;
tale
rapporto va trasmesso alle RSU nei termini e con le modalità fissate
per
decreto ministeriale.
Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale
per
l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri
di
parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le
iniziative
previste dall'art. 2 della legge n. 125/91, in attuazione di
quanto
previsto dal precedente art. 3 lett. a), comma 2 del presente CCNL,
viene
istituita una Commissione Nazionale mista sul tema
dell'occupazione
femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che
ha
il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui
al
comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini
conoscitivi,
sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle
diverse
posizioni di lavoro nonché il monitoraggio sui relativi percorsi
formativi
e di carriera e sull'eventuale realizzazione nelle aziende di programmi
di
azioni positive.
La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente
progetti
di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine
la
Commissione può istituire in via sperimentale a livello
territoriale
(aziendale e/o pluri-aziendale) Commissioni miste decentrate di
pari
opportunità
delegate alla pubblicizzazione delle
iniziative
della
Commissione nazionale e alla promozione concreta di progetti di
azioni
positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare
alle
competenti Autorità.
Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più
opportune,
il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del
lavoro
femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in
fase
di progettazione.
In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle
vigenti
disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche
con
priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità anche
individuale - di orario e/o di trasformazione a tempo parziale
del
rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate
esigenze
familiari.
Nell'ambito
sono
delle
finalità generali di cui alla legge
n.
125/91,
considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in
relazione
alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL
i
comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto
di
lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici
e
dei lavoratori.
Capitolo II - IL CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO
Art. 6 - APPLICABILITA' DEL CONTRATTO
Il presente CCNL si applica ai rapporti di lavoro dei
di
Aziende speciali Consorzi, altri Enti pubblici economici
di
capitale che svolgono i servizi di cui al comma seguente.
dipendenti
e
Società
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è
quello
dei servizi di distribuzione del gas e in generale dei servizi
energetici
a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di
distribuzione
dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature
e
depurazione), di gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti
alla
FEDERGASACQUA, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società
che
esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli
sopra
indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di
elettricità,
trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi
annonari,
servizi funerari.
Il presente CCNL si applica ai lavoratori addetti ai servizi
sopra
elencati, ove dipendenti da soggetti che gestiscono anche servizi
di
trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi
annonari,
servizi funerari; presso i suddetti soggetti pluriservizio, il
presente
CCNL si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi e attività
comuni
ai diversi settori aziendali.
Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il
presente
contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
dipendenti
dai suddetti soggetti pluriservizio e addetti a settori
merceologici
diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile
ai
sensi dei commi precedenti.
Nel prosieguo del presente CCNL, il termine "azienda" indica tutti
i
soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore"
o
"dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori
e/o
lavoratrici).
Nota a verbale.
In relazione all'attuale fase di trasformazione ai sensi della
legge
n. 142/90 di molti soggetti pubblici che operano nel settore in cui
trova
applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere
ogni
opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina
dei
rapporti di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti
dalla
legge n. 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo così anche
alla
piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e
privati
in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni
sociali,
ecc.
Art. 7 - INSCINDIBILITA' E INCUMULABILITA' DEL CONTRATTO
SUCCESSIONE DEI CONTRATTI
Le norme del presente CCNL, nelle singole pattuizioni e nel
loro
complesso, sono correlative e inscindibili e costituiscono un
trattamento
complessivamente non cumulabile né in totale né in parte con alcun
altro
trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della
sua
stipulazione, le norme definite e applicate derivanti dal
precedente
contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva
aziendale,
ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti (vedi punto
2
del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e
sulla
revisione di istituti contrattuali, art. 23 punto 3, comma 6, etc.).
Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente CCNL
non
hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite
dal
lavoratore.
Art. 8 - DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-Parti
Sociali.
23.7.93, il presente CCNL ha durata quadriennale per la parte normativa
e
biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per
i
singoli istituti contrattuali e riportate nel comma successivo,
il
presente CCNL decorre dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per la
parte
normativa; per la parte economica il 1° biennio ha vigore fino a tutto
il
31 dicembre 1996, mentre il 2° biennio, sempre fatte salve le
specifiche
decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal 1°
gennaio
1997.
I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza
specifica
dalle seguenti date:
·
dal 1° gennaio 1996
art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1 (compenso
dello
straordinario); punto 5 (indennità di funzione);
·
dal 1° marzo 1996
sostitutivo
art. 57, punto 3 (contributo annuo per assistenza sanitaria integrativa).
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
venga
data disdetta almeno 3 mesi prima della sua scadenza dalla FEDERGASACQUA
o
dalle Federazioni dei lavoratori FNLE, FLERICA e UILSP.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino
che
non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
a
Capitolo III - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 9 - ASSUNZIONE DEL PERSONALE
Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle
norme
legislative vigenti in materia di collocamento privato nonché alle
norme
previste nel presente contratto (per le aziende speciali e i consorzi
vedi
Chiarimento a verbale riportato in calce al presente articolo).
Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art.
3,
l'azienda provvede a fornire alla RSU comunicazione semestrale sul
totale
delle assunzioni effettuate nel periodo, specificandone la tipologia.
L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un
Ente
pubblico
o
un
Istituto specializzato di diritto
pubblico,
per
l'accertamento
della sua sana costituzione fisica e
dell'idoneità
specifica al lavoro cui deve essere adibito.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale
devono
essere specificati:
a)
b)
il
c)
d)
e)
la
data di inizio del rapporto di lavoro;
mansioni che il lavoratore deve svolgere
normalmente
nonché
relativo inquadramento;
trattamento economico iniziale;
durata del periodo di prova;
zona di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano,
località
deve
compatibile con le esigenze stesse, dove il
lavoratore
fissare la propria residenza.
Qualora per l'assunzione sia richiesto il diploma di scuola
media
superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello
C1,
fatte salve le disposizioni in materia di formazione e lavoro e
quanto
previsto in materia di classificazione.
In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta
ai
nuovi assunti ai quali si richiedano particolari esperienze
lavorative
un'anzianità convenzionale utile ai soli fini retributivi.
Ferma
restando l'autonoma valutazione delle singole aziende
nonché
l'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia
di
inquadramento, l'azienda che assume un lavoratore dipendente di
altra
azienda del settore che applica il medesimo contratto collettivo di
lavoro
può attribuirgli un trattamento economico globalmente non inferiore
a
quello
dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza
conservando
comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di
anzianità
già maturati.
Ai
sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25, comma 2 della
legge
n. 223/91, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1,
non
operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di
personale
appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e livelli
di
classificazione ex art. 15 del CCNL: area Q, area A, impiegati di
concetto
di area B e livello C1 dell'area C, nonché personale per il quale
è
richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.
Chiarimento a verbale.
Le aziende speciali e i consorzi ex artt. 22 e 25 legge n.
142/90
procedono all'assunzione del personale con le modalità di cui al
presente
art. 9, salve le norme di legge speciale di cui siano
eventualmente
destinatari in modo espresso; ove l'Azienda e/o il Consorzio procedano
ad
assunzioni attraverso la selezione pubblica (*), l'azienda provvede
alla
diffusione di un avviso formale contenente i requisiti di partecipazione
e
le notizie utili per i partecipanti,
(*) La denominazione "concorso pubblico", utilizzata a proposito
delle
modalità di assunzione da parte di aziende speciali,
individua
procedure del tutto equivalenti alla selezione pubblica di cui
al
presente
articolo, che rappresenta un procedimento
di
natura
convenzionale
e
privata, disciplinato dal
presente
contratto
nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di
lavoro
privato.
Con provvedimento aziendale viene inoltre nominata una Commissione
di
selezione che ha il compito di stabilire, nei termini di cui al
suddetto
avviso, le modalità di svolgimento della selezione e di
garantire
l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame o delegarne
la
realizzazione ad esperti qualificati, di definire la ponderazione
dei
titoli e la valutazione dei requisiti necessari e di provvedere
alla
effettuazione della selezione, direttamente o delegandone
l'esecuzione
(anche parziale) ad esperti esterni, fino alla formazione delle
risultanze
finali e agli adempimenti connessi.
La Commissione è costituita dal
dirigente
suo delegato, che la presiede,
o
esterni all'azienda, forniti di
relazione
ai posti da ricoprire, nonché di
e
valutazione del personale; non
della
Commissione gli amministratori
che
Direttore dell'azienda o da
1
e da un massimo di 2 esperti,
interni
competenza tecnica specifica in
esperienza nelle tecniche di selezione
possono in nessun caso
dell'azienda
e
far
comunque
parte
coloro
ricoprano cariche politiche ovvero siano
o
designati dalle organizzazioni sindacali.
rappresentanti
sindacali
Al componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda,
viene
attribuito un compenso nella misura e con le modalità stabilite
con
apposito provvedimento aziendale.
Dopo la formazione della commissione, qualora un componente della
stessa
sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione
può
disporre la prosecuzione dei lavori, purché sia presente la
maggioranza
dei componenti.
Art. 10 - ASSUNZIONE A TERMINE
In materia di assunzione con contratto a tempo determinato si osservano
le
disposizioni della legge 18.4.62, n. 230 e del DPR 7.10.63, n. 1525
e
delle altre disposizioni legislative vigenti in materia di lavoro
a
termine.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge n. 56
del
28.2.87 è consentita l'apposizione di un termine alla durata del
contratto
di
lavoro, oltre che nei casi già previsti dall'art. 1 della
legge
n. 230/62, nei seguenti altri casi:
1.
da
2.
il
per coprire le necessità straordinarie derivanti dall'assunzione
parte dell'azienda di nuovi servizi o dall'avvio di nuove tecnologie;
per la sostituzione dei lavoratori assenti per i quali la legge o
contratto collettivo dispongono la conservazione del posto, nonché
per
sostituire personale in stato di detenzione preventiva o sottoposto
a
misure di sicurezza personali o a provvedimenti comunque restrittivi
della
libertà personale oppure sospeso in via cautelare per motivi
disciplinari.
Il personale assunto a tempo determinato ai sensi del precedente comma
non
può superare il limite del 3% del personale in forza al 1° gennaio di
ogni
anno, con arrotondamento all'unità superiore.
Le parti dichiarano che, fermo restando il ricorso alle disposizioni
di
legge nei casi da queste previste, il presente articolo
costituisce
attuazione
delle
disposizioni di cui all'art. 23, punto 1,
legge
28.2.87 n. 56.
Art. 11 - APPRENDISTATO - CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO
A) Apprendistato.
Per l'apprendistato si applicano le
del
Regolamento vigenti in materia.
disposizioni
delle
leggi
e
B) Contratto di formazione e lavoro.
Dichiarazione congiunta.
Le Parti firmatarie del presente CCNL, considerato che la materia
in
oggetto è attualmente all'esame del Parlamento per una sua
nuova
regolamentazione, si impegnano a riesaminare le questioni connesse
non
appena concluso l'iter parlamentare.
Art. 12 - RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale
e
anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
o
viceversa.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per
accordo
volontario tra lavoratore e azienda, viene prestato non
saltuariamente,
per una durata complessiva minore della durata normale del
lavoro
stabilita dal presente CCNL.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato
con
prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i
giorni
lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale) ovvero
con
prestazione lavorativa su parte della settimana, del mese o in
determinati
periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale).
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate
secondo
le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo
pieno,
tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art.
5
della legge n. 863/84.
Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie,
le
mensilità aggiuntive, il premio di produttività e ogni altro
trattamento
contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione
alle
ore
di
lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò
non
sia
obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale.
A)
TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO DA TEMPO PIENO A TEMPO
PARZIALE
E VICEVERSA
Le
domande del personale in servizio, che intende richiedere
la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale,
debbono
essere inoltrate alle aziende, che valutano le
richieste
presentate sulla base delle seguenti priorità:
1)
2)
3)
lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni;
lavoratori studenti di cui all'art. 10 della legge 20.5.70 n. 300;
comprovate motivazioni di carattere personale o familiare.
La concessione del rapporto di lavoro a
essere
compatibile con le esigenze del servizio.
tempo
parziale
deve
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per
le
categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti:
-
lavoratori che prestano servizio in turno;
tutte
di
lavoratori che operano in squadra;
lavoratori
che
svolgono funzioni
di
sovraintendenza
o
coordinamento di altri lavoratori.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata
e
comunque non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori
a
mesi 12.
Sono esclusi dal tempo parziale i lavoratori durante il periodo di prova.
Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine
del
periodo concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti
a
quelle
ricoperte
a
tempo parziale, alle quali
viene
assegnato
dall'azienda.
B)
ASSUNZIONE DI PERSONALE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PARZIALE
Le aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto
di
lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Non prima di un triennio compiuto dalla data di assunzione può
essere
presentata
da parte del lavoratore interessato domanda
intesa
a
trasformare il rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa
viene
valutato dall'azienda informata la RSU, sulla base delle esigenze
di
servizio.
C)
TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO
Gli elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in
misura
proporzionale alla durata della prestazione.
Il
relativo trattamento
della
prestazione giornaliera.
economico
è
commisurato
alla
durata
Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e
per
le indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata
della
prestazione.
In particolare per le ferie, i lavoratori a tempo parziale
orizzontale
hanno diritto a un numero di giorni di ferie pari a quello dei
lavoratori
a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto a
un
numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno.
Le
corresponsioni ultramensili (13a e 14a mensilità) sono
erogate
pro-rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo
pieno
nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso
a
tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del
diritto,
mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta
prestazione
lavorativa.
L'aumento
tempo
pieno.
come
sopra proporzionato resta invariato al rientro
in
L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di
carriera
riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata.
Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito
alla
retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione
del
rapporto di lavoro.
Per gli istituti giuridico-normativi non aventi contenuto o
riflesso
economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
Per il trattamento
legge
29.5.82 n. 297.
di fine rapporto vale quanto
previsto
dalla
Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa
si
applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a
tempo
pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto
alle
modifiche
e/o
integrazioni, che il legislatore e/o
la
Pubblica
Amministrazione (Enti Previdenziali ecc.) dovessero apportare
all'attuale
normativa.
Art. 13 - PERIODO DI PROVA
Il lavoratore assunto in servizio a tempo indeterminato è soggetto
un
periodo di prova.
a
Tale periodo di prova è fissato da un minimo di 1 mese a un massimo di
3
mesi di servizio effettivamente prestato per i lavoratori inquadrati
nelle
aree D, C e B; per i lavoratori inquadrati nell'area A tale periodo
è
elevato da un minimo di 1 mese a un massimo di 6 mesi di
servizio
effettivamente prestato; per i lavoratori inquadrati nell'area Quadri
il
suddetto
periodo non può essere inferiore a 6 mesi di
servizio
effettivamente prestato.
Il lavoratore assunto a tempo determinato ai sensi del precedente art.
10
per un periodo superiore a 3 mesi può essere sottoposto a un periodo
di
prova proporzionato alla durata del rapporto e comunque non superiore a
1
mese.
Non sono ammesse né la protrazione né la rinnovazione del periodo
di
prova; il periodo di prova resta comunque sospeso nei casi di assenza
per
intervento di una delle cause di cui agli artt. 2110 e 2111 C.C.
con
decorrenza dal giorno di inizio dell'assenza medesima.
Durante il periodo di prova che superi il minimo su indicato,
sia
l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza
obbligo
di preavviso o di indennità sostitutiva dello stesso.
La retribuzione
presente
del
lavoratore in prova è quella fissata
dal
contratto per il livello cui il lavoratore stesso è assegnato.
Al lavoratore in prova spettano anche gli emolumenti accessori
della
retribuzione, come l'indennità di mensa e altre eventuali
indennità
connesse alle mansioni effettivamente svolte.
Trascorso il periodo minimo sopra indicato, qualora avvenga il recesso
dal
rapporto, viene corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine
del
mese in corso, a seconda che il recesso si verifichi entro la 1a o la
2a
quindicina del mese stesso. Qualora il recesso avvenga per iniziativa
del
lavoratore prima della scadenza del periodo minimo, la retribuzione
viene
corrisposta per il solo periodo di servizio prestato.
Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di
il
lavoratore passa di diritto effettivo a tutti gli effetti
presente
contratto.
recesso,
del
In caso di conferma, il periodo di prova viene computato nell'anzianità
di
servizio a tutti gli effetti contrattuali.
Art. 14 - ANZIANITA'
Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo
il
rapporto a termine la decorrenza dell'anzianità avviene rispettivamente
ai
sensi degli artt. 10 e 13 del presente contratto.
L'anzianità del dipendente si computa ad anni senza tener conto
dei
periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti.
Le eventuali frazioni di anno residue sono computate a mesi; le
frazioni
di mese non inferiori a 15 giorni sono computate come mese intero.
L'anzianità effettiva è aumentata dell'anzianità convenzionale
derivante
dalle benemerenze nazionali con le modalità e nelle misure stabilite
dalla
relativa normativa (vedi allegato 8).
Le particolari anzianità convenzionali già concesse liberamente
dalle
aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente hanno
i
soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
Capitolo IV - CLASSIFICAZIONE, MOBILITA' E SVILUPPO DEL PERSONALE
Art. 15 - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli
e
relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo
di
esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.
1. DEFINIZIONE DI AREA
L'Area, nell'ambito del sistema
seguenti
funzioni e caratteristiche:
1.
in
l'area
individua
di
classificazione,
contenuti professionali omogenei
ha
e
le
coerenti
relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del
sistema
organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto
delle
possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo della Azienda;
2.
il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in
ciascuna
area in funzione del grado di professionalità espresso;
3.
l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali
omogenee
e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi,
e
che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
4.
a posizioni di crescente complessità professionale
corrispondono
coerenti livelli di inquadramento;
5.
all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti,
a
svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari
alle
proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);
6.
ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al
proprio
interno i livelli di inquadramento sono definiti con una
propria
declaratoria;
7.
all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il
singolo
lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa
con
quella indicata dalle declaratorie di area e di livello e, ove
risulti
esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale.
2. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi
della
mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado
di
importanza dei seguenti fattori:
ruolo svolto, ovvero insieme dei compiti e/o delle
funzioni
esercitate;
modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa
è
esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
responsabilità e finalità della stessa;
gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla
loro
complessità e alle modalità di utilizzo;
conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità
e
ambito di applicazione, modalità di acquisizione.
L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla
mansione
consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso
il
riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti
profili
professionali.
Per le attività svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:
ATTIVITA'
Tecnica
di
produzione:
attività di trasformazione fisica o di
trattamento
materiali ed energia;
distribuzione: attività di vettoriamento del
prodotto
dalla
produzione all'utenza;
lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento
e
-
nuove installazioni di impianti;
progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.
Amministrativo - gestionale
amministrazione: attività di trattamento dati e informazioni a
fini
contabili e gestionali;
personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del
personale
dipendente;
utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di
relazioni
con l'esterno.
Ausiliaria
logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali;
sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e
trasmissione
dati
pianificazione: attività di elaborazione di piani budget e
di
controllo della loro attuazione.
Servizi
servizi operativi di supporto alla
accessi,
fattorini, infermieri, autisti, protocollo.
linea:
controllo
3. DECLARATORIE E PROFILI
AREA QUADRI
Vi appartiene il personale che:
svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo e
integrazione
di uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni
professionali
altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente
connesse
agli obiettivi dell'azienda;
opera con specifica autonomia e assunzione di
responsabilità,
contribuendo con soluzioni migliorative o innovative
all'andamento
dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli
indirizzi
in
generali di impresa;
ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e,
generale,
sul
contributo
al conseguimento dei
risultati
globali
di
impresa;
in
particolare
sui risultati di gestione,
ottimizzazione
e
integrazione
delle
risorse tecniche, economiche
e
organizzative,
su
gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui
risultati
professionali;
gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti
per
il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative
in funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono conoscenze teoriche e professionali di alto
livello,
corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi
e
delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o
più
attività che caratterizzano almeno una parte importante di
un'intera
funzione aziendale.
I Quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di
raccordo
tra la struttura dirigenziale sovrastante e il restante personale.
L'area prevede 2 livelli di inquadramento, denominati Q e QS.
L'ulteriore
livello QS
di
caratteristiche quali:
potrà
essere
riconosciuto
in
presenza
pluralità dei servizi gestiti;
rilevante ampiezza del territorio servito e significativa
presenza
sullo stesso;
complessità e articolazione delle strutture tecnico
organizzative
gestite;
ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante
importanza
delle stesse ai fini degli obiettivi aziendali.
AREA A
Vi appartiene il personale che:
svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di
unità
organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni
professionali
specialistiche e complesse;
opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni
da
introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure
e
metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e
gestionali
delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti
per
la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole
in
funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti alla
laurea
o almeno al diploma e conoscenze pratiche acquisite con
specifica
formazione e notevole esperienza, relative a processi e sistemi di
lavoro.
L'area prevede 3 livelli di inquadramento A1, A2
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
e
A3,
che
LIVELLO A1
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di
unità
organizzative ampie o di notevole importanza, in relazione alla
struttura
e agli obiettivi di sviluppo aziendali o il personale che svolge
funzioni
professionali,
con competenza su tutti i processi correlati
alla
specializzazione.
ESEMPI DI PROFILI
RESPONSABILE DI AREA GESTIONALE-SPECIALISTICA
Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina
e
sovraintende le attività svolte dal personale, di cui segue la
formazione
e lo sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendo
il
conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive
aziendali.
Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti,
la
loro corretta interpretazione e applicazione, nonché l'adozione
dei
provvedimenti necessari, garantendone l'integrazione con le
strutture
aziendali interessate,
RESPONSABILE DI AREA TECNICA
Lavoratore che coordina e sovraintende ad attività di esercizio
e/o
manutenzione e/o produzione, curando la formazione e lo sviluppo
del
personale addetto. Assicura l'ottimizzazione nella realizzazione
dei
programmi e il conseguimento degli obiettivi in linea con le
direttive
aziendali, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso
lo
sviluppo di studi e soluzioni innovative.
RESPONSABILE LABORATORIO CHIMICO
Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, di cui
coordina
i processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale.
Sovraintende
alle attività svolte dal personale, di cui segue la formazione
lo
sviluppo, alla scelta delle metodologie di analisi nonché alla
verifica
dei risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti.
e
RESPONSABILE DI PROGETTAZIONE
Lavoratore
che
svolge attività inerenti all'elaborazione
e
alla
ottimizzazione di progetti tecnico - economici relativi ad
ampliamenti,
potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti
di
distribuzione, predisponendo altresì i budget degli investimenti annuali
e
poliennali e controllandone gli andamenti.
RESPONSABILE SISTEMA INFORMATICO
Lavoratore che coordina e sovraintende alle attività di analisi,
sviluppo
e
manutenzione del software, nonché di realizzazione dei
relativi
programmi, e assicura il funzionamento ottimale del sistema
informatico,
in linea con gli obiettivi aziendali. Elabora proposte di investimento
per
nuovi servizi.
RESPONSABILE AREA TECNICA (ES.: POTABILIZZAZIONE/DEPURAZIONE)
Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di conduzione
e
manutenzione degli impianti di trattamento del acque destinate ad
uso
potabile ovvero depurazione acque reflue, curando la formazione e
lo
sviluppo
del
personale
addetto.
Assicura
l'organizzazione
e/o
l'istituzione delle attività necessarie al mantenimento degli impianti
al
massimo della potenzialità quali-quantitativa e il conseguimento
degli
obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle
norme
vigenti in materia di potabilizzazione ovvero di depurazione delle acque.
LIVELLO A2
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive
unità
organizzative di particolare importanza in relazione alla
struttura
aziendale
e/o
il
personale
che
svolge
funzioni
professionali
caratterizzate da significativo contenuto specialistico.
di
ESEMPI DI PROFILI
RESPONSABILE DI AREA AMMINISTRATIVA/FINANZIARIA
Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina
e
sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui cura formazione
e
sviluppo,
nel
proprio
settore
di
appartenenza,
garantendone
l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura
il
rispetto delle normative vigenti, l'adozione e la realizzazione
dei
conseguenti provvedimenti, garantendo l'integrazione con le
strutture
aziendali interessate,
RESPONSABILE UTENZA
Lavoratore che coordina e sovraintende, curandone formazione e
sviluppo,
al personale addetto alle attività connesse al processo di
fatturazione
all'utenza, di rilevazione dei consumi, di stipula dei
contratti,
informazioni, reclami, verifica e riscontro degli incassi e
conseguente
recupero crediti. Cura report periodici e predispone analisi e
per
studi tariffari e di mercato.
dati
RESPONSABILE COMUNICAZIONE AZIENDALE
Lavoratore che definisce il piano della comunicazione aziendale
verso
l'esterno, ricercando e attivando gli strumenti, i mezzi e le modalità
di
comunicazione più adeguati e rispondenti alle necessità aziendali.
RESPONSABILE STUDI DI MERCATO E TARIFFARI
Lavoratore che assicura l'elaborazione di informazioni e
dati
su
situazioni e tendenze di mercato, necessari per la definizione del
piano
vendite e per l'elaborazione delle previsioni e dei piani commerciali,
di
cui analizza andamenti periodici e risultati globali.
Assicura altresì la preparazione dei dati per la definizione dei prezzi
e
delle tariffe dei servizi erogati.
PROGETTISTA DI SISTEMI IMPIANTISTICI
Lavoratore che svolge attività di studio e progettazione, nonché
di
pianificazione e coordinamento, necessarie al conseguimento di
soluzioni
integrate per impianti anche di rilevante complessità, in collegamento
con
altre funzioni interne o esterne all'Azienda.
RESPONSABILE CONTROLLO DI GESTIONE
Lavoratore che coordina la redazione di programmi pluriennali e
budget
annuali verificandone la coerenza con le direttive impartite
dalla
Direzione e assicura l'analisi e il controllo periodico
dell'andamento
gestionale,
metodologie
di analisi.
avvalendosi delle opportune tecniche contabili e
RESPONSABILE DIREZIONE LAVORI
Lavoratore che assicura il coordinamento e la guida delle
attività
relative al controllo del rispetto delle norme di capitolato
speciale,
alla progettazione delle varianti in corso di opera, alla tenuta dei
libri
obbligatori di D.L., nonché alla contabilità dei lavori, alla
revisione
dei prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni
amministrative
aziendali, alle liquidazioni finali.
RESPONSABILE SISTEMA OPERATIVO E HARDWARE
Lavoratore che assicura la corretta gestione delle attività di un
centro
elaborazione dati di rilevante complessità, nonché dei relativi sistemi
e
sottosistemi
operativi, verificandone la rispondenza alle
esigenze
aziendali
e pianifica e coordina le attività necessarie
per
la
manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari
del
centro.
LIVELLO A3
Vi appartiene il personale che svolge funzioni direttive di
unità
organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o
il
personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da
contenuto
specialistico.
ESEMPI DI PROFILI
ASSISTENTE DIREZIONE LAVORI
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o
di
esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della
tenuta
dei
libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei
lavori,
assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali e il controllo
dei
lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto
del
capitolato speciale e/o del progetto esecutivo. Partecipa (ad
es.
collaborando con l'Ufficio Tecnico, con il Direttore dei lavori,
ecc.)
alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e,
in
rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali,
alle
liquidazioni finali.
RESPONSABILE PROMOZIONE
Lavoratore che definisce i piani di comunicazione di prodotto in
coerenza
con l'immagine aziendale e coordina le attività a carattere
promozionale,
fornendo strumenti per l'incentivazione delle vendite.
ANALISTA E.D.P.
Lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per
la
realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi,
nonché
attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove
del
sistema progettato o parte di esso.
SISTEMISTA HARDWARE
Lavoratore che sovraintende alle attività di installazione e
mantenimento
dei sistemi operativi e controlla la rispondenza dell'hardware
alle
esigenze aziendali, ricercandone l'ottimizzazione; propone la scelta
di
nuove tecnologie e cura la manutenzione di quelle esistenti.
RESPONSABILE SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di
proposte
in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione
nei
rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento
degli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio,
collaudi,
visite periodiche, etc.; promuove la formazione e l'informazione
del
personale nonché la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature
di
prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali.
AREA B
Vi appartiene il personale che:
svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche
e/o
amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e
con
discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei
processi
relativi alla propria attività;
ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle
attività
svolte o coordinate e in particolare sui risultati della
discrezionalità
esercitata;
si avvale di informazioni differenziate e complesse, che
gestisce
nell'ambito della propria discrezionalità.
Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di
grado
superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione
e
conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative
a
tecniche, tecnologie e processi operativi.
L'area prevede 3 livelli di inquadramento B1, B2
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
e
B3,
che
LIVELLO B1
Vi appartiene il personale che svolge attività di elevato
contenuto
professionale, caratterizzata da guida, coordinamento e controllo
di
gruppi di lavoratori e/o attività di alto contenuto specialistico,
che
richiede l'ausilio di tecnologie avanzate e innovative.
ESEMPI DI PROFILI
ASSISTENTE LAVORI
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria
e/o di esercizio, con la responsabilità della tenuta dei libri
obbligatori
di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico,
dell'effettuazione
dei lavori, gestendo le risorse affidate e il controllo dei lavori
svolti
da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato
speciale.
Segue operativamente la gestione delle varianti e la relativa
contabilità.
ESPERTO ANALISI CHIMICHE
Lavoratore
che
opera
in
strutture di
laboratorio,
provvedendo
all'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo
di
apparecchiature anche ad elevata tecnologia; individua le
metodologie
analitiche da utilizzare; effettua il controllo sulla preparazione
delle
analisi e ne verifica i risultati.
ESPERTO GESTIONE E/O AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE
Lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa
del
personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure
e
delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi
e
fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche
coordinando
l'attività di altri lavoratori.
ESPERTO CONTROLLO DI GESTIONE
Lavoratore che svolge attività di raccolta, elaborazione e analisi
dei
dati e rilevazione degli scostamenti al fine di pervenire a
situazioni
consuntive sull'andamento dei fatti della gestione economica e
finanziaria
e di predisporre documenti quali il budget, il piano programma, etc.
ESPERTO AMMINISTRATIVO E FINANZIARIO
Lavoratore che opera in area amministrativo/contabile/finanziaria,
anche
coordinando altri lavoratori. Cura le attività che garantiscono
il
soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali. Predispone
la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione
di
documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, etc.
LIVELLO B2
Vi appartiene il personale che svolge attività specialistiche e
di
sovraintendenza e/o di coordinamento di gruppi di lavoratori, che sono
di
particolare complessità e importanza in relazione all'unità
organizzativa
o all'impianto.
ESEMPI DI PROFILI
COORDINATORE DI SQUADRE OPERATIVE POLIVALENTI
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori sulla rete
che,
potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più
squadre
polivalenti operanti su rete. Ha inoltre facoltà di disporre, entro
le
procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera
anche
esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza
e/o
di rilevante importanza.
COORDINATORE DI SQUADRE POLIVALENTI DI MANUTENZIONE
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori di
manutenzione
impianti e/o in officina che, potendo anche operare in squadra, coordina
e
controlla più squadre polivalenti operanti sulla manutenzione
(meccanica,
saldature, macchine utensili, etc.). Ha inoltre facoltà di disporre,
entro
le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera
anche
esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni d'emergenza e/o
di
rilevante importanza.
STRUMENTISTA ELETTRONICO
Lavoratore
componenti
che provvede alla realizzazione e al cablaggio
di
elettronici, alla manutenzione e al montaggio
strumentazione,
inclusi messa a punto, messa in opera, ecc.
della
ASSISTENTE TECNICO IMPIANTI
Lavoratore che, nell'ambito della gestione e sviluppo di impianti
e/o
reti, ha la sovraintendenza e il coordinamento del personale addetto
alla
conduzione e/o alla manutenzione, rilevando e analizzando i
parametri
caratteristici di funzionamento e disponendo le manovre e gli
interventi
necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali
di
regime. Fornisce altresì indicazioni circa le soluzioni tecniche
da
adottarsi per il miglioramento delle condizioni di esercizio.
TECNICO ADDETTO SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazioni per
la
sicurezza e igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura
la
programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi
e
provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla
normativa
vigente e all'adempimento degli obblighi aziendali.
SPORTELLISTA POLIVALENTE ESPERTO
Lavoratore che, coordinando altri addetti di sportello, provvede
alla
gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza,
effettuando
attività di stipulazione di contratti di fornitura, disdetta,
rimozione,
cambio e spostamento di misuratori e modifica di impianto. Provvede
alla
rilevazione dei dati e fornisce informazioni concernenti consumi,
tariffe,
bollette e contratti.
PROGRAMMATORE SENIOR
Lavoratore che esegue
applicativi
relativi
a tutte le
relativa
documentazione.
la
stesura e le prove di
procedure
aziendali
e
programmi
predispone
la
ESPERTO AMMINISTRATIVO
Lavoratore che, operando in area amministrativo/gestionale, provvede
alla
gestione dei fatti inerenti all'unità di appartenenza, al
soddisfacimento
degli adempimenti normativi, nonché alla raccolta ed elaborazione dei
dati
per la definizione delle situazioni aziendali e per la
predisposizione
della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori.
PREVENTIVISTA/PROGETTISTA
Lavoratore che svolge attività di progettazione/preventivazione,
di
massima e/o esecutiva, inclusa eventualmente la contabilità dei
lavori,
per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di
reti
di
distribuzione anche finalizzati ad interventi di
allacciamento
particolarmente complessi.
RESPONSABILE SALA MACCHINE O CAPO OPERATORE
Lavoratore che provvede al funzionamento del sistema operativo e
alla
gestione
dei
programmi applicativi, coordinando
l'attività
degli
operatori. Sovraintende la gestione di materiali e attrezzature del
centro
elaborazione dati.
LIVELLO B3
Vi
appartiene
il
personale che svolge
attività
operative
e/o
specialistiche e di sovraintendenza e/o coordinamento di altri
lavoratori.
ESEMPI DI PROFILI
CAPO SQUADRA OPERATIVA POLIVALENTE RETE
Lavoratore specializzato su tutti i lavori sulla rete, che opera
in
squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa
o,
limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre
e
che, entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza, ha
facoltà
di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.
CAPO SQUADRA POLIVALENTE DI MANUTENZIONE
Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti
e/o
officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e
controllo
della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative,
di
più squadre e assicura l'esecuzione di lavori di meccanica,
saldatura,
macchine utensili, etc.; entro le procedure stabilite e in situazioni
di
emergenza ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi
d'opera.
SPECIALISTA DI OFFICINA O LABORATORIO TECNOLOGICO
Lavoratore che, su disegno o specifiche tecniche di massima, esegue
e/o
coordina lavorazioni altamente specializzate e complesse di
carpenteria,
assemblaggio o costruzione e/o riparazione di pezzi meccanici speciali
e/o
di componenti elettronici.
SPORTELLISTA POLIVALENTE
Lavoratore che svolge attività di stipulazione dei contratti di
fornitura,
disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e
modifica
impianti, fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie
all'utenza
relative ai consumi, contratti, tariffe e bollette, verificando i
relativi
reclami.
APPROVVIGIONATORE
Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori
e,
previa richiesta e acquisizione dei competenti pareri tecnici,
istruisce
le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori e alle procedure per
le
gare di appalto.
SPECIALISTA AMMINISTRATIVO
Lavoratore
al
che, operando in area amministrativo/gestionale,
provvede
soddisfacimento
degli
adempimenti
normativi
gestione
amministrativo/contabile e/o finanziaria.
per
la
AREA C
Vi appartiene il personale che:
svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative
oppure
attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio
di
altri lavoratori;
opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi
di
variabilità nella realizzazione;
è responsabile dei risultati operativi delle attività svolte
o
coordinate;
scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo
svolgimento
della propria attività.
Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e
conoscenze
pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite
con
esperienza, addestramento e formazione specialistica.
L'area prevede 3 livelli di inquadramento C1, C2
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
e
C3,
che
LIVELLO C1
Vi appartiene il personale che svolge lavori specialistici che
richiedono
conoscenze e capacità acquisibili con addestramento professionale
e
consolidata esperienza, o - in fase di inserimento, - con la scuola
media
superiore, anche coordinando altri lavoratori.
ESEMPI DI PROFILI
OPERATORE SPECIALISTA DI SQUADRA/RETE
Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici sulla
rete,
operando singolarmente o in squadra e che svolge, anche in
particolari
situazioni
della
squadra.
organizzative, compiti di coordinamento
del
personale
OPERATORE SPECIALISTA DI MANUTENZIONE
Lavoratore
che svolge operazioni e lavori specialistici,
operando
singolarmente o in squadra di manutenzione impianti e/o in officina e
che,
anche in particolari situazioni organizzative, coordina il personale
della
stessa.
TECNICO SPECIALISTA DI LABORATORIO
Lavoratore
che opera in strutture di laboratorio,
predispone
la
preparazione e lo svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche
ed
esegue
le
stesse,
anche utilizzando apparecchiature
tecnicamente
complesse.
ADDETTO AMMINISTRATIVO/COMMERCIALE
Lavoratore che, nell'unità di appartenenza, svolge nel rispetto
della
normativa vigente le attività concettuali e gli adempimenti per
la
gestione dei fatti amministrativi e/o commerciali, curando il controllo
e
la registrazione della relativa documentazione.
TECNICO SPECIALISTA CAD/CAM
Lavoratore che provvede all'elaborazione grafica di elementi
progettuali
e/o cartografici sulla base delle indicazioni generali ricevute,
anche
avvalendosi di opportuni strumenti tecnici e/o informatici.
OPERATORE TELECONTROLLO
Lavoratore che opera, anche in turno, in centri di telecontrollo,
con
compiti di sorveglianza e controllo del processo, segnalando le
anomalie
particolari ed effettuando dal centro gli interventi di
regolazione
necessari al mantenimento o ripristino delle corrette condizioni
di
esercizio di impianti e/o reti.
OPERATORE CALORE
Lavoratore che opera su centrali di produzione calore, curandone
la
conduzione e la manutenzione ordinaria, seguendo gli interventi
di
manutenzione straordinaria e sovrintendendo alle attività di
rifornimento.
E' in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative.
OPERATORE CED
Lavoratore che provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale,
al
controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando
anche
le operazioni ausiliarie connesse.
PROGRAMMATORE JUNIOR
Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi
applicativi
relativi ad ambiti definiti e predispone la relativa documentazione.
ADDETTO TECNICO-AMMINISTRATIVO PROGETTI E LAVORI
Lavoratore che effettua i rilievi per la definizione dei
progetti
esecutivi e per l'aggiornamento del sistema cartografico e/o esegue
le
pratiche amministrative per la realizzazione dei lavori; effettua
altresì
rilevazioni di dati per la tenuta dei libri obbligatori di
cantiere,
nonché per le elaborazioni statistiche/contabili/ecc. sui lavori.
LIVELLO C2
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi, tipici
della
propria specialità di mestiere, con conoscenze e capacità acquisibili
con
significativa esperienza e addestramento professionale.
ESEMPI DI PROFILI
OPERATORE SPECIALIZZATO DI SQUADRA/RETE
Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori
sulla
rete, in grado di eseguire, in forma autonoma e con specialità
di
mestiere, le diverse operazioni connesse ad allacciamenti,
di
condotte stradali, saldature, opere meccaniche o murarie.
posa
OPERATORE SPECIALIZZATO DI MANUTENZIONE
Lavoratore
che opera singolarmente o nella squadra
addetta
alla
manutenzione di impianti e/o in officina, in grado di eseguire in
forma
autonoma e con specialità di mestiere, i lavori di meccanica e/o
saldatura
e/o macchine utensili e/o elettrici o elettronici.
OPERATORE CERCA FUGHE
Lavoratore che esegue la ricerca di fughe e il controllo sistematico
della
rete sulla base di procedure definite e con il supporto di
apposite
apparecchiature elettroniche, delle quali cura la preparazione.
TECNICO CAD/CAM
Lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche
di
disegni sulla base di documenti già esistenti e di istruzioni,
anche
avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì
all'archiviazione
del materiale cartografico e all'integrazione con altre unità aziendali.
ADDETTO COMMERCIALE/UTENZE
Lavoratore che svolge attività di predisposizione, controllo e
rettifica
della documentazione aziendale relativa ai rapporti con l'utenza,
quali
bollette, statistiche consumi, tariffe e reclami.
OPERATORE SPECIALIZZATO DI CONDUZIONE IMPIANTI
Lavoratore che opera su impianti ed effettua, sulla base di parametri
di
funzionamento definiti, la sorveglianza dell'impianto e il controllo
del
processo, segnalando al superiore le anomalie riscontrate ed
effettuando
gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari
al
mantenimento o ripristino delle normali condizioni di esercizio.
OPERATORE SPECIALIZZATO DI LABORATORIO
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, con compiti di
verifica
e controllo delle attrezzature e dei materiali di laboratorio,
di
preparazione e svolgimento delle analisi chimiche e
batteriologiche
standard.
OPERATORE DI SEGRETERIA
Lavoratore addetto ad attività di supporto per le unità di
appartenenza
che organizza e svolge i vari compiti di segreteria, utilizzando
allo
scopo anche sistemi di trattamento testi e informatici.
OPERATORE SICUREZZA
Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli
sullo
stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle
attrezzature
antincendio e di messa a terra, delle dotazioni antinfortunistiche.
LIVELLO C3
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi nell'ambito
di
schemi predisposti, con conoscenze e capacità acquisibili con esperienza
e
addestramento professionale.
ESEMPI DI PROFILI
OPERATORE DI SQUADRA/RETE
Lavoratore che opera nella squadra addetta ai lavori sulla rete,
eseguendo
le diverse operazioni e i lavori relativi ad allacciamenti,
di
condotte, saldature, opere meccaniche o murarie.
posa
OPERATORE DI MANUTENZIONE
Lavoratore che esegue le diverse operazioni e i lavori di
manutenzione
ordinaria e interventi di modifica su parti o componenti di impianti
e/o
reti.
OPERATORE DI MAGAZZINO
Lavoratore
addetto alla movimentazione, alla sistemazione
e
alla
distribuzione dei materiali (incluse le relative registrazioni), anche
con
l'utilizzo di mezzi meccanici.
ADDETTO AMMINISTRATIVO/DI SEGRETERIA
Lavoratore che svolge compiti relativi a un segmento
dell'attività
dell'area di appartenenza, effettuando le operazioni necessarie ai
fini
della registrazione e del controllo dei documenti aziendali e/o
attività
di supporto e di segreteria (stenografia, trattamento testi,
ricevimento,
smistamento e archiviazione di documentazione, rilevazione
presenze,
corrispondenza), utilizzando allo scopo anche sistemi informatici,
ADDETTO VIGILANZA
Lavoratore che effettua la sorveglianza sui beni dell'azienda,
operando
prevalentemente presso ingressi o portinerie per il controllo e
la
registrazione di materiali, automezzi e persone in entrata e in
uscita;
svolge inoltre servizio di vigilanza all'interno e all'esterno
di
fabbricati e insediamenti industriali; riceve e assiste visitatori
o
terzi.
AREA D
Vi appartiene il personale che:
-svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali, oppure
attività
ausiliarie semplici;
-applica istruzioni ricevute, nell'ambito di procedure e prassi definite;
-ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni svolte e
delle
procedure applicate;
-scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.
Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative
a
procedure standardizzate e prassi ricorrenti.
L'Area prevede 2 livelli di inquadramento D1 e D2, che sono
specificamente
caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO D1
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi d'ordine e/o
di
carattere tecnico manuale relativi al mestiere, che richiedono
conoscenze
e
capacità
acquisibili attraverso addestramento professionale
e/o
tirocinio.
ESEMPI DI PROFILI
AIUTANTE DI SQUADRA(vedi nota sub livello D2 Aiutante generico).
Lavoratore che, operando nella squadra addetta ai lavori sulla
rete,
esegue
operazioni
elementari e interventi
manuali
complementari,
coadiuvando nell'esecuzione di allacciamenti, posa in condotte
stradali
etc. ed effettuando le operazioni accessorie.
AIUTANTE CONDUZIONE IMPIANTI
Lavoratore
che
esegue operazioni elementari e interventi
manuali
complementari, coadiuvando l'operatore di conduzione impianti.
AIUTANTE DI MANUTENZIONE
Lavoratore
che
esegue operazioni elementari e interventi
manuali
complementari, coadiuvando l'operatore di manutenzione.
ADDETTO AMMINISTRATIVO D'ORDINE
Lavoratore che svolge nel settore di appartenenza lavori
esecutivi
d'ordine,
quali trattamento testi, smistamento e archiviazione
di
documentazione e corrispondenza, riproduzione di documenti, ecc.
LETTURISTA
Lavoratore che svolge attività di rilievo dei consumi dei contatori
di
segnalazione di eventuali anomalie (es.: fughe) riscontrate o
evidenziate
dall'utenza.
AIUTANTE DI LABORATORIO
e
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio coadiuvando gli
altri
addetti nella preparazione delle analisi chimiche e batteriologiche
e
provvedendo al prelievo di campioni e alla pulizia della strumentazione
e
delle vetrerie di laboratorio.
FATTORINO/USCIERE
Lavoratore che provvede allo smistamento e inoltro di
corrispondenza,
documenti e plichi in arrivo e in partenza, al ricevimento dei
visitatori.
CENTRALINISTA
Lavoratore che svolge i servizi di smistamento delle varie
comunicazioni
telefoniche, nonché altri servizi quali registrazione chiamate e simili.
LIVELLO D2
Vi appartiene
attività
ausiliarie.
il
personale che svolge semplici
operazioni
o
AIUTANTE GENERICO (*)
Lavoratore che svolge attività complementari e/o ausiliarie (es.
pulizia)
e/o di fatica.
(*) I lavoratori che operano in gruppi di lavoro, dopo 9 mesi
di
permanenza nel livello D2, vengono inquadrati nel livello D1,
pur
continuando a svolgere anche mansioni proprie del livello D2.
I
lavoratori che operano in squadra allatto dell'assunzione
vengono
inquadrati nel livello D2, l'inquadramento nel livello D1
avviene
dopo 6 mesi di permanenza nel livello D2.
Nota a verbale.
Le
Parti,
nel ribadire la funzione esemplificativa
dei
profili
professionali individuati nel presente articolo, si danno atto che
tali
profili - salvo casi esplicitamente previsti - debbono intendersi
riferiti
a tutti i servizi tecnologici gestiti dalle aziende, secondo
quanto
previsto dall'art. 6 del presente contratto. Le Parti dichiarano che
le
modifiche introdotte nel presente articolo non interferiscono con
le
modalità di organizzazione del lavoro in atto.
Art. 16 - NORME PER AREA QUADRI
1. ORARIO DI LAVORO
In relazione alla loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale
e
al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono
una
prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle
prestazioni
lavorative, visto anche il RDL 15.3.23 n. 692, convertito in legge
17.4.25
n. 473, i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide
normative
sull'orario
di
lavoro e alla conseguente disciplina
sul
lavoro
straordinario prevista dal vigente CCNL.
In presenza di maggiori prestazioni effettivamente svolte nel
corso
dell'anno o nel periodo di riferimento, di effettivo impegno lavorativo
in
giornate festive e/o in orari particolari le aziende riconoscono
ai
quadri, con provvedimento motivato, una somma che tiene conto
dell'entità
dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento
delle
funzioni, il cui importo viene determinato annualmente nella
misura
massima
del
16%
della
retribuzione
individuale
annua
lorda
dell'interessato.
La corresponsione dell'emolumento avviene a consuntivo, in unica
soluzione
annuale oppure in più soluzioni (ad esempio trimestrali).
L'emolumento in parola non è utile ai fini del TFR.
Detta somma assorbe ogni diverso trattamento eventualmente esistente
allo
stesso titolo a livello aziendale.
Il presente istituto decorre dal 1° gennaio 1996.
2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I quadri, essendo la loro attività di rilevante importanza ai fini
dello
sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, vengono
informati
e coinvolti circa le variazioni che si intendono apportare alle
strutture
e al rapporto funzionale tra di esse, anche per il tramite dei
loro
rappresentanti nell'ambito delle RSU.
L'azienda provvede a interventi formativi a carattere sistematico
e
ricorrente,
volti
a
promuovere
e
incrementare
l'aggiornamento
professionale e culturale dei quadri, nonché la loro
sensibilizzazione
verso i problemi gestionali e di relazioni sociali, valutate le
eventuali
proposte degli interessati.
3. INNOVAZIONI E INVENZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 190/85, la valutazione tecnica
delle
innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di
fabbricazione
ovvero nell'organizzazione del lavoro e/o delle invenzioni dei quadri
(che
non siano oggetto specifico della prestazione di lavoro dedotta
in
contratto) nonché l'entità del corrispettivo economico da riconoscere
ai
medesimi per l'utilizzazione aziendale delle suddette innovazioni
o
invenzioni vengono determinate dall'azienda, su proposta di
un'apposita
commissione mista aziendale, di cui fanno parte tecnici dell'azienda
e
rappresentanti dei quadri.
4. RESPONSABILITA' CIVILE
Ai
a
sensi
dell'art.
5
della
legge
n.
190/85,
l'azienda
provvede
garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, i lavoratori
quadri
dal
rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente
allo
svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o
colpa
grave del lavoratore.
5. ASPETTI RETRIBUTIVI
Le Parti, nel darsi atto che la consultazione preventiva di cui all'art.
3
- livello aziendale - in materia di politiche retributive avviene
con
modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza dei
singoli
lavoratori, impegnano le Aziende ad attuare sistemi di direzione
per
obiettivi in connessione con l'introduzione di adeguati sistemi
di
controllo economico dell'attività aziendale.
Ai lavoratori quadri compete con decorrenza
di
funzione da corrispondersi per 14 mensilità
seguito
riportati:
- QS
- Q
1.1.96
nei
un'indennità
valori
di
60.000
40.000
In via di prima applicazione nell'importo sopra indicato va assorbito
fino
a concorrenza quanto eventualmente già attribuito a titolo di ERI
e
conservato 'ad personam' ai lavoratori Quadri ai sensi della
Norma
transitoria di cui all'art. 36 del CCNL.
ART. 17 - MOBILITA' E SVILUPPO PROFESSIONALE
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le
capacità
professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con
le
esigenze organizzative di efficienza e produttività dell'azienda,
di
qualità del servizio nonché con l'evoluzione delle tecnologie.
Le Parti si danno atto a tale fine che il sistema di classificazione
del
personale di cui all'art. 15 del presente CCNL deve essere funzionale
alla
realizzazione dello sviluppo professionale dei lavoratori, attraverso
un
oggettivo
arricchimento delle capacità professionali, da
acquisirsi
tramite elevato grado di esperienza di lavoro, partecipazione a corsi
di
formazione professionale, intercambiabilità delle mansioni,
mobilità
nell'ambito di diverse posizioni organizzative.
In tale ambito alla mobilità si riconosce valore preferenziale, a
parità
degli altri fattori, nello sviluppo delle carriere, in quanto consente
di
acquisire le conoscenze e le capacità indispensabili all'esercizio di
una
professionalità con caratteristiche diverse.
A tale proposito, fermo restando quanto previsto nel punto 5) dell'art.
15
del presente CCNL, nell'ambito del proprio livello di inquadramento
il
lavoratore,
in relazione alle esigenze organizzative,
tecniche
e
produttive può essere adibito - in via temporanea o definitiva - a
tutte
le mansioni ascritte al medesimo livello compatibili con le
proprie
capacità e potenzialità professionali.
I passaggi ad area e/o livello superiore vengono effettuati presa
visione delle eventuali richieste dei lavoratori - in relazione
alle
esigenze aziendali sulla base di un giudizio professionale
complessivo,
formulato
secondo i seguenti criteri: valutazione delle
esperienze
professionali effettuate anche a seguito di mobilità; valutazione
della
prestazione
professionale; valutazione delle capacità e
attitudini
professionali.
L'azienda provvede inoltre a fornire con periodicità di norma
semestrale
comunicazione alla RSU sulle variazioni di inquadramento e sui
mutamenti
non temporanei di mansione effettuati nell'ambito dello stesso livello
di
inquadramento, in applicazione dei programmi e delle linee di
sviluppo
oggetto della procedura richiamata nel comma precedente.
In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento
di
mansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui
il
lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato,
il
dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del
presente
contratto in caso di passaggio a livello superiore.
Detto mandato
comunicazione
scritta nella
del
lavoratore
e
periodo
dell'incarico e
deve
essere
affidato preventivamente
con
quale va indicato il livello e l'area di appartenenza
quello
relativo
alle
mansioni
affidate,
il
la causa che lo ha reso necessario.
In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300/70,
il
riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito
di
temporanea assegnazione a mansioni afferenti a un livello superiore,
che
non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con
diritto
alla conservazione del posto, si ottiene:
nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;
nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di
calendario
oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da
computarsi
nell'arco di 365 giorni dall'inizio della prestazione nel
livello
superiore.
Nei
casi
di sostituzione di personale assente con diritto
alla
conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene
solo
dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario
continuativi
di sostituzione.
Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene
definitivamente
assegnato al livello superiore.
Art. 18 - MOBILITA' TRA SETTORI AZIENDALI REGOLATI DA DIVERSI CONTRATTI
La mobilità temporanea del personale a posizioni di lavoro appartenenti
a
un settore della medesima azienda regolato da un CCNL diverso dal
CCNL
gas/acqua
è
oggetto di comunicazione preventiva
alla
RSU;
ove
l'assegnazione alla posizione di lavoro nel settore regolato da
altro
contratto sia definitiva l'azienda attua la consultazione della RSU
in
ordine alle motivazioni di carattere tecnico/organizzativo.
Il personale assegnato temporaneamente a un'unità organizzativa i
cui
addetti sono regolati da un diverso CCNL conserva integralmente il
proprio
trattamento contrattuale; nel caso che il trattamento economico
applicato
nell'unità organizzativa di assegnazione sia globalmente superiore
a
quello goduto presso l'unità organizzativa di provenienza, al
personale
interessato viene corrisposto, per tutto il periodo dell'assegnazione,
un
trattamento 'ad personam', utile agli effetti del computo del TFR,
pari
alla differenza fra i due trattamenti globali, ragguagliata al
trattamento
economico di un lavoratore con equivalente qualifica e analoghe mansioni.
La comparazione dei due trattamenti deve essere eseguita senza tener
conto
dell'importo degli aumenti periodici di anzianità e dei
trattamenti
retributivi di merito acquisiti dal lavoratore.
Il personale assegnato definitivamente a un'unità organizzativa i
cui
addetti sono regolati da un diverso CCNL ha diritto alla conservazione
del
proprio trattamento economico globale: nel caso in cui il
trattamento
economico
connesso all'applicazione del nuovo CCNL sia
globalmente
inferiore a quello previsto dal CCNL gas/acqua, tale conservazione
avviene
attraverso il mantenimento 'ad personam' delle eventuali
differenze
retributive.
Norma transitoria.
La lett. b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91 è soppressa a far data
dalla
stipulazione del presente CCNL; in conformità con le previsioni
dell'art.
6 del CCNL stesso, al lavoratori addetti ai servizi e attività comuni
in
aziende pluriservizio cui risulti a tale data applicata la normativa
di
cui al punto b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91, il trattamento 'ad
personam'
in godimento alla data di rinnovo del CCNL sarà congelato e assorbito
con
modalità che saranno oggetto di contrattazione a livello aziendale.
Nota a verbale al comma 1.
Per i casi di mobilità temporanea collettiva - riguardante cioè
interi
reparti o un consistente numero di lavoratori - e per i periodi
temporali
significativi, le aziende attuano su richiesta della RSU la
procedura
dell'informazione.
Art. 19 - NORMA PARTICOLARE
APPLICANO
DIVERSI CONTRATTI
PER LE AZIENDE MULTISERVIZIO
CHE
Nelle aziende che applicano diversi contratti, quando un lavoratore il
cui
rapporto di lavoro è normalmente regolato dal presente contratto
è
chiamato a svolgere mansioni tipiche di un settore regolato da un
altro
contratto di lavoro, l'individuazione della categoria di inquadramento
cui
fare riferimento per l'applicazione di istituti, previsti dal
presente
contratto, che comportino la corresponsione di particolari
trattamenti
economici (vedi art. 18 CCNL), avviene come segue:
1)
da
nel caso di svolgimento di mansioni tipiche di un settore regolato
diverso contratto che non comportino sostituzione di altro lavoratore,
va
individuata la categoria o livello di inquadramento previsto
nell'altro
contratto in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
2)
nel caso di svolgimento di mansioni tipiche di un settore regolato
da
diverso contratto per sostituzione di altro lavoratore, si fa
riferimento
alla categoria o livello di effettivo inquadramento di quest'ultimo.
Art. 20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della
necessaria
crescita delle relative conoscenze, le Aziende promuovono le
necessarie
attività di formazione per i lavoratori, al fine di favorire lo sviluppo
e
la riconversione delle singole professionalità aziendali.
Le
iniziative di formazione, a seconda delle specifiche
esigenze
aziendali, possono privilegiare, in alcuni periodi, singole
famiglie
professionali o dare priorità a specifici contenuti
tecnico/specialistici.
Deve, invece, essere garantita, con continuità, l'attività di
formazione
per favorire l'inserimento dei neo-assunti, la riconversione
professionale
in occasione di riorganizzazioni che richiedono sostanziali cambiamenti
di
ruolo, l'addestramento per l'acquisizione di capacità e conoscenze
su
nuove tecnologie.
Le aziende, per realizzare le iniziative programmate, possono ricorrere
a
risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate e/o
ad
accordi di cooperazione con altre aziende del settore.
Per quanto si riferisce alle metodologie didattiche, in coerenza con
gli
specifici obiettivi di apprendimento, possono essere realizzati corsi
e
percorsi formativi per famiglie professionali omogenee,
affiancamenti
mirati a personale esperto o strumenti informatici e/o manuali
per
l'autoapprendimento.
La partecipazione a corsi specialistici non costituisce,
sé,
diritto al riconoscimento della relativa qualifica.
Le Parti possono attivare apposite Commissioni miste per la
preparazione
di
per
delle specifiche per la progettazione e il monitoraggio di
particolari
programmi formativi, ad esempio con riferimento ai temi della sicurezza.
Capitolo V - NORME DISCIPLINARI
Art. 21 - DISCIPLINA
Il lavoratore deve ottemperare ai doveri inerenti all'esplicazione
delle
mansioni affidategli e attenersi ai regolamenti e alle
disposizioni
aziendali; non deve inoltre valersi della propria condizione per
svolgere
a fine di lucro attività che siano in concorrenza o in contrasto
con
quelle dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi o regalie
sotto
qualsiasi forma.
Le mancanze dei lavoratori possono essere punite, a seconda
loro
gravità, come segue:
della
1)
rimprovero verbale;
2)
rimprovero scritto;
3)
multa non superiore a 3 ore di retribuzione base;
4)
sospensione del lavoro e dalla retribuzione globale per un
periodo
fino a 5 giorni;
5)
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione globale per un periodo
da
oltre 5 fino a 10 giorni;
6)
licenziamento.
La sospensione di cui al n. 5) si può applicare a quelle mancanze
le
quali, anche in considerazione delle circostanze speciali che le
hanno
provocate, non siano così gravi da rendere applicabile una
maggiore
punizione, ma abbiano tuttavia tale rilievo da non trovare
adeguate
sanzioni in quelle di cui ai punti 1), 2), 3) e 4).
Il provvedimento previsto dal punto 6) si applica, senza preavviso
né
corrispondente
indennità sostitutiva, nei confronti
del
personale
colpevole di mancanze relative a doveri, anche non
particolarmente
richiamati nel presente contratto, le quali siano di tale entità da
non
consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto di lavoro,
come
ad esempio: assenza senza giustificazione per 3 giorni consecutivi
(salvo
casi di forza maggiore), insubordinazione seguita da vie di fatto,
furto
qualificato, condanne per reati infamanti.
Nel caso in cui l'entità della mancanza non possa essere
immediatamente
accertata l'azienda, a titolo di cautela, può dispone l'allontanamento
del
lavoratore dal servizio per un periodo di tempo non superiore a 30
giorni.
Durante tale periodo al lavoratore viene corrisposta la
retribuzione,
salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno
dei
provvedimenti disciplinari previsti al n. 4) e seguenti di cui al comma
2
del presente articolo.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità
quali
sia incorso il lavoratore.
L'importo delle eventuali multe è devoluto a
istituzioni
previdenziali o assistenziali o aziendali.
beneficio
nelle
di
Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero
verbale
debbono essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore
con
indicazione dei motivi e degli addebiti.
Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, può presentare le proprie giustificazioni
per
iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con
la
Direzione, facendosi assistere dalla RSU oppure dalle
organizzazioni
sindacali cui aderisce o conferisce mandato; dell'eventuale incontro
viene
redatto apposito verbale sottoscritto dalle parti.
La Direzione (direttore o altro dirigente da questo delegato),
completata
l'istruttoria - la quale, salvo casi particolari, deve esaurirsi entro
30
giorni di calendario dal ricevimento da parte del lavoratore
della
contestazione scritta - comunica al lavoratore la punizione irrogata,
la
quale diviene efficace e produttiva di effetti alla scadenza dei
termini
previsti dal comma successivo.
Il lavoratore, entro 5 giorni di calendario dal ricevimento
della
comunicazione di cui sopra, in presenza di elementi di
giustificazione
nuovi e documentati, può richiedere alla Direzione il riesame
della
propria situazione; tale eventuale riesame deve concludersi nei 15
giorni
di calendario immediatamente successivi alla comunicazione richiesta.
Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può
promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo
dell'organizzazione
sindacale
alla quale sia iscritto ovvero conferisca
mandato,
la
costituzione, tramite l'Ufficio provinciale del lavoro e della
massima
occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da
un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un 3° componente scelto
di
comune
accordo o, in difetto di accordo, nominato dal
direttore
dell'Ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino
alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito
rivoltole
dall'Ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non
ha
effetto.
Se
l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi
2 anni dalla loro applicazione.
Il presente articolo e il regolamento disciplinare aziendale
debbono
essere affissi permanentemente in luoghi dell'azienda accessibili a
tutti
i dipendenti.
NORMA PARTICOLARE
Per le aziende e/o enti ancora soggetti alle norme di cui al T.U.
15.10.25
e al Regolamento 4.10.86 n. 902 e per tutto il tempo della loro
vigenza,
la Direzione, nel caso che la mancanza sia passibile di sospensione
o
provvedimenti più gravi, una volta espletata la procedura di cui ai
commi
9, 10 e 11, trasmette alla Commissione Amministratrice la propria
proposta
di provvedimento, unitamente alle giustificazioni scritte
eventualmente
presentate dal lavoratore oppure al verbale della discussione
orale
intervenuta con il medesimo e ne dà notizia al lavoratore interessato.
La Commissione Amministratrice delibera l'adozione del
provvedimento
disciplinare entro 30 giorni di calendario dal ricevimento della
proposta;
il mancato pronunciamento nel suddetto termine equivale a conferma
del
provvedimento proposto dalla Direzione; la Commissione
Amministratrice,
ove ritenga non doversi dar luogo all'applicazione del
provvedimento
proposto, fa rinvio alla Direzione,
La Direzione provvede a comunicare al lavoratore il provvedimento
adottato
nei suoi confronti dalla Commissione Amministratrice ai sensi del
comma
precedente.
Capitolo VI - AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA
Art. 22 - SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Le aziende dichiarano che la sicurezza e l'igiene del lavoro, la
salute
dei lavoratori e la cura e il miglioramento continuo dell'ambiente
di
lavoro devono essere principi informatori delle politiche aziendali e
dei
comportamenti organizzativi e operativi di tutti i soggetti
interessati
(datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori) e che la
funzione
"Sicurezza" si configura come qualificato mezzo dell'attività
aziendale
destinata a promuovere la sicurezza e l'igiene del lavoro.
Le parti riaffermano come diritto-dovere primario dei soggetti
sopra
indicati la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
e
individuano lo strumento per realizzare tale tutela nella
prevenzione,
intesa come complesso delle disposizioni o misure adottate o previste
in
tutte le fasi dell'attività lavorativa, per evitare o diminuire i rischi
e
per migliorare l'ambiente e le condizioni di lavoro, nel rispetto
della
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno.
Visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626, con il quale sono state recepite
nel
nostro ordinamento le Direttive Europee in materia, le Parti, in
funzione
del rinvio previsto dal suddetto decreto alla contrattazione
collettiva
per la disciplina di specifici argomenti, convengono quanto segue:
1) RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
1.1 NUMERO
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come
di
seguito definito:
-
aziende fino a 200 dipendenti:
aziende da 201 a 1000 dipendenti:
aziende oltre i 1000 dipendenti:
1
3
6
Nelle aziende che occupano oltre 15 dipendenti i rappresentanti per
la
sicurezza fanno parte della RSU e rientrano nel numero complessivo
per
essa stabilito dall'accordo nazionale interfederale
FEDERGASACQUA/FNLECGIL/FLERICA-CISL/UILSP-UIL) 23.2.95 (vedi allegato n. 2 al
presente
CCNL).
In parziale
conviene
che:
deroga a quanto previsto nel comma precedente,
si
1.
nelle aziende che occupano da 71 a 200 dipendenti il
rappresentante
per la sicurezza può essere individuato anche all'esterno dei
componenti
della RSU;
2.
nelle aziende che occupano da 201 a 800 dipendenti 1
rappresentante
per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo previsto può
essere
individuato all'esterno della RSU;
3.
nelle aziende che occupano oltre 800 dipendenti possono
essere
individuati all'esterno dei componenti della RSU fino a 2
rappresentanti
per la sicurezza nell'ambito del numero complessivo sopra individuato.
1.2 MODALITA' DI DESIGNAZIONE O ELEZIONE
a)
AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
Il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite
elezione
diretta da parte dei lavoratori al loro interno oppure individuazione
del
Rappresentante per più aziende nell'ambito territoriale.
a1) ELEZIONE DIRETTA IN AZIENDA
L'elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture
sindacali
territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e
si
svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, anche
per
candidature concorrenti.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori non in prova in forza
all'azienda
alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non
in
prova con contratto a tempo indeterminato occupati nell'azienda;
risulta
eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Il verbale
alla
azienda.
dell'avvenuta
elezione
va
trasmesso
tempestivamente
a2) RAPPRESENTANTE PER PIÙ AZIENDE
L'individuazione
nell'ambito
del
Rappresentante
per
più
aziende
territoriale
avviene
su
iniziativa
delle
strutture
sindacali
territorialmente competenti delle OO.SS. firmatarie del presente
CCNL,
attraverso la designazione ovvero l'elezione diretta, da svolgersi
secondo
le modalità sopra indicate nel punto a1).
In via di prima applicazione, tale individuazione, su richiesta
delle
parti a livello locale, è oggetto di definizione a livello nazionale;
in
tale sede viene altresì stabilito il numero dei permessi retribuiti
a
disposizione del rappresentante per la sicurezza per più aziende.
La durata dell'incarico del rappresentante per la sicurezza
sopra
individuato nei punti a1) e a2) è di 3 anni.
b)
come
AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
Il rappresentante per la sicurezza si individua tra i componenti della
RSU
con le seguenti modalità:
·
elezione diretta o designazione da parte dei lavoratori al
loro
interno, nell'ambito e contestualmente all'elezione della RSU,
attraverso
indicazione specifica tra i candidati proposti per la RSU medesima;
gli
eventuali rappresentanti esterni alla RSU individuati ai sensi
del
precedente punto 1.1) vanno eletti contestualmente alla RSU e con
le
medesime modalità;
·
designazione, da parte della RSU già eletta, del/dei componenti
della
stessa incaricati della funzione di rappresentante della
sicurezza;
l'elezione degli eventuali rappresentanti esterni alla RSU ai sensi
del
precedente punto 1.1. avviene con apposite elezioni e con le
modalità
sopra individuate al punto a1).
Il rappresentante per la sicurezza resta in carica per tutta la durata
del
mandato della RSU di cui è componente.
Nel caso
sicurezza
di
dimissioni della RSU, il rappresentante
per
la
esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre
60
giorni; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di
permesso
retribuito di cui al successivo paragrafo relative al periodo di
esercizio
della sua funzione (*).
(*) Dichiarazione a verbale delle OO.SS.
In
riferimento ai commi 2 e 3 del presente paragrafo
1.2
sub
b)
le
Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA e UILSP si riservano di
predisporre
un apposito regolamento che sarà oggetto di esame congiunto.
In assenza della RSU e fino a quando la stessa non sia stata
costituita,
il rappresentante per la sicurezza viene individuato tramite
elezione
diretta da parte dei lavoratori al loro interno, su iniziativa
delle
strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS.
firmatarie
del presente CCNL con le modalità sopra individuate nel punto a1).
1.3 PERMESSI RETRIBUITI
Ogni Rappresentante per la Sicurezza ha a disposizione, per
l'espletamento
dei compiti previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, n. 40 ore
di
permesso retribuito annuo.
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato,
lett.
b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
1.4 FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla
prevista
all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94.
formazione
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolge
mediante
permessi retribuiti aggiuntivi in ragione di 30 ore lavorative
annue,
riferite all'effettiva durata della formazione.
Il datore
che
di
lavoro, ogni qualvolta vengano introdotte innovazioni
abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei
lavoratori, promuove un'integrazione della formazione.
Il rappresentante per la sicurezza è tenuto a fare un uso
strettamente
connesso alla sua funzione delle notizie e documentazioni
ricevute,
mantenendo sulle stesse la massima riservatezza.
1.5 ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,
la
cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94,
le
parti concordano sulle seguenti indicazioni:
a)
ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato nel
rispetto
delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al datore
di
lavoro le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
Tali visite si svolgono di norma congiuntamente al responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
b)
MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Laddove il D.lgs. n. 626/94 prevede a carico del datore di lavoro
la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve
svolgere
in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore
di
lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti
gli
eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento
consultivo dello stesso.
Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà
di
formulare
proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto
di
consultazione secondo le previsioni di legge.
Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni
le
proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza; il
rappresentante
per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la
propria
firma sul verbale della stessa.
c)
e
INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni
e la documentazione aziendale di cui alle lett. e) ed f) del
1
dell'art. 19 del D.lgs. n. 626/94.
comma
Lo
stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto
di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2 custodito
presso
l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del decreto.
Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante,
le
informazioni e la documentazione richiesta secondo quanto previsto
dalla
legge.
Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro
si
intendono quelle riguardanti gli aspetti relativi all'igiene e
sicurezza
del lavoro.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione,
a
farne un uso strettamente connesso alla sua funzione.
è
tenuto
d) STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
Per l'esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la
sicurezza
fruisce del locale già posto a disposizione delle RSU e degli
eventuali
supporti logistici connessi, secondo le prassi in atto.
2)
ORGANISMI PARITETICI
A livello
le
territoriale,
tra
le
Associazioni
Regionali
Cispel
e
strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS.
firmatarie
del presente CCNL o delle Confederazioni cui le OO.SS. stesse
aderiscono,
sono costituiti organismi paritetici con funzioni di orientamento e
di
promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali
organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito
a
controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza,
informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la
sicurezza
avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
3)
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEO TERMINALI
Il destinatario della normativa prevista dal titolo VI (artt. 50-59)
del
D.lgs. n. 626/94 viene individuato nel lavoratore che utilizza
una
attrezzatura munita di videoterminale per almeno 4 ore
consecutive
giornaliere per tutta la settimana lavorativa.
Tale lavoratore, nell'ambito delle prime 4 ore dell'attività come
sopra
specificata, deve essere adibito per la durata di 30 minuti ad
altra
attività e per le rimanenti ore deve fruire di 15 minuti di
pausa
retribuita ogni 2 ore di applicazione continuativa al videoterminale.
Le pause possono essere cumulate ma non possono
né
all'inizio né al termine dell'orario di lavoro.
essere
godute
Capitolo VII - ORARIO DI LAVORO, RIPOSI E FESTIVITA'
Art. 23 - ORARIO DI LAVORO
1.
La durata dell'orario normale di lavoro è pari a 38 ore settimanali.
L'orario
di 38 ore settimanali può essere realizzato
attraverso
calendari
giornalieri,
settimanali,
plurisettimanali,
mensili,
plurimensili, annuali e può essere differenziato per settori e unità.
2.
L'orario settimanale suddetto è ripartito normalmente su 5
giorni,
salvo diversi accordi o regolamentazioni locali esistenti.
Diverse
ripartizioni possono riguardare tanto la generalità dei dipendenti
quanto
singoli reparti o uffici aziendali e sono finalizzate ad esigenze
di
efficacia, sicurezza e qualità del servizio, quali il presidio
del
territorio, l'apertura degli sportelli al pubblico e altri
servizi
all'utenza,
l'ottimale utilizzazione degli impianti,
ecc.;
tali
ripartizioni possono essere attuate valutando e contemperando le
esigenze
suddette e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la RSU.
Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il
6°
giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della
suddivisione
dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo.
3.
Le Parti si danno atto che il regime dell'orario di lavoro
deve
essere
funzionale all'obiettivo di realizzare condizioni per
il
miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del
servizio
reso all'utenza, attraverso l'adozione di articolazioni dell'orario
che
consentano il contenimento dello straordinario e il migliore
utilizzo
della forza lavoro, con il grado di elasticità e flessibilità
adeguata
alle esigenze del servizio, anche in situazioni particolari
caratterizzate
da ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o realizzazione di
importanti
programmi di sviluppo.
In relazione alle finalità evidenziate nonché allo scopo di far fronte
a
necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o
eccezionali
dell'attività lavorativa: a livello dell'intero complesso aziendale o
di
sue parti, ad esigenze stagionali o tecnico/aziendali, ad
adempimenti
amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti
dell'anno,
l'orario normale di lavoro contrattuale può essere utilizzato anche
come
media su un arco di tempo superiore a quello settimanale, attraverso:
articolazioni collettive di orario che prevedano periodi
con
prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattuali e
correlativi
periodi di prestazioni ridotte;
realizzazione di orari sfalsati settimanali o regimi di
flessibilità
collettiva;
utilizzazione collettiva di permessi ex festività ex art. 28,
ultimo
comma CCNL in particolari periodi dell'anno per il personale non
ritenuto
necessario rispetto alle esigenze di servizio; etc.
L'azienda perviene all'adozione delle suddette articolazioni
d'orario
valutando e contemperando le esigenze del servizio e quelle
dei
lavoratori, previa contrattazione con la RSU.
Le
Parti si danno atto che nei casi indicati la sola
diversa
distribuzione dell'orario normale non costituisce lavoro straordinario.
In tale contesto si tiene comunque conto della regolamentazione
del
lavoro a tempo parziale.
Le parti si impegnano a realizzare un regime annuale di
prestazione
lavorativa e un regime di ferie annuali uguale per tutti i
lavoratori
del settore: a tal fine, nelle aziende nelle quali sussistano
condizioni
collettive
di
miglior favore relative alla
durata
settimanale
dell'orario di lavoro o comunque condizioni (es. ferie,
semifestività,
permessi, ecc.) incidenti sulla quantità annua di ore lavorabili,
le
parti a livello locale sono impegnate a contrattare soluzioni
che
conducano
all'omogeneizzazione delle prestazioni
sia
all'interno
dell'azienda sia rispetto alle norme contrattuali, attraverso
il
superamento delle suddette condizioni collettive di miglior
favore,
fermo restando quanto
del
presente contratto.
Per
specifiche
previsto
posizioni
nell'ultimo
organizzative,
comma
dell'art.
comportanti
7
svolgimento
di
mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di
parametri
temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, può
essere
stabilito, previa contrattazione con le RSU, che i lavoratori
assegnati
alle suddette mansioni/funzioni non siano soggetti all'applicazione
di
rigide normative sull'orario di lavoro e alla conseguente disciplina
sul
lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL e che agli stessi
sia
riconosciuta, con le modalità ed effetti previsti dall'art. 16
del
presente contratto, una somma che tenga conto dell'entità
dell'eventuale
maggiore
impegno
temporale
richiesto
dall'assolvimento
della
prestazione.
4.
L'orario giornaliero di lavoro aziendale, anche con riferimento
alle
differenziazioni per settori e/o unità, è stabilito dall'azienda
con
ordine di servizio, consultata preventivamente la RSU (in
considerazione
delle esigenze operative connesse alla materia, le parti a livello
locale
sono impegnate ad esaurire la procedura di consultazione nel
termine
massimo di 10 giorni).
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori
dell'abituale
località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di
presentazione
al posto di ritrovo.
Tuttavia, quando il posto di ritrovo venga fissato in località
per
raggiungere la quale il lavoratore debba impiegare un tempo superiore
in
misura apprezzabile a quello che gli è necessario per
raggiungere
l'abituale posto di lavoro o comunque dette località siano situate
oltre
il
capolinea
periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto,
la
differenza fra i due tempi o il tempo occorrente per raggiungere
dal
capolinea il posto di lavoro e viceversa, va computato nell'orario
di
lavoro.
Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare il lavoro fino
a
quando non sia stato sostituito.
NORMA PARTICOLARE PER LAVORATORI TURNISTI DI TIPO A
Considerato che l'orario di lavoro dei lavoratori che effettuano turni
di
tipo "A" è normalmente articolato su 40 ore settimanali (5 turni di
8
ore), agli stessi vanno attribuiti, in luogo della riduzione
d'orario
settimanale a 38 ore, n. 12 giornate di 8 ore di permesso retribuito,
da
fruirsi con le stesse modalità di cui all'art. 28, ultimo comma, punto 1.
In considerazione della particolarità della prestazione richiesta a
questi
lavoratori,
gli stessi fruiscono altresì, con le
modalità
sopra
specificate, di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito, a titolo
di
ulteriore riduzione d'orario.
Art. 24 - SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO DI REPERIBILITA'
Tenuto conto delle particolari caratteristiche dei servizi idrico e
gas,
le aziende, avendo l'obbligo di garantire la sicurezza e la
piena
efficienza degli impianti in ogni momento e di salvaguardare la
pubblica
incolumità, nonché di garantire la regolarità dell'erogazione,
sono
impegnate a organizzare un servizio di pronto intervento 24 ore su 24
per
tutti i giorni dell'anno.
Il servizio di pronto intervento può essere organizzato con squadre
a
turno 24 ore su 24 ovvero con l'attuazione del servizio di reperibilità
in
aggiunta o in sostituzione del pronto intervento a turni, in rapporto
alle
caratteristiche
dell'azienda
e tenuto
conto
della
sicurezza
e
dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e
distribuzione
degli utenti e di altri parametri collegati.
Nell'organizzare il servizio di pronto intervento e/o della
reperibilità
le aziende sono impegnate a utilizzare ogni più moderna ed
avanzata
risorsa tecnica (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.)
per
conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e
degli
impianti.
Le modalità attuative della reperibilità vengono definite
attraverso
contrattazione tra l'azienda e la RSU, avendo riguardo
al
ruolo
fondamentale della reperibilità rispetto all'obiettivo
primario
di
garantire la sicurezza dell'utenza e degli impianti nonché la
regolarità
dell'esercizio.
Le Parti, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di orario
di
lavoro, convengono quanto segue:
a)
tenendo presente il principio dell'avvicendamento del maggior
numero
di lavoratori, il personale impiegato nel servizio di reperibilità
deve
possedere la necessaria qualificazione professionale; la
direzione
aziendale consulta la RSU circa i criteri adottati per le
eventuali
esclusioni di lavoratori dal servizio di reperibilità;
b)
l'impegno di reperibilità è limitato a un massimo di 12 giorni
al
mese pro-capite; comunque la reperibilità non deve mai superare i 6
giorni
continuativi. Ove, in casi eccezionali, l'impegno di reperibilità
superi i
12 giorni al mese i compensi di cui al successivo comma 7
vengono
maggiorati del 15%;
c)
il livello professionale del 1° addetto al servizio di
reperibilità
non è normalmente inferiore al livello C3.
Il servizio di reperibilità può essere di 2 tipi:
A)
le
lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione
chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la
prima
valutazione;
B)
lavoratori che vengono chiamati in servizio dal presidio
tecnicoaziendale o dal reperibile di tipo A).
Dall'1.1.92 il servizio di reperibilità viene compensato come segue:
Tipo A Tipo B
Reperibilità superiore a 0 e fino a 10 ore
Reperibilità superiore a 10 e fino a 18 ore
Reperibilità superiore a 18 e fino a 24 ore
2,5%
3,5%
4,5%
1,5%
2,5%
3,5%
Le percentuali sopra individuate vanno calcolate sulla retribuzione
base
contrattuale del livello B2.
I relativi valori si aggiornano con decorrenza 1.1.92, con
riferimento
alla retribuzione base del livello B2 in vigore a tale data e
successive
variazioni.
Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata nel corso
del
servizio di reperibilità (compresi i tempi di andata e ritorno dal
luogo
di presentazione) sono comunque regolarmente retribuite secondo le
norme
sul lavoro straordinario contenute nel vigente CCNL.
I compensi per il servizio di reperibilità sono corrisposti mensilmente
in
base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati:
questi
compensi,
quale
che sia la durata del servizio continuativo
di
reperibilità, non sono considerati come facenti parte della retribuzione
a
nessun effetto, esclusi quelli fiscali e assicurativi di legge nonché
per
il trattamento di fine rapporto (legge 29.5.82 n. 297).
Dall'1.1.83 i lavoratori immessi nel servizio di reperibilità che
siano
sprovvisti di telefono domiciliare, ricevono all'installazione
dello
stesso, il rimborso di 2/3 delle spese d'installazione, tasse escluse.
Nota a verbale.
Le Parti si danno atto che le innovazioni introdotte nel presente
articolo
non
comportano automatica modifica degli assetti organizzativi
del
servizio di pronto intervento concordati a livello aziendale.
Art. 25 - LAVORO IN TURNO - LAVORO NOTTURNO
1) TURNI
I lavori in turno presi in considerazione ai
disciplina
prevista nel presente articolo sono i seguenti:
fini
della
a)
turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e della
notte
e per tutti i giorni della settimana;
b)
turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con
esclusione
del turno dalle ore 22 alle ore 6.
Resta ferma la possibilità per le parti di individuare e
contrattare
aziendalmente, in aggiunta ai tipi di turno sopra considerati,
altri
eventuali tipi di turno e/o articolazioni differenziate di orario
il
relativo trattamento economico, comunque in misura non superiore a
quella
prevista dal presente articolo per i turni di tipo b).
Sulla
retribuzione
normalmente
assegnato
ai turni
seguenti
maggiorazioni:
individuale
di
tipo
a)
mensile
e
b),
del
si
e
lavoratore
applicano
le
- per i turni di tipo a), 11%, elevata a 11,5% dal 1.1.92;
- per i turni di tipo b), 8%, elevata a 8,5% dal 1.1.92.
Nei casi di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati
da
parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento di cui sopra
viene
corrisposto sulla retribuzione individuale delle giornate lavorate.
In aggiunta alla maggiorazione di cui sopra, sempre in considerazione
del
disagio connesso alle prestazioni a turno, e in particolare in
relazione
al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione
dei
turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni
di
tipo a) viene corrisposta, per ogni turno notturno o festivo di 8 ore,
una
indennità di £. 4.000, elevata a £. 5.000 dall'1.1.92.
Tale indennità assorbe fino a concorrenza altre indennità aventi
finalità
analoghe eventualmente in essere.
La stessa indennità è estesa ai lavoratori addetti ai turni di tipo b)
per
ogni turno di 8 ore prestato nelle giornate festive (inclusa la
domenica)
per compensare - unitamente alla maggiorazione di cui sopra il
particolare disagio relativo a problemi di trasporto, pasto ecc.
connesso
alle prestazioni in turno.
Per coloro che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro
non
seguano orari di turno avvicendato, ma li abbiano osservati in
precedenza,
la maggiorazione di cui al comma 3 è riferita alla retribuzione
base
valida all'atto della cessazione del rapporto propria del livello
di
appartenenza alla data di cessazione del servizio in turni.
Detta
maggiorazione è computata ai soli fini del calcolo dell'indennità
di
anzianità spettante fino al 31.5.82, per tanti venticinquesimi quanti
sono
gli anni interi di servizio in turno. Tali aliquote non possono superare
i
25/25.
A) GIORNI DI RIPOSO
I lavoratori addetti a turni continui debbono, nell'arco
dell'anno,
usufruire dello stesso numero di giorni di riposo goduti del
lavoratore
non turnista.
B) UTILIZZAZIONE IN LAVORI NON IN TURNO
I lavoratori addetti a lavori in turno, che vengono utilizzati in
attività
non richiedenti i turni, conservano le indennità previste dal
presente
articolo nell'importo in cifra percepito al momento della cessazione
del
lavoro in turno, secondo i seguenti criteri:
a)
il 100% quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età e
almeno
10 anni di lavoro in turno;
b)
quando il lavoratore abbia compiuto i 55 anni di età e maturato
meno
di 10 anni di lavoro in turno, 1/10 per ognuno dei detti anni;
c)
quando il lavoratore abbia meno di 55 anni d'età e almeno 15 anni
di
lavoro in turno, il 100%; qualora lo stesso lavoratore abbia meno di
15
anni di lavoro in turno, 1/15 per ognuno di detti anni.
In caso di passaggio di livello o nel caso di impiego dei lavoratori
in
attività comportanti la corresponsione di un'indennità con origine
o
finalità analoghe a quella dei turni, quest'ultima viene assorbita fino
a
concorrenza.
Il lavoratore il quale, a seguito di infortunio sul lavoro o
malattia
professionale, non possa più essere utilizzato in lavoro in turno e
venga
utilizzato in attività giornaliere, conserva le indennità previste
dal
presente
articolo, par. 1), secondo i criteri esposti nei
commi
precedenti.
C) AVVICENDAMENTI
I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età e almeno 10 anni
di
lavoro in turno, oppure - a prescindere dall'età - abbiano compiuto
20
anni di lavoro in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta,
di
essere utilizzati in attività - equivalenti per quanto riguarda
la
qualifica - non richiedenti lavoro in turno, conservando le
indennità
previste dal par. 1) del presente articolo, nella misura del
100%
dell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro
in
turno.
D) TURNI DI LAVORO NEI CED O SED
Qualora l'azienda ravvisi la necessità di istituire dei turni di
lavoro
per una migliore utilizzazione dei CED o SED, detti turni e la
relativa
disciplina economica vengono individuati e contrattati localmente
fra
azienda e RSU come previsto dal presente articolo.
E) COPERTURA DEL TURNO PER MANCATO CAMBIO
Le Parti convengono che, compatibilmente con l'organizzazione aziendale
e
le esigenze del servizio, la copertura del turno per mancato
cambio
avvenga di norma con il prolungamento del turno non oltre le 4 ore e
con
corrispondente entrata in turno anticipata del turnista subentrante.
2) LAVORO NOTTURNO
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20 e le ore
6.
Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore, nei limiti
del
normale orario giornaliero della sua prestazione di lavoro,
viene
compensato con una maggiorazione pari al 19% della retribuzione
oraria
individuale.
Per quanto concerne il riposo fisiologico dei lavoratori chiamati
a
prestare lavoro straordinario tra le ore 0 e le 6 a.m., si applicano
i
seguenti criteri: a) per interventi notturni inferiori a
4
ore,
posticipazioni per una corrispondente durata dell'inizio del lavoro
nel
mattino dello stesso giorno; b) per interventi notturni da 4 a 6
ore,
ripresa del lavoro nel pomeriggio dello stesso giorno, dopo
l'intervallo
per il pasto. Sono fatti salvi gli eventuali trattamenti di miglior
favore
in atto.
Tali riposi si considerano a tutti gli effetti retribuiti.
Art. 26 - PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO DI LAVORO
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono avere
carattere
di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive
esigenze
di servizio; in particolare il ricorso al lavoro straordinario deve
essere
finalizzato ad assicurare la continuità del servizio in condizioni
di
sicurezza o connesso al verificarsi di circostanze impreviste o
esigenze
inderogabili.
Il
lavoro
straordinario
deve essere
richiesto
e/o
autorizzato
preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di
pronto
intervento per la sicurezza del servizio e la pubblica incolumità;
il
lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto
né
compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario
senza
giustificali motivi di impedimento.
La Direzione aziendale comunica trimestralmente alla RSU i dati
a
consuntivo relativi alle eventuali prestazioni straordinarie per ufficio
o
reparto.
Nei casi in cui i suddetti dati consuntivi evidenzino - complessivamente
o
per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico
alle
prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si
incontreranno
per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure
atte
a eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo e
in
particolare per l'esame delle possibili incidenze di tali situazioni
sui
programmi di sviluppo occupazionale dell'azienda.
Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non
eseguibili
nell'orario normale di lavoro ovvero ove si verifichino
circostanze
eccezionali che richiedono periodi prolungati di ricorso in via
non
occasionale
al
lavoro
straordinario, le
prestazioni
di
lavoro
straordinario programmabili sono definite previa contrattazione con
la
RSU.
Le suddette ore di lavoro straordinario sono compensate con
altrettanti
periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali,
fermo
restando il diritto al riposo settimanale e il pagamento delle
sole
maggiorazioni della retribuzione oraria di cui al presente articolo.
Lavoro straordinario diurno è quello compiuto dal lavoratore oltre
la
durata dell'orario settimanale di lavoro previsto dal presente contratto.
Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore
la
durata giornaliera della sua prestazione, tra le ore 20 e le 6.
oltre
Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la
retribuzione
individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti:
-
lavoro straordinario feriale diurno:
27% per le prime 2 ore,
38% per le ore successive;
-
lavoro straordinario notturno:
38% per le prime 4 ore,
58% per le ore successive.
In ogni caso in cui il lavoro straordinario notturno sia prestato
senza
soluzione di continuità dopo un periodo di lavoro straordinario diurno,
il
lavoro straordinario notturno viene compensato nella misura
immediatamente
più favorevole al lavoratore.
La stessa regola si applica nel caso in cui il
straordinario
notturno preceda senza soluzione di continuità il
straordinario
lavoro
lavoro
diurno.
Le maggiorazioni di cui al presente articolo non
con
quelle del precedente art. 25.
sono
cumulabili
Dichiarazione a verbale.
Le Parti convengono di riesaminare il presente articolo alla luce
di
future modifiche della regolamentazione legale in materia di orano
di
lavoro e di lavoro straordinario.
Art. 27 - LAVORO FESTIVO
1.
Lavoratori non addetti a turni avvicendati - Il lavoratore che
viene
chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato
con
altra giornata di riposo e con la sola maggiorazione della
retribuzione
individuale oraria del 36% per le prime 4 ore e del 58% per le
successive.
Qualora in casi eccezionali la giornata di lavoro festivo non
possa
essere compensata con altra giornata di riposo, il lavoratore ha
diritto
alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 36% per le prime
4
ore e del 58% per le successive.
2.
a
Lavoratori
addetti
a turni avvicendali - Il lavoratore
addetto
turni avvicendati che viene chiamato a prestare servizio nel
giorno
stabilito di riposo o in un giorno festivo infrasettimanale anche
se
coincide con una domenica, viene compensato come precisato al comma 2
del
precedente paragrafo 1.
L'eventuale spostamento del giorno prestabilito di riposo, quando
non
sia comunicato all'interessato almeno 4 giorni prima, deve
essere
compensato
con la sola maggiorazione del 36% sulla
retribuzione
individuale oraria.
Qualora detto nuovo giorno di riposo venga a coincidere con
una
festività infrasettimanale, il lavoratore ha diritto a una
maggiorazione
del
58%
sulla retribuzione individuale, indipendentemente
dalla
maggiorazione del 36%.
Art. 28 - GIORNI FESTIVI E RIPOSI SETTIMANALI
I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2,
legge
27.5.49 n. 260, modificati dall'art. 1 della legge 5.3.77 n. 54
e
dall'art. 1, legge 28.12.85 n. 792), ai quali si aggiunge quello del
S.
Patrono del luogo dove il dipendente lavora (*).
(*)Legge 27.5.49 n. 260, come modificata dalla legge 5.3.77 n. 54 e
dalla
legge 28.12.85 n. 792 "Art. 1 - Il giorno 2 giugno, data di
fondazione
della Repubblica, é dichiarato festa nazionale. Art. 2 Sono
considerati giorni festivi, agli effetti dell'osservanza del
completo
orario festivo e del divieto di compiere determinati atti
giuridici,
oltre al giorno della festa nazionale, i giorni seguenti: tutte
le
domeniche; il 1° giorno dell'anno, il 6 gennaio: Epifania di N.S.;
il
25 aprile: anniversario della Liberazione; il giorno di lunedì
di
Pasqua, il 1° maggio: festa del lavoro, il giorno
dell'Assunzione
della B.V. Maria; il giorno di Ognissanti, il giorno della
festa
dell'Immacolata Concezione; il giorno di Natale; il
giorno
26
dicembre." N.B.: Le festività del 2 giugno e del 4 novembre sono
state
differite rispettivamente alla 1a domenica di giugno e alla
1a
domenica di novembre. La festività dell'Epifania di N.S. è
stata
ripristinata dalla legge 28.12.85 n. 792, art. 1.
Sono
data
inoltre riconosciuti un minimo di 3 giorni semifestivi, la cui
viene fissata secondo gli usi locali già in atto. Nel caso che il
giorno
semifestivo abbia a coincidere con una delle festività di cui al
comma
precedente, deve essere fissata, mediante accordo locale, altra
giornata
semifestiva nello stesso anno.
Il lavoro compiuto in giorno semifestivo oltre
del
medesimo è considerato come lavoro festivo.
l'orario
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla
cade
normalmente di domenica.
normale
legge,
Per i lavoratori per i quali è ammesso a norma di legge il lavoro
nel
giorno di domenica, il riposo può essere fissato in un altro giorno
della
settimana, senza mai oltrepassare i 6 giorni consecutivi di lavoro;
in
questo caso la domenica è considerata giorno lavorativo, mentre viene
ad
essere considerato giorno di riposo settimanale, a tutti gli effetti,
il
giorno fissato per il riposo stesso.
Per i lavoratori addetti ai turni avvicendati il giorno prestabilito
di
riposo può essere spostato, in caso di obiettiva necessità, con
un
preavviso di almeno 4 giorni. Nel preavviso deve essere indicato il
nuovo
giorno fissato per il riposo. Il giorno di riposo compensativo non
deve
cadere oltre la settimana successiva a quello prestabilito.
Qualora una delle festività non domenicali di cui al comma 1 del
presente
articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun lavoratore
cui
riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al
normale
trattamento economico, un importo pari a una giornata di
retribuzione
globale.
il
Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al comma 1
del
presente articolo coincida con il giorno di riposo settimanale
dei
lavoratori di cui al comma 5, questi ultimi hanno diritto allo
stesso
trattamento previsto
festa
infrasettimanale.
per la coincidenza della
domenica
con
una
Al trattamento previsto dai due commi precedenti si aggiunge inoltre,
per
coloro che lavorano nel giorno di riposo normale o prestabilito,
il
compenso stabilito per il lavoro festivo.
Per le festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54, come modificata
dalla
legge 28.12.85 n. 792, si applica il seguente trattamento:
1)
a compensazione e in luogo delle festività nazionali e
religiose
nonché delle solennità civili soppresse o comunque differite dalla
legge
sopracitata, sono attribuite annualmente ai dipendenti regolati
dal
presente CCNL 2 giornate di ferie, da aggiungersi al periodo a tale
titolo
stabilito dal presente contratto collettivo nazionale e ulteriori
3
giornate di permesso retribuito.
Le 2 giornate supplementari di ferie non debbono coincidere con
giornate
di riposo (domeniche o giorni sostitutivi) o di sabato non lavorative;
2)
al personale che, per effetto delle modalità di
distribuzione
dell'orario, fruisce annualmente di non più di 74 giornate di riposo
e/o
di non prestazione, è attribuita un'ulteriore giornata di
permesso
retribuito;
3)
i permessi retribuiti previsti dai commi che precedono sono
assegnati
dall'azienda compatibilmente con le esigenze di servizio, sentite le
RSU;
4)
ove i permessi di cui sopra non possano essere usufruiti per
le
citate esigenze di servizio entro l'anno cui si riferiscono, è
corrisposta
al lavoratore interessato, per ciascuno di quelli non potuti
usufruire,
una
quota giornaliera di retribuzione contrattuale, senza
alcuna
maggiorazione, di importo pari a quella dovuta per le giornate di
ferie.
Norme transitorie.
ai
Trattamento
economico supplementare per la giornata
di
Pasqua
lavoratori turnisti già regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio
al
al
31.12.79: vedasi Parte II, art. 8.
Trattamento economico supplementare per la giornata
lavoratori
di
Pasqua
già regolati dal CCNL dip. A.M. Acquedotti e in servizio
al
31.12.79: vedasi Parte III, art. 5.
Art. 29 - FERIE
Il lavoratore ha diritto per ogni anno di servizio a un periodo di
riposo,
con decorrenza della retribuzione globale, nella misura di 26
giorni
lavorativi più le 2 giornate supplementari di cui al punto 1)
dell'art.
28.
Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso dovrà
essere
assegnato dall'azienda, la quale ne fisserà l'epoca tenuto conto
delle
esigenze del servizio e dei desideri dei lavoratori.
L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica
il
diritto alle ferie maturate.
In caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi
di
servizio prestati; a tal fine le eventuali frazioni di mese non
inferiori
a 15 giorni sono computate come mese intero.
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo
di
preavviso. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve
essere
compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante
l'orario
normale, senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto
previsto
dall'art. 17, comma 7.
Qualora,
deve
durante
il periodo delle ferie, il lavoratore
si
ammali
darne comunicazione alla Direzione con l'invio di certificato medico
entro
3
giorni; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune
la
comunicazione deve essere data nel più breve tempo possibile.
La malattia interrompe il godimento delle ferie.
Ove la malattia impedisca il godimento parziale o totale delle ferie
entro
l'anno, le stesse sono godute, a guarigione avvenuta, anche
nell'anno
successivo.
Ai lavoratori assenti per malattia superiore a 15 giorni nel
periodo
immediatamente precedente alla richiesta di ferie, la concessione
delle
stesse è subordinata alla condizione che abbiano ripreso
l'attività
lavorativa e/o alla presentazione di certificato medico di
intervenuta
guarigione; casi eccezionali sono da verificare di volta in volta.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per rinuncia del
lavoratore
o per disposizioni dell'azienda.
Nel caso di eccezionali e motivate esigenze, le ferie vengono assegnate
e
fatte godere al lavoratore entro e non oltre il 1° trimestre
dell'anno
successivo.
In caso di morte del lavoratore agli aventi causa o diritto
viene
liquidata un'indennità pari alla retribuzione globale per il periodo
di
ferie maturate e non godute.
Capitolo VIII - INTERRUZIONI E SOSPENSIONI
Art. 30 - ASSENZE - PERMESSI - LAVORATORI STUDENTI
Durante l'orario di lavoro, il lavoratore non può abbandonare il
proprio
lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore; per
gli
addetti ai turni avvicendati si richiama quanto stabilito dal
penultimo
comma del punto 4 dell'art. 23.
Il lavoratore è tenuto, in caso di assenza dal lavoro, ad
avvertire
l'azienda nello stesso giorno in cui ha inizio l'assenza, entro 4
ore
dall'inizio della propria prestazione e a giustificarla al più tardi
entro
il mattino successivo; il tutto salvo il caso di comprovata
forza
maggiore.
In caso di malattia, la giustificazione dell'assenza, a partire dal
1°
giorno della stessa, avviene con certificato medico, secondo le
modalità
previste dalle disposizioni di legge e INPS; tale certificato deve
essere
consegnato o fatto pervenire all'azienda entro e non oltre il 3°
giorno
dall'inizio dell'assenza.
In caso di denunciata malattia, l'azienda ha facoltà di farla
controllare
per mezzo dei servizi ispettivi degli Enti competenti.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua
discrezione,
accordare per giustificati motivi permessi o brevi congedi con facoltà
di
corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi
non
sono computati in conto dell'annuale periodo di ferie salvo
richiesta
scritta del lavoratore.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di:
a)
a
15
giorni di calendario con corresponsione della retribuzione e,
sua richiesta, altri 15 giorni non retribuiti, se effettivo;
b)
7 giorni di calendario retribuiti, se assunto a termine. A
richiesta
dell'interessato viene concesso un altro giorno di permesso
non
retribuito.
Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore
o
di un figlio sono concessi al lavoratore 3 giorni di calendario
di
permesso con corresponsione della retribuzione.
Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto
è
ridotto a 2 giorni.
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo
alle
giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato motivo,
salvo
quanto previsto dal comma 5 del presente articolo.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuole
di
istruzione
primaria, secondaria,
universitaria
e
di
qualificazione
professionale,
statali,
pareggiate
o
legalmente
riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio
legali,
hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la
preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di
lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I predetti lavoratori studenti hanno diritto di usufruire di
permessi
retribuiti nella misura di 50 ore in ogni anno scolastico per
frequentare
i corsi di studio sopra specificati.
È consentita l'utilizzazione della predetta competenza contrattuale
anche
in un solo anno scolastico fino a un massimo di 150 ore.
I lavoratori studenti in occasione degli esami hanno diritto
permessi
retribuiti nelle seguenti misure:
11 giorni lavorativi per gli esami di licenza
medici
inferiore;
16 giorni lavorativi per gli esami di licenza
medici
superiore;
3 giorni lavorativi per ogni esame universitario.
a
di
scuola
di
scuola
Fra i giorni lavorativi è computato anche il sabato.
Nel caso che il lavoratore venga respinto, può fruire dei
suddetti
permessi solamente una seconda volta, purché detti esami abbiano
esito
positivo.
L'azienda può richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti commi.
Si considerano
presente
contratto.
ingiustificate
le
assenze
non
previste
dal
Art. 31 - ASPETTATIVA
Per motivi di carattere privato da valutarsi dall'azienda questa, se
lo
ritenga compatibile con le esigenze del servizio, può concedere
al
lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino
al
massimo di 1 anno senza alcuna corresponsione di retribuzione e
di
contributi e senza decorrenza di anzianità.
Se durante il periodo di aspettativa, nel quale non vi è corresponsione
di
contributi e decorrenza di anzianità, il lavoratore subisce un
sinistro,
il periodo di aspettativa può essere considerato utile agli effetti
della
determinazione della pensione, qualora il lavoratore versi, a suo
carico,
i contributi afferenti al periodo di aspettativa fino al giorno
del
sinistro.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche
sindacali
provinciali, regionali e nazionali vengono applicate
le
disposizioni di cui rispettivamente all'art. 2 della legge n. 816/85
e
all'art. 31 della legge 20.5.70 n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
I periodi di aspettativa sindacale non sono utili agli effetti
del
compimento del periodo di prova e del diritto alle ferie, ma sono
validi
ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità:
e
dell'indennità di preavviso; ai fini previdenziali e assistenziali
si
applicano le vigenti disposizioni di legge.
Art. 32 - TRATTAMENTO DI MALATTIA E CONVALESCENZA
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa
quella
da
infortunio extra-professionale, l'azienda conserva il posto
al
dipendente non in prova per 12 mesi, durante i quali viene corrisposta
la
retribuzione globale.
Detto periodo deve essere considerato come servizio prestato a tutti
gli
effetti.
La
materia
delle assenze per cure termali è
dalla
legislazione vigente (attualmente legge 30.12.91 n.
12.8.92,
D.M. 15.12.94.).
disciplinata
412,
D.M.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quello che
intervenga
non oltre 30 giorni dalla cessazione della malattia precedente.
Il diritto alla conservazione del posto viene comunque meno quando
il
lavoratore, anche per effetto di una pluralità di episodi morbosi,
e
indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli, raggiunga
in
complesso il limite previsto al comma 1 del presente articolo durante
un
arco temporale massimo di 24 mesi consecutivi.
I casi di particolare gravità sono valutati congiuntamente tra le parti.
I periodi di degenza ospedaliera, debitamente certificati, non danno
luogo
al raggiungimento dei termini massimi di comporto sopraelencati.
Superati i limiti di tempo di cui ai commi 1 e 5, su richiesta
del
lavoratore
impossibilitato a riprendere servizio, va concessa
una
aspettativa nella misura massima di 1 anno, ai sensi dell'art. 1.
Quando l'assenza sia dovuta a incapacità temporanea conseguente a
malattia
professionale,
anche
se
non coperta da assicurazione,
l'azienda
corrisponde la retribuzione globale sino alla guarigione clinica.
Nella retribuzione corrisposta durante l'assenza viene assorbito, fino
a
concorrenza, quanto il lavoratore abbia diritto a percepire a titolo
di
indennità
sostitutiva
della retribuzione per
atti
previdenziali,
assistenziali, assicurativi in conseguenza di disposizioni di legge
di
contratto.
o
Alla scadenza dei termini rispettivamente indicati nei commi
precedenti
del presente articolo e dell'eventuale periodo di aspettativa,
l'azienda,
ove
proceda
al licenziamento del lavoratore, gli corrisponde
il
trattamento di licenziamento e l'indennità sostitutiva del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre i limiti suddetti
non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, il lavoratore stesso
può
recedere dal rapporto di lavoro con diritto al trattamento di fine
lavoro
e senza preavviso.
Trascorsi i termini suddetti, ove il rapporto non venga risolto da
nessuna
delle due parti, il rapporto stesso rimane sospeso a tutti gli effetti.
Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia
debba
trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve
darne
preventiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli.
L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico e,
in
ogni caso, è facoltà dell'azienda di far costatare in qualsiasi
momento
tale incapacità attraverso i servizi ispettivi degli Enti competenti.
È anche facoltà dell'azienda di far costatare l'idoneità fisica, da
parte
di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico,
del
dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo
di
infortunio o di malattia.
Qualsiasi divergenza sull'idoneità fisica del lavoratore va rimessa
al
giudizio di un collegio composto di un medico delegato da uno degli Enti
o
Istituti di cui al comma 3 dell'art. 5 della legge 20.5.70 n. 300, di
un
medico di fiducia del lavoratore e di un 3° medico, che presiede
il
collegio, designato d'accordo dai primi 2 medici.
Qualora detta designazione per un qualsiasi motivo non potesse aver
luogo
entro il termine di 5 giorni, essa è demandata al Presidente del
consiglio
dell'Ordine dei medici a cura della parte più diligente. Nelle more
della
decisione il lavoratore non può riprendere servizio e il tempo
necessario
per la decisione stessa è computato agli effetti del comma 1 del
presente
articolo.
La stessa procedura di cui ai precedenti commi può essere seguita in
caso
di divergenza interessante l'infermità del lavoratore che, per
tale
motivo, abbia richiesto di essere adibito, anche provvisoriamente,
ad
altre mansioni.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio
o
infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità
lavorativa
non inferiore al 50%, l'azienda mantiene in servizio il lavoratore
stesso
assegnandolo ad altre mansioni.
NORMA PARTICOLARE
Ai
lavoratori non in prova con contratto a tempo determinato
il
trattamento di malattia e infortunio, previsto dal presente
articolo,
viene applicato, in conformità delle vigenti disposizioni di legge,
non
oltre la scadenza del termine apposto al contratto medesimo.
Art. 33 - ASSICURAZIONE INFORTUNI
Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione
obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali
norme
che subiscano infortuni risarcibili ai sensi e in conformità delle
stesse,
l'azienda corrisponde un trattamento equivalente a quello previsto
dalla
legge suddetta.
Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello
speciale
trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integra le
prestazioni
di legge e il trattamento equivalente fino a raggiungere un'indennità
pari
a 5 retribuzioni globali annue in caso di morte e a 6 retribuzioni
globali
annue in caso di invalidità permanente totale secondo la normativa INAIL.
L'eventuale
importo della rendita annua liquidata
dagli
istituti
assicuratori capitalizzata al 5% viene detratto dall'importo di cui
sopra
e la differenza è liquidata in un'unica soluzione oltre al
normale
trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del
rapporto
per motivi non disciplinari, compresa l'indennità di preavviso
il
trattamento di previdenza.
e
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende
in
conseguenza di invalidità permanente parziale o comunque qualora il
grado
di tale invalidità secondo le tabelle INAIL superi il 70%,
l'azienda
integra le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa
percentuale
del grado di invalidità sulle 6 annualità globali di retribuzione salvo
la
detrazione di cui al comma precedente.
Fino all'emanazione del decreto previsto dall'art. 15, comma 3 del
D.lgs.
n. 626/94, nelle aziende che abbiano almeno 300 dipendenti debbono, a
loro
cura e spese essere istituiti posti di pronto soccorso; le altre
aziende
adottano sistemi equivalenti.
L'azienda corrisponde al dipendente l'intera retribuzione fino
alla
guarigione clinica nei casi di assenza dovuta a incapacità
temporanea
conseguente a infortunio sul lavoro, trattenendo quanto il
lavoratore
abbia diritto a percepire a titolo di indennità sostitutiva
della
retribuzione
da Enti di previdenza, assistenza e assicurativi
in
conseguenza di disposizioni di legge o di contratto.
Qualora al lavoratore colpito da infortunio sia dovuto, nel corso
degli
ultimi 15 giorni di lavoro, il trattamento per mutamento di mansioni,
tale
trattamento gli viene corrisposto anche durante l'assenza
temporanea
conseguente all'infortunio.
Per "importo della rendita annua liquidata dagli Istituti
assicuratori
capitalizzata al 5%" deve intendersi il capitale di copertura
della
rendita da infortunio calcolato alla data di decorrenza della
rendita
stessa mediante le stesse basi tecniche adottate dall'INAIL,
eccezion
fatta per quanto riguarda il tasso tecnico che resta fissato nella
misura
del 5%.
Art. 34 - TUTELA DELLA MATERNITA'
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e
puerperio
sono applicate le disposizioni di legge in materia.
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a
chi
di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle
eventuali
indennità e compensi collegati con la presenza in servizio.
Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per
legge
allo stesso titolo da qualsiasi altro Ente, escluse le concessioni
aventi
carattere di premio.
In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio
e
che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i
termini
stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal
suddetto
termine.
Art. 35 - SERVIZIO MILITARE
La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non fa
cessare
il rapporto di lavoro, che resta in tal caso sospeso salvo la
decorrenza
dell'anzianità.
Al
dipendente richiamato alle armi viene
trattamento
economico previsto dalle leggi in vigore.
applicato
il
Tuttavia, in caso di richiamo alle armi contenuto entro un massimo di
3
mesi, l'azienda corrisponde al lavoratore la retribuzione globale per
il
periodo di assenza, con detrazione delle competenze militari da
lui
percepite.
Il dipendente chiamato o richiamato alle armi deve presentarsi
all'azienda
per riprendere servizio, salvo nel caso di forza maggiore, entro
il
termine di 1 mese dal collocamento in congedo o in licenza illimitata
in
attesa di congedo: in mancanza viene considerato dimissionario.
Capitolo IX - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 36 - RETRIBUZIONE E SUE DEFINIZIONI
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi
determinati
per i vari livelli di inquadramento dei lavoratori nelle tabelle
allegate
al presente contratto.
Con l'espressione "retribuzione individuale" s'intende la somma
della
retribuzione base con l'indennità di contingenza, maturata dall'1.2.77
in
avanti, di cui al punto B) del successivo art. 38, gli importi
degli
aumenti di anzianità e di merito nonché degli eventuali assegni
'ad
personam', l'indennità di funzione dei lavoratori Quadri di cui
al
precedente art. 16.
Con l'espressione
della
"retribuzione
globale"
si
intende
la
somma
retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo
nonché
degli eventuali elementi 'ad personam' sostitutivi di indennità e/o
voci
retributive soppresse dal presente CCNL sono comunque esclusi
dalla
retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso
spese
anche se forfetizzato.
NORMA TRANSITORIA
L'istituto dell'E.R.I. (per i lavoratori Quadri vedi art. 16, punto 2
del
CCNL 2.8.91 e per i lavoratori inquadrati nei livelli A1 e A2 vedi art.
44
del CCNL 2.8.91) è abrogato con effetto dalla data di stipulazione
del
presente contratto; le somme a tale titolo attribuite al
lavoratori
interessati vengono conservate come assegno 'ad personam' nella cifra
in
godimento a tale data e confluiscono nella retribuzione individuale di
cui
al comma 3 del presente articolo; tali somme possono essere assorbite
in
caso di passaggio a livello superiore fino a concorrenza della
nuova
retribuzione base e, con riferimento all'area Q, anche dell'importo
della
indennità di funzione prevista per i Quadri.
NORMA PARTICOLARE
Quota supplementare di caropane - Cfr. parte I, allegato 1.
Dichiarazione a verbale.
La fase di sperimentazione e prima
di
politiche retributive individuali,
procedure
previste in materia dall'art. 3
di
verifica tra le Parti nei 3 mesi
della
parte normativa del CCNL stesso.
applicazione da parte delle Aziende
attuate nel rispetto
del presente
CCNL,
delle
sarà
precedenti la data di
Art. 37 - CALCOLO DELLA RETRIBUZIONE GIORNALIERA E ORARIA
oggetto
scadenza
La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti
nell'articolo
precedente,
si ottiene dividendo la retribuzione mensile
il
coefficiente 165.
per
La retribuzione giornaliera si ottiene moltiplicando la
retribuzione
oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il
numero
dei giorni lavorativi della settimana.
Chiarimento a verbale.
Il coefficiente 168, in vigore dall'1.1.80, ridotto a 165
dall'1.3.90,
sostituisce a tutti gli effetti i diversi coefficienti per il
calcolo
della retribuzione oraria previsti dai precedenti CCNL di
categoria,
inclusi quelli conservati 'ad personam' dai medesimi CCNL.
Art. 38 - RETRIBUZIONE BASE - INDENNITA' DI CONTINGENZA
A)
Le retribuzioni base mensili (comprendenti i valori di tutti i
punti
della scala mobile delle retribuzioni, detta anche indennità
di
contingenza, maturati fino al 31.1.77) e le relative decorrenze
sono
quelle determinate nelle tabelle A e B allegate al presente contratto.
B)
Indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni, già
regolata
dalle norme e modalità stabilite in sede interconfederale (vedi
accordo
interconfederale 12.4.57, integrato dall'accordo interconfederale 7.5.75
e
dall'adesione della CISPEL al punto 4.2 dell'accordo
intercompartimentale
sul pubblico impiego 18.12.85, poi generalizzato con la legge
26.2.86,
n. 38 e successiva legge 13.7.90 n. 191), per effetto
dell'intervenuta
cessazione del sistema di indicizzazione dei salari in forza
del
Protocollo Governo-Parti Sociali 31.7.92, resta determinata
nell'importo
in vigore all'1.11.91.
Art. 39 - AUMENTI BIENNALI DI ANZIANITA'
I lavoratori, al compimento di ogni biennio di anzianità di
servizio
rispetto alla data di assunzione, calcolata come previsto dal
precedente
art. 14, comma 2, hanno diritto a percepire un aumento
nell'importo
determinato per ciascun livello di inquadramento nella tabella
allegata,
fino
a un massimo di 12 aumenti complessivi; tale aumento
viene
corrisposto a partire dal 1° giorno del mese successivo alla data
di
compimento del biennio di servizio.
Gli aumenti derivanti dalla legge n. 336/70, artt. 1 e 2, si
aggiungono
all'importo massimo raggiunto a titolo di aumenti biennali di anzianità.
Il presente istituto decorre dal 1° gennaio 1995.
NORMA DI ATTUAZIONE
I lavoratori in servizio alla data dell'1.1.95 maturano
aumento
biennale con decorrenza 1.1.97.
L'importo dell'aumento viene riferito al livello
di
appartenenza nel mese precedente l'erogazione.
TABELLA
Livello
QS
Q
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
Aumento biennale
68.900
64.100
60.200
56.200
52.400
47.700
44.500
41.600
38.700
35.800
di
il
1°
inquadramento
C3
D1
D2
32.900
28.100
20.800
Art. 40 - CONTRATTAZIONE DI 2° LIVELLO: PREMIO DI RISULTATO
1.
PREMESSA
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo 23.7.93 tra Governo e
Parti
Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati
nel
presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la
competitività
delle aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione
all'andamento
aziendale, viene istituito un "premio di risultato", la cui
negoziazione
ha luogo, con le modalità di cui al presente articolo, con
periodicità
quadriennale.
Tale premio ha le finalità di:
a)
coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al
miglioramento
continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di obiettivi e
programmi
di efficienza, produttività e qualità: tali obiettivi/ programmi
possono
essere a carattere aziendale, di area, gruppo e altre
articolazioni
organizzative;
b)
far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti
dall'impresa
attraverso
il
miglioramento della redditività
e
dell'andamento
economico/produttivo conseguito grazie alla realizzazione degli
obiettivi
e programmi suddetti.
Il premio di risultato viene definito con la contrattazione
aziendale
quadriennale di cui all'art. 1 del presente CCNL e, in quanto correlato
ad
obiettivi e programmi di miglioramento aziendale, viene erogato anno
per
anno, secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 3.
2. DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI
Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti,
valutate
le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo
anche
occupazionale e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni
di
competitività, di redditività e di produttività, definiscono un sistema
di
programmi e indicatori finalizzati a obiettivi di miglioramento
aziendale,
che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale.
I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello
d'azienda
debbono consistere anche in azioni di miglioramento
dell'efficienza
interna e dell'efficacia del servizio reso alla cittadinanza,
attraverso
più elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le
imprese
realizzano per dare concreta attuazione alla "Carta dei servizi".
In ogni caso, nel suo insieme, il sistema di programmi e
obiettivi
definito
con la contrattazione quadriennale aziendale deve
essere
funzionale
al
conseguimento di incrementi di produttività
di
redditività.
e
Potendo la situazione dei diversi settori aziendali variare nei 4
anni,
gli obiettivi debbono essere flessibili, per orientare gli sforzi
in
coerenza con le strategie aziendali.
Tali
obiettivi,
per essere coinvolgenti, possono avere
carattere
aziendale, ovvero di area, gruppo, ecc.; devono essere pertinenti
al
lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati e da
questi
influenzabili; non possono essere complessi né numerosi, ma
debbono
risultare visibili, misurabili e apprezzabili nel loro andamento.
Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti
i
relativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo
fattori
di ponderazione differenziati, ai cui risultati vanno collegate
le
eventuali erogazioni, da corrispondere a consuntivo dell'esercizio
di
riferimento.
3. DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL PREMIO
Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il
valore
economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno.
Tale valore economico va definito con riguardo:
alle previsioni relative all'andamento economico aziendale e
alla
redditività complessiva dell'impresa;
alle previsioni di incrementi di produttività conseguenti
alla
realizzazione dei programmi concordati tra le parti;
alla dinamica del costo del lavoro nel settore;
alle indicazioni delle Autorità di regolazione di settore,
con
particolare riferimento ai recuperi di produttività e di qualità
del
servizio.
Le Parti concordano che a livello aziendale sia assunta, come
riscontro
della redditività, la variazione del Margine Operativo Lordo (MOL)
di
altro indice successivo del bilancio riclassificato a scalare.
o
Qualora
vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo
aziendale,
acquisizioni e/o scorpori di attività appartenenti a settori
merceologici
differenti, che incidano diversamente sugli indici di cui al
comma
precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento.
Gli indici riferiti alla redditività concorrono alla determinazione,
del
premio di risultato per una quota pari al 50% del totale.
La massa salariale come sopra determinata viene divisa per il numero
dei
dipendenti: il valore pro-capite così ottenuto corrisponde al
parametro
medio aziendale e costituisce la base di calcolo dei valori relativi
ai
singoli livelli di inquadramento dei lavoratori.
Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi
assegnati (a livello di azienda, area, gruppo, etc.) e corrisposto
ai
dipendenti in forza nell'anno di riferimento, in termini
proporzionali
all'effettiva presenza in servizio (sono considerate quale
effettiva
presenza in servizio ai fini previsti dal presente articolo le assenze
per
infortuni sul lavoro, ferie, permessi sindacali, ricoveri
ospedaliera,
permessi per donazione sangue e astensione obbligatoria per gravidanza
o
puerperio).
Tutti i dati economici utilizzati per la determinazione del
di
risultato debbono essere tratti dal bilancio consuntivo.
premio
Il premio così determinato viene erogato sotto forma di 'una
tantum',
utile ai soli effetti del trattamento di fine rapporto, con le
competenze
del mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo da
parte
degli organi aziendali nei tempi previsti dalla legge.
Per realizzare gli impegni del Protocollo Governo-Parti Sociali
del
23.7.93, gli accordi aziendali debbono contenere clausole di
adattamento
alle norme di legge che dovessero essere emanate in attuazione
del
Protocollo medesimo, in particolare al fine di dare applicazione
allo
specifico trattamento contributivo-previdenziale del premio di cui
al
citato Protocollo.
4. AZIENDE FINO A 60 DIPENDENTI
Per le aziende di piccole dimensioni (fino a 60 dipendenti) le Parti
si
riservano di individuare - entro il 30.4.96 - criteri, indirizzi
e
metodologie per lo svolgimento a livello territoriale e/o aziendale
della
contrattazione quadriennale di 2° livello di cui al presente articolo.
5. NORME TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, la contrattazione sul premio di
risultato
di cui al presente articolo, riferita agli anni 1997-1998-1999,
potrà
essere avviata a partire dal mese di maggio 1996.
Per le imprese di nuova costituzione e per i Consorzi "trasformati"
ex
lege n. 142/90 (*) l'avvio della contrattazione quadriennale di cui
al
presente articolo si attua quando è stata completata la 1a fase
di
ristrutturazione, cioè con riferimento al 2° esercizio di applicazione
del
presente CCNL.
(*) Per "imprese di nuova costituzione" non si intendono le
aziende
speciali
o municipalizzate "trasformate" in SpA, per
"Consorzi
trasformati ex lege n. 142" si intendono i Consorzi già costituiti
ai
sensi della legge comunale e provinciale (T.U. 3.3.84 n. 383)
che,
prima della "trasformazione", applicavano ai propri dipendenti
le
leggi in materia di pubblico impiego (D.lgs. n. 29/93) e il
contratto
di lavoro per i dipendenti degli Enti locali.
Fermo restando quanto specificato al comma precedente, i premi
relativi
agli anni 1995 e 1996 da corrispondersi rispettivamente con le
competenze
del mese di maggio 1996 e 1997, secondo le modalità ed entro i
limiti
economici previsti dall'art. 43 del CCNL 2.8.91, vengono determinati
dalle
aziende applicando i dati 1995 e 1996 ai parametri e agli indici presi
a
riferimento negli accordi di produttività validi per il 1994, salvi i
casi
in cui vi siano accordi validi per il 1995.
ALLEGATO ALL'ART. 40
ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 6 GIUGNO 1996
CONTRATTAZIONE QUADRIENNALE SUL PREMIO DI RISULTATO PER LE AZIENDE
CHE OCCUPANO FINO A 60 DIPENDENTI (ART. 40, PUNTO 4 CCNL 17.11.95)
In attuazione della
CCNL
17.11.95 e al fine
contrattazione
riserva prevista dall'art. 40,
di
semplificare le modalità
punto
della
4
del
quadriennale sul premio di risultato nelle aziende che occupano fino a
60
dipendenti, le Parti stipulanti il CCNL medesimo convengono di definire
in
via sperimentale, con riguardo alla 1a fase di applicazione
dell'istituto,
i
seguenti criteri e indirizzi per lo svolgimento della
suddetta
contrattazione.
Alla luce dei principi generali stabiliti dall'art. 40 del CCNL,
il
sistema di obiettivi e indicatori ai quali è correlata l'attribuzione
del
premio di risultato e la determinazione del suo valore economico
devono
essere stabiliti in funzione di prevedibili e riscontrabili
miglioramenti
dell'andamento aziendale; pertanto la negoziazione quadriennale
relativa
al premio di risultato deve rispondere ai seguenti criteri guida:
1)
Va assunto quale riferimento per la determinazione del
valore
economico del premio di risultato l'andamento attuale dell'Azienda e
le
sue previsioni di miglioramento, con riferimento particolare
alla
redditività aziendale, alla qualità del servizio, alle prospettive
di
sviluppo.
2)
la
Sulla
base
del
miglioramento
prevedibile
va
convenuta
disponibilità di un premio medio pro-capite annuo, per la
cui
individuazione le Parti assumono come riferimento una cifra
dell'ordine di
una mensilità di retribuzione base contrattuale ovvero una
quota
orientativa pari alla metà dell'accantonamento annuo per il TFR.
3)
Il premio erogabile annualmente si compone di 2 quote: la
prima
(corrispondente al 50% della cifra totale disponibile) va riferita
e
misurata sulla base di obiettivi di miglioramento della produttività
e
della qualità; la quota rimanente fa invece riferimento diretto
alla
redditività dell'azienda.
4)
Gli
numero
indici
di produttività e qualità sono determinati
nel
massimo di 3; le aziende fanno riferimento agli indici standard
previsti
nella Carta dei Servizi aziendale, o, in sua mancanza, nel DPCM
18.9.95
per il servizio gas e/o nell'analogo provvedimento in via di
emanazione
per i servizi idrici ovvero, sempre per questi ultimi, nel DPCM
4.3.96
(allegato 8) attuativo della legge n. 36/94, in modo che sia
presente
almeno un indicatore direttamente riferibile alla qualità/efficacia
del
servizio reso.
Si indicano di seguito a titolo esemplificativo alcuni
indicatori
utilizzabili, con le modalità e i criteri previsti dalla Carta
dei
Servizi:
-
continuità del servizio;
accessibilità del servizio;
grado di soddisfazione dell'utente;
tempi di allacciamento;
tempi di esecuzione dei lavori.
5)
Per quanto attiene la verifica della condizione di
redditività
dell'azienda, le Parti convengono di utilizzare come indicatore il
Margine
Operativo Lordo (MOL) del bilancio aziendale.
6)
la
La determinazione del premio concretamente erogabile avviene, per
1a
quota,
sulla
base
dei
miglioramenti conseguiti,
attraverso
la
misurazione degli indici di produttività e qualità; per la 2a quota,
sulla
base del risultato di redditività dell'azienda, evidenziato dal
confronto
tra il MOL dell'anno di riferimento con quello dell'anno precedente.
Le Parti convengono che la condizione di redditività si
verifichi
quando il rapporto suddetto, tenuto conto del tasso di
inflazione
programmata, sia superiore a 1.
7)
La cifra da attribuire ai dipendenti, sulla base dei criteri di
cui
all'art. 40 n. 3, comma 7 CCNL, va commisurata ai risultati
conseguiti
rispetto agli obiettivi assegnati come rilevati attraverso il
riscontro
degli indicatori di produttività/qualità prescelti nonché al grado
di
variazione positiva dell'indice di redditività.
8)
L'accordo definito va depositato presso l'UPLMO al
poter
fruire dell'esclusione dalla retribuzione imponibile
relative
erogazioni come previsto dal D.L. n. 166/96.
9)
in
fine
di
delle
Le aziende che operano nel medesimo territorio regionale possono -
presenza di motivati elementi di omogeneità di assetto territoriale,
forma
di gestione, tipo di servizio gestito - convenire di attuare
la
contrattazione
quadriennale di cui al
presente
accordo
anche
congiuntamente, al fine della determinazione comune degli indici
di
produttività e qualità e della quantità di premio annualmente
disponibile;
resta ferma la misurazione e la corresponsione concreta del premio
in
relazione ai risultati conseguiti nella singola azienda.
10)
Le Parti si danno atto che ai fini fiscali il premio di risultato
va
considerato competenza dell'anno in cui avviene l'erogazione.
Art. 41 - INDENNITA' VARIE
a)
Indennità per maneggio di denaro - Il lavoratore che
normalmente
maneggia denaro con rischio di oneri per errori, ha diritto a
un'indennità
secondo i sistemi e le percentuali in atto al 30.6.79 presso le
singole
aziende, con la garanzia che la detta indennità non sia inferiore al
7%
della retribuzione individuale.
Tale indennità viene corrisposta anche a chi sostituisce
temporaneamente
il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
L'azienda
ha
facoltà
di
richiedere al lavoratore
di
cui
sopra
il
versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria;
gli
interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del
lavoratore
medesimo.
b)
il
Indennità
lavoratore
mezzo di trasporto - Qualora l'azienda
richieda
usi il proprio mezzo di trasporto per servizio
è
che
tenuta
a
corrispondergli un'indennità da contrattarsi con la RSU.
Nello stabilire tale indennità si deve tener conto,
proporzionalmente,
anche del premio per l'assicurazione R.C. conto terzi
veicolo
stesso.
c)
di
Indennità
servizio,
di
sia
trasferta
-
Quando un
lavoratore,
costretto a incontrare spese di viaggio,
del
per
motivi
di
vitto,
di
pernottamento,
queste gli vengono rimborsate e
compensate
in
base
a
modalità e limiti da contrattare in sede aziendale con la RSU.
Le ore di viaggio non coincidenti con l'orario di lavoro sono
retribuite
con quote orarie non maggiorate.
Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene,
sia
pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio,
l'azienda
provvede a contrattare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti
al
lavoratore, in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e
tenuto
conto del costo generale della vita.
d)
da
Indennità
concordarsi
località
malarica.
zona
con
il
malarica
-
Viene
corrisposta
lavoratore che presta la
sua
un'indennità
opera
in
Nella determinazione di tale indennità si tiene conto del numero
dei
familiari conviventi e a carico del lavoratore; l'indennità non è
più
corrisposta quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica.
Ove però il lavoratore medesimo o i suoi familiari colpiti dalla
malaria
continuino ad essere affetti, l'indennità continua ad essere
corrisposta
fino alla guarigione clinica.
e)
Indennità
di guida - Ai lavoratori non autisti
i
quali,
nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a
guidare
veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, viene corrisposta
ad
effettiva prestazione un'indennità giornaliera di £. 1.300,
assorbendo
fino a concorrenza i trattamenti locali eventualmente già in atto.
In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e
nei
quali
siano implicati dipendenti impegnati nella guida di
mezzi
aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e cioè
per
iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicura
tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo
o
stato di ebbrezza da parte del dipendente - la copertura di ogni
onere
per l'assistenza legale per giudizi sia civili che penali, nonché
per
ogni altro atto legato al riottenimento della patente di guida.
Inoltre
al dipendente in stato di detenzione in attesa di giudizio per i
motivi
anzidetti viene conservato il posto e corrisposta la retribuzione
finché
permanga tale stato.
NORMA TRANSITORIA
Per i lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M Acquedotti
5.1.78,
rimangono in vigore le norme contenute nella lett. g) dell'art. 30
dello
stesso contratto (Indennità di guida).
f)
Indennità agli addetti alla clorazione - Ai lavoratori addetti
con
continuità alla clorazione dell'acqua viene corrisposta un'indennità di
£.
2.500 mensili, elevata a £. 3.500 mensili dall'1.1.83.
g)
Indennità di galleria - Quando l'esercizio del servizio
idrico
richieda prestazioni particolarmente onerose da parte dei lavoratori
a
seguito di prolungata permanenza
contratta
un'indennità con la RSU.
in
galleria,
l'azienda
h)
Indennità depurazione acque reflue (vedi anche verbale
d'intesa
18.3.92, allegato n. 5 al presente CCNL) - A seguito delle possibilità
di
ampliamento di servizi gestionali, previsti anche dalla premessa
politica,
viene riconosciuta ai soli lavoratori che operano con continuità
negli
impianti di depurazione delle acque reflue una specifica indennità di
£.
2.500 giornaliere lorde a decorrere dall'1.1.83.
Tale indennità, la quale assorbe fino a concorrenza le
analoghe
eventualmente già in atto, viene corrisposta per gli effettivi giorni
di
servizio prestati nella specifica attività.
i)
Indennità per manipolazione e travaso odorizzante gas - Ai
lavoratori
che manipolano e travasano l'odorizzante del gas viene
corrisposta
un'indennità di £. 1.000 lorde per ogni giornata in cui svolgono
le
suddescritte operazioni. Le Parti confermano l'impegno di
ricercare,
laddove necessario, le idonee soluzioni per tutelare la salute
dei
lavoratori addetti.
l) Assegno di studio e bilinguismo - Ai dipendenti delle aziende gasacqua
dell'Alto Adige che frequentano corsi di seconda lingua è
riconosciuto
un assegno speciale di studio e quanto altro previsto nella misura
e
alle condizioni di cui alle leggi vigenti.
Le indennità di cui alle lett. e), f), h) ed i) del presente articolo
sono
definite
a livello aziendale con stretto riferimento
all'effettivo
svolgimento
delle relative attività e alla dimensione
dell'impegno
prestato.
Gli importi di cui alle lettere citate possono essere aggiornati,
con
decorrenza non anteriore all'1.1.91 entro il limite massimo del 20%
(con
arrotondamento alle £. 100 superiori) rispetto al valore in atto
al
31.12.87; le Parti si danno atto che tale limite è determinato
in
considerazione del fatto che i precedenti valori risalgono a
date
anteriori alla decorrenza del presente CCNL.
I nuovi valori assorbono fino a concorrenza eventuali diversi
trattamenti
in atto.
Art. 42 - MENSE AZIENDALI
Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione
del
lavoro, dell'estensione sul territorio e delle peculiarità dello
stesso,
della
distribuzione
dell'orario di lavoro, delle
possibilità
di
razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in
relazione
alle concrete esigenze di servizio, possono, previa contrattazione con
la
RSU, istituire un servizio mensa di norma attraverso l'adozione di
buoni
pasto o ticket-restaurant, con partecipazione aziendale ed
eventualmente
dei lavoratori ai costi.
Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque effettuato
(servizio
diretto, convenzioni con terzi, buoni pasto o ticket-restaurant),
non
esista va corrisposta a ciascun lavoratore la correlativa
indennità
sostitutiva, pari dall'1.1.92 a £. 25.000 per 14 mensilità.
Il predetto importo assorbe fino a concorrenza la parte
eventualmente
eccedente dell'indennità sostitutiva della mensa aziendale corrisposta.
Per la durata del presente CCNL i meccanismi di qualsiasi tipo
di
rivalutazione dell'indennità sostitutiva della mensa restano inoperanti.
L'indennità sostitutiva della mensa va computata nelle corresponsioni:
1)
della 13ª e della 14ª mensilità;
2)
delle festività retribuite;
3)
delle ferie e dei permessi retribuiti;
4)
del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai
periodi
retribuiti);
5)
dell'indennità sostitutiva del preavviso e del trattamento di
fine
lavoro.
Nota a verbale.
Le modifiche introdotte
di
stipulazione del CCNL.
al presente articolo decorrono
dalla
data
Le Parti si danno atto che la nuova regolamentazione dell'istituto
non
comporta caducazione degli assetti organizzativi del servizio
mensa
attualmente in atto nelle aziende in forza della precedente normativa.
Art. 43 - MENSILITA' AGGIUNTIVE
L'azienda corrisponde ai propri dipendenti nel mese di dicembre,
prima
della vigilia di Natale, una 13a mensilità pari alla retribuzione
globale
dello stesso mese.
Inoltre, entro il mese di giugno, l'azienda corrisponde ai dipendenti
una
14a mensilità pari alla retribuzione globale dello stesso mese.
Nel caso d'inizio e di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della 13a e
della
14a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestati.
A tal fine le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni vanno
computate
come mese intero.
Art. 44 - TRASFERIMENTI
Il lavoratore può essere trasferito per ragioni di servizio.
Il
lavoratore trasferito conserva il trattamento economico
goduto
precedentemente, escluse le indennità e competenze anche in
natura
inerenti alle condizioni locali e alle prestazioni particolari che
non
ricorrano nella nuova destinazione.
Nei casi di trasferimento, ove non sia possibile al lavoratore trovare
un
alloggio e finché l'azienda non vi possa provvedere direttamente,
viene
concordata tra le parti un'adeguata indennità.
Al lavoratore che venga trasferito è corrisposto il rimborso delle
spese
di viaggio o di trasporto, per sé, per le persone di famiglia conviventi
e
per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischi,
ecc.),
previ accordi con l'azienda. È dovuta inoltre una diaria pari a giorni
15
di
retribuzione globale. Al lavoratore con famiglia
viene
anche
corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a 3 giornate di
retribuzione
globale per ogni persona convivente a carico che con lui si trasferisce.
Qualora, per effetto del trasloco conseguente al trasferimento,
il
dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata
risoluzione
del contratto di affitto regolarmente registrato precedentemente
alla
comunicazione di trasferimento, ha diritto al rimborso di tale
indennizzo.
Il provvedimento di trasferimento deve essere comunicato per iscritto e
in
tempo utile al lavoratore.
Al lavoratore trasferito a sua domanda non compete il trattamento di
cui
sopra.
Il lavoratore trasferito che, senza giustificato motivo, non accetti
il
trasferimento
è
passibile dei provvedimenti disciplinari
previsti
dall'art. 21.
In caso di morte del lavoratore trasferito l'azienda provvede al
rimborso
delle spese che i familiari debbono sostenere per il rientro
nella
residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a
scelta
dei familiari stessi, e sempreché il rientro si verifichi nel termine
di
18 mesi dalla morte del lavoratore.
Compatibilmente con le esigenze di servizio le aziende cercano
di
effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in
luoghi
disagiati e diversi da quelli di assunzione.
Il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali
e
dei membri della RSU può essere disposto solamente previo nulla-osta
delle
Organizzazioni sindacali di appartenenza.
L'azienda è tenuta a richiedere tale nulla-osta sino al termine
dell'anno
successivo a quello in cui è cessato l'incarico sindacale affidato
al
lavoratore da trasferire.
Capitolo X - PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI
Art. 45 - PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI - PROVVIDENZE VARIE
a)
ISTRUZIONE AI FIGLI DEI DIPENDENTI
Quando manchino le scuole nella località in cui il lavoratore risiede
per
ragioni di servizio, di modo che il dipendente sia costretto
ad
allontanare
i
figli dalla famiglia per l'istruzione
obbligatoria
elementare e media, le aziende concorrono alle spese per l'istruzione
con
un contributo, definito sulla base della situazione oggettiva,
previa
consultazione della RSU.
L'azienda, sempre che
particolare
profitto,
corrisponde
l'istruzione
superiore.
b)
ALLOGGIO
i corsi di studio siano seguiti
lo
stesso
contributo
anche
con
per
Quando l'alloggio venga concesso a discrezione dell'azienda in
relazione
alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita.
Tale concessione e le eventuali concessioni di alloggio a prezzo
ridotto
hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa
del
rapporto di lavoro o quando cambi la natura o il luogo delle
prestazioni
per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione
dell'alloggio
stesso.
Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la
sua
attività non esistano alloggi né mezzi pubblici di trasporto
che
colleghino tale località con centri abitati, l'azienda, ove non
provveda
direttamente al trasporto, corrisponde un indennizzo.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun
effetto
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 C.C. per i casi in
cui
l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
c)
VESTIARIO
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma,
tute,
vestiti da lavoro, ecc.) vengono fomiti ai lavoratori secondo le
normative
aziendali in atto o che vengano definite dalle aziende, sentito
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture:
·
impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro
normale
attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la
pioggia
(dotazione di azienda): la dotazione è personale per gli impiegati
che
svolgono il lavoro in analoghe condizioni;
·
soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che
debbono
svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
·
tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni
lo
richiedano.
A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di
mezzi
motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente
ogni
5 anni una giubba di materiale idoneo.
Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce l'uniforme
ai
portieri, uscieri, fattorini e autisti di vettura, il grembiule
al
personale femminile e il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun
effetto.
d)
RIMBORSO SPESE PER TESTIMONIANZA
È corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale
teste
in cause civili o penali in dipendenza del servizio.
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona
normale
di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio
e
viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
e)
TEMPO LIBERO
Nelle aziende in cui sia stato costituito un "Fondo aziendale per il
tempo
libero", avente il fine statutario di stimolare ed agevolare lo
sviluppo
delle attività ricreative e culturali dei dipendenti durante il
tempo
libero, l'azienda eroga al fondo un contributo annuale, pari, per
la
vigenza del presente contratto, a £. 210.000 per dipendente a
tempo
indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente; a tal
fine
i dipendenti a tempo parziale sono computati in proporzione alla
quantità
della prestazione.
Il predetto contributo assorbe, fino a concorrenza, le
già
esistenti delle quali si accerti l'analogia.
sovvenzioni
f)
ASSISTENZA A MALATI IRREVERSIBILI O DI LUNGA DURATA
Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere
il
coniuge o un parente di 1° grado purché convivente, colpito da
una
malattia irreversibile o di lunga durata, l'azienda si impegna a
valutare
la possibilità di concedere al lavoratore permessi non retribuiti
nonché
l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità
di
assistenza del congiunto.
g)
ADOZIONI E AFFIDAMENTI
Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere
in
affidamento bambini e abbiano bisogno di una fase di ambientamento con
la
persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'Estero, le aziende
si
impegnano, per i periodi e/o nei casi in cui i lavoratori non
possano
fruire di specifiche agevolazioni previste dalla legislazione vigente,
a
valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati,
dietro
presentazione della documentazione del giudice dei minori
competente,
periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 31 del
presente
CCNL.
Art. 46 - TOSSICODIPENDENTI
Le Parti, pur dandosi atto che il problema della tossicodipendenza
rientra
nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e
non
di quelle dell'azienda, ritengono tuttavia - al fine di assolvere,
di
fronte alla gravità del fenomeno in parola, una funzione sociale di
dover assumere atteggiamenti di solidarietà nei confronti di tale
realtà
presente nel mondo del lavoro.
In tale
legge
ottica,
nonché
in attuazione di quanto
previsto
dalla
26.6.90 n. 162, le Parti esprimono il convincimento che vadano
sostenute
con
particolare
considerazione
sia
la
scelta
dei
lavoratori
tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia
la
situazione dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno
stretto
congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione.
Premesso tutto quanto sopra, le Parti convengono sull'opportunità
di
adottare le misure qui di seguito esposte senza peraltro
apportare
sostanziali modifiche di carattere normativo all'attuale disciplina
del
rapporto di lavoro.
Nei confronti dei dipendenti assunti a tempo indeterminato per i
quali
venga accertato lo stato di tossicodipendenza secondo le previsioni
di
legge, che intendano accedere ai programmi terapeutici e
riabilitativi
presso i servizi sanitari delle USL o di altre strutture
terapeuticoriabilitative o socio-assistenziali, è previsto quanto segue:
1)
concessione di aspettativa, senza corresponsione della
retribuzione
né decorrenza di anzianità, per il tempo richiesto dalla
struttura
terapeutica presso la quale il dipendente sia inserito e comunque per
un
periodo non superiore a 3 anni, con diritto alla conservazione del
posto,
secondo quanto previsto dall'art. 99, comma 1 della legge n.
162/90;
2)
concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al precedente
punto 1), di permessi non retribuiti per brevi periodi, la durata dei
quali è determinata dalla struttura terapeutica, qualora quest'ultima
riconosca il valore positivo del lavoro in quanto parte integrante della
terapia e pertanto preveda il mantenimento dell'interessato nell'ambiente
che lo circonda;
3)
adozione di soluzioni lavorative che rendano più agevole
l'effettuazione della terapia di recupero nell'ipotesi di cui al
precedente punto 2);
4)
ricerca, a favore del dipendente che abbia positivamente concluso la
terapia, di idonea sistemazione lavorativa che faciliti il reinserimento
del medesimo nell'azienda e nel tessuto sociale.
Con riferimento all'adozione delle misure sopra precisate sub 1, 2 e 3,
il
lavoratore deve avanzare la relativa richiesta almeno 15 giorni
prima
dell'inizio del programma terapeutico, corredata della
documentazione
relativa all'accertamento della sua condizione nonché al programma
cui
intende
partecipare, quest'ultima redatta a cura
della
struttura
terapeutica indicata per la terapia; in relazione alla misura di cui
al
punto 4), è facoltà dell'azienda richiedere specifica attestazione
alla
suddetta struttura.
Relativamente, poi, alle misure di cui ai precedenti punti 3) e 4),
le
Parti intendono riferirsi a provvedimenti - sempre dietro
richiesta
dell'interessato e compatibilmente con l'esigenza del servizio quali:
adozioni di orario individuale, attribuzione di mansioni diverse da
quelle
assegnate, spostamento in altra unità produttiva.
Nei confronti dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere
uno
stretto
congiunto
tossicodipendente nella fase di
riabilitazione,
l'azienda si impegna a valutare, con criteri di ampia disponibilità
e
sempre compatibilmente con le esigenze organizzative e tecnicoproduttive,
le
richieste
del lavoratore dirette ad ottenere
la
concessione
dell'aspettativa di cui all'art. 99, comma 2 della legge n. 162/90
(senza
alcuna corresponsione né decorrenza di anzianità) o di permessi
non
retribuiti e/o l'adozione di soluzioni lavorative che consentano una
più
valida assistenza al congiunto, tra le quali la trasformazione
del
rapporto da tempo pieno a tempo parziale, con preferenza rispetto
alle
altre priorità già evidenziate nel punto A) dell'art. 12 del
presente
contratto.
Gli interessati debbono avanzare la richiesta negli stessi
termini
previsti sopra al comma 5 con la relativa documentazione, ivi
inclusa
quella sulla necessità dell'assistenza al congiunto
tossicodipendente,
attestata nei modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali, l'azienda può accordare permessi retribuiti
con
recupero di prestazioni non effettuate.
o
L'azienda si riserva la facoltà di richiedere ai lavoratori in
aspettativa
o comunque beneficiari dei permessi e delle altre agevolazioni
previste
dal presente articolo l'attestazione periodica sulla prosecuzione
della
partecipazione al programma riabilitativo.
Per la sostituzione del personale posto in aspettativa ai
del
presente articolo è ammesso il ricorso all'assunzione a tempo
determinato
ai sensi della legge n. 260/62.
sensi
ALLEGATO
LETTERA DELLA FEDERGASACQUA ALLE OO.SS. IN MATERIA DI ETILISMO
Le aziende riconoscono la necessità di favorire il recupero dei
lavoratori
etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di
disintossicazione
presso centri specializzati; pertanto, le aziende si impegnano a
valutare,
con criteri di disponibilità e fermo restando le esigenze di servizio,
la
possibilità di concedere ai lavoratori interessati, per i quali
sia
specificamente
accertata
la
sottoposizione
a
terapia
sanitaria
specialistica, agevolazioni analoghe a quelle previste dal
presente
contratto per i lavoratori in accertato stato di tossicodipendenza.
Art. 47 - HANDICAPPATI
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono
in
essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari
per
favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori
di
handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa,
nella
misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle
eventuali
barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività
lavorativa
di tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni
descritte
dalla legge 5.2.92 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni
previste
dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti
ivi
prescritti.
Art. 48 - AIDS
Le Parti prendono atto che, secondo quanto disposto dalla legge
5.6.90
n. 135, l'accertata infezione da HIV non può costituire motivo
di
discriminazione per l'accesso o il mantenimento del posto di lavoro
(art.
5, comma 5) e che è fatto divieto al datore di lavoro di svolgere
indagini
volte ad accertare nei dipendenti o nelle persone prese in
considerazione
per l'instaurazione di un rapporto di lavoro l'esistenza di uno stato
di
sieropositività (art. 6, comma 1).
Le Parti ritengono inoltre, in considerazione del rilievo sociale
assunto
dal fenomeno della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e
pur
ribadendo la competenza degli organismi preposti dalla legge ad
attuare
gli interventi per la prevenzione e la lotta all'AIDS, di dover
assumere
un atteggiamento di solidarietà nei confronti dei lavoratori assunti
a
tempo indeterminato che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o
un
parente di 1° grado affetto da AIDS e che necessiti di apposite
terapie
domiciliari o presso strutture sanitarie pubbliche.
Nei confronti di tali dipendenti viene pertanto prevista:
1.
la
concessione
di
aspettativa, senza corresponsione
della
retribuzione né decorrenza di anzianità, per la durata della
terapia
domiciliare o presso istituto pubblico, entro il limite di 3
anni
complessivi;
2.
la concessione, in alternativa all'aspettativa di cui al
precedente
punto 1, di permessi non retribuiti per brevi periodi, entro il limite
di
6 mesi complessivi;
3.
adozione
di
soluzioni lavorative che rendono
più
agevole
l'effettuazione della terapia.
L'azienda concede le provvidenze sopra elencate dietro presentazione,
da
parte
del dipendente, di documentazione rilasciata dalla
struttura
sanitaria pubblica competente attestante la terapia e l'esigenza
di
assistenza del congiunto, fermo restando l'impegno al mantenimento
del
massimo riserbo.
Art. 49 - VOLONTARIATO
Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel
rispetto
degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di
considerare
positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità
dei
lavoratori impegnati volontariamente a svolgere un'attività o funzione
di
particolare significato sociale e umanitario.
In particolare:
1.
VOLONTARIATO DI SOLIDARIETÀ SOCIALE
Le
aziende,
in
relazione alle disposizioni legislative
vigenti,
consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori
che
facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà
sociale
iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11.8.91 n. 266,
di
fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in
atto
aziendalmente a norma del presente contratto e/o di flessibilità di
orario
anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della
legge
sopra citata.
2.
VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE
Ferme restando le disposizioni del DPR n. 613/94, in considerazione
della
primaria importanza del servizio pubblico gestito dalle aziende e del
loro
dovere di collaborazione in caso di calamità, si precisa che:
a)
allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far
fronte
alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi,
il
personale dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire
al
volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda
per
gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di
supporto
connesse con detti interventi;
b)
nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato
le
aziende
si impegnano a concedere - su presentazione di
idonea
documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio
permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della
Protezione
civile.
3.
VOLONTARIATO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE DELL'ITALIA
CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO
Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26.7.87 n. 49,
art.
33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai
lavoratori
con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai
sensi
degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa
non
retribuita come disciplinata dall'art. 31, comma 1 del presente
contratto.
Art. 50 - LAVORATORI STRANIERI
Le aziende, in caso di assunzione di lavoratori stranieri, anche ai
sensi
della legge n. 39/90, si impegnano ad attivarsi, nell'ambito del
programma
di formazione aziendale e in collegamento con le Regioni e/o con gli
altri
Enti Pubblici istituzionalmente preposti, perché gli organi
competenti
promuovano iniziative finalizzate all'apprendimento della lingua
italiana
da parte dei lavoratori occupati nell'azienda per i quali ciò
risulti
necessario.
Capitolo XI - ESTINZIONE E NOVAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 51 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Il rapporto di lavoro può essere risolto per i seguenti motivi:
a)
collocamento a riposo del dipendente per raggiunti limiti di età;
b)
morte del dipendente;
c)
dimissioni del dipendente;
d)
superamento dei limiti di malattia ed eventuale aspettativa ai
sensi
dell'art. 34;
e)
incapacità lavorativa del dipendente;
f)
comprovato scarso rendimento del dipendente;
g)
motivi disciplinari ai sensi dell'art. 21.
Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie il 60°
anno
di età o l'età superiore stabilita dalla legge per il pensionamento
di
vecchiaia, fatta salva per gli aventi diritto la facoltà di proseguire
il
rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile a norma delle
disposizioni
legislative vigenti.
Il rapporto di lavoro si estingue altresì quando il dipendente raggiunge
i
40 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici,
sempre
fatta salva l'applicazione di norme legislative vigenti che consentano
la
permanenza in servizio anche dopo il perfezionamento di tale requisito.
Art. 52 - CESSIONE, TRASFORMAZIONE O FUSIONE DELL'AZIENDA
La
il
cessione, la trasformazione o la fusione dell'azienda non risolvono
contratto di lavoro. Il personale addetto all'azienda conserva i
suoi
diritti, anche individuali, nei confronti dell'azienda subentrante.
Art. 53 - ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA'
Nell'obiettivo di realizzare un'utilizzazione ottimale delle
risorse
umane, evitando in particolare l'inserimento di personale inidoneo
in
posizioni non adeguate alle residue capacità lavorative - sia per
motivi
di prevenzione infortuni che per agevolare l'organizzazione operativa
del
lavoro - le Parti ritengono opportuno favorire l'esodo del
personale
divenuto inidoneo nel corso, del rapporto di lavoro, fermo
restando
l'impegno
al mantenimento dei livelli occupazionali, con
specifico
riferimento alla copertura dei posti resisi disponibili
attraverso
assunzione di giovani.
A tal fine convengono che il lavoratore divenuto inidoneo in costanza
del
rapporto di lavoro - sempreché abbia maturato l'anzianità minima
utile
(compreso l'eventuale riscatto) alla concessione del trattamento
di
pensione - possa accedere consensualmente alla risoluzione del rapporto
di
lavoro agevolata con riconoscimento di una somma 'una tantum' fino a
18
mesi della retribuzione globale mensile in godimento nell'ultimo giorno
di
servizio.
Art. 54 - PREAVVISO
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi
elencati
dell'art. 51, escluso quello di cui alla lett. g), ai lavoratori
compete
il preavviso nella seguente misura:
-
mesi
mesi
mesi
mesi
1
2
3
4
fino a 2 anni di anzianità;
da oltre 2 anni a 5 anni di anzianità;
da oltre 5 a 15 anni di anzianità;
oltre i 15 anni di anzianità.
Il lavoratore ha diritto all'eventuale maggiore
preavviso
stabilito da disposizioni di legge.
termine
di
Durante il periodo di preavviso l'azienda concede al lavoratore
permessi
per ricerca di nuova occupazione, salvo il caso di collocamento a
riposo
per raggiunti limiti di età.
Il periodo di preavviso decorre dal 1° giorno della quindicina
successiva
alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento.
I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, debbono
essere
osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in
caso
di
dimissioni.
Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità di
cui
all'articolo seguente, viene computato nell'azienda agli effetti
del
trattamento di fine lavoro.
Tanto il licenziamento quanto le dimissioni debbono essere comunicati
per
iscritto.
Art. 55 - INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO
La parte che
termini
di preavviso
all'altra
un'indennità
della
indennità di
dalla
legge 29.5.82
risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
di cui all'articolo precedente deve corrispondere
calcolata
come
stabilito
dall'art.
2121
mancato preavviso) C.C., nel nuovo testo
(computo
introdotto
n. 297.
È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto
di
lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da
ciò
gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo non compiuto.
L'azienda
al
ha
diritto
di
ritenere, su
quanto
sia
da
lei
dovuto
lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale
relativa
al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
In ogni caso l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i
motivi
di cui all'art. 54, lett. b), d), e), f).
L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del
lavoratore,
viene corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art.
2122
C.C.
Art. 56 - CERTIFICATO DI LAVORO
In caso di licenziamento
ha
l'obbligo di mettere a
della
cessazione del rapporto
contestazione
sulla
liquidazione per
certificato
contenente l'indicazione
ha
svolto
la sua attività
stessa
disimpegnate e del livello
o dimissioni per qualsiasi causa, l'azienda
disposizione
del
dipendente,
all'atto
di lavoro e nonostante qualsiasi
i
diritti
che
ne
del tempo durante il
derivano,
nell'azienda,
quale
delle
il
mansioni
un
dipendente
nella
in cui era inquadrato.
Art. 57 - PREVIDENZA E ASSISTENZA
1. NUOVO FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Preso atto delle intese intervenute in data 8.5.95 tra Governo e
Parti
sociali
in
materia
di previdenza complementare
e
delle
norme
conseguentemente previste dalla legge n. 335/95, artt. 3-16, le
Parti
confermano l'impegno a dotare la categoria di un Fondo di
previdenza
complementare, coerente con i principi contenuti nelle
disposizioni
citate; si impegnano ad effettuare e concludere entro il mese di
luglio
1996 le valutazioni e le scelte necessarie per la concreta istituzione
del
nuovo Fondo, tra le quali assumono particolare rilevanza:
·
il
·
di
definizione
dei
requisiti
per
l'ammissione,
fermo
restando
principio della volontarietà;
definizione della contribuzione - anche differenziata per
fasce
lavoratori - a carico delle aziende, tenendo conto delle regole
del
protocollo Governo - Parti sociali del 23.7.93 e comunque nei limiti
delle
quote fiscalmente esenti e/o deducibili previste dalle leggi vigenti
ed
emanande;
·
definizione delle modalità di partecipazione e contribuzione,
anche
differenziata, dei lavoratori, incluso il ricorso al TFR secondo
le
indicazioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti ed emanande;
·
scelta del sistema di gestione finanziaria e amministrativa e
in
particolare dei criteri per l'individuazione dei soggetti cui
affidare
tali gestioni, nell'ambito delle opzioni previste dalle disposizioni
di
legge vigenti ed emanande;
·
definizione degli strumenti di indirizzo e di controllo
della
gestione;
·
definizione delle linee di indirizzo relative alle
prestazioni,
valutando
anche
casi particolari quali premorienza,
invalidità,
reversibilità;
·
possibilità di allargare la base degli iscritti ad altre
categorie
affini.
Fermo restando quanto sopra indicato circa gli oneri a carico
delle
aziende, le Parti si impegnano ad attivare il nuovo Fondo entro il
più
breve termine possibile.
Al
fine
di dare attuazione a quanto sopra stabilito, le
Parti
costituiscono
un Gruppo di lavoro composto di 6
membri,
3
in
rappresentanza della FEDERGASACQUA e 3 delle OO.SS. firmatarie
del
presente CCNL, che ha il mandato di predisporre un testo di
intesa
costitutiva del nuovo Fondo e di relativo Statuto, da sottoporre
alle
Parti per la sua ratifica.
Il Gruppo di lavoro può avvalersi di esperti esterni designati da
ciascuna
delle Parti stipulanti ovvero individuati di comune accordo.
2. PREMUNGAS
Le Parti convengono sulla prosecuzione dell'attività del Gruppo di
lavoro
di cui all'accordo nazionale interfederale 24.3.94, con i compiti di
cui
al punto 1.2 dell'accordo stesso. Il Gruppo di lavoro è impegnato a
tenere
conto, nella stesura del nuovo Statuto del PREMUNGAS, delle
modifiche
introdotte
dalla
legislazione vigente in
materia
di
previdenza
complementare.
Fermo restando il principio della separazione tra il PREMUNGAS e il
nuovo
Fondo complementare e dell'esclusione di oneri a carico del nuovo
Fondo
per il soddisfacimento di diritti acquisiti dagli iscritti al
PREMUNGAS,
le Parti confermano che il nuovo Statuto e il Regolamento ad esso
allegato
dovranno
prevedere disposizioni che realizzino, con la
gradualità
necessaria, i seguenti obiettivi:
a)
a
iscrizione
al
nuovo
Fondo
di
previdenza
complementare
capitalizzazione dei lavoratori ancora "attivi" iscritti al PREMUNGAS,
con
modalità da valutare secondo le compatibilità economiche, anche
con
criteri differenziati per fasce di lavoratori; contestuale
cessazione
della loro iscrizione al PREMUNGAS;
b)
garanzia della corresponsione delle integrazioni ai pensionati
aventi
diritto;
c)
previsione
della possibilità, nell'ambito delle
compatibilità
economiche, di corrispondere ai pensionati beneficiari di integrazione
un
capitale in unica soluzione in luogo dell'integrazione stessa.
Considerato
che
conseguiranno
dalle
disposizioni
di
cui
sopra
l'esaurimento degli iscritti attivi e il blocco del numero dei
beneficiari
di integrazioni e degli importi delle stesse, la struttura del
PREMUNGAS
dovrà essere dimensionata in relazione alle funzioni.
3. ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA
Le Parti si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa
può
rappresentare uno strumento idoneo a dare soluzione a problemi di
notevole
importanza per i lavoratori e le loro famiglie e convengono che
una
partecipazione delle aziende agli oneri derivanti da strumenti di
questo
tipo rientra negli obiettivi di politica del personale delle aziende.
A tal fine, le aziende si impegnano a erogare ai dipendenti,
che
aderiscano ad iniziative assistenziali a carattere sanitario
integrativo
le cui caratteristiche saranno oggetto di definizione tra le Parti entro
3
mesi dalla stipulazione del presente CCNL e abbiano a tal fine
contratto
obbligazioni
economiche, un contributo annuo non
frazionabile
di
£. 110.000 per dipendente richiedente.
Il presente istituto decorre dal 1° marzo 1996.
NORMA TRANSITORIA
Per i Lavoratori già regolati dal CCNL dip., A.M Gas esclusi i
nuovi
assunti da o dopo l'1.3.78 (Pensione integrativa PREMUNGAS) Cff. Parte
II,
art. 5 e allegato B.
Art. 58 - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Per il trattamento di fine rapporto si applicano le
legge
n. 297 del 29.5.82.
PUNTO I)
norme
della
In virtù del comma 2 del nuovo art. 2120 C.C., introdotto dall'art.
1
della legge n. 297 del 29.5.82, la retribuzione annua da prendersi a
base
per la liquidazione del TFR comprende le seguenti voci:
1.
retribuzioni base mensili;
2.
ex-indennità di contingenza (con riferimento ai punti
maturati
dall'1.8.82 in avanti e a quelli "congelati" da reinserire a scaglioni
a
decorrere dall'1.1.83, in base all'art. 5 della legge 29.5.82
n.
297);
3.
eventuali assegni e aumenti 'ad personam' continuativi;
4.
aumenti periodici di anzianità effettiva, convenzionale e di
merito
(art. 39);
5.
13ª e 14ª mensilità (art. 43);
6.
ex-base nazionale del premio di produttività (art. 42 CCNL 2.8.91);
7.
premio di risultato (art. 40);
8.
EDR per gli assunti a partire dall'1.1.80;
9.
EDR livello D2;
10. indennità di funzione Quadri (art. 16, n. 5);
11.
trattamento economico per mutamento di mansioni perdurato per
365
giorni continuativi di sostituzione (art. 17, comma 7);
12. maggiorazione per i turnisti di cui all'art. 25 del CCNL;
13.
indennità turni notturni e festivi lavoratori turnisti di tipo
A
(art. 25, punto 1, comma 5);
14. indennità turni festivi lavoratori turnisti di tipo B (art. 25,
punto
1, comma 7);
15. lavoro ordinario notturno (art. 25, punto 2, comma 1);
16.
compensi per il servizio di reperibilità corrisposti mensilmente
in
base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati (art.
24,
punto 2, comma 4);
17. indennità maneggio denaro (art. 41, lett. a);
18. indennità mezzo di trasporto (art. 41, lett. b);
19. indennità zona malarica (art. 41. lett. d);
20. indennità di guida (art. 41, lett. e);
21. indennità agli addetti alla clorazione (art. 41, lett. f);
22. indennità di galleria (art. 41, lett. g);
23. indennità addetti alla depurazione acque reflue (art. 41, lett. h);
24.
indennità addetti alla manipolazione e al travaso
dell'odorizzante
del gas (art. 41, lett. i);
25. equivalente dell'alloggio gratuito o a prezzo ridotto nei casi in
cui
sia dovuto al prestatore di lavoro (art. 45, lett. b);
26. indennità per mancanza di mezzi di trasporto pubblici aziendali
(art.
45, lett. b);
27.
indennità sostitutiva della mensa nella misura stabilita nel
CCNL,
anche per mense in natura (art. 42);
28. indennità festiva (art. 28) e ferie non godute (art. 29);
29.
compensi per lavoro straordinario limitatamente al 10% degli
importi
effettivamente corrisposti a tale titolo ai lavoratori durante l'anno
di
riferimento (art. 26);
30. lavoro festivo (art. 27);
31. indennità per mancato preavviso (art. 55);
32. quota residua indennità di caropane;
33.
trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua
ai
lavoratori turnisti già regolati dal CCNL dip. A.M, gas e in servizio
al
31.12.79 (art. 8, parte II CCNL);
34.
trattamento economico supplementare per la giornata di Pasqua per
i
lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M. acquedotti e in servizio
al
31.12.79 (art. 5, parte III CCNL);
35.
altre somme corrisposte aziendalmente in dipendenza del rapporto
di
lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto
a
titolo di rimborso spese.
PUNTO II)
Le somministrazioni in natura spettanti ai soli lavoratori in
servizio
all'1.1.80 regolati in precedenza dal CCNL dip. A.M. gas 12.11.76,
come
stabilito dalla Norma Transitoria contenuta nell'art. 6, paragrafo
A)
della Parte II del presente CCNL, agli effetti del computo del TFR
vanno
computate per il loro controvalore, il quale corrisponde
all'importo
annuale in atto dell'indennità sostitutiva della somministrazione di gas
a
prezzo
ridotto
e
dell'importo compensativo dell'abolizione
della
somministrazione di coke, prevista dai commi 5, 6, 7 e 8 della
predetta
Norma Transitoria.
PUNTO III)
In caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto
viene
corrisposto agli aventi diritto secondo le norme dell'art. 2122 C.C.
NORMA TRANSITORIA per i lavoratori già regolati dal CCNL
A.M.
Acquedotti in servizio al 31.12.77 (Cfr. Parte III, art. 4).
dip.
Capitolo XII - ISTITUTI SINDACALI
Art. 59 - PREROGATIVE E FUNZIONI DEL SINDACATO
Per quanto concerne le prerogative e le funzioni del Sindacato, le
aziende
riconoscono
la
rappresentanza
dei
lavoratori
esercitata
dalle
organizzazioni sindacali ai vari livelli nell'espletamento dei
propri
compiti.
1)
RAPPRESENTANZA SINDACALE UNITARIA
Vedi Protocollo d'intesa FEDERGASACQUA-FNLE/FLERICA/UILSP
sulle
RSU (allegato n. 2 al presente CCNL).
2)
PERMESSI SINDACALI
A)
R.S.U.
23.2.95
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, la
RSU
dispone di un monte ore annuo globale di permessi sindacali
retribuiti
pari a 2 ore e mezza per dipendente in forza presso l'azienda al
31
dicembre dell'anno precedente quello di fruizione.
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della
legge
n. 300/70.
La fruizione dei permessi da parte dei singoli componenti viene
gestita
collegialmente dalla RSU.
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile
e
non è consentita la fruizione anticipata o
eventuali
residui dell'anno di competenza.
posticipata
di
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa
la
partecipazione a riunioni, anche se convocate dall'azienda, e/o
a
commissioni, comunque denominate di cui la RSU faccia parte.
I singoli lavoratori componenti della RSU hanno diritto a
dei
permessi previsti dall'art. 24 della legge n. 300/70 per la
partecipazione
a trattative, congressi e convegni sindacali.
B)
ATTIVITA' SINDACALE EXTRA-AZIENDALE
1)
MONTE ORE AZIENDALE
fruire
I lavoratori componenti gli organismi direttivi delle
Confederazioni
sindacali e gli organismi direttivi nazionali, regionali e
territoriali
delle OO.SS. stipulanti il CCNL hanno diritto a permessi retribuiti per
la
partecipazione alle riunioni degli organismi suddetti e per ogni
altra
attività sindacale extra-aziendale inerente al loro mandato
sindacale,
inclusa partecipazione a trattative, congressi, convegni, corsi
di
formazione sindacale, nei limiti del monte ore annuo aziendale di
seguito
individuato.
Ai fini dell'applicazione della presente normativa gli organismi
direttivi
sindacali sono individuati nei seguenti:
FNLE-CGIL NAZIONALE
-
COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE
COORDINAMENTO NAZIONALE DEL SETTORE GAS-ACQUA
COORDINAMENTO NAZIONALE DELLE DONNE
COORDINAMENTO NAZIONALE PORTATORI DI HANDICAP
COMITATO NAZIONALE DEI SINDACI
COMITATO NAZIONALE DI GARANZIA
FNLE-CGIL REGIONALE
- COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
- CONSIGLIO GENERALE REGIONALE
- COORDINAMENTO REGIONALE DEL SETTORE GAS-ACQUA
- COORDINAMENTO REGIONALE FEMMINILE
- COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI
FNLE-CGIL COMPRENSORIALE
-
COMITATO DIRETTIVO COMPRENSORIALE
COORDINAMENTO COMPRENSORIALE DEL SETTORE GAS-ACQUA
COORDINAMENTO COMITATI DEGLI ISCRITTI
COORDINAMENTO COMPRENSORIALE FEMMINILE
COLLEGIO DEI SINDACI COMPRENSORIALE
FLERICA-CISL NAZIONALE
-
CONSIGLIO GENERALE
COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE
DIRETTIVO NAZIONALE DI COMPARTO
SEGRETERIA NAZIONALE
SEGRETERIA GENERALE
COORDINAMENTO NAZIONALE LAVORATORI GAS-ACQUA
COORDINAMENTO NAZIONALE FEMMINILE
COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
COORDINAMENTO NAZIONALE QUADRI
FLERICA-CISL REGIONALE
-
DIRETTIVO REGIONALE
ESECUTIVO REGIONALE
DIRETTIVO REGIONALE DI COMPARTO
SEGRETERIA REGIONALE
COORDINAMENTO REGIONALE LAVORATORI GAS-ACQUA
COORDINAMENTO REGIONALE FEMMINILE
COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI
FLERICA-CISL TERRITORIALE
-
CONSIGLIO TERRITORIALE
SEGRETERIA TERRITORIALE
ESECUTIVO TERRITORIALE
COORDINAMENTO TERRITORIALE LAVORATORI GAS-ACQUA
COORDINAMENTO DIRETTIVI SAF (Strutture Aziendali FLERICA)
UILSP-UIL NAZIONALE
-
ASSEMBLEA NAZIONALE
COMITATO CENTRALE
SEGRETERIA NAZIONALE
DIREZIONE NAZIONALE
COLLEGIO NAZIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI
UILSP-UIL REGIONALE
-
COMITATO DIRETTIVO REGIONALE
SEGRETERIA REGIONALE
COMITATO ESECUTIVO REGIONALE
COLLEGIO REGIONALE DEI SINDACI REVISORI DEI CONTI
COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI
UILSP-UIL TERRITORIALE
- COMITATO DIRETTIVO DEI RESPONSABILI GAU
- COORDINAMENTO GAU
- ASSEMBLEA GENERALE RAPPRESENTANTI GAU
Le
OO.SS.
si
impegnano a fornire tempestiva
alla
FEDERGASACQUA in ordine ad eventuali soppressioni
di
organismi direttivi sindacali.
comunicazione
e/o
istituzioni
Il monte ore aziendale annuo disponibile per i lavoratori sopra
indicati
viene calcolato sulla base del personale in servizio al 30
settembre
dell'anno precedente quello di fruizione.
Per la durata del presente CCNL tale monte ore viene individuato
nelle
seguenti misure:
·
al
anno
1996:
4,5
ore
per dipendente in forza presso
l'azienda
30.9.95;
·
anno 1997: 4 ore per dipendente in forza presso l'azienda al
30.9.96;
·
anno 1998: 3,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda
al
30.9.97.
Il monte ore aziendale individuato per l'anno 1998 si intende
confermato
anche per gli anni successivi, sempre con riferimento al numero
dei
dipendenti in forza al 30 settembre dell'anno precedente e salvo
modifica
in sede di rinnovo contrattuale,
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre
di
ciascun anno, i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale
sono
computati in proporzione all'orario svolto.
Il monte
2),
ore
aziendale, salvo quanto in appresso
specificato
sub
costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la
fruizione
anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza;
lo
stesso viene attribuito in attuazione di quanto previsto dall'art.
30
della legge n. 300/70 e viene ripartito tra le OO.SS. FNLE, FLERICA,
UILSP
nella misura e con le modalità che le medesime OO.SS. si impegnano
a
comunicare alle aziende e alla FEDERGASACQUA entro e non oltre il
30
novembre
dell'anno precedente quello al quale la ripartizione
si
riferisce.
In via eccezionale, di tale monte ore sono inoltre ammessi a
beneficiare
anche i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare
a
partecipare ad attività e iniziative degli organismi sopra
citati
nell'esercizio dei compiti a essi affidati; tali permessi possono
essere
goduti solo se non pregiudicano le esigenze di servizio.
2)
e/o
MONTE ORE NAZIONALE
Per
l'espletamento dell'attività sindacale svolta a livello
extraaziendale dai lavoratori individuati nel precedente punto 1) viene
altresì
stabilito un monte ore nazionale di permessi retribuiti, calcolato
sul
numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende associate
alla
FEDERGASACQUA al 30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento.
Tale monte ore è pari a:
·
1996: 6 ore per dipendente in servizio presso tutte
aziende
associate alla FEDERGASACQUA al 30.9.95;
·
1997: 5 ore per dipendente in servizio presso tutte
aziende
associate alla FEDERGASACQUA al 30.9.96;
·
1998: 4 ore per dipendente in servizio presso tutte
aziende
associate alla FEDERGASACQUA al 30.9.97.
Il monte
gli
le
le
le
ore stabilito per il 1998 si intende confermato anche
per
anni successivi, sempre con riferimento al numero dei dipendenti in
forza
al 30 settembre dell'anno precedente e salvo modifica in sede di
rinnovo
contrattuale.
Tale monte ore viene utilizzato, su indicazione delle Segreterie
Nazionali
delle
OO.SS.
stipulanti il presente CCNL,
secondo
la
seguente
ripartizione:
·
permessi sindacali retribuiti da fruirsi in via continuativa
dai
lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno
degli
organismi sindacali direttivi di cui al precedente punto 1),
che
richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno,
secondo
le modalità definite sub 2.1;
·
in aggiunta al monte ore aziendale individuato ai sensi
del
precedente punto 1), secondo le modalità di seguito definite sub 2.2.
Il presente monte ore nazionale costituisce un limite annuo
invalicabile;
non ne è ammessa la fruizione anticipata e non è consentita la
fruizione
in anno successivo degli eventuali residui dell'anno di competenza.
Ai fini del calcolo del numero dei dipendenti in forza al 30 settembre
di
ciascun anno, i lavoratori con contratto a tempo parziale sono
computati
in proporzione all'orario svolto.
2.1. ATTIVITÀ SINDACALE A TEMPO PIENO
L'attività sindacale a tempo pieno può essere svolta dai
dirigenti
sindacali che rivestono cariche di responsabilità all'interno
degli
organismi direttivi delle OO.SS. stipulanti attraverso la fruizione
di
permessi sindacali retribuiti in via continuativa per tutta la durata
del
mandato (riferito all'anno solare), computati nel monte ore nazionale
di
cui al precedente punto 2).
Tali
permessi
inferiori
non
possono
essere
utilizzati
per
periodi
all'intero
anno solare, salvo la sola sostituzione del
lavoratore
interessato in caso di cessazione del rapporto di lavoro o di ogni
carica
sindacale; eventuali casi eccezionali di sostituzione potranno
essere
esaminati dalle Parti stipulanti il CCNL.
I lavoratori in permesso sindacale retribuito ai sensi della
presente
normativa sono stabiliti nel numero, complessivo per le OO.SS.
FNLE,
FLERICA, UILSP, corrispondente ad almeno 2 ore per dipendente in
servizio
presso le aziende associate alla FEDERGASACQUA alla data del 30
settembre
dell'anno precedente quello di riferimento; tale numero viene ripartito
in
accordo tra le 3 OO.SS. stipulanti.
Le OO.SS. suddette si impegnano a non assegnare all'attività a tempo
pieno
di cui al presente punto 2.1 più di un lavoratore complessivamente
nelle
aziende sotto i 200 dipendenti.
Durante l'attività sindacale a tempo pieno il dipendente mantiene,
ai
sensi di legge e di contratto, il diritto alla conservazione del posto;
al
termine
dell'attività
sindacale a tempo pieno
l'azienda
assegna
all'interessato un posto di lavoro possibilmente con la stessa qualifica
e
comunque
con
il medesimo livello di inquadramento
precedentemente
attribuito, comportante l'espletamento di mansioni equivalenti a
quelle
svolte nel periodo precedente.
Per favorire il migliore reinserimento del lavoratore
nell'attività
produttiva, l'azienda, ove necessario, provvede ad avviarlo agli
opportuni
interventi formativi e/o di aggiornamento.
I lavoratori che siano assegnati a un livello superiore non
possono
svolgere attività sindacale a tempo pieno prima di 2 anni di
effettivo
servizio per posizioni di lavoro classificate nell'area A e di 1 anno
per
tutte le altre posizioni; in relazione alla collocazione particolare
dei
Quadri nel contesto organizzativo aziendale e al carattere delle
funzioni
espletate, per i Quadri deve trascorrere un periodo di almeno 3 anni
di
effettivo servizio dal momento dell'inquadramento nella categoria.
Ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno sono applicate
eventuali
modifiche di inquadramento contrattualmente previste per la generalità
dei
lavoratori aventi medesima qualifica, salvo che tali modifiche
siano
correlate allo svolgimento di determinate attività lavorative e/o
alla
maturazione di specifica esperienza nella mansione.
Il periodo di attività sindacale a tempo pieno di ogni singolo
lavoratore
viene convenzionalmente quantificato in 1600 ore in ragione di anno.
2.2. INTEGRAZIONE DEL MONTE ORE AZIENDALE
Le disponibilità orarie residue del monte ore nazionale, detratte le
ore
destinate ai lavoratori in attività sindacale a tempo pieno,
vengono
ripartite nella misura stabilita tra le OO.SS. firmatarie del
presente
CCNL; per l'anno 1996 la misura è riportata nella norma transitoria
del
presente accordo.
Le OO.SS. si impegnano a dare comunicazione alla FEDERGASACQUA di
ogni
eventuale variazione della suddetta ripartizione percentuale entro e
non
oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello al quale la variazione
si
riferisce.
Ciascuna O.S. stipulante può assegnare alle singole aziende una
quantità
annua di permessi sindacali nell'ambito della quota di monte-ore
nazionale
a lei spettante - come sopra calcolata - come integrazione della
quantità
a sua disposizione nell'ambito del monte ore aziendale di cui
al
precedente punto 1); tale quantità integrativa può essere fruita
dai
lavoratori aventi titolo ai permessi sindacali individuati nel comma
1
dello stesso punto 1), senza alcuna differenziazione rispetto
ore
calcolate a livello aziendale.
alle
Nell'ambito del monte-ore determinato ai sensi del comma precedente,
per
tutte le attività sindacali indicate nel presente paragrafo non può
essere
normalmente accordato allo stesso lavoratore, a titolo di
permesso
sindacale
retribuito, più del 20% delle ore lavorabili
nell'anno,
quantificate queste ultime convenzionalmente in 1.600 ore/anno; è
peraltro
ammesso, per casi particolari, il godimento di permessi da parte di
un
singolo lavoratore fino a un massimo del 50% delle ore
lavorabili
nell'anno - sempre entro i limiti della capienza del monte ore
complessivo
a livello aziendale: in tal caso i permessi debbono essere goduti in
via
continuativa, per periodi e nominativi segnalati all'azienda dalla
O.S.
avente diritto almeno 1 mese prima dell'inizio dell'utilizzo dei
permessi,
ovvero essere fruiti con modalità da programmare e concordare con
la
singola azienda, tenendo conto dei criteri contenuti nell'art. 12
del
presente CCNL in materia di trasformazione del rapporto di lavoro a
tempo
parziale.
Raggiunti i limiti individuati nei commi precedenti, al singolo
dirigente
sindacale non può più essere consentita altra assenza per
attività
sindacale.
2.3. TRATTAMENTO LAVORATORI IN PERMESSO SINDACALE CONTINUATIVO
Ai dirigenti sindacali in permesso sindacale retribuito continuativo
(con
riferimento ai precedenti punti 2.1 e 2.2 penultimo comma)
vengono
corrisposte la retribuzione individuale di cui all'art. 38, comma
3,
l'indennità sostitutiva della mensa e, agli aventi diritto, la
base
nazionale del premio di produttività di cui all'ex art. 42 del
CCNL
2.8.91. Vengono inoltre corrisposte le sole indennità
contrattualmente
previste correlate alla professionalità espressa, con esclusione
delle
corresponsioni che compensano disagi o particolari modalità di
prestazione
e comunque delle indennità collegate all'effettiva presenza in servizio.
In deroga al principio sopra esposto, ai lavoratori in permesso
sindacale
continuativo addetti precedentemente a lavori in turno viene
corrisposta
'ad personam' l'indennità di cui all'art. 27 del CCNL nella misura
e
secondo i criteri di cui al citato art. 27, punto b).
Durante il periodo di permesso sindacale continuativo gli
interessati
continuano altresì a fruire di tutti i trattamenti non connessi
la
presenza in servizio.
Nei
periodi
di
permesso
sindacale continuativo
si
considerano
contestualmente fruite le ferie spettanti per il medesimo periodo
il
mancato godimento di permessi e festività non dà diritto a
compenso
alcuno.
C)
con
e
MODALITA' DI DETERMINAZIONE E FRUIZIONE DEI PERMESSI SINDACALI
1)
I nominativi dei lavoratori componenti le RSU vengono
comunicati
all'azienda per il tramite della FEDERGASACQUA secondo quanto previsto
dal
Protocollo d'intesa 23.2.95 sulle RSU.
2)
il
Le OO.SS. stipulanti si impegnano a comunicare alle aziende entro
30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento l'elenco
nominativo
dei lavoratori che hanno diritto a fruire di permessi sindacali in
quanto
componenti degli organismi direttivi di cui al precedente punto 1.
Eventuali
sostituzioni debbono essere comunicate
tempestivamente,
evidenziando il nome del sostituto e del sostituito.
Le
strutture
tempestivamente
delle
OO.SS.
stipulanti
comunicano
all'azienda
il
nominativo
dei lavoratori
eventualmente
chiamati
ad
affiancare i suddetti organismi direttivi nell'esercizio della
loro
attività e che hanno titolo a fruire dei permessi di cui al monte
ore
individuato sub B), n. 1.
3)
la
Ai
fini
della
determinazione del monte ore
nazionale
annuo,
FEDERGASACQUA si impegna a fornire alle Segreterie Nazionali
FNLE,
FLERICA, UILSP entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello
di
riferimento le seguenti informazioni:
numero dei dipendenti in servizio presso tutte le aziende
associate
alla FEDERGASACQUA al 30 settembre dell'anno precedente quello
di
riferimento;
elenco delle aziende e numero dei dipendenti di ciascuna di esse
al
30 settembre dell'anno precedente quello di riferimento,
comprensiva
dell'indicazione del numero dei dipendenti iscritti a ciascuna
delle
OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP.
Le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP si impegnano a
comunicare
alla
FEDERGASACQUA
entro 1 mese dal ricevimento
delle
suddette
informazioni e comunque entro la fine del mese di novembre
dell'anno
precedente quello di riferimento i nominativi dei lavoratori destinati
a
fruire
dei permessi sindacali retribuiti continuativi per
attività
sindacale a tempo pieno, con indicazione dell'azienda di
appartenenza
nonché, entro la fine del successivo mese di dicembre, la ripartizione
tra
le singole aziende associate delle quote del monte ore nazionale.
La successiva comunicazione da parte della FEDERGASACQUA alle
aziende
interessate dei nominativi dei dirigenti sindacali assegnati
all'attività
sindacale a tempo pieno nonché delle eventuali quote orarie aggiuntive
al
monte ore aziendale della singola Organizzazione Sindacale
costituisce
condizione imprenscindibile
parte
dell'azienda.
per l'attribuzione
del
permesso
da
L'onere
conseguente ai permessi sindacali retribuiti per
attività
sindacale a tempo pieno qui previsto è annualmente ripartito tra tutte
le
Aziende che applicano il presente CCNL, in proporzione al numero
di
dipendenti in servizio al 30 settembre di ogni anno presso
ciascuna
azienda; l'onere relativo a ciascun lavoratore viene a tal fine
computato
in misura pari al costo medio annuo contrattuale di settore.
D)
MODALITA' DI RICHIESTA DEI PERMESSI SINDACALI
La richiesta di permesso sindacale va effettuata per iscritto
dal
lavoratore interessato, utilizzando l'allegato modulo, da consegnare
al
diretto superiore gerarchico per l'inoltro al Dirigente
funzionalmente
competente alla concessione del permesso. La Direzione di ciascuna
azienda
potrà indicare modalità diverse, nel rispetto dello spirito della
presente
regolamentazione.
La richiesta deve essere effettuata con un preavviso di 24 ore, secondo
le
modalità di seguito definite.
In casi eccezionali di assoluta urgenza ovvero di eccezionale
protrazione
dell'impegno oltre i tempi originariamente indicati, la richiesta
di
permesso può essere avanzata telefonicamente: il permesso viene
concesso
con riserva purché il modulo di richiesta controfirmato e corredato
della
lettera di convocazione pervenga entro le 24 ore successive; in assenza
di
regolarizzazione nei termini indicati, le ore e/o i giorni di
mancata
prestazione lavorativa danno luogo a relativa trattenuta, ferme
restando
eventuali ulteriori conseguenze relative alla mancanza di
giustificazione
dell'assenza.
1. PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI ORGANISMO DIRETTIVO SINDACALE
Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso
nell'elenco
fornito all'azienda ai sensi della lett. B, n. 1, comma 2 del
presente
articolo.
Il richiedente deve indicare il giorno e le ore di assenza dal
servizio,
ivi comprese le ore necessarie agli spostamenti, utilizzando
l'allegato
modulo, con il codice di causale 1.
La richiesta deve essere controfirmata dal responsabile dell'organismo
di
appartenenza del lavoratore e deve essere accompagnata dalla copia
della
lettera di convocazione dell'organo medesimo, da cui risulti
l'istanza
convocata, il luogo, la data e l'orario della riunione.
2. PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITA' DI DELEGATO
I nominativi dei lavoratori aventi titolo ai permessi ai sensi
della
presente
normativa designati in qualità di delegati ai
congressi
nazionali,
regionali,
territoriali,
zonali
ecc.
debbono
essere
preventivamente comunicati alla Direzione dell'azienda dalle
Segreterie
della rispettiva istanza sindacale; tali elenchi debbono contenere i
dati
relativi al congresso (livello, data, luogo); il nominativo del
lavoratore
delegato, con indicazione dell'organismo sindacale del quale il
lavoratore
è componente e con specificazione della carica ricoperta; l'ufficio o
il
reparto di appartenenza del lavoratore.
Eventuali sostituzioni debbono essere comunicate
con
indicazione del sostituito e del sostituto.
tempestivamente,
Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice
causale
2), indicando giorni e ore per i quali si richiede il
permesso,
comprensivi dei tempi necessari per gli spostamenti.
3. TRATTATIVE SINDACALI
Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso
nell'elenco
fornito all'azienda ai sensi della lett. B, n. 1, comma 2 del
presente
articolo ovvero nell'elenco dei componenti della RSU e/o del
Comitato
Esecutivo della medesima.
In caso di trattative esterne (incontri a livello nazionale o comunque
con
delegazioni FEDERGASACQUA ovvero incontri e/o trattative relativi ad
altre
istanze),
la
richiesta deve essere controfirmata dal
responsabile
dell'organismo direttivo di appartenenza e accompagnata dalla lettera
di
convocazione.
In caso di permessi per incontri e/o trattative con la
Direzione
dell'azienda, i rappresentanti della Direzione presenti alla
riunione
prendono nota dei nominativi dei lavoratori intervenuti.
Il lavoratore interessato deve compilare l'allegato modulo (codice
causale
3a per trattative con la Direzione dell'azienda; 3b per
trattative
esterne), indicando giorni e ore per i quali si richiede il
permesso,
comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti.
4. ESPLETAMENTO DEL MANDATO
Il nominativo del dirigente sindacale deve risultare compreso
nell'elenco
fornito all'azienda ai sensi della lett. b, n. 1, comma 2 del
presente
articolo ovvero nell'elenco dei componenti della RSU e/o del
Comitato
Esecutivo della medesima.
Il lavoratore interessato deve utilizzare l'apposito modulo
(codice
causale 4), indicando giorni e ore per le quali richiede il
permesso,
comprensive dei tempi per gli eventuali spostamenti; la richiesta
deve
essere controfirmata dal responsabile dell'organismo di appartenenza.
5. PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
I lavoratori interessati aventi titolo al permesso debbono
compilare
l'allegato modulo (codice causale 5), indicando giorni e ore per le
quali
si richiede il permesso, comprensive dei tempi per gli spostamenti;
la
richiesta
deve essere controfirmata dal responsabile
dell'organismo
direttivo di appartenenza e corredata della copia della lettera
di
indizione del corso.
E)
NORMA TRANSITORIA ANNO 1996
1)
A valere per il solo anno 1996, la ripartizione tra le OO.SS.
FNLE,
FLERICA, UILSP del monte ore di permessi sindacali stabilito a
livello
aziendale ai sensi del punto B), n. 1 avviene secondo le
percentuali
indicate nella lettera allegata; tale misura è valida, per l'anno
1996,
anche ai fini della ripartizione tra le OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP
delle
disponibilità orarie del monte ore nazionale di cui al presente punto
B),
n. 2.2.
2)
Per il solo anno 1996, per il calcolo del monte ore di
permessi
sindacali a livello aziendale resta confermato il riferimento al
numero
dei dipendenti in forza presso l'azienda di appartenenza al 31.12.95,
come
previsto dall'accordo di rinnovo 17.11.95.
3)
Per l'anno 1996 fruiscono del permesso sindacale continuativo
per
attività sindacale a tempo pieno (punto B, sub 2.1 del presente
accordo) i
lavoratori indicati in data odierna alla FEDERGASACQUA dalle
Segreterie
Nazionali delle OO.SS. FNLE, FLERICA, UILSP.
4)
Con riferimento alle disponibilità orane residue del monte
ore
nazionale dell'anno 1996 (detratte le ore destinate ai lavoratori cui
al
precedente punto 3) le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP
si
impegnano a comunicare alla FEDERGASACQUA entro 30 giorni dalla
data
odierna la ripartizione tra le singole aziende associate delle quote
di
loro spettanza, ai fini della relativa comunicazione alle
aziende
interessate da parte della Federazione, ai sensi del punto C) del
presente
articolo.
ALLEGATO N. 1
Lettera della FNLE-CGIL - FLERICA-CISL - UILSP-UIL
Spett.le FEDERGASACQUA
Con riferimento a quanto previsto dalla norma transitoria di cui al
punto
E
dell'accordo 19.3.96, Vi comunichiamo che per l'anno
1996
la
suddivisione del monte ore di permessi sindacali stabilito per il
livello
aziendale (punto B, n. 1) e per il livello nazionale (punto B, n. 2) è
la
seguente:
FNLE-CGIL
FLERICA-CISL
UILSP-UIL
45%
30%
25%
Distinti saluti.
Le Segreterie Nazionali
FNLE-CGIL
FLERICA-CISL
UILSP-UIL
ALLEGATO N. 2
SCHEMA DI RICHIESTA DI PERMESSO SINDACALE
Richiesta di permesso sindacale
................................
(ufficio/reparto di appartenenza)
Il/La sottoscritto/a ....................................................
matricola n. .........., in servizio presso ...........
(ufficio/reparto)
in qualità di ................................(carica sindacale
rivestita)
richiede un permesso ne.... giorn ......dalle ore .......alle ore
........
per la seguente causale:
A tal fine allega ......................................................
Data
.......
.......................
(firma dell'interessato)
........................
(firma responsabile dell'organo direttivo)
LEGENDA CAUSALI
1: PARTECIPAZIONE A RIUNIONE DI ORGANISMO DIRETTIVO ESTERNO
2: PARTECIPAZIONE A CONGRESSI IN QUALITA' DI DELEGATO
3A: TRATTATIVE SINDACALI INTERNE
3B: TRATTATIVE SINDACALI ESTERNE
4: ESPLETAMENTO DEL MANDATO
5: PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE
3)
AFFISSIONE COMUNICATI - DIFFUSIONE STAMPA SINDACALE
Fermo restando quanto previsto dall'art. 25 della legge n.
300/70
l'azienda predispone nei luoghi che saranno localmente concordati
appositi
albi per l'affissione di comunicati. In detti albi, le RSU e le
OO.SS.
firmatarie del CCNL possono affiggere comunicati, afferenti le
proprie
attività, da trasmettere per conoscenza alla Direzione.
La responsabilità dei comunicati è assunta dagli organi
delle
OO.SS. firmatarie del CCNL e dalla RSU.
direttivi
La stampa sindacale può essere distribuita, fuori dell'orario di lavoro,
a
cura delle Organizzazioni sindacali, in prossimità dell'uscita di
ogni
singolo stabilimento.
4)
TRATTENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri
contributi
alle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL alle quali
sono
iscritti,
le
aziende effettueranno le relative
trattenute
sulle
retribuzioni mensili nella misura indicata dai Sindacati nazionali
(*),
inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati
di
apposita delega, nella quale devono essere specificati le generalità
del
lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve
essere
devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della
trattenuta
stessa.
(*)Per la vigenza del presente CCNL si fa riferimento a quanto
indicato
nella
lettera inviata dalle OO.SS. FNLE, FLERICA,
UILSP
alla
FEDERGASACQUA, riportata in allegato al presente CCNL, (n. 4).
La trattenuta viene effettuata e/o è sospesa a richiesta del
lavoratore
interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della delega
e/o
di revoca della stessa.
Dopo effettuata la trattenuta l'azienda rimette a ogni Sindacato la
somma
di competenza.
Restano salve le modalità di trattenuta dei contributi sindacali
in
atto presso le singole aziende.
5)
già
ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in azienda, fuori dell'orario
di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 ore annue,
per
le quali viene corrisposta la normale retribuzione; in caso di
assemblea
in luogo diverso dalla sede ordinaria di lavoro, la durata
dell'assenza
dal lavoro comincia comunque a decorrere dal momento in cui il
dipendente
si allontana dal posto di lavoro per partecipare all'assemblea fino al
suo
rientro in servizio.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 della legge n. 300/70,
le
riunioni possono essere indette dalla RSU ovvero dalle strutture
sindacali
delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL con ordine del giorno su
materie
di interesse sindacale e del lavoro; la convocazione dell'assemblea
va
comunicata alla Direzione aziendale secondo l'ordine di precedenza
delle
convocazioni e comunque con un preavviso di almeno 48 ore. Secondo
quanto
previsto dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94,
punto
4, ultimo comma, le OO.SS. stipulanti il presente CCNL hanno diritto
a
indire singolarmente o congiuntamente assemblee dei lavoratori
durante
l'orario di lavoro per 3 delle 12 ore annue retribuite.
Le riunioni possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di
essi; in ogni caso lo svolgimento delle riunioni durante l'orario
di
lavoro dovrà possibilmente aver luogo fuori degli orari di apertura
degli
uffici al pubblico e comunque con modalità che tengano conto
dell'esigenza
di informare la cittadinanza, di assicurare l'erogazione dei
servizi
indispensabili da garantirsi anche in caso di sciopero e comunque
della
necessità di garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia
degli
impianti, secondo le norme in atto in applicazione della legge n. 146/90.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso di almeno 24 ore
alla
Direzione dell'azienda, dirigenti esterni delle OO.SS. rappresentate
nella
RSU e/o delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
6)
LOCALI PER LE R.S.U.
Fatto salvo quanto previsto nell'art. 27 della legge n. 300/70
l'azienda,
nei limiti del possibile, mette a disposizione della RSU un locale per
le
proprie riunioni.
Art. 60 - VERTENZE INDIVIDUALI
Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo
derivante
dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure
di
conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria,
può
promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti
alla
Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.
Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro
dirigente
da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente,
assistito
dalla RSU aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce
o
conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di
mancata
positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente
le
proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa
definizione
della procedura.
'UNA TANTUM' ANNO 1995
LIVELLO
QS
Q
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
IMPORTO
PARAMETRO
1.723.800
1.600.600
1.502.100
1.398.700
1.300.200
1.182.000
1.098.300
1.024.400
950.500
876.700
802.800
679.700
492.500
350
325
305
284
264
240
223
208
193
178
163
138
100
L''una tantum' per l'anno 1995 di £. 1.000.000 parametrate va
corrisposta
ai lavoratori assunti nel corso dell'anno 1995 nonché ai dipendenti il
cui
rapporto di lavoro è cessato nel corso del 1995 in ragione di
per
ogni mese intero di servizio compiuto, intendendosi per tale
la
frazione di mese superiore a 15 gg..
Analogamente si procede per il personale assente
alla
retribuzione (aspettative, servizio di leva, ecc.).
senza
1/12
anche
diritto
TABELLA A - TABELLA RETRIBUZIONI BASE DAL 1° DICEMBRE 1995
LIVELLO
QS
Q
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
PARAMETRO
IMPORTO
350
325
305
284
264
240
223
208
193
178
163
138
100
2.357.300
2.188.900
2.054.200
1.912.700
1.778.000
1.616.400
1.501.900
1.400.900
1.299.900
1.198.800
1.097.800
929.400
673.500
TABELLA B - TABELLA RETRIBUZIONI BASE DAL 1° LUGLIO 1996
LIVELLO
QS
Q
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
PARAMETRO
IMPORTO
350
325
305
284
264
240
223
208
193
178
163
138
100
2.478.000
2.301.000
2.159.400
2.010.700
1.869.100
1.699.200
1.578.800
1.472.600
1.366.400
1.260.200
1.154.000
977.000
708.000
ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (*) VALIDO DAL 1° GENNAIO 1987
livello
D2
lire
20.000
ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE (*) PER GLI ASSUNTI A PARTIRE
DAL 1° GENNAIO 1980 - VALIDO DAL 1° GENNAIO 1989
livello
tutti
lire
10.000
(*) Va corrisposto per 14 mensilità.
ALLEGATO 1
PROTOCOLLO SUL RIASSETTO DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA'
SULLA REVISIONE DI ISTITUTI CONTRATTUALI
PREMESSA
Le Parti hanno convenuto il presente Protocollo e hanno sottoscritto
altre
clausole, nell'ambito del presente rinnovo contrattuale, tendenti
al
controllo del costo del lavoro e al superamento degli automatismi e
delle
indicizzazioni, finalizzando una parte delle risorse disponibili
al
rafforzamento
degli istituti di carattere sociale (in
particolare
previdenza e assistenza sanitaria), per i motivi illustrati in
particolare
nei commi 3, 7 e 9 della Premessa Politica e ribadendo la volontà
di
favorire lo sviluppo occupazionale.
Nella
materia che costituisce più specifico oggetto del
presente
Protocollo, le Parti ritengono opportuna la definizione di una
struttura
della
retribuzione ispirata a criteri di maggiore aggregazione
e
semplificazione delle diverse voci retributive nonché la revisione
dei
trattamenti indennitari e degli altri istituti economico-normativi,
al
fine sia del miglior controllo della dinamica del costo del lavoro,
sia
dell'adeguamento
delle normative esistenti alle
mutate
condizioni
nell'espletamento delle mansioni, con l'obiettivo di pervenire
una
razionalizzazione
dell'attuale normativa contrattuale,
senza
voler
determinare accentramenti del livello di trattativa su materie
demandate
alla contrattazione aziendale.
1.
il
Le
a
Parti in considerazione del prolungato impegno temporale che
riesame di cui sopra comporta - concordano di istituire una
Commissione
mista nazionale FEDERGASACQUA - FNLE, FLERICA, UILSP che deve iniziare
i
suoi lavori entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente
contratto
e concluderli entro il settembre 1996, in modo che le modifiche
da
apportare ai diversi istituti contrattuali possano essere concordate
dalle
Parti per renderle operative con decorrenza 1.1.97.
I compiti e gli indirizzi assegnati alla Commissione sono quelli
di
seguito elencati:
1)
Esame delle diverse voci in cui si articola la
retribuzione
contrattuale, al fine di una possibile aggregazione e/o semplificazione
di
voci e istituti retributivi.
2)
Esame di tutte le indennità e trattamenti previsti dal CCNL gasacqua
e verifica dei presupposti di applicazione e dell'attuale funzione
di
compenso di reali disagi o rilevanti differenziazioni di prestazione,
al
fine di:
a)
superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a
condizioni
operative di reale disagio;
b)
modificare e aggiornare i presupposti e le modalità di
applicazione
delle indennità alla luce dell'evoluzione tecnologica e
organizzativa
delle aziende;
c)
omogeneizzare le modalità di erogazione dei trattamenti,
con
l'obiettivo di pervenire a compensi in cifra fissa e a
prestazione
effettiva, tali da evitare automatismi e indicizzazioni.
3)
Esame di altri istituti normativi che diano luogo a
dubbi
interpretativi ovvero presentino aspetti di disomogeneità rispetto
ad
altri istituti contrattuali, anche modificati dal presente CCNL (vedi
ad
es. art. 62 CCNL 2.8.91) o comunque risultino obsoleti (vedi ad es.
artt.
60 e 61, comma 1, CCNL 2.8.91, allegato III e Norme transitorie varie
di
cui alla parte II e III del CCNL stesso), ai fini della loro
revisione,
aggiornamento e chiarificazione e della generale armonizzazione del
CCNL.
4)
Esame delle altre clausole contrattuali che sono state oggetto
di
discussione nel corso del negoziato per il rinnovo del CCNL 2.8.91,
al
fine della loro possibile revisione e aggiornamento.
Le Parti convengono che le materie di competenza della
Commissione
Nazionale sono contenute nell'elenco allegato e verranno trattate,
per
quanto possibile, nel rispetto delle priorità evidenziate
nell'elenco
medesimo.
La Commissione si avvarrà dei documenti di lavoro elaborati
dalla
FEDERGASACQUA e dalle Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA, UILSP.
2.
Le
Parti,
nel richiamare gli ambiti e le modalità
della
contrattazione aziendale previsti dall'art. 1 del presente CCNL e
quanto
disposto dall'art. 7 dello stesso, convengono di impegnare
rispettivamente
le aziende e le RSU, nelle realtà ove esistano accordi aziendali
su
materie non regolamentate dal presente contratto o dallo stesso
non
delegate alla contrattazione aziendale, ovvero accordi aziendali
che
regolamentano gli istituti contrattuali in modo difforme dal CCNL,
alla
rinegoziazione dei suddetti accordi e alla definizione delle
relative
materie secondo i seguenti criteri vincolanti:
a)
per le sole indennità e gli altri trattamenti economici
aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal CCNL, si procederà, secondo modalità
da
definire in azienda, al loro superamento con mantenimento in cifra
fissa
'ad personam' degli importi percepiti ovvero alla loro
razionalizzazione e
trasformazione in trattamenti in cifra fissa non rivalutabile, erogati
a
prestazione effettiva, senza che ciò determini costi aggiuntivi
rispetto
alla situazione in atto;
b)
allineamento alle norme contrattuali dei trattamenti normativi
non
previsti dal presente CCNL o da esso difformi.
Le Parti aziendali sono impegnate a prorogare l'efficacia degli
accordi
aziendali oggetto di rinegoziazione sino al perfezionamento
delle
procedure sopra indicate e comunque non oltre il 30.6.96.
Le Parti a livello nazionale convengono di incontrarsi entro 30
giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per verificare
e
definire i casi di mancato accordo a livello aziendale.
Nota a verbale.
L'allineamento, anche graduale, delle condizioni normative aziendali
al
CCNL potrà avvenire, per casi particolari e specifici in cui
sia
possibile,
attraverso il congelamento delle condizioni stesse
'ad
personam' nel confronti degli attuali beneficiari ovvero attraverso
forme
di indennizzo.
ELENCO ISTITUTI CONTRATTUALI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MISTA
(gli articoli citati seguono l'ordine e la numerazione del presente
CCNL).
·
Art. 10 - Assunzioni a termine.
·
Art. 11 - Lett. b) - Contratti di formazione e lavoro.
·
Art. 21 - Disciplina.
·
Art. 24 -Servizio di pronto intervento - Servizio di
reperibilità
(parte economia).
·
Art. 25 - Lavoro in turno - Lavoro notturno (parte economica).
·
Art. 26 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro
(parte
economica).
·
Art. 27 - Lavoro festivo (parte economica).
·
Art. 29 - Ferie.
·
Art. 32 - Trattamento di malattia e convalescenza.
·
Art. 41 - Indennità varie.
·
Art. 58 - Trattamento di fine rapporto.
·
Allegati e appendici.
1. Benemerenze nazionali.
2. S.I.N. pensionati.
3. Norme transitorie varie.
ALLEGATO 2
PROTOCOLLO D'INTESA SULLE RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE
Le Parti, FEDERGASACQUA e FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL, preso
atto
dell'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.9.94
sulla
costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali
delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) dei lavoratori dalle
stesse
dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col
Protocollo
Governo-Parti Sociali del 23.7.93, nel confermare quanto
convenuto
nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1.
Ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del CCNL gas-acqua in
ciascuna
azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la
Rappresentanza
Sindacale Unitaria - RSU, di cui all'accordo interconfederale CISPEL/
CGILCISL-UIL 29.9.94, secondo le modalità di indizione ed elezione
previste
nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato.
Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui al punto 1, comma
3
dell'accordo interconfederale 29.9.94, a condizione che abbiano
espresso
formale adesione al presente accordo e all'accordo
interconfederale
sopra
citato
nonché
all'accordo
nazionale
interfederale
FEDERGASACQUAFNLE, FLERICA, UILSP del 27.3.91 sulle
modalità
di
esercizio del diritto di sciopero.
L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta
6
entro
mesi
dalla
stipula del presente CCNL; le operazioni
connesse
con
le
elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto 12
del
Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.94 previo
accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a
tutti
gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze
del
servizio.
Per
i
successivi rinnovi l'iniziativa può essere assunta dalla
RSU
e
deve essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto o che comunque
aderiscano
alla disciplina in esso convenuta partecipando alla procedura
di
elezione della RSU rinunciano formalmente ed espressamente a
costituire
RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70; le loro RSA
devono
intendersi decadute con la nomina della RSU.
2.
Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna azienda è
pari
a:
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
ogni
100 o frazione
numero
precedente.
che
che
che
che
che
che
che
occupano
occupano
occupano
occupano
occupano
occupano
occupano
da 16 a 70 dipendenti:
da 71 a 140 dipendenti:
da 141 a 200 dipendenti:
da 201 a 300 dipendenti:
da 301 a 500 dipendenti:
da 501 a 700 dipendenti:
oltre 700 dipendenti:
1
3
4
5
6
7
9
componente
di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta
al
In attuazione del punto 1, comma 2 dell'accordo
interconfederale
29.9.94, ferma restando l'unicità della RSU e il rispetto dei
numeri
complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di
maggiori
dimensioni ove siano presenti entità organizzative e operative
autonome,
la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree
tra
le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in
misura
proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati
nelle
diverse entità autonome.
L'individuazione delle entità organizzative e operative autonome di
cui
al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'azienda e
le
strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, comma
1
del presente accordo.
In tali casi e in ogni altro caso ove la dimensione complessiva
della
RSU lo richieda, viene istituito tra i componenti della RSU un
organismo
ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di
un
numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU
e
comunque non inferiore a 3; tale Comitato esecutivo ha la funzione
di
coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare
la
medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con
la
Direzione aziendale.
Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono
intervenire
presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto
e
all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma
non
hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato
espressamente
loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi
di
lavoro,
le
OO.SS.
firmatarie
del presente
accordo
si
impegnano
a
realizzare la RSU di cui all'accordo interconfederale 29.9.94
articolata
in sezioni corrispondenti ai settori regolati da diversi
contratti;
nella sezione regolata dal presente CCNL è eleggibile il numero
massimo
di componenti di seguito specificato:
-
nelle aziende che occupano da 16 a 100 dipendenti:
nelle aziende che occupano da 101 a 200 dipendenti:
3
4
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
nelle aziende
ogni
100 o trazione
numero
precedente.
Le
OO.SS.
si
che
che
che
che
occupano
occupano
occupano
occupano
da 201 a 300 dipendenti: 6
da 301 a 500 dipendenti: 7
da 501 a 700 dipendenti: 9
oltre 700 dipendenti:
1 componente
di 100 dipendenti oltre i 700, in aggiunta
impegnano altresì a nominare un organismo
al
ristretto
di
coordinamento e rappresentanza negoziale nei confronti dell'azienda
per
la gestione delle questioni di carattere generale e/o plurisettoriale.
3.
Le OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la RSU
ratificano
congiuntamente
e successivamente comunicano alla FEDERGASACQUA
i
nominativi dei componenti delle RSU eletti o designati nell'ambito
delle
proprie liste nelle aziende associate; la FEDERGASACQUA, riscontrata
la
corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro
i
15 giorni successivi; il mandato della RSU decorre dalla comunicazione
di
cui sopra.
Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo
interconfederale
29.9.94 o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta ovvero non
sia
validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta
dalle
strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1
del
presente
accordo per il tempo strettamente necessario alla
sua
costituzione.
4.
La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e
del
sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già
di
competenza del Consiglio Unitario d'Azienda di cui all'art. 63, punto
1
del CCNL 2.8.91, con riferimento all'esercizio di diritti,
permessi,
agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal
CCNL;
i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi
di
cui al precedente punto 2) subentrano alle RSA e ai dirigenti delle
stesse
nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge
n.
300/70; nei confronti di ciascun componente della RSU eletto o
designato
nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le
tutele
previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
Restano
salvi
in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL
gas-acqua
i
diritti
previsti dall'accordo
UIL
29.9.94, punto 4, ultimo comma.
La
RSU
gestisce
i
assolve
funzione
di
interconfederale
rapporti sindacali con la
CISPEL/CGIL-CISL-
Direzione
aziendale
e
agente contrattuale unico nelle
materie
che
il
presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale,
salvo
sia espressamente prevista la competenza congiunta delle
strutture
sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL; nelle
aziende
con meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella negoziale,
per
le materie che il CCNL attribuisce al livello aziendale è
esercitata
dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del
CCNL.
5.
i
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale,
componenti
della RSU possono disporre di un monte ore annuo globale
di
permessi sindacali retribuiti pari a 2 ore e mezza per dipendente in
forza
presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di
fruizione.
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma
della
legge n. 300/70.
dell'art.
Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo
invalicabile
e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di
eventuali
residui dell'anno di competenza.
23
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa
la
partecipazione
a
riunioni,
anche se
convocate
dall'azienda,
e/o
a
commissioni comunque denominate.
L'azienda comunica alla RSU entro il 31 gennaio dell'anno di
riferimento
il monte ore di permessi sindacali a disposizione; inoltre, con
cadenza
quadrimestrale, le aziende comunicano alla RSU. la quota di monteore
per i permessi sindacali ancora disponibile.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata
per
iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24
ore,
fatte salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei
permessi
sindacali.
6.
2)
Sono
abrogati e sostituiti dal presente accordo i
punti
1)
e
dell'art. 63 del CCNL 2.8.91.
Le Parti si impegnano a ridefinire nell'ambito del rinnovo del CCNL
gasacqua quant'altro previsto in materia di permessi sindacali nel punto
3)
dell'art.
63
citato nonché nell'accordo nazionale
interfederale
FEDERGASACQUA - FNLE, FLERICA, UILSP 9.6.92.
Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si
intendono
richiamate
le
disposizioni
di cui all'accordo
interconfederale
CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94.
NORMA TRANSITORIA
In relazione a quanto convenuto con l'accordo naz. interfederale
16.12.94,
punto 4, le Parti si danno atto reciprocamente che gli esiti
delle
elezioni che sono state effettuate nelle singole Aziende sino alla data
di
definizione della presente regolamentazione si intendono confermati
sino
alla scadenza del mandato, come previsto dal regolamento
elettorale
applicato e comunque non oltre il compimento di 1 anno dalla data
di
stipulazione del presente Protocollo, alla scadenza del quale la RSU
deve
essere rieletta.
ALLEGATO 3
PROTOCOLLO D'INTESA SULLA TRASFORMAZIONE DEI CONSORZI
PREMESSA
Le parti auspicano che il completamento del processo di trasformazione
dei
Consorzi, previsto dagli art. 60 e 25 della legge n. 142/90, abbia
una
rapida conclusione: a tal fine ritengono opportuno anche nell'ambito
degli
orientamenti comunemente espressi nell'accordo nazionale
interfederale
14.1.94,
individuare soluzioni possibili a specifici problemi
che
costituiscono momenti di criticità dei processi di trasformazione
dei
Consorzi e che investono aspetti di natura giuridica, economica e
di
interpretazione del CCNL gas-acqua.
Le su indicate soluzioni tengono conto, contemporaneamente, della
tutela
dei diritti dei lavoratori e delle necessità di consolidamento e
sviluppo
dei nuovi soggetti aziendali.
1)
CESSAZIONE DELL'ISCRIZIONE E CONTRIBUZIONE EX INADEL
L'INPDAP, gestione autonoma ex INADEL, ha ritenuto che il
Consorzio
disciplinato dall'art. 25 della legge n. 142/90 conservi ancora la
natura
di ente locale ancorché trasformato ai sensi dell'art. 60 della
stessa
legge, con conseguente permanenza dell'obbligo contributivo in carico
ai
consorzi e ai dipendenti degli stessi.
Tale posizione, la cui non correttezza dal punto di vista giuridico qui
si
ribadisce, costituisce obiettivo ostacolo ai processi di trasformazione
e
alla piena applicazione nei Consorzi del CCNL gas-acqua e dell'art.
2120
C.C., con riferimento all'obbligo di accantonamento annuo del TFR.
Fermo
restando
la
prosecuzione
delle
iniziative
eventualmente
rispettivamente intraprese nelle diverse sedi istituzionali, le
parti
considerano
opportuno
pervenire a una definizione
normativa
e/o
interpretativa autorevole della cessazione dell'obbligo
contributivo
INADEL nel momento della trasformazione dei Consorzi prevista dall'art.
60
della legge n. 142/90; a tal fine convengono di operare un
intervento
coordinato presso gli attuali interlocutori istituzionali, in
particolare
nei confronti del Ministero del Lavoro, perché si attivi nei
riguardi
dell'INPDAP, anche ai fini del pagamento delle indennità di fine
servizio
INADEL nei confronti dei lavoratori.
2)
CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Le esperienze note delle avvenute trasformazioni testimoniano che
gli
inquadramenti del personale, dovuti al cambio di contratto, sono
avvenuti
in modo non uniforme anche in funzione della limitata conoscenza
del
sistema classificatorio del CCNL gas-acqua che nuovi soggetti
aziendali,
chiamati ad applicarlo per la prima volta, possono avere avuto.
Con tale consapevolezza, si concorda di fornire agli attori aziendali
il
seguente schema di comparazione, che rappresenta le rispondenze
più
significative tra le declaratorie di livello del contratto EE.LL. e
le
declaratorie delle aree e dei livelli del CCNL gas-acqua, come
indicazione
di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 15 del CCNL gas-acqua
e
dal
comma 4 del punto 3 del presente accordo e fermo
restando
l'applicazione delle norme contrattuali in materia di formazione
e
sviluppo
professionale,
anche
con
riferimento
ai
processi
di
riorganizzazione.
Contratto EE.LL.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
liv.
3)
3
4
5
6
7
8
CCNL gas-acqua
liv. D1
liv. C3
liv. C2
liv. C1-B3
liv. B1
liv. A3
SCAGLIONAMENTO DEI BENEFICI ECONOMICI
Le parti convengono che al personale dei Consorzi, disciplinati
dall'art.
25 della legge n. 142/90, che operano nei servizi tecnologici
di
distribuzione del gas ed energetici a rete (inclusi teleriscaldamento
e
cogenerazione), di distribuzione dell'acqua e di gestione integrale
del
ciclo delle acque (incluso depurazione e fognature), di gestione
calore,
si applica il CCNL gas-acqua sottoscritto dalle parti firmatarie
del
presente accordo.
Il maggiore trattamento retributivo, derivante dal passaggio dal
contratto
di
lavoro EE.LL. al presente CCNL può essere attribuito
modo
scaglionato nel tempo.
in
La ripartizione, da attuarsi attraverso specifica contrattazione
locale,
deve comunque prevedere che la 1a "tranche" di aumento decorra dal
giorno
di applicazione del CCNL gas-acqua.
La decorrenza delle altre "tranche" dovrà essere tale da garantire
alle
Aziende un congruo periodo di tempo, articolato su più esercizi, entro
il
quale beneficiare dei migliori assetti organizzativi idonei al recupero
di
produttività e alla riduzione degli effetti dell'incremento del costo
del
lavoro sull'unità di prodotto ceduto.
4)
TRATTAMENTO DI ANZIANITA'
Le parti convengono che al personale dipendente da Consorzi
trasformati
già regolato dal contratto EE.LL. possa al massimo venire riconosciuto,
a
titolo di anzianità pregressa presso il Consorzio stesso, il maturato
in
cifra raggiunto in forza del contratto EE.LL. e già in godimento.
Tale importo concorre a determinare l'importo
titolo
disposto dal CCNL gas-acqua.
5)
massimo
a
tale
T.F.R.
In considerazione degli impegni assunti nel precedente punto 1)
e
dell'esigenza di evitare oneri aggiuntivi che determinano impedimento
ai
processi di trasformazione, le parti convengono che l'art. 64 del
CCNL
2.8.91 (articolo soppresso vedi allegato 9) non sia applicabile sino
alla
stipulazione del rinnovo del CCNL stesso.
Restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia
stata
definita prima della data di sottoscrizione del presente accordo.
ALLEGATO 4
LETTERA DELLE OO.SS. ALLA FEDERGASACQUA
Roma, 4 giugno 1996
Oggetto: CONTRIBUTI SINDACALI FEDERGASACQUA.
Le scriventi OSL FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSP-UIL visto l'art. 63
dei
CCNL FEDERGASACQUA 17.11.95 e in riferimento alla misura del
Contributo
sindacale a mezzo delega alle rispettive scriventi OSL, comunicano che
la
misura del contributo sindacale è pari allo 0,60% calcolato sul
minimo
tabellare, scatti di anzianità e contingenza, corrisposti ai
lavoratori
interessati per 14 mensilità nell'anno solare nonché sul premio annuale
di
risultato.
Nelle Aziende dove l'entità del contributo
al
suddetto importo, si procederà come segue:
sindacale
è
inferiore
0,20% calcolato sul minimo, scatti di anzianità e contingenza
per
l'anno 1996, a decorrere dal 1.10.96;
0,40% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza,
premio
annuale di risultato per l'anno 1997, a decorrere dall'1.1.97;
0,60% calcolato sul minimo, scatti di anzianità, contingenza,
premio
annuale di risultato per l'anno 1998, a decorrere dall'1.1.98.
Ove l'entità del contributo alle rispettive date sopra riportate
risulti
più elevato, il contributo stesso resta confermato nella maggiore
misura
già in vigore fino a concorrenza.
Nelle Aziende dove l'entità del contributo è, invece, superiore allo
0,60%
applicato ai suddetti elementi della retribuzione, il contributo
sarà
adeguato alla misura dello 0,60% indicato nella presente, a
decorrere
dall'1.1.98.
Nei casi in cui, nelle deleghe per la contribuzione sindacale
rilasciate
dai
lavoratori, fossero espressamente indicate misure
contributive
inferiori allo 0,60% calcolato sui suddetti elementi della
retribuzione,
le scriventi organizzazioni sindacali si attiveranno per provvedere
agli
adempimenti necessari.
Distinti saluti.
f.to le Segreterie Nazionali
FNLE-CGIL
FLERICA-CISL
UILSP-UIL
ALLEGATO 5
VERBALE DI INTESA
Le
41
parti
convengono che l'indennità depurazione acque
reflue
(art.
lett. h CCNL) venga corrisposta anche ai lavoratori addetti ad
operazioni
di spurgo dei pozzi neri.
Roma, 18 marzo 1992
ALLEGATO 6
ACCORDO NAZIONALE FEDERGASACQUA
FNLE-CGIL/FLERICA-CISL/UILSP-UIL 27 MARZO 1991
VERBALE DI ACCORDO
Il 27.3.91 presso la sede della Commissione di Garanzia in Roma, via
dei
Villini n. 15, le Parti, rispettivamente rappresentate da:
Salvatore
Paonni,
Enzo
Garabello, Franco Perasso, Paola
Giuliani
per
la
FEDERGASACQUA; da Andrea Amaro, Renato Matteucci, Paolo Baruzzo,
Daniele
Cerri per la FNLE-CGIL; da Silvio Garbetta, Dino Lazzarotto, Mario
Bertone
per la FLERICA-CISL; da Giuseppe Augieri, Giuseppe Chiara,
Raffaele
Franciosa, Giorgio Gabrielli per la UILSP-UIL, con l'assistenza
della
Sottocommissione composta dai proff. Antonio D'Atena ed Edoardo
Ghera,
hanno concordato, in adempimento del disposto dell'art. 2, comma 2,
legge
n. 146/90, di assicurare, nell'esercizio del diritto di sciopero,
le
prestazioni indispensabili, secondo le regole e le modalità previste
nel
testo
allegato,
che, sottoscritto dalle Parti, costituisce
parte
integrante del presente verbale (allegato 1).
Letto, confermato e sottoscritto.
Allegato 1 - APPLICAZIONE LEGGE n. 146/90
In attuazione di quanto previsto dalla legge n. 146 del 12.6.90
intitolata
"Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici
essenziali
e
sulla
salvaguardia
dei
diritti
della
persona
costituzionalmente garantiti. Istituzione della Commissione di
Garanzia
dell'attuazione della legge" e fermo restando quanto convenuto
nel
Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in materia di
Relazioni
Industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei servizi pubblici
locali
(vedi appendice n. 3 al presente CCNL) e in considerazione delle prassi
di
autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE, FLERICA, UILSP,
le
Parti, FEDERGASACQUA e FNLE, FLERICA, UILSP concordano quanto di
seguito
riportato.
1.
PRESTAZIONI INDISPENSABILI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO
Allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con
il
godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati,
con
riferimento al comma 2 dell'art. 1 della legge n. 146 si conviene che
per
garantire
il
diritto
alla sicurezza delle forniture
energetiche
indispensabili,
durante le astensioni dal
lavoro,
sia
mantenuta
l'erogazione dei servizi a rete gestiti dalle aziende associate
alla
FEDERGASACQUA ed assicurata la tutela e la sicurezza degli impianti,
dei
lavoratori e degli utenti.
Conseguentemente l'erogazione dei servizi a rete e la sicurezza
degli
impianti va garantita, durante le astensioni dal lavoro, attraverso
il
mantenimento di tutte le prestazioni lavorative assicurate nei
giorni
festivi, nelle stesse misure quantitative e nelle stesse
tipologie
professionali.
In sede di prima applicazione i criteri, per l'individuazione
del
personale necessario al mantenimento delle prestazioni indispensabili
per
il funzionamento del servizio come sopra determinate, sono definiti
a
livello aziendale fra le Parti entro 30 giorni dalla stipula del
presente
accordo.
In caso di mancato accordo in sede aziendale saranno garantite
le
prestazioni indispensabili come sopra stabilite, con le modalità
vigenti
nei giorni festivi, comprese reperibilità e/o pronto intervento.
Le prestazioni indispensabili come sopra individuate definite tra le
Parti
sono attuate con provvedimento aziendale.
In occasione delle singole agitazioni, l'individuazione del
personale
comandato in applicazione dei su indicati criteri avviene con ordine
di
servizio del legale rappresentante dell'azienda (direttore generale o
suo
sostituto).
2.
PREAVVISO, DURATA, COMUNICAZIONI E PRECLUSIONI
In ottemperanza al comma 5 dell'art. 2 della legge n. 146/90
la
proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che
abbiano
riflessi sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un
preavviso
non inferiore a 10 giorni, ad eccezione di astensione dal lavoro in
difesa
dell'ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi
della
incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture
sindacali
FNLE, FLERICA, UILSP, singolarmente o unitariamente.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di
eventuali
responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l'entrata
in
vigore della legge n. 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà
essere
notificata ai competenti livelli aziendali mediante comunicazione
che
consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale
che
ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione, debitamente sottoscritta
e
datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e
del
personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e
la
durata dello sciopero.
Nei casi di adesione a proclamazione di scioperi effettuati
dalle
Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette Segreterie
non
contenga tutte le indicazioni sopra specificate, le integrazioni
saranno
fornite dalle Federazioni di categoria, al livello corrispondente,
sempre
nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni.
In caso di scioperi nazionali, la comunicazione può essere fatta
pervenire
alla FEDERGASACQUA, che provvede a trasmetterla alle aziende. Le
OO.SS.
FNLE, FLERICA, UILSP si impegnano in tal caso ad osservare un
preavviso
non inferiore a 11 giorni e a fornire comunicazioni precise
nella
fissazione dell'inizio e del termine dell'agitazione.
La FEDERGASACQUA si impegna a trasmettere tali informazioni alle
aziende
nel medesimo testo in cui esse vengono comunicate dalle OO.SS.
Ogni proclamazione di sciopero deve contenere l'indicazione
preventiva
della durata delle astensioni dal lavoro.
La FEDERGASACQUA e le aziende si impegnano a provvedere
all'adeguata
pubblicizzazione
dei termini delle vertenze e a fornire
adeguata
informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni delle
agitazioni
e delle eventuali revoche. Le aziende si impegnano a dare
comunicazione
agli utenti, nelle forme e nei termini previsti dalla legge,
delle
modalità di erogazione dei servizi gestiti durante l'astensione e
dei
tempi e modi di riattivazione della normale attività aziendale.
La FEDERGASACQUA e le aziende si impegnano a non affidare
all'esterno
lavori sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero.
Le strutture sindacali FNLE, FLERICA, UILSP ai vari livelli si impegnano
a
evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:
la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che
segue;
il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione
nazionale,
regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei
di
votazione e scrutinio.
giorni
Scioperi dichiarati o in corso di effettuazione vengono
immediatamente
sospesi in caso di avvenimenti eccezionali, gravi disservizi,
calamità
naturali.
3. NORME SANZIONATORIE
In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della legge n. 146 i lavoratori
che
si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di
quanto
previsto ai punti 1) e 2) del presente accordo, saranno soggetti
a
sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione,
con
esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che
comportino
mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste
dall'art.
42 del CCNL 11.11.88 (oggi art. 21 CCNL 17.11.95).
4. Nelle aziende che erogano anche servizi diversi da quelli indicati
nel
presente accordo, per i quali si applichi il contratto gas-acqua,
in
ordine alle prestazioni indispensabili per il funzionamento dei
servizi
medesimi, valgono le normative al riguardo definite nei
corrispondenti
settori municipalizzati.
5. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente accordo, attuativo della legge n. 146/90, diventa in
via
sperimentale parte aggiuntiva del vigente CCNL e a richiesta di una
delle
Parti potrà essere riverificato a far data dall'1.4.92.
Roma, 27 marzo 1991.
Allegato 2 - LETTERA DELLE OO.SS. FNLE, FLERICA E UILSP ALLA
FEDERGASACQUA
Con la presente Vi diamo atto che l'attività di "gestione
calore"
esercitata direttamente dalle aziende associate alla FEDERGASACQUA
si
intende inclusa, per analogia con i servizi tecnologici a rete, tra
i
servizi di cui al comma 1 del punto 1 dell'accordo di applicazione
della
legge n. 146/90.
f.to: FNLE - FLERICA - UILSP
Roma, 27 marzo 1991.
ALLEGATO 7
ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE
Addì, 30 giugno 1983, in Roma
la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E
VARIE
(FEDERGASACQUA) rappresentata dalla delegazione costituita dai
sigg.
Salvatore
Paonni, coordinatore, Edolo Minarelli, Giancarlo
Tosi,
Sebastiano Vadalà, Renato Losco, Direttore del Servizio Lavoro,
Gastone
Gianolli, Franco Perasso e Piero Ramponi, con la partecipazione
del
rappresentante della CISPEL sig. Abele Ferri
la FULGA (FEDERAZIONE UNITARIA LAVORATORI GASISTI E
ACQUEDOTTISTI)
(attualmente FNLE-CGIL - FLERICA-CISL - UILSP-UIL) costituita
dalla
FNLE-CGIL, dalla FLERICA-CISL e dalla UILSP-UIL, rappresentata
dai
Segretari Nazionali Federico Bartolini, Giovanni Rebechi,
Stefano
Girolami, Elio Rondelli, Giuseppe Briano, Giorgio Gabrielli,
Giuseppe
Augeri, Andrea Bettarini, Giuliano Bettocchi, Giancarlo Prati,
Irmo
Rocchi, Giulio Besana, assistiti dai membri della delegazione trattante
è
stato
stipulato l'allegato Regolamento per la concessione
delle
anticipazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro di cui
all'art. 1
della legge 29.5.82 n. 297.
Il presente Regolamento ha
rinnovato
tacitamente di anno in anno,
stipulanti
e fermo restando che la
a
verifica in qualsiasi epoca,
decorrenza dall'1.7.83 e s'intende
salvo disdetta di una delle parti
sua funzionalità potrà
essere
sottoposta
a richiesta di uno dei contraenti.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI
FINE
RAPPORTO DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29.5.82 n. 297
Art. 1 - Beneficiari.
Hanno titolo a richiedere l'anticipazione i lavoratori regolati dal
CCNL
per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate Gas e Acqua che
abbiano
maturato almeno 8 anni di servizio presso la stessa azienda alla data
di
presentazione della domanda, quale risulta dal protocollo aziendale
in
arrivo.
Ai fini dell'accertamento dell'anzianità di servizio di cui sopra si
fa
riferimento all'anzianità contrattualmente utile per il trattamento
di
fine lavoro, con esclusione dell'anzianità convenzionale per
benemerenze
combattentistiche di cui alla legge 24.5.70 n. 336 e successive.
Art. 2 - Limiti numerici.
Per identificare in ogni singola azienda il numero degli aventi
titolo
all'anticipazione entro i limiti previsti dalla legge, si fa
riferimento
alla
situazione del personale in forza al 31 dicembre
dell'anno
precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro
il
limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale
dei
dipendenti.
La cifra costituisce il limite annuale
l'anno
successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente non
è
trasferibile a quello successivo.
e
ha
esaurita
efficacia
in
un
per
anno
non
Nel caso che l'applicazione delle percentuali di legge (10% e/o 4%)
dia
luogo a frazioni, si procede all'arrotondamento per eccesso dell'unità
del
contingente degli aventi diritto.
Nelle aziende con meno di 25 dipendenti, sono ammessi all'anticipazione
i
dipendenti in possesso dei requisiti di legge in ragione di almeno 1
unità
all'anno.
Art. 3 - Misura dell'anticipazione.
La
misura dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70%
del
trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno
precedente,
escludendo la parte del trattamento stesso già impegnata a garanzia
di
esposizioni debitorie del lavoratore interessato (cessione del
quinto
dello stipendio, prestiti aziendali, prestiti bancari, ecc.).
L'importo dell'anticipazione non può in nessun caso
a
quello risultante dalla documentazione prodotta.
essere
superiore
Art. 4 - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità.
La richiesta di anticipazione deve essere
esclusivamente
dalla necessità di:
giustificata
1)
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche;
2)
acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione per sé o per
i
figli, documentato con atto notarile o atto sostitutivo legalmente
valido.
Saranno osservati i seguenti criteri di priorità, in ordine
d'importanza
decrescente:
a) spese sanitarie;
b) spese per l'acquisto o l'acquisizione della prima casa di abitazione.
Art. 5 - Spese sanitarie.
Le spese sanitarie possono riguardare tanto il lavoratore quanto
i
componenti a carico del suo nucleo familiare, intendendosi per tali
i
familiari per i quali il lavoratore stesso percepisca gli
assegni
familiari o per i quali dichiari, con le modalità previste dall'art.
4
della legge 4.1.68 n. 15, la convivenza e il fatto di provvedere al
loro
mantenimento.
La
necessità di terapie e di interventi straordinari deve
essere
comprovata
da
apposita documentazione rilasciata dalle
competenti
strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione
la
richiesta deve essere corredata da preventivi di spesa redatti dai
presidi
sanitari prescelti per la terapia o per l'intervento, nonché delle
spese
complementari essenziali.
Ciascuna domanda viene definita con la massima urgenza e comunque
non
oltre 30 giorni dalla presentazione all'azienda. Le domande
pervenute
senza documentazione sono definite entro 30 giorni dalla data
del
ricevimento della documentazione stessa. Il 25% di tutte le
anticipazioni
concedibili nei limiti indicati all'art. 2 è riservato per soddisfare
le
richieste per spese sanitarie.
A terapia
consegna,
o
intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla
entro 3 mesi, delle fatture quietanzate o di documenti equivalenti,
ivi
compresa la dichiarazione personale delle spese complementari sostenute.
Ove, per qualsiasi motivo, tale consegna non abbia avuto luogo nel
termine
prescritto oppure, entro 6 mesi, la terapia o l'intervento non siano
stati
eseguiti,
l'interessato
deve
prontamente
restituire
la
somma
anticipatagli, al lordo dell'imposta già versata dall'Azienda.
In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge,
le
modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta
da
parte del lavoratore.
Art. 6 - Acquisto o acquisizione della prima casa di abitazione.
In relazione alle finalità della legge di consentire al
lavoratore
dipendente di procurare per sé o per i figli la proprietà
dell'abitazione
primaria, si considera ricompreso nel concetto di "acquisto",
oltre
l'acquisto da terzi, l'assegnazione di alloggio in cooperativa,
la
costruzione in proprio e il riscatto.
In ogni caso, deve trattarsi della "prima casa di abitazione";
resta,
pertanto, escluso dal beneficio dell'anticipazione il lavoratore
(o
figlio) già proprietario o comproprietario di altra adeguata casa
di
abitazione, ovunque ubicata.
Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta
prima
casa nei seguenti modi:
a)
b)
c)
d)
acquisto di casa di abitazione;
assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa o indivisa;
riscatto di alloggio popolare;
costruzione in proprio di casa di abitazione.
I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto
della
prima casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare
domanda
corredata dalla dichiarazione sostitutiva di atto notarile
attestante
comunque che il dipendente, sotto la propria responsabilità e
consapevole
delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di
legge
per coloro che rendano dichiarazioni false o compiano atti fraudolenti
al
fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri,
richiede
l'anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione e che
lo
stesso o il figlio non risultano essere proprietari o comproprietari
di
altra unità immobiliare, ovunque ubicata, utilizzabile come
alloggio
proprio e/o della propria famiglia.
Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste di
anticipazione
per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli sono:
i
sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore;
lavoratori trasferiti per ragioni di servizio;
numero dei componenti del nucleo familiare, con precedenza
per
nuclei con presenza di soggetti handicappati;
acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita;
acquisto
dell'alloggio per sé o per un
figlio
convivente
nell'occasione del distacco dal nucleo familiare.
A parità di condizioni, si dà precedenza ai lavoratori con più
basso
reddito del nucleo familiare (diviso per il numero dei componenti)
agli
effetti IRPEF.
In questo caso, ai richiedenti viene richiesta la documentazione atta
ad
accertare il reddito complessivo dei componenti del nucleo familiare
agli
effetti IRPEF.
Ai fini delle anticipazioni per l'acquisto della prima casa di
abitazione,
restano esclusi i lavoratori proprietari o comproprietari di alloggio
da
essi utilizzabile come alloggio proprio e/o della propria famiglia.
Ai dipendenti che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di
cui
sopra, rientrano nei limiti numerici indicati all'art. 2,
l'azienda
corrisponde l'anticipazione alla presentazione dell'atto preliminare
di
compravendita per sé o per i figli, redatto mediante atto notarile
o
scrittura privata registrata o scrittura privata autenticata.
In caso di anticipazione richiesta per l'acquisizione di un alloggio
in
cooperativa edilizia, il dipendente deve presentare la dichiarazione
del
Presidente della Cooperativa con firma autenticata a termini di legge,
da
cui risulti che egli stesso o il figlio sono prenotatari di alloggio,
su
terreno acquisito o concesso a fini edilizi, con l'indicazione
dell'entità
dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso.
Qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata
dall'atto
preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa
edilizia,
l'azienda corrisponde l'anticipazione con riserva di ripetizione in
caso
di mancata esibizione da parte del dipendente - entro 12 mesi
dalla
erogazione
dell'anticipazione - dell'atto notarile di
acquisto
o
assegnazione definitiva dell'abitazione ovvero documentazione,
autenticata
a termini di legge, che giustifichi i motivi del mancato rispetto
dei
termini di cui sopra.
Tale documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi.
Per la costruzione in proprio di alloggio deve essere prodotta la
seguente
documentazione:
la copia dell'atto di acquisto, o atto equipollente, dell'area
sulla
quale verrà realizzato l'immobile;
la copia della concessione edilizia e del certificato di
inizio
lavori rilasciati dal Comune;
il preventivo degli oneri da sostenere per la costruzione, firmato
da
un professionista iscritto all'Albo, o contratto di appalto.
In caso di riscatto, il richiedente deve presentare una
dichiarazione
richiesta dagli Istituti preposti all'edilizia economica
popolare
e
attestanti l'impegno assunto dal riscatto e l'importo da pagare.
In ogni caso di decadenza per mancata presentazione della
documentazione
di cui ai commi precedenti, l'azienda recupera l'importo lordo
maggiorato
della somma necessaria alla ricostituzione integrale del fondo
di
accantonamento individuale previsto dalla legge.
In ogni caso le aziende adottano, nel rispetto delle norme di legge,
le
modalità più opportune atte ad evitare il doppio pagamento dell'imposta
da
parte del lavoratore.
Le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della
prima
casa vengono esaminate nei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno
per
la formazione delle rispettive graduatorie entro il 30 giugno e il
31
dicembre.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui all'art. 2, fatte
salve
le riserve di cui al precedente art. 5, e le conseguenti
anticipazioni
sono liquidate secondo l'ordine di priorità di cui all'art. 6.
Con la graduatoria di dicembre di ciascun anno si procede a
un'istruttoria
suppletiva
per
l'esame di ulteriori domande di anticipazione
in
sostituzione degli assegnatari decaduti ovvero per l'utilizzazione
di
disponibilità non impegnate sulla riserva del 25% per spese sanitarie
di
cui al precedente art. 5.
Art. 7 - Disposizioni imperative di legge e finali.
Non può tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto
o
l'acquisizione della prima casa di abitazione per se o per i propri
figli,
sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in
data
anteriore al 10.6.82.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine
rapporto, compreso quello spettante ai sensi dell'art. 2122 C.C.
Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di
presentazione
rimangono valide ma i documenti presentati, se scaduti, vanno
rinnovati;
resta fermo che l'anzianità di servizio viene calcolata tenendo conto
del
tempo trascorso dalla prima presentazione.
Art. 8 - Causali aziendali di anticipazione.
Ferma restando la disciplina sopra contenuta in materia di anticipazioni
e
di relative precedenze, si conviene che a livello aziendale possano
essere
contrattate
specifiche normative che prevedano la
possibilità
di
concessione di anticipazioni anche al di fuori dello stretto ambito
delle
causali previste dalla legge n. 297/82, con i seguenti indirizzi:
a
di
priorità delle richieste per i motivi previsti dalla legge rispetto
quelle per motivi diversi;
limitazioni a casi del
tutto
eccezionali
dell'accoglimento
richieste per motivi diversi;
valutazione nello spirito della legge n. 297/82 delle motivazioni
che
danno luogo a richieste per motivi diversi;
obbligo di documentare le richieste per motivi diversi con
modalità
analoghe a quelle in vigore per i motivi previsti dalla legge.
ALLEGATO 8
BENEMERENZE NAZIONALI
1.
Ai lavoratori che abbiano prestato servizio militare in
reparti
combattenti in zone di operazioni nelle guerre 1935-36 e 1940-45
(compresi
in questi i partigiani combattenti e gli adibiti alla bonifica di
campi
minati), viene riconosciuta un'anzianità convenzionale a tutti gli
effetti
previsti dal presente contratto nella seguente misura:
a)
6
per coloro che hanno prestato servizio complessivamente per almeno
mesi in reparti combattenti in zona di operazioni in qualità di
militari o
assimilati o che sono stati adibiti alla bonifica di campi minati,
il
tempo trascorso nei reparti suddetti è computato in aumento
all'anzianità.
Le frazioni di anno inferiori a mesi 6 vengono calcolate per
difetto,
quelli pari o superiori a 6 mesi per eccesso;
b)
il tempo trascorso lontano dai reparti combattenti o dai campi
minati
per ferite o malattie contratte a causa di servizio o per prigionia
non
dipendente da circostanze imputabili all'interessato, si considera
come
passato presso i reparti suddetti;
c)
a favore dei mutilati e degli invalidi di guerra ascritti alle
prime
6
categorie, viene computato come servizio prestato nei
reparti
combattenti o nei campi minati, quello decorso dalla data
della
mutilazione o dell'invalidità che determinarono l'allontanamento
dai
reparti medesimi alla data dell'armistizio;
d)
sono inoltre dovute:
I)
una maggiore anzianità convenzionale di servizio di 2 anni per
coloro
che siano decorati al valore ovvero siano mutilati o invalidi
ascritti
alle prime 6 categorie;
II) una maggiore anzianità convenzionale di 1 anno per coloro che
abbiano
ottenuto la croce al merito di guerra o abbiano riportato ferite
ovvero
siano mutilati o invalidi di guerra ascritti alle ultime due
categorie.
Le anzianità di cui ai punti I) e II) della lett.
sono
cumulabili fra loro; sono invece cumulabili fra loro le
di
cui alle lett. a), b), c) e d).
2.
e
a)
non
anzianità
Ai mutilati e invalidi del lavoro, al mutilati e invalidi di guerra
a quelli per servizio militare vengono riconosciuti gli stessi
benefici
concessi
ai
mutilati di guerra. Per il riconoscimento
ai
mutilati
e
invalidi del lavoro degli stessi benefici previsti dal presente
articolo
in favore dei mutilati e invalidi di guerra, ciascun mutilato e
invalido
del lavoro che ne abbia diritto deve essere considerato facente
parte
della stessa categoria in cui sarebbe stato classificato un mutilato
o
invalido di guerra con pari lesioni o infermità, sulla base della
tabella
A allegata alla legge 18.3.68 n. 313, aggiornata dal DPR 23.12.78 n.
915.
Nei casi dubbi o di divergenza per l'assegnazione a una delle
categorie
previste per i mutilati di guerra, l'assegnazione viene fatta
dalla
competente
Commissione medica militare cui spetta
stabilire
la
classificazione in categoria dei mutilati e invalidi di guerra,
su
presentazione
dell'accertamento medico fatto
dall'INAIL;
per
i
lavoratori non assicurati presso l'INAIL l'accertamento medico
è
eseguito da altro Ente o Istituto specializzato di diritto pubblico.
3.
La richiesta per ottenere le suddette maggiorazioni di anzianità
deve
essere corredata:
a)
dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, annotato
delle
benemerenze di guerra, rilasciati dall'Autorità militare;
b)
per i partigiani combattenti e per gli adibiti alla bonifica
dei
campi minati, da un documento rilasciato dalla competente Autorità;
c)
per i reduci dalla prigionia, da una dichiarazione della
competente
Autorità militare, comprovante tale qualità, munita dell'annotazione
che
nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi
tenuto
all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia;
d)
per i reduci dalla deportazione, la qualità deve risultare
da
attestazione del Prefetto della provincia in cui l'interessato risiede;
e)
per gli invalidi delle guerre 1935-36 e 1940-45, la qualifica
di
invalido e la relativa categoria devono risultare da un certificato
del
Ministero del Tesoro - Direzione Generale delle Pensioni di Guerra;
f)
comunque da tutti quei documenti rilasciati dalle competenti
autorità
che valgono a meglio dimostrare il passato militare del richiedente.
4.
Sono esclusi dai benefici di cui al presente articolo, agli
effetti
del preavviso e dell'indennità di anzianità, coloro che già abbiano
goduto
di tali benefici presso altre aziende o enti e ciò fino al limite
dei
benefici effettivamente goduti.
5.
Le anzianità convenzionali di cui sopra, agli effetti degli
aumenti
periodici di anzianità, operano come un'aggiunta, fittiziamente
successiva
nel tempo, all'anzianità di servizio, da aggiungersi a quanto già
dovuto
per le anzianità di servizio effettivamente compiuto.
6.
Il lavoratore di nuova assunzione deve presentare all'Azienda
domanda
scritta per ottenere i benefici per benemerenze nazionali, con
eventuale
riserva di presentare successivamente i documenti di cui al
presente
paragrafo 3. Se la domanda è presentata entro 1 mese dalla data
di
comunicazione di conferma in servizio, i benefici spettanti
decorrono
dalla data di assunzione del lavoratore; se invece è presentata dopo
il
predetto termine, i benefici decorrono dalla data di presentazione
della
domanda.
In caso di sopravvivenza di riconoscimento ufficiale di un titolo
valido
per ottenere dei benefici per benemerenze nazionali a un
lavoratore
durante il servizio effettivo, la decorrenza dei benefici avviene
dalla
data di presentazione del titolo.
7.
le
Per quanto non previsto nel presente articolo vengono richiamate
disposizioni di cui agli artt. 43 e 44 del R.D., 30.9.22 n. 1290,
all'art.
3, comma 2 del R.D. 29.9.23 n. 1073, al RDL 2.6.36 n. 1172, al RDL
8.7.41
n. 868, al DLL 4.8.45 n. 467, al D.L. 4.3.48 n. 137 e alle
altre
disposizioni legislative in materia.
ALLEGATO 9
ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE
Addì, 17 novembre 1995 in Roma
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E
VARIE
(FEDERGASACQUA) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita
dal
Presidente Andrea Lolli, dal Segretario Generale Franco Perasso e
da
Vittorio Canepa, Vincenzo D'Alessandro, Gianfranco Giacometto,
Paola
Giuliani Responsabile del Servizio Lavoro, Aurelio Massafra,
Alessandro
Moriani e Adolfo Spaziani, con l'assistenza dei componenti
della
Commissione Sindacale Federale Gianpaolo Bolognesi, Alfredo
Branzanti,
Giancarlo Canonici, Salvatore Cascino, Graziano Cocchi, Simeone
Crechici,
Andrea Cuzzani, Waldemaro Flick, Nicola Maggio, Antonio Maggioni,
Mario
Marchillo, Gianni Menghetti e Giuseppe Tavecchia
e
la FNLE-CGIL, rappresentata dalla Segreteria Generale Andrea
Amaro,
Giacomo Berni, dai Segretari Daniele Cerri, Giuseppe Colella,
Ulisse
Sadocchi, Augusto Venanzetti, Giampaolo Diana e Alessandro
Notargiovanni,
dal Responsabile Coordinamento Acqua-Gas Dionigi Zizza e dalla
delegazione
trattante composta da: Luigi Alberti, Enzo Baldini, Andrea
Bettarini,
Sergio Bonventi, Enrico Boschi, Natale Carapellese, Luigi
Casaleggio,
Claudia Cattaneo, Gino Crestini, Giuseppe Daniele, Alfio
Fraticcioli,
Giuseppe Giampieri, Sergio Giannelli, Francesco Grassadonia,
Ennio
Mastrangioli, Angelo Milano, Glauco Notari, Sandro Patitucci,
Vincenzo
Petroni, Vito Ranieri, Rino Renta, Marco Roda, Stefano Sabbiuni,
Giuseppe
Salto, Danilo Silenzi, Francesco Simeti e Domenico Zampetta;
la FLERICA-CISL, rappresentata dal Segretario responsabile
del
Comparto: Silvio Garbetta, dal Segretario Nazionale del comparto:
Bruno
Quadrelli e dai coordinatori di settore: Walter Riva, Piero Agus,
Mario
Bertone, Ulderico Marzioni, Bruno Cerri, con la partecipazione
del
Segretario Generale: Arnaldo Mariani, del Segretario Generale
Aggiunto:
Antonino Scalfaro, dei Segretari Nazionali: Paolo Bicicchi,
Mariano
Ceccarelli, Natale Mancinelli, Luciano Scapolo, congiuntamente al
Comitato
Esecutivo Nazionale e ad una delegazione composta dai signori:
Giorgio
Anconelli, Luciano De Carlo, Franco Franceschetti, Mario Fabris,
Fiorenza
De Grassi, Andrea Guidi, Antonio Giardino, Alessandro Lion,
Serafino
Mascia, Francesco Parisi, Giampietro Penzo, Arcangelo Pascale,
Roberto
Quinteri, Felice Ravalli, Sergio Rosso, Marco Reali, Mariano Strano,
Mario
Stangheris, Salvatore Tavolacci, Vincenzo Pieri, con l'assistenza
del
Segretario Generale Sergio D'Antoni;
la UILSP-UIL, rappresentata dal Segretario Generale Paolo Giuliani
e
dai Segretari Nazionali Giuseppe Chiara e Giorgio Gabrielli,
assistiti
dalla Delegazione composta da Raffaele Franciosa, Giuseppe
Bazurro,
Vittorio Bettuzzi, Davide Stabellini, Marco Casarini, Giovanni
Calabrò,
Ermanno Biasi, Francesco di Blasi, Giuseppe Scoma, Salvatore
Orilio,
Tiberio Foresto, Filippo Lupezzi e Marcello Magnocavallo
è stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per
il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i
dipendenti
delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato
il
2.8.91 e scaduto il 31.12.94.
(omissis)
BASE NAZIONALE PREMIO DI PRODUTTIVITA' (già art. 42 CCNL 2.8.91)
L'art. 42 del CCNL 2.8,91 viene soppresso a decorrere
di
stipulazione del presente contratto.
dalla
data
Gli importi corrisposti mensilmente a titolo di "base nazionale premio
di
produttività" continuano ad essere erogati ai soli dipendenti in
servizio
alla data di stipulazione del presente contratto, con le modalità e
gli
effetti di cui all'art. 42 del CCNL 2.8.91.
Richiamato il contenuto del comma 4 della Premessa del Protocollo
sul
riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione
di
istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla
soppressione
dell'art. 42 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al rafforzamento
degli
istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza
e
assistenza sanitaria).
(omissis)
Art. 45 - INDENNITA' VARIE
La lett. f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 è soppressa a decorrere
dalla
data di stipulazione del presente contratto; ai lavoratori in servizio
a
tale data che fruiscono dell'indennità CED e/o MEF viene mantenuto
'ad
personam' 1/14 dell'importo in cifra di fatto percepito a tale titolo
nei
12 mesi precedenti; tale importo confluisce nella retribuzione
globale
quale elemento 'ad personam' sostitutivo di indennità soppresse di cui
al
comma 4 dell'art. 38 del CCNL.
Richiamato il contenuto del comma 4 della Premessa del Protocollo
sul
riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione
di
istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla
soppressione
della lett. f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 verranno destinate
al
rafforzamento degli istituti contrattuali di
(in
particolare previdenza e assistenza sanitaria).
carattere
sociale
(omissis)
MUNICIPALIZZAZIONE DI AZIENDE PRIVATE, SERVIZI COMUNALI O CONSORZI
(già art. 64 CCNL 2.8.91)
Richiamato quanto previsto dal Protocollo sulla trasformazione
dei
Consorzi 23.2.95, punto 5, l'art. 64 del CCNL 2.8.91 viene soppresso a
far
data dalla stipulazione del presente CCNL; restano salvi gli
effetti
dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della
suddetta
data.
Le Parti si impegnano ad attuare un intervento congiunto nei
confronti
dell'INPDAP - gestione ex CPDEL, affinché, alla luce dell'art. 5, comma
11
della
legge
27.10.95 n. 437, i comportamenti dell'istituto,
con
particolare riferimento alle competenze di fine rapporto, siano
resi
conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi per
la
gestione dei servizi pubblici locali.
(omissis)
VERBALE D'INTESA SU MATERIE DI CARATTERE SINDACALE
In
relazione ad alcune materie contrattuali che non hanno
avuto
definizione nell'ambito dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91,
la
FEDERGASACQUA e le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA e UILSP
sono
impegnate a definire, entro 30 giorni dalla data odierna, le
seguenti
materie:
a)
trattenute dei contributi sindacali;
b)
aspetti relativi alla gestione dei permessi sindacali non
definiti
nell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91 avendo a riferimento, in
linea
generale e in quanto compatibili, le previsioni contenute
nell'accordo
nazionale interfederale 9.6.92;
c)
assemblee del personale e altri istituti sindacali;
d)
regolamento di cui alla dichiarazione a verbale all'art. 1.2,
lett.
b) dell'Accordo nazionale interfederale 12.10.95 in materia di
sicurezza e
igiene del lavoro.
Le intese sulle materie sopra indicate saranno incluse nella
stesura
definitiva del testo contrattuale, fermo restando - per le materie di
cui
ai punti a) e c) - il mantenimento in vigore fino alla data sopra
indicata
delle relative previsioni dell'art. 63 del CCNL 2.8.91.
(omissis)
DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 17.11.95
Le Parti si danno atto che il riferimento ai "lavoratori in servizio
alla
data di stipulazione del presente CCNL, utilizzato per alcuni
istituti
regolamentati dal presente accordo di rinnovo riguarda esclusivamente
i
dipendenti già occupati e regolati dal CCNL gas-acqua 2.8.91 alla
data
suddetta.
(omissis)
DICHIARAZIONE A VERBALE ALL'ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 17.11.95
Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto nel
Protocollo
sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione
di
istituti contrattuali, le clausole del CCNL 2.8.91 non modificate
dal
presente accordo di rinnovo contrattuale continuano ad esplicare la
loro
efficacia per la durata dello stesso.
ALLEGATO 10
LETTERA DELLA FEDERGASACQUA ALLE OO.SS.
Roma, 22 gennaio 1997
In materia di inquadramento previdenziale delle aziende e con
riferimento
al testo dell'art. 57 del presente contratto (già art. 61 CCNL
2.8.91),
come convenuto in fase di collazione, precisiamo che, a norma
delle
disposizioni attualmente vigenti, i dipendenti delle aziende speciali
e
dei consorzi sono iscritti all'INPDAP (gestione ex-CPDEL); gli altri
enti
e società che applicano il presente contratto in forza dell'art. 6
del
medesimo iscrivono il loro personale all'ente previdenziale
individuato
dalle norme e disposizioni di legge vigenti.
APPENDICE 1
ACCORDO INTERCONFEDERALE 2 DICEMBRE 1954, ART. 7
INDENNITA' DI CAROPANE - QUOTE SUPPLEMENTARI
Addì 2 dicembre 1954, in Roma,
tra
la
Confederazione della Municipalizzazione
(CoM:
attualmente
Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali CISPEL),
rappresentata dal suo Presidente on. avv. Achille Marazza, dal
Vice
Presidente dr. ing. Luigi Richieri, dai sigg.: avv. Libero Dordoni,
dr.
ing. Tito Bianchi, dr. Aldo Pennestre, avv. Tito Molinari, rag.
Giuseppe
Ravetta, dr. ing. Giovanni Sagù, avv. Giuseppe Silenzi, dr.
Vincenzo
Ventura, assistiti dal Capo del Servizio Sindacale della CoM, dr.
Ing.
Felice Urbinati;
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), rappresentata
dal
suo Segretario Generale on. Giuseppe Di Vittorio, dai Segretari
sen.
Renato Bitossi e on. Fernando Santi, dal Vice Segretario dr. ing.
Giuseppe
Tanzarella, assistiti dal dr. Eugenio Giambarba, nonché dai sigg.:
Guido
Antoniozzi, Lamberto Mancini, Dovilio Chiarini, Zeno Cinti,
Adriana
Stivaletti, Valentino Invernizzi, Manlio Bonazzi e Mario Giusti;
la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL), rappresentata
dal
suo Segretario Generale on. Giulio Pastore, dal dr. Bruno
Storti,
Segretario
Generale aggiunto, dal dr. Paolo Cavezzali,
Segretario
Confederale, assistiti dal dr. ing. Salvatore Bruno, nonché dai
sigg.:
Amabile Benedetti, Giovanni di Somma, prof. Giuseppe Di Stefano,
Normanno
Simoni, prof. Giulio Martelli, Lauro Morra, Angelo Alfano,
Alberto
Giovannelli e Guido Quintavalle;
l'Unione Italiana del Lavoro (UIL), rappresentata dai suoi Segretari
dr.
Italo Viglianesi e dr. Raffaele Vanni, dal sig. Sergio Cesare e dal
dr.
Tullio Repetto, assistiti dai sigg.: Luigi Chiucini, Giuseppe
Serra,
Attilio Canoni e Giuseppe Abatantuono,
nell'intento
di tradurre in pratica attuazione quei
principi
di
conglobamento delle voci retributive e di riassetto zonale,
enunciati
nell'accordo interconfederale 25.3.54, è stato concordato quanto segue:
(omissis)
Art. 7 - Quote supplementari di caropane.
Le quote di caropane che eccedono l'importo di £. 520 mensili (£.
20
giornaliere) e che vengono corrisposte a talune categorie di
lavoratori,
continueranno ad essere corrisposte secondo le norme di legge in
vigore
(*).
(omissis)
(*) NOTA ESPLICATIVA SULL'INDENNITÀ DI CAROPANE
Agli
effetti
dell'accordo
interconfederale
2.12.54,
dall'1.6.54,
l'indennità di caropane per i lavoratori normali (c.d. caropane "base"
di
£. 520 mensili) essendo stata conglobata nella retribuzione base,
nelle
aziende nostre associate non viene più corrisposta a parte,
mentre
continua ad esserlo la quota "residua", ovverosia eccedente quella
"base":
detta quota è di £. 260 mensili (=780-520) per gli addetti ai
lavori
pesanti, e di £. 520 (=1040-520) per gli addetti ai lavori pesantissimi.
In base alla circolare n. 627 del 21.7.47 dell'Alto Commissariato
per
l'Alimentazione
(pubblicata
sul
Notiziario
della
Confindustria
dell'ottobre 1948, pagg. 1233-36) nel settore gas-elettricitàacquedotti
hanno diritto alla qualifica di "operai addetti ai lavori pesanti"
i
seguenti lavoratori: "Fuochisti - macchinisti - turnisti di macchine
a
vapore caricatori e scaricatori ai torni e alle caldaie - operai
addetti
agli apparecchi vari di depurazione del gas - muratori ai forni - fabbri
operai addetti alle squadre esterne per la manutenzione e la posa
degli
impianti di distribuzione dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
operai addetti ai servizi elettrici e dell'acqua in montagna oltre i
1.000
metri - caricatori e scaricatori di carbone".
Dalla citata circolare si rileva che spetta la qualifica di
"operai
addetti ai lavori pesantissimi", agli spazzini e addetti alla
raccolta
della spazzatura e dei rifiuti alle dipendenze di Enti locali e di
Imprese
appaltatrici della nettezza urbana, nei Comuni con oltre 30 mila
abitanti,
non risulta, invece, che vi siano lavoratori gasisti o acquedottisti
da
considerare addetti ai lavori pesantissimi.
APPENDICE
2
TRATTENUTE IN CASO DI SCIOPERO
Addì 13 luglio 1967, in Roma,
la Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti
Locali
(CISPEL) rappresentata dal Vice-Presidente Delegato avv. Carlo Da
Molo,
con la partecipazione del Segretario Generale della CISPEL dr.
Giuseppe
Giacchetto e del Dirigente del Servizio Sindacale Confederale
ing.
Felice Urbinati
dr.
e
la Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL)
rappresentata
dal Segretario Confederale on. Vittorio Foà, con la partecipazione del
dr.
Eugenio Giambarba;
la Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (CISL)
rappresentata
dal Segretario Confederale on. Baldassarre Armato, con la
partecipazione
del sig. Gianfranco Chiappella;
l'Unione Italiana del Lavoro (UIL) rappresentata dal
segretario
Nazionale sig. Paolo Tisselli, con la partecipazione del dr.
Giuseppe
Bonello, ai fini delle trattenute sui salari e sugli stipendi per
le
assenze
dal
lavoro,
anche
ad
interpretazione
delle
vigenti
regolamentazioni del rapporto di lavoro dei dipendenti delle
aziende
municipalizzate, si è concordato quanto segue:
Art. 1.
Le trattenute per assenze dal lavoro di durata inferiore a quella
della
giornata lavorativa, sia a seguito di assenze per permessi non
retribuiti,
sia a seguito di assenze per sciopero, non possono superare
l'ammontare
delle retribuzioni corrispondenti alle ore di astensione dal lavoro.
Art. 2.
Il computo degli importi delle retribuzioni orarie, ai fini
delle
trattenute di cui all'art. 1, sarà determinato in base alle
norme
contrattuali che prevedono le modalità con cui vengono calcolati
gli
importi delle retribuzioni orarie per il lavoro straordinario.
APPENDICE 3
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,
tra
la
CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti
Locali),
rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice
Presidente
Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti,
Domenico
Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché
dal
Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti
la
Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio
Marzotto
Caotorta, Dario Matturro, Rubes Triva, e della Delegazione
Sindacale
Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo
Garabello,
Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco
Neri,
nonché del Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per
il
Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci;
e
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata
dal
Segretario Generale Bruno Trentin, dal Segretario Generale
aggiunto
Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con
la
partecipazione del Coordinatore del Dipartimento Terziario e
Servizi
Salvatore
Bonadonna;
la
CISL (Confederazione
Italiana
Sindacati
Lavoratori), rappresentata dal Segretario Generale Franco Marini e
dal
Segretario Confederale Domenico Trucchi, con la partecipazione di
Dario
Ballotta del Dipartimento Terziario e Servizi; la UIL (Unione Italiana
del
Lavoro), rappresentata dal Segretario Generale Giorgio Benvenuto e
dai
Segretari Confederali Roberto Bonvicini e Silvano Veronese, con
la
partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio Relazioni Sindacali;
si è convenuto il seguente protocollo di intesa su
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI
E PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
PREMESSA
La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare,
alla
luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel
settore
delle imprese pubbliche degli enti locali per perseguire un rapporto
tra
le parti sempre più funzionale allo sviluppo dell'efficienza e
della
produttività delle gestioni e al convergere delle iniziative, richiamati
i
protocolli sottoscritti il 13.7.78, il 16.2.82 e il 17.7.85,
convengono
sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo
alle
mutate condizioni della società e all'evoluzione dei rapporti tra le
parti
sociali nell'ambito dei pubblici servizi.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL ritengono che, per il preminente ruolo che
le
aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione
di
complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia
necessario
promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende
pubbliche
locali,
anche in sintonia con gli orientamenti dei
provvedimenti,
all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di
riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.
A tal fine le parti convengono sull'opportunità di attivare un sistema
di
relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici
locali,
sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività,
sui
piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o
organizzative
con particolare riguardo ai riflessi qualitativi e quantitativi
sulla
occupazione.
Tale
per
sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una
parte,
rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per
favorire
il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici
che
elevi la qualità del tessuto socio-economico delle comunità locali,
in
particolare
nelle
aree più deficitarie di servizi,
individuabili
prevalentemente nel Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e la essenzialità dei
servizi
pubblici erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del
gas,
dell'acqua, dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte
e
dell'igiene ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si
impegnano
sui seguenti obiettivi:
1)
migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi
alla
collettività;
2)
perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle
iniziative
che riguardino i pubblici servizi in modo da rendere
effettiva
l'informazione e la partecipazione dell'utenza nel processo di
sviluppo
quantitativo e qualitativo dei servizi stessi;
3)
incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in
tale
quadro contenerne i costi di gestione (economicità);
4)
proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale
e
produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso
l'ottimale
utilizzazione e valorizzazione del personale;
5)
conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi
di
tutela ambientale;
6)
valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di
igiene
ambientale nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire
gli
interventi di gestione e salvaguardia: ambientale;
7)
perseguire una politica della mobilità che si basi su un
sistema
integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree
metropolitane e
che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale
al
conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica
del
trasporto;
8)
promuovere una revisione del quadro normativo della gestione
delle
acque sulla base dei principi fondamentali degli ambiti
territoriali
ottimali e del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando
forme
di gestione consortili;
9)
rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali
per
il raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal
PEN,
avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del
risparmio
energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione,
gestione
e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del
latte,
del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993
e
del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato.
Per
questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento,
di
ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali,
le
iniziative generali in ordine agli investimenti e al finanziamento
delle
imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative
e
gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e
di
valutazione tra le parti firmatarie il presente protocollo all'inizio
di
ogni anno.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica
dell'ente
locale una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici" che
può
contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far
recuperare
efficienza all'intero "sistema" e partecipare attivamente al processo
di
consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal
fine
le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali
a
favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove
non
sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti
da
soggetti diversi.
La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi
delle
conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema
delle
imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud
più
avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare
si
impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende
di
igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire
l'ingresso
di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso
le
rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo
nel
contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento
della
produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si
incontreranno
nel mese di giugno di ogni anno.
L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in
cui
opera, rispondere sempre più alle esigenze delle collettività
locali,
quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale
e
comunale.
L'ottimizzazione dei servizi pubblici e il raggiungimento di obiettivi
di
efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e
UIL,
un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della
spesa
pubblica, nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo
attraverso
la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.
In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura
di
informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in
materia
di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni
sulle
strutture tariffarie.
IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra
le
parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze
ai
vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la
partecipazione
del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che
resta
confermata a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle
politiche
di
sviluppo
e organizzazione dei servizi, nonché alle
politiche
occupazionali e formative del personale nel comparto delle
aziende
aderenti alla CISPEL.
Esso si articola su 4 livelli:
1)
LIVELLO CONFEDERALE
E'
costituita
una
struttura paritetica
nazionale,
composta
da
rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
La
struttura si riunirà almeno all'inizio e a metà di ciascun anno
con
compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica
dei
servizi pubblici locali. In particolare la struttura curerà:
a)
l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle
parti
nei diversi settori dei pubblici servizi;
b)
la
conoscenza
e
l'approfondimento di eventuali
interventi
sull'assetto istituzionale degli enti locali: decentramento,
poteri,
compiti, attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto
ente
locale-aziende pubbliche locali;
c)
l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica
e
coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d)
la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi
e
della continuità della loro erogazione;
e)
la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi
di
lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche
allo
scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f)
la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le imprese
pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali e
settoriali
per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli effetti
che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla capacità
concorrenziale delle imprese suddette;
g)
l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro, di
organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato del lavoro.
In
considerazione della rilevanza di problematiche settoriali,
la
struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con
la
partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con
il
compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere
l'attuazione
dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e
può
anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia
raggiunta
un'identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati
a
richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti
e
le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai
diversi
livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse
articolazioni
territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2)
A LIVELLO TERRITORIALE
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le
aree
metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1)
che
precede
la
costituzione di Comitati territoriali
paritetici
per
l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi,
delle
scelte strategiche delle imprese pubbliche locali,
3)
LIVELLO DI FEDERAZIONE DI SETTORE
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente protocollo
le
relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle
norme
dei protocolli previsti nei CCNL.
4)
LIVELLO DI AZIENDA
Le
relazioni industriali sono regolate dalle norme
nei
protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
contenute
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni
Industriali
contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno
annualmente
un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli
obiettivi
del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di
attuazione
del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo dei servizi,
ai
programmi di investimento, alle ricadute conseguenti
sull'organizzazione
del lavoro e sulla dimensione del personale, alle politiche formative
del
personale.
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE
PER LA GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO
PREMESSA
1)
Le parti con il presente protocollo si propongono di migliorare
gli
attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure
delle
vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di
comportamento
datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali.
Il
protocollo,
che si applica ai servizi facenti capo
ai
settori
di
attività
in
cui
si articola la CISPEL, consta: di
una
premessa,
di
codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di
garanzia,
di norme pattizie, di norme sanzionatone e di attuazione.
2)
le
Le
parti
riconoscono che nei settori oggetto
del
protocollo,
prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e
fondamentale
necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di
esigenze
primarie della comunità e degli individui, hanno un'incidenza
diretta
sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del
vivere
civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili
di
funzionamento.
3)
Le
parti
convengono
sulla
necessità
di
una
reciproca
autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur
nel
reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne
la
materia di cui al presente protocollo, l'attribuzione di
diritti
potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
4)
le
Le
disposizioni del presente protocollo integrano i
pattuizioni,
contratti,
gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni
che
le
parti hanno adottato nei settori individuati e modificano le
disposizioni
che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente protocollo.
5)
in
Il completamento delle normative di cui al presente protocollo -
relazione alla peculiarità dei settori e alle modalità di erogazione
dei
servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel
protocollo
medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto
specificamente
indicato, ai regolamenti aziendali.
6)
La proclamazione di ciascuno
alle
aziende con un congruo preavviso,
che
non può comunque essere inferiore
che
abbiano riflessi sull'utenza. La
sciopero
sciopero deve essere
comunicata
definito per ogni singolo settore ma
a 5 giorni per le azioni di sciopero
revoca o la sospensione dello
devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere
comunicate
alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato
annuncio
tramite tutti i possibili mezzi informativi.
7)
di
La
durata
dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e
quella
ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno
definite
per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte
a
ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.
Comunque tra un'azione di sciopero e la successiva deve
essere
assicurato un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di
prevedere
nel settore dell'igiene ambientale le forme di normalizzazione
del
servizio alla cessazione dello sciopero.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in
un
unico periodo continuativo riferito a ciascun turno.
8)
Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi
espletati
dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:
lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione
dei
servizi tecnologici a rete (energici elettrica, acqua, gas);
la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza
della
persona esige inoltre la continuità delle prestazioni relative:
al
trattamento
delle
acque
(depurazione e potabilizzazione);
alla
somministrazione del farmaco nei casi in cui il servizio
dell'azienda
pubblica per determinati ambiti territoriali non presenti alternative;
e,
nel settore dell'igiene ambientale - fermo restando l'impegno di
operare
per evitare concreti danni ambientali - allo smaltimento dei
rifiuti
speciali, tossici e nocivi;
la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti
con
forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per
l'utenza
pendolare.
9)
In attuazione dei principi che precedono dovranno essere
definiti,
con specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al
presente
protocollo:
a)
le prestazioni indispensabili per il funzionamento del
servizio
inteso nei suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle
sopra
definite;
b)
le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro
sicurezza
e quella degli utenti;
c)
le procedure per l'individuazione del personale indispensabile per
i
fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti
costituiranno
parte integrante del presente protocollo.
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative
dirette
nel caso in cui le prestazioni, le modalità e i presidi di cui sopra
non
siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando
la
titolarità delle categorie interessate.
CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE
Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore
dei
pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice
di
comportamento di cui al presente protocollo. Il codice non si applica
nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle
libertà
costituzionali, della democrazia e della pace.
Gli obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi
dei
lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società,
comportano
l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più
ampio
consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni
di
comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per
la
ratifica dei risultati contrattuali.
Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione
dei
problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti
che
attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività
da
agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano ad individuare forme
di
lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano
al
minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante
uno
stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per
la
ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che
rimettano
in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate,
per
tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo.
Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono,
diverse
possono
risultare, in funzione del tipo di servizi, le
modalità
dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace
tutela
delle esigenze primarie delle collettività servite, assumono le
seguenti
regole di comportamento:
1)
le
strutture nazionali, regionali e territoriali
competenti,
eviteranno scioperi in concomitanza con manifestazioni di
rilevante
importanza nazionale e internazionale nonché in concomitanza con
le
consultazioni elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati
o
in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso
di
avvenimenti di particolare gravità o calamità naturale;
2)
per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno
inoltre
individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3)
la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi
è
riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per
quelli
nazionali alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;
alle
strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle
strutture
sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli
scioperi
aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la
previa
intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti
a
norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio
interessato
dagli effetti dello sciopero;
4)
in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno
essere
assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9)
della
premessa.
CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE
PREMESSA
La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse
rappresentate,
si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento
avendo
riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei
servizi
pubblici locali.
1)
Le associazioni datoriali s'impegnano ad intrattenere
relazioni
sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie di CCNL che adottino codici
di
autoregolamentazione
e procedure negoziali conformi
al
presente
protocollo.
Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere
per
adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, le
Associazioni
datoriali
si
impegnano
a
darne preventiva
informazione
alle
Organizzazioni sindacali stipulanti.
2)
Le
associate
associazioni
datoriali
e
le
aziende
ad
esse
interromperanno le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che
attuino
azioni di sciopero non conformi al codice di
autoregolamentazione
sindacale contemplato dal presente protocollo.
3)
di
Le
associazioni datoriali e le aziende si impegnano, per quanto
competenza,
a non attuare comportamenti che rimettano in discussione
i
contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta
la
vigenza dei contratti medesimi.
4)
Le associazioni delle aziende si impegnano perché le aziende
loro
associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili
anomalie
che possono interessare il servizio pubblico a causa di
scioperi
comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende
forniranno
adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni
delle
agitazioni.
5)
Le associazioni datoriali e le aziende adotteranno e
favoriranno
forme congrue di pubblicizzazione, a cura delle parti, dei termini
delle
vertenze.
6)
le
Le associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente
forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione
per
favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione
dei
conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere
di
diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo
gli
scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte
delle
OO.SS.
NORME DI GARANZIA
I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati
da
"norme specifiche di categoria o settore", vincolano le strutture
delle
parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme da
quanto
previsto costituirà violazione degli impegni assunti.
LE PARTI SI DANNO ATTO:
che al fine di garantire l'interesse pubblico cui è rivolta tutta
la
presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale
alle
procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate
dal
presente
protocollo è necessario che si sviluppino,
parallelamente
all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle
parti,
forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi
esistenti,
consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità,
sanciscano
poteri, diritti e oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi
e
delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.
Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia,
si
incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra
dichiarato,
ferma restando la successiva rispettiva autonomia.
NORME PATTIZIE
REGOLAMENTAZIONE DEL NEGOZIATO CONTRATTUALE - PROCEDURE DI MEDIAZIONE
E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI COLLETTIVI
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla
tempestiva
conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1)
RINNOVI CONTRATTUALI NAZIONALI
Le OO.SS. si impegnano a presentare le piattaforme rivendicative per
il
rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando
i
soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione
del
nuovo contratto.
Le associazioni datoriali si impegnano a iniziare le trattative entro
30
giorni dalla presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si
definirà
il percorso del negoziato e si procederà all'individuazione
dell'onere
della piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla
presentazione
della
piattaforma,
le parti perseguiranno
la
definizione
della
controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di
gravi
difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti,
le
quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi
interventi
atti a rimuovere le difficoltà.
Qualora tali interventi non abbiano effetto e le parti non
concordino
ulteriori
iniziative per la definizione della vertenza,
ricorrendo
eventualmente a organismi esterni per la valutazione dei termini
del
contendere o a sedi istituzionali di mediazione - iniziative in
pendenza
delle quali resta ancora sospesa ogni azione sindacale - non
sussiste
impedimento ulteriore alle azioni di lotta nel rispetto delle norme
del
presente protocollo.
2)
VERTENZE AZIENDALI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata
della
violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura
del
confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2),
parti
non faranno ricorso a iniziative o azioni unilaterali.
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà
pervenire
alla conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in
di
le
caso
mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori i
quali
procederanno entro i 10 giorni successivi a una verifica dei termini
del
contendere
formulando valutazioni e proposte di definizione
della
controversia.
3)
CONTRATTAZIONE AZIENDALE SU MATERIE DEMANDATE DAL CCNL
Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le
Aziende
si impegnano a iniziare le trattative.
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della
sede
aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in
sede
nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti
ritardo
sull'inizio delle trattative.
Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà
strutture
sindacali competenti.
con
le
Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto
alle
sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati
di
ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere
le
difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e
le
parti non concordino di rimettere ad organismi esterni o a
sedi
istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime
si
riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel
rispetto
delle norme del presente protocollo.
NORME SANZIONATORIE
Le disposizioni del presente protocollo, integrando i contratti
collettivi
di settore, vincolano alla loro osservanza le Aziende e i
lavoratori
destinatari degli stessi CCNL oltre che le rispettive strutture
sindacali.
La violazione delle disposizioni predette è suscettibile delle
seguenti
sanzioni, indipendentemente da quelle di legge connesse al
comportamento
adottato:
a)
i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le
modalità
di esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7),
8) e
9) della "premessa" delle norme di comportamento delle parti del
presente
protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di
legge,
alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal CCNL di
settore
applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di
quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
b)
nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti
nei
confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le
quali
non osservino le norme definite nel presente protocollo, ivi incluse
le
norme
procedurali per il raffreddamento e la definizione
delle
controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria,
da
devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le
parti
stipulanti il presente protocollo.
L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lett. b) che
precede
e l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando
non
sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a
un
collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui 3 designati
da
ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL, UIL) e il 7° scelto di
comune
accordo.
Il
collegio
può comminare come sanzione accessoria quella
della
pubblicazione su due giornali a tiratura nazionale della notizia
della
violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le
spese
di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lett. b) che
precede
saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge
che
dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero
nei
servizi pubblici essenziali.
NORME DI ATTUAZIONE
Alle parti confederali firmatarie del presente protocollo è rimessa
la
verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi
nel
comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente
protocollo
una
violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia
alla
controparte
per le iniziative di competenza e può denunciare
il
comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le
determinazioni
conseguenti.
VERBALE D'INCONTRO
Il 19.7.90 in Roma, presso la sede della CISPEL si sono riunite
la
Delegazione Sindacale della CISPEL e una Delegazione delle
Confederazioni
CGIL, CISL e UIL allo scopo di procedere a un esame comparato
degli
impegni scaturenti dalla legge n. 146/90, sull'esercizio del diritto
di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti
della persona costituzionalmente tutelati, a fronte delle intese
definite
in materia tra le parti con il protocollo del luglio 1989.
Le parti dopo approfondita analisi ribadiscono l'impegno che nel
sistema
di relazioni sindacali definito dal protocollo l'autonomia delle parti
si
estrinsechi in comportamenti finalizzati ad assicurare il
soddisfacimento
dei bisogni essenziali della collettività in modo che anche nei momenti
di
conflittualità siano ridotte al minimo le ripercussioni sull'utenza.
A fronte della
del
legislatore non
sono
legge
altera
n.
146/90 si danno
atto
i principi e le regole
che
che
l'intervento
le
parti
si
autonomamente dati con il citato protocollo, il quale realizza
nella
generalità dei contenuti gli indirizzi di legge conservando perciò
piena
attualità e operatività nei confronti dei soggetti destinatari.
In particolare riconoscono che i servizi erogati dalle aziende
delle
autonomie locali sono identificabili nei servizi essenziali indicati
dal
legislatore, il quale ne arricchisce in taluni casi la
specificazione
(come la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani), servizi ai
quali
vanno estese le regole e gli impegni del protocollo.
A parte l'adeguamento alla legge della durata del preavviso di
sciopero,
le parti riaffermano la piena effettività ai fini della
determinazione
delle prestazioni indispensabili di servizio dei principi sanciti
nei
punti 7) e 8) della parte II del protocollo, sicché per tale aspetto
la
previsione di legge è soddisfatta e si completa con la procedura
prevista
dal punto 9) dello stesso protocollo, ferme restando le
ulteriori
specifiche previsioni di legge che gravano sui soggetti destinatari.
Le parti riaffermano inoltre il reciproco impegno di dare
e
attuazione alle regole del protocollo in materia di
comportamenti,
procedure e gestione dei conflitti di lavoro.
seguito
Riconoscono che la parte sanzionatoria del protocollo deve
intendersi
adeguata a quella di legge per i comportamenti lesivi posti in
essere
dalle Organizzazioni dei lavoratori e dalle Aziende, ma si danno
nel
contempo atto che resta fermo il sistema definito dal protocollo per
le
violazioni inerenti le norme procedurali per il raffreddamento e
la
definizione delle controversie collettive. A tal fine confermano
la
funzione del Collegio di valutazione previsto dal protocollo e le
sanzioni
relative.
Conclusivamente
settoriali
le parti mentre convengono di attivare tavoli
di confronto nell'intento di individuare criteri omogenei di indirizzo
per
la definizione a livello locale di quanto a tale sede rinviato
assumono
come termine massimo per la definizione di tali impegni quello di 6
mesi
stabilito dalla legge n. 146 all'art. 19.
In particolare per il settore trasporti, tenuto conto delle
diverse
discipline
pattizie
ricorrenti, le parti confederali
assisteranno
direttamente
le Federazioni di categoria interessate titolari
del
negoziato.
Le parti si impegnano ad adoperarsi nelle diverse sedi negoziali
a
definire norme di attuazione della legge similari per comparti omogenei.
PRECISAZIONE
Le seguenti parti II e III contengono le norme transitorie e
particolari
per i lavoratori già regolati dai precedenti CCNL per i dip. A.M. Gas
e
per i dip. A.M. Acquedotti; i trattamenti stabiliti nei predetti
CCNL,
eventualmente non contemplati, definiti e/o non sostituiti dal CCNL
9.1.80
e dai successivi CCNL sono conservati 'ad personam' ai lavoratori
del
settore Gas in servizio al 31.12.78 e, rispettivamente, ai lavoratori
del
settore Acquedotti in servizio al 30.6.79.
La presente precisazione costituisce parte integrante di questo CCNL.
LETTERA DELLE OO.SS. ALLA FEDERGASACQUA
La Segreteria della FULGA (attualmente FNLE-CGIL - FLERICA-CISL UILSPUIL) in merito alla precisazione posta in premessa alle Parti II e
III,
relative alle norme particolari e transitorie regolanti il rapporto
di
lavoro dei dipendenti delle A.M. Acquedotti e delle A.M. Gas in forza
al
31.12.78 e 30.6.79, dichiara che con la medesima si deve intendere,
per
quanto espressamente richiamato e per quanto eventualmente omesso
nelle
parti II e III
di
miglior favore.
su
richiamate, come mantenimento delle
condizioni
Resta fermo che tali condizioni di miglior favore non sono invocabili
per
norme modificate o sostituite con precisa ed espressa volontà delle
parti
contrattualmente formalizzate.
LA SEGRETERIA FULGA
Roma, 9 gennaio 1980
PARTE II (la presente parte II è costituita oltre che dei seguenti
7 articoli dagli allegati A e B).
NORME TRANSITORIE PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL CCNL
DIP. A.M. GAS 4 APRILE 1974 RINNOVATO CON ACCORDO NAZ.LE
INTERFEDERALE 12 NOVEMBRE 1976 E NORME PARTICOLARI
1)
AUMENTI IN CIFRA DELLA RETRIBUZIONE BASE
NORMA TRANSITORIA (Riferimento: Parte I, art. 38).
I lavoratori che alla data del 31.7.76 godevano gli aumenti
percentuali
della retribuzione base previsti dalla lett. b) del paragrafo 1)
dell'art.
15 del CCNL 4.4.74 e successivi accordi, conservano 'ad personam'
tali
aumenti nella cifra raggiunta al 31.7.76. Detti aumenti mantenuti in
cifra
non sono in alcun modo rivalutabili.
2)
EX AUMENTO PERCENTUALE DELLA RETRIBUZIONE BASE PER GLI
IMPIEGATI
TECNICI
DELLE A.M. GAS ADDETTI A LAVORI SOSTANZIALMENTE NON D'UFFICIO
NORMA PARTICOLARE (Riferimento: Parte I, art. 38).
A decorrere dal 2.11.84 gli importi in cifra assoluta dell'aumento 3%
di
cui alla Norma Transitoria n. 2) della Parte II del CCNL 9.1.80,
comunque
percepiti al 1° novembre 1984 dai lavoratori aventi diritto,
vengono
aggiunti alle quote individuali di anzianità. Gli importi di cui
sopra
hanno, dal 2.11.84, gli stessi effetti delle quote individuali
di
anzianità
alle
quali vengono aggiunti, pur
non
concorrendo
al
raggiungimento dei massimali delle percentuali di anzianità.
3)
SOMMINISTRAZIONE DI LATTE E BEVANDE DISSETANTI
NORMA PARTICOLARE (Riferimento: Parte I, art. 41).
A ogni lavoratore addetto a lavori nocivi alla salute
somministrato
mezzo litro di latte al giorno.
Al personale addetto ai forni va somministrata,
stagione
estiva, una bevanda dissetante.
4)
va
durante
la
MUTAMENTO DI MANSIONI DI ALCUNE CATEGORIE DI LAVORATORI GIÀ REGOLATI
DAL CCNL DIP. A.M. GAS
NORMA PARTICOLARE (Riferimento: Parte I, art. 17).
I fuochisti, i loro aiutanti e il personale addetto in via continuativa
al
fuoco, al benzolo, alla depurazione, al solfato, possono, dopo 20 anni
di
ininterrotto servizio e previo accertamento medico della minorata
capacità
lavorativa, chiedere di essere adibiti a lavori meno gravosi,
conservando
la
retribuzione del gruppo cui appartenevano. L'accoglimento
della
richiesta è comunque subordinato alla possibilità di utilizzazione
del
lavoratore stesso in altro posto che sia disponibile.
Lo stesso trattamento, viene accordato al personale di qualunque
servizio
che abbia un'anzianità anche inferiore ai 20 anni e abbia subìto,
per
cause di servizio, gravi menomazioni fisiche. In questi casi gli
aumenti
periodici di anzianità vengono calcolati sulla retribuzione base
del
gruppo di provenienza.
Nelle aziende
possano
in
cui,
per particolari ragioni, alcuni
lavori
ritenersi
nocivi,
ai lavoratori ad essi adibiti
sono
concessi,
compatibilmente con le esigenze di servizio e di organizzazione
aziendale,
brevi avvicendamenti. Questi avvicendamenti non interrompono il
servizio
agli effetti previsti dal 5° punto 3 dell'art. 17 della parte
del
presente contratto.
I
Nel periodo di avvicendamento il lavoratore conserva la
retribuzione
globale ad eccezione delle indennità speciali che gli spettavano, in
base
al presente contratto, in quanto addetto a determinati lavori.
5)
PENSIONE PER I LAVORATORI GIÀ REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. GAS,
ESCLUSI I NUOVI ASSUNTI DA O DOPO IL 1° MARZO 1978
NORMA TRANSITORIA (Riferimento: Parte I, art. 57).
I lavoratori assunti in servizio da o dopo l'1.3.78 da Aziende
già
iscritte al PREMUNGAS hanno diritto solamente alla pensione di legge e
per
essi quindi non sussiste l'obbligo di iscrizione al PREMUNGAS né
del
versamento dei relativi contributi.
Per la definizione dei nuovi assunti vedansi le lett. a), b) e c)
del
comma 4 della dichiarazione di volontà e impegno comune delle
parti
contraenti premessa allo Statuto del PREMUNGAS (allegato B nonché art.
13
dello stesso allegato B).
La pensione cumulativa dei lavoratori aventi diritto in base ai
due
precedenti commi è distinta in pensione base e pensione integrativa.
Pensione
di
legge.
base è quella spettante in forza di adempimento ad
obblighi
La pensione integrativa è costituita da un'integrazione alla pensione
base
i cui limiti e modalità di erogazione sono determinati nell'allegato B.
I contributi per il trattamento di pensione base sono posti a carico
dei
lavoratori nella misura della propria retribuzione globale annua e con
le
modalità stabilite dalla CPDEL stessa e per il
a
carico delle aziende.
restante
sono
posti
Dall'1.5.73 il contributo totale annuo al PREMUNGAS va determinato
secondo
la seguente formula:
100
100
I x ------Ia x ------a
a
Ca = ------------ + -------------R
RM x Da
Ca
I
Ia
Rm
Da
31
R
= contributo percentuale aziendale.
= monte integrazione nazionale.
= monte integrazione aziendale.
= retribuzione medici unitaria nazionale.
=numero dipendenti in servizio nell'azienda
(quale
risulta
al
dicembre dell'esercizio precedente).
= monte retribuzioni nazionale.
Il denominatore delle frazioni 100/a dall'1.5.73 al 31.12.73 è
costituito
dalla cifra 2; per i periodi successivi, ove necessario, verrà di volta
in
volta determinato di comune accordo dalle Organizzazioni
stipulanti,
sentito il parere del PREMUNGAS. Il contributo complessivo a favore
del
PREMUNGAS, come sopra determinato, va ripartito in ragione di 2/3 a
carico
delle aziende e di 1/3 a carico dei lavoratori; l'aliquota a carico
di
ciascun lavoratore non può superare il 2,30% della retribuzione
globale
mensile soggetta a contribuzione PREMUNGAS (*).
(*)La determinazione della contribuzione a carico delle Aziende è
stata
modificata con effetto dall'1.1.93 con accordo nazionale
interfederale
30.7.92, che di seguito si riporta: punto 3). "Al duplice scopo
di
superare le disarmonie dell'attuale sistema contributivo e di
rendere
concretamente
disponibili le risorse finanziane
necessarie
per
soddisfare i diritti acquisiti dagli iscritti al PREMUNGAS e
dai
pensionati, a partire dal 1.1.93 la contribuzione viene
modificata
secondo i criteri che seguono.
In
sede
di
bilancio
preventivo
annuale
il
PREMUNGAS
provvede
a
determinare
il
fabbisogno finanziano, con esclusione delle
somme
da
corrispondere ai sensi del precedente punto 1 delle presenti intese.
La contribuzione a carico dei lavoratori continua ad essere
calcolata
secondo i criteri in atto (parte II, n. 5 del CCNL), che restano
in
vigore a questo solo fine.
La
contribuzione a carico delle Aziende viene determinata
dal
PREMUNGAS detraendo dal fabbisogno finanziario annuale il
contributo
dei lavoratori, i proventi della gestione patrimoniale e le
altre
eventuali poste attive. Tale quota viene ricoperta in 2 fasi distinte:
a)
ciascuna azienda versa un contributo pari a una quota percentuale
del
totale delle integrazioni pagate ai propri ex-dipendenti nel
corso
dell'anno precedente;
b)
la parte restante del fabbisogno viene ripartita tra le aziende
in
proporzione alle retribuzioni del totale dei dipendenti, iscritti e
non,
al PREMUNGAS.
La percentuale di cui al precedente punto a) è stabilita
dalla
FEDERGASACQUA sentite le OO.SS., FNLE-CGIL, FLERICA-CISL e UILSP-UIL
e
comunicata al PREMUNGAS entro il 30 settembre di ciascun
anno,
unitamente ai seguenti elementi:
- retribuzione lorda annua media convenzionale;
- numero dei dipendenti
cui l'Amministrazione del Fondo farà riferimento per il calcolo
della
2a quota di contribuzione aziendale.
I contributi dovuti al PREMUNGAS vanno calcolati sulla
retribuzione
individuale, sull'indennità di contingenza, sulla 13ª e 14ª mensilità,
sul
premio di produzione, sull'indennità sostitutiva della mensa,
sulle
indennità mensili a carattere continuativo ed erogate per 14
mensilità,
con esclusione:
se
-
di
quanto
corrisposto
a
titolo
di
rimborso
spese,
forfettizzato;
delle somministrazioni in natura o delle indennità o assegni
anche
sostitutivi e/o compensativi in tutto o in parte di esse;
dell'indennità per maneggio di denaro;
delle indennità mezzo di trasporto e di guida;
dell'indennità di trasferta;
dell'indennità fuochisti;
dell'indennità macchine elettriche fatturatrici;
dei compensi per lavoro straordinario e per festività
infrasettimanali;
dell'indennità di reperibilità;
di altre indennità aventi analoghe caratteristiche e finalità.
Detti contributi vanno corrisposti integralmente anche per i periodi
di
malattia del lavoratore retribuiti ai sensi dell'art. 32 della Parte I
del
presente CCNL.
L'obbligo al versamento dei contributi, a parte la sospensione durante
i
periodi in cui il lavoratore trovasi in aspettativa, cessa solo
con
l'estinzione del rapporto di lavoro.
I contributi per la pensione integrativa hanno carattere mutualistico
e
non vanno rimborsati né all'azienda né all'iscritto.
Nei casi di cessione, fusione e trasformazione di aziende, nonché
di
costituzione di Aziende Speciali Consorziali, di assunzione diretta
dei
servizi da parte dei Comuni, e in qualsiasi altro caso non previsto
dal
presente capitolo, a seguito dei quali si pervenga all'applicazione di
un
CCNL diverso da quello in vigore nel settore municipalizzato del gas,
per
tutti o parte dei dipendenti, le aziende interessate sono obbligate in
solido con le aziende o enti subentranti nella gestione del servizio ad
assumersi l'onere per la totale copertura delle integrazioni di
pensione
spettanti ai loro ex dipendenti o superstiti.
Tale obbligo permane nei confronti sia dei pensionati in essere alla
data
di applicazione del nuovo CCNL, sia dei dipendenti che - restando
regolati
dal CCNL valido per i dipendenti dalle Aziende Municipalizzate del Gas
matureranno successivamente il diritto alla pensione integrativa
del
PREMUNGAS.
Il
PREMUNGAS
continuerà,
pertanto,
ad
assicurare
il
servizio
contabile/amministrativo di calcolo e di variazione delle
pensioni
integrative riguardante gli ex dipendenti in questione i quali
conservano
tutti i diritti previsti dalle norme dell'allegato B) al CCNL valido per
i
dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas.
Conseguentemente le aziende di cui trattasi sono anche obbligate
a
rimborsare al PREMUNGAS una quota delle spese generali di
amministrazione
che il predetto Fondo determinerà annualmente sulla base delle
risultanze
di bilancio e in rapporto all'incidenza del servizio espletato a favore
di
ogni singola azienda.
6)
SOMMINISTRAZIONI IN NATURA
A) NORMA TRANSITORIA PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL CCNL dip. A.M.
GAS
Fino alla data del 31.12.79 per i lavoratori gasisti in servizio e per
i
pensionati,
restano
in
vigore le
norme
di
cui
all'art.
27
(somministrazioni in natura) del CCNL dip. A.M. Gas. 12.11.76, le quali,
a
decorrere dall'1.1.80, sono interamente sostituite dalle seguenti.
A decorrere dall'1.1.80 ai soli lavoratori in servizio i quali
erano
regolati dal CCNL dip. A.M. Gas 12.11.76, viene concessa l'erogazione
di
un quantitativo di gas per uso familiare (cucina, bagno e
riscaldamento)
fino a un massimo di 2.000 metri cubi di gas metano tal quale all'anno
a
prezzo ridotto del 75% nonché la corresponsione di £. 70.000 lorde annue
a
compensazione dell'abolizione della somministrazione del coke.
Nelle Aziende in cui si eroga gas con potere calorifico diverso dal
metano
tal quale (convenzionalmente riferito a 9.100 calorie per metro cubo)
il
livello massimo di erogazione a tariffa ridotta viene determinato su
base
equivalente a 2.000 mc. di metano tal quale.
Le tasse e le imposte sono a carico dei lavoratori.
A decorrere dall'1.1.80 ai soli lavoratori in servizio i quali
erano
regolati dal citato CCNL dip. A.M. Gas e che, non essendo la
loro
abitazione familiare allacciata alla rete aziendale, non
sono
in
condizioni di poter fruire dell'erogazione di gas a prezzo ridotto di
cui
ai commi precedenti o che, comunque, non vogliano fruire di essa,
va
corrisposto un importo annuo di £. 240.000 lorde.
Gli importi corrisposti in sostituzione dell'erogazione di gas a
tariffa
ridotta sono rivalutati sulla base di £. 12.000 lorde annue per ogni £.
10
di aumento al metro cubo del prezzo del metano tal quale all'origine,
a
partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui gli aumenti
si
sono verificati. Nel corso dell'anno le quote di rivalutazione
vengono
computate e corrisposte per dodicesimi.
Gli importi corrisposti in sostituzione della somministrazione di
coke
sono rivalutati con gli stessi criteri di cui al comma precedente,
sulla
base di £. 3.500 annue lorde. Le variazioni di importo inferiore
a
£. 10/mc. non danno luogo a nessun aggiornamento, ma vanno a sommarsi
con
le successive variazioni".
DICHIARAZIONE E IMPEGNO COMUNE DELLE PARTI STIPULANTI
La FEDERGASACQUA e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL,
UILSPUIL) confermano espressamente che a seguito della stipulazione
del
precedente CCNL 9.1.80 sono cessati le condizioni e i
trattamenti,
stabiliti con accordi aziendali, di miglior favore rispetto al
trattamento
sulle
somministrazioni in natura previsto dalla surriportata
norma
transitoria.
B) ACCORDO NAZIONALE SULLE SOMMINISTRAZIONI IN NATURA AI PENSIONATI
Addì, 19 gennaio 1982.
tra
la FNAMGAV (Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas,
Acqua
e Varie) (attualmente FEDERGASACQUA), rappresentata dai sigg.
Gino
Biasiolo, Renzo Micheloni, Ermes Piva e Renato Losco;
la FULGA (Federazione Unitaria Lavoratori Gas acqua),
rappresentata
dai sigg.: Federico Bartolini, Andrea Bettarini, Giuliano
Bettocchi,
Giuseppe Briano, Giorgio Gabrielli e Stefano Girolami si è
convenuto
quanto segue:
Art. 1.
A decorrere dall'1.1.82 i titolari di pensioni dirette, indirette e
di
reversibilità sia di legge che del PREMUNGAS, i quali alla data
del
31.12.79 percepivano le somministrazioni in natura previste dal paragr.
2)
dell'art. 27 del CCNL dip. A.M. Gas 12.11.76, nonché i dipendenti
delle
Aziende che dall'1.1.80 avevano diritto ai trattamenti previsti
dalla
Norma Transitoria contenuta nell'art. 9 della Parte II del CCNL dip.
A.M.
Gas e Acquedotti 9.1.80 e che siano divenuti pensionati da o dopo
tale
data, a completa e definitiva sostituzione del trattamento goduto in
base
ai predetti CCNL percepiranno un importo annuo lordo pari:
all'80% per i titolari di pensioni dirette;
al 50% per i titolari di pensioni indirette e di
reversibilità
dell'importo sostitutivo annuo lordo goduto dal personale in servizio.
Quanto spettante ai pensionati sarà loro erogato alla
scadenza
prevista per il personale in servizio.
stessa
Art. 2.
Con
di
la
data del 31.12.81 cessano tutti i trattamenti e le condizioni
miglior favore eventualmente esistenti per i pensionati di legge e/o
del
PREMUNGAS rispetto al trattamento previsto dal precedente art.
1,
derivanti da accordi sindacali locali, deliberazioni o usi
aziendali.
Conseguentemente, le eventuali eccedenze aziendalmente in atto
rispetto
all'importo sostitutivo spettante ai pensionati per l'anno 1982,
saranno
quantificate in cifra assoluta e conservate 'ad personam' ai
soli
pensionati in atto al 31.12.81 sotto forma di erogazioni integrative
base
lorde, gradualmente riassorbibili fino a concorrenza nelle
successive
rivalutazioni.
Art. 3.
La quantificazione delle predette eccedenze e l'identificazione
degli
aventi diritto alla conservazione 'ad personam' come previsto
dal
precedente art. 2 verrà effettuata entro il 31.3.82 mediante
accordi
locali decorrenti dall'1.1.82 da stipularsi tra le aziende interessate
con
le competenti organizzazioni sindacali locali. Nel caso che una
delle
parti esprima la volontà di essere assistita dalla propria
organizzazione
nazionale, alla stipulazione degli accordi locali parteciperanno
la
FNAMGAV (attualmente FEDERGASACQUA) e la FULGA (attualmente FNLECGIL,
FLERICA-CISL, UILSP-UIL).
Art. 4.
Nel caso che il controvalore delle somministrazioni di gas a
prezzo
ridotto e l'indennità sostitutiva della somministrazione gratuita di
coke
e l'indennità sostitutiva di tutto il predetto trattamento misto
vengano
rese utili ai fini del computo dell'indennità di anzianità o
della
pensione di legge e/o di quella integrativa, il presente accordo
dovrà
essere sostituito entro 30 giorni da un nuovo accordo che tenga
conto
della nuova situazione venutasi a determinare in forza di contratto
di
legge.
Si precisa che
nei
confronti degli
presente
accordo.
7)
quanto
accordi
sopra si applicherà
aziendali previsti
automaticamente
dall'art.
3
o
anche
del
TRATTAMENTO ECONOMICO SUPPLEMENTARE PER LA GIORNATA DI PASQUA
AI LAVORATORI TURNISTI GIÀ REGOLATI DAL CCNL DIP. A.M. GAS
E IN SERVIZIO AL 31.12.79
NORMA TRANSITORIA (Riferimento: Parte I, art. 28).
Ai lavoratori addetti ai turni avvicendati, già regolati dal CCNL
dip.
A.M. Gas e in servizio al 31.12.79, qualora lavorino nella giornata
di
Pasqua, viene corrisposto un importo pari a una giornata di
retribuzione
globale, in aggiunta alla normale retribuzione.
ALLEGATO A
DICHIARAZIONE N. 1
La FEDERGASACQUA e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL,
UILSPUIL)
concordemente ritengono che la gestione COMUGAS 1978 e
anni
precedenti non può e non potrà mai risultare onerosa per lo Stato
per
l'obbligo del ripiano dei bilanci che fa carico a detto Ente, e che
lo
stesso attivo di bilancio, iscritto quale partita creditoria delle
aziende
associate al COMUGAS, si identifica nel contesto generale delle
norme
contrattuali,
nel suo ristorno a favore degli associati
per
la
destinazione stabilita dalle norme istitutive degli Enti posti
in
liquidazione (COMUGAS e Casse Mutue Aziendali) previa delega delle
parti
interessate e sulla base degli accordi che al riguardo saranno
stipulati
tra la FEDERGASACQUA e la FULGA.
La FEDERGASACQUA e la FULGA si impegnano a concordare e assumere
le
opportune iniziative nei confronti degli Organi ministeriali a tutela
di
quanto sopra esposto.
DICHIARAZIONE N. 2
La FEDERGASACQUA e la FULGA concordano nel ritenere che le
risultanze
attive della gestione CAMI non possano essere incamerate dal Ministero
del
Tesoro, in quanto quest'ultimo non ha titolo al riguardo. A tale
scopo
s'impegnano a concordare e assumere le opportune iniziative nei
confronti
degli Organi ministeriali a tutela di quanto sopra esposto.
Qualora i competenti Organi ministeriali confermino l'estraneità
delle
predette risultanze attive dall'asse liquidatorio del COMUGAS e
delle
Casse Mutue Aziendali, e quindi la loro piena disponibilità, esse
verranno
utilizzate per la destinazione che sarà stabilita dalle parti
stipulanti
del CCNL di categoria, sulla base di apposito accordo sindacale tra
la
FEDERGASACQUA e la FULGA.
ALLEGATO B
(Rif. Parte II, art. 5)
FONDO DI INTEGRAZIONE AI TRATTAMENTI DI PREVIDENZA
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE GAS
(PREMUNGAS)
DICHIARAZIONE DI VOLONTA' E IMPEGNO COMUNE DELLE PARTI CONTRAENTI
La FNAMGAV e la FULGA (attualmente FNLE-CGIL, FLERICA-CISL, UILSPUIL)
esprimono la loro volontà di conformare il trattamento previdenziale
dei
dipendenti delle Aziende Municipalizzate del Gas a quello che
sarà
stabilito per tutti i lavoratori dalla riforma generale del
sistema
previdenziale italiano. Pur tuttavia, fino alla sopracitata
evenienza
restano invariate le norme previste in materia dal CCNL 4.4.74
(allegato
"B" e quant'altro già convenuto dalle Parti) ciò inteso per quei servizi
o
aziende che in detto periodo passeranno a forme di municipalizzazione o
di
pubblica gestione con applicazione del presente CCNL.
Qualora per legge entrassero in vigore riforme parziali, come ad
esempio
la creazione di un Fondo unico di previdenza e/o la regolamentazione
della
ricongiunzione dei periodi di contribuzione a diversi Istituti
di
previdenza da parte dei singoli lavoratori, la FNAMGAV e la
FULGA
procederanno
a un'immediata verifica della situazione
venutasi
a
determinare e attueranno di comune accordo le innovazioni contrattuali
che
si rendessero necessarie od opportune.
A conferma della volontà di cui al comma 1 della presente Dichiarazione
la
FNAMGAV e la FULGA convengono che per i lavoratori assunti dall'1.3.78
in
poi presso aziende già iscritte al PREMUNGAS non sussisterà l'obbligo
di
iscrizione al PREMUNGAS stesso e non sarà consentita nessuna forma
di
iscrizione facoltativa al suddetto Fondo contrattuale per il
trattamento
integrativo di pensione.
Per
"nuovi assunti" dall'1.3.78 (per i nuovi assunti a
decorrere
dall'1.1.80 in poi vedasi l'art. 13 del presente allegato) in
si
intendono quei lavoratori per i quali:
poi
a)
non sia applicabile quanto previsto all'art. 14, allegato "B"
del
presente CCNL quant'altro già convenuto dalle Parti;
b)
il precedente rapporto di lavoro non abbia comportato l'obbligo
di
iscrizione alla CPDEL;
c)
l'assunzione sia avvenuta per pubblico concorso.
Le disposizioni della presente Dichiarazione fanno parte integrante
della
normativa contrattuale e non potranno in nessun modo essere derogate
o
modificate in forza di accordi aziendali, locali, 'ad personam'
o
extracontrattuali.
La
presente Dichiarazione e gli impegni comuni con essa
assunti
conserveranno la loro integrale validità ed efficacia fino all'entrata
in
vigore della riforma previdenziale generale, a prescindere dalle
scadenze
contrattuali che nel frattempo saranno intervenute.
Art. 1 - Compiti.
Il PREMUNGAS ha il compito di provvedere alla pratica attuazione
delle
norme relative alla pensione integrativa di cui all'art. 5 della Parte
II
del contratto e di cui al presente allegato.
Art. 2 - Finanziamenti.
Il PREMUNGAS provvede all'espletamento dei suoi compiti con i
contributi
corrisposti ai sensi dell'art. 5 della parte II del contratto nonché
con
gli utili degli investimenti dei fondi, con gli interessi di mora:
dovuti
dalle Aziende e con gli eventuali altri proventi.
Art. 3 - Sede.
Il PREMUNGAS ha sede in Roma.
Art. 4 - Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione del PREMUNGAS è composto di 9 membri
che
sono nominati:
a)
5 dalle Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente CCNL;
b)
4 dalla Federazione Nazionale Aziende Municipalizzate Gas,
Acqua
Varie (attualmente FEDERGASACQUA).
Uno fra i membri designati dalle Organizzazioni dei lavoratori assumerà
la
funzione di presidente e uno fra quelli designati dalla Federazione
delle
aziende assumerà la funzione di vice presidente.
I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 2
e
possono essere riconfermati.
anni
Nel caso in cui si rendesse vacante il posto di componente del
Consiglio
di amministrazione, l'Associazione sindacale cui compete provvedere
alla
sostituzione nominerà altro membro che rimarrà in carica per il
residuo
tempo del biennio in corso.
I membri del Consiglio di amministrazione che per 3 volte consecutive
non
intervengano alle sedute senza giustificato motivo, decadono dalla
carica.
Art. 5 - Consiglieri delegati.
Il Consiglio di amministrazione, su designazione delle
organizzazioni
interessate, nominerà 2 Consiglieri delegati che dovranno essere tra
i
componenti del Consiglio stesso, 1 tra i membri appartenenti
alla
Federazione
delle
aziende e 1 tra i
membri
appartenenti
alle
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente contratto.
Art. 6 - Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione ha le seguenti attribuzioni oltre a
quelle
già indicate nei precedenti artt. 4 e 5:
a)
deliberare sugli investimenti dei fondi;
b)
approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
c)
deliberare sui reclami relativi alle liquidazioni delle
pensioni,
nonché dirimere le eventuali controversie che potessero sorgere tra i
2
Consiglieri delegati;
d)
determinare l'organico, deliberare le assunzioni e i
licenziamenti
del personale e i provvedimenti disciplinari a carico del
personale
stesso;
e)
deliberare su tutti gli affari di ordinaria e
straordinaria
amministrazione necessari al buon funzionamento dell'ente;
f)
proporre alle organizzazioni stipulanti, a seguito delle
risultanze
del conto consuntivo, le eventuali variazioni dei contributi.
Art. 7 - Attribuzioni del Presidente e del Vice-Presidente.
Il Presidente
le
riunioni.
convoca il Consiglio di amministrazione e ne
presiede
Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza.
Il Presidente e il Vice-Presidente firmano i verbali delle
del
Consiglio di amministrazione.
sedute
Art. 8 - Attribuzioni dei Consiglieri delegati.
I Consiglieri delegati hanno congiuntamente la legale rappresentanza
del
PREMUNGAS di fronte a terzi. In particolare, sempre congiuntamente:
a)
provvedono all'organizzazione contabile e amministrativa del Fondo;
b)
provvedono alla liquidazione di pensioni e al controllo
dei
versamenti dei contributi;
c)
provvedono all'istruzione delle pratiche di mutuo;
d)
provvedono all'attuazione degli investimenti deliberati dal
Consiglio
di amministrazione;
e)
predispongono e presentano al Consiglio i progetti di
conta
consuntivo e di bilancio preventivo;
f)
propongono al Consiglio i miglioramenti organizzativi allo scopo
di
rendere l'ente sempre più efficiente nel raggiungimento dei suoi fini;
g)
sovrintendono al buon andamento degli uffici;
h)
curano, in generale, l'esecuzione di tutte quelle
operazioni
amministrative che si rendono necessarie per il buon
funzionamento
dell'ente.
In
la
caso
di
vacanza o impedimento di ambedue i Consiglieri
delegati
rappresentanza dell'ente
Presidente
congiuntamente.
spetterà al
Presidente
e
al
Vice-
In caso di assenza o di impedimento del Consigliere delegato
designato
dalla Federazione delle aziende, egli sarà sostituito dal VicePresidente;
in caso di assenza o di impedimento del Consigliere delegato
designato
dalle Organizzazioni dei lavoratori, egli sarà sostituito dal Presidente.
Art. 9 - Sedute del Consiglio di amministrazione.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta
ogni
trimestre in seduta ordinaria mediante avviso spedito a mezzo
lettera
raccomandata almeno 10 giorni prima.
Il Consiglio di amministrazione si riunisce in
per
iniziativa del Presidente o quando ne sia fatta
da
almeno 3 Consiglieri o da 1 Consigliere delegato.
via
straordinaria
richiesta
motivata
In caso di urgenza la convocazione in via straordinaria potrà essere
atta
senza l'osservanza del termine dei 10 giorni anche a mezzo telegramma.
L'avviso di convocazione, firmato dal Presidente, deve contenere
sempre
l'ordine del giorno.
Le sedute sono valide quando siano presenti almeno 6 componenti.
In 2a convocazione le sedute saranno valide qualunque sia il numero
dei
presenti; la 2a convocazione dovrà aver luogo almeno 10 giorni dopo
la
prima.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
I Consiglieri delegati hanno diritto a voto purché non si tratti
di
deliberare sull'opera da essi svolta o sulle controversie tra
essi
insorte.
Di
ogni
sottoposto
seduta
è
redatto
verbale
che
deve
essere
all'approvazione del Consiglio al più tardi nella seduta successiva.
Il PREMUNGAS dovrà inviare nel termine di 15 giorni
dall'approvazione
copia del verbale di ogni seduta del Consiglio di amministrazione
nonché
del conto consuntivo e del bilancio preventivo con le relative
relazioni
alle singole Federazioni delle aziende e dei lavoratori.
Art. 10 - Collegio dei sindaci.
Il Collegio dei sindaci è composto di 3 membri effettivi e 2 supplenti.
Un membro effettivo e uno supplente saranno nominati dalla
Federazione
Nazionale
Aziende
Municipalizzate Gas Acqua e Varie
(attualmente
FEDERGASACQUA), un altro membro effettivo e un altro supplente
saranno
nominati dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti
il
presente contratto.
Il 3° membro effettivo che assumerà la presidenza del Collegio,
sarà
nominato d'accordo tra la Federazione delle Aziende e le 3 Federazioni
dei
lavoratori.
In caso di disaccordo
del
Tribunale di Roma.
la
nomina verrà
demandata
al
presidente
I sindaci durano in carica 2 anni e possono essere riconfermati.
I sindaci hanno
di
amministrazione.
diritto
di intervenire alle sedute
del
Consiglio
Art. 11 - Attribuzioni dei sindaci.
Il
Collegio dei sindaci deve accertare la regolare tenuta
della
contabilità, richiamare l'attenzione del Consiglio di
amministrazione
sull'eventuale non rispondenza dell'esercizio al bilancio di previsione
e
accertare la corrispondenza delle risultanze contabili con il
conto
consuntivo secondo le norme di legge e statutarie.
Il Collegio deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza
di
cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà dell'ente
e
ricevuti in custodia.
I sindaci possono in qualsiasi momento procedere anche individualmente
ad
atti di ispezione e di controllo.
I sindaci dovranno redigere rapporto scritto di ogni loro
e
verifica e avranno l'obbligo di riferire le eventuali
irregolarità
riscontrate al Consiglio di amministrazione.
visita
Art. 12 - Gratuità delle cariche.
Tutte le cariche in seno all'ente saranno gratuite salvo il rimborso
spese
secondo
le
modalità e nelle misure stabilite dal
Consiglio
di
amministrazione.
Art. 13 - Iscrizione.
L'iscrizione al PREMUNGAS è obbligatoria per tutti i lavoratori
già
regolati dal CCNL dip. A.M. Gas e in servizio alla data del 28.2.78.
Non è consentita l'iscrizione al PREMUNGAS di lavoratori nuovi assunti
da
parte di Aziende già iscritte al PREMUNGAS stesso a decorrere
dall'1.3.78,
fatta eccezione per i lavoratori ai quali si applica la normativa di
cui
al successivo art. 14 del presente allegato B).
Art. 14 - Municipalizzazione di azienda.
Qualora
un'azienda privata gas dovesse essere municipalizzata,
il
personale dipendente dall'azienda al momento del passaggio di
gestione
sarà iscritto al PREMUNGAS e gli verrà riconosciuto il diritto
al
trattamento pensionistico integrativo nonché all'indennità di
anzianità
previsti dal presente contratto come se tutto il suo servizio effettivo
si
fosse svolto alle dipendenze di azienda municipalizzata.
Per la pratica attuazione di quanto enunciato il lavoratore per
acquisire
i diritti previsti dal presente articolo dovrà versare o rinunciare
a
favore
della
nuova azienda municipalizzata qualsiasi
liquidazione,
indennità 'una tantum' e altra corresponsione erogata dall'azienda
privata
ed ente previdenziale in conseguenza dei cessati rapporti.
Qualora sopravvengano nuove norme legislative e regolamentari in
materia,
le Parti s'incontreranno per adeguare ad esse le disposizioni del
presente
articolo.
Art. 15 - Erogazione della pensione integrativa.
L'erogazione
della pensione integrativa agli
sarà
effettuata dalle aziende per conto del PREMUNGAS.
aventi
diritto
Art. 16 - Rapporti tra aziende e PREMUNGAS.
Le aziende dovranno trasmettere al PREMUNGAS quadrimestralmente, entro
2
mesi dalle scadenze del 30 aprile, 31 agosto, 31 dicembre, un elenco
su
modello predisposto dal PREMUNGAS contenente le seguenti indicazioni:
1)
i contributi da corrispondersi per ciascun iscritto agli
enti
previdenziali obbligatori per legge e al PREMUNGAS;
2)
le pensioni integrative corrisposte per conto del PREMUNGAS;
3)
l'ammontare della differenza risultante a conguaglio attivo
o
passivo.
Dalle rispettive scadenze del 1° luglio, 1° novembre e 1° marzo
inclusi
decorreranno a carico delle aziende gli interessi passivi di mora
nella
misura del 7% e a carico del PREMUNGAS gli interessi passivi di mora
nella
misura del 5%.
I versamenti saranno effettuati dalle aziende in apposito conto
corrente
intestato al PREMUNGAS.
Art. 17 - Determinazione e pagamento della pensione integrativa.
Le Aziende 1 mese prima della cessazione del rapporto di lavoro di
ogni
singolo lavoratore dovranno trasmettere al PREMUNGAS tutti gli
elementi
necessari per il calcolo della pensione base a cui ha diritto
il
lavoratore nei confronti dell'ente previdenziale al quale esso è
iscritto.
Il PREMUNGAS, effettuati gli opportuni controlli, dà il benestare per
il
pagamento della quota integrativa a proprio carico.
L'integrazione deve essere corrisposta mensilmente in via posticipata
e
deve risultare da apposito ruolo che le aziende hanno l'obbligo di
tenere.
La pensione integrativa decorre dal giorno successivo al termine
del
preavviso e, in caso di reversibilità, dal giorno successivo al
decesso
dell'iscritto.
Art. 18 - Controlli amministrativi.
Il PREMUNGAS ha diritto di effettuare e fare effettuare a mezzo di
propri
incaricati qualsiasi controllo presso le aziende relativamente
alla
materia previdenziale.
Art. 19 - Investimenti.
Le somme che andranno ad accumularsi a seguito delle entrate del
PREMUNGAS
dovranno essere investite nel modo seguente:
a)
nella
conti
misura
di
almeno il 10% in titoli dello Stato
o
in
correnti fruttiferi presso il Tesoro dello Stato o in altri
similari
investimenti che siano facilmente e rapidamente esigibili o
trasformabili
in contanti;
b)
il rimanente in altri investimenti di carattere prudenziale che
siano
compatibili con la particolare fisionomia dell'ente e che diano la
massima
garanzia congiunta al migliore rendimento, tra cui la concessione di
mutui
alle
aziende
municipalizzate aderenti alla FNAMGAV
(attualmente
FEDERGASACQUA).
Art. 20 - Acquisizione del diritto e misura della pensione integrativa.
Per i lavoratori aventi diritto, le pensioni base saranno integrate
da
pensioni integrative fino al raggiungimento dei seguenti limiti:
a)
e
il diritto alla pensione integrativa si acquista a 55 anni di età
15 di anzianità di servizio effettivamente prestato, esclusa
ogni
anzianità convenzionale, ma salve restando, a decorrere dal 30.10.71,
le
riduzioni dei limiti di età e la validità delle anzianità
convenzionali
derivanti dall'applicazione delle leggi n. 336 del 24.5.70, n. 824
del
9.10.71 e n. 355 del 14.8.74;
b)
con 35 anni di anzianità di servizio, il trattamento
cumulativo
mensile di pensione sarà pari al 90% della retribuzione globale
media
mensile dell'ultimo anno di servizio, calcolata ai sensi dell'art. 24
del
presente allegato B);
c)
per le anzianità inferiori ai 35 anni la misura del
trattamento
cumulativo mensile di pensione sarà pari a 1/39 della retribuzione
globale
media mensile dell'ultimo anno di servizio;
d)
in nessun caso la pensione cumulativa potrà superare il
90%
dell'ultima retribuzione globale.
Qualsiasi pensione, rendita, liquidazione, indennità o altro
(escluso
quanto spettante al lavoratore per assicurazione individuale di
natura
privata), erogato da enti di previdenza, istituti assicuratori,
casse
aziendali o comunali, in corrispondenza di anzianità effettive
o
convenzionali riconosciute dal PREMUNGAS dovrà essere computato per
il
calcolo della pensione integrativa.
Qualora per effetto del cumulo di più pensioni, o del cumulo
della
pensione con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di
lavoro
dipendente, o per altre cause, le pensioni base e relative
indennità
collegate subissero una decurtazione parziale o la soppressione
totale,
il PREMUNGAS considererà in detrazione dal trattamento
cumulativo
l'importo delle pensioni base nella misura che spetterebbe ai
pensionati
interessati nell'ipotesi in cui non sussistessero le cause che
hanno
determinato la decurtazione (*);
(*) Vedi in proposito quanto previsto dall'accordo nazionale
interfederale
24.3.94, art. 2, comma 1, che di seguito si riporta:
"Fino alla formulazione del nuovo Statuto, agli iscritti al
PREMUNGAS
collocati a riposo a partire dall'1.1.94, il PREMUNGAS liquida
le
integrazioni considerando in detrazione dal trattamento
cumulativo
l'importo delle pensioni base nella misura che sarebbe spettata
ai
pensionati senza le decurtazioni previste dal D.lgs. n. 503/92,
dalla
legge 537M/93 e altre disposizioni dello stesso tenore che
dovessero
intervenire nel frattempo";
e)
i periodi di servizio trascorsi dall'iscritto presso la
medesima
Azienda associata al PREMUNGAS anche se discontinui, sono cumulabili
agli
effetti dell'acquisizione del diritto e della misura della
pensione
integrativa;
f)
i
servizi
prestati
dall'iscritto
presso
diverse
aziende
municipalizzate associate al PREMUNGAS sono cumulabili agli
effetti
dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione
integrativa.
Condizione necessaria e indispensabile per la realizzazione di
quanto
previsto nei precedenti punti e) ed f) è che l'iscritto
comprovi
documentalmente al PREMUNGAS la restituzione all'azienda o alle
aziende
competenti delle maggiori quote di indennità di anzianità che, secondo
le
norme contrattuali al tempo vigenti, egli percepì per essere cessato
dal
servizio senza diritto a pensione integrativa.
L'anzianità utile per la determinazione della misura della
pensione
integrativa è costituita dall'anzianità effettiva di servizio
aumentata
dell'anzianità convenzionale, non arrotondata, riconosciuta ai sensi
della
normativa contrattuale sulle benemerenze nazionali (allegato 8, parte I).
Art. 21 - Inabilità permanente al lavoro e morte.
Nel casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi
di
morte il diritto alla pensione integrativa si consegue dopo almeno 5
anni
d'anzianità e a qualunque età.
La pensione sarà di tanti trentanovesimi della retribuzione globale
media
dell'ultimo anno per quanti sono gli anni di anzianità con un minimo
del
50% della retribuzione stessa.
Nei casi di inabilità (invalidità) permanente al lavoro e nei casi
di
morte causate da infortunio sul lavoro o da malattia professionale,
il
diritto alla pensione matura con qualunque anzianità e con qualunque
età,
con un minimo del 50% della retribuzione globale media dell'ultimo anno.
Si considera invalido l'iscritto la cui capacità di lavoro sia ridotta
in
modo permanente per infermità o difetto fisico o mentale a meno di 1/3.
Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione
della
capacità lavorativa, oltre i limiti stabiliti dal comma
precedente,
preesista al rapporto di iscrizione, purché vi sia stato
successivo
aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
La
pensione integrativa per inabilità (invalidità) al lavoro
non
dipendente da cause di servizio sarà corrisposta solo e in
quanto
l'inabilità stessa sia stata riconosciuta dall'Organo sanitario
cui
l'Istituto previdenziale di competenza (CPDEL, INPS, Fondo
Previdenza
Addetti Pubblici Servizi di Trasporto, ecc.) ne demanda l'accertamento
e
qualora abbia dato luogo al riconoscimento della pensione da parte
di
detti enti.
La
pensione integrativa per inabilità (invalidità) non può
essere
liquidata agli iscritti che presentino domanda dopo il compimento
del
sessantesimo anno.
La pensione integrativa di inabilità (invalidità) è incompatibile con
la
retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro
dipendente,
nonché con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi
o
in albi professionali.
Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o da
malattia
professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita,
l'ammontare
della rendita stessa sarà portato in detrazione dalla pensione
integrativa
di inabilità.
Art. 22 - Anzianità convenzionale.
Sono conteggiate dal PREMUNGAS le anzianità convenzionali,
riconosciute
dall'azienda in base al disposto dell'allegato 8, parte I e
dell'accordo
nazionale interconfederale 4.10.72.
Art. 23 - Aspettativa.
I
i
periodi di aspettativa riconosciuta dagli enti previdenziali
e
per
quali vi sia stata corresponsione dei contributi sono considerati
utili
agli effetti della determinazione della pensione.
Art. 24 - Calcolo della retribuzione media globale.
La retribuzione globale utile per il calcolo della pensione è
costituita
dalla somma delle 14 mensilità corrisposte nell'ultimo anno di servizio
e
imponibili ai fini del contributo PREMUNGAS ai sensi del comma 7
dell'art.
5 della Parte II del CCNL.
Per i lavoratori pensionati a seguito di malattia il calcolo va
eseguito
sull'intera retribuzione globale spettante ai sensi dell'art. 32, commi
1
e 9 della Parte I.
Nel calcolo della retribuzione di cui al comma 1 non vanno considerati
gli
aumenti per passaggio di gruppo conseguito dal lavoratore nell'ultimo
anno
di servizio, salvo che tale passaggio di gruppo:
a)
derivi da accordi collettivi aziendali o nazionali;
b)
sia dovuto a conclusione di una vertenza iniziata in epoca
anteriore
all'ultimo anno di servizio.
Sono considerati anche validi gli aumenti per il passaggio di
gruppo
conseguiti a qualsiasi età quando il rapporto di lavoro sia estinto
per
invalidità o per morte del lavoratore.
Non sono egualmente considerati gli aumenti di merito e le indennità
'ad
personam', concessi al lavoratore negli ultimi 5 anni anteriori
al
pensionamento a meno che il rapporto di lavoro non si sia estinto
per
invalidità o per morte del lavoratore.
Art. 25 - Pensioni indirette e di reversibilità.
Nel
per
caso
di
morte
del
pensionato
o
dell'assicurato,
sempreché
quest'ultimo ricorrano le condizioni di anzianità di servizio previste
dal
precedente art. 21, compete al coniuge e agli orfani superstiti
una
aliquota della pensione contrattuale, già spettante al pensionato
defunto
o
che sarebbe spettata all'assicurato defunto, secondo le
tabelle
seguenti:
TABELLA A
Vedova
Vedova con 1 orfano
Vedova con 2 orfani o più
60%
80%
100%
TABELLA B
1 orfano
2 orfani
3 orfani o più
60%
80%
100%
Le surriportate aliquote sono comprensive delle pensioni base e
dei
trattamenti considerati tali, spettanti in forza di obblighi di legge,
di
regolamenti o di contratti.
Perdono il diritto alla pensione contrattuale:
1)
gli orfani che vengono assunti in servizio presso le aziende
iscritte
al PREMUNGAS;
2)
gli orfani al compimento del 18° anno di età, tranne che per i
casi
disciplinati diversamente dal presente articolo.
La pensione contrattuale spetta senza limite di età agli orfani inabili
al
lavoro e a carico del genitore al momento della sua morte.
Per i figli superstiti che risultino a carico del genitore al momento
del
decesso e non prestino lavoro retribuito, il limite di età per
avere
diritto alla pensione è elevato a 19 anni se frequentano la scuola
media
superiore e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26°
anno
di età, qualora frequentino l'università.
Per
alle
quanto
non
disposto
dal
presente
articolo,
relativamente
condizioni per l'acquisto o la decadenza o la esclusione dal diritto
alla
pensione indiretta o di reversibilità, si osservano per tutti i
superstiti
le norme dell'ordinamento della Cassa di Previdenza dei dipendenti
degli
enti locali.
Qualora non vi siano né coniuge né figli superstiti o, anche
esistendo,
non
abbiano
titolo
alla pensione contrattuale
indiretta
o
di
reversibilità, questa spetta ai genitori, nel caso che abbiano
un'età
superiore ad anni 60 (oppure siano inabili a lavoro proficuo),
siano
nullatenenti e a carico del deceduto.
In mancanza dei genitori la pensione contrattuale spetta ai
fratelli
celibi e alle sorelle nubili superstiti, sempreché alla morte del
dante
causa risultino permanentemente inabili a qualsiasi proficuo
lavoro,
conviventi a carico del deceduto e nullatenenti.
Ai genitori e ai fratelli e sorelle aventi diritto compete
un'aliquota
della pensione contrattuale, spettante al pensionato defunto o che
sarebbe
spettata all'assicurato defunto, secondo i seguenti:
a)
25% per ciascun genitore vivente;
b)
25% per ciascun fratello e/o sorella, fino al massimo complessivo
del
75%.
Art. 26 - Variabilità delle pensioni.
Con decorrenza 1.1.93, qualora entrino in vigore provvedimenti di
legge
che prevedono la rivalutazione dei trattamenti pensionistici di
base
(CPDEL, INPS, Fondo Gas aziende private, Fondo trasporti), il
PREMUNGAS
provvederà a variare le pensioni contrattuali dei beneficiari
delle
rivalutazioni di cui sopra, diminuendo le integrazioni a carico del
Fondo
in relazione agli aumenti delle pensioni - base.
Le Parti, in relazione a tali rivalutazioni, si incontreranno su
richiesta
di una di esse, per valutare la situazione delle pensioni
contrattuali,
ferma restando l'applicazione da parte del PREMUNGAS delle
disposizioni
del precedente comma.
Gli incrementi delle pensioni-base determinati dalle variazioni
periodiche
dell'indice ISTAT del costo della vita e dall'andamento della
dinamica
salariale, in quanto dovuti, si continuano ad applicare alle
pensioni
contrattuali PREMUNGAS.
Per
i
pensionati
che hanno beneficiato di
rivalutazioni
delle
pensioni-base disposti dalla legge n. 59/91 e dal D.L. n. 292/92,
le
pensioni contrattuali vengono aumentate dello stesso importo dei
benefici
di legge, allo scopo di non ridurre il livello delle integrazioni oggi
in
atto.
NORMA DI ATTUAZIONE
La variabilità delle pensioni integrative si fonda sui criteri
stabiliti
dalle norme della legge 3.6.75 n. 160 e successive modificazioni.
Art. 27 - Computo delle frazioni di anno di età e di iscrizione.
Per la determinazione degli anni di età e di iscrizione, quando
risulti
una frazione di anno, il periodo inferiore a 6 mesi è trascurato,
quello
eguale o superiore a 6 mesi è calcolato come anno intero.
Art. 28 - Pensione integrativa in caso di indennità 'una tantum'
da parte della CPDEL.
Qualora il lavoratore maturi il diritto a pensione integrativa, mentre
da
parte della CPDEL alla quale è iscritto acquisisca un'indennità
'una
tantum', il PREMUNGAS calcolerà la pensione integrativa sulla
base
dell'eventuale pensione dell'INPS e della rendita sull'eventuale
residuo
dell'indennità corrisposta dalla CPDEL.
Nel caso che il lavoratore percepisca la sola indennità 'una tantum'
della
CPDEL la pensione integrativa si calcolerà tenendo presente la
rendita
dell''una tantum' predetta.
Art. 29 - Pensione integrativa in caso di particolari posizioni
previdenziali.
Il lavoratore, qualora cessi dal servizio con diritto alla
pensione
contrattuale ma senza aver maturato i requisiti per il conseguimento
della
pensione
di legge, ha l'obbligo di proseguire, a proprie
spese,
l'assicurazione presso l'INPS, fino alla maturazione della pensione
presso
detto Ente, con le modalità previste per la prosecuzione volontaria.
Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma precedente soltanto
i
pensionati che rientrano nei casi contemplati dall'ultimo comma
dell'art.
28.
Per avere diritto alle prestazioni il pensionato deve produrre
la
documentazione
attestante la richiesta di
prosecuzione
volontaria
nell'INPS, l'autorizzazione dell'ente predetto e i versamenti
contributivi
effettuati periodicamente.
Il PREMUNGAS corrisponderà la totale pensione contrattuale fino
al
raggiungimento del diritto alla pensione INPS: da tale momento in
poi
corrisponderà la sola integrazione.
Nel caso in cui il pensionato non provveda a dare tempestivo corso
alla
prosecuzione volontaria nei confronti dell'INPS a decorrere dalla data
di
cessazione dal servizio, oppure effettui versamenti di importo
inferiore
rispetto alla classe contributiva corrispondente agli obblighi di
legge,
il PREMUNGAS sospenderà l'erogazione delle prestazioni fino
quando
l'interessato non avrà regolarizzato la propria posizione.
a
In caso di reimpiego con rapporto di lavoro a carattere continuativo,
che
determina il venir meno della contribuzione volontaria, il
PREMUNGAS
sospende l'erogazione delle prestazioni fino a quando non riprenderanno
i
versamenti dei contributi volontari.
Il pensionato interessato è tenuto a presentare tempestivamente domanda
di
pensione all'INPS al raggiungimento dei requisiti necessari per
averne
diritto (pensione di anzianità, di vecchiaia, ecc.).
In ogni caso di inadempienza che determini la mancata erogazione o
la
decurtazione o comunque un minore importo rispetto alla pensione
spettante
in base alle norme di legge, il PREMUNGAS porterà in detrazione
della
pensione integrativa contrattuale un importo di pensione INPS pari
a
quello
che
il soggetto interessato avrebbe maturato
ove
avesse
integralmente ottemperato alle disposizioni di legge.
Art. 30 - Ricorsi.
Tutte le controversie relative all'applicazione delle norme del
presente
allegato
dovranno essere sottoposte al giudizio del Consiglio
di
amministrazione, entro il termine di giorni 60 dalla data di
notifica
della decisione presa dai Consiglieri delegati. Contro le decisioni
prese
dal Consiglio di amministrazione gli interessati potranno ricorrere
entro
3 mesi alle Federazioni delle aziende e dei lavoratori, le quali
dovranno
esprimere concorde giudizio pure entro 3 mesi. Trascorso
quest'ultimo
termine senza detto giudizio il ricorso si intenderà rigettato.
Art. 31 - Statuto del PREMUNGAS.
Le norme di cui agli artt. da 1 a 19 del presente allegato
costituiscono
lo statuto del PREMUNGAS.
Parte III
NORME TRANSITORIE PER I LAVORATORI GIA' REGOLATI DAL CCNL
DIP. A.M. ACQUEDOTTI 31 GENNAIO 1975 RINNOVATO CON ACCORDO
NAZ.LE INTERFEDERALE 5 GENNAIO 1978
1)
RETRIBUZIONE IN PARTICOLARI FESTIVITÀ
NORMA TRANSITORIA
(Riferimento Parte 1, art. 28).
Nelle aziende in cui sia in atto un particolare trattamento per
la
ricorrenza di determinate festività comprese tra quelle di cui al comma
1
dell'art. 28, il pagamento della giornata di retribuzione spettante
in
aggiunta alla normale retribuzione mensile per la coincidenza di
dette
festività con la domenica, è assorbito fino a concorrenza da
quello
aziendalmente praticato.
2)
CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI - ASSEGNI 'AD PERSONAM'
NORMA TRANSITORIA
Vengono mantenuti gli assegni 'ad personam' corrisposti ai lavoratori
alla
data del 31.12.74 per effetto della confluenza delle classi
aziendali
abolite dal CCNL 26.7.72, nei nuovi gruppi classificativi previsti
dallo
stesso CCNL.
I predetti assegni 'ad personam' rimangono assorbiti esclusivamente
nel
caso di promozione al gruppo superiore e conservano la natura
retributiva
utile agli effetti della contribuzione CPDEL.
3)
FORNITURA GRATUITA DI ACQUA AI PENSIONATI DIRETTI AL 31 DICEMBRE
1977
NORMA TRANSITORIA
Agli ex dipendenti dell'azienda titolari al 31.12.77 di pensione
diretta
per il servizio prestato presso l'azienda medesima e che siano in grado
di
usufruire direttamente dalla rete di distribuzione aziendale viene
fornito
gratuitamente un quantitativo mensile massimo di mc. 10 di acqua.
È
esclusa tassativamente ogni equivalente corresponsione in denaro per
i
pensionati che non possono usufruire della predetta somministrazione
in
natura nei termini dianzi specificati.
4)
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ
NORMA TRANSITORIA
(Riferimento Parte I, art. 58).
Ai lavoratori in servizio al 31.12.77 i quali, alla data del
31.5.82,
avendo maturato i 28 anni di servizio hanno potenzialmente maturato
il
diritto all'intera ricostruzione di camera, l'indennità di anzianità
viene
calcolata sulla retribuzione base del gruppo d'appartenenza, alla
stessa
data, maggiorata dell'80%.
Ai dipendenti in servizio al 31.12.77 i quali, alla data del
31.5.82,
abbiano un'anzianità dai 22 ai 27 anni di servizio compiuti,
l'indennità
di anzianità viene calcolata sulla retribuzione base del gruppo
di
appartenenza, maggiorata del 3% per ogni anno di anzianità fino a
un
massimo dell'80%.
5)
TRATTAMENTO ECONOMICO SUPPLEMENTARE PER LA GIORNATA DI PASQUA
NORMA TRANSITORIA
(Riferimento Parte I, art. 28).
Ai lavoratori già regolati dal CCNL dip. A.M., Acquedotti 5.1.78 e
in
servizio al 31.12.79 viene corrisposto per la giornata di Pasqua
un
importo pari a una giornata di retribuzione globale, in aggiunta
alla
normale retribuzione.
DOCUMENTAZIONE
...OMISSIS...DA PAG. 209 A PAG. 219 NON ACQUISITA LEGGE 12.6.90
N.
146
- NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI
SERVIZI
PUBBLICI ESSENZIALI E SULLA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI
DELLA
PERSONA
COSTITUZIONALMENTE TUTELATI.
ISTITUZIONE
DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE.
...OMISSIS...DA PAG. 220 A PAG. 234 NON ACQUISITA LEGGE 20.5.70, N.
300
NORME
SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA'
DEI
LAVORATORI,
DELLA LIBERTA' SINDACALE
E
DELL'ATTIVITA'
SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E NORME SUL COLLOCAMENTO
MODULO
Da compilare,
del
dipendente)
far
firmare
e
conservare nel
fascicolo
personale
Il sottoscritto lavoratore, Sig. .....................
Dipendente dell'Azienda (1) ..........................
Dichiara di aver ricevuto copia del CCNL per i dipendenti delle
imprese
di pubblici servizi del gas, dell'acqua e vari, stipulato il 17.11.95,
e
di accettarlo a tutti gli effetti.
(2) ...................., (3) lì.................
Il Lavoratore
(firma)
.............
(1)
(2)
(3)
þþþþ
Apporre il timbro con la ragione sociale dell'Azienda
Località sede dell'Azienda
Data