Direzione Amministrativa Servizio Appalti Dr. Alessandro Bertinelli – Direttore Protocollo Azienda capofila N° 1960 - 5/18/CV (11) del 23/01/2012 CAPITOLATO D’ONERI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, MATERASSERIA E VESTIARIO UNIONE D’ACQUISTO TRA AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA (CAPOFILA) E AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Allegati: ►allegato 1) Modulo 01 documento unico di valutazione dei rischi interferenti ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 Azienda Ospedaliera ASMN e Azienda USL di Reggio Emilia ►allegato 2) Modulo 04 dichiarazione di idoneità tecnico-professionale e dichiarazione sostitutiva di Iscrizione alla C.C.I.A.A. ex art. 26 D.Lgs. 81/2008 ►allegato 3) Modulo dichiarazione di impegno della Ditta a rinnovare la garanzia fidejussoria ►allegato 4) Modulo di “istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica” ►allegato 5) Fac simile scheda d’offerta ►allegato 6) Tabelle offerta ►allegato 7) Schema di contratto ►allegato SC Sedi delle Aziende Sanitarie ►allegato L1 Caratteristiche biancheria piana e scorte ►allegato L2 Caratteristiche divise e vestiario ►allegato L3 Elenco qualifiche per AUSL ►allegato L4 Materassi e guanciali e scorte ►allegato L5/a Dotazione divise AUSL di Reggio Emilia ►allegato L5/o Dotazione divise ASMN di Reggio Emilia ►allegato L6 Tende ►allegato L7 Sistema informatizzato per la gestione del servizio di lavanolo ►allegato L8 Controllo di qualità del servizio lavanolo ►allegato L9/a Punti e frequenze di raccolta/consegna biancheria AUSL di RE ►allegato L9/o Punti e frequenze di raccolta/consegna biancheria ASMN di RE ►allegato L10 Campionatura ►allegato L11 Loghi aziendali ►allegato L12/a Locali assegnati alla ditta per il servizio lavanolo AUSL di RE ►allegato L12/o Locali assegnati alla ditta per il servizio lavanolo ASMN di RE ►allegato L13 Fac simile schede tecniche Glossario: ►AUSL= Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia ►ASMN = Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di RE ►SLA = Servizio Logistico Alberghiero AUSL /Servizio Logistico Alberghiero ASMN ►U.O/UU.OO= unità operativa/e ►CS= Capo sala ►CT= Capo tecnico ►Ditta = azienda appaltatrice ►SANITIZZARE = metodica per ridurre la carica microbica sino ad un livello di sicurezza grazie all’impiego di detergenti seguito dall’uso del disinfettante. ►R.T.C. = Raggruppamento temporaneo di concorrenti ►RABC = Sistema di analisi del rischio e di controllo della biocontaminazione ________________________________________ Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa 1 Normativa di riferimento Il presente appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 20 del D.Lgs. 163/06 riferito all’allegato II B del Decreto stesso. L’amministrazione è pertanto vincolata alla sola applicazione degli artt. 68-65-225 del D.Lgs. 163/06. L’affidamento dell’appalto è disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti di gara, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza e dalle disposizioni del D.Lgs. 163/06, ove espressamente richiamate. Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO E PREZZO BASE Il presente capitolato d’oneri disciplina il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario presso l’Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova (capofila) e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia. Il servizio è costituito da un lotto unico. L’appalto ha per oggetto i servizi e/o le forniture sotto elencate e dovrà essere espletato secondo le modalità descritte nel presente capitolato d’oneri a favore dell’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia e dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, di seguito denominate, rispettivamente ASMN e AUSL e, complessivamente, Aziende Sanitarie. a. Noleggio della biancheria piana di corredo dei letti (lenzuola, federe, copriletti, ecc…), della biancheria non sterile per i Comparti Operatori e della biancheria per usi vari secondo quanto indicato negli appositi allegati al presente capitolato d’oneri e con le caratteristiche tecniche ivi indicate; detta elencazione potrà essere integrata o variata su richiesta delle Aziende Sanitarie. b. Noleggio delle divise ed abiti da lavoro per gli articoli ed il personale indicati negli appositi elenchi allegati al presente capitolato d’oneri con le fogge e le caratteristiche tecniche ivi indicate, detta elencazione potrà essere integrata o variata su richiesta delle Aziende Sanitarie. c. Ricondizionamento sanitizzante (decontaminazione, lavaggio, disinfezione), decontaminazione, asciugatura, stiratura, manutenzione, piegatura della biancheria e del vestiario di cui ai punti precedenti. d. Noleggio di materassi e guanciali completi delle relative fodere per tutti gli usi e le necessità delle Aziende Sanitarie, compresa la funzione di prevenzione delle lesioni da decubito in pazienti a basso rischio. e. Ricondizionamento sanitizzante di tutti i materassi e guanciali di cui al punto precedente. f. Accurata decontaminazione, detersione e disinfezione di qualsiasi articolo, materasseria compresa, infetto o presunto tale, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie. g. Fornitura, inclusi installazione, montaggio, smontaggio e manutenzione di tende in tessuto (sia a finestra sia divisorie), veneziane e zanzariere; lavaggio, asciugatura e stiro, inclusi smontaggio e montaggio delle suddette tende in tessuto. h. Smontaggio, montaggio, lavaggio e stiratura delle tende in tessuto esistenti. i. Lavaggio ad acqua e/o a secco, asciugatura e stiro di biancheria ed abiti utilizzati dai degenti psichiatrici o diversamente assistiti dell’AUSL e di indumenti di proprietà dei degenti. Lavaggio ad acqua e/o a secco, asciugatura e stiro di altro materiale tessile a corredo di attrezzature sanitarie e non di proprietà delle Aziende Sanitarie. j. Restano compresi nell’appalto i piccoli lavori di sartoria, sia di capi di biancheria sia di capi di vestiario dei degenti di cui sopra ed altri che mano a mano si renderanno necessari. k. Fornitura di biancheria di scarto (stracci e teli) di cotone 100% secondo necessità. l. Fornitura dei sacchi per la raccolta della biancheria sporca, vestiario e materasseria. m. Espletamento dei servizi di trasporto, di prelievo dei capi da sottoporre a ricondizionamento, di riconsegna degli stessi dopo l’avvenuto ricondizionamento, la consegna degli articoli di cui è prevista la fornitura, il tutto secondo le modalità più oltre precisate. n. Allestimento, organizzazione e gestione dei guardaroba e dei magazzini presso le Strutture delle Aziende Sanitarie. o. La ditta aggiudicataria dovrà essere disponibile, su richiesta delle Aziende Sanitarie, a prendere accordi con la ditta individuata da Intercent-ER per la fornitura delle calzature, per effettuare il servizio di attagliamento e distribuzione delle calzature stesse. La gestione delle consegne e dei ritiri dei capi di vestiario, biancheria e materasseria dovrà essere svolta utilizzando il Software di cui all’allegato L7 e secondo le modalità descritte nel presente capitolato d’oneri per entrambe le Aziende Sanitarie. La ditta potrà, in sede di offerta, proporre un sistema di tracciabilità di biancheria, vestiario e materasseria che sarà oggetto di verifica da parte delle Aziende Sanitarie con la ditta aggiudicataria. Importo complessivo quinquennale a base d’asta € 26.900.000,00 (IVA esclusa). 2 Pena l’esclusione dalla gara non sono ammesse offerte per importo pari o superiore a € 26.900.000,00 (IVA esclusa). L’importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza è pari a zero. La procedura d’acquisto unificata porterà alla stipula di un contratto per ciascuna Azienda aderente all’unione d’acquisto. Ai sensi dell’art. 11 comma 6 del D.Lgs. 163/06 ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta. ART. 2 - DATI SULL’ATTIVITA’ DELLE AZIENDE SANITARIE Al fine di agevolare le ditte partecipanti sulla conoscenza sia quantitativa che qualitativa dei servizi da erogare, si forniscono, a titolo indicativo, i seguenti dati riguardanti l’organizzazione e l’attività sanitaria delle Aziende Sanitarie. AUSL di Reggio Emilia L'AUSL di Reggio Emilia ha come territorio di competenza la provincia di Reggio Emilia, comprendente 45 Comuni con una popolazione, al 31.12.2010, di circa 530.000 abitanti distribuiti in 2.292 Kmq di superficie pianeggiante, collinare e montuosa. E' articolata in cinque sedi ospedaliere (Guastalla, Correggio, Montecchio Emilia, Scandiano e Castelnovo ne' Monti) e sei Distretti territoriali (Guastalla, Correggio, Reggio Emilia, Montecchio Emilia, Scandiano e Castelnovo ne' Monti) all’interno dei quali sono presenti diverse strutture residenziali e non residenziali del Servizio di Salute Mentale. Gestisce inoltre direttamente la Residenza Sanitaria Riabilitativa di Albinea. Questi i principali dati di attività per l’anno 2010: Montecchio Guastalla (compreso Hospice) Correggio Giornate di degenza ordinarie 35.091 53.147 33.073 Accessi DH 3.862 7.977 Giornate di degenza totali 38.953 Posti letto ordinari Posti letto DH SEZIONE ATTIVITA' RSR Albinea e Diagnosi e Cura Scandiano Castelnovo Monti 23.140 29.214 192.296 3.671 5.522 5.338 26.370 57.670 36.744 28.662 34.552 196.581 123 211 103 108 94 689 15 20 5 20 17 77 4.719 4.754 1.540 4.026 3.859 18.898 Numero posti letto emodialisi 9 9 3 9 9 39 Posti letto strutture psichiatriche 8 36 4 21 11 interventi chirurgici ordinari 2.430 2.896 0 1.658 1.592 8.576 interventi chirurgici ambulatoriali 1.818 1.503 2.854 3.908 1.506 5.333 Numero sedute emodialisi effettuate Personale dipendente e assimilato Altri letti (guardia medica territoriale e guardia ospedaliera/autisti PS, ecc.) Studenti e stagisti vari 3 18.631 50 5.178 60 200 Reggio Emilia 124 Totale AUSL 204 Le strutture dell’AUSL sono dislocate sull’intera provincia di Reggio Emilia, così come elencato nell’allegato SC. Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova di Reggio Emilia L’Azienda Ospedaliera ASMN è costituita da un corpo centrale e da 13 padiglioni esterni dislocati nell’area circostante la struttura principale ed alcuni altri decentrati, il cui elenco dettagliato è riportato all’allegato SC. Questi i principali dati di attività dell’anno 2010: giornate di degenza ordinaria giornate di day hospital 246.267 93.776 posti letto ordinari 803 posti letto day-hospital 118 sedute di emodialisi 14.829 posti letto emodialisi 35 altri letti (medici di guardia, brande mamme, culle nido, scuola infermieri, etc…) – numero indicativo 90 interventi chirurgici svolti in regime di ricovero (*) 20.544 interventi chirurgici svolti in regime ambulatoriale 5.578 N° Personale dipendente e assimilato (circa) 3.050 N° Studenti (circa) 580 (*) interventi svolti in regime di Degenza Ordinaria, Day Hospital e Day Surgery. Art. 3 – INIZIO - DURATA DEL CONTRATTO – PROROGA La durata contrattuale del servizio sarà di 5 (cinque) anni dalla data indicata nel contratto, con facoltà per le Aziende Sanitarie di rinnovare, anche disgiuntamente, il contratto di anno in anno per ulteriori 2 (due) anni. I primi 12 mesi si intendono effettuati a titolo di periodo di prova, come specificato all’art. 9 del presente capitolato d’oneri. L’aggiudicatario dovrà presentare il piano di avvio del servizio che terrà conto del subentro nelle attuali attività e che dovrà essere concordato con l’attuale fornitore e approvato dalle Aziende Sanitarie. Si precisa che la ditta aggiudicataria avrà l’obbligo di prorogare la fornitura alle condizioni pattuite fino a quando le Aziende Sanitarie avranno provveduto alla stipula di un nuovo contratto e ciò comunque non oltre un periodo di mesi 6 (sei), dalla scadenza del contratto stesso. Il contratto potrà altresì motivatamente essere prorogato al fine di assicurare la continuità della fornitura nelle more dello svolgimento di nuova procedura di scelta del contraente (L.R. 28/2007). In ogni caso, al termine del contratto, la ditta aggiudicataria è tenuta a concordare con la ditta subentrante il piano di dismissione graduale dei servizi che verrà approvato dalle Aziende Sanitarie. Art. 4 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI GARA Le Ditte interessate dovranno presentare la documentazione che segue in plico chiuso, come più avanti specificato, entro le ore 12,00 del giorno 20/03/2012 -(termine perentorio). Oltre detto termine non è valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Inoltre l’offerta presentata non può essere ritirata. A) BUSTA N. 1 con dicitura esterna: “Documentazione amministrativa procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario” - Pos. 5/18/CV (11)” contenente quanto di seguito specificato: 1) Istanza di partecipazione alla gara predisposta anche mediante utilizzo del modulo allegato (allegato 4). 2) Dichiarazione unica sostitutiva predisposta anche mediante la compilazione del modulo allegato (allegato 4) resa dal Legale Rappresentante dell’impresa con le forme di cui al D.P.R. 445/00, che attesti quanto dettagliatamente indicato nel modulo allegato, parte integrante della documentazione di gara. Il modulo allegato “Istanza di partecipazione alla gara e dichiarazione unica” contiene sia l’istanza di partecipazione (punto 1) sia tutte le dichiarazioni sostitutive (punto 2). 4 3) Copia del presente capitolato d’oneri esclusi gli allegati, senza aggiunte o integrazioni, debitamente sottoscritto in modo leggibile e per accettazione nella prima e ultima pagina, dal Legale rappresentante della Ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa. 4) Dichiarazione di impegno della ditta offerente a rinnovare la garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, di cui al successivo punto 5), per un ulteriore periodo di 6 mesi, come da schema di riferimento allegato (allegato 3). 5) Quietanza comprovante il versamento presso Banco Popolare Soc. Coop – Via Roma 4/6 – Reggio Emilia -Tesoriere dell’Arcispedale S.Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia cod. IBAN IT 66 Z 05188 12800 000000046401, ai sensi dell’art. 75 D.Lgs 163/2006, del deposito cauzionale provvisorio così determinato: EURO 538.000,00 Si precisa che l’offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria di importo pari al 2% dell’importo a base di gara, fatto salvo il beneficio di cui all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. e i., recante le clausole di cui al comma 4 del medesimo articolo. Si precisa altresì che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell’offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75 c.1 e 4, e 46 c.1-bis del Codice. Conseguentemente l’offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, così come prevista dal Codice sarà esclusa. La cauzione provvisoria può essere costituita anche da fideiussione che, a scelta della Ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta, fatto salvo che l’offerta dovrà essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per un ulteriore periodo di max 6 mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera. La garanzia copre la mancata sottoscrizione dei contratti stipulati da ciascuna Azienda, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione dell’ultimo contratto stipulato. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione della cauzione, deve produrre copia del certificato in corso di validità del sistema qualità posseduto rilasciato da organismo accreditato. In caso di RTC il diritto alla riduzione viene riconosciuto solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. In caso di R.T.C. verticale la riduzione si applica solo per la quota riferita a quella tra le imprese dotata di certificazione. Nella comunicazione di aggiudicazione ai non aggiudicatari si provvederà, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall’aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia. 6) Dichiarazione di impegno, a pena di esclusione, di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria in favore di ciascuna Azienda Sanitaria per l'esecuzione del contratto pari al 10% dell’importo contrattuale rispettivamente aggiudicato, qualora l'offerente risultasse affidatario. 7) Contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici. La partecipazione alla presente gara, contrassegnata dal codice CIG 3821030DB1 comporta l’obbligo del versamento di un contributo all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ai sensi della deliberazione dell’Autorità di Vigilanza del 03.11.10 per l’importo di Euro 500,00. Per eseguire il versamento le Ditte dovranno attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell’Autorità disponibili al seguente indirizzo: www.avcp.it/riscossioni.html . 5 N.B. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento del contributo dovuto è causa di ESCLUSIONE dalla procedura di gara. 8) Modulo MO 01 da compilarsi al punto 4 di entrambe le Aziende e munito su ogni foglio della sottoscrizione per presa visione e accettazione, apposta dal titolare o legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa ( allegato 1). 9) Modulo MO 04 - Dichiarazione di idoneità tecnico-professionale e dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA resa dal titolare o legale rappresentante della ditta o da persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa che attesti quanto dettagliatamente indicato nel modulo allegato al presente capitolato d’oneri (allegato 2); 10) Nel solo caso di operatori economici aventi sede, domicilio o residenza in Paesi a regime fiscale privilegiato, copia conforme all’originale dell’istanza di cui all’art. 4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14/12/2010, secondo quanto stabilito per gli operatori in attesa di autorizzazione dall’art. 1 comma 3 del medesimo provvedimento. 11) Attestato di avvenuto sopralluogo di cui all’art. 10; B) BUSTA N. 2 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con dicitura esterna. ”Offerta economica procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario” - Pos. 5/18/CV (11)” e ragione sociale della Ditta concorrente. In tale busta dovrà essere inserita l’offerta economica, opportunamente bollata, da esprimersi in euro e in lingua italiana. La Ditta dovrà formulare la propria offerta come indicato nel fac simile scheda d’offerta e relative tabelle allegati al presente capitolato d’oneri (allegati 5 e 6), in conformità a quanto previsto al successivo art. 12. La scheda d’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta con firma leggibile. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzi ordinari di concorrenti, l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento o il consorzio nel rispetto di quanto previsto al comma 8 dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006 e dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. L’Azienda Ospedaliera Capofila procederà, ai sensi del combinato disposto dell’art. 38 comma 1 lett. m quater) e comma 2 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. alla eventuale verifica delle situazioni di controllo. La verifica e l’eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. L’Azienda Ospedaliera successivamente alla formazione della graduatoria provvisoria di merito, procederà inoltre alla rilevazione dell’offerta anormalmente bassa applicando i criteri di cui all’art. 86 del D.Lgs 163/06. Darà corso alla verifica dell’offerta anormalmente bassa applicando i criteri e il procedimento stabilito dagli art. 87 e 88 del D.Lgs 163/06. Ai sensi dell’art. 87 comma 4 del D. Lgs 163/06, la ditta offerente deve riportare nell’offerta economica il prospetto dimostrativo dei costi relativi alla sicurezza specificamente indicato e definito secondo congruità in base all'entità e alle caratteristiche del servizio. C) BUSTA N. 3 sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, con dicitura esterna. ”Offerta tecnica procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario” - Pos. 5/18/CV (11)” e ragione sociale della Ditta concorrente. In tale busta dovrà essere inserita la documentazione tecnica necessaria anche ai fini della valutazione qualitativa, inserita secondo l’ordine elencato all’art. 13 del presente capitolato d’oneri. Le tre buste di cui sopra devono essere inserite in apposito plico chiuso con nastro adesivo e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà pervenire entro il termine fissato nel presente articolo, pena l’esclusione dalla gara, in uno dei seguenti modi: Servizio postale di Stato Agenzia autorizzata Recapito diretto con consegna presso l’Ufficio protocollo del Servizio Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia Viale Umberto I n. 50 – Reggio Emilia (orario di apertura 9.00 – 13,00 giorni lavorativi, escluso il sabato). 6 Il piego così formato, dovrà riportare all’esterno la denominazione della Ditta concorrente e la seguente dicitura: “Offerta procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario” - Pos. 5/18/CV (11)” - e dovrà pervenire a cura e rischio del mittente al seguente indirizzo: AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA – SERVIZIO APPALTI – Viale Umberto I n. 50 – 42123 REGGIO EMILIA. Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra o che non risultino inviati con le modalità indicate. L’invio del plico è ad esclusivo rischio del mittente. Non si darà corso al plico che non risulti pervenuto entro le ore 12,00 del giorno innanzi indicato come termine ultimo perentorio per la consegna dello stesso. La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme previste dal presente capitolato d’oneri. Art. 5 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELLA GARA Il giorno 22/03/2012 alle ore 9,30 si procederà, in seduta pubblica, presso la Sala Convegni dell’Area Amministrativa (stanza n°2.43 - 2° piano) dell’Arcispedale Santa Maria Nuova – Azienda Ospedaliera – Servizio Appalti – Viale Umberto I n. 50 – Reggio Emilia, alla verifica e all’apertura dei plichi di offerta e, di seguito all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa verificando la regolarità e la completezza dei documenti contenuti, al fine di procedere alle fasi successive della gara. Si procederà altresì con riferimento a ciascuna ditta ammessa alla successiva fase di gara, ad accertare la presenza della busta contenente l’offerta tecnica e si verificherà la tipologia documentale in essa contenuta rinviando ogni valutazione di merito alla commissione che sarà a ciò preposta. Si verificherà inoltre la presenza della busta contenente l’offerta economica nonché, relativamente a quest’ultima, la sussistenza dei requisiti formali di presentazione. Le ditte possono presenziare sia alla seduta di apertura dei plichi/offerta, finalizzata alla verifica della documentazione amministrativa presentata, sia alla successiva seduta, in data da stabilirsi, di apertura delle buste contenenti le offerte economiche. La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato d’oneri. Art. 6 – RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI La partecipazione alla gara da parte dei raggruppamenti temporanei di concorrenti (R.T.C.) o consorzi ordinari, sarà regolata dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06. Nell’offerta dovranno essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese. La prestazione principale consiste nell’attività di lavanolo descritta nel presente capitolato. Ai sensi della Legge n°287/90 è fatto divieto alle imprese offerenti di ripartire, anche mediante raggruppamento temporaneo, il mercato, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. In caso di presunta infrazione si procederà ai sensi di legge. Si precisa che: 1) le Ditte raggruppate/consorziate che presentano una congiunta dichiarazione di offerta non possono presentare offerta anche singolarmente; 2) è altresì fatto divieto alle Ditte di costituirsi parti in più di un raggruppamento/consorzio; 3) i consorzi ex art. 34 c.1 lett.b e c devono indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; questi ultimi non possono partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato . Ai fini della presentazione della documentazione richiesta, si precisa quanto segue: a. i documenti per i quali è prevista la sottoscrizione da parte dell’offerente, ricompresi tra quelli indicati all’art. 4 (busta n. 1, 2, 3) dovranno essere sottoscritti congiuntamente da soggetti abilitati ad impegnare legalmente ciascuna Ditta raggruppata/consorziata. In caso di avvenuto conferimento di mandato speciale con rappresentanza alla capogruppo, da parte della/e impresa/e del raggruppamento nelle forme previste dall’art. 37 del D. Lgs 163/2006, 7 è consentita la sottoscrizione dei sopraelencati documenti anche da parte della sola mandataria capogruppo, che avrà valenza impegnativa altresì per la/le ditta/e mandante/i. In tal caso l’originale o copia del mandato speciale (o dell’atto costitutivo del consorzio ordinario) di che trattasi dovrà venire allegato già in sede di offerta alla restante documentazione amministrativa sopra richiesta, e pertanto inserito all’interno della busta N. 1 di cui all’art. 4; b. il contributo di cui all’art. 4 punto 7, dovrà essere versato dalla Ditta designata quale capogruppo. c. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti costituendo, la cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti il raggruppamento /consorzio stesso. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, ciascun componente del raggruppamento/consorzio è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Art. 7 – ESCLUSIONE DALLA GARA Determinano l’esclusione dalla gara: la mancanza del plico di cui al precedente art. 4 “busta documentazione amministrativa”; la mancanza del plico di cui al precedente art. 4 “busta offerta economica”; la mancanza del plico di cui al precedente art. 4 “busta offerta tecnica”; la mancanza anche di uno solo dei documenti di cui al precedente art. 4 “busta documentazione amministrativa”, punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9; il fatto che l’offerta economica non sia contenuta nell’apposita busta secondo le modalità di cui al precedente art. 4 (“busta offerta economica”); offerte condizionate, indeterminate o incomplete; mancanza della campionatura di cui all’art. 15; ogni altra esplicita disposizione contenuta nel presente capitolato d’oneri, se richiesta a pena di esclusione; la mancanza di mandato speciale con rappresentanza conferito alla capogruppo, da inserirsi all’interno della busta di cui al precedente art. 4 busta N. 1, e ciò nel caso di sottoscrizione della documentazione da parte della sola mandataria di un R.T.C./consorzio ordinario (rif.to all’art. 6); Art. 8 – CONDIZIONI DI FORNITURA E PREZZI Fatto salvo quanto disposto dall’art. 115 D.Lgs. 163/06 in tema di revisione periodica dei prezzi, il prezzo di aggiudicazione si intende fisso ed invariabile per tutta la durata della fornitura, franco e libero di ogni e qualsiasi spesa di trasporto, imballaggio, magazzino. La revisione prezzi potrà essere richiesta dalla parte interessata solo dopo il primo anno del servizio. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 115 D. Lgs. 163/06, il parametro di riferimento per l’applicazione dell’indice ISTAT sarà la variazione media generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati in Italia, al netto dei tabacchi ( indice F.O.I. ). I prezzi fissati all’atto di aggiudicazione saranno comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa IVA, che la ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall’art. 18 della Legge 26.10.1972 n. 633 e successive modificazioni, e dovranno essere riportati esclusivamente sulla “scheda d’offerta” allegata, o su modello fac-simile. I prezzi si intendono comprensivi di ogni spesa necessaria all’espletamento del servizio. I quantitativi indicati nel presente capitolato d’oneri di cui all’allegato 6, corrispondenti al presunto fabbisogno di un anno, sono indicativi e non impegnativi, essendo subordinati a circostanze non esattamente predeterminabili, per cui il fornitore dovrà somministrare i quantitativi previsti con esclusivo riferimento a quelli che le Aziende Sanitarie chiederanno, anche per quantitativi eccedenti in più o in meno il quinto d’obbligo stabilito dall’art. 11 della Legge 18 nov. 1923 n. 2440, senza sollevare eccezioni al riguardo o pretendere compensi o indennità di sorta. I servizi forniti dovranno corrispondere ai quantitativi e alle condizioni richieste; eventuali eccedenze non autorizzate non saranno riconosciute e pertanto non pagate. L’acquirente si riserva il diritto di cessare in qualsiasi momento gli acquisti a suo giudizio insindacabile. 8 La Ditta deve garantire che anche durante le fasi di trasporto vengano rigorosamente osservate le modalità di conservazione dei prodotti; gli eventuali danni sono a carico del mittente. Le Aziende Sanitarie si riservano le seguenti facoltà: capitolato d’oneri qualora ritenga le offerte eccessivamente onerose o non rispondenti alle situazioni reali di mercato; di cui trattasi. ART. 9 - PERIODO DI PROVA Le Aziende Sanitarie appartenenti all’Unione d’Acquisto si riservano un periodo di prova di 12 mesi per accertare la rispondenza dei servizi prestati dalla Ditta aggiudicataria a quanto prescritto dal presente capitolato d’oneri. La durata contrattuale del servizio, pari a 5 (cinque) anni, con facoltà di rinnovo di anno in anno per ulteriori 2 (due) anni, decorrerà dalla data indicata nel contratto. Decorsi i primi 12 mesi il contratto si intende automaticamente confermato per il periodo successivo. In caso di esito negativo della prova, le Aziende Sanitarie possono, anche singolarmente, risolvere il contratto nelle forme indicate dal successivo art. 47. E’ comunque fatta salva l’applicazione del successivo art. 47 in ogni momento, anche precedente, in cui se ne riscontrino le condizioni. Le Aziende Sanitarie si riservano poi di affidare il servizio a chi segue nella graduatoria finale che scaturirà dalle operazioni di gara. In tale eventualità alla Ditta spetterà il solo corrispettivo del lavoro già eseguito sulla base dei prezzi definiti in sede di aggiudicazione, ed accertato dagli uffici preposti, escluso ogni altro rimborso o indennizzo a qualsiasi titolo; inoltre si procederà all’addebito della somma corrispondente al 25% del valore del deposito cauzionale fatti salvi i maggiori danni. ART. 10 - SOPRALLUOGO Le Ditte che intendono partecipare alla gara per l’aggiudicazione del servizio in oggetto dovranno, pena l’esclusione dalla gara, effettuare il necessario sopralluogo dei locali e delle aree in cui dovrà essere eseguito il servizio, in quanto non aperti al pubblico, in tutte le sedi individuate dalle Aziende Sanitarie alla presenza dei tecnici incaricati dalle Aziende Sanitarie, che rilasceranno il relativo attestato da produrre a corredo della documentazione amministrativa. In occasione del sopralluogo le ditte dovranno prendere visione, pena l’esclusione dalla gara, del software di cui all’allegato L7, nonché il software delle Aziende Sanitarie relativo al personale (interno ed esterno) in servizio, di cui all’art. 22. La data del sopralluogo dovrà essere preventivamente concordata da parte delle Ditte che ne faranno richiesta con i seguenti referenti: 1) per l’ASMN Sig.ra Emilia Zinani – Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova – Viale Risorgimento, 80 – 42123 REGGIO EMILIA; Telefono 0522-296348 Fax 0522-295350; 2) per l’AUSL - Azienda Unità Sanitaria Locale: a. Castelnovo ne’ Monti: Sig.ra Tiziana Riatti, via Roma n. 5, cap. 42035 Castelnovo ne’ Monti – Telefono 0522-617307 Fax 0522-339617; b. Correggio e Guastalla: Sig.ra Ida Morellini, via Mandriolo Superiore n. 11, cap. 42015 Correggio – Telefono 0522-630381 Fax 0522-630453; c. Scandiano: Sig.ra Maria Grazia Caliceti, via Giovanni XXIII 16, cap. 42019 Scandiano – Telefono 0522-348812 Fax 0522-348816 d. Montecchio e Reggio Emilia: Sig.ra Comasia Martini, viale Risorgimento n. 80, cap. 42123 Reggio Emilia – Telefono 0522-295192 Fax 0522-295350 Chi effettua il sopralluogo non potrà rappresentare più di una impresa o di un R.T.C./consorzio (costituito o costituendo). Il rappresentante della Ditta dovrà essere munito di apposita delega. Il termine ultimo perentorio per effettuare il sopralluogo è fissato nel giorno 20/02/2012. 9 Art. 11 – AGGIUDICAZIONE Il servizio verrà aggiudicato a lotto unico e in presenza anche di una sola offerta, a favore della Ditta che avrà prodotto l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs.163/06, in base al punteggio più alto conseguito, prendendo in considerazione i parametri di valutazione e le formule di seguito indicati. L’attribuzione dei punteggi alle singole offerte avverrà applicando la formula di cui all’allegato P del D.P.R. 207/2010. I singoli punteggi attribuiti a ciascun elemento di valutazione qualitativo e quantitativo saranno arrotondati alla seconda cifra decimale. C(a)=Sn (Wi * V(a)i dove: C(a) =indice di valutazione dell’offerta (a); n =numero totale dei requisiti; Wi =peso o punteggio attribuito al requisito (i); V(a)i =coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; Sn =sommatoria. A) Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa (punteggio massimo pari a 35), i coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari sulla base di una valutazione graduata sulla sottoriportata scala di giudizi, ed infine normalizzando i coefficienti medi rapportando ad uno il coefficiente medio di valore più alto e riparametrando gli altri coefficienti medi in proporzione. Tale coefficiente definitivo, moltiplicato per il fattore ponderale attribuito a quel dato elemento di valutazione (vedi tabella successiva punti 1, 2, 3 e 4), costituisce il punteggio definitivo per quell’elemento. Scala dei giudizi: mancante scarso mediocre insufficiente sufficiente discreto buono ottimo eccellente 0 0,1-0,3 0,4 0,5 0,65 0,7 0,8 0,9 1 CRITERI DI VALUTAZIONE AI FINI DEL PUNTEGGIO TECNICO 1) Sistema di autocontrollo e sistema di controllo di risultato e delle metodologie di lavoro (controllo di processo) ASPETTO DA VALUTARE 1.a) sistema di autocontrollo 1.b) sistema di controllo di risultato e di processo TOTALE MAX PUNTI 3.5 4.5 8 MIN PUNTI MAX PUNTI MIN PUNTI 5.2 2) Qualità e gestione della materasseria (materassi e guanciali) ASPETTO DA VALUTARE 2.a) Qualità della materasseria in base alle caratteristiche desunte dalle schede tecniche e dalla campionatura presentata (in particolare in ordine a confortevolezza e maneggevolezza) 2.b) sistema di gestione della materasseria TOTALE 10 5.5 6.5 12 7.8 3) Articoli di vestiario ASPETTO DA VALUTARE 3.a) Qualità dei tessuti, trasparenza e vestibilità dei capi di vestiario 3.b) Sistema di esposizione del badge (portabadge) sui capispalla TOTALE MAX PUNTI 12.5 0.5 13 MIN PUNTI MAX PUNTI 2 2 MIN PUNTI 0 0 8.45 4) Soluzioni migliorative ASPETTO DA VALUTARE 4) soluzioni tecniche/funzionali non onerose migliorative dei prodotti e/o del servizio TOTALE Le predette valutazioni sono di esclusiva discrezionalità della Commissione giudicatrice e, dei relativi giudizi (punteggi conseguiti e/o valutazione di non ammissione) attribuiti ad ogni offerta, verrà data informazione alle ditte partecipanti in seduta pubblica, prima dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Una Commissione giudicatrice, costituita ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06, provvederà all’attribuzione dei punteggi secondo i criteri sopra definiti, sulla base dell’analisi dell’elaborato (riguardante gli elementi oggetto di valutazione) di cui al successivo art. 13, delle schede tecniche e delle campionature trasmesse. Verranno ritenute idonee e pertanto saranno ammesse alla valutazione economica solo quelle offerte che avranno conseguito: criterio di valutazione 1): punteggio qualitativo minimo di 5,2 punti su 8 a disposizione criterio di valutazione 2): punteggio qualitativo minimo di 7,8 punti su 12 a disposizione criterio di valutazione 3): punteggio qualitativo minimo di 8,45 punti su 13 a disposizione Il mancato raggiungimento anche di uno solo dei punteggi minimi di cui sopra, a seguito di motivato parere della commissione tecnica di gara, comporterà, pertanto, l’esclusione dal procedimento. B) Per quanto riguarda l’elemento quantitativo prezzo (punteggio massimo pari a 65), sarà determinato sulla base della seguente formula: V(a)i (per Ai < = Asoglia) = X*Ai/Asoglia V(a)i (per Ai > Asoglia) = X + (1,00 – X)*[(Ai – Asoglia) / (Amax – Asoglia)] dove: V(a)i = coefficiente attribuito al concorrente iesimo Ai = valore dell’offerta (ribasso) del concorrente iesimo Asoglia = media aritmetica dei valori delle offerte (ribasso sul prezzo) dei concorrenti Amax = valore dell’offerta più conveniente X = coefficiente di abbattimento pari a 0,90 Si precisa che il valore assoluto espresso dal concorrente in offerta sarà trasformato in ribasso % rispetto alla base d’asta, con arrotondamento del calcolo al secondo decimale. NON SARANNO AMMESSE ALLA PROCEDURA E PERTANTO SARANNO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE PARI O SUPERIORI RISPETTO ALLA BASE D’ASTA L’offerta dovrà essere formulata con le indicazioni contenute nell’allegata scheda d’offerta e relative tabelle . L’aggiudicazione, a lotto unico, avverrà a favore della Ditta concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo (punteggio prezzo + punteggio qualità) più elevato. Relativamente all’aggiudicazione della fornitura si precisa quanto segue: l’amministrazione vi procederà anche in presenza di una sola offerta, purchè valida e congrua; 11 l’appalto verrà aggiudicato secondo i criteri previsti nel capitolato d’oneri; le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di non aggiudicare in tutto o in parte la fornitura oggetto del presente capitolato d’oneri qualora ritengano le offerte eccessivamente onerose o non rispondenti alle situazioni reali di mercato. l’aggiudicazione deve intendersi immediatamente vincolante per la Ditta aggiudicataria, mentre per le Aziende Sanitarie è subordinata alla stipula del contratto; ● l’aggiudicazione provvisoria, quella definitiva e la stipulazione contrattuale, sono subordinate al perfezionamento degli adempimenti posti dall’art.11 e dall’art. 48, c. 2, del D.Lgs.163/06; ● l’aggiudicazione è subordinata all’assenza di cause ostative ai sensi della vigente normativa antimafia. Nel caso in cui due o più Ditte conseguano una situazione di parità, si procederà alla richiesta di miglioramento dell’offerta tra i concorrenti presenti all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche. Si procederà ad estrazione a sorte se nessuno dei concorrenti è presente o se nessuno propone una offerta migliorativa. Possono migliorare l’offerta il legale rappresentante o chi è munito di idonea procura non valendo a tal fine la semplice delega a presenziare. Fatte salve le conseguenze di ordine penale, in caso di carente, irregolare o intempestiva presentazione dei documenti prescritti, ovvero di non veridicità delle dichiarazioni rilasciate, di mancati adempimenti connessi e conseguenti all’aggiudicazione, la medesima verrà annullata e la fornitura sarà affidata al concorrente che segue nella graduatoria, fatti salvi i diritti al risarcimento di tutti i danni e delle spese derivanti dall’inadempimento. Art. 12 – OFFERTA ECONOMICA Le Ditte concorrenti dovranno presentare l’offerta economica secondo il fac simile scheda di offerta allegato e relative tabelle (allegati 5 e 6). L’offerta economica dovrà riportare: 1) Importo complessivo quinquennale della fornitura (IVA esclusa). Totale tabella riassuntiva: somma tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 (costo unitario X totale quantitativi annui di entrambe le Aziende X 5 anni), tale importo non dovrà essere uguale o superiore all’importo complessivo quinquennale a base d’asta di € 26.900.000,00 (IVA esclusa); 2) Costo unitario articoli tabella “EXTRA” richiesti nell’allegato 6 a soli scopi conoscitivi, tali importi non costituiscono oggetto di comparazione economica ai fini dell’aggiudicazione; 3) L’aliquota IVA applicabile alla fornitura. Ai fini della valutazione del punteggio economico si terrà conto del solo punto 1. La scheda d’offerta dovrà essere sottoscritta dal Legale Rappresentante della Ditta con firma leggibile. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzi ordinari di concorrenti, la scheda d’offerta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese e dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese. In caso di discordanza tra il numero in cifre e quello in lettere vale l’indicazione più vantaggiosa per le Aziende appaltanti. Saranno escluse dalla gara offerte parziali, incomplete o condizionate. La Ditta dovrà specificare nell’offerta i costi relativi alla sicurezza (art. 87, comma 4 D.Lgs.163/06). La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione incondizionata di tutte le condizioni e norme contenute nel presente capitolato d’oneri. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutti gli oneri di natura fiscale, esclusa I.V.A, che la Ditta aggiudicataria dovrà addebitare in fattura a titolo di rivalsa, ai sensi di quanto previsto dall’art.18 della Legge 26/10/1972 n. 633 e successive modificazioni, e dovranno essere riportati esclusivamente sulla “scheda offerta” allegata, o su modello fac-simile. Saranno pure comprensivi di trasporto, facchinaggio e di ogni altra spesa accessoria; l’offerta s’intende per merce resa franco magazzino Aziende Sanitarie a rischio della Ditta fornitrice. 12 Avvertenza: Si precisa che il numero massimo di cifre decimali utilizzabili nella formulazione dei prezzi unitari in Euro non potrà essere superiore a cinque. In caso di utilizzo da parte delle ditte di cifre decimali in numero superiore a quello testè indicato, si procederà al troncamento del prezzo alla cifra decimale stabilita. I prezzi totali vanno formulati con una definizione massima pari alla seconda cifra decimale. Ai fini della comparazione delle offerte, qualora i prezzi totali indicati riportino un numero di decimali maggiore di due, questi verranno arrotondati alla seconda cifra decimale. L’offerta dovrà essere presentata sia in forma cartacea sia in formato elettronico. Ai fini dell’aggiudicazione sarà considerata valida solo l’offerta in formato cartaceo. Inoltre, qualora vi sia discordanza fra i dati (relativi a descrizione degli articoli, codici e quantità) riportati nella scheda d’offerta allegata al capitolato d’oneri e l’offerta pervenutaci, saranno considerati validi i primi. Art. 13 – DOCUMENTAZIONE TECNICA In fase di offerta le Ditte concorrenti dovranno fornire, allegando fotocopia di valido documento di identità del Legale rappresentante, la sottostante documentazione: Le Ditte dovranno fornire un elaborato riguardante gli aspetti oggetto di valutazione in cui dovranno essere indicati in forma schematica e riassuntiva i dati e le informazioni oggetto di valutazione, secondo la traccia di seguito fornita (di cui ai successivi punti 1-2-3-4); il suddetto elaborato è gradito di massimo 50 pagine (nel conteggio delle pagine sono inclusi manuale e griglie di cui al successivo punto 1.b ed escluse le schede tecniche relative ai capi di vestiario, materasseria e prodotti). Si raccomanda di seguire in modo ordinato i punti dell’elenco riferito alle caratteristiche sottoindicate e di sviluppare l’offerta seguendo la traccia proposta . Gli elaborati dovranno essere consegnati alle Aziende Sanitarie anche su supporto informatico (formato excel/word e pdf). 1) Sistema di autocontrollo e sistema di controllo di risultato e delle metodologie di lavoro (controllo di processo) Le Ditte concorrenti dovranno in forma schematica e riassuntiva fornire i dati e le informazioni oggetto di valutazione, secondo la seguente traccia: 1.a) Descrivere il sistema di autocontrollo utilizzato ai fini delle verifiche sulle proprie attività comprese quelle in subappalto ed i sistemi di qualità, tra cui quelli certificati, in ordine al monitoraggio dei processi produttivi e/o prodotti forniti ed in particolare: Attività di lavoro o prodotto fornito sottoposta/o a controllo Frequenza controlli Metodo, strumenti oggettivi di valutazione Gestione delle non conformità 1.b) Per i controlli da effettuarsi con la committente sia sui risultati, che sulle metodologie di lavoro (processo), la ditta dovrà indicare e descrivere quanto segue, rispettando le caratteristiche minime indicate nell’allegato L8 e quanto indicato all’art 43. Piano di campionamento Lotto1 Lotto 2 Lotto 3 […] Dimensione del campione Livello di qualità accettata (numero di non conformità ammesse) Controllo di risultato e della metodologia di lavoro (processo) La Ditta concorrente dovrà presentare un manuale, comprensivo di griglie di rilevazione, che descriva le modalità di elaborazione dei parametri indicati nelle griglie stesse. 13 2) Qualità e gestione della materasseria (materassi e guanciali) Le Ditte concorrenti dovranno in forma schematica e riassuntiva fornire i dati e le informazioni oggetto di valutazione, secondo la seguente traccia: 2.a) Le ditte devono riepilogare le seguenti informazioni: MAT1 MAT2 MAT3 (*) MAT4 (**) MAT5 Confortevolezza: Densità (kg/m3) Resa elastica (%) Resistenza a compressione (kPa) Traspirabilità della fodera […] Maneggevolezza: Peso (kg) Sistemi per facilitare la movimentazione agli operatori delle Aziende Sanitarie […] (*) per MAT3: fornire le informazioni per ciascuna delle 3 misure di materasso. (**) per MAT4: densità, resa elastica e resistenza a compressione devono essere indicati per tutti i moduli costituenti il materasso. GUA1 GUA2 GUA3 Confortevolezza: Densità (kg/m3) […] Maneggevolezza: Peso (kg) […] 2.b) Le ditte concorrenti dovranno descrivere il sistema di gestione (tra cui consegna, movimentazione, ritiro, manutenzione e ricondizionamento sanitizzante) e monitoraggio che adotteranno per mantenere, per tutta la durata del contratto, l’igiene, il decoro, le caratteristiche tecniche dichiarate in sede di offerta (tra cui quelle legate alla confortevolezza e maneggevolezza) e la classe di reazione al fuoco, richiesta nel presente capitolato d’oneri, della materasseria stessa (materassi e guanciali e relative fodere). Dovrà essere seguita la seguente traccia: modalità e metodiche di ricondizionamento, allegando le schede tecnico-merceologiche e di sicurezza dei prodotti utilizzati (vedi art. 37), per mantenere per tutta la durata del contratto l’igiene ed il decoro della materasseria e sistema per la tracciabilità del numero di sanitizzazioni subite. modalità per mantenere per tutta la durata del contratto le caratteristiche tecniche della materasseria dichiarate in sede d’offerta (tra cui le caratteristiche indicate al punto 2.a) modalità per mantenere per tutta la durata del contratto la classe di reazione al fuoco della materasseria richiesta nel presente capitolato d’oneri 14 3) Articoli di vestiario Le Ditte concorrenti dovranno in forma schematica e riassuntiva fornire i dati e le informazioni oggetto di valutazione, secondo la traccia di seguito fornita. 3.a) La qualità dei tessuti e la vestibilità dei capi di vestiario saranno valutati in base alle schede tecniche, alla campionatura presentata e a prove pratiche. Nelle schede tecniche le ditte concorrenti devono indicare almeno quanto richiesto nel successivo art. 14. Le Aziende Sanitarie si riservano inoltre la facoltà di effettuare prove tecniche per valutare la qualità dei materiali e prove pratiche per verificare la rispondenza degli articoli all’uso. In base a quanto indicato nelle schede tecniche ed alla campionatura presentata verranno valutati: Qualità del tessuto sulla base delle caratteristiche merceologiche (per i capi che prevedono stampe o ricami, valutazione anche del numero di colori e dei disegni/fantasia) Livello di trasparenza (tramite prova pratica a discrezione delle Aziende Sanitarie) Vestibilità (tramite prova pratica a discrezione delle Aziende Sanitarie) 3.b) Le ditte concorrenti devono proporre un sistema che consenta l’esposizione del badge aziendale (badge Credit Card ISO; dimensioni (mm): 85,40 x 54,00 x 0,85) sui capospalla (porta badge); tale sistema deve essere integrato nel capospalla e le ditte devono indicare le caratteristiche del sistema proposto tali che il badge: sia facilmente visibile dall’utenza non intralci l’operatore durante l’attività (es. la movimentazione dei pazienti) possa essere utilizzato (per esempio strisciato in lettore di badge o avvicinato allo stesso) facilmente e velocemente dall’operatore non rischi di cadere accidentalmente 4)Soluzioni migliorative Le Ditte concorrenti dovranno in forma schematica e riassuntiva descrivere le soluzioni tecniche/ funzionali non onerose migliorative dei prodotti e/o del servizio. Inoltre le Ditte concorrenti dovranno fornire la seguente documentazione: a) Informazioni richieste dal presente capitolato: Relazione tecnica che illustri le modalità con cui espleterà il servizio nelle varie sedi delle Aziende Sanitarie e le caratteristiche tecniche di quanto offerto, con riferimento anche alle seguenti informazioni richieste dal presente capitolato: - numero pezzi di biancheria di ogni pacco per ogni tipologia di beni consegnati (vedi art. 34.2); - specificare come e su quali articoli differenziare ulteriormente, rispetto quanto indicato negli allegati L2, L5/a e L5/o, i capi per ogni taglia (vedi art. 35.1); - numero standard di pezzi contenuti in ogni pacco per i capi a consumo (vedi art. 35.4); - processi di lavaggio e stiratura della biancheria e delle divise, con allegate schede tecnicomerceologiche dei detergenti e dei disinfettanti e delle schede di sicurezza per tutte le sostanze chimiche che la ditta intenderà utilizzare nei processi di lavorazione riferiti all’intera attività dell’appalto (vedi art. 36); - tipologie e frequenza delle analisi chimiche e microbiologiche (vedi art. 36.2); - riferimenti di Ente, Organismo o Laboratorio presso cui dovranno essere effettuate le prove per il controllo della materasseria (vedi art. 37.1); - modalità di decontaminazione, lavaggio e disinfezione (vedi art. 38); - numero massimo di lavaggi che garantiscono le caratteristiche di retroluminescenza del tessuto e di retroriflettenza delle bande (vedi art. 39); - numero di pacchi per ogni tipologia di articolo da stivare all’interno dei locali del guardaroba (vedi art. 33.2); b) Schede tecniche, di ogni articolo proposto, secondo le indicazioni dell’art. 14 “Schede tecniche”, non già ricomprese tra quelle da allegare all’elaborato tecnico di cui sopra; c) Scheda della divisa del personale della Ditta, secondo le indicazioni dell’art. 23; 15 d) Copia certificazione marchio CE, dove previsto, con relativa traduzione, rilasciato da un organismo notificato e non già ricompresa nella documentazione da allegare all’elaborato tecnico di cui sopra;; e) Descrizione dettagliata del processo di pulizia dei mezzi di trasporto e dei carrelli utilizzati, come indicato all’art. 34; La ditta concorrente deve fornire, se del caso, motivata e comprovata dichiarazione in merito alle informazioni contenute nell’offerta (con riferimento a marchi, brevetti, know how, …….) che costituiscano segreti tecnici o commerciali, pertanto coperti da riservatezza (art. 13 comma 5 lett. a del D. Lgs. 163/2006). Qualora il concorrente nulla precisi al riguardo, si riterrà acquisito il consenso all’accesso integrale della documentazione tecnica. Tutta la documentazione tecnica di cui sopra dovrà essere inserita, nell’ordine sopraelencato, nella apposita busta “documentazione tecnica” avendo cura, pena l’esclusione, di non inserirla nella busta contenente l’offerta economica. In caso di R.T.C. o consorzio ordinario dovrà essere specificata la parte del servizio eseguito dalla singola impresa costituente il raggruppamento/consorzio (art. 37 comma 4 D.Lgs. 163/06). Art. 14 – SCHEDE TECNICHE Per tutti gli articoli proposti dovrà essere presentata la corrispondente scheda tecnica. Le schede tecniche dei singoli articoli saranno elencate nello stesso ordine secondo il quale sono stati esposti nella tabella d’offerta, suddividendoli nei seguenti paragrafi: Biancheria piana Dovranno essere prodotte le schede di tutti gli articoli di teleria e di tutti gli accessori che saranno utilizzati al fine di originare la prevista dotazione di biancheria piana. Per ogni tipologia di articolo la scheda dovrà essere redatta seguendo il/i fac-simile di cui all’allegato L13. Divise e vestiario da lavoro Dovranno essere prodotte le schede di tutti i capi costituenti la divisa in dotazione alle singole figure professionali al fine di originare la prevista dotazione di vestiario. Per ogni tipologia di articolo la scheda dovrà essere redatta seguendo il/i fac-simile di cui all’allegato L13. Per i capi di biancheria e vestiario dovrà essere indicata la durata di vita dei capi in termini di numero massimo di lavaggi cui possono essere sottoposti (vedi art. 36). Materasseria Dovranno essere prodotte le schede di tutti le tipologie di materassi e guanciali che saranno utilizzati. Per ogni tipologia di articolo si riporteranno i dati richiesti nell’allegato L4. Tende Dovranno essere prodotte le schede dei tessuti e dei sistemi di montaggio proposti, di tutte le tipologie di tenda in tessuto, delle veneziane e zanzariere, con l’indicazione delle caratteristiche tecnico-merceologiche, delle istruzioni di lavaggio, dell’omologazione e dei colori disponibili; dovrà essere prodotto il certificato di omologazione e la dichiarazione del numero di lavaggi che il materiale può sostenere per rimanere ignifugo in classe di reazione al fuoco non superiore a 1. Dovrà inoltre essere fornita la scheda tecnica dei roll di cui all’art. 34 e del porta badge di cui all’art.35. Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di effettuare in ogni momento prove tecniche e prove pratiche per verificare la rispondenza tra le caratteristiche del materiale fornito a quelle dei campioni ed a quelle dichiarate nelle relative schede tecniche: la mancata rispondenza costituisce inadempienza gravissima. Art. 15 – CAMPIONATURA Al fine di consentire la valutazione delle offerte presentate, la ditta concorrente dovrà far pervenire gratuitamente, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno indicato quale termine ultimo perentorio di cui all’art. 4 del presente capitolato d’oneri e all’indirizzo sotto specificato, articoli campione sia nuovi sia lavati nelle quantità e nelle tipologie indicate nell’allegato L10. I campioni lavati dovranno aver subito numero 5 lavaggi secondo le modalità di lavaggio indicate in offerta. 16 Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di sottoporre la campionatura presentata ad ulteriori lavaggi. Ciascun capo dovrà riportare, in modo chiaramente leggibile e stabile, il codice riportato nei suddetti allegati e l’indicazione della Ditta offerente. E’ facoltà della Ditta offerente presentare come campionatura più capi in alternativa dello stesso modello, e in tal caso i campioni dovranno recare, oltre al codice di cui sopra, la dicitura /a, /b, /c, ecc. (es. cod. C1/a, C1/b, C1/c, ecc.). Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di richiedere una campionatura aggiuntiva qualora il numero dei campioni richiesto si riveli insufficiente ai fini della valutazione dei prodotti offerti. Le modalità di consegna e i quantitativi verranno successivamente comunicati. Soltanto le ditte che abbiano presentato prodotti conformi verranno ammesse alla valutazione tecnica. I campioni potranno essere inseriti in un unico cartone riportante esternamente: - dicitura: “Contiene campionatura inerente l’affidamento del servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario, occorrente all’unione d’acquisto tra l’Azienda Ospedaliera S. Maria Nuova (capofila) e l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia – Pos. 5/18/CV (11)” - ragione sociale della ditta La bolla di consegna del materiale campionato dovrà contenere tutti gli elementi identificativi della campionatura trasmessa (es. quantità, codice, ecc.). La campionatura dovrà essere consegnata al seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera Arcipedale S. Maria Nuova – Magazzino sanitario – Viale Risorgimento 80 – 42123 Reggio Emilia (orario di apertura: dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00, il lunedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00). I campioni, formalmente individuati mediante apposizione sugli stessi di specifico richiamo al servizio aggiudicato e contrassegnati mediante firma di un Responsabile della Ditta e di un Responsabile delle Aziende Sanitarie, saranno conservati per tutta la durata del contratto per gli opportuni riscontri in caso di contestazioni sulla merce consegnata. Le Aziende Sanitarie si riservano di tenere i campioni presentati dalle Ditte non aggiudicatarie indicativamente per un anno dalla data di aggiudicazione e comunque comunicheranno alle suddette Ditte, con un mese di anticipo, la data in cui i campioni dovranno essere ritirati. Qualora le Ditte non provvedano al ritiro, le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di utilizzare o mandare al macero quanto pervenuto senza possibilità per la ditta di pretendere risarcimento o indennizzo alcuno. I campioni della ditta aggiudicataria saranno conservati dalle Aziende Sanitarie per tutta la durata del contratto. Le Aziende Sanitarie si riservano di effettuare, a propria discrezione, prove tecniche e pratiche per verificare la rispondenza degli articoli forniti alla campionatura offerta. ART. 16 - SISTEMA INFORMATIVO E SOFTWARE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI Per la gestione del servizio la ditta aggiudicataria dovrà utilizzare il software fornito dalle Aziende Sanitarie e descritto nell’allegato L7. Le Aziende Sanitarie metteranno a disposizione una cartella su rete aziendale condivisa tra i Servizi Alberghieri e la ditta appaltatrice, in cui dovrà essere tenuto il registro delle non conformità. In sede di offerta la ditta dovrà fornire tutta la documentazione in formato elettronico su supporto informatico. Tutte le variazioni rispetto all’offerta dovranno essere approvate dalle Aziende Sanitarie; la ditta dovrà inserire e tenere costantemente aggiornata la documentazione relativa alle predette variazioni e tutta la documentazione rilevante per la gestione in formato elettronico su cartella su rete aziendale condivisa tra i Servizi Alberghieri e la ditta stessa. La ditta dovrà inoltre essere disponibile, su richiesta delle Aziende Sanitarie e senza oneri aggiuntivi per le stesse, a mantenere la suddetta documentazione in formato elettronico su proprio portale: le Aziende Sanitarie dovranno potervi accedere in ogni momento. 17 Rientrano nella suddetta documentazione: nome, cognome, indirizzo e numero di telefono mobile del “Responsabile dell’Appalto”, dei “Responsabili di guardaroba” e dei relativi sostituti; procedure di sanitizzazione di biancheria, vestiario e materasseria; schede tecniche e di sicurezza di tutti i prodotti detergenti e disinfettanti che intenderà utilizzare nei processi di lavorazione; l’elenco delle attrezzature, utilizzate in tutto l’appalto, e tutta la documentazione attestante gli interventi di manutenzione sia preventiva che incidentale, nonché le relative tarature; gli esiti delle analisi chimiche e microbiologiche di cui all’art. 36; elenco degli stabilimenti/lavanderie di riserva di cui all’art. 36.1; gli esiti delle analisi sulla materasseria di cui all’art. 37; gli esiti degli autocontrolli; gli esiti dei controlli di risultato e di processo; orari di consegna e ritiro del pulito/sporco; eventuale altra documentazione su richiesta e in accordo con le Aziende Sanitarie. Inoltre, per il controllo di qualità dei servizi forniti, dovrà essere proposto apposito software così come meglio specificato nell’articolo relativo al controllo di qualità stesso, di cui all’art. 43 del presente capitolato d’oneri. ART. 17 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE – CONTROLLI – VERIFICHE DI CONFORMITA’ 17.1 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. 163/06 le stazioni appaltanti verificheranno il regolare andamento dell’esecuzione del contratto da parte dell’esecutore, attraverso i Direttori dell’esecuzione del contratto, individuati per ciascuna Azienda ai sensi degli artt. 300 e 301 del D.P.R. 207/10 17.2 – ASSISTENTI DEL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE Ai sensi dell’art. 300 comma 3 del D.P.R. 207/10 la stazione appaltante potrà nominare uno o più assistenti del Direttore dell’esecuzione. 17.3 - CONTROLLI DEL SERVIZIO Le Aziende Sanitarie, attraverso i rispettivi Direttori dell’esecuzione, si riservano di procedere a verifica del lavoro eseguito e di contestare per iscritto le attività risultate incomplete, imperfette, o comunque non rispondenti agli standard concordati, pretendendone il ripristino gratuito nei termini che di volta in volta saranno stabiliti. Le Aziende Sanitarie si riservano pertanto la facoltà di far eseguire, per mezzo dei rispettivi Direttori dell’esecuzione e in presenza del Responsabile dell’Appalto o del Responsabile di Guardaroba o rispettivi sostituti, accertamenti e controlli sulle modalità operative, sulle attrezzature, sui prodotti, sugli articoli forniti, sul servizio complessivo e sui risultati. Sarà facoltà delle Aziende Sanitarie prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti/articoli per verificarne la qualità offerta in gara, e la rispondenza alle norme vigenti in materia, nonché accertare in ogni tempo l'applicazione delle norme antinfortunistiche, fermo restando la responsabilità della ditta per quanto riguarda l'inosservanza delle medesime. Nel corso di tali controlli, che potranno altresì essere sollecitati dai Responsabili delle Unità Operative, dai capi sala, ecc., i Direttori dell’esecuzione, anche per mezzo di eventuali assistenti (vedi art. 17.2 del presente capitolato) verbalizzeranno la conformità o meno del processo e del risultato a quanto stabilito in sede di gara, dal Servizio Logistico Alberghiero dell’AUSL e ASMN, che provvederanno per gli eventuali provvedimenti di competenza. I provvedimenti richiesti per regolarizzare il servizio, dovranno essere adottati tempestivamente. Qualsiasi variazione del servizio rispetto a quanto concordato in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalle Aziende Sanitarie attraverso i rispettivi Direttori dell’esecuzione ai sensi dell’art. 310 del D.P.R. 207/10: qualsiasi variazione effettuata senza preventiva autorizzazione sarà considerata inadempienza gravissima. 18 17.4 – VERIFICHE DI CONFORMITA’ Ai sensi dell’art. 312 e seguenti del D.P.R. 207/10 il Direttore dell’esecuzione di ciascuna Azienda effettuerà le previste verifiche di conformità. Le attività di verifica verranno effettuate alla fine di ogni semestre contrattuale, il relativo verbale dovrà essere inviato all’esecutore nel caso in cui il medesimo non sia presente alle attività di verifica. In particolare il Direttore dell’esecuzione, preso atto delle risultanze dei controlli, delle informazioni ricevute dai propri assistenti, verificherà il rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, e accerterà che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto. 17.5 – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ Il Direttore dell’ esecuzione, al termine del contratto, rilascerà il certificato di verifica di conformità qualora risulti che il fornitore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali .E’ comunque fatta salva la responsabilità del fornitore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di conformità sarà trasmesso per accettazione al fornitore che dovrà, entro 15 giorni dal ricevimento, restituirlo alle Aziende Sanitarie aggiungendo eventuali contestazioni rispetto alla verifica di conformità. Il rilascio del certificato di verifica di conformità costituisce condizione per il pagamento del saldo del servizio e per lo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. ART. 18 - OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI IGIENE E SICUREZZA SUL LAVORO E DI RAPPORTO DI LAVORO 18.1 Rapporto di lavoro La Ditta appaltatrice dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e assistenza sociale e di sicurezza e igiene del lavoro. La Ditta appaltatrice dovrà, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria degli accordi integrativi territoriali vigenti, sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi. Ciascuna Azienda appaltante ha facoltà di effettuare gli opportuni accertamenti in merito e di sospendere i pagamenti qualora riscontrasse irregolarità imputabili all’appaltatore. L’offerta della Ditta dovrà pertanto tener conto del costo del lavoro e della sicurezza sul luogo di lavoro, in base a quanto previsto dall’art. 1 della L. 327/2000. Tutto il personale adibito al servizio appaltato dovrà essere sotto la diretta ed esclusiva direzione e responsabilità della Ditta appaltatrice. Lo stesso personale dovrà essere idoneo a svolgere le prestazioni del servizio, dovrà possedere i prescritti requisiti di igiene e sanità e dovrà essere di provata capacità, onestà e moralità. Nei 30 giorni precedenti l’inizio del servizio appaltato, la Ditta appaltatrice, comunicherà il piano di lavoro per ogni U.O. o gruppi di esse, suddiviso per tipologia di interventi, ove dovrà specificare il nominativo degli operatori dedicati e dei sostituti per ferie, riposo ecc., l’indicazione dell’attività svolta, le fasce orarie di attività. Ogni cambiamento del piano di lavoro dovrà essere preventivamente richiesto e autorizzato dalle Aziende Sanitarie; qualsiasi variazione effettuata senza preventiva autorizzazione sarà considerata inadempienza gravissima. Tale piano di lavoro dovrà essere aggiornato in tempo reale, sulla base dei nuovi inserimenti e dimissioni, che dovranno essere comunicati per via telematica alle Aziende Sanitarie entro 24 ore. 19 La Ditta si impegna ad evitare disservizi nell’appalto garantendo l’affiancamento di nuovi assunti a personale già addestrato. L'impresa dovrà esibire, ad ogni richiesta delle Aziende Sanitarie, il libro matricola, il libro paga ed il registro degli infortuni previsto dalle vigenti norme. 18.2 Formazione/Addestramento Tutto il personale impiegato deve saper svolgere le attività assegnate nei luoghi stabiliti adottando metodologie prestazionali atte a garantire un elevato standard di igiene e sicurezza, senza esporre a indebiti rischi le persone presenti nei luoghi di lavoro. La Ditta aggiudicataria dovrà anche fornire ai propri dipendenti adeguata formazione e informazione sui rischi professionali, sia connessi all’attività specificamente svolta sia dovuti ai luoghi di lavoro, così come richiesto dal D. Lgs. 81/08. Andranno anche informati su disturbi e rischi che l’attività può causare ai dipendenti delle Aziende appaltanti e sui modi per eliminare tali negative influenze. Nelle aree caratterizzate da rischi gravi e specifici, potranno accedere solamente i lavoratori autorizzati e solo dopo che siano stati adeguatamente formati e addestrati mediante corsi specifici, il cui programma dovrà essere preventivamente approvato dalle Aziende Sanitarie. Le Aziende Sanitarie potranno chiedere di assistere ai corsi di formazione/addestramento. 18.3 Obblighi ai sensi dell’art. 26 D. Lgs 81/08 Le Aziende Sanitarie forniranno all’appaltatore informazioni relative ai rischi presenti negli ambienti di lavoro dei suoi dipendenti e il nominativo dei responsabili di riferimento, in occasione di uno specifico incontro con il Servizio di Prevenzione e Protezione delle Aziende Sanitarie. Saranno inoltre fornite informazioni relative alle procedure aziendali previste in situazioni d’emergenza. Allo scopo di agevolare una diretta conoscenza dei rischi specifici e delle modalità relative alle situazioni di emergenza, le Aziende Sanitarie e la Ditta Aggiudicataria concorderanno eventuali sopralluoghi congiunti. Le Aziende Sanitarie forniranno inoltre informazioni relative alle misure di contenimento dei rischi da interferenza rilevati nell’ambito delle attività appaltate. Verranno fornite indicazioni su modalità di contenimento dei rischi (procedure aziendali e allegati) e modalità e frequenze di controllo adottate sulle attività in appalto e subappalto, in osservanza del D. Lgs 81/08. La ditta appaltatrice e gli eventuali sub-appaltatori sono tenuti a fornire alle Aziende Sanitarie un estratto della valutazione dei rischi ai sensi del D. Lgs 81/08 riferita alle attività svolte presso di loro, unitamente ai nominativi dei responsabili della Ditta in materia di Prevenzione e Protezione. Tutte le macchine/attrezzature impiegate dall’appaltatore dovranno essere a ridottissima emissione acustica, a bassissima emissione di aerosol e polveri e adatte all’ambiente sanitario. ART. 19 - DIVIETO DI SOSPENSIONE DEL SERVIZIO L’attività prestata dalla Ditta affidataria, al fine di evitare l’interruzione del servizio pubblico essenziale erogato ai sensi della L. 146/90 così come modificata e integrata dalla Legge 83/2000 dalle Aziende Sanitarie, non potrà essere sospesa. Qualora, al verificarsi di cause di forza maggiore, la ditta si trovasse nelle condizioni di non potere assolvere pienamente ai propri doveri, dovrà comunicarlo tempestivamente alle Aziende Sanitarie. Qualora il servizio non risultasse idoneo a soddisfare le esigenze delle Aziende Sanitarie, le stesse provvederanno al regolare svolgimento dello stesso nel modo che riterranno più opportuno, riservandosi di addebitare alla ditta inadempiente il maggior onere sostenuto. Si intende che, per il periodo di tempo in cui l’impresa appaltatrice non ha svolto, o ha svolto in modo incompleto, il servizio, le Aziende Sanitarie effettueranno le corrispondenti detrazioni, pari all’equivalente delle prestazioni non effettuate per tutto il periodo di astensione dal servizio. Nella sopraccitata ipotesi saranno effettuati, da parte degli uffici preposti delle Aziende Sanitarie, unitamente alla Ditta, appositi sopralluoghi per accertare le prestazioni non effettuate. Nel caso di scioperi la Ditta non potrà pertanto sospendere l’attività prestata ma eventualmente ridurla, garantendo comunque il livello minimo di fornitura dei servizi, che sarà concordato con le Aziende Sanitarie; 20 a tal fine la ditta dovrà comunicare per iscritto alle committenti la data di inizio dello sciopero almeno 5 (cinque) giorni prima dello stesso. La ditta dovrà comunque garantire, anche in tali periodi, la reperibilità del Responsabile dell’appalto o di un suo sostituto. Si riporta comunque, di seguito, l’elenco delle prestazioni considerate indispensabili per tutta la durata dello sciopero: a. fornitura biancheria piana pulita almeno a giorni alterni per scioperi di più di 1 giorno (non successivo o antecedente ad una giornata festiva). Il quantitativo di ogni consegna dovrà integrare la dotazione stabilita di ogni Unità Operativa e Servizio; nel caso che lo sciopero sia precedente o seguente ad un giorno festivo, la consegna dovrà essere garantita; b. rimozione della biancheria sporca e delle divise sporche dove previsto dalle Unità Operative almeno una volta al giorno; c. forniture e ritiri normali nei servizi di Pronto Soccorso, Rianimazione, UTIC, Sale Operatorie, Terapie Intensive e Sub-intensive. d. regolare consegna del vestiario. Qualsiasi variazione del servizio rispetto a quanto concordato in sede di gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalle Aziende Sanitarie: qualsiasi variazione effettuata senza preventiva autorizzazione sarà considerata inadempienza gravissima. ART. 20 SCORTA PER EMERGENZE La ditta deve garantire per entrambe le Aziende Sanitarie la continuità e tempestività delle forniture in ogni momento. La ditta dovrà inoltre garantire per entrambe le Aziende Sanitarie una scorta di emergenza pari all’attività di 2 giorni delle Aziende stesse (con riferimento alle tipologie di articoli ed ai quantitativi degli allegato L1 ed L4) e a cui dovrà attingere per evadere richieste in emergenza delle Aziende Sanitarie entro 5 ore dalla richiesta stessa. In sede di domanda di partecipazione la ditta deve dichiarare, a pena d’esclusione, la disponibilità di spazio/i in cui terrà la suddetta scorta (stabilimento titolare o lavanderia di riserva di cui all’art. 36.1 o altro/i deposito/i), o l’impegno ad assicurarsene la disponibilità in caso di aggiudicazione. L’aggiudicataria dovrà fornire, entro la data che verrà comunicata, documentazione comprovante l’effettiva disponibilità, per tutta la durata del contratto, degli spazi di cui sopra.. Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di verificare la rispondenza del/i suddetto/i spazio/i alle esigenze operative ed igieniche del servizio da svolgere e di chiedere all’aggiudicataria la variazione o l’adeguamento del/degli spazio/i stesso/i, con oneri a carico dell’aggiudicataria stessa. Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di controllare, in ogni momento ed in contraddittorio, la presenza delle suddette scorte. ART. 21 - RESPONSABILE DELL’APPALTO E RESPONSABILE DI GUARDAROBA La ditta aggiudicataria dovrà indicare alle Aziende Sanitarie nome, cognome, indirizzo e numero di telefono mobile di un suo rappresentante con funzione di “Responsabile dell’Appalto” che sarà il riferimento per gli adempimenti previsti dal presente capitolato d’oneri, nonché di un suo sostituto. Inoltre, dovrà indicare, per ogni guardaroba, nome, cognome, indirizzo e numero di telefono mobile di un suo rappresentante con funzione di “Responsabile di guardaroba ” e di un suo sostituto. Nome, cognome, indirizzo e numero di telefono mobile del “Responsabile dall’Appalto”, dei “Responsabili di guardaroba” e dei relativi sostituti dovranno essere riportati in apposito file, che dovrà essere tenuto costantemente aggiornato da parte della ditta appaltatrice e tempestivamente reso disponibile alle Aziende Sanitarie come indicato all’art. 16 del presente capitolato d’oneri. “Responsabile dell’Appalto”, “Responsabili di guardaroba” e rispettivi sostituti dovranno essere muniti di delega espressa da parte della ditta appaltatrice, in base a cui ogni azione da loro effettuata sia da intendersi come fatta direttamente dall’aggiudicataria stessa. Tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienze rilevate in contraddittorio con il “Responsabile dell’Appalto” o “Responsabile di guardaroba” o i rispettivi sostituti, in base alla delega di cui sopra, dovranno intendersi fatte direttamente all’aggiudicataria stessa. 21 Sono da intendersi valide come contraddittorio anche le contestazioni effettuate direttamente al personale della ditta che effettua la consegna/ritiro di biancheria/vestiario presso le UU.OO/Servizi/Strutture delle Aziende Sanitarie. Il Responsabile di guardaroba dovrà essere presente o comunque reperibile tutti i giorni e comunque ininterrottamente da inizio a fine espletamento dei servizi e dovrà essere disponibile al numero di telefono mobile di cui sopra, al quale si possa fare riferimento per ogni problema. Egli dovrà essere in grado di predisporre interventi operativi entro un’ora dalla chiamata in modo che il problema sia tempestivamente risolto e dovrà anche supervisionare i propri dipendenti al fine di far osservare al personale i compiti, le funzioni e le norme stabilite per il buon funzionamento del servizio. Egli dovrà mantenere un contatto continuo con i referenti della Azienda Sanitaria di competenza. ART. 22 - COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA I dipendenti dell’appaltatore, che prestano servizio nelle strutture delle Aziende Sanitarie, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale richiesta dalla delicatezza del servizio. Le Aziende Sanitarie potranno richiedere l’allontanamento di quel personale della ditta che non si sia comportato con correttezza; la procedura di allontanamento e di sostituzione di detto personale, dovrà comunque avvenire nel rispetto dell’art. 7 e 18 della legge n. 300 del 20 maggio 1970. In particolare il personale in servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, dettate ai fine di garantire una sicura, corretta ed efficace esecuzione dello stesso: avere sempre esposto il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, dell’impresa fornitrice e la data di assunzione; in caso di subappalto devono essere riportati gli estremi della relativa autorizzazione e per i lavoratori autonomi l’indicazione del committente (D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera u) come modificato dall’art. 5 Legge 13/08/2010 n. 136); svolgere l’attività negli orari approvati dai Servizi Logistici Alberghieri; non sono ammesse variazioni nell'orario di servizio, se non preventivamente concordate con i medesimi Servizi; eseguire i lavori in modo da non ostacolare l’organizzazione di reparto; non prendere ordini da estranei per l’espletamento del servizio; non lasciare attrezzi e/o materiali che possano costituire fonte potenziale di pericolo in luoghi di transito o di lavoro o frequentati da operatori delle Aziende Sanitarie e/o da utenti e pazienti; mantenere un comportamento consono all'ambiente in cui si opera, evitando di arrecare intralcio o disturbo al normale andamento delle attività dei servizi ospedalieri o altri; astenersi dal prendere visione o manomettere documenti delle Aziende Sanitarie, corrispondenza ovunque posta, medicinali, apparecchiature e materiale sanitario; mantenere il segreto d'ufficio su fatti o circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento delle Aziende Sanitarie, delle quali il personale abbia avuto notizia durante l'espletamento del servizio, pena l'allontanamento dal servizio e il deferimento all'autorità giudiziaria; consegnare ogni oggetto, bene o valore che risulti smarrito, rinvenuto nell’espletamento del servizio, al proprio superiore, il quale provvederà alla consegna dello stesso al servizio indicato dalle Aziende Sanitarie; comunicare per e-mail ai Servizi Logistici Alberghieri tutte le rotture, i guasti, le anomalie rilevati durante il servizio; comunicare ai Servizi Logistici Alberghieri ogni infortunio a rischio biologico, occorso durante l’espletamento del servizio; economizzare nell’uso dell’energia elettrica; non uscire in divisa dall’ambito della struttura sanitaria. La Ditta è comunque responsabile del comportamento dei suoi dipendenti e delle inosservanze al presente capitolato d’oneri. La Ditta è tenuta a sostituire, su motivata richiesta delle Aziende Sanitarie o di propria iniziativa quegli operatori che diano motivo di lagnanze. La ditta è inoltre direttamente responsabile dei danni derivanti a terzi, siano essi utenti o dipendenti delle Aziende Sanitarie per comportamenti imputabili ai propri dipendenti o per cause connesse a propri mezzi d’opera. La ditta dovrà tenere aggiornato l’elenco dei propri operatori su specifico data base delle Aziende Sanitarie (in uso per l’anagrafica del personale in servizio); tale software sarà visionabile da parte delle ditte 22 partecipanti in sede di gara, unitamente a quello da utilizzare per lo svolgimento del servizio e di cui all’allegato L7. Il personale delle eventuali ditte subappaltatrici è da considerarsi alla stregua del personale della ditta appaltatrice. ART. 23 - DIVISA DEL PERSONALE Tutto il personale della ditta addetto ai servizi di cui al presente capitolato d’oneri, quindi anche delle ditte subappaltatrici, dovrà essere facilmente ed immediatamente riconoscibile e quindi la divisa dovrà riportare il logo della ditta aggiudicataria. La ditta dovrà pertanto presentare in sede di offerta scheda, corredata di immagine, che mostri foggia e colore della divisa del personale che deve essere distinguibile nella foggia e nel colore da quelle fornite alle Aziende Sanitarie. Tale divisa dovrà essere decorosa ed idonea dal punto di vista igienico - sanitario, mantenuta in perfetto stato di pulizia e, se del caso, disinfettata. ART. 24 - LOCALI ASSEGNATI ALLA DITTA Le Aziende Sanitarie metteranno a disposizione dell’appaltatore idonei locali da adibire a guardaroba presso l’ASMN, i vari ospedali dell’AUSL e presso la sede del Distretto di Reggio Emilia dell’AUSL, con onere a proprio carico per illuminazione e riscaldamento. Le Aziende Sanitarie metteranno inoltre a disposizione della ditta uno o più locali non arredati, da adibire ad ufficio, a spogliatoio e deposito di attrezzature varie ed altro materiale che saranno tutti contrassegnati con il nome della Ditta al fine di individuarne l'appartenenza; detti locali saranno dotati d'impianto elettrico. I locali spogliatoio potranno essere eventualmente in condivisione con il proprio personale. Le planimetrie di cui agli allegati L12/a per l’AUSL e L12/o per l’ASMN, indicano i locali e gli spazi messi a disposizione della ditta. Si sottolinea che i lavori di pulizia ed eventuale disinfestazione dei suddetti locali rimangono a totale carico della Ditta aggiudicataria dell’appalto. Le Aziende Sanitarie si riservano il diritto di accedere in ogni momento, tramite i propri incaricati, nei suddetti locali per i controlli che riterrà opportuni, alla presenza di personale della Ditta. La Ditta appaltatrice è custode dei locali di cui sopra e di tutto quanto in esso contenuto, sia di sua proprietà, sia di proprietà delle Aziende Sanitarie. Le Aziende Sanitarie si ritengono sollevate da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno derivare a cose di proprietà dell’impresa o dei dipendenti della stessa, in conseguenza di furti e di altri fatti dolosi di terzi, alluvioni, etc. L’allacciamento e la messa in opera delle linee telefoniche urbane analogiche dirette sono a carico della Ditta. Presso il Guardaroba dell’ASMN verranno messe a disposizione n. 2 linee telefoniche interne (locale 4, locale 5 e locale 6, come da allegato L12/o); la ditta dovrà essere disponibile all’acquisto di n° 2 cordless, di cui dovrà garantirne l’integrità ed il buon funzionamento. Dovrà inoltre intervenire a proprie spese in caso di riparazioni, per la fornitura di pezzi di ricambio e per l’eventuale attrezzatura in sostituzione. Gli apparecchi dovranno essere di tecnologia compatibile con quelli in uso presso le strutture ospedaliere, pertanto l’Azienda Sanitaria fornirà alla ditta aggiudicataria ogni riferimento e specifica tecnica necessaria all’acquisto. La ditta aggiudicataria dovrà essere in possesso dei cordless al momento dell’attivazione del contratto. Per l’AUSL presso ciascun guardaroba verrà messa a disposizione una linea telefonica interna. La dotazione delle attrezzature informatiche è indicata nell’allegato L7; le ditte offerenti potranno proporre in opzione altre soluzioni rispetto a quanto ivi esposto purché le stesse garantiscano il raggiungimento di finalità equivalenti o superiori. ART. 25 - MISURE A DIFESA DEI BENI DI PROPRIETA’ La ditta appaltatrice, previo accordo con le Aziende Sanitarie, può adottare le misure che riterrà più opportune per salvaguardare la proprietà della biancheria, dei capi noleggiati e delle proprie attrezzature, inclusa quella di apporvi un marchio con speciali contrassegni. ART. 26 - RESPONSABILITA’ L’affidatario è responsabile del buon andamento del servizio a lui affidato proprio personale o in subappalto) e di ogni passività addebitata alle Aziende Sanitarie per l’inosservanza degli obblighi che fanno direttamente carico allo stesso. 23 La Ditta affidataria risponde dei danni alle persone e alle cose che derivino da fatti ascrivibili alla stessa o al proprio personale o in subappalto nell’esecuzione della prestazione, tenendo perciò sollevate da ogni responsabilità le Aziende Sanitarie. La Ditta si impegna di conseguenza a provvedere al risarcimento dei danni e ad esonerare le Aziende Sanitarie da ogni responsabilità al riguardo. Qualora la Ditta, o chi per essa, non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, le Aziende Sanitarie restano autorizzate a provvedere direttamente alla riparazione o risarcimento del danno subito, recuperando il relativo importo sulla prima fattura del mese successivo alla data dell’evento. Le Aziende Sanitarie sono altresì esonerate da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o altri eventi pregiudizievoli che per qualsiasi causa avesse a subire il personale della ditta affidataria o in subappalto nell’esecuzione del servizio. La Ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti in base alle vigenti leggi sulle assicurazioni sociali obbligatorie ed alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. La Ditta si obbliga altresì ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio di cui al presente capitolato d’oneri, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti, applicabili alla categoria. Art. 27 - GARANZIE L’aggiudicatario garantisce i prodotti forniti da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore. L’assegnatario è obbligato ad eliminare dai beni forniti, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da: a. vizi di fabbricazione; b. difetti dei materiali impiegati; c. deficienze rispetto alla normativa antinfortunistica e della sicurezza sul lavoro che si siano manifestati durante l’uso. Alla ditta fornitrice che non effettuerà le riparazioni o le sostituzioni richieste verranno addebitate le spese sostenute dalle Aziende Sanitarie qualora abbiano provveduto a far eseguire ad altri gli interventi necessari. Art. 28 - VARIAZIONI PRODOTTO Nel caso vengano apportate variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta affidataria, su richiesta delle Aziende Sanitarie previo parere tecnico favorevole degli utilizzatori, si impegna ad immettere nel servizio il nuovo prodotto, alle stesse condizioni contrattuali. Qualsiasi variazione rispetto all’offerta presentata in gara dovrà essere preventivamente autorizzata dalle Aziende Sanitarie: qualsiasi variazione non preventivamente autorizzata sarà considera inadempienza gravissima. ART. 29 - RISERVA CONTRATTUALE Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà, in deroga alle condizioni ed agli impegni contrattuali, di richiedere alla Ditta aggiudicataria la fornitura di prodotti diversi da quelli elencati o di nuova produzione e di procedere ad acquisti liberi sul mercato nella misura del 20% del totale della fornitura aggiudicata, senza che da parte della Ditta possa essere avanzata pretesa di indennizzo di qualsiasi genere. E’, in ogni caso, fatta salva la possibilità di modificare le prestazioni previste dal presente capitolato d’oneri, in seguito a variazioni organizzative o nei carichi di lavoro che dovessero verificarsi durante il periodo contrattuale, senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a che pretendere in più rispetto ai prezzi offerti in gara, a meno che l’attività non venga incrementata oltre il 20% rispetto a quanto indicato nel presente capitolato d’oneri. ART. 30 - VINCOLI CONTRATTUALI In caso di ritiro dal commercio a qualsiasi titolo i prodotti saranno ritirati a cura e spese della ditta previo accordo con il personale incaricato, i prodotti resi verranno accreditati o sostituiti; i rilievi di ogni genere saranno notificati alla ditta fornitrice a mezzo fax. 24 ART. 31 - CARATTERISTICHE DEL NOLEGGIO La ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire quantitativamente e qualitativamente, con continuità, quanto previsto dal presente capitolato d’oneri, incluse le scorte interne ed il loro ripristino, comprese eventuali variazioni quali-quantitative che si rendessero necessarie nel corso dell’esecuzione del contratto, al fine di garantire a ciascuna unità operativa, in qualsivoglia occasione, il regolare espletamento delle proprie attività d’istituto. L’appaltatore pertanto dovrà essere fornito di scorte sufficienti di tutti i capi previsti dal capitolato d’oneri per fronteggiare qualsiasi condizione di emergenza che possa verificarsi. Le dimensioni del logo della ditta sono da concordarsi con i Servizi Logistici Alberghieri delle Aziende Sanitarie. Gli allegati del presente capitolato d’oneri prevedono le caratteristiche tecniche e merceologiche minime che dovranno essere possedute dal materiale da fornire; pertanto, ad avvenuta aggiudicazione dell’appalto, eventuali modificazioni potranno essere apportate soltanto se concordate tra le parti. Le modifiche non autorizzate saranno considerate inadempienze gravissime. I servizi per la consegna, la distribuzione ed il ritiro della biancheria e del vestiario presso le Strutture o i Servizi dell’AUSL e presso le UU.OO/Servizi dell’ASMN, devono essere concordati con il rispettivo Servizio Logistico Alberghiero e dovranno rispettare quanto di seguito indicato: il servizio di distribuzione della biancheria e del vestiario puliti deve avvenire di norma quotidianamente, nei giorni feriali, e comunque secondo le frequenze previste negli allegati L9/a e L9/o; il servizio di ritiro della biancheria sporca deve avvenire di norma almeno 2 volte al giorno nei giorni feriali, a distanza di almeno 6 ore tra un ritiro e l’altro salvo situazioni particolari, ed una volta in quelli festivi e comunque secondo le frequenze previste negli allegati L9/a e L9/o; la raccolta del vestiario sporco deve avvenire di norma quotidianamente, nei giorni feriali, secondo le frequenze previste negli allegati L9/a e L9/o; in caso di festività consecutive: l’appaltatore ha comunque l’obbligo di garantire la consegna della biancheria piana e del vestiario pulito almeno a giorni alterni, a partire dal secondo giorno festivo consecutivo, e di darne tempestiva comunicazione al Servizio Logistico Alberghiero; la frequenza del ritiro dello sporco rimane invariata. Ad inizio appalto verrà stilato dalle Aziende Sanitarie un elenco aggiornato, rispetto a quanto indicato negli allegati L9/a ed L9/o, delle sedi/punti e delle relative frequenze di consegna e raccolta di biancheria e vestiario, cui la ditta si dovrà attenere. Durante il periodo di validità del contratto le Aziende Sanitarie potranno, in relazione al manifestarsi di esigenze diverse, variare le frequenze della consegna e del ritiro e sospendere ed aggiungere sedi/punti di consegna/ritiro sia della biancheria sia del vestiario, senza oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie stesse. Ad inizio appalto il Servizio Logistico Alberghiero indicherà percorsi, modalità ed orari che la ditta dovrà rispettare per la consegna del pulito ed il ritiro dello sporco. Percorsi, modalità ed orari suddetti potranno essere variati in corso d’opera in accordo con il Servizio Logistico Alberghiero. ART. 32 - GESTIONE DEL GUARDAROBA Il guardaroba dell’ASMN dovrà essere allestito negli appositi locali situati al piano seminterrato dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, come da planimetria di cui all’allegato L12/o; dovrà essere garantita la presenza di personale dipendente della ditta all’interno del guardaroba dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al sabato. I guardaroba dell’AUSL dovranno essere allestiti negli appositi locali, come da planimetria di cui all’allegato L12/a, situati presso gli ospedali/distretti sotto elencati: ospedale di Castelnovo Monti ospedale di Correggio ospedale di Guastalla ospedale di Montecchio ospedale di Scandiano distretto di Reggio Emilia - area ex S. Lazzaro. Per la sede ospedaliera di Montecchio nell’allegato L12/a sono presenti i disegni dell’attuale locale guardaroba e quello futuro (ampliamento dell’attuale). 25 In tali guardaroba dovrà essere garantita la presenza di personale dipendente della ditta negli orari sotto indicati: 7.00 - 13.30 dal lunedì al venerdì; 7.00 - 13.00 il sabato. Per entrambe le Aziende Sanitarie dovrà essere garantita l’apertura dei guardaroba agli operatori delle Aziende Sanitarie per la misurazione delle taglie, la consegna delle divise e calzature, ecc. negli orari di seguito indicati: ASMN: dal lunedì al sabato, dalle ore 12.00 alle ore 14.00. AUSL: dal lunedì al venerdì dalle ore 11.00 alle 13.30 ed il sabato dalle 11.00 alle 13.00. Per entrambe le Aziende Sanitarie gli orari sopra indicati potranno comunque essere modificati in accordo tra le parti. Nei casi di festività consecutive il guardaroba sarà aperto a giorni alterni negli orari sopra indicati previa nota informativa che la ditta appaltatrice dovrà inviare al rispettivo Servizio Logistico Alberghiero. Nei suddetti orari di apertura dei guardaroba dovrà essere presente personale dedicato o comunque una dotazione di organico tale da non far attendere il personale delle Aziende Sanitarie più di dieci minuti. Si provvederà a redigere verbale di avvio di esecuzione del contratto (art. 304 D.P.R. 207/10) e di consegna e stato dei locali esistenti presso i guardaroba assegnati. Qualora i locali assegnati all’interno delle strutture non siano sufficienti per l’espletamento dell’attività, la ditta dovrà reperire, a proprie spese, degli spazi aggiuntivi, idonei allo svolgimento delle attività residuali, raggiungibili in al massimo 1 ora dalle strutture delle Aziende Sanitarie da servire. L’impegno ad assicurarsi la disponibilità di tali spazi aggiuntivi per tutta la durata del contratto in caso di aggiudicazione, dovrà essere dichiarata dalle Ditte in sede di domanda di partecipazione e dovrà essere comprovata dall’aggiudicataria in sede di aggiudicazione. Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di verificare la rispondenza dei locali alle esigenze operative ed igieniche del servizio da svolgere e di chiedere all’aggiudicataria la variazione o l’adeguamento dei locali stessi, con oneri a carico dell’aggiudicataria stessa. Qualora lo/gli spazio/i per la scorta di emergenza di cui all’art. 20 sia/siano raggiungibile/i entro 1 ora dalle sedi delle Aziende Sanitarie, la ditta può insediare nello/negli luogo/luoghi anche gli spazi aggiuntivi di cui sopra purché abbiano la capienza idonea per entrambe le attività. Per le strutture ospedaliere, presso i locali dei guardaroba delle strutture stesse, dovranno comunque svolgersi almeno le seguenti attività: attagliamento divise e prima consegna dotazione divise a nuovi assunti, attagliamento e distribuzione calzature, stoccaggio di almeno il 50% (per ogni tipologia di articolo) della scorta di biancheria di un giorno, la scorta di materasseria di un giorno (di cui all’allegato L4), attività connesse al controllo di qualità sul risultato e sul processo, nonché tutte le attività che comportano l’utilizzo del software di cui all’allegato L7 (ed il software delle Aziende Sanitarie relativo al personale in servizio di cui all’art. 22). Qualora la scorta di un giorno di cui sopra non venisse interamente stoccata presso i locali del guardaroba, verranno effettuati controlli dell’effettiva presenza della scorta complessiva di un giorno presso i locali del guardaroba e presso gli spazi aggiuntivi di cui sopra. Le chiavi dei guardaroba di ogni sede e degli spazi aggiuntivi devono essere depositate presso la Portineria della sede stessa. In Portineria di ogni sede devono esserer depositate anche le chiavi degli spazi aggiuntivi. La ditta dovrà consentire l’accesso del personale delle Aziende Sanitarie all’interno dei propri locali per acquisire il materiale in emergenza ed in situazioni di particolare gravità: in tali casi verranno documentati personale che accede, motivazioni e tipologia e quantitativo di materiale prelevato. Il guardaroba dovrà essere organizzato in modo tale che la zona di lettura dei capi sporchi sia distinta da quella di lettura e movimentazione dei capi puliti, per tale motivo dovranno distinguersi almeno due postazioni dedicate alle due operazioni. La pulizia di tutti i locali assegnati al Servizio Lavanolo sono a carico della ditta appaltatrice con particolare riguardo alle aree di stoccaggio della biancheria sporca, in cui la pulizia dovrà essere eseguita con cadenza giornaliera, nel rispetto dei principi igienico-sanitari. In sede di aggiudicazione le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di verificare l’idoneità igienica e operativa dei locali al servizio da svolgere nelle strutture di riferimento. 26 ART. 33 - COSTITUZIONE DELLE DOTAZIONI E DELLA SCORTA DI BIANCHERIA PIANA E MATERASSERIA 33.1 Dotazioni presso le Unità Operative Al momento dell’attivazione dell’appalto la ditta dovrà immediatamente costituire presso ciascuna Unità Operativa/Servizio la dotazione di biancheria piana e materasseria necessaria per l’attività assistenziale di un giorno ed una ulteriore scorta equivalente alla dotazione di un giorno da determinarsi secondo i quantitativi indicati dai Servizi Logistici Alberghieri. Tale dotazione deve essere reintegrata quotidianamente, dal lunedì al sabato, previa verifica del quantitativo di biancheria necessaria a ricostituire la dotazione prevista. (Es: dotazione prevista n.100, biancheria presente in armadio n.60, reintegro da eseguire n.40). I dati sono rilevabili dal software fornito dalle Aziende Sanitarie, di cui all’allegato L7. A discrezione delle Aziende Sanitarie una parte della dotazione potrà, in alternativa, essere collocata in guardaroba, lasciando quindi in reparto soltanto un carrello chiuso tipo vagonetto, del tipo indicato negli articoli successivi, fornito dalla Ditta appaltatrice per la sola fornitura giornaliera, salvo modalità diverse da concordare. 33.2 Scorta presso il guardaroba La ditta appaltatrice dovrà mantenere presso il guardaroba le scorte di biancheria e materasseria come indicato negli allegati L1 ed L4 e all’art. 32. Presso i locali di guardaroba dell’Azienda Ospedaliera la quantità massima di materiale tessile depositato dovrà essere inferiore o uguale 30 Kg di legna standard/ m2 e comunque rispettare i limiti indicati nell’allegato L12/o. In relazione anche a quanto indicato nel precedente art. 32, in sede d’offerta la ditta dovrà quindi dichiarare la quantità di pacchi per ogni tipologia di articolo che intenderà stivare all’interno dei locali di guardaroba. I valori dichiarati dovranno rispettare i limiti di tessuto stoccabile di cui sopra e qualsiasi variazione dovrà essere preventivamente comunicata ed approvata dall’Azienda Ospedaliera. Presso i locali guardaroba dell’AUSL i quantitativi di biancheria depositata non dovranno superare il carico d’incendio max ammesso di 30 Kg di legna standard/m2. I quantitativi della scorta potranno essere variati solo previo accordo con le Aziende Sanitarie. Il ripristino della scorta deve essere effettuato entro 12 ore dal suo utilizzo. Saranno effettuati periodicamente dei controlli a campione sull’effettivo quantitativo della scorta e sul rispetto dei limiti di quantitativo massimo stoccabile; la mancanza della scorta prevista, così come il superamento dei limiti di quantitativi massimi stoccabili saranno considerati inadempienza gravissima. La scorta dovrà essere lavata (ad eccezione di copriletti e coperte di lana e pile) e mantenuta integralmente, quindi priva di colla, di ammoniaca ed avere le caratteristiche della biancheria pulita per poter essere prontamente utilizzabile. La scorta deve ruotare mensilmente. Gli articoli della scorta devono rispettare le caratteristiche merceologiche indicate negli allegati L1 ed L4. La scorta dovrà essere collocata in modo da essere facilmente ed inequivocabilmente identificata. ART. 34 - MOVIMENTAZIONE BIANCHERIA Per la distribuzione della biancheria pulita e per lo stoccaggio e il trasporto della biancheria sporca la ditta appaltatrice dovrà fornire appositi carrelli tipo “roller”; tali carrelli dovranno avere almeno 3 pareti e fondo chiuso e dovranno essere provvisti, durante lo stoccaggio ed il trasporto dello sporco, di idoneo sacco di contenimento, onde evitare la dispersione di liquidi e materiale biologico. Le suddette attrezzature dovranno essere mantenute decorose, silenziose ed igienicamente idonee a sostare e transitare nei reparti. La ditta in sede d’offerta dovrà fornire campione di tale attrezzatura. Limitatamente ai carrelli utilizzati per il solo pulito ed utilizzati in guardaroba per lo stoccaggio della scorta, la sanitizzazione dovrà essere effettuata mensilmente. I rolls lasciati in stoccaggio nelle UU.OO. dovranno essere sanitizzati almeno settimanalmente e comunque, nel caso vengano utilizzati anche per la consegna del pulito, dovranno essere sanitizzati prima del trasporto del pulito; in particolare il percorso dei carrelli utilizzati per il trasporto dello sporco, deve prevedere, 27 obbligatoriamente presso lo stabilimento/lavanderia della ditta, il passaggio in zona lavaggio e disinfezione prima dell’utilizzo dei carrelli stessi per la consegna del pulito. Per quanto riguarda gli automezzi, il contemporaneo trasporto di capi puliti e sporchi è ammesso solo nel caso in cui l’automezzo sia attrezzato con due separate zone di carico. Gli automezzi e le zone di carico utilizzati per il trasporto del pulito dovranno essere sanitizzate quotidianamente. Sia per i carrelli sia per gli automezzi, ogni intervento di sanitizzazione dovrà essere segnalato tramite etichetta apposta sul mezzo indicante la data e l’ora dell’intervento stesso. Per quanto riguarda gli automezzi, la ditta dovrà indicare il punto in cui sarà apposta la suddetta etichetta, che dovrà essere visibile senza sforzo. Gli automezzi e i carrelli per la movimentazione degli articoli puliti privi di etichetta attestante l’avvenuta sanitizzazione non sono da considerarsi igienicamente idonei all’espletamento del servizio e ciò sarà considerata inadempienza gravissima. La ditta, in sede d’offerta, dovrà descrivere in modo dettagliato il processo di pulizia dei mezzi di trasporto e dei carrelli utilizzati. Per entrambe le Aziende Sanitarie l’onere economico riguardante l’impiego di tutte le suddette attrezzature resta ricompreso tra le spese dell’appalto. 34.1 Biancheria sporca L’appaltatore dovrà ritirare direttamente presso ciascuna unità operativa, con proprio personale e mezzi, la biancheria ed i capi da ricondizionare, secondo le modalità e le fasce orarie concordate con il rispettivo Servizio Logistico Alberghiero delle Aziende Sanitarie. Per la raccolta della biancheria sporca i sacchi forniti dall’appaltatore dovranno essere in PVC monouso, di colore diverso, a chiusura con apposito laccio. Il riempimento dei sacchi dovrà seguire appositi criteri di suddivisione, secondo le seguenti modalità: SACCO BIANCO: biancheria piana eccetto biancheria azzurra, coperte di lana e pile e cerate; SACCO GIALLO: divise eccetto, per ASMN, quelle verdi e grigio chiaro per comparti (a consumo); SACCO VERDE: teleria colorata (biancheria piana azzurra) e, per ASMN, divise verdi per comparti (a consumo); SACCO GRIGIO: divise grigie per comparti operatori; SACCO IDROSOLUBILE + SACCO ROSSO in PVC: biancheria e divise infette o presunte tali; SACCO ARANCIONE: divise operai o servizi territoriali, tende, ecc… (articoli che devono subire un ciclo di lavaggio diverso da quello delle divise di corsia e a consumo e della biancheria); SACCO VIOLA: coperte di lana, coperte in pile e cerate; SACCO TRASPARENTE: guanciali; SACCO TRASPARENTE MISURE MAGGIORATE: materassi; SACCO A RETE: articoli particolari di piccole dimensioni (pannetti per pavimenti e per spolvero,ecc) Presso le UU.OO e Servizi non devono essere presenti sacchi di biancheria/vestiario sporchi in vista; per tale motivo, dove necessario, la ditta appaltatrice deve fornire appositi carrelli tipo “vagonetto” per lo stoccaggio dello sporco. Tali carrelli dovranno essere compatibili con il decoro e le caratteristiche della struttura, facilmente pulibili, garantire il minimo impatto acustico e possedere le seguenti caratteristiche tecniche: carrello completamente in acciaio inox o altro materiale inerte, apertura a doppio battente, dotato di paraurti, maniglione a spinta, fondo chiuso, rubinetto di scarico per consentire la fuoriuscita dell’acqua di lavaggio, 4 ruote di cui 2 fisse e 2 piroettanti; robusto, resistente, leggero e maneggevole, dimensioni indicative 1000X600x1500 cm. Tali vagonetti devono essere sottoposti a sanitizzazione con cadenza mensile indicata su etichetta, ben visibile e applicata sul carrello stesso come indicato per rolls e automezzi. Presso l’ASMN, a titolo indicativo e non esaustivo, i suddetti carrelli tipo “vagonetto” dovranno essere 8; per l’AUSL circa 10. Per entrambe le Aziende Sanitarie, prima dell’attivazione la Ditta dovrà concordare, con le Aziende stesse, la collocazione dei suddetti carrelli. Per entrambe le Aziende Sanitarie l’onere economico riguardante l’impiego di tutte le suddette attrezzature resta ricompreso tra le spese dell’appalto. Le parti, in sede di avvio dell’appalto, stileranno un protocollo per il ritiro della biancheria sporca. 28 La ditta appaltatrice deve disporre di un sistema in grado di rilevare e asportare oggetti estranei sia metallici che non, dai capi sporchi. 34.2 Biancheria pulita In ogni U.O./Servizio sono previste due modalità di gestione della biancheria: 1) biancheria da ripristinare mediante spunta, ovvero verifica del quantitativo presente in reparto/servizio e quindi di quella necessaria per ricostituire la dotazione prevista; 2) altri articoli, da consegnare su richiesta dell’U.O/Servizio stesso; tale richiesta può essere effettuata tramite applicativo web aziendale. La gestione delle consegne dovrà essere attuata con sistema informatizzato, utilizzando il software fornito dalle Aziende Sanitarie, di cui all’allegato L7, esclusivamente attraverso la rete informatica aziendale. Le consegne di biancheria alle singole UU.OO./Servizi dovranno essere effettuate da personale della ditta appaltatrice, con propri mezzi, e con le fasi operative di seguito indicate. a) Verifica e raccolta presso le singole UU.OO./Servizi dei dati inerenti i quantitativi di biancheria da consegnare/ripristinare mediante spunta. Per tale operazione la ditta appaltatrice dovrà dotarsi, senza costi aggiuntivi per le Aziende Sanitarie, di apparati informatici collegabili in wireless (es. palmare o tablet pc) che permettano l’inserimento manuale dei dati (tastiera e penna puntatore per tablet) e la lettura ottica dei codici a barre (relativi al punto di consegna o agli articoli indicati sulla scheda di dotazione) in modo da registrare i dati su formato digitale; tali apparecchiature dovranno anche consentire, su richiesta delle Aziende Sanitarie, la firma digitale di bolle elettroniche di consegna. Tale sistema di rilevazione dovrà essere concordato con le Aziende Sanitarie e le suddette attrezzature informatiche dovranno essere approvate dalle Aziende Sanitarie in termini sia di hardware che software (es. antivirus, …). b) Inserimento nell’apposito software, di cui all’allegato L7, dei quantitativi, distinti per tipologia, di articoli di biancheria, materasseria e di vestiario a consumo (per es. divise non nominative per comparti operatori) richiesti dalle UU.OO./Servizi tramite applicativo web aziendale. c) Inserimento nell’apposito software, di cui all’allegato 7, dei quantitativi, distinti per tipologia, di articoli di biancheria registrati in occasione del giro di rilevazioni (spunta) presso i reparti e da consegnare. d) Convalida dei dati inseriti nella bolla di consegna (quantità e tipologia di articoli). Ogni bolla dovrà quindi indicare U.O./Servizio di destinazione, data e numero della bolla, tipologia di articoli consegnati, loro quantità (sia in numero di pezzi che in numero di pacchi). Se richiesto dalle Aziende Sanitarie la bolla che accompagna ogni consegna dovrà essere stampata. Se richiesto dalle Aziende Sanitarie, ad ogni consegna, la bolla dovrà essere controfirmata, in formato cartaceo o digitale, dal personale delle Aziende Sanitarie individuato per il ritiro. e) Stampa di etichetta per ogni pacco di biancheria/materasseria da consegnare, indicante: codice (come da allegati L1/L4), tipologia di articolo, quantità di pezzi presenti nel pacco, data e numero della bolla di riferimento, U.O./Servizio di destinazione, numero progressivo e totale dei pacchi (es. pacco 2 di 6). La biancheria deve essere consegnata nella stessa data in cui viene generata la bolla di consegna, salvo diverse indicazioni delle Aziende Sanitarie. I pacchi dovranno essere: di peso e dimensioni idonei alla corretta ed agevole movimentazione; termosigillati, al fine di garantire la massima igienicità degli stessi; perfettamente ricoperti da involucro trasparente e traspirante per garantire il mantenimento di condizioni igieniche ottimali. In sede di offerta la ditta dovrà indicare il numero di pezzi di biancheria/materasseria contenuti in ciascun pacco per ogni tipologia di articolo. Eventuali proposte di modifica dovranno essere comunicate prima ai Servizi Logistici Alberghieri prima di essere attuate. f) 29 Applicazione delle etichette ai pacchi sigillati: non sarà ammessa la presenza di pacchi in consegna sprovvisti di etichetta. Sistemazione dei pacchi nei roll dedicati al trasporto del pulito avendo cura di disporli con l’etichetta rivolta verso l’esterno del carrello in modo da permettere la verifica dei quantitativi (controllo visivo o rilevazione digitale, vedi punto a). Se su di un carrello è presente la biancheria/materasseria destinata a più UU.OO./Servizi, i pacchi destinati a ciascuno di questi devono essere fisicamente separati (mediante ripiani o sistemi analoghi). g) Immediatamente prima di iniziare il giro di consegne, verifica della corrispondenza dei quantitativi di biancheria/materasseria riportati nelle bolle (dati consolidati) con quelli effettivamente presenti nel/i roller; eventuali modifiche successive, a carattere assolutamente eccezionale, saranno registrate come nuove operazioni e dovranno essere, preventivamente (prima dell’avvenuta consegna) giustificate e, in casi rilevanti, comunicate ai Servizi Logistici Alberghieri stessi. La ditta dovrà mantenere la giustificazione scritta di tali modifiche, ai fini di un controllo a posteriori, per sei mesi. h) Consegna presso le UU.OO./Servizi della biancheria/materasseria sigillata ed etichettata e sistemazione negli armadi/vagonetti dedicati allo stoccaggio del pulito; la biancheria/materasseria dovrà essere distribuita in un’unica soluzione: nel/i carrello/i dovranno essere contenuti tutti i capi oggetto di consegna in quel momento e non sono ammesse consegne frammentate. Per l’AUSL, dove necessario, la ditta appaltatrice deve fornire circa n. 10 appositi carrelli tipo “vagonetto” (come descritto all’art. 34.1), per lo stoccaggio di biancheria pulita. La Ditta dovrà concordare, con l’Azienda sanitaria, la collocazione dei suddetti carrelli; l’onere economico riguardante l’impiego di tutte le suddette attrezzature resta ricompreso tra le spese dell’appalto. I controlli su tipologia e i quantitativi dei capi di biancheria/materasseria pulita, potranno essere effettuati dalle Aziende Sanitarie, a campione ed in contraddittorio, in qualsiasi momento del processo di movimentazione (dalla spunta alla consegna presso l’U.O./Servizio). Eventuali discordanze rilevate rispetto al dato consolidato costituiranno inadempienza gravissima. La consegna dovrà avvenire secondo le fasce orarie e le modalità concordate con i Servizi Logistici Alberghieri delle Aziende Sanitarie; in particolare la ditta deve concordare e tenere aggiornato l’orario in cui inizia e completa le consegne dei capi presso le UU.OO/Servizi e, per l’AUSL, anche presso le sedi territoriali e deve renderli disponibili alle Aziende Sanitarie in formato elettronico, come indicato nell’art. 16 del presente capitolato d’oneri. A fronte di ogni pezzo di biancheria consegnata che l’U.O./Servizio segnala come non pulito, la ditta deve fornire un pacco del corrispondente articolo, senza addebito all’Azienda Sanitaria. A garanzia di un controllo sull’igiene e decoro degli articoli di biancheria, presso lo stabilimento la ditta dovrà inserire tagliandi nei pacchi di biancheria con indicazione della data in cui è avvenuto il controllo. Tutti i dati relativi alle quantità di beni forniti saranno deducibili dal software i cui dati, in rete, sono consultabili autonomamente dalle stazioni appaltanti. La ditta dovrà essere disponibile, su richiesta delle Aziende Sanitarie, a stipulare accordi con le Associazioni di Pubblica Assistenza (servizio ambulanze) e Cooperative Sociali per la fornitura di biancheria alle stesse condizioni previste per le Aziende Sanitarie. Le Associazioni di Pubblica Assistenza dovranno ritirare la biancheria pulita e restituire quella sporca presso i Guardaroba ospedalieri. ART. 35 - GESTIONE DELLA MASSA VESTIARIA 35.1 Dotazioni Le caratteristiche merceologiche dei capi sono indicate nell’allegato L2. Le dotazioni in termini di tipologia di capi ed accessori sono indicate negli allegati L5/a e L5/o. Specifiche indicazioni su taglie, misure di lunghezza, personalizzazioni ed altro in merito ai capi sono indicate negli allegati L2, L5/a e L5/o. I capi del personale dell’ASMN saranno di norma non personalizzati e saranno assegnati per taglia ad eccezione, su indicazione del Servizio Logistico Alberghiero, di situazioni ed esigenze particolari (ad esempio per taglie conformate, divise di rappresentanza, ecc.), per cui si rende necessaria la costituzione di una dotazione di divise personalizzate. I capi non personalizzati saranno resi nominativi prima della loro consegna all’operatore mediante applicazione di etichetta identificativa removibile, come descritto di seguito. Per l’ASMN In sede d’offerta la ditta dovrà specificare come e su quali articoli intende differenziare, ulteriormente rispetto a quanto indicato negli allegati L2, L5/o ed L5/a, la lunghezza dei capi per ogni taglia e comunque almeno 3 differenziazioni per ogni tipo di pantaloni (per esempio: pantalone unisex bianco taglia S: taglia S-C, taglia S-M, taglia S-L) e almeno 2 per i camici (per esempio: camice bianco manica lunga donna taglia S: taglia S-M, taglia S-L). 30 I capi del personale dell’AUSL saranno personalizzati all’origine (fanno eccezione le dotazioni di servizio previste nell’allegato L5/a). Salvo diversamente concordato con i Servizi Logistico Alberghiero, su ogni capo dovrà essere applicata etichetta termosaldata, indelebile e non asportabile, su cui dovranno essere riportati: 1. logo aziendale come indicato nell’allegato L11; 2. codice alfanumerico identificativo del capo e codice a barre identificativo del capo. L’applicazione del sistema elettronico di identificazione sui capi ed il caricamento, nel software fornito dalle Aziende Sanitarie, dei dati relativi all’anagrafica dei capi deve essere effettuato dalla ditta appaltatrice. 3. per i capi personalizzati: 3.1. dell’ASMN: cognome e nome dell’operatore, qualifica ed Unità Operativa/Servizio; 3.2. dell’AUSL: cognome e nome dell’operatore, sede distrettuale od ospedaliera di riferimento. 4. in accordo con i Servizi Logistico Alberghiero, altre informazioni utilizzate per la movimentazione del capo (ad es. codice e descrizione del capo di cui all’allegato L2, taglia, ecc…). Dimensioni e posizione dell’etichetta dovranno essere concordate con i Servizi Logistico Alberghiero; indicativamente l’etichetta dovrà essere collocata: per i capi spalla: sul petto a sinistra in posizione ben visibile, sul taschino/sopra l’apertura del taschino se presente; per i pantaloni/gonne: nella parte posteriore destra del capo, sotto la cintura. In alcuni casi (capi di rappresentanza, capi spalla della Centrale Operativa,…) e comunque su indicazione dei Servizi Logistico Alberghiero, l’etichetta dovrà essere collocata all’interno del capo; in tali ed altri casi, come indicato nell’allegato L2 e comunque su indicazione del Servizio Logistico Alberghiero, il logo (aziendale/118/AVO, come indicato nell’allegato L11) dovrà essere ricamato/applicato sul petto a sinistra. Per i capi spalla personalizzati dell’AUSL, sul petto a destra dovrà essere collocata un’etichetta stampata o ricamata sulla quale sia indicato il profilo professionale dell’operatore secondo le indicazioni riportate nell’allegato L3, in modo tale da permetterne la facile identificazione dell’operatore da parte dell’utenza. Per l’ASMN i capospalla dovranno essere dotati di un sistema (porta badge) per esporre il badge aziendale (badge Credit Card ISO; dimensioni (mm): 85,40 x 54,00 x 0,85); il porta badge dovrà essere integrato nel capospalla e le ditte devono indicare le caratteristiche del sistema proposto tali che il badge: sia facilmente visibile dall’utenza non intralci l’operatore durante l’attività (es. la movimentazione dei pazienti) possa essere utilizzato (per esempio strisciato in lettore di badge o avvicinato allo stesso) facilmente e velocemente dall’operatore non rischi di cadere accidentalmente. Su richiesta delle Aziende Sanitarie e senza costi aggiuntivi per le stesse, il suddetto porta badge dovrà essere applicato anche ai capospalla dell’AUSL. Ad inizio appalto, ad ogni dipendente, a seconda dell’Unità Operativa o Servizio in cui lavora e della dotazione prevista (allegati L5/a e L5/o), dovranno essere consegnate e costantemente tenute a disposizione del personale, salvo situazioni particolari da concordarsi con le Aziende Sanitarie, un numero di divise complete pari a: per ASMN: 4 per AUSL: 3 per le unità di degenza e 5 per i servizi territoriali. La movimentazione dei capi dovrà essere tale in ogni caso da garantire che una divisa pulita completa, oltre a quella indossata, sia sempre in possesso dell’operatore per fare fronte a un cambio imprevisto o alla necessità di effettuare cambi più frequenti. L’operatore a cui verranno assegnate divise personalizzate avrà in dotazione un numero di articoli che potrà variare a seconda del tipo di attività che quest’ultimo svolge o al tipo di U.O./Servizio in cui lavora; il numero di divise personalizzate è indicativamente di 4; tale numero deve essere concordato col Servizio Logistico Alberghiero. La Ditta dovrà essere disponibile a variare il suddetto quantitativo qualora non riuscisse a mantenerlo costantemente a disposizione dei dipendenti. I capi sporchi, personalizzati e non, dovranno essere ritirati presso le Unità Operative ed i Servizi e riconsegnati puliti presso i medesimi; per gli ospedali i capi puliti dovranno essere riconsegnati entro 24 ore dal ritiro di equivalenti capi sporchi salvo diversamente indicato negli allegati L9/a e L9/o e salvo situazioni particolari di consegna differita da concordare; per i servizi territoriali saranno rispettate le frequenze di 31 consegna indicate nell’allegato L9/a. Le frequenze indicate negli allegati L9/a e L9/o saranno aggiornate a inizio appalto. 35.2 Gestione informatizzata di consegna e ritiro dei capi di vestiario presso Unità Operative e Servizi La movimentazione della massa vestiaria (raccolta, registrazione, assegnazione, consegna) delle Aziende Sanitarie dovrà prevedere l’utilizzo di software di gestione fornito dalle Aziende Sanitarie descritto nell’allegato L7; i dati inseriti in tale programma dovranno essere sempre disponibili in rete per ognuna delle Aziende Sanitarie e saranno utili ai fini della fatturazione. Quindici giorni prima dell’inizio dell’appalto la ditta è tenuta a fornire e ad inserire nel software di cui all’allegato L7 l’elenco anagrafico in formato elettronico di tutti gli articoli di vestiario utilizzati. Nello specifico, per ogni capo, dovrà essere indicato codice alfanumerico identificativo, il codice descrittivo ad esso associato (individuato dalle Aziende Sanitarie nell’allegato L2), la descrizione dell’articolo e la taglia, (così come codificata all’interno del software di cui all’allegato L7); es. cod. alfanumerico, C1, camice bianco manica lunga uomo, taglia S-L, lunghezza C-L. La ditta è tenuta inoltre ad aggiornare tale anagrafica ogni volta che vengono utilizzati nuovi capi in sostituzione di vecchi o rovinati o in aggiunta a quelli in uso. Ad inizio appalto, e comunque per ogni nuova posizione (di dipendente e non dipendente che abbia diritto al vestiario), la ditta appaltatrice dovrà caricare nel software, salvo diversa disposizione di ciascuna Azienda Sanitaria, i dati anagrafici, la qualifica professionale, l’unità operativa di appartenenza ed il punto di consegna del vestiario e, attraverso il software, generare la scheda di dotazione; tale scheda riporterà i tipi di capi spettanti (tipologia, colore, etc..) e le relative quantità; la ditta dovrà inserire, per ogni tipo di capo e previa misura, la taglia secondo il codice previsto dal software fornito dalle Aziende Sanitarie. Per le posizioni che hanno diritto a capi personalizzati la ditta appaltatrice dovrà inserire il codice identificativo di ciascun capo. Su tale scheda saranno visibili, durante la gestione, i capi puliti assegnati. La ditta appaltatrice dovrà tenere aggiornati i dati sopra descritti (es. cambio unità operativa, cambio qualifica, cambio punto di consegna, etc.) nella scheda di dotazione dell’operatore, previa comunicazione delle Aziende Sanitarie o, nel caso di cambio taglia, dell’operatore stesso. In caso di malfunzionamenti del programma il personale della ditta appaltatrice è tenuto a segnalare tempestivamente il problema avvisando telefonicamente o via e-mail gli operatori del Servizio Informatico nelle le figure indicate dalle Aziende Sanitarie. La ditta appaltatrice è tenuta, a richiesta delle Aziende Sanitarie, a mettere a disposizione i prospetti delle giacenze dei capi puliti per il loro controllo. Ritiro e consegna di capi di vestiario personalizzati e non presso UU.OO./Servizi dovranno essere svolte come di seguito descritto. a) Chiusura e ritiro da parte del personale della Ditta Appaltatrice, con propri mezzi, dei sacchi contenenti i capi sporchi presso i punti di raccolta individuati presso UU.OO./Servizi (è a cura del personale delle Aziende Sanitarie la sistemazione dei capi sporchi negli appositi sacchi presso i locali dedicati). Il ritiro e la lettura elettronica dei capi sporchi devono avvenire dal lunedì al sabato, sempre nella stessa fascia oraria, che dovrà essere concordata con le Aziende Sanitarie. Le frequenze di ritiro dei capi sono indicati negli allegati L9/a e L9/o. b) Trasporto da parte del personale della Ditta Appaltatrice, con propri mezzi, dei sacchi contenenti i capi sporchi presso i locali del Guardaroba individuati dalle Aziende Sanitarie. Il trasporto dei capi sporchi all’interno delle strutture dovrà avvenire con mezzi e modalità indicati all’articolo 34. c) Lettura elettronica e contabilizzazione dei capi sporchi presso locale di guardaroba dedicato (procedura di scarico); tale operazione dovrà essere effettuata registrando con lettore ottico il codice a barre presente sull’etichetta termosaldata. La lettura del capo sporco non è prevista per quelli presunti infetti che vengono depositati in appositi sacchi di raccolta dedicati (art. 34.1). Ogni capo letto sarà visualizzato a video nella colonna dello sporco. d) In fase di registrazione dello sporco la ditta dovrà verificare la presenza di oggetti estranei metallici e non e provvedere alla loro asportazione (es. svuotatura tasche). e) Invio dei capi sporchi allo stabilimento per il lavaggio. f) 32 Eventuale modifica di taglia e/o dotazione. g) Visualizzazione dei capi puliti da preparare e consegnare corrispondenti per tipologia, numero e destinazione a quelli precedentemente letti sporchi (aggiornati rispetto ad eventuali modifiche apportate alla scheda dell’operatore: taglia, qualifica, punto di consegna, ecc..); fanno eccezione i Servizi Territoriali dall’AUSL, per cui tutti i capi puliti, di ritorno dallo stabilimento, vengono consegnati dai Guardaroba agli operatori, indipendentemente da numero e tipologia dei capi sporchi precedentemente contabilizzati. Qualora un capo sia tornato pulito senza essere prima letto sporco, perché infetto o presunto tale e quindi inviato direttamente allo stabilimento per il lavaggio, il software provvede in automatico all’operazione di scarico del capo quando viene effettuata l’operazione di lettura pulito. h) Preparazione e contabilizzazione dei capi da consegnare (operazione di carico) presso il locale di Guardaroba dedicato alla movimentazione del pulito. Tale operazione dovrà essere effettuata mediante lettura ottica del codice presente su ciascun capo da consegnare; ogni capo letto sarà visualizzato a video nella colonna del pulito. i) Stampa dell’etichetta removibile identificativa dell’operatore e applicazione della stessa al capo pulito non personalizzato; infine verifica della corrispondenza tra il codice capo indicato sull’etichetta stampata e quello riportato sull’etichetta termosaldata. j) Sistemazione delle divise pulite di una stessa U.O./Servizio in appositi sacchetti trasparenti chiusi. k) Stampa della bolla di consegna (una per ogni pacco di divise pulite) che dovrà sempre accompagnare l’operatore durante la consegna e che dovrà essere inserita nel pacco. Nella bolla di consegna dovranno essere indicati: numero e data della bolla, U.O./Servizio, elenco operatori destinatari (per ciascun operatore: nome, cognome, matricola) dei capi e, per ciascuno di tali destinatari, i capi consegnati (per ciascun capo: codice come da allegato L2, taglia e descrizione). Se richiesto dalle Aziende sanitarie, la bolla in formato elettronico dovrà essere controfirmata dal personale delle Aziende Sanitarie individuato per il ritiro. l) Consegna dei capi puliti presso le singole UU.OO/Servizi e loro sistemazione in armadi, scaffali, vagonetti dedicati. La consegna deve essere accompagnata dalla bolla di cui al punto precedente. Per gli ospedali i capi puliti dovranno essere riconsegnati entro 24 ore dal ritiro di equivalenti capi sporchi salvo diversamente indicato negli allegati L9/a e L9/o e salvo situazioni particolari di consegna differita da concordare, mentre nei servizi territoriali saranno rispettate le frequenze di consegna indicati nell’allegato L9/a. 35.3 Servizio di rifornimento divise pulite individuali tramite armadietti Per l’AUSL di Reggio Emilia la ditta aggiudicataria, a richiesta, dovrà essere disponibile a fornire un servizio di rifornimento divise pulite individuali che prevede: a) la collocazione di appositi armadietti a scomparti (le cui caratteristiche saranno concordate con il Servizio Logistico Alberghiero) che permettano, al personale di guardaroba il rifornimento delle divise pulite per ogni singolo dipendente all'interno un armadietto personalizzato e provvisto di chiusura, dal quale il dipendente può prelevare solo la propria divisa. b) il servizio di rifornimento giornaliero dei suddetti armadietti. Indicativamente, detti armadietti, potranno essere collocati presso gli spogliatoi o i singoli reparti a secondo delle esigenze e degli spazi disponibili. Ad aggiudicazione avvenuta si prevede un iniziale periodo di prova presso una/due sedi ospedaliere (con la collocazione di armadietti/scomparti per circa complessivi 300 operatori), da estendere ad altre sedi in caso di esito positivo. Il costo dell’armadietto dovrà essere indicato nella scheda d’offerta (Extra) non oggetto di comparazione ai fini dell’aggiudicazione. 35.4 Consegna dei capi a consumo Dovrà essere prevista la fornitura di capi non nominativi ad uso degli operatori e dei frequentatori presso Sale e Comparti operatori, Sala parto, Centrale di Sterilizzazione, Aree intensive, Endoscopie o altri servizi/reparti su specifica richiesta del Servizio Logistico Alberghiero. Le quantità saranno definite sulla base del numero di operatori e dell’organizzazione dell’attività al momento dell’attivazione dell’appalto. 33 Consegna e ritiro saranno contestuali a quello della biancheria e dovrà avvenire con le modalità previste per quest’ultima all’art. 34. I capi in oggetto dovranno essere consegnati in pacchi contenenti un numero standard di pezzi, che la ditta dovrà indicare alle Aziende Sanitarie in sede di offerta. Nel caso in cui la normativa lo richieda, la ditta appaltatrice deve essere disponibile a sostituire le divise di sala operatoria in cotone con altre che rispettino la normativa stessa. ART. 36 - CARATTERISTICHE DEL LAVAGGIO E DELLA STIRATURA DELLA BIANCHERIA PIANA E DELLE DIVISE Il lavaggio deve essere eseguito a perfetta regola d’arte, con la consegna dei capi lavati, asciugati, stirati, correttamente piegati e confezionati in pacchetti termosigillati e traspiranti. Il processo di lavaggio e asciugatura deve garantire: una condizione chimica inerte; l’asportazione delle macchie; un risciacquo sufficiente ad eliminare ogni traccia di prodotto (in particolare cloro) che può essere responsabile di allergie o irritazioni agli utilizzatori. un tasso di umidità inferiore al 4% in quanto quest’ultima può essere causa di contaminazione rapida e di sviluppo di cattivi odori durante lo stoccaggio. Le Aziende Sanitarie possono rifiutare di utilizzare i capi che a loro insindacabile giudizio non corrispondano ai requisiti menzionati e richiederne l’immediata sostituzione. In sede di offerta la ditta dovrà descrivere accuratamente i processi di lavaggio e stiratura della biancheria e delle divise, allegando le schede tecnico-merceologiche dei detergenti e dei disinfettanti e le schede di sicurezza per tutte le sostanze chimiche che intenderà utilizzare nei processi di lavorazione riferiti all’intera attività dell’appalto (materasseria compresa). Tali schede dovranno essere aggiornate a cura della ditta appaltatrice e, per presa visione, esse dovranno essere timbrate, firmate dal Servizio Logistico Alberghiero e fornite alle Aziende Sanitarie in formato elettronico come descritto all’ art. 16 del presente capitolato d’oneri. La ditta dovrà provvedere al lavaggio a secco di alcuni capi/articoli per i quali non può essere previsto il lavaggio ad acqua (ad es. divise di rappresentanza). La biancheria consegnata alle UU.OO/Servizi dovrà essere non ombreggiata, con aspetto e profumo di pulito. La biancheria non dovrà altresì presentare buchi, strappi, plissettature o lesioni superori ai limiti standard che saranno definiti nell’ambito del sistema di controllo qualità (o di risultato). I capi lavati dovranno essere completi di bottoni o altri sistemi di chiusura (cerniera, fettuccia, ecc.) quando previsti in origine. I capi rotti, macchiati o non corrispondenti ai requisiti minimi di pulizia ed estetica devono essere sostituiti. La riparazione dei medesimi, quando deteriorati, è ammessa salvo che non sia in contrasto con la funzionalità e/o il decoro estetico degli stessi. Per i capi che presentano una chiusura con velcro, bottoni, o su cui sono applicati elastici (ai polsi e alla vita) deve essere prevista l’eventuale sostituzione di tali applicazioni all’usura o comunque quando la tenuta non è efficace o presentano l’annidamento di fili e polvere. Gli indumenti del personale del Servizio di Emergenza 118 che possiedono requisiti di segnalazione ad alta visibilità dovranno mantenere inalterate le loro caratteristiche od essere sostituiti quando superano i valori accettati di retroluminescenza e reflettanza, come previsto dalla normativa vigente. L’appaltatore dovrà provvedere: 1. all’opportuna suddivisione della biancheria secondo il tipo e l’uso; ciò per adottare, per ogni gruppo, il trattamento di lavaggio, stiratura e piegatura più idoneo per ottenere il migliore risultato, sia dal punto di vista del lavaggio stesso che della buona conservazione dei capi; 2. a costituire percorsi separati per la biancheria sporca e quella pulita in modo che quest’ultima non venga contaminata; 3. a impiegare detersivi o altre sostanze conformi alle disposizioni di legge, idonei ad assicurare alla biancheria ed ai capi in genere la necessaria morbidezza e comfort, nonché ad evitare qualsiasi danno fisico agli utenti, quali allergie, irritazioni della pelle ecc. In caso di comprovato danno a dipendenti e/o utenti dovuto a cattivo lavaggio, la ditta risponde direttamente nei confronti di terzi delle conseguenze derivanti da suddette operazioni; 34 4. all’utilizzo di prodotti alternativi a quelli scelti nei casi in cui si verifichino casi di intolleranza da parte degli operatori e/o dei pazienti rispetto ai detersivi e ai prodotti utilizzati per il lavaggio della biancheria; 5. a garantire che gli articoli risultino asciugati, stirati e senza difetti. La ditta deve indicare in sede di offerta la durata di vita dei capi di biancheria e di vestiario rispettivamente sulla base del numero (massimo) di lavaggi per ognuno e, per la sola biancheria, del peso. Gli impianti di lavaggio devono essere dotati di sistemi di depurazione dell’acqua, a norma della vigente legislazione. Qualsiasi capo di biancheria o vestiario (ad eccezione delle divise che devono essere lavate a secco, di copriletti e coperte di lana), prima di essere inserito in circolazione deve essere lavato ad acqua per l’asportazione dal tessuto di colla e ammoniaca. La biancheria piana stirata deve conservare la propria forma e non presentare deformazioni. I capi di vestiario, devono essere stirati e piegati a regola d’arte. Le ditte dovranno essere dotate, a pena d’esclusione, di un sistema di analisi del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) del processo di lavaggio certificato, da ente accreditato, conforme ai requisiti della norma UNI EN 14065:2004, che permetta di assicurare in continuazione la qualità microbiologica dei tessili lavati. L’intero processo di trattamento (dallo stoccaggio sporco, al processo di lavaggio, stiro, confezionamento e stoccaggio pulito) della biancheria ospedaliera o socio-assistenziale dovrà essere effettuato in un settore separato e completamento dedicato e con attrezzature adibite al trattamento di biancheria ospedaliera o socio-assistenziale ed installate all’interno di locali dell’appaltatore a ciò appositamente adibiti; qualora le Aziende Sanitarie rilevino l’inosservanza di tale condizione, ciò determinerà la risoluzione del contratto. 36.1 Stabilimenti/lavanderie di riserva In sede di domanda di partecipazione la ditta dovrà indicare alle Aziende Sanitarie, a pena esclusione, almeno uno stabilimento/lavanderia di riserva, disponibile per tutta la durata del contratto di cui al presente capitolato d’oneri, specificando capacità, esperienza e certificazioni dello stesso/a. Tale/i stabilimenti/lavanderie di riserva dovrà/dovranno: avere pari capacità ed esperienza dello/a stabilimento/lavanderia titolare (e pertanto anche essere in grado di sostituire completamente la lavanderia/stabilimento titolare, garantendo la continuità del servizio ordinario, l’evasione delle richieste in emergenza ed il mantenimento delle scorte); dovrà/anno essere certificati in modo analogo (in particolare: certificazione del sistema di gestione della qualità conforme alla norma europea UNI ISO 9001:2008 e sistema di analisi del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) del processo di lavaggio conforme ai requisiti della norma UNI EN 14065:2004) allo/a stabilimento/lavanderia titolare; ed essere in grado di lavare con le medesime modalità dello/a stabilimento/lavanderia titolare. L’elenco degli/delle stabilimenti/lavanderie di riserva dovrà essere approvato dalle Aziende Sanitarie e dovrà essere sempre tenuto aggiornato dalla ditta appaltatrice e messo a disposizione delle Aziende Sanitarie in formato elettronico secondo quanto indicato nell’ art. 16 del capitolato d’oneri. L’eventuale utilizzo di uno degli stabilimenti/lavanderie di cui sopra durante la vigenza del contratto dovrà essere previamente approvato dalle Aziende Sanitarie. L’utilizzo di stabilimento/lavanderia diverso anche solo per un giorno in assenza di autorizzazione formale determinerà il mancato pagamento della fornitura di biancheria e vestiario dell’intero mese e costituirà inadempienza gravissima. 36.2 Controllo Le Aziende Sanitarie si riservano il diritto di effettuare ripetuti sopralluoghi, senza preavviso e per tutta la durata del contratto, presso gli stabilimenti della ditta, ove potranno essere prelevati campioni dei prodotti in uso e potrà essere effettuata una verifica del processo per la durata dell’intero ciclo lavorativo. L’AUSL e l’ASMN si riservano inoltre di effettuare, con le metodiche ritenute più idonee, analisi sulla biancheria al fine di verificare l’eventuale presenza di sostanze chimiche o residui di lavorazione che possono reagire o riattivarsi in presenza di sudore, liquidi, medicamenti o altro materiale di uso comune ospedaliero, provocando danno agli utenti e al personale del quale la ditta appaltatrice assume la responsabilità. 35 Si riservano inoltre di effettuare, con le metodologie ritenute più opportune, analisi sulla biancheria per verificarne la consistenza, il buono stato del tessuto scegliendo in contraddittorio il campione secondo le modalità che ad inizio appalto verranno concordate. Gli impianti di lavaggio devono consentire il raggiungimento delle temperature che assicurino la decontaminazione dei capi in genere e della biancheria nel bagno di lavaggio. In sede d’offerta, la ditta dovrà accuratamente descrivere le tipologie e la frequenza, che dovrà essere almeno mensile, delle analisi chimiche e microbiologiche con le quali la ditta intende monitorare i propri processi di lavoro e che dovranno essere eseguite su ogni tipologia di articolo (n. 1 materasso, n. 1 guanciale, n.1 capo biancheria piana bianca, n. 1 capo biancheria piana colorata, n. 2 1 capo vestiario) ed espresse in UFC/cm e in grado di umidità; tipologia e frequenza delle suddette analisi dovranno essere approvate dalle Aziende Sanitarie. Gli esiti delle analisi dovranno essere messi a disposizione in formato elettronico, contestualmente al loro ricevimento, delle Aziende Sanitarie secondo le modalità indicate all’ art. 16 del capitolato d’oneri. Il pagamento delle fatture sarà subordinato all’effettiva e tempestiva disponibilità degli esiti delle suddette analisi. Il mancato ricevimento dei suddetti esiti costituirà inadempienza gravissima. ART. 37 - NOLEGGIO DI MATERASSI E GUANCIALI Si intende: Noleggio di tutte le tipologie di materassi e di tutti i guanciali, completi delle relative fodere, indicati nell’allegato L4, in quantità pari ad un materasso e, indicativamente, due guanciali (un solo guanciale sarà previsto per le culle) per ogni posto letto di degenza e non, più l’adeguata scorta (di cui allegato L4), salvo diversa indicazione che verrà fornita durante il periodo di validità del contratto. Dovrà essere prevista anche la fornitura di guanciali per altri Servizi non di degenza (per esempio palestre ed ambulatori). contabilizzazione delle consegne utilizzando il Software fornito dalle Aziende Sanitarie attraverso il caricamento dei dati seguendo le modalità indicate per la biancheria. trattamento di ricondizionamento sanitizzante dei materassi e dei guanciali. Sarà da considerarsi incluso l’eventuale trattamento di disinfezione che dovesse rendersi necessario per quei manufatti a rischio infettivo. Materassi e guanciali, comprensivi di fodera, devono essere, ad inizio appalto, nuovi di fabbrica. I materassi viscoelastici (antidecubito) dovranno avere fodera di copertura di colore diverso da quella delle altre tipologie di materassi. Le fodere dei guanciali dovranno essere di colore diverso per le due Aziende Sanitarie. Materassi e guanciali dovranno rispettare le caratteristiche minime indicate nell’allegato L4 e tali caratteristiche dovranno sempre permanere; in particolare materassi e guanciali, comprensivi di fodera, dovranno essere e permanere nella classe di reazione al fuoco prevista dalla normativa vigente (1IM). In sede d’offerta la ditta deve proporre, in relazione al sistema di gestione della materasseria proposto, una modalità per tener traccia delle sanitizzazioni subite da ogni articolo (n° lavaggi per ogni materasso, guanciale e relative fodere) ed in modo che esse siano verificabili dalle Aziende Sanitarie in ogni momento. In relazione al sistema di gestione della materasseria, ad inizio appalto la ditta dovrà dichiarare e documentare il numero di sanitizzazioni che gli articoli possono subire senza alterarne la classe di reazione al fuoco richiesta nel presente capitolato d’oneri. Gli articoli di ritorno dallo stabilimento dopo sanitizzazione devono riportare sul sacco che li avvolge contrassegno che indichi l’avvenuta sanitizzazione. La ditta dovrà provvedere alla fornitura e al ricondizionamento sanitizzante dei materassi e dei guanciali secondo le quantità che verranno richieste dalle Aziende Sanitarie garantendone la disinfezione nonché la sterilizzazione nei casi richiesti. I materassi ed i guanciali dovranno essere consegnati ai reparti imballati con sacco di colore trasparente, in modo che non si sporchino. La metodologia del processo di ricondizionamento sanitizzante della materasseria dovrà essere autorizzato dalle Aziende Sanitarie e dovrà comunque garantire: Completa eliminazione e totale inattività dei germi, ed interruzione irreversibile delle catene infettive; 36 Eliminazione di qualsiasi tipo di sporco e di macchia; nel caso in cui i materassi ed i guanciali siano macchiati da materiale organico e da prodotti medicamentosi dovrà essere garantita la completa rimozione delle macchie, in caso contrario tali articoli dovranno essere eliminati. Eliminazione di ogni traccia di prodotti del ricondizionamento sanitizzante che possano essere responsabili di allergie o irritazioni. Eliminazione di odori. Le suddette metodiche di ricondizionamento dovranno essere accuratamente descritte in offerta, in particolare descrivendo il processo e le sue fasi, allegando le schede tecnico-merceologiche e di sicurezza dei detergenti, disinfettanti e di tutte le sostanze chimiche impiegate. I risultati delle analisi di cui sopra dovranno essere messi a disposizione delle Aziende Sanitarie in formato elettronico secondo quanto indicato nell’ art. 16 del presente capitolato d’oneri. Le modalità di ricondizionamento sanitizzante non devono in alcun modo alterare la classe di reazione al fuoco che deve permanere quella richiesta dalla normativa vigente (1IM). Qualora le caratteristiche di reazione al fuoco o di confortevolezza venissero a mancare, la ditta dovrà provvedere alla sostituzione immediata di tutti gli articoli, con oneri a proprio carico. La materasseria dovrà sempre essere mantenuta integra; i materassi ed i guanciali rovinati (rotti o modificati nello spessore) dovranno essere sostituiti dalla ditta aggiudicataria e senza oneri aggiuntivi per le Aziende Sanitarie. 37.1 Controllo materasseria In sede d’offerta dovranno essere indicate le tipologie e la frequenza delle analisi chimiche e microbiologiche con le quali la ditta intende monitorare i propri processi di lavoro e di cui almeno quelle di cui al precedente art. 36.2. Con cadenza semestrale, la Ditta deve effettuare, per entrambe le Aziende Sanitarie, la prova per determinare la classe di reazione al fuoco sui tipi di materassi e guanciali forniti: la scelta dei materassi e guanciali da sottoporre alle prove, sarà effettuata, in contradditorio, ad insindacabile discrezione delle Aziende Sanitarie. In concomitanza con le suddette prove, sui soli materassi: 1. dovranno essere eseguite le seguenti prove di carattere meccanico per valutare la confortevolezza dei materassi stessi: a. Verifica e determinazione della densità; b. Verifica e determinazione della resistenza alla compressione; c. Verifica della resa elastica. 2. potrà essere richiesta dalle Aziende Sanitarie l’esecuzione di altri tipi di prove per verificare le condizioni di contratto, tra cui: a. Verifica e determinazione della resistenza all’affondamento con compressione del 25, 40 e 65%; b. Verifica e determinazione della deformazione residua; c. Verifica della resistenza a fatica dinamica con misura della variazione della resistenza a compressione; d. Altri tipi di prove in alternativa od aggiunta alle precedenti. Le Aziende Sanitarie potranno richiedere l’esecuzione di altre tipologie di prove per verificare le condizioni di contratto. Le prove di reazione al fuoco e di carattere meccanico di cui sopra devono essere effettuate presso Ente, Organismo o Laboratorio autorizzato ed abilitato nei termini di legge: in sede di offerta la ditta deve dichiararne dati anagrafici, ragione sociale e recapiti. Qualora si verifichi un evento di incendio in cui è coinvolta la materasseria è facoltà delle Aziende Sanitarie richiedere alla ditta appaltatrice di effettuare, con oneri a carico della ditta stessa, ulteriori analisi sulla materasseria coinvolta. L’onere delle prove di cui al presente articolo, incluso il trasporto dei campioni dalle Aziende Sanitarie all’Ente/Organismo/Laboratorio per l’effettuazione delle prove, sono a completo carico della ditta appaltatrice, che, contestualmente al loro ricevimento o comunque entro un mese dall’effettuazione stessa delle prove, dovrà fa pervenire gli esiti in formato elettronico alle Aziende Sanitarie secondo le modalità di 37 cui all’art. 16 del presente capitolato d’oneri; il mancato ricevimento da parte delle Aziende Sanitarie dei suddetti esiti entro i termini sopra indicati sarà considerata inadempienza gravissima. ART. 38 - DECONTAMINAZIONE LAVAGGIO E DISINFEZIONE ARTICOLI POTENZIALMENTE INFETTI O PRESUNTI TALI Tutti gli articoli potenzialmente infetti o presunti tali prima di essere sottoposti al processo di ricondizionamento sanitizzante vanno necessariamente decontaminati e disinfettati secondo quanto previsto da DM. 28 Settembre 1990 e dalla normativa vigente in materia. La raccolta sarà effettuata mediante appositi sacchi, come indicato nell’art. 34, confezionati e trasportati su mezzi rispondenti alle norme di legge in materia. Il trattamento di decontaminazione, lavaggio e disinfezione sugli articoli di biancheria e vestiario considerati come infetti dovranno garantire la completa eliminazione e la totale inattività dei germi e delle spore attraverso la combinazione fra temperatura e/o utilizzo di sostanze chimiche a particolari concentrazioni in modo da interrompere irreversibilmente le catene infettive. Le modalità di decontaminazione, lavaggio e disinfezione dovranno essere accuratamente descritte in offerta indicando anche le tipologie di analisi chimiche e microbiologiche con cui la ditta intende monitorare i propri processi di lavoro. La Ditta appaltatrice è tenuta ad effettuare i controlli con le frequenze indicate all’art. 36.2 e a fornirne gli esiti secondo quanto indicato nel medesimo articolo. L’AUSL e l’ASMN di Reggio Emilia vigileranno, attraverso i propri organi competenti, sul servizio offerto e potranno effettuare i controlli chimici, microbiologici o di altro tipo che verranno ritenuti necessari, circa i metodi, i prodotti, ed i risultati del processo di disinfezione. Nel caso le analisi non fossero soddisfacenti queste verranno ripetute fino alla normalizzazione dei risultati con oneri a carico della ditta appaltatrice fatto salvo la possibilità da parte delle Aziende di ricevere il risarcimento del danno subito. ART. 39 - FORNITURA DIVISE PERSONALE “EMERGENZA 118” Tutti gli operatori del Servizio Emergenza 118 (Medici, Infermieri Professionali, Autisti) della provincia di Reggio Emilia operanti nelle sedi di Castelnovo Monti, Correggio, Montecchio, Scandiano, Guastalla, Azienda Ospedaliera S.M.N., dovranno essere vestiti con divise personalizzate ad alta visibilità le cui caratteristiche sono dettagliate nell’allegato L2. Ai capi in oggetto dovrà essere applicato il logo di cui all’allegato L11, nonché etichette removibili e riutilizzabili indicanti la qualifica dell’operatore, come specificato nell’allegato L5/a ed L11. Al fine di evitare disservizi che potrebbero compromettere l’efficienza del servizio di emergenza, per ogni nuova vestizione richiesta la consegna dei capi agli operatori dovrà avvenire entro gg. 3 dall’invio dell’autorizzazione del Servizio Logistico Alberghiero dell’AUSL. E’ consentita la consegna di una dotazione non nominativa esclusivamente per il tempo utile alla ditta appaltatrice a completare la fornitura della divisa personalizzata. Movimentazione dei capi Tutti i capi che costituiscono dette divise dovranno subire trattamento di decontaminazione e lavaggio fino alla completa rimozione di macchie ed aloni. Ogni operatore dovrà sempre avere a disposizione presso il proprio armadietto un cambio completo composto da 3 polo, 3 pantaloni e 2 giubbini. Ove richiesto gli indumenti devono possedere i requisiti di segnalazione ad alta visibilità secondo la norma UNI-EN-471/94 ed essere provvisti di relativa certificazione. Le caratteristiche di retroluminescenza del tessuto e di retroriflettenza delle bande devono permanere anche dopo numerosi lavaggi e stirature industriali: la ditta deve dichiarare, in sede d’offerta, il numero massimo dei lavaggi fino a cui vengono garantite le caratteristiche di cui sopra. L’azienda si riserva di effettuare controlli a campione dei capi in qualsiasi momento. I capi che, a insindacabile giudizio dell’AUSL di Reggio Emilia, saranno ritenuti non rispondenti ai requisiti di aggiudicazione oppure giudicati obsoleti, o non rispettosi dell’immagine ed il decoro degli operatori, dovranno essere ritirati e sostituiti dalla ditta aggiudicataria e daranno luogo a penale, secondo quando previsto dal successivo art. 53. 38 ART. 40 - LAVAGGIO CAPI BIANCHERIA E VESTIARIO DEGENTI E ASSISTITI E ALTRO MATERIALE Si intende il lavaggio ad acqua e/o a secco, asciugatura e stiro, di capi di biancheria ed abiti degli utenti. Si intende inoltre il lavaggio e l’asciugatura di materiale a corredo di attrezzature sanitarie e non ed altro materiale di proprietà delle Aziende Sanitarie, quali, a solo titolo esemplificativo: imbragature per sollevamalati, fasce di contenzione, calze antitrombo, coperte/teli speciali imbottiti (del tipo piumino), guanti di filo, borsoni/zaini assistenza domiciliare ed emergenza 118, cerate coprimaterasso in tessuti speciali, copricuscini di varie tipologie, copripoltrone/copridivani/coprisedia in tela, stracci e pannetti per pavimenti, tovaglie, materassini, ecc. I processi di lavaggio devono garantire il mantenimento delle caratteristiche degli articoli. Restano compresi nell’appalto piccoli lavori di sartoria per i capi di biancheria e di vestiario dei degenti di cui sopra, nonché altri che mano a mano si renderanno necessari. ART. 41 - FORNITURA DI CALZATURE E ACCESSORI VARI Si intende la fornitura e/o distribuzione degli articoli di seguito elencati, tenuti presso i singoli guardaroba. Per la gestione delle consegne di tali articoli la ditta appaltatrice dovrà utilizzare il Software (vedi allegato L7) fornito dalle Aziende Sanitarie e dovrà seguire quanto di seguito indicato. 41.1 Calzature Per l’AUSL la ditta, presso i locali guardaroba, dovrà provvedere all’attagliamento e alla distribuzione delle calzature fornite dall’Azienda Sanitaria stessa tramite Intercent-ER. In particolare dovranno essere distribuite nella misura, con la periodicità e alle figure comunicate dall’AUSL; in particolare: al personale di nuova assunzione, contestualmente alla consegna della divisa secondo il ruolo e il servizio al quale l’operatore è assegnato; al personale già in servizio, sulla base dell’usura (consumo) e comunque non più di un paio all’anno salvo diversa autorizzazione da parte dell’AUSL.. A inizio appalto la ditta dovrà concordare con il Servizio Logistico Alberghiero dell’AUSL le modalità della distribuzione. La ditta dovrà provvedere all’attagliamento e alla distribuzione delle calzature anche presso il guardaroba dell’ASMN, su richiesta della stessa. Gli oneri relativi alla gestione degli spazi per attagliamento e distribuzione sono da intendersi ricompresi nell’appalto. 41.2 Accessori vari E’ prevista la fornitura in acquisto di accessori vari quali berretti, foulard, cravatte, calzari termici, ecc. indicati negli allegati L5/a, L5/o e L2. La fornitura sarà solo a richiesta dell’operatore e solo per le figure professionali descritte negli allegati L5/a e L5/o. Per l’AUSL saranno consegnati nei seguenti quantitativi: berretti a consumo e comunque non oltre n. 1 invernale e n. 1 estivo (anno/persona) dove richiesto; foulard e cravatte n. 2 anno/persona calzamaglia termica: n. 2 persona ogni due anni Per l’ASMN saranno consegnati nei seguenti quantitativi: foulard e cravatte n. 2 anno/persona. 41.3 Consegna calzature e accessori vari Gli articoli sopraindicati saranno distribuiti al personale (come indicato negli allegati L5/a e L5/o) presso il guardaroba. La fornitura sarà a consumo secondo le indicazioni sopra fornite e sarà effettuata con le seguenti modalità: a) per la distribuzione delle calzature sulla base dell’usura questa potrà avvenire solo con la contestuale consegna al guardaroba della calzatura da sostituire e prova del modello di calzatura previsto dalla dotazione. b) per tutti gli articoli: 39 registrazione sulla scheda informatizzata di dotazione dell’operatore della data di consegna, del codice e modello dell’articolo. firma dell’operatore del modulo di ritiro dell’articolo da allegare alla fattura relativa al mese di consegna; consegna dell’articolo all’operatore nel rispetto della dotazione prevista. I dati registrati saranno utilizzati per la fatturazione. ART. 42 – FORNITURA, LAVAGGIO E MANUTENZIONE TENDE Si intende: o Fornitura in acquisto, completa di installazione, smontaggio, lavaggio, montaggio e manutenzione di tende in tessuto per finestre, finestroni, vasistas ed ogni altro elemento che necessiti di oscuramento. o Fornitura in acquisto, completa di installazione, smontaggio, lavaggio, montaggio e manutenzione di tende divisorie in tessuto atte a garantire la privacy dell’utente. Tali tende potranno essere montate, a richiesta delle Aziende Sanitarie: su supporto a parete e braccio di sostegno anche telescopico, completo di anelli; su sostegno a soffitto con braccio completo di anelli o a binario posizionato in modo da permettere un adeguato passaggio di luce al di sopra della tenda. o Fornitura in acquisto, completa di installazione, smontaggio, rimontaggio e manutenzione di tende veneziane metalliche per interni. o Fornitura in acquisto, completa di installazione, smontaggio, rimontaggio e manutenzione di zanzariere. Potrà essere richiesta la manutenzione anche di tende e zanzariere già presenti. Tutte le richieste di installazione, manutenzione, dovranno essere autorizzate da parte del Servizio Logistico Alberghiero delle Aziende Sanitarie. Su richiesta degli stessi Servizi, prima della installazione la Ditta dovrà effettuare sopralluogo presso la sede interessata al fine della stesura di preventivo/offerta dettagliato (mq, tessuto, ecc.). Si intende inoltre: o Servizio di lavaggio, compreso montaggio e smontaggio, delle tende in tessuto esistenti il cui costo dovrà essere presentato in scheda di offerta. Il lavaggio deve essere eseguito secondo le indicazioni fornite dalla ditta produttrice e deve garantire il mantenimento delle caratteristiche del tessuto. La frequenza dei lavaggi sarà definita in accordo con le Unità Operative e con il rispettivo Servizio Logistico Alberghiero sulla base della tipologia del locale presso cui sono installate. Le caratteristiche tecniche del materiale sono descritte nell’allegato L6. ART. 43 - CONTROLLO DI QUALITA’ 43.1 Sistema di Autocontrollo La ditta deve essere dotata di sistema di gestione della qualità certificato, da organismi accreditati, conforme alla norma UNI ISO 9001:2008. In sede d’offerta la ditta deve descrivere il sistema di autocontrollo utilizzato ai fini delle verifiche sulle proprie attività comprese quelle in subappalto ed i sistemi di qualità, tra cui quelli certificati, in ordine al monitoraggio dei processi produttivi e/o prodotti forniti ed in particolare: - attività di lavoro o prodotto fornito sottoposta/o a controllo - frequenza controlli - metodo, strumenti oggettivi di valutazione - gestione delle non conformità Le risultanze del sistema di controllo dovranno essere documentate e visionabili in ogni momento dalle Aziende Sanitarie e rese disponibili alle stesse come indicato nell’art 16. In sede di gara saranno valutati gli aspetti del sistema descritto, indicati all’art. 13 relativo all’aggiudicazione. 43.2 Controllo di risultato e delle metodologie di lavoro (processo) La ditta dovrà descrivere, in sede d’offerta, un sistema, con relativo manuale, di controllo di risultato e delle metodologie di lavoro (controllo di processo) su base statistica che deve avere almeno le caratteristiche indicate nell’allegato L8 e deve essere gestito con sistema informatico ed apposito software a carico della ditta. In sede di gara saranno valutati gli aspetti del sistema descritto, indicati all’art. 13. Ad aggiudicazione avvenuta la ditta dovrà concordare con le Aziende Sanitarie le eventuali variazioni e provvedere alla stesura finale, che dovrà essere validata ed adottata dalle Aziende Sanitarie: entro 15 giorni dalla comunicazione di 40 valutazione positiva da parte delle Aziende Sanitarie, la ditta aggiudicataria dovrà rendere operativo il sistema di controllo stesso. Per ciascuna delle Aziende Sanitarie, i controlli verranno effettuati dal Servizio Logistico Alberghiero in contraddittorio con la ditta aggiudicataria. Entro 3 giorni dall’effettuazione dei controlli i relativi risultati dovranno essere inseriti nel software e consolidati, in modo da non essere più modificabili, a cura della ditta aggiudicataria. Le Aziende Sanitarie dovranno poter accedere in sola lettura ed in ogni momento ai dati inseriti nel software in modo da poter anche verificare il corretto inserimento dei risultati dei controlli. La ditta aggiudicataria dovrà inoltre far avere tempestivamente i risultati dei controlli di risultato e di processo con le modalità indicate all’art. 16. Il pagamento delle fatture è subordinata all’esito positivo dei controlli del relativo periodo e le eventuali penali verranno decurtate dagli importi delle fatture stesse. ART. 44 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI/FORNITURE Tutti gli articoli a “misura” si intenderanno contabilizzabili all’atto della consegna ai Servizi/Unità Operative dell’articolo nuovo o ricondizionato e precisamente: Tutti gli articoli di massa vestiaria registrati, e consegnati sia presso i Servizi e le Unità Operative sia direttamente ai singoli operatori, si intenderanno contabilizzati al momento del consolidamento dei dati da parte della ditta appaltatrice mediante il software fornito dalle Aziende Sanitarie (all. L7). Gli articoli di biancheria indicati nell’allegato L1 consegnati presso i Servizi e le Unità Operative saranno contabilizzati al momento del consolidamento dei dati da parte della ditta appaltatrice mediante il software fornito dalle Aziende Sanitarie (all. L7). Tutti i capi distribuiti presso i guardaroba (vestiario, accessori e calzature) indicati nell’allegato L2, saranno contabilizzati all’atto della consegna all’operatore e registrati nel software fornito dalle Aziende Sanitarie (all. L7) . Per quanto riguarda gli articoli di materasseria (materassi e guanciali) di cui all’allegato L4, essi verranno contabilizzati mediante un canone giornaliero a pezzo in dotazione ad ogni U.O./Servizio, incluse le scorte di cui all’allegato L4 Ad inizio appalto verrà effettuato, in contraddittorio, un conteggio degli articoli consegnati dalla ditta alle UU.OO./Servizi, sulla base del quale verrà emessa fatturazione. Su richiesta della ditta appaltatrice le Aziende Sanitarie si renderanno disponibili a fornire annualmente i dati di attività elencati all’art. 2 del presente capitolato, al fine di verificare eventuali scostamenti sui quantitativi di materassi e guanciali utilizzati dalle strutture sanitarie. Il canone è comprensivo di noleggio, ritiro dall’U.O./Servizio, sanitizzazione e riconsegna. Si precisa che tutti gli oneri che l’appaltatore avrà a carico saranno da ritenersi ripagati unicamente attraverso i prezzi quotati. Prezzi unitari di biancheria piana e vestiario a consumo, materasseria, massa vestiaria, calzature, accessori vari, tende: 41 Prezzo unitario (Euro/pezzo), differenziato per tipologia di capo di biancheria piana (allegato L1), consegnato presso le Unità Operative e Servizi. Tali prezzi subiranno una diminuzione pari al 5% nel caso in cui le quantità consegnate, con riferimento ad ogni tipologia di articolo, siano superiori al 10% delle rispettive quantità annue indicate nella scheda d’offerta. (Esempio: quantità annua lenzuola in scheda offerta n. 100. Quantità annua effettivamente consegnata n. 120. Costo Lenzuolo dal 111 al 120: - 5%). Per gli articoli di materasseria (materassi e guanciali) di cui all’allegato L4: canone giornaliero per pezzo (Euro/pezzo*giorno) per la copertura dell’intero servizio di consegna e ritiro degli articoli di materasseria a/da UU.OO./Servizi, mantenimento dell’igiene, del decoro, della confortevolezza e della classe di reazione al fuoco, richiesta nel presente capitolato d’oneri, di tutti gli articoli forniti. Prezzo unitario (Euro/capo), differenziato per tipologia di articolo di vestiario (inclusi quelli a consumo) indicato nell’allegato L2, ritirato e consegnato presso le Unità Operative e Servizi. Prezzo unitario (Euro/kg) per gli stracci consegnati presso le UU.OO.\Servizi. Prezzo unitario (Euro/capo) per ciascuna delle tipologie di accessori vari consegnata (allegato L2). Prezzo unitario (Euro/armadietto) per il rifornimento delle divise personalizzate in armadietto (art. 35.3). Prezzo unitario (Euro/mq) per fornitura di tende divisorie, tende in tessuto per finestre, tende veneziane e zanzariere (compreso supporti, accessori di installazione e montaggio, di cui all’allegato L6); prezzo unitario (Euro/ora, Euro/mq, Euro/m, Euro/pezzo,…) per manutenzione, fornitura tessuti, sistemi di sostegno e regolazione (vedi allegato L6); ro/Kg per lavaggio, smontaggio e montaggio tende esistenti in tessuto. Prezzo unitario (Euro/Kg) per ritiro, lavaggio, asciugatura, stiro e consegna di vestiario degenti. Prezzo unitario (Euro/Kg) per ritiro, lavaggio, asciugatura, stiro e e consegna altro materiale tessile (es. polsini, fasce, teli portanti) di proprietà delle Aziende Sanitarie. Prezzo unitario (Euro/pezzo) per il servizio di attagliamento e distribuzione calzature. ART. 45 - POLIZZA ASSICURATIVA Tutte le assicurazioni, contributi, previdenze, ecc. sono a carico dell’Impresa appaltatrice ed in particolare quelle riguardanti l’assicurazione contro gli infortuni. La Ditta dovrà stipulare apposita polizza di copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, derivanti dall’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato d’oneri e a garanzia del buon assolvimento delle obbligazioni assunte con un massimale per singolo sinistro non inferiore a EURO 5.000.000,00. A tale proposito la ditta aggiudicataria dovrà presentare entro 15 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione copia della polizza assicurativa stipulata. ART. 46 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI La Ditta manterrà riservati e darà istruzione al proprio personale affinché siano mantenuti riservati i dati statistici, amministrativi e quelli concernenti il personale, che siano portati a sua conoscenza, in relazione all’effettuazione delle prestazioni di cui alla presente gara. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché, salvo diversa pattuizione, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che la Ditta sviluppi o realizzi in esecuzione delle prestazioni contrattuali. La Ditta aggiudicataria si impegna inoltre a mantenere riservata ogni informazione relativa agli utenti, di cui venga a conoscenza nell’espletamento del servizio e darà identiche disposizioni al proprio personale. Ai sensi del D. Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. L’Azienda Sanitaria è titolare del trattamento dei dati personali e sensibili che vengono trattati con riferimento all’appalto. A tal fine l’Azienda Sanitaria nomina fin da ora la Ditta che risulterà affidataria in esito alla procedura di gara quale responsabile del trattamento dati ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 196/03. L’appaltatore è autorizzato a svolgere operazioni di trattamento di dati sensibili e personali per conto dell’Azienda Sanitaria ed è tenuto a rispettare e osservare tutte le norme previste dal D.Lgs. 196/03 nonché ogni altra istruzione impartita in sede contrattuale o in successive comunicazioni da parte dell’Azienda stessa. In caso di inadempimento, l’appaltatore sarà considerato responsabile nei confronti del Titolare ai sensi di legge. Nel caso l’appaltatore si avvalga di incaricati o collaboratori, questi si obbliga a renderli edotti delle suddette norme operative generali, fermo restando che in ogni caso essi devono operare sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. Art. 47 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Le Aziende Sanitarie avranno la facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto da ciascuna stipulato, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo telefax, nelle seguenti ipotesi: a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c. e di quella prevista dall’art. 48 del presente capitolato d’oneri; b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; d) in caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’aggiudicatario; e) in caso di cessione del contratto; f) in caso di subappalto non autorizzato dalle Aziende Sanitarie, ai sensi dell’art. 49 del presente capitolato d’oneri; g) qualora dovessero verificarsi ritardi nella esecuzione dei servizi o questi ultimi venissero svolti in modo gravemente insufficiente, a giudizio insindacabile delle Aziende Sanitarie; 42 h) in caso di motivato esito negativo dei controlli e delle verifiche sugli aspetti qualitativi e funzionali del prodotto effettuati nel corso dell’esecuzione contrattuale; i) in caso si verificassero cause che giustificano l’applicazione di penali oltre il limite stabilito all’art. 53 del presente capitolato d’oneri; j) in caso di non superamento del periodo di prova ai sensi dell’art. 9 del presente capitolato d’oneri; k) in tutti i casi di inosservanza dei disposti di cui all’art. 3 della L.136/10; l) in tutti i casi previsti dal presente capitolato d’oneri. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’aggiudicatario, le Aziende hanno il diritto di incamerare la cauzione definitiva a titolo di penale e di indennizzo dovuti alle Aziende stesse, salvo il risarcimento di eventuali danni maggiori. Allo scopo le Aziende Sanitarie potranno anche rivalersi su eventuali esposizioni creditorie della Ditta nei propri confronti. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico della Ditta fornitrice. ART. 48 - MODIFICHE E RECESSO CONTRATTUALE In relazione ad intervenute esigenze organizzative o a interventi di riorganizzazione messi in atto successivamente all’aggiudicazione, le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di procedere a sospensione, riduzione e recesso del contratto in essere, anche singolarmente. ART. 49 – CESSIONE E SUB APPALTO Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste dall’art. 118 del D. Lgs. 163/06. La Ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L’autorizzazione sarà data previa la presentazione di un progetto di subappalto che crei meno disservizi possibili (anche alla luce del DUVRI); nel progetto la ditta aggiudicataria divrà indicare i criteri per la suddivisione del subappalto. Le Amministrazioni appaltanti non corrisponderanno direttamente ai subappaltatori l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti. Ai sensi dell’art. 118 c. 3 è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere alle Aziende Sanitarie, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, le Aziende Sanitarie sospenderanno il successivo pagamento. Il fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Azienda Sanitaria o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono affidate le forniture/ attività in subappalto In caso di subappalto non autorizzato le Aziende Sanitarie risolveranno il contratto con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno. Il mancato controllo delle attività che dovrebbero essere svolte dalla ditta ma vengono subappaltate determina la immediata revoca della concessione al subappalto. E’ fatto divieto alla Ditta appaltatrice di cedere il contratto. Art. 50 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI Ciascuna Azienda associata provvederà autonomamente, ne consegue pertanto che dovranno essere trasmesse distinte fatture. Le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile posticipata. Le fatture della Azienda USL dovranno essere intestate alla sede legale come segue: “Azienda Unità Sanitaria Locale – Via Amendola, 2 – 42122 REGGIO EMILIA – mentre dovranno essere inviate alla Azienda Unità Sanitaria Locale – Risorse Economiche e Finanziarie - Via Amendola, 2 – 42122 REGGIO EMILIA. Ogni fattura dovrà riportare la suddivisione per centro di costo relativo ad ogni U.O. o struttura servita dell’Azienda Sanitaria. Le fatture della Azienda Ospedaliera A.S.M.N. dovranno essere intestate alla sede legale come segue: “Arcispedale S. Maria Nuova – Azienda Ospedaliera V.le Risorgimento, 57 – 42123 REGGIO EMILIA – mentre dovranno essere inviate all’Arcispedale S.Maria Nuova – Servizio Bilancio e Finanza – Viale Umberto I°, 50 – 42123 REGGIO EMILIA. 43 Deve essere emessa fattura separata per i consumi di Cucina e Mensa e per i centri di costo e/o le tipologie di articoli che verranno successivamente comunicati. Per entrambe le Aziende Sanitarie le fatture dovranno essere cumulative di tutti i pezzi forniti nel mese, suddivisi per tipologia di articolo consegnato. I codici dei prodotti riportati nelle fatture dovranno essere gli stessi descritti nei relativi allegati. Non saranno accettate fatture riportanti diversa codifica. I pagamenti saranno disposti previo accertamento da parte del direttore dell’esecuzione, confermato dal responsabile del procedimento, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali (art. 307 D.P.R. 207/10). I pagamenti verranno effettuati ai sensi del D.Lgs. 231/02 mediante accordo con il fornitore. Si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese, tutte le fatture registrate tra il 16° e l’ultimo giorno del mese stesso. Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 322 del D.P.R. 207/10 ciascuna Azienda procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall’esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Nel caso di contestazione delle Aziende Sanitarie per vizio o difformità di quanto oggetto del servizio rispetto all’ordine o al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. Le Aziende Sanitarie, per ottenere la rifusione di eventuali danni già contestati alla Ditta, il rimborso di spese o il pagamento di penalità, potrà rivalersi sul deposito cauzionale definitivo, o in sub ordine a mezzo ritenuta da operarsi in sede di pagamento dei corrispettivi di cui sopra. Art. 51 – VALIDITA’ DELL’OFFERTA L’offerta impegna la Ditta fino all’aggiudicazione della gara, l’aggiudicatario per tutto il periodo di vigenza contrattuale. Art. 52 – DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE A CURA DELL’AGGIUDICATARIO 52.1 DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO La Ditta aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, dovrà costituire presso ogni Azienda partecipante all’Unione d’acquisto, un deposito cauzione definitivo nella misura del 10% dell’importo rispettivamente aggiudicato, Iva esclusa, ai sensi dell’art. 113 comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.Lgs. 163/06. Riferimenti Azienda USL: Banco Popolare Soc. Coop – Via Roma 4/6 – Reggio Emilia -Tesoriere dell’Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia cod. IBAN IT 89 Y 05188 12800 000000046400; Riferimenti Azienda Ospedaliera ASMN: Banco Popolare Soc. Coop – Via Roma 4/6 – Reggio Emilia -Tesoriere dell’Arcispedale S.Maria Nuova Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia cod. IBAN IT 66 Z 05188 12800 000000046401. La garanzia fidejussoria, prevista con le modalità di cui all’art.75 comma 3 del D.Lgs.163/06, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, dei documenti attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La Ditta aggiudicataria dovrà tempestivamente comunicare alle Aziende, l’avvenuto svincolo e contestualmente quantificare il residuo valore dell’importo garantito. 44 La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria (art 75 D.Lgs.163/06) da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e dovrà avere validità di almeno 6 mesi oltre la durata del contratto. Si applica altresì l’articolo 324 del D.P.R. 207/2010. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva sarà incamerata dalle Aziende. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. In caso di applicazione delle penali indicate all’art. 53 del capitolato d’oneri, le Aziende hanno diritto di rivalersi sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione. Nel caso di incameramento della cauzione la ditta dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare. 52.2 Nel caso in cui l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di impresa la capogruppo dovrà presentare il mandato conferitole dalle imprese mandanti nonché la procura relativa al mandato stesso. 52.3 La Ditta aggiudicataria dovrà altresì ottemperare agli obblighi di comunicazione di cui all’art. 54 del presente capitolato d’oneri, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. 52.4 La Ditta aggiudicataria dovrà altresì presentare idonea polizza di copertura assicurativa, come previsto all’art. 45 del presente capitolato d’oneri. 52.5 La Ditta aggiudicataria dovrà presentare i documenti relativi alla sicurezza di cui all’art. 18 del presente Capitolato. ART. 53 - INADEMPIENZE E PENALITA’ Si precisa che la disciplina delle penali del presente articolo fa riferimento all’importo di ogni singolo contratto stipulato dalle Aziende aderenti all’unione d’acquisto. Le Aziende Sanitarie si riservano la facoltà di applicare penali da un minimo di Euro 300,00 ad un massimo di Euro 10.000,00 a loro insindacabile discrezione, nel caso di inadempimenti degli obblighi contrattuali da parte dell’aggiudicatario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito si elencano le principali inadempienze ed il livello di gravità attribuito. Inadempienza gravissima: Mancato rispetto di anche solo una delle caratteristiche di materassi e/o guanciali forniti, come indicato nell’allegato L4; Mancata rispondenza tra le caratteristiche tecnico-merceologiche degli articoli forniti e quelle dichiarate nelle schede tecniche; Mancata rispondenza tra numero di pezzi contenuti in un pacco in consegna e quanto dichiarato in scheda d’offerta per quella tipologia di articolo; Mancata rispondenza tra quantitativi e tipologia di articoli rilevati durante le operazioni di spunta ed i quantitativi effettivamente consegnati; Quantitativo di biancheria riscontrato ai controlli sulle consegne difforme da quanto registrato in bolla di consegna; Presenza sul carrello di pacchi senza etichetta e/o con evidenti segni di asportazione della stessa; Mancata disponibilità in guardaroba dei capi necessari per la vestizione; Fornitura di vestiario, anche ad una sola persona, che risulti indecoroso o sia di taglia o foggia che, ad insindacabile giudizio delle Aziende Sanitarie, sia vistosamente non appropriato; Accertata mancanza di quantitativi superiori al 15% della giacenza prevista negli allegati L2 ed L4 per ogni articolo; Trasporto effettuato con mezzi non idonei (ad esempio roller non dotati dei sistemi di contenimento dichiarati in sede di offerta) o trasporto contemporaneo di biancheria sporca e biancheria pulita sullo stesso carrello/automezzo privo delle caratteristiche di cui all’art. 34; Mancata presenza dell’etichetta attestante la sanitizzazione su mezzi/carrelli per il trasporto del pulito, come indicato all’art. 34; Variazione del prodotto o del servizio rispetto a quanto indicato in sede d’offerta senza preventiva autorizzazione delle Aziende Sanitarie. Mancato o ridotto ritiro di sacchi di biancheria sporca; 45 Mancato ricevimento da parte delle Aziende Sanitarie degli esiti delle analisi di cui agli artt. 36.2, 37.1 e 38; Mancato rispetto dei limiti massimi ammissibili stoccabili nei locali assegnati; Mancata comunicazione alle Aziende Sanitarie della sostituzione dei detergenti e disinfettanti o del cambio di stabilimento senza autorizzazione; Mancata applicazione del sistema di qualità garantito; Altri casi di disservizi documentati, in violazione delle norme del presente capitolato d’oneri. Inadempienza grave: Sostituzione della divisa con taglia o tipologia di articolo non corrispondente a quella richiesta; Ritardo oltre le 12 ore del reintegro dell’eventuale ridotta scorta di guardaroba e per quantitativi inferiori al 15% della giacenza prevista per ogni articolo; Mancato rispetto delle fasce orarie di ritiro e consegna concordate con le Aziende Sanitarie. Per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 298 del D.P.R. 207/10, si potrà applicare una penale in misura giornaliera pari all’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale relativo a ciascuna Azienda. Qualora il ritardo nell’adempimento determini un importo massimo della penale superiore al 10% dell’importo contrattuale il responsabile del procedimento proporrà all’organo competente la risoluzione del contratto per grave inadempimento. Si precisa che oltre alla comminazione delle penali non verranno retribuiti servizi non resi e si procederà ad eventuale azione di risarcimento danni. Le inadempienze saranno verificate in contraddittorio anche con il personale che sta svolgendo il servizio; in ogni caso, la notifica di inadempienze soggette a penali sarà formulata, in forma scritta, dai servizi competenti delle Aziende Sanitarie direttamente alla Ditta. L’applicazione delle penali non pregiudica eventuali azioni di risarcimento per maggior danno subito, derivante dall’inadempimento contrattuale. Art. 54 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI - L’affidatario, e anche i subappaltatori in caso di subappalto, assumono a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/10 e successive modifiche “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura - ufficio territoriale del Governo della stazione appaltante - della notizia dell’inadempimento della propria controparte (eventuali subappaltatori/subcontraenti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. - L’affidatario dovrà inoltre comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla sopracitata normativa entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’affidatario dovrà comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. - Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transizione posta in essere relativamente al presente contratto, il codice identificativo di gara assegnato da ciascuna Azienda. - Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. L’impresa si impegna a consentire all’Amministrazione la verifica di quanto previsto al comma 9 della Legge in oggetto. Art. 55 - ACCESSO AGLI ATTI DI GARA Le ditte partecipanti possono richiedere accesso agli atti di gara. Le domande di accesso agli atti dovranno essere presentate all’Azienda Ospedaliera Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia. Le domande indirizzate al servizio Affari Generali Legali e Comunicazione viale Umberto I, 50 42123 Reggio Emilia, potranno essere presentate in carta libera o utilizzando il modulo scaricabile dal sito www.asmn.re.it - bandi e concorsi - sez. Gare Servizio Appalti. Art. 56 – NORME DI RINVIO Per quant’altro non disciplinato nel presente Capitolato d’oneri, si fa espresso riferimento a quanto previsto dalle norme in materia e dal Codice Civile. 46 Art. 57 – FORO COMPETENTE Per eventuali controversie che dovessero insorgere è competente esclusivamente il foro di Reggio Emilia. Art. 58 – SPESE CONTRATTUALI Le eventuali spese di registrazione e di bollo dell’eventuale formalizzazione del contratto saranno a carico dell’aggiudicatario. Il contratto verrà sottoposto a registrazione solo in caso d’uso, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 634 del 26-101972. Art. 59 – INFORMATIVA VIDEOSORVEGLIANZA La ditta assegnataria è tenuta a prendere visione dell’informativa sulla presenza del sistema di videosorveglianza presso l’Arcispedale Santa Maria Nuova ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 300 del 1970 (Statuto dei diritti dei lavoratori) sul sito dell’azienda ospedaliera all’indirizzo www.asmn.re.it, menù a tendina in alto a sinistra, selezionando la voce “Partner” oppure utilizzando la funzione “Cerca nel sito” e ricercando il termine “videosorveglianza”. Art. 60 – RICHIESTE CHIARIMENTI Ai sensi dell’art. 71 comma 2 del D.Lgs. 163/06 eventuali informazioni/chiarimenti dovranno essere chiesti per iscritto almeno dieci giorni prima della scadenza del termine per la ricezione delle offerte. Le richieste di chiarimenti dovranno pervenire all’Azienda Ospedaliera mediante fax al numero 0522/296848 e le risposte saranno pubblicate fino a sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione delle offerte, sul sito dell’Azienda Ospedaliera: www.asmn.re.it nella sezione bandi di gara. A tale scopo si invita a consultare periodicamente il sito indicato. Art. 61 – CERTIFICATI E DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE Ai sensi dell’art. 15 della Legge 183/2011 che ha modificato la disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel D.P.R. n. 445/2000, la stazione appaltante procederà all’acquisizione dei dati necessari presso le singole pubbliche Amministrazioni certificanti e, in alternativa, accetterà da parte degli interessati alla presente procedura solo dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà, e ove richiesto, certificati provenienti da Enti, Aziende o Organismi privati. Art. 62 – ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI La ditta accetta tutte le clausole inserite nel presente capitolato d’oneri nessuna esclusa od eccettuata. In particolare a norma dell’art. 1341 del codice civile, accetta e specificatamente sottoscrive le condizioni di cui agli artt. 3 – 8 - 9 – 10 – 11 – 14 - 15 – 16 – 17 - 19 – 21 – 22 - 23 – 24 - 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 31 – 32 – 33 – 35 – 45 – 46 – 47 – 48 – 50 – 53 – 54 - 57. F.to Il Direttore del Servizio Appalti dell’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia ( Dr. Alessandro Bertinelli) Per chiarimenti di carattere tecnico: Dr.ssa Irene Taddei – Servizio Logistico Alberghiero – Tel. 0522/296764 – e-mail: [email protected] Per chiarimenti di carattere amministrativo: Sig.ra Cristina Vertice – Servizio Appalti – Tel. 0522/296894 – e-mail: [email protected] ________________________________________ Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa 47 MODULO Servizio prevenzione e protezione Dichiarazione di idoneità tecnico professionale e dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA Pagina 1 di 2 MO 04 Rev.2 del 05/10/10 ALLEGATO 2 Spett.le AZIENDA OSPEDALIERA Servizio Appalti Viale Umberto I n. 50 42123 – REGGIO EMILIA Oggetto: Procedura di gara per la fornitura/appalto di _______________________________________ __________________________________________________________________________________ Il sottoscritto _______________________________________________________________________ Nato a_______________________________ in data _______________________________________ Legale Rappresentante o Titolare della Ditta __________________________________________________________________________________ con sede legale in _____________________ Via ___________________________________________ dichiara quanto segue (dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.Lgs. 445/00) (consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ex art. 76 del D.Lgs. 445/00) 1. Che in capo alla ditta non sussistono le cause di esclusione alla partecipazione alle procedure di gara di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006. 2. Che il personale impiegato per l’Appalto in oggetto, - è dotato delle abilitazioni necessarie - risulta idoneo alle mansioni specifiche, in conformità alla sorveglianza sanitaria ove prevista ex art.41 D.Lgs. 81/08 - è adeguatamente informato e formato sulle misure di prevenzione e protezione relative alle mansioni svolte, sulle procedure di emergenza e di primo soccorso, art.36-37 D.Lgs. 81/08 - è dotato di ausili, dispositivi di protezione individuali (marcatura CE), idonei alla sicurezza del lavoro da eseguire - è riconoscibile tramite tessera di riconoscimento esposta bene in vista sugli indumenti, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro, dell’impresa in appalto e la data di assunzione; in caso di subappalto devono essere riportati gli estremi della relativa autorizzazione e per i lavoratori autonomi l’indicazione del committente (D.Lgs. 81/2008, art. 18, comma 1, lettera u) come modificato dall’art. 5 Legge 13/08/2010 n. 136) 3. Che l’Appaltatore possiede il Documento di valutazione dei rischi ed il programma di miglioramento, ex art. 17 D.Lgs. 81/08, con evidenza della tutela di ogni lavoratore e di ogni attività, se ricade nel campo di applicazione del succitato decreto (art. 3 D.Lgs. 81/08). 4. Che i mezzi e le attrezzature previsti per l’esecuzione dell’Appalto sono idonei, conformi alle norme di sicurezza vigenti, dotati dei necessari documenti di certificazione e controllo e il personale è stato adeguatamente formato e addestrato all’utilizzo degli stessi. 5. Che il costo relativo alla sicurezza del lavoro è indicato nell’offerta, e dettagliato nelle misure adottate rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e forniture 6. Che ha preso visione del documento di prima informazione sulle condizioni di lavoro, sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui il personale è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, accessibile alla pagina Internet aziendale www.asmn.re.it voce modulistica link Prevenzione e Protezione. 7. Che la società è iscritta al Registro delle Imprese di _______________________________________ n°__________________ dal ___________________. Al numero Registro Ditte/Repertorio Economico Amministrativo ___________________________________ dal _____________________. Denominazione e forma giuridica ___________________________________________________________ Codice fiscale _________________ e Partita I.V.A. ______________________________ Sede _________________________________________________________________________________ 48 Iscritta all’ INPS di __________________________________________ n° di matricola _________________ Iscritta all’INAIL di___________________________________________n° di matricola_________________ Costituita con atto del ____________________________________________________________________ Capitale sociale in euro ______________________ Durata della Società __________________________________ Oggetto sociale _________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Titolari di cariche o qualifiche (Dati relativi a: Amministratore Unico / CdA/ Procuratori) _________________ ______________________________________________________________________________________ Inizio attività dell’impresa _________________________________________________________________ Attività dell’impresa ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ Si comunica inoltre: Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione : …………..………………………………………………………. Tel…..…….……. @ mail……………………..…. Medico Competente : …………..………………………………………………………. Tel…..…….……. @ mail……………………..…. Referente per la Sicurezza dell’Appalto in oggetto: ……………………………………………………………………………………………………………………….…… … Altre informazioni che si ritiene utile fornire in merito alla qualificazione organizzativa: ……………………………………………………………………………………………………………………….…… Lì, ___________________ In fede, f.to________________________ N.B. : ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 49 ALLEGATO 3 DICHIARAZIONE Con la presente la ditta/società______________________________________________,con in_____________________________________, nella persona del suo sede legale rappresentante Sig. __________________________________nell’ambito della gara a procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario occorrente all’Unione d’Acquisto tra Azienda Ospedaliera Arcispedale S.Maria Nuova (capofila) e Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia; dichiara quanto segue: ► che si impegna a rinnovare, per un ulteriore periodo di 6 mesi, la garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta dell’Azienda Ospedaliera; ______________________________________________ Timbro della Ditta/Società e firma del titolare o del legale Rappresentante o di persona abilitata ad impegnare legalmente la stessa 50 ALLEGATO 4 ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E DICHIARAZIONE UNICA (Da redigere in lingua italiana e in carta legale o resa legale) All’Azienda Ospedaliera “Arcispedale Santa Maria Nuova” Servizio Appalti Viale Umberto I n. 50 42123 REGGIO EMILIA Oggetto: procedura aperta per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario in Unione d’acquisto tra ASMN (capofila) e AUSL di Reggio Emilia di cui al capitolato d’oneri prot. n._________del___________ Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ Nato a _______________________ (___________) il _____________________________ ____ In qualità di ________________________ _____ _____________________________________ dell’impresa_________________________________________________________________ __ con sede in_________________________ via _________________ n°___ telef.____________ Fax ____________Indirizzo Internet ________________ e-mail_______________ ___________ con codice fiscale n°__________________partita IVA________________ codice attività n°______________ CHIEDE di partecipare alla procedura aperta indicata in oggetto: singolarmente come : □ Impresa o società □ Consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro (art. 34 comma 1 lettera B) D.Lgs. 163/06) □ Consorzio stabile (art. 34 comma 1 lettera C) D.Lgs. 163/2006) □ Consorzio tra imprese artigiane (art. 34 comma 1 lettera B) D.Lgs. 163/2006) ovvero: □ come componente del Raggruppamento Temporaneo d’imprese formato da: (indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 1.______________________________________________________________ 2.______________________________________________________________ 3.______________________________________________________________ e che l’impresa/società/consorzio mandataria capogruppo è _____________________________ □ come soggetto facente parte del consorzio ordinario di concorrenti ( art. 34 c. 1 lett. e) d.lgs.163/2006) ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 1.________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________ e che l’impresa/società/consorzio mandataria capogruppo è _____________________________ 51 □ GEIE (Gruppo Europeo di interesse economico): ( indicare denominazione sociale, forma giuridica, sede legale delle imprese): 1.________________________________________________________________ 2.________________________________________________________________ 3.________________________________________________________________ e che l’impresa/società/consorzio mandataria capogruppo è _____________________________ Ogni società, impresa, consorzio, membro del raggruppamento/consorzio ordinario/GEIE è tenuta a compilare singola domanda di partecipazione da allegare alla domanda di partecipazione della capogruppo COMUNICA che il domicilio eletto per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in oggetto è: - indirizzo_____________________ - fax - n. telef. _____________________ - e-mail _____________________ - e-mail certificata (PEC) ___________________ _____________________ □ AUTORIZZA / □ NON AUTORIZZA l’invio delle comunicazioni di cui all’art. 79 c. 5 del D.Lgs. 163/06 al n. di fax sopraccitato. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate DICHIARA A) REQUISITI DI ORDINE GENERALE (Art. 38 D.Lgs. 163/06) 1) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. 2) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’articolo 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai seguenti soggetti obbligati: del titolare o del Direttore Tecnico in caso di impresa individuale; i soci o il Direttore Tecnico in caso di s.n.c.; dei soci accomandatari o del Direttore Tecnico in caso di s.a.s.; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del Direttore Tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci in caso di altro tipo di società. Carica 52 Nome e cognome Data e luogo di nascita – luogo di residenza 3)che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emessso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e che non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18 relativa ai seguenti soggetti obbligati (imprese individuali: il titolare o il Direttore Tecnico; s.n.c: tutti i soci o il Direttore Tecnico ; s.a.s.: tutti i soci accomandatari o il Direttore Tecnico; s.p.a, s.r.l. e ogni altra società o consorzio: tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il Direttore Tecnico o il socio unico persona fisica ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci. Carica Nome e cognome Data e luogo di nascita – luogo di residenza 4) (barrare la casella corrispondente): □ che le condanne di cui ai numeri 2) e 3) del punto A) della presente dichiarazione non sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Oppure □ che le condanne di cui ai numeri 2) e 3) del punto A) della presente dichiarazione sono state pronunciate nei confronti dei seguenti soggetti, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando e che da parte dell’impresa vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata (come risulta dalla documentazione allegata); Carica e data di cessazione Nome e cognome Data e luogo di nascita – Luogo di residenza 5) di avere riportato le seguenti condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione: (l’esclusione o il divieto non operano qualora il reato sia stato depenalizzato ovvero qualora sia intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima); 6) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’articolo 17 della Legge 19 marzo 1990 n. 55. 7) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio. 8) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla Stazione Appaltante e di non avere commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale. 9) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. 53 10) che nei propri confronti non risulta l’iscrizione nel casellario informatico per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; 11) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti. 12) (barrare la casella corrispondente): □ di essere in regola con gli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 (diritto al lavoro dei disabili). Oppure □ di non essere soggetta agli obblighi derivanti dalla Legge n. 68/99 (indicare la fattispecie di non assoggettabilità prevista dalla Legge medesima precisando la condizione che determina la non assoggettabilità agli obblighi di assunzione dei lavoratori disabili). 13) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2 lettera c) del decreto legislativo dell’8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36-bis comma 1 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248; 14) che nei propri confronti, ai sensi dell’art. 40 comma 9 quater, non risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7 comma 10 D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione SOA; 15) (barrare la casella corrispondente): □ di non rientrare tra i soggetti di cui al precedente punto 2 in quanto, pur essendo stati vittime di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 13.05.91 n. 152, convertito con modificazione dalla legge 12.07.91 n. 203, non risulta a loro carico la mancata denuncia all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4 primo comma, della L. 24.11.1981 n. 689; □ di non essere stato vittima di reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 13.05.91 n. 152, convertito con modificazione dalla legge 12.07.91 n. 203; 16) (barrare la casella corrispondente): □ di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del C.C. rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l’offerta autonomamente; □ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a questa impresa istante, in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; □ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto a questa impresa istante, in situazione di controllo di cui all’art. 2359 del c.c., e di aver formulato l’offerta autonomamente; 17) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a comunicare il conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità dei cointestatari e di assumere ogni responsabilità in ordine all’adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. 18) (barrare la casella corrispondente): □ di non rientrare tra gli operatori economici aventi sede domicilio o residenza in paesi a regime fiscale privilegiato individuati dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 Maggio 1999 e del 21 novembre 2001; □ di rientrare tra gli operatori economici aventi sede domicilio o residenza in paesi a regime fiscale privilegiato individuati dai decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 Maggio 1999 e del 21 novembre 2001 e di essere in possesso dell’autorizzazione del predetto ministero, di cui all’art. 37 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010, necessaria per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al D.Lgs. 163/2006; 54 □ di rientrare tra gli operatori economici aventi sede domicilio o residenza in paesi a regime fiscale privilegiato, individuati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 Maggio 1999 e del 21 novembre 2001 e che pur non essendo ancora stata autorizzata dal predetto Ministero a partecipare alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e fornituredi cui al D.lgs. 163/2006 e s.m. ha presentato regolare istanza per il rilascio dell’autorizzazione, istanza che in copia conforme all’originale si allega alla presente domanda di partecipazione . 19) di aver preso visione della relazione tecnica – illustrativa, redatta ai sensi dell’art. 279 D.P.R. 207/2010, relativa alla presente procedura, pubblicata sul sito aziendale www.asmn.re.it B) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE (Art. 39 D.Lgs.163/2006) 1) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di…………………………………….. per la seguente attività……………………………………… ed attesta i seguenti dati : ▪ numero di iscrizione………………………………. ▪ data di iscrizione…………………………………... ▪ durata / data termine………………………………. ▪ forma giuridica……………………………………. ▪ capitale sociale in euro……………………………. ▪ titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti del potere di rappresentanza, soci accomandatari (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza) ▪ numero dipendenti………. ▪ nel caso di appalti di servizi: numero indicativo dei dipendenti addetti al Servizio oggetto dell’appalto………….. 2) che l’impresa esercita l’attività nel pieno possesso di tutti i requisiti di legge per l’attività comprendente quella oggetto dell’appalto. 3) che l’impresa è in possesso di tutte le autorizzazioni e certificazioni di legge necessarie per il servizio in oggetto. In caso di consorzi ex art. 34 c.1 lett. b) e c) per i requisiti relativi agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. 163/06 si applicheranno gli artt. 35 del medesimo decreto e 277 del D.P.R. 207/10. C) CAPACITA’ ECONOMICO FINANZIARIA (Art. 41 D.Lgs. 163/06) C.1 Fatturato globale e fatturato per servizi nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi finanziari, il cui bilancio sia stato approvato al momento della pubblicazione del bando di gara Esercizio Fatturato globale € (iva esclusa) Fatturato per servizi nel settore oggetto della gara € (iva esclusa) C.2 Indicazione relativa al fatturato specifico nel settore oggetto della gara (lavanolo nel settore ospedaliero pubblico e/o privato convenzionato) realizzato negli ultimi tre esercizi con dati distinti per anno ed iva esclusa, tale importo non deve essere inferiore pena l’esclusione nei tre anni a €uro 24.210.000,00. In caso di R.T.C. o consorzi ordinari, pena l’esclusione dalla gara, tale requisito dovrà essere posseduto per almeno il 60% dall’impresa capogruppo, che deve effettuare l’attività principale di lavanderia e per la restante quota complessivamente dalle altre imprese, ciascuna per una quota non inferiore al 20%. Pertanto, ad attestazione di quanto sopra, la ditta rinvia a quanto dichiarato nella specifica sezione al precedente punto C1 . 55 D) CAPACITA’ TECNICA (Art. 42 D.Lgs. 163/06) D.1) Elenco dei principali servizi identici/analoghi effettuati durante gli ultimi tre anni con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari DESCRIZIONE DELLA FORNITURA DATA IMPORTO (iva esclusa) CLIENTE (specificare denominazione e indirizzo) D.2) Indicazione, a pena di esclusione, di uno o più contratti, stipulato/i o in corso di esecuzione negli ultimi tre esercizi, per servizi identici/analoghi realizzato/i esclusivamente in strutture ospedaliere pubbliche e/o private convenzionate tra le quali almeno tre strutture ospedaliere da 800 posti letto cadauna per un importo annuo IVA esclusa per tre strutture pari o superiore a € 7.000.000,00 e prestate in caso di R.T.C./consorzio ordinario dalla mandataria, che deve effettuare l’attività principale di lavanderia, per almeno il 60% dell’importo del contratto di cui sopra. Pertanto, ad attestazione di quanto sopra, la ditta dichiara di avere stipulato il/i seguente/i contratto/i: _____________________________________________________________________ D.3) A pena di esclusione certificazione da parte da parte di ente terzo accreditato, in originale o copia autentica, del sistema di qualità della ditta conforme alla norma UNI ISO 9001:2008 e certificazione, da parte di ente terzo accreditato, del sistema di analisi del rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) del processo di lavaggio conforme ai requisiti della norma UNI EN 14065:2004. D.4) Indicazione, a pena di esclusione, di almeno uno stabilimento/lavanderia di riserva, disponibile per tutta la durata del contratto di cui al presente capitolato, con pari capacità (e pertanto anche in grado di sostituire completamente la lavanderia/stabilimento titolare, garantendo la continuità del servizio ordinario, l’evasione delle richieste in emergenza e il mantenimento delle scorte) ed esperienza dello/a stabilimento/lavanderia titolare, certificato da ente terzo accreditato in modo analogo allo/a stabilimento/lavanderia titolare ed in grado di lavare con le medesime modalità dello/a stabilimento/lavanderia titolare. D.5) Dichiarazione, a pena di esclusione, della disponibilità o dell’impegno ad assicurarsi in caso di aggiudicazione, la disponibilità, per tutta la durata del contratto in oggetto, di idonei spazi ove tenere la scorta di emergenza, di cui all’art. 20, per coprire l’attività di 2 giorni delle Aziende Sanitarie (con riferimento alle tipologie di articoli ed ai quantitativi degli allegati L1 e L4) e a cui attingere per evadere richieste in emergenza delle Aziende Sanitarie entro 5 ore dalla richiesta stessa. L’aggiudicataria dovrà fornire documentazione comprovante l’effettiva disponibilità, per tutta la durata del contratto, del/i suddetto/i spazi. D.6) Dichiarazione, a pena di esclusione, di impegno ad assicurarsi in caso di aggiudicazione, la disponibilità per tutta la durata del contratto di cui al presente capitolato, di spazi aggiuntivi (vedi art. 32) idonei allo svolgimento delle attività residuali, qualora i locali assegnati all’interno delle strutture non siano sufficienti per l’espletamento dell’attività. L’aggiudicataria dovrà fornire, entro la data di stipula del contratto, documentazione comprovante l’effettiva disponibilità, per tutta la durata del contratto, dei suddetti spazi. Qualora lo/gli spazio/i in cui la ditta terrà la scorta per emergenze di cui all’art. 20 siano raggiungibili entro 1 ora dalle sedi delle Aziende Sanitarie da servire, la ditta può utilizzare il/i medesimo/i spazio/i anche come spazio aggiuntivo di cui sopra. Controllo sul possesso dei requisiti La stazione appaltante acquisirà direttamente presso le competenti amministrazioni certificanti la documentazione diretta a comprovare il possesso dei seguenti requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico amministrativa dichiarati dai concorrenti in sede di istanza di partecipazione, nei confronti dell’aggiudicatario e del secondo in graduatoria, in particolare: 1) Bilanci degli ultimi tre esercizi finanziari o altro documento equivalente per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, a comprova di quanto dichiarato ai precedenti punti C.1 e C.2; 56 2) Almeno due attestazioni relative alle principali forniture prestate negli ultimi tre anni, a comprova di quanto dichiarato al precedente punto D.1; 3) Attestazione/i relativa/e alla regolare esecuzione di uno o più contratti secondo quanto richiesto al punto D.2; L’aggiudicatario e il secondo in graduatoria dovranno altresì produrre alla stazione appaltante la documentazione comprovante: 1) Documentazione comprovante l’effettiva disponibilità di uno stabilimento/lavanderia di riserva, come dichiarato in sede di istanza di partecipazione; 2) Documentazione comprovante l’effettiva disponibilità, come dichiarato in sede di istanza di partecipazione, di spazio/i per scorta di emergenza per evadere richieste in emergenza entro 5 ore dalla richiesta stessa; 3) Documentazione comprovante l’effettiva disponibilità di spazi aggiuntivi idonei allo svolgimento delle attività residuali, qualora i locali assegnati all’interno delle strutture non siano sufficienti per l’espletamento dell’attività, come dichiarato in sede di istanza di partecipazione; In caso di mancata conferma di quanto autodichiarato si applicheranno le sanzioni previste dall’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e i. _________________________________________________________________ E) AVVALIMENTO (art 49 D.Lgs. 163/06) (barrare solo se di interesse e, se barrato, integrare obbligatoriamente la domanda con la documentazione di seguito indicata □ ai fini del soddisfacimento dei requisiti □ economici □ tecnici La sottoscritta azienda dichiara di invocare l’istituto di cui all’art. 49 del D.Lgs. 163/06 in materia di avvalimento. Alla presente domanda si allegano pertanto: ▪ dichiarazione attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell’impresa ausiliaria ▪ dichiarazione sottoscritta da parte dell’impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest’ultima dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ▪ dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui quest’ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell’appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente ▪ dichiarazione sottoscritta dall’impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. 163/06 ▪ il contratto, in originale o copia autenticata, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell’appalto (nel caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui al punto precedente l’impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell’art. 49 del D.lgs. 163/06). Data________________ Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante N.B. : Ai fini della validità della presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia, non autenticata, del documento di identità del sottoscrittore. 57 AVVERTENZE La Ditta ha facoltà sia di utilizzare il presente schema debitamente compilato in ogni sua parte, sia di predisporne, per eventuali carenze di spazio o altre esigenze, uno proprio contenente comunque tutte le dichiarazioni richieste. Ai sensi del D.Lgs. 196/03 Codice in materia di protezione dei dati personali, con la firma in calce alla presente domanda di partecipazione a gara, esprimo il mio consenso e autorizzo l’Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia al trattamento dei miei dati personali, esclusivamente per le finalità inerenti la gestione della procedura. Timbro della Ditta e firma del Legale Rappresentante 58 ALLEGATO 5 FAC-SIMILE SCHEDA DI OFFERTA Al Direttore del Servizio Appalti dell’ ARCISPEDALE S. MARIA NUOVA AZIENDA OSPEDALIERA di Reggio Emilia Viale Umberto I, n. 50 - 42123 - REGGIO EMILIA OFFERTA PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO E LAVAGGIO BIANCHERIA, MATERASSERIA E VESTIARIO – UNIONE D’ACQUISTO TRA AZIENDA OSPEDALIERA ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA (CAPOFILA) E AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI REGGIO EMILIA Offerta N° ______________ del _______________ Il/Isottoscritto/i________________________________________________________________________ Nella sua/loro qualità di ____________________________________________________della Ditta/Società___________________ ______________________________________________________ con sede in _______________________________ Via _________________________________ ____ partita IVA n° _________________________ _____________________________ Iscritta alla Camera di Commercio di __________________ ___________cod. attività_____________________________ Alla sede Prov.le INPS di___________________________________ matricola n°________________ All’INAIL di________________________________________________ matricola n°_________________ All’Ufficio Unico delle Entrate di _________________________________________________________ Al Tribunale di _____________________________________________________________________ Al Servizio Provinciale del Lavoro-collocamento dei disabili di ________________________________ Nominativo del rappresentante Legale e Relativo Codice fiscale ________________________________ facendo riferimento al Capitolato d’oneri prot. N. _________-5/18/CV (11) del __________ relativo alla procedura aperta per il servizio in oggetto; DICHIARA/NO ►di avere piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza che possa interessare il servizio stesso; ►di avere preso visione del Capitolato d’oneri e suoi allegati e di accettarne senza condizioni tutti i disposti; ►che tutti i prodotti che verranno consegnati in caso di aggiudicazione saranno conformi alle specifiche indicate nel capitolato d’oneri, idonei all’uso e corrispondenti alla campionatura richiesta; DICHIARA/NO di essere disposto/i a dar corso alla fornitura di quanto è oggetto della gara a procedura aperta in conformità a quanto richiesto, alle quotazioni IVA esclusa specificate nelle tabelle offerta allegate al presente capitolato (allegato 6) 59 IMPORTO COMPLESSIVO QUINQUENNALE DEL SERVIZIO ( ASMN + AUSL ) – IVA ESCLUSA € ________________________ Tale importo non dovrà essere uguale o superiore a € 26.900.000,00 IVA esclusa Parte della fornitura che si intende eventualmente subappaltare a terzi in caso di aggiudicazione: ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Parte della fornitura che sarà eseguita dalle singole imprese raggruppate/consorziate: (indicazione da fornire solo nel caso di offerta da parte di un R.T.C/consorzio) ___________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________ Specifica dei costi relativi alla sicurezza (art. 87 comma 4 D. Lgs. 163/06) ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ _____________ / __________________ (luogo) (data) Timbro e firma per esteso del/i legale rappresentante/i della Società ovvero del titolare della Ditta, ovvero in caso di ATI/consorzi dei legali rappresentanti delle Ditte raggruppate in associazione temporanea di imprese ________________________________________ Luogo/hi e data/e di nascita 60 ALLEGATO 7 Contratto per il servizio di noleggio e lavaggio biancheria, materasseria e vestiario occorrente all’unione d’acquisto tra Azienda Ospedaliera Arcispedale S.Maria Nuova (capofila) e Azienda USL di Reggio Emilia . -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. Premesso che: - con disposizione n. ___ del ____ è stata indetta gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 163/06 e s.m. e i., per il servizio in oggetto occorrente all’unione d’acquisto tra Azienda Osp. Arcispedale S.Maria Nuova (capofila) e Azienda USL di Reggio Emilia; - con successivo atto n. ___ del ___ si prendeva atto dell’esito della gara, aggiudicando la fornitura alla ditta ___, con sede in ___ P.IVA ___C.F.___, iscritta al registro delle imprese della CCIAA di ___al n.___ in data ___; - la ditta ___ ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto, cauzione definitiva per l’importo di € ___ tramite garanzia fideiussoria n. ___ del ___ rilasciata da ___, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento del presente contratto; - ai sensi del comma 5 dell’art.79 del D.Lgs.163/06, la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione definitiva è stata inviata alla ditta con nota prot. ___ del___. Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge redatta in tre originali tra le parti di seguito riportate: - Azienda Ospedaliera Arcispedale S. Maria Nuova, capofila dell’unione d’acquisto, sede legale in Reggio Emilia – Viale Risorgimento n. 57, codice fiscale e partita IVA 01614660353 qui rappresentata dal Direttore del Servizio Appalti Dr. ___, nato a ___ il ___; - Ditta ___ di ___, qui rappresentata da___, nato a ___ il ___ – codice fiscale ___, in qualità di ___, nominato/a con atto n.___ del___come risulta dal registro delle imprese CCIAA di ___, procura notarile del distretto notarile di___.; si conviene e si stipula quanto segue: Il presente contratto disciplina il servizio di ___, secondo quanto descritto nell’atto di aggiudicazione definitiva riportato in premessa e nel relativo capitolato d’oneri e suoi allegati. La durata del servizio è di anni 5 (cinque), con facoltà di rinnovo anche disgiunto di anno in anno per ulteriori 2 (due) anni, a decorrere dal ___. Importo presunto quinquennale € ___ (IVA esclusa). Ai fini dell’esatta individuazione e disciplina dell’oggetto del presente contratto, le parti fanno riferimento agli elaborati di gara e precisamente: - Bando di gara GUUE n. ___ del ___; - Capitolato d’oneri prot. ASMN n. ___ del ___ e relativi allegati; - Documentazione tecnica e offerta economica della ditta aggiudicataria n. ___ del ___; - Verbale di aggiudicazione provvisoria del ___; - Atto di aggiudicazione definitiva riportato in premessa e suoi allegati. I menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorchè materialmente non allegati allo stesso. Importo degli oneri della sicurezza da rischi da interferenza pari a zero. Costi della sicurezza indicati in offerta economica dalla Ditta:___. Tracciabilità dei flussi finanziari: l’affidatario assume a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall’art. 3 della L. 136/10 recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”. Gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere relativamente al presente contratto, il codice identificativo di gara attribuito dall’Autorità di Vigilanza. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (art. 3 della L. 136/10). Foro competente: in caso di controversie legali inerenti l’esecuzione del contratto è competente esclusivamente il foro di Reggio Emilia. Letto, approvato e sottoscritto Reggio Emilia, lì ___ Per l’Azienda Ospedaliera ASMN di Reggio Emilia (capofila): Il Direttore del Servizio Appalti Dr. ___ __________________________________ Per la ditta ___ Sig. ___ __________________________________ Allegato: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti. 61