ûûûûû ····· CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO (IMPRESE MINORI) L'anno millenovecentonovantacinque il giorno sei del mesi di aprile TRA - la U.C.I.C.T. - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di Renzo, assistito da Vice Presidente Nazionale Liborio Salemi, dai Consiglieri Nazionali Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco Vetrone, Manola Di Renzo e da Raffaella Samorè, Vincenzo Sardano, Alberto Ricciuti, - dal Centro Studi A.N.C.L. - A Nazione Nazionale Consulenti del Lavoro rappresentata dall'Avv. Pasquale Melissari E - la FE.NA.S.A.L.C. - C.I.S.A.L.- Federazione Nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio rappresentata dal Segretario Generale Adriano Cosimati e dai Segretari Nazionali Giuseppe Nicosia, Alessandro Amadei, Giuseppe Carbone, Aurora Pitzolu, Giuseppe Iaccarino, assistiti dal dott. Diego Miraglia e Eugenio Pagliaro; - la C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi rappresentata dal Segretario Confederale con delega per il settore Turismo e Commercio Pierino Venneri VISTI Il C.C.N.L. del 28 maggio 1992 e le successive modifiche ed integrazioni, nonché i relativi accordi SI E' STIPULATO quale rinnovo il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro i dipendenti delle Aziende del settore Turismo e Pubblici Esercizi, aventi per alle proprie dipendenze fino ad otto dipendenti; esso si compone: a) b) c) d) e) - Premessa; Indice; Titoli: XXXVII; Articoli: 74; Allegati: A) - B) - C). LETTI ED APPROVATI DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI. U.C.I.S.T. FE.NA.S.A.L.C. - C.I.S.A.L. Centro Studi - A.N.C.L. C.I.S.A.L. ... OMISSIS... INDICE PROPRIETA' PRIVATA Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e completa proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale o parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi ogni azione a salvaguardia dei loro diritti. TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO Art. 1 Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le aziende sotto indicate che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8 (otto) dipendenti. Le aziende possono superare non superiore a 6 (sei) mesi. il limite di I dipendenti assunti a tempo determinato nel limite numerico delle otto unità. otto unità per non vengono mai un periodo computati Per le aziende a carattere stagionale presente contratto. si rimanda all'art. 60 del Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili, tra loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione. Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a finanziamenti agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la formazione professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE, sia compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme del CCNL e di legge in materia di lavoro. Ferme restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni stipulanti dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire le condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data di applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam". Per quanto non espressamente previsto dal presente le disposizioni di legge vigenti in materia. contratto valgono a) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI - bar, caffè, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie, latterie ed ogni esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976; - ristoranti, trattorie, tavole calde, self-services, fast-foods, pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; - chioschi di vendita di bibite, gelati e simili; - gelaterie, cremerie, negozi di pasticceria e confetteria e similari, anche di natura artigianale; - locali notturni, taverne, sale da ballo e similari; - sale da gioco e similari; - posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie, autostradali, stradali, aree marittime fluviali, lacuali, e pescinali; - spacci aziendali; aziende per la ristorazione collettiva; aziende addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei pasti; - aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, fluviali, lacuali e pescinali di qualsiasi tipo. b) AZIENDE ALBERGHIERE - alberghi, hotels meublès, pensioni, locande e similari; - ostelli, residences villaggi turistici, colonie climatiche. case di vacanza, approdi turistici ed esercizi similari; - alberghi diurni ed attività similari. Per aziende alberghiere sono intese quelle la cui classificazione a stelle non superi il numero di 4 (quattro); sono escluse, pertanto, le aziende con classificazione a stelle quelle considerate di lusso. superiore a 4 (quattro) e c) COMPLESSI TURISTICI - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA - campeggi e villaggi turistici indipendentemente dalla loro classificazione come previsti dalla Legge n. 217 del 17.05.1983 e successive modificazioni ed integrazioni. d) STABILIMENTI BALNEARI - stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e pescinali. e) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO - le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui all'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni ed integrazioni, imprese di viaggi - agenzie, uffici, ecc..; - Operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali religiose, giovanili e simili che svolgono attività di intermediazione o organizzazione turistica. f) IMPRESE INTERINALI - imprese interinali costituite secondo le normative di legge che raggruppano figure professionali operanti nei settori di cui al presente contratto. TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE Art. 2 PRIMO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono compiti operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo, nonché il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, precisamente: - Dipendenti che svolgono mansioni direttive, Direttore, Gerente; - Capo agenzia con autonomia tecnica amministrativa di gestione; - Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione. SECONDO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che comportino particolari conoscenze tecniche ed adeguate esperienze, e i lavoratori specializzati provetti che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisita mediante approfondita preparazione teorica e tecnico-pratica, precisamente: - Assistente di direzione; - Capo agenzia con funzioni tecniche ed amministrative subordinate; - Capo contabile; Capo servizio di personale; Operatore o procuratore doganale catering; Capo ufficio catering; Supervisore catering; Capo C.E.D.; Responsabile di settore commerciale Analista amministrativo e di gestione; senza autonomia; - Capo cuoco; Capo barman; Capo laboratori di pasticceria o gelateria; Intendendosi per tali i responsabili di più reparti operanti contemporaneamente od autonomamente; - Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione. TERZO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti a lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche, precisamente: - Impiegato amministrativo di concetto; Analista programmatore C.E.D.; Corrispondente con mansioni di concetto; Tecnico diplomato responsabile degli impianti tecnici; Economo con responsabilità degli acquisti; Infermiere diplomato; Impiegato con buona conoscenza di due lingue estere addetto all'assistenza o accompagnamento di viaggi o partenze; Traduttore e/o corrispondente in lingue estere; Addetto alla promozione ed al marketing; Segretario con funzioni di ricevimento; Animatore turistico in villaggi turistici; - Operaio specializzato provetto in possesso di conoscenze tali da consentirgli la valutazione e l'individuazione dei guasti, nonché di operare interventi anche difficoltosi di riparazione e manutenzione di impianti ed attrezzature complesse; - Cuoco unico con la totale responsabilità del reparto di cucina; - Barman, Maitre, primo pasticciere, primo gelataio; - Cameriere di rango, parrucchiere, estetista, istruttore di nuoto con brevetto. conducente di mezzi pesanti; - Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione. QUARTO LIVELLO Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche, precisamente: - Impiegato d'ordine, cassiere di bar, ristorante, self service, tavola calda, pasticceria, gelateria; Fatturista; Preparatore di commissione; Dattilografo; Schedarista; Operatore su macchine contabili non richiedenti elevate capacità; Addetto al centralino; Impiegato con conoscenza di una lingua estera addetto all'accompagnamento dei clienti agli arrivi e partenze; Addetto ai servizi turistici e/o biglietterie ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche nazionali; Hostess; Animatori turistici; - Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di normale difficoltà nelle riparazioni, manutenzioni di impianti, macchinari ed attrezzature; - Cuoco di cucina nelle aziende alberghiere con menù fisso e le cui prestazioni vengono fornite con carattere di semplicità e ripetitività; Demi chef; Pasticciere; Gelatiere; Banconiere qualificato di pasticceria e/o gelateria; Pizzaiolo; Sfoglina, intendendosi per tale colei che appresta pasta fresca; Assistente ai bagnanti con brevetto; Cameriere di sala; Barista; Autista; Giardiniere; Guardia giurata; Conducente di automezzi leggeri (fino a 35 qui); Portiere unico; - Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione. QUINTO LIVELLO A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, precisamente: - Commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola calda, addetto alla cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia delle dotazioni e dei locali; - Lavandaio; Garagista; addetto alla portineria; Facchino ai piani ed ai bagagli; Cameriera ai piani; Cameriera nei villaggi turistici; Aiuto cameriere ai vini, agli antipasti, e Trinciatore, addetto ai servizi di spiaggia, bagnino; Maschera; Fattorino; Guardiano diurno ero notturno; Custode; Usciere; Addetto alle pulizie, personale di fatica in genere; Conducente di motofurgone e/o motobarca fino a 25 CV; - Addetto al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la deroga di cui all'art. 1, 4 comma della L. 9 dicembre 1977, n. 903; - Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta elencazione. Le parti demandano al Centro Servizi, art. 67 del presente contratto, il compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del personale. I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a conoscenza delle parti contraenti del presente accordo per le relative applicazioni. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti in relazione al personale privo di qualsiasi conoscenza pratica ed addetti o mansioni ritenute prive di contenuto professionale, hanno ritenuto opportuno, per i soli fini retributivi, inserirli al quinto livello. TITOLO III - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI RISERVA - LAVORO EXTRA Art. 3 L'assunzione del personale sia tempo indeterminato che a determinato sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore. tempo L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato da atto scritto, contenente le seguenti indicazioni: dovrà risultare - la data e luogo di assunzione; - la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo determinato; - la durata del periodo di prova; - la qualifica ed il livello di inquadramento; - il trattamento economico. La lettera di assunzione deve inoltre contenere il cognome e nome o la ragione sociale del datore di lavoro, l'indirizzo e codice fiscale. Il datore di lavoro deve consegnare contemporaneamente alla lettera di assunzione copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro. Art. 4 Per l'assunzione sono richiesti i seguenti del lavoratore: documenti e dichiarazioni - libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione - (modello rosa - Mod. C/1); - fotocopia del tesserino del codice fiscale del lavoratore; - fotocopia di documenti dai quali risulti il codice del lavoratore presso gli istituti assicura per coloro che ne siano in possesso); - libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari; - documentazione e dichiarazioni utili e necessarie per la corretta applicazione delle leggi previdenziali e fiscali; - dichiarazione di accettazione della lettera di assunzione; - dichiarazione di aver ricevuto il presente contratto collettivo di lavoro; - Altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie esigenze. Il datore di lavoro deve rilasciare delle dichiarazioni avute dal lavoratore. ricevuta del documenti e Art. 5 In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, 2 comma della Legge 23 luglio 1991, n. 223 non sono computabili ai fini della determinazione delle quote di riserva: - le assunzioni dei lavoratori con qualifica ricomprese nei livelli primo e secondo; - Le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli terzo, quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato servizio presso aziende del medesimo settore o che siano in possesso di un titolo di studio o attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere. Art. 6 In riferimento al comma 3 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ad un giorno per esigenze per le quali non sia possibile sopperire con il normale organico, quali ad esempio, banchetti per cerimonie, meeting, convegni, manifestazioni in genere ed altri eventi simili. TITOLO IV - PERIODO DI PROVA Art. 7 La durata seguenti limiti: I° Livello lavorativa; massima del periodo di prova non potrà superare 60 giorni di effettiva prestazione i II° e III° Livello lavorativa; IV e V Livello lavorativa. 45 giorni di effettiva prestazione 30 giorni di effettiva prestazione Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di preavviso, ma con diritto al trattamento di fine rapporto. Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia, di esperire la prova per il tempo minimo necessario di cui all'art. 2096 C.C., di fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto di ricevere durante il periodo di assenza per malattia, la retribuzione. Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata, ed il periodo stesso sarà computato nell'anzianità i servizio. TITOLO V - ORARIO DI LAVORO Art. 8 La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende è fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o sei giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione. Per lavoro effettivo si un'applicazione assidua e continuativa. intende ogni lavoro che richieda Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui quelle occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia. sopra del caso, Non sono altresì da considerarsi come lavoro effettivo le soste durante il lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque quanto previsto dall'art. 5 del R. D. 1 0 settembre 1923, n. 1955. La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinuo o di semplice attesa di cui all'art. 60 è fissato nei limiti previsti dalle leggi vigenti. La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa in più di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di riposo settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro. La durata del tempo per la consumazione dei pasti è di due ore e viene stabilito dal datore di lavoro. al giorno Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione integrativa provinciale, anche se la distribuzione dell'orario di lavoro viene determinata dal datore di lavoro. In relazione alle particolari esigenze del settore turismo e delle aziende di pubblici esercizi, al fine di migliorare il servizio ai consumatori, con particolare riguardo ai flussi di clientela e di utenza, l'orario complessivo annuale di lavoro pari a n. 2080 (40 X 52) maggiorato sino a 2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un aumento settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e dovrà essere ricuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con una maggiorazione del 10%. (Orario ultrasettimanale). Il datore di lavoro ed il lavoratore potranno disciplinare la possibilità per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale della prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una certa estensione temporale. (FLEXIT TIME). Il datore di lavoro ed il lavoratore potranno inoltre disciplinare la possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento del lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del rispettivo tempo di lavoro. (JOBSHARING). Parteciperanno a livello locale le Organizzazioni Sindacali stipulanti. Durante l'orario di lavoro dall'azienda senza esserne autorizzato. alla contrattazione il lavoratore non potrà aziendale uscire Brevi permessi, da richiedersi normalmente durante la prima ora di lavoro, saranno concessi per giustificati motivi. Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere comunicati all'ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di flessibilità. DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti in relazione all'orario di lavoro ordinario di cui al presente articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della validità contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di lavoro stesso nell'ambito di una politica generale riduttiva per favorire l'occupazione con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore del turismo e delle particolari esigenze delle piccole aziende. Art. 9 L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non senza interruzione più di quattro ore e mezza. può durare Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza, deve essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza ora ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni. TITOLO VI - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO Art. 10 Le ore di lavoro ordinario svolte nella giornata di domenica saranno retribuite con una maggiorazione del 3% (tre per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il lavoro prestato. Art. 11 Il lavoro svolto nelle giornate festive di cui all'art. 15 sarà retribuito con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale. Art. 12 Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne viene maggiorato della percentuale del 10% (dieci per cento) da calcolarsi sulla paga base nazionale. Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 24,00 alle ore 6,00. Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si protrae dalle ore 24,00 alle ore 6,00 dovrà osservare un riposo di almeno ore consecutive prima di riprendere il lavoro. 12 TITOLO VII - LAVORO STRAORDINARIO Art. 13 E' considerato lavoro straordinario ai soli fini contrattuali le prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero e le 48 settimanali. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del di lavoro di richiedere prestazioni d'opera straordinaria a carattere individuale nel limite di 200 ore annue. datore Le maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione di fatto per i lavoratori ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia di cui all'art. 60 sono: a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti l'orario contrattuale e fino alle ore 48 (quarantotto) settimanali; (Orario supplementare); b) 25% (venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti le 48 (quarantotto) ore settimanali; c) 35% trentacinque per cento) per lavoro straordinario diurno festivo; d) 35% trentacinque per cento) per lavoro straordinario notturno; e) 45% (quarantacinque per cento) per lavoro straordinario notturno festivo. Le percentuali di cui sopra non sono maggiore assorbe la minore. cumulatili nel senso che la In caso di lavoro straordinario e supplementare prestato in modo fisso e continuativo nei limiti del presente contratto e di quelli di legge, il lavoro straordinario non trasforma la prestazione lavorativa oltre l'orario normale in prestazione lavorativa ordinaria nel trasforma il relativo compenso straordinario in compenso ordinario. Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge. TITOLO VIII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' - FERIE Art. 14 Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalla legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento. Si richiamano attività in maniera particolare le norme riguardanti le stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione; pulizia e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti; la compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita al minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico. In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in applicazione dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del presente D.P.R. alla contrattazione provinciale. Art. 15 Sono considerati festivi, giorni appresso specificati: quindi dovranno essere retribuiti i a) FESTIVITA NAZIONALI 25 Aprile "Ricorrenza della Liberazione"; 1 Maggio "Festa dei Lavoratori"; b) FESTIVITA INFRASETTIMANALI il primo giorno dell'anno; l'Epifania; il giorno del lunedì di Pasqua; il 15 agosto - "festa dell'Assunzione"; il 1 novembre - "Ognissanti"; l'8 dicembre - "Immacolata Concezione"; il 25 dicembre - "Natale"; il 26 dicembre - "S. Stefano"; la solennità del Santo Patrono. Relativamente alle festività soppresse di cui alla legge 54/77, si fa riferimento all'art. 26 del presente contratto. Nulla è dovuto la ad alcun titolo al prestatore d'opera - qualsiasi sia misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra in un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in conseguenza di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificato e comunque derivanti da ogni altra causa imputatile al lavoratore stesso. Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali sopra elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione sarà corrisposto ai lavoratori un ulteriore importo pari retribuzione giornaliera globale di fatto. Art. 16 Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di ferie annuali nella misura di quattro settimane di calendario. Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e quelle dei lavoratori è in facoltà del datore di lavoro di stabilire un periodo di ferie pari a due settimane, nei periodi di minore afflusso della clientela. Le ferie non potranno essere ferie sono irrinunciabili. frazionare in più di tre periodi. Le Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al rimborso delle spese sostenute. Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la retribuzione di fatto. In caso di licenziamento o di dimissioni nel corso dell'anno, spetteranno al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno. Al lavoratore retribuito in parte o in tutto con le provvigioni, datore il di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari alla media delle provvigioni percepite dallo stesso negli ultimi dodici mesi o nel minore periodo di servizio prestato. TITOLO IX - CONGEDO MATRIMONIALE - MATERNITA' - SERVIZIO MILITARE Art. 17 Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio, un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di calendario. Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la normale retribuzione mensile, l'operaio e l'apprendista hanno diritto al pagamento di ore 80 di normale retribuzione. Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di è corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo dell'assegno INPS. cui sopra La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore casi eccezionali con anticipo di 6 giorni di calendario. salvo La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30 giorni successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato di matrimonio. Art. 18 I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle vigenti sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri. leggi Art. 19 In caso di chiamata alle fa armi per adempiere agli obblighi di leva, si riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13 settembre 1946, n. 303. Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al citato decreto, dopo il compimento del servizio militare di leva, sarà riconosciuto - agli effetti della anzianità - il periodo trascorso sotto le armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti. Il compimento di eventuali periodi di servizio militare ferma volontaria, risolve il rapporto i lavoro, senza il al riconoscimento dei benefici di cui sopra. per diritto TITOLO X - TRASFERTE - MEZZI Di TRASPORTO PER SERVIZIO Art. 20 Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e di altre eventuali spese incontrate per conto della azienda, dovrà essere corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra il datore di lavoro e dipendente o, in difetto, dagli organi delle sedi territoriali delle organizzazioni contraenti. Art. 21 Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di mezzi di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda. TITOLO XI - MALATTIE - INFORTUNI Art. 22 In caso di assenza per malattia o infortunio seguente trattamento: viene assicurato il A) Periodo di comporto 1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad un massimo di sei mesi, anche a cavallo di due anni solari; 2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non continuative, fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni) nel periodo di tre anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi. Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini sopra indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di lavoro senza obbligo di preavviso. Il dipendente che presti servizio in aziende addette alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge 30 aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di durata superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima. B) Trattamento economico Fermo restando le norme di legge per quanto concerne il trattamento di malattia, l'azienda corrisponderà al dipendente una integrazione tale da consentire al medesimo di percepire durante il periodo di malattia o infortunio l'80% della normale retribuzione mensile o giornaliera netta per un massimo di 180 giorni nell'anno solare. Agli effetti retributivi per ogni periodo di malattia il computo si inizia dal primo giorno di assenza, l'integrazione non è dovuta se l'INPS/INAIL loro carico. non riconoscono per qualsiasi motivo l'indennità a Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte d'indennità non corrisposta dagli Istituti. Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze servizio dal per malattia sono espletate dalle Unità Sanitarie quali spetta la competenza esclusiva di tale accertamento. Per consentire l'effettuazione delle visite di locali controllo alle fiscali le fasce orarie di reperibilità di cui al D.M. della Sanità dell'8 gennaio 1985 pubblicato sulla G.U. del 7.2.85 sono così determinate: 10,00 12,00 / 17,00 - 19,00, sabato e domeniche comprese. TITOLO XII - SOSPENSIONE DEL LAVORO Art. 23 In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà del lavoratore, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per tutto il periodo della sospensione. La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di pubbliche calamità, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore da scioperi. o In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori, il datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una sospensione dal servizio a rotazione per un periodo, mai superiore a 10 (dieci) giorni. In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione alcuna mensilità aggiuntiva ad esclusione del T.F.R.. e non matura TITOLO XIII - ANZIANITA' DI SERVIZIO Art. 24 L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione nell'azienda, computando come intero le frazioni di mese uguale o superiori a 15 giorni. Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3% paga (tre per cento) della base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento del triennio. TITOLO XIV - GRATIFICA NATALIZIA Art. 25 In occasione delle feste natalizie l'azienda al personale dipendente un importo pari ad una normale retribuzione. dovrà corrispondere mensilità della Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda. Agli effetti della liquidazione della gratifica natalizia verranno computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a malattia, infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei periodi di conservazione del posto, le assenze giustificate; nonché i periodi di assenza per gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni di legge. TITOLO XV - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO T.F.R. Art. 26 Mensilmente le aziende sono tenute a versare alla Cassa Assistenza Previdenza gli importi ottenuti dalla percentuale del 10% (dieci per cento) sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti o con contratto di formazione lavoro. Dette somme vanno accantonate presso la Cassa Assistenza Previdenza, secondo i criteri stabiliti nell'allegato "A" al presente contratto, per costituire un e lavoratori. fondo integrativo di previdenza per imprenditori La Cassa Assistenza Previdenza dovrà prevedere inoltre, prestazioni integrative di malattia, infortuni oltre ad altre forme di assistenza, secondo il Regolamento previsto dallo Statuto della Cassa Assistenza Previdenza per le quali è dovuto un contributo variabile 0,50% (zerocinquanta per cento) al 8% (otto per cento) della paga base nazionale, prevista dall'allegato "B". Vengono versati altresì alla Cassa Assistenza Previdenza gli delle festività soppresse con legge 54/77. dal importi Oltre a detta contribuzione è dovuta, di pari percentuale, sia carico del datore di lavoro che del dipendente la quota di assistenza contrattuale del 2% (due per cento) da utilizzare tra le Organizzazioni firmatarie del presente contratto per le attività istituzionali. Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte della Cassa Assistenza Previdenza il trattamento previsto dalla legge 29.05.1982, n 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati alla Cassa Assistenza Previdenza, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo le modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti. Fermo restando le contribuzioni previste, le prestazioni a favore dei datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali di qualsiasi natura, a soci di enti, associazioni e fondazioni, in loro vece subentrano gli amministratori. Per le prestazioni dovute all'imprenditore, coloro che hanno raggiunto l'età pensionabile o che svolgono un'attività stagionale, dietro domanda alla Cassa Assistenza Previdenza, possono ottenere una riduzione delle contribuzioni di cui sopra, da un minimo del 4% (quattro per cento) ad un massimo del 6% (sei per cento). In tal caso l'imprenditore avrà diritto ad alcuna delle previdenze previste dalla Cassa Assistenza Previdenza. non TITOLO XVI - TRATTAMENTO ECONOMICO Art. 27 La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci: a) b) c) d) paga base nazionale di cui all'allegato "B"; terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti; eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 24; altri elementi derivanti da contrattazione provinciale. Gli adeguamenti annuali automatici previsti dal precedente contratto collettivo nazionale di lavoro, vengono mantenuti sino alla data di scadenza dello stesso, mentre vengono soppressi con il presente accordo, in considerazione del rinnovo biennale della parte retributiva. Art. 28 La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, dividendo l'importo mensile per il seguente divisore convenzionale 168. La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26. Art. 29 Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche "operai", "impiegati", i lavoratori sono inquadrati in unica scala classificatoria su cinque livelli secondo lo schema che segue: a) primo livello: impiegati; b) secondo livello: impiegati - operai; c) terzo livello: impiegati - operai; d) quarto livello: impiegati - operai; e) quinto livello: operai L'inquadramento unico di base nazionale. cui sopra determina livelli comuni di paga L'inquadramento del personale dipendente nei diversi livelli è determinato dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate nell'art. 2, fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo saranno inquadrate per analogie nei vari livelli sulla base dei requisiti e delle caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie. Art. 30 Con decorrenza dal rinnovo del presente nazionali sono quelle indicate nell'allegato "B". contratto le paghe base Art. 31 Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze, compete un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5% (cinque per cento) della paga base nazionale. Il personale di cui all'art. 6 del presente accordo, viene retribuito con la paga base nazionale maggiorata del 10% (dieci per cento) relativamente al livello d'inquadramento, da detto compenso sarà detratto l'importo di eventuali percentuali di servizio. Art. 32 La retribuzione può essere anche parzialmente o totalmente a percentuale di servizio. La percentuale di servizio compete al personale tavoleggiante, compresi i familiari del datore di lavoro svolgenti le stesse e soggetti alle stesse regole del personale dipendente. mansioni La percentuale di servizio va applicata sull'importo netto dei conti riguardanti le sole consumazioni. La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro il limite minimo del 1 0% (dieci per cento) e massimo del 20% (venti per cento), che sarà applicata a criterio del datore di lavoro. Il datore di lavoro può assegnare una parte minima di servizio al personale interno. Applicando il sistema addizionale il direttamente dal cliente la percentuale di servizio del conto. della percentuale tavoleggiante riscuote al momento della presentazione Applicando il sistema globale, cioè includente nel prezzo della consumazione l'importo della percentuale di servizio, essa viene riscossa dal datore di lavoro e che dovrà essere corrisposta al personale non più tardi della fine del mese, a meno che tra il personale e datore di lavoro non sia stata concordata una modalità diversa. TITOLO XVII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Di LAVORO - PREAVVISO Art. 33 Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti nel successivo art. 35. La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire per una delle cause sotto elencate (giusta causa), ed a titolo esemplificativo, rientrano fra le cause di cui sopra: - il diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda anche fra i dipendenti; - l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori; - comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori; - appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro; - danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso l'azienda; - concorrenza con l'azienda in cui presta la propria opera; esecuzione di lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per terzi; - falsificazione di documentazione aziendale; - assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di cinque nel biennio anche n consecutive; - il rientro d o l'assenza , malattia o t, infortunio oltre il secondo giorno dalla data di guarigione. Art. 34 Nella casistica di licenziamento per giusta causa rientra, diritto di preavviso, anche: - cessazione dell'attività; - grave difficoltà economiche dell'azienda. ma con Art. 35 I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono: +-----------------------------------------------------------+ ¦Livelli ¦fino a 3 anni ¦fino a 10 anni ¦oltre o 10 anni ¦ ¦ ¦ servizio ¦ servizio ¦ servizio ¦ +----------+---------------+---------------+----------------¦ ¦I ¦60 giorni ¦90 giorni ¦120 giorni ¦ +----------+---------------+---------------+----------------¦ ¦II ¦45 giorni ¦60 giorni ¦90 giorni ¦ +----------+---------------+---------------+----------------¦ ¦III ¦30 giorni ¦45 giorni ¦60 giorni ¦ +----------+---------------+---------------+----------------¦ ¦IV e V ¦20 giorni ¦30 giorni ¦45 giorni ¦ +-----------------------------------------------------------+ Art. 36 Il periodo di preavviso non di congedo matrimoniale. può coincidere con Al lavoratore preavvisato potranno essere la ricerca di nuova occupazione. il periodo di ferie concessi brevi ne permessi per La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso di cui all'art. 35 deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso. Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R. TITOLO XVIII - TRATTAMENTO Di FINE RAPPORTO Art. 37 Al personale dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto il trattamento previsto dalla legge 29.05.1982, n 297. Per quanto riguarda la liquidazione si fa riferimento all'art. 26 del presente contratto. TITOLO XIX - INDUMENTI ED ATTREZZI Di LAVORO Art. 38 Quando viene fatto obbligo al personale di indossare la spesa relativa è a carico del datore di lavoro. speciali E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario. Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli strumenti necessari per l'esecuzione i lavori. divise TITOLO XX - LAVORATORI INABILI Art. 39 Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale e/o territoriale, per valutare congiuntamente i dati in loro possesso sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili per esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni più favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi operano, o che potrebbero procedere al loro inserimento. A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e di strutture pubbliche ed associazioni di invalidi. gli interventi I lavoratori inabili non rientrano nel computo del limite numerico 8 (otto) dipendenti per l'applicazione del presente contratto. degli TITOLO XXI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI Art. 40 Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale allo scopo di individuare le realtà ove costituire comitati bilaterali territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i soggetti interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai servizi sanitari ed inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva. Ai lavoratori tossicodipendenti, che si inseriscono nei progetti riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispettano le prescrizione ricevute, qualora si rendesse necessario, va concessa l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini dell'anzianità, per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta al periodo d comporto. L'aspettativa di delle cui sopra è concessa su certificazione periodica strutture terapeutiche tenendo conto delle in ragione della loro specificità. esigenze aziendali, I lavoratori tossicodipendenti non rientrano nel numero unità previste per l'applicazione del presente accordo. delle anche otto TITOLO XXII - LAVORO PART-TIME - GENITORI Di INABILI E TOSSICODIPENDENTI Art. 41 Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di lavoro prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal presente contratto. Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire, flessibilità della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito della giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida ad esigenze individuali dei lavoratori. I lavoratori assunti a part-time rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti, proporzionalmente all'orario di lavoro effettivamente svolto. Art. 42 L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare da atto scritto, nel quale siano indicate oltre le voci dell'art. 3, le seguenti: - periodo di prova per i nuovi assunti; - la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità; - trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità all'entità delle prestazioni. Art. 43 I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, comprovato dai Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio a tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri lavoratori. TITOLO XXIII - CONTRATTO Di FORMAZIONE E LAVORO. Art. 44 Nel quadro della più generale impresa tra l'U.C.I.C.T. e la FE.NAS.L.C. C.I.S.A.L. le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare gli strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro. L'U.C.I.C.T. e la FE.NA.S.A.L.C.-C.I.S.A.L. constatate le difficoltà che le piccole aziende ricettive e dei pubblici esercizi incontrano per l'applicazione di detto istituto e quindi l'impossibilità di usufruire a pieno dei contratti formazione e lavoro ravvisando in esso uno strumento valido per favorire l'incremento occupazionale giovanile, concordano nell'identificazione di attivare comuni interventi per approdare alle definizioni della legge n. 863/84. L'U.C.I.C.T. per mezzo del proprio ente ENFRAU e la C.I.S.A.L. per mezzo dell'E.C.A.P., unitariamente convengono di approntare corsi di formazione teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di lavoro. A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà le modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi. I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, non rientrano nel computo numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la durata del periodo di formazione. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato tale esclusione si protrae per ulteriori 2 (due) anni. TITOLO XXIV - APPRENDISTATO Art. 45 La disciplina dell'apprendistato è regolato dalle disposizioni del presente contratto. La durata dei periodi di appresso riportata. dalle norme di apprendistato è definita legge, e nella tabella Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso altre aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini del compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla stessa attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo, interruzioni superiore a 12 mesi. La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i giovani in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di Stato, o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di addestramento professionale regionale o da Enti ed Istituti riconosciuti dalle Regioni, sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico specifico rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento. Le percentuali da calcolare sulla paga base nazionale relativamente alla retribuzione dell'apprendista sono quelle appresso riportate all'art. 47 e sono riferiti ai livelli 4 o 3. Per quanto si riferisce all'assunzione, ferie, valgono le norme di legge. all'orario di lavoro, alle Al termine dell'apprendistato, i benefici contributivi previsti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenute per un anno dopo la trasformazione del rapporto di lavoro , tempo indeterminato. I dipendenti assunti in qualità di apprendisti non rientrano nel computo del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la durata dell'apprendistato e per ulteriore 2 (due) anni dalla data di qualificazione. Art. 46 Il periodo di prova per gli apprendisti è fissata in trenta giorni lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva. Art. 47 La retribuzione degli apprendisti risulta dal calcolo percentuali sotto riportate sulla paga base nazionale del livello d'inquadramento. PERIODO 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 1 anno anno anno anno anno anno anno anno anno anno anno LIVELLO 4 4 4 4 4 3 3 3 3 4 3 delle relativo PERCENTUALE 50% 60% 70% 80% 90% 50% 60% 80% 90% 70% corso riconosciuto 70% corso riconosciuto La durata di apprendistato non può superare un periodo di quattro per gli assunti aventi un'età superiore ai diciotto anni. TITOLO XXV - CONTRATTI D'INSERIMENTO anni Art. 48 Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi di specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato: a) primo anno 85% (ottantacinque per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello d'inquadramento; b) secondo anno 90% (novanta per cento) della paga base nazionale corrispondente al livello di inquadramento. L'instaurazione del rapporto dovrà risultare da atto scritto. di lavoro con contratto d'inserimento TITOLO XXVI - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEL LAVORATORE - AMBIENTE DI LAVORO Art. 49 Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare le condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la ricerca l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in materia previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive comunitarie in tema di prevenzione. Art. 50 Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti dal datore di lavoro. In particolare i lavoratori: a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivo di sicurezza; le c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a loro disposizione; d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi e dispositivo di cui alle lettere b) e c), nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto; e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di sicurezza o di segnalazione o di controllo; f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti; h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro. Art. 51 Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a livello regionale su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base di dati in possesso dalle Organizzazioni stipulanti. L'UCICT nei confronti delle aziende associate, si impegna a rafforzare l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto, delle norme relative all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli eventuali rifiuti tossici e nocivi. TITOLO XXVII - AZIENDE DI STAGIONE E CONTRATTO A TERMINE Art. 52 Si considera azienda di stagione, le aziende di cui all'art. 1 del presente contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno. La durata massima e consecutiva di apertura dell'attività dipendenti non potrà superare gli 8 (otto) mesi. con Per quanto riguarda i complessi ricettivi dell'aria aperta presente contratto si applica indistintamente a tutte le aziende. il Ai fini dell'applicazione del presente contratto, il limite numerico previsto dall'art. 1 (assunzioni fino ad otto dipendenti) non si applica a tutte le aziende a carattere stagionale COSTITUZIONE RAPPORTO Di LAVORO - PERIODO DI PROVA - PREAVVISO Art. 53 I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso la stagione ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato. Possono essere prorogati una sola a quello iniziale. volta, Il periodo di prova è stabilito per tutti 15 (quindici) giorni lavorativi. di un periodo per massimo pari i lavoratori nella Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di è fissato in 7 (sette) giorni di calendario. misura di preavviso ULTERIORE DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TERMINE In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle leggi vigenti e dal presente contratto, anche nei seguenti casi: a) intensificazione temporanea dell'attività derivante da situazione straordinaria e non prevedibile; b) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro; c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con la normale forza lavoro. Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi del precedenti punti a) e c) , non potranno superare i seguenti limiti: LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO A) B) - da 1 a 4 - da 5 a 6 LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO A) - 3 unità B) - 6 unità Le aziende che non hanno alle dipendenze personale assunto a tempo indeterminato possono comunque assumere fino a 3 (tre) dipendenti a tempo determinato. Art. 54 L'orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere, mentre per i lavoratori di cui al successivo art. 60 è fissato fino ad un massimo di dieci ore giornaliere o sessanta settimanali, da svolgere in base alle esigenze dell'azienda in riferimento ai periodi di maggiore intensità lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza delle norme vigenti. Nel fissare tale durata di lavoro si tiene conto del fatto che le aziende di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da svolgere che è caratterizzato dalle prenotazioni e disdette della clientela, dagli eventi atmosferici, dalle condizioni climatiche, nonché da altri e molteplici eventi che possono comunque ripercuotersi sull'attività aziendale. La distribuzione dell'orario settimanale è fissato in sei giornate, mentre la distribuzione dell'orario giornaliero non potrà essere superiore tre frazioni o turni. a L'orario per la consumazione, da parte del lavoratore, dei pasti (mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, meta mattina e pomeriggio) è fissato in complessive due ore giornaliere. Tale orario non viene mai considerato orario effettivo lavoro. Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per sue determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la sistemazione della propria biancheria, la cura e l'igiene della sua persona, la consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è considerato tempo a disposizione del datore di lavoro. TRATTAMENTO ECONOMICO - VITTO ALLOGGIO Art. 55 La paga base nazionale è quella indicata nell'allegato "B". Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali la quota oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore 208. Tutte le aziende ivi comprese quelle alberghiere potranno provvedere alla somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai propri dipendenti. Tale facoltà sarà da verificarsi secondo le disponibilità aziendali. Nel caso di concessione del vitto ed alloggio la retribuzione in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli di legge secondo le norme vigenti. Istituti FERIE - GRATIFICA NATALIZIA Art. 56 Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che abbia usufruito del periodo feriale durante il rapporto di lavoro stagionale, sarà erogata l'indennità sostitutiva in aggiunta alla normale retribuzione. non Per quanto concerne la tredicesima mensilità considerata la particolarità del rapporto di lavoro stagionale, essa potrà essere erogata anche in ratei mensili in aggiunta alla normale retribuzione. CONGEDO MATRIMONIALE Art. 57 Nulla è dovuto al lavoratore in caso di matrimonio nel periodo è alle dipendenze di aziende a carattere stagionale. in cui LAVORO PART-TIME Art. 58 Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro con orario inferiore alle 40 ore settimanali. prestato T.F.R. - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA Art. 59 In considerazione verrà della brevità del rapporto di lavoro il T.F.R. corrisposto rapporto stesso. direttamente al dipendente alla risoluzione del TITOLO XXVIII - PERSONALE CON ORARIO Di LAVORO DISCONTINUO Art. 60 Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che richiedono lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non è applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L. 15 marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657 e pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali le seguenti figure professionali: a) b) c) d) e) f) - custodi; guardiani diurni e notturni; portieri; uscieri ed inservienti; commessi di negozio nella città con meno di 50 mila abitanti; camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere; g) - personale addetto ai lavori di carico scarico; h) - addetti ai centralini telefonici privati; i) - impiegati di albergo le cui mansioni implichino i rapporti con la clientela, così detti impiegati di bureau come ad esempio: cassieri, segretari, addetti al ricevimento; l) - interpreti alle dipendenze di alberghi o agenzie di viaggio e turismo. TITOLO XXIX - ESCLUSIVITA' DI STAMPA - ARCHIVIO CONTRATTI - DISTRIBUZIONE CONTRATTI Art. 61 Il presente contratto conforme all'originale, è edito dalle parti stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli effetti. E' vietata la riproduzione parziale o totale senza preventiva autorizzazione delle Organizzazioni contraenti. Art. 62 In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art. 17 della legge 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti Via Davide Lubin, 2 - Roma, copia del presente CCNL. Art. 63 Le parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono di assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione e di lavoro finalizzato sia alla estensione, di comune accordo, della rappresentanza delle parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori che dalla applicazione del presente contratto ne scaturisce. Con tale valenza vanno considerati anche gli allegati testo contrattuale. contenuti Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione a cura delle parti stipulanti il presente contratto. nel predisposta Art. 64 I titolari delle Aziende sono tenuti a distribuire gratuitamente ad ogni singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente contratto. TITOLO XXX - STIPULAZIONE CONTRATTI INTEGRATIVI Art. 65 Dopo un mese dalla firma del presente contratto per ogni provincia potranno essere stipulati contratti provinciali integrativi per regolamentare quanto ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto. TITOLO XXXI - RECLAMI E CONTROVERSIE Art. 66 Per l'esame e la risoluzione di tutte le controversie inerenti l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di contratti integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono che, prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro di Assistenza Contrattuale dovrà essere in ogni caso essere tentata la conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli. TITOLO XXXII - CENTRO Di ASSISTENZA CONTRATTUALE Art. 67 Le parti sentono la necessita di costituire un Centro di Assistenza Contrattuale paritetico per esaminare, per gestire servizi e proporre soluzione alle tematiche appresso specificate: comuni a) assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n. 56 del 1987; b) esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea concernente l'istituzione di procedure per l'informazione e la consultazione dei lavoratori; c) approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con particolare riferimento all'esame comparativo con i sistemi turistici della piccola azienda in atto nei sistemi turistici di altri paesi, con particolare riguardo a quelli dell'Unione Europea e dell'area Mediterranea ed alla necessità di adeguamento al processo di trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto. TITOLO XXXIII - PENSIONE INTEGRATIVA Art. 68 Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse all'istituzione della previdenza complementare in relazione al dibattito in atto ed al decreto legislativo n. 124 del 1993, che allo stato attuale le rende inattuabili. Conseguentemente il Centro di Assistenza Contrattuale è ad esaminare, per mezzo di una commissione paritetica di le problematiche connesse anche in relazione all'attività Cassa Assistenza Previdenza. impegnato esperti, della TITOLO XXXIV - DECORRENZA E DURATA Art. 69 Il presente contratto decorre dal 31.03.1995 ed avrà scadenza il 30.03.1999 per quanto concerne la parte normativa. La CISAL presenterà da consentire l'apertura prima della sua scadenza. la propria piattaforma delle trattative almeno contrattuale 90 nel modo (novanta) giorni Le parti nel rispetto dell'accordo tra Governo e sindacati, sottoscritto dalla CISAL il 22.12.1994, si impegnano a mantenere la normativa generale prevista in detto accordo sia sul piano procedurale che economico nel caso di ritardo o di mancato accordo. Le parti verificheranno nell'ambito delle imprese minori e compatibilmente con le loro esigenze lo stato di avanzamento delle procedure pari opportunità per le donne. TITOLO XXXV - DIRITTI SINDACALE - TRATTENUTE SINDACALI di Art. 70 Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro ridotta dimensione operativa non è possibile l'individuazione di normativa sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare la partecipazione del lavoratore alla vita sindacale, e perciò viene concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno di permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che saranno richiesti al datore di lavoro dalle Organizzazioni Sindacali del lavoratore. Art. 71 Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore di lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il cui rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a deleghe individuali, firmate dai singoli interessati: Le deleghe devono essere inoltrate al delle Organizzazioni Sindacali alle quali va versamento della trattenuta. datore di lavoro per effettuato mezzo il relativo Art. 72 I datori di lavoro e i lavoratori verseranno per il tramite della Cassa Assistenza Previdenza alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, un contributo calcolato sulla paga base nazionale a titolo di quota di assistenza contrattuale, che sarà utilizzata, anche per l'attività del Centro di Assistenza Contrattuale. TITOLO XXXVI - CODICE DISCIPLINARE (Redatto al sensi dell'art. 7 della legge n. 300, del 20 maggio 1970) Art. 73 - DOVERI DEL LAVORATORE. Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con il massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare: 1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro chi per esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in essere per il controllo delle presenze; 2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di lavoro o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto collettivo applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la massima diligenza ed assiduità; 3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda evitando di propagare, specialmente alla concorrenza, notizie riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso l'azienda stessa; 4) in merito alla posizione assegnatagli ed ai compiti inerenti, il lavoratore deve evitare di trarre in qualunque e qualsiasi modo, profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora evitando altresì di assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività contrarie agli obblighi e doveri assunti in merito al rapporto di lavoro. Si richiama a proposito il R.D.L. del 13 novembre 1924, n. 1825 convertito in Legge il 18 marzo 1925, n. 562. 5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione, con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo trattiene rapporti con l'azienda; 6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi sia autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal contratto collettivo o da disposizioni legislative; 7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai titolari e/o superiori se non contrastanti collettivo applicato e con leggi vigenti. con il contratto DISPOSIZIONI DISCIPLINARI I Lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti all'attività da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato, saranno sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con: 1) - rimprovero verbale; 2) - rimprovero scritto; 3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della retribuzione base; 4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non superiore a dieci giorni. Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave del rimprovero verbale, nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito ed averlo sentito in sua difesa in ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con comunicazione scritta contenente la specificazione dell'infrazione commessa. Il lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a sua difesa entro 5 (cinque) giorni. L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore per presentare le sue giustificazioni. Tale decisione dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. I provvedimenti e/o del rimprovero verbale, scritto o della multa sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che: a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno più giorni consecutivi fino ad massimo di 3 (tre); b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo; c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo sospendono e/o ne anticipano la cessazione; d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con noncuranza e/o negligenza, e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e quant'altro esistente presso l'azienda; f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di divieto di fumare durante l'orario di lavoro; g) contravvengono al divieto di accettare mance dalle clientela dell'azienda o da fornitori della stessa e che comunque le promuove e le sollecitino; h) non rispettino le norme e le regolo stabilite nel contratto collettivo applicato in azienda o che portino pregiudizio alla sicurezza alla disciplina, all'igiene ed alla morale. E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto saranno adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per le mancanze di maggior rilievo. Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare preso nei suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 6, comma 6 della Legge 20 maggio 1970, n. 300. Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e di danni arrecati all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave. TITOLO XXXVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 74 Per tutte relative le controversie individuali o collettive all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo di conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite dal presente articolo. Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui alla legge 15 luglio 1966, n 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n 300 e successiva 11 maggio 1990, n 108, non derivanti da provvedimento disciplinare, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione. I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro copie, dovranno essere sottoscritti dagli interessati e dalle Organizzazioni Sindacali. Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio Provinciale del Lavoro (legge 11 agosto 1973, n 533). La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro, alla definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo di conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta. L'Organizzazione Sindacale che ha ricevuto il mandato di conciliazione deve a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata che all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale lettera raccomandata deve contenere oltre al motivo della controversia il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo di conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15 giorni dalla data della lettera raccomandata. ALLEGATO A 1) CONTRIBUZIONE AL 18% +-----------------------------------------------------------------------+ ¦Contributi¦A carico ¦Prestazioni ¦A favore ¦ +----------+--------------+----------------------+----------------------¦ ¦5,00% ¦datore lavoro ¦Pensione integrativa ¦Dipendente ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4,00% ¦datore lavoro ¦Pensione integrativa ¦Datore lavoro ¦ +----------+--------------+----------------------+----------------------¦ ¦4,50% ¦datore lavoro ¦Infortuni/integrazione¦Dipendente ¦ ¦ ¦ ¦malattia e varie ¦e Datore lavoro ¦ ¦0,50% ¦Dipendente ¦ ¦(alcune prestazioni ¦ ¦ ¦ ¦ ¦sono anche a favore ¦ ¦festività ¦ ¦ ¦dei familiari a carico)¦ ¦soppresse ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+---------------------------------------------¦ ¦2,00% ¦datore lavoro ¦Funzionamento della "CAP" ¦ +----------+--------------+---------------------------------------------¦ ¦1,00% ¦datore lavoro ¦Quote assistenza ¦ ¦ ¦ ¦contrattuale ¦ ¦1,00% ¦Dipendente ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ 2) CONTRIBUZIONE AL 12 % +-----------------------------------------------------------------------+ ¦Contributi¦A carico ¦Prestazioni ¦A favore ¦ +----------+--------------+----------------------+----------------------¦ ¦5,00% ¦datore lavoro ¦Pensione integrativa ¦Dipendente ¦ +----------+--------------+----------------------+----------------------¦ ¦2,50% ¦datore lavoro ¦Infortuni/integrazione¦Dipendente ¦ ¦ ¦ ¦malattia e varie ¦(alcune prestazioni ¦ ¦0,50% ¦Dipendente ¦ ¦sono anche a favore ¦ ¦ ¦ ¦ ¦dei familiari a carico)¦ ¦festività ¦ ¦ ¦ ¦ ¦soppresse ¦ ¦ ¦ ¦ +----------+--------------+---------------------------------------------¦ ¦2,00% ¦datore lavoro ¦Funzionamento della "CAP" ¦ +----------+--------------+---------------------------------------------¦ ¦1,00% ¦datore lavoro ¦Quote assistenza ¦ ¦ ¦ ¦contrattuale ¦ ¦1,00% ¦Dipendente ¦ ¦ +-----------------------------------------------------------------------+ ALLEGATO B +----------------------------------------------------------+ ¦LIVELLI ¦ (1) Minimo tabellare ¦ (2) ¦ ¦ +-------------------------------¦ Contingenza ¦ ¦ ¦dal 30.03.1995 ¦dal 01.01.1996 ¦ ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦I ¦907.424 ¦980.017 ¦1.011.139 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦II ¦809.446 ¦874.201 ¦1.002.160 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦III ¦614.163 ¦663.296 ¦ 995.026 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦- 18 anni ¦587.605 ¦634.613 ¦ 916.411 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦IV ¦548.940 ¦592.885 ¦ 990.618 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦- 18 anni ¦511.344 ¦552.251 ¦ 908.512 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦V ¦492.367 ¦531.756 ¦ 986.045 ¦ +------------+---------------+---------------+-------------¦ ¦- 18 anni ¦454.810 ¦491.194 ¦ 904.566 ¦ +----------------------------------------------------------+ +----------------------------------------------+ ¦LIVELLI ¦ (3) Paga base nazionale ¦ ¦ +---------------------------------¦ ¦ ¦dal 30.03.1995 ¦dal 01.01.1996 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦I ¦1.919.563 ¦1.991.156 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦II ¦1.811.606 ¦1.876.361 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦III ¦1.609.189 ¦1.658.322 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦- 18 anni ¦1.504.016 ¦1.551.024 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦IV ¦1.539.558 ¦1.583.503 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦- 18 anni ¦1.419.856 ¦1.460.763 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦V ¦1.478.412 ¦1.517.801 ¦ +------------+----------------+----------------¦ ¦- 18 anni ¦1.359.376 ¦1.395.760 ¦ +----------------------------------------------+ DICHIARAZIONE A VERBALE Le parti intendono precisare per sollevare ogni ombra di dubbio vari termini di retribuzione indicati nel presente contratto collettivo nazionale di lavoro danno atto di quanto segue: sui a) "Minimo tabellare" si intende gli importi contrassegnati nella colonna (1) della suindicata tabella, relativamente agli anni 1995 e 1996; b) "Contingenza" si intende gli importi contrassegnati nella colonna (2) della suindicata tabella; c) "Paga base nazionale" si intende gli importi contrassegnati nella colonna (3) della suindicata tabella, relativamente agli anni 1995 e 1996; d) "Retribuzione di fatto" si intende la retribuzione percepita dal lavoratore comprensiva della paga base nazionale, eventuali scatti di anzianità ed eventuali altri elementi individuali. ALLEGATO C Art. 1 L'U.C.I.C.T. e la C.I.S.A.L. - FE.NA.S.A.L.C. ciascuna per le proprie competenze convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano essi contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà di recepire le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e successive integrazioni e modificazioni. Le parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di ottenere l'esonero della procedura di approvazione da parte della competente Autorità Pubblica (C.R.I.) in attuazione a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 3 D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1 giugno 1991, n. 169. I progetti di formazione definiti tra le parti a livello territoriale verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro e della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle aziende associate alla U.C.I.C.T. dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro da parte degli Uffici Circoscrizionali per l'impiego territorialmente competenti. Art. 2 Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei lavoratori interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire al termine del contratto di formazione e lavoro. Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto. Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di qualifiche elevate (Tipo "A. 1 ") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 2 livello di inquadramento ed avrà durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di formazione e lavoro mirato ala acquisizione di qualifiche intermedie (Tipo "A.2") è consentito per il conseguimento delle professionalità corrispondenti al 3 e 4 livello di inquadramento ed avrà una durata di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante una esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e deve prevedere una formazione teorica pari a 20 ora da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa. La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento delle qualifiche previste al 5 livello del presente C.C.N.L.. In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto di formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari alla sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali ed assistenziali riconoscano il diritto alla proroga dei benefici contributivi. La formazione teorica-pratica sarà effettuata dal personale qualificato o dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori. Art. 3 Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà assicurata il trattamento economico e normativo di cui al presente C.C.N.L.. In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto, al lavoratore assunto in contratto di formazione e lavoro, spetterà il trattamento economico previsto dalle norme di legge. Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro. Art. 4 Le parti s'impegnano di incontrarsi ogni qualvolta la disciplina legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche. Spett.le OGGETTO: PROGETTO CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO AL SENSI DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 863/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. Il sottoscritto ........................................................... nella qualità di .......................................................... della Ditta ............................................................... ubicata in .............. Via/P.zza ............. n:...... Pr.............. esercente l'attività di ..................codice Istat..................... contratto applicato settore Turismo aziende minori sottoscritto in data 28 maggio 1992 e rinnovato in data 6 aprile 1995 dalla U.C.I.C.T. Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo e la C.I.S.A.L. - FE.NA.S.A.L.C. Federazione nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio. CHIEDE che venga approvato Il progetto di formazione al conseguimento della/e qualifica/che finali di: e lavoro relativo a) N............... qualifica................. durata CFL mesi........ livello iniziale di inquadramento livello finale .....................; b) N............... qualifica................. durata CFL mesi........ livello iniziale di inquadramento livello finale .....................; A tal fine dichiara che alla data odierna escluso Interessati i lavoratori al presente progetto, questa azienda occupa n.......... dipendenti, di cui: a) - Impiegati n ....... operai n ........... apprendisti n ....... b) - uomini n .......... donne n ............ c) - a tempo indeterminato n..... a tempo determinato n....... CFL n.... La formazione consisterà nell'impartire le nozioni teorico pratiche necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento della qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà l'inserimento graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione della capacità professionali cui è preordinata la formazione. La formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida del titolare o di altre persone qualificate. I contenuti dell'istruzione avranno particolari riferimenti a: ......................................................................... . ......................................................................... . Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà il trattamento economico retributivo previsto dal C.C.N.L. sopra menzionato. Si dichiara inoltre di non aver effettuato negli ultimi 12 mesi licenziamenti per riduzione del personale la cui professionalità sia attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere con contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni dal lavoro, ai sensi della Legge 12.08.1977, n. 675 art. 2, di lavoratori in possesso della stessa professionalità. Si dichiara inoltre che ai sensi del comma 4 dell'art. n. 233/91 i lavoratori non verranno impiegati in mansioni a quelli risultati dalla richiesta d'avviamento. 25 della Legge non equivalenti firma del legale rappresentante..................... Allegato: attestato d'iscrizione dell'azienda all'U.C.I.C.T. ²²²² þþþþ