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CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE AZIENDE DEL SETTORE TURISMO
(IMPRESE MINORI)
L'anno millenovecentonovantacinque il giorno sei del mesi di aprile
TRA
- la U.C.I.C.T. - Unione Cristiana Italiana Commercio e Turismo
rappresentata dal suo Presidente Nazionale Orazio Renzo Di
Renzo,
assistito da Vice Presidente Nazionale Liborio Salemi, dai
Consiglieri
Nazionali Werther Nanni, Guglielmo Marcone, Rocco Vetrone, Manola
Di
Renzo e da Raffaella Samorè, Vincenzo Sardano, Alberto Ricciuti,
- dal Centro Studi A.N.C.L. - A Nazione Nazionale Consulenti del Lavoro
rappresentata dall'Avv. Pasquale Melissari
E
- la FE.NA.S.A.L.C. - C.I.S.A.L.- Federazione Nazionale Sindacati
Autonomi
Lavoratori Commercio rappresentata dal Segretario
Generale
Adriano
Cosimati e dai Segretari Nazionali Giuseppe Nicosia, Alessandro
Amadei,
Giuseppe Carbone, Aurora Pitzolu, Giuseppe Iaccarino, assistiti dal
dott.
Diego Miraglia e Eugenio Pagliaro;
- la C.I.S.A.L. - Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Autonomi
rappresentata dal Segretario Confederale con delega per il
settore
Turismo e Commercio Pierino Venneri
VISTI
Il C.C.N.L. del 28 maggio 1992 e le successive modifiche ed
integrazioni,
nonché i relativi accordi
SI E' STIPULATO
quale rinnovo il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
i
dipendenti delle Aziende del settore Turismo e Pubblici Esercizi,
aventi
per
alle proprie dipendenze fino ad otto dipendenti; esso si compone:
a)
b)
c)
d)
e)
-
Premessa;
Indice;
Titoli: XXXVII;
Articoli: 74;
Allegati: A) - B) - C).
LETTI ED APPROVATI DAI RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI STIPULANTI.
U.C.I.S.T.
FE.NA.S.A.L.C. - C.I.S.A.L.
Centro Studi - A.N.C.L.
C.I.S.A.L.
... OMISSIS... INDICE
PROPRIETA' PRIVATA
Le Organizzazioni stipulanti intendono salvaguardare la piena e
completa
proprietà del testo contrattuale e ne inibiscono la riproduzione totale
o
parziale ad enti, organizzazioni, imprese e privati, riservandosi
ogni
azione a salvaguardia dei loro diritti.
TITOLO I - VALIDITA' E SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 1
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina in
maniera
unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro a
tempo
indeterminato e a tempo determinato, posti in essere in tutte le
aziende
sotto indicate che hanno alle proprie dipendenze fino ad 8
(otto)
dipendenti.
Le aziende possono superare
non
superiore a 6 (sei) mesi.
il
limite
di
I dipendenti assunti a tempo determinato
nel
limite numerico delle otto unità.
otto unità per
non
vengono
mai
un periodo
computati
Per le aziende a carattere stagionale
presente
contratto.
si rimanda all'art.
60 del
Le disposizioni del presente contratto sono correlate ed inscindibili,
tra
loro e pertanto non è ammessa la parziale applicazione.
Le parti convengono che tra i requisiti per accedere a
finanziamenti
agevolati e/o agevolazioni fiscali e contributive o fondi per la
formazione
professionale, da Enti pubblici nazionali o regionali o della CEE,
sia
compreso l'impegno da parte dell'impresa all'applicazione delle norme
del
CCNL e di legge in materia di lavoro.
Ferme restando l'inscindibilità di cui sopra, le Organizzazioni
stipulanti
dichiarano che con il presente contratto non hanno inteso sostituire
le
condizioni più favorevoli praticate al lavoratore in forza alla data
di
applicazione, che restano a lui assegnate "ad personam".
Per quanto non espressamente previsto dal presente
le
disposizioni di legge vigenti in materia.
contratto
valgono
a) AZIENDE PUBBLICI ESERCIZI
- bar, caffè, snack bar, bottiglierie, birrerie, fiaschetterie,
latterie
ed ogni esercizio similare ove si somministrano bevande
contemplate
nell'articolo 23 del D.M. 8 maggio 1976;
- ristoranti, trattorie, tavole calde, self-services, fast-foods,
pizzerie, rosticcerie, friggitorie e similari; - chioschi di
vendita
di bibite, gelati e simili;
- gelaterie, cremerie, negozi di pasticceria e confetteria e similari,
anche di natura artigianale;
- locali notturni, taverne, sale da ballo e similari;
- sale da gioco e similari;
- posti di ristoro nelle stazioni ferroviarie, autostradali, stradali,
aree marittime fluviali, lacuali, e pescinali;
- spacci aziendali; aziende per la ristorazione collettiva; aziende
addette alla preparazione, confezionamento e distribuzione dei
pasti;
- aziende pubblici esercizi annessi a stabilimenti balneari, fluviali,
lacuali e pescinali di qualsiasi tipo.
b) AZIENDE ALBERGHIERE
- alberghi, hotels meublès, pensioni, locande e similari;
- ostelli, residences villaggi turistici, colonie climatiche. case di
vacanza, approdi turistici ed esercizi similari;
- alberghi diurni ed attività similari.
Per
aziende alberghiere sono
intese
quelle
la
cui classificazione
a
stelle non superi il numero di
4
(quattro); sono escluse, pertanto,
le
aziende con classificazione a stelle
quelle
considerate di lusso.
superiore a 4
(quattro) e
c) COMPLESSI TURISTICI - RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
- campeggi e villaggi turistici indipendentemente dalla loro
classificazione come previsti dalla Legge n. 217 del 17.05.1983
e
successive modificazioni ed integrazioni.
d) STABILIMENTI BALNEARI
- stabilimenti balneari marini, fluviali, lacuali e pescinali.
e) IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
- le imprese che svolgono in tutto o in parte le attività di cui
all'art.
9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e
successive
modificazioni ed integrazioni, imprese di viaggi - agenzie,
uffici,
ecc..;
- Operatori privati, associazioni del tempo libero, culturali
religiose, giovanili e simili che svolgono attività di
intermediazione
o organizzazione turistica.
f) IMPRESE INTERINALI
- imprese interinali costituite secondo le normative di legge che
raggruppano
figure
professionali
operanti
nei
settori
di
cui
al
presente contratto.
TITOLO II - CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 2
PRIMO LIVELLO
Appartengono a
questo livello
i
lavoratori che
svolgono
compiti
operativamente autonomi e/o funzioni di coordinamento e controllo,
nonché
il personale che esplica la propria attività con carattere di
creatività
nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o
scientifica,
precisamente:
- Dipendenti che svolgono mansioni direttive, Direttore, Gerente;
- Capo agenzia con autonomia tecnica amministrativa di gestione;
- Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
elencazione.
SECONDO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni
di
concetto o prevalentemente tali che comportino particolari
conoscenze
tecniche ed adeguate esperienze, e i lavoratori specializzati provetti
che,
in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie
mansioni,
svolgono lavori che comportano una
specifica
ed adeguata
capacità
professionale acquisita mediante approfondita
preparazione teorica
e
tecnico-pratica, precisamente:
- Assistente di direzione;
- Capo agenzia con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
- Capo contabile; Capo servizio di personale; Operatore o procuratore
doganale catering; Capo ufficio catering; Supervisore catering;
Capo
C.E.D.; Responsabile di settore commerciale
Analista
amministrativo e di gestione;
senza
autonomia;
- Capo cuoco; Capo barman; Capo laboratori di pasticceria o gelateria;
Intendendosi
per
tali i
responsabili di
più
reparti
operanti
contemporaneamente od autonomamente;
- Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
elencazione.
TERZO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono compiti
operativi
anche di vendita e relative operazioni complementari, nonché addetti
a
lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari
capacità
tecnico-pratiche, precisamente:
- Impiegato amministrativo di concetto; Analista programmatore C.E.D.;
Corrispondente con mansioni di concetto; Tecnico diplomato
responsabile
degli impianti tecnici; Economo con responsabilità degli
acquisti;
Infermiere diplomato; Impiegato con buona conoscenza di due lingue
estere
addetto all'assistenza o accompagnamento di viaggi o partenze;
Traduttore
e/o corrispondente in lingue estere; Addetto alla promozione ed
al
marketing; Segretario con funzioni di ricevimento; Animatore turistico
in
villaggi turistici;
- Operaio specializzato provetto in possesso di conoscenze tali da
consentirgli la valutazione e l'individuazione dei guasti, nonché
di
operare interventi anche difficoltosi di riparazione e manutenzione
di
impianti ed attrezzature complesse;
- Cuoco unico con la totale responsabilità del reparto di cucina;
- Barman, Maitre, primo pasticciere, primo gelataio;
- Cameriere di rango, parrucchiere, estetista, istruttore di nuoto con
brevetto. conducente di mezzi pesanti;
- Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
elencazione.
QUARTO LIVELLO
Appartengono a questo livello i lavoratori che eseguono lavori
qualificati
per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed
adeguate
capacità tecnico-pratiche, precisamente:
- Impiegato d'ordine, cassiere di bar, ristorante, self service, tavola
calda, pasticceria, gelateria; Fatturista; Preparatore di
commissione;
Dattilografo;
Schedarista;
Operatore
su
macchine
contabili
non
richiedenti elevate capacità; Addetto al centralino; Impiegato
con
conoscenza di una lingua estera addetto all'accompagnamento dei
clienti
agli arrivi e partenze; Addetto ai servizi turistici e/o
biglietterie
ferroviarie, aeree, marittime ed automobilistiche nazionali;
Hostess;
Animatori turistici;
- Operaio qualificato che sulla base di indicazioni esegue lavori di
normale
difficoltà nelle
riparazioni,
manutenzioni
di
impianti,
macchinari ed attrezzature;
- Cuoco di cucina nelle aziende alberghiere con menù fisso e le cui
prestazioni vengono fornite con carattere di semplicità e
ripetitività;
Demi chef; Pasticciere; Gelatiere; Banconiere qualificato di
pasticceria
e/o gelateria; Pizzaiolo; Sfoglina, intendendosi per tale colei
che
appresta pasta fresca; Assistente ai bagnanti con brevetto; Cameriere
di
sala; Barista; Autista; Giardiniere; Guardia giurata; Conducente
di
automezzi leggeri (fino a 35 qui); Portiere unico;
- Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
elencazione.
QUINTO LIVELLO
A questo livello appartengono i lavoratori che compiono lavori
che
richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche, precisamente:
- Commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self service, tavola
calda,
addetto alla cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei
cibi
e di riassetto e pulizia delle dotazioni e dei locali;
- Lavandaio; Garagista; addetto alla portineria; Facchino ai piani ed ai
bagagli; Cameriera ai piani; Cameriera nei villaggi turistici;
Aiuto
cameriere ai vini, agli antipasti, e Trinciatore, addetto ai servizi
di
spiaggia, bagnino; Maschera; Fattorino; Guardiano diurno ero
notturno;
Custode; Usciere; Addetto alle pulizie, personale di fatica in
genere;
Conducente di motofurgone e/o motobarca fino a 25 CV;
- Addetto al carico e scarico manuale dei colli pesanti si applica la
deroga di cui all'art. 1, 4 comma della L. 9 dicembre 1977, n. 903;
- Altre qualifiche di valore equivalente non comprese nella suddetta
elencazione.
Le parti demandano al Centro Servizi, art. 67 del presente contratto,
il
compito di approfondire i temi connessi alla classificazione del
personale.
I risultati di tale approfondimento dovranno essere portati a
conoscenza
delle parti contraenti del presente accordo per le relative applicazioni.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti in relazione al personale privo di qualsiasi conoscenza pratica
ed
addetti o mansioni ritenute prive di contenuto professionale,
hanno
ritenuto opportuno, per i soli fini retributivi, inserirli al
quinto
livello.
TITOLO III - ASSUNZIONE - DOCUMENTAZIONE - ESCLUSIONE DALLE QUOTE DI
RISERVA - LAVORO EXTRA
Art. 3
L'assunzione del personale sia tempo indeterminato che a
determinato
sarà effettuata secondo le norme di legge in vigore.
tempo
L'assunzione sia a tempo indeterminato che determinato
da
atto scritto, contenente le seguenti indicazioni:
dovrà
risultare
- la data e luogo di assunzione;
- la durata del rapporto di lavoro, nel caso di assunzione a tempo
determinato;
- la durata del periodo di prova;
- la qualifica ed il livello di inquadramento;
- il trattamento economico.
La lettera di assunzione deve inoltre contenere il cognome e nome o
la
ragione sociale del datore di lavoro, l'indirizzo e codice fiscale.
Il datore di lavoro deve consegnare contemporaneamente alla lettera
di
assunzione copia del presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
Art. 4
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti
del
lavoratore:
documenti e
dichiarazioni
- libretto di lavoro e tesserino di disoccupazione - (modello rosa - Mod.
C/1);
- fotocopia del tesserino del codice fiscale del lavoratore;
- fotocopia di documenti dai quali risulti il codice del lavoratore
presso
gli istituti assicura per coloro che ne siano in possesso);
- libretto di "idoneità sanitaria" per il personale da adibire alla
preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari;
- documentazione e dichiarazioni utili e necessarie per la corretta
applicazione delle leggi previdenziali e fiscali;
- dichiarazione di accettazione della lettera di assunzione;
- dichiarazione di aver ricevuto il presente contratto collettivo di
lavoro;
- Altri documenti e certificati che l'azienda richiederà per le proprie
esigenze.
Il datore di lavoro deve rilasciare
delle
dichiarazioni avute dal lavoratore.
ricevuta
del
documenti
e
Art. 5
In considerazione di quanto disposto dall'art. 25, 2 comma della Legge
23
luglio 1991, n. 223 non sono computabili ai fini della determinazione
delle
quote di riserva:
- le assunzioni dei lavoratori con qualifica ricomprese nei livelli primo
e
secondo;
- Le assunzioni dei lavoratori con qualifiche ricomprese nei livelli
terzo,
quarto e quinto a condizione che abbiano già prestato servizio
presso
aziende del medesimo settore o che siano in possesso di un titolo
di
studio o attestati professionali attinenti alle mansioni da svolgere.
Art. 6
In riferimento al comma 3 dell'art. 23 della legge 28 febbraio 1987, n.
56
è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per l'esecuzione di
speciali
servizi di durata non superiore ad un giorno per esigenze per le quali
non
sia possibile sopperire con il normale organico, quali ad
esempio,
banchetti per cerimonie, meeting, convegni, manifestazioni in genere
ed
altri eventi simili.
TITOLO IV - PERIODO DI PROVA
Art. 7
La durata
seguenti
limiti:
I° Livello
lavorativa;
massima del periodo di
prova
non
potrà
superare
60 giorni di effettiva prestazione
i
II° e III° Livello
lavorativa;
IV e V Livello
lavorativa.
45 giorni di effettiva prestazione
30 giorni di effettiva prestazione
Nel corso del periodo di prova ed al termine dello stesso, il rapporto
di
lavoro potrà essere risolto da ambo le parti, senza obbligo di
preavviso,
ma con diritto al trattamento di fine rapporto.
Il lavoratore in prova ha diritto, in caso di insorgenza di malattia,
di
esperire la prova per il tempo minimo necessario di cui all'art. 2096
C.C.,
di fruire anche del "mini comporto", ma non ha diritto di ricevere
durante
il periodo di assenza per malattia, la retribuzione.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia
dato
regolare disdetta, l'assunzione del lavoratore si intenderà confermata,
ed
il periodo stesso sarà computato nell'anzianità i servizio.
TITOLO V - ORARIO DI LAVORO
Art. 8
La durata normale del lavoro effettivo per la generalità delle aziende
è
fissato in 40 (quaranta) ore settimanali distribuito su cinque o
sei
giornate lavorative. Ad essa è commisurata la retribuzione.
Per lavoro effettivo si
un'applicazione
assidua e continuativa.
intende ogni lavoro che
richieda
Conseguentemente non sono comprese nella dizione di cui
quelle
occupazioni che richiedono per loro natura o nella specialità
un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia.
sopra
del caso,
Non sono altresì da considerarsi come lavoro effettivo le soste durante
il
lavoro superiore a 15 (quindici) minuti, nonché quelle comprese
tra
l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero e comunque
quanto
previsto dall'art. 5 del R. D. 1 0 settembre 1923, n. 1955.
La durata normale di lavoro per i dipendenti con mansioni discontinuo o
di
semplice attesa di cui all'art. 60 è fissato nei limiti previsti
dalle
leggi vigenti.
La distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere suddivisa
in
più
di tre frazioni, la cui durata e determinazione, compreso i turni di
riposo
settimanali ed i turni di servizio saranno disposti dal datore di lavoro.
La durata del tempo per la consumazione dei pasti è di due ore
e
viene stabilito dal datore di lavoro.
al giorno
Diverse condizioni di orario sono demandate alla contrattazione
integrativa
provinciale,
anche se la distribuzione dell'orario di lavoro
viene
determinata dal datore di lavoro.
In relazione alle particolari esigenze del settore turismo e delle
aziende
di pubblici esercizi, al fine di migliorare il servizio ai consumatori,
con
particolare riguardo ai flussi di clientela e
di utenza,
l'orario
complessivo annuale di lavoro pari a n. 2080 (40 X 52) maggiorato sino
a
2200 ore, potrà essere ridistribuito nel corso dell'anno, con un
aumento
settimanale di 12 ore e per un massimo di quattro mesi l'anno e
dovrà
essere ricuperato nei periodi di minor lavoro o retribuito con
una
maggiorazione del 10%. (Orario ultrasettimanale).
Il datore di lavoro ed il lavoratore potranno disciplinare la
possibilità
per il lavoratore di scegliere il momento iniziale e terminale
della
prestazione entro una certa fascia, assicurandone comunque una
certa
estensione temporale. (FLEXIT TIME).
Il datore di lavoro ed il lavoratore potranno inoltre disciplinare
la
possibilità della condivisione a due o più lavoratori dello svolgimento
del
lavoro in un certo orario lasciando a loro la determinazione del
rispettivo
tempo di lavoro. (JOBSHARING).
Parteciperanno a
livello
locale
le
Organizzazioni Sindacali stipulanti.
Durante l'orario di lavoro
dall'azienda
senza esserne autorizzato.
alla
contrattazione
il lavoratore non potrà
aziendale
uscire
Brevi permessi, da richiedersi normalmente durante la prima ora di
lavoro,
saranno concessi per giustificati motivi.
Gli orari di lavoro praticati nell'azienda devono essere
comunicati
all'ispettorato Provinciale del Lavoro se svolti in regime di
flessibilità.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti in relazione all'orario di lavoro ordinario di cui al
presente
articolo, affermano la volontà di perseguire nel corso della
validità
contrattuale una progressiva riduzione dell'orario di
lavoro
stesso
nell'ambito di una politica generale riduttiva per favorire
l'occupazione
con il maturarsi delle condizioni di rilancio del settore del turismo
e
delle particolari esigenze delle piccole aziende.
Art. 9
L'orario di lavoro dei fanciulli e degli adolescenti non
senza
interruzione più di quattro ore e mezza.
può
durare
Qualora l'orario di lavoro giornaliero superi le quattro ore e mezza,
deve
essere interrotto da un riposo intermedio della durata di almeno mezza
ora
ai sensi della legge n. 977/67 ed eventuali sue modificazioni.
TITOLO VI - LAVORO DOMENICALE - FESTIVO - NOTTURNO
Art. 10
Le ore di lavoro ordinario svolte nella giornata di domenica
saranno
retribuite con una maggiorazione del 3% (tre per cento) da calcolarsi
sulla
paga base nazionale, quale corrispettivo del maggior disagio per il
lavoro
prestato.
Art. 11
Il lavoro svolto nelle giornate festive di cui all'art. 15 sarà
retribuito
con una maggiorazione del 15% (quindici per cento) da calcolarsi sulla
paga
base nazionale.
Art. 12
Il lavoro ordinario prestato occasionalmente nelle ore notturne
viene
maggiorato della percentuale del 10% (dieci per cento) da calcolarsi
sulla
paga base nazionale.
Si considera lavoro notturno quello prestato dalle ore 24,00 alle ore
6,00.
Il personale addetto nei locali notturni il cui orario di lavoro si
protrae
dalle ore 24,00 alle ore 6,00 dovrà osservare un riposo di almeno
ore
consecutive prima di riprendere il lavoro.
12
TITOLO VII - LAVORO STRAORDINARIO
Art. 13
E'
considerato lavoro
straordinario ai soli
fini contrattuali
le
prestazioni lavorative svolte oltre l'orario normale giornaliero e le
48
settimanali.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, è facoltà del
di
lavoro di
richiedere prestazioni d'opera straordinaria
a
carattere
individuale nel limite di 200 ore annue.
datore
Le maggiorazioni da calcolarsi sulla retribuzione di fatto per i
lavoratori
ai quali non si applica l'orario di lavoro discontinuo o di semplice
attesa
o custodia di cui all'art. 60 sono:
a) 15% (quindici per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti
l'orario
contrattuale e fino alle ore 48 (quarantotto) settimanali;
(Orario
supplementare);
b) 25% (venticinque per cento) per le prestazioni di lavoro eccedenti le
48
(quarantotto) ore settimanali;
c) 35% trentacinque per cento) per lavoro straordinario diurno festivo;
d) 35% trentacinque per cento) per lavoro straordinario notturno;
e) 45% (quarantacinque per cento) per lavoro straordinario notturno
festivo.
Le percentuali di cui sopra non sono
maggiore
assorbe la minore.
cumulatili nel senso
che la
In caso di lavoro straordinario e supplementare prestato in modo fisso
e
continuativo nei limiti del presente contratto e di quelli di legge,
il
lavoro straordinario non trasforma la prestazione lavorativa oltre
l'orario
normale in prestazione lavorativa ordinaria nel trasforma il
relativo
compenso straordinario in compenso ordinario.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario
di
lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge.
TITOLO VIII - RIPOSO SETTIMANALE - FESTIVITA' - FERIE
Art. 14
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti
dalla
legge, alla quale il presente contratto fa esplicito riferimento.
Si richiamano
attività
in
maniera particolare le
norme
riguardanti
le
stagionali e quelle di pubblica utilità; i lavori di manutenzione;
pulizia
e riparazione impianti; la vigilanza nelle aziende e degli impianti;
la
compilazione dell'inventario annuale; le aziende esercenti la vendita
al
minuto o in genere attività rivolte a soddisfare bisogni del pubblico.
In riferimento al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 339 ed in
applicazione
dell'art. 3, le parti concordano di demandare le tematiche del
presente
D.P.R. alla contrattazione provinciale.
Art. 15
Sono considerati festivi,
giorni
appresso specificati:
quindi
dovranno
essere
retribuiti
i
a) FESTIVITA NAZIONALI
25 Aprile "Ricorrenza della Liberazione";
1 Maggio "Festa dei Lavoratori";
b) FESTIVITA INFRASETTIMANALI
il primo giorno dell'anno;
l'Epifania;
il giorno del lunedì di Pasqua;
il 15 agosto - "festa dell'Assunzione";
il 1 novembre - "Ognissanti";
l'8 dicembre - "Immacolata Concezione";
il 25 dicembre - "Natale";
il 26 dicembre - "S.
Stefano";
la solennità del Santo Patrono.
Relativamente alle
festività soppresse di
cui alla legge
54/77, si
fa
riferimento all'art. 26 del presente contratto.
Nulla è dovuto
la
ad
alcun titolo al prestatore
d'opera -
qualsiasi sia
misura ed il sistema di retribuzione - nel caso che la festività ricorra
in
un periodo di sospensione della retribuzione e dal servizio in
conseguenza
di provvedimenti disciplinari o di assenza ingiustificato e
comunque
derivanti da ogni altra causa imputatile al lavoratore stesso.
Nel caso di coincidenza di una delle festività infrasettimanali
sopra
elencate con la domenica, in aggiunta alla normale retribuzione
sarà
corrisposto ai lavoratori
un
ulteriore
importo
pari
retribuzione
giornaliera globale di fatto.
Art. 16
Il personale di cui al presente contratto ha diritto ad un periodo di
ferie
annuali nella misura di quattro settimane di calendario.
Compatibilmente con le esigenze dell'azienda, e quelle dei lavoratori è
in
facoltà del datore di lavoro di stabilire un periodo di ferie pari a
due
settimane, nei periodi di minore afflusso della clientela.
Le ferie non potranno essere
ferie
sono irrinunciabili.
frazionare in più di
tre periodi.
Le
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il
lavoratore
nel corso del periodo di ferie, fermo restando il diritto del lavoratore
a
completare detto periodo in epoca successiva ed il diritto al
rimborso
delle spese sostenute.
Durante il periodo di ferie spetta al lavoratore la retribuzione di
fatto.
In caso di licenziamento o di dimissioni nel corso dell'anno,
spetteranno
al lavoratore tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha
diritto,
quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato nell'anno.
Al lavoratore retribuito in parte o in tutto con le provvigioni,
datore
il
di lavoro corrisponderà, durante il periodo di ferie, una quota pari
alla
media delle provvigioni percepite dallo stesso negli ultimi dodici mesi
o
nel minore periodo di servizio prestato.
TITOLO IX - CONGEDO MATRIMONIALE - MATERNITA' - SERVIZIO MILITARE
Art. 17
Al lavoratore non in prova sarà concesso in occasione del suo
matrimonio,
un periodo di congedo della durata di 15 giorni consecutivi di
calendario.
Durante il periodo di congedo per gli impiegati decorrerà la
normale
retribuzione mensile, l'operaio e l'apprendista hanno diritto al
pagamento
di ore 80 di normale retribuzione.
Per gli operai e gli apprendisti il trattamento economico di
è
corrisposto dall'azienda in via anticipata ed è comprensivo
dell'assegno
INPS.
cui sopra
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore
casi
eccezionali con anticipo di 6 giorni di calendario.
salvo
La celebrazione del matrimonio dovrà essere documentata entro 30
giorni
successivi al termine del periodo di congedo tramite il certificato
di
matrimonio.
Art. 18
I casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle
vigenti
sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.
leggi
Art. 19
In caso di chiamata alle
fa
armi per adempiere
agli obblighi di
leva, si
riferimento alle disposizioni di cui al DLCPS 13 settembre 1946, n.
303.
Al lavoratore ripresentatosi nei termini di 30 giorni di cui al
citato
decreto,
dopo il compimento
del servizio militare
di leva,
sarà
riconosciuto - agli effetti della anzianità - il periodo trascorso sotto
le
armi. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle leggi vigenti.
Il compimento di eventuali periodi di servizio militare
ferma
volontaria,
risolve
il rapporto i
lavoro,
senza
il
al
riconoscimento dei benefici di cui sopra.
per
diritto
TITOLO X - TRASFERTE - MEZZI Di TRASPORTO PER SERVIZIO
Art. 20
Al lavoratore in trasferta, oltre al rimborso dell'importo del viaggio e
di
altre eventuali spese incontrate per conto della azienda, dovrà
essere
corrisposta una diaria giornaliera da determinarsi direttamente tra
il
datore di lavoro e dipendente o, in difetto, dagli organi delle
sedi
territoriali delle organizzazioni contraenti.
Art. 21
Ai lavoratori cui siano attribuite mansioni comportanti l'impiego di
mezzi
di locomozione tali mezzi e relative spese saranno a carico dell'azienda.
TITOLO XI - MALATTIE - INFORTUNI
Art. 22
In caso di assenza per malattia o infortunio
seguente
trattamento:
viene assicurato
il
A) Periodo di comporto
1) mantenimento del posto di lavoro per assenza continuativa fino ad
un
massimo di sei mesi, anche a cavallo di due anni solari;
2) mantenimento del posto di lavoro per assenze, anche non
continuative,
fino ad un massimo di 12 mesi (anno 365 giorni) nel periodo di
tre
anni, o periodo inferiore, dovute anche ad eventi morbosi diversi.
Qualora l'interruzione del servizio si protragga oltre i termini
sopra
indicati è facoltà del datore di lavoro risolvere il rapporto di
lavoro
senza obbligo di preavviso.
Il dipendente che presti servizio in aziende addette alla
preparazione,
manipolazione e vendita di sostanze alimentari di cui alla legge
30
aprile 1962, n. 283, ha l'obbligo in caso di malattia di
durata
superiore a cinque giorni, di presentare al rientro in servizio
al
datore di lavoro il certificato medico attestante che il lavoratore
non
presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
B) Trattamento economico
Fermo restando le norme di legge
per quanto concerne il
trattamento
di
malattia, l'azienda corrisponderà al dipendente una integrazione tale
da
consentire
al
medesimo di percepire durante il
periodo di
malattia
o
infortunio l'80% della normale retribuzione mensile o giornaliera
netta
per un massimo di 180 giorni nell'anno solare.
Agli
effetti retributivi per ogni
periodo di
malattia
il
computo
si
inizia dal primo giorno
di
assenza,
l'integrazione
non
è
dovuta
se
l'INPS/INAIL
loro
carico.
non riconoscono per qualsiasi
motivo
l'indennità
a
Se le indennità sono riconosciute dagli Istituti menzionati in
misura
ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la
parte
d'indennità non corrisposta dagli Istituti.
Le visite mediche di controllo del personale sulle assenze
servizio
dal
per malattia sono espletate dalle Unità Sanitarie
quali
spetta la competenza esclusiva di tale accertamento.
Per
consentire
l'effettuazione delle visite
di
locali
controllo
alle
fiscali
le
fasce orarie di reperibilità di cui al D.M. della Sanità dell'8
gennaio
1985 pubblicato sulla G.U. del 7.2.85 sono così determinate: 10,00
12,00 / 17,00 - 19,00, sabato e domeniche comprese.
TITOLO XII - SOSPENSIONE DEL LAVORO
Art. 23
In caso di sospensione del lavoro per fatto indipendente dalla volontà
del
lavoratore, il lavoratore ha diritto alla normale retribuzione, per
tutto
il periodo della sospensione.
La norma di cui al precedente comma non si applica nel caso di
pubbliche
calamità, eventi atmosferici straordinari, casi di forza maggiore
da
scioperi.
o
In caso di diminuzione del lavoro, constatata anche dai lavoratori,
il
datore di lavoro può accordarsi con i propri dipendenti per una
sospensione
dal servizio a rotazione per un periodo, mai superiore a 10 (dieci)
giorni.
In tale periodo non decorrerà alcuna retribuzione
alcuna
mensilità aggiuntiva ad esclusione del T.F.R..
e
non
matura
TITOLO XIII - ANZIANITA' DI SERVIZIO
Art. 24
L'anzianità di servizio decorre dal giorno dell'assunzione
nell'azienda,
computando come intero le frazioni di mese uguale o superiori a 15
giorni.
Gli aumenti periodici triennali sono pari al 3%
paga
(tre per cento) della
base nazionale e decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello
di
compimento del triennio.
TITOLO XIV - GRATIFICA NATALIZIA
Art. 25
In occasione delle feste natalizie l'azienda
al
personale dipendente un importo pari ad una
normale
retribuzione.
dovrà
corrispondere
mensilità
della
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il
corso
dell'anno, il lavoratore ha diritto a tanti dodicesimi della
gratifica
natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'azienda.
Agli effetti della
liquidazione della
gratifica natalizia
verranno
computate le sospensioni delle prestazioni di lavoro, dovute a
malattia,
infortunio, congedo matrimoniale, nell'ambito dei periodi di
conservazione
del posto, le assenze giustificate; nonché i periodi di assenza
per
gravidanza e puerperio in applicazione delle specifiche disposizioni
di
legge.
TITOLO XV - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
T.F.R.
Art. 26
Mensilmente le aziende sono tenute a versare alla Cassa
Assistenza
Previdenza gli importi ottenuti dalla percentuale del 10% (dieci per
cento)
sulla paga base nazionale, compresi i dipendenti assunti come apprendisti
o
con contratto di formazione lavoro.
Dette somme vanno accantonate presso la Cassa Assistenza
Previdenza,
secondo i criteri stabiliti nell'allegato "A" al presente contratto,
per
costituire un
e
lavoratori.
fondo
integrativo
di
previdenza
per
imprenditori
La Cassa Assistenza Previdenza dovrà
prevedere inoltre,
prestazioni
integrative di malattia, infortuni oltre ad altre forme di
assistenza,
secondo il Regolamento previsto dallo Statuto della Cassa
Assistenza
Previdenza per le quali è dovuto un contributo variabile
0,50%
(zerocinquanta per cento) al 8% (otto per cento) della paga base
nazionale,
prevista dall'allegato "B".
Vengono versati altresì alla Cassa Assistenza Previdenza gli
delle
festività soppresse con legge 54/77.
dal
importi
Oltre a detta contribuzione è dovuta, di pari percentuale, sia carico
del
datore di lavoro che del dipendente la quota di assistenza contrattuale
del
2% (due per cento) da utilizzare tra le Organizzazioni firmatarie
del
presente contratto per le attività istituzionali.
Ai dipendenti licenziati o dimissionari sarà corrisposto da parte
della
Cassa Assistenza Previdenza il trattamento previsto dalla legge
29.05.1982,
n 297, se gli importi relativi al T.F.R. vengono annualmente versati
alla
Cassa Assistenza Previdenza, non oltre il 10 marzo di ogni anno, secondo
le
modalità stabilite dalle Organizzazioni Nazionali contraenti.
Fermo restando le contribuzioni previste, le prestazioni a favore
dei
datori di lavoro non si applicano ai soci di società di capitali
di
qualsiasi natura, a soci di enti, associazioni e fondazioni, in loro
vece
subentrano gli amministratori.
Per le prestazioni dovute all'imprenditore, coloro che hanno
raggiunto
l'età pensionabile o che svolgono un'attività stagionale, dietro
domanda
alla Cassa Assistenza Previdenza, possono ottenere una riduzione
delle
contribuzioni di cui sopra, da un minimo del 4% (quattro per cento) ad
un
massimo del 6% (sei per cento).
In tal caso l'imprenditore
avrà
diritto ad alcuna delle previdenze previste dalla
Cassa
Assistenza
Previdenza.
non
TITOLO XVI - TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 27
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:
a)
b)
c)
d)
paga base nazionale di cui all'allegato "B";
terzi elementi nazionali o provinciali ove esistenti;
eventuali scatti di anzianità, di cui all'art. 24;
altri elementi derivanti da contrattazione provinciale.
Gli adeguamenti annuali automatici previsti dal precedente
contratto
collettivo nazionale di lavoro, vengono mantenuti sino alla data
di
scadenza dello stesso, mentre vengono soppressi con il presente accordo,
in
considerazione del rinnovo biennale della parte retributiva.
Art. 28
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si
ottiene,
dividendo l'importo mensile per il seguente divisore convenzionale 168.
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto,
si
ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il
divisore
convenzionale 26.
Art. 29
Ferma restando la ripartizione del personale nelle qualifiche
"operai",
"impiegati", i lavoratori sono inquadrati in unica scala classificatoria
su
cinque livelli secondo lo schema che segue:
a) primo livello: impiegati;
b) secondo livello: impiegati - operai;
c) terzo livello: impiegati - operai;
d) quarto livello: impiegati - operai;
e) quinto livello: operai
L'inquadramento unico di
base
nazionale.
cui sopra determina livelli comuni
di
paga
L'inquadramento del personale dipendente nei diversi livelli è
determinato
dalle declaratorie e dalle relative esemplificazioni riportate nell'art.
2,
fermo restando che le mansioni non esemplificate nel testo
saranno
inquadrate per analogie nei vari livelli sulla base dei requisiti e
delle
caratteristiche professionali indicati nelle declaratorie.
Art. 30
Con decorrenza dal rinnovo del presente
nazionali
sono quelle indicate nell'allegato "B".
contratto le
paghe base
Art. 31
Al personale normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere
di
continuità, qualora abbia piena e completa responsabilità della gestione
di
cassa, con l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze,
compete
un'indennità di cassa e di maneggio di denaro nella misura del 5%
(cinque
per cento) della paga base nazionale.
Il personale di cui all'art. 6 del presente accordo, viene retribuito
con
la paga base nazionale maggiorata
del 10% (dieci per cento)
relativamente
al livello d'inquadramento, da detto compenso sarà detratto l'importo
di
eventuali percentuali di servizio.
Art. 32
La retribuzione può essere anche parzialmente o totalmente a percentuale
di
servizio.
La percentuale di servizio compete al personale
tavoleggiante,
compresi i familiari del datore di lavoro svolgenti le stesse
e
soggetti alle stesse regole del personale dipendente.
mansioni
La percentuale di servizio va applicata sull'importo netto dei
conti
riguardanti le sole consumazioni.
La percentuale di servizio dovrà
essere
corrisposta entro il limite minimo del 1 0% (dieci per cento) e massimo
del
20% (venti per cento), che sarà applicata a criterio del datore di
lavoro.
Il datore di lavoro può assegnare una parte minima
di
servizio al personale interno.
Applicando il sistema addizionale il
direttamente
dal cliente la percentuale di servizio
del
conto.
della
percentuale
tavoleggiante riscuote
al momento
della presentazione
Applicando
il sistema
globale,
cioè includente
nel prezzo
della
consumazione l'importo della percentuale di servizio, essa viene
riscossa
dal datore di lavoro e che dovrà essere corrisposta al personale non
più
tardi della fine del mese, a meno che tra il personale e datore di
lavoro
non sia stata concordata una modalità diversa.
TITOLO XVII - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO Di LAVORO - PREAVVISO
Art. 33
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a
tempo
indeterminato dando preavviso scritto con raccomandata od altro
mezzo
idoneo a certificare la data di ricevimento, nei termini stabiliti
nel
successivo art. 35.
La comunicazione di recesso, senza preavviso, può avvenire per una
delle
cause sotto elencate (giusta causa), ed a titolo esemplificativo,
rientrano
fra le cause di cui sopra:
- il diverbio litigioso seguito da vie di fatto nell'interno dell'azienda
anche fra i dipendenti;
- l'insubordinazione verso il datore di lavoro o superiori;
- comportamento oltraggioso verso il datore di lavoro o superiori;
- appropriazione di beni aziendali o di terzi nel luogo di lavoro;
- danneggiamento volontario di beni dell'azienda o di terzi presso
l'azienda;
- concorrenza con l'azienda in cui presta la propria opera; esecuzione di
lavori, senza permesso, nell'azienda sia per proprio conto che per
terzi;
- falsificazione di documentazione aziendale;
- assenze non giustificate di oltre tre giornate consecutive o di cinque
nel biennio anche n consecutive;
- il rientro d o l'assenza , malattia o t, infortunio oltre il secondo
giorno dalla data di guarigione.
Art. 34
Nella casistica di licenziamento per giusta causa rientra,
diritto
di preavviso, anche:
- cessazione dell'attività;
- grave difficoltà economiche dell'azienda.
ma con
Art. 35
I termini di preavviso per ambedue le parti contraenti sono:
+-----------------------------------------------------------+
¦Livelli
¦fino a 3 anni ¦fino a 10 anni ¦oltre o 10 anni ¦
¦
¦ servizio
¦ servizio
¦ servizio
¦
+----------+---------------+---------------+----------------¦
¦I
¦60 giorni
¦90 giorni
¦120 giorni
¦
+----------+---------------+---------------+----------------¦
¦II
¦45 giorni
¦60 giorni
¦90 giorni
¦
+----------+---------------+---------------+----------------¦
¦III
¦30 giorni
¦45 giorni
¦60 giorni
¦
+----------+---------------+---------------+----------------¦
¦IV e V
¦20 giorni
¦30 giorni
¦45 giorni
¦
+-----------------------------------------------------------+
Art. 36
Il periodo di preavviso non
di
congedo matrimoniale.
può coincidere con
Al lavoratore preavvisato potranno essere
la
ricerca di nuova occupazione.
il periodo di ferie
concessi brevi
ne
permessi per
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza i termini di preavviso
di
cui all'art. 35 deve corrispondere all'altra una indennità pari
all'importo
della retribuzione di fatto per il periodo di mancato preavviso.
Il periodo di preavviso, sarà computato agli effetti del T.F.R.
TITOLO XVIII - TRATTAMENTO Di FINE RAPPORTO
Art. 37
Al personale dipendente licenziato o dimissionario sarà corrisposto
il
trattamento previsto dalla legge 29.05.1982, n 297. Per quanto riguarda
la
liquidazione si fa riferimento all'art. 26 del presente contratto.
TITOLO XIX - INDUMENTI ED ATTREZZI Di LAVORO
Art. 38
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare
la
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
speciali
E' parimenti a carico del datore di lavoro la spesa relativa agli
indumenti
che i lavoratori siano tenuti
ad usare per ragioni
di
carattere
igienico-sanitario.
Il datore di lavoro è inoltre tenuto a fornire gli attrezzi e gli
strumenti
necessari per l'esecuzione i lavori.
divise
TITOLO XX - LAVORATORI INABILI
Art. 39
Le parti si incontreranno almeno annualmente, a livello regionale
e/o
territoriale,
per valutare congiuntamente i dati in
loro
possesso
sull'entità e sull'andamento dell'occupazione dei lavoratori inabili
per
esaminare i problemi comunemente riscontrati, e per creare condizioni
più
favorevoli per i soggetti interessati e per le imprese in cui essi
operano,
o che potrebbero procedere al loro inserimento.
A tal fine le parti potranno richiedere le consulenze e
di
strutture pubbliche ed associazioni di invalidi.
gli interventi
I lavoratori inabili non rientrano nel computo del limite numerico
8
(otto) dipendenti per l'applicazione del presente contratto.
degli
TITOLO XXI - TUTELA DEI TOSSICODIPENDENTI
Art. 40
Le parti si incontreranno almeno una volta l'anno a livello regionale
allo
scopo di individuare le realtà ove
costituire
comitati
bilaterali
territoriali al fine di orientare, informare e sostenere i
soggetti
interessati a stati di tossicodipendenza, in materia di accesso ai
servizi
sanitari ed inserimento/ mantenimento nella realtà produttiva.
Ai
lavoratori tossicodipendenti,
che si
inseriscono
nei
progetti
riabilitativi della USL o di comunità terapeutiche che rispettano
le
prescrizione ricevute,
qualora si rendesse
necessario, va
concessa
l'aspettativa non retribuita comunque non influente ai fini
dell'anzianità,
per un periodo ritenuto congruo dalle suddette strutture in aggiunta
al
periodo d comporto.
L'aspettativa di
delle
cui sopra è concessa
su
certificazione
periodica
strutture terapeutiche tenendo conto delle
in
ragione della loro specificità.
esigenze
aziendali,
I lavoratori tossicodipendenti non rientrano nel numero
unità
previste per l'applicazione del presente accordo.
delle
anche
otto
TITOLO XXII - LAVORO PART-TIME - GENITORI Di INABILI E TOSSICODIPENDENTI
Art. 41
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il rapporto di
lavoro
prestato con orario ridotto rispetto a quello stabilito dal
presente
contratto.
Il rapporto a tempo parziale ha la funzione di consentire,
flessibilità
della forza di lavoro in rapporto ai flussi di attività nell'ambito
della
giornata, della settimana o dell'anno e nel contempo una risposta valida
ad
esigenze individuali dei lavoratori.
I lavoratori assunti a part-time rientrano nel computo del limite
numerico
degli 8
(otto)
dipendenti,
proporzionalmente all'orario di
lavoro
effettivamente svolto.
Art. 42
L'instaurazione del rapporto di lavoro a tempo parziale dovrà risultare
da
atto scritto, nel quale siano indicate oltre le voci dell'art. 3,
le
seguenti:
- periodo di prova per i nuovi assunti;
- la durata della prestazione lavorativa ridotta e le relative modalità;
- trattamento economico e normativo secondo i criteri di proporzionalità
all'entità delle prestazioni.
Art. 43
I genitori di portatori di handicap e di tossicodipendenti, comprovato
dai
Servizi Sanitari competenti per territorio, che richiedono il passaggio
a
tempo parziale, hanno diritto di precedenza rispetto agli altri
lavoratori.
TITOLO XXIII - CONTRATTO Di FORMAZIONE E LAVORO.
Art. 44
Nel quadro della più generale impresa tra l'U.C.I.C.T. e la FE.NAS.L.C.
C.I.S.A.L. le parti, per le proprie competenze, convengono di attuare
gli
strumenti più idonei siano essi contrattuali che legislativi, al fine
di
utilizzare al meglio l'istituto dei contratti di formazione e lavoro.
L'U.C.I.C.T. e la FE.NA.S.A.L.C.-C.I.S.A.L. constatate le difficoltà che
le
piccole
aziende ricettive e
dei pubblici
esercizi incontrano
per
l'applicazione di detto istituto e quindi l'impossibilità di usufruire
a
pieno dei contratti formazione e lavoro ravvisando in esso uno
strumento
valido per favorire l'incremento
occupazionale giovanile,
concordano
nell'identificazione di attivare comuni interventi per approdare
alle
definizioni della legge n. 863/84.
L'U.C.I.C.T. per mezzo del proprio ente ENFRAU e la C.I.S.A.L. per
mezzo
dell'E.C.A.P., unitariamente convengono di approntare corsi di
formazione
teorici in sostituzione di quelli d'obbligo impartiti dal datore di
lavoro.
A tale scopo sarà insediata una apposita commissione che studierà
le
modalità pratiche per l'effettuazione in comune dei predetti corsi.
I dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, non
rientrano
nel computo numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la durata
del
periodo di formazione.
Nel caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro
in
contratto a tempo indeterminato tale esclusione si protrae per ulteriori
2
(due) anni.
TITOLO XXIV - APPRENDISTATO
Art. 45
La disciplina dell'apprendistato è regolato
dalle
disposizioni del presente contratto.
La durata dei periodi di
appresso
riportata.
dalle norme di
apprendistato è definita
legge, e
nella tabella
Gli eventuali periodi di addestramento effettivamente compiuti presso
altre
aziende verranno riconosciuti per intero all'apprendista ai fini
del
compimento del periodo prescritto, sempre che si riferiscano alla
stessa
attività e non siano intercorse tra l'uno e l'altro periodo,
interruzioni
superiore a 12 mesi.
La durata dell'addestramento o del tirocinio sarà di sei mesi per i
giovani
in possesso di qualifica rilasciata dagli Istituti Professionali di
Stato,
o di attestati di qualifica rilasciati dalle Scuole di
addestramento
professionale regionale o da Enti ed Istituti riconosciuti dalle
Regioni,
sempre che i suddetti titoli siano dell'indirizzo didattico
specifico
rispetto all'attività esplicata nell'apprendimento.
Le percentuali da calcolare sulla paga base nazionale relativamente
alla
retribuzione dell'apprendista sono quelle appresso riportate all'art. 47
e
sono riferiti ai livelli 4 o 3.
Per quanto si riferisce all'assunzione,
ferie,
valgono le norme di legge.
all'orario di
lavoro, alle
Al termine dell'apprendistato, i benefici contributivi previsti dalla
legge
19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni ed integrazioni,
in
materia di previdenza ed assistenza sociale, sono mantenute per un
anno
dopo la trasformazione del rapporto di lavoro , tempo indeterminato.
I dipendenti assunti in qualità di apprendisti non rientrano nel
computo
del limite numerico degli 8 (otto) dipendenti per tutta la
durata
dell'apprendistato
e
per
ulteriore
2
(due) anni dalla data
di
qualificazione.
Art. 46
Il periodo di prova per gli apprendisti è fissata in trenta
giorni
lavorativi, compiuto il periodo di prova l'assunzione diventa definitiva.
Art.
47
La retribuzione degli apprendisti risulta dal calcolo
percentuali
sotto riportate
sulla
paga base
nazionale
del
livello
d'inquadramento.
PERIODO
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1
1
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
anno
LIVELLO
4
4
4
4
4
3
3
3
3
4
3
delle
relativo
PERCENTUALE
50%
60%
70%
80%
90%
50%
60%
80%
90%
70% corso riconosciuto
70% corso riconosciuto
La durata di apprendistato non può superare un periodo di quattro
per
gli assunti aventi un'età superiore ai diciotto anni.
TITOLO XXV - CONTRATTI D'INSERIMENTO
anni
Art. 48
Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di lavoratori privi
di
specifica esperienza lavorativa nel comparto, si applica per un periodo
di
24 (ventiquattro) mesi il trattamento retributivo di seguito riportato:
a) primo anno 85% (ottantacinque per cento) della paga base nazionale
corrispondente al livello d'inquadramento;
b) secondo anno 90% (novanta per cento) della paga base nazionale
corrispondente al livello di inquadramento.
L'instaurazione del rapporto
dovrà
risultare da atto scritto.
di lavoro con contratto
d'inserimento
TITOLO XXVI - TUTELA DELLA SALUTE E DELLA INTEGRITA' FISICA DEL
LAVORATORE
- AMBIENTE DI LAVORO
Art. 49
Le parti firmatarie del presente accordo, al fine di migliorare
le
condizioni di lavoro nelle aziende convengono di promuovere la
ricerca
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare
la
salute e l'integrità fisica dei lavoratori sulla base di quanto in
materia
previsto dalle norme di leggi vigenti, nonché dalle direttive
comunitarie
in tema di prevenzione.
Art. 50
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e
della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo
di
lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od
omissioni,
conformemente alla sua formazione e alle istruzioni ed ai mezzi forniti
dal
datore di lavoro.
In particolare i lavoratori:
a) osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro
e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale;
b) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiatura, gli
utensili,
le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e
altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivo di sicurezza;
le
c) utilizzano in modo appropriato i dispositivo di protezione messi a
loro
disposizione;
d) segnalano immediatamente al datore di lavoro o al preposto le
deficienze
dei mezzi e dispositivo di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre
eventuali condizioni di pericolo di
cui
vengono
a
conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze
o
pericoli, dandone notizia al datore di lavoro o al preposto;
e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivo di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono
di
loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria
o
di altri lavoratori;
g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h) contribuiscono, insieme al datore di lavoro o al preposto,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente
o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei
lavoratori
durante il lavoro.
Art. 51
Le parti firmatarie del presente accordo si incontreranno a
livello
regionale su richiesta di una delle parti, per valutare, sulla base di
dati
in possesso dalle Organizzazioni stipulanti.
L'UCICT nei confronti delle aziende associate, si impegna a
rafforzare
l'iniziativa rivolta ad un generale rispetto,
delle norme
relative
all'ambiente, con particolare riguardo allo smaltimento degli
eventuali
rifiuti tossici e nocivi.
TITOLO XXVII - AZIENDE DI STAGIONE E CONTRATTO A TERMINE
Art. 52
Si considera azienda di stagione, le aziende di cui all'art. 1 del
presente
contratto, che abbiano comunque un periodo di chiusura durante l'anno.
La durata massima e consecutiva di apertura dell'attività
dipendenti
non potrà superare gli 8 (otto) mesi.
con
Per quanto riguarda i complessi ricettivi dell'aria aperta
presente
contratto si applica indistintamente a tutte le aziende.
il
Ai fini dell'applicazione del presente contratto, il limite
numerico
previsto dall'art. 1 (assunzioni fino ad otto dipendenti) non si applica
a
tutte le aziende a carattere stagionale
COSTITUZIONE RAPPORTO Di LAVORO - PERIODO DI PROVA - PREAVVISO
Art. 53
I rapporti di lavoro possono essere costituiti a termine fisso
la
stagione ovvero a tempo determinato od a tempo indeterminato.
Possono essere prorogati una sola
a
quello iniziale.
volta,
Il periodo di prova è stabilito per tutti
15
(quindici) giorni lavorativi.
di
un periodo
per
massimo pari
i lavoratori nella
Sia nel caso di licenziamento che di dimissioni il periodo di
è
fissato in 7 (sette) giorni di calendario.
misura di
preavviso
ULTERIORE DISPOSIZIONE PER ASSUNZIONI A TERMINE
In riferimento a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 23 della legge
28
febbraio 1987, n. 56, l'apposizione di un termine alla durata
del
contratto di lavoro è consentita, oltre a quanto già disposto dalle
leggi
vigenti e dal presente contratto, anche nei seguenti casi:
a) intensificazione temporanea dell'attività derivante da situazione
straordinaria e non prevedibile;
b) per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto di lavoro;
c) esecuzione di servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia
possibile far fronte con la normale forza lavoro.
Il numero dei lavoratori assunti a tempo determinato ai sensi
del
precedenti punti a) e c) , non potranno superare i seguenti limiti:
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
A)
B)
- da 1 a 4
- da 5 a 6
LAVORATORI ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO
A) - 3 unità
B) - 6 unità
Le aziende che non hanno alle dipendenze personale assunto a
tempo
indeterminato possono comunque assumere fino a 3 (tre) dipendenti a
tempo
determinato.
Art. 54
L'orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere, mentre per
i
lavoratori di cui al successivo art. 60 è fissato fino ad un massimo
di
dieci ore giornaliere o sessanta settimanali, da svolgere in base
alle
esigenze dell'azienda in riferimento ai periodi di maggiore
intensità
lavorativa, sempre in armonia ed in ottemperanza delle norme vigenti.
Nel fissare tale durata di lavoro si tiene conto del fatto che le
aziende
di stagione non possono a priori conoscere l'entità del lavoro da
svolgere
che è caratterizzato dalle prenotazioni e disdette della clientela,
dagli
eventi atmosferici,
dalle condizioni climatiche, nonché da altri
e
molteplici eventi che
possono
comunque
ripercuotersi
sull'attività
aziendale.
La distribuzione dell'orario settimanale è fissato in sei giornate,
mentre
la distribuzione dell'orario giornaliero non potrà essere superiore
tre
frazioni o turni.
a
L'orario per la consumazione,
da parte del lavoratore,
dei
pasti
(mezzogiorno e sera), delle colazioni (prima mattina, meta mattina
e
pomeriggio) è fissato in complessive due ore giornaliere.
Tale orario non viene mai considerato orario effettivo lavoro.
Il trattenersi nell'ambiente di lavoro da parte del lavoratore per
sue
determinate esigenze, come il tempo dei riposi intermedi, la
sistemazione
della propria biancheria, la cura e l'igiene della sua persona,
la
consumazione dei pasti e colazioni, il pernottamento non è
considerato
tempo a disposizione del datore di lavoro.
TRATTAMENTO ECONOMICO - VITTO ALLOGGIO
Art. 55
La paga base nazionale è quella indicata nell'allegato "B".
Per il personale la cui durata di lavoro è di 60 ore settimanali la
quota
oraria si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore 208.
Tutte le aziende ivi comprese quelle alberghiere potranno provvedere
alla
somministrazione del vitto ed alla fornitura dell'alloggio ai
propri
dipendenti.
Tale facoltà sarà da verificarsi secondo le
disponibilità
aziendali.
Nel caso di concessione del vitto ed alloggio la
retribuzione
in natura corrispondente sarà determinata ed assoggettata agli
di
legge secondo le norme vigenti.
Istituti
FERIE - GRATIFICA NATALIZIA
Art. 56
Tenuto conto delle esigenze aziendali, al dipendente che
abbia
usufruito del periodo feriale durante il rapporto di lavoro
stagionale,
sarà erogata l'indennità sostitutiva in aggiunta alla normale
retribuzione.
non
Per quanto concerne la tredicesima mensilità considerata la
particolarità
del rapporto di lavoro stagionale, essa potrà essere erogata anche in
ratei
mensili in aggiunta alla normale retribuzione.
CONGEDO MATRIMONIALE
Art. 57
Nulla è dovuto al lavoratore in caso di matrimonio nel periodo
è
alle dipendenze di aziende a carattere stagionale.
in cui
LAVORO PART-TIME
Art. 58
Per lavoro a tempo parziale (part-time) si intende il lavoro
con
orario inferiore alle 40 ore settimanali.
prestato
T.F.R. - CASSA ASSISTENZA PREVIDENZA
Art. 59
In considerazione
verrà
della brevità del rapporto
di
lavoro
il
T.F.R.
corrisposto
rapporto
stesso.
direttamente
al
dipendente
alla
risoluzione
del
TITOLO XXVIII - PERSONALE CON ORARIO Di LAVORO DISCONTINUO
Art. 60
Sempre in osservanza della tabella indicante le occupazioni che
richiedono
lavori discontinui o di semplice attesa o custodia alle quali non
è
applicabile la limitazione di orario sancita dall'art. 1 del D.R.L.
15
marzo 1923, n. 692, approvata con R.D. del 6 dicembre 1923, n. 2657
e
pubblicata nella G.U. n. 299 del 21 dicembre 1923, sono considerati tali
le
seguenti figure professionali:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
-
custodi;
guardiani diurni e notturni;
portieri;
uscieri ed inservienti;
commessi di negozio nella città con meno di 50 mila abitanti;
camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi,
trattorie, esercizi pubblici in genere;
g) - personale addetto ai lavori di carico scarico;
h) - addetti ai centralini telefonici privati;
i) - impiegati di albergo le cui mansioni implichino i rapporti con la
clientela, così detti impiegati di bureau come ad esempio:
cassieri,
segretari, addetti al ricevimento;
l) - interpreti alle dipendenze di alberghi o agenzie di viaggio e
turismo.
TITOLO XXIX - ESCLUSIVITA' DI STAMPA - ARCHIVIO CONTRATTI - DISTRIBUZIONE
CONTRATTI
Art. 61
Il presente contratto
conforme all'originale,
è edito dalle
parti
stipulanti, le quali ne hanno insieme l'esclusività a tutti gli
effetti.
E'
vietata
la riproduzione
parziale
o
totale
senza
preventiva
autorizzazione delle Organizzazioni contraenti.
Art. 62
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive
sull'organizzazione
dell'archivio della contrattazione collettiva ed ai sensi dell'art.
17
della legge 963/88, le parti contraenti si impegnano ad inviare al
CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) - Archivio Contratti Via
Davide Lubin, 2 - Roma, copia del presente CCNL.
Art. 63
Le parti in coerenza con lo spirito di cui alla premessa, convengono
di
assegnare al presente CCNL anche il ruolo di strumento di documentazione
e
di lavoro finalizzato sia alla estensione, di comune accordo,
della
rappresentanza delle parti firmatarie sia al servizio ai lavoratori
che
dalla applicazione del presente contratto ne scaturisce.
Con tale valenza vanno considerati anche gli allegati
testo
contrattuale.
contenuti
Per il loro utilizzo avrà valore esclusivamente l'edizione
a
cura delle parti stipulanti il presente contratto.
nel
predisposta
Art. 64
I titolari delle Aziende sono tenuti a distribuire gratuitamente ad
ogni
singolo dipendente in servizio e neo assunto copia del presente
contratto.
TITOLO XXX - STIPULAZIONE CONTRATTI INTEGRATIVI
Art. 65
Dopo un mese dalla firma del presente contratto per ogni provincia
potranno
essere stipulati contratti provinciali integrativi per regolamentare
quanto
ad essi specificamente demandato per competenza dal presente contratto.
TITOLO XXXI - RECLAMI E CONTROVERSIE
Art. 66
Per l'esame
e
la risoluzione
di tutte
le controversie
inerenti
l'interpretazione e l'applicazione del presente contratto e di
contratti
integrativi le parti si impegnano in tempestivi incontri e convengono
che,
prima di adire le vie giudiziarie, oltre a rivolgersi al Centro
di
Assistenza Contrattuale dovrà essere in ogni caso essere tentata
la
conciliazione tramite le Organizzazioni contraenti ai diversi livelli.
TITOLO XXXII - CENTRO Di ASSISTENZA CONTRATTUALE
Art. 67
Le parti sentono la necessita di costituire un Centro di
Assistenza
Contrattuale paritetico per esaminare, per gestire servizi
e
proporre soluzione alle tematiche appresso specificate:
comuni
a) assistere le imprese che ne facciano richiesta per l'instaurazione dei
rapporti di lavoro di cui al terzo comma dell'art. 23 della legge n.
56
del 1987;
b) esaminare le problematiche relative alle direttive dell'Unione Europea
concernente l'istituzione
di procedure
per
l'informazione e
la
consultazione dei lavoratori;
c) approfondire i temi connessi alla classificazione del personale, con
particolare riferimento all'esame comparativo con i sistemi
turistici
della piccola azienda in atto nei sistemi turistici di altri paesi,
con
particolare riguardo a
quelli
dell'Unione
Europea
e
dell'area
Mediterranea ed alla necessità
di
adeguamento
al
processo
di
trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto.
TITOLO XXXIII - PENSIONE INTEGRATIVA
Art. 68
Le parti concordano di esaminare le tematiche connesse
all'istituzione
della previdenza complementare in relazione al dibattito in atto ed
al
decreto legislativo n. 124 del 1993, che allo stato attuale le
rende
inattuabili.
Conseguentemente il Centro di Assistenza Contrattuale è
ad
esaminare,
per mezzo di una commissione paritetica di
le
problematiche connesse anche
in relazione
all'attività
Cassa
Assistenza Previdenza.
impegnato
esperti,
della
TITOLO XXXIV - DECORRENZA E DURATA
Art. 69
Il presente contratto decorre dal 31.03.1995 ed avrà scadenza il
30.03.1999
per quanto concerne la parte normativa.
La CISAL presenterà
da
consentire l'apertura
prima
della sua scadenza.
la
propria
piattaforma
delle trattative
almeno
contrattuale
90
nel
modo
(novanta) giorni
Le parti nel rispetto dell'accordo tra Governo e sindacati,
sottoscritto
dalla CISAL il 22.12.1994, si impegnano a mantenere la normativa
generale
prevista in detto accordo sia sul piano procedurale che economico nel
caso
di ritardo o di mancato accordo.
Le parti verificheranno nell'ambito delle imprese minori e
compatibilmente
con le loro esigenze lo stato di avanzamento delle procedure
pari
opportunità per le donne.
TITOLO XXXV - DIRITTI SINDACALE - TRATTENUTE SINDACALI
di
Art. 70
Le parti riconoscono, che data la tipicità delle imprese e la loro
ridotta
dimensione operativa
non è possibile
l'individuazione di
normativa
sindacali di carattere generale, ma intendono comunque salvaguardare
la
partecipazione del lavoratore
alla vita sindacale,
e perciò
viene
concordato che ciascun lavoratore potrà usufruire nel corso dell'anno
di
permessi sindacali retribuiti nei limiti di dieci ore, che
saranno
richiesti
al datore di lavoro dalle
Organizzazioni
Sindacali
del
lavoratore.
Art. 71
Le trattenute per contributi sindacali, vengono operate dal datore
di
lavoro, a titolo gratuito, sulle retribuzioni dei lavoratori il
cui
rapporto di lavoro sia regolato dal presente CCNL, in base a
deleghe
individuali, firmate dai singoli interessati:
Le deleghe devono essere inoltrate al
delle
Organizzazioni Sindacali alle quali va
versamento
della trattenuta.
datore
di lavoro per
effettuato
mezzo
il relativo
Art. 72
I datori di lavoro e i lavoratori verseranno per il tramite della
Cassa
Assistenza Previdenza alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del
presente
accordo, un contributo calcolato sulla paga base nazionale a titolo
di
quota di assistenza contrattuale, che sarà utilizzata, anche per
l'attività
del Centro di Assistenza Contrattuale.
TITOLO XXXVI - CODICE DISCIPLINARE (Redatto al sensi dell'art. 7 della
legge n. 300, del 20 maggio 1970)
Art. 73 - DOVERI DEL LAVORATORE.
Il lavoratore deve esplicare l'attività per la quale è stato assunto con
il
massimo impegno e la massima diligenza ed in particolare:
1) osservare l'orario di lavoro stabilito con il datore di lavoro chi per
esso ed adempiere a tutte le formalità che l'azienda ha posto in
essere
per il controllo delle presenze;
2) svolgere tutti i compiti che gli verranno assegnati dal datore di
lavoro
o chi per esso, nel rispetto delle norme del contratto
collettivo
applicato in azienda e delle disposizioni attuative con la
massima
diligenza ed assiduità;
3) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda
evitando
di
propagare,
specialmente
alla
concorrenza,
notizie
riguardanti le strategie di mercato usate ed in uso presso
l'azienda
stessa;
4) in merito alla posizione assegnatagli ed ai compiti inerenti, il
lavoratore deve evitare di trarre in qualunque e qualsiasi
modo,
profitti propri a danno dell'azienda in cui lavora evitando altresì
di
assumere impegni ed incarichi, nonché svolgere attività contrarie
agli
obblighi e doveri assunti in merito al rapporto di lavoro.
Si
richiama
a proposito il R.D.L. del 13 novembre 1924, n. 1825 convertito in
Legge
il 18 marzo 1925, n. 562.
5) usare la massima cortesia, anche nei modi e sistemi di presentazione,
con la clientela e tutto il pubblico che per qualsiasi motivo
trattiene
rapporti con l'azienda;
6) divieto assoluto di ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi
oltre il normale orario di lavoro prestabilito, salvo che vi
sia
autorizzazione dell'azienda ovvero per quanto previsto dal
contratto
collettivo o da disposizioni legislative;
7) rispettare tutte le disposizioni in uso presso l'azienda e dettate dai
titolari e/o superiori se non contrastanti
collettivo
applicato e con leggi vigenti.
con il
contratto
DISPOSIZIONI DISCIPLINARI
I Lavoratori che si renderanno inadempienti ai doveri inerenti
all'attività
da svolgere in riferimento al rapporto di lavoro instaurato,
saranno
sanzionati in base alla gravita dell'inadempienza commessa con:
1) - rimprovero verbale;
2) - rimprovero scritto;
3) - multa non superiore all'importo di 4 (quattro) ore della
retribuzione
base;
4) - sospensione dal lavoro e della retribuzione per un periodo non
superiore a dieci giorni.
Non è possibile adottare alcun provvedimento disciplinare più grave
del
rimprovero
verbale,
nei
confronti
del
lavoratore
senza
avergli
preventivamente contestato l'addebito ed averlo sentito in sua difesa
in
ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale
non
possono essere applicati prima che siano trascorsi 5 (cinque) giorni
dalla
contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
La comunicazione degli addebiti dovrà essere fatta con
comunicazione
scritta
contenente la specificazione
dell'infrazione
commessa.
Il
lavoratore avrà la possibilità di presentare le controdeduzioni a
sua
difesa entro 5 (cinque) giorni.
L'adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere preso entro
10
(dieci) giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore
per
presentare le sue giustificazioni.
Tale decisione dovrà essere
comunicata
al lavoratore con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I provvedimenti
e/o
del
rimprovero
verbale,
scritto
o
della
multa
sospensione saranno presi nei confronti dei lavoratori che:
a) risultano assenti ingiustificati dal lavoro per uno più giorni
consecutivi fino ad massimo di 3 (tre);
b) abbiano abbandonato il posto di lavoro senza giustificato motivo;
c) abbiano ritardato senza giustificato motivo l'inizio del lavoro e/o lo
sospendono e/o ne anticipano la cessazione;
d) non eseguono il lavoro assegnato con assiduità ovvero lo eseguono con
noncuranza e/o negligenza,
e) procurino guasti, anche non gravi, a cose, attrezzature, impianti e
quant'altro esistente presso l'azienda;
f) contravvengono al divieto di fumare ove tale divieto sia indicato con
apposito cartello ovvero sia stata fatta regolare comunicazione di
divieto di fumare durante l'orario di lavoro;
g) contravvengono al divieto di accettare mance dalle clientela
dell'azienda o da fornitori della stessa e che comunque le promuove e
le
sollecitino;
h) non rispettino le norme e le regolo stabilite nel contratto collettivo
applicato in azienda o che portino pregiudizio alla sicurezza
alla
disciplina, all'igiene ed alla morale.
E' evidente che il rimprovero verbale ed il rimprovero scritto
saranno
adottati per le mancanze di minor rilievo, la multa e la sospensione per
le
mancanze di maggior rilievo.
Il lavoratore che intende impugnare il provvedimento disciplinare preso
nei
suoi confronti può avvalersi della procedura dell'art. 6, comma 6
della
Legge 20 maggio 1970, n. 300.
Il lavoratore risponde in proprio delle perdite e di danni
arrecati
all'azienda per quanto ad esso imputabili per negligenza o colpa grave.
TITOLO XXXVII - COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Art. 74
Per
tutte
relative
le
controversie
individuali
o
collettive
all'applicazione del presente contratto, è prescritto il tentativo
di
conciliazione in sede sindacale, secondo le norme e modalità stabilite
dal
presente articolo.
Anche per le controversie relative a licenziamenti individuali, di cui
alla
legge 15 luglio 1966, n 604, ed alla legge 20 maggio 1970, n 300
e
successiva 11
maggio 1990,
n 108, non derivanti da
provvedimento
disciplinare, devono essere ugualmente fatti tentativi di composizione.
I verbali di conciliazione o di mancato accordo, redatti in quattro
copie,
dovranno essere sottoscritti dagli interessati e dalle
Organizzazioni
Sindacali.
Due copie del verbale saranno inviate all'Ufficio
Provinciale
del Lavoro (legge 11 agosto 1973, n 533).
La parte interessata, sia essa dipendente che datore di lavoro,
alla
definizione della controversia è tenuta a richiedere il tentativo
di
conciliazione tramite l'Organizzazione Sindacale alla quale sia iscritta.
L'Organizzazione Sindacale che ha ricevuto il mandato di conciliazione
deve
a sua volta denunciare la controversia sia alla parte interessata
che
all'Organizzazione contrapposta per mezzo di lettera raccomandata
con
ricevuta di ritorno.
Tale lettera raccomandata deve contenere oltre al motivo della
controversia
il luogo, il giorno e l'ora in cui sarà esperito il tentativo
di
conciliazione, l'incontro deve avvenire entro e non oltre 15 giorni
dalla
data della lettera raccomandata.
ALLEGATO A
1) CONTRIBUZIONE AL 18%
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Contributi¦A carico
¦Prestazioni
¦A favore
¦
+----------+--------------+----------------------+----------------------¦
¦5,00%
¦datore lavoro ¦Pensione integrativa ¦Dipendente
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦4,00%
¦datore lavoro ¦Pensione integrativa ¦Datore lavoro
¦
+----------+--------------+----------------------+----------------------¦
¦4,50%
¦datore lavoro ¦Infortuni/integrazione¦Dipendente
¦
¦
¦
¦malattia e varie
¦e Datore lavoro
¦
¦0,50%
¦Dipendente
¦
¦(alcune prestazioni
¦
¦
¦
¦
¦sono anche a favore
¦
¦festività ¦
¦
¦dei familiari a
carico)¦
¦soppresse ¦
¦
¦
¦
+----------+--------------+---------------------------------------------¦
¦2,00%
¦datore lavoro ¦Funzionamento della "CAP"
¦
+----------+--------------+---------------------------------------------¦
¦1,00%
¦datore lavoro ¦Quote assistenza
¦
¦
¦
¦contrattuale
¦
¦1,00%
¦Dipendente
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
2) CONTRIBUZIONE AL 12 %
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Contributi¦A carico
¦Prestazioni
¦A favore
¦
+----------+--------------+----------------------+----------------------¦
¦5,00%
¦datore lavoro ¦Pensione integrativa ¦Dipendente
¦
+----------+--------------+----------------------+----------------------¦
¦2,50%
¦datore lavoro ¦Infortuni/integrazione¦Dipendente
¦
¦
¦
¦malattia e varie
¦(alcune prestazioni
¦
¦0,50%
¦Dipendente
¦
¦sono anche a favore
¦
¦
¦
¦
¦dei familiari a
carico)¦
¦festività ¦
¦
¦
¦
¦soppresse ¦
¦
¦
¦
+----------+--------------+---------------------------------------------¦
¦2,00%
¦datore lavoro ¦Funzionamento della "CAP"
¦
+----------+--------------+---------------------------------------------¦
¦1,00%
¦datore lavoro ¦Quote assistenza
¦
¦
¦
¦contrattuale
¦
¦1,00%
¦Dipendente
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
ALLEGATO B
+----------------------------------------------------------+
¦LIVELLI
¦
(1) Minimo tabellare
¦
(2)
¦
¦
+-------------------------------¦ Contingenza ¦
¦
¦dal 30.03.1995 ¦dal 01.01.1996 ¦
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦I
¦907.424
¦980.017
¦1.011.139
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦II
¦809.446
¦874.201
¦1.002.160
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦III
¦614.163
¦663.296
¦ 995.026
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦- 18 anni
¦587.605
¦634.613
¦ 916.411
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦IV
¦548.940
¦592.885
¦ 990.618
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦- 18 anni
¦511.344
¦552.251
¦ 908.512
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦V
¦492.367
¦531.756
¦ 986.045
¦
+------------+---------------+---------------+-------------¦
¦- 18 anni
¦454.810
¦491.194
¦ 904.566
¦
+----------------------------------------------------------+
+----------------------------------------------+
¦LIVELLI
¦
(3) Paga base nazionale
¦
¦
+---------------------------------¦
¦
¦dal 30.03.1995 ¦dal 01.01.1996 ¦
+------------+----------------+----------------¦
¦I
¦1.919.563
¦1.991.156
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦II
¦1.811.606
¦1.876.361
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦III
¦1.609.189
¦1.658.322
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦- 18 anni
¦1.504.016
¦1.551.024
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦IV
¦1.539.558
¦1.583.503
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦- 18 anni
¦1.419.856
¦1.460.763
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦V
¦1.478.412
¦1.517.801
¦
+------------+----------------+----------------¦
¦- 18 anni
¦1.359.376
¦1.395.760
¦
+----------------------------------------------+
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le parti intendono precisare per sollevare ogni ombra di dubbio
vari
termini di
retribuzione indicati nel
presente contratto
collettivo
nazionale di lavoro danno atto di quanto segue:
sui
a) "Minimo tabellare" si intende gli importi contrassegnati nella colonna
(1) della suindicata tabella, relativamente agli anni 1995 e 1996;
b) "Contingenza" si intende gli importi contrassegnati nella colonna (2)
della suindicata tabella;
c) "Paga base nazionale" si intende gli importi contrassegnati nella
colonna (3) della suindicata tabella, relativamente agli anni 1995 e
1996;
d) "Retribuzione di fatto" si intende la retribuzione percepita dal
lavoratore comprensiva della paga base nazionale, eventuali scatti
di
anzianità ed eventuali altri elementi individuali.
ALLEGATO C
Art. 1
L'U.C.I.C.T. e la C.I.S.A.L. - FE.NA.S.A.L.C. ciascuna per le
proprie
competenze convengono di attuare gli strumenti più idonei, siano
essi
contrattuali che legislativi, al fine di utilizzare al meglio
l'istituto
dei contratti di formazione e lavoro, ed esprimono, così, la volontà
di
recepire le disposizioni della legge 19 dicembre 1984, n. 863 e
successive
integrazioni e modificazioni.
Le parti provvederanno all'invio della copia del presente accordo
al
Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale al fine di
ottenere
l'esonero della procedura di approvazione da parte della
competente
Autorità Pubblica (C.R.I.) in attuazione a quanto disposto dal comma
3
dell'art. 3 D.L. 29 marzo 1991, n. 108 convertito nella legge 1
giugno
1991, n. 169.
I progetti di formazione definiti tra le parti a livello
territoriale
verranno depositati presso gli Uffici Provinciali e Regionali del Lavoro
e
della Previdenza Sociale ai fini del rilascio immediato alle
aziende
associate alla U.C.I.C.T. dell'autorizzazione all'avviamento al lavoro
da
parte
degli
Uffici Circoscrizionali per
l'impiego
territorialmente
competenti.
Art. 2
Il progetto di formazione deve indicare l'iter professionale dei
lavoratori
interessati, l'inquadramento di ingresso e quello finale da conseguire
al
termine del contratto di formazione e lavoro.
Il contratto di formazione e lavoro dovrà risultare da atto scritto.
Il contratto di formazione e lavoro mirato alla acquisizione di
qualifiche
elevate (Tipo
"A.
1
") è consentito per il conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al 2 livello di inquadramento ed avrà
durata
di 24 mesi. Tali contratti devono prevedere una formazione teorica pari
a
130 ore da effettuarsi in luogo della prestazione lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ala acquisizione di
qualifiche
intermedie (Tipo
"A.2")
è consentito per
il
conseguimento
delle
professionalità corrispondenti al 3 e 4 livello di inquadramento ed
avrà
una durata di 24 mesi.
Tali contratti devono prevedere una
formazione
teorica pari a 80 ore da effettuarsi in luogo della prestazione
lavorativa.
Il contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare
l'inserimento
professionale mediante una
esperienza
lavorativa
che
consenta
un
adeguamento delle
capacità professionali al
contesto produttivo
ed
organizzativo (Tipo "B") avrà una durata massima di 12 mesi e
deve
prevedere una formazione teorica pari a 20 ora da effettuarsi in
luogo
della prestazione lavorativa.
La stipula di tale contratto è consentita per il conseguimento
delle
qualifiche previste al 5 livello del presente C.C.N.L..
In caso di sospensione legale del rapporto di lavoro, il contratto
di
formazione e lavoro verrà prorogato per un periodo di durata pari
alla
sospensione medesima, solo nel caso in cui gli Istituti previdenziali
ed
assistenziali
riconoscano
il
diritto
alla
proroga
dei
benefici
contributivi.
La formazione teorica-pratica sarà effettuata dal personale qualificato
o
dal datore di lavoro, nonché dai propri familiari collaboratori.
Art. 3
Ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sarà
assicurata
il trattamento economico e normativo di cui al presente C.C.N.L..
In caso di assenze dal lavoro con diritto di conservazione del posto,
al
lavoratore assunto in contratto di formazione e lavoro, spetterà
il
trattamento economico previsto dalle norme di legge.
Nessuna integrazione è prevista a carico del datore di lavoro.
Art. 4
Le parti
s'impegnano
di incontrarsi ogni
qualvolta la
disciplina
legislativa del contratto di formazione e lavoro subisca modifiche.
Spett.le
OGGETTO: PROGETTO CONTRATTO DI FORMAZIONE E LAVORO AL SENSI DELL'ART. 3
DELLA LEGGE N. 863/84 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED
INTEGRAZIONI.
Il sottoscritto
...........................................................
nella qualità di
..........................................................
della Ditta
...............................................................
ubicata in .............. Via/P.zza ............. n:......
Pr..............
esercente l'attività di ..................codice
Istat.....................
contratto applicato settore Turismo aziende minori sottoscritto in data
28
maggio 1992 e rinnovato in data 6 aprile 1995 dalla U.C.I.C.T. Unione
Cristiana Italiana Commercio e Turismo e la C.I.S.A.L. - FE.NA.S.A.L.C.
Federazione nazionale Sindacati Autonomi Lavoratori Commercio.
CHIEDE
che venga approvato Il progetto di formazione
al
conseguimento della/e qualifica/che finali di:
e
lavoro
relativo
a) N............... qualifica................. durata CFL mesi........
livello iniziale di inquadramento livello finale
.....................;
b) N............... qualifica................. durata CFL mesi........
livello iniziale di inquadramento livello finale
.....................;
A tal fine dichiara che alla data odierna escluso
Interessati
i lavoratori
al presente progetto, questa azienda occupa n.......... dipendenti, di
cui:
a) - Impiegati n ....... operai n ........... apprendisti n .......
b) - uomini n .......... donne n ............
c) - a tempo indeterminato n..... a tempo determinato n....... CFL n....
La formazione consisterà nell'impartire le
nozioni teorico
pratiche
necessarie per lo svolgimento delle mansioni ed il conseguimento
della
qualifica oggetto della formazione stessa e consentirà
l'inserimento
graduale nella posizione lavorativa a seguito di progressiva
acquisizione
della capacità professionali
cui è preordinata
la formazione.
La
formazione sarà impartita nei locali dell'azienda sotto la guida
del
titolare o di altre persone qualificate. I contenuti
dell'istruzione
avranno particolari riferimenti a:
.........................................................................
.
.........................................................................
.
Ai lavoratori assunti in contratto di formazione e lavoro spetterà
il
trattamento economico retributivo previsto dal C.C.N.L. sopra menzionato.
Si dichiara inoltre di non
aver effettuato negli
ultimi 12
mesi
licenziamenti per riduzione del personale la cui professionalità
sia
attinente a quella che debbono conseguire i lavoratori da assumere
con
contratto di formazione e lavoro e di non avere in atto sospensioni
dal
lavoro, ai sensi della Legge 12.08.1977, n. 675 art. 2, di lavoratori
in
possesso della stessa professionalità.
Si dichiara inoltre che ai sensi del comma 4 dell'art.
n.
233/91 i lavoratori non verranno impiegati in mansioni
a
quelli risultati dalla richiesta d'avviamento.
25 della Legge
non equivalenti
firma del legale rappresentante.....................
Allegato: attestato d'iscrizione dell'azienda all'U.C.I.C.T.
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