PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. “TUTELA DELLA SALUTE MENTALE” (sostitutiva della L.R. 23-04-1980 n. 10) di iniziativa dei consiglieri Antonio D’Ambrosio Giuseppe Caterina Giuseppe Di Fabio RELAZIONE 1. La riforma psichiatrica in Italia La Riforma psichiatrica, varata come legge n. 180 del 1978 prevalentemente sotto lo stimolo di nuovi fermenti culturali e scientifici, segnò il definitivo declino di un modo ormai anacronistico di affrontare i problemi inerenti la Salute Mentale. Recepita nei suoi contenuti essenziali dagli art. 33 e seguenti della legge di riforma sanitaria n. 833/78, essa ha aperto nuovi ed interessanti orizzonti nel settore dell’assistenza psichiatrica, sconvolgendone in maniera radicale l’organizzazione soprattutto nell’ambito del servizio pubblico. La nuova disciplina legislativa postulò, infatti, nuove modalità d’approccio alla malattia mentale spostando gli obiettivi fondamentali dell’intervento pubblico dal controllo sociale del malato di mente allo sviluppo della sua salute e incentrando prevalentemente sui servizi territoriali tutti gli interventi affidati fino ad allora esclusivamente al ricovero ospedaliero. Acclamata dai più come una legge liberatoria, simbolo di una società improntata sui valori di civiltà ed uguaglianza sociale, “la legge 180”, dopo l’iniziale momento d’entusiasmo, suscitò non poche critiche polarizzate in prevalenza sul disagio delle famiglie sulle quali era ricaduto inevitabilmente il carico dell’assistenza e ulteriormente alimentate da un confronto serrato, aspro e spesso anche rissoso, fondato su contrapposizioni non sole tecniche ma anche ideologiche. Da più parti fu invocata la cosiddetta “riforma della riforma” e sono dovute trascorrere ben quattro legislature parlamentari per trovare novità legislative sostanziali nonostante i numerosi quanto inutili tentativi riformistici della stessa legge. Fu, difatti, necessario attendere il 1994 per ottenere finalmente quello che fu definito il più grosso ed organico sforzo legislativo operato in psichiatria dopo la “180”. Con l’emanazione del Progetto Obiettivo Nazionale sulla tutela della salute mentale valido per il triennio 1994-1996, si è cercato di conciliarne i contenuti con un tipo diverso di politica sanitaria ispirato ai dettati del Dlg di riforma della sanità n. 502/92 e successive modificazioni. Il P.O.N., con le sue tanto attese innovazioni, si è dovuto adattare al processo di accorpamento e riorganizzazione delle UU.SS.LL., alla loro aziendalizzazione, al nuovo particolare tipo di finanziamento, all’attribuzione alle regioni di compiti di programmazione sanitaria con precise responsabilità per eventuali disavanzi gestionali. Il P.O.N., integrando e completando in modo unitario quanto previsto dalla L. 180/78, ha fissato per il triennio 1994-1996 quattro obiettivi fondamentali ed imprescindibili per la tutela della salute mentale: 1. La realizzazione del modello organizzativo dipartimentale (DSM) su tutto il territorio nazionale; 2. Il superamento del residuo manicomiale; 3. La costituzione in tutte le AA.SS.LL. di una rete di strutture; 4. L’aumento, la diversificazione delle competenze professionali degli operatori nonché la loro formazione specifica. Per il perseguimento di tali obiettivi, il P.O.N. ha inoltre previsto la promozione di un sistema informativo con particolare riferimento al monitoraggio della spesa dell’assistenza psichiatrica e l’individuazione di un sistema d’indicatori di qualità della stessa assistenza. Viene inoltre dato il giusto risalto al collegamento del Dipartimento con l’associazionismo dei familiari e degli utenti inseriti ufficialmente come co-protagonisti nella gestione della tutela della salute mentale. Il P.O.N., diventato DPR il 7-04-1994, ha avuto la funzione di cercare di uniformare su tutto il territorio nazionale l’assistenza psichiatrica qualitativamente e quantitativamente, essendo stata fino ad allora erogata in modo disomogeneo e diversificato da regione a regione. Il processo d’adeguamento a tali normative non è stato così semplice ed uniforme come ci si poteva aspettare. Inadempienze e ritardi ne hanno ostacolato la piena realizzazione. Tutto ciò, associato a nuove esigenze maturate nel tempo, ha reso necessaria l’emanazione di un nuovo progetto obiettivo valido per il triennio 1998-2000 previsto come adempimento “prioritario” dal recente piano sanitario nazionale. 2 Il nuovo P.O.N. presenta elementi innovativi veramente interessanti e sancisce ovviamente la conferma di numerosi altri già previsti dal precedente progetto obiettivo. I punti più qualificanti e salienti possono essere così sintetizzati: Una specifica attenzione alle problematiche della salute mentale dell’infanzia e dell’adolescenza, finora in gran parte trascurate o per lo meno sottovalutate. Un maggiore coinvolgimento dei servizi nella prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi mentali gravi, con alto rischio di cronicizzazione ed emarginazione sociale e di suicidio. Una migliore programmazione del lavoro svolto nei DSM che dovranno darsi una chiara indicazione programmatica, provvedendo a formalizzare ufficialmente obiettivi ed attività che saranno svolte in coerenza con predeterminate linee guida. Un più fattivo coinvolgimento dei Comuni nelle problematiche inerenti la salute mentale. L’individuazione chiara e perentoria della relativa copertura finanziaria stabilita in misura non inferiore al 5% del Fondo Sanitario Regionale. Nel nuovo P.O.N., che è diventato DPR in data 10-11-1999, viene ribadito ulteriormente che il modello dipartimentale è quello più idoneo a garantire l’unitarietà degli interventi e la continuità terapeutica. 2. Il Molise e la riforma psichiatrica In questo panorama nazionale, la Regione Molise, sfornita storicamente di strutture manicomiali, si è inserita assumendo un ruolo pragmaticamente concreto fin dai tempi della promulgazione della legge 180/78, provvedendo alla tempestiva istituzione di tre SPDC negli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli per le esigenze più immediate. Successivamente, in sintonia con la propria legge (n.10) varata nell’aprile 1980, ha organizzato sul territorio una rete di strutture residenziali e semiresidenziali che hanno, in una prima fase, contribuito ad agevolare il previsto processo di deistituzionalizzazione manicomiale favorendo la dimissione dei pazienti molisani ricoverati presso istituti psichiatrici pubblici e privati. Svuotati i manicomi, tali strutture, col tempo e sulla base dell’esperienza maturata grazie anche a corsi regionali di specializzazione, sono diventate strutture con indirizzo riabilitativo per pazienti appartenenti alla nuova cronicità, sopperendo, con qualche forzatura, a palese carenza assistenziale evidente sul versante del territorio. In una fase piuttosto lunga, nella nostra regione gran parte degli sforzi e delle risorse sono stati indirizzati nel settore specifico della riabilitazione psicosociale, maturando un tipo d’esperienza veramente singolare e con risultati comunque non esaustivi in un’ottica d’assistenza globale. Quello che è mancato e che ovviamente si dovrà per forza di cose recuperare per non vanificare i grossi sforzi finora compiuti, è una maggiore proiezione sul territorio della stessa assistenza, garantendo una maggiore presenza degli interventi sia nei grossi centri sia nelle piccole comunità svantaggiate da distanze percorribili con difficoltà, anche per il particolare aspetto orografico territoriale. Anche se lo stile con il quale l’assistenza ha finora funzionato è quello di tipo dipartimentale, gli stessi dipartimenti con le relative componenti (CSM, DH, centri diurni, ect) dovranno ufficialmente partire su tutto il territorio regionale, seguendo comuni linee guida. L’ospedalizzazione, come ovvia conseguenza, dovrà diventare solo un’alternativa a tutti gli altri interventi messi in atto sul territorio favorendo prevalentemente l’utenza grave, che tende “a perdersi” o abbandona il servizio e non si presenta agli appuntamenti. 3. Il perché di questa proposta di legge Da quanto esposto, diventa quindi non ulteriormente differibile una ridefinizione normativa e organizzativa di quanto attiene alla Tutela della Salute Mentale. La Legge Regionale n. 10 promulgata nel lontano 1980, con i pochi atti di indirizzo redatti dalle Giunte Regionali che si sono succedute dal 1978 ad oggi, pur restando valida nei suoi contenuti essenziali, va certamente riformulata: in questo ultimo decennio si sono verificati eventi che hanno determinato una forte accelerazione, a livello nazionale, alla fase di trasformazione della assistenza psichiatrica. Infatti i 3 Progetti Obiettivi 1994-1996 e 1998-2000 sulla tutela della salute mentale e lo stesso Piano Sanitario Regionale 1997-99, sono stati fortemente innovativi soprattutto nell’ambito della organizzazione dei Servizi. Essi hanno trovato, purtroppo, scarsa applicazione nella nostra Regione che affida ancora a modelli operativi incompleti e solo parzialmente efficaci l’assistenza psichiatrica che pure negli anni ’80 è stata seguita con attenzione da numerose realtà extra-regionali per la particolare impostazione organizzativa delle nostre Strutture Intermedie Territoriali. Emblematico è quanto rapportato per il Molise dalla ricerca condotta dall’Istituto Italiano di Medicina Sociale nel 1996 sulla assistenza psichiatrica in Italia. Tra l’altro vi si legge: “…La forte arretratezza della organizzazione regionale traspare dalla mancata emanazione dal 1980 ad oggi degli atti necessari ad attivare il Dipartimento di Salute Mentale che rimane una mera indicazione normativa… Dal complesso della normativa emerge un quadro piuttosto contraddittorio caratterizzato da un lato da una forte ospedalizzazione che, sebbene non significhi necessariamente medicalizzazione dell’assistenza, costituisce, tuttavia, un sensibile allontanamento dalla logica del recupero e della riabilitazione da realizzarsi attraverso una rete integrata di Servizi sul Territorio; dall’altro si registra la presenza di una recente normativa (Regolarmento Reg. n.1/93) che si preoccupa di disciplinare le strutture di integrazione sociale che, pure importanti, non costituiscono le Strutture fondamentali a garantire la realizzazione di tale rete…”. Sulla stessa linea di contenuti è articolato, inoltre, il rapporto del nucleo SAR del Ministero della Sanità sul grado di attuazione della Riforma Psichiatrica nel Molise, rapporto redatto nel 2000. In effetti il Molise, alle soglie del terzo millennio è forse una delle poche regioni italiane in cui non è stata ancora attivata l’importante struttura di coordinamento dei Servizi Territoriali costituita dal C.S.M (Centro di Salute Mentale), struttura estremamente importante, che rappresenta il perno di tutte le attività di prevenzione, cura e riabilitazione. E’ impensabile che tale funzione continui ad essere espletata dal Servizio Psichiatrico Ospedaliero che per anni, impropriamente, ha rappresentato il cuore di tutta l’assistenza psichiatrica, determinando innegabili ripercussioni negative sulla qualità della assistenza erogata e sulla serenità degli operatori del settore pubblico. Un riordino di quanto attiene alla Tutela della Salute Mentale, ovviamente ispirato alla legislazione nazionale, prevede come primo passo la promulgazione di una nuova Legge Regionale cui dovranno seguire specifiche linee guida. In base ad esse, tutti i servizi della regione potranno così conseguentemente fornire una congrua, omogenea, soddisfacente ed efficace gamma di prestazioni socio-sanitarie all’utenza psichiatrica, che è così particolare e meritevole di maggiore attenzione. Questa proposta di legge, ricalcando i contenuti che hanno ispirato i Progetti Obiettivi 1994-1996, 1998-2000 e lo stesso P.S.R. 1997-99, vuole quindi riportare l’assistenza psichiatrica in una dimensione di corretta efficienza, adatta alle nuove esigenze venute alla ribalta in questa era “post manicomiale”, consona alle aspettative dei pazienti e delle Associazioni di Familiari con le quali il Servizio Pubblico ha ormai stretto un solido patto di fattiva collaborazione. Aderente quindi ai dettati legislativi nazionali, la presente proposta non trascura affatto le peculiarità della realtà regionale, né mortifica le esperienze finora maturate; essa infatti salvaguarda tutti gli aspetti positivi che hanno caratterizzato anni di assistenza, tenendo nella dovuta considerazione le professionalità del Privato Sociale, che ha ben operato nei Centri di Recupero Psichiatrici. 4 TITOLO I Disposizioni generali Art.1 Principi ed obiettivi 1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni e delle attività relative alla tutela della salute mentale nella regione Molise in conformità al quadro normativo nazionale. Tali funzioni ed attività devono tendere a: a) promuovere la salute mentale nell’intero ciclo di vita della persona, con la partecipazione attiva anche ai programmi di medicina preventiva e di educazione sanitaria e sociale svolti dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dalle pubbliche amministrazioni, dando priorità alle situazioni riconosciute a rischio sia personali che sociali (età evolutiva, anziani, condizioni lavorative di particolare disagio, popolazione di recente immigrazione, condizioni di isolamento sociale, emarginazione sociale) in una logica non di attesa; b) prevenire e curare i disturbi mentali dando la priorità ai pazienti gravi, alle fasce sociali più deboli, alla popolazione di recente immigrazione, alla popolazione giovane attraverso l’individuazione precoce delle situazioni di disagio e di disturbo mentale, attivando interventi diagnostici e terapeutici tempestivi ed idonei; c) ridurre le conseguenze disabilitanti del disturbo mentale e dello svantaggio sociale (Handicap) mediante interventi mirati alla ricostruzione del tessuto affettivo-relazionale, all’attivazione della rete e del sostegno sociale e delle risorse della persona sofferente; d) salvaguardare la salute e la qualità di vita del nucleo familiare del paziente da considerare come risorsa fondamentale nel processo di cura; e) ridurre i suicidi e i mancati suicidi nella popolazione a rischio per specifiche patologie psichiatriche e/o per appartenenza a fasce di età particolarmente esposte (adolescenti e anziani). 5 Art. 2 Interventi prioritari 1. Le attività, i servizi, le strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale devono dare, nel primo triennio d’applicazione della legge, priorità alle attività di promozione, prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale nel territorio regionale, con lo scopo di evitare fenomeni di abbandono, di interventi inappropriati ed inefficaci, di nuove forme di emarginazione e/o istituzionalizzazione e di eccessivo carico familiare. Occorre pertanto: a) sviluppare l’attività territoriale attraverso la creazione, entro e non oltre i tre mesi dall’approvazione della presente legge, dei Centri di Salute Mentale per ogni Dipartimento di Salute Mentale; b) potenziare l’attività territoriale attivando contestualmente la semiresidenzialità mediante la creazione dei Centri Diurni: c) attivare programmi specifici per iniziative di formazione, tirocini di lavoro, per favorire l’inserimento lavorativo e per la creazione di nuove cooperative sociali di tipo B, per il potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per l’utilizzazione di fondi comunitari destinati a tale scopo: d) attivare programmi di aiuto e sostegno alle famiglie attraverso specifici progetti, la costituzione ed il funzionamento delle consulte dipartimentali, la partecipazione delle Associazioni dei familiari a tutte le iniziative regionali ed aziendali inerenti aspetti di programmazione e valutazione in ambito della salute mentale; e) attivare presso ogni Dipartimento di Salute Mentale iniziative e strategie di promozione e sostegno di gruppi di mutuo-auto-aiuto formati da utenti e/o familiari dei sofferenti psichici, di associazioni di utenti e di familiari con l’obiettivo generale di ridurre il carico familiare, migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare, evitare meccanismi di emarginazione o espulsione dal nucleo familiare o dai processi lavorativi; f) attivare programmi di informazione rivolti alla popolazione generale, alla popolazione scolastica, alle istituzioni, ai professionisti ed alle categorie di cittadini che hanno un ruolo strategico nella società (medici di medicina generale, insegnanti, vigili urbani, forze di polizia, operatori sociali) per promuovere campagne di prevenzione, per diminuire i pregiudizi sulla malattia mentale, favorire atteggiamenti di accettazione ed integrazione sociale, evitare fenomeni espulsivi, facilitare l’accesso mirato ai servizi di salute mentale; g) attivare programmi specifici per la tutela della salute mentale della popolazione in stato di detenzione. 6 TITOLO II Il Dipartimento di Salute Mentale Art. 3 Istituzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) 1. All’interno del Sistema Sanitario Regionale vengono istituiti i Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative in tema di salute mentale nell’ambito delle Aziende Sanitarie Locali, in conformità a quanto stabilito dal Progetto Obiettivo Nazionale relativo alla tutela della salute mentale, dal Piano Sanitario Nazionale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali. 7 Art. 4 Articolazione territoriale dei DSM regionali 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL. istituiscono ed organizzano a Campobasso, Isernia e Termoli, il Dipartimento di Salute Mentale secondo le direttive previste dalla presente legge. La mancata attivazione del DSM, secondo i principi e gli articoli della presente legge, costituisce grave inadempienza e quindi violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione. La Giunta Regionale fornirà successivamente alle AA.SS.LL. le linee guida per il funzionamento del DSM. 2. Il DSM di Isernia assicura l’assistenza psichiatrica anche alla ASL n. 1 Alto Molise di Agnone tramite apposita convenzione. 3. Il DSM è da considerarsi organo di coordinamento che garantisce l’unitarietà e l’integrazione di tutti i Servizi di salute mentale del bacino di utenza di ogni ASL di pertinenza. 4. Il DSM, nello svolgimento delle funzioni previste dall’art. 2 della presente legge, deve realizzare programmi d’intervento atti a privilegiare le soluzioni extra ospedaliere, la continuità terapeutica, la reintegrazione nel tessuto sociale e deve articolarsi con il Distretto Sanitario; deve attivare collegamenti con gli altri Servizi confinanti (medicina di base, medicina scolastica, guardia medica, consultorio, servizi sociali, servizi di neuropsichiatria infantile). 5. La sede del DSM, con le necessarie strutture atte a garantire l’operatività e la continuità del lavoro, deve essere ubicata nel territorio della ASL e in nessun caso può identificarsi con il servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero. 8 Art. 5 Compiti del Dipartimento di Salute Mentale 1. Il DSM ha i seguenti compiti: a) svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione psichiatrica e psicosociale; b) garantisce la continuità e la organicità degli interventi sul territorio con prestazioni ed attività ambulatoriali e domiciliari; c) garantisce l’assistenza psichiatrica presso tutte le strutture ospedaliere ed extraospedaliere del territorio di competenza, ivi compresi i compiti per la tutela della salute mentale in ambito penitenziario in accordo con le disposizioni legislative nazionali; d) svolge interventi continuati e programmati di educazione sanitaria; e) svolge attività di diagnosi e cura presso il Servizio Psichiatrico Ospedaliero e/o presso tutte le strutture territoriali mediante accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori (ASO-TSO) di norma attuati dal Servizio Emergenza Sanitaria del 118. 9 Art. 6 Strutture del Dipartimento di Salute Mentale 1. Conformemente a quanto stabilito dalle normative vigenti in tema di Tutela della Salute Mentale, lo standard minimo di strutture per ogni DSM è il seguente: a) il CSM (Centro Salute Mentale), collocato tendenzialmente in una sede propria e comunque esterna ai locali di degenza ospedaliera, fulcro dell’assistenza programmata per gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e reinserimento sociale tramite anche l’integrazione funzionale con le attività dei distretti. E’ aperto 12 ore al giorno nei giorni feriali; b) l’SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), collocato presso gli ospedali di Campobasso, Isernia e Termoli con un massimo di 15 posti letto, per degenze ordinarie e in Day Hospital; c) il D.H. (Day Hospital) collocato in ambito ospedaliero per prestazioni diagnostiche e terapeutiche a breve e medio termine, con apertura quotidiana di almeno 8 ore al giorno; d) il CD (Centro Diurno) struttura territoriale, di norma ubicato nei grossi centri e/o nelle sedi di distretto. Ha funzioni terapeutico-riabilitative ed è aperto almeno 8 ore al giorno nei giorni feriali; e) le SR (Strutture Residenziali) con attività terapeutico-socio-riabilitative differenziate in: 1. ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (ex CRP) con presenza di personale per 24 ore; 2. a media attività terapeutico-socio-riabilitativa diurna e/o notturna, con presenza di personale per 12 ore; 3. a bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale a fasce orarie. 10 Art. 7 Strutture Residenziali 1. Gli attuali 14 CRP della Regione Molise sono definiti, in base all’art.6, strutture residenziali ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa. Ciascuna di esse, nel rispetto dei requisiti minimi previsti dal DPR del 14-01-1997, potrà avere fino ad un massimo di 15 posti letto. Il requisito preferenziale per la stipula della convenzione è costituito dalla precedente esperienza acquisita nella gestione degli ex CRP. Le convenzioni con le Cooperative che gestiscono le attuali strutture residenziali (ex CRP) sono stipulate dalle singole Aziende Sanitarie Locali in conformità con le disposizioni legislative vigenti in materia. Tali Cooperative effettuano inoltre: a) prestazioni di tipo residenziale ad alta, media e bassa attività terapeutico-socioriabilitativa; b) attività di prevenzione terziaria in un ambito territoriale stabilito dal DSM competente e coincidente con il territorio del Comune sede dell’ex CRP e dei Comuni limitrofi. 11 Art. 8 Dotazione di organico dei DSM 1. Ogni DSM ha il seguente personale in organico: psichiatri 1:10.000 ab. - Psicologi 1:30.000 – assistenti sociali 1:30.000 – infermieri 3:10.000 – caposala 1:50.000 – educatori 1:40.000 – personale amministrativo 1:50.000 – OTA ed altro personale ausiliario 1:20.000 – autisti 1 per ogni DSM – sociologi 1 per ogni DSM. 12 Art. 9 Regolamento interno del DSM 1. Ciascun DSM redige un regolamento interno in accordo con la Direzione Generale della Azienda Sanitaria Locale in applicazione della presente legge regionale e delle previsioni dell’atto aziendale. 13 Art. 10 Finanziamento dei DSM 1. Le attività della Tutela della Salute Mentale vengono finanziate con uno stanziamento non inferiore al 5% del Fondo Sanitario Regionale. Tale somma viene assegnata alle ASL sul parametro del numero di residenti in ciascuna ASL di appartenenza, con vincolo di destinazione al DSM. Un impegno finanziario superiore a tale vincolo viene negoziato annualmente con il Direttore Generale della ASL tenendo conto di specifiche esigenze documentate. 14 Art. 11 Principi di gestione del DSM 1. I servizi del DSM sono improntati alla logica della flessibilità e della integrazione tra risorse del settore pubblico e risorse del privato sociale. Le AA.SS.LL. possono stipulare convenzioni per la gestione di servizi complementari ed integrativi del DSM con cooperative o associazioni onlus esistenti sul territorio molisano tenendo presente il parere dei Direttori del singolo DSM. Nella utilizzazione di strutture del privato sociale è data la precedenza alle strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di malati di mente. 2. La Regione Molise favorisce, anche con la stipula di apposite intese con l’Università ed altri Istituti formativi, lo sviluppo di percorsi di formazione e riqualificazione professionale degli operatori degli ex CRP sia ai fini della riqualificazione di figure professionali indispensabili per l’accreditamento delle strutture sia per l’ottimale funzionamento dell’intero DSM, nell’ambito del principio di collaborazione – integrazione tra strutture pubbliche e strutture del privato sociale. 15 Art. 12 Direttore del DSM 1. Il Direttore del DSM: a) assicura il coordinamento tecnico dell’assetto organizzativo e delle attività; b) è responsabile della gestione del budget dipartimentale e delle risorse ad esso assegnate; c) assicura, inoltre, la promozione e il coordinamento dell’attività di verifica degli interventi e la valutazione dei risultati e ogni altra funzione prevista dalla normativa vigente. 2. Il Direttore del DSM è scelto dal Direttore Generale tra i Dirigenti con almeno cinque anni di anzianità di funzione e risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate. 16 TITOLO III Coordinamento regionale Art. 13 Struttura regionale di coordinamento per la tutela della salute mentale 1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’atto di organizzazione previsto dall’art. 30 della legge 8 aprile 1997, n. 7, istituisce apposita struttura di coordinamento per la tutela della salute mentale. 17 TITOLO IV Norme transitorie e finali Art. 14 Disposizioni transitorie 1. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, proprie direttive e linee guida di carattere applicativo definendo, tra l’altro, criteri e modalità per l’affidamento dei servizi di competenza delle strutture residenziali e per la stipula delle relative convenzioni. 2. Nelle more della riorganizzazione delle attività di tutela della salute mentale secondo le disposizioni della presente legge e dei provvedimenti applicativi previsti al comma 1, l’affidamento dei servizi di competenza delle strutture residenziali è confermato ai gestori dei CRP di cui all’articolo 7 sino al 31 dicembre 2003. 3. Sino all’entrata in vigore delle linee guida previste al comma 1 valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui al regolamento regionale 16 febbraio 1993, n. 1. 4. In attesa di definitive disposizioni nazionali, la Giunta regionale emana direttive in materia di tutela della salute mentale dell’età evolutiva. 5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni del progettoobiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000” approvato con DPR 10 novembre 1999. 18 Art. 15 Abrogazione di norme 1. E’ abrogata la legge regionale 24 aprile 1980, n. 10. 19 Art. 16 Disposizioni finali 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise. 2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise. 20 INDICE Relazione pag. 2 Titolo I – Disposizioni generali Art. 1 – Principi ed obiettivi Art. 2 – Interventi prioritari pag. 5 pag. 6 Titolo II – Il Dipartimento di Salute Mentale Art. 3 – Istituzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM) Art. 4 – Articolazione territoriale dei DSM regionali Art. 5 – Compiti del Dipartimento di Salute Mentale Art. 6 – Strutture del Dipartimento di Salute Mentale Art. 7 – Strutture Residenziali Art. 8 – Dotazione di organico dei DSM Art. 9 – Regolamento interno dei DSM Art. 10 – Finanziamento dei DSM Art. 11 – Principi di gestione del DSM Art. 12- Direttore del DSM pag. 7 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 pag. 12 pag. 13 pag. 14 pag. 15 pag. 16 Titolo III – Coordinamento regionale Art. 13 – Struttura regionale di coordinamento per la tutela della salute mentale pag. 17 Titolo IV – Norme transitorie e finali Art. 14 – Disposizioni transitorie Art. 15 – Abrogazione di norme Art. 16 – Disposizioni finali pag. 18 pag. 19 pag. 20 21