Roma, 10 dicembre 2013 Uff.-Prot.n° URI.ML/UE.AA/17256/508/F7/PE Oggetto: Schema di Decreto legislativo di recepimento di norme UE su anti-contraffazione e vendita farmaci on-line. SOMMARIO: Con il nuovo Decreto in via di definitiva approvazione, le farmacie e gli altri esercizi commerciali abilitati, potranno vendere, attraverso siti web, esclusivamente farmaci senza ricetta. Per la definitiva applicazione delle norme sulla vendita online - oltre alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prevista per la fine del mese di Gennaio – sarà necessario un atto normativo o regolamentare da parte delle Regioni in merito alla scelta dell’autorità locale competente a concedere l’autorizzazione alla vendita. Molto meno stringente, a livello temporale, l’operatività del nuovo sistema europeo anticontraffazione, la cui messa a regime potrebbe slittare al 2023, in considerazione del periodo transitorio di cui l’Italia può usufruire avendo già posto in essere sistemi e procedure anticontraffazione. Nuovi strumenti sembrerebbero, infine, delinearsi per contrastare il fenomeno della difficile reperibilità di alcuni medicinali. Lo scorso 3 Dicembre il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di Decreto Legislativo (vedi all. n.1) che recepisce la Direttiva 2011/62 sul contrasto all’ingresso di medicinali falsificati nella filiera farmaceutica legale. Tale D.Lgs. andrà a modificare il D.Lgs. n.219/2006 che recepisce in Italia il Codice farmaceutico comunitario. La nuova normativa di derivazione comunitaria, si pone l’obiettivo sia di fornire gli strumenti alle farmacie per verificare l’autenticità dei farmaci consegnati dal resto della filiera (industrie e grossisti), sia di contrastare il fenomeno delle vendite illegali via Internet, limitando la possibilità di vendere online farmaci senza obbligo di ricetta solo alle farmacie ed agli altri esercizi abilitati. Prima di proseguire con l’esame delle novità legislative, si ritiene importante sottolineare come il Governo italiano ha correttamente limitato, come richiesto in maniera pressante anche da Federfarma, la vendita online ai soli farmaci senza ricetta, scelta che non era affatto pacifica se si considera il dettato normativo della Direttiva UE. Vendita di farmaci online. La vendita online di farmaci sarà permessa a farmacie ed altri soggetti abilitati alla vendita di tali prodotti. L’Autorizzazione alla vendita verrà concessa dalla Regione o da altre Autorità locali competenti individuate, mediante atto legislativo, dalle Regioni medesime. Pertanto, la piena operatività delle farmacie interessate alla vendita online di farmaci senza ricetta potrebbe essere rinviata fino alle deliberazioni, legislative o regolamentari, di ogni singola Regione. Altro aspetto importante della normativa italiana riguarda la responsabilità concessa al Ministero della Salute nell’attività di repressione (oscuramento di siti) delle pratiche commerciali illegali in materia di vendita di farmaci online. Fino ad oggi tale responsabilità era in capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (cfr. Circ. n. 400/2013). Le farmacie che vorranno usufruire dell’opportunità della vendita online dovranno utilizzare un logo comune europeo. Tale logo non è ancora stato scelto dalla Commissione UE, tuttavia ciò non impedisce alle farmacie di iniziare l’attività di vendita sul web, in quanto l’obbligo di utilizzo del logo comune diverrà operativo dopo un decreto di recepimento italiano, entro un anno dalla pubblicazione dell’emananda normativa europea. Il Decreto introduce nuove sanzioni penali per chi vende illegalmente online o per chi distribuisce farmaci contraffatti. I titolari di farmacia e degli esercizi abilitati alla vendita di OTC che mettano in vendita online farmaci etici sono puniti con l’arresto fino ad un anno ed ammenda da euro 2.000 a 10.000. Chiunque, ad esclusione di farmacie e esercizi di vicinato, venda farmaci online è punito con l’arresto da 6 mesi a 2 anni e con ammenda da euro 3.000 a 18.000. I titolari di farmacia che commercino o vendano online farmaci falsificati sono puniti con l’arresto da 1 a 3 anni ed ammenda da euro 2.600 a 15.600. Si ritiene utile riepilogare gli specifici requisiti richiesti alla farmacia e al suo sito web per ottenere l’autorizzazione pubblica alla vendita online peraltro già anticipati nella circolare citata in epigrafe. Il titolare di farmacia dovrà almeno comunicare all’Autorità competente: 1. denominazione, partita IVA e indirizzo completo del sito logistico; 2. data d’inizio dell’attività di vendita a distanza; 3. indirizzo del sito web e ogni informazione pertinente ad identificare tale sito; 4. comunicazione, entro 30 giorni, di ogni cambiamento delle informazioni trasmesse, di cui ai precedenti punti 1-3, pena decadenza dell’autorizzazione. A sua volta il sito web della farmacia dovrà contenere almeno: il recapito dell’Autorità locale che ha concesso l’autorizzazione alla vendita; il collegamento ipertestuale al sito web del Ministero della Salute, che dovrà garantire ai cittadini tutte le informazioni disponibili sulla legislazione vigente e sui rischi connessi all’acquisto illegale di farmaci online; il logo comune (quando, come detto, diventerà obbligatorio) su ciascuna pagina del sito web. Tale logo dovrà contenere un collegamento ipertestuale che rimandi alla lista di farmacie autorizzate posta sul sito del Ministero della Salute di cui al precedente punto. In ogni caso, Federfarma si riserva di confermare anche questi requisiti, con una successiva circolare che sarà diramata al momento della pubblicazione in Gazzetta del Decreto. Attività di contrasto alla contraffazione di farmaci. Viene di fatto superato l’attuale sistema dei bollini sostituito da un nuovo sistema di anticontraffazione europeo in via di definizione. Infatti, tale nuovo sistema verrà delineato da un Atto esecutivo che la Commissione UE dovrà pubblicare entro il 2014. Dal momento della pubblicazione di tale Atto esecutivo, tutti i Paesi UE dovranno rendere operativo il nuovo sistema entro 3 anni dalla suddetta pubblicazione. Italia, Grecia e Belgio potranno invece godere di un ulteriore periodo transitorio della durata di 6 anni. Ciò potrebbe rinviare l’obbligo di controllo dei nuovi bollini UE, in capo a tutte le farmacie italiane, al 2023. Il nuovo sistema si applicherà ad una lista di principi attivi considerati a rischio dalla Commissione UE. Tale lista sarà desumibile dai criteri stabili nell’Atto esecutivo citato supra. Il vecchio sistema nazionale dei bollini sembrerebbe sopravvivere per i farmaci non soggetti al sistema di anticontraffazione UE. Ciò sembrerebbe in contrasto con la scelta, adottata dalla direttiva di estendere, comunque, il sistema anticontraffazione UE a tutti i farmaci etici o soggetti a rimborso, ai fini di controllo della loro rimborsabilità o per finalità di farmacovigilanza. La formulazione scelta sembrerebbe dar adito a qualche incongruenza, a meno che non si voglia con ciò significare che il nuovo bollino UE debba comunque essere apposto a tutti i farmaci etici, ma con il fine di controllo anticontraffazione per alcuni e di rimborso e/o di farmacovigilanza per tutti quelli provvisti del suddetto bollino europeo. Infine, Ministero e Aifa potranno utilizzare i dati così raccolti anche per finalità di farmaco-epidemiologia. In ogni caso, considerati i termini molto ampi per l’adozione dei nuovi bollini europei, ci sarà tutto il tempo per chiarire le perplessità sopra riportate. Il sistema nazionale anticontraffazione verrà gestito dall’Aifa. È previsto che il sistema di allerta, posto in essere nel momento in cui si ha conoscenza di falsificazioni, non porti soltanto al ritiro dei farmaci presso tutti gli operatori della supply chain, ma si spinga a prevederne la “confisca” al domicilio del paziente. Nella gestione del sistema nazionale anticontraffazione, l’Aifa verrà supportata da una Task Force composta da Ministeri e Autorità pubbliche al fine di condividere le informazioni su attività e casi di falsificazione. Nell’ambito del nuovo sistema anticontraffazione è stato anche inserito un nuovo obbligo a carico del distributore all’ingrosso che dovrà indicare, per ogni fornitura alle farmacie, il numero di lotto dei farmaci consegnati che presenteranno i nuovi bollini europei. ************************************* Vi sono, infine, anche alcune disposizioni sulla distribuzione intermedia con il fine di vincolare più rigidamente i piccoli operatori (brokers) che importano o intermediano farmaci. Anche i fabbricanti di principi attivi saranno sottoposti a controlli e a requisiti più rigidi rispetto al passato. Il Decreto in commento introduce, nel Decreto n.219/06, una nuova definizione concernente la “sostanza attiva” intendendo per tale ogni sostanza o miscela di sostanze destinata a essere utilizzata nella produzione di un medicinale e che, se impiegata nella produzione di quest’ultimo, diventa un principio attivo di detto medicinale. Conseguentemente, sono stati aggiunti al Decreto n.219 nuovi articoli (51-bis, il 52-bis, 108bis) che disciplinano i controlli effettuati dagli enti nazionali competenti sulle sostanze attive, sulla loro produzione e importazione nonché sulla loro distribuzione. Si ritiene opportuno segnalare che l’Aifa inserirà, nella banca dati anticontraffazione UE, le informazioni relative a produttori ed importatori di sostanze attive e pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco di tali soggetti. Inoltre, i distributori di tali sostanze, dovranno registrare tali attività presso l’autorità territoriale competente. Viene poi introdotta la figura del brokeraggio di medicinali, che comprende qualsiasi attività in relazione alla vendita o all’acquisto di medicinali, ad eccezione della distribuzione all’ingrosso, che non include la detenzione e che consiste nella negoziazione in posizione indipendente e per conto di un’altra persona fisica e giuridica. Chi intende svolgere in Italia attività di brokeraggio di medicinali deve registrarsi presso il Ministero della Salute il quale, a sua volta, inserisce tali informazioni in un registro accessibile al pubblico. Merita, infine, attenzione l’ampliamento dell’obbligo di servizio pubblico in capo ai grossisti, di cui all’art. 1.1.s) del D.Lgs. n.219/2006, al fine di garantire l’assortimento dei medicinali e della relativa consegna anche per i medicinali per i quali siano stati adottati specifici provvedimenti, in considerazione delle carenze sul mercato e dell’assenza di valide alternative terapeutiche. Ad avviso della scrivente, sembrerebbe che tale disposizione, tra l’altro non presente nella direttiva europea, possa aprire la strada a futuri interventi regolatori di limitazione all’esportazione di farmaci di difficile reperibilità, sulla scia di quanto già recentemente avvenuto in altri Paesi europei. Lo schema di D.Lgs. è stato trasmesso il 4 dicembre scorso alle competenti commissioni parlamentari per il loro parere obbligatorio. Tale parere si considera acquisito trascorsi 40 giorni dalla data di trasmissione dello schema, quindi entro il 13 gennaio 2014. Se il Governo intenderà non conformarsi alle richieste di modifica parlamentare relative a sanzioni penali, i testi saranno ritrasmessi con le osservazioni del Governo a Camera e Senato, che disporranno, a quel punto, di 20 giorni per adottare un nuovo parere, in mancanza del quale il testo si ritiene comunque adottato. Sul medesimo schema di D.Lgs. dovrà essere acquisito, in un lasso di tempo non superiore a quello concesso al Parlamento, anche il parere della Conferenza permanente Stato/Regioni. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Alfonso MISASI Allegato n.1 IL PRESIDENTE Dr.ssa Annarosa RACCA