Provvedimento di Legge su prescrizione generici

Da domani 16 agosto entra in vigore la nuova normativa sulla prescrizione dei generici.
Le provvisorie linee guida che seguono cercano di rendere meno complicata e conflittuale la sua
applicazione.
Innanzitutto si ricorda che le vecchie regole rimangono in essere per tutte le prescrizioni che riguardano i
generici per i pazienti cronici che già assumevano tali farmaci.
Quindi la disposizione si applica soltanto ai casi di nuova prescrizione di un farmaco generico con
indicazione terapeutica per una patologia cronica o di un nuovo episodio di patologia non cronica.
In questo caso esiste l'obbligo di indicare il principio attivo. Secondo noi il medico ha due possibilità: quella di
prescrivere soltanto il principio attivo ( es. Nimesulide) oppure (altresì) il nome commerciale ( es. Nimesulide
Doc o Aulin).
Se si ritiene che sia opportuna la dispensazione da parte del farmacista proprio di quel farmaco si deve
aggiungere la dizione non sostituibile e una sintetica motivazione come per esempio MC (motivi clinici)
oppure VA (volontà dell'assistito).
Secondo Fimmg Puglia questa interpretazione soddisfa gli obblighi previsti dal decreto. Su questo punto
anche federfarma Puglia concorda. Quindi appare inopportuno eliminare la dizione obbligatoria non
sostituibile.
Per il resto, quando si tratta di una terapia cronica già' in atto o di terapia per la quale non c'e' generico,
come già' detto, valgono le vecchie regole.
Oltretutto al momento la gran parte delle Softw house non hanno adeguato i programmi alle nuove regole
prescrittive, per cui le prescrizioni effettuate al di fuori delle linee guida su esposte impediscono di fatto la
dovuta trasmissione on line della ricetta.
Attendiamo nei prossimi giorni ulteriori indicazioni sia nazionali che regionali. Vi terremo informati.
A seguire il testo del decreto ed in allegato la circolare di Federfarma.
LEGGE 7 agosto 2012, n. 135
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini. (12G0157) (GU n. 189 del 14-8-2012 Suppl. Ordinario n.173)
Entrata in vigore del provvedimento: 15/08/2012
"dopo il comma 11, e' inserito il seguente:
«11-bis. Il medico che curi un paziente, per la prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo
episodio di patologia non cronica,per il cui trattamento sono disponibili più' medicinali equivalenti,e' tenuto ad
indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale
la sola denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà' di indicare altresì' la
denominazione di uno
specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione e' vincolante per il farmacista ove in
essa sia inserita, corredata obbligatoriamente di una
sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilita'' di cui all'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il farmacista comunque si attiene a quanto
previsto dal menzionato articolo 11, comma 12»;