ûûûûû CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE Addì 13 marzo 1992 tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti (ANFIDA) rappresentata dal Presidente dott. Giancarlo Piombino dai consiglieri dott. Rinaldo Ciambellotti, ing. Aldo Iodice, rag. Sergio Masinari, assistiti dai Signori: dott. Marino Bertucci, geom. Sergio Carlevarino, dott. Massimo Lucarelli, rag. Giovanni Terranova e dal Segretario avv. Angelo Tarditi; e la FNLE (CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Andrea Amaro, dal segretario Generale Aggiunto Renato Matteucci, dai Segretari Nazionali Paolo Baruzzo, Giacomo Berni, Daniele Cerri, Giuseppe Colella, Ulisse Sadocchi, Roberto Scarinzi, dai componenti il Dipartimento Aziende Pubbliche e Private Gas-Acqua signori Dino Dal Molin e Sergio Mercuri e della Delegazione trattante composta dai Signori Alfio Fraticcioli, Antonio Bianco, Domenico Sportiello, Maurizio Burlando, Giuseppe Castello, Felice Cioce, Luciano Comodini, Gilda Santomauro, Giuseppe Salto, Sergio Espositi, Mario La Vergata, Marco Dose, Pavilio Pannacci, Luciano Poggiali, Mauro Ragni, Paolo Santolini, Giammario Satta e Vincenzo Di Dio; La FLERICA (CISL) rappresentata dal Segretario Responsabile del Comparto Silvio Garbetta, dai Segretari Nazionali di comparto Walter Riva, Dino Lazzarotto e Bruno Quadrelli, con la partecipazione del Segretario Generale Arnaldo Mariani, del Segretario Generale Aggiunto Antonino Scalfaro e dai Segretari Nazionali Paolo Bicicchi, Mariano Ceccarelli, Natale Mancinelli, Giuseppe Minunni, Luciano Scapolo, congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e ad una delegazione di strutture e delegati composta da: Paolo Barbin, Claudio Pattaro, Madonna Antonio, Gaetano Comito, Russo Giuseppe; La UILSP (UIL) rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Augieri e dai Segretari Nazionali Raffaele Franciosa, Giorgio Gabrielli, Giuseppe Cleri, Giancarlo Prati, Giuseppe Chiara, Pasquale Nigro, e dalla delegazione trattante composta dai Signori Giuseppe Antinari, Pierantonio Bellis e Placido Raiola; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per lavoratori addetti alle aziende acquedottistiche private che sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 1 marzo 1989. PREMESSA POLITICA "L'ANFIDA e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, firmatarie del presente contratto, affermano concordemente la necessità della più efficiente coordinazione - nazionale e regionale - delle iniziative rivolte a realizzare una politica globale delle acque finalizzata alla difesa del patrimonio idrico nazionale ed alla sua razionale utilizzazione anche mediante sistemi integrati comprendenti acquedotti, depuratori e reti fognarie ed a favorire, ove possibile, l'integrazione con altri servizi di pubblica utilità che abbiano attinenza con il problema più generale delle acque, dell'ambiente e dell'ecologia anche attraverso adeguate iniziative legislative. Le parti contraenti riaffermano il ruolo importante e propositivo dell' ANFIDA nel contesto sociale esistente, quale rappresentante, unitamente alla FEDERGASACQUA ed all'ANCI, delle realtà operative del settore. In tale contesto si auspica un sempre maggiore coinvolgimento dell'ANFIDA a livello nazionale e delle singole aziende ad essa aderenti nell'ambito delle proprie competenze territoriali nella formulazione di tutte le leggi, i piani di intervento, riguardanti il settore. i provvedimenti e le normative in generale In relazione a quanto sopra, l'ANFIDA e le aziende associate, si impegnano a fornire ai competenti Ministeri ed alle Amministrazioni Regionali e Locali, tutta l'assistenza e la consulenza necessaria per il migliore utilizzo delle fonti idriche, della loro salvaguardia dall'inquinamento e lo sviluppo nazionale del servizio distributivo secondo criteri di sicurezza ed economicità. Conseguentemente le parti si impegnano altresì per una sempre maggiore qualificazione del servizio da esse effettuato, per una migliore aggregazione delle diverse fasi della gestione dell'acquifero (riassetto idrogeologico e tutela degli approvvigionamenti, captazione, distribuzione e depurazione) e per una più accentuata attenzione al rapporto con l'utenza soprattutto in relazione alla "qualità" del bene distribuito, che porti a realizzare servizi efficienti, in quanto la gestione di tali servizi per atto di concessione amministrativa deve considerarsi come un interesse per la collettività. Le parti confermano inoltre l'impegno reciproco atto a favorire un programma di sviluppo tendente al raggiungimento di un sistema idrico nazionale potenziato, efficiente e sicuro, che coinvolga le risorse e le tecnologie sia delle aziende pubbliche sia di quelle private operanti nell'ambito dell'istituto della concessione, in sintonia con i relativi programmi nazionali, regionali e locali. Quanto sopra premesso, le parti ritengono concordemente che l'auspicata attuazione di un piano programmato e coordinato finalizzato alla soluzione e razionalizzazione dei problemi connessi all'interno del ciclo delle acque possa, altresì contribuire alla soluzione del problema occupazionale, ed auspicano pertanto che anche la politica tariffaria del settore fornisca le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del settore stesso e quindi degli investimenti e della conseguente occupazione diretta ed indotta. Ai fini di consentire alle Aziende acquedottistiche un reale e proficuo sviluppo anche in nuovi settori di mercato come già indicati nel primo paragrafo della presente premessa l'ANFIDA e le OO.SS. convengono di realizzare regimi di flessibilità e polivalenza del personale nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e con l'osservanza delle disposizioni di legge previe, ove occorrano, adeguate fasi di addestramento. Tali regimi dovranno rilevante economicità e qualità risorse umane e professionali. essere del finalizzati servizio ad una gestione ed alla valorizzazione di delle Protocollo sull'occupazione Le Parti nel darsi atto di un impegno reciproco per l'attuazione di un piano finalizzato alla soluzione dei problemi inerenti l'approvvigionamento, lo sviluppo idrico ed il trattamento in generale delle acque nel ciclo integrale, auspicano che l'incremento del volume di attività ed una adeguata politica tariffaria di settore, rendano possibile un concreto sviluppo dell'occupazione come si è già verificato nel triennio 1989-91. In tale contesto, ove le innovazioni tecnologiche e legislative e le condizioni oggettive di mercato e tariffarie consentano il mantenimento dei programmi di sviluppo ipotizzato, le Aziende potranno ulteriormente contribuire anche per gli anni 1991-1995 a realizzare un adeguato trend di sviluppo occupazionale nel settore. Al fine di consentire una verifica degli andamenti occupazionali, l'ANFIDA comunicherà alle OO.SS.LL., a consuntivo, le assunzioni effettuate nel corso di ciascun anno dalle Aziende associate. Art. 1 - Relazioni industriali Le parti condividono l'opportunità di più ampie e costruttive relazioni industriali che a fronte di un contesto in evoluzione sempre più rapida favoriscano corretti rapporti fra le Aziende, e le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori, armonizzando gli interessi delle parti con le esigenze del servizio gestito e quindi degli utenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze. Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti convengono sull'opportunità di prevedere incontri a livello nazionale per una opportuna conoscenza di vari argomenti anche attraverso lo scambio di dati e documentazioni con particolare riferimento alla prospettiva di sviluppo del servizio, ai programmi di investimento, alla estensione ed al potenziamento delle reti esistenti, alla situazione occupazionale e sui programmi di formazione professionale, al fine di consentire alle Organizzazioni Sindacali locali di esprimere nei successivi confronti, la loro autonoma valutazione, ferme restando le prerogative delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacali. Nell'intento di far progredire ulteriormente le relazioni industriali esistenti e di meglio proseguire gli obiettivi di sviluppo delle imprese e di una politica attiva del lavoro, l'ANFIDA e le Organizzazioni Sindacali, nell'ambito delle rispettive responsabilità ed autonomie, convengono di operare anche attraverso l'istituzione di specifiche commissioni paritetiche a livello nazionale o di Gruppo che, sulla base di un sistema di informazioni e consultazioni, atte ad affermare meglio la partecipazione del sindacato, studino ed approfondiscano tematiche di reciproco interesse quali, ad esempio: - sicurezza ed ambiente di lavoro; innovazioni tecnologiche; pari opportunità; qualità del servizio; dinamiche occupazionali. osservatorio sulla legislazione del lavoro europea ed italiana. I risultati prodotti in sede di valutazione delle Parti in sede sindacale. Commissione saranno oggetto di Inoltre l'ANFIDA si impegna a fornire informazioni a livello nazionale e, se richiesto, a livello territoriale sulla politica tariffaria del settore e su ogni evoluzione che dovesse scaturire a livello ministeriale. L'ANFIDA infine informerà le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale sull'andamento generale del problema degli appalti e dichiara altresì che le aziende, per quanto concerne gli appalti in essere per attività ricorrenti e non saltuarie, anche in relazione alle dimensioni dei singoli esercizi, esprimono l'intendimento di operare per una loro graduale limitazione nel rispetto della regolamentazione in atto. In coerenza a forme di moderna democrazia industriale, nell'ipotesi di nuove concessioni e/o di acquisizione di nuovi servizi, le Aziende interessate si impegnano ad operare nell'ambito dei momenti informativi e di confronto contrattualmente previsti (art. 47.6) ed in particolare a fornire, nelle competenti sedi, preventive informazioni su: a) strutture organizzative delle nuove unità; b) preparazione professionale degli addetti ed andamento occupazionale utilizzando anche provvedimenti di legge (es. legge n. 285 del 1977, legge n. 863 del 1984 e seguenti). Art. 2 - Pari opportunità. In armonia con disposizioni la raccomandazione CEE 13.12.1984 n. 635 e le della L. 10.4.1991 n. 125 in tema di parità nel lavoro, le Aziende ribadiscono il proprio intendimento di continuare a perseguire una politica di gestione delle risorse umane mirata a non discriminare le risorse femminili nelle attività lavorative e nei programmi di formazione professionale al fine di garantire pari opportunità di sviluppo professionale e di carriera. Le Parti riconoscono altresì l'importanza di continuare a promuovere le condizioni per garantire il rispetto della dignità e libertà dei lavoratori sui luoghi di lavoro favorendo l'ulteriore sviluppo di corretti rapporti nelle Aziende. In tale ottica ed al fine di realizzare un proficuo coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile nelle Aziende, fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 1 Relazioni Industriali, a livello aziendale, se richiesto, le Aziende almeno una volta l'anno informeranno su: - numero ed inquadramento del personale femminile; -l'adozione o la proposta di azioni positive per il personale femminile che, individuati e verificati i presupposti di fattibilità, tengano conto delle specifiche realtà aziendali. Art. 3 - Applicabilità del contratto. Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende che esercitano attività acquedottistiche ed i lavoratori non appartenenti alla categoria dei dirigenti. Il presente contratto trova pure applicazione nei confronti dei lavoratori, dipendenti dalle Aziende di cui al primo comma del presente articolo, i quali svolgono anche l'attività di depurazione delle acque e/o gestione delle reti fognarie. Il presente contratto trova altresì applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle Aziende di cui al comma 1 del presente articolo che esercitino anche attività diverse, dalle precedenti indicate, purchè dette attività non costituiscano unita produttive individuali o settori ben definiti e di importanza pari alle Aziende cui è riferito il presente contratto. I lavoratori disciplinati dal presente contratto possono essere destinati a prestare la loro opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l'azienda compia per altra industria o azienda, ferma loro restando l'applicazione del trattamento complessivo spettante ai lavoratori dell'azienda cui loro stessi appartengono. L'ANFIDA e la FNLE-FLERICA-UILSP ribadiscono la loro disponibilità ad aderire ad apposite iniziative per la realizzazione della omogeneizzazione dei trattamenti economici per tutti i dipendenti delle aziende acquedottistiche. Nel presente contratto con il termine "lavoratori" indicano indifferentemente i lavoratori di entrambi i sessi. si Art. 4 - Assunzione - Documenti - Visita medica. L'assunzione e comunicata dalla quale deve risultare: direttamente all'interessato con lettera 1) la data di assunzione; 2) il gruppo cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'articolo 28; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata del periodo di prova; 5) la zona di lavoro e, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, la località dove il lavoratore deve fissare la propria residenza. Al lavoratore dovrà inoltre contratto di lavoro. essere consegnata copia del presente Ai fini dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare, quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) 2) 3) 4) oltre a documento d'identità e codice fiscale; certificato di nascita; certificato degli studi eventualmente compiuti; certificato penale di data non anteriore a 3 (tre) mesi. Inoltre il lavoratore presenterà quegli altri documenti che fossero opportuni in relazione alle mansioni per le quali viene assunto. L'azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l'accertamento della sua costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato. Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto, quale titolo preferenziale, a parità di altre condizioni, delle domande dei figli dei dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza per limiti di età, o invalidi permanenti, che abbiano requisiti di idoneità richiesti. Dichiarazione a Verbale In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento a uno dei livelli di inquadramento nei quali sono classificati quadri, il personale avente funzioni direttive ed il personale di concetto. Le parti si riservano altresì di individuare le ulteriori qualifiche impiegatizie e operaie comportanti l'assegnazione di compiti di particolare rilievo contrattuale, per complessità e fiducia. Art. 5 - Periodo di prova. Il lavoratore assunto in servizio e soggetto ad un periodo di prova fissato nella lettera di assunzione da un minimo di 1 (uno) mese a non oltre 3 (tre) mesi. In caso di malattia o di altro impedimento che non consenta al lavoratore in prova di continuare a fornire le sue prestazioni, il rapporto di lavoro può essere sospeso e riprendere alla cessazione dell'impedimento stesso. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista per il gruppo al quale il lavoratore è stato assegnato. Durante il periodo di prova le parti sono libere di risolvere il rapporto di lavoro senza diritto ad alcun preavviso ne indennità. Le norme particolari di cui all'articolo 38 del presente contratto non si applicano durante il periodo di prova. Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente contratto. Non è consentita la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova. Per il lavoratore confermato in servizio il considerato valido anche agli effetti dell'anzianità. periodo di prova e Art. 6 - Assunzione a termine. Le assunzioni aprile 1962, n. 230. a termine sono regolate dalle norme della legge 18 Richiamata la legge 56/87, è consentita alle Aziende la copertura delle ore non lavorate in dipendenza della concessione di lavoro a parttime a scadenza prefissata, con l'assunzione di personale con contratto a termine a part-time di pari durata. Art. 7 - Scelta del personale. L'azienda, prima di procedere a nuove proprie necessità, si avvarrà preferibilmente quando ne siano riconosciute le attitudini ed conto, nella scelta, del merito, della e dell'anzianità di servizio. assunzioni per sopperire alle del personale già in servizio i requisiti necessari, tenendo capacità, del titolo di studio Art. 8 - Mutamento di mansioni e di gruppo. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto od a quelle corrispondenti al gruppo superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. La chiamata a svolgere, temporaneamente o definitivamente, mansioni diverse dalle precedenti deve risultare da ordine scritto. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. dopo 3 (tre) mesi. Nella determinazione del trattamento economico di cui al comma terzo del presente articolo, si terra conto di quanto stabilito dal quarto comma del successivo articolo 35 (Aumenti periodici di anzianità). Art. 9 - Orario di lavoro. Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata ad ogni fine ed effetto dalle norme di legge, la durata contrattuale dell'orario di lavoro come prevista dal C.C.N.L. 1 marzo 1989 viene confermata, con decorrenza 1 ottobre 1991 in ore 38,5 settimanali. A decorrere dal 1.1.1993 ore si darà luogo ad una riduzione dell'orario 24 su base annua. Tale riduzione sarà realizzata con l'assorbimento di tutte le semifestività in essere eccedenti il numero di tre e sarà applicata a livello locale tra le Parti tramite fruizione collettiva. La durata settimanale del lavoro salvo diversi accordi locali. è ripartita in 5 (cinque) giorni, Il sesto giorno feriale viene tuttavia considerato giorno non lavorato, a tutti gli effetti contrattuali. lavorativo, La distribuzione dell'orario normale di lavoro sarà trattata in locale con le rappresentanze sindacali aziendali. sede Contestualmente potrà essere trattata l'introduzione di orari che consentano un maggior livello di efficienza e di produttività (come orari sfalsati, stagionali, eccetera). I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedano particolari prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità, ivi compresa la reperibilità. Per il maggior onere che le esigenze di cui sopra comportano per il lavoratore e per le quali il presente contratto non preveda compenso, verrà concordata con le R.S.C.P. (1) una adeguata indennità. L'orario giornaliero di lavoro, per i lavoratori non addetti a servizi continui in turni avvicendati nè a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, può essere intervallato da un periodo di riposo la cui durata, da stabilirsi aziendalmente, non può essere inferiore a mezz'ora. Per i lavoratori che devono iniziare la loro prestazione in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto di ritrovo. trasferimento dal posto di ritrovo a quello effetti considerato come lavoro effettivo. Il tempo occorrente per il di lavoro verrà a tutti gli (1) Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste di cui all'art. 47. Art. 10 - Part-time. Con il consenso delle parti possono essere realizzate condizioni lavoro che meglio rispondano ad esigenze organizzative aziendali alla disponibilità di tempo dei lavoratori mediante ricorso a rapporti lavoro a tempo parziale. di ed di A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Le domande del personale in servizio che la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo parziale dovranno pervenire all'Azienda entro: intende pieno a richiedere tempo - il 31 ottobre con decorrenza delle richieste accolte dal gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; - il 30 aprile con decorrenza delle richieste accolte luglio successivo alla data di presentazione della domanda. dal 1° 1° L'azienda informerà le R.S.C.P. delle richieste pervenute. Le richieste potranno essere accolte sulla base delle seguenti priorità: 1) lavoratrici e lavoratori con figli di età inferiore ai tre anni: la domanda potrà essere avanzata da un solo coniuge per nucleo familiare; 2) lavoratrici e lavoratori 20 maggio 1970 n. 300; studenti 3) lavoratrici e lavoratori con e/o motivazioni carattere personale. di cui all'art. particolari carichi 10 della legge familiari Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata e comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori ad 1 (uno) anno. Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno in data diversa da quella indicata nella domanda di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'azienda, considerate le esigenze di servizio, si riserva di dar corso all'anticipato rientro. La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio (ad esempio: eccessivo numero di richieste in una stessa unità, particolari professionalità con ruoli direttivi su altro personale , ecc.). Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie dei lavoratori. Restano peraltro comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori: - personale - personale turnista; che opera in squadra. Sia in caso di trasformazione in part-time, sia in caso di ripristino a tempo pieno, il lavoratore sarà assegnato alla stessa unita produttiva, possibilmente con mansioni equivalenti. B) Assunzione di persona/e con rapporto di lavoro a tempo parziale/e. L'azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo parziale in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto. Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare la durata e la distribuzione dell'orario settimanale, nonchè le mansioni. Non prima di un triennio dalla data di assunzione potrà presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il tempo essere rapporto a pieno; l'accoglimento della stessa base delle esigenze di servizio. sarà valutato dall'azienda sulla Qualora l'Azienda intenda procedere all'assunzione di lavoratrici/lavoratori a tempo pieno, i dipendenti a tempo parziale potranno presentare domanda di trasformazione di lavoro senza rispetto dei termini di cui sopra. C) Trattamento economico e normativo. Il trattamento economico e normativo durante il tempo parziale sarà così regolato: periodo di lavoro a a) istituti a contenuto economico: proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione. Tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione; b) istituti a contenuto giuridico-normativo: in genere, di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. In particolare: parità 1) Orario di lavoro. La durata del tempo-lavoro e fissata normalmente nella metà del normale orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta di norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione alle esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5 o 6 giorni, secondo l'orario seguito dal restante personale ) sia al mattino che al pomeriggio. 2) Ferie - Permessi retribuiti. Il numero dei giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari quello previsto per il personale a tempo pieno. a 3) Inquadramento. Ai fini dei passaggi automatici di categoria e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di categoria, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: relativi parametri in misura corrispondente. temporali sono, pertanto, prolungati 4) Aumenti periodici di anzianità. L'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 35 del C.C.N.L., per i mesi di anzianità maturata in regime a tempo pieno, e con gli stessi criteri proporzionatamente ridotti per i mesi di anzianità maturata ai medesimi effetti in regime di lavoro a tempo parziale. 5) Preavviso. Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per la individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale sono riproporzionati adeguatamente a quelli a tempo pieno. 6) Addestramento. Anche nei confronti del personale con prestazioni di lavoro a tempo parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo quindi riduzione in funzione della parziale attività lavorativa. In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella sua interezza, il che potrà rendere necessario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei lavoratori che, altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbe usufruire del citato intervento formativo. Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonchè quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Art. 11 - Giorni festivi e riposo settimanale. Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale a delle vigenti disposizioni legislative; b) le ricorrenze del 25 aprile e del 10 maggio; c) le seguenti festività: norma 1) Capo d'Anno; 2) Epifania (6 gennaio); 3) Giorno dell'Angelo (lunedì di Pasqua); 4) Assunzione (15 agosto); 5) Ognissanti (1 novembre); 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) Santo Natale (25 dicembre); 8) Santo Stefano (26 dicembre); d) la festività del Santo Patrono della località ove il dipendente lavora. Per i lavoratori del Comune di Roma la festività del S. Patrono coincide con la ricorrenza dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. Sono inoltre riconosciuti dei giorni semi festivi, da determinarsi, quanto al numero ed alla data, secondo gli usi locali già in atto, con un minimo di 3 (tre). Nel caso che il giorno semifestivo abbia a coincidere con una delle festività di cui al comma precedente, dovrà essere fissata, mediante accordo locale, altra giornata semifestiva nello stesso anno. Il lavoro compiuto il giorno semifestivo oltre l'orario normale del medesimo sarà considerato come lavoro festivo. Il riposo settimanale dei lavoratori cade normalmente di domenica. Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo un giorno diverso dalla domenica, senza mai oltrepassare i 6 (sei) giorni consecutivi di lavoro. Qualora, per esigenze di servizio, l'azienda richieda ai lavoratori predetti la loro opera nel giorno destinato al riposo, corrisponderà loro il compenso per il lavoro straordinario festivo. in Qualora una delle festività elencate nelle lettere b), c) e d) del primo comma cada di domenica, al lavoratore, cui spetta il riposo settimanale di domenica, sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un venticinquesimo della retribuzione complessiva mensile; lo stesso importo spetta ai lavoratori adibiti a servizi continuativi ogni volta che il loro giorno di riposo (non di domenica) coinciderà con una delle festività di cui alle lettere b), e d) sopracitate. Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari a un venticinquesimo della retribuzione complessiva mensile. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, Il compenso stabilito per il lavoro festivo. La soppressione agli effetti civili delle festività: 2 giugno, 4 novembre (festività civili); S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e tranne che per il comune di Roma S.S. Apostoli Pietro e Paolo (festività religiose) quale risalta dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792, viene compensata con il seguente trattamento: a) pagamento di un importo pari ad un venticinquesimo della retribuzione complessiva mensile per ciascuna delle due festività civili; b) riconoscimento di giornate di permesso retribuito nelle seguenti misure: 1) 4 (quattro) giornate all'anno per i lavoratori con settimanale ripartito in 6 (sei) giorni; 2) 3 (tre) giornate all'anno per i lavoratori con settimanale ripartito in 5 (cinque) giorni. orario orario I permessi di cui sopra frazionabili anche in mezze giornate vengono concessi a richiesta, compatibilmente con le esigenze del servizio in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno. Qualora comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento di detti permessi entro il 31 marzo successivo, essi sono compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto alla predetta data. ed Resta ovviamente inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato in una delle giornate di festività soppresse viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con la domenica, non si da luogo al trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Art. 12 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario. E' considerato lavoro supplementare quello prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro di cui all'art. 7, e fino alla 48.ma ora settimanale. E' considerato lavoro ora settimanale. straordinario quello prestato oltre la 48.ma Le prestazioni di lavoro supplementare e quelle di lavoro straordinario devono essere limitate ai casi di impreviste od inderogabili esigenze connesse con la necessità di assicurare il servizio idrico e/o i servizi gestiti dall'azienda. Per i casi dovuti ad altre esigenze di ordine tecnico od amministrativo la direzione aziendale ne darà immediata comunicazione alle rappresentanze aziendali dei lavoratori. Nell'ipotesi di cui al comma precedente le prestazioni oltre il normale orario di lavoro nei limiti di 130 ore annue pro capite non cumulabili verranno compensate con la retribuzione oraria individuale maggiorata delle percentuali sotto indicate. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro eccedenti la misura delle 130 ore annue predette verranno compensate con la corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente stabilite e daranno luogo all'assegnazione di corrispondenti periodi di riposo secondo modalità da concordarsi tra la direzione aziendale e le rappresentanze aziendali dei lavoratori. Le prestazioni eccedenti il normale orario sono compensate con le seguenti maggiorazioni: giornaliero di lavoro - 27% per le prime due ore giornaliere - 38% per le ore successive calcolate sulla retribuzione oraria individuale. Le prestazioni eccedenti il normale orario espressamente ordinate od autorizzate non sono compensate. di lavoro non Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutare di eseguire il lavoro supplementare o straordinario. Le Aziende comunicheranno trimestralmente alle rappresentanze aziendali dei lavoratori notizie riassuntive sul lavoro come sopra prestato e prenderanno nota delle osservazioni e delle proposte che le rappresentanze aziendali dei lavoratori dovessero presentare ai fini del suo contenimento. Art. 13 - Lavoro notturno. Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 6.00. ore 20.00 e le Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore non addetto a turni continui con prestazioni avvicendate diurne e notturne viene compensato come segue: - nei limiti della durata giornaliera della prestazione di lavoro: con una indennità pari al 30% della retribuzione oraria individuale; - le ore eccedenti la durata giornaliera della prestazione di lavoro: con la retribuzione oraria individuale maggiorata delle seguenti percentuali: 38% per le prime 4 ore; 58% per le ore successive. Al lavoratore inoltre che interviene tra le ore 0.00 e le ore 6.00 è riconosciuto un permesso retribuito da effettuarsi all'inizio dell'orario di lavoro nello stesso mattino pari al numero di ore effettive di intervento. Art. 14 - Lavoro festivo. 1) Lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati. Il lavoratore che viene a prestare festivo viene compensato come segue: la propria opera in un giorno a) quando tale giornata di lavoro sia compensata da altro giorno di riposo: - con la maggiorazione della retribuzione individuale oraria pari al 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore ed al 58% (cinquantotto per cento) per le ore successive; - con la retribuzione individuale maggiorata del 58% (cinquantotto per cento) per le ore prestate in più del normale orario di lavoro; b) quando non vi sia riposo compensativo: - con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore e del 58% (cinquantotto per cento) per le ore successive. 2) Lavoratori addetti a servizi continuativi in turni avvicendati. Il lavoratore che viene a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo ed in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con la domenica, senza riposo compensativo ha diritto alla retribuzione individuale maggiorata del 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore e del 58% (cinquantotto per cento) per le ore successive. Art. 15 - Lavoro a turni. 1) I lavoratori in turno presi in considerazione ai fini disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: della a) addetti a turni continui avvicendati per tutte per tutti i giorni della settimana; b) addetti a turni avvicendati per tutti i con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6. le ore del giorni della giorno e settimana, Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni: - 10,5% per i turni di tipo a); - 7% per i turni di tipo b). Nel caso di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento del 10,5% o del 7% viene corrisposto sulla retribuzione individuale giornaliera e per il numero delle giornate lavorate. In aggiunta alla maggiorazione di cui ai due comma precedenti, sempre in considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, ed in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni viene corrisposta, per ogni turno interamente notturno o festivo di 8 ore, una indennità di L. 4.000 che sarà aumentata a L. 5.000 a decorrere dal 1.5.1992. Tali maggiorazioni ed indennità assorbono fino a concorrenza altri trattamenti aventi finalità analoghe eventualmente in essere, e sono anche destinate a compensare il lavoratore turnista per eventuali prolungamenti di orario per eseguire le consegne al turnista che subentra, nonchè per il lavoro domenicale o festivo compreso nei turni. 2) Utilizzazione in lavori non in turno a) I lavoratori addetti a in attività non richiedenti i dal lavori in turno, turni, conservano che vengono utilizzati le indennità previste presente articolo nell'importo in cifra percepito al della cessazione del lavoro in turno, secondo i seguenti criteri: momento - il 100% quando il lavoratore abbia più di 8 anni di ininterrotto servizio in turni continui avvicendati; - quando il lavoratore abbia meno di 8 anni di servizio continuo in turni continui avvicendati, un decimo per ogni anno di servizio in turno. Tale indennità sarà conservata come assegno "ad personam" assorbibile, esclusivamente a concorrenza, in caso di passaggio di gruppo di corresponsione di indennità che abbiano origine e finalità analoghe a quella del turno. o b) I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età o 25 anni di servizio in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedente lavoro in turno, conservando le indennità previste dal presente articolo nella misura del 100%. Le suddette utilizzazioni avverranno fino a concorrenza del 5% annuo dei lavoratori turnisti in forza tenendo conto delle esigenze del servizio. Art. 16 - Disposizioni comuni agli art. 12, 13, 14 e 15. Le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni non sono cumulabili fra di loro. Art. 17 - Assenze e permessi. Il lavoratore debitamente autorizzato. non potrà abbandonare il proprio lavoro se non Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo in caso di forza maggiore. In caso di denunciata il controllo mediante i previdenziali competenti. malattia servizi l'azienda ha ispettivi facoltà di degli far eseguire istituti Al dipendente che ne faccia domanda l'azienda può concedere, per giustificati motivi, permessi e brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. I permessi o brevi congedi retribuiti non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta del lavoratore. Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore o di un figlio saranno concessi al lavoratore 3 (tre) giorni di permesso con corresponsione della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto e ridotto a 2 (due) giorni. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso 15 (quindici) giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione complessiva. di Tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primarie, di qualificazione professionale, secondaria e universitaria, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I predetti lavoratori studenti potranno usufruire di permessi retribuiti nella misura di 50 (cinquanta) ore in ogni anno scolastico per frequentare i corsi di studio sopra specificati. In relazione al piano di studio, sarà consentita l'utilizzazione delle competenze annuali fino ad un massimo di 150 ore in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordo a livello aziendale. I lavoratori studenti in occasione permessi retribuiti nelle seguenti misure: degli esami otterranno - giorni 11 (undici) per gli esami di licenza di scuola media inferiore; - giorni 16 (sedici) per gli esami di licenza di scuola media superiore; - giorni 3 (tre) per ogni esame universitario. Nel caso che il lavoratore venga respinto, potrà usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purchè detti esami abbiano esito positivo. L'Azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui precedenti comma. Quanto sopra si intende stabilito in attuazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 18 - Ferie. Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con corresponsione della retribuzione complessiva, nelle seguenti misure: - 27 (ventisette) giorni lavorativi quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 (sei) giorni; - 22,5 (ventidue e mezzo) giorni lavorativi quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 (cinque) giorni. Nel computo dei 22 (ventidue) giorni non sono compresi i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione dell'orario settimanale in 5 (cinque) giorni. Eventuali situazioni di miglior favore vengono assorbite fino a concorrenza. Le festività infrasettimanali, ricadenti nei giorni utili per il computo del periodo di ferie, prolungheranno corrispondentemente il periodo stesso. Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Nel fissarne l'epoca, l'azienda terra conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie, nè la sostituzione di esse con compenso alcuno. Il lavoratore, che nonostante l'assegnazione delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcuno compenso. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non ha luogo durante il periodo di preavviso. Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga una malattia e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli. In caso di malattia che impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse saranno effettuate immediatamente dopo il termine della malattia, anche nell'anno successivo. Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale e senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal secondo terzo e quarto comma del precedente articolo 8. Art. 19 - Aspettativa. Per motivi di carattere privato l'azienda potrà concedere al non lavoratore in prova che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di 1 (uno) anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità. Fermo restando il limite massimo sopra previsto, in caso di particolari situazioni personali e/o familiari le Aziende potranno valutare la possibilità di concessione di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, saranno applicate le disposizioni degli articoli 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Art. 20 - Servizio militare e benemerenze combattentistiche. La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, che resta sospeso durante l'assenza del lavoratore per tale motivo, salvo la decorrenza dell'anzianità. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, alla decorrenza dell'anzianità ed al trattamento in base alle norme di Legge in vigore al momento del richiamo. economico Entro 1 (uno) mese dalla data di invio in congedo od in Licenza illimitata, il lavoratore dovrà porsi a disposizione dell'azienda per riassumere servizio, salvo il caso di forza maggiore. In difetto di ciò il lavoratore sarà considerato dimissionario. Agli ex combattenti viene riconosciuta a tutti gli effetti, aggiunta a quella di servizio, un'anzianità convenzionale di sei mesi: a) b) c) d) per per per per ogni ogni ogni ogni anno di campagna; distintivo di ferita o mutilazione; decorazione al valore; promozione per merito di guerra; in fino al (tre) anni. raggiungimento di un'anzianità convenzionale massima di 3 Per ex combattenti si intendono i combattenti della guerra 1940-45 che abbiano prestato servizio in corpi o reparti in zona di operazioni. Agli effetti dell'anzianità convenzionale di cui sopra, le ferite o mutilazioni di guerra debbono essere tali da dar diritto a fregiarsi dei corrispettivi distintivi. Tra le decorazioni al valore non è compresa la croce al merito di guerra, mentre è invece da considerarsi la croce di guerra al valore militare. La richiesta per ottenere la suddetta anzianità convenzionale deve essere corredata dalla dichiarazione integrativa rilasciata dall'autorità militare. I lavoratori che avessero precedentemente prestato servizio presso altre aziende, oltre la suddetta documentazione, dovranno presentare una dichiarazione delle aziende stesse attestante che non hanno beneficiato di concessioni analoghe a quelle previste dal presente articolo. L'anzianità convenzionale di cui sopra verrà riconosciuta, in quanto spettante, con decorrenza 10 aprile antecedente alla data di presentazione della richiesta, anche se questa, in un primo tempo, non sia corredata dai documenti prescritti. Art. 21 - Tutela della maternità. Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia. gravidanza e Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati alla presenza in servizio. Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio. In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine. Art. 22 - e Malattia ed infortuni sul lavoro. Nel caso di interruzione del servizio dovuta malattia o ad infortunio non sul lavoro, l'azienda conserverà il posto al dipendente non in prova per 12 (dodici) mesi. Superato il limite di tempo di cui al comma precedente, al lavoratore che ne faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa fino a mesi 6 (sei), con decorrenza dell'anzianità. Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga non oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione della malattia precedente. Durante l'interruzione del servizio il dipendente ha diritto ad una indennità pari alla retribuzione complessiva per i primi 12 (dodici) mesi. Quando l'assenza e dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, il dipendente avrà diritto ad una indennità pari alla retribuzione complessiva intera sino alla guarigione clinica. Le indennità di malattia e di infortunio di cui al presente articolo hanno carattere integrativo mensile essendo comprensive di quanto il lavoratore abbia diritto a percepire per atti assicurativi, di previdenza ed assistenziali, anche di Legge; pertanto il lavoratore stesso è tenuto a versare immediatamente e fino a concorrenza all'azienda gli importi ai titoli predetti gli saranno stati corrisposti dagli istituti assicurativi. che Nei casi previsti dal precedente quinto comma, il lavoratore avrà diritto, dopo la guarigione clinica, ad 1 (uno) anno di aspettativa con decorrenza dell'anzianità. Alla scadenza del termine di cui al primo comma e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, ed il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e del licenziamento. Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve darne preventiva comunicazione all'azienda, per gli opportuni controlli. L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico, in ogni caso, e in facoltà dell'azienda di far constatare in qualsiasi momento, tale incapacità attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. e, E' anche in facoltà dell'azienda di far constatare l'idoneità fisica, da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50% (cinquanta per cento), l'azienda s'impegna a valutare con le OO.SS. locali la concreta possibilità di mantenere in servizio il Lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che, in base ai recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione S.U. (17 ottobre 1988, n. 5634) e della Corte Costituzionale, le cure termali riconosciute dalle U.S.L. ai sensi della legge n. 638 del 1983 sono considerate "assenze per malattia" alle condizioni e con le modalità tutte ivi previste. Art. 23 - Handicappati. Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, porranno in essere quegli interventi organizzativi ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Qualora il lavoratore sia genitore o coniuge di soggetto portatore di handicap e sia previsto un impegno continuativo di assistenza del Lavoratore stesso dietro richiesta del Servizio sanitario nazionale, le aziende e le Organizzazioni Sindacali potranno concordare permessi non retribuiti compatibili con le esigenze di servizio. In casi eccezionali le aziende potranno accordare permessi retribuiti con recupero delle ore di prestazione non effettuata. Art. 24 - Tossicodipendenti o Le Parti, pur dandosi atto che il problema del recupero o della riabilitazione dei tossicodipendenti rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle dell'azienda, ritengono tuttavia che vadano sostenute con particolare considerazione sia la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia la situazione dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione. Pertanto richiamata la L. 162/90 ed il D.P.R. 309/90 ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato che intendano accedere ai programmi terapeutici o di riabilitazione presso i servizi sanitari delle U.S.L. o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali l'Azienda concederà: a) un periodo di aspettativa non retribuita per la durata del trattamento riabilitativo cui il lavoratore si assoggetti e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni; b) permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 6 mesi non rinnovabili, qualora il trattamento riabilitativo non preveda l'inserimento del soggetto nelle strutture terapeutiche ma il suo inserimento nell'ambiente che lo circonda. Per esigenze aziendali o su richiesta del soggetto tossicodipendente e della struttura competente potranno essere concordate in alternativa soluzioni temporanee lavorative di tipo diverso (Lavoro a tempo parziale o collocazione in altre attività aziendali) per il periodo relativo al trattamento terapeutico, ma, comunque, non oltre i limiti indicati sub a). Qualora il nel dipendente sia stretto congiunto di tossicodipendente e trattamento terapeutico sia previsto un impegno saltuario o continuativo di assistenza da parte del dipendente stesso, l'azienda potrà concedere, su segnalazione della struttura competente, permessi non retribuiti compatibili con le esigenze di servizio. In casi eccezionali le aziende potranno accordare e/o con recupero di prestazioni non effettuate. L'azienda ha facoltà di richiedere alle situazioni su elencate. permessi retribuiti specifica documentazione in merito L'aspettativa ed i permessi non retribuiti di cui sopra comportano la sospensione della maturazione di tutti gli istituti contrattuali e di legge. L'azienda e le OO.SS. la contrattazione o le quanto sottoscritto. potranno riconsiderare il presente accordo qualora normative di legge comportino modifiche a Art. 25 - Assicurazione infortuni. Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta. Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integrerà le prestazioni di legge ed il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a 5 (cinque) retribuzioni complessive annue in caso di morte ed a 6 (sei) retribuzioni complessive annue in caso di invalidità permanente totale. L'eventuale istituti importo della rendita annua liquidata dagli assicuratori, capitalizzata con i valori indicati nella tabella n. 15 dei valori capitali attuali della rendita unitaria a rate mensili posticipate a favore dei superstiti, approvata dal decreto ministeriale 8 novembre 1962 e successive modifiche, verrà detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sarà liquidata in un'unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa l'indennità di preavviso. Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale, o comunque qualora il grado di tale invalidità superi il 70% (settanta per cento), L'Azienda integrerà le prestazioni di legge fino a raggiungere La stessa percentuale del grado di invalidità sulle 6 (sei) annualità globali di retribuzione complessiva salvo le detrazioni di cui al comma precedente. Le obbligazioni previste dal presente articolo in aggiunta a quelle di legge possono essere adempiute dalle aziende mediante la stipula di apposite polizze di assicurazione individuali o collettive con premi a Loro totale carico. Art. 26 - Trasferimenti e traslochi. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unita produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse Le indennità e competenze anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle prestazioni particolari che non ricorrono nella nuova destinazione. Nei casi di trasferimento per ragioni di servizio, ove non sia possibile al lavoratore di trovare un alloggio o finchè l'azienda non vi possa provvedere direttamente. verrà concordata tra le parti un'adeguata indennità. In caso di trasloco dovuto a trasferimento e corrisposto al lavoratore il rimborso spese di viaggio e di trasporto, per se, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'Azienda. E' dovuta inoltre la diaria, equivalente ad 1 (una) giornata di retribuzione complessiva, per giorni 15 (quindici). Al Lavoratore con famiglia viene inoltre corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a 3 (tre) giornate di retribuzione complessiva per ogni persona convivente a carico che con lui si trasferisce. Il trattamento previsto ai due commi precedenti, sarà erogato anche nel caso in cui il lavoratore debba lasciare l'alloggio assegnatogli per esigenze di servizio a seguito di licenziamento non disciplinare. Qualora, per effetto del trasloco, il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione di trasloco, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore trasferito seguito a sua domanda. in Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano nonchè, per quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati per iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia, comunque, inferiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso che l'interessato ritenga che sussistano elementi obiettivi e comprovati d'impedimento all'effettuazione del trasferimento, rappresenterà detti motivi all'azienda entro 10 (dieci) giorni dalla ricevuta comunicazione. L'azienda valuterà con l'interessato le ragioni esposte e nei successivi 10 (dieci) giorni deciderà in merito al trasferimento con provvedimento motivato. In tale procedura, che sospende comunque la decorrenza preavviso, l'interessato potrà farsi assistere dalle R.S.C.P. del Al Lavoratore che venga trasferito per ragioni di servizio in altro comune senza obbligo di risiedervi e che mantenga la residenza nel comune di provenienza, sarà corrisposto per un periodo massimo di 4 (quattro) anni, un concorso nelle eventuali maggiori spese di trasporto effettuato con normali mezzi compresi quelli pubblici da concordarsi con l'assistenza delle R.S.C.P. In caso di morte del lavoratore trasferito, le aziende provvederanno al rimborso delle spese che i familiari dovranno sostenere per il rientro nella residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a scelta dei familiari stessi e semprechè il rientro si verifichi nel termine di 12 (dodici) mesi dalla morte del lavoratore. Per il trasferimento dei dirigenti dalle rappresentanze sindacali aziendali si fa riferimento all'art. 22 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori). Compatibilmente con le esigenze di servizio, le aziende cercheranno di effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di assunzione. Art. 27 - Organizzazione del lavoro e sviluppo professionale. A) Organizzazione del lavoro Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Direzioni Aziendali nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella di sfera propria competenza, le variazioni di struttura organizzativa aziendale, le trasformazioni e le modifiche strutturali dei servizi, daranno luogo a preventiva informazione mediante incontri a livello aziendale con le R.S.C.P. e/o con le OO.SS. Nell'esigenza di promuovere mutamenti organizzativi, avendo presente gli obiettivi di produttività, di efficienza, di sicurezza e di economicità, le aziende ricercheranno le soluzioni idonee a valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei lavoratori favorendo l'arricchimento delle stesse, incentivando l'esperienza del Lavoro di gruppo, sviluppando La polivalenza professionale e l'intercambiabilità, tenendo conto del fatto che la riqualificazione dei lavoratori in servizio potrà avvenire attraverso un concreto arricchimento della loro professionalità anche mediante appositi corsi di formazione professionale . L'ANFIDA dichiara altresì che al fine di porre in grado le OO.SS.LL. di conoscere preventivamente le riforme strutturali ed organizzative che abbiano o possono avere concreti riflessi sulle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali o riflessi sulla utilizzazione del personale e sulla salute dei lavoratori, nonchè sui problemi di carattere economico e di indole professionale. Le aziende rappresentate sono disponibili ad incontri con le Organizzazioni Sindacali ai vari livelli per esaminare e definire le soluzioni da dare a tali problemi. B) Sviluppo professionale. L'ANFIDA ribadisce che le possibilità di avanzamento che si creano all'interno delle aziende debbano di norma riguardare i Lavoratori già in servizio attuando una politica di "assunzioni dal basso" che tenga conto delle esigenze di mantenere un adeguato livello professionale complessivo. Quindi in caso di posto vacante o di nuova istituzione per la relativa copertura avrà la precedenza il lavoratore presente in azienda se idoneo per capacità. I problemi e le difficoltà che dovessero sorgere formeranno oggetto di esame tra l'azienda e le R.S.C.P. tenendo conto di elementi obiettivi quali capacità professionali, titoli di studio, esperienza acquisita, e delle caratteristiche professionali in relazione alle funzioni connesse con la posizione interessata. A parità di requisiti sarà data la precedenza al lavoratore in possesso della maggiore anzianità di servizio. Le aziende riconfermano che gli inquadramenti sono regolati contrattualmente da un sistema di classificazione in cui ad ogni posizione corrisponde un livello di inquadramento; in quest'ottica l'accesso all'inquadramento superiore può avvenire nell'ambito dell'organizzazione aziendale in seguito al cambio o arricchimento di mansioni. L'inquadramento di eventuali nuove posizioni non individuate nel contratto sarà definito previo confronto fra le parti ai livelli di rispettiva competenza. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un oggettivo arricchimento delle capacità professionali dei lavoratori, acquisite o mediante un elevato grado di esperienza o con corsi di addestramento, di specializzazione, aggiornamento tecnico-professionale, intercambiabilità e ricomposizione delle mansioni. Il raggiungimento del nuovo inquadramento della comprovata capacita tecnico-professionale. avverrà dopo verifica Il grado di preparazione professionale è direttamente proporzionale alle conoscenze teorico-pratiche specifiche dell'area di appartenenza; nel campo della professionalità acquistano rilievo secondo il progredire della scala di inquadramento i seguenti fattori: conoscenze teoricopratiche, esperienza, iniziativa, responsabilità, tipologia del lavoro, utilizzazione dei mezzi di Lavoro disponibili, programmazione e coordinamento di uomini e mezzi, coordinamento e guida del personale. Art. 28 - Formazione professionale. Le Parti riconoscono alla formazione professionale un ruolo fondamentale nel concorrere alla valorizzazione professionale delle Risorse Umane operanti nelle Aziende del settore. In tale ottica si conviene che, in sede aziendale, le Parti esaminino l'opportunità di istituire, a cura e spese dell'Azienda, corsi di qualificazione in presenza di modifiche organizzative o tecnologiche interessanti gruppi di lavoratori, allo scopo di mantenere una professionalità coerente con il ruolo ricoperto. Per formazione professionale del personale si deve intendere quell'attività attraverso la quale il personale è messo in condizione di acquisire le conoscenze necessarie ed utili per svolgere le mansioni relative alla posizione assegnata. Tale attività può essere realizzata attraverso di formazione, momenti individuali di apprendimento, altro lavoratore sul posto di lavoro. specifiche azioni affiancamento ad Il sistema formativo deve intendersi, in questa ottica, finalizzato a favorire l'inserimento, l'adeguamento al ruolo e lo sviluppo di quelle risorse il cui potenziale è coerente sia con le esigenze imposte dal contesto organizzativo e tecnologico, sia con gli obiettivi di qualità e di sviluppo perseguiti dall'Azienda. L'attività formativa rappresenta pertanto investimento fondamentale nella gestione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale attività sarà volta a fornire: al personale neo assunto, le conoscenze agevolare l'integrazione nel sistema aziendale; - nei casi di riconversione professionale, conoscenze richieste dal ruolo di prevista assegnazione; necessarie le abilità e per le - nei casi di innovazione e/o evoluzione tecnologico-organizzativa, le conoscenze tecniche-operative, normative e i meccanismi operativi coerenti con il cambiamento previsto; - al personale con potenziale da sviluppare, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per consentirgli un inserimento coerente ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale. La partecipazione ad iniziative di formazione non costituisce, se, condizione sufficiente per lo sviluppo professionale. con di per Art. 29 - Gruppi di assegnazione del personale. I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 10 (dieci) Gruppi in base alle seguenti declaratorie: QUADRI Le "funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa" per l'attribuzione della qualifica di "Quadro" in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, vengono individuati sulla base dei seguenti requisiti richiesti sia pure in vario grado: alto contenuto professionale acquisito attraverso adeguato di studio e/o equiparabili esperienze pluriennali acquisite; - coinvolgimento nelle scelte delle aziende; - discrezionalità di poteri, facoltà di decisioni; titolo particolare responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse aziendali e nel coordinamento delle attività dei collaboratori. GRUPPO I Lavoratori che svolgono funzioni direttive implicanti il possesso di una specifica preparazione tecnico-professionale , acquisita sia attraverso studi appropriati che attraverso adeguato esercizio ed esperienza nella sfera delle funzioni direttive e che siano al contempo preposti ad unità organizzative di primaria importanza per la natura e l'ampiezza delle loro attività in relazione alla struttura aziendale ed al coordinamento delle medesime unità. GRUPPO II Lavoratori che svolgono funzioni direttive, o di analoga importanza, implicanti il possesso di una specifica preparazione tecnicoprofessionale e che siano responsabili di singoli uffici o di altre unita organizzative o di lavori di rilevante importanza in relazione alla struttura aziendale. GRUPPO III Lavoratori di concetto ivi compresi coloro che svolgono promiscuamente anche lavori manuali di elevata professionalità i quali, in relazione all'unità organizzativa a cui appartengono, svolgono mansioni di notevole ampiezza e rilevanza con circoscritti poteri di iniziativa. GRUPPO IV S Lavoratori che, nell' ambito delle caratteristiche indicate dalla declaratoria del Gruppo IV, svolgono l'attività con maggiore autonomia e più elevata professionalità. A decorrere dall'1.5.1992: Alla declaratoria del gruppo IVS si aggiunge la dizione: "e/o con compiti di coordinamento di squadre polivalenti". GRUPPO IV Lavoratori che svolgono mansioni di concetto. Lavoratori in possesso di un superiore grado di specializzazione professionale a cui vengono affidati compiti per l'espletamento dei quali siano richiesti capacità e conoscenze tecnico-pratiche conseguibili con adeguata esperienza e/o mediante specifici corsi professionali e/o richiedenti funzioni di guida e coordinamento di altri lavoratori appartenenti a Gruppi inferiori al IV. GRUPPO V S Lavoratori che, nell'ambito delle caratteristiche indicate dalla declaratoria del Gruppo V, svolgono l'attività con maggiore autonomia e più elevata professionalità. GRUPPO V Lavoratori che svolgono operazioni o lavori esecutivi di ordine superiore, tecnici o amministrativi, richiedenti una specifica capacita professionale conseguibile per mezzo di pertinenti corsi professionali e/o adeguato tirocinio. Lavoratori adibiti a lavori da svolgere a regola d'arte che richiedono capacità ed esperienza professionale specializzate tali da consentire l'esecuzione del lavoro in forma autonoma, pur nell'ambito di schemi già predisposti. GRUPPO VI Lavoratori richiedono che seguono lavori ed operazioni d'ordine che conoscenze professionali conseguibili con pertinenti corsi professionali o una capacità pratica di ufficio conseguita con adeguato tirocinio. Lavoratori ai quali sono affidati lavori ed operazioni qualificate, per l'esecuzione dei quali sono necessarie corrispondenti condizioni e capacità tecnico-pratiche. A partire dal 10 luglio 1989, i lavoratori in servizio del Gruppo VI che operino in unità organizzative (squadra, reparto, ufficio, eccetera) la cui attività diversificata ha comportato la graduale acquisizione di conoscenze teorico-pratiche e l'espletamento in parte di mansioni proprie del Gruppo superiore, dopo 4 (quattro) anni di appartenenza al Gruppo, previa verifica dei contenuti professionali e salvaguardando le prerogative sindacali, saranno inquadrati "ad personam" nel Gruppo superiore pur continuando a svolgere anche mansioni di Gruppo VI. GRUPPO VII Lavoratori adibiti ad attività esecutive generiche che richiedono elementari capacita professionali. o di fatica I lavoratori che operano in squadre o gruppi di lavoro, dopo 9 (nove) mesi di permanenza nel Gruppo VII, saranno inquadrati nel Gruppo VI, pur continuando a svolgere anche mansioni proprie del Gruppo VII. NORME DI ATTUAZIONE 1) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo IV S: "Perito analista addetto alle più squadre polivalenti". analisi di laboratorio; coordinatore di Dal 1.5.92 togliere l'esemplificazione "coordinatore di più squadre polivalenti". Inserire le esemplificazioni: "sportellista polivalente esperto ufficio utenza addetto anche al verifica reclami" e "caposquadra pluriservizi". controllo fatturazione e 2) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo IV: "Operatori preposti al montaggio ed alla riparazione di impianti ed apparecchiature idropneumatiche, telemisure e telecontrolli; responsabile di squadra operativa polivalente addetta in autonomia ad attività di costruzione, modifica e manutenzione impianti; attrezzisti aggiustatori addetti alla costruzione e riparazione di macchine ed attrezzature complesse; saldatore tubista tracciatore. 3) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo V S: "Addetto al controllo inerente alla movimentazione di materiale; addetto al controllo fatture passive; operatore polivalente con compiti plurimi e diversificati di contenuto specializzato". Dal 1.5.92 inserire l'esemplificazione "operatore primo addetto in centro di telemisure, telecomando e telecontrollo". 4) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo V: "Addetti alla perforazione e/o verifica di schede meccanografiche e similari; operatori di macchine contabili e elettromeccaniche; stenodattilografi; esattori; letturista con fatturatore elettronico portatile e con compiti di informazione all'utenza, indagini e censimenti, conseguibili attraverso adeguato tirocinio e/o pertinenti corsi professionali". 5) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo VI: "Dattilografi; archivisti, addetti al protocollo corrispondenza; letturisti; centralinisti telefonici; radiotelagrafisti; addetti a mansioni semplici di segreteria". 6) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo VII: "Guardiani; uscieri; portieri; operai comuni; manovali". QUADRI 1) Attribuzione della "qualifica di Quadro" Premesso che la presente regolamentazione non comporta di per sè l'automatica presenza di "Quadri" nell'ambito di ogni azienda, le aziende attribuiranno la qualifica di Quadro sulla base della verifica alla rispondenza delle figure professionali ai requisiti citati in reclaratoria. Le aziende comunicheranno alle R.S.C.P. e/o OO.SS. territoriali l'elenco delle posizioni individuali ed i relativi nominativi ai quali stata attribuita la qualifica di "Quadro". e L'attuazione della qualifica di Quadro non comporta di per sè mutamento delle mansioni e delle funzioni assolte dal lavoratore. L'attribuzione della qualifica per accedere alla categoria di Quadro sarà disposta dalle aziende con la maturazione dei requisiti indicati in declaratoria. 2) Formazione professionale e diritto allo studio. A) Specifici piani di interventi formativi a carattere sestematico e ricorrente attuati in relazione alle esigenze aziendali saranno finalizzati a favorire l'integrazione dei vari aspetti che sostanziano le specificità del ruolo di Quadro in azienda. B) In particolare, le aziende, in attuazione di quanto sopra, asseconderanno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 3) Informazione. Sul piano informativo per il conseguimento dei fini aziendali i Quadri, nell'ambito dei loro requisiti, saranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte delle aziende e saranno destinatari di selezionati flussi riguardanti particolarmente l'area di attività in cui generali problemi di gestione delle aziende. di informazioni sono inseriti ed i più 4) Innovazioni ed invenzioni. Fermi restando i diritti di cui all'articolo 2590 del codice civile ed al regio decreto 26 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche ai Quadri è consentito pubblicare a proprio nome studi, ricerche o lavori relativi alle attività svolte utilizzando, previa autorizzazione aziendale, anche dati ed informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. 5) Assicurazioni. Le aziende provvederanno ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, come previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190. 6) Procura. I lavoratori aventi la qualifica di Quadro possono essere destinatari, nei limiti delle responsabilità derivanti dalle funzioni loro affidate, di specifiche procure. 7) Orario di lavoro. In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro terra conto delle oggettive esigenze di flessibilità annesse a tali funzioni. 8) Misure di carattere retributivo. Ai Quadri viene corrisposta per 14 (quattordici) mensilità, una indennità di funzione pari a lire 302.900 (trecentoduemilanovecento) mensili. Tale indennità sarà valida a tutti gli effetti previdenziali e per il T.F.R. ed assorbe, fino a concorrenza, eventuali emolumenti "ad personam" o aumenti di merito o superminimi in precedenza corrisposti. NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONI 1) L'evoluzione della situazione socio-economica, la diversificazione dei servizi, le innovazioni metodologiche e tecnologiche, il più elevato grado di scolarità dei lavoratori, i maggiori scambi con l'esterno dell'Azienda, assommati alle parziali modificazioni succedutesi via via nei rinnovi contrattuali, determinano l'esigenza di affrontare le classificazioni con un progetto innovativo. 2) Le nuove classificazioni devono essere in grado di soddisfare altresì le esigenze derivanti dalle prevedibili evoluzioni aziendali nei prossimi anni, anche alla luce di quanto espresso nella premessa politica. 3) La complessità della materia e le ovvie implicazioni con la realtà organizzativa delle Aziende consentono di affermare che i tempi necessari alla realizzazione del progetto si svilupperanno per il decorso del presente contratto. 4) Pertanto le Parti convengono di istituire una Commissione Tecnica Paritetica Nazionale composta da un massimo di sei componenti per le OO.SS. e da un massimo di sei componenti per l'ANFIDA con l'obiettivo di definire le nuove classificazioni che rispondano alle esigenze di cui sopra. 5) La Commissione procederà alla stesura di un documento che registri le posizioni raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia. Tale documento verrà sottoposto alle Parti stipulanti il presente C.C.N.L. ai fini dell'eventuale modificazione dell'attuale classificazione del personale che troverà applicazione con il prossimo contratto di lavoro con le modalità che saranno definite nel corso delle trattative. Successivamente all'1.1.1994, a richiesta di una delle parti verrà effettuata una verifica sull'andamento dei lavori della Commissione. Art. 30 - Appalti. Le aziende si impegnano a non concedere lavori ad eccezione dei seguenti: o servizi in appalto, a) nuove costruzioni di fabbricati civili ed industriali; costruzioni di nuovi impianti con esclusione dei relativi allacciamenti finali alle reti esistenti per la messa in esercizio; straordinaria manutenzione degli impianti; manutenzione dei fabbricati e pulizia degli stessi; b) posa in opera di tubazioni stradali (eccetto sostituzioni brevi tratti), prese, contatori, eccedente l'organizzazione aziendale; di c) lavori di scavo e ripristino stradali anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria; riparazione di contatori. In via eccezionale i lavori connessi alla messa in sicurezza ed all'adeguamento di impianti di nuova acquisizione potranno essere concessi in appalto per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione, previo confronto con le OO.SS. aziendali circa la durata presunta dei lavori stessi. Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se non implicano trasferimenti non individuali o risoluzioni non consensuali del rapporto di lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra. Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi pubblici è consentito di unificare i servizi di esazione, purchè ciò non implichi risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto al servizio di esazione. E' consentita la continuazione in appalto alto del servizio di esazione alle aziende che lo abbiano già in atto purchè gli appaltatori si obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un trattamento retributivo non inferiore a quello del presente contratto. Le aziende confermano l'impegno a richiedere espressamente alle ditte appaltatrici l'obbligo di rispettare rigorosamente le norme di sicurezza e contrattuali connesse alla specifica natura dei lavori appaltati. Come previsto dall'art. 1662 c.c. la corretta esecuzione degli appalti con l'osservanza delle condizioni contrattualmente pattuite sarà seguita dalle Aziende con la massima cura e con l'intervento di personale di adeguato livello professionale e, comunque, garantendo il controllo e la conoscenza delle tecnologie applicate. Art. 31 - Servizio di pronto intervento - Reperibilità. Nello spirito della premessa politica e tenuto conto delle particolari caratteristiche del pubblico servizio di acquedotto, Le aziende confermano il proprio impegno ad assicurare la continuità e l'efficienza del servizio stesso 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), anche mediante l'adeguamento e la diffusione dei mezzi tecnologicamente più avanzati di cui le parti verificheranno l'attuazione entro il 31 dicembre 1990. A tal fine esse attueranno, concordandolo con le R.S.C.P., un servizio di pronto intervento le cui forme organizzative potranno realizzarsi mediante la reperibilità del personale o laddove condizioni oggettive connesse con la dimensione delle aziende, il numero degli utenti nonchè la frequenza ed il tipo degli interventi necessari lo impongano mediante altre forme di intervento, compresa la istituzione di turni che, comunque, non potranno mai essere semplici turni di attesa. Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal in tema di lavoro supplementare e straordinario, si conviene: A - Nel servizio di reperibilità si dovrà avvicendare il numero c.c.n.l. maggior lavoratori in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e ne potranno essere esclusi quei lavoratori che, in base a valutazioni tecniche e/o organizzative, in accordo con le R.S.C.P., non appaia necessario od opportuno impiegare. Ferma restando l'applicazione dei criteri di base su cui, ai sensi del presente articolo, è impostato il servizio di reperibilità, salvaguardia delle esigenze di sicurezza ed affidabilità dell'erogazione dei servizi le Parti si propongono di: continuare a ricercare e diffondere sul territorio su cui operano lavoratori reperibili, soluzioni tecnologiche adeguate al fine di rendere lo svolgimento del servizio più agevole; - adeguare, previa verifica tra le Parti a livello aziendale, la disciplina di cui al presente articolo in conseguenza dell'introduzione di sistemi tecnologicamente avanzati che sollevino il lavoratore reperibile dall'onere di essere rintracciabile presso un recapito definito. B - Il servizio di reperibilità può essere di due tipi: Tipo A): Lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione le chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la prima valutazione. Tipo B): Lavoratori che vengono chiamati tecnico aziendale o dal reperibile di tipo A). C - Il servizio di tempo: di reperibilità in servizio dal presidio copre normalmente i seguenti periodi a) nei giorni feriali dalla cessazione all'inizio del normale orario di lavoro del personale ; b) il sabato dalle ore 8 (otto) a.m. alle ore 8 (otto) del mattino della domenica nelle aziende che applicano la settimana di 5 (cinque) giorni; c) nei giorni festivi dalle ore 8 (otto) del mattino alla ripresa del lavoro del giorno successivo; d) nei giorni semifestivi, del giorno successivo. dalla cessazione alla ripresa del lavoro Le effettive prestazioni di lavoro effettuato su chiamate nel corso del servizio di reperibilità (compresi i tempi di andata e ritorno dal domicilio del lavoratore) saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro supplementare e straordinario contenute nel presente contratto. Il termine orario di inizio e/o di fine del servizio di reperibilità potrà essere variato con accordi locali in relazione agli orari aziendali. Il servizio di reperibilità a decorrere dal 10 aprile 1992 compensato come segue: viene Tipo A: - per il turno di reperibilità di 24 (ventiquattro) ore: 4,5% (quattro e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 16 (sedici) ore: 3,5% (tre e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 8, (otto) ore: 2,5% (due e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S Tipo B: - per turno di reperibilità di 24 (ventiquattro) ore: 3,5% (tre e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 16 (sedici) ore: 2,5% (due e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 8 (otto) ore: 1,5% (uno e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S Le suddette percentuali vengono applicate alle retribuzioni base del Gruppo IVS. I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati e rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore. Questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto, salvo quello di cui alle "Norme transitorie" dell'articolo 41 punto C), n. 18, del presente contratto ed esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge. La presente regolamentazione sostituisce interamente le analoghe regolamentazioni in precedenza stipulate in sede aziendale, ferme restando le condizioni economiche e normative di miglior favore in atto le quali non saranno suscettibili di ulteriori rivalutazioni aziendali e saranno comunque corrisposte fino a quando la prestazione di reperibilità sarà effettuata. Le aziende, ai lavoratori ai quali chiedono di rendersi reperibilità a mezzo di chiamata telefonica, pagheranno la installazione del telefono ed il canone telefonico; per i lavoratori già in possesso del telefono pagheranno in caso di trasferimento a richiesta dell'azienda stessa l'importo equivalente. Art. 32 - Parametri - Retribuzione base - indennità di contingenza Premio di produttività Retribuzione individuale mensileRetribuzione complessiva mensile Corresponsione delle competenze contrattuali. a) Retribuzione base Le retribuzioni base mensili lorde per il periodo di validità del presente contratto sono fissate nelle misure e con le decorrenze sottoindicate: TABELLE MINIMI E PARAMETRI dal 1.04.1992 ______________ dal 1.05.1993 ______________ dal 1.05.1994 ______________ dal 1.05.1995 ______________ Gruppo Q I II III IVS IV VS V VI VII Par Minimo Par Minimo Par Minimo Par Minimo 303 283 253 223 205 191 173 160 131 100 1.577.120 1.473.020 1.316.870 1.160.720 1.067.030 994.160 900.470 832.800 681.860 520.500 307 286 256 226 208 193 175 161 132 100 1.723.810 1.605.890 1.437.440 1.268.990 1.167.920 1.083.700 982.630 904.020 741.180 561.500 311 290 260 230 211 196 177 163 133 100 1.870.670 1.744.350 1.563.900 1.383.450 1.269.170 1.178.940 1.064.660 980.450 800.000 601.500 315 293 263 233 212 198 178 165 135 100 2.020.730 1.879.600 1.687.150 1.494.700 1.359.980 1.270.170 1.141.870 1.058.480 866.030 641.500 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE VALIDO DAL 1 OTTOBRE 1987 Gruppi VI VII importi 20.000 20.000 A copertura del periodo intercorrente tra il 10 ottobre 1991 ed il 31 marzo 1992 ai dipendenti in servizio alla data del presente accordo verrà erogato un importo secondo la seguente tabella: Quadri I II III IVS IV VS V VI VII 1.149.000 1.073.000 959.000 846.000 777.000 724.000 656.000 607.000 497.000 379.000 Per i dipendenti assunti e/o cessati dal servizio nel periodo suddetto gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota in relazione ai mesi interi di servizio prestato. Tali importi saranno erogati con la retribuzione del mese di aprile 1992. b) Indennità di contingenza. L'indennità di contingenza è regolata dalle norme e modalità stabilite o che dovessero stabilirsi per questo istituto tra la Confederazione Generale dell' Industria italiana e le corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori. c) Premio di produttività. L'azienda corrisponde ai propri dipendenti un premio di produttività per 14 (quattordici) mensilità all'anno che assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, come sotto specificato, le erogazioni individuali e quelle collettive, dirette o indirette, aziendalmente in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, a qualsiasi titolo corrisposte, come ad esempio: mensilità aggiuntive a quelle previste dal presente contratto, premi di presenza, di operosità, di sede, di produzione, di incentivazione, di partecipazione agli utili, nonchè le erogazioni a carattere ricorrente, ecc. Il premio di produttività è computabile ai soli effetti del preavviso del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). e Esso viene erogato nelle misure delle seguenti tabelle: PREMIO DI PRODUTTIVITA' Gruppo Q I II III IVS IV VS V VI VII dal 1.09.1992 ______________ Par Premio dal 1.09.1993 ______________ Par Premio dal 1.09.1994 ______________ Par Premio dal 1.07.1995 ______________ Par Premio 303 283 253 223 205 191 173 160 131 100 307 286 256 226 208 193 175 161 132 100 311 290 260 230 211 196 177 163 133 100 315 293 263 233 212 198 178 165 135 100 269.670 251.870 225.170 198.470 182.450 169.990 153.970 142.400 116.590 89.000 282.440 263.120 235.520 207.920 191.360 177.560 161.000 148.120 121.440 92.000 295.450 275.500 247.000 218.500 200.450 186.200 168.150 154.850 126.350 95.000 308.700 287.140 257.740 228.340 207.760 194.040 174.440 161.700 132.300 98.000 Ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 novembre 1979 al 30 settembre 1987 verrà conservato "ad personam", senza essere in seguito assorbito, l'importo di lire 12.000 (dodicimila) (di cui all'articolo 25, comma n. 3, del punto C), sub II, del C.C.N.L. 17 maggio 1986) in aggiunta all'importo degli scatti di anzianità. d) Retribuzione individuale mensile. La retribuzione individuale mensile del lavoratore è esclusivamente costituita dagli importi di cui alle tabelle del precedente punto a), dalla indennità di contingenza di cui al precedente punto b) e dai corrispettivi eventualmente dovuti per aumenti di merito, di anzianità e per eventuali assegni "ad personam". e) Retribuzione complessiva mensile . La somma della retribuzione individuale mensile e delle eventuali altre corresponsioni a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per quelle indennità e corresponsioni aventi carattere di rimborso di spese, costituisce la retribuzione complessiva mensile. f) Corresponsione delle competenze contrattuali. Le retribuzioni complessive si intendono al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di contratto e vengono corrisposte a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse nonchè delle eventuali trattenute per multe, sospensioni, assenze ingiustificate, ecc. Art. 33 - Determinazione della retribuzione oraria giornaliera. La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella (cento. sessantasei). La retribuzione 25 (venticinque). giornaliera si ottiene dividendo mensile per quella 166 mensile per Art. 34 - Mensilità supplementari. a) tredicesima mensilità. L'azienda corrisponderà ai propri 20 dicembre, una tredicesima mensilità del mese di dicembre. dipendenti, normalmente entro il pari alla retribuzione complessiva Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel corso dell'anno. Le frazioni di mesi superiori ai 15 (quindici) giorni saranno computate come mese intero. b) Quattordicesima mensilità. L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione complessiva del mese di giugno: la corresponsione di essa sarà effettuata nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno. Le frazioni di mese superiori ai 15 (quindici) giorni saranno computate come mese intero. Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità. I lavoratori hanno diritto, al compimento di ogni anno di anzianità, ad un aumento del 3% (tre per cento), da calcolarsi sulla retribuzione base del gruppo di appartenenza maggiorata dall'ammontare convenzionale di lire 50.000 (cinquantamila). Gli aumenti periodici annuali vengono calcolati a partire dal 10 aprile di ogni anno. Ai lavoratori assunti nel corso dell'anno, il primo aumento viene corrisposto pro-rata in proporzione ai mesi interi di servizio prestati dalla data di assunzione fino al 31 marzo successivo. Ai lavoratori che cessano il servizio durante l'anno, l'aumento periodico in corso di maturazione viene computato, ai soli fini del calcolo delle indennità di cui agli articoli 40, 41 e 42 del presente contratto, pro-rata in proporzione ai mesi di servizio prestato dopo il 10 aprile antecedente la data di risoluzione del rapporto, sempre nei limiti di cui all'ultimo comma del presente articolo. Gli aumenti suddetti non possono superare, complessivamente, nemmeno per effetto della concessione di anzianità convenzionali, a qualunque titolo attribuite il massimale del 36% (trentasei per cento) della retribuzione base del gruppo di appartenenza, integrata dall'ammontare convenzionale di lire 50.000 (cinquantamila). Per i lavoratori assunti dopo la stipulazione del C.C.N.L. 23 novembre 1979, l'aumento periodico annuale di anzianità sarà, per primi tre anni, del 4% (quattro per cento) e, per gli anni successivi, del 3% (tre per cento) fino al raggiungimento del massimale del 36% (trentasei per cento) della retribuzione base del gruppo di appartenenza, integrata dell'ammontare convenzionale di lire 50.000 (cinquantamila). In caso di passaggio di gruppo, il lavoratore ha diritto alla retribuzione base del nuovo gruppo, al mantenimento in cifra degli aumenti periodici di anzianità già acquisiti ed alla maturazione di nuovi aumenti periodici fino al raggiungimento del 36% (trentasei per cento) della nuova retribuzione base integrata dell'importo convenzionale di lire 50.000 (cinquantamila). Il passaggio di gruppo non interrompe la maturazione dell'aumento annuale in corso. Gli eventuali aumenti, spontaneamente ed anticipatamente corrisposti dalle aziende prima della scadenza prevista dal comma secondo del presente articolo, saranno assorbiti dai maturandi aumenti periodici di anzianità, fino a concorrenza di questi ultimi. Non saranno invece assorbiti gli aumenti concessi dalle aziende dichiaratamente per merito. In caso di variazione della retribuzione base contrattuale, l'importo degli aumenti periodici di anzianità già maturato viene mantenuto in cifra; la nuova percentuale di anzianità, ai fini del raggiungimento della percentuale massima complessiva di cui ai comma 3, 4 e 8 si calcola rapportando tale cifra alla nuova retribuzione base maggiorata dell'ammontare convenzionale di lire 50.000. Per "percentuale di anzianità maturata" ai fini previsti dal presente articolo si intende il rapporto tra la cifra acquisita per anzianità maturata e la retribuzione base del gruppo di appartenenza maggiorata dell'ammontare convenzionale di lire 50.000. Per tutti i lavoratori in servizio alla data di decorrenza del C.C.N.L. 23 novembre 1979, il massimale di anzianità raggiungibile viene fissato nel 65% (sessantacinque per cento) della retribuzione base del gruppo di appartenenza, maggiorata dell'importo convenzionale di lire 50.000 (cinquantamila). Sono fatte salve le migliori percentuali di anzianità personali già acquisite. Art. 36 - Vestiario. Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori non in prova secondo le norme in atto nelle singole aziende. In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture: - impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia; - soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che devono svolgere la loro attività in zone paludose o di presenza di acqua; - tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano. A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda verrà distribuita ogni 5 (cinque) anni una giubba di pelle o similare. Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce ai portieri, uscieri, fattorini ed autisti di vettura; il al personale femminile ed il berretto agli operai. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad effetto e non possono essere sostituite da indennità. l'uniforme grembiule alcun Art. 37 - Mense aziendali. Le aziende manterranno, ove esso sia in atto, il servizio mensa o corrisponderanno l'indennità sostitutiva in base agli accordi vigenti. Eventuali variazioni dell'indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratterranno anche l'eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con la corresponsione dell'indennità di cui sopra. Inoltre, al livello aziendale, tra le concordate soluzioni equivalenti alternative. Art. 38 - Provvidenze varie - Alloggio. a) istruzione ai figli dei dipendenti. parti potranno essere Quando manchino la scuole nella località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, in modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per l'istruzione elementare e media, le aziende concorrono alle spese con un contributo. Le misure e le modalità di tale contributo sono fissate di accordo con le organizzazioni sindacali di categoria. comune L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con particolare profitto, potrà corrispondere lo stesso contributo anche per la istruzione superiore. b) Alloggio. Quando l'alloggio viene concesso dall'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione e gratuita. Tale concessione e le altre eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso. Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi nè mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, ove l'azienda non provveda direttamente al trasporto, corrisponderà un indennizzo. Le concessioni cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2121 del codice civile per casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro. c) Zona malarica. Verranno somministrati a cura e spese dell'azienda i medicinali necessari alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore che presta sua opera in zona malarica e per i suoi familiari colà residenti. la Per zone malariche si intendono quelle determinate dalle competenti autorità provinciali in relazione, all'elenco ufficiale pubblicato dal Ministero della sanità od altrimenti comprovato dai certificati delle autorità sanitarie locali. I medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore sia trasferito in zona non malarica. Ove però il Lavoratore medesimo ed i suoi familiari, colpiti dalla malaria, continuino ad esserne affetti, continueranno ad essere loro corrisposti i medicinali per la cura antimalarica sino alla guarigione clinica. Al lavoratore che si rechi in trasferta in zona malarica verranno somministrati dall'azienda i necessari medicinali profilattici. d) Premio agli anziani di servizio. In sede aziendale potrà essere concordata la corresponsione di un premio una tantum ai dipendenti con lunga anzianità di lodevole servizio nell'azienda. e) Tempo libero. Le aziende, a livello locale, concorderanno l'erogazione di un importo annuo per ogni dipendente in forza alla data del 10 gennaio per le attività ricreative, culturali ed assistenziali. Art. 39 - Indennità varie. a) Indennità per maneggio di denaro. Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri per errori, avrà diritto ad una Indennità del 7% (sette per cento) della retribuzione individuale corrisposta al Lavoratore interessato. Tale Indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo. Sono fatte salve le eventuali percentuali di miglior favore aziendali in atto. L'azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di una adeguata cauzione od analoga garanzia finanziaria; gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo. b) indennità mezzo di trasporto. Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio di trasporto per il servizio sarà tenuta a corrispondergli una Indennità mensile da concordarsi con le organizzazioni sindacali di categoria competenti. mezzo c) Indennità di trasferta. Al lavoratore che temporaneamente sia assegnato a prestare servizio fuori della propria sede o ambito di lavoro compete: il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, utilizzando i normali mezzi di trasporto nei limiti delle modalità concordate aziendalmente; - il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate nei limiti della normalità. In alternativa, per periodi di lunga permanenza in trasferta e comunque superiori a 10 giorni, il lavoratore potrà optare, in luogo del rimborso a piè di lista, per un importo giornaliero forfettizzato aziendalmente stabilito; - il rimborso di eventuali altre spese vive documentate, necessarie per l'espletamento della missione; - a decorrere dall'1.4.1992 una indennità di trasferta pari al 20% della retribuzione base giornaliera più contingenza per i primi 30 giorni di permanenza in trasferta nella stessa località. La indennità di trasferta viene liquidata in quote giornaliere indivisibili; la prima matura dopo 12 ore, le successive dopo ogni 24 ore; nell'ultimo giorno di trasferta La quota giornaliera viene liquidata se il rientro avviene dopo le ore 12. Eventuali analoghi trattamenti aziendalmente in atto verranno assorbiti fino a concorrenza, previa verifica tra le Parti. d) Rimborso spese per testimonianza. E' corrisposta la retribuzione complessiva al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, quando il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio ed alloggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) Indennità zona malarica. Viene corrisposta una Indennità da concordarsi al Lavoratore che presta la sua opera in località malarica determinata come alla lettera c) del precedente articolo 37. Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero dei familiari conviventi ed a carico del lavoratore; l'indennità non è più corrisposta quando il lavoratore è trasferito in zona non malarica. Ove pero il Lavoratore ed i suoi familiari colpiti dalla malaria continuino ad esserne affetti, l'indennità continuerà ad essere corrisposta fino alla guarigione clinica. f) Indennità di guida. Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, verrà corrisposta una indennità da concordarsi con le rappresentanze del personale , ed il rimborso della tassa annuale sulla patente di guida. Detta Indennità sarà corrisposta pro-rata anche al lavoratore non autista che sostituisca temporaneamente il titolare nella guida dei veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda. In caso nei di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e ciò per iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicurerà tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo od a stato di ebbrezza da parte del dipendente, la copertura di ogni onere per assistenza legale per giudizi, sia civili che penali, nonchè per ogni altro atto legato al riottenimento della patente guida. Inoltre, al dipendente in stato di detenzione, in attesa di giudizio, per motivi anzidetti, sarà conservato il posto e corrisposta la retribuzione finchè permanga in tale stato. Art. 40 - Preavviso. Salvo i casi di licenziamento per giusta causa il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti, ferme restando le garanzie di legge a favore dei lavoratori, con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: - fino a 2 (due) anni compiuti di anzianità, giorni 30 (trenta); - da oltre il secondo fino al quinto anno compiuto di anzianità, giorni 60 (sessanta); da oltre il quinto fino al decimo anno compiuto di anzianità, giorni 90 (novanta); - oltre il decimo anno compiuto di anzianità, giorni 120 (centoventi). I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione complessiva per il periodo di mancato preavviso. I predetti termini sono di ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto lavoro sia risolto dal lavoratore. L'azienda ha diritto di ritenere, su quanto sia da essa dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione complessiva relativa al periodo di preavviso eventualmente non dato dal lavoratore stesso. E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, che vale a tutti gli effetti della anzianità di servizio, l'azienda deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi sono stabiliti dall'azienda in rapporto alle esigenze di servizio. Tanto il licenziamento quanto per iscritto. le dimissioni devono essere comunicati Art. 41 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto. A) A tutto il 31 maggio 1982, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, è dovuta al lavoratore una indennità anzianità pari, per ogni anno di anzianità maturato presso l'azienda o riconosciuto espressamente utile agli effetti dell'indennità di anzianità, ai 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione complessiva mensile in atto al momento della cessazione del rapporto stesso, con le limitazioni di cui alla legge 31 marzo 1977, n. 91. La retribuzione utile agli effetti del computo dell'indennità di anzianità, si ottiene moltiplicando per 14 (quattordici) l'ultima retribuzione complessiva mensile percepita con le limitazioni di cui al comma precedente e l'integrazione prevista il prodotto per 12 (dodici). dal comma secondo dell'art. 30 e dividendo Le frazioni di anno sono computate per dodicesimi; le frazioni mese superiori a 15 (quindici) giorni sono computate come mese intero. di B) A decorrere dal 10 giugno 1982 il trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro e disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 copia della quale e allegata al presente contratto (allegato A). In caso di disaccordo sull'entità dell'indennità di anzianità e sul trattamento di fine rapporto, l'azienda deve intanto corrispondere, a richiesta del Lavoratore, la parte non in contestazione. C) A decorrere dal 10 giugno 1986, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui al 1° comma ma dell' `articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982, e quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: 1) retribuzione base mensile; 2) indennità di contingenza; 3) assegni ad personam e di merito; 4) aumenti periodici di anzianità effettiva, convenzionale e di merito; 5) 13° e 14° mensilità; 6) premio di produttività previsto dal C.C.N.L.; 7) quota aggiuntiva premio di produzione previsto dal C.C.N.L. 17 maggio 1986; 8) E.D.R. accordo 19 marzo 1985 e successivo ad personam di cui all'art. 32, lettera c); 9) indennità per maneggio denaro, in quanto non occasionale; 10) indennità di guida, in quanto non occasionale; 11) valore convenzionale dell'alloggio utilizzato gratuitamente per ragioni di servizio; 12) trattamento economico per La giornata di Pasqua (art. 12); 13) maggiorazione per i turnisti di cui all'articolo 15 del C.C.N.L.; 14) trattamento economico per mutamento di mansioni perdurato per 12 (dodici) mesi consecutivi; 15) indennità sostitutiva della mensa; 16) indennità mezzo di trasporto (art. 39, lettera b); 17) indennità sostitutiva per festività coincidenti con il giorno di riposo (1/25) art. 11, comma 6; 18) compenso per il servizio di reperibilità (art. 31), in quanto non occasionale; 19) indennità per mancato preavviso; 20) indennità maggiore orario (art. 9, comma 7); 21) assegno ad personam di cui all'art. 35, comma S (aumenti periodici di anzianità); 22) compenso per il 2 giugno ed il 4 novembre; 23) una tantum corrisposte per accordi nazionali a copertura di periodi scoperti; 24) indennità di malattia, maternità, infortunio e donazione sangue, erogate dall'azienda al dipendente in anticipo di quanto allo stesso dovuto dagli istituti previdenziali; 25) indennità di funzione dei Quadri di cui all'articolo 29 (Norme di attuazione Quadri punto 8); 26) altre somme corrisposte aziendalmente in dipendenza del rapporto lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Le aziende si impegnano a fornire annualmente ai lavoratori relativi al conteggio del T.F.R. i dati L'inclusione o l'esclusione della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di ogni corresponsione eventualmente istituita in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà essere definita con accordo sindacale a livello nazionale. Norme transitorie all'art. 41 punto A) 1) Per Le anzianità maturate a tutto il 31 dicembre 1971 dai lavoratori che non hanno la qualifica di impiegato, il numero dei trentesimi della retribuzione mensile come precisato al punto A), viene così fissato: - periodo dall'assunzione al 31 dicembre 1969: 25/30 (venticinque trentesimi); - periodo dal 1' (ventisette trentesimi). gennaio 1970 al 31 dicembre 1971: 27/30 2) Ai lavoratori aventi le anzianità di servizio indicate nei punti II e III dell'articolo 33 del precedente C.C.N.L. 17 ottobre 1969, vengono mantenute le maggiorazioni di aumenti di anzianità previste nello stesso articolo. Art. 42 - Indennità in caso di morte. In caso di morte del Lavoratore, l'indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto ed un'indennità pari a quella di preavviso vengono corrisposte agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile. In mancanza di successori legittimi o testamentari, le indennità di cui sopra vengono versate alle opere previdenziali o assistenziali aziendali. Art 43 - Previdenza acquedottisti. Ai lavoratori di cui all'articolo 35 del C.C.N.L. 23 novembre 1979, a partire dal 10 marzo 1983, non saranno più effettuati gli accantonamenti relativi al sottoconto A di cui all'articolo 35 del C.C.N.L. 7 ottobre 1976. In sostituzione di tale trattamento, ai lavoratori sarà riconosciuto quanto stabilito dall'allegato regolamento, costituisce parte integrante del presente contratto (allegato B). suddetti che Tale regolamento non si applica ai lavoratori delle aziende per i quali sono già in atto trattamenti considerati di miglior favore. Art. 44 - Doveri del lavoratore. Il Lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: inerenti a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; formalità b)conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, nè svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda medesima; c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di Lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita all'azienda; d)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè Le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in relazione con quella dell'azienda e ricevere a tal effetto compensi o regali sotto qualsiasi forma. Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da parte di sanitari degli istituti previdenziali competenti, o di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Art. 45 - Provvedimenti disciplinari I) Elencazione dei provvedimenti disciplinari a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa di importo non superiore a 4 (quattro) ore di retribuzione base; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 (dieci) giorni. II) Applicabilità dei provvedimenti. Il rimprovero verbale troverà applicazione quando, nei seguenti casi, saranno accertate lacune ed inosservanze non imputabili a deliberata volontà di mancare al proprio dovere: 1) rispetto degli orari contrattuali; 2) contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro; 3) diligenza nell'eseguire il lavoro. Al rimprovero scritto si ricorrerà quando le mancanze sopra tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare meno labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni. di cui in forma Qualora l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto voluto o la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero inadeguato, si ricorrerà all'applicazione della multa, oppure, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, alla sospensione. A titolo di indicazione si stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte al lavoratore che: 4) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza al più tardi nel mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati casi di forza maggiore; 5) senza legittima giustificazione sospenda il Lavoro oppure ne ritardi l'inizio o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di lavoro senza autorizzazione del proprio diretto superiore; 6) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli; provochi danno al macchinario od al materiale; determini sprechi; ritardi per propria colpa l'esecuzione o la riuscita del Lavoro; 7) durante l'orario di lavoro esegua lavori per conto proprio o di terzi, senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la modesta entità del Lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato; 8) a conoscenza, durante il servizio, di guasti alle macchine o di irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta immediatamente il proprio superiore; 9) nell'interesse proprio o di un compagno di lavoro, alteri i sistemi di controllo predisposti dall'azienda allo scopo di accertare la presenza dei lavoratori ed il rispetto dell'orario di lavoro; 10) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dell'azienda, ove tale divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli. III) Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari a) Le norme di cui ai precedenti punti I e II, nonchè quelle del presente punto III, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nell'albo aziendale. Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, con lo stesso mezzo, eventuali altre norme aziendali. b) L'azienda non può adottare, nei alcun provvedimento disciplinare, senza contestato l'addebito per iscritto ed aver sentito contestazione di cui sopra, dovranno essere indicati costituiscono l'infrazione imputata. confronti avergli le del preventivamente sue difese. i fatti lavoratore, Nella specifici che Salvo il caso del rimprovero verbale, il provvedimento che l'azienda intende adottare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare, verbalmente o per iscritto, le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale aziendale. Trascorso il predetto termine di 5 (cinque) giorni, e salvo il caso di cui al successivo punto c), l'azienda ove non abbia ritenute valide le giustificazioni addotte dal lavoratore, oppure in assenza di controdeduzioni o giustificazioni da parte del lavoratore stesso, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare adottata. Per contro, qualora tale provvedimento non venga adottato dall'azienda entro i 6 (sei) giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente le controdeduzioni o giustificazioni stesse si riterranno accolte. c) Il Lavoratore al quale sia stata comunque applicata una sanzione disciplinare salva la sua facoltà di adire l'autorità giudiziaria può promuovere nei 20 (venti) giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dello stesso ufficio del Lavoro. La sanzione del Collegio. disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 (dieci) giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi 2 (due) anni dalla loro applicazione. Art. 46 - Norme per il licenziamento. Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966, n. 604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall'articolo 2119 del Codice Civile. In via esemplificativa, possono costituire causa di licenziamento: 1) assenze ingiustificate per oltre 3 (tre) giorni lavorativi consecutivi; oppure assenze ripetute senza giustificazione per 3 (tre) volte in un anno, nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie. Non interrompono la predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi eventualmente intercorrenti; 2) abbandono del proprio posto di Lavoro o grave negligenza nella esecuzione di Lavoro o di ordini che implichi pregiudizio all'incolumità delle persone od alla sicurezza degli impianti; 3) litigi all'interno dell'azienda, di particolare gravità e seguiti da vie di fatto quando evidenzino o confermino una tendenza agli atti violenti; 4) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una sospensione per la medesima mancanza o una sospensione per mancanza diversa nei 4 (quattro) mesi precedenti; 5) furto, trafugamento di materiali, di disegni, purchè il fatto sia provato, anche se non esista danno rilevante e non sia intervenuta l'autorità giudiziaria; 6) esecuzione, durante l'orario di lavoro, da parte di uno o più lavoratori, di lavori per conto proprio o di terzi, quando il fatto, per la sua entità e per la quantità del materiale eventualmente sottratto all'azienda, provochi grave nocumento all'azienda stessa; 7) insubordinazione grave verso i superiori. La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti che, per la loro natura o gravità, configurano giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. Art. 47 - Organismi aziendali rappresentativi dei lavoratori. Il Consiglio Unitario di organismo rappresentativo del sindacato lavoro è l'unico agente contrattuale da Azienda e ed dei (C.U.D.A.), lavoratori assolve nei in quanto luoghi di a seguito del riconoscimento parte delle OO.SS. Territoriali di Categoria dell'avvenuta elezione tutti i compiti già di competenza delle Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.s.A.) e delle Commissioni Interne. a Qualora il C.U.D.A. non fosse ancora stato eletto oppure non fosse più unitariamente costituito, l'attività dello stesso verrà assunta dalle strutture sindacali territoriali per il tempo strettamente necessario alla sua ricostituzione. Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni il C.U.D.A. può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 1 (una) ora e 1/2 (mezza) per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva, con la garanzia che il monte ore non potrà essere inferiore al numero delle ore già riconosciute al 30 giugno 1976, maggiorato del 10% (dieci per cento). Tali permessi assorbono, fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. a norma dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970. n. 300, e quelli sino ad ora eventualmente concessi per consuetudine aziendale. Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare anche lavoratori non facenti parte del C.U.D.A., ma chiamati dallo stesso ad affiancarlo nello espletamento dei compiti ad esso affidati. Di norma i permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con un preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, dagli organi competenti del C.U.D.A. alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del lavoratore o dei lavoratori cui, a norma di legge o del presente contratto, spetta il permesso sindacale. Il godimento dei permessi deve avvenire compatibilmente con le esigenze dell'attività produttiva. I nominativi di componenti il C.U.D.A., quelli designati a far parte del relativo Comitato Esecutivo e quelli chiamati ad affiancare il C.U.D.A. nell'espletamento dei propri compiti debbono essere preventivamente comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura del C.U.D.A. stesso. Le parti stipulanti il presente contratto comunque si impegnano, qualora la materia dovesse trovare regolamentazione legislativa o interconfederale, a coordinare La presente disciplina con le nuove norme generali. Art. 48 - Prerogative e funzioni del sindacato. 1) Permessi sindacali. La concessione, compatibilmente con le esigenze del servizio, di permessi sindacali retribuiti ai lavoratori componenti degli organi direttivi delle Confederazioni, nonchè ai lavoratori componenti degli organi direttivi delle Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto viene mantenuta come dagli usi in atto nella categoria. Ai lavoratori membri dei comitati direttivi dei sindacati regionali e provinciali (o territoriali o comprensoriali) aderenti alle predette Federazioni nazionali saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un massimo di 12 (dodici) giorni all'anno per ciascun lavoratore designato, con possibilità di interscambio tra lavoratori interessati. I permessi sindacali debbono essere espressamente richiesti iscritto all'azienda, dalle organizzazioni dei lavoratori interessati. per L'appartenenza agli organi direttivi delle Federazioni nazionali dei Sindacati regionali e provinciali e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alla associazione competente dei datori di lavoro che provvederà a comunicarle alle aziende interessate. 2) Diritto di affissione. e Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del Lavoro. 3) Versamento dei contributi sindacali. Su richiesta del lavoratore all'Ufficio competente, le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali, mediante il rilascio di deleghe individuali firmate dall'interessato. Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di cartellino o matricola, il sindacato al quale deve essere versato il contributo, nonchè l'importo della trattenuta in percentuale sul minimo tabellare o in cifra fissa. Tali trattenute saranno effettuate di norma per ogni trimestre sulle competenze dell'ultimo periodo di paga del trimestre. La trattenuta non sarà più effettuata su richiesta scritta del Lavoratore interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca della delega. Le aziende provvederanno ad accreditare gli importi relativi alle ritenute operate sui conti correnti bancari o postali indicati per iscritto all'ANFIDA dalle Federazioni FNLE-FLERICA-UILSP e che l'ANFIDA provvederà a comunicare alle aziende associate in modo da rendere possibili gli accreditamenti predetti a decorrere dal 10 gennaio 1977. 4) Assemblee sindacali del personale. I Lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione dell'azienda. Alle riunioni possono partecipare, Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni del La Rappresentanza Sindacale Aziendale. previo preavviso sindacato che ha alla costituito 5) Diritti di informazione. Le parti, le rispettive dei lavoratori, delle OO.SS., nel ferma restando distinte l'autonomia dell'attività responsabilità imprenditoriale degli imprenditori e e delle OO.SS. si dichiarano disposte a periodici confronti, su richiesta corso dei quali le aziende esporranno: A) A livello ANFIDA: a) annualmente: informazioni in merito alla politica tariffaria del settore; b) annualmente: le programmate prospettive di sviluppo del servizio con particolare riferimento ai programmi di investimento relativi alla distribuzione ed al trattamento in generale dell'acqua; c) periodicamente: i programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle fonti di approvvigionamento, della distribuzione e del trattamento delle acque, i programmi operativi aventi concrete rilevanze occupazionali, gli effetti che l'attuazione dei predetti programmi induce sulla occupazione presente nelle diverse aziende, nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi, gli investimenti in materia di formazione professionale e le eventuali proiezioni operative delle Società. B) A livello di Azienda: Le aziende informeranno una volta l'anno Le R.S.C.P. su: a) gli specifici programmi di attuazione degli investimenti e lo stato di avanzamento dei progetti illustrati; b) l'esistenza e le caratteristiche dei lavori appaltati, compreso il loro costo complessivo; c) i dati relativi al personale occupato (sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ed altri eventuali dati statistici, numero contratti part-time); d)i dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno delle aziende; e) i processi di modifiche ed innovazioni organizzative particolarmente se incidenti sulla qualità o sulle quantità dell'occupazione, salvo quanto previsto dall'articolo 27 del presente contratto; f) eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione. NOTA A VERBALE - ART. 48. Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni del . 10 gennaio 1974 conservano la loro validità fino ad eventuale revoca e pertanto non devono essere rinnovate. DICHIARAZIONE A VERBALE - ART. 48. Le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori da esse rappresentati ritengono valida la delega già rilasciata - sempre salvo il diritto individuale di revoca della stessa anche in presenza di variazioni nella misura del contributo sindacale. L'organizzazione dei datori della dichiarazione suddetta. di lavoro stipulante prende atto Art. 49 - Ambiente di lavoro - Tutela della salute. Le R.S.C.P. o le R.S.A. quali rappresentanza dei lavoratori di cui all'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o delle malattie professionali o di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi. A tal fine le predette rappresentanze potranno avvalersi esperti e tecnici delle strutture pubbliche previste dalle leggi. di Gli esperti ed i tecnici delle strutture di cui sopra sono tenuti al segreto sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza. Le Direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da parte delle R.S.C.P. o delle R.S.A. delle iniziative che esse intendono intraprendere. I risultati delle rilevazioni ambientali e della verifica dello stato di salute mediante visite mediche previste dalla legge saranno annotati su appositi registri o libretti personali. Viene sottolineato che alla acquisizione dei dati la rappresentanza del gruppo omogeneo di lavoro. Le Direzioni informeranno della denunzia di esercizio. le R.S.C.P. o le R.S.A. suddetti partecipa sui contenuti Art. 50 - Videoterminali. Premesso che la direttiva CEE 90/270 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali non è ancora stata recepita nello ordinamento italiano, le Parti, al fine di pervenire alla definizione della disciplina dell'intera materia, si danno atto che gli interventi e le iniziative sotto elencati sono da considerare, nel loro insieme, efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro in questione e, quindi, esaustive di altri interventi sino all'eventuale emanazione in materia di disposizioni di legge o regolamentari. 1) Ambiente di lavoro. Le aziende avvieranno, con opportuna articolazione da valutarsi caso per caso, una sistematica azione di controllo degli ambienti di lavoro in cui sia prevista una utilizzazione esclusiva od anche prevalente di videoterminali onde realizzare, con la dovuta gradualità, gli eventuali adattamenti ritenuti necessari per garantire adeguati requisiti di idoneità ergonomica. L'eventuale ricorso, in mancanza di risorse tecniche specializzate delle aziende alle U.S.L. o a strutture ed istituti specializzati di diritto pubblico per le rilevazioni e le misure necessarie ad accertare la rispondenza degli ambienti ai requisiti di idoneità come sopra definiti, formerà oggetto di apposito confronto tra le R.S.C.P. e la competente Direzione aziendale. 2) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti. A) I lavoratori addetti professionalmente (e cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuamente purché per un periodo non inferiore a 4 (quattro) ore al giorno ad attività che comportino l'uso di videoterminali, saranno sottoposti, di norma con cadenza triennale, ad un controllo medico della funzione visiva correlato alla specificità delle mansioni svolte. L'anzidetto controllo sarà effettuato dai competenti medici allo del lavoro scopo di verificare l'esistenza di patologie permanenti o durata della funzione visiva che non consenta l'espletamento attività affidate. In ordine all'attuazione dei controlli nei vari saranno preventivamente informate le competenti R.S.C.P. posti di lunga delle di lavoro Negli eventuali casi in cui risulti accertata una inidoneità definitiva, lavoratori interessati saranno reimpiegati dall'azienda nei posti idonei, compatibilmente con le esigenze del servizio, previa verifica le R.S.C.P. con Per i casi, invece, di accertata idoneità parziale (riferita cioè al tempo di impiego al videoterminale), saranno adottate - ove possibile misure organizzative finalizzate alla più proficua utilizzazione dei lavoratori interessati. B) I controlli di cui al precedente primo comma del punto A), saranno svolti a cura di strutture sanitarie pubbliche, enti o istituzioni specializzate di medicina del lavoro. In ogni caso, il medico provvederà a rimettere direttamente all'interessato risultati degli accertamenti eseguiti, comunicando all'azienda solo giudizio di idoneità, idoneità parziale o di inidoneità. Le Parti convengono che le lavoratrici in gravidanza potranno richiedere di essere trasferite comportino l'uso prolungato dei VDT. accertato stato ad attività che il di non NOTA VERBALE ALL'ART. 50. Con riferimento a quanto previsto dal 30 comma art. 1 sulle Relazioni Industriali, si conviene che l'argomento "Videoterminali" sia oggetto di esame nell'ambito di quelli relativi a "sicurezza ed ambiente di lavoro". DICHIARAZIONE A VERBALE Le OO.SS. ritengono un diritto del lavoratore addetto ad unità video in modo sistematico ed abituale, il ricorso ad una pausa che, in mancanza di accordo fra le Parti, interrompa periodicamente la continuità delle operazioni, anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della propria mansione. Art. 51 - Certificato di lavoro. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e dell'ultimo gruppo nel quale e stato inquadrato. Art. 52 - Cessione e trasformazione di azienda. La cessione e trasformazione dell'azienda non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante. Art. 53 - Norme aziendali. Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo. Art. 54 - Reclami e controversie. Le parti, in relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, riconfermando l'utilità e l'importanza degli strumenti conciliativi sindacali, si danno atto dell'opportunità che, nel caso di insorgenza di controversie relative ai rapporti di lavoro compresi nell'ambito di applicazione della legge 11 agosto 1973, n. 533, prima di adire l'autorità giudiziaria, si dia corso ad una delle due seguenti procedure conciliative: 1) tentativo di conciliazione con l'intervento delle associazioni sindacali centrali stipulanti il presente contratto ai fini e per gli effetti della sopra citata legge 1 agosto 1973, n. 533; 2) tentativo di conciliazione presso le commissioni e sottocommissioni costituite presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o presso le sezioni zonali degli stessi, ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533 - Norme per le controversie individuali in materia di lavoro - Capo I - Delle controversie individuali di lavoro, articoli 410, 411 e 412. Per l'effettuazione del tentativo di cui al precedente punto seguirà la seguente procedura: 1), si a) accertata la impossibilità di comporre la controversia in sede aziendale, verrà redatto un verbale in triplice copia, sottoscritto dalla Direzione dell'azienda, dal lavoratore e dalla R.S.A.; il verbale dovrà contenere tutti i dati utili alla conoscenza della controversia ed i motivi del disaccordo e dovrà indicare le associazioni sindacali centrali stipulanti dalle quali le parti intendono seguito della vertenza; essere assistite nell'eventuale b) ciascuna delle parti può chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto a), l'intervento dell'associazione sindacale centrale dalla quale intende essere assistita; questa, entro successivi 20 (venti) giorni, inviterà l'associazione sindacale di controparte ad un incontro per esperire il tentativo di amichevole componimento della controversia; di detto incontro sarà redatto verbale in quadruplice copia, sottoscritto dalle parti e dalle associazioni sindacali intervenute. In caso di mancata conciliazione, nel verbale dovranno risultare le motivazioni addotte dalle parti. Art. 55 - Decorrenza e durata. Salvo quanto diversamente stabilito per i singoli istituti, il presente contratto decorre dal 10 ottobre 1991 ed ha validità fino al 30 settembre 1995. Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora le parti non ne diano disdetta, con lettera raccomandata, almeno 2 (due) mesi prima della scadenza. DICHIARAZIONE COMUNE Il presente contratto disciplina compiutamente il rapporto di lavoro per gli addetti alle aziende acquedottistiche private, nei suoi aspetti normativo e retributivo. Esso succede al C.C.N.L. 1 marzo 1989, nei confronti del quale presenta modifiche che le parti contraenti hanno valutato e deliberato globalmente mediante le quali esse hanno inteso dare applicazione al protocollo d'intesa 10 dicembre 1991 tra il Governo e le Parti Sociali, e, contemporaneamente, realizzare un effettivo miglioramento, per i lavoratori interessati, delle clausole sia normative che retributive del contratto medesimo, considerate nel loro complesso. Le associazioni stipulanti si impegnano a fare rispettare l'osservanza del presente C.C.N.L. da parte dei propri aderenti e dichiarano concordemente che la gestione del contratto, in qualsivoglia sede, non può modificarne o innovarne il contenuto e l'articolazione salvo che per le materie espressamente demandate al livello aziendale dalle presenti norme contrattuali. PROTOCOLLO DI SALVAGUARDIA In relazione all'impegno assunto dal Governo e dalle Parti sociali Confindustria ed Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori - con il protocollo 10.12.1991 di riprendere le trattative per la lotta all'inflazione, le Parti firmatarie del presente contratto convengono di incontrarsi entro 3 mesi dalla conclusione del predetto negoziato governativo\interconfederale per l'eventuale coordinamento delle intese oggi sottoscritte con le norme e le indicazioni che potranno risultare dal negoziato stesso. In occasione di tale incontro potrà essere altresì prevista - a richiesta di una delle Parti - una ulteriore verifica dell'andamento inflattivo da effettuarsi successivamente all'1.1.1994. ...OMISSIS... DA PAG. 80 A PAG. 82 NON ACQUISITE. VEDI ARCHIVIO LEGGI. ERA RIPORTATA LA LEGGE 29.05.1982 N. 297 Allegato "B" REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA ACQUEDOTTISTI a) Agli accantonamenti di cui all'articolo 35 del C.C.N.L. 23 novembre 1979, maggiorati da quanto previsto al comma 4 dell'articolo 36 del C.C.N.L. 23 febbraio 1983, sarà applicata la rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, con decorrenza 10 marzo 1983. (1) b) Gli importi suddetti potranno essere richiesti dai lavoratori, le modalità e le misure percentuali previste dalla legge di cui sopra, relativa al trattamento di quiescenza, con le seguenti modifiche: con - in deroga al limite previsto di 8 anni di anzianità hanno titolo tutti i lavoratori in forza al 10 novembre 1979 e titolari del sottoconto "A"; - saranno prese in considerazione dalle Direzioni aziendali, d'intesa con le R.S.C.P., anche eventuali richieste presentate dai lavoratori per i casi particolari che giustifichino la corresponsione oltre ai motivi previsti dalla legge relativa alle anticipazioni del Fondo di quiescenza; - a livello aziendale, tra azienda e R.S.C.P., esaminate norme per la gestione del residuo sottoconto "A". potranno essere Norme applicative; 1) Le parti si danno atto che si intendono "trattamenti di miglior favore", riferiti al fondo di previdenza, le situazioni in essere nell'Acquedotto Vesuviano S.p.A. di Ercolano. 2) Le aziende si impegnano a liquidare i residui saldi esistenti nei sottoconti "B" del fondo di previdenza, laddove ciò non fosse ancora avvenuto. 3) L'ANFIDA e La FULGA (*) convengono di concordare, per casi particolari, la possibilità di limitate erogazioni oltre le percentuali stabilite e convenire importi anche eccedenti il 70%. C.C.N.L. 23 novembre 1979 - Art. 35. - Previdenza acquedottisti. L'articolo 35 del C.C.N.L. 7 ottobre 1976 è soppresso. Ai lavoratori in forza al 10 novembre 1979 le aziende continueranno ad effettuare ad personam gli accantonamenti di cui ai punti I, II e III dell'articolo stesso, escludendo dalla base di calcolo l'indennità di contingenza maturata successivamente al 31 ottobre 1979. C.C.N.L. 23 febbraio 1983 - Art. 36. - Comma 4. Gli importi di cui al punto 1) della norma transitoria in calce al punto a) dell'art. 33 del C.C.N.L. 23 novembre 1979, verranno addizionati alle somme individuali risultanti nel sottoconto "A" del fondo di previdenza al 28 febbraio 1983. C.C.N.L. 23 febbraio 1983 - Art. 25. - Punto a). Norma transitoria - "una tantum". 1) A copertura del periodo tra il 10 aprile 1982 ed il 31 dicembre 1982, al personale dipendente viene corrisposta una erogazione "una tantum" nelle misure mensili appresso indicate: L. " " " " " " 25.000 29.250 33.750 36.500 40.750 46.000 50.000 al al al al al al al VII VI V IV III II I Gruppo; Gruppo; Gruppo; Gruppo; Gruppo; Gruppo; Gruppo. _____________ (1) Norme richiamate nell'allegato "A". (*) Attualmente FNLE-FLERICA-UILSP. ...OMISSIS...DA PAG. 85 A PAG. 108 NON ACQUISITE. VEDI ARCHIVIO LEGGI. ERANO RIPORTATE: LA LEGGE 29.05.1982 N° 297 LA LEGGE 20.05.1970 N° 300. Allegato "E" NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI Verbale di accordo 13/11/1991 tra l'A.N.F.I.D.A. e le OO.SS. dei lavoratori FNLE - CGIL; FLERICA - CISL; UILSP - UIL In attuazione della legge 12.6.1990 n° 146 Le parti PREMESSO: - che la legge 12.6.1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione- della Legge), intende contemperare l'esercizio del diritto di sciopero, con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati; - che a questo fine - in relazione all'art. 1 punto 2 lett. a ed all'art. 2 della legge stessa - occorre individuare le prestazioni che, anche in caso di sciopero, sono indispensabili per assicurare agli utenti il godimento dei predetti loro diritti ed in particolare, nella specie, l'approvvigionamento di risorse naturali e di beni o servizi di prima necessità quali appunto sono quelli erogati dalle imprese acquedottistiche; in considerazione delle prassi di autoregolamentazione autonomamente praticate da FNLE-FLERICA-UILSP hanno convenuto quanto segue: 1) Prestazioni indispensabili degli impianti per la sicurezza ed il funzionamento La sicurezza ed il funzionamento degli impianti e dei servizi acquedottistici vanno garantiti, durante l'astensione del lavoro, per sciopero, attraverso il mantenimento di tutte le prestazioni lavorative nelle stesse misure quantitative, nelle stesse tipologie professionali e con le modalità vigenti nei giorni domenicali e festivi, compresi reperibilità e/o pronto intervento, conformemente all'organizzazione del lavoro in atto. Entro 30 giorni dalla firma del presente verbale a livello aziendale può essere individuato - ove occorra - il personale necessario al mantenimento, in caso di astensione dal lavoro, delle prestazioni indispensabili per il funzionamento del servizio, alla stregua di quanto sopra convenuto che resta confermato anche in caso di mancato accordo in sede aziendale scaduto infruttuosamente il suddetto termine di 30 giorni. 2) Adempimenti sindacali In ottemperanza al comma 5 dell'art. 2 della Legge n. 146 la proclamazione di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano riflessi sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso minimo non inferiore a 10 giorni, ad eccezione di astensioni dal lavoro in difesa dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi della incolumità e della sicurezza dei lavoratori. Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture sindacali FNLE-FLERICA-UILSP, singolarmente o unitariamente. In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità, che le manifestazioni hanno assunto con l'entrata in vigore della legge 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà essere notificata ai competenti livelli aziendali e/o di esercizio mediante comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza dell'organizzazione sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione, debitamente sottoscritta e datata, conterrà inoltre l'indicazione delle unità organizzative e del personale interessati nonché le modalità di svolgimento, la data e la durata dello sciopero. Nei casi di adesione e proclamazione di scioperi effettuati dalle Segreterie Confederali, qualora la comunicazione di dette segreterie non contenga tutte le indicazioni suddette, le integrazioni saranno fornite dalle Federazioni di Categorie al corrispondente livello sempre nel rispetto del termine minimo di preavviso di 10 giorni. In caso di scioperi nazionali la comunicazione, di cui al 1 comma, con l'osservanza, peraltro, di un preavviso di 11 giorni, può essere indirizzata all'ANFIDA che provvederà a sua volta a trasmetterla alle Aziende associate nel medesimo testo in cui le sia stata tempestivamente notificata dalle organizzazioni sindacali. La revoca dello sciopero compete alla struttura dichiarante. Le strutture delle organizzazioni sindacali FNLE-FLERICA-UILSP impegnano ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con: si - la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue; - il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio; - la settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione nazionale, regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei di votazione e scrutinio. giorni - settimana di Ferragosto. Inoltre scioperi dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti o guasti eccezionali o calamità naturali quali, ad esempio, periodi di siccità, inquinamento delle acque, ecc.. Della proclamazione di sciopero e delle relative motivazioni saranno tempestivamente informati gli utenti ed i cittadini. Ogni proclamazione di sciopero dovrà contenere l'indicazione preventiva della durata delle singole astensioni dal lavoro. 3) Adempimenti aziendali. Le aziende - informate della proclamazione dello sciopero come previsto dal precedente punto 2) - si impegnano: - a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di erogazione dei servizi gestiti durante l'astensione e della relativa riattivazione; - a non affidare all'interno lavori, inerenti il ciclo produttivo aziendale, sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero e non aventi conseguenze sull'erogazione del servizio all' utenza. 4) Norme sanzionatorie. In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori che si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di quanto previsto al punto 1) del presente accordo, saranno soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con esclusione delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino mutamenti definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall'art. 40 del C.C.N.L. 01/03/1989. 5) Disposizioni finali. Il presente accordo attuativo della legge 146/90 diventa in via sperimentale parte aggiuntiva del vigente C.C.N.L. ed a richiesta di una parti potrà essere riverificato a far data dal mese di ottobre 1992. ²²²² þþþþ delle