PR_COD_1amCom

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PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Documento di seduta
A7-0220/2012
28.6.2012
***I
RELAZIONE
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica
la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi
d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva
2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda
l'eccessivo affidamento ai rating del credito
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
Commissione per i problemi economici e monetari
Relatore: Leonardo Domenici
RR\907409IT.doc
IT
PE480.851v02-00
Unita nella diversità
IT
PR_COD_1amCom
Significato dei simboli utilizzati
*
***
***I
***II
iii)
Procedura di consultazione
Procedura di approvazione
Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)
(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di
atto)
Emendamenti a un progetto di atto
Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei
servizi tecnici interessati.
L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono
segnalate con l'indicazione: [...].
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IT
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INDICE
Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ........... 5
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.................................................................. 14
PROCEDURA .......................................................................................................................... 18
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la
direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di
investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del
credito
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio
(COM(2011)0746),
– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla
Commissione (C7-0419/2011),
– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 20121,
– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 20122,
– visto l'articolo 55 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della
commissione giuridica (A7-0220/2012),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
1
2
GU C 167 del 13.6.2012, pag.2.
Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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Testo della Commissione
Emendamento
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria
è che gli investitori, compresi gli OICVM e
i fondi di investimento alternativi, quando
investono in strumenti del debito si
affidano eccessivamente ai rating del
credito, spesso omettendo di valutare loro
stessi il merito di credito degli emittenti di
tali strumenti del debito. Per migliorare la
qualità degli investimenti realizzati dagli
OICVM e dai fondi di investimento
alternativi e proteggere così coloro che
investono in tali fondi, è opportuno
imporre alle persone che li gestiscono di
non affidarsi esclusivamente ed
automaticamente ai rating esterni ai fini
della valutazione del rischio insito negli
investimenti realizzati dagli OICVM e dai
fondi di investimento alternativi da loro
gestiti. È pertanto necessario che il
principio generale di non affidarsi
eccessivamente ai rating esterni sia
integrato nei processi e sistemi di gestione
del rischio dei gestori degli OICVM e dei
fondi di investimento alternativi e adattato
alle loro specificità.
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria
è che gli investitori, compresi gli OICVM e
i fondi di investimento alternativi, quando
investono in strumenti del debito si
affidano eccessivamente ai rating del
credito, spesso omettendo di valutare loro
stessi il merito di credito degli emittenti di
tali strumenti del debito. Per migliorare la
qualità degli investimenti realizzati dagli
OICVM e dai fondi di investimento
alternativi e proteggere così coloro che
investono in tali fondi, è opportuno
imporre alle persone che li gestiscono di
non affidarsi esclusivamente ed
automaticamente ai rating esterni o di
farne un uso eccessivo ai fini della
valutazione del rischio insito negli
investimenti realizzati dagli OICVM e dai
fondi di investimento alternativi da loro
gestiti. È pertanto necessario che il
principio generale di non affidarsi
eccessivamente ai rating esterni sia
integrato nei processi e sistemi di gestione
del rischio dei gestori degli OICVM e dei
fondi di investimento alternativi e adattato
alle loro specificità. Nel medio periodo
occorre valutare le nuove iniziative
nell'ottica di estromettere i rating dalla
normativa finanziaria.
Emendamento 2
Proposta di direttiva
Considerando 3
Testo della Commissione
Emendamento
(3) Per specificare ulteriormente il
principio generale di evitare l'affidamento
eccessivo ai rating esterni che dovrebbe
essere introdotto nelle direttive
2009/65/CE e 2011/61/UE, occorre
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente
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(3) Per specificare ulteriormente il
principio generale di evitare l'affidamento
eccessivo ai rating esterni che dovrebbe
essere introdotto nelle direttive
2009/65/CE e 2011/61/UE, occorre
delegare alla Commissione il potere di
adottare atti conformemente
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all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in
particolare per garantire che ai gestori di
OICVM e fondi di investimento alternativi
sia effettivamente impedito di affidarsi
eccessivamente ai rating esterni per
valutare il merito di credito delle attività
detenute dagli OICVM o dai fondi di
investimento alternativi. Sotto questo
profilo è opportuno modificare i poteri
conferiti da tali direttive alla Commissione
di adottare atti delegati in ordine alle
disposizioni generali riguardanti i processi
e sistemi di gestione del rischio utilizzati
dai gestori degli OICVM e dei fondi di
investimento alternativi. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche presso esperti.
all'articolo 290 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, in
particolare per garantire che ai gestori di
OICVM e fondi di investimento alternativi
sia effettivamente impedito di affidarsi
eccessivamente ai rating esterni per
valutare il merito di credito delle attività
detenute dagli OICVM o dai fondi di
investimento alternativi. Sotto questo
profilo è opportuno modificare i poteri
conferiti da tali direttive alla Commissione
di adottare atti delegati in ordine alle
disposizioni generali riguardanti i processi
e sistemi di gestione del rischio utilizzati
dai gestori degli OICVM e dei fondi di
investimento alternativi. È di particolare
importanza che durante i lavori preparatori
la Commissione svolga adeguate
consultazioni, anche presso esperti, e che
pubblichi i risultati delle consultazioni.
Emendamento 3
Proposta di direttiva
Considerando 5
Testo della Commissione
Emendamento
(5) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva, in particolare contribuire a far sì
che, quando investono, gli OICVM e i
fondi di investimento alternativi non si
affidino eccessivamente a rating esterni,
non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri e possono
dunque, a causa della struttura e
dell'impatto pan-UE delle attività degli
OICVM, dei fondi di investimento
alternativi e delle agenzie di rating del
credito, essere realizzati meglio a livello
dell'Unione europea, l'Unione europea può
intervenire in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello
(5) Poiché gli obiettivi della presente
direttiva, in particolare contribuire a far sì
che, quando investono, gli OICVM e i
fondi di investimento alternativi non si
affidino eccessivamente a rating esterni,
non possono essere realizzati in misura
sufficiente dagli Stati membri attraverso
un'azione coordinata e possono dunque, a
causa della struttura e dell'impatto pan-UE
delle attività degli OICVM, dei fondi di
investimento alternativi e delle agenzie di
rating del credito, essere realizzati meglio a
livello dell'Unione europea, l'Unione
europea può intervenire in base al principio
di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del
trattato sull'Unione europea. La presente
direttiva si limita a quanto è necessario per
conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al
principio di proporzionalità enunciato nello
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stesso articolo.
stesso articolo.
Emendamento 4
Proposta di direttiva
Articolo -1 (nuovo)
Direttiva 2003/41/CE
Articolo 18
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo -1
Modifiche alla direttiva 2003/41/CE1
All’articolo 18 della direttiva 2003/41/CE
è aggiunto il seguente paragrafo:
"1 bis. Gli enti non includono norme
relative agli investimenti che comportino
la vendita automatica delle attività, in
caso di declassamento del loro merito di
credito da parte di un'agenzia di rating
del credito esterna ."
______________
1Direttiva
2003/41/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 3 giugno
2003, relativa alle attività e alla
supervisione degli enti pensionistici
aziendali o professionali (GU L 235 del
23.9.2003, pag. 3).
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Articolo - 1 bis (nuovo) – punto 1
Direttiva 2004/109/CE
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettere da p bis) a p quinquies) (nuove) e articolo 18 bis
Testo della Commissione
Emendamento
Articolo -1 bis
Modifiche alla direttiva 2004/109/CE1
La direttiva 2004/109/CE è così
modificata:
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1. All'articolo 2, paragrafo 1, sono
aggiunte le seguenti lettere:
"p bis) "strumento finanziario": uno
strumento elencato nella sezione C
dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 aprile 2004, relativa ai mercati
degli strumenti finanziari;
p ter) "cartolarizzazione": la
cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4,
paragrafo 36, della direttiva 2006/48/CE;
p quater) "strumento finanziario
strutturato": uno strumento finanziario o
altra attività risultante da una
cartolarizzazione;
p quinquies) "cedente": il cedente ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 41, della
direttiva 2006/48/CE;
p sexies) "promotore": il promotore ai
sensi dell'articolo 4, paragrafo 42, della
direttiva 2006/48/CE;"
2. È inserito il seguente articolo:
"Articolo 18 bis
Obblighi di informazione supplementari
per gli emittenti i cui strumenti finanziari
strutturati sono ammessi alla
negoziazione in un mercato
regolamentato
1. L'emittente garantisce che il cedente o
il promotore di uno strumento finanziario
strutturato stabilito nell'Unione renda
pubbliche, conformemente al paragrafo 4,
le informazioni sulla qualità creditizia e le
prestazioni delle singole attività sottostanti
allo strumento finanziario strutturato, la
struttura dell'operazione di
cartolarizzazione, i flussi di cassa e le
garanzie reali a sostegno delle esposizioni
inerenti a cartolarizzazione e le
informazioni necessarie a condurre prove
di stress complete e ben documentate sui
flussi di cassa e i valori delle garanzie
reali a sostegno delle esposizioni
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sottostanti.
2. L'obbligo di fornire informazioni a
norma del paragrafo 1 non si applica alle
informazioni che violerebbero disposizioni
di legge che disciplinano la tutela della
riservatezza delle fonti informative o il
trattamento dei dati personali.
3. L'AESFEM elabora progetti di norme
tecniche di regolamentazione per
specificare:
a) le informazioni che le persone di cui al
paragrafo 1 devono rendere pubbliche;
b) la frequenza con cui tali informazioni
devono essere aggiornate;
c) un modello attraverso il quale devono
essere pubblicate le informazioni.
L'AESFEM presenta i progetti di norme
tecniche di regolamentazione alla
Commissione entro il 1° gennaio 2013.
Alla Commissione è delegato il potere di
adottare le norme tecniche di
regolamentazione di cui al primo comma
conformemente alla procedura di cui agli
articoli da 10 a 14 del regolamento (UE)
n. 1095/2010.
4. L'AESFEM crea una pagina web per la
pubblicazione delle informazioni sugli
strumenti finanziari strutturati
conformemente al paragrafo 1."
_____________
1Drettiva
2004/109/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 15 dicembre
2004 sull'armonizzazione degli obblighi di
trasparenza riguardanti le informazioni
sugli emittenti i cui valori mobiliari sono
ammessi alla negoziazione in un mercato
regolamentato e che modifica la direttiva
2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004,
pag. 38.
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Emendamento 6
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 1
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
"Una società di gestione o di investimento
utilizza una procedura di gestione del
rischio che le consenta di controllare e di
valutare in ogni momento il rischio delle
posizioni e il contributo di queste al profilo
di rischio generale del portafoglio. In
particolare, essa non si affida
esclusivamente o meccanicamente a rating
esterni per valutare il merito di credito
delle attività degli OICVM.";
"Una società di gestione o di investimento
utilizza una procedura di gestione del
rischio che le consenta di controllare e di
valutare in ogni momento il rischio delle
posizioni e il contributo di queste al profilo
di rischio generale del portafoglio. In
particolare, essa non si affida
esclusivamente a rating esterni per valutare
il merito di credito delle attività degli
OICVM.";
Emendamento 7
Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. Un OICVM non inserisce nelle sue
norme sui fondi alcuna norma che
comporterebbe una vendita automatica
delle sue attività in caso di declassamento
del suo merito di credito da parte di
un'agenzia di rating del credito esterna".
Emendamento 8
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2009/65/CE
Articolo 82 bis (nuovo)
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Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) dopo l'articolo 82 è inserito il
seguente articolo:
"Articolo 82 bis
Ricorso a rating esterni
Le imprese d'investimento, le società di
gestione e le compagnie di assicurazione
non propongono ai rispettivi clienti di
inserire riferimenti all'affidamento ai
rating negli accordi standard di
investimento, nei regolamenti di fondi o
nei contratti di assicurazione standard".
Emendamento 9
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 1
Direttiva 2011/61/UE.
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1
Testo della Commissione
Emendamento
"I GEFIA organizzano sistemi appropriati
di gestione del rischio per individuare,
misurare, gestire e monitorare in modo
adeguato tutti i rischi inerenti ad ogni
strategia di investimento del FIA e ai quali
ogni FIA è esposto o può essere esposto. In
particolare, i GEFIA non si affidano
esclusivamente o meccanicamente a rating
esterni per valutare il merito di credito
delle attività dei FIA.";
"I GEFIA organizzano sistemi appropriati
di gestione del rischio per individuare,
misurare, gestire e monitorare in modo
adeguato tutti i rischi inerenti ad ogni
strategia di investimento del FIA e ai quali
ogni FIA è esposto o può essere esposto. In
particolare, i GEFIA non si affidano
esclusivamente a rating esterni per valutare
il merito di credito delle attività dei FIA.";
Emendamento 10
Proposta di direttiva
Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE.
Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)
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12/18
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Testo della Commissione
Emendamento
(1 bis) è inserito il paragrafo seguente:
"3 bis. I GEFIA provvedono affinché il
FIA non sia automaticamente obbligato a
vendere alcuna delle sue attività in caso di
declassamento del suo merito di credito da
parte di un'agenzia di rating del credito
esterna."
Emendamento 11
Proposta di direttiva – atto modificativo
Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)
Direttiva 2011/61/UE.
Articolo 23 bis (nuovo)
Testo della Commissione
Emendamento
(2 bis) dopo l'articolo 23 è inserito il
seguente articolo:
"Articolo 23 bis
Ricorso a rating esterni
Le imprese d'investimento, le società di
gestione e le compagnie di assicurazione
non propongono ai rispettivi clienti di
inserire riferimenti all'affidamento ai
rating negli accordi standard di
investimento, nei regolamenti di fondi o
nei contratti di assicurazione standard".
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13/18
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27.4.2012
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA
destinato alla commissione per i problemi economici e monetari
sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto
riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito
(COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD))
Relatore per parere: Sebastian Valentin Bodu
BREVE MOTIVAZIONE
Secondo il relatore, le agenzie di rating del credito forniscono pareri e studi prospettici
concernenti il rischio di credito e svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari in
quanto forniscono un punto di riferimento di facile comprensione per i partecipanti al
mercato, tra cui gli investitori negli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari
(OICVM) e nei fondi di investimento alternativi (FIA).
Gli OICVM e i FIA dovrebbero però valutare personalmente i pareri delle agenzie di rating
del credito e formulare giudizi propri in materia di credito, decidendo così se concordare o
meno con i pareri delle agenzie. A tale proposito i rating del credito sono importanti per i
mercati in quanto hanno dimostrato di fornire valutazioni preziose del mercato creditizio.
Tuttavia non dovrebbero essere considerati gli unici arbitri del rischio di credito.
I rating del credito sono semplici pareri sul rischio relativo futuro di entità, impegni di credito,
titoli di debito o titoli simili, e rappresentano un indicatore utile del futuro merito creditizio.
Non misurano altri rischi e pertanto non dovrebbero essere impropriamente utilizzati per
valutare altre caratteristiche dei valori mobiliari in cui investono gli OICVM e i FIA, quali il
rischio di liquidità, la volatilità dei prezzi o la negoziabilità.
Il relatore ritiene inoltre che un riconoscimento e un utilizzo ufficiali dei rating potrebbero
creare distorsioni nelle attività delle agenzie di rating. L'inclusione generalizzata dei rating in
strumenti giuridici quali le direttive concernenti gli OICVM e i FIA può incidere sul modo in
cui i rating vengono utilizzati dalle entità regolamentate, sugli elementi in base ai quali i loro
gestori scelgono le agenzie e sul modo in cui queste competono fra loro.
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L'inclusione tout court dei rating del credito nel regime di supervisione degli OICVM e dei
FIA incoraggerebbe i partecipanti al mercato a tenere in eccessiva considerazione i pareri
delle agenzie di rating invece di condurre proprie analisi. Per questi motivi, il relatore
appoggia la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea.
EMENDAMENTO
La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari,
competente per il merito, a includere nella sua relazione il seguente emendamento:
Emendamento 1
Proposta di direttiva
Considerando 2
Testo della Commissione
Emendamento
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria
è che gli investitori, compresi gli OICVM e
i fondi di investimento alternativi, quando
investono in strumenti del debito si
affidano eccessivamente ai rating del
credito, spesso omettendo di valutare loro
stessi il merito di credito degli emittenti di
tali strumenti del debito. Per migliorare la
qualità degli investimenti realizzati dagli
OICVM e dai fondi di investimento
alternativi e proteggere così coloro che
investono in tali fondi, è opportuno
imporre alle persone che li gestiscono di
non affidarsi esclusivamente ed
automaticamente ai rating esterni ai fini
della valutazione del rischio insito negli
investimenti realizzati dagli OICVM e dai
fondi di investimento alternativi da loro
gestiti. È pertanto necessario che il
principio generale di non affidarsi
eccessivamente ai rating esterni sia
integrato nei processi e sistemi di gestione
del rischio dei gestori degli OICVM e dei
fondi di investimento alternativi e adattato
alle loro specificità.
(2) Una conseguenza della crisi finanziaria
è che gli investitori, compresi gli OICVM e
i fondi di investimento alternativi, quando
investono in strumenti del debito si
affidano eccessivamente ai rating del
credito, spesso omettendo di valutare loro
stessi il merito di credito degli emittenti di
tali strumenti del debito. Per migliorare la
qualità degli investimenti realizzati dagli
OICVM e dai fondi di investimento
alternativi e proteggere così coloro che
investono in tali fondi, è opportuno
imporre alle persone che li gestiscono di
non affidarsi esclusivamente ed
automaticamente ai rating esterni ai fini
della valutazione del rischio insito negli
investimenti realizzati dagli OICVM e dai
fondi di investimento alternativi da loro
gestiti. È pertanto necessario potenziare i
processi e sistemi interni di gestione del
rischio dei gestori degli OICVM e dei
fondi di investimento alternativi e
introdurre il principio generale di non
affidarsi eccessivamente ai rating esterni.
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PROCEDURA
Titolo
Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo
in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di
fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo
affidamento ai rating del credito
Riferimenti
COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula
ECON
30.11.2011
Commissione(i) competente(i) per parere JURI
Annuncio in Aula
30.11.2011
Relatore(i)
Nomina
Sebastian
Valentin Bodu
19.12.2011
Approvazione
26.4.2012
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex,
Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White,
Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico
Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia
Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva
Lichtenberger, Axel Voss
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Karin Kadenbach
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22
2
0
17/18
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PROCEDURA
Titolo
Modifica della direttiva 299/65/CE sul coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni
organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della
direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per
quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito
Riferimenti
COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)
Presentazione della proposta al PE
15.11.2011
Commissione competente per il merito
Annuncio in Aula
ECON
30.11.2011
Commissione(i) competente(i) per parere JURI
Annuncio in Aula
30.11.2011
Relatore(i)
Nomina
Leonardo
Domenici
10.5.2011
Esame in commissione
20.12.2011
Approvazione
19.6.2012
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George
Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio,
Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard,
Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen
Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen,
Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold
Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez
Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner,
Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne
Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa
Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen
Deposito
28.6.2012
PE480.851v02-00
IT
29.2.2012
26.4.2012
39
3
4
18/18
RR\907409IT.doc
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