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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I DIPENDENTI DA CENTRALI DEL LATTE
GESTITE AI SENSI DELLA LEGGE N. 142/90
19 luglio 1994
1° gennaio - 31 dicembre 1997
Il giorno 19 luglio 1994, in Roma,
tra
la FIAMCLAF rappresentata dal Presidente Dario Matturro,
dal
Presidente della Delegazione sindacale Carlo Brambilla, dai
componenti
della Delegazione trattante Massimo Belcolle, Franco Bonifazi,
Giorgio
Groff, Anna Pagliaini, Giulio Pinto, assistiti dal Segretario
Generale
Maria Virginia Molinari e dal funzionario del settore sindacale
Gaetano
Rossi;
la PUBLILATTE rappresentata dal Presidente Pietro Di Costanzo,
dai
componenti della Delegazione trattante Massima Belcolle, Franco
Bonifazi,
Anna Pagliaini, Roberto Stabile, dal componente della
Delegazione
sindacale della CISPEL Carlo Brambilla, assistiti dal Segretario
Generale
Maria Virginia Molinari
e
e
la FAT-CISL rappresentata dal Segretario Generale, Ferruccio Pelos,
dai Segretari nazionali Roberto Benaglia, Gianni Pastrello,
Uliano
Stendardi, Roberto Vicentini;
la FLAI-CGIL rappresentata dal Segretario Generale, Gianfranco
Benzi,
dal Segretario Generale aggiunto Nino Casabona e dai Segretari
nazionali
Antonio Carbone, Elisa Castellano, Laura Martini, Silvano Silvani;
la
UILA-UIL rappresentata dal Segretario Generale
Pierluigi
Bertinelli, dal Segretario Generale aggiunto Stefano Mantegazza e
dai
Segretari nazionali Giordano Battistini Ulivi, Tiziana Bocchi,
Pasquale
Papiccio, Enrico Tonghin
e da una delegazione di dirigenti regionali e territoriali e dai
Consigli
di fabbrica delle 3 organizzazioni,
è stato stipulato il presente CCNL per i dipendenti delle centrali
del
latte
gestite
ai
sensi della legge n. 142/90 che
sostituisce
integralmente quello datato 5.12.90.
La normativa che segue è quindi aggiornata e coordinata con le norme
di
legge, con l'Accordo nazionale 19.7.94, per i dipendenti delle
sopra
citate centrali del latte, integrato e modificato dall'Accordo
nazionale
24.5.95, per il nuovo testo a stampa del CCNL e con il Protocollo
d'intesa
24.5.95 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
Dichiarazione a verbale.
La PUBLILATTE, in considerazione dell'assunzione, a far data dal
12.1.95,
delle funzioni di agente contrattuale in nome e per conto delle
Centrali
del latte in precedenza associate alla FIAMCLAF, dichiara di
sottoscrivere
il
presente accordo al fine di portare a compimento il
rinnovo
contrattuale iniziato dalla FIAMCLAF stessa.
Al termine del periodo di validità del vigente contratto, la
PUBLILATTE,
nella sua autonomia, si riserva la facoltà, ove lo ritenga necessario
in
relazione alle nuove forme di gestione adottate dalle aziende
associate,
di assumere o stipulare un diverso contratto nazionale.
Parte I
A)
B)
Premessa politica;
Accordo sulle relazioni industriali.
A)
PREMESSA POLITICA
1.
alla
La
PUBLILATTE
rileva
con convinzione che il
servizio
reso
collettività dalle aziende del latte, aventi natura pubblica, è
stato
negli anni trascorsi e continua tuttora ad essere di rilevante
importanza
poiché esse sono strumento operativo di una politica economica che
si
prefigge di garantire, nell'area di loro competenza, uno sbocco
crescente
dei prodotti della zootecnia locale e nazionale e di tutelare le
attese
legittime dei consumatori di avere prodotti di alta e sicura qualità.
2.
a
In questi decenni le aziende pubbliche hanno svolto intenso lavoro
sostegno della zootecnia locale per la quantità del prodotto ritirato
da
produttori singoli o associati, ma ancor più per aver messo a
disposizione
le capacità e le conoscenze delle aziende per realizzare nuove
condizioni
di produzione del latte che ne elevassero le qualità igieniche
e
merceologiche verso i traguardi già realizzati da altri
produttori
europei. Né sono mancati interventi per realizzare nuovi metodi
di
lavorazione e per allargare la gamma dei prodotti a base di latte.
Nella
difesa del mercato del latte pastorizzato "fresco" la PUBLILATTE
svolge
una funzione determinante di coordinamento delle categorie
nazionali
interessate, promuove la conoscenza delle sue elevate proprietà
nutritive,
con interventi di educazione alimentare soprattutto tra le
giovani
generazioni.
3.
La PUBLILATTE intende operare affinché, al di là della
forma
organizzativa che gli enti locali intendono assumere ai sensi della
legge
n. 142/90, non venga del tutto meno la presenza del pubblico nel
settore.
4.
L'obiettivo prioritario della PUBLILATTE è quello di
conseguire
ulteriori elementi di garanzia per la qualità dei prodotti, rimuovendo
nel
contempo sacche di inefficienza e recuperando redditività.
5.
La PUBLILATTE ritiene che il rinnovo del CCNL può essere
occasione
idonea per mettere a disposizione delle aziende strumenti di gestione
e di
sviluppo delle risorse umane che favoriscano il raggiungimento
di
traguardi più elevati di efficienza.
6.
La PUBLILATTE, consapevole che un più elevato grado di efficienza
del
sistema aziendale si consegue operando su tutti i fattori della
realtà
aziendale, valuta che l'approvvigionamento del latte offra
diverse
opportunità con le connesse conseguenze economiche importanti per
la
gestione aziendale. Gli approvvigionamenti della produzione locale
o
nazionale continueranno ad essere privilegiati.
7.
La PUBLILATTE, coerentemente col proprio Statuto, favorirà,
anche
sulla base di alcune esperienze in atto, un adeguato coordinamento
delle
attività delle aziende aderenti.
8.
di
La
PUBLILATTE
giudica
infine
indifferibile
una
politica
riorganizzazione del sistema gestionale delle aziende teso a un
aumento
rilevante del fatturato per consentire una riduzione dell'incidenza
del
costo del lavoro sia sul fatturato che sul valore aggiunto. Per
questo, le
Parti, in aggiunta agli interventi sui fattori gestionali
sopra
richiamati,
ritengono necessario realizzare obiettivi
specifici,
recuperando efficienza e razionalizzazione delle risorse
aziendali,
mediante lo sviluppo delle capacità di penetrazione nel mercato
attraverso
l'inserimento
nell'organizzazione aziendale di funzioni,
sistemi
distributivi e figure professionali aventi caratteristiche e
condizioni
più vicine a quelle operanti nelle aziende concorrenti.
9.
e,
A
tal fine occorre cogliere le opportunità offerte dal mercato,
nello stesso tempo, offrire un contributo allo sviluppo
dell'occupazione
mediante il ricorso a forme di collaborazione introdotte dalla
recente
legislazione del lavoro riguardante i contratti di formazione e
lavoro, il
rapporto a tempo parziale e quello a tempo determinato.
10. Nella stessa prospettiva, la PUBLILATTE considera altresì
necessario,
nel formulare gli aspetti normativi ed economici del presente e dei
futuri
contratti, tener conto di quelli in vigore nel settore privato, al
fine di
assicurare alle imprese pubbliche condizioni contrattuali pari a
quelle
delle imprese private concorrenti.
11.
A questo fine, nel corso della vigenza contrattuale, sarà
altresì
costituito un Gruppo di lavoro che analizzi in termini comparativi
le
normative del settore pubblico e di quello privato, fornendo soluzioni
in
termini di omogeneizzazione.
12.
La PUBLILATTE conferma il proprio impegno per la
salvaguardia
dell'occupazione, considerandola uno dei primi doveri sociali
dell'azienda
pubblica;
eventuali problemi che derivassero dai nuovi
assetti
organizzativi saranno esaminati dalla RSU nell'ambito aziendale.
13.
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL ribadiscono la disponibilità
dei
lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire
un
contributo alla riorganizzazione e al rilancio delle attività
aziendali,
nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e
competitive
consentono ai lavoratori di avere le garanzie per la
continuità
dell'impiego, la salvaguardia e l'incremento dei livelli
occupazionali.
14.
La PUBLILATTE e la FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, considerati
gli
obiettivi politici del presente contratto, sono consapevoli che il
ruolo
delle relazioni industriali assume nelle aziende una nuova e
più
articolata fisionomia dovendo individuare soluzioni idonee ai
problemi
economici, sociali e organizzativi che le aziende dovranno
affrontare,
favorendo le occasioni propizie di sviluppo e rielaborando i punti
di
debolezza.
15. Pertanto, le Parti, facendosi carico di orientare l'azione dei
propri
rappresentanti e nell'intento di ricercare, secondo gli
obiettivi
aziendali, coerenze di comportamento, concordano di attivare per
la
vigenza del presente contratto uno schema di relazioni industriali
basate
sul seguente accordo che si articola in 4 livelli operativi:
1)
2)
3)
4)
Incontri informativi periodici;
Osservatorio nazionale;
Comitati bilaterali;
Relazioni industriali.
B)
ACCORDO SULLE RELAZIONI INDUSTRIALI
Punto 1 - INCONTRI INFORMATIVI PERIODICI
1.
le
A
fronte
di
particolari esigenze in cui venissero a
trovarsi
aziende del settore, ognuna delle Parti potrà richiedere, in
qualsiasi
momento, un confronto a livello nazionale, regionale o aziendale.
2.
Annualmente, di norma nel 2° semestre, in occasione
dell'elaborazione
del piano programma e del bilancio preventivo annuale, tra le
direzioni
aziendali e la RSU, assistita dalle rispettive associazioni
sindacali,
avverranno incontri durante i quali sarà rivolta particolare attenzione
ai
seguenti argomenti:
a)
di
quantità
e
qualità
degli
approvvigionamenti,
contratti
conferimento in rapporto alle scelte produttive, al fine di contribuire
a
sostenere l'approvvigionamento interno;
b)
politica
commerciale di distribuzione e strumenti
operativi
finalizzati alla riconferma dell'essenzialità della rete di vendita
e
all'ampliamento dei mercati aziendali;
c)
eventuali politiche coordinate tra le aziende pubbliche del latte;
d)
piani di investimento, produttivi, commerciali, ecologici,
ambientali
e di ricerca;
e)
programmi di formazione professionale per una migliore
qualificazione
dei lavoratori;
f)
modifiche all'organizzazione del lavoro e innovazioni
tecnologiche,
comprese quelle che comportano rilevanti riflessi sull'occupazione;
g)
organici aziendali.
Punto 2 - OSSERVATORIO NAZIONALE
1.
Viene
costituito
un
Osservatorio
nazionale,
quale
sede
d'informazione, analisi e confronto sulle questioni suscettibili di
avere
incidenza sulla situazione complessiva delle centrali del latte
aziende
municipalizzate, al fine di individuare, con il massimo
anticipo
possibile, le occasioni di sviluppo per favorire la maturazione, nonché
di
individuare linee di politica industriale di settore per la ricerca
e
innovazione dei prodotti o di processo delle nuove iniziative
produttive,
della gestione del mercato del lavoro, ricercando a tal fine procedure
più
snelle della politica attiva del lavoro, della condizione femminile
e
conseguenti concrete iniziative per promuovere un'effettiva parità
tra
uomo e donna.
2.
Fanno parte dell'Osservatorio Nazionale le rappresentanze
sindacali
nazionali della PUBLILATTE e del Sindacato dei lavoratori che
si
riuniranno quando una delle Parti lo richieda e in ogni caso almeno
2
volte
all'anno. Le Parti si riservano di integrare la
propria
rappresentanza, qualora lo ritengano necessario, con esperti.
3.
i
In
detti
incontri, in particolare, saranno esaminati e valutati
seguenti fenomeni:
1)
andamento congiunturale del settore, rapporto delle aziende
con
l'ambiente agricolo, andamento dei prezzi; recupero di produttività
del
settore e capacità di estensione del mercato;
2)
condizioni ambientali di lavoro e influenza delle
alterazioni
ecologiche della campagna sulla qualità del latte;
3)
possibilità di intervento nei confronti degli Organi
governativi
responsabili degli aspetti sanitari e commerciali del prodotto
trattato;
4)
andamento del costo del lavoro e rapporto tra questo e
la
legislazione in materia contributiva, assistenziale e
infortunistica;
rilevazione dell'evoluzione professionale dell'apporto dei
lavoratori
conseguente all'innovazione tecnologica e alla razionalizzazione
dei
sistemi gestionali; problematiche poste dalle legislazioni
sociali.
Presupposto per la rilevazione di cui sopra sarà un'analisi
organizzativa
delle posizioni di lavoro caratteristiche presenti nelle aziende.
4.
si
Per
lo
svolgimento dei suoi compiti, l'Osservatorio
Nazionale
avvarrà degli elaborati messi a disposizione da istituzioni
scientifiche,
centri studi di categoria, enti pubblici o organismi specializzati.
5.
Gli obblighi reciproci di informazione che le Parti si
assumono
mantengono immutati gli ambiti decisionali degli Organi direttivi
della
PUBLILATTE
e
delle aziende e sono salvaguardate le
rispettive
responsabilità che incombono sulle imprese e sulle
organizzazioni
sindacali dei lavoratori.
6.
i
Le Parti esamineranno entro il termine della vigenza contrattuale
risultati conseguiti con questa articolazione delle relazioni
industriali,
con particolare riguardo alla tempestività e sollecitudine con la
quale
sono superate le verifiche e i conflitti conseguenti a
innovazioni
tecnologiche e modifiche organizzative.
Punto 3 - COMITATI BILATERALI PARITETICI
1.
di
In
ogni azienda, fatti salvi gli incontri informativi periodici
cui al precedente punto 1, è costituito il Comitato bilaterale.
2.
Esso ha la funzione di approfondire tutti gli aspetti
organizzativi
rilevanti
della
gestione
aziendale,
quali
trasformazioni,
ristrutturazioni, innovazioni tecnologiche, modificazioni
consistenti
dell'organizzazione aziendale.
3.
Poiché la responsabilità delle scelte organizzative compete
alla
Direzione aziendale, l'esame delle progettualità dovrà essere compiuto
nel
modo più obiettivo e aperto. In tale ottica saranno affrontate anche
le
eventuali modifiche relative al settore commerciale e distributivo
che
optino per forme distributive alternative a quella diretta.
4.
La valutazione delle problematiche avverrà, pertanto, nell'ambito
del
miglioramento del rapporto costi-benefici e in quello
dell'analisi
dell'impatto quali-quantitativo sull'occupazione, sulle
professionalità
dei lavoratori e sulla realizzazione di un'effettiva parità fra uomo
e
donna.
5.
Il momento in cui questo confronto si articola è quello
propedeutico
al successivo confronto in sede sindacale (qualora la realizzazione
di
progetti specifici lo richieda) nell'ottica della ricerca di una
sintesi
fra gli interessi aziendali e quelli dei lavoratori. Tale momento
è
pertanto distinto dal ruolo che compete alla RSU quale
interlocutore
contrattuale dell'Azienda.
6.
Analoghe funzioni espletate da organismi aziendali
preesistenti
dovranno confluire nel Comitato bilaterale dal momento
sua
costituzione.
7.
Il Comitato bilaterale sarà composto, da
dei
lavoratori e da 3 rappresentanti dell'azienda.
3
della
rappresentanti
8.
I nominativi dei rappresentanti dei lavoratori chiamati a farne
parte
saranno scelti congiuntamente da FAT - FLAI - UILA territoriali e
dalla
RSU e notificati alla direzione entro il 1° gennaio di ogni anno.
9.
di
Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale
parte sindacale è fissato all'art. 61.
10.
Nelle aziende con meno di 60 dipendenti le funzioni del
Comitato
bilaterale vengono svolte dai membri della RSU con facoltà di
avvalersi di
esperti interni.
11. I Comitati bilaterali si riuniscono a richiesta di una delle Parti
in
relazione ai problemi da trattare.
12.
Data
la natura informativa del Comitato bilaterale,
restano
impregiudicate le competenze e le responsabilità della Direzione
aziendale
in ordine alle decisioni che debbono essere assunte.
13.
Entro 3 mesi dalla stipula dell'accordo di rinnovo del
presente
contratto, si procederà alla nomina dei rappresentanti nel
Comitato
bilaterale e, entro 15 giorni dalla nomina, all'insediamento dello
stesso.
14.
Alle riunioni del Comitato bilaterale non possono partecipare più
di
6 rappresentanti complessivi.
Punto 4 - NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA
CISPEL/CGIL-CISL-UIL DEL 20 LUGLIO 1989
1.
Le Parti recepiscono il protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del
20.7.89
in materia di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di
lavoro
nei settori dei servizi pubblici locali", integrato dal verbale
di
incontro 19.7.90 in relazione alla legge n. 146 del 12.6.90, recante
norme
sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali,
e
convengono di completarlo - in relazione alla peculiarità del settore
e
alle modalità di erogazione dei servizi - nel seguente modo:
a)
Durata e preavviso dello sciopero
2.
La proclamazione dello sciopero deve essere comunicata alle
aziende
con un preavviso non inferiore a quello dell'art. 2, comma 5,
della
legge n. 146/90, ossia 10 giorni. La revoca o la sospensione dello
stesso,
compatibilmente con lo stato delle trattative, devono essere
comunicate
alle Aziende almeno 24 ore prima.
3.
di
Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata
un'intera giornata di lavoro; quelli successivi al 1°, relativi
alla
stessa vertenza, non possono superare le 2 giornate di lavoro.
4.
un
Tra
un'azione
di
sciopero
e la successiva
viene
assicurato
giornata
lavorativa
intervallo di almeno 7 giorni.
5.
si
Gli
scioperi
di
durata
inferiore
alla
svolgeranno in un unico periodo del turno antimeridiano e
turno
pomeridiano e saranno predeterminati in modo da contenere
minimo
possibile i disagi dell'utenza.
6.
Non si potrà procedere a porre in essere forme anomale
lotta,
quali: sciopero ad oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
b)
del
al
di
Prestazioni garantite.
7.
Al fine di tutelare i bisogni minimi della popolazione servita
dalle
aziende, le Parti convengono che deve essere assicurata almeno
la
continuità, nei momenti di sciopero, della consegna tempestiva
del
prodotto a ospedali, cliniche, case di cura, istituti di
assistenza,
scuole ed enti similari.
c)
Determinazione del contingente minimo.
8.
Le Parti determinano con il regolamento di servizio,
sede
aziendale, il contingente minimo di personale necessario ad
assicurare
l'effettuazione delle prestazioni garantite.
d)
Azioni antisindacali.
in
9.
di
Le
Aziende, durante l'intervallo decorrente dalla dichiarazione
sciopero alla sua effettuazione, manterranno un comportamento di
rispetto
del diritto di sciopero, evitando azioni che possano vanificare
le
conseguenze dello sciopero stesso.
Parte II - ARTICOLATO DEL CONTRATTO
Art. 1 - Applicabilità del contratto.
1.
Il presente CCNL disciplina il rapporto di lavoro
aziende
gestite dagli enti locali nelle forme di cui agli artt.
della
legge n. 142/90, esercenti il servizio di centrale del
loro
dipendenti, ad eccezione dei dirigenti e dei lavoratori
4.
tra
le
22, 23 e 25
latte, e i
di cui all'art.
2.
L'applicazione del presente contratto di lavoro è subordinato
agli
adempimenti delle vigenti leggi cui debbono ottemperare le aziende di
cui
al precedente comma 1.
3.
Le aziende dovranno consegnare a ogni dipendente copia del
presente
contratto di lavoro, facendosene rilasciare ricevuta.
Art. 2 - Cessione e/o trasformazione di azienda.
1.
il
La cessione e/o trasformazione dell'azienda non risolve di per sé
contratto di lavoro e il personale ad essa addetto conserva i suoi
diritti
nei confronti dell'azienda subentrante.
2.
In considerazione della natura pubblica delle Centrali del latte
che
adottano il presente contratto della loro diretta emanazione dagli
Enti
locali proprietari e della naturale vocazione di entrambi a conciliare
gli
interessi economici con le problematiche sociali, le Parti
concordano
sulla necessità di definire, come di seguito definiscono,
procedure
coerenti con detta vocazione in caso di trasformazione e/o cessione di
una
Centrale pubblica.
3.
Le Parti, pertanto, concordano che, in caso di trasformazione
e/o
cessione totale o parziale di una Centrale pubblica del latte,
si
osservino le seguenti procedure:
a)
in
l'ente
locale proprietario che intenda trasformare
e/o
cedere
tutto o in parte la propria azienda dovrà comunicare ufficialmente
tale
intenzione alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente contratto
e
alla RSU aziendale prima di assumere qualsiasi iniziativa;
b)
su
richiesta
di parte sindacale, l'Ente locale
è
tenuto
preventivamente a contattare le suddette Organizzazioni
sindacali
rappresentative dei lavoratori per esaminare congiuntamente i progetti
di
trasformazione e/o cessione totale o parziale, allo scopo di verificare
la
convenienza delle scelte economiche e commerciali ispiranti i
medesimi,
nonché le opportune garanzie di salvaguardia dell'occupazione esistente
e
delle unità produttive;
c)
analoga procedura dovrà porsi in essere nel definire il
progetto
industriale di sviluppo cui si intende legare l'eventuale cessione
totale
o parziale dell'azienda, nonché le connesse pattuizioni che diano
certezza
di continuità all'occupazione esistente e del suo mantenimento per
un
quinquennio nell'ambito della struttura aziendale. In caso di
eventuali
ristrutturazioni aziendali, saranno contrattate con le strutture
sindacali
interessate
modalità
certe
per
un
reimpiego
produttivo
nell'amministrazione comunale o in altra azienda municipalizzata
delle
risorse umane che risultassero eccedenti.
4.
Nello svolgersi dei confronti e delle consultazioni come
sopra
definite, le Parti si impegnano ad esaminare, sulla scorta di
esperienze
già esistenti, forme appropriate tendenti ad agevolare la
partecipazione
dei lavoratori nel capitale dell'azienda risultante dalla
trasformazione
e/o dalla cessione totale o parziale, in modo tale che essa
costituisca
presidio concreto alle pattuizioni e progettualità prima intervenute.
Art. 3 - Inscindibilità del contratto e condizioni di miglior favore.
1.
Il presente contratto, che costituisce una regolamentazione
unitaria
e inscindibile nel suo complesso, assorbe e sostituisce, per la materia
da
esso disciplinata, tutte le norme di precedenti contratti
collettivi
nazionali e aziendali, di accordi speciali, di accordi e
regolamenti
aziendali e di usi e consuetudini.
2.
In particolare:
a)
gli istituti che pur disciplinati da CCNL hanno trovato in
sede
aziendale applicazione difforme, sia dal punto di vista normativo
che
retributivo, a far data dall'1.1.94, saranno applicati esclusivamente
con
le modalità e nei termini previsti dal presente contratto; sono
fatte
salve per il personale in forza al 31.12.93 le condizioni di
miglior
favore esistenti nell'ambito di ogni singolo istituto per effetto
della
suddetta applicazione;
b)
ai predetti istituti e a quelli che trovano la loro fonte
normativa
esclusivamente a livello aziendale, senza rinvio da parte del CCNL, non
si
applicano gli aumenti retributivi previsti dal presente accordo di
rinnovo
contrattuale.
Art. 4 - Personale addetto alla pulizia e alla mensa che presta servizio
per non più di 3 ore giornaliere.
1.
Le aziende, in cui il personale addetto esclusivamente alla
pulizia
dei locali o ai servizi di mensa svolge il proprio servizio per non più
di
3 ore giornaliere, dovranno concordare con la RSU o l'esecutivo
della
stessa le condizioni per la disciplina del rapporto di lavoro di
detto
personale.
Art. 5. - Decorrenza e durata del contratto.
1.
Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1994, fatta
eccezione
per le diverse decorrenze previste per taluni specifici istituti.
2.
di
Il
presente contratto ha valenza fino al 30.6.96 per le materie
natura economica e fino al 31.12.97 per le materie di natura normativa.
Art. 6. - Assunzione del personale.
1.
in
L'assunzione
conformità
presente
contratto.
del
personale
viene
effettuata
dalle
aziende
alle norme di legge, dello statuto aziendale e del
2.
L'aspirante
dovrà
sottoporsi a
visita
per
l'accertamento
dell'idoneità specifica al lavoro per il quale dovrà essere assunto.
3.
L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con lettera
dell'azienda,
che dovrà essere controfirmata per accettazione, nella quale
dovranno
essere specificati:
a)
b)
c)
d)
la
il
il
la
data d'inizio del rapporto di lavoro;
livello di inquadramento;
trattamento economico iniziale;
durata del periodo di prova.
4.
Per la tutela del lavoro delle donne
vengono
richiamate le norme di legge.
e
dei
fanciulli
5.
Le Parti convengono che, ai sensi dell'art. 25, commi 1 e 2,
della
legge
23.7.91 n. 223, possono essere assunti mediante
richiesta
nominativa, senza l'obbligo della riserva di cui al comma 1 del
suddetto
articolo, i lavoratori da inquadrare nei livelli 2, 2A, 1, 1A e Quadri
di
cui all'art. 17 del presente contratto.
6.
Per le assunzioni di personale per il quale è consentita la
richiesta
nominativa all'ufficio di collocamento, l'Azienda, sentita la
RSU,
valuterà l'opportunità di dare la preferenza, a parità di condizioni,
al
coniuge o ai figli dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto
di
lavoro, sempre che gli stessi siano in possesso dei requisiti
richiesti.
7.
Nell'ambito delle proprie possibilità tecnico-produttive, le
aziende
sono disponibili ad esaminare con la RSU o l'esecutivo della stessa
il
problema dell'inserimento degli invalidi e degli handicappati
aventi
diritto al collocamento obbligatorio nelle proprie strutture in
funzione
della capacità lavorativa degli stessi e in conformità alle norme
sulla
sicurezza del lavoro.
8.
Le aziende sono tenute ad informare la RSU o l'esecutivo della
stessa
sulla situazione relativa alle assunzioni obbligatorie.
9.
Per quanto riguarda l'adeguatezza delle condizioni di lavoro
alla
capacità lavorativa della speciale categoria degli handicappati, le
Parti
stipulanti, in considerazione del problema particolare
che
essi
rappresentano, dichiarano che si adopereranno congiuntamente per
la
realizzazione delle iniziative e dei provvedimenti necessari a
dare
attuazione ai "sistemi di lavoro protetto" di cui alla normativa
di
riferimento.
Art. 7 - Periodo di prova.
1.
al
Il
lavoratore
assunto
in servizio,
fuori
dei
successivo art. 8, è soggetto a un periodo di prova.
2.
Il periodo di prova è fissato:
casi
di
cui
a)
a
b)
3.
di
per i lavoratori inquadrati nel 1 livello A e nel 1° livello: fino
6 mesi;
per tutti gli altri lavoratori: fino a 3 mesi.
Non sono ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo
prova.
4.
al
La retribuzione del lavoratore in prova non può essere inferiore
trattamento fissato dal contratto per il livello cui il lavoratore
stesso
è stato assegnato.
5.
Durante il periodo di prova, sia l'azienda che il lavoratore
possono
recedere dal contratto senza obbligo di preavviso o indennità
sostitutiva.
6.
o
Qualora la risoluzione avvenga per dimissioni in qualunque
tempo
per licenziamento durante il 1° mese, la retribuzione viene
corrisposta
per il solo periodo di servizio prestato.
7.
Qualora il licenziamento avvenga oltre il termine predetto di 1
mese,
viene corrisposta al lavoratore la retribuzione fino alla metà o alla
fine
del mese in corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la 1a o
la
2a quindicina del mese stesso.
8.
Nel caso di recesso di una delle parti durante il periodo di
prova,
spetta al lavoratore il trattamento di fine rapporto di lavoro, nonché
i
ratei di ferie e di 13a e 14a mensilità relativi al periodo di
lavoro
effettuato.
9.
il
Trascorso
il
periodo di prova senza dichiarazione di
recesso,
lavoratore si intenderà confermato in servizio e il periodo di prova
sarà
computato nell'anzianità a tutti gli effetti.
Art. 8 - Assunzione a termine.
1.
Ai sensi dell'art. 23 della legge 28.2.87 n. 56, è
consentita
l'apposizione di un termine alla durata del contratto, oltre che nei
casi
previsti dall'art. 1 della legge n. 230/62, nei seguenti altri casi:
a)
quando l'azienda ha necessità di coprire posti derivanti
dall'avvio
di nuove attività a titolo provvisorio temporaneo, ovvero a
titolo
permanente nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni
di
bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle
vigenti
norme di legge;
b)
quando trattasi di sostituzione di personale assente, avente
diritto
alla conservazione del posto di lavoro per norma contrattuale,
con
particolare riguardo alle seguenti ipotesi: malattia e
infortuni,
maternità, supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a
funzioni
pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali
o
nazionali, servizio militare di leva o richiamo alle armi, assenze
per
aspettativa;
c)
quando trattasi di sostituzione di lavoratori in servizio,
assegnati
temporaneamente a mansioni diverse o superiori a quelle
normalmente
svolte;
d)
nelle more delle procedure per la selezione e l'assunzione
di
personale a tempo indeterminato.
2.
il
Il
personale
assunto con contratto a termine non può
limite del 10% dell'organico effettivo in forza alla data
gennaio
dell'anno in cui viene stipulato il contratto.
superare
1°
3.
Nel caso che sorga controversia circa l'applicazione del
presente
articolo, e in particolare quando possa ritenersi che l'assunzione
a
termine sia fatta per eludere le disposizioni di legge e del
presente
contratto, le organizzazioni sindacali competenti si incontreranno
per
risolvere la controversia.
4.
Ove il contratto a termine venga trasformato in contratto a
tempo
indeterminato, il lavoratore avrà diritto al riconoscimento di
tutta
l'anzianità maturata in esecuzione del contratto stesso e non
dovrà
sottostare ad alcun periodo di prova.
Art. 9 - Stagionalità.
1.
Le Parti, convinte della necessità di perseguire l'obiettivo di
una
stabile occupazione nel settore e consapevoli della delicatezza
dei
problemi occupazionali connessi all'utilizzazione di manodopera
con
rapporto stagionale, concordano che, qualora si renda
indispensabile
l'assunzione di lavoratori stagionali o comunque necessari per punte
di
maggior lavoro ricorrenti con contratto a tempo determinato, il numero
di
lavoratori da assumere, il periodo di lavorazione e
l'inquadramento
professionale vengano esaminati preventivamente con la RSU o
l'esecutivo
della stessa per verificare l'esatta applicazione delle norme
contrattuali
e di legge.
Art. 10 - Lavoro a tempo parziale.
1.
Le aziende, sentita la RSU o l'esecutivo della stessa,
possono
assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale e anche trasformare
il
rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno ai sensi di legge.
2.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che,
per
accordo volontario fra lavoratore e azienda, viene prestato
non
saltuariamente, durante una parte del giorno o della settimana o del
mese
o dell'anno, per una durata complessiva minore della durata normale
di
lavoro stabilita dal presente contratto o da vigenti accordi
aziendali,
comunque non inferiore a 20 e non superiore a 30 ore settimanali.
3.
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono
effettuate
secondo le stesse regole e procedure in atto per i lavoratori a
tempo
pieno.
4.
di
La
retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive,
il
premio
produzione e ogni altro elemento contrattuale, purché non
incompatibile
con la natura del rapporto a tempo parziale, competono al
lavoratore
assunto a tempo parziale, in misura proporzionale alle ore di
lavoro
effettivamente lavorate.
5.
Possono essere assunti a tempo parziale i lavoratori che
svolgono
mansioni compatibili con un lavoro ad orario ridotto. Sono
comunque
esclusi dalla possibilità di lavoro a tempo parziale gli impiegati
con
funzioni direttive o di coordinamento.
6.
il
La
prestazione
di
lavoro straordinario non è compatibile
con
rapporto di lavoro a tempo parziale.
7.
il
In
caso di assunzione di personale a tempo pieno è riconosciuto
diritto di precedenza ai lavoratori con contratto a tempo parziale
aventi
requisiti necessari per la copertura del posto.
8.
Qualora la richiesta venga avanzata da un numero di
lavoratori
superiore al numero dei posti da ricoprire, la precedenza viene
stabilita
in relazione dell'anzianità di servizio. Qualora si verificasse una
parità
nel requisito dell'anzianità di servizio, si dovrà fare riferimento
ai
seguenti ulteriori criteri:
a)
numero delle persone a carico (con riferimento alle norme INPS);
b)
età dei candidati, dando la precedenza al più anziano, qualora
anche
il criterio del carico di famiglia non costituisca elemento selettivo
(per
parità o assenza di carico).
9.
la
Al
lavoratore
che
ne
faccia richiesta, può
essere
concessa
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale,
compatibilmente con le esigenze organizzative aziendali, nel limite
del 5%
del personale dell'azienda.
10.
Il lavoratore a tempo pieno, che abbia chiesto e ottenuto
la
trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a
tempo
parziale e avanzi successivamente un'ulteriore richiesta per
ripristinare
il tempo pieno, ha diritto al reintegro in base alle
disponibilità
organizzative dell'azienda e comunque entro 1 anno dalla domanda.
Art. 11 - Contratti di formazione e lavoro.
1.
Le Parti stipulanti, nell'intento di promuovere l'utilizzo
dei
contratti di formazione e lavoro, ai sensi della normativa vigente
in
materia, al fine di incentivare l'assunzione dei giovani e di
assicurare
agli stessi, oltre all'inserimento nell'attività produttiva,
un'adeguata
fase formativa finalizzata all'acquisizione di professionalità
conformi
alle esigenze delle aziende, concordano la seguente procedura:
a)
9,
nell'ambito dell'autonomia negoziale affidata alle Parti dall'art.
comma 1, della legge n. 169/91, la PUBLILATTE e la FAT-CISL, FLAI-CGIL
e
UILA-UIL convengono con il presente accordo che si consideri superata
la
necessità dell'approvazione preventiva della Commissione regionale
per
l'impiego, qualora i progetti siano dichiarati dalle Parti conformi
alle
norme del presente accordo.
A tal fine le aziende trasmetteranno alla PUBLILATTE e alla FATCISL,
FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionale copia dei progetti esecutivi che
si
intenderanno tacitamente approvati decorsi 30 giorni dalla
ricezione
degli stessi;
b)
i contratti di formazione e lavoro devono essere notificati
dal
datore di lavoro all'atto dell'assunzione all'Ispettorato provinciale
del
lavoro territorialmente competente.
2.
e
Copia del presente accordo verrà notificata a cura della PUBLILATTE
della FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionale al Ministero del lavoro,
e,
a cura delle aziende e della RSU, agli uffici regionali e provinciali
del
lavoro e alle Commissioni regionali per l'impiego, anche ai fini
del
riconoscimento da parte del Ministero della conformità dei contenuti
di
esso alla disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro.
3.
Le Parti stipulanti concordano di estendere ai rapporti di
formazione
e lavoro le disposizioni del CCNL salvo quanto esplicitamente
previsto
nella presente regolamentazione.
In materia di classificazione e di inquadramento dei giovani
assunti
con contratto di formazione e lavoro trovano applicazione i
criteri
concordati al successivo comma.
4.
12
24
La durata del periodo di prova sarà pari a:
1
mese di prestazione effettiva per i contratti di durata fino a
mesi;
2 mesi di prestazione effettiva per i contratti di durata sino a
mesi.
5.
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro
verrà
riconosciuto un trattamento retributivo corrispondente ai minimi
tabellari
e ai valori dell'indennità di contingenza stabiliti dal CCNL per
il
livello di inquadramento indicato nel progetto di formazione e lavoro.
Il
livello di inquadramento potrà essere inferiore di un livello a
quello
spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori con contratto di
lavoro
indeterminato che svolgano mansioni o funzioni corrispondenti a
quelle
assegnate al giovane assunto con contratto di formazione e lavoro.
Saranno
altresì riconosciuti l'utilizzo dei servizi aziendali quali mensa
e
trasporti ovvero il godimento delle relative indennità
sostitutive
specifiche nonché di tutte le maggiorazioni connesse alle
specifiche
caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa previste dal
CCNL
(lavoro a turno, notturno, festivo, ecc.). Ai suddetti lavoratori
viene
altresì riconosciuto il trattamento variabile come determinato ai
sensi
dell'art. 33 del presente contratto.
6.
Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione
del
contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato,
verrà
riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori
per
tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale
verrà
erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
7.
o
In
caso
di
interruzione della prestazione, dovuta
a
malattia
infortunio non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto
alla
conservazione del posto:
a)
per un periodo di 2 mesi quando il contratto di formazione e
lavoro
ha validità di 12 mesi:
b)
per un periodo di 4 mesi quando il contratto di formazione e
lavoro
ha durata 24 mesi.
8.
Per i contratti di formazione di durata pari a 12 mesi:
1)
nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro,
senza
ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30
giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo
di
conservazione del posto sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei
12
mesi del contratto;
2)
nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con
ricaduta
nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di
30
giorni successivi alla fine della precedente malattia, il
periodo
complessivo di conservazione del posto è di 90 giorni di
calendario
nell'arco dei 12 mesi del contratto.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il
suddetto
periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale
alla
durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi);
9.
Per i contratti di formazione di durata pari a 24 mesi:
1)
nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro,
senza
ricaduta, oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30
giorni
successivi alla fine della precedente malattia, il periodo complessivo
di
conservazione del posto sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei
24
mesi del contratto;
2)
nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con
ricaduta
nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di
30
giorni successivi alla fine della precedente malattia, il
periodo
complessivo di conservazione del posto è di 160 giorni di
calendario
nell'arco dei 24 mesi del contratto.
10.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi,
il
suddetto periodo complessivo di conservazione del posto sarà
proporzionale
alla durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi).
11.
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta valido
quanto
previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti.
12.
L'azienda anticiperà ai predetti lavoratori, indipendentemente
dalla
qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello
di
conservazione del posto, il trattamento economico previsto a carico
degli
istituti assicuratori.
13.
La determinazione dei tempi e delle modalità delle attività
di
formazione e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione
al
quale tende il contratto di formazione.
14.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga
trasformato
in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere
utilizzato
in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo
di
formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre
che
ai fini degli istituti previsti dalla normativa di legge vigente
in
materia.
15.
Le Parti convengono che in sede aziendale per i contratti
di
formazione la Direzione, sentita la RSU, specificherà i contenuti e
le
caratteristiche del contratto di formazione e lavoro, i tempi
di
formazione teorica e di addestramento pratico, nonché le modalità
di
effettuazione del piano formativo.
16.
Possono essere assunti con contratto di formazione
i
soggetti di età compresa tra i 16 e i 32 anni.
e
lavoro
17.
Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo le
seguenti
tipologie:
a)
contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1)
2)
acquisizione di professionalità intermedie (2, 3A e 3)
acquisizione di professionalità elevate (2A, 1 e 1A)
b)
contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale mediante un'esperienza lavorativa che
consenta
un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo
e
organizzativo (4 e 5).
18.
La durata massima del contratto di formazione e lavoro non
può
superare i 24 mesi per i contratti di cui alla lett. a) del comma 17 e
di
12 mesi per i contratti di cui alla lett. b) del medesimo comma.
19.
I contratti di cui alla lett. a), n. 1 e 2 del comma 17
debbono
prevedere rispettivamente almeno 80 e 130 ore di formazione da
effettuarsi
in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto cui alla lett. b)
del
medesimo comma deve prevedere una formazione minima di base di almeno
20
ore così suddivise: 6 ore per la disciplina del rapporto di lavoro, 4
ore
per l'organizzazione del lavoro e 10 ore per la prevenzione ambientale
e
antinfortunistica. Eventuali ore aggiuntive di formazione non
verranno
retribuite.
20. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano nei
confronti
dei progetti attivati a partire dall'1.5.95.
21.
Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo
fa
rinvio alla normativa vigente in materia.
si
ALLEGATO
I progetti a cura
ai
seguenti fac-simili:
dell'Azienda debbono essere
compilati
in
base
FAC-SIMILE N. 1
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
e
Il
presente
progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda
alla formazione di n .....lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e
i
32 anni. (N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto
apposito
progetto).
Data di assunzione......
Durata del contratto di formazione e lavoro n ......mesi (indicare
il
numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di assunzione:
(indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
Il presente contratto è mirato ad acquisire professionalità
intermedia.
Programma di formazione.
e
Inserimento iniziale per..... mesi di effettivo lavoro con mansioni
compiti di.............
Inserimento per ulteriori...... mesi di effettivo lavoro con
mansioni
e compiti
Modalità di svolgimento della formazione in azienda.
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale
nella
posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle
capacità
professionali cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e
programmi
....................
sarà impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare
sede)
................................
la
L'addestramento pratico sarà orientato:
- all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche ............
- si svolgerà nei locali dell'Azienda normalmente adibiti ai processi
produttivi.
La prestazione lavorativa sarà sostituita da almeno n. 80
di
formazione, come sopra organizzata (oppure: La prestazione sarà
sostituita
da almeno n. 80 ore di formazione, come sopra organizzata).
ore
FAC-SIMILE N. 2
PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
e
Il
presente
progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda
alla formazione di n .... lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e
i
32 anni. (N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto
apposito
progetto).
Data di assunzione .....................
Durata del contratto di formazione e lavoro n ......mesi (indicare
il
numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di
assunzione:
(indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
Il presente contratto è mirato ad acquisire professionalità elevata.
FAC-SIMILE N. 3
PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO
e
Il
presente
progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda
alla formazione di n ......lavoratori, tutti di età compresa tra i 16 e
i
32 anni. (N.B. per ogni figura professionale deve essere redatto
apposito
progetto).
Data di assunzione .............
Durata del contratto di formazione e lavoro n ......mesi (indicare
il
numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di
assunzione:
(indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
Il
presente
contratto è mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale
mediante un'esperienza lavorativa che
consenta
un
adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo
e
organizzativo.
Programma di formazione.
e
e
Inserimento
iniziale per mesi di effettivo lavoro
con
mansioni
compiti di ........
Inserimento per ulteriori mesi di effettivo lavoro con
mansioni
compiti di.......
Modalità di svolgimento della formazione in azienda.
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale
nella
posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle
capacità
professionali cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
e
la
sarà
impartita
programmi......
sarà
impartita
con
nei
riferimento
locali
ai
dell'Azienda
sede).......
L'addestramento pratico sarà orientato:
seguenti
o
non
contenuti
(indicare
all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche ...........
si svolgerà nei locali dell'azienda normalmente adibiti ai
processi
produttivi.
Sarà fornita una formazione minima di base, relativa alla disciplina
del
rapporto
di
lavoro, dell'organizzazione del lavoro,
nonché
alla
prevenzione del lavoro ambientale e infortunistico.
Art. 12 - Servizio militare.
1.
fa
La
chiamata
cessare
il
alle armi per assolvere gli obblighi di
leva
rapporto di lavoro che resta in tal caso sospeso
non
salvo
il
diritto alla decorrenza dell'anzianità.
2.
Ai
Il
richiamo
alle
armi
non risolve
il
rapporto
di
lavoro.
dipendenti richiamati alle armi verrà applicato il trattamento
economico
previsto dalle leggi in vigore.
3.
Il dipendente chiamato o richiamato alle armi dovrà
riprendere
servizio entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo o
in
licenza illimitata in attesa di congedo; in mancanza, sarà
considerato
dimissionario dalla data della chiamata o del richiamo alle armi.
Art. 13 - Anzianità.
1.
L'anzianità del dipendente si computa in base agli anni di
servizio
con esclusione dei periodi in cui il rapporto di lavoro resta sospeso
a
tutti gli effetti. Le eventuali frazioni di anno saranno computate a
mese;
le frazioni di mese non inferiori ai 15 giorni saranno computate per
mese
intero e quelle inferiori saranno trascurate.
2.
il
Per i lavoratori passati effettivi dopo il periodo di prova o dopo
rapporto
avviene
di
lavoro
a
termine, la decorrenza
dell'anzianità
rispettivamente ai sensi degli artt. 7 e 8 del presente contratto.
3.
Le particolari anzianità convenzionali concesse liberamente
dalle
aziende all'atto dell'assunzione del dipendente o successivamente
avranno
i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
Art. 14 - Orario di lavoro.
A)
ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO
1.
L'orario settimanale è di 38 ore.
2.
Tale orario è ripartito su 5 giorni,
diversa
ripartizione contrattata in sede aziendale.
3.
2°
fatta
salva
una
Quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito su 5 giorni, il
giorno di riposo settimanale è considerato lavorativo ad ogni effetto
e
potrà cadere in qualsiasi giorno della settimana.
B)
ORARIO GIORNALIERO DI LAVORO
4.
L'orario giornaliero di lavoro viene comunicato dall'Azienda
con
apposito ordine di servizio che sarà affisso nello stabilimento in
luogo
visibile.
5.
Nei turni continui il personale non dovrà abbandonare il lavoro
fino
a quando non sarà stato sostituito.
6.
la
Ove
per
motivate
esigenze tecniche o funzionali
si
presenti
necessità di modifica temporanea dell'orario giornaliero di lavoro,
la
direzione aziendale esaminerà con la RSU l'applicazione della
variazione,
indicando i motivi che impongono tale variazione.
C)
PROGRAMMAZIONE ANNUALE DELL'ORARIO DI LAVORO
7.
Nell'intento di assicurare la razionale utilizzazione degli
impianti
verso il continuo miglioramento della qualità e al fine di attenuare
gli
oneri connessi alla discontinuità della produzione, di norma
prima
dell'inizio dell'anno solare si svolgerà apposita trattativa a
livello
aziendale nel corso della quale, previa illustrazione da parte
della
direzione aziendale alla RSU dell'andamento stagionale della
produzione,
si concorderanno i programmi relativi ai periodi di godimento delle
ferie
nonché le forme di utilizzo della flessibilità degli orari giornalieri
e
settimanali, in relazione alla stagionalità della produzione e
dei
consumi.
8.
di
Ove,
nel
corso
dell'anno,
dovessero
presentarsi
esigenze
variazione rispetto alla programmazione dei suddetti istituti, anche
in
relazione alla flessibilità complessiva che caratterizza taluni
settori
della produzione, in appositi incontri tra la direzione e la RSU
si
procederà all'aggiornamento di programmi e previsioni.
D)
FLESSIBILITA' DELL'ORARIO DI LAVORO
9.
Nell'ambito dei periodi fissati dalla programmazione
annuale
dell'orario di lavoro, la flessibilità degli orari si
realizza
contrattando a livello aziendale un orario settimanale ridotto
o
aumentato, rispetto a quello contrattuale, fino a un massimo di 4 ore.
E)
PROCEDURE DI CONTRATTAZIONE
10.
La contrattazione sulla ripartizione dell'orario settimanale e
sulla
flessibilità è articolata come di seguito specificato.
11.
La Direzione comunica le sue proposte alla RSU.
12.
Entro 15
Direzione
aziendale.
F)
giorni deve esaurirsi il confronto tra
NORME DI ATTUAZIONE
RSU
e
13.
Ai lavoratori che effettuano orario continuato senza possibilità
di
abbandonare il posto di lavoro è concesso di consumare il pasto sul
posto
stesso, nell'orario e nel tempo da concordarsi aziendalmente. In
questo
caso il tempo per la consumazione del pasto è retribuito.
14.
Per i lavoratori che hanno facoltà di allontanarsi dal posto
di
lavoro per fruire della mensa aziendale, la durata dell'intervallo e
il
suo posizionamento nell'arco lavorativo sono concordate in sede
aziendale.
Detto periodo non è considerato lavorativo e non è retribuito. Se
detto
intervallo viene collocato, per ragioni di servizio, al termine
della
giornata lavorativa, il lavoratore è autorizzato a lasciare l'azienda
se
non utilizza il servizio mensa.
15.
Con riferimento ai precedenti commi 13 e 14, sono fatte
salve
regolamentazioni aziendali o situazioni di miglior favore esistenti
alla
data della stipula del presente contratto.
16.
Sono fatti salvi gli orari di lavoro pattuiti in sede aziendale
in
misura inferiore alle 38 ore.
Art. 15 - Sospensione dell'attività lavorativa.
1.
La sospensione dal lavoro del dipendente per riduzione e
interruzione
di attività, quando non sia intervenuta la risoluzione del rapporto
di
lavoro, non interrompe l'anzianità a tutti gli effetti ed entro i
limiti
del presente contratto.
2.
Al dipendente sospeso dall'ufficio d'igiene per motivi
profilattici,
qualora non usufruisca di altro trattamento previdenziale o
assicurativo,
spetterà, durante il periodo di sospensione, la metà della
retribuzione
globale che gli sarebbe stata corrisposta se avesse lavorato.
Art. 16 - Interruzioni del lavoro e recuperi.
1.
In caso di interruzioni del lavoro di breve durata a causa di
forza
maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del lavoratore,
nel
conteggio della retribuzione, non si terrà conto delle interruzioni
stesse
quando queste, nel loro complesso, non superino i 60 minuti
nella
giornata.
2.
i
In caso di interruzioni di lavoro che superino, nel loro complesso,
60 minuti nella giornata, qualora l'azienda trattenga nell'azienda
stessa
il lavoratore, questi avrà diritto alla corresponsione della
retribuzione
per tutte le ore di presenza.
3.
E' ammesso il recupero a regime normale delle ore di lavoro
perdute
per le cause di cui al comma 1 del presente articolo, purché esso
sia
contenuto nei limiti di 1 ora al giorno e si effettui entro i 60
giorni
immediatamente successivi a quello in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 17 - Classificazione dei lavoratori.
1.
si
I lavoratori sono inquadrati secondo una classificazione unica che
articola su 9 livelli, in base alle seguenti declaratorie:
1° LIVELLO A
Lavoratori che, oltre al possesso di un'elevata e specifica
preparazione
tecnico-professionale svolgono, con responsabilità di coordinamento e
di
controllo, con ampia discrezionalità di poteri, funzioni direttive su
più
unità organizzative (ufficio, reparto, sezione o servizio,
comunque
denominati) o su singole unità considerate di primaria importanza
in
relazione
alla struttura organizzativa e alla realizzazione
degli
obiettivi generali prefissati dall'azienda.
1° LIVELLO
Lavoratori
che in possesso di un'elevata e specifica
preparazione
tecnico-professionale svolgono funzioni direttive su ramo, servizio
o
unità organizzativa, comunque denominati, della struttura aziendale e
che
abbiano discrezionalità di poteri, con facoltà di iniziativa nei
limiti
delle direttive generali impartite dai dirigenti o dal direttore;
inoltre
lavoratori che svolgono, con ampi poteri di iniziativa e
corrispondente
responsabilità, mansioni di concetto di elevata specializzazione in base
a
direttive generali loro impartite, ivi compresi gli analisti di
sistemi
per elaborazione elettronica di dati.
2° LIVELLO A
Lavoratori con i requisiti e le caratteristiche proprie del 2° livello,
la
cui prestazione abituale si configuri particolarmente differenziata
da
quelle dei loro colleghi a parità di inquadramento perché, in base al
loro
apporto di iniziativa e di conoscenza acquisita in un'esperienza
specifica
e rilevante, sono loro attribuite responsabilità particolari o
sono
richieste prestazioni in parte afferenti a mansioni di livello
superiore,
fuori dalle formali sostituzioni di lavoratori assenti.
2° LIVELLO
Vi appartengono lavoratori amministrativi o tecnici con funzioni
di
concetto e/o con compiti di controllo e coordinamento che
comportano
iniziativa e autonomia per il buon andamento di determinate
attività
aziendali entro una limitata discrezionalità di poteri; lavoratori
di
maturata esperienza preposti, con grado di particolare autonomia
ed
iniziativa alla conduzione di sistemi di processo produttivi
automatizzati
complessi e di difficoltà superiori a quelle caratterizzanti
l'elaboratore
di processo di cui alla declaratoria del 3° livello A; programmatori
EDP;
lavoratori che, in base a vasta esperienza maturata nella
propria
specializzazione, con conoscenza delle tecnologie nel campo
elettrico,
elettronico e idropneumatico nonché di strumenti di misura,
circuiti
logici, linguaggi di programmazione, microprocessori e simili, e
con
polivalenze di interventi, effettuano la revisione completa di impianti
e
macchinari automatici complessi aventi asservimenti a logiche
programmate.
3° LIVELLO A
Vi appartengono lavoratori che, oltre a possedere tutti i requisiti e
le
caratteristiche proprie del 3° livello, svolgono attività complesse
di
carattere tecnico o amministrativo o commerciale per l'esecuzione
delle
quali si richiedono un'elevata preparazione professionale e un
consistente
periodo di pratica lavorativa; tali attività sono svolte in assenza
di
forme di coordinamento esecutiva, in condizioni di autonomia operativa
che
esigono facoltà di iniziativa e discrezionalità che presuppongono
la
conoscenza delle normative, delle procedure e delle tecniche
operative
alle stesse applicabili, attività quali ad esempio quelle svolte
da
lavoratori che controllano e coordinano con autonomia nell'ambito
delle
proprie funzioni altri lavoratori; lavoratori che eseguono, con
elevato
grado di autonomia e con l'apporto di particolare competenza
tecnicopratica,
interventi
a notevole coefficiente di
difficoltà
nella
riparazione, attrezzamento, montaggio, revisione e collaudo di
impianti
complessi e a tecnologia avanzata, ed effettuano altresì
modifiche
strutturali sugli stessi; lavoratori che eseguono analisi chimiche
e
batteriologiche di tipo ripetitivo con strumenti
semplici
e
con
apparecchiature di facile taratura e in base ai risultati
effettuano
interventi sui settori operativi per disporre eventuali correzioni
della
produzione o altri provvedimenti in conformità alle istruzioni di
massima
ricevute; lavoratori addetti alla conduzione dell'elaboratore i
quali
provvedono a vigilare sull'esecuzione delle singole procedure
eseguite
dall'elaboratore
elettronico sulla base
di
programmi
procedurali
predisposti rispettando la pianificazione del lavoro stabilita
dal
responsabile
del
centro elettronico; operatori all'elaboratore
di
processo.
3° LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva,
ma
senza poteri di iniziativa, svolgono - negli uffici o reparti attività
di carattere tecnico o amministrativo per l'esecuzione delle quali
si
richiede una specifica preparazione professionale e adeguato
tirocinio,
quali ad esempio: lavoratori che coordinano e controllano,
nell'ambito
delle proprie funzioni altri lavoratori di livello inferiore;
lavoratori
addetti
alla
conduzione
di
diversi
impianti
di
trattamento
(pastorizzazione, scrematura, omogeneizzazione, uperizzazione o
analoghi)
che compiono le operazioni necessarie a garantire il regolare
andamento
della lavorazione con capacità di rimuovere eventuali irregolarità
nel
funzionamento degli impianti stessi e che procedono alle operazioni
di
disinfezione e pulizia di tali impianti; lavoratori specializzati che in
condizione di autonomia operativa - svolgono attività di manutenzione
per
l'esecuzione delle quali occorrono conoscenze ed esperienza
tecnicoprofessionali inerenti la tecnologia del processo produttivo;
lavoratori
che eseguono - in condizioni di autonomia operativa - analisi
ripetitive
con
apparecchiature di facile taratura al fine
di
rilevare
le
caratteristiche degli elementi analizzati e provvedono alle
relative
annotazioni e/o segnalazioni; lavoratori addetti alla promozione
delle
vendite, all'acquisizione di nuovi clienti in una zona predeterminata,
in
condizioni di autonomia esecutiva, anche per quanto riguarda le
condizioni
di vendita, nell'ambito delle indicazioni fissate dall'azienda,
che
provvedono direttamente al carico e alla consegna dei prodotti, alla
guida
di automezzi nonché all'esecuzione delle attività connesse stabilite
dalle
procedure aziendali; addetti alla registrazione per immissione dati
nei
sistemi di elaborazione.
4° LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici e nei
reparti
attività esecutive di natura tecnica o amministrativa per
l'esecuzione
delle quali si richiede preparazione e pratica di ufficio o
corrispondente
esperienza di lavoro; lavoratori specializzati che svolgono
attività
tecnico-pratiche nelle operazioni di conduzione degli impianti semplici
di
trattamento o alle macchine di confezionamento secondo le prescrizioni
di
esercizio; lavoratori addetti alla movimentazione interna di prodotti
che
provvedono
alla guida di mezzi meccanici e alla
loro
ordinaria
manutenzione; lavoratori che eseguono analisi ripetitive con
strumenti
semplici in ausilio ad analista di livello superiore; lavoratori che
alla
guida di appositi automezzi sono addetti alla consegna dei prodotti a
una
clientela
predeterminata,
eseguendo
attività
promozionali
decise
dall'azienda e assolvendo a tutte le operazioni connesse che
vengono
fissate con procedure aziendali, quali ad esempio: carico e
scarico
prodotti, relative registrazioni su appositi moduli, consegna e ritiro
di
documenti di accompagnamento e/o prenotazione, ecc.
5° LIVELLO
Vi appartengono lavoratori che svolgono negli uffici o nei
reparti
attività di natura esecutiva semplice secondo procedure prestabilite e
con
carattere ripetitivo; lavoratori che, nei reparti di produzione o
di
distribuzione, conducono macchine semplici per la lavorazione, per
il
confezionamento o carrelli per il trasporto di merci e
prodotti;
lavoratori che svolgono attività produttive semplici, nonché gli
aiutanti
dei livelli superiori; lavoratori che per effetto della norma
contrattuale
relativa alla mobilità professionale passano dal 60 al 50 livello.
6° LIVELLO
Vi appartengono i lavoratori che svolgono attività inerenti al
processo
produttivo
per
abilitarsi
alle quali
non
occorrono
conoscenze
professionali, ma è sufficiente un periodo di pratica; lavoratori
non
addetti al processo produttivo che svolgono attività manuali semplici
per
le quali non occorrono conoscenze professionali.
2.
L'inquadramento dei lavoratori nei diversi livelli, sulla base
delle
declaratorie di cui al presente articolo e in relazione alle
mansioni
svolte, verrà esaminato tra la Direzione aziendale e la RSU o
l'esecutivo
della stessa.
3.
Qualora il lavoratore esplichi mansioni pertinenti a
categorie
diverse viene riconosciuta la categoria corrispondente alla
mansione
superiore, sempreché quest'ultima abbia carattere di prevalenza
sia
svolta con continuità.
4.
Le Parti convengono che i lavoratori debbano
inquadrati
solamente secondo i livelli del presente articolo.
5.
2°
I
lavoratori
eventualmente ancora inquadrati
e
essere
nella
categoria
livello super o extra, saranno classificati nel 2° livello A.
Eventuali
differenze retributive saranno mantenute 'ad personam' e faranno
parte
della retribuzione individuale.
6.
la
Con
la
classificazione
unica dei
lavoratori
viene
superata
triplice nozione di impiegato, intermedio e operaio. Tale
distinzione
mantiene però la sua validità per quanto riguarda le normative
esistenti
per gli aspetti contributivi, fiscali, mutualistici, previdenziali
e
simili, nonché ai fini contrattuali per l'indennità d'anzianità
maturata
fino al 31.5.82.
Art. 18 - Quadri.
1.
La qualifica di quadro è attribuita a quei lavoratori, sia
tecnici
che amministrativi che, alle dipendenze immediate e dirette del
dirigente,
collaborano allo sviluppo e all'attuazione degli obiettivi aziendali,
sono
preposti a funzioni di carattere direttivo e sono titolari delle
posizioni
organizzative
di maggior rilievo per il più elevato
contenuto
professionale delle mansioni, intendendosi per tali quelle nelle
quali
sono fortemente presenti facoltà di rappresentanza, funzioni
di
sovraintendenza e coordinamento di altri lavoratori, autonomia
nella
gestione di risorse ovvero contenuti specialistici particolarmente
elevati
delle mansioni svolte.
2.
di
I
quadri
raccordo tra
restante
personale.
costituiscono una fascia intermedia avente
la
struttura
dirigenziale sovrastante
un
e
ruolo
il
3.
All'interno dei criteri generali sopra indicati debbono
risultare
rilevanti le seguenti funzioni:
traduzione funzionale e operativa delle direttive aziendali ai
fini
dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda
con
responsabilità diretta su obiettivi economici e sui relativi
risultati;
coordinamento e sovraintendenza di altri lavoratori;
particolare complessità dei compiti svolti, che richiedono
un'alta
specializzazione, frutto di un vasto insieme di conoscenze teoriche
ed
esperienze pratiche acquisite, nonché responsabilità di tipo
progettuale o
di ricerca.
4.
Nei confronti dei quadri verranno ulteriormente sviluppate sempre
più
idonee azioni formative a carattere sistematico e ricorrente, allo
scopo
di iniziare un processo di sviluppo della decisionalità del ruolo
mirando
all'individuazione di potenzialità di crescita professionale.
5.
un
Gli
interventi formativi dovranno inoltre avviare e indirizzare
"trend" di cambiamento da cultura di ruolo a cultura
dell'obiettivo,
specie per gli aspetti della gestione delle risorse
professionali
affidate.
6.
e
Svolgendo funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo
dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, i quadri saranno
informati
delle variazioni che si intendono apportare alle strutture aziendali e
al
rapporto funzionale tra esse mediante riunioni collegiali fra tutti
i
responsabili delle strutture direttamente o indirettamente
interessate.
7.
I quadri verranno sempre più coinvolti nei processi
preparatori
all'assunzione di decisioni da parte dell'azienda e saranno
destinatari di
selezionati flussi di informazione riguardanti sia l'area di
attività
nella quale sono inseriti sia i più generali problemi di gestione, sia
i
principali programmi e realizzazioni dell'azienda.
8.
da
Ai quadri è riconosciuta un'indennità quadro in cifra graduabile
un minimo del 15% a un massimo del 60% della retribuzione base del
livello
di appartenenza in base al grado di responsabilità e di
professionalità
richiesto.
9.
Vengono
predetta,
assorbiti,
sino
a concorrenza,
nell'indennità
eventuali emolumenti riconosciuti in sede aziendale a qualsiasi
titolo, in
relazione al ruolo di quadro, nonché indennità di funzione o di merito
o
'ad personam'. Tale assorbimento opera anche per le indennità
percepite
allo stesso titolo nella qualifica di appartenenza.
10.
L'indennità di cui al comma 8 è riconosciuta per 14 mensilità
fa
parte della retribuzione globale.
e
11.
Fermo restando il rispetto dell'orario contrattuale di lavoro,
i
quadri non sono assoggettati all'applicazione di rigide
normative
sull'orario e alla conseguente disciplina sul lavoro
straordinario
previste dal vigente CCNL.
12.
Per la copertura delle posizioni di quadro vacanti o di
nuova
istituzione, non si applica l'art. 23 del presente CCNL.
L'Azienda
esaminerà con la RSU i criteri che saranno seguiti nell'operare la
scelta.
13.
L'attribuzione della qualifica di quadro verrà comunicata
dalle
aziende a FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL nazionali e locali nonché
ai
lavoratori interessati, unitamente all'indicazione della
funzione
attribuita. La comunicazione dell'avvenuta attribuzione verrà affissa
agli
albi aziendali.
14.
Viene confermato particolarmente per i quadri il diritto ad
accedere
alla titolarità di brevetti per innovazioni tecniche realizzate
in
azienda, nonché la possibilità di pubblicazione nominativa,
previa
autorizzazione aziendale, di ricerche o lavori relativi alle
attività
svolte.
15. Ai quadri si applicano le normative del presente contratto per
quanto
non espressamente previsto dal presente articolo.
16. Con
13.5.85
riferimento
a
quanto
previsto dall'art. 6 della legge
n. 190, l'assegnazione temporanea a mansioni relative alla qualifica
di
quadro, che non sia avvenuta per sostituzione di lavoratore assente
con
diritto alla conservazione del posto, non può essere di durata
superiore a
6 mesi continuativi.
17.
Trascorso tale periodo, la predetta assegnazione temporanea
diventa
definitiva.
18.
In caso di assegnazione provvisoria a mansioni relative
alla
posizione di quadro, agli interessati sarà corrisposto il trattamento
di
cui all'art. 22, comma 3 del presente CCNL.
Art. 19 - Viaggiatore piazzista.
1.
Le Parti concordano nel riconoscere l'opportunità di introdurre
nelle
strutture commerciali delle aziende nuove figure professionali,
analoghe a
quelle operanti nelle aziende concorrenti.
2.
di
Il viaggiatore-piazzista viene assunto stabilmente con l'incarico
viaggiare per la trattazione con la clientela e la ricerca della
stessa,
acquisendo ordini per il collocamento dei prodotti, provvedendo
inoltre
direttamente al carico e alla consegna degli stessi, alla guida
di
automezzi, nonché ad attività di promozione vendite e assistenza
del
cliente e a tutte le operazioni accessorie alla vendita, in qualità
di
addetto unico alla copertura della zona assegnata.
3.
Il rapporto di lavoro col viaggiatore-piazzista è disciplinato
dal
sottoriportato Accordo che costituisce parte integrante del contratto.
Nota a verbale.
Le aziende, prima di procedere all'assunzione di lavoratori per la
figura
di
viaggiatore-piazzista,
prenderanno
in
considerazione,
previo
accertamento e valutazione del possesso dei requisiti necessari,
le
eventuali richieste di lavoratori dipendenti che intendono passare
dallo
stato giuridico in godimento a quello del viaggiatore-piazzista.
ACCORDO PER I VIAGGIATORI-PIAZZISTI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
MUNICIPALIZZATE CENTRALI DEL LATTE
Le Parti, premesso che:
i
hanno
convenuto
di
redigere
un
apposito
accordo
viaggiatori-piazzisti dipendenti dalle aziende municipalizzate
centrali
del latte; e rilevata la peculiarità del rapporto di lavoro
gli
stessi,
per
con
convengono
che, nelle aziende in cui si istituiscono posizioni di lavoro
per
viaggiatori-piazzisti, a decorrere dall'1.1.90, il rapporto di lavoro
è
regolamentato dagli istituti sottoelencati come segue:
1.
APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
1.
Ai viaggiatori-piazzisti si applicano i seguenti articoli della
parte
comune del contratto (in quanto applicabili):
Parte prima:
A)
B)
Premessa politica.
Accordo sulle relazioni industriali.
Parte seconda:
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
2 - Cessione e trasformazione di azienda.
6 - Assunzione del personale.
7 - Periodo di prova.
8 - Assunzione a termine.
12 - Servizio militare.
13 - Anzianità.
24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
31 - Aumenti periodici d'anzianità.
38 - Giorni festivi e riposo settimanale (commi 1, 4, 7, 8).
39 - Lavoro festivo, 1° paragrafo.
41. - Provvidenze varie.
42 - Indennità varie: lett. a), b), c), d).
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
43
44
46
47
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
-
Assenze e permessi.
Aspettativa.
Ferie.
Licenza matrimoniale.
Assistenza e trattamento di malattia.
Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
Tutela della maternità.
Norme di disciplina aziendale.
Doveri e responsabilità dei conducenti.
Provvedimenti disciplinari.
Preavviso.
Estinzione del rapporto di lavoro.
Indennità sostitutiva del preavviso.
Trattamento di fine rapporto di lavoro, commi 1 e 4.
Certificato di lavoro.
Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU.
Prerogative sindacali.
Regolamento delle vertenze individuali.
Relazioni sindacali.
Appendice n. 1
2.
ASSUNZIONE
1.
Le aziende dovranno precisare nella lettera di assunzione
dei
viaggiatori-piazzisti anche l'ampiezza del mandato conferito, della
zona
e/o della tipologia della clientela inizialmente attribuite.
2.
Il viaggiatore-piazzista non può trattare articoli per conto di
altre
ditte ed è esclusivista per la zona assegnata nei termini specificati
con
la lettera di conferimento dell'incarico.
3.
Le Parti convengono che la richiesta di avviamento al lavoro
del
viaggiatore-piazzista sia nominativa ai sensi dell'art. 33, comma 7,
della
legge n. 300/70, nonché ai sensi dell'art. 25 della legge n.
223/91.
3.
CLASSIFICAZIONE.
1.
I viaggiatori-piazzisti sono inquadrati come segue:
a)
Nel 2° livello, di cui all'art. 17 CCNL: il lavoratore,
comunque
denominato nella struttura organizzativa aziendale che, possedendo
tutti i
requisiti
fissati
nella
declaratoria
contrattuale
prevista
per
i
dipendenti
di
20
livello,
ha
il compito
di
effettuare
visite
ai
concessionari, agenti commerciali e altre figure di vendita
indiretta
nonché ai loro punti di vendita, al fine di raccogliere contratti
di
vendita e fornire assistenza tecnico-commerciale per l'attuazione
di
programmi aziendali di sviluppo delle vendite, nonché di svolgere
attività
complementari, compresa l'esazione.
b)
Nel 3° livello di cui all'art. 17 CCNL: il lavoratore
assunto
stabilmente con l'incarico di viaggiare per la trattazione con
la
clientela diretta e la ricerca della stessa, acquisendo ordini per
il
collocamento dei prodotti, provvedendo inoltre direttamente al carico
e
alla consegna degli stessi, alla guida di automezzi, nonché ad attività
di
promozione vendite e assistenza del cliente e a tutte le
operazioni
accessorie alla vendita (quali ad esempio: propaganda sul punto vendita
e
riscossione), in qualità di addetto unico in relazione
all'incarico
conferito.
2.
Al
viaggiatore-piazzista, comunque inquadrato, possono
essere
affidati (per periodi temporanei) compiti diversi ma
complementari
all'attività diretta di vendita. L'eventuale assegnazione dei
compiti
anzidetti non comporterà aggravi delle preesistenti situazioni
lavorative
individuali e dovrà essere motivata da reali esigenze tecniche
della
distribuzione, sentita la RSU.
Chiarimento a verbale.
Le Parti precisano che l'eventuale assegnazione di compiti
complementari
all'attività di vendita - da affidare in via temporanea - non
dovrà
modificare il profilo professionale del viaggiatore-piazzista
sopra
indicato.
4.
SVILUPPO PROFESSIONALE.
1.
Le Parti riconoscono il comune interesse alla valorizzazione
delle
capacità professionali dei lavoratori.
2.
Le aziende, pertanto, nell'intento di perseguire la predetta
comune
finalità,
ove se ne presentino le condizioni di
realizzabilità,
promuoveranno specifiche iniziative di addestramento volte a far
acquisire
al viaggiatore-piazzista le conoscenze professionali necessarie
allo
svolgimento dei compiti complementari all'attività di vendita quali
la
promozione, la propaganda, l'assistenza al punto vendita.
5.
RETRIBUZIONE.
a)
La retribuzione mensile fissa del viaggiatore-piazzista è
costituita
dai seguenti elementi:
retribuzione base contrattuale del livello corrispondente;
indennità di contingenza in conformità alle norme di legge;
aumenti periodici d'anzianità corrisposti con le modalità e le
misure
di cui all'art. 31 del CCNL;
Elemento aggiuntivo della retribuzione.
La misura di detto Elemento è fissata come segue:
-
viaggiatore-piazzista di 2° livello = £. 300.000;
viaggiatore-piazzista di 3° livello = £. 250.000.
b)
In aggiunta alla retribuzione fissa ai viaggiatori-piazzisti
spetta
una retribuzione variabile costituita da provvigioni, eventuali
incentivi
e/o premi la cui misura viene fissata aziendalmente in relazione
agli
obiettivi commerciali aziendali da conseguire oltre i normali
standard
distributivi in essere.
Gli elementi di cui alla precedente lett. a) e alla presente
lettera
costituiscono l'unico ed esclusivo trattamento economico spettante
ai
viaggiatori-piazzisti.
c)
Per retribuzione globale mensile s'intende la sommatoria
della
retribuzione fissa mensile e del valore medio mensile delle
provvigioni
percepite nell'anno solare precedente.
Non fanno parte della retribuzione globale mensile gli eventuali premi
o
incentivi occasionali.
Nel caso in cui il rapporto abbia una durata inferiore a 1 anno,
la
media delle provvigioni è computata con riferimento al periodo
di
servizio prestato.
d)
La retribuzione individuale mensile è costituita dalla
retribuzione
base, dall'indennità di contingenza e dagli aumenti periodici
d'anzianità.
e)
Tredicesima e quattordicesima mensilità.
La 13a e 14a mensilità sono corrisposte con le modalità e le
scadenze
degli artt. 34 e 35 del CCNL facendo riferimento alla
specifica
retribuzione globale prevista per i viaggiatori-piazzisti.
f)
Ferie.
Le giornate di ferie vengono compensate con la specifica
retribuzione
prevista per i viaggiatori-piazzisti, ferma restando la
disciplina
normativa prevista dal CCNL.
g)
Malattia.
Le assenze per malattia e infortunio vengono compensate con la
specifica
retribuzione mensile fissa prevista per i viaggiatori-piazzisti,
ferma
restando la disciplina normativa prevista dal CCNL.
h)
Assenze.
Tutti gli altri tipi di assenze o permessi sono compensati o
recuperati
facendo riferimento alla retribuzione mensile fissa.
i)
Retribuzione giornaliera.
Viene determinata
sue
varie accezioni.
6.
dividendo per 26 la retribuzione mensile
nelle
PROVVIGIONI.
1.
Le provvigioni saranno corrisposte solo sugli affari conclusi
con
clienti per i quali sia intervenuta la preventiva accettazione da
parte
dell'azienda.
2.
le
In relazione a quanto previsto dall'art. 5 del presente accordo,
provvigioni maturate saranno attribuite e liquidate il mese successivo
a
quello di emissione della fattura.
7.
PASSAGGIO ALLO STATO GIURIDICO DI VIAGGIATORI - PIAZZISTI
Ove l'azienda decida di organizzare il servizio commerciale anche
mediante
la figura del viaggiatore-piazzista, al lavoratore dipendente
interessato
che viene assegnato al nuovo stato giuridico in base alla nota a
verbale
dell'art. 19 dell'Accordo 15.12.90, è riconosciuto, dalla data di
nomina,
il trattamento economico e normativo previsto dal presente accordo
senza
interruzione del rapporto di lavoro.
8.
PRESTAZIONE LAVORATIVA SETTIMANALE E ANNUALE
1.
Ferma restando la norma prevista dall'art. 1, RDL 15.3.23 n.
682,
convertito nella legge 17.4.25 n. 473, la prestazione lavorativa
del
singolo viaggiatore-piazzista si svolgerà su 5 giornate alla
settimana,
ovvero su 4 giornate intere e 2 mezze giornate ovvero, previa
intesa
aziendale,
su 6 giornate di prestazione continuativa
lavorativa,
determinando le condizioni relative; la determinazione dei riposi
relativi
alle 2 mezze giornate sarà concordata in sede aziendale tenuto conto
delle
situazioni locali di fatto.
2.
o
Nelle
attività
che presentano esigenze di carattere
stagionale
connesse al lancio pubblicitario dei prodotti, il godimento della
giornata
o delle 2 mezze giornate di non prestazione avverrà nei periodi
dell'anno
in cui saranno cessate le anzidette esigenze.
3.
Resta inteso tra le Parti che della diversa distribuzione
delle
presenze in servizio si terrà conto in modo da non alterare il
significato
della normativa nel senso che le ipotesi previste nel comma 1
debbono
essere tra loro equivalenti.
4.
Ferma restando la prestazione settimanale di cui ai commi
precedenti,
il numero complessivo delle giornate di prestazione lavorativa annua
è
ridotto di 3 giornate pari alle festività soppresse dalla legge 5.3.77
n.
54, il cui godimento avverrà tenendo conto delle esigenze
aziendali
(stagionalità, ecc.) nonché delle situazioni locali di fatto
(chiusure
settimanali degli esercizi, ecc.).
5.
La riduzione avverrà in correlazione all'effettiva
prestazione,
maturando anche per le assenze per le quali corre l'obbligo
della
retribuzione a carico dell'azienda, nonché per l'assenza obbligatoria
per
maternità; essa maturerà per dodicesimi anche nei casi di inizio
e
cessazione del rapporto di lavoro. A tali effetti si considera come
mese
intero la frazione superiore ai 15 giorni.
6.
La riduzione di cui ai commi precedenti non è cumulabile con
quanto
eventualmente già in atto o concordato a titolo analogo (permessi,
ferie,
ecc.).
Chiarimento a verbale.
Le festività coincidenti con 1 giorno di parziale o totale
prestazione
lavorativa concorrono al raggiungimento delle presenze in servizio di
cui
al comma 1; le festività coincidenti con 1 giorno di parziale o totale
non
prestazione lavorativa non daranno luogo a riposi sostitutivi.
9.
POSTO DI LAVORO.
1.
Si confermano le norme contenute negli articoli riguardanti
"gli
infortuni sul lavoro e tubercolosi" e "doveri e responsabilità
dei
conducenti" del CCNL.
2.
a
I
lavoratori già dipendenti dell'azienda che perdono
l'idoneità
svolgere le mansioni di viaggiatore-piazzista dopo aver optato per
questo
stato giuridico, saranno mantenuti in servizio e adibiti a
mansioni
compatibili con le limitate capacità lavorative tenendo anche conto
delle
attitudini degli interessati.
3.
Il rifiuto dell'interessato ad espletare le mansioni di
nuova
assunzione comporta per l'azienda il venir meno dell'impegno di cui
al
comma precedente.
10.
NORME DI COMPORTAMENTO.
1.
Il viaggiatore-piazzista deve tenere un contegno rispondente a
doveri
inerenti all'esplicazione delle mansioni affidategli e, in
particolare:
a)
dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni
assegnategli, osservando le disposizioni del presente contratto,
nonché le
istruzioni impartite dai superiori;
b)
conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda;
non
trarre profitto, con danno dell'imprenditore, da quanto forma
oggetto
delle sue funzioni nell'azienda, né svolgere attività contraria
agli
interessi della produzione aziendale; non abusare in forma di
concorrenza
sleale, neppure dopo risolto il contratto di impiego, delle
notizie
attinte durante il servizio;
c)
aver cura dei locali, degli oggetti o strumenti a lui affidati.
2.
Oltre che al presente CCNL, il viaggiatore-piazzista deve
uniformarsi
a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla
Direzione
dell'azienda, purché non contengano modificazioni o limitazioni
dei
diritti derivanti al viaggiatore-piazzista dal presente contratto e
che
pertanto rientrano nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali
norme,
in
ogni
caso,
saranno
portate
a
conoscenza
del
viaggiatore-piazzista.
3.
In relazione a quanto segnatamente previsto al punto a) del
presente
articolo, le aziende, nell'interesse di una sempre maggiore
efficienza
della
distribuzione, confermano l'opportunità di
comunicare
al
viaggiatore-piazzista fatti che incidono sulla sua attività di
vendita
(quali ad esempio: tempi di consegna, disponibilità degli articoli,
ecc.).
11.
PREVIDENZA INTEGRATIVA
Qualora il trattamento previdenziale del viaggiatore-piazzista
risultasse
non equivalente a quello corrispondente agli altri lavoratori
inquadrati
nello stesso livello per mansioni similari, sarà garantita, in
sede
aziendale,
una
forma assicurativa integrativa per
parificare
il
trattamento complessivo.
12.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Per retribuzione annua di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge
29.5.82
n. 297, si intende la retribuzione globale di cui allo art. 5 del
presente
accordo.
13.
DECORRENZA
Il presente Accordo entra in vigore col 1° gennaio 1994 e
sua
normale scadenza il 31 dicembre 1997.
avrà
la
Art. 20 - Mobilità professionale.
1.
la
Le
Parti
stipulanti
intendono
promuovere
lo
sviluppo
e
valorizzazione delle capacità professionali dei lavoratori nell'ambito
di
quanto richiesto dalle attività aziendali e nel comune interesse
di
un
equilibrato evolversi delle tecnologie, delle organizzazioni,
della
produttività e delle capacità professionali stesse.
2.
la
Per
il conseguimento di questo obiettivo verranno esaminate tra
Direzione
e la RSU o l'esecutivo della stessa, compatibilmente
con
le
caratteristiche aziendali, specifiche opportune iniziative quali: corsi
di
addestramento
e
di
formazione
professionale;
ricomposizione
e
arricchimento delle mansioni; rotazione su diverse posizioni di
lavoro,
realizzandole attraverso fasi sperimentali reversibili, anche con fasi
di
lavoro di gruppo compatibili con le situazioni tecnico-organizzative
in
essere nel processo produttivo e con le relative esigenze di
produttività.
3.
I lavoratori addetti al ciclo produttivo e quelli addetti
alle
operazioni di carico e scarico inquadrati nel 6° livello passeranno al
5°
livello dopo 6 mesi di appartenenza al 6°.
4.
I passaggi di cui al precedente comma non comportano
necessariamente
un cambiamento di mansione.
5.
3
I lavoratori adibiti a mansioni diverse da quelle indicate al comma
e che svolgono attività manuali semplici passeranno al 5° livello dopo
12
mesi di appartenenza al 6° livello sempreché in possesso della
idoneità
per le mansioni corrispondenti al 5° livello medesimo.
Art. 21 - Qualificazione professionale.
1.
In relazione ai problemi che insorgono per la mobilità
professionale
di cui all'art. 20 e al fine di assicurare il costante adeguamento
delle
capacità professionali dei dipendenti delle aziende alle esigenze
di
efficienza delle stesse, le Parti stipulanti intendono attuare
la
formazione, l'addestramento e l'aggiornamento dei lavoratori
mediante
corsi organizzati direttamente dalle aziende o da altre
organizzazioni
anche private che possano provvedere alle attività di formazione.
2.
A tal fine tra le Direzioni aziendali e la FAT-CISL, FLAI-CGIL,
UILAUIL territoriali saranno concordate le necessità formative e i
relativi
progetti
di formazione professionale, tenendo conto anche
delle
innovazioni tecnologiche e produttive, della sperimentazione di
nuove
forme di organizzazione del lavoro e delle esigenze di
mobilità
professionale dei lavoratori.
3.
I requisiti e le modalità per la frequenza ai predetti corsi
saranno
determinati di volta in volta tra l'azienda e la RSU o l'esecutivo
della
stessa sulla base delle specifiche necessità insorte a seguito di
ogni
singolo provvedimento assunto in materia di mobilità del personale,
di
nuova organizzazione del lavoro, ritenuto opportuno per il
miglioramento
della gestione aziendale.
4.
le
I corsi di qualificazione professionale potranno svolgersi secondo
seguenti fasi:
a)
insegnamento teorico su argomenti tecnici o amministrativi;
b)
addestramento pratico-applicativo sulla base delle
cognizioni
acquisite nella fase precedente;
c)
tirocinio sul lavoro specifico in sostituzione di personale
addetto
al relativo servizio.
5.
di
Il
dipendente verrà ammesso alla fase finale se avrà dimostrato
avere bene appreso il lavoro nelle 2 fasi precedenti.
6.
il
La durata della 3a fase non potrà comunque superare i 60 giorni e
lavoratore che svolge in tale periodo il tirocinio in mansioni
superiori a
quelle del livello di appartenenza, avrà diritto alla differenza
di
trattamento economico, come previsto dall'art. 22.
7.
I
lavoratori che avranno frequentato con profitto i
corsi
professionali acquisiranno titolo di preferenza, a parità di punteggio
per
la scelta del personale di cui all'art. 23 del presente contratto.
Art. 22 - Mutamento di mansioni e di livello.
1.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato
assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che
abbia
successivamente acquisito, ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2.
o
In relazione alle esigenze aziendali e previo confronto con la RSU
l'esecutivo della stessa, il lavoratore nei limiti delle sue attitudini
e
capacità, potrà essere assegnato temporaneamente ad altre mansioni
purché
ciò non comporti alcuna diminuzione della retribuzione, né
mutamento
sostanziale della sua posizione funzionale nell'azienda.
3.
Il lavoratore che, in forma esplicita e dietro preciso mandato,
sia
chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue di
livello
superiore, ha diritto al trattamento connesso a tale livello. Trascorso
un
periodo di 3 mesi, l'assegnazione a questo livello diviene
definitiva,
salvo che si tratti di sostituzione temporanea di lavoratore assente
con
diritto alla conservazione del posto. In tal caso il lavoratore
verrà
definitivamente assegnato al livello superiore non appena sarà decaduto
il
diritto
dell'assente alla conservazione del posto,
fermo
restando
la
corresponsione in valore assoluto della quota già conseguita per
aumenti
periodici d'anzianità prima del passaggio stesso. Tale quota,
unitamente
alle eventuali successive quote maturate per decorrenza dei
bienni
d'anzianità, sarà rapportata alle retribuzioni base in vigore al 30.6.4
e
30.6.95 per determinare la percentuale (della quale si terrà conto fino
a
un massimo del 25%) secondo quanto previsto dal comma 7 dell'art. 31.
4.
di
Nel caso di passaggio al livello superiore, gli eventuali assegni
merito verranno assorbiti sino alla concorrenza della differenza tra
le
retribuzioni base del precedente e del nuovo livello.
5.
Ove esistano istituti economici fissati in azienda senza
una
specifica ragione collegata al tipo di prestazione richiesta, e
difformi
da quelli rinviati dal CCNL alla sede aziendale, nel caso di passaggio
al
livello superiore si procederà al loro assorbimento sino a concorrenza
del
valore pari alla differenza tra la retribuzione base del livello
di
provenienza e quella del nuovo livello, conservando 'ad personam'
le
eventuali quote residue in cifra.
6.
L'azienda dovrà comunicare al lavoratore il passaggio
livello
superiore mediante lettera.
7.
a
Il
lavoratore
un'altra,
se
non
non può essere trasferito da un'unità
per
comprovate ragioni
tecniche,
al
produttiva
organizzative
e
produttive.
8.
Per fare fronte ad esigenze di carattere eccezionale e
indifferibili
o per comprovate esigenze operative di tipo stagionale dovute a
temporanea
insufficienza di organici, l'azienda può ricorrere alla mobilità
interna,
cercando di realizzarla preferibilmente con il personale della
stessa
unità organizzativa.
9.
Le Parti si danno atto che tale forma di mobilità interna, per il
suo
carattere di fenomeno episodico non continuativo, non contrasta con
gli
obblighi dettati dalla norma del presente articolo.
Art. 23 - Scelta del personale interno.
1.
L'azienda, prima di procedere ad assunzioni per coprire nuovi
posti
di lavoro o di altri resisi vacanti, darà la preferenza, a parità
di
requisiti, ai lavoratori in servizio. L'azienda determinerà, d'intesa
con
la RSU o l'esecutivo della stessa, in relazione ai posti da ricoprire,
gli
eventuali titoli di studio e/o l'equivalente esperienza
lavorativa
necessari quali requisiti di ammissibilità.
2.
L'assegnazione verrà fatta, in 1a istanza scegliendo i lavoratori
che
si rendono disponibili per la soppressione dei posti di lavoro oppure
che
abbiano maturato una legittima aspettativa di occupare il Posto
vacante
per avere ripetutamente sostituito, a seguito di formale incarico,
il
titolare del posto medesimo.
3.
Per gli altri casi la scelta del personale per la copertura dei
posti
vacanti avviene secondo la seguente procedura:
a)
la Direzione dà comunicazione dei posti vacanti con l'indicazione
dei
requisiti necessari per occupare i predetti posti;
b)
la Direzione, d'intesa con la RSU, predetermina le forme di
selezione
che potranno essere per prove, titoli o per forme miste, nonché i
criteri
di scelta;
c)
in base alle domande pervenute, procede alla valutazione
dei
candidati e assegna i posti, secondo l'ordine della graduatoria di
merito.
Art. 24 - Tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori.
1.
Per la tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori
valgono
le norme di cui al D.lgs. n. 626 del 19.9.94.
2.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi
dell'art.
18 del citato decreto legislativo, sarà nominato con le modalità di
cui
all'allegato n. 12 del CCNL 19.7.94.
Art. 25 - Livelli di occupazione.
1.
Nell'assolvere i loro compiti istituzionali, le Aziende si
impegnano
a tener conto altresì delle variabili sociali interne ed
esterne,
salvaguardando e promuovendo i livelli occupazionali.
2.
A questo fine, annualmente, le Aziende procederanno con FATCISL,
FLAI-CGIL, UILA-UIL aziendali a una verifica degli organici sia in
termini
quantitativi che di adeguatezza delle tipologie professionali
alle
attività aziendali. Sarà contestualmente esaminato l'andamento
delle
prestazioni straordinarie, al fine di rilevare eventuali
patologie
collegate a carenze strutturali di organico.
3.
Poiché tali aspetti sono connessi all'organizzazione
aziendale,
eventuali soluzioni saranno individuate dalle Parti in sede di
Comitato
Bilaterale.
4.
e
Qualora l'Azienda intenda introdurre nuove tecnologie informatiche
sistemi automatici di produzione o comunque influenti, in
maniera
significativa, sugli organici, la qualificazione del personale,
le
riconversioni professionali con eventuali conseguenze sui
livelli
occupazionali e condizioni ambientali, la Direzione fornirà
adeguate
informazioni al Comitato bilaterale già durante la fase di
programmazione,
al fine di meglio valutarne i risultati dell'innovazione stessa.
5.
Al fine comunque di realizzare un'utilizzazione ottimale
delle
risorse umane, e di agevolare l'organizzazione operativa del lavoro,
le
Aziende potranno ricorrere anche a forme di esodo incentivato, sulla
base
di progetti concordati con le FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL aziendali.
6.
di
In
questi
casi,
qualora il lavoratore e l'Azienda
convengano
risolvere
contestualmente il rapporto di lavoro,
verrà
erogata
un'indennità, in aggiunta al TFR, sino a 18 mensilità della
retribuzione
globale mensile in atto all'ultimo giorno di servizio.
Art. 26 - Lavori in appalto.
1.
Sono esclusi dagli appalti i lavori svolti in azienda pertinenti
alle
attività di lavorazione e/o trasformazione proprie dell'azienda
stessa,
nonché a quelle di manutenzione ordinaria continuativa, ad eccezione
delle
attività che necessariamente debbano essere svolte al di fuori dei
normali
turni di lavoro.
2.
Opportune disposizioni saranno esaminate per i
facenti
parte dell'azienda appaltatrice.
3.
il
Le
lavoratori
aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici
rispetto
delle
norme contrattuali del settore merceologico
cui
appartengono le aziende appaltatrici stesse, e di tutte le
norme
previdenziali e antinfortunistiche.
4.
I
lavoratori dell'azienda appaltatrice operanti
nell'azienda
appaltante possono fruire dei servizi di mensa di quest'ultima
previe
opportune intese tra le 2 aziende.
Art. 27 - Retribuzione e sue definizioni.
1.
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
2.
Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i valori
minimi
determinati per i vari livelli di classificazione dei lavoratori,
e
riportati nell'art. 28.
3.
la
Con
l'espressione
"retribuzione
individuale"
si
intende
retribuzione base maggiorata del valore dell'indennità di
contingenza
maturata a partire dall'1.2.77, degli aumenti periodici
d'anzianità,
nonché degli eventuali assegni 'ad personam' o di merito esistenti o
che
potranno essere riconosciuti dall'azienda.
4.
Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma
della
retribuzione individuale e degli altri compensi contrattuali che ne
fanno
parte per esplicito riconoscimento dei contraenti.
Art. 28 - Retribuzione base mensile.
1.
le
Per ogni livello di classificazione dei lavoratori, sono fissate
seguenti retribuzioni
nell'allegata
tabella.
2.
di
base
mensili alle date
indicate
I predetti valori sono comprensivi di tutti i punti dell'indennità
contingenza maturati sino al 31.1.77.
livelli
Retribuzioni base mensili
1.7.94
1A
1
2A
2
3A
3
4
5
6
1.643.000
1.470.000
1.326.000
1.239.500
1.095.500
980.000
847.500
749.500
576.500
1.7.95
1.730.000
1.548.000
1.396.000
1.305.000
1.154.000
1.032.000
892.000
789.000
607.000
param.
285
255
230
215
190
170
147
130
100
Art. 29 - Calcolo della retribuzione giornaliera ed oraria.
1.
si
La retribuzione oraria, nei vari aspetti come definiti all'art. 27
ottiene dividendo la retribuzione mensile per 165.
2.
La retribuzione giornaliera si ottiene
lavoratori
dividendo per 26 la retribuzione mensile.
per
tutti
i
Art. 30 - Indennità di contingenza e EDR accordo luglio 1992.
1.
Dall'1.7.94 l'EDR di £. 20.000 mensili per 13 mensilità di
cui
all'accordo governo-parti sociali del luglio 1992 viene
riproporzionato
per
14
mensilità (£. 18.571) e inglobato a tutti gli
effetti
nell'indennità di contingenza di cui al comma 3 dell'art. 28 del
CCNL
15.12.90; pertanto, a partire da tale data, l'indennità di
contingenza
assume, per i singoli livelli, i seguenti valori:
livelli
1A
1
2A
2
3A
3
4
5
6
1.078.487
1.066.487
1.053.323
1.051.956
1.041.599
1.033.739
1.027.223
1.021.902
1.013.579
2.
L'indennità di contingenza, così come regolata dall'art. 16 del
DPR
1.2.86 n. 13, nonché dall'art. 1 della legge 26.2.86 n. 38, a far
data
dall'1.7.94 viene erogata nei valori di cui al presente articolo,
in
attesa di leggi e norme che dovessero intervenire nel merito, nell'arco
di
vigenza del presente contratto.
3.
L'indennità di contingenza, nei valori di cui al presente
articolo,
fa parte, a tutti gli effetti, della retribuzione individuale.
Art. 31 - Aumenti periodici d'anzianità.
1.
di
I lavoratori hanno diritto ad aumenti per ogni biennio d'anzianità
servizio effettivamente prestato.
2.
in
Tali
aumenti sono corrisposti sino a 12 bienni per i lavoratori
forza alla data del 30.6.80 e sino a 5 bienni per i lavoratori
assunti
dall'1.7.80.
3.
Detti aumenti sono corrisposti a partire dal 1° del mese
successivo
al compimento del biennio d'anzianità.
4.
fa
Ai fini della determinazione del numero degli aumenti periodici si
riferimento alla data di assunzione.
5.
Il valore di ogni singolo aumento biennale è pari al 5%
della
retribuzione base del livello di appartenenza del lavoratore alla data
di
maturazione dell'anzianità biennale.
6.
L'importo maturato in cifra da ciascun dipendente alla data
del
31.12.93, ai sensi dell'art. 30 del CCNL 15.12.90, resta consolidato
e
allo stesso vanno aggiunti gli ulteriori scatti calcolati come
al
precedente comma 5, sino al raggiungimento rispettivamente del 12° o
del
5° aumento biennale complessivi.
7.
Nell'arco di vigenza della parte economica del presente Accordo,
gli
aumenti periodici d'anzianità sono ricalcolati, all'1.7.94 e
all'1.7.95
sulla
nuova retribuzione base mensile utilizzando la
percentuale
risultante, al 30 giugno di ciascun anno, dal rapporto tra la
cifra
acquisita a titolo di APA e la retribuzione base del livello
di
appartenenza in vigore a tali date, sino alla misura massima del 25%.
8.
Il numero degli aumenti periodici di cui al comma 2 non può
essere
superato per anzianità convenzionale a qualunque titolo concessa,
ad
eccezione di quelli eventualmente derivanti dall'applicazione della
legge
24.5.70 n. 336, e successive modifiche e integrazioni.
9.
La presente disciplina sarà oggetto di riesame in sede
rinnovo
biennale dei minimi contrattuali.
di
Norme transitorie di attuazione.
1)
L'incremento degli aumenti periodici d'anzianità
eventualmente
decorso, ai sensi del comma 3 dell'art. 30 del CCNL 15.12.90,
dall'1.1.94
a seguito del compimento del biennio di servizio entro il
31.12.93,
eccedente il trattamento previsto dal presente articolo, è confermato
'ad
personam'.
2)
Ove esistano accordi aziendali, usi o prassi che abbiano
fissato
decorrenze anticipate rispetto a quanto previsto dal comma 3, le
medesime
potranno essere mantenute solo ed esclusivamente per gli anni 1994 e
1995.
Art. 32 - Ex premio di produzione.
1.
Il premio di produzione di cui all'art. 31 del CCNL 15.12.90,
erogato
in ragione dell'8% della retribuzione base mensile, a partire
dall'1.1.94
viene trasformato in cifra nei valori mensili in atto alla data
del
31.12.93, che sono i seguenti:
livelli
1A
1
2A
2
3A
3
4
5
6
2.
3
121.645
108.840
98.170
91.767
81.097
72.560
62.743
55.487
42.683
Le cifre di cui sopra andranno aggiunte all'EDR di cui ai commi 2 e
del citato art. 31 del CCNL 15.12.90 e la sommatoria dei detti
valori
verrà erogata al personale in servizio alla data della stipula
del
presente
accordo
come elemento distinto della retribuzione
(EDR),
da
erogarsi per 14 mensilità.
3.
Ai lavoratori assunti successivamente alla data di stipula
del
presente accordo, l'EDR di cui al presente articolo verrà erogato
nel
valore minimo del livello di appartenenza che si registra in Azienda
alla
data suddetta.
4.
L'EDR di cui al presente articolo fa parte della retribuzione.
Art. 33 - Disciplina della contrattazione aziendale.
1.
Ai sensi del Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93, le materie
per
le quali è prevista la possibilità di contrattazione a livello
aziendale
sono solo quelle stabilite dal presente CCNL e nei limiti e secondo
le
procedure specificatamente indicati, e ciò nel rispetto del
principio
secondo cui tale contrattazione non può avere per oggetto materie
già
definite in altri livelli di negoziazione.
SALARIO VARIABILE
2.
di
Fermo
restando il rispetto delle coerenze complessive
in
tema
politica dei redditi e il riferimento all'andamento economico
della
Azienda e alla sua redditività, è prevista una contrattazione aziendale
a
contenuto
economico, indirizzata al miglioramento
dell'efficienza
aziendale e dei risultati di gestione. Tale contrattazione
sarà
esclusivamente quella avente le seguenti caratteristiche:
a)
al
in
coerenza con le strategie dell'Azienda e con quanto previsto
punto 3) del capitolo Assetti Contrattuali del già citato
protocollo
Governo-Parti sociali del 23.7.93 che si intende integralmente
richiamato,
le erogazioni saranno direttamente e sistematicamente correlate
ai
risultati conseguiti con la realizzazione di programmi
aziendali,
concordati tra le Parti;
b)
in relazione allo stato di attuazione dei citati programmi,
saranno
possibili verifiche tecniche ed eventuali conseguenti variazioni
dei
parametri di riferimento;
c)
le erogazioni di cui alla lett. a) hanno la caratteristica
di
eventualità, totale variabilità collegata ai risultati conseguiti e
non
producono effetto alcuno su altri istituti contrattuali;
d)
le erogazioni di cui sopra devono avere caratteristiche tali
da
consentire
l'applicazione del particolare trattamento
contributivo
previsto dalla normativa di legge che verrà emanata in attuazione
del
richiamato protocollo del 23.7.93;
e)
qualora
la
suddetta normativa di legge
entri
in
vigore
successivamente alla stipulazione degli accordi aziendali,
verranno
effettuati, laddove necessari, gli adattamenti tecnici per ricondurre
le
relative erogazioni economiche ai criteri della sopravvenuta normativa
di
legge, in coerenza con gli obiettivi assunti dal citato Protocollo, in
un
quadro di invarianza delle erogazioni nette previste per i dipendenti
al
conseguimento dei risultati realizzati sulla base dei programmi di
cui
alla precedente lett. a).
3.
la
Al
fine dell'acquisizione di elementi di conoscenza comuni
per
definizione degli obiettivi della contrattazione aziendale a
contenuto
economico, le Parti valuteranno preventivamente le condizioni
della
Azienda e del lavoro, le sue prospettive di sviluppo anche
occupazionale,
tenendo conto dell'andamento e delle prospettive della competitività
e
delle condizioni essenziali di redditività.
4.
4
La durata degli accordi economici di cui ai precedenti commi è di
anni e la contrattazione per il loro rinnovo avverrà nel rispetto
del
principio dell'autonomia dei cicli negoziali, al fine di
evitare
sovrapposizioni.
5.
Una volta iniziata, la contrattazione aziendale a contenuto
economico
di cui ai precedenti commi si svolgerà in condizioni di assoluta
normalità
sindacale, con esclusione in particolare del ricorso ad agitazioni
di
qualsiasi tipo, per un periodo di 2 mesi dalla presentazione
della
piattaforma rivendicativa per il rinnovo dell'accordo precedente
e,
comunque, fino a 1 mese successivo alla sua scadenza.
6.
Laddove a livello aziendale sussistano premi effettivamente
collegati
alla produttività aziendale, comunque denominati, anche
parzialmente
variabili, la parte variabile dovrà essere ricondotta nell'ambito
delle
nuove erogazioni come sopra specificate, mentre la parte fissa
resta
consolidata.
7.
L'art.
presente
articolo.
32
del CCNL 15.12.90 è soppresso e sostituito dal
Art. 34 - Tredicesima mensilità.
1.
L'Azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente
alla
vigilia di Natale, una 13a mensilità, pari alla retribuzione globale
del
mese di novembre.
2.
il
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della
13a
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato. A tale
effetto
le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni verranno computate
come
mese intero e saranno trascurate quelle inferiori.
Art. 35 - Quattordicesima mensilità.
1.
L'Azienda
occasione
corrisponderà
ai
propri
dipendenti,
in
dell'inizio del periodo di ferie, e in ogni caso non oltre il 14
agosto,
una 14a mensilità, pari alla retribuzione globale del mese di luglio.
2.
il
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
corso dell'anno il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della
14a
mensilità, quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno.
A
tale effetto le frazioni di mese pari o superiori a 15 giorni
verranno
computate come mese intero e saranno trascurate quelle inferiori.
Art. 36 - Lavoro notturno.
1.
e
Lavoro
notturno
è
quello prestato dal lavoratore fra le ore 22
le ore 6.
2.
Il lavoro notturno viene compensato come segue:
a)
addetti ai turni continui:
ai lavoratori che prestano servizio in turni continui avvicendati
con
prestazioni alternate diurne e notturne, viene corrisposta, per le
sole
ore notturne, un'indennità pari al 16% della retribuzione
individuale
oraria;
b)
non addetti ai turni continui:
il lavoro notturno, prestato dal lavoratore nei limiti della
durata
giornaliera normale della sua prestazione di lavoro, viene compensato,
per
le sole ore notturne, con un'indennità pari al 50% della
retribuzione
individuale oraria.
3.
le
Le indennità di cui al presente articolo non sono cumulabili con
maggiorazioni previste dai successivi artt. 37 e 39, intendendosi che
la
maggiore assorbe la minore.
4.
Le indennità di cui al presente articolo, a decorrere
dall'1.1.91,
fanno parte della retribuzione globale.
Art. 37 - Lavoro straordinario diurno e notturno.
1.
la
Il
lavoro
straordinario è quello compiuto dal dipendente
dopo
durata giornaliera normale di lavoro stabilita ai sensi dell'art. 14.
2.
Il ricorso al lavoro straordinario deve avere carattere
eccezionale.
Esso deve trovare obiettiva giustificazione in necessità, date anche
dalla
natura del pubblico servizio gestito dall'azienda,
imprescindibili,
indifferibili, di durata temporanea e tali da non ammettere
correlativi
dimensionamenti di organico. A titolo esemplificativo si
indicano:
impraticabilità delle strade, interruzioni di erogazione di
energia,
avarie degli impianti, ritardo del conferimento del latte alla
banchina.
Di tale lavoro sarà data successiva comunicazione alla RSU.
3.
Al di là di quanto previsto dal comma precedente, eventuali
ipotesi
di lavoro straordinario saranno contrattate preventivamente tra
la
Direzione aziendale e la RSU o l'esecutivo della stessa nei limiti di
80
ore annue pro-capite. Oltre tale limite non è consentito il ricorso
al
lavoro straordinario.
4.
Nelle Aziende con più di 500 dipendenti, eventuali
prestazioni
straordinarie oltre il pacchetto pro-capite fissato possono
essere
contrattate a livello aziendale sino a un massimo complessivo di 100
ore
pro-capite.
5.
Per gli autisti e i loro accompagnatori, custodi,
guardiani,
portieri, fattorini, infermieri è consentito il superamento
dell'orario
normale al di fuori delle procedure concordate, con la corresponsione
del
trattamento previsto al successivo comma 10.
6.
non
Le
ore
di
lavoro effettuate nelle festività infrasettimanali
saranno
considerate ai fini del raggiungimento dei limiti
di
cui
ai
precedenti commi.
7.
Il personale, senza giustificati motivi di impedimento,
può
rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario.
non
8.
Il lavoro straordinario non espressamente ordinato e riconosciuto
non
è compensato.
9.
Lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal
lavoratore,
sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale
sua
prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6.
della
10. Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la
retribuzione
individuale oraria, maggiorata delle percentuali seguenti:
-
lavoro straordinario diurno:
48%;
lavoro straordinario notturno: 53%.
I compensi predetti non fanno parte della retribuzione globale
non
sono cumulabili con quelli dell'art. 39.
e
11.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la nuova percentuale
è
compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali,
del
suddetto compenso.
Art. 38 - Giorni festivi e riposo settimanale.
1.
si
I
giorni
festivi
sono quelli stabiliti dalla legge
ai
quali
aggiunge quello del S. Patrono del luogo dove il dipendente lavora
(*).
(*) Per effetto degli artt. 1 e 2 della legge 27.5.49 n. 260,
modificati
dall'art. 1 della legge 5.3.77
n. 54,
ulteriormente
modificati
dall'art. 1 del DPR 28.12.85 n. 792, sono da considerarsi festivi
i
seguenti giorni:
-
tutte le domeniche;
il 1° giorno dell'anno;
2.
la
il
il
il
il
il
il
il
il
il
il
6 gennaio: Epifania;
25 aprile: anniversario della Liberazione;
29 giugno: SS. Pietro e Paolo (per il solo Comune di Roma);
giorno di lunedì dopo Pasqua;
1° maggio: festa del Lavoro;
giorno dell'Assunzione della B.V. Maria;
giorno di Ognissanti;
giorno della festa dell'Immacolata Concezione;
giorno di Natale;
giorno 26 dicembre.
Per
i
lavoratori che prestano servizio in località nelle quali
ricorrenza del S. Patrono cade sempre in uno dei giorni
riconosciuti
festivi ai sensi del presente articolo, verrà fissato, in sede
sindacale
locale, altro giorno di festa sostitutivo, fatta eccezione
i
lavoratori del Comune di Roma per i quali vale la specifica
disposizione
dell'art. 1 del DPR 28.12.85 n. 792.
per
3.
In relazione alle disposizioni della legge 5.3.77 n. 54 e del
DPR
28.12.85 n. 792, a compensazione delle festività civili e
religiose
soppresse e in sostituzione delle giornate di permesso di cui agli
accordi
27.7.78 e 14.11.78, a decorrere dall'1.1.87, viene riconosciuto
un
pacchetto complessivo annuale di 24 ore di minore prestazione
da
utilizzare secondo le intese aziendali.
4.
Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge
cade
normalmente di domenica.
5.
in
Per i lavoratori adibiti ai servizi continui è ammesso il riposo
altro giorno della settimana.
6.
di
Qualora, per esigenze di servizio, fosse richiesto ai lavoratori
prestare la loro opera nel giorno destinato al riposo, l'azienda darà
loro
un preavviso di 2 giorni, fissando nel contempo un nuovo giorno di
riposo,
che non dovrà però coincidere con un giorno festivo infrasettimanale.
In
difetto del preavviso, sarà corrisposta ai lavoratori di cui trattasi
la
sola maggiorazione del 45% sulla retribuzione individuale, fermo
restando
il diritto al riposo settimanale compensativo.
7.
Qualora una delle festività non domenicali di cui al comma 1
del
presente articolo coincida con la domenica, è dovuto a ciascun
lavoratore,
il cui riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta
al
normale trattamento economico, un importo pari a 1 giornata
di
retribuzione globale.
8.
1
Nel
caso che una delle festività non domenicali di cui al
comma
coincida con il giorno di riposo settimanale sostitutivo della
domenica,
come previsto dal comma 6, i lavoratori interessati avranno diritto,
in
aggiunta al normale trattamento economico, a un importo pari a 1
giornata
di retribuzione globale.
9.
Oltre al trattamento di cui ai 2 precedenti commi, coloro
che
lavorano di domenica o - nel caso dei lavoratori addetti ai
servizi
continui - nel giorno del riposo settimanale, hanno diritto al
compenso
stabilito, nel successivo art. 39, per il lavoro festivo.
10.
Le Parti si danno reciprocamente atto che la percentuale
è
compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali,
del
compenso disciplinato nel presente articolo.
Art. 39 - Lavoro festivo.
1.
1) Lavoratori non addetti ai servizi continui in turni avvicendati.
Il lavoratore che viene chiamato a prestare servizio in un giorno
festivo
viene compensato come segue:
a)
di
quando
tale giornata di lavoro sia compensata con altro
giorno
riposo: con la sola maggiorazione della retribuzione oraria
individuale
del 45%, per le ore prestate nell'ambito del normale orario giornaliero
di
lavoro; con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 58%, per
le
ore prestate in più del normale orario giornaliero di lavoro;
b)
quando tale giornata di lavoro non sia compensata con altra
giornata
di riposo, oppure quando il lavoro festivo sia di durata inferiore
alla
durata normale giornaliera di lavoro: con la retribuzione
oraria
individuale maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito
del
normale orario giornaliero di lavoro, e del 58% per le ore successive.
2)
a)
a
Lavoratori addetti ai servizi continui in turni avvicendati.
Il
lavoratore
addetto
ai turni continui,
che
viene
chiamato
prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo, con
riposo
compensativo e con il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 38 non
ha
diritto ad alcuna maggiorazione;
b)
il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato
a
prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo con il
riposo
compensativo e senza il preavviso di cui al comma 6 dell'art. 38
avrà
diritto alla sola maggiorazione del 45% della retribuzione
individuale
oraria;
c)
il lavoratore addetto ai turni continui, che viene chiamato
a
prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo o in un giorno
festivo
infrasettimanale, senza riposo compensativo, ha diritto alla
retribuzione
individuale oraria maggiorata del 45%, per le ore prestate nell'ambito
del
normale orario giornaliero di lavoro, e del 53% per le ore successive.
2.
Per tutti i lavoratori, il lavoro straordinario festivo
notturno
viene compensato con la retribuzione individuale oraria maggiorata
del
70%.
3.
Le Parti si danno reciprocamente atto che dall'1.1.91 la
percentuale
J compensativa della non incidenza, sugli altri istituti contrattuali,
del
compenso disciplinato nel presente articolo.
Art. 40 - Mensa, somministrazioni in natura e indennità di disagio.
1.
Le trattative per la definizione degli istituti relativi alla
mensa,
alla massa vestiario, alle somministrazioni in natura e all'indennità
di
disagio, sono assegnate alla sede aziendale e verranno svolte tra
la
Direzione e la RSU o l'esecutivo della stessa.
2.
Le indennità
retribuzione
globale
di mensa e di disagio fanno parte della
Art. 41 - Provvidenze varie.
a)
Istruzione dei figli dei dipendenti.
1.
Qualora il lavoratore, avente almeno 1 anno d'anzianità,
debba
risiedere, per necessità di lavoro, in località dove non esistano
scuole e
si trovi nella necessità di inviare i figli a scuola in altra
sede,
l'azienda si assumerà l'onere del pagamento dell'abbonamento
tipo
scolastico per i servizi automobilistici, sempreché questi
offrano
abbonamenti del tipo scolastico.
2.
a
Nel
caso
in
cui detti servizi non pratichino tali
abbonamenti
prezzo ridotto, l'azienda corrisponderà un contributo del 50% della
spesa
dell'abbonamento normale.
3.
Il trattamento di cui ai commi precedenti cessa in ogni caso
col
compimento del 14° anno di ciascun figlio e decade nel caso in
cui
l'alunno sospenda la frequenza alle scuole e non riporti nell'anno
la
promozione alla classe superiore, salvo che ciò sia dipeso da causa
di
malattia.
4.
di
Il
rimborso
abbonamento.
di cui sopra avverrà a presentazione del documento
b)
Prestiti.
Qualora un dipendente venisse a trovarsi in condizioni di bisogno,
potrà
rivolgersi all'azienda per un prestito che, se concesso, dovrà
essere
rimborsato con ritenute mensili normalmente corrispondenti
al
10%
dell'ammontare del prestito stesso.
c)
Alloggio.
1.
La concessione dell'alloggio a tutto il personale cui, per
esigenze
di servizio, l'azienda chiedesse la disponibilità "in loco", dovrà
essere
gratuita.
2.
le
Le
modalità
della
concessione gratuita dell'alloggio,
nonché
eventuali somministrazioni in natura ad essa relative, saranno regolate
da
convenzioni particolari.
3.
Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo a
indennizzi
o risarcimenti da qualsiasi parte, quando il dipendente che ne
fruisca
cessi di appartenere all'azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
4.
Qualora l'azienda richiedesse al dipendente di svolgere la
sua
normale attività di lavoro in località dove non esistano le possibilità
di
alloggio, né adeguati mezzi pubblici di trasporto che colleghino
la
località stessa con centri abitati, l'azienda, ove non fornisca un
mezzo
idoneo di trasporto, corrisponderà un adeguato indennizzo.
5.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad
alcun
effetto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 C.C. per
i
casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
Art. 42 - Indennità varie.
a)
Indennità maneggio denaro.
1.
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro, con rischio oneri
per
errori, avrà diritto a un'indennità non inferiore al 2% e non superiore
al
9% della retribuzione base in relazione all'entità del rischio e
del
denaro maneggiato da concordarsi con la RSU o l'esecutivo della stessa.
2.
Tale indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi
sostituisce
temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
3.
il
L'azienda avrà facoltà di richiedere al lavoratore di cui
sopra
versamento di un'adeguata cauzione o analoga garanzia finanziaria:
gli
interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del
lavoratore
stesso.
b)
1.
di
Indennità mezzo di trasporto.
Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio mezzo
trasporto
per
servizio, sarà tenuta a corrispondergli un'indennità
da
concordarsi con la RSU o l'esecutivo della stessa.
c)
1.
di
Indennità di trasferta.
Quando
viaggio,
un
di
lavoratore, per motivi di servizio,
vitto
e
sostenga
di pernottamento, queste verranno
spese
rimborsate
o
compensate in base alle modalità e ai limiti da concordare tra
l'azienda e
la RSU o l'esecutivo della stessa.
2.
Per permanenze prolungate nelle località dove il lavoratore
viene,
sia pure transitoriamente, dislocato per ragioni di servizio,
l'azienda
provvederà a concordare l'entità dei rimborsi o compensi spettanti
al
lavoratore in rapporto alla retribuzione del lavoratore stesso e
tenuto
conto del costo generale della vita.
3.
le
In
caso
di
mancato
accordo in sede aziendale,
Associazioni sindacali di categoria.
provvederanno
d)
Rimborso spese testimonianza.
1.
E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato
quale
teste di cause civili o penali in dipendenza del servizio.
2.
In tal caso il lavoratore, qualora debba allontanarsi dalla
zona
normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese, per
vitto,
alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
e)
1.
di
Indennità macchine collegate all'elaboratore.
Nelle
aziende
ove
sono
in
esercizio
sistemi
elettronici
elaborazione dati e di processo, viene riconosciuta ai lavoratori,
che
operano con continuità nei centri e sulle relative
apparecchiature
periferiche di trasmissione dati, un'indennità graduabile sino a
un
massimo del 4,5% della retribuzione individuale, finché svolge
tale
lavoro.
2.
Tale indennità non è cumulabile
eventualmente
riconosciute per lo stesso titolo.
con
altre
già
3.
Le Parti convengono di procedere congiuntamente, entro il
27.11.95,
ad accertamento e verifica delle condizioni di lavoro dei lavoratori
che,
ai sensi del presente articolo, percepiscono comunque la
relativa
indennità, per adeguarle alle disposizioni del D.lgs n. 626 del
19.9.94.
Con l'adeguamento delle condizioni di lavoro alle prescrizioni del
citato
decreto legislativo, le indennità già corrisposte a tale titolo
sono
soppresse e mantenute 'ad personam' nella cifra acquisita al 27.11.95
sino
a quando il lavoratore continuerà ad operare sulle macchine che hanno
dato
origine a tale erogazione.
f)
Incentivo vendite.
1.
Nel contesto dei piani di riorganizzazione e di
riequilibrio
economico volti al recupero della produttività, nonché all'ampliamento
del
mercato, avuto riguardo alla natura industriale e commerciale
delle
centrali del latte, le aziende potranno affidare ad alcuni addetti
alla
distribuzione dei prodotti - oltre le mansioni di istituto - anche
il
compito di promozione delle vendite e di acquisizione di nuova
clientela
nell'ambito di una zona territoriale predeterminata, fissando
le
condizioni di vendita secondo le indicazioni stabilite dall'azienda.
2.
A tali lavoratori potrà essere riconosciuto un compenso
incentivante,
sulla base degli obiettivi di vendita che sono realizzati da
ciascun
operatore, da determinarsi in sede aziendale tra la Direzione e la RSU
o
l'esecutivo della stessa.
g)
1.
di
Indennità di turno.
L'Azienda
può
chiedere al lavoratore o a gruppi di
lavoratori
articolare l'attività lavorativa su turni periodici di lavoro.
2.
Quando la prestazione lavorativa si articola costantemente su
turni
avvicendati con orario differenziato di almeno 4 ore nell'inizio,
al
lavoratore è dovuta un'indennità del 5% della retribuzione base.
3.
è
La
stessa
indennità viene riconosciuta ai lavoratori
ai
quali
richiesto
occasionalmente lo spostamento dell'inizio
dell'attività
lavorativa nella misura di cui sopra, limitatamente ai giorni nei quali
lo
spostamento stesso si verifica.
4.
Tale indennità assorbe, fino a compensazione, eventuali
trattamenti
già esistenti a tale titolo nelle singole aziende. L'indennità di
cui
sopra si cumula con quella prevista dall'art. 36, comma 2, lett. a),
ove
la stessa non sia stata maggiorata a livello aziendale.
Art. 43 - Assenze e permessi.
1.
Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se non
debitamente
autorizzato dal proprio superiore, né può rimanere assente
lavoro
senza giustificato motivo.
dal
2.
Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel
mattino
successivo al 1° giorno di assenza, salvo casi di forza maggiore.
3.
In ogni caso il lavoratore rimasto assente è tenuto ad
avvertire
l'azienda del suo rientro in servizio, al più tardi entro
sera
precedente il rientro stesso.
la
4.
Al lavoratore che ne faccia domanda l'azienda può, a sua
discrezione,
accordare, per giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con
facoltà
di corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi e brevi congedi
non
saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo
richiesta
scritta del lavoratore.
5.
Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo
relativo
alle giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
6.
Le assenze non autorizzate o non giustificate ai sensi del
presente
articolo rendono il lavoratore suscettibile di provvedimenti
disciplinari
come regolati dall'art. 55.
7.
Per i lavoratori che hanno nel loro nucleo familiare un
parente
portatore di
handicap trova applicazione l'art. 33 della
n.
104/92.
legge
Art. 44 - Aspettativa.
1.
lo
Per
ritenga
al
giustificati
motivi
di carattere privato,
compatibile con le esigenze del servizio,
l'azienda,
potrà
se
concedere
lavoratore, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa, fino
al
massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione e senza
decorrenza
d'anzianità, in quanto il rapporto si considera sospeso a
gli
effetti.
tutti
2.
I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o
del
Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad
altre
funzioni pubbliche elettive hanno diritto al trattamento previsto
dalle
norme legislative in materia.
3.
di
Il
caso di aspettativa per incarichi sindacali valgono le norme
cui all'art. 62 n. 2), del presente contratto.
Art. 45 - Aspettativa per tossicodipendenza del dipendente
o di familiari a carico.
1.
al
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà
lavoratore che ne faccia richiesta un periodo di aspettativa
non
retribuita motivata dalla necessità di assistere familiari a carico
che,
risultando in condizioni documentate di tossicodipendenza,
effettuano
terapie di riabilitazione prestate o autorizzate dalle USL.
2.
a
L'azienda, compatibilmente con le esigenze di servizio, concederà,
richiesta, al lavoratore in condizioni di tossicodipendenza, un periodo
di
aspettativa non retribuita per documentata necessità
di
terapie
riabilitative da eseguire presso il Servizio Sanitario Nazionale o
presso
strutture
specializzate riconosciute dalle competenti
Istituzioni.
Successivamente al positivo completamento della terapia di
riabilitazione,
le aziende agevoleranno il reinserimento del dipendente
nell'attività
lavorativa, considerando positivamente, compatibilmente con le
esigenze
tecnico-produttive, la temporanea utilizzazione dell'interessato in
idonei
turni di lavoro.
3.
Fermo restando, in entrambi i casi, la non decorrenza
dell'anzianità
di servizio per alcun istituto, l'aspettativa di cui al presente
articolo
non potrà comunque superare:
al
4 mesi, per i casi di cui al comma 1;
i limiti di conservazione del posto in caso di malattia stabiliti
comma 2 dell'art. 50, per i casi di cui al comma 2.
Art. 46 - Ferie.
1.
I lavoratori hanno diritto, per ogni anno di servizio
effettivamente
prestato, a un periodo di riposo, con decorrenza della
retribuzione
globale, pari a:
è
è
24
(*) giorni lavorativi, quando l'orario settimanale del lavoro
distribuito su 5 giorni;
28 (*) giorni lavorativi, quando l'orario settimanale del lavoro
distribuito su 6 giorni.
2.
di
I periodi di godimento delle ferie verranno concordati all'inizio
ogni anno tra l'azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa.
3.
Al lavoratore dovrà essere garantito un periodo minimo
continuativo
di ferie di 2 settimane.
4.
Le festività che cadono nel periodo feriale prolungano in pari
misura
il periodo feriale dello stesso.
5.
L'estinzione del rapporto di lavoro per
non
pregiudica il diritto alle ferie maturate.
6.
di
qualsiasi
motivo,
Le ferie vengono riferite a 1 anno solare; in caso di assunzione o
cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno, il
lavoratore
effettivo avrà diritto alle ferie in proporzione ai mesi di
servizio
prestato.
7.
di
L'assegnazione delle ferie non può aver luogo durante il periodo
preavviso.
8.
Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali,
dovrà
darne comunicazione tempestiva alla direzione e comunque
provvederà
all'invio del certificato medico entro 12 ore; nel caso in cui
il
lavoratore dimori fuori Comune, la comunicazione dovrà essere data nel
più
breve tempo possibile.
(*) Ai valori iniziali di 22 e 26 sono state aggiunte le 2
giornate
di ferie
riconosciute
con
Accordo interconfederale 27.7.78
a
compensazione delle 2 solennità civili differite dall'art. 1
della
legge 5.3.77 n. 54.
9.
Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale,
entro
l'anno, del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute,
a
guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo.
10.
Non è ammesso il mancato godimento delle ferie per
del
lavoratore o per disposizioni dell'azienda.
rinuncia
11.
Il lavoratore che, nonostante l'assegnazione delle ferie,
non
usufruisca delle medesime, non ha diritto a compenso alcuno né a
recupero
negli anni successivi.
Art. 47 - Licenza matrimoniale.
1.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso
per
un periodo di:
a)
se
b)
se
15 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale
effettivo;
8 giorni di calendario con decorrenza della retribuzione globale,
assunto a termine, sempre che abbia prestato servizio per almeno 6
mesi.
2.
Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.
Art. 48 - Lavoratori studenti.
1.
di
I
lavoratori
studenti, iscritti e frequentanti corsi
regolari
studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione
professionale statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque
abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi, su
loro
richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e
la
preparazione agli esami.
2.
Sempre su loro richiesta saranno esonerati
lavoro
straordinario e durante i riposi settimanali.
dal
prestare
3.
I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che
devono
sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di
permessi
retribuiti per tutti i giorni di esame (compresi quelli di settembre)
e
per i 2 giorni lavorativi precedenti ciascun esame nel caso di
esami
universitari, ovvero la sessione di esami negli altri casi.
Questi
permessi non intaccano il monte ore a disposizione in base alla norma
del
diritto allo studio di cui all'articolo successivo.
4.
Inoltre i lavoratori studenti potranno richiedere nel corso
dell'anno
solare 120 ore di permesso non retribuito il cui utilizzo
verrà
programmato
trimestralmente
'pro-quota',
in
sede
aziendale,
compatibilmente con le esigenze produttive e organizzative
dell'azienda.
5.
I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari
che
siano stati sostenuti per più di 2 volte nello stesso anno accademico.
6.
le
A richiesta dell'azienda il lavoratore interessato dovrà produrre
certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui
presente
al
articolo.
7.
Rimangono salve le condizioni di miglior favore stabilite da
accordi
aziendali.
Art. 49 - Diritto allo studio.
1.
I lavoratori che, al fine di migliorare la propria cultura,
intendono
frequentare, presso istituti pubblici o legalmente riconosciuti, corsi
di
studio, organizzati con il patrocinio delle organizzazioni
sindacali,
hanno diritto, nei limiti e con le modalità indicate ai commi
successivi,
di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore
triennale
messo a disposizione di tutti i dipendenti.
2.
Le ore di permesso, da utilizzare nell'arco
sono
usufruibili anche in un solo anno.
3.
a
All'inizio
di
ogni
triennio verrà
del
determinato
il
triennio,
monte
ore
disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo
studio,
moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei
dipendenti
occupati nell'azienda o nell'unità produttiva a quella data, salvi
i
conguagli successivi in relazione alle variazioni del numero
dei
dipendenti.
4.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi
dall'azienda
o dall'unità produttiva per l'esercizio del diritto allo studio
non
dovranno superare il 21% del totale della forza occupata; dovrà
essere
comunque
garantito in ogni reparto lo svolgimento
dell'attività
produttiva, mediante accordi con la RSU o l'esecutivo della stessa.
5.
I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di
250
ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno,
sempreché
il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per
un
numero pari a 2/3 di quelle richieste come permesso retribuito. A
tale
fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda
scritta
all'azienda nei termini e con le modalità che saranno concordate a
livello
aziendale. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre.
6.
Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di 1/3
del
monte ore triennale o determini l'insorgere di situazioni contrastanti
con
le condizioni di cui al comma 4, la Direzione e la RSU o l'esecutivo
della
stessa stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai
lavoratori
in
ordine
alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi
per
l'identificazione dei beneficiari dei permessi, quali età, anzianità
di
servizio, caratteristiche dei corsi di studio, ecc., fermo restando
quanto
previsto al comma 4.
7.
Saranno ammessi ai corsi coloro che siano in possesso dei
necessari
requisiti e sempre che ricorrano le condizioni oggettive indicate ai
commi
precedenti.
8.
di
I
lavoratori
dovranno
fornire
all'azienda
iscrizione al corso e successivamente certificati
con
l'indicazione delle ore relative.
un
di
certificato
frequenza
9.
Eventuali divergenze circa l'osservanza delle condizioni
specificate
dal presente articolo saranno oggetto di esame congiunto tra la
Direzione
e la RSU o l'esecutivo della stessa.
10.
Le aziende erogheranno, durante la frequenza dei corsi,
acconti
mensili conguagliabili, commisurati alle ore di permesso usufruito,
fermo
restando che il presupposto per il pagamento di dette ore, nei limiti
e
alle condizioni indicate al comma 4, è costituito dalla regolare
frequenza
dell'intero corso.
Art. 50 - Assistenza e trattamento di malattia.
1.
di
L'assistenza di malattia ai lavoratori è prestata secondo le norme
legge.
2.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia,
compresa
quella da infortunio, l'azienda conserverà il posto al
dipendente
effettivo per i seguenti periodi massimi:
a)
b)
mesi 10 se questi ha un'anzianità fino a 3 anni compiuti;
mesi 12 se questi ha un'anzianità superiore a 3 anni.
3.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella
che
intervenga non oltre 60 giorni dalla ripresa del servizio dopo
la
cessazione della malattia precedente.
4.
ne
Superati i limiti di tempo di cui al comma 2, al lavoratore
che
faccia richiesta sarà concessa un'aspettativa fino a mesi 12,
previa
visita medica da parte di sanitari di Enti pubblici o
Istituti
specializzati di diritto pubblico che accerti l'inidoneità del
lavoratore
a riprendere il servizio.
5.
Durante l'interruzione del servizio per malattia i lavoratori
avranno
diritto a un'indennità economica commisurata come segue:
a)
per anzianità di servizio effettivamente compiuto fino a 3
anni:
l'intera retribuzione globale per i primi 6 mesi e 60% della
retribuzione
anzidetta per i successivi 4 mesi;
b)
per anzianità di servizio effettivamente compiuto superiore a 3
anni:
l'intera retribuzione globale per i primi 7 mesi e il 60%
della
retribuzione anzidetta per i successivi 5 mesi.
6.
Le prestazioni economiche a carico dell'INPS saranno anticipate
dalla
azienda che provvede, alla fine di ciascun periodo di paga, a
conguagliare
l'importo complessivo di dette prestazioni economiche con quelle
dei
contributi e delle altre forme dovute all'INPS stesso dalle aziende.
7.
Le prestazioni economiche a carico dell'INAIL saranno
anticipate
dalle aziende alle quali il lavoratore è tenuto a far avere gli
assegni
relativi a dette prestazioni non appena saranno a lui rimesse
dall'INAIL
stesso.
8.
La predetta indennità economica per malattia o infortunio
viene
sospesa nei casi previsti dalla legge e nei casi indicati dall'INPS
o
dall'INAIL.
9.
L'aliquota del 60% della retribuzione globale prevista dai
precedenti
punti a) e b) del comma 5 verrà elevata sino a raggiungere l'esatta
misura
dell'integrazione corrisposta dagli Istituti assistenziali, qualora
questi
riconoscano, nel corrispondente periodo, una percentuale superiore.
Detta
aliquota resterà invece immutata ove la percentuale riconosciuta
dagli
Istituti assistenziali fosse inferiore.
10.
Alla scadenza dei termini massimi indicati alle lett. a) e b)
del
comma 2 del presente articolo, e dell'eventuale periodo di
aspettativa,
l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli
corrisponderà
il trattamento di fine rapporto di lavoro e l'indennità sostitutiva
del
preavviso.
11.
Il rapporto, ove non venga risolto da nessuna delle 2 Parti,
rimarrà
sospeso a tutti gli effetti.
12.
In
caso di malattia il lavoratore deve avvertire
l'azienda
immediatamente salvo giustificato impedimento e inviare con le
modalità
previste dalla legge all'azienda stessa entro 2 giorni dall'inizio e
dalla
prosecuzione dell'assenza, il certificato medico attestante la
malattia,
redatto dal medico delle competenti strutture sanitarie su
apposito
modulo.
13.
la
La
giustificazione della malattia deve essere compilata secondo
norma di legge e le disposizioni INPS.
14.
Il lavoratore deve rendersi reperibile al proprio domicilio, fin
dal
1° giorno e per tutto il periodo della malattia, dalle ore 10 alle ore
12
e dalle ore 15 alle ore 17 per consentire il controllo della
incapacità
lavorativa per malattia, indipendentemente dalla natura dello
stato
morboso.
15.
Nel caso in cui a livello territoriale le visite di controllo
siano
effettuate su iniziative dell'Ente preposto ai controlli di malattia,
in
orari diversi, le fasce orarie di cui sopra saranno adeguate ai
criteri
organizzativi locali. Sono fatte salve le eventuali documentate
necessità
di assentarsi dal domicilio per visite, prestazioni e
accertamenti
specialistici, nonché per le visite di controllo e terapie. In tali
casi
il lavoratore darà preventiva informazione all'azienda.
16.
Nel caso in cui il lavoratore abbia impedito, senza
giustificata
ragione sanitaria, il tempestivo accertamento dello stato di
infermità, lo
stesso è obbligato al rientro immediato in azienda. In tale
ipotesi
l'assenza sarà perseguibile con i provvedimenti disciplinari di
cui
all'art. 55. Costituisce altresì inadempimento contrattuale lo
svolgimento
di attività lavorativa anche a titolo gratuito durante l'assenza.
17.
Ogni mutamento di indirizzo durante il periodo di malattia
o
infortunio non sul lavoro deve essere preventivamente
comunicato
all'azienda.
18.
E' in facoltà dell'azienda di far controllare l'idoneità fisica
del
lavoratore in servizio in qualsiasi momento, e particolarmente al
rientro
dopo il periodo di malattia o infortunio, da parte di Enti pubblici
e
delle strutture sanitarie competenti.
19.
di
Il
trattamento previsto dal presente articolo compete nel
caso
interruzione del servizio per causa di malattia, anche se derivante
da
infortunio, purché questo non si sia verificato per colpa grave
del
lavoratore. In tal ultimo caso il lavoratore sarà considerato
in
aspettativa per un periodo massimo di 6 mesi ai sensi e agli
effetti
dell'art. 44.
20.
Ai lavoratori a tempo determinato sono riconosciuti trattamenti
di
malattia come disciplinati dall'art. 5 del DL 12.9.83 n. 463
convertito,
con modificazioni, nella legge 11.11.83 n. 638 ed eventuali
successive
modificazioni e integrazioni.
Art. 51 - Infortuni sul lavoro e tubercolosi.
1.
e
Per l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul lavoro
contro la tubercolosi si richiamano le norme di legge vigenti.
2.
Il trattamento previsto dall'art. 50 si applica anche ai
lavoratori
colpiti da infortunio sul lavoro e da tubercolosi, nelle misure,
i
periodi e con le modalità previste dall'articolo stesso.
per
3.
Ogni infortunio sul lavoro, anche di natura leggera, dovrà
essere
denunciato immediatamente dal dipendente al proprio capo diretto, il
quale
provvederà affinché sia espletata la stesura della denuncia di legge,
se
del caso.
4.
a
Nel
caso in cui il dipendente infortunato non sia più in
grado,
causa dei postumi invalidanti, di espletare le sue mansioni
normali,
l'azienda esaminerà l'opportunità, tenendo anche conto della posizione
e
delle attitudini dell'interessato, di mantenerlo in servizio adibendolo
a
mansioni compatibili con le limitate capacità lavorative.
Art. 52 - Tutela della maternità.
1.
La maternità è tutelata in conformità alle norme di legge in vigore.
Art. 53 - Norme di disciplina aziendale.
1.
I rapporti personali e gerarchici nell'ambito
dell'organizzazione
aziendale debbono essere costantemente improntati al mutuo rispetto
dei
diritti e dei doveri di ciascuno, nonché ai principi della
collaborazione
e dell'urbanità.
2.
di
L'azienda avrà comunque cura di porre il personale in condizione
evitare
possibili equivoci circa le persone alle quali,
oltre
che
al
superiore diretto, ciascun dipendente è tenuto ad ubbidire o a
rivolgersi
in caso di necessità.
3.
Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a)
rispettare l'orario di servizio e adempiere alle formalità
prescritte
dall'azienda per il controllo della presenza;
b)
conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda,
non
trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma
oggetto
delle sue funzioni, né svolgere attività contraria agli
interessi
dell'azienda medesima;
c)
astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti
che
possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua
attività
che deve essere interamente acquisita dall'azienda;
d)
avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari,
cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
e)
dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché
le
istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine
gerarchico
fissato dall'azienda;
f)
comunicare tempestivamente all'azienda ogni cambiamento di
domicilio.
4.
di
Gli
è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario
lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro,
attività
che siano in relazione con quelle dell'azienda e ricevere a tale
effetto
compensi o regali sotto qualsiasi forma.
5.
da
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica
parte di sanitari di Enti pubblici e Istituti specializzati di
diritto
pubblico scelti dall'azienda.
6.
Oltre alle norme del presente contratto, il lavoratore
deve
uniformarsi a tutte quelle altre norme regolamentari che saranno
stabilite
dall'azienda, purché esse non siano limitative dei diritti derivanti
al
lavoratore stesso dal presente contratto.
7.
Tali norme, in ogni caso, devono essere portate a
dei
lavoratori con ordini di servizio o altro mezzo.
conoscenza
Art. 54 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
1.
Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo,
intesa
questa a conservare il veicolo stesso in buono stato di funzionamento
e
nella dovuta pulizia. Dette operazioni si svolgono nell'orario normale
di
lavoro.
2.
Qualora
siano effettuate oltre l'orario
saranno
considerate come prestazioni straordinarie.
di
3.
Il conducente è responsabile delle inosservanze
sulla
circolazione stradale.
4.
il
lavoro,
del
Testo
A scanso di ogni responsabilità, il conducente, prima di iniziare
servizio,
deve
assicurarsi che il veicolo sia
in
perfetto
stato
di
funzionamento, che non manchi del necessario e, in caso contrario,
deve
darne immediatamente avviso all'azienda.
5.
Il conducente al quale sia ritirata la patente dall'Autorità,
per
motivi che non comportino il licenziamento senza preavviso, avrà
diritto
alla conservazione del posto fino alla definizione del
procedimento
amministrativo o penale in corso, senza percepire retribuzione
alcuna.
Durante questo periodo potrà essere adibito ad altri lavori e in
questo
caso percepirà il salario del livello nel quale viene a prestare
servizio.
6.
Le
aziende che occupano più di 20 dipendenti, oltre
alla
conservazione del posto di cui sopra, dovranno adibire il conducente
a
qualsiasi altro lavoro, corrispondendogli la retribuzione propria
del
livello al quale viene adibito.
7.
il
Qualora il provvedimento penale o amministrativo si chiudesse con
ritiro della patente e il conducente non accettasse di essere adibito
al
lavoro cui l'azienda lo destina, si farà luogo alla risoluzione
del
rapporto di lavoro con la corresponsione del trattamento di fine
rapporto
di lavoro di cui all'art. 59.
8.
al
Nel
caso di procedimento penale o amministrativo che dia
luogo
ritiro della patente, e ove la patente sia restituita al dipendente
per
riconosciuta non colpevolezza, il lavoratore dovrà essere
reintegrato
delle eventuali differenze di retribuzione ricevute in meno nel
periodo
nel quale non ha potuto svolgere le mansioni di autista.
Art. 55 - Provvedimenti disciplinari.
1.
Le mancanze dei lavoratori alle norme aziendali possono essere
punite
a seconda della loro gravità come segue:
1)
2)
3)
ore
rimprovero verbale;
rimprovero scritto;
multa in misura non inferiore a mezz'ora e non superiore
a
4
4)
10
5)
6)
2.
di
della retribuzione base;
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 1 a
giorni;
licenziamento con preavviso e con trattamento di fine rapporto;
licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto.
Il
licenziamento di cui al n. 5 si può applicare nei
confronti
quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso
degli
ultimi 2 anni, per la stessa mancanza o per mancanze analoghe,
in
sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un totale di 11
giorni, o
nello stesso periodo di tempo abbiano subito sospensioni per almeno
20
giorni complessivi, anche se non conseguenti a inosservanza dei doveri
di
cui all'art. 53.
3.
Il provvedimento previsto dal n. 6 si applica nei casi
senza
attenuanti, come ad esempio: insubordinazione seguita da vie di
fatto,
furto qualificato, condanne per reati infamanti, nonché nei confronti
del
personale
colpevole di mancanze relative a
doveri
anche
non
particolarmente richiamati nel presente contratto, le quali siano
di
entità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria,
del
rapporto di lavoro.
4.
Il licenziamento non pregiudica le eventuali responsabilità
civili
per danni nelle quali sia incorso il lavoratore.
5.
Le aziende potranno sospendere dal servizio e dalla
retribuzione
lavoratori sottoposti a procedimento penale in attesa di giudizio.
6.
Nel caso di concessione della libertà provvisoria susseguente
alla
emissione di mandato, ordine di arresto o di cattura, l'azienda
valuterà
discrezionalmente l'opportunità di riammettere il lavoratore in
servizio.
7.
Nel
essere
caso
in
cui
l'entità
della
mancanza
non
possa
immediatamente accertata, l'azienda, a titolo di cautela, può
disporre
l'allontanamento del lavoratore per un periodo di tempo non superiore
a 10
giorni. Durante tale periodo al lavoratore verrà corrisposta
la
retribuzione, salvo che non risulti accertata una sua colpa passibile
di
uno dei provvedimenti disciplinari previsti al n. 4 e seguenti, di cui
al
comma 1 del presente articolo.
8.
Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero
verbale
dovranno essere tempestivamente contestate per iscritto al lavoratore
con
indicazione dei motivi e degli addebiti.
9.
Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni
per
iscritto ovvero richiedere di discutere la contestazione stessa con
la
Direzione, facendosi assistere dalla RSU o l'esecutivo della stessa.
10.
La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà
esaurirsi
entro 30 giorni, salvo casi eccezionali - comunicherà al lavoratore:
a)
di
la
punizione
irrogata, nel caso che la mancanza sia
passibile
provvedimenti inferiori alla sospensione;
b)
la proposta trasmessa alla Commissione amministratrice, nel caso
che
la mancanza sia passibile di sospensione o di provvedimenti più gravi.
11. Il lavoratore ha un ulteriore termine di giorni 7 per presentare
alla
Commissione amministratrice le proprie giustificazioni per iscritto, o
per
richiedere di essere sentito dalla Commissione stessa, facendosi
assistere
dalla RSU o l'esecutivo della stessa.
12.
Per i provvedimenti inferiori alla sospensione, il lavoratore
potrà
ricorrere alla Commissione amministratrice, seguendo la stessa
procedura
di cui al comma precedente. Durante l'iter del ricorso, il
provvedimento
rimarrà in sospeso.
13.
Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria,
il
lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può
promuovere, nei 20 giorni successivi, anche per mezzo
dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la
costituzione,
tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione,
di
un collegio di conciliazione e arbitrato, composto da 1 rappresentante
di
ciascuna delle Parti e da un 3° membro scelto di comune accordo o,
in
difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'ufficio del lavoro.
La
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte
del
collegio.
14. Qualora l'azienda non provveda, entro 10 giorni dall'invito
rivoltole
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al
collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non
ha
effetto. Se l'azienda adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione
disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
15.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni
disciplinari
decorsi 2 anni dalla loro applicazione.
Art. 56 - Preavviso.
1.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi di cui
alle
lett. a), f), g) ed l) del comma 1 dell'art. 57 e al n. 5 del comma
1
dell'art. 55, ai lavoratori compete il preavviso nella seguente misura:
a)
di
b)
c)
d)
2.
di
a
coloro che hanno superato il periodo di prova e non i 2
servizio: 1
a coloro
a coloro
a coloro
Il
anni
mese;
che hanno superato i 2 anni di servizio e non i 5: 2 mesi;
che hanno superato i 5 anni di servizio e non i 15: 3 mesi;
che hanno superato i 15 anni di servizio: 4 mesi.
lavoratore
avrà
diritto
all'eventuale
preavviso stabilito da disposizioni di legge.
maggiore
termine
3.
Durante il periodo di preavviso l'azienda concederà al
lavoratore
permessi per la ricerca di una nuova occupazione.
4.
Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal 1° giorno
della
quindicina successiva alla data di comunicazione del collocamento a
riposo
o del licenziamento.
5.
I periodi di preavviso sopra indicati, ridotti a metà,
dovranno
essere osservati a favore dell'azienda anche dai lavoratori in caso
di
dimissioni.
6.
Il periodo di preavviso sarà computato nell'anzianità agli
effetti
del trattamento di fine rapporto di lavoro.
Art. 57 - Estinzione del rapporto di lavoro.
1.
Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a)
collocamento a riposo del dipendente per aver raggiunto il 60°
anno
d'età, salvo diversa opzione dello stesso a termine di legge;
b)
morte del dipendente;
c)
dimissioni del dipendente;
d)
superamento dei limiti massimi di malattia e successivo
eventuale
periodo di aspettativa ai sensi dell'art. 50;
e)
malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia
consentito
dalla legge il licenziamento;
f)
invalidità determinata da malattia professionale o infortunio
sul
lavoro che dia diritto a pensione da parte della CPDEL (ora INPDAP);
g)
comprovato scarso rendimento del dipendente;
h)
licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 55;
i)
licenziamento per ritiro definitivo della patente all'autista
nei
casi previsti dall'art. 54;
l)
licenziamento per necessità imposte da soppressioni,
trasformazioni,
sensibile modificazione di servizi o da sensibile non
contingente
riduzione dell'attività produttiva, dopo aver esperito il
procedimento
riportato in calce al presente articolo.
2.
In particolare, per quanto concerne l'ipotesi di cui alla lett.
l),
ove abbia avuto luogo una sensibile non contingente riduzione o
una
soppressione dei servizi e impianti connessi appartenenti al cielo
della
produzione, per cui ne derivi, secondo l'azienda, la necessità di
ridurre
il personale addetto ai servizi di cui sopra, e qualora l'azienda
stessa
non abbia già predisposto di sua iniziativa l'utilizzo di tale
personale,
verrà seguita la procedura riportata in calce al presente articolo,
del
quale la stessa fa parte integrante.
3.
le
Si
considera risoluzione di diritto quella che si verifica
per
donne fra il 55° e il 65° anno d'età, e, per gli uomini, fra il 60° e
il
65° anno d'età.
Norma di attuazione.
Le Parti prendono atto che con il D.lgs. n. 503/92 è stata modificata
la
disciplina in materia pensionistica e pertanto concordano che i limiti
di
età di cui al presente articolo sono quelli espressamente previsti
dalle
disposizioni legislative che disciplinano la materia.
PROCEDIMENTO PER IL LICENZIAMENTO NEI CASI DI CUI AL COMMA 2 DELL'ART. 57
1)
le
L'azienda
necessità di
resi
disponibili.
comunicherà
alla
licenziamento
di
RSU o all'esecutivo
quei
lavoratori
della
che
si
stessa
sono
2)
Entro 10 giorni l'azienda e la RSU o l'esecutivo della
stessa
esamineranno, con spirito di mutua comprensione, le possibilità
concrete e
attuali di assorbimento in altri servizi dei lavoratori
resisi
disponibili.
Al fine di realizzare il maggior assorbimento possibile resta
inteso
che il lavoratore potrà essere destinato a qualsiasi altro servizio
o
mansione senza che per ciò abbia a subire alcun peggioramento
suo
trattamento economico e della sua qualifica di provenienza.
del
3)
Quei lavoratori che non avranno trovato immediata
utilizzazione
potranno essere avviati, a cura dell'azienda, a corsi di
riqualificazione
con frequenza obbligatoria e per essi potranno essere adottati
analoghi
provvedimenti idonei allo scopo della riqualificazione da conseguire.
4)
Coloro che si rifiutassero di assumere nuove mansioni, di
frequentare
corsi di riqualificazione o che non frequentassero detti corsi
con
assiduità, potranno essere licenziati salvo motivi di impedimento
dovuti a
malattia o ad altre cause di forza maggiore.
5)
la
Dopo 9 mesi dalla comunicazione di cui al punto 1), l'azienda
e
RSU o l'esecutivo della stessa si incontreranno di nuovo per
riesaminare
la situazione aziendale agli effetti dell'assorbimento definitivo
dei
lavoratori di cui al punto 1) medesimo in relazione
all'avvenuta
trasformazione di esercizio.
Per i lavoratori già assorbiti in altri servizi aziendali,
l'esame
dovrà essere fatto unicamente ai fini della definitiva assegnazione
del
livello, come precisato al punto 7).
Nel caso che alcuni lavoratori non abbiano potuto conseguire
una
riqualificazione ai sensi del punto 3) per i motivi di forza
maggiore
di cui al punto 4), il periodo predetto verrà ulteriormente
prorogato
per la durata dell'assenza effettuata dal lavoratore.
Il riesame di cui sopra non potrà protrarsi oltre i 10 giorni.
6)
Qualora nel riesame predetto non si realizzasse un accordo
fra
azienda e la RSU o l'esecutivo della stessa, oppure si ravvisasse
la
necessità di dover procedere a licenziamenti, la decisione
definitiva
dovrà essere demandata alle organizzazioni sindacali nazionali, le
quali
dovranno pronunciarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di
cui al
punto precedente.
7)
I lavoratori utilizzati in via definitiva con mansioni e
livello
diversi da quelli di appartenenza verranno inquadrati definitivamente
nei
nuovi livelli con decorrenza dal compimento del 10° mese
dall'avvenuta
riduzione o soppressione del servizio o dell'impianto a cui erano
addetti.
8)
La mancata accettazione della nuova classificazione potrà dar
luogo
al licenziamento.
9)
Esaurita la procedura conciliativa di cui al presente
allegato
l'azienda potrà procedere al licenziamento a norma dell'art. 57, lett.
l)
del presente contratto, di quei lavoratori che non avranno
trovato
utilizzazione definitiva nel quadro dell'azienda.
10)
I lavoratori licenziati ai sensi del punto precedente
avranno
diritto, avendone l'idoneità, di precedenza nelle nuove assunzioni e
ciò
purché non siano trascorsi più di 3 anni dalla cessazione del
vecchio
rapporto di lavoro.
I lavoratori riassunti in servizio avranno la facoltà di
riscattare
l'anzianità maturata all'atto del loro licenziamento,
restituendo
all'azienda e alle Casse di previdenza quanto è stato da esse
loro
corrisposto per trattamento di fine rapporto di lavoro.
11)
In caso di riassunzione l'azienda ha l'obbligo di
riconoscere
l'anzianità acquisita dal lavoratore all'atto del licenziamento
come
anzianità convenzionale agli effetti degli aumenti periodici, delle
ferie
e del trattamento di malattia.
12)
Nella designazione dei lavoratori da licenziarsi, si terrà conto
dei
seguenti elementi in concorso fra loro:
-
anzianità di servizio;
carichi di famiglia;
situazione economica familiare:
particolari capacità tecniche di rendimento.
In
caso
di
riassunzione,
questa avverrà con
criteri
obiettivi
di
precedenza
inversi rispetto a quelli in base a cui furono
eseguiti
i
licenziamenti.
Art. 58 - Indennità sostitutiva del preavviso.
1.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza
dei
termini di preavviso di cui all'art. 56, deve corrispondere
all'altra
un'indennità pari all'importo della retribuzione globale per il periodo
di
mancato preavviso. Per il computo di tale indennità valgono le
norme
dell'art. 2121 C.C.
2.
il
E'
in
facoltà
della parte che riceve la disdetta di
troncare
rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza
che
da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo
non
compiuto.
3.
al
L'azienda ha il diritto di ritenere, su quanto sia da lei dovuto
lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione globale
relativa
al periodo di preavviso da questi eventualmente non dato.
4.
In ogni caso, l'azienda deve corrispondere l'indennità
sostitutiva
del preavviso, qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per
i
motivi di cui all'art. 57, lett. b), d), e) ed l).
5.
L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte
del
lavoratore, verrà corrisposta agli aventi diritto con le modalità
previste
dall'art. 2122 C.C. In mancanza di tali aventi diritto, l'indennità
sarà
corrisposta secondo le norme della successione legittima, salve
diverse
disposizioni testamentarie del lavoratore defunto.
Art. 59 - Trattamento di fine rapporto di lavoro.
1.
un
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, sarà corrisposto
trattamento di fine rapporto calcolato secondo i criteri e le
modalità
previste dagli artt. 1, 4 e 5 della legge 29.5.82 n. 297.
2.
1,
A
decorrere dall'1.1.91 la retribuzione annua, di cui
all'art.
comma 2, della predetta legge è costituita:
dalle voci che compongono la retribuzione globale, definita ai
sensi
dell'art. 27, comma 4, del vigente contratto;
da 13a a 14a mensilità;
dal compenso percepito per lavoro straordinario, comunque prestato.
3.
La quota annua da accantonare si otterrà dividendo per
valore
degli emolumenti di cui sopra corrisposti nell'anno.
il
4.
E' in facoltà dell'azienda di dedurre, dall'ammontare del
trattamento
di fine rapporto di lavoro che il lavoratore viene a percepire
all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro stesso, quanto
erogato
dall'azienda per acconti o bonifici anche non espressamente previsti
dal
presente contratto.
Nota a verbale.
Per il calcolo dell'indennità d'anzianità al 31.5.82 si fa
alle
norme nel CCNL in vigore alla stessa data.
rinvio
Art. 60 - Certificato di lavoro.
1.
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa,
l'azienda
ha l'obbligo di mettere a disposizione del dipendente, all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi
contestazione
sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un
certificato
contenente l'indicazione del tempo durante il quale il dipendente
ha
svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella
stessa
disimpegnate e del livello nel quale sia inquadrato.
Art. 61 - Organismo di rappresentanza sindacale aziendale - RSU.
Le
Parti, PUBLILATTE e FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, preso
atto
dell'Accordo Interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 29.9.94
sulla
costituzione nelle imprese dei servizi pubblici degli enti locali
delle
rappresentanze sindacali unitarie (RSU) dei lavoratori dalle
stesse
dipendenti, stipulato in attuazione degli impegni assunti col
Protocollo
Governo-Parti Sociali del 23.7.93, nel confermare quanto
convenuto
nell'accordo sopra citato, convengono quanto di seguito riportato.
1.
Ad iniziativa delle OO.SS. firmatarie del CCNL per i dipendenti
delle
centrali del latte pubbliche, in ciascuna azienda con più di 15
dipendenti
può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria-RSU, di
cui
all'accordo interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, secondo
le
modalità di indizione ed elezione previste nell'accordo citato e
nel
Regolamento ad esso allegato.
2.
1,
Hanno inoltre potere di iniziativa le OO.SS. di cui al punto
n.
comma 3 dell'Accordo interconfederale 29.9.94, a condizione che
abbiano
espresso
formale
adesione al presente
accordo
e
all'accordo
interconfederale sopra citato e alle norme di attuazione del
protocollo di
intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89 in materia di
"Relazioni
Industriali e gestione dei conflitti di lavoro nei settori dei
servizi
pubblici locali" contenute al punto 4 dell'Accordo sulle
relazioni
industriali di cui alla lett. B della parte I del CCNL per i
dipendenti
delle Centrali pubbliche del latte.
3.
L'iniziativa di cui ai commi che precedono deve essere assunta
entro
6 mesi dalla stipula del presente accordo; le operazioni connesse con
le
elezioni delle RSU debbono svolgersi - come previsto dal punto n. 12
del
Regolamento allegato all'accordo interconfederale 29.9.94 - previo
accordo
con la Direzione aziendale, in modo tale da consentire a tutti gli
aventi
diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze del
servizio.
4.
e
Per i successivi rinnovi l'iniziativa può essere assunta dalla RSU
deve essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato.
5.
Le OO.SS. firmatarie del presente contratto o che comunque
aderiscano
alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di
elezione
della RSU, rinunciano formalmente ed espressamente a costituire RSA
ai
sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70; le loro RSA devono
intendersi
decadute con la nomina della RSU.
6.
Il numero massimo dei componenti della RSU in ciascuna azienda è
pari
a:
-
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
nelle
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
che
che
che
che
che
che
che
occupano
occupano
occupano
occupano
occupano
occupano
occupano
da 16 a 50 dipendenti:
da 51 a 100 dipendenti:
da 101 a 150 dipendenti:
da 151 a 200 dipendenti:
da 201 a 300 dipendenti:
da 301 a 450 dipendenti:
oltre 450 dipendenti: 9
3
4
5
6
7
8
7.
In attuazione del punto n. 1, comma 2, dell'Accordo
interconfederale
29.9.94, ferma restando l'unicità della RSU e il rispetto dei
numeri
complessivi stabiliti nel precedente comma, nelle aziende di
maggiori
dimensioni, ove siano presenti entità organizzative e operative
autonome,
la RSU nella sua unicità può essere articolata in sezioni e/o aree tra
le
quali si ripartisce il numero complessivo dei componenti in
misura
proporzionale al numero degli addetti rispettivamente occupati
nelle
diverse entità autonome.
8.
di
L'individuazione delle entità organizzative e operative autonome
cui al punto precedente è oggetto di contrattazione tra l'azienda e
le
strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui al punto 1, comma
1
del presente Accordo.
9.
In tali casi e in ogni altro caso ove la dimensione complessiva
della
RSU lo richieda, viene istituito tra i componenti della RSU un
organismo
ristretto di coordinamento denominato Comitato Esecutivo, composto di
un
numero di membri non superiore al 30% del numero complessivo della RSU
e
comunque non inferiore a 3; tale Comitato Esecutivo ha la funzione
di
coordinare le attività di competenza della RSU e di rappresentare
la
medesima nella gestione dei rapporti sindacali e negoziali con
la
Direzione aziendale, secondo il mandato ricevuto dalla RSU stessa.
10. Singoli membri del Comitato Esecutivo o della RSU possono
intervenire
presso la Direzione aziendale per tutto quanto attiene al rispetto
e
all'applicazione delle leggi, dei contratti e delle consuetudini, ma
non
hanno potere di trattativa se non a seguito di mandato espressamente
loro
conferito dalla RSU o dal Comitato Esecutivo della RSU.
11.
Le OO.SS. firmatarie del CCNL e costituenti la RSU
ratificano
congiuntamente e successivamente comunicano alla PUBLILATTE i
nominativi
dei componenti delle RSU eletti o designati nell'ambito delle
proprie
liste
nelle
aziende associate; la PUBLILATTE,
riscontrata
la
corrispondenza alle norme, comunica alle aziende tali nominativi entro
i
15 giorni successivi. Il mandato della RSU decorre dalla comunicazione
di
cui sopra.
12.
Nei
casi
di
decadenza
della
RSU
previsti
dall'accordo
interconfederale 29.9.94 o comunque ove la RSU non sia ancora stata
eletta
ovvero non sia validamente costituita, l'attività della medesima
viene
assunta dalle strutture sindacali territoriali delle OO.SS. di cui
al
punto 1 del presente accordo per il tempo strettamente necessario alla
sua
costituzione.
13.
La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e
del
sindacato nei luoghi di lavoro, assolve a tutti i compiti già
di
competenza del Consiglio di fabbrica di cui all'art. 60 del CCNL
15.12.90,
con riferimento all'esercizio di diritti, permessi, agibilità
sindacali e
compiti di tutela dei lavoratori previsti dal CCNL; i suoi
componenti
eletti o designati nell'ambito dei numeri complessivi di cui al
precedente
punto n. 2 subentrano alle RSA e ai dirigenti delle stesse
nell'esercizio
dei diritti e prerogative sindacali previste dalla legge n. 300/70;
nei
confronti di ciascun componente della RSU eletto o designato
nell'ambito
del numero complessivo suddetto si applicano le tutele previste
dagli
artt. 18 e 22 della legge n. 300/70.
14.
Restano salvi in favore delle OO.SS. firmatarie del CCNL per
i
dipendenti da centrali del latte pubbliche i diritti previsti
dall'accordo
interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94, punto 4, ultimo comma.
15.
La RSU gestisce i rapporti sindacali con la Direzione aziendale
e
assolve funzioni di agente contrattuale unico nelle materie che
il
presente CCNL attribuisce alla contrattazione a livello aziendale,
salvo
sia espressamente prevista la competenza congiunta delle
strutture
sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL; nelle aziende
con
meno di 15 dipendenti la competenza, inclusa quella nazionale, per
le
materie che il CCNL, attribuisce al livello aziendale è esercitata
dalle
strutture sindacali territoriali delle OO.SS. firmatarie del CCNL.
16. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni in sede aziendale,
i
componenti della RSU possono disporre di un monte ore annuo globale
di
permessi sindacali retribuiti pari a 3 ore per dipendente in forza
presso
l'azienda al 31 dicembre dell'anno precedente quello di fruizione.
17.
Tali permessi assorbono quelli spettanti a norma dell'art. 23
della
legge n. 300/70.
18.
Il
monte ore sopra individuato costituisce un limite
annuo
invalicabile e non è consentita la fruizione anticipata o posticipata
di
eventuali residui dell'anno di competenza.
19.
Nel monte ore rientra tutta l'attività sindacale della RSU,
compresa
la partecipazione a riunioni anche con l'azienda e/o a
commissioni
comunque denominate.
20.
L'azienda comunica alla RSU entro il 31 gennaio dell'anno
di
riferimento il monte ore di permessi sindacali a disposizione;
inoltre,
con cadenza quadrimestrale, le aziende comunicano alle RSU la quota
di
monte ore per i permessi sindacali ancora disponibile.
21.
La richiesta dei permessi di cui sopra deve essere effettuata
per
iscritto dal lavoratore interessato, con preavviso di almeno 24 ore,
fatte
salve le procedure definite nel CCNL per la fruizione dei
permessi
sindacali.
22.
Sono abrogati e sostituiti dal presente accordo l'art. 60 e il
punto
1) dell'art. 61 del CCNL 15.12.90.
23.
Per quanto non espressamente previsto nel presente
si
intendono richiamate le disposizioni di cui all'accordo
interconfederale
CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94.
articolo
24.
Nelle aziende ove fossero già costituite le RSU, queste restano
in
carica fino alla scadenza del loro mandato.
Art. 62 - Prerogative sindacali.
1)
PERMESSI SINDACALI
1.
e
I lavoratori componenti gli organi direttivi delle Confederazioni
dei Sindacati nazionali, regionali e comprensoriali delle
Organizzazioni
stipulanti il presente contratto, dietro comunicazione documentata
della
convocazione degli organi di cui sopra, otterranno dalle aziende
permessi
retribuiti per partecipare alle riunioni degli organi stessi o
alle
riunioni delle delegazioni per la trattazione di accordi di
carattere
nazionale o provinciale.
2.
I nominativi dei dipendenti componenti gli organi direttivi di
cui
sopra
dovranno
essere tempestivamente comunicati alla
Direzione
dell'azienda.
3.
I permessi per gli organi direttivi delle Confederazioni e
dei
Sindacati nazionali, regionali e comprensoriali delle
Organizzazioni
stipulanti il presente contratto non potranno superare annualmente
i
limiti complessivi così indicati:
-
in
in
in
in
in
aziende
aziende
aziende
aziende
aziende
fino a 50 dipendenti:
da 51 a 200 dipendenti:
da 201 a 400 dipendenti:
da 401 a 500 dipendenti:
oltre 500 dipendenti:
100
3
3,5
4
5
ore
ore
ore
ore
ore
per
per
per
per
dipendente
dipendente
dipendente
dipendente.
4.
Quanto previsto nel presente articolo si intende comprensivo
dei
permessi retribuiti sanciti dagli artt. 23 e 29 della legge n. 300
del
20.5.70.
5.
di
Il monte ore disponibile per i componenti del Comitato bilaterale
parte sindacale di cui alla Prima parte del CCNL, per le
attività
collaterali e integrative, è fissato in 100 ore annue, in aggiunta
a
quelle impiegate per le riunioni del Comitato bilaterale stesso.
2)
ASPETTATIVA PER INCARICHI SINDACALI
1.
Per l'espletamento di attività sindacale alle aziende, ai
lavoratori
che siano chiamati a ricoprire cariche sindacali nazionali e
provinciali
in seno alle 3 Organizzazioni congiuntamente stipulanti il
presente
contratto (FLAI-CGIL, FAT-CISL e UILA-UIL) l'aspettativa verrà
retribuita
fino a concorrenza dei seguenti limiti:
a)
per le aziende con più di 600 dipendenti: 3 distacchi annui
dal
lavoro;
b)
per le aziende da 501 a 600 dipendenti:
2 distacchi annui
dal
lavoro;
c)
per le aziende da 201 a 500 dipendenti:
1 distacco annuo
dal
lavoro;
d)
per le aziende sino a 200 dipendenti:
un monte annuo di giornate
corrispondenti a 3 ore per
dipendente.
2.
di
Le richieste motivate per l'ottenimento dei periodi di aspettativa
cui al precedente comma saranno presentate congiuntamente per
iscritto
alle
aziende dai responsabili delle segreterie provinciali
delle
Organizzazioni sindacali firmatarie del presente contratto, all'inizio
di
ciascun anno.
3.
L'indicazione dei nominativi, ai fini dell'attribuzione del
periodo
di aspettativa riservato ad ognuna delle 3 Organizzazioni sindacali,
sarà
effettuata con lettera motivata da ciascuno dei responsabili di cui
al
comma precedente.
3)
ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE
1.
I lavoratori hanno diritto di riunirsi in azienda, fuori
dell'orario
di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore
annue,
per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
2.
o
Le riunioni -
che possono riguardare la generalità dei lavoratori
gruppi di essi - possono essere indette dalle segreterie
provinciali
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL, dalla RSU o dall'esecutivo della stessa
con
ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e
secondo
l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate alla
Direzione
aziendale.
3.
Le modalità di esecuzione delle riunioni saranno comunicate
Direzione
aziendale ai fini produttivi.
4.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla
Direzione
dell'azienda, dirigenti esterni dei sindacati che hanno costituito la
RSU.
4)
MOBILITA' DEI DELEGATI SINDACALI
1.
Il
trasferimento dei delegati sindacali aziendali
dall'unità
produttiva, dal gruppo omogeneo o dal reparto, in caso di mobilità,
deve
essere subordinato all'assenso della RSU o della segreteria
provinciale
FAT-CISL, FLAI-CGIL, UILA-UIL.
5)
1.
a
LOCALI DELLA RSU
Le
aziende
con
almeno
200 dipendenti pongono
permanentemente
disposizione della RSU o dell'esecutivo della stessa, per
l'esercizio
delle loro funzioni, un idoneo locale all'interno dell'azienda.
2.
o
Nelle
aziende
con
un
numero inferiore di
dipendenti
l'esecutivo della stessa, ha diritto di usufruire,
faccia
richiesta, di un locale idoneo per le sue riunioni.
ove
la
RSU
ne
6)
DIRITTO DI AFFISSIONE
1.
ha
La RSU ha diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione
l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i
lavoratori
all'interno dell'azienda, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti
a
materie di interesse sindacale e del lavoro.
2.
o
I
comunicati dovranno recare la firma dei responsabili della RSU
dell'esecutivo della stessa e saranno preventivamente portati a
conoscenza
della Direzione.
7)
QUOTE SINDACALI
a)
Contributi sindacali.
1.
Le aziende effettueranno le trattenute, sulle retribuzioni
mensili,
dei contributi sindacali dei lavoratori per conto delle
Organizzazioni
nazionali congiuntamente stipulanti il presente contratto, in base
ad
apposita delega rilasciata dai lavoratori stessi nella quale
dovranno
essere specificati le generalità del lavoratore, il numero di
matricola,
il sindacato al quale deve essere devoluto il contributo.
2.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del
lavoratore
interessato con decorrenza dal mese successivo alla data della
revoca
della delega.
3.
la
Le Organizzazioni nazionali dei lavoratori stipulanti determinano
trattenuta per contributi sindacali nello 0,85%, per 14 mensilità,
sulla
retribuzione base, sugli aumenti periodici d'anzianità, sull'indennità
di
contingenza e sulle somme spettanti ai sensi dell'art. 32 del
vigente
CCNL.
4.
Tali contributi saranno versati a cura delle aziende sui
conti
correnti indicati dalle Organizzazioni di cui al comma precedente.
b)
Quote sindacali per il rinnovo contrattuale.
1.
Le aziende tratterranno in unica soluzione, al momento del
pagamento
delle competenze arretrate, ai lavoratori cui si applica il
presente
contratto,
a
favore
delle
Organizzazioni
sindacali
nazionali
congiuntamente stipulanti, le seguenti somme:
-
1A, 1:
2, 3A:
£. 60.000
45.000
-
3, 4, 5, 6:
30.000
2.
I lavoratori che non intendessero farsi effettuare la
trattenuta
renderanno nota tale loro decisione alla Direzione aziendale entro
7
giorni dalla data di affissione della comunicazione relativa
alla
effettuazione
della
trattenuta stessa.
Le
Direzioni
aziendali
provvederanno a trasmettere alle Organizzazioni sindacali nazionali
le
somme raccolte, conformemente alle indicazioni che saranno da
queste
comunicate alla PUBLILATTE.
Art. 63 - Regolamento delle vertenze individuali.
1.
Ogni vertenza individuale deve essere proposta dal
lavoratore,
tramite la RSU o l'esecutivo della stessa all'amministrazione aziendale
a
mezzo di domanda motivata.
2.
La RSU chiederà l'accertamento in contraddittorio alla
situazione,
che dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta, con la
partecipazione
dell'interessato.
3.
o
L'amministrazione aziendale dovrà discutere la vertenza con la RSU
l'esecutivo della stessa, entro 15 giorni dall'accertamento.
4.
2
In
parti
caso di disaccordo dovrà essere redatto contestualmente dalle
verbale in triplice copia corredato da scheda contenente tutti
i
dati di fatto utili per l'esame della vertenza ponendo in evidenza
quelli
sui quali le parti non si dichiarano d'accordo.
5.
Il verbale di disaccordo e i dati relativi devono essere
rimessi
entro 10 giorni al Sindacato provinciale e alla PUBLILATTE.
6.
A richiesta della parte più diligente, la PUBLILATTE provvederà
alla
convocazione, presso l'azienda interessata, dei delegati dei
Sindacati
provinciali dei lavoratori e dei propri rappresentanti. Essi avranno
il
compito di sentire le parti e di tentare la composizione amichevole
della
vertenza, con il che si riterrà esaurita l'azione conciliativa.
Art. 64 - Relazioni sindacali.
1.
Al fine di migliorare le relazioni sindacali in azienda, le
Parti
concordano che in caso di controversie collettive la soluzione
delle
stesse avverrà attraverso un esame congiunto tra Direzione aziendale e
la
RSU.
2.
o
In particolare, se la controversia ha come oggetto l'applicazione
l'interpretazione di norme contrattuali, l'esame può avvenire a
richiesta
di una delle Parti con l'intervento delle organizzazioni stipulanti.
APPENDICI
Appendice n. 1.
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE ANTICIPAZIONI SUL TRATTAMENTO DI
FINE
RAPPORTO DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297.
Art. 1. - Beneficiari.
Possono richiedere l'anticipazione i lavoratori dipendenti con almeno
8
anni di servizio idoneo per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
Tale servizio deve essere maturato alla data in cui la
è
presentata, quale risulta dal protocollo aziendale di arrivo.
domanda
Art. 2. - Limiti numerici.
Per identificare il numero degli aventi titolo all'anticipazione, si
fa
riferimento al personale in forza al 31 dicembre dell'anno precedente.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro
il
limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale
dei
dipendenti.
La cifra risultante costituisce un limite annuale inderogabile
ha
efficacia per l'anno successivo alla data di rilevazione.
La parte di aliquota eventualmente non
è
trasferibile a quello successivo.
esaurita
in
un
anno
e
non
Art. 3. - Misura dell'anticipazione.
L'anticipazione è stabilita fino alla misura massima del
del
trattamento di fine rapporto maturato al 31 dicembre dell'anno
precedente.
70%
L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della
parte
del
trattamento di fine rapporto già impegnata a garanzia di debiti
contratti
dal lavoratore interessato.
L'importo dell'anticipazione non potrà comunque essere superiore a
quello
risultante dalla documentazione prodotta.
Art. 4. - Motivi che giustificano l'anticipazione e criteri di priorità.
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle necessità
di:
a)
spese sanitarie per terapie e interventi straordinari
riconosciuti
dalle competenti strutture pubbliche per il lavoratore e per i
familiari
considerati a carico dalla normativa sugli assegni familiari;
b)
acquisto documentato della 1a casa di abitazione per sé o per
i
figli;
c)
assegnazione della 1a casa in cooperativa a proprietà divisa;
d)
riscatto di alloggio popolare che costituisca la 1a casa
di
abitazione;
e)
costruzione in proprio di 1a casa di abitazione;
f)
ristrutturazione della 1a casa di abitazione comportante un costo
non
inferiore al 25% del valore dell'appartamento.
Si precisa che se il dipendente è già proprietario di casa di
abitazione
può richiedere l'anticipazione per i figli purché questi non
siano
proprietari di casa di abitazione.
Sono stabilite le seguenti priorità, in ordine decrescente d'importanza:
a)
b)
spese sanitarie;
spese per l'acquisto della 1a casa di abitazione.
Nell'ambito
delle priorità di cui
previsti
aziendalmente criteri di precedenza.
sopra,
possono
essere
Art. 5. - Spese sanitarie.
La
necessità di terapie e di interventi straordinari deve
essere
comprovata
da
apposita documentazione rilasciata dalle
competenti
strutture pubbliche.
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione,
la
richiesta deve essere corredata da preventivo di spesa.
Ciascuna domanda sarà esaminata con la massima urgenza.
Il 10% di tutte le anticipazioni concedibili nei limiti indicati
all'art.
2 è riservato, con decorrenza 1° aprile e fino al 1° dicembre di
ogni
anno, per soddisfare le richieste per spese sanitarie.
A terapia o intervento eseguiti, l'interessato è tenuto alla
consegna,
entro 6 mesi, delle fatture quietanzate o di documentazione
equivalente,
ivi compresa la dichiarazione personale di spese accessorie sostenute
e
non documentabili.
Art. 6. - Acquisto della prima casa di abitazione.
I dipendenti che hanno diritto all'anticipazione per l'acquisto della
1a
casa di abitazione per sé o per i figli, devono presentare
domanda
corredata
o
dall'atto
preliminare di
compravendita,
debitamente
autenticato da notaio, o dall'atto di compravendita; atti
comunque
stipulati successivamente al 31.5.82.
Inoltre dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio
ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, attestante: che il dipendente, sotto
la
propria responsabilità, è consapevole delle conseguenze penali e
civili
previste dalle vigenti norme di legge per coloro che rendono
dichiarazioni
false o compiono atti fraudolenti al fine di procurare indebiti
benefici
per sé o per altri; che richiede l'anticipazione subordinatamente
alla
tassativa condizione di destinare l'impiego per l'acquisto della 1a
casa
di abitazione e che esso dipendente, o il beneficiario, nonché
il
rispettivo coniuge, non risultino essere proprietari o comproprietari
di
altre unità abitative nel comune di residenza.
La richiesta dichiarazione sostitutiva dovrà essere sottoscritta anche
dal
beneficiario nell'ipotesi di acquisto a favore dello stesso.
Nel caso la 1a casa venga intestata al figlio, il dipendente avrà cura
di
allegare estratto di certificato di famiglia per documentare il grado
di
parentela, nonché decreto del giudice tutelare competente se si tratta
di
acquisto a favore del figlio minorenne.
In caso di acquisizione di alloggio in cooperativa edilizia dovrà
essere
allegata alla domanda, oltre la dichiarazione sostitutiva di atto
notorio
di cui al comma 2, la dichiarazione del Presidente della Cooperativa,
con
firma autenticata a termine di legge, da cui risulti che il richiedente
è
assegnatario
di
alloggio su terreno acquisito
con
l'indicazione
dell'entità
dell'importo richiesto per la costruzione
dell'alloggio
stesso.
Nell'ipotesi
alla
di
costruzione
di casa o di ristrutturazione,
oltre
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, il dipendente dovrà
presentare
domanda corredata dal titolo legale del diritto di proprietà
dell'area
edificanda
o
della casa da ristrutturare, copia autentica
della
concessione edilizia e del contratto di appalto.
Nel caso di impossibilità di esibizione del contratto d'appalto,
sarà
ritenuto documento idoneo una perizia giurata dei lavori da eseguire
e
l'ammontare degli stessi.
In caso di riscatto, il richiedente dovrà presentare una
dichiarazione
rilasciata dagli istituti attestante l'impegno assunto del
e
l'importo da pagare.
riscatto
Entro, e non oltre 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione
per
l'acquisto della 1a casa di abitazione, il dipendente è tenuto
alla
esibizione dell'atto di acquisto integrante il relativo preliminare.
Nell'ipotesi invece di costruzione il dipendente dovrà esibire, non
oltre
3 mesi dalla data del rilascio, la licenza di abitabilità della nuova
casa
costruita.
Nel caso di acquisto, costruzione, riscatto e ristrutturazione della
casa,
saranno prese in esame soltanto le domande relative a fattispecie
concrete
verificatesi non prima di 1 anno dalla data della domanda, salvo che
la
domanda stessa, non accolta per incapienza nel numero degli
aventi
diritto, venga ripresentata nell'anno successivo.
Art. 7. - Recupero delle anticipazioni non giustificate.
In caso di mancata presentazione della documentazione di cui ai
punti
precedenti o della documentazione giustificativa del mancato rispetto
di
tali termini, l'azienda provvederà al recupero dell'importo lordo
erogato,
maggiorato delle rivalutazioni intercorse ai sensi del comma 4, art.
1
della legge n. 297/82, mentre l'importo già versato per la
tassazione
Irpef dovrà essere richiesto in rimborso come previsto dall'art.
del
DPR n. 602 del 29.9.73, a cura dell'interessato. Ove fosse
necessario
procedere al recupero delle somme in modo coattivo, le spese
relative
saranno addebitate al dipendente.
38
Qualora invece la spesa sia risultata inferiore alla somma
erogata,
l'azienda recupererà, nei modi indicati al punto precedente, la parte
non
utilizzata.
Art. 8. - Disposizioni finali.
Non potrà tenersi conto delle spese sanitarie e delle spese per
l'acquisto
o la ristrutturazione della 1a casa di abitazione per sé o per i
propri
figli, sostenute in adempimento di obbligazioni o impegni assunti in
data
anteriore all'1.6.82.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine
rapporto.
Le domande di anticipazione non soddisfatte entro l'anno di
presentazione
si intendono decadute.
Appendice n. 2.
Prot. n. 99
Oggetto: CHIARIMENTO SULLA DECLARATORIA DEL 1° LIVELLO A
Roma, 27 gennaio 1984
Alla FILIA
ROMA
Ci siamo resi conto che, nella redazione della declaratoria del 1°
livello
A contenuta nell'ipotesi di accordo 27.5.83, non emerge con chiarezza
il
senso dell'intesa tra noi intervenuta nel corso della trattativa
il
rinnovo del contratto di lavoro.
per
Tale nostra constatazione Vi è stata manifestata nel corso della
riunione
del 26 gennaio scorso durante la quale abbiamo effettuato la
collazione
delle norme contrattuali da inviare a stampa.
Il 1° livello A, nel sistema di inquadramento del personale, è
stato
realizzato per considerare quei collaboratori aziendali di massimo
livello
che per professionalità e per posizione nella struttura
organizzativa
rivestono un ruolo particolare che li differenzi da quello degli
impiegati
di I livello.
Perché
questa finalità sia perseguita è necessario precisare
che
l'espressione contenuta nella declaratoria del I livello A: "su più
unità
organizzative" deve intendersi riferita a unità organizzative di
tipo
primario,
generalmente
guidate
da
impiegati
di
I
livello,
indipendentemente dalla nomenclatura aziendale usata per definirle, e
non
già ad unità di tipo secondario o terziario, guidate generalmente
da
collaboratori di livello inferiore al 1°.
Per cui la discriminante esistente tra il collaboratore aziendale di I/A
e
quello di I livello, limitatamente a questa espressione
dell'intera
declaratoria, risiede appunto nel fatto che il 1° coordina e controlla
più
unità organizzative primarie, qualunque sia la loro denominazione,
mentre
il 2° regge una sola unità primaria che a sua volta può comprendere
altre
unità di tipo secondario o terziario.
Abbiamo rilevato, nel corso della riunione del 26 gennaio scorso, che
la
predetta interpretazione corrisponde anche, secondo codeste
Organizzazioni
sindacali, alle intese e alle ragioni che nella trattativa del maggio
1983
hanno portato le Parti all'istituzione del I livello A.
Chiediamo che ci venga fornito per iscritto un Vostro cortese cenno
di
consenso che provvederemo a riportare, unitamente a questa lettera,
nel
contratto che sta per andare in stampa.
Distinti saluti.
FIAMCLAF
Appendice n. 3.
Prot. n. 91/LMD/mg
Roma, 9 marzo 1984
Alla FIAMCLAF
R0MA
Vi confermiamo i contenuti della Vostra lettera del 27.1.84, prot. n. 99
e
100 (1), precisandovi che l'esemplificazione di nuove mansioni emerse
in
questi ultimi anni nell'organizzazione aziendale è da ritenersi
puramente
indicativa e non risolutiva ai fini dell'inquadramento dei
lavoratori
interessati.
Distinti saluti.
FILIA
(1)
L'appendice n. 3 del CCNL 27.5.83 è stata assorbita nell'art. 17 del
presente contratto.
. OMISSIS. DA PAG. 123 A PAG. 233. SONO RIPORTATI I SEGUENTI ALLEGATI:
1.
e
Legge 20.5.70 n. 300, contenente norme sulla tutela della libertà
dignità dei lavoratori, della libertà sindacale nei luoghi di lavoro
e
2.
da
norme sul collocamento.
Accordo Nazionale 19.7.94 per il rinnovo del CCNL per i dipendenti
Aziende Municipalizzate Centrali del Latte.
3.
Accordo 24.5.95 per il nuovo testo a stampa del CCNL.
4.
Protocollo d'intesa 24.5.95 sulle Rappresentanze Sindacali Unitarie.
5.
Accordo
interconfederale 29.9.94 per la
Costituzione
delle
Rappresentanze Sindacali Unitarie.
6.
Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL, CISL, UIL sul sistema
delle
relazioni industriali e norme di comportamento delle Parti e procedure
per
la gestione dei conflitti di lavoro.
7.
Verbale d'incontro CISPEL/CGIL, CISL, UIL: "Impegni per
l'attuazione
del protocollo".
8.
Protocollo Governo-Parti sociali 23.7.93.
9.
Legge 29.5.82 n. 297: "Disciplina del trattamento di fine rapporto
di
lavoro e norme in materia pensionistica".
10.
Legge
13.5.85 n. 190: "Riconoscimento giuridico dei
quadri
intermedi".
11.
Legge 12.6.90 n. 146: "Norme sull'esercizio del diritto di
sciopero
nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti
della
persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione
di
garanzia dell'attuazione della legge".
12.
Accordo Nazionale 20.11.95 sul Rappresentante della sicurezza di
cui
all'art. 18 del D.lgs. n. 626 del 19.9.94.
13.
Art. 33 della legge 5.2.92 n. 104: "Legge-quadro per
l'assistenza,
l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
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