ûûûûû ····· CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DALLE AZIENDE ACQUEDOTTISTICHE PRIVATE Addì 8 luglio in Roma tra l'Associazione Nazionale fra gli Industriali degli Acquedotti (A.N.F.I.D.A.) rappresentata dal Presidente dott. Giancarlo Piombino e dai Consiglieri geom. Sergio Carrellarono e dott. Rinaldo Ciambellotti assistiti dai signori: rag. Giovanni Bragantini, rag. Giulio Brancadelli, dott. Girolamo Inzerillo, dott. Guido Stratta, dott. Placido Tommaselli e dal Segretario avv. Angelo Tarditi; e la FNLE (CGIL) rappresentata dal Segretario Generale Giacomo Berni, dai Segretari Nazionali: Giampaolo Diana, Alessandro Notargiovanni, Ulisse Sadocchi, Augusto Venanzetti, dai componenti del dipartimento aziende pubbliche e private gas-acqua Signori: Daniele Cerri, Dionigi Zizza e dalla delegazione trattante composta dai Signori: Alfio Fratticcioli, Antonio Bianco, Domenico Sportiello, Maurizio Burlando, Felice Cioce, Gilda Santomauro, Marco Dose, Pavilio Pannucci, Mauro Ragni, Giammario Satta, Luciano Montanella, Carlo Farina, Renato Avola, Sergio Espositi, Fabrizio Gramignani; la FLERICA (CISL) rappresentata dal Segretario Generale Antonino Scalfaro, dal Segretario Generale Aggiunto Silvio Garbetta, dai Segretari Nazionali Paolo Bicicchi, Mariano Ceccarelli, Luciano Scapolo, dal Segretario Nazionale di Comparto Bruno Quadrelli e dai coordinatori di settore Piero Agus, Mario Bertone, Bruno Cerri, Ulderico Marzioni, Walter Riva, congiuntamente al Comitato Esecutivo Nazionale e ad una delegazione composta dai Sig.ri Italo De Benedetti, Paolo Chirico, Antonio Di Giorgio, Carmelo del Corsano, Antonio Madonna, Claudio Pattaro, Fiorenzo Timori, Olimpio Sica, con l'assistenza del Segretario Generale della CISL Sergio D'Antoni; la UILSP (UIL) rappresentata dal Segretario Generale Paolo Giuliani e dai Segretari Nazionali Domenico Boiano, Giuseppe Chiara, Giuseppe Cleri, Giuseppe Mangione assistiti dalla delegazione composta da: Raffaele Franciosa, Giorgio Gabrielli, Franco Cappelli, Federico Castaldi, Maurizio De Martis, Francesco D'Avino, Antonio Falco; si è stipulato il presente contratto collettivo nazionale di lavoro per lavoratori addetti alle aziende acquedottistiche private che sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro 13 marzo 1992. PREMESSA POLITICA Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nella qualificazione del servizio idrico uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese e riaffermano il ruolo importante e propositivo dell'A.N.F.I.D.A. nel contesto sociale esistente, quale rappresentante significativo delle realtà operative del settore. In tale contesto, le Parti ritengono necessario un sempre maggiore coinvolgimento dell'A.N.F.I.D.A. - a livello nazionale - e delle aziende ad essa aderenti - nell'ambito delle proprie competenze territoriali nella formulazione di tutte le leggi, piani di intervento, prowedimenti e normative in generale riguardanti il settore. Le Parti confermano quindi il loro impegno affinché si creino condizioni coerenti con le esigenze del mercato, nel rispetto delle direttive europee, e tali, quindi, da consentire agli Enti locali, nell'esercizio della loro autonomia e dei compiti loro assegnati dalle Leggi 142/90 e 36/94, di scegliere la forma di gestione che riterranno più efficiente, efficace ed economica secondo procedure di evidenza pubblica e, comunque con adeguate motivazioni, tra soggetti gestori in una posizione di parità concorrenziale. Le Parti nel far proprio lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno del sistema produttivo" del 23 luglio 1993, si danno atto che le intese definite con il presente contratto sono finalizzate ad agevolare il conseguimento dei lini istituzionali delle imprese stesse. Pertanto, la gestione del presente contratto dovrà consentire a tutte le aziende rappresentate dall'A.N.F.I.D.A. di raggiungere - anche con il contributo dei lavoratori - maggiori livelli di efficienza, efficacia, qualità del servizio e produttività. Tutto ciò con lo scopo di mantenere una maggiore competitività delle aziende rispetto alle esigenze del mercato e per garantire un servizio con livelli qualitativi rispondenti alle normative europee ed adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle esigenze del sistema produttivo non meno ai problemi ambientali ed alle necessità dei cittadini-utenti. A questo proposito, le Parti si impegnano ad una sempre più accentuata attenzione al rapporto con l'utenza, soprattutto in relazione alla qualità del bene distribuito ed alle modalità di svolgimento del servizio; considerano, quindi, con positivo interesse l'iniziativa volta a promuovere la Carta dei Servizi nel settore idrico, favorendone ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, l'istituzione e la diffusione, affinché possa derivarne un miglior rapporto tra gestori ed utenti con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti; Le Parti ritengono, ancora, che solo da una coerente azione regolatrice a livello centrale derivi la possibilità di sviluppare - senza privilegi ed agevolazioni - una corretta competitività a livello locale tra diversi soggetti gestori e auspicano che il nuovo modello tariffario renda possibile il consolidamento dell'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con positivi riflessi per l'occupazione - diretta e indotta - e più ancora per lo sviluppo di professionalità qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente e perseguire una maggior produttività. Pertanto, in riferimento a quanto sopra premesso, le Parti auspicano che la politica tariffaria del settore renda disponibili le risorse finanziarie necessarie per lo sviluppo del settore stesso e, quindi, degli investimenti e della conseguente occupazione diretta ed indotta senza ulteriori appesantimenti per la spesa pubblica. Consapevoli dell'importanza che l'argomento riveste, le Parti ritengono che il nuovo sistema tariffario, oltre a permettere di consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati, debba garantire i necessari ritorni finanziari ed una equilibrata remunerazione del capitale investito. Le Parti, nel confermare tutte le iniziative atte a rimuovere la precaria situazione generale che condiziona lo sviluppo del settore, convengono di sollecitare le istituzioni preposte a definire in tempi certi gli impegni scaturenti dalle Leggi 36/94 e 142/90, onde permettere alle aziende di contribuire anche per gli anni futuri a realizzare una adeguata politica occupazionale del settore. Art. 1- Relazioni industriali Le Parti, nel richiamare lo spirito del "Protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione, sugli assetti contrattuali, sulle politiche del lavoro e sul sostegno al sistema produttivo" del 23 luglio 1993, condividono l'opportunità di ricercare un sistema di moderne, efficaci e costruttive relazioni industriali che favoriscano corretti rapporti tra le Aziende, le Organizzazioni Sindacali ed i lavoratori, armonizzando gli interessi delle parti con le esigenze del servizio gestito e quindi degli utenti, nell'ambito delle rispettive responsabilità e competenze, e consentendo altresì l'approfondimento delle conoscenze dei problemi del settore. In tale quadro le Parti condividono inoltre l'opportunità di un più attivo ruolo e coinvolgimento dei lavoratori sui temi dello sviluppo, qualità, professionalità, produttività, efficienza ed efficacia del servizio, attraverso periodici incontri a livello Nazionale, Regionale e di Gruppo nel corso dei quali verranno particolarmente approfondite le problematiche generali connesse ai processi di trasformazione delle Aziende ai sensi della L. n. 36/1994 ed alla individuazione delle tendenze di sviluppo del settore. Nel corso di detti incontri, l'A.N.F.I.D.A. fornirà altresì alle OO.SS dati e documentazioni sulle concrete prospettive di sviluppo del servizio, sui programmi di investimento, sull'estensione e potenziamento delle reti esistenti, sulla situazione occupazionale e sui programmi di formazione professionale, al fine di consentire alle R.S.U. locali di esprimere, nei successivi confronti, la loro autonoma valutazione, ferme restando le prerogative delle Aziende e delle Organizzazioni Sindacali. Nell'intento di far progredire ulteriormente le relazioni industriali esistenti e di meglio perseguire gli obiettivi di sviluppo delle imprese e di una politica attiva del lavoro, l'A.N.F.I.D.A. e le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente CCNL convengono di sviluppare un moderno sistema di relazioni industriali, attivando l'avvio di appositi momenti di informazione e confronto atti ad affermare meglio la partecipazione del sindacato mediante l'approfondimento di tematiche di reciproco interesse, quali, ad esempio: - sicurezza e ambiente di lavoro; - innovazioni tecnologiche; - pari opportunità; - qualità del servizio; - mercato e legislazione del lavoro; - dinamica del costo del lavoro ed occupazionale. In coerenza a forme di moderna democrazia industriale, nell'ipotesi di nuove concessioni e/o di acquisizione di nuovi servizi, le Aziende interessate si impegnano ad operare nell'ambito dei momenti informativi e di confronto contrattualmente previsti ed in particolare a fornire, nelle competenti sedi, preventive informazioni su: a) strutture organizzative delle nuove unità; b) formazione ed addestramento professionale degli addetti ed andamento occupazionale. c) programmi di investimento. Art. 2 - Applicabilità del contratto I1 presente contratto disciplina il rapporto di lavoro tra le Aziende che esercitano attività acquedottistiche ed i lavoratori non appartenenti alla categoria dei dirigenti. Il presente contratto trova pure applicazione nei confronti dei lavoratori, dipendenti dalle Aziende di cui al primo comma del presente articolo, i quali svolgono anche l'attività di depurazione delle acque e/o gestione delle reti fognarie. Il presente contratto trova altresì applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle Aziende di cui al comma 1 del presente articolo che esercitino anche attività diverse, dalle precedenti indicate, purché dette attività non costituiscano unità produttive individuali o settori ben definiti e di importanza pari alle Aziende cui è riferito il presente contratto. I lavoratori disciplinati dal presente contratto possono essere destinati a prestare la loro opera, in via complementare o temporanea, per lavori che l'azienda compia per altra industria o azienda, ferma loro restando l'applicazione del trattamento complessivo spettante ai lavoratori dell'azienda cui loro stessi appartengono. L'A.N.F.I.D.A. e la FNLE-FLERICA-UILSP ribadiscono la loro disponibilità ad aderire ad apposite iniziative per la realizzazione della omogeneizzazione dei trattamenti economici per tutti i dipendenti delle aziende acquedottistiche. Nel presente contratto con il termine "lavoratori" si indicano indifferentemente i lavoratori di entrambi i sessi. Art. 3 - Assunzione - Documenti - Visita medica L'assunzione è comunicata direttamente all'interessato con lettera dalla quale deve risultare: 1) la data di assunzione; 2) il gruppo cui il lavoratore viene assegnato ai sensi dell'articolo 31; 3) il trattamento economico iniziale; 4) la durata del periodo di prova; 5) la zona di lavoro e, qualora le esigenze del servizio lo richiedano, la località dove il lavoratore deve fissare la propria residenza. Al lavoratore dovrà contratto di lavoro. inoltre essere consegnata copia del presente Ai lini dell'assunzione, il lavoratore dovrà presentare, oltre a quelli richiesti per legge, i seguenti documenti: 1) documento d'identità e codice fiscale; 2) certificato di nascita; 3) certificato degli studi eventualmente compiuti; 4) certificato penale di data non anteriore a 3 (tre) mesi. Inoltre il lavoratore presenterà quegli altri documenti che fossero opportuni in relazione alle mansioni per le quali viene assunto. L'azienda potrà, per mezzo di medico di propria fiducia, far sottoporre il lavoratore a visita medica per l'accertamento della sua costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro al quale viene assegnato. Nelle assunzioni sarà tenuto particolare conto, quale titolo preferenziale, a parità di altre condizioni, delle domande dei figli dei dipendenti deceduti in servizio, in quiescenza per limiti di età, o invalidi permanenti, che abbiano i requisiti di idoneità richiesti. DICHIARAZIONE A VERBALE: In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota di riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le qualifiche comportanti il riconoscimento a uno dei livelli di inquadramento nei quali sono classificati i quadri, il personale avente funzioni direttive ed il personale di concetto. Le parti si riservano altresì di individuare le ulteriori qualifiche impiegatizie e operaie comportanti l'assegnazione di compiti di particolare rilievo contrattuale, per complessità e fiducia. Art. 4 - Periodo di prova Il lavoratore assunto in servizio è soggetto ad un periodo di prova fissato nella lettera di assunzione da un minimo di 1 (uno) mese e non oltre 3 (tre) mesi. Per i lavoratori con funzioni di quadro o direttivi (I e II gruppo) il periodo di prova non potrà superare i 6 mesi. In caso di malattia o di altro impedimento che non consenta al lavoratore in prova di continuare a fornire le sue prestazioni, il rapporto di lavoro può essere sospeso e riprendere alla cessazione dell'impedimento stesso. Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore a quella prevista per il gruppo al quale il lavoratore è stato assegnato. Durante il periodo di prova le parti sono libere di risolvere il rapporto di lavoro senza diritto ad alcun preavviso nè indennità. Le norme particolari di cui all'articolo 41 del presente contratto non si applicano durante il periodo di prova. Superato il periodo di prova il lavoratore si intende confermato in servizio a termini e per gli effetti del presente contratto. Non è consentita la protrazione nè la rinnovazione del periodo di prova. Per il lavoratore confermato in servizio il periodo di prova è considerato valido anche agli effetti dell'anzianità. Art. 5 - Assunzione a termine Oltre ai casi attualmente già previsti dalla L. 18/4/1962 n. 230, vengono individuate le seguenti nuove ipotesi di assunzione a tempo determinato, a norma dell'art. 23 della Legge 28/2/1987 n. 56: a) necessità aziendali connesse ad esigenze temporanee di avvio di nuove attività o tecnologie; b) assenze per aspettative concesse a norma di legge o discrezionalmente dall'Azienda per gravi motivi di carattere personale, come previsto dal I comma dell'art. 18 del vigente CCNL; c) necessità aziendali di ricoprire temporaneamente posti derivanti dall'esecuzione di un servizio o di un appalto definiti o predeterminati nel tempo; d) necessità di ricoprire le ore non lavorative in dipendenza della concessione di lavoro part-time a scadenza prefissata, con assunzione di personale con contratto a termine part-time di pari durata. Ai contratti di lavoro a tempo determinato si applicano le norme del presente CCNL, in quanto compatibili. Art. 6 - Scelta del personale L'azienda, prima di procedere a nuove assunzioni per sopperire alle proprie necessità, si avvarrà preferibilmente del personale già in servizio quando ne siano riconosciute le attitudini ed i requisiti necessari, tenendo conto, nella scelta, del merito, della capacità, del titolo di studio e dell'anzianità di servizio. Art. 7 - Mutamento di mansioni e di gruppo Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto od a quelle corrispondenti al gruppo superiore che abbia successivamente acquisito omero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. La chiamata a svolgere, temporaneamente o definitivamente, mansioni diverse dalle precedenti deve risultare da ordine scritto. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo 3 (tre) mesi. Art. 8 - Orario di lavoro Premesso che la durata massima dell'orario normale di lavoro è disciplinata ad ogni fine ed effetto dalle norme di legge, la durata contrattuale dell'orario di lavoro è di 38,5 ore settimanali. Si conferma, inoltre, la riduzione dell'orario di lavoro di 24 ore su base annua, con assorbimento di tutte le semifestività eccedenti il numero di tre e con applicazione a livello locale tramite fruizione collettiva. La durata settimanale del lavoro è ripartita in 5 (cinque) giorni, salvo diversi accordi locali. Il sesto giorno feriale viene tuttavia considerato giorno lavorativo, non lavorato, a tutti gli effetti contrattuali. Per le lavorazioni a ciclo continuo l'orario di 38,5 ore potrà essere realizzato anche attraverso turni plurisettimanali. L'orario medio di 38,5 ore settimanali potrà essere realizzato attraverso la definizione di calendari giornalieri, settimanali, mensili, semestrali e/o annuali e potrà essere differenziato per settori e/o unità aziendali. Il regime dell'orario normale di lavoro potrà essere trattato in sede locale con le R.S.U. e dovrà essere funzionale a realizzare le condizioni necessarie per: - recuperi di efficienza e di efficacia; - il miglioramento della qualità del servizio reso all'utenza; - far fronte a fluttuazioni stagionali od eccezionali dell'attività lavorativa a livello di azienda e di unità organizzative omogenee; - far fronte ad esigenze di copertura giornaliere o settimanali superiori alla normale durata dell'orario di lavoro; attraverso regimi di flessibilità degli orari e della presenza dei lavoratori. Le aziende dichiarano la propria disponibilità a favorire le richieste di flessibilità - anche individuale - di orario di lavoro presentate dai lavoratori per comprovate esigenze familiari. Sono comunque esclusi dalla suddetta flessibilità i lavoratori che operino in squadra, in turno, o comunque vincolati al orarlo risso per particolari esigenze di servirlo. I lavoratori normalmente addetti a servizi che richiedano particolari prestazioni discontinue non predeterminabili, ma dipendenti dalle variabili necessità dei servizi stessi, non hanno orario determinato e devono dare la loro prestazione in relazione a tutte le esigenze e necessità, ivi compresa la reperibilità. Per il maggior onere che le esigenze di cui sopra comportano per il lavoratore e per le quali il presente contratto non prevede compenso, verrà concordata con le R.S.U. una adeguata indennità. L'orario giornaliero di lavoro, per i lavoratori non addetti a servizi continui in turni avvicendati ne a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia, può essere intervallato da un periodo di riposo la cui durata, da stabilirsi aziendalmente, non può essere inferiore a mezz'ora. Per i lavoratori che devono iniziare la loro prestazione in luogo diverso dall'abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto di ritrovo. Il tempo occorrente per il trasferimento dal posto di ritrovo a quello di lavoro verrà a tutti gli effetti considerato come lavoro effettivo. Art. 9 - Part-time Con il consenso delle Parti possono essere realizzate condizioni di lavoro che meglio rispondano ad esigenze organizzative aziendali ed alle disponibilità di tempo dei lavoratori mediante ricorso a rapporti di lavoro tempo parziale. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello prestato per una durata complessiva minore della durata normale di lavoro fissata dal presente contratto. Il suddetto rapporto di lavoro può prevedere una prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana (part-time orizzontale) omero una prestazione lavorativa su parte della settimana, del mese o dell'anno (part-time verticale). A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale viceversa. Le domande del personale in servizio che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale dovranno pervenire per iscritto all'Azienda che le valuterà anche sulla base delle seguenti priorità: 1) lavoratrici e lavoratori con figli di età inferiore ai tre anni; 2) lavoratrici e lavoratori studenti di cui all'art. 10 della L. 20/5/1970, n. 300; 3) lavoratrici e lavoratori con particolari carichi familiari e/o motivazioni di carattere personale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà avere durata illimitata o definita, secondo l'accordo tra le parti. Qualora il lavoratore richieda il ripristino del lavoro a tempo pieno in data diversa da quella indicata nella domanda di rapporto di lavoro a tempo parziale, l'azienda, considerate le esigenze di servizio, si riserva di dar corso all'anticipato rientro. La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà essere compatibile con le esigenze di servizio (ad esempio: eccessivo numero di richieste in una stessa unità, particolari professionalità con ruoli direttivi su altro personale, ecc.). Il rapporto di lavoro a tempo parziale potrà essere ammesso, di massima, per tutte le categorie dei lavoratori. Restano peraltro comunque esclusi dal ricorso al rapporto di lavoro a tempo parziale, attese le vincolanti esigenze di servizio, i seguenti lavoratori: - personale turnista - personale che opera in squadra. Sia in caso di trasformazione in part-time, sia in caso di ripristino a tempo pieno, il lavoratore sarà assegnato di norma alla stessa unità produttiva, possibilmente con mansioni equivalenti. B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale; L'azienda potrà dar luogo ad assunzioni di lavoratori con contratto a tempo parziale in posizioni di lavoro compatibili con l'istituto. Il contratto dovrà essere stipulato in forma scritta e dovrà indicare la durata e la distribuzione dell'orario settimanale, nonché le mansioni. Non prima di un triennio dalla data di assunzione potrà essere presentata domanda da parte del lavoratore volta a trasformare il rapporto a tempo pieno; l'accoglimento della stessa sarà valutato dall'azienda sulla base delle esigenze di servizio. Qualora l'Azienda intenda procedere all'assunzione di lavoratrici/ lavoratori a tempo pieno, i dipendenti a tempo parziale potranno presentare domanda di trasformazione di lavoro senza rispetto dei termini di cui sopra. C) Trattamento economico e normativo Il trattamento economico e normativo durante il periodo di lavoro a tempo parziale sarà così regolato: a) istituti a contenuto economico: proporzionalità della retribuzione alla durata della prestazione. Tale criterio sarà applicato, pertanto, a tutte le voci della retribuzione; b) istituti a contenuto giuridico-normativo: in genere, parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. In particolare: 1) Orario di lavoro L'orario di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze tecnico-organizzative dell'Azienda, potrà essere modulato con prestazioni ridotte giornaliere e/o con prestazioni ridotte settimanali/mensili/annuali, rispetto al normale orario dei lavoratori a tempo pieno. La collocazione della prestazione lavorativa part-time potrà altresì avvenire in fasce orarie differenti da quelle dei lavoratori a tempo pieno. 2) Ferie - Permessi retribuiti La spettanza di ferie e permessi i retribuiti proporzionalmente alla prestazione lavorativa. è rapportata 3) Inquadramento Ai lini dei passaggi automatici di categoria e dei criteri di ammissione al sistema di accertamento per i passaggi di categoria, i periodi di lavoro a tempo parziale sono computati in proporzione alla ridotta durata della prestazione: i relativi parametri temporali sono, pertanto, prolungati in misura corrispondente. 4) Aumenti periodici di anzianità L'importo dello scatto di anzianità sarà determinato sulla base di quanto previsto dall'articolo 38 del CCNL, per i mesi di anzianità maturata in regime a tempo pieno, e con gli stessi criteri proporzionalmente ridotti per i mesi di anzianità maturata ai medesimi effetti in regime di lavoro a tempo parziale. 5) Preavviso Ai fini della maturazione dell'anzianità prevista per l'individuazione dei termini di preavviso, i periodi di tempo trascorso a tempo parziale sono riproporzionati adeguatamente a quelli a tempo pieno. 6) Addestramento Anche nei confronti del personale con prestazioni di lavoro a tempo parziale l'addestramento troverà completa attuazione, non subendo quindi riduzione in funzione della parziale attività lavorativa. In particolare, l'aggiornamento sul lavoro dovrà essere fornito nella sua interezza, il che potrà rendere necessario, se del caso, procedere occasionalmente allo spostamento dell'orario osservato da quei lavoratori che, altrimenti, in virtù dell'orario seguito normalmente, non potrebbero usufruire del citato intervento formativo. Per quanto non espressamente contenuto nella presente regolamentazione si applicano, per quanto compatibili, le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonché quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. L'Azienda informerà annualmente le R.S.U. dei contratti part-time stipulati e/o trasformati. Art. 10 - Giorni festivi e riposo settimanale Sono considerati giorni festivi: a) le domeniche ed i giorni destinati al riposo settimanale delle vigenti disposizioni legislative; b) le ricorrenze del 25 aprile e del 1° maggio c) le seguenti festività: 1) Capo d'Anno; 2) Epifania (6 gennaio); 3) Giorno dell'Angelo (lunedì di Pasqua); 4) Assunzione (15 agosto) a norma 5) Ognissanti (1ò novembre) 6) Immacolata Concezione (8 dicembre); 7) Santo Natale (25 dicembre); 8) Santo Stefano (26 dicembre); d) la festività del Santo Patrono della località ove il dipendente lavora. Per i lavoratori del Comune di Roma la festività del S. Patrono coincide con la ricorrenza dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo. Sono inoltre riconosciuti dei giorni semi festivi, da determinarsi, quanto al numero ed alla data, secondo gli usi locali già in atto, con un minimo di 3 (tre). Nel caso che il giorno semifestivo abbia a coincidere con una delle festività di cui al comma precedente, dovrà essere fissata, mediante accordo locale, altra giornata semifestiva nello stesso anno. Il lavoro compiuto il giorno semifestivo oltre l'orario normale del medesimo sarà considerato come lavoro festivo. Il riposo settimanale dei lavoratori cade normalmente di domenica. Per i lavoratori adibiti a servizi continuativi è ammesso il riposo in un giorno diverso dalla domenica, senza mai oltrepassare i 6 (sei) giorni consecutivi di lavoro. Qualora, per esigenze di servizio, l'azienda richieda ai lavoratori predetti la loro opera nel giorno destinato al riposo, corrisponderà loro il compenso per il lavoro straordinario festivo. Qualora una delle festività elencate nelle lettere b), c) e d) del primo comma cada di domenica, al lavoratore, cui spetta il riposo settimanale di domenica, sarà dovuto, in aggiunta al normale trattamento economico, un importo pari ad un venticinquesimo della retribuzione complessiva mensile, lo stesso importo spetta ai lavoratori adibiti a servizi continuativi ogni volta che il loro giorno di riposo (non di domenica) coinciderà con una delle festività di cui alle lettere b), c) e d) sopracitate. Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in aggiunta alla normale retribuzione, un importo pari a un venticinquesimo della retribuzione complessiva mensile. Al trattamento in parola si aggiunge inoltre, per coloro che lavorano di domenica, il compenso stabilito per il lavoro festivo. La soppressione agli effetti civili delle festività: 2 giugno, 4 novembre (festività civili); S. Giuseppe, Ascensione, Corpus Domini e tranne che per il comune di Roma - S.S. Apostoli Pietro e Paolo (festività religiose) quale risulta dalla legge 5 marzo 1977 n. 54 e dal D.P.R. 28 dicembre 1985, n; 792, viene compensata con il seguente trattamento: a) pagamento di un importo pari ad un venticinquesimo della retribuzione complessiva mensile per ciascuna delle due festività civili; b) riconoscimento di giornate di permesso retribuito nelle seguenti misure: 1) 4 (quattro) giornate all'anno per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 6 (sei) giorni; 2) 3 (tre) giornate all'anno per i lavoratori con orario settimanale ripartito in 5 (cinque) giorni. l permessi di cui sopra - frazionabili anche in mezze giornate - vengono concessi a richiesta, compatibilmente con le esigenze del servizio ed in proporzione ai mesi interi di servizio prestato nell'anno. Qualora comprovate esigenze di servizio non consentano il godimento di detti permessi entro il 31 marzo successivo, essi sono compensati con la normale retribuzione giornaliera in atto alla predetta data. Resta ovviamente inteso che il lavoro straordinario eventualmente prestato in una delle giornate di festività soppresse viene compensato con la retribuzione oraria maggiorata delle percentuali contrattualmente previste per il lavoro straordinario feriale e che, in caso di coincidenza di dette giornate con la domenica, non si dà luogo al trattamento previsto dall'accordo interconfederale 3 dicembre 1954. Art. 11 - Lavoro supplementare e lavoro straordinario E considerato lavoro supplementare quello prestato oltre l'orario contrattuale di lavoro di cui all'art. 8 e fino alla 48.ma ora settimanale. È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre la 48.ma ora settimanale. Le prestazioni di lavoro straordinario devono avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di impreviste od inderogabili esigenze connesse con la necessità di assicurare il servizio idrico ero i servizi gestiti dall'azienda. Per i casi dovuti ad altre esigenze di ordine tecnico od amministrativo la direzione aziendale ne darà immediata comunicazione alle rappresentanze aziendali dei lavoratori. Nell'ipotesi di cui al comma precedente le prestazioni oltre il normale orario di lavoro nei limiti di 130 ore annue pro capite non cumulabili verranno compensate con la retribuzione oraria individuale maggiorata delle percentuali sotto indicate. Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro eccedenti la misura delle 130 ore annue predette verranno compensate con la corresponsione delle sole maggiorazioni contrattualmente stabilite e daranno luogo all'assegnazione di corrispondenti periodi di riposo secondo modalità da concordarsi tra la direzione aziendale e le rappresentanze aziendali dei lavoratori. Le prestazioni eccedenti il normale orario giornaliero di lavoro sono compensate con le seguenti maggiorazioni: - 27% per le prime due ore giornaliere - 38% per le ore successive calcolate sulla retribuzione oraria individuale. Le prestazioni eccedenti il normale orario di lavoro non espressamente ordinate od autorizzate non sono compensate. Il personale, senza giustificati motivi di impedimento, non può rifiutare di eseguire il lavoro supplementare o straordinario. Le aziende comunicheranno trimestralmente alle R.S.U. notizie riassuntive sul lavoro straordinario come sopra prestato e, su richiesta delle stesse, si confronteranno per valutare le osservazioni e le proposte tendenti a realizzare un loro contenimento. Art. 12 - Lavoro notturno Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 20.00 e le ore 6.00. Il lavoro notturno prestato eccezionalmente dal lavoratore - non addetto a turni continui con prestazioni avvicendate diurne e notturne viene compensato come segue: - nei limiti della durata giornaliera della prestazione di lavoro: con una indennità pari al 30% della retribuzione oraria individuale; - le ore eccedenti la durata giornaliera della prestazione di lavoro: con la retribuzione oraria individuale maggiorata delle seguenti percentuali: 38% per le prime 4 ore; 58% per le ore successive. Al lavoratore che interviene tra le ore 0.00 e le ore 6.00 è inoltre riconosciuto un permesso retribuito da effettuarsi all'inizio dell'orario di lavoro nello stesso mattino pari al numero di ore effettive di intervento. Art. 13 - Lavoro festivo 1 ) Lavoratori non addetti a servizi continuativi in terni avvicendati Il lavoratore che viene a prestare la propria opera in un giorno festivo viene compensato come segue: a) quando tale giornata di lavoro sia compensata da altro giorno di riposo: - con la maggiorazione della retribuzione individuale oraria pari al 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore ed al 58% (cinquantotto per ceto) per le ore successive; - con la retribuzione individuale maggiorata del 58% (cinquantotto per cento) per le ore prestate in più del normale orario di lavoro; b) quando non vi sia riposo compensativo: - con la retribuzione individuale oraria maggiorata del 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore del 58% (cinquantotto per cento) per le ore successive. 2) Lavoratori addetti a servizi continuativi in turni avvicendati. Il lavoratore che viene a prestare servizio nel giorno prestabilito di riposo ed in un giorno festivo infrasettimanale anche se coincide con la domenica, senza riposo compensativo ha diritto alla retribuzione individuale maggiorata del 38% (trentotto per cento) per le prime 4 (quattro) ore e del 58% (cinquantotto per cento) per le ore successive. Art. 14 - Lavoro a turni 1) I lavoratori in turno presi in considerazione ai lini della disciplina prevista nel presente articolo sono i seguenti: a) addetti a turni continui avvicendati per tutte le ore del giorno e per tutti i giorni della settimana; b) addetti a turni avvicendati per tutti i giorni della settimana, con esclusione del turno dalle ore 22 alle ore 6. Sulla retribuzione individuale mensile del lavoratore normalmente assegnato ai turni di tipo a) e b), si applicano le seguenti maggiorazioni: - 0,5% per i turni di tipo a); - 7% per i turni di tipo b). Nel caso di sostituzione di lavoratori addetti ai turni avvicendati da parte di lavoratori non addetti a tali turni, l'aumento del 10,5% o del 7% viene corrisposto sulla retribuzione individuale giornaliera e per il numero delle giornate lavorate. In aggiunta alla maggiorazione di cui ai due comma precedenti, sempre in considerazione del disagio connesso alle prestazioni a turno, ed in particolare in relazione al disagio relativo a problemi di trasporto pasto ecc. in occasione dei turni notturni e festivi (inclusa la domenica) agli addetti ai turni viene corrisposta, per ogni turno interamente notturno o festivo di 8 ore, una indennità di L. 5.000. Tali maggiorazioni ed indennità assorbono fino a concorrenza altri trattamenti aventi finalità analoghe eventualmente in essere, e sono anche destinate a compensare il lavoratore turnista per eventuali prolungamenti di orario per eseguire le consegne al turnista che subentra, nonché per il lavoro domenicale o festivo compreso nei turni. Utilizzazione in lavori non in turno a) I lavoratori addetti a lavori in turno, che vengono utilizzati in attività non richiedenti i turni, conservano le indennità previste dal presente articolo nell'importo in cifra percepito al momento della cessazione del lavoro in turno, secondo i seguenti criteri: - il 100% quando il lavoratore abbia più di 8 anni di ininterrotto servizio in turni continui avvicendati; - quando il lavoratore abbia meno di 8 anni di servizio continuo in turni continui avvicendati, un decimo per ogni anno di servizio in turno. Tale indennità sarà conservata come assegno "ad personam" assorbibile, esclusivamente a concorrenza, in caso di passaggio di gruppo o di corresponsione di indennità che abbiano origine e finalità analoghe a quella del turno. b) I lavoratori che abbiano compiuto 55 anni di età o 25 anni di servizio in qualità di turnisti hanno diritto, a richiesta, di essere utilizzati in attività equivalenti per quanto riguarda la qualifica non richiedente lavoro in turno, conservando le indennità previste dal presente articolo nella misura del 100%. Le suddette utilizzazioni avverranno fino a concorrenza del 5% annuo dei lavoratori turnisti in forza tenendo conto delle esigenze del servizio. Art. 15-Disposizionicomaniagliart. 11, 12, 13el4 Le maggiorazioni previste per il lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni non sono cumulabili fra di loro. Art. 16 - Assenze e permessi Il lavoratore non potrà abbandonare il proprio lavoro se non debitamente autorizzato. Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non possa preventivamente avvertire l'Azienda, dovrà farlo di norma il giorno stesso dell'assenza, salvo il caso di forza maggiore; In caso di malattia la comunicazione dovrà essere effettuata nella mattinata del giorno stesso dell'assenza e l'azienda ha facoltà di far eseguire il controllo mediante i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. Al dipendente che ne faccia domanda l'azienda può concedere, per giustificati motivi, permessi e brevi congedi con facoltà di corrispondere o meno la retribuzione. I permessi o brevi congedi retribuiti non saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo richiesta scritta del lavoratore. Nel caso di decesso del coniuge non legalmente separato o di un genitore o di un figlio saranno concessi al lavoratore 3 (tre) giorni di permesso con corresponsione della retribuzione. Nel caso di decesso di un fratello o di una sorella il periodo predetto è ridotto a 2 (due) giorni. Al lavoratore che contrae matrimonio viene concesso un permesso di 15 (quindici) giorni consecutivi con decorrenza della retribuzione complessiva. Tale permesso non è computato nel periodo delle ferie annuali. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primarie, di qualificazione professionale, secondaria e universitaria, statali, parificate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I predetti lavoratori studenti potranno usufruire di permessi retribuiti nella misura del 50 (cinquanta) ore in ogni anno scolastico per frequentare corsi di studio sopra specificati. In relazione al piano di studio, sarà consentita l'utilizzazione delle competenze annuali fino ad un massimo di 150 ore in un solo anno. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'azienda per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il 3% della forza occupata; dovrà essere comunque garantito in ogni reparto lo svolgimento dell'attività produttiva, mediante accordo a livello aziendale. I lavoratori studenti in occasione degli esami otterranno permessi retribuiti nelle seguenti misure: - giorni 11 (undici) per gli esami di licenza di scuola media inferiore; - giorni 16 (sedici) per gli esami di licenza di scuola media superiore; - giorni 3 (tre) per ogni esame universitario; Nel caso che il lavoratore venga respinto, potrà usufruire dei suddetti permessi per esami solamente per la seconda volta, purché detti esami abbiano esito positivo. L'Azienda potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui ai precedenti comma. Quanto sopra si intende stabilito in attuazione dell'articolo 10 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Art. 17 - Ferie Il lavoratore ha diritto ogni anno ad un periodo di ferie, con corresponsione della retribuzione complessiva, nelle seguenti misure: 27 (ventisette) giorni lavorativi quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 6 (sei) giorni; - 22,5 (ventidue e mezzo) giorni lavorativi quando l'orario settimanale di lavoro è ripartito in 5 (cinque) giorni. Nel computo dei 22,5 (ventidue e mezzo) giorni non sono compresi i giorni lavorativi non lavorati per effetto della ripartizione dell'orario settimanale in 5 (cinque) giorni. Eventuali situazioni di miglior favore vengono assorbite fino a concorrenza. Le festività infrasettimanali, ricadenti nei giorni utili per il computo del periodo di ferie, prolungheranno corrispondentemente il periodo stesso. I1 riposo annuale ha, di regola, carattere continuativo. Nel fissarne l'epoca, l'azienda terrà conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, degli eventuali desideri del lavoratore. Non è ammessa la rinuncia espressa o tacita alle ferie, nè la sostituzione di esse con compenso alcuno. I1 lavoratore, che nonostante l'assegnazione delle ferie non ne usufruisce, non ha diritto ad alcun compenso. La risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate. In caso di risoluzione nel corso dell'annata il lavoratore non in prova ha diritto alle ferie stesse in proporzione ai mesi di servizio prestato. L'assegnazione delle ferie non ha luogo durante il periodo di preavviso. I1 decorso delle ferie resta interrotto nel caso in cui, nel periodo delle ferie stesse, sopraggiunga una malattia e sempre che il lavoratore ne dia tempestiva comunicazione all'azienda per gli opportuni controlli. In caso di malattia che impedisca il godimento parziale o totale delle ferie entro l'anno, le stesse saranno effettuate immediatamente dopo il termine della malattia, anche nell'anno successivo. I1 lavoro di competenza del personale in ferie deve essere compiuto, per quanto possibile, dal personale in servizio durante l'orario normale e senza alcuna corresponsione di indennità, salvo quanto previsto dal secondo e terzo comma del precedente articolo 7. Art. 18 - Aspettativa Per motivi di carattere privato l'azienda potrà concedere al lavoratore non in prova, che ne faccia richiesta, un periodo di aspettativa fino al massimo di 1 (uno) anno, senza alcuna corresponsione e senza decorrenza di anzianità. Fermo restando il limite massimo sopra previsto, in caso di particolari situazioni personali e/o familiari le Aziende potranno valutare la possibilità di concessione di ulteriori periodi di aspettativa non retribuita. Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali, regionali o nazionali, saranno applicate le disposizioni degli articoli 31 e 32 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Art. 19 - Servizio militare La chiamata alle ami per assolvere agli obblighi di leva non risolve il rapporto di lavoro, che resta sospeso durante l'assenza del lavoratore per tale motivo, salva la decorrenza dell'anzianità. In caso di richiamo alle armi il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto, alla decorrenza dell'anzianità ed al trattamento economico in base alle norme di legge in vigore al momento del richiamo. Entro 1 (uno) mese dalla data di invio in congedo od in licenza illimitata, il lavoratore dovrà porsi a disposizione dell'azienda per riassumere servizio, salvo il caso di forza maggiore. In difetto di ciò il lavoratore sarà considerato dimissionario. Art. 20 - Pari opportunità Il armonia con quanto previsto dalla raccomandazione CEE 13/12/1984 n. 635 e dalle disposizioni della legge 10/4/1991 n. 125 "Azioni Positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro", si conviene sull'opportunità di porre in atto interventi finalizzati ad individuare e rimuovere gli eventuali ostacoli che non consentano una effettiva parità di opportunità di sviluppo professionale e di carriera attraverso l'individuazione di progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate. Per realizzare tali iniziative le parti provvederanno all'istituzione di una Commissione Nazionale Mista per le Pari Opportunità con il compito di promuovere e sviluppare l'occupazione femminile nonché di monitorare i percorsi formativi e di carriera del personale femminile. Le Parti riconoscono altresì l'importanza di continuare a promuovere le condizioni per garantire il rispetto della dignità e libertà dei lavoratori sui luoghi del lavoro, favorendo l'ulteriore sviluppo di corretti rapporti nelle Aziende ritenendo comunque sanzionabili i comportamenti lesivi. Le Aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento delle R.S.U. sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione. Le aziende tenute a redigere, ai sensi dell'art. 9 della legge 10/4/1991, n. 125, il rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile, trasmetteranno tale rapporto alle R.S.U. nei termini e con le modalità fissate dalle vigenti disposizioni di legge, per un eventuale congiunto esame. Art. 21 - Tutela della maternità Alla lavoratrice che venga a trovarsi in stato di gravidanza e puerperio sono applicate le disposizioni di legge in materia. Per il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, viene corrisposta a chi di diritto la retribuzione globale mensile, con esclusione delle eventuali indennità e compensi collegati alla presenza in servizio. Da tale trattamento sono dedotte tutte le concessioni accordate per legge allo stesso titolo da qualsiasi altro ente, escluse le concessioni aventi carattere di premio. In caso di malattia sopravvenuta durante la gravidanza o il puerperio e che perduri oltre il periodo di assenza obbligatoria dal lavoro, i termini stabiliti per il trattamento di malattia decorrono a partire dal suddetto termine. Art. 22 - Malattia col infortuni sul lavoro Nel caso di interruzione del servizio dovuta a malattia o ad infortunio non sul lavoro, l'Azienda conserverà il posto al dipendente non in prova per un periodo massimo complessivo di 12 mesi riferiti ad un arco temporale pari a 24 mesi (esclusi i ricoveri ospedalieri comprovati da adeguata certificazione) con corresponsione di una indennità pari alla retribuzione complessiva. Casi di particolare gravità, segnatamente quelli di malattie di carattere oncologico, saranno valutati congiuntamente dalle parti. Superati i Iimiti di cui al commi precedenti, al lavoratore che ne taccia richiesta può essere concessa l'aspettativa fino a sei mesi, con decorrenza dell'anzianità. Quando l'assenza è dovuta ad incapacità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro od a malattia contratta a causa di servizio, il dipendente avrà diritto ad una indennità pari alla retribuzione complessiva sino alla guarigione clinica. Le indennità di malattia di infortunio di cui al presente articolo hanno carattere integrativo mensile essendo comprensive di quanto il lavoratore abbia diritto a percepire per atti assicurativi, di previdenza ed assistenziali, anche di legge; pertanto il lavoratore stesso è tenuto a versare immediatamente e fino a concorrenza all'azienda gli importi che ai titoli predetti gli saranno stati corrisposti dagli istituti assicurativi. Nei casi previsti dal precedente terzo comma, il lavoratore avrà diritto, dopo la guarigione clinica, ad 1 (uno) anno di aspettativa con decorrenza dell'anzianità. Alla scadenza del termine di cui al primo comma e dell'eventuale periodo di aspettativa, l'azienda, ove proceda al licenziamento del lavoratore, gli corrisponderà il trattamento di fine rapporto e l'indennità sostitutiva del preavviso. Qualora la prosecuzione della malattia oltre il termine suddetto non consenta al lavoratore di riprendere servizio, ed il rapporto non venga risolto da nessuna delle due parti, il rapporto stesso rimarrà sospeso a tutti gli effetti, salvo la decorrenza dell'anzianità ai soli effetti del preavviso e del licenziamento. Il lavoratore che in relazione e durante il periodo della malattia debba trasferirsi in località diversa dalla sua abituale residenza deve darne preventiva comunicazione all'azienda, per gli opportuni controlli. L'incapacità al lavoro deve essere provata con certificato medico, e, in ogni caso, è in facoltà dell'azienda di far constatare in qualsiasi momento, tale incapacità attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti. È anche in facoltà dell'azienda di far constatare l'idoneità fisica, da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico, del dipendente all'atto in cui egli si presenta al lavoro dopo il periodo di infortunio o di malattia. Nel caso in cui, a seguito di malattia contratta a causa del servizio o infortunio sul lavoro, sia residuata al lavoratore una capacità lavorativa non inferiore al 50% (cinquanta per cento), l'azienda s'impegna a valutare con le R.S.U. la concreta possibilità di mantenere in servizio il lavoratore stesso, assegnandolo ad altre mansioni. NOTA A VERBALE Le parti si danno atto che, in base ai recenti orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione S.U. (17 ottobre 1988, n. 5634) e della Corte Costituzionale, le cure termali riconosciute dalle U.S.L. ai sensi della legge n. 683 del 1983 sono considerate "assenze per malattia" alle condizioni e con le modalità tutte ivi previste. Art. 23 - Provvidenze a fini sociali ASSISTENZA A MALATI IRREVERSIBILI O DI LUNGA DURATA Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado, colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, l'azienda valuterà, compatibilmente con le esigenze di servizio, la possibilità di concedere al lavoratore permessi non retribuiti omero l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto. ADOZIONE ED AFFIDAMENTI Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento bambini ed abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'Estero, le aziende si impegnano, per i periodi e/o nei casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni previste dalla legislazione vigente, a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita fino ad un massimo di sei mesi. Art. 24- Volontariato Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale, convengono sull'opportunità di considerare, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario. In particolare le aziende, esamineranno compatibilmente con le esigenze di servizio, per i lavoratori che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991 n.266, possibili forme di flessibilità dell'orario di lavoro aziendalmente in atto. Art. 25 - Handicappati Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, porranno in essere quegli interventi organizzativi ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti. Qualora il lavoratore sia genitore o coniuge di soggetto portatore di handicap e sia previsto un impegno continuativo di assistenza del lavoratore stesso dietro richiesta del Servizio sanitario nazionale, le aziende e le Organizzazioni Sindacali potranno concordare permessi non retribuiti compatibili con le esigenze di servizio. In casi eccezionali le aziende potranno accordare permessi retribuiti o con recupero delle ore di prestazione non effettuata. Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti. Art. 26- Tossicodipendenti Le Parti, pur dandosi atto che il problema del recupero o della riabilitazione dei tossicodipendenti rientra nelle competenze degli organismi preposti a tale scopo dalla legge e non di quelle dell'azienda, ritengono tuttavia che vadano sostenute con particolare considerazione sia la scelta dei lavoratori tossicodipendenti che intendano sottoporsi a terapie riabilitative, sia la situazione dei dipendenti che abbiano l'esigenza di assistere uno stretto congiunto tossicodipendente nella fase di riabilitazione. Pertanto - richiamata la L. 162/90 ed il D.P.R. 309/90 - ai lavoratori in servizio a tempo indeterminato che intendano accedere ai programmi terapeutici o di riabilitazione presso i servizi sanitari delle U.S.L. o di altre strutture terapeutiche-riabilitative e socio assistenziali l'Azienda concederà: a) un periodo di aspettativa non retribuita per la durata del trattamento riabilitativo cui il lavoratore si assoggetti e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni; b) permessi non retribuiti per brevi periodi fino ad un massimo di 6 mesi non rinnovabili, qualora il trattamento riabilitativo non preveda l'inserimento del soggetto nelle strutture terapeutiche ma il suo inserimento nell'ambiente che lo circonda. Per esigenze aziendali o su richiesta del soggetto tossicodipendente e della struttura competente potranno essere concordate in alternativa soluzioni temporanee lavorative di tipo diverso (lavoro a tempo parziale o collocazione in altre attività aziendali) per il periodo relativo al trattamento terapeutico, ma, comunque, non oltre i limiti indicati sub a). Qualora il dipendente sia stretto congiunto di tossicodipendente e nel "trattamento terapeutico" sia previsto un impegno saltuario o continuativo di assistenza da parte del dipendente stesso, l'azienda potrà concedere, su segnalazione della struttura competente, permessi non retribuiti compatibili con le esigenze di servizio. In casi eccezionali le aziende potranno accordare permessi retribuiti ero con recupero di prestazioni non effettuate. L'azienda ha facoltà di richiedere specifica documentazione in merito alle situazioni su elencate. L'aspettativa ed i permessi non retribuiti di cui sopra comportano la sospensione della maturazione di tutti gli istituti contrattuali e di legge. L'azienda e le OO.SS. potranno riconsiderare il presente accordo qualora la contrattazione o le normative di legge comportino modifiche a quanto sottoscritto. Lettera dell'A.N.F.I.D.A. alle OO.SS.LL. ETILISMO Le aziende, nell'intento di favorire il recupero dei lavoratori etilisti, i quali intendano sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati, valuteranno, con criteri di disponibilità e ferme restando le esigenze di servizio, la possibilità di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificatamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, un periodo di aspettativa non retribuita per la durata del trattamento riabilitativo fino ad un massimo di mesi sei. Art. 27 - Assicurazione infortuni Ferma l'osservanza delle norme legislative sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai lavoratori non soggetti a tali norme, che subiscono infortuni risarcibili ai sensi ed in conformità delle stesse, l'azienda corrisponderà un trattamento equivalente a quello previsto dalla legge suddetta. Sia nel caso di assicurazione obbligatoria e sia nel caso dello speciale trattamento di cui al comma precedente, l'azienda integrerà le prestazioni di legge ed il trattamento equivalente fino a raggiungere una indennità pari a 5 (cinque) retribuzioni complessive annue in caso di morte ed a 6 (sei) retribuzioni complessive annue in caso di in validità permanente totale. L'eventuale importo della rendita annua liquidata dagli istituti assicuratori, capitalizzata con i valori indicati nella tabella n. 15 dei valori capitali attuali della rendita unitaria a rate mensili posticipate a favore dei superstiti, approvata dal decreto ministeriale 8 novembre 1962 e successive modifiche, verrà detratto dall'importo di cui sopra e la differenza sarà liquidata in un'unica soluzione oltre al normale trattamento di liquidazione previsto in caso di risoluzione del rapporto per motivi non disciplinari compresa l'indennità di preavviso. Nel caso il cui il rapporto di lavoro venga risolto dalle aziende in conseguenza di invalidità permanente parziale o, comunque, qualora il grado di tale invalidità superi il 70% (settanta per cento), l'azienda integrerà le prestazioni di legge fino a raggiungere la stessa percentuale del grado di invalidità sulle 6 (sei) annualità globali di retribuzione complessiva salvo le detrazioni di cui al comma precedente. Le obbligazioni - previste nel presente articolo in aggiunta a quelle di legge - possono essere adempiute dalle aziende mediante la stipula di apposite polizze di assicurazione individuali o collettive con premi a loro totale carico. Art. 28 - Trasferimenti e traslochi Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'al tra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. Il lavoratore trasferito conserva il trattamento economico goduto precedentemente, escluse le indennità e competenze, anche in natura, inerenti alle condizioni locali ed alle prestazioni particolari che non ricorrono nella nuova destinazione. Nei casi di trasferimento per ragioni di servizio, ove non sia possibile al lavoratore di trovare un alloggio o finché l'azienda non vi possa provvedere direttamente, verrà concordata tra le parti un'adeguata indennità. In caso di trasloco dovuto a trasferimento è corrisposto al lavoratore il rimborso spese di viaggio e di trasporto, per se, per le persone di famiglia conviventi e per gli effetti familiari (mobilio, bagagli, assicurazione rischio, ecc.) previ opportuni accordi da prendersi con l'azienda. È dovuta inoltre la diaria, equivalente ad 1 (una) giornata di retribuzione complessiva, per giorni 15 (quindici). Al lavoratore con famiglia viene inoltre corrisposta una diaria aggiuntiva equivalente a 3 (tre) giornate di retribuzione complessiva per ogni persona convivente a carico che con lui si trasferisce. Il trattamento previsto ai due commi precedenti, sarà erogato anche nel caso in cui il lavoratore debba lasciare l'alloggio assegnatogli per esigenze di servizio a seguito di licenziamento non disciplinare. Qualora, per effetto del trasloco, il dipendente debba corrispondere un indennizzo per anticipata risoluzione del contratto di affitto, regolarmente registrato precedentemente alla comunicazione di trasloco, ha diritto al rimborso di tale indennizzo. Il trattamento di cui sopra non compete al lavoratore trasferito in seguito a sua domanda. Il trasferimento e le ragioni di servizio che lo determinano nonché, per quanto possibile, le mansioni da espletare, debbono essere comunicati per iscritto all'interessato con un congruo preavviso che tenga conto delle condizioni personali e familiari del lavoratore e non sia, comunque, inferiore a 30 (trenta) giorni. Nel caso che l'interessato ritenga che sussistano elementi obiettivi e comprovati d'impedimento all'effettuazione del trasferimento, rappresenterà detti motivi all'azienda entro 10 (dieci) giorni dalla ricevuta comunicazione. L'azienda valuterà con l'interessato le ragioni esposte e nei successivi 10 (dieci) giorni deciderà in merito al trasferimento con prowedimento motivato. In tale procedura, che sospende comunque la decorrenza del preavviso, l'interessato potrà farsi assistere dalle R.S.U. Al lavoratore che venga trasferito per ragioni di servizio in altro comune senza obbligo di risiedervi e che mantenga la residenza nel comune di provenienza, sarà corrisposto per un periodo massimo di 4 (quattro) anni, un concorso nelle eventuali maggiori spese di trasporto effettuato con normali mezzi - compresi quelli pubblici - da concordarsi con l'assistenza delle R.S.U. In caso di morte del lavoratore trasferito, le aziende provvederanno al rimborso delle spese che i familiari dovranno sostenere per il rientro nella residenza precedente al trasferimento o in quella di assunzione, a scelta dei familiari stessi e sempreché il rientro si verifichi nel termine di 12 (dodici) mesi dalla morte del lavoratore. Per il trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali si fa riferimento all'art. 22 della legge 20 marzo 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori). Compatibilmente con le esigenze di servizio, le aziende cercheranno di effettuare un equo avvicendamento del personale trasferito in luoghi disagiati e diversi da quelli di assunzione. Art. 29 - Organizzazione del lavoro e sviluppo professionale A) Organizzazione del lavoro Ferma restando la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione delle Direzioni Aziendali nel conseguimento degli obiettivi aziendali e la piena autonomia di azione dei Sindacati nella sfera di propria competenza, le variazioni di struttura organizzativa aziendale, le trasformazioni e le modifiche strutturale dei servizi, daranno luogo a preventiva informazione mediante incontri a livello aziendale con le R.S.U. e/o con le OO.SS. Nell'esigenza di promuovere mutamenti organizzativi, avendo presente gli obiettivi di produttività, di efficienza, di sicurezza e di economicità, le aziende ricercheranno le soluzioni idonee a valorizzare e sviluppare le capacità professionali dei lavoratori favorendo l'arricchimento delle stesse, incentivando l'esperienza del lavoro di gruppo, sviluppando la polivalenza professionale e l'intercambiabilità, tenendo conto del fatto che la riqualificazione dei lavoratori in servizio potrà avvenire attraverso un concreto arricchimento della loro professionalità anche mediante appositi corsi di formazione professionale. L'A.N.F.I.D.A. dichiara altresì che - al fine di porre in grado le OO.SS.LL. di conoscere preventivamente le riforme strutturali ed organizzative che abbiano o possono avere concreti riflessi sulle condizioni del rapporto di lavoro od occupazionali o riflessi sulla utilizzazione del personale e sulla salute dei lavoratori, nonché sui problemi di carattere economico e di indole professionale - le aziende rappresentate sono disponibili ad incontri con le Organizzazioni Sindacali ai vari livelli per esaminare e definire le soluzioni da dare a tali problemi. B) Sviluppo professionale L'A.N.F.I.D.A. ribadisce che le possibilità di avanzamento che si creano all'interno delle aziende debbano di norma riguardare i lavoratori già in servizio attuando una politica di "assunzioni dal basso" che tenga conto delle esigenze di mantenere un adeguato livello professionale complessivo. Quindi in caso di posto vacante o di nuova istituzione per la relativa copertura avrà la precedenza il lavoratore presente in azienda se idoneo per capacità. I problemi e le difficoltà che dovessero sorgere formeranno oggetto di esame tra l'azienda e le R.S.U. tenendo conto di elementi obiettivi quali capacità professionali, titoli di studio, esperienza acquisita, e delle caratteristiche professionali in relazione alle funzioni connesse con la posizione interessata. A parità di requisiti sarà data la precedenza al lavoratore in possesso della maggiore anzianità di servizio. Le aziende riconfermano che gli inquadramenti sono regolati contrattualmente da un sistema di classificazione in cui ad ogni posizione corrisponde un livello di inquadramento; in quest'ottica l'accesso all'inquadramento superiore può avvenire nell'ambito dell'organizzazione aziendale in seguito al cambio o arricchimento di mansioni. L'inquadramento di eventuali nuove posizioni non individuate nel contratto sarà definito previo confronto fra le parti ai livelli di rispettiva competenza. Tale obiettivo può essere raggiunto attraverso un oggettivo arricchimento delle capacità professionali dei lavoratori, acquisite o mediante un elevato grado di esperienza o con corsi di addestramento, di specializzazione, aggiornamento tecnico-professionale, intercambiabilità e ricomposizione delle mansioni. Il del nuovo inquadramento avverrà dopo verifica della comprovata capacità tecnico-professionale. Il grado di preparazione professionale è direttamente proporzionale alle conoscenze teorico-pratiche specifiche dell'area di appartenenza; nel campo della professionalità acquistano rilievo secondo il progredire della scala di inquadramento i seguenti fattori: conoscenze teorico-pratiche, esperienza, iniziativa, responsabilità, tipologia del lavoro, utilizzazione dei mezzi di lavoro disponibili, programmazione e coordinamento di uomini e mezzi, coordinamento e guida del personale. Art. 30 - Formazione professionale Le Parti riconoscono alla formazione professionale un ruolo fondamentale nel concorrere alla valorizzazione professionale delle Risorse Umane operanti nelle Aziende del settore. In tale ottica si conviene che, in sede aziendale, le Parti esaminino l'opportunità di istituire, a cura e spese dell'Azienda, corsi di qualificazione in presenza di modifiche organizzative o tecnologiche interessanti. gruppi di lavoratori, allo scopo di mantenere una professionalità coerente con il ruolo ricoperto. Per formazione professionale del personale si deve intendere quell'attività attraverso la quale il personale è messo in condizione di acquisire le conoscenze necessarie ed utili per svolgere le mansioni relative alla posizione assegnata. Tale attività può essere realizzata attraverso specifiche azioni di formazione, momenti individuali di apprendimento, affiancamento ad altro lavoratore sul posto di lavoro. Il sistema formativo deve intendersi, in questa ottica, finalizzato a favorire l'inserimento, l'adeguamento al ruolo e lo sviluppo di quelle risorse il cui potenziale è coerente sia con le esigenze imposte dal contesto organizzativo e tecnologico, sia con gli obiettivi di qualità e di sviluppo perseguiti dall'Azienda. L'attività formativa rappresenta pertanto investimento fondamentale nella gestione delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Tale attività sarà volta a fornire: - al personale neo assunto, le conoscenze necessarie per agevolare l'integrazione nel sistema aziendale; - nei casi di riconversione professionale, le abilità e le conoscenze richieste dal ruolo di prevista assegnazione; - nei casi di innovazione e/o evoluzione tecnologico-organizzativa, le conoscenze tecniche-operative, normative e i meccanismi operativi coerenti con il cambiamento previsto; - al personale con potenziale da sviluppare, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per consentirgli un inserimento coerente con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale. La partecipazione ad iniziative di formazione non costituisce, di per se, condizione sufficiente per lo sviluppo professionale. Art. 31 - Gruppi di assegnazione del personale I lavoratori sono inquadrati in un'unica scala classificatoria articolata su 10 (dieci) Gruppi in base alle seguenti declaratorie: QUADRI Le "funzioni di rilevante importanza ai lini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'impresa" per l'attribuzione della qualifica di "Quadro" in applicazione degli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1985, n. 190, vengono individuati sulla base dei seguenti requisiti richiesti sia pure in vario grado: - alto contenuto professionale acquisito attraverso adeguato titolo di studio e/o equiparabili esperienze pluriennali acquisite; - coinvolgimento nelle scelte delle aziende; - discrezionalità di poteri, facoltà di decisioni; - particolare responsabilità ed autonomia nella gestione delle risorse aziendali e nel coordinamento delle attività dei collaboratori. GRUPPO I Lavoratori che svolgano funzioni direttive implicanti il possesso di una specifica preparazione tecnico-professionale, acquisita sia attraverso studi appropriati che attraverso adeguato esercizio ed esperienza nella sfera delle funzioni direttive e che siano al contempo preposti ad unità organizzativa di primaria importanza per la natura e l'ampiezza delle loro attività in relazione alla struttura aziendale ed al coordinamento delle medesime unità. GRUPPO II Lavoratori che svolgono funzioni direttive, o di analoga importanza, implicanti il possesso di una specifica preparazione tecnico-professionale e che siano responsabili di singoli uffici o di altre unità organizzative o. di lavori di rilevante importanza in relazione alla struttura aziendale. GRUPPO III Lavoratori di concetto - ivi compresi coloro che svolgono promiscuamente anche lavori manuali di elevata professionalità - i quali, in relazione all'unità organizzativa a cui appartengono, svolgono mansioni di notevole ampiezza e rilevanza con circoscritti poteri di iniziativa. GRUPPO IV S Lavoratori che, nell'ambito delle caratteristiche indicate dalla declaratoria del Gruppo IV, svolgono l'attività con maggiore autonomia e più elevata professionalità. Lavoratori con compiti di coordinamento di squadre polivalenti. Esemplificazioni: Perito analista addetto alle analisi di laboratorio; sportellista polivalente esperto ufficio utenza addetto anche al controllo fatturazione e verifica reclami; caposquadra pluriservizi. GRUPPO IV Lavoratori che svolgono mansioni di concetto. Lavoratori in possesso di un superiore grado di specializzazione professionale a cui vengono affidati compiti per l'espletamento dei quali siano richieste capacità e conoscenze tecnico-pratiche conseguibili con adeguata esperienza e/o mediante specifici corsi professionali e/o richiedenti funzioni di guida e coordinamento di altri lavoratori appartenenti a Gruppi inferiori al IV. Esemplificazioni: Operatori preposti al montaggio ed alla riparazione di impianti ed apparecchiature idropneumatiche, telemisure e telecontrolli; responsabile di squadra operativa polivalente addetta in autonomia ad attività di costruzione, modifica e manutenzione impianti; attrezzisti aggiustatori addetti alla costruzione e riparazione di macchine ed attrezzature complesse; saldatore tubista tracciatore. GRUPPO V S Lavoratori che, nell'ambito delle caratteristiche indicate dalla declaratoria del Gruppo V, svolgono l'attività con maggiore autonomia e più elevata professionalità. Esemplificazioni: Addetto al controllo inerente alla movimentazione di materiale; addetto al controllo fatture passive; operatore polivalente con compiti plurimi e diversificati di contenuto specializzato; operatore primo addetto in centro di telemisura, telecomando e telecontrollo. GRUPPO V Lavoratori che svolgono operazioni o lavori esecutivi di ordine superiore, tecnici o amministrativi, richiedenti una specifica capacità professionale conseguibile per mezzo di pertinenti corsi professionali e/o adeguato tirocinio. Lavoratori adibiti ai lavori da svolgere a regola d'arte che richiedono capacità ed esperienza professionale specializzate tali da consentire l'esecuzione del lavoro in forma autonoma, pur nell'ambito di schemi già predisposti. Esemplificazioni: Addetti alla perforazione e/o verifica di schede meccanografiche e similari; operatori di macchine contabili e elettromeccaniche; stenodattilografi; esattori; letturista con fatturatore elettronico portatile e con compiti di informazione all'utenza, indagini e censimenti, conseguibili attraverso adeguato tirocinio e/o pertinenti corsi professionali. GRUPPO VI Lavoratori che seguono lavori ed operazioni d'ordine che richiedono conoscenze professionali conseguibili con pertinenti corsi professionali o una capacità pratica di ufficio conseguita con adeguato tirocinio. Lavoratori ai quali sono affidati lavori ed operazioni qualificate, per l'esecuzione di quali sono necessarie corrispondenti condizioni e capacità tecnico-pratiche. I lavoratori del Gruppo VI che operano in unità organizzative (squadra, reparto, ufficio, eccetera) la cui attività diversificata ha comportato la graduale acquisizione di conoscenze teorico-pratiche e l'espletamento in parte di mansioni proprie del Gruppo superiore, dopo 4 (quattro) anni di appartenenza al Gruppo, previa verifica dei contenuti professionali e salvaguardando le prerogative sindacali, saranno inquadrati "ad personam" nel Gruppo superiore pur continuando a svolgere anche mansioni di Gruppo Vl. Esemplificazioni: Dattilografi; archivisti, addetti al protocollo corrispondenza; letturisti; centralinisti telefonici; radiotelegrafisti; addetti a mansioni semplici di segreteria. GRUPPO VII Lavoratori adibiti ad attività esecutive generiche o di fatica che richiedono elementari capacità professionali. I lavoratori che operano in squadre o gruppi di lavoro, dopo 9 (nove) mesi di permanenza nel Gruppo VII, saranno inquadrati nel Gruppo VI, pur continuando a svolgere anche mansioni proprie del Gruppo VII. Esemplificazioni: Guardiani; uscieri; portieri; operai comuni; manovali. QUADRI 1 ) Attribuzione della "qualifica di Quadro" Premesso che la presente regolamentazione non comporta di per se l'automatica presenza di "Quadri" nell'ambito di ogni azienda, le aziende attribuiranno la qualifica di Quadro sulla base della verifica alla rispondenza delle figure professionali ai requisiti citati in declaratoria. Le aziende comunicheranno alle R.S.U. e/o OO.SS. territoriali l'elenco delle posizioni individuali ed i relativi nominativi ai quali è stata attribuita la qualifica di "Quadro". L'attuazione della qualifica di Quadro non comporta di per se mutamento delle mansioni e delle funzioni assolte dal lavoratore. L'attribuzione della qualifica per accedere alla categoria di Quadro sarà disposta dalle aziende con la maturazione dei requisiti indicati in declaratoria. 2) Formazione professionale e diritto allo stadio A) Specifici piani di interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente attuati in relazione alle esigenze aziendali saranno finalizzati a favorire l'integrazione dei vari aspetti che sostanziano le specificità del ruolo di quadro in azienda. B) In particolare, le aziende, in attuazione di quanto sopra, asseconderanno la partecipazione dei Quadri ad iniziative di formazione finalizzate al miglioramento delle capacità professionali. 3) Informazione Sul piano informativo per il conseguimento dei fini aziendali i Quadri, nell'ambito dei loro requisiti, saranno sempre più coinvolti nei processi preparatori all'assunzione di decisioni da parte delle aziende e saranno destinatari di selezionati flussi di informazioni riguardanti particolarmente l'area di attività in cui sono inseriti ed i più generali problemi di gestione delle aziende. 4) Innovazioni ed invenzioni Fermi restando i diritti di cui all'articolo 2590 del codice civile ed al regio decreto 26 giugno 1939, n. 1127, e successive modifiche, ai Quadri è consentito pubblicare a proprio nome studi, ricerche o lavori relativi alle attività svolte utilizzando, previa autorizzazione aziendale, anche dati ed informazioni acquisite nell'ambito dell'attività lavorativa medesima. 5) Assicurazioni Le aziende procederanno ad assicurare i Quadri contro il rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente a colpa nello svolgimento delle proprie mansioni contrattuali, come previsto dall'art. 5 della legge 13 maggio 1985, n. 190. 6) Procura I lavoratori aventi la qualifica di Quadro possono essere destinatari, nei limiti delle responsabilità derivanti dalle funzioni loro affidate, di specifiche procure. 7) Orario di lavoro In considerazione delle particolari funzioni espletate dai Quadri, l'orario di lavoro terrà conto delle oggettive esigenze di flessibilità annesse a tali funzioni. 8) Misure di carattere retributivo Ai Quadri viene corrisposta per 14 (quattordici) mensilità, una indennità di funzione pari a lire 302.900 (trecentoduemilanove cento) mensili. Tale indennità sarà valida a tutti gli effetti previdenziali ed assorbe, fino a concorrenza, eventuali emolumenti "ad personam" o aumenti di merito o superminimi in precedenza corrisposti. PROTOCOLLO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONI Con particolare riferimento: - all'evoluzione del settore; - al più ampio rapporto con l'esterno delle Aziende; - al processo di diversificazione dei servizi; - alle innovazioni metodologiche tecnologiche; - al più elevato grado di scolarità dei lavoratori; le Parti convengono di demandare a livello locale su richiesta delle R.S.U., una specifica verifica della collocazione professionale nel sistema classificatorio vigente. Art. 32 - Appalti In materia di appalti le Aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alla legge n. 1369 del 23.10.1960 (Allegata), alle norme previste in materia di antimafia ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto legislativo n. 626/94. Ferme restando l'attuazione delle procedure previste dal punto B art. 51 CCNL e tenendo conto che di norma le Aziende sono impegnate a svolgere direttamente le attività del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso a lavori o servizi in appalto sarà realizzato per le seguenti attività: costruzioni di fabbricati civili ed industriali, costruzioni di nuovi impianti con esclusione dei relativi allacciamenti finali alle reti esistenti per la messa in esercizio; straordinaria manutenzione degli impianti, manutenzione dei fabbricati e pulizia degli stessi; b) posa in opera di tubazioni stradali (eccetto, di norma, la sostituzione di brevi tratti), prese, contatori, eccedente l'organizzazione aziendale; c) lavori di scavo e ripristino stradali anche per la manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazione di contatori. I lavori connessi alla messa in sicurezza ed all'adeguamento di impianti di nuova acquisizione potranno essere concessi in appalto per il tempo strettamente necessario alla loro esecuzione, previo accordo locale con le R.S.U. circa la durata dei lavori stessi. Le Aziende, nel ricorrere all'appalto, faranno particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione. L'affidamento di lavoro a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'Azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati. PROTOCOLLO SULLA RILEVAZIONE DEI CONSUMI Per quanto riguarda l'attività di rilevazione consumi, in armonia con gli obiettivi di produttività ed economicità previsti dalla Premessa Politica del CCNL in materia di qualità del servizio e con l'intendimento di contribuire a mantenere e sviluppare opportunità occupazionali, le Parti potranno procedere in via sperimentale con verifiche a breve termine (6 mesi/1 anno), tramite accordi locali, con le RSU, eventualmente assistite dalle OO.SS. territorialmente competenti, con le seguenti modalità. a) individuazione, per le figure professionali attualmente adibite all'attività di rilevazione consumi, di un incremento di produttività coerente con i livelli di mercato; b) affidamento a terzi dell'attività di rilevazione dei consumi. Art. 33 - Servizio di pronto intervento - Reperibilità Nello spirito della premessa politica e tenuto conto delle particolari caratteristiche del pubblico servizio di acquedotto, le aziende confermano il proprio impegno ad assicurare la continuità e l'efficienza del servizio stesso 24 (ventiquattro) ore su 24 (ventiquattro), anche mediante l'adeguamento e la diffusione dei mezzi tecnologicamente più avanzati. A tal fine esse attueranno, concordandolo con le RSU, un sevizio di pronto intervento le cui forme organizzative potranno realizzarsi mediante la reperibilità del personale o - laddove condizioni oggettive connesse con la dimensione delle aziende, il numero degli utenti nonché la frequenza ed il tipo degli inteneriti necessari lo impongano mediante altre forme di intervento, compresa la istituzione di turni che, comunque, non potranno mai essere semplici turni di attesa. Per il predetto sevizio, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in tema di lavoro supplementare e straordinario, si conviene: A)- Nel servizio di reperibilità si dovrà avvicendare il maggior numero di lavoratori in possesso delle necessarie qualificazioni professionali e ne potranno essere esclusi quei lavoratori che, in base a valutazioni tecniche e/o organizzative, in accordo con le RSU, non appaia necessario ed opportuno impiegare. Ferma restando l'applicazione dei criteri di base, su cui, ai sensi del presente articolo, è impostato il sevizio di reperibilità, salvaguardia delle esigenze di sicurezza ed affidabilità dell'erogazione dei sevizi - le Parti si propongono di: - continuare a ricercare e diffondere sul territorio su cui operano i lavoratori reperibili, soluzioni tecnologiche adeguate al fine di rendere lo svolgimento del sevizio più agevole; - adeguare, previa verifica tra le Parti a livello aziendale, la disciplina di cui al presente articolo in conseguenza dell'introduzione di sistemi tecnologicamente avanzati che sollevino il lavoratore reperibile dall'onere di essere rintracciabile presso un recapito definito. B) - Il sevizio di reperibilità può essere di due tipi: Tipo A): Lavoratori che ricevono direttamente presso la propria abitazione le chiamate degli utenti o del centralino aziendale ed effettuano la prima valutazione. Tipo B): Lavoratori che vengono chiamati in sevizio dal presidio tecnico aziendale o dal reperibile di tipo A). C - Il servizio di reperibilità copre normalmente i seguenti periodi di tempo: a) nei giorni feriali dalla cessazione all'inizio del normale orario di lavoro del personale; b) il sabato dalle ore 8 (otto) a.m. alle ore 8 (otto) del mattino della domenica nelle aziende che applicano la settimana di 5 (cinque) giorni; c) nei giorni festivi dalle ore 8 (otto) del mattino alla ripresa del lavoro del giorno successivo; d) nei giorni semifestivi, dalla cessazione alla ripresa del lavoro del giorno successivo. Le effettive prestazioni di lavoro effettuato su chiamate nel corso del servizio di reperibilità (compresi i tempi di andata e ritorno dal domicilio del lavoratore) saranno regolarmente retribuite secondo le norme sul lavoro supplementare e straordinario contenute nel presente contratto. Il termine orario di inizio e/o di fine del servizio di reperibilità potrà essere variato con accordi locali in relazione agli orari aziendali. Il servizio di reperibilità viene compensato come segue: Tipo A: - per il turno di reperibilità di 24 (ventiquattro) ore: 4,5% (quattro e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 16 (sedici) ore: 3,5% (tre e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 8 (otto) ore: 2,5 (due e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S Tipo B: - per il turno di reperibilità di 24 (ventiquattro) ore: 3,5% (tre e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 16 (sedici) ore: 2,5% (due e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S - per il turno di reperibilità di 8 (otto) ore: 1,5 (uno e mezzo per cento) del minimo contrattuale del Gruppo IV S I compensi per il servizio di reperibilità saranno corrisposti mensilmente in base ai giorni di turno di reperibilità effettivamente prestati e rapportati pro quota nel caso di prestazioni di durate diverse da quelle sopraindicate per ciascuna fascia di ore. Questi compensi, quale che sia la durata del servizio continuativo di reperibilità, non saranno considerati come facenti parte della retribuzione a nessun effetto, salvo quello di cui all'articolo 44 punto C), n. 18, del presente contratto ed esclusi quelli fiscali ed assicurativi di legge. La presente regolamentazione sostituisce interamente le analoghe regolamentazioni in precedenza stipulate in sede aziendale, ferme restando le condizioni economiche e normative di miglior favore in atto le quali non saranno suscettibili di ulteriori rivalutazioni aziendali e saranno comunque corrisposte fino a quando la prestazione di reperibilità sarà effettuata. Le aziende, ai lavoratori ai quali chiedono di rendersi reperibili a mezzo di chiamata telefonica, pagheranno la installazione del telefono ed il canone telefonico; per i lavoratori già in possesso del telefono pagheranno - in caso di trasferimento a richiesta dell'azienda stessa l'importo equivalente. Art. 34 - Parametri - Retribuzione base Indennità di contingenza - Premio di produttività Retribuzione individuale mensile - Retribuzione complessiva mensile Corresponsione delle competenze contrattuali a) Retribuzione base Le retribuzioni base mensili lorde per il periodo di validità del presente contratto sono fissate nelle misure e con le decorrenze sottoindicate: TABELLE MINIMI E PARAMETRI dal 1.7.1996 dal 1.ó.1997 Gruppo Q I II III IVS IV VS V VI VII Par. 315 293 263 233 212 198 178 165 135 100 Minimo 2.126.250 1.977.750 1.775.250 1.572.750 1.431.000 1.336.500 1.201.500 1.113.750 911.250 675.000 Minimo 2.239.650 2.083.230 1.869.930 1.656.630 1.507.320 1.407.780 1.265.580 1.173.150 959.850 711.000 ELEMENTO DISTINTO DELLA RETRIBUZIONE Gruppi Importi VI VII 20.000 20.000 b) L'indennità di contingenza è regolata dalle norme e modalità stabilite o che dovessero stabilirsi per questo istituto tra la Confederazione Generale dell'Industria italiana e le corrispondenti Organizzazioni dei lavoratori. Restano pertanto in vigore gli importi sotto riportati: GRUPPO Quadri I II III IVS IV VS V VI VII 1.066.926 1.063.444 1.051.190 1.040.029 1.032.214 1.028.822 1.019.491 1.016.515 1.005.879 994.934 c) Premio di produttività L'azienda corrisponde ai propri dipendenti un premio di produttività per 14 (quattordici) mensilità l'anno che assorbe, fino a concorrenza del suo ammontare, come sotto specificato, le erogazioni individuali e quelle collettive, dirette o indirette, aziendalmente in atto alla data di entrata in vigore del presente contratto, a qualsiasi titolo corrisposte, come ad esempio: mensilità aggiuntive a quelle previste dal presente contratto, premi di presenza, di operosità, di sede, di produzione, di incentivazione, di partecipazione agli utili, nonché le erogazioni a carattere ricorrente, ecc. Il premio di produttività è computabile ai soli effetti del preavviso del trattamento di fine rapporto (T.F.R.). Esso viene erogato nelle misure delle seguenti tabelle: e PREMIO DI PRODUTTIVITÀ fino al 30.6.1997 dal 1.7.1997 Gruppo Par. Importo Importo Q I II III IVS IV VS V VI VII 315 293 263 233 212 198 178 165 135 100 308.700 287.140 257.740 228.340 207.760 194.040 174.440 161.700 132.300 98.000 340.200 316.440 284.040 251.640 228.960 213.840 192.240 178.200 145.800 108.000 Ai lavoratori assunti nel periodo dal 24 novembre 1979 al 30 settembre 1987 verrà conservato "ad personam", senza essere in seguito assorbito, l'importo di lire 12.000 (dodicimila) (di cui all'articolo 25, comma n. 3, del punto C), sub II, del CCNL 17 maggio 1986) in aggiunta all'importo degli scatti di anzianità. d) Retribuzione individuale mensile La retribuzione individuale mensile del lavoratore è esclusivamente costituita dagli importi di cui alle tabelle del precedente punto a), dalla indennità di contingenza di cui al precedente punto b) e dai corrispettivi eventualmente dovuti per aumenti di merito, di anzianità e per eventuali assegni "ad personam". e) Retribuzione complessiva mensile La somma della retribuzione individuale mensile e delle eventuali altre corresponsioni a carattere fisso e continuativo, fatta eccezione per quelle indennità e corresponsioni aventi carattere di rimborso di spese, costituisce la retribuzione complessiva mensile. f) Corresponsione delle competenze contrattuali Le retribuzioni complessive si intendono al lordo delle imposte e delle trattenute di legge e di contratto e vengono corrisposte a mensilità posticipate, al netto delle imposte e trattenute stesse nonché delle eventuali trattenute per multe, sospensioni, assenze ingiustificate, ecc. Ai dipendenti in servizio al 1° luglio 1996 verranno erogati, con le retribuzioni di luglio 1996 e di gennaio 1997, gli importi indicati nella seguente tabella, a titolo di "una tantum". Per i dipendenti assunti e/o cessati dal servizio nel periodo lo ottobre 1995 - 30 giugno 1996 gli importi di cui sopra verranno erogati pro quota (1/9 prestato. per ogni mese) in relazione ai mesi interi di servizio UNA TANTUM luglio 1996 gennaio 1997 Gruppo Par. Importo Importo Q I II III IVS IV VS V VI VII 315 293 263 233 212 198 178 165 135 100 806.000 749.000 673.000 596.000 542.000 506.000 455.000 422.000 345.000 256.000 483.000 450.000 404.000 358.000 325.000 304.000 273.000 253.000 207.000 153.000 Art. 35 - Premio di produttività Le parti, nel rispetto degli indirizzi forniti dal Protocollo Interconfederale del 23 luglio 1993 e nella convinzione che un maggior coinvolgimento dei lavoratori nell'andamento produttivo dell'Azienda possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali ed allo sviluppo delle imprese, convengono sulla opportunità di introdurre, in via sperimentale, un premio annuale connesso al raggiungimento concreto dei risultati attesi ed individuati sulla base di determinati parametri concordemente fissati. Le parti convengono, pertanto, di definire, entro la scadenza del primo biennio di rinnovo della parte economica di cui all'art. 58 del vigente CCNL: a) il fattore od i fattori economici, misurabili ed accertabili in maniera inequivocabile, al verificarsi dei quali sarà determinato un "monte premio" da mettere a disposizione come "Premio di Produttività"; b) i parametri, legati alle variazioni di produttività del lavoro, misurabili ed accertabili in maniera inequivocabile, al verificarsi dei quali il "monte premio" sopra stabilito potrà subire oscillazioni in positivo o in negativo; c) le modalità di corresponsione del premio, fermo restando che tale corresponsione sarà "una tantum", parametrata per livello di appartenenza del lavoratore, e corretta secondo il rapporto "ore individuali lavorate / ore lavorabili"; d) le particolari modalità applicative per le Aziende di piccole dimensioni, che facciano specifico riferimento a fattori economici globali di Azienda; e) le modalità di transizione dal regime previsto al punto c) dell'art. 32 del CCNL 13.3.1992 a quello conseguente all'istituzione del premio come sopra ipotizzato; f) l'omogeneizzazione di eventuali analoghi trattamenti aziendalmente già esistenti per lo stesso titolo. Art. 36 - Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera La retribuzione oraria si ottiene dividendo quella mensile per 166 (centosessantasei). La retribuzione giornaliera si ottiene dividendo quella mensile per 25 (venticinque). Art. 37 - Mensilità supplementari a) Tredicesima mensilità L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti, normalmente entro il 20 dicembre, una tredicesima mensilità pari alla retribuzione complessiva del mese di dicembre. Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della tredicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato nel corso dell'anno. Le frazioni di mesi superiori ai 15 (quindici) giorni saranno computate come mese intero. b) Quattordicesima mensilità L'azienda corrisponderà ai propri dipendenti una quattordicesima mensilità pari alla retribuzione complessiva del mese di giugno: la corresponsione di essa sarà effettuata nel periodo compreso tra il 15 ed il 30 giugno. Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore non in prova avrà diritto a tanti dodicesimi della quattordicesima mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato nell'anno. Le frazioni di mese superiori ai 15 (quindici) giorni saranno computate come mese intero. Art. 38 - Armenti periodici di anzianità Tutti i lavoratori hanno diritto, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio rispetto alla data di assunzione, ad un aumento della retribuzione percepita, pari ai seguenti valori, fino al massimo di 12 scatti biennali consecutivi: Q I II III IVS IV VS V VI VII 66.000 62.000 55.000 49.000 45.000 42.000 37.000 35.000 28.000 21.000 L'importo dello scatto di anzianità sarà riferito al livello di inquadramento del lavoratore nel mese di erogazione. Per tutti i lavoratori in servizio alla data del 31 marzo 1996 il primo nuovo scatto biennale verrà erogato con decorrenza 1° aprile 1998. Art. 39- Vestiario Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) verranno forniti ai lavoratori non in prova secondo le norme in atto nelle singole aziende. In ogni caso verranno assicurate le seguenti forniture: - impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia; - soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che devono svolgere la loro attività in zone paludose o di presenza di acqua; - tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano. A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda verrà distribuita ogni 5 (cinque) anni una giubba di pelle o similare. Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, l'azienda fornisce l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini ed autisti di vettura; il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto e non possono essere sostituite da indennità. Art. 40 - Mense aziendali Le aziende manterranno, ove esso sia in atto, il servizio mensa o corrisponderanno l'indennità sostitutiva in base agli accordi vigenti. Eventuali variazioni dell'indennità predetta saranno concordate tra le rispettive organizzazioni sindacali interessate, le quali tratterranno anche l'eventuale sostituzione del servizio mensa aziendale oggi in atto, con la corresponsione dell'indennità di cui sopra. Inoltre, al livello aziendale, tra le parti potranno essere concordate soluzioni equivalenti alternative. Art. 41 - Provvidenze varie -Alloggio a) Istruzione ai figli dei dipendenti Quando manchino le scuole nella località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, in modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per l'istruzione elementare e media, le aziende concorrono alle spese con un contributo. Le misure e le modalità di tale contributo sono fissate di comune accordo con le organizzazioni sindacali di categoria. L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con particolare profitto, potrà corrispondere lo stesso contributo anche per la istruzione superiore. b) Alloggio Quando l'alloggio viene concesso dall'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita. Tale concessione e le altre eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso. Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistono alloggi né mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, ove l'azienda non provveda direttamente al trasporto, corrisponderà un indennizzo. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 2121 del codice civile per i casi In cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di al prestatore c lavoro. c) Premio agli anziani di servizio In sede aziendale potrà essere concordata la corresponsione di un premio una tantum ai dipendenti con lunga anzianità di lodevole servizio nell'azienda. d) Tempo libero Le aziende, a livello locale, concorderanno l'erogazione di un annuo per ogni dipendente in forza alla data del lo gennaio attività ricreative, culturali ed assistenziali. importo per le Art. 42 - Indennità varie a) Indennità per maneggio di denaro Il lavoratore che normalmente maneggia denaro con rischio di oneri per errori, avrà diritto ad una indennità del 746 (sette per cento) della retribuzione individuale corrisposta al lavoratore interessato. Tale indennità verrà anche corrisposta pro-rata a chi sostituisce temporaneamente il titolare del servizio di cassa a qualunque titolo. Sono fatte salve le eventuali percentuali di miglior favore aziendale in atto. L'azienda ha facoltà di richiedere al lavoratore di cui sopra il versamento di una adeguata cauzione od analoga garanzia finanziaria; gli interessi derivanti dalla cauzione restano a beneficio del lavoratore medesimo. b) Indennità mezzo di trasporto Qualora l'azienda richieda che il lavoratore usi il proprio trasporto per il servizio sarà tenuta a corrispondergli una mensile da concordarsi con le organizzazioni sindacali di competenti. mezzo di indennità categoria c) Indennità di trasferta Al lavoratore che temporaneamente sia assegnato a prestare servizio fuori della propria sede o ambito di lavoro compete: - il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute e documentate, utilizzando i normali mezzi di trasporto nei limiti delle modalità concordate aziendalmente; - il rimborso delle spese di vitto e alloggio effettivamente sostenute e documentate, nei limiti della normalità. In alternativa, per periodi di lunga permanenza in trasferta e comunque superiori a 10 giorni, il lavoratore potrà optare, in luogo del rimborso a pie' di lista, per un importo giornaliero forfettizzato aziendalmente stabilito; - il rimborso di eventuali altre spese vive documentate, necessarie per l'espletamento della missione; - una indennità di trasferta pari al 20% della retribuzione base giornaliera più contingenza per i primi 30 giorni di permanenza in trasferta nella stessa località. La indennità di trasferta viene liquidata in quote giornaliere indivisibili; la prima matura dopo 12 ore, le successive dopo ogni 24 ore; nell'ultimo giorno di trasferta la quota giornaliera viene liquidata se il rientro avviene dopo le ore 12. Eventuali analoghi trattamenti aziendalmente in atto verranno assorbiti fino a concorrenza, previa verifica tra le Parti. d) Rimborso spese per testimonianza È corrisposta la retribuzione complessiva al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, quando il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese per vitto, viaggio ed alloggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) Indennità di guida Ai lavoratori non autisti i quali, nell'espletamento del proprio lavoro, siano normalmente tenuti a guidare veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda, verrà corrisposta una indennità da concordarsi con le rappresentanze del personale, ed il rimborso della tassa annuale sulla patente di guida. Detta indennità sarà corrisposta pro-rata anche al lavoratore non autista che sostituisca temporaneamente il titolare nella guida dei veicoli motorizzati di proprietà dell'azienda. In caso di incidenti stradali che si verifichino durante il lavoro e nei quali siano implicati dipendenti impegnati nella guida di mezzi aziendali o di mezzi propri, autorizzati però espressamente (e cioè per iscritto) dall'azienda all'uso per servizio, l'azienda stessa assicurerà - tranne il caso in cui l'incidente sia da collegarsi a comprovato dolo od a stato di ebbrezza da parte del dipendente la copertura di ogni onere per assistenza legale per giudizi, sia civili che penali, nonché per ogni altro atto legato al riottenimento della patente di guida. Inoltre, al dipendente in stato di detenzione, in attesa di giudizio, per i motivi anzidetti, sarà conservato il posto e corrisposta la retribuzione finché permanga in tale stato. Art. 43 - Preavviso Salvo i casi di licenziamento per giusta causa il rapporto di lavoro può essere risolto da una delle due parti, ferme restando le garanzie di legge a favore dei lavoratori, con un preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: - fino a 2 (due) anni compiuti di anzianità, giorni 30 (trenta); - da oltre il secondo fino al quinto anno compiuto di anzianità, giorni 60 (sessanta); - da oltre il quinto fino al decimo anno compiuto di anzianità, giorni 90 (novanta); - oltre il decimo anno compiuto di anzianità, giorni 120 (centoventi). I termini della disdetta decorrono dalla metà o dalla fine di ciascun mese. La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione complessiva per il periodo di mancato preavviso. I predetti termini sono ridotti alla metà nel caso in cui il rapporto di lavoro sia risolto dal lavoratore. L'azienda ha diritto di ritenere, su quanto sia da essa dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione complessiva relativa al periodo di preavviso eventualmente non dato dal lavoratore stesso. È in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro, sia all'inizio che nel corso del preavviso, senza che da ciò gliene derivi alcun obbligo d'indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. Durante la decorrenza del periodo di preavviso, che vale a tutti gli effetti della anzianità di servizio, l'azienda deve concedere al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione. La durata e l'orario di tali permessi sono stabiliti dall'azienda in rapporto alle esigenze di servizio. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni devono essere comunicati per iscritto. Art. 44 - Indennità di anzianità - Trattamento di fine rapporto A) A tutto il 31 maggio 1982, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, anche per dimissioni volontarie, è dovuta al lavoratore un indennità di anzianità pari, per ogni anno di anzianità maturato presso l'azienda o riconosciuto espressamente utile agli effetti dell'indennità di anzianità, ai 30/30 (trenta trentesimi) della retribuzione complessiva mensile in atto al momento della cessazione del rapporto stesso, con le limitazioni di cui alla legge 31 marzo 1977, n. 91. La retribuzione utile agli effetti del computo dell'indennità di anzianità, si ottiene moltiplicando per 14 (quattordici) l'ultima retribuzione complessiva mensile percepita con le limitazioni di cui al comma precedente e l'integrazione prevista dal secondo comma dell'art. 35 del CCNL 13.3.1992 e dividendo il prodotto per 12 (dodici). Le frazioni di anno sono computate per dodicesimi; le frazioni di mese superiori a 15 (quindici) giorni sono computate come mese intero. B) A decorrere dal 1° giugno 1982 il trattamento di fine rapporto dovuto ai lavoratori in qualsiasi caso di risoluzione del rapporto di lavoro è disciplinato dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 copia della quale è allegata al presente contratto. In caso di disaccordo sull'entità dell'indennità di anzianità e sul trattamento di fine rapporto, l'azienda deve intanto corrispondere, a richiesta del lavoratore, la parte non in contestazione. C) A decorrere dal lo giugno 1986, la retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di cui al 1ò comma dell'articolo 2120 del codice civile, come modificato dalla legge n. 297 del 1982, è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: 1) retribuzione base mensile; 2)indennità di contingenza; 3) assegni ad personam e di merito; aumenti periodici di anzianità effettiva, convenzionale e di merito; 5) 13. e 14.mensilità; 6) premio di produttività previsto dal CCNL; 7) quota aggiuntiva premio di produzione previsto dal CCNL 17 maggio 1986; 8) E.D.R. accordo 19 marzo 1985 e successivo ad personam di cui all'art. 34, lettera c) 9) indennità per maneggio denaro, in quanto non occasionale; 10) indennità di guida, in quanto non occasionale; 11) valore convenzionale all'alloggio utilizzato gratuitamente per ragioni dl servizio; 12) trattamento economico per la giornata di Pasqua (art. 10); 13) maggiorazione per i turnisti di cui all'articolo 14 del CCNL; 14) trattamento economico per mutamento di mansioni perdurato per 12 (dodici) mesi consecutivi; 15) indennità sostitutiva della mensa; 16) indennità mezzo di trasporto (art. 42 lettera b); 17) indennità sostitutiva per festività coincidenti con il giorno di riposo (1/25) art. 10, comma 6; 18) compenso per il servizio di reperibilità (art. 33), in quanto non occasionale; 19) indennità per mancato preavviso; 20) indennità maggiore orario (art. 8, comma 9) 21) assegno ad personam di cui all'art. 35 del CCNL 13.3.1992 (aumenti periodici di anzianità); 22) compenso per il 2 giugno ed il 4 novembre; 23) una tantum corrisposte per accordi nazionali a copertura di periodi scoperti; 24) indennità di malattia, maternità, infortunio e donazione sangue, erogate dall'azienda al dipendente in anticipo di quanto allo stesso dovuto dagli istituti previdenziali; 25) indennità di funzione dei Quadri di cui all'articolo 31 (Norme di attuazione - Quadri - punto 8); 26) altre somme corrisposte aziendalmente in dipendenza del rapporto di lavoro a titolo non occasionale e con esclusione di quanto corrisposto a titolo di rimborso spese. Le aziende si impegnano a fornire annualmente ai lavoratori i dati relativi al conteggio del T.F.R. L'inclusione o l'esclusione della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di trattamento di fine rapporto di lavoro di ogni corresponsione eventualmente istituita in data successiva alla sottoscrizione del presente contratto, dovrà essere definita con accordo sindacale a livello nazionale. Norme transitorie all'art. 44 - punto A) 1) Per le anzianità maturate a tutto il 31 dicembre 1971 dai lavoratori che non hanno la qualifica di impiegato, il numero dei trentesimi della retribuzione mensile come precisato al punto A), viene così fissato: - periodo dall'assunzione al 31 dicembre 1969: 25/30 (venticinque trentesimi); - periodo dal lo gennaio 1970 al 31 dicembre 1971: 27/30 (ventisette trentesimi). 2) Ai lavoratori aventi le anzianità di servizio indicate nei punti II e III dell'articolo 33 del precedente CCNL 17 ottobre 1969, vengono mantenute le maggiorazioni di aumenti di anzianità previste nello stesso articolo. Art. 45 - Indennità in caso di morte In caso di morte del lavoratore, l'indennità di anzianità, il trattamento di fine rapporto ed un'indennità pari a quella di preavviso vengono corrisposte agli aventi diritto secondo le norme dell'articolo 2122 del codice civile. In mancanza di successori legittimi o testamentari, le indennità di cui sopra vengono versate alle opere previdenziali o assistenziali aziendali. Art. 46 - Previdenza acquedottisti Ai lavoratori di cui all'articolo 35 del CCNL 23 novembre 1979, a partire dal lo marzo 1983, non saranno più effettuati gli accantonamenti relativi al sottoconto A di cui all'articolo 35 del CCNL 7 ottobre 1976. In sostituzione di tale trattamento, ai lavoratori suddetti sarà riconosciuto quanto stabilito dall'allegato regolamento, che costituisce parte integrante del presente contratto (allegato). Tale regolamento non si applica ai lavoratori delle aziende per i quali sono già in atto trattamenti considerati di miglior favore. Art. 47 - Doveri del lavoratore Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti alla esplicazione delle mansioni affidategli ed in particolare: a) rispettare l'orario di servizio ed adempiere alle formalità prescritte dall'azienda per il controllo della presenza; b) conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'azienda, non trarre profitto, con danno dell'azienda stessa, da quanto forma oggetto delle sue funzioni, nè svolgere attività contraria agli interessi dell'azienda medesima; c) astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, atti che possano procurargli lucro e che comunque possano sviare la sua attività che deve essere interamente acquisita all'azienda; d) avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, cancelleria, attrezzi e strumenti a lui affidati; e) dedicare attività assidua e diligente nel disbrigo delle mansioni affidategli, osservando le disposizioni del presente contratto nonché le istruzioni impartite dai superiori, rispettando l'ordine gerarchico fissato dall'azienda. Gli è vietato inoltre di valersi, anche al di fuori dell'orario di lavoro, della propria condizione per svolgere a fine di lucro attività che siano in relazione con quella dell'azienda e ricevere a tal effetto compensi o regalie sotto qualsiasi forma. Deve infine sottoporsi, a richiesta dell'azienda, a visita medica da parte di sanitari degli istituti previdenziali competenti, o di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico. Art. 448 - Provvedimenti disciplinari Le mancanze del lavoratori possono essere punite, a seconda della loro gravità, con i seguenti procedimenti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa non superiore a 4 ore di retribuzione base; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo fino a 5 giorni lavorativi; e) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da 6 fino a 10 giorni lavorativi; f) licenziamento con preavviso. 2) Applicabilità dei prowedimenti a) e b) rimprovero verbale o rimprovero scritto. Verrà comminata la sanzione del rimprovero verbale o del rimprovero scritto a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende o ne anticipa la cessazione senza giustificazione; - non osserva regolarmente le disposizioni sulle pause; non avverte tempestivamente i superiori di eventuali anomalie riscontrate nel processo lavorativo, che comportino lieve pregiudizio per l'Azienda; - in qualunque modo commetta lieve trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni; - risulti assente al domicilio comunicato all'azienda durante le fasce orarie previste, in occasione di controllo delle assenze per infermità previste dalle norme di legge. c) Multa non superiore a 4 ore Verrà comminata la sanzione della multa fino a 4 ore a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - reiteratamente ritarda l'inizio del lavoro, lo sospende, ne anticipa la cessazione, o non osserva le disposizioni sulle pause senza giustificazione; - esegue negligentemente il lavoro; - per negligenza, procura guasti non gravi o sperpero non rilevante di materiale dell'Azienda; - non osserva le norme o non applica le misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza: - usa impropriamente dotazioni dell'azienda; - recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. d) Sospensione da 1 a 5 giorni Verrà comminata la sanzione della sospensione da 1 a 5 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - non si presenta al lavoro, o abbandona il proprio posto di lavoro senza glustificazlone; - deliberatamente non esegue il lavoro secondo le disposizioni o istruzioni ricevute; - costruisce o fa costruire oggetti o, in qualunque modo, procaccia o esegue lavori, per conto proprio o di terzi, durante l'orario di lavoro; - non avverte tempestivamente i superiori di eventuali irregolarità sull'andamento del sevizio cui è preposto, che comportino notevole pregiudizio al servizio stesso; - recidiva nella mancata osservanza delle norme o nella applicazione delle misure sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro, di cui sia stato debitamente portato a conoscenza; - non fa osservare le norme o le disposizioni ricevute al personale da lui coordinato; - in qualunque modo commetta grave trasgressione alle norme del CCNL o dei regolamenti interni; uso di bevande alcoliche, durante l'orario di lavoro, che determini alterazione dello stato psicofisico del lavoratore; - inosservanza del divieto di fumare o di accendere fiamme nelle sedi di lavoro, ove ciò sia vietato da appositi avvisi o dalle norme tecniche, senza ciò che comporti danni; ingiustificato rifiuto di esecuzione di compiti assegnati da superiori; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con il rimprovero scritto. e) Sospensione da 6 a 10 giorni Verrà comminata la sanzione della sospensione da 6 a 10 giorni a quei lavoratori che commettano mancanze quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - abuso delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; - partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso, seguito da vie di fatto, durante l'orario di lavoro, sul luogo di lavoro omero in luoghi di pertinenza aziendale; volontaria irregolare scritturazione o timbratura di schede o alterazione dei sistemi aziendali di controllo delle presenze o delle trasferte; - costruisce o fa costruire oggetti o, in qualunque modo, procaccia o esegue lavori, per conto proprio o di terzi, durante l'orario di lavoro, utilizzando materiale dell'azienda; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la multa. f) Licenziamento con preavviso Verrà comminata la sanzione del licenziamento con preavviso a quei lavoratori che commettano mancanze che costituiscano notevole inadempimento agli obblighi contrattuali, quali quelle di seguito elencate a titolo di riferimento: - provoca e partecipa a diverbio litigioso o oltraggioso, seguito da vie di fatto, durante l'orario di lavoro, sul luogo di lavoro, owero in luoghi di pertinenza aziendale; - notevole abuso delle norme relative ai rimborsi spese di trasferta; - assenze ingiustificate, per oltre 3 giorni lavorativi consecutivi. Non interrompono la predetta consecutività giorni festivi o non lavorativi eventualmente intercorrenti; abbandono del posto di lavoro o comunque atti che comportino, o possano comportare, pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza degli impianti; per negligenza provoca gravi danni al materiale dell'azienda o di terzi; - costruisce o fa costruire o, in qualunque modo, procaccia o esegue lavori, per conto proprio o di terzi, durante l'orario di lavoro, e con grave danno per l'azienda; - asportazione di materiale dell'azienda o di terzi; - divulgazione a terzi di informazioni riservate dell'azienda, acquisite in relazione alle funzioni espletate; - trafugamento di schede, di elaborati, di disegni, o comunque di materiale illustrativo di brevetti o di procedimenti di lavorazione; - insubordinazione accompagnata da comportamento oltraggioso; - recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 6 a 10 giorni; - reiterata recidiva nelle mancanze sanzionate con la sospensione da 1 a 5 giorni. 3) Procedura per l'applicazione del procedimenti disciplinari Le norme di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché quelle del presente punto 3), dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione nell'albo aziendale o mediante consegna, previa ricevuta, del presente CCNL. Parimenti dovranno essere portate a conoscenza dei lavoratori, con gli stessi mezzi, eventuali altre norme aziendali. L'azienda non può adottare, nei confronti del lavoratore, alcun prowedimento disciplinare, senza avergli preventivamente contestato l'addebito per iscritto e aver sentito le sue difese. Nella contestazione, di cui sopra, dovranno essere indicati i fatti specifici che costituiscono l'infrazione imputata. Salvo il caso di rimprovero verbale, il prowedimento che l'azienda intende adottare non potrà essere applicato se non trascorsi 5 giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Nel corso di detto termine il lavoratore potrà presentare, verbalmente o per iscritto, le sue controdeduzioni o giustificazioni, e potrà farsi assistere dalle associazioni sindacali cui conferisce il mandato. Trascorso il predetto termine di 5 giorni, l'azienda, ove non abbia ritenuto valide le giustificazioni addotte dal lavoratore, oppure in assenza di controdeduzioni o giustificazioni da parte del lavoratore stesso, potrà dare applicazione alla sanzione disciplinare adottata. Per contro, qualora tale prowedimento non venga adottato dal l'azienda entro i 6 giorni successivi alla scadenza di cui al comma precedente, le controdeduzioni o giustificazioni stesse si riterranno accolte. Non può tenersi conto, ad alcun effetto, delle sanzioni disciplinari, decorsi 2 anni dalla loro applicazione. L'irrogazione dei prowedimenti disciplinari non pregiudica gli ulteriori profili di responsabilità nei quali sia incorso il lavoratore. Il lavoratore al quale sia stata comunque applicata una sanzione disciplinare - salva la sua facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria può promuovere nei 20 giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione sindacale cui aderisce o cui conferisce mandato, la costituzione, tramite l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione, di un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato, composto da un rappresentante per ciascuna delle parti o da un terzo membro scelto di comune accordo, o, in difetto di accordo, nominato dal Direttore dello stesso Ufficio del Lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del Collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro 10 giorni dall'invito rivoltogli dall'Ufficio del Lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di cui sopra, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'Autorità Giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Art. 49 - Norme per il licenziamento Per i licenziamenti individuali ha applicazione le legge 15 luglio 1966, n° 604 (allegata) e successive modifiche, integrata da quanto previsto dall'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n° 300 (Statuto dei lavoratori) e dell'articolo 2119 del codice civile. Il licenziamento senza preavviso sarà applicato nei casi di mancanze di gravità tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, e cioè nei casi di giusta causa. Resta ferma la risoluzione del rapporto di lavoro al raggiungimento dei requisiti di legge per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche di vecchiaia. Art. 50 - Rappresentanze Sindacali Unitarie Ad iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie, in ciascuna unità produttiva con più di 15 dipendenti, può essere costituita la Rappresentanza Sindacale Unitaria, RSU, di cui all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993. Hanno inoltre potere di iniziativa le Organizzazioni Sindacali di cui al punto 4), parte seconda, del citato accordo interconfederale, a condizione che abbiano espresso formale adesione allo stesso. Per i successivi rinnovi, la stessa iniziativa può essere assunta dalle RSU e deve essere esercitata almeno tre mesi prima della scadenza del mandato. Le operazioni connesse con l'elezione delle RSU - come previsto dal punto 12, parte seconda, dell'accordo interconfederale 20/12/1993 saranno svolte, previo accordo con la Direzione Aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Le Organizzazioni Sindacali costituenti la RSU comunicheranno alla Direzione Aziendale i nominativi dei componenti RSU stessa. I membri della RSU restano in carica tre anni. Qualora la RSU non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, l'attività della stessa verrà assunta dalle strutture sindacali territoriali per il tempo strettamente necessario alla sua costituzione. La RSU, in quanto organismo rappresentativo dei lavoratori e del sindacato nei luoghi di lavoro, subentra al Consiglio Unitari di Azienda ed alle RSA nella titolarità dei diritti, permessi, agibilità sindacali, compiti di tutela dei lavoratori ed è unico agente contrattuale per quanto attiene le materie che il vigente CCNL rimanda a livello aziendale. Per le trattative aziendali le RSU possono farsi assistere da rappresentanti di organizzazioni territoriali o di categoria, esterni all'unità produttiva. Per l'espletamento di propri compiti e funzioni la RSU può disporre di permessi retribuiti per un monte annuo di 1 ora e mezza per ogni dipendente in forza presso l'unità produttiva al 31 dicembre dell'anno precedente, con la garanzia che il monte ore, laddove era già riconosciuto, non potrà essere inferiore al numero delle ore già riconosciute al 30 giugno 1976, maggiorato del 10~. Tali permessi assorbono quelli spettanti ai dirigenti delle RSA a norma dell'art. 23 della L. n° 300/1970 e quelli sino ad ora eventualmente concessi per consuetudine aziendale. La Direzione Aziendale comunicherà alla RSU il monte ore a disposizione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. Dal monte ore di cui sopra, potranno essere ammessi a beneficiare anche lavoratori dell'unità produttiva non facenti parte della RSU, chiamati dalla stessa ad affiancarla nell'espletamento dei propri compiti. I permessi di cui sopra devono essere richiesti per iscritto alla Direzione Aziendale, di regola 24 ore prima, tramite i competenti organi della RSU, dei Sindacati Provinciali e Regionali, indicando chiaramente la tipologia del permesso (RSU, Provinciale, Regionale) nonché il nome del beneficiario. Il godimento dei permessi deve avvenire in modo da non pregiudicare il buon andamento dell'attività produttiva. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento all'accordo interconfederale 20 dicembre 1993 ed alla legge n° 300/1970. Art. 51 - Prerogative e funzioni del sindacato 1) Permessi sindacali La concessione, compatibilmente con le esigenze del servizio, di permessi sindacali retribuiti ai lavoratori componenti degli organi direttivi delle Confederazioni, nonché ai lavoratori componenti degli organi direttivi delle Federazioni nazionali stipulanti il presente contratto viene mantenuta come dagli usi in atto nella categoria. Ai lavoratori membri dei comitati direttivi dei sindacati regionali e provinciali (o territoriali o comprensoriali) aderenti alle predette Federazioni nazionali saranno concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi retribuiti fino ad un massimo di 12 (dodici) giorni all'anno per ciascun lavoratore designato, con possibilità di interscambio tra lavoratori interessati. I permessi sindacali debbono essere espressamente richiesti per iscritto all'azienda, dalle organizzazioni dei lavoratori interessati. L'appartenenza agli organi direttivi delle Federazioni nazionali e dei sindacati regionali e provinciali e le variazioni relative devono essere comunicate per iscritto dalle organizzazioni predette alla associazione competente dei datori di lavoro che provvederà a comunicarla alle aziende interessate. 2) Diritto di affissione Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori, all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro. 3) Versamento dei contristi sindacali Su richiesta del lavoratore all'Ufficio competente, le aziende opereranno la trattenuta per contributi sindacali, mediante il rilascio di deleghe individuali firmate dall'interessato a favore delle OO.SS. firmatarie del presente contratto. Ogni delega dovrà specificare le generalità del lavoratore, il numero di cartellino o matricola, il sindacato al quale deve essere versato il contributo, nonché l'importo della trattenuta in percentuale sul minimo tabellare o in cifra fissa.. Tali trattenute saranno effettuate di norma per ogni trimestre sulle competenze dell'ultimo periodo di paga del trimestre. La trattenuta non sarà più effettuata su richiesta scritta del lavoratore interessato, con decorrenza dal mese successivo alla data della revoca della delega. Le aziende provvederanno ad accreditare gli importi relativi alle ritenute operate sui conti correnti bancari o postali indicati per iscritto all'A.N.F.I.D.A. dalle Federazioni FNLE-FLERICAUILSP e che l'A.N.F.I.D.A. provvederà a comunicare alle aziende associate in modo da rendere possibili gli accreditamenti predetti. 4) Assemblee sindacali del personale I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 12 (dodici) ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle RSU con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni comunicate alla Direzione dell'azienda. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso alla Direzione dell'Azienda, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la RSU. Lettera da FNLE-FLERICA-UISLSP all'A.N.FI.D.A. In riferimento alle assemblee sindacali del personale che si terranno durante l'orario di lavoro, le Segreterie Nazionali FNLE-FLERICAUILSP, nel confermare che le modalità di attuazione verranno stabilite in sede locale, ribadiscono l'opportunità che le stesse dovranno tener conto dell'esigenza dell'utenza e della qualità del sevizio. 5) Diritti di informazione Le parti, ferma restando l'autonomia dell'attività imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS. dei lavoratori, si dichiarano disposte a periodici confronti, su richieste delle OO.SS., nel corso dei quali le aziende esporranno: A) A livello A.N.F.I.D.A.: a) annualmente: informazioni in merito alla politica tariffaria del settore; b) annualmente: le programmate prospettive di sviluppo del servizio con particolare riferimento ai programmi di investimento relativi alla distribuzione ed al trattamento in generale dell'acqua; c) periodicamente: i programmi di investimento relativi all'estensione ed al potenziamento delle fonti di approvvigionamento, della distribuzione e del trattamento delle acque, i programmi operativi aventi concrete rilevanze occupazionali, gli effetti che l'attuazione dei predetti programmi induce sulla occupazione presente nelle diverse aziende, nel quadro della dinamica degli andamenti occupazionali complessivi, gli investimenti in materia di formazione professionale e le eventuali proiezioni operative delle Società. B) A livello di azienda.: Le aziende informeranno una volta l'anno le RSU su: a) gli specifici programmi di attuazione degli investimenti e lo - stato di avanzamento dei progetti illustrati; b) l'esistenza e le caratteristiche dei lavori appaltati, compreso il loro costo complessivo; c) i dati relativi al personale occupato (sesso, anzianità, età, inquadramento contrattuale ed altri eventuali dati statistici, numero contratti part-time); d) i dati relativi alla consistenza ed ai contenuti della formazione professionale, sia per corsi organizzati all'interno che all'esterno delle aziende; e) i processi di modifiche ed innovazioni organizzative particolarmente se incidenti sulla qualità o sulle quantità dell'occupazione, salvo quanto previsto dall'articolo 29 del presente contratto. f) eventuali piani di manutenzione straordinaria degli impianti e della rete di distribuzione. NOTA A VERBALE - ART. 51 Le deleghe già rilasciate secondo le indicazioni del CCNL 10 gennaio 1974 conservano la loro validità fino ad eventuale revoca e pertanto non devono essere rinnovate. DICHIARAZIONE A VERBALE - ART. 51 Le organizzazioni dei lavoratori stipulanti dichiarano che i lavoratori da esse rappresentati ritengono valida la delega già rilasciata - sempre salvo il diritto individuale di revoca della stessa - anche in presenza di variazioni nella misura del contributo sindacale. L'organizzazione dei datori di lavori stipulante prende atto della dichiarazione suddetta. Art. 52 - Ambiente di lavoro - Tutela della salute 1 ) Il rappresentante per la sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n° 626, ha il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori stessi. Fermo restando che nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante per la sicurezza viene eletto secondo le modalità stabilite dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995; nelle altre con dipendenti superiori a 15 i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, nell'ambito dei componenti delle RSU, secondo i seguenti criteri: - un solo rappresentante fino a 200 dipendenti - tre rappresentanti da 201 a 1000 dipendenti. I livelli territoriali competenti delle OO.SS. firmatarie del CCNL comunicheranno tempestivamente, per iscritto, alla Direzione Aziendale, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati. Ricevuta la suddetta comunicazione, la Direzione Aziendale comunicherà all'organismo paritetico provinciale, per il tramite dell'associazione territoriale di appartenenza, il nominativo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza restano in carica 3 anni. Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 19 del D.Lgs. 19 settembre 1994 n. 626 al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti: - 12 ore annue - nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 5 dipendenti; - 30 ore annue - nelle aziende o unità produttive che occupano da 6 a 15 dipendenti; - 40 ore annue - nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti (oltre ai permessi già previsti per le RSU). Per l'espletamento degli adempimenti previsti dai punti b), c), d), g), i), ed l) dell'art. 19 del D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 non viene utilizzato il predetto monte ore. Per l'elezione o designazione del rappresentante per la sicurezza si applicano i seguenti criteri: a) nella fase di costituzione o rinnovo della RSU, il candidato a rappresentante per la sicurezza viene identificato tra i candidati proposti per l'elezione della RSU; le operazioni di elezione sono quelle previste dal punto 12 parte 2.a dell'accordo interconfederale 20/12/1993; b) nei casi in cui sia già costituita la RSU, alla individuazione con designazione del rappresentante per la sicurezza provvedono i componenti della RSU al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. L'incarico decorre dalla data della designazione e fino ad esaurimento del mandato della RSU. Nel caso di dimissioni della RSU il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della RSU stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica; c) qualora la RSU non fosse ancora stata eletta oppure non fosse più validamente costituita, si procede alla individuazione del rappresentante per la sicurezza secondo quanto previsto dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995 per le aziende con numero di dipendenti inferiore a 16, su iniziativa delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del suddetto accordo. In tale caso il rappresentante per la sicurezza esercita le proprie funzioni fino alla elezione della RSU, come previsto al precedente punto a). 2) Attribuzioni del rappresentante per la sicurezza In riferimento a quanto previsto dalle norme del suddetto Decreto Legislativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha il diritto di: a) accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle esigenze produttive con le limitazioni previste dalla legge. A tal fine il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente alla Direzione Aziendale le visite di controllo che intende effettuare agli ambienti di lavoro. Tali visite si svolgono congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato b) Essere consultato secondo criteri di effettività e tempestività, su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge. Il verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le proposte formulate dal rappresentante per la sicurezza. Il rappresentante per la sicurezza conferma l'avvenuta consultazione, apponendo la propria firma sul verbale della stessa. c) Ricevere le informazioni e la documentazione di cui alle lettere e) ed f) del comma 1 dell'art. 19. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto di valutazione dei rischi di cui all'art. 4 comma 2 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626 custodito presso l'azienda o l'unità produttiva ai sensi dell'art. 4 comma 3 del sopracitato Decreto. Il datore di lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e la documentazione richiesta, secondo quanto previsto dalla legge. Per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelli riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi alla igiene e sicurezza del lavoro. Il rappresentante per la sicurezza, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale. Il rappresentante per la sicurezza ha, inoltre, diritto alla formazione prevista dall'art. 19, comma 1, lett. g) del D. Lgs. n. 626/94, mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Tale formazione, i cui oneri sono a carico dell'Azienda, verrà attuata attraverso un programma base di 32 ore effettive (*), finalizzata a fornire al rappresentante per la sicurezza: - conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro; - conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione; - metodologie sulla valutazione del rischio; - metodologie minime di comunicazione. Le Parti convengono di integrare i contenuti di cui sopra con una adeguata formazione inerente alla specificità organizzativa dell'area di appartenenza, nell'ambito delle 32 ore sopra citate. In applicazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 626/94, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, convoca le riunioni periodiche di cui al relativo comma 1, con almeno 5 giorni lavorativi di preavviso e su ordine del giorno scritto. I rappresentanti per la sicurezza possono richiedere la convocazione delle riunioni di cui sopra, al presentarsi di gravi e motivate situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda. Delle riunioni viene redatto verbale. __________________________________________ (*) per le aziende o unità produttive che occupano meno di 16 dipendenti, la formazione si svolgerà in due moduli. _______________________________________________ Nello spirito di privilegiare la ricerca di soluzioni non conflittuali, le Parti ritengono opportuno che il rappresentante per la sicurezza, prima di ricorrere all'autorità competente, richieda un incontro urgente al datore di lavoro per esaminare il problema al fine di ricercare opportune ed immediate soluzioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa riferimento all'Accordo Interconfederale 22 giugno 1995 e al Decreto Legislativo 626/1994. 3) Organismi paritetici Le Parti, nel sottolineare che una migliore gestione della materia dell'igiene e sicurezza del lavoro può essere realizzata attraverso l'applicazione di soluzioni condivise e non conflittuali, convengono sul ruolo fondamentale attribuito agli Organismi paritetici previsti dall'art. 20 del D.Lgs. n° 626/94 e disciplinati dall'accordo interconfederale 22 giugno 1995, cui si fa riferimento. Art. 53- Videoterminali Premesso che le direttive CEE 90/270 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali non è ancora stata recepita nell'ordinamento italiano, le Parti, al fine di pervenire alla definizione della disciplina dell'intera materia, si danno atto che gli interventi e le iniziative sotto elencati sono da considerare, nel loro insieme, efficace strumento di tutela delle condizioni di lavoro in questione e, quindi, esaustive di altri interventi sino all'eventuale emanazione in materia di disposizioni di legge o regolamentari. 1) Ambienti di lavoro Le aziende avvieranno, con opportune articolazioni da valutarsi caso per caso, una sistematica azione di controllo degli ambienti di lavoro in cui sia prevista una utilizzazione esclusiva od anche prevalente di videoterminali onde realizzare, con la dovuta gradualità, gli eventuali adattamenti ritenuti necessari per garantire adeguati requisiti di idoneità ergonomica. L'eventuale ricorso, in mancanza di risorse tecniche specializzate delle aziende alle U.S.L. o a strutture ed istituti specializzati di diritto pubblico per le rilevazioni e le misure necessarie ad accertare la rispondenza degli ambienti ai requisiti di idoneità come sopra definiti, formerà oggetto di apposito confronto tra le RSU e la competente Direzione aziendale. 2) Sorveglianza sanitaria dei lavoratori addetti A) I lavoratori addetti professionalmente (e cioè sistematicamente, abitualmente, anche se non continuamente purché per un periodo non inferiore a 4 (quattro) ore al giorno) ad attività che comportino l'uso di videoterminali, saranno sottoposti, di norma con cadenza triennale, ad un controllo medico della funzione visiva correlato alla specificità delle mansioni svolte. L'anzidetto controllo sarà effettuato dai componenti medici del lavoro allo scopo di verificare l'esistenza di patologie permanenti o di lunga durata della funzione visiva che non consenta l'espletamento delle attività affidate. In ordine all'attuazione dei controlli nei vari posti di lavoro saranno preventivamente informate le competenti RSU. Negli eventuali casi in cui risulti accertata una inidoneità definitiva, i lavoratori interessati saranno reimpiegati dall'azienda nei posti idonei, compatibilmente con le esigenze del servizio, previa verifica con le RSU. Per i casi, invece, di accertata idoneità parziale (riferita cioè al tempo di impiego al videoterminale), saranno adottate - ove possibile misure organizzative finalizzate alla più proficua utilizzazione dei lavoratori interessati. B) I controlli di cui al precedente primo comma del punto (A), saranno svolti a cura di strutture sanitarie pubbliche, enti o istituzioni specializzate di medicina del lavoro. In ogni caso, il medico provvederà a rimettere direttamente all'interessato i risultati degli accertamenti eseguiti, comunicando all'azienda il solo giudizio di idoneità, di idoneità parziale o di inidoneità. Le Parti convengono che le lavoratrici in accertato stato di gravidanza potranno richiedere di essere trasferite ad attività che non comportino l'uso prolungato dei VDT. Art. 54 - Certificato di lavoro In caso di risoluzione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, l'azienda ha l'obbligo di rilasciare al lavoratore, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, e nonostante qualsiasi contestazione sulla liquidazione per i diritti che ne derivano, un certificato contenente l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la sua attività nell'azienda, delle mansioni nella stessa disimpegnate e dell'ultimo gruppo nel quale è stato inquadrato. Art. 55 - Cessione e trasformazione di azienda La cessione e trasformazione dell'azienda non risolve di per sé il contratto di lavoro ed il personale ad essa addetto conserva i suoi diritti nei confronti dell'azienda subentrante. Art. 56 - Norme aziendali Oltre al presente contratto collettivo di lavoro, il lavoratore deve uniformarsi a tutte le altre norme che potranno essere stabilite dalla Direzione dell'azienda, purché non siano limitative dei diritti derivanti al dipendente dal presente contratto. Tali norme in ogni caso devono essere portate a conoscenza del personale con ordine di servizio od altro mezzo. Art. 57 - Reclami e controversie Le parti, in relazione alle previsioni della legge 11 agosto 1973, n. 533, riconfermando l'utilità e l'importanza degli strumenti conciliativi sindacali, si danno atto dell'opportunità che, nel caso di insorgenza di controversie relative ai rapporti di lavoro compresi nell'ambito di applicazione della legge 11 agosto 1973, n. 533, prima di adire l'autorità giudiziaria, si dia corso ad una delle due seguenti procedure conciliative: 1) tentativo di conciliazione con l'intervento delle associazioni sindacali centrali stipulanti il presente contratto ai lini e per gli effetti della sopra citata legge 1 agosto 1973, n. 533; 2) tentativo di conciliazione presso le commissioni e sottocommissioni costituite presso gli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione o presso le sezioni zonali degli stessi, ai sensi della legge 11 agosto 1973, n. 533 - Norme per le controversie individuali in materia di lavoro - Capo I - Delle controversie individuali di lavoro, articoli 410, 411 e 412. Per l'effettuazione del tentativo di cui al precedente punto 1), si seguirà la seguente procedura: a) accertata la impossibilità di comporre la controversia in sede aziendale, verrà redatto un verbale in triplice copia, sottoscritto dalla Direzione dell'azienda, dal lavoratore e dalla RSU; il verbale dovrà contenere tutti i dati utili alla conoscenza della controversia ed i motivi del disaccordo e dovrà indicare le associazioni sindacali centrali stipulanti dalle quali le parti intendono essere assistite nell'eventuale seguito della vertenza; b) ciascuna delle parti può chiedere, entro 10 (dieci) giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto a), l'intervento dell'associazione sindacale centrale dalla quale intende essere assistita; questo, entro i successivi 20 (venti) giorni, inviterà l'associazione sindacale di controparte ad un incontro per esperire il tentativo di amichevole componimento della controversia; di detto incontro sarà redatto verbale in quadruplice copia, sottoscritto dalle parti e dalle associazioni sindacali intervenute. In caso di mancata conciliazione, nel verbale dovranno risultare le motivazioni addotte dalle parti. Art. 58 - Decorrenza e durata In applicazione di quanto disposto dal Protocollo interconfederale 23 luglio 1993, il presente contratto avrà durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Pertanto, fatte salve specifiche decorrenze espressamente previste, il presente contratto decorre dal 1ò ottobre 1995 al 30 settembre 1999 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio avrà vigore fino al 30 settembre 1997. Il secondo biennio della parte economica, fatte salve le specifiche decorrenze dei singoli istituti, decorrerà dal lo ottobre 1997. Il contratto si intenderà rinnovato di anno in anno se non disdettato, tre mesi prima della scadenza, con raccomandata A.R. In caso di disdetta il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. Art. 59 - Procedura di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (Protocollo interconfederale 23/7/1993) Le OO.SS. dei lavoratori stipulanti si impegnano a presentare all'A.N.F.I.D.A. la piattaforma rivendicativa in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del CCNL. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto e comunque per un periodo complessivamente pari a quattro mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo, le Parti non assumeranno iniziative unilaterali ne procederanno ad azioni dirette, in quanto tale periodo costituirà momento attivo di confronto per la soluzione delle tematiche trattate. Dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto omero dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma se successiva alla scadenza, ai lavoratori dipendenti ai quali si applica il contratto medesimo non ancora rinnovato sarà corrisposto, a partire dal mese successivo, un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale", secondo le modalità ed i criteri specificamente previsti nel Protocollo interconfederale 23 luglio 1993. La violazione di quanto previsto al terzo comma comporta come conseguenza, a carico della parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la suddetta indennità di vacanza contrattuale. FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE Le parti, considerato che il limitato numero dei lavoratori dipendenti da aziende soggette al CCNL A.N.F.I.D.A. non consente di ipotizzare, per questo solo specifico settore, l'istituzione di un apposito fondo di previdenza complementare, si adopereranno per ricercare forme di aggregazione con gruppi o settori che, attraverso un allargamento della base dei soggetti interessati - fermo restando il principio della volontarietà rendano possibile dotare la categoria di un fondo di previdenza complementare coerente con le intese intervenute in data 8 maggio 1995 tra governo e parti sociali e con le vigenti norme di legge e di contratto. LETTERA TRA LE PARTI In relazione alla stima degli aumenti determinati dal presente rinnovo contrattuale, nonché degli effetti dei trascinamenti prodotti dai predetti aumenti complessivi, valutati, salvo successiva verifica, pari al 1,20%, le Parti si danno atto della necessità di tenerne conto nei loro comportamenti contrattuali successivi. DICHIARAZIONE A VERBALE L'A.N.F.I.D.A. rileva che la situazione di blocco tariffario tuttora in atto sta determinando comprensibili situazioni di difficoltà finanziarie che non consentirebbero l'accollo di ulteriori costi. Le Aziende del settore si rendono tuttavia conto delle difficoltà di assumere posizioni che, pur legittime, finirebbero col penalizzare i lavoratori in conseguenza di scelte politiche esterne alle Aziende stesse. Le Parti pertanto, richiamata la premessa politica, auspicano che le politiche tariffarie del settore consentano di dotare le Aziende Private delle risorse da destinare ad investimenti e potenziamento del settore stesso, In un ottica c l pari opportunità e condizioni con il settore pubblico. PROTOCOLLO DI INTENTI Le Parti convengono di favorire, a livello locale, nelle realtà dove esistono accordi aziendali su materie non regolamentate dal presente CCNL e/o dallo stesso non delegate alla contrattazione aziendale, ovvero accordi aziendali che regolamentano istituti contrattuali in modo difforme dal vigente CCNL, opportuni incontri volti alla rìcontrattazione delle relative materie, nell'ambito di quanto previsto dal protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23 luglio 1993, e finalizzati anche a sostenere il futuro sviluppo delle aziende e dell'occupazione nelle stesse. In tale ottica l'A.N.F.I.D.A. dichiara inoltre che, tenuto conto degli aumenti complessivi determinati dal presente rinnovo contrattuale, le aziende associate che già hanno provveduto a rivalutare i trattamenti aziendali di ristorazione e/o indennità sostitutive di mensa per il 1996, non sono tenute a procedere ad ulteriore rivalutazione per il 1997, e che di tale congelamento sarà tenuto conto nella successiva contrattazione. REGOLAMENTO DEL FONDO DI PREVIDENZA ACQUEDOTTISTI a) Agli accantonamenti di cui all'articolo 35 del CCNL 23 novembre 1979, maggiorati da quanto previsto al comma 4 dell'articolo 36 del CCNL 23 febbraio 1983, sarà applicata la rivalutazione di cui alla legge 29 maggio 1982, n. 297, con decorrenza lo marzo 1983. b) Gli importi suddetti potranno essere richiesti dai lavoratori, con le modalità e le misure percentuali previste dalla legge di cui sopra, relativa al trattamento di quiescenza, con le seguenti modifiche: - in deroga al limite previsto di 8 anni di anzianità hanno titolo tutti i lavoratori in forza al lo novembre 1979 e titolari del sottoconto "A"; - saranno prese in considerazione dalle Direzioni aziendali, d'intesa con le R.S.C.P., anche eventuali richieste presentate dai lavoratori per i casi particolari che giustifichino la corresponsione oltre ai motivi previsti dalla legge relativa alle anticipazioni del Fondo di quiescenza; - a livello aziendale, tra azienda e R.S.C.P., potranno essere esaminate norme per la gestione del residuo sottoconto "A". Norme applicative 1) Le parti si danno atto che si intendono "trattamenti di miglior favore, riferite al fondo di previdenza, le situazioni in essere nell'Acquedotto Vesuviano S.p.A. di Ercolano. 2) Le aziende si impegnano a liquidare i residui saldi esistenti nei sottoconti "B" del fondo di previdenza, laddove ciò non fosse ancora avvenuto. 3) L'A.N.F.I.D.A. e la FULGA (*) convengono di concordare, per casi particolari, la possibilità di limitate erogazioni oltre le percentuali stabilite e convenire importi anche eccedenti il 70~. CCNL 23 novembre 1979 - Art. 35 - Previdenza acquedottisti. L'articolo 35 del CCNL 7 ottobre 1976 è soppresso. Ai lavoratori in forza al lo novembre 1979 le aziende continueranno ad effettuare ad personam gli accantonamenti di cui ai punti I, II e III dell'articolo stesso, escludendo dalla base di calcolo l'indennità di contingenza maturata successivamente al 31 ottobre 1979. CCNL 23 febbraio 1983 - Art. 36 - Comma 4. Gli importi di cui al punto 1) della norma transitoria in calce al punto a) dell'art. 33 del CCNL 23 novembre 1979, verranno addizionati alle somme individuali risultanti nel sottoconto "A" del fondo di previdenza al 28 febbraio 1983. CCNL 23 novembre 1979 - Art. 55 - Punto a). Norma transitoria - "una tantum". 1) A copertura del periodo tra il 1° aprile 1982 ed il 31 dicembre 1982, al personale dipendente viene corrisposta una erogazione "una tantum" nelle misure mensili appresso indicate: L. 25.000 al VII Gruppo; " 29.250 al VI Gruppo; " 33.750 al V Gruppo; " 36.500 al IV Gruppo; " 40.750 al III Gruppo; " 46.000 al II Gruppo; " 50.000 al I Gruppo; (*) Attualmente FNLE-FLERICA-UILSP ²²²² þþþþ