ûûûûû Contratto Collettivo Nazionale 17 dicembre 1990 per i dipendenti della Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo - Direzione per l'Italia - e della Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A. In Roma, addì 17 dicembre 1990 tra la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE-LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A. rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio Benigni e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché da: Giovanni Di Vaio, Aldo Orfei, Mariano Manganiello, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni; e - la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT) aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Luciano Mancini, dal Segretario Generale Aggiunto Donatella Turtura, dal Segretario Responsabile del Settore Mauro Moretti, da Luciano Maggi e Franco Barbucci dell'Ufficio Sindacale Nazionale, coadiuvati dalle strutture regionali nelle persone di: Giuseppe Cecalupo, Vincenzo Mazzeo; nonché dalle Rappresentanze di base nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi Cosentino, Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo Mazzeo, Ahmed Mohamed, Emidio Pasqui, Marino Perego, Gino Sebastiani, Domenico Vastola; - la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Frisella, dal Segretario Responsabile del Settore Ferrovieri Luigi Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero Bosi, Claudio Claudiani, Sandro De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio Innocente, Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal Segretario Confederale Giuseppe Surrenti; - l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Giancarlo Aiazzi, dal componente della Segreteria della Federazione Arturo Papini, dal coordinamento UILT/WL nelle persone di: Marcello Amantini, Sergio Aureli, Giorgio Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari; - la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato (FISAFS) aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e dal Segretario Generale Aggiunto Armando Romeo, con l'assistenza del Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. (SALPAS), rappresentato dal Segretario Nazionale Claudio Fiorenza e dai componenti la Segreteria Nazionale: Salvatore Bagnoli, Carlo Lombardi, Orlando Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori composta da: Ciro Autiero, Saverio Cirillo, Michele Clori, Ciro Cozzolino, Giuseppe Cutrona, Mario De Michele, Costanzo Fricchione, Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco; è stato stipulato l'accordo collettivo nazionale di lavoro. per il rinnovo del contratto In Roma, addì 17 dicembre 1990 tra la la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO e OFFICINE FERROVIARIE WAGONS LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario della C.I.C.L.T. Egizio Benigni, e dal Direttore Generale della O.F.W.L. Concetto Carrubba, nonché da: Giovanni Di Vaio, Aldo Orfei, Mariano Manganiello, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni; e - la CISNAL Terziario Federazione Nazionale Lavoratori Commercio, Turismo, Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Pier Corrado Cutillo, Luigi Grassi, dai Dirigenti Nazionali Bruno Mariani, Antonio Piscopo e dal Coordinamento Lavoratori CICLT - WL: Giacomo Paglia (coordinatore), Alessandro Catenaro, con l'assistenza della CISNAL (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata dal responsabile del Settore per le politiche sindacali Stefano Cetica; è stato stipulato di lavoro. l'accordo per il rinnovo del contratto collettivo In Roma, addì 11 maggio 1993 tra la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario Egizio Benigni, nonché da: Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni; con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro e dal Vice Direttore Giorgio Usai; e - la Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (FILT) aderente alla CGIL, rappresentata dal Segretario Generale Luciano Mancini, dal Segretario Generale Aggiunto Paolo Brutti, dal Segretario Responsabile del Settore Dino Testa, da Luciano Maggi e Franco Barbucci dell'Ufficio Sindacale Nazionale, coadiuvati dalle strutture regionali nelle persone di: Giuseppe Cecalupo, Vincenzo Mazzeo, nonché dalle Rappresentanze di base nelle persone di: Claudio Casamassima, Oliviero Cassini, Luigi Cosentino, Antonio Del Giudice, Cesare Del Sordo, Vincenzo Lelli, Angelo Mazzeo, Ahmed Mohamed, Emidio Pasqui, Marino Perego, Gino Sebastiani, Domenico Vastola; - la Federazione Italiana Trasporti (FIT) aderente alla CISL, rappresentata dal Segretario Generale Gaetano Arconti, dal Segretario Generale Aggiunto Salvatore Frisella, dal Segretario Responsabile del Settore Ferrovieri Luigi Vaglica e dai componenti la Segreteria Nazionale Ferrovieri: Piero Bosi, Claudio Claudiani, Sandro De Angelis, Roberto Di Pascale, Claudio Innocente, Romano Ioni, Mario Pettenella, Giuseppe Torres; assistiti dal Segretario Confederale Giuseppe Surrenti; - l'Unione Italiana Lavoratori Trasporti (UILTRASPORTI) aderente alla UIL, rappresentata dal Segretario Generale Sandro Degni, al componente della Segreteria della Federazione Arturo Papini, dal coordinamento UILT/WL nelle persone di: Marcello Amantini, Sergio Aureli, Giorgio Bonanni, Camillo D'Amico, Giampiero Dionisi, Marco Verzari; - la Federazione Italiana Sindacati Autonomi Ferrovieri Stato (FISAFS) aderente alla CISAL, rappresentata dal Segretario Generale Antonio Papa e dal Segretario Generale Aggiunto Armando Romeo, con l'assistenza del Sindacato Autonomo Lavoratori Partecipate Appalti e Servizi F.S. (SALPAS), rappresentato dal Segretario Nazionale Claudio Fiorenza e dai componenti la Segreteria Nazionale: Salvatore Bagnoli, Carlo Lombardi, Orlando Quirici, Elio Sufferini; nonché da una delegazione di lavoratori composta da: Ciro Autiero, Saverio Cirillo, Michele Clori, Ciro Cozzolino, Giuseppe Cutrona, Mario De Michele, Costanzo Fricchione, Luciano Gagliardi, Giovanni Ziaco; si è concordato di procedere alla redazione del testo del contratto collettivo con l'inserimento degli articoli riportati nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data odierna, superando così ogni e qualsiasi divergenza interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi ultimi disciplinate. In Roma, addì 11 maggio 1993 tra la COMPAGNIA INTERNAZIONALE DELLE CARROZZE-LETTI E DEL TURISMO e la OFFICINE FERROVIARIE WAGONS-LITS S.p.A., rappresentate dal Presidente Legale Rappresentante per l'Italia Francesco Paolo Pappalardo, assistito dal Direttore Generale del Settore Ferroviario Egizio Benigni nonché da: Fabio Liberati, Renato Mantegazza, Aldo Orfei, e da: Giovanni Donfrancesco, Sosio Franzese, Adolfo Torroni; con l'assistenza dell'AGENS, rappresentata dal Presidente Felice Mortillaro e dal Vice Direttore Giorgio Usai; e - la CISNAL Terziario Federazione Nazionale Lavoratori Commercio, Turismo, Distribuzione e Servizi, rappresentata del Segretario Nazionale Luigi Gabriele, dai componenti la Segreteria Nazionale Pier Corrado Cutillo, Vittorio Delle Donne, Luigi Grassi, dai Dirigenti Nazionali Renato Attardi, Giorgio Ferri, Ettore Figueroa, Ferdinando Greco, Maurizio Mazzi, Mario Rapisarda, Roberto Solombrino, Franco Zauli, e dal Coordinamento Lavoratori CICLT - WL: Giacomo Paglia (coordinatore), Vincenzo Badij, Sergio Bianchini, Andrea Cardassi, Vito Colasuonno, Giuseppe Vecchione, con l'assistenza della CISNAL (Confederazione Italiana Sindacati Nazionali Lavoratori), rappresentata del responsabile del Settore per le politiche sindacali Mauro Mobilia; si è concordato di procedere alla redazione del testo del contratto collettivo con l'inserimento degli articoli riportati nel Protocollo d'intesa sottoscritto in data odierna, superando così ogni e qualsiasi divergenza interpretativa in precedenza registrata sulle materie da questi ultimi disciplinate. TITOLO I VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO ARTICOLO 1 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, salvo le particolari differenziazioni specificate nel testo del Contratto stesso, i rapporti di lavoro del personale dipendente dalla Direzione per l'Italia della Compagnia Internazionale delle Carrozze Letti e del Turismo e dalla Officine Ferroviarie Wagons-Lits S.p.A. ARTICOLO 2 Il presente contratto sostituisce integralmente tutte le normative precedenti la data del 17 dicembre 1990, anche derivanti da accordi e/o integrazioni successive e/o concessioni aggiuntive, salvo che per singoli istituti non sia diversamente stabilito, e per accordi specifici a livello territoriale non in contrasto con la presente disciplina. Il C.c.n.l. riconosce da un lato le aspettative dei lavoratori a realizzare maggiori benefici, dall'altro le esigenze dell'impresa di poter programmare la propria attività produttiva sulla base di elementi e predeterminati per la durata del contratto stesso. certi Le parti si danno reciprocamente atto che l'attuale disciplina contrattuale collettiva nazionale aziendale costituisce un complesso normativo inscindibile, migliorativo della precedente disciplina. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla legge e da accordi sindacali interconfederali. TITOLO II DECORRENZA E DURATA ARTICOLO 3 Il presente contratto entra in vigore il 1° gennaio 1990 e scadrà il 31 dicembre 1993, salve le diverse decorrenze stabilite, per singoli istituti, dai relativi articoli. Esso avrà efficacia fino alla stipula del nuovo Contratto e s'intenderà tacitamente rinnovato per un anno, e successivamente di anno in anno, ove non sia data disdetta da una delle parti stipulanti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza. TITOLO III ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E MIGLIORAMENTI TECNICO-PRODUTTIVI ARTICOLO 4 Le Parti si danno atto che i recuperi di produttività ed efficienza, nonché i possibili miglioramenti dell'organizzazione del lavoro, rappresentano il comune presupposto all'individuazione delle grandezze economiche definite nel Verbale di Accordo del 1°.12.1990. In particolare si conviene quanto segue: OFERWALITS a) le Parti individuano, a livello locale, le modalità per il recupero dell'orario di produzione diretta a spese di attività accessorie non produttive; b) verrà realizzata, a livello locale, ogni opportuna forma di mobilità professionale e/o territoriale al fine di favorire il raggiungimento degli obiettivi definiti tra le Parti e le conseguenti ricadute economiche. La Direzione locale informerà preventivamente le R.S.A. sulle motivazioni e la presumibile durata. C.I.C.L.T. a) Sono garantite dal personale le prestazioni connesse ad iniziative commerciali e/o promozionali, che rappresentano parte integrante e qualificante della prestazione lavorativa ai vari livelli di responsabilità. L'azienda si impegna a favorire l'adeguamento dell'attitudine commerciale del personale attraverso opportuni corsi di formazione. Caratteristiche, obiettivi e durata dei comunicati preventivamente alle OO. SS. Nazionali. corsi verranno In caso di vendite, le prestazioni verranno compensate una percentuale sugli incassi; per iniziative non di vendita (promozionali, gadget, ecc.) non è previsto compenso. Sia per le promozionali, iniziative commerciali, sia per operazioni con l'Azienda informerà preventivamente le R.S.A. locali e OO.SS. Nazionali in funzione dell'estensione e delle caratteristiche dell'operazione, anche con riguardo alle soluzioni logistico-organizzative individuate. Sulla materia sarà stabilita una normativa di generale, compatibile con quanto definito nel presente punto. le carattere Sulla base di quanto convenuto con la pre-intesa del 1°.12.1990, che costituisce parte integrante del presente contratto ed in funzione dell'evoluzione della realtà contrattuale di riferimento del settore trasporti, e nell'ipotesi di addivenire ad un nuovo C.C.N.L., le Parti valuteranno la corrispondenza dell'attuale inquadramento rispetto a professionalità diverse. In tale quadro, sarà esaminata la richiesta sindacale di unificazione dell'attuale 3° livello, nonché di risistemazione mutate professionalità. di b) Il personale viaggiante effettua, per conto dell'Azienda, il ritiro e la consegna della posta di servizio da e per i vari impianti, nell'ambito del proprio turno di lavoro. L'Azienda non intraprenderà azioni per l'accertamento di responsabilità in caso di furti e/o smarrimenti della corrispondenza. Le Parti concorderanno soluzioni logistiche ed organizzative, es. cassetta-posta presso la Sezione, per limitare al massimo l'impegno derivante al personale. ad Sono esclusi colli, pacchi ed oggetti voluminosi. c) Il personale di riserva collabora, nei limiti di tempo a disposizione e nell'ambito delle mansioni compatibili col livello proprio d'inquadramento, al migliore svolgimento del servizio su indicazioni del superiore diretto. I compiti saranno definiti localmente a seguito di incontro tra le Parti. d) Le Parti definiranno criteri generali sulla base dei quali verranno concordati, a livello locale, i turni di servizio del personale, con l'obiettivo principale dell'ottimizzazione dell'orario di lavoro. e) Le Parti individueranno criteri omogenei di riferimento per verificare l'esistenza di soste al secondo capolinea. f) In caso di necessità, es. scarto di una vettura letti rimpiazzata da una vettura cuccette, il personale offrirà l'assistenza necessaria al viaggiatore all'atto della partenza. g) Nel caso di prestazioni ridotte ai Parchi per cause varie, es. assemblea, l'organizzazione del lavoro per le ore residue resta di competenza dell'Azienda. TITOLO IV RELAZIONI INDUSTRIALI ARTICOLO 5 Nel mercato di riferimento delle aziende C.I.C.L.T. ed OFERWALITS si sono inseriti decisamente elementi di forte concorrenzialità, nei confronti dei quali - per comune volontà delle Parti stipulanti - va esercitata appieno ogni rispettiva capacità, con l'obiettivo di consolidare ed estendere le attività aziendali. Il sistema di relazioni industriali e di rapporti d'azienda individua quindi, come fattori portanti, la crescita delle imprese e la ricaduta di una migliore posizione competitiva in termini economici e, laddove possibile, occupazionali. Ciò, per comune volontà delle Parti stipulanti, non può avvenire senza l'ampio coinvolgimento dei lavoratori e la loro consapevole partecipazione allo sviluppo aziendale. Si conviene pertanto sull'utilità di migliorare, ognuno per la sua parte, i processi interni di comunicazione ed informazione, necessari alla gestione positiva di una fase di così ampi e profondi mutamenti. In questo quadro, le Parti convengono sulla necessità di privilegiare un'impostazione di rapporto tesa alla soluzione dei problemi. In tal senso vengono individuate modalità di «raffreddamento» dei potenziali conflitti che prevedono, nel caso in cui i problemi abbiano origine locale, un livello superiore di risoluzione, individuato fin d'ora nella sede nazionale e fermo restando ogni possibile tentativo di composizione a livello locale. Qualora il potenziale conflitto abbia rilevanza nazionale, le Parti concorderanno modalità che, senza ledere legittime prerogative e reciproche responsabilità, realizzino pause di raffreddamento e/o occasioni ulteriori di confronto, sempre con lo scopo di risolvere positivamente la vertenza. Si conviene inoltre di recepire nel testo del C.C.N.L. il Codice di autoregolamentazione del Settore Trasporti, allegato al presente contratto, e di iniziare, a far data dal 15 maggio 1993, l'esame per la definizione di un nuovo codice di regolamentazione dei comportamenti delle parti in presenza di conflitti, sulla base del testo del Protocollo di autoregolamentazione sopracitato. Tale esame dovrà esaurirsi entro il 31 luglio 1993. Le Parti concordano sulla necessità che le relazioni industriali si svolgano in una cornice di riferimenti certi e predeterminati, sia per quanto attiene ai diversi livelli di confronto e negoziato, sia per quanto riguarda ruoli e responsabilità dei diversi gradi, con riferimento ai soggetti abilitati ai differenti livelli. sia infine A. LIVELLO NAZIONALE INTERAZIENDALE competente per: - informativa annuale sulla situazione e prospettive di sviluppo, con particolare riferimento all'andamento dell'occupazione, allo sviluppo dei Progetti Qualità, allo stato dei servizi; - gestione delle eventuali situazioni di crisi; - questioni applicative riguardanti il C.C.N.L.; - rinnovo del C.C.N.L. o di Accordi Nazionali interaziendali; - composizione delle rilievo ultraterritoriale. vertenze locali che rivestono Soggetti abilitati: - Segreterie Nazionali di Federazione; Direzione Centrale. B. LIVELLO AZIENDALE NAZIONALE competente per: - informative di carattere aziendale; - questioni applicative riguardanti il C.C.N.L., di rilievo aziendale. Soggetti abilitati: - Segreterie Nazionali di Federazione; - Direzione Centrale. C. LIVELLO TERRITORIALE competente per: - quanto non definito ai punti A. e B. Soggetti abilitati: - Strutture Territoriali di Federazione; - R.S.A. locali; - Responsabile locale dell'Azienda. Per consentire il regolare svolgimento delle relazioni industriali, le OO.SS. comunicheranno alla Direzione Centrale i nominativi dei Rappresentanti Sindacali Aziendali locali distinti per territorio e per Azienda e dei coordinatori di Roma e Milano, nonché dei Responsabili di Federazione ai vari livelli. Eventuali modifiche verranno tempestivamente comunicate alla Direzione Centrale, che provvederà ad informare l'unità produttiva e/o l'Azienda interessata. Analoga comunicazione verrà inoltrata dalla Direzione Centrale alle OO.SS. Nazionali. Le Parti si danno atto a rappresentarli. che i soggetti indicati sono quelli titolati Variazioni organizzative e tutele occupazionali. Onde evitare ricadute negative sui livelli occupazionali, in presenza di determinate situazioni di necessità, le Parti si confronteranno al fine di trovare le soluzioni idonee a fronteggiare il rischio suddetto, sulla base di specifici progetti. In funzione dell'introduzione di nuove tecnologie nuova organizzazione del lavoro, le Parti si incontreranno le ricadute sull'orario di lavoro e sul personale. TITOLO V e/o per di valutare SISTEMA DI INFORMAZIONI ARTICOLO 6 Le Parti, ferme restando l'autonomia imprenditoriale e rispettive distinte responsabilità della Direzione aziendale e delle Organizzazioni Sindacali, convengono quanto segue: le 1) l'Azienda, di norma due volte l'anno, fornirà alle Organizzazioni Sindacali aziendali nazionali informazioni sulle prospettive di sviluppo e di adeguamento della propria attività sul piano globale nazionale e sui programmi che comportino nuovi insediamenti. In relazione a quanto precede, avranno successivamente luogo incontri di verifica. 2) Nel corso di appositi incontri, i rappresentanti dell'Azienda e delle OO.SS. nazionali aziendali esamineranno le eventuali modifiche da apportare all'attuale organizzazione del lavoro, e le iniziative volte a realizzare una maggiore economicità ed un miglioramento dei servizi, nonché una più completa assistenza alla clientela. Le modifiche e le iniziative stesse saranno esaminate con particolare riguardo alle implicazioni che potranno avere sulla professionalità e mobilità dei lavoratori ed alla salvaguardia dell'occupazione. 3) Analoghe informazioni, finalizzate a realizzare sul piano applicativo i programmi di cui sopra, saranno fornite a livello regionale. TITOLO VI OCCUPAZIONE FEMMINILE ARTICOLO 7 Sulla base dei dati relativi agli andamenti occupazionali rilevati dal rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile di cui all'art. 19 della legge 10 aprile 1991, n. 125 ed in presenza di fenomeni di palese discriminazione, le parti interverranno per la piena e reale attuazione delle normative in tema di parità e pari opportunità, sperimentando anche progetti di azioni positive. I campi di della intervento vanno dalle politiche dell'accesso a quelle qualificazione e della riqualificazione ed investono tutte le questioni capaci di creare una parità sostanziale tra uomini e donne, superando concordemente le eventuali difficoltà organizzative. TITOLO VII ASSUNZIONE IN SERVIZIO ARTICOLO 8 Ove sia necessario coprire posti in organico, l'Azienda assegnerà mansioni equivalenti o superiori, a norma del successivo art. 20 a lavoratori di altre qualifiche, già in servizio e previa verifica della loro idoneità, tenuto presente quanto previsto nel successivo Titolo XL. Successivamente, ove permanga assumere nuovi lavoratori. detta necessità, si procederà ad In tal caso, prima di attivare la procedura di assunzione, l'Azienda accerterà, mediante un concorso cui potranno partecipare i dipendenti in organico che abbiano un inquadramento pari o inferiore a quello della qualifica richiesta, se tra i lavoratori già in servizio ve ne siano di idonei ai posti vacanti. Tale accertamento avrà luogo previa comunicazione a tutto il personale con apposita circolare, informandone in pari tempo le OO.SS. e precisando tempestivamente le materie e le procedure degli esami. I rappresentanti delle OO.SS. assisteranno gli esaminandi iscritti alle suddette Organizzazioni o, a richiesta degli interessati, i non iscritti. All'atto dell'assunzione l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto: 1) la data di inizio del rapporto di lavoro; 2) la durata del periodo di prova; 3) la categoria professionale della classificazione viene assegnato e la qualifica; 4) la retribuzione; unica cui 5) la residenza lavorativa; 6) tutte le altre eventuali condizioni che saranno concordate. Prima dell'assunzione il lavoratore sarà sottoposto a visita medica e dovrà essere riconosciuto fisicamente idoneo a giudizio dell'Ispettorato Sanitario delle Ferrovie dello Stato od altro Entre Statale o Parastatale a norma della legge 20 maggio 1970, n. 300. ARTICOLO 9 All'atto dell'assunzione seguenti documenti: il lavoratore dovrà presentare i a) certificato di nascita; b) certificato o diploma degli studi dei corsi di addestramento frequentati; compiuti, diploma o attestato c) foglio di congedo militare o documento equipollente; d) libretto di lavoro o attestato sostitutivo; e) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibirsi alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283; f) eventuali altri documenti e certificati inerenti la professionalità del lavoratore. Ai sensi dell'art. 607 Codice di procedura penale, e nei limiti di cui all'art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il datore di lavoro potrà chiedere al lavoratore il certificato dei carichi pendenti. Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati. TITOLO VIII ARTICOLO 10 PERIODO DI PROVA La durata del periodo di prova per tutto il personale è fissata come segue: - personale impiegatizio: mesi 6 per coloro che sono inquadrati nella categoria 1a S e 1a; mesi 3 per tutto il restante personale impiegatizio; - personale non impiegatizio: 1 mese. Le eventuali assenze, indipendenti dalla volontà della Compagnia, prolungheranno di altrettanti giorni il periodo di prova. ARTICOLO 11 Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al trattamento economico contrattuale stabilito per la qualifica alla quale il lavoratore stesso è stato assegnato. ARTICOLO 12 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro potrà essere risolto in qualsiasi momento da una delle parti, senza preavviso né indennità sostitutiva dello stesso. Trascorso il periodo di prova, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata e il periodo stesso sarà computato nell'anzianità di servizio. TITOLO IX INQUADRAMENTO DEL PERSONALE ARTICOLO 13 Il personale è inquadrato nei sottonotati raggruppamenti: a) impiegati e non impiegati C.I.C.L.T.; b) impiegati OFERWALITS, ed Operai dei P.M.; Capi Squadra Operai, Visitatori Riparatori c) non impiegati OFERWALITS con esclusione di quelli indicati alla lett. b) che precede. ARTICOLO 14 Il personale di cui alle lett. a), b) del precedente articolo, beneficia, dopo due anni di anzianità di servizio, della stabilità d'impiego, sempre che abbia superato il 21° anno di età e sia stato assunto prima del compimento del 30° anno di età. ARTICOLO 15 A ciascun lavoratore si applicano le i dipendenti della Società in cui opera fosse successivamente trasferito. norme particolari previste o di quella per presso la quale ARTICOLO 16 Il passaggio eventuale dalla OFERWALITS alla C.I.C.L.T. o dalla C.I.C.L.T. alla OFERWALITS, nel rispetto dell'art. 13 della legge 20 maggio 1970, n° 300, comporta l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro con il riconoscimento convenzionale dell'anzianità acquisita agli effetti dei vari istituti contrattuali. Il trattamento di fine rapporto dovuto all'atto del passaggio da un'azienda all'altra non sarà liquidato all'interessato ma accreditato all'azienda con la quale viene instaurato il nuovo rapporto e cumulato con quello che andrà successivamente maturando. TITOLO X CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI ARTICOLO 17 Tutti i lavoratori sono inquadrati in una classificazione unica, articolata come segue: 1° livello super 1 ° livello 2° livello 3° livello / 1° raggruppamento 3° livello / 2° raggruppamento 4° livello 5° livello 6° livello La classificazione unica, mentre determina comuni livelli di retribuzione minima contrattuale, non modifica le norme contenute nel C.C.N.L. 2-81971 e nei Contratti Collettivi Nazionali precedenti per i relativi periodi di vigore riguardanti i diversi trattamenti del personale con mansioni impiegatizie e personale con mansioni non impiegatizie. I diversi trattamenti di cui al precedente capoverso conservano la loro efficacia sia nell'ambito di ciascun istituto e delle singole norme, che nell'ambito dell'intero contratto per tutta la durata dello stesso. La nuova classificazione non modifica le sfere di applicazione di leggi, regolamenti e norme amministrative che comportano differenziazioni tra mansioni impiegatizie e mansioni non impiegatizie richiamate e non richiamate nei precedenti C.C.N.L. e da ogni altra normativa di legge in vigore ed emananda. Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione delle norme di classificazione unica, e pertanto le parti si danno atto che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere estensioni di trattamenti normativi ed economici oltre i limiti stabiliti nella presente sede di contrattazione avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della C.I.C.L.T. e/o della OFERWALITS dalle obbligazioni assunte. CHIARIMENTO A VERBALE Ove il lavoratore svolga più mansioni di diverso contenuto professionale si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata, non si tratti di un normale periodo di addestramento e non abbia carattere accessorio o complementare o saltuario. In tal caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore competerà l'inquadramento al livello della mansione superiore. DICHIARAZIONE A VERBALE In relazione ad esigenze organizzative ed al fine di garantire un miglioramento dell'organizzazione del lavoro, le parti individueranno le figure professionali suscettibili di arricchimento, con conseguente crescita della professionalità individuale e/o collettiva, concordando di volta in volta le procedure idonee allo scopo. CHIARIMENTO A VERBALE Agli effetti dei commi precedenti: - sono considerate categoria impiegatizia le seguenti figure professionali: 1° Ispettore - Capo Officina - Ispettore - Capo Sezione - Capo Ufficio System - Capo Analista - Capo Centro Operativo - Controllore P.le Magazziniere Capo - S/Capo Ufficio - Capo tecnico - Segretario P.le Contabile P.Ie - Cassiere P.le - Analista Programmatore - Controllore Impiegato Amministrativo - Magazziniere - Programmatore Consolista/Operatore T.P. - Capo Sala macchine - Controllore dati C.E.D. Consolista/Operatore Segretario - Contabile Cassiere V/Magazziniere - Operatore - Operatore B.C.P. Telefonista - Dattilografa; - sono considerate figure professionali: Capo categoria non Squadra Operai (compreso impiegatizia ex Capo le seguenti Squadra Visitatore Riparatore) Conduttore - 1° Addetto alle macchine - Operaio Specializzato provetto Visitatore Riparatore - Capo Squadra Pulitori - Operaio Specializzato Addetto alle cuccette - Autista - Commesso - Operaio Qualificato Portiere G.P.G. - Usciere - A.to Magazziniere - Operaio Comune Fattorino - Guardiano. TITOLO XI DECLARATORIE E PROFILI PROFESSIONALI ARTICOLO 18 Le varie figure professionali sono inquadrate nei rispettivi livelli sulla base delle seguenti declaratorie e profili professionali: 1° livello Super Lavoratori con funzioni direttive che implicano la responsabilità, il coordinamento ed il controllo di unità organizzative di notevole importanza con discrezionalità di poteri e supervisione, nonché lavoratori con funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale e con caratteristiche di autonomia e responsabilità maggiori di quelle richieste per gli appartenenti al 1° livello. Preposto ad una unità produttiva di notevole importanza con compiti di coordinamento e controllo, con discrezionalità di poteri, autonomia e supervisione nell'ambito delle responsabilità a lui delegate, ovvero svolge funzioni specialistiche ad elevato contenuto professionale o sovraintende a più Uffici e/o Impianti. I° ISPETTORE Gestisce con l'apporto di elevata professionalità tecnicoamministrativa, una Officina abilitata ad eseguire tutte le lavorazioni-tipo previste. E' responsabile della funzione acquisti ove esiste. Sovraintende alla programmazione delle lavorazioni stesse ed alla determinazione delle modalità e dei tempi di esecuzione. Sovraintende anche all'attività tecnica dei P.M. CAPO OFFICINA 1° livello Lavoratori con funzioni ad elevato contenuto professionale, anche con responsabilità di direzione esecutiva, che sovraintendono ad una unità produttiva, di adeguata consistenza, o ad una funzione organizzativa con carattere di iniziativa e di autonomia operativa nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate. Gestisce, con apporto di elevata professionalità, una Sezione o Ufficio, ovvero coordina più Uffici di minore consistenza o rilevanza o svolge una funzione rilevante, nell'ambito delle responsabilità delegategli e con i poteri di iniziativa ed autonomia conseguenti, con la responsabilità del conseguimento degli obiettivi assegnati. ISPETTORE - CAPO UFFICIO - CAPO SEZIONE E' responsabile della produzione del Centro elettronico, della gestione operativa del centro elaborazione dati e della gestione degli archivi e dei supporti (nastri e dischi magnetici). Stabilisce, in collaborazione con i servizi utenti, piani di lavoro. Interviene presso i Servizi dell'Azienda per garantire il rispetto delle scadenze di consegna dei dati da elaborare, predispone il programma di lavoro dell'elaboratore in funzione del calendario operativo aziendale, organizzando le elaborazioni in modo da conseguire la massima efficienza produttiva. CAPO CENTRO OPERATIVO Coordina l'attività del gruppo di analisi e programmazione, assegnando all'interno di esso i diversi compiti, pianificando e controllando lo sviluppo dei progetti affidati alla sua responsabilità. CAPO ANALISTA In collaborazione con gli analisti traduce le singole procedure in fasi di elaborazione in modo tale da sfruttare appieno le caratteristiche del sistema. Ha anche il compito di fornire delle direttive ai prograrnmatori per l'impiego ottimale dei linguaggi di programmazione e delle tecniche per la messa a punto dei programmi. Conosce il software del sistema oltre l'aspetto puramente funzionale ed è in grado di individuarne gli eventuali punti critici. Assicura lo sfruttamento ottimale dell'elaboratore. SYSTEM 2° livello Lavoratori che svolgono mansioni di concetto con specifica professionalità tecnico-amministrativa, in condizioni di autonomia operativa anche con funzioni di coordinamento e controllo nell'ambito di una unità significativa. Con le stesse caratteristiche del Controllore, sulla base di indicazioni di massima, esercita poteri di coordinamento di gruppi di lavoratori, di iniziativa e controllo per il raggiungimento degli obiettivi dell'Impianto in cui opera e/o dell'incarico cui è preposto. Esplica attività di controllo sulla corretta di servizio e dell'attività lavorativa. Supporta di assenza. il Responsabile di una Sezione applicazione delle norme e lo sostituisce in caso CONTROLLORE PRINCIPALE Guida e controlla, con apporto di specifica competenza tecnicopratica, gruppi di altri lavoratori, esercitando, sulla base di indicazioni di massima, potere d'iniziativa e di coordinamento per la condotta e il risultato dei lavori di diversa natura e/o programma, sulla scorta delle esigenze del servizio, la priorità delle lavorazioni. CAPO TECNICO Esegue con specifica professionalità e con adeguati poteri di iniziativa ed autonomia lavori complessi amministrativi e contabili e di gestione di una cassa centralizzata. Ovvero, operando come sopra, un gruppo di lavoratori. supporta il Capo dell'Ufficio coordinando CASSIERE P.LE CONTABILE P.LE SEGRETARIO P.LE S/CAPO UFFICIO Esegue l'analisi di dettaglio dei problemi informativi dopo averne identificate, in collaborazione con il Capo Analista, le possibili soluzioni in termini EDP. Esplica inoltre le mansioni previste il per programmatore. ANALISTA/PROGRAMMATORE Supporta il Responsabile del Magazzino nella gestione dello stesso ovvero gestisce un magazzino seguendo, con una certa autonomia e discrezionalità, le direttive di massima ricevute dal responsabile del Magazzino o Capo dell'Ufficio. Guida e coordina l'attività dei magazzinieri e di altri lavoratori. Adempie gli obblighi amministrativi previsti. MAGAZZINIERE CAPO 3° livello Lavoratori che svolgono mansioni in tutto o in parte di concetto che comportino particolari conoscenze ed adeguata capacità professionale specifica, acquisita mediante approfondita preparazione, comunque conseguita. In particolare al 1° raggruppamento appartengono lavoratori che esplicano funzioni per lo svolgimento delle quali viene richiesta una adeguata competenza tecnico-pratica e/o che guidano un gruppo di altri lavoratori esercitando poteri d'iniziativa. Al 2° raggruppamento appartengono lavoratori che esplicano le loro funzioni in condizioni di autonomia operativa e/o guidano e controllano l'attività di lavoratori inquadrati nei livelli inferiori. 3° livello / 1° Raggruppamento Lavoratore che, nell'ambito dello stesso Impianto, svolge, anche promiscuamente, mansioni di controllo o amministrative, come di massima: - guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnicopratica, gruppi di lavoratori; esercita, nell'ambito delle direttive ricevute, poteri di iniziativa per il raggiungimento degli obiettivi dell'impianto in cui opera e/o dell'incarico cui è preposto; - esegue lavori amministrativi, per i quali è richiesta un'adeguata competenza, con poteri di iniziativa ed autonomia, esercitati sotto il controllo e la sorveglianza di un superiore; ovvero, con le stesse caratteristiche, elabora situazioni contabili effettuando aggiornamenti, verifiche e rettifiche eventuali, con conseguenti imputazioni a debito o credito, realizzando situazioni consuntive, usando anche macchine contabili; - provvede, secondo le direttive ricevute e seguendo le procedure stabilite, alla gestione esecutiva di un magazzino sotto la sorveglianza e il controllo del responsabile dello stesso o del Magazziniere Capo. Guida e coordina un gruppo di altri lavoratori. Adempie gli obblighi amministrativi previsti. CONTROLLORE IMPIEGATO AMMINISTRATIVO MAGAZZINIERE Guida e controlla, con apporto di adeguata competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori esercitando, nell'ambito delle direttive ricevute, un certo potere di iniziativa per la condotta ed i risultati delle lavorazioni. CAPO SQUADRA OPERAI (compreso ex Capo Squ.Vis.Rip.) N.B. Restano ferme le differenziazioni normative che operano presso le Officine e i P.M. Coordina, sala organizza e pianifica l'attività fra delle i lavoratori risorse della macchine (personale ed attrezzature). Assicura il rispetto delle norme e disposizioni e fisica, dei dati e delle attrezzature. di sicurezza, logica Gestisce i problemi connessi alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature. Sostituisce, in caso di necessità, gli operatori nella gestione delle macchine. CAPO SALA MACCHINE Per ciascuna fase di elaborazione, definita in sede di analisi, prepara il diagramma a blocchi e la relativa codifica utilizzando standards, linguaggi di programmazione e metodi di documentazione, stabiliti in accordo con il System e/o con il Capo Analista, sulla base di campionature di dati appositamente studiate, cura la messa a punto dei programmi, prepara le istruzioni operative per il loro uso, assicura la manutenzione dei programmi. PROGRAMMATORE Svolge le mansioni di Consolista/Operatore ma con specializzazione TP, gestione reti telefoniche e fasi di Start e Restart di Network. CONSOLISTA/OPERATORE T.P. 3° livello / 2° Raggruppamento Esegue sulla base di indicazioni, disegni o schemi, procedendo all'individuazione dei guasti, lavori di elevata precisione natura complessa, nell'ambito della propria specializzazione, per la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine ed impianti. OPERAIO SPECIALIZZATO PROVETTO di Esegue sulla base di indicazioni, disegni o schemi, individuando i guasti, lavori plurimi di natura sia semplice che complessa e/o di precisione per la riparazione, la manutenzione e la messa a punto degli impianti e attrezzature delle carrozze. VISITATORE RIPARATORE Esegue controlli, montaggi e riparazioni di natura complessa, con specifica capacità, e guida e controlla il lavoro degli addetti alle macchine. I° ADDETTO ALLE MACCHINE Effettua il servizio di scorta delle Carrozze Letti; è responsabile del corretto adempimento delle norme tecniche ed amministrative stabilite e del materiale, nonché dei generi di ristorazione a lui affidati e del loro rendiconto contabile. Si adopera con ogni iniziativa atta ad assicurare ai viaggiatori il miglior comfort; provvede ad esplicare per conto dei clienti le formalità di frontiera; incassa gli importi per i viaggiatori paganti e per i generi di ristorazione; cura l'andamento delle apparecchiature della carrozza affidatagli; ha l'obbligo del rendiconto. Conoscenza di lingue estere. CONDUTTORE Dialoga con l'elaboratore secondo le regole stabilite nel sistema operativo allo scopo di avviare l'esecuzione dei programmi di elaborazione seguendo il calendario operativo e prende le opportune decisioni in di inconvenienti ai programmi o alle macchine. Esegue inoltre i compiti dell'operatore. CONSOLISTA/OPERATORE caso Controlla la logicità dei dati elaborati, lo stato delle informazioni immesse anche tramite somme di verifica, totali di riferimento, segnalazioni di incompatibilità lavorando a stretto contatto gli utenti, la sala perforazione e la sala macchine. con Gestisce tutti i documenti che transitano nel centro elettronico. CONTROLLORE DATI C. E. D. 4° livello Lavoratori che, anche in condizioni di autonomia operativa, svolgono mansioni esecutive tecnico-amministrative specializzate, che richiedono particolari capacità ed abilità comunque conseguite; ovvero lavoratori che guidano e controllano, con apporto di competenza tecnico-pratica, un gruppo di altri lavoratori, svolgendo anche compiti amministrativi semplici. Lavoratore che, in base a precise istruzioni, e con particolare capacità, svolge compiti esecutivi amministrativi di normale complessità, secondo schemi usuali o per argomenti ricorrenti o, avvalendosi di appunti anche stenografici, redige corrispondenza, archivia e/o smista documenti; ovvero lavoratore che riscontra, ordina, anche su moduli e/o secondo schemi preordinati, dati anche diversi, elaborando situazioni riepilogative o rendiconti o svolgendo compiti semplici e, se del caso, effettua imputazioni di conto, ovvero provvede agli incassi ed al relativo rendiconto con le conseguenti operazioni amministrative e contabili. SEGRETARIO/A - CONTABILE - CASSIERE Opera presso i B.C.P. ricevendo telefonicamente, per telex o per corrispondenza, richieste di assegnazione per posti W.L., provvedendo alla cessione, a seconda della disponibilità predeterminata, mediante l'uso di un video-terminale. Previa verifica, provvede alla compilazione, automatica o manuale, delle carte diagramma relative ai servizi di competenza. OPERATORE/TRICE B.C.P. Cura l'effettiva esecuzione dell'elaborazione, attrezzando unità periferiche e gestendo fisicamente i supporti secondo quanto specificato dalla documentazione operativa, esegue le operazioni eventualmente richieste dal sistema. le OPERATORE Con le stesse mansioni del Capo compiti amministrativi di normale difficoltà. Squadra Pulitori svolge RESPONSABILE P.P. Svolge attività esecutiva di natura tecnica e/o amministrativa, con particolare preparazione ed esperienza di lavoro, nell'ambito dei Magazzini centrali e/o depositi periferici. V/MAGAZZINIERE Guida e coordina l'attività di un gruppo di Pulitori distribuendo il lavoro fra gli stessi sulla base delle necessità operative comunicategli dal responsabile dell'Ufficio; accerta la regolare esecuzione del lavoro assegnato e ne controlla la qualità; verifica la regolarità dei rifornimenti e lo stato delle carrozze provvedendo agli opportuni interventi. CAPO SQUADRA PULITORI NOTA A VERBALE In particolare nei piccoli Impianti svolgere il Capo Squadra Pulitori può promiscuamente i compiti del V/Magazziniere. Effettua la scorta delle Carrozze Cuccette assegnando i posti ai viaggiatori prenotati o paganti; custodisce i titoli di viaggio consegnatigli dai viaggiatori per conto dei quali esplica anche le operazioni di frontiera; appronta e rimette in posizione normale le cuccette e provvede, eventualmente, alla vendita di generi di ristorazione. Ha l'obbligo del rendiconto. Conoscenza lingua francese. ADDETTO ALLE CARROZZE CUCCETTE Lavoratori che sulla base di indicazioni e/o disegni e di specifica conoscenza tecnico-pratica effettuano, nell'ambito della propria specializzazione, la riparazione, con montaggio e smontaggio, o provvedono ad eventuali modifiche, comportanti normali difficoltà, di strutture e impianti. OPERAIO SPECIALIZZATO 5° livello Lavoratori che in base a disposizioni predeterminate e/o a procedure ricorrenti, eseguono lavori tecnici o amministrativi che richiedono normali conoscenze ed adeguate capacità comunque conseguite. Opera al centralino commutando il traffico telefonico urbano, interurbano ed internazionale eseguendo le registrazioni secondo le procedure in uso. TELEFONISTA Svolge mansioni esecutive secondo procedure prestabilite e ricorrenti; registra corrispondenza in arrivo o in partenza; provvede alla sistemazione e distribuzione di documenti amministrativi; esegue il trasporto di carteggi od oggetti all'interno e/o presso altri impianti e/o presso enti esterni. COMMESSO Addetto al trasporto, con automezzi, di persone ovvero di generi e materiali vari, dei quali sovraintende al carico ed allo scarico provvedendo direttamente in casi di eccezionalità e quantità limitate, quando in difetto possa essere pregiudicata la regolarità del servizio; esegue la manutenzione semplice dell'automezzo affidatogli. AUTISTA Svolge i compiti dell'Usciere e sorveglia l'accesso all'impianto dando informazioni ai visitatori circa i vari uffici e loro competenze effettuando registrazioni delle entrate e uscite. Ove necessario, commuta il traffico telefonico eseguendo le registrazioni secondo le procedure in uso. Deve essere in possesso di brevetto di Guardia Giurata. PORTIERE (Guardia Giurata) Esegue controlli, smontaggi, montaggi e riparazioni di natura semplice e ricorrente, o di natura più complessa secondo precise istruzioni o in collaborazione con lavoratori di livello superiore. oppure Opera in supporto alle categorie e servizi cui sono collegati, trasportando e consegnando materiali e generi, di cui controlla la quantità al momento del ritiro e della consegna, utilizzando carrelli a motore, senza responsabilità di magazzino. oppure Provvede alla pulizia ed all'approntamento dei servizi di letti di ristorazione anche servendosi di mezzi meccanici, con responsabilità della corretta esecuzione e del materiale a lui affidato; assiste i viaggiatori nell'accesso ed alla discesa dalle vetture. In casi particolari o nei piccoli Impianti può svolgere, promiscuamente, anche le mansioni di Aiuto Magazziniere. OPERAIO QUALIFICATO Esegue (esclusivamente) lavori di copiatura scrivere normali, elettriche e/o elettroautomatiche. su macchine da DATTILOGRAFO/A Riceve e recapita plichi all'interno dell'impianto. Collabora con spedizione della corrispondenza. e corrispondenza, l'Archivio di norma allo smistamento e/o USCIERE Esegue lo stivaggio, carico e scarico merci, appronta i rifornimenti richiesti dai servizi indicando sull'apposito documento le quantità realmente preparate; opera, in prevalenza, all'interno dei magazzini; collabora inoltre ai rifornimenti e trasbordo alle vetture. AIUTO MAGAZZINIERE 6° livello Lavoratori che svolgono mansioni esecutive conoscenze professionali e pratiche di tipo elementare. che richiedono Esegue lavori di manutenzione semplice, coadiuva lavoratori di categoria superiore, anche per apprendimento, provvede ad operazioni manuali, carico, e scarico a motore. e trasporto di materiali, anche conducendo carrelli a mano e/o Esegue lavori semplici come pulizia materiali d'uso, impianti fissi ed ambienti in genere, carico e scarico materiali e merci, aiuta altri lavoratori di superiore professionalità. OPERAIO COMUNE Recapita plichi, carteggi e materiali sia all'interno all'esterno dell'impianto anche conducendo veicoli a motore. che FATTORINO Vigila l'accesso del pubblico e fornisce informazioni circa i vari Uffici e rispettive competenze. GUARDIANO TITOLO XII QUADRI ARTICOLO 19 In relazione a quanto stabilito all'art. 2 della Legge 13.5.1985 n. 190 e successive integrazioni e modifiche, sono considerati nella categoria dei Quadri i lavoratori che, in possesso di idoneo titolo di studio o adeguata formazione professionale, svolgano funzioni di rilevante importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa, caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sia affidata, nell'ambito delle responsabilità ad essi delegate, la direzione esecutiva dell'azienda o di un suo settore di notevole rilevanza. Al fine di a mantenere e processi valorizzare sviluppare l'apporto nel tempo professionale la loro dei Quadri, partecipazione ai volto gestionali, verranno concordati programmi di formazione e di aggiornamento professionale. Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare il Quadro contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali. Ai Quadri è riconosciuta una indennità di funzione mensile pari a Lire centodiecimila per i dipendenti inquadrati al 1° livello Super e a Lire novantamila per quelli inquadrati nel 1° livello, assorbibile sino a concorrenza dalle indennità «ad personam» in atto. Fanno parte della categoria Quadri le seguenti figure professionali: 1° livello Super 1° Ispettore; Capo Officina. 1° livello Capo Sezione; Capo Ufficio Produzione delle Officine; Responsabile del Magazzino e Acquisti delle Officine; Capo Ufficio Movimento; Capo Ufficio Affari Generali; Capo Dipartimento Servizi di Bordo; Capo Ufficio del Personale; Capo Ufficio Affari Fiscali. In presenza di sostanziali modifiche organizzative le parti s'incontreranno per esaminare l'eventuale appartenenza alla categoria Quadri altre figure professionali. Resta inteso che l'eventuale mutamento di mansioni per i dipendenti inquadrati in una delle figure professionali di cui sopra non pregiudica l'appartenenza degli stessi alla categoria Quadri. TITOLO XIII ARTICOLO 20 MANSIONI DEL LAVORATORE di Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo di tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. ARTICOLO 21 - Interruzione funzioni superiori Le funzioni nella qualifica superiore cessano ad ogni effetto in correlazione alla mancata esplicazione delle mansioni proprie di tale qualifica dovuta a qualsiasi causa, fatta eccezione per i riposi, festività o giornate non lavorative fissate da accordi sindacali nazionali o locali. Fermo restando quanto precede, la Compagnia, nel caso di malattia o infortunio, continuerà a corrispondere l'integrazione prevista per la qualifica superiore ma limitatamente alla durata prevista per le funzioni stesse e comunque per un periodo massimo di trenta giorni. ARTICOLO 22 - Nuove mansioni L'istituzione di nuove figure professionali e il loro inserimento negli attuali livelli saranno concordati con le OO.SS. dei lavoratori. TITOLO XIV ANZIANITA' ARTICOLO 23 Per anzianità di servizio si intende il cumulo dei periodi di servizio prestato dalla data di assunzione, ivi compreso il periodo di prova di cui all'art. 10 oltre il periodo di lavoro eventualmente effettuato con contratto a tempo determinato a norma dell'art. 151 e fermo quanto previsto dalle disposizioni transitorie di cui alle appendici del presente Contratto. L'anzianità di servizio del lavoratore è interrotta solo nei casi previsti dal presente C.C.N.L. ARTICOLO 24 - Anzianità agli effetti della retribuzione Ai soli ed esclusivi effetti della determinazione dello stipendio o salario del lavoratore che da un livello inferiore passa ad un livello superiore, l'anzianità di servizio conseguita sarà calcolata al 100%. Per i passaggi di livello avvenuti in data precedente al 1° Marzo 1974 resta fermo quanto previsto all'Allegato 1 al presente contratto. TITOLO XV RETRIBUZIONE ARTICOLO 25 La retribuzione del lavoratore, fatte salve le eccezioni previste nei vari istituti, è costituita dai seguenti elementi: a) minimo contrattuale di categoria (ex stipendio o salario iniziale) (comprensivo di tutti i punti di contingenza in vigore fino 31 gennaio 1977); b) aumenti periodici di anzianità; al c) indennità di contingenza; d) indennità di funzione per i Quadri; e) 4° elemento; f) eventuale superminimo individuale (ex indennità «ad personam»); g) eventuali indennità e/o premi di cui ai relativi articoli. Le parti convengono inoltre di dare applicazione a quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 31 luglio 1992, con particolare riferimento all'importo riconosciuto a titolo di e.d.r. La retribuzione viene corrisposta mensilmente ed è specificata sul «foglio paga». Il ritiro della retribuzione e del «foglio paga» non pregiudica il diritto del lavoratore di chiedere la rettifica di eventuali errori di pura contabilità avvenuti nella compilazione del foglio stesso. Tale diritto, però, dovrà essere esercitato entro sei mesi dalla data di ricevimento della retribuzione. TITOLO XVI MINIMI TABELLARI ARTICOLO 26 - Minimi tabellari Al fine di dare applicazione a quanto previsto nell'accordo di rinnovo contrattuale del 17 dicembre 1990 con il quale si è previsto «di assorbire il valore di n. 2 scatti di anzianità nei minimi contrattuali al 1° marzo 1993», le parti concordano la seguente disciplina applicativa. I valori dei minimi tabellari mensili per ciascun livello di inquadramento sono riportati nella tabella seguente, con le rispettive di decorrenza: date Minimi tabellari +------------------------------------------------------------------------+ ¦ Livello ¦ 1.1.91 ¦ 1.4.92 ¦ 1.3.93 ¦ +-----------------+------------------+-----------------+-----------------¦ ¦ I S ¦ 1.158.160 ¦ 1.251.472 ¦ 1.587.288 ¦ ¦ I ¦ 1.009.880 ¦ 1.091.096 ¦ 1.383.784 ¦ ¦ II ¦ 876.630 ¦ 947.046 ¦ 1.201.134 ¦ ¦ III/I R. ¦ 783.460 ¦ 846.532 ¦ 1.073.628 ¦ ¦ III/II R. ¦ 744.390 ¦ 804.438 ¦ 1.020.302 ¦ ¦ IV ¦ 660.230 ¦ 713.366 ¦ 904.814 ¦ ¦ V ¦ 591.100 ¦ 638.620 ¦ 809.980 ¦ ¦ VI ¦ 537.000 ¦ 580.200 ¦ 735.800 ¦ +------------------------------------------------------------------------+ 1. I minimi tabellari in vigore dal 1° marzo 1993 sono comprensivi di numero due aumenti periodici di anzianità nel valore in atto alla stessa data per il rispettivo livello di inquadramento. Di conseguenza, fermo restando quanto previsto all'art. 28 circa il numero complessivo degli aumenti periodici di anzianità maturabili, dalla retribuzione dei lavoratori che alla data del 1° marzo 1993 abbiano già maturato almeno due aumenti periodici, verrà assorbito l'importo di due scatti conglobato nei minimi tabellari. 2. Per i lavoratori che al 1° marzo 1993 abbiano maturato un solo aumento periodico di anzianità, il relativo importo verrà assorbito nei minimi tabellari. Inoltre, per compensare l'effetto dell'anticipazione del valore di un aumento periodico conseguente all'operazione di conglobamento del valore di due scatti, dalla retribuzione complessiva di detti dipendenti verrà operata una detrazione, per 14 mensilità annue, a titolo di «anticipo a.p.a.», di importo pari al valore di un aumento periodico. Tale detrazione cesserà di essere applicata alla data in cui il lavoratore avrebbe maturato - in applicazione della disciplina vigente in tema di decorrenza degli scatti - il secondo aumento periodico di anzianità. Il valore dell'aumento periodico di anzianità sarà attribuito al dipendente ed evidenziato sul cedolino paga a tale titolo, alla data in cui lo stesso avrebbe maturato della normativa vigente. il terzo scatto in applicazione 3. Dalla retribuzione dei dipendenti che al 1° marzo 1993 non abbiano ancora maturato alcun aumento periodico e di tutti i lavoratori assunti successivamente a tale data, per compensare l'effetto dell'anticipazione del valore di due scatti conseguente alla detta operazione di conglobamento, verrà operata una detrazione, per 14 mensilità annue, al medesimo titolo di cui al precedente punto 1 di importo pari al valore di due aumenti periodici. L'entità della detrazione si ridurrà del valore corrispondente ad un aumento periodico, alla data in cui il dipendente avrebbe maturato il primo scatto e la stessa cesserà di essere applicata alla data in cui il lavoratore avrebbe maturato il secondo scatto di anzianità. Il valore dell'aumento periodico di anzianità sarà attribuito al dipendente ed evidenziato sul cedolino paga a tale titolo, alla data in cui lo stesso avrebbe maturato il terzo scatto di anzianità, in applicazione della normativa vigente. NOTA A VERBALE A) Le al parti convengono che la decorrenza della disciplina di cui presente articolo è da intendere, far data dal 1° giugno 1993. a tutti i conseguenti effetti, a B) Con la presente intesa le parti rinunciano ad ogni azione giudiziaria fondata sull'applicazione delle clausole dell'accordo richiamato in premessa. Di conseguenza le Organizzazioni sindacali dei lavoratori si impegnano a non prestare assistenza legale ai singoli lavoratori che agissero in giudizio con domande contrastanti con il presente accordo. Le Organizzazioni sindacali dei promuovere alcuna iniziativa sindacale con quelle qui definite. lavoratori si impegnano a non che finalità persegua contrastanti ARTICOLO 27 - Anticipo contrattuale Per la definizione delle richieste economiche avanzate dalle Organizzazioni Sindacali per l'anno 1990, ai dipendenti con rapporto a tempo indeterminato in forza alla data di stipulazione del presente contratto viene riconosciuto, a titolo di «anticipo contrattuale ex accordo 28.6.1990», l'importo non riassorbibile di lire 175.000 lorde da corrispondere con la retribuzione dei mesi da luglio a dicembre 1990 e di lire 87.500 lorde in aggiunta a quanto dovuto per il solo mese di dicembre. Per i rapporti instaurati tra luglio e dicembre 1990, detto importo spetta per i soli mesi di servizio prestato fino alla data del 17 dicembre 1990, mentre nelle ipotesi di risoluzione del rapporto nel suddetto periodo, l'Azienda opererà dal trattamento di fine rapporto del lavoratore le trattenute relative alle somme mensili erogate a tale titolo. Resta inteso che nulla è dovuto ai lavoratori in forza, nel periodo di riferimento, in virtù di contratto di lavoro a tempo determinato. TITOLO XVII AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' ARTICOLO 28 A partire dal 1° Luglio 1986 tutti i lavoratori avranno diritto dopo un anno di anzianità di servizio e, successivamente, ogni biennio, ad una maggiorazione della retribuzione mensile nella misura massima di 10 scatti in cifra fissa il cui importo, a decorrere dal 1° gennaio 1988, risulta dalla seguente tabella: -------------------------------------Livello Valore a.p.a. -------------------------------------I°S 105.700 I 92.200 II° 80.100 III°/I°R 71.500 III°/II°R 67.900 IV° 60.300 V° 54.000 VI° 49.000 -------------------------------------A tal fine l'anzianità effettiva viene riportata al 1° gennaio più prossimo alla data di assunzione fermo restando che, per i lavoratori assunti prima del compimento del 18° anno di età, il riporto dovrà essere effettuato al 1° gennaio più prossimo al compimento di detta età. Nel caso di passaggio del lavoratore ad un livello superiore del sistema di inquadramento professionale, gli scatti in precedenza maturati saranno corrisposti nel valore in atto per tale livello acquisito, a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data del passaggio. TITOLO XVIII ARTICOLO 29 PREMIO DI PRODUZIONE C.I.C.L.T. I dipendenti della C.I.C.L.T. percepiscono in aggiunta alla normale retribuzione mensile, un premio di produzione che a decorrere 1° gennaio 1991 risulta definito negli articoli 30, 31, 32, 33, in riferimento alle diverse mansioni dagli stessi espletate. dal L'importo di detto premio si intende comprensivo dei riflessi su tutti gli istituti contrattuali e di legge. ARTICOLO 30 - Premio di interessamento I lavoratori con mansioni sedentarie dipendenti della C.I.C.L.T. percepiscono per ogni giornata di effettiva prestazione, un di interessamento del seguente importo: premio -----------------------------------------------Livello Premio di interessamento -----------------------------------------------1°S 4.493 1° 3.920 2° 3.403 3°/1°R 3.040 3°/2°R 2.887 4° 2.562 5° 2.294 6° 2.084 -----------------------------------------------Il premio spetta nella seguente misura: - 50% qualora le ore ordinarie lavorate siano 50% della prestazione giornaliera; - 100% qualora le ore ordinarie lavorate della prestazione giornaliera; uguali od inferiori al siano superiori al 50% - 100% in caso di una prestazione straordinaria di almeno quattro ore in un giorno di sosta turno. ARTICOLO 31 - Premio promozione commerciale I lavoratori addetti al servizio di Carrozza-Letti percepiscono un premio pari al 17% dell'importo complessivamente ricavato dalla vendita a bordo dei generi di ristorazione, depurato dell'importo delle eventuali consumazioni personali. ARTICOLO 32 - Premio Pacchetto commerciale Al fine di migliorare la qualità del servizio reso alla clientela, viene istituito un «Pacchetto commerciale» da distribuire ai viaggiatori trasportati sui servizi Carrozze-Letti nazionali. Per la prestazione connessa ed a compensazione degli effetti di decurtazione sugli incassi di una parte dei generi di vendita, al personale addetto a tali servizi spetta a decorrere dal 1° gennaio 1991, un premio mensile pari a lire 800 per ogni «Pacchetto» offerto. Le parti concordano di procedere entro i termini necessari per la predisposizione del conto consuntivo della Compagnia per l'anno 1991 (di massima entro febbraio 1992), alla verifica della congruità del numero di viaggiatori globalmente trasportati nell'anno 1991, rispetto a quelli ipotizzati all'atto della stipula del presente contratto, al fine di apportare i necessari correttivi nel caso di significativi scostamenti. Tale verifica avrà luogo anche per l'anno 1992. ARTICOLO 33 - Premio viaggiatori trasportati I lavoratori addetti ai servizi di Carrozza-Letti e di CarrozzaCuccette percepiscono un premio rispettivamente pari a lire 420 ed a lire 370 per ogni viaggiatore trasportato nel mese. In aggiunta al premio pari a: premio di cui sopra sarà corrisposto un ulteriore - per ogni viaggiatore pagante in treno per un posto «singolo» o «singolo speciale»: lire 2.000 - per ogni viaggiatore pagante in treno per un posto «doppio» o «turistico»: lire 1.000 - per ogni viaggiatore pagante in treno per un posto «cuccetta»: lire TITOLO XIX 400 PREMIO DI PRODUTTIVITA' O.F.W.L. ARTICOLO 34 I dipendenti della OFERWALITS percepiscono un «premio di produttività» complessivamente costituito dagli importi risultanti dai seguenti elementi: A) Elemento fisso: viene corrisposto mensilmente nell'importo di cui alla tabella A) in calce al presente articolo, per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa. Detto importo spetta nella seguente misura: - 50% qualora le ore ordinarie lavorate siano uguali o inferiori al 50% della prestazione giornaliera; - per intero qualora le ore ordinarie lavorate siano superiori al 50% della prestazione giornaliera, o per prestazioni straordinarie di almeno quattro ore in un giorno di «sosta-turno». B) Elemento variabile: viene corrisposto negli importi giornalieri di cui alla tabella B) per il livello 3°/2° raggruppamento (par. 139) allegata al presente articolo, determinati in rapporto alla somma degli importi giornalieri globalmente percepiti dal dipendente nell'anno di riferimento a titolo di «elemento fisso» del premio, sulla base di un «indice di produttività» risultante dal rapporto tra il numero di ore effettivamente impiegate e delle ore «standard» per le operazioni appresso indicate. Nelle ore impiegate sono comprese per le vetture letto quelle relative alle operazioni periodiche di R3, R2 e GVG, più quelle relative alla manutenzione corrente nelle Officine (scarti + V.C.), più le ore di manutenzione corrente effettuate nei vari P.M. italiani e per le vetture Self-Service e le vetture ristorante Gran-Confort, le ore effettivamente impiegate sia nelle Officine che nei P.M. per la loro manutenzione. Nelle ore standard sono compresi per le vetture letto i seguenti valori: per le R3, n° 3.300 ore, per le R2 n° 520 ore, per le GVG n° 180 ore, per la manutenzione corrente di Officina n° 131 ore per ogni operazione mentre per la manutenzione corrente dei P.M. n° 420 ore annue per ogni vettura retribuita dal committente. Per le Self-Service e le vetture ristorante Gran-Confort saranno prese come standard le ore retribuite dal committente. Le ore impiegate della O.F.W.L. Gli saranno rilevate dalla contabilità industriale incrementi di produttività per ciascun anno verranno determinati in rapporto al coefficiente base di produttività dell'anno 1989, pari a 1,078. Nel caso in cui l'indice di produttività assuma valori superiori al detto indice-base, l'elemento variabile del premio si annullerà se l'indice raggiungerà il valore di 1,3475, con una scala intermedia di valori da determinare. I lavoratori percepiscono l'elemento variabile del premio secondo le seguenti modalità: 1) l'importo pari all'80% dell'entità del premio variabile risultante dalle verifiche quadrimestrali che hanno luogo tra le parti sull'andamento del suddetto indice di produttività, verrà corrisposto con la retribuzione dei mesi di maggio, settembre e gennaio; 2) con la retribuzione del mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento verrà corrisposto l'importo risultante dal conguaglio tra l'ammontare del premio da riconoscere ai lavoratori in relazione all'indice di produttività disponibile a fine anno e quanto effettivamente percepito dagli stessi a titolo di acconto ai sensi del punto 1). Le parti si danno atto che le somme corrisposte a norma di quanto previsto nel presente articolo sono comprensive dell'incidenza su tutti gli istituti contrattuali e di legge. NOTA A VERBALE Le parti convengono che l'operatività del procedimento di determinazione dell'elemento variabile del premio di produttività deve intendersi sperimentale per l'anno 1991. NORMA TRANSITORIA Per quanto riguarda il premio produttività del 1990, si stabilisce che per la parte variabile sarà corrisposto un importo pari all'81,5% della parte fissa già percepita da ogni singolo lavoratore per ogni giornata di effettiva presenza 1990. Detto importo sarà corrisposto con la retribuzione del mese di gennaio 1991. A titolo di esempio, sempre per il lavoratore al 3° livello 2° raggruppamento, presente per 225 giorni nell'anno, detta somma integrativa corrisponde a L. 470.500 pari all'81,5% di 2567 x 225 gg = 577.575. TABELLA A -------------------------------------------------------Importi Livello giornalieri Parametri Elemento fisso -------------------------------------------------------1°S 8.289 216 1° 7.214 188 2° 6.255 163 3°/I°R. 5.603 146 3°/I°R. 5.334 139 4° 4.720 123 5° 4.221 110 6° 3.837 100 -------------------------------------------------------- TABELLA B -----------------------------------------------------Importi giornalieri Coeffic. Elemento variabile Nuovo produtt. (liv. 3°/II°R.) valore Incremento sul vecchio valore -----------------------------------------------------1,078 0 2.444 1,075 0 3.014 1,070 0 3.584 1,065 0 3.154 1,060 0 4.724 1,055 0 5.294 1,050 0 5.864 1,045 0 " 1,040 0 " 1,035 0 " 1,030 0 " 1,025 0 " 1,020 0 " 1,015 80 " 1,010 160 " 1,005 240 " 1,000 320 " 0,990 400 " 0,980 507 " 0,970 656 " 0,960 854 " 0,950 1.066 " 0,940 1.334 " 0,930 1.626 " 0,920 1.946 " 0,910 2.294 " 0,900 2.667 " ------------------------------------------------------ TITOLO XX QUARTO ELEMENTO ARTICOLO 35 L'ammontare individuale del 4° elemento in vigore dal 1° gennaio 1991 è determinato dalla differenza fra la retribuzione in atto al 30 giugno 1986 (costituita da: stipendio o salario iniziale, 3° elemento, eventuale superminimo di qualifica, aumenti periodici di anzianità congelati al 31.12.1983 ed elemento integrativo) e la somma del nuovo stipendio o salario iniziale e del 3° elemento in vigore alla stessa data del 1° luglio 1986, cui si aggiunge dal 1° luglio 1988 la differenza tra l'importo del 3° elemento in atto al 30 giugno 1988 per ciascun livello e le lire quindicimila conglobate in paga base. Il 4° Elemento non riassorbibile è valido a tutti gli effetti contrattuali, fatte salve le eccezioni previste nei singoli istituti. TITOLO XXI INDENNITA' ACCESSORIE ARTICOLO 36 Gli importi delle indennità di cui agli articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, si intendono comprensivi dei riflessi su ogni altro istituto contrattuale e di legge. ARTICOLO 37 - Indennità di rischio-cassa Agli impiegati responsabili delle casse centralizzate, quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze e provvedere al trasporto dei fondi, spetta un'indennità mensile pari al 6% della paga base più la contingenza della qualifica di appartenenza. ARTICOLO 38 - Indennità di pulizia I lavoratori addetti: - alla pulizia esterna meccanica della carrozza, - alla spolveratura dei tappeti, hanno diritto ad un'indennità pari a di effettiva prestazione lavorativa. lire 300 per ogni giornata ARTICOLO 39 - Indennità lavori speciali Gli operai dipendenti della OFERWALITS addetti: - alla pulitura dei metalli con macchina, - ai lavori con moda smeriglio, - alla pulitura dei metalli con acidi, compete un'indennità pari a lire prestazione lavorativa. 60 per ogni ora di effettiva ARTICOLO 40 - Indennità sabbiatura e verniciatura Per lavori di sabbiatura e di pittura con nitrocellulosa compete un'indennità pari a complessive lire 60.000 per ogni carrozza effettuata, da ripartire fra gli operai della squadra interessata. ARTICOLO 41 - Indennità B.C.P. Ai lavoratori 970 giornaliere. addetti ai B.C.P. spetta un'indennità pari a lire Detta indennità è corrisposta per un massimo di 5 gg. a settimana, per i giorni di congedo ordinario o congedo sostitutivo nonché per la prestazione eccezionalmente effettuata nel giorno di riposo. E' corrisposta al 50% metà in caso di prestazione pari od inferiore alla delle ore lavorative previste dal turno. ARTICOLO 42 - Indennità di viaggio Il personale viaggiante dipendente della C.I.C.L.T. percepisce una indennità che per sua natura ha lo scopo di compensare il maggior disagio connesso alle particolari caratteristiche della prestazione dagli stessi effettuata, del seguente importo lordo mensile: dal 1° gennaio 1991: dal 1° marzo 1993: lire 25.000 lire 50.000 L'importo viene proporzionalmente ridotto assenze non retribuite. in relazione a ferie ed Le assenze del lavoratore per malattia e/o infortunio di durata complessivamente inferiore od equivalente a 15 giorni nel mese concorrono alla corresponsione per intero di tale importo. Le stesse assenze qualora di durata complessivamente superiore a 15 giorni nel mese, danno luogo alla decurtazione per intero di tale importo. TITOLO XXII TREDICESIMA MENSILITA' O GRATIFICA NATALIZIA ARTICOLO 43 Entro la vigilia di Natale l'Azienda corrisponderà al personale dipendente una tredicesima mensilità o gratifica natalizia. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi dell'ammontare della tredicesima mensilità per quanti sono i mesi di servizio prestati nell'anno, computando come mese intero la frazione di mese superiore ai quindici giorni. Al servizio effettivamente servizio prestato è equiparata l'anzianità di maturata durante l'assenza per ferie o permessi retribuiti. Nei casi di malattia o di infortunio verranno riconosciuti tanti dodicesimi al 100% o al 50% della 13a mensilità a seconda che il trattamento economico a carico dell'Azienda goduto dal lavoratore corrisponda all'una o all'altra percentuale. A formare la tredicesima mensilità o gratifica natalizia, concorrono (fatto salvo quanto eventualmente previsto dalle norme del presente contratto), gli elementi retributivi precisati all'art. 25, ad eccezione di quello indicato alla lett. g). TITOLO XXIII CONCORSO ECONOMICO ALLE FERIE ARTICOLO 44 A tutto il personale sarà corrisposto, in uno con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno, a titolo di concorso economico alle ferie, un importo commisurato a quello della retribuzione mensile, calcolato con gli elementi e con i criteri validi per la corresponsione della 13a mensilità o della gratifica natalizia. Gli eventuali ratei saranno corrisposti con riferimento ai mesi di servizio prestato nei dodici mesi precedenti tale data. Il concorso di cui trattasi sarà calcolato ai soli effetti del trattamento di fine rapporto e dell'eventuale indennità sostitutiva del mancato preavviso. Resta inteso che qualora disposizioni di carattere generale intervenissero in merito ad una 14a mensilità, l'importo di cui sopra verrà riassorbito. TITOLO XXIV ORARIO DI LAVORO ARTICOLO 45 La durata massima settimanale dell'orario di lavoro ordinario è fissata in 40 ore ripartibili, per il personale che svolge mansioni sedentarie, sulla base di 5, 5 1/2 o 6 giorni. Fermo restando il regime di cui al primo comma, le parti concordano una riduzione dell'orario di lavoro a parità di retribuzione, equivalente dal 1° gennaio 1989 ad 88 ore annue per i lavoratori addetti a mansioni sedentarie ed a 104 ore annue per il personale viaggiante, comprensiva dei permessi retribuiti riconosciuti in sostituzione delle festività abolite dalla legge 5 marzo 1977, n. 54 (con esclusione della festività dell'Epifania ripristinata con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 792). Tale riduzione viene effettuata attraverso il riconoscimento di un numero di giorni di «congedo sostitutivo» stabilito individualmente sulla base della effettiva ripartizione dell'orario di lavoro settimanale e comunque secondo il criterio di cui all'art. 49. I suddetti giorni di congedo saranno fruiti dai lavoratori in periodi di minore attività e mediante rotazioni dei dipendenti stessi che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività produttiva e comunque non congiuntamente alle ferie annuali. A livello di singolo impianto, le Parti - in relazione alla peculiarità dei servizi e ad oggettive esigenze per la determinazione dei turni lavorativi - potranno definire la trasformazione della riduzione annua dell'orario di lavoro in riduzione settimanale. In tal caso, l'orario settimanale così definito dovrà essere realmente effettuato seppure come media nell'ambito di più cicli. ARTICOLO 46 I turni di lavoro, nonché i nastri lavorativi, verranno determinati dai responsabili dei vari impianti con le R.S.A. del luogo di lavoro. ARTICOLO 47 A decorrere dal 1.3.1984 i turni di lavoro del personale viaggiante saranno «personalizzati» onde renderli sempre più corrispondenti all'orario retribuito. Le singole fattispecie applicative faranno oggetto di verifica fra le parti nel senso che dovranno essere definiti cicli lavorativi la cui durata sarà fissata in misura proporzionale all'orario contrattuale. Tanto premesso, e fermo restando l'orario di lavoro settimanale, i cicli lavorativi dovranno essere di durata pari a 7 giorni in tutti i casi in cui l'orario dei servizi lo consenta. Qualora, malgrado ogni possibile combinazione dei servizi, ciò non fosse possibile, i cicli lavorativi potranno essere articolati anche su un periodo di due settimane. Per casi particolari che non consentano obiettivamente, per la natura dei servizi, la realizzazione di quanto sopra, Capo Impianto e R.S.A. definiranno cicli lavorativi anche di diversa durata. I turni comunque dovranno essere oggetto di confronto locale tra Capo Impianto e R.S.A. e dovranno essere finalizzati ad una migliore distribuzione dell'orario contrattualmente previsto, tenendo conto dei periodi di riposo di legge e delle soste turno ad integrazione dei periodi di prestazione continuativa che la tipologia del servizio comporta. ARTICOLO 48 Per il personale non viaggiante addetto ad attività che presentino un andamento non regolare ed uniforme dei carichi di lavoro, potranno essere programmati, a livello dei rispettivi Impianti, previo confronto tra Capo Impianto e R.S.A., processi di flessibilità degli orari con articolazioni individuali e/o collettive, con compensazioni bisettimanali contenute fra le 36 e le 44 ore. Tali processi, che non devono essere finalizzati ad una riduzione di organico, dovranno riguardare non più del 10% del personale interessato nell'impianto entro un limite complessivo di 20 settimane annue e con scarti dell'orario giornaliero contenuti entro 2 ore massime. I casi applicativi dovranno essere predeterminati e comunicati alle R.S.A. almeno 15 giorni prima. ARTICOLO 49 Tutte le presenze ed assenze, a qualsiasi causa dovute, saranno rapportate ad ore riferite ai turni di lavoro. ARTICOLO 50 Per il personale dei P.M. l'orario di lavoro sarà definito in modo da prevedere fasce orarie diversificate tra gruppi di lavoratori, onde garantire che le prestazioni possano iniziare quando le vetture siano già pervenute nel luogo ove deve essere effettuato l'intervento. In casi eccezionali tale accorgimento potrà essere adottato anche presso le Officine. Nel definire, d'intesa con la R.S.A., tali fasce orarie, che potranno variare nell'arco di due ore dall'inizio del normale orario di lavoro, si terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, delle preferenze dei dipendenti interessati in possesso dei requisiti professionali richiesti. ARTICOLO 51 Le soste di turno e i riposi dei lavoratori dei P.M. saranno fissati contemperando, per quanto possibile, le esigenze aziendali di un più funzionale rapporto fra disponibilità di manodopera e produzione nei diversi giorni della settimana, con le esigenze dei singoli addetti. Tale obiettivo potrà essere raggiunto, d'intesa con la R.S.A., tenendo comunque presente quanto sopra detto, anche in maniera non uniforme e con criteri di rotazione, fermo restando che nei giorni di maggiore concentrazione dei riposi e soste turno dovrà essere garantita la presenza di almeno il 60% degli addetti al turno normale. ARTICOLO 52 - Lavoro notturno Si considera lavoro notturno quello compreso fra le ore 22 e le ore 5. Le normali prestazioni effettuate durante tale periodo saranno compensate con una maggiorazione del 12,50% della paga oraria calcolata come previsto dall'art. 56. Tale trattamento non compete al personale viaggiante ed a quello addetto con continuità a turni notturni, intendendosi per tale il personale assunto esclusivamente per prestazioni notturne. Per i Capi Squadra Operai (esclusi gli ex Capi Squadra Visitatori Riparatori) e per gli Operai, per lavoro notturno si intende quello prestato dopo le 12 ore successive all'inizio del turno del mattino e fino alle ore 6 del mattino. ARTICOLO 53 - Lavoro domenicale A tutti i di dipendenti che svolgono attività lavorativa nella giornata domenica sarà corrisposta un'indennità pari a lire 6.000 giornaliere. TITOLO XXV LAVORO STRAORDINARIO ARTICOLO 54 Fermo restando che ai soli fini legali i limiti di lavoro ordinario rimangono quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge, è considerato lavoro straordinario quello eseguito dopo l'orario di lavoro fissato in applicazione degli artt. 45 e 47. Per il personale viaggiante il lavoro straordinario viene convenzionalmente individuato in coincidenza con le ultime ore di prestazione di ogni ciclo lavorativo. Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e sarà contenuto nel limite massimo complessivo di 200 ore annuali per ciascun lavoratore. Fermo restando comunque il predetto limite annuale, le prestazioni straordinarie non potranno superare le 30 ore mensili per ciascun lavoratore, salvo diverso accordo sindacale locale: nel caso di ritardo treni solo detto limite mensile potrà essere superato. Raggiunto il limite delle 200 ore annuali, eventuali necessità di effettuare ulteriori prestazioni straordinarie, non derivanti da cause di forza maggiore o da motivi d'urgenza, faranno oggetto di confronto fra il Capo dell'Impianto o Ufficio e la R.S.A. locale. Comunque le eventuali ore superanti il limite massimo annuale daranno diritto a riposi compensativi per gruppi di 8 ore, o differentemente per il personale viaggiante, da godere entro 30 giorni compatibilmente con quanto sopra detto e ad una retribuzione supplementare pari al 30% della quota oraria calcolata come previsto al successivo art. 56. Nell'ambito della regolamentazione di cui sopra, nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, diurno, notturno e festivo. Le ore di lavoro straordinario dovranno essere richieste dal datore di lavoro e saranno a cura di esso cronologicamente annotate nel registro «fogli di presenza INAIL». Eventuali reclami dovranno essere presentati entro 60 giorni dal momento del ritiro del cedolino paga afferente a dette prestazioni. ARTICOLO 55 Ogni ora di lavoro straordinario sarà compensata con di retribuzione, calcolata come previsto all'art. 56, le seguenti percentuali: la quota oraria maggiorata con -------------------------------------------------------------------------Feriale Festivo diurno a) dalla 1a all'8a ora settimanale 20% 50% b) dalla 9a ora settimanale in poi 30% 60% notturno 50% 65% -------------------------------------------------------------------------Agli Operai delle Officine ed al personale dei P.M., che effettuano lavoro straordinario nella giornata di sabato, o nella giornata di esso sostitutiva, la quota oraria di retribuzione sarà maggiorata con le seguenti percentuali: - prime 2 ore: - più di 2 ore: 20% tutte al 50% ARTICOLO 56 La quota oraria di della retribuzione si determina dividendo l'ammontare retribuzione mensile, costituita dagli elementi di cui all'art. 25 lettere da a) ad f) per 170. TITOLO XXVI RIPOSO SETTIMANALE ARTICOLO 57 Il giorno di riposo settimanale, per il personale il cui lavoro non sia strettamente connesso con il movimento dei treni, è la domenica; per il restante personale detto riposo, in dipendenza delle esigenze di servizio, potrà cadere in altro giorno della settimana e verrà concordato tra i responsabili dei vari impianti e le R.S.A. del luogo di lavoro, tenendo conto delle esigenze lavorative e di quanto detto al 2° comma dell'art. 51. ARTICOLO 58 Per eccezionali esigenze dell'attività lavorativa al dipendente potrà essere chiesto di prestare servizio nella giornata di riposo settimanale di legge. Le prestazioni eccezionalmente effettuate in detta giornata danno titolo ad un riposo compensativo da usufruirsi entro la settimana successiva. In tal caso sarà corrisposta, per le ore normali lavorative, la sola maggiorazione del 30% da calcolarsi sulla paga oraria di cui all'art. 56. Per il personale viaggiante il riposo settimanale cade normalmente nella settimana: per particolari esigenze di servizio esso potrà essere protratto oltre la settimana ed in tal caso si verificherà il cumulo di due riposi consecutivi. In casi assolutamente sporadici ed eccezionali l'Azienda potrà essere indotta a far cumulare tre giornate di riposo settimanale, previo confronto con la locale R.S.A. sulle cause obiettive che porteranno a tale cumulo. Nei casi di servizi particolarmente gravosi, l'Azienda R.S.A. concorderanno la periodicità dei riposi e delle soste del personale viaggiante in correlazione con l'orario di lavoro. TITOLO XXVII e le di turno FESTIVITA' ARTICOLO 59 Sono considerati giorni festivi: - 6 gennaio (Epifania) - 25 aprile (Anniversario della Liberazione) - 1° maggio (Festa del Lavoro) - 1° gennaio (Capodanno) - Lunedì di Pasqua - 15 agosto (Assunzione di M.V.) - 1° novembre (Ognissanti) - 8 dicembre (Immacolata Concezione) - 25 dicembre (Natale) - 26 dicembre (S. Stefano) - il giorno del S. Patrono del luogo di appartenenza. Ai sensi della legge 5 marzo 1977, essere considerate festive le giornate del: - n. ove 54, ha sede hanno l'impianto cessato di 19 marzo (S. Giuseppe) Ascensione Corpus Domini 29 giugno (SS. Pietro e Paolo) mentre la celebrazione della Fondazione della Repubblica (2 giugno) e dell'Unità Nazionale (4 novembre), è stata spostata, rispettivamente, alla prima domenica di giugno ed alla prima domenica di novembre. Le eventuali prestazioni effettuate nelle giornate del 4 novembre non danno titolo a nessun trattamento particolare. ARTICOLO 60 2 giugno e Al personale che lavori in uno dei giorni festivi di cui all'art. 59 o nella prima domenica di giugno o nella prima domenica di novembre, è dovuta, oltre alla normale retribuzione mensile, una retribuzione supplementare per le ore in cui ha prestato servizio, pari alla quota oraria di retribuzione maggiorata del 30% per il lavoro effettuato entro il normale orario giornaliero. Se la festività coincide con il giorno di riposo settimanale di legge del lavoratore, questi avrà diritto ad usufruire successivamente di una giornata di congedo sostitutivo o, a richiesta dell'interessato, ad una retribuzione supplementare pari ad 1/26 della retribuzione calcolata come previsto all'art. 25 lett. da a) a f). Se la prima domenica di giugno o la prima domenica di novembre coincidono con il riposo settimanale di legge del lavoratore, questi avrà diritto ad una retribuzione supplementare pari ad 1/26 della retribuzione come precisato al comma precedente. Il suddetto trattamento è esteso a tutti i casi di coincidenza della festività con il sabato libero, o giornata di esso sostitutiva. L'eventuale prestazione richiesta in questo particolare caso deve essere retribuita come precisato all'art. 55 fermo restando il diritto a godere successivamente della giornata di congedo sostitutivo o a percepire 1/26 della retribuzione. Il trattamento di cui al presente articolo non è dovuto nei casi di coincidenza di una festività con i giorni di sospensione dal servizio e dalla paga per provvedimento disciplinare o ai sensi degli artt. 136 e 137. Ove la ricorrenza del S. Patrono coincida con altra festività, il Capo Impianto concorderà con la R.S.A. locale lo spostamento del godimento della festività del S. Patrono in altra giornata. TITOLO XXVIII FERIE ANNUALI ARTICOLO 61 Il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di 22 o 24 o 26 giornate lavorative a seconda della distribuzione dell'orario di lavoro settimanale. Le stesse saranno computate 6 giorni per settimana. rispettivamente sulla base di 3 o 5 1/2 o I lavoratori che avevano acquisito il diritto ad un periodo di ferie di 28 giorni, godranno rispettivamente di 24 o 26 o 28 giornate lavorative. Nel computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo di legge e le festività nazionali e infrasettimanali cadenti nel periodo stesso, e pertanto il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le domeniche e le festività nazionali e infrasettimanali in esso comprese. Le ferie annuali saranno normalmente fruite dai lavoratori in un unico periodo, compatibilmente con le esigenze di servizio, tenendo conto delle necessità dei lavoratori, della loro anzianità di servizio e dopo aver sentito il parere dei rappresentanti R.S.A. Il loro inizio dovrà avere luogo in un giorno comunque lavorativo. La risoluzione del rapporto di lavoro non pregiudica il diritto alle ferie. Non è ammessa la rinunzia espressa o tacita delle ferie. Le stesse debbono essere usufruite entro l'anno, o a richiesta dell'interessato, entro il semestre successivo all'anno di maturazione. Le domande per il godimento delle ferie debbono essere presentate entro il 30 novembre di ciascun anno, per consentire all'Azienda di distribuirle dal 1° gennaio al 31 differenti accordi locali. dicembre dell'anno successivo, La ritardata o mancata presentazione della comportare l'assegnazione d'ufficio del periodo di ferie. fatti salvi i domanda potrà In caso di sopravvenuta malattia durante detto periodo, comprovata da certificato medico prodotto dal lavoratore, a norma e con gli obblighi previsti ai successivi artt. 62 e 84 e dall'eventuale accertamento dei medici degli istituti previdenziali competenti, le ferie si intendono interrotte. Al termine della malattia il lavoratore continuerà a godere del periodo di ferie, ma comunque non oltre la durata del periodo prefissato. Per ragioni di servizio l'Azienda potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto, altresì, al rimborso delle spese vive sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato. TITOLO XXIX ASSENZE E PERMESSI ARTICOLO 62 Ove non possa presentarsi al lavoro il dipendente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Azienda indicandone il motivo e documentandolo non oltre tre giorni. Ove l'assenza sia conseguente a malattia, la documentazione deve essere presentata entro due giorni. In caso di forza maggiore la comunicazione dovrà essere data comunque entro dodici ore dall'inizio dell'assenza stessa. La suddetta procedura deve prosecuzione dell'assenza. essere osservata anche per la L'assenza, ancorché documentata, non dà luogo alla corresponsione della retribuzione che nei casi indicati nel presente Contratto. L'assenza non validamente giustificata si considera arbitraria. ARTICOLO 63 Per i periodi di cure termali valgono le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 alle condizioni e modalità previste dal Decreto del Ministero della Sanità del 12 agosto 1992. Per l'ipotesi di autorizzazione a fruire delle cure termali al di fuori del periodo feriale - così come disciplinata dalla legge - il lavoratore utilizzerà, fino a concorrenza, i residui giorni di ferie annuali. Per il completamento del ciclo di cure o, in mancanza di residui giorni di ferie, per l'intero ciclo, l'Azienda integrerà l'indennità corrisposta dall'INPS fino al raggiungimento della normale retribuzione di cui all'art. 92. ARTICOLO 64 Al lavoratore che non sia in periodo di prova e non sia stato assunto con contratto a tempo determinato - con esclusione dei contratti di formazione e lavoro - qualora contragga matrimonio saranno concessi quindici giorni di permesso retribuito (comprensivi per gli Operai delle Officine dei sette giorni retribuiti dall'INPS). La C.I.C.L.T. e la OFERWALITS accorderanno inoltre permessi retribuiti: a) al lavoratore colpito (coniuge, da grave lutto nel nucleo familiare genitori, figli, fratelli, sorelle): 4 giorni oltre quelli per eventuali viaggi; b) al lavoratore citato quale teste in giudizio civile o penale per fatto inerente al servizio ed all'Azienda. A tale lavoratore spetterà anche l'eventuale trattamento di trasferta e diaria, fatta deduzione di quanto corrisposto dal Tribunale; c) al lavoratore che cede il proprio sangue gratuitamente, per il giorno del prelievo, anticipandogli il trattamento economico INPS; d) in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, ai lavoratori che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum, i rappresentanti di partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni, ai sensi dell'art. 11 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La C.I.C.L.T. e la OFERWALITS potranno, a brevi permessi retribuiti ai lavoratori che per giustificati motivi. TITOLO XXX loro giudizio, accordare ne facciano richiesta ASPETTATIVA ARTICOLO 63 L'Azienda di massima, potrà accordare, compatibilmente con le esigenze di servizio e per comprovate esigenze, al lavoratore che ne faccia domanda, una aspettativa per motivi privati, per un periodo massimo di un anno, senza retribuzione né decorrenza di anzianità; detto periodo di aspettativa potrà essere accordato o in unica soluzione, oppure in due riprese purché tra queste ultime intercorra un periodo di almeno tre anni. Ove perduri l'assenza dal della aspettativa concessa, si fa nel caso di dimissioni. servizio oltre il termine luogo alla risoluzione massimo del rapporto come Il lavoratore durante il periodo di aspettativa dovrà tenere un comportamento che non sia in contrasto con gli obblighi derivanti dal presente Contratto. ARTICOLO 66 I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai coprire cariche sindacali provinciali e nazionali. lavoratori chiamati a Ai suddetti lavoratori si applicano le norme di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300. ARTICOLO 67 - Stati di tossicodipendenza Ai sensi e per gli effetti del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), il lavoratore del quale viene accertato lo stato di tossicodipendenza e che intende accedere ai programmi terapeutici e di riabilitazione presso i servizi sanitari delle unità sanitarie locali o di altre strutture terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunto a tempo indeterminato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per il tempo in cui la sospensione della prestazione lavorativa è dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni, secondo le specifiche modalità di seguito definite. Lo stesso trattamento si applica ai dipendenti affetti da etilismo. Il dipendente che intende avvalersi di detto periodo di aspettativa è tenuto a presentare alla Direzione dell'Azienda la documentazione di accertamento dello stato di tossicodipendenza rilasciata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze ed il relativo programma di riabilitazione ai sensi dell'art. 122 del citato Testo unico. Il dipendente interessato dovrà inoltre presentare, possibilmente con periodicità mensile, la documentazione rilasciata dalla struttura presso la quale sta eseguendo il programma terapeutico attestante l'effettiva prosecuzione del programma stesso. Il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non riprenda servizio entro sette giorni dal completamento della terapia di riabilitazione o dalla scadenza del periodo massimo di aspettativa, ovvero dalla data dell'eventuale volontaria interruzione anticipata del programma terapeutico. Previa richiesta scritta, l'Azienda concederà ai lavoratori che ne facciano richiesta per la necessità, attestata dal servizio pubblico per le tossicodipendenze, di concorrere al programma terapeutico e socio-riabilitativo seguito da un familiare del tossico-dipendente, un periodo di aspettativa - compatibilmente con le esigenze tecnicoproduttive - non superiore a quattro mesi, anche frazionabile per periodi non inferiori ad un mese. Durante i suddetti periodi di aspettativa non decorrerà retribuzione, né si avrà decorrenza di anzianità di servizio per alcun istituto di legge e/o di contratto. Nell'attuazione degli adempimenti disciplinati dal presente articolo, sarà posta particolare attenzione a tutela della riservatezza dei soggetti interessati. TITOLO XXXI MENSA ARTICOLO 68 Fermo restando quanto già in atto per le Officine di Roma e Milano, al personale sedentario che non fruisca già del pasto fornito dall'Azienda o dell'indennità sostitutiva dello stesso, ovvero dell'indennità di trasferta relativa ad uno o più pasti, sarà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giorno di effettiva prestazione lavorativa. L'indennità di cui sopra sarà corrisposta anche al personale viaggiante che svolge il servizio di riserva in stazione, fermo restando quanto previsto al comma successivo. L'indennità sostitutiva di mensa sarà corrisposta nella misura del 50% nel caso in cui la prestazione sia pari od inferiore a 4 ore. Le Parti, constatata e confermata la difficoltà di provvedere all'istituzione di un servizio di mensa in considerazione delle particolari caratteristiche nelle quali si svolge il lavoro del personale C.I.C.L.T. e dei P.M. dell'OFERWALITS, convengono sulla istituzione di buoni pasto in alternativa all'istituto dell'indennità sostitutiva mensa. I buoni pasto spettano al lavoratore prestazione almeno pari a quattro ore. per ogni giornata Il nuovo regime entrerà in vigore il 1° gennaio 1991. di Le Parti si danno al nuovo istituto. atto dell'opzionalità e reversibilità del passaggio In particolare, i lavoratori interessati presenteranno apposita richiesta nei tempi necessari all'avvio del nuovo sistema, fermo restando che la scelta avrà valore per un tempo minimo di un anno solare e dovrà essere eventualmente disdetta almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno di riferimento. Gli importi dell'indennità sostitutiva i seguenti: di mensa e del buono pasto sono -------------------------------------------------------------------------Ind. sost. mensa Buono pasto -------------------------------------------------------------------------Periodo C.I.C.L.T. O.F.W.L. C.I.C.L.T. O.F.W.L. dal 1.1.1991 al 28.2.1993 6.300 5.300 9.000 7.500 dal 1.3.1993 7.000 7.000 10.000 10.000 -------------------------------------------------------------------------Le parti si danno atto che le somme indicate sono lorde e comprensive dell'incidenza delle stesse su tutti gli istituti contrattuali e di legge. Quanto sopra rappresenta il comune presupposto valido per la stipulazione del presente accordo, e pertanto le parti convengono che eventuali azioni giudiziarie intese ad ottenere l'estensione del trattamento di cui trattasi, nella stessa misura, a tutti gli istituti contrattuali e di legge, avranno come conseguenza l'automatico scioglimento della C.I.C.L.T. e della OFERWALITS dall'obbligazione assunta. L'indennità sostitutiva della mensa o di compartecipazione alla mensa per il personale delle Officine è pari a L. 274 al giorno. Detta indennità è valida per il calcolo dell'indennità anzianità, indennità sostitutiva del preavviso, del trattamento di di quello delle ferie, nonché della gratifica natalizia. TITOLO XXXII di festività, PASTI DI SERVIZIO ARTICOLO 69 Il personale viaggiante in servizio prima delle ore 8, 13 o 19 oppure che cessi il servizio dopo le ore 8, 14 o 21, ha diritto di usufruire della prima colazione (caffelatte con pane) o della relativa indennità sostitutiva, nonché dell'indennità sostitutiva della colazione e del pranzo, negli importi di seguito indicati: -------------------------------------------------------------------------prima colazione colazione o pranzo -------------------------------------------------------------------------- Lire Italia estero Italia estero 530 850 5.300 8.500 -------------------------------------------------------------------------Le parti si danno atto che le somme suindicate sono lorde e comprensive dell'incidenza delle stesse su tutti gli istituti contrattuali e di legge. In tutti i casi in cui il personale viaggiante fruisca effettivamente del pasto di servizio a bordo del treno sul quale effettua la prestazione, lo stesso è composto da: - un primo piatto (pasta ovvero antipasto di salumi o insalata); un secondo piatto (carne o pesce) con contorno; pane; una bevanda; la cui tipologia sarà individuata dall'Azienda e resa nota al personale, il quale è tenuto ad attenersi alla stessa nella consumazione del pasto. Allo scopo di consentire la fruizione del pasto di servizio su tutti i treni in cui sia previsto un servizio di ristorazione, l'Azienda si attiverà al fine di stipulare apposite convenzioni con le società che gestiscono tale attività. NOTA A VERBALE Gli orari indicati al primo comma del presente articolo si riferiscono all'inizio e/o alla cessazione del servizio previsti dall'orario di lavoro prestabilito. ARTICOLO 70 - Valore del vitto usufruito in servizio La ristrutturazione del sistema retributivo per il personale dei servizi di carrozza-cuccette comporta che il vitto corrisposto nei viaggi non rientri più fra gli elementi della retribuzione. L'eventuale somministrazione al personale che la mattinata, di un caffé, latte e pane, non va effetto contrattuale. TITOLO XXXIII presta servizio durante calcolata a nessun TRASFERTA ARTICOLO 71 Ai lavoratori che prestano la loro opera fuori della sede di lavoro nella quale sono stati assunti o nella quale siano stati successivamente trasferiti compete un'indennità di trasferta che, per sua natura, ha lo scopo di risarcire forfettariamente le spese dagli stessi sostenute nell'interesse del datore di lavoro e relative ai pasti ed al pernottamento, quando non fornito dall'Azienda, e per tale motivo detta indennità non ha carattere retributivo. Le parti convengono sulla soppressione degli istituti «prima colazione» e «maggior disagio», il cui importo viene inserito nei terzi di trasferta relativi al primo al secondo pasto. Ha diritto alla colazione o pranzo, o ai relativi compensi sostitutivi, il personale in partenza, rispettivamente, prima delle ore 13 o 19 oppure che rientri dopo le ore 14 o 21. Gli orari indicati al terzo comma si riferiscono, per il personale viaggiante, alla cessazione o all'inizio del servizio previsti dall'orario di lavoro prestabilito. La diaria spetta al personale viaggiante che si trovi, per ragioni di servizio, in località diversa dal Comune di residenza lavorativa, dal momento in cui cessa il servizio a quello in cui inizia la prestazione per il viaggio di ritorno in sede. Detto personale ha titolo al trattamento di diaria anche nei casi in cui viaggi per motivi di servizio ma non nell'adempimento del proprio servizio (fuori servizio), ivi compresa l'indennità sostitutiva del pernottamento qualora il viaggio stesso venga effettuato di notte senza vettura o con vettura inagibile. Il trattamento di trasferta relativo a ciascun pasto (colazione e pranzo) ed al pernottamento, risulta dalla seguente tabella: Diaria ------------------------------------------------------------------------ITALIA ESTERO ¦ITALIA ¦ ESTERO ---------------------------------------------------------+--------------Trasferta ¦Trasferta¦ Trasferta ¦Trasferta¦ Pernottamento con pernottamento ¦ senza ¦con pernottamento ¦ senza ¦ ¦ pern. ¦ ¦ pern. ¦ ------------------¦ +------------------¦ ¦ Un pasto¦Più pasti¦ ¦Un pasto¦Più pasti¦ ¦ ---------------------------------------------------------+--------------¦ Dal 1° gennaio 1991 ¦ ¦ 23.550 19.750 17.750 37.750 31.500 28.500 ¦ 1°S e 1 ¦ Dal 1° aprile 1992 ¦ 27.400 43.500 ¦ 25.650 21.500 19.000 41.100 35.000 31.000 ¦ Altri livelli ¦ Dal 1° marzo 1993 ¦ 26.700 42.000 ¦ 7.700 23.000 21.000 44.450 37.000 33.500 ¦ ------------------------------------------------------------------------Qualora l'Azienda decida di fornire direttamente o indirettamente, il vitto in natura, saranno concordate con le OO.SS. le tabelle dietetiche. Lo stesso dicasi nel caso di fornitura dell'alloggio per il pernottamento. Detto alloggio dovrà essere igienico e decoroso. NOTA A VERBALE L'Azienda si impegna a fornire per il riposo diurno del personale viaggiante un alloggio igienico, sano e decoroso, provvedendo alla sistemazione dello stesso in stanza singola. Convenzionalmente il valore della suddetta prestazione viene fissato in misura pari al 30% della somma dovuta per il pernottamento. Inoltre, i lavoratori delle categorie non viaggianti che intraprendono viaggi per ragioni di servizio hanno diritto ad una indennità di trasferta come appresso specificato: a) indennità di cui alla lettera a) della tabella seguente, per le ore non coincidenti con il normale orario di lavoro, dal momento in cui arrivano in una località diversa da quella della propria residenza lavorativa al momento in cui ne ripartono; b) indennità di effettivo con di cui alla lettera b) nella tabella seguente, per le ore viaggio, non coincidenti con il normale orario di lavoro, un minimo di cinque per viaggio; c) indennità di cui alla lettera c) nella tabella seguente, per le ore come specificate sub b), che cadono nella giornata del sabato libero o giornata di esso sostitutiva; d) indennità di cui alla lettera d) della tabella seguente, per le ore come specificate sub b), che cadono nella giornata di riposo settimanale di legge o in giornata festiva. Gli importi delle quote orarie di trasferta sono fissati come segue: ------------------------------------------------------------------------liv. a) b) c) d) ------------------------------------------------------------------------1°S 1.440 5.760 7.200 8.640 1° 1.155 4.620 5.775 6.930 2° 1.035 4.140 5.175 6.210 3°/I° 965 3.860 4.825 5.790 3°/II° 930 3.720 4.650 5.580 4° 875 3.500 4.375 5.250 5° 800 3.200 4.000 4.800 6° 805 3.220 4.025 4.830 ------------------------------------------------------------------------- ARTICOLO 72 Il personale viaggiante ha diritto all'indennità di cui alla lettera a) della tabella di cui all' art. 71 per ogni ora di effettivo viaggio se fuori servizio. Lo stesso trattamento compete effettua viaggi speciali. TITOLO XXXIV ARTICOLO 73 a detto personale anche SOPPRESSIONE E INTERRUZIONE DEI SERVIZI quando In ipotesi di soppressione, totale o parziale, dei servizi di vetture letti o cuccette, conseguente a scioperi ferroviari o ad altre cause di forza maggiore, il personale viaggiante che sia impossibilitato a fornire la prestazione, sia al primo che al secondo capolinea, non ha diritto ad alcun trattamento economico. Per il recupero dei giorni di mancata prestazione saranno concessi, a richiesta, riposi anticipati, ferie e/o congedi sostitutivi (relativi alle ex festività) o saranno adottati, a livello dei singoli impianti, accorgimenti tecnici di modifica dei turni in quanto possibile. Al personale che si trovi al secondo capolinea e a rientrare sarà corrisposto il trattamento di diaria. sia impossibilitato Nel caso la soppressione dei servizi si protragga oltre le quaranta ore il personale sarà fatto rientrare in sede e le spese di trasporto, preventivamente autorizzate, saranno rimborsate dall'Azienda. Qualora a fronte degli eventi di cui al primo comma, le Ferrovie dello Stato dovessero corrispondere in tutto o in parte contribuzioni relative alle remunerazioni del personale di alcune o di tutte le categorie interessate, l'attribuzione di ferie, maggior congedi relativi alle ex festività o riposi anticipati verrà attribuita solo per la differenza. ARTICOLO 74 In ordine alla richiesta avanzata dalle OO.SS. di garantire la retribuzione al personale nel caso in interruzione dell'attività per motivi indipendenti dalla volontà delle parti, la C.I.C.L.T., riconoscendo la necessità di una sollecita definizione del problema, si impegna ad individuare, nella contrattazione non ancora ultimata con l'Ente F.S., l'opportuna soluzione. Nel frattempo, resta confermato l'impegno assunto dall'Azienda il 6.2.87. TITOLO XXXV TRASFERIMENTI ARTICOLO 75 Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. I trasferimenti per esigenze di servizio trasferimenti d'urgenza e trasferimenti non d'urgenza. In entrambi i casi la le Organizzazioni Sindacali. Direzione si distinguono in provvede dopo aver convocato Per la scelta dei lavoratori da trasferire, la Direzione interpellerà la categoria interessata per sapere se vi sono lavoratori che ne facciano domanda. Tale principio vale anche nel caso di trasferimenti d'urgenza, sempre che l'urgenza non sia di grado tale da renderlo di fatto inapplicabile. Qualora non esistano lavoratori che facciano domanda di trasferimento, la Compagnia provvederà a trasferire il lavoratore con minore anzianità di servizio. Sia nell'uno che nell'altro caso (lavoratori che facciano domanda di trasferimento, lavoratori scelti col criterio dell'anzianità di servizio) vale il principio che il lavoratore trasferendo deve possedere i requisiti necessari per coprire il posto di cui trattasi. Il provvedimento di trasferimento non d'urgenza deve essere comunicato per iscritto agli interessati almeno 13 giorni prima della data di cambiamento della residenza. ARTICOLO 76 Il lavoratore trasferito per esigenze di servizio avrà diritto: - all'eventuale rimborso dei biglietti ferroviari per sé e per i familiari conviventi, come tali riconosciuti sulla base dello stato di famiglia. Detti biglietti ferroviari dovranno essere della classe prevista per la qualifica rivestita a cioè: 1a classe per Is, I e II livello; 2a classe per tutti gli altri livelli. Verranno inoltre rimborsate le spese accessorie di viaggio relative al trasporto alla stazione, facchinaggio e vitto; - al rimborso delle spese inerenti al trasloco, compresa l'assicurazione delle masserizie, debitamente documentate; - al trattamento di trasferta con esclusione delle relative quote orarie, per il periodo di un mese dall'arrivo nella nuova sede. ARTICOLO 77 Qualora, per effetto del trasferimento, il lavoratore debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione di un contratto di affitto di cui sia titolare o che riguardi il proprio nucleo familiare, regolarmente registrato in data precedente a quella della comunicazione del trasferimento, l'Azienda rimborserà tale indennizzo per un importo pari ad un numero di mensilità non superiore a sei. ARTICOLO 78 Al lavoratore trasferito, fintanto che non abbia trovato alloggio nella località di nuova residenza, spetterà inoltre, in aggiunta alla normale retribuzione: a) se trattasi di lavoratore non coniugato: il 20% retribuzione mensile indicata all'art. 25 lettera da a) ad f), non superiori a cinque mesi; della per un periodo b) se trattasi di lavoratore coniugato, il 35% della retribuzione mensile indicata all'art. 25 da a) ad f), aumentato di un ulteriore 10% per ogni figlio a carico e di un altro 5% ove abbia sia uno che due genitori a carico, per un periodo non superiore ai sei mesi. Detto trattamento è dovuto a partire dal giorno successivo a quello in cui termina il trattamento di diaria di cui all'art. 71. ARTICOLO 79 Il dipendente non può avanzare richiesta di trasferimento del compimento del secondo anno di anzianità di servizio. prima Le richieste di trasferimento presentate dai dipendenti saranno valutate dall'Azienda in relazione alle complessive esigenze tecnico-produttive ed organizzative. L'accoglimento delle stesse avverrà secondo un ordine di precedenza determinato sulla base dei seguenti criteri e graduatorie che ne derivano, aggiornate al 1° gennaio di ciascun anno: - 1 punto per ogni anno intero trascorso dalla presentazione della domanda; - 1/2 punto per ogni anno intero di anzianità di servizio; - 1 punto per il coniuge e sensi della normativa fiscale; 1/2 punto per ciascun figlio a carico ai - a parità di punteggio prevale l'anzianità anagrafica. Il trasferimento per domanda soddisfatta non dà titolo ad alcuna indennità né rimborso spese. ARTICOLO 80 Al di lavoratore che, avendo subito uno o più trasferimenti per necessità servizio, termini il servizio per fine carriera o inabilità fisica, l'Azienda, sempreché il lavoratore ne faccia domanda, accorderà il rimborso del biglietto ferroviario per lui e per le persone di cui all'art. 76, nonché il trasporto delle masserizie per il rientro nella località di residenza ove il lavoratore fu assunto, o successivamente trasferito, assumendo a proprio carico l'assicurazione di cui al penultimo capoverso dell'art. 76. Lo stesso trattamento verrà riconosciuto alla vedova del lavoratore. In ogni caso il rientro termine del rapporto di lavoro. in sede deve avvenire entro sei mesi dal ARTICOLO 81 Ove si verifichi, successivamente al trasferimento per motivo di servizio, una vacanza di posto nella sede dalla quale fu trasferito, il lavoratore che ne faccia domanda e che sia in possesso dei requisiti necessari, ha diritto di precedenza, nei confronti di qualunque altro lavoratore, nell'assegnazione di tale posto. L'assegnazione (domanda soddisfatta). avrà luogo ai sensi e con gli effetti dell'art. 79 Detta norma non si applica nei riguardi tempo trasferito per domanda soddisfatta. TITOLO XXXVI del lavoratore a suo SERVIZIO MILITARE ARTICOLO 82 La chiamata alle armi di leva sospende il rapporto di lavoro con diritto del lavoratore alla conservazione del posto, mentre detto periodo di servizio militare dovrà computarsi nell'anzianità di servizio. Il normale richiamo alle armi di un lavoratore che abbia superato il periodo di prova non risolve il rapporto di lavoro, e pertanto continua a maturarsi la sua anzianità di servizio. Durante il periodo di richiamo alle armi sarà corrisposto al personale di cui alla lett. a) dell'art. 13, che abbia compiuto due anni di anzianità di servizio, l'intera retribuzione (art. 25, lettera da a) ad f), per i primi tre mesi. Al restante personale sarà invece riconosciuto il seguente trattamento: - 3 mesi di stipendio se impiegato; - 1 mensilità di salario per il primo mese, metà salario per il secondo e terzo mese, se non impiegato. ARTICOLO 83 In caso di richiamo alle armi per mobilitazione o si applicheranno le disposizioni generali di legge. TITOLO XXXVII per eventi bellici TRATTAMENTO DI MALATTIA ARTICOLO 84 In aggiunta al trattamento economico di malattia INPS, l'Azienda corrisponderà al lavoratore assente per malattia le integrazioni di cui ai seguenti articoli, con le modalità e nei limiti ivi precisati. Per aver diritto a percepire le integrazioni di cui trattasi, il lavoratore, oltre a quanto previsto all'art. 91, non dovrà assentarsi dal proprio domicilio, in attesa dell'eventuale visita di controllo, dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali e festivi. Qualora dal il lavoratore risulti assente alla visita di controllo, decade diritto alla relativa indennità economica per l'intero periodo di malattia, con esclusione del periodo di ricovero ospedaliero, salvo giustificato motivo. ARTICOLO 83 Il lavoratore che cade ammalato durante i primi tre mesi di servizio, percepirà il solo trattamento economico INPS, salvo per gli impiegati quanto disposto dalla legge sul contratto di impiego privato. ARTICOLO 86 Se la malattia ha inizio dopo i primi tre mesi e comunque prima del compimento di due anni di servizio, il lavoratore, in aggiunta a quanto corrisposto dall'INPS, percepirà dall'Azienda: a) per i primi tre mesi (compresi i primi 3 giorni di carenza), una integrazione fino al raggiungimento dell'importo della normale retribuzione prevista dall'art. 92; b) per i tre mesi successivi, una integrazione eventuale fino al raggiungimento del 50% della normale retribuzione prevista dall'art. 92 qualora l'INPS corrisponda un trattamento inferiore a detto 50% o non corrisponda più alcun trattamento per cessazione del periodo massimo indennizzabile. In quest'ultimo caso il lavoratore è tenuto a comprovare ogni 15 giorni il perdurare della propria infermità, tramite idonei attestati di Enti Pubblici o di istituti specializzati di diritto pubblico. Trascorso il suddetto periodo massimo di sei mesi e sussistendo la malattia, la conservazione del posto avrà luogo per un ulteriore periodo di mesi quattro, senza alcuna indennità. Dopo di ciò il rapporto di lavoro potrà essere risolto. ARTICOLO 87 Se la malattia ha inizio dopo il compimento di due anni di servizio, il lavoratore, in aggiunta a quanto corrisposto dall'INPS, percepirà dall'Azienda una integrazione tale da garantirgli: a) per i primi sei mesi (compresi i primi tre giorni di carenza), il raggiungimento del 100% della normale retribuzione prevista all'art. 92; b) per i successivi quattro mesi, il raggiungimento del 50% detta retribuzione, con le stesse modalità previste nell'articolo precedente. di Nel caso di tubercolosi o cancro, l'integrazione prevista alla lettera a) del precedente comma sarà corrisposta per mesi dodici, fermo restando quella della lettera b). Quanto previsto nel precedente comma varrà anche nei riguardi dell'integrazione dell'indennità giornaliera INPS corrisposta sensi della legge 28 febbraio 1953, n. 86 e successive modificazioni. ai ARTiCOLO 88 Trascorso il periodo di malattia di cui al precedente articolo, il lavoratore che continui ad essere ammalato avrà diritto alla conservazione del posto per altri dodici mesi, con decorrenza dell'anzianità di servizio. La concessione di cui sopra è condizionata alla possibilità di riacquistare entro tale termine l'idoneità alle mansioni proprie della qualifica rivestita. Ove al termine. del suddetto periodo di conservazione del posto permanga la non idoneità alle mansioni proprie della qualifica, si procederà come previsto all'art. 95 o all'esonero ai sensi dell'art. 106 punto 5). dal servizio per inabilità fisica ARTICOLO 89 Il trattamento di malattia a carico dell'Azienda non può superare per ogni anno solare, per una o più malattie sofferte dal lavoratore, i periodi massimi di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui una malattia prosegua nell'anno successivo, superato per essa il periodo massimo di indennizzo, non sarà corrisposto alcun ulteriore trattamento economico di malattia. ARTICOLO 90 Nel caso di malattie ad andamento cronico, tali riconosciute su richiesta dall'Azienda dai medici dei servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non sarà corrisposto in nessun caso un trattamento che in uno o più anni sia superiore a quello massimo previsto dagli articoli precedenti. Il trattamento a carico dell'Azienda, però, sarà rinnovato ogni volta che trascorrano due anni di effettiva prestazione tra l'ultima assenza per malattia cronica e la successiva assenza per riacutizzazione della stessa. ARTICOLO 91 Per aver diritto al trattamento economico di malattia, oltre a quanto previsto dall'art. 62 e fermo restando che, indipendentemente dai casi in cui l'Azienda anticipi il pagamento dell'assegno giornaliero di malattia che sarà corrisposto dall'INPS, unitamente all'integrazione prevista dai precedenti articoli, il lavoratore è tenuto a: - osservare, sotto la propria esclusiva responsabilità, tutte le norme che disciplinano il regolare svolgimento della pratica di malattia con l'INPS (documentazione sanitaria di inizio, continuazione e cessazione dell'infermità, visite di controllo e simili); - chiedere immediatamente all'INPS la riapertura della sua pratica di malattia (ricorrendo in caso di rifiuto, nel termine di tre giorni, alla Commissione medica arbitrale INPS qualora, dichiarato guarito dal medico di detto Istituto, non fosse riconosciuto idoneo al lavoro dall'Ispettorato Sanitario F.S. o dai sanitari di un Ente pubblico o di un Istituto Specializzato di diritto pubblico. In caso di mancato riconoscimento da parte dell'INPS di tutto il periodo di assenza dal servizio o di una parte di esso: - i giorni non riconosciuti, nel caso in cui l'INPS non accolga l'eventuale ricorso del lavoratore contro il mancato riconoscimento, non saranno retribuiti e pertanto l'Azienda recupererà, nel secondo mese successivo a quello in cui l'INPS ha segnalato l'irregolarità, le somme ingiustificatamente erogate; - ogni e qualsiasi contestazione che dovesse sorgere in merito con l'INPS non riguarda l'Azienda ma il lavoratore, il quale, pertanto, dovrà trattare la questione con detto Istituto direttamente ed in proprio. ARTICOLO 92 Agli effetti del trattamento di malattia, l'integrazione corrisposta dall'Azienda è calcolata in base agli elementi della retribuzione di cui all'art. 25, ad eccezione della lett. g). TITOLO XXXVIII TRATTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO ARTICOLO 93 In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il personale soggetto per legge alla relativa assicurazione, ha diritto da parte dell'Azienda ad una integrazione analoga a quella prevista in caso di malattia, in aggiunta a quanto corrisposto dall'INAIL. Il periodo di carenza verrà retribuito secondo le norme di legge vigenti. Tale trattamento verrà tre giorni. integrato per le assenze pari o superiori a L'Azienda anticiperà al personale assunto con contratto a tempo indeterminato o con contratto di formazione e lavoro, il trattamento previsto in caso di infortunio, per gli eventi verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 1991. In caso di disparità di importo tra quanto anticipato dall'Azienda e quanto riconosciuto dall'INAIL, verranno effettuati i necessari conguagli. Per il personale non soggetto per legge a detta assicurazione si applicano, in caso di infortunio generico, le norme previste per il trattamento di malattia. TITOLO XXXIX ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' FISICA ARTICOLO 94 L'Azienda può in ogni momento far accertare, tramite Enti Pubblici o Istituti specializzati di Diritto Pubblico, l'idoneità fisica di ciascun lavoratore alle mansioni proprie della qualifica rivestita, anche su richiesta dello stesso, il quale potrà farsi assistere da un Ente di Patronato. Il di referto emesso dall'Ente Pubblico o dall'Istituto Specializzato Diritto Pubblico deve intendersi accettato a tutti gli effetti dalle parti interessate. TITOLO XL EVENTUALE REIMPIEGO IN CASO DI INABILITA FISICA ARTICOLO 95 Per i lavoratori che abbiano subito in servizio un infortunio sul lavoro o «malattia professionale» prevista dalla legge, che li rendano inabili alle mansioni proprie della loro qualifica, nonché per i lavoratori colpiti da inabilità fisica non dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, l'Azienda si impegna a cercare le soluzioni più adeguate volte a salvaguardare l'occupazione degli stessi nonché i livelli professionali e retributivi già acquisiti dai medesimi. Il lavoratore che sia stato riconosciuto dagli Enti Pubblici preposti non più idoneo a svolgere le mansioni proprie della sua qualifica, a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale, potrà scegliere tra la risoluzione del rapporto di lavoro o, in alternativa, l'assegnazione ad altre mansioni, equivalenti a quelle precedentemente acquisite, sempreché, nonostante l'inabilità contratta egli sia fisicamente e professionalmente idoneo. In tal caso il lavoratore dovrà preliminarmente ottenere il riconoscimento del suo «status» di invalido del lavoro per consentire all'Azienda di includerlo nell'elenco del proprio personale appartenente alle categorie protette anche ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché della legislazione in materia. L'Azienda, da parte sua, si farà carico della preparazione professionale del lavoratore per consentirgli di svolgere le mansioni che gli saranno assegnate. ARTICOLO 96 Qualora non fosse possibile assegnare al lavoratore mansioni equivalenti, il rapporto viene risolto e l'Azienda si impegna ad assumere ex novo detto lavoratore, come appartenente alle categorie protette, con diverso inquadramento. In tal caso, non appena sarà disponibile un posto ad un livello superiore, l'interessato sarà invitato a seguire un corso di formazione e/o perfezionamento o ad effettuare un adeguato periodo di qualificazione professionale, per poter successivamente svolgere le mansioni del suddetto livello. Se il lavoratore interessato, al termine del corso o del periodo di qualificazione, risulterà idoneo alle mansioni della nuova qualifica, avrà titolo di priorità nell'assegnazione del posto vacante nei confronti di altri eventuali aspiranti. ARTICOLO 97 L'Azienda riconoscerà al che lasci successivamente il una indennità «una tantum». lavoratore che sia stato assunto servizio, degli a norma ex novo e artt. 109 e 110 Detta indennità sarà pari alla differenza fra la somma percepita a titolo di liquidazione, a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità fisica e quella che avrebbe percepito ricalcolando detta liquidazione sulla base del trattamento economico in atto per la qualifica precedentemente rivestita. ARTICOLO 98 Agli effetti di quanto precede analogo trattamento sarà riservato ai lavoratori fisicamente inabili per cause non inerenti al rapporto di lavoro, fermo restando che l'assunzione ex novo sarà effettuata nel caso che vi sia disponibilità di posto e dando priorità nell'assegnazione nella nuova qualifica ai lavoratori inabili a seguito di infortunio sul lavoro o malattia professionale. TITOLO XLI TRATTAMENTO DI MATERNITA' ARTICOLO 99 Ferme restando le vigenti norme di legge sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri, l'Azienda, nel periodo di astensione obbligatoria dal lavoro (che inizia due mesi prima della data presunta del parto) e per un periodo complessivo di cinque mesi, riconosce alla lavoratrice un trattamento economico tale da garantire, tra assegno di maternità INPS e integrazione Aziendale, la normale retribuzione di cui all'art. 92. ARTICOLO 100 In caso di parto o aborto spontaneo o terapeutico della lavoratrice che abbia superato il terzo mese di anzianità di servizio o della moglie di un lavoratore che abbia acquisito la predetta anzianità, l'Azienda corrisponderà un contributo di L. 100.000, contro presentazione di relativo certificato. TITOLO XLII ARTICOLO 101 a) Ammanchi ADDEBITI In tutti i casi di ammanchi nei beni dell'Azienda, al lavoratore che ne sia responsabile sarà addebitato il 100% del prezzo di sostituzione. Per prezzo di sostituzione si intende quello portato dal listino in vigore al momento dell'addebito. Una copia di detto listino sarà inviata dall'Azienda ai Sindacati. Le consumazioni mancanti saranno addebitate a prezzo di vendita. Per il materiale mancante in genere, in distribuzione alle carrozze, biancheria compresa, i prezzi di sostituzione saranno ridotti del 30%. In particolare, per i servizi di carrozza-letti, la responsabilità degli inventari è di pertinenza dei pulitori titolari delle carrozze. Le eventuali differenze d'inventario rilevate al passaggio di consegna tra Pulitore e Conduttore, tra questi ed il Pulitore del secondo capolinea e viceversa, dovranno essere regolarizzate da parte di colui che effettua la consegna. Tuttavia si rilevano le mancanze avvenute durante il viaggio per accertare se la frequenza e la natura delle mancanze stesse comporti la possibilità di configurare uno scarso interessamento da parte del lavoratore responsabile, nel qual caso si procederà all'addebito. Per quanto della biancberia. precede al Pulitore compete la confezione del sacco b) Danni I lavoratori rispondono dei danni alla biancheria ed agli oggetti di arredamento, a meno che questi non siano stati provocati dalla usura normale, da cause di forza maggiore o da colpa del cliente. Per quanto riguarda i danni alle bacinelle dei lavabi e alle tazze dei gabinetti, detti oggetti saranno sostituiti in conto C.I.C.L.T., a meno che non vi sia provata colpa del lavoratore, nel qual caso gli si farà addebito fino a concorrenza del 50% del prezzo di sostituzione. Le avarie esterne prodotte alle carrozze, durante il viaggio od in sosta nelle stazioni, non sono imputabili ai lavoratori, ma questi devono procedere tempestivamente alle constatazioni prescritte. Qualora per circostanze non dipendenti dalla volontà del lavoratore questo fosse impossibilitato a far convalidare dagli agenti ferroviari le constatazioni predette sarà, in tal caso, sufficiente la convalida da parte di un Controllore della C.I.C.L.T. nella stazione ove il veicolo fa capolinea e, in difetto o se in viaggio, varrà la testimonianza di qualsiasi viaggiatore. c) Per la maestranza delle Officine valgono le seguenti norme: Punto 1° Per quanto riguarda loro conservazione nonché disposizioni seguenti: la consegna degli le visite di utensili inventario, e materiali, valgono la le - per provvedersi degli utensili o del materiale occorrente il Capo Squadra Operai e l'Operaio deve farne richiesta al suo superiore diretto; - il Capo Squadra Operai e l'Operaio è responsabile degli utensili che riceve in regolare consegna ed in caso di licenziamento o di dimissioni deve restituirli prima di lasciare il servizio; - è preciso obbligo del Capo Squadra Operai e dell'Operaio di conservare in buono stato le macchine e gli attrezzi, gli utensili, gli armadietti, i disegni ed in genere tutto quanto è a lui affidato; - il Capo Squadra Operai e l'Operaio deve essere messo in grado di conservare quanto consegnatogli; in caso contrario ha diritto di declinare la propria responsabilità informandone tempestivamente il suo diretto superiore; - al venerdì per il Capo Squadra Operai o per l'Operaio non addetto a lavorazioni a ciclo continuo, il lavoro verrà sospeso prima dell'ora di cessazione per un adeguato intervallo di tempo, fissato dalla Direzione delle Officine, al fine di permettere al predetto lavoratore di fare completa pulizia alla macchina e al posto di lavoro; - il Capo Squadra Operai e l'Operaio deve interessarsi per far elencare per iscritto gli attrezzi di sua proprietà che porta in officina onde poterli successivamente asportare. Punto 2° Il Capo Squadra Operai e l'Operaio risponderà delle perdite e degli eventuali danni agli oggetti di cui al punto 1° che siano imputabili a sua colpa o negligenza, fermo restando che: - il Capo Squadra Operai e l'Operaio non può apportare nessuna modifica agli oggetti affidatigli senza l'autorizzazione del superiore diretto. Qualunque variazione da lui fatta arbitrariamente dà diritto alla OFERWALITS di rivalersi per i danni di tempo e di materiali subiti; - la valutazione dell'eventuale danno di tempo e di materiali deve essere fatta obiettivamente e l'ammontare del danno deve essere preventivamente contestato al lavoratore; - l'ammontare delle perdite e dei danni di cui ai commi precedenti potrà essere trattenuto ratealmente sulla retribuzione, con quote non superiori al 10% della retribuzione stessa. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, la trattenuta verrà effettuata sull'ammontare di quanto spettante al lavoratore. Punto 3° Al lavoratore responsabile per sua colpa o negligenza di ammanchi di materiali della OFERWALITS sarà addebitato, in ragione del 100%, il prezzo di sostituzione dei materiali stessi. Per gli utensili, il prezzo di sostituzione sarà ridotto del 30%. Gli addebiti di cui al presente articolo saranno previa contestazione scritta al dipendente interessato. TITOLO XLIII effettuati UNIFORMI ARTICOLO 102 La OFERWALITS fornirà ai Capi Tecnici, Capi Squadra Operai, i seguenti capi d'uniforme di vestiario da lavoro: Operai, - 2 tute ogni 2 anni (1 invernale ed 1 estiva), ovvero 2 paia di pantaloni da lavoro in luogo e vece della tuta estiva. ARTICOLO 103 La C.I.C.L.T. fornirà alle sottonotate categorie di lavoratori i seguenti capi d'uniforme e di vestiario da lavoro: a) Conduttori: - b) una giacca invernale ogni due anni; due paia di pantaloni ogni anno (uno estivo ed uno invernale); 12 camicie e 3 cravatte ogni due anni; un berretto ogni due anni; un soprabito ogni cinque anni. Operai qualificati: - un giubetto ed un paio di pantaloni da lavoro (tuta) ogni anno agli operai qualificati addetti a mansioni di pulizia. Gli Operai qualificati addetti ai rifornimenti di acqua e gasolio utilizzeranno una tuta da lavoro a carico della C.I.C.L.T. (estiva ed invernale). c) Operai di magazzino ed autisti: - una tuta da lavoro estiva ed una tuta invernale ogni anno. d) Addetti alle Cuccette: - e) una giacca, a carico della C.I.C.L.T., ogni due anni; due pantaloni, a carico della C.I.C.L.T., ogni anno; un berretto ogni due anni a carico della C.I.C.L.T.; un soprabito ogni cinque anni a carico della C.I.C.L.T.; 12 camicie ogni due anni; 3 cravatte ogni due anni. Controllori di stazione: - una giacca invernale ogni due anni; una giacca estiva ogni due anni; due paia di pantaloni ogni anno (uno estivo ed uno invernale); 12 camicie e 3 cravatte ogni due anni; un soprabito ogni cinque annI. Per il personale in organico resta fermo che la partecipazione dell'Azienda per il costo dell'uniforme viene accordata esclusivamente per il tempo durante il quale il lavoratore presta servizio. Pertanto in caso di risoluzione del rapporto di lavoro saranno recuperate le quote parti di contribuzione già assunte a proprio carico dall'Azienda per i mesi durante i quali l'uniforme non sarà più utilizzata in servizio. Detto recupero non si effettuerà in caso di decesso del lavoratore. Per danneggiamento a causa di servizio alla sostituzione dei capi di lavoro danneggiati. l'Azienda provvederà Per le uniformi conservate in buono stato il Capo dell'Impianto competente può autorizzare il prolungamento del periodo di utilizzazione contrattuale di ogni singolo capo, e per il personale sub b) e sub e) che abbia le giacche od i pantaloni in ordine alla fine dell'anno, può autorizzare, a richiesta, la sostituzione con pantaloni o giacche rispettivamente. Se l'uniforme non sarà conservata con cura, essa dovrà essere rinnovata prima della scadenza del periodo di utilizzazione contrattuale e l'Azienda addebiterà al lavoratore interessato la quota parte a carico dell'Azienda stessa per i mesi di mancata utilizzazione dell'uniforme. Gli Uscieri ed i Fattorini durante l'espletamento delle loro mansioni debbono indossare un'uniforme regolamentare - una estiva e una invernale ogni due anni - che sarà fornita gratuitamente dalla C.I.C.L.T., fermo restando quanto previsto al comma precedente. Le rate mensili per le uniformi a carico del personale non potranno essere inferiori a L. 2.000, ove l'intero ammontare non sia inferiore a detta cifra. Le quote a carico dei lavoratori per la fornitura delle uniformi quando il costo delle stesse non è a totale carico dell'azienda o del lavoratore sono determinate a partire dal 1°.7.1988, in cifra fissa nelle seguenti misure: C.I.C.L.T. a) Controllori e Conduttori: - giacca pantaloni invernali pantaloni estivi camicia cravatta berretto soprabito L. L. L. L. L. L. L. 37.150 13.250 11.250 4.250 2.300 3.900 47.500 L. L. L. L. 3.000 2.450 3.650 3.150 L. L. 4.250 2.300 L. L. L. L. 3.300 3.000 5.100 4.400 b) Operai qualificati: c) giubetto tuta estiva pantaloni tuta estiva giubetto tuta invernale pantaloni tuta invernale Addetti alle cuccette: - camicia - cravatta O.F.W.L. - giubetto tuta estiva pantaloni tuta estiva giubetto tuta invernale pantaloni tuta invernale TITOLO XLIV RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ARTICOLO 104 Ai sensi della legge 15 luglio 1966, n. 604 e della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento non può effettuarsi che per «giusta causa» (art. 2119 del Codice Civile) e per «giustificato motivo con preavviso», intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare il licenziamento per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al lavoratore, che può chiedere, entro otto giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinano il recesso: in tal caso il datore di lavoro è tenuto a indicarli per iscritto entro cinque giorni dalla richiesta. Il licenziamento intimato senza al precedente comma è inefficace. l'osservanza delle norme di cui Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori in periodo di prova, quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia (sempre che non abbiano optato per la prosecuzione del rapporto in base alla legislazione vigente) o che abbiano superato i limiti di età di cui agli artt. 109 e 110. ARTICOLO 103 La comunicazione del recesso da parte del lavoratore deve essere effettuata per iscritto, con l'indicazione dei motivi, salvo per quanto previsto all'art. 63. ARTICOLO 106 La risoluzione del rapporto di lavoro può aver luogo: a) durante il periodo di prova; b) dopo il periodo di prova. Per il caso sub b) del rapporto di lavoro: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) per per per per per per per sono previste le seguenti forme di risoluzione riduzione dell'attività aziendale; recesso da parte dell'Azienda; giusta causa; limiti di età; inabilità fisica; decesso; dimissioni del lavoratore. ARTICOLO 107 La risoluzione del rapporto di lavoro, se avrà luogo: a) per riduzione dell'attività aziendale, per recesso da parte dell'Azienda o per inabilità fisica, dà titolo: - alla retribuzione fino alla fine della quindicina in corso; - ad un preavviso nella misura indicata dall'art. 114; - al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 117; b) per decesso del lavoratore, dà titolo: - alla retribuzione fino al giorno del decesso; - ad una indennità sostitutiva del preavviso nella indicata all'art. 114; - al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 117; misura c) per limiti di età dà titolo: - alla retribuzione fino al giorno della cessazione del rapporto; - al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 117; d) per dimissioni del lavoratore, dà titolo al trattamento di cui alla lettera c) fermo restando che il lavoratore è tenuto a dare alla Azienda un preavviso nella misura prevista all'art. 114. TITOLO XLV ESONERATI ASSEGNO PER I FIGLI MINORI DEI LAVORATORI DECEDUTI O PER INABILITA' FISICA ARTICOLO 108 All'atto della risoluzione del rapporto l'Azienda corrisponderà in unica soluzione, un importo pari a lire 750.000 lorde a favore di ciascun figlio minore del dipendente, a titolo di sussidio per fini di studio, nei casi, alle condizioni e con le limitazioni sottoindicate: a) il dipendente deve aver superato i due anni di anzianità di servizio; b) la risoluzione del suo rapporto di lavoro deve essere avvenuta per: - decesso; - inabilità fisica; c) in quest'ultimo caso, se l'inabilità fisica non è conseguente ad un infortunio sul lavoro oppure ad una malattia contratta in servizio o per causa del servizio, il dipendente deve aver superato all'atto dell'esonero, il 10° anno di anzianità di servizio; d) il figlio deve essere convivente ed a carico del genitore esonerato per inabilità fisica, o, se questi è deceduto, dell'altro genitore o di chi ne esercita la patria podestà; e) il figlio, inoltre, deve percepire altri redditi; essere realmente disoccupato e non f) i genitori non debbono beneficiare di redditi non derivanti da attività lavorativa; g) nel caso di due dipendenti della C.I.C.L.T. e/o della OFERWALITS, coniugati, qualora la risoluzione del rapporto di entrambi comporti il riconoscimento del sussidio, la misura dello stesso non è raddoppiabile. TITOLO XLVI LIMITI DI ETA' ARTICOLO 109 Il limite di età per la risoluzione del rapporto di lavoro, salvo quanto previsto al successivo art. 110, è il compimento del 61° anno. A richiesta del lavoratore la risoluzione del rapporto di lavoro per limiti di età può aver luogo al compimento del 55° anno, per le donne, o del 60° anno, per gli uomini. La OFERWALITS, sentite le OO.SS., si riserva la facoltà di mantenere in servizio i Capi Tecnici oltre il 61° anno di età, ma non oltre il compimento del 65°. ARTICOLO 110 Il limite di età per la risoluzione del rapporto di lavoro è il compimento del 60° anno per i seguenti lavoratori: - Capi Squadra Operai (esclusi gli ex Capi Squadra Visitatori Riparatori); - Operai delle Officine; - Personale viaggiante. L'Operaio di officina che abbia compiuto 30 anni di servizio può richiedere la risoluzione del rapporto per limiti di età anche prima di compiere i 60 anni. La stessa facoltà compete al personale viaggiante che abbia compiuto 23 anni di servizio calcolati a partire dal 25° anno di età. ARTICOLO 111 Sette mesi prima della scadenza del termine regolamentare della messa in quiescenza per raggiunti limiti di età, l'Azienda ne darà comunicazione con atto scritto al lavoratore interessato, a semplice titolo di menzione. ARTICOLO 112 Ai sensi e con gli effetti dell'art. 6 del D.L. 30 dicembre 1981, n. 792, convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 34, i lavoratori che maturano il diritto alla pensione di vecchiaia e che non abbiano raggiunto i 40 anni di contribuzione, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino al perfezionamento di tale requisito e, comunque, non oltre il 65.mo anno di età. L'esercizio di tale facoltà deve essere comunicato all'Azienda almeno sei mesi prima della data di conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia (60.mo anno). TITOLO XLVII PREAVVISO ARTICOLO 113 Nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro nei quali è previsto un periodo di preavviso, questo verrà computato agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante il periodo di preavviso il lavoratore, che ha ricevuto dall'Azienda la comunicazione della risoluzione del rapporto di lavoro avrà diritto ad un permesso retribuito giornaliero di due ore per la ricerca di altra occupazione. Il personale viaggiante, però, avrà diritto ad un giorno di permesso retribuito per ogni settimana. Il periodo di preavviso non può cumularsi con il periodo delle ferie. ARTICOLO 114 I termini di preavviso, impiegatizio sono i seguenti: per il personale impiegatizio e non a) dopo il periodo di prova e fino a 5 anni di servizio: - I° S e I° 2 mesi - 2° 1 mese - 3°, 4°, 5°, 6° 20 giorni b) oltre 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti: - I° S e I° 3 mesi - 2° 1,5 mesi - 3°, 4°, 5°, 6° 1 mese c) oltre 10 anni di servizio: - I° S e I° 4 mesi - 2° 2 mesi - 3°, 4°, 5°, 6° 1,5 mesi ARTICOLO 115 Nel caso di inabilità fisica, qualora l'esonero avvenga su richiesta dell'interessato accolta dall'Azienda, previo accertamento da parte degli Uffici Sanitari competenti, quest'ultima rinuncia al preavviso da parte del lavoratore. Analoga rinuncia avrà luogo nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 109. ARTICOLO 116 Ai sensi del 2° comma dell'art. 2118 del Codice Civile, in caso di mancato preavviso, al lavoratore sarà corrisposta una indennità equivalente all'importo della retribuzione come precisata all'art. 25, lettere da a) ad f), corrispondente al periodo di cui all'art. 114. L'Azienda ha facoltà di sostituire il preavviso con una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. Inversamente, nel caso in cui il lavoratore debba dare all'Azienda un preavviso e non intenda rispettare tale obbligo, l'Azienda ha facoltà di recuperare sulle eventuali somme dovute all'interessato una indennità pari all'importo della retribuzione per il periodo di mancato preavviso. TITOLO XLVIII TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ARTICOLO 117 All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro l'Azienda corrisponderà al lavoratore un trattamento di fine rapporto da calcolarsi, secondo quanto disposto dall'art. 2120 del Codice Civile e dalla legge 29 maggio 1982, n. 297, sommando per ciascun anno di servizio una quota pari e comunque non superiore all'importo della retribuzione dovuta per l'anno stesso divisa per 13,5. La quota è proporzionalmente ridotta per le frazioni di anno, computandosi come mese intero le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni. ARTICOLO 118 La retribuzione annua, ai fini dell'articolo precedente è costituita dagli elementi precisati all'art. 25, lett. da a) a f) ed h). Il trattamento di cui all'art. 117, con esclusione della quota maturata nell'anno, è incrementato, su base composta, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5 per cento in misura fissa e dal 75 per cento dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. ARTICOLO 119 Dalle somme dovute a titolo di trattamento di fine rapporto sarà detratto un importo pari allo 0,30 per cento della retribuzione imponibile percepita dal lavoratore per il periodo dal 1° luglio 1982 al 31 dicembre 1982, e dello in poi. 0,50 per cento della retribuzione imponibile dal 1° gennaio 1983 ARTICOLO 120 Il lavoratore che si trovi nelle condizioni previste dal comma 6° e successivi dell'art. 1 della legge 29 maggio 1982, n. 297, può chiedere un'anticipazione non superiore al 70 per cento sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Le procedure per l'esercizio di tale facoltà sono precisate nell'Allegato 8 al presente Contratto. ARTICOLO 121 Per quanto non espressamente previsto norme della legge 297/82. al presente Titolo valgono le ARTICOLO 122 L'indennità di anzianità maturata fino al 31 maggio 1982 è calcolata come precisato nell'Allegato 4 al presente Contratto. TITOLO XLIX LIQUIDAZIONE ARTICOLO 123 Il conto delle competenze e il relativo ammontare dovranno, di norma, essere messi a disposizione del lavoratore che cessa il servizio, entro la fine del mese successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro. Ove ciò non fosse possibile, alla scadenza del suddetto termine sarà corrisposto l'80% della liquidazione stessa, calcolata sugli elementi di retribuzione, come precisati all'art. 117, deduzione fatta di eventuali addebiti. La somma dovuta a conguaglio sarà comunque liquidata, maggiorata degli interessi legali maturati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della cessazione del rapporto, entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Resta fermo quanto previsto al successivo art. 124. ARTICOLO 124 In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, l'Azienda è autorizzata a rivalersi su tutte le somme in sue mani a credito del lavoratore interessato, al fine di recuperare gli importi di cui egli fosse a qualsiasi titolo debitore. L'Azienda, inoltre, a copertura degli eventuali addebiti a carico del lavoratore, rilevati dalle Contabilità centrali dopo l'avvenuta risoluzione del rapporto di lavoro, è autorizzata a trattenere un deposito cauzionale fino ad un massimo di L. 300.000, e comunque un importo non superiore a 1/3 della liquidazione e con un minimo di L.100.000, per un periodo non superiore a mesi 6, corrispondendo i relativi interessi legali. TITOLO L CONTROVERSIE ARTICOLO 125 Per tutte le controversie che sorgessero nell'applicazione del presente Contratto è previsto il tentativo di conciliazione da esperirsi fra la Direzione dell'Azienda (eventualmente assistita dalla propria Organizzazione Sindacale) ed il Sindacato Nazionale di categoria a cui il lavoratore od i lavoratori siano iscritti od abbiano conferito il mandato. Nel caso in cui il tentativo previsto dal comma precedente abbia esito negativo oppure sia trascorso un mese dalla denuncia della controversia senza che la controversia stessa sia stata comunque definita, è previsto un secondo tentativo da esperirsi presso gli organi competenti, anche locali, del Ministero del Lavoro con l'intervento, per conto dei lavoratori, delle Federazioni Nazionali Sindacali firmatarie del presente Contratto a cui appartengono i rispettivi Sindacati Nazionali. In caso di mancato accordo anche in sede di Ministero del Lavoro le parti potranno adire l'autorità giudiziaria. TITOLO LI CESSAZIONE O TRASFORMAZIONE D'AZIENDA ARTICOLO 126 La cessazione totale o parziale degli attuali servizi dell'Azienda, o la trasformazione dell'Azienda stessa, non pregiudica i diritti derivanti ai lavoratori dal loro contratto di lavoro, diritti che conservano nei confronti della Società subentrante. TITOLO LII DOVERI DEL LAVORATORE ARTICOLO 127 Fermi restando i diritti e doveri che, in costanza del rapporto di lavoro, discendono dalla legge e dai principi generali di diritto, nonché quelli che derivano dalle particolari norme del presente Contratto, il dipendente è tenuto innanzitutto a riconoscere il potere gerarchico e direttivo, di guida e controllo, che l'Azienda esercita tramite i propri collaboratori ai sensi degli articoli 2104, 2° comma, 2094 e 2086 del Codice Civile e dell'art. 3 della legge 20 maggio 1970, n. 300. In pari tempo è tenuto a: A) adempiere con diligenza alle disposizioni dell'Azienda; il proprio servizio uniformandosi B) improntare a reciproca correttezza i rapporti con i lavoratori a tutti i livelli nell'Azienda; C) usare ogni riguardo e cortesia verso la della natura delle sue prestazioni; clientela, tenuto conto D) mantenere il segreto d'ufficio; non commettere abuso di fiducia e non divulgare o fare uso di notizie attinenti all'organizzazione ed ai metodi di lavoro dell'Azienda; E) non porre in essere atti che comportino pregiudizio alla dignità ed agli interessi dell'Azienda e al normale andamento del lavoro; F) non trattare affari per proprio conto o di con l'Azienda e comunque nell'orario di lavoro; terzi, in concorrenza G) eseguire le disposizioni impartite dai superiori inerenti all'esplicazione delle funzioni proprie della qualifica rivestita, qualora non in contrasto con i diritti dei lavoratori; H) aver cura dei beni, dei titoli di trasporto e dei materiali ed oggetti in genere a lui affidati dall'Azienda per l'espletamento delle proprie mansioni; I) rispettare l'orario di lavoro adempiendo formalità prescritte per il controllo della presenza; L) non allontanarsi dal servizio salvo cause di forza maggiore; senza alle esplicita eventuali autorizzazione, M) non ritornare o trattenersi nei luoghi di lavoro oltre il normale orario senza espressa autorizzazione, fatte salve le libertà previste dall'art. 40 della Costituzione e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300; N) dichiarare gli all'Azienda la propria dimora e segnalare, entro 48 ore eventuali cambiamenti della stessa; O) segnalare all'Azienda ogni e qualsiasi cambiamento che si verifichi nel suo nucleo familiare e che interessi le particolari concessioni previste dalle vigenti norme di legge e di contratto per i congiunti; P) presentare, nella normalità dei casi, per via gerarchica le istanze ed i reclami; Q) compilare entro i termini prescritti i documenti contabili o di viaggio; R) non trasportare in dalla Compagnia; S) indossare del servizio. TITOLO LIII la servizio delle divisa, ove merci prescritta, oltre quelle durante affidate l'espletamento SANZIONI DISCIPLINARI ARTICOLO 128 Le procedure per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed i limiti massimi delle stesse sono regolate dalla legge 20 maggio 1970, n. 300. Esse comporteranno: a) rimprovero scritto; b) multa fino al 20% dell'importo della retribuzione giornaliera; c) sospensione dal servizio e dalla retribuzione da 1 a 10 giorni. ARTICOLO 129 I provvedimenti disciplinari saranno disposti solo previa contestazione scritta al lavoratore secondo le vigenti disposizioni di legge. La contestazione deve essere immediata o comunque deve aver luogo non oltre 15 giorni dalla data nella quale l'Azienda è venuta a conoscenza del fatto, pena decadenza. Qualora il lavoratore interessato sia assente o non si presenti, per un qualsiasi motivo, a ritirare la contestazione, il suddetto termine resta interrotto. Le sanzioni disciplinari saranno comminate dall'Azienda su proposta scritta, inoltrata per via gerarchica, del responsabile dell'Ufficio o Impianto da cui dipende il lavoratore, sentito il parere del Rappresentante delle OO.SS. per le punizioni di cui all'art. 128, lettera c). A tale rapporto deve venire allegata sia la copia della contestazione scritta consegnata al lavoratore interessato, sia la risposta lui scritta e firmata. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce e conferisca mandato. da I provvedimenti disciplinari non saranno applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa e senza aver sentito il lavoratore a sua difesa. Tali provvedimenti dovranno essere definiti, salvo cause di forza maggiore, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data dell'ultimo atto istruttorio. Resta comunque convenuto che, ove entro 90 giorni dalla contestazione il provvedimento non fosse ancora definito, l'Azienda comunicherà alle OO.SS. i motivi che ostano alla definizione dello stesso. Tutti i provvedimenti, compreso quello di archiviazione, verranno comunicati al lavoratore mediante lettera in doppia copia di cui una dovrà da lui essere restituita firmata per ricevuta comunicazione. La sanzione dovrà essere applicata, salvo cause di forza maggiore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'interessato. Il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere nei venti giorni successivi alla data di comunicazione una azione avversa a detta sanzione per mezzo dell'associazione sindacale alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, che curerà la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione e di arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o in difetto di accordo, nominato dal Direttore dell'Ufficio del Lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa del Collegio di Conciliazione. fino alla pronuncia da parte Qualora l'Azienda non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se l'Azienda invece, adisce l'autorità giudiziaria la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. ARTICOLO 130 Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. ARTICOLO 131 Il rimprovero scritto ha carattere di preliminare richiamo e si applica al lavoratore per lievi irregolarità nell'adempimento dei suoi doveri o nel comportamento in servizio. ARTICOLO 132 La multa si applica ai lavoratori nei seguenti casi: a) recidività entro all'articolo precedente; sei mesi nelle b) inosservanza al servizio; dell'orario di lavoro c) mancanza di mansioni affidate; diligenza e di irregolarità che decoro nello di non abbia cui arrecato svolgimento danno delle d) assenze arbitrarie che non superino un giorno; e) negligenza o irregolarità, in genere, nell'osservanza delle norme di servizio quando non ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi ed al buon nome dell'Azienda. Le trattenute per multe saranno Fondo Assistenza per il personale. accreditate dall'Azienda al ARTICOLO 133 Si incorre nella sospensione: GRUPPO I°: a) per recidività all'articolo precedente; entro 1 anno nelle mancanze di cui b) per assenze arbitrarie che superino 1 giorno ma non i 3; c) per aver ecceduto nel valersi della propria autorità verso il personale dipendente; d) per ritardo colposo di valori ed oggetti; ma non doloso nel versamento o nella consegna e) per aver domandato mance o regali o comunque usato artifici per procurarseli, pur trattandosi dell'esecuzione di incombenze di servizio; f) per sotterfugi comunque diretti a sottrarsi agli obblighi di servizio; g) per abusi nei viaggi e nei trasporti in genere quando non rivestano il carattere più grave della frode in danno dell'Azienda o delle Amministrazioni di Stato; h) per ubriachezza constatata all'atto della o durante l'espletamento dello stesso; presentazione in servizio i) per infrazione a quanto disposto dall'art. 127, lettera F); l) per rifiuto da parte del personale di assoggettarsi a visite personali che verranno effettuate con ogni possibile riservatezza, secondo l'apposita regolamentazione concordata ai sensi della legge 20 maggio 1970, n. 300, considerando per rifiuto anche il tentativo di sottrarsi alle visite stesse; m) per tolleranza di irregolarità di servizio o di atti di indisciplina, di contegno non corretto o di abusi, da parte del personale dipendente. NOTA A VERBALE Tutto quanto disposto alla lettera l) avrà applicazione dalla data di decorrenza della regolamentazione sulle visite personali che sarà concordata tra le parti. GRUPPO 2°: a) per assenze arbitrarie che superino i 3 giorni ma non i 3; b) per contegno inurbano o scorretto in sé o verso il pubblico o verso i Superiori, colleghi e dipendenti, sia dell'Azienda sia delle Amministrazioni dello Stato che hanno rapporti col servizio dell'Azienda, salvo provocazione grave; c) per aver rivolto accuse infondate verso altri lavoratori dell'Azienda od averli fatti segno ad atti di scherno o di disprezzo; d) per al inesecuzione di ordini, inerenti la propria qualifica e conformi C.C.N.L., impartiti dai superiori; e) per infrazione a quanto disposto dall'art. 127, lettera H); f) per aver istigato colleghi o inferiori a commettere atti contrari alla regolarità del servizio ed alle disposizioni in vigore, fatte salve le libertà previste dall'art. 40 della Costituzione; g) per negligenza o irregolarità nell'osservanza delle norme di servizio, quando ne sia derivato danno al servizio stesso, alla regolarità dell'esercizio o agli interessi dell'Azienda; h) per ingiurie o minacce gravi verso colleghi o dipendenti; i) per contravvenzione doganale di lieve entità, non recidiva; l) per aver contravvenuto al divieto di accettare per proprio tornaconto somme o altri compensi sotto qualsiasi forma. Le mancanze di cui al gruppo 2° sono punite con la sospensione, sempreché le stesse non rivestano carattere di particolare gravità. In tal caso si procederà ai sensi del successivo art. 138. ARTICOLO 134 Tenuto conto della particolare successione dei viaggi dei Conduttori e del personale delle Cuccette, le sospensioni dal servizio debbono essere inflitte in coincidenza con turni di lavoro che prevedano prestazioni più prossime alle ore 6,66, o multipli di 6,66 giornaliere. In relazione a quanto precede non si applica la norma di cui al 10° comma dell'art. 129. TITOLO LIV ARTICOLO 133 SOSPENSIONE DEL RAPPORTO al personale viaggiante L'Azienda ha facoltà di sospendere con effetto immediato dal servizio il lavoratore che si sia reso colpevole di mancanze di particolare gravità nelle more della definizione del provvedimento disciplinare. Nel caso che, a seguito di detto provvedimento, sia comminata la sanzione del licenziamento, questo avrà effetto dal giorno in cui è stata applicata la sospensione dal servizio. La sospensione cautelativa non dà luogo alla sospensione del trattamento economico che sarà corrisposto alle normali scadenze nella misura che il lavoratore avrebbe percepito se fosse stato in servizio. Tale trattamento sarà recuperato nel caso di licenziamento o di sospensione dal servizio e dalla paga. ARTICOLO 136 Il lavoratore che sia stato colpito da mandato di arresto o di cattura o si trovi comunque in stato di arresto, per fatti non inerenti al servizio, è sospeso dal servizio senza decorrenza di anzianità e della paga. Detta sospensione durerà finché non sarà revocato il mandato o comunque cessata la detenzione. NOTA A VERBALE Le parti convengono che, di volta in volta, saranno esaminate, a richiesta dell'interessato, eventuali soluzioni intese ad accordare aiuti economici. ARTICOLO 137 Il lavoratore che non sia in possesso del libretto di idoneità sanitaria o che sia munito del libretto non aggiornato, è sospeso dal servizio, a norma della legge 30 aprile 1962, n. 233, senza decorrenza dell'anzianità e della paga. Qualora il lavoratore non provveda a rinnovare il libretto di idoneità sanitaria entro trenta giorni, il rapporto di lavoro sarà risolto per giustificato motivo obiettivo, per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 106 lett. b), punto 2). TITOLO LV LICENZIAMENTO ARTICOLO 138 Si incorre nel licenziamento: a) per recidività reiterata entro un alla lettera a), gruppo I° dell'art. 133; anno b) per recidività reiterata cui all'art. 133; anni nelle entro due nella mancanza di cui altre mancanze di c) per assenze arbitrarie che superino i 5 giorni; d) per ingiurie o minacce o vie di fatto verso il pubblico o verso i superiori, colleghi o dipendenti o verso Funzionari dello Stato che hanno rapporti col servizio dell'Azienda, salvo legittima difesa o provocazione grave; e) per aver falsamente attribuito azioni disonorevoli od a superiori, colleghi o dipendenti, o per manifestazioni o dichiarazioni calunniose o diffamatorie nei confronti dell'Azienda; infamanti f) per aver asportato atti di ufficio o per aver violato segreti di ufficio e, in genere, per abuso di fiducia; g) per aver coscientemente commesso o contribuito a che altri commetta fatti contro gli averi dell'Azienda o del pubblico o di altri dipendenti; h) per aver deliberatamente rifiutato obbedienza agli ordini dei superiori, sempreché inerenti alla propria qualifica e conformi al C.C.N.L., provocando disservizio o danno agli interessi della Azienda; i) per essersi procurato od aver procurato altrui, giovandosi della propria qualifica o delle proprie funzioni, indebiti lucri ed utilità; l) per aver riportato condanna penale passata in giudicato, pure condizionale, escluse restando le condanne per reati colposi; sia m) per frode in danno delle Amministrazioni ferroviarie; n) per illecito commercio di valute e per contrabbando nonché per correità o complicità nei predetti reati, ogni qualvolta comprovato o dal pagamento da parte del lavoratore responsabile della relativa contravvenzione o da sentenza del Giudice, oppure in caso di recidiva in contravvenzioni di lieve entità; o) «per insufficiente produttività lavorativa dovuta ad evidente ed abituale cattiva volontà del lavoratore nello svolgimento delle proprie mansioni, nonostante il preventivo ammonimento comunicato almeno un anno prima; trascorso detto periodo di un anno, qualora non venga disposto il licenziamento l'ammonizione resterà nell'incartamento personale del lavoratore interessato, il tutto in conformità alle leggi 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300; p) per comprovata simulazione di malattia; g) per aver commesso, comunque, la prosecuzione, anche provvisoria, cui all'art.2119 del C.C. mancanze del che non rapporto di consentano lavoro di ARTICOLO 139 Il licenziamento per giusta abbia causa, nei confronti del personale che superato il periodo di prova, sarà disposto dall'Azienda previo esame congiunto dei fatti imputati al lavoratore compiuto dai Rappresentanti dell'Azienda e delle Associazioni Sindacali Nazionali o della Associazione Sindacale Nazionale cui il dipendente aderisce o conferisce mandato. Detto esame congiunto avrà luogo non oltre il terzo giorno lavorativo dalla data di ricevimento della convocazione unitamente alla quale saranno trasmessi tutti gli atti istruttori del procedimento. Qualora il suddetto esame non possa aver luogo per assenza del dei Rappresentanti Sindacali l'Azienda comunque può disporre il licenziamento. TITOLO LVI o AMBIENTE DI LAVORO, IGIENE E SICUREZZA ARTICOLO 140 A) In conformità ai criteri stabiliti dall'art. 9 della legge 20 maggio 1970, n. 300, viene istituito il registro dei dati biostatistici. Viene istituito inoltre il libretto sanitario e di rischio individuale, la cui formulazione verrà definita tra le OO.SS. e la Direzione. In tale libretto verranno registrati i dati analitici concernenti: a) visite di assunzione; b) visite di idoneità compiute da enti pubblici ai sensi dell'art. 5, comma terzo della legge 20 maggio 1970, n. 300; c) gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. B) L'Azienda manterrà i locali di lavoro in condizione di salubrità ed in modo da salvaguardare l'incolumità dei lavoratori curando l'igiene, l'areazione, l'illuminazione e la pulizia dei locali stessi, e ciò nei termini di legge, così come nei casi previsti dalla legge saranno messi a disposizione dei lavoratori i mezzi protettivi (come occhiali, guanti, stivali di gomma, ecc.). C) L'Azienda si impegna ad attenersi alle norme contenute, in materia di ambiente di lavoro, nella legge 26 aprile 1974, n. 191. Le OO.SS. potranno, previo confronto con l'Azienda: - promuovere ricerche sui vari aspetti della condizione che influenzano la salute e l'integrità dei lavoratori; di lavoro - controllare l'applicazione concreta delle misure che l'Azienda introduce sulla base di accordi intercorsi; - presentare proposte ai fini dell'informazione e della sensibilizzazione dei lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali o comunque legate all'ambiente di lavoro. Sono strumenti condizione ambientale: idonei ad una politica di controllo della 1) il registro dei dati ambientali; 2) il registro dei dati biostatistici; 3) il libretto sanitario individuale. I registri di cui ai punti 1) delle strutture sindacali. e 2) verranno tenuti a disposizione Ai fini delle iniziative promozionali tendenti alla tutela delle condizioni ambientali di lavoro e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori le R.S.A., ai sensi dell'art. 9 della legge 300/70, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia. DICHIARAZIONE A VERBALE Le OO.SS. dichiarano che, per i problemi attinenti all'ambiente di lavoro la cui soluzione presuppone decisioni politiche e/o operative da parte dell'Ente F.S., gli stessi dovranno essere affrontati anche nella sede di confronto politico presso lo stesso Ente F.S.. TITOLO LVII DIRITTO ALLO STUDIO ARTICOLO 141 Il lavoratore che al fine di migliorare la propria cultura, anche in relazione all'attività dell'Azienda, intenda frequentare corsi regolari di studio in scuole d'istruzione primaria o secondaria o di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, ha diritto, con le precisazioni indicate ai commi successivi, di usufruire di permessi retribuiti a carico di un monte ore triennale (12.000) messo a disposizione di tutti i dipendenti, qualora il lavoratore stesso debba assentarsi durante il normale orario di lavoro. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore pro-capite per triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. ARTICOLO 142 I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Azienda o dall'unità produttiva, per l'esercizio del diritto allo studio, non dovranno superare il 2% del totale della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni Impianto il regolare svolgimento dell'attività produttiva mediante accordi con le R.S.A. Qualora il numero dei richiedenti comporti il superamento di un terzo del monte ore triennale la Direzione e le R.S.A. stabiliranno, tenendo presenti le istanze espresse dai lavoratori in ordine alla frequenza dei corsi, i criteri obiettivi per la identificazione dei beneficiari dei permessi quali, in ordine di priorità, frequenza della scuola d'obbligo, scuola di 2° grado e studi superiori, oltre che età ed anzianità di servizIo. ARTICOLO 143 Le domande per usufruire delle ore di permesso di cui al presente Titolo, dovranno essere presentate almeno trenta giorni prima dell'inizio del corso: esse dovranno contenere tutti i dati aziendali del lavoratore, l'indicazione del corso, il tipo di Istituto, il numero delle ore di permesso richieste e quando vanno usufruite. Unitamente alla domanda, e comunque prima dell'inizio del corso, dovrà essere presentato il certificato d'iscrizione con l'indicazione delle ore in cui il corso stesso si svolge. Nel caso non si tratti di scuola statale o parificata, il certificato deve contenere la precisazione che trattasi di scuola legalmente riconosciuta o comunque abilitata al rilascio di un titolo di studio legale. L'Azienda rilascerà al lavoratore apposita autorizzazione copia alle OO.SS. firmatarie del presente C.C.N.L. dandone ARTICOLO 144 I permessi retribuiti per l'esercizio del diritto allo studio possono essere utilizzati anche in orari non coincidenti con gli orari dei corsi. Si conviene pertanto che il lavoratore può usufruire di tali permessi, per un massimo di due ore giornaliere, il giorno precedente, successivo o coincidente con il corso. ARTICOLO 145 Al personale viaggiante, tenuto conto della particolare natura delle prestazioni che svolge, saranno assegnati, in relazione alle esigenze derivanti dalla frequenza del corso di studio, dei turni di servizio compatibili con tale impegno. Ove ciò non sia possibile, verrà concesso il permesso ai sensi e con gli effetti della normativa di cui ai precedenti articoli, per una durata pari alle ore di servizio del turno di lavoro non effettuato. ARTICOLO 146 Il diritto alla retribuzione per i permessi concessi a norma dell'art. 141 è condizionato alla effettiva frequenza del corso per un numero di ore doppio di quelle globalmente autorizzate. A tal fine l'Azienda si riserva di richiedere certificati di frequenza sia al termine che durante lo svolgimento del corso. Ove il lavoratore interrompa la frequenza del corso, o non l'abbia frequentato per almeno 1/9 della sua durata, oppure non presenti la certificazione richiestagli entro dieci giorni, l'autorizzazione s'intende revocata e l'Azienda procederà a recuperare la retribuzione corrisposta e non dovuta. Saranno comunque retribuiti i permessi di successiva interruzione del corso, dovuta per la risoluzione del rapporto di lavoro. usufruiti, anche nel caso a causa di forza maggiore o ARTICOLO 147 L'Azienda non può distogliere dai corsi i lavoratori regolarmente autorizzati a frequentarli, se non per comprovati motivi di servizio. In tal caso l'Azienda rimborserà al lavoratore le spese sostenute per la frequenza del corso nel caso che lo stesso non possa essere completato. Tale facoltà non può essere esplicata in prossimità degli esami. ARTICOLO 148 Ferma restando la percentuale massima di assenze per studio, prevista dall'art. 142 per i piccoli Impianti saranno esaminate soluzioni che consentano al lavoratore di poter usufruire del diritto allo studio compatibilmente con le esigenze dell'attività produttiva. ARTICOLO 149 Il trattamento di cui agli studenti universitari. agli articoli precedenti si applica anche Ove il lavoratore iscritto ad un corso di laurea non sia in grado di farsi rilasciare atte stati di frequenza, esso può ottenere permessi, non superiori a due ore per giorno, per un totale di 20 ore per ciascun esame che intenda sostenere. Detti permessi saranno retribuiti soltanto dietro esibizione del libretto universitario, o altra documentazione idonea, che comprovi l'esito positivo dell'esame stesso. In caso di mancata esibizione di detta documentazione, o di esito negativo dell'esame, non si farà luogo ad alcuna regolarizzazione salariale. ARTICOLO 150 - Lavoratori studenti I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statale, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli legali di studio, saranno immessi su loro richiesta, in turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami. Sempre su loro richiesta saranno esonerati lavoro straordinario e durante i riposi settimanali. dal prestare I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, possono usufruire, su richiesta, di permessi retribuiti per tutti i giorni di esami. Questi permessi non intaccano il monte ore a disposizione alla norma del diritto allo studio di cui all'art. 141. in base I permessi non saranno retribuiti per gli esami universitari che siano stati sostenuti per più di due volte nello stesso anno accademico. A richiesta dell'Azienda il lavoratore interessato dovrà produrre le certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al presente articolo. TITOLO LVIII PERSONALE CON CONTRATTO A TERMINE ARTICOLO 151 E' considerato personale con contratto a termine quello assunto ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 230 o della legge 26 novembre 1979, n. 598. Il lavoratore con contratto a termine che sia successivamente assunto in organico avrà titolo al riconoscimento dell'anzianità di servizio: - ad ogni effetto, per tutto il periodo delle prestazioni come lavoratore con contratto a termine, se queste sono state ininterrotte hanno immediatamente preceduto la data di assunzione in organico; ed - ai soli effetti economici per l'insieme dei periodi relativi ai rapporti di lavoro a tempo determinato posti in essere nel biennio precedente la data di assunzione in organico, se le prestazioni sono state interrotte. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui alle leggi 18 aprile 1962, n. 230 e 26 novembre 1979, n. 598. ARTICOLO 152 Per far fronte alle esigenze derivanti dalla intensificazione dell'attività in particolari periodi dell'anno (Natale, Pasqua, ferie estive, vacanze invernali) o in conseguenza di manifestazioni eccezionali, o nelle more della definizione dei cambiamenti da apportare alla circolazione dei treni, saranno effettuate assunzioni a tempo determinato ai sensi della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Il numero dei lavoratori da assumere non potrà superare il 10% del numero dei lavoratori impegnati a tempo indeterminato. TITOLO LIX LAVORO A TEMPO PARZIALE ARTICOLO 153 Il lavoratore può chiedere di effettuare una prestazione a tempo parziale di durata comunque non inferiore alle 20 ore settimanali. L'Azienda, avuto riguardo alle mansioni svolte dal lavoratore e ai riflessi che la riduzione della prestazione può avere sul piano organizzativo-produttivo, accoglie o respinge la richiesta dell'interessato previo confronto con le OO.SS. ARTICOLO 154 Il lavoratore che abbia chiesto ed ottenuto di effettuare una prestazione a tempo parziale, può successivamente domandare di essere nuovamente utilizzato a tempo pieno. Tale domanda può essere accolta solo compatibilmente con la situazione organizzativo-produttiva conseguente alla parziale utilizzazione atto del lavoratore. in Resta comunque inteso che il lavoratore ha titolo di priorità per essere utilizzato a tempo pieno nella propria mansione o in una mansione equivalente per la quale sia idoneo. ARTICOLO 155 La prestazione a tempo parziale può essere effettuata mediante ripartizione dell'orario su tutti i giorni della settimana oppure su alcuni soltanto di essi. ARTICOLO 156 Tale tipo di rapporto può essere instaurato anche in occasione di una assunzione ove la richiesta di assunzione a tempo pieno presentata all'Ufficio di Collocamento, portata a conoscenza delle OO.SS., sia rimasta inevasa dopo 30 giorni, salvo i casi in cui l'assunzione derivi dal rimpiazzo di personale già in organico e passato a tempo parziale. ARTICOLO 157 Al lavoratore utilizzato a tempo parziale verrà corrisposta una retribuzione proporzionale alle ore di lavoro che è tenuto ad effettuare. Allo stesso verranno applicate tutte le norme del presente Contratto. Tutti i trattamenti economici riferiti ad anno (13.a mensilità o gratifica natalizia, concorso economico ferie, minimo garantito del premio di produzione e quant'altro dovuto in relazione alle prestazione annua) saranno proporzionali al periodo prestazione settimanale a tempo parziale. e alla durata della ARTICOLO 158 Il personale con contratto di lavoro a tempo parziale potrà effettuare prestazioni lavorative per esigenze aziendali di natura eccezionale, oltre i limiti di orario stabilito entro un massimo di 48 ore su base annua. Eventuali limiti superiori rispetto a quelli sopra previsti potranno essere definiti mediante specifici accordi sindacali a livello locale. Le prestazioni di lavoro supplementare dovranno essere considerate utili ai fini del computo dei ratei dei vari istituti normativi contrattuali. In particolare il conguaglio relativo alla gratifica natalizia, alla gratifica di ferie ed alla retribuzione del periodo di ferie potrà avvenire, tenuto conto delle esigenze aziendali, o sotto forma di integrazione diretta applicando al compenso per il lavoro supplementare la percentuale del 25%, oppure in occasione della liquidazione dei suddetti istituti contrattuali secondo le modalità previste dal C.C.N.L.. TITOLO LX COSTITUZIONE RAPPRESENTANZE SINDACALI AZIENDALI ARTICOLO 159 Le Rappresentanze Sindacali Aziendali (R.S.A.) possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, in ogni unità produttiva, che occupi almeno 15 dipendenti, nell'ambito delle Associazioni Sindacali aderenti alle Confederazioni Nazionali. ARTICOLO 160 Presso le unità produttive che occupino un numero di lavoratori superiore a 5, ma non a 14, sarà eletto un delegato al quale sono attribuiti gli stessi compiti delle R.S.A. ARTICOLO 161 Per unità produttiva si intende il complesso degli Uffici ed Impianti aziendali situati nella stessa città, ad eccezione di Roma e Milano per le quali le unità produttive sono: - Roma: la Direzione la Sezione il Parco ferroviario (Sez. Movimento, Magazzino, (Sez. Movimento, Magazzino, C.P.D., B.C.P.) Officine e P.M.; - Milano: la Sezione il Parco ferroviario C.P.D., B.C.P.) Officine e P.M. ARTICOLO 162 La Rappresentanza Sindacale Aziendale di ogni unità produttiva, e nell'ambito dell'Associazione Sindacale cui aderisce, è unica e rappresenta tutte le categorie che operano in detta unità produttiva. TITOLO LXI ORGANO DI COORDINAMENTO ARTICOLO 163 Più Rappresentanze Sindacali Aziendali locali aderenti ad una medesima Organizzazione Sindacale possono istituire un organo di coordinamento (Roma e Milano). Detto dalle organo di coordinamento è costituito da un elemento designato R.S.A. locali sopraddette. TITOLO LXII PERMESSI SINDACALI ARTICOLO 164 I lavoratori costituenti la R.S.A. eleggono, nel loro ambito, propri «dirigenti», con i seguenti limiti ed entità di permessi: i a) limiti: 1) un dirigente per ciascuna unità produttiva che occupi da 15 fino a 200 dipendenti; 2) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna unità produttiva che occupi fino a 3.000 dipendenti; b) misure: 1) un'ora e quaranta centesimi all'anno per ogni dipendente occupato presso ciascuna unità produttiva di cui sub a), punto 1), da ripartirsi tra i dirigenti delle R.S.A. aderenti alle OO.SS. firmatarie del C.C.N.L., in quote eguali ovvero nella diversa misura congiuntamente indicata dalle stesse R.S.A.; 2) 11 ore e 20 centesimi mensili nelle unità produttive sub a), punto 2). Il lavoratore che intenda esercitare il diritto di cui al presente articolo deve farne richiesta scritta all'Azienda almeno 24 ore prima, tramite la R.S.A. di appartenenza. I lavoratori incaricati del coordinamento di più R.S.A. (Roma e Milano) usufruiscono di 4 ore mensili per ciascuna Associazione Sindacale firmataria del C.C.N.L. ARTICOLO 165 A decorrere dal 1° gennaio 1993, i dipendenti che siano componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle Confederazioni sindacali, dei Comitati direttivi delle Federazioni Nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, hanno diritto, per il disimpegno delle loro funzioni, ad usufruire di permessi retribuiti nel rispetto delle seguenti modalità. Il numero complessivo di ore di permesso retribuito usufruibile in ciascun anno solare da parte di ogni singola organizzazione sindacale è determinato moltiplicando per il coefficiente 8, il numero delle deleghe in base alle quali la C.I.C.L.T. e l'OFERWALITS, ai sensi dell'art. 26, secondo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, versano i contributi sindacali a favore della organizzazione suddetta. Il numero delle deleghe è rilevato alla data del 1° gennaio di ogni anno, a valere per l'intero anno di riferimento. L'assenza dal lavoro è autorizzata previa richiesta scritta da parte dell'organizzazione sindacale cui appartiene il dipendente che intende fruire dei permessi qui disciplinati. La qualifica che dà diritto alla fruizione dei suddetti permessi e le relative variazioni devono essere comunicate per iscritto dall'Organizzazione sindacale interessata alla Direzione aziendale. Dette comunicazioni preventive costituiscono condizione necessaria per il riconoscimento dei permessi retribuiti. I dipendenti che, privi della qualifica che dà diritto alla fruizione dei permessi sindacali qui disciplinati, siano richiesti dalle organizzazioni sindacali per partecipare - in qualità di esperti - ad incontri con l'Azienda in sede nazionale, sono ammessi ad usufruire - nel numero massimo di un esperto per ciascuna organizzazione sindacale - dei permessi retribuiti di cui al precedente secondo comma, previa espressa richiesta scritta inviata alla Direzione aziendale, non meno di 48 ore prima dell'incontro stesso. La normativa dei permessi sindacali disciplinata dal presente articolo sostituisce integralmente le vigenti disposizioni, quale ne sia la fonte, relative alla entità ed alle modalità di ripartizione dei permessi per attività sindacale in sede nazionale. Premesso che con tale normativa complessiva è stata data piena attuazione al disposto dell'art. 30 della legge 20 maggio 1970, n. 300, le Parti concordano che il numero di ore di permesso derivante dall'applicazione della stessa, costituisce il numero massimo annuo inderogabile di ore di assenza dal lavoro retribuite che può essere autorizzato ai dipendenti che siano componenti degli organi direttivi provinciali e nazionali delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto, per il disimpegno delle funzioni connesse all'incarico loro attribuito. NOTA A VERBALE Tutti i permessi di cui al presente Titolo saranno retribuiti con la normale retribuzione, come precisata all'art. 25, lett. da a) ad f). I premi di cui alla lett. g) dell'art. 25 sono fissati come segue: 1° 1° 2° 3° 3° 4° 5° 6° livello super livello livello livello/1° raggr. livello/2° raggr. livello livello livello 4.493 3.920 3.403 3.040 2.887 2.562 2.294 2.084 I permessi di cui trattasi saranno computati, agli effetti del monte ore, in relazione all'orario previsto dal turno di lavoro non effettuato. Ove nel turno non sia precisato l'orario (fuori turno), il permesso sarà computato sulla base di ore 6,66 giornaliere. TITOLO LXIII ASSEMBLEA ARTICOLO 166 Il diritto di assemblea, di cui all'art. 20 della legge 20 maggio 1970, n.300, sarà esercitato nel rispetto delle seguenti modalità: 1) la convocazione sarà comunicata al responsabile dell'unità produttiva con un preavviso di 24 ore e con l'indicazione specifica dell'ordine del giorno; 2) dovranno essere comunicati preventivamente i nominativi dei dirigenti esterni del Sindacato che si intende eventualmente far partecipare all'assemblea. TITOLO LXIV TUTELA DIRIGENTI SINDACALI ARTICOLO 167 Il trasferimento da un'unità produttiva ad un'altra dei dirigenti e dei candidati alle elezioni delle R.S.A. può essere disposto solo previo nulla osta delle Associazioni Sindacali di appartenenza. La norma suddetta, nonché quelle riguardanti la procedura di tutela dei licenziamenti prevista ai commi 4°, 5°, 6° e 7° dell'art. 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico del dirigente R.S.A. I componenti dei Comitati Direttivi dei Sindacati Nazionali del personale non possono essere trasferiti se non dopo che tra essi Comitati la Direzione sia stata accertata la necessità del trasferimento. e TITOLO LXV CONTRIBUTI SINDACALI ARTICOLO 168 I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro Organizzazioni Sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale. Le Associazioni Sindacali Nazionali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenute sul salario dei lavoratori iscritti, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare. All'uopo l'Azienda provvede ad operare detta ritenuta sulla scorta delle deleghe individuali firmate dai lavoratori interessati garantendo la segretezza del versamento. La misura della trattenuta è comunicata all'Azienda dalla Associazione Sindacale Nazionale ed opererà dal mese successivo a quello della comunicazione. La delega ha validità a tempo indeterminato, per cui in risoluzione del rapporto di lavoro od in caso di dimissioni dal corso dell'anno, l'Azienda tratterrà la quota restante, in soluzione, dall'importo delle indennità di fine rapporto spettante TITOLO LXVI caso di Sindacato nel un'unica al lavoratore. DIRITTO DI AFFISSIONE ARTICOLO 169 Le R.S.A. e/o le OO.SS., nel cui ambito le stesse sono state costituite, hanno diritto di affiggere, in appositi spazi che l'Azienda ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. TITOLO LXVII LOCALI R.S.A. ARTICOLO I70 Nei locali di cui al 1° comma dell'art. 27 della legge 20 maggio 1970, n.300, sarà installato, ove possibile, un telefono collegato alla rete F.S. ALLEGATI ALLEGATO 1 ANZIANITA' AGLI EFFETTI DELLA RETRIBUZIONE Al personale che da un livello inferiore con qualifica non impiegatizia sia passato ad un livello superiore con qualifica impiegatizia in data precedente al 1° marzo 1974, è riconosciuta un'anzianità di servizio, agli effetti della retribuzione, pari al 75% di quella maturata all'atto del passaggio stesso. ALLEGATO 2 RIPROPORZIONAMENTO AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' Per il personale in servizio alla data del 1° giugno 1974, ed in relazione alla modifica apportata alle retribuzioni minime contrattuali, gli importi maturati a titolo di aumenti periodici di anzianità, verranno riportati in cifra sulle nuove retribuzioni. Il numero degli aumenti maturati sarà quindi riproporzionato sulla base dei valori degli aumenti periodici derivanti dalle nuove retribuzioni minime. Pertanto il numero degli aumenti periodici ed eventuali loro frazioni, cui ciascun dipendente ha diritto a partire dal 1° giugno 1974, sarà determinato dividendo l'importo in cifra di quelli in godimento dal 1° gennaio 1974 per l'importo di un aumento periodico calcolato sulla nuova retribuzione minima tabellare (tabella n.1 C.C.N.L. 18 luglio 1974). Il numero complessivo degli aumenti periodici di anzianità ancora da maturare per ciascun dipendente sarà quello risultante dalla differenza fra il numero degli aumenti periodici derivanti dal ricalcolo di cui sopra ed il numero totale degli aumenti periodici che ciascun lavoratore ha diritto di maturare in base alle vigenti norme contrattuali. Per quanto riguarda il trattamento derivante dal riproporzionamento degli aumenti periodici ai lavoratori che li abbiano maturati tutti e 13, le parti concordano che la corresponsione degli ulteriori aumenti, cui hanno diritto i lavoratori stessi, in conseguenza del riproporzionamento, terrà conto dei bienni trascorsi dall'ultimo aumento periodico di anzianità maturato. Resta inoltre fermo il meccanismo di allineamento degli aumenti periodici per Operai ed Impiegati previsti dal C.C.N.L. del 2-8-71, per il quale la parità normativa a tale effetto si perfeziona al 1° gennaio 1975 sulla base dell'aumento calcolato al 100% alla data del 1° gennaio 1974. Tutta la normativa relativa al riproporzionamento degli aumenti periodici di anzianità è da applicarsi soltanto in occasione del rinnovo del C.C.N.L. 18 luglio 1974. CHIARIMENTO A VERBALE L'eventuale frazione residua per raggiungere il 13° aumento periodico di anzianità - con il quale si matura il diritto ad un aumento globale pari al 50% dello stipendio o salario iniziale più contingenza - sarà corrisposta dopo un anno dalla maturazione del precedente aumento. ALLEGATO 3 AUMENTI PERIODICI DI ANZIANITA' I lavoratori hanno diritto dopo 1 anno di anzianità di servizio maturato e, successivamente, ogni biennio, ad una maggiorazione della retribuzione mensile, nella misura massima di 13 scatti, di cui i primi 11 al 4% e gli ultimi due al 3% sul minimo contrattuale di stipendio o salario mensile della categoria cui appartiene il lavoratore, maggiorato dell'indennità di contingenza, calcolata sulla base della tabella n. 11 C.C.N.L. 8 luglio 1977 e successive modificazioni, in vigore al 31 dicembre dell'anno precedente. A partire dal 1° agosto 1980, i lavoratori hanno diritto, dopo un anno di anzianità di servizio maturato, e, successivamente, ogni biennio, ad una maggiorazione della retribuzione mensile, nella misura massima di 11 scatti biennali, di cui i primi 9 pari al 5% e gli ultimi 2 pari al 2,50% del minimo contrattuale di stipendio o salario in atto al 1° gennaio (v. Tab. I C.C.N.L. 23 luglio 1980) per la categoria cui appartiene il lavoratore, maggiorato delle indennità di contingenza, congelata al 31 maggio 1980, pari aL. 219.788. A tale fine l'anzianità effettiva viene riportata al 1° gennaio più prossimo alla data di assunzione fermo restando che per quei lavoratori assunti prima del compimento del 18° anno di età il riporto dovrà essere effettuato al 1° gennaio più prossimo al compimento di detta età. Al 1° gennaio di ogni anno, a partire dal 1981, l'importo relativo agli aumenti periodici di anzianità sarà aumentato di una somma pari all'1% della paga base in atto per il 5° livello per ogni scatto maturato a quella data. Per tutto il periodo di vigenza del presente contratto detta somma viene convenzionalmente fissata in L. 3.090. Alla stessa data l'importo di cui trattasi sarà ricalcolato sulla base del minimo di stipendio o salario in atto per la categoria cui appartiene il lavoratore. NORMA TRANSITORIA La percentuale globale di scatti maturata al 31 luglio 1980 viene divisa per il valore percentuale del nuovo scatto (5% fino al raggiungimento del 45% e 2,50% per l'ulteriore 5% sino al raggiungimento del 50% complessivamente previsto). Il risultato di tale operazione determinerà il numero individuale di scatti in godimento. Il lavoratore avrà diritto alla maturazione di ulteriori scatti, o frazione degli stessi, sino al raggiungimento del numero previsto dall'art. 22 C.C.N.L. 23 luglio 1980. L'eventuale frazione residua per completare l'11° scatto previsto sarà corrisposta al 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è maturato l'ultimo scatto intero. ALLEGATO 4 INDENNITA' DI ANZIANITA' FINO AL 31 MAGGIO 1982 Superato il periodo di prova il lavoratore assunto a tempo indeterminato, in caso di licenziamento avrà diritto ad una indennità anzianità commisurata come segue: di a) personale con mansioni impiegatizie: 30/30 della retribuzione mensile in atto per ogni anno di servizio prestato, per tutta la durata del rapporto di lavoro. Le frazioni di anno saranno calcolate in dodicesimi arrotondando a mese intero la frazione di mese che superi i 15 giorni; b) personale con mansioni non a partire dal 1° gennaio 1974. impiegatizie: 30/30 della retribuzione Per il periodo pregresso: - dopo il periodo di prova e sino a della retribuzione mensile in atto; due anni di anzianità 20/30 - dopo due anni di servizio e per tutta l'anzianità acquisita dal momento della assunzione sino al 31 dicembre 1973, 25/30 della retribuzione mensile in atto. Solo agli effetti del presente trattamento sono equiparati a stipendio o salario, e dovranno egualmente computarsi, i premi di produzione e le commissioni (promozione commerciale) qualunque denominazione essi abbiano. La quota di tali premi o commissioni sarà computata sulla media dell'ultimo triennio: se il lavoratore non ha compiuto tre anni di servizio, sarà computata sulla media del periodo di servizio prestato. ALLEGATO 5 LAVORO A TEMPO PARZIALE L'indennità di anzianità del lavoratore a tempo parziale, maturata fino al 31 maggio 1982, è calcolata prendendo a base la retribuzione contrattuale globale, valida agli effetti della suddetta indennità, in atto al 31 maggio 1982, rapportata alla durata della prestazione a tempo parziale. L'importo così determinato costituisce la base per calcolo dell'indennità stessa per tutto il periodo di anzianità con prestazione a tempo parziale. L'indennità di anzianità per il restante sarà calcolata come previsto all'Allegato 4. periodo a il maturato tempo pieno ALLEGATO 6 INDENNITA' DI CONTINGENZA FINO AL 31 GENNAIO 1983 IMPORTO GIORNALIERO IN LIRE DELLE VARIAZIONI DELL'INDENNITA' DI CONTINGENZA PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA, PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SECONDO LE NORME DEL SETTORE INDUSTRIA A CUI SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO Lire 91,88 (pari a L. 2.389 mensili). L'indennità di contingenza maturata fino a tutto il 31 gennaio 1977 è stata conglobata nella paga base tabellare delle singole qualifiche, pertanto nel calcolo della indennità di anzianità, così come nei trattamenti di fine rapporto di cui agli artt. 29 e 30 - parte ferroviario - non sarà più preso in considerazione l'elemento retributivo «indennità di contingenza», ai sensi della Legge 31 marzo 1977, n. 91. L'indennità di contingenza da calcolare ai fini della determinazione degli aumenti periodici di anzianità è stata congelata al 31 maggio 1980 ed è pari, per tutti i lavoratori a L. 219.788 (= punti 92). ALLEGATO 7 INDENNITA' DI CONTINGENZA IMPORTO GIORNALIERO IN LIRE DELLE VARIAZIONI DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA, PER TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE SECONDO LE NORME DEL SETTORE INDUSTRIA A CUI SI FA ESPLICITO RIFERIMENTO L. 261.54 (pari aL. 6.800 mensili). L'indennità di contingenza maturata fino a tutto il 31 gennaio 1977 è stata conglobata nella paga base tabellare delle singole qualifiche. I punti di contingenza maturati dal 1° febbraio 1977 al 31 luglio 1982 sono 175 pari a L. 418.075 mensili. I punti maturati dal 1° agosto 1982 al 31 gennaio 1983 sono 26 pari a L. 62.114 mensili, mentre quelli maturati al 1° febbraio 1983 sono 4, pari a 27.200 mensili. Il valore mensile dell'indennità di contingenza al 1° marzo 1983 è pertanto il seguente: L. 480.189 = L. 27.200 = -----------L. 507.389 = ------------ pari a n. 201 scatti a L. 2.389 pari a n. 4 scatti a L. 6.800 ALLEGATO 8 REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE SUL T.F.R. 1. Le anticipazioni sulla indennità di fine rapporto possono essere richieste dai dipendenti (operai - impiegati - dirigenti) che abbiano almeno otto anni compiuti di servizio alle dipendenze della C.I.C.L.T. Ai fini del computo della predetta anzianità, non saranno considerati utili quei periodi di assenza dal servizio che per disposizione di legge o di contratto non siano equiparati ad effettivo servizio e si farà pertanto riferimento all'anzianità convenzionale. 2. al Le 70% somme lorde che potranno essere anticipate saranno non superiori (settanta per cento) del trattamento spettante nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta e saranno corrisposte al netto degli oneri fiscali e di ogni e qualsiasi risultanza passiva come cessioni di stipendio, pignoramenti e altri debiti verso terzi. 3. Ai fini della determinazione dell'ammontare dell'importo complessivo sul quale conteggiare l'anzidetta percentuale, si terrà conto dell'indennità di anzianità maturata al 31.5.82 oltreché delle successive quote del trattamento di fine rapporto e delle rivalutazioni periodiche maturate fino al momento in cui l'anticipazione viene concessa. 4. La riscossione delle anticipazioni comporta la corrispondente decurtazione del trattamento maturato agli effetti delle successive rivalutazioni che saranno calcolate, a partire dal mese successivo a quello della riscossione stessa, con riferimento all'importo residuo ed agli ulteriori incrementi. 5. Il diritto, azionabile in relazione alle necessità indicate dalla Legge 29.5.82, n. 297, sorge a far tempo dal 1.6.82. Per l'accertamento della sussistenza del requisito dell'anzianità, sarà, tuttavia, preso in considerazione il periodo di servizio complessivamente prestato, come precisato al 2° comma del punto 1), anche precedentemente la data di entrata in vigore della legge stessa. 6. è Ai fini della determinazione del numero dei dipendenti aventi titolo, confermato il doppio limite previsto dalla citata legge e cioè: a) 10% del numero degli aventi titolo (almeno 8 anni di servizio); b) 4% del numero totale dei dipendenti. 7. Il numero delle anticipazioni da corrispondere sulla base del doppio limite del 10% degli aventi titolo e del 4% del numero totale dei dipendenti sarà accertato mese per mese, per dodicesimi e tralasciando le frazioni, sulla base delle risultanze a libro matricola nell'ultimo giorno del mese precedente, salvo conguaglio nell'ultimo mese dell'anno in relazione alla media di organico dell'anno trascorso. In sede di conguaglio il numero delle anticipazioni sarà arrotondato all'unità inferiore, per frazioni fino a 0,50 e, all'unità superiore, per frazioni da 0,51 in poi. 8. L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro, e sarà detratta a tutti gli effetti, anche nell'ipotesi di cui all'art. 2122 C.C., dal trattamento di fine rapporto. Deve essere giustificata e comprovata dalle necessità specificate dalla legge e cioè: a) eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche (es. interventi chirurgici, degenze, presidi necessari per il ristabilimento di funzionalità anatomiche, ecc.); b) acquisto o costruzione della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile. 9. Ai fini del soddisfacimento delle richieste presentate aventi diritto si terrà conto delle seguenti priorità: dagli a) spese sanitarie per le quali sia certificata dalle competenti strutture sanitarie pubbliche l'estrema urgenza ai fini della salvaguardia della integrità fisica dell'interessato o del componente il nucleo familiare come specificato alla successiva lett. A punto 1) (Procedure e documentazione); b) acquisto della casa sfratto esecutivo; da parte dell'interessato colpito da c) acquisto della casa, con compromesso redatto nelle forme di legge, con clausola risolutiva espressa, in relazione alla mancata stipulazione del rogito nei termini prefissati. Le ulteriori assegnazioni di anticipazioni saranno disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, attestato dalla consegna all'Ufficio preposto o al Capo Impianto oppure dalla data del timbro postale di partenza. Per i dipendenti nelle stesse condizioni di diritto sarà data priorità a coloro che hanno maggiore anzianità di servizio. 10. Dalla avvenuta accettazione o reiezione della domanda di anticipazione sarà data comunicazione scritta al richiedente. 11. Nel caso di accettazione della domanda la materiale erogazione dell'importo all'interessato avverrà entro i termini necessari all'espletamento delle normali procedure di pagamento e comunque non oltre la fine del mese successivo a quello della presentazione della domanda o del perfezionamento della stessa. Resta comunque inteso che sarà fatto tutto il possibile per erogare le somme attribuite parte dell'interessato. in tempo utile per il pagamento da 12. L'interessato dovrà rilasciare apposita dichiarazione di ricevuta con riferimento alle norme di Legge 29.5.82, n. 297. 13. La mancata esibizione del documento definitivo (fattura, atto di compravendita, ecc.) a giustificazione della spesa sostenuta legittima l'Azienda ad esperire tutte le azioni per il recupero delle somme indebitamente percepite dall'interessato. PROCEDURE E DOCUMENTAZIONE A) Spese sanitarie 1) L'interessato deve presentare, contestualmente alla domanda di anticipazione, una certificazione della USL competente o di altra struttura sanitaria pubblica nazionale (es. Ente Ospedaliero) attestante la necessità e la natura della terapia o dell'intervento cui dovrà sottoporsi l'interessato o uno dei componenti a carico del nucleo familiare, oltre ad un preventivo l'entità della somma richiesta. Per di spesa che giustifichi i componenti del nucleo familiare s'intendono coloro per i quali il dipendente percepisce gli assegni familiari e comunque il coniuge, i figli conviventi ed i genitori. 2) Tenuto conto della possibilità che la spesa effettiva risulti diversa da quella indicata nel preventivo le somme attribuite a titolo di anticipazione, determinate come previsto al punto 2), saranno corrisposte all'atto del pagamento della fattura ad intervento o terapia ultimati oppure, se richiesti dalla struttura sanitaria, mediante acconti. Resta comunque inteso che le somme che dovranno essere corrisposte non potranno essere superiori a quelle effettivamente spese e comunque a quelle determinate a norma del punto 2). L'interessato è tenuto ad esibire, entro dieci giorni dal ricevimento delle somme corrispostegli dall'Azienda, regolare fattura - o regolare ricevuta per l'eventuale acconto - comprovante l'ammontare della spesa effettivamente sostenuta. Il termine di 10 gg. è prorogato in proporzione ad eventuali difficoltà di fatturazione determinate dal terzo. B) Acquisto o costruzione della prima casa di abitazione Premesso che per acquisto deve intendersi anche l'assegnazione un alloggio da parte di una Cooperativa, l'interessato deve: a) per l'acquisto presentare contestualmente alla domanda di anticipazione: 1) atto sotto notorio o dichiarazione sostitutiva nella quale dichiari, di la propria responsabilità, di non essere proprietario nè lui medesimo né il coniuge o i figli, di prima casa di abitazione; 2) copia autentica dell'atto di acquisto o compromesso di vendita redatto nelle forme di legge dal quale risulti il prezzo convenuto per l'acquisto. Nel caso di esibizione del compromesso, l'interessato dovrà successivamente esibire l'atto definitivo di acquisto entro 30 gg. dalla sua stipula. b) per l'assegnazione di un alloggio 1) esibire, oltre all'atto notorio o dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) della precedente lett. a) l'atto di prenotazione specifica dell'alloggio comprovata da estratto notarile della delibera del Consiglio di Amministrazione della Cooperativa; 2) impegnarsi ad esibire, entro 30 gg. dalla delibera del Consiglio di Amministrazione, l'atto definitivo di assegnazione. c) per la costruzione 1) esibire l'atto di proprietà edificato l'alloggio; dell'area su cui deve essere 2) allegare alla domanda una dichiarazione del Comune dalla quale risulti l'avvenuta presentazione della domanda di concessione edilizia in data anteriore a 90 gg. e una dichiarazione di un tecnico iscritto all'albo dei professionisti che attesti che i lavori sono in corso e sono conformi alle prescrizioni comunali, il tutto accompagnato dai preventivi di spesa; 3) impegnarsi ad esibire, entro 30 di abitabilità. gg. dal rilascio, il certificato ALLEGATO 9 PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE DEL SETTORE TRASPORTI Roma, 16 luglio 1984 PREMESSA 1) Il presente Protocollo garantito dal Governo attraverso la presenza attiva del Ministro dei Trasporti, ha lo scopo di migliorare la qualità ed i risultati degli attuali assetti di relazioni industriali assoggettando a disciplina le procedure di ogni genere di vertenze, individuando autonome regole di comportamento datoriale e rafforzando l'autoregolamentazione dello sciopero - nel settore dei trasporti e nei servizi strumentali necessari all'esercizio del trasporto. Esso consta di una premessa, di impegni unilaterali delle OO.SS., di impegni unilaterali dei datori di lavoro, di norme pattizie e di clausole di garanzia. 2) Le parti riconoscono che nel settore individuato le prestazioni sono oggettivamente caratterizzate da un'articolazione funzionale e segmentazione tali che il ricorso non regolamentato ad azione diretta può provocare danni sperequati all'utenza rispetto agli stessi obiettivi dell'azione sindacale ed agli interessi datoriali. 3) Le parti convengono sulla necessità di dare trasparenza e contestualità ad una reciproca volontaria autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò nel reciproco impegno di escludere tassativamente per quanto concerne la materia di cui al presente Protocollo l'attribuzione di diritti potestativi sulle rispettive sfere di competenza. 4) Le ove disposizioni del presente Protocollo si aggiungono, sostituendo esistenti clausole meno incisive rispetto agli obiettivi del presente Protocollo, a tutti i contratti, pattuizioni, accordi preliminari ed autoregolamentazioni che le parti hanno adottato nei settori individuati e prevalgono su tutte le disposizioni dei contratti stipulati dalle OO.SS. aderenti alla Cgil-Cisl-Uil e da imprenditori iscritti alle associazioni datoriali firmatarie. 3) Il completamento coerente delle normative di cui al presente Protocollo, in relazione alle singole modalità del trasporto, è rimesso a specifiche regole di comportamento delle parti nonché a contrattazioni nei settori, ove necessario. 6) Il presente Protocollo si applica al trasporto-persone, ferroviario, aereo, marittimo, urbano ed interurbano a gestione pubblica o privata. Si conviene sulla necessità che il presente Protocollo trovi applicazione anche nei servizi strumentali necessari all'esercizio dei trasporti di persone, pubblici e privati. La determinazione di tali servizi è rimessa, sentite le OO.SS. e datoriali firmatarie del presente Protocollo, di concerto con le altre organizzazioni di categorie interessate, all'equo apprezzamento del Ministro dei Trasporti, d'intesa con gli altri Ministri ed Assessorati competenti. Le parti sin da ora individuano esemplificativamente tali servizi almeno in: reti di distribuzione del carburante; servizi autostradali; servizi accessori al trasporto marittimo; servizi di assistenza al volo; servizi antincendi negli aeroporti; servizi medici negli scali aerei e portuali; servizi doganali; servizi veterinari; idrovie; servizi di soccorso autostradale; servizi di pulizia negli scali aerei, marittimi, ferroviari, e negli stessi mezzi di trasporto. CODICE DI COMPORTAMENTO DELLE AZIENDE PREMESSA Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento avendo riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei vari servizi di trasporto, obiettivo cui necessariamente deve concorrere il responsabile comportamento dei lavoratori e delle organizzazioni sindacali che li rappresentano (*). 1) Le Associazioni delle aziende si impegnano ad intrattenere relazioni sindacali soltanto con le OO.SS. firmatarie dei contratti collettivi nazionali e si impegnano perché esse adottino, quando non lo abbiano fatto, codici di autoregolamentazione e procedure negoziali sostanzialmente equivalenti a quelli previsti nel presente Protocollo, investendo in caso di rifiuto l'autorità politica competente. 2) Le Associazioni datoriali e le Aziende da esse rappresentate adotteranno e favoriranno forme congrue di pubblicizzazione dei termini delle vertenze e delle rispettive posizioni delle parti, anche per i possibili riflessi per l'utenza, e forniranno adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni dell'interruzione del servizio. 3) Le Associazioni datoriali e le aziende utilizzeranno correttamente le forme di raffreddamento e, in generale, la vigenza delle autoregolamentazioni, e si assumeranno altresì uno specifico onere di diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo gli scioperi, ovvero dopo la revoca tempestiva degli stessi. 4) Le Associazioni delle aziende di trasporto si impegnano acché le aziende da loro rappresentate diano ogni possibile notizia all'utenza delle prevedibili interruzioni di traffico che si potrebbero verificare a causa di scioperi tempestivamente comunicati dalle organizzazioni di categoria. 5) Le Associazioni le aziende: a) si dotino, delle ad aziende di eccezione delle trasporto aziende si impegnano associate acché all'Intersind e all'ASAP per la loro peculiare organizzazione, fermi restando i limiti dei livelli di trattativa, di sedi di confronto sindacale fornite di adeguati poteri decisionali, decentrando al livello interregionale, per le imprese di dimensioni nazionali, le competenze in materia; b) nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge tengano conto, nella evoluzione dalle normative di attuazione delle moderne esigenze del trasporto, della relativa sicurezza e delle innovazioni tecnologiche, allo scopo di evitare che una loro rigida applicazione possa tradursi in intralcio del servizio. Il presente Codice, integrato dalle eventuali norme tecniche specifiche di categoria o settore, allegate ai contratti, vincola in modo rigoroso ciascuna organizzazione firmataria del presente Protocollo per le rispettive competenze e le aziende ad essa iscritte. (*) La Federtrasporti, quale rappresentante delle aziende pubbliche locali, ribadisce che si riserva ampia facoltà di iniziativa, quando fossero in gioco i valori fondamentali della libertà, della democrazia e della pace. NORME DI AUTOREGOLAMENTAZIONE SINDACALE PREMESSA Il Sindacato assume nell'esercizio del diritto di sciopero nei trasporti pubblici e nelle attività ad essi connesse il presente Codice di autoregolamentazione. Esso costituisce disciplina generale per tutti i settori del trasporto pubblico ed è integrato da norme tecniche specifiche nei singoli settori. Le OO.SS. Cgil-Cisl-Uil promuoveranno altresì l'adozione di adeguati codici di autoregolamentazione delle lotte nelle attività connesse al servizio di trasporto pubblico (doganali, antincendi e protezione civile, di rifornimenti, sanitarie, ecc.), assicurando il loro coordinamento, ai vari livelli, per evitare gli effetti che possano ripercuotersi oltre i limiti dell'attività propria e diretta dei lavoratori interessati. Gli obiettivi che il Sindacato si pone per la tutela degli interessi dei lavoratori e per la modifica del modello di sviluppo della società italiana comportano l'adozione di azioni sindacali capaci di realizzare attorno ad esse il più ampio consenso. Il consenso è legato non soltanto alla soluzione dei problemi del Paese che le lotte si propongono, ma anche ai comportamenti adottati dal Sindacato volti ad attenuare, il più possibile, i disagi derivanti alla collettività dalle azioni di sciopero nei servizi pubblici. Per queste considerazioni saranno individuate forme di lotta capaci di incidere con efficacia sul negoziato e sulle controparti riducendo al massimo le ripercussioni sull'utenza. Diviene così essenziale la ricerca di uno stretto collegamento tra le categorie di trasporti e le Organizzazioni Sindacali territoriali, sia per i conteni delle vertenze, che per le forme di lotta. Le OO.SS. territoriali, in questo quadro, contribuiranno ad individuare iniziative atte ad evitare le manifestazioni di altre categorie, estranee ai trasporti, che possano il funzionamento del servizio pubblico. di protesta ostacolare L'adozione delle seguenti regole di comportamento si riferisce al complesso di azioni sindacali collegate alle politiche di riforma, rivendicative e contrattuali, mentre le OO.SS. si riservano la più ampia facoltà di iniziativa quando fossero in gioco i valori fondamentali delle libertà civili e sindacali, della democrazia e della pace. NORME GENERALI PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO 1) Sono esclusi dagli scioperi i periodi di più intenso traffico interno ed internazionale coincidenti con le festività di fine anno, Pasqua, ferie estive, scadenze e consultazioni elettorali, politiche e/o amministrative. I periodi sono così stabiliti: - dal 15 dicembre al 15 gennaio; - la settimana che precede e quella che segue ferragosto; - la settimana che precede e quella che segue la Pasqua e le scadenze delle consultazioni elettorali nazionali, europee, regionali; - sono altresì esclusi dagli scioperi i giorni concomitanti con i grandi esodi legati alle ferie estive e con le manifestazioni di importanza nazionale e internazionale. Gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati od in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità e di calamità naturali. 2) La titolarità a dichiarare, sospendere e revocare gli scioperi è riservata alle strutture nazionali di categoria o di settore, d'intesa con le Federazioni nazionali dei Trasporti e con le Confederazioni nazionali Cgil-Cisl-Uil, per quelli nazionali; alle strutture regionali di categoria o di settore, d'intesa con le strutture regionali delle Federazioni Trasporti e delle Cgil-Cisl-Uil per quelli regionali; alle strutture territoriali di categoria o di settore, d'intesa con le Federazioni Trasporti territoriali e con le strutture territoriali Cgil-Cisl-Uil per quelli locali. Per gli scioperi aziendali e/o di unità produttiva le decisioni vanno assunte congiuntamente dalle strutture sindacali e aziendali e da quelle territoriali di categoria e di settore della Filt-FitUiltrasporti, d'intesa con le corrispondenti strutture territoriali Cgil-Cisl-Uil. Quando l'azione di lotta aziendale o locale determina effetti in territori diversi da quelli direttamente interessati, la proclamazione dello sciopero va concordata con le strutture di Federazione Filt, Fit e Uiltrasporti - di categoria o di settore - e territoriali Cgil-CislUil delle località che ne risultano maggiormente coinvolte. Qualora queste superino l'ambito regionale la proclamazione dello sciopero va assunta d'intesa con le strutture sindacali nazionali. Coerentemente con quanto sopra previsto, in caso di disaccordo circa proclamazione di la sciopero tra le Organizzazioni Sindacali locali o nazionali, di categoria o di settore e confederali, ai diversi livelli, si potrà ricorrere - su decisione unitaria od eventualmente di singola organizzazione d'intesa con le corrispondenti o rispettive strutture Cgil-Cisl-Uil - al referendum tra i lavoratori interessati. 3) Il primo sciopero per qualsiasi tipo di vertenza non può superare la durata di una intera giornata di lavoro; quelli successivi al primo, per la stessa vertenza, non possono superare le due giornate di lavoro in un'unica soluzione. In 10 ogni caso, dovrà essere assicurato un preavviso minimo di almeno giorni. Nel caso di revoca o sospensione dello sciopero, si avrà cura di comunicarla almeno 24 ore (35 ore per i voli internazionali) prima e di darne annuncio tramite tutti i possibili mezzi informativi. 4) Saranno evitati scioperi concomitanti di più settori interessati al trasporto di massa (ferrovie, aerei, trasporti extra urbani, traghetti). In ogni caso saranno assicurati i servizi indispensabili alla sicurezza dell'esercizio, nonchè i collegamenti essenziali con le isole via aerea e via mare. In caso di scioperi prolungati o reiterati, sarà garantito il rifornimento ai settori produttivi di materie prime e materiali la cui mancanza dovesse determinare rischio e pericolosità per la salvaguardia delle persone e degli impianti. Nel settore delle merci, in caso di sciopero, sarà garantito il trasporto di animali vivi, prima necessità e di medicinali. di merci deperibili, di generi di 5) Gli scioperi nazionali o locali di durata inferiore alla giornata, che riguardano una singola categoria o settore, si svolgeranno in un unico periodo di ore continuative e saranno predeterminati in modo da ridurre al minimo possibile i disagi all'utenza con particolare riguardo a quella pendolare. 6) Per le vertenze che interessano una o più unità produttive o più categorie o profili professionali, sono esclusi scioperi articolati per unità produttive o singola categoria o profilo professionale (cosiddetti scioperi a scacchiera). 7) L'effettuazione di ogni forma di lotta avrà riguardo alla sicurezza degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi. 8) Il presente Codice, integrato dalle norme tecniche specifiche di categoria o settore allegate ai contratti, vincola in modo rigoroso le strutture sindacali, a tutti i livelli, di ciascuna organizzazione firmataria del presente Protocollo e i lavoratori ad essa iscritti. Ogni comportamento difforme costituisce violazione degli statuti ed è, come tale, soggetto alle relative sanzioni. NORME PATTIZIE PROCEDURE NEGOZIALI, DI MEDIAZIONE E RAFFREDDAMENTO DEI CONFLITTI NEI TRASPORTI DA INSERIRE NELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA. Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali ad un periodo di raffreddamento del conflitto e, soprattutto, ad una tempestiva conclusione delle vertenze. 1) Rinnovi contrattuali nazionali ed integrativi aziendali (*). Le OO.SS. si impegnano a presentare le loro piattaforme rivendicative per il rinnovo dei contratti - 40 giorni prima della loro scadenza, indicando i soggetti cui spetta la conduzione delle trattative la stipulazione definitiva del nuovo contratto. e Per gli accordi integrativi aziendali, su richiesta di una delle parti contraenti a livello nazionale o aziendale, e comunque entro 30 giorni dalla presentazione della piattaforma, può essere verificato in sede nazionale il livello negoziale di competenza, senza che ciò comporti ritardi, rispetto ai termini di cui al comma successivo, nella discussione della piattaforma stessa nelle parti non contestate. Le associazioni datoriali e le aziende si impegnano a iniziare le trattative con entro 30 giorni dalla presentazione delle piattaforme, formali risposte di merito della vertenza. e poteri adeguati per la definizione Sin dall'inizio si attueranno le valutazioni sull'andamento del negoziato. Constatata l'esistenza di gravi difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi proprie e politiche competenti, le quali esplicheranno entro 3 giorni interventi atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non abbiano effetto, non sussiste impedimento alle azioni di lotta entro i termini di preavviso. Trascorsi 60 giorni dall'inizio del negoziato senza che si sia raggiunta l'intesa sul rinnovo contrattuale, si ricorrerà ad una sede istituzionale, di mediazione, individuata nel Ministero del Lavoro e sue articolazioni periferiche dall'Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore. Questa fase di raffreddamento dovrà concludersi entro i 30 giorni successivi. In conformità con quanto reiterato al successivo punto 4), per le aziende di trasporto la cui realtà è caratterizzata da una pluralità di contratti applicati per le diverse categorie professionali di lavoratori e per i contratti al cui rinnovo partecipano altre OO.SS. più organizzazioni datoriali, verranno adottate calendarizzazioni specifiche che siano coerenti con gli obiettivi del presente Protocollo. o 2) Vertenze per la gestione ed applicazione di accordi. Entro 15 giorni dalla contestazione della violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura del confronto, dovrà avviarsi il negoziato. Entro i successivi 15 giorni si dovrà pervenire alla conclusione della vertenza tra le parti, anche coinvolgendo, se necessario, i competenti livelli superiori. Entro 5 giorni dall'inizio del negoziato - considerati di raffreddamento ulteriore - si procederà ad una verifica dei risultati. Trascorsi i 15 giorni dall'inizio del negoziato, qualora la vertenza non fosse conclusa, si farà ricorso ad una sede istituzionale di mediazione e/o di conciliazione, che si individua nel Ministero del Lavoro e sue articolazioni periferiche o nelle Autorità tradizionalmente competenti nello specifico settore, che dovrà concludersi entro i successivi ulteriori 15 giorni. 3) Vertenze locali nelle aziende sull'organizzazione del lavoro. Allo scopo di prevenire possibili motivi di conflittualità, le aziende, ai vari livelli, si impegnano alla migliore preventiva informativa alle organizzazioni sindacali, per ciò che attiene le materie individuate e da individuare nei contratti collettivi di categoria. Le vertenze locali nelle aziende e nelle singole unità produttive impegnano le aziende, fermo restando i livelli di negoziazione, a dar corso alle trattative non oltre 10 giorni dalla presentazione delle richieste. Le trattative a livello locale dovranno concludersi entro 15 giorni dall'inizio del negoziato. In caso di mancato accordo - e fatto salvo il diritto delle OO.SS. alla proclamazione di azioni di lotta (entro i termini di preavviso) la vertenza verrà esaminata a livello territoriale competente e/o a livello nazionale, insieme alle istanze di base, con il compito di raggiungere l'accordo entro i 10 giorni successivi. In caso di ulteriore disaccordo la vertenza verrà trasferita al Ministero del Lavoro o sue articolazioni periferiche, ovvero all'Autorità tradizionalmente competente nello specifico settore, che, entro i 10 giorni successivi, dovrà svolgere il tentativo di componimento. 4) Articolazione dei tempi di scadenza. Le parti convengono sull'articolazione temporale della scadenza dei contratti collettivi disciplinanti le varie modalità del trasporto e sulla necessità di tener conto di tale calendarizzazione in relazione alle scadenze contrattuali per i servizi strumentali all'esercizio del trasporto. Per le aziende di trasporto la cui realtà è caratterizzata da una pluralità di contratti collettivi applicati per le diverse categorie professionali di lavoratori e per i contratti al cui rinnovo partecipano altre OO.SS. o più organizzazioni datoriali, verranno adottate calendarizzazioni specifiche che siano coerenti con gli obiettivi del presente Protocollo. Resta affidata ad una commissione mista delle parti firmatarie del presente Protocollo la razionale calendarizzazione delle scadenze contrattuali, da trasmettere entro 6 mesi al Ministro dei Trasporti perché venga allegata alle norme pattizie. (*) da Nota interpretativa. Tra gli accordi integrativi aziendali sono ricomprendere anche eventuali accordi sostitutivi di quelli aziendali - stabiliti a livello regionale tra gruppi di aziende appartenenti a settori omogenei ed organizzazioni territoriali su materie e/o istituti riservati all'area tipica del livello aziendale. NORME DI ATTUAZIONE 1) In caso di presunta violazione delle norme pattizie a cui al presente Protocollo, le parti potranno ricorrere ad una sede neutrale, preventivamente individuata di comune accordo, che si pronuncerà in merito. In caso di mancato accordo, e comunque trascorsi 15 giorni dalla contestazione della presunta violazione, la sede neutrale sarà individuata, con il gradimento delle parti, dalla organizzazione centrale o periferica del Ministero del Lavoro o dall'Autorità tradizionalmente competente per lo specifico settore. Il soggetto neutrale, accertata la violazione, provvede acché essa venga denunciata alla pubblica opinione, attraverso la stampa per esteso della notizia, a spese della parte responsabile, su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale. Nel caso di violazione delle norme pattizie da parte dei soggetti cui si riferiscono contratti collettivi stipulati dalle parti aderenti al presente Protocollo, si applicano procedure e sanzioni che trovano definizione attraverso i singoli contratti collettivi e le altre norme vigenti. 2) Il Ministro dei Trasporti si impegna a verificare l'effettiva applicazione dei codici di autoregolamentazione e dà tempestiva notizia pubblica dei comportamenti difformi. ALLEGATO 10 VERBALE AGGIUNTIVO AL PROTOCOLLO DI AUTOREGOLAMENTAZIONE Roma, 17 maggio 1985 Le parti si danno atto che tenuto conto della particolarità delle Aziende C.I.C.L.T. e OFERWALITS, tutte le volte che nel protocollo di autoregolamentazione politiche, deve intendersi che: si fa riferimento al ricorso alle Autorità 1) per tutti i problemi attinenti la materia del lavoro, le parti intendono riferirsi al Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale o sue strutture periferiche; 2) per tutti i problemi implicanti questioni tecniche o questioni relative all'esercizio ferroviario, le parti intendono riferirsi al Ministero dei Trasporti - Direzione Generale F.S. - o sue strutture competenti per materia. ALLEGATO 11 MINISTERO DEI TRASPORTI Gabinetto 1986 Roma, 10 dicembre Si prende atto dell'adesione della CISNAL al protocollo di autoregolamentazione nel settore dei trasporti presso questo Ministero in data 18 luglio 1986. Distinti saluti Il Responsabile delle relazioni aziendali On. Elvio Salvatore ²²²² þþþþ