PR_INI_art42

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PARLAMENTO EUROPEO
2009 - 2014
Documento di seduta
A7-0355/2011
17.10.2011
RELAZIONE
sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel
contesto del diritto societario dell'UE
(2011/2006(INI))
Commissione giuridica
Relatore: Klaus-Heiner Lehne
(Iniziativa – articolo 42 del regolamento)
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Unita nella diversità
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INDICE
Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3
ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI
PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA
RICHIESTA ............................................................................................................................... 8
MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 15
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI ...... 19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI .... 23
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE ............................................... 28
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del
diritto societario dell'UE
(2011/2006(INI))
Il Parlamento europeo,
– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle
procedure di insolvenza (regolamento sulle procedure di insolvenza)1,
– viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 20062, del 10
settembre 20093 e del 21 gennaio 20104,
– visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento,
– visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi
economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A70355/2011),
A. considerando che le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza
determinano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese con attività
transfrontaliere, che potrebbero ostacolare il buon esito delle operazioni di ristrutturazione
delle imprese insolventi; considerando che tali disparità favoriscono la scelta
opportunistica del foro più favorevole (il cosiddetto "forum-shopping"); considerando che
il mercato interno trarrebbe vantaggio da condizioni di concorrenza uniformi;
B. considerando che è necessario adottare misure per prevenire l'abuso, e la diffusione, del
fenomeno del "forum-shopping", e che occorre evitare l'apertura di più procedure
principali in concorrenza tra loro;
C. considerando che, sebbene non sia possibile istituire a livello di Unione un organo di
diritto sostanziale in materia di insolvenza, esistono determinati settori del diritto in
materia di insolvenza in cui l'armonizzazione è utile e realizzabile;
D. considerando che si manifesta una progressiva convergenza nell'ambito delle legislazioni
nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza;
E. considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è stato adottato nel 2000 ed
è in vigore da più di nove anni; considerando che la Commissione dovrebbe presentare
una relazione sulla sua applicazione entro il 1° giugno 2012;
1
GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.
Causa C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, [2006] Racc. pag. I-3813.
3
Causa C-97/08 P Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee [2009] Racc. I-8237.
4
Causa C-444/07 MG Probud Gdynia sp. z o.o. (GU C 63 del 13.3.2010, pag. 2).
2
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F. considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è frutto di un lunghissimo
processo negoziale, che ha avuto come conseguenza il fatto che venissero trascurate molte
questioni delicate e che su diverse tematiche l'approccio del regolamento risultasse già
obsoleto al momento della sua adozione;
G. considerando che dall'entrata in vigore del regolamento sulle procedure di insolvenza sono
intervenuti molti cambiamenti, 15 nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell'Unione
e il fenomeno dei gruppi societari è notevolmente aumentato;
H. considerando che lo stato di insolvenza di una società comporta conseguenze negative non
solo per quest'ultima ma anche per l'economia degli Stati membri e che l'obiettivo
dovrebbe essere pertanto di tutelare ogni soggetto economico, contribuente e datore di
lavoro dalle ripercussioni dell'insolvenza;
I. considerando che l'approccio alle procedure di insolvenza è al momento maggiormente
incentrato sul salvataggio delle società quale alternativa alla liquidazione;
J. considerando che il diritto in materia di insolvenza dovrebbe essere uno strumento per il
salvataggio delle società al livello dell'Unione e che tale salvataggio, quando possibile, è
vantaggioso per il debitore, i creditori e i dipendenti;
K. considerando che occorre prevenire eventuali abusi delle procedure di insolvenza da parte
di creditori che intendono evitare le azioni ordinarie di recupero crediti e che è pertanto
necessario introdurre adeguate garanzie procedurali;
L. considerando che sarebbe opportuno istituire un quadro giuridico più adeguato per i casi
di temporanea insolvibilità di una società;
M. considerando che nella sua comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 –
Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), la
Commissione, facendo riferimento agli anelli mancanti e alle strozzature che ostacolano il
raggiungimento di un mercato unico per il XXI secolo, ha affermato quanto segue:
"Occorre migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico e promuovere l'imprenditoria
mediante iniziative politiche concrete, tra cui la semplificazione del diritto societario
(procedure fallimentari, statuto della società privata ecc.), e iniziative che consentano agli
imprenditori falliti di ricominciare un'attività.";
N. considerando che il diritto in materia di insolvenza deve anche stabilire norme per la
liquidazione di una società nel modo meno dannoso e più vantaggioso possibile per tutti i
partecipanti, qualora si sia constatato che il tentativo di salvataggio societario è destinato a
non riuscire o è già fallito;
O. considerando che, nei singoli casi concreti di insolvenza di una società, occorre indagare
le cause di tale situazione e quindi stabilire se le difficoltà finanziarie siano soltanto di
natura transitoria o se invece la società sia completamente insolvente; considerando che in
sostanza il problema riguarda l'individuazione di tutte le attività e passività del debitore ai
fini della valutazione della relativa solvibilità o insolvibilità;
P. considerando che i gruppi societari sono un fenomeno comune, ma che la questione della
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loro insolvenza non è stata ancora affrontata a livello di Unione; considerando che
l'insolvenza di un gruppo societario può verosimilmente comportare l'avvio di molteplici
procedure d'insolvenza separate nell'ambito di giurisdizioni diverse con riferimento a
ciascuno dei membri del gruppo insolvente; considerando che, salvo nel caso in cui sia
possibile coordinare tali procedure, è improbabile che il gruppo possa riorganizzarsi nel
suo insieme e potrebbe essere necessario disgregare le singole parti costitutive, con
conseguenti perdite per creditori, azionisti e dipendenti;
Q. considerando che, attualmente, in caso di insolvenza dei gruppi societari il risanamento
risulta di difficile attuazione a causa delle divergenze tra le normative degli Stati membri
dell'UE, con conseguente rischio per migliaia di posti di lavoro;
R. considerando che l'interconnessone dei registri fallimentari che porta alla creazione di
una base di dati UE ad accesso generalizzato a tutte le informazioni sulle procedure di
insolvenza consentirebbe ai creditori, agli azionisti, ai lavoratori e ai giudici di stabilire se
sono state aperte procedure di insolvenza in un altro Stato membro e di conoscere i
termini di scadenza e i dettagli per l'insinuazione del credito, promuovendo in tal modo
un'amministrazione efficace sotto il profilo dei costi e aumentando la trasparenza, pur nel
rispetto della protezione dei dati;
S. considerando che i piani di liquidazione (i cosiddetti "living wills") transfrontalieri
dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nel caso degli istituti di credito e che tutte le
società, anche diverse dagli istituti di credito, aventi rilevanza sistemica dovrebbero
considerarli un passo importante verso il conseguimento di un quadro transfrontaliero
appropriato in materia di insolvenza;
T. considerando che le procedure di insolvenza devono consentire soluzioni specifiche per la
separazione in unità economicamente sostenibili che forniscano servizi essenziali, come i
sistemi di pagamento o altri meccanismi definiti nei piani di liquidazione, e che, in tale
ottica, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire l'introduzione nei rispettivi diritti
fallimentari di disposizioni atte a consentire soluzioni specifiche a livello di UE per la
separazione dei conglomerati transfrontalieri insolventi in unità economicamente
sostenibili;
U. considerando che le procedure di insolvenza dovrebbero tenere conto dei trasferimenti
infragruppo al fine di garantire, se del caso, la possibilità di recuperare gli attivi a livello
transfrontaliero e quindi di raggiungere un risultato equo;
V. considerando l'impossibilità di procedere a una liquidazione estemporanea delle società
d'investimento, in particolare delle compagnie di assicurazione, in quanto entità che
richiedono soluzioni in grado di garantire un'equa distribuzione degli attivi nel tempo;
considerando che opzioni quali trasferimenti di attività, rischi ad estinzione (run-off) e
continuità operativa non dovrebbero essere ostacolate e potrebbero invece assumere
necessariamente un carattere prioritario;
W. considerando che la decisione relativa al coinvolgimento di interi gruppi anziché di
singole entità giuridiche dovrebbe essere orientata ai risultati e tener conto delle eventuali
conseguenze, ad esempio l'automatico ricorso a strumenti di liquidazione diversi o
l'impatto sui regimi di garanzia che coprono diverse marche di uno stesso gruppo;
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X. considerando che sarebbe opportuno riflettere sulla definizione di procedure e norme di
"bail-in" armonizzate per i conglomerati transfrontalieri che includano, in particolare, la
capitalizzazione del debito ("debt-to-equity swap");
Y. considerando che, sebbene il diritto del lavoro rientri nella responsabilità degli Stati
membri, la legislazione in materia di insolvenza può avere ripercussioni sul diritto del
lavoro, e che in un contesto di crescente globalizzazione con perfino una crisi economica
in atto, il problema dell'insolvenza va esaminato in una prospettiva di legislazione del
lavoro, in quanto le diverse definizioni di "occupazione" e "dipendente" fornite dagli Stati
membri non dovrebbero pregiudicare i diritti dei dipendenti in caso di insolvenza;
considerando tuttavia che qualsivoglia discussione sulla specifica questione
dell'insolvenza non dovrebbe rappresentare automaticamente il pretesto per regolamentare
la legislazione in materia di lavoro a livello di UE;
Z. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso
d'insolvenza del datore di lavoro1 è di garantire un grado minimo di protezione ai
lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando un'adeguata flessibilità per gli
Stati membri; considerando che esistono differenze di attuazione tra gli Stati membri e che
tali differenze dovrebbero essere tenute in considerazione;
AA. considerando che la direttiva 2008/94/CE prevede l'esplicita inclusione nel suo ambito di
applicazione dei lavoratori a tempo parziale, dei lavoratori con contratto a tempo
determinato e dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale; considerando che in
caso di insolvenza è opportuno accordare una maggiore tutela anche ai lavoratori con un
contratto atipico;
AB. considerando che l'attuale mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la
successione dei creditori riduce la prevedibilità dell'esito di un procedimento giudiziario;
considerando che è necessario rafforzare la priorità dei crediti dei lavoratori dipendenti
rispetto a quelli degli altri creditori;
AC. considerando che l'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE, in particolare la
definizione di "diritti non pagati", è troppo ampio, in quanto parecchi Stati membri si
attengono a una definizione ristretta di retribuzione (ad esempio escludendo indennità di
licenziamento, benefici accessori, accordi di compensazione, ecc.) che può portare
all'esclusione di una serie rilevante di diritti;
AD. considerando che gli Stati membri sono competenti per la definizione di "retribuzione" e
"salario", a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non
discriminazione tra i lavoratori, e che tale circostanza dovrebbe comportare che ogni
situazione di insolvenza pregiudizievole per i lavoratori sia tenuta in considerazione ai
fini della compensazione basata sull'obiettivo sociale di cui alla direttiva 2008/94/CE e
degli importi minimi da fissare;
AE. considerando che, a causa del carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'UE
e della diversità di tali contratti negli Stati membri, è attualmente impossibile tentare di
1
GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36.
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dare una definizione di "lavoratore subordinato" a livello europeo;
AF. considerando che occorre evitare il più possibile deroghe dall'ambito di applicazione
della direttiva 2008/94/CE;
AG. considerando che l'azione legislativa richiesta dalla presente risoluzione dovrebbe
basarsi su valutazioni particolareggiate dell'impatto, come richiesto dal Parlamento;
1. chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 50, dell'articolo 81, paragrafo 2, o
dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di presentare al
Parlamento una o più proposte legislative relative a un quadro dell'UE in materia di
insolvenza societaria, facendo seguito alle raccomandazioni particolareggiate enunciate
nell'allegato che segue, onde garantire parità di condizioni sulla base di un'approfondita
analisi di tutte le alternative valide;
2. conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti
fondamentali dei cittadini;
3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da
adeguati stanziamenti di bilancio;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni
particolareggiate in allegato, al Consiglio e alla Commissione.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI
PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA
RICHIESTA
Parte 1: Raccomandazioni concernenti l'armonizzazione di aspetti specifici del diritto
societario e del diritto in materia di insolvenza
1.1. Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'apertura
delle procedure di insolvenza
Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali è possibile
aprire una procedura di insolvenza. Il Parlamento ritiene che una direttiva dovrebbe
armonizzare gli aspetti connessi all'apertura delle procedure in base alle seguenti modalità:
–
è possibile aprire procedure di insolvenza nei confronti di debitori che siano persone
fisiche, soggetti giuridici o associazioni;
–
le procedure di insolvenza sono avviate tempestivamente in modo da consentire il
salvataggio di un'impresa in difficoltà;
–
è possibile aprire procedure di insolvenza concernenti i beni dei debitori
summenzionati, i beni di entità prive di personalità giuridica (ad esempio, un gruppo
europeo di interesse economico), la situazione patrimoniale di un erede e il patrimonio
in comunione dei beni;
–
in caso di temporanea insolvibilità le singole società possono, per tutelarsi, chiedere
l'avvio di una procedura di insolvenza;
–
è anche possibile aprire procedure di insolvenza dopo lo scioglimento di un soggetto
giuridico o di un'entità priva di personalità giuridica, a condizione che la distribuzione
degli attivi non sia ancora avvenuta o che siano rimasti attivi disponibili;
–
le procedure di insolvenza possono essere aperte da un giudice o da un'altra autorità
competente, su richiesta trasmessa per iscritto da un creditore o dal debitore; la richiesta
di apertura della procedura può essere revocata fintanto che la procedura non sia stata
aperta o tale richiesta non sia stata respinta da un giudice;
–
un creditore può chiedere l'apertura di una procedura se è titolare di un interesse in
merito e dimostra in modo credibile di vantare un diritto;
–
è possibile aprire una procedura se il debitore è insolvente, ossia non è in grado di
soddisfare gli obblighi di pagamento; se la richiesta è inoltrata dal debitore, la procedura
può anche essere aperta se l'insolvenza del debitore è imminente, ossia se il debitore non
sarà verosimilmente in grado di soddisfare gli obblighi di pagamento;
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–
per quanto concerne l'obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento, la
procedura deve essere aperta in un lasso di tempo compreso fra uno e due mesi dalla
cessazione dei pagamenti, a meno che il giudice non abbia già avviato un procedimento
preliminare ovvero abbia adottato opportuni provvedimenti a tutela dell'attivo e a
condizione che gli attivi siano sufficienti a coprire i costi delle procedure di insolvenza;
–
gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme che introducano la responsabilità del
debitore in caso di mancata o inadeguata insinuazione del credito e a prevedere sanzioni
efficaci, proporzionate e dissuasive.
1.2. Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi
all'insinuazione dei crediti
Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali si devono
insinuare i crediti nell'ambito di una procedura di insolvenza. Il Parlamento ritiene che una
direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'insinuazione dei crediti in base alle
seguenti modalità:
–
la data per la determinazione dei crediti insoluti coincide con quella della sopraggiunta
insolvibilità del datore di lavoro, ovvero la data della decisione relativa all'istanza di
apertura della procedura di insolvenza o la data in cui la richiesta di apertura della
procedura è stata respinta a causa della mancata copertura dei costi;
–
i creditori presentano le loro richieste al curatore in forma scritta entro un lasso di tempo
stabilito;
–
gli Stati membri sono tenuti a fissare i limiti del lasso di tempo di cui sopra da uno a tre
mesi dalla data di pubblicazione della decisione di fallimento;
–
il creditore è tenuto a presentare una documentazione a sostegno della sua richiesta;
–
il curatore redige un prospetto di tutte le domande presentate e tale prospetto viene
presentato al giudice competente come definito all'articolo 2, lettera d), del regolamento
sulle procedure di insolvenza;
–
le insinuazioni tardive, cioè l'istanza di un creditore che non ha rispettato il termine
fissato per insinuare il credito, devono essere verificate, ma possono comportare costi
aggiuntivi per il creditore in questione.
1. 3. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni
revocatorie
Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie
in base alle seguenti modalità:
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–
le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità di impugnare gli atti compiuti
prima dell'apertura delle procedure considerati pregiudizievoli per i creditori;
–
gli atti che possono essere oggetto di un'azione revocatoria sono le transazioni in una
situazione di insolvenza imminente, la costituzione di diritti di garanzia, le transazioni
con le parti correlate e le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori;
–
il lasso di tempo entro il quale un atto può essere impugnato tramite un'azione
revocatoria varia a seconda della natura dell'atto in questione; tale intervallo di tempo ha
inizio con la data della richiesta di apertura della procedura e può essere compreso fra i
tre e i nove mesi per le transazioni effettuate in una situazione di insolvenza imminente,
fra i sei e i dodici mesi per la costituzione di diritti di garanzia, fra uno e due anni per le
transazioni con le parti correlate e fra i tre e i cinque anni per le transazioni effettuate
con l'intento di frodare i creditori;
–
l'onere della prova riguardo all'impugnabilità o alla non impugnabilità di un atto
incombe, in linea di principio, alla parte che sostiene la tesi dell'impugnabilità; per le
transazioni con le parti correlate, l'onere della prova incombe al soggetto correlato.
1.4. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti generali connessi ai
requisiti richiesti per la qualifica e l'operato del curatore
–
il curatore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente di uno Stato membro
oppure essere nominato da un giudice competente di uno Stato membro, deve godere di
una buona reputazione e deve avere il grado di istruzione necessario per l'esercizio delle
sue funzioni;
–
il curatore deve disporre delle competenze e delle qualifiche necessarie a valutare la
situazione dell'entità del debitore e ad assumere i compiti di gestione della società;
–
in caso di apertura di una procedura di insolvenza principale è opportuno che il curatore
fallimentare sia autorizzato a decidere, entro un termine di sei mesi e con effetto
retroattivo, in merito alle misure di tutela dell'attivo da applicare qualora una società
abbia proceduto al trasferimento dei capitali;
–
in alternativa al trasferimento dei crediti, il curatore fallimentare deve avere la facoltà di
recuperare le somme dovute alla società attraverso apposite procedure a carattere
prioritario da esperire prima del soddisfacimento dei creditori,
–
il curatore deve essere indipendente rispetto ai creditori e alle altre parti coinvolte
nell'ambito delle procedure di insolvenza;
–
in caso di conflitto di interessi, il curatore deve dimettersi dal suo incarico.
1.5. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi ai piani di
risanamento
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Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi all'elaborazione,
all'impatto e ai contenuti dei piani di risanamento in base alle seguenti modalità:
–
quale alternativa al rispetto delle norme ordinarie, i debitori o i curatori possono
presentare un piano di risanamento;
–
il piano deve contenere norme sulla soddisfazione dei creditori e la responsabilità del
debitore dopo la conclusione della procedura di insolvenza;
–
il piano deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano ai creditori di
decidere se accettare o meno tale piano;
–
il piano deve essere approvato o respinto nell'ambito di una procedura specifica dinanzi
al giudice competente;
–
i creditori privilegiati che beneficiano di un pagamento integrale o le parti non
interessate dal piano non dovrebbero avere diritto di voto in merito a quest'ultimo o
comunque non dovrebbero avere la facoltà di porre un veto sullo stesso.
Parte 2: Raccomandazioni concernenti la revisione del regolamento (CE) n. 1346/2000
del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza
2.1. Raccomandazione concernente il campo d'applicazione del regolamento sulle procedure
di insolvenza
Il Parlamento europeo ritiene che sia opportuno ampliare il campo d'applicazione del
regolamento sulle procedure di insolvenza, onde includere le procedure di insolvenza in cui il
debitore rimane in possesso dei suoi beni o nelle quali si è proceduto alla nomina di un
curatore provvisorio. È opportuno rivedere di conseguenza l'allegato A del regolamento in
questione.
2.2. Raccomandazione concernente la definizione di "centro degli interessi principali"
Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento sulle procedure di insolvenza debba
includere una definizione del termine "centro degli interessi principali" atta a prevenire i casi
di "forum-shopping" fraudolento. Il Parlamento europeo propone di inserire una definizione
formale, sul modello della formulazione del considerando 13, basata sul concetto della
riconoscibilità oggettiva da parte dei terzi.
Il Parlamento ritiene che la definizione dovrebbe tenere conto di fattori quali il luogo,
riconoscibile dall'esterno, in cui si svolgono le principali attività dell'impresa, l'ubicazione dei
beni, il centro delle attività operative o di produzione, l'ambiente di lavoro dei dipendenti, ecc.
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2.3. Raccomandazione concernente la definizione di "dipendenza" nel quadro delle procedure
secondarie
Il Parlamento europeo è del parere che il regolamento sulle procedure d'insolvenza debba
includere una definizione di "dipendenza" intesa come qualsiasi luogo di operazioni in cui il
debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni
e servizi.
2.4. Raccomandazione concernente la cooperazione fra i giudici
Il Parlamento europeo ritiene che l'articolo 31 del regolamento sulle procedure d'insolvenza
debba contemplare un obbligo esplicito di collaborazione e d'informazione non solo fra i
curatori, ma anche fra i giudici.
In caso di apertura di procedure di insolvenza principali e secondarie, è opportuno
armonizzare e ridurre i tempi di svolgimento delle stesse.
2.5. Raccomandazione concernente taluni aspetti delle azioni revocatorie
Il Parlamento europeo ritiene che sia necessaria una revisione dell'articolo 13 del regolamento
sulle procedure di insolvenza, in modo che lo stesso non incentivi le azioni revocatorie
transfrontaliere e anzi contribuisca a prevenire l'esito positivo di queste ultime per mezzo di
clausole sulla legge applicabile.
In ogni caso, in sede di revisione delle norme che disciplinano le azioni revocatorie, occorre
tenere presente che le controllate "sane" di una holding insolvente non dovrebbero essere
portate all'insolvenza in virtù di azioni revocatorie preferendo tale soluzione alla vendita come
società operative, nell'interesse dei creditori.
Parte 3: Raccomandazioni concernenti l'insolvenza dei gruppi societari
In conseguenza dei diversi livelli di integrazione che possono esistere nell'ambito dei gruppi
societari, il Parlamento europeo ritiene che la Commissione debba presentare una proposta
flessibile per disciplinare le situazioni di insolvenza dei gruppi societari, tenendo conto dei
punti che seguono.
1. Qualora l'assetto operativo/proprietario lo consenta, sarebbe opportuno ricorrere al seguente
approccio:
A.
Le procedure devono essere aperte nello Stato membro in cui è situata la sede
operativa del gruppo. Il riconoscimento dell'apertura delle procedure deve essere
automatico.
B.
L'apertura della procedura principale deve determinare la sospensione delle procedure
aperte in un altro Stato membro nei confronti di altri membri del gruppo.
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C.
È opportuno designare un curatore fallimentare unico.
D.
In tutti gli Stati membri in cui vengono aperte le procedure secondarie deve essere
istituita una commissione volta a difendere e a rappresentare gli interessi dei creditori
e dei dipendenti locali.
E.
Qualora sia impossibile stabilire a quali debitori appartengano i vari attivi o effettuare
una valutazione dei crediti infragruppo, è opportuno ricorrere, in via eccezionale,
all'aggregazione.
2. Per le procedure di insolvenza in relazione ai gruppi decentrati, lo strumento dovrebbe
contemplare i punti che seguono. È opportuno stabilire:
A.
norme che sanciscano l'obbligo di coordinamento e cooperazione fra i giudici, fra
giudici e rappresentanti fallimentari e fra i diversi rappresentanti;
B.
norme sul riconoscimento immediato delle decisioni concernenti l'apertura, lo
svolgimento e la chiusura delle procedure di insolvenza e delle decisioni emesse in
relazione a tali procedure;
C.
norme per l'accesso alla giustizia di curatori e creditori;
D.
norme per agevolare e promuovere il ricorso a diverse forme di cooperazione fra i
giudici per coordinare le procedure di insolvenza e stabilire le condizioni e le garanzie
che occorre applicare a dette forme di cooperazione. Tali norme interessano lo
scambio di informazioni, il coordinamento delle operazioni e l'elaborazione di
soluzioni comuni, quali:
–
la trasmissione delle informazioni fra i giudici con ogni mezzo,
–
il coordinamento dell'amministrazione e la supervisione dei beni e degli affari
del debitore,
–
le trattative, l'approvazione e l'attuazione di accordi di insolvenza concernenti
il coordinamento delle procedure,
–
il coordinamento delle audizioni;
E.
norme che consentano e favoriscano la nomina di un curatore comune per tutte le
procedure, designato dai giudici interessati e assistito dai rappresentanti locali riuniti
in un comitato direttivo e norme volte a stabilire la procedura che disciplina la
cooperazione fra i membri del comitato direttivo;
F.
norme che consentano e favoriscano gli accordi di insolvenza transfrontalieri volti ad
affrontare l'attribuzione delle responsabilità, per i diversi aspetti connessi allo
svolgimento e alla gestione delle procedure, fra i diversi giudici interessati e fra i
rappresentanti fallimentari, fra cui:
–
l'attribuzione delle responsabilità fra le parti che hanno concluso l'accordo,
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–
la disponibilità e il coordinamento dei rimedi,
–
il coordinamento del recupero dei beni a vantaggio generale dei creditori,
–
la presentazione e il trattamento delle domande di insinuazione del credito,
–
i metodi di comunicazione, compresi lingua, frequenza e mezzi,
–
l'utilizzo e la cessione dei beni,
–
il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di riassetto,
–
le questioni strettamente attinenti all'accordo, fra cui le modifiche e la
rescissione, l'interpretazione, l'efficacia e la risoluzione delle controversie,
–
la gestione delle procedure, in particolare per quanto concerne le sospensioni
delle procedure o gli accordi fra le parti riguardo al mancato ricorso a talune
azioni legali,
–
le garanzie,
–
i costi e i diritti.
Parte 4: Raccomandazione concernente la creazione di un registro UE delle insolvenze
Il Parlamento europeo propone di istituire un registro UE delle insolvenze nel quadro del
portale europeo della giustizia elettronica, che per ogni procedura di insolvenza
transfrontaliera aperta indichi almeno:
– gli ordini e le decisioni del giudice in merito a tale procedura,
– la designazione del curatore e i suoi recapiti,
– i termini per l'insinuazione dei crediti.
La trasmissione di tali dati al registro UE da parte dei giudici deve essere resa obbligatoria.
Le informazioni dovrebbero essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la
procedura è aperta e in inglese.
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MOTIVAZIONE
Il 23 marzo 2011 la commissione giuridica ha organizzato un workshop sull'armonizzazione
delle procedure di insolvenza al livello dell'UE. L'obiettivo era di identificare settori
nell'ambito delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza che fossero accessibili e
ammissibili all'armonizzazione. Per preparare l'audizione, la commissione giuridica ha
commissionato uno studio sull'armonizzazione del diritto in materia di insolvenza a livello
dell'UE. Le raccomandazioni contenute nella presente relazione tengono conto delle idee
elaborate dagli esperti nello studio summenzionato e nel corso dell'audizione, poi
ulteriormente precisate nella documentazione allegata.
Le diverse questioni sollevate nel corso dell'audizione hanno indicato, per le future iniziative
legislative, una struttura quadripartita: 1) armonizzazione, laddove possibile, 2) revisione del
regolamento sulle procedure di insolvenza, dove (in aggiunta all'armonizzazione) ancora
necessario e laddove la prassi abbia dimostrato la possibilità di miglioramento, 3)
approfondimento della cooperazione fra i curatori e della cooperazione generale a livello
amministrativo nei casi in cui le imprese sono parte di un gruppo societario divenuto
insolvente e 4) istituzione di un registro UE per i casi di insolvenza.
Tale struttura quadripartita non pregiudica la configurazione delle future proposte legislative e
la scelta degli strumenti giuridici, ma riflette soltanto la struttura su cui si sono sviluppate le
proposte del relatore.
Per quanto concerne il campo d'applicazione delle raccomandazioni, il relatore circoscrive la
propria relazione all'ambito d'applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza,
come definito all'articolo 1.
Le raccomandazioni sono intese a fornire orientamenti alla Commissione. Dal momento che il
relatore si è formato nell'ambito del sistema giuridico tedesco, la maggior parte delle proposte
può risultare simile alla normativa tedesca in materia di insolvenza. Il relatore ritiene che le
raccomandazioni rappresentino il punto di partenza per analisi più approfondite che la
Commissione potrà effettuare nella fase di preparazione delle proposte legislative.
Il relatore è consapevole che le raccomandazioni contenute nella presente relazione
susciteranno discussioni controverse ed è a conoscenza del fatto che la legislazione in materia
di insolvenza differisce molto da uno Stato membro all'altro. Pertanto, in questa fase iniziale
del dibattito intende tralasciare quelle problematiche che potrebbero dar luogo a discussioni
destinate a divenire inutilmente lunghe. Tutti gli aspetti che nella presente relazione non
vengono esplicitamente menzionati sono stati deliberatamente omessi, come ad esempio gli
aspetti connessi alla disciplina dei contratti (fra cui i contratti di lavoro, cfr. articolo 10 del
regolamento sulle procedure di insolvenza) oppure la riserva di proprietà (cfr. articolo 7 del
suddetto regolamento).
1) Armonizzazione
a) Termini di scadenza generali
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I termini di scadenza devono riflettere l'equilibrio fra gli interessi dell'imprenditore che cerca
di salvare la sua azienda e gli interessi dei creditori che intendono salvaguardare i loro crediti.
Potrebbe essere difficile raccomandare termini prefissati e, pertanto, il relatore preferisce
proporre dei corridoi nel cui ambito gli Stati membri possano individuare termini adeguati ai
loro obiettivi.
b) Apertura delle procedure di insolvenza
Il regolamento sulle procedure di insolvenza stabilisce che lo Stato in cui si apre la procedura
determina le condizioni, definendo in particolare i debitori che per la loro qualità possono
essere assoggettati a una procedura di insolvenza [articolo 4, paragrafo 2, lettera a)], quali
beni siano oggetto di spossessamento e la sorte dei beni [articolo 4, paragrafo 2, lettera b)].
Una nuova direttiva è chiamata ad armonizzare tali aspetti in modo da garantire maggiore
certezza giuridica fin dall'inizio della procedura.
c) Insinuazione del credito
Il capitolo IV del regolamento sulle procedure di insolvenza stabilisce i criteri di base per
l'insinuazione dei crediti. Secondo tale regolamento, le disposizioni relative all'insinuazione,
alla verifica e all'ammissione dei crediti sono determinate dalla legislazione dello Stato di
apertura della procedura [articolo 4, paragrafo 2, lettera h)]; lo stesso criterio si applica ai
crediti da insinuare nel passivo del debitore [articolo 4, paragrafo 2, lettera g)].
L'armonizzazione riguardo all'insinuazione del credito e alle successive fasi accresce la
certezza giuridica per i creditori.
Il corridoio dei termini di scadenza deve riflettere un equilibrio fra gli interessi del singolo
creditore a tutelare il suo particolare credito, dell'insieme dei creditori ad avviare una
procedura, del curatore a gestire la riscossione dei crediti su una base chiara e del debitore a
soddisfare quanto più possibile i creditori.
d) Azioni revocatorie
All'articolo 4, paragrafo2, lettera m), il regolamento sulle procedure di insolvenza stabilisce
che gli Stati membri determinano le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o
all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. L'articolo 13 dello stesso
regolamento prevede inoltre un'esenzione. Il suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera m) non si
applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova
che "tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e
che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo." Sotto
questo profilo, l'armonizzazione ridurrebbe il campo d'applicazione dell'articolo 13 del
regolamento sulle procedure di insolvenza e può in tal modo contribuire alla parità di
trattamento dei creditori nell'ambito del mercato interno e diminuire l'incertezza giuridica fra i
curatori.
Per quanto concerne l'armonizzazione dei termini di scadenza e dei periodi, occorre trovare un
equilibrio fra il principio di base di offrire una seconda opportunità alle aziende e aiutarle a
sopravvivere, gli interessi dei legittimi creditori nell'ambito della procedura di insolvenza e il
trust del "nuovo" creditore al di fuori della procedura. Qui, come altrove, la raccomandazione
del relatore è da intendersi come un punto di partenza per la discussione.
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e) Curatori
All'articolo 2, lettera b), il regolamento sulle procedure di insolvenza contempla una
definizione del curatore che va utilizzata anche nella presente relazione. In base all'articolo 4,
paragrafo 2, lettera c), lo Stato di apertura della procedura determina i poteri del curatore e gli
articoli 18 e 19 prevedono le disposizioni essenziali riguardanti il curatore. Sebbene in questa
fase fra le intenzioni del relatore non figuri quella di armonizzare i poteri e le funzioni del
curatore, egli intende tuttavia proporre alcuni requisiti comuni. Un certo livello di
armonizzazione in tale ambito può sostenere l'idea di una più stretta cooperazione fra i
curatori e rafforzare la comparabilità nell'ambito della professione.
f) Piano di risanamento
In base alla volontà politica di offrire una seconda opportunità alle aziende quando sono a
rischio di insolvenza o sono già divenute insolventi, il relatore intende fare propria l'idea dei
piani di risanamento che è stata messa a punto nell'ambito della legislazione di taluni Stati
membri.
2) Modifiche al regolamento sulle procedure di insolvenza
Le raccomandazioni formulate in questo paragrafo si limitano a quegli aspetti che, a giudizio
del relatore, è particolarmente utile che la Commissione consideri nella sua revisione del
regolamento sulle procedure di insolvenza.
Il relatore ritiene che il campo d'applicazione debba essere ampliato allo scopo di includere
quelle procedure in cui la gestione rimane sotto il controllo della società, poiché ciò offrirebbe
al debitore in possesso dei beni una serie di meccanismi per risanare l'azienda.
Il "centro degli interessi principali" è il concetto più importante, dal momento che dalla sua
definizione dipende la principale norma di competenza del regolamento: quale è il giudice che
ha la competenza per aprire la procedura principale e quale è la legge applicabile. Il concetto
non è tuttavia definito e questo genera incertezza.
La definizione di "dipendenza" dovrebbe comprende non solo i mezzi umani e i beni, ma
anche i servizi.
L'obbligo di collaborazione e di informazione di cui all'articolo 31 non deve interessare
soltanto i curatori, ma anche i giudici.
3) Gruppi
Il regolamento sulle procedure di insolvenza riguarda esclusivamente le singole società e a
livello UE non esistono normative concernenti la situazione di insolvenza dei gruppi societari,
malgrado il fatto che i gruppi rappresentino un modello imprenditoriale molto diffuso nella
realtà economica. Tale omissione ha ripercussioni negative importanti. Il relatore è
consapevole della grande varietà di strutture e relazioni di gruppo esistenti fra le aziende
facenti parte dello stesso gruppo e dunque del fatto che la stessa soluzione non può essere
applicata a tutti i tipi di gruppi, perlomeno allo stato attuale del diritto dell'Unione in materia
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di insolvenza.
L'ideale sarebbe che l'insolvenza dei gruppi societari venisse gestita da un unico giudice che
applica il suo diritto in materia. Questa soluzione agevola il coordinamento e la trasmissione
delle informazioni, fa risparmiare sui costi, massimizza il valore dei beni e facilita il
salvataggio. É già stata applicata con successo dai giudici di diversi Stati membri ed è
possibile nei gruppi controllati a livello centrale.
Per i gruppi orizzontali, il relatore suggerisce di mettere a punto una serie di norme di
cooperazione fra i giudici e i rappresentanti fallimentari sulla base della guida legislativa
sull'insolvenza dell'UNCITRAL (parte terza).
4) Registro
È necessario istituire un registro UE affinché i creditori e i giudici siano in grado di
determinare quali procedure di insolvenza sono state aperte in un altro Stato membro e per
conoscere i termini di scadenza e i dettagli per l'insinuazione dei crediti.
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12.7.2011
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI
destinato alla commissione giuridica
sulle procedure di insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE
(2011/2006(INI))
Relatore per parere: Sharon Bowles
(Iniziativa - articolo 42 del regolamento)
SUGGERIMENTI
La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica,
competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti
suggerimenti:
1. è del parere che i piani di liquidazione (living wills) transfrontalieri dovrebbero essere
giuridicamente vincolanti nel caso degli istituti di credito e, magari, di tutte le entità,
anche diverse dagli istituti di credito, aventi rilevanza sistemica, in quanto passo
importante verso il conseguimento di un quadro transfrontaliero appropriato in materia di
insolvenza;
2. sottolinea che un regime di insolvenza transfrontaliero nel contesto del diritto societario
dell'UE dovrebbe comprendere appositi strumenti, nell'ambito di un più generale quadro
europeo per la gestione delle crisi, e quindi anche una serie di norme minime comuni e, in
ultima analisi, un sistema comune in materia di risoluzione delle crisi e di diritto
fallimentare;
3. ritiene che le disposizioni relative alle procedure di insolvenza debbano consentire
soluzioni specifiche per la separazione in unità economicamente sostenibili che forniscano
servizi essenziali, come i sistemi di pagamento o altri meccanismi definiti nei piani di
liquidazione (living wills); in tale ottica è del parere che gli Stati membri debbano altresì
garantire l'introduzione nei rispettivi diritti fallimentari di disposizioni atte a consentire
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soluzioni specifiche a livello di UE per la separazione dei conglomerati transfrontalieri
insolventi in unità economicamente sostenibili;
4. A tale scopo ritiene che le prove volte a misurare la capacità di risposta a ipotetiche
catastrofi (reverse stress test) potrebbero costituire un utile strumento per agevolare la
liquidazione dei conglomerati transfrontalieri nel quadro degli appositi piani (living wills);
5. è del parere che le procedure di insolvenza dovrebbero tenere conto dei trasferimenti
infragruppo al fine di garantire, se del caso, la possibilità di recuperare gli attivi a livello
transfrontaliero e quindi di raggiungere un risultato equo;
6. osserva che talune società d'investimento, in particolare le compagnie di assicurazione,
non possono essere sciolte in maniera estemporanea, e che richiedono soluzioni in grado
di garantire un'equa distribuzione degli attivi nel tempo; ritiene che opzioni quali
trasferimenti di attività, rischi ad estinzione (run-off) e continuità operativa non
dovrebbero essere ostacolate, e che potrebbe essere necessario conferire alle stesse un
carattere prioritario;
7. è del parere che la decisione di coinvolgere nelle procedure di insolvenza interi gruppi
piuttosto che singole entità giuridiche dovrebbe essere orientata ai risultati e tenere conto
delle eventuali conseguenze, ad esempio l'automatico ricorso a strumenti di liquidazione
diversi o l'impatto sui regimi di garanzia che coprono diverse marche di uno stesso
gruppo;
8. ritiene che gli ordinamenti nazionali dovrebbero considerare alla stessa stregua tutti i
creditori dell'UE aventi un'analoga classificazione, e che la gerarchia dei crediti non possa
essere basata unicamente sulla posizione geografica;
9. ritiene che sia opportuno includere tra gli obiettivi la definizione di una tabella di marcia
per il conseguimento di procedure di insolvenza pienamente armonizzate a livello di UE e
la ricerca attiva di un consenso internazionale, almeno per quanto concerne i grandi
conglomerati; è del parere che il quadro armonizzato in questione dovrebbe essere
incentrato, tra l'altro,
– sull'istituzione di una procedura di liquidazione amministrativa applicabile agli istituti
di credito e ai conglomerati finanziari atta ad agevolare una liquidazione più rapida e
ordinata rispetto a quella prevista dalla normale procedura giudiziaria;
– sull'introduzione di classi privilegiate e di norme in materia di azioni di recupero
(claw-back);
– sul coordinamento e l'amministrazione efficiente delle procedure di insolvenza relative
ai gruppi finanziari internazionali;
10. A tale proposito ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla definizione di procedure e
norme di "bail in" armonizzate per i conglomerati finanziari che includano, in particolare,
la capitalizzazione dei debiti (debt-to-equity swap);
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11. osserva tuttavia che l'armonizzazione legislativa costituisce solo una parte (e
probabilmente anche la più semplice) del processo volto a garantire, in futuro, uno
svolgimento ordinato delle liquidazioni internazionali; fa notare che l'armonizzazione, di
per sé, non costituisce una precondizione sufficiente in vista dello svolgimento ordinato
di una liquidazione internazionale, e che tale risultato dipenderà, in ultima istanza,
dall'accettazione, da parte dei vari paesi, di meccanismi di coordinamento procedurale
maggiormente efficaci.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
11.7.2011
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati,
Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz,
Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark,
Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, HansPeter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez
Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon
Tremosa i Balcells
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in
‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson,
Theodoros Skylakakis, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI
destinato alla commissione giuridica
recante raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del
diritto societario dell'UE
(2011/2006(INI))
Relatore per parere: Julie Girling
(Iniziativa - articolo 42 del regolamento)
SUGGERIMENTI
La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica,
competente per il merito:
– a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:
1. rileva che le norme a disciplina delle procedure di amministrazione controllata interessano
diversi settori del diritto quali il diritto fondiario, il diritto del lavoro e il diritto
contrattuale: alcuni di essi sono assai complessi e presentano differenze da uno Stato
membro all'altro, e che tale circostanza ostacola la semplificazione delle procedure di
insolvenza e di ristrutturazione nonché la parità di trattamento dei creditori insediati
nell'UE;
2. rileva che la libertà di stabilimento e la maggiore mobilità delle imprese fra gli Stati
membri hanno posto in luce la necessità di un coordinamento e di un livello di
armonizzazione migliori del diritto fallimentare, al fine di contrastare le ripercussioni
negative del "turismo fallimentare" sui lavoratori dipendenti;
3. ritiene che una maggiore armonizzazione delle procedure d'insolvenza favorirà
l'uguaglianza e potrebbe incidere positivamente sulla competitività degli Stati membri e,
di riflesso, sulle potenziali opportunità occupazionali; ritiene inoltre che le disparità tra le
legislazioni nazionali in materia di insolvenza e ristrutturazione causino ostacoli, vantaggi
competitivi e/o svantaggi o difficoltà per le imprese con attività o proprietà
transfrontaliere nell'UE; è del parere che l'armonizzazione dei regimi di insolvenza
contribuirà a promuovere condizioni di concorrenza uniformi, minori interessi per il
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"turismo dell'insolvenza" da parte delle imprese, a rimuovere gli ostacoli a una positiva
ristrutturazione delle imprese insolventi e a preservare l'occupazione, consentendo una
maggiore tutela dei dipendenti;
4. sottolinea che, sebbene il diritto del lavoro rientri nella responsabilità degli Stati membri,
la legislazione in materia di insolvenza può avere ripercussioni sul diritto del lavoro, e che
in un contesto di crescente globalizzazione con perfino una crisi economica in atto, il
problema dell'insolvenza va esaminato in una prospettiva di legislazione del lavoro,
poiché le diverse definizioni di "occupazione" e "dipendente" fornite dagli Stati membri
non pregiudichino i diritti dei dipendenti in caso di insolvenza; sottolinea tuttavia che
qualsivoglia discussione sulla specifica questione dell'insolvenza non dovrebbe
rappresentare automaticamente il pretesto per regolamentare la legislazione in materia di
lavoro a livello di UE;
5. ritiene che, nonostante le disposizioni presenti nell´articolo 4 della direttiva 2008/94/CE,
la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei
diritti non pagati sia ancora troppo breve e i massimali di detti pagamenti siano ancora
troppo bassi, anche a causa delle notevoli differenze tra gli Stati membri nell´applicazione
della direttiva;
6. rileva con preoccupazione che il numero di lavoratori colpiti dalle procedure d'insolvenza
è in costante crescita e considera questo un sintomo dei gravissimi effetti che la crisi
economica e finanziaria sta producendo sul terreno economico e sociale; constata che le
istituzioni finanziarie transfrontaliere con competenza sistemica assolvono a una funzione
essenziale in tale ambito;
7. reputa che la direttiva 2008/94/CE abbia l'obiettivo di garantire un grado minimo di
protezione ai lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando un'adeguata
flessibilità per gli Stati membri; sottolinea l'esistenza di differenze di attuazione tra gli
Stati membri e auspica che si tenga conto di tali differenze;
8. sottolinea positivamente il fatto che la direttiva 2008/94/CE preveda l'esplicita inclusione
nel suo campo di applicazione dei lavoratori a tempo parziale, dei lavoratori con contratto
a tempo determinato e dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale; ritiene infatti
necessario un rafforzamento delle tutele in caso di insolvenza anche per i lavoratori con
un contratto atipico;
9. prende atto della mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la successione dei
creditori, che riduce la prevedibilità dell'esito di un procedimento giudiziario; ritiene
tuttavia necessario potenziare la priorità dei crediti dei lavoratori dipendenti rispetto a
quelli degli altri creditori;
10. ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE, in particolare la
definizione di "crediti non pagati", sia troppo ampio, in quanto parecchi Stati membri si
attengono a una definizione ristretta di retribuzione (per esempio escludendo indennità di
licenziamento, benefici accessori, accordi di compensazione, ecc.) che può portare
all'esclusione di crediti rilevanti;
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11. rileva che gli Stati membri sono competenti per la definizione di "retribuzioni" e "salari",
a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione
tra i lavoratori, e che tale circostanza dovrebbe comportare che ogni situazione di
insolvenza pregiudizievole per i lavoratori sia tenuta in conto ai fini della compensazione
basata sull'obiettivo sociale di cui alla direttiva 2008/94/CE e degli importi minimi da
fissare;
12. considera necessario fissare un importo minimo per i pagamenti di compensazione
effettuati dalle istituzioni di garanzia a livello nazionale, da calcolare sulla base del salario
minimo del paese in cui è stipulato il contratto di lavoro o di un importo mensile
corrispondente alla retribuzione media degli ultimi sei mesi; in tal caso ritiene che il
pagamento effettuato dai fondi di garanzia debba attenersi ai criteri seguenti:
(a) il principio di parità e di non discriminazione,
(b) l'esclusione dei benefici accessori,
(c) l'inclusione dei contributi previdenziali,
(d) l'inclusione dei benefici in natura,
(e) la previsione di procedure rapide e pertinenti in caso di contenzioso che metta in causa
l'istituzione di garanzia;
ritiene inoltre che la definizione di "crediti non pagati" debba comprendere le indennità di
licenziamento che il debitore non sia stato in grado di versare, che il massimale
dell'indennità non dovrà essere inferiore a un importo calcolato secondo i criteri sopra
esposti, che sia parimenti necessario armonizzare i termini della procedura (al massimo un
anno) e di intervento dei fondi di garanzia onde consentire l'assegnazione delle indennità
(un anno prima dell'inizio della procedura e un anno dopo, ove il credito copra detto
periodo);
13. pone in luce il carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'UE e la diversità di
tali contratti entro gli Stati membri; ritiene pertanto attualmente impossibile il tentativo di
dare una definizione di "lavoratore dipendente" a livello europeo;
14. ritiene che in relazione alle procedure di insolvenza transfrontaliere occorra istituire un
centro d'informazione che predisponga un apposito registro sull'introduzione e
sull'evoluzione della legislazione procedurale in materia di insolvenza onde facilitare la
rivendicazione dei crediti dei dipendenti e delle istituzioni di garanzia;
15. ritiene che vadano il più possibile evitate deroghe dal campo di applicazione della
direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del
datore di lavoro;
16. ritiene che il ruolo svolto dagli organismi di garanzia andrebbe accompagnato da un
opportuno coinvolgimento delle parti sociali;
17. segnala che per il momento non esistono norme sul coordinamento delle procedure di
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insolvenza riguardanti diverse imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale;
richiama l'attenzione sulla necessità di approvare norme a livello di UE che affrontino
ulteriormente il coordinamento e l'amministrazione efficaci delle insolvenze dei gruppi
internazionali, al fine di garantire gli interessi dei dipendenti; inoltre evidenzia che le
norme in materia di responsabilità delle filiere di subappalto possono favorire la tutela dei
lavoratori dipendenti coinvolti in procedure di insolvenza;
18. ritiene necessario precisare la definizione di "abuso" in conformità della giurisprudenza
della Corte di giustizia, in particolare la sentenza dell'11 settembre 2003 sul procedimento
C-201/01 Walcher1, in quanto pratica abusiva che reca pregiudizio alle istituzioni di
garanzia istituendo artificiosamente un credito salariale e avviando così illecitamente un
obbligo di pagamento a carico delle istituzioni stesse, tenendo in conto la data in cui il
datore di lavoro è diventato insolvente;
– a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni:
19. chiede che diventi obbligatorio lo scambio di informazioni tra le amministrazioni
responsabili della gestione dei registri di commercio e delle imprese in tutti gli Stati
membri, cosicché siano tutelati i diritti del lavoratori dipendenti;
20. chiede che i termini delle procedure principali e secondarie siano armonizzati e ridotti
onde assicurare la tutela e la sicurezza giuridica dei lavoratori dipendenti;
21. chiede che l'armonizzazione delle procedure di insolvenza non proceda oltre quanto
stabilito nel regolamento (CE) n. 1346/2000 e nella direttiva 2008/94;
22. chiede alla Commissione di introdurre il seguente punto nel regolamento (CE) n.
1346/2000 in occasione della prossima revisione:
"vista la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso
d’insolvenza del datore di lavoro,".
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Racc. 2008, pag. I-8827.
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
25.5.2011
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias,
Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa,
Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio
Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli,
Proinsias De Rossa, Frank Engel, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger
Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa,
Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle
Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier,
Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli,
Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck
Substitute(s) Supplenti presenti al
momento della votazione finale
Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan
Kozłowski, Evelyn Regner
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Liam Aylward, Ashley Fox
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33
3
8
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ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE
Approvazione
11.10.2011
Esito della votazione finale
+:
–:
0:
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu,
Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna
Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio
Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay,
Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana
Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Giuseppe Gargani
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