federfarma
federazione nazionale unitaria
dei titolari di farmacia italiani
Roma,
31 marzo 2008
Uff.-Prot.n° UTP LC/6404/171/F7/PE
Oggetto:
IRPEF
Scontrino fiscale
Deduzioni e detrazioni per spese
sostenute per l’acquisto di medicinali
Circolare Ag. entrate n. 30 del 28 marzo 2008.
SOMMARIO:
in seguito alle difficoltà incontrate dagli operatori derivanti dalle novità in materia di
documentazione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, ai fini della loro
deducibilità/detraibilità in sede di dichiarazione dei redditi, l’Agenzia delle entrate ha consentito
l’integrazione manuale da parte dei cittadini, anche mediante foglio aggiunto, dello scontrino
rilasciato dalla farmacia per tutti gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2007.
Resta fermo che per gli acquisti effettuati dal 1° gennaio 2008, la documentazione dovrà
essere costituita dalla fattura o dallo scontrino “parlante”, completo di tutte le indicazioni
(natura, qualità, quantità e codice fiscale del destinatario dei medicinali).
PRECEDENTI:
Circolari nn. 20 dell’11/1/2007, 265 dell’11/5/2007, 329 del 14/6/2007, 349 del 25/6/2007,
364 del 2/7/2007, 369 del 3/7/2007, 376 del 5/7/2007, 499 del 3/10/2007, 564 del 7/11/2007 e 7 del
4/1/2008.
In relazione all’imminenza della presentazione dei redditi per il 2007 e a seguito di dubbi
interpretativi da parte degli operatori del settore in materia di documentazione necessaria ai fini
della deducibilità/detraibilità delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali nel periodo 1°
luglio-31 dicembre 2007, l’Agenzia delle entrate ha diramato il 28 marzo 2008 l’allegata circolare
n. 30, avente ad oggetto, appunto: “Deduzioni e detrazioni per spese relative all’acquisto di
medicinali (articoli 10, comma 1, lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986) –
Chiarimenti” (allegato n. 1).
Come si ricorda – ed è stato altresì a suo tempo confermato dalla stessa Agenzia con la
risoluzione n. 156/E del 5 luglio 2007 (allegato n. 2) ed in più occasioni ribadito dalla scrivente
nelle circolari citate tra i precedenti - dal 1° luglio 2007 le spese per l’acquisto dei medicinali
potevano essere dedotte/detratte dai contribuenti, a condizione che fossero documentate da fattura o
da scontrino fiscale “parlante”, recante cioè la descrizione della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati, nonché l’indicazione del codice fiscale del destinatario. Tuttavia nel periodo
compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2007, nel caso in cui l’acquirente non fosse il
destinatario del farmaco, non ne conoscesse il codice fiscale o non avesse con se la tessera sanitaria,
l’indicazione del codice fiscale poteva essere riportata a mano sullo scontrino fiscale
direttamente
dal
destinatario.
Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA
Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected]
Cod. Fisc. 01976520583
Per agevolare i contribuenti e per eliminare talune rigidità manifestate dai CAF e dai
professionisti abilitati a predisporre le dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia ha reso noto che “le spese
sostenute nel periodo dal 1° luglio al 31 dicembre 2007, ai fini della deduzione/detrazione IRPEF,
potranno essere certificate anche tramite scontrino fiscale non “parlante” o incompleto, qualora lo
stesso venga integrato, per iniziativa dello stesso contribuente, mediante l’indicazione anche su
foglio aggiunto del codice fiscale dell’acquirente nonché della natura, qualità e quantità dei
farmaci acquistati”.
L’Agenzia ha quindi consentito ai cittadini medesimi, senza necessità di ritornare in
farmacia, di integrare, anche mediante un foglio aggiunto, lo scontrino fiscale eventualmente
mancante di una o più delle suddette indicazioni (natura, qualità, quantità, codice fiscale del
destinatario), necessarie ai fini della deduzione/detrazione delle relative spese.
Viene ribadito, in conclusione della circolare, che “per la certificazione delle spese sanitarie
relative all’acquisto di medicinali effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2008, non potranno essere
considerati validi documenti privi delle caratteristiche individuate dagli articoli 10, comma 1,
lettera b) e 15, comma 1, lettera c) del D.P.R. n. 917 del 1986, così come modificati dalla legge n.
296 del 2006”; quindi saranno valide unicamente fatture o scontrini fiscali “parlanti”, completi delle
indicazioni richiamate dalla risoluzione 156/E del 5 luglio 2007 (cfr. allegato n. 2).
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO
Dott. Franco CAPRINO
Allegato n. 1
Allegato n. 2
IL PRESIDENTE
Dott. Giorgio SIRI