Lavanderia2008.doc S.O.C. GESTIONE SERVIZI NON SANITARI CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI LAVAGGIO, DISINFEZIONE,STIRATURA,PIEGATURA, CONFEZIONAMENTO, RITIRO, TRASPORTO E CONSEGNA DELLA BIANCHERIA E DELLA MATERASSERIA DELL’ASL AT DI ASTI. 1 1 SOMMARIO PARTE PRIMA DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO Art. 1 Oggetto dell’appalto Art. 2 Durata dell’appalto Art. 3 Caratteristiche della biancheria e quantitativi Art. 4 Trattamento della biancheria Art. 5 Detersivi e prodotti Art. 6 Requisiti stabilimenti e locali dedicati Art. 7 Materiale da fornire all’Asl per il conferimento della biancheria sporca Art. 8 Ritiro, trasporto e riconsegna della biancheria Art. 9 Controlli Art. 10 Referenti della ditta Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza Art. 12 Requisiti e doveri Art. 13 Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale e rispetto del trattamento normativo e retributivo dei lavoratori Art. 14 Scioperi e cause di forza maggiore Art. 15 Assicurazioni Art. 16 Revisione prezzi PARTE SECONDA DISPOSIZIONI COMUNI ART.17 Raggruppamenti di imprese ART.18 Cauzioni ART.19 Subappalto ART.20 Divieto di cessione del contratto ART.21 Cessione del credito ART.22Fallimento, liquidazione, trasformazione, scioglimento, cessazione della ditta aggiudicataria Art. 23 Pagamenti Art. 24 Contestazioni Art. 25 Penali Art. 26 Clausola risolutiva espressaDivieto di cessione del contratto Art. 27 Documentazione dapresentare da parte della ditta aggiudicataria ai fini della stipula del contratto 2 2 Art. 28 Contratto e spese Art. 29 Riservatezza delle informazioni Art. 30 Foro competente Art. 31 Norme di rinvio 3 3 PARTE PRIMA DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO Art. 1 Oggetto dell'appalto. Oggetto dell’appalto è l’affidamento del servizio di lavaggio, disinfezione, stiratura, piegatura, confezionamento, ritiro, trasporto e consegna della biancheria, così come elencata all’art. 3 che segue. Predetto servizio dovrà essere svolto per le sedi ospedaliere di Asti e Nizza Art. 2 Durata dell'appalto L'appalto ha durata di anni cinque con decorrenza dalla data di effettivo inizio del servizio. La ditta aggiudicataria, alla scadenza del contratto, su richiesta dell’ASL, ha l’obbligo di proseguire il servizio alle stesse condizioni e prezzi dell’appalto scaduto per il tempo necessario all’espletamento ovvero completamento delle procedure di gara e comunque per un tempo non superiore a sei mesi. Art. 3 Caratteristiche della biancheria e quantitativi. L’ASL si impegna a consegnare la biancheria come di seguito indicato: 1. BIANCHERIA PIANA BIANCA E VERDE 2. DIVISE DEL PERSONALE IN COTONE (BIANCHE E VERDI) 3. DIVISE DEL PERSONALE DEL 118; 4. MATERASSI E CUSCINI (IN POLIURETANO E IN FIBRA CAVA) 5. DIVISE DEL PERSONALE IN LANA O IN ALTRO MATERIALE (PANTALONI, MAGLIE, GONNE, GIACCHE, GIACCONI INVERNALI ETC.). 6. COPERTE DI LANA 7. CORSETTI SOLLEVATORI PAZIENTE 8. PANNI PER SUPERFICI E PAVIMENTI 9. SISTEMI DI CONTENZIONE PAZIENTI 10. TAPPETI 11. TENDE DI SEPARAZIONE PAZIENTI 12 ZAINI DEL 118 13 CUSCINI ANTIDECUBITO I quantitativi annui presunti di biancheria piana e confezionata da trattare sono i seguenti: 4 4 Biancheria piana bianca e verde,panni Kg 450.000 per superfici e pavimenti e sistemi contenzione pazienti Divise del personale bianche e verdi N. 150.000 Divise del personale in lana o altro materiale (pantaloni,N. 500 maglie, gonne, giacche, giacconi, divise del 118 ecc.) Materassi in poliuretano e/o in fibra cava N. 600 Cuscini in poliuretano e in fibra cava N . 1.500 Coperte di lana N. 1.500 Tende di separazione pazienti N. 300 Tappeti N.non definito Corsetti sollevatori N.non definito Zaini del 118 N.non definito Cuscini antidecubito N.non definito Tende di separazione Circa 300 I quantitativi sopra indicati potranno variare in più o in meno in base alle esigenze dell'A.S.L. senza che la Ditta possa sollevare eccezioni di sorta, né pretendere variazioni per il corrispettivo offerto in sede di gara per ciascun tipo di biancheria come sopra elencato. Art. 4 Trattamento della biancheria. La biancheria sporca prodotta dall’A.s.l. è da considerarsi tutta potenzialmente infetta per cui dovrà essere trattata mediante un ciclo di lavaggio/disinfezione termica a 65° (compatibilmente con la tipologia di tessuto). 4.1. Biancheria piana e confezionata bianca e verde 4.1.1 LAVAGGIO Il lavaggio della biancheria bianca e verde deve essere eseguito separatamente e deve garantire : l’eliminazione di qualsiasi tipo di macchie e aloni l’integrità del prodotto l’assenza di strappi e lacerazioni l’eliminazione degli odori 5 5 l’eliminazione di prodotti di lavaggio Il procedimento di lavaggio deve comprendere ammollo (a bassa temperature per rimuovere sostanze organiche) prelavaggio (a temperatura di circa 45°C con sostanze alcalinizzanti per permettere la dilatazione delle fibre) lavaggio (a temperature superiori a 65° C con utilizzo di prodotti ossidanti ) risciacquo (con acqua tiepida per permettere la rimozione dei detersivi dai tessuti) neutralizzazione (finalizzata a riportare a livelli normali il PH dei tessuti) 4.1.2 ASCIUGATURA E FINISSAGGIO Dopo la fase di disidratazione meccanica, la biancheria deve essere sottoposta ad essiccazione e sciorinatura. L’asciugatura della biancheria non dovrà lasciare un tasso di umidità residuo superiore del 4%/Kg, in quanto l’umidità rappresenta veicolo di contaminazione e di cattivi odori in fase di confezionamento e di stoccaggio. A questo punto la biancheria piana e quella confezionata (camici, casacche, pantaloni) devono essere trattate in modo diverso: la biancheria piana deve essere stirata mediante l’utilizzo di mangani la biancheria confezionata deve essere stirata mediante l’utilizzo di manichini (casacche e camici) e mediante l’utilizzo di presse per i pantaloni. Alla fine del processo tutti i capi trattati devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc,), non macchiati od ombreggiati, completi degli accessori (bottoni, compresi quelli metallici a pressione fettucce, cerniere). I capi non integri, dopo stiratura, devono essere confezionati separatamente per il rammendo che sarà effettuato a cura dell’ASL. 4.1.3 CONFEZIONAMENTO La biancheria trattata bianca e verde deve poi essere confezionata in buste in polietilene in modo da impedire la loro contaminazione durante il trasporto e lo stoccaggio come di seguito indicato: lenzuola: 10 pezzi traverse: 15 pezzi federe: 20 pezzi copriletti: 5 pezzi 6 6 coperte in lana: singolo pezzo camici e divise: 10 pezzi 4.2. MATERASSI E CUSCINI 4.2.1 LAVAGGIO Il lavaggio deve garantire: l’eliminazione di qualsiasi tipo di macchie e aloni l’integrità del prodotto l’assenza di strappi e lacerazioni l’eliminazione degli odori l’eliminazione di prodotti di lavaggio il mantenimento delle caratteristiche ignifughe degli stessi Il procedimento di lavaggio deve essere composto delle seguenti fasi: Separazione delle imbottiture e delle fodere in cotone e ricondizionamento di queste ultime secondo quanto indicato nei punti 4.1.1, e 4.1.2 (in caso di fodere diverse dal cotone seguire le indicazioni del produttore) Ammollo a bassa temperatura Lavaggio a temperatura superiore a 65°C con utilizzo di prodotti detergenti (secondo le indicazioni del produttore) Risciacquo Essiccazione (L’asciugatura dei guanciali e dei materassi non dovrà lasciare un tasso di umidità residuo superiore del 4%/Kg, in quanto l’umidità rappresenta un veicolo di contaminazione e di cattivi odori in fase di confezionamento e di stoccaggio) Alla fine del processo tutti i capi trattati devono essere privi di qualsiasi elemento estraneo (oggetti, peli, capelli, ecc,), non macchiati od ombreggiati. I capi non integri, dopo stiratura, devono essere confezionati separatamente per il rammendo che sarà effettuato a cura dell’ASL. Resta inteso che qualora l’etichetta di manutenzione/pulizia dei capi in questione riporti indicazioni diverse, la ditta dovrà attenersi a quest’ultime. 4.2.2 CONFEZIONAMENTO I 7 7 I materassi e i guanciali trattati devono poi essere riassemblati (fodera e imbottitura) e confezionati singolarmente in buste in polietilene in modo da evitare la loro contaminazione durante il trasporto e lo stoccaggio. 4.3 LAVAGGIO CAPI A SECCO La ditta aggiudicataria dovrà provvedere al lavaggio a secco di tutti quei capi che non possono essere sottoposti al lavaggio in acqua. 4.4 DISINFEZIONE DELLA BIANCHERIA La procedura di disinfezione dovrà essere effettuata con prodotti chimici diversi dal cloro o con innalzamento della temperatura oltre gli 80° C con tempi di contatto superiori ai 10 minuti. La ditta aggiudicataria dovrà effettuare a campione controlli batteriologici mensili sugli articoli sottoposti al processo di disinfezione. I risultati delle prove dovranno presentare una carica microbica totale inferiore a 20 unità formanti colonie /100 cm2 e prive di specie patogene. I suddetti controlli devono essere effettuati da un Laboratorio di Microbiologia di una struttura pubblica o convenzionata. L’esito dei controlli batteriologici dovrà essere conservato a cura della ditta per un periodo non inferiore a tre anni e visionabile su richiesta dell’Asl. Art. 5 Detersivi e prodotti. I detersivi e altri prodotti utilizzati dovranno essere pienamente rispondenti alle normative vigenti in materia ed idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza, confortevolezza, ipoallergenicità in modo tale da evitare qualsiasi danno fisico agli utenti quali allergie, irritazioni della pelle e quant’altro. In particolare la biancheria soggetta alla normativa sui Dispositivi Medici dovrà essere trattata esclusivamente con disinfettanti specifici a marchio CE. Tutti i detersivi dovranno essere muniti di schede tecniche e di sicurezza. La ditta aggiudicataria, prima della stipula del contratto dovrà inviare le schede di sicurezza di tutti i prodotti utilizzati al Servizio di Protezione e Prevenzione (S.P.P.) di questa Azienda a mezzo posta elettronica al seguente indirizzo: [email protected] I prodotti sbiancanti dovranno essere idonei a rimuovere macchie ed eventuali aloni e ad evitare la formazione di macchie indelebili; a questo proposito non deve essere utilizzato ipoclorito di sodio incompatibile con alcuni antisettici in uso (clorexidina). La sostituzione o la modifica di prodotti, dovrà essere sempre autorizzata dall’A.s.l. che si riserva di effettuare, senza preavviso, sopralluoghi presso gli stabilimenti della ditta e prelevare campioni dei prodotti utilizzati, e altresì comunicata al S.P.P. sopracitato. 8 8 Durante tali sopralluoghi l’addetto dell’A.S.L. potrà controllare anche tutte le procedure oggetto del presente appalto. Si rende inoltre nota la tipologia dei disinfettanti utilizzati presso l’ASL: clorexidina, iodofori, derivati del cloro, eosina, cetrimide, acqua ossigenata, sodio perborato, fenoli. Gli impianti di lavaggio della ditta aggiudicataria dovranno essere dotati di idonei sistemi di depurazione delle acque conformi alla legislazione vigente in materia. Art. 6 Requisiti stabilimenti e locali dedicati. Il servizio oggetto del presente capitolato speciale dovrà essere effettuato presso stabilimenti che siano in regola con le vigenti normative di legge ed in possesso delle prescritte autorizzazioni rilasciate dalle competenti autorità, con riferimento all’esercizio degli impianti, all’agibilità dei locali, al trattamento e scarico delle acque reflue. L’area adibita allo stoccaggio di biancheria sporca ed al suo caricamento nelle macchine di lavaggio deve essere completamente isolata, tramite strutture fisse e compatte, dai locali adibiti alla cernita, alla stiratura ed imballaggio della biancheria pulita. Per l’espletamento del servizio di lavaggio la ditta potrà avvalersi di più stabilimenti purché ne abbia la piena disponibilità e purchè gli stessi abbiano i requisiti di cui al capoverso che precede. L’Asl si riserva il diritto di effettuare, senza preavviso , sopralluoghi e controlli presso la sede della ditta tramite soggetti appositamente autorizzati, al fine di verificare l’esatta osservanza del presente capitolato in ogni momento della lavorazione nonché di richiedere documentazione di interesse della stazione appaltante. Art. 7 Materiale da fornire all’ASL per il conferimento della biancheria sporca. La consegna della biancheria sporca alla ditta aggiudicataria avverrà mediante l’utilizzo di sacchi impermeabili in polietilene (circa 120.000 all’anno della misura 100x40x15+15 e circa 1000 della misura 260x85x20+20), forniti dalla stessa ditta, come di seguito indicato: 9 9 1. SACCHI A RETE per il conferimento di panni per superfici lavabili e pavimenti (dotati di lacci a chiusura irreversibili) 2. SACCHI TRASPARENTI (MIS. 260x85x20+20 cm) per il conferimento di materassi 3. SACCHI TRASPARENTI (MIS. circa 100x40x15+15 conferimento di tutte le altre tipologie di biancheria cm) per il Si precisa che i quantitativi dei sacchi sopracitati sono da ritenersi indicativi e potranno subire aumenti o diminuzioni in base alle esigenze dell’ASL,senza che la ditta aggiudicataria posa opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato in sede di gara. Si richiede inoltre che tutti i sacchi di cui sopra, forniti dalla ditta aggiudicataria, siano dotati di uno spessore tale da impedire lacerazioni durante la manipolazione degli stessi e si precisa che dovranno essere valutati e accettati dall’ASL prima della messa in uso. Art. 8 Ritiro, trasporto e riconsegna della biancheria. La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare il ritiro, il trasporto e la riconsegna della biancheria come di seguito indicato: a) Biancheria sporca Il ritiro della biancheria sporca dovrà avvenire presso gli appositi punti di raccolta dei PP.OO di Asti e Nizza. I giorni in cui operare la raccolta, esclusi i festivi, sono di seguito indicati : P.O. Cardinal Massaia – Corso Dante 202 –Lunedì - Martedì - Mercoledì Asti Giovedì - Venerdì – Sabato P.O. Santo Spirito di Nizza Monferrato – P.zzaLunedì - Martedì - Mercoledì Garibaldi, 14 Giovedì - Venerdì Nei casi di festività susseguenti l'appaltatore dovrà garantire il servizio di ritiro almeno a giorni alterni. Il ritiro dello sporco dovrà avvenire tra le ore 9,30 e le ore 10. 10 1 0 Con l’entrata in funzione del nuovo Presidio Ospedaliero della Valle Belbo (previsto per gennaio 2012) potrebbe verificarsi la necessità di effettuare il ritiro della biancheria sporca anche nella giornata di sabato; in tal caso la ditta aggiudicataria dovrà prestare il servizio sulla base delle nuove necessità senza opporsi o vantare alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato in sede di gara. b) Biancheria pulita La biancheria pulita sia piana che confezionata, dovrà essere consegnata nelle 48 ore successive al ritiro,negli appositi punti di raccolta dei PP.OO di Asti e Nizza, nelle giornate sopra indicate, esclusi i festivi. Tale termine viene anticipato a 24 ore in caso di festività susseguenti o infrasettimanali.(si prevede quindi una consegna doppia il giorno precedente la festività) La consegna della biancheria pulita e dei capi da rammendare dovrà avvenire tra le ore 7 e le ore 7,30. Il ritiro della biancheria sporca e la consegna di quella pulita dovranno avvenire a completo rischio dell’appaltatore con mezzi differenziati e/o con mezzi facilmente decontaminabili ad ogni trasporto e dotati della comprovante documentazione. In ogni caso non è ammesso il trasporto contemporaneo della biancheria sporca/pulita se il mezzo non è appositamente attrezzato mediante individuazione di due apposite zone di carico dell’automezzo, ermeticamente separate e aventi accesso distinto direttamente all’esterno dell’automezzo stesso. I carrelli di movimentazione interna della biancheria dovranno essere lavati e disinfettati con regolarità e comunque ogni qualvolta si passi con lo stesso carrello dal trasporto di biancheria sporca a quello di biancheria pulita. Le consegne dovranno essere garantite in presenza di qualsiasi condizione atmosferica e/o di viabilità e a prescindere da qualsiasi condizione organizzativa interna dell’aggiudicatario. La ditta aggiudicataria dovrà provvedere con personale proprio al carico e/o scarico della biancheria dai propri automezzi con consegna e ritiro della stessa dai locali dei punti di raccolta così come individuati presso ogni presidio ospedaliero di questa Asl, con ogni spesa a proprio carico. Il personale di questa Asl provvederà al controllo continuo della biancheria consegnata per il trattamento e di quella pulita in ricevimento, verificando che gli effetti ricevuti siano in perfetto stato di utilizzo ben lavati e asciugati e in caso contrario sottoposti ad un nuovo trattamento fino ad esito favorevole. Tutta la biancheria movimentata in entrata e in uscita dovrà essere accompagnata da appositi documenti di trasporto dai quali risulti il tipo e la 11 1 1 quantità (KG/N°) dei beni consegnati. I quantitativi di biancheria ammessi a fatturazione e pagamento saranno quelli accettati all’atto delle singole consegne così come risultanti dai documenti di trasporto forniti dalla ditta aggiudicataria. L’Asl si riserva la facoltà di effettuare controlli in contraddittorio con il personale incaricato della ditta aggiudicataria del servizio. I capi di biancheria che dopo il lavaggio dovessero risultare non più utilizzabili per l’usura o perché macchiati indelebilmente, dovranno essere consegnati all’ASL in pacchi separati ed evidenziati nella bolla di accompagnamento. I capi che possono essere rammendati dovranno essere consegnati all’ASL in pacchi separati ed evidenziati nella bolla di accompagnamento. Gli indumenti lavati a secco (escluse le maglie e le coperte) dovranno essere restituiti appesi ad idonee grucce e trasportati su appositi carrelli. Ogni capo di vestiario trattato (biancheria bianca e verde: divise e camici) dovrà essere restituito piegato e confezionato (vedi art. 4.1.3) all’interno di un sacco trasparente monouso. Il controllo della biancheria in arrivo ed in partenza sarà eseguito in presenza del Responsabile del servizio o suo delegato presso i Presidi Ospedalieri dell’ A.s.l. e la pesatura della biancheria sarà effettuata presso i Presidi Ospedalieri di Asti e Nizza. La Ditta aggiudicataria dovrà mettere a disposizione, in comodato d’uso (il cui onere sarà ritenuto ricompreso nel prezzo del servizio), previo parere favorevole della Direzione Sanitaria, i carrelli per il trasporto e lo stoccaggio della biancheria sporca e pulita. Art. 9 Controlli. La ASL si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che ritenga necessari per verificare l'esatto adempimento delle prestazioni indicate nel presente Capitolato. I controlli si riferiranno agli standard qualitativi stabiliti dal presente Capitolato. Al riguardo la ASL potrà fare analizzare, in ogni momento ed a campione, la biancheria e la materasseria consegnata e trattata, al fine di verificarne la conformità alle prestabilite specifiche. In caso di contestazione nell’ambito dei controlli effettuati, l’ASL, qualora emergano oggettive responsabilità della Ditta aggiudicataria, potrà procedere all'ufficiale contestazione dei fatti e all'eventuale applicazione delle penali previste dall’ articolo 25 che segue. Art. 10 Referenti della Ditta. La Ditta aggiudicataria dovrà individuare un suo incaricato che abbia la 12 1 2 facoltà di ottemperare a tutti gli adempimenti previsti dal presente contratto d'appalto. Predetto incaricato dovrà essere facilmente reperibile e dovrà avere facoltà e mezzi necessari per fronteggiare tutte le evenienze relative agli adempimenti degli oneri contrattuali. Tutte le contestazioni fatte in contraddittorio con detto referente si intendono riferite direttamente alla ditta. La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare all’Asl il recapito telefonico del suddetto referente per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria nelle ore di servizio. Art. 11 Disposizioni in materia di sicurezza. Il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica, e sottoposto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, ai sensi della L. 123/2007 e del d.lgs. 81/2008. La Ditta aggiudicataria ha l’obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale impiegato per l’esecuzione del servizio, assumendosi la completa responsabilità dell’adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando l’Asl da qualsiasi responsabilità in merito. Nell’espletamento delle proprie attività, la Ditta aggiudicataria dovrà far rispettare ai propri operatori le norme derivanti dal D.M. del 28/09/90, relativo alla protezione dal contagio professionale da HIV nelle strutture sanitarie. In attuazione di quanto disposto dall’art. 3, comma 1, lett.a, l.cit., si allega al presente capitolato bozza del “Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza”-DUVRI - (allegato 1) da aggiornarsi ogni volta che durante l’esecuzione del servizio si verifichino mutamenti di carattere tecnico, logistico, organizzativo. Art. 12 Requisiti e doveri. Nell’esecuzione del servizio, la Ditta aggiudicataria dovrà sempre garantire la costante presenza di un’entità numerica di personale utile ad un compiuto e corretto espletamento del servizio in oggetto, provvedendo ad eventuali assenze con un’immediata sostituzione. I dipendenti della Ditta aggiudicataria che operano nei settori e nelle strutture dell’ASL sono obbligati a tenere un comportamento improntato sulla massima educazione e correttezza, e ad agire, in ogni occasione, con la diligenza professionale richiesta dal servizio in oggetto. L’Asl si riserva la facoltà di allontanare quegli elementi che diano motivo di fondata lamentela o che, per seri motivi, non risultino idonei all’esecuzione dell’attività in oggetto. La Ditta aggiudicataria deve curare che il personale adibito all’espletamento dei lavori: 13 1 3 indossi la divisa da lavoro e che la stessa sia decorosa e pulita. La divisa deve portare la scritta o il distintivo di riconoscimento della ditta. Ai sensi dell’art. 6 l.123/2007 il lavoratore deve indossare il proprio tesserino di riconoscimento.; abbia sempre con sé un documento di identità personale; indossi i D.P.I. previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi predisposto dalla ditta.;tenga sempre un comportamento corretto; segnali subito agli organi competenti le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio. Art. 13 Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale e rispetto del trattamento normativo e retributivo dei lavoratori. A richiesta dell’Asl la ditta aggiudicataria dovrà produrre tutti i dati relativi ai dipendenti impegnati nel servizio, con l’esibizione dei libri di matricola, lettere di assunzione, nulla osta del collocamento. Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del presente Capitolato, la Ditta aggiudicataria è responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni legislative e delle normative che regolano i contratti di lavoro del relativo personale. La Ditta aggiudicataria è obbligata ad erogare ai lavoratori dipendenti e, se cooperativa, anche ai soci, una retribuzione non inferiore a quella risultante dal contratto collettivo di lavoro e dagli accordi integrativi dello stesso, applicabile, alla data dell’offerta, alla categoria nella località in cui si svolge il servizio. La Ditta aggiudicataria è altresì obbligata ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se società cooperativa, anche nel rapporto con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’aggiudicatario anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell’impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica, sociale. La Ditta aggiudicataria è responsabile verso l’Asl dell’osservanza delle suaccennate norme da rispettare anche da parte degli eventuali subappaltatori, verso i rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini le clausole del subappalto. L’Asl si riserva la facoltà di predisporre accurati controlli sull’osservanza delle suddette prescrizioni da parte della Ditta aggiudicataria, riservandosi, nel caso di inosservanza delle stesse, di procedere all’immediata risoluzione del contratto, fermo restando il diritto di richiedere i danni derivanti dall’inadempienza. 14 1 4 La Ditta aggiudicataria è in via esclusiva responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni relative all’assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette al servizio oggetto del presente capitolato. La Ditta aggiudicataria si impegna a trasmettere all’Ispettorato del Lavoro ed all’Asl competente il nominativo della persona designata come responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la restante documentazione prescritta dalla legge, dandone comunicazione all’ASL . La Ditta aggiudicataria si impegna altresì a mantenere in atto tutte le misure di legge finalizzate al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, dopo aver acquisito informazioni sugli eventuali rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui la ditta dovrà operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza eventualmente già adottate dall’Asl in relazione alla propria attività. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dall’Asl o ad essa segnalata dall’Ispettorato del lavoro, l’Asl medesima comunicherà alla Ditta aggiudicataria e, se nel caso, anche all’Ispettorato del lavoro, l’inadempienza e procederà ad una detrazione fino all’80% dell’importo contrattuale, se il servizio è in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se il servizio è stato ultimato, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra. Il rimborso alla ditta aggiudicataria delle somme trattenute non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti a mezzo di certificazione dell’Ispettorato del Lavoro o di altra documentazione presentata dalla ditta e ritenuta probante a giudizio insindacabile dell’Asl . Art. 14 Sciopero e cause di forza maggiore. Essendo il servizio in oggetto “di pubblica utilità”, la Ditta aggiudicataria per nessuna ragione può sopprimerlo o non eseguirlo in tutto o in parte o effettuarlo in maniera difforme da quanto prescritto nel presente capitolato. Qualora ciò si verificasse, l’Asl potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di scioperi o cause di forza maggiore, di cui dovrà essere dato all’Asl congruo preavviso, la Ditta sarà tenuta, in ogni caso, a garantire un servizio di emergenza. A questo riguardo, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un PIANO DI EMERGENZA dal quale risultino i vari interventi da attivare al verificarsi dell’evento. Il piano dovrà essere accettato dall’Asl. L’interruzione ingiustificata del servizio di cui al presente articolo comporta responsabilità penale in capo all’appaltatore, ai sensi dell’art 355 del Codice Penale, e sarà qualificata come causa di risoluzione contrattuale. 15 1 5 Per ogni giornata di sciopero e, comunque di attivazione di un “Servizio di emergenza” di cui al presente articolo, l’Asl effettuerà una trattenuta pari a € 2.000,00 + IVA. Art. 15 Assicurazioni. La Ditta sarà l'unica responsabile per eventuali danni che venissero arrecati nell'esecuzione del servizio ai propri operatori e/o a persone e/o cose e immobili. Di conseguenza dovrà provvedere alla pronta riparazione dei danni ed al loro risarcimento, sollevando l’Asl da ogni qualsiasi responsabilità in merito. In particolare, in caso di comprovato danno a dipendenti e a utenti dovuto al cattivo procedimento di lavaggio e disinfezione, la ditta risponde direttamente nei confronti di terzi (sia dipendenti che utenti) delle conseguenze derivanti dalle suddette operazioni. Per quanto concerne invece i danni causati ai capi e/o materiali di proprietà dell’Asl per imperizia e/o uso non corretto dei detergenti, solventi ed attrezzature, questi dovranno sempre essere rimborsati dalla Ditta; l'entità del rimborso sarà determinata dall’Asl, tenendo conto del costo corrente dell'articolo e del suo stato d'usura. Qualora la Ditta aggiudicataria o chi per essa non dovesse provvedere al/ai risarcimento/i ed alla/e riparazione/i del/dei danno/i, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l’Asl avrà la facoltà di provvedervi direttamente, con onere a carico della Ditta aggiudicataria stessa trattenendo lo/gli importo/i sulle liquidazioni delle fatture in prima scadenza. Ai fini di cui sopra la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare, con primaria Compagnia di Assicurazione, scelta tra quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Industria 15/06/1984 e successive modificazioni, apposita polizza assicurativa contro i danni che venissero arrecati nell'espletamento del servizio, per i seguenti importi: - per danni a persona singola massimale: € 3.000.000,00 per sinistro; - per danni a cose o animali massimale: € 1.000.000,00 per sinistro. L’Asl è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente della Ditta aggiudicataria, durante l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto. Copia delle predette polizze dovrà essere consegnata all’Asl prima della stipula del contratto,pena la revoca dell’aggiudicazione. Art. 16 Revisione prezzi. 16 1 6 I prezzi offerti in sede di gara si intendono fissi e invariabili per tutto il primo anno del servizio. A partire dal secondo anno è prevista la revisione prezzi ai sensi dell’art. 115 del d.lgs. 163/06 e s.m.i. PARTE SECONDA DISPOSIZIONI COMUNI ART.17 RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE Possono presentare offerta ditte appositamente e temporaneamente raggruppate e i consorzi,secondo le modalità dettagliatamente indicate nel disposto di cui all’art.37 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.,che si richiama integralmente per l'applicazione. ART.18 CAUZIONI La ditta concorrente è tenuta a prestare cauzione provvisoria prevista dall'art.75 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i.,come meglio specificato nel Disciplinare di gara. La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare cauzione definitiva prevista dall'art.113 d.lGS.163/2006 e s.m.i.come meglio specificato nel Disciplinare di gara. ART.19 SUAPPALTO I concorrenti devono indicare all'atto dell'offerta le prestazioni che intendono subappaltare o concedere in cottimo.Il subappalto non puo' essere autorizzato per le prestazioni non dichiarate. Nell'indicare le prestazioni che si intendono subappaltare i concorrenti devono tenere conto di quanto previsto dall'art.118 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere,entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore o cottimista,con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.A predette fatture deve essere allegato il DURC del subappaltatore o cottimista. 17 1 7 Art. 20 Divieto di cessione del contratto E’ fatto assoluto divieto alla ditta aggiudicataria di cedere totalmente o parzialmente a terzi il contratto. Art. 21 Cessione del credito. Ai sensi dell’art.117 del D.Lgs.163/2006 e s.m.i. la ditta aggiudicataria puo’ cedere i propri crediti a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia finanziaria e creditizia,il cui oggetto sociale preveda l’attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione del credito deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all’ASL. La cessione è irrevocabile e l’Asl non potrà essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. In ogni caso l’ASL si riserva di opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente relative al contratto con quest’ultimo stipulato. Art.22 Fallimento, liquidazione, cessazione della ditta aggiudicataria. trasformazione, scioglimento, a) Fallimento della ditta aggiudicataria. Il contratto si intenderà senz’altro risolto in caso di fallimento della ditta aggiudicataria dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Asl verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale; b) Fallimento della ditta aggiudicataria in presenza di ATI. Il contratto si intenderà senz’altro risolto nel caso di fallimento della ditta Mandataria dal giorno precedente la pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento, salve tutte le ragioni ed azioni dell’Asl verso la massa fallimentare, anche per danni, con privilegio, a titolo di pegno, sul deposito cauzionale. Nel caso di fallimento della ditta Mandante, si procederà a ripartizione del servizio tra le ditte restanti oppure a sostituzione con altra in possesso di analoghi requisiti. c) Liquidazione, scioglimento o cessazione della ditta aggiudicataria o di cambiamento della ragione sociale. 18 1 8 In questo caso l’Asl avrà diritto di recedere o di pretendere la continuazione del contratto da parte della ditta in liquidazione, quanto di pretendere la continuazione da parte dell’eventuale nuova ditta appaltatrice. Nel caso in cui l’Asl opti di recedere dal contratto, incamererà il deposito cauzionale e procederà a nuova gara. Art. 23 Pagamenti. L’Asl provvederà al pagamento delle fatture entro 90 giorni data di ricevimento delle stesse.Le fatture non verranno liquidate se ad esse non verrà allegato il documento di regolarità contributiva(DURC).L’eventuale ritardato pagamento di fatture darà luogo ai sensi dell’art. 5 del D.Lvo 231/2000, al riconoscimento a favore della ditta solo degli interessi di mora nella misura dell’interesse legale vigente. Tale ritardato pagamento non potrà essere invocato come motivo valido per la risoluzione dell’appalto da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio fino alla scadenza. Art. 24 Contestazioni. L’ASL è arbitro sull'accettabilità o meno della biancheria consegnata dopo il trattamento. Tale controllo potrà avvenire, anche successivamente alla consegna, al momento dell'utilizzo della biancheria. L’Asl, tramite il Servizio competente alla gestione del contratto, farà pervenire per iscritto, alla Ditta aggiudicataria, mediante raccomandata con avviso di ritorno, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti. Entro tre giorni dal ricevimento della nota di contestazione, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta a presentare le proprie controdeduzioni. In caso contrario si procederà all’applicazione delle penali. La Ditta aggiudicataria non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti influenti sul servizio, che, benché prevedibili e/o previsti, non siano stati preventivamente comunicati per iscritto. Le controdeduzioni presentate dalla Ditta potranno essere accolte dall’Asl oppure respinte con conseguente applicazione delle penali di cui all’articolo che segue. Art. 25 Penali. Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, l’Asl a tutela delle norme contenute nel presente contratto applicherà le seguenti penalità (IVA esclusa): 19 1 9 € 1.000,00 Per ogni caso di mancato rispetto delle norme igieniche sanitarie Per ogni accertamento che rilevi che la ditta non effettua € 1.000,00 la separazione dei circuiti sporco/pulito (presso lo stabilimento della Ditta o sui mezzi di trasporto); Per utilizzo di prodotti non conformi alle prescrizioni di € 500,00 legge, alle disposizioni del presente Capitolato e alle schede tecniche e di sicurezza consegnate all’ASL prima della stipula del contratto; € 1.000,00 In caso di consegna ripetuta di biancheria piana e verde, casacche, pantaloni, vestaglie, camici, magliette, divise, materassi, cuscini, coperte, ecc. con presenza di macchie e materiali residui di qualsiasi tipo o di lacerazioni; € 500,00 In caso di non corrispondenza tra i quantitativi dei capi ritirati e di quelli riconsegnati. € 500,00 al giorno In caso di mancata o ritardata consegna dei sacchi € 1.000,00 al giorno In caso di mancato rispetto del calendario e dell’orario dei ritiri e delle consegne L’ammontare delle penali viene aumentata in ragione del numero di violazioni contestate nell’anno (doppio della penale nel caso di seconda infrazione, triplo in caso di terza infrazione). L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il risarcimento degli eventuali danni né qualsiasi altra azione legale che l’Asl intenda eventualmente intraprendere. Art. 26 Clausola risolutiva espressa. L’Asl si riserva la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, oltre che nel caso di inottemperanza alle prescrizioni previste dal presente Capitolato speciale d’appalto anche, per le seguenti fattispecie: a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; b) nel caso in cui la Ditta sia stata assoggettata a tre applicazioni di penali (art. 25) nell’arco di un anno; c) mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro ed integrativi locali relativi al personale dipendente della Ditta appaltatrice; d) interruzione del servizio; e) rifiuto di accesso presso lo stabilimento operativo ai responsabili dell’Asl; f) in caso di abbandono ingiustificato del servizio; 20 2 0 g) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione. In caso di risoluzione del contratto l’Asl incamererà la cauzione, fatti salvi i maggiori danni diretti e indiretti che l’ASL dovrà sopportare per il rimanente periodo contrattuale a seguito dell’affidamento del servizio ad altra ditta. Al verificarsi delle sopra elencate ipotesi la risoluzione si verifica di diritto quando l’ASL,concluso il relativo procedimento,deliberi di valersi della clausola risolutiva e di tale volontà ne dia comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario. I rimborsi per i danni provocati e le penali inflitte saranno trattenuti sulle fatture in pagamento e,ove cio’ non bastasse,l’ASL agirà nei confronti della ditta per il recupero della restante parte dovuta a titolo di risarcimento danni. ART.27 DOCUMENTAZIONE DA CONSEGNARE DA PARTE DELLA AGGIUDICATARIA AI FINI DELLA STIPULA DEL CONTRATTO La ditta aggiudicataria,entro trenta giorni naturali e consecutivi,decorrenti dalla data di notifica dell'esito della gara,deve far pervenire all'ASL AT i seguenti documenti: certificazione di regolarità contributiva(DURC) di cui alla L.22.11.2003 n.266 e all'art.3,c.8,del D.Lgs.494/96 e s.m.i.; certificazioni attestanti quanto dichiarato in sede di gara; cauzione definitiva prestata nelle modalità previste dal disciplinare di gara; schede di sicurezza dei prodotti utilizzati; copia delle polizze assicurative previste dal presente capitolato d'appalto; ogni altro documento che l'ASL riterrà necessario per la stipula del contratto. ART.28 CONTRATTO E SPESE Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa. Sono ad esclusivo carico della ditta aggiudicataria tutte le spese di gara,di contratto,di bollo,di registro,di sottoscrizione e copia,nonchè le eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte le spese e imposte presenti e future inerenti ed emergenti dall'appalto,a meno che sia diversamente disposto da espresse norme legislative. ART.29 RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI Ai sensi del D.Lgs.n.196 del 30/06/2003,il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. 21 2 1 Il trattamento dei dati ha lo scopo di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura per l'affidamento della fornitura oggetto della gara. Il trattamento dei dati verrà affettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali,informatici e telematici idonei a memorizzarli,gestirli e trasmetterli. Con la presentazione del'offerta la ditta concorrente acconsente al trattamento dei suddetti dati. Art. 30 Foro competente. Qualsiasi controversia insorta in ordine alle norme del presente Capitolato, del bando di gara, del disciplinare di gara e del contratto ddovrà essere deferita al giudice civile o amministrativo nella cui competenza territoriale è ricompresa l’ASL. Art. 31 Norma di rinvio. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato speciale, si fa rinvio alle disposizioni normative comunitarie, statali e regionali nonché a quelle del Codice Civile. TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE Ai sensi e per gli effetti dell’art.1342 c.c. si intendono specificatamente approvati i seguenti articoli: 2,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,23,24,25,26,27,28,29,30. TIMBRO DELLA DITTA E FIRMA PER ACCETTAZIONE 22 2 2 23 2 3