ûûûûû Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro PER I DIPENDENTI DA CENTRALI DEL LATTE GESTITE AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/90 19 luglio 1994 1° gennaio - 31 dicembre 1997 Il giorno 19 luglio 1994, in Roma, tra la FIAMCLAF rappresentata dal Presidente Dario Matturro, dal Presidente della Delegazione sindacale Carlo Brambilla, dai componenti della Delegazione trattante Massimo Belcolle, Franco Bonifazi, Giorgio Groff, Anna Pagliaini, Giulio Pinto, assistiti dal Segretario Generale Maria Virginia Molinari e dal funzionario del settore sindacale Gaetano Rossi; la PUBLILATTE rappresentata dal Presidente Pietro Di Costanzo, dai componenti della Delegazione trattante Massima Belcolle, Franco Bonifazi, Anna Pagliaini, Roberto Stabile, dal componente della Delegazione sindacale della CISPEL Carlo Brambilla, assistiti dal Segretario Generale Maria Virginia Molinari e e la FAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale, Ferruccio Pelos, dai Segretari nazionali Roberto Benaglia, Gianni Pastrello, Uliano Stendardi, Roberto Vicentini; la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale, Gianfranco Benzi, dal Segretario Generale aggiunto Nino Casabona e dai Segretari nazionali Antonio Carbone, Elisa Castellano, Laura Martini, Silvano Silvani; la UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale Pierluigi Bertinelli, dal Segretario Generale aggiunto Stefano Mantegazza e dai Segretari nazionali Giordano Battistini Ulivi, Tiziana Bocchi, Pasquale Papiccio, Enrico Tonghin e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai Consigli di fabbrica delle 3 organizzazioni, è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle centrali del latte gestite ai sensi della legge n. 142/90 che sostituisce integralmente quello datato 5.12.90. La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme di legge, con l'Accordo nazionale 19.7.94, per i dipendenti delle sopra citate centrali del latte, integrato e modificato dall'Accordo nazionale 24.5.95, per il nuovo testo a stampa del CCNL e con il Protocollo d'intesa 24.5.95 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie. Dichiarazione a verbale. La PUBLILATTE, in considerazione dell'assunzione, a far data dal 12.1.95, delle funzioni di agente contrattuale in nome e per conto delle Centrali del latte in precedenza associate alla FIAMCLAF, dichiara di sottoscrivere il presente accordo al fine di portare a compimento il rinnovo contrattuale iniziato dalla FIAMCLAF stessa. Al termine del periodo di validità del vigente contratto, la PUBLILATTE, nella sua autonomia, si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario in relazione alle nuove forme di gestione adottate dalle aziende associate, di assumere o stipulare un diverso contratto nazionale. Parte I A) B) Premessa politica; Accordo sulle relazioni industriali. A) PREMESSA POLITICA 1. alla La PUBLILATTE rileva con convinzione che il servizio reso collettività dalle aziende del latte, aventi natura pubblica, è stato negli anni trascorsi e continua tuttora ad essere di rilevante importanza poiché esse sono strumento operativo di una politica economica che si prefigge di garantire, nell'area di loro competenza, uno sbocco crescente dei prodotti della zootecnia locale e nazionale e di tutelare le attese legittime dei consumatori di avere prodotti di alta e sicura qualità. 2. a In questi decenni le aziende pubbliche hanno svolto intenso lavoro sostegno della zootecnia locale per la quantità del prodotto ritirato da produttori singoli o associati, ma ancor più per aver messo a disposizione le capacità e le conoscenze delle aziende per realizzare nuove condizioni di produzione del latte che ne elevassero le qualità igieniche e merceologiche verso i traguardi già realizzati da altri produttori europei. Né sono mancati interventi per realizzare nuovi metodi di lavorazione e per allargare la gamma dei prodotti a base di latte. Nella difesa del mercato del latte pastorizzato "fresco" la PUBLILATTE svolge una funzione determinante di coordinamento delle categorie nazionali interessate, promuove la conoscenza delle sue elevate proprietà nutritive, con interventi di educazione alimentare soprattutto tra le giovani generazioni. 3. La PUBLILATTE intende operare affinché, al di là della forma organizzativa che gli enti locali intendono assumere ai sensi della legge n. 142/90, non venga del tutto meno la presenza del pubblico nel settore. 4. L'obiettivo prioritario della PUBLILATTE è quello di conseguire ulteriori elementi di garanzia per la qualità dei prodotti, rimuovendo nel contempo sacche di inefficienza e recuperando redditività. 5. La PUBLILATTE ritiene che il rinnovo del CCNL può essere occasione idonea per mettere a disposizione delle aziende strumenti di gestione e di sviluppo delle risorse umane che favoriscano il raggiungimento di traguardi più elevati di efficienza. 6. La PUBLILATTE, consapevole che un più elevato grado di efficienza del sistema aziendale si consegue operando su tutti i fattori della realtà aziendale, valuta che l'approvvigionamento del latte offra diverse opportunità con le connesse conseguenze economiche importanti per la gestione aziendale. Gli approvvigionamenti della produzione locale o nazionale continueranno ad essere privilegiati. 7. La PUBLILATTE, coerentemente col proprio Statuto, favorirà, anche sulla base di alcune esperienze in atto, un adeguato coordinamento delle attività delle aziende aderenti. 8. di La PUBLILATTE giudica infine indifferibile una politica riorganizzazione del sistema gestionale delle aziende teso a un aumento rilevante del fatturato per consentire una riduzione dell'incidenza del costo del lavoro sia sul fatturato che sul valore aggiunto. Per questo, le Parti, in aggiunta agli interventi sui fattori gestionali sopra richiamati, ritengono necessario realizzare obiettivi specifici, recuperando efficienza e razionalizzazione delle risorse aziendali, mediante lo sviluppo delle capacità di penetrazione nel mercato attraverso l'inserimento nell'organizzazione aziendale di funzioni, sistemi distributivi e figure professionali aventi caratteristiche e condizioni più vicine a quelle operanti nelle aziende concorrenti. 9. e, A tal fine occorre cogliere le opportunità offerte dal mercato, nello stesso tempo, offrire un contributo allo sviluppo dell'occupazione mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla recente legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione e lavoro, il rapporto a tempo parziale e quello a tempo determinato. 10. Nella stessa prospettiva, la PUBLILATTE considera altresì necessario, nel formulare gli aspetti normativi ed economici del presente e dei futuri contratti, tener conto di quelli in vigore nel settore privato, al fine di assicurare alle imprese pubbliche condizioni contrattuali pari a quelle delle imprese private concorrenti. 11. A questo fine, nel corso della vigenza contrattuale, sarà altresì costituito un Gruppo di lavoro che analizzi in termini comparativi le normative del settore pubblico e di quello privato, fornendo soluzioni in termini di omogeneizzazione. 12. La PUBLILATTE conferma il proprio impegno per la salvaguardia dell'occupazione, considerandola uno dei primi doveri sociali dell'azienda pubblica; eventuali problemi che derivassero dai nuovi assetti organizzativi saranno esaminati dalla RSU nell'ambito aziendale. 13. FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL ribadiscono la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo alla riorganizzazione e al rilancio delle attività aziendali, nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e competitive consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego, la salvaguardia e l'incremento dei livelli occupazionali. 14. La PUBLILATTE e la FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, considerati gli obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il ruolo delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e più articolata fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai problemi economici, sociali e organizzativi che le aziende dovranno affrontare, favorendo le occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti di debolezza. 15. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei propri rappresentanti e nell'intento di ricercare, secondo gli obiettivi aziendali, coerenze di comportamento, concordano di attivare per la vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali basate sul seguente accordo che si articola in 4 livelli operativi: 1) 2) 3) 4) Incontri informativi periodici; Osservatorio nazionale; Comitati bilaterali; Relazioni industriali. B) ACCORDO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI Punto 1 - INCONTRI INFORMATIVI PERIODICI 1. le A fronte di particolari esigenze in cui venissero a trovarsi aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in qualsiasi momento, un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale. 2. Annualmente, di norma nel 2° semestre, in occasione dell'elaborazione del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le direzioni aziendali e la RSU, assistita dalle rispettive associazioni sindacali, avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione ai seguenti argomenti: a) di quantità e qualità degli approvvigionamenti, contratti conferimento in rapporto alle scelte produttive, al fine di contribuire a sostenere l'approvvigionamento interno; b) politica commerciale di distribuzione e strumenti operativi finalizzati alla riconferma dell'essenzialità della rete di vendita e all'ampliamento dei mercati aziendali; c) eventuali politiche coordinate tra le aziende pubbliche del latte; d) piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici, ambientali e di ricerca; e) programmi di formazione professionale per una migliore qualificazione dei lavoratori; f) modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni tecnologiche, comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sull'occupazione; g) organici aziendali. Punto 2 - OSSERVATORIO NAZIONALE 1. Viene costituito un Osservatorio nazionale, quale sede d'informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di avere incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte aziende municipalizzate, al fine di individuare, con il massimo anticipo possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché di individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca e innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative produttive, della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure più snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile e conseguenti concrete iniziative per promuovere un'effettiva parità tra uomo e donna. 2. Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze sindacali nazionali della PUBLILATTE e del Sindacato dei lavoratori che si riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno 2 volte all'anno. Le Parti si riservano di integrare la propria rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti. 3. i In detti incontri, in particolare, saranno esaminati e valutati seguenti fenomeni: 1) andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende con l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività del settore e capacità di estensione del mercato; 2) condizioni ambientali di lavoro e influenza delle alterazioni ecologiche della campagna sulla qualità del latte; 3) possibilità di intervento nei confronti degli Organi governativi responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto trattato; 4) andamento del costo del lavoro e rapporto tra questo e la legislazione in materia contributiva, assistenziale e infortunistica; rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei lavoratori conseguente all'innovazione tecnologica e alla razionalizzazione dei sistemi gestionali; problematiche poste dalle legislazioni sociali. Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi organizzativa delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende. 4. si Per lo svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio Nazionale avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni scientifiche, centri studi di categoria, enti pubblici o organismi specializzati. 5. Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si assumono mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi della PUBLILATTE e delle aziende e sono salvaguardate le rispettive responsabilità che incombono sulle imprese e sulle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 6. i Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni industriali, con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con la quale sono superate le verifiche e i conflitti conseguenti a innovazioni tecnologiche e modifiche organizzative. Punto 3 - COMITATI BILATERALI PARITETICI 1. di In ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici cui al precedente punto 1, è costituito il Comitato bilaterale. 2. Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti organizzativi rilevanti della gestione aziendale, quali trasformazioni, ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni consistenti dell'organizzazione aziendale. 3. Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete alla Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto nel modo più obiettivo e aperto. In tale ottica saranno affrontate anche le eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo che optino per forme distributive alternative a quella diretta. 4. La valutazione delle problematiche avverrà, pertanto, nell'ambito del miglioramento del rapporto costi-benefici e in quello dell'analisi dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle professionalità dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo e donna. 5. Il momento in cui questo confronto si articola è quello propedeutico al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione di progetti specifici lo richieda) nell'ottica della ricerca di una sintesi fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento è pertanto distinto dal ruolo che compete alla RSU quale interlocutore contrattuale dell'Azienda. 6. Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali preesistenti dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento sua costituzione. 7. Il Comitato bilaterale sarà composto, da dei lavoratori e da 3 rappresentanti dell'azienda. 3 della rappresentanti 8. I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne parte saranno scelti congiuntamente da FAT - FLAI - UILA territoriali e dalla RSU e notificati alla direzione entro il 1° gennaio di ogni anno. 9. di Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale parte sindacale è fissato all'art. 61. 10. Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del Comitato bilaterale vengono svolte dai membri della RSU con facoltà di avvalersi di esperti interni. 11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di una delle Parti in relazione ai problemi da trattare. 12. Data la natura informativa del Comitato bilaterale, restano impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione aziendale in ordine alle decisioni che debbono essere assunte. 13. Entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del presente contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel Comitato bilaterale e, entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello stesso. 14. Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più di 6 rappresentanti complessivi. Punto 4 - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL DEL 20 LUGLIO 1989 1. Le Parti recepiscono il protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in materia di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali", integrato dal verbale di incontro 19.7.90 in relazione alla legge n. 146 del 12.6.90, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, e convengono di completarlo - in relazione alla peculiarità del settore e alle modalità di erogazione dei servizi - nel seguente modo: a) Durata e preavviso dello sciopero 2. La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alle aziende con un preavviso non inferiore a quello dell'art. 2, comma 5, della legge n. 146/90, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello stesso, compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere comunicate alle Aziende almeno 24 ore prima. 3. di Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al 1°, relativi alla stessa vertenza, non possono superare le 2 giornate di lavoro. 4. un Tra un'azione di sciopero e la successiva viene assicurato giornata lavorativa intervallo di almeno 7 giorni. 5. si Gli scioperi di durata inferiore alla svolgeranno in un unico periodo del turno antimeridiano e turno pomeridiano e saranno predeterminati in modo da contenere minimo possibile i disagi dell'utenza. 6. Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale lotta, quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc. b) del al di Prestazioni garantite. 7. Al fine di tutelare i bisogni minimi della popolazione servita dalle aziende, le Parti convengono che deve essere assicurata almeno la continuità, nei momenti di sciopero, della consegna tempestiva del prodotto a ospedali, cliniche, case di cura, istituti di assistenza, scuole ed enti similari. c) Determinazione del contingente minimo. 8. Le Parti determinano con il regolamento di servizio, sede aziendale, il contingente minimo di personale necessario ad assicurare l'effettuazione delle prestazioni garantite. d) Azioni antisindacali. in 9. di Le Aziende, durante l'intervallo decorrente dalla dichiarazione sciopero alla sua effettuazione, manterranno un comportamento di rispetto del diritto di sciopero, evitando azioni che possano vanificare le conseguenze dello sciopero stesso. Parte II - ARTICOLATO DEL CONTRATTO Art. 1 - Applicabilità del contratto. 1. Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro aziende gestite dagli enti locali nelle forme di cui agli artt. della legge n. 142/90, esercenti il servizio di centrale del loro dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori 4. tra le 22, 23 e 25 latte, e i di cui all'art. 2. L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato agli adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le aziende di cui al precedente comma 1. 3. Le aziende dovranno consegnare a ogni dipendente copia del presente contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta. Art. 2 - Cessione e/o trasformazione di azienda. 1. il La cessione e/o trasformazione dell'azienda non risolve di per sé contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante. 2. In considerazione della natura pubblica delle Centrali del latte che adottano il presente contratto della loro diretta emanazione dagli Enti locali proprietari e della naturale vocazione di entrambi a conciliare gli interessi economici con le problematiche sociali, le Parti concordano sulla necessità di definire, come di seguito definiscono, procedure coerenti con detta vocazione in caso di trasformazione e/o cessione di una Centrale pubblica. 3. Le Parti, pertanto, concordano che, in caso di trasformazione e/o cessione totale o parziale di una Centrale pubblica del latte, si osservino le seguenti procedure: a) in l'ente locale proprietario che intenda trasformare e/o cedere tutto o in parte la propria azienda dovrà comunicare ufficialmente tale intenzione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto e alla RSU aziendale prima di assumere qualsiasi iniziativa; b) su richiesta di parte sindacale, l'Ente locale è tenuto preventivamente a contattare le suddette Organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori per esaminare congiuntamente i progetti di trasformazione e/o cessione totale o parziale, allo scopo di verificare la convenienza delle scelte economiche e commerciali ispiranti i medesimi, nonché le opportune garanzie di salvaguardia dell'occupazione esistente e delle unità produttive; c) analoga procedura dovrà porsi in essere nel definire il progetto industriale di sviluppo cui si intende legare l'eventuale cessione totale o parziale dell'azienda, nonché le connesse pattuizioni che diano certezza di continuità all'occupazione esistente e del suo mantenimento per un quinquennio nell'ambito della struttura aziendale. In caso di eventuali ristrutturazioni aziendali, saranno contrattate con le strutture sindacali interessate modalità certe per un reimpiego produttivo nell'amministrazione comunale o in altra azienda municipalizzata delle risorse umane che risultassero eccedenti. 4. Nello svolgersi dei confronti e delle consultazioni come sopra definite, le Parti si impegnano ad esaminare, sulla scorta di esperienze già esistenti, forme appropriate tendenti ad agevolare la partecipazione dei lavoratori nel capitale dell'azienda risultante dalla trasformazione e/o dalla cessione totale o parziale, in modo tale che essa costituisca presidio concreto alle pattuizioni e progettualità prima intervenute. Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore. 1. Il presente contratto, che costituisce una regolamentazione unitaria e inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, per la materia da esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti collettivi nazionali e aziendali, di accordi speciali, di accordi e regolamenti aziendali e di usi e consuetudini. 2. In particolare: a) gli istituti che pur disciplinati da CCNL hanno trovato in sede aziendale applicazione difforme, sia dal punto di vista normativo che retributivo, a far data dall'1.1.94, saranno applicati esclusivamente con le modalità e nei termini previsti dal presente contratto; sono fatte salve per il personale in forza al 31.12.93 le condizioni di miglior favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto per effetto della suddetta applicazione; b) ai predetti istituti e a quelli che trovano la loro fonte normativa esclusivamente a livello aziendale, senza rinvio da parte del CCNL, non si applicano gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo di rinnovo contrattuale. Art. 4 - Personale addetto alla pulizia e alla mensa che presta servizio per non più di 3 ore giornaliere. 1. Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla pulizia dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più di 3 ore giornaliere, dovranno concordare con la RSU o l'esecutivo della stessa le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro di detto personale. Art. 5. - Decorrenza e durata del contratto. 1. Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1994, fatta eccezione per le diverse decorrenze previste per taluni specifici istituti. 2. di Il presente contratto ha valenza fino al 30.6.96 per le materie natura economica e fino al 31.12.97 per le materie di natura normativa. Art. 6. - Assunzione del personale. 1. in L'assunzione conformità presente contratto. del personale viene effettuata dalle aziende alle norme di legge, dello statuto aziendale e del 2. L'aspirante dovrà sottoporsi a visita per l'accertamento dell'idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto. 3. L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera dell'azienda, che dovrà essere controfirmata per accettazione, nella quale dovranno essere specificati: a) b) c) d) la il il la data d'inizio del rapporto di lavoro; livello di inquadramento; trattamento economico iniziale; durata del periodo di prova. 4. Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate le norme di legge. e dei fanciulli 5. Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2, della legge 23.7.91 n. 223, possono essere assunti mediante richiesta nominativa, senza l'obbligo della riserva di cui al comma 1 del suddetto articolo, i lavoratori da inquadrare nei livelli 2, 2A, 1, 1A e Quadri di cui all'art. 17 del presente contratto. 6. Per le assunzioni di personale per il quale è consentita la richiesta nominativa all'ufficio di collocamento, l'Azienda, sentita la RSU, valuterà l'opportunità di dare la preferenza, a parità di condizioni, al coniuge o ai figli dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti richiesti. 7. Nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, le aziende sono disponibili ad esaminare con la RSU o l'esecutivo della stessa il problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati aventi diritto al collocamento obbligatorio nelle proprie strutture in funzione della capacità lavorativa degli stessi e in conformità alle norme sulla sicurezza del lavoro. 8. Le aziende sono tenute ad informare la RSU o l'esecutivo della stessa sulla situazione relativa alle assunzioni obbligatorie. 9. Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro alla capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le Parti stipulanti, in considerazione del problema particolare che essi rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per la realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari a dare attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui alla normativa di riferimento. Art. 7 - Periodo di prova. 1. al Il lavoratore assunto in servizio, fuori dei successivo art. 8, è soggetto a un periodo di prova. 2. Il periodo di prova è fissato: casi di cui a) a b) 3. di per i lavoratori inquadrati nel 1 livello A e nel 1° livello: fino 6 mesi; per tutti gli altri lavoratori: fino a 3 mesi. Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo prova. 4. al La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore trattamento fissato dal contratto per il livello cui il lavoratore stesso è stato assegnato. 5. Durante il periodo di prova, sia l'azienda che il lavoratore possono recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità sostitutiva. 6. o Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque tempo per licenziamento durante il 1° mese, la retribuzione viene corrisposta per il solo periodo di servizio prestato. 7. Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto di 1 mese, viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la 1a o la 2a quindicina del mese stesso. 8. Nel caso di recesso di una delle parti durante il periodo di prova, spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro, nonché i ratei di ferie e di 13a e 14a mensilità relativi al periodo di lavoro effettuato. 9. il Trascorso il periodo di prova senza dichiarazione di recesso, lavoratore si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova sarà computato nell'anzianità a tutti gli effetti. Art. 8 - Assunzione a termine. 1. Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, è consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto, oltre che nei casi previsti dall'art. 1 della legge n. 230/62, nei seguenti altri casi: a) quando l'azienda ha necessità di coprire posti derivanti dall'avvio di nuove attività a titolo provvisorio temporaneo, ovvero a titolo permanente nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni di bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle vigenti norme di legge; b) quando trattasi di sostituzione di personale assente, avente diritto alla conservazione del posto di lavoro per norma contrattuale, con particolare riguardo alle seguenti ipotesi: malattia e infortuni, maternità, supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali, servizio militare di leva o richiamo alle armi, assenze per aspettativa; c) quando trattasi di sostituzione di lavoratori in servizio, assegnati temporaneamente a mansioni diverse o superiori a quelle normalmente svolte; d) nelle more delle procedure per la selezione e l'assunzione di personale a tempo indeterminato. 2. il Il personale assunto con contratto a termine non può limite del 10% dell'organico effettivo in forza alla data gennaio dell'anno in cui viene stipulato il contratto. superare 1° 3. Nel caso che sorga controversia circa l'applicazione del presente articolo, e in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione a termine sia fatta per eludere le disposizioni di legge e del presente contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno per risolvere la controversia. 4. Ove il contratto a termine venga trasformato in contratto a tempo indeterminato, il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di tutta l'anzianità maturata in esecuzione del contratto stesso e non dovrà sottostare ad alcun periodo di prova. Art. 9 - Stagionalità. 1. Le Parti, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di una stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza dei problemi occupazionali connessi all'utilizzazione di manodopera con rapporto stagionale, concordano che, qualora si renda indispensabile l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte di maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero di lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e l'inquadramento professionale vengano esaminati preventivamente con la RSU o l'esecutivo della stessa per verificare l'esatta applicazione delle norme contrattuali e di legge. Art. 10 - Lavoro a tempo parziale. 1. Le aziende, sentita la RSU o l'esecutivo della stessa, possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale e anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai sensi di legge. 2. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato non saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o del mese o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi aziendali, comunque non inferiore a 20 e non superiore a 30 ore settimanali. 3. Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a tempo pieno. 4. di La retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio produzione e ogni altro elemento contrattuale, purché non incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale, competono al lavoratore assunto a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di lavoro effettivamente lavorate. 5. Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che svolgono mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono comunque esclusi dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati con funzioni direttive o di coordinamento. 6. il La prestazione di lavoro straordinario non è compatibile con rapporto di lavoro a tempo parziale. 7. il In caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale aventi requisiti necessari per la copertura del posto. 8. Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di lavoratori superiore al numero dei posti da ricoprire, la precedenza viene stabilita in relazione dell'anzianità di servizio. Qualora si verificasse una parità nel requisito dell'anzianità di servizio, si dovrà fare riferimento ai seguenti ulteriori criteri: a) numero delle persone a carico (con riferimento alle norme INPS); b) età dei candidati, dando la precedenza al più anziano, qualora anche il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo (per parità o assenza di carico). 9. la Al lavoratore che ne faccia richiesta, può essere concessa trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, nel limite del 5% del personale dell'azienda. 10. Il lavoratore a tempo pieno, che abbia chiesto e ottenuto la trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e avanzi successivamente un'ulteriore richiesta per ripristinare il tempo pieno, ha diritto al reintegro in base alle disponibilità organizzative dell'azienda e comunque entro 1 anno dalla domanda. Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro. 1. Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere l'utilizzo dei contratti di formazione e lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva, un'adeguata fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle esigenze delle aziende, concordano la seguente procedura: a) 9, nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle Parti dall'art. comma 1, della legge n. 169/91, la PUBLILATTE e la FAT-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL convengono con il presente accordo che si consideri superata la necessità dell'approvazione preventiva della Commissione regionale per l'impiego, qualora i progetti siano dichiarati dalle Parti conformi alle norme del presente accordo. A tal fine le aziende trasmetteranno alla PUBLILATTE e alla FATCISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionale copia dei progetti esecutivi che si intenderanno tacitamente approvati decorsi 30 giorni dalla ricezione degli stessi; b) i contratti di formazione e lavoro devono essere notificati dal datore di lavoro all'atto dell'assunzione all'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente competente. 2. e Copia del presente accordo verrà notificata a cura della PUBLILATTE della FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionale al Ministero del lavoro, e, a cura delle aziende e della RSU, agli uffici regionali e provinciali del lavoro e alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini del riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro. 3. Le Parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di formazione e lavoro le disposizioni del CCNL salvo quanto esplicitamente previsto nella presente regolamentazione. In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani assunti con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i criteri concordati al successivo comma. 4. 12 24 La durata del periodo di prova sarà pari a: 1 mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a mesi; 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a mesi. 5. Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari e ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal CCNL per il livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro. Il livello di inquadramento potrà essere inferiore di un livello a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con contratto di lavoro indeterminato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro. Saranno altresì riconosciuti l'utilizzo dei servizi aziendali quali mensa e trasporti ovvero il godimento delle relative indennità sostitutive specifiche nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal CCNL (lavoro a turno, notturno, festivo, ecc.). Ai suddetti lavoratori viene altresì riconosciuto il trattamento variabile come determinato ai sensi dell'art. 33 del presente contratto. 6. Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato, verrà riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori per tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale verrà erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. 7. o In caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla conservazione del posto: a) per un periodo di 2 mesi quando il contratto di formazione e lavoro ha validità di 12 mesi: b) per un periodo di 4 mesi quando il contratto di formazione e lavoro ha durata 24 mesi. 8. Per i contratti di formazione di durata pari a 12 mesi: 1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto; 2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 90 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi del contratto. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi); 9. Per i contratti di formazione di durata pari a 24 mesi: 1) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto; 2) nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con ricaduta nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di 30 giorni successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo di conservazione del posto è di 160 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi del contratto. 10. Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale alla durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi). 11. Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido quanto previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti. 12. L'azienda anticiperà ai predetti lavoratori, indipendentemente dalla qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello di conservazione del posto, il trattamento economico previsto a carico degli istituti assicuratori. 13. La determinazione dei tempi e delle modalità delle attività di formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale tende il contratto di formazione. 14. Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre che ai fini degli istituti previsti dalla normativa di legge vigente in materia. 15. Le Parti convengono che in sede aziendale per i contratti di formazione la Direzione, sentita la RSU, specificherà i contenuti e le caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, i tempi di formazione teorica e di addestramento pratico, nonché le modalità di effettuazione del piano formativo. 16. Possono essere assunti con contratto di formazione i soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni. e lavoro 17. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di formazione e lavoro mirato alla: 1) 2) acquisizione di professionalità intermedie (2, 3A e 3) acquisizione di professionalità elevate (2A, 1 e 1A) b) contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo (4 e 5). 18. La durata massima del contratto di formazione e lavoro non può superare i 24 mesi per i contratti di cui alla lett. a) del comma 17 e di 12 mesi per i contratti di cui alla lett. b) del medesimo comma. 19. I contratti di cui alla lett. a), n. 1 e 2 del comma 17 debbono prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore di formazione da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto cui alla lett. b) del medesimo comma deve prevedere una formazione minima di base di almeno 20 ore così suddivise: 6 ore per la disciplina del rapporto di lavoro, 4 ore per l'organizzazione del lavoro e 10 ore per la prevenzione ambientale e antinfortunistica. Eventuali ore aggiuntive di formazione non verranno retribuite. 20. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano nei confronti dei progetti attivati a partire dall'1.5.95. 21. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo fa rinvio alla normativa vigente in materia. si ALLEGATO I progetti a cura ai seguenti fac-simili: dell'Azienda debbono essere compilati in base FAC-SIMILE N. 1 PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO e Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda alla formazione di n .....lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e i 32 anni. (N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto). Data di assunzione...... Durata del contratto di formazione e lavoro n ......mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24). Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di assunzione: (indicare il livello minimo della qualifica di entrata). Il presente contratto è mirato ad acquisire professionalità intermedia. Programma di formazione. e Inserimento iniziale per..... mesi di effettivo lavoro con mansioni compiti di............. Inserimento per ulteriori...... mesi di effettivo lavoro con mansioni e compiti Modalità di svolgimento della formazione in azienda. La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione. L'istruzione teorica: sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi .................... sarà impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare sede) ................................ la L'addestramento pratico sarà orientato: - all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche ............ - si svolgerà nei locali dell'Azienda normalmente adibiti ai processi produttivi. La prestazione lavorativa sarà sostituita da almeno n. 80 di formazione, come sopra organizzata (oppure: La prestazione sarà sostituita da almeno n. 80 ore di formazione, come sopra organizzata). ore FAC-SIMILE N. 2 PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO e Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda alla formazione di n .... lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e i 32 anni. (N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto). Data di assunzione ..................... Durata del contratto di formazione e lavoro n ......mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24). Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di assunzione: (indicare il livello minimo della qualifica di entrata). Il presente contratto è mirato ad acquisire professionalità elevata. FAC-SIMILE N. 3 PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO e Il presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda alla formazione di n ......lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e i 32 anni. (N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto apposito progetto). Data di assunzione ............. Durata del contratto di formazione e lavoro n ......mesi (indicare il numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24). Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di assunzione: (indicare il livello minimo della qualifica di entrata). Il presente contratto è mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo e organizzativo. Programma di formazione. e e Inserimento iniziale per mesi di effettivo lavoro con mansioni compiti di ........ Inserimento per ulteriori mesi di effettivo lavoro con mansioni compiti di....... Modalità di svolgimento della formazione in azienda. La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle capacità professionali cui è preordinata la formazione. L'istruzione teorica: e la sarà impartita programmi...... sarà impartita con nei riferimento locali ai dell'Azienda sede)....... L'addestramento pratico sarà orientato: seguenti o non contenuti (indicare all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche ........... si svolgerà nei locali dell'azienda normalmente adibiti ai processi produttivi. Sarà fornita una formazione minima di base, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, dell'organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione del lavoro ambientale e infortunistico. Art. 12 - Servizio militare. 1. fa La chiamata cessare il alle armi per assolvere gli obblighi di leva rapporto di lavoro che resta in tal caso sospeso non salvo il diritto alla decorrenza dell'anzianità. 2. Ai Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. dipendenti richiamati alle armi verrà applicato il trattamento economico previsto dalle leggi in vigore. 3. Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o in licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza, sarà considerato dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi. Art. 13 - Anzianità. 1. L'anzianità del dipendente si computa in base agli anni di servizio con esclusione dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso a tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno saranno computate a mese; le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate per mese intero e quelle inferiori saranno trascurate. 2. il Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo rapporto avviene di lavoro a termine, la decorrenza dell'anzianità rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente contratto. 3. Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente dalle aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente avranno i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione. Art. 14 - Orario di lavoro. A) ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO 1. L'orario settimanale è di 38 ore. 2. Tale orario è ripartito su 5 giorni, diversa ripartizione contrattata in sede aziendale. 3. 2° fatta salva una Quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito su 5 giorni, il giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni effetto e potrà cadere in qualsiasi giorno della settimana. B) ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO 4. L'orario giornaliero di lavoro viene comunicato dall'Azienda con apposito ordine di servizio che sarà affisso nello stabilimento in luogo visibile. 5. Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro fino a quando non sarà stato sostituito. 6. la Ove per motivate esigenze tecniche o funzionali si presenti necessità di modifica temporanea dell'orario giornaliero di lavoro, la direzione aziendale esaminerà con la RSU l'applicazione della variazione, indicando i motivi che impongono tale variazione. C) PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL'ORARIO DI LAVORO 7. Nell'intento di assicurare la razionale utilizzazione degli impianti verso il continuo miglioramento della qualità e al fine di attenuare gli oneri connessi alla discontinuità della produzione, di norma prima dell'inizio dell'anno solare si svolgerà apposita trattativa a livello aziendale nel corso della quale, previa illustrazione da parte della direzione aziendale alla RSU dell'andamento stagionale della produzione, si concorderanno i programmi relativi ai periodi di godimento delle ferie nonché le forme di utilizzo della flessibilità degli orari giornalieri e settimanali, in relazione alla stagionalità della produzione e dei consumi. 8. di Ove, nel corso dell'anno, dovessero presentarsi esigenze variazione rispetto alla programmazione dei suddetti istituti, anche in relazione alla flessibilità complessiva che caratterizza taluni settori della produzione, in appositi incontri tra la direzione e la RSU si procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni. D) FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO 9. Nell'ambito dei periodi fissati dalla programmazione annuale dell'orario di lavoro, la flessibilità degli orari si realizza contrattando a livello aziendale un orario settimanale ridotto o aumentato, rispetto a quello contrattuale, fino a un massimo di 4 ore. E) PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE 10. La contrattazione sulla ripartizione dell'orario settimanale e sulla flessibilità è articolata come di seguito specificato. 11. La Direzione comunica le sue proposte alla RSU. 12. Entro 15 Direzione aziendale. F) giorni deve esaurirsi il confronto tra NORME DI ATTUAZIONE RSU e 13. Ai lavoratori che effettuano orario continuato senza possibilità di abbandonare il posto di lavoro è concesso di consumare il pasto sul posto stesso, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente. In questo caso il tempo per la consumazione del pasto è retribuito. 14. Per i lavoratori che hanno facoltà di allontanarsi dal posto di lavoro per fruire della mensa aziendale, la durata dell'intervallo e il suo posizionamento nell'arco lavorativo sono concordate in sede aziendale. Detto periodo non è considerato lavorativo e non è retribuito. Se detto intervallo viene collocato, per ragioni di servizio, al termine della giornata lavorativa, il lavoratore è autorizzato a lasciare l'azienda se non utilizza il servizio mensa. 15. Con riferimento ai precedenti commi 13 e 14, sono fatte salve regolamentazioni aziendali o situazioni di miglior favore esistenti alla data della stipula del presente contratto. 16. Sono fatti salvi gli orari di lavoro pattuiti in sede aziendale in misura inferiore alle 38 ore. Art. 15 - Sospensione dell'attività lavorativa. 1. La sospensione dal lavoro del dipendente per riduzione e interruzione di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto di lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i limiti del presente contratto. 2. Al dipendente sospeso dall'ufficio d'igiene per motivi profilattici, qualora non usufruisca di altro trattamento previdenziale o assicurativo, spetterà, durante il periodo di sospensione, la metà della retribuzione globale che gli sarebbe stata corrisposta se avesse lavorato. Art. 16 - Interruzioni del lavoro e recuperi. 1. In caso di interruzioni del lavoro di breve durata a causa di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore, nel conteggio della retribuzione, non si terrà conto delle interruzioni stesse quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti nella giornata. 2. i In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso, 60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga nell'azienda stessa il lavoratore, questi avrà diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza. 3. E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al comma 1 del presente articolo, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60 giorni immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione. Art. 17 - Classificazione dei lavoratori. 1. si I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione unica che articola su 9 livelli, in base alle seguenti declaratorie: 1° LIVELLO A Lavoratori che, oltre al possesso di un'elevata e specifica preparazione tecnico-professionale svolgono, con responsabilità di coordinamento e di controllo, con ampia discrezionalità di poteri, funzioni direttive su più unità organizzative (ufficio, reparto, sezione o servizio, comunque denominati) o su singole unità considerate di primaria importanza in relazione alla struttura organizzativa e alla realizzazione degli obiettivi generali prefissati dall'azienda. 1° LIVELLO Lavoratori che in possesso di un'elevata e specifica preparazione tecnico-professionale svolgono funzioni direttive su ramo, servizio o unità organizzativa, comunque denominati, della struttura aziendale e che abbiano discrezionalità di poteri, con facoltà di iniziativa nei limiti delle direttive generali impartite dai dirigenti o dal direttore; inoltre lavoratori che svolgono, con ampi poteri di iniziativa e corrispondente responsabilità, mansioni di concetto di elevata specializzazione in base a direttive generali loro impartite, ivi compresi gli analisti di sistemi per elaborazione elettronica di dati. 2° LIVELLO A Lavoratori con i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello, la cui prestazione abituale si configuri particolarmente differenziata da quelle dei loro colleghi a parità di inquadramento perché, in base al loro apporto di iniziativa e di conoscenza acquisita in un'esperienza specifica e rilevante, sono loro attribuite responsabilità particolari o sono richieste prestazioni in parte afferenti a mansioni di livello superiore, fuori dalle formali sostituzioni di lavoratori assenti. 2° LIVELLO Vi appartengono lavoratori amministrativi o tecnici con funzioni di concetto e/o con compiti di controllo e coordinamento che comportano iniziativa e autonomia per il buon andamento di determinate attività aziendali entro una limitata discrezionalità di poteri; lavoratori di maturata esperienza preposti, con grado di particolare autonomia ed iniziativa alla conduzione di sistemi di processo produttivi automatizzati complessi e di difficoltà superiori a quelle caratterizzanti l'elaboratore di processo di cui alla declaratoria del 3° livello A; programmatori EDP; lavoratori che, in base a vasta esperienza maturata nella propria specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo elettrico, elettronico e idropneumatico nonché di strumenti di misura, circuiti logici, linguaggi di programmazione, microprocessori e simili, e con polivalenze di interventi, effettuano la revisione completa di impianti e macchinari automatici complessi aventi asservimenti a logiche programmate. 3° LIVELLO A Vi appartengono lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e le caratteristiche proprie del 3° livello, svolgono attività complesse di carattere tecnico o amministrativo o commerciale per l'esecuzione delle quali si richiedono un'elevata preparazione professionale e un consistente periodo di pratica lavorativa; tali attività sono svolte in assenza di forme di coordinamento esecutiva, in condizioni di autonomia operativa che esigono facoltà di iniziativa e discrezionalità che presuppongono la conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche operative alle stesse applicabili, attività quali ad esempio quelle svolte da lavoratori che controllano e coordinano con autonomia nell'ambito delle proprie funzioni altri lavoratori; lavoratori che eseguono, con elevato grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza tecnicopratica, interventi a notevole coefficiente di difficoltà nella riparazione, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di impianti complessi e a tecnologia avanzata, ed effettuano altresì modifiche strutturali sugli stessi; lavoratori che eseguono analisi chimiche e batteriologiche di tipo ripetitivo con strumenti semplici e con apparecchiature di facile taratura e in base ai risultati effettuano interventi sui settori operativi per disporre eventuali correzioni della produzione o altri provvedimenti in conformità alle istruzioni di massima ricevute; lavoratori addetti alla conduzione dell'elaboratore i quali provvedono a vigilare sull'esecuzione delle singole procedure eseguite dall'elaboratore elettronico sulla base di programmi procedurali predisposti rispettando la pianificazione del lavoro stabilita dal responsabile del centro elettronico; operatori all'elaboratore di processo. 3° LIVELLO Vi appartengono lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, ma senza poteri di iniziativa, svolgono - negli uffici o reparti attività di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali si richiede una specifica preparazione professionale e adeguato tirocinio, quali ad esempio: lavoratori che coordinano e controllano, nell'ambito delle proprie funzioni altri lavoratori di livello inferiore; lavoratori addetti alla conduzione di diversi impianti di trattamento (pastorizzazione, scrematura, omogeneizzazione, uperizzazione o analoghi) che compiono le operazioni necessarie a garantire il regolare andamento della lavorazione con capacità di rimuovere eventuali irregolarità nel funzionamento degli impianti stessi e che procedono alle operazioni di disinfezione e pulizia di tali impianti; lavoratori specializzati che in condizione di autonomia operativa - svolgono attività di manutenzione per l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienza tecnicoprofessionali inerenti la tecnologia del processo produttivo; lavoratori che eseguono - in condizioni di autonomia operativa - analisi ripetitive con apparecchiature di facile taratura al fine di rilevare le caratteristiche degli elementi analizzati e provvedono alle relative annotazioni e/o segnalazioni; lavoratori addetti alla promozione delle vendite, all'acquisizione di nuovi clienti in una zona predeterminata, in condizioni di autonomia esecutiva, anche per quanto riguarda le condizioni di vendita, nell'ambito delle indicazioni fissate dall'azienda, che provvedono direttamente al carico e alla consegna dei prodotti, alla guida di automezzi nonché all'esecuzione delle attività connesse stabilite dalle procedure aziendali; addetti alla registrazione per immissione dati nei sistemi di elaborazione. 4° LIVELLO Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici e nei reparti attività esecutive di natura tecnica o amministrativa per l'esecuzione delle quali si richiede preparazione e pratica di ufficio o corrispondente esperienza di lavoro; lavoratori specializzati che svolgono attività tecnico-pratiche nelle operazioni di conduzione degli impianti semplici di trattamento o alle macchine di confezionamento secondo le prescrizioni di esercizio; lavoratori addetti alla movimentazione interna di prodotti che provvedono alla guida di mezzi meccanici e alla loro ordinaria manutenzione; lavoratori che eseguono analisi ripetitive con strumenti semplici in ausilio ad analista di livello superiore; lavoratori che alla guida di appositi automezzi sono addetti alla consegna dei prodotti a una clientela predeterminata, eseguendo attività promozionali decise dall'azienda e assolvendo a tutte le operazioni connesse che vengono fissate con procedure aziendali, quali ad esempio: carico e scarico prodotti, relative registrazioni su appositi moduli, consegna e ritiro di documenti di accompagnamento e/o prenotazione, ecc. 5° LIVELLO Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici o nei reparti attività di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite e con carattere ripetitivo; lavoratori che, nei reparti di produzione o di distribuzione, conducono macchine semplici per la lavorazione, per il confezionamento o carrelli per il trasporto di merci e prodotti; lavoratori che svolgono attività produttive semplici, nonché gli aiutanti dei livelli superiori; lavoratori che per effetto della norma contrattuale relativa alla mobilità professionale passano dal 60 al 50 livello. 6° LIVELLO Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività inerenti al processo produttivo per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica; lavoratori non addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici per le quali non occorrono conoscenze professionali. 2. L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli, sulla base delle declaratorie di cui al presente articolo e in relazione alle mansioni svolte, verrà esaminato tra la Direzione aziendale e la RSU o l'esecutivo della stessa. 3. Qualora il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a categorie diverse viene riconosciuta la categoria corrispondente alla mansione superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza sia svolta con continuità. 4. Le Parti convengono che i lavoratori debbano inquadrati solamente secondo i livelli del presente articolo. 5. 2° I lavoratori eventualmente ancora inquadrati e essere nella categoria livello super o extra, saranno classificati nel 2° livello A. Eventuali differenze retributive saranno mantenute 'ad personam' e faranno parte della retribuzione individuale. 6. la Con la classificazione unica dei lavoratori viene superata triplice nozione di impiegato, intermedio e operaio. Tale distinzione mantiene però la sua validità per quanto riguarda le normative esistenti per gli aspetti contributivi, fiscali, mutualistici, previdenziali e simili, nonché ai fini contrattuali per l'indennità d'anzianità maturata fino al 31.5.82. Art. 18 - Quadri. 1. La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia tecnici che amministrativi che, alle dipendenze immediate e dirette del dirigente, collaborano allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi aziendali, sono preposti a funzioni di carattere direttivo e sono titolari delle posizioni organizzative di maggior rilievo per il più elevato contenuto professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle quali sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni di sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia nella gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente elevati delle mansioni svolte. 2. di I quadri raccordo tra restante personale. costituiscono una fascia intermedia avente la struttura dirigenziale sovrastante un e ruolo il 3. All'interno dei criteri generali sopra indicati debbono risultare rilevanti le seguenti funzioni: traduzione funzionale e operativa delle direttive aziendali ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda con responsabilità diretta su obiettivi economici e sui relativi risultati; coordinamento e sovraintendenza di altri lavoratori; particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono un'alta specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche ed esperienze pratiche acquisite, nonché responsabilità di tipo progettuale o di ricerca. 4. Nei confronti dei quadri verranno ulteriormente sviluppate sempre più idonee azioni formative a carattere sistematico e ricorrente, allo scopo di iniziare un processo di sviluppo della decisionalità del ruolo mirando all'individuazione di potenzialità di crescita professionale. 5. un Gli interventi formativi dovranno inoltre avviare e indirizzare "trend" di cambiamento da cultura di ruolo a cultura dell'obiettivo, specie per gli aspetti della gestione delle risorse professionali affidate. 6. e Svolgendo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, i quadri saranno informati delle variazioni che si intendono apportare alle strutture aziendali e al rapporto funzionale tra esse mediante riunioni collegiali fra tutti i responsabili delle strutture direttamente o indirettamente interessate. 7. I quadri verranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte dell'azienda e saranno destinatari di selezionati flussi di informazione riguardanti sia l'area di attività nella quale sono inseriti sia i più generali problemi di gestione, sia i principali programmi e realizzazioni dell'azienda. 8. da Ai quadri è riconosciuta un'indennità quadro in cifra graduabile un minimo del 15% a un massimo del 60% della retribuzione base del livello di appartenenza in base al grado di responsabilità e di professionalità richiesto. 9. Vengono predetta, assorbiti, sino a concorrenza, nell'indennità eventuali emolumenti riconosciuti in sede aziendale a qualsiasi titolo, in relazione al ruolo di quadro, nonché indennità di funzione o di merito o 'ad personam'. Tale assorbimento opera anche per le indennità percepite allo stesso titolo nella qualifica di appartenenza. 10. L'indennità di cui al comma 8 è riconosciuta per 14 mensilità fa parte della retribuzione globale. e 11. Fermo restando il rispetto dell'orario contrattuale di lavoro, i quadri non sono assoggettati all'applicazione di rigide normative sull'orario e alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario previste dal vigente CCNL. 12. Per la copertura delle posizioni di quadro vacanti o di nuova istituzione, non si applica l'art. 23 del presente CCNL. L'Azienda esaminerà con la RSU i criteri che saranno seguiti nell'operare la scelta. 13. L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata dalle aziende a FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionali e locali nonché ai lavoratori interessati, unitamente all'indicazione della funzione attribuita. La comunicazione dell'avvenuta attribuzione verrà affissa agli albi aziendali. 14. Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad accedere alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate in azienda, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle attività svolte. 15. Ai quadri si applicano le normative del presente contratto per quanto non espressamente previsto dal presente articolo. 16. Con 13.5.85 riferimento a quanto previsto dall'art. 6 della legge n. 190, l'assegnazione temporanea a mansioni relative alla qualifica di quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata superiore a 6 mesi continuativi. 17. Trascorso tale periodo, la predetta assegnazione temporanea diventa definitiva. 18. In caso di assegnazione provvisoria a mansioni relative alla posizione di quadro, agli interessati sarà corrisposto il trattamento di cui all'art. 22, comma 3 del presente CCNL. Art. 19 - Viaggiatore piazzista. 1. Le Parti concordano nel riconoscere l'opportunità di introdurre nelle strutture commerciali delle aziende nuove figure professionali, analoghe a quelle operanti nelle aziende concorrenti. 2. di Il viaggiatore-piazzista viene assunto stabilmente con l'incarico viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della stessa, acquisendo ordini per il collocamento dei prodotti, provvedendo inoltre direttamente al carico e alla consegna degli stessi, alla guida di automezzi, nonché ad attività di promozione vendite e assistenza del cliente e a tutte le operazioni accessorie alla vendita, in qualità di addetto unico alla copertura della zona assegnata. 3. Il rapporto di lavoro col viaggiatore-piazzista è disciplinato dal sottoriportato Accordo che costituisce parte integrante del contratto. Nota a verbale. Le aziende, prima di procedere all'assunzione di lavoratori per la figura di viaggiatore-piazzista, prenderanno in considerazione, previo accertamento e valutazione del possesso dei requisiti necessari, le eventuali richieste di lavoratori dipendenti che intendono passare dallo stato giuridico in godimento a quello del viaggiatore-piazzista. ACCORDO PER I VIAGGIATORI-PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE Le Parti, premesso che: i hanno convenuto di redigere un apposito accordo viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate centrali del latte; e rilevata la peculiarità del rapporto di lavoro gli stessi, per con convengono che, nelle aziende in cui si istituiscono posizioni di lavoro per viaggiatori-piazzisti, a decorrere dall'1.1.90, il rapporto di lavoro è regolamentato dagli istituti sottoelencati come segue: 1. APPLICAZIONE DEL CONTRATTO 1. Ai viaggiatori-piazzisti si applicano i seguenti articoli della parte comune del contratto (in quanto applicabili): Parte prima: A) B) Premessa politica. Accordo sulle relazioni industriali. Parte seconda: Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 2 - Cessione e trasformazione di azienda. 6 - Assunzione del personale. 7 - Periodo di prova. 8 - Assunzione a termine. 12 - Servizio militare. 13 - Anzianità. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. 31 - Aumenti periodici d'anzianità. 38 - Giorni festivi e riposo settimanale (commi 1, 4, 7, 8). 39 - Lavoro festivo, 1° paragrafo. 41. - Provvidenze varie. 42 - Indennità varie: lett. a), b), c), d). Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 43 44 46 47 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 - Assenze e permessi. Aspettativa. Ferie. Licenza matrimoniale. Assistenza e trattamento di malattia. Infortuni sul lavoro e tubercolosi. Tutela della maternità. Norme di disciplina aziendale. Doveri e responsabilità dei conducenti. Provvedimenti disciplinari. Preavviso. Estinzione del rapporto di lavoro. Indennità sostitutiva del preavviso. Trattamento di fine rapporto di lavoro, commi 1 e 4. Certificato di lavoro. Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU. Prerogative sindacali. Regolamento delle vertenze individuali. Relazioni sindacali. Appendice n. 1 2. ASSUNZIONE 1. Le aziende dovranno precisare nella lettera di assunzione dei viaggiatori-piazzisti anche l'ampiezza del mandato conferito, della zona e/o della tipologia della clientela inizialmente attribuite. 2. Il viaggiatore-piazzista non può trattare articoli per conto di altre ditte ed è esclusivista per la zona assegnata nei termini specificati con la lettera di conferimento dell'incarico. 3. Le Parti convengono che la richiesta di avviamento al lavoro del viaggiatore-piazzista sia nominativa ai sensi dell'art. 33, comma 7, della legge n. 300/70, nonché ai sensi dell'art. 25 della legge n. 223/91. 3. CLASSIFICAZIONE. 1. I viaggiatori-piazzisti sono inquadrati come segue: a) Nel 2° livello, di cui all'art. 17 CCNL: il lavoratore, comunque denominato nella struttura organizzativa aziendale che, possedendo tutti i requisiti fissati nella declaratoria contrattuale prevista per i dipendenti di 20 livello, ha il compito di effettuare visite ai concessionari, agenti commerciali e altre figure di vendita indiretta nonché ai loro punti di vendita, al fine di raccogliere contratti di vendita e fornire assistenza tecnico-commerciale per l'attuazione di programmi aziendali di sviluppo delle vendite, nonché di svolgere attività complementari, compresa l'esazione. b) Nel 3° livello di cui all'art. 17 CCNL: il lavoratore assunto stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con la clientela diretta e la ricerca della stessa, acquisendo ordini per il collocamento dei prodotti, provvedendo inoltre direttamente al carico e alla consegna degli stessi, alla guida di automezzi, nonché ad attività di promozione vendite e assistenza del cliente e a tutte le operazioni accessorie alla vendita (quali ad esempio: propaganda sul punto vendita e riscossione), in qualità di addetto unico in relazione all'incarico conferito. 2. Al viaggiatore-piazzista, comunque inquadrato, possono essere affidati (per periodi temporanei) compiti diversi ma complementari all'attività diretta di vendita. L'eventuale assegnazione dei compiti anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni lavorative individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche della distribuzione, sentita la RSU. Chiarimento a verbale. Le Parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti complementari all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non dovrà modificare il profilo professionale del viaggiatore-piazzista sopra indicato. 4. SVILUPPO PROFESSIONALE. 1. Le Parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori. 2. Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta comune finalità, ove se ne presentino le condizioni di realizzabilità, promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far acquisire al viaggiatore-piazzista le conoscenze professionali necessarie allo svolgimento dei compiti complementari all'attività di vendita quali la promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita. 5. RETRIBUZIONE. a) La retribuzione mensile fissa del viaggiatore-piazzista è costituita dai seguenti elementi: retribuzione base contrattuale del livello corrispondente; indennità di contingenza in conformità alle norme di legge; aumenti periodici d'anzianità corrisposti con le modalità e le misure di cui all'art. 31 del CCNL; Elemento aggiuntivo della retribuzione. La misura di detto Elemento è fissata come segue: - viaggiatore-piazzista di 2° livello = £. 300.000; viaggiatore-piazzista di 3° livello = £. 250.000. b) In aggiunta alla retribuzione fissa ai viaggiatori-piazzisti spetta una retribuzione variabile costituita da provvigioni, eventuali incentivi e/o premi la cui misura viene fissata aziendalmente in relazione agli obiettivi commerciali aziendali da conseguire oltre i normali standard distributivi in essere. Gli elementi di cui alla precedente lett. a) e alla presente lettera costituiscono l'unico ed esclusivo trattamento economico spettante ai viaggiatori-piazzisti. c) Per retribuzione globale mensile s'intende la sommatoria della retribuzione fissa mensile e del valore medio mensile delle provvigioni percepite nell'anno solare precedente. Non fanno parte della retribuzione globale mensile gli eventuali premi o incentivi occasionali. Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore a 1 anno, la media delle provvigioni è computata con riferimento al periodo di servizio prestato. d) La retribuzione individuale mensile è costituita dalla retribuzione base, dall'indennità di contingenza e dagli aumenti periodici d'anzianità. e) Tredicesima e quattordicesima mensilità. La 13a e 14a mensilità sono corrisposte con le modalità e le scadenze degli artt. 34 e 35 del CCNL facendo riferimento alla specifica retribuzione globale prevista per i viaggiatori-piazzisti. f) Ferie. Le giornate di ferie vengono compensate con la specifica retribuzione prevista per i viaggiatori-piazzisti, ferma restando la disciplina normativa prevista dal CCNL. g) Malattia. Le assenze per malattia e infortunio vengono compensate con la specifica retribuzione mensile fissa prevista per i viaggiatori-piazzisti, ferma restando la disciplina normativa prevista dal CCNL. h) Assenze. Tutti gli altri tipi di assenze o permessi sono compensati o recuperati facendo riferimento alla retribuzione mensile fissa. i) Retribuzione giornaliera. Viene determinata sue varie accezioni. 6. dividendo per 26 la retribuzione mensile nelle PROVVIGIONI. 1. Le provvigioni saranno corrisposte solo sugli affari conclusi con clienti per i quali sia intervenuta la preventiva accettazione da parte dell'azienda. 2. le In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo, provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate il mese successivo a quello di emissione della fattura. 7. PASSAGGIO ALLO STATO GIURIDICO DI VIAGGIATORI - PIAZZISTI Ove l'azienda decida di organizzare il servizio commerciale anche mediante la figura del viaggiatore-piazzista, al lavoratore dipendente interessato che viene assegnato al nuovo stato giuridico in base alla nota a verbale dell'art. 19 dell'Accordo 15.12.90, è riconosciuto, dalla data di nomina, il trattamento economico e normativo previsto dal presente accordo senza interruzione del rapporto di lavoro. 8. PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE E ANNUALE 1. Ferma restando la norma prevista dall'art. 1, RDL 15.3.23 n. 682, convertito nella legge 17.4.25 n. 473, la prestazione lavorativa del singolo viaggiatore-piazzista si svolgerà su 5 giornate alla settimana, ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate ovvero, previa intesa aziendale, su 6 giornate di prestazione continuativa lavorativa, determinando le condizioni relative; la determinazione dei riposi relativi alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto delle situazioni locali di fatto. 2. o Nelle attività che presentano esigenze di carattere stagionale connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della giornata o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi dell'anno in cui saranno cessate le anzidette esigenze. 3. Resta inteso tra le Parti che della diversa distribuzione delle presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il significato della normativa nel senso che le ipotesi previste nel comma 1 debbono essere tra loro equivalenti. 4. Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi precedenti, il numero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua è ridotto di 3 giornate pari alle festività soppresse dalla legge 5.3.77 n. 54, il cui godimento avverrà tenendo conto delle esigenze aziendali (stagionalità, ecc.) nonché delle situazioni locali di fatto (chiusure settimanali degli esercizi, ecc.). 5. La riduzione avverrà in correlazione all'effettiva prestazione, maturando anche per le assenze per le quali corre l'obbligo della retribuzione a carico dell'azienda, nonché per l'assenza obbligatoria per maternità; essa maturerà per dodicesimi anche nei casi di inizio e cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come mese intero la frazione superiore ai 15 giorni. 6. La riduzione di cui ai commi precedenti non è cumulabile con quanto eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi, ferie, ecc.). Chiarimento a verbale. Le festività coincidenti con 1 giorno di parziale o totale prestazione lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di cui al comma 1; le festività coincidenti con 1 giorno di parziale o totale non prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi. 9. POSTO DI LAVORO. 1. Si confermano le norme contenute negli articoli riguardanti "gli infortuni sul lavoro e tubercolosi" e "doveri e responsabilità dei conducenti" del CCNL. 2. a I lavoratori già dipendenti dell'azienda che perdono l'idoneità svolgere le mansioni di viaggiatore-piazzista dopo aver optato per questo stato giuridico, saranno mantenuti in servizio e adibiti a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative tenendo anche conto delle attitudini degli interessati. 3. Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di nuova assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui al comma precedente. 10. NORME DI COMPORTAMENTO. 1. Il viaggiatore-piazzista deve tenere un contegno rispondente a doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in particolare: a) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto, nonché le istruzioni impartite dai superiori; b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda; non trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma oggetto delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria agli interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di concorrenza sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle notizie attinte durante il servizio; c) aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati. 2. Oltre che al presente CCNL, il viaggiatore-piazzista deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni dei diritti derivanti al viaggiatore-piazzista dal presente contratto e che pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro. Tali norme, in ogni caso, saranno portate a conoscenza del viaggiatore-piazzista. 3. In relazione a quanto segnatamente previsto al punto a) del presente articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore efficienza della distribuzione, confermano l'opportunità di comunicare al viaggiatore-piazzista fatti che incidono sulla sua attività di vendita (quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli, ecc.). 11. PREVIDENZA INTEGRATIVA Qualora il trattamento previdenziale del viaggiatore-piazzista risultasse non equivalente a quello corrispondente agli altri lavoratori inquadrati nello stesso livello per mansioni similari, sarà garantita, in sede aziendale, una forma assicurativa integrativa per parificare il trattamento complessivo. 12. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Per retribuzione annua di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 29.5.82 n. 297, si intende la retribuzione globale di cui allo art. 5 del presente accordo. 13. DECORRENZA Il presente Accordo entra in vigore col 1° gennaio 1994 e sua normale scadenza il 31 dicembre 1997. avrà la Art. 20 - Mobilità professionale. 1. la Le Parti stipulanti intendono promuovere lo sviluppo e valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito di quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse di un equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni, della produttività e delle capacità professionali stesse. 2. la Per il conseguimento di questo obiettivo verranno esaminate tra Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa, compatibilmente con le caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali: corsi di addestramento e di formazione professionale; ricomposizione e arricchimento delle mansioni; rotazione su diverse posizioni di lavoro, realizzandole attraverso fasi sperimentali reversibili, anche con fasi di lavoro di gruppo compatibili con le situazioni tecnico-organizzative in essere nel processo produttivo e con le relative esigenze di produttività. 3. I lavoratori addetti al ciclo produttivo e quelli addetti alle operazioni di carico e scarico inquadrati nel 6° livello passeranno al 5° livello dopo 6 mesi di appartenenza al 6°. 4. I passaggi di cui al precedente comma non comportano necessariamente un cambiamento di mansione. 5. 3 I lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle indicate al comma e che svolgono attività manuali semplici passeranno al 5° livello dopo 12 mesi di appartenenza al 6° livello sempreché in possesso della idoneità per le mansioni corrispondenti al 5° livello medesimo. Art. 21 - Qualificazione professionale. 1. In relazione ai problemi che insorgono per la mobilità professionale di cui all'art. 20 e al fine di assicurare il costante adeguamento delle capacità professionali dei dipendenti delle aziende alle esigenze di efficienza delle stesse, le Parti stipulanti intendono attuare la formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei lavoratori mediante corsi organizzati direttamente dalle aziende o da altre organizzazioni anche private che possano provvedere alle attività di formazione. 2. A tal fine tra le Direzioni aziendali e la FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILAUIL territoriali saranno concordate le necessità formative e i relativi progetti di formazione professionale, tenendo conto anche delle innovazioni tecnologiche e produttive, della sperimentazione di nuove forme di organizzazione del lavoro e delle esigenze di mobilità professionale dei lavoratori. 3. I requisiti e le modalità per la frequenza ai predetti corsi saranno determinati di volta in volta tra l'azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa sulla base delle specifiche necessità insorte a seguito di ogni singolo provvedimento assunto in materia di mobilità del personale, di nuova organizzazione del lavoro, ritenuto opportuno per il miglioramento della gestione aziendale. 4. le I corsi di qualificazione professionale potranno svolgersi secondo seguenti fasi: a) insegnamento teorico su argomenti tecnici o amministrativi; b) addestramento pratico-applicativo sulla base delle cognizioni acquisite nella fase precedente; c) tirocinio sul lavoro specifico in sostituzione di personale addetto al relativo servizio. 5. di Il dipendente verrà ammesso alla fase finale se avrà dimostrato avere bene appreso il lavoro nelle 2 fasi precedenti. 6. il La durata della 3a fase non potrà comunque superare i 60 giorni e lavoratore che svolge in tale periodo il tirocinio in mansioni superiori a quelle del livello di appartenenza, avrà diritto alla differenza di trattamento economico, come previsto dall'art. 22. 7. I lavoratori che avranno frequentato con profitto i corsi professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio per la scelta del personale di cui all'art. 23 del presente contratto. Art. 22 - Mutamento di mansioni e di livello. 1. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. 2. o In relazione alle esigenze aziendali e previo confronto con la RSU l'esecutivo della stessa, il lavoratore nei limiti delle sue attitudini e capacità, potrà essere assegnato temporaneamente ad altre mansioni purché ciò non comporti alcuna diminuzione della retribuzione, né mutamento sostanziale della sua posizione funzionale nell'azienda. 3. Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato, sia chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue di livello superiore, ha diritto al trattamento connesso a tale livello. Trascorso un periodo di 3 mesi, l'assegnazione a questo livello diviene definitiva, salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. In tal caso il lavoratore verrà definitivamente assegnato al livello superiore non appena sarà decaduto il diritto dell'assente alla conservazione del posto, fermo restando la corresponsione in valore assoluto della quota già conseguita per aumenti periodici d'anzianità prima del passaggio stesso. Tale quota, unitamente alle eventuali successive quote maturate per decorrenza dei bienni d'anzianità, sarà rapportata alle retribuzioni base in vigore al 30.6.4 e 30.6.95 per determinare la percentuale (della quale si terrà conto fino a un massimo del 25%) secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 31. 4. di Nel caso di passaggio al livello superiore, gli eventuali assegni merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra le retribuzioni base del precedente e del nuovo livello. 5. Ove esistano istituti economici fissati in azienda senza una specifica ragione collegata al tipo di prestazione richiesta, e difformi da quelli rinviati dal CCNL alla sede aziendale, nel caso di passaggio al livello superiore si procederà al loro assorbimento sino a concorrenza del valore pari alla differenza tra la retribuzione base del livello di provenienza e quella del nuovo livello, conservando 'ad personam' le eventuali quote residue in cifra. 6. L'azienda dovrà comunicare al lavoratore il passaggio livello superiore mediante lettera. 7. a Il lavoratore un'altra, se non non può essere trasferito da un'unità per comprovate ragioni tecniche, al produttiva organizzative e produttive. 8. Per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale e indifferibili o per comprovate esigenze operative di tipo stagionale dovute a temporanea insufficienza di organici, l'azienda può ricorrere alla mobilità interna, cercando di realizzarla preferibilmente con il personale della stessa unità organizzativa. 9. Le Parti si danno atto che tale forma di mobilità interna, per il suo carattere di fenomeno episodico non continuativo, non contrasta con gli obblighi dettati dalla norma del presente articolo. Art. 23 - Scelta del personale interno. 1. L'azienda, prima di procedere ad assunzioni per coprire nuovi posti di lavoro o di altri resisi vacanti, darà la preferenza, a parità di requisiti, ai lavoratori in servizio. L'azienda determinerà, d'intesa con la RSU o l'esecutivo della stessa, in relazione ai posti da ricoprire, gli eventuali titoli di studio e/o l'equivalente esperienza lavorativa necessari quali requisiti di ammissibilità. 2. L'assegnazione verrà fatta, in 1a istanza scegliendo i lavoratori che si rendono disponibili per la soppressione dei posti di lavoro oppure che abbiano maturato una legittima aspettativa di occupare il Posto vacante per avere ripetutamente sostituito, a seguito di formale incarico, il titolare del posto medesimo. 3. Per gli altri casi la scelta del personale per la copertura dei posti vacanti avviene secondo la seguente procedura: a) la Direzione dà comunicazione dei posti vacanti con l'indicazione dei requisiti necessari per occupare i predetti posti; b) la Direzione, d'intesa con la RSU, predetermina le forme di selezione che potranno essere per prove, titoli o per forme miste, nonché i criteri di scelta; c) in base alle domande pervenute, procede alla valutazione dei candidati e assegna i posti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori. 1. Per la tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori valgono le norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19.9.94. 2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 18 del citato decreto legislativo, sarà nominato con le modalità di cui all'allegato n. 12 del CCNL 19.7.94. Art. 25 - Livelli di occupazione. 1. Nell'assolvere i loro compiti istituzionali, le Aziende si impegnano a tener conto altresì delle variabili sociali interne ed esterne, salvaguardando e promuovendo i livelli occupazionali. 2. A questo fine, annualmente, le Aziende procederanno con FATCISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL aziendali a una verifica degli organici sia in termini quantitativi che di adeguatezza delle tipologie professionali alle attività aziendali. Sarà contestualmente esaminato l'andamento delle prestazioni straordinarie, al fine di rilevare eventuali patologie collegate a carenze strutturali di organico. 3. Poiché tali aspetti sono connessi all'organizzazione aziendale, eventuali soluzioni saranno individuate dalle Parti in sede di Comitato Bilaterale. 4. e Qualora l'Azienda intenda introdurre nuove tecnologie informatiche sistemi automatici di produzione o comunque influenti, in maniera significativa, sugli organici, la qualificazione del personale, le riconversioni professionali con eventuali conseguenze sui livelli occupazionali e condizioni ambientali, la Direzione fornirà adeguate informazioni al Comitato bilaterale già durante la fase di programmazione, al fine di meglio valutarne i risultati dell'innovazione stessa. 5. Al fine comunque di realizzare un'utilizzazione ottimale delle risorse umane, e di agevolare l'organizzazione operativa del lavoro, le Aziende potranno ricorrere anche a forme di esodo incentivato, sulla base di progetti concordati con le FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL aziendali. 6. di In questi casi, qualora il lavoratore e l'Azienda convengano risolvere contestualmente il rapporto di lavoro, verrà erogata un'indennità, in aggiunta al TFR, sino a 18 mensilità della retribuzione globale mensile in atto all'ultimo giorno di servizio. Art. 26 - Lavori in appalto. 1. Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda pertinenti alle attività di lavorazione e/o trasformazione proprie dell'azienda stessa, nonché a quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione delle attività che necessariamente debbano essere svolte al di fuori dei normali turni di lavoro. 2. Opportune disposizioni saranno esaminate per i facenti parte dell'azienda appaltatrice. 3. il Le lavoratori aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. 4. I lavoratori dell'azienda appaltatrice operanti nell'azienda appaltante possono fruire dei servizi di mensa di quest'ultima previe opportune intese tra le 2 aziende. Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni. 1. La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente. 2. Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i valori minimi determinati per i vari livelli di classificazione dei lavoratori, e riportati nell'art. 28. 3. la Con l'espressione "retribuzione individuale" si intende retribuzione base maggiorata del valore dell'indennità di contingenza maturata a partire dall'1.2.77, degli aumenti periodici d'anzianità, nonché degli eventuali assegni 'ad personam' o di merito esistenti o che potranno essere riconosciuti dall'azienda. 4. Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e degli altri compensi contrattuali che ne fanno parte per esplicito riconoscimento dei contraenti. Art. 28 - Retribuzione base mensile. 1. le Per ogni livello di classificazione dei lavoratori, sono fissate seguenti retribuzioni nell'allegata tabella. 2. di base mensili alle date indicate I predetti valori sono comprensivi di tutti i punti dell'indennità contingenza maturati sino al 31.1.77. livelli Retribuzioni base mensili 1.7.94 1A 1 2A 2 3A 3 4 5 6 1.643.000 1.470.000 1.326.000 1.239.500 1.095.500 980.000 847.500 749.500 576.500 1.7.95 1.730.000 1.548.000 1.396.000 1.305.000 1.154.000 1.032.000 892.000 789.000 607.000 param. 285 255 230 215 190 170 147 130 100 Art. 29 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria. 1. si La retribuzione oraria, nei vari aspetti come definiti all'art. 27 ottiene dividendo la retribuzione mensile per 165. 2. La retribuzione giornaliera si ottiene lavoratori dividendo per 26 la retribuzione mensile. per tutti i Art. 30 - Indennità di contingenza e EDR accordo luglio 1992. 1. Dall'1.7.94 l'EDR di £. 20.000 mensili per 13 mensilità di cui all'accordo governo-parti sociali del luglio 1992 viene riproporzionato per 14 mensilità (£. 18.571) e inglobato a tutti gli effetti nell'indennità di contingenza di cui al comma 3 dell'art. 28 del CCNL 15.12.90; pertanto, a partire da tale data, l'indennità di contingenza assume, per i singoli livelli, i seguenti valori: livelli 1A 1 2A 2 3A 3 4 5 6 1.078.487 1.066.487 1.053.323 1.051.956 1.041.599 1.033.739 1.027.223 1.021.902 1.013.579 2. L'indennità di contingenza, così come regolata dall'art. 16 del DPR 1.2.86 n. 13, nonché dall'art. 1 della legge 26.2.86 n. 38, a far data dall'1.7.94 viene erogata nei valori di cui al presente articolo, in attesa di leggi e norme che dovessero intervenire nel merito, nell'arco di vigenza del presente contratto. 3. L'indennità di contingenza, nei valori di cui al presente articolo, fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione individuale. Art. 31 - Aumenti periodici d'anzianità. 1. di I lavoratori hanno diritto ad aumenti per ogni biennio d'anzianità servizio effettivamente prestato. 2. in Tali aumenti sono corrisposti sino a 12 bienni per i lavoratori forza alla data del 30.6.80 e sino a 5 bienni per i lavoratori assunti dall'1.7.80. 3. Detti aumenti sono corrisposti a partire dal 1° del mese successivo al compimento del biennio d'anzianità. 4. fa Ai fini della determinazione del numero degli aumenti periodici si riferimento alla data di assunzione. 5. Il valore di ogni singolo aumento biennale è pari al 5% della retribuzione base del livello di appartenenza del lavoratore alla data di maturazione dell'anzianità biennale. 6. L'importo maturato in cifra da ciascun dipendente alla data del 31.12.93, ai sensi dell'art. 30 del CCNL 15.12.90, resta consolidato e allo stesso vanno aggiunti gli ulteriori scatti calcolati come al precedente comma 5, sino al raggiungimento rispettivamente del 12° o del 5° aumento biennale complessivi. 7. Nell'arco di vigenza della parte economica del presente Accordo, gli aumenti periodici d'anzianità sono ricalcolati, all'1.7.94 e all'1.7.95 sulla nuova retribuzione base mensile utilizzando la percentuale risultante, al 30 giugno di ciascun anno, dal rapporto tra la cifra acquisita a titolo di APA e la retribuzione base del livello di appartenenza in vigore a tali date, sino alla misura massima del 25%. 8. Il numero degli aumenti periodici di cui al comma 2 non può essere superato per anzianità convenzionale a qualunque titolo concessa, ad eccezione di quelli eventualmente derivanti dall'applicazione della legge 24.5.70 n. 336, e successive modifiche e integrazioni. 9. La presente disciplina sarà oggetto di riesame in sede rinnovo biennale dei minimi contrattuali. di Norme transitorie di attuazione. 1) L'incremento degli aumenti periodici d'anzianità eventualmente decorso, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 15.12.90, dall'1.1.94 a seguito del compimento del biennio di servizio entro il 31.12.93, eccedente il trattamento previsto dal presente articolo, è confermato 'ad personam'. 2) Ove esistano accordi aziendali, usi o prassi che abbiano fissato decorrenze anticipate rispetto a quanto previsto dal comma 3, le medesime potranno essere mantenute solo ed esclusivamente per gli anni 1994 e 1995. Art. 32 - Ex premio di produzione. 1. Il premio di produzione di cui all'art. 31 del CCNL 15.12.90, erogato in ragione dell'8% della retribuzione base mensile, a partire dall'1.1.94 viene trasformato in cifra nei valori mensili in atto alla data del 31.12.93, che sono i seguenti: livelli 1A 1 2A 2 3A 3 4 5 6 2. 3 121.645 108.840 98.170 91.767 81.097 72.560 62.743 55.487 42.683 Le cifre di cui sopra andranno aggiunte all'EDR di cui ai commi 2 e del citato art. 31 del CCNL 15.12.90 e la sommatoria dei detti valori verrà erogata al personale in servizio alla data della stipula del presente accordo come elemento distinto della retribuzione (EDR), da erogarsi per 14 mensilità. 3. Ai lavoratori assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo, l'EDR di cui al presente articolo verrà erogato nel valore minimo del livello di appartenenza che si registra in Azienda alla data suddetta. 4. L'EDR di cui al presente articolo fa parte della retribuzione. Art. 33 - Disciplina della contrattazione aziendale. 1. Ai sensi del Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93, le materie per le quali è prevista la possibilità di contrattazione a livello aziendale sono solo quelle stabilite dal presente CCNL e nei limiti e secondo le procedure specificatamente indicati, e ciò nel rispetto del principio secondo cui tale contrattazione non può avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione. SALARIO VARIABILE 2. di Fermo restando il rispetto delle coerenze complessive in tema politica dei redditi e il riferimento all'andamento economico della Azienda e alla sua redditività, è prevista una contrattazione aziendale a contenuto economico, indirizzata al miglioramento dell'efficienza aziendale e dei risultati di gestione. Tale contrattazione sarà esclusivamente quella avente le seguenti caratteristiche: a) al in coerenza con le strategie dell'Azienda e con quanto previsto punto 3) del capitolo Assetti Contrattuali del già citato protocollo Governo-Parti sociali del 23.7.93 che si intende integralmente richiamato, le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate ai risultati conseguiti con la realizzazione di programmi aziendali, concordati tra le Parti; b) in relazione allo stato di attuazione dei citati programmi, saranno possibili verifiche tecniche ed eventuali conseguenti variazioni dei parametri di riferimento; c) le erogazioni di cui alla lett. a) hanno la caratteristica di eventualità, totale variabilità collegata ai risultati conseguiti e non producono effetto alcuno su altri istituti contrattuali; d) le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali da consentire l'applicazione del particolare trattamento contributivo previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione del richiamato protocollo del 23.7.93; e) qualora la suddetta normativa di legge entri in vigore successivamente alla stipulazione degli accordi aziendali, verranno effettuati, laddove necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre le relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa di legge, in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo, in un quadro di invarianza delle erogazioni nette previste per i dipendenti al conseguimento dei risultati realizzati sulla base dei programmi di cui alla precedente lett. a). 3. la Al fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comuni per definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a contenuto economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni della Azienda e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche occupazionale, tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività e delle condizioni essenziali di redditività. 4. 4 La durata degli accordi economici di cui ai precedenti commi è di anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di evitare sovrapposizioni. 5. Una volta iniziata, la contrattazione aziendale a contenuto economico di cui ai precedenti commi si svolgerà in condizioni di assoluta normalità sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni di qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione della piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo precedente e, comunque, fino a 1 mese successivo alla sua scadenza. 6. Laddove a livello aziendale sussistano premi effettivamente collegati alla produttività aziendale, comunque denominati, anche parzialmente variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito delle nuove erogazioni come sopra specificate, mentre la parte fissa resta consolidata. 7. L'art. presente articolo. 32 del CCNL 15.12.90 è soppresso e sostituito dal Art. 34 - Tredicesima mensilità. 1. L'Azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente alla vigilia di Natale, una 13a mensilità, pari alla retribuzione globale del mese di novembre. 2. il Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 13a mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. A tale effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori. Art. 35 - Quattordicesima mensilità. 1. L'Azienda occasione corrisponderà ai propri dipendenti, in dell'inizio del periodo di ferie, e in ogni caso non oltre il 14 agosto, una 14a mensilità, pari alla retribuzione globale del mese di luglio. 2. il Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante corso dell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della 14a mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno. A tale effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno computate come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori. Art. 36 - Lavoro notturno. 1. e Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore fra le ore 22 le ore 6. 2. Il lavoro notturno viene compensato come segue: a) addetti ai turni continui: ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne, viene corrisposta, per le sole ore notturne, un'indennità pari al 16% della retribuzione individuale oraria; b) non addetti ai turni continui: il lavoro notturno, prestato dal lavoratore nei limiti della durata giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, viene compensato, per le sole ore notturne, con un'indennità pari al 50% della retribuzione individuale oraria. 3. le Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con maggiorazioni previste dai successivi artt. 37 e 39, intendendosi che la maggiore assorbe la minore. 4. Le indennità di cui al presente articolo, a decorrere dall'1.1.91, fanno parte della retribuzione globale. Art. 37 - Lavoro straordinario diurno e notturno. 1. la Il lavoro straordinario è quello compiuto dal dipendente dopo durata giornaliera normale di lavoro stabilita ai sensi dell'art. 14. 2. Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale. Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità, date anche dalla natura del pubblico servizio gestito dall'azienda, imprescindibili, indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere correlativi dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si indicano: impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di energia, avarie degli impianti, ritardo del conferimento del latte alla banchina. Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione alla RSU. 3. Al di là di quanto previsto dal comma precedente, eventuali ipotesi di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra la Direzione aziendale e la RSU o l'esecutivo della stessa nei limiti di 80 ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso al lavoro straordinario. 4. Nelle Aziende con più di 500 dipendenti, eventuali prestazioni straordinarie oltre il pacchetto pro-capite fissato possono essere contrattate a livello aziendale sino a un massimo complessivo di 100 ore pro-capite. 5. Per gli autisti e i loro accompagnatori, custodi, guardiani, portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento dell'orario normale al di fuori delle procedure concordate, con la corresponsione del trattamento previsto al successivo comma 10. 6. non Le ore di lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali saranno considerate ai fini del raggiungimento dei limiti di cui ai precedenti commi. 7. Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario. non 8. Il lavoro straordinario non espressamente ordinato e riconosciuto non è compensato. 9. Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal lavoratore, sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale sua prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6. della 10. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la retribuzione individuale oraria, maggiorata delle percentuali seguenti: - lavoro straordinario diurno: 48%; lavoro straordinario notturno: 53%. I compensi predetti non fanno parte della retribuzione globale non sono cumulabili con quelli dell'art. 39. e 11. Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova percentuale è compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali, del suddetto compenso. Art. 38 - Giorni festivi e riposo settimanale. 1. si I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge ai quali aggiunge quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora (*). (*) Per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 27.5.49 n. 260, modificati dall'art. 1 della legge 5.3.77 n. 54, ulteriormente modificati dall'art. 1 del DPR 28.12.85 n. 792, sono da considerarsi festivi i seguenti giorni: - tutte le domeniche; il 1° giorno dell'anno; 2. la il il il il il il il il il il 6 gennaio: Epifania; 25 aprile: anniversario della Liberazione; 29 giugno: SS. Pietro e Paolo (per il solo Comune di Roma); giorno di lunedì dopo Pasqua; 1° maggio: festa del Lavoro; giorno dell'Assunzione della B.V. Maria; giorno di Ognissanti; giorno della festa dell'Immacolata Concezione; giorno di Natale; giorno 26 dicembre. Per i lavoratori che prestano servizio in località nelle quali ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni riconosciuti festivi ai sensi del presente articolo, verrà fissato, in sede sindacale locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione i lavoratori del Comune di Roma per i quali vale la specifica disposizione dell'art. 1 del DPR 28.12.85 n. 792. per 3. In relazione alle disposizioni della legge 5.3.77 n. 54 e del DPR 28.12.85 n. 792, a compensazione delle festività civili e religiose soppresse e in sostituzione delle giornate di permesso di cui agli accordi 27.7.78 e 14.11.78, a decorrere dall'1.1.87, viene riconosciuto un pacchetto complessivo annuale di 24 ore di minore prestazione da utilizzare secondo le intese aziendali. 4. Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge cade normalmente di domenica. 5. in Per i lavoratori adibiti ai servizi continui è ammesso il riposo altro giorno della settimana. 6. di Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l'azienda darà loro un preavviso di 2 giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di riposo, che non dovrà però coincidere con un giorno festivo infrasettimanale. In difetto del preavviso, sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi la sola maggiorazione del 45% sulla retribuzione individuale, fermo restando il diritto al riposo settimanale compensativo. 7. Qualora una delle festività non domenicali di cui al comma 1 del presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari a 1 giornata di retribuzione globale. 8. 1 Nel caso che una delle festività non domenicali di cui al comma coincida con il giorno di riposo settimanale sostitutivo della domenica, come previsto dal comma 6, i lavoratori interessati avranno diritto, in aggiunta al normale trattamento economico, a un importo pari a 1 giornata di retribuzione globale. 9. Oltre al trattamento di cui ai 2 precedenti commi, coloro che lavorano di domenica o - nel caso dei lavoratori addetti ai servizi continui - nel giorno del riposo settimanale, hanno diritto al compenso stabilito, nel successivo art. 39, per il lavoro festivo. 10. Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale è compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali, del compenso disciplinato nel presente articolo. Art. 39 - Lavoro festivo. 1. 1) Lavoratori non addetti ai servizi continui in turni avvicendati. Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno festivo viene compensato come segue: a) di quando tale giornata di lavoro sia compensata con altro giorno riposo: con la sola maggiorazione della retribuzione oraria individuale del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro; con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 58%, per le ore prestate in più del normale orario giornaliero di lavoro; b) quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra giornata di riposo, oppure quando il lavoro festivo sia di durata inferiore alla durata normale giornaliera di lavoro: con la retribuzione oraria individuale maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro, e del 58% per le ore successive. 2) a) a Lavoratori addetti ai servizi continui in turni avvicendati. Il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo, con riposo compensativo e con il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 38 non ha diritto ad alcuna maggiorazione; b) il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo con il riposo compensativo e senza il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 38 avrà diritto alla sola maggiorazione del 45% della retribuzione individuale oraria; c) il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo o in un giorno festivo infrasettimanale, senza riposo compensativo, ha diritto alla retribuzione individuale oraria maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero di lavoro, e del 53% per le ore successive. 2. Per tutti i lavoratori, il lavoro straordinario festivo notturno viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 70%. 3. Le Parti si danno reciprocamente atto che dall'1.1.91 la percentuale J compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali, del compenso disciplinato nel presente articolo. Art. 40 - Mensa, somministrazioni in natura e indennità di disagio. 1. Le trattative per la definizione degli istituti relativi alla mensa, alla massa vestiario, alle somministrazioni in natura e all'indennità di disagio, sono assegnate alla sede aziendale e verranno svolte tra la Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa. 2. Le indennità retribuzione globale di mensa e di disagio fanno parte della Art. 41 - Provvidenze varie. a) Istruzione dei figli dei dipendenti. 1. Qualora il lavoratore, avente almeno 1 anno d'anzianità, debba risiedere, per necessità di lavoro, in località dove non esistano scuole e si trovi nella necessità di inviare i figli a scuola in altra sede, l'azienda si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento tipo scolastico per i servizi automobilistici, sempreché questi offrano abbonamenti del tipo scolastico. 2. a Nel caso in cui detti servizi non pratichino tali abbonamenti prezzo ridotto, l'azienda corrisponderà un contributo del 50% della spesa dell'abbonamento normale. 3. Il trattamento di cui ai commi precedenti cessa in ogni caso col compimento del 14° anno di ciascun figlio e decade nel caso in cui l'alunno sospenda la frequenza alle scuole e non riporti nell'anno la promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa di malattia. 4. di Il rimborso abbonamento. di cui sopra avverrà a presentazione del documento b) Prestiti. Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno, potrà rivolgersi all'azienda per un prestito che, se concesso, dovrà essere rimborsato con ritenute mensili normalmente corrispondenti al 10% dell'ammontare del prestito stesso. c) Alloggio. 1. La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui, per esigenze di servizio, l'azienda chiedesse la disponibilità "in loco", dovrà essere gratuita. 2. le Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché eventuali somministrazioni in natura ad essa relative, saranno regolate da convenzioni particolari. 3. Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo a indennizzi o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne fruisca cessi di appartenere all'azienda o cambi la natura delle sue mansioni. 4. Qualora l'azienda richiedesse al dipendente di svolgere la sua normale attività di lavoro in località dove non esistano le possibilità di alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino la località stessa con centri abitati, l'azienda, ove non fornisca un mezzo idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo. 5. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 C.C. per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro. Art. 42 - Indennità varie. a) Indennità maneggio denaro. 1. Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con rischio oneri per errori, avrà diritto a un'indennità non inferiore al 2% e non superiore al 9% della retribuzione base in relazione all'entità del rischio e del denaro maneggiato da concordarsi con la RSU o l'esecutivo della stessa. 2. Tale indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo. 3. il L'azienda avrà facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria: gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore stesso. b) 1. di Indennità mezzo di trasporto. Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo trasporto per servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità da concordarsi con la RSU o l'esecutivo della stessa. c) 1. di Indennità di trasferta. Quando viaggio, un di lavoratore, per motivi di servizio, vitto e sostenga di pernottamento, queste verranno spese rimborsate o compensate in base alle modalità e ai limiti da concordare tra l'azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa. 2. Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore viene, sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio, l'azienda provvederà a concordare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti al lavoratore in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e tenuto conto del costo generale della vita. 3. le In caso di mancato accordo in sede aziendale, Associazioni sindacali di categoria. provvederanno d) Rimborso spese testimonianza. 1. E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste di cause civili o penali in dipendenza del servizio. 2. In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese, per vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) 1. di Indennità macchine collegate all'elaboratore. Nelle aziende ove sono in esercizio sistemi elettronici elaborazione dati e di processo, viene riconosciuta ai lavoratori, che operano con continuità nei centri e sulle relative apparecchiature periferiche di trasmissione dati, un'indennità graduabile sino a un massimo del 4,5% della retribuzione individuale, finché svolge tale lavoro. 2. Tale indennità non è cumulabile eventualmente riconosciute per lo stesso titolo. con altre già 3. Le Parti convengono di procedere congiuntamente, entro il 27.11.95, ad accertamento e verifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori che, ai sensi del presente articolo, percepiscono comunque la relativa indennità, per adeguarle alle disposizioni del D.lgs n. 626 del 19.9.94. Con l'adeguamento delle condizioni di lavoro alle prescrizioni del citato decreto legislativo, le indennità già corrisposte a tale titolo sono soppresse e mantenute 'ad personam' nella cifra acquisita al 27.11.95 sino a quando il lavoratore continuerà ad operare sulle macchine che hanno dato origine a tale erogazione. f) Incentivo vendite. 1. Nel contesto dei piani di riorganizzazione e di riequilibrio economico volti al recupero della produttività, nonché all'ampliamento del mercato, avuto riguardo alla natura industriale e commerciale delle centrali del latte, le aziende potranno affidare ad alcuni addetti alla distribuzione dei prodotti - oltre le mansioni di istituto - anche il compito di promozione delle vendite e di acquisizione di nuova clientela nell'ambito di una zona territoriale predeterminata, fissando le condizioni di vendita secondo le indicazioni stabilite dall'azienda. 2. A tali lavoratori potrà essere riconosciuto un compenso incentivante, sulla base degli obiettivi di vendita che sono realizzati da ciascun operatore, da determinarsi in sede aziendale tra la Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa. g) 1. di Indennità di turno. L'Azienda può chiedere al lavoratore o a gruppi di lavoratori articolare l'attività lavorativa su turni periodici di lavoro. 2. Quando la prestazione lavorativa si articola costantemente su turni avvicendati con orario differenziato di almeno 4 ore nell'inizio, al lavoratore è dovuta un'indennità del 5% della retribuzione base. 3. è La stessa indennità viene riconosciuta ai lavoratori ai quali richiesto occasionalmente lo spostamento dell'inizio dell'attività lavorativa nella misura di cui sopra, limitatamente ai giorni nei quali lo spostamento stesso si verifica. 4. Tale indennità assorbe, fino a compensazione, eventuali trattamenti già esistenti a tale titolo nelle singole aziende. L'indennità di cui sopra si cumula con quella prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a), ove la stessa non sia stata maggiorata a livello aziendale. Art. 43 - Assenze e permessi. 1. Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non debitamente autorizzato dal proprio superiore, né può rimanere assente lavoro senza giustificato motivo. dal 2. Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel mattino successivo al 1° giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore. 3. In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad avvertire l'azienda del suo rientro in servizio, al più tardi entro sera precedente il rientro stesso. la 4. Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua discrezione, accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta del lavoratore. 5. Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo relativo alle giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato motivo. 6. Le assenze non autorizzate o non giustificate ai sensi del presente articolo rendono il lavoratore suscettibile di provvedimenti disciplinari come regolati dall'art. 55. 7. Per i lavoratori che hanno nel loro nucleo familiare un parente portatore di handicap trova applicazione l'art. 33 della n. 104/92. legge Art. 44 - Aspettativa. 1. lo Per ritenga al giustificati motivi di carattere privato, compatibile con le esigenze del servizio, l'azienda, potrà se concedere lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa, fino al massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza d'anzianità, in quanto il rapporto si considera sospeso a gli effetti. tutti 2. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive hanno diritto al trattamento previsto dalle norme legislative in materia. 3. di Il caso di aspettativa per incarichi sindacali valgono le norme cui all'art. 62 n. 2), del presente contratto. Art. 45 - Aspettativa per tossicodipendenza del dipendente o di familiari a carico. 1. al L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa non retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari a carico che, risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza, effettuano terapie di riabilitazione prestate o autorizzate dalle USL. 2. a L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà, richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo di aspettativa non retribuita per documentata necessità di terapie riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso strutture specializzate riconosciute dalle competenti Istituzioni. Successivamente al positivo completamento della terapia di riabilitazione, le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente nell'attività lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell'interessato in idonei turni di lavoro. 3. Fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza dell'anzianità di servizio per alcun istituto, l'aspettativa di cui al presente articolo non potrà comunque superare: al 4 mesi, per i casi di cui al comma 1; i limiti di conservazione del posto in caso di malattia stabiliti comma 2 dell'art. 50, per i casi di cui al comma 2. Art. 46 - Ferie. 1. I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio effettivamente prestato, a un periodo di riposo, con decorrenza della retribuzione globale, pari a: è è 24 (*) giorni lavorativi, quando l'orario settimanale del lavoro distribuito su 5 giorni; 28 (*) giorni lavorativi, quando l'orario settimanale del lavoro distribuito su 6 giorni. 2. di I periodi di godimento delle ferie verranno concordati all'inizio ogni anno tra l'azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa. 3. Al lavoratore dovrà essere garantito un periodo minimo continuativo di ferie di 2 settimane. 4. Le festività che cadono nel periodo feriale prolungano in pari misura il periodo feriale dello stesso. 5. L'estinzione del rapporto di lavoro per non pregiudica il diritto alle ferie maturate. 6. di qualsiasi motivo, Le ferie vengono riferite a 1 anno solare; in caso di assunzione o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il lavoratore effettivo avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestato. 7. di L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo preavviso. 8. Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali, dovrà darne comunicazione tempestiva alla direzione e comunque provvederà all'invio del certificato medico entro 12 ore; nel caso in cui il lavoratore dimori fuori Comune, la comunicazione dovrà essere data nel più breve tempo possibile. (*) Ai valori iniziali di 22 e 26 sono state aggiunte le 2 giornate di ferie riconosciute con Accordo interconfederale 27.7.78 a compensazione delle 2 solennità civili differite dall'art. 1 della legge 5.3.77 n. 54. 9. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale, entro l'anno, del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo. 10. Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per del lavoratore o per disposizioni dell'azienda. rinuncia 11. Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie, non usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a recupero negli anni successivi. Art. 47 - Licenza matrimoniale. 1. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso per un periodo di: a) se b) se 15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale effettivo; 8 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale, assunto a termine, sempre che abbia prestato servizio per almeno 6 mesi. 2. Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali. Art. 48 - Lavoratori studenti. 1. di I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. 2. Sempre su loro richiesta saranno esonerati lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. dal prestare 3. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre) e per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di esami universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma del diritto allo studio di cui all'articolo successivo. 4. Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso dell'anno solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo verrà programmato trimestralmente 'pro-quota', in sede aziendale, compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative dell'azienda. 5. I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico. 6. le A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui presente al articolo. 7. Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi aziendali. Art. 49 - Diritto allo studio. 1. I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura, intendono frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi di studio, organizzati con il patrocinio delle organizzazioni sindacali, hanno diritto, nei limiti e con le modalità indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale messo a disposizione di tutti i dipendenti. 2. Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco sono usufruibili anche in un solo anno. 3. a All'inizio di ogni triennio verrà del determinato il triennio, monte ore disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'azienda o nell'unità produttiva a quella data, salvi i conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero dei dipendenti. 4. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 21% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordi con la RSU o l'esecutivo della stessa. 5. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 250 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero pari a 2/3 di quelle richieste come permesso retribuito. A tale fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. 6. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3 del monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per l'identificazione dei beneficiari dei permessi, quali età, anzianità di servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc., fermo restando quanto previsto al comma 4. 7. Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei necessari requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai commi precedenti. 8. di I lavoratori dovranno fornire all'azienda iscrizione al corso e successivamente certificati con l'indicazione delle ore relative. un di certificato frequenza 9. Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni specificate dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa. 10. Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi, acconti mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito, fermo restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti e alle condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare frequenza dell'intero corso. Art. 50 - Assistenza e trattamento di malattia. 1. di L'assistenza di malattia ai lavoratori è prestata secondo le norme legge. 2. Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia, compresa quella da infortunio, l'azienda conserverà il posto al dipendente effettivo per i seguenti periodi massimi: a) b) mesi 10 se questi ha un'anzianità fino a 3 anni compiuti; mesi 12 se questi ha un'anzianità superiore a 3 anni. 3. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo la cessazione della malattia precedente. 4. ne Superati i limiti di tempo di cui al comma 2, al lavoratore che faccia richiesta sarà concessa un'aspettativa fino a mesi 12, previa visita medica da parte di sanitari di Enti pubblici o Istituti specializzati di diritto pubblico che accerti l'inidoneità del lavoratore a riprendere il servizio. 5. Durante l'interruzione del servizio per malattia i lavoratori avranno diritto a un'indennità economica commisurata come segue: a) per anzianità di servizio effettivamente compiuto fino a 3 anni: l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e 60% della retribuzione anzidetta per i successivi 4 mesi; b) per anzianità di servizio effettivamente compiuto superiore a 3 anni: l'intera retribuzione globale per i primi 7 mesi e il 60% della retribuzione anzidetta per i successivi 5 mesi. 6. Le prestazioni economiche a carico dell'INPS saranno anticipate dalla azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a conguagliare l'importo complessivo di dette prestazioni economiche con quelle dei contributi e delle altre forme dovute all'INPS stesso dalle aziende. 7. Le prestazioni economiche a carico dell'INAIL saranno anticipate dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a far avere gli assegni relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimesse dall'INAIL stesso. 8. La predetta indennità economica per malattia o infortunio viene sospesa nei casi previsti dalla legge e nei casi indicati dall'INPS o dall'INAIL. 9. L'aliquota del 60% della retribuzione globale prevista dai precedenti punti a) e b) del comma 5 verrà elevata sino a raggiungere l'esatta misura dell'integrazione corrisposta dagli Istituti assistenziali, qualora questi riconoscano, nel corrispondente periodo, una percentuale superiore. Detta aliquota resterà invece immutata ove la percentuale riconosciuta dagli Istituti assistenziali fosse inferiore. 10. Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lett. a) e b) del comma 2 del presente articolo, e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva del preavviso. 11. Il rapporto, ove non venga risolto da nessuna delle 2 Parti, rimarrà sospeso a tutti gli effetti. 12. In caso di malattia il lavoratore deve avvertire l'azienda immediatamente salvo giustificato impedimento e inviare con le modalità previste dalla legge all'azienda stessa entro 2 giorni dall'inizio e dalla prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante la malattia, redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su apposito modulo. 13. la La giustificazione della malattia deve essere compilata secondo norma di legge e le disposizioni INPS. 14. Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio, fin dal 1° giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 17 per consentire il controllo della incapacità lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello stato morboso. 15. Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo siano effettuate su iniziative dell'Ente preposto ai controlli di malattia, in orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai criteri organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate necessità di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e accertamenti specialistici, nonché per le visite di controllo e terapie. In tali casi il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda. 16. Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza giustificata ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di infermità, lo stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale ipotesi l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di cui all'art. 55. Costituisce altresì inadempimento contrattuale lo svolgimento di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza. 17. Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia o infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente comunicato all'azienda. 18. E' in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore in servizio in qualsiasi momento, e particolarmente al rientro dopo il periodo di malattia o infortunio, da parte di Enti pubblici e delle strutture sanitarie competenti. 19. di Il trattamento previsto dal presente articolo compete nel caso interruzione del servizio per causa di malattia, anche se derivante da infortunio, purché questo non si sia verificato per colpa grave del lavoratore. In tal ultimo caso il lavoratore sarà considerato in aspettativa per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi e agli effetti dell'art. 44. 20. Ai lavoratori a tempo determinato sono riconosciuti trattamenti di malattia come disciplinati dall'art. 5 del DL 12.9.83 n. 463 convertito, con modificazioni, nella legge 11.11.83 n. 638 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni. Art. 51 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi. 1. e Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti. 2. Il trattamento previsto dall'art. 50 si applica anche ai lavoratori colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure, i periodi e con le modalità previste dall'articolo stesso. per 3. Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà essere denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il quale provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge, se del caso. 4. a Nel caso in cui il dipendente infortunato non sia più in grado, causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni normali, l'azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della posizione e delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo a mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative. Art. 52 - Tutela della maternità. 1. La maternità è tutelata in conformità alle norme di legge in vigore. Art. 53 - Norme di disciplina aziendale. 1. I rapporti personali e gerarchici nell'ambito dell'organizzazione aziendale debbono essere costantemente improntati al mutuo rispetto dei diritti e dei doveri di ciascuno, nonché ai principi della collaborazione e dell'urbanità. 2. di L'azienda avrà comunque cura di porre il personale in condizione evitare possibili equivoci circa le persone alle quali, oltre che al superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto ad ubbidire o a rivolgersi in caso di necessità. 3. Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare: a) rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda medesima; c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita dall'azienda; d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; e) dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda; f) comunicare tempestivamente all'azienda ogni cambiamento di domicilio. 4. di Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro, attività che siano in relazione con quelle dell'azienda e ricevere a tale effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma. 5. da Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica parte di sanitari di Enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico scelti dall'azienda. 6. Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore deve uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno stabilite dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti al lavoratore stesso dal presente contratto. 7. Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a dei lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo. conoscenza Art. 54 - Doveri e responsabilità dei conducenti. 1. Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo, intesa questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale di lavoro. 2. Qualora siano effettuate oltre l'orario saranno considerate come prestazioni straordinarie. di 3. Il conducente è responsabile delle inosservanze sulla circolazione stradale. 4. il lavoro, del Testo A scanso di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare servizio, deve assicurarsi che il veicolo sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario, deve darne immediatamente avviso all'azienda. 5. Il conducente al quale sia ritirata la patente dall'Autorità, per motivi che non comportino il licenziamento senza preavviso, avrà diritto alla conservazione del posto fino alla definizione del procedimento amministrativo o penale in corso, senza percepire retribuzione alcuna. Durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in questo caso percepirà il salario del livello nel quale viene a prestare servizio. 6. Le aziende che occupano più di 20 dipendenti, oltre alla conservazione del posto di cui sopra, dovranno adibire il conducente a qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria del livello al quale viene adibito. 7. il Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con ritiro della patente e il conducente non accettasse di essere adibito al lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro con la corresponsione del trattamento di fine rapporto di lavoro di cui all'art. 59. 8. al Nel caso di procedimento penale o amministrativo che dia luogo ritiro della patente, e ove la patente sia restituita al dipendente per riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere reintegrato delle eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel periodo nel quale non ha potuto svolgere le mansioni di autista. Art. 55 - Provvedimenti disciplinari. 1. Le mancanze dei lavoratori alle norme aziendali possono essere punite a seconda della loro gravità come segue: 1) 2) 3) ore rimprovero verbale; rimprovero scritto; multa in misura non inferiore a mezz'ora e non superiore a 4 4) 10 5) 6) 2. di della retribuzione base; sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a giorni; licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto; licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto. Il licenziamento di cui al n. 5 si può applicare nei confronti quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso degli ultimi 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 11 giorni, o nello stesso periodo di tempo abbiano subito sospensioni per almeno 20 giorni complessivi, anche se non conseguenti a inosservanza dei doveri di cui all'art. 53. 3. Il provvedimento previsto dal n. 6 si applica nei casi senza attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di fatto, furto qualificato, condanne per reati infamanti, nonché nei confronti del personale colpevole di mancanze relative a doveri anche non particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano di entità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. 4. Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali sia incorso il lavoratore. 5. Le aziende potranno sospendere dal servizio e dalla retribuzione lavoratori sottoposti a procedimento penale in attesa di giudizio. 6. Nel caso di concessione della libertà provvisoria susseguente alla emissione di mandato, ordine di arresto o di cattura, l'azienda valuterà discrezionalmente l'opportunità di riammettere il lavoratore in servizio. 7. Nel essere caso in cui l'entità della mancanza non possa immediatamente accertata, l'azienda, a titolo di cautela, può disporre l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore a 10 giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta la retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile di uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4 e seguenti, di cui al comma 1 del presente articolo. 8. Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero verbale dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore con indicazione dei motivi e degli addebiti. 9. Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni per iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere dalla RSU o l'esecutivo della stessa. 10. La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi entro 30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore: a) di la punizione irrogata, nel caso che la mancanza sia passibile provvedimenti inferiori alla sospensione; b) la proposta trasmessa alla Commissione amministratrice, nel caso che la mancanza sia passibile di sospensione o di provvedimenti più gravi. 11. Il lavoratore ha un ulteriore termine di giorni 7 per presentare alla Commissione amministratrice le proprie giustificazioni per iscritto, o per richiedere di essere sentito dalla Commissione stessa, facendosi assistere dalla RSU o l'esecutivo della stessa. 12. Per i provvedimenti inferiori alla sospensione, il lavoratore potrà ricorrere alla Commissione amministratrice, seguendo la stessa procedura di cui al comma precedente. Durante l'iter del ricorso, il provvedimento rimarrà in sospeso. 13. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da 1 rappresentante di ciascuna delle Parti e da un 3° membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. 14. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltole dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 15. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 anni dalla loro applicazione. Art. 56 - Preavviso. 1. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi di cui alle lett. a), f), g) ed l) del comma 1 dell'art. 57 e al n. 5 del comma 1 dell'art. 55, ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura: a) di b) c) d) 2. di a coloro che hanno superato il periodo di prova e non i 2 servizio: 1 a coloro a coloro a coloro Il anni mese; che hanno superato i 2 anni di servizio e non i 5: 2 mesi; che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 15: 3 mesi; che hanno superato i 15 anni di servizio: 4 mesi. lavoratore avrà diritto all'eventuale preavviso stabilito da disposizioni di legge. maggiore termine 3. Durante il periodo di preavviso l'azienda concederà al lavoratore permessi per la ricerca di una nuova occupazione. 4. Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal 1° giorno della quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo o del licenziamento. 5. I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà, dovranno essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso di dimissioni. 6. Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli effetti del trattamento di fine rapporto di lavoro. Art. 57 - Estinzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi: a) collocamento a riposo del dipendente per aver raggiunto il 60° anno d'età, salvo diversa opzione dello stesso a termine di legge; b) morte del dipendente; c) dimissioni del dipendente; d) superamento dei limiti massimi di malattia e successivo eventuale periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 50; e) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; f) invalidità determinata da malattia professionale o infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte della CPDEL (ora INPDAP); g) comprovato scarso rendimento del dipendente; h) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 55; i) licenziamento per ritiro definitivo della patente all'autista nei casi previsti dall'art. 54; l) licenziamento per necessità imposte da soppressioni, trasformazioni, sensibile modificazione di servizi o da sensibile non contingente riduzione dell'attività produttiva, dopo aver esperito il procedimento riportato in calce al presente articolo. 2. In particolare, per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lett. l), ove abbia avuto luogo una sensibile non contingente riduzione o una soppressione dei servizi e impianti connessi appartenenti al cielo della produzione, per cui ne derivi, secondo l'azienda, la necessità di ridurre il personale addetto ai servizi di cui sopra, e qualora l'azienda stessa non abbia già predisposto di sua iniziativa l'utilizzo di tale personale, verrà seguita la procedura riportata in calce al presente articolo, del quale la stessa fa parte integrante. 3. le Si considera risoluzione di diritto quella che si verifica per donne fra il 55° e il 65° anno d'età, e, per gli uomini, fra il 60° e il 65° anno d'età. Norma di attuazione. Le Parti prendono atto che con il D.lgs. n. 503/92 è stata modificata la disciplina in materia pensionistica e pertanto concordano che i limiti di età di cui al presente articolo sono quelli espressamente previsti dalle disposizioni legislative che disciplinano la materia. PROCEDIMENTO PER IL LICENZIAMENTO NEI CASI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 57 1) le L'azienda necessità di resi disponibili. comunicherà alla licenziamento di RSU o all'esecutivo quei lavoratori della che si stessa sono 2) Entro 10 giorni l'azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le possibilità concrete e attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori resisi disponibili. Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta inteso che il lavoratore potrà essere destinato a qualsiasi altro servizio o mansione senza che per ciò abbia a subire alcun peggioramento suo trattamento economico e della sua qualifica di provenienza. del 3) Quei lavoratori che non avranno trovato immediata utilizzazione potranno essere avviati, a cura dell'azienda, a corsi di riqualificazione con frequenza obbligatoria e per essi potranno essere adottati analoghi provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire. 4) Coloro che si rifiutassero di assumere nuove mansioni, di frequentare corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti corsi con assiduità, potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento dovuti a malattia o ad altre cause di forza maggiore. 5) la Dopo 9 mesi dalla comunicazione di cui al punto 1), l'azienda e RSU o l'esecutivo della stessa si incontreranno di nuovo per riesaminare la situazione aziendale agli effetti dell'assorbimento definitivo dei lavoratori di cui al punto 1) medesimo in relazione all'avvenuta trasformazione di esercizio. Per i lavoratori già assorbiti in altri servizi aziendali, l'esame dovrà essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione del livello, come precisato al punto 7). Nel caso che alcuni lavoratori non abbiano potuto conseguire una riqualificazione ai sensi del punto 3) per i motivi di forza maggiore di cui al punto 4), il periodo predetto verrà ulteriormente prorogato per la durata dell'assenza effettuata dal lavoratore. Il riesame di cui sopra non potrà protrarsi oltre i 10 giorni. 6) Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo fra azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa, oppure si ravvisasse la necessità di dover procedere a licenziamenti, la decisione definitiva dovrà essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le quali dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al punto precedente. 7) I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e livello diversi da quelli di appartenenza verranno inquadrati definitivamente nei nuovi livelli con decorrenza dal compimento del 10° mese dall'avvenuta riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano addetti. 8) La mancata accettazione della nuova classificazione potrà dar luogo al licenziamento. 9) Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente allegato l'azienda potrà procedere al licenziamento a norma dell'art. 57, lett. l) del presente contratto, di quei lavoratori che non avranno trovato utilizzazione definitiva nel quadro dell'azienda. 10) I lavoratori licenziati ai sensi del punto precedente avranno diritto, avendone l'idoneità, di precedenza nelle nuove assunzioni e ciò purché non siano trascorsi più di 3 anni dalla cessazione del vecchio rapporto di lavoro. I lavoratori riassunti in servizio avranno la facoltà di riscattare l'anzianità maturata all'atto del loro licenziamento, restituendo all'azienda e alle Casse di previdenza quanto è stato da esse loro corrisposto per trattamento di fine rapporto di lavoro. 11) In caso di riassunzione l'azienda ha l'obbligo di riconoscere l'anzianità acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento come anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle ferie e del trattamento di malattia. 12) Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi, si terrà conto dei seguenti elementi in concorso fra loro: - anzianità di servizio; carichi di famiglia; situazione economica familiare: particolari capacità tecniche di rendimento. In caso di riassunzione, questa avverrà con criteri obiettivi di precedenza inversi rispetto a quelli in base a cui furono eseguiti i licenziamenti. Art. 58 - Indennità sostitutiva del preavviso. 1. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei termini di preavviso di cui all'art. 56, deve corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo di mancato preavviso. Per il computo di tale indennità valgono le norme dell'art. 2121 C.C. 2. il E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo non compiuto. 3. al L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale relativa al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato. 4. In ogni caso, l'azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva del preavviso, qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per i motivi di cui all'art. 57, lett. b), d), e) ed l). 5. L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del lavoratore, verrà corrisposta agli aventi diritto con le modalità previste dall'art. 2122 C.C. In mancanza di tali aventi diritto, l'indennità sarà corrisposta secondo le norme della successione legittima, salve diverse disposizioni testamentarie del lavoratore defunto. Art. 59 - Trattamento di fine rapporto di lavoro. 1. un All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le modalità previste dagli artt. 1, 4 e 5 della legge 29.5.82 n. 297. 2. 1, A decorrere dall'1.1.91 la retribuzione annua, di cui all'art. comma 2, della predetta legge è costituita: dalle voci che compongono la retribuzione globale, definita ai sensi dell'art. 27, comma 4, del vigente contratto; da 13a a 14a mensilità; dal compenso percepito per lavoro straordinario, comunque prestato. 3. La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per valore degli emolumenti di cui sopra corrisposti nell'anno. il 4. E' in facoltà dell'azienda di dedurre, dall'ammontare del trattamento di fine rapporto di lavoro che il lavoratore viene a percepire all'atto della cessazione del rapporto di lavoro stesso, quanto erogato dall'azienda per acconti o bonifici anche non espressamente previsti dal presente contratto. Nota a verbale. Per il calcolo dell'indennità d'anzianità al 31.5.82 si fa alle norme nel CCNL in vigore alla stessa data. rinvio Art. 60 - Certificato di lavoro. 1. In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente ha svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e del livello nel quale sia inquadrato. Art. 61 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU. Le Parti, PUBLILATTE e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, preso atto dell'Accordo Interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.9.94 sulla costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) dei lavoratori dalle stesse dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col Protocollo Governo-Parti Sociali del 23.7.93, nel confermare quanto convenuto nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato. 1. Ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del CCNL per i dipendenti delle centrali del latte pubbliche, in ciascuna azienda con più di 15 dipendenti può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria-RSU, di cui all'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, secondo le modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e nel Regolamento ad esso allegato. 2. 1, Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui al punto n. comma 3 dell'Accordo interconfederale 29.9.94, a condizione che abbiano espresso formale adesione al presente accordo e all'accordo interconfederale sopra citato e alle norme di attuazione del protocollo di intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in materia di "Relazioni Industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei servizi pubblici locali" contenute al punto 4 dell'Accordo sulle relazioni industriali di cui alla lett. B della parte I del CCNL per i dipendenti delle Centrali pubbliche del latte. 3. L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo; le operazioni connesse con le elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto n. 12 del Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.94 - previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del servizio. 4. e Per i successivi rinnovi l'iniziativa può essere assunta dalla RSU deve essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato. 5. Le OO.SS. firmatarie del presente contratto o che comunque aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70; le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU. 6. Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna azienda è pari a: - nelle nelle nelle nelle nelle nelle nelle aziende aziende aziende aziende aziende aziende aziende che che che che che che che occupano occupano occupano occupano occupano occupano occupano da 16 a 50 dipendenti: da 51 a 100 dipendenti: da 101 a 150 dipendenti: da 151 a 200 dipendenti: da 201 a 300 dipendenti: da 301 a 450 dipendenti: oltre 450 dipendenti: 9 3 4 5 6 7 8 7. In attuazione del punto n. 1, comma 2, dell'Accordo interconfederale 29.9.94, ferma restando l'unicità della RSU e il rispetto dei numeri complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di maggiori dimensioni, ove siano presenti entità organizzative e operative autonome, la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra le quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in misura proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati nelle diverse entità autonome. 8. di L'individuazione delle entità organizzative e operative autonome cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'azienda e le strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, comma 1 del presente Accordo. 9. In tali casi e in ogni altro caso ove la dimensione complessiva della RSU lo richieda, viene istituito tra i componenti della RSU un organismo ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di un numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU e comunque non inferiore a 3; tale Comitato Esecutivo ha la funzione di coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare la medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con la Direzione aziendale, secondo il mandato ricevuto dalla RSU stessa. 10. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono intervenire presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto e all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma non hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente loro conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU. 11. Le OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la RSU ratificano congiuntamente e successivamente comunicano alla PUBLILATTE i nominativi dei componenti delle RSU eletti o designati nell'ambito delle proprie liste nelle aziende associate; la PUBLILATTE, riscontrata la corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro i 15 giorni successivi. Il mandato della RSU decorre dalla comunicazione di cui sopra. 12. Nei casi di decadenza della RSU previsti dall'accordo interconfederale 29.9.94 o comunque ove la RSU non sia ancora stata eletta ovvero non sia validamente costituita, l'attività della medesima viene assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1 del presente accordo per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. 13. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già di competenza del Consiglio di fabbrica di cui all'art. 60 del CCNL 15.12.90, con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità sindacali e compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi componenti eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al precedente punto n. 2 subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse nell'esercizio dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70; nei confronti di ciascun componente della RSU eletto o designato nell'ambito del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste dagli artt. 18 e 22 della legge n. 300/70. 14. Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL per i dipendenti da centrali del latte pubbliche i diritti previsti dall'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, punto 4, ultimo comma. 15. La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale e assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che il presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale, salvo sia espressamente prevista la competenza congiunta delle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL; nelle aziende con meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella nazionale, per le materie che il CCNL, attribuisce al livello aziendale è esercitata dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL. 16. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale, i componenti della RSU possono disporre di un monte ore annuo globale di permessi sindacali retribuiti pari a 3 ore per dipendente in forza presso l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione. 17. Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23 della legge n. 300/70. 18. Il monte ore sopra individuato costituisce un limite annuo invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata di eventuali residui dell'anno di competenza. 19. Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU, compresa la partecipazione a riunioni anche con l'azienda e/o a commissioni comunque denominate. 20. L'azienda comunica alla RSU entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione; inoltre, con cadenza quadrimestrale, le aziende comunicano alle RSU la quota di monte ore per i permessi sindacali ancora disponibile. 21. La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata per iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore, fatte salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei permessi sindacali. 22. Sono abrogati e sostituiti dal presente accordo l'art. 60 e il punto 1) dell'art. 61 del CCNL 15.12.90. 23. Per quanto non espressamente previsto nel presente si intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94. articolo 24. Nelle aziende ove fossero già costituite le RSU, queste restano in carica fino alla scadenza del loro mandato. Art. 62 - Prerogative sindacali. 1) PERMESSI SINDACALI 1. e I lavoratori componenti gli organi direttivi delle Confederazioni dei Sindacati nazionali, regionali e comprensoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto, dietro comunicazione documentata della convocazione degli organi di cui sopra, otterranno dalle aziende permessi retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi o alle riunioni delle delegazioni per la trattazione di accordi di carattere nazionale o provinciale. 2. I nominativi dei dipendenti componenti gli organi direttivi di cui sopra dovranno essere tempestivamente comunicati alla Direzione dell'azienda. 3. I permessi per gli organi direttivi delle Confederazioni e dei Sindacati nazionali, regionali e comprensoriali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto non potranno superare annualmente i limiti complessivi così indicati: - in in in in in aziende aziende aziende aziende aziende fino a 50 dipendenti: da 51 a 200 dipendenti: da 201 a 400 dipendenti: da 401 a 500 dipendenti: oltre 500 dipendenti: 100 3 3,5 4 5 ore ore ore ore ore per per per per dipendente dipendente dipendente dipendente. 4. Quanto previsto nel presente articolo si intende comprensivo dei permessi retribuiti sanciti dagli artt. 23 e 29 della legge n. 300 del 20.5.70. 5. di Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale parte sindacale di cui alla Prima parte del CCNL, per le attività collaterali e integrative, è fissato in 100 ore annue, in aggiunta a quelle impiegate per le riunioni del Comitato bilaterale stesso. 2) ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI 1. Per l'espletamento di attività sindacale alle aziende, ai lavoratori che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e provinciali in seno alle 3 Organizzazioni congiuntamente stipulanti il presente contratto (FLAI-CGIL, FAT-CISL e UILA-UIL) l'aspettativa verrà retribuita fino a concorrenza dei seguenti limiti: a) per le aziende con più di 600 dipendenti: 3 distacchi annui dal lavoro; b) per le aziende da 501 a 600 dipendenti: 2 distacchi annui dal lavoro; c) per le aziende da 201 a 500 dipendenti: 1 distacco annuo dal lavoro; d) per le aziende sino a 200 dipendenti: un monte annuo di giornate corrispondenti a 3 ore per dipendente. 2. di Le richieste motivate per l'ottenimento dei periodi di aspettativa cui al precedente comma saranno presentate congiuntamente per iscritto alle aziende dai responsabili delle segreterie provinciali delle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, all'inizio di ciascun anno. 3. L'indicazione dei nominativi, ai fini dell'attribuzione del periodo di aspettativa riservato ad ognuna delle 3 Organizzazioni sindacali, sarà effettuata con lettera motivata da ciascuno dei responsabili di cui al comma precedente. 3) ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE 1. I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. 2. o Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori gruppi di essi - possono essere indette dalle segreterie provinciali FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, dalla RSU o dall'esecutivo della stessa con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione aziendale. 3. Le modalità di esecuzione delle riunioni saranno comunicate Direzione aziendale ai fini produttivi. 4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione dell'azienda, dirigenti esterni dei sindacati che hanno costituito la RSU. 4) MOBILITA' DEI DELEGATI SINDACALI 1. Il trasferimento dei delegati sindacali aziendali dall'unità produttiva, dal gruppo omogeneo o dal reparto, in caso di mobilità, deve essere subordinato all'assenso della RSU o della segreteria provinciale FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL. 5) 1. a LOCALI DELLA RSU Le aziende con almeno 200 dipendenti pongono permanentemente disposizione della RSU o dell'esecutivo della stessa, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'azienda. 2. o Nelle aziende con un numero inferiore di dipendenti l'esecutivo della stessa, ha diritto di usufruire, faccia richiesta, di un locale idoneo per le sue riunioni. ove la RSU ne 6) DIRITTO DI AFFISSIONE 1. ha La RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 2. o I comunicati dovranno recare la firma dei responsabili della RSU dell'esecutivo della stessa e saranno preventivamente portati a conoscenza della Direzione. 7) QUOTE SINDACALI a) Contributi sindacali. 1. Le aziende effettueranno le trattenute, sulle retribuzioni mensili, dei contributi sindacali dei lavoratori per conto delle Organizzazioni nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto, in base ad apposita delega rilasciata dai lavoratori stessi nella quale dovranno essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di matricola, il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo. 2. La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca della delega. 3. la Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti determinano trattenuta per contributi sindacali nello 0,85%, per 14 mensilità, sulla retribuzione base, sugli aumenti periodici d'anzianità, sull'indennità di contingenza e sulle somme spettanti ai sensi dell'art. 32 del vigente CCNL. 4. Tali contributi saranno versati a cura delle aziende sui conti correnti indicati dalle Organizzazioni di cui al comma precedente. b) Quote sindacali per il rinnovo contrattuale. 1. Le aziende tratterranno in unica soluzione, al momento del pagamento delle competenze arretrate, ai lavoratori cui si applica il presente contratto, a favore delle Organizzazioni sindacali nazionali congiuntamente stipulanti, le seguenti somme: - 1A, 1: 2, 3A: £. 60.000 45.000 - 3, 4, 5, 6: 30.000 2. I lavoratori che non intendessero farsi effettuare la trattenuta renderanno nota tale loro decisione alla Direzione aziendale entro 7 giorni dalla data di affissione della comunicazione relativa alla effettuazione della trattenuta stessa. Le Direzioni aziendali provvederanno a trasmettere alle Organizzazioni sindacali nazionali le somme raccolte, conformemente alle indicazioni che saranno da queste comunicate alla PUBLILATTE. Art. 63 - Regolamento delle vertenze individuali. 1. Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal lavoratore, tramite la RSU o l'esecutivo della stessa all'amministrazione aziendale a mezzo di domanda motivata. 2. La RSU chiederà l'accertamento in contraddittorio alla situazione, che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta, con la partecipazione dell'interessato. 3. o L'amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con la RSU l'esecutivo della stessa, entro 15 giorni dall'accertamento. 4. 2 In parti caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle verbale in triplice copia corredato da scheda contenente tutti i dati di fatto utili per l'esame della vertenza ponendo in evidenza quelli sui quali le parti non si dichiarano d'accordo. 5. Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere rimessi entro 10 giorni al Sindacato provinciale e alla PUBLILATTE. 6. A richiesta della parte più diligente, la PUBLILATTE provvederà alla convocazione, presso l'azienda interessata, dei delegati dei Sindacati provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno il compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole della vertenza, con il che si riterrà esaurita l'azione conciliativa. Art. 64 - Relazioni sindacali. 1. Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le Parti concordano che in caso di controversie collettive la soluzione delle stesse avverrà attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e la RSU. 2. o In particolare, se la controversia ha come oggetto l'applicazione l'interpretazione di norme contrattuali, l'esame può avvenire a richiesta di una delle Parti con l'intervento delle organizzazioni stipulanti. APPENDICI Appendice n. 1. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297. Art. 1. - Beneficiari. Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno 8 anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Tale servizio deve essere maturato alla data in cui la è presentata, quale risulta dal protocollo aziendale di arrivo. domanda Art. 2. - Limiti numerici. Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si fa riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente. Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro il limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale dei dipendenti. La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile ha efficacia per l'anno successivo alla data di rilevazione. La parte di aliquota eventualmente non è trasferibile a quello successivo. esaurita in un anno e non Art. 3. - Misura dell'anticipazione. L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del del trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno precedente. 70% L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della parte del trattamento di fine rapporto già impegnata a garanzia di debiti contratti dal lavoratore interessato. L'importo dell'anticipazione non potrà comunque essere superiore a quello risultante dalla documentazione prodotta. Art. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità. La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità di: a) spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i familiari considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari; b) acquisto documentato della 1a casa di abitazione per sé o per i figli; c) assegnazione della 1a casa in cooperativa a proprietà divisa; d) riscatto di alloggio popolare che costituisca la 1a casa di abitazione; e) costruzione in proprio di 1a casa di abitazione; f) ristrutturazione della 1a casa di abitazione comportante un costo non inferiore al 25% del valore dell'appartamento. Si precisa che se il dipendente è già proprietario di casa di abitazione può richiedere l'anticipazione per i figli purché questi non siano proprietari di casa di abitazione. Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza: a) b) spese sanitarie; spese per l'acquisto della 1a casa di abitazione. Nell'ambito delle priorità di cui previsti aziendalmente criteri di precedenza. sopra, possono essere Art. 5. - Spese sanitarie. La necessità di terapie e di interventi straordinari deve essere comprovata da apposita documentazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche. Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione, la richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa. Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza. Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati all'art. 2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di ogni anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie. A terapia o intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla consegna, entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazione equivalente, ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute e non documentabili. Art. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione. I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della 1a casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare domanda corredata o dall'atto preliminare di compravendita, debitamente autenticato da notaio, o dall'atto di compravendita; atti comunque stipulati successivamente al 31.5.82. Inoltre dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, attestante: che il dipendente, sotto la propria responsabilità, è consapevole delle conseguenze penali e civili previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono dichiarazioni false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare indebiti benefici per sé o per altri; che richiede l'anticipazione subordinatamente alla tassativa condizione di destinare l'impiego per l'acquisto della 1a casa di abitazione e che esso dipendente, o il beneficiario, nonché il rispettivo coniuge, non risultino essere proprietari o comproprietari di altre unità abitative nel comune di residenza. La richiesta dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche dal beneficiario nell'ipotesi di acquisto a favore dello stesso. Nel caso la 1a casa venga intestata al figlio, il dipendente avrà cura di allegare estratto di certificato di famiglia per documentare il grado di parentela, nonché decreto del giudice tutelare competente se si tratta di acquisto a favore del figlio minorenne. In caso di acquisizione di alloggio in cooperativa edilizia dovrà essere allegata alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al comma 2, la dichiarazione del Presidente della Cooperativa, con firma autenticata a termine di legge, da cui risulti che il richiedente è assegnatario di alloggio su terreno acquisito con l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la costruzione dell'alloggio stesso. Nell'ipotesi alla di costruzione di casa o di ristrutturazione, oltre dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dipendente dovrà presentare domanda corredata dal titolo legale del diritto di proprietà dell'area edificanda o della casa da ristrutturare, copia autentica della concessione edilizia e del contratto di appalto. Nel caso di impossibilità di esibizione del contratto d'appalto, sarà ritenuto documento idoneo una perizia giurata dei lavori da eseguire e l'ammontare degli stessi. In caso di riscatto, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione rilasciata dagli istituti attestante l'impegno assunto del e l'importo da pagare. riscatto Entro, e non oltre 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione per l'acquisto della 1a casa di abitazione, il dipendente è tenuto alla esibizione dell'atto di acquisto integrante il relativo preliminare. Nell'ipotesi invece di costruzione il dipendente dovrà esibire, non oltre 3 mesi dalla data del rilascio, la licenza di abitabilità della nuova casa costruita. Nel caso di acquisto, costruzione, riscatto e ristrutturazione della casa, saranno prese in esame soltanto le domande relative a fattispecie concrete verificatesi non prima di 1 anno dalla data della domanda, salvo che la domanda stessa, non accolta per incapienza nel numero degli aventi diritto, venga ripresentata nell'anno successivo. Art. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai punti precedenti o della documentazione giustificativa del mancato rispetto di tali termini, l'azienda provvederà al recupero dell'importo lordo erogato, maggiorato delle rivalutazioni intercorse ai sensi del comma 4, art. 1 della legge n. 297/82, mentre l'importo già versato per la tassazione Irpef dovrà essere richiesto in rimborso come previsto dall'art. del DPR n. 602 del 29.9.73, a cura dell'interessato. Ove fosse necessario procedere al recupero delle somme in modo coattivo, le spese relative saranno addebitate al dipendente. 38 Qualora invece la spesa sia risultata inferiore alla somma erogata, l'azienda recupererà, nei modi indicati al punto precedente, la parte non utilizzata. Art. 8. - Disposizioni finali. Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per l'acquisto o la ristrutturazione della 1a casa di abitazione per sé o per i propri figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in data anteriore all'1.6.82. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di presentazione si intendono decadute. Appendice n. 2. Prot. n. 99 Oggetto: CHIARIMENTO SULLA DECLARATORIA DEL 1° LIVELLO A Roma, 27 gennaio 1984 Alla FILIA ROMA Ci siamo resi conto che, nella redazione della declaratoria del 1° livello A contenuta nell'ipotesi di accordo 27.5.83, non emerge con chiarezza il senso dell'intesa tra noi intervenuta nel corso della trattativa il rinnovo del contratto di lavoro. per Tale nostra constatazione Vi è stata manifestata nel corso della riunione del 26 gennaio scorso durante la quale abbiamo effettuato la collazione delle norme contrattuali da inviare a stampa. Il 1° livello A, nel sistema di inquadramento del personale, è stato realizzato per considerare quei collaboratori aziendali di massimo livello che per professionalità e per posizione nella struttura organizzativa rivestono un ruolo particolare che li differenzi da quello degli impiegati di I livello. Perché questa finalità sia perseguita è necessario precisare che l'espressione contenuta nella declaratoria del I livello A: "su più unità organizzative" deve intendersi riferita a unità organizzative di tipo primario, generalmente guidate da impiegati di I livello, indipendentemente dalla nomenclatura aziendale usata per definirle, e non già ad unità di tipo secondario o terziario, guidate generalmente da collaboratori di livello inferiore al 1°. Per cui la discriminante esistente tra il collaboratore aziendale di I/A e quello di I livello, limitatamente a questa espressione dell'intera declaratoria, risiede appunto nel fatto che il 1° coordina e controlla più unità organizzative primarie, qualunque sia la loro denominazione, mentre il 2° regge una sola unità primaria che a sua volta può comprendere altre unità di tipo secondario o terziario. Abbiamo rilevato, nel corso della riunione del 26 gennaio scorso, che la predetta interpretazione corrisponde anche, secondo codeste Organizzazioni sindacali, alle intese e alle ragioni che nella trattativa del maggio 1983 hanno portato le Parti all'istituzione del I livello A. Chiediamo che ci venga fornito per iscritto un Vostro cortese cenno di consenso che provvederemo a riportare, unitamente a questa lettera, nel contratto che sta per andare in stampa. Distinti saluti. FIAMCLAF Appendice n. 3. Prot. n. 91/LMD/mg Roma, 9 marzo 1984 Alla FIAMCLAF R0MA Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera del 27.1.84, prot. n. 99 e 100 (1), precisandovi che l'esemplificazione di nuove mansioni emerse in questi ultimi anni nell'organizzazione aziendale è da ritenersi puramente indicativa e non risolutiva ai fini dell'inquadramento dei lavoratori interessati. Distinti saluti. FILIA (1) L'appendice n. 3 del CCNL 27.5.83 è stata assorbita nell'art. 17 del presente contratto. . OMISSIS. DA PAG. 123 A PAG. 233. SONO RIPORTATI I SEGUENTI ALLEGATI: 1. e Legge 20.5.70 n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro e 2. da norme sul collocamento. Accordo Nazionale 19.7.94 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti Aziende Municipalizzate Centrali del Latte. 3. Accordo 24.5.95 per il nuovo testo a stampa del CCNL. 4. Protocollo d'intesa 24.5.95 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 5. Accordo interconfederale 29.9.94 per la Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie. 6. Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL, CISL, UIL sul sistema delle relazioni industriali e norme di comportamento delle Parti e procedure per la gestione dei conflitti di lavoro. 7. Verbale d'incontro CISPEL/CGIL, CISL, UIL: "Impegni per l'attuazione del protocollo". 8. Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93. 9. Legge 29.5.82 n. 297: "Disciplina del trattamento di fine rapporto di lavoro e norme in materia pensionistica". 10. Legge 13.5.85 n. 190: "Riconoscimento giuridico dei quadri intermedi". 11. Legge 12.6.90 n. 146: "Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge". 12. Accordo Nazionale 20.11.95 sul Rappresentante della sicurezza di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 626 del 19.9.94. 13. Art. 33 della legge 5.2.92 n. 104: "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate". þþþþ