RICORSO EX ART. 27, comma 13, del D. Lgs. 206/2005

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ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA
RICORSO EX ART. 27, comma 13, del D. Lgs. 206/2005
PER
Per il CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di
tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - in persona
del legale rappresentante avv. Giuseppe Ursini, e per l’ASSOCIAZIONE
UTENTI RADIOTELEVISIVI, in persona del legale rappresentante
avv. Giuseppe Ursini, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. prof. Carlo
Rienzi e dall’ Avv Gino Giuliano,con studio in Roma in Viale delle
Milizie 9 00192, come da procura in calce al presente atto, con domicilio
eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del CODACONS in Viale G.
Mazzini n. 73, 00195 Roma
- ricorrenti CONTRO
-
- AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege
presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12,
00186 Roma;
-
AGCOM - AUTORITA’ PER LE
GARANZIE
NELLE
COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato
ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n.
12, 00186 Roma
- resistenti -
e nei confronti di
- TELECOM ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t.,
presso la sede di Piazza degli Affari n. 2, 20123 Milano;
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- MEDIASET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., presso la
sede in Via Paleocapa n. 3, 20121 Milano;
- RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del
legale rappresentante p.t., presso la sede in Viale G. Mazzini n. 14, 00195
Roma;
- controinteressati -
AVVERSO
Il provvedimento n. PS3957, numero di protocollo 0038608 del
16/06/2009, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il
quale è stata dichiarata la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario
relativo al passaggio dal sistema televisivo al digitale terrestre, segnalata
dall’odierna ricorrente con esposto del 23 aprile 2009 pervenuto alla
resistente in data 04 maggio 2009.
PREMESSA
il CODACONS è un’Associazione senza fini di lucro e
per Statuto persegue la tutela “con ogni mezzo legittimo, ed in
particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli
interessi di consumatori ed utenti, .. nei confronti dei soggetti pubblici
e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi…. L’Associazione,
inoltre, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei
consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto,
promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali,
attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno
derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità
perseguite dall’Associazione…” (Statuto CODACONS, Art. 2, co.1);
-il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta
nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti
rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs 6 settembre
2
2005, n. 206 -Codice del Consumo-;
- il CODACONS oltre ad essere Associazione autonoma con propri
associati individuali e con propria organizzazione articolata in varie
sedi sparse su tutto il territorio nazionale, è anche una “Associazione
di Associazioni”. Al CODACONS aderiscono infatti numerose
associazioni che operano per la tutela della dignità della persona, per
la salvaguardia dell’interesse fondamentale della salute e della
sicurezza, per la tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi, per
la corretta gestione del territorio da parte della P.A. in materia
urbanistica ed edilizia, nonché in materia di credito, assicurazioni,
mercato mobiliare, servizio farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni,
servizi radiotelevisivi e servizi pubblici e privati in genere;
- il D.Lgs. n. 206/05, all’art. 2, espressamente elenca i diritti
riconosciuti come fondamentali ai consumatori ed agli utenti, quali: il
diritto “a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei
prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una
corretta pubblicità; d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza,
alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; f) alla
promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e
democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all’erogazione di servizi
pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”;
- la stessa Associazione è legittimata ad agire in base alla speciale
procedura di cui all’art. 140 D. Lgs. n. 206/05 per la “tutela degli
interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al
giudice competente:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei
consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti
dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più
quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la
pubblicità del
provvedimento
può
contribuire a correggere o
eliminare gli effetti delle violazioni accertate”.
Peraltro, va ricordato come il Giudice Amministrativo (TAR Lazio, I
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sez. sent. n.4110/2002), ha riconosciuto che: “il Codacons, in quanto
soggetto iscritto nell'elenco di cui alla l. n. 281 del 1998, può svolgere
un intervento oppositivo in difesa delle ragioni degli utenti del servizio
televisivo”.
FATTO
Con esposto del 23 aprile 2009, pervenuto alla resistente in data 04
maggio 2009, il Codacons chiedeva all’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato di compiere tutti gli approfondimenti
ritenuti da essa opportuni nell’esercizio dei poteri d’indagine
conferitegli dalla L. 287/90, al fine di verificare la presunta
ingannevolezza del messaggio pubblicitario trasmesso dalle principali
emittenti televisive in relazione alla diffusione del digitale terrestre.
In particolare, si segnalava come, nelle ultime settimane sulle
principali emittenti televisive nazionali venisse trasmesso il messaggio
pubblicitario commissionato da “Tivù”, società partecipata da Rai
(48,25 per cento), Mediaset (48,25 per cento) e Telecom Italia Media
(3,5 per cento), costituita a settembre 2008, con l’obiettivo di
promuovere la diffusione dell’offerta televisiva digitale terrestre
gratuita in vista dello “switch off” definitivo previsto per il 2012.
A tale proposito si rende necessario per il lettore un breve inciso, al
fine di spiegare brevemente in cosa consiste nella pratica il passaggio
al digitale terrestre. Vi è una prima fase chiamata tecnicamente “swich
over”, per cui, da una certa data in poi le trasmissioni di Raidue per la
Rai e Rete4 per Mediaste, non sarebbero state più ricevibili con il
sistema analogico ma con il digitale terrestre.
Tale passaggio è divenuto operante dal 16 Giugno a Roma ed in parte
della provincia di Latina e dal 10 settembre in Campania.
La seconda fase invece è denominata “swich off”, e consiste nel
passaggio totale al digitale terrestre e nello spegnimento del segnale di
trasmissione analogico. Questa seconda fase è attualmente in essere e
terminerà definitivamente nei prossimi mesi.
Più specificamente, si denunciava come, su tutti i canali c.d. “in
chiaro”, su riviste, giornali e siti internet, venisse pubblicizzato
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l'avvento della nuova era televisiva in nome del digitale terrestre e
come la televisione italiana venisse definita “gratuita” e – almeno
apparentemente - particolarmente vantaggiosa per gli utenti e
consumatori tutti.
Nello specifico lo spot de quo è quello denominato: “Ci siamo! Arriva
il Digitale terrestre!”.
-
All’esposto in questione rispondeva, con nota datata 16 giugno,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affermando di
aver “valutato i fatti denunciati” e di aver “deliberato, ai sensi
dell’art. 5, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie in
materia di pratiche commerciali scorrette, che, allo stato, non vi siano
i presupposti per un approfondimento istruttorio della segnalazione in
oggetto, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146”. In
particolare, l’Autorità ha ritenuto che l’omissione di un’informazione
in uno spot avente una mera finalità informativa non è idonea ad
incidere su alcuna decisione di natura commerciale del consumatore”.
- Ritenendo tuttavia sussistenti i presupposti di ingannevolezza
precedentemente denunciati, le associazioni come in epigrafe
rappresentate e difese ricorrono a questo Ecc.mo Tribunale per i
seguenti motivi:
DIRITTO
1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, D.
Lgs. n. 206/2005 (lett. c) e c) bis cit. art.), nonché DELL’ART. 5,
comma 3, D. Lgs. n. 206/2005: Infatti, l’art. 2 del d. lgs. 206/2005,
con riferimento alla pubblicità, riconosce e garantisce il fondamentale
diritto “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità”
nonché “all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di
buona fede, correttezza e lealtà” in quanto falsa in misura apprezzabile
il
comportamento economico, in
relazione al
prodotto, del
consumatore utente televisivo che sarà quasi costretto ad acquistare o
un decoder o un apparecchio televisivo predisposto alla ricezione del
segnale.
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Inoltre, l’art. 5, comma 3, d. lgs. 206/2005 afferma che:”Le
informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere
adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo
chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di
conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da
assicurare la consapevolezza del consumatore”.
Ciò premesso, e con riferimento agli articoli sopra citati, il suddetto
messaggio promozionale, a parere delle odierne ricorrenti, facendo
leva sull'uso di notissimi e “affidabili” (id est: con forte richiamo circa
proprio l'onestà della promozione) “volti noti” della televisione
italiana (tra gli altri: Pippo Baudo, Michelle Hunziker, Milly Carlucci,
Claudio Amendola, Carlo Conti , Alessia Marcuzzi, Ezio Greggio,
Enzo
Iacchetti,
Victoria Cabello), induceva lo
spettatore
–
consumatore a pensare che la diffusione del digitale terrestre su tutto il
territorio nazionale fosse completamente gratuita e senza costo alcuno,
utilizzando pertanto le apparecchiature già in possesso dell'utenza.
Al fine di meglio comprendere il significato del messaggio de quo, ne
riportiamo integralmente il testo qui di seguito: “Ci siamo! - ripetuto
dai suddetti personaggi famosi – Dopo la Sardegna, anche Val
D'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Lazio e Campania, passano
al digitale. Ci siamo! 18 milioni di italiani stanno per ricevere una tv
più ricca. Una tv con tanti canali
gratuiti in più. Più film, più
intrattenimento, più sport, più cartoni, più musica, più informazione,
più servizi interattivi. Sempre la tua tv, Più ricca e facile da ricevere
grazie al digitale terrestre. Noi ci siamo, tu non puoi non esserci!”
Sulla base del testo del messaggio pubblicitario “incriminato”, la
ricorrente riteneva che ciò che veniva comunicato al potenziale
telespettatore, era che l’offerta del digitale terrestre, vista la già
radicata diffusione su tutto il territorio nazionale del “servizio”,
avrebbe potuto essere fruita a breve da tutta la popolazione televisiva
sparsa sulla superficie della Repubblica senza alcun costo di nessuna
natura e/o l'acquisto di ulteriori apparecchiature.
Tuttavia, volendo acquisire maggiori informazioni in merito alla
promozione, ci si rendeva facilmente conto che le cose non stavano
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esattamente nel modo in cui venivano prospettate.
A tale riguardo va precisato che il reperimento delle informazioni circa
l'esatta portata della diffusione attraverso mezzi di informazione di
varia natura – tra cui internet – non è accessibile se non attraverso una
lunga ricerca.
Anche nel sito (www.mediasetpremiuim.it) accedendo ai vari “menù”
del sito vengono riportati i servizi offerti dal digitale e benanche il
prezzo.
Ma ciò che si evidenziava nell’esposto e che appariva particolarmente
grave è che venivano fatti pochi riferimenti alla necessità di dover
acquistare un apposito decoder per ricevere il segnale, ingenerando
confusione tra i consumatori e seriamente prospettando così la quasi
certezza che anche con il proprio – magari vetusto – apparecchio
televisivo fosse possibile ricevere il segnale di “ una tv più ricca”.
E, invece, contrariamente a quanto comunicato nel messaggio ai
consumatori utenti con il suddetto spot, per poter accedere a :”Una tv
con tanti canali gratuiti in più. Più film, più intrattenimento, più
sport, più cartoni, più musica, più informazione, più servizi interattivi.
Sempre la tua tv, Più ricca e facile da ricevere”, occorre possedere o
un televisore predisposto alla ricezione del segnale ovvero
acquistare un decoder ad hoc, completamente – a quanto è dato
sapere – a spese del consumatore utente telespettatore.
Ciò ha portato alla grave conseguenza per cui, una larga parte dei
consumatori – utenti del servizio radiotelevisivo in possesso di
apparecchi vetusti, è stata costretta ad acquistare o un digitale terrestre
o, in molti casi, addirittura un apparecchio televisivo nuovo! Con
evidente dispendio di denaro: aspetto questo che, in un momento
congiunturale di grave crisi e dissesto economico quale è quello
attuale, non è certo un aspetto di poco conto.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 D. LGS.
206/2005: Infatti, ai sensi del predetto articolo, la pubblicità, per
essere ingannevole, deve presentare le seguenti caratteristiche
concorrenti:
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a) il messaggio deve essere tale da indurre o poter indurre in errore il
ricevente (idoneità ingannatoria);
b) Il predetto errore deve essere deve essere tale da influire sulle scelte
economiche dell’ingannato (nesso eziologico fra ingannevolezza e
comportamento economico);
c) Il comportamento economico indotto dall’inganno possa essere
pregiudizievole per l’ingannato ovvero per un concorrente di colui che
beneficia del messaggio decettivo (risultato dannoso).
Il c.d. “giudizio di ingannevolezza” deve quindi avvenire, anzitutto, in
relazione ai diversi elementi del messaggio pubblicitario relativi alle
caratteristiche dei beni e servizi, verificando che dette caratteristiche
corrispondano al vero. In tale analisi dell’ingannevolezza del
messaggio pubblicitario si dovrebbe considerare non solo quanto è
stato affermato con parole o immagini rispetto al prodotto o servizio,
ma anche le eventuali omissioni.
In secondo luogo, il c.d. “giudizio di ingannevolezza” deve tenere in
considerazione l’impatto concreto degli elementi ingannevoli sul
consumatore, ossia la capacità di indurre in inganno l’insieme dei
consumatori ai quali il messaggio pubblicitario è indirizzato
(modificandone il comportamento economico). Infatti, mentre alcuni
messaggi pubblicitari sono indirizzati ad un insieme di consumatori
dotato di cultura elevata e specifiche conoscenze tecniche, altri
messaggi si indirizzano alla generalità del pubblico ed altri ancora
sono destinati a consumatori che vivono situazioni di disagio o di
inferiorità generata da problemi fisici o psicologici (generanti spesso
un approccio fideistico al prodotto o servizio che promette di risolvere
quei problemi).
Infine, l’ingannevolezza deve manifestarsi in un pregiudizio per il
consumatore o per il concorrente dell’operatore economico che
propone il messaggio pubblicitario ingannevole. Tutto ciò nel caso in
questione non sembra essere avvenuto, perché, come spiegheremo più
avanti, l’analisi compiuta dal Garante sembra essere stata piuttosto
frettolosa ed approssimativa.
Da quanto fin qui esposto, si può ragionevolmente sostenere che il
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messaggio promozionale contenuto nella pubblicità di cui in narrativa
non può non definirsi contrario a quei principi legislativamente
previsti per i quali la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta,
il che significa che nel predisporre il contenuto del messaggio
l’operatore pubblicitario deve ispirarsi al criterio della completezza,
soprattutto con riguardo alla diffusione di informazioni che assumono
un rilievo determinante per il consumatore nell’orientare la sua
scelta. Perché un messaggio possa dirsi ingannevole, non è pertanto
necessario che esso determini una vera e propria deformazione della
realtà, essendo sufficiente che in esso l'operatore attribuisca al
prodotto pubblicizzato, in maniera assertiva ed in via assoluta,
caratteristiche in realtà del tutto occasionali, se non del tutto
eccezionali (TAR Lazio Roma, Sez. I, 13 ottobre 2006, n. 10350).
Inoltre, “nel sistema di tutela del consumatore (…) ciò che rileva è
l’informazione in sé considerata, che attraverso il messaggio
pubblicitario viene trasmessa ai consumatori, per cui ai fini della
verifica della sua eventuale ingannevolezza non è necessario
accertare cosa gli operatori del settore abbiano inteso perseguire o
esprimere ma, piuttosto, la veridicità delle affermazioni fatte nella
loro assolutezza” (TAR Lazio, sez. I, 27 luglio 1998, n. 2281).
Ed ancora. “La nozione di pregiudizio al comportamento economico
del consumatore non deve necessariamente coincidere con quella di
danno ma deve estendersi fino a ricomprendere la mera influenza sul
comportamento del consumatore”.
A tale proposito si rammenta come la giurisprudenza prevalente ritiene
debba ritenersi ingannevole non solo la pubblicità che induca il
consumatore a compiere acquisti che sono fonte di danno economico,
ma anche quella che si limita ad influenzare le sue scelte economiche,
orientandolo in un senso differente da quello che esso avrebbe
intrapreso se non avesse “dato ascolto” al messaggio pubblicitario
ingannevole.
A tale proposito si rammenta altresì come lo stesso Codice di
Autodisciplina Pubblicitaria afferma che “la pubblicità deve evitare
ogni dichiarazione e rappresentazione che sia tale da indurre in
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errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o
esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda
le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le
condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone
rappresentate, i premi o riconoscimenti” (art. 2).
E’ evidente, sulla base di quanto sopra affermato, come nel caso di
specie ciò che rileva, è la portata del messaggio pubblicitario
trasmesso ed il modo in cui esso poteva venire percepito dal pubblico.
Ed è altresì evidente come, dinanzi ad un messaggio di siffatto genere,
il consumatore – medio utente della televisione, dinanzi al messaggio
pubblicitario de quo ed all’affermazione: “…una tivvù con tanti canali
gratuiti in più…”, poteva facilmente essere indotto a ritenere che il
passaggio al digitale avvenisse in modo del tutto automatico e gratuito,
ignorando come, nella realtà dei fatti, per poter rendere effettivo il
passaggio al digitale, occorresse invece possedere o un televisore
predisposto alla ricezione del segnale o acquistare un decoder ad hoc,
peraltro completamente a sue spese!
A ciò si aggiunga un ulteriore aspetto, di non poco rilievo, e cioè che i
costi da sostenere per l’acquisto di un decoder nuovo o di un
“adattatore” sono anche a carico degli utenti del servizio
radiotelevisivo pubblico che, per poterne usufruire, pagano già
regolarmente un canone annuale di importo peraltro non irrisorio.
Si giunge alla paradossale circostanza per cui gli utenti hanno pagato
anticipatamente un intero anno di programmazione radiotelevisiva e
vengono arbitrariamente messi nella condizione di non poterne
usufruire, se non mettendo mani al portafoglio per un ulteriore esborso
che può giungere fino a comprendere l’acquisto di un nuovo
apparecchio televisivo.
Si ricorda, infatti, che attualmente gli utenti, per poter vedere il
secondo canale della RAI (raidue) devono sostenere il costo di uno
specifico apparecchio per la ricezione del segnale digitale (il c.d.
decoder digitale) e che soltanto gli apparecchi televisivi più recenti
sono dotati di apposita presa che ne permette la connessione.
Addirittura gli apparecchi meno recenti ( ma parliamo comunque di
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qualche anno e non decenni) non hanno la possibilità di allaccio del
decoder costringendo quindi, senza possibilità di modifiche,
all’acquisto di nuovi apparecchi televisivi e che dai prossimi mesi
nessuno dei canali Rai sarà più visibile in modalità analogica. Si dovrà
spiegare a questo punto come sia possibile intascare soldi dal canone
di abbonamento dagli utenti del servizio senza che un servizio
effettivamente venga prestato.
Infatti, le suddette previsioni hanno creato agli abbonati diversi
disservizi ed hanno costretto, nonostante le previsioni contrattuali in
essere, a sobbarcarsi di ulteriori spese per poter usufruire in maniera
completa del servizio oggetto del contratto.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27 E SS. D.
LGS. 206/2005 nonché del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284
(“Regolamento
recante
norme
sulle
procedure
istruttorie
dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia
di pubblicità ingannevole”): Tale articolo, nel prevedere le modalità
di svolgimento dell’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, stabilisce innanzitutto che essa debba essere disciplinata
con regolamento e che debba svolgersi in modo tale da garantire il
contraddittorio tra le parti, la piena cognizione degli atti e la
verbalizzazione del procedimento.
E’ poi previsto che, a seguito della presentazione del ricorso, si apra
una fase istruttoria, nella quale l’Autorità può chiedere all’operatore
pubblicitario di fornire prova sull’esattezza materiale dei dati di fatto
contenuti nella pubblicità alla base di determinate affermazioni. Ciò
nel caso di specie non è affatto avvenuto: al contrario, sembra alle
odierne ricorrenti che tale analisi sia stata affrontata in modo
decisamente superficiale e che non si sia tenuto conto dei numerosi
aspetti di ingannevolezza denunciati nella nostra segnalazione. Tanto
più che la motivazione che è stata fornita dall’Autorità al rigetto
dell’istanza, risulta piuttosto fumosa, sommaria ed inidonea a
giustificarne il diniego.
Infatti, affermare semplicemente che: “l’omissione di un’informazione
in uno spot avente mera finalità informativa non è idonea ad incidere
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su alcuna decisione di natura commerciale del consumatore”, non ci
sembra atta a giustificare il rigetto di un’istanza in cui la denuncia di
omissione di un’informazione fondamentale per il consumatore era
solo uno dei motivi di doglianza esposti.
A conferma di ciò v’è il fatto che l’istruttoria è stata compiuta in poco
più di 30 giorni, laddove invece la legge prevede sì un termine minimo
non superiore a 75 giorni, ma prorogabile nel caso si rendano
necessarie ulteriori ed accurate indagini. Nel caso di specie, vista la
breve durata dell’istruttoria, sembrerebbe quasi che alla fattispecie
segnalata non sia stato dato il giusto peso e che di essa non sia stata
correttamente valutata la gravità: ciò sembrerebbe confermato anche
dalla circostanza per cui, pur trattandosi di pubblicità trasmessa dalle
principali emittenti televisive nazionali, per di più relativa al digitale
terrestre, l’Autorità non ha contemplato neanche lontanamente
l’opportunità di chiedere un parere all’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni, parere che, nel caso di specie, si sarebbe invece
rivelato opportuno ed auspicabile.
P.Q.M.
Si chiede l’accoglimento del presente ricorso, e per l’effetto
l’annullamento del provvedimento N. PS3957, numero di protocollo
0038608 del 16/06/2009, dell’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato, provvedendo eventualmente a sanzionare l’impresa che
abbia violato principi di concorrenza e tutela del mercato.
Con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
Ai sensi e agli effetti di cui all’art. 9, comma 5, della 23 dicembre
1999 n° 488, si dichiara che il presente procedimento ha valore
indeterminabile.
Roma, lì 25.09.2009
PROCURA AD LITEM
Il sottoscritto avv. Giuseppe Ursini, nella sua qualità di rapp.te legale
p.t del Codacons e dell’Associazione Utenti Radiotelevisivi delega a
rappresentare e a difendere nel presente giudizio in primo ed in
12
secondo grado sia di merito che cautelare ed in fase di opposizione ed
esecuzione gli Avvocati Avv. Prof. Carlo Rienzi e Avv. Gino Giuliano
conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il
seguente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in
sede cautelare e di merito, conciliare, incassare quietanzare e
transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio,
intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione,
designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa ed
eleggono domicilio presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in
Roma, V.le Giuseppe Mazzini n. 73.
F.TO
Avv. Giuseppe Ursini n.q.
E’ vera la firma
Avv. Prof. Carlo Rienzi
Avv.Gino Giuliano
RELATA DI NOTIFICA
Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Roma n.162 del 2004, rilasciata l’11/3/2004, previa iscrizione
ai nn. 3678-3679-3680-3681 e 3682.del mio registro cronologico, ho notificato per conto del
Codacons e dell’Associazione Utenti Radiotelevisivi copia autentica e conforme
dell’antescritto atto e delega a:
13

1. AGCM - AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL
MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso
l’Avvocatura generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma ivi
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.763484656163 (n. cron. 3678) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in
data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma li’ 30/09/2009
Avv. Prof. Carlo Rienzi

2. AGCOM- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale
rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Via dei
Portoghesi n. 12, 00186 Roma ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con
raccomandata a.r. n. 76348465617-4 (n. cron3679) spedita dall’ufficio postale di Roma –
Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma li’ 30/09/2009
Avv. Prof. Carlo Rienzi
14
-3) Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., Piazza degli Affari n. 2,
20123 Milano ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r.
n.76348465618-5 (n. cron3680) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale
Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma li’ 30/09/2009
Avv. Carlo Rienzi
-4) MEDIASET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Via
Paleocapa n. 3, 20121 Milano ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con
raccomandata a.r. n. 76348465619-6 (n. cron 3681.) spedita dall’ufficio postale di Roma –
Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Carlo Rienzi
Roma li’ 30/09/2009
15
5) RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante
p.t. in Viale G. Mazzini n. 14, 00195 Roma ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio
postale con raccomandata a.r. n. 76348465620-9 (n. cron.3682) spedita dall’ufficio postale di
Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale.
Avv. Carlo Rienzi
Roma li’ 30/09/2009
16
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