ûûûûû ····· ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE addì, 17 novembre 1995 in Roma tra la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE FEDERGASACQUA) rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente Andrea Lolli, dal Segretario Generale Franco Perasso e da Vittorio Canepa, Vincenzo D'Alessandro, Gianfranco Giacometto, Paola Giuliani Responsabile del Servizio Lavoro, Aurelio Massafra, Alessandro Moriani e Adolfo Spaziani, con l'assistenza dei componenti della Commissione Sindacale Federale Gianpaolo Bolognesi, Alfredo Branzanti, Giancarlo Canonici,Salvatore Cascino, Graziano Cocchi, Simeone Crechici, Andrea Cuzzani, Waldemaro Flick, Nicola Maggio, Antonio Maggioni, Mario Marchillo, Gianni Menghetti e Giuseppe Tavecchia e la FNLE (CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Andrea Amaro, dai Segretari Nazionali Giacomo Berni e Daniele Cerri, dal Componente il Dipartimento Aziende gas acqua Dionigi Zizza e dalla Delegazione Trattante la FLERICA (CISL); rappresentata dal Segretario responsabile del Comparto Energia Silvio Garbetta, dal Coordinatore del settore gas acqua pubblico Ulderico Marzioni e dai componenti della Delegazione Trattante la UILSP (UIL) rappresentata dal Segretario Generale Paolo Giuliani e dai Segretari Nazionali Giuseppe Chiara e Giorgio Gabrielli, assistiti dalla Delegazione composta da Raffaele Franciosa, Giuseppe Bazurro, Vittorio Bettuzzi, Davide Stabellini, Marco Casarini, Giovanni Calabrò, Ermanno Biasi, Francesco di Blasi, Giuseppe Scoma, Salvatore Orilio, Tiberio Foresto, Filippo Lupezzi e Marcello Magnocavallo é stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e varii, stipulato il 2.8.91 e scaduto 31.12.94. PREMESSA Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nei servizi tecnologici a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società ed enti che aderiscono alla Federgasacqua uno strumento essenziale per lo sviluppo economico e civile del Paese. Le Parti dichiarano pertanto che il presente contratto collettivo, concorrendo in maniera determinante a regolare il funzionamento delle imprese erogatrici di servizi essenziali, è stato tra le Parti definito e va interpretato con l'intento di agevolare il raggiungimento dei fini istituzionali delle imprese stesse, consistenti nel garantire servizi adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle necessità dei cittadini ed alle esigenze dello sviluppo del sistema produttivo; un contesto di corrette relazioni industriali è dunque indispensabile per garantire una prestazione lavorativa efficace e coerente con gli obbiettivi di sviluppo anche qualitativo dei servizi gestiti. Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici, la Federgasacqua, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo, che dia impulso all'applicazione della legge n. 36/94, superando ritardi ed incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei servizi stessi secondo le linee programmatiche individuate dal Legislatore. Le Parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale e locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale, l'effettiva erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con livelli qualitativi allineati alle normative europee, da parte di imprese industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in ambiti territoriali ottimali. Le Parti richiamano l'attenzione del Governo, delle Regioni e degli Enti locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare, in tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta che indotta, ed in particolare lo sviluppo di professionalità altamente qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera efficiente su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi. Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata, le Parti indicano nel sistema tariffario impostato sul "price-cap" lo strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di qualità e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari ritorni finanziari in una fase di investimenti accelerata; tale sistema, unitamente ad un costo del lavoro controllato, rappresenta perciò condizione necessaria per contribuire allo sviluppo del settore. Considerata la natura economica ed imprenditoriale dei soggetti gestori, siano essi privati o pubblici, le Parti individuano nel presente contratto collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi. Le Parti si con impegnano infine ad agevolare con adeguate normative e provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi la trasformazione degli enti pubblici non economici in soggetti imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni) ed il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica del rapporto di lavoro ed alla applicazione del presente contratto. Per quanto concerne il settore energetico, la Federgasacqua, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che la politica tariffaria e l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del metano, specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale. Le Parti ritengono che debba essere esteso il processo di diversificazione ed integrazione dei servizi energetici, quali la cogenerazione, il teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed attuare interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico e tutela ambientale, nonché le soluzioni tecniche più adeguate per garantire la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso ai servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano ed all'utilizzazione razionale ed economica delle apparecchiature. Le Parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d. servizi "postcontatore", coordinati ed incentivati da adeguate iniziative a livello nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria, con opportune azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei cittadini utenti. In relazione alla recente istituzione dell'Autorità per la regolazione dei servizi pubblici nel campo energetico, la Federgasacqua, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano che le imprese possano trarre dal nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per l'ottimizzazione dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza, in un quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la giusta rimunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti. Le Parti considerano con positivo interesse la recente normativa che promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate con successo in molte aziende associate alla Federgasacqua; si impegnano, ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne la diffusione ed auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto tra gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli di qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il servizio secondo le attese dei fruitori dello stesso. La Federgasacqua, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato dalla legge 142/90, inteso come imprenditorializzazione della gestione dei servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle trasformazioni in atto dei gestori pubblici in Aziende Speciali, Consorzi e Società per azioni a prevalente capitale pubblico. Considerano ques'ultima una forma giuridica particolarmente idonea a fronte di strutture proprietarie complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari, di diversificazione ed espansione territoriale dell'attività aziendale; auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato diffuso degli utenti e dei dipendenti. Art. 1. - Livelli di contrattazione (sostituisce art. 4 CCNL 2.8.91) Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali 23 luglio 1993, le parti stipulanti si danno atto della suddivisione degli assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale e contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo livello), quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL. Contratto collettivo nazionale In quest'ambito, il contratto collettivo nazionale di lavoro disciplina tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte di regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi. Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale rientrano in particolare: - l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti di partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei diritti sindacali; - il sistema di classificazione dei lavoratori; - la durata dell'orario di lavoro; - la regolamentazione della parte sociale e della previdenza complementare; - la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale; - la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché degli accordi aziendali. Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei soggetti abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonchè la predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto degli ambiti negoziali. Contrattazione aziendale Ai sensi del punto 2, Assetti Contrattuali, n. 3 del Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93, alla contrattazione aziendale viene attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed i criteri previsti dell'art. 43 del presente CCNL, contenuti economici variabili commisurati, secondo criteri da individuare tra le parti, esclusivamente a parametri di produttività/redditività e correlati ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di produttività e qualità ed altri elementi di competitività nonchè ai risultati legati all'andamento economico dell'azienda. L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui sopra viene stipulato dalla r.s.u., eventualmente assistita dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo le procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 1. Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in relazione all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di demandare ulteriormente alla contrattazione aziendale l'attuazione e/o la specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità alle regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e istituti di seguito indicati: 1. orario di lavoro (art. nuovo"punto 2, 1° comma; punto 3, commi 3, 6 e 7); 2. servizio di reperibilità (art. 26, comma 4); 3. turni di lavoro (art. 27, punto 1, 2° comma e lett. d); 4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 28, 6° comma); 5. indennità mezzo di trasporto (art. 45, lett. b); 6. indennità di trasferta (art. 45, lett. c); 7. indennità di guida (art. 45, lett. 9 e ultimi tre commi); 8. indennità agli addetti alla clorazione (art. 45, lett. h e ultimi tre commi); 9. indennità di galleria (art. 45, lett. i); 10.indennità depurazione acque reflue (art. 45, lett. I e ultimi tre commi); 11.indennità per manipolazione e travaso gas (art. 45, lett. m e ultimi tre commi); 12.mense aziendali (art. 46, 1° comma); 13.normative aggiuntive o difformi dal CCNL derivanti dalla contrattazione aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, punto 2). Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad oggetto materie già interamente definite nel presente CCNL e può articolarsi negli istituti e nelle materie previste dal presente CCNL ed espressamente demandae alla contrttazione di secondo livello. Le parti individuano nella r.s.u. il titolare unico della competenza negoziale di cui ai precedenti due commi e richiamano le procedure di cui al seguente articolo 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2. Art. 2. - Procedure di relazioni Sindacali (sostituisce art. 1 CCNL 2.8.91) Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed i diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei lavoratori, ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni sindacali, ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo Parti Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici a livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure. Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte, per dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per favorire il raggiungimento di elevati standards dei servizi pubblici erogati e concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale attraverso una maggiore efficienza e competitività del sistema delle imprese partecipate dagli enti locali. Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici momenti di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le OO.SS. nazionali stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le Direzioni aziendali e loro rappresentanti e le r.s.u., costituite ai sensi dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94 e dell'accordo di categoria 23.2.95, assistite a loro richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL. Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite ed hanno l'obiettivo di realizzare tra le Parti, sui diversi temi successivamente specificati, momenti di: a) informazione, intendendosi con questa voce la trasmissione ed esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative; b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva su tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione approfondita dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla evidenziazione delle possibili convergenze sui diversi aspetti; c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di negoziazione delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello per la loro definizione congiunta. Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e regolamentate la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del presente contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alle r.s.u. e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente CCNL di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti. Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura di verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti dal CCNL. 1. Livello Nazionale A) INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede di concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere i processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la Federgasacqua e le OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di relazioni industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che consenta al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo e sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo. A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici, normalmente annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi, di informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di vista e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il settore, specificamente individuati nel seguente articolo 3. Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri annuali, questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di massima che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun anno. Gli incontri sono promossi dalla FEDERGASACQUA o richiesti dalle Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della documentazione necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di acquisire ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter esprimere, in sede di incontro, la loro autonoma capacità propositiva di valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono oggetto di valutazione tra le Parti. e B) CONTRATTAZIONE Procedura di Rinnovo del CCNL 1. Le proposte di rinnovo del contratto debbono essere presentate in tempo utile perconsentire l'apertura delle trattative tre mesi prima della scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro 30 gg. dalla notifica delle proposte stesse. 2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni va definito il percorso del negoziato e si procede alla individuazione trattanti, dell'onere relativo alle proposte formalizzate. 3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di cui al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono ad azioni dirette. 4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al quarto comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico della Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre mesi del termine a partire dal quale decorre la indennità di vacanza contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio 1993. 5. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia constatata l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle Parti confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a rimuovere le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raff reddamento. 6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le Parti possono attivare congiuntamente le ulteriori iniziative per la definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPELCGIL/CISL/UIL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di tali iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali ne procedono ad azioni dirette. 7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a valere dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a quanto stabilito relativamente alla procedura per la presentazione delle proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative nazionali, le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo tre mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi dalla data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva, viene corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio della retribuzione denominato "indennità di vacanza contrattuale". L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di inflazione programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale, applicato alla somma di retribuzione base ed indennità excontingenza. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari 50% dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la vacanza contrattuale. Dalla data di decorrenza dell'accordo di nazionale l'indennità cessa di essere erogata. al rinnovo del contratto 2. Livello aziendale Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità di gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge e statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al fine di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano le seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui si articola il sistema: a) Informazione L'azienda trasmette alla r.s.u. i documenti ed i dati inerenti gli specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta della r.s.u. può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi non prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su citata; I'incontro, ove espletato, costituisce completo adempimento della procedura. b) Consultazione L'azienda, trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti gli argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la r.s.u. da tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10 giorni dalla stessa. Alla fine dell'incontro la r.s.u. può chiedere un ulteriore incontro di approfondimento con la presenza delle corrispondenti organizzazioni sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, da tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno alla consultazione. NOTA A VERBALE Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti a livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di incontri superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i limiti temporali complessivi indicati nella presente lettera b). c) Contrattazione In relazione agli ambiti e modalità di contrattazione aziendale individuate nel precedente articolo 1, le parti convengono sull'attuazione delle seguenti procedure. 1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui al Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93 Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal Protocollo del 23.7.93 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel rispetto del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di evitare sovrapposizioni con i tempi di rinnovo del contratto collettivo nazionale. Le richieste di rinnovo degli accordi aziendali debbono essere presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative due mesi prima della scadenza degli accordi stessi. La parte (azienda ovvero r.s.u. e corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL) che ha ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la trattativa entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta. La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso inutilmente tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal Protocollo CISPEL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 3). Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza dell'accordo e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data di presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma 2 del presente punto 1), le parti non possono assumere iniziative unilaterali ne procedere ad azioni dirette. 2) Procedura per la contrattazione aziendale sulle altre materie espressamente rinviate dal CCNL L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla r.s.u. e fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15 giorni dalla data di trasmissione. La trattiva si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi comunque entro 30 giorni dall'inizio della procedura. Fermo restando i termini sopra previsti, la procedura può essere attivata anche su richiesta della r.s.u.. Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite eventuali procedure di conciliazione convenute tra le parti presso livelli regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse debbono ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune, nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei rispettivi ruoli. d) Verifica Ove, nello svolgimento sorgano della contrattazione di secondo livello, dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale, a richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede nazionale del competente livello negoziale. Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti dalla rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa. Art. 3. - Diritti di informazione e consultazione (sostituisce art. 2 CCNL 2.8.91) Livello Nazionale a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art. 2 del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti: - ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni delle Aziende prevista dalla legislazione vigente; - sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (Autorità di settore, struttura sistemi tariffari); - politiche industriali ed assetti settoriali con particolare riferimento ed ai livelli di investimento; - legislazione del lavoro; - mercato del lavoro e politiche formative; - dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni al settore con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza; - norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza degli impianti e delle reti, per la salvaguardia della integrità fisica dei cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea in materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale; - pari opportunità; - problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap; - risultanze delle ricerche di settore relative al grado di soddisfazone degli utenti. I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di apposite Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire ulteriori approfondimenti sui temi trattati. b) Osservatorio Nazionale 1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui temi previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti convengono sull'opportunità di attivare e sviluppare l'osservatorio nazionale, costituito con accordo nazionale del 14 gennaio 1994 con l'obiettivo di sopportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale. L' Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche su temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano anche una base di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione delle proprie linee di politica sindacale e contrattuale. 2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza della normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove configurazioni societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, ed in generale delle problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende ai sensi della legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla legge n. 428/90. Riguardo alla formula della S.p.A. debbono essere approfonditi gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno allo sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete di pubblica utilità. L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche ed alle analisi sui temi tra le Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte sui temi rientranti tra quelli previsti per l'informazione-consultazione annuale, di cui al precedente punto a). 3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle Parti specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel corso dei quali possono essere esamninate, tra l'altro, le questioni connesse alla Carta dei servizi delle Aziende allo scopo di formulare proposte per il miglioramento del servizio erogato. Livello aziendale Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e migliorare nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale e con tempificazione coerente con la preparazione degli strumenti di programmazione aziendale, le aziende promuovono la informazione' della r.s.u., assistita a sua richiesta dalle corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui seguenti temi: - andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento alle prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione ed ai risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani di sviluppo previsti dalla legge di riforma del settore; - volume degli investimenti effettuati e programmi di investimento; - programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse ad acquisizioni e/o scorpori di servizi; - politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori per tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di quanto previsto dalle leggi vigenti a tutela dei lavoratori delle ditte appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche dei lavori appaltati; linee generali di evoluzione dell'organizzazione aziendale e dell'occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione; - dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità globali impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei lavoratori da queste interessati; - indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse le notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente; - situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9 della legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità; - standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento alla Carta dei Servizi. Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto di informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul contenuto delle prestazioni di lavoro del personale, le aziende proseguono l'informazione di cui al primo comma in termini dl consultazione preventiva della r.s.u., con riguardo alle relative motivazioni ed alle conseguenze per i lavoratori, sui seguenti temi: - programmi di sviluppo occupazionale; - programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al complesso della esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in particolare programmi conseguenti a processi di ristrutturazione dell'azienda, anche relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi o attuazione di politiche di decentramento; - programmi aziendali di appalto di lavori di significativa rilevanza economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e sui livelli occupazionali; - criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per lo sviluppo professionale e la mobilità; - programmi formativi collettivi di particolare interesse; - criteri e metodologie generali delle politiche retributive aziendali, aree interessate e previsioni di spesa. Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo dello stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno trascorso; in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo sviluppo professionale si dà luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri oggetto di consultazione preventiva. In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla r.s.u. e alle strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto un impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati comunicati dall'azienda. Le procedure su esposte vanno rinnovate a fronte di significativi cambiamenti del programmi aziendali o del verificarsi di fatti che incidano in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità. I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono debbono essere tra loro raccordati operativamente e tempificati attraverso l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare la sommatoria dei relativi tempi. Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla discussione, nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato corso, ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in altri articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque connesse, fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato. Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione sindacale previste dalla disposizioni di legge vigenti in relazione ai processi di trasformazione in società privata di cui all'art. 62 del Decreto Legislativo n. 29/93, nelle aziende di maggiori dimensioni tali procedure possono integrarsi anche attraverso la costituzione di osservatori aziendali costituiti da rappresentanti dell'azienda, r.s.u. e corrispondenti strutture sindacali confederali; in tale sede possono essere esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti al capitale sociale e alla Problematiche dell'azionariato diffuso degli utenti e cittadini in genere. Art. 4 - Appalti In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento alla legge n. 1369 del 23. 10. 1960, alle norme previste in materia di antimafia ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia di sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 626/94. Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3 e tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete svolgere direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo ciclo produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore integrativo rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto previsto dal 2° comma della Premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, esso si qualifica quale strumento di flessibilità e snellezza operativa e gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed economica organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del servizio. I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale tecnico dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare i controlli di cui all'art. 1662 cod. civ. e di accertare che lo svolgimento dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di massima sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte. Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione al mantenimento al proprio interno delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie nonché al rapporto tra servzio, qualità e costi economici. L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai dipendenti dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica e con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati. Ai fini enunciati nei tre commi che precedono assumono particolare importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i livelli, come previsto dall'art. 20 del presente CCNL. Art. 5. - Pari opportunità Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla legge 9.12.1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto della disciplina sulle azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni e risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli obblighi che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA, con particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione occupazionale interna di cui all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va trasmesso alle r.s.u. nei termini e con le modalità fissate per decreto ministeriale. Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri di parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le iniziative previste dall'art. 2 della legge n. 125/1991, in attuazione di quanto previsto dal precedente art. 3, 2° comma del presente CCNL, viene istituita una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e della realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito di promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al comma precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi, sulla situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni di lavoro nonchè il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di carriera e sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di azioni positive. La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti di azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine la Commissione può istituire in via sperimentale a livello territoriale (aziendale e/o piuri-aziendale) Commissioni miste decentrate di pari opportunità delegate alla pubblicizzazione delle iniziative della Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di azioni positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare alle competenti Autorità. Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più opportune, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del lavoro femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in fase di progettazione. In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con priorità, alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale di orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di lavoro, presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari. Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/91, sono considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in relazione alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL, i comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto di lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici e dei lavoratori. Art. 6. - Applicabilità del contratto Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti di Aziende speciali e Società di capitale di cui all'art. 22, 3° comma della legge 142/90, ai Consorzi di cui all'art. 25 della stessa legge nonché ad altri Soggetti anche concessionari pure previsti dall'art. 22, 3° comma della legge 142/90. Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello dei servizi distribuzione del gas ed in generale dei servizi energetici a rete, compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua e gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e depurazione), di gestione calore. Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti alla Federgasacqua, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società che esercitano servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati e non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità, trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari. Il presente Contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi sopra elencati, ove dipendenti da soggetti piuriservizio, cioé soggetti di cui al comma 1 che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i suddetti soggetti piuriservizio, il presente Contratto si applica inoltre ai lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi settori aziendali. Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il presente contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori dipendenti dai suddetti soggetti piuriservizio ed addetti a settori merceologici diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile ai sensi dei commi precedenti. Nel prosieguo del presente Contratto, il termine "azienda" indica tutti i soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore" o "dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori e/o lavoratrici). NOTA A VERBALE In relazione alla attuale fase di "trasformazione" ai sensi della L. 142/90 di molti soggetti pubblici che operano nel settore in cui trova applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere ogni opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina dei rapporti di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti dalla legge 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo cosa anche alla piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e privati in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni sociali, ecc. Art. 7 - Inscindibilità ed dei contratti incumulabilità del contratto - Successione Le norme del presente contratto, nelle singole pattuizioni e nel loro complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un trattamento complessivamente non cumulabile nè in totale ne in parte con alcun altro trattamento collettivo. Il presente contratto annulla e sostituisce, dalla data della sua stipulazione, le norme definite ed applicate derivanti dal precedente contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale, ferme restando le deroghe convenute per i singoli istituti (1). Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente contratto non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite dal lavoratore. (1) Vedi punto 2 del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali; art. nuovo su orario di lavoro punto 3, 6° comma, etc. Art. 8. - Decorrenza e durata del contratto In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93, il presente contratto ha durata quadriennale per la parte normativa e biennale per la parte retributiva. Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per i singoli istituti contrattuali e riportate nel comma -successivo, il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per la parte normativa; per la parte economica il primo biennio ha vigore fino a tutto il 31 dicembre 1996, mentre il secondo biennio, sempre fatte salve le specifiche decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal 1° gennaio 1997. I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza specifica dalle seguenti date: - dal 1° gennaio 1996 art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1 (compenso sostitutivo dello straordinario); punto 5 (indennità di funzione); - dal 1° marzo 1996 art. 61, lett. b. punto 3 (contributo annuo per assistenza sanitaria integrativa). Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne venga data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza dalla Federgasacqua o dalle Federazioni dei lavoratori FNLE, FLERICA e UILSP. In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che non sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale. CAPITOLO III- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO Art. 9. - Assunzione del personale Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle norme legislative vigenti in materia di collocamento privato nonchè alle norme previste nel presente contratto (1). Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art. 3, l'azienda provvede a fornire alla r.s.u. comunicazione semestrale sul totale delle assunzioni effettuate nel periodo, specificandone la tipologia. L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un Ente pubblico o un Istituto specializzato di diritto pubblico, per l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità specifica al lavoro cui deve essere adibito. L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale devono essere specificati: a) data di inizio del rapporto di lavoro; b) mansioni che il lavoratore deve svolgere normalmente nonchè il relativo inquadramento; c) trattamento economico iniziale; d) durata del periodo di prova; e) zona di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano, la località compatibile con le esigenze stesse, dove il lavoratore deve fissare la propria residenza. Qualora per l'assunzione sia richiesto il diploma di scuola media superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello C1, formazione e lavoro e quanto previsto in materia di classificazione. In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta ai nuovi assunti ai quali si richiedano particolari esperienze lavorative un'anzianità convenzionale utile ai soli fini retributivi. Ferma restando l'autonoma valutazione delle singole aziende nonché l'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia di inquadramento, I'azienda che assume un lavoratore dipendente di altra azienda del settore che applica il medesimo contratto collettivo di lavoro può attribuirgli un trattamento economico globalmente non inferiore a quello dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza conservando comunque in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità già maturati. Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25, comma 2 della legge 223/1991, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1, non operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di personale appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e livelli di classificazione ex art. 15 del CCNL: area Q, area A, impiegati di concetto di area B e livello C1 dell'area C, nonché personale per il quale é richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione. CHIARIMENTO A VERBALE Le aziende speciali ed i consorzi ex artt. 22 e 25 legge 142/90 procedono all'assunzione del personale con le modalità di cui al presente art. 9, salvo le norme di legge speciale di cui siano eventualmente destinatari in modo espresso; ove l'Azienda e/o il Consorzio procedano ad assunzioni attraverso la selezione pubblica (2), I'azienda provvede alla diffusione di un avviso formale contenente i requisiti di partecipazione e le notizie utili per i partecipanti. Con provvedimento aziendale viene inoltre nominata una Commissione di selezione che ha il compito di stabilire, nei termini di cui al suddetto avviso, le modalità di svolgimento della selezione e di garantire l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame o delegarne la realizzazione ad esperti qualificati, di definire la ponderazione dei titoli e la valutazione dei requisiti necessari e di provvedere alla effettuazione della selezione, direttamente o delegandone l'esecuzione (anche parziale) ad esperti esterni, fino alla formazione delle risultanze finali ed agli adempimenti connessi. La Commissione é costituita dal Direttore dell'azienda o da un dirigente suo delegato, che la presiede, e da un massimo di due esperti, interni o esterni all'azienda, forniti di competenza tecnica specifica in relazione ai posti da ricoprire, nonché di esperienza nelle tecniche di selezione e valutazione del personale; non possono in nessun caso far parte della Commissione gli amministratori dell'azienda e comunque coloro che ricoprano cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali. Ai componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda, viene attribuito un compenso nella misura e con le modalità stabilite con apposito provvedimento aziendale. Dopo la formazione della commissione, qualora un componente della stessa sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione può disporre la prosecuzione dei lavori, purché sia presente la maggioranza dei componenti. _________________________________________________________________________ __ (1) Per le aziende speciali ed i consorzi vedi chiarimento a verbale riportato in calce al presente articolo. (2) La denominazione "concorso pubblico", utilizzata a proposito delle modalità di assunzione da parte di aziende speciali, individua procedure del tutto equivalenti alla selezione pubblica di cui al presente articolo, che rappresenta un procedimento di natura convenzionale e privata, disciplinato dal presente contratto nell'ambito delle norme generali in materia di rapporto di lavoro privato. Art. 12. - Rapporto di lavoro a tempo parziale Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale ed anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o viceversa. Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per accordo volontario fra lavoratore ed azienda, viene prestato non saltuariamente, per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro stabilita dal presente contratto. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere realizzato con prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i giorni lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale) ovvero con prestazione lavorativa su parte della settimana, del mese o in determinati periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale). Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo le stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno, tenuto conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art. 5 della legge 863/1984. Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie, le mensilità aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro trattamento contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione alle ore di lavoro effettivamente prestate, sempre che ciò non sia obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale. A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa. Le domande del personale in servizio, che intende richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, debbono essere inoltrate alle aziende, che valutano le richieste presentate sulla base delle seguenti priorità: 1) lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni; 2) lavoratori studenti di cui all'art.10 della legge 20 maggio 1970, n. 300; 3) comprovate motivazioni di carattere personale o familiare. La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere compatibile con le esigenze del servizio. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per tutte le categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti: - lavoratori che prestano servizio in turno; - lavoratori che operano in squadre; - lavoratori che svolgono funzioni di sovraintendenza o di coordinamento di altri lavoratori. Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata e comunque non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori a mesi dodici. Sono esclusi dal tempo parziale i lavoratori durante il periodo di prova. Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine del periodo concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti a quelle ricoperte a tempo parziale, alle quali viene assegnato dall'azienda. B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale Le aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto di lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio. Non prima di un triennio compiuto dalla data di assunzione può essere presentata da parte del lavoratore interessato domanda intesa a trasformare il rapporto a tempo pieno; l' accoglimento della stessa viene valutato dall'azienda informata la r.s.u., sulla base delle esigenze di servizio. C) Trattamento economico e normativo Gli elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in misura proporzionale alla durata della prestazione. Il relativo trattamento economico è commisurato alla durata della prestazione giornaliera. Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e per le indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata della prestazione. In particolare per le ferie, i lavoratori a tempo parziale orizzontale hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei lavoratori a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad un numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno. Le corresponsioni ultramensili (tredicesima e quattordicesima mensilità) sono erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o a tempo pieno nel corso dell'anno solare di riferimento. Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso a tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del diritto, mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta prestazione lavorativa. L'aumento come sopra proporzionato resta invariato al rientro in tempo pieno. L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di carriera riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata. Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito alla retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. Per gli istituti giuridico-normativi non aventi contenuto o riflesso economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno. Per il trattamento di fine rapporto vale quanto previsto dalla legge 29 maggio 1982, n. 297 . Per quanto non espressamente contenuto nella presente normativa si applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a tempo pieno nonche quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale. Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto alle modifiche e/o integrazioni, che il legislatore e/o la Pubblica Amministrazione (Enti Previdenziali ecc.) dovessero apportare all'attuale normativa. Classificazione del personale (sostituisce art. 15 CCNL 2.8.91) La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli e relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo di esempio, i profili professionali più significativi per livello e area. 1. DEFINIZIONE DI AREA L'Area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti funzioni e caratteristiche: 1. l'area individua contenuti professionali omogenei e coerenti in relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del sistema organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle possibili modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'Azienda; 2. il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in ciascuna area in funzione del grado-di professionalità espresso; 3. l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee e coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e che rappresentano gradi crescenti di complessità professionale; 4. a posizioni di crescente complessità professionale corrispondono coerenti livelli di inquadramento; 5. all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a svolgere temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie (si intendono anche quelle di livello inferiore o superiore); 6. ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al proprio interno i livelli di inquadramento sono definiti con una propria declaratoria; 7. all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il singolo lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa con quella indicata dalle declaratorie di esemplificato, riscontrando il corrispondente profilo professionale. 2. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi della mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado di importanza dei seguenti fattori: - ruolo svolto, owero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate; - modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa è esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione; - responsabilità e finalità della stessa; - gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla loro complessità e alle modalità di utilizzo; - conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità e ambito di applicazione, modalità di acquisizione. L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla mansione consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso il riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti profili professionali. Per le attivita svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni: ATTIVITA' Tecnica - produzione: attività di trasformazione di materiali ed energia - distribuzione: attività di vettoriamento produzione fisica o di trattamento del prodotto dalla all'utenza - lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e nuove installazioni di impianti - progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico. Amministrativo-gestionale - amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a fini contabili e gestionali - personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del personale dipendente - utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni con l'esterno. Ausiliaria - logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali - sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati - pianificazione: attività di elaborazione di piani budget ed il controllo della loro attuazione. Servizi - servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi, fattorini, infermieri, autisti, protocollo. 3. DECLARATORIE E PROFILI AREA QUADRI Vi appartiene il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione di uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni professionali altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente connesse agli obiettivi dell'Azienda; - opera con specifica autonomia ed assunzione di responsabilità, contribuendo con soluzioni migliorative o innovative all'andamento dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli indirizzi generali di impresa; - ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e, in generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di impresa; - in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed integrazione delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e sviluppo delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali; - gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per il proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative in funzione degli obiettivi da raggiungere. Si richiedono conoscenze teoriche e professionali di alto livello, corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi e delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o più attività che caratterizzano almeno una parte importante di un'intera funzione aziendale. I Quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di raccordo tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale. L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q e QS L'ulteriore livello QS potrà essere riconosciuto di caratteristiche quali: - pluralità dei servizi gestiti; - rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza sullo stesso; - complessità ed articolazione delle strutture tecnicoorganizzative gestite; - ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante importanza delle stesse ai fini degli obiettivi Aziendali. AREA A Vi appartiene il personale che: - svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di unità organizzative tecniche e/o amministrative e/o funzioni professionali specialistiche e complesse; - opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni da introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure e metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti; - ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e gestionali delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate; - gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per la propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in funzione degli obiettivi da raggiungere. Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti laurea o almeno al diploma e acquisite e conoscenze pratiche acquisite con specifica formazione e relative a processi e sistemi di lavoro. L'area prevede 3 livelli di inquadramento Al, A2 e A3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. LIVELLO A1 Vi appartiene: il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie o di notevole importanza, in relazione alla struttura e agli obiettivi di sviluppo aziendali o il personale che svolge funzioni professionali, con competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione. Esempi di profili Responsabile di Area Gestionale-Specialistica Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina e sovraintende le attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendo il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali. Assicura il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro corretta interpretazione ed applicazione, nonché l'adozione dei procedimenti necessari, garantendone l'integrazione con le strutture aziendali interessate. Responsabile di Area Tecnica Lavoratore che coordina e sovraintende ad attività di esercizio e/o manutenzione e/o produzione, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'ottimizzazione nella realizzazione dei programmi e il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso lo sviluppo di studi e soluzioni innovative. Responsabile Laboratorio Chimico Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, di cui coordina i processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale. Sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e lo sviluppo, alla scelta delle metodologie di analisi nonché alla verifica dei risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti. Responsabile di progettazione Lavoratore che svolge attività inerenti all'elaborazione ed alla ottimizzazione di progetti tecnico - economici relativi ad ampliamenti, potenziamenti e manutenzione straordinaria di impianti e/o reti di distribuzione, predisponendo altresì i budgets degli investimenti annuali e poliennali e controllandone gli andamenti Responsabile Sistema Informatico Lavoratore che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo e manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi programmi, ed assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico, in linea con gli obiettivi aziendali. Elabora proposte di investimento per nuovi servizi. Responsabile area tecnica (es.: potabilizzazione/depurazione) Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di conduzione e manutenzione degli impianti di trattamento del acque destinate ad uso potabile ovvero depurazione acque reflue, curando la formazione e lo sviluppo del personale addetto. Assicura l'organizzazione e/o l'istituzione delle attività necessarie al mantenimento degli impianti al massimo della potenzialità quali-quantitativa ed il conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle norme vigenti in materia di potabilizzazione ovvero di depurazione delle acque. LIVELLO A2 Vi appartiene: il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative di particolare importanza in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali caratterizzate da significativo contenuto specialistico. Esempi di profili Responsabile di Area Amministrativa Finanziaria Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina e sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui cura formazione e sviluppo, nel proprio settore di appartenenza, garantendone l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura il rispetto delle normative vigenti, l'adozione e la procedimenti, garantendo l'integrazione con le strutture aziendali interessate. Responsabile Utenza Lavoratore che coordina e sovraintende, curandone formazione e sviluppo, al personale addetto alle attività connesse al processo di fatturazione all'utenza, di rilevazione dei consumi, di stipula dei contratti, informazioni, reclami, verifica e riscontro degli incassi e conseguente recupero crediti. Cura reports periodici e predispone analisi e dati per studi tariffari e di mercato. Responsabile Comunicazione Aziendale Lavoratore che definisce il piano della comunicazione aziendale verso l'esterno, ricercando e attivando gli strumenti, i mezzi e le modalità di comunicazione più adeguati e rispondenti alle necessità aziendali. Responsabile Studi di Mercato e Tariffari Lavoratore che assicura l'elaborazione di informazioni e dati su situazioni e tendenze di mercato, necessari per la definizione del piano vendite e per l'elaborazione delle previsioni e dei piani commerciali, di cui analizza andamenti periodici e risultati globali. Assicura altresì la preparazione dei dati per la definizione dei prezzi e delle tariffe dei servizi erogati. Progettista di Sistemi Impiantistici Lavoratore che svolge attività di studio e progettazione, nonché di pianificazione e coordinamento, necessarie al conseguimento di soluzioni integrate per impianti anche di rilevante complessità, in collegamento con altre funzioni interne o esterne all'Azienda. Responsabile Controllo di Gestione Lavoratore che coordina la redazione di programmi pluriennali e budgets annuali verificandone la coerenza con le direttive impartite dalla Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico dell'andamento gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie di analisi. Responsabile Direzione Lavori Lavoratore che assicura il coordinamento e la guida delle attività relative al controllo del rispetto delle norme di capitolato speciale, alla progettazione delle varianti in corso di opera, alla tenuta dei libri obbligatori di D.L., nonché alla contabilità dei lavori, alla revisione dei prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali. Responsabile sistema operativo e hardware Lavoratore che assicura la corretta gestione delle attività di un centro elaborazione dati di rilevante complessità, nonche dei relativi sistemi e sottosistemi operativi, verificandone la rispondenza alle esigenze aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la manutenzione dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro. LIVELLO A3 Vi appartiene: il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale che svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico Esempi di profili Assistente Direzione Lavori Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o di esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione dei lavori, assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale e/o del progetto esecutivo. Partecipa (ad es. collaborando con l'Ufficio Tecnico, con il Direttore dei lavori, ecc.) alla progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle liquidazioni finali. Responsabile Promozione Lavoratore che definisce i piani di comunicazione di prodotto in coerenza con l'immagine aziendale e coordina le attività a carattere promozionale, fornendo strumenti per l'incentivazione delle vendite. Analista E. D. P. Lavoratore che svolge attività di analisi e progettazione per la realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché attività necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del sistema progettato o parte di esso. Sistemista hardware Lavoratore che sovraintende alle attività di installazione e mantenimento dei sistemi operativi e controlla la rispondenza dell'hardware alle esigenze aziendali, ricercandone l'ottimizzazione; propone la scelta di nuove tecnologie e cura la manutenzione di quelle esistenti. Responsabile sicurezza e igiene del lavoro Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di proposte in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione nei rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio, collaudi, visite periodiche, etc.; promuove la formazione e l'informazione del personale nonché la scelta e l'uso dei mezzi e/o attrezzature di prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali. AREA B Vi appartiene il personale che: svolge attività di elevato contenuto professionale tecniche e/o amministrative, specialistiche e/o di coordinamento; opera con autonomia nell'esecuzione delle attività assegnate e con discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei processi relativi alla propria attività; ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte o coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità esercitata; si avvale di informazioni differenziate e complesse, che gestisce nell'ambito della propria discrezionalità. Si richiedono conoscenze teoriche derivanti da istruzione di grado superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione e conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative a tecniche, tecnologie e processi operativi. L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. LIVELLO B1 Vi appartiene il personale che: svolge attività di elevato contenuto professionale, caratterizzata da guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività di alto contenuto specialistico, che richiede l'ausilio di tecnologie avanzate ed innovative Esempi di profili Assistente Lavori Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o straordinaria e/o di esercizio, con la responsabilità della tenuta dei libri obbligatori di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico, dell'effettuazione dei lavori, gestendo le risorse affidate ed il controllo dei lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato speciale. Segue operativamente la gestione delle varianti e la relativa contabilità. Esperto Analisi Chimiche Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, provvedendo all'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo di apparecchiatura anche ad elevata tecnologia; individua le metodologie analitiche da utilizzare; effettua il controllo sulla preparazione delle analisi e ne verifica i risultati. Esperto Gestione e/o Amministraziobe del Personale Lavoratore che, operando in area gestionale e/o amministrativa del personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure e delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi e fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche coordinando l'attivita di altri lavoratori. Esperto Controllo di Gestione Lavoratore che svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi dei dati e rilevazione degli spostamenti al fine di pervenire a situazioni consuntive sull'andamento dei fatti della gestione economica e finanziaria e di predisporre documenti quali il budget, il piano programma, ecc. Esperto Amministrativo e Finanziario Lavoratore che opera in area amministrativo / contabile / finanziaria, anche coordinando altri lavoratori. Cura le attività che garantiscono il soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali. Predispone la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di documenti quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc. LIVELLO B2 Vi appartiene il personale che: svolge attività specialistiche e di sovraintendenza e/o di coordinamento di gruppi di lavoratori, che sono di particolare complessità e importanza in relazione all'unità organizzativa o all'impianto. Esempi di profili Coordinatore di Squadre Operative Polivalenti Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori sulla rete che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti su rete. Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza e/o di rilevante importanza Coordinatore di Squadre Polivalenti di Manutenzione Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o in officina che, potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più squadre polivalenti operanti sulla manutenzione (meccanica, saldature, macchine utensili, etc.). Ha inoltre facoltà di disporre, entro le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera anche esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni d'emergenza e/o di rilevante importanza. Strumentista Elettronico Lavoratore che provvede alla realizzazione e al cablaggio di componenti elettronici, alla manutenzione e al montaggio della strumentazione, inclusi messa a punto, messa in opera, ecc. Assistente Tecnico Impianti Lavoratore che, nell'ambito della gestione e sviluppo di impianti e/o reti, ha la sovraintendenza ed il coordinamento del personale addetto alla conduzione e/o alla manutenzione, rilevando ed analizzando i parametri caratteristici di funzionamento e disponendo le manovre e gli interventi necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di regime. Fornisce altresì indicazioni circa le soluzioni tecniche da adottarsi per il miglioramento delle condizioni di esercizio. Tecnico addetto Sicurezza e Igiene del Lavoro Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazione per la sicurezza ed igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura la programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi e provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla normativa vigente ed all'adempimento degli obblighi aziendali. Sportellista polivalente esperto Lavoratore che, coordinando altri addetti di sportello, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza, effettuando attività di stipulazione di contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica di impianto. Provvede alla rilevazione dei dati e fornisce informazioni concernenti consumi, tariffe, bollette e contratti. Programmatore SR Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi applicativi relativi a tutte le procedure aziendali e predispone la relativa documentazione. Esperto Amministrativo Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede alla gestione dei fatti inerenti all'unità di appartenenza, al soddisfacimento degli adempimenti normativi, nonché alla raccolta ed elaborazione dei dati per la definizione delle situazioni aziendali e per la predisposizione della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori. Preventivista/Progettista Lavoratore che svolge attività di progettazione / preventivazione, di massima e/o esecutiva, inclusa eventualmente la contabilità dei lavori, per opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti di distribuzione anche finalizzati ad interventi di allacciamento particolarmente complessi. Responsabile Sala Macchine o Capo Operatore Lavoratore che provvede al funzionamento del sistema operativo alla gestione dei programmi applicativi, coordinando l'attività degli operatori. Sovraintende la gestione di materiali e attrezzature del centro elaborazione dati. e LIVELLO B3 Vi appartiene il personale che: svolge attivata operative e/o e/o coordinamento di altri lavoratori. specialistiche sovraintendenza Esempi di profili Capo Squadra Operativa Polivalente Rete Lavoratore specializzato su tutti i lavori sulla rete, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre e che, entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza, ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera. Capo Squadra Polivalente di Manutenzione Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti e/o officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e controllo della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre ed assicura l'esecuzione di lavori di meccanica, saldatura, macchine utensili, etc.; entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera. Specialista di Officina o Laboratorio Tecnologico Lavoratore che, su disegno o specifiche tecniche di massima, esegue e/o coordina lavorazioni altamente specializzate e complesse di carpenteria, assemblaggio o costruzione e/o riparazione di pezzi meccanici speciali e/o di componenti elettronici. Sportellista polivalente Lavoratore che svolge attività di stipulazione dei contratti di fornitura, disdetta, rimozione, cambio e spostamento di misuratori e modifica impianti, fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie all'utenza relative ai consumi, contratti, tariffe e bollette, verificando i relativi reclami. Approvvigionatore Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori e, previa richiesta ed acquisizione dei competenti pareri tecnici, istruisce le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori ed alle procedure per le gare di appalto. Specialista amministrativo Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede al soddisfacimento degli adempimenti normativi per la gestione amministrativo-contabile e/o finanziaria. AREA C Vi appartiene il personale che: - svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative oppure attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di altri lavoratori; - opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi di variabilità nella realizzazione; - é responsabile dei risultati operativi delle attivita svolte o coordinate; - scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento della propria attività. Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e conoscenze pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite con esperienza, addestramento e formazione specialistica. L'area prevede tre livelli di inquadramento Ci, C2 e C3, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. LIVELLO C1 Vi appartiene il personale che svolge lavori specialistici che richiedono conoscenze e capacita acquisibili con addestramento professionale e consolidata esperienza, o - in fase di inserimento - con la scuola media superiore, anche coordinando altri lavoratori. Esempi di profili Operatore Specialista di squadra/rete Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici sulla rete, operando singolarmente o in squadra e che svolge, anche in particolari situazioni organizzative, compiti di coordinamento del personale della squadra. Operatore Specialista di Manutenzione Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici, operando singolarmente o in squadra di manutenzione impianti e/o in officina e che, anche in particolari situazioni organizzative, coordina il personale della stessa. Tecnico Specialista di Laboratorio Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, predispone la preparazione e lo svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche ed esegue le stesse, anche utilizzando apparecchiature tecnicamente complesse. Addetto Amministrativo/Commerciale Lavoratore che, nell'unità di appartenenza, della svolge nel rispetto normativa vigente le attività concettuali e gli adempimenti per la gestione dei fatti amministrativi e/o commerciali, curando il controllo la registrazione della relativa documentazione. e Tecnico Specialista Cad/Cam Lavoratore che provvede all'elaborazione grafica di elementi progettuali e/o cartografici sulla base delle indicazioni generali ricevute, anche avvalendosi di opportuni strumenti tecnici e/o informatici. Operatore Telecontrollo Lavoratore che opera, anche in turno, in centri di telecontrollo, con compiti di sorveglianza e controllo del segnalando le anomalie particolari ed effettuando dal centro gli interventi di regolazione necessari al mantenimento o ripristino delle corrette condizioni di esercizio di impianti e/o reti. Operatore Calore Lavoratore che opera su centrali di produzione calore, curandone la conduzione e la manutenzione ordinaria, seguendo gli interventi di manutenzione straordinaria e sovraintendendo alle attività di rifornimento. E' in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative. Operatore CED Lavoratore che provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale, al controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche le operazioni ausiliarie connesse. Programmatore JR Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi applicativi relativi ad ambiti definiti e predispone la relativa documentazione. Addetto Tecnico - Amministrativo Progetti e Lavori Lavoratore che effettua i rilievi per la definizione dei progetti esecutivi e per l'aggiornamento del sistema cartografico e/o esegue le pratiche amministrative per la realizzazione dei lavori; effettua altresì rilevazioni di dati per la tenuta dei libri obbligatori di cantiere, nonché per le elaborazioni statistiche/contabili/ecc. sui lavori. LIVELLO C2 Vi appartiene il personale che: svolge lavori esecutivi, tipici della propria specialità di mestiere, con conoscenze e capacità acquisibili con significativa esperienza e addestramento professionale. Esempi di profili Operatore Specializzato di Squadra/Rete Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori sulla rete, in grado di eseguire, in forma autonoma e con specialità di mestiere, le diverse operazioni connesse ad allacciamenti, posa di condotte stradali, saldature, opere meccaniche o murarie. Operatore Specializzato di Manutenzione Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta alla manutenzione di impianti e/o in officina, in grado di eseguire in forma autonoma e con specialità di mestiere, i lavori di meccanica e/o saldatura e/o macchine utensili e/o elettrici o elettronici. Operatore Cerca Fughe Lavoratore che esegue la ricerca di fughe ed il controllo sistematico della rete sulla base di procedure definite e con il supporto di apposite apparecchiature elettroniche, delle quali cura la preparazione. Tecnico Cad/Cam Lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche di disegni sulla base di documenti già esistenti e di istruzioni, anche avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì all'archiviazione del materiale cartografico e all'integrazione con altre unità aziendali. Addetto Commerciale/Utenze Lavoratore che svolge attività di predisposizione, controllo e rettifica della documentazione aziendale relativa ai rapporti con l'utenza, quali bollette, statistiche consumi, tariffe e reclami. Operatore Specializzato di Conduzione Impianti Lavoratore che opera su impianti ed effettua, sulla base di parametri di funzionamento definiti, la sorveglianza dell'impianto ed il controllo del processo, segnalando al superiore le anomalie riscontrate ed effettuando gli interventi standard di regolazione e manutenzione necessari al mantenimento o ripristino delle normali condizioni di esercizio. Operatore Specializzato di Laboratorio Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, con compiti di verifica e controllo delle attrezzature e dei materiali di laboratorio, di preparazione e svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche standard. Operatore di segreteria Lavoratore addetto ad attività di supporto per appartenenza che organizza e svolge i vari segreteria, utilizzando allo scopo anche trattamento testi ed informatici. Operatore Sicurezza Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli sullo stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle attrezzature anti-incendio e di messa a terra, delle dotazioni antinfortunistiche. LIVELLO C3 Vi appartiene il personale che: svolge lavori esecutivi nell'ambito di schemi predisposti, con conoscenze e capacità acquisibili con esperienza e addestramento professionale. Esempi di profili Operatore di Squadra/Rete Lavoratore che opera nella squadra addetta ai lavori sulla rete, eseguendo le diverse operazioni ed i lavori relativi ad allacciamenti, di condotte, saldature, opere meccaniche o murarie. Operatore di Manutenzione Lavoratore che esegue le diverse manutenzione operazioni ed i lavori di posa ordinaria e/o reti. e interventi di modifica su parti o componenti di impianti Operatore di Magazzino Lavoratore addetto alla movimentazione, alla sistemazione ea alla distribuzione dei materiali (incluse le relative registrazioni), anche con l'utilizzo di mezzi meccanici. Addetto Amministrativo/di Segreteria Lavoratore che svolge compiti relativi ad un segmento dell'attività dell'area di appartenenza, effettuando le operazioni necessarie ai fini della registrazione e del controllo dei documenti aziendali e/o attività di supporto e di segreteria (stenografia, trattamento testi, ricevimento, smistamento ed archiviazione di documentazione, rilevazione presenze, corrispondenza), utilizzando allo scopo anche sistemi informatici. Addetto Vigilanza Lavoratore che effettua la sorveglianza sui beni dell'azienda, operando prevalentemente presso ingressi o portinerie per il controllo e la registrazione di materiali, automezzi e persone in entrata e in uscita; svolge inoltre servizio di vigilanza all'interno e all'esterno di fabbricati e insediamenti industriali; riceve e assiste visitatori o terzi. AREA D Vi appartiene il personale che: - svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali, attività ausiliarie semplici; - applica istruzioni prassi definite; - ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni delle procedure applicate; - scambia informazioni standardizzate di tipo operativo. oppure svolte e Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative a procedure - standardizzate e prassi ricorrenti. L' Area prevede due livelli di inquadramento D1 e D2, che sono specificamente caratterizzati dai seguenti elementi. LIVELLO D1 Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi d'ordine e/o di carattere tecnico manuale relativa al mestiere, che richiedono conoscenze e capacità acquisibili attraverso addestramento professionale e/o tirocinio. Esempi di profili. Aiutante di Squadra(2) Lavoratore che, operando nella squadra addetta ai lavori sulla rete, esegue operazioni elementari ed interventi manuali complementari, coadiuvando nell'esecuzione di allacciamenti, posa in condotte stradali etc. ed effettuando le operazione accessorie. ___________________ (2) vedi nota sub Livello D2, Aiutante generico Aiutante Conduzione Impianti Lavoratore che esegue operazioni elementari ed interventi manuali complementari, coadiuvando l'operatore di conduzione impianti. Aiutante di manutenzione Lavoratore che esegue operazioni elementari ed interventi manuali complementari, coadiuvando l'operatore di manutenzione. Addetto Amministrativo D'Ordine Lavoratore che svolge nel settore di appartenenza lavori esecutivi d'ordine, quali trattamento testi, smistamento ed archiviazione di documentazione e corrispondenza, riproduzione di documenti, ecc. Letturista Lavoratore che svolge attività di rilievo dei consumi dei contatori e di segnalazione di eventuali anomalie (es.: fughe) riscontrate o evidenziate dall'utenza. Aiutante di Laboratorio Lavoratore che opera in strutture di laboratorio coadiuvando gli altri addetti nella preparazione delle analisi chimiche e batteriologiche e prowedendo al prelievo di campioni ed alla pulizia della strumentazione e delle vetrerie di laboratorio. Fattorino/Usciere Lavoratore che provvede allo smistamento ed inoltro corrispondenza, documenti e plichi in arrivo ed in partenza, al ricevimento dei visitatori. Centralinista Lavoratore che svolge i servizi di smistamento delle varie comunicazioni telefoniche, nonché altri servizi quali registrazione chiamate e simili. LIVELLO D2 Vi appartiene attività ausiliarie il personale che svolge semplici operazioni o Aiutante Generico (3) Lavoratore che svolge attività complementari e/o ausiliarie (es. pulizia) e/o di fatica. ____________________________ (3) I lavoratori che operano in gruppi di lavoro, di permanenza nel livello D2, vengono inquadrati nel livello D1, pur continuando a svolgere anche mansioni proprie del livello D2. I lavoratori che operano in squadra all'atto dell'assunzione vengono inquadrati nel livello D2; l'inquadramento nel livello D1 avviene dopo sei mesi di permanenza nel livello D2. NOTA A VERBALE Le Parti, nel ribadire la funzione esemplificativa dei profili professionali individuati nel presente articolo, si danno atto che tali profili - salvo casi esplicitamente previsti - debbono ritenersi riferiti a tutti i servizi tecnologici gestiti dalle aziende, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente contratto. Le Parti dichiarano che le modifiche introdotte nel presente articolo non interferiscono con le modalità di organizzazione del lavoro in atto. Roma, 9 marzo 1995 ART. 16 - NORME PER AREA QUADRI 1. ORARIO Dl LAVORO In relazione alla loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale ed al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono una prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle prestazioni lavorative, visto anche il R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito in legge 17 aprile 1925 n. 473, i quadri non sono soggetti all'applicazione di rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sul lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL. In presenza di maggiori prestazioni effettivamente svolte nel corso dell'anno o nel periodo di riferimento, di effettivo impegno lavorativo in giornate festive e/o in orari particolari le aziende riconoscono ai quadri, con provvedimento motivato, una somma che tiene conto dell'entità dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento delle funzioni, il cui importo viene determinato annualmente nella misura massima del 16% della retribuzione individuale annua lorda dell'interessato. La corresponsione dell'emolumento avviene a consuntivo, in unica soluzione annuale oppure in più soluzioni (ad esempio trimestrali). L'emolumento in parola non è utile ai tini del T.F.R.. Detta somma assorbe ogni diverso trattamento eventualmente esistente allo stesso titolo a livello aziendale. Il presente istituto decorre dal 1 ° gennaio 1996. 2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE I quadri, essendo la loro attività di rilevante importanza ai tini dello sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, vengono informati e coinvolti circa le variazioni che si intendono apportare alle strutture ed al rapporto funzionale tra di esse, anche per il tramite dei loro rappresentanti nell'ambito delle r.s.u.. L'azienda provvede ad interventi formativi a carattere sistematico e ricorrente, volti a promuovere ed incrementare l'aggiornamento professionale e culturale dei quadri, nonché la loro sensibilizzazione verso i problemi gestionale e di relazioni sociali, valutate le eventuali proposte degli interessati. 3. INNOVAZIONI ED INVENZIONI Ai sensi dell'art. 4 della legge 190/1985, la valutazione tecnica delle innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di fabbricazione ovvero nell'organizzazione del lavoro e/o delle invenzioni dei quadri (che non siano oggetto specifico della prestazione di lavoro dedotta in contratto) nonché l'entità del corrispettivo economico da riconoscere ai medesimi per l'utilizzazione aziendale delle suddette innovazioni o invenzioni vengono determinate dall'azienda, su proposta di una apposita commissione mista aziendale, di cui fanno parte tecnici dell'azienda e rappresentanti dei quadri. 4. RESPONSABILITA' CIVILE Ai sensi dell'art. 5 della legge 190/1985, l'azienda provvede a garantire, attraverso apposita polizza assicurativa, i lavoratori quadri dal rischio di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento delle mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore. 5. ASPETTI RETRIBUTIVI Le Parti, nel darsi atto che la consultazione preventiva di cui all'art. 3 - livello aziendale - in materia di politiche retributive avviene con modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza dei singoli lavoratori, impegnano le Aziende ad attuare sistemi di direzione per obiettivi in connessione con l'introduzione di adeguati sistemi di controllo economico dell'attività aziendale. Ai lavoratori quadri compete con decorrenza 1.1.96 una indennità di funzione da seguito riportati: corrispondersi per 14 mensilità nei valori di QS 60.000 Q 40.000. In via di prima applicazione nell'importo sopra indicato va assorbito fino a concorrenza quanto eventualmente già attribuito a titolo di ERI e conservato ad personam ai lavoratori Quadri ai sensi della Norma transitoria di cui all'art. 38 del CCNL. Art. 17 - Mobilità e sviluppo professionale Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le capacità professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con le esigenze organizzative di efficienza e produttività dell'azienda, di qualità del servizio nonchè con l'evoluzione delle tecnologie. Le Parti si danno atto a tale fine che il sistema di classificazione del personale di cui all'art. 15 del presente CCNL deve essere funzionale alla realizzazione dello sviluppo professionale dei lavoratori, attraverso un oggettivo arricchimento delle capacità professionali, da acquisirsi tramite elevato grado di esperienza di lavoro, partecipazione a corsi di formazione professionale, intercambiabilità delle mansioni mobilità nell'ambito di diverse posizioni organizzative. In tale ambito alla mobilità si riconosce valore preferenziale, a parità degli altri fattori, nello sviluppo delle carriere, in quanto consente di acquisire le conoscenze e le capacità indispensabili all'esercizio di una professionalità con caratteristiche diverse. A tale proposito, fermo restando quanto previsto nel punto 5) dell'art. 15 del presente CCNL, nell'ambito del proprio livello di inquadramento il lavoratore, in relazione alle esigenze organizzative, tecniche e produttive può essere adibito - in via temporanea o definitiva - a tutte le mansioni ascritte al medesimo livello compatibili con le proprie capacità e potenzialità professionali. I passaggi ad area ero livello superiore vengono effettuati - presa visione delle eventuali richieste dei lavoratori - in relazione alle esigenze aziendali sulla base di un giudizio professionale complessivo, formulato secondo i seguenti criteri: valutazione delle esperienze professionali effettuate anche a seguito di mobilità; valutazione della prestazione professionale; valutazione delle capacità ed attitudini professionali. L'azienda provvede inoltre a fornire con periodicità di norma semestrale comunicazione alla r.s.u. sulle variazioni di inquadramento e sui mutamenti non temporanei di mansione effettuati nell'ambito dello stesso livello di inquadramento, in applicazione dei programmi e delle linee di sviluppo oggetto della procedura richiamata nel comma precedente. In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento di mansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui il lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato, il dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del presente contratto in caso di passaggio a livello superiore. Detto mandato deve essere affidato preventivamente con comunicazione scritta nella quale va indicato il livello e l'area di appartenenza del lavoratore e quello relativo alle mansioni affidate, il periodo dell'incarico e la causa che lo ha reso necessario. In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970, il riconoscimento dell'inquadramento al livello superiore a seguito di temporanea assegnazione a mansioni afferenti ad un livello superiore, che non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto, si ottiene: - nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario; - nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario oppure dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco di 365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore. Nei casi di sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene solo dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario continuativi di sostituzione. Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene definitivamente assegnato al livello superiore. Mobilità tra settori aziendali (sostituisce art. 18 CCNL 2.8.91) regolati da diversi contratti La mobilità temporanea del personale a posizioni di lavoro appartenenti ad un settore della medesima azienda regolato da un CCNL diverso dal CCNL gas-acqua è oggetto di comunicazione preventiva alla r.s.u.; ove l'assegnazione alla posizione di lavoro nel settore regolato da altro contratto sia definitiva l'azienda attua la consultazione della r.s.u. in ordine alle motivazioni di carattere tecnico-organizzativo. Il personale assegnato temporaneamente ad un'unità organizzativa i cui addetti sono regolati da un diverso CCNL conserva integralmente il proprio trattamento contrattuale; nel caso che il trattamento economico applicato nell'unità organizzativa di assegnazione sia globalmente superiore a quello goduto presso l'unità organizzativa di provenienza, al personale interessato viene corrisposto, per tutto il periodo dell'assegnazione, un trattamento «ad personam", utile agli effetti del computo del TFR, pari alla differenza fra i due trattamenti globali, ragguagliata al trattamento economico di un lavoratore con equivalente qualifica ed analoghe mansioni. La comparazione dei due trattamenti deve essere eseguita senza tener conto dell'importo degli aumenti periodici di anzianità e dei trattamenti retributivi di merito acquisiti dal lavoratore. Il personale assegnato definitivamente ad un'unità organizzativa i cui addetti sono regolati da un diverso CCNL ha diritto alla conservazione del proprio trattamento economico globale: nel caso in cui il trattamento economico connesso all'applicazione del nuovo CCNL sia globalmente inferiore a quello previsto dal CCNL gas-acqua, tale conservazione avviene attraverso il mantenimento ad personam delle eventuali differenze retributive. Norma transitoria La lettera b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91 é soppressa a far data dalla stipulazione del presente CCNL; in conformità con le previsioni dell'art. 6 del CCNL stesso, ai lavoratori addetti ai servizi ed attività comuni in Aziende piuriservizio cui risulti a tale data applicata la normativa di cui al punto b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91, il trattamento "ad personam" in godimento alla data del rinnovo del CCNL sarà congelato ed assorbito con modalità che saranno oggetto di contrattazione a livello aziendale. Nota a verbale al 1° comma Per i casi di mobilità temporanea collettiva - riguardante cioé interi reparti o un consistente numero di lavoratori - e per i periodi temporali significativi, le Aziende attueranno su richiesta della r.s.u. Ia procedura dell'informazione. ART. 20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della necessaria crescita delle relative conoscenze, le Aziende promuovono le necessarie attività di formazione per i lavoratori, al fine di favorire lo sviluppo e la riconversione delle singole professionalità aziendali. Le iniziative di formazione, a seconda delle specifiche esigenze aziendali, possono privilegiare, in alcuni periodi, singole famiglie professionali o dare priorità a specifici contenuti tecnico-specialistici. Deve, invece, essere garantita, con continuità, l'attività di formazione per favorire l'inserimento dei neo-assunti, la riconversione professionale in occasione di riorganizzazioni che richiedono sostanziali cambiamenti di ruolo, l'addestramento per l'acquisizione di capacità conoscenze su nuove tecnologie. Le aziende, per realizzare le iniziative programmate, possono ricorrere a risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate, e/o ad accordi di cooperazione con altre aziende del settore. Per quanto si riferisce alle metodologie didattiche, in coerenza con gli specifici obiettivi di apprendimento, possono essere realizzati corsi e percorsi formativi per famiglie professionali omogenee, affiancamenti mirati a personale esperto, o strumenti informatici e/o manuali per l'autoapprendimento. La partecipazione a corsi specialistici non costituisce, di per sé, diritto al riconoscimento della relativa qualifica. Le Parti possono attivare apposite Commissioni miste per la preparazione delle specifiche per la progettazione ed il monitoraggio di particolari programmi formativi, ad esempio con riferimento ai temi della sicurezza. ORARIO Dl LAVORO (sostituisce artt. 24 e 25) 1. La durata dell'orario normale di lavora è pari a 38 ore settimanali. L'orario di 38 ore settimanali può essere realizzato attraverso calendari giornalieri, settimanali, piurisettimanali, mensili, piurimensili, annuali e può essere differenziato per settori ed unità. 2. L'orario settimanale suddetto è ripartito normalmente su 5 giorni, salvo diversi accordi o regolamentazioni locali esistenti. Diverse ripartizioni possono riguardare tanto la generalità dei dipendenti quanto singoli reparti o uffici aziendali e sono finalizzate ad esigenze di efficacia, sicurezza e qualità del servizio, quali il presidio del territorio, I'apertura degli sportelli al pubblico e altri servizi all'utenza, I'ottimale utilizzazione degli impianti, ecc.; tali ripartizioni possono essere attuate valutando e contemperando le esigenze suddette e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la r.s.u. Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il sesto giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della suddivisione dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo. 3. Le Parti si danno atto che il regime dell'orario di lavoro deve essere funzionale all'obiettivo di realizzare condizioni per il miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità del servizio reso all'utenza, attraverso l'adozione di articolazioni dell'orario che consentano il contenimento dello straordinario ed il migliore utilizzo della forza lavoro, con il grado di elasticità e flessibilità adeguata alle esigenze del servizio, anche in situazioni particolari caratterizzate da ristrutturazioni, riorganizzazioni e/o realizzazione di importanti programmi di sviluppo. In relazione alle finalità evidenziate nonché allo scopo di far fronte a necessità connesse ad esempio a situazioni di punta o eccezionali dell'attività lavorativa a livello dell'intero complesso aziendale o di sue parti, ad esigenze stagionali o tecnico-aziendali, ad adempimenti amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti dell'anno, l'orario normale di lavoro concettuale può essere utilizzato anche come media su un arco di tempo superiore a quello settimanale, attraverso: - articolazioni collettive di orario che prevedano periodi con prestazioni settimanali maggiori di quelle contrattuali e correlativi periodi di prestazioni ridotte; - realizzazione di orari sfalsati settimanali o regimi di flessibilità collettiva; - utilizzazione collettiva di permessi ex festività ex art. 30, ultimo comma CCNL in particolari periodi dell'anno per il personale non ritenuto necessario rispetto alle esigenze di servizio; etc L'azienda perviene all'adozione delle suddette articolazioni d'orario valutando e contemperando le esigenze del servizio e quelle dei lavoratori, previa contrattazione con la r.s.u. Le Parti si danno atto che nei casi indicati la sola diversa distribuzione dell'orario normale non costituisce lavoro straordinario. In tale contesto si tiene comunque conto della regolamentazione del lavoro a tempo parziale. Le Parti si impegnano a realizzare un regime annuale di prestazione lavorativa ed un regime di ferie annuali uguale per tutti i lavoratori del settore: a tal fine, nelle aziende nelle quali sussistano condizioni collettive di miglior favore relative alla durata settimanale dell'orario di lavoro o comunque condizioni (es. ferie, semifestività, permessi, ecc.) incidenti sulla quantità annua di ore lavorabili, le parti a livello locale sono impegnate a contrattare soluzioni che conducano all'omogeneizzazione delle prestazioni sia all'interno dell'azienda sia rispetto alle norme contrattuali, attraverso il superamento delle suddette condizioni collettive di miglior favore, fermo restando quanto previsto nell'ultimo comma dell'art. 7 del presente contratto. Per specifiche posizioni organizzative, comportanti svolgimento di mansioni e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali per l'esecuzione della prestazione lavorativa, può essere stabilito, previa contrattazione con le r.s.u., che i lavoratori assegnati alle suddette mansioni/funzioni non siano soggetti all'applicazione di rigida normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina sul lavoro straordinaria prevista dal vigente CCNL e che agli stessi sia riconosciuta, con le modalità ed effetti previsti dall'articolo 16 del presente contratto, una somma che tenga conto dell'entità dell'eventuale maggiore impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione. 4. L'orario giornaliero di lavoro aziendale, anche con riferimento alle differenziazioni per settori e/o unità, è stabilito dall'azienda con ordine di servizio, consultata (1) preventivamente la r.s.u. Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'abituale località o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto di ritrovo. Tuttavia, quando il posto di ritrovo venga fissato in località per raggiungere la quale il lavoratore debba impiegare un tempo superiore in misura apprezzabile a quello che gli è necessario per raggiungere l'abituale posto di lavoro o comunque, dette località siano situate oltre il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto, la differenza fra i due tempi o il tempo occorrente per raggiungere dal capolinea il posto di lavoro e viceversa, va computato nell'orario di lavoro. Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare il lavoro fino a quando non sia stato sostituito. (1) In considerazione delle esigenze operative corresse alla materia, le Parti a livello locale sono impegnate ad esaurire la procedura di consultazione nel termine massimo di 10 giorni NORMA PARTICOLARE PER LAVORATORI TURNISTI Dl TIPO A Considerato che l'orario di lavoro dei lavoratori che effettuano turni di tipo "A" è normalmente articolato su 40 ore settimanali (5 turni di 8 ore), agli stessi vanno attribuiti, in luogo della riduzione d'orario settimanale a 38 ore, n. 12 giornate di 8 ore di permesso retribuito, da fruirsi con le stesse modalità di cui all'art. 30, ultimo comma, punto 1. In considerazione della particolarità della prestazione richiesta a questi lavoratori, gli stessi fruiscono altresì, con le modalità sopra specificate, di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito, a titolo di ulteriore riduzione d'orario. ART. 26 - SERVIZIO Dl PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO Dl REPERIBILITA' Sostituire i commi da 2 a 6 come segue: "Il servizio di pronto intervento può essere organizzato con squadre a turno 24 ore su 24 ovvero con la attuazione del servizio di reperibilità in aggiunta o in sostituzione del pronto intervento a turni, in rapporto alle caratteristiche dell'azienda e tenuto conto della sicurezza e dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e distribuzione degli utenti e di altri parametri collegati. Nell'organizzare il servizio di pronto intervento e/o della reperibilità le aziende sono impegnate ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata risorsa tecnica (attrezzature, strumentazioni, mezzi operativi, ecc.) per conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e degli impianti. Le modalità attuative della reperibilità vengono definite attraverso contrattazione tra l'azienda e la r.s.u., avendo, riguardo al ruolo fondamentale della reperibilità rispetto all'obiettivo primario di garantire la sicurezza dell'utenza e degli impianti nonché la regolarità dell'esercizio. Le Parti, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di orario di lavoro, convengono quanto segue: a) tenendo presente il principio dell'avvicendamento del maggior numero di lavoratori, il personale impiegato nel servizio di reperibilità deve possedere la necessaria qualificazione professionale; la direzione aziendale consulta la r.s.u. circa i criteri adottati per le eventuali esclusioni di lavoratori dal servizio di reperibilità; b) invariato c) invariato" NOTA A VERBALE Le Parti si danno atto che le innovazioni introdotte nel presente articolo non comportano automatica modifica degli assetti organizzativi del servizio di pronto intervento concordati a livello aziendale. ART. 28 - PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO Dl LAVORO Sostituire i primi 6 commi come segue: "Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono avere carattere di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive esigenze di servizio; in particolare il ricorso al lavoro straordinario deve essere finalizzato ad assicurare la continuità del servizio in condizioni di sicurezza o connesso al verificarsi di circostanze impreviste o esigenze inderogabili. Il lavoro straordinario deve essere richiesto e/o autorizzato preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di pronto intervento per la sicurezza del servizio e la pubblica incolumità; il lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto né compensato. Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario senza giustificati motivi di impedimento. La Direzione aziendale comunica trimestralmente alla r.s.u. i dati a consuntivo relativi alle eventuali prestazioni straordinarie per ufficio o reparto. Nei casi in cui i suddetti dati consuntivi evidenziano - complessivamente o per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico alle prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si incontreranno per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure atte ad eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo ed in particolare per l'esame delle possibili incidenze di tali situazioni sui programmi di sviluppo occupazionale dell'azienda. Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non eseguibili nell'orario normale di lavoro ovvero ove si verifichino circostanze eccezionali che richiedono periodi prolungati di ricorso in via non occasionale al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro straordinario programmabili sono definite previa contrattazione con la r.s.u.. Le suddette ore di lavoro straordinario sono compensati con altrettanti periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo restando il diritto al riposo settimanale ed il pagamento delle sole maggiorazioni della retribuzione oraria di cui al presente". DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti convengono di riesaminare il presente articolo alla luce di future modifiche della regolamentazione legale in materia di orario di lavoro e di lavoro straordinario. Art. 38. - Retribuzione e sue definizioni La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente. Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi determinati per i vari livelli di inquadramento dei lavoratori nelle Tabelle allegate al presente contratto. Con l'espressione "retribuzione individuale" s'intende la somma della retribuzione base con l'indennità di contingenza, maturata dal 1°.2.1977 in avanti, di cui al punto B) del successivo art. 40, gli importi degli aumenti di anzianità e di merito nonchè degli eventuali assegni ad personam. Con l'espressione "retribuzione globale" si intende la somma della retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo nonchè degli eventuali elementi ad personam sostitutivi di indennità e/o voci retributive soppresse dal presente CCNL; sono comunque esclusi dalla retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso spese anche se forfetizzato. Norma transitoria L'istituto del dell'E.R.I. (per i lavoratori Quadri vedi art. 16, punto 2 CCNL 2.8.91 e per i lavoratori inquadrati nei livelli A1 e A2 vedi art. 44 del CCNL 2.8.91) è abrogato con effetto dalla data di stipulazione del presente contratto; le somme a tale titolo attribuite ai lavoratori interessati vengono conservate come assegno ad personam nella cifra in godimento a tale data e confluiscono nella retribuzione individuale di cui al comma 3° del presente articolo. NORMA PARTICOLARE I, Allegato 1. - Quota supplementare di caropane - Cfr. parte DICHIARAZIONE A VERBALE La fase di sperimentazione e prima applicazione da parte delle Aziende di politiche retributive individuali, attuate nel rispetto delle procedure previste in materia dall'art. 3 del presente CCNL, sarà oggetto di verifica tra le Parti nei tre mesi precedenti la data di scadenza della parto normativa del CCNL stesso. Art. 40. - Retribuzione base - Indennità di contingenza A) Le retribuzioni base mensili (comprendenti i valori di tutti i punti della scala mobile delle retribuzioni, detta anche indennità di contingenza, maturati fino al 31 gennaio 1977) e le relative decorrenze sono quelle determinate nelle tabelle allegate al presente contratto. B) Indennità di contingenza. L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni, già regolata dalle norme e modalità stabilite in sede interconfederale (vedi accordo interconfederale 12 aprile 1957, integrato dall'accordo interconfederale 7 maggio 1975 e dall'adesione della CISPEL al punto 4.2 dell'accordo intercompartimentale sul pubblico impiego 18 dicembre 1985, poi generalizzato con la legge 26 febbraio 1986, n. 38 e successiva legge 13.7.90 n. 191), per effetto della intervenuta cessazione del sistema di indicizzazione dei salari in forza del Protocollo Governo-Parti Sociali 31.7.92, resta determinata nell'importo in vigore al 1° novembre 1991. Art. 41. - Aumenti biennali di anzianità I lavoratori, al compimento di ogni biennio di anzianità di servizio rispetto alla data di assunzione, calcolata come previsto dal precedente art. 14, comma 2, hanno diritto a percepire un aumento nell'importo determinato per ciascun livello di inquadramento nella tabella allegata, fino ad un massimo di 12 aumenti complessivi; tale aumento viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di compimento del biennio di servizio. Gli aumenti derivanti dalla legge 336/1970, artt. 1 e 2, si aggiungono all'importo massimo raggiunto a titolo di aumenti biennali di anzianità Il presente istituto decorre dal 1 ° gennaio 1995. NORMA Dl ATTUAZIONE I lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1995 maturano il primo aumento biennale con decorrenza 1 ° gennaio 1997. L'importo dell'aumento viene riferito al livello di inquadramento di appartenenza nel mese precedente l'erogazione. TABELLA Livello QS Q A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 Aumento biennale 68.900 64.100 60.200 56.200 52.400 47.700 44.500 41.600 38.700 35.800 32.900 28.100 20.800 Base nazionale premio di produttività L'art. 42 del CCNL 2.8.91 viene soppresso a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto. Gli importi corrisposti mensilmente a titolo di "base nazionale premio di produttività" continuano ad essere erogati ai soli dipendenti in servizio alla data di stipulazione del presente contratto, con le modalità e gli effetti di cui all'art. 42 del CCNL 2.8.91. Richiamato il contenuto del 4° comma della Premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione dell'art. 42 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al rafforzamento degli istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza e assistenza sanitaria). CONTRATTAZIONE DI 2° LlVELLO (sostituisce art. 43 CCNL 2.8.91) 1. PREMESSA Conformemente a quanto previsto nel Protocollo del 23.7.93 tra Governo e Parti Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati nel presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la competitività delle aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione all'andamento aziendale, viene istituito un "premio di risultato", la cui negoziazione ha luogo, con le modalità di cui al presente articolo, con peridicità quadriennale. Tale premio ha le finalità di: a) coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al miglioramento continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di obiettivi e programmi di efficienza, produttività e qualità; tali obiettivi/programmi possono essere a carattere aziendale, di area, gruppo a altre articolazioni organizzative; b) far partecipare i lavoratori ai benefici ottenuti dall'impresa attraverso il miglioramento della redditività e dell'andamento economico/produttivo conseguito grazie alla realizzazione degli obiettivi e programmi suddetti. Il premio di risultato viene definito con la contrattazione quadriennale di cui all'art.1 del presente CCNL e, in quanto correlato ad obiettivi e programmi di miglioramento aziendale, viene erogato anno per anno, secondo i criteri di cui al successivo paragrafo 3. 2. DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti, valutate le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo anche occupazionale e tenuto conto dell'andamento e delle condizioni di competitività, di redditività e di produttività, definiscono un sistema di programmi e di indicatori finalizzati ad obiettivi di miglioramento aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale. I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello d'azienda debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza interna e dell'efficacia del servizio reso alla cittadinanza, attraverso più elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le imprese realizzano per dare concreta attuazione alla "Carta dei servizi". In ogni caso, nel suo insieme, il sistema di programmi e obiettivi definito con la contrattazione quadriennale aziendale deve essere funzionale al conseguimento di incrementi di produttività e di redditività. Potendo la situazione dei diversi settori aziendali variare nei quattro anni, gli obiettivi debbono essere flessibili, per orientare gli sforzi in coerenza con le strategie aziendali. Tali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere aziendale, ovvero di area, gruppo, ecc.; devono essere pertinenti al lavoro direttamente esercitato dai singoli interessati e da questi influenzabili; non possono essere complessi né numerosi, ma debbono risultare visibili, misurabili ed apprezzabili nel loro andamento. Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti i relativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo fattori di ponderazione differenziati, ai cui risultati vanno collegate le eventuali erogazioni, da corrispondere a consuntivo dell'esercizio di riferimento. 3. DETEMINAZIONE DEL VALORE DEL PREMIO Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il valore economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno. Tale valore economico va definito con riguardo: - alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed alla redditività complessiva dell'impresa; - alle previsioni di incrementi della produttività conseguenti alla realizzazione dei programmi concordati tra le parti; - alla dinamica del costo del lavoro nel settore; - alle indicazioni delle Autorità di regolazione di settore, con particolare riferimento ai recuperi di produttività e di qualità del servizio. Le Parti concordano che a livello aziendale sia assunta, come riscontro della redditività, la variazione del Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o di altro indice successivo del bilancio riclassificato a scalare. Qualora vi siano, nel corso della vigenza dell'accordo aziendale, acquisizioni e/o scorpori di attività appartenenti a settori merceologici differenti, che incidano diversamente sugli indici di cui al comma precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento. Gli indici riferiti alla redditività concorrono alla determinazione del premio di risultato per una quota pari al 50% del totale. La massa salariale come sopra determinata viene divisa per il numero dei dipendenti: il valore pro-capite così ottenuto corrisponde al parametro medio aziendale e costituisce la base di calcolo dei valori relativi ai singoli livelli di inquadramento dei lavoratori. Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati (a livello di azienda, area, gruppo, etc.) e corrisposto ai dipendenti in forza nell'anno di riferimento, in termini proporzionali alla effettiva presenza in servizio (1). Tutti i dati economici utilizzati per la determinazione del premio di risultato debbono essere tratti dal bilancio consuntivo. Il premio così determinato viene erogato sotto forma di una tantum, utile ai soli effetti del trattamento di fine rapporto, con le competenze del mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte degli organi aziendali nei tempi previsti dalla legge. Per realizzare gli impegni del Protocollo Governo-Parti Sociali del 23 luglio 1993, gli accordi aziendali debbono contenere clausole di adattamento alle norme di legge che dovessero essere emanate in attuazione del Protocollo medesimo, in particolare al fine di dare applicazione allo specifico trattamento contributivo previdenziale del premio di cui al citato Protocollo. _______________________________ (1) Sono considerate quale effettiva presenza in servizio ai fini previsti dal presente articolo le assenze per infortuni sul lavoro, ferie, permessi sindacali, ricoveri ospedalieri, permessi per donazione sangue e astensione obbligatoria per gravidenza o puererio. 4. AZIENDE FINO A 60 DIPENDENTI Per le aziende di piccole dimensioni (fino a 60 dipendenti) le Parti si riservano di individuare - entro il 30 aprile 1996 - criteri, indirizzi e metodologie per lo svolgimento a livello territoriale e/o aziendale della contrattazione quadriennale di secondo livello di cui al presente articolo. 5. NORME TRANSITORIE In fase di prima applicazione, la contrattazione sul premio di risultato di cui al presente articolo, riferita agli anni 1997-1998-1999, potrà essere avviata a partire dal mese di maggio 1996. Per le imprese di nuova costituzione per i Consorzi "trasformati" ex lege 142 (2) l'avvio della contrattazione quadriennale di cui al presente articolo si attua quando è stata completata la prima fase di ristrutturazione, cioé con riferimento al 2° esercizio di applicazione del presente CCNL. Fermo restando quanto specificato al comma precedente, i premi relativi agli anni 1995 e 1996 da corrispondersi rispettivamente con le competenze del mese di maggio 1996 e 1997, secondo le modalità ed entro i limiti economici previsti dall'art. 43 del CCNL 2.8.91, vengono determinati dalle aziende applicando i dati 1995 e 1996 ai parametri ed agli indici presi a riferimento negli accordi di produttività validi per il 1994, salvi i casi in cui vi siano accordi validi per il 1995. ___________________________________ (2) Per "imprese di nuova costituzione" non si intendono le aziende speciali o municipalizzate "trasformate" in S.p.A.; per "Consorzi trasformati ex lege 142" si intendono i Consorzi già costituiti ai sensi della legge comunale e provinciale (T.U. 3.3.1984 n. 383) che, prima della "trasformazione", applicavano ai propri dipendenti le leggi in materia di pubblico impiego (D. L.vo 29/93) ed il contratto di lavoro per i dipendenti degli Enti locali. Art. 45 - Indennità varie La lettera f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 è soppressa a decorrere dalla data di stipulazione del presente contratto; ai lavoratori in servizio a tale data che fruiscono dell'indennità CED e/o MEF viene mantenuto ad personam 1/14esimo dell'importo in cifra di fatto percepito a tale titolo nei 12 mesi precedenti; tale importo confluisce nella retribuzione globale quale elemento ad personam sostitutivo di indennità soppresse di cui al comma 4 dell'art. 38 del CCNL. Richiamato il contenuto del 4° comma della Premessa del Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione della lett. f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al rafforzamento degli istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza e assistenza sanitaria). Art. 46 - Mense aziendali Sostituire i primi due commi come segue: Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione del lavoro, dell'estensione sul territorio e delle peculiarità dello stesso, della distribuzione dell'orario di lavoro, delle possibilità di razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in relazione alle concrete esigenze di servizio, possono, previa contrattazione con la r.s.u., istituire un servizio mensa di norma attraverso l'adozione di buoni pasto o ticket-restaurant, con partecipazione aziendale ed eventualmente dei lavoratori ai costi. Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque effettuato (servizio diretto, convenzioni con terzi, buoni pasto o ticket-restaurant), non esista va corrisposta a ciascun lavoratore la correlativa indennità sostitutiva, pari dal 1.1.1992 a lire 25.000 (venticinquemila) per 14 mensilità. Sostituire la Nota a verbale come segue: Nota a verbale Le modifiche introdotte al presente articolo decorrono dalla data di stipulazione del CCNL. Le Parti si danno atto che la nuova regolamentazione dell'istituto non comporta caducazione degli assetti organizzativi del servizio mensa attualmente in atto nelle aziende in forza della precedente normativa. CAPITOLO X - PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI Art. 49. - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie a) Istruzione ai figli dei dipendenti - Quando manchino le scuole nella località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, di modo che il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia per l'istruzione obbligatoria elementare e media, le aziende concorrono alle spese per l'istruzione con un contributo, definito sulla base della situazione oggettiva, previa consultazione della r.s.u.. L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con particolare profitto, corrisponde lo stesso contributo anche per l'istruzione superiore. b) Alloggio - Quando l'alloggio venga concesso a discrezione dell'azienda in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita. Tale concessione e le eventuali concessioni di alloggio a prezzo ridotto hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro o quando cambi la natura o il luogo delle prestazioni per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio stesso. Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la sua attività non esistano alloggi né mezzi pubblici di trasporto che colleghino tale località con centri abitati, I'azienda, ove non provveda direttamente al trasporto, corrisponde un indennizzo. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del codice civile per i casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro. c) Vestiario - Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni di gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) vengono forniti ai lavoratori secondo le normative aziendali in atto o che vengano definite aziende, sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture: dalle - impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale attività all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione di azienda): la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il lavoro in analoghe condizioni; - soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere la loro attività in zone paludose o in presenza di acqua; - tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo richiedano. A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di mezzi motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente ogni 5 anni una giubba di materiale idoneo. Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, I'azienda fornisce l'uniforme ai portieri, uscieri, fattorini e autisti di vettura, il grembiule al personale femminile ed il berretto agli operai. Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun effetto. d) Rimborso spese per testimonianza - E' corrisposta la normale retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali in dipendenza del servizio. In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale di lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio e viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato. e) Tempo libero - Nelle aziende in cui sia stato costituito un "Fondo aziendale per il tempo libero", avente il fine statutario di stimolare ed agevolare lo sviluppo delle attività ricreative e culturali dei dipendenti durante il tempo libero, I'azienda eroga al fondo un contributo annuale, pari, per la vigenza del presente contratto, a lire 210.000 per dipendente a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente; a tal fine i dipendenti a tempo parziale sono computati in proporzione alla quantità della prestazione. Il predetto contributo assorbe, fino a concorrenza, le sovvenzioni già esistenti delle quali si accerti l'analogia. Art. 49 - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie Aggiungere: - Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il coniuge o un parente di primo grado purchè convivente, colpito da una malattia irreversibile o di lunga durata, I'azienda si impegna a valutare la possibilità di concedere al lavoratore permessi non retribuiti nonchè l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità di assistenza del congiunto. - Adozioni ed affidamenti Nei confronti dei lavoratori che scelgono di adottare o avere in affidamento bambini ed abbiano bisogno di una fase di ambientamento con la persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'estero, le aziende si impegnano, per i periodi e/o nei casi in cui i lavoratori non possano fruire di specifiche agevolazioni previste dalla legislazione vigente, a valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati, dietro presentazione della documentazione del giudice dei minori competente, periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 33 del presente CCNL. LETTERA DELLA FEDERGASACQUA ALLE OO.SS. (allegata all'art. 50) ETILISMO Le aziende riconoscono la necessità di favorire il recupero dei lavoratori etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di disintossicazione presso centri specializzati; pertanto, le aziende si impegnano a valutare, con criteri di disponibilità e fermo restando le esigenze di servizio, la possibilità di concedere ai lavoratori interessati, per i quali sia specificamente accertata la sottoposizione a terapia sanitaria specialistica, agevolazioni analoghe a quelle previste dal presente contratto per i lavoraton in accertato stato di tossicodipendenza. Art. 51 - Handicappati Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in essere gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per favorire l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di handicap, laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella misura consentita dalle condizioni oggettive, la rimozione delle eventuali barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa di tali soggetti. Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni previste dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti ivi prescritti. Art. (nuovo) - VOLONTARIATO Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel rispetto degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di considerare positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità dei lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione di particolare significato sociale ed umanitario. In particolare: 1. Volontariato di solidarietà sociale Le aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti, consentono, compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che facciano parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte nei registri di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991 n. 266, di fruire delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a norma del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale, a norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata. 2. Volontariato di Protezione civile In considerazione della primaria importanza del servizio pubblico gestito dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamità, si precisa che: a) allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far fronte alle situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il personale dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato, è tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli interventi di carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con detti interventi; b) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le aziende si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione e sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi non retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile. 3. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26/7/1987 n. 43, art. 33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai lavoratori con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai sensi degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa non retribuita come disciplinata dall'art. 33, 1° comma del presente contratto. ART. 54 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO 1° comma: invariato Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie il 60° anno di età o l'età superiore stabilita dalla legge per il pensionamento di vecchiaia, fatta salva per gli aventi diritto la facoltà di proseguite il rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile a norma delle disposizioni legislative vigenti. Il rapporto di lavoro si estingue altresì quando il dipendente raggiunge i 40 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, sempre fatta salva l'applicazione di norme legislative vigenti che consentano la permanenza in servizio anche dopo il perfezionamento di tale requisito. ART. 61, lett. B Previdenza e assistenza 1. Nuovo Fondo di previdenza complementare Preso atto delle intese intervenute in data 8 maggio 1995 tra Governo e Parti sociali in materia di previdenza complementare e delle norme conseguentemente previste dalla legge n. 335/95, artt. 3-16, le Parti confermano l'impegno a dotare la categoria di un Fondo di previdenza complementare, coerente con i principi contenuti nelle disposizioni citate; si impegnano ad effettuare e concludere entro il mese di luglio 1996 le valutazioni e le scelte necessarie per la concreta istituzione del nuovo Fondo, tra le quali assumono particolare rilevanza: - definizione dei requisiti per l'ammissione, fermo restando il principio della volontarietà; - definizione della contribuzione - anche differenziata per fasce di lavoratori - a carico delle aziende, tenendo conto delle regole del protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 e comunque nei limiti delle quote fiscalmente esenti e/o deducibili previste dalle leggi vigenti ed emanande; - definizione delle modalità di partecipazione e contribuzione, anche differenziata, dei lavoratori, incluso il ricorso al TFR secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti ed emanande; - scelta del sistema di gestione finanziaria ed amministrativa ed in particolare dei criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare tali gestioni, nell'ambito delle opzioni previste dalle disposizioni di legge vigenti ed emanando; - definizione degli strumenti di indirizzo e di controllo della gestione; - definizione delle linee di indirizzo relative alle prestazioni, valutando anche casi particolari quali premorienza, invalidità, reversibilità; - possibilità di allargare la base degli iscritti ad altre categorie affini. Fermo restando quanto sopra indicato circa gli oneri a carico delle aziende, le Parti si impegnano ad attivare il nuovo Fondo entro il più breve termine possibile. Al fine di dare attuazione a quanto sopra stabilito, le Parti costituiscono un Gruppo di lavoro composto di sei membri, tre in rappresentanza della Federgasacqua e tre delle OOSS firmatarie del presente CCNL, che ha il mandato di predisporre un testo di intesa costitutiva del nuovo Fondo e di relativo Statuto, da sottoporre alle Parti per la sua ratifica. Il Gruppo di lavoro può avvalersi di esperti esterni designati da ciascuna delle Parti stipulanti, ovvero individuati di comune accordo. 2. Premungas Le Parti convengono sulla prosecuzione dell'attività del Gruppo di lavoro di cui all'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994, con i compiti di cui al punto 1.2 dell'accordo stesso. Il Gruppo di lavoro è impegnato a tenere conto, nella stesura del nuovo Statuto del Premungas, delle modifiche introdotte dalla legislazione vigente in materia di previdenza complementare. Fermo restando il principio della separazione tra il Premungas e il nuovo Fondo complementare e della esclusione di oneri a carico del nuovo Fondo per il soddisfacimento di diritti acquisiti dagli iscritti al Premungas, le Parti confermano che il nuovo Statuto ed il Regolamento ad esso allegato dovranno prevedere disposizioni che realizzino, con la gradualità necessaria, i seguenti obiettivi: a) iscrizione al nuovo Fondo di previdenza complementare a capitalizzazione dei lavoratori ancora "attivi" iscritti al Premungas, con modalità da valutare secondo le compatibilittà economiche, anche con criteri differenziati per fasce di lavoratori ; contestuale cessazione della loro iscrizione al Premungas; b) garanzia della corresponsione delle integrazioni ai pensionati aventi diritto; c) previsione della possibilità, nell'ambito delle compatibilità economiche, di corrispondere ai pensionati beneficiari di integrazione un capitale in unica soluzione in luogo dell'integrazione stessa. 3. Assistenza sanitaria integrativa Le Parti si danno atto che l'assistenza sanitaria integrativa può rappresentare uno strumento idoneo a dare soluzione a problemi di notavole importanza per i lavoratori e le loro famiglie e convengono che una partecipazione delle aziende agli oneri derivanti da strumenti di questo tipo rientra negli obiettivi di politica del personale delle aziende. A tal fine, le aziende si impegnano ad erogare ai dipendenti, che aderiscano ad iniziative assistenziali a carattere sanitario integrativo le cui caratteristiche saranno oggetto di definizione tra le Parti entro 3 mesi dalla stipulazione del presente CCNL ed abbiano a tal fine contratto obbligazioni economich, un contributo annuo non frazionabile di lire 110.000 per dipendente richiedente. Il presente istituto decorre dal 1° marzo 1996. PERMESSI SINDACALI Fermo restando quanto previsto con riferimento alla r.s.u. dall'accordo nazionale interfederale 23.2.95, si conviene quanto segue. Fino al 31 dicembre 1995 sono confermati e prorogati i distacchi sindacali a tempo pieno in essere alla data odierna; i dirigenti degli organismi sindacali esterni potranno avvalersi nel medesimo periodo di un monteore pari a 3 ore per dipendente in servizio alla data del 31.12.94. In ogni azienda, i lavoratori componenti i organismi sindacali esterni all'azienda possono avvalersi, per lo svolgimento di tutte le attività inerenti al loro mandato, di un monte ore annuo pari, per il 1996, a 4,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda di appartenenza al 31.12.1995; per il 1997, 4 ore per dipendenten in forza presso l'azienda di appartenza al 31.12.1996; per il 1998 3,5 ore per dipendente in forza presso l'azienda di appartenenza al 31.12.1997. In via eccezionale di tale monte-ore sono ammessi a beneficiare i singoli lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare ad attività ed iniziative degli organismi suddetti. Sempre per l'espletamento dell'attività sindacale svolta a livello extra-aziendale i lavoratori sopra indicati possono avvalersi di un monte-ore nazionale stabilito in misura pari, per il 1996 a 6 ore per dipendente in servizio al 30 settembre 1995 presso tutte le aziende associate alla Federgasacqua; per il 1997 a 5 ore per dipendente in servizio al 30 settembre 1996 presso tutte le aziende associate alla Federgasacqua; per il 1998 a 4 ore per dipendente in servizio al 30 settembre 1997 presso tutte le aziende associate alla Federgasacqua. Il suddetto monte-ore nazionale viene utilizzato su indicazione delle Segreterie Nazionali delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL, dai lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno di organismi sindacali direttivi che richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale a tempo pieno, per periodi non inferiori all'intero anno solare; tali periodi vengono convenzionalmente quantificati in 1.600 ore in ragione d'anno. VERBALE D'INTESA SU MATERIE Dl CARATTERE SINDACALI In relazione ad alcune materie contrattuali che non hanno avuto definizione nell ambito dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91, la Federgasacqua e le Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA e UlLSP-sono impegnate a definire, entro 30 giorni dalla data odierna, le seguenti materie: a) trattenute dei contributi sindacali b) aspetti relativi alla gestione dei permessi sindacali non definiti nell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91 avendo a riferimento, in linea generale ed in quanto compatibili, le previsioni contenute nell'accordo nazionale interfederale 9.6.1992 c) assemblee del personale ed altri istituti sindacali d) regolamento di cui alla dichiarazione a verbale all'art. 1.2, lett.b) dell'Accordo nazionale interfederale 12.10.95 in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Le intese sulle materie sopra indicate saranno incluse nella stesura definitiva del testo contrattuale, fermo restando - per le materie di cui ai punti a) e c) - il mantenimento in vigore fino alla data sopra indicata delle relative previsioni dell'art. 63 del CCNL 2.8.91. Art. 64 o consorzi - Municipalizzazione di aziende private, servizi comunali Richiamato quanto previsto dal Protocollo sulla trasformazione dei Consorzi 23.2.95, punto 5, I'art. 64 del CCNL 2.8.91 viene soppresso a far data dalla stipulazione del presente CCNL; restano salvi gli effetti dell'art. 64 la cui applicazione sia stata definita prima della suddetta data. Le Parti si impegnano ad attuare un intervento congiunto nei confronti dell'lNPDAP gestione ex CPDEL, affinché, alla luce dell'art. 5 comma 11 della legge 27.10.1995 n. 437, i comportamenti dell'istituto, con particolare riferimento alle competenze di fine rapporto, siano resi conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi per la gestione dei servizi pubblici locali. PROTOCOLLO SUL RIASSETTO DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA' E SULLA REVISIONE Dl ISTITUTI CONTRATTUALI PREMESSA Le Parti contraenti il presente CCNL si dichiarano consapevoli che i due principali settori cui esso si applica vivono un momento particolarmente delicato ed importante: in particolare, per i motivi illustrati nella Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi servizi energetici deve completare la propria diversificazione ed integrazione ed affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio; mentre il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione della legge 36/94, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo dei soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti nuovi. In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede il mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime più prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per la sola gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo di adeguamento delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in tempi più o meno accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale e Regioni sapranno dare all'attuazione della legge 36/94 (5 anni rappresentano un'ipotesi realistica). Una condizione importante perché lo sviluppo di questi settori si realizzi con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita economica del Paese, è il controllo dei costi; ed una condizione essenziale perché le imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere in questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività dei costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano nello stesso "mercato", a parità di standards di qualità del servizio erogato ed in coerenza con le indicazioni delle Autorità regolatrici del settore. Per i motivi sopra esposti, ribadita la volontà di favorire lo sviluppo occupazionale, le Parti hanno convenuto il presente Protocollo ed hanno sottoscritto altre clausole, nell'ambito del presente rinnovo contrattuale tendenti al controllo del costo del lavoro ed al superamento degli automatismi delle indicizzazioni, finalizzando una parte delle risorse disponibili al rafforzamento degli istituti di carattere sociale (in particolare previdenza ed assistenza sanitaria). Nella materia che costituisce più specifico oggetto del presente Protocollo, le Parti ritengono opportuna la definizione di una struttura della retribuzione ispirata a criteri di maggiore aggregazione e semplificazione delle diverse voci retributive nonché la revisione dei trattamenti indennitari e degli altri istituti economico-normativi, al fine sia del miglior controllo della dinamica del costo del lavoro, sia dell'adeguamento delle normative esistenti alle mutate condizioni nell'espletamento delle mansioni, con l'obiettivo di pervenire ad una razionalizzazione dell'attuale normativa contrattuale, senza voler determinare accentramenti del livello di trattativa su materie demandate alla contrattazione aziendale. 1. Le il Parti - in considerazione del prolungato impegno temporale che riesame di cui sopra comporta - concordano di istituire una Commissione mista nazionale FEDERGASACQUA-FNLE/FLERICA/UILSP che deve iniziare i suoi lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto e concluderli entro il settembre 1996, in modo che le modifiche da apportare ai diversi istituti contrattuali possano essere concordate dalle Parti per renderle operative con decorrenza 1.1.1997. I compiti e gli indirizzi assegnati alla Commissione sono quelli di seguito elencati: 1) Esame delle diverse voci in cui si articola la retribuzione contrattuale, al fine di una possibile aggregazione e/o semplificazione di voci ed istituti retributivi; 2) Esame di tutte le indennità e trattamenti previsti dal CCNL gas-acqua e verifica dei presupposti di applicazione e della attuale funzione di compenso di reali disagi o rilevanti differenziazioni di prestazione, al fine di: a) superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a condizioni operative di reale disagio; b) modificare ed aggiornare i presupposti e le modalità di applicazione delle indennità alla luce dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa delle aziende; c) omogeneizzare le modalità di erogazione dei trattamenti, con l'obiettivo di pervenire a compensi in cifra-fissa e a prestazione effettiva, tali da evitare automatismi ed indicizzazioni. 3) Esame di altri istituti normativi che diano luogo a dubbi interpretativi ovvero presentino aspetti di disomogeneità rispetto ad altri istituti contrattuali, anche modificati dal presente CCNL (vedi ad es. art. 62 CCNL 2.8.91) o comunque risultino obsoleti (vedi ad es. artt. 60 e 61, 1° comma CCNL 2.8.91, allegato Ill e Norme transitorie varie di cui alla parte 11 e Ill del CCNL stesso), ai tini della loro revisione, aggiornamento e chiarificazione e della generale armonizzazione del CCNL. 4) Esame delle altre clausole contrattuali che sono state oggetto di discussione nel corso del negoziato per il rinnovo del CCNL 2.8.91, al fine della loro possibile revisione ed aggiornamento. Le Parti convengono che le materie di competenza della Commissione Nazionale sono contenute nell'elenco allegato e verranno trattate, per quanto possibile, nel rispetto delle priorità evidenziate nell'elenco medesimo. La Commissione si avvarrà dei documenti di lavoro elaborati dalla Federgasacqua e dalle Segreterie Nazionali FNLE-FLERICA-UILSP. 2. Le Parti, nel richiamare gli ambiti e le modalità della contrattazione aziendale previsti dall'art. 1 del presente CCNL e quanto disposto dall'art. 7 dello stesso, convengono di impegnare rispettivamente le aziende e le r.s.u., nelle realtà ove esistano accordi aziendali su materie non regolamentate dal presente contratto o dallo stesso non delegate alla contrattazione-aziendale, ovvero accordi aziendali che regolamentano gli istituti contrattuali in modo difforme dal CCNL, alla rinegoziazione dei suddetti accordi ed alla definizione delle relative materie secondo i seguenti criteri vincolanti: a) per le sole indennità e gli altri trattamenti economici aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal CCNL, si procederà, secondo modalità da definire in azienda, al loro superamento con mantenimento in cifra fissa ad personam degli importi percepiti ovvero alla loro razionalizzazione e trasformazione in trattamenti in cifra fissa non rivalutabile, erogati a prestazione effettiva, senza che ciò determini costi aggiuntivi rispetto alla situazione in atto; b) allineamento alle norme contrattuali dei trattamenti normativi non previsti dal presente CCNL o da esso difformi. Le Parti aziendali sono impegnate a prorogare l'efficacia degli accordi aziendali oggetto di rinegoziazione sino al perfezionamento delle procedure sopra indicate e comunque non oltre il 30.6.96. Le Parti a livello nazionale convengono di incontrarsi entro 30 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per verificare e definire i casi di mancato accordo a livello aziendale. Nota a verbale L'allineamento, anche graduale, delle condizioni normative aziendali al CCNL potrà avvenire, per casi particolari e specifici in cui sia possibile, attraverso il congelamento delle condizioni stesse ad personam nei confronti degli attuali beneficiari ovvero attraverso forme di indennizzo. ELENCO ISTITUTI CONTRATTUALI Dl COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MISTA - Art. 21 Disciplina - Art. 10 Assunzioni a termine - Art. 11 - Lett. b) - Contratti di formazione e lavoro - Art. 26 - Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità (parte economica) - Art. 27 - Lavoro in turno - Lavoro notturno (parte economica) - Art. 28 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (parte economica) - Art. 29 - Lavoro festivo (parte economica) - Art. 45 - Indennità varie - Art. 62 - Trattamento di fine rapporto - Art. 31 - Ferie - Art. 34 - Trattamento di malattia e convalescenza - Art. 60 - Trattamento di fine lavoro - Art. 61 - 1° comma- Pensione - Allegati e appendici 1. Benemerenze nazionali 2. S.l.N. pensionati 3. Norme transitorie varie LIVELLO QS Q A1 A2 A3 PAR. R.B.C. 1/1/95 350 325 305 284 264 2245200 2084800 1956500 1821800 1693500 1/12/95 2357300 2118900 2054200 1912700 1778000 1/7/96 2478000 2301000 2159400 2010700 1809100 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 977000 D2 708000 240 223 208 193 178 163 138 1539600 1430500 1334300 1238100 1141800 1045600 885200 1616400 1501900 1400900 1299900 1198800 1097800 929400 100 641500 673500 1699200 1578800 1472600 1366400 1260200 1154000 UNA TANTUM L. 1.000.000 - 1995 Da corrispondere in proporzione al periodo di servizio in ragione di 1/12 per ogni mese intero di servizio compiuto, intendendosi per tale anche la frazione di mese inferiore a 15 gg. LIVELLO QS Q A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 C4 C5 PARAMETRO IMPORTO 350 325 305 284 264 240 223 208 193 178 163 138 100 1.723.800 1.600.600 1.502.100 1.398.700 1.300.200 1.182.000 1.098;300 1.024.400 950.500 876.700 802.800 679.700 492.500 Nuovo - Vertenze individuali Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo derivante dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure di conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria, può promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti alla Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata. Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente da questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito dalla r.s.u. aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di mancata positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente le proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa definizione della procedura. DICHIARAZIONE A VERBALE Le Parti si danno atto che il riferimento ai "Lavoratori in servizio alla data di stipulazione del presente CCNL", utilizzato per alcuni istituti regolamentati dal presente accordo di rinnovo riguarda esclusivamente i dipendenti già occupati e rinculati dal CCNL gas-acqua 2.8.91 alla data suddetta. Dichiarazione a verbale Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto nel "Protocollo su riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali", le clausole del CCNL 2.8.91 non modificate dal presente accordo di rinnovo contrattuale continuano ad esplicare la loro efficiacia per la durata dello stesso. ²²²² þþþþ