Premessi brevi cenni sul negozio simulato nella specie un contratto

Premessi brevi cenni sul negozio simulato nella specie un contratto di affitto -di fondi
agricoli- che dissimulava una vendita di cosa futura, soffermandosi sulle differenza
tra emptio rei speratae ed emptio spei ai fini probatori, il candidato rediga motivato
parere . . .
La simulazione di cui all’art. 1414 e ss cc ricorre quando le parti stipulano un contratto
sulla base di un accordo simulatorio in ragione del quale o non vogliono alcun contratto
(assoluta) ovvero manifestano di volerne uno diverso da quello simulato (relativa).
Nel caso di specie un contratto di affitto –di fondi agricoli1 - dissimulava una vendita di
cosa futura ex art. 1472 cc. Tale disposizione prevede due ipotesi: i) la vendita di cosa
sperata cd emptio rei speratae a carattere meramente obbligatorio ed a consenso
anticipato che produce i suoi effetti soltanto a diritto sorto o a cosa venuta in essere; ii) la
vendita di speranza o a sorte cd emptio spei nella quale invece il compratore si
impegna a pagare incondizionatamente un prezzo al venditore, anche se la res o il
diritto venduto non vengano mai ad esistenza ovvero siano qualitativamente o in quantità
diversi.
A questo punto si pone il problema del regime probatorio applicabile. Poiché nelle
controversie agrarie (soggette al rito del lavoro) è facoltà del giudice ammettere ogni
mezzo di prova anche al di fuori del limite di cui all’art. 1417 cc e, correlativamente, della
prova presuntiva non rileva affatto la natura –sub specie aleatoria non provabile con
presunzioni - del contratto dissimulato.
Pertanto detta impossibilità esclude solo di poter affermare che in luogo di “vendita di
cosa sperata” sussista “una vendita di speranza”. Ma ciò non impedisce affatto di
ritenere, sulla base delle presunzioni esistenti, che un contratto di cosa futura sia stato
comunque concluso.
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Cfr. Cass. Civ. Sez. III, 5 dicembre 2011, n. 26022
Rif. Norm. artt. 1414, 1417, 1472 c.c.
di Chiara Ponti
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Fondi che erano stati concessi per la coltivazione degli uliveti e raccolta frutti in realtà sempre effettuati
dalla concedente-proprietaria mentre le olive venivano poi consegnante alla società conduttrice.