Cap lavanderia Definitivo 15-07-0858

Lavanderia2008.doc
S.O.C. GESTIONE SERVIZI NON SANITARI
CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO,
DISINFEZIONE,STIRATURA,PIEGATURA, CONFEZIONAMENTO, RITIRO,
TRASPORTO E CONSEGNA DELLA BIANCHERIA E DELLA
MATERASSERIA DELL’ASL AT DI ASTI.
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SOMMARIO
PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Art. 1 Oggetto dell’appalto
Art. 2 Durata dell’appalto
Art. 3 Caratteristiche della biancheria e quantitativi
Art. 4 Trattamento della biancheria
Art. 5 Detersivi e prodotti
Art. 6 Requisiti stabilimenti e locali dedicati
Art. 7 Materiale da fornire all’Asl per il conferimento della biancheria
sporca
Art. 8 Ritiro, trasporto e riconsegna della biancheria
Art. 9 Controlli
Art. 10 Referenti della ditta
Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza
Art. 12 Requisiti e doveri
Art. 13 Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale
e rispetto del trattamento normativo e retributivo dei lavoratori
Art. 14 Scioperi e cause di forza maggiore
Art. 15 Assicurazioni
Art. 16 Revisione prezzi
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI COMUNI
ART.17 Raggruppamenti di imprese
ART.18 Cauzioni
ART.19 Subappalto
ART.20 Divieto di cessione del contratto
ART.21 Cessione del credito
ART.22Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento,
cessazione della ditta aggiudicataria
Art. 23 Pagamenti
Art. 24 Contestazioni
Art. 25 Penali
Art. 26 Clausola risolutiva espressaDivieto di cessione del contratto
Art. 27 Documentazione dapresentare da parte della ditta
aggiudicataria ai fini della stipula del contratto
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Art. 28 Contratto e spese
Art. 29 Riservatezza delle informazioni
Art. 30 Foro competente
Art. 31 Norme di rinvio
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PARTE PRIMA
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Art. 1 Oggetto dell'appalto.
Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di lavaggio, disinfezione,
stiratura, piegatura, confezionamento, ritiro, trasporto e consegna della
biancheria, così come elencata all’art. 3 che segue.
Predetto servizio dovrà essere svolto per le sedi ospedaliere di Asti e Nizza
Art. 2 Durata dell'appalto
L'appalto ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di effettivo inizio
del servizio.
La ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, su richiesta dell’ASL, ha
l’obbligo di proseguire il servizio alle stesse condizioni e prezzi dell’appalto
scaduto per il tempo necessario all’espletamento ovvero completamento delle
procedure di gara e comunque per un tempo non superiore a sei mesi.
Art. 3 Caratteristiche della biancheria e quantitativi.
L’ASL si impegna a consegnare la biancheria come di seguito indicato:
1. BIANCHERIA PIANA BIANCA E VERDE
2. DIVISE DEL PERSONALE IN COTONE (BIANCHE E VERDI)
3. DIVISE DEL PERSONALE DEL 118;
4. MATERASSI E CUSCINI (IN POLIURETANO E IN FIBRA CAVA)
5. DIVISE DEL PERSONALE IN LANA O IN ALTRO MATERIALE
(PANTALONI, MAGLIE, GONNE, GIACCHE, GIACCONI INVERNALI ETC.).
6. COPERTE DI LANA
7. CORSETTI SOLLEVATORI PAZIENTE
8. PANNI PER SUPERFICI E PAVIMENTI
9. SISTEMI DI CONTENZIONE PAZIENTI
10. TAPPETI
11. TENDE DI SEPARAZIONE PAZIENTI
12 ZAINI DEL 118
13 CUSCINI ANTIDECUBITO
I quantitativi annui presunti di biancheria piana e confezionata da trattare
sono i seguenti:
4
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Biancheria piana bianca e verde,panni
Kg 450.000
per superfici e pavimenti e sistemi contenzione pazienti
Divise del personale bianche e verdi
N. 150.000
Divise del personale in lana o altro materiale (pantaloni,N. 500
maglie, gonne, giacche, giacconi, divise del 118 ecc.)
Materassi in poliuretano e/o in fibra cava
N. 600
Cuscini in poliuretano e in fibra cava
N . 1.500
Coperte di lana
N. 1.500
Tende di separazione pazienti
N. 300
Tappeti
N.non definito
Corsetti sollevatori
N.non definito
Zaini del 118
N.non definito
Cuscini antidecubito
N.non definito
Tende di separazione
Circa 300
I quantitativi sopra indicati potranno variare in più o in meno in base alle
esigenze dell'A.S.L. senza che la Ditta possa sollevare eccezioni di sorta, né
pretendere variazioni per il corrispettivo offerto in sede di gara per ciascun
tipo di biancheria come sopra elencato.
Art. 4 Trattamento della biancheria.
La biancheria sporca prodotta dall’A.s.l. è da considerarsi tutta
potenzialmente infetta per cui dovrà essere trattata mediante un ciclo di
lavaggio/disinfezione termica a 65° (compatibilmente con la tipologia di
tessuto).
4.1. Biancheria piana e confezionata bianca e verde
4.1.1 LAVAGGIO
Il lavaggio della biancheria bianca e verde deve essere eseguito
separatamente e deve garantire :




l’eliminazione di qualsiasi tipo di macchie e aloni
l’integrità del prodotto
l’assenza di strappi e lacerazioni
l’eliminazione degli odori
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 l’eliminazione di prodotti di lavaggio
Il procedimento di lavaggio deve comprendere
 ammollo (a bassa temperature per rimuovere sostanze organiche)
 prelavaggio (a temperatura di circa 45°C con sostanze alcalinizzanti per
permettere la dilatazione delle fibre)
 lavaggio (a temperature superiori a 65° C con utilizzo di prodotti
ossidanti )
 risciacquo (con acqua tiepida per permettere la rimozione dei detersivi
dai tessuti)
 neutralizzazione (finalizzata a riportare a livelli normali il PH dei tessuti)
4.1.2 ASCIUGATURA E FINISSAGGIO
Dopo la fase di disidratazione meccanica, la biancheria deve essere
sottoposta ad essiccazione e sciorinatura. L’asciugatura della biancheria non
dovrà lasciare un tasso di umidità residuo superiore del 4%/Kg, in quanto
l’umidità rappresenta veicolo di contaminazione e di cattivi odori in fase di
confezionamento e di stoccaggio.
A questo punto la biancheria piana e quella confezionata (camici, casacche,
pantaloni) devono essere trattate in modo diverso:
 la biancheria piana deve essere stirata mediante l’utilizzo di mangani
 la biancheria confezionata deve essere stirata mediante l’utilizzo di
manichini (casacche e camici) e mediante l’utilizzo di presse per i
pantaloni.
Alla fine del processo tutti i capi trattati devono essere privi di qualsiasi
elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc,), non macchiati od ombreggiati,
completi degli accessori (bottoni, compresi quelli metallici a pressione
fettucce, cerniere). I capi non integri, dopo stiratura, devono essere
confezionati separatamente per il rammendo che sarà effettuato a cura
dell’ASL.
4.1.3 CONFEZIONAMENTO
La biancheria trattata bianca e verde deve poi essere confezionata in buste in
polietilene in modo da impedire la loro contaminazione durante il trasporto e
lo stoccaggio come di seguito indicato:




lenzuola: 10 pezzi
traverse: 15 pezzi
federe: 20 pezzi
copriletti: 5 pezzi
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 coperte in lana: singolo pezzo
 camici e divise: 10 pezzi
4.2. MATERASSI E CUSCINI
4.2.1 LAVAGGIO
Il lavaggio deve garantire:






l’eliminazione di qualsiasi tipo di macchie e aloni
l’integrità del prodotto
l’assenza di strappi e lacerazioni
l’eliminazione degli odori
l’eliminazione di prodotti di lavaggio
il mantenimento delle caratteristiche ignifughe degli stessi
Il procedimento di lavaggio deve essere composto delle seguenti fasi:
 Separazione delle imbottiture e delle fodere in cotone e
ricondizionamento di queste ultime secondo quanto indicato nei punti
4.1.1, e 4.1.2 (in caso di fodere diverse dal cotone seguire le indicazioni
del produttore)
 Ammollo a bassa temperatura
 Lavaggio a temperatura superiore a 65°C con utilizzo di prodotti
detergenti (secondo le indicazioni del produttore)
 Risciacquo
 Essiccazione (L’asciugatura dei guanciali e dei materassi non dovrà
lasciare un tasso di umidità residuo superiore del 4%/Kg, in quanto
l’umidità rappresenta un veicolo di contaminazione e di cattivi odori in
fase di confezionamento e di stoccaggio)
Alla fine del processo tutti i capi trattati devono essere privi di qualsiasi
elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc,), non macchiati od ombreggiati.
I capi non integri, dopo stiratura, devono essere confezionati separatamente
per il rammendo che sarà effettuato a cura dell’ASL. Resta inteso che qualora
l’etichetta di manutenzione/pulizia dei capi in questione riporti indicazioni
diverse, la ditta dovrà attenersi a quest’ultime.
4.2.2 CONFEZIONAMENTO
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I materassi e i guanciali trattati devono poi essere riassemblati (fodera e
imbottitura) e confezionati singolarmente in buste in polietilene in modo da
evitare la loro contaminazione durante il trasporto e lo stoccaggio.
4.3 LAVAGGIO CAPI A SECCO
La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio a secco di tutti quei capi
che non possono essere sottoposti al lavaggio in acqua.
4.4 DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA
La procedura di disinfezione dovrà essere effettuata con prodotti chimici
diversi dal cloro o con innalzamento della temperatura oltre gli 80° C con
tempi di contatto superiori ai 10 minuti. La ditta aggiudicataria dovrà
effettuare a campione controlli batteriologici mensili sugli articoli sottoposti al
processo di disinfezione. I risultati delle prove dovranno presentare una
carica microbica totale inferiore a 20 unità formanti colonie /100 cm2 e prive
di specie patogene. I suddetti controlli devono essere effettuati da un
Laboratorio di Microbiologia di una struttura pubblica o convenzionata.
L’esito dei controlli batteriologici dovrà essere conservato a cura della ditta
per un periodo non inferiore a tre anni e visionabile su richiesta dell’Asl.
Art. 5 Detersivi e prodotti.
I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti
alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria ed ai
capi in genere la necessaria morbidezza, confortevolezza, ipoallergenicità in
modo tale da evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni
della pelle e quant’altro. In particolare la biancheria soggetta alla normativa
sui Dispositivi Medici dovrà essere trattata esclusivamente con disinfettanti
specifici a marchio CE. Tutti i detersivi dovranno essere muniti di schede
tecniche e di sicurezza. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del
contratto dovrà inviare le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati al
Servizio di Protezione e Prevenzione (S.P.P.) di questa Azienda a mezzo
posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected]
I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed
eventuali aloni e ad evitare la formazione di macchie indelebili; a questo
proposito non deve essere utilizzato ipoclorito di sodio incompatibile
con alcuni antisettici in uso (clorexidina).
La sostituzione o la modifica di prodotti, dovrà essere sempre autorizzata
dall’A.s.l. che si riserva di effettuare, senza preavviso, sopralluoghi presso gli
stabilimenti della ditta e prelevare campioni dei prodotti utilizzati, e altresì
comunicata al S.P.P. sopracitato.
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Durante tali sopralluoghi l’addetto dell’A.S.L. potrà controllare anche tutte le
procedure oggetto del presente appalto.
Si rende inoltre nota la tipologia dei disinfettanti utilizzati presso l’ASL:
clorexidina, iodofori, derivati del cloro, eosina, cetrimide, acqua ossigenata,
sodio perborato, fenoli.
Gli impianti di lavaggio della ditta aggiudicataria dovranno essere dotati di
idonei sistemi di depurazione delle acque conformi alla legislazione vigente in
materia.
Art. 6 Requisiti stabilimenti e locali dedicati.
Il servizio oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere effettuato
presso stabilimenti che siano in regola con le vigenti normative di legge ed in
possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità,
con riferimento all’esercizio degli impianti, all’agibilità dei locali, al trattamento
e scarico delle acque reflue.
L’area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca ed al suo caricamento
nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata, tramite
strutture fisse e compatte, dai locali adibiti alla cernita, alla stiratura ed
imballaggio della biancheria pulita.
Per l’espletamento del servizio di lavaggio la ditta potrà avvalersi di più
stabilimenti purché ne abbia la piena disponibilità e purchè gli stessi abbiano i
requisiti di cui al capoverso che precede.
L’Asl si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso , sopralluoghi e
controlli presso la sede della ditta tramite soggetti appositamente
autorizzati, al fine di verificare l’esatta osservanza del presente
capitolato in ogni momento della lavorazione nonché di richiedere
documentazione di interesse della stazione appaltante.
Art. 7 Materiale da fornire all’ASL per il conferimento della biancheria
sporca.
La consegna della biancheria sporca alla ditta aggiudicataria avverrà
mediante l’utilizzo di sacchi impermeabili in polietilene (circa 120.000 all’anno
della misura 100x40x15+15 e circa 1000 della misura 260x85x20+20), forniti
dalla stessa ditta, come di seguito indicato:
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1. SACCHI A RETE per il conferimento di panni per superfici lavabili e
pavimenti (dotati di lacci a chiusura irreversibili)
2. SACCHI TRASPARENTI (MIS. 260x85x20+20 cm) per il conferimento di
materassi
3. SACCHI TRASPARENTI (MIS. circa 100x40x15+15
conferimento di tutte le altre tipologie di biancheria
cm)
per
il
Si precisa che i quantitativi dei sacchi sopracitati sono da ritenersi indicativi e
potranno subire aumenti o diminuzioni in base alle esigenze dell’ASL,senza
che la ditta aggiudicataria posa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo
rispetto a quello determinato in sede di gara.
Si richiede inoltre che tutti i sacchi di cui sopra, forniti dalla ditta
aggiudicataria, siano dotati di uno spessore tale da impedire lacerazioni
durante la manipolazione degli stessi e si precisa che dovranno essere
valutati e accettati dall’ASL prima della messa in uso.
Art. 8 Ritiro, trasporto e riconsegna della biancheria.
La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare il ritiro, il trasporto e la riconsegna
della biancheria come di seguito indicato:
a) Biancheria sporca
Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire presso gli appositi punti di
raccolta dei PP.OO di Asti e Nizza. I giorni in cui operare la raccolta, esclusi i
festivi, sono di seguito indicati :
P.O. Cardinal Massaia – Corso Dante 202 –Lunedì - Martedì - Mercoledì
Asti
Giovedì - Venerdì – Sabato
P.O. Santo Spirito di Nizza Monferrato – P.zzaLunedì - Martedì - Mercoledì
Garibaldi, 14
Giovedì - Venerdì
Nei casi di festività susseguenti l'appaltatore dovrà garantire il servizio di ritiro
almeno a giorni alterni.
Il ritiro dello sporco dovrà avvenire tra le ore 9,30 e le ore 10.
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Con l’entrata in funzione del nuovo Presidio Ospedaliero della Valle Belbo
(previsto per gennaio 2012) potrebbe verificarsi la necessità di effettuare il
ritiro della biancheria sporca anche nella giornata di sabato; in tal caso la ditta
aggiudicataria dovrà prestare il servizio sulla base delle nuove necessità
senza opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello
determinato in sede di gara.
b) Biancheria pulita
La biancheria pulita sia piana che confezionata, dovrà essere consegnata
nelle 48 ore successive al ritiro,negli appositi punti di raccolta dei PP.OO di
Asti e Nizza, nelle giornate sopra indicate, esclusi i festivi. Tale termine viene
anticipato a 24 ore in caso di festività susseguenti o infrasettimanali.(si
prevede quindi una consegna doppia il giorno precedente la festività)
La consegna della biancheria pulita e dei capi da rammendare dovrà avvenire
tra le ore 7 e le ore 7,30.
Il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita dovranno
avvenire a completo rischio dell’appaltatore con mezzi differenziati e/o con
mezzi facilmente decontaminabili ad ogni trasporto e dotati della
comprovante documentazione. In ogni caso non è ammesso il trasporto
contemporaneo della biancheria sporca/pulita se il mezzo non è
appositamente attrezzato mediante individuazione di due apposite zone di
carico dell’automezzo, ermeticamente separate e aventi accesso distinto
direttamente all’esterno dell’automezzo stesso. I carrelli di movimentazione
interna della biancheria dovranno essere lavati e disinfettati con regolarità e
comunque ogni qualvolta si passi con lo stesso carrello dal trasporto di
biancheria sporca a quello di biancheria pulita.
Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione
atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione
organizzativa interna dell’aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dovrà
provvedere con personale proprio al carico e/o scarico della biancheria dai
propri automezzi con consegna e ritiro della stessa dai locali dei punti di
raccolta così come individuati presso ogni presidio ospedaliero di questa Asl,
con ogni spesa a proprio carico.
Il personale di questa Asl provvederà al controllo continuo della biancheria
consegnata per il trattamento e di quella pulita in ricevimento, verificando che
gli effetti ricevuti siano in perfetto stato di utilizzo ben lavati e asciugati e in
caso contrario sottoposti ad un nuovo trattamento fino ad esito favorevole.
Tutta la biancheria movimentata in entrata e in uscita dovrà essere
accompagnata da appositi documenti di trasporto dai quali risulti il tipo e la
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quantità (KG/N°) dei beni consegnati.
I quantitativi di biancheria ammessi a fatturazione e pagamento saranno
quelli accettati all’atto delle singole consegne così come risultanti dai
documenti di trasporto forniti dalla ditta aggiudicataria. L’Asl si riserva la
facoltà di effettuare controlli in contraddittorio con il personale incaricato della
ditta aggiudicataria del servizio.
I capi di biancheria che dopo il lavaggio dovessero risultare non più utilizzabili
per l’usura o perché macchiati indelebilmente, dovranno essere consegnati
all’ASL in pacchi separati ed evidenziati nella bolla di accompagnamento.
I capi che possono essere rammendati dovranno essere consegnati all’ASL
in pacchi separati ed evidenziati nella bolla di accompagnamento.
Gli indumenti lavati a secco (escluse le maglie e le coperte) dovranno essere
restituiti appesi ad idonee grucce e trasportati su appositi carrelli.
Ogni capo di vestiario trattato (biancheria bianca e verde: divise e camici)
dovrà essere restituito piegato e confezionato (vedi art. 4.1.3) all’interno di un
sacco trasparente monouso. Il controllo della biancheria in arrivo ed in
partenza sarà eseguito in presenza del Responsabile del servizio o suo
delegato presso i Presidi Ospedalieri dell’ A.s.l. e la pesatura della biancheria
sarà effettuata presso i Presidi Ospedalieri di Asti e Nizza.
La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, in comodato d’uso
(il cui onere sarà ritenuto ricompreso nel prezzo del servizio), previo
parere favorevole della Direzione Sanitaria, i carrelli per il trasporto e lo
stoccaggio della biancheria sporca e pulita.
Art. 9 Controlli.
La ASL si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari
per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente
Capitolato.
I controlli si riferiranno agli standard qualitativi stabiliti dal presente Capitolato.
Al riguardo la ASL potrà fare analizzare, in ogni momento ed a campione, la
biancheria e la materasseria consegnata e trattata, al fine di verificarne la
conformità alle prestabilite specifiche.
In caso di contestazione nell’ambito dei controlli effettuati, l’ASL, qualora
emergano oggettive responsabilità della Ditta aggiudicataria, potrà procedere
all'ufficiale contestazione dei fatti e all'eventuale applicazione delle penali
previste dall’ articolo 25 che segue.
Art. 10 Referenti della Ditta.
La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un suo incaricato che abbia la
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facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto
d'appalto. Predetto incaricato dovrà essere facilmente reperibile e dovrà
avere facoltà e mezzi necessari per fronteggiare tutte le evenienze relative
agli adempimenti degli oneri contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in
contraddittorio con detto referente si intendono riferite direttamente alla ditta.
La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Asl il recapito telefonico del
suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi
necessaria nelle ore di servizio.
Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza.
Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso del giudizio di
idoneità alla mansione specifica, e sottoposto a sorveglianza sanitaria
preventiva e periodica, ai sensi della L. 123/2007 e del d.lgs. 81/2008.
La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la
sicurezza del personale impiegato per l’esecuzione del servizio, assumendosi
la completa responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed
infortunistiche, esonerando l’Asl da qualsiasi responsabilità in merito.
Nell’espletamento delle proprie attività, la Ditta aggiudicataria dovrà far
rispettare ai propri operatori le norme derivanti dal D.M. del 28/09/90, relativo
alla protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett.a, l.cit., si allega al
presente capitolato bozza del “Documento unico di valutazione dei rischi
da interferenza”-DUVRI - (allegato 1) da aggiornarsi ogni volta che durante
l’esecuzione del servizio si verifichino mutamenti di carattere tecnico,
logistico, organizzativo.
Art. 12 Requisiti e doveri.
Nell’esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà sempre garantire la
costante presenza di un’entità numerica di personale utile ad un compiuto e
corretto espletamento del servizio in oggetto, provvedendo ad eventuali
assenze con un’immediata sostituzione.
I dipendenti della Ditta aggiudicataria che operano nei settori e nelle strutture
dell’ASL sono obbligati a tenere un comportamento improntato sulla massima
educazione e correttezza, e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza
professionale richiesta dal servizio in oggetto.
L’Asl si riserva la facoltà di allontanare quegli elementi che diano motivo di
fondata lamentela o che, per seri motivi, non risultino idonei all’esecuzione
dell’attività in oggetto.
La Ditta aggiudicataria deve curare che il personale adibito all’espletamento
dei lavori:
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 indossi la divisa da lavoro e che la stessa sia decorosa e pulita. La divisa
deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento della ditta. Ai sensi
dell’art. 6 l.123/2007 il lavoratore deve indossare il proprio tesserino di
riconoscimento.;
 abbia sempre con sé un documento di identità personale;
 indossi i D.P.I. previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi
predisposto dalla ditta.;tenga sempre un comportamento corretto;
 segnali subito agli organi competenti le anomalie rilevate durante lo
svolgimento del servizio.
Art. 13 Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale
e rispetto del trattamento normativo e retributivo dei lavoratori.
A richiesta dell’Asl la ditta aggiudicataria dovrà produrre tutti i dati relativi ai
dipendenti impegnati nel servizio, con l’esibizione dei libri di matricola, lettere
di assunzione, nulla osta del collocamento.
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Capitolato, la
Ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni
legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo
personale.
La Ditta aggiudicataria è obbligata ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se
cooperativa, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante
dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso,
applicabile, alla data dell’offerta, alla categoria nella località in cui si svolge il
servizio.
La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi
medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società
cooperativa, anche nel rapporto con i soci.
I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso che non sia
aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente
dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa e
da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale.
La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l’Asl dell’osservanza delle
suaccennate norme da rispettare anche da parte degli eventuali
subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto.
L’Asl si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle
suddette prescrizioni da parte della Ditta aggiudicataria, riservandosi, nel
caso di inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione del
contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti
dall’inadempienza.
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La Ditta aggiudicataria è in via esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte
le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e
sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato.
La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere all’Ispettorato del Lavoro ed
all’Asl competente il nominativo della persona designata come responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e la restante documentazione
prescritta dalla legge, dandone comunicazione all’ASL .
La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure
di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori sul luogo di lavoro, dopo aver acquisito informazioni sugli eventuali
rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la ditta dovrà operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dall’Asl in
relazione alla propria attività.
In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dall’Asl o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Asl
medesima comunicherà alla Ditta aggiudicataria e, se nel caso, anche
all’Ispettorato del lavoro, l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino
all’80% dell’importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione,
ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato
ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia
dell’adempimento degli obblighi di cui sopra.
Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato
sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell’Ispettorato del Lavoro
o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio
insindacabile dell’Asl .
Art. 14 Sciopero e cause di forza maggiore.
Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, la Ditta aggiudicataria per
nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte o
effettuarlo in maniera difforme da quanto prescritto nel presente capitolato.
Qualora ciò si verificasse, l’Asl potrà procedere alla risoluzione del contratto.
In caso di scioperi o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato all’Asl
congruo preavviso, la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio
di emergenza.
A questo riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un PIANO DI
EMERGENZA dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi
dell’evento. Il piano dovrà essere accettato dall’Asl.
L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta
responsabilità penale in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art 355 del Codice
Penale, e sarà qualificata come causa di risoluzione contrattuale.
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Per ogni giornata di sciopero e, comunque di attivazione di un “Servizio di
emergenza” di cui al presente articolo, l’Asl effettuerà una trattenuta pari a €
2.000,00 + IVA.
Art. 15 Assicurazioni.
La Ditta sarà l'unica responsabile per eventuali danni che venissero arrecati
nell'esecuzione del servizio ai propri operatori e/o a persone e/o cose e
immobili. Di conseguenza dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni
ed al loro risarcimento, sollevando l’Asl da ogni qualsiasi responsabilità in
merito.
In particolare, in caso di comprovato danno a dipendenti e a utenti dovuto al
cattivo procedimento di lavaggio e disinfezione, la ditta risponde direttamente
nei confronti di terzi (sia dipendenti che utenti) delle conseguenze derivanti
dalle suddette operazioni.
Per quanto concerne invece i danni causati ai capi e/o materiali di proprietà
dell’Asl per imperizia e/o uso non corretto dei detergenti, solventi ed
attrezzature, questi dovranno sempre essere rimborsati dalla Ditta; l'entità del
rimborso sarà determinata dall’Asl, tenendo conto del costo corrente
dell'articolo e del suo stato d'usura.
Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al/ai
risarcimento/i ed alla/e riparazione/i del/dei danno/i, nel termine fissato nella
relativa lettera di notifica, l’Asl avrà la facoltà di provvedervi direttamente, con
onere a carico della Ditta aggiudicataria stessa trattenendo lo/gli importo/i
sulle liquidazioni delle fatture in prima scadenza.
Ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria
Compagnia di Assicurazione, scelta tra quelle indicate nel Decreto del
Ministero dell'Industria 15/06/1984 e successive modificazioni, apposita
polizza assicurativa contro i danni che venissero arrecati nell'espletamento
del servizio, per i seguenti importi:
- per danni a persona singola massimale: € 3.000.000,00 per sinistro;
- per danni a cose o animali massimale: € 1.000.000,00 per sinistro.
L’Asl è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che
dovesse accadere al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, durante
l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi
eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo
dell'appalto.
Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata all’Asl prima della
stipula del contratto,pena la revoca dell’aggiudicazione.
Art. 16 Revisione prezzi.
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I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi e invariabili per tutto il primo
anno del servizio. A partire dal secondo anno è prevista la revisione prezzi ai
sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i.
PARTE SECONDA
DISPOSIZIONI COMUNI
ART.17 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente
raggruppate e i consorzi,secondo le modalità dettagliatamente indicate nel
disposto di cui all’art.37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,che si richiama
integralmente per l'applicazione.
ART.18 CAUZIONI
La ditta concorrente è tenuta a prestare cauzione provvisoria prevista
dall'art.75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,come meglio specificato nel
Disciplinare di gara.
La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare cauzione definitiva prevista
dall'art.113 d.lGS.163/2006 e s.m.i.come meglio specificato nel Disciplinare di
gara.
ART.19 SUAPPALTO
I concorrenti devono indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intendono
subappaltare o concedere in cottimo.Il subappalto non puo' essere
autorizzato per le prestazioni non dichiarate.
Nell'indicare le prestazioni che si intendono subappaltare i concorrenti
devono tenere conto di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs.163/2006 e
s.m.i.
Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo è fatto obbligo agli affidatari di
trasmettere,entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
loro confronti,copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi
corrisposti al subappaltatore o cottimista,con l'indicazione delle ritenute di
garanzia effettuate.A predette fatture deve essere allegato il DURC del
subappaltatore o cottimista.
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Art. 20 Divieto di cessione del contratto
E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere totalmente o
parzialmente a terzi il contratto.
Art. 21 Cessione del credito.
Ai sensi dell’art.117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. la ditta aggiudicataria puo’
cedere i propri crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi
in materia finanziaria e creditizia,il cui oggetto sociale preveda l’attività di
acquisto di crediti di impresa.
La cessione del credito deve risultare da atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’ASL. La cessione è irrevocabile e l’Asl
non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della
notifica predetta.
In ogni caso l’ASL si riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente relative al contratto con quest’ultimo stipulato.
Art.22
Fallimento,
liquidazione,
cessazione della ditta aggiudicataria.
trasformazione,
scioglimento,
a) Fallimento della ditta aggiudicataria.
Il contratto si intenderà senz’altro risolto in caso di fallimento della ditta
aggiudicataria dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Asl verso la
massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul
deposito cauzionale;
b) Fallimento della ditta aggiudicataria in presenza di ATI.
Il contratto si intenderà senz’altro risolto nel caso di fallimento della ditta
Mandataria dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza
dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Asl verso la
massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul
deposito cauzionale.
Nel caso di fallimento della ditta Mandante, si procederà a ripartizione del
servizio tra le ditte restanti oppure a sostituzione con altra in possesso di
analoghi requisiti.
c) Liquidazione, scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria o
di cambiamento della ragione sociale.
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In questo caso l’Asl avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione
del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la
continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta appaltatrice.
Nel caso in cui l’Asl opti di recedere dal contratto, incamererà il deposito
cauzionale e procederà a nuova gara.
Art. 23 Pagamenti.
L’Asl provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni data di
ricevimento delle stesse.Le fatture non verranno liquidate se ad esse non
verrà allegato il documento di regolarità contributiva(DURC).L’eventuale
ritardato pagamento di fatture darà luogo ai sensi dell’art. 5 del D.Lvo
231/2000, al riconoscimento a favore della ditta solo degli interessi di mora
nella misura dell’interesse legale vigente. Tale ritardato pagamento non potrà
essere invocato come motivo valido per la risoluzione dell’appalto da parte
della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio fino alla
scadenza.
Art. 24 Contestazioni.
L’ASL è arbitro sull'accettabilità o meno della biancheria consegnata dopo il
trattamento. Tale controllo potrà avvenire, anche successivamente alla
consegna, al momento dell'utilizzo della biancheria.
L’Asl, tramite il Servizio competente alla gestione del contratto, farà pervenire
per iscritto, alla Ditta aggiudicataria, mediante raccomandata con avviso di
ritorno, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a
seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle
quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro tre giorni dal
ricevimento della nota di contestazione, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a
presentare le proprie controdeduzioni. In caso contrario si procederà
all’applicazione delle penali. La Ditta aggiudicataria non potrà addurre a
giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, che,
benché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati
per iscritto.
Le controdeduzioni presentate dalla Ditta potranno essere accolte dall’Asl
oppure respinte con conseguente applicazione delle penali di cui all’articolo
che segue.
Art. 25 Penali.
Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l’Asl a tutela
delle norme contenute nel presente contratto applicherà le seguenti penalità
(IVA esclusa):
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€ 1.000,00
Per ogni caso di mancato rispetto delle norme igieniche
sanitarie
Per ogni accertamento che rilevi che la ditta non effettua
€ 1.000,00
la separazione dei circuiti sporco/pulito (presso lo
stabilimento della Ditta o sui mezzi di trasporto);
Per utilizzo di prodotti non conformi alle prescrizioni di
€ 500,00
legge, alle disposizioni del presente Capitolato e alle
schede tecniche e di sicurezza consegnate all’ASL prima
della stipula del contratto;
€ 1.000,00
In caso di consegna ripetuta di biancheria piana e verde,
casacche, pantaloni, vestaglie, camici, magliette, divise,
materassi, cuscini, coperte, ecc. con presenza di
macchie e materiali residui di qualsiasi tipo o di
lacerazioni;
€ 500,00
In caso di non corrispondenza tra i quantitativi dei capi
ritirati e di quelli riconsegnati.
€ 500,00 al giorno In caso di mancata o ritardata consegna dei sacchi
€ 1.000,00 al giorno In caso di mancato rispetto del calendario e dell’orario dei
ritiri e delle consegne
L’ammontare delle penali viene aumentata in ragione del numero di violazioni
contestate nell’anno (doppio della penale nel caso di seconda infrazione,
triplo in caso di terza infrazione). L'applicazione delle penali non esclude in
ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale
che l’Asl intenda eventualmente intraprendere.
Art. 26 Clausola risolutiva espressa.
L’Asl si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, oltre che nel
caso di inottemperanza alle prescrizioni previste dal presente Capitolato
speciale d’appalto anche, per le seguenti fattispecie:
a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione
degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
b) nel caso in cui la Ditta sia stata assoggettata a tre applicazioni di penali
(art. 25) nell’arco di un anno;
c) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali
relativi al personale dipendente della Ditta appaltatrice;
d) interruzione del servizio;
e) rifiuto di accesso presso lo stabilimento operativo ai responsabili dell’Asl;
f) in caso di abbandono ingiustificato del servizio;
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g) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento
di risoluzione.
In caso di risoluzione del contratto l’Asl incamererà la cauzione, fatti salvi i
maggiori danni diretti e indiretti che l’ASL dovrà sopportare per il rimanente
periodo contrattuale a seguito dell’affidamento del servizio ad altra ditta.
Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto
quando l’ASL,concluso il relativo procedimento,deliberi di valersi della
clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto
aggiudicatario.
I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle
fatture in pagamento e,ove cio’ non bastasse,l’ASL agirà nei confronti della
ditta per il recupero della restante parte dovuta a titolo di risarcimento danni.
ART.27 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE DA PARTE DELLA
AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO
La ditta aggiudicataria,entro trenta giorni naturali e consecutivi,decorrenti
dalla data di notifica dell'esito della gara,deve far pervenire all'ASL AT i
seguenti documenti:
 certificazione di regolarità contributiva(DURC) di cui alla L.22.11.2003
n.266 e all'art.3,c.8,del D.Lgs.494/96 e s.m.i.;
 certificazioni attestanti quanto dichiarato in sede di gara;
 cauzione definitiva prestata nelle modalità previste dal disciplinare di gara;
 schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;
 copia delle polizze assicurative previste dal presente capitolato d'appalto;
 ogni altro documento che l'ASL riterrà necessario per la stipula del
contratto.
ART.28 CONTRATTO E SPESE
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa.
Sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di gara,di
contratto,di bollo,di registro,di sottoscrizione e copia,nonchè le eventuali
spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le spese e imposte
presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto,a meno che sia
diversamente disposto da espresse norme legislative.
ART.29 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI
Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003,il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e
della loro riservatezza.
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Il trattamento dei dati ha lo scopo di consentire l'accertamento dell'idoneità
dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura
oggetto della gara.
Il trattamento dei dati verrà affettuato in modo da garantire la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,informatici e
telematici idonei a memorizzarli,gestirli e trasmetterli.
Con la presentazione del'offerta la ditta concorrente acconsente al
trattamento dei suddetti dati.
Art. 30 Foro competente.
Qualsiasi controversia insorta in ordine alle norme del presente Capitolato,
del bando di gara, del disciplinare di gara e del contratto ddovrà essere
deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è
ricompresa l’ASL.
Art. 31 Norma di rinvio.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato
speciale, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali
nonché a quelle del Codice Civile.
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’art.1342 c.c. si intendono specificatamente
approvati i seguenti articoli:
2,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,27,28,29,30.
TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE
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