art. 19 - penalita

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Allegato n. 3
COMUNE DI AREZZO
AREA TRIBUTI E GESTIONE DEL PERSONALE
Ufficio Patrimonio
CAPITOLATO SPECIALE PER
IMPIANTI
PUBBLICHE AFFISSIONI.
ART. 1 - PRESTAZIONI
II Comune di Arezzo affiderà in concessione alle Ditte e/o alla Ditta aggiudicataria (che d'ora in
poi verrà chiamata semplicemente Ditta o Concessionario), le seguenti aree:
1° LOTTO
GIA' REALIZZATI Viale G. Amendola:
2° LOTTO
Viale G. Amendola:
3° LOTTO
Viale Mecenate e D. da Boninsegna: Viale Tricca-Accolti- B. da Maiano- Mecenate:
poster = n° 3 bifacciali (3x6)
poster = n° 3 bifacciali (3x6)
poster = n° 3 bifacciali (3x6)
cartelli = n° 7 bifacciali (2x1,40) cartelli = n° 7 bifacciali (2x1,40) cartelli = n° 7 bifacciali (2x1,40)
TOT MQ.
DA REALIZZARE
147,2
4° LOTTO
147,2
147,2
poster = n° 3 bifacciali (3x6)
cartelli = n° 7 bifacciali (2x1,40)
147,2
Via D. Garbaldi (90 mq)
Via S. Martini (54 mq)
Via Leonardo da Vinci (90 mq)
Via Fanfani (126 mq
Cartelli = n° 5 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 3 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 5 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 7 monofacciali (3x6)
Via Salmi (28 mq)
Via Duccio da Boninsegna (108 mq)Via F.lli Lebole (54 mq)
Via Morse (22,40 mq)
Cartelli = n° 5 bifacciali (1,40x2)
Cartelli = n° 6 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 4 bifacciali (1,40x2)
Via Edison (90 mq)
Via Scarlatti (14 mq)
Cartelli = n° 5 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 5 monofacciali (1,40x2)
Via F.lli Lumiere (72 mq)
Via Morse (54 mq.)
Cartelli = n° 4 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 3 monofacciali (3x6)
Cartelli = n° 3 monofacciali (3x6)
TOT MQ.
280,00
230,00
144,00
148,40
TOTALE LOTTI
427,20
377,20
291,20
295,60
La concessione delle aree (N. 4 LOTTI) prevede:
PER GLI IMPIANTI GIA' REALIZZATI DI PROPRIETA' DELL'ENTE (Via Amendola,
Viale Mecenate, Via Duccio da Boninsegna, Via Tricca, Via degli Accolti e Via B. da
Maiano):
➢
manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e mantenimento delle zone
limitrofe piantumate in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
➢
sostituzione degli impianti obsoleti e/o non più riparabili, con altri nuovi, nel rispetto
delle indicazioni, tutte previste nel presente Bando e capitolato, nonché negli allegati;
➢
gestione degli impianti per pubbliche affissioni;
➢
sistemazione a verde e/o quant’altro si renda necessario nelle aree circostanti gli impianti
stessi;
PER GLI IMPIANTI DA REALIZZARE (Via D. Garibaldi, Via Salmi, Via Edison, Via F.lli
Lumiere,Via S. Martini, Via Duccio da Boninsegna, Via Scarlatti Via Morse, Via L. da
Vinci, Via F.lli Lebole, Via Fanfani)
➢
acquisto, installazione, trasporto e posa in opera dei manufatti e relativi incombenti
tecnico-organizzativi conformemente
planimetrici e morfologici del luogo;
agli
elementi
urbanistici,
infrastrutturali,
➢
gestione degli impianti per pubbliche affissioni installati da parte della ditta
aggiudicataria;
➢
realizzazione dei lavori ed opere necessarie, complementari ed accessorie alla
collocazione dei manufatti stessi, quali imbottimenti, fondazioni, sistemazioni a terra
delle zone limitrofe se necessario, mediante semina del terreno e fornitura e posa di
alberi ed arbusti, allacciamento alla rete elettrica,ecc.;
➢
manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e mantenimento delle zone
limitrofe piantumate in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
La concessione è costituita dal diritto di esercitare attività pubblicitaria sugli impianti stessi nel
pieno rispetto delle norme generali e particolari riguardanti lo svolgimento di tale attività e secondo
quanto stabilito nei documenti di gara.
L’esecuzione delle sopra elencate prestazioni richieste dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi per
l’Amministrazione e ricompresi nell’offerta economica presentata.
Alla scadenza contrattuale i manufatti, gli impianti a verde ed accessori diventeranno gratuitamente
di proprietà dell’Amministrazione concedente, senza alcun altro onere che quello relativo agli
adempimenti amministrativi e legali per le necessarie volture e trascrizioni
ART. 2 - CONTENUTI E DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione è da intendersi comprensiva delle prestazioni da espletare regolarmente nel
periodo contrattuale che sarà pari a anni 5 (cinque) così come indicato per ogni tipologia di
lotto.
ART. 3 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
Il corrispettivo della concessione è costituito dal diritto di esercitare, NEL PERIODO
CONTRATTUALE attività pubblicitaria, nel pieno rispetto delle norme generali e particolari
riguardanti lo svolgimento di tale attività e secondo quanto stabilito nei documenti di gara e dalle
planimetrie allegate.
ART. 4 - ONERI GRAVANTI SULLA CONCESSIONE
La concessione è gravata dai seguenti oneri, oltre alle prestazioni evidenziate:
1) versamento della tassa relativa alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) in tutti i
casi in cui ciò è dovuto in base alle vigenti leggi (Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/93 e
successive modifiche e integrazioni) ,
2) versamento delle imposte relative alle attività pubblicitarie esercitate, secondo quanto stabilito
dalle vigenti leggi (Decreto Legislativo n. 507 del 15/11/93 e successive modifiche e
integrazioni) e secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
3) versamento, per ogni lotto aggiudicato, del canone annuo di concessione rivalutabile offerto in
sede di gara .
ART. 5 - PROPRIETA’ DEI MANUFATTI
Alla scadenza contrattuale le aree, gli impianti pubblicitari installati e quelli dati in uso da parte
dell’Ente, i manufatti, gli impianti a verde nonché gli accessori e quant’altro dovranno essere
improrogabilmente riconsegnati e restituiti al Comune senza alcun onere aggiuntivo.
ART. 6- FORNITURA E POSA DEI MANUFATTI
Entro 30 giorni dalla stipula del contratto la Ditta o le Ditte concessionarie presenteranno al
competente SERVIZIO EDILIZIA tutte le relazioni ed i progetti costruttivi dei manufatti da
installare, redatti in conformità alle eventuali condizioni di aggiudicazione e alle norme
fondamentali richiamate nei PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI E DELLE PUBBLICHE
AFFISSIONI , del Comune di Arezzo .
I progetti costruttivi dei manufatti da installare dovranno essere rappresentati con piante, prospetti,
sezioni e particolari costruttivi a scala adeguata nel rispetto di quanto definito nell'Appendice C
"Tipologia degli impianti affissionistici" del PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI
PUBBLICITARI E DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI e sottoposti alla verifica da parte del
responsabile nominato dal Comune.
La ditta o le Ditte aggiudicatarie sono tenute a procurarsi a propria cura e spese tutte le
autorizzazioni, nulla osta e permessi occorrenti alla installazione.
L'inizio dei lavori potrà intervenire esclusivamente dopo aver ottenuto tutti i pareri di cui sopra.
Le operazioni saranno effettuate in modo da arrecare il minimo disturbo al traffico ed alla
circolazione e con l'approntamento di tutte le misure di prevenzione e di sicurezza, quali
transennature, segnalazioni diurne e notturne, cartelli, barriere ecc. secondo le vigenti norme e le
disposizioni a tal fine impartite dai competenti uffici della Polizia Municipale.
Gli impianti da realizzare dovranno essere collocati così come dettagliato al precedente art. 1 e nelle
planimetrie, evitando comunque collocazioni che precludano o rendano difficoltoso l'accesso a
tombini, caditoie, chiusini od altri manufatti di pertinenza di servizi urbani, e non siano
pregiudizievoli per il razionale svolgimento delle operazioni dei servizi di nettezza urbana (raccolta
rifiuti, spazzatura strade, servizio antineve, potature, manutenzione ecc.) e che non siano di ostacolo
alla libera visuale stradale e urbana.
Sarà a completo carico del Concessionario ogni e qualsiasi onere relativo alla esecuzione a regola
d'arte ed al completamento dei lavori (quand'anche le condizioni di fatto dei siti risultassero più
onerose del previsto), gli oneri relativi agli allacciamenti di qualsiasi tipo, relativi canoni di utenza e
consumi per tutta la durata della concessione, nonché tutte le opere provvisionali, sgomberi,
demolizioni, ripristini, recuperi e sistemazione a regola d'arte dei siti in modo da mantenerli sempre
funzionali ed in buon ordine.
Le Ditte o la Ditta concessionaria è tenuta, prima della installazione di ciascun cantiere, ad
effettuare regolare denuncia agli Uffici di Polizia Municipale ed a corrispondere la relativa tassa di
occupazione temporanea, in proporzione alla durata della concessione.
Gli allacciamenti a pubblici servizi dovranno essere eseguiti secondo le prescrizioni degli Enti
erogatori e collaudati dagli stessi.
Nel caso di nuovi impianti da installare su aree verdi o inerbite, il concessionario dovrà :
● prendere preventivamente accordi con i tecnici del Servizio Verde Pubblico per individuare
congiuntamente le modalità di intervento più idonee mirate a contenere le alterazioni del suolo e del
manto erboso
● comunicare all'Amministrazione Comunale l'avvenuta ultimazione dei lavori di installazione
degli impianti e a prestarsi, qualora invitato, ad eseguire un sopralluogo con i tecnici
dell'Amministrazione Comunale al fine di rilevare eventuali danni o mancati ripristini imputabili
all'installazione degli impianti medesimi,
● non imbrattare con le colle la superficie inerbita sottostante l’impianto e a garantire la pulizia
costante delle aree perimetrali o di contorno da eventuali rifiuti, questi ultimi, anche se non
imputabili direttamente all'attività di affissione.
Le stesse disposizioni previste in questo articolo devono essere rispettate anche nel caso in cui , nel
periodo contrattuale, gli impianti pubblicitari facenti parte di tutti e n. 4 lotti, dovessero risultare
obsoleti, vetusti o accidentati, pertanto la ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla sostituzione
degli stessi con altri nuovi e rispondenti pienamente per caratteristiche tecniche, costruttive e
dimensionali esattamente come previsto nelle planimetrie e negli allegati alla gara stessa ed in
conformità alle norme fondamentali richiamate nel “piano generale degli impianti e delle pubbliche
affissioni”, adottato dal Comune di Arezzo.
ART. 7 - PAGAMENTO DEGLI ONERI
Gli oneri relativi alla tassa occupazione permanente di spazi ed aree pubbliche saranno versati, con
bollettini di c/c postale, in ragione di anno e dei mq. occupati, previa regolare denuncia iniziale al
competente Ufficio del Servizio Tributi.
Gli oneri relativi all'imposta comunale sulla pubblicità saranno versati direttamente alla Ditta
Concessionaria del Servizio Affissioni e Pubblicità, che agisce per conto del Comune concedente,
all'atto della denuncia di installazione di ciascun impianto di pubblicità ed in rapporto alle
caratteristiche, indipendentemente dall'effettuazione della pubblicità stessa.
I canoni di concessione dovuti dovranno essere versati in quattro rate anticipate e rispettivamente
entro:
15 Luglio – 15 Ottobre - 15 Gennaio – 15 Aprile di ciascun anno tramite :
contanti o assegno circolare direttamente presso la Tesoreria Comunale ubicata in Arezzo,
Via Ricasoli n° 26/27;
versamento su c/c/postale n. 140525 intestato a “Comune di Arezzo - Servizio Tesoreria”;
bonifico, con indicazione “iniziativa a favore dell’agenzia 15 della Banca Etruria cod. ABI
05390 cod. CAB 14124”, qualora lo stesso sia effettuato tramite un’agenzia/filiale della
stessa banca, indicando precisamente la causale di versamento.
Gli oneri relativi ai canoni di concessione di spazi pubblici per attività pubblicitaria saranno
corrisposti per ciascun anno in ragione della quota determinata in sede di offerta, suddivisi in 4 rate.
Il canone che il Concessionario dovrà riconoscere al Comune, trattandosi di contratto attivo, sarà
rivalutato al 1° Luglio di ciascun anno a decorrere dal secondo anno di concessione, in base alla
variazione degli indici ISTAT del costo della vita considerando il valore medio di rivalutazione
riferito all'annualità precedente (giugno/giugno).La rivalutazione avrà decorrenza dal 1° luglio.
In caso di ritardato pagamento delle rate del canone si applicheranno, sulle somme dovute, gli
interessi legali vigenti.
ART. 8 - MANUTENZIONE E PULIZIA
Per tutta la durata della Concessione, le ditte aggiudicatarie dei lotti oggetto di gara dovranno
garantire, a loro completa cura e spese, il perfetto stato di conservazione dei manufatti, sia sotto il
profilo statico che funzionale ed estetico, garantendo sia gli interventi di ordinaria manutenzione
che quelli di carattere straordinario comportanti anche la eventuale sostituzione di parti del
manufatto usurate o avariate anche per fatti accidentali imputabili a terzi od a forza maggiore.
Identicamente saranno garantiti periodici interventi di manutenzione del verde mediante
inaffiamenti di alberi ed arbusti nonché eventuali sfalci delle zone seminate se necessario.
Il Concessionari avranno l'obbligo di provvedere alla copertura dei manifesti con fogli bianchi una
volta terminato il periodo di esposizione del materiale pubblicitario ed in caso di non affissione per
la quindicina successiva. Il materiale pubblicitario rimosso non potrà essere depositato, neanche
momentaneamente, nelle zone limitrofe.
Terminato il periodo di esposizione del materiale pubblicitario lo stesso dovrà essere rimosso
E' consentita la sub concessione di tutte le prestazione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo; in
tal caso i Concessionari resteranno comunque unici responsabili di fronte al Concedente.
Il sub concessionario non potrà essere immesso in cantiere se non dopo la stipula di apposito
contratto, previamente autorizzato.
ART. 9 - ESERCIZIO DI ATTIVITA’ PUBBLICITARIA
La/le Ditta/e aggiudicataria/e, fino alla scadenza della concessione, sugli impianti installati
direttamente o da parte dell’Ente provvederanno ad effettuare pubblicità tramite affissione diretta,
con personale proprio, sollevando il Comune di Arezzo da qualsiasi responsabilità civile e penale
che dovesse comunque derivare dall'esposizione del materiale pubblicitario.
Inoltre, prima di effettuare qualsiasi pubblicità, dovrà essere presentata l'apposita dichiarazione
prevista dal D. Lgs. 507/93, alla ditta concessionaria.
L'attività pubblicitaria di cui ai precedenti punti sarà esercitata esclusivamente all'interno degli
impianti installati e sarà anch'essa tenuta in buon ordine visivo e perfetto stato di conservazione.
L'Amministrazione Concedente o chi per Essa ha facoltà di:
● provvedere direttamente o tramite lo stesso Concessionario, alla rimozione immediata della
pubblicità esercitata al di fuori dagli spazi consentiti e di quella eventualmente deteriorata, salvo
recupero delle spese utilizzando la cauzione giacente.
● rimuovere o far rimuovere o di rifiutare l'applicazione di pubblicità contrastante con le leggi e le
norme vigenti in materia o che fosse ritenuta inopportuna o sconveniente, sempre con recupero
delle spese tramite la cauzione versata.
Il Concessionario si obbliga al rispetto di qualsiasi norma di carattere generale o particolare vigente
in materia di attività pubblicitaria o di qualsiasi norma e disciplina generale e particolare che avesse
ad intervenire nel corso della validità della concessione ed al pagamento delle relative imposte.
E' fatto assoluto divieto di sub-concedere le attività pubblicitarie di cui al presente articolo, pena la
nullità del contratto e le conseguenze derivanti dalla disciplina antimafia in materia di subappalto.
ART. 10 - PRESCRIZIONI E NORME TECNICHE
Il Concessionario dovrà costantemente monitorare, verificare e controllare la stabilità degli impianti
pubblicitari ed effettuare i necessari interventi per il ripristino la conseguente messa in sicurezza. Il
Concessionario rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del Concedente.
Tutti i calcoli, verifiche statiche e sicurezza nel tempo sono a carico del Concessionario il quale
rimane in ogni caso unico responsabile nei confronti del Concedente.
Per ogni zona dove risultano installati gli impianti la ditta deve provvedere anche alla sistemazione,
delle aree perimetrali o di contorno, se necessario, con livellamento di eventuale terreno agrario,
semina con miscuglio di seme per campi sportivi di misura non inferiore all'area occupata
dall'impianto o quant’altro necessario al fine di una buona gestione delle aree date in concessione
dall’Ente .
E' consentita la sub-concessione di tutte le prestazioni inerenti alle opere in verde sia di impianto
che di manutenzione di cui al presente articolo; in tal caso il Concessionario resterà comunque
l'unico responsabile di fronte al Concedente.
Per ogni zona dove dovranno essere installati gli impianti nuovi, nonché a quelli che si renda
sostituire nel corso del contratto occorre prevedere anche alla sistemazione, a cura e spese del
Concessionario, delle aree perimetrali o di contorno, se necessario, con livellamento di eventuale
terreno agrario, semina con miscuglio di seme per campi sportivi di misura non inferiore all'area
occupata dall'impianto o quant’altro previsto in sede di offerta.
Inoltre occorre prevedere, se necessario e su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la fornitura
e posa in opera di cespugli, siepi, rampicanti ed alberi nel rispetto delle modalità specificate.
Il materiale vivaistico potrà provenire da qualsiasi vivaio e le piante dovranno comunque essere
dotate di apparato radicale in condizioni da essere prive di malattie e di parassiti; dovrà essere
garantito l'attecchimento delle piante, dei cespugli e dei prati forniti e collocati a dimora.
Gli alberi a foglia caduca dovranno essere fomiti a radice nuda o con zolla, dovranno essere esenti
da malattie, avere apparato radicale sano, fusto ben diritto e la circonferenza di 18-21 cm. Per ogni
pianta si dovrà preparare una buca con dimensioni di cm. 80x80x80.
Tutti gli arbusti cespugli o essenze da siepe o rampicanti dovranno essere forniti in zolla o in
contenitore; le essenze dovranno presentare un apparato radicale sano e ben sviluppato e
vegetazione forte e priva di parassiti.
Nel caso di arbusti o cespugli collocati sotto il piano di affissione, occorre che la crescita sia sempre
regolata per un'altezza non superiore al piano di affissione stesso.
E' consentita la sub-concessione di tutte le prestazioni inerenti alle opere in verde sia di impianto
che di manutenzione di cui al presente articolo; in tal caso il Concessionario resterà comunque
l'unico responsabile di fronte al Concedente.
ART. 11 - CONSEGNE - RIMOZIONI - TRASFERIMENTI
Il Concessionario si impegna ad eseguire le opere, la posa, le forniture e gli allacciamenti relativi e
quindi a rendere pienamente funzionali gli impianti entro i tempi previsti, con decorrenza dal
verbale di consegna che sarà rilasciato dal tecnico appositamente incaricato dall'Amministrazione
Concedente, una volta superate tutte le fasi relative al nulla osta, pareri e concessioni previsti negli
atti di gara. La consegna può essere effettuata anche frazionata.
Una volta installati, i manufatti non potranno più essere recuperati o rimossi se non su espressa
richiesta dell'Amministrazione Concedente.
E' facoltà dell'Amministrazione Concedente chiedere la rimozione ed il trasferimento ad altra sede
dei manufatti installati. In tal caso il concessionario è tenuto ad uniformarvisi, previo accordo con il
Concedente sulle modalità e sui tempi di trasferimento, fatto salvo il diritto al risarcimento delle
spese in base ai prezzi di mercato vigenti al momento dell'ordine di trasferimento e concordati
preventivamente con il Concedente; l'importo relativo sarà detratto dall'importo dei canoni di
concessione dovuti.
ART. 12- SCADENZA DELLA CONCESSIONE
Alla scadenza della concessione i manufatti e le aree contigue sistemate a verde dovranno
presentarsi in perfette condizioni di conservazione; per le spese sostenute per interventi sostitutivi
agli obblighi del Concessionario, il Comune farà rivalsa sulla cauzione. Il Comune si riserva la
facoltà di richiedere al concessionario la rimozione dei manufatti entro 30 giorni dalla scadenza
della concessione.
ART. 13 - ONERI - OBBLIGHI E SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Oltre agli oneri, obblighi e spese derivanti dalle prestazioni di cui ai precedenti articoli ed a
migliore specificazione degli stessi sono a carico del Concessionario:
● gli oneri e le spese, quand'anche superiori al previsto, per l'apprestamento dei siti, esecuzione di
fondazioni, piattaforme, pavimentazioni anche di raccordo ed esecuzione a regola d'arte dei
manufatti;
● gli indennizzi per occupazioni temporanee di aree di terzi e per il risarcimento degli eventuali
danni loro arrecati;
● gli oneri e le spese per i ripristini a regola d'arte di tutte le pavimentazioni, infrastrutture,
manufatti e siti manomessi durante i lavori;
● gli oneri per l'attivazione di allacciamenti, utenze di servizi e rispettivi consumi e tasse per tutta la
durata della Concessione;
● gli oneri o spese per la tenuta in efficienza delle- parti riservate alle attività pubblicitarie e delle
aree di contorno sistemate a verde, per il rispetto dei patti e condizioni relativi all'esercizio di dette
attività e per la rimozione di pubblicità impropria o deteriorata;
● gli oneri e le spese per la fornitura di copie di progetti, riproduzioni, scritturazioni, cancelleria,
bollati e quant'altro attinente alla gestione del contratto, la direzione lavori ed ai collaudi;
● gli oneri e le spese tutte relative ai contributi assicurativi e previdenziali per i prestatori d'opera
del Concessionario nonché per ogni e qualsiasi imposta o tassa inerente e conseguente agli obblighi
assunti con la presente convenzione, sia vigenti sia sopravvenienti nel corso della durata della
Convenzione;
● gli oneri e le spese tutte per la stipula e registrazione della presente convenzione e tutti gli atti ad
essa inerenti e conseguenti; il canone di concessione, non essente sottoposto a regime iva, è
soggetto all'applicazione dell'imposta di registro;
● gli oneri e le spese per garantire ai manufatti una copertura assicurativa contro i rischi di guasti,
deterioramenti accidentali, danneggiamenti e sicurezza e incolumità di persone e cose come sarà di
seguito specificato;
● gli obblighi relativi al trasferimento ed alla rimozione in altro sito di manufatti già installati o che
nel corso di validità della convenzione dovessero essere trasferiti d'ordine del Concedente. Le
relative spese saranno sostenute dal Concessionario e rimborsate dal Concedente tramite
corrispondente riduzione dei canoni annui dovuti;
● gli obblighi relativi alla riparazione di guasti o danneggiamenti colposi o dolosi dei manufatti
installati e loro rimessa in pristino con relativo rischio a copertura assicurativa;
● gli obblighi relativi ad ogni e qualsiasi responsabilità per l'incolumità di persone e cose e per
danni a terzi;
● gli obblighi relativi al puntuale rispetto delle scadenze contrattuali;
● gli oneri relativi al pagamento di tasse ed oneri di qualsiasi tipo di cui ai precedenti articoli.
Il Concessionario rinuncia sin d'ora ad ogni e qualsivoglia pretesa, a qualsiasi
titolo, nei confronti del Concedente, connessa al verificarsi di cause di forza maggiore incidenti sul
rapporto contrattuale.
ART. 14 - RESPONSABILITÀ' DEL CONCESSIONARIO
Il Concessionario è pienamente responsabile :
■ dell'esercizio delle attività pubblicitarie ad esso concesse e ne risponde al Concedente e ad ogni
altra autorità preposta al controllo degli aspetti normativi e fiscali, per tutta la durata della
concessione.
■ della durata, efficienza, conservazione, buon ordine visivo, manutenzione ordinaria e
straordinaria, riparazione e ripristini per tutta la durata della Convenzione.
■ per danni od infortuni che potessero derivare a terzi a motivo dei manufatti stessi, loro accessori e
parti e comunque ad esse riferibili per fatto doloso o colposo, per guasti o mancata manutenzione,
per causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa per tutta la durata della
concessione.
■ pur mantenendo la responsabilità diretta per quanto sopra, si impegna a contrarre, sin dall'inizio
della posa in opera dei manufatti e della sistemazione delle aree a verde e per tutta la durata della
concessione, polizza assicurativa.
ART. 15 - ONERI ED OBBLIGHI DEL CONCEDENTE
Il concedente, con il presente atto, si impegna e si obbliga:
► a rilasciare, per quanto di propria competenza e nei tempi minimi consentiti dalle procedure di
legge, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dal
Concessionario in base alla presente convenzione;
► a indicare ed a mettere a disposizione del concessionario i siti o le aree di intervento;
► ad esercitare l'attività di sorveglianza e di controllo che gli compete, nel rispetto di ogni e
qualsiasi clausola contrattuale, attraverso i propri uffici o propri incaricati;
► a collaudare, con proprio personale tecnico, tutte le sistemazioni entro i tempi previsti dal
contratto.
ART. 16- NOMINA RESPONSABILE
Il Concessionario designerà, entro 20 giorni dal provvedimento di aggiudicazione, un proprio
rappresentante responsabile, dotato di mandato fiduciario pieno per ogni e qualsiasi adempimento
contrattuale e che avrà poteri di coordinamento e direzione di tutte le operazioni da parte del
Concessionario e sarà l'interlocutore unico del Concedente per ogni e qualsiasi rapporto relativo
all'attuazione della Convenzione compreso la verifica .
Il Concedente designerà un proprio funzionario o dirigente quale referente tecnico ed interlocutore
unico del concessionario per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione dei
contratto, con il compito di coordinare e promuovere gli adempimenti in ordine alla attuazione della
presente Convenzione.
E' vietata la cessione del Contratto.
ART. 17 - ELEZIONE DI DOMICILIO
A tutti gli effetti della concessione la/le Ditta/e aggiudicataria/e dovranno eleggere proprio
domicilio in Arezzo presso la sede Comunale.
ART. 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Per patto espresso, tutto quanto previsto nel presente Capitolato Speciale e nei conseguenti allegati,
ha carattere essenziale ed inderogabile.
Nel caso in cui vengano riscontrate inadempienze contrattuali, l’Ente ha la facoltà insindacabile,
tenuto conto della gravità delle inadempienze riscontrate, di risolvere il contratto in presenza di una
o più contestazioni, sollevate per iscritto e trasmesse alla ditta aggiudicataria a mezzo
raccomandata, per inadempienze e/o disservizi arrecati.
Con la risoluzione del contratto sorge per il Comune di Arezzo il diritto di affidare a terzi i servizi
in danno della ditta aggiudicataria, salvo il risarcimento del danno da parte della ditta
inadempiente.
ART. 19 - PENALITA'
In riferimento agli adempimenti del presente capitolato si precisa quanto segue:
Entro 6 mesi dalla data del provvedimento di aggiudicazione devono essere realizzati ed installati
gli impianti pubblicitari e sistemate le aree limitrofe, in ottemperanza a quanto espressamente
richiesto da parte dell’Ente e quanto dettagliato negli allegati alla presente gara.
In presenza di una inadempienza grave come la mancata realizzazione del 50% degli impianti entro
la data sopra indicata, l’Ente procederà alla risoluzione del contratto e la ditta inadempiente dovrà
risarcire il danno conseguente.
Il valore del danno sarà trattenuto dall’ammontare della cauzione, se l’importo risulta sufficiente.
In caso di forza maggiore che si prevede possa generare ritardi oltre i termini contrattuali, la ditta
dovrà dare immediata comunicazione all’Amministrazione la quale potrà disporre proroga dei
termini di consegna, previo accertamento dell’esistenza e validità della suddetta forza maggiore,
peraltro accettata per iscritto.
Per tutti gli impianti oggetto di gara ogni inadempienza relativa agli obblighi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di pulizia, sarà contestata a mezzo di raccomandata a.r. dal Concedente ed
il Concessionario sarà tenuto a provvedervi immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dal
ricevimento. Decorso tale termine, senza che il Concessionario abbia adempiuto, sarà applicata una
penale di Euro 100,00 per ogni giorno di mancato adeguamento, fatta salva la facoltà del
concessionario dell’esecuzione in danno.
La mancata corresponsione di 2 rate consecutive del canone dovuto e qualunque altra violazione
anche di una sola clausola della presente convenzione, costituisce causa di decadenza della
concessione, salvo il risarcimento dei danni.
ART. 20 - CESSIONE D’AZIENDA
In caso di cessione di azienda il Comune si riserva la facoltà di concedere alla subentrante
l’autorizzazione alla prosecuzione del contratto.
E’ fatta salva la facoltà di recedere dal contratto.
Art. 21 - RECESSO DAL CONTRATTO
Il Comune ha il diritto, a suo insindacabile giudizio, di recedere dal contratto nei casi di:
-giusta causa;
-reiterate inadempienze della ditta, anche se non gravi, ovvero ogni altra fattispecie che faccia
venire meno il rapporto di fiducia;
Fatte salve le ipotesi di risoluzione del contratto disciplinate dal presente Capitolato costituiscono
inoltre grave inadempimento e/o grave irregolarità che permette al Comune di Arezzo di risolvere il
contratto, le seguenti fattispecie:
- frode nell’esecuzione dell’attività;
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione dell’attività;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione delle attività senza giustificato motivo;
- rallentamento delle prestazioni richieste, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione delle attività nei termini previsti da contratto;
- subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza alle specifiche di contratto e allo scopo dello stesso;
- perdita, da parte dell’impresa, dei requisiti per l’esecuzione di quanto richiesto, quali il fallimento
o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione, l’impresa è sempre tenuta al risarcimento dei danni imputabili.
Il Comune si riserva il diritto di applicare i provvedimenti che riterrà più opportuni.
ART. 22 - COPERTURA ASSICURATIVA
La Ditta/le Ditte dovrà stipulare idonea polizza assicurativa contro i rischi della responsabilità civile
verso terzi per danni a persone e/o cose che possano derivare per sua causa.
L’inoperatività totale o parziale delle coperture assicurative non esonererà l’istituto aggiudicatario
dalla responsabilità di qualsiasi genere su esso eventualmente incombenti.
La durata della copertura assicurativa dovrà essere pari a quella dell’espletamento del servizio.
L’amministrazione comunale sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in
parte delle coperture assicurative.
ART. 23 - FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia inerente o conseguente il presente contratto il Foro competente è
quello di Arezzo.
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