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COMMISSIONE EUROPEA – COMUNICATO STAMPA
Più rigore contro l’abuso di informazioni privilegiate
e la manipolazione del mercato
Bruxelles, 20 ottobre 2011 – Negli ultimi anni i mercati finanziari hanno assunto una
dimensione mondiale, dando origine a nuove piattaforme e tecnologie di
negoziazione. Tale evoluzione ha purtroppo condotto a nuove possibilità di
manipolazione. Nell’ambito dei lavori volti a rendere i mercati finanziari più solidi e
trasparenti, oggi la Commissione europea ha adottato una proposta di regolamento
relativo all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato
(abusi di mercato). Tale proposta intende aggiornare e rafforzare il quadro vigente
di tutela dell’integrità del mercato e degli investitori assicurato dalla direttiva sugli
abusi di mercato (2003/6/CE). Il nuovo quadro permetterà alla normativa di tenere il
passo con l’evoluzione del mercato, di rafforzare la lotta contro gli abusi di mercato
nei mercati delle merci e degli strumenti derivati collegati, nonché di rafforzare i
poteri d’indagine e di sanzione delle autorità di regolamentazione e ridurre gli oneri
amministrativi che gravano sulle piccole e medie imprese.
Il commissario per il Mercato interno e i servizi, Michel Barnier, ha dichiarato:
“L’abuso di mercato non è un reato senza vittime: alterando i prezzi, l’abuso di
informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato minano alla base la fiducia
degli investitori e l’integrità del mercato. Nell’ampliare e rafforzare il quadro
normativo, nonché i poteri e le sanzioni a disposizione delle autorità di
regolamentazione, la proposta di oggi doterà quest’ultime degli strumenti necessari
a mantenere i mercati corretti e trasparenti.”
La proposta intende adattare le norme dell’UE alla nuova realtà dei mercati, in
particolare estendendone il campo d’applicazione agli strumenti finanziari negoziati
solo su piattaforme nuove e fuori borsa (over the counter, OTC) non previste dalla
normativa attualmente in vigore e adeguando le disposizioni alle nuove tecnologie.
La proposta afferma esplicitamente il divieto di abuso di mercato sui mercati delle
merci e degli strumenti derivati collegati, e rafforza la collaborazione tra le autorità
di regolamentazione dei mercati finanziari e delle merci. Comprende una serie di
misure volte a garantire che le autorità di regolamentazione abbiano accesso alle
informazioni di cui hanno bisogno per individuare e sanzionare tali abusi. Poiché le
sanzioni attualmente a disposizione delle autorità sono spesso prive di effetto
deterrente, la proposta introduce una maggiore armonizzazione delle sanzioni
all’insegna di un maggior rigore che si estende alla possibilità di sanzioni penali,
oggetto di una proposta distinta ma complementare (cfr. anche IP/11/1218). La
proposta affronta anche il problema dei costi della normativa UE che rappresenta
un notevole ostacolo per l’accesso ai mercati finanziari dei piccoli e medi emittenti –
adeguando sotto diversi aspetti le norme agli emittenti delle PMI.
IP/11/1217
Obiettivi della revisione
Tenere il passo dell’evoluzione dei mercati. Il quadro normativo della direttiva
precedente sugli abusi di mercato è stato reso obsoleto dalla crescita di nuove
piattaforme di negoziazione, delle negoziazioni OTC e delle nuove tecnologie come
le negoziazioni ad alta frequenza. La proposta estende il campo d’applicazione
della normativa dell’UE in vigore agli strumenti finanziari negoziati solo su sistemi di
negoziazione multilaterali, su altri sistemi di negoziazione organizzati e OTC in
modo che le negoziazioni su tutte le piattaforme e di tutti gli strumenti finanziari che
possono avere un impatto su di esse siano disciplinate dalla normativa sugli abusi
di mercato. La proposta specifica inoltre quali strategie di negoziazione ad alta
frequenza costituiscono una manipolazione del mercato vietata, come ad esempio
piazzare ordini senza intenzione di negoziare, ma semplicemente allo scopo di
perturbare un sistema di negoziazione (“ordini civetta”). La sempre maggior
globalizzazione dei mercati delle merci e la loro interconnessione con i mercati
degli strumenti derivati comporta nuove possibilità di abuso attraverso frontiere e
mercati. Il campo d’applicazione della normativa è pertanto esteso agli abusi di
mercato che si verificano sia sui mercati delle merci che su quelli degli strumenti
derivati collegati.
Incrementare i poteri d’indagine e di sanzione delle autorità di
regolamentazione. La proposta estende l’attuale segnalazione di operazioni
sospette anche agli ordini non eseguiti sospetti e alle operazioni OTC sospette.
Conferisce alle autorità di regolamentazione il potere di ottenere le registrazioni
telefoniche e le informazioni relative al traffico di dati dagli operatori delle
telecomunicazioni e di accedere a documenti e locali privati laddove sia ragionevole
sospettare l’abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato. È
possibile accedere ai locali privati solo previa autorizzazione giudiziaria. La
proposta impone inoltre agli Stati membri di provvedere alla tutela dei responsabili
delle segnalazioni e fissa norme comuni che offrono incentivi a chi comunica
informazioni sugli abusi di mercato. È infine introdotto un nuovo reato di “tentata
manipolazione del mercato” per consentire alle autorità di comminare una sanzione
laddove vi sia tentativo di manipolare il mercato senza riuscire a concludere
effettivamente un’operazione.
Si propongono principi comuni, in particolare che le ammende non devono essere
inferiori ai profitti risultanti dall’abuso di mercato, quando ciò può essere stabilito, e
che l’ammenda massima non deve essere inferiore al doppio di tali profitti.
Parallelamente, la proposta di direttiva sulle sanzioni penali per gli abusi di mercato
impone agli Stati membri di introdurre sanzioni penali per i reati di abuso
d’informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato commessi
intenzionalmente.
Ridurre gli oneri amministrativi per gli emittenti delle PMI. Gli obblighi di
divulgazione per gli emittenti sui mercati delle PMI saranno adattati alle loro
esigenze e gli emittenti su questi mercati saranno esenti dall’obbligo di redigere gli
elenchi delle persone aventi accesso ad informazioni privilegiate, a meno che
l’autorità di vigilanza decida altrimenti. Anche la soglia per la segnalazione delle
operazioni svolte da persone che esercitano responsabilità di direzione sarà alzata.
Prossime tappe
Il regolamento è stato trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio per essere
discusso e adottato . Una volta adottato il regolamento sarà d’applicazione 24 mesi
dopo l’entrata in vigore.
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Sugli abusi di mercato
Si è in presenza di abuso di informazioni privilegiate quando una persona negozia
in strumenti finanziari essendo in possesso di informazioni sensibili sotto il profilo
dei prezzi in relazione a tali strumenti finanziari. Si è in presenza di manipolazione
di mercato quando una persona manipola artificialmente i prezzi di strumenti
finanziari attraverso pratiche come la diffusione di false voci o informazioni
(aggiotaggio) o negoziando negli strumenti finanziari collegati. L’insieme di queste
pratiche è noto come abuso di mercato.
Si veda anche MEMO/11/715
Per ulteriori informazioni:
http://ec.europa.eu/internal_market/securities/abuse/index_en.htm
Contatti:
Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)
Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)
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