ûûûûû
·····
ACCORDO NAZIONALE INTERFEDERALE
addì, 17 novembre 1995 in Roma
tra
la FEDERAZIONE ITALIANA IMPRESE PUBBLICHE GAS, ACQUA E VARIE
FEDERGASACQUA)
rappresentata dalla Delegazione Trattante costituita dal Presidente
Andrea
Lolli, dal Segretario Generale Franco Perasso e da Vittorio
Canepa,
Vincenzo D'Alessandro, Gianfranco Giacometto, Paola Giuliani
Responsabile
del Servizio Lavoro, Aurelio
Massafra, Alessandro Moriani e
Adolfo
Spaziani, con l'assistenza dei componenti della Commissione
Sindacale
Federale
Gianpaolo
Bolognesi,
Alfredo
Branzanti,
Giancarlo
Canonici,Salvatore Cascino, Graziano Cocchi, Simeone Crechici,
Andrea
Cuzzani, Waldemaro Flick, Nicola Maggio, Antonio Maggioni, Mario
Marchillo,
Gianni Menghetti e Giuseppe Tavecchia
e
la FNLE (CGIL), rappresentata dal Segretario Generale Andrea Amaro,
dai
Segretari Nazionali Giacomo Berni e Daniele Cerri, dal Componente
il
Dipartimento Aziende gas acqua Dionigi Zizza e dalla Delegazione
Trattante
la FLERICA (CISL); rappresentata dal Segretario responsabile del
Comparto
Energia Silvio Garbetta, dal Coordinatore del settore gas acqua
pubblico
Ulderico Marzioni e dai componenti della Delegazione Trattante
la UILSP (UIL) rappresentata dal Segretario Generale Paolo Giuliani e
dai
Segretari Nazionali Giuseppe Chiara e Giorgio Gabrielli, assistiti
dalla
Delegazione composta da Raffaele Franciosa, Giuseppe Bazurro,
Vittorio
Bettuzzi, Davide Stabellini, Marco Casarini, Giovanni Calabrò,
Ermanno
Biasi, Francesco di Blasi, Giuseppe Scoma, Salvatore Orilio,
Tiberio
Foresto, Filippo Lupezzi e Marcello Magnocavallo
é stato stipulato il seguente accordo nazionale interfederale per
il
rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti
delle
imprese di pubblici servizi del gas, dell'acqua e varii, stipulato
il
2.8.91 e scaduto 31.12.94.
PREMESSA
Le Parti firmatarie del presente CCNL identificano nei servizi
tecnologici
a rete e negli altri servizi pubblici gestiti dalle aziende, società
ed
enti che aderiscono alla Federgasacqua uno strumento essenziale per
lo
sviluppo economico e civile del Paese.
Le Parti dichiarano pertanto
che il presente contratto
collettivo,
concorrendo in maniera determinante a regolare il funzionamento
delle
imprese erogatrici di servizi essenziali, è stato tra le Parti definito
e
va interpretato con l'intento di agevolare il raggiungimento dei
fini
istituzionali delle imprese stesse, consistenti nel garantire
servizi
adeguati in quantità, qualità, costo e sicurezza alle necessità
dei
cittadini ed alle esigenze dello sviluppo del sistema produttivo;
un
contesto di corrette relazioni industriali è dunque indispensabile
per
garantire una prestazione lavorativa efficace e coerente con gli
obbiettivi
di sviluppo anche qualitativo dei servizi gestiti.
Per quanto riguarda in particolare il settore dei servizi idrici,
la
Federgasacqua, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono
che
nei prossimi anni si debba sviluppare una coerente azione di Governo,
che
dia impulso all'applicazione della legge n. 36/94, superando ritardi
ed
incertezze, per assicurare la realizzazione della riforma dei
servizi
stessi secondo le linee programmatiche individuate dal Legislatore.
Le Parti ritengono che solo da una coerente azione a livello centrale
e
locale possa conseguire, su tutto il territorio nazionale,
l'effettiva
erogazione di servizi idrici efficaci, continui e sicuri, con
livelli
qualitativi allineati alle
normative europee, da
parte di
imprese
industriali che possano gestire il ciclo integrale dell'acqua in
ambiti
territoriali ottimali.
Le Parti richiamano l'attenzione del Governo, delle Regioni e degli
Enti
locali sul fatto che dalla riforma dei servizi idrici possono derivare,
in
tempi contenuti, notevoli benefici per l'occupazione, sia diretta
che
indotta, ed in particolare lo sviluppo di professionalità
altamente
qualificate nelle gestioni che sapranno organizzarsi in maniera
efficiente
su territori e bacini di utenza sufficientemente ampi.
Consapevoli dell'importanza che riveste la materia sopra enunciata,
le
Parti indicano nel sistema
tariffario impostato sul "price-cap"
lo
strumento adeguato per consolidare il miglioramento del livello di
qualità
e sicurezza dei servizi erogati e per garantire i necessari
ritorni
finanziari in una fase di investimenti accelerata; tale sistema,
unitamente
ad un costo
del lavoro controllato,
rappresenta perciò
condizione
necessaria per contribuire allo sviluppo del settore.
Considerata la natura economica ed imprenditoriale dei soggetti
gestori,
siano essi privati o pubblici, le Parti individuano nel presente
contratto
collettivo di diritto comune lo strumento di regolazione dei rapporti
di
lavoro dei dipendenti dei soggetti stessi.
Le Parti si
con
impegnano infine
ad agevolare
con adeguate
normative e
provvedimenti che favoriscano il controllo e la graduazione dei costi
la
trasformazione
degli
enti
pubblici
non
economici
in
soggetti
imprenditoriali (aziende speciali, consorzi-azienda, società per azioni)
ed
il passaggio del relativo personale alla disciplina privatistica
del
rapporto di lavoro ed alla applicazione del presente
contratto.
Per quanto concerne il settore energetico, la Federgasacqua, la
FNLE/CGIL,
la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL ritengono che la politica tariffaria
e
l'imposizione fiscale debbano favorire il miglior utilizzo del
metano,
specie per le sue positive caratteristiche di impatto ambientale.
Le Parti ritengono che debba essere esteso il processo di
diversificazione
ed integrazione dei servizi
energetici, quali la cogenerazione,
il
teleriscaldamento, la gestione calore; che si debbano ricercare ed
attuare
interventi in grado di determinare una politica di risparmio energetico
e
tutela ambientale, nonché le soluzioni tecniche più adeguate per
garantire
la sicurezza del servizio; e che debba essere dato particolare impulso
ai
servizi finalizzati alla sicurezza dell'uso del metano ed
all'utilizzazione
razionale ed economica delle apparecchiature.
Le Parti auspicano pertanto che nel settore si sviluppino i c.d.
servizi
"postcontatore", coordinati ed incentivati da adeguate iniziative a
livello
nazionale promosse anche dalle associazioni di categoria, con
opportune
azioni di sensibilizzazione ed informazione nei confronti dei
cittadini
utenti.
In relazione alla recente istituzione dell'Autorità per la regolazione
dei
servizi pubblici nel campo energetico, la Federgasacqua, la FNLE/CGIL,
la
FLERICA/CISL e la UILSP/UIL auspicano che le imprese possano trarre
dal
nuovo Ente di governo del settore ulteriori stimoli per
l'ottimizzazione
dell'efficienza interna e della qualità del servizio reso all'utenza, in
un
quadro tariffario che garantisca alle gestioni efficienti la
giusta
rimunerazione dei livelli di efficacia e di qualità raggiunti.
Le Parti considerano con positivo interesse la recente normativa
che
promuove l'istituzione delle Carte dei servizi, già sperimentate
con
successo in molte aziende associate alla Federgasacqua; si
impegnano,
ciascuna nell'ambito dei propri ruoli e competenze, a favorirne
la
diffusione ed auspicano che ne possa derivare un migliore rapporto
tra
gestori dei servizi e utenti, con la corretta percezione dei livelli
di
qualità raggiunti e con il costante impegno a migliorare il
servizio
secondo le attese dei fruitori dello stesso.
La Federgasacqua, la FNLE/CGIL, la FLERICA/CISL e la UILSP/UIL
auspicano
infine una celere conclusione del processo di trasformazione avviato
dalla
legge 142/90, inteso come imprenditorializzazione della gestione
dei
servizi pubblici; guardano con particolare attenzione alle
trasformazioni
in atto dei gestori pubblici in Aziende Speciali, Consorzi e Società
per
azioni a prevalente capitale pubblico. Considerano ques'ultima una
forma
giuridica particolarmente idonea a
fronte di strutture
proprietarie
complesse, di particolari esigenze di apertura ai mercati finanziari,
di
diversificazione ed
espansione territoriale
dell'attività
aziendale;
auspicano che possa in questi casi svilupparsi anche l'azionariato
diffuso
degli utenti e dei dipendenti.
Art. 1. - Livelli di contrattazione
(sostituisce art. 4 CCNL 2.8.91)
Richiamati i principi contenuti nel Protocollo Governo-Parti Sociali
23
luglio 1993, le parti stipulanti si danno atto della suddivisione
degli
assetti contrattuali tra contrattazione collettiva di livello nazionale
e
contrattazione di livello aziendale (contrattazione di secondo
livello),
quest'ultima riguardante materie e istituti diversi e non
ripetitivi
rispetto a quelli propri del CCNL.
Contratto collettivo nazionale
In quest'ambito, il contratto collettivo nazionale di lavoro
disciplina
tutti gli
elementi del rapporto
di lavoro,
costituendo fonte
di
regolamentazione primaria degli aspetti normativi e retributivi.
Tra le materie fondamentali da disciplinarsi a livello nazionale
rientrano
in particolare:
- l'assetto del sistema dei diritti di informazione e degli strumenti
di
partecipazione e più in generale delle relazioni industriali e dei
diritti
sindacali;
- il sistema di classificazione dei lavoratori;
- la durata dell'orario di lavoro;
- la regolamentazione della parte sociale e della previdenza
complementare;
- la definizione delle materie ed ambiti della contrattazione aziendale;
- la definizione delle procedure di rinnovo del CCNL stesso nonché
degli
accordi aziendali.
Compete al CCNL l'individuazione per il livello aziendale dei
soggetti
abilitati alla conduzione della contrattazione di secondo livello nonchè
la
predisposizione delle adeguate garanzie procedurali per il rispetto
degli
ambiti negoziali.
Contrattazione aziendale
Ai sensi del
punto 2, Assetti Contrattuali,
n. 3 del
Protocollo
Governo-Parti
Sociali 23.7.93,
alla contrattazione
aziendale
viene
attribuita la funzione di negoziare, con le modalità ed i criteri
previsti
dell'art. 43 del presente CCNL, contenuti economici variabili
commisurati,
secondo criteri da individuare tra le parti, esclusivamente a parametri
di
produttività/redditività
e correlati
ai risultati
conseguiti
nella
realizzazione di programmi aventi come obiettivo incrementi di
produttività
e qualità ed altri elementi di competitività nonchè ai risultati
legati
all'andamento economico dell'azienda.
L'accordo aziendale in attuazione della funzione negoziale di cui
sopra
viene stipulato dalla r.s.u., eventualmente assistita dalle
corrispondenti
strutture sindacali territorialmente competenti firmatarie del
presente
CCNL ed ha durata quadriennale; allo stesso si perviene secondo
le
procedure di cui al seguente art. 2, voce Livello aziendale, lett. c),
n.
1.
Fermo restando quanto previsto nei due commi precedenti in
relazione
all'accordo aziendale quadriennale, le Parti convengono di
demandare
ulteriormente
alla
contrattazione
aziendale
l'attuazione
e/o
la
specificazione delle discipline previste dal CCNL - in conformità
alle
regole espressamente stabilite dal CCNL medesimo - nelle materie e
istituti
di seguito indicati:
1. orario di lavoro (art. nuovo"punto 2, 1° comma; punto 3, commi 3, 6
e
7);
2. servizio di reperibilità (art. 26, comma 4);
3. turni di lavoro (art. 27, punto 1, 2° comma e lett. d);
4. prestazioni oltre il normale orario di lavoro (art. 28, 6°
comma);
5. indennità mezzo di trasporto (art. 45, lett. b);
6. indennità di trasferta (art. 45, lett. c);
7. indennità di guida (art. 45, lett. 9 e ultimi tre commi);
8. indennità agli addetti alla clorazione (art. 45, lett. h e ultimi
tre
commi);
9. indennità di galleria (art. 45, lett. i);
10.indennità depurazione acque reflue (art. 45, lett. I e ultimi
tre
commi);
11.indennità per manipolazione e travaso gas (art. 45, lett. m e ultimi
tre
commi);
12.mense aziendali (art. 46, 1° comma);
13.normative aggiuntive o difformi dal CCNL derivanti dalla
contrattazione
aziendale (Protocollo sul riassetto della retribuzione e delle indennità
e
sulla revisione di istituti contrattuali, punto 2).
Tale ulteriore contrattazione di livello aziendale non può avere ad
oggetto
materie già interamente definite nel presente CCNL e può articolarsi
negli
istituti e nelle materie previste dal presente CCNL ed
espressamente
demandae alla contrttazione di secondo livello.
Le parti individuano nella r.s.u. il titolare unico della
competenza
negoziale di cui ai precedenti due commi e richiamano le procedure di
cui
al seguente articolo 2, voce Livello aziendale, lett. c), n. 2.
Art. 2. - Procedure di relazioni Sindacali
(sostituisce art. 1 CCNL 2.8.91)
Le Parti, nel riaffermare l'autonomia dell'attività imprenditoriale ed
i
diversi ruoli e responsabilità delle aziende e delle OO.SS. dei
lavoratori,
ritengono indispensabile che il complessivo sistema di relazioni
sindacali,
ispirato alle finalità ed agli indirizzi del Protocollo Governo
Parti
Sociali del 23 luglio 1993, si articoli attraverso rapporti periodici
a
livello nazionale ed aziendale regolati da specifiche procedure.
Tale sistema di relazioni costituisce il presupposto, da una parte,
per
dare maggiore efficacia al sistema contrattuale e, dall'altra, per
favorire
il raggiungimento di elevati standards dei servizi pubblici erogati
e
concorrere a sostenere lo sviluppo economico ed occupazionale
attraverso
una maggiore efficienza
e competitività del
sistema delle
imprese
partecipate dagli enti locali.
Le Parti riconoscono pertanto l'opportunità di prevedere specifici
momenti
di incontro, a livello nazionale tra la FEDERGASACQUA e le OO.SS.
nazionali
stipulanti il presente CCNL ed a livello aziendale tra le
Direzioni
aziendali e loro
rappresentanti e le
r.s.u., costituite ai
sensi
dell'accordo nazionale interconfederale CISPEL/CGIL-CISL-UIL 29.9.94
e
dell'accordo di categoria 23.2.95, assistite a loro richiesta
dalle
corrispondenti strutture sindacali territorialmente competenti
firmatarie
del presente CCNL.
Tali periodici incontri avvengono con le modalità di seguito definite
ed
hanno l'obiettivo
di realizzare
tra le
Parti, sui
diversi
temi
successivamente specificati, momenti di:
a) informazione,
intendendosi con
questa voce
la trasmissione
ed
esposizione di documenti, dati, programmi ed iniziative;
b) consultazione, intendendosi con questa voce la discussione preventiva
su
tematiche di rilievo finalizzata alla conoscenza e valutazione
approfondita
dei reciproci orientamenti ed opinioni ed alla evidenziazione
delle
possibili convergenze sui diversi aspetti;
c) contrattazione, intendendosi con questa voce l'attività di
negoziazione
delle Parti su materie di competenza del rispettivo livello per la
loro
definizione congiunta.
Resta al di fuori delle modalità di rapporto sopra indicate e
regolamentate
la comunicazione prevista nell'ambito di alcuni articoli del
presente
contratto, la quale consiste nell'invio da parte dell'azienda alle
r.s.u.
e/o alle corrispondenti strutture territoriali firmatarie del presente
CCNL
di una nota scritta contenente dati e notizie su determinati argomenti.
Le Parti concordano infine sull'opportunità di inserire la procedura
di
verifica delle competenze e degli ambiti negoziali aziendali definiti
dal
CCNL.
1. Livello Nazionale
A) INFORMAZIONE E CONSULTAZIONE
Allo scopo di operare in coerenza con quanto convenuto in sede
di
concertazione annuale tra Governo e Parti sociali, nonché per sostenere
i
processi di sviluppo e trasformazione delle Aziende, la Federgasacqua e
le
OO.SS. stipulanti il CCNL convengono di sviluppare il sistema di
relazioni
industriali in atto, attivando un flusso informativo periodico che
consenta
al Sindacato nazionale di acquisire un adeguato livello conoscitivo
e
sviluppare un incisivo ruolo propulsivo e propositivo.
A tal fine, si prevede l'instaurazione di incontri periodici,
normalmente
annuali o comunque attivabili all'insorgere di rilevanti problemi,
di
informazione e consultazione, per la verifica dei rispettivi punti di
vista
e di possibili convergenze, su temi di rilevanza strategica per il
settore,
specificamente
individuati
nel
seguente
articolo
3.
Al fine di garantire una adeguata predisposizione degli incontri
annuali,
questi si svolgono, per quanto possibile, secondo un calendario di
massima
che viene definito tra le Parti, entro il mese di maggio di ciascun
anno.
Gli incontri
sono promossi
dalla FEDERGASACQUA
o richiesti
dalle
Organizzazioni Sindacali e sono preceduti dall'invio della
documentazione
necessaria in tempi e modalità tali da consentire alle Parti di
acquisire
ulteriori elementi di giudizio e di riscontro al fine di poter
esprimere,
in sede di
incontro, la loro autonoma
capacità propositiva
di
valutazione; i tempi nei quali deve concludersi la procedura sono
oggetto
di valutazione tra le Parti.
e
B) CONTRATTAZIONE
Procedura di Rinnovo del CCNL
1. Le proposte di rinnovo del contratto debbono essere presentate in
tempo
utile perconsentire l'apertura delle trattative tre mesi prima
della
scadenza del contratto; le trattative debbono essere iniziate entro
30
gg. dalla notifica delle proposte stesse.
2. In occasione del primo incontro tra le Delegazioni
va
definito il percorso del negoziato e si procede alla
individuazione
trattanti,
dell'onere relativo alle proposte formalizzate.
3. Durante i tre mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza
del
contratto ovvero per un periodo complessivamente pari a 4 mesi
dalla
presentazione delle proposte di rinnovo se successiva ai termini di
cui
al punto 1, le Parti non assumono iniziative unilaterali né procedono
ad
azioni dirette.
4. La violazione del periodo di raffreddamento come definito al
quarto
comma del presente articolo comporta come conseguenza a carico
della
Parte che vi ha dato causa, l'anticipazione o lo slittamento di tre
mesi
del termine a partire dal quale decorre la indennità di
vacanza
contrattuale, secondo quanto previsto dal Protocollo del 23 luglio
1993.
5. Nel mese successivo alla scadenza del contratto, ove sia
constatata
l'esistenza di gravi difficoltà, viene attuato un resoconto alle
Parti
confederali competenti, le quali sviluppano interventi atti a
rimuovere
le difficoltà fino all'esaurimento del periodo di raff
reddamento.
6. Qualora gli interventi su citati non abbiano effetto positivo, le
Parti
possono attivare
congiuntamente le
ulteriori iniziative
per
la
definizione della vertenza previste dal Protocollo CISPELCGIL/CISL/UIL
20.7.1989, Norme pattizie, punto 1), ultimo comma; in pendenza di
tali
iniziative le Parti non assumono o sospendono iniziative unilaterali
ne
procedono ad azioni dirette.
7. In relazione a quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993, a
valere
dal futuro rinnovo del presente CCNL e con riferimento a
quanto
stabilito relativamente alla procedura per la presentazione
delle
proposte di rinnovo contrattuale e l'avvio delle trattative
nazionali,
le Parti stipulanti convengono che in caso di mancato accordo, dopo
tre
mesi dalla data di scadenza del contratto e comunque dopo tre mesi
dalla
data di presentazione della piattaforma di rinnovo se successiva,
viene
corrisposto ai lavoratori dipendenti un elemento provvisorio
della
retribuzione
denominato
"indennità
di
vacanza
contrattuale".
L'importo di tale elemento sarà pari al 30% del tasso di
inflazione
programmato relativo all'anno in cui ha inizio la vacanza
contrattuale,
applicato alla somma di retribuzione base ed indennità excontingenza.
Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarà pari
50%
dell'inflazione programmata relativa all'anno in cui ha inizio la
vacanza
contrattuale.
Dalla data di decorrenza dell'accordo di
nazionale
l'indennità cessa di essere erogata.
al
rinnovo del contratto
2. Livello aziendale
Richiamata la piena autonomia di potere decisionale e di responsabilità
di
gestione degli organi aziendali nell'ambito delle prerogative di legge
e
statutarie e la piena autonomia d'azione dei Sindacati, le Parti, al
fine
di migliorare il processo delle Relazioni Industriali, concordano
le
seguenti procedure per lo sviluppo dei momenti di rapporto in cui
si
articola il sistema:
a) Informazione
L'azienda trasmette alla r.s.u. i documenti ed i dati inerenti
gli
specifici argomenti oggetto di informazione; su esplicita richiesta
della
r.s.u. può tenersi un apposito incontro di approfondimento da svolgersi
non
prima di 7 giorni ed entro 15 giorni dalla trasmissione su
citata;
I'incontro,
ove
espletato, costituisce
completo
adempimento
della
procedura.
b) Consultazione
L'azienda, trasmette le documentazioni, i dati, le notizie inerenti
gli
argomenti oggetto di consultazione e fissa un incontro con la r.s.u.
da
tenersi non prima di 7 giorni dalla data di trasmissione ed entro 10
giorni
dalla stessa.
Alla fine dell'incontro la r.s.u. può chiedere un ulteriore incontro
di
approfondimento con
la presenza
delle corrispondenti
organizzazioni
sindacali territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL,
da
tenersi entro i 10 giorni successivi, a completamento dell'impegno
alla
consultazione.
NOTA A VERBALE
Con riferimento alla procedura di cui alla presente lettera, le parti
a
livello locale possono concordare lo svolgimento di un numero di
incontri
superiore a quello previsto, a condizione che vengano rispettati i
limiti
temporali complessivi indicati nella presente lettera b).
c) Contrattazione
In relazione agli ambiti e modalità di contrattazione aziendale
individuate
nel precedente articolo 1, le parti convengono sull'attuazione
delle
seguenti procedure.
1) Procedura per la contrattazione aziendale quadriennale di cui
al
Protocollo Governo-Parti Sociali 23.7.93
Gli accordi aziendali stipulati secondo quanto previsto dal
Protocollo
del 23.7.93 hanno durata quadriennale e sono rinnovabili nel
rispetto
del principio dell'autonomia dei cicli negoziali al fine di
evitare
sovrapposizioni con i tempi
di rinnovo del contratto
collettivo
nazionale.
Le richieste di
rinnovo degli accordi
aziendali debbono
essere
presentate in tempo utile per consentire l'apertura delle trattative
due
mesi prima della scadenza degli accordi stessi.
La parte (azienda ovvero r.s.u. e corrispondenti strutture
sindacali
territorialmente competenti firmatarie del
presente CCNL) che
ha
ricevuto la proposta di rinnovo si impegna ad iniziare la
trattativa
entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
La trattativa si sviluppa nei successivi 40 giorni; decorso
inutilmente
tale termine, le Parti attuano le procedure previste dal
Protocollo
CISPEL 20.7.1989, Norme pattizie, punto 3).
Durante i due mesi decorrenti dalla data di presentazione
della
richiesta di rinnovo e per il mese successivo alla scadenza
dell'accordo
e comunque per un periodo complessivamente pari a tre mesi dalla data
di
presentazione della richiesta se successiva ai termini di cui al comma
2
del presente punto 1), le parti non possono assumere
iniziative
unilaterali ne procedere ad azioni dirette.
2) Procedura
per la
contrattazione
aziendale sulle
altre
materie
espressamente rinviate dal CCNL
L'azienda trasmette le documentazioni, i dati, le notizie alla r.s.u.
e
fissa un incontro da effettuarsi non prima di 7 e non oltre 15
giorni
dalla data di trasmissione.
La trattiva si sviluppa nei successivi 15 giorni, concludendosi
comunque
entro 30 giorni dall'inizio della procedura.
Fermo restando i termini sopra previsti, la procedura può
essere
attivata anche su richiesta della r.s.u..
Decorso tale termine senza pervenire ad un accordo ed esperite
eventuali
procedure di conciliazione convenute tra le parti presso
livelli
regionali superiori e/o sedi istituzionali, le parti stesse
debbono
ritenersi libere di assumere le iniziative più opportune,
nell'ambito
delle proprie competenze e responsabilità per l'esercizio dei
rispettivi
ruoli.
d) Verifica
Ove, nello svolgimento
sorgano
della contrattazione
di secondo
livello,
dubbi sulla competenza ed ambito negoziale del livello aziendale,
a
richiesta di una delle parti, viene attuata la verifica in sede
nazionale
del competente livello negoziale.
Tale procedura va comunque attuata e conclusa nei tempi previsti
dalla
rispettiva procedura di contrattazione per l'inizio della trattativa.
Art. 3. - Diritti di informazione e consultazione (sostituisce art. 2
CCNL
2.8.91)
Livello Nazionale
a) Gli incontri periodici di informazione e consultazione di cui all'art.
2
del presente CCNL vertono in particolare sui seguenti argomenti:
- ordinamento dei servizi pubblici locali e trasformazioni delle
Aziende
prevista dalla legislazione vigente;
- sviluppo del nuovo sistema di regolamentazione e controllo (Autorità
di
settore, struttura sistemi tariffari);
- politiche industriali ed assetti settoriali con particolare
riferimento
ed ai livelli di investimento;
- legislazione del lavoro;
- mercato del lavoro e politiche formative;
- dinamica del costo del lavoro e differenziali interni ed esterni
al
settore con riguardo agli effetti distorcenti sulla concorrenza;
- norme nazionali ed europee che regolamentano i criteri di sicurezza
degli
impianti e delle reti, per la salvaguardia della integrità fisica
dei
cittadini utenti e dei lavoratori e normativa nazionale ed europea
in
materia di sicurezza e igiene del lavoro e tutela ambientale;
- pari opportunità;
- problematiche relative ai lavoratori portatori di handicap;
- risultanze delle ricerche di settore relative al grado di
soddisfazone
degli utenti.
I predetti argomenti possono essere esaminati anche all'interno di
apposite
Commissioni costituite tra le Parti allo scopo di favorire
ulteriori
approfondimenti sui temi trattati.
b) Osservatorio Nazionale
1. Al fine di migliorare la conoscenza delle rispettive posizioni sui
temi
previsti dal sistema di informazione nazionale, le Parti
convengono
sull'opportunità di
attivare e
sviluppare l'osservatorio
nazionale,
costituito con accordo nazionale del 14 gennaio 1994 con l'obiettivo
di
sopportare le diverse fasi dei processi di trasformazione aziendale.
L' Osservatorio rappresenta la sede per promuovere analisi e ricerche
su
temi congiuntamente definiti i cui risultati costituiscano anche una
base
di riferimento per le valutazioni delle parti nell'elaborazione
delle
proprie linee di politica sindacale e contrattuale.
2. L'Osservatorio ha il compito di verificare la rispondenza
della
normativa contrattuale alle nuove esigenze connesse a nuove
configurazioni
societarie e allo sviluppo di innovazioni tecnologiche, ed in
generale
delle problematiche connesse ai processi di trasformazione delle aziende
ai
sensi della legge n. 142/90 e delle procedure previste dalla legge
n.
428/90.
Riguardo alla formula della S.p.A. debbono essere approfonditi gli
aspetti
relativi alle forme di partecipazione dei dipendenti delle Aziende al
Le Parti concordano sulla necessità di una legislazione di sostegno
allo
sviluppo di un azionariato diffuso tra gli utenti nei servizi a rete
di
pubblica utilità.
L'Osservatorio in aggiunta alle ricerche ed alle analisi sui temi tra
le
Parti concordati può fornire formalmente pareri e proposte sui
temi
rientranti tra quelli previsti per l'informazione-consultazione annuale,
di
cui al precedente punto a).
3. In sede di Osservatorio possono essere promossi a cura delle
Parti
specifici incontri con le Associazioni nazionali dei consumatori, nel
corso
dei quali possono essere esamninate, tra l'altro, le questioni
connesse
alla Carta dei servizi delle Aziende allo scopo di formulare proposte
per
il miglioramento del servizio erogato.
Livello aziendale
Nel comune intento di accrescere la funzionalità dell'azienda e
migliorare
nella sicurezza il servizio a favore dell'utenza, con periodicità annuale
e
con tempificazione coerente con
la preparazione degli strumenti
di
programmazione aziendale, le aziende promuovono la informazione'
della
r.s.u., assistita a sua richiesta dalle corrispondenti strutture
sindacali
territorialmente competenti firmatarie del presente CCNL, sui
seguenti
temi:
- andamento economico e produttivo dell'azienda, con riferimento
alle
prospettive di sviluppo dei servizi e relativa programmazione ed
ai
risultati di gestione; in particolare per il servizio idrico, piani
di
sviluppo previsti dalla legge di riforma del settore;
- volume degli investimenti effettuati e programmi di
investimento;
- programmi di significative ristrutturazioni dell'azienda connesse
ad
acquisizioni e/o scorpori di servizi;
- politiche di decentramento e programmi di appalti di lavori
per
tipologie, durata ed entità; cautele finalizzate al rispetto di
quanto
previsto dalle leggi
vigenti a tutela
dei lavoratori delle
ditte
appaltatrici; dati statistici sull'esistenza e sulle caratteristiche
dei
lavori appaltati;
linee
generali
di
evoluzione
dell'organizzazione
aziendale
e
dell'occupazione, anche con riferimento alle procedure di assunzione;
- dinamica del costo del lavoro, anche con riguardo alle quantità
globali
impegnate nelle politiche retributive aziendali ed al numero dei
lavoratori
da queste interessati;
- indirizzi strategici in tema di formazione ed addestramento, incluse
le
notizie sulla attività formativa realizzata nell'anno precedente;
- situazione del personale maschile e femminile ai sensi dell'art. 9
della
legge 10.4.91 n. 125 in tema di pari opportunità;
- standard dei servizi da assicurare ai cittadini, con riferimento
alla
Carta dei Servizi.
Con riferimento alle strategie ed ai programmi aziendali oggetto
di
informazione che hanno diretta incidenza sull'occupazione e sul
contenuto
delle prestazioni
di lavoro
del personale,
le aziende
proseguono
l'informazione di cui al primo comma in termini dl consultazione
preventiva
della r.s.u., con riguardo alle relative motivazioni ed alle
conseguenze
per i lavoratori, sui seguenti temi:
- programmi di sviluppo occupazionale;
- programmi di mobilità collettiva non temporanea correlati al
complesso
della esigenze e degli obiettivi della gestione aziendale, in
particolare
programmi conseguenti a processi di ristrutturazione dell'azienda,
anche
relativi ad acquisizioni e/o scorpori di servizi o attuazione di
politiche
di decentramento;
- programmi aziendali di appalto di lavori di significativa
rilevanza
economica e/o che abbiano ricadute sull'organizzazione del lavoro e
sui
livelli occupazionali;
- criteri e metodologie di valutazione individuate dall'azienda per
lo
sviluppo professionale e la mobilità;
- programmi formativi collettivi di particolare interesse;
- criteri e metodologie generali delle politiche retributive
aziendali,
aree interessate e previsioni di spesa.
Nell'ambito di tale consultazione si dà corso all'esame a consuntivo
dello
stato di attuazione dei suddetti programmi aziendali dell'anno
trascorso;
in particolare per quanto riguarda le politiche retributive e lo
sviluppo
professionale si dà luogo ad un esame dell'attuazione dei criteri
oggetto
di consultazione preventiva.
In relazione alle caratteristiche dei temi indicati, alla r.s.u. e
alle
strutture sindacali territoriali di cui sopra può essere richiesto
un
impegno alla riservatezza su talune delle notizie e dei dati
comunicati
dall'azienda.
Le procedure su esposte vanno
rinnovate a fronte di
significativi
cambiamenti del programmi aziendali o del verificarsi di fatti che
incidano
in maniera rilevante sull'occupazione o sulla mobilità.
I momenti di rapporto tra le Parti di cui ai commi che precedono
debbono
essere tra
loro raccordati operativamente
e tempificati
attraverso
l'unificazione delle diverse procedure, anche al fine di evitare
la
sommatoria dei relativi tempi.
Per dare caratteristiche di organicità e di efficacia alla
discussione,
nell'ambito delle procedure indicate dal presente articolo va dato
corso,
ove possibile, anche alle diverse procedure eventualmente previste in
altri
articoli contrattuali sulle stesse materie o su materie comunque
connesse,
fermo restando il raccordo dei tempi come sopra individuato.
Salva l'applicazione delle forme e procedure di interlocuzione
sindacale
previste dalla disposizioni di legge vigenti in relazione ai processi
di
trasformazione in società
privata di cui
all'art. 62 del
Decreto
Legislativo n. 29/93, nelle aziende di maggiori dimensioni tali
procedure
possono integrarsi
anche attraverso la
costituzione di
osservatori
aziendali
costituiti
da
rappresentanti
dell'azienda,
r.s.u.
e
corrispondenti strutture sindacali confederali; in tale sede possono
essere
esaminati anche gli aspetti relativi alle forme di partecipazione
dei
dipendenti al capitale sociale e alla Problematiche
dell'azionariato
diffuso degli utenti e cittadini in genere.
Art. 4 - Appalti
In materia di appalti le aziende sono impegnate ad operare
nell'osservanza
di tutte le disposizioni di legge vigenti con particolare riferimento
alla
legge n. 1369 del 23. 10. 1960, alle norme previste in materia di
antimafia
ed ai diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici in materia
di
sicurezza sul lavoro di cui al Decreto Legislativo n. 626/94.
Ferma restando l'attuazione delle procedure di cui al precedente art. 3
e
tenendo presente il principio che di norma alle Aziende compete
svolgere
direttamente le attività che fanno parte del loro continuativo
ciclo
produttivo, il ricorso all'appalto va considerato come fattore
integrativo
rispetto al sistema delle risorse aziendali; fatto salvo quanto
previsto
dal 2° comma della Premessa del Protocollo sul riassetto della
retribuzione
e delle indennità e sulla revisione di istituti contrattuali, esso
si
qualifica quale strumento
di flessibilità e
snellezza operativa
e
gestionale, finalizzato al conseguimento di una più razionale ed
economica
organizzazione, nel pieno rispetto della qualità e sicurezza del
servizio.
I lavori appaltati sono seguiti e controllati da personale
tecnico
dell'azienda di adeguato livello professionale, allo scopo di effettuare
i
controlli di cui all'art. 1662 cod. civ. e di accertare che lo
svolgimento
dei lavori stessi proceda secondo i capitolati, nelle condizioni di
massima
sicurezza stabilite dal contratto ed a regola d'arte.
Le imprese nel ricorrere all'appalto fanno particolare attenzione
al
mantenimento
al
proprio
interno
delle
conoscenze
ed
esperienze
professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie nonché al
rapporto
tra servzio, qualità e costi economici.
L'affidamento di lavori a terzi deve comunque consentire ai
dipendenti
dell'azienda interessati la conoscenza delle tecnologie applicate,
con
particolare riguardo alle attività connesse con l'innovazione tecnologica
e
con l'utilizzo di procedure e strumenti innovativi avanzati.
Ai fini enunciati nei tre commi che precedono assumono
particolare
importanza l'aggiornamento e la formazione professionale a tutti i
livelli,
come previsto dall'art. 20 del presente CCNL.
Art. 5. - Pari opportunità
Le Parti, nel confermare l'adempimento delle disposizioni di cui alla
legge
9.12.1977 n. 903 sulla parità tra uomo e donna, prendono atto
della
disciplina sulle
azioni positive
per la
realizzazione delle
pari
opportunità nel lavoro, introdotta, in armonia con le raccomandazioni
e
risoluzioni comunitarie, dalla legge 10 aprile 1991 n. 125 e degli
obblighi
che essa pone a carico delle aziende associate alla FEDERGASACQUA,
con
particolare riferimento al rapporto biennale sulla situazione
occupazionale
interna di cui all'art. 9 della legge medesima; tale rapporto va
trasmesso
alle r.s.u. nei termini e con le modalità fissate per decreto
ministeriale.
Ferme restando le competenze istituzionali del Comitato nazionale
per
l'attuazione dei principi di parità di trattamento e dei Consiglieri
di
parità nonché la possibilità per le aziende di promuovere le
iniziative
previste dall'art. 2 della legge n. 125/1991, in attuazione di
quanto
previsto dal precedente art. 3, 2° comma del presente CCNL, viene
istituita
una Commissione Nazionale mista sul tema dell'occupazione femminile e
della
realizzazione delle pari opportunità nel settore, che ha il compito
di
promuovere, anche sulla base dei rapporti biennali di cui al
comma
precedente, la rilevazione statistica periodica, a fini conoscitivi,
sulla
situazione nelle aziende del personale femminile nelle diverse posizioni
di
lavoro nonchè il monitoraggio sui relativi percorsi formativi e di
carriera
e sulla eventuale realizzazione nelle aziende di programmi di
azioni
positive.
La Commissione può provvedere anche ad individuare direttamente progetti
di
azioni positive da proporre alle aziende associate: a tal fine
la
Commissione può istituire in via sperimentale a livello
territoriale
(aziendale e/o piuri-aziendale) Commissioni miste decentrate di
pari
opportunità
delegate
alla pubblicizzazione
delle
iniziative
della
Commissione nazionale ed alla promozione concreta di progetti di
azioni
positive da sottoporre alla Commissione Nazionale e/o da presentare
alle
competenti Autorità.
Le aziende sono impegnate a favorire, nelle forme ritenute più
opportune,
il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori sui temi del
lavoro
femminile in azienda e sui programmi di azioni positive in corso o in
fase
di progettazione.
In materia di orario di lavoro, le aziende, nel rispetto delle
vigenti
disposizioni di legge e di contratto, possono accedere, anche con
priorità,
alle richieste di diversificazione e/o flessibilità - anche individuale
di
orario e/o di trasformazione a tempo parziale del rapporto di
lavoro,
presentati dalle lavoratrici per comprovate esigenze familiari.
Nell'ambito delle finalità generali di cui alla legge n. 125/91,
sono
considerate mancanze disciplinarmente rilevanti, sanzionabili in
relazione
alla rispettiva gravità a norma dell'art. 21 del presente CCNL,
i
comportamenti comunque finalizzati per i quali si accerti il contenuto
di
lesione della dignità e libertà personale e sessuale delle lavoratrici
e
dei lavoratori.
Art. 6. - Applicabilità del contratto
Il presente contratto si applica ai rapporti di lavoro dei dipendenti
di
Aziende speciali e Società di capitale di cui all'art. 22, 3° comma
della
legge 142/90, ai Consorzi di cui all'art. 25 della stessa legge nonché
ad
altri Soggetti anche concessionari pure previsti dall'art. 22, 3°
comma
della legge 142/90.
Il settore merceologico in cui operano i soggetti di cui sopra è quello
dei
servizi distribuzione del gas ed in generale dei servizi energetici a
rete,
compresa cogenerazione e teleriscaldamento, di distribuzione dell'acqua
e
gestione integrale del ciclo delle acque (incluse fognature e
depurazione),
di gestione calore.
Sono inoltre compresi tra i soggetti stessi, in quanto iscritti
alla
Federgasacqua, le Aziende, i Consorzi, gli Enti e le Società che
esercitano
servizi vari, con riferimento a servizi diversi da quelli sopra indicati
e
non coincidenti in via esclusiva con i servizi di elettricità,
trasporto,
igiene urbana, centrali del latte, farmacie, servizi annonari,
servizi
funerari.
Il presente Contratto si applica ai lavoratori addetti ai servizi
sopra
elencati, ove dipendenti da soggetti piuriservizio, cioé soggetti di cui
al
comma 1 che gestiscono anche servizi di trasporto, igiene urbana,
centrali
del latte, farmacie, servizi annonari, servizi funerari; presso i
suddetti
soggetti piuriservizio, il presente Contratto si applica inoltre
ai
lavoratori addetti a servizi ed attività comuni ai diversi
settori
aziendali.
Ove siano intervenuti accordi collettivi in tal senso, il
presente
contratto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori
dipendenti
dai suddetti soggetti piuriservizio ed addetti a settori
merceologici
diversi da quelli nei quali il contratto stesso sia già applicabile
ai
sensi dei commi precedenti.
Nel prosieguo del presente Contratto, il termine "azienda" indica tutti
i
soggetti di cui ai commi che precedono, mentre il termine "lavoratore"
o
"dipendente" indica i lavoratori di entrambi i sessi (lavoratori
e/o
lavoratrici).
NOTA A VERBALE
In relazione alla attuale fase di "trasformazione" ai sensi della L.
142/90
di molti soggetti
pubblici che operano nel
settore in cui
trova
applicazione il presente CCNL, le Parti si impegnano a promuovere
ogni
opportuna azione presso le istanze competenti affinché la disciplina
dei
rapporti di lavoro dei diversi soggetti imprenditoriali previsti
dalla
legge 142/90 sia il più possibile omogenea, pervenendo cosa anche
alla
piena armonizzazione delle norme vigenti per i gestori pubblici e
privati
in materia di rapporti di lavoro, di previdenza, di assicurazioni
sociali,
ecc.
Art. 7 - Inscindibilità ed
dei
contratti
incumulabilità del contratto - Successione
Le norme del presente contratto, nelle singole pattuizioni e nel
loro
complesso, sono correlative ed inscindibili e costituiscono un
trattamento
complessivamente non cumulabile nè in totale ne in parte con alcun
altro
trattamento collettivo.
Il presente contratto annulla e
sostituisce, dalla data della
sua
stipulazione, le norme definite ed applicate derivanti dal
precedente
contratto nazionale ovvero dalla contrattazione collettiva aziendale,
ferme
restando le deroghe convenute per i singoli istituti (1).
Le Parti si danno reciprocamente atto che stipulando il presente
contratto
non hanno inteso modificare le condizioni più favorevoli acquisite
dal
lavoratore.
(1) Vedi punto 2 del Protocollo sul riassetto della retribuzione e
delle
indennità e sulla revisione di istituti contrattuali; art. nuovo su
orario
di lavoro punto 3, 6° comma, etc.
Art. 8. - Decorrenza e durata del contratto
In applicazione di quanto disposto dal Protocollo Governo-Parti
Sociali
23.7.93, il presente contratto ha durata quadriennale per la
parte
normativa e biennale per la parte retributiva.
Pertanto, fatte salve le diverse decorrenze specificamente previste per
i
singoli istituti contrattuali e riportate nel comma -successivo,
il
presente contratto decorre dal 1° gennaio 1995 al 31 dicembre 1998 per
la
parte normativa; per la parte economica il primo biennio ha vigore fino
a
tutto il 31 dicembre 1996, mentre il secondo biennio, sempre fatte salve
le
specifiche decorrenze individuate per i singoli istituti, decorrerà dal
1°
gennaio 1997.
I sottoelencati articoli e parte di articoli hanno decorrenza
specifica
dalle seguenti date:
- dal 1° gennaio 1996 art. 16 (Norme per area Quadri), punto 1
(compenso
sostitutivo dello straordinario); punto 5 (indennità di funzione);
- dal 1° marzo 1996 art. 61, lett. b. punto 3 (contributo annuo
per
assistenza sanitaria integrativa).
Il contratto si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne
venga
data disdetta almeno tre mesi prima della sua scadenza dalla
Federgasacqua
o dalle Federazioni dei lavoratori FNLE, FLERICA e UILSP.
In caso di disdetta, il presente contratto resterà in vigore fino a che
non
sia stato sostituito dal successivo contratto nazionale.
CAPITOLO III- COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
Art. 9. - Assunzione del personale
Le assunzioni di nuovo personale sono effettuate in conformità alle
norme
legislative vigenti in materia di collocamento privato nonchè alle
norme
previste nel presente contratto (1).
Ferma restando l'attuazione della procedura di cui al precedente art.
3,
l'azienda provvede a fornire alla r.s.u. comunicazione semestrale
sul
totale delle
assunzioni effettuate
nel periodo,
specificandone
la
tipologia.
L'aspirante all'assunzione deve sottoporsi a visita medica presso un
Ente
pubblico
o
un
Istituto specializzato
di
diritto
pubblico,
per
l'accertamento della sua sana costituzione fisica e dell'idoneità
specifica
al lavoro cui deve essere adibito.
L'assunzione viene comunicata al lavoratore con lettera nella quale
devono
essere specificati:
a) data di inizio del rapporto di lavoro;
b) mansioni che il lavoratore deve svolgere normalmente nonchè il
relativo
inquadramento;
c) trattamento economico iniziale;
d) durata del periodo di prova;
e) zona di lavoro e, quando le esigenze del servizio lo richiedano,
la
località compatibile con le esigenze stesse, dove il lavoratore
deve
fissare la propria residenza.
Qualora per l'assunzione sia richiesto
il diploma di scuola
media
superiore, il lavoratore deve essere inquadrato almeno nel livello
C1,
formazione e lavoro e quanto previsto in materia di
classificazione.
In caso di comprovata e motivata necessità può essere riconosciuta ai
nuovi
assunti
ai quali
si
richiedano particolari
esperienze
lavorative
un'anzianità convenzionale utile ai soli fini retributivi.
Ferma restando
l'autonoma valutazione delle
singole aziende
nonché
l'applicazione delle norme previste dal presente CCNL in materia
di
inquadramento, I'azienda che assume un lavoratore dipendente di
altra
azienda del settore che applica il medesimo contratto collettivo di
lavoro
può attribuirgli un trattamento economico globalmente non inferiore
a
quello dallo stesso goduto nell'azienda di provenienza conservando
comunque
in cifra, allo stesso titolo, gli aumenti periodici di anzianità
già
maturati.
Ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 25, comma 2 della
legge
223/1991, le quote di riserva di cui al medesimo articolo, comma 1,
non
operano per le assunzioni tramite richiesta nominativa di
personale
appartenente alle qualifiche inserite nelle seguenti aree e livelli
di
classificazione ex art. 15 del CCNL: area Q, area A, impiegati di
concetto
di area B e livello C1 dell'area C, nonché personale per il quale
é
richiesta all'atto dell'assunzione una specializzazione.
CHIARIMENTO A VERBALE
Le aziende speciali ed i consorzi ex artt. 22 e 25 legge 142/90
procedono
all'assunzione del personale con le modalità di cui al presente art.
9,
salvo le norme di legge speciale di cui siano eventualmente destinatari
in
modo espresso; ove l'Azienda e/o il Consorzio procedano ad
assunzioni
attraverso la selezione pubblica (2), I'azienda provvede alla diffusione
di
un avviso formale contenente i requisiti di partecipazione e le
notizie
utili per i partecipanti.
Con provvedimento aziendale viene inoltre nominata una Commissione
di
selezione che ha il compito di stabilire, nei termini di cui al
suddetto
avviso, le modalità di svolgimento
della selezione e di
garantire
l'obiettività dei giudizi, di definire le prove d'esame o delegarne
la
realizzazione ad esperti qualificati, di definire la ponderazione
dei
titoli e la valutazione dei requisiti necessari e di provvedere
alla
effettuazione della selezione, direttamente o delegandone
l'esecuzione
(anche parziale) ad esperti esterni, fino alla formazione delle
risultanze
finali ed agli adempimenti connessi.
La Commissione é costituita dal Direttore dell'azienda o da un
dirigente
suo delegato, che la presiede, e da un massimo di due esperti, interni
o
esterni all'azienda, forniti di competenza tecnica specifica in
relazione
ai posti da ricoprire, nonché di esperienza nelle tecniche di selezione
e
valutazione del personale; non possono in nessun caso far parte
della
Commissione gli amministratori dell'azienda e comunque coloro che
ricoprano
cariche politiche ovvero siano rappresentanti sindacali o designati
dalle
organizzazioni sindacali.
Ai componenti la Commissione, ove non dipendenti dell'azienda,
viene
attribuito un compenso nella misura e con le modalità stabilite
con
apposito provvedimento aziendale.
Dopo la formazione della commissione, qualora un componente della
stessa
sia impedito o comunque assente, il Presidente della Commissione
può
disporre la prosecuzione dei lavori, purché sia presente la maggioranza
dei
componenti.
_________________________________________________________________________
__
(1) Per le aziende speciali ed i consorzi vedi chiarimento a
verbale
riportato in calce al presente articolo.
(2) La denominazione "concorso pubblico", utilizzata a proposito
delle
modalità di assunzione da parte di aziende speciali, individua
procedure
del tutto equivalenti alla selezione pubblica di cui al presente
articolo,
che rappresenta un procedimento
di natura convenzionale e
privata,
disciplinato dal presente contratto nell'ambito delle norme generali
in
materia di rapporto di lavoro privato.
Art. 12. - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Le aziende possono assumere lavoratori con rapporto a tempo parziale
ed
anche trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
o
viceversa.
Per rapporto di lavoro a tempo parziale si intende quello che, per
accordo
volontario fra lavoratore ed azienda, viene prestato non
saltuariamente,
per una durata complessiva minore della durata normale del lavoro
stabilita
dal presente contratto.
Il rapporto di lavoro a
tempo parziale può essere realizzato
con
prestazione lavorativa ad orario giornaliero ridotto in tutti i
giorni
lavorativi della settimana (c.d. tempo parziale orizzontale) ovvero
con
prestazione lavorativa su parte della settimana, del mese o in
determinati
periodi nell'arco dell'anno (c.d. tempo parziale verticale).
Le assunzioni dei lavoratori a tempo parziale vengono effettuate secondo
le
stesse regole e procedure previste per i lavoratori a tempo pieno,
tenuto
conto del diritto di precedenza di cui al comma 3-bis dell'art. 5
della
legge 863/1984.
Al lavoratore a tempo parziale spettano la retribuzione, le ferie,
le
mensilità aggiuntive, il premio di produttività ed ogni altro
trattamento
contrattuale in atto per i lavoratori a tempo pieno, in proporzione
alle
ore
di lavoro
effettivamente prestate,
sempre
che ciò
non
sia
obiettivamente incompatibile con la natura del rapporto a tempo parziale.
A) Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e
viceversa.
Le domande
del personale in
servizio, che
intende richiedere
la
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale,
debbono essere inoltrate alle aziende, che valutano le richieste
presentate
sulla base delle seguenti priorità:
1) lavoratori con figli di età inferiore a 3 anni;
2) lavoratori studenti di cui all'art.10 della legge 20 maggio 1970,
n.
300;
3) comprovate motivazioni di carattere personale o familiare.
La concessione del rapporto di lavoro a tempo parziale deve
essere
compatibile con le esigenze del servizio.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può essere ammesso per tutte
le
categorie di lavoratori ad eccezione delle seguenti:
- lavoratori che prestano servizio in turno;
- lavoratori che operano in squadre;
- lavoratori che svolgono funzioni di sovraintendenza o di coordinamento
di
altri lavoratori.
Il rapporto di lavoro a tempo parziale può avere durata illimitata
e
comunque non può essere utilizzato - di norma - per periodi inferiori
a
mesi dodici.
Sono esclusi dal tempo parziale i lavoratori durante il periodo di prova.
Al lavoratore che fruisce del tempo parziale è garantito, al termine
del
periodo concordato, il ritorno a tempo pieno con mansioni equivalenti
a
quelle ricoperte a tempo parziale, alle quali viene assegnato
dall'azienda.
B) Assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo parziale
Le aziende possono dar luogo ad assunzioni di lavoratori con rapporto
di
lavoro a tempo parziale in base alle esigenze di servizio.
Non prima di un triennio compiuto dalla data di assunzione può
essere
presentata da parte del lavoratore interessato domanda intesa a
trasformare
il rapporto a tempo pieno; l' accoglimento della stessa viene
valutato
dall'azienda informata la r.s.u., sulla base delle esigenze di servizio.
C) Trattamento economico e normativo
Gli elementi costitutivi della retribuzione vengono corrisposti in
misura
proporzionale alla durata della prestazione.
Il relativo trattamento
economico è commisurato
alla durata
della
prestazione giornaliera.
Il principio della proporzionalità vale anche per le ferie annuali e per
le
indennità, con esclusione di quelle non rapportate alla durata
della
prestazione.
In particolare per le ferie, i lavoratori a tempo parziale
orizzontale
hanno diritto ad un numero di giorni di ferie pari a quello dei
lavoratori
a tempo pieno; i lavoratori a tempo parziale verticale hanno diritto ad
un
numero di giorni proporzionato alle giornate lavorate nell'anno.
Le corresponsioni ultramensili (tredicesima e quattordicesima
mensilità)
sono erogate pro-rata, in relazione al tempo trascorso a tempo parziale o
a
tempo pieno nel corso dell'anno solare di riferimento.
Per gli aumenti collegati all'anzianità di servizio il periodo trascorso
a
tempo parziale vale per intero ai fini della maturazione del
diritto,
mentre l'aumento viene attribuito in proporzione alla ridotta
prestazione
lavorativa.
L'aumento come sopra proporzionato resta invariato al rientro in
tempo
pieno.
L'anzianità di servizio utile ai fini della progressione di
carriera
riguardante i lavoratori a tempo parziale viene riproporzionata.
Per indennità sostitutiva del preavviso il calcolo è riferito
alla
retribuzione (intera o ridotta) in atto al momento della risoluzione
del
rapporto di lavoro.
Per gli istituti giuridico-normativi non aventi contenuto o
riflesso
economico vale la parità di trattamento rispetto al lavoro a tempo pieno.
Per il trattamento di fine rapporto vale quanto previsto dalla legge
29
maggio 1982, n. 297 .
Per quanto non espressamente
contenuto nella presente normativa
si
applicano in quanto compatibili le norme previste per i lavoratori a
tempo
pieno nonche quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in
materia
di rapporto di lavoro a tempo parziale.
Le Parti concordano di correlare i regolamenti del presente istituto
alle
modifiche
e/o integrazioni,
che
il legislatore
e/o
la
Pubblica
Amministrazione (Enti Previdenziali ecc.) dovessero apportare
all'attuale
normativa.
Classificazione del personale
(sostituisce art. 15 CCNL 2.8.91)
La classificazione del personale si articola in 5 aree, 13 livelli
e
relativi parametri di inquadramento. Vengono inoltre indicati, a titolo
di
esempio, i profili professionali più significativi per livello e area.
1. DEFINIZIONE DI AREA
L'Area, nell'ambito del sistema di classificazione, ha le seguenti
funzioni
e caratteristiche:
1. l'area individua contenuti
professionali omogenei e coerenti
in
relazione ai livelli di funzioni-attività svolte nel contesto del
sistema
organizzativo aziendale, in una prospettiva che tenga conto delle
possibili
modificazioni e dello sviluppo organizzativo dell'Azienda;
2. il personale (operai, impiegati e quadri) viene collocato in
ciascuna
area in funzione del grado-di professionalità espresso;
3. l'area comprende nel proprio interno posizioni professionali omogenee
e
coerenti tra loro, in funzione dei contenuti professionali espressi, e
che
rappresentano gradi crescenti di complessità professionale;
4. a posizioni di
crescente complessità professionale
corrispondono
coerenti livelli di inquadramento;
5. all'interno dell'area, il personale è tenuto, ove necessiti, a
svolgere
temporaneamente anche attività accessorie e complementari alle proprie
(si
intendono anche quelle di livello inferiore o superiore);
6. ogni area è definita da una specifica declaratoria, mentre al
proprio
interno i livelli
di inquadramento sono
definiti con una
propria
declaratoria;
7. all'interno di ciascuna area, il livello cui assegnare il
singolo
lavoratore viene individuato rapportando la professionalità espressa
con
quella indicata dalle declaratorie di esemplificato, riscontrando
il
corrispondente profilo professionale.
2. CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
L'attribuzione del lavoratore all'area avviene attraverso l'analisi
della
mansione svolta, mediante l'identificazione della presenza e del grado
di
importanza dei seguenti fattori:
- ruolo svolto, owero insieme dei compiti e/o delle funzioni esercitate;
- modalità operative, ovvero grado di autonomia e ambito in cui essa
è
esercitata per il raggiungimento dei risultati della mansione;
- responsabilità e finalità della stessa;
- gestione delle informazioni, con particolare riferimento alla
loro
complessità e alle modalità di utilizzo;
- conoscenze teoriche e pratiche richieste nella mansione, profondità
e
ambito di applicazione, modalità di acquisizione.
L'identificazione di specifiche caratteristiche relative alla
mansione
consente l'attribuzione ai diversi livelli dell'area, anche attraverso
il
riscontro, ove risultino esemplificati, con i corrispondenti
profili
professionali.
Per le attivita svolte si fa riferimento alle seguenti definizioni:
ATTIVITA'
Tecnica
- produzione: attività di trasformazione
di
materiali ed energia
- distribuzione: attività di vettoriamento
produzione
fisica
o
di
trattamento
del prodotto dalla
all'utenza
- lavori e manutenzione: attività di manutenzione, ammodernamento e
nuove
installazioni di impianti
- progettazione: attività di progettazione e sviluppo tecnologico.
Amministrativo-gestionale
- amministrazione: attività di trattamento dati ed informazioni a
fini
contabili e gestionali
- personale: attività di gestione, relazioni e sviluppo del
personale
dipendente
- utenza: attività di gestione e sviluppo dell'utenza e di relazioni
con
l'esterno.
Ausiliaria
- logistica: attività di approvvigionamento e gestione materiali
- sistemi elaborazione dati: attività di elaborazione e trasmissione dati
- pianificazione: attività di elaborazione di piani budget ed il
controllo
della loro attuazione.
Servizi
- servizi operativi di supporto alla linea: controllo accessi,
fattorini,
infermieri, autisti, protocollo.
3. DECLARATORIE E PROFILI
AREA QUADRI
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento, controllo ed integrazione
di
uno o più settori aziendali diversificati e/o funzioni
professionali
altamente specialistiche e notevolmente complesse, strettamente
connesse
agli obiettivi dell'Azienda;
- opera
con specifica
autonomia ed
assunzione di
responsabilità,
contribuendo
con soluzioni
migliorative o
innovative
all'andamento
dell'attività aziendale, in linea con gli obiettivi e gli
indirizzi
generali di impresa;
- ha responsabilità sul raggiungimento degli obiettivi assegnati e,
in
generale, sul contributo al conseguimento dei risultati globali di
impresa;
- in particolare sui risultati di gestione, ottimizzazione ed
integrazione
delle risorse tecniche, economiche ed organizzative, su gestione e
sviluppo
delle risorse umane, ove affidate, e/o sui risultati professionali;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per
il
proprio settore, integrandole ed elaborandole con modalità innovative
in
funzione degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono conoscenze teoriche
e professionali di alto
livello,
corrispondenti di norma alla laurea e conoscenze pratiche dei processi
e
delle metodologie, acquisite con significativa esperienza in una o
più
attività che caratterizzano almeno una parte importante di
un'intera
funzione aziendale.
I Quadri costituiscono una fascia intermedia avente un ruolo di
raccordo
tra la struttura dirigenziale sovrastante ed il restante personale.
L'area prevede due livelli di inquadramento, denominati Q e QS
L'ulteriore livello QS potrà essere riconosciuto di caratteristiche
quali:
- pluralità dei servizi gestiti;
- rilevante ampiezza del territorio servito e significativa presenza
sullo
stesso;
- complessità ed
articolazione delle strutture tecnicoorganizzative
gestite;
- ampiezza e complessità delle funzioni affidate e rilevante
importanza
delle stesse ai fini degli obiettivi Aziendali.
AREA A
Vi appartiene il personale che:
- svolge funzioni direttive, di coordinamento e controllo di
unità
organizzative tecniche e/o
amministrative e/o funzioni
professionali
specialistiche e complesse;
- opera con autonomia di iniziativa sulle variabili e/o innovazioni
da
introdurre nel processo di lavoro, anche non in conformità a procedure
e
metodi standard, nel quadro di obiettivi definiti;
- ha responsabilità sui risultati tecnici, amministrativi e
gestionali
delle funzioni presidiate, nonché sulle risorse umane, ove affidate;
- gestisce informazioni complesse, anche da identificare, rilevanti per
la
propria unità organizzativa, interpretandole ed elaborandole in
funzione
degli obiettivi da raggiungere.
Si richiedono approfondite conoscenze teoriche, corrispondenti laurea
o
almeno al diploma e acquisite e conoscenze pratiche acquisite con
specifica
formazione e relative a processi e sistemi di lavoro.
L'area prevede 3 livelli di inquadramento
Al, A2 e A3, che
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO A1
Vi appartiene:
il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative ampie
o
di notevole importanza, in relazione alla struttura e agli obiettivi
di
sviluppo aziendali o il personale che svolge funzioni professionali,
con
competenza su tutti i processi correlati alla specializzazione.
Esempi di profili
Responsabile di Area Gestionale-Specialistica
Lavoratore che, operando in area gestionale o specialistica, coordina
e
sovraintende le attività svolte dal personale, di cui segue la formazione
e
lo
sviluppo, nel
proprio settore
di appartenenza,
garantendo
il
conseguimento degli obiettivi in linea con le direttive aziendali.
Assicura
il rispetto di normative, contratti e regolamenti vigenti, la loro
corretta
interpretazione ed
applicazione, nonché
l'adozione dei
procedimenti
necessari,
garantendone
l'integrazione con
le
strutture
aziendali
interessate.
Responsabile di Area Tecnica
Lavoratore che coordina e sovraintende ad attività di esercizio
e/o
manutenzione e/o produzione, curando la formazione e lo sviluppo
del
personale addetto. Assicura
l'ottimizzazione nella realizzazione
dei
programmi e il conseguimento degli obiettivi in linea con le
direttive
aziendali, nel rispetto delle normative vigenti, anche attraverso
lo
sviluppo di studi e soluzioni innovative.
Responsabile Laboratorio Chimico
Lavoratore responsabile della conduzione del laboratorio, di cui coordina
i
processi di analisi chimica, batteriologica e strumentale.
Sovraintende
alle attività svolte dal personale, di cui segue la formazione e
lo
sviluppo, alla scelta delle metodologie di analisi nonché alla verifica
dei
risultati, garantendo il rispetto delle normative vigenti.
Responsabile di progettazione
Lavoratore
che svolge
attività
inerenti all'elaborazione
ed
alla
ottimizzazione di progetti tecnico - economici relativi ad
ampliamenti,
potenziamenti e manutenzione straordinaria
di impianti e/o reti
di
distribuzione, predisponendo altresì i budgets degli investimenti annuali
e
poliennali e controllandone gli andamenti
Responsabile Sistema Informatico
Lavoratore che coordina e sovraintende alle attività di analisi, sviluppo
e
manutenzione del software, nonché di realizzazione dei relativi
programmi,
ed assicura il funzionamento ottimale del sistema informatico, in linea
con
gli obiettivi aziendali. Elabora proposte di investimento per
nuovi
servizi.
Responsabile area tecnica (es.: potabilizzazione/depurazione)
Lavoratore che coordina e sovrintende alle attività di conduzione
e
manutenzione degli impianti di trattamento del acque destinate ad
uso
potabile ovvero depurazione acque reflue, curando la formazione e
lo
sviluppo del personale addetto. Assicura l'organizzazione e/o
l'istituzione
delle attività necessarie al mantenimento degli impianti al massimo
della
potenzialità quali-quantitativa ed il conseguimento degli obiettivi
in
linea con le direttive aziendali, nel rispetto delle norme vigenti
in
materia di potabilizzazione ovvero di depurazione delle acque.
LIVELLO A2
Vi appartiene:
il personale che svolge funzioni direttive di unità organizzative
di
particolare importanza in relazione alla struttura aziendale e/o
il
personale che svolge funzioni professionali caratterizzate da
significativo
contenuto specialistico.
Esempi di profili
Responsabile di Area Amministrativa Finanziaria
Lavoratore che, operando in area amministrativo/finanziaria, coordina
e
sovraintende alle attività svolte dal personale, di cui cura formazione
e
sviluppo,
nel
proprio
settore
di
appartenenza,
garantendone
l'ottimizzazione in rapporto agli obiettivi aziendali. Assicura il
rispetto
delle normative
vigenti, l'adozione
e la
procedimenti,
garantendo
l'integrazione con le strutture aziendali interessate.
Responsabile Utenza
Lavoratore che coordina e sovraintende, curandone formazione e sviluppo,
al
personale addetto alle attività connesse al processo di
fatturazione
all'utenza, di rilevazione
dei consumi, di
stipula dei
contratti,
informazioni, reclami, verifica e riscontro degli incassi e
conseguente
recupero crediti. Cura reports periodici e predispone analisi e dati
per
studi tariffari e di mercato.
Responsabile Comunicazione Aziendale
Lavoratore che definisce il piano della comunicazione aziendale
verso
l'esterno, ricercando e attivando gli strumenti, i mezzi e le modalità
di
comunicazione più adeguati e rispondenti alle necessità aziendali.
Responsabile Studi di Mercato e Tariffari
Lavoratore che assicura l'elaborazione di informazioni e dati su
situazioni
e tendenze di mercato, necessari per la definizione del piano vendite e
per
l'elaborazione delle previsioni e dei piani commerciali, di cui
analizza
andamenti periodici e risultati globali.
Assicura altresì la preparazione dei dati per la definizione dei prezzi
e
delle tariffe dei servizi erogati.
Progettista di Sistemi Impiantistici
Lavoratore che svolge attività di studio e progettazione, nonché
di
pianificazione e coordinamento, necessarie al conseguimento di
soluzioni
integrate per impianti anche di rilevante complessità, in collegamento
con
altre funzioni interne o esterne all'Azienda.
Responsabile Controllo di Gestione
Lavoratore che coordina la redazione di programmi pluriennali e
budgets
annuali verificandone la coerenza
con le direttive impartite
dalla
Direzione ed assicura l'analisi ed il controllo periodico
dell'andamento
gestionale, avvalendosi delle opportune tecniche contabili e metodologie
di
analisi.
Responsabile Direzione Lavori
Lavoratore che assicura il coordinamento e la guida delle attività
relative
al controllo del rispetto delle norme di capitolato speciale,
alla
progettazione delle varianti in corso di opera, alla tenuta dei
libri
obbligatori di D.L., nonché alla contabilità dei lavori, alla revisione
dei
prezzi e, in rapporto con le competenti funzioni amministrative
aziendali,
alle liquidazioni finali.
Responsabile sistema operativo e hardware
Lavoratore che assicura la corretta gestione delle attività di un
centro
elaborazione dati di rilevante complessità, nonche dei relativi sistemi
e
sottosistemi
operativi, verificandone
la rispondenza
alle
esigenze
aziendali e pianifica e coordina le attività necessarie per la
manutenzione
dell'hardware e la gestione degli impianti ausiliari del centro.
LIVELLO A3
Vi appartiene:
il personale che
svolge funzioni direttive
di unità
organizzative
importanti in relazione alla struttura aziendale e/o il personale
che
svolge funzioni professionali, caratterizzate da contenuto specialistico
Esempi di profili
Assistente Direzione Lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione straordinaria e/o
di
esercizio e/o di costruzione impianti, con la responsabilità della
tenuta
dei libri
obbligatori di
cantiere, dell'effettuazione
dei
lavori,
assicurando la rispondenza alle esigenze aziendali ed il controllo
dei
lavori svolti da terzi, con particolare riferimento al rispetto
del
capitolato speciale e/o
del progetto esecutivo.
Partecipa (ad
es.
collaborando con l'Ufficio Tecnico, con il Direttore dei lavori, ecc.)
alla
progettazione delle varianti, alla relativa revisione prezzi e, in
rapporto
con le competenti funzioni amministrative aziendali, alle
liquidazioni
finali.
Responsabile Promozione
Lavoratore che definisce i piani di comunicazione di prodotto in
coerenza
con l'immagine aziendale e coordina le attività a carattere
promozionale,
fornendo strumenti per l'incentivazione delle vendite.
Analista E. D. P.
Lavoratore che svolge
attività di analisi
e progettazione per
la
realizzazione e/o il mantenimento di programmi applicativi, nonché
attività
necessarie per la realizzazione di programmi e per le prove del
sistema
progettato o parte di esso.
Sistemista hardware
Lavoratore che sovraintende alle attività di installazione e
mantenimento
dei sistemi operativi e controlla la rispondenza dell'hardware
alle
esigenze aziendali, ricercandone l'ottimizzazione; propone la scelta
di
nuove tecnologie e cura la manutenzione di quelle esistenti.
Responsabile sicurezza e igiene del lavoro
Lavoratore che assicura le attività di studio e l'elaborazione di
proposte
in materia di sicurezza e igiene del lavoro; assistendo la Direzione
nei
rapporti con gli enti preposti, controlla il corretto svolgimento
degli
adempimenti previsti dalla normativa in materia di antincendio,
collaudi,
visite periodiche, etc.; promuove la formazione e l'informazione
del
personale nonché la scelta e
l'uso dei mezzi e/o attrezzature
di
prevenzione necessarie, in collaborazione con le altre unità aziendali.
AREA B
Vi appartiene il personale che:
svolge
attività
di elevato
contenuto
professionale
tecniche
e/o
amministrative, specialistiche e/o di coordinamento;
opera con autonomia nell'esecuzione
delle attività assegnate e
con
discrezionalità definita nell'adattamento delle procedure e dei
processi
relativi alla propria attività;
ha responsabilità sui risultati quali-quantitativi delle attività svolte
o
coordinate e in particolare sui risultati della discrezionalità
esercitata;
si avvale di
informazioni differenziate e
complesse, che
gestisce
nell'ambito della propria discrezionalità.
Si richiedono conoscenze teoriche
derivanti da istruzione di
grado
superiore e/o conseguite con approfondita esperienza e formazione
e
conoscenze pratiche di elevata specializzazione professionale relative
a
tecniche, tecnologie e processi operativi.
L'area prevede tre livelli di inquadramento B1, B2 e B3, che
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO B1
Vi appartiene il personale che:
svolge attività di elevato contenuto professionale, caratterizzata
da
guida, coordinamento e controllo di gruppi di lavoratori e/o attività
di
alto contenuto specialistico, che richiede l'ausilio di tecnologie
avanzate
ed innovative
Esempi di profili
Assistente Lavori
Lavoratore che segue i lavori di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria
e/o di esercizio, con la responsabilità della tenuta dei libri
obbligatori
di cantiere, dell'effettuazione del computo metrico, dell'effettuazione
dei
lavori, gestendo le risorse affidate ed il controllo dei lavori svolti
da
terzi, con particolare riferimento al rispetto del capitolato
speciale.
Segue operativamente la gestione delle varianti e la relativa
contabilità.
Esperto Analisi Chimiche
Lavoratore
che
opera
in
strutture
di
laboratorio,
provvedendo
all'esecuzione di analisi chimiche e batteriologiche, con l'utilizzo
di
apparecchiatura anche ad elevata tecnologia;
individua le metodologie analitiche da utilizzare; effettua il
controllo
sulla preparazione delle analisi e ne verifica i risultati.
Esperto Gestione e/o Amministraziobe del Personale
Lavoratore che, operando in
area gestionale e/o amministrativa
del
personale, cura le attività che garantiscono il rispetto delle procedure
e
delle normative di legge e contrattuali, gli adempimenti contributivi
e
fiscali e la gestione e/o amministrazione del personale, anche
coordinando
l'attivita di altri lavoratori.
Esperto Controllo di Gestione
Lavoratore che svolge attività di raccolta, elaborazione ed analisi
dei
dati e rilevazione degli spostamenti al fine di pervenire a
situazioni
consuntive sull'andamento dei fatti della gestione economica e
finanziaria
e di predisporre documenti quali il budget, il piano programma, ecc.
Esperto Amministrativo e Finanziario
Lavoratore che opera in area amministrativo / contabile /
finanziaria,
anche coordinando altri lavoratori. Cura le attività che garantiscono
il
soddisfacimento degli adempimenti di legge e contrattuali. Predispone
la
raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati per la redazione di
documenti
quali bilanci, situazioni contabili e/o finanziarie, ecc.
LIVELLO B2
Vi appartiene il personale che:
svolge attività specialistiche e di sovraintendenza e/o di coordinamento
di
gruppi di lavoratori, che sono di particolare complessità e importanza
in
relazione all'unità organizzativa o all'impianto.
Esempi di profili
Coordinatore di Squadre Operative Polivalenti
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori sulla rete
che,
potendo anche operare in squadra, coordina e controlla più
squadre
polivalenti operanti su rete. Ha inoltre facoltà di disporre, entro
le
procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera
anche
esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni di emergenza e/o
di
rilevante importanza
Coordinatore di Squadre Polivalenti di Manutenzione
Lavoratore altamente specializzato su tutti i lavori di
manutenzione
impianti e/o in officina che, potendo anche operare in squadra, coordina
e
controlla più squadre polivalenti operanti sulla manutenzione
(meccanica,
saldature, macchine utensili, etc.). Ha inoltre facoltà di disporre,
entro
le procedure stabilite, interventi di lavoratori e mezzi d'opera
anche
esterni, effettuandone il controllo anche in situazioni d'emergenza e/o
di
rilevante importanza.
Strumentista Elettronico
Lavoratore che provvede alla realizzazione e al cablaggio di
componenti
elettronici, alla manutenzione e al montaggio della strumentazione,
inclusi
messa a punto, messa in opera, ecc.
Assistente Tecnico Impianti
Lavoratore che, nell'ambito della gestione e sviluppo di impianti e/o
reti,
ha la sovraintendenza ed il coordinamento del personale addetto
alla
conduzione e/o alla manutenzione, rilevando ed analizzando i
parametri
caratteristici di funzionamento e disponendo le manovre e gli
interventi
necessari al mantenimento o ripristino delle condizioni ottimali di
regime.
Fornisce altresì indicazioni circa le soluzioni tecniche da adottarsi
per
il miglioramento delle condizioni di esercizio.
Tecnico addetto Sicurezza e Igiene del Lavoro
Lavoratore che svolge attività di raccolta dati e informazione per
la
sicurezza ed igiene del lavoro, segnalando i problemi esistenti; cura
la
programmazione delle attività in materia di antincendio e collaudi
e
provvede al soddisfacimento delle incombenze previste dalla
normativa
vigente ed all'adempimento degli obblighi aziendali.
Sportellista polivalente esperto
Lavoratore che, coordinando altri addetti di sportello, provvede
alla
gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza,
effettuando
attività di stipulazione di contratti di fornitura, disdetta,
rimozione,
cambio e spostamento di misuratori e modifica di impianto. Provvede
alla
rilevazione dei dati e fornisce informazioni concernenti consumi,
tariffe,
bollette e contratti.
Programmatore SR
Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi
applicativi
relativi a tutte
le procedure aziendali
e predispone la
relativa
documentazione.
Esperto Amministrativo
Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede
alla
gestione dei fatti inerenti all'unità di appartenenza, al
soddisfacimento
degli adempimenti normativi, nonché alla raccolta ed elaborazione dei
dati
per la definizione delle situazioni aziendali e per la
predisposizione
della relativa documentazione, anche coordinando altri lavoratori.
Preventivista/Progettista
Lavoratore che svolge attività di progettazione / preventivazione,
di
massima e/o esecutiva, inclusa eventualmente la contabilità dei lavori,
per
opere di estendimento, potenziamento, risanamento e modifica di reti
di
distribuzione
anche
finalizzati
ad
interventi
di
allacciamento
particolarmente complessi.
Responsabile Sala Macchine o Capo Operatore
Lavoratore che provvede al funzionamento del sistema operativo
alla
gestione dei programmi applicativi, coordinando l'attività degli
operatori.
Sovraintende
la gestione
di materiali
e attrezzature
del
centro
elaborazione dati.
e
LIVELLO B3
Vi appartiene il personale che:
svolge
attivata
operative
e/o
e/o
coordinamento di altri lavoratori.
specialistiche
sovraintendenza
Esempi di profili
Capo Squadra Operativa Polivalente Rete
Lavoratore specializzato su tutti i lavori sulla rete, che opera
in
squadra, con compiti di coordinamento
e controllo della stessa
o,
limitatamente a particolari situazioni organizzative, di più squadre e
che,
entro le procedure stabilite e in situazioni di emergenza, ha facoltà
di
disporre interventi di lavoratori e mezzi d'opera.
Capo Squadra Polivalente di Manutenzione
Lavoratore specializzato su tutti i lavori di manutenzione impianti
e/o
officina, che opera in squadra, con compiti di coordinamento e
controllo
della stessa o, limitatamente a particolari situazioni organizzative,
di
più squadre ed assicura l'esecuzione di lavori di meccanica,
saldatura,
macchine utensili, etc.; entro le procedure stabilite e in situazioni
di
emergenza ha facoltà di disporre interventi di lavoratori e mezzi
d'opera.
Specialista di Officina o Laboratorio Tecnologico
Lavoratore che, su disegno o specifiche tecniche di massima, esegue
e/o
coordina lavorazioni altamente specializzate e complesse di
carpenteria,
assemblaggio o costruzione e/o riparazione di pezzi meccanici speciali
e/o
di componenti elettronici.
Sportellista polivalente
Lavoratore che svolge attività di stipulazione dei contratti di
fornitura,
disdetta, rimozione, cambio e
spostamento di misuratori e
modifica
impianti, fornisce inoltre tutte le informazioni necessarie
all'utenza
relative ai consumi, contratti, tariffe e bollette, verificando i
relativi
reclami.
Approvvigionatore
Lavoratore che provvede a tenere i contatti operativi con i fornitori
e,
previa richiesta ed acquisizione dei competenti pareri tecnici,
istruisce
le pratiche attinenti alla selezione dei fornitori ed alle procedure per
le
gare di appalto.
Specialista amministrativo
Lavoratore che, operando in area amministrativo-gestionale, provvede
al
soddisfacimento
degli
adempimenti
normativi
per
la
gestione
amministrativo-contabile e/o finanziaria.
AREA C
Vi appartiene il personale che:
- svolge attività specialistiche, tecniche e/o amministrative
oppure
attività ausiliarie complesse o differenziate, anche con l'ausilio di
altri
lavoratori;
- opera con autonomia nell'esecuzione di procedure, con elementi
di
variabilità nella realizzazione;
- é responsabile
dei risultati operativi
delle attivita svolte
o
coordinate;
- scambia informazioni differenziate e le utilizza per lo svolgimento
della
propria attività.
Si richiedono conoscenze teoriche specifiche o di mestiere e
conoscenze
pratiche inerenti tecniche, tecnologie e processi operativi, acquisite
con
esperienza, addestramento e formazione specialistica.
L'area prevede tre livelli di inquadramento Ci, C2 e C3, che
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO C1
Vi appartiene il personale che svolge lavori specialistici che
richiedono
conoscenze e capacita acquisibili
con addestramento professionale
e
consolidata esperienza, o - in fase di inserimento - con la scuola
media
superiore, anche coordinando altri lavoratori.
Esempi di profili
Operatore Specialista di squadra/rete
Lavoratore che svolge operazioni e lavori specialistici sulla
rete,
operando singolarmente o in squadra e che svolge, anche in
particolari
situazioni organizzative, compiti di coordinamento del personale
della
squadra.
Operatore Specialista di Manutenzione
Lavoratore che
svolge operazioni
e lavori
specialistici,
operando
singolarmente o in squadra di manutenzione impianti e/o in officina e
che,
anche in particolari situazioni organizzative, coordina il personale
della
stessa.
Tecnico Specialista di Laboratorio
Lavoratore
che opera
in strutture
di laboratorio,
predispone
la
preparazione e lo svolgimento delle analisi chimiche e batteriologiche
ed
esegue le stesse, anche utilizzando apparecchiature tecnicamente
complesse.
Addetto Amministrativo/Commerciale
Lavoratore che, nell'unità di appartenenza,
della
svolge
nel
rispetto
normativa vigente le attività concettuali e gli adempimenti per la
gestione
dei fatti amministrativi e/o commerciali, curando il controllo
la
registrazione della relativa documentazione.
e
Tecnico Specialista Cad/Cam
Lavoratore che provvede all'elaborazione grafica di elementi
progettuali
e/o cartografici sulla base delle indicazioni generali ricevute,
anche
avvalendosi di opportuni strumenti tecnici e/o informatici.
Operatore Telecontrollo
Lavoratore che opera, anche in turno, in centri di telecontrollo,
con
compiti di sorveglianza e controllo del segnalando le anomalie
particolari
ed effettuando dal centro gli interventi di regolazione necessari
al
mantenimento o ripristino delle corrette condizioni di esercizio
di
impianti e/o reti.
Operatore Calore
Lavoratore che opera su centrali di produzione calore, curandone
la
conduzione e la manutenzione
ordinaria, seguendo gli interventi
di
manutenzione straordinaria e sovraintendendo alle attività di
rifornimento.
E' in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti normative.
Operatore CED
Lavoratore che provvede al funzionamento dell'elaboratore centrale,
al
controllo del sistema operativo e dei relativi output, effettuando anche
le
operazioni ausiliarie connesse.
Programmatore JR
Lavoratore che esegue la stesura e le prove di programmi
applicativi
relativi ad ambiti definiti e predispone la relativa documentazione.
Addetto Tecnico - Amministrativo Progetti e Lavori
Lavoratore che effettua i rilievi per la definizione dei progetti
esecutivi
e per l'aggiornamento del sistema cartografico e/o esegue le
pratiche
amministrative
per la
realizzazione
dei lavori;
effettua
altresì
rilevazioni di dati per la tenuta dei libri obbligatori di cantiere,
nonché
per le elaborazioni statistiche/contabili/ecc. sui lavori.
LIVELLO C2
Vi appartiene il personale che:
svolge lavori esecutivi, tipici della propria specialità di mestiere,
con
conoscenze
e capacità
acquisibili
con significativa
esperienza
e
addestramento professionale.
Esempi di profili
Operatore Specializzato di Squadra/Rete
Lavoratore che opera singolarmente o nella squadra addetta ai lavori
sulla
rete, in grado di eseguire, in forma autonoma e con specialità di
mestiere,
le diverse operazioni connesse ad allacciamenti, posa di condotte
stradali,
saldature, opere meccaniche o murarie.
Operatore Specializzato di Manutenzione
Lavoratore
che opera
singolarmente o
nella squadra
addetta
alla
manutenzione di impianti e/o in officina, in grado di eseguire in
forma
autonoma e con specialità di mestiere, i lavori di meccanica e/o
saldatura
e/o macchine utensili e/o elettrici o elettronici.
Operatore Cerca Fughe
Lavoratore che esegue la ricerca di fughe ed il controllo sistematico
della
rete sulla base di procedure definite e con il supporto di
apposite
apparecchiature elettroniche, delle quali cura la preparazione.
Tecnico Cad/Cam
Lavoratore che esegue lavori di trasposizione grafica o modifiche
di
disegni sulla base di documenti già esistenti e di istruzioni,
anche
avvalendosi di adeguata strumentazione; provvede altresì
all'archiviazione
del materiale cartografico e all'integrazione con altre unità aziendali.
Addetto Commerciale/Utenze
Lavoratore che svolge attività di predisposizione, controllo e
rettifica
della documentazione aziendale relativa ai rapporti con l'utenza,
quali
bollette, statistiche consumi, tariffe e reclami.
Operatore Specializzato di Conduzione Impianti
Lavoratore che opera su impianti ed effettua, sulla base di parametri
di
funzionamento definiti, la sorveglianza dell'impianto ed il controllo
del
processo, segnalando al superiore le anomalie riscontrate ed
effettuando
gli interventi standard di
regolazione e manutenzione necessari
al
mantenimento o ripristino delle normali condizioni di esercizio.
Operatore Specializzato di Laboratorio
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio, con compiti di verifica
e
controllo
delle attrezzature
e dei
materiali di
laboratorio,
di
preparazione e svolgimento delle
analisi chimiche e
batteriologiche
standard.
Operatore di segreteria
Lavoratore addetto ad attività di supporto per appartenenza che organizza
e
svolge i vari segreteria, utilizzando allo scopo anche trattamento testi
ed
informatici.
Operatore Sicurezza
Lavoratore che, in base ai programmi stabiliti, effettua i controlli
sullo
stato di funzionamento dei dispositivi di sicurezza, delle
attrezzature
anti-incendio e di messa a terra, delle dotazioni antinfortunistiche.
LIVELLO C3
Vi appartiene il personale che:
svolge lavori esecutivi nell'ambito di schemi predisposti, con conoscenze
e
capacità acquisibili con esperienza e addestramento professionale.
Esempi di profili
Operatore di Squadra/Rete
Lavoratore che opera nella squadra addetta ai lavori sulla rete,
eseguendo
le diverse operazioni ed i lavori relativi ad allacciamenti,
di
condotte, saldature, opere meccaniche o murarie.
Operatore di Manutenzione
Lavoratore che esegue le diverse
manutenzione
operazioni ed
i lavori di
posa
ordinaria
e/o
reti.
e interventi di
modifica su parti
o componenti di impianti
Operatore di Magazzino
Lavoratore addetto
alla movimentazione,
alla sistemazione
ea
alla
distribuzione dei materiali (incluse le relative registrazioni), anche
con
l'utilizzo di mezzi meccanici.
Addetto Amministrativo/di Segreteria
Lavoratore che svolge compiti relativi ad un segmento
dell'attività
dell'area di appartenenza, effettuando le operazioni necessarie ai
fini
della registrazione e del controllo dei documenti aziendali e/o attività
di
supporto e di segreteria (stenografia, trattamento testi,
ricevimento,
smistamento ed archiviazione di documentazione, rilevazione
presenze,
corrispondenza), utilizzando allo scopo anche sistemi informatici.
Addetto Vigilanza
Lavoratore che effettua la sorveglianza sui beni dell'azienda,
operando
prevalentemente presso ingressi o portinerie per il controllo e
la
registrazione di materiali, automezzi e persone in entrata e in
uscita;
svolge inoltre servizio
di vigilanza all'interno
e all'esterno
di
fabbricati e insediamenti industriali; riceve e assiste visitatori o
terzi.
AREA D
Vi appartiene il personale che:
- svolge lavori esecutivi d'ordine o tecnico manuali,
attività
ausiliarie semplici;
- applica istruzioni prassi definite;
- ha responsabilità sulla correttezza delle operazioni
delle
procedure applicate;
- scambia informazioni standardizzate di tipo operativo.
oppure
svolte
e
Si richiedono conoscenze teoriche di base e conoscenze pratiche relative
a
procedure - standardizzate e prassi ricorrenti.
L' Area prevede due
livelli di inquadramento D1
e D2, che
sono
specificamente caratterizzati dai seguenti elementi.
LIVELLO D1
Vi appartiene il personale che svolge lavori esecutivi d'ordine e/o
di
carattere tecnico manuale relativa al mestiere, che richiedono conoscenze
e
capacità acquisibili attraverso addestramento professionale e/o
tirocinio.
Esempi di profili.
Aiutante di Squadra(2)
Lavoratore che, operando nella squadra addetta ai lavori sulla rete,
esegue
operazioni elementari ed interventi manuali complementari,
coadiuvando
nell'esecuzione di allacciamenti, posa in condotte stradali etc.
ed
effettuando le operazione accessorie.
___________________
(2) vedi nota sub Livello D2, Aiutante generico
Aiutante Conduzione Impianti
Lavoratore che
esegue operazioni
elementari ed
interventi
manuali
complementari, coadiuvando l'operatore di conduzione impianti.
Aiutante di manutenzione
Lavoratore che
esegue operazioni
elementari ed
interventi
manuali
complementari, coadiuvando l'operatore di manutenzione.
Addetto Amministrativo D'Ordine
Lavoratore che svolge nel
settore di appartenenza lavori
esecutivi
d'ordine, quali
trattamento testi, smistamento
ed archiviazione
di
documentazione e corrispondenza, riproduzione di documenti, ecc.
Letturista
Lavoratore che svolge attività di rilievo dei consumi dei contatori e
di
segnalazione di eventuali anomalie (es.: fughe) riscontrate o
evidenziate
dall'utenza.
Aiutante di Laboratorio
Lavoratore che opera in strutture di laboratorio coadiuvando gli
altri
addetti nella preparazione delle analisi chimiche e batteriologiche
e
prowedendo al prelievo di campioni ed alla pulizia della strumentazione
e
delle vetrerie di laboratorio.
Fattorino/Usciere
Lavoratore che provvede allo
smistamento ed inoltro
corrispondenza,
documenti e plichi in arrivo ed in partenza, al ricevimento dei
visitatori.
Centralinista
Lavoratore che svolge i servizi di smistamento delle varie
comunicazioni
telefoniche, nonché altri servizi quali registrazione chiamate e simili.
LIVELLO D2
Vi appartiene
attività
ausiliarie
il
personale che
svolge
semplici
operazioni
o
Aiutante Generico (3)
Lavoratore che svolge attività complementari e/o ausiliarie (es.
pulizia)
e/o di fatica.
____________________________
(3) I lavoratori che operano in gruppi di lavoro, di permanenza nel
livello
D2, vengono inquadrati nel livello D1, pur continuando a svolgere
anche
mansioni proprie del livello D2. I lavoratori che operano in
squadra
all'atto dell'assunzione vengono inquadrati nel livello D2;
l'inquadramento
nel livello D1 avviene dopo sei mesi di permanenza nel livello D2.
NOTA A VERBALE
Le
Parti, nel
ribadire
la funzione
esemplificativa
dei
profili
professionali individuati nel presente articolo, si danno atto che
tali
profili - salvo casi esplicitamente previsti - debbono ritenersi riferiti
a
tutti i servizi tecnologici gestiti dalle aziende, secondo quanto
previsto
dall'art. 6 del presente contratto.
Le Parti dichiarano che le modifiche introdotte nel presente articolo
non
interferiscono con le modalità di organizzazione del lavoro in atto.
Roma, 9 marzo 1995
ART. 16 - NORME PER AREA QUADRI
1. ORARIO Dl LAVORO
In relazione alla loro collocazione nel contesto organizzativo aziendale
ed
al carattere delle funzioni direttive espletate, che non consentono
una
prefissione di parametri temporali per lo svolgimento delle
prestazioni
lavorative, visto anche il R.D.L. 15 marzo 1923 n. 692, convertito in
legge
17 aprile 1925 n. 473, i quadri non sono soggetti all'applicazione
di
rigide normative sull'orario di lavoro ed alla conseguente disciplina
sul
lavoro straordinario prevista dal vigente CCNL.
In presenza di maggiori prestazioni effettivamente svolte nel
corso
dell'anno o nel periodo di riferimento, di effettivo impegno lavorativo
in
giornate festive e/o in orari particolari le aziende riconoscono ai
quadri,
con provvedimento motivato,
una somma che
tiene conto
dell'entità
dell'eventuale maggior impegno temporale richiesto dall'assolvimento
delle
funzioni, il cui importo viene determinato annualmente nella misura
massima
del 16% della retribuzione individuale annua lorda dell'interessato.
La corresponsione dell'emolumento avviene a consuntivo, in unica
soluzione
annuale oppure in più soluzioni (ad esempio trimestrali).
L'emolumento in parola non è utile ai tini del T.F.R..
Detta somma assorbe ogni diverso trattamento eventualmente esistente
allo
stesso titolo a livello aziendale.
Il presente istituto decorre dal 1 ° gennaio 1996.
2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE
I quadri, essendo la loro attività di rilevante importanza ai tini
dello
sviluppo e dell'attuazione degli obiettivi dell'azienda, vengono
informati
e coinvolti circa le variazioni che si intendono apportare alle
strutture
ed al rapporto funzionale tra di esse, anche per il tramite dei
loro
rappresentanti nell'ambito delle r.s.u..
L'azienda provvede ad interventi formativi a carattere sistematico
e
ricorrente,
volti
a
promuovere
ed
incrementare
l'aggiornamento
professionale e culturale dei quadri, nonché la loro
sensibilizzazione
verso i problemi gestionale e di relazioni sociali, valutate le
eventuali
proposte degli interessati.
3. INNOVAZIONI ED INVENZIONI
Ai sensi dell'art. 4 della legge 190/1985, la valutazione tecnica
delle
innovazioni di rilevante importanza nei metodi o processi di
fabbricazione
ovvero nell'organizzazione del lavoro e/o delle invenzioni dei quadri
(che
non siano oggetto specifico della prestazione di lavoro dedotta
in
contratto) nonché l'entità del corrispettivo economico da riconoscere
ai
medesimi per l'utilizzazione aziendale
delle suddette innovazioni
o
invenzioni vengono determinate dall'azienda, su proposta di una
apposita
commissione mista aziendale, di cui fanno parte tecnici dell'azienda
e
rappresentanti dei quadri.
4. RESPONSABILITA' CIVILE
Ai sensi dell'art. 5 della legge 190/1985, l'azienda provvede a
garantire,
attraverso apposita polizza assicurativa, i lavoratori quadri dal
rischio
di responsabilità civile verso terzi conseguente allo svolgimento
delle
mansioni contrattuali, salvo i casi di dolo o colpa grave del lavoratore.
5. ASPETTI RETRIBUTIVI
Le Parti, nel darsi atto che la consultazione preventiva di cui all'art.
3
- livello aziendale - in materia di politiche retributive avviene
con
modalità tali da salvaguardare il diritto alla riservatezza dei
singoli
lavoratori, impegnano le Aziende ad attuare sistemi di direzione
per
obiettivi in connessione con
l'introduzione di adeguati sistemi
di
controllo economico dell'attività aziendale.
Ai lavoratori quadri compete con decorrenza 1.1.96 una indennità
di
funzione da
seguito
riportati:
corrispondersi
per
14
mensilità
nei
valori
di
QS 60.000
Q 40.000.
In via di prima applicazione nell'importo sopra indicato va assorbito
fino
a concorrenza quanto eventualmente già attribuito a titolo di ERI
e
conservato ad personam
ai lavoratori Quadri
ai sensi della
Norma
transitoria di cui all'art. 38 del CCNL.
Art. 17 - Mobilità e sviluppo professionale
Le Parti stipulanti convengono sulla necessità di valorizzare le
capacità
professionali del personale, promuovendone lo sviluppo, in linea con
le
esigenze organizzative di efficienza e produttività dell'azienda,
di
qualità del servizio nonchè con l'evoluzione delle tecnologie.
Le Parti si danno atto a tale fine che il sistema di classificazione
del
personale di cui all'art. 15 del presente CCNL deve essere funzionale
alla
realizzazione dello sviluppo professionale dei lavoratori, attraverso
un
oggettivo arricchimento delle capacità professionali, da acquisirsi
tramite
elevato grado di esperienza di lavoro, partecipazione a corsi di
formazione
professionale, intercambiabilità delle mansioni mobilità nell'ambito
di
diverse posizioni organizzative.
In tale ambito alla mobilità si riconosce valore preferenziale, a
parità
degli altri fattori, nello sviluppo delle carriere, in quanto consente
di
acquisire le conoscenze e le capacità indispensabili all'esercizio di
una
professionalità con caratteristiche diverse.
A tale proposito, fermo restando quanto previsto nel punto 5) dell'art.
15
del presente CCNL, nell'ambito del proprio livello di inquadramento
il
lavoratore, in relazione alle esigenze organizzative, tecniche e
produttive
può essere adibito - in via temporanea o definitiva - a tutte le
mansioni
ascritte al medesimo livello compatibili con le proprie capacità
e
potenzialità professionali.
I passaggi ad area ero livello superiore vengono effettuati - presa
visione
delle eventuali richieste dei lavoratori - in relazione alle
esigenze
aziendali sulla base di un giudizio professionale complessivo,
formulato
secondo i seguenti criteri: valutazione delle esperienze
professionali
effettuate anche a seguito di mobilità; valutazione della
prestazione
professionale; valutazione delle capacità ed attitudini professionali.
L'azienda provvede inoltre a fornire con periodicità di norma
semestrale
comunicazione alla r.s.u. sulle variazioni di inquadramento e sui
mutamenti
non temporanei di mansione effettuati nell'ambito dello stesso livello
di
inquadramento, in applicazione dei programmi e delle linee di
sviluppo
oggetto della procedura richiamata nel comma precedente.
In caso di mutamento provvisorio di mansioni comportante lo svolgimento
di
mansioni specifiche di un livello d'inquadramento superiore, cui
il
lavoratore sia assegnato in forma esplicita e dietro preciso mandato,
il
dipendente ha diritto al trattamento spettantegli a norma del
presente
contratto in caso di passaggio a livello superiore.
Detto mandato deve essere affidato preventivamente con
comunicazione
scritta nella quale va indicato il livello e l'area di appartenenza
del
lavoratore
e quello
relativo alle
mansioni affidate,
il
periodo
dell'incarico e la causa che lo ha reso necessario.
In relazione a quanto previsto dall'art. 13 della legge n. 300 del 1970,
il
riconoscimento dell'inquadramento al livello
superiore a seguito
di
temporanea assegnazione a mansioni afferenti ad un livello superiore,
che
non sia avvenuta per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto
alla
conservazione del posto, si ottiene:
- nell'area Q dopo 180 giorni continuativi di calendario;
- nelle aree A, B, C e D dopo 90 giorni continuativi di calendario
oppure
dopo un periodo non continuativo di 180 giorni, da computarsi nell'arco
di
365 giorni dall'inizio della prestazione nel livello superiore.
Nei casi
di sostituzione
di personale
assente con
diritto
alla
conservazione del posto, il passaggio al livello superiore avviene
solo
dopo che il lavoratore ha compiuto 365 giorni di calendario continuativi
di
sostituzione.
Decorsi i periodi indicati, il personale interessato viene
definitivamente
assegnato al livello superiore.
Mobilità tra settori aziendali
(sostituisce
art. 18 CCNL 2.8.91)
regolati da diversi contratti
La mobilità temporanea del personale a posizioni di lavoro appartenenti
ad
un settore della medesima azienda regolato da un CCNL diverso dal
CCNL
gas-acqua è
oggetto di
comunicazione preventiva
alla r.s.u.;
ove
l'assegnazione alla posizione di lavoro nel settore regolato da
altro
contratto sia definitiva l'azienda attua la consultazione della r.s.u.
in
ordine alle motivazioni di carattere tecnico-organizzativo.
Il personale assegnato temporaneamente ad un'unità organizzativa i
cui
addetti sono regolati da un diverso CCNL conserva integralmente il
proprio
trattamento contrattuale; nel caso che il trattamento economico
applicato
nell'unità organizzativa di assegnazione sia globalmente superiore a
quello
goduto
presso l'unità
organizzativa
di provenienza,
al
personale
interessato viene corrisposto, per tutto il periodo dell'assegnazione,
un
trattamento «ad personam", utile agli effetti del computo del TFR,
pari
alla differenza fra i due trattamenti globali, ragguagliata al
trattamento
economico di un lavoratore con equivalente qualifica ed analoghe
mansioni.
La comparazione dei due trattamenti deve essere eseguita senza tener
conto
dell'importo degli aumenti periodici di anzianità e dei
trattamenti
retributivi di merito acquisiti dal lavoratore.
Il personale assegnato definitivamente ad un'unità organizzativa i
cui
addetti sono regolati da un diverso CCNL ha diritto alla conservazione
del
proprio trattamento economico globale: nel caso in cui il
trattamento
economico connesso
all'applicazione del nuovo
CCNL sia
globalmente
inferiore a quello previsto dal CCNL gas-acqua, tale conservazione
avviene
attraverso il
mantenimento ad
personam delle
eventuali
differenze
retributive.
Norma transitoria
La lettera b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91 é soppressa a far data
dalla
stipulazione del presente CCNL; in conformità con le previsioni dell'art.
6
del CCNL stesso, ai lavoratori addetti ai servizi ed attività comuni
in
Aziende piuriservizio cui risulti a tale data applicata la normativa di
cui
al punto b) dell'art. 18 del CCNL 2.8.91, il trattamento "ad personam"
in
godimento alla data del rinnovo del CCNL sarà congelato ed assorbito
con
modalità che saranno oggetto di contrattazione a livello aziendale.
Nota a verbale al 1° comma
Per i casi di mobilità temporanea collettiva - riguardante cioé
interi
reparti o un consistente numero di lavoratori - e per i periodi
temporali
significativi, le Aziende attueranno su richiesta della r.s.u. Ia
procedura
dell'informazione.
ART. 20 - FORMAZIONE PROFESSIONALE
In considerazione della continua evoluzione tecnologica e della
necessaria
crescita delle relative conoscenze, le Aziende promuovono le
necessarie
attività di formazione per i lavoratori, al fine di favorire lo sviluppo
e
la riconversione delle singole professionalità aziendali.
Le iniziative di formazione, a seconda delle specifiche esigenze
aziendali,
possono privilegiare, in alcuni periodi, singole famiglie professionali
o
dare priorità a specifici contenuti tecnico-specialistici. Deve,
invece,
essere garantita, con continuità, l'attività di formazione per
favorire
l'inserimento dei neo-assunti, la riconversione professionale in
occasione
di riorganizzazioni che richiedono sostanziali cambiamenti di
ruolo,
l'addestramento per
l'acquisizione di capacità
conoscenze su
nuove
tecnologie.
Le aziende, per realizzare le iniziative programmate, possono ricorrere
a
risorse interne specialistiche e/o risorse esterne qualificate, e/o
ad
accordi di cooperazione con altre aziende del settore.
Per quanto si riferisce alle metodologie didattiche, in coerenza con
gli
specifici obiettivi di apprendimento, possono essere realizzati corsi
e
percorsi formativi per famiglie professionali omogenee,
affiancamenti
mirati a personale esperto, o strumenti informatici e/o manuali
per
l'autoapprendimento.
La partecipazione a corsi specialistici non costituisce, di per sé,
diritto
al riconoscimento della relativa qualifica.
Le Parti possono attivare apposite Commissioni miste per la
preparazione
delle specifiche per la progettazione ed il monitoraggio di
particolari
programmi formativi, ad esempio con riferimento ai temi della sicurezza.
ORARIO Dl LAVORO
(sostituisce artt. 24 e 25)
1. La durata dell'orario normale di lavora è pari a 38 ore settimanali.
L'orario di 38 ore settimanali può essere realizzato attraverso
calendari
giornalieri, settimanali, piurisettimanali, mensili, piurimensili,
annuali
e può essere differenziato per settori ed unità.
2. L'orario settimanale suddetto è ripartito normalmente su 5 giorni,
salvo
diversi accordi o regolamentazioni locali esistenti. Diverse
ripartizioni
possono riguardare tanto la generalità dei dipendenti quanto
singoli
reparti o uffici aziendali e sono finalizzate ad esigenze di
efficacia,
sicurezza e qualità del servizio, quali il presidio del
territorio,
I'apertura degli sportelli al
pubblico e altri servizi
all'utenza,
I'ottimale utilizzazione degli impianti, ecc.; tali ripartizioni
possono
essere attuate valutando e contemperando le esigenze suddette e quelle
dei
lavoratori, previa contrattazione con la r.s.u.
Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il
sesto
giorno feriale, anche ove non lavorato per effetto della
suddivisione
dell'orario settimanale su 5 giorni, è considerato lavorativo.
3. Le Parti si danno atto che il regime dell'orario di lavoro deve
essere
funzionale all'obiettivo di realizzare condizioni per il
miglioramento
dell'efficienza, dell'efficacia
e della
qualità del
servizio
reso
all'utenza,
attraverso l'adozione
di articolazioni
dell'orario
che
consentano il contenimento dello straordinario ed il migliore
utilizzo
della forza lavoro, con il grado di elasticità e flessibilità adeguata
alle
esigenze del servizio, anche in situazioni particolari caratterizzate
da
ristrutturazioni,
riorganizzazioni
e/o
realizzazione
di
importanti
programmi di sviluppo.
In relazione alle finalità evidenziate nonché allo scopo di far fronte
a
necessità connesse ad esempio a
situazioni di punta o
eccezionali
dell'attività lavorativa a livello dell'intero complesso aziendale o di
sue
parti, ad
esigenze stagionali
o tecnico-aziendali,
ad
adempimenti
amministrativi o di legge concentrati in particolari momenti
dell'anno,
l'orario normale di lavoro concettuale può essere utilizzato anche
come
media su un arco di tempo superiore a quello settimanale, attraverso:
- articolazioni collettive di orario che prevedano periodi con
prestazioni
settimanali maggiori di quelle contrattuali e correlativi periodi
di
prestazioni ridotte;
- realizzazione di orari sfalsati settimanali o regimi di
flessibilità
collettiva;
- utilizzazione collettiva di permessi ex festività ex art. 30,
ultimo
comma CCNL in particolari periodi dell'anno per il personale non
ritenuto
necessario rispetto alle esigenze di servizio; etc
L'azienda perviene all'adozione delle suddette articolazioni
d'orario
valutando e contemperando le esigenze del servizio e quelle dei
lavoratori,
previa contrattazione con la r.s.u.
Le Parti si danno atto che nei casi indicati la sola diversa
distribuzione
dell'orario normale non costituisce lavoro straordinario.
In tale contesto si tiene comunque conto della regolamentazione del
lavoro
a tempo parziale.
Le Parti si impegnano a realizzare un regime annuale di
prestazione
lavorativa ed un regime di ferie annuali uguale per tutti i lavoratori
del
settore: a tal fine, nelle aziende nelle quali sussistano
condizioni
collettive di miglior favore relative alla durata settimanale
dell'orario
di lavoro o comunque condizioni (es. ferie, semifestività, permessi,
ecc.)
incidenti sulla quantità annua di ore lavorabili, le parti a livello
locale
sono impegnate a contrattare soluzioni che conducano
all'omogeneizzazione
delle prestazioni sia all'interno dell'azienda sia rispetto alle
norme
contrattuali,
attraverso
il superamento
delle
suddette
condizioni
collettive di miglior favore, fermo restando quanto previsto
nell'ultimo
comma dell'art. 7 del presente contratto.
Per specifiche posizioni organizzative, comportanti svolgimento di
mansioni
e/o funzioni che non consentano una prefissione di parametri temporali
per
l'esecuzione della prestazione lavorativa, può essere stabilito,
previa
contrattazione con le r.s.u., che i lavoratori assegnati alle
suddette
mansioni/funzioni non siano soggetti all'applicazione di rigida normative
sull'orario
di lavoro
ed alla
conseguente disciplina
sul
lavoro
straordinaria prevista dal vigente CCNL e che agli stessi sia
riconosciuta,
con le modalità ed effetti
previsti dall'articolo 16 del
presente
contratto, una somma che tenga conto dell'entità dell'eventuale
maggiore
impegno temporale richiesto dall'assolvimento della prestazione.
4. L'orario giornaliero di lavoro aziendale, anche con riferimento
alle
differenziazioni per settori e/o unità, è stabilito dall'azienda con
ordine
di servizio, consultata (1) preventivamente la r.s.u.
Per i lavoratori comandati a prestare servizio fuori dell'abituale
località
o posto di lavoro, l'orario decorre dall'ora di presentazione al posto
di
ritrovo.
Tuttavia, quando il posto di ritrovo venga fissato in località
per
raggiungere la quale il lavoratore debba impiegare un tempo superiore
in
misura apprezzabile a quello che
gli è necessario per
raggiungere
l'abituale posto di lavoro o comunque, dette località siano situate
oltre
il capolinea periferico di qualsiasi servizio urbano di trasporto,
la
differenza fra i due tempi o il tempo occorrente per raggiungere
dal
capolinea il posto di lavoro e viceversa, va computato nell'orario
di
lavoro.
Nei turni avvicendati il personale non deve abbandonare il lavoro fino
a
quando non sia stato sostituito.
(1) In considerazione delle esigenze operative corresse alla materia,
le
Parti a livello locale sono impegnate ad esaurire la procedura
di
consultazione nel termine massimo di 10 giorni
NORMA PARTICOLARE PER LAVORATORI TURNISTI Dl TIPO A
Considerato che l'orario di lavoro dei lavoratori che effettuano turni
di
tipo "A" è normalmente articolato su 40 ore settimanali (5 turni di 8
ore),
agli stessi vanno attribuiti, in luogo della riduzione d'orario
settimanale
a 38 ore, n. 12 giornate di 8 ore di permesso retribuito, da fruirsi con
le
stesse modalità di cui all'art. 30, ultimo comma, punto 1.
In considerazione della particolarità della prestazione richiesta a
questi
lavoratori,
gli stessi
fruiscono altresì,
con le
modalità
sopra
specificate, di ulteriori 2 giornate di permesso retribuito, a titolo
di
ulteriore riduzione d'orario.
ART. 26 - SERVIZIO Dl PRONTO INTERVENTO - SERVIZIO Dl REPERIBILITA'
Sostituire i commi da 2 a 6 come segue:
"Il servizio di pronto intervento può essere organizzato con squadre
a
turno 24 ore su 24 ovvero con la attuazione del servizio di reperibilità
in
aggiunta o in sostituzione del pronto intervento a turni, in rapporto
alle
caratteristiche
dell'azienda
e
tenuto
conto
della
sicurezza
e
dell'efficienza degli impianti e della rete, del numero e
distribuzione
degli utenti e di altri parametri collegati.
Nell'organizzare il servizio di pronto intervento e/o della reperibilità
le
aziende sono impegnate ad utilizzare ogni più moderna ed avanzata
risorsa
tecnica
(attrezzature,
strumentazioni, mezzi
operativi,
ecc.)
per
conseguire la massima sicurezza degli operatori, degli utenti e
degli
impianti.
Le modalità attuative della reperibilità vengono definite
attraverso
contrattazione tra l'azienda e la r.s.u., avendo, riguardo al
ruolo
fondamentale
della reperibilità
rispetto all'obiettivo
primario
di
garantire la sicurezza dell'utenza e degli impianti nonché la
regolarità
dell'esercizio.
Le Parti, fermo restando quanto stabilito dal CCNL in materia di orario
di
lavoro, convengono quanto segue:
a) tenendo presente il principio dell'avvicendamento del maggior numero
di
lavoratori, il personale impiegato nel servizio di reperibilità
deve
possedere
la necessaria
qualificazione professionale;
la
direzione
aziendale consulta la r.s.u. circa i criteri adottati per le
eventuali
esclusioni di lavoratori dal servizio di reperibilità;
b) invariato
c) invariato"
NOTA A VERBALE
Le Parti si danno atto che le innovazioni introdotte nel presente
articolo
non comportano automatica modifica degli assetti organizzativi del
servizio
di pronto intervento concordati a livello aziendale.
ART. 28 - PRESTAZIONI OLTRE IL NORMALE ORARIO Dl LAVORO
Sostituire i primi 6 commi come segue:
"Le prestazioni oltre il normale orario di lavoro debbono avere
carattere
di eccezionalità e pertanto essere limitate ai casi di effettive
esigenze
di servizio; in particolare il ricorso al lavoro straordinario deve
essere
finalizzato ad assicurare la continuità del servizio in condizioni
di
sicurezza o connesso al verificarsi di circostanze impreviste o
esigenze
inderogabili.
Il
lavoro
straordinario
deve
essere
richiesto
e/o
autorizzato
preventivamente dal responsabile, fatte salve le esigenze di
pronto
intervento per la sicurezza del servizio e la pubblica incolumità;
il
lavoro straordinario non espressamente autorizzato non è riconosciuto
né
compensato.
Il personale non può rifiutarsi di eseguire il lavoro straordinario
senza
giustificati motivi di impedimento.
La Direzione aziendale comunica trimestralmente alla r.s.u. i dati
a
consuntivo relativi alle eventuali prestazioni straordinarie per ufficio
o
reparto.
Nei casi in cui i suddetti dati consuntivi evidenziano - complessivamente
o
per cause ricorrenti - un ricorso significativo e sistematico
alle
prestazioni straordinarie, le parti a livello aziendale si
incontreranno
per le opportune congiunte valutazioni, al fine di adottare le misure
atte
ad eliminare le cause che hanno determinato lo straordinario medesimo ed
in
particolare per l'esame delle possibili incidenze di tali situazioni
sui
programmi di sviluppo occupazionale dell'azienda.
Ove sia programmata l'esecuzione di opere e/o attività non
eseguibili
nell'orario normale di lavoro ovvero ove si verifichino
circostanze
eccezionali che richiedono periodi prolungati di ricorso in via
non
occasionale al lavoro straordinario, le prestazioni di lavoro
straordinario
programmabili sono definite previa contrattazione con la r.s.u..
Le suddette ore di lavoro straordinario sono compensati con
altrettanti
periodi di riposo da godersi in aggiunta alle ferie annuali, fermo
restando
il diritto al riposo settimanale ed il pagamento delle sole
maggiorazioni
della retribuzione oraria di cui al presente".
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti convengono di riesaminare il presente articolo alla luce di
future
modifiche della regolamentazione legale in materia di orario di lavoro e
di
lavoro straordinario.
Art. 38. - Retribuzione e sue definizioni
La retribuzione è corrisposta ai lavoratori mensilmente.
Con l'espressione "retribuzione base" si intendono i minimi determinati
per
i vari livelli di inquadramento dei lavoratori nelle Tabelle allegate
al
presente contratto.
Con l'espressione "retribuzione individuale" s'intende la somma
della
retribuzione base con l'indennità di contingenza, maturata dal 1°.2.1977
in
avanti, di cui al punto B) del successivo art. 40, gli importi
degli
aumenti di anzianità e di merito nonchè degli eventuali assegni
ad
personam.
Con l'espressione "retribuzione globale"
si intende la somma
della
retribuzione individuale e delle indennità a carattere continuativo
nonchè
degli eventuali elementi ad personam sostitutivi di indennità e/o
voci
retributive soppresse dal presente CCNL; sono comunque esclusi
dalla
retribuzione globale gli emolumenti corrisposti a titolo di rimborso
spese
anche se forfetizzato.
Norma transitoria
L'istituto
del
dell'E.R.I. (per i lavoratori
Quadri vedi art. 16, punto 2
CCNL 2.8.91 e per i lavoratori inquadrati nei livelli A1 e A2 vedi art.
44
del CCNL 2.8.91) è abrogato con effetto dalla data di stipulazione
del
presente contratto; le somme a tale titolo attribuite ai
lavoratori
interessati vengono conservate come assegno ad personam nella cifra
in
godimento a tale data e confluiscono nella retribuzione individuale di
cui
al comma 3° del presente articolo.
NORMA PARTICOLARE
I,
Allegato 1.
-
Quota
supplementare di
caropane
-
Cfr.
parte
DICHIARAZIONE A VERBALE
La fase di sperimentazione e prima applicazione da parte delle Aziende
di
politiche retributive individuali, attuate nel rispetto delle
procedure
previste in materia dall'art. 3 del presente CCNL, sarà oggetto di
verifica
tra le Parti nei tre mesi precedenti la data di scadenza della
parto
normativa del CCNL stesso.
Art. 40. - Retribuzione base - Indennità di contingenza
A) Le retribuzioni base mensili (comprendenti i valori di tutti i
punti
della
scala mobile
delle retribuzioni,
detta anche
indennità
di
contingenza, maturati fino al 31 gennaio 1977) e le relative
decorrenze
sono quelle determinate nelle tabelle allegate al presente contratto.
B) Indennità di contingenza.
L'indennità di contingenza (scala mobile delle retribuzioni, già
regolata
dalle norme e modalità stabilite in sede interconfederale (vedi
accordo
interconfederale 12 aprile 1957, integrato dall'accordo interconfederale
7
maggio 1975 e dall'adesione della CISPEL al punto 4.2
dell'accordo
intercompartimentale
sul
pubblico impiego
18
dicembre
1985,
poi
generalizzato con la legge 26 febbraio 1986, n. 38 e successiva
legge
13.7.90 n. 191), per effetto della intervenuta cessazione del sistema
di
indicizzazione dei salari in forza del Protocollo Governo-Parti
Sociali
31.7.92, resta determinata nell'importo in vigore al 1° novembre 1991.
Art. 41. - Aumenti biennali di anzianità
I lavoratori, al compimento di ogni biennio di anzianità di
servizio
rispetto alla data di assunzione, calcolata come previsto dal
precedente
art. 14, comma 2, hanno diritto a percepire un aumento
nell'importo
determinato per ciascun livello di inquadramento nella tabella
allegata,
fino ad un massimo di
12 aumenti complessivi; tale aumento
viene
corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data
di
compimento del biennio di servizio.
Gli aumenti derivanti dalla legge 336/1970, artt. 1 e 2, si
aggiungono
all'importo massimo raggiunto a titolo di aumenti biennali di anzianità
Il presente istituto decorre dal 1 ° gennaio 1995.
NORMA Dl ATTUAZIONE
I lavoratori in servizio alla data del 1° gennaio 1995 maturano il
primo
aumento biennale con decorrenza 1 ° gennaio 1997.
L'importo dell'aumento viene riferito al livello di inquadramento
di
appartenenza nel mese precedente l'erogazione.
TABELLA
Livello
QS
Q
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
D2
Aumento biennale
68.900
64.100
60.200
56.200
52.400
47.700
44.500
41.600
38.700
35.800
32.900
28.100
20.800
Base nazionale premio di produttività
L'art. 42 del CCNL 2.8.91 viene soppresso a decorrere dalla data
di
stipulazione del presente contratto.
Gli importi corrisposti mensilmente a titolo di "base nazionale premio
di
produttività" continuano ad essere erogati ai soli dipendenti in
servizio
alla data di stipulazione del presente contratto, con le modalità e
gli
effetti di cui all'art. 42 del CCNL 2.8.91.
Richiamato il contenuto del 4° comma della Premessa del Protocollo
sul
riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione
di
istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla
soppressione
dell'art. 42 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al rafforzamento
degli
istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare previdenza
e
assistenza sanitaria).
CONTRATTAZIONE DI 2° LlVELLO
(sostituisce art. 43 CCNL 2.8.91)
1. PREMESSA
Conformemente a quanto previsto nel Protocollo del 23.7.93 tra Governo
e
Parti Sociali, i cui contenuti si intendono integralmente richiamati
nel
presente articolo, allo scopo di migliorare il servizio e la
competitività
delle aziende, anche attraverso strumenti di partecipazione
all'andamento
aziendale, viene istituito un "premio di risultato", la cui negoziazione
ha
luogo, con le modalità di cui al presente articolo, con
peridicità
quadriennale.
Tale premio ha le finalità di:
a) coinvolgere e far partecipare tutti i lavoratori al
miglioramento
continuo dell'impresa attraverso la realizzazione di obiettivi e
programmi
di efficienza, produttività e qualità; tali obiettivi/programmi
possono
essere a carattere aziendale, di area, gruppo a altre
articolazioni
organizzative;
b) far partecipare
i lavoratori ai
benefici ottenuti
dall'impresa
attraverso
il
miglioramento
della
redditività
e
dell'andamento
economico/produttivo conseguito grazie alla realizzazione degli obiettivi
e
programmi suddetti.
Il premio di risultato viene definito con la contrattazione quadriennale
di
cui all'art.1 del presente CCNL e, in quanto correlato ad obiettivi
e
programmi di miglioramento aziendale, viene erogato anno per anno,
secondo
i criteri di cui al successivo paragrafo 3.
2. DETERMINAZIONE DI OBIETTIVI E PROGRAMMI
Nell'ambito della contrattazione quadriennale aziendale le parti,
valutate
le condizioni dell'impresa e del lavoro, le prospettive di sviluppo
anche
occupazionale e tenuto
conto dell'andamento e
delle condizioni
di
competitività, di redditività e di produttività, definiscono un sistema
di
programmi e di indicatori finalizzati ad obiettivi di
miglioramento
aziendale, che può essere rivisto e ritarato con periodicità annuale.
I programmi e gli obiettivi che le parti individuano a livello
d'azienda
debbono consistere anche in azioni di miglioramento dell'efficienza
interna
e dell'efficacia del servizio reso alla cittadinanza, attraverso
più
elevati standard di qualità, in sintonia con le azioni che le
imprese
realizzano per dare concreta attuazione alla "Carta dei servizi".
In ogni caso, nel suo insieme, il sistema di programmi e obiettivi
definito
con la contrattazione quadriennale aziendale deve essere funzionale
al
conseguimento di incrementi di produttività e di redditività.
Potendo la situazione dei diversi settori aziendali variare nei
quattro
anni, gli obiettivi debbono essere flessibili, per orientare gli sforzi
in
coerenza con le strategie aziendali.
Tali obiettivi, per essere coinvolgenti, possono avere carattere
aziendale,
ovvero di area,
gruppo, ecc.; devono
essere pertinenti al
lavoro
direttamente esercitato dai singoli interessati e da questi
influenzabili;
non possono essere complessi né numerosi, ma debbono risultare
visibili,
misurabili ed apprezzabili nel loro andamento.
Stabiliti il sistema e l'articolazione degli obiettivi, vengono definiti
i
relativi parametri di riferimento e misurazione, anche attribuendo
fattori
di ponderazione differenziati, ai
cui risultati vanno collegate
le
eventuali erogazioni, da corrispondere a consuntivo dell'esercizio
di
riferimento.
3. DETEMINAZIONE DEL VALORE DEL PREMIO
Nel contratto quadriennale aziendale le parti determinano il
valore
economico degli incentivi da attribuire ai lavoratori di anno in anno.
Tale valore economico va definito con riguardo:
- alle previsioni relative all'andamento economico aziendale ed
alla
redditività complessiva dell'impresa;
- alle previsioni di incrementi della produttività conseguenti
alla
realizzazione dei programmi concordati tra le parti;
- alla dinamica del costo del lavoro nel settore;
- alle indicazioni
delle Autorità di
regolazione di settore,
con
particolare riferimento ai recuperi di produttività e di qualità
del
servizio.
Le Parti concordano che a livello aziendale sia assunta, come
riscontro
della redditività, la variazione del Margine Operativo Lordo (M.O.L.) o
di
altro indice successivo del bilancio riclassificato a scalare.
Qualora vi siano,
nel corso della
vigenza dell'accordo
aziendale,
acquisizioni e/o scorpori di attività appartenenti a settori
merceologici
differenti, che incidano diversamente sugli indici di cui al
comma
precedente, si procede alla ridefinizione dei valori di riferimento.
Gli indici riferiti alla redditività concorrono alla determinazione
del
premio di risultato per una quota pari al 50% del totale.
La massa salariale come sopra determinata viene divisa per il numero
dei
dipendenti: il valore pro-capite così ottenuto corrisponde al
parametro
medio aziendale e costituisce la base di calcolo dei valori relativi
ai
singoli livelli di inquadramento dei lavoratori.
Il premio è commisurato ai risultati conseguiti rispetto agli
obiettivi
assegnati (a livello di azienda, area, gruppo, etc.) e corrisposto
ai
dipendenti in forza nell'anno di riferimento, in termini proporzionali
alla
effettiva presenza in servizio (1).
Tutti i dati economici utilizzati per la determinazione del premio
di
risultato debbono essere tratti dal bilancio consuntivo.
Il premio così determinato viene erogato sotto forma di una tantum,
utile
ai soli effetti del trattamento di fine rapporto, con le competenze
del
mese successivo all'approvazione del bilancio consuntivo da parte
degli
organi aziendali nei tempi previsti dalla legge.
Per realizzare gli impegni del Protocollo Governo-Parti Sociali del
23
luglio 1993,
gli accordi
aziendali debbono
contenere clausole
di
adattamento alle norme di legge che dovessero essere emanate in
attuazione
del Protocollo medesimo, in particolare al fine di dare applicazione
allo
specifico trattamento contributivo previdenziale del premio di cui
al
citato Protocollo.
_______________________________
(1) Sono considerate quale effettiva presenza in servizio ai fini
previsti
dal presente articolo le assenze per infortuni sul lavoro, ferie,
permessi
sindacali, ricoveri ospedalieri, permessi per donazione sangue e
astensione
obbligatoria per gravidenza o puererio.
4. AZIENDE FINO A 60 DIPENDENTI
Per le aziende di piccole dimensioni (fino a 60 dipendenti) le Parti
si
riservano di individuare - entro il 30 aprile 1996 - criteri, indirizzi
e
metodologie per lo svolgimento a livello territoriale e/o aziendale
della
contrattazione quadriennale di secondo livello di cui al presente
articolo.
5. NORME TRANSITORIE
In fase di prima applicazione, la contrattazione sul premio di risultato
di
cui al presente articolo, riferita agli anni 1997-1998-1999, potrà
essere
avviata a partire dal mese di maggio 1996.
Per le imprese di nuova costituzione per i Consorzi "trasformati" ex
lege
142 (2) l'avvio della contrattazione quadriennale di cui al
presente
articolo
si attua
quando è
stata completata
la prima
fase
di
ristrutturazione, cioé con riferimento al 2° esercizio di applicazione
del
presente CCNL.
Fermo restando quanto specificato al comma precedente, i premi
relativi
agli anni 1995 e 1996 da corrispondersi rispettivamente con le
competenze
del mese di maggio 1996 e 1997, secondo le modalità ed entro i
limiti
economici previsti dall'art. 43 del CCNL 2.8.91, vengono determinati
dalle
aziende applicando i dati 1995 e 1996 ai parametri ed agli indici presi
a
riferimento negli accordi di produttività validi per il 1994, salvi i
casi
in cui vi siano accordi validi per il 1995.
___________________________________
(2) Per "imprese di nuova costituzione" non si intendono le
aziende
speciali o
municipalizzate "trasformate"
in S.p.A.;
per
"Consorzi
trasformati ex lege 142" si intendono i Consorzi già costituiti ai
sensi
della legge comunale e provinciale (T.U. 3.3.1984 n. 383) che, prima
della
"trasformazione", applicavano ai propri dipendenti le leggi in materia
di
pubblico impiego (D. L.vo 29/93) ed il contratto di lavoro per i
dipendenti
degli Enti locali.
Art. 45 - Indennità varie
La lettera f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 è soppressa a decorrere
dalla
data di stipulazione del presente contratto; ai lavoratori in servizio
a
tale data che fruiscono dell'indennità CED e/o MEF viene mantenuto
ad
personam 1/14esimo dell'importo in cifra di fatto percepito a tale
titolo
nei 12 mesi precedenti; tale importo confluisce nella retribuzione
globale
quale elemento ad personam sostitutivo di indennità soppresse di cui
al
comma 4 dell'art. 38 del CCNL.
Richiamato il contenuto del 4° comma della Premessa del Protocollo
sul
riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione
di
istituti contrattuali, le risorse rese disponibili dalla soppressione
della
lett. f) dell'art. 45 del CCNL 2.8.91 verranno destinate al
rafforzamento
degli istituti contrattuali di carattere sociale (in particolare
previdenza
e assistenza sanitaria).
Art. 46 - Mense aziendali
Sostituire i primi due commi come segue:
Le aziende, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione
del
lavoro, dell'estensione sul territorio e delle peculiarità dello
stesso,
della
distribuzione
dell'orario di
lavoro,
delle
possibilità
di
razionalizzazione nell'utilizzo delle prestazioni di lavoro in
relazione
alle concrete esigenze di servizio, possono, previa contrattazione con
la
r.s.u., istituire un servizio mensa di norma attraverso l'adozione di
buoni
pasto o ticket-restaurant, con partecipazione aziendale ed
eventualmente
dei lavoratori ai costi.
Nelle aziende ove il servizio mensa, comunque effettuato (servizio
diretto,
convenzioni con terzi, buoni pasto o ticket-restaurant), non esista
va
corrisposta a ciascun lavoratore la correlativa indennità sostitutiva,
pari
dal 1.1.1992 a lire 25.000 (venticinquemila) per 14 mensilità.
Sostituire la Nota a verbale come segue:
Nota a verbale
Le modifiche introdotte al presente articolo decorrono dalla data
di
stipulazione del CCNL.
Le Parti si danno atto che la nuova regolamentazione dell'istituto
non
comporta caducazione degli assetti
organizzativi del servizio
mensa
attualmente in atto nelle aziende in forza della precedente normativa.
CAPITOLO X - PRESTAZIONI PER FINI SOCIALI
Art. 49. - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie
a) Istruzione ai figli dei dipendenti - Quando manchino le scuole
nella
località in cui il lavoratore risiede per ragioni di servizio, di modo
che
il dipendente sia costretto ad allontanare i figli dalla famiglia
per
l'istruzione obbligatoria elementare e media, le aziende concorrono
alle
spese per l'istruzione con un contributo, definito sulla base
della
situazione oggettiva, previa consultazione della r.s.u..
L'azienda, sempre che i corsi di studio siano seguiti con
particolare
profitto, corrisponde
lo stesso
contributo anche
per
l'istruzione
superiore.
b) Alloggio - Quando l'alloggio venga concesso a discrezione
dell'azienda
in relazione alle esigenze del servizio, la concessione è gratuita.
Tale concessione e le eventuali concessioni di alloggio a prezzo
ridotto
hanno termine di diritto con la risoluzione per qualsiasi causa
del
rapporto di lavoro o quando cambi la natura o il luogo delle
prestazioni
per le quali l'azienda ha provveduto all'assegnazione dell'alloggio
stesso.
Qualora nella località isolata ove il lavoratore svolge normalmente la
sua
attività non esistano alloggi né mezzi pubblici di trasporto che
colleghino
tale località con centri abitati, I'azienda, ove non provveda
direttamente
al trasporto, corrisponde un indennizzo.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun
effetto
salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2121 del codice civile per
i
casi in cui l'alloggio sia dovuto al prestatore di lavoro.
c) Vestiario - Gli indumenti (impermeabili, soprascarpe, stivaloni
di
gomma, tute, vestiti da lavoro, ecc.) vengono forniti ai lavoratori
secondo
le normative aziendali in atto o che vengano definite
aziende,
sentito il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
In ogni caso sono assicurate le seguenti forniture:
dalle
- impermeabili per tutti i lavoratori che svolgono la loro normale
attività
all'aperto e sono costretti a lavorare anche sotto la pioggia (dotazione
di
azienda): la dotazione è personale per gli impiegati che svolgono il
lavoro
in analoghe condizioni;
- soprascarpe o stivaloni di gomma per i lavoratori che debbono svolgere
la
loro attività in zone paludose o in presenza di acqua;
- tute o vestiti da lavoro a quei lavoratori le cui mansioni lo
richiedano.
A coloro i quali sono permanentemente adibiti alla guida di
mezzi
motorizzati di proprietà dell'azienda viene distribuita gratuitamente
ogni
5 anni una giubba di materiale idoneo.
Inoltre, qualora ne prescriva l'uso, I'azienda fornisce l'uniforme
ai
portieri, uscieri, fattorini e autisti di vettura, il grembiule
al
personale femminile ed il berretto agli operai.
Le concessioni di cui sopra non possono essere computate ad alcun
effetto.
d) Rimborso
spese per testimonianza
- E'
corrisposta la
normale
retribuzione al lavoratore chiamato quale teste in cause civili o penali
in
dipendenza del servizio.
In tal caso, qualora il lavoratore debba allontanarsi dalla zona normale
di
lavoro, ha diritto al rimborso di tutte le spese di vitto, alloggio
e
viaggio, detratta l'indennità percepita dallo Stato.
e) Tempo libero - Nelle aziende in cui sia stato costituito un
"Fondo
aziendale per il tempo libero", avente il fine statutario di stimolare
ed
agevolare lo sviluppo delle attività ricreative e culturali dei
dipendenti
durante il tempo libero, I'azienda eroga al fondo un contributo
annuale,
pari, per la vigenza del presente contratto, a lire 210.000 per
dipendente
a tempo indeterminato in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente;
a
tal fine i dipendenti a tempo parziale sono computati in proporzione
alla
quantità della prestazione.
Il predetto contributo assorbe, fino a concorrenza, le sovvenzioni
già
esistenti delle quali si accerti l'analogia.
Art. 49 - Prestazioni per fini sociali - Provvidenze varie
Aggiungere:
- Assistenza a malati irreversibili o di lunga durata
Nei confronti dei lavoratori che abbiano l'esigenza di assistere il
coniuge
o un parente di primo grado purchè convivente, colpito da una
malattia
irreversibile o di lunga durata, I'azienda si impegna a valutare
la
possibilità di concedere al lavoratore permessi non retribuiti
nonchè
l'effettuazione di orari flessibili individuali utili alla necessità
di
assistenza del congiunto.
- Adozioni ed affidamenti
Nei confronti dei lavoratori che
scelgono di adottare o avere
in
affidamento bambini ed abbiano bisogno di una fase di ambientamento con
la
persona adottata o in affido, sia in Italia sia all'estero, le aziende
si
impegnano, per i periodi e/o nei casi in cui i lavoratori non
possano
fruire di specifiche agevolazioni previste dalla legislazione vigente,
a
valutare la possibilità di riconoscere ai lavoratori interessati,
dietro
presentazione della documentazione del giudice dei minori
competente,
periodi di aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 33 del
presente
CCNL.
LETTERA DELLA FEDERGASACQUA ALLE OO.SS.
(allegata all'art. 50)
ETILISMO
Le aziende riconoscono la necessità di favorire il recupero dei
lavoratori
etilisti, i quali intendono sottoporsi a terapie di
disintossicazione
presso centri specializzati; pertanto, le aziende si impegnano a
valutare,
con criteri di disponibilità e fermo restando le esigenze di servizio,
la
possibilità di concedere ai lavoratori interessati, per i quali
sia
specificamente
accertata
la
sottoposizione
a
terapia
sanitaria
specialistica, agevolazioni analoghe a
quelle previste dal
presente
contratto per i lavoraton in accertato stato di tossicodipendenza.
Art. 51 - Handicappati
Le aziende, nell'ambito delle normative di legge vigenti, pongono in
essere
gli interventi organizzativi e logistici ritenuti necessari per
favorire
l'inserimento nell'attività lavorativa di soggetti portatori di
handicap,
laddove questi lavoratori siano presenti, ivi inclusa, nella
misura
consentita dalle condizioni oggettive,
la rimozione delle
eventuali
barriere architettoniche che fossero di ostacolo all'attività lavorativa
di
tali soggetti.
Nei confronti dei lavoratori che si trovino nelle condizioni
descritte
dalla legge 5/2/1992 n. 104 trovano applicazione le agevolazioni
previste
dall'art. 33 della legge medesima, fatti salvi gli accertamenti
ivi
prescritti.
Art. (nuovo) - VOLONTARIATO
Le Parti, sensibili alle problematiche di carattere sociale e nel
rispetto
degli indirizzi legislativi, convengono sull'opportunità di
considerare
positivamente, nell'ambito del rapporto di lavoro, le necessità
dei
lavoratori impegnati volontariamente a svolgere una attività o funzione
di
particolare significato sociale ed umanitario.
In particolare:
1. Volontariato di solidarietà sociale
Le aziende, in relazione alle disposizioni legislative vigenti,
consentono,
compatibilmente con le esigenze di servizio, ai lavoratori che
facciano
parte di organizzazioni volontarie di solidarietà sociale iscritte
nei
registri di cui all'art. 6 della legge 11.8.1991 n. 266, di fruire
delle
forme di flessibilità dell'orario di lavoro in atto aziendalmente a
norma
del presente contratto e/o di flessibilità di orario anche individuale,
a
norma di quanto previsto dall'art. 17 della legge sopra citata.
2. Volontariato di Protezione civile
In considerazione della primaria importanza del servizio pubblico
gestito
dalle aziende e del loro dovere di collaborazione in caso di calamità,
si
precisa che:
a) allo scopo di assicurare l'efficienza indispensabile a far fronte
alle
situazioni di emergenza determinate da eventi calamitosi, il
personale
dipendente delle aree interessate, pur potendo aderire al volontariato,
è
tenuto prioritariamente a disposizione dell'azienda per gli interventi
di
carattere tecnico e per tutte le attività di supporto connesse con
detti
interventi;
b) nei confronti dei lavoratori che aderiscono al volontariato le
aziende
si impegnano a concedere - su presentazione di idonea documentazione
e
sempre che non ostino comprovate esigenze di servizio - permessi
non
retribuiti per il tempo speso nei servizi della Protezione civile.
3. Volontariato nell'ambito delle attività di cooperazione dell'Italia
con
i Paesi in via di sviluppo
Le parti si richiamano a quanto previsto dalla legge 26/7/1987 n. 43,
art.
33, comma 2, con riferimento alla possibilità di concedere ai
lavoratori
con la qualifica di volontario in servizio civile o cooperante ai
sensi
degli artt. 31 e 32 della legge citata periodi di aspettativa
non
retribuita come disciplinata dall'art. 33, 1° comma del presente
contratto.
ART. 54 - ESTINZIONE DEL RAPPORTO Dl LAVORO
1° comma: invariato
Il rapporto di lavoro si estingue quando il dipendente compie il 60°
anno
di età o l'età superiore stabilita dalla legge per il pensionamento
di
vecchiaia, fatta salva per gli aventi diritto la facoltà di proseguite
il
rapporto di lavoro oltre l'età pensionabile a norma delle
disposizioni
legislative vigenti.
Il rapporto di lavoro si estingue altresì quando il dipendente raggiunge
i
40 anni di anzianità contributiva utile ai fini pensionistici, sempre
fatta
salva l'applicazione di norme legislative vigenti che consentano
la
permanenza in servizio anche dopo il perfezionamento di tale requisito.
ART. 61, lett. B
Previdenza e assistenza
1. Nuovo Fondo di previdenza complementare
Preso atto delle intese intervenute in data 8 maggio 1995 tra Governo
e
Parti sociali in materia di previdenza complementare e delle
norme
conseguentemente previste dalla legge n. 335/95, artt. 3-16, le
Parti
confermano l'impegno a dotare la categoria di un Fondo di
previdenza
complementare, coerente con i principi contenuti nelle disposizioni
citate;
si impegnano ad effettuare e concludere entro il mese di luglio 1996
le
valutazioni e le scelte necessarie per la concreta istituzione del
nuovo
Fondo, tra le quali assumono particolare rilevanza:
- definizione dei requisiti per l'ammissione, fermo restando il
principio
della volontarietà;
- definizione della contribuzione - anche differenziata per fasce
di
lavoratori - a carico delle aziende, tenendo conto delle regole
del
protocollo Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 e comunque nei
limiti
delle quote fiscalmente esenti e/o deducibili previste dalle leggi
vigenti
ed emanande;
- definizione delle modalità di partecipazione e contribuzione,
anche
differenziata, dei lavoratori, incluso il ricorso al TFR secondo
le
indicazioni contenute nelle disposizioni di legge vigenti ed emanande;
- scelta del sistema di gestione finanziaria ed amministrativa ed
in
particolare dei criteri per l'individuazione dei soggetti cui affidare
tali
gestioni, nell'ambito delle opzioni previste dalle disposizioni di
legge
vigenti ed emanando;
- definizione degli strumenti di indirizzo e di controllo della gestione;
- definizione delle linee di indirizzo relative alle prestazioni,
valutando
anche casi particolari quali premorienza, invalidità, reversibilità;
- possibilità di allargare la base degli iscritti ad altre
categorie
affini.
Fermo restando quanto sopra indicato circa gli oneri a carico
delle
aziende, le Parti si impegnano ad attivare il nuovo Fondo entro il
più
breve termine possibile.
Al fine di dare attuazione a quanto sopra stabilito, le Parti
costituiscono
un Gruppo di lavoro composto di sei membri, tre in rappresentanza
della
Federgasacqua e tre delle OOSS firmatarie del presente CCNL, che ha
il
mandato di predisporre un testo di intesa costitutiva del nuovo Fondo e
di
relativo Statuto, da sottoporre alle Parti per la sua ratifica.
Il Gruppo di lavoro può avvalersi di esperti esterni designati da
ciascuna
delle Parti stipulanti, ovvero individuati di comune accordo.
2. Premungas
Le Parti convengono sulla prosecuzione dell'attività del Gruppo di
lavoro
di cui all'accordo nazionale interfederale 24 marzo 1994, con i compiti
di
cui al punto 1.2 dell'accordo stesso. Il Gruppo di lavoro è impegnato
a
tenere conto, nella stesura del nuovo Statuto del Premungas,
delle
modifiche introdotte dalla legislazione vigente in materia di
previdenza
complementare.
Fermo restando il principio della separazione tra il Premungas e il
nuovo
Fondo complementare e della esclusione di oneri a carico del nuovo
Fondo
per il soddisfacimento di diritti acquisiti dagli iscritti al Premungas,
le
Parti confermano che il nuovo Statuto ed il Regolamento ad esso
allegato
dovranno prevedere
disposizioni che
realizzino, con
la
gradualità
necessaria, i seguenti obiettivi:
a) iscrizione al nuovo Fondo di previdenza complementare a
capitalizzazione
dei lavoratori ancora "attivi" iscritti al Premungas, con modalità
da
valutare
secondo le
compatibilittà
economiche, anche
con
criteri
differenziati per fasce di lavoratori ; contestuale cessazione della
loro
iscrizione al Premungas;
b) garanzia della corresponsione delle integrazioni ai pensionati
aventi
diritto;
c)
previsione
della
possibilità,
nell'ambito
delle
compatibilità
economiche, di corrispondere ai pensionati beneficiari di integrazione
un
capitale in unica soluzione in luogo dell'integrazione stessa.
3. Assistenza sanitaria integrativa
Le Parti si danno atto
che l'assistenza sanitaria integrativa
può
rappresentare uno strumento idoneo a dare soluzione a problemi di
notavole
importanza per i lavoratori e le loro famiglie e convengono che
una
partecipazione delle aziende agli oneri derivanti da strumenti di
questo
tipo rientra negli obiettivi di politica del personale delle aziende.
A tal fine, le aziende si impegnano ad erogare ai dipendenti,
che
aderiscano ad iniziative assistenziali a carattere sanitario integrativo
le
cui caratteristiche saranno oggetto di definizione tra le Parti entro
3
mesi dalla stipulazione del presente CCNL ed abbiano a tal fine
contratto
obbligazioni economich, un contributo annuo non frazionabile di
lire
110.000 per dipendente richiedente.
Il presente istituto decorre dal 1° marzo 1996.
PERMESSI SINDACALI
Fermo restando quanto previsto con riferimento alla r.s.u.
dall'accordo
nazionale interfederale 23.2.95, si conviene quanto segue.
Fino al 31 dicembre 1995 sono confermati e prorogati i distacchi
sindacali
a tempo pieno in essere alla data odierna; i dirigenti degli
organismi
sindacali esterni potranno avvalersi nel medesimo periodo di un monteore
pari a 3 ore per dipendente in servizio alla data del 31.12.94.
In ogni azienda, i lavoratori componenti i organismi sindacali
esterni
all'azienda possono avvalersi, per lo svolgimento di tutte le
attività
inerenti al loro mandato, di un monte ore annuo pari, per il 1996, a
4,5
ore per dipendente in forza presso l'azienda di appartenenza al
31.12.1995;
per il 1997, 4 ore per dipendenten in forza presso l'azienda di
appartenza
al 31.12.1996; per il 1998 3,5 ore per dipendente in forza presso
l'azienda
di appartenenza al 31.12.1997.
In via eccezionale di tale monte-ore sono ammessi a beneficiare i
singoli
lavoratori chiamati espressamente ad affiancare e/o a partecipare
ad
attività ed iniziative degli organismi suddetti.
Sempre per
l'espletamento dell'attività sindacale
svolta a
livello
extra-aziendale i lavoratori sopra indicati possono avvalersi di
un
monte-ore nazionale stabilito in misura pari, per il 1996 a 6 ore
per
dipendente in servizio al 30 settembre 1995 presso tutte le
aziende
associate alla Federgasacqua; per il 1997 a 5 ore per dipendente
in
servizio al 30 settembre 1996 presso tutte le aziende associate
alla
Federgasacqua; per il 1998 a 4 ore per dipendente in servizio al
30
settembre 1997 presso tutte le aziende associate alla Federgasacqua.
Il suddetto monte-ore nazionale viene utilizzato su indicazione
delle
Segreterie Nazionali delle OO.SS.
stipulanti il presente CCNL,
dai
lavoratori che ricoprono cariche di responsabilità all'interno di
organismi
sindacali direttivi che richiedono lo svolgimento dell'attività sindacale
a
tempo pieno, per periodi non inferiori all'intero anno solare; tali
periodi
vengono convenzionalmente quantificati in 1.600 ore in ragione d'anno.
VERBALE D'INTESA SU MATERIE Dl CARATTERE SINDACALI
In relazione ad alcune materie contrattuali che non hanno avuto
definizione
nell ambito dell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91, la Federgasacqua e
le
Segreterie Nazionali FNLE, FLERICA e UlLSP-sono impegnate a definire,
entro
30 giorni dalla data odierna, le seguenti materie:
a) trattenute dei contributi sindacali
b) aspetti relativi alla gestione dei permessi sindacali non
definiti
nell'accordo di rinnovo del CCNL 2.8.91 avendo a riferimento, in
linea
generale ed in quanto compatibili, le previsioni contenute
nell'accordo
nazionale interfederale 9.6.1992
c) assemblee del personale ed altri istituti sindacali
d) regolamento di cui alla dichiarazione a verbale all'art. 1.2,
lett.b)
dell'Accordo nazionale interfederale 12.10.95 in materia di sicurezza
ed
igiene del lavoro.
Le intese sulle materie sopra indicate saranno incluse nella
stesura
definitiva del testo contrattuale, fermo restando - per le materie di
cui
ai punti a) e c) - il mantenimento in vigore fino alla data sopra
indicata
delle relative previsioni dell'art. 63 del CCNL 2.8.91.
Art. 64
o
consorzi
-
Municipalizzazione
di
aziende
private,
servizi
comunali
Richiamato quanto previsto dal Protocollo sulla trasformazione dei
Consorzi
23.2.95, punto 5, I'art. 64 del CCNL 2.8.91 viene soppresso a far
data
dalla stipulazione del presente CCNL; restano salvi gli effetti
dell'art.
64 la cui applicazione sia stata definita prima della suddetta data.
Le Parti si impegnano ad attuare un intervento congiunto nei
confronti
dell'lNPDAP gestione ex CPDEL, affinché, alla luce dell'art. 5 comma
11
della legge 27.10.1995
n. 437, i
comportamenti dell'istituto,
con
particolare riferimento alle competenze di fine rapporto, siano
resi
conformi alle vigenti disposizioni di legge in materia di consorzi per
la
gestione dei servizi pubblici locali.
PROTOCOLLO
SUL RIASSETTO DELLA RETRIBUZIONE E DELLE INDENNITA' E SULLA
REVISIONE Dl ISTITUTI CONTRATTUALI
PREMESSA
Le Parti contraenti il presente CCNL si dichiarano consapevoli che i
due
principali settori cui esso si applica vivono un momento
particolarmente
delicato ed importante: in particolare, per i motivi illustrati
nella
Premessa politica, il settore del gas metano e dei connessi
servizi
energetici deve completare la propria diversificazione ed integrazione
ed
affrontare in termini nuovi la sfida della sicurezza del servizio;
mentre
il settore dei servizi idrici è atteso alla prova dell'applicazione
della
legge 36/94, da cui dovranno conseguire sia un notevole sviluppo
dei
soggetti imprenditoriali che già operano sia la nascita di soggetti
nuovi.
In termini occupazionali, mentre per il settore del gas si prevede
il
mantenimento degli attuali livelli, nel settore dell'acqua le stime
più
prudenti ipotizzano un incremento di circa 24.000 nuovi addetti per la
sola
gestione, oltre a 20/30.000 occupati nel periodo temporaneo di
adeguamento
delle strutture; tali incrementi potranno realizzarsi in tempi più o
meno
accelerati in funzione dell'impulso che Governo centrale e Regioni
sapranno
dare all'attuazione della legge 36/94 (5 anni rappresentano
un'ipotesi
realistica).
Una condizione importante perché lo sviluppo di questi settori si
realizzi
con caratteristiche di efficienza, a vantaggio della crescita economica
del
Paese, è il controllo dei costi; ed una condizione essenziale perché
le
imprese a partecipazione pubblica locale possano continuare a svolgere
in
questi settori il ruolo centrale che loro spetta è la competitività
dei
costi interni rispetto a quelli degli altri soggetti che operano
nello
stesso "mercato", a parità di standards di qualità del servizio erogato
ed
in coerenza con le indicazioni delle Autorità regolatrici del settore.
Per i motivi sopra esposti, ribadita la volontà di favorire lo
sviluppo
occupazionale, le Parti hanno convenuto il presente Protocollo ed
hanno
sottoscritto altre clausole, nell'ambito del presente rinnovo
contrattuale
tendenti al controllo del costo del lavoro ed al superamento
degli
automatismi delle indicizzazioni, finalizzando una parte delle
risorse
disponibili al rafforzamento degli istituti di carattere sociale
(in
particolare previdenza ed assistenza sanitaria).
Nella materia
che costituisce
più specifico
oggetto del
presente
Protocollo, le Parti ritengono opportuna la definizione di una
struttura
della retribuzione
ispirata a
criteri di
maggiore aggregazione
e
semplificazione delle diverse voci retributive nonché la revisione
dei
trattamenti indennitari e degli altri istituti economico-normativi, al
fine
sia del miglior controllo della dinamica del costo del lavoro,
sia
dell'adeguamento
delle
normative esistenti
alle
mutate
condizioni
nell'espletamento delle mansioni, con l'obiettivo di pervenire ad
una
razionalizzazione
dell'attuale
normativa
contrattuale,
senza
voler
determinare accentramenti del livello di trattativa su materie
demandate
alla contrattazione aziendale.
1.
Le
il
Parti
- in
considerazione
del
prolungato impegno
temporale
che
riesame di cui sopra comporta - concordano di istituire una
Commissione
mista nazionale FEDERGASACQUA-FNLE/FLERICA/UILSP che deve iniziare i
suoi
lavori entro tre mesi dalla data di stipulazione del presente contratto
e
concluderli entro il settembre 1996, in modo che le modifiche da
apportare
ai diversi istituti contrattuali possano essere concordate dalle Parti
per
renderle operative con decorrenza 1.1.1997.
I compiti e gli indirizzi assegnati alla Commissione sono quelli di
seguito
elencati:
1) Esame
delle diverse voci
in cui si
articola la
retribuzione
contrattuale, al fine di una possibile aggregazione e/o semplificazione
di
voci ed istituti retributivi;
2) Esame di tutte le indennità e trattamenti previsti dal CCNL gas-acqua
e
verifica dei presupposti di applicazione e della attuale funzione
di
compenso di reali disagi o rilevanti differenziazioni di prestazione,
al
fine di:
a) superare i trattamenti obsoleti o non più rispondenti a
condizioni
operative di reale disagio;
b) modificare ed aggiornare i presupposti e le modalità di
applicazione
delle indennità alla luce dell'evoluzione tecnologica ed
organizzativa
delle aziende;
c) omogeneizzare le modalità di erogazione dei trattamenti, con
l'obiettivo
di pervenire a compensi in cifra-fissa e a prestazione effettiva, tali
da
evitare automatismi ed indicizzazioni.
3) Esame di altri istituti normativi che diano luogo a dubbi
interpretativi
ovvero presentino aspetti di disomogeneità rispetto ad altri
istituti
contrattuali, anche modificati dal presente CCNL (vedi ad es. art. 62
CCNL
2.8.91) o comunque risultino obsoleti (vedi ad es. artt. 60 e 61, 1°
comma
CCNL 2.8.91, allegato Ill e Norme transitorie varie di cui alla parte 11
e
Ill del CCNL stesso), ai tini della loro revisione, aggiornamento
e
chiarificazione e della generale armonizzazione del CCNL.
4) Esame delle altre clausole contrattuali che sono state oggetto
di
discussione nel corso del negoziato per il rinnovo del CCNL 2.8.91, al
fine
della loro possibile revisione ed aggiornamento.
Le Parti convengono che le materie di competenza della
Commissione
Nazionale sono contenute nell'elenco allegato e verranno trattate,
per
quanto possibile, nel rispetto delle priorità evidenziate
nell'elenco
medesimo.
La Commissione si avvarrà dei
documenti di lavoro elaborati
dalla
Federgasacqua e dalle Segreterie Nazionali FNLE-FLERICA-UILSP.
2.
Le Parti, nel richiamare gli ambiti e le modalità della
contrattazione
aziendale previsti dall'art. 1 del presente CCNL e quanto
disposto
dall'art. 7 dello stesso, convengono di impegnare rispettivamente
le
aziende e le r.s.u., nelle realtà ove esistano accordi aziendali su
materie
non regolamentate dal presente contratto o dallo stesso non delegate
alla
contrattazione-aziendale, ovvero accordi aziendali che regolamentano
gli
istituti contrattuali in modo difforme dal CCNL, alla rinegoziazione
dei
suddetti accordi ed alla definizione delle relative materie secondo
i
seguenti criteri vincolanti:
a) per le sole indennità e gli altri trattamenti economici
aggiuntivi
rispetto a quelli previsti dal CCNL, si procederà, secondo modalità
da
definire in azienda, al loro superamento con mantenimento in cifra fissa
ad
personam degli importi percepiti ovvero alla loro razionalizzazione
e
trasformazione in trattamenti in cifra fissa non rivalutabile, erogati
a
prestazione effettiva, senza che ciò determini costi aggiuntivi
rispetto
alla situazione in atto;
b) allineamento alle norme contrattuali dei trattamenti normativi
non
previsti dal presente CCNL o da esso difformi.
Le Parti aziendali sono impegnate a prorogare l'efficacia degli
accordi
aziendali oggetto di rinegoziazione sino al perfezionamento delle
procedure
sopra indicate e comunque non oltre il 30.6.96.
Le Parti a livello nazionale convengono di incontrarsi entro 30
giorni
dalla scadenza del termine di cui al comma precedente per verificare
e
definire i casi di mancato accordo a livello aziendale.
Nota a verbale
L'allineamento, anche graduale, delle condizioni normative aziendali
al
CCNL potrà avvenire, per casi particolari e specifici in cui sia
possibile,
attraverso il congelamento delle
condizioni stesse ad personam
nei
confronti degli attuali beneficiari ovvero attraverso forme di
indennizzo.
ELENCO ISTITUTI CONTRATTUALI Dl COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MISTA
- Art. 21 Disciplina
- Art. 10 Assunzioni a termine
- Art. 11 - Lett. b) - Contratti di formazione e lavoro
- Art. 26 - Servizio di pronto intervento - Servizio di reperibilità
(parte
economica)
- Art. 27 - Lavoro in turno - Lavoro notturno (parte economica)
- Art. 28 - Prestazioni oltre il normale orario di lavoro (parte
economica)
- Art. 29 - Lavoro festivo (parte economica)
- Art. 45 - Indennità varie
- Art. 62 - Trattamento di fine rapporto
- Art. 31 - Ferie
- Art. 34 - Trattamento di malattia e convalescenza
- Art. 60 - Trattamento di fine lavoro
- Art. 61 - 1° comma- Pensione
- Allegati e appendici
1. Benemerenze nazionali
2. S.l.N. pensionati
3. Norme transitorie varie
LIVELLO
QS
Q
A1
A2
A3
PAR.
R.B.C. 1/1/95
350
325
305
284
264
2245200
2084800
1956500
1821800
1693500
1/12/95
2357300
2118900
2054200
1912700
1778000
1/7/96
2478000
2301000
2159400
2010700
1809100
B1
B2
B3
C1
C2
C3
D1
977000
D2
708000
240
223
208
193
178
163
138
1539600
1430500
1334300
1238100
1141800
1045600
885200
1616400
1501900
1400900
1299900
1198800
1097800
929400
100
641500
673500
1699200
1578800
1472600
1366400
1260200
1154000
UNA TANTUM L. 1.000.000 - 1995
Da corrispondere in proporzione al periodo di servizio in ragione di
1/12
per ogni mese intero di servizio compiuto, intendendosi per tale anche
la
frazione di mese inferiore a 15 gg.
LIVELLO
QS
Q
A1
A2
A3
B1
B2
B3
C1
C2
C3
C4
C5
PARAMETRO
IMPORTO
350
325
305
284
264
240
223
208
193
178
163
138
100
1.723.800
1.600.600
1.502.100
1.398.700
1.300.200
1.182.000
1.098;300
1.024.400
950.500
876.700
802.800
679.700
492.500
Nuovo - Vertenze individuali
Il lavoratore, ove ritenga violato un suo diritto soggettivo
derivante
dalle norme del presente contratto, prima di attivare le procedure
di
conciliazione previste dalla legge o di adire l'autorità giudiziaria,
può
promuovere una procedura di riesame della propria posizione avanti
alla
Direzione aziendale, attraverso richiesta scritta e motivata.
Entro 7 giorni dalla richiesta la Direzione (direttore o altro dirigente
da
questi delegato) effettua un incontro con il dipendente, assistito
dalla
r.s.u. aziendale ovvero dall'Organizzazione sindacale cui aderisce
o
conferisce mandato, per l'esame della richiesta; in caso di
mancata
positiva definizione in tale sede, la Direzione comunica al dipendente
le
proprie determinazioni entro i 7 giorni successivi, a completa
definizione
della procedura.
DICHIARAZIONE A VERBALE
Le Parti si danno atto che il riferimento ai "Lavoratori in servizio
alla
data di stipulazione del presente CCNL", utilizzato per alcuni
istituti
regolamentati dal presente accordo di rinnovo riguarda esclusivamente
i
dipendenti già occupati e rinculati dal CCNL gas-acqua 2.8.91 alla
data
suddetta.
Dichiarazione a verbale
Le Parti si danno atto che, fermo restando quanto previsto nel
"Protocollo
su riassetto della retribuzione e delle indennità e sulla revisione
di
istituti contrattuali", le clausole del CCNL 2.8.91 non modificate
dal
presente accordo di rinnovo contrattuale continuano ad esplicare la
loro
efficiacia per la durata dello stesso.
²²²²
þþþþ