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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE
ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE
Addì 13 marzo 1992
tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti
(ANFIDA)
rappresentata dal Presidente dott. Giancarlo Piombino dai consiglieri
dott.
Rinaldo Ciambellotti, ing. Aldo Iodice, rag. Sergio Masinari, assistiti
dai
Signori: dott. Marino Bertucci, geom. Sergio Carlevarino, dott.
Massimo
Lucarelli, rag. Giovanni Terranova e dal Segretario avv. Angelo Tarditi;
e la FNLE (CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Andrea Amaro,
dal
segretario Generale Aggiunto Renato Matteucci, dai Segretari Nazionali
Paolo
Baruzzo, Giacomo Berni, Daniele Cerri, Giuseppe Colella, Ulisse
Sadocchi,
Roberto Scarinzi, dai componenti il Dipartimento Aziende Pubbliche e
Private
Gas-Acqua signori Dino Dal Molin e Sergio Mercuri e della
Delegazione
trattante composta dai Signori Alfio Fraticcioli, Antonio Bianco,
Domenico
Sportiello, Maurizio Burlando, Giuseppe Castello, Felice Cioce,
Luciano
Comodini, Gilda Santomauro, Giuseppe Salto, Sergio Espositi, Mario
La
Vergata, Marco Dose, Pavilio Pannacci, Luciano Poggiali, Mauro Ragni,
Paolo
Santolini, Giammario Satta e Vincenzo Di Dio;
La FLERICA (CISL) rappresentata dal Segretario Responsabile del
Comparto
Silvio Garbetta, dai Segretari Nazionali di comparto Walter Riva,
Dino
Lazzarotto e Bruno Quadrelli, con la partecipazione del Segretario
Generale
Arnaldo Mariani, del Segretario Generale Aggiunto Antonino Scalfaro e
dai
Segretari Nazionali Paolo Bicicchi, Mariano Ceccarelli, Natale
Mancinelli,
Giuseppe Minunni, Luciano Scapolo, congiuntamente al Comitato
Esecutivo
Nazionale e ad una delegazione di strutture e delegati composta da:
Paolo
Barbin, Claudio Pattaro, Madonna Antonio, Gaetano Comito, Russo Giuseppe;
La UILSP (UIL) rappresentata dal Segretario Generale Giuseppe Augieri e
dai
Segretari Nazionali Raffaele Franciosa, Giorgio Gabrielli, Giuseppe
Cleri,
Giancarlo Prati, Giuseppe Chiara, Pasquale Nigro, e dalla
delegazione
trattante composta dai Signori Giuseppe Antinari, Pierantonio
Bellis e
Placido Raiola;
si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro
per
lavoratori addetti alle aziende acquedottistiche private che sostituisce
il
contratto collettivo nazionale di lavoro 1 marzo 1989.
PREMESSA POLITICA
"L'ANFIDA e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, firmatarie
del
presente
contratto,
affermano concordemente la
necessità della
più
efficiente coordinazione - nazionale e regionale - delle iniziative
rivolte
a realizzare una politica globale delle acque finalizzata alla difesa
del
patrimonio idrico nazionale ed alla sua razionale utilizzazione
anche
mediante sistemi integrati comprendenti acquedotti, depuratori e
reti
fognarie ed a favorire, ove possibile, l'integrazione con altri servizi
di
pubblica utilità che abbiano attinenza con il problema più generale
delle
acque, dell'ambiente e dell'ecologia anche attraverso adeguate
iniziative
legislative.
Le parti contraenti riaffermano il ruolo importante e propositivo
dell'
ANFIDA nel contesto sociale esistente, quale rappresentante, unitamente
alla
FEDERGASACQUA ed all'ANCI, delle realtà operative del settore. In
tale
contesto si auspica un sempre maggiore coinvolgimento dell'ANFIDA a
livello
nazionale
e delle singole aziende ad essa aderenti
nell'ambito
delle
proprie competenze territoriali
nella formulazione di tutte le
leggi, i
piani di intervento,
riguardanti
il settore.
i provvedimenti e le normative in generale
In relazione a quanto sopra, l'ANFIDA e le aziende associate, si
impegnano a
fornire ai competenti Ministeri ed alle Amministrazioni Regionali e
Locali,
tutta l'assistenza e la consulenza necessaria per il migliore utilizzo
delle
fonti idriche, della loro salvaguardia dall'inquinamento e lo
sviluppo
nazionale del servizio distributivo secondo criteri
di sicurezza
ed
economicità.
Conseguentemente le parti si impegnano altresì per una sempre
maggiore
qualificazione
del
servizio da esse effettuato,
per
una
migliore
aggregazione delle diverse fasi della gestione dell'acquifero
(riassetto
idrogeologico e tutela degli approvvigionamenti, captazione,
distribuzione e
depurazione) e per una più accentuata attenzione al rapporto con
l'utenza
soprattutto in relazione alla "qualità" del bene distribuito, che
porti a
realizzare servizi efficienti, in quanto la gestione di tali servizi
per
atto di concessione amministrativa deve considerarsi
come un interesse
per
la collettività.
Le parti confermano inoltre l'impegno reciproco atto a favorire un
programma
di
sviluppo
tendente al raggiungimento di un sistema idrico
nazionale
potenziato, efficiente e sicuro, che coinvolga le risorse e le
tecnologie
sia delle aziende pubbliche sia di quelle private operanti
nell'ambito
dell'istituto della concessione, in sintonia con i relativi
programmi
nazionali, regionali e locali.
Quanto sopra premesso, le parti ritengono concordemente che
l'auspicata
attuazione di un piano programmato e coordinato finalizzato alla
soluzione e
razionalizzazione dei problemi connessi all'interno del ciclo delle
acque
possa, altresì contribuire alla soluzione del problema occupazionale,
ed
auspicano pertanto che anche la politica tariffaria del settore fornisca
le
risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del settore stesso e
quindi
degli investimenti e della conseguente occupazione diretta ed indotta.
Ai fini di consentire alle Aziende acquedottistiche un reale e
proficuo
sviluppo anche in nuovi settori di mercato
come già indicati nel
primo
paragrafo della presente premessa
l'ANFIDA e le OO.SS. convengono
di
realizzare regimi di flessibilità e polivalenza del personale nel
rispetto
delle norme igienico-sanitarie e con l'osservanza delle disposizioni
di
legge previe, ove occorrano, adeguate fasi di addestramento.
Tali regimi dovranno
rilevante
economicità e qualità
risorse
umane e professionali.
essere
del
finalizzati
servizio
ad
una
gestione
ed alla valorizzazione
di
delle
Protocollo sull'occupazione
Le Parti nel darsi atto di un impegno reciproco per l'attuazione di un
piano
finalizzato alla soluzione dei problemi inerenti l'approvvigionamento,
lo
sviluppo idrico ed il trattamento in generale delle acque nel
ciclo
integrale, auspicano che l'incremento del volume di attività ed una
adeguata
politica tariffaria di settore, rendano possibile un concreto
sviluppo
dell'occupazione come si è già verificato nel triennio 1989-91.
In tale contesto, ove le innovazioni tecnologiche e legislative e
le
condizioni oggettive di mercato e tariffarie consentano il mantenimento
dei
programmi di
sviluppo ipotizzato,
le Aziende potranno
ulteriormente
contribuire anche per gli anni 1991-1995 a realizzare un adeguato trend
di
sviluppo occupazionale nel settore.
Al fine di consentire una verifica degli andamenti occupazionali,
l'ANFIDA
comunicherà alle OO.SS.LL., a consuntivo, le assunzioni effettuate nel
corso
di ciascun anno dalle Aziende associate.
Art. 1 - Relazioni industriali
Le parti condividono l'opportunità di più ampie e costruttive
relazioni
industriali che
a fronte di un contesto in evoluzione sempre più
rapida
favoriscano corretti rapporti fra le Aziende, e le Organizzazioni
Sindacali
ed i lavoratori, armonizzando gli interessi delle parti con le esigenze
del
servizio gestito e quindi degli utenti, nell'ambito delle
rispettive
responsabilità e competenze.
Per la realizzazione degli obiettivi di cui sopra, le Parti
convengono
sull'opportunità di prevedere incontri a livello nazionale per una
opportuna
conoscenza di vari argomenti anche attraverso lo scambio di dati
e
documentazioni con particolare riferimento alla prospettiva di sviluppo
del
servizio, ai programmi di investimento, alla estensione ed al
potenziamento
delle reti esistenti, alla situazione occupazionale e sui programmi
di
formazione professionale,
al fine di consentire
alle
Organizzazioni
Sindacali locali di esprimere nei successivi confronti, la loro
autonoma
valutazione,
ferme
restando le
prerogative delle
Aziende e
delle
Organizzazioni Sindacali.
Nell'intento di far progredire ulteriormente le relazioni
industriali
esistenti e di meglio proseguire gli obiettivi di sviluppo delle
imprese e
di una politica attiva del lavoro, l'ANFIDA e le Organizzazioni
Sindacali,
nell'ambito delle rispettive responsabilità ed autonomie, convengono
di
operare anche attraverso l'istituzione di specifiche commissioni
paritetiche
a livello nazionale o di Gruppo che, sulla base di un sistema
di
informazioni e consultazioni, atte ad affermare meglio la partecipazione
del
sindacato, studino ed approfondiscano tematiche di reciproco
interesse
quali, ad esempio:
-
sicurezza ed ambiente di lavoro;
innovazioni tecnologiche;
pari opportunità;
qualità del servizio;
dinamiche occupazionali.
osservatorio sulla legislazione del lavoro europea ed italiana.
I risultati prodotti in sede di
valutazione
delle Parti in sede sindacale.
Commissione saranno oggetto
di
Inoltre l'ANFIDA si impegna a fornire informazioni a livello nazionale e,
se
richiesto, a livello territoriale sulla politica tariffaria del settore e
su
ogni evoluzione che dovesse scaturire a livello ministeriale.
L'ANFIDA infine informerà le Organizzazioni Sindacali a livello
nazionale
sull'andamento generale del problema
degli appalti e dichiara altresì
che
le aziende, per quanto concerne gli appalti in essere per
attività
ricorrenti e non saltuarie, anche in relazione alle dimensioni dei
singoli
esercizi,
esprimono l'intendimento di operare per una loro
graduale
limitazione nel rispetto della regolamentazione in atto.
In coerenza a forme di moderna democrazia industriale, nell'ipotesi di
nuove
concessioni e/o di acquisizione di nuovi servizi, le Aziende interessate
si
impegnano ad operare nell'ambito dei momenti informativi e di
confronto
contrattualmente previsti (art. 47.6) ed in particolare a fornire,
nelle
competenti sedi, preventive informazioni su:
a) strutture organizzative delle nuove unità;
b) preparazione professionale
degli addetti ed andamento
occupazionale
utilizzando anche provvedimenti di legge (es. legge n. 285 del 1977,
legge
n. 863 del 1984 e seguenti).
Art. 2 - Pari opportunità.
In armonia con
disposizioni
la raccomandazione CEE
13.12.1984
n. 635 e le
della L. 10.4.1991 n. 125 in tema di parità nel lavoro, le
Aziende
ribadiscono il proprio intendimento di continuare a perseguire una
politica
di gestione delle risorse umane mirata a non discriminare le
risorse
femminili nelle
attività lavorative e
nei
programmi di
formazione
professionale
al
fine di garantire
pari opportunità
di
sviluppo
professionale e di carriera.
Le Parti riconoscono altresì l'importanza di continuare a promuovere
le
condizioni per garantire il rispetto della dignità e libertà dei
lavoratori
sui luoghi di lavoro favorendo l'ulteriore sviluppo di corretti
rapporti
nelle Aziende.
In tale ottica ed al fine di realizzare un proficuo coinvolgimento
dei
rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile nelle
Aziende,
fermo restando quanto previsto in materia dall'art. 1 Relazioni
Industriali,
a livello aziendale, se richiesto, le Aziende almeno una volta
l'anno
informeranno su:
- numero ed inquadramento del personale femminile;
-l'adozione o la proposta di azioni positive per il personale femminile
che,
individuati e verificati i presupposti di fattibilità, tengano conto
delle
specifiche realtà aziendali.
Art. 3 - Applicabilità del contratto.
Il presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende
che
esercitano attività acquedottistiche ed i lavoratori non appartenenti
alla
categoria dei dirigenti.
Il presente contratto trova pure applicazione nei confronti dei
lavoratori,
dipendenti dalle Aziende di cui al primo comma del presente
articolo, i
quali svolgono anche l'attività di depurazione delle acque e/o
gestione
delle reti fognarie.
Il presente contratto
trova altresì applicazione nei
confronti
dei
lavoratori dipendenti dalle Aziende di cui al comma 1 del presente
articolo
che esercitino anche attività diverse, dalle precedenti indicate,
purchè
dette attività non costituiscano unita produttive individuali o settori
ben
definiti e di importanza pari alle Aziende cui è riferito il
presente
contratto.
I lavoratori disciplinati dal presente contratto possono essere
destinati a
prestare la loro opera, in via complementare o temporanea, per lavori
che
l'azienda compia per altra industria o azienda, ferma loro
restando
l'applicazione del
trattamento
complessivo
spettante
ai
lavoratori
dell'azienda cui loro stessi appartengono.
L'ANFIDA e la FNLE-FLERICA-UILSP ribadiscono la loro disponibilità
ad
aderire ad apposite iniziative per la realizzazione della
omogeneizzazione
dei
trattamenti
economici
per
tutti
i
dipendenti delle
aziende
acquedottistiche.
Nel presente
contratto
con
il
termine
"lavoratori"
indicano
indifferentemente i lavoratori di entrambi i sessi.
si
Art. 4 - Assunzione - Documenti - Visita medica.
L'assunzione e comunicata
dalla
quale deve risultare:
direttamente
all'interessato
con
lettera
1) la data di assunzione;
2) il gruppo cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'articolo 28;
3) il trattamento economico iniziale;
4) la durata del periodo di prova;
5) la zona di lavoro e, qualora le esigenze del servizio lo richiedano,
la
località dove il lavoratore deve fissare la propria residenza.
Al lavoratore dovrà inoltre
contratto
di lavoro.
essere consegnata copia del
presente
Ai fini dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare,
quelli
richiesti per legge, i seguenti documenti:
1)
2)
3)
4)
oltre a
documento d'identità e codice fiscale;
certificato di nascita;
certificato degli studi eventualmente compiuti;
certificato penale di data non anteriore a 3 (tre) mesi.
Inoltre il lavoratore presenterà quegli altri documenti
che
fossero
opportuni in relazione alle mansioni per le quali viene assunto.
L'azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre
il
lavoratore a visita medica per l'accertamento della sua costituzione
fisica
e dell'idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato.
Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto, quale titolo
preferenziale,
a parità di altre condizioni, delle domande dei figli dei
dipendenti
deceduti in servizio,
in quiescenza per limiti di età, o
invalidi
permanenti, che abbiano requisiti di idoneità richiesti.
Dichiarazione a Verbale
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge
23
luglio 1991, n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota
di
riserva stabilita dal comma 1
del medesimo art. 25, le
qualifiche
comportanti il riconoscimento a uno dei livelli di inquadramento nei
quali
sono classificati quadri, il personale
avente funzioni direttive ed
il
personale di concetto.
Le parti si riservano altresì di individuare le ulteriori
qualifiche
impiegatizie e operaie comportanti l'assegnazione di compiti di
particolare
rilievo contrattuale, per complessità e fiducia.
Art. 5 - Periodo di prova.
Il lavoratore assunto in servizio e soggetto ad un periodo di prova
fissato
nella lettera di assunzione da un minimo di 1 (uno) mese a non oltre 3
(tre)
mesi.
In caso di malattia o di altro impedimento che non consenta al lavoratore
in
prova di continuare a fornire le sue prestazioni, il rapporto di lavoro
può
essere sospeso e riprendere alla cessazione dell'impedimento stesso.
Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere
inferiore a
quella prevista per il gruppo al quale il lavoratore è stato assegnato.
Durante il periodo di prova le parti sono libere di risolvere il rapporto
di
lavoro senza diritto ad alcun preavviso ne indennità. Le norme
particolari
di cui all'articolo 38 del presente contratto non si applicano durante
il
periodo di prova.
Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in
servizio
a termini e per gli effetti del presente contratto.
Non è consentita la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova.
Per il lavoratore confermato in servizio il
considerato
valido anche agli effetti dell'anzianità.
periodo di
prova e
Art. 6 - Assunzione a termine.
Le assunzioni
aprile
1962, n. 230.
a termine sono
regolate
dalle norme della legge
18
Richiamata la legge 56/87, è consentita alle Aziende la copertura delle
ore
non lavorate in dipendenza della concessione di lavoro a parttime a
scadenza prefissata, con l'assunzione di personale con contratto a
termine a
part-time di pari durata.
Art. 7 - Scelta del personale.
L'azienda, prima di procedere a nuove
proprie
necessità, si avvarrà preferibilmente
quando
ne siano riconosciute le attitudini ed
conto,
nella scelta,
del merito,
della
e
dell'anzianità di servizio.
assunzioni per sopperire alle
del personale già
in servizio
i requisiti necessari, tenendo
capacità,
del
titolo
di
studio
Art. 8 - Mutamento di mansioni e di gruppo.
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto
od a quelle corrispondenti al gruppo superiore che abbia
successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente
svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione.
La chiamata a svolgere, temporaneamente o definitivamente, mansioni
diverse
dalle precedenti deve risultare da ordine scritto. Nel caso di
assegnazione
a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento
corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, ove la
medesima
non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con
diritto
alla conservazione del posto. dopo 3 (tre) mesi.
Nella determinazione del trattamento economico di cui al comma terzo
del
presente articolo, si terra conto di quanto stabilito dal quarto comma
del
successivo articolo 35 (Aumenti periodici di anzianità).
Art. 9 - Orario di lavoro.
Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è
disciplinata
ad ogni fine ed effetto dalle norme di legge, la durata
contrattuale
dell'orario di lavoro come prevista dal C.C.N.L. 1 marzo 1989
viene
confermata, con decorrenza 1 ottobre 1991 in ore 38,5 settimanali.
A decorrere dal 1.1.1993
ore
si darà luogo ad una riduzione dell'orario
24
su base annua.
Tale riduzione sarà realizzata con l'assorbimento di tutte le
semifestività
in essere eccedenti il numero di tre e sarà applicata a livello locale
tra
le Parti tramite fruizione collettiva.
La durata settimanale del lavoro
salvo
diversi accordi locali.
è ripartita in
5
(cinque) giorni,
Il sesto giorno feriale viene tuttavia considerato giorno
non
lavorato, a tutti gli effetti contrattuali.
lavorativo,
La distribuzione dell'orario normale di lavoro sarà trattata in
locale
con le rappresentanze sindacali aziendali.
sede
Contestualmente potrà essere trattata l'introduzione di orari che
consentano
un maggior livello di efficienza e di produttività (come orari
sfalsati,
stagionali, eccetera).
I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedano
particolari
prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle
variabili
necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare
la
loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e le necessità,
ivi
compresa la reperibilità. Per il maggior onere che le esigenze di cui
sopra
comportano per il lavoratore e per le quali il presente contratto
non
preveda compenso, verrà concordata con le R.S.C.P. (1) una
adeguata
indennità.
L'orario giornaliero di lavoro, per i lavoratori non addetti a
servizi
continui in turni avvicendati nè a mansioni discontinue o di semplice
attesa
e custodia, può essere intervallato da un periodo di riposo la cui
durata,
da stabilirsi aziendalmente, non può essere inferiore a mezz'ora.
Per i lavoratori che devono iniziare la loro prestazione in luogo
diverso
dall'abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora
di
presentazione al posto di ritrovo.
trasferimento
dal posto di ritrovo a quello
effetti
considerato come lavoro effettivo.
Il tempo occorrente per il
di
lavoro
verrà
a
tutti
gli
(1) Rappresentanze Sindacali Contrattualmente Previste di cui all'art.
47.
Art. 10 - Part-time.
Con il consenso delle parti possono essere realizzate condizioni
lavoro
che meglio rispondano ad esigenze
organizzative
aziendali
alla
disponibilità di tempo dei lavoratori mediante ricorso a rapporti
lavoro
a tempo parziale.
di
ed
di
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale e
viceversa.
Le
domande
del
personale
in servizio che
la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo
parziale
dovranno pervenire all'Azienda entro:
intende
pieno
a
richiedere
tempo
- il 31 ottobre con decorrenza delle richieste accolte dal
gennaio
dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda;
- il 30 aprile con decorrenza delle richieste accolte
luglio
successivo alla data di presentazione della domanda.
dal
1°
1°
L'azienda informerà le R.S.C.P. delle richieste pervenute.
Le richieste potranno essere accolte sulla base delle seguenti priorità:
1) lavoratrici e lavoratori con figli di età inferiore ai tre anni:
la
domanda potrà essere avanzata da un solo coniuge per nucleo familiare;
2) lavoratrici e lavoratori
20
maggio 1970 n. 300;
studenti
3)
lavoratrici e
lavoratori con
e/o
motivazioni carattere personale.
di
cui all'art.
particolari
carichi
10 della legge
familiari
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata
illimitata e
comunque non potrà essere utilizzato per periodi inferiori ad 1 (uno)
anno.
Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno
in
data diversa da quella indicata nella domanda di rapporto di lavoro a
tempo
parziale, l'azienda, considerate le esigenze di servizio, si riserva di
dar
corso all'anticipato rientro.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà
essere
compatibile con le esigenze di servizio (ad esempio: eccessivo numero
di
richieste in una stessa unità, particolari professionalità con
ruoli
direttivi su altro personale , ecc.).
Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima,
per
tutte le categorie dei lavoratori.
Restano peraltro comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a
tempo
parziale, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti
lavoratori:
- personale
- personale
turnista;
che opera in squadra.
Sia in caso di trasformazione in part-time, sia in caso di
ripristino a
tempo pieno, il lavoratore sarà assegnato alla stessa unita
produttiva,
possibilmente con mansioni equivalenti.
B) Assunzione di persona/e con rapporto di lavoro a tempo parziale/e.
L'azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con contratto a
tempo
parziale in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto.
Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare
la
durata e la distribuzione dell'orario settimanale, nonchè le mansioni.
Non prima di un triennio dalla data di assunzione potrà
presentata
domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il
tempo
essere
rapporto
a
pieno; l'accoglimento della stessa
base
delle esigenze di servizio.
sarà valutato dall'azienda
sulla
Qualora l'Azienda intenda procedere all'assunzione di
lavoratrici/lavoratori
a tempo pieno, i dipendenti a tempo parziale potranno presentare domanda
di
trasformazione di lavoro senza rispetto dei termini di cui sopra.
C) Trattamento economico e normativo.
Il trattamento economico e normativo durante il
tempo
parziale sarà così regolato:
periodo di
lavoro a
a) istituti a contenuto economico: proporzionalità della retribuzione
alla
durata della prestazione. Tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte
le
voci della retribuzione;
b)
istituti a contenuto
giuridico-normativo:
in genere,
di
trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. In particolare:
parità
1) Orario di lavoro.
La durata del tempo-lavoro e fissata normalmente nella metà del
normale
orario giornaliero e la prestazione lavorativa, che dovrà essere svolta
di
norma senza soluzione di continuità, sarà collocata in relazione
alle
esigenze del settore di appartenenza; potrà quindi svolgersi (su 5
o 6
giorni, secondo l'orario seguito dal restante personale ) sia al mattino
che
al pomeriggio.
2) Ferie - Permessi retribuiti.
Il numero dei giorni di ferie e di permessi retribuiti è pari
quello
previsto per il personale a tempo pieno.
a
3) Inquadramento.
Ai fini dei passaggi automatici di categoria e dei criteri di ammissione
al
sistema di accertamento per i passaggi di categoria, i periodi di
lavoro a
tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata
della
prestazione: relativi parametri
in
misura corrispondente.
temporali
sono,
pertanto,
prolungati
4) Aumenti periodici di anzianità.
L'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base di
quanto
previsto all'articolo 35 del C.C.N.L., per i mesi di anzianità maturata
in
regime a tempo pieno, e con gli stessi criteri proporzionatamente
ridotti
per i mesi di anzianità maturata ai medesimi effetti in regime di
lavoro a
tempo parziale.
5) Preavviso.
Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per la individuazione
dei
termini di preavviso, i periodi di tempo trascorsi a tempo parziale
sono
riproporzionati adeguatamente a quelli a tempo pieno.
6) Addestramento.
Anche nei confronti del personale
con prestazioni di lavoro a
tempo
parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo
quindi
riduzione in funzione della parziale attività lavorativa.
In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella
sua
interezza,
il che potrà rendere necessario, se del caso,
procedere
occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei
lavoratori
che, altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non
potrebbe
usufruire del citato intervento formativo.
Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione
si
applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i
lavoratori a
tempo pieno nonchè quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge
in
materia di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Art. 11
-
Giorni
festivi e riposo
settimanale.
Sono considerati giorni festivi:
a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale a
delle
vigenti disposizioni legislative;
b) le ricorrenze del 25 aprile e del 10 maggio;
c) le seguenti festività:
norma
1) Capo d'Anno;
2) Epifania (6 gennaio);
3) Giorno dell'Angelo (lunedì di Pasqua);
4) Assunzione (15 agosto);
5) Ognissanti (1 novembre);
6) Immacolata Concezione (8 dicembre);
7) Santo Natale (25 dicembre);
8) Santo Stefano (26 dicembre);
d) la festività del Santo Patrono della località ove il dipendente
lavora.
Per i lavoratori del Comune di Roma la festività del S. Patrono coincide
con
la ricorrenza dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo.
Sono inoltre riconosciuti dei giorni semi festivi, da determinarsi,
quanto
al numero ed alla data, secondo gli usi locali già in atto, con un minimo
di
3 (tre). Nel caso che il giorno semifestivo abbia a coincidere con una
delle
festività di cui al comma precedente, dovrà essere fissata, mediante
accordo
locale, altra giornata semifestiva nello stesso anno. Il lavoro compiuto
il
giorno semifestivo oltre l'orario normale del medesimo sarà considerato
come
lavoro festivo.
Il riposo settimanale dei lavoratori cade normalmente di domenica.
Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo
un
giorno diverso dalla domenica, senza mai oltrepassare i 6 (sei)
giorni
consecutivi di lavoro. Qualora, per esigenze di servizio, l'azienda
richieda
ai lavoratori predetti la loro opera nel giorno destinato al
riposo,
corrisponderà loro il compenso per il lavoro straordinario festivo.
in
Qualora una delle festività elencate nelle lettere b), c) e d) del
primo
comma cada di domenica, al lavoratore, cui spetta il riposo settimanale
di
domenica, sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico,
un
importo pari ad un venticinquesimo della retribuzione complessiva
mensile;
lo stesso importo spetta ai lavoratori adibiti a servizi continuativi
ogni
volta che il loro giorno di riposo (non di domenica) coinciderà con
una
delle festività di cui alle lettere b), e d) sopracitate.
Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta
alla
normale
retribuzione,
un importo
pari a
un venticinquesimo
della
retribuzione complessiva mensile. Al trattamento in parola si
aggiunge
inoltre, per coloro che lavorano di domenica, Il compenso stabilito per
il
lavoro festivo.
La soppressione agli effetti civili delle festività: 2 giugno, 4
novembre
(festività civili); S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e tranne che
per
il comune di Roma S.S. Apostoli Pietro e Paolo (festività religiose)
quale
risalta dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985,
n.
792, viene compensata con il seguente trattamento:
a) pagamento di un importo pari ad un venticinquesimo della
retribuzione
complessiva mensile per ciascuna delle due festività civili;
b) riconoscimento di giornate di permesso retribuito nelle seguenti
misure:
1) 4 (quattro) giornate all'anno per i lavoratori con
settimanale
ripartito in 6 (sei) giorni;
2) 3 (tre) giornate all'anno per i lavoratori con
settimanale
ripartito in 5 (cinque) giorni.
orario
orario
I permessi di cui sopra
frazionabili anche in mezze giornate
vengono
concessi a richiesta, compatibilmente con le esigenze del servizio
in
proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno.
Qualora comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento di
detti
permessi entro il 31 marzo successivo, essi sono compensati con la
normale
retribuzione giornaliera in atto alla predetta data.
ed
Resta ovviamente inteso che il lavoro straordinario eventualmente
prestato
in una delle giornate di festività soppresse viene compensato con
la
retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente
previste
per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di
dette
giornate con la
domenica, non si da luogo al trattamento
previsto
dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954.
Art. 12 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario.
E' considerato lavoro
supplementare
quello
prestato
oltre
l'orario
contrattuale di lavoro di cui all'art. 7, e fino alla 48.ma ora
settimanale.
E' considerato lavoro
ora
settimanale.
straordinario quello
prestato
oltre
la
48.ma
Le prestazioni di lavoro supplementare e quelle di lavoro
straordinario
devono essere limitate ai casi di impreviste od inderogabili
esigenze
connesse con la necessità di assicurare il servizio idrico e/o i
servizi
gestiti dall'azienda.
Per i casi dovuti ad altre esigenze di ordine tecnico od amministrativo
la
direzione aziendale ne darà immediata comunicazione alle
rappresentanze
aziendali dei lavoratori.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente le prestazioni oltre il
normale
orario di lavoro nei limiti di 130 ore annue pro capite non
cumulabili
verranno compensate con la retribuzione oraria individuale maggiorata
delle
percentuali sotto indicate.
Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro eccedenti la misura
delle
130 ore annue predette verranno compensate con la corresponsione delle
sole
maggiorazioni contrattualmente stabilite e daranno luogo all'assegnazione
di
corrispondenti periodi di riposo secondo modalità da concordarsi tra
la
direzione aziendale e le rappresentanze aziendali dei lavoratori.
Le prestazioni eccedenti il normale orario
sono
compensate con le seguenti maggiorazioni:
giornaliero
di
lavoro
- 27% per le prime due ore giornaliere
- 38% per le ore successive
calcolate sulla retribuzione oraria individuale.
Le prestazioni eccedenti il normale orario
espressamente
ordinate od autorizzate non sono compensate.
di
lavoro
non
Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutare
di
eseguire il lavoro supplementare o straordinario.
Le Aziende comunicheranno trimestralmente alle rappresentanze aziendali
dei
lavoratori notizie riassuntive sul lavoro come sopra prestato e
prenderanno
nota delle osservazioni e delle proposte che le rappresentanze aziendali
dei
lavoratori dovessero presentare ai fini del suo contenimento.
Art. 13 - Lavoro notturno.
Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le
ore
6.00.
ore 20.00
e le
Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore
non
addetto a
turni continui con prestazioni avvicendate diurne e
notturne
viene
compensato come segue:
- nei limiti della durata giornaliera della prestazione di lavoro: con
una
indennità pari al 30% della retribuzione oraria individuale;
- le ore eccedenti la durata giornaliera della prestazione di lavoro: con
la
retribuzione oraria individuale maggiorata delle seguenti percentuali:
38%
per le prime 4 ore; 58% per le ore successive.
Al lavoratore
inoltre
che interviene
tra le
ore 0.00
e
le
ore
6.00
è
riconosciuto un permesso retribuito da effettuarsi all'inizio dell'orario
di
lavoro nello stesso mattino pari al numero di ore effettive di
intervento.
Art. 14 -
Lavoro festivo.
1) Lavoratori non addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Il lavoratore che viene a prestare
festivo
viene compensato come segue:
la
propria opera in
un giorno
a) quando tale giornata di lavoro sia compensata da altro giorno di
riposo:
- con la maggiorazione della retribuzione individuale oraria pari al
38%
(trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore ed al 58%
(cinquantotto
per cento) per le ore successive;
- con la retribuzione individuale maggiorata del 58% (cinquantotto
per
cento) per le ore prestate in più del normale orario di lavoro;
b) quando non vi sia riposo compensativo:
- con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 38% (trentotto
per
cento) per le prime 4 (quattro) ore e del 58% (cinquantotto per cento)
per
le ore successive.
2) Lavoratori addetti a servizi continuativi in turni avvicendati.
Il lavoratore che viene a prestare servizio nel giorno prestabilito
di
riposo ed in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con
la
domenica, senza riposo compensativo ha diritto alla retribuzione
individuale
maggiorata del 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore e
del
58% (cinquantotto per cento) per le ore successive.
Art. 15 - Lavoro a turni.
1)
I lavoratori in turno presi in considerazione ai fini
disciplina
prevista nel presente articolo sono i seguenti:
della
a) addetti a turni continui avvicendati per tutte
per
tutti i giorni della settimana;
b) addetti a turni avvicendati per tutti i
con
esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6.
le ore del
giorni
della
giorno e
settimana,
Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente
assegnato
ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni:
- 10,5% per i turni di tipo a);
- 7% per i turni di tipo b).
Nel caso di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da
parte
di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento del 10,5% o del 7%
viene
corrisposto sulla retribuzione individuale giornaliera e per il numero
delle
giornate lavorate.
In aggiunta alla maggiorazione di cui ai due comma precedenti, sempre
in
considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, ed
in
particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto
pasto
ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica)
agli
addetti ai turni viene corrisposta, per ogni turno interamente
notturno o
festivo di 8 ore, una indennità di L. 4.000 che sarà aumentata a L.
5.000 a
decorrere dal 1.5.1992.
Tali maggiorazioni ed indennità
assorbono fino
a concorrenza
altri
trattamenti aventi finalità analoghe eventualmente in essere, e sono
anche
destinate a compensare il lavoratore turnista per eventuali prolungamenti
di
orario per eseguire le consegne al turnista che subentra, nonchè per
il
lavoro domenicale o festivo compreso nei turni.
2) Utilizzazione in lavori non in turno
a) I lavoratori addetti a
in
attività non richiedenti i
dal
lavori
in
turno,
turni,
conservano
che
vengono
utilizzati
le
indennità
previste
presente articolo nell'importo
in cifra percepito al
della
cessazione del lavoro in turno, secondo i seguenti criteri:
momento
- il 100% quando il lavoratore abbia più di 8 anni di ininterrotto
servizio
in turni continui avvicendati;
- quando il lavoratore abbia meno di 8 anni di servizio continuo in
turni
continui avvicendati, un decimo per ogni anno di servizio in turno.
Tale indennità sarà conservata come assegno "ad personam"
assorbibile,
esclusivamente a concorrenza,
in caso di passaggio di gruppo
di
corresponsione di indennità che abbiano origine e finalità analoghe a
quella
del turno.
o
b) I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età o 25 anni di servizio
in
qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati
in
attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedente
lavoro
in turno, conservando le indennità previste dal presente articolo
nella
misura del 100%.
Le suddette utilizzazioni avverranno fino a concorrenza del 5% annuo
dei
lavoratori turnisti in forza tenendo conto delle esigenze del servizio.
Art. 16 - Disposizioni comuni agli art. 12, 13, 14 e 15.
Le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare,
straordinario,
notturno, festivo, a turni non sono cumulabili fra di loro.
Art. 17 - Assenze e permessi.
Il lavoratore
debitamente
autorizzato.
non potrà abbandonare il
proprio lavoro
se non
Tutte le assenze debbono essere giustificate al più tardi nel
mattino
successivo al primo giorno di assenza, salvo in caso di forza maggiore.
In caso di denunciata
il
controllo mediante i
previdenziali
competenti.
malattia
servizi
l'azienda ha
ispettivi
facoltà di
degli
far eseguire
istituti
Al dipendente che
ne faccia domanda
l'azienda
può concedere,
per
giustificati motivi, permessi e brevi congedi con facoltà di
corrispondere o
meno la retribuzione. I permessi o brevi congedi retribuiti non
saranno
computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta
scritta
del lavoratore.
Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un
genitore o
di un figlio saranno concessi al lavoratore 3 (tre) giorni di permesso
con
corresponsione della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o
di
una sorella il periodo predetto e ridotto a 2 (due) giorni.
Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso
15
(quindici) giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione
complessiva.
di
Tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali.
I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio
in
scuole di istruzione primarie, di qualificazione professionale,
secondaria e
universitaria, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni
di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i
riposi
settimanali.
I predetti lavoratori studenti potranno usufruire di permessi
retribuiti
nella misura di 50 (cinquanta) ore in ogni anno scolastico per
frequentare i
corsi di studio sopra specificati.
In relazione al piano di studio, sarà consentita l'utilizzazione
delle
competenze annuali fino ad un massimo di 150 ore in un solo anno.
I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda
per
l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della
forza
occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo
svolgimento
dell'attività produttiva, mediante accordo a livello aziendale.
I lavoratori studenti
in occasione
permessi
retribuiti nelle seguenti misure:
degli
esami
otterranno
- giorni 11 (undici) per gli esami di licenza di scuola media inferiore;
- giorni 16 (sedici) per gli esami di licenza di scuola media superiore;
- giorni 3 (tre) per ogni esame universitario.
Nel caso che il lavoratore venga respinto, potrà usufruire dei
suddetti
permessi per esami solamente per la seconda volta, purchè detti
esami
abbiano esito positivo.
L'Azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui precedenti comma.
Quanto sopra si intende stabilito in attuazione dell'articolo 10 della
legge
20 maggio 1970, n. 300.
Art. 18 - Ferie.
Il lavoratore ha
diritto ogni anno
ad un periodo
di ferie,
con
corresponsione della retribuzione complessiva, nelle seguenti misure:
- 27 (ventisette) giorni lavorativi quando l'orario settimanale di
lavoro è
ripartito in 6 (sei) giorni;
- 22,5 (ventidue e mezzo) giorni lavorativi quando l'orario settimanale
di
lavoro è ripartito in 5 (cinque) giorni. Nel computo dei 22
(ventidue)
giorni non sono compresi i giorni lavorativi non lavorati per effetto
della
ripartizione dell'orario settimanale in 5 (cinque) giorni.
Eventuali situazioni di miglior favore vengono assorbite fino a
concorrenza.
Le festività infrasettimanali, ricadenti nei giorni utili per il computo
del
periodo di ferie, prolungheranno corrispondentemente il periodo stesso.
Il riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Nel
fissarne
l'epoca, l'azienda terra conto, compatibilmente con le esigenze di
servizio,
degli eventuali desideri del lavoratore.
Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie, nè la
sostituzione
di esse con compenso alcuno. Il lavoratore, che nonostante
l'assegnazione
delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcuno compenso.
La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica
il
diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata
il
lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai
mesi
di servizio prestato.
L'assegnazione delle ferie non ha luogo durante il periodo di preavviso.
Il decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo
delle
ferie stesse, sopraggiunga una malattia e sempre che il lavoratore ne
dia
tempestiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli.
In caso di malattia che impedisca il godimento parziale o totale delle
ferie
entro l'anno, le stesse saranno effettuate immediatamente dopo il
termine
della malattia, anche nell'anno successivo.
Il lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto,
per
quanto possibile, dal personale
in servizio durante l'orario
normale e
senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal
secondo
terzo e quarto comma del precedente articolo 8.
Art. 19 - Aspettativa.
Per motivi di carattere privato l'azienda potrà concedere al
non
lavoratore
in prova che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al
massimo
di 1 (uno) anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza
di
anzianità.
Fermo restando il limite massimo sopra previsto, in caso di
particolari
situazioni personali e/o
familiari le Aziende potranno
valutare
la
possibilità
di concessione di ulteriori periodi
di aspettativa
non
retribuita.
Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche
sindacali
provinciali,
regionali o nazionali,
saranno applicate
le
disposizioni degli articoli 31 e 32 della Legge 20 maggio 1970, n.
300
(Statuto dei lavoratori).
Art. 20 - Servizio militare e benemerenze combattentistiche.
La chiamata alle armi per assolvere agli obblighi di leva non risolve
il
rapporto di lavoro, che resta sospeso durante l'assenza del lavoratore
per
tale motivo, salvo la decorrenza dell'anzianità.
In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla
conservazione
del posto, alla decorrenza dell'anzianità ed al trattamento
in
base alle norme di Legge in vigore al momento del richiamo.
economico
Entro 1 (uno) mese dalla data di invio in congedo od in Licenza
illimitata,
il lavoratore dovrà porsi a disposizione dell'azienda per
riassumere
servizio, salvo il caso di forza maggiore.
In difetto di
ciò il
lavoratore
sarà
considerato dimissionario.
Agli ex combattenti viene riconosciuta a tutti gli effetti,
aggiunta a
quella di servizio, un'anzianità convenzionale di sei mesi:
a)
b)
c)
d)
per
per
per
per
ogni
ogni
ogni
ogni
anno di campagna;
distintivo di ferita o mutilazione;
decorazione al valore;
promozione per merito di guerra;
in
fino al
(tre)
anni.
raggiungimento
di
un'anzianità
convenzionale massima di
3
Per ex combattenti si intendono i combattenti della guerra 1940-45
che
abbiano prestato servizio in corpi o reparti in zona di operazioni.
Agli effetti dell'anzianità convenzionale di cui sopra, le ferite
o
mutilazioni di guerra debbono essere tali da dar diritto a fregiarsi
dei
corrispettivi distintivi. Tra le decorazioni al valore non è compresa
la
croce al merito di guerra, mentre è invece da considerarsi la croce
di
guerra al valore militare.
La richiesta per ottenere la suddetta anzianità convenzionale deve
essere
corredata dalla dichiarazione integrativa rilasciata dall'autorità
militare.
I lavoratori che avessero precedentemente prestato servizio presso
altre
aziende,
oltre
la
suddetta documentazione, dovranno presentare
una
dichiarazione delle aziende stesse attestante che non hanno beneficiato
di
concessioni analoghe a quelle previste dal presente articolo.
L'anzianità convenzionale di cui sopra verrà riconosciuta, in
quanto
spettante, con decorrenza 10 aprile antecedente alla data di
presentazione
della richiesta, anche se questa, in un primo tempo, non sia corredata
dai
documenti prescritti.
Art. 21 - Tutela della maternità.
Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di
puerperio
sono applicate le disposizioni di legge in materia.
gravidanza
e
Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a
chi
di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle
eventuali
indennità e compensi collegati alla presenza in servizio.
Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per
legge
allo stesso titolo da qualsiasi altro ente, escluse le concessioni
aventi
carattere di premio.
In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio
che
perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i
termini
stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal
suddetto
termine.
Art. 22 -
e
Malattia ed infortuni sul lavoro.
Nel caso di interruzione del servizio dovuta malattia o ad infortunio
non
sul lavoro, l'azienda conserverà il posto al dipendente non in prova per
12
(dodici) mesi.
Superato il limite di tempo di cui al comma precedente, al lavoratore che
ne
faccia richiesta può essere concessa l'aspettativa fino a mesi 6 (sei),
con
decorrenza dell'anzianità.
Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che intervenga
non
oltre 30 (trenta) giorni dalla cessazione della malattia precedente.
Durante l'interruzione del servizio il dipendente ha diritto ad
una
indennità pari alla retribuzione complessiva per i primi 12 (dodici)
mesi.
Quando l'assenza e dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad
infortunio
sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, il dipendente
avrà
diritto ad una indennità pari alla retribuzione complessiva intera sino
alla
guarigione clinica.
Le indennità di malattia e di infortunio di cui al presente articolo
hanno
carattere integrativo mensile essendo comprensive di quanto il
lavoratore
abbia diritto a percepire per
atti assicurativi,
di previdenza
ed
assistenziali, anche di Legge; pertanto il lavoratore stesso è
tenuto a
versare immediatamente e fino a concorrenza all'azienda gli importi
ai
titoli predetti gli saranno stati corrisposti dagli istituti
assicurativi.
che
Nei casi previsti dal precedente quinto comma, il lavoratore avrà
diritto,
dopo la guarigione clinica, ad 1 (uno) anno di aspettativa con
decorrenza
dell'anzianità.
Alla scadenza del termine di cui al primo comma e dell'eventuale periodo
di
aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore,
gli
corrisponderà il trattamento di fine
rapporto e
l'indennità
sostitutiva
del preavviso.
Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto
non
consenta al lavoratore di riprendere servizio, ed il rapporto non
venga
risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà
sospeso a
tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti
del
preavviso e del licenziamento.
Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia
debba
trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve
darne
preventiva comunicazione all'azienda, per gli opportuni controlli.
L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico,
in
ogni caso, e in facoltà dell'azienda di far constatare in qualsiasi
momento,
tale incapacità attraverso i servizi ispettivi degli istituti
previdenziali
competenti.
e,
E' anche in facoltà dell'azienda di far constatare l'idoneità fisica,
da
parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico,
del
dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo
di
infortunio o di malattia.
Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del
servizio o
infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità
lavorativa
non inferiore al 50% (cinquanta per cento), l'azienda s'impegna a
valutare
con le OO.SS. locali la concreta possibilità di mantenere in servizio
il
Lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni.
NOTA A VERBALE
Le
parti
si danno
atto che,
in
base
ai
recenti
orientamenti
giurisprudenziali della Corte di Cassazione S.U. (17 ottobre 1988, n.
5634)
e della Corte Costituzionale, le cure termali riconosciute dalle U.S.L.
ai
sensi della legge n. 638 del 1983 sono considerate "assenze per
malattia"
alle condizioni e con le modalità tutte ivi previste.
Art. 23 - Handicappati.
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, porranno in
essere
quegli
interventi
organizzativi
ritenuti
necessari
per
favorire
l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di
handicap,
laddove questi lavoratori siano presenti.
Qualora il lavoratore sia genitore o coniuge di soggetto portatore
di
handicap e sia previsto un impegno continuativo di assistenza del
Lavoratore
stesso dietro richiesta del Servizio sanitario nazionale, le aziende e
le
Organizzazioni
Sindacali potranno concordare
permessi non
retribuiti
compatibili con le esigenze di servizio.
In casi eccezionali le aziende potranno accordare permessi retribuiti
con
recupero delle ore di prestazione non effettuata.
Art. 24 - Tossicodipendenti
o
Le Parti,
pur dandosi atto che il problema del recupero
o
della
riabilitazione dei
tossicodipendenti
rientra
nelle competenze
degli
organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle
dell'azienda,
ritengono tuttavia che vadano sostenute con particolare considerazione
sia
la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano
sottoporsi a
terapie riabilitative,
sia la situazione dei dipendenti che
abbiano
l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella
fase
di riabilitazione.
Pertanto
richiamata la L. 162/90 ed il D.P.R. 309/90 ai lavoratori
in
servizio a tempo indeterminato
che intendano accedere
ai
programmi
terapeutici o di riabilitazione presso i servizi sanitari delle U.S.L. o
di
altre strutture terapeutiche-riabilitative
e socio assistenziali
l'Azienda
concederà:
a) un periodo di aspettativa non retribuita per la durata del
trattamento
riabilitativo cui il lavoratore si assoggetti e, comunque, per un
periodo
non superiore a tre anni;
b) permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 6
mesi
non
rinnovabili,
qualora il trattamento
riabilitativo
non
preveda
l'inserimento
del soggetto
nelle strutture terapeutiche
ma il
suo
inserimento nell'ambiente che lo circonda.
Per esigenze aziendali o su richiesta del soggetto tossicodipendente e
della
struttura competente potranno essere concordate in alternativa
soluzioni
temporanee
lavorative di tipo diverso
(Lavoro a tempo
parziale
o
collocazione in altre attività aziendali) per il periodo relativo
al
trattamento terapeutico, ma, comunque, non oltre i limiti indicati sub
a).
Qualora il
nel
dipendente
sia stretto
congiunto
di
tossicodipendente
e
trattamento terapeutico sia previsto un impegno saltuario o continuativo
di
assistenza da parte del dipendente stesso, l'azienda potrà concedere,
su
segnalazione della struttura competente, permessi non retribuiti
compatibili
con le esigenze di servizio.
In casi eccezionali le aziende potranno accordare
e/o
con recupero di prestazioni non effettuate.
L'azienda ha facoltà di richiedere
alle
situazioni su elencate.
permessi retribuiti
specifica documentazione
in merito
L'aspettativa ed i permessi non retribuiti di cui sopra comportano
la
sospensione della maturazione di tutti gli istituti contrattuali e di
legge.
L'azienda e le OO.SS.
la
contrattazione o le
quanto
sottoscritto.
potranno riconsiderare il presente accordo qualora
normative
di
legge
comportino
modifiche
a
Art. 25 - Assicurazione infortuni.
Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione
obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali
norme,
che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle
stesse,
l'azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto
dalla
legge suddetta.
Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello
speciale
trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integrerà le
prestazioni
di legge ed il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità
pari
a 5 (cinque) retribuzioni complessive annue in caso di morte ed a 6
(sei)
retribuzioni complessive annue in caso di invalidità permanente totale.
L'eventuale
istituti
importo
della
rendita
annua
liquidata
dagli
assicuratori, capitalizzata con i valori indicati nella tabella n. 15
dei
valori capitali attuali della rendita unitaria a rate mensili
posticipate a
favore dei superstiti, approvata dal decreto ministeriale 8 novembre
1962 e
successive modifiche, verrà detratto dall'importo di cui sopra e
la
differenza sarà liquidata in un'unica soluzione oltre al normale
trattamento
di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi
non
disciplinari compresa l'indennità di preavviso.
Nel caso in cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende
in
conseguenza di invalidità permanente parziale, o comunque qualora il
grado
di tale invalidità superi il 70% (settanta per cento), L'Azienda
integrerà
le prestazioni di legge fino a raggiungere La stessa percentuale del
grado
di invalidità sulle 6 (sei) annualità globali di retribuzione
complessiva
salvo le detrazioni di cui al comma precedente.
Le obbligazioni
previste dal presente articolo in aggiunta a quelle
di
legge
possono essere adempiute dalle aziende mediante la stipula
di
apposite polizze di assicurazione individuali o collettive con premi a
Loro
totale carico.
Art. 26 - Trasferimenti e traslochi.
Il lavoratore non può essere trasferito da un'unita produttiva ad
un'altra
se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il
lavoratore trasferito conserva
il
trattamento
economico
goduto
precedentemente, escluse Le indennità e competenze anche in natura,
inerenti
alle condizioni locali ed alle prestazioni particolari che non
ricorrono
nella nuova destinazione.
Nei casi di trasferimento per ragioni di servizio, ove non sia possibile
al
lavoratore di trovare un alloggio o finchè l'azienda non vi possa
provvedere
direttamente. verrà concordata tra le parti un'adeguata indennità.
In caso di trasloco dovuto a trasferimento e corrisposto al lavoratore
il
rimborso spese di viaggio e di trasporto, per se, per le persone di
famiglia
conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli,
assicurazione
rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'Azienda.
E' dovuta inoltre la diaria, equivalente ad 1 (una) giornata di
retribuzione
complessiva, per giorni 15 (quindici). Al Lavoratore con famiglia
viene
inoltre corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a 3 (tre) giornate
di
retribuzione complessiva per ogni persona convivente a carico che con lui
si
trasferisce.
Il trattamento previsto ai due commi precedenti, sarà erogato anche nel
caso
in cui il lavoratore debba lasciare l'alloggio assegnatogli per esigenze
di
servizio a seguito di licenziamento non disciplinare.
Qualora, per effetto del trasloco, il dipendente debba corrispondere
un
indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto,
regolarmente
registrato precedentemente alla comunicazione di trasloco, ha diritto
al
rimborso di tale indennizzo.
Il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore trasferito
seguito
a sua domanda.
in
Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano nonchè,
per
quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati
per
iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto
delle
condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia,
comunque,
inferiore a 30 (trenta) giorni.
Nel caso che l'interessato ritenga che sussistano elementi
obiettivi e
comprovati d'impedimento all'effettuazione del trasferimento,
rappresenterà
detti
motivi all'azienda
entro
10
(dieci)
giorni dalla
ricevuta
comunicazione. L'azienda valuterà con l'interessato le ragioni
esposte e
nei successivi 10 (dieci) giorni deciderà in merito al trasferimento
con
provvedimento motivato.
In tale procedura, che sospende comunque la decorrenza
preavviso,
l'interessato potrà farsi assistere dalle R.S.C.P.
del
Al Lavoratore che venga trasferito per ragioni di servizio in altro
comune
senza obbligo di risiedervi e che mantenga la residenza nel comune
di
provenienza, sarà corrisposto per un periodo massimo di 4 (quattro) anni,
un
concorso nelle eventuali maggiori spese di trasporto effettuato con
normali
mezzi
compresi quelli pubblici
da concordarsi con l'assistenza
delle
R.S.C.P.
In caso di morte del lavoratore trasferito, le aziende provvederanno
al
rimborso delle spese che i familiari dovranno sostenere per il rientro
nella
residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a
scelta
dei familiari stessi e semprechè il rientro si verifichi nel termine di
12
(dodici) mesi dalla morte del lavoratore. Per il trasferimento dei
dirigenti
dalle rappresentanze sindacali aziendali si fa riferimento all'art.
22
della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori).
Compatibilmente con le esigenze di servizio, le aziende cercheranno
di
effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in
luoghi
disagiati e diversi da quelli di assunzione.
Art. 27 - Organizzazione del lavoro e sviluppo professionale.
A) Organizzazione del lavoro
Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di
responsabilità
di gestione delle Direzioni Aziendali nel conseguimento degli
obiettivi
aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella
di
sfera
propria competenza, le variazioni di struttura organizzativa aziendale,
le
trasformazioni e le modifiche strutturali dei servizi, daranno
luogo a
preventiva informazione mediante incontri a livello aziendale con
le
R.S.C.P. e/o con le OO.SS.
Nell'esigenza di promuovere mutamenti organizzativi, avendo presente
gli
obiettivi di produttività, di efficienza, di sicurezza e di economicità,
le
aziende ricercheranno le soluzioni idonee a valorizzare e sviluppare
le
capacità professionali dei lavoratori
favorendo l'arricchimento
delle
stesse, incentivando l'esperienza del Lavoro di gruppo, sviluppando
La
polivalenza professionale e l'intercambiabilità, tenendo conto del fatto
che
la riqualificazione dei lavoratori in servizio potrà avvenire attraverso
un
concreto arricchimento della loro professionalità anche mediante
appositi
corsi di formazione professionale .
L'ANFIDA dichiara altresì che al fine di porre in grado le OO.SS.LL.
di
conoscere preventivamente le riforme strutturali ed organizzative
che
abbiano o possono avere concreti riflessi sulle condizioni del rapporto
di
lavoro od occupazionali o riflessi sulla utilizzazione del personale
e
sulla salute dei lavoratori, nonchè sui problemi di carattere economico e
di
indole professionale.
Le aziende rappresentate sono disponibili
ad
incontri
con le Organizzazioni Sindacali ai vari livelli per esaminare e definire
le
soluzioni da dare a tali problemi.
B) Sviluppo professionale.
L'ANFIDA ribadisce che le possibilità di avanzamento che
si
creano
all'interno delle aziende debbano di norma riguardare i Lavoratori già
in
servizio attuando una politica di "assunzioni dal basso" che tenga
conto
delle esigenze di mantenere un adeguato livello professionale
complessivo.
Quindi in caso di posto vacante o di nuova istituzione per la
relativa
copertura avrà la precedenza il lavoratore presente in azienda se idoneo
per
capacità.
I problemi e le difficoltà che dovessero sorgere formeranno oggetto di
esame
tra l'azienda e le R.S.C.P. tenendo conto di elementi obiettivi
quali
capacità professionali, titoli di studio, esperienza acquisita, e
delle
caratteristiche professionali in relazione alle funzioni connesse con
la
posizione interessata. A parità di requisiti sarà data la precedenza
al
lavoratore in possesso della maggiore anzianità di servizio.
Le aziende riconfermano che gli inquadramenti sono regolati
contrattualmente
da un sistema di classificazione in cui ad ogni posizione corrisponde
un
livello di inquadramento;
in quest'ottica l'accesso
all'inquadramento
superiore può avvenire nell'ambito dell'organizzazione aziendale in
seguito
al cambio o arricchimento di mansioni. L'inquadramento di eventuali
nuove
posizioni non individuate nel contratto sarà definito previo confronto
fra
le parti ai livelli di rispettiva competenza.
Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un oggettivo
arricchimento
delle capacità professionali dei lavoratori, acquisite o mediante
un
elevato grado
di
esperienza
o
con
corsi
di
addestramento,
di
specializzazione, aggiornamento tecnico-professionale,
intercambiabilità e
ricomposizione delle mansioni.
Il raggiungimento del nuovo inquadramento
della
comprovata capacita tecnico-professionale.
avverrà
dopo
verifica
Il grado di preparazione professionale è direttamente proporzionale
alle
conoscenze teorico-pratiche specifiche dell'area di appartenenza; nel
campo
della professionalità acquistano rilievo secondo il progredire della
scala
di
inquadramento
i
seguenti
fattori:
conoscenze teoricopratiche,
esperienza, iniziativa, responsabilità, tipologia del lavoro,
utilizzazione
dei mezzi di Lavoro disponibili, programmazione e coordinamento di
uomini e
mezzi, coordinamento e guida del personale.
Art. 28 - Formazione professionale.
Le Parti riconoscono alla formazione professionale un ruolo fondamentale
nel
concorrere alla valorizzazione professionale delle Risorse Umane
operanti
nelle Aziende del settore.
In tale ottica si conviene che, in sede aziendale, le Parti
esaminino
l'opportunità
di istituire,
a cura e spese dell'Azienda, corsi
di
qualificazione in presenza di modifiche organizzative
o
tecnologiche
interessanti
gruppi di
lavoratori,
allo
scopo
di
mantenere
una
professionalità
coerente
con
il
ruolo
ricoperto.
Per formazione professionale del personale si deve intendere
quell'attività
attraverso la quale il personale
è messo in condizione di acquisire
le
conoscenze necessarie ed utili per svolgere le mansioni relative
alla
posizione assegnata.
Tale attività può essere realizzata attraverso
di
formazione, momenti individuali di apprendimento,
altro
lavoratore sul posto di lavoro.
specifiche
azioni
affiancamento
ad
Il sistema formativo deve intendersi, in questa ottica,
finalizzato a
favorire l'inserimento, l'adeguamento al ruolo e lo sviluppo di
quelle
risorse il cui potenziale è coerente sia con le esigenze imposte
dal
contesto organizzativo e tecnologico, sia con gli obiettivi di qualità e
di
sviluppo perseguiti dall'Azienda. L'attività formativa rappresenta
pertanto
investimento fondamentale nella gestione delle risorse
umane per
il
raggiungimento degli obiettivi aziendali.
Tale attività sarà volta a fornire:
al personale neo assunto, le conoscenze
agevolare
l'integrazione nel sistema aziendale;
- nei casi di riconversione professionale,
conoscenze
richieste dal ruolo di prevista assegnazione;
necessarie
le
abilità e
per
le
- nei casi di innovazione e/o evoluzione tecnologico-organizzativa,
le
conoscenze tecniche-operative, normative e i meccanismi operativi
coerenti
con il cambiamento previsto;
- al personale con potenziale da sviluppare, le conoscenze
teoriche e
pratiche necessarie per consentirgli un inserimento coerente
ruoli
organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto
professionale.
La partecipazione ad iniziative di formazione non costituisce,
se,
condizione sufficiente per lo sviluppo professionale.
con
di per
Art. 29 - Gruppi di assegnazione del personale.
I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata
su
10 (dieci) Gruppi in base alle seguenti declaratorie:
QUADRI
Le "funzioni
di rilevante
importanza
ai
fini
dello
sviluppo
e
dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa" per l'attribuzione
della
qualifica di "Quadro" in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge
13
maggio 1985, n. 190, vengono individuati sulla base dei seguenti
requisiti
richiesti sia pure in vario grado:
alto contenuto professionale
acquisito attraverso adeguato
di
studio e/o equiparabili esperienze pluriennali acquisite;
- coinvolgimento nelle scelte delle aziende;
- discrezionalità di poteri, facoltà di decisioni;
titolo
particolare responsabilità ed autonomia nella gestione delle
risorse
aziendali e nel coordinamento delle attività dei collaboratori.
GRUPPO I
Lavoratori che svolgono funzioni direttive implicanti il possesso di
una
specifica preparazione tecnico-professionale , acquisita sia
attraverso
studi appropriati
che attraverso adeguato esercizio ed esperienza
nella
sfera delle funzioni direttive e che siano al contempo preposti ad
unità
organizzative di primaria importanza per la natura e l'ampiezza delle
loro
attività in relazione alla struttura aziendale ed al coordinamento
delle
medesime unità.
GRUPPO II
Lavoratori che svolgono funzioni direttive, o di analoga
importanza,
implicanti il possesso di una specifica preparazione tecnicoprofessionale e
che siano responsabili di singoli uffici o di altre unita organizzative o
di
lavori di rilevante importanza in relazione alla struttura aziendale.
GRUPPO III
Lavoratori di concetto
ivi compresi coloro che svolgono
promiscuamente
anche lavori manuali di elevata professionalità
i quali, in
relazione
all'unità organizzativa a cui appartengono, svolgono mansioni di
notevole
ampiezza e rilevanza con circoscritti poteri di iniziativa.
GRUPPO IV S
Lavoratori che,
nell' ambito delle
caratteristiche indicate dalla
declaratoria del Gruppo IV, svolgono l'attività con maggiore autonomia e
più
elevata professionalità.
A decorrere dall'1.5.1992:
Alla declaratoria del gruppo IVS si aggiunge la dizione: "e/o con compiti
di
coordinamento di squadre polivalenti".
GRUPPO IV
Lavoratori che svolgono mansioni di concetto.
Lavoratori
in possesso di un
superiore
grado
di
specializzazione
professionale a cui vengono affidati compiti per l'espletamento dei
quali
siano richiesti capacità e conoscenze tecnico-pratiche conseguibili
con
adeguata esperienza e/o
mediante specifici
corsi
professionali
e/o
richiedenti funzioni di guida
e
coordinamento
di altri
lavoratori
appartenenti a Gruppi inferiori al IV.
GRUPPO V S
Lavoratori
che,
nell'ambito
delle
caratteristiche
indicate
dalla
declaratoria del Gruppo V, svolgono l'attività con maggiore autonomia e
più
elevata professionalità.
GRUPPO V
Lavoratori che svolgono operazioni o lavori esecutivi di ordine
superiore,
tecnici o amministrativi, richiedenti una specifica capacita
professionale
conseguibile per mezzo di pertinenti corsi professionali e/o
adeguato
tirocinio.
Lavoratori adibiti a lavori da svolgere a regola d'arte che
richiedono
capacità ed esperienza professionale specializzate tali da
consentire
l'esecuzione del lavoro in forma autonoma, pur nell'ambito di schemi
già
predisposti.
GRUPPO
VI
Lavoratori
richiedono
che
seguono
lavori
ed
operazioni
d'ordine
che
conoscenze professionali conseguibili con pertinenti corsi
professionali o
una capacità pratica di ufficio conseguita con adeguato tirocinio.
Lavoratori ai quali sono affidati lavori ed operazioni qualificate,
per
l'esecuzione dei
quali
sono necessarie corrispondenti
condizioni
e
capacità tecnico-pratiche.
A partire dal 10 luglio 1989, i lavoratori in servizio del Gruppo VI
che
operino in unità organizzative (squadra, reparto, ufficio, eccetera) la
cui
attività diversificata ha comportato la graduale acquisizione di
conoscenze
teorico-pratiche e l'espletamento in parte di mansioni proprie del
Gruppo
superiore, dopo 4 (quattro) anni di appartenenza al Gruppo, previa
verifica
dei contenuti professionali e salvaguardando le prerogative
sindacali,
saranno inquadrati "ad personam" nel Gruppo superiore pur
continuando a
svolgere anche mansioni di Gruppo VI.
GRUPPO VII
Lavoratori adibiti ad attività esecutive generiche
che
richiedono elementari capacita professionali.
o
di
fatica
I lavoratori che operano in squadre o gruppi di lavoro, dopo 9 (nove)
mesi
di permanenza nel Gruppo VII, saranno inquadrati nel Gruppo VI,
pur
continuando a svolgere anche mansioni proprie del Gruppo VII.
NORME DI ATTUAZIONE
1) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo IV S:
"Perito analista addetto alle
più
squadre polivalenti".
analisi di laboratorio;
coordinatore di
Dal 1.5.92
togliere l'esemplificazione "coordinatore di
più
squadre
polivalenti".
Inserire le
esemplificazioni: "sportellista
polivalente
esperto ufficio utenza addetto anche al
verifica
reclami" e "caposquadra pluriservizi".
controllo fatturazione
e
2) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo IV:
"Operatori preposti al montaggio ed alla riparazione di impianti
ed
apparecchiature idropneumatiche, telemisure e telecontrolli; responsabile
di
squadra operativa
polivalente
addetta in autonomia ad
attività
di
costruzione, modifica e manutenzione impianti; attrezzisti
aggiustatori
addetti alla costruzione
e riparazione di macchine
ed
attrezzature
complesse; saldatore tubista tracciatore.
3)
Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo
V S:
"Addetto al controllo
inerente alla movimentazione di materiale;
addetto
al controllo
fatture passive; operatore polivalente con compiti plurimi e
diversificati
di contenuto specializzato".
Dal 1.5.92 inserire l'esemplificazione "operatore primo addetto in centro
di
telemisure, telecomando e telecontrollo".
4)
Esempi di classificazione ed
inquadramento nel Gruppo
V:
"Addetti alla perforazione e/o verifica di schede
meccanografiche
e
similari; operatori di
macchine
contabili
e
elettromeccaniche; stenodattilografi;
esattori;
letturista con fatturatore
elettronico portatile e
con compiti
di
informazione all'utenza, indagini e censimenti, conseguibili
attraverso
adeguato tirocinio e/o pertinenti corsi professionali".
5)
Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo VI:
"Dattilografi;
archivisti,
addetti
al
protocollo
corrispondenza;
letturisti; centralinisti
telefonici; radiotelagrafisti; addetti a mansioni semplici di
segreteria".
6) Esempi di classificazione ed inquadramento nel Gruppo VII:
"Guardiani; uscieri; portieri; operai comuni; manovali".
QUADRI
1) Attribuzione della "qualifica di Quadro"
Premesso
che la presente
regolamentazione non comporta
di per
sè
l'automatica presenza di "Quadri" nell'ambito di ogni azienda, le
aziende
attribuiranno la qualifica di Quadro sulla base della verifica
alla
rispondenza delle figure professionali ai requisiti citati in
reclaratoria.
Le aziende comunicheranno alle R.S.C.P. e/o OO.SS. territoriali
l'elenco
delle posizioni individuali ed i relativi nominativi ai quali
stata
attribuita la qualifica di "Quadro".
e
L'attuazione della qualifica di Quadro non comporta di per sè
mutamento
delle mansioni e delle funzioni assolte dal lavoratore. L'attribuzione
della
qualifica per accedere alla categoria di Quadro sarà disposta dalle
aziende
con la maturazione dei requisiti indicati in declaratoria.
2) Formazione professionale e diritto allo studio.
A) Specifici piani di interventi formativi a carattere
sestematico e
ricorrente attuati in relazione alle esigenze aziendali saranno
finalizzati
a favorire l'integrazione dei vari aspetti che sostanziano le
specificità
del ruolo di Quadro in azienda.
B) In particolare, le aziende, in attuazione di quanto sopra,
asseconderanno
la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate
al
miglioramento delle capacità professionali.
3) Informazione.
Sul piano informativo per il conseguimento dei fini aziendali i
Quadri,
nell'ambito dei loro requisiti, saranno sempre più coinvolti nei
processi
preparatori all'assunzione di decisioni da parte delle aziende e
saranno
destinatari
di
selezionati
flussi
riguardanti
particolarmente l'area di attività in cui
generali
problemi di gestione delle aziende.
di
informazioni
sono inseriti ed
i più
4) Innovazioni ed invenzioni.
Fermi restando i diritti di cui all'articolo 2590 del codice civile ed
al
regio decreto 26 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche ai
Quadri è
consentito pubblicare a proprio nome studi, ricerche o lavori relativi
alle
attività svolte utilizzando, previa autorizzazione aziendale, anche dati
ed
informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima.
5) Assicurazioni.
Le aziende provvederanno ad assicurare i Quadri contro il rischio
di
responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello
svolgimento
delle proprie mansioni contrattuali, come previsto dall'art. 5 della
legge
13 maggio 1985, n. 190.
6) Procura.
I lavoratori aventi la qualifica di Quadro possono essere destinatari,
nei
limiti delle responsabilità derivanti dalle funzioni loro affidate,
di
specifiche procure.
7) Orario di lavoro.
In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri,
l'orario
di lavoro terra conto delle oggettive esigenze di flessibilità
annesse a
tali funzioni.
8) Misure di carattere retributivo.
Ai Quadri viene corrisposta per 14 (quattordici) mensilità, una indennità
di
funzione pari a lire 302.900 (trecentoduemilanovecento) mensili.
Tale
indennità sarà valida a tutti gli effetti previdenziali e per il T.F.R.
ed
assorbe, fino a concorrenza, eventuali emolumenti "ad personam" o aumenti
di
merito o superminimi in precedenza corrisposti.
NORMA TRANSITORIA IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONI
1) L'evoluzione della situazione socio-economica, la diversificazione
dei
servizi, le innovazioni metodologiche e tecnologiche, il più elevato
grado
di scolarità dei lavoratori, i maggiori scambi con l'esterno
dell'Azienda,
assommati alle parziali modificazioni succedutesi via via nei
rinnovi
contrattuali, determinano l'esigenza di affrontare le classificazioni con
un
progetto innovativo.
2) Le nuove classificazioni devono essere in grado di soddisfare altresì
le
esigenze derivanti dalle prevedibili evoluzioni aziendali nei prossimi
anni,
anche alla luce di quanto espresso nella premessa politica.
3) La complessità della materia e le ovvie implicazioni con la
realtà
organizzativa delle Aziende consentono di affermare che i tempi
necessari
alla realizzazione del progetto si svilupperanno per il decorso del
presente
contratto.
4) Pertanto le Parti convengono di istituire una Commissione
Tecnica
Paritetica Nazionale composta da un massimo di sei componenti per le
OO.SS.
e da un massimo di sei componenti per l'ANFIDA con l'obiettivo di
definire
le nuove classificazioni che rispondano alle esigenze di cui sopra.
5) La Commissione procederà alla stesura di un documento che registri
le
posizioni raggiunte e contenga valutazioni finali sulla materia.
Tale documento verrà sottoposto alle Parti stipulanti il presente
C.C.N.L.
ai fini dell'eventuale modificazione
dell'attuale classificazione
del
personale che troverà applicazione
con il
prossimo contratto di
lavoro
con le modalità che saranno definite nel corso delle trattative.
Successivamente
all'1.1.1994,
a richiesta di una delle parti
verrà
effettuata una verifica sull'andamento dei lavori della Commissione.
Art. 30 - Appalti.
Le aziende si impegnano a non concedere lavori
ad
eccezione dei seguenti:
o
servizi
in
appalto,
a) nuove costruzioni di fabbricati civili ed industriali; costruzioni
di
nuovi impianti con esclusione dei relativi allacciamenti finali alle
reti
esistenti per la messa in esercizio; straordinaria manutenzione
degli
impianti; manutenzione dei fabbricati e pulizia degli stessi;
b) posa in opera di tubazioni stradali (eccetto sostituzioni
brevi
tratti), prese, contatori, eccedente l'organizzazione aziendale;
di
c) lavori di scavo e ripristino stradali anche per la manutenzione
ordinaria
e straordinaria; riparazione di contatori.
In via
eccezionale i lavori connessi alla messa
in
sicurezza
ed
all'adeguamento di impianti di nuova acquisizione potranno essere
concessi
in appalto per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione,
previo
confronto con le OO.SS. aziendali circa la durata presunta dei
lavori
stessi.
Gli appalti suddetti potranno essere attuati solo se
non
implicano
trasferimenti non individuali o risoluzioni non consensuali del rapporto
di
lavoro del personale addetto ai lavori o servizi di cui sopra.
Per le Aziende che abbiano la gestione di altri servizi
pubblici è
consentito di unificare i servizi di esazione, purchè ciò non
implichi
risoluzione non consensuale del rapporto di lavoro del personale addetto
al
servizio di esazione.
E' consentita la continuazione in appalto alto del servizio di
esazione
alle aziende che lo
abbiano già in
atto
purchè
gli appaltatori
si
obblighino verso le aziende a praticare ai propri dipendenti un
trattamento
retributivo non inferiore a quello del presente contratto.
Le aziende confermano l'impegno a richiedere espressamente alle
ditte
appaltatrici l'obbligo di rispettare rigorosamente le norme di
sicurezza e
contrattuali connesse alla specifica natura dei lavori appaltati.
Come previsto dall'art. 1662 c.c. la corretta esecuzione degli appalti
con
l'osservanza delle condizioni contrattualmente pattuite sarà seguita
dalle
Aziende con la massima cura e con l'intervento di personale di
adeguato
livello professionale
e, comunque, garantendo il controllo e la
conoscenza
delle tecnologie applicate.
Art. 31 - Servizio di pronto intervento - Reperibilità.
Nello spirito della premessa politica e tenuto conto delle
particolari
caratteristiche del pubblico servizio di acquedotto, Le aziende
confermano
il proprio impegno ad assicurare la continuità e l'efficienza del
servizio
stesso
24
(ventiquattro)
ore su 24 (ventiquattro), anche
mediante
l'adeguamento e la diffusione dei mezzi tecnologicamente più avanzati di
cui
le parti verificheranno l'attuazione entro il 31 dicembre 1990.
A tal fine esse attueranno, concordandolo con le R.S.C.P., un servizio
di
pronto intervento le cui forme organizzative potranno realizzarsi
mediante
la reperibilità del personale o
laddove condizioni oggettive connesse
con
la dimensione delle aziende, il numero degli utenti nonchè la frequenza
ed
il tipo degli interventi necessari lo impongano
mediante altre forme
di
intervento, compresa la istituzione di turni che, comunque, non potranno
mai
essere semplici turni di attesa.
Per il predetto servizio, fermo restando quanto stabilito dal
in
tema di lavoro supplementare e straordinario, si conviene:
A - Nel servizio di reperibilità si dovrà avvicendare il
numero
c.c.n.l.
maggior
lavoratori in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e
ne
potranno essere esclusi quei lavoratori che, in base a valutazioni
tecniche
e/o organizzative, in accordo con le R.S.C.P., non appaia necessario
od
opportuno impiegare.
Ferma restando l'applicazione dei criteri di base su cui, ai sensi
del
presente articolo, è impostato il servizio di reperibilità,
salvaguardia
delle esigenze di sicurezza ed affidabilità dell'erogazione dei servizi
le
Parti si propongono di:
continuare a ricercare e diffondere sul territorio su cui
operano
lavoratori reperibili, soluzioni tecnologiche adeguate al fine di rendere
lo
svolgimento del servizio più agevole;
- adeguare, previa verifica tra le Parti a livello aziendale, la
disciplina
di cui al presente articolo
in conseguenza dell'introduzione di
sistemi
tecnologicamente avanzati che sollevino il lavoratore reperibile
dall'onere
di essere rintracciabile presso un recapito definito.
B - Il servizio di reperibilità può essere di due tipi:
Tipo A): Lavoratori che ricevono direttamente presso la propria
abitazione
le chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la
prima
valutazione.
Tipo B): Lavoratori che vengono chiamati
tecnico
aziendale o dal reperibile di tipo A).
C - Il servizio
di
tempo:
di
reperibilità
in servizio dal
presidio
copre normalmente i seguenti
periodi
a) nei giorni feriali dalla cessazione all'inizio del normale orario
di
lavoro del personale ;
b) il sabato dalle ore 8 (otto) a.m. alle ore 8 (otto) del mattino
della
domenica nelle aziende che applicano la settimana di 5 (cinque) giorni;
c) nei giorni festivi dalle ore 8 (otto) del mattino alla ripresa del
lavoro
del giorno successivo;
d) nei giorni semifestivi,
del
giorno successivo.
dalla cessazione
alla ripresa
del lavoro
Le effettive prestazioni di lavoro effettuato su chiamate nel corso
del
servizio
di
reperibilità (compresi i tempi di andata e ritorno
dal
domicilio del lavoratore) saranno regolarmente retribuite secondo le
norme
sul lavoro supplementare e straordinario contenute nel presente
contratto.
Il termine orario di inizio e/o di fine del servizio di reperibilità
potrà
essere variato con accordi locali in relazione agli orari aziendali.
Il servizio di reperibilità a decorrere dal 10 aprile 1992
compensato
come segue:
viene
Tipo A:
- per il turno di reperibilità di 24 (ventiquattro) ore: 4,5%
(quattro e
mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S
- per il turno di reperibilità di 16 (sedici) ore: 3,5% (tre e mezzo
per
cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S
- per il turno di reperibilità di 8, (otto) ore: 2,5% (due e mezzo
per
cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S
Tipo B:
- per turno di reperibilità di 24 (ventiquattro) ore: 3,5% (tre e mezzo
per
cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S
- per il turno di reperibilità di 16 (sedici) ore: 2,5% (due e mezzo
per
cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S
- per il turno di reperibilità di 8 (otto) ore: 1,5% (uno e mezzo per
cento)
del minimo contrattuale del Gruppo IV S
Le suddette percentuali vengono applicate alle retribuzioni base del
Gruppo
IVS.
I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti
mensilmente
in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente
prestati e
rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da
quelle
sopraindicate per ciascuna fascia di ore. Questi compensi, quale che sia
la
durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno
considerati
come facenti parte della retribuzione a nessun effetto, salvo quello di
cui
alle "Norme transitorie" dell'articolo 41 punto C), n. 18, del
presente
contratto ed esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge.
La
presente
regolamentazione
sostituisce
interamente
le
analoghe
regolamentazioni in precedenza stipulate in sede aziendale, ferme
restando
le condizioni economiche e normative di miglior favore in atto le quali
non
saranno suscettibili di ulteriori rivalutazioni aziendali e saranno
comunque
corrisposte fino a quando la prestazione di reperibilità sarà effettuata.
Le aziende, ai lavoratori ai quali chiedono di rendersi reperibilità a
mezzo
di chiamata telefonica, pagheranno la installazione del telefono ed
il
canone telefonico; per i lavoratori già in possesso del telefono
pagheranno
in caso di trasferimento a richiesta
dell'azienda stessa
l'importo
equivalente.
Art. 32 - Parametri - Retribuzione base - indennità di contingenza
Premio
di
produttività
Retribuzione
individuale
mensileRetribuzione
complessiva
mensile
Corresponsione delle
competenze
contrattuali.
a) Retribuzione base
Le retribuzioni base mensili lorde per il periodo di validità del
presente
contratto sono fissate nelle misure e con le decorrenze sottoindicate:
TABELLE MINIMI E PARAMETRI
dal 1.04.1992
______________
dal 1.05.1993
______________
dal 1.05.1994
______________
dal 1.05.1995
______________
Gruppo
Q
I
II
III
IVS
IV
VS
V
VI
VII
Par
Minimo
Par
Minimo
Par
Minimo
Par
Minimo
303
283
253
223
205
191
173
160
131
100
1.577.120
1.473.020
1.316.870
1.160.720
1.067.030
994.160
900.470
832.800
681.860
520.500
307
286
256
226
208
193
175
161
132
100
1.723.810
1.605.890
1.437.440
1.268.990
1.167.920
1.083.700
982.630
904.020
741.180
561.500
311
290
260
230
211
196
177
163
133
100
1.870.670
1.744.350
1.563.900
1.383.450
1.269.170
1.178.940
1.064.660
980.450
800.000
601.500
315
293
263
233
212
198
178
165
135
100
2.020.730
1.879.600
1.687.150
1.494.700
1.359.980
1.270.170
1.141.870
1.058.480
866.030
641.500
ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE VALIDO DAL 1 OTTOBRE 1987
Gruppi
VI
VII
importi
20.000
20.000
A copertura del periodo intercorrente tra il 10 ottobre 1991 ed il 31
marzo
1992 ai dipendenti in servizio alla data del presente accordo verrà
erogato
un importo secondo la seguente tabella:
Quadri
I
II
III
IVS
IV
VS
V
VI
VII
1.149.000
1.073.000
959.000
846.000
777.000
724.000
656.000
607.000
497.000
379.000
Per i dipendenti assunti e/o cessati dal servizio nel periodo suddetto
gli
importi di cui sopra verranno erogati pro quota in relazione ai mesi
interi
di servizio prestato.
Tali importi saranno erogati con la retribuzione del mese di aprile 1992.
b) Indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza è regolata dalle norme e modalità stabilite o
che
dovessero stabilirsi per questo istituto tra la Confederazione
Generale
dell' Industria italiana e le corrispondenti Organizzazioni dei
lavoratori.
c) Premio di produttività.
L'azienda corrisponde ai propri dipendenti un premio di produttività per
14
(quattordici) mensilità all'anno che assorbe, fino a concorrenza del
suo
ammontare, come sotto specificato, le erogazioni individuali e
quelle
collettive, dirette o indirette, aziendalmente in atto alla data di
entrata
in vigore del presente contratto, a qualsiasi titolo corrisposte, come
ad
esempio: mensilità aggiuntive a quelle previste dal presente
contratto,
premi di presenza, di operosità, di sede, di produzione, di
incentivazione,
di partecipazione agli utili, nonchè le erogazioni a carattere
ricorrente,
ecc.
Il premio di produttività è computabile ai soli effetti del preavviso
del
trattamento di fine rapporto (T.F.R.).
e
Esso viene erogato nelle misure delle seguenti tabelle:
PREMIO DI PRODUTTIVITA'
Gruppo
Q
I
II
III
IVS
IV
VS
V
VI
VII
dal 1.09.1992
______________
Par
Premio
dal 1.09.1993
______________
Par
Premio
dal 1.09.1994
______________
Par
Premio
dal 1.07.1995
______________
Par
Premio
303
283
253
223
205
191
173
160
131
100
307
286
256
226
208
193
175
161
132
100
311
290
260
230
211
196
177
163
133
100
315
293
263
233
212
198
178
165
135
100
269.670
251.870
225.170
198.470
182.450
169.990
153.970
142.400
116.590
89.000
282.440
263.120
235.520
207.920
191.360
177.560
161.000
148.120
121.440
92.000
295.450
275.500
247.000
218.500
200.450
186.200
168.150
154.850
126.350
95.000
308.700
287.140
257.740
228.340
207.760
194.040
174.440
161.700
132.300
98.000
Ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 novembre 1979 al 30 settembre
1987
verrà conservato "ad personam", senza essere in seguito assorbito,
l'importo
di lire 12.000 (dodicimila) (di cui all'articolo 25, comma n. 3, del
punto
C), sub II, del C.C.N.L. 17 maggio 1986) in aggiunta all'importo
degli
scatti di anzianità.
d) Retribuzione individuale mensile.
La retribuzione individuale
mensile del lavoratore
è
esclusivamente
costituita dagli importi di cui alle tabelle del precedente punto a),
dalla
indennità di contingenza di cui al precedente punto b) e dai
corrispettivi
eventualmente dovuti per aumenti di merito, di anzianità e per
eventuali
assegni "ad personam".
e) Retribuzione complessiva mensile .
La somma della retribuzione individuale mensile e delle eventuali
altre
corresponsioni a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per
quelle
indennità
e corresponsioni
aventi carattere di
rimborso di
spese,
costituisce la retribuzione complessiva mensile.
f) Corresponsione delle competenze contrattuali.
Le retribuzioni complessive si intendono al lordo delle imposte e
delle
trattenute di legge e di contratto e vengono corrisposte a
mensilità
posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse nonchè
delle
eventuali trattenute per multe, sospensioni, assenze ingiustificate, ecc.
Art. 33 - Determinazione della retribuzione oraria giornaliera.
La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella
(cento.
sessantasei).
La retribuzione
25
(venticinque).
giornaliera si
ottiene dividendo
mensile per
quella
166
mensile
per
Art. 34 - Mensilità supplementari.
a) tredicesima mensilità.
L'azienda corrisponderà ai propri
20
dicembre, una tredicesima mensilità
del
mese di dicembre.
dipendenti,
normalmente
entro
il
pari alla retribuzione complessiva
Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi
della
tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato
nel
corso dell'anno. Le frazioni di mesi superiori ai 15 (quindici)
giorni
saranno computate come mese intero.
b) Quattordicesima mensilità.
L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti una quattordicesima
mensilità
pari alla retribuzione complessiva del mese di giugno: la corresponsione
di
essa sarà effettuata nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 giugno.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi
della
quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio
prestato
nell'anno. Le frazioni di mese superiori ai 15 (quindici) giorni
saranno
computate come mese intero.
Art. 35 - Aumenti periodici di anzianità.
I lavoratori hanno
diritto, al compimento di ogni anno di anzianità,
ad
un aumento del 3% (tre per cento), da calcolarsi sulla retribuzione base
del
gruppo di appartenenza maggiorata dall'ammontare convenzionale di
lire
50.000 (cinquantamila).
Gli aumenti periodici annuali vengono calcolati a partire dal 10 aprile
di
ogni anno. Ai lavoratori assunti nel corso dell'anno, il primo aumento
viene
corrisposto pro-rata in proporzione ai mesi interi di servizio
prestati
dalla data di assunzione fino al 31 marzo successivo. Ai lavoratori
che
cessano il servizio durante l'anno, l'aumento periodico in corso
di
maturazione viene computato, ai soli fini del calcolo delle indennità di
cui
agli articoli 40, 41 e 42 del presente contratto, pro-rata in proporzione
ai
mesi di servizio prestato dopo il 10 aprile antecedente la data
di
risoluzione del rapporto, sempre nei limiti di cui all'ultimo comma
del
presente articolo.
Gli aumenti suddetti non possono superare, complessivamente,
nemmeno
per
effetto della concessione di anzianità convenzionali, a qualunque
titolo
attribuite
il massimale del 36% (trentasei per cento) della
retribuzione
base del gruppo di appartenenza, integrata dall'ammontare convenzionale
di
lire 50.000 (cinquantamila). Per i lavoratori assunti dopo la
stipulazione
del C.C.N.L. 23 novembre 1979, l'aumento periodico annuale di
anzianità
sarà, per primi tre anni, del 4% (quattro per cento) e, per gli
anni
successivi, del 3% (tre per cento) fino al raggiungimento del massimale
del
36%
(trentasei
per cento)
della retribuzione base
del gruppo
di
appartenenza,
integrata
dell'ammontare convenzionale
di lire
50.000
(cinquantamila).
In caso di passaggio di gruppo, il lavoratore ha diritto alla
retribuzione
base del nuovo gruppo, al mantenimento in cifra degli aumenti periodici
di
anzianità già acquisiti ed alla maturazione di nuovi aumenti periodici
fino
al raggiungimento del 36% (trentasei per cento) della nuova
retribuzione
base integrata dell'importo convenzionale di lire 50.000 (cinquantamila).
Il
passaggio di gruppo non interrompe la maturazione dell'aumento annuale
in
corso.
Gli eventuali aumenti, spontaneamente ed anticipatamente corrisposti
dalle
aziende prima della scadenza prevista dal comma secondo del
presente
articolo, saranno assorbiti dai maturandi aumenti periodici di
anzianità,
fino a concorrenza di questi ultimi. Non saranno invece assorbiti
gli
aumenti concessi dalle aziende dichiaratamente per merito.
In caso di variazione della retribuzione base contrattuale, l'importo
degli
aumenti periodici di anzianità già maturato viene mantenuto in cifra;
la
nuova percentuale di anzianità, ai fini del raggiungimento della
percentuale
massima complessiva di cui ai comma 3, 4 e 8 si calcola rapportando
tale
cifra alla nuova retribuzione base maggiorata dell'ammontare
convenzionale
di lire 50.000.
Per "percentuale di anzianità maturata" ai fini previsti dal
presente
articolo si intende il rapporto tra la cifra acquisita per
anzianità
maturata e la retribuzione base del gruppo di appartenenza
maggiorata
dell'ammontare convenzionale di lire 50.000.
Per tutti i lavoratori in servizio alla data di decorrenza del C.C.N.L.
23
novembre 1979, il massimale di anzianità raggiungibile viene fissato nel
65%
(sessantacinque per
cento)
della retribuzione base
del
gruppo
di
appartenenza,
maggiorata dell'importo
convenzionale
di
lire
50.000
(cinquantamila). Sono fatte salve le migliori percentuali di
anzianità
personali già acquisite.
Art. 36 - Vestiario.
Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute,
vestiti
da lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori non in prova secondo
le
norme in atto nelle singole aziende. In ogni caso verranno assicurate
le
seguenti forniture:
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale
attività
all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che devono svolgere
la
loro attività in zone paludose o di presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo
richiedano.
A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla
guida di
mezzi
motorizzati di proprietà dell'azienda verrà distribuita ogni 5 (cinque)
anni
una giubba di pelle o similare.
Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce
ai
portieri, uscieri, fattorini ed autisti di vettura; il
al
personale femminile ed il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad
effetto e
non possono essere sostituite da indennità.
l'uniforme
grembiule
alcun
Art. 37 - Mense aziendali.
Le aziende manterranno, ove esso sia in atto, il servizio mensa
o
corrisponderanno l'indennità sostitutiva in base agli accordi vigenti.
Eventuali variazioni dell'indennità predetta saranno concordate tra
le
rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratterranno
anche
l'eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con
la
corresponsione dell'indennità di cui sopra.
Inoltre, al livello aziendale, tra le
concordate
soluzioni equivalenti alternative.
Art. 38 - Provvidenze varie - Alloggio.
a) istruzione ai figli dei dipendenti.
parti
potranno
essere
Quando manchino la scuole nella località in cui il lavoratore risiede
per
ragioni di servizio, in modo che il dipendente sia costretto ad
allontanare
i figli dalla famiglia per l'istruzione elementare e media, le
aziende
concorrono alle spese con un contributo.
Le misure e le modalità di tale contributo sono fissate di
accordo
con le organizzazioni sindacali di categoria.
comune
L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con
particolare
profitto, potrà corrispondere lo stesso contributo anche per la
istruzione
superiore.
b) Alloggio.
Quando l'alloggio viene concesso dall'azienda in relazione alle esigenze
del
servizio, la concessione e gratuita.
Tale concessione e le altre eventuali concessioni di alloggio a
prezzo
ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa
del
rapporto di lavoro, o quando cambi la natura o il luogo delle
prestazioni
per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio
stesso.
Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la
sua
attività non esistano alloggi nè mezzi pubblici di trasporto che
colleghino
tale località con centri abitati, ove l'azienda non provveda direttamente
al
trasporto, corrisponderà un indennizzo.
Le concessioni
cui sopra non possono essere computate ad alcun
effetto,
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2121 del codice civile
per
casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
c) Zona malarica.
Verranno somministrati a cura e spese dell'azienda i medicinali
necessari
alla profilassi e cura antimalarica per il lavoratore che presta
sua
opera in zona malarica e per i suoi familiari colà residenti.
la
Per zone malariche si intendono quelle determinate dalle competenti
autorità
provinciali in relazione, all'elenco ufficiale pubblicato dal
Ministero
della sanità od altrimenti comprovato dai certificati delle
autorità
sanitarie locali.
I medicinali non sono più corrisposti quando il lavoratore sia trasferito
in
zona non malarica.
Ove però il Lavoratore medesimo ed i suoi familiari, colpiti dalla
malaria,
continuino ad esserne affetti, continueranno ad essere loro
corrisposti i
medicinali per la cura antimalarica sino alla guarigione clinica.
Al lavoratore che si rechi in trasferta in zona
malarica
verranno
somministrati dall'azienda i necessari medicinali profilattici.
d) Premio agli anziani di servizio.
In sede aziendale potrà essere concordata la corresponsione di un premio
una
tantum ai dipendenti con lunga anzianità di lodevole servizio
nell'azienda.
e) Tempo libero.
Le aziende, a livello locale, concorderanno l'erogazione di un importo
annuo
per ogni dipendente in forza alla data del 10 gennaio per le
attività
ricreative, culturali ed assistenziali.
Art. 39 - Indennità varie.
a) Indennità per maneggio di denaro.
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri
per
errori, avrà diritto ad una Indennità del 7% (sette per cento)
della
retribuzione
individuale corrisposta al Lavoratore
interessato.
Tale
Indennità
verrà
anche
corrisposta
pro-rata
a
chi
sostituisce
temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo.
Sono
fatte salve le eventuali percentuali di miglior favore aziendali in atto.
L'azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il
versamento
di una adeguata cauzione od analoga garanzia finanziaria; gli
interessi
derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo.
b) indennità mezzo di trasporto.
Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio
di
trasporto per il servizio sarà tenuta a corrispondergli una
Indennità
mensile da concordarsi con le organizzazioni
sindacali di
categoria
competenti.
mezzo
c) Indennità di trasferta.
Al lavoratore che temporaneamente sia assegnato a prestare servizio
fuori
della propria sede o ambito di lavoro compete:
il rimborso delle
spese di viaggio,
effettivamente sostenute
e
documentate, utilizzando i normali mezzi di trasporto nei limiti
delle
modalità concordate aziendalmente;
- il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente
sostenute e
documentate nei limiti della normalità. In alternativa, per periodi di
lunga
permanenza in trasferta e comunque superiori a 10 giorni, il
lavoratore
potrà optare, in luogo del rimborso a piè di lista, per un
importo
giornaliero forfettizzato aziendalmente stabilito;
- il rimborso di eventuali altre spese vive documentate, necessarie
per
l'espletamento della missione;
- a decorrere dall'1.4.1992 una indennità di trasferta pari al 20%
della
retribuzione base giornaliera più contingenza per i primi 30 giorni
di
permanenza in trasferta nella stessa località. La indennità di
trasferta
viene liquidata in quote giornaliere indivisibili; la prima matura dopo
12
ore, le successive dopo ogni 24 ore; nell'ultimo giorno di trasferta
La
quota giornaliera viene liquidata se il rientro avviene dopo le ore 12.
Eventuali analoghi trattamenti aziendalmente in atto verranno assorbiti
fino
a concorrenza, previa verifica tra le Parti.
d) Rimborso spese per testimonianza.
E' corrisposta la retribuzione complessiva al lavoratore chiamato
quale
teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal
caso,
quando il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro,
ha
diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio ed
alloggio,
detratta l'indennità percepita dallo Stato.
e) Indennità zona malarica.
Viene corrisposta una Indennità da concordarsi al Lavoratore che presta
la
sua opera in località malarica determinata come alla lettera c)
del
precedente articolo 37.
Nella determinazione di tale indennità verrà tenuto conto del numero
dei
familiari conviventi ed a carico del lavoratore; l'indennità non è
più
corrisposta quando il lavoratore è trasferito in zona non malarica.
Ove pero il Lavoratore ed i suoi familiari colpiti dalla malaria
continuino
ad esserne affetti, l'indennità continuerà ad essere corrisposta fino
alla
guarigione clinica.
f) Indennità di guida.
Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio
lavoro,
siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati
di
proprietà
dell'azienda,
verrà corrisposta una indennità da concordarsi con
le
rappresentanze del personale , ed il rimborso della tassa annuale
sulla
patente di guida.
Detta Indennità sarà corrisposta pro-rata anche al lavoratore non
autista
che sostituisca temporaneamente il titolare nella
guida dei
veicoli
motorizzati di proprietà dell'azienda.
In caso
nei
di incidenti
stradali che si verifichino durante il
lavoro
e
quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi
aziendali o
di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e ciò per
iscritto)
dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicurerà tranne
il
caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo od a stato
di
ebbrezza da parte del dipendente, la copertura di ogni onere per
assistenza
legale per giudizi, sia civili che penali, nonchè per ogni
altro
atto
legato al riottenimento della patente
guida. Inoltre, al
dipendente
in
stato di detenzione, in attesa di giudizio, per motivi anzidetti,
sarà
conservato il posto e corrisposta la retribuzione finchè permanga in
tale
stato.
Art. 40 - Preavviso.
Salvo i casi di licenziamento per giusta causa il rapporto di lavoro
può
essere risolto da una delle due parti, ferme restando le garanzie di
legge a
favore dei lavoratori, con un preavviso i cui termini sono stabiliti
come
segue:
- fino a 2 (due) anni compiuti di anzianità, giorni 30 (trenta);
- da oltre il secondo fino al quinto anno compiuto di anzianità, giorni
60
(sessanta);
da oltre il quinto fino al decimo anno compiuto di anzianità, giorni
90
(novanta);
- oltre il decimo anno compiuto di anzianità, giorni 120 (centoventi).
I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun
mese.
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei
predetti
termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità
pari
all'importo della retribuzione complessiva per il periodo di
mancato
preavviso.
I predetti termini sono
di
ridotti alla
metà nel
caso in cui il
rapporto
lavoro sia risolto dal lavoratore.
L'azienda ha diritto di ritenere, su quanto sia da essa dovuto
al
lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione complessiva
relativa
al periodo di preavviso eventualmente non dato dal lavoratore stesso.
E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto
di
lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò
gliene
derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non
compiuto.
Durante la decorrenza del periodo di preavviso, che vale a tutti gli
effetti
della anzianità di servizio, l'azienda deve concedere al lavoratore
dei
permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario
di
tali permessi sono stabiliti dall'azienda in rapporto alle esigenze
di
servizio.
Tanto il licenziamento quanto
per
iscritto.
le
dimissioni devono essere
comunicati
Art. 41 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto.
A) A tutto il 31 maggio 1982, in caso di cessazione del rapporto di
lavoro,
anche per dimissioni
volontarie,
è dovuta al lavoratore una
indennità
anzianità pari, per ogni anno di anzianità maturato presso
l'azienda o
riconosciuto espressamente utile agli effetti dell'indennità di
anzianità,
ai 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione complessiva mensile in
atto
al momento della cessazione del rapporto stesso, con le limitazioni di
cui
alla legge 31 marzo 1977, n. 91.
La retribuzione utile agli effetti del computo dell'indennità di
anzianità,
si ottiene
moltiplicando per 14
(quattordici) l'ultima
retribuzione
complessiva mensile percepita con le limitazioni di cui al comma
precedente
e l'integrazione prevista
il
prodotto per 12 (dodici).
dal comma secondo dell'art.
30
e dividendo
Le frazioni di anno sono computate per dodicesimi; le frazioni
mese
superiori a 15 (quindici) giorni sono computate come mese intero.
di
B) A decorrere dal 10 giugno 1982 il trattamento di fine rapporto dovuto
ai
lavoratori in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di
lavoro e
disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 copia della quale e
allegata
al presente contratto (allegato A).
In caso di disaccordo sull'entità dell'indennità di anzianità e
sul
trattamento di fine rapporto, l'azienda deve intanto corrispondere,
a
richiesta del Lavoratore, la parte non in contestazione.
C) A decorrere dal 10 giugno 1986, la retribuzione annua da prendere a
base
per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di
lavoro
di cui al 1° comma
ma dell' `articolo 2120
del codice civile,
come
modificato dalla legge
n. 297 del 1982, e quella composta
esclusivamente
dalle somme erogate a specifico titolo di:
1) retribuzione base mensile;
2) indennità di contingenza;
3) assegni ad personam e di merito;
4) aumenti periodici di anzianità effettiva, convenzionale e di merito;
5) 13° e 14° mensilità;
6) premio di produttività previsto dal C.C.N.L.;
7) quota aggiuntiva premio di produzione previsto dal C.C.N.L. 17
maggio
1986;
8) E.D.R. accordo 19 marzo 1985 e successivo ad personam di cui
all'art.
32, lettera c);
9) indennità per maneggio denaro, in quanto non occasionale;
10) indennità di guida, in quanto non occasionale;
11) valore convenzionale dell'alloggio utilizzato gratuitamente per
ragioni
di servizio;
12) trattamento economico per La giornata di Pasqua (art. 12);
13) maggiorazione per i turnisti di cui all'articolo 15 del C.C.N.L.;
14) trattamento economico per mutamento di mansioni perdurato per 12
(dodici) mesi consecutivi;
15) indennità sostitutiva della mensa;
16) indennità mezzo di trasporto (art. 39, lettera b);
17) indennità sostitutiva per festività
coincidenti con il
giorno
di
riposo (1/25) art. 11, comma 6;
18) compenso per il servizio di reperibilità (art. 31), in quanto non
occasionale;
19) indennità per mancato preavviso;
20) indennità maggiore orario (art. 9, comma 7);
21) assegno ad personam di cui all'art. 35, comma S (aumenti periodici di
anzianità);
22) compenso per il 2 giugno ed il 4 novembre;
23) una tantum corrisposte per accordi nazionali a copertura di periodi
scoperti;
24) indennità di malattia, maternità, infortunio e donazione sangue,
erogate
dall'azienda al dipendente in anticipo di quanto allo stesso
dovuto
dagli istituti previdenziali;
25) indennità di funzione dei Quadri di cui all'articolo 29 (Norme di
attuazione Quadri punto 8);
26) altre somme corrisposte aziendalmente in dipendenza del rapporto
lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto
corrisposto a
titolo di rimborso spese.
Le aziende si impegnano a fornire annualmente ai lavoratori
relativi
al conteggio del T.F.R.
i dati
L'inclusione o l'esclusione della retribuzione annua da prendere a base
per
la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro
di
ogni corresponsione eventualmente
istituita in
data successiva
alla
sottoscrizione del presente contratto, dovrà essere definita con
accordo
sindacale a livello nazionale.
Norme transitorie all'art. 41
punto A)
1) Per Le anzianità maturate a tutto il 31 dicembre 1971 dai lavoratori
che
non hanno la qualifica di impiegato, il numero dei trentesimi
della
retribuzione mensile come precisato al punto A), viene così fissato:
- periodo
dall'assunzione
al 31
dicembre 1969: 25/30
(venticinque
trentesimi);
- periodo
dal 1'
(ventisette
trentesimi).
gennaio 1970
al
31
dicembre
1971: 27/30
2) Ai lavoratori aventi le anzianità di servizio indicate nei punti II e
III
dell'articolo 33 del precedente C.C.N.L. 17 ottobre 1969, vengono
mantenute
le maggiorazioni di aumenti di anzianità previste nello stesso articolo.
Art. 42 - Indennità in caso di morte.
In caso di morte del Lavoratore, l'indennità di anzianità, il trattamento
di
fine rapporto ed un'indennità pari a quella di preavviso vengono
corrisposte
agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice
civile.
In mancanza di successori legittimi o testamentari, le indennità di
cui
sopra vengono versate alle opere previdenziali o assistenziali aziendali.
Art 43 - Previdenza acquedottisti.
Ai lavoratori di cui all'articolo 35 del C.C.N.L. 23 novembre
1979, a
partire dal 10 marzo 1983, non saranno più effettuati gli
accantonamenti
relativi al sottoconto A di cui all'articolo 35 del C.C.N.L. 7 ottobre
1976.
In
sostituzione di tale trattamento,
ai
lavoratori
sarà
riconosciuto quanto stabilito dall'allegato regolamento,
costituisce
parte integrante del presente contratto (allegato B).
suddetti
che
Tale regolamento non si applica ai lavoratori delle aziende per i quali
sono
già in atto trattamenti considerati di miglior favore.
Art. 44 - Doveri del lavoratore.
Il Lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
alla
esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare:
inerenti
a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle
prescritte
dall'azienda per il controllo della presenza;
formalità
b)conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non
trarre
profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni,
nè svolgere attività contraria agli interessi
dell'azienda
medesima;
c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di Lavoro, atti che
possano
procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che
deve
essere interamente acquisita all'azienda;
d)avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria,
attrezzi
e strumenti a lui affidati;
e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonchè
Le
istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico
fissato
dall'azienda.
Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di
lavoro,
della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano
in
relazione con quella dell'azienda e ricevere a tal effetto compensi o
regali
sotto qualsiasi forma.
Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da
parte
di sanitari degli istituti previdenziali competenti, o di enti pubblici
ed
istituti specializzati di diritto pubblico.
Art. 45 - Provvedimenti disciplinari
I) Elencazione dei provvedimenti disciplinari
a) rimprovero verbale;
b) rimprovero scritto;
c) multa di importo non superiore a 4 (quattro) ore di retribuzione base;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo
non
superiore a 10 (dieci) giorni.
II) Applicabilità dei provvedimenti.
Il rimprovero verbale troverà applicazione quando, nei seguenti
casi,
saranno accertate lacune ed inosservanze non imputabili a deliberata
volontà
di mancare al proprio dovere:
1) rispetto degli orari contrattuali;
2) contegno verso i superiori ed i compagni di lavoro;
3) diligenza nell'eseguire il lavoro.
Al rimprovero scritto si ricorrerà quando le mancanze
sopra
tenderanno a ripetersi e sia quindi necessario preavvisare
meno
labile del rimprovero verbale, più gravi sanzioni.
di
cui
in
forma
Qualora l'ammonizione verbale o scritta non abbia sortito l'effetto
voluto o
la mancanza abbia tale carattere da fare ritenere il rimprovero
inadeguato,
si ricorrerà all'applicazione
della multa, oppure, nei casi di
maggiore
gravità o di recidiva, alla sospensione. A titolo di indicazione
si
stabilisce che la multa o la sospensione potranno essere inflitte
al
lavoratore che:
4) non si presenti al lavoro e non giustifichi l'assenza al più tardi
nel
mattino successivo al primo giorno di assenza, salvo comprovati casi
di
forza maggiore;
5) senza legittima giustificazione sospenda il Lavoro oppure ne
ritardi
l'inizio o ne anticipi la cessazione o abbandoni il proprio posto di
lavoro
senza autorizzazione del proprio diretto superiore;
6) per negligenza, esegua male il lavoro affidatogli; provochi danno
al
macchinario od al materiale; determini sprechi; ritardi per propria
colpa
l'esecuzione o la riuscita del Lavoro;
7) durante l'orario di lavoro esegua lavori per conto proprio o di
terzi,
senza tuttavia recare grave pregiudizio all'azienda per la modesta
entità
del Lavoro stesso e del materiale eventualmente impiegato;
8) a conoscenza, durante il servizio, di guasti alle macchine o
di
irregolarità nell'andamento del lavoro, non ne avverta immediatamente
il
proprio superiore;
9) nell'interesse proprio o di un compagno di lavoro, alteri i sistemi
di
controllo predisposti dall'azienda allo scopo di accertare la presenza
dei
lavoratori ed il rispetto dell'orario di lavoro;
10) contravvenga al divieto di fumare nell'interno dell'azienda, ove
tale
divieto esista e sia reso noto con appositi cartelli.
III) Procedura per l'applicazione dei provvedimenti disciplinari
a) Le norme di cui ai precedenti punti I e II, nonchè quelle del
presente
punto III, dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori
mediante
affissione nell'albo aziendale.
Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, con lo
stesso
mezzo, eventuali altre norme aziendali.
b) L'azienda non può adottare, nei
alcun
provvedimento
disciplinare,
senza
contestato
l'addebito per iscritto ed aver sentito
contestazione
di cui sopra, dovranno essere indicati
costituiscono
l'infrazione imputata.
confronti
avergli
le
del
preventivamente
sue difese.
i fatti
lavoratore,
Nella
specifici che
Salvo il caso del rimprovero verbale, il provvedimento che l'azienda
intende
adottare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 (cinque) giorni
dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare, verbalmente o
per
iscritto, le sue controdeduzioni o giustificazioni e potrà farsi
assistere
da un rappresentante sindacale aziendale.
Trascorso il predetto termine di 5 (cinque) giorni, e salvo il caso di
cui
al successivo punto c), l'azienda ove non abbia ritenute valide
le
giustificazioni addotte dal lavoratore, oppure in assenza di
controdeduzioni
o giustificazioni da parte del lavoratore stesso, potrà dare
applicazione
alla sanzione disciplinare adottata.
Per contro, qualora tale provvedimento non venga adottato dall'azienda
entro
i 6 (sei) giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente
le
controdeduzioni o giustificazioni stesse si riterranno accolte.
c) Il Lavoratore al quale sia stata comunque applicata una
sanzione
disciplinare
salva la sua facoltà di adire l'autorità giudiziaria
può
promuovere
nei
20
(venti)
giorni
successivi,
anche
per
mezzo
dell'associazione
sindacale
cui
aderisce o
conferisce mandato,
la
costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della
massima
occupazione, di un Collegio di conciliazione ed arbitrato composto da
un
rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di
comune
accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dello
stesso
ufficio del Lavoro.
La sanzione
del
Collegio.
disciplinare
resta sospesa fino
alla pronuncia
da parte
Qualora il datore di lavoro non provveda,
entro 10 (dieci)
giorni
dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il
proprio
rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la
sanzione
disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce
l'autorità
giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
definizione
del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari
decorsi 2
(due) anni dalla loro applicazione.
Art. 46 - Norme per il licenziamento.
Per i licenziamenti individuali ha applicazione la legge 15 luglio 1966,
n.
604, integrata da quanto previsto dall'art. 18 della Legge 20 maggio
1970,
n. 300 (Statuto dei lavoratori) e dall'articolo 2119 del Codice Civile.
In via esemplificativa, possono costituire causa di licenziamento:
1) assenze ingiustificate per oltre 3 (tre) giorni lavorativi
consecutivi;
oppure assenze ripetute senza giustificazione per 3 (tre) volte in un
anno,
nei giorni susseguenti a quelli festivi od alle ferie. Non interrompono
la
predetta consecutività i giorni festivi o non lavorativi
eventualmente
intercorrenti;
2) abbandono del proprio posto di Lavoro o grave negligenza nella
esecuzione
di Lavoro o di ordini che implichi pregiudizio all'incolumità delle
persone
od alla sicurezza degli impianti;
3) litigi all'interno dell'azienda, di particolare gravità e seguiti da
vie
di fatto quando evidenzino o confermino una tendenza agli atti violenti;
4) recidività nelle mancanze che abbiano già dato luogo a una
sospensione
per la medesima mancanza o una sospensione per mancanza diversa
nei 4
(quattro) mesi precedenti;
5) furto, trafugamento di materiali, di disegni, purchè il fatto
sia
provato, anche se non esista danno rilevante e non sia
intervenuta
l'autorità giudiziaria;
6) esecuzione, durante l'orario di lavoro, da parte di uno o più
lavoratori,
di lavori per conto proprio o di terzi, quando il fatto, per la sua
entità e
per la quantità del materiale eventualmente sottratto all'azienda,
provochi
grave nocumento all'azienda stessa;
7) insubordinazione grave verso i superiori.
La predetta elencazione non esclude quegli altri comportamenti o fatti
che,
per la loro natura o gravità, configurano giusta causa o giustificato
motivo
di licenziamento.
Art. 47 - Organismi aziendali rappresentativi dei lavoratori.
Il
Consiglio
Unitario di
organismo
rappresentativo del sindacato
lavoro è
l'unico agente contrattuale
da
Azienda
e
ed
dei
(C.U.D.A.),
lavoratori
assolve
nei
in
quanto
luoghi
di
a seguito del riconoscimento
parte delle OO.SS. Territoriali di Categoria dell'avvenuta elezione
tutti
i compiti già di competenza delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali
(R.s.A.) e delle Commissioni Interne.
a
Qualora il C.U.D.A. non fosse ancora stato eletto oppure non fosse
più
unitariamente costituito, l'attività dello stesso verrà assunta
dalle
strutture sindacali territoriali per il tempo strettamente necessario
alla
sua ricostituzione.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni il C.U.D.A. può disporre
di
permessi retribuiti per un monte annuo di 1 (una) ora e 1/2 (mezza) per
ogni
dipendente in forza presso l'unità produttiva, con la garanzia che il
monte
ore non potrà essere inferiore al numero delle ore già riconosciute al
30
giugno 1976, maggiorato del 10% (dieci per cento). Tali permessi
assorbono,
fino a concorrenza, quelli spettanti ai dirigenti della R.S.A. a
norma
dell'articolo 23 della legge 20 maggio 1970. n. 300, e quelli sino ad
ora
eventualmente concessi per consuetudine aziendale.
Del monte ore di cui sopra potranno essere ammessi a beneficiare
anche
lavoratori non facenti parte del C.U.D.A.,
ma chiamati dallo stesso
ad
affiancarlo nello espletamento dei compiti ad esso affidati.
Di norma i permessi debbono essere richiesti, per iscritto e con
un
preavviso di almeno 24 (ventiquattro) ore, dagli organi competenti
del
C.U.D.A. alla Direzione aziendale, indicando il nominativo del
lavoratore o
dei lavoratori cui, a norma di legge o del presente contratto, spetta
il
permesso sindacale. Il godimento dei permessi deve avvenire
compatibilmente
con le esigenze dell'attività produttiva.
I nominativi di componenti il C.U.D.A., quelli designati a far parte
del
relativo Comitato Esecutivo e quelli chiamati ad affiancare il
C.U.D.A.
nell'espletamento dei
propri compiti
debbono
essere
preventivamente
comunicati per iscritto alla Direzione aziendale a cura del C.U.D.A.
stesso.
Le parti stipulanti il presente contratto comunque si impegnano, qualora
la
materia dovesse trovare regolamentazione legislativa o
interconfederale, a
coordinare La presente disciplina con le nuove norme generali.
Art. 48 - Prerogative e funzioni del sindacato.
1) Permessi sindacali.
La concessione, compatibilmente con le esigenze del servizio, di
permessi
sindacali retribuiti ai lavoratori componenti
degli organi direttivi
delle
Confederazioni, nonchè ai lavoratori componenti degli organi direttivi
delle
Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto viene mantenuta
come
dagli usi in atto nella categoria.
Ai lavoratori membri dei comitati direttivi dei sindacati
regionali e
provinciali (o territoriali o comprensoriali)
aderenti alle
predette
Federazioni nazionali saranno concessi, compatibilmente con le esigenze
di
servizio, permessi retribuiti fino ad un massimo di 12 (dodici)
giorni
all'anno per ciascun lavoratore designato, con possibilità di
interscambio
tra lavoratori interessati.
I permessi sindacali debbono essere espressamente richiesti
iscritto
all'azienda, dalle organizzazioni dei lavoratori interessati.
per
L'appartenenza agli organi direttivi delle Federazioni nazionali
dei
Sindacati regionali e provinciali e le variazioni relative devono
essere
comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alla
associazione
competente dei datori di lavoro che provvederà a comunicarle alle
aziende
interessate.
2) Diritto di affissione.
e
Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere,
su
appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre
in
luoghi
accessibili a tutti i
lavoratori,
all'interno
dell'unità
produttiva,
pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale
e del Lavoro.
3) Versamento dei contributi sindacali.
Su richiesta del lavoratore all'Ufficio competente, le aziende opereranno
la
trattenuta per contributi sindacali, mediante il rilascio di
deleghe
individuali firmate dall'interessato.
Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero
di
cartellino o matricola, il sindacato al quale deve essere versato
il
contributo, nonchè l'importo della trattenuta in percentuale sul
minimo
tabellare o in cifra fissa.
Tali
trattenute saranno effettuate di
norma
per ogni trimestre sulle competenze dell'ultimo periodo di paga
del
trimestre.
La trattenuta non sarà più effettuata su richiesta scritta del
Lavoratore
interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca
della
delega.
Le aziende provvederanno ad accreditare gli importi relativi alle
ritenute
operate sui conti correnti bancari o postali indicati
per
iscritto
all'ANFIDA dalle Federazioni FNLE-FLERICA-UILSP e che l'ANFIDA
provvederà a
comunicare alle aziende associate in modo da rendere
possibili
gli
accreditamenti predetti a decorrere dal 10 gennaio 1977.
4) Assemblee sindacali del personale.
I Lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui
prestano
la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario
di
lavoro,
nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà
corrisposta
la normale retribuzione.
Le riunioni che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi
di
essi
sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle
Rappresentanze
Sindacali Aziendali, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale
e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni
comunicate
alla Direzione dell'azienda.
Alle
riunioni possono
partecipare,
Direzione
dell'Azienda,
dirigenti esterni del
La
Rappresentanza Sindacale Aziendale.
previo
preavviso
sindacato
che
ha
alla
costituito
5) Diritti di informazione.
Le parti,
le
rispettive
dei
lavoratori,
delle
OO.SS., nel
ferma restando
distinte
l'autonomia dell'attività
responsabilità
imprenditoriale
degli imprenditori e
e
delle OO.SS.
si dichiarano disposte a periodici confronti, su richiesta
corso dei quali le aziende esporranno:
A) A livello ANFIDA:
a) annualmente: informazioni in merito alla politica tariffaria del
settore;
b) annualmente: le programmate
prospettive di sviluppo del servizio
con
particolare riferimento
ai programmi
di investimento
relativi
alla
distribuzione ed al trattamento in generale dell'acqua;
c) periodicamente: i programmi di investimento relativi all'estensione ed
al
potenziamento delle fonti di approvvigionamento, della distribuzione e
del
trattamento delle acque, i programmi operativi aventi concrete
rilevanze
occupazionali, gli effetti che l'attuazione dei predetti programmi
induce
sulla occupazione presente nelle diverse aziende, nel quadro della
dinamica
degli andamenti occupazionali complessivi, gli investimenti in materia
di
formazione professionale e le eventuali proiezioni operative delle
Società.
B) A livello di Azienda:
Le aziende informeranno una volta l'anno Le R.S.C.P. su:
a) gli specifici programmi di attuazione degli investimenti e lo stato
di
avanzamento dei progetti illustrati;
b) l'esistenza e le caratteristiche dei lavori appaltati, compreso il
loro
costo complessivo;
c)
i dati relativi al personale
occupato (sesso,
anzianità,
età,
inquadramento contrattuale ed altri eventuali dati statistici,
numero
contratti part-time);
d)i dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della
formazione
professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno
delle
aziende;
e) i processi di modifiche ed innovazioni organizzative particolarmente
se
incidenti sulla qualità o sulle quantità dell'occupazione, salvo
quanto
previsto dall'articolo 27 del presente contratto;
f) eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della
rete
di distribuzione.
NOTA A VERBALE - ART. 48.
Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni del . 10 gennaio
1974 conservano la loro validità fino ad eventuale revoca e pertanto
non
devono essere rinnovate.
DICHIARAZIONE A VERBALE - ART. 48.
Le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori
da
esse rappresentati ritengono valida la delega già rilasciata - sempre
salvo
il diritto individuale di revoca della stessa
anche in presenza
di
variazioni nella misura del contributo sindacale.
L'organizzazione dei datori
della
dichiarazione suddetta.
di
lavoro
stipulante
prende
atto
Art. 49 - Ambiente di lavoro - Tutela della salute.
Le R.S.C.P. o le R.S.A. quali rappresentanza dei lavoratori di cui
all'art.
9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di
controllare
l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni o
delle
malattie professionali o di promuovere la
ricerca, l'elaborazione
e
l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e
l'integrità
fisica dei lavoratori stessi.
A tal fine le predette rappresentanze potranno avvalersi
esperti e
tecnici delle strutture pubbliche previste dalle leggi.
di
Gli esperti ed i tecnici delle strutture di cui sopra sono tenuti al
segreto
sulle tecnologie e tecniche di produzione di cui vengano a conoscenza.
Le Direzioni aziendali dovranno essere preventivamente informate da
parte
delle R.S.C.P.
o delle R.S.A.
delle iniziative che esse
intendono
intraprendere.
I risultati delle rilevazioni ambientali e della verifica dello stato
di
salute mediante visite mediche previste dalla legge saranno annotati
su
appositi registri o libretti personali.
Viene sottolineato che alla acquisizione dei dati
la
rappresentanza del gruppo omogeneo di lavoro.
Le Direzioni informeranno
della
denunzia di esercizio.
le R.S.C.P.
o le R.S.A.
suddetti
partecipa
sui contenuti
Art. 50 - Videoterminali.
Premesso che la direttiva CEE 90/270 relativa alle prescrizioni minime
in
materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte
su
attrezzature munite di videoterminali non è ancora stata recepita
nello
ordinamento italiano, le Parti, al fine di pervenire alla definizione
della
disciplina dell'intera materia, si danno atto che gli interventi e
le
iniziative sotto elencati sono da considerare, nel loro insieme,
efficace
strumento di tutela delle condizioni di lavoro in questione e,
quindi,
esaustive di altri interventi sino all'eventuale emanazione in materia
di
disposizioni di legge o regolamentari.
1) Ambiente di lavoro.
Le aziende avvieranno, con opportuna articolazione da valutarsi caso
per
caso, una sistematica azione di controllo degli ambienti di lavoro in
cui
sia
prevista una
utilizzazione
esclusiva
od anche
prevalente
di
videoterminali onde realizzare, con la dovuta gradualità, gli
eventuali
adattamenti ritenuti necessari per garantire adeguati requisiti di
idoneità
ergonomica.
L'eventuale ricorso, in mancanza di risorse tecniche specializzate
delle
aziende alle U.S.L. o a strutture ed istituti specializzati di
diritto
pubblico per le rilevazioni e le misure necessarie ad accertare
la
rispondenza degli ambienti ai requisiti di idoneità come sopra
definiti,
formerà oggetto di apposito confronto tra le R.S.C.P. e la
competente
Direzione aziendale.
2) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti.
A) I lavoratori addetti professionalmente (e
cioè
sistematicamente,
abitualmente, anche se non continuamente purché per un periodo non
inferiore
a 4
(quattro) ore al giorno ad attività che comportino l'uso
di
videoterminali, saranno sottoposti, di norma con cadenza triennale, ad
un
controllo medico della funzione visiva correlato alla specificità
delle
mansioni svolte.
L'anzidetto controllo sarà effettuato dai competenti medici
allo
del lavoro
scopo di verificare l'esistenza di patologie permanenti o
durata
della funzione
visiva che
non consenta l'espletamento
attività
affidate.
In ordine all'attuazione dei controlli nei vari
saranno
preventivamente informate le competenti R.S.C.P.
posti
di lunga
delle
di
lavoro
Negli eventuali casi in cui risulti accertata una inidoneità
definitiva,
lavoratori interessati saranno reimpiegati dall'azienda nei posti
idonei,
compatibilmente con le esigenze del servizio, previa verifica
le
R.S.C.P.
con
Per i casi, invece, di accertata idoneità parziale (riferita cioè al
tempo
di impiego al videoterminale), saranno adottate - ove possibile misure
organizzative finalizzate alla più proficua utilizzazione dei
lavoratori
interessati.
B) I controlli di cui al precedente primo comma del punto A), saranno
svolti
a cura di strutture sanitarie pubbliche, enti o istituzioni specializzate
di
medicina del lavoro.
In ogni caso, il medico provvederà a rimettere direttamente
all'interessato
risultati degli accertamenti eseguiti, comunicando all'azienda
solo
giudizio di idoneità, idoneità parziale o di inidoneità.
Le Parti convengono che le lavoratrici in
gravidanza
potranno richiedere di essere trasferite
comportino
l'uso prolungato dei VDT.
accertato
stato
ad attività che
il
di
non
NOTA VERBALE ALL'ART. 50.
Con riferimento a quanto previsto dal 30 comma art. 1 sulle
Relazioni
Industriali, si conviene che l'argomento "Videoterminali" sia oggetto
di
esame nell'ambito di quelli relativi a "sicurezza ed ambiente di lavoro".
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le OO.SS. ritengono un diritto del lavoratore addetto ad unità video in
modo
sistematico ed abituale, il ricorso ad una pausa che, in mancanza di
accordo
fra le Parti, interrompa periodicamente la continuità delle
operazioni,
anche con cambiamenti di attività nell'ambito del complesso della
propria
mansione.
Art. 51 - Certificato di lavoro.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa,
l'azienda
ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione
del
rapporto di lavoro, e nonostante qualsiasi contestazione sulla
liquidazione
per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione
del
tempo durante
il quale
il lavoratore ha svolto
la
sua
attività
nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e dell'ultimo
gruppo
nel quale e stato inquadrato.
Art. 52 - Cessione e trasformazione di azienda.
La cessione e trasformazione dell'azienda non risolve di per sé il
contratto
di lavoro ed il personale
ad essa addetto conserva i suoi diritti
nei
confronti dell'azienda subentrante.
Art. 53 - Norme aziendali.
Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore
deve
uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite
dalla
Direzione dell'azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti
al
dipendente dal presente contratto.
Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale
con
ordine di servizio od altro mezzo.
Art. 54 - Reclami e controversie.
Le parti, in relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n.
533,
riconfermando
l'utilità
e l'importanza
degli strumenti
conciliativi
sindacali, si danno atto dell'opportunità che, nel caso di insorgenza
di
controversie relative ai rapporti di lavoro
compresi nell'ambito
di
applicazione della legge 11 agosto 1973, n. 533, prima di adire
l'autorità
giudiziaria, si dia corso ad una delle due seguenti procedure
conciliative:
1) tentativo di conciliazione con l'intervento delle associazioni
sindacali
centrali stipulanti il presente contratto ai fini e per gli effetti
della
sopra citata legge 1 agosto 1973, n. 533;
2) tentativo di conciliazione presso le commissioni e
sottocommissioni
costituite presso gli Uffici provinciali del lavoro e della
massima
occupazione o presso le sezioni zonali degli stessi, ai sensi della legge
11
agosto 1973, n. 533 - Norme per le controversie individuali in materia
di
lavoro - Capo I - Delle controversie individuali di lavoro, articoli
410,
411 e 412.
Per l'effettuazione del tentativo di cui al precedente punto
seguirà
la seguente procedura:
1), si
a) accertata la impossibilità di comporre la controversia in sede
aziendale,
verrà redatto un verbale in triplice copia, sottoscritto dalla
Direzione
dell'azienda, dal lavoratore e dalla R.S.A.; il verbale dovrà
contenere
tutti i dati utili alla conoscenza della controversia ed i motivi
del
disaccordo e dovrà indicare le associazioni sindacali centrali
stipulanti
dalle quali le parti intendono
seguito
della vertenza;
essere
assistite
nell'eventuale
b) ciascuna delle parti può chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla data
di
sottoscrizione
del verbale di cui al
precedente
punto a),
l'intervento
dell'associazione sindacale centrale dalla quale intende essere
assistita;
questa,
entro successivi 20
(venti) giorni, inviterà
l'associazione
sindacale di controparte ad un incontro per esperire il tentativo
di
amichevole componimento della controversia; di detto incontro sarà
redatto
verbale in quadruplice copia, sottoscritto dalle parti e dalle
associazioni
sindacali intervenute. In caso di mancata conciliazione, nel
verbale
dovranno risultare le motivazioni addotte dalle parti.
Art. 55 - Decorrenza e durata.
Salvo quanto diversamente stabilito per i singoli istituti, il
presente
contratto decorre dal 10 ottobre 1991 ed ha validità fino al 30
settembre
1995.
Il presente contratto si intenderà tacitamente rinnovato, di anno in
anno,
qualora le parti non ne diano disdetta, con lettera raccomandata,
almeno 2
(due) mesi prima della scadenza.
DICHIARAZIONE COMUNE
Il presente contratto disciplina compiutamente il rapporto di lavoro per
gli
addetti alle aziende acquedottistiche private, nei suoi aspetti
normativo e
retributivo. Esso succede al C.C.N.L. 1 marzo 1989, nei confronti del
quale
presenta modifiche che le parti contraenti hanno valutato e
deliberato
globalmente mediante le quali esse hanno inteso dare applicazione
al
protocollo d'intesa 10 dicembre 1991 tra il Governo e le Parti Sociali,
e,
contemporaneamente, realizzare un effettivo miglioramento, per i
lavoratori
interessati, delle clausole sia normative che retributive del
contratto
medesimo, considerate nel loro complesso.
Le associazioni stipulanti si impegnano a fare rispettare l'osservanza
del
presente C.C.N.L. da parte dei propri aderenti e dichiarano
concordemente
che la gestione del contratto, in qualsivoglia sede, non può
modificarne o
innovarne il contenuto e l'articolazione
salvo che per
le
materie
espressamente
demandate
al livello
aziendale
dalle presenti
norme
contrattuali.
PROTOCOLLO DI SALVAGUARDIA
In relazione all'impegno assunto dal Governo e dalle Parti
sociali Confindustria ed Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori - con il
protocollo
10.12.1991 di riprendere le trattative per la lotta all'inflazione, le
Parti
firmatarie del presente contratto convengono di incontrarsi entro 3
mesi
dalla conclusione del predetto negoziato governativo\interconfederale
per
l'eventuale coordinamento delle intese oggi sottoscritte con le norme e
le
indicazioni che potranno risultare dal negoziato stesso.
In occasione di tale incontro potrà essere altresì prevista - a richiesta
di
una delle Parti - una ulteriore verifica dell'andamento inflattivo
da
effettuarsi successivamente all'1.1.1994.
...OMISSIS... DA PAG. 80 A PAG. 82 NON ACQUISITE.
VEDI ARCHIVIO LEGGI.
ERA RIPORTATA LA LEGGE 29.05.1982 N. 297
Allegato "B"
REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA ACQUEDOTTISTI
a) Agli accantonamenti di cui all'articolo 35 del C.C.N.L. 23 novembre
1979,
maggiorati da quanto previsto al comma 4 dell'articolo 36 del C.C.N.L.
23
febbraio 1983,
sarà applicata la rivalutazione di
cui alla legge
29
maggio 1982, n. 297, con decorrenza 10 marzo 1983. (1)
b) Gli importi suddetti potranno essere richiesti dai lavoratori,
le
modalità e le misure percentuali previste dalla legge di cui sopra,
relativa
al trattamento di quiescenza, con le seguenti modifiche:
con
- in deroga al limite previsto di 8 anni di anzianità hanno titolo
tutti i
lavoratori in forza al 10 novembre 1979 e titolari del sottoconto "A";
- saranno prese in considerazione dalle Direzioni aziendali, d'intesa con
le
R.S.C.P., anche eventuali richieste presentate dai lavoratori per i
casi
particolari che giustifichino la corresponsione oltre ai motivi
previsti
dalla legge relativa alle anticipazioni del Fondo di quiescenza;
- a livello aziendale, tra azienda e R.S.C.P.,
esaminate
norme per la gestione del residuo sottoconto "A".
potranno essere
Norme applicative;
1) Le parti si danno atto che si intendono "trattamenti di miglior
favore",
riferiti al fondo di previdenza, le situazioni in essere
nell'Acquedotto
Vesuviano S.p.A. di Ercolano.
2) Le aziende si impegnano a liquidare i residui saldi esistenti
nei
sottoconti "B" del fondo di previdenza, laddove ciò non fosse
ancora
avvenuto.
3) L'ANFIDA e La FULGA (*) convengono di concordare, per casi
particolari,
la possibilità di limitate erogazioni oltre le percentuali
stabilite e
convenire importi anche eccedenti il 70%.
C.C.N.L. 23 novembre 1979 - Art. 35. - Previdenza acquedottisti.
L'articolo 35 del C.C.N.L. 7 ottobre 1976 è soppresso.
Ai lavoratori in forza al 10 novembre 1979 le aziende continueranno
ad
effettuare
ad personam gli accantonamenti di cui ai punti I, II e
III
dell'articolo stesso, escludendo dalla base di calcolo l'indennità
di
contingenza maturata successivamente al 31 ottobre 1979.
C.C.N.L. 23 febbraio 1983 - Art. 36. - Comma 4.
Gli importi di cui al punto 1) della norma transitoria in calce al punto
a)
dell'art. 33 del C.C.N.L. 23 novembre 1979, verranno addizionati alle
somme
individuali risultanti nel sottoconto "A" del fondo di previdenza al
28
febbraio 1983.
C.C.N.L. 23 febbraio 1983 - Art. 25. - Punto a).
Norma transitoria - "una tantum".
1) A copertura del periodo tra il 10 aprile 1982 ed il 31 dicembre 1982,
al
personale dipendente viene corrisposta una erogazione "una tantum"
nelle
misure mensili appresso indicate:
L.
"
"
"
"
"
"
25.000
29.250
33.750
36.500
40.750
46.000
50.000
al
al
al
al
al
al
al
VII
VI
V
IV
III
II
I
Gruppo;
Gruppo;
Gruppo;
Gruppo;
Gruppo;
Gruppo;
Gruppo.
_____________
(1) Norme richiamate nell'allegato "A".
(*) Attualmente FNLE-FLERICA-UILSP.
...OMISSIS...DA PAG. 85 A PAG. 108 NON ACQUISITE.
VEDI ARCHIVIO LEGGI.
ERANO RIPORTATE:
LA LEGGE 29.05.1982 N° 297
LA LEGGE 20.05.1970 N° 300.
Allegato "E"
NORME SULL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI
Verbale di accordo 13/11/1991 tra l'A.N.F.I.D.A. e le OO.SS. dei
lavoratori FNLE - CGIL; FLERICA - CISL; UILSP - UIL
In attuazione della legge 12.6.1990 n° 146
Le parti
PREMESSO:
- che la legge 12.6.1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto
di
sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti
della persona costituzionalmente tutelati - Istituzione della Commissione
di
garanzia dell'attuazione- della Legge), intende contemperare
l'esercizio
del diritto di sciopero, con il godimento dei diritti della
persona,
costituzionalmente tutelati;
- che a questo fine - in relazione all'art. 1 punto 2 lett. a ed all'art.
2
della legge stessa - occorre individuare le prestazioni che, anche in
caso
di sciopero, sono indispensabili per assicurare agli utenti il godimento
dei
predetti loro diritti ed in particolare, nella specie,
l'approvvigionamento
di risorse naturali e di beni o servizi di prima necessità quali
appunto
sono quelli
erogati dalle imprese acquedottistiche;
in
considerazione
delle
prassi
di
autoregolamentazione
autonomamente
praticate
da
FNLE-FLERICA-UILSP
hanno convenuto quanto segue:
1) Prestazioni indispensabili
degli
impianti
per la
sicurezza ed
il funzionamento
La sicurezza
ed il
funzionamento
degli
impianti
e
dei
servizi
acquedottistici vanno garantiti, durante l'astensione del lavoro,
per
sciopero, attraverso il mantenimento di tutte le prestazioni
lavorative
nelle stesse misure quantitative, nelle stesse tipologie professionali e
con
le modalità vigenti nei giorni domenicali e festivi, compresi
reperibilità
e/o pronto intervento, conformemente all'organizzazione del lavoro in
atto.
Entro 30 giorni dalla firma del presente verbale a livello aziendale
può
essere individuato - ove occorra - il personale necessario al
mantenimento,
in caso di astensione dal lavoro, delle prestazioni indispensabili per
il
funzionamento del servizio, alla stregua di quanto sopra convenuto che
resta
confermato anche in caso di mancato accordo in sede aziendale
scaduto
infruttuosamente il suddetto termine di 30 giorni.
2) Adempimenti sindacali
In ottemperanza al comma 5 dell'art. 2 della Legge n. 146 la
proclamazione
di ciascuno sciopero, per le azioni di sciopero che abbiano
riflessi
sull'utenza, deve essere comunicata alle aziende con un preavviso minimo
non
inferiore a 10 giorni, ad eccezione di astensioni dal lavoro in
difesa
dell'ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi
della
incolumità e della sicurezza dei lavoratori.
Lo sciopero può essere indetto dai vari livelli delle strutture
sindacali
FNLE-FLERICA-UILSP, singolarmente o unitariamente.
In ragione della rilevanza, anche ai fini dell'accertamento di
eventuali
responsabilità,
che le
manifestazioni
hanno assunto con
l'entrata
in
vigore della legge 146/90, la proclamazione degli scioperi dovrà
essere
notificata ai competenti livelli aziendali e/o di esercizio
mediante
comunicazione che consenta l'individuazione dell'istanza
dell'organizzazione
sindacale che ha proclamato lo sciopero; tale comunicazione,
debitamente
sottoscritta
e
datata,
conterrà inoltre
l'indicazione delle
unità
organizzative e del personale interessati nonché le modalità di
svolgimento,
la data e la durata dello sciopero.
Nei casi di adesione e proclamazione di scioperi effettuati dalle
Segreterie
Confederali, qualora la comunicazione di dette segreterie non contenga
tutte
le indicazioni suddette, le integrazioni saranno fornite dalle
Federazioni
di Categorie al corrispondente livello sempre nel rispetto del
termine
minimo di preavviso di 10 giorni.
In caso di scioperi nazionali la comunicazione, di cui al 1 comma,
con
l'osservanza, peraltro, di un preavviso di 11 giorni, può essere
indirizzata
all'ANFIDA che provvederà a sua volta a trasmetterla alle Aziende
associate
nel medesimo testo in cui le sia stata tempestivamente notificata
dalle
organizzazioni sindacali.
La revoca dello sciopero compete alla struttura dichiarante.
Le strutture delle organizzazioni sindacali FNLE-FLERICA-UILSP
impegnano
ad evitare la proclamazione di scioperi in concomitanza con:
si
- la settimana di Pasqua, dal martedì che precede al martedì che segue;
- il periodo che va dal 20 dicembre al 6 gennaio;
- la
settimana coincidente con qualsiasi tipo di elezione
nazionale,
regionale e comunale, referendum nazionali, comprensiva dei
di
votazione e scrutinio.
giorni
- settimana di Ferragosto.
Inoltre
scioperi dichiarati o
in
corso
di
effettuazione
saranno
immediatamente sospesi in caso di avvenimenti o guasti
eccezionali o
calamità naturali quali, ad esempio, periodi di siccità, inquinamento
delle
acque, ecc..
Della proclamazione di sciopero e delle relative motivazioni
saranno
tempestivamente informati gli utenti ed i cittadini. Ogni proclamazione
di
sciopero dovrà contenere l'indicazione preventiva della durata delle
singole
astensioni dal lavoro.
3) Adempimenti aziendali.
Le aziende - informate della proclamazione dello sciopero come previsto
dal
precedente punto 2) - si impegnano:
- a dare comunicazione agli utenti, nelle forme adeguate, almeno
cinque
giorni prima dell'inizio dello sciopero, dei modi e dei tempi di
erogazione
dei servizi gestiti durante l'astensione e della relativa riattivazione;
- a non affidare all'interno lavori, inerenti il ciclo produttivo
aziendale,
sospesi per effetto della proclamazione dello sciopero e non
aventi
conseguenze sull'erogazione del servizio all' utenza.
4) Norme sanzionatorie.
In ottemperanza al comma 1 dell'art. 4 della Legge n. 146 i lavoratori
che
si asterranno dalle prestazioni indispensabili in violazione di
quanto
previsto al punto 1) del presente accordo, saranno soggetti a
sanzioni
disciplinari proporzionate alla gravità dell'infrazione, con
esclusione
delle misure estintive del rapporto o di quelle che comportino
mutamenti
definitivi dello stesso, secondo le procedure previste dall'art. 40
del
C.C.N.L. 01/03/1989.
5) Disposizioni finali.
Il presente accordo attuativo della legge 146/90 diventa in via
sperimentale
parte aggiuntiva del vigente C.C.N.L. ed a richiesta di una
parti
potrà essere riverificato a far data dal mese di ottobre 1992.
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