LIBRO QUINTO: DEL LAVORO TITOLO II DEL LAVORO NELL`IMPRESA CAPO I Dell`impresa in generale SEZIONE I Dell`imprenditore Art. 2082 Imprenditore E` imprenditore chi esercita professionalmente un`attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195). … Art. 2086 Direzione e gerarchia nell`impresa L`imprenditore è il capo dell`impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro L`imprenditore e tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l`integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. SEZIONE II Dei collaboratori dell`imprenditore Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell`impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell`imprenditore (2239). Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio 1985, n. 390). Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di produzione e alla particolare struttura dell`impresa, determinano i requisiti di appartenenza alle indicate categorie. SEZIONE III Del rapporto di lavoro ¤ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro Art. 2096 Assunzione in prova (Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l`assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L`imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l`esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d`indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l`assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell`anzianità del prestatore di lavoro. ¤ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti Art. 2099 Retribuzione La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro viene eseguito. In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del parere delle associazioni professionali. Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in natura (Cod. Proc. Civ. 409). Art. 2103 Mansioni del lavoratore [I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente svolte. [II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale. [III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. [IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria legale, possono essere previste dai contratti collettivi. [V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. [VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del lavoro. [VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza, dopo sei mesi continuativi. [VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario é nullo. (1) Articolo così sostituito dall'art. 3 d.lg. 15 giugno 2015 n. 81. Il testo recitava: «Mansioni del lavoratore. [I] Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [II] Ogni patto contrario è nullo». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito dall'art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300. Il testo originario recitava: «Prestazione del lavoro. [I]. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto diversamente, l'imprenditore può in relazione alle esigenze dell'impresa, adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale nella posizione di lui. [II]. Nel caso previsto dal comma precedente, il prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, se a lui più vantaggioso». Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall`interesse dell`impresa e da quello superiore della produzione nazionale (1176). Deve inoltre osservare le disposizioni per l`esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall`imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende. Art. 2105 Obbligo di fedeltà Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l`imprenditore, né divulgare notizie attinenti all`organizzazione e ai metodi di produzione dell`impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio. Art. 2106 Sanzioni disciplinari L`inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all`applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell`infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97). Art. 2107 Orario di lavoro La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corporative). Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno In caso di prolungamento dell`orario normale, il prestatore di lavoro deve essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario. Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno. I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti dalla legge (o dalle norme corporative). Art. 2109 Periodo di riposo Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica. Ha anche diritto dopo un anno d`ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l`imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell`impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98). L`imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro il periodo stabilito per il godimento delle ferie. Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato nell`art. 2118. Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio In caso d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un`indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, (dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98). Nei casi indicati nel comma precedente, l`imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell`art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell`anzianità di servizio. Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d`azienda (1) [I]. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. [II]. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro. [III]. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi del medesimo livello. [IV]. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma. [V]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo trasferimento (2). [VI]. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (3). (1) Articolo dapprima modificato dall'art. 473l. 29 dicembre 1990, n. 428 e poi così sostituito dall'art. 1 d.lg. 2 febbraio 2001, n. 18. Il testo recitava: «Trasferimento dell'azienda. [I] In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano. [II]. L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro». V. l'art. 47 l. 29 dicembre 1990, n. 428, modificato dall'art. 2 d.lg. n. 18, cit. (2) Comma così sostituito dall'art. 321d.lg. 10 settembre 2003, n. 276, fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in materia. Il testo recitava: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità». (3) Comma aggiunto dall'art. 322 d.lg. n. 276, cit., e poi così modificato dalla novella introdotta dall'art. 9 d.lg. 6 ottobre 2004, n. 251 all'art. 322 d.lg. n. 276, cit. Art. 2113 Rinunzie e transazioni Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all`art. 409 Cod. Proc. Civ., non sono valide. L`impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima. Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ. (Art. così sostituito dall`art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533) ¤ 4 Dell`estinzione del rapporto di lavoro Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98). In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l`altra parte a un`indennità equivalente all`importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di lavoro. Art. 2119 Recesso per giusta causa Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l`indennità indicata nel secondo comma dell`articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell`imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell`azienda. ¤ 5 Disposizioni finali Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge La nullità o l`annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall`illiceità dell`oggetto o della causa (1343 e seguenti). Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione. TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO CAPO I Disposizioni generali Art. 2222 Contratto d`opera Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351) un`opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel Libro IV (1655 e seguenti). Art. 2223 Prestazione della materia Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita dal prestatore d`opera (1658), purché le parti non abbiano avuto prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano le norme sulla vendita (1470 e seguenti). Art. 2224 Esecuzione dell`opera Se il prestatore d`opera non procede all`esecuzione dell`opera secondo le condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte, il committente può fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d`opera deve conformarsi a tali condizioni. Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662). Art. 2225 Corrispettivo Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo (1657). Art. 2226 Difformità e vizi dell`opera L`accettazione espressa o tacita dell`opera libera il prestatore d`opera dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all`atto dell`accettazione questi erano noti al committente o facilmente riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati. Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi occulti al prestatore d`opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta. L`azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att. 201). I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell`opera sono regolati dall`art. 1668. Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata l`esecuzione dell`opera, tenendo indenne il prestatore d`opera delle spese, del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671). Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell`esecuzione dell`opera Se l`esecuzione dell`opera diventa impossibile per causa non imputabile ad alcuna delle parti, il prestatore d`opera ha diritto ad un compenso per il lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell`opera compiuta (1672).