Prof . Marchetti
MEDICINA LEGALE
26/04/04 (1^ora)
Abbiamo visto quali sono i motivi per cui, viene abolita o diminuita l’imputabilità di un soggetto, il
motivo principale è l’infermità. L’articolo 88 e 89 prevedono che se c’è un’infermità che abolisce
totalmente la capacità di intendere e di volere, il soggetto non viene punito, e se dichiarato
socialmente pericoloso finisce in un ospedale psichiatrico giudiziario, oppure l’89 dichiara che se il
soggetto è parzialmente capace di intendere e di volere al momento del fatto, viene punito con una
pena diminuita,alla fine della pena sconterà ugualmente un periodo di tempo in un ospedale
giudiziario, come un soggetto socialmente pericoloso. E’ socialmente pericolosa quella persona nei
confronti della quale si possa prevedere una nuova commissione di un reato, in rapporto alla
patologia che lo ha reso non imputabile o parzialmente imputabile. Il codice fissa alcune condizioni
particolari, dopo aver stabilito che gli stati emotivi e passionali non diminuiscono ne escludono la
capacità di intendere e di volere, affronta il problema della tossicodipendenza e dichiara che
l’intossicazione acuta da alcool o da stupefacenti non diminuisce o esclude l’imputabilità, che
un’intossicazione preordinata non solo non diminuisce l’imputabilità ma addirittura aumenta la
pena, che l’abituale intossicazione da alcool o da stupefacenti aumenta la pena, mentre invece,
soltanto la cronica intossicazione è quella condizione clinica nei confronti della quale si può
ipotizzare un’interferenza sulle capacità di intendere e di volere, quindi ,qualora, il soggetto fosse
un cronico intossicato si applicherebbero gli articolo 88 e 89. Per cronica intossicazione si intende
una condizione nella quale la sostanza continua ad agire sull’organismo del soggetto, continua ad
esprimere i suoi effetti indipendentemente dalla sua assunzione, questo è valido soprattutto per
l’alcool ma vi sono una serie di condizioni che si possono rilevare anche a carico di stupefacenti di
più comune utilizzo. Di fatto la dipendenza è un fenomeno unitario non più distinto tra dipendenza
fisica e dipendenza psichica, la dipendenza è una condizione in cui la sostanza esercita il suo effetto
indipendentemente dalla sua assunzione, perché nel momento in cui il soggetto sente il bisogno di
assumere la sostanza, ovviamente non ha la sostanza in corpo; il bisogno di assunzione della
sostanza, che in alcuni casi è molto imperioso, è un fenomeno neurochimico, ha delle basi
biologiche e in qualche misura può condizionare il comportamento del soggetto. Vi è un’ultima
condizione che viene applicata molto raramente, praticamente mai, è quella del sordomutismo, cioè
i soggetto sordomuti, specialmente se non hanno ricevuto un’adeguata educazione ( nel 30 non
c’era questa diffusione di istituti che rieducano i soggetti sordomuti), possono essere considerati
infermi di mente, è un articolo che non viene quasi mai applicato, è una condizione oggi superata
dalle tecniche di riabilitazione che fanno si che il soggetto sordomuto impari a parlare. Si riteneva
che il soggetto sordomuto potesse non essere capace di intendere e di volere perché si riteneva che
il suo isolamento sociale, dovuto al deficit sensoriale e di comunicazione, potesse renderlo meno
capace di apprendere le norme sociali, oggi questo concetto è ampliamente superato, però
comunque il codice prevede questa possibilità.
Ci sono molte condizioni cliniche che possiamo incontrare nella pratica clinica quotidiana che
pongono non pochi problemi nel momento in cui si deve valutare la capacità di intendere e di volere
del soggetto, una di queste condizioni è la PEDOFILIA . Non vi è nessuna norma specifica nel
codice penale che riguarda i reati commessi dai pedofili, esiste una serie di provvedimenti, di
articoli riguardanti la violenza sessuale, ed esiste una serie di provvedimenti che sono stati presi
recentemente, che riguardano il commercio di materiale pedo-pornografico. Con una legge che è
stata approvata di recente, il Parlamento italiano ha deciso di punire severamente non soltanto
coloro che compiono degli atti sessuali nei confronti dei minori, ma anche coloro che detengono
materiale pedo-pornografico o coloro che scaricano materiale pedo-pornografico da internet. Qual è
il motivo per cui vengono puniti questi soggetti, che in realtà non stanno commettendo direttamente
un reato nei confronti di un minore? Il motivo è che per produrre quelle foto o per produrre il
materiale presente nei siti internet, in qualche misura il minore deve essere stato sfruttato, quindi si
punisce il commercio di materiale pedo-pornografico, si punisce la detenzione di materiale pedopornografico, si punisce anche l’organizzazione di viaggi per appuntamenti con soggetti minorenni,
in quei paesi in cui è molto diffusa la prostituzione minorile sia maschile che femminile.
Sicuramente organizzare viaggi e incontri con soggetti minorenni è un reato abbastanza grave,ma
viene punito abbastanza severamente anche la semplice detenzione di materiale pedo-pornografico..
Un emendamento che è stato poi bocciato presso il Parlamento Europeo arrivava ad ipotizzare di
punire coloro che detenevano materiale perdo-pornografico sottoforma di fumetti, quindi non
soltanto immagini di reati sui bambini o bambine, ma anche immagini virtuali cioè fumetti , cartoni
animati di tipo pedo-pornografico, questo emendamento è stato bocciato, per adesso per essere
punito occorre detenere o aver cercato di entrare in contatto con questi siti pedo-pornografici
attraverso internet.
La PEDOFILIA fa parte di quel grande raggruppamento di condizioni cliniche che vengono oggi
definite PARAFILIE. Per Parafilie si considerano tutte quelle condizioni cliniche in cui il soggetto
per ottenere l’eccitazione sessuale ( è questo lo scopo di tutte le parafilie) rivolge le sue fantasie,
la sua attenzione verso o oggetti inanimati, come nel caso del feticista, o soggetti passivi che non
possono dare il loro consenso (minori, o persone che non sanno di essere oggetto di desiderio
sessuale come nel caso del voyeurista). In alcuni casi si discute se sia una parafilia anche il tentativo
di imporre ,con la violenza, il rapporto sessuale ad una persona maggiorenne non consenziente, fino
adesso non si è trovato accordo su questo punto. Rimane il fatto che comunemente si chiamano
parafilie tutte quelle condizioni in cui un soggetto per ottenere l’eccitazione sessuale mostra la sua
attenzione per condizioni particolari come oggetti inanimati, animali, soggetti non consenzienti,
soggetti che vengono sottoposti a torture, come nel caso del sadismo (l’unica condizione in cui il
soggetto desidera essere sottoposto a queste pratiche è il masochismo). Oggi vengono conosciute
almeno dalle 50 alle 60 parafilie, il numero delle parafilie sta continuamente aumentando, perché vi
sono delle parafilie che sono frutto della tecnologia moderna, una delle parafilie tecnologiche è il
cosiddetto LATEX: sono coloro che si eccitano soltanto se il partner indossa indumenti di plastica,
oppure è avvolto nella plastica, si utilizzano le pellicole per avvolgere i cibi e metterli in frigorifero,
ci si avvolge la partner e il soggetto si eccita moltissimo a vedere la persona avvolta in questi
indumenti; su internet esiste un fiorente mercato di indumenti che sono venduti a questo scopo, così
come esiste un fiorente mercato per quasi tutte le parafilie. La pedofilia, che è una delle tante
parafilie, riguarda l’interesse sessuale nei confronti di un soggetto pre-pubere, non conta l’età del
soggetto, conta che il soggetto , per quanto riguarda la definizione clinica, sia pre-pubere, per cui se
una persona ha un interesse sessuale per una ragazzina di 10 anni che però ha già raggiunto lo
sviluppo sessuale, può essere definito in tanti modi , e sicuramente legalmente lui non può avere
interesse sessuale per una ragazzina di 10 anni, ma non può essere definito pedofilo, è pedofilo
soltanto colui che ha interesse per soggetti che presentano delle condizioni di sviluppo sessuale
precedenti alla pubertà. Un grosso problema dal punto di vista clinico sono quei soggetti che
presentano una particolare attrazione sessuale per ragazzine nella fase dello sviluppo, questo è un
tipo di parafilia molto particolare in cui il soggetto è interessato esclusivamente a persone che
stanno passando dalla pre-pubertà alla pubertà senza aver completato il ciclo di maturazione
sessuale, questi soggetti non possono essere definiti pedofili ma sicuramente hanno molto del
pedofilo. Quindi l’interesse non è tanto per soggetti di età minore, quanto per soggetti che non
hanno raggiunto lo sviluppo sessuale, e che presentano delle caratteristiche psicosessuali immature.
Vi sono molte classi di pedofili, oggi si parla di pedofilia al plurale non più al singolare, perché si è
visto che vi sono gruppi di pedofili che hanno interesse soltanto per fasce d’età molto particolari,
cioè un pedofilo che è interessato a ragazzini dai3 ai 5 anni, non sarà interessato a quelli tra gli 8 e i
10 anni. La pedofilia può essere sia di tipo eterosessuale, cioè il soggetto è interessato a minori prepuberi del sesso opposto al suo, sia di tipo omosessuale, cioè interessato a minori dello stesso sesso,
sia di tipo misto, cioè si può avere interesse sia per i maschi che per le femmine. E’ un fenomeno
che è prevalentemente maschile, anche se si discute molto sull’eventuale presenza di pedofilia
femminile, c’è un dato di fatto che l’accesso al corpo del bambino, da parte della donna, è un
accesso privilegiato, comunemente vi è un contatto fisico molto maggiore tra la donna e il bambino,
di quanto non vi sia tra il maschio ed il bambino, quindi è anche difficile andare ad individuare
delle condizioni di pedofilia, perché di fatto la donna ha questo compito di accudimento e perciò ha
un accesso privilegiato al corpo del bambino. Vi è anche un altro caso che restringe al maschio il
problema della pedofilia, è un dato relativo alla fisiologia del rapporto sessuale, è il maschio che per
avere un rapporto sessuale deve avere un’erezione, e quindi deve avere inizialmente un certo grado
di eccitazione, è il maschio che comunemente presenta queste condizioni parafiliche, che sono
quelle che producono eccitazione, perché la donna può iniziare un rapporto sessuale anche se non
ha un buon grado di eccitazione, che può raggiungere durante il rapporto, il maschio no, per iniziare
un rapporto deve essere in uno stato di notevole eccitazione, per cui tutte queste forme di parafilie
sono strumenti per raggiungere una buona eccitazione sessuale, tanto è vero che in alcuni casi non
vengono considerate delle malattie, specie se vengono utilizzate all’interno del rapporto per ottenere
l’eccitazione sessuale che poi verrà impiegata all’interno del rapporto stesso. Molto spesso questi
soggetti pedofili sono sposati, hanno una famiglia, quindi in teoria è anche possibile che le fantasie
pedofiliche siano utilizzate non soltanto per ottenere una soddisfazione nel rapporto con il minore,
ma anche per poter accedere ad un buon rapporto sessuale con un partner adulto e consenziente. La
caratteristica principale dei rapporti pedofilici non è la violenza, gli atti di violenza compiuti dal
pedofilo nei confronti di un minore sono rarissimi, il numero di omicidi di minori perpetrato da
soggetti con pedofilia è quasi irrilevante , è bassissimo, sono casi straordinari, il caso di Città di
Castello, di cui parlano i giornali, è un caso straordinario. Bisogna stare attenti ,in un caso come
quello di Città di Castello o negli altri casi di cui la stampa ha parlato in passato in Italia, a vedere
se lo scopo principale di queste persone fosse il raggiungimento dell’eccitazione per compiere un
atto sessuale con il minore o fosse invece il raggiungimento dell’eccitazione attraverso
l’imposizione di potere o di procurare dolore al minore. I soggetti sadici che scelgono come vittima
un bambino, lo scelgono per un motivo molto razionale, perché un bambino è un soggetto nei
confronti del quale si può esercitare potere, ed al quale si può infliggere violenza molto più
facilmente che ad un adulto, quindi è una sorte di calcolo molto vigliacco che viene fatto da queste
persone, però in questi casi l’eccitazione sessuale non è conseguente al contatto con soggetti con
caratteristiche sessuali pre-puberi, ma è determinata dal potere che il soggetto può provare nel
sottomettere o nell’infliggere violenza ad un bambino. Nel caso del sadismo ( che probabilmente è
in gioco nel caso di Città di Castello) l’obiettivo non è quello di avere un rapporto sessuale con il
bambino, per altro comunemente è molto difficile che l’obiettivo del pedofilo sia quello di avere un
rapporto sessuale con il minore come noi lo intendiamo , intanto perché anatomicamente è
impossibile e poi perché non è questo lo scopo (perché avere un rapporto sessuale completo con il
soggetto pre-pubere vorrebbe dire infliggergli una particolare forma di violenza e di dolore, quindi
si passerebbe al versante del sadismo). Comunemente i pedofili non arrivano a rapporti sessuali,
classicamente intesi, con il minore. Per quanto riguarda i rapporti che hanno i pedofili con il minore
,sia maschio che femmina , una grossa parte si limita a guardare un minore spogliato, un’altra parte
si limita a farsi toccare dal minore nelle parti genitali o a toccare il minore nelle parti genitali senza
infliggere alcun tipo di violenza, per questo è estremamente difficile andare poi a verificare il fatto
che si sia effettivamente verificato un atto di violenza, perché i contatti che il pedofilo ha con il
minore non lasciano tracce sul corpo del bambino comunemente, cioè il corpo del bambino è
assolutamente intatto, quello che in alcuni casi si trova sono tracce di sperma sui vestiti del
bambino, perché il pedofilo raggiunge l’eccitazione ed ha un’eiaculazione perché si è fatto toccare
dal bambino o baciare gli organi genitali, poi ha un’eiaculazione e lo sperma si trova all’esterno sui
vestiti del bambino e non all’interno degli organi genitali del bambino o in cavità atte al
congiungimento carnale, ma si trova sugli abiti esterni.
Esistono due tipi di pedofilie: esiste una pedofilia primaria che si manifesta nei soggetti al
momento della pubertà, quindi l’insorgenza del disturbo parafilico pedofilico è estremamente
precoce, un soggetto sa di avere inclinazioni pedofilie intorno ai 12- 13 –14 anni, una volta che il
soggetto si accorge di essere sessualmente eccitato dalla vista, dal contatto con soggetti minori prepuberi è molto difficile che le cose cambino nel corso dell’esistenza, è una condizione che tende a
rimanere cronica, è un tipo di reazione che tende a rimanere costante nel tempo, è anche una
condizione che è molto difficile da curare. Non vi sono terapie atte a curare la pedofilia, come non
vi sono delle terapie atte a curare tutte le altre patologie del comportamento sessuale. Esistono degli
interventi palliativi, esiste la possibilità in alcuni Stati, come gli Stati Uniti ed in alcuni Stati
Europei, di far scegliere al soggetto fra il carcere e la castrazione chimica, che altro non è che
l’assunzione di antagonisti degli androgeni in modo tale da avere una minore eccitazione sessuale a
qualsiasi stimolo sessuale. E’ un intervento del tutto aspecifico che viene offerto al soggetto, negli
Stati Uniti c’è la possibilità di scegliere tra il carcere e sottoporsi ,in maniera controllata, a questo
trattamento presso delle istituzioni pubbliche. In Italia questo tipo di intervento , a meno che il
soggetto non voglia spontaneamente sottoporvisi indipendentemente da un dettato da parte di un
tribunale, da parte di giudice, non è stato ancora approvato, quindi non vi è nessuna normativa che
consenta questo tipo di interventi per un motivo molto semplice, che è un motivo medico-legale:
siccome questo tipo di interventi verrebbe ad alterare l’integrità fisica del condannato, perché ,
anche se in maniera temporanea, assume coattivamente (cioè è costretto) dei farmaci che
modificano il suo assetto ormonale e producono una modificazione fisica e quindi in qualche misura
producono una lesione personale, questo è impedito dal nostro ordinamento, cioè in nostro
ordinamento impedisce tutte le pene di dittatura corporale, cioè il detenuto non può essere picchiato,
non può essere torturato né al detenuto possono essere imposte delle cure, il detenuto ,dal punto di
vista dell’autonomia di scelta delle cure, gode esattamente degli stessi diritti di un soggetto libero,
quindi al detenuto non può essere imposta una cura. In questi casi la cura viene offerta al soggetto
,non gli viene imposta, gli si dice o il carcere o la cura, però il bene “libertà” è un bene così prezioso
per cui il soggetto in qualche misura sarebbe costretto a scegliere la cura piuttosto che finire in
carcere, su questo si discute se sia lecito imporre ad un soggetto una terapia per fargli ottenere un
certo vantaggio. Anche il soggetto detenuto, anche il soggetto autore di reato è un soggetto che
mantiene alcuni diritti fondamentali, ed uno dei diritti fondamentali sancito dalla nostra
Costituzione è il diritto alla salute, noi come medici garantiamo la salute nei confronti di chiunque,
la salute è un bene più prezioso del bene sociale della sicurezza, per cui un detenuto può uscire dal
carcere se ha necessità di cure, perché si sceglie la strada della terapia piuttosto che la strada della
punizione proprio in virtù del fatto che la salute è sicuramente il bene più protetto. In generale non
si possono imporre delle terapie di nessun tipo a nessuno, anche se queste terapie sarebbero in
qualche modo giustificate da motivi di natura sociale; ammesso e non concesso che queste terapie
abbiano un certo effetto, nel caso della castrazione chimica, nel caso della somministrazione ad un
soggetto di antagonisti degli androgeni (in particolare del testosterone) effettivamente vi è un calo
della libido, però non è che abbiamo la scomparsa del desiderio sessuale, abbiamo soltanto una
notevole diminuzione del desiderio, quindi non è una terapia. Noi non potremmo imporre al
soggetto, per la nostra Legge noi possiamo imporre alle persone la terapia soltanto in 3 casi , che
sono previsti dalla legge (vi è un quarto che è dubbio). Gli accertamenti e i trattamenti sanitari
obbligatori si possono effettuare soltanto in casi previsti dalla legge:
1) Un caso è quello a cui noi tutti quanti siamo stati sottoposti sono le vaccinazioni, noi
siamo stati sottoposto e i nostri genitori, qualora avessero voluto, non avrebbero potuto
impedire che qualcuno ci somministrasse il vaccino;
2) Il secondo caso è l’internamento in un ospedale per malattie infettive, nel caso di epidemie o
malattie veneree diffusive, in teoria qualora scoppiasse un’epidemia di particolare gravità o
un’epidemia di una malattia venerea diffusibile si potrebbe imporre al soggetto la cosiddetta
quarantena, in Italia c’è stata una trentina di anni fa un’epidemia di colera, in quel caso fu
imposta la quarantena ( adesso c’è questo spettro SARS che sta girando per il mondo, anche
in questo caso tutte le Autorità internazionali che sono state interessate a questo problema,
hanno risposto al problema imponendo la quarantena, cioè l’isolamento dei soggetti,
3) La terza situazione in cui è possibile imporre la terapia ad un soggetto sono i trattamenti
sanitari obbligatori per malattie mentali (TSO). La legge sui trattamenti sanitari obbligatori
per malattie mentali è la legge 180 che poi è stata assorbita dalla legge 833 che è la legge
istitutiva del servizio sanitario nazionale. La legge che governa tutto il sistema sanitario
nazionale ha assorbito al suo interno anche i principi relativi al trattamento per le malattie
mentali.
Il trattamento sanitario obbligatorio nel caso delle malattie mentali si può effettuare soltanto se
sussistono 3 requisiti contemporaneamente:
A) che vi sia un’urgente necessità di un intervento terapeutico,
B) che questo intervento terapeutico sia rifiutato dal soggetto,
C) che non sia possibile effettuare un intervento di tipo ambulatoriale.
Quindi un soggetto può essere ricoverato per un’urgente necessità di interventi terapeutici, per il
rifiuto di questo intervento da parte del soggetto, per l’impossibilità di attuare questi interventi in
regime ambulatoriale, qualora sussistano tutte e tre queste condizioni, il soggetto può essere
internato contro la sua volontà in un reparto, che è un reparto per l’accertamento psichiatrico e la
cura delle malattie mentali, reparti che sono autorizzati dalla Regione e che possono esistere
soltanto all’interno o presso Ospedali generali, non possono più essere istituiti degli ospedali adibiti
esclusivamente alla cura delle malattie mentali, i vecchi manicomi sono stati chiusi, ancora vi sono
dei degenti che abitano in queste strutture, vi abitano perché nel momento in cui sono stati chiusi i
manicomi si è visto che molte persone, che erano ricoverate presso queste strutture, non avevano
nessuna possibilità di essere dimesse, perché le terapie psichiatriche prima della chiusura dei
manicomi (dal 1975 in poi) prevedevano l’internamento e quindi prevedevano anche l’esclusione
del soggetto dal contesto sociale e civile, queste persone, magari erano da 30 anni in
manicomio,non erano più in grado di essere dimesse, di poter acquisire un’autonomia sufficiente
per poter vivere all’interno della società. Dal momento dell’introduzione della riforma psichiatrica
(la famosa legge Basaglia) queste situazioni sono notevolmente mutate, ed oggi la maggior parte dei
malati di mente, anche gravi, è in grado di avere una buona autonomia, quindi riesce perfettamente
a vivere all’interno della società solo in alcuni casi eccezionali si deve ricorrere ai trattamenti
sanitari obbligatori ,che comunque sono, per legge, contenuti nel tempo, cioè la legge prevede che
l’internamento in un Reparto di diagnosi e cura di un ospedale generale, adibito alla diagnosi e alla
cura delle malattie mentali,non possa durare più di 7 giorni. Nel caso che le condizioni cliniche,
trascorsi questi 7 giorni, siano ancora gravi e quindi il soggetto non possa essere dimesso, oppure
continui a non accettare le terapie, questi 7 giorni possono essere prorogati, in realtà questi 7 giorni
possono essere prorogati all’infinito, ma non accade quasi mai, cioè appena il soggetto accetta le
terapie, dopo qualche giorno di trattamento coatto il soggetto accetta di assumere liberamente i
farmaci, in questo momento cessa automaticamente il trattamento sanitario obbligatorio ed il
paziente diventa in tutto per tutto un paziente in trattamento volontario. I trattamenti sanitari per
malattie mentali possono essere eseguiti soltanto seguendo una trafila stabilita dalla legge, che è una
trafila molto precisa: esiste un primo medico che fa la richiesta di un trattamento sanitario
obbligatorio, quindi c’è un primo medico che può essere un medico generico o qualsiasi laureato in
medicina abilitato all’esercizio della professione medica può fare la richiesta di trattamento
sanitario obbligatorio nei confronti di un’altra persona. Questa richiesta viene fatta in triplice copia
sul ricettario, si scrive: “si richiede trattamento sanitario obbligatorio per tizio per… e si mette una
diagnosi molto generica all’inizio della richiesta, specificando che il soggetto è una condizione
grave ,che il soggetto rifiuta le cure e che non è possibile effettuare un trattamento ambulatoriale.
Questa richiesta viene inviata (telefonicamente) al Sindaco che è la massima autorità sanitaria
locale. Il Sindaco interviene come massima autorità sanitaria locale, e coloro che eseguono
materialmente, cioè che prelevano dalla casa del soggetto il malato e lo portano con l’ambulanza
presso uno di questi reparti di diagnosi e cura sono i Vigili Urbani, in alcuni casi interviene anche la
Forza Pubblica se sono casi eccezionali, altrimenti comunemente intervengono i Vigili Urbani,
perché sono alle dipendenze del Sindaco, e quindi sono coloro che possono essere mobilitati dalla
massima autorità sanitaria, nel momento in cui i Vigili Urbani intervengono per afferrare il soggetto
e costringerlo a sedere in ambulanza e accompagnarlo in un reparto di diagnosi e cura,
intervengono, in qualche modo, come figure ausiliari del Sindaco che a sua volta ,in quel momento,
funge da massima autorità sanitaria, quindi tutta la procedura è una procedura di tipo sanitario.
Giunto sul posto dove si dovrebbe effettuare il ricovero coatto, il soggetto viene sottoposto ad
un’ulteriore visita da parte di un medico dipendente del servizio sanitario nazionale, questa volta la
legge, per il secondo accertamento, obbliga il medico ad essere dipendente del servizio sanitario
nazionale, quindi deve essere un soggetto dipendente di un’ASL ( non dice uno psichiatra, può
essere chiunque). Il soggetto viene visitato da questo secondo medico che deve redigere un secondo
certificato di convalida della richiesta di trattamento sanitario obbligatorio, ottenuta la convalida il
soggetto può essere ricoverato (in realtà è un ricovero coatto) in uno di questi reparti che esistono in
tutte le città italiane e che hanno un’ulteriore limitazione, perché non possono avere più di 15 letti,
proprio per limitare al massimo l’utilizzo di questo tipo di intervento. La legge obbliga il medico,
sia il primo medico (quello che redige il primo certificato di richiesta di trattamento sanitario
obbligatorio), sia il secondo medico ( quello che redige il secondo certificato che convalida il
trattamento sanitario obbligatorio), sia i medici che poi tratteranno direttamente il soggetto
all’interno del reparto di diagnosi e cura, obbliga tutte le figure sanitarie che entrano in contatto con
il malato mentale che è in trattamento sanitario obbligatorio a ricercare il consenso del paziente,
quindi nonostante il paziente si opponga e rifiuta le terapie, i medici in ogni caso hanno l’obbligo
legale (perché sancito dalla legge) di cercare il consenso del paziente. Questa norma, cioè l’obbligo
di ricercare in ogni caso, anche di fronte ad un soggetto sottoposto ad un trattamento sanitario
obbligatorio, il consenso, ci dice che per il nostro ordinamento, cioè i nostri Legislatori ritengono
che anche il malato di mente grave sia in grado di dare un consenso (queste sono tutte persone
malate di mente gravi che presentano una condizione di scompenso della loro condizione clinica, si
tratta di episodi acuti e scompenso di una malattia psichiatrica preesistente), anche in questi casi il
medico è obbligato a ricercare il consenso, ed il consenso dato dal paziente è valido, nel caso il
paziente acconsenta, il consenso che lui dà all’assunzione delle terapie psichiatriche è valido anche
se dato da un paziente con gravi malattie mentali. Questo ci dice che per il nostro ordinamento il
soggetto, anche malato di mente, è in grado di dare un consenso, questo vale anche per gli altri
trattamenti medici. I trattamenti sanitari obbligatori si possono effettuare solo ed esclusivamente nei
casi previsti dalla legge e non si può utilizzare un trattamento sanitario obbligatorio per imporre una
terapia che non sia una terapia psichiatria o non sia una terapia prevista dalla legge ( una
vaccinazione, o un isolamento per malattie infettive o un trattamento per malattie mentali), quindi
non si può fare un trattamento sanitario obbligatorio per fare operare di appendicite una persona che
non vuole farsi operare, oppure per amputare il piede, nel caso di quella donna che non voleva farsi
amputare il piede, contro la sua volontà.
Per concludere in bellezza non potevano mancare i saluti finali, considerando che
questa è la mia ultima e definitiva sbob!!! Quindi mando baci e abbracci a tutti i
componenti del gruppo, grazie per la collaborazione di sei anni di sbobinature!!
Roberta Caruso.