LIBRO QUINTO: DEL LAVORO - Scuola di Giurisprudenza

LIBRO QUINTO: DEL LAVORO
TITOLO II DEL LAVORO NELL`IMPRESA
CAPO I Dell`impresa in generale
SEZIONE I Dell`imprenditore
Art. 2082 Imprenditore
E` imprenditore chi esercita professionalmente un`attività economica
organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni
o di servizi (2135, 2195).
…
Art. 2086 Direzione e gerarchia nell`impresa
L`imprenditore è il capo dell`impresa (Cost. 41) e da lui dipendono
gerarchicamente i suoi collaboratori.
Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L`imprenditore e tenuto ad adottare nell`esercizio dell`impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l`esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l`integrità fisica e la personalità morale dei prestatori
di lavoro.
SEZIONE II Dei collaboratori dell`imprenditore
Art. 2094 Prestatore di lavoro subordinato
E prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a
collaborare nell`impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o
manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell`imprenditore (2239).
Art. 2095 Categorie dei prestatori di lavoro
I prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri,
impiegati e operai (att. 95) (Comma così sostituito dalla Legge 13 maggio
1985, n. 390).
Le leggi speciali (e le norme corporative), in relazione a ciascun ramo di
produzione e alla particolare struttura dell`impresa, determinano i
requisiti di appartenenza alle indicate categorie.
SEZIONE III Del rapporto di lavoro
¤ 1 Della costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2096 Assunzione in prova
(Salvo diversa disposizione delle norme corporative), l`assunzione del
prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
L`imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a
consentire e a fare l`esperimento che forma oggetto del patto di prova.
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal
contratto, senza obbligo di preavviso o d`indennità. Se però la prova è
stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può
esercitarsi prima della scadenza del termine.
Compiuto il periodo di prova, l`assunzione diviene definitiva e il servizio
prestato si computa nell`anzianità del prestatore di lavoro.
¤ 2 Dei diritti e degli obblighi delle parti
Art. 2099 Retribuzione
La retribuzione del prestatore di lavoro può essere stabilita a tempo o a
cottimo e deve essere corrisposta nella misura determinata (dalle norme
corporative), con le modalità e nei termini in uso nel luogo in cui il lavoro
viene eseguito.
In mancanza (di norme corporative o) di accordo tra le parti, la
retribuzione e determinata dal giudice, tenuto conto, ove occorra, del
parere delle associazioni professionali.
Il prestatore di lavoro può anche essere retribuito in tutto o in parte con
partecipazione agli utili o ai prodotti con provvigione o con prestazioni in
natura (Cod. Proc. Civ. 409).
Art. 2103 Mansioni del lavoratore
[I]. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato
assunto o a quelle corrispondenti all'inquadramento superiore che abbia
successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso
livello e categoria legale di inquadramento delle ultime effettivamente
svolte.
[II]. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali che incide
sulla posizione del lavoratore, lo stesso può essere assegnato a mansioni
appartenenti al livello di inquadramento inferiore purché rientranti nella
medesima categoria legale.
[III]. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario,
dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento
non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove
mansioni.
[IV]. Ulteriori ipotesi di assegnazione di mansioni appartenenti al livello
di inquadramento inferiore, purché rientranti nella medesima categoria
legale, possono essere previste dai contratti collettivi.
[V]. Nelle ipotesi di cui al secondo e al quarto comma, il mutamento di
mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha
diritto alla conservazione del livello di inquadramento e del trattamento
retributivo in godimento, fatta eccezione per gli elementi retributivi
collegati a particolari modalità di svolgimento della precedente
prestazione lavorativa.
[VI]. Nelle sedi di cui all'articolo 2113, quarto comma, o avanti alle
commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali
di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di
inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore
alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa
professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Il lavoratore
può farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui
aderisce o conferisce mandato o da un avvocato o da un consulente del
lavoro.
[VII]. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il lavoratore ha
diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e l'assegnazione
diviene definitiva, salvo diversa volontà del lavoratore, ove la medesima
non abbia avuto luogo per ragioni sostitutive di altro lavoratore in
servizio, dopo il periodo fissato dai contratti collettivi o, in mancanza,
dopo sei mesi continuativi.
[VIII]. Il lavoratore non può essere trasferito da un'unità produttiva ad
un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
produttive.
[IX]. Salvo che ricorrano le condizioni di cui al secondo e al quarto
comma e fermo quanto disposto al sesto comma, ogni patto contrario é
nullo.
(1) Articolo così sostituito dall'art. 3 d.lg. 15 giugno 2015 n. 81. Il testo
recitava: «Mansioni del lavoratore. [I] Il prestatore di lavoro deve essere
adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente
acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte,
senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a
mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la
medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente
con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai
contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può
essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive. [II] Ogni patto
contrario è nullo». Precedentemente l'articolo era già stato sostituito
dall'art. 13 l. 20 maggio 1970, n. 300. Il testo originario recitava:
«Prestazione del lavoro. [I]. Il prestatore di lavoro deve essere adibito
alle mansioni per cui è stato assunto. Tuttavia, se non è convenuto
diversamente, l'imprenditore può in relazione alle esigenze dell'impresa,
adibire il prestatore di lavoro ad una mansione diversa, purché essa non
importi una diminuzione nella retribuzione o un mutamento sostanziale
nella posizione di lui. [II]. Nel caso previsto dal comma precedente, il
prestatore di lavoro ha diritto al trattamento corrispondente all'attività
svolta, se a lui più vantaggioso».
Art. 2104 Diligenza del prestatore di lavoro
Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della
prestazione dovuta, dall`interesse dell`impresa e da quello superiore della
produzione nazionale (1176).
Deve inoltre osservare le disposizioni per l`esecuzione e per la disciplina
del lavoro impartite dall`imprenditore e dai collaboratori di questo dai
quali gerarchicamente dipende.
Art. 2105 Obbligo di fedeltà
Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi,
in concorrenza con l`imprenditore, né divulgare notizie attinenti
all`organizzazione e ai metodi di produzione dell`impresa, o farne uso in
modo da poter recare ad essa pregiudizio.
Art. 2106 Sanzioni disciplinari
L`inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti
può dar luogo all`applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità
dell`infrazione (e in conformità delle norme corporative) (att. 97).
Art. 2107 Orario di lavoro
La durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro non può
superare i limiti stabiliti dalle leggi speciali (o dalle norme corporative).
Art. 2108 Lavoro straordinario e notturno
In caso di prolungamento dell`orario normale, il prestatore di lavoro deve
essere compensato per le ore straordinarie con un aumento di retribuzione
rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.
Il lavoro notturno non compreso in regolari turni periodici deve essere
parimenti retribuito con maggiorazione rispetto al lavoro diurno.
I limiti entro i quali sono consentiti il lavoro straordinario e quello
notturno, la durata di essi e la misura della maggiorazione sono stabiliti
dalla legge (o dalle norme corporative).
Art. 2109 Periodo di riposo
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana, di
regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto dopo un anno d`ininterrotto servizio (lllegittimo, Corte
costituz. 10 maggio 1963, n. 66) ad un periodo annuale di ferie retribuito,
possibilmente continuativo, nel tempo che l`imprenditore stabilisce,
tenuto conto delle esigenze dell`impresa e degli interessi del prestatore di
lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, (dalle norme
corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
L`imprenditore deve preventivamente comunicare al prestatore di lavoro
il periodo stabilito per il godimento delle ferie.
Non può essere computato nelle ferie il periodo di preavviso indicato
nell`art. 2118.
Art. 2110 Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio
In caso d`infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge
(o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza
o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o
un`indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali,
(dalle norme corporative) dagli usi o secondo equità (att. 98).
Nei casi indicati nel comma precedente, l`imprenditore ha diritto di
recedere dal contratto a norma dell`art. 2118, decorso il periodo stabilito
dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equità.
Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere
computato nell`anzianità di servizio.
Art. 2112 Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento
d`azienda (1)
[I]. In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con il
cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
[II]. Il cedente ed il cessionario sono obbligati, in solido, per tutti i crediti
che il lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di
cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può
consentire la liberazione del cedente dalle obbligazioni derivanti dal
rapporto di lavoro.
[III]. Il cessionario è tenuto ad applicare i trattamenti economici e
normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali
vigenti alla data del trasferimento, fino alla loro scadenza, salvo che siano
sostituiti da altri contratti collettivi applicabili all'impresa del cessionario.
L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente fra contratti collettivi
del medesimo livello.
[IV]. Ferma restando la facoltà di esercitare il recesso ai sensi della
normativa in materia di licenziamenti, il trasferimento d'azienda non
costituisce di per sé motivo di licenziamento. Il lavoratore, le cui
condizioni di lavoro subiscono una sostanziale modifica nei tre mesi
successivi al trasferimento d'azienda, può rassegnare le proprie dimissioni
con gli effetti di cui all'articolo 2119, primo comma.
[V]. Ai fini e per gli effetti di cui al presente articolo si intende per
trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione
contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività
economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al
trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a
prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del
quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di
azienda. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al
trasferimento di parte dell'azienda, intesa come articolazione
funzionalmente autonoma di un'attività economica organizzata,
identificata come tale dal cedente e dal cessionario al momento del suo
trasferimento (2).
[VI]. Nel caso in cui l'alienante stipuli con l'acquirente un contratto di
appalto la cui esecuzione avviene utilizzando il ramo d'azienda oggetto di
cessione, tra appaltante e appaltatore opera un regime di solidarietà di cui
all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276
(3).
(1) Articolo dapprima modificato dall'art. 473l. 29 dicembre 1990, n. 428
e poi così sostituito dall'art. 1 d.lg. 2 febbraio 2001, n. 18. Il testo
recitava: «Trasferimento dell'azienda. [I] In caso di trasferimento
d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente ed il lavoratore
conserva tutti i diritti che ne derivano. [II]. L'alienante e l'acquirente sono
obbligati, in solido, per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo del
trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile il lavoratore può consentire la liberazione dell'alienante
dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro». V. l'art. 47 l. 29
dicembre 1990, n. 428, modificato dall'art. 2 d.lg. n. 18, cit.
(2) Comma così sostituito dall'art. 321d.lg. 10 settembre 2003, n. 276,
fermi restando i diritti dei prestatori di lavoro in caso di trasferimento
d'azienda di cui alla normativa di recepimento delle direttive europee in
materia. Il testo recitava: «Ai fini e per gli effetti di cui al presente
articolo si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che
comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica
organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello
scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva
nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia
negoziale o dal provvedimento sulla base dei quali il trasferimento è
attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto d'azienda. Le disposizioni del
presente articolo si applicano altresì al trasferimento di parte dell'azienda,
intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un'attività
economica organizzata ai sensi del presente comma, preesistente come
tale al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità».
(3) Comma aggiunto dall'art. 322 d.lg. n. 276, cit., e poi così modificato
dalla novella introdotta dall'art. 9 d.lg. 6 ottobre 2004, n. 251 all'art. 322
d.lg. n. 276, cit.
Art. 2113 Rinunzie e transazioni
Le rinunzie e le transazioni (1966), che hanno per oggetto diritti del
prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e
dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all`art. 409
Cod. Proc. Civ., non sono valide.
L`impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei
mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o
della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione
medesima.
Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere
impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore
idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione
intervenuta ai sensi degli artt. 185, 410 e 411 Cod. Proc. Civ.
(Art. così sostituito dall`art. 6 della Legge 11 agosto 1973, n. 533)
¤ 4 Dell`estinzione del rapporto di lavoro
Art. 2118 Recesso dal contratto a tempo indeterminato
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo
indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti (dalle
norme corporative), dagli usi o secondo equità (att. 98).
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l`altra parte a
un`indennità equivalente all`importo della retribuzione che sarebbe
spettata per il periodo di preavviso.
La stessa indennità è dovuta dal datore di lavoro nel caso di cessazione
del rapporto per morte del prestatore di lavoro.
Art. 2119 Recesso per giusta causa
Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza
del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il
contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non
consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto
è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta
causa compete l`indennità indicata nel secondo comma dell`articolo
precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il
fallimento dell`imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa
dell`azienda.
¤ 5 Disposizioni finali
Art. 2126 Prestazione di fatto con violazione di legge
La nullità o l`annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità
derivi dall`illiceità dell`oggetto o della causa (1343 e seguenti).
Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del
prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione.
TITOLO III DEL LAVORO AUTONOMO
CAPO I Disposizioni generali
Art. 2222 Contratto d`opera
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo (1351)
un`opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza
vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le
norme di questo Capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina
particolare nel Libro IV (1655 e seguenti).
Art. 2223 Prestazione della materia
Le disposizioni di questo Capo si osservano anche se la materia e fornita
dal prestatore d`opera (1658), purché le parti non abbiano avuto
prevalentemente in considerazione la materia, nel qual caso si applicano
le norme sulla vendita (1470 e seguenti).
Art. 2224 Esecuzione dell`opera
Se il prestatore d`opera non procede all`esecuzione dell`opera secondo le
condizioni stabilite dal contratto e a regola d`arte, il committente può
fissare un congruo termine, entro il quale il prestatore d`opera deve
conformarsi a tali condizioni.
Trascorso inutilmente il termine fissato, il committente può recedere dal
contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni (1223, 1662).
Art. 2225 Corrispettivo
Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere
determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal
giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente
necessario per ottenerlo (1657).
Art. 2226 Difformità e vizi dell`opera
L`accettazione espressa o tacita dell`opera libera il prestatore d`opera
dalla responsabilità per difformità o per vizi della medesima, se all`atto
dell`accettazione questi erano noti al committente o facilmente
riconoscibili, purché in questo caso non siano stati dolosamente occultati.
Il committente deve, a pena di decadenza, denunziare le difformità e i vizi
occulti al prestatore d`opera entro otto giorni (2964) dalla scoperta.
L`azione si prescrive (2941 e seguenti) entro un anno dalla consegna (att.
201).
I diritti del committente nel caso di difformità o di vizi dell`opera sono
regolati dall`art. 1668.
Art. 2227 Recesso unilaterale dal contratto
Il committente può recedere dal contratto, ancorché sia iniziata
l`esecuzione dell`opera, tenendo indenne il prestatore d`opera delle spese,
del lavoro eseguito e del mancato guadagno (1671).
Art. 2228 Impossibilità sopravvenuta dell`esecuzione dell`opera
Se l`esecuzione dell`opera diventa impossibile per causa non imputabile
ad alcuna delle parti, il prestatore d`opera ha diritto ad un compenso per il
lavoro prestato in relazione alla utilità della parte dell`opera compiuta
(1672).