PARLAMENTO EUROPEO 1999 2004 Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale 2000/0132(COD) 5 dicembre 2000 PARERE della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali (COM(2000) 320 – C5-0357/00 – 2000/0132(COD)) Relatrice per parere: Emilia Franziska Müller AD\426550IT.doc IT PE 286.387 IT PE 286.387 IT 2/7 AD\426550IT.doc PROCEDURA Nella riunione dell'11 luglio 2000 la commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale ha nominato relatrice per parere Emilia Franziska Müller. Nelle riunioni del 23 novembre 2000 e del 4 dicembre 2000 ha esaminato il progetto di parere. Nell'ultima riunione indicata ha approvato gli emendamenti in appresso all'unanimità. Erano presenti al momento della votazione Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf (presidente); Joseph Daul e Vincenzo Lavarra (vicepresidenti); Xaver Mayer (in sostituzione di Franziska Müller, relatrice per parere); Gordon J. Adam, Danielle Auroi, Niels Busk, António Campos, Arlindo Cunha, Michel J.M. Dary, Christel Fiebiger, Francesco Fiori, Carmen Fraga Estévez (in sostituzione di Michl Ebner), Georges Garot, María Izquierdo Rojo, Elisabeth Jeggle, Salvador Jové Peres, Hedwig Keppelhoff-Wiechert, Heinz Kindermann, Dimitrios Koulourianos, Astrid Lulling (in sostituzione di Agnes Schierhuber), Albert Jan Maat, Manuel Medina Ortega (in sostituzione di María Rodríguez Ramos, a norma dell'articolo 153, paragrafo 2, del regolamento), Neil Parish, Mikko Pesälä, Isidoro Sánchez García (in sostituzione di Giovanni Procacci), Dominique F.C. Souchet, Struan Stevenson e Robert William Sturdy. AD\426550IT.doc 3/7 PE 286.387 IT BREVE GIUSTIFICAZIONE I. Oggetto La direttiva 96/22/CE vieta la somministrazione di sostanze ormonali ad effetto estrogeno, androgeno e gestageno ad animali da azienda negli Stati membri, eccetto per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico. A questo si aggiunge il divieto di importazione da paesi terzi di animali da azienda o di animali d’acquacoltura ai quali siano stati somministrati i suddetti tipi di ormoni. Anche in questo caso fanno eccezione gli scopi terapeutici e il trattamento zootecnico. Sulla base dei dati scientifici disponibili, il presente progetto di modifica presentato dalla Commissione prevede ora un divieto completo di utilizzare l’estradiolo-17β e i suoi derivati sotto forma di esteri nelle produzioni animali sia per stimolare la crescita sia a fini terapeutici e zootecnici. Per gli animali non da azienda l'uso di tale sostanza per scopi terapeutici continua ad essere autorizzato. II. Antefatti L'estradiolo 17ß è uno dei sei ormoni ammessi in taluni paesi terzi (testosterone, progesterone, acetato di trenbolone, zeranol, e acetato di melengestrolo). Nel 1998 tali sostanze e il divieto di importazione di carni o di prodotti derivati da animali trattati con esse hanno dato luogo ad una controversia dibattuta in sede di Organizzazione mondiale del commercio per iniziativa degli Stati Uniti d’America e del Canada. Il risultato di tale controversia e dell'organo d'appello istituito a causa del ricorso dell'UE sono stati e sono gli ulteriori sforzi intrapresi a livello comunitario per avvalorare il divieto dei sei ormoni con valutazioni complementari del rischio. Ciò è previsto anche dall'Accordo dell'OMC sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie (SPS). A tal fine la Commissione ha commissionato non solo al Comitato scientifico per le Misure veterinarie in relazione con la Salute pubblica (CSMVSP), ma anche ad istituti scientifici indipendenti altri 17 studi su questioni concernenti la tossicologia e l'analisi dei residui nonché su questioni relative all'abuso e al controllo e su aspetti ambientali. Dai risultati finora disponibili il Comitato scientifico giunge alla conclusione che l'estradiolo 17ß debba essere considerato assolutamente cancerogeno in quanto causa l'insorgenza di tumori, ne favorisce lo sviluppo e ha effetti genotossici. Un gruppo particolarmente esposto al rischio è costituito dai bambini in età prepuberale. Si raccomanda pertanto di proibirne definitivamente la somministrazione agli animali da azienda. Il Comitato riconosce inoltre la necessità di acquisire ulteriori informazioni sugli altri 5 ormoni e propone di continuare ad applicare provvisoriamente il divieto previsto dalla dir. 96/22/CE. L'uso per scopi terapeutici continua ad essere autorizzato. Finora non vi sono stime quantitative né per l'estradiolo 17ß né per gli altri 5 ormoni. PE 286.387 IT 4/7 AD\426550IT.doc III. Valutazione della proposta della Commissione - - - - Fondamentalmente la proposta della Commissione va accolta con favore, anche se le conoscenze lacunose del Comitato scientifico sono motivo di preoccupazione. Senza dubbio l'UE deve sforzarsi di convalidare in modo adeguato da un punto di vista scientifico le restrizioni previste dalla legislazione vigente. Non solo lo impone l'appartenenza all'OMC, ma con decisioni basate su dati scientifici affidabili si tiene anche conto delle esigenze dei produttori di carne e di prodotti derivati dalla carne. Un adeguato livello di protezione della salute dei consumatori europei richiede prudenza soprattutto nel caso di sostanze di cui non sono ancora stati studiati fino in fondo gli effetti a lungo termine e che però, stando ai risultati delle ricerche finora effettuate, si presume abbiano un effetto nocivo. Al tempo stesso bisognerebbe distinguere tra la somministrazione di sostanze per stimolare la crescita e il loro uso a fini terapeutici e zootecnici, e tutto questo anche alla luce del fatto che l'estradiolo-17β, ad esempio, è un ormone femminile naturalmente presente nel corpo e, in determinati casi, in agricoltura è necessario per scopi terapeutici. Una decisione definitiva su un divieto assoluto dell'estradiolo-17ß e il divieto temporaneamente in vigore di somministrare gli ormoni testosterone, progesterone, acetato di trenbolone, zeranol, e acetato di melengestrolo agli animali da azienda deve essere fondata su risultati scientifici chiari e completi. . EMENDAMENTI La commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale invita la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la politica dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti: Testo della Commissione 1 Emendamenti del Parlamento (Emendamento 1) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 2 Articolo 4, lettera b) (direttiva 96/22/CE) Gli Stati membri vietano l’uso di estradiolo-17 e dei suoi derivati sotto forma di esteri per stimolare la crescita, per trattamenti zootecnici e a fini terapeutici, eccetto per il trattamento terapeutico di animali non da azienda, effettuato sotto controllo veterinario. 1 Gli Stati membri vietano l’uso di estradiolo-17 e dei suoi derivati sotto forma di esteri per stimolare la crescita, per trattamenti zootecnici e a fini terapeutici, eccetto per il trattamento terapeutico di animali non da azienda, effettuato sotto controllo veterinario, nel caso non vi siano alternative a detto trattamento. GU C 337 E del 28.11.2000, pag. 163. AD\426550IT.doc 5/7 PE 286.387 IT Motivazione Con il presente emendamento si intende chiarificare che, se vi sono altri metodi terapeutici, l'estradiolo-17 andrebbe evitato anche per il trattamento terapeutico di animali non da azienda. (Emendamento 2) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 4 Articolo 7, paragrafo 2 (direttiva 96/22/CE) Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena (diverse dall’estradiolo17 e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena ovvero sostanze -agoniste, conformemente alle disposizioni derogatorie della presente direttiva, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell’articolo 6 e se è stato rispettato, prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto. Le carni o i prodotti provenienti da animali cui sono state somministrate sostanze ad azione estrogena (diverse dall’estradiolo17 e dai suoi derivati sotto forma di esteri), androgena o gestagena ovvero sostanze -agoniste, conformemente alle disposizioni derogatorie della presente direttiva, possono essere immessi sul mercato per il consumo umano solo se gli animali in questione sono stati trattati con medicinali veterinari che rispettano le prescrizioni dell’articolo 6 e se è stato rispettato, prima della loro macellazione, il periodo di sospensione previsto per il rispettivo medicinale. Motivazione Questa precisazione è necessaria. (Emendamento 3) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7 Articolo 11 bis, punto 2 (direttiva 96/22/CE) Relativamente alle sostanze di cui all’allegato III, la Commissione cercherà di ottenere informazioni complementari e riesaminerà periodicamente le misure. Relativamente alle sostanze di cui all’allegato III, la Commissione cercherà di ottenere informazioni complementari, riesaminerà periodicamente le misure e, se del caso, attualizzerà l'allegato stesso. Motivazione Non appena sono disponibili nuovi dati scientifici occorre attualizzare la lista provvisoria di PE 286.387 IT 6/7 AD\426550IT.doc divieti di cui all'Allegato III. (Emendamento 4) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7 Articolo 11 quater (nuovo) (direttiva 96/22/CE) È aggiunto il seguente articolo 11 quater: La Commissione esamina i sistemi di controllo e di ispezione delle importazioni di carni dai paesi terzi e garantisce che siano pienamente compatibili con il principio prioritario della sicurezza dei consumatori. Motivazione Il controllo e l'ispezione delle importazioni di carne dai paesi terzi sono decisivi per garantire il rispetto del divieto di somministrazione di ormoni e per la sicurezza dei consumatori. La Commissione deve pertanto procedere ad una verifica dei vigenti sistemi di controllo delle importazioni. (Emendamento 5) ARTICOLO 1, PARAGRAFO 7 Articolo 11 quinquies (nuovo) (direttiva 96/22/CE) È aggiunto il seguente articolo 11 quinquies: La somministrazione di sostanze simili a livello comunitario va riportata regolarmente nei registri delle aziende agricole al fine di permetterne il controllo da parte delle autorità competenti. Motivazione In tal modo si intende facilitare il controllo della somministrazione di sostanze ormonali nell'UE. AD\426550IT.doc 7/7 PE 286.387 IT