IVA imposte e tasse OBBLIGO DI SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE Art. 22 D.P.R. 26.10.1972, n. 633 - D.P.R. 21.12.1996, n. 696 - R.M. 19.04.2007, n. 73 - C.M. 4.04.1997, n. 97/E SOMMARIO • RAPPORTI TRA FATTURA, SCONTRI- NO E RICEVUTA FISCALE • LIBRI USATI E FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma per i quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale, con l’osservanza delle relative discipline. Al riguardo l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata in merito all’obbligatorietà dell’emissione degli scontrini e ricevute fiscali nell’attività di commercio al minuto ambulante di libri vecchi e/o usati, nonchè di francobolli da collezione o collezioni di francobolli. In particolare, è stato affermato il principio secondo il quale sia le cessioni di francobolli da collezione sia quelle di collezioni di francobolli debbano essere documentate con emissione di scontrino o ricevuta fiscale ovvero, se richiesta dal cliente, con fattura senza separata esposizione dell’imposta e con l’indicazione che trattasi di beni soggetti al regime del margine di cui al D.L. 41/1995. RAPPORTI TRA FATTURA, SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE Scontrino Ricevuta fiscale Ö Emissione non obbligatoria dello scontrino (1) e della ricevuta fiscale (1) se è emessa fattura immediata. FATTURA DIFFERITA Ö L’emissione dello scontrino fiscale integrato (2) o della ricevuta fiscale integrata permette la fatturazione differita (3) (in luogo del documento di trasporto). DOCUMENTO DI TRASPORTO CON PREZZO DI VENDITA Ö Emissione non obbligatoria dello scontrino o della ricevuta fiscale se è emesso documento di trasporto integrato (4). FATTURA IMMEDIATA Note (1) Consegna del bene (2) Scontrino fiscale parlante (3) L’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita devono essere scorporati dal totale giornaliero. In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite (C.M. 4.04.1997, n. 97/E p. 4.4). (4) I soggetti che emettono il documento di trasporto integrato con l’ammontare dei corrispettivi possono, analogamente a quanto era previsto dalla disciplina sulla bolla di accompagnamento, procedere alla fatturazione differita senza dover emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Scontrino e fattura differita Documento di trasporto È escluso l’obbligo del rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell’ipotesi in cui per la stessa operazione sia rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine, soprattutto, alle operazioni poste in essere dai soggetti di cui all’art. 22 del D.P.R. 633/1972 (C.M. 04.04.1997, n. 97/E p. 4.3). Il c. 1 dell’art. 3 del D.P.R. n. 696/1996 prevede particolari modalità di documentazione delle spese sostenute, agli effetti dell’applicazione delle imposte sui redditi. In particolare, detta norma stabilisce che, a tali fini, può essere utilizzato lo scontrino fiscale, emesso dagli appositi apparecchi misuratori fiscali, purché lo stesso contenga la specificazione degli elementi attinenti alla natura, alla qualità e alla quantità dell’operazione e l’indicazione del numero di codice fiscale dell’acquirente o del committente. R A T I O N . 7 / 2 0 0 7 - 5 3 4 2 51 IVA imposte e tasse LIBRI USATI E FRANCOBOLLI DA COLLEZIONE REGIME DEL MARGINE • Soggetti interessati • Soggetti che esercitano il commercio di beni mobili usati suscettibili di reimpiego nello stato originario o previa riparazione, nonchè di oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione. • Beni interessati • Beni acquistati: .. presso privati; .. presso soggetti assimilabili ai privati. • Soggetti passivi che non hanno detratto l’imposta relativa agli acquisti ed hanno fatturato la cessione come operazione esente • Soggetti passivi comunitari in regime di esonero nel proprio Stato. • Soggetti passivi che operano nel regime del margine. • Oggetto SCONTRINO E RICEVUTA FISCALE • I soggetti interessati possono applicare il regime speciale di cui al D.L. 23.02.1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22.03.1995, n. 85 (“regime del margine”). Metodo analitico del margine Si tratta di un regime in base al quale l’imposta a debito non è determinata con i metodi ordinari, bensì è commisurata alla differenza positiva (margine) tra il prezzo di vendita del bene ed il prezzo di acquisto (aumentato delle spese accessorie e di riparazione), entrambi al lordo dell’IVA. Metodo forfettario Limitatamente ad alcune categorie di soggetti e per particolari prodotti, il margine sul quale calcolare l’imposta dovuta è determinato in modo forfetario applicando delle percentuali predefinite al prezzo di vendita. Metodo globale del margine Per gli operatori che non svolgono in forma ambulante il commercio di taluni beni usati, l’imposta dovuta per ciascun periodo è commisurata al margine globale, costituito dalla differenza complessiva delle operazioni di cessione e di acquisto effettuate nel medesimo periodo. • Cessione libri vecchi e/o usati • Non sono soggette all’obbligo di certificazione mediante rilascio di ricevuta o scontrino fiscale le cessioni di giornali quotidiani, di periodici, di supporti integrativi e di libri, con esclusione di quelli d’antiquariato. L’esonero appena richiamato è applicabile anche quando la cessione ha per oggetto libri usati acquistati presso privati ed è eseguita da venditori ambulanti che applicano il regime del margine, fatta eccezione per i libri di antiquariato. • Cessione • In merito alle cessioni di francobolli da collezione e collezioni di di francobolli francobolli, non possono applicarsi le disposizioni in base alle da collezione quali non sono soggette all’obbligo di certificazione “le cessioni da parte di venditori ambulanti di palloncini, piccola oggettistica per bambini, gelati, dolciumi, caldarroste, olive, sementi e affini, non muniti di attrezzature motorizzate e, comunque, da parte di soggetti che esercitano, senza attrezzature, il commercio di beni di modico valore, con esclusione di quelli operanti nei mercati rionali”. Assenza del Nel caso di specie, è assente il requisito oggettivo “modico valore” ossia il commercio di “beni di modico valore”. • I francobolli da collezione, infatti, essendo oggetti relativamente rari, possiedono quelle qualità richieste per essere oggetto di transazioni particolari - ad esempio, nel mercato del collezionismo - ed hanno, generalmente, un valore elevato senza alcun rapporto con quello facciale. • Ugualmente, le collezioni di francobolli - formate da singoli elementi da collezione che hanno sicuramente un valore più elevato rispetto a quello facciale - sono beni commerciali dal valore significativo e non certo “modico”. Art. 2, c. 1 D.P.R. 21.12.1996, n. 696 R.M. 19.04.2007, n. 73 52 R A T I O N . 7 / 2 0 0 7 - 5 3 4 2