ûûûûû
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
PER I LAVORATORI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DI IGIENE URBANA
31 ottobre 1995
ERRATA CORRIGE
Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro.
III. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO
Pag. 23 - Procedura di verifica di conformità.
Nel 1° capoverso, laddove è riportato "Commissione centrale
dell'impiego",
il termine "centrale" va sostituito con "regionale".
Art. 48 - Prerogative e permessi sindacali.
Paragrafo III. PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI
Pag. 91 - Il terzultimo capoverso va sostituito con il seguente:
"Non competono ai suddetti dirigenti sindacali, che fruiranno di
permessi
sindacali annuali, gli indumenti di lavoro".
ACCORDO NAZIONALE 31 ottobre 1995
Addì 31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
tra
la FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene
Ambientale)
rappresentata dal Presidente arch. Giuseppe Sverzellati, dalla
Commissione
Relazioni Industriali costituita dal Presidente prof. Giuseppe
Corticelli,
dai componenti dr. Marco Carpani, dr. Antonio Longo, ing. Giuseppe
Sorace
e dr. Marco Pietrangelo, Dirigente del Servizio Lavoro, con
l'assistenza
dei Dirigenti aziendali dr. Raffaele Borghi, dr. Marco Calonaci,
dr.
Giancarlo Cappelli, dr. Luciano Cedrone, dr. Andrea
la
collaborazione del dr. Tiziano Bianconcini
Cirelli
e
con
e
le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori
la FP-CGIL (Federazione Lavoratori Funzione Pubblica) rappresentata
dal
Segretario nazionale Carlo Podda; dal Coordinatore nazionale
Mazzino
Tamburini,
coadiuvato dalla Delegazione Trattante: Marisi
Daniela,
Quintarelli Silvano, Strazzari Mauro, Monini Giorgio, Bettini
Marino,
Gobbi Giuliano, Antoniucci Andrea, Fasano Giustina, Baldi
Giovanni,
Picciotto Pino;
la FIT-CISL (Federazione Italiana Trasporti) rappresentata dal
Segretario
generale
Giuseppe
Surrenti;
il Settore
Ausiliari
del
Traffico
rappresentato da Pierluigi Pezzi Segretario Responsabile, da
Costantino
Trombetta Segretario nazionale, coadiuvato da Francesco Bisceglia con
la
partecipazione dei Segretari regionali responsabili: Agostinelli
Leonardo,
Bertotti Andrea, Bisbano Angela, Caruso Enrico, Del Giudice
Antonio,
Fiorentini Dario, Framarin Giorgio, Furfaro Claudio, Furioso
Antonio,
Lapadula Marilena, Mondolo Ennio, Noviello Ernesto, Prati
Giuseppe,
Proglio Massimo, Pusceddu M. Luisa, Ranieri Saverio, Romen Gotthard,
Romeo
Vincenzo, Tamburini Roberto, Tecce Guido, Vernice Francesco e con
la
partecipazione dei rappresentanti: Maurizio Becucci, Fabrizio
Beltrame,
Luigi Coniglio, Antonio Farris, Giuseppe Fenu, Adriano Ferraris,
Gaetano
Grado, Domenico Lobianco, Maurizio Marozzi, Rinaldo Mostabilini,
Alfredo
Penso, Pierangelo Presenti, Francesco Tomaiolo;
la UILTRASPORTI (Settore Ausiliari del Traffico e Portuali)
rappresentata
dal Segretario generale Sandro Degni, dal Segretario nazionale
Paolo
Carcassi, da Marco Pecorari del Dipartimento nazionale ausiliari
traffico
e
Portuali
UILT,
da Dino Milioni, Presidente della
Commissione
contrattuale nazionale, da Pasquale Ruggiero della Direzione
nazionale
UILT assistiti dai dirigenti aziendali I.U. Stefano Bertinelli,
Orazio
Colapietra, Luigi Chiari, Nicola Gagliardi, Giorgio Reato,
Maurizio
Molinari, Venerino Nicoletti e dal rappresentante dei quadri
Gianfranco
Cardoni
è stato stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo
del
CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana,
il
quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente
CCNL
stipulato l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.
VERBALE DI ACCORDO
Addì 31.10.95 presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
tra
la FEDERAMBIENTE (Federazione Italiana Servizi Pubblici Igiene
Ambientale)
rappresentata dal Presidente arch. Giuseppe Sverzellati, dalla
Commissione
Relazioni Industriali costituita dal Presidente prof. Giuseppe
Corticelli,
dai componenti dr. Marco Carpani, dr. Antonio Longo, ing. Giuseppe
Sorace
e dr. Marco Pietrangelo, Dirigente del Servizio Lavoro, con
l'assistenza
dei Dirigenti aziendali dr. Raffaele Borghi, dr. Marco Calonaci,
dr.
Giancarlo Cappelli, dr. Luciano Cedrone, dr. Andrea Cirelli e con
la
collaborazione del dr. Tiziano Bianconcini
e
la FIADEL-CISAL (Federazione Italiana Autonoma Dipendenti Enti
Locali)
rappresentata dal Segretario nazionale FIADEL dr. Antonio Marrone,
dal
Segretario Unione CISAL dr. Diego Miraglia, dai Vice Segretari
nazionali
FIADEL dr. Antonino Dragotto e Franco Scalbi con la partecipazione
dei
componenti il Consiglio Nazionale FIADEL: Luciano Tafani, Giovanni
Ronci,
Giorgio
Mazzucchelli, Giuseppe Romito, Luigi Verzicco
e
con
la
partecipazione dei Segretari della Federazione Aziendale FIADEL:
Angelo
Pellicciari e Pasquale Bolzonella
è stato stipulato l'Accordo Nazionale Interfederale per il rinnovo
del
CCNL per i dipendenti delle Aziende Municipalizzate di Igiene Urbana,
il
quale sostituisce integralmente e a qualsiasi effetto il precedente
CCNL
stipulato l'1.10.91 e scaduto il 31.7.94.
La FEDERAMBIENTE e la FIADEL-CISAL si danno, altresì, atto che gli
artt.
1, 10, 20, 26, 50, 52 e 54 del sopra citato Accordo Nazionale
sono
sostituiti dalle norme, nonché integrati da dichiarazioni a verbale
della
FIADEL-CISAL, entrambe riportate in allegato.
PROTOCOLLO PROGRAMMATICO
Il rinnovo del CCNL per i lavoratori delle aziende di igiene
ambientale
del settore pubblico e di quello privato si colloca in un periodo
di
particolare urgenza ambientale.
La risorsa ambiente, la sua tutela e valorizzazione appartengono a
quella
sfera di diritti inalienabili che deve caratterizzare una società
moderna
e democratica quale è la nostra.
La crescente domanda di servizi qualificati che proviene dalla
popolazione
e la pressante esigenza di trovare soluzioni adeguate al problema
rifiuti
fanno sì che il ruolo ricoperto dalle Aziende d'igiene urbana, siano
esse
pubbliche o private, dovrà avere un'importanza sempre più strategica
nella
società.
Essenziale diventa su tali questioni il coinvolgimento dei
cittadini,
attraverso le associazioni in cui essi liberamente si organizzano.
Il ruolo e le responsabilità delle istituzioni pubbliche, come
previsto
dall'art. 6 della legge n. 142/90 sull'ordinamento delle Autonomie
locali,
sono determinanti e vanno valorizzati attraverso l'espletamento di
tutte
le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo ad esse demandate.
Bisogna continuare a perseguire l'obiettivo della piena applicazione
delle
recenti disposizioni legislative del settore dello smaltimento di tutti
i
rifiuti urbani e speciali, in termini di nuovi impianti (riciclaggio
e
riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) e di pieno
utilizzo
delle risorse economiche esistenti.
Particolare attenzione va rivolta al potenziamento e alla diffusione
degli
impianti per lo smaltimento dei rifiuti industriali, vero "buco
nero"
dell'intero sistema rifiuti.
In tale quadro e per corrispondere a queste esigenze, deve
essere
perseguita una politica di innovazione e di riorganizzazione dei
servizi
ambientali
che incida profondamente su quei sistemi gestionali
e
organizzativi che, attualmente, agiscono come vincoli allo
sviluppo
dell'attività delle imprese del settore.
A questo scopo, sul versante della gestione vanno ricercate le
soluzioni
più idonee attraverso l'adeguamento delle imprese, pubbliche o
private,
affinché siano dotate di tutti gli strumenti normativi, legislativi
e
finanziari necessari per l'erogazione dei servizi capaci di soddisfare
la
domanda proveniente dall'utenza. È necessario prevedere, in un
prossimo
futuro, aziende quali soggetti addetti alla salvaguardia
dell'equilibrio
ambientale, negli aspetti di tutela dell'aria, del suolo e dell'acqua.
In questo ambito le aziende sono impegnate a svolgere un ruolo
di
regolazione del sistema sbarrando, attraverso un'accresciuta efficacia
e
una migliore qualità del servizio, l'ingresso nel settore a tutti
gli
elementi che, attraverso la logica dell'aggiudicazione
al
massimo ribasso, lo stanno di fatto inquinando.
dell'appalto
Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per
conseguire
una sostanziale omogeneità economica e normativa, per ogni
di
gestione dei servizi di igiene ambientale.
forma
Le parti stipulanti pertanto auspicano che:
a)si pervenga in tempi realistici alla definizione di un unico CCNL per
il
settore della nettezza urbana coinvolgente sia le aziende
municipalizzate
che quelle private;
b)si operi nel frattempo per un'armonizzazione dei contratti
collettivi
nazionali di lavoro operanti nel settore;
c)si sviluppino relazioni industriali funzionali al recupero di
efficienza
e di competitività delle imprese municipalizzate tenendo conto
delle
rilevanti trasformazioni in atto negli assetti societari delle imprese
e
dei modelli di organizzazione delle attività produttive e di servizi;
d)si contribuisca al miglioramento del servizio anche tenendo in
debito
conto le esigenze delle comunità locali;
e)si
dia
piena
attuazione
a
quanto
previsto
dal
Protocollo
interconfederale del 23.7.93 in materia di relazioni sindacali
e
contrattazioni.
È necessario inoltre operare per:
1)il rilancio e il potenziamento delle aziende affinché attraverso
la
acquisizione di molteplici servizi a valenza ambientale, riguardanti
tutto
il ciclo completo dello smaltimento dei rifiuti, della depurazione
delle
acque e del monitoraggio dell'aria, realizzino, nel concreto,
la
trasformazione da Azienda di igiene urbana in Azienda di
igiene
ambientale;
2)la determinazione di aree di intervento e bacini di utenza
anche
comprendenti più Comuni con l'obbligo di intese consortili e nei quali
le
Aziende pubbliche o private possano svolgere la loro attività in
modo
ottimale, sia in termini di efficienza che di efficacia;
3)il rispetto del divieto di ogni circolazione dei rifiuti solidi
urbani
al di fuori degli ambiti individuati dalle legislazioni regionali;
4)l'assunzione di iniziative sul versante legislativo che
permettano
l'attuarsi
delle
condizioni necessarie per
un'integrazione
e/o
collaborazione tra pubblico e privato, attraverso i seguenti punti:
a)una riforma del sistema delle entrate verso un modello di
riscossione
diretta
dei corrispettivi del servizio tale da rendere
concreta
l'autonomia finanziaria, indispensabile a una rigorosa politica
di
riqualificazione dell'utilizzo delle risorse.
In attesa della riforma dovrà essere perseguita come 1° obiettivo
la
generalizzazione del contratto di servizio come forma di rapporto tra
le
Aziende e gli Enti locali.
b)una corretta gestione dell'Albo delle imprese, uno degli strumenti
di
normalizzazione dei rapporti tra i soggetti interessati alla gestione
dei
servizi;
c)una modifica del sistema degli appalti che, dopo un confronto con
gli
enti locali e le parti sociali, in armonia con le raccomandazioni
U.E.,
preveda l'adozione di criteri per la stesura dei capitolati
che
contemplino: la garanzia di salvaguardia dell'ambiente e delle modalità
di
erogazione dei servizi, le condizioni di pari opportunità tra
lavoratrici
e lavoratori;
5)l'attivazione di un rapporto con le associazioni dell'utenza
attraverso
il loro coinvolgimento negli indirizzi di programmazione aziendale.
Tale
rapporto, che dovrà avvenire nel rispetto dei ruoli di tutte le
parti,
dovrà servire a rispondere ai bisogni dei cittadini e a ricercare con
loro
gli strumenti più idonei a risolvere le problematiche ambientali
inerenti
ai rifiuti.
PARTE I - DEL CONTRATTO DI LAVORO
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.
Le parti si danno atto della necessità di istituire un tessuto completo
di
relazioni industriali tra Aziende e Organizzazioni Sindacali nel campo
dei
pubblici servizi, che coinvolga, altresì, le associazioni
rappresentative
dell'utenza.
Le parti, riconfermando la loro piena autonomia nella diversità
dei
rispettivi ruoli e ferma restando la rispettiva libertà di azione in
caso
di dissenso, prevedono momenti di informazione, consultazione, confronto
e
contrattazione.
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
Le Aziende di igiene ambientale, per rispondere adeguatamente
alle
crescenti necessità di tutela dell'ambiente e alle esigenze di
servizi
ambientali, si doteranno di strumenti atti alla programmazione
dello
sviluppo aziendale quali i piani programma poliennali.
Spetta
agli
Enti
locali, consultate le Organizzazioni
Sindacali
Territoriali, come pure le associazioni dell'utenza,
definire
gli
indirizzi e i flussi finanziari di competenza aziendale che saranno
alla
base dei piani programma aziendali.
Le
Aziende, nella redazione del piano programma, alla luce
delle
disposizioni
contenute nel DPR n. 902/86 e
nel
rispetto
delle
compatibilità economiche, si impegnano a perseguire un'ampia
consultazione
delle Organizzazioni Sindacali, nonché delle associazioni dell'utenza,
con
l'obiettivo di realizzare livelli sempre più elevati di efficienza
e
qualità dei servizi.
A questo scopo,
responsabilità
ferme
restando le rispettive, distinte
dell'Azienda e delle Organizzazioni Sindacali, si svolgeranno incontri
tra
le parti sui temi e con le modalità seguenti:
a)la
Direzione
aziendale
Sindacali
Territoriali di categoria
notizie
riguardanti:
trasmette
alle
Organizzazioni
la documentazione,
i
dati
e
le
- i bilanci preventivi e i consuntivi, possibilmente entro 30 giorni
prima
dell'approvazione per i preventivi, e 30 giorni dopo, per i consuntivi;
- i bilanci poliennali e i relativi investimenti;
- l'articolazione dei servizi erogati dall'Azienda.
b)le Organizzazioni Sindacali, entro 10 giorni dal ricevimento
della
documentazione,
possono chiedere un incontro per
chiarimenti
e
illustrazioni, da tenersi, possibilmente, entro 10 giorni dalla data
della
richiesta.
RAPPORTI CON L'UTENZA
I rapporti con l'utenza devono prevedere momenti di confronto
articolato
su 2 livelli: informazione e consultazione.
INFORMAZIONE - Le Aziende si impegnano a sviluppare
un'informazione
sistematica e di facile comprensione rivolta ai cittadini, sugli scopi e
i
contenuti della programmazione aziendale, con la pubblicazione del
piano
programma attraverso sintesi non tecniche e utilizzando anche strumenti
di
comunicazione di massa.
A tale scopo, le parti si impegnano a verificare la possibilità
di
istituire, specialmente nelle grandi Aziende, appositi uffici di P.R.
CONSULTAZIONE - Allo scopo di attivare momenti di consultazione
che
coinvolgano, insieme alle Aziende, le Organizzazioni Sindacali e
le
rappresentanze delle utenze, potranno essere indette conferenze
pubbliche
e/o di produzione su specifici obiettivi previsti dal piano
programma
(smaltimento, raccolta differenziata etc.).
AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE
Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL
del
luglio 1989, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle
parti
che resta confermata a ogni livello, gli ambiti di confronto previsti
tra
le parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale.
Resta fermo il principio della non riproponibilità ad altri ambiti
delle
materie già definite nel livello di competenza.
NAZIONALE - A questo ambito viene demandata la definizione della
normativa
contrattuale, la gestione e l'interpretazione della stessa, nonché
le
materie e i limiti della contrattazione aziendale.
REGIONALE/TERRITORIALE - A questo ambito vengono riservate le
materie
previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL e, inoltre, quanto
stabilito
dal Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale,
ai
programmi di politica occupazionale, nonché all'esigenza di nuove
figure
professionali.
AZIENDALE
a)Richiamata la piena autonomia decisionale e di responsabilità
di
gestione della Direzione aziendale secondo le prerogative di legge e
la
piena autonomia di azione dei Sindacati, a questo ambito viene
demandato
il confronto sugli indirizzi e sulle linee secondo cui
dovranno
articolarsi le seguenti materie:
-
organizzazione del lavoro: mobilità, turnazioni, straordinari, etc.;
articolazione dell'orario di lavoro;
organici e relative articolazioni;
massa vestiario.
b)A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione
delle
seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e
dalle
Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL
del
luglio 1989:
- programmazione ferie e festività;
- ambiente, igiene e sicurezza del lavoro e politica di
prevenzione
malattie e infortuni;
- pari opportunità;
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti
di
produttività (art. 29 CCNL);
- i processi di riorganizzazione del fattore lavoro connessi a progetti
di
redditività aziendale attinente all'attivazione di nuovi servizi o di
segmenti di mercato;
- ogni altra materia singolarmente ed espressamente indicata negli
articoli del CCNL.
L'attuazione
sarà
oggetto
di
Organizzazioni
Sindacali.
dei provvedimenti adottati dalla Direzione Aziendale
verifica,
a
richiesta,
da
parte
delle
c)La Direzione aziendale, nell'ambito dell'informazione annuale
sulle
strategie aziendali, sottoporrà alle rappresentanze dei lavoratori
i
programmi relativi alla programmazione dei servizi, del calendario
degli
orari, delle esigenze di mobilità, collegate all'espletamento
dei
programmi stessi.
Ferma restando l'autonomia delle parti sulle materie richiamate,
su
richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali potrà essere
attivato
uno specifico confronto negoziale sulle conseguenze operative di
tali
programmi.
Tale confronto negoziale sarà finalizzato particolarmente a definire
lo
sviluppo della programmazione annua degli orari, ivi compresa
la
flessibilità degli stessi, le regole per la mobilità dei gruppi
di
lavoratori nell'ambito delle esigenze di servizio.
Il confronto negoziale dovrà svilupparsi nei 10 giorni
successivi
all'informazione della Direzione aziendale. Decorso tale termine
senza
pervenire a un'intesa, le parti assumono le decisioni che competono
alla
propria autonomia e responsabilità.
Nel caso di significative modifiche in corso d'anno dei
programmi
convenuti, la Direzione aziendale è tenuta a informare
preventivamente
le rappresentanze aziendali dei lavoratori. Su richiesta di
queste
ultime sarà attivata la medesima procedura di cui ai presenti commi,
che
dovrà
completarsi
entro 5 giorni dalla
data
dell'informazione
preventiva.
L'attuazione dei programmi richiamati dovrà essere sviluppata
attraverso
adeguate informazioni preventive ai lavoratori interessati.
Su richiesta della rappresentanza sindacale aziendale potranno
essere
convocati specifici incontri semestrali sull'attuazione dei programmi.
d)Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di
composizione
dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono
riconfermate
le procedure previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL; a
conclusione
di questo processo resta impregiudicata l'autonomia delle parti.
Art. 2 - Applicabilità del Contratto.
1)Il presente CCNL disciplina i rapporti fra le imprese esercenti
servizi
di igiene ambientale, complementari e simili, aderenti alla
Federazione
Italiana Servizi Pubblici Igiene Ambientale e i loro lavoratori, di
cui
alla classificazione prevista all'art. 10 del presente Contratto.
Con la dizione "servizi di igiene ambientale, complementari e
simili",
si intendono tutti i servizi affidati e affidabili alle imprese
del
settore anche relativi alla tutela del suolo, del sottosuolo,
dell'acqua
e dell'aria nelle varie forme di inquinamento (centrali o impianti
di
eliminazione
e/o
trasformazione di rifiuti, manutenzione,
verde
pubblico, disinfezione e disinfestazione ambienti pubblici e
privati,
interventi
tesi alla neutralizzazione dell'inquinamento
dell'aria,
etc.).
2)L'applicazione del presente
agli
adempimenti di legge.
Contratto di
lavoro
è
sottoposta
3)Il Contratto è applicabile a enti, società e organizzazioni che
abbiano
aderito alla Federambiente e alla quale abbiano conferito il mandato
di
rappresentanza.
4)Il Contratto è, altresì, applicabile ai servizi di igiene urbana
gestiti
da ogni altro ente pubblico economico o società di capitale totalmente
o
parzialmente pubblico, per i quali l'applicazione è operante a
seguito
degli adempimenti richiesti dalla legge e/o dai rispettivi statuti.
5)Il presente Contratto si applica, inoltre, ai soggetti, in
quanto
aderenti alla Federambiente, Aziende, Consorzi, Enti e Società, di
cui
all'art. 22 della legge n. 142/90, che esercitano servizi vari,
con
riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non
coincidenti
in via esclusiva con i servizi di trasporto, gas-acqua ed
energia,
centrali del latte, farmacie, servizi annonari.
6)Il
presente CCNL si applica ai lavoratori addetti
ai
servizi
sopraelencati, ove dipendenti da soggetti pluriservizio, cioè soggetti
di
cui al comma 1 che gestiscano anche servizi di trasporto, gas-acqua
ed
energia, centrali del latte, farmacie, servizi annonari; presso i
suddetti
soggetti pluriservizio il presente CCNL si applica, inoltre, ai
lavoratori
addetti a servizi e attività comuni ai diversi settori aziendali.
7)Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente
CCNL
trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti
dai
suddetti soggetti pluriservizio e addetti a settori merceologici
diversi
da quelli nei quali il Contratto stesso sia già applicabile ai sensi
dei
commi precedenti.
Art. 3 - Cessione e trasformazione di Azienda.
La cessione, la trasformazione o la fusione dell'Azienda
municipalizzata
non risolvono di per sé il rapporto di lavoro e il personale
addetto
conserva i suoi diritti nei confronti dell'Azienda subentrante.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA
Le parti si danno atto che, al fine di rendere possibile per le aziende
i
passaggi di gestione, si incontreranno entro l'1.1.96 per definire
le
norme relative al personale (sia in entrata che in uscita).
Art. 4 - Inscindibilità del Contratto.
Le norme del presente Contratto e della legge 20.5.70 n.
sia
nell'ambito dei singoli istituti come nel loro complesso, sono
correlative
e inscindibili e costituiscono un trattamento complessivo.
È esclusa l'applicazione
nazionali
collettivi di categoria.
anche parziale di
altri
300,
contratti
Art. 5 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione
del Contratto.
1)Il presente Contratto concerne il periodo 1° gennaio 1995-31
dicembre
1998 per la parte normativa ed è valido dal 1° gennaio 1995 al 31
dicembre
1996 per la parte economica.
2)Gli
salvo
effetti
giuridici
decorrono dalla
data
di
stipulazione,
diversa prescrizione del presente Contratto. La stipulazione si
intende
avvenuta al momento della sottoscrizione del Contratto da parte
dei
soggetti negoziali.
3)Il CCNL alla scadenza si rinnova tacitamente di anno in anno,
qualora
non
ne sia data disdetta da una delle parti mediante
apposita
comunicazione almeno 3 mesi prima di ogni scadenza. In caso di disdetta
le
disposizioni contrattuali rimangono in vigore fino a quando non
siano
sostituite dal successivo CCNL. Con la stessa anticipazione temporale
sono
presentate le piattaforme.
Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza
del
Contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali
né
procedono ad azioni conflittuali.
4)In attuazione dell'Accordo tra Governo e parti sociali del
23.7.93,
qualora si verifichi un periodo di vacanza contrattuale pari a 3
mesi
dalla data di scadenza del Contratto, ai lavoratori destinatari
dello
stesso verrà corrisposta la relativa indennità secondo le
scadenze
previste dall'Accordo medesimo.
5)In sede di rinnovo biennale per la parte economica, ulteriore punto
di
riferimento del negoziato sarà costituito dalla comparazione
tra
l'inflazione programmata precedente e quella effettiva intervenuta
nel
precedente biennio.
PARTE II - DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 6 - Costituzione del rapporto di lavoro.
I. ASSUNZIONI E SELEZIONI DEL PERSONALE
1)L'assunzione del personale, dal 1° all'8° livello, previo confronto
con
le organizzazioni Sindacali, viene effettuata dall'Azienda in
conformità
alle vigenti disposizioni di legge e secondo le modalità indicate
nel
presente articolo.
L'assunzione sarà comunicata al lavoratore con
quale
dovranno essere specificati:
a)la
b)la
c)il
d)la
lettera
nella
data di inizio del rapporto di lavoro;
qualifica e il livello al quale il lavoratore viene assegnato;
trattamento economico iniziale;
durata del periodo di prova.
2)Qualora l'Azienda decida di provvedere all'assunzione del
personale
mediante selezioni, queste, in quanto procedimenti di natura
convenzionale
e privata, potranno essere svolte direttamente dall'Azienda stessa
(nel
qual caso sarà nominata la Commissione indicata al punto 5),
oppure
utilizzando enti o strutture esterne.
3)I requisiti di assunzione sono di volta in volta stabiliti
dall'Azienda
previa informazione alle RSA, nel rispetto delle vigenti norme di
legge e
in relazione alle specificità del posto da ricoprire e saranno
diffusi
attraverso idoneo avviso.
4)I dipendenti in servizio dell'Azienda e i dipendenti in servizio
presso
altre Aziende o società che applicano il presente CCNL, assunti a
tempo
indeterminato, che abbiano superato il periodo di prova, possono
essere
ammessi
a
partecipare
alle
selezioni
indette
dall'Azienda,
indipendentemente dai limiti di età, anche se non in possesso dei
titoli
di studio previsti nell'avviso di selezione, purché in possesso
dei
requisiti di anzianità aziendale stabiliti dall'avviso stesso.
5)Con apposito provvedimento dell'Azienda, viene nominata una
Commissione
di selezione formata da un massimo di 5 componenti con il compito
di
stabilire le modalità di svolgimento della selezione, di
garantire
l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame e la
ponderazione
dei titoli, nonché la valutazione dei requisiti necessari fino
alle
risultanze finali.
6)L'Azienda dovrà d'ufficio fornire alla Commissione di selezione
l'elenco
delle eventuali sanzioni disciplinari che sono state irrogate
ai
dipendenti aziendali, partecipanti alla selezione nei 2 anni
antecedenti
il
termine di scadenza per la presentazione delle domande
di
partecipazione alla selezione stessa. Coloro, invece, che provengono
da
un'altra Azienda speciale di igiene urbana dovranno corredare il
loro
curriculum con analogo elenco attestante eventuali sanzioni
disciplinari
irrogate nel biennio precedentemente indicato.
7)Detta Commissione è costituita dal Direttore dell'Azienda, o da
1
dirigente suo delegato, che la presiede e da un massimo di 4 esperti.
Questi ultimi, alla luce dei criteri indicati nella Sentenza
26.9.90,
n.
453, della Corte Costituzionale, debbono essere forniti
di
competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire,
nonché
di esperienza nelle tecniche di selezione e valutazione del personale.
8)L'assenza di 1 o più membri ai lavori della Commissione non
costituisce
condizione di improcedibilità, purché ai lavori partecipi la
maggioranza
dei membri stessi e l'assenza non riguardi il Direttore.
9)Ai lavori della Commissione, in veste di osservatore,
1
rappresentante dei lavoratori designato da ciascuna delle
Organizzazioni
partecipa
Sindacali presenti in Azienda e stipulanti il presente Contratto.
In
occasione della nuova disciplina delle RSU
saranno
riesaminate
le modalità di partecipazione alle
degli
osservatori in rappresentanza dei lavoratori.
di
base
selezioni
Le eventuali osservazioni dei rappresentanti dei sindacati, la
cui
mancata designazione non è ostativa allo svolgimento dei lavori
della
Commissione, vengono riportate, a richiesta, nei verbali dei
lavori
della Commissione stessa.
Detti rappresentanti sindacali sono tenuti al segreto d'ufficio al
pari
dei membri della Commissione.
10) Ai componenti la Commissione di selezione, di cui al precedente
punto
7, viene attribuito un compenso determinato dell'Azienda.
11) Le Aziende possono attingere alle risultanze della selezione per
un
periodo non superiore a 2 anni. Eventuali proroghe possono
essere
contrattate a livello aziendale.
12) Le Aziende, qualora lo ritengano opportuno per ragioni funzionali
e
organizzative, potranno avvalersi del personale già in
servizio,
attraverso
procedure che saranno oggetto di confronto
con
le
Organizzazioni Sindacali.
DICHIARAZIONE A VERBALE
In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della
legge
23.7.91 n. 223, le parti si danno atto che non rientrano nella quota
di
riserva stabilita dal comma 1 del medesimo art. 25, le
qualifiche
comportanti il riconoscimento dei livelli di inquadramento nei quali
sono
classificati i quadri, il personale avente funzioni direttive e
il
personale di concetto.
II. APPRENDISTATO
1)La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e
dal
relativo regolamento (legge n. 25/55 e legge n. 56/87, art. 21).
2)Il rapporto di apprendistato è istituito per la formazione degli
operai
specializzati addetti alle officine di riparazione e manutenzione e
agli
impianti di depurazione acque e trattamento rifiuti, nonché per
gli
impiegati per i quali sono previste mansioni esecutive.
Operai (durata 3 anni):
- 1° anno: 62% della retribuzione;
- 2° anno: 70% della retribuzione;
- 3° anno: 80% della retribuzione.
Impiegati (durata 1 anno):
- tutto il periodo: 70% della retribuzione.
3)Ferma restando l'integrale applicazione delle norme di legge
del
presente CCNL, agli apprendisti la retribuzione si calcola
percentualmente
sulla paga globale contrattuale del lavoratore inquadrato al 4°
livello
della classificazione del personale.
e
III. CONTRATTI DI FORMAZIONE E LAVORO.
PREMESSA
Le parti stipulanti concordano di promuovere un maggior utilizzo
dei
contratti di formazione e lavoro, previsti dalle vigenti leggi, al fine
di
incentivare l'assunzione dei giovani e di assicurare agli stessi,
oltre
all'inserimento nell'attività produttiva, un'adeguata fase
formativa
finalizzata all'acquisizione di professionalità conformi alle
esigenze
delle Aziende.
PROCEDURA DI VERIFICA DI CONFORMITÀ
Ai sensi dell'art. 9 della legge n. 169/91 e dell'art. 16 della legge
n.
451/94, non sono soggetti all'approvazione della Commissione
centrale
dell'impiego i progetti conformi alle norme del presente Accordo.
I progetti conformi al presente Accordo devono essere comunicati
dal
datore
di lavoro all'Ufficio Regionale del Lavoro
territorialmente
competente con l'indicazione del numero dei contratti di formazione che
si
intendono stipulare.
Copia del presente articolo verrà, pertanto, notificata a cura delle
parti
al Ministero del Lavoro e alla Commissione Centrale per l'impiego, ai
fini
del formale recepimento da parte del Ministero per la conformità
dei
contenuti di esso alla disciplina legislativa del contratto di
formazione
e lavoro.
TIPOLOGIA, DURATA DEL CONTRATTO E ATTIVITA' FORMATIVA
La determinazione dei tempi e delle modalità delle attività di
formazione
e lavoro saranno coerenti con il livello di qualificazione al quale
tende
il contratto di formazione.
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si considerano:
a)"elevate", le professionalità inquadrate nei livelli 5°, 6° e
7°,
propedeutiche ai livelli superiori;
b)"intermedie", le professionalità inquadrate nei livelli 3° e
4°,
propedeutiche ai livelli superiori;
c)"contratti
di formazione per l'inserimento professionale"
quelli
attraverso i quali si adegua la capacità professionale del lavoratore
al
contesto produttivo e organizzativo aziendale, con riferimento
alle
mansioni di cui ai livelli dal 3° al 7°.
Il
il
contratto
di
formazione e lavoro non può
essere
stipulato
per
livello 1°, di cui
dal
presente Contratto.
alla
classificazione del
personale
prevista
Si considerano conformi alla presente regolamentazione:
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro
finalizzati
all'acquisizione di professionalità elevate come definite al punto
a),
prevedano 140 ore di formazione da effettuarsi in luogo della
prestazione
lavorativa, e 24 mesi di durata;
- i progetti che, per i contratti di formazione e lavoro
finalizzati
all'acquisizione di professionalità intermedie come definite al punto
b),
prevedano:
1)per il 3° livello, 100 ore di formazione, da effettuarsi in luogo
della
prestazione lavorativa, e 24 mesi di durata;
2)per il 4° livello, 120 ore di formazione, da effettuarsi in luogo
della
prestazione lavorativa e 24 mesi di durata.
- i progetti preordinati alla stipulazione di contratti di formazione
per
l'inserimento professionale, di cui al punto c) che prevedano 20 ore
di
formazione e 12 mesi di durata. La formazione predetta dovrà concernere
la
disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e
la
prevenzione ambientale e antinfortunistica. Le parti convengono che le
ore
di formazione eventualmente aggiuntive rispetto alle 20 non
siano
retribuite.
RAPPORTO DI LAVORO
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le
disposizioni
regolanti il rapporto di lavoro del personale a tempo indeterminato,
salvo
quanto diversamente previsto dal presente articolo.
A) PERIODO DI PROVA
La durata del periodo di prova sarà pari a:
- 1 mese
12
mesi;
- 2 mesi
24
mesi.
di
prestazione effettiva per i contratti di durata fino
a
di
prestazione effettiva per i contratti di durata fino
a
B) INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO RETRIBUTIVO
Ai giovani assunti con contratto di formazione e lavoro verrà
riconosciuto
un trattamento retributivo corrispondente ai minimi tabellari e ai
valori
dell'ex contingenza stabiliti dal CCNL per il livello di
inquadramento
indicato nel progetto di formazione e lavoro.
Il livello di inquadramento non potrà essere inferiore, per più di
un
livello a quello spettante, in applicazione del CCNL, ai lavoratori
con
contratto di lavoro subordinato, che svolgano mansioni o
funzioni
corrispondenti a quelle assegnate al giovane assunto con contratto
di
formazione e lavoro.
Ai lavoratori, ai quali non sarà riconosciuta la trasformazione
del
contratto di formazione e lavoro in contratto a tempo indeterminato,
verrà
riconosciuta la retribuzione normale corrisposta agli altri lavoratori
per
tutto il periodo del contratto di formazione e lavoro, la quale
verrà
erogata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro.
C) TRATTAMENTO DI MALATTIA E INFORTUNIO
In caso di interruzione della prestazione, dovuta a malattia o
infortunio
non sul lavoro, il lavoratore non in prova ha diritto alla
conservazione
del posto:
a)per i contratti di formazione e lavoro fino a 12 mesi: un periodo di
2
mesi:
1)nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza
ricaduta,
oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi
alla
fine della precedente malattia, il periodo complessivo di
conservazione
del posto sarà di 60 giorni di calendario nell'arco dei 12 mesi
del
contratto;
2)nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con
ricaduta
nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di
30
giorni successivi alla fine della precedente malattia, il
periodo
complessivo di conservazione del posto di 90 giorni di
calendario
nell'arco dei 12 mesi del contratto.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 12 mesi il
suddetto
periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale
alla
durata del contratto stesso (calcolato in dodicesimi);
b)per i contratti di formazione e lavoro fino a 24 mesi: un periodo di
4
mesi:
1)nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, senza
ricaduta,
oppure con ricaduta che si verifichi oltre i 30 giorni successivi
alla
fine della precedente malattia, il periodo complessivo di
conservazione
del posto sarà di 120 giorni di calendario nell'arco dei 24 mesi
del
contratto;
2)nel caso di più malattie e/o infortuni non sul lavoro, con
ricaduta
nella stessa malattia che si verifichi entro il termine massimo di
30
giorni successivi alla fine della precedente malattia, il
periodo
complessivo di conservazione del posto di 180 giorni di
calendario
nell'arco dei 24 mesi del contratto.
Per i contratti di formazione di durata inferiore a 24 mesi, il
suddetto
periodo complessivo di conservazione del posto sarà proporzionale
alla
durata del contratto stesso (calcolato in ventiquattresimi).
Per quanto concerne gli infortuni sul lavoro resta
quanto
previsto dalle norme contrattuali e legislative vigenti.
valido
L'Azienda anticiperà a tutti i lavoratori, indipendentemente
dalla
qualifica di assunzione, per un periodo massimo pari a quello
di
conservazione del posto, il trattamento economico previsto a
carico
degli istituti assicuratori.
In ogni caso, la conservazione del posto non potrà eccedere la
durata
convenuta del contratto di formazione salvo che il lavoratore
sia
mantenuto in servizio con rapporto a tempo indeterminato.
D) SOSPENSIONI
È ammessa la sospensione del decorso della
di
formazione e lavoro nelle seguenti ipotesi:
-
durata
del
contratto
maternità;
servizio di leva o richiamo alle armi;
aspettativa per funzioni pubbliche elettive;
aspettativa per cariche sindacali;
ALTRE DISPOSIZIONI
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato
in
rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato
in
attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo
di
formazione e lavoro verrà computato nell'anzianità di servizio, oltre
che
ai fini degli istituti previsti dalla legge, ai fini di tutti gli
istituti
introdotti e disciplinati dal CCNL.
ALLEGATO
Il progetto a cura dell'Azienda deve essere compilato in base al
seguente
schema.
PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO
TIPOLOGIA
- Il
alla
Presente progetto è finalizzato all'inserimento nell'Azienda e
formazione di n. .... lavoratori, tutti di età compresa tra i 18 e i
32
anni (N.B.: 1) per ogni figura professionale deve essere redatto
apposito
progetto; 2) per età massima occorre tener presente quanto dispone
la
normativa vigente all'atto dell'assunzione).
- Data di assunzione ...........
- Durata del contratto di formazione e lavoro n. .... mesi (indicare
il
numero dei mesi che comunque non deve essere superiore a 24).
- Mansioni e inquadramento contrattuale all'atto di assunzione
......
(indicare il livello minimo della qualifica di entrata).
- Inquadramento
cui tende la formazione
...................(indicare
quello previsto nel CCNL per la mansione cui è finalizzata la
formazione).
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
- Inserimento iniziale per
mesi di effettivo
e
compiti di .................
- Inserimento per ulteriori mesi di effettivo
e
compiti di .................
lavoro
con
mansioni
lavoro
con
mansioni
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE IN AZIENDA
La formazione sarà di tipo teorico/pratico con inserimento graduale
nella
posizione lavorativa a seguito di progressiva acquisizione delle
capacità
professionali cui è preordinata la formazione.
L'istruzione teorica:
- sarà impartita con riferimento ai seguenti contenuti e programmi
per
complessive n. ...... ore;
- sarà impartita nei locali dell'Azienda o non (indicare la sede) .......
L'addestramento pratico sarà orientato:
- all'acquisizione delle seguenti competenze specifiche .....;
- si svolgerà nei locali dell'Azienda normalmente adibiti ai
processi
produttivi per complessive n. .... ore.
IV. LAVORO A TEMPO PARZIALE
1)A livello aziendale, potranno essere individuati posti di lavoro
a
orario ridotto. Tali posti potranno essere coperti da personale
assunto
dall'esterno o da personale interno che ne faccia esplicita
richiesta,
nell'ambito delle procedure negoziali di cui all'art. 1 del presente
CCNL.
2)Il numero massimo di rapporti di lavoro a tempo parziale che
l'Azienda
può intrattenere deve conformarsi ai seguenti limiti percentuali
riferiti
al personale a tempo indeterminato iscritto nel libro matricola
31
dicembre dell'anno precedente:
al
a)Aziende fino a 200 dipendenti: 10%;
b)Aziende con un numero di dipendenti compreso tra 201 e 1.000: 7%;
c)Aziende con oltre 1.000 dipendenti: 5%.
L'eventuale
superamento
dei
predetti
limiti
sarà
oggetto
di
contrattazione a livello aziendale.
3)Per rapporto di
per
accordo volontario
una
parte del giorno o
durata
complessiva minore
presente
Contratto.
lavoro a tempo parziale si intende
quello
che,
fra lavoratore e Azienda, viene prestato durante
della settimana o del mese o dell'anno, per una
della durata normale del lavoro stabilita dal
4)Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate
secondo
le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo
pieno,
tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art.
5
della legge n. 863/84.
5)Nell'atto di costituzione del rapporto a tempo parziale sarà indicata
la
durata e la distribuzione dell'orario di lavoro nel corso dei giorni
della
settimana, del mese e dell'anno. Tuttavia, per esigenze di servizio,
tale
distribuzione potrà essere modificata temporaneamente, previo
congruo
preavviso al lavoratore, nell'ambito di quanto previsto dal comma 3
del
presente articolo.
6)Ai lavoratori a tempo parziale spetta il trattamento contrattuale
in
atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di
lavoro
previste dal contratto a tempo parziale, sempre che ciò non
sia
incompatibile con la natura del contratto stesso.
7)Le Aziende non possono richiedere ai lavoratori a tempo
parziale
prestazioni di lavoro supplementare, se non eccezionalmente e nel
limite
massimo di 50 ore annue, con le maggiorazioni previste.
8)I lavoratori a tempo parziale hanno diritto a fruire delle ferie
in
relazione all'articolazione della prestazione lavorativa specificata
alla
successiva lett. A):
- nell'ipotesi di tempo parziale orizzontale, il numero dei giorni
di
ferie è pari a quello spettante ai lavoratori a tempo pieno;
- nell'ipotesi di tempo parziale verticale o ciclico, le ferie
spettanti
sono proporzionate alle giornate di lavoro prestate nell'anno.
9)Per quanto non espressamente indicato, valgono tutte le
disposizioni
della legge tutelante questo tipo di prestazione.
A) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale.
Tenuto conto di quanto dispone il punto 1) del presente articolo,
le
Aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto
di
lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Tali assunzioni potranno avvenire per svolgere una prestazione
lavorativa
così articolata:
1)orizzontale: lavoro svolto per tutti i giorni della settimana per
un
numero di ore ridotto rispetto a quello previsto dal Contratto di
lavoro;
2)verticale: lavoro svolto per alcuni giorni della settimana a
orario
ridotto o normale;
3)ciclico: lavoro svolto per alcune settimane del mese o per alcuni
mesi
dell'anno.
B) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e
viceversa.
1)Le Aziende possono trasformare posti di lavoro da tempo pieno a
tempo
parziale in base alle esigenze aziendali, secondo i criteri indicati
alla
precedente lett. A).
2)Le domande del personale in servizio, che intende richiedere
la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale,
debbono essere inoltrate all'Azienda, che ne valuterà l'accoglimento.
Art. 7 - Tutela del lavoro delle donne e pari opportunità.
1)Per la tutela del lavoro delle donne vengono richiamate
di
legge vigenti.
le
norme
2)I comitati per le pari opportunità, di cui all'art. 7 del CCNL
1.10.91,
in affermazione della legge n. 125/91, devono essere costituiti entro
60
giorni dalla data di entrata in vigore del CCNL.
In sede di contrattazione decentrata a livello di singola
Azienda,
tenendo conto delle proposte formulate dai comitati per le
pari
opportunità, sono concordate misure atte e piani di azioni positive
per
favorire effettive pari opportunità nelle condizioni di lavoro e
di
sviluppo professionale, con particolare riferimento:
- all'accesso e
formazione
professionale;
alle
modalità di svolgimento
di
corsi
di
- agli orari di lavoro;
- al perseguimento di un effettivo equilibrio di posizioni funzionali,
a
parità di requisiti professionali, nel quadro di un processo che tenda
a
evitare assegnazioni di mansioni, in via permanente, aventi
carattere
discriminatorio e prive di ogni possibile evoluzione professionale.
Rientra
nelle
competenze
dei comitati
per
le
pari
opportunità
la
promozione di iniziative rivolte a creare effettiva pari dignità
delle
persone
e, in particolare, per rimuovere completamente
eventuali
molestie sessuali e lesioni delle libertà personali del
singolo
lavoratore, nonché di elaborare un codice di condotta sulla tutela
della
dignità delle persone nel mondo del lavoro per uno sviluppo di
una
politica positiva su questa materia.
NOTA A VERBALE - Tutela della dignità degli uomini e delle donne
sul posto di lavoro (molestie sessuali).
Le parti nel rispetto di quanto previsto dal Codice Civile (art.
2087),
nonché dalla raccomandazione CEE del 30.7.91 in materia di
molestie
sessuali, promuoveranno azioni intese a prevenire comportamenti
che
offendano la dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro.
È considerato inaccettabile qualsiasi comportamento basato sul sesso
se
indesiderato e offensivo per chi lo subisce, tanto più se questo
viene
utilizzato in maniera esplicita o implicita per alterare o
motivare
decisioni inerenti alle attività lavorative (assunzione,
formazione,
promozioni etc.) creando quindi un ambiente ostile, intimidatorio
e
umiliante.
Le
parti si impegnano ad attuare una politica di prevenzione
e
informazione nei confronti di ogni forma di discriminazione e
molestia
sessuale, affermando il diritto di tutti i lavoratori e lavoratrici
a
vivere in un ambiente di lavoro sicuro e favorevole alle relazioni
umane,
nel
rispetto della dignità di ciascuna donna e di ciascun
uomo
nell'espletamento dei propri compiti.
Inoltre, si faranno promotrici di iniziative volte a informare
i
lavoratori/trici
sulla
procedura, sulle misure
di
intervento
e
sull'individuazione di punti di riferimento (sindacale e aziendale) per
le
denunce, che le parti intendono attuare e identificare, nonché
sulle
sanzioni disciplinari che si intenderanno prevedere per i
dipendenti
responsabili di molestie sessuali sul posto di lavoro.
Art. 8 - Periodo di prova.
1)L'assunzione in servizio del lavoratore avviene con un periodo di
prova.
2)Il periodo di prova è fissato:
a)in non oltre 6 mesi di effettivo servizio per i lavoratori di
livello
8°, 7°, 6°, e 5°;
b)in non oltre 3 mesi di effettivo servizio per tutti gli
altri
lavoratori.
3)Durante il periodo di prova la retribuzione non può essere inferiore
a
quella stabilita dal presente CCNL per il livello nel quale il
lavoratore
in prova è stato assunto. A quest'ultimo spettano, inoltre, gli
elementi
accessori della retribuzione e le eventuali indennità connesse
alle
mansioni per svolgere le quali è stato assunto.
4)Non sono
di
prova.
ammesse né la protrazione, né la rinnovazione del periodo
I giorni di assenza per qualsiasi causa, anche ove le assenze
siano
equiparate alla prestazione lavorativa come nel caso delle
ferie,
congedo
matrimoniale, etc., prolungano in pari misura
il
periodo
di
prova previsto.
5)Nel caso di sopravvenuta malattia, il periodo di prova resterà
sospeso
fino a un massimo di 180 giorni di calendario conteggiati in virtù
di
quanto previsto dall'art. 38, punto 4, dal giorno d'inizio della
malattia.
Superato
questo
limite di tempo, il rapporto di
lavoro
in
prova
è
risolto a ogni effetto.
6)Nel caso di infortunio sul lavoro il periodo di prova resterà
sospeso
sino alla guarigione clinica, accertata dall'Ente preposto, fermo
restando
il trattamento economico previsto dall'art. 38.
7)Durante il periodo di prova sia l'Azienda che il lavoratore
possono
risolvere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza preavviso,
né
relativa indennità sostitutiva.
8)Qualora avvenga la risoluzione per dimissioni in qualunque tempo o
per
licenziamento durante i primi 2 mesi di prova per i lavoratori dell'8°
e
del 7° livello e durante il 1° mese per il restante personale,
saranno
corrisposti la retribuzione per il solo periodo di servizio prestato e
gli
eventuali ratei di 13ª, 14ª mensilità e di ferie.
9)Qualora il licenziamento avvenga oltre i termini suddetti, al
lavoratore
sarà corrisposta la retribuzione fino alla metà o alla fine del mese
in
corso, a seconda che la risoluzione avvenga entro la prima o la
seconda
quindicina del mese stesso.
10)
il
Superato
il
periodo di prova, senza dichiarazione
di
recesso,
lavoratore si intenderà confermato in servizio con anzianità
decorrente, a
tutti gli effetti, dal 1° giorno dell'assunzione.
Art. 9 - Assunzione a termine.
1)Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate
oltre
che dalle norme del presente articolo, dalla legge 18.4.62 n.
230,
dall'art. 8-bis della legge 25.3.83 n. 79, nonché dalle altre
norme
contemplate dalla vigente normativa.
2)Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 23 della legge
del
28.2.87, è consentita l'apposizione di un termine alla
del
Contratto di lavoro, oltre che nei casi previsti dalle
disposizioni
indicate al capoverso precedente, nei seguenti altri casi:
n.
56
durata
- copertura delle necessità derivanti dall'assunzione di nuovi servizi
da
parte dell'Azienda, a esclusione di quelli derivanti dai passaggi
di
gestione ai sensi dell'art. 22 della legge n. 142/90, o dall'estensione
di
quelli d'istituto a titolo provvisorio e temporaneo, ovvero a
titolo
permanente, nelle more del perfezionamento delle necessarie variazioni
di
bilancio e della tabella numerica del personale, ai sensi delle
vigenti
norme di legge, nonché nelle more dell'espletamento delle procedure
di
assunzione e/o di selezione;
- lavori stagionali;
- esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e limitati nel tempo;
- interventi di ripristino ambientale (es. scarichi abusivi, bonifica
discariche, trasporti eccezionali rifiuti, etc.);
- sostituzione di personale temporaneamente associato alle carceri o
sottoposto a misure di sicurezza personali o a provvedimenti
dell'autorità
giudiziaria restrittivi della libertà personale;
- sostituzione di personale temporaneamente allontanato dalle proprie
mansioni ai sensi dell'art. 8 del D.lgs. n. 277/91 o dell'art. 17 del
D.lgs. n. 626/94;
- sostituzione temporanea dei lavoratori assenti con diritto alla
conservazione del posto, con particolare riferimento alle seguenti
ipotesi:
a)malattia e infortuni a lunga durata;
b)maternità;
c)supplenza di lavoratori in aspettativa chiamati a funzioni
pubbliche
elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali (art.
31,
legge 20.5.70 n. 300);
d)supplenza per permessi sindacali nazionali previsti dall'art. 48
del
presente Contratto;
e)servizio militare di leva o richiamo alle armi;
f)personale in aspettativa;
g)personale sospeso in via cautelare per motivi disciplinari;
h)personale sospeso per le ipotesi di cui alla legge n. 16/92.
3)Possono altresì essere costituiti rapporti di lavoro a tempo
determinato
con personale di cui all'art. 8 della legge n. 223/91 (liste di
mobilità
esterna), nonché in altre ipotesi contemplate dalla vigente normativa.
4)Ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato spetta
il
trattamento in atto nell'Azienda per i lavoratori regolamentati
con
contratto a tempo indeterminato, in proporzione al periodo
lavorativo
prestato, sempre che non sia incompatibile con la natura del contratto
a
termine.
5)Il periodo di prova sarà pari a 1/6 della durata prevista
il
rapporto di lavoro a tempo determinato e comunque non oltre
l'equivalente
periodo previsto per le assunzioni a tempo indeterminato.
6)La durata minima del contratto a termine
di
calendario
purché
permangano le
cause
determinato
l'instaurazione del contratto stesso.
è
pari
che
a
30
per
giorni
hanno
7)Il numero massimo dei lavoratori che possono essere
con
contratto a termine nelle ipotesi su indicate è pari al:
assunti
- 8% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato,
nelle
Aziende fino a 1000 dipendenti;
- 6% del numero dei lavoratori impiegati a tempo indeterminato,
nelle
Aziende oltre i 1000 dipendenti.
L'eventuale
superamento
dei
suddetti
limiti
sarà
oggetto
di
contrattazione con le Rappresentanze Sindacali, così come la
definizione
di eventuali ulteriori ipotesi di assunzione a tempo determinato.
8)L'Azienda informerà preventivamente le RSA, ovvero le RSU se
costituite,
sull'instaurazione dei contratti a termine.
9)L'eventuale passaggio a rapporto a tempo indeterminato dei
lavoratori
assunti con contratto a termine avverrà nell'ambito delle
procedure
negoziali di cui all'art. 1 del presente CCNL.
PARTE III - DIRITTI E OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI
SEZIONE A - QUALIFICHE E MANSIONI
Art. 10 - Classificazione del personale.
LIVELLO 8°
DECLARATORIA
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione attiva e
immediata
con la Direzione Aziendale i quali, oltre a possedere le
caratteristiche
indicate nella declaratoria del 7° livello unite a notevole
esperienza
professionale, siano preposti ad attività di coordinamento di
struttura
fondamentale dell'Azienda o svolgono attività di alta specializzazione
ai
fini dello sviluppo e della realizzazione degli obiettivi aziendali.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratore
o
che
coordina
l'attività
di
una
struttura
tecnica
amministrativa fondamentale dell'Azienda, articolata in più settori,
per
il conseguimento degli obiettivi dei piani-programma prefissati
dalla
Direzione Aziendale.
Coordinatore di più settori.
LIVELLO 7°
DECLARATORIA
Lavoratori con funzioni direttive e di collaborazione con la Direzione
o
con i preposti del livello 8°, che, sulla base delle direttive generali
e
con l'apporto della preparazione professionale richiesta,
predispongono
programmi operativi per il conseguimento degli obiettivi aziendali,
nonché
dei relativi piani di lavoro, individuando e sviluppando, ove
necessario,
sistemi e metodologie innovativi.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Responsabile di settore tecnico o amministrativo composto di più uffici.
LIVELLO 6°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività di natura tecnica o amministrativa,
le
quali, pur svolgendosi nell'ambito o nei limiti di direttive
generali,
richiedano specifica competenza professionale ed esperienza, con
facoltà
di decisione e autonomia operativa per il raggiungimento degli
obiettivi
dell'ufficio o reparto nell'ambito del settore o del servizio cui
si
riferisce attività.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Responsabile di ufficio o reparto tecnico-amministrativo.
Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di
scuola
superiore di 2° grado, con attestato triennale di
specializzazione,
secondo quanto previsto dalla normativa CEE, anche con compiti di
contatto
con operatori esterni e di indicazione delle modalità di trattamento
dei
rifiuti solidi e liquidi.
NOTA A VERBALE
Le articolazioni organizzative relative ai livelli 8°, 7° e 6°
sono
tipicamente riferite ad Aziende ove il servizio raggruppa più settori e
il
settore più uffici o reparti.
LIVELLO 5°
DECLARATORIA
Lavoratori di concetto che, con specifica collaborazione,
svolgono
attività
amministrative
o
tecniche
caratterizzate
da
adeguata
discrezionalità e autonomia operativa nell'ambito dei principi,
e
procedure valevoli per il campo di attività in cui operano.
norme
Lavoratori che operano individualmente espletando mansioni di
massima
specializzazione operaia finalizzate alla realizzazione di
interventi
complessi e compiuti con l'indicazione e la scelta delle
modalità
dell'intervento e dei necessari mezzi di esecuzione, con
responsabilità
tese anche ai collaudi, alle verifiche e ai controlli dei lavori di
natura
specialistica eseguiti da diverse unità organizzative.
Lavoratori che, oltre a espletare la loro specifica mansione, coordinano
e
controllano, con apporto di notevole competenza tecnico-pratica,
altri
lavoratori del gruppo inferiore, esercitando anche un certo potere
di
iniziativa, per la condotta e i risultati delle lavorazioni.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Capo responsabile di circoscrizioni, coordinatore di più
o
settori
cittadini che esplica mansioni relative
al
coordinamento
quartieri
funzionale di unità organizzative operanti su zone territoriali o su
aree
comprendenti più quartieri per la realizzazione degli obiettivi
di
intervento aziendale e di sviluppo dei servizi.
Lavoratore
addetto
agli
impianti di
smaltimento,
incenerimento,
depurazione e risorse energetiche, che esplica anche funzioni di
capoturno
e/o
mansioni
polivalenti
e
intercambiabili
di
turbinista,
elettrostrumentista, conduttore o fuochista di impianti per i quali
è
richiesta la patente di generatori di vapore di 1° grado generale.
Detto
lavoratore
provvede, altresì, ad assolvere compiti di
manutenzione
dell'impianto da lui condotto.
Tecnico di laboratorio chimico, in possesso di specifico diploma di
scuola
superiore di 2° grado, anche con compiti di contatto con operatori
esterni
e di indicazione delle modalità di trattamento dei rifiuti solidi
e
liquidi.
Infermiere professionale.
LIVELLO 4°
DECLARATORIA
Lavoratori d'ordine che, con specifica collaborazione, svolgono
attività
esecutive di carattere tecnico o amministrativo di particolare
rilievo
rispetto al livello inferiore, con autonomia operativa connessa
a
istruzioni generali non necessariamente dettagliate.
Lavoratori specializzati che svolgono attività per l'esecuzione
delle
quali si richiedono cognizioni tecnico-pratiche inerenti alla
tipologia
del lavoro, all'interpretazione del disegno: attività per le quali
è
richiesta una preparazione professionale specifica con autonomia
operativa
connessa a istruzioni generali non necessariamente dettagliate per
lo
svolgimento delle quali può richiedersi il possesso di
particolari
abilitazioni. Tali lavoratori devono svolgere con perizia i lavori
loro
affidati.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e disegni o
schemi
equivalenti, procedendo all'individuazione dei guasti aventi carattere
di
variabilità e casualità, eseguono interventi di precisione e/o di
natura
complessa
per
la loro riparazione, garantendo le
caratteristiche
funzionali prescritte.
Lavoratori specializzati che, sulla base di indicazioni e di disegni
o
schemi equivalenti, procedendo alle necessarie individuazioni dei
guasti,
eseguono lavori di precisione e/o di natura complessa per
l'aggiustaggio,
la riparazione, la manutenzione e la messa a punto di macchine e
di
impianti, o per l'installazione, riparazione, controllo e messa
in
servizio di impianti.
Lavoratori in possesso delle previste certificazioni amministrative
e
professionali, acquisite se necessario con appositi corsi
professionali,
che siano in grado di condurre tutti i mezzi di trasporto,
raccolta,
spazzamento etc. del parco mezzi aziendali per i quali sia necessario
il
possesso della patente di grado C o superiore.
Lo svolgimento di tali mansioni implica, inoltre, la completa
idoneità
fisica debitamente certificata, comprese le turnazioni di servizio 24
ore
su 24, le variazioni d'impiego anche nell'arco della stessa giornata
di
lavoro, sottoscritte dal lavoratore all'atto dell'inquadramento,
con
rendiconto giornaliero scritto del servizio svolto e con compiti
di
piccola manutenzione riparativa dei mezzi loro affidati.
ESEMPI
- Operatore CED;
- gruista agli impianti di incenerimento, turbinista, conduttore di
forni
e di caldaie con patente generale di 2° grado;
- operatore chimico di laboratorio;
- operai specializzati addetti all'officina di riparazione e
manutenzione;
- operai
specializzati addetti alla conduzione degli
impianti
di
depurazione delle acque, anche con compiti di manutenzione ordinaria;
- cuoco;
- coordinatore di nuclei operativi ai quali fanno capo lavoratori
di
livello inferiore;
- addetti
agli
uffici
amministrativi,
anche
con
compiti
di
stenodattilografia;
- gommista specializzato con compiti di equilibratura e di assetto
delle
ruote.
LIVELLO 3°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività prevalentemente esecutive, sia
tecniche
che amministrative, la cui esecuzione si svolge sulla base di
procedure
prestabilite, le quali richiedono preparazione professionale supportata
da
adeguate conoscenze di tecnica del lavoro, acquisibili anche
mediante
esperienza pratica, con autonomia operativa limitata all'esecuzione
del
proprio lavoro nell'ambito di istruzioni dettagliate, con
responsabilità
limitata alla corretta esecuzione del proprio lavoro.
PROFILI E FUNZIONI ESEMPLIFICATIVI
Lavoratori qualificati che, sulla base di precise istruzioni e/o disegni
e
schemi,
eseguono lavori di costruzione, montaggio, manutenzione
e
riparazione meccanica, idraulica, elettrica, di falegnameria, di
muratura,
etc., di normale difficoltà su macchine e impianti oppure,
fornendo
analoghe prestazioni, affiancano lavoratori di livello superiore.
Lavoratori qualificati
autorizzazioni
che, in possesso delle prescritte
amministrative, vigilano e tutelano la sicurezza degli impianti e
del
patrimonio aziendale, provvedendo, altresì, secondo le procedure
previste,
alla disciplina degli ingressi, del traffico interno, alla verifica
della
timbratura dei cartellini delle presenze e a quant'altro necessario
al
corretto espletamento dello specifico incarico.
Lavoratori addetti alla disinfezione e alla disinfestazione etc.,
con
patentino rilasciato dall'autorità competente, cui sono demandati anche
la
preparazione dei composti e la guida dei veicoli in dotazione ai servizi.
Lavoratori
che svolgono con continuità e organicità,
in
maniera
contestuale e promiscua, mansioni riferibili a più aree funzionali
che
abbiano
piena
idoneità fisica a tutte le
mansioni,
debitamente
certificata, possesso della patente di grado B, disponibilità
sottoscritta
all'atto dell'inquadramento all'effettuazione di tutti i turni di
servizio
previsti dall'organizzazione aziendale, compresi quei turni che si
attuano
24 ore su 24 e alle variazioni d'impiego nell'arco della stessa
giornata
lavorativa.
e
Tali aree funzionali sono comprensive, oltre che delle mansioni di
cui
alla declaratoria del 2° livello, anche di quelle relative alla guida
e
utilizzo di tutti i mezzi conducibili con la patente B a
disposizione
dell'Azienda, al rifornimento del carburante con le relative
annotazioni
scritte, al lavaggio anche con limitato movimento dei mezzi,
all'espurgo
dei pozzetti stradali e dei pozzi neri, alla pulizia e alla
piccola
manutenzione di fontane e a ogni altro servizio affidato all'Azienda.
ESEMPI
- Aiuto fuochista o conduttore di caldaia addetto ai bagni pubblici;
- autista conduttore di automezzi e macchine operatrici per la guida
dei
quali è richiesta la patente di grado C o superiore;
- cuciniere, aiuto cuoco;
- perforatore-verificatore;
- operaio qualificato addetto all'officina, alla manutenzione,
agli
impianti fissi, alle stazioni di ingrassaggio e grafitaggio, con
controllo
e sostituzione degli ingrassatori;
- addetto al trasporto con la responsabilità della consegna delle
carni
dal mattatoio ai clienti;
- addetto al magazzino con compiti di distribuzione e registrazione
dei
materiali;
- gommista qualificato;
- addetti al lavaggio degli automezzi, in possesso della patente di
grado
C o superiore, cui è richiesta la movimentazione degli stessi.
LIVELLO 2°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività semplici che richiedono
conoscenze
elementari del processo lavorativo: attività di carattere ripetitivo,
con
eventuale uso di veicoli, strumenti o macchinari, con autonomia
operativa
limitata all'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito di
istruzioni
dettagliate e soggette a controllo diretto, con responsabilità
limitata
alla corretta esecuzione delle istruzioni impartite.
ESEMPI
- Addetti ai servizi di spazzamento, raccolta e accessori anche
se
conducono motocarri per la guida dei quali sia richiesta o meno
la
patente;
- addetti al lavaggio di automezzi cui non è richiesta la
movimentazione
degli stessi;
- addetti alle pubbliche affissioni, deaffissioni e cancellazioni
scritte
cui è richiesta la guida di mezzi, addetti al diserbo manuale, anche
con
l'ausilio di irroratori di sostanze chimiche;
- addetti alla manutenzione degli impianti fissi e simili;
- addetti
alla
derattizzazione,
disinfestazione,
disinfezione,
demuscazione ai quali non è richiesta la preparazione dei composti, ove
le
UU.SS.LL. lo consentano;
- addetti al rifornimento carburanti dei mezzi e al controllo e
relativi
rabbocchi del livello dell'acqua, olio e gomme, senza
responsabilità
amministrative.
LIVELLO 1°
DECLARATORIA
Lavoratori che svolgono attività elementari.
ESEMPI
- Uscieri, fattorini e piantoni;
- addetti alla pulizia degli uffici;
- manovali generici;
- lavoratori assunti per svolgere mansioni riconducibili al 2°
livello,
limitatamente a un periodo di apprendimento non superiore a quello
di
prova, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del presente
Contratto.
QUADRI
CRITERI DI INDIVIDUAZIONE
A far data dall'1.6.92, la qualifica di quadro è attribuita ai
lavoratori
inquadrati nell'8° e nel 7° livello, che siano titolari di posizioni
di
importanza strategica ai fini dello sviluppo e dell'attuazione
degli
obiettivi dell'Azienda e dimostrino un adeguato livello di
professionalità
e di affidabilità. Detti lavoratori devono possedere conoscenze teoriche
e
professionali di alto livello, nonché dei processi e delle
metodologie
gestionali aziendali e svolgere compiti di direzione,
rappresentanza
esterna, sovraintendenza, coordinamento e controllo di unità
organizzative
o attività di primaria importanza, anche appartenenti a settori
aziendali
diversificati,
ovvero
essere investiti di
funzioni
professionali
specialistiche di analoga importanza in relazione agli obiettivi e
alle
strategie aziendali.
Tra i ruoli attribuiti ai quadri rientrano, inoltre, anche quelli
di
raccordo
tra la struttura dirigenziale sovrastante e il
restante
personale. In aggiunta ai requisiti generali sovraindicati, i
quadri
devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici:
1)preparazione di base consistente nel possesso del diploma di laurea e
di
un'adeguata esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno
una
parte importante di un'intera funzione aziendale; in alternativa
al
diploma di laurea, obbligatoriamente il diploma di scuola secondaria di
2°
grado e 5 anni di servizio nel 7° livello, oppure nell'8° livello,
per
l'eventuale riconoscimento della qualifica di quadro di 7° livello,
oppure
di 8°;
2)capacità professionali adeguate, elevato senso di responsabilità
e
dimostrata competenza nel proprio settore in ordine alla gestione e
allo
sviluppo delle risorse umane, nonché alla gestione, integrazione
e
ottimizzazione delle risorse tecniche, economiche e organizzative,
anche
appartenenti a settori aziendali diversificati, attivando e
gestendo
rapporti di considerevole rilievo con terzi; corrispondenti
responsabilità
e specifica autonomia per il raggiungimento degli obiettivi e per
la
partecipazione al conseguimento dei risultati globali di impresa.
PROCEDURA PER L'ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI QUADRO
L'attribuzione della qualifica di quadro viene proposta dal
Direttore
dell'Azienda, il quale, previa verifica della rispondenza ai sopra
citati
criteri delle figure professionali inquadrate nell'8° livello e nel
7°
livello, indicherà per iscritto le motivazioni che hanno determinato
la
scelta.
Della proposta di attribuzione della qualifica
data
informazione alle OO.SS. aziendali.
di
quadro
verrà
Una volta approvata dalla Commissione Amministratrice,
l'attribuzione
della qualifica di quadro con le relative motivazioni verrà,
altresì,
comunicata ai lavoratori interessati.
MISURE DI CARATTERE RETRIBUTIVO
Le parti concordano di riconoscere ai lavoratori individuati come
quadri
ai sensi della procedura precedentemente indicata, oppure già in
possesso
della qualifica di quadro, indennità di funzione, anche in
considerazione
che
tali lavoratori, pur essendo tenuti a registrare le
presenze
giornaliere, devono attenersi a criteri di funzionalità e di
flessibilità
nell'effettuazione del proprio orario di lavoro, in relazione
alle
esigenze aziendali derivanti dalle funzioni affidate e svolte.
La suddetta indennità lorda mensile, corrisposta per 14 mensilità e
utile
ai fini della contribuzione INPDAP e del TFR, è stabilita nella
seguente
misura:
- 7° livello
- 8° livello
£.
£.
450.000
580.000
I quadri, cui viene attribuita detta indennità lorda mensile di
funzione,
tenuto conto che il carattere delle funzioni direttive espletate
il
livello di responsabilità non consentono una prefissione di
parametri
temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, non
hanno
titolo
alla retribuzione corrispondente alle prestazioni
eccedenti
l'orario di lavoro previsto dal presente CCNL.
e
Inoltre, ai quadri potrà essere riconosciuto un eventuale premio
alla
qualità della prestazione, differenziato e graduabile individualmente,
da
attribuirsi in misura e con le modalità stabilite dalla
Direzione
Aziendale, fermo restando il fatto che detto premio,
indipendentemente
dalle
modalità
di erogazione, non sarà utile ad alcun
istituto
contrattuale.
L'attribuzione di tale premio, stabilito
Aziendale,
avviene sulla base dei seguenti criteri:
dalla
Direzione
- valutazione dei risultati conseguiti nel raggiungimento degli
obiettivi
prefissati dall'Azienda;
- livello di competenza organizzativa e gestionale dimostrato;
- grado di iniziativa e responsabilità;
- sostegno organizzativo delle politiche e direttive aziendali.
La
Direzione Aziendale darà preventiva informazione alle
sui
nominativi cui il premio alla qualità della prestazione sarà
corrisposto,
indicando i criteri che hanno presieduto a tale attribuzione.
RSA
ALTRE NORME PARTICOLARI PER I QUADRI
Il quadro dovrà effettuare un orario strettamente correlato e
funzionale
ai propri compiti e alla propria qualifica.
Inoltre, il quadro avrà diritto ad accedere alla titolarità di
brevetti
per innovazioni tecniche realizzate in Azienda, nonché avrà la
possibilità
di pubblicazione nominativa, previa autorizzazione aziendale, di
ricerche
o lavori relativi alle attività svolte.
Il lavoratore riconosciuto quadro, essendo la sua attività di
rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e dell'attuazione degli
obiettivi
dell'Azienda, sarà informato e coinvolto circa le variazioni che
si
intendono apportare alle strutture e al rapporto funzionale fra di esse.
L'Azienda provvederà a interventi formativi a carattere
e
ricorrente,
volti
a
promuovere
e
incrementare
l'aggiornamento
professionale e culturale dei quadri, nonché la loro
sensibilizzazione
verso i problemi gestionali e di relazioni sociali.
sistematico
Le parti contraenti si danno reciprocamente atto che i criteri,
i
requisiti, le caratteristiche, nonché il trattamento economico
stabiliti
dal presente Contratto espressamente per i lavoratori quadri e,
comunque,
tutti gli altri istituti contrattuali costituiscono un trattamento unico
e
inscindibile corrispondente pienamente alle prescrizioni della legge
n.
190/85.
Per tutto quanto non espressamente previsto (innovazioni e
invenzioni,
assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso
terzi,
assegnazione temporanea a mansioni superiori o dirigenziali) si
richiamano
le disposizioni di cui agli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 190 del
13.5.85.
DICHIARAZIONE A VERBALE DI CGIL-CISL-UIL
Le Organizzazioni Sindacali, CGIL-CISL-UIL, impegnano le proprie
strutture
a rispondere per iscritto entro 15 giorni dal ricevimento della
proposta
di attribuzione della qualifica di quadro alle Direzioni Aziendali.
ALLEGATO ALLA CLASSIFICAZIONE
NORME DI APPLICAZIONE
La presente classificazione del personale è unica e valida per tutte
le
Aziende. Le declaratorie, le funzioni e i profili esemplificativi
non
possono essere alterati o modificati da nessun Accordo aziendale
o
territoriale.
Le
funzioni
o
profili esemplificativi, descritti nella
presente
classificazione, costituiscono punti di riferimento
per
verificare
analogicamente ciascun profilo, funzione o mansione aziendale.
Il lavoratore che svolga più mansioni, di cui una parte ricorrente
e
ripetitiva, riconducibile a un livello superiore, sarà inquadrato
nel
livello superiore.
L'espletamento
di
più mansioni dello stesso valore
professionale
riconducibili,
quindi,
allo
stesso
livello,
non
diritto
all'inquadramento nel livello superiore.
dà
L'inquadramento del personale, conformemente alla presente
classificazione
e relativi funzioni e profili esemplificativi, è un atto dovuto ed
di
competenza delle controparti aziendali (OO.SS. stipulanti il
presente
Contratto e Aziende).
è
In presenza di divergenze circa l'esatto inquadramento delle
figure
professionali, non richiamate nelle esemplificazioni delle
declaratorie,
e, in particolare, per quanto concerne l'inquadramento di eventuali
figure
atipiche, si farà ricorso alle parti stipulanti il CCNL.
NORMA TRANSITORIA - Protocollo d'intesa CISPEL-OO.SS. 1° giugno 1995.
1)Viene
costituito un osservatorio nazionale composto dalle
parti
stipulanti il CCNL, con carattere permanente, per effettuare
un
monitoraggio su tutta la gestione degli inquadramenti in sede
aziendale.
2)Viene, altresì, costituita tra le stesse parti stipulanti il CCNL
una
Commissione Nazionale che ha il compito di esaminare la
rispondenza
dell'inquadramento
contrattuale
alle
evoluzioni
tecnologiche
e
organizzative intervenute in sede aziendale. A tale Commissione
potranno
pervenire anche proposte convenute tra le parti in sede aziendale.
In particolare, la Commissione dovrà tenere conto:
- delle
caratteristiche
complessive dei sistemi
di
inquadramento
professionali vigenti, analizzati e confrontati con quelli vigenti
in
altri settori pubblici e privati;
- delle congruità dei profili professionali esistenti in relazione
alle
esigenze di flessibilità e fungibilità delle prestazioni, con
particolare
attenzione alle esigenze di riaccorpamento all'interno di ciascun
livello
di inquadramento;
- della congruità di tali sistemi in relazione alle modifiche
intervenute
e a quelle che si prospettano nell'organizzazione del lavoro,
nelle
funzioni e nella struttura delle aziende, con particolare attenzione
alle
criticità in alcune aree di inquadramento professionale;
- della possibilità di ridefinire un sistema articolato in aree
professionali che abbiano configurazione propria definendo per ciascuna
area specifici rapporti interprofessionali, il numero delle posizioni
economiche, le relative attribuzioni parametrali, il salario
professionale, i nuovi profili professionali, nonché le modalità di
mobilità professionale interna a ciascuna area e tra aree diverse.
3)La Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi decorrenti
dalla
stipula del Contratto. I risultati convenuti nell'ambito della
stessa
riguardanti le modifiche della normativa sulla classificazione
verranno
integralmente trasferiti dalle parti nel Contratto entro 30
giorni
decorrenti dalla decisione della Commissione.
4)A livello aziendale, dovrà essere data applicazione alla nuova
normativa
in materia di classificazione a partire dalla sua entrata in vigore.
Allo
stesso livello aziendale, qualora non sia stata realizzata l'intesa tra
le
parti a livello nazionale in sede di Commissione nazionale,
potranno
essere affrontati specifici problemi relativi a particolari tipi
di
prestazioni professionali e attività innovative che, non
trovando
riscontro nella classificazione contrattuale, possano dar luogo a
intese
finalizzate a riconoscere emolumenti economici correlati alle
attività
svolte.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA
Le parti assumono l'impegno ad avviare i lavori della
Commissione
Nazionale di cui al punto 2, lett. b, del Protocollo d'intesa
CISPEL
-OO.SS. entro il 30.11.95.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FEDERAMBIENTE
La Federambiente dichiara che quanto disposto dal punto 4, lett. b)
del
Protocollo d'intesa CISPEL OO.SS. dell'1.6.95 non ha efficacia
sulle
situazioni definite precedentemente alla sottoscrizione del
presente
Accordo.
La Federambiente precisa, altresì, che, in relazione a quanto disposto
dal
sopracitato punto 4, si è chiaramente inteso che nessuna contrattazione
di
livello aziendale potrà produrre modificazioni al sistema
classificatorio
previsto dal CCNL, modificabile solo attraverso i lavori della
Commissione
nazionale prevista dal punto 2 del suddetto Protocollo d'intesa.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS. STIPULANTI
Le OO.SS. riconfermano che la dizione della norma non osta in alcun
modo
rispetto alle situazioni pregresse e che le intese aziendali, pur
senza
modificare l'assetto classificatorio complessivo, potranno sul
piano
dell'inquadramento cogliere le peculiarità professionali e
precostituire
elementi utili alla definizione di un nuovo sistema.
Art. 11 - Mutamento di mansioni.
1)Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è
stato
assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che
abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle
ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
2)Potrà essere, altresì, assegnato a mansioni inerenti ad altro
livello
purché ciò non comporti peggioramento economico o morale per
sua
condizione.
3)Il
sia
lavoratore
che,
in forma esplicita e dietro preciso
la
mandato,
chiamato a compiere temporaneamente le mansioni precipue del
livello
superiore, ha diritto al trattamento spettantegli a norma del
presente
Contratto in caso di promozione.
L'assegnazione diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto
luogo
per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla
conservazione
del posto (malattia, infortunio, aspettativa, servizio militare,
etc.),
dopo un periodo di 3 mesi di effettivo servizio.
Dell'affidamento delle mansioni di categoria superiore sarà
data
contestuale informazione scritta al lavoratore e alle
Organizzazioni
Sindacali aziendali facenti capo alle Organizzazioni Sindacali
nazionali
stipulanti il presente Contratto.
4)Il lavoratore non può essere trasferito da una unità produttiva
a
un'altra se non per ragioni tecniche, organizzative e produttive,
fermo
restando quanto previsto dall'art. 22 della legge n. 300/70.
5)L'Azienda dovrà comunicare
livello
mediante lettera.
al
lavoratore
il
passaggio
di
SEZIONE B - RETRIBUZIONE
Art. 12 - Retribuzione mensile e sue definizioni.
1)La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente e i
di
essa sono determinati secondo le norme contrattuali.
minimi
2)Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi
determinati
per i vari livelli di lavoratori come previsto dall'art. 15.
3)Con l'espressione "retribuzione individuale" si intende la
retribuzione
maggiorata in forza degli aumenti di anzianità, della indennità
di
contingenza
speciale
aziendale.
successiva
al 31.12.76, nonché
della
indennità
4)Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma
della
retribuzione individuale e delle indennità a carattere
fisso
e
continuativo, con l'esclusione delle somministrazioni in natura e
delle
indennità sostitutive di esse, nonché con l'esclusione di
quanto
corrisposto
a
titolo di rimborso spese anche se
forfettizzato,
dell'indennità maneggio denaro e dell'indennità mezzo di trasporto.
Art. 13 - Corresponsione della retribuzione mensile.
1)La
retribuzione mensile sarà corrisposta in un giorno
stabilito
dall'Azienda, compreso tra il 27 e l'ultimo giorno del mese cui
la
retribuzione stessa si riferisce; qualora nel giorno stabilito ricorra
una
festività, un sabato, il pagamento della retribuzione (comprese la 13a
e
la 14a mensilità) viene anticipato automaticamente al primo giorno
utile,
salvo situazioni aziendali preesistenti.
2)Le ore straordinarie, le assenze e tutti gli altri elementi
variabili
della retribuzione verranno conteggiati in rapporto alle diverse
necessità
organizzative aziendali e, comunque, non oltre la corresponsione
della
retribuzione del mese successivo.
Art. 14 - Calcolo della retribuzione giornaliera e oraria.
1)La retribuzione oraria, nei suoi vari aspetti come definiti
dall'art.
12, si ottiene dividendo per 156 la retribuzione mensile.
2)La retribuzione
retribuzione
giornaliera si ottiene moltiplicando
la
oraria per il numero delle ore settimanali di lavoro diviso per il
numero
dei
giorni
lavorativi
della settimana previsti
nelle
singole
organizzazioni del lavoro aziendali.
Art. 15 - Retribuzione base e sue variazioni.
1)La retribuzione base mensile in vigore all'1.8.94
indicata
nella sottostante tabella.
A
essa
va
aggiunto
l'EDR di £. 20.000 mensili,
è
quella
corrisposto
per
13
mensilità, derivante dall'Accordo interconfederale del 31.7.92.
Resta
invece congelato in cifra il valore dell'indennità contingenza in
atto
al 31.12.91.
2)A far data dall'1.1.95 viene riconosciuto, come EDR, un
aumento
economico mensile i cui importi e le cadenze, sia di corresponsione sia
di
conglobamento nella paga-base, sono indicati nella tabella di
seguito
riportata.
Detto EDR è valido su tutti gli istituti contrattuali, ad
eccezione
delle maggiorazioni per il lavoro notturno, per il lavoro diurno
festivo
nonché per il lavoro straordinario.
3)Alla data dell'1.1.97, l'importo complessivo dell'EDR richiamato
nel
precedente punto 2 va trasferito nella retribuzione base, come da
tabella.
4)Le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale
nel
corso del 1994 non sono ripetibili e risolvono e concludono quanto
di
spettanza per i lavoratori per lo stesso anno 1994.
5)Gli
somme
incrementi retributivi per l'anno 1995 vanno decurtati delle
già corrisposte a titolo di indennità di vacanza
che,
pertanto, cessa di essere erogata.
Liv.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
Retr. base
1.8.94
Parametro
851.572
1.019.242
1.110.572
1.224.992
1.399.122
1.611.682
1.851.242
2.125.422
100
120
130
144
164
189
217
250
Liv.
E.D.R.
1.8.96
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
41.994
51.876
54.998
61.645
69.829
79.862
91.967
107.341
contrattuale
E.D.R.
1.1.95
Retr. base
1.1.96
E.D.R.
1.1.95
Retr. base
1.1.96
69.011
82.599
90.000
99.273
113.384
130.610
150.023
172.243
920.583
1.101.841
1.200.572
1.324.265
1.512.506
1.742.292
2.001.265
2.297.665
23.004
27.533
30.000
33.091
37.795
43.537
50.008
57.414
943.586
1.129.374
1.230.572
1.357.355
1.550.301
1.785.828
2.051.273
2.355.079
Retr. Base
1.1.97
985.580
1.181.250
1.285.570
1.419.000
1.620.130
1.865.690
2.143.240
2.462.420
Art. 16 - Aumenti periodici di anzianità.
1)Per i lavoratori divenuti effettivi, dopo aver superato il periodo
di
prova o dopo il rapporto a termine, l'anzianità decorre, a tutti
gli
effetti del presente Contratto, dal 1° giorno dell'assunzione e
la
relativa competenza economica verrà erogata il 1° gennaio di ogni
biennio,
a partire dall'1.1.89.
2)L'anzianità del
eccezione
dei periodi in
gli
effetti.
Le
eventuali
lavoratore si computa ad anni interi, fatta
cui il rapporto di lavoro resta sospeso
a
tutti
frazioni di biennio si computano in ventiquattresimi;
le
frazioni di mese non superiori a 15 giorni di calendario non
saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali
o
superiori.
3)Le particolari anzianità convenzionali, concesse liberamente
dalle
Aziende all'atto dell'assunzione del lavoratore o successivamente,
avranno
i soli effetti espressamente determinati dall'atto di concessione.
4)Al personale competono aumenti biennali per anzianità della durata e
per
gli importi indicati nella tabella seguente:
Livello
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
Aumento massimo
per anzianità
295.000
242.000
370.000
405.000
465.000
525.000
605.000
675.000
N° bienni
erogazione
10
10
10
10
11
11
12
12
Aumento da erogarsi per ogni
biennio compiuto
29.500
34.200
37.000
40.500
42.273
47.728
50.417
56.250
5)Al personale che cessa dal servizio verranno applicate
sull'ultima
retribuzione le disposizioni di cui al precedente punto 2.
6)Nel caso di passaggio di livello, il lavoratore mantiene l'importo
in
cifra degli aumenti maturati nel livello di provenienza. I
successivi
scatti
saranno integralmente riferiti al nuovo livello fino
al
raggiungimento della cifra prevista da tale nuovo livello di
appartenenza,
fermo restando che la somma da erogare a titolo di anzianità deve
essere
pari alla differenza tra l'importo maturato e quello previsto per il
nuovo
livello.
7)Al personale collocato in quiescenza verrà riconosciuta nell'ultimo
mese
di retribuzione la frazione di aumento periodico maturato, considerato,
a
tale effetto, compiuto il mese iniziato.
Art. 17 - Tredicesima mensilità.
1)L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, entro il 20 dicembre,
una
13a mensilità pari alla retribuzione globale.
2)Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della
13a
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
3)Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non
saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali
o
superiori.
Art. 18 - Quattordicesima mensilità.
1)L'Azienda corrisponderà ai propri lavoratori, in occasione
dell'inizio
del periodo delle ferie estive e, in ogni caso, non oltre il 31
luglio,
una 14a mensilità pari alla retribuzione globale.
2)Nel caso di inizio o di cessazione del rapporto di lavoro durante
il
corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto a tanti dodicesimi della
14a
mensilità quanti sono i mesi interi di servizio prestato.
3)Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario non
saranno
calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali
o
superiori.
SEZIONE C - INDENNITA' E PROVVIDENZE VARIE
Art. 19 - Indennità e provvidenze varie.
A) Indennità mezzo di trasporto.
Qualora
di
l'Azienda
richieda che il lavoratore usi
il
proprio
mezzo
trasporto
per servizio, sarà tenuta a corrispondergli
un'indennità
chilometrica da contrattare in sede aziendale con riferimento alle
tabelle
A.C.I.
B) Rimborso spese per testimonianza.
È corrisposta la normale retribuzione globale al lavoratore
chiamato
dall'Azienda quale teste in cause civili o penali in dipendenza
del
servizio.
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona
normale
di lavoro, ha diritto, inoltre, al rimborso di tutte le spese di
vitto,
alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
La
normale retribuzione globale
lavoratore
designato giudice popolare.
è
corrisposta
anche
al
C) Trasferta.
Il trattamento spettante al personale in trasferta e la definizione
dei
casi in cui il lavoratore dovrà ritenersi in trasferta sono demandati
alla
contrattazione aziendale.
Per le spese non documentabili viene riconosciuto un rimborso
determinato
come segue:
- 2% della retribuzione base mensile del 2° livello, maggiorata
della
relativa ex-indennità di contingenza, per trasferte che richiedano
il
pernottamento fuori sede;
- 1% per trasferte di durata superiore alle 8 ore che non
richiedano
pernottamento.
Gli importi erogati per il titolo di spese non documentabili non
fanno
parte della retribuzione ad alcun effetto del presente Contratto.
Il lavoratore che si pone in viaggio per ordine dell'Azienda ha diritto
a
un anticipo superiore all'indennità complessiva prevista; i
conguagli
saranno effettuati entro le 72 ore successive al rientro del lavoratore
in
sede.
D) Indennità maneggio denaro.
Il lavoratore che normalmente maneggia denaro contante con eventuali
oneri
per errori, ha diritto a un'indennità del 5% della retribuzione base.
Tale
indennità verrà corrisposta pro-rata anche
sostituisce
temporaneamente il lavoratore preposto al servizio.
a
chi
E) Alloggio.
La concessione dell'alloggio a tutto il personale di cui, per esigenze
di
lavoro, l'Azienda chiedesse l'abitazione in loco dovrà essere gratuita.
Le modalità della concessione gratuita dell'alloggio, nonché le
eventuali
somministrazioni in natura ad esse relative, saranno
regolate
da
convenzioni particolari da stipulare in sede aziendale.
Dette concessioni cesseranno di diritto, senza dar luogo a indennizzi
o
risarcimenti da qualsiasi parte, quando il lavoratore che ne fruisca
cessi
di appartenere all'Azienda o cambi la natura delle sue mansioni.
F) Sede di lavoro.
Qualora dei lavoratori siano trasferiti o comandati a prestare
servizio
fuori della sede abituale di lavoro e in località non servita da
mezzi
pubblici, le parti aziendali si incontreranno per individuare
idonee
soluzioni.
G) Indennità sgombero neve.
Per lo sgombero della neve, sarà contrattata, in sede aziendale, entro
il
15
ottobre,
un'indennità
limitatamente
al
personale
addetto
all'espletamento di tale servizio.
Un'indennità di entità minore rispetto a quella di cui sopra,
sarà
contrattata anche per il personale che espleta servizi collaterali
allo
sgombero della neve. Per collaterali si intendono tutti quei
servizi
espletati dai lavoratori che operano comunque a supporto diretto
e
immediato dell'intervento neve e contestualmente allo stesso.
H) Rinnovo patente guida.
Le Aziende rimborseranno al personale interessato tutte le spese
relative
alle visite mediche e psicotecniche e alla vidimazione e rinnovo
della
patente, della quale sia richiesto il possesso per la guida di
automezzi
aziendali, purché la guida di tali mezzi sia ricorrente.
Inoltre, il rimborso spetta anche a quel personale adibito alla
conduzione
degli impianti in genere, per i quali è prevista per legge una patente
o
attestati vari.
I) Indennità di reperibilità.
Allo scopo di garantire la continuità funzionale dei servizi, nonché
la
sicurezza degli impianti e delle attrezzature, non presidiati 24 ore
su
24, viene istituita un'indennità di reperibilità.
Le norme di organizzazione e di articolazione del servizio di
reperibilità
verranno stabilite dall'Azienda, previo confronto con le
Organizzazioni
Sindacali.
Ai lavoratori chiamati a svolgere il servizio di reperibilità
data
comunicazione attraverso apposito ordine di servizio.
sarà
Di norma, il servizio di reperibilità non impegnerà il lavoratore più
di
una settimana, dal lunedì alla domenica compresa, ogni 4 settimane.
Il lavoratore
lavoro
in
caso
di chiamata dovrà essere
sul
posto
di
prontamente.
Il compenso relativo al servizio di reperibilità, compreso
l'importo
forfettario per il viaggio e il tempo minimo d'intervento, saranno
oggetto
di contrattazione aziendale. Comunque, l'indennità di reperibilità
non
potrà essere inferiore a quanto segue:
- per le giornate di riposo (domeniche e festive) £. 12.000;
- per le giornate di recupero (per lavoro in settimana corta) £. 9.000;
- per le giornate feriali oltre l'orario di lavoro già prestato £. 3.500.
Le effettive prestazioni di lavoro effettuate su chiamata, nel caso
di
servizio di reperibilità, saranno regolarmente retribuite secondo le
norme
sul lavoro straordinario previste dal vigente Contratto.
L) Mensa.
Nelle Aziende in cui non sia in essere il servizio di mensa, le parti
si
incontreranno a livello aziendale per ricercare, tenendo conto
delle
particolarità del servizio, soluzioni atte a realizzare il servizio
mensa,
il quale, se ritenuto opportuno, va collegato con le altre
strutture
esistenti nel territorio.
L'irrealizzabilità
del
servizio
mensa
la
corresponsione di indennità sostitutive.
non
può
determinare
M) Indennità "acqua alta" di Venezia.
Per la città di Venezia sarà concordata, in sede aziendale,
un'indennità
limitatamente al personale addetto all'organizzazione e
all'espletamento
del servizio.
Art. 20 - Indumenti di lavoro.
1)La massa vestiario verrà stabilita dall'Azienda, previo confronto con
le
Rappresentanze Sindacali Aziendali, in conformità alla vigente
normativa
in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
2)La fornitura degli indumenti, nonché di tutti gli altri strumenti
di
lavoro,
dovrà
avvenire esclusivamente e direttamente
da
parte
dell'Azienda. Essi dovranno essere usati esclusivamente per
l'espletamento
dei compiti d'istituto.
3)Le Aziende sono tenute a fornire gli indumenti di lavoro a tutto
il
personale interessato. Le quantità, le fogge, etc., vengono individuate
in
ogni singola Azienda con riferimento alla struttura e
all'organizzazione
del lavoro.
4)Gli
oggetti di
personale
obbligatoriamente
personale
stesso è tenuto
degli
indumenti.
vestiario
devono
essere
indossati
ed esclusivamente durante il servizio;
a curare la buona conservazione e
la
dal
il
pulizia
5)Non è consentita la corresponsione di somme in denaro o buoni
acquisto
in sostituzione degli indumenti.
SEZIONE D - ORARIO DI LAVORO
Art. 21 - Durata settimanale del lavoro.
1)La durata settimanale del lavoro è di 36 ore per tutti i lavoratori.
2)Nei reparti a ciclo continuo, 24 ore su 24, di norma i turni saranno
4
ogni giorno, di 6 ore lavorative continuative ciascuno. Per
esigenze
legate alle specifiche realtà logistiche e organizzative, le
Aziende,
sentita la competente autorità, potranno articolare diversamente i
turni,
previo confronto con le Organizzazioni Sindacali Aziendali.
3)Per i lavoratori che prestano servizio per 5 giorni alla
settimana,
l'oraio di lavoro è convenzionalmente fissato in ore 7,12 giornaliere.
Art. 22 - Orario giornaliero di lavoro.
1)L'articolazione dell'orario giornaliero di lavoro viene
stabilita
dall'Azienda con apposito ordine di servizio, previo confronto
le
Rappresentanze Sindacali Aziendali.
con
2)L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora fissata dall'Azienda
per
l'entrata in rimessa, magazzino e comunque nel luogo di lavoro
per
l'inizio delle prestazioni; condizione indispensabile per
l'ordinato
svolgimento dell'attività aziendale è, in ogni caso, la
disponibilità
operativa del lavoratore per l'intera durata dell'orario di lavoro,
al
fine di adempiere la mansione giornalmente affidata.
3)Le operazioni accessorie quali: indossare o togliere gli indumenti
di
lavoro, doccia, etc., dovranno essere effettuate al di fuori
dell'orario
di lavoro previsto, salvo particolari situazioni derivanti dalle
esigenze
legate alle realtà logistiche e organizzative.
4)Nei turni continui avvicendati il personale non dovrà
il
lavoro fino a quando sia stato sostituito.
abbandonare
5)I lavoratori impiegati in turni ciclici mensili dovranno fruire di
un
intervallo corrispondente a 2 turni di lavoro, fatte salve le esigenze
di
cui al precedente punto 4.
Art. 23 - Interruzioni e sospensioni di lavoro.
In caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di
forza
maggiore non previste dal presente Contratto e che non dipenda
da
provvedimenti
disciplinari, il lavoratore
resterà
a
disposizione
dell'Azienda, la quale potrà adibirlo ad altro lavoro, fatte salve,
in
ogni caso, le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 11.
Art. 24 - Assenze e permessi.
1)Assenze e permessi - Il lavoratore non può abbandonare il lavoro se
non
debitamente autorizzato dal proprio superiore.
2)Il lavoratore che non può presentarsi al lavoro, qualora non sia
in
grado di avvertire l'Azienda preventivamente, deve farlo nello
stesso
giorno in cui ha inizio l'assenza, salvo in caso di comprovata
forza
maggiore.
3)In caso di denunciata malattia, la Direzione ha facoltà di
farla
controllare dai servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti,
i quali sono tenuti, a norma di legge, a compiere il controllo.
4)In ogni caso,
avvertire
l'Azienda del
sera
precedente.
il
suo
lavoratore rimasto assente è
rientro in servizio al più
tenuto
tardi
ad
entro
la
5)Il lavoratore che senza giustificazione sarà rimasto assente dal
lavoro
per 3 giorni di seguito, salvo in caso di comprovata forza maggiore,
sarà
considerato dimissionario.
6)Al lavoratore che ne faccia domanda, l'Azienda può accordare,
per
giustificati motivi, permessi o brevi congedi, con
facoltà
di
corrispondere o meno la retribuzione. Tali permessi o brevi congedi
non
saranno computati in conto dell'annuale periodo di ferie, salvo
richiesta
scritta del lavoratore.
7)Se detto permesso venga richiesto a causa di grave lutto
familiare
riguardante sia parenti che affini (decesso di genitore, coniuge,
figlio,
fratello o altro familiare fino al 2° grado purché convivente con
il
lavoratore) e sempreché il lutto familiare non intervenga in periodo
di
ferie o di malattia del lavoratore, l'Azienda è tenuta a retribuire,
per 3
giorni lavorativi, il periodo di permesso concesso.
Per i parenti e affini non conviventi, fino al 2° grado, il periodo
di
permesso concesso è pari a 1 giorno lavorativo.
8)Dalla retribuzione globale mensile viene detratto l'importo
relativo
alle giornate e ore lavorative non prestate senza giustificato motivo.
9)Si considerano ingiustificate le assenze non autorizzate ai
del
presente articolo.
sensi
10) Congedo matrimoniale - Al lavoratore effettivo che contrae
matrimonio
viene concesso un permesso retribuito pari a 15 giorni di calendario
da
usufruire entro 30 giorni dalla data del matrimonio.
Al lavoratore in prova, con contratto a tempo indeterminato,
detto
permesso sarà considerato retribuito per i primi 7 giorni e
non
retribuito per i successivi 8 giorni; durante il permesso, il
periodo
di prova e il rapporto di lavoro rimangono sospesi a tutti gli
effetti.
Il
lavoratore assunto con contratto di formazione è equiparato, per
il
congedo matrimoniale, al lavoratore effettivo. Il lavoratore
assunto
con contratto a termine è equiparato, per il congedo matrimoniale,
al
lavoratore in prova.
Tale permesso non è computato nel periodo di ferie annuali.
11) Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive
(legge
n. 816/85) - Il lavoratore di cui all'articolo è tenuto a documentare
la
convocazione e l'avvenuta partecipazione ai lavori degli organismi di
cui
fa parte.
Art. 25 - Diritto allo studio.
1)La
promozione
di
corsi
aziendali e/o interaziendali
per
la
qualificazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori,
sarà
oggetto delle relazioni sindacali previste dal livello regionale.
2)I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di
studio
in scuole di istruzione primaria, secondaria e di
qualificazione
professionale, statali, parificate o legalmente riconosciute o
comunque
abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a
turni di
lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli
esami e
non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante
i
riposi settimanali.
3)L'Azienda richiederà la produzione delle certificazioni
necessarie
all'esercizio dei diritti di cui al comma precedente.
4)In attuazione del comma 2 dell'art. 10, legge 20.5.70 n. 300,
i
lavoratori che documentino la frequenza ai corsi di scuole statali
o
parificate, in occasione degli esami, otterranno permessi retribuiti
nelle
seguenti misure:
- per
il
gli
esami di licenza di scuola media inferiore: 10 giorni
per
personale
che
presta servizio in settimana lunga e 8
giorni
per
il
rimanente personale;
- per gli esami di scuole professionali legalmente riconosciute: 10
giorni
per il personale che presta servizio in settimana lunga e 8 giorni per
il
rimanente personale;
- per gli esami di licenza di scuola media superiore: 15 giorni per
il
personale che presta servizio in settimana lunga e 13 giorni per
il
rimanente personale;
- per ogni esame universitario sostenuto: 2 giorni per ogni esame.
5)Inoltre, l'Azienda metterà a disposizione dei lavoratori effettivi
che
frequenteranno corsi scolastici, professionali attinenti ai
servizi
erogati e all'attività aziendale, un totale di ore lavorative,
da
calcolarsi nella misura di ore 7,5 annuali per ciascun lavoratore
previsto
dalla tabella numerica allegata al bilancio preventivo dell'anno,
previo
accordo con le RSA delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente
CCNL.
In ogni caso, ciascun lavoratore che frequenta i corsi di cui sopra
non
può avere diritto a più di 150 ore lavorative per anno scolastico.
6)I permessi di cui al precedente comma possono essere
dai
lavoratori per un massimo di 2 ore giornaliere.
usufruiti
7)Il diritto a fruire delle agevolazioni scolastiche di cui al
presente
articolo può essere esercitato dai lavoratori iscritti a corsi per
il
conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore o diploma
di
laurea, per la durata legale prevista, aumentati di 2 anni.
8)Per i nuovi assunti, che continuino lo studio intrapreso per
conseguire
i suddetti diplomi, le agevolazioni scolastiche possono essere
esercitate,
analogamente ai nuovi iscritti, togliendo il numero degli anni di
corso
già superati; per il diploma di laurea, gli anni da togliere sono
relativi
agli anni di iscrizione in corso.
9)I lavoratori, che hanno già conseguito il diploma di scuola
secondaria
superiore o diploma di laurea, possono ottenere permessi limitatamente
ai
giorni d'esame, purché siano iscritti a corsi di
specializzazione
attinenti al diploma conseguito.
10) Agli effetti della retribuzione, dette ore saranno calcolate come
ore
feriali diurne della retribuzione individuale del lavoratore.
11) Tutti gli accordi
alla
presente normativa.
aziendali esistenti
dovranno
uniformarsi
12)
Analoghi permessi, previsti al punto 4, saranno concessi
ai
lavoratori che si presenteranno a sostenere esami di fine anno
come
privatisti.
SEZIONE E - LAVORO STRAORDINARIO FESTIVO E NOTTURNO
Art. 26 - Lavoro notturno - Lavoro straordinario diurno e notturno.
1)La prestazione giornaliera ordinaria del lavoratore, esclusa
quella
inserita in turni continui avvicendati per lavorazioni a ciclo
continuo
degli impianti fissi e/o mobili etc., deve, di norma,
svolgersi
continuativamente nelle ore diurne dalle ore 6 alle ore 22.
Qualora
funzionalità
ed
esigenze
di
servizio
lo
richiedano,
il
lavoratore è tenuto a svolgere la propria prestazione giornaliera
anche
in ore notturne (22-6).
Nei
del
limiti
consentiti
dalla
legge,
ove
particolari
esigenze
servizio lo richiedano, il lavoratore è tenuto a prestare l'opera
sua
anche oltre l'orario normale stabilito, sia di giorno che di notte,
con
un tetto massimo di 135 ore annuali individuali, con una
prestazione
straordinaria che tenga conto delle disposizioni di legge vigenti
in
materia (di norma 2 ore giornaliere).
Tale
tetto di 135 ore non cumulabili pro-capite potrà
essere
eccezionalmente superato per esigenze di servizio, previo confronto
con
le Organizzazioni Sindacali.
2)Le parti stipulanti concordano sull'opportunità di non ricorrere
al
lavoro straordinario, se non in caso di inderogabili esigenze di
servizio
di carattere urgente e imprevedibile.
Per
una
valutazione della corretta applicazione di tali
principi
le
Aziende
comunicheranno,
trimestralmente, alle
istanze
sindacali
le
notizie
riassuntive del lavoro straordinario. Tali
informazioni
saranno, di norma, fornite analiticamente per area o reparto.
3)Lavoro notturno è quello prestato dal lavoratore tra le ore 22 e le
ore
6.
4)Le ore di lavoro notturno compiuto sia in turni avvicendati, sia
in
turni non avvicendati, vengono compensate con la sola maggiorazione
del
37% della retribuzione individuale oraria.
Per
il
periodo
di validità del presente Contratto -
dall'1.1.95
al
31.12.98 - la retribuzione individuale per il calcolo della
suddetta
maggiorazione del 37% è quella in vigore all'1.8.94.
Per il personale assunto successivamente a tale data, la
retribuzione
individuale per il calcolo del 37% è così determinata: la
retribuzione
base
in
vigore all'1.8.94 secondo il CCNL 1.10.91, l'ex indennità
di
contingenza in vigore a tale data e l'indennità speciale aziendale.
In
caso di variazione di livello successiva all'1.8.94, si prenderà
a
riferimento il nuovo livello di inquadramento, nei valori in atto
alla
data suddetta, come indicato nel comma precedente.
5)Detta maggiorazione del 37% è onnicomprensiva e compensa, pertanto,
ogni
altro istituto contrattuale previsto dal CCNL o da accordi
aziendali,
quali 13a e 14a mensilità, ferie, malattie, infortuni,
festività
infrasettimanali, permessi comunque retribuiti, trattamento di
fine
rapporto e di preavviso, etc., fatta esclusione per
l'indennità
domenicale.
6)Lavoro straordinario è quello compiuto dal lavoratore oltre la
durata
giornaliera normale di lavoro; esso non può essere sostituito
da
altrettanto riposo, fatta salva esplicita richiesta del
lavoratore
accordata dall'Azienda. In questo caso, non verrà corrisposta
alcuna
maggiorazione.
7)Il lavoro straordinario notturno è quello compiuto dal
lavoratore,
sempre oltre i limiti della durata giornaliera normale
sua
prestazione di lavoro, fra le ore 22 e le ore 6.
della
8)Ogni ora di lavoro straordinario viene compensata con la
retribuzione
individuale oraria maggiorata delle percentuali seguenti, per tutte le
ore
di effettivo lavoro prestato:
- lavoro straordinario diurno
- lavoro straordinario notturno
30%
50%
9)I compensi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con
quelli
previsti dall'art. 27, fatta eccezione per l'indennità per
lavoro
domenicale.
il
10) Il personale impegnato a svolgere lavoro notturno dovrà essere
dotato
di apparecchi ricetrasmittenti che assicurino il collegamento
con
l'Azienda.
Art. 27 - Lavoro festivo e domenicale.
1)Il lavoratore è tenuto a prestare servizio
o
considerati tali dal successivo art. 30.
2)Il lavoro festivo viene compensato con la
individuale
oraria maggiorata delle seguenti percentuali:
a)lavoro diurno festivo
Per
il
periodo
nei
giorni
festivi
retribuzione
65%
di validità del presente Contratto
-
dall'1.1.95
al
31.12.98 - la retribuzione individuale per il calcolo della
suddetta
maggiorazione del 65% è quella in vigore all'1.8.94.
Per il personale assunto successivamente a tale data, la
retribuzione
individuale per il calcolo del 65% è così determinata: la
retribuzione
base in vigore all'1.8.94 secondo il CCNL 1.10.91, l'ex indennità
di
contingenza in vigore a tale data e l'indennità speciale aziendale.
In caso di variazione di livello successiva all'1.8.94, si prenderà
a
riferimento il nuovo livello di inquadramento, nei valori in atto
alla
data suddetta, come indicato nel comma precedente.
b)lavoro notturno festivo
75%
3)I compensi previsti dal precedente punto 2 non
con
quelli previsti dall'art. 26.
4)Lavoro domenicale
domenicale
-
Ai
lavoratori che prestano
sono
cumulabili
servizio
normale - in turni con riposo settimanale obbligatorio fissato in
altro
giorno, al fine di garantire la continuità dei servizi d'istituto
è
riconosciuta un'indennità minima pari a £. 8.000. Tale importo
potrà
essere incrementato previa contrattazione aziendale.
-
Tale indennità verrà corrisposta per ogni giorno domenicale di
effettivo
svolgimento della mansione e ha le seguenti caratteristiche:
a)è onnicomprensiva e compensa, pertanto, ogni altro istituto
contrattuale
previsto dal CCNL o da accordi aziendali, quali 13a e 14a
mensilità,
ferie, malattie, festività infrasettimanali, permessi comunque
retribuiti,
etc.;
b)assorbe, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi altra indennità
di
mansione o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in
altra
sede;
c)è cumulabile con le maggiorazioni previste dagli istituti contrattuali
del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie, fatta eccezione
per
le prestazioni di lavoro straordinario festivo che, invece, assorbono
tale
indennità domenicale;
d)tale indennità non è cumulabile con indennità per turni e avvicendati,
che viene assorbita;
e)tutti gli accordi aziendali esistenti dovranno uniformarsi alla
presente
normativa.
5)Ogni ora di lavoro straordinario, prestata in giornata festiva oltre
la
durata del normale orario di lavoro, viene compensata con la
retribuzione
individuale maggiorata delle seguenti percentuali:
- lavoro straordinario diurno festivo
- lavoro straordinario notturno festivo
65%
75%
Art. 28 - Indennità turni ciclici continui e avvicendati.
1)Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici,
e
avvicendati - 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con spostamento
riposo
continui
del
domenicale - è riconosciuta un'indennità pari
sola
retribuzione base del livello di appartenenza.
al
6%
della
2)Ai lavoratori che operano in turni omogenei, ciclici, continui
e
avvicendati - 3 turni o 4 turni, su 24 ore, con riposo domenicale è
riconosciuta un'indennità pari al 4% della sola retribuzione base
del
livello di appartenenza.
3)Tali indennità verranno corrisposte nella misura
valore
mensile, in caso di 3 turni su 24 ore; qualora i
continuati
avvicendati si svolgano in 4 turni su 24 ore, le
verranno
corrisposte nella misura di 1/26 per ogni giorno
svolgimento
della mansione.
di 1/22 del loro
turni ciclici
indennità turno
di effettivo
Dette indennità hanno le seguenti caratteristiche:
a)sono
onnicomprensive e compensano, pertanto, ogni altro
istituto
contrattuale previsto dal CCNL o da accordi aziendali, quali 13a e
14a
mensilità,
ferie, malattia, infortuni, festività
infrasettimanali,
permessi comunque retribuiti, etc.;
b)assorbono, fino a concorrenza, ogni e qualsiasi altra indennità
di
mansione o comunque denominata ad analogo titolo corrisposta in
altra
sede;
c)sono
cumulabili
con
le maggiorazioni previste
dagli
istituti
contrattuali del lavoro notturno e delle prestazioni straordinarie;
d)sono assorbite e sostituite, nelle giornate domenicali lavorate,
dalla
specifica indennità prevista per il lavoro domenicale.
SEZIONE F - CONTRATTAZIONE AZIENDALE
Art. 29 - Contrattazione di 2° livello.
1)Premesso
di
che
il
CCNL disciplina tutti gli elementi
del
rapporto
lavoro, costituendo fonte di regolamentazione degli aspetti normativi
dei
livelli retributivi e dei relativi parametri della classificazione
del
personale e di ogni altro aspetto di carattere economico, la
funzione
della contrattazione aziendale, in sintonia con i contenuti del
Protocollo
23.7.93, si realizza, oltre che per le materie ad essa delegate
dal
presente CCNL, nella negoziazione di contenuti economici controllati
che
siano correlati e commisurati a parametri di miglioramento
della
produttività, della qualità e dell'efficienza, e che sono
pertanto
corrisposti sotto forma di premio di risultato.
2)Nell'ambito delle iniziative mirate all'ottimizzazione dei servizi
di
igiene ambientale, la contrattazione aziendale potrà essere
avviata,
sussistendone i presupposti, non prima della data dell'1.1.96.
3)In relazione alla necessità di garantire certezza e programmabilità
dei
costi dei servizi, i benefici retributivi dovranno essere,
comunque,
commisurati a risultati concretamente realizzati sulla base di
programmi
aziendali, aventi come obiettivo incrementi di produttività e
di
economicità gestionale, nel rispetto delle esigenze qualitative
del
servizio previste dal contratto di servizio, che non discendano
da
investimenti aziendali e/o da innovazioni tecnologiche.
4)Idonei indicatori saranno individuati per determinare l'incidenza e
il
concorso del fattore lavoro alla realizzazione di efficienza
ed
economicità, i cui risultati economici complessivamente
raggiunti
individuano le risorse da destinare in quota parte al premio
di
produttività, la cui entità non potrà essere superiore al 33%
del
beneficio conseguito.
Il premio, per sua natura, non potrà essere determinato a priori e
avrà
caratteristiche
di
variabilità
in
rapporto
al
raggiungimento
dell'insieme degli obiettivi aziendali. La relativa entità e
la
corrispondente erogazione è pertanto determinata a consuntivo
annuale,
una volta che si sia verificato in concreto il miglioramento
della
produttività.
Ai lavoratori in contratto di formazione lavoro, se e in
quanto
partecipi
dei
progetti
di produttività,
verrà
attribuito
il
corrispettivo economico spettante.
5)La natura collettiva del premio non esclude che gli importi da
erogare
possano essere differenziati, anche all'interno della stessa
unità
produttiva, in funzione dei diversi livelli di professionalità e
della
prestazione lavorativa effettivamente resa.
6)Sulla
base
e
nei
limiti
di
quanto
stabilito
dall'Accordo
interconfederale 29.9.94, sono titolari della contrattazione a
livello
aziendale, per le materie a essa delegate dal presente CCNL, le
RSA,
ovvero le RSU, ove costituite, congiuntamente alle strutture
territoriali
delle OO.SS. stipulanti.
7)L'accordo per il premio di risultato avrà durata quadriennale
la
contrattazione avverrà secondo le modalità e i criteri sopra
individuati.
Il premio di risultato non è computabile in alcun istituto
contrattuale
ed è escluso dalla base di calcolo del TFR.
SEZIONE G - PERIODI DI RIPOSO
Art. 30 - Giorni festivi e domenicali.
e
1)I giorni festivi sono quelli stabiliti dalla legge (artt. 1 e 2
della
legge 27.5.49 n. 260, con le modificazioni previste dalla legge 5.3.77
n.
54 e dal DPR 28.12.85 n. 792), ai quali si aggiungono la festa del
Santo
Patrono del Comune ove ha sede l'Azienda e altri 3 giorni
festivi
supplementari, la cui data verrà fissata mediante accordi aziendali.
2)Nel caso che la festività del Santo Patrono o uno o più dei
giorni
festivi supplementari, di cui al punto 1, vengano a coincidere con
una
delle festività di cui agli artt. 1 e 2 della legge 27.5.49 n.
260,
modificata dalla legge 5.3.77 n. 54 e dal DPR 28.12.85 n. 792,
dovranno
essere fissate mediante accordo aziendale altre giornate festive
nello
stesso anno, in sostituzione di quelle per cui si è verificata
la
coincidenza, fatta eccezione per i lavoratori del Comune di Roma per
i
quali vale, per la ricorrenza del Santo Patrono, la specifica
disposizione
dell'art. 1 del DPR n. 792 del 28.12.85.
3)Il riposo settimanale dei lavoratori, come stabilito dalla legge,
cade
normalmente di domenica.
4)Per i lavoratori per i quali è ammesso, a norma di legge, il lavoro
nel
giorno di domenica, il riposo può essere fissato in altro giorno
della
settimana, cosicché la domenica viene ad essere considerata
giorno
lavorativo, mentre viene ad essere considerato giorno di
riposo
settimanale, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo
stesso.
5)Qualora una delle festività non domenicali, di cui al punto 1
del
presente articolo, cada di domenica, è dovuto a ciascun lavoratore, il
cui
riposo settimanale cada normalmente di domenica, in aggiunta al
normale
trattamento
retribuzione
globale.
economico, un importo pari a una giornata
di
6)Nel caso che una delle festività non domenicali coincida con il
giorno
di riposo settimanale dei lavoratori di cui al punto 4, questi
ultimi
avranno diritto al trattamento previsto dal punto precedente a favore
dei
lavoratori il cui giorno di riposo cade normalmente di domenica nel
caso
di coincidenza di una festività infrasettimanale con una domenica.
7)Nel caso che una delle festività non domenicale coincida con il
2°
giorno di riposo settimanale non festivo (lavoratore in settimana
corta),
verrà corrisposta una retribuzione pari a 6 ore di lavoro
ordinario
feriale diurno, avuto presente il fatto che il 1° giorno è da
considerarsi
di recupero e il 2° festivo.
8)Nella giornata di Pasqua verrà corrisposto ai lavoratori, in
aggiunta
alla normale retribuzione, un importo pari a una giornata di
retribuzione
globale.
Le
festività nazionali e religiose sono regolate dalla legge 5.3.77
n.
54 e dall'Accordo Nazionale Interfederale del 27.7.78.
9)A seguito delle disposizioni del DPR 28.12.85 n. 792, a compensazione
e
in
luogo
delle festività civili e religiose soppresse
vengono
riconosciute, a decorrere dall'1.1.86 e a modifica del suddetto
Accordo
Nazionale Interfederale, 2 giorni di ferie da aggiungersi ai periodi
a
tale titolo stabiliti e ulteriori 3 giorni di permesso retribuito
oppure 4
dove l'orario settimanale è ripartito su 6 giorni.
Art. 31 - Ferie.
1)Il lavoratore ha diritto, per ciascun anno di servizio (con
esclusione
del periodi di aspettativa non retribuiti e delle assenze
facoltative
previste dalla legge per le lavoratrici madri dopo il parto) a un
periodo
di riposo con decorrenza della retribuzione globale.
2)Per ogni anno solare il periodo di ferie
giorni
lavorativi per tutti i lavoratori.
sarà
pari
a
26
3)Per i lavoratori che effettuano l'orario settimanale su 5
il
periodo di ferie sarà pari a 22 giorni.
giorni,
4)Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso
sarà
assegnato dall'Azienda sulla base di una programmazione
predisposta
dall'Azienda medesima, contrattata con le Rappresentanze
Sindacali
Aziendali, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste
dei
lavoratori.
5)In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel
corso
dell'anno il lavoratore effettivo ha diritto alle ferie in proporzione
ai
mesi di servizio prestati.
Le frazioni di mese non superiori ai 15 giorni di calendario
non
saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero
se
uguali o superiori.
6)L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non
pregiudica
il diritto alle ferie maturate.
7)L'assegnazione delle ferie, di norma, non può aver,
il
periodo di preavviso.
Il lavoro
compiuto,
luogo
durante
di competenza del personale in ferie deve essere
per quanto possibile, dal personale in servizio, durante
l'orario
normale, senza alcuna corresponsione d'indennità, salvo quanto
previsto
dai punti 2 e 3 dell'art. 11.
8)Qualora, durante il periodo di ferie, il lavoratore si ammali
dovrà
darne comunicazione alla Direzione, con l'invio di certificato
medico
rilasciato secondo le norme di legge entro 48 ore.
L'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia
disciplinata
dalla vigente normativa esistente in materia.
è
9)Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro
l'anno
del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno godute, a
guarigione
avvenuta, anche nell'anno successivo.
10) Non è ammesso il mancato godimento delle ferie
del
lavoratore o per disposizione dell'Azienda.
per
rinuncia
11) Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente
12) Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono
essere
fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo e,
dopo
tale data, eventuali residui di ferie, che siano state assegnate e
non
fruite, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la
successiva
maturazione.
SEZIONE H - INTERRUZIONE E SOSPENSIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 32 - Aspettativa.
1)Per giustificati motivi di carattere privato, da valutarsi
dall'Azienda,
questa, se lo ritenga compatibile con le esigenze del servizio,
potrà
concedere
al
lavoratore,
che
ne
faccia
richiesta,
un
periodo
di
aspettativa
fino a un massimo di 1 anno, senza alcuna corresponsione
e
senza decorrenza di anzianità.
2)Ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche o a ricoprire
cariche
sindacali provinciali, regionali e nazionali verranno applicate
le
disposizioni di cui all'art. 31 della legge n. 300/70 e all'art. 28
della
legge n. 816/85, con decorrenza di anzianità a tutti gli effetti.
Art. 33 - Servizio militare.
1)Al lavoratore chiamato alle armi per obblighi di leva verrà mantenuto
il
posto con diritto alla decorrenza di anzianità, anche se in prova
o
vincitore di selezione.
2)Il richiamo alle armi non risolve il rapporto di lavoro. Ai
lavoratori
chiamati o richiamati alle armi verrà applicato il trattamento
economico
previsto dalle leggi in vigore.
3)Il lavoratore chiamato o richiamato alle armi dovrà riprendere
servizio
entro il termine di 30 giorni dal collocamento in congedo; in
mancanza
sarà considerato dimissionario.
SEZIONE I - DOVERI, RESPONSABILITA' E DISCIPLINA
Art. 34 - Doveri dei lavoratori.
1)Il lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri
inerenti
all'esplicazione delle mansioni affidategli e in particolare:
a)rispettare l'orario di servizio e adempiere le formalità
prescritte
dall'Azienda per il controllo della presenza;
b)dedicare attività assidua e diligente al disbrigo delle
mansioni
affidategli, osservando le disposizioni del presente Contratto, nonché
le
istruzioni impartite dai superiori e rispettando l'ordine
gerarchico
fissato dall'Azienda;
c)osservare scrupolosamente tutte le norme di legge sulla
prevenzione
infortuni che l'Azienda deve portare a sua conoscenza, nonché tutte
le
disposizioni al riguardo emanate dall'Azienda stessa;
d)conservare assoluta segretezza sugli interessi dell'Azienda, non
trarre
profitto con danno dell'Azienda stessa da quanto forma oggetto delle
sue
funzioni, né svolgere attività contraria agli interessi
dell'Azienda
medesima come qualsiasi attività retribuita;
e)astenersi dallo svolgere, durante l'orario di lavoro, attività
che
possano procurargli lucro e che, comunque, possano sviare la sua
attività
che deve essere interamente acquisita dall'Azienda;
f)aver
cura dei locali, mobilia, oggetti, macchinari,
cancelleria,
attrezzi e strumenti a lui affidati;
g)tenere, nell'espletamento delle sue funzioni, un contegno che
concorra
al buon nome dell'Azienda;
h)osservare
e
far osservare tutte le disposizioni
di
carattere
disciplinare, organizzativo e regolamentare in genere disposte con
ordine
di servizio dalla Direzione, con le modalità previste dal
presente
Contratto.
2)Al lavoratore è vietato di valersi, anche al di fuori dell'orario
di
lavoro, della propria condizione per svolgere, a fine di lucro,
attività
che siano comunque in relazione con quelle dell'Azienda e ricevere a
tale
effetto compensi.
3)Il lavoratore, a richiesta dell'Azienda, deve sottoporsi in
qualsiasi
momento a visita medica di accertamento dell'idoneità lavorativa.
Art. 35 - Doveri e responsabilità dei conducenti.
1)Il conducente deve assolvere a una serie di atti sostanziali aventi
come
fine il buon funzionamento e il mantenimento dello standard di
sicurezza
del mezzo assegnato, così come definiti dal Codice della strada e
dal
regolamento.
Gli atti succitati sono: interventi, controlli, segnalazioni.
Dette
operazioni debbono essere svolte nell'orario normale di lavoro.
Interventi:
-
rifornimento carburante;
rabbocco livello liquido raffreddamento motore;
rabbocco livello fluidi funzionali;
rifornimento liquido lavaparabrezza;
pulizia interna cabina.
Controlli:
- metodica verifica della strumentazione di bordo (spie, strumenti,
etc.)
per mantenere il massimo livello di efficienza;
- livello liquido raffreddamento motore;
- livello fluidi funzionali;
- condizione e pressione pneumatici;
- fumosità allo scarico;
- illuminazione esterna.
Segnalazioni:
- puntuale trasmissione, mediante gli strumenti previsti dalle
procedure
aziendali, di tutte le informazioni atte a segnalare anomalie
di
funzionamento o guasti.
2)Il conducente è responsabile delle contravvenzioni a lui
per
negligenza e incuria.
imputate
Art. 36 - Provvedimenti disciplinari.
1)Le mancanze dei lavoratori possono essere punite secondo la loro
gravità
come segue:
a)rimprovero verbale;
b)rimprovero scritto;
c)multa in misura non superiore a 4 ore della retribuzione base;
d)sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo da
10
giorni;
e)licenziamento con preavviso e con indennità;
f)licenziamento senza preavviso e con indennità.
1
a
2)Il licenziamento di cui alla lett. e) si può applicare nei confronti
di
quei lavoratori che siano incorsi per almeno 3 volte nel corso di 2
anni,
per la stessa mancanza o per mancanze analoghe, in sospensioni dal
lavoro
e dalla retribuzione per un totale di 20 giorni, o nello stesso
periodo di
tempo, abbiano subito sospensioni per 30 giorni complessivamente,
anche se
non conseguenti a inosservanza dei doveri di cui agli artt. 34 e 35.
3)Il provvedimento previsto dalla lett. f) del precedente punto 1
si
applica nei confronti del personale colpevole di mancanze relative
a
doveri, anche non particolarmente richiamati nel presente Contratto,
le
quali siano di tale entità da non consentire la prosecuzione,
anche
provvisoria, del rapporto di lavoro.
4)Quando la gravità delle mancanze sia tale da non consentire
la
prosecuzione del rapporto di lavoro neppure in via provvisoria e
sempreché
ricorra la giusta causa, può essere disposto il licenziamento in
tronco
senza necessità di ricorrere al provvedimento disciplinare.
5)Il
licenziamento
e
ogni altro provvedimento
disciplinare
non
pregiudicano le eventuali responsabilità civili per danni nelle quali
sia
incorso il lavoratore.
6)Nei casi di particolare gravità il lavoratore può essere
sospeso
cautelarmente dal servizio fino alla conclusione del
procedimento
disciplinare, per un massimo di 30 giorni lavorativi. Per il periodo
di
sospensione egli avrà diritto a un assegno alimentare pari alla metà
della
retribuzione globale in atto.
7)Le mancanze comportanti provvedimenti superiori al rimprovero
verbale
dovranno essere contestate per iscritto al lavoratore.
8)Il lavoratore, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento
della
contestazione scritta, potrà presentare le proprie giustificazioni
per
iscritto, ovvero richiedere di discutere, fuori orario di lavoro,
la
contestazione stessa con la Direzione, facendosi assistere
dalla
Associazione sindacale alla quale sia iscritto, ovvero conferisca
mandato.
9)La Direzione, completata l'istruttoria - la quale dovrà esaurirsi,
di
norma, entro 30 giorni decorrenti dalla notificazione della
contestazione
della mancanza fatta per iscritto al lavoratore - comunicherà
al
lavoratore stesso la sanzione da irrogare. Spetta al Direttore, che
ha
facoltà di delegare tale funzione ad altro dirigente:
a)decidere le misure disciplinari inferiori alla sospensione e, nei
casi
d'urgenza, i provvedimenti di sospensione cautelativa dal servizio
del
personale;
b)formulare proposte per l'adozione dei provvedimenti di sospensione
o
licenziamento del personale.
10)Per quanto non espresso
le
disposizioni di legge.
nel presente articolato,
si
applicano
PARTE IV - ASSISTENZA E PREVIDENZA
Art. 37 - Infortuni sul lavoro.
1)Per
si
l'assicurazione dei dipendenti contro gli infortuni sul
lavoro
applicano le norme di legge vigenti.
2)In caso di infortunio sul lavoro o di ricaduta di
il
lavoratore deve avvertire l'Azienda il giorno stesso.
infortunio,
La conservazione del posto e la conseguente retribuzione
saranno
protratte, con le modalità previste dal successivo art. 38, fino
alla
guarigione clinica o alla stabilizzazione, accertate dall'INAIL.
3)Nei periodi nei quali gli operai percepiscono
INAIL,
l'Azienda corrisponderà l'integrazione fino al
del
trattamento economico previsto dall'art. 38.
gli
assegni
raggiungimento
4)L'Azienda anticiperà l'intero trattamento economico dovuto,
osservando
per i rimborsi le procedure disposte dall'INAIL.
Art. 38 - Assistenza e trattamento di malattia.
1)L'assistenza
di
legge.
di malattia ai lavoratori è prestata secondo le
norme
Per i lavoratori colpiti da tubercolosi si applicano le norme di
legge
vigenti e il trattamento economico previsto dal presente articolo,
con
decorrenza dal 1° giorno per tutto il periodo e con le
modalità
previste dall'articolo stesso.
2)In caso di malattia o infortunio non sul lavoro, il lavoratore
deve
avvertire l'Azienda entro il 1° giorno di assenza e recapitare
"brevi
manu" o trasmettere, a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento,
all'Azienda stessa, entro 2 giorni dall'inizio o dalla
prosecuzione
dell'assenza, il certificato medico attestante l'inizio o la
prosecuzione
e la durata della malattia.
L'invio di detto certificato è prescritto anche per assenze di
durata
di 1 giorno.
In
mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, sia in
caso
di
inizio che di prosecuzione dell'assenza, salvo il caso di
giustificato
impedimento, l'assenza verrà considerata ingiustificata.
L'Azienda
ha facoltà di far controllare la malattia del lavoratore
ai
sensi delle vigenti disposizioni in materia non appena ne abbia
avuta
comunicazione.
Il
lavoratore
assente per malattia è tenuto, fin
dal
1°
giorno
dal lavoro, a trovarsi nel domicilio comunicato al
datore
di
assenza
di
lavoro, disponibile per il suddetto controllo in ciascun giorno,
anche
se domenicale o festivo: dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 17
alle
ore 19 dall'inizio dell'evento morboso.
Il lavoratore che - per eventuali e comprovate necessità di
assentarsi
dal
proprio
domicilio per visite, prestazioni
o
accertamenti
specialistici o per altri giustificati motivi - non possa
osservare
tali fasce orarie, è tenuto a dare preventiva comunicazione
all'Azienda
della diversa fascia oraria di reperibilità da osservare.
La permanenza del lavoratore nel proprio domicilio durante le
fasce
orarie come sopra definite potrà essere verificata nell'ambito e
nei
limiti delle disposizioni di legge vigenti.
Ogni mutamento di domicilio o dimora, anche se temporaneo, nel
corso
del periodo di assenza per malattie e infortunio non sul lavoro,
deve
essere comunicato tempestivamente dal lavoratore all'Azienda e
da
questa autorizzato.
Il lavoratore che, salvi i casi comprovati, durante le fasce orarie
che
è tenuto ad osservare, non sia reperito al domicilio comunicato
al
datore di lavoro, incorre nei
cui
all'art. 36, con gradualità a
delle
infrazioni riscontrate.
provvedimenti
seconda
della
disciplinari
di
ripetitività
3)Nel caso di interruzione del lavoro dovuta a malattia,
l'Azienda
conserverà il posto al lavoratore assunto a tempo indeterminato per
365
giorni di calendario.
4)Si considera prosecuzione del periodo di malattia quella che
intervenga
non oltre 90 giorni di calendario dalla ripresa effettiva
dell'attività
lavorativa, dopo la cessazione della malattia precedente.
5)Su richiesta del lavoratore impossibilitato a prendere servizio,
da
inoltrare, per iscritto, entro il quindicesimo giorno dalla
comunicazione
dell'Azienda dell'approssimarsi del superamento del limite di tempo
per la
conservazione del posto di cui al precedente punto 3, l'Azienda
sarà
tenuta a concedere un'aspettativa nella misura massima di 1 anno, con
gli
effetti del punto 1 dell'art. 32, fatta eccezione per i contributi
dovuti
all'INPDAP per questo periodo, che saranno tutti a carico
dell'Azienda.
6)In caso di superamento dei limiti predetti o nell'ipotesi in cui
il
lavoratore non abbia richiesto l'aspettativa, l'Azienda risolverà
il
rapporto, conservandosi in ogni caso al lavoratore il diritto
al
trattamento di fine rapporto e all'indennità sostitutiva del
preavviso.
7)Il trattamento economico del lavoratore assente dal servizio
per
malattia sarà, per 365 giorni di calendario di conservazione del
posto,
ivi compreso il periodo di prova, eguale e non mai superiore a
quello
spettante per l'orario normale di lavoro.
8)Per gli operai il trattamento economico di cui al presente
articolo
decorre dal 1° giorno di malattia.
9)L'Azienda
eroga
il trattamento economico per
conto
dell'INPS,
effettuando il recupero in sede di versamento dei contributi.
10) Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se
l'INPS
non corrisponde le indennità dovute per legge.
Le Aziende non sono tenute a integrare la parte di indennità
non
risposta dall'istituto.
11)
Per
quanto attiene alle cure idrotermali, nonché
a
quelle
psammoterapiche, elioterapiche etc. si richiamano le vigenti
disposizioni
di legge.
12) Il trattamento per malattia previsto nel presente articolo
compete
anche in caso di assenza dal servizio per infortunio non sul
lavoro,
purché questo non si sia verificato per colpa grave del lavoratore.
Art. 39 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
I - ACCERTAMENTI PREVENTIVI
1)L'Azienda, avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto
della
normativa vigente, prima di costituire il rapporto di lavoro,
sottopone
l'interessato ad accertamenti preventivi tesi a constatare l'idoneità
alla
mansione specifica.
2)Tali accertamenti, in conformità a quanto stabilito dal D.lgs.
626/94,
sono svolti dal medico competente, con le modalità di cui sopra, anche
nei
confronti del personale invalido appartenente a categorie protette di
cui
alla legge n. 482/68.
3)In assenza di un giudizio di idoneità specifica alla mansione per
la
quale il lavoratore deve essere assunto non potrà farsi luogo
alla
costituzione del rapporto di lavoro.
II - ACCERTAMENTI PERIODICI
1)Allo scopo di preservare lo stato di salute dei dipendenti e
di
migliorare le condizioni di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,
le
Aziende, avvalendosi del medico competente, sottoporranno il personale
ad
accertamenti sanitari periodici nel rispetto della normativa di legge.
2)Tali accertamenti possono comprendere, a giudizio del medico
competente,
anche esami clinici e/o biologici e/o indagini diagnostiche mirati
al
rischio specifico al fine di consentire l'espressione del giudizio
di
idoneità alla mansione. In proposito, il medico competente può
avvalersi
della collaborazione di medici e istituti specialistici scelti dal
datore
di lavoro, fermo restando l'assoluto rispetto del segreto
professionale
circa le notizie a carattere sanitario. Esse dovranno essere
comunicate
esclusivamente al medico competente che, acquisiti tutti gli elementi
di
valutazione reputati necessari, esprimerà il giudizio di idoneità
alla
mansione.
3)Il lavoratore non può sottrarsi agli accertamenti di
sopra,
essenziali per tutelare la sua stessa integrità fisica.
cui
Qualora il lavoratore non si sottoponga ai previsti
accertamenti
sanitari periodici ovvero promossi dall'Azienda, al fine di valutare
la
sua idoneità lavorativa, il rapporto sarà risolto.
4)Il medico competente conclude l'accertamento sanitario esprimendo
un
giudizio circa l'idoneità alla mansione specifica, che sarà
comunicato,
contestualmente, al lavoratore, al rappresentante per la sicurezza e
alla
Direzione aziendale.
5)La periodicità degli accertamenti sarà definita dal medico
competente,
sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
nonché i
rappresentanti per la sicurezza non appena nominati. Essa sarà
stabilita
sulla base del Documento contenente la valutazione dei rischi per
la
salute e la sicurezza durante il lavoro, previsto dall'art. 4 del
D.lgs.
n. 626/94, e potrà essere oggetto di successive modifiche.
6)Sulla base del Documento di cui all'art. 4 del D.lgs. n.
626/94,
l'Azienda definirà la tabella delle mansioni correlata a ogni area
di
attività e i relativi rischi per la salute.
Tale tabella sarà trasmessa anche al Servizio Prevenzione
Igiene
Sicurezza Lavoratori della USL territorialmente competente, in
qualità
di organo di vigilanza cui proporre ricorso avverso i giudizi
di
inidoneità fisica assoluta o relativa.
Essa, inoltre, dovrà essere di volta in volta trasmessa anche
al
Collegio sanitario di cui all'art. 20, comma 3, della legge n.
482/68
qualora il lavoratore intenda farvi ricorso.
7)Particolare attenzione sarà posta nel monitoraggio dello stato
di
salute, anche attraverso una più stretta cadenza degli
accertamenti
periodici, nei confronti del personale adibito ad attività usuranti
nonché
dei lavoratori che prestano servizio notturno.
8)Le Aziende,
esami
effettuati,
il
sulla
base
dei
compileranno
risultati
opportune
non
nominativi
statistiche,
degli
informandone
rappresentante per la sicurezza. Qualora dette statistiche
facessero
emergere dati allarmanti per particolari posizioni lavorative, le
Aziende
adotteranno le misure del caso nell'ambito della vigente normativa.
9)Le cartelle sanitarie personali vanno conservate sotto il vincolo
del
segreto professionale. I dati in esse riportati vanno raccolti
ed
elaborati in modo del tutto anonimo.
Al
momento
della
risoluzione del rapporto di lavoro,
il
datore
di
lavoro consegna al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio.
Tutti
coloro
che collaborano alla raccolta dei dati
sono
tenuti
al
segreto professionale.
10) Il medico competente, nei casi in cui riterrà che sussistano
elementi
pregiudizievoli alla salute del lavoratore, li comunicherà al medico
di
fiducia
del lavoratore stesso o, se del caso, a un
familiare
dell'interessato con la massima riservatezza e con le dovute cautele.
11) Per quanto non espressamente indicato valgono le normative di legge
o
altre pattuizioni a livello aziendale correlate a particolari
specificità.
12) Gli oneri per l'applicazione del presente articolo
carico
dell'Azienda.
sono
a
Art. 40 - Inidoneità sopravvenuta in servizio.
1)È diritto dell'Azienda di far constatare in ogni momento
l'idoneità
psico-fisica del lavoratore a svolgere le mansioni per le quali è
stato
assunto o alle quali è stato successivamente adibito.
2)L'accertamento
competente,
relativo
deve essere compiuto
dal
medico
avvalendosi delle strutture preposte nel rispetto delle norme di
legge
vigenti, e si conclude con un giudizio circa l'idoneità alla mansione.
Nel caso di personale invalido di cui alla legge n. 482/68 il
medico
competente qualora ritenga che la natura o il grado
dell'invalidità
possano riuscire di pregiudizio alla salute e all'incolumità
dei
compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti, può sospendere
il
giudizio circa l'idoneità del lavoratore in attesa di acquisire
l'esito
dell'accertamento di cui all'art. 20, comma 1, della legge n.
482/68
che egli stesso promuoverà.
3)Contro
l'eventuale giudizio di inidoneità sia l'Azienda che
il
lavoratore possono esperire un solo ricorso, secondo la vigente
normativa,
rivolgendosi all'organo di vigilanza territorialmente competente (art.
17,
comma 4, D.lgs. n. 626/94).
Nel caso di lavoratori invalidi appartenenti alle categorie protette
di
cui
alla
legge
n.
482/68,
il ricorso,
in
via
alternativa
e
su
iniziativa
del
lavoratore, potrà essere
promosso
per
accertare
la
compatibilità dello stato fisico del ricorrente con le mansioni a
lui
affidate all'atto dell'assunzione o successivamente (art. 20, comma
3,
legge n. 482/68).
4)Nelle more dell'esperimento del ricorso di cui al precedente punto
e
fino
all'acquisizione del relativo esito,
il
lavoratore
sarà
provvisoriamente inserito in mansioni confacenti con il suo stato,
come
indicate dal medico competente, compatibilmente con le esigenze
funzionali
aziendali, in considerazione della temporaneità dello stato di
inabilità.
5)L'Azienda deve dare comunicazione scritta al lavoratore dell'esito
della
visita medica cui è stato sottoposto, limitatamente,
alla
constatazione della sua capacità lavorativa.
tuttavia,
A salvaguardia del diritto alla segretezza dei dati riferiti
alla
propria condizione sanitaria, il lavoratore dovrà consegnare ogni
e
qualsiasi certificazione e documentazione medica in suo
possesso
esclusivamente e direttamente al medico competente.
6)Gli organi di cui sopra potranno:
a)dichiarare il lavoratore idoneo a svolgere le mansioni per le quali
è
stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito;
b)dichiarare il lavoratore totalmente inidoneo a svolgere
qualsiasi
attività lavorativa;
c)dichiarare il lavoratore inidoneo a svolgere le mansioni per le quali
è
stato assunto o alle quali è stato successivamente adibito, ma non
anche
inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa;
d)dichiarare il lavoratore temporaneamente inidoneo a svolgere le
mansioni
per le quali è stato assunto o alle quali è stato successivamente
adibito,
ma non anche inidoneo a svolgere qualsiasi altra attività lavorativa.
7)Nei casi previsti dal precedente punto 6, lett. b) e c), l'Azienda
deve
procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando
quanto
previsto dal successivo punto 8.
8)È data facoltà al lavoratore, ove ricorra il caso previsto
dal
precedente punto 6, lett. c), di formulare all'Azienda richiesta
scritta
di essere mantenuto in servizio per svolgere mansioni diverse da
quelle a
cui era adibito prima dell'accertamento medico.
In tal caso, l'inoltro della richiesta sospende la procedura
di
licenziamento.
9)La
5
richiesta
di
cui sopra deve essere inoltrata all'Azienda
entro
giorni
dal ricevimento della lettera con la quale l'Azienda stessa,
a
seguito dell'esito della visita, comunica al lavoratore l'intenzione
di
risolvere il rapporto di lavoro.
10) L'accertamento relativo alla possibilità di mantenere, o meno,
il
lavoratore in servizio con mansioni diverse deve avvenire in una
riunione
congiunta tra la Direzione Aziendale, le Rappresentanze
Sindacali
Aziendali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL e
il
lavoratore interessato.
11) Nell'ipotesi in cui, a seguito dell'accertamento compiuto ai
sensi
del precedente punto 10, risulti che il lavoratore può essere
mantenuto in
servizio, ancorché in mansioni non equivalenti o anche inferiori a
quelle
di assunzione o a quelle alle quali è stato successivamente adibito,
deve
essere
redatto apposito verbale nel quale il lavoratore
dovrà
espressamente dichiarare di accettare le mansioni che gli sono
state
assegnate. Il predetto verbale, oltre che dal lavoratore interessato,
deve
essere
sottoscritto per accettazione dalla
Direzione
e
dalle
Rappresentanze Sindacali Aziendali delle Organizzazioni
Sindacali
stipulanti il CCNL.
Qualora
non
si
raggiunga
l'accordo,
l'Azienda
procederà
al
licenziamento del lavoratore, come previsto al precedente punto 7,
con
eventuale applicazione delle successive disposizioni in materia
di
esonero agevolato per inidoneità.
12) Nell'ipotesi prevista al precedente punto 11, il lavoratore
mantenuto
in servizio dovrà essere inquadrato nel livello di competenza delle
nuove
mansioni attribuitegli.
Qualora il nuovo inquadramento risultasse inferiore al
precedente,
verrà
conservata "ad personam" la differenza in cifra tra
la
retribuzione individuale percepita al momento dell'assegnazione
del
nuovo livello e la nuova retribuzione.
Tale differenza ("ad personam") è parte della retribuzione globale.
ESONERO AGEVOLATO PER INIDONEITA'
a)Nei confronti dei lavoratori riconosciuti, con le procedure di cui
ai
commi precedenti, inidonei alle mansioni per cui erano stati assunti o
a
cui
erano
stati
successivamente
adibiti,
l'Azienda,
esperita
infruttuosamente la procedura di riallocazione, procederà alla
risoluzione
del rapporto di lavoro con il riconoscimento di una somma "una
tantum"
definita nella sottoindicata tabella.
b)L'esonero, stante la condizione di cui al precedente punto a),
avverrà
senza corresponsione di premio per i lavoratori che al momento
del
provvedimento del licenziamento abbiano un'età anagrafica pari a
quella
stabilita dalle disposizioni in materia previdenziale per il
collocamento
a riposo per limiti di età, diminuita di 1 anno.
Anni di servizio aziendale
10 compiuti
11
"
12
"
13
"
14
"
15
"
16
"
17
"
18
"
19
"
20
"
22
"
24
"
25
"
26
"
27
"
28
"
Mensilità globali dell'ultima
retribuzione (X 14:12)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
13
12
11
10
9
8
29
"
Anzianità
di
servizio
maggiore di 29 anni
7
6
c)L'"una tantum" sopra definita spetta integralmente ai lavoratori di
età
inferiore
ai 55 anni compiuti anagraficamente, al
momento
del
provvedimento del licenziamento definitivo.
Viene ridotta di 2/30 per ogni anno di età superiore al 55°
compiuto
anagraficamente.
d)I posti lasciati vacanti dai lavoratori esonerati con liquidazione
della
suddetta somma "una tantum", non verranno ricoperti per un
periodo
corrispondente ai mesi di "una tantum" riconosciuti agli stessi
lavoratori
esonerati.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Nel numero degli anni indicati nella tabella "anni di servizio
aziendale"
sono compresi quelli prestati alle dipendenze della preesistente
gestione
in economia o privata, per le Aziende costituite da meno di 10 anni o
di
nuova costituzione.
Art. 41 - Tutela delle lavoratrici madri.
1)L'Azienda è tenuta a ottemperare alle disposizioni di legge sulla
tutela
delle lavoratrici madri, durante lo stato di gravidanza e puerperio e,
in
particolare, a quanto stabilito dall'art. 4 della legge 30.12.71 n.
1204,
che recita:
"È vietato adibire al lavoro le donne:
a)durante
b)ove il
tra
la data
c)durante
i 2 mesi precedenti la data presunta del parto;
parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente
presunta e la data effettiva del parto;
i 3 mesi dopo il parto".
2)Per
i
periodi
di assenza obbligatoria, l'Azienda
corrisponderà
l'integrazione economica fino al raggiungimento del trattamento
economico
previsto per l'orario normale di lavoro.
Detto trattamento non è cumulabile con gli assegni corrisposti
dall'INPS
che dovranno essere versati in toto dalle lavoratrici all'Azienda
ovvero
recuperati in sede di versamento dei contributi previdenziali.
Per quanto attiene il diritto della lavoratrice ad assentarsi dal
lavoro
trascorso il periodo di astensione obbligatoria, si richiama
quanto
previsto dalla già citata legge 30.12.71 n. 1204, dal DPR 25.11.76
n.
1026 "Regolamento di esecuzione della legge 30.12.71 n. 1204,
sulla
tutela delle lavoratrici madri" e dalla legge 9.12.77 n. 903 (vedi
anche
sentenza della Corte Costituzionale n. 1 del 19.1.87).
Art. 42 - Trattamento di pensione.
1)I lavoratori dipendenti delle Aziende speciali sono iscritti
all'INPDAP
- Cassa di Previdenza per i Dipendenti da Enti Locali.
2)I contributi relativi sono a carico dell'Azienda e del lavoratore
nelle
misure stabilite dalla legge.
3)Le Aziende sono tenute, nell'osservare i termini previsti dal comma
6
dell'art. 6 della legge 8.1.79, n. 3 di conversione, con
modificazioni,
del D.L. 10.11.78 n. 702, a dare comunicazione all'interessato o ai
suoi
superstiti e alle Organizzazioni Sindacali dell'avvenuto inoltro
della
pratica all'Ente competente.
PARTE V - ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 43 - Estinzione del rapporto di lavoro
1)Il rapporto di lavoro si estingue per i seguenti motivi:
a)collocamento a riposo del lavoratore per raggiunti limiti di età;
b)morte del lavoratore;
c)dimissioni del lavoratore;
d)esonero o recesso del lavoratore per superamento dei limiti massimi
di
malattia e aspettativa ai sensi dell'art. 38;
e)esonero per malattia contagiosa cronica del lavoratore;
f)esonero per comprovata incapacità lavorativa del lavoratore;
g)esonero per motivi disciplinari ai sensi dell'art. 36;
h)esonero per giusta causa o giustificati motivi ai sensi delle leggi
nn.
604/66, 300/70 e 108/90.
2)Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie
l'età
fissata per il conseguimento del diritto alla pensione di
vecchiaia
dall'art. 11 della legge 23.12.94 n. 724, secondo la tabella riportata
in
allegato alla legge stessa, fatta salva per gli aventi diritto la
facoltà
di opzione di cui alle vigenti disposizioni di legge.
NOTA A VERBALE
Le parti si danno reciprocamente atto che l'art. 43, comma 1, lett.
"h"
del presente CCNL, di conferma della previgente normativa contrattuale
del
1983, non ha innovato il principio di stabilità che assiste il rapporto
di
lavoro dei dipendenti delle Aziende municipalizzate di igiene ambientale.
Art. 44 - Preavviso di licenziamento e dimissioni.
1)In caso di cessazione del rapporto di lavoro per i motivi
elencati
nell'art. 43, escluso quello di cui alle lett. g) ed h), ai
lavoratori
compete il preavviso nella seguente misura:
a)per coloro i quali hanno superato il periodo di prova e non i 2 anni
di
servizio: 30 giorni;
b)per coloro i quali hanno superato i 2 anni di servizio e non i 5:
60
giorni;
c)per coloro i quali hanno superato i 5 anni di servizio e non i 15:
90
giorni;
d)per coloro i quali hanno superato i 15 anni di servizio: 120 giorni.
2)Il lavoratore avrà diritto all'eventuale maggiore termine di
preavviso
stabilito da disposizioni di legge.
3)Durante il periodo di preavviso l'Azienda
lavoratore
permessi per ricerca di nuova occupazione.
concederà
al
4)Il periodo di preavviso dovrà decorrere dal 1° giorno della
quindicina
successiva alla data di comunicazione del collocamento a riposo
del
licenziamento.
o
5)I periodi di preavviso sopraindicati, ridotti a metà, dovranno
essere
osservati a favore dell'Azienda anche dai lavoratori in caso
di
dimissioni.
6)Il periodo di preavviso, anche se sostituito dall'indennità di
cui
all'articolo seguente, sarà computato nell'anzianità agli effetti
del
trattamento di fine lavoro.
Art. 45 - Indennità sostitutiva del preavviso.
1)È facoltà dell'Azienda esonerare dal servizio il lavoratore collocato
a
riposo o licenziato, dietro pagamento di un'indennità
equivalente
all'importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al
lavoratore
medesimo durante il periodo di preavviso.
2)In ogni caso l'Azienda deve corrispondere l'indennità sostitutiva
del
preavviso qualora l'estinzione del rapporto di lavoro avvenga per
motivi
di cui alle lett. b), d), e), f) dell'art. 43.
3)L'indennità sostitutiva del preavviso, in caso di morte del
lavoratore,
verrà corrisposta alle persone e con le modalità previste dall'art.
2122
C.C..
4)L'Azienda ha facoltà di ritenere a titolo di indennità sostitutiva
del
preavviso su quanto da essa dovuto al lavoratore dimissionario,
l'importo
corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso che
questi
non abbia dato.
5)L'Azienda, nel caso di dimissioni del lavoratore, previa definizione
con
accordo sindacale dei relativi tempi e modalità, potrà
risolvere
immediatamente il rapporto di lavoro, dietro pagamento di una
indennità
minima equivalente all'importo della retribuzione globale che
sarebbe
spettata al lavoratore medesimo durante il periodo di preavviso.
Art. 46 - Trattamento fine rapporto di lavoro
(in materia di anticipazione sul TFR vedi regolamento
allegato).
A)
1)Al lavoratore il cui rapporto di lavoro si estingua per motivi
previsti
dal presente Contratto sarà corrisposto il trattamento di fine rapporto
di
lavoro previsto dalla legge n. 297 del 29.5.82.
L'indennità
di anzianità che sarebbe spettata ai singoli lavoratori
in
caso di cessazione del rapporto di lavoro al 31.5.82 è calcolata
secondo
la disciplina di cui all'art. 44 del CCNL 28.2.80 e si cumula, a
tutti
gli effetti, con il trattamento di cui all'art. 2120 C.C..
2)È
facoltà
dedurre
dell'Azienda,
salvo
espresso
patto
contrario,
dall'ammontare
del
trattamento di fine rapporto di
lavoro
quanto
il
lavoratore
venga a percepire all'atto della cessazione del rapporto
di
lavoro per eventuali benefici previdenziali concessi allo stesso
titolo
dall'Azienda e non espressamente previsti dal presente Contratto.
3)Nel caso di morte del lavoratore, il trattamento di fine rapporto
di
lavoro verrà corrisposto alle persone con le modalità previste
dall'art.
2122 C.C..
B)
1)In applicazione dell'art. 1, comma 2, della legge 29.5.82 n.
la
retribuzione annua da prendersi a base per la liquidazione del
trattamento
di fine rapporto comprende le seguenti voci:
297,
1.retribuzione base mensile;
2.indennità di contingenza in base all'art. 5 della legge n. 297/82;
3.aumenti periodici di anzianità;
4.aumenti di anzianità convenzionale;
5.13ª e 14ª mensilità;
6.indennità speciale aziendale;
7.assegni e aumenti "ad personam";
8.indennità mezzo di trasporto;
9.indennità maneggio denaro;
10. indennità sgombero neve;
11. EDR individuale produttività;
12. compenso relativo alla giornata di Pasqua;
13. indennità turni continui avvicendati;
14. compenso per lavoro festivo;
15. indennità lavoro normale domenicale;
16. indennità di reperibilità;
17. differenza sui minimi tabellari per mutamento temporaneo di mansioni;
18. compenso giornaliero per ex festività non godute;
19. compenso per lavoro compiuto, in relazione al turno di lavoro, in
uno
dei giorni festivi infrasettimanali;
20. compenso giornaliero per festività coincidenti con la domenica o
con
giornate di riposo;
21. indennità sostitutiva del preavviso;
22.
indennità di funzione corrisposta ai lavoratori cui è
stata
attribuita la qualifica di quadro;
23. oltre ai predetti elementi retributivi vanno inseriti nella base
di
calcolo utile per la determinazione del trattamento di fine rapporto
anche
tutte le indennità o compensi previsti per legge, qualora gli stessi
siano
corrisposti in maniera fissa e continuativa.
Eventuali istituti aziendali saranno inclusi nel computo del
trattamento
di fine rapporto solo ove tale computabilità sia già stata
considerata
dalle parti ai fini della precedente indennità di fine lavoro.
L'elencazione sopradescritta è tassativa e, di conseguenza,
restano
esclusi dalla predetta base di calcolo tutti gli altri
elementi
economico-retributivi previsti nella normativa del CCNL che non
sono
compresi nell'elencazione stessa.
Eventuali modifiche all'elencazione possono intervenire nella
validità
del
Contratto
e
saranno concordate in sede nazionale
qualora
intervenissero accordi confederali o modificazioni legislative.
Art. 47 - Certificato di lavoro.
In caso di licenziamento o dimissioni, per qualsiasi causa, l'Azienda
ha
l'obbligo di mettere a disposizione del lavoratore, all'atto
della
cessazione del rapporto di lavoro e nonostante qualsiasi
contestazione
sulla liquidazione dei diritti che ne derivano, un certificato
contenente
l'indicazione del tempo durante il quale il lavoratore ha svolto la
sua
attività nell'Azienda, del livello al quale era assegnato e delle
mansioni
nella stessa disimpegnate.
Art. 48 - Prerogative e permessi sindacali.
I. RAPPRESENTANZA SINDACALE
a)Le Organizzazioni dei lavoratori che istituiscano proprie
Rappresentanze
Sindacali Aziendali, devono darne comunicazione per iscritto
all'Azienda
interessata.
b)Le Rappresentanze Sindacali Aziendali, costituite ai sensi della
Legge
20.5.70 n. 300, assumono anche tutti i compiti e le funzioni
delle
Commissioni interne.
c)Ove le singole Rappresentanze Sindacali Aziendali, di cui al punto
a),
siano sostituite da una struttura rappresentativa unitaria (RSU)
alla
stessa saranno riconosciuti i compiti e le funzioni previsti dagli
accordi
nazionali di settore.
d)I dirigenti delle RSA, di cui al precedente punto b) hanno diritto
per
l'espletamento dell'attività inerente al loro mandato a un numero di
ore
di permesso retribuito pari a quanto stabilito dall'art. 23 della legge
n.
300/70.
II. MONTE ORE DEI PERMESSI SINDACALI
a)Le sole Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, le
quali
raggiungano sul territorio nazionale una rappresentatività,
determinata
esclusivamente in base alle deleghe alla trattenuta sindacale, pari
o
superiore al 5% dei dipendenti come sotto individuati e siano
aderenti
agli accordi di regolamentazione dei conflitti di cui alla legge
n.
146/90, in sostituzione di quanto previsto al precedente par. 1, a
titolo
di clausola più favorevole, fruiranno di un monte ore annuo aziendale
di
permessi retribuiti, pari al numero di ore sottoindicato, moltiplicato
per
il numero dei dipendenti in forza presso ciascuna azienda al 31
ottobre
dell'anno precedente quello di riferimento:
-
1.1.95:
1.1.96:
1.1.97:
1.1.98:
9
9
8
8
ore complessive
ore complessive
e 1/2 complessive
ore complessive
b)Le ore di permesso risultanti dal monte vanno ripartite tra
le
Organizzazioni Sindacali di cui al precedente punto a, in
misura
proporzionale al numero degli iscritti aziendali a ciascuna di esse,
come
sopra determinati, risultante alla stessa data del 31 ottobre
dell'anno
precedente quello di riferimento.
c)Nel monte ore suindicato rientra tutta l'attività sindacale,
compresa
quella riguardante la partecipazione a riunioni, anche se convocate
dalle
Aziende e a commissioni comunque denominate.
d)Il suddetto monte ore così determinato costituisce un tetto
invalicabile
annuale. Non è consentita né la fruizione di eventuali residui in
anni
successivi a quello di competenza, né l'anticipazione del monte
ore
afferente l'anno successivo.
e)Il monte ore di permessi sopra determinato costituisce un
limite
invalicabile e assorbe per le Organizzazioni stipulanti il
presente
Accordo quanto previsto dalla legge n. 300/70 agli artt. 23 e 30
e,
pertanto, ogni e qualsiasi livello di istanza sindacale, ivi comprese
le
convocazioni degli organi direttivi confederali, nazionali,
regionali,
provinciali o comprensoriali, etc.
f)Le
OO.SS.
stipulanti il presente CCNL, attraverso
le
proprie
articolazioni, si impegnano a comunicare alle singole aziende, entro
il
mese di dicembre di ciascun anno precedente quello di riferimento,
i
nominativi dei dipendenti dell'azienda che hanno diritto a fruire
del
monte ore dei permessi aziendali, in quanto dirigenti delle
rappresentanze
sindacali contrattualmente previste e degli organismi direttivi
nazionali,
regionali, provinciali, comprensoriali e aziendali, nei limiti
previsti
dai rispettivi Statuti.
g)Tutti i permessi vengono accordati a richiesta scritta delle
federazioni
sindacali stipulanti il CCNL e avanzata con un preavviso di almeno 24
ore,
salvo casi di particolare urgenza. Le richieste di permesso devono
essere
controfirmate dal responsabile dell'organo direttivo di appartenenza
del
lavoratore interessato e quelle relative alla partecipazione alle
riunioni
degli organi direttivi devono essere corredate dalla copia della
lettera
di convocazione dello stesso organo.
h)All'infuori di quanto previsto dalle presenti norme, potranno essere
concessi, altresì, permessi sindacali non retribuiti, compatibilmente con
le esigenze di servizio.
III. PERMESSI SINDACALI NAZIONALI RETRIBUITI
a)Ai
dirigenti sindacali del settore igiene urbana indicati
alla
Federambiente dalle Organizzazioni Sindacali di categoria stipulanti,
di
cui al punto a) del precedente punto II, verranno concessi
permessi
sindacali retribuiti, per tutta la durata del loro mandato
riferito
all'anno solare, come di seguito indicati:
- 1.1.95: 32
della
durata di un
- 1.1.96: 32
della
durata di un
- 1.1.97: 30
della
durata di un
- 1.1.98: 30
della
durata di un
permessi sindacali nazionali retribuiti
complessivi
anno solare;
permessi sindacali nazionali retribuiti
complessivi
anno solare;
permessi sindacali nazionali retribuiti
complessivi
anno solare;
permessi sindacali nazionali retribuiti
complessivi
anno solare.
b)Detti permessi potranno essere fruiti soltanto dai lavoratori i
cui
nominativi saranno comunicati, entro il 30 novembre di ogni anno,
dalle
Organizzazioni Sindacali alla Federambiente, la quale si farà
parte
diligente al fine di trasmetterli alle singole Aziende interessate.
c)La mancata comunicazione dei nominativi dei lavoratori
soprarichiamati
comporterà l'automatica decadenza del diritto di fruire dei
permessi
previsti dal presente articolo.
d)La trasmissione da parte della Federambiente alle aziende di
competenza
dei nominativi riferentisi ai dirigenti suindicati costituisce
condizione
imprescindibile ai fini dell'erogazione del permesso.
e)In deroga a quanto previsto alla precedente lett. a), il 50%
dei
permessi spettanti a ciascuna organizzazione stipulante
(arrotondato
all'unità inferiore) potrà essere frazionato per un periodo non
inferiore
a 2 mesi.
f)Il
numero complessivo dei permessi spettanti alle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti, di cui alla lett. a) del precedente punto II.,
verrà
ripartito in misura proporzionale al numero nazionale degli
iscritti,
determinati esclusivamente in base alle deleghe alle trattenute
aziendali,
riferito al 31 ottobre dell'anno precedente quello di riferimento.
Detto
numero dovrà essere comunicato alla Federambiente e alle OO.SS.
stipulanti
il CCNL territorialmente competenti da tutte le Aziende che applicano
il
presente CCNL entro il 15 novembre successivo.
g)Ai dirigenti sindacali, che fruiscono dei permessi sindacali
retribuiti
previsti dal presente punto, viene corrisposta la retribuzione
globale,
così come previsto dal CCNL comprensiva di tutti gli elementi collegati
al
reparto e/o ufficio, alla mansione e al livello di inquadramento
di
appartenenza.
Non competono ai suddetti dirigenti sindacali, che fruiranno di
permessi
sindacali aziendali, gli indumenti di lavoro.
I periodi di permesso non danno luogo alla maturazione di ferie.
In
deroga, la norma di cui sopra non si applica per i periodi di permesso
che
non superino i 2 mesi nell'anno solare.
Per quanto riguarda, infine, l'istituto della produttività si fa rinvio
a
quanto
verrà stabilito dalle parti stipulanti in sede di
accordi
aziendali.
DICHIARAZIONE A VERBALE DI FP-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI
- Applicazione interpretativa al punto II.
Il monte ore complessivamente determinato per singola azienda così
come
previsto dal punto II., per la parte spettante alle
Organizzazioni
Sindacali di categoria di CGIL-CISL-UIL stipulanti il CCNL verrà
diviso
fra le stesse secondo i criteri sotto specificati:
1)Nel caso di realizzazione di Rappresentanze Sindacali Unitarie il
50%
del monte ore verrà assegnato alla gestione di queste ultime mentre
il
restante 50% verrà ripartito pariteticamente tra CGIL, CISL e UIL.
2)Nel caso di non realizzazione delle suindicate RSU la parte di monte
ore
spettante a CGIL, CISL, UIL detratta dalla spettanza garantita di
diritto
alle singole Organizzazioni con i criteri previsti dalla legge n. 300
del
20.5.70, verrà distribuita proporzionalmente fra le stesse tenendo
conto
del singolo grado di rappresentatività aziendale.
- Applicazione interpretativa al punto III.
La quantità di permessi sindacali retribuiti spettanti
complessivamente
alle organizzazioni sindacali di categoria di CGIL, CISL, UIL
stipulanti
il CCNL verrà ripartita sommando il singolo grado di
rappresentatività
nazionale e distribuendo pariteticamente fra le stesse il risultato
che
dall'applicazione di detta percentuale determinerà la spettanza di
CGIL,
CISL, UIL.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FEDERAMBIENTE AL PUNTO III
L'onere derivante dall'applicazione del punto III del presente
Contratto
relativo ai permessi sindacali nazionali verrà ripartito tra tutte
le
Aziende aderenti alla Federambiente in proporzione al personale in
forza
al 1° gennaio di ogni anno.
Art. 49 - Diritti sindacali.
1 - DIRITTO D'AFFISSIONE
Le Rappresentanze Sindacali e le strutture esterne delle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti il presente CCNL hanno diritto di
su
affiggere,
appositi spazi che la Direzione ha l'obbligo di predisporre in
luoghi
accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'Azienda,
pubblicazioni,
testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.
2 - TRATTENUTE DEI CONTRIBUTI SINDACALI
La trattenuta per contributi sindacali a favore delle
Organizzazioni
Sindacali stipulanti e firmatarie è confermata nel valore dell'1%
della
retribuzione base maggiorata della contingenza per quattordici mensilità.
Le Aziende non possono accettare deleghe in cui il valore del
contributo
sia inferiore all'1% e, pertanto, le deleghe in corso devono
essere
allineate alla percentuale sopraindicata, salvo revoca da parte
del
lavoratore.
Allo scopo di facilitare ai lavoratori il versamento dei propri
contributi
alle Organizzazioni Sindacali stipulanti alle quali sono iscritti,
le
Aziende effettueranno le relative trattenute sulle retribuzioni
mensili
inserendole nei ruoli paga, previo rilascio da parte degli interessati
di
apposita delega, nella quale dovranno essere specificate le generalità
del
lavoratore, il numero di matricola, il Sindacato al quale deve
essere
devoluto il contributo, la periodicità e l'importo della
trattenuta
stessa.
La trattenuta sarà sospesa a richiesta scritta del lavoratore
interessato
con decorrenza nel mese successivo alla data della revoca stessa;
si
intende invece che nello stesso mese sarà trattenuto in un'unica
soluzione
il corrispettivo del tesseramento, non ancora trattenuto, che ha
scadenza
annuale indivisibile, anche se la relativa esazione viene rateizzata in
14
mensilità per comodità dei lavoratori iscritti; ciò in quanto la
clausola
stessa viene esplicitamente accettata e sottoscritta dal lavoratore
al
momento del rilascio della delega.
Effettuata la trattenuta, l'Azienda rimetterà a ogni Sindacato la somma
di
competenza.
3 - ASSEMBLEE SINDACALI DEL PERSONALE
I lavoratori hanno diritto di riunirsi, in Azienda, fuori dell'orario
di
lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di 10 ore annue;
in
quest'ultimo caso verrà corrisposta la normale retribuzione.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o
gruppi
di
essi
sono
indette singolarmente, o congiuntamente,
dalle
Rappresentanze Sindacali Aziendali e/o dalle strutture esterne
delle
Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL, con ordine
del
giorno su materie di interesse sindacale di lavoro e secondo l'ordine
di
precedenza delle convocazioni, comunicate alla Direzione dell'Azienda.
Alle riunioni possono partecipare dirigenti esterni del Sindacato che
ha
costituito la Rappresentanza Sindacale Aziendale.
4 - SEDI SINDACALI
Nelle Aziende con almeno 100 dipendenti, viene posto permanentemente
a
disposizione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali per
l'esercizio
delle loro funzioni un idoneo locale comune all'interno dell'Azienda
o
nelle immediate vicinanze di essa.
Nelle Aziende con un numero inferiore di dipendenti, le
Rappresentanze
Sindacali Aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano
richiesta,
di un locale idoneo per le loro riunioni.
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del Contratto.
Le
di
divergenze eventualmente scaturenti dall'esclusiva interpretazione
norme
contrattuali
modalità
sottoriportate:
saranno
definite
tra
le
parti
con
le
- 3
rappresentanti
della Federambiente e 3
rappresentanti
delle
Organizzazioni dei lavoratori stipulanti il presente Contratto
prenderanno
in esame le richieste pervenute;
- i rappresentanti designati decideranno all'unanimità, senza formalità
di
procedura e inappellabilmente. Le loro decisioni sono sindacalmente
e
contrattualmente vincolanti;
- qualora i rappresentanti non raggiungano l'accordo si attueranno
le
normali procedure negoziali con la convocazione delle parti stipulanti
il
CCNL;
- i
rappresentanti si riuniranno ogni qualvolta le componenti
lo
richiedano e, comunque, sulla base delle norme di funzionamento
dagli
stessi stabilite.
Art. 51 - Circolo culturale e ricreativo.
1)Le attività culturali, ricreative esistenti nell'Azienda, o che
verranno
realizzate, saranno esercitate autonomamente.
Sono soci del Circolo i lavoratori dipendenti dall'Azienda, in
regola
con il versamento delle quote associative, i quali, come tali,
hanno
diritto di partecipare a tutte le attività previste dallo Statuto.
2)Gli Organi direttivi e di gestione del Circolo saranno eletti, con
voto
segreto, dai lavoratori in regola con il versamento della quota
sociale,
ferma restando la partecipazione dei rappresentanti dell'Azienda,
ove
richiesta o stabilita dallo Statuto e con la garanzia per l'Azienda
stessa
di poter essere rappresentata nel Collegio dei Revisori dei Conti.
3)Dette
un
attività
dovranno essere realizzate in
modo
da
tendere
a
rapporto costante con il territorio, tra lavoratori e cittadini,
tra
strutture del Circolo aziendale e momenti di vita associata
all'esterno
dei luoghi di lavoro.
4)La partecipazione alle singole iniziative promosse dal
dovrà
prevedere la richiesta di quote diversificate per:
Circolo
- lavoratore iscritto al circolo;
- lavoratore non iscritto;
- cittadino.
5)Il contributo dell'Azienda versato al Circolo per il funzionamento
delle
sue attività sarà pari a £. 40.000 annuali, commisurate al numero
dei
lavoratori in servizio all'inizio di ogni anno, fatte salve le
condizioni
di miglior favore in atto alla data di stipulazione del
presente
Contratto.
Le quote associative versate da ciascun lavoratore socio non
potranno
essere inferiori a £. 20.000 annuali.
6)Ai lavoratori componenti gli Organi direttivi di gestione del
Circolo
potranno essere concessi per lo svolgimento e l'organizzazione
delle
attività del Circolo permessi non retribuiti compatibilmente con
le
esigenze di servizio.
7)Qualora l'Azienda deliberasse l'affidamento al Circolo della
attuazione
e della gestione di iniziative particolari non specificatamente
previste
nell'ambito delle normali attività del Circolo, potrà corrispondere
un
contributo aggiuntivo commisurato al costo dell'iniziativa stessa.
DICHIARAZIONE A VERBALE CONGIUNTA
Qualora
al
il
contributo aziendale attribuito per le
attività
di
cui
presente articolo sia superiore a quello indicato, quest'ultimo concorre
e
non aumenta quello percepito a titolo di miglior favore.
Art. 52 - Patronati di assistenza.
1)I patronati di assistenza INCA-CGIL, INAS-CISL, ITAL-UIL, essendo
parte
integrante
delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il
presente
Contratto, hanno diritto di svolgere i compiti che scaturiscono dal
DLCPS
del 29.4.47 n. 804, dagli artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70, oltre
che
dagli accordi aziendali, dalle leggi assistenziali, previdenziali e
di
prevenzione degli infortuni.
2)L'Azienda porrà a disposizione dei suddetti patronati:
a)albo
murale per le affissioni di materiale di informazione
ai
lavoratori;
b)idonei locali per consentire ai rappresentanti dei patronati di
poter
ricevere e assistere i lavoratori.
3)Per l'attuazione pratica dei suddetti punti
a
specifici accordi stipulati tra le parti.
1
e
2
si
addiverrà
Art. 53 - Mobilità del personale.
1)È
prevista all'interno delle Aziende la mobilità tra
personale
inquadrato nello stesso livello, purché ciò non comporti
peggioramento
economico anche in coincidenza di processi di ristrutturazione
e
dell'introduzione di nuove tecniche organizzative e funzionali,
previo
accertamento dell'idoneità fisica.
2)In entrambi i casi, ove si presenti la necessità, saranno
effettuate
riqualifiche professionali.
3)È consentito, inoltre, ai lavoratori delle Aziende di igiene urbana
il
trasferimento ad altra Azienda su richiesta del dipendente e con
l'assenso
delle 2 aziende interessate, ovvero, su richiesta di un'azienda e
con
l'assenso dell'interessato e dell'azienda di appartenenza di
quest'ultimo.
4)In tal caso, opera la ricongiunzione dell'anzianità e non
essere
richiesto lo svolgimento del periodo di prova.
può
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti.
Nel quadro dell'intervento nel campo della prevenzione,
del
rapporto di lavoro, riabilitazione e reinserimento dei
tossicodipendenti,
le parti concordano quanto segue:
1)l'Azienda
che
accetterà
delle
UU.SS.LL.
progetto
stesso;
conserverà
di
il posto di lavoro per il
tutela
tossicodipendente
inserirsi in un progetto riabilitativo finalizzato
o di comunità terapeutiche, per l'intera durata del
2)l'irrogazione di provvedimenti disciplinari per i
tossicodipendenti
dovrà sempre tener conto dell'esigenza del loro recupero, in
da
impedire la perdita del posto di lavoro, sempreché gli stessi
partecipino
a un progetto riabilitativo di cui al punto precedente;
modo
3)i genitori dei tossicodipendenti che intendano seguire il recupero
dei
figli possono chiedere l'inserimento nei posti di lavoro
stabiliti
dall'Azienda a orario ridotto (part-time);
4)i lavoratori tossicodipendenti potranno essere inseriti in orari
di
lavoro prestabiliti dall'Azienda per facilitare eventuali programmi
di
recupero;
5)l'Azienda esaminerà la possibilità, limitata alla fase riabilitativa,
di
adibire il lavoratore tossicodipendente a mansioni che non mettano
in
pericolo la propria e l'altrui incolumità e non siano contrastanti con
gli
obiettivi di recupero e riabilitazione.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le
parti
stipulanti, in merito alla conservazione del posto
al
tossicodipendente, che accetta di inserirsi in un progetto
riabilitativo,
comunque certificato dalle UU.SS.LL. per l'intera durata del
progetto
stesso,
ritengono che la conservazione del posto vada
assimilata
all'aspettativa per malattia indicata dal punto 6 dell'art. 38
del
presente CCNL.
Ciò
significa che al dipendente in questione spetterà lo
stesso
trattamento indicato dal citato articolo contrattuale, con
l'unica
eccezione riguardante la durata dell'aspettativa che potrà protrarsi
fino
a un massimo di 2 anni, attese le finalità terapeutiche alla base
della
concessione.
Fermo restando che la richiesta della suddetta aspettativa potrà
essere
riconosciuta una sola volta nell'arco dell'intero rapporto lavorativo,
in
sede
aziendale, potrà, eventualmente, essere stabilito un
periodo
aggiuntivo di aspettativa, comunque non superiore a un ulteriore
anno
rispetto a quelli già riconosciuti, al fine del completamento
della
terapia.
ALLEGATI
La FEDERAMBIENTE
articoli
e
la
FIADEL-CISAL si
danno
atto
che
gli
sottoindicati del presente Accordo sono sostituiti dalle seguenti
norme,
nonché integrati da dichiarazioni a verbale della FIADEL-CISAL.
Art. 1 - Relazioni industriali e livelli di trattazione e confronto.
AMBITI E MATERIE DI CONFRONTO E DI CONTRATTAZIONE
Comma 1:
"Fatti propri i principi contenuti nel Protocollo CISPEL/CGIL-CISLUIL
del luglio 1989 e del relativo Accordo FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL
del
20.12.89, in particolare, per quanto attiene all'autonomia delle parti
che
resta confermata a ogni livello, gli ambiti di confronto previsti tra
le
parti sono: nazionale, regionale/territoriale, aziendale".
Comma 4:
"Regionale/Territoriale. A questo ambito vengono riservatele
materie
previste dal Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL e dal relativo
Accordo
FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL del 20.12.89 e, inoltre, quanto stabilito
dal
Contratto in ordine alle politiche di formazione professionale,
ai
programmi di politica occupazionale, nonché all'esigenza di nuove
figure
professionali".
Comma 6 - lett. b):
"A questo ambito aziendale viene demandata la contrattazione
delle
seguenti materie, secondo quanto stabilito dalle Norme Pattizie e
dalle
Norme Sanzionatorie di cui al Protocollo d'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL
del
luglio
1989 e del relativo Accordo FEDERAMBIENTE/FIADEL-CISAL
del
20.12.89".
Ultimo comma, lett. d):
"Per quanto fa riferimento ai momenti di raffreddamento e di
composizione
dei conflitti in materia di contrattazione aziendale, vengono
ritenute
valide le procedure previste dal Protocollo CISPEL/ CGIL-CISL-UIL;
a
conclusione di questo processo resta impregiudicata l'autonomia
delle
parti.
Art. 10 - Norma transitoria.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Si richiede l'immediata costituzione dell'Osservatorio Nazionale
nonché
della Commissione Nazionale che dovrà seguire la rispondenza
degli
inquadramenti contrattuali alle evoluzioni tecnologiche e
organizzative
disposte nelle aziende.
La
FIADEL-CISAL sottolinea in proposito la necessità che
predetti
organismi abbiano carattere paritetico e unico, e cioè siano costituite
in
rappresentanza della parte sindacale da CGIL-CISL-UIL e CISAL.
Al suddetto organismo dovranno essere affidati per la risoluzione anche
i
contrasti che insorgessero sulle proposte di attribuzione delle
qualifiche
di quadro.
Con riguardo ai quadri, dichiara di non concordare sui criteri
indicati
per individuare i soggetti cui attribuire "il premio alla qualità
della
prestazione", in quanto detti criteri, con esclusione
del
primo,
evidenziano e autorizzano illimitata e indiscussa discrezionalità
della
direzione aziendale nella scelta del "soggetto" cui attribuire
"il
premio".
È
necessario
invece che la scelta dei parametri
obiettivi
cui
commissionare il risultato premiante debba essere il risultato di
una
trattativa
inserita negli accordi sulla produttività,
qualità
ed
efficienza.
Art. 20 - Indumenti di lavoro.
punto 4:
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Si richiede che oltre alla fornitura degli indumenti di lavoro
debba
essere previsto a carico dell'Azienda anche il relativo lavaggio.
Art. 26 - Lavoro notturno.
punto 4:
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Si precisa che l'interpretazione dei commi 2 e 3 del punto 4 non
può
prevedere la restituzione delle somme già percepite dagli interessati
a
titolo di aumento della retribuzione per la maturazione di scatti
di
anzianità o per promozioni conseguite.
Art. 50 - Modalità per l'interpretazione del Contratto.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
Poiché la natura separata dei contratti stipulati da una parte da
CGILCISL-UIL con la Federambiente e dall'altra dalla FIADEL-CISAL con
la
stessa Federambiente non incide sulla sostanziale uguaglianza
giuridica
dei contratti medesimi, è opportuno eliminare la distinzione che
sussiste
a livello interpretativo. Si chiede pertanto la nomina di una
Commissione
unica
di
interpretazione contrattuale in cui siano
rappresentate
(eventualmente proporzionalmente) tutte le organizzazioni firmatarie
dei
predetti contratti.
Art. 52 - Patronati di assistenza.
1)Il
patronato di assistenza ENCAL-CISAL, essendo parte
integrante
dell'Organizzazione Sindacale stipulante il presente Contratto, ha
diritto
di svolgere i compiti che scaturiscono dal DLCPS del 29.4.47 n. 804,
dagli
artt. 5, 9 e 12 della legge n. 300/70 oltre che dagli accordi
aziendali,
dalle leggi assistenziali, previdenziali e di prevenzione degli
infortuni.
2)L'Azienda porrà a disposizione del suddetto patronato:
a)albo
murale per le affissioni di materiale di informazione
ai
lavoratori;
b)idonei locali per consentire ai rappresentanti del patronato di
poter
ricevere e assistere i lavoratori.
3)Per l'attuazione pratica dei suddetti punti 1) e
a
specifici accordi stipulati tra le parti.
2)
si
addiverrà
Art. 54 - Tutela dei tossicodipendenti.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA FIADEL-CISAL
In aggiunta a quanto sopra, si è dell'avviso che al termine del periodo
di
aspettativa di malattia possa essere prevista la sospensione del
rapporto
di lavoro per il dipendente che sia ancora assente dal servizio
perché
inserito in un progetto riabilitativo predisposto dalla USL ovvero in
una
unità terapeutica.
La sospensione del
del
dipendente stesso.
servizio
cesserà
con
il
rientro
PROTOCOLLO D'INTESA CISPEL/CGIL-CISL-UIL
L'anno 1989 il giorno 20 del mese di luglio, in Roma,
al
lavoro
tra
la
CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti
Locali),
rappresentata dal Presidente Renzo Santini, assistito dal Vice
Presidente
Delegato Nicola Vernola e dai Vice Presidenti Mauro Antonetti,
Domenico
Barillà, Gian Ezio Dolfini, Pietro Gambolato, Santo Laganà, nonché
dal
Tesoriere Alfonso De Seneen, con la partecipazione dei componenti
la
Giunta Confederale Germano Bulgarelli, Mario De Santis, Antonio
Marzotto
Caotorta, Dario Maturro, Rubes Triva, e della Delegazione
Sindacale
Permanente nelle persone di Adolfo Spaziani, Presidente, Enzo
Garabello,
Francesco Cattabiani, Maurizio Cecconi, Roberto Leoni e Francesco
Neri,
nonché del Segretario Generale della Confederazione Ario Rupeni e per
il
Dipartimento Lavoro Confederale del Dirigente Pier Luigi Cenci;
e
la CGIL (Confederazione Generale Italiana del Lavoro), rappresentata
dal
Segretario Generale Bruno Trentin, dal Segretario Generale
aggiunto
Ottaviano Del Turco e dal Segretario Confederale Lucio De Carlini, con
la
partecipazione del Coordinatore del Dipartimento Terziario e
Servizi
Salvatore Bonadonna;
la CISL (Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori), rappresentata
dal
Segretario Generale Franco Marini e dal Segretario Confederale
Domenico
Trucchi,
con la partecipazione di Dario Ballotta del
Dipartimento
Terziario e Servizi;
la UIL (Unione Italiana del Lavoro), rappresentata dal Segretario
Generale
Giorgio Benvenuto e dai Segretari Confederali Roberto Bonvicini e
Silvano
Veronese, con la partecipazione di Antonio Vargiu del Servizio
Relazioni
Sindacali;
si è convenuto il seguente Protocollo d'intesa su SISTEMA
RELAZIONI
DI
INDUSTRIALI E NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE
LA
GESTIONE DEI CONFLITTI DI LAVORO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
PER
Premessa
La CISPEL, la CGIL, la CISL, la UIL, nell'intento di riconsiderare,
alla
luce dell'esperienza, il sistema di relazioni industriali nel
settore
delle imprese pubbliche degli enti locali per perseguire un rapporto
tra
le parti sempre più funzionale allo sviluppo dell'efficienza e
della
produttività delle gestioni e al convergere delle iniziative, richiamati
i
Protocolli sottoscritti il 13.7.78, il 16.2.82 e il 17.7.85,
convengono
sulla necessità di procedere al loro adeguamento avendo riguardo
alle
mutate condizioni della società e all'evoluzione dei rapporti tra le
parti
sociali nell'ambito dei pubblici servizi.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL ritengono che, per il preminente ruolo che
le
aziende pubbliche locali sono chiamate a svolgere nella gestione
di
complessi e fondamentali servizi per la vita dei cittadini, sia
necessario
promuovere un processo di riassetto organizzativo delle aziende
pubbliche
locali,
anche in sintonia con gli orientamenti dei
provvedimenti,
all'esame del Parlamento, di riordino delle autonomie locali e di
riforma
dell'ordinamento dei servizi pubblici locali.
A tal fine le parti convengono sull'opportunità di attivare un sistema
di
relazioni stabili sulle strategie di sviluppo dei servizi pubblici
locali,
sui loro effetti in ordine alla qualità della vita delle collettività,
sui
piani generali volti a introdurre innovazioni tecnologiche o
organizzative
con
particolare
riguardo ai riflessi qualitativi
e
quantitativi
sull'occupazione.
Tale
per
sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una
parte,
rendere più efficace il sistema contrattuale e, dall'altra, per
favorire
il raggiungimento di un livello di prestazioni di servizi pubblici
che
elevi la qualità di tessuto socio-economico delle comunità locali,
in
particolare
nelle
aree più deficitarie di servizi,
individuabili
prevalentemente nel Mezzogiorno.
Riaffermata l'utilità, la centralità e l'essenzialità dei servizi
pubblici
erogati dalle imprese pubbliche locali dell'energia, del gas,
dell'acqua,
dei trasporti, dei mercati, delle farmacie, del latte e
dell'igiene
ambientale, CISPEL, CGIL, CISL e UIL concordano e si impegnano
sui
seguenti obiettivi:
1)migliorare i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi resi
alla
collettività;
2)perseguire una linea di trasparenza nelle scelte e nelle iniziative
che
riguardino i pubblici servizi in modo da rendere effettiva
l'informazione
e la partecipazione dell'utenza nel processo di sviluppo quantitativo
e
qualitativo dei servizi stessi;
3)incrementare l'efficienza e l'efficacia di detti servizi e in
tale
quadro contenerne i costi di gestione (economicità);
4)proseguire nel processo di miglioramento organizzativo, gestionale
e
produttivo dell'impresa pubblica locale anche attraverso
l'ottimale
utilizzazione e valorizzazione del personale;
5)conferire priorità, anche sul piano della qualità, agli interventi
di
tutela ambientale;
6)valorizzare il ruolo dell'impresa pubblica locale di igiene
ambientale
nel suo ciclo globale quale soggetto rivolto a garantire gli
interventi di
gestione e salvaguardia ambientale;
7)perseguire una politica della mobilità che si basi su un
sistema
integrato dei trasporti con particolare riguardo alle aree
metropolitane e
che miri a rimuovere gli ostacoli di ordine finanziario e strutturale
al
conseguimento di una più efficiente ed economica gestione pubblica
del
trasporto;
8)promuovere una revisione del quadro normativo della gestione delle
acque
sulla base dei principi fondamentali degli ambiti territoriali
ottimali e
del ciclo integrale e unitario dell'acqua, incentivando forme di
gestione
consortili;
9)rafforzare il ruolo delle aziende energetiche degli enti locali per
il
raggiungimento degli obiettivi di politica energetica previsti dal
P.E.N.,
avuto riguardo al contributo di tali aziende sul terreno del
risparmio
energetico e di una gestione integrata dei servizi tecnologici a rete;
10) promuovere politiche adeguate di organizzazione, produzione,
gestione
e commercializzazione delle imprese pubbliche locali del gas, del
latte,
del prodotto farmaceutico, annonarie in vista della scadenza del 1993
e
del confronto che si porrà con le nuove realtà di mercato.
Per
questi motivi, le prospettive strategiche di risanamento,
di
ristrutturazione e di sviluppo delle imprese pubbliche locali,
le
iniziative generali in ordine agli investimenti e al finanziamento
delle
imprese stesse, le politiche del lavoro, comprese quelle formative
e
gestionali del personale, costituiranno oggetto di consultazione e
di
valutazione tra le parti firmatarie il presente Protocollo all'inizio
di
ogni anno.
CISPEL, CGIL, CISL e UIL individuano nell'impresa pubblica
dell'ente
locale una struttura portante del "sistema dei servizi pubblici" che
può
contribuire, procedendo sul terreno dell'innovazione, a far
recuperare
efficienza all'intero "sistema" e partecipare attivamente al processo
di
consolidamento e sviluppo dell'apparato produttivo del paese. A tal
fine
le parti si impegnano nelle sedi istituzionali nazionali e locali
a
favorire la scelta gestionale verso l'impresa pubblica locale laddove
non
sussistano ragioni particolari perché i servizi pubblici siano gestiti
da
soggetti diversi.
La CISPEL si impegna per i settori in cui opera, avvalendosi
delle
conoscenze tecnologiche e delle esperienze acquisite dal sistema
delle
imprese aderenti, a promuovere in particolare nelle aziende del Sud
più
avanzati modelli organizzativi di gestione dei servizi e in particolare
si
impegna ad affrontare con vigore, in specie attraverso le aziende
di
igiene urbana, i problemi della difesa e salvaguardia dell'ambiente.
La CGIL, la CISL e la UIL si impegnano a loro volta a favorire
l'ingresso
di nuove tecnologie e processi organizzativi del lavoro attraverso
le
rispettive strutture a livello territoriale e d'azienda, concorrendo
nel
contempo a individuare e realizzare forme dirette al miglioramento
della
produttività aziendale e del lavoro; a tale fine le parti si
incontreranno
nel mese di giugno di ogni anno.
L'impresa pubblica locale deve dunque, nel complesso dei campi in
cui
opera, rispondere sempre più alle esigenze delle collettività
locali,
quale strumento realizzativo della pianificazione regionale, provinciale
e
comunale.
L'ottimizzazione dei servizi pubblici e il raggiungimento di obiettivi
di
efficienza ed efficacia degli stessi sono, per CISPEL, CGIL, CISL e
UIL,
un passo decisivo per la qualificazione e il contenimento della
spesa
pubblica, nonché l'unica risposta valida a chi ritiene che solo
attraverso
la privatizzazione possano conseguirsi tali risultati.
In tale contesto la CISPEL, per quanto di competenza, avrà cura
di
informare CGIL, CISL e UIL delle iniziative che siano assunte in
materia
di politica tariffaria e di consultare le suddette Confederazioni
sulle
strutture tariffarie.
IL SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI
Costituisce parte integrante del sistema di relazioni industriali tra
le
parti la contestuale intesa riguardante la disciplina delle vertenze
ai
vari livelli e la regolamentazione dei poteri autonomi di comportamento.
Il sistema di relazioni industriali è volto a realizzare la
partecipazione
del sindacato, senza interferire sull'autonomia delle parti che
resta
confermata a ogni livello, alle scelte strategiche relative alle
politiche
di
sviluppo
e organizzazione dei servizi, nonché alle
politiche
occupazionali e formative del personale nel comparto delle
aziende
aderenti alla CISPEL.
Esso si articola su 4 livelli:
1) LIVELLO CONFEDERALE
è
costituita
una
struttura
paritetica
nazionale,
composta
da
rappresentanti della CISPEL e delle Confederazioni CGIL, CISL e UIL.
La struttura si riunita almeno all'inizio e a metà di ciascun anno
con
compiti di informazione e di consultazione sulle linee di politica
dei
servizi pubblici locali.
In particolare la struttura curerà:
a)l'acquisizione di elementi circa gli indirizzi generali delle parti
nei
diversi settori dei pubblici servizi;
b)la conoscenza e l'approfondimento di eventuali interventi
sull'assetto
istituzionale
degli enti locali: decentramento, poteri,
compiti,
attribuzioni, autonomia finanziaria ed effetti sul rapporto
ente
locale-aziende pubbliche locali;
c)l'esame di programmi di sviluppo, ricerca, innovazione tecnologica
e
coordinamento tra le aziende di rilevanza strategica;
d)la valutazione dei temi della sicurezza dell'esercizio dei servizi
e
della continuità della loro erogazione;
e)la verifica del livello di applicazione dei contratti collettivi
di
lavoro nei vari settori e lo stato delle relazioni sindacali anche
allo
scopo di prevenire o risolvere situazioni conflittuali;
f)la valutazione del quadro socio-economico in cui operano le
imprese
pubbliche locali e quella delle relative prospettive generali
settoriali
per i riflessi conseguenti sulle politiche del lavoro e per gli
effetti
che anche sul piano del costo del lavoro possono derivare alla
capacità
concorrenziale delle imprese suddette;
g)l'esame di proposte generali in materia di sicurezza del lavoro,
di
organizzazione del lavoro, di produttività, di mercato de lavoro.
In
considerazione della rilevanza di problematiche settoriali,
la
struttura paritetica può costituire comitati specifici di settore con
la
partecipazione dei rappresentanti delle Federazioni interessate e con
il
compito di esaminare i programmi e le iniziative delle parti al riguardo.
L'informazione e la consultazione dovranno di norma precedere
l'attuazione
dei progetti e dei piani di intervento sui punti predetti.
La struttura in parola esprime pareri sulle questioni esaminate e
può
anche indicare orientamenti alternativi. Nel caso in cui non sia
raggiunta
un'identità di vedute i diversi pareri potranno essere registrati
a
richiesta delle parti.
L'attività della struttura nazionale non altera l'autonomia delle parti
e
le competenze delle stesse, così come risultano articolate ai
diversi
livelli.
Alle Federazioni nazionali di categoria e alle loro diverse
articolazioni
territoriali spetta la gestione di quanto previsto dai CCNL di settore.
2) LIVELLO TERRITORIALE
Per i territori regionali e interregionali, e specificatamente per le
aree
metropolitane, sarà promossa dalla struttura di cui al punto 1)
che
precede
la
costituzione di Comitati territoriali
paritetici
per
l'approfondimento delle ricadute, in tema di dotazione di servizi,
delle
scelte strategiche delle imprese pubbliche locali.
3) LIVELLO DI FEDERAZIONE DI SETTORE
Nel quadro di principi e indirizzi enunciati nel presente Protocollo
le
relazioni industriali, a livello di Federazione, sono regolate dalle
norme
dei protocolli previsti nei CCNL.
4) LIVELLO DI AZIENDA
Le
relazioni industriali sono regolate dalle norme
nei
protocolli confederali, in quelli di settore e nei CCNL.
contenute
Le aziende, ferme restando le procedure sulle Relazioni
Industriali
contemplate dalla disciplina collettiva di settore, attueranno
annualmente
un'informativa alle OO.SS. territoriali sugli indirizzi e sugli
obiettivi
del piano programma, sui relativi aggiornamenti, sullo stato di
attuazione
del medesimo in ordine, in particolare, allo sviluppo, ai programmi
di
investimento, alle ricadute conseguenti sulla organizzazione del lavoro
e
sulla dimensione del personale, alle politiche formative del personale.
NORME DI COMPORTAMENTO DELLE PARTI E PROCEDURE PER LA GESTIONE
DEI CONFLITTI DI LAVORO
Premessa.
1)Le parti con il presente Protocollo si propongono di migliorare
gli
attuali assetti di relazioni industriali, definendo le procedure
delle
vertenze ai vari livelli, individuando autonome regole di
comportamento
datoriale e delle OO.SS. nel settore dei pubblici servizi locali.
Il
di
Protocollo,
che si applica ai servizi facenti capo
ai
settori
attività
in
cui
si articola la CISPEL, consta: di
una
premessa,
di
codici di comportamento delle parti e corrispondenti norme di
garanzia,
di norme pattizie, di norme sanzionatorie e di attuazione.
2)Le parti riconoscono che nei settori oggetto del Protocollo,
le
prestazioni riguardano, in genere, servizi di prima e
fondamentale
necessità; servizi i quali, essendo rivolti al soddisfacimento di
esigenze
primarie della comunità e degli individui, hanno un'incidenza
diretta
sulle attività economico-produttive e sul regolare svolgimento del
vivere
civile e sociale e a tal fine necessitano di livelli indispensabili
di
funzionamento.
3)Le
parti
convengono
sulla
necessità
di
una
reciproca
autoregolamentazione dei poteri autonomi di comportamento. Ciò pur
nel
reciproco impegno di escludere tassativamente, per quanto concerne
la
materia di cui al presente Protocollo, l'attribuzione di
diritti
potestativi sulle rispettive sfere di competenza.
4)Le disposizioni del presente Protocollo integrano i contratti,
le
pattuizioni, gli accordi preliminari e le autoregolamentazioni che
le
parti hanno adottato nei settori individuali e modificano le
disposizioni
che risultino difformi rispetto agli obiettivi del presente Protocollo.
5)il completamento delle normative di cui al presente Protocollo in
relazione alla peculiarità dei settori e alle modalità di erogazione
dei
servizi - è rimesso nel rispetto dei principi definiti nel
Protocollo
medesimo, a regolamentazioni di settore e, per quanto
specificamente
indicato, ai regolamenti aziendali.
6)La proclamazione di ciascuno sciopero deve essere comunicata
alle
aziende con un congruo preavviso, definito per ogni singolo settore ma
che
non può comunque essere inferiore a 5 giorni per le azioni di sciopero
che
abbiano riflessi sull'utenza. La revoca o la sospensione dello
sciopero
devono, compatibilmente con lo stato delle trattative, essere
comunicate
alle aziende almeno 24 ore prima e di esse deve essere dato
annuncio
tramite tutti i possibili mezzi informativi.
7)La durata dello sciopero all'inizio di ogni vertenza e quella
di
ciascuna azione successiva relativa alla stessa vertenza saranno
definite
per ogni singolo settore con apposite intese a livello nazionale volte
a
ridurre al minimo possibile i disagi per l'utenza.
Comunque tra un'azione di sciopero e la successiva deve
essere
assicurato un intervallo di almeno 7 giorni, avendo cura di
prevedere
nel settore dell'igiene ambientale le forme di normalizzazione
del
servizio alla cessazione dello sciopero.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata dovranno svolgersi in
un
unico periodo continuativo riferito a ciascun turno.
8)Considerata la specifica peculiarità di taluni dei servizi
espletati
dalle aziende degli enti locali, resta convenuto che:
- lo sciopero si esercita con modalità che assicurino l'erogazione
dei
servizi tecnologici a rete (energia elettrica, acqua, gas);
- la tutela dei beni primari della salute e della sicurezza della
persona
esige inoltre la continuità delle prestazioni relative: al
trattamento
delle acque (depurazioni e potabilizzazione); alla somministrazione
del
farmaco nei casi in cui il servizio dell'azienda pubblica per
determinati
ambiti territoriali non presenti alternative; e, nel settore
dell'igiene
ambientale - fermo restando l'impegno di operare per evitare
concreti
danni
ambientali
-
allo smaltimento dei rifiuti speciali,
tossici
e
nocivi;
- la libertà di circolazione e il diritto al lavoro vanno garantiti
con
forme adeguate di servizio che riducano al minimo i disagi per
l'utenza
pendolare.
9)in attuazione dei principi che precedono dovranno essere definiti,
con
specifici accordi, per ogni singolo settore interessato al
presente
Protocollo:
a)le prestazioni indispensabili di funzionamento del servizio inteso
nei
suoi molteplici aspetti, anche integrative di quelle sopra definite;
b)le modalità per garantire la tutela degli impianti, la loro sicurezza
e
quella degli utenti;
c)le procedure per la individuazione del personale indispensabile per
i
fini che precedono e per assicurare i presidi di pronto intervento.
Gli accordi di settore attuativi dei principi anzidetti
costituiranno
parte integrante del presente Protocollo.
Le parti confederali si riservano di intervenire per iniziative
dirette
nel caso in cui le prestazioni, le modalità e i presidi di cui sopra
non
siano tempestivamente definiti a livello di settore, ferma restando
la
titolarità delle categorie interessate.
CODICE DI COMPORTAMENTO SINDACALE
Le OO.SS. assumono nell'esercizio del diritto di sciopero nel settore
dei
pubblici servizi locali e nelle attività ad essi connesse, il codice
di
comportamento di cui al presente Protocollo. Il codice non si applica
nei
casi in cui fossero in gioco i valori fondamentali delle
libertà
costituzionali, della democrazia e della pace.
Gli
dei
obiettivi che le OO.SS. si pongono per la tutela degli interessi
lavoratori e per un migliore modello di sviluppo della società,
comportano
l'adozione di comportamenti sindacali capaci di realizzare il più
ampio
consenso. A tal fine le OO.SS. si impegnano a dotarsi di regole comuni
di
comportamento per la definizione delle piattaforme rivendicative e per
la
ratifica dei risultati contrattuali.
Le OO.SS. ritengono che il consenso sia legato non solo alla soluzione
dei
problemi cui è rivolta l'azione sindacale, ma anche a comportamenti
che
attenuino il più possibile i disagi derivanti alla collettività
da
agitazioni e scioperi nel settore dei pubblici servizi.
Per queste considerazioni le OO.SS. si impegnano a individuare forme
di
lotta che, pur avendo capacità di incidere sul negoziato, riducano
al
minimo le ripercussioni sull'utenza, per cui ritengono importante
uno
stretto collegamento tra le categorie e le OO.SS. territoriali per
la
ricerca di un giusto equilibrio delle modalità di lotta stesse.
Parimenti le OO.SS. si impegnano a non proclamare scioperi che
rimettano
in discussione i CCNL, o loro parti che siano puntualmente applicate,
per
tutto il periodo di vigenza del CCNL medesimo.
Considerato che nell'attuazione dei principi che precedono,
diverse
possono
risultare, in funzione del tipo di servizi, le
modalità
dell'esercizio dell'azione sindacale, tuttavia per la più efficace
tutela
delle esigenze primarie delle collettività servite, assumono le
seguenti
regole di comportamento:
1)le strutture nazionali, regionali e territoriali competenti,
eviteranno
scioperi in concomitanza con manifestazioni di rilevante
importanza
nazionale e internazionale nonché in concomitanza con le
consultazioni
elettorali; gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso
di
effettuazione, saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti
di
particolare gravità o calamità naturale;
2)per i settori, ove abbia rilevanza il problema, saranno inoltre
individuati i periodi in cui sono precluse manifestazioni di sciopero;
3)la titolarità a dichiarare, sospendere o revocare gli scioperi è
riservata alle strutture sindacali nazionali di categoria per quelli
nazionali; alle strutture regionali di categoria per quelli regionali;
alle strutture territoriali di categoria per quelli locali; alle
strutture
sindacali aziendali d'intesa con quelle territoriali per gli scioperi
aziendali e/o di unità produttiva. In ogni caso sarà necessaria la previa
intesa con le strutture delle organizzazioni orizzontali competenti a
norma dei singoli statuti anche in relazione al territorio interessato
dagli effetti dello sciopero;
4)in ogni caso di sciopero o di altra forma di lotta, dovranno essere
assicurate le prestazioni definite a norma dei punti 8) e 9) della
premessa.
CODICE DI COMPORTAMENTO DI PARTE DATORIALE
Premessa.
La CISPEL, le Federazioni di categoria e le aziende da esse
rappresentate,
si impegnano ad osservare il presente codice di comportamento
avendo
riguardo all'interesse generale per il regolare funzionamento dei
servizi
pubblici locali.
1)Le Associazioni datoriali s'impegnano a intrattenere relazioni
sindacali
soltanto con le OO.SS., firmatarie di CCNL che adottino codici
di
autoregolamentazione
e procedure negoziali conformi
al
presente
Protocollo.
Nel caso in cui Organizzazioni sindacali chiedano di sottoscrivere
per
adesione il CCNL nel rispetto dell'unità contrattuale, (e
Associazioni
datoriali
si
impegnano
a
darne preventiva
informazione
alle
Organizzazioni sindacali stipulanti.
2)Le Associazioni datoriali e le Aziende ad esse associate
interromperanno
le relazioni negoziali in atto con le OO.SS. che attuino azioni
di
sciopero non conformi al codice di autoregolamentazione
sindacale
contemplato dal presente Protocollo.
3)Le Associazioni datoriali e le Aziende si impegnano, per quanto
di
competenza, a non attuare comportamenti che rimettano in discussione
i
contratti collettivi, o loro parti compiutamente applicate, per tutta
la
vigenza dei contratti medesimi.
4)Le associazioni delle Aziende si impegnano perché le Aziende
loro
associate diano tempestiva notizia all'utenza delle prevedibili
anomalie
che possono interessare il servizio pubblico a causa di
scioperi
comunicati dalle OO.SS.LL.; le associazioni stesse e le aziende
forniranno
adeguata informativa agli organi pubblici competenti sulle ragioni
delle
agitazioni.
5)Le Associazioni datoriali e le Aziende adotteranno e favoriranno
forme
congrue di pubblicizzazione, a cura delle parti, dei termini
delle
vertenze.
6)Le Associazioni datoriali e le Aziende utilizzeranno correttamente
le
forme di raffreddamento e la vigenza dell'autoregolamentazione
per
favorire - nell'interesse dell'utenza - la tempestiva soluzione
dei
conflitti. Le aziende interessate, assumeranno uno specifico onere
di
diligenza e buona fede nel ripristinare il regolare servizio dopo
gli
scioperi, ovvero, dopo la revoca tempestiva degli stessi da parte
delle
OO.SS
NORME DI GARANZIA
I presenti codici di comportamento aziendale e sindacale, integrati
da
"norme specifiche di categoria o settore", vincolano le strutture
delle
parti a tutti i livelli, per cui ogni comportamento difforme
quanto
previsto costituirà violazione degli impegni assunti.
da
LE PARTI SI DANNO ATTO
che al fine di garantire l'interesse pubblico cui e rivolta tutta
la
presente regolamentazione e di assicurare un sostegno istituzionale
alle
procedure di contrattazione e composizione dei conflitti contemplate
dal
presente
Protocollo è necessario che si sviluppino,
parallelamente
all'iniziativa negoziale e senza sovrapporsi all'autonomia delle
parti,
forme di intervento pubblico che rimuovano ostacoli normativi
esistenti,
consentano di fronteggiare esigenze di primaria necessità,
sanciscano
poteri, diritti e oneri coessenziali alla piena attuazione dei principi
e
delle regole definiti dalla libera contrattazione delle parti.
Le parti, comunque, a fronte di iniziative legislative sulla materia,
si
incontreranno per valutarne le congruenze con quanto sopra
dichiarato,
ferma restando la successiva rispettiva autonomia.
NORME PATTIZIE
Regolamentazione del negoziato contrattuale - Procedure
e
raffreddamento dei conflitti collettivi.
di
mediazione
Le procedure di seguito indicate si presentano funzionali alla
tempestiva
conclusione delle vertenze e a pause di raffreddamento del conflitto.
1) Rinnovi contrattuali nazionali.
Le OO.SS. si impegnano a presentare le Piattaforme rivendicative per
il
rinnovo dei contratti 60 giorni prima della loro scadenza, indicando
i
soggetti cui spetta la conduzione delle trattative e la stipulazione
del
nuovo Contratto.
Le Associazioni datoriali si impegnano a iniziare le trattative entro
30
giorni dalla presentazione della piattaforma.
In occasione del primo incontro tra le delegazioni trattanti si
definirà
il percorso del negoziato e si procederà all'individuazione
dell'onere
della piattaforma rivendicativa.
Negli ulteriori 60 giorni, e comunque entro 90 giorni dalla
presentazione
della
piattaforma,
le parti perseguiranno
la
definizione
della
controversia, fermo restando che ove sia constatata l'esistenza di
gravi
difficoltà, si attuerà un resoconto alle sedi confederali competenti,
le
quali svilupperanno fino all'esaurimento dei 60 giorni medesimi
interventi
atti a rimuovere le difficoltà. Qualora tali interventi non
abbiano
effetto e le parti non concordino ulteriori iniziative per la
definizione
della vertenza, ricorrendo eventualmente a organismi esterni per
la
valutazione dei termini del contendere o a sedi istituzionali
di
mediazione - iniziative in pendenza delle quali resta ancora sospesa
ogni
azione sindacale - non sussiste impedimento ulteriore alle azioni di
lotta
nel rispetto delle norme del presente Protocollo.
2) Vertenze aziendali per l'applicazione di accordi.
Entro 10 giorni dalla contestazione scritta e adeguatamente motivata
della
violazione, con relativa rivendicazione e richiesta di apertura
del
confronto, dovrà avviarsi il negoziato.
In pendenza della procedura contemplata nel presente punto 2),
parti
non faranno ricorso a iniziative o azioni unilaterali.
Entro i 15 giorni successivi all'avvio del confronto si dovrà
pervenire
alta conclusione della vertenza tra le parti, rimettendola, in
di
mancato accordo, ai competenti livelli di trattazione superiori
quali
le
caso
i
procederanno entro i 10 giorni successivi a una verifica dei termini
del
contendere
formulando valutazioni e proposte di definizione
della
controversia.
3) Contrattazione aziendale su materie demandate dal CCNL
Entro 15 giorni dalla presentazione delle richieste sindacali le
Aziende
si impegnano a iniziare le trattative..
Nello stesso periodo, qualora sorgano dubbi sulla competenza della
sede
aziendale, a richiesta di una delle parti può essere verificato in
sede
nazionale il livello negoziale competente, senza che ciò comporti
ritardo
sull'inizio delle trattative.
Nei successivi 40 giorni la trattativa si svilupperà
strutture
sindacali competenti.
con
le
Decorso inutilmente questo termine, le parti attueranno un resoconto
alle
sedi nazionali le quali entro i 5 giorni successivi, considerati
di
ulteriore raffreddamento, svilupperanno interventi atti a rimuovere
le
difficoltà. Qualora tali interventi o iniziative non abbiano effetto e
le
parti
non concordino di rimettere a organismi esterni o a
sedi
istituzionali la mediazione della controversia, le parti medesime
si
riterranno libere di intraprendere le azioni più opportune nel
rispetto
delle norme del presente Protocollo.
NORME SANZIONATORIE
Le disposizioni del presente Protocollo, integrando i contratti
collettivi
di settore, vincolano alla loro osservanza le Aziende e i
lavoratori
destinatari
degli stessi CCNL, oltre che le rispettive
strutture
sindacali. La violazione delle disposizioni predette è suscettibile
delle
seguenti sanzioni, indipendentemente da
al
comportamento adottato:
quelle
di
legge
connesse
a)i lavoratori che si astengano dal lavoro senza rispettare le modalità
di
esercizio dell'azione sindacale definite a norma dei punti 6), 7), 8) e
9)
della "premessa", delle norme di comportamento delle parti del
presente
Protocollo sono soggetti, secondo le procedure contrattuali e di
legge,
alle sanzioni previste per le mancanze disciplinari dal CCNL di
settore
applicato, con esclusione delle misure estintive del rapporto e di
quelle
che comportino mutamenti definitivi dello stesso;
b)nei confronti delle Organizzazioni dei lavoratori, e parimenti nei
confronti delle aziende e/o rispettive Federazioni di categoria, le quali
non osservino le norme definite nel presente Protocollo, ivi incluse le
norme procedurali per il raffreddamento e la definizione delle
controversie collettive, è applicata una sanzione pecuniaria, da
devolversi per iniziative a favore dell'utenza concordate tra le parti
stipulanti il presente Protocollo.
L'accertamento della violazione nei casi di cui alla lett. b) che
precede
e l'irrogazione della sanzione conseguente è rimessa, fino a quando
non
sarà istituzionalizzato un organismo pubblico preposto a questi fini, a
un
collegio di valutazione costituito da 7 membri di cui 3 designati
da
ciascuna delle parti (CISPEL e CGIL, CISL e UIL) e il 7° scelto di
comune
accordo.
Il
collegio
può comminare come sanzione accessoria quella
della
pubblicazione su 2 giornali a tiratura nazionale della notizia
della
violazione, della parte inadempiente e della sanzione applicata. Le
spese
di pubblicazione sono a carico della parte inadempiente.
Le sanzioni previste dalla disposizione di cui alla lett. b) che
precede
saranno uniformate a quelle contemplate da provvedimenti di legge
che
dovessero intervenire a regolamentare l'esercizio dello sciopero
nei
servizi pubblici essenziali.
NORME DI ATTUAZIONE
Alle parti confederali firmatarie del presente Protocollo è rimessa
la
verifica della sua effettiva applicazione; la parte che ravvisi
nel
comportamento dei soggetti destinatari delle norme del presente
Protocollo
una
violazione delle norme stesse è tenuta a darne notizia
alla
controparte
per le iniziative di competenza e può denunciare
il
comportamento medesimo al Collegio di valutazione per le
determinazioni
conseguenti.
PROTOCOLLO DI ACCORDO
Il giorno 15 novembre 1989, in Bologna,
La Federambiente rappresentata dalla Delegazione costituita dai
Signori:
dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco
Colangelo,
Vicepresidente della Commissione Sindacale e dai membri della
Delegazione
Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato
Tosadori,
con
l'assistenza del Dirigente del Servizio Sindacale
dr.
Marco
Pietrangelo e in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr.
Enzo
Bitossi, dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando
Ferrari,
dr. Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli;
la FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA (FLFP), aderente alla
CGIL,
rappresentata dai Signori: Francesco Piu, Segretario; Diego
Calabrese,
Esecutivo Nazionale I.A.; Mazzino Tamburini, Esecutivo Nazionale
I.A.;
Antonio Gobbo, Esecutivo Nazionale I.A.;
la FEDERAZIONE ITALIANA TRASPORTI - SETTORE AUSILIARI DEL TRAFFICO
(FIT),
aderente
alla CISL, rappresentata dai Signori: Ulderico
Cancilia,
Segretario
Nazionale Responsabile; Antonio Del Giudice,
Segretario
Nazionale;
Francesco
Bisceglia,
Costantino
Trombetta, Segretario Nazionale;
Segretario
Nazionale;
la UILTRASPORTI, aderente alla UIL, rappresentata dai Signori:
Giancarlo
Aiazzi, Segretario Generale; Paolo Carcassi, Segretario Nazionale;
Marco
Pecorari,
Direzione Nazionale; Dino Milioni, Presidente
Commissione
Nazionale Contrattuale,
hanno stipulato il seguente Protocollo di Accordo.
PROTOCOLLO DI ACCORDO
Il giorno 20 dicembre 1989, in Roma,
La Federambiente rappresentata dalla Delegazione costituita dai
Signori:
dr. Luigi Canovi, Presidente della Commissione Sindacale; Rocco
Colangelo,
Vicepresidente della Commissione Sindacale e dai membri della
Delegazione
Trattante Antonio Manna, Vittorio Minio, Luciano Santoro, Renato
Tosadori,
con
l'assistenza del Dirigente del Servizio Sindacale
dr.
Marco
Pietrangelo e in qualità di Tecnici, dei Dirigenti aziendali dr.
Enzo
Bitossi, dr. Marco Calonaci, dr. Giovanni Di Summa, rag. Armando
Ferrari,
dr. Giorgio Frangioni, dr. Carlo Ragazzi, rag. Sergio Sabbatinelli
e la FIADEL-CISAL, rappresentata dai signori: Francesco
Tosti,
Armando Gennaretti, Franco Scalbi, Luciano Tafani,
Paolo
hanno stipulato il seguente Protocollo di Accordo.
L'attuale rinnovo del CCNL si pone in un momento molto delicato per
le
aziende municipalizzate di igiene ambientale, caratterizzato, da un
lato,
dalla sempre più forte richiesta di soddisfazione di bisogni
collettivi
insopprimibili e, dall'altro, dalla necessità irrinunciabile di
cogliere
il processo di razionalizzazione e integrazione organizzativa in atto
in
tutti i principali paesi industrializzati, al fine di poter
rimanere
concretamente e
in
vista del 1992.
competitivamente sul mercato anche,
e
soprattutto,
La questione "ambiente" richiede uno sforzo di adeguamento costante
alle
aziende municipalizzate, sia in termini di gestione ottimale delle
risorse
che di nuovi servizi a dimensioni territoriali ed
extraterritoriali,
prevedendo la costituzione del "polo pubblico" del mercato ambientale.
Tale sforzo deve trovare un primo obiettivo nella piena applicazione
delle
recenti disposizioni legislative del Ministero dell'Ambiente riferite
al
settore dello smaltimento, in termini di nuovi impianti (di riciclaggio
e
riconversione, depuratori, inceneritori, discariche) e il pieno
utilizzo
delle risorse economiche esistenti.
Particolare attenzione va rivolta al potenziamento e diffusione
degli
impianti di smaltimento dei rifiuti industriali, vero "buco
nero"
dell'intero sistema rifiuti.
Si tratta di impostare una radicale e reale politica di innovazione e
di
riorganizzazione che incida profondamente su quei sistemi gestionali
e
organizzativi che, attualmente, agiscono come vincoli allo
sviluppo
dell'attività delle aziende municipalizzate, recuperando il massimo
di
efficienza ed economicità.
È fuori di dubbio che una corretta impostazione delle strategie
aziendali
per il futuro deve sostanziarsi almeno su questi elementi:
- una progettualità in grado di stare al passo con l'evoluzione
dei
problemi ambientali e di dare risposte adeguate;
- la disponibilità di impianti e attrezzature;
- la disponibilità di risorse professionali atte a governare e
realizzare
processi sempre più sofisticati, a partire dal problema dei "quadri".
È su
2
punti
di
quest'ultimo elemento, pur senza sottovalutare o
precedenti,
fulcro
fondamentale
di
ogni
tralasciare
strategia
i
ristrutturazione e, al contempo, efficace strumento per i processi
di
innovazione organizzativa, che bisognerà incentivare il massimo sforzo
e
la particolare attenzione.
Diviene essenziale, ai fini indicati, operare concretamente per
conseguire
una sostanziale omogeneità economica e normativa, per ogni forma
di
gestione dei servizi di igiene ambientale; bisogna, pertanto,
operare
nella
prospettiva dell'adozione generalizzata di identici
strumenti
programmatici
(piani
programma
pluriennali),
indispensabili
al
dispiegamento di un'azione coordinata ed efficace a tutela del
patrimonio
ambientale, e della codificazione in un unico CCNL dei rapporti di
lavoro
di tutti gli addetti ai servizi di igiene ambientale dipendenti da
aziende
e imprese pubbliche e private.
Risulta, inoltre, necessario attivare ogni forma di iniziativa atta
al
coinvolgimento dei soggetti interessati (CISPEL, ANCI, UPI,
AUSITRA,
Movimento
Cooperativo, Confederali Sindacali) e,
a
questo
fine,
individuare strumenti e/o organismi che le parti riterranno necessari,
per
definire le modalità, le procedure, i tempi, le iniziative
pubbliche
(conferenze, dibattiti, ecc.), onde acquisire le volontà politiche
dei
soggetti di cui sopra, avendo anche particolare attenzione al rapporto
con
l'utenza.
Le parti concordano quanto segue allo scopo di raggiungere gli
obiettivi
suindicati:
A)Prorogare la scadenza del vigente CCNL alla data del 31.7.90, in modo
da
farla coincidere con quella del Contratto dell'AUSITRA, così da
favorire
un unico tavolo negoziale, ferma restando, nel frattempo, la vigenza
di
tutta la normativa del CCNL 19.6.87, che costituisce base di
discussione
per il rinnovo contrattuale.
B)Superare la logica dell'art. 3 del vigente CCNL con un adeguamento
che
consenta l'applicabilità di una disciplina contrattuale unica per
le
aziende pubbliche e per le imprese private.
C)Recepire immediatamente l'intesa CISPEL/CGIL-CISL-UIL in materia
di
"relazioni industriali e gestioni dei conflitti di lavoro dei
servizi
pubblici
locali",
nell'interezza della sua
composizione,
nella
considerazione del grande valore politico che riveste e
dell'affermazione,
insita nel suo contesto, che la prevenzione e la gestione dei conflitti
di
lavoro è possibile solo individuando preliminarmente, attraverso
la
partecipazione attiva delle OO.SS., comuni obiettivi e percorsi.
E, in virtù di ciò, le parti, nel riconfermare la validità
dell'intesa
sopracitata, concordano che il Contratto "unico" del settore
ambientale
dovrà attuare relazioni industriali attraverso cui le parti
stesse,
nella loro autonomia di ruoli e di funzioni, abbiano la possibilità
di
intervenire sulle linee di programmazione aziendale e
convengono,
altresì, di attivare sin d'ora un significativo coinvolgimento e
un
ruolo partecipativo dell'utenza.
Tale coinvolgimento dell'utenza, che sarà oggetto di definizione in
sede
aziendale, dovrà comunque prevedere un'informazione completa con
cadenza
almeno annuale.
In tal senso, le parti convengono di procedere, entro il corrente
anno,
a un intervento pubblico congiunto sulle associazioni degli
utenti
accreditate presso il Ministero dell'Ambiente.
Alla
luce
dell'esperienza che deriverà da questa nuova iniziativa,
le
parti
verificheranno,
in
sede
di rinnovo
del
CCNL,
di
ridefinizione dell'articolo sulle relazioni industriali.
i
criteri
D)L'istituzione di un processo di formazione professionale
"permanente",
ossia capace di individuare le necessità del momento (in termini
di
professionalità), formarle e mantenerle costantemente aggiornate.
In
questa ottica le parti si impegnano a promuovere la costituzione
di
uno specifico ente, a composizione CISPEL, Federambiente,
Confindustria,
AUSITRA, OO.SS. che, aperto alle esperienze dei settori industriali e
in
accordo col Ministero dell'Ambiente e le Regioni, studi e analizzi
il
fabbisogno di professionalità riferite agli interventi generali
di
carattere ambientale sul territorio e assicuri in tal senso il
coerente
sviluppo delle aziende pubbliche e private, garantendo costantemente
la
formazione e l'aggiornamento professionale.
Le parti firmatarie confederali e di categoria sono, pertanto,
impegnate
a predisporre, entro 90 giorni dalla firma del presente Protocollo,
una
proposta operativa da presentare congiuntamente alle parti
residue
(Confindustria, AUSITRA, ecc.). Tale organismo potrà avvalersi di
una
rete di convenzioni qualificate (Università, centri di
formazione
specializzati), garantendo obiettività di risultati attraverso
idonei
percorsi formativi.
Concordare, altresì, che l'attuale art. 7 "Assunzioni e selezioni"
dovrà
subire, nell'ambito del rinnovo del CCNL, una radicale modificazione
per
adattarsi alle reali esigenze delle aziende.
E)Confermare la validità della contrattazione decentrata prevista
all'art.
2 del CCNL 19.6.87 e, in virtù delle differenziazioni che
oggettivamente
caratterizzano le aziende, inserire nel CCNL l'Accordo
interfederale
6.5.88 in materia di produttività, prevedendo la possibilità
di
individuare tutti quegli interventi organizzativi ed economici
finalizzati
a
promuovere
sviluppi
e incrementi di efficienza
e
produttività
in
specifici reparti e/o settori aziendali.
F)Riconoscere un aumento economico mensile, riferito all'arco
temporale
1.3.89-31.7.90, avente valenza anche per coloro che hanno lasciato
il
servizio dopo l'1.3.89:
LIVELLO
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
1.3.89
1.3.90
TOTALE
75.000
90.000
98.000
109.000
125.000
144.000
166.000
190.000
70.000
84.000
92.000
101.000
117.000
135.000
155.000
178.000
145.000
174.000
190.000
210.000
242.000
278.000
321.000
368.000
Detto aumento viene riconosciuto sotto la voce di EDR e corrisposto
con
carattere di fissità e continuità per 14 mensilità alla generalità
del
personale,
permettendo così un'operazione di
riassorbimento,
da
scaglionarsi nel tempo, al momento della realizzazione del
Contratto
"unico", al fine di equilibrare la differenza salariale che verrebbe
a
prodursi con gli addetti al settore delle aziende private, anche
nella
considerazione degli altri istituti contrattuali in vigore nel
Contratto
AUSITRA.
G)Costituire una commissione mista paritetica, articolabile secondo
le
necessità dei lavori, con il compito di effettuare, entro il
31.3.90,
un'analisi e uno studio comparato dei costi e delle normative
relative
agli attuali contratti del settore.
H)Le parti, nel recepire il Protocollo CISPEL/CGIL-CISL-UIL del 20.7.89
in
materia di "Relazioni industriali e gestione dei conflitti di lavoro
nei
settori dei servizi pubblici locali", convengono di integrarlo con
la
specifica normativa di settore sottoelencata.
a - Prestazioni indispensabili.
Si considerano prestazioni indispensabili, al fine di garantire la
tutela
dei beni primari della salute e della sicurezza della persona,
quelle
relative a:
- trattamento delle acque (depurazione e potabilizzazione);
- smaltimento (raccolta, trasporto e trattamento finale) dei
rifiuti
speciali ospedalieri, tossici, nocivi e di quelli prodotti
nell'ambito
delle utenze scolastiche e delle comunità di particolare
significato,
garantendo la conduzione degli impianti a ciclo continuo e degli
impianti
a ciclo parziale ad essi collegati;
- pulizia (spazzamento, raccolta e lavaggio) dei mercati;
- disinfezione e disinfestazione per casi urgenti, contingenti e
su
segnalazione dell'autorità sanitaria, ivi compresa la raccolta siringhe
e
ogni altro caso che sia oggetto di ordinanza emessa
dall'autorità
sanitaria e/o di sicurezza.
b - Minimi di servizio.
Con riferimento alle prestazioni indispensabili definite al
precedente
punto a), si dovrà garantire l'erogazione del servizio nelle quantità
e
con le modalità compatibili con l'impiego di un contingente
minimo
indispensabile di addetti.
In aggiunta al disposto del precedente comma, si prevede la possibilità
di
individuare un presidio di pronto intervento da utilizzare nell'ambito
dei
servizi generali dell'azienda (esclusi, quindi, quelli di
cui
al
precedente paragrafo a) già espressamente disciplinati),
esclusivamente
per fronteggiare situazioni di emergenza o di particolare
straordinarietà
e per supportare e assicurare lo svolgimento e la sicurezza dei
servizi
comunque svolti.
Sia il contingente minimo, sia il presidio di pronto intervento
saranno
determinati, per dimensioni e attività garantite, in sede aziendale
in
relazione alle specifiche esigenze e realtà.
c - Pubblicità
.
Tutti i mezzi aziendali adibiti alle attività aziendali di cui ai punti
a)
e b) saranno dotati - a cura delle OO.SS. promotrici dello sciopero di
opportuni strumenti di pubblicità dell'azione sindacale in corso e
del
carattere peculiare e indispensabile delle prestazioni erogate.
d - Tutela degli impianti.
Alla salvaguardia degli impianti, della loro sicurezza e di quella
degli
utenti provvederà il contingente comandato al loro funzionamento.
In aggiunta, si prevede il mantenimento in servizio del personale
minimo
strettamente necessario alla semplice custodia dei locali e degli
accessi.
e - Durata dello sciopero e preavviso.
Lo sciopero all'inizio di ogni vertenza non può superare la durata
di
un'intera giornata di lavoro, quelli successivi al primo, relativi
alla
stessa vertenza, non possono superare le 2 giornate di lavoro.
I preavvisi relativi sono fissati in un minimo di 7 giorni.
Gli scioperi di durata inferiore alla giornata lavorativa si
svolgeranno
in un unico periodo di ore continuative che sarà predeterminato in modo
da
contenere al minimo possibile i disagi dell'utenza.
Non si potrà procedere al porre in essere forme anomale di lotta
quali:
sciopero a oltranza, sciopero a scacchiera, etc.
f - Normalizzazione del servizio.
Le parti,
la
successiva
giorni,
fermo
deve
restando il fatto che tra un'azione di
essere
assicurato un intervallo
di
sciopero
almeno
7
e
convengono di rinviare a intese aziendali le forme di normalizzazione
del
servizio alla cessazione dello sciopero, sottolineando la necessità
che
dette
forme
contengano
al minimo il
ricorso
alla
prestazione
straordinaria.
g - Esclusione delle azioni di lotta.
Sono esclusi dagli scioperi i periodi così individuati:
-
dal 15 dicembre al 6 gennaio;
la settimana che precede e segue la festività della Pasqua;
le ferie estive per un periodo di 6 settimane;
le scadenze elettorali.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di
effettuazione,
saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali
di
particolare gravità o di calamità naturali tali da richiedere la
ripresa
del servizio.
In occasione di manifestazioni eccezionali e straordinarie che pongono
il
Paese all'attenzione della comunità internazionale, non saranno
proclamati
scioperi nei comuni sedi di tali eventi.
REGOLAMENTO PER L'ANTICIPAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
DI LAVORO (LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 297)
1 - Beneficiari.
Hanno titolo a richiedere l'anticipazione, entro i limiti previsti
dal
comma 7 dell'art. 2120 C.C. nel testo modificato dall'art. 1 della
legge
n. 297/82, i lavoratori che abbiano maturato almeno 8 anni di
servizio
presso l'Azienda, dalla data di presentazione della domanda.
Al fine di accertare l'anzianità di servizio, di cui al precedente
comma,
si fa riferimento all'anzianità contrattuale utile per il calcolo
del
trattamento di fine lavoro, con esclusione dell'anzianità
convenzionale
per benemerenze a qualsiasi titolo concesse.
2 - Limiti numerici.
Per
rilevare
annualmente il numero dei lavoratori aventi
titolo
all'anticipazione, si farà riferimento alla situazione del personale
in
forza presso l'Azienda alla data del 1° gennaio di ciascun anno.
I
lavoratori ai quali è già stata concessa l'anticipazione,
sono
equiparati ai lavoratori non aventi diritto all'anticipazione stessa.
Le richieste di anticipazione vanno soddisfatte annualmente entro
il
limite del 10% degli aventi titolo e comunque del 4% del numero totale
dei
dipendenti.
La parte di aliquota di aventi diritto non esaurita, non è
trasferibile
all'anno successivo.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del
rapporto
di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di
fine
rapporto salvo quanto previsto al successivo punto 4, I - Spese
sanitarie,
comma 4.
3 - Misura dell'anticipazione.
La misura massima dell'anticipazione è stabilita in ragione del 70%
del
trattamento di fine rapporto di lavoro, maturato alla data della domanda.
L'ammontare dell'anticipazione è comunque ridotto della
parte
del
trattamento di fine rapporto già impegnato a garanzia dei debiti
contratti
dal lavoratore (cessione 1/5 stipendio, prestiti, etc.) e non
potrà
comunque essere superiore all'importo risultante dalla
documentazione
prodotta.
4 - Motivi che giustificano l'anticipazione.
La richiesta di anticipazione deve essere giustificata dalle
necessità
previste dalla legge per:
a)spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti
dalle
competenti strutture pubbliche per il lavoratore, il coniuge, i
figli,
nonché altri familiari considerati a carico ai sensi della normativa
sugli
assegni familiari;
b)acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i
figli,
documentato con atto notarile, od atto sostitutivo legalmente valido;
c)ristrutturazione della casa di abitazione.
I - Spese sanitarie.
La necessità di terapie e interventi straordinari per il
lavoratore
titolare del rapporto di lavoro, nonché degli aventi diritto di
al
precedente comma a), deve essere comprovata da apposita
documentazione
rilasciata dalle competenti strutture pubbliche.
cui
Ai fini della determinazione e dell'erogazione dell'anticipazione,
la
richiesta deve essere corredata da idonei preventivi di spesa, redatti
dai
presidi sanitari prescelti per la terapia o intervento, nonché dalle
spese
complementari essenziali.
A terapia o intervento eseguito, l'interessato è tenuto all'esibizione
dei
relativi rendiconti di spesa.
In caso di ricaduta il lavoratore ha titolo di richiedere
nuovamente
l'anticipazione nel limite della quota residua non usufruita nella
prima
richiesta.
In caso di inottemperanza a quanto disposto dal comma precedente, entro
6
mesi dalla data dell'erogazione dell'anticipazione, per quanto
concerne
interventi chirurgici ed entro 12 mesi per terapie, l'Azienda, qualora
non
ritenga giustificati i motivi addotti dal lavoratore, ha titolo
di
trattenere gli importi lordi erogati, maggiorati degli interessi
al
tasso ufficiale di sconto.
pari
II - Acquisto della prima casa di abitazione.
I
lavoratori che ritengono di aver diritto all'anticipazione
per
l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli,
devono
presentare domanda, corredata della dichiarazione sostitutiva dell'atto
di
notorietà attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Ai lavoratori che, in base alla graduatoria formulata con i criteri di
cui
al punto successivo, rientrano nei limiti numerici indicati al punto 2
del
presente
paragrafo, l'Azienda rilascia lettera
d'impegno
per
la
corresponsione dell'anticipazione.
Tuttavia l'erogazione verrà effettuata all'atto del perfezionamento
delle
seguenti ipotesi:
a)entro
i
6
mesi successivi all'invio della lettera
d'impegno,
subordinatamente alla Presentazione dell'atto notarile di
compravendita, o
atto sostitutivo legalmente valido;
b)all'atto di presentazione dell'avviso di convocazione del notaio
o
documento equipollente, per la stipula del rogito.
In questo caso, il lavoratore si dovrà impegnare a produrre, entro
90
giorni
dal pagamento dell'anticipazione, l'atto pubblico
relativo
all'acquisto;
c)l'anticipazione potrà ugualmente essere richiesta per l'acquisizione
di
un alloggio in cooperativa edilizia. In tal caso, il dipendente
dovrà
presentare la dichiarazione del presidente della cooperativa, con
firma
autenticata a termini di legge, da cui risulti che il dipendente o
il
figlio
sono assegnatari di alloggio, su terreno acquisito,
con
l'indicazione dell'entità dell'importo richiesto per la
costruzione
dell'alloggio stesso;
d)qualora la richiesta di anticipazione sia stata giustificata
dall'atto
preliminare di vendita ovvero dalla partecipazione a cooperativa
edilizia,
il dipendente, entro 12 mesi dall'erogazione dell'anticipazione, è
tenuto
all'esibizione dell'atto notarile di acquisto definitivo
dell'abitazione
ovvero della documentazione, autenticata a termini di legge,
che
giustifichi i motivi del mancato rispetto dei termini di cui sopra.
Tale
documentazione deve essere ripresentata ogni 12 mesi;
e)in caso di mancata presentazione della documentazione di cui al
comma
precedente, l'Azienda recupererà l'importo lordo erogato maggiorato
degli
interessi pari al tasso ufficiale di sconto;
f)le domande di anticipazione per l'acquisto o l'acquisizione della
prima
casa vengono esaminate nel mese di aprile di ciascun anno.
Si ritiene che il dipendente possa diventare proprietario di detta
prima
casa esclusivamente nei seguenti modi:
a)acquisto di casa di abitazione;
b)assegnazione di casa in cooperativa a proprietà divisa;
c)assegnazione di casa in cooperativa a proprietà indivisa;
d)riscatto di alloggio popolare;
e)costruzione in proprio di casa di abitazione.
III - Ristrutturazione della casa di abitazione.
L'anticipazione
può
essere richiesta
per
effettuare
lavori
di
ristrutturazione o di restauri di particolare rilevanza della casa
di
abitazione nel Comune di residenza. In tal caso, detti lavori
vanno
documentati con l'autorizzazione comunale, nei termini di validità,
con
una perizia di spesa redatta da professionisti iscritti agli
albi
professionali.
5 - Criteri di priorità per l'accoglimento delle richieste
di anticipazione.
Vengono
di
stabilite
le
seguenti
priorità,
in
ordine
decrescente
importanza:
a)spese sanitarie:
- il titolare, poi gli altri aventi diritto richiamati al punto 4,
lett.
e);
b)nell'ambito delle spese per l'acquisto della prima casa di abitazione:
- sfratto, non per morosità, convalidato dal Pretore;
- acquisto dell'alloggio in cui il lavoratore abita, sempreché
corrisponda
alla prima casa di abitazione; acquisto dell'alloggio per sé o per
un
figlio convivente; costruzione in proprio di casa di abitazione;
riscatto
d'alloggio popolare;
c)ristrutturazione della casa di abitazione.
A parità di condizioni, nell'ambito di ciascuna priorità
sopraelencata,
sarà data priorità ai lavoratori con anzianità aziendale più elevata.
A parità di condizioni di cui al punto precedente, sarà data precedenza
ai
lavoratori il cui imponibile IRPEF, relativo all'anno precedente
la
domanda di anticipazione, risulta inferiore.
6 - Modalità e procedura per la definizione delle domande
di anticipazione.
All'inizio di ogni anno l'Azienda dopo aver determinato il
numero
complessivo degli aventi diritto all'anticipazione del trattamento di
fine
rapporto di lavoro, come indicato al punto 2, determina che il 25%
delle
domande di anticipazione debbono essere riservate a soddisfare
le
richieste motivate da spese mediche e il rimanente 75% per
l'acquisto
della prima casa di abitazione e per la ristrutturazione.
Le domande motivate da spese sanitarie potranno essere presentate
dagli
aventi titolo in qualsiasi momento dell'anno e dovranno essere
definite
entro 30 giorni dalla data della presentazione, sempreché la
domanda
stessa sia corredata dalla documentazione indicata al comma 2, paragrafo
I
del punto 4.
Le domande stesse sono accolte nei limiti di cui al punto 2, fatta
salva
la riserva di cui al comma 1 del presente punto 6 e con i criteri
di
priorità previsti dal punto 5.
Nel mese di dicembre di ciascun anno si procede a una sessione
suppletiva
di istruttoria per l'esame di ulteriori domande di anticipazione,
in
sostituzione di eventuali rinunce o disponibilità createsi
nell'ambito
della riserva del 25% per spese sanitarie.
Qualora la quota del 25%, con la quale soddisfare le richieste per
spese
sanitarie, risultasse insufficiente, si procederà a soddisfarle
con
l'utilizzo prioritario della quota destinata all'accoglimento
delle
domande giustificate dalla necessità di acquisto della prima casa.
7 - Disposizioni finali e transitorie.
I debiti per le spese sanitarie, o per l'acquisto della prima casa
di
abitazione, per sé o per i propri figli, o per la ristrutturazione,
devono
essere contratti in data successiva al 31.5.82 (a tal fine, fa fede
la
data della fattura o dell'autorizzazione comunale, o dell'atto notarile
di
proprietà).
ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE 12 MAGGIO 1987
per i lavoratori delle città lagunari.
Le parti concordano che l'ordinamento classificato del prossimo CCNL
dovrà
comprendere al proprio interno anche l'individuazione e la
collocazione
delle
figure
professionali, peculiari delle
città,
legate
alla
navigazione.
Nell'immediato,
le
parti
convengono, in merito
all'inquadramento
contrattuale delle sottoindicate figure, quanto segue:
- Barcaiolo abilitato o marinaio.
Sarà inquadrato in 2° livello super; il lavoratore con anzianità a
12
mesi, sarà inquadrato in 2° livello. Trascorso tale periodo,
avrà
acquisito il titolo ad essere inquadrato in 2° livello super.
- Marinaio aiuto motorista.
Sarà inquadrato in 3° livello super.
Declaratoria: lavoratore addetto alla condotta e sorveglianza
degli
apparati motopropulsori e degli impianti di bordo per i quali
sia
richiesto il possesso della qualifica di marinaio motorista.
Fanno eccezione i lavoratori che, svolgono la stessa mansione, sono
in
possesso del titolo professionale di motorista di motonave i quali
saranno
inquadrati al 4° livello.
- Pilota motorista.
Sarà inquadrato in 4° livello.
Declaratoria: lavoratore preposto alla condotta di natante, dei
relativi
apparati motore, delle attrezzature di bordo quali: compattatori,
o
altri
impianti, addetto altresì a compiti di piccola
manutenzione
ripartita dei mezzi affidati.
gru
La mansione di pilota motorista (conducente di motobarca) sarà oggetto
di
attento e comparato esame da parte della commissione
appositamente
costituita
per
realizzare
un
nuovo
disegno
dell'ordinamento
classificatorio.
- Capotimoniere.
Sarà inquadrato in 5° livello.
Declaratoria: lavoratore addetto al comando di natante per il quale
sia
richiesto il possesso del titolo professionale di capotimoniere,
in
possesso anche del titolo professionale di motorista di motonave.
Relativamente ai lavoratori inquadrati in 2° livello super e in 3°
super,
le parti concordano sull'opportunità che l'Azienda predisponga
appositi
corsi di qualificazione professionale allo scopo di far loro acquisire
i
titoli o le qualifiche professionali di:
a)marinaio aiuto motorista per i lavoratori inquadrati in 2°
livello
super;
b)motorista di motonave per i lavoratori inquadrati in 3° livello super.
VERBALE DI ACCORDO INTERFEDERALE INERENTE ALL'APPLICAZIONE
DEL D.LGS. 19 SETTEMBRE 1994, N. 626
Il giorno 1 del mese di marzo dell'anno 1996
la FEDERAMBIENTE
e
la FP-CGIL, la FIT-CISL e la UILTRASPORTI
e
Il giorno 20 del mese di marzo dell'anno 1996
La FEDERAMBIENTE
e
La FIADEL-CISAL
visto il D.lgs. 19.9.94 n. 626 che in tema di rappresentanza
dei
lavoratori per gli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute sul
luogo
di lavoro demanda alla contrattazione collettiva la definizione di
alcuni
aspetti applicativi;
considerato
di
che
le parti intendono dare attuazione alla
definizione
tali aspetti applicativi, tenendo conto degli orientamenti
partecipativi
che hanno ispirato le direttive comunitarie;
ritenuto che la logica che fonda i rapporti tra le parti
materia
intende superare posizioni di conflittualità e ispirarsi
di
partecipazione;
nella
a
criteri
convengono quanto segue:
PARTE PRIMA
1. - IL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo, le
parti
aziendali si incontreranno per promuovere iniziative, con le modalità
di
seguito
indicate, per la identificazione della rappresentanza
dei
lavoratori per la sicurezza.
1.1 - NUMERO DEI RAPPRESENTANTI
Il numero dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza viene come
di
seguito definito:
- Aziende fino a 200 dipendenti: 1 rappresentante;
- Aziende da 201 a 1000 dipendenti: 3 rappresentanti;
- Aziende oltre i 1000 dipendenti: 6 rappresentanti.
Nelle aziende in cui vi siano impianti a tecnologia complessa con
almeno
20 addetti o nelle aziende a particolare complessità
organizzativa
territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere
aumentati
di un ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra
le
parti.
A tal fine rileva il numero di dipendenti assunti a tempo indeterminato
in
servizio alla data del 1 gennaio dell'anno in cui avviene l'elezione
dei
rappresentanti per la sicurezza.
DURATA DELL'INCARICO
La durata dell'incarico è di 3 anni.
1.2 - AZIENDE FINO A 15 DIPENDENTI
Per le aziende aventi fino a 15 dipendenti, il rappresentante viene
eletto
dai lavoratori.
a) Procedura di elezione.
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto,
anche per candidature concorrenti. Risulterà eletto il lavoratore che
ha
ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario
del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle
schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è
comunicato
senza ritardo al datore di lavoro. Ricevuto il verbale di elezione,
il
datore di lavoro comunica all'organismo paritetico regionale il
nominativo
eletto.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato
che
abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data
delle
elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova
con
contratto
a tempo indeterminato che prestano la propria
attività
nell'azienda.
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra
il
primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le
proprie
funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
b) Permessi.
Al rappresentante spettano, per l'espletamento dei compiti
previsti
dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94 n. 626, permessi retribuiti pari a 12
ore
annue nelle aziende che occupano fino a 5 dipendenti.
Spettano permessi pari a 30 ore annue, nelle aziende che occupano da
a
15 dipendenti.
6
Per l'espletamento degli adempimenti previsti dall'art. 19 citato,
lett.
b), c), d), g), i) ed l) non viene utilizzato il predetto monte ore.
1.3 - AZIENDE CON PIÙ DI 15 DIPENDENTI
1.3.1 - NUMERO DI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Il numero dei rappresentanti per la sicurezza e così rappresentato:
- 1 rappresentante nelle aziende sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende da 201 a 1000 dipendenti;
- 6 rappresentanti in tutte le altre aziende.
Nelle aziende dove vi siano impianti a tecnologia complessa con almeno
20
addetti
o
nelle
aziende a particolare complessità
organizzativa
territoriale, i componenti come sopra determinati possono essere
aumentati
di 1 ulteriore rappresentante per la sicurezza previo accordo tra
le
parti.
1.3.2 - PROCEDURE DI ELEZIONE
L'elezione si svolge a suffragio universale diretto e a scrutinio
segreto,
anche per candidature concorrenti. Risulteranno eletti i candidati
che
hanno ottenuto il maggior numero di voti espressi.
Prima dell'elezione, i lavoratori nominano tra di loro il segretario
del
seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle
schede,
provvede a redigere il verbale dell'elezione. Il verbale è
comunicato
senza ritardo al datore di lavoro.
Ricevuto
il
verbale di elezione, il datore di
comunica
all'organismo paritetico regionale i nominativi eletti.
lavoro
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato
che
abbiano superato il periodo di prova in forza all'azienda alla data
delle
elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova
con
contratto
a tempo indeterminato che prestano la propria
attività
nell'azienda.
1.3.3 - DIMISSIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Nel caso di dimissioni del rappresentante per la sicurezza subentra
il
primo dei non eletti. In mancanza il dimissionario esercita le
proprie
funzioni fino a nuova elezione e comunque non oltre 60 giorni.
1.3.4 - PERMESSI RETRIBUITI
Nelle aziende che occupano più di 15 dipendenti, per l'espletamento
dei
compiti
previsti dall'art. 19 del D.lgs. 19.9.94
n.
626,
ogni
rappresentante per la sicurezza dispone di 40 ore di permesso
retribuito
annuo modulate sulla durata della funzione attribuitagli.
Per l'assolvimento degli adempimenti previsti dai punti b), c, d), g),
ed
l) dell'art. 19 citato, non viene utilizzato il predetto monte ore.
La richiesta di permesso
un
preavviso di almeno 24 ore.
deve essere
presentata,
di
norma,
con
Limitatamente
all'anno 1996, le Parti convengono
qualora
non
risultassero sufficienti le 40 ore di cui al 1° punto del
presente
paragrafo - che in sede aziendale possano essere messe a disposizione
di
ciascun rappresentante per la sicurezza, per l'espletamento dei compiti
di
cui al 1° punto sopracitato, un eventuale monte ore
supplementare
costituito per 1/3 da permessi retribuiti attinti dal monte
complessivo
dei permessi sindacali disciplinato dall'art. 48 del vigente CCNL e per
i
2/3 rimanenti da permessi retribuiti concessi dall'azienda. L'accesso
al
monte ore supplementare è subordinato alla verifica concernente
l'utilizzo
delle 40 ore di permessi retribuiti di cui al 1° punto del
presente
paragrafo.
2. - ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
Le
parti
riconoscono che il D.lgs. n. 626/94 ha
istituito
le
rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza conferendo loro un
ruolo
attivo in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro,
con
attribuzioni e compiti più ampi rispetto a quelli già conosciuti
dall'art.
9 della legge n. 300/70.
Pertanto le parti si danno reciprocamente atto che le attribuzioni
dei
rappresentanti per la sicurezza previste dal D.lgs. n. 626/94 e
dal
presente Accordo assorbono tutti gli istituti contemplati dalla
previgente
normativa, realizzando un insieme organico.
Con riferimento alle attribuzioni del rappresentante per la sicurezza,
la
cui disciplina legale è contenuta all'art. 19 del D.lgs. n. 626/94,
le
parti concordano sulle seguenti indicazioni.
2.1 - ACCESSO AI LUOGHI DI LAVORO
Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro viene esercitato senza
alcun
pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale e nel
rispetto
delle norme previste dalla legge.
Il rappresentante per la sicurezza segnala preventivamente al
Responsabile
della Sicurezza (RSPP) e in difetto alla Direzione aziendale,
visite
che intende effettuare agli ambienti di lavoro.
le
Tali visite si svolgono, di norma, congiuntamente al responsabile
del
servizio di prevenzione e protezione o a un addetto da questi incaricato.
2.2 - MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Il datore di lavoro consulta il rappresentante per la sicurezza su
tutti
gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un
intervento
consultivo
dello
stesso. Il rappresentante,
in
occasione
della
consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni
sulle
tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
Il
verbale della consultazione deve riportare le osservazioni e le
proposte
formulate dal rappresentante per la sicurezza.
2.3 - INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE AZIENDALE
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le
informazioni
e la documentazione aziendale di cui al d.lgs. 626/94.
Lo
stesso rappresentante ha diritto di consultare il rapporto
di
valutazione dei rischi di cui all'art. 4, comma 2, custodito
presso
l'azienda ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.lgs. n. 626/94. Il datore
di
lavoro fornisce, anche su istanza del rappresentante, le informazioni e
la
documentazione richiesta secondo quanto previsto dalla legge.
Nell'uso
delle informazioni e documentazioni di cui sopra. il rappresentante
è
tenuto al rispetto delle norme di legge.
2.4 - STRUMENTI PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI
Per l'esercizio delle sue funzioni il rappresentante per la
sicurezza
fruisce dei locali di cui all'art. 27 della legge n. 300/70 e
degli
eventuali supporti logistici connessi, secondo la prassi in atto.
3. - FORMAZIONE DEI RAPPRESENTANTI PER LA SICUREZZA
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione
prevista
all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.lgs. n. 626/94, nei termini
previsti
dall'art. 22.
Salvo iniziative adottate a livello di organismi paritetici
territoriali,
spetta all'azienda definire i programmi formativi per i
rappresentanti
della sicurezza, il cui contenuto, comunque, deve
ai
criteri dettati dall'art. 22.
essere
conforme
4. - MODALITÀ DI CONSULTAZIONE
Laddove il D.lgs. n. 626/94 preveda a carico del datore di lavoro
la
consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve
svolgere
in modo da garantire la sua effettività e tempestività; il datore
di
lavoro pertanto consulta il rappresentante per la sicurezza su tutti
gli
eventi per i quali la disciplina legislativa preveda un
intervento
consultivo dello stesso.
Della riunione viene redatto verbale sul quale i rappresentanti
la
sicurezza appongono la propria firma.
per
5. - RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 11 del D.lgs. n. 626/94 le riunioni
periodiche
previste dal comma 1) sono convocate con almeno 5 giorni lavorativi
di
preavviso e su di un ordine del giorno scritto.
Il rappresentante per la sicurezza può richiedere la convocazione
della
riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni
di
rischio.
Della riunione
punto
precedente.
viene redatto verbale con le modalità
di
cui
al
PARTE SECONDA
1.- ORGANISMI PARITETICI
A livello territoriale, tra le Associazioni regionali Cispel
le
strutture sindacali territorialmente competenti delle OO.SS.
firmatarie
e
del CCNL sono costituiti organismi paritetici con funzioni di
orientamento
e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori.
Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento
a
controversie
sorte sull'applicazione dei diritti di
rappresentanza,
informazione e formazione previsti dal D.lgs. n. 626/94.
in
merito
La formazione dei lavoratori e quella dei rappresentanti per la
sicurezza
avviene in collaborazione con i presenti organismi paritetici.
PARTE TERZA
1. - NORMA TRANSITORIA
Le parti si incontreranno entro 1 anno dalla data del presente Accordo
per
verificarne l'applicazione.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo si
intendono
richiamate le disposizioni del D.lgs. n. 626/94.
ACCORDO INTERFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU
Il giorno 1 marzo 1996
la
Federambiente rappresentata dalla Commissione per le
relazioni
industriali e le OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL e la UILTRASPORTI
visto il Protocollo interconfederale 23.7.93;
visto l'Accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL per la
costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie del 29.9.94;
visto il CCNL 31.10.95, con particolare riferimento a quanto stabilito
in
materia di RSU all'atto della stipula dell'Accordo presso il Ministero
del
Lavoro;
Il giorno 14 maggio 1996
la
Federambiente rappresentata
relazioni
industriali e la FIADEL-CISAL
dalla
Commissione
per
le
visto il Protocollo interconfederale 23.7.93;
visto l'Accordo interconfederale CISPEL-CGIL-CISL-UIL per la
costituzione
delle rappresentanze sindacali unitarie del 29.9.94 sottoscritto
anche
dalla FIADEL-CISAL il 13.9.95;
visto il CCNL 31.10.95, con particolare riferimento a quanto stabilito
in
materia di RSU all'atto della stipula dell'Accordo presso il Ministero
del
Lavoro;
convengono di procedere alla regolamentazione della costituzione di
RSU
dei lavoratori delle imprese cui si applica il CCNL 31.10.95
recependo
integralmente l'Accordo interconfederale CISPEL-OO.SS. del 29.9.94
nonché
il Regolamento ad esso allegato, fatta eccezione per quanto
appresso
specificato:
a) Numero dei componenti delle RSU.
- aziende da 1 a 15 dipendenti: 1 componente;
- aziende da 16 a 120 dipendenti: 1 componente per ogni 20 lavoratori
con
un minimo di 3 componenti;
- aziende da 121 a 1200 dipendenti: 1 componente ogni 40 dipendenti con
un
massimo di 33 componenti;
- aziende da 1201 a 2400 dipendenti: 1 componente ogni 60 dipendenti
con
un massimo di 53 componenti;
- aziende oltre i 2400 dipendenti: 1 componente ogni 300 dipendenti.
Ai fini della determinazione del numero dei componenti della RSU, le
parti
si danno atto che il quoziente di dipendenti di ciascuna fascia si
cumula
con quello delle fasce successive fino a concorrenza del numero
dei
dipendenti di ciascuna azienda, a partire dalla fascia di aziende
che
occupano almeno 16 lavoratori.
Le
parti
dalla
si
danno
inoltre
atto
che
le
frazioni
risultanti
applicazione del divisore specificato per ciascuna
luogo
all'arrotondamento all'unità superiore.
fascia
danno
Nelle aziende in cui si applica una pluralità di contratti collettivi
di
lavoro, le OO.SS. firmatarie del presente Accordo si impegnano
a
perseguire forme di progressiva armonizzazione dell'attività svolta
dalle
sezioni della RSU corrispondenti ai settori regolati da diversi
contratti
al fine di assicurare una gestione unitaria delle questioni di
carattere
generale e o plurisettoriale.
b) Esecutivo.
Ogni RSU
attività
interne.
si
doterà di un Regolamento per istruire le
proprie
In ciascuna RSU in cui il numero complessivo dei componenti sia
superiore
a 6, sarà costituito un Esecutivo.
L'Esecutivo, che può essere costituito anche nelle RSU con un
numero
inferiore di componenti, è lo strumento operativo eletto dalla RSU e
la
rappresenta, in quanto delegato, nei rapporti e nelle trattative con
le
aziende.
L'Esecutivo è composto da un numero di membri compreso tra il 15% e il
30%
dei componenti la RSU, con eventuale arrotondamento all'unità superiore.
Resta comunque inteso che dell'Esecutivo farà parte almeno un membro
per
ogni organizzazione sindacale che concorre a dar vita alla RSU.
c) Diritto di elettorato attivo e passivo.
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo i lavoratori, assunti sia
a
tempo indeterminato, anche se in periodo di prova, sia con contratto
di
formazione-lavoro, in forza all'azienda alla data delle elezioni.
d) Permessi sindacali.
Per l'espletamento dei propri compiti e funzioni, i componenti della
RSU
disporranno di un monte ore di permessi sindacali retribuiti, messi loro
a
disposizione dalle Organizzazioni Sindacali stipulanti il CCNL,
attinti
dal monte di permessi stabilito dall'art. 48 del CCNL 31.10.95.
In relazione a quanto sopra, per quanto riguarda la FP-CGIL, la FIT-CISL
e
la UILTRASPORTI, la distribuzione di detto monte ore si
determinerà
secondo il criterio individuato con nota a verbale posta in calce
all'art.
48 suddetto.
e) Compiti e funzioni.
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei
poteri
e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto
di
disposizioni di legge.
La RSU e le corrispondenti strutture territoriali
associazioni
sindacali firmatarie del Contratto collettivo del
in
azienda, possono stipulare accordi a livello aziendale
con
le procedure, modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL
delle
CCNL
applicato
nelle materie,
stesso.
NORMA TRANSITORIA
La corrispondenza delle eventuali situazioni di fatto, determinatesi
nelle
singole aziende, all'insieme del presente Accordo, è rimessa alle
parti
aziendali.
NOTA A VERBALE DELLE OO.SS. FP-CGIL, FIT-CISL E UILTRASPORTI
Per quanto non espressamente previsto e per ogni aspetto
attinente
l'interpretazione del presente Accordo, la FP-CGIL, la FIT-CISL e
la
UILTRASPORTI impegnano le strutture delle proprie organizzazioni a
fare
riferimento all'intesa unitaria dell'1.3.91 nonché al documento
unitario
del 23.9.93.
DICHIARAZIONE A VERBALE DELLA O.S. FIADEL-CISAL
La FIADEL-CISAL sottoscrive il presente Accordo rilevando che, stante
la
mancanza di una legge specifica che generalizzi l'applicazione delle
RSU
in tutte le aziende del settore, potranno esservi situazioni aziendali
di
mancata adesione delle RSA della FIADEL-CISAL.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA DELLA FEDERAMBIENTE E DELLA FIADEL-CISAL
In relazione alla dichiarazione a verbale della FIADEL-CISAL, le
parti
congiuntamente esprimono la volontà di ricercare, anche a
livello
aziendale periferico, le soluzioni più idonee per il superamento
delle
eventuali posizioni contrastanti.
ACCORDO INTERCONFEDERALE PER LA COSTITUZIONE DELLE RAPPRESENTANZE
SINDACALI UNITARIE
L'anno 1994, il giorno 29 del mese di settembre
la CISPEL, nella persona del Presidente On. Enrico Testa
e
la CGIL, la CISL e la UIL, nelle persone dei Segretari Confederali Walter
Cerfeda, Giuseppe Surrenti e Bruno Bruni
convengono
di procedere a una regolamentazione generale per la costituzione
nelle
imprese di servizi pubblici degli enti locali di rappresentanze
sindacali
unitarie dei lavoratori dalle stesse dipendenti, con riferimento
al
Protocollo tra Governo e Parti sociali del 23.7.93
nei termini che seguono
MODALITA' DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
1. AMBITO E INIZIATIVA PER LA COSTITUZIONE
Rappresentanze sindacali unitarie possono essere costituite
unità
produttive con più di 15 dipendenti, ad iniziativa delle
associazioni
sindacali firmatarie del presente Accordo.
nelle
Nelle aziende di maggiori dimensioni, ferma restando l'unicità della
RSU,
la stessa può articolarsi in relazione a entità organizzative e
operative
autonome da individuarsi a livello negoziale decentrato.
Hanno potere di iniziativa anche le associazioni sindacali firmatarie
del
CCNL applicato in azienda ovvero le associazioni sindacali abilitate
alla
presentazione di liste elettorali ai sensi del regolamento che segue
a
condizione che abbiano comunque espresso adesione formale al
presente
Accordo e agli accordi di categoria sulle modalità di esercizio
del
diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge n. 146/90.
L'iniziativa di cui al comma 1 deve essere esercitata, congiuntamente
o
disgiuntamente,
da parte delle associazioni sindacali
come
sopra
individuate, entro 3 mesi dalla stipula del presente Accordo
salvo
impedimenti oggettivi.
La stessa iniziativa, per i successivi rinnovi, potrà essere assunta
anche
dalla RSU e dovrà essere esercitata almeno 3 mesi prima della scadenza
del
mandato.
2. COMPOSIZIONE
Alla costituzione della RSU si procede, per i 2/3 dei seggi,
mediante
elezione a suffragio universale e con sistema proporzionale tra le
liste
concorrenti.
Il residuo terzo viene assegnato alle liste presentate dalle
associazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda e alla sua
copertura
si procede, mediante elezione o designazione, in proporzione
voti
ricevuti.
ai
Nella definizione dei collegi elettorali, al fine della distribuzione
dei
seggi, le associazioni sindacali terranno conto delle
articolazioni
organizzative
dell'azienda
e
delle
categorie
professionali
di
significativa incidenza in essa operanti al fine di garantire
un'adeguata
composizione della rappresentanza anche con riguardo alla categoria
dei
quadri.
Nella composizione delle liste si perseguirà un'adeguata rappresentanza
di
genere,
attraverso
una
coerente
applicazione
della
norma
antidiscriminatoria.
3. NUMERO DEI COMPONENTI
Il numero dei componenti la RSU non può essere inferiore a:
a)3 componenti per la RSU costituita nelle aziende che occupano finoa
200
dipendenti;
b)3 componenti ogni 300 o frazione di 300 dipendenti nelle aziende
che
occupano fino a 3000 dipendenti;
c)3 componenti ogni 500 o frazione di 500 dipendenti nelle aziende
di
maggiori dimensioni, in aggiunta al numero di cui alla precedente lett.
b)
per gli ulteriori dipendenti rispetto ai 3000.
Le integrazioni del numero dei componenti sono definite esclusivamente
a
livello negoziale di settore.
4. DIRITTI, PERMESSI, LIBERTÀ SINDACALI, TUTELE E MODALITÀ DI ESERCIZIO
I componenti delle RSU subentrano ai dirigenti delle RSA nella
titolarità
dei diritti, permessi e libertà sindacali e tutele loro spettanti
per
effetto delle disposizioni di cui al titolo 3° della legge n. 300/70.
Nelle sedi negoziali di categoria, nell'ambito della verifica
degli
istituti in materia di diritti, permessi e libertà sindacali, è
definita
la entità da riconoscere ai componenti la RSU.
In occasione del negoziato di cui ai commi precedenti le parti
definiranno
in via prioritaria le soluzioni per permettere alle
organizzazioni
sindacali destinatarie dei suddetti istituti di mantenere una
specifica
agibilità sindacale.
Sono fatti salvi in favore delle organizzazioni aderenti alle
associazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda i seguenti diritti:
a)diritto a indire, singolarmente o congiuntamente l'assemblea
dei
lavoratori durante l'orario di lavoro, per 3 delle 10 ore
annue
retribuite, spettanti a ciascun lavoratore ex art. 20, legge n. 300/70;
b)diritto ai permessi non retribuiti di cui all'art.24, legge n. 300/70;
c)diritto di affissione di cui all'art. 25 della legge n. 300/70.
5. COMPITI E FUNZIONI
Le RSU subentrano alle RSA e ai loro dirigenti nella titolarità dei
poteri
e
nell'esercizio delle funzioni ad essi spettanti per effetto
di
disposizioni di legge.
La RSU e le corrispondenti strutture territoriali delle
associazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda, possono
stipulare
accordi a livello aziendale nelle materie, con le procedure, modalità
e
nei limiti che saranno stabiliti dal CCNL applicato nell'azienda.
6. DURATA E SOSTITUZIONE NELL'INCARICO
I componenti della RSU restano in carica per 3 anni, al termine dei
quali
decadono automaticamente. In caso di dimissioni dall'incarico o
di
risoluzione del rapporto di lavoro di un componente elettivo, lo
stesso
sarà sostituito dal primo dei non eletti appartenente alla medesima
lista.
Il componente dimissionario o il cui rapporto di lavoro sia venuto
a
cessare, che sia stato nominato su designazione delle
associazioni
sindacali a termini del precedente punto 2 sarà sostituito mediante
nuova
designazione da parte delle stesse associazioni.
Le sostituzioni dei componenti le RSU non possono concernere un
numero
superiore al 50% degli stessi, pena la decadenza della RSU con
conseguente
obbligo di procedere al suo rinnovo, secondo le modalità previste
dal
presente Accordo.
7. DECISIONI
Le decisioni relative a materie di competenza delle RSU sono assunte
dalle
stesse in base a criteri definiti dalle Organizzazioni sindacali
dei
lavoratori stipulanti il presente Accordo e comunicati alla
Direzione
aziendale.
8. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente Accordo o che
comunque
aderiscano alla disciplina in esso contenuta attraverso la
partecipazione
alle elezioni della RSU rinunciano formalmente ed espressamente
a
costituire RSA ai sensi dell'art. 19 della legge n. 300/70.
Le loro RSA devono intendersi decadute con la nomina della RSU.
9. DISPOSIZIONE TRANSITORIA
Entro il 28.2.95 le parti confederali si incontreranno per una
verifica
sullo
stato applicativo del medesimo con specifico riguardo
alle
partizioni demandate alla sede negoziale di categoria.
10. DISPOSIZIONI FINALI
Il presente Accordo potrà costituire oggetto di disdetta ad opera
delle
parti stipulanti con preavviso di almeno 4 mesi.
Le RSU restano comunque in carica fino al termine del loro mandato.
Le parti concordano che, qualora intervenga una disciplina
legislativa
volta a regolamentare la materia oggetto del presente Accordo,
si
procederà al riesame dello stesso per la relativa armonizzazione.
REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DELLA RSU
1. MODALITÀ PER INDIRE LE ELEZIONI
Almeno 3 mesi prima della scadenza del mandato della RSU le
associazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda ovvero
dell'Accordo
interconfederale
per la costituzione della RSU,
congiuntamente
o
disgiuntamente, o la RSU uscente, provvederanno a indire le
elezioni
mediante comunicazione da affiggere nell'apposito albo che
l'azienda
metterà a disposizione della RSU e da inviare alla Direzione Aziendale.
Il
termine per la presentazione delle liste è di 15 giorni dalla data
di
pubblicazione dell'annuncio di cui sopra; l'ora di scadenza si
intende
fissata alla mezzanotte del quindicesimo giorno.
2. QUORUM PER LA VALIDITÀ DELLE ELEZIONI
Le Organizzazioni sindacali dei lavoratori sono impegnate a favorire
la
più ampia partecipazione dei lavoratori alle operazioni elettorali.
Le elezioni sono valide ove alle stesse abbia preso parte più della
metà
dei lavoratori aventi diritto al voto.
Nei casi in
Commissione
elettorale e
di
competenza.
cui
le
detto
quorum non sia stato raggiunto
organizzazioni sindacali assumeranno le
la
iniziative
3. ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO
Hanno diritto di votare tutti i lavoratori
forza
all'azienda alla data delle elezioni.
non
in
prova
in
Hanno diritto di
mesi
dall'assunzione.
votare anche i lavoratori in prova
trascorsi
6
Ferma restando l'eleggibilità dei lavoratori non in prova in
forza
all'azienda, candidati nelle liste di cui al successivo punto 4,
la
contrattazione di categoria regolerà limiti ed esercizio del diritto
di
elettorato passivo dei lavoratori non a tempo indeterminato.
4. PRESENTAZIONE DELLE LISTE
All'elezione
presentate
dalle:
della
RSU
possono concorrere liste
elettorali
a)associazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato nell'azienda
e
dell'Accordo interconfederale per la costituzione delle RSU;
b)associazioni sindacali formalmente costituite con un proprio statuto
e
atto costitutivo, a condizione che accettino espressamente e
formalmente
la presente regolamentazione, nonché gli accordi di settore sulle
modalità
di esercizio del diritto di sciopero stipulati ai sensi della legge
n.
146/90, e siano in grado di corredare la lista con un numero di firme
di
lavoratori dipendenti dall'azienda pari al 5% degli aventi diritto
al
voto.
Ogni Associazione sindacale non può presentare più di una lista in
ciascun
collegio elettorale.
Non possono essere candidati coloro che abbiano presentato la lista
i
membri della Commissione elettorale.
e
Ciascun candidato può presentarsi in una sola lista. Ove, nonostante
il
divieto di cui al precedente comma, un candidato risulti compreso in
più
di una lista, la Commissione elettorale di cui al punto 5, dopo
la
scadenza del termine per la presentazione delle liste e prima di
procedere
all'affissione delle liste stesse ai sensi del punto 7, inviterà
il
lavoratore interessato a optare per una delle liste.
Il numero dei candidati per ciascuna lista non può superare di oltre
1/3
il numero dei componenti la RSU da eleggere nel collegio.
5. COMMISSIONE ELETTORALE
Al
fine
di
della
consultazione,
commissione
elettorale.
assicurare
nelle
un
ordinato
e
singole aziende viene
corretto
svolgimento
costituita
una
La commissione elettorale è composta da lavoratori dell'azienda,
non
candidati, designati in modo paritetico dalle Organizzazioni
sindacali
presentatrici delle liste.
6. COMPITI DELLA COMMISSIONE
La Commissione elettorale ha il compito di:
a)ricevere la presentazione delle liste, rimettendo a immediatamente
dopo
la sua completa integrazione ogni contestazione relativa alla
rispondenza
delle liste stesse ai requisiti previsti dal presente regolamento;
b)verificare la valida presentazione delle liste;
c)costituire i seggi elettorali, presiedendo alle operazioni di voto
che
dovranno svolgersi senza pregiudizio del normale svolgimento
dell'attività
aziendale;
d)assicurare la correttezza delle operazioni di scrutinio del voti;
e)esaminare e decidere su eventuali ricorsi proposti nei termini di cui
al
presente regolamento;
f)proclamare i risultati delle elezioni, comunicando gli stessi a tutti
i
soggetti interessati, ivi comprese le Associazioni sindacali
presentatrici
di liste.
7. AFFISSIONI
Le
liste dei candidati dovranno essere portate a conoscenza
dei
lavoratori, a cura della Commissione elettorale, mediante
affissione
nell'albo di cui al punto 1, almeno 8 giorni prima della data fissata
per
le elezioni.
8. SCRUTATORI
È in facoltà dei presentatori di ciascuna lista di designare
uno
scrutatore per ciascun seggio elettorale, scelto fra i lavoratori
elettori
non candidati.
La designazione degli scrutatori deve essere effettuata non oltre
24
ore che precedono l'inizio delle votazioni.
le
9. SEGRETEZZA DEL VOTO
Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso
per
lettera né per interposta persona.
10. SCHEDE ELETTORALI
La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutte le
liste
disposte in ordine di presentazione e con la stessa evidenza.
In caso di contemporaneità della presentazione l'ordine di precedenza
sarà
estratto a sorte.
Le schede devono essere firmate da almeno 2 componenti del seggio; la
loro
preparazione e la votazione devono avvenire in modo da garantire
la
segretezza e la regolarità del voto.
La scheda deve essere consegnata a
della
votazione dal Presidente del seggio.
Il
voto di lista sarà
sulla
intestazione della lista.
espresso
ciascun
mediante
elettore
crocetta
all'atto
tracciata
Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta
tracce
di scrittura o analoghi segni di individuazione.
11. PREFERENZE
L'elettore può manifestare la preferenza solo per un candidato della
lista
da lui votata.
Il voto preferenziale sarà espresso dall'elettore mediante una
crocetta
apposta a fianco del nome del candidato preferito, ovvero segnando il
nome
del candidato preferito nell'apposito spazio della scheda.
L'indicazione di più preferenze date alla stessa lista vale
unicamente
come votazione della lista, anche se non sia stato espresso il voto
della
lista. Il voto apposto a più di una lista, o l'indicazione di
più
preferenze date a liste differenti, rende nulla la scheda.
Nel caso di voto apposto a una lista e di preferenze date a candidati
di
liste differenti, si considera valido solamente il voto di lista e nulli
i
voti di preferenza.
12. MODALITÀ DELLA VOTAZIONE
Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla
Commissione
elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale
da
permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel
rispetto
delle esigenze del servizio. Qualora l'ubicazione degli impianti e
il
numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti
più
luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche
per
conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto e garantendo,
di
norma, la contestualità della votazione.
Luogo e calendario di votazione dovranno essere portati a conoscenza
di
tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso
le
aziende, almeno 8 giorni prima del giorno fissato per le votazioni.
13. COMPOSIZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE
Il seggio è composto dagli scrutatori di cui al punto 8 del
presente
regolamento e da 1 Presidente, nominato dalla Commissione elettorale.
14. ATTREZZATURA DEL SEGGIO ELETTORALE
A cura della Commissione elettorale ogni seggio sarà munito di
un'urna
elettorale, idonea a una regolare votazione, chiusa e sigillata
sino
all'apertura ufficiale della stessa per l'inizio dello scrutinio.
Il seggio deve inoltre poter disporre di un elenco completo degli
elettori
aventi diritto al voto presso di esso.
15. RICONOSCIMENTO DEGLI ELETTORI
Gli elettori, per essere ammessi al voto, dovranno esibire al
Presidente
del seggio un documento di riconoscimento personale. In mancanza
di
documento personale essi dovranno essere riconosciuti da almeno 2
degli
scrutatori del seggio; di tale circostanza deve essere dato atto
nel
verbale concernente le operazioni elettorali.
16. COMPITI DEL PRESIDENTE
Il Presidente farà apporre all'elettore, nell'elenco di cui all'art.
14,
la firma accanto al suo nominativo.
17. OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura
delle
operazioni elettorali in tutti i seggi.
Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio il
verbale
dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle
eventuali
contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della
votazione
(schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di
più
seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto
nel
proprio verbale.
La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al
comma
precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il
materiale
(esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo
la
definitiva convalida - della RSU sarà conservato secondo accordi tra
la
Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da
garantirne
l'integrità e ciò almeno per 3 mesi. Successivamente sarà distrutto
alla
presenza di 1 delegato della Commissione elettorale e di 1 delegato
della
Direzione.
18. ATTRIBUZIONE DEI SEGGI
Ai fini dell'elezione dei 2/3 dei componenti della RSU, il numero
dei
seggi sarà ripartito, secondo il criterio proporzionale, in relazione
ai
voti conseguiti dalle singole liste concorrenti. Il residuo terzo
dei
seggi sarà attribuito secondo il criterio proporzionale alle
associazioni
sindacali firmatarie del CCNL applicato in azienda.
Nell'ambito delle liste che avranno conseguito voti, i seggi
saranno
attribuiti in relazione ai voti di preferenza ottenuti dai
singoli
candidati e, in caso di parità di voti di preferenza, in
relazione
all'ordine nella lista.
19. RICORSI ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
La Commissione elettorale, sulla base dei risultati di scrutinio,
procede
all'assegnazione dei seggi e alla redazione di un verbale sulle
operazioni
elettorali, che deve essere sottoscritto da tutti i componenti
della
Commissione stessa.
Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza
che
siano stati presentati ricorsi da parte dei soggetti interessati,
si
intende confermata l'assegnazione dei seggi di
la
Commissione ne dà atto nel verbale di cui sopra.
cui
al
comma
1
e
Ove invece siano stati presentati ricorsi nei termini suddetti,
la
Commissione deve provvedere al loro esame entro 48 ore, inserendo
nel
verbale suddetto la conclusione alla quale è pervenuta.
Copia di tale verbale e dei verbali di seggio dovrà essere notificata
a
ciascun rappresentante delle associazioni sindacali che abbiano
presentato
liste elettorali, entro 48 ore dal compimento delle operazioni di cui
al
comma precedente e notificata, a mezzo raccomandata con ricevuta,
nel
termine
stesso,
sempre
a
cura
della
Commissione
elettorale,
all'Associazione datoriale di categoria, che, a sua volta, ne darà
pronta
comunicazione all'azienda.
20. COMITATO DEI GARANTI
Contro le decisioni della Commissione elettorale è ammesso ricorso
entro
10 giorni ad apposito Comitato dei garanti.
Tale Comitato è composto, a livello territoriale da 1 membro designato
da
ciascuna delle organizzazioni sindacali presentatrici di liste, da
1
rappresentante dell'associazione datoriale locale ed è presieduto
dal
Direttore dell'UPLMO o da un suo delegato.
Il Comitato si pronuncerà entro il termine perentorio di 10 giorni.
21. COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEI COMPONENTI DELLA RSU
La nomina, a seguito di elezione o designazione, dei componenti della
RSU,
una volta definiti gli eventuali ricorsi, sarà comunicata per
iscritto
alla direzione per il tramite dell'organizzazione datoriale
d'appartenenza
a cura delle Organizzazioni sindacali di rispettiva appartenenza
dei
componenti.
22. ADEMPIMENTI DELLA DIREZIONE AZIENDALE
La Direzione aziendale metterà a disposizione della Commissione
elettorale
l'elenco dei dipendenti aventi diritto al voto e quanto necessario
a
consentire il corretto svolgimento delle operazioni elettorali.
Letto e sottoscritto.
. OMISSIS . DA PAG. 151 A PAG. 171
VEDI ARCHIVIO LEGGI
E' RIPORTATA:
LEGGE 20 MAGGIO 1970, N. 300
NORME SULLA TUTELA DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEI LAVORATORI,
DELLA
LIBERTA' SINDACALE E DELL'ATTIVITA' SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO E
NORME
SUL COLLOCAMENTO
þþþþ