La riforma psichiatrica in Italia

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PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
N.
“TUTELA DELLA SALUTE MENTALE”
(sostitutiva della L.R. 23-04-1980 n. 10)
di iniziativa dei consiglieri
Antonio D’Ambrosio
Giuseppe Caterina
Giuseppe Di Fabio
RELAZIONE
1. La riforma psichiatrica in Italia
La Riforma psichiatrica, varata come legge n. 180 del 1978 prevalentemente sotto lo stimolo di
nuovi fermenti culturali e scientifici, segnò il definitivo declino di un modo ormai anacronistico di
affrontare i problemi inerenti la Salute Mentale.
Recepita nei suoi contenuti essenziali dagli art. 33 e seguenti della legge di riforma sanitaria n.
833/78, essa ha aperto nuovi ed interessanti orizzonti nel settore dell’assistenza psichiatrica,
sconvolgendone in maniera radicale l’organizzazione soprattutto nell’ambito del servizio pubblico.
La nuova disciplina legislativa postulò, infatti, nuove modalità d’approccio alla malattia mentale
spostando gli obiettivi fondamentali dell’intervento pubblico dal controllo sociale del malato di
mente allo sviluppo della sua salute e incentrando prevalentemente sui servizi territoriali tutti gli
interventi affidati fino ad allora esclusivamente al ricovero ospedaliero.
Acclamata dai più come una legge liberatoria, simbolo di una società improntata sui valori di civiltà
ed uguaglianza sociale, “la legge 180”, dopo l’iniziale momento d’entusiasmo, suscitò non poche
critiche polarizzate in prevalenza sul disagio delle famiglie sulle quali era ricaduto inevitabilmente
il carico dell’assistenza e ulteriormente alimentate da un confronto serrato, aspro e spesso anche
rissoso, fondato su contrapposizioni non sole tecniche ma anche ideologiche. Da più parti fu
invocata la cosiddetta “riforma della riforma” e sono dovute trascorrere ben quattro legislature
parlamentari per trovare novità legislative sostanziali nonostante i numerosi quanto inutili tentativi
riformistici della stessa legge. Fu, difatti, necessario attendere il 1994 per ottenere finalmente quello
che fu definito il più grosso ed organico sforzo legislativo operato in psichiatria dopo la “180”.
Con l’emanazione del Progetto Obiettivo Nazionale sulla tutela della salute mentale valido per il
triennio 1994-1996, si è cercato di conciliarne i contenuti con un tipo diverso di politica sanitaria
ispirato ai dettati del Dlg di riforma della sanità n. 502/92 e successive modificazioni. Il P.O.N., con
le sue tanto attese innovazioni, si è dovuto adattare al processo di accorpamento e riorganizzazione
delle UU.SS.LL., alla loro aziendalizzazione, al nuovo particolare tipo di finanziamento,
all’attribuzione alle regioni di compiti di programmazione sanitaria con precise responsabilità per
eventuali disavanzi gestionali. Il P.O.N., integrando e completando in modo unitario quanto
previsto dalla L. 180/78, ha fissato per il triennio 1994-1996 quattro obiettivi fondamentali ed
imprescindibili per la tutela della salute mentale:
1. La realizzazione del modello organizzativo dipartimentale (DSM) su tutto il territorio
nazionale;
2. Il superamento del residuo manicomiale;
3. La costituzione in tutte le AA.SS.LL. di una rete di strutture;
4. L’aumento, la diversificazione delle competenze professionali degli operatori nonché la loro
formazione specifica.
Per il perseguimento di tali obiettivi, il P.O.N. ha inoltre previsto la promozione di un sistema
informativo con particolare riferimento al monitoraggio della spesa dell’assistenza psichiatrica e
l’individuazione di un sistema d’indicatori di qualità della stessa assistenza. Viene inoltre dato il
giusto risalto al collegamento del Dipartimento con l’associazionismo dei familiari e degli utenti
inseriti ufficialmente come co-protagonisti nella gestione della tutela della salute mentale. Il P.O.N.,
diventato DPR il 7-04-1994, ha avuto la funzione di cercare di uniformare su tutto il territorio
nazionale l’assistenza psichiatrica qualitativamente e quantitativamente, essendo stata fino ad allora
erogata in modo disomogeneo e diversificato da regione a regione.
Il processo d’adeguamento a tali normative non è stato così semplice ed uniforme come ci si poteva
aspettare. Inadempienze e ritardi ne hanno ostacolato la piena realizzazione. Tutto ciò, associato a
nuove esigenze maturate nel tempo, ha reso necessaria l’emanazione di un nuovo progetto obiettivo
valido per il triennio 1998-2000 previsto come adempimento “prioritario” dal recente piano
sanitario nazionale.
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Il nuovo P.O.N. presenta elementi innovativi veramente interessanti e sancisce ovviamente la
conferma di numerosi altri già previsti dal precedente progetto obiettivo. I punti più qualificanti e
salienti possono essere così sintetizzati:
 Una specifica attenzione alle problematiche della salute mentale dell’infanzia e
dell’adolescenza, finora in gran parte trascurate o per lo meno sottovalutate.
 Un maggiore coinvolgimento dei servizi nella prevenzione, cura e riabilitazione dei disturbi
mentali gravi, con alto rischio di cronicizzazione ed emarginazione sociale e di suicidio.
 Una migliore programmazione del lavoro svolto nei DSM che dovranno darsi una chiara
indicazione programmatica, provvedendo a formalizzare ufficialmente obiettivi ed attività
che saranno svolte in coerenza con predeterminate linee guida.
 Un più fattivo coinvolgimento dei Comuni nelle problematiche inerenti la salute mentale.
 L’individuazione chiara e perentoria della relativa copertura finanziaria stabilita in misura
non inferiore al 5% del Fondo Sanitario Regionale.
Nel nuovo P.O.N., che è diventato DPR in data 10-11-1999, viene ribadito ulteriormente che il
modello dipartimentale è quello più idoneo a garantire l’unitarietà degli interventi e la continuità
terapeutica.
2. Il Molise e la riforma psichiatrica
In questo panorama nazionale, la Regione Molise, sfornita storicamente di strutture manicomiali, si
è inserita assumendo un ruolo pragmaticamente concreto fin dai tempi della promulgazione della
legge 180/78, provvedendo alla tempestiva istituzione di tre SPDC negli ospedali di Campobasso,
Isernia e Termoli per le esigenze più immediate. Successivamente, in sintonia con la propria legge
(n.10) varata nell’aprile 1980, ha organizzato sul territorio una rete di strutture residenziali e
semiresidenziali che hanno, in una prima fase, contribuito ad agevolare il previsto processo di
deistituzionalizzazione manicomiale favorendo la dimissione dei pazienti molisani ricoverati presso
istituti psichiatrici pubblici e privati. Svuotati i manicomi, tali strutture, col tempo e sulla base
dell’esperienza maturata grazie anche a corsi regionali di specializzazione, sono diventate strutture
con indirizzo riabilitativo per pazienti appartenenti alla nuova cronicità, sopperendo, con qualche
forzatura, a palese carenza assistenziale evidente sul versante del territorio. In una fase piuttosto
lunga, nella nostra regione gran parte degli sforzi e delle risorse sono stati indirizzati nel settore
specifico della riabilitazione psicosociale, maturando un tipo d’esperienza veramente singolare e
con risultati comunque non esaustivi in un’ottica d’assistenza globale. Quello che è mancato e che
ovviamente si dovrà per forza di cose recuperare per non vanificare i grossi sforzi finora compiuti, è
una maggiore proiezione sul territorio della stessa assistenza, garantendo una maggiore presenza
degli interventi sia nei grossi centri sia nelle piccole comunità svantaggiate da distanze percorribili
con difficoltà, anche per il particolare aspetto orografico territoriale. Anche se lo stile con il quale
l’assistenza ha finora funzionato è quello di tipo dipartimentale, gli stessi dipartimenti con le
relative componenti (CSM, DH, centri diurni, ect) dovranno ufficialmente partire su tutto il
territorio regionale, seguendo comuni linee guida.
L’ospedalizzazione, come ovvia conseguenza, dovrà diventare solo un’alternativa a tutti gli altri
interventi messi in atto sul territorio favorendo prevalentemente l’utenza grave, che tende “a
perdersi” o abbandona il servizio e non si presenta agli appuntamenti.
3. Il perché di questa proposta di legge
Da quanto esposto, diventa quindi non ulteriormente differibile una ridefinizione normativa e
organizzativa di quanto attiene alla Tutela della Salute Mentale. La Legge Regionale n. 10
promulgata nel lontano 1980, con i pochi atti di indirizzo redatti dalle Giunte Regionali che si sono
succedute dal 1978 ad oggi, pur restando valida nei suoi contenuti essenziali, va certamente
riformulata: in questo ultimo decennio si sono verificati eventi che hanno determinato una forte
accelerazione, a livello nazionale, alla fase di trasformazione della assistenza psichiatrica. Infatti i
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Progetti Obiettivi 1994-1996 e 1998-2000 sulla tutela della salute mentale e lo stesso Piano
Sanitario Regionale 1997-99, sono stati fortemente innovativi soprattutto nell’ambito della
organizzazione dei Servizi.
Essi hanno trovato, purtroppo, scarsa applicazione nella nostra Regione che affida ancora a modelli
operativi incompleti e solo parzialmente efficaci l’assistenza psichiatrica che pure negli anni ’80 è
stata seguita con attenzione da numerose realtà extra-regionali per la particolare impostazione
organizzativa delle nostre Strutture Intermedie Territoriali.
Emblematico è quanto rapportato per il Molise dalla ricerca condotta dall’Istituto Italiano di
Medicina Sociale nel 1996 sulla assistenza psichiatrica in Italia. Tra l’altro vi si legge: “…La forte
arretratezza della organizzazione regionale traspare dalla mancata emanazione dal 1980 ad oggi
degli atti necessari ad attivare il Dipartimento di Salute Mentale che rimane una mera indicazione
normativa… Dal complesso della normativa emerge un quadro piuttosto contraddittorio
caratterizzato da un lato da una forte ospedalizzazione che, sebbene non significhi necessariamente
medicalizzazione dell’assistenza, costituisce, tuttavia, un sensibile allontanamento dalla logica del
recupero e della riabilitazione da realizzarsi attraverso una rete integrata di Servizi sul Territorio;
dall’altro si registra la presenza di una recente normativa (Regolarmento Reg. n.1/93) che si
preoccupa di disciplinare le strutture di integrazione sociale che, pure importanti, non costituiscono
le Strutture fondamentali a garantire la realizzazione di tale rete…”.
Sulla stessa linea di contenuti è articolato, inoltre, il rapporto del nucleo SAR del Ministero della
Sanità sul grado di attuazione della Riforma Psichiatrica nel Molise, rapporto redatto nel 2000. In
effetti il Molise, alle soglie del terzo millennio è forse una delle poche regioni italiane in cui non è
stata ancora attivata l’importante struttura di coordinamento dei Servizi Territoriali costituita dal
C.S.M (Centro di Salute Mentale), struttura estremamente importante, che rappresenta il perno di
tutte le attività di prevenzione, cura e riabilitazione.
E’ impensabile che tale funzione continui ad essere espletata dal Servizio Psichiatrico Ospedaliero
che per anni, impropriamente, ha rappresentato il cuore di tutta l’assistenza psichiatrica,
determinando innegabili ripercussioni negative sulla qualità della assistenza erogata e sulla serenità
degli operatori del settore pubblico.
Un riordino di quanto attiene alla Tutela della Salute Mentale, ovviamente ispirato alla legislazione
nazionale, prevede come primo passo la promulgazione di una nuova Legge Regionale cui
dovranno seguire specifiche linee guida. In base ad esse, tutti i servizi della regione potranno così
conseguentemente fornire una congrua, omogenea, soddisfacente ed efficace gamma di prestazioni
socio-sanitarie all’utenza psichiatrica, che è così particolare e meritevole di maggiore attenzione.
Questa proposta di legge, ricalcando i contenuti che hanno ispirato i Progetti Obiettivi 1994-1996,
1998-2000 e lo stesso P.S.R. 1997-99, vuole quindi riportare l’assistenza psichiatrica in una
dimensione di corretta efficienza, adatta alle nuove esigenze venute alla ribalta in questa era “post
manicomiale”, consona alle aspettative dei pazienti e delle Associazioni di Familiari con le quali il
Servizio Pubblico ha ormai stretto un solido patto di fattiva collaborazione.
Aderente quindi ai dettati legislativi nazionali, la presente proposta non trascura affatto le
peculiarità della realtà regionale, né mortifica le esperienze finora maturate; essa infatti salvaguarda
tutti gli aspetti positivi che hanno caratterizzato anni di assistenza, tenendo nella dovuta
considerazione le professionalità del Privato Sociale, che ha ben operato nei Centri di Recupero
Psichiatrici.
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TITOLO I
Disposizioni generali
Art.1
Principi ed obiettivi
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni e delle attività relative alla tutela della
salute mentale nella regione Molise in conformità al quadro normativo nazionale. Tali
funzioni ed attività devono tendere a:
a) promuovere la salute mentale nell’intero ciclo di vita della persona, con la
partecipazione attiva anche ai programmi di medicina preventiva e di
educazione sanitaria e sociale svolti dalle Aziende Sanitarie Locali e/o dalle
pubbliche amministrazioni, dando priorità alle situazioni riconosciute a
rischio sia personali che sociali (età evolutiva, anziani, condizioni
lavorative di particolare disagio, popolazione di recente immigrazione,
condizioni di isolamento sociale, emarginazione sociale) in una logica non
di attesa;
b) prevenire e curare i disturbi mentali dando la priorità ai pazienti gravi, alle
fasce sociali più deboli, alla popolazione di recente immigrazione, alla
popolazione giovane attraverso l’individuazione precoce delle situazioni di
disagio e di disturbo mentale, attivando interventi diagnostici e terapeutici
tempestivi ed idonei;
c) ridurre le conseguenze disabilitanti del disturbo mentale e dello svantaggio
sociale (Handicap) mediante interventi mirati alla ricostruzione del tessuto
affettivo-relazionale, all’attivazione della rete e del sostegno sociale e delle
risorse della persona sofferente;
d) salvaguardare la salute e la qualità di vita del nucleo familiare del paziente
da considerare come risorsa fondamentale nel processo di cura;
e) ridurre i suicidi e i mancati suicidi nella popolazione a rischio per
specifiche patologie psichiatriche e/o per appartenenza a fasce di età
particolarmente esposte (adolescenti e anziani).
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Art. 2
Interventi prioritari
1. Le attività, i servizi, le strutture dei Dipartimenti di Salute Mentale devono dare, nel primo
triennio d’applicazione della legge, priorità alle attività di promozione, prevenzione, cura e
riabilitazione nel campo della salute mentale nel territorio regionale, con lo scopo di evitare
fenomeni di abbandono, di interventi inappropriati ed inefficaci, di nuove forme di
emarginazione e/o istituzionalizzazione e di eccessivo carico familiare. Occorre pertanto:
a) sviluppare l’attività territoriale attraverso la creazione, entro e non oltre i tre mesi
dall’approvazione della presente legge, dei Centri di Salute Mentale per ogni
Dipartimento di Salute Mentale;
b) potenziare l’attività territoriale attivando contestualmente la semiresidenzialità
mediante la creazione dei Centri Diurni:
c) attivare programmi specifici per iniziative di formazione, tirocini di lavoro, per
favorire l’inserimento lavorativo e per la creazione di nuove cooperative sociali di
tipo B, per il potenziamento imprenditoriale di quelle già esistenti e per
l’utilizzazione di fondi comunitari destinati a tale scopo:
d) attivare programmi di aiuto e sostegno alle famiglie attraverso specifici progetti, la
costituzione ed il funzionamento delle consulte dipartimentali, la partecipazione
delle Associazioni dei familiari a tutte le iniziative regionali ed aziendali inerenti
aspetti di programmazione e valutazione in ambito della salute mentale;
e) attivare presso ogni Dipartimento di Salute Mentale iniziative e strategie di
promozione e sostegno di gruppi di mutuo-auto-aiuto formati da utenti e/o familiari
dei sofferenti psichici, di associazioni di utenti e di familiari con l’obiettivo generale
di ridurre il carico familiare, migliorare la qualità di vita dell’intero nucleo familiare,
evitare meccanismi di emarginazione o espulsione dal nucleo familiare o dai processi
lavorativi;
f) attivare programmi di informazione rivolti alla popolazione generale, alla
popolazione scolastica, alle istituzioni, ai professionisti ed alle categorie di cittadini
che hanno un ruolo strategico nella società (medici di medicina generale, insegnanti,
vigili urbani, forze di polizia, operatori sociali) per promuovere campagne di
prevenzione, per diminuire i pregiudizi sulla malattia mentale, favorire atteggiamenti
di accettazione ed integrazione sociale, evitare fenomeni espulsivi, facilitare
l’accesso mirato ai servizi di salute mentale;
g) attivare programmi specifici per la tutela della salute mentale della popolazione in
stato di detenzione.
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TITOLO II
Il Dipartimento di Salute Mentale
Art. 3
Istituzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM)
1. All’interno del Sistema Sanitario Regionale vengono istituiti i Dipartimenti di Salute
Mentale (DSM) che svolgono funzioni preventive, curative e riabilitative in tema di salute
mentale nell’ambito delle Aziende Sanitarie Locali, in conformità a quanto stabilito dal
Progetto Obiettivo Nazionale relativo alla tutela della salute mentale, dal Piano Sanitario
Nazionale e da ogni atto previsto dalle normative nazionali e regionali.
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Art. 4
Articolazione territoriale dei DSM regionali
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le AA.SS.LL.
istituiscono ed organizzano a Campobasso, Isernia e Termoli, il Dipartimento di Salute
Mentale secondo le direttive previste dalla presente legge. La mancata attivazione del
DSM, secondo i principi e gli articoli della presente legge, costituisce grave
inadempienza e quindi violazione del principio di buon andamento
dell’amministrazione. La Giunta Regionale fornirà successivamente alle AA.SS.LL. le
linee guida per il funzionamento del DSM.
2. Il DSM di Isernia assicura l’assistenza psichiatrica anche alla ASL n. 1 Alto Molise di
Agnone tramite apposita convenzione.
3. Il DSM è da considerarsi organo di coordinamento che garantisce l’unitarietà e
l’integrazione di tutti i Servizi di salute mentale del bacino di utenza di ogni ASL di
pertinenza.
4. Il DSM, nello svolgimento delle funzioni previste dall’art. 2 della presente legge, deve
realizzare programmi d’intervento atti a privilegiare le soluzioni extra ospedaliere, la
continuità terapeutica, la reintegrazione nel tessuto sociale e deve articolarsi con il
Distretto Sanitario; deve attivare collegamenti con gli altri Servizi confinanti (medicina
di base, medicina scolastica, guardia medica, consultorio, servizi sociali, servizi di
neuropsichiatria infantile).
5. La sede del DSM, con le necessarie strutture atte a garantire l’operatività e la continuità
del lavoro, deve essere ubicata nel territorio della ASL e in nessun caso può identificarsi
con il servizio psichiatrico di diagnosi e cura ospedaliero.
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Art. 5
Compiti del Dipartimento di Salute Mentale
1. Il DSM ha i seguenti compiti:
a) svolge funzioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione psichiatrica e
psicosociale;
b) garantisce la continuità e la organicità degli interventi sul territorio con
prestazioni ed attività ambulatoriali e domiciliari;
c) garantisce l’assistenza psichiatrica presso tutte le strutture ospedaliere ed
extraospedaliere del territorio di competenza, ivi compresi i compiti per la tutela
della salute mentale in ambito penitenziario in accordo con le disposizioni
legislative nazionali;
d) svolge interventi continuati e programmati di educazione sanitaria;
e) svolge attività di diagnosi e cura presso il Servizio Psichiatrico Ospedaliero e/o
presso tutte le strutture territoriali mediante accertamenti e trattamenti sanitari
volontari e obbligatori (ASO-TSO) di norma attuati dal Servizio Emergenza
Sanitaria del 118.
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Art. 6
Strutture del Dipartimento di Salute Mentale
1. Conformemente a quanto stabilito dalle normative vigenti in tema di Tutela della Salute
Mentale, lo standard minimo di strutture per ogni DSM è il seguente:
a) il CSM (Centro Salute Mentale), collocato tendenzialmente in una sede propria e
comunque esterna ai locali di degenza ospedaliera, fulcro dell’assistenza
programmata per gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione e
reinserimento sociale tramite anche l’integrazione funzionale con le attività dei
distretti. E’ aperto 12 ore al giorno nei giorni feriali;
b) l’SPDC (Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura), collocato presso gli ospedali di
Campobasso, Isernia e Termoli con un massimo di 15 posti letto, per degenze
ordinarie e in Day Hospital;
c) il D.H. (Day Hospital) collocato in ambito ospedaliero per prestazioni
diagnostiche e terapeutiche a breve e medio termine, con apertura quotidiana di
almeno 8 ore al giorno;
d) il CD (Centro Diurno) struttura territoriale, di norma ubicato nei grossi centri e/o
nelle sedi di distretto. Ha funzioni terapeutico-riabilitative ed è aperto almeno 8
ore al giorno nei giorni feriali;
e) le SR (Strutture Residenziali) con attività terapeutico-socio-riabilitative
differenziate in:
1. ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa (ex CRP) con presenza di
personale per 24 ore;
2. a media attività terapeutico-socio-riabilitativa diurna e/o notturna, con
presenza di personale per 12 ore;
3. a bassa attività terapeutico-socio-riabilitativa con presenza di personale a
fasce orarie.
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Art. 7
Strutture Residenziali
1. Gli attuali 14 CRP della Regione Molise sono definiti, in base all’art.6, strutture residenziali
ad alta attività terapeutico-socio-riabilitativa. Ciascuna di esse, nel rispetto dei requisiti
minimi previsti dal DPR del 14-01-1997, potrà avere fino ad un massimo di 15 posti letto. Il
requisito preferenziale per la stipula della convenzione è costituito dalla precedente
esperienza acquisita nella gestione degli ex CRP. Le convenzioni con le Cooperative che
gestiscono le attuali strutture residenziali (ex CRP) sono stipulate dalle singole Aziende
Sanitarie Locali in conformità con le disposizioni legislative vigenti in materia.
Tali Cooperative effettuano inoltre:
a) prestazioni di tipo residenziale ad alta, media e bassa attività terapeutico-socioriabilitativa;
b) attività di prevenzione terziaria in un ambito territoriale stabilito dal DSM
competente e coincidente con il territorio del Comune sede dell’ex CRP e dei
Comuni limitrofi.
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Art. 8
Dotazione di organico dei DSM
1. Ogni DSM ha il seguente personale in organico: psichiatri 1:10.000 ab. - Psicologi 1:30.000
– assistenti sociali 1:30.000 – infermieri 3:10.000 – caposala 1:50.000 – educatori 1:40.000
– personale amministrativo 1:50.000 – OTA ed altro personale ausiliario 1:20.000 – autisti 1
per ogni DSM – sociologi 1 per ogni DSM.
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Art. 9
Regolamento interno del DSM
1. Ciascun DSM redige un regolamento interno in accordo con la Direzione Generale della
Azienda Sanitaria Locale in applicazione della presente legge regionale e delle previsioni
dell’atto aziendale.
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Art. 10
Finanziamento dei DSM
1. Le attività della Tutela della Salute Mentale vengono finanziate con uno stanziamento non
inferiore al 5% del Fondo Sanitario Regionale. Tale somma viene assegnata alle ASL sul
parametro del numero di residenti in ciascuna ASL di appartenenza, con vincolo di
destinazione al DSM. Un impegno finanziario superiore a tale vincolo viene negoziato
annualmente con il Direttore Generale della ASL tenendo conto di specifiche esigenze
documentate.
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Art. 11
Principi di gestione del DSM
1. I servizi del DSM sono improntati alla logica della flessibilità e della integrazione tra risorse
del settore pubblico e risorse del privato sociale. Le AA.SS.LL. possono stipulare
convenzioni per la gestione di servizi complementari ed integrativi del DSM con
cooperative o associazioni onlus esistenti sul territorio molisano tenendo presente il parere
dei Direttori del singolo DSM. Nella utilizzazione di strutture del privato sociale è data la
precedenza alle strutture a carattere cooperativo o che utilizzano il lavoro, anche parziale, di
malati di mente.
2. La Regione Molise favorisce, anche con la stipula di apposite intese con l’Università ed
altri Istituti formativi, lo sviluppo di percorsi di formazione e riqualificazione professionale
degli operatori degli ex CRP sia ai fini della riqualificazione di figure professionali
indispensabili per l’accreditamento delle strutture sia per l’ottimale funzionamento
dell’intero DSM, nell’ambito del principio di collaborazione – integrazione tra strutture
pubbliche e strutture del privato sociale.
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Art. 12
Direttore del DSM
1. Il Direttore del DSM:
a) assicura il coordinamento tecnico dell’assetto organizzativo e delle attività;
b) è responsabile della gestione del budget dipartimentale e delle risorse ad esso
assegnate;
c) assicura, inoltre, la promozione e il coordinamento dell’attività di verifica degli
interventi e la valutazione dei risultati e ogni altra funzione prevista dalla normativa
vigente.
2. Il Direttore del DSM è scelto dal Direttore Generale tra i Dirigenti con almeno cinque anni
di anzianità di funzione e risponde alla Direzione aziendale del perseguimento degli obiettivi
aziendali, dell’assetto organizzativo e della gestione, in relazione alle risorse assegnate.
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TITOLO III
Coordinamento regionale
Art. 13
Struttura regionale di coordinamento per la tutela della salute mentale
1. La Giunta regionale, nell’ambito dell’atto di organizzazione previsto dall’art. 30 della
legge 8 aprile 1997, n. 7, istituisce apposita struttura di coordinamento per la tutela della
salute mentale.
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TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Art. 14
Disposizioni transitorie
1. La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, proprie direttive e linee guida di carattere applicativo definendo, tra l’altro, criteri
e modalità per l’affidamento dei servizi di competenza delle strutture residenziali e per
la stipula delle relative convenzioni.
2. Nelle more della riorganizzazione delle attività di tutela della salute mentale secondo le
disposizioni della presente legge e dei provvedimenti applicativi previsti al comma 1,
l’affidamento dei servizi di competenza delle strutture residenziali è confermato ai
gestori dei CRP di cui all’articolo 7 sino al 31 dicembre 2003.
3. Sino all’entrata in vigore delle linee guida previste al comma 1 valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni di cui al regolamento regionale 16 febbraio 1993, n. 1.
4. In attesa di definitive disposizioni nazionali, la Giunta regionale emana direttive in
materia di tutela della salute mentale dell’età evolutiva.
5. Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alle disposizioni del progettoobiettivo “Tutela della salute mentale 1998-2000” approvato con DPR 10 novembre
1999.
18
Art. 15
Abrogazione di norme
1. E’ abrogata la legge regionale 24 aprile 1980, n. 10.
19
Art. 16
Disposizioni finali
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione
sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Molise.
20
INDICE
Relazione
pag. 2
Titolo I – Disposizioni generali
Art. 1 – Principi ed obiettivi
Art. 2 – Interventi prioritari
pag. 5
pag. 6
Titolo II – Il Dipartimento di Salute Mentale
Art. 3 – Istituzione del Dipartimento di Salute Mentale (DSM)
Art. 4 – Articolazione territoriale dei DSM regionali
Art. 5 – Compiti del Dipartimento di Salute Mentale
Art. 6 – Strutture del Dipartimento di Salute Mentale
Art. 7 – Strutture Residenziali
Art. 8 – Dotazione di organico dei DSM
Art. 9 – Regolamento interno dei DSM
Art. 10 – Finanziamento dei DSM
Art. 11 – Principi di gestione del DSM
Art. 12- Direttore del DSM
pag. 7
pag. 8
pag. 9
pag. 10
pag. 11
pag. 12
pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 16
Titolo III – Coordinamento regionale
Art. 13 – Struttura regionale di coordinamento per la tutela della salute mentale
pag. 17
Titolo IV – Norme transitorie e finali
Art. 14 – Disposizioni transitorie
Art. 15 – Abrogazione di norme
Art. 16 – Disposizioni finali
pag. 18
pag. 19
pag. 20
21
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