PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Documento di seduta A7-0220/2012 28.6.2012 ***I RELAZIONE sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)) Commissione per i problemi economici e monetari Relatore: Leonardo Domenici RR\907409IT.doc IT PE480.851v02-00 Unita nella diversità IT PR_COD_1amCom Significato dei simboli utilizzati * *** ***I ***II iii) Procedura di consultazione Procedura di approvazione Procedura legislativa ordinaria (prima lettura) Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura) Procedura legislativa ordinaria (terza lettura) (La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto) Emendamenti a un progetto di atto Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati. L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...]. PE480.851v02-00 IT 2/18 RR\907409IT.doc INDICE Pagina PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO ........... 5 PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA.................................................................. 14 PROCEDURA .......................................................................................................................... 18 RR\907409IT.doc 3/18 PE480.851v02-00 IT PE480.851v02-00 IT 4/18 RR\907409IT.doc PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)) (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura) Il Parlamento europeo, – vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0746), – visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 53, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0419/2011), – visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il parere della Banca centrale europea del 2 aprile 20121, – visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 20122, – visto l'articolo 55 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione giuridica (A7-0220/2012), 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso; 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo; 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali. Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 1 2 GU C 167 del 13.6.2012, pag.2. Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. RR\907409IT.doc 5/18 PE480.851v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità. (2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni o di farne un uso eccessivo ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità. Nel medio periodo occorre valutare le nuove iniziative nell'ottica di estromettere i rating dalla normativa finanziaria. Emendamento 2 Proposta di direttiva Considerando 3 Testo della Commissione Emendamento (3) Per specificare ulteriormente il principio generale di evitare l'affidamento eccessivo ai rating esterni che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente PE480.851v02-00 IT (3) Per specificare ulteriormente il principio generale di evitare l'affidamento eccessivo ai rating esterni che dovrebbe essere introdotto nelle direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE, occorre delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente 6/18 RR\907409IT.doc all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per garantire che ai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi sia effettivamente impedito di affidarsi eccessivamente ai rating esterni per valutare il merito di credito delle attività detenute dagli OICVM o dai fondi di investimento alternativi. Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione di adottare atti delegati in ordine alle disposizioni generali riguardanti i processi e sistemi di gestione del rischio utilizzati dai gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti. all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare per garantire che ai gestori di OICVM e fondi di investimento alternativi sia effettivamente impedito di affidarsi eccessivamente ai rating esterni per valutare il merito di credito delle attività detenute dagli OICVM o dai fondi di investimento alternativi. Sotto questo profilo è opportuno modificare i poteri conferiti da tali direttive alla Commissione di adottare atti delegati in ordine alle disposizioni generali riguardanti i processi e sistemi di gestione del rischio utilizzati dai gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche presso esperti, e che pubblichi i risultati delle consultazioni. Emendamento 3 Proposta di direttiva Considerando 5 Testo della Commissione Emendamento (5) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare contribuire a far sì che, quando investono, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi non si affidino eccessivamente a rating esterni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa della struttura e dell'impatto pan-UE delle attività degli OICVM, dei fondi di investimento alternativi e delle agenzie di rating del credito, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello (5) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, in particolare contribuire a far sì che, quando investono, gli OICVM e i fondi di investimento alternativi non si affidino eccessivamente a rating esterni, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri attraverso un'azione coordinata e possono dunque, a causa della struttura e dell'impatto pan-UE delle attività degli OICVM, dei fondi di investimento alternativi e delle agenzie di rating del credito, essere realizzati meglio a livello dell'Unione europea, l'Unione europea può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello RR\907409IT.doc 7/18 PE480.851v02-00 IT stesso articolo. stesso articolo. Emendamento 4 Proposta di direttiva Articolo -1 (nuovo) Direttiva 2003/41/CE Articolo 18 Testo della Commissione Emendamento Articolo -1 Modifiche alla direttiva 2003/41/CE1 All’articolo 18 della direttiva 2003/41/CE è aggiunto il seguente paragrafo: "1 bis. Gli enti non includono norme relative agli investimenti che comportino la vendita automatica delle attività, in caso di declassamento del loro merito di credito da parte di un'agenzia di rating del credito esterna ." ______________ 1Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali (GU L 235 del 23.9.2003, pag. 3). Emendamento 5 Proposta di regolamento Articolo - 1 bis (nuovo) – punto 1 Direttiva 2004/109/CE Articolo 2 – paragrafo 1 – lettere da p bis) a p quinquies) (nuove) e articolo 18 bis Testo della Commissione Emendamento Articolo -1 bis Modifiche alla direttiva 2004/109/CE1 La direttiva 2004/109/CE è così modificata: PE480.851v02-00 IT 8/18 RR\907409IT.doc 1. All'articolo 2, paragrafo 1, sono aggiunte le seguenti lettere: "p bis) "strumento finanziario": uno strumento elencato nella sezione C dell'allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari; p ter) "cartolarizzazione": la cartolarizzazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 36, della direttiva 2006/48/CE; p quater) "strumento finanziario strutturato": uno strumento finanziario o altra attività risultante da una cartolarizzazione; p quinquies) "cedente": il cedente ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 41, della direttiva 2006/48/CE; p sexies) "promotore": il promotore ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 42, della direttiva 2006/48/CE;" 2. È inserito il seguente articolo: "Articolo 18 bis Obblighi di informazione supplementari per gli emittenti i cui strumenti finanziari strutturati sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato 1. L'emittente garantisce che il cedente o il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabilito nell'Unione renda pubbliche, conformemente al paragrafo 4, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle singole attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell'operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti a cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni RR\907409IT.doc 9/18 PE480.851v02-00 IT sottostanti. 2. L'obbligo di fornire informazioni a norma del paragrafo 1 non si applica alle informazioni che violerebbero disposizioni di legge che disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali. 3. L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare: a) le informazioni che le persone di cui al paragrafo 1 devono rendere pubbliche; b) la frequenza con cui tali informazioni devono essere aggiornate; c) un modello attraverso il quale devono essere pubblicate le informazioni. L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 1° gennaio 2013. Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010. 4. L'AESFEM crea una pagina web per la pubblicazione delle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati conformemente al paragrafo 1." _____________ 1Drettiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004 sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE, GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38. PE480.851v02-00 IT 10/18 RR\907409IT.doc Emendamento 6 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 1 Direttiva 2009/65/CE Articolo 51 – paragrafo 1 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento "Una società di gestione o di investimento utilizza una procedura di gestione del rischio che le consenta di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste al profilo di rischio generale del portafoglio. In particolare, essa non si affida esclusivamente o meccanicamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM."; "Una società di gestione o di investimento utilizza una procedura di gestione del rischio che le consenta di controllare e di valutare in ogni momento il rischio delle posizioni e il contributo di queste al profilo di rischio generale del portafoglio. In particolare, essa non si affida esclusivamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle attività degli OICVM."; Emendamento 7 Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2009/65/CE Articolo 51 – paragrafo 3 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (1 bis) è inserito il paragrafo seguente: "3 bis. Un OICVM non inserisce nelle sue norme sui fondi alcuna norma che comporterebbe una vendita automatica delle sue attività in caso di declassamento del suo merito di credito da parte di un'agenzia di rating del credito esterna". Emendamento 8 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2009/65/CE Articolo 82 bis (nuovo) RR\907409IT.doc 11/18 PE480.851v02-00 IT Testo della Commissione Emendamento (2 bis) dopo l'articolo 82 è inserito il seguente articolo: "Articolo 82 bis Ricorso a rating esterni Le imprese d'investimento, le società di gestione e le compagnie di assicurazione non propongono ai rispettivi clienti di inserire riferimenti all'affidamento ai rating negli accordi standard di investimento, nei regolamenti di fondi o nei contratti di assicurazione standard". Emendamento 9 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 1 Direttiva 2011/61/UE. Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 Testo della Commissione Emendamento "I GEFIA organizzano sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare in modo adeguato tutti i rischi inerenti ad ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è esposto o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente o meccanicamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle attività dei FIA."; "I GEFIA organizzano sistemi appropriati di gestione del rischio per individuare, misurare, gestire e monitorare in modo adeguato tutti i rischi inerenti ad ogni strategia di investimento del FIA e ai quali ogni FIA è esposto o può essere esposto. In particolare, i GEFIA non si affidano esclusivamente a rating esterni per valutare il merito di credito delle attività dei FIA."; Emendamento 10 Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo) Direttiva 2011/61/UE. Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo) PE480.851v02-00 IT 12/18 RR\907409IT.doc Testo della Commissione Emendamento (1 bis) è inserito il paragrafo seguente: "3 bis. I GEFIA provvedono affinché il FIA non sia automaticamente obbligato a vendere alcuna delle sue attività in caso di declassamento del suo merito di credito da parte di un'agenzia di rating del credito esterna." Emendamento 11 Proposta di direttiva – atto modificativo Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2011/61/UE. Articolo 23 bis (nuovo) Testo della Commissione Emendamento (2 bis) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente articolo: "Articolo 23 bis Ricorso a rating esterni Le imprese d'investimento, le società di gestione e le compagnie di assicurazione non propongono ai rispettivi clienti di inserire riferimenti all'affidamento ai rating negli accordi standard di investimento, nei regolamenti di fondi o nei contratti di assicurazione standard". RR\907409IT.doc 13/18 PE480.851v02-00 IT 27.4.2012 PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA destinato alla commissione per i problemi economici e monetari sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e la direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l'eccessivo affidamento ai rating del credito (COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD)) Relatore per parere: Sebastian Valentin Bodu BREVE MOTIVAZIONE Secondo il relatore, le agenzie di rating del credito forniscono pareri e studi prospettici concernenti il rischio di credito e svolgono un ruolo importante nei mercati finanziari in quanto forniscono un punto di riferimento di facile comprensione per i partecipanti al mercato, tra cui gli investitori negli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e nei fondi di investimento alternativi (FIA). Gli OICVM e i FIA dovrebbero però valutare personalmente i pareri delle agenzie di rating del credito e formulare giudizi propri in materia di credito, decidendo così se concordare o meno con i pareri delle agenzie. A tale proposito i rating del credito sono importanti per i mercati in quanto hanno dimostrato di fornire valutazioni preziose del mercato creditizio. Tuttavia non dovrebbero essere considerati gli unici arbitri del rischio di credito. I rating del credito sono semplici pareri sul rischio relativo futuro di entità, impegni di credito, titoli di debito o titoli simili, e rappresentano un indicatore utile del futuro merito creditizio. Non misurano altri rischi e pertanto non dovrebbero essere impropriamente utilizzati per valutare altre caratteristiche dei valori mobiliari in cui investono gli OICVM e i FIA, quali il rischio di liquidità, la volatilità dei prezzi o la negoziabilità. Il relatore ritiene inoltre che un riconoscimento e un utilizzo ufficiali dei rating potrebbero creare distorsioni nelle attività delle agenzie di rating. L'inclusione generalizzata dei rating in strumenti giuridici quali le direttive concernenti gli OICVM e i FIA può incidere sul modo in cui i rating vengono utilizzati dalle entità regolamentate, sugli elementi in base ai quali i loro gestori scelgono le agenzie e sul modo in cui queste competono fra loro. PE480.851v02-00 IT 14/18 RR\907409IT.doc L'inclusione tout court dei rating del credito nel regime di supervisione degli OICVM e dei FIA incoraggerebbe i partecipanti al mercato a tenere in eccessiva considerazione i pareri delle agenzie di rating invece di condurre proprie analisi. Per questi motivi, il relatore appoggia la proposta legislativa presentata dalla Commissione europea. EMENDAMENTO La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione il seguente emendamento: Emendamento 1 Proposta di direttiva Considerando 2 Testo della Commissione Emendamento (2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario che il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni sia integrato nei processi e sistemi di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e adattato alle loro specificità. (2) Una conseguenza della crisi finanziaria è che gli investitori, compresi gli OICVM e i fondi di investimento alternativi, quando investono in strumenti del debito si affidano eccessivamente ai rating del credito, spesso omettendo di valutare loro stessi il merito di credito degli emittenti di tali strumenti del debito. Per migliorare la qualità degli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi e proteggere così coloro che investono in tali fondi, è opportuno imporre alle persone che li gestiscono di non affidarsi esclusivamente ed automaticamente ai rating esterni ai fini della valutazione del rischio insito negli investimenti realizzati dagli OICVM e dai fondi di investimento alternativi da loro gestiti. È pertanto necessario potenziare i processi e sistemi interni di gestione del rischio dei gestori degli OICVM e dei fondi di investimento alternativi e introdurre il principio generale di non affidarsi eccessivamente ai rating esterni. RR\907409IT.doc 15/18 PE480.851v02-00 IT PE480.851v02-00 IT 16/18 RR\907409IT.doc PROCEDURA Titolo Coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito Riferimenti COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD) Commissione competente per il merito Annuncio in Aula ECON 30.11.2011 Commissione(i) competente(i) per parere JURI Annuncio in Aula 30.11.2011 Relatore(i) Nomina Sebastian Valentin Bodu 19.12.2011 Approvazione 26.4.2012 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Antonio López-Istúriz White, Jiří Maštálka, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka Supplenti presenti al momento della votazione finale Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Vytautas Landsbergis, Eva Lichtenberger, Axel Voss Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale Karin Kadenbach RR\907409IT.doc 22 2 0 17/18 PE480.851v02-00 IT PROCEDURA Titolo Modifica della direttiva 299/65/CE sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e della direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi per quanto riguarda l’eccessivo affidamento ai rating del credito Riferimenti COM(2011)0746 – C7-0419/2011 – 2011/0360(COD) Presentazione della proposta al PE 15.11.2011 Commissione competente per il merito Annuncio in Aula ECON 30.11.2011 Commissione(i) competente(i) per parere JURI Annuncio in Aula 30.11.2011 Relatore(i) Nomina Leonardo Domenici 10.5.2011 Esame in commissione 20.12.2011 Approvazione 19.6.2012 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Burkhard Balz, Elena Băsescu, Sharon Bowles, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Gunnar Hökmark, Syed Kamall, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Philippe Lamberts, Werner Langen, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Sławomir Witold Nitras, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Olle Schmidt, Edward Scicluna, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain Supplenti presenti al momento della votazione finale Sari Essayah, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Marisa Matias, Mario Mauro, Sirpa Pietikäinen, Emilie Turunen Deposito 28.6.2012 PE480.851v02-00 IT 29.2.2012 26.4.2012 39 3 4 18/18 RR\907409IT.doc