PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTORIZZAZIONI

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PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 145 DI DATA 5 Settembre 2014
OGGETTO:
Ossicolor S.r.l. – stabilimento sito in Spormaggiore (TN), via Fontanele, 126.
Diffida.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
vista l’Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata con determinazione del
Dirigente del Settore Gestione ambientale dell’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente
n. 76 di data 20 febbraio 2013 alla ditta Ossicolor S.r.l. (di seguito Ditta), con sede legale in
Spormaggiore (TN), località Fontanele, 126, relativa allo stabilimento per il trattamento superficiale
delle leghe di alluminio mediante lavorazione meccanica, lucidatura meccanica ed ossidazione
anodica sito ivi situato, ed i relativi allegati;
visto il successivo aggiornamento della sopra citata AIA rilasciato con determinazione del
medesimo Dirigente n. 540 del 31 ottobre 2013;
vista la nota inviata dal Nucleo operativo specialistico forestale del Servizio foreste e fauna (di
seguito NOSF) in data 11 luglio 2014, prot. n. 377283, successivamente integrata in data 31 luglio
2014, ns. prot. n. 410732, con la quale si comunica che in data 7 aprile 2014 (Rapporto di prova
14LA02237) ed in data 15 aprile 2014 (Rapporto di prova 14LA02409) i forestali della stazione di
Andalo hanno compiuto aluni prelievi di acqua “presso il Rivo che fiancheggia la strada comunale”
a valle del punto ove la Ditta scarica i reflui provenienti dal proprio ciclo produttivo, che hanno
evidenziato “il superamento dei limiti inquinanti rispetto ad alcuni parametri come Alluminio (fino
a 600 volte il limite di legge), Ferro, Stagno, Fosforo, Rame, Piombo, ecc”;
considerato che, come riportato dal NOSF nella nota del 11 luglio 2014, “tale quadro analitico non
poteva che essere ricondotto all’impianto della ditta Ossicolor”;
vista la conseguente comunicazione di attivazione del procedimento di diffida di data 6 agosto
2014, ns. prot. n. 423137, con la quale veniva data facoltà alla Ditta di presentare memorie scritte o
documenti relativi all’oggetto del procedimento;
vista la nota inviata dalla Ditta in data 8 agosto 2014, ns. prot. n. 428568, con la quale la stessa, in
merito alla comunicazione di data 6 agosto 2014, comunica che non risultano nel periodo indicato
anomalie nel processo produttivo e che i prelievi, eseguiti “a valle del punto ove la ditta scarica i
reflui provenienti dal proprio ciclo produttivo”, non sono “necessariamente riconducibili alla ditta
Ossicolor S.r.l.”;
considerato tuttavia che i superamenti dei limiti siano da imputare all’attività della Ditta in quanto,
come riportato dal NOSF nella note del 11 luglio 2014 e del 31 luglio:
- i prelievi sono stati effettuati sul tratto di tubazione in uscita dello stabilimento, ove questo
si immette nel rivo;
- il superamento dei limiti, in particolare per il parametro “Alluminio”, non può che essere
ricondotto all’attività della Ditta stessa, “che genera alluminio dal proprio processo
produttivo” e che è “l’unica galvanica che scarica i reflui in loc. Pesort”;
- i fenomeni di inquinamento nel rivo in seguito ai prelievi effettuati “sembrerebbero rientrati
grazie alla fattiva collaborazione dei referenti dello stabilimento”;
ritenuto pertanto che i superamenti dei limiti in parola siano da imputare alla Ditta;
visto l’art. 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il quale stabilisce che
“in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di
autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui
all'articolo 29-quattuordecies, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze,
nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma
adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure
provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o
garantire provvisoriamente la conformità;
b) alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si
manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due
volte all'anno;
c) alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che
determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente;
d) alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in
assenza di autorizzazione;”
rilevato che non sono state evidenziate situazioni di pericolo o di danno per l’ambiente;
ritenuto qundi di dover diffidare la Ditta ad effettuare entro il 30 settembre 2014 un autonomo
controllo in corrispondenza del punto di prelievo identificato con la sigla S4, al fine di verificare il
rispetto dei limiti imposti in AIA, dandone comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e
valutazioni ambientali, all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune di
Spormaggiore, nonché a trasmettere i relativi certificati entro il 31 ottobre 2014;
visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, ed in
particolare il titolo III-bis della parte seconda inerente l’AIA;
visto il T.U.L.P., approvato con decreto del Presidente della Giunta Provinciale di data 26 gennaio
1987, n. 1-41/Legisl.;
visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante “Disposizioni regolamentari per la prima
applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti, ai sensi dell’art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1”;
vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state
approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture
di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie,
prendendo atto altresì delle declaratorie delle suddette strutture;
considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle AIA
spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;
determina
1. di diffidare la ditta Ossicolor S.r.l., con sede legale in Spormaggiore (TN), località Fontanele,
126, in relazione allo stabilimento per il trattamento superficiale delle leghe di alluminio
mediante lavorazione meccanica, lucidatura meccanica ed ossidazione anodica ivi situato, ad
effettuare entro il 30 settembre 2014 un autonomo controllo in corrispondenza del punto di
prelievo identificato con la sigla S4 al fine di verificare il rispetto dei limiti imposti in AIA,
dandone comunicazione preventiva al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali,
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune di Spormaggiore; entro il
30 ottobre 2014 la Ditta deve comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali,
all’Agenzia provinciale per la protezione dell’ambiente ed al Comune di Spormaggiore il
certificato di analisi, firmato da un tecnico abilitato, relativo ai campionamenti effettuati. Detto
autonomo controllo dovrà riguardare la determinazione delle concentrazioni di tutti gli
inquinanti previsti nella tabella 2A riportata nell’allegato 1 all’AIA del 31 ottobre 2013 e dovrà
essere effettuato secondo le modalità riportate nel paragrafo “Metodi analitici per il controllo
delle emissioni” del medesimo allegato;
2. di ricordare che la non ottemperanza alla presente diffida comporterà l’adozione di
provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente, fatti salvi gli eventuali
provvedimenti di competenza dell’Autorità Giudiziaria;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta Ossicolor S.r.l. e, per conoscenza, al
comune territorialmente competente ed all’Azienda Provinciale per i servizi sanitari;
4. di avvertire che, a norma del combinato disposto dall’art. 1, comma 1, e dall’art. 2, comma 1,
del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla
Giunta provinciale nel termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione
in via amministrativa dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -
MTA/om
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