Regolamento Comunale per la disciplina delle

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Palazzo Arienti - piazza G. Garibaldi 12 - 27043 Broni (Pv)
Cod. Fisc. 84000230189 – P. IVA 00498590181
REGOLAMENTO COMUNALE
PER
LA DISCIPLINA
DELLE
SPONSORIZZAZIONI
Approvato con deliberazione del C.C. n. 28 del 30/03/2009
ENTRATO IN VIGORE IL 13 APRILE 2009
SOMMARIO
Art. 1 – Definizioni .............................................................................................................................. 3
Art. 3 – Contenuti della sponsorizzazione ........................................................................................... 3
Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor ............................................................. 4
Art. 5 - Contratto di sponsorizzazione ................................................................................................. 5
Art. 7 - Trattamento dei dati personali ................................................................................................. 5
Art. 8 - Aspetti fiscali ........................................................................................................................... 5
Art. 9 - Verifiche e controlli................................................................................................................. 6
Art. 10 – Entrata in vigore ................................................................................................................... 6
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Art. 1 – Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
per contratto di sponsorizzazione: un contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre,
nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si obbliga a fornire a titolo gratuito
una predeterminata prestazione individuata all’art. 3, comma 2, la possibilità di pubblicizzare la
propria ragione sociale, marchio, logo, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari;
per sponsorizzazione: ogni contributo in beni, servizi, opere, prestazioni, interventi o corrispettivi
monetari equivalenti provenienti dallo sponsor a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria
attività, per conseguire un beneficio di immagine;
per sponsor: ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, il soggetto privato, persona fisica o
giuridica, che intende stipulare il contratto di sponsorizzazione con il Comune;
per sponsee: il soggetto sponsorizzato, cioè il Comune di Broni;
per spazio pubblicitario: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in
volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
per veicolo pubblicitario: l’opera o la prestazione attraverso l’esecuzione della quale lo “sponsor”
produce il beneficio conseguente alla sponsorizzazione; esso non necessariamente include la
individuazione di uno spazio pubblicitario.
Art. 2 – Finalità
1. Il presente regolamento è redatto in attuazione dell’art. 43 della Legge 449/1997, dell'art. 119
del D.Lgs. 267/2000, dell'art. 7 della Legge 166/2002 e dell’art. 26 (contratti di
sponsorizzazione) del D.Lgs. 163/2006.
2. Le iniziative di sponsorizzazione tendono a favorire l’innovazione dell’organizzazione e la
realizzazione delle economie di bilancio, nonché una migliore qualità dei servizi istituzionali.
3. L’ambito di applicazione riguarda tutti i servizi del Comune, comprese la realizzazione di opere
pubbliche connesse alla propria sfera di attività.
Art. 3 – Contenuti della sponsorizzazione
1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti privati, singoli cittadini e
figure giuridiche riconosciute dalla legge, sia con associazioni senza fini di lucro.
2. La conclusione del contratto tende alla realizzazione o acquisizione a titolo gratuito di
interventi, opere, forniture di beni e servizi, prestazioni o l’equivalente corrispettivo e deve
comportare risparmi di spesa rispetto agli stanziamenti del bilancio.
3. La sponsorizzazione non deve essere in contrasto con prescrizioni di legge o di regolamenti,
deve essere diretta al perseguimento di interessi pubblici e deve escludere forme di conflitto di
interessi tra l’attività pubblica e quella privata.
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Art. 4 - Procedura di sponsorizzazione e scelta dello sponsor
1. L’individuazione dello sponsor avverrà, previa deliberazione della Giunta comunale che, ad
inizio anno o in relazione ai singoli progetti e attività, individuerà quelli per i quali intende
attivare il rapporto di sponsorizzazione.
2. Il Responsabile del Settore di competenza, in relazione a quanto indicato al comma 1, pubblica
un avviso pubblico, indicando tra l’altro le categorie di soggetti da interessare, attraverso il
quale invita gli stessi soggetti alla stipula di contratti di sponsorizzazione.
3. Dell’avviso pubblico è data pubblicità mediante pubblicazione all'albo comunale e mediante
inserimento nel sito internet del Comune e in altre forme ritenute di volta in volta più
convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.
4. L’avviso pubblico deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

l'oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti
dello specifico progetto di sponsorizzazione;

l'esatta determinazione dell’offerta, beni, prestazioni o corrispettivi per lo spazio
pubblicitario;

le modalità e i termini di presentazione dell’offerta di sponsorizzazione.
5. La proposta deve essere presentata in forma scritta ed indicare l’accettazione delle condizioni
previste nell’avviso pubblico nonché quelle previste dal progetto di sponsorizzazione.
6. L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:

l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale o religiosa;

il nome dell’eventuale rappresentante legale o della persona munita del potere di
rappresentanza;

l’eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;

l’impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti
inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
7. Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile del Settore competente, nel
rispetto dei criteri definiti nell’avviso pubblico.
8. La sponsorizzazione può essere attivata anche su iniziativa di uno qualsiasi dei soggetti indicati
dall’art. 3, comma 1, che intendano assumere la veste di sponsor di progetti e iniziative
comunali e che a tale scopo offrano spontaneamente beni, servizi, prestazioni o corrispettivi
monetari equivalenti; in tal caso la Giunta comunale può autorizzare la stipula del contratto
prescindendo dalla procedura sopra descritta.
9. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile del Settore
competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l’utilizzazione dello
"spazio pubblicitario" espressamente indicato nell’avviso o progetto di sponsorizzazione.
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Art. 5 - Contratto di sponsorizzazione
1. La gestione della sponsorizzazione mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel quale
sono, almeno, stabiliti:
a) il diritto dello sponsor all’utilizzazione dello spazio pubblicitario;
b) l’individuazione dell’oggetto del contratto;
c) il valore della sponsorizzazione;
d) la durata del contratto di sponsorizzazione;
e) gli obblighi assunti a carico dello sponsor;
f) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.
Art. 6 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1. La Giunta Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine
o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 7 - Trattamento dei dati personali
1. I dati personali raccolti in applicazione del presente regolamento saranno trattati esclusivamente
per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 13 del D.Lvo
196/2003 .
3. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Broni.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti alla
applicazione del presente regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalità del regolamento.
Art. 8 - Aspetti fiscali
1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma
direttamente erogata, nel caso in cui la sponsorizzazione consista in un corrispettivo monetario.
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Qualora il corrispettivo consista in beni, lavori o servizi, lo sponsor provvede a fatturare al
Comune l’importo dei beni, servizi o lavori, secondo quanto stabilito nel contratto di
sponsorizzazione.
2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio
pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 1.
Art. 9 - Verifiche e controlli
1. Le sponsorizzazioni sono soggette a periodiche verifiche da parte del Responsabile del Settore
competente al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti
tecnici, quantitativi e qualitativi.
2. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor;
la notifica e la eventuale diffida producono gli effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 10 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore al momento dell’esecutività della deliberazione di
approvazione dello stesso.
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