Esemplificazione grafica della prescrizione secondo principio attivo

ESEMPLIFICAZIONE GRAFICA DELLA
PRESCRIZIONE SECONDO PRINCIPIO ATTIVO
Le modifiche introdotte nella prescrizione dei farmaci dal decreto cosiddetto "Spending review" pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 14 agosto 2012 sono inserite nell'art. 11-bis che così recita: «Il medico che curi un paziente, per la
prima volta, per una patologia cronica, ovvero per un nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento
sono disponibili più medicinali equivalenti, è tenuto ad indicare nella ricetta del Servizio sanitario nazionale la sola
denominazione del principio attivo contenuto nel farmaco. Il medico ha facoltà di indicare altresì la denominazione di
uno specifico medicinale a base dello stesso principio attivo; tale indicazione è vincolante per il farmacista ove in essa
sia inserita, corredata obbligatoriamente di una sintetica motivazione, la clausola di non sostituibilità di cui all'art. 11,
comma 12, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Il
farmacista comunque si attiene a quanto previsto dal menzionato articolo 11, comma 12.»
Vediamo di capire ed esplicitare con esempi e rendere in maniera “grafica” quanto la legge dispone tenendo presente
quanto già espresso nello Schema provvisorio sulla prescrizione per principio attivo, diffuso dalla FIMMG in una nota
ufficiale del 10 agosto 2012 e nella Comunicazione del Segretario Generale Nazionale FIMMG del 23 agosto 2012.
1. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA, GIÀ IN CURA
Innanzitutto le nuove norme si applicano ai pazienti, curati per la prima volta, per una patologia cronica, o per un
nuovo episodio di patologia non cronica, per il cui trattamento siano disponibili più medicinali equivalenti. Di
conseguenza ai pazienti già in trattamento per una patologia cronica le nuove norme non si applicano.
Facciamo un esempio, quello di un paziente iperteso (malattia cronica), già in trattamento con Triatec.
In tal caso nulla è cambiato, per cui potremmo redigere una ricetta rossa del SSN uguale a quella che redigevamo
prima.
Nulla vieta, tuttavia, che anche a questo paziente sia prescritta la terapia indicando il principio attivo come vedremo
nei casi successivi.
Se comunque vogliamo che il farmacista si attenga “alla lettera” alla nostra prescrizione e non consegni al paziente un
farmaco “generico” contenente lo stesso principio attivo presente nel Triatec dovremmo apporre la clausola “non
sostituibile” come nel seguente esempio.
2. PAZIENTE CON PATOLOGIA CRONICA PER IL QUALE SI INIZIA LA CURA
Nei casi cronici, alla prima prescrizione della terapia il medico deve invece prescrivere la terapia indicando il principio
attivo.
Un esempio tipico lo osserviamo nella seguente ricetta che rappresenta la prescrizione paradigmatica della normativa
di recente approvazione. Trattasi di un altro paziente "di fantasia" a cui diagnostichiamo l'ipertensione e prescriviamo
la terapia per la prima volta.
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Il farmacista che riceverà questa ricetta consegnerà al paziente il farmaco generico a prezzo più basso contenente quel
principio attivo, a meno che il paziente stesso non opti per altro farmaco con lo stesso principio attivo ma più costoso.
In questo caso il paziente dovrà corrispondere al farmacista una somma pari alla differenza fra i due prezzi.
Il medico prescrittore può aggiungere nella ricetta al principio attivo un nome commerciale, come nell'esempio
sottostante.
Tale indicazione non è vincolante per il farmacista che potrà consegnare ugualmente al paziente il generico a prezzo
più basso.
Affinché la scelta del prodotto commerciale sia vincolante per il farmacista, il medico prescrittore deve apporre la
clausola "non sostituibile" e motivarla sinteticamente, come nel seguente esempio (M.C . = motivi clinici).
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3. PAZIENTE AFFETTO DA UN NUOVO EPISODIO DI PATOLOGIA NON CRONICA
Nei casi di patologie non croniche, es. faringo-tonsillite purulenta, il medico prescrittore d'ora in poi sarà sempre
tenuto a indicare in ricetta il nome del principio attivo. Nel caso del Clavulin, ad esempio, agirà come segue.
Qualora il medico prescrittore voglia indicare un particolare nome commerciale e renderlo vincolante per il farmacista
dovrà agire come segue, cioè apporre la clausola di non sostituibilità e motivarla sinteticamente (L.A.S.A. = LookAlike/Sound-Alike – vedi dopo
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La sintetica motivazione che abbiamo vista necessaria nei casi 2 e 3 per apporre la clausola di non sostituibilità, potrà
essere riferita a:
A. motivi clinici, compresi quelli collegati all’anamnesi farmacologica. In tal caso si consiglia di indicare “motivi
clinici” o sigla equivalente MC
B. "LASA" acronimo di "Look-Alike/Sound-Alike". Per LASA si intendono quei farmaci che possono essere
scambiati con altri per la somiglianza grafica e/o fonetica del nome. Questa circostanza può indurre
facilmente ad errori in terapia farmacologica, e ciò si osserva soprattutto nei soggetti fragili. Per studiare,
prevenire, fornire indicazioni agli operatori, ecc. il Ministero della Salute ha anche attivato il Progetto
“Farmaci LASA e Sicurezza dei pazienti”. Al seguente link possono trovarsi ulteriori informazioni.
http://www.salute.gov.it/qualita/paginaInternaQualita.jsp?id=2459&menu=sicurezza
È chiaro poi che tutte le motivazioni delle prescrizioni di farmaci "brandizzati" dovranno essere riportate anche
nella cartella clinica elettronica del paziente, e, in continuità assistenziale, nell'allegato M e/o nel registro del
presidio della guardia.
L’allegato M (scaricabile dal sito SISAC) è inserito alla fine del presente documento .
Teniamo infine presente che le norme di cui abbiamo parlato finora sono già in vigore, tuttavia il comma 7 dell’art. 27
dell’ACN stabilisce che le ASL, qualora rilevino comportamenti prescrittivi del medico di medicina generale ritenuti
non conformi alle norme vigenti, devono valutarli tenendo presente, tra l’altro, anche la novità della norma in
questione. Vengono così “praticamente” concessi 30 giorni di tempo ai medici di medicina generale per recepire ed
adeguarsi a cambiamenti normativi. Fino al 13 settembre saranno allora ”tollerati” e non sanzionabili gli errori in
materia di prescrizione secondo principio attivo.
Dr. Sergio Marras
FIMMG Formazione Campania
24 agosto 2012
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REGIONE …………….. PROVINCIA ….......…….... AZIENDA ……..….…..……. SEDE ………………..…
MEDICO ……………………………………… DATA …………………….. ORA D’INTERVENTO ……..…...
TIPO DEI INTERVENTO
Ambulatoriale Domiciliare Intervento in esterno LOCALITÀ ………………………………………………………………………………………………..
RELAZIONE MEDICA
MOTIVI E CIRCOSTANZE
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
CONDIZIONI CLINICHE ALL’ARRIVO DEL MEDICO
P.A. ………....…….F.C. ……..……...….. F.R. ……….…...…. T.C. ………....…..…. HGT …………….…….
CUTE
Normale Pallida Itterica Cianotica Altro ………………..…………………
Stato nutrizione ed idratazione ………………………………… Diuresi ………..…….. Alvo ……………..….
SISTEMA NERVOSO
Indenne
Coscienza obnubilata
Perdita di coscienza
Stato di agitazione
Convulsioni
Romberg
Rigor nucalis
Deficit motorio
Deficit sensitivo
Deviazione dello sguardo
PUPILLE
Normali
Miosi
Midriasi
R. fotomotori
Nistagmo
Dx
Sx
APP. RESPIRATORIO
Indenne
Rumori
Rumori secchi
Enfisema sottocutaneo
APP. CARDIOCIRCOLATORIO
Normale
Aritmia
Cianosi
Edemi
ADDOME
Murphy
Blumberg
Rovsing
Giordano
Dx
Sx
Ascite
ALTRO ……………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
TERAPIA ………………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
ESITO INTERVENTO
Paziente: Rinviato/Mantenuto al domicilio Disposto il ricovero Trasporto: Mezzo proprio 118 L’INTERVENTO NON PRESENTAVA CARATTERE DI PRESTAZIONE NON DIFFERIBILE GENERALITÀ DELL’ASSISTITO
SESSO M F ETÀ …………….. CODICE FISCALE ……………………………………………………
COGNOME E NOME ………………………………………………………………………………………..………
RESIDENZA : Via ……………………..….…………..……. Città ……………...…………… Provincia ……….
FIRMA DELL’UTENTE
Allegato M – ACN Medicina Generale
FIRMA DEL MEDICO