ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA RICORSO EX ART. 27, comma 13, del D. Lgs. 206/2005 PER Per il CODACONS - Coordinamento delle associazioni e dei comitati di tutela dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori - in persona del legale rappresentante avv. Giuseppe Ursini, e per l’ASSOCIAZIONE UTENTI RADIOTELEVISIVI, in persona del legale rappresentante avv. Giuseppe Ursini, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. prof. Carlo Rienzi e dall’ Avv Gino Giuliano,con studio in Roma in Viale delle Milizie 9 00192, come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale Nazionale del CODACONS in Viale G. Mazzini n. 73, 00195 Roma - ricorrenti CONTRO - - AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma; - AGCOM - AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma - resistenti - e nei confronti di - TELECOM ITALIA S.P.A. in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede di Piazza degli Affari n. 2, 20123 Milano; 1 - MEDIASET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Via Paleocapa n. 3, 20121 Milano; - RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Viale G. Mazzini n. 14, 00195 Roma; - controinteressati - AVVERSO Il provvedimento n. PS3957, numero di protocollo 0038608 del 16/06/2009, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il quale è stata dichiarata la non ingannevolezza del messaggio pubblicitario relativo al passaggio dal sistema televisivo al digitale terrestre, segnalata dall’odierna ricorrente con esposto del 23 aprile 2009 pervenuto alla resistente in data 04 maggio 2009. PREMESSA il CODACONS è un’Associazione senza fini di lucro e per Statuto persegue la tutela “con ogni mezzo legittimo, ed in particolare con il ricorso allo strumento giudiziario, i diritti e gli interessi di consumatori ed utenti, .. nei confronti dei soggetti pubblici e privati produttori e/o erogatori di beni e servizi…. L’Associazione, inoltre, tutela i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, nei confronti di qualsiasi soggetto, promovendo azioni giudiziarie o intervenendo in giudizi civili e penali, attraverso la costituzione di parte civile per il risarcimento del danno derivante dalla lesione di interessi collettivi concernenti le finalità perseguite dall’Associazione…” (Statuto CODACONS, Art. 2, co.1); -il CODACONS è Associazione italiana di consumatori iscritta nell’elenco delle Associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ex art. 137 del D.Lgs 6 settembre 2 2005, n. 206 -Codice del Consumo-; - il CODACONS oltre ad essere Associazione autonoma con propri associati individuali e con propria organizzazione articolata in varie sedi sparse su tutto il territorio nazionale, è anche una “Associazione di Associazioni”. Al CODACONS aderiscono infatti numerose associazioni che operano per la tutela della dignità della persona, per la salvaguardia dell’interesse fondamentale della salute e della sicurezza, per la tutela degli utenti dei servizi finanziari e creditizi, per la corretta gestione del territorio da parte della P.A. in materia urbanistica ed edilizia, nonché in materia di credito, assicurazioni, mercato mobiliare, servizio farmaceutico, trasporti, telecomunicazioni, servizi radiotelevisivi e servizi pubblici e privati in genere; - il D.Lgs. n. 206/05, all’art. 2, espressamente elenca i diritti riconosciuti come fondamentali ai consumatori ed agli utenti, quali: il diritto “a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza”; - la stessa Associazione è legittimata ad agire in base alla speciale procedura di cui all’art. 140 D. Lgs. n. 206/05 per la “tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al giudice competente: a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate”. Peraltro, va ricordato come il Giudice Amministrativo (TAR Lazio, I 3 sez. sent. n.4110/2002), ha riconosciuto che: “il Codacons, in quanto soggetto iscritto nell'elenco di cui alla l. n. 281 del 1998, può svolgere un intervento oppositivo in difesa delle ragioni degli utenti del servizio televisivo”. FATTO Con esposto del 23 aprile 2009, pervenuto alla resistente in data 04 maggio 2009, il Codacons chiedeva all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di compiere tutti gli approfondimenti ritenuti da essa opportuni nell’esercizio dei poteri d’indagine conferitegli dalla L. 287/90, al fine di verificare la presunta ingannevolezza del messaggio pubblicitario trasmesso dalle principali emittenti televisive in relazione alla diffusione del digitale terrestre. In particolare, si segnalava come, nelle ultime settimane sulle principali emittenti televisive nazionali venisse trasmesso il messaggio pubblicitario commissionato da “Tivù”, società partecipata da Rai (48,25 per cento), Mediaset (48,25 per cento) e Telecom Italia Media (3,5 per cento), costituita a settembre 2008, con l’obiettivo di promuovere la diffusione dell’offerta televisiva digitale terrestre gratuita in vista dello “switch off” definitivo previsto per il 2012. A tale proposito si rende necessario per il lettore un breve inciso, al fine di spiegare brevemente in cosa consiste nella pratica il passaggio al digitale terrestre. Vi è una prima fase chiamata tecnicamente “swich over”, per cui, da una certa data in poi le trasmissioni di Raidue per la Rai e Rete4 per Mediaste, non sarebbero state più ricevibili con il sistema analogico ma con il digitale terrestre. Tale passaggio è divenuto operante dal 16 Giugno a Roma ed in parte della provincia di Latina e dal 10 settembre in Campania. La seconda fase invece è denominata “swich off”, e consiste nel passaggio totale al digitale terrestre e nello spegnimento del segnale di trasmissione analogico. Questa seconda fase è attualmente in essere e terminerà definitivamente nei prossimi mesi. Più specificamente, si denunciava come, su tutti i canali c.d. “in chiaro”, su riviste, giornali e siti internet, venisse pubblicizzato 4 l'avvento della nuova era televisiva in nome del digitale terrestre e come la televisione italiana venisse definita “gratuita” e – almeno apparentemente - particolarmente vantaggiosa per gli utenti e consumatori tutti. Nello specifico lo spot de quo è quello denominato: “Ci siamo! Arriva il Digitale terrestre!”. - All’esposto in questione rispondeva, con nota datata 16 giugno, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, affermando di aver “valutato i fatti denunciati” e di aver “deliberato, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette, che, allo stato, non vi siano i presupposti per un approfondimento istruttorio della segnalazione in oggetto, sulla base del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146”. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che l’omissione di un’informazione in uno spot avente una mera finalità informativa non è idonea ad incidere su alcuna decisione di natura commerciale del consumatore”. - Ritenendo tuttavia sussistenti i presupposti di ingannevolezza precedentemente denunciati, le associazioni come in epigrafe rappresentate e difese ricorrono a questo Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi: DIRITTO 1) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, D. Lgs. n. 206/2005 (lett. c) e c) bis cit. art.), nonché DELL’ART. 5, comma 3, D. Lgs. n. 206/2005: Infatti, l’art. 2 del d. lgs. 206/2005, con riferimento alla pubblicità, riconosce e garantisce il fondamentale diritto “ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità” nonché “all'esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà” in quanto falsa in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore utente televisivo che sarà quasi costretto ad acquistare o un decoder o un apparecchio televisivo predisposto alla ricezione del segnale. 5 Inoltre, l’art. 5, comma 3, d. lgs. 206/2005 afferma che:”Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore”. Ciò premesso, e con riferimento agli articoli sopra citati, il suddetto messaggio promozionale, a parere delle odierne ricorrenti, facendo leva sull'uso di notissimi e “affidabili” (id est: con forte richiamo circa proprio l'onestà della promozione) “volti noti” della televisione italiana (tra gli altri: Pippo Baudo, Michelle Hunziker, Milly Carlucci, Claudio Amendola, Carlo Conti , Alessia Marcuzzi, Ezio Greggio, Enzo Iacchetti, Victoria Cabello), induceva lo spettatore – consumatore a pensare che la diffusione del digitale terrestre su tutto il territorio nazionale fosse completamente gratuita e senza costo alcuno, utilizzando pertanto le apparecchiature già in possesso dell'utenza. Al fine di meglio comprendere il significato del messaggio de quo, ne riportiamo integralmente il testo qui di seguito: “Ci siamo! - ripetuto dai suddetti personaggi famosi – Dopo la Sardegna, anche Val D'Aosta, Piemonte, Trentino, Alto Adige, Lazio e Campania, passano al digitale. Ci siamo! 18 milioni di italiani stanno per ricevere una tv più ricca. Una tv con tanti canali gratuiti in più. Più film, più intrattenimento, più sport, più cartoni, più musica, più informazione, più servizi interattivi. Sempre la tua tv, Più ricca e facile da ricevere grazie al digitale terrestre. Noi ci siamo, tu non puoi non esserci!” Sulla base del testo del messaggio pubblicitario “incriminato”, la ricorrente riteneva che ciò che veniva comunicato al potenziale telespettatore, era che l’offerta del digitale terrestre, vista la già radicata diffusione su tutto il territorio nazionale del “servizio”, avrebbe potuto essere fruita a breve da tutta la popolazione televisiva sparsa sulla superficie della Repubblica senza alcun costo di nessuna natura e/o l'acquisto di ulteriori apparecchiature. Tuttavia, volendo acquisire maggiori informazioni in merito alla promozione, ci si rendeva facilmente conto che le cose non stavano 6 esattamente nel modo in cui venivano prospettate. A tale riguardo va precisato che il reperimento delle informazioni circa l'esatta portata della diffusione attraverso mezzi di informazione di varia natura – tra cui internet – non è accessibile se non attraverso una lunga ricerca. Anche nel sito (www.mediasetpremiuim.it) accedendo ai vari “menù” del sito vengono riportati i servizi offerti dal digitale e benanche il prezzo. Ma ciò che si evidenziava nell’esposto e che appariva particolarmente grave è che venivano fatti pochi riferimenti alla necessità di dover acquistare un apposito decoder per ricevere il segnale, ingenerando confusione tra i consumatori e seriamente prospettando così la quasi certezza che anche con il proprio – magari vetusto – apparecchio televisivo fosse possibile ricevere il segnale di “ una tv più ricca”. E, invece, contrariamente a quanto comunicato nel messaggio ai consumatori utenti con il suddetto spot, per poter accedere a :”Una tv con tanti canali gratuiti in più. Più film, più intrattenimento, più sport, più cartoni, più musica, più informazione, più servizi interattivi. Sempre la tua tv, Più ricca e facile da ricevere”, occorre possedere o un televisore predisposto alla ricezione del segnale ovvero acquistare un decoder ad hoc, completamente – a quanto è dato sapere – a spese del consumatore utente telespettatore. Ciò ha portato alla grave conseguenza per cui, una larga parte dei consumatori – utenti del servizio radiotelevisivo in possesso di apparecchi vetusti, è stata costretta ad acquistare o un digitale terrestre o, in molti casi, addirittura un apparecchio televisivo nuovo! Con evidente dispendio di denaro: aspetto questo che, in un momento congiunturale di grave crisi e dissesto economico quale è quello attuale, non è certo un aspetto di poco conto. 2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 D. LGS. 206/2005: Infatti, ai sensi del predetto articolo, la pubblicità, per essere ingannevole, deve presentare le seguenti caratteristiche concorrenti: 7 a) il messaggio deve essere tale da indurre o poter indurre in errore il ricevente (idoneità ingannatoria); b) Il predetto errore deve essere deve essere tale da influire sulle scelte economiche dell’ingannato (nesso eziologico fra ingannevolezza e comportamento economico); c) Il comportamento economico indotto dall’inganno possa essere pregiudizievole per l’ingannato ovvero per un concorrente di colui che beneficia del messaggio decettivo (risultato dannoso). Il c.d. “giudizio di ingannevolezza” deve quindi avvenire, anzitutto, in relazione ai diversi elementi del messaggio pubblicitario relativi alle caratteristiche dei beni e servizi, verificando che dette caratteristiche corrispondano al vero. In tale analisi dell’ingannevolezza del messaggio pubblicitario si dovrebbe considerare non solo quanto è stato affermato con parole o immagini rispetto al prodotto o servizio, ma anche le eventuali omissioni. In secondo luogo, il c.d. “giudizio di ingannevolezza” deve tenere in considerazione l’impatto concreto degli elementi ingannevoli sul consumatore, ossia la capacità di indurre in inganno l’insieme dei consumatori ai quali il messaggio pubblicitario è indirizzato (modificandone il comportamento economico). Infatti, mentre alcuni messaggi pubblicitari sono indirizzati ad un insieme di consumatori dotato di cultura elevata e specifiche conoscenze tecniche, altri messaggi si indirizzano alla generalità del pubblico ed altri ancora sono destinati a consumatori che vivono situazioni di disagio o di inferiorità generata da problemi fisici o psicologici (generanti spesso un approccio fideistico al prodotto o servizio che promette di risolvere quei problemi). Infine, l’ingannevolezza deve manifestarsi in un pregiudizio per il consumatore o per il concorrente dell’operatore economico che propone il messaggio pubblicitario ingannevole. Tutto ciò nel caso in questione non sembra essere avvenuto, perché, come spiegheremo più avanti, l’analisi compiuta dal Garante sembra essere stata piuttosto frettolosa ed approssimativa. Da quanto fin qui esposto, si può ragionevolmente sostenere che il 8 messaggio promozionale contenuto nella pubblicità di cui in narrativa non può non definirsi contrario a quei principi legislativamente previsti per i quali la pubblicità deve essere palese, veritiera e corretta, il che significa che nel predisporre il contenuto del messaggio l’operatore pubblicitario deve ispirarsi al criterio della completezza, soprattutto con riguardo alla diffusione di informazioni che assumono un rilievo determinante per il consumatore nell’orientare la sua scelta. Perché un messaggio possa dirsi ingannevole, non è pertanto necessario che esso determini una vera e propria deformazione della realtà, essendo sufficiente che in esso l'operatore attribuisca al prodotto pubblicizzato, in maniera assertiva ed in via assoluta, caratteristiche in realtà del tutto occasionali, se non del tutto eccezionali (TAR Lazio Roma, Sez. I, 13 ottobre 2006, n. 10350). Inoltre, “nel sistema di tutela del consumatore (…) ciò che rileva è l’informazione in sé considerata, che attraverso il messaggio pubblicitario viene trasmessa ai consumatori, per cui ai fini della verifica della sua eventuale ingannevolezza non è necessario accertare cosa gli operatori del settore abbiano inteso perseguire o esprimere ma, piuttosto, la veridicità delle affermazioni fatte nella loro assolutezza” (TAR Lazio, sez. I, 27 luglio 1998, n. 2281). Ed ancora. “La nozione di pregiudizio al comportamento economico del consumatore non deve necessariamente coincidere con quella di danno ma deve estendersi fino a ricomprendere la mera influenza sul comportamento del consumatore”. A tale proposito si rammenta come la giurisprudenza prevalente ritiene debba ritenersi ingannevole non solo la pubblicità che induca il consumatore a compiere acquisti che sono fonte di danno economico, ma anche quella che si limita ad influenzare le sue scelte economiche, orientandolo in un senso differente da quello che esso avrebbe intrapreso se non avesse “dato ascolto” al messaggio pubblicitario ingannevole. A tale proposito si rammenta altresì come lo stesso Codice di Autodisciplina Pubblicitaria afferma che “la pubblicità deve evitare ogni dichiarazione e rappresentazione che sia tale da indurre in 9 errore i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni non palesemente iperboliche, specie per quanto riguarda le caratteristiche e gli effetti del prodotto, il prezzo, la gratuità, le condizioni di vendita, la diffusione, l’identità delle persone rappresentate, i premi o riconoscimenti” (art. 2). E’ evidente, sulla base di quanto sopra affermato, come nel caso di specie ciò che rileva, è la portata del messaggio pubblicitario trasmesso ed il modo in cui esso poteva venire percepito dal pubblico. Ed è altresì evidente come, dinanzi ad un messaggio di siffatto genere, il consumatore – medio utente della televisione, dinanzi al messaggio pubblicitario de quo ed all’affermazione: “…una tivvù con tanti canali gratuiti in più…”, poteva facilmente essere indotto a ritenere che il passaggio al digitale avvenisse in modo del tutto automatico e gratuito, ignorando come, nella realtà dei fatti, per poter rendere effettivo il passaggio al digitale, occorresse invece possedere o un televisore predisposto alla ricezione del segnale o acquistare un decoder ad hoc, peraltro completamente a sue spese! A ciò si aggiunga un ulteriore aspetto, di non poco rilievo, e cioè che i costi da sostenere per l’acquisto di un decoder nuovo o di un “adattatore” sono anche a carico degli utenti del servizio radiotelevisivo pubblico che, per poterne usufruire, pagano già regolarmente un canone annuale di importo peraltro non irrisorio. Si giunge alla paradossale circostanza per cui gli utenti hanno pagato anticipatamente un intero anno di programmazione radiotelevisiva e vengono arbitrariamente messi nella condizione di non poterne usufruire, se non mettendo mani al portafoglio per un ulteriore esborso che può giungere fino a comprendere l’acquisto di un nuovo apparecchio televisivo. Si ricorda, infatti, che attualmente gli utenti, per poter vedere il secondo canale della RAI (raidue) devono sostenere il costo di uno specifico apparecchio per la ricezione del segnale digitale (il c.d. decoder digitale) e che soltanto gli apparecchi televisivi più recenti sono dotati di apposita presa che ne permette la connessione. Addirittura gli apparecchi meno recenti ( ma parliamo comunque di 10 qualche anno e non decenni) non hanno la possibilità di allaccio del decoder costringendo quindi, senza possibilità di modifiche, all’acquisto di nuovi apparecchi televisivi e che dai prossimi mesi nessuno dei canali Rai sarà più visibile in modalità analogica. Si dovrà spiegare a questo punto come sia possibile intascare soldi dal canone di abbonamento dagli utenti del servizio senza che un servizio effettivamente venga prestato. Infatti, le suddette previsioni hanno creato agli abbonati diversi disservizi ed hanno costretto, nonostante le previsioni contrattuali in essere, a sobbarcarsi di ulteriori spese per poter usufruire in maniera completa del servizio oggetto del contratto. 3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 27 E SS. D. LGS. 206/2005 nonché del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 284 (“Regolamento recante norme sulle procedure istruttorie dell’Autorità Garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole”): Tale articolo, nel prevedere le modalità di svolgimento dell’attività dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, stabilisce innanzitutto che essa debba essere disciplinata con regolamento e che debba svolgersi in modo tale da garantire il contraddittorio tra le parti, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione del procedimento. E’ poi previsto che, a seguito della presentazione del ricorso, si apra una fase istruttoria, nella quale l’Autorità può chiedere all’operatore pubblicitario di fornire prova sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità alla base di determinate affermazioni. Ciò nel caso di specie non è affatto avvenuto: al contrario, sembra alle odierne ricorrenti che tale analisi sia stata affrontata in modo decisamente superficiale e che non si sia tenuto conto dei numerosi aspetti di ingannevolezza denunciati nella nostra segnalazione. Tanto più che la motivazione che è stata fornita dall’Autorità al rigetto dell’istanza, risulta piuttosto fumosa, sommaria ed inidonea a giustificarne il diniego. Infatti, affermare semplicemente che: “l’omissione di un’informazione in uno spot avente mera finalità informativa non è idonea ad incidere 11 su alcuna decisione di natura commerciale del consumatore”, non ci sembra atta a giustificare il rigetto di un’istanza in cui la denuncia di omissione di un’informazione fondamentale per il consumatore era solo uno dei motivi di doglianza esposti. A conferma di ciò v’è il fatto che l’istruttoria è stata compiuta in poco più di 30 giorni, laddove invece la legge prevede sì un termine minimo non superiore a 75 giorni, ma prorogabile nel caso si rendano necessarie ulteriori ed accurate indagini. Nel caso di specie, vista la breve durata dell’istruttoria, sembrerebbe quasi che alla fattispecie segnalata non sia stato dato il giusto peso e che di essa non sia stata correttamente valutata la gravità: ciò sembrerebbe confermato anche dalla circostanza per cui, pur trattandosi di pubblicità trasmessa dalle principali emittenti televisive nazionali, per di più relativa al digitale terrestre, l’Autorità non ha contemplato neanche lontanamente l’opportunità di chiedere un parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, parere che, nel caso di specie, si sarebbe invece rivelato opportuno ed auspicabile. P.Q.M. Si chiede l’accoglimento del presente ricorso, e per l’effetto l’annullamento del provvedimento N. PS3957, numero di protocollo 0038608 del 16/06/2009, dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, provvedendo eventualmente a sanzionare l’impresa che abbia violato principi di concorrenza e tutela del mercato. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio. Ai sensi e agli effetti di cui all’art. 9, comma 5, della 23 dicembre 1999 n° 488, si dichiara che il presente procedimento ha valore indeterminabile. Roma, lì 25.09.2009 PROCURA AD LITEM Il sottoscritto avv. Giuseppe Ursini, nella sua qualità di rapp.te legale p.t del Codacons e dell’Associazione Utenti Radiotelevisivi delega a rappresentare e a difendere nel presente giudizio in primo ed in 12 secondo grado sia di merito che cautelare ed in fase di opposizione ed esecuzione gli Avvocati Avv. Prof. Carlo Rienzi e Avv. Gino Giuliano conferendogli tutte le facoltà di legge, ivi compresa quella di firmare il seguente atto, presentare istanze, memorie, motivi aggiunti, appello in sede cautelare e di merito, conciliare, incassare quietanzare e transigere, formulare nuove domande, rinunciare agli atti del giudizio, intervenire in altri procedimenti di cognizione e di esecuzione, designare e delegare altri difensori, chiamare terzi in causa ed eleggono domicilio presso l’Ufficio Legale Nazionale del Codacons in Roma, V.le Giuseppe Mazzini n. 73. F.TO Avv. Giuseppe Ursini n.q. E’ vera la firma Avv. Prof. Carlo Rienzi Avv.Gino Giuliano RELATA DI NOTIFICA Io sottoscritto avv. prof. Carlo Rienzi, in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma n.162 del 2004, rilasciata l’11/3/2004, previa iscrizione ai nn. 3678-3679-3680-3681 e 3682.del mio registro cronologico, ho notificato per conto del Codacons e dell’Associazione Utenti Radiotelevisivi copia autentica e conforme dell’antescritto atto e delega a: 13 1. AGCM - AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.763484656163 (n. cron. 3678) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale. Roma li’ 30/09/2009 Avv. Prof. Carlo Rienzi 2. AGCOM- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante p.t. domiciliato ex lege presso l’Avvocatura generale dello Stato, in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76348465617-4 (n. cron3679) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale. Roma li’ 30/09/2009 Avv. Prof. Carlo Rienzi 14 -3) Telecom Italia S.p.A. in persona del legale rappresentante p.t., Piazza degli Affari n. 2, 20123 Milano ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76348465618-5 (n. cron3680) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale. Roma li’ 30/09/2009 Avv. Carlo Rienzi -4) MEDIASET S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., presso la sede in Via Paleocapa n. 3, 20121 Milano ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76348465619-6 (n. cron 3681.) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Carlo Rienzi Roma li’ 30/09/2009 15 5) RAI – RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t. in Viale G. Mazzini n. 14, 00195 Roma ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76348465620-9 (n. cron.3682) spedita dall’ufficio postale di Roma – Prati sito in Viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale. Avv. Carlo Rienzi Roma li’ 30/09/2009 16