COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA Più rigore contro l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato Bruxelles, 20 ottobre 2011 – Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno assunto una dimensione mondiale, dando origine a nuove piattaforme e tecnologie di negoziazione. Tale evoluzione ha purtroppo condotto a nuove possibilità di manipolazione. Nell’ambito dei lavori volti a rendere i mercati finanziari più solidi e trasparenti, oggi la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Tale proposta intende aggiornare e rafforzare il quadro vigente di tutela dell’integrità del mercato e degli investitori assicurato dalla direttiva sugli abusi di mercato (2003/6/CE). Il nuovo quadro permetterà alla normativa di tenere il passo con l’evoluzione del mercato, di rafforzare la lotta contro gli abusi di mercato nei mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati, nonché di rafforzare i poteri d’indagine e di sanzione delle autorità di regolamentazione e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle piccole e medie imprese. Il commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha dichiarato: “L’abuso di mercato non è un reato senza vittime: alterando i prezzi, l’abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato minano alla base la fiducia degli investitori e l’integrità del mercato. Nell’ampliare e rafforzare il quadro normativo, nonché i poteri e le sanzioni a disposizione delle autorità di regolamentazione, la proposta di oggi doterà quest’ultime degli strumenti necessari a mantenere i mercati corretti e trasparenti.” La proposta intende adattare le norme dell’UE alla nuova realtà dei mercati, in particolare estendendone il campo d’applicazione agli strumenti finanziari negoziati solo su piattaforme nuove e fuori borsa (over the counter, OTC) non previste dalla normativa attualmente in vigore e adeguando le disposizioni alle nuove tecnologie. La proposta afferma esplicitamente il divieto di abuso di mercato sui mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati, e rafforza la collaborazione tra le autorità di regolamentazione dei mercati finanziari e delle merci. Comprende una serie di misure volte a garantire che le autorità di regolamentazione abbiano accesso alle informazioni di cui hanno bisogno per individuare e sanzionare tali abusi. Poiché le sanzioni attualmente a disposizione delle autorità sono spesso prive di effetto deterrente, la proposta introduce una maggiore armonizzazione delle sanzioni all’insegna di un maggior rigore che si estende alla possibilità di sanzioni penali, oggetto di una proposta distinta ma complementare (cfr. anche IP/11/1218). La proposta affronta anche il problema dei costi della normativa UE che rappresenta un notevole ostacolo per l’accesso ai mercati finanziari dei piccoli e medi emittenti – adeguando sotto diversi aspetti le norme agli emittenti delle PMI. IP/11/1217 Obiettivi della revisione Tenere il passo dell’evoluzione dei mercati. Il quadro normativo della direttiva precedente sugli abusi di mercato è stato reso obsoleto dalla crescita di nuove piattaforme di negoziazione, delle negoziazioni OTC e delle nuove tecnologie come le negoziazioni ad alta frequenza. La proposta estende il campo d’applicazione della normativa dell’UE in vigore agli strumenti finanziari negoziati solo su sistemi di negoziazione multilaterali, su altri sistemi di negoziazione organizzati e OTC in modo che le negoziazioni su tutte le piattaforme e di tutti gli strumenti finanziari che possono avere un impatto su di esse siano disciplinate dalla normativa sugli abusi di mercato. La proposta specifica inoltre quali strategie di negoziazione ad alta frequenza costituiscono una manipolazione del mercato vietata, come ad esempio piazzare ordini senza intenzione di negoziare, ma semplicemente allo scopo di perturbare un sistema di negoziazione (“ordini civetta”). La sempre maggior globalizzazione dei mercati delle merci e la loro interconnessione con i mercati degli strumenti derivati comporta nuove possibilità di abuso attraverso frontiere e mercati. Il campo d’applicazione della normativa è pertanto esteso agli abusi di mercato che si verificano sia sui mercati delle merci che su quelli degli strumenti derivati collegati. Incrementare i poteri d’indagine e di sanzione delle autorità di regolamentazione. La proposta estende l’attuale segnalazione di operazioni sospette anche agli ordini non eseguiti sospetti e alle operazioni OTC sospette. Conferisce alle autorità di regolamentazione il potere di ottenere le registrazioni telefoniche e le informazioni relative al traffico di dati dagli operatori delle telecomunicazioni e di accedere a documenti e locali privati laddove sia ragionevole sospettare l’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. È possibile accedere ai locali privati solo previa autorizzazione giudiziaria. La proposta impone inoltre agli Stati membri di provvedere alla tutela dei responsabili delle segnalazioni e fissa norme comuni che offrono incentivi a chi comunica informazioni sugli abusi di mercato. È infine introdotto un nuovo reato di “tentata manipolazione del mercato” per consentire alle autorità di comminare una sanzione laddove vi sia tentativo di manipolare il mercato senza riuscire a concludere effettivamente un’operazione. Si propongono principi comuni, in particolare che le ammende non devono essere inferiori ai profitti risultanti dall’abuso di mercato, quando ciò può essere stabilito, e che l’ammenda massima non deve essere inferiore al doppio di tali profitti. Parallelamente, la proposta di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato impone agli Stati membri di introdurre sanzioni penali per i reati di abuso d’informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi intenzionalmente. Ridurre gli oneri amministrativi per gli emittenti delle PMI. Gli obblighi di divulgazione per gli emittenti sui mercati delle PMI saranno adattati alle loro esigenze e gli emittenti su questi mercati saranno esenti dall’obbligo di redigere gli elenchi delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, a meno che l’autorità di vigilanza decida altrimenti. Anche la soglia per la segnalazione delle operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione sarà alzata. Prossime tappe Il regolamento è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per essere discusso e adottato . Una volta adottato il regolamento sarà d’applicazione 24 mesi dopo l’entrata in vigore. 2 Sugli abusi di mercato Si è in presenza di abuso di informazioni privilegiate quando una persona negozia in strumenti finanziari essendo in possesso di informazioni sensibili sotto il profilo dei prezzi in relazione a tali strumenti finanziari. Si è in presenza di manipolazione di mercato quando una persona manipola artificialmente i prezzi di strumenti finanziari attraverso pratiche come la diffusione di false voci o informazioni (aggiotaggio) o negoziando negli strumenti finanziari collegati. L’insieme di queste pratiche è noto come abuso di mercato. Si veda anche MEMO/11/715 Per ulteriori informazioni: http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm Contatti: Chantal Hughes (+32 2 296 44 50) Carmel Dunne (+32 2 299 88 94) 3