Deliberazione 21 dicembre 2009, n. 73-12908

Deliberazione 21 dicembre 2009, n. 73-12908 Giunta Regionale
Legge regionale 2006, n. 38 e s.m.i., art. 23 - D.G.R. n. 54-10697 del 2/02/2009. Istituzione del
Marchio collettivo regionale di qualità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
(B.U.R. 21 gennaio 2010, n. 3)
A relazione dell'Assessore Ricca:
La legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 e s.m.i., recante la nuova “Disciplina dell’esercizio delle
attività di somministrazione di alimenti e bevande” all’art. 23 stabilisce l’istituzione ed il conferimento di
un apposito Marchio di qualità agli esercizi di somministrazione che presentino elevati livelli qualitativi
di servizio all’utenza.
La Giunta regionale con Deliberazione n. 54 – 10697 del 2/02/2009 ha approvato gli indirizzi generali
per la concessione ed uso del Marchio collettivo regionale di qualità, in cui vengono definiti i parametri
qualitativi generali di valutazione riferiti alle aree omogenee di articolazione del comparto della
somministrazione, i controlli e le verifiche per il conferimento dello stesso. Nel medesimo
provvedimento è altresì normata la durata, il rinnovo, la rinuncia e la tutela del Marchio.
Tali Indirizzi generali sono stati condivisi dall’Amministrazione regionale con il Comitato di indirizzo
costituito con D.G.R. n. 17-8080 del 28/01/2008 in attuazione dell’art. 23 comma 5 della legge in
oggetto.
Il Marchio, previo parere favorevole del Comitato suddetto, è stato concretizzato nella parola e nel
segno da un logo denominato 'Sommi' - i migliori esercizi -, che richiama due concetti fondamentali: da
un lato ripropone le prime cinque lettere della parola 'somministrazione', dall'altro indica l’elevato livello
qualitativo di coloro che ottengono il marchio ('sommi' inteso come 'i migliori esercizi'). L'immagine
raffigura un rilievo sormontato da una stella simboleggiante l’alta qualità nel comparto della
somministrazione alimentare. Nella parte sottostante è collocato lo stemma e la relativa denominazione
“Regione Piemonte”. La precisa descrizione grafica è contenuta nell’allegato “A”, facente parte
integrante e sostanziale del presente atto.
Trattandosi di Marchio avente validità temporale, sul lato destro di detto logo, è apposto un bollino che
indica la specifica tipologia dell’esercizio di somministrazione e l’anno di riferimento;
la precisa descrizione grafica è contenuta nell’allegato “B”, facente parte integrante e sostanziale del
presente atto.
Tale Marchio è stato depositato a cura della Direzione Regionale Commercio, Sicurezza e Polizia
Locale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, tramite la Camera di Commercio di Torino – Settore
Proprietà Industriale – Patlib- in data 2 dicembre 2009, numero di registrazione TO 2009 C 003742.
Il Marchio è utilizzato dai soggetti cui verrà conferito, nella forma, nel colore e con le proporzioni
grafiche previste dai modelli allegati senza modificazioni di sorta e dovrà essere comprensivo del
marchio ufficiale della Regione Piemonte (stemma e logo), sempre nel rispetto delle proporzioni
grafiche e dei colori previsti, come raffigurato nei modelli allegati.
Il beneficiario è autorizzato ad utilizzarlo anche in altre dimensioni a seconda del documento o
pubblicità, sempre in conformità del colore e delle proporzioni grafiche, come raffigurato negli allegati
“A” e “B”.
Alla luce di quanto sopra esposto si rende opportuno ufficializzare il Marchio collettivo regionale di
qualità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nella versione di cui all’allegato “C”
costituito dal logo (allegato “A”) e dal bollino (allegato “B”). Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale,
unanime,
delibera
- di istituire per le motivazioni descritte nella parte narrativa che qui integralmente si richiama, il
Marchio collettivo regionale di qualità per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, allegati
“A”, “B” e “C”, come facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di ufficializzare conseguentemente tale Marchio al fine della sua pubblicizzazione attraverso gli esercizi
a cui verrà concesso.
Dall’adozione del presente provvedimento non scaturiscono oneri finanziari a carico
dell’Amministrazione regionale.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)