PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014 Documento di seduta A7-0355/2011 17.10.2011 RELAZIONE sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI)) Commissione giuridica Relatore: Klaus-Heiner Lehne (Iniziativa – articolo 42 del regolamento) RR\880669IT.doc IT PE467.008v03-00 Unita nella diversità IT PR_INI_art42 INDICE Pagina PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3 ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA ............................................................................................................................... 8 MOTIVAZIONE ...................................................................................................................... 15 PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI ...... 19 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI .... 23 ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE ............................................... 28 PE467.008v03-00 IT 2/28 RR\880669IT.doc PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO sulle raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI)) Il Parlamento europeo, – visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, – visto il regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza (regolamento sulle procedure di insolvenza)1, – viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 maggio 20062, del 10 settembre 20093 e del 21 gennaio 20104, – visti gli articoli 42 e 48 del suo regolamento, – visti la relazione della commissione giuridica e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A70355/2011), A. considerando che le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza determinano vantaggi o svantaggi concorrenziali e difficoltà per le imprese con attività transfrontaliere, che potrebbero ostacolare il buon esito delle operazioni di ristrutturazione delle imprese insolventi; considerando che tali disparità favoriscono la scelta opportunistica del foro più favorevole (il cosiddetto "forum-shopping"); considerando che il mercato interno trarrebbe vantaggio da condizioni di concorrenza uniformi; B. considerando che è necessario adottare misure per prevenire l'abuso, e la diffusione, del fenomeno del "forum-shopping", e che occorre evitare l'apertura di più procedure principali in concorrenza tra loro; C. considerando che, sebbene non sia possibile istituire a livello di Unione un organo di diritto sostanziale in materia di insolvenza, esistono determinati settori del diritto in materia di insolvenza in cui l'armonizzazione è utile e realizzabile; D. considerando che si manifesta una progressiva convergenza nell'ambito delle legislazioni nazionali degli Stati membri in materia di insolvenza; E. considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è stato adottato nel 2000 ed è in vigore da più di nove anni; considerando che la Commissione dovrebbe presentare una relazione sulla sua applicazione entro il 1° giugno 2012; 1 GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1. Causa C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, [2006] Racc. pag. I-3813. 3 Causa C-97/08 P Akzo Nobel NV e altri contro Commissione delle Comunità europee [2009] Racc. I-8237. 4 Causa C-444/07 MG Probud Gdynia sp. z o.o. (GU C 63 del 13.3.2010, pag. 2). 2 RR\880669IT.doc 3/28 PE467.008v03-00 IT F. considerando che il regolamento sulle procedure di insolvenza è frutto di un lunghissimo processo negoziale, che ha avuto come conseguenza il fatto che venissero trascurate molte questioni delicate e che su diverse tematiche l'approccio del regolamento risultasse già obsoleto al momento della sua adozione; G. considerando che dall'entrata in vigore del regolamento sulle procedure di insolvenza sono intervenuti molti cambiamenti, 15 nuovi Stati membri sono entrati a far parte dell'Unione e il fenomeno dei gruppi societari è notevolmente aumentato; H. considerando che lo stato di insolvenza di una società comporta conseguenze negative non solo per quest'ultima ma anche per l'economia degli Stati membri e che l'obiettivo dovrebbe essere pertanto di tutelare ogni soggetto economico, contribuente e datore di lavoro dalle ripercussioni dell'insolvenza; I. considerando che l'approccio alle procedure di insolvenza è al momento maggiormente incentrato sul salvataggio delle società quale alternativa alla liquidazione; J. considerando che il diritto in materia di insolvenza dovrebbe essere uno strumento per il salvataggio delle società al livello dell'Unione e che tale salvataggio, quando possibile, è vantaggioso per il debitore, i creditori e i dipendenti; K. considerando che occorre prevenire eventuali abusi delle procedure di insolvenza da parte di creditori che intendono evitare le azioni ordinarie di recupero crediti e che è pertanto necessario introdurre adeguate garanzie procedurali; L. considerando che sarebbe opportuno istituire un quadro giuridico più adeguato per i casi di temporanea insolvibilità di una società; M. considerando che nella sua comunicazione del 3 marzo 2010 dal titolo "Europa 2020 – Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva" (COM(2010)2020), la Commissione, facendo riferimento agli anelli mancanti e alle strozzature che ostacolano il raggiungimento di un mercato unico per il XXI secolo, ha affermato quanto segue: "Occorre migliorare l'accesso delle PMI al mercato unico e promuovere l'imprenditoria mediante iniziative politiche concrete, tra cui la semplificazione del diritto societario (procedure fallimentari, statuto della società privata ecc.), e iniziative che consentano agli imprenditori falliti di ricominciare un'attività."; N. considerando che il diritto in materia di insolvenza deve anche stabilire norme per la liquidazione di una società nel modo meno dannoso e più vantaggioso possibile per tutti i partecipanti, qualora si sia constatato che il tentativo di salvataggio societario è destinato a non riuscire o è già fallito; O. considerando che, nei singoli casi concreti di insolvenza di una società, occorre indagare le cause di tale situazione e quindi stabilire se le difficoltà finanziarie siano soltanto di natura transitoria o se invece la società sia completamente insolvente; considerando che in sostanza il problema riguarda l'individuazione di tutte le attività e passività del debitore ai fini della valutazione della relativa solvibilità o insolvibilità; P. considerando che i gruppi societari sono un fenomeno comune, ma che la questione della PE467.008v03-00 IT 4/28 RR\880669IT.doc loro insolvenza non è stata ancora affrontata a livello di Unione; considerando che l'insolvenza di un gruppo societario può verosimilmente comportare l'avvio di molteplici procedure d'insolvenza separate nell'ambito di giurisdizioni diverse con riferimento a ciascuno dei membri del gruppo insolvente; considerando che, salvo nel caso in cui sia possibile coordinare tali procedure, è improbabile che il gruppo possa riorganizzarsi nel suo insieme e potrebbe essere necessario disgregare le singole parti costitutive, con conseguenti perdite per creditori, azionisti e dipendenti; Q. considerando che, attualmente, in caso di insolvenza dei gruppi societari il risanamento risulta di difficile attuazione a causa delle divergenze tra le normative degli Stati membri dell'UE, con conseguente rischio per migliaia di posti di lavoro; R. considerando che l'interconnessone dei registri fallimentari che porta alla creazione di una base di dati UE ad accesso generalizzato a tutte le informazioni sulle procedure di insolvenza consentirebbe ai creditori, agli azionisti, ai lavoratori e ai giudici di stabilire se sono state aperte procedure di insolvenza in un altro Stato membro e di conoscere i termini di scadenza e i dettagli per l'insinuazione del credito, promuovendo in tal modo un'amministrazione efficace sotto il profilo dei costi e aumentando la trasparenza, pur nel rispetto della protezione dei dati; S. considerando che i piani di liquidazione (i cosiddetti "living wills") transfrontalieri dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nel caso degli istituti di credito e che tutte le società, anche diverse dagli istituti di credito, aventi rilevanza sistemica dovrebbero considerarli un passo importante verso il conseguimento di un quadro transfrontaliero appropriato in materia di insolvenza; T. considerando che le procedure di insolvenza devono consentire soluzioni specifiche per la separazione in unità economicamente sostenibili che forniscano servizi essenziali, come i sistemi di pagamento o altri meccanismi definiti nei piani di liquidazione, e che, in tale ottica, gli Stati membri dovrebbero altresì garantire l'introduzione nei rispettivi diritti fallimentari di disposizioni atte a consentire soluzioni specifiche a livello di UE per la separazione dei conglomerati transfrontalieri insolventi in unità economicamente sostenibili; U. considerando che le procedure di insolvenza dovrebbero tenere conto dei trasferimenti infragruppo al fine di garantire, se del caso, la possibilità di recuperare gli attivi a livello transfrontaliero e quindi di raggiungere un risultato equo; V. considerando l'impossibilità di procedere a una liquidazione estemporanea delle società d'investimento, in particolare delle compagnie di assicurazione, in quanto entità che richiedono soluzioni in grado di garantire un'equa distribuzione degli attivi nel tempo; considerando che opzioni quali trasferimenti di attività, rischi ad estinzione (run-off) e continuità operativa non dovrebbero essere ostacolate e potrebbero invece assumere necessariamente un carattere prioritario; W. considerando che la decisione relativa al coinvolgimento di interi gruppi anziché di singole entità giuridiche dovrebbe essere orientata ai risultati e tener conto delle eventuali conseguenze, ad esempio l'automatico ricorso a strumenti di liquidazione diversi o l'impatto sui regimi di garanzia che coprono diverse marche di uno stesso gruppo; RR\880669IT.doc 5/28 PE467.008v03-00 IT X. considerando che sarebbe opportuno riflettere sulla definizione di procedure e norme di "bail-in" armonizzate per i conglomerati transfrontalieri che includano, in particolare, la capitalizzazione del debito ("debt-to-equity swap"); Y. considerando che, sebbene il diritto del lavoro rientri nella responsabilità degli Stati membri, la legislazione in materia di insolvenza può avere ripercussioni sul diritto del lavoro, e che in un contesto di crescente globalizzazione con perfino una crisi economica in atto, il problema dell'insolvenza va esaminato in una prospettiva di legislazione del lavoro, in quanto le diverse definizioni di "occupazione" e "dipendente" fornite dagli Stati membri non dovrebbero pregiudicare i diritti dei dipendenti in caso di insolvenza; considerando tuttavia che qualsivoglia discussione sulla specifica questione dell'insolvenza non dovrebbe rappresentare automaticamente il pretesto per regolamentare la legislazione in materia di lavoro a livello di UE; Z. considerando che l'obiettivo della direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro1 è di garantire un grado minimo di protezione ai lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando un'adeguata flessibilità per gli Stati membri; considerando che esistono differenze di attuazione tra gli Stati membri e che tali differenze dovrebbero essere tenute in considerazione; AA. considerando che la direttiva 2008/94/CE prevede l'esplicita inclusione nel suo ambito di applicazione dei lavoratori a tempo parziale, dei lavoratori con contratto a tempo determinato e dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale; considerando che in caso di insolvenza è opportuno accordare una maggiore tutela anche ai lavoratori con un contratto atipico; AB. considerando che l'attuale mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la successione dei creditori riduce la prevedibilità dell'esito di un procedimento giudiziario; considerando che è necessario rafforzare la priorità dei crediti dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli degli altri creditori; AC. considerando che l'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE, in particolare la definizione di "diritti non pagati", è troppo ampio, in quanto parecchi Stati membri si attengono a una definizione ristretta di retribuzione (ad esempio escludendo indennità di licenziamento, benefici accessori, accordi di compensazione, ecc.) che può portare all'esclusione di una serie rilevante di diritti; AD. considerando che gli Stati membri sono competenti per la definizione di "retribuzione" e "salario", a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione tra i lavoratori, e che tale circostanza dovrebbe comportare che ogni situazione di insolvenza pregiudizievole per i lavoratori sia tenuta in considerazione ai fini della compensazione basata sull'obiettivo sociale di cui alla direttiva 2008/94/CE e degli importi minimi da fissare; AE. considerando che, a causa del carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'UE e della diversità di tali contratti negli Stati membri, è attualmente impossibile tentare di 1 GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36. PE467.008v03-00 IT 6/28 RR\880669IT.doc dare una definizione di "lavoratore subordinato" a livello europeo; AF. considerando che occorre evitare il più possibile deroghe dall'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE; AG. considerando che l'azione legislativa richiesta dalla presente risoluzione dovrebbe basarsi su valutazioni particolareggiate dell'impatto, come richiesto dal Parlamento; 1. chiede alla Commissione, a norma dell'articolo 50, dell'articolo 81, paragrafo 2, o dell'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di presentare al Parlamento una o più proposte legislative relative a un quadro dell'UE in materia di insolvenza societaria, facendo seguito alle raccomandazioni particolareggiate enunciate nell'allegato che segue, onde garantire parità di condizioni sulla base di un'approfondita analisi di tutte le alternative valide; 2. conferma che le raccomandazioni rispettano il principio di sussidiarietà e i diritti fondamentali dei cittadini; 3. ritiene che le incidenze finanziarie della proposta richiesta debbano essere coperte da adeguati stanziamenti di bilancio; 4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni particolareggiate in allegato, al Consiglio e alla Commissione. RR\880669IT.doc 7/28 PE467.008v03-00 IT ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE: RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE IN ORDINE AL CONTENUTO DELLA PROPOSTA RICHIESTA Parte 1: Raccomandazioni concernenti l'armonizzazione di aspetti specifici del diritto societario e del diritto in materia di insolvenza 1.1. Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'apertura delle procedure di insolvenza Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali è possibile aprire una procedura di insolvenza. Il Parlamento ritiene che una direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'apertura delle procedure in base alle seguenti modalità: – è possibile aprire procedure di insolvenza nei confronti di debitori che siano persone fisiche, soggetti giuridici o associazioni; – le procedure di insolvenza sono avviate tempestivamente in modo da consentire il salvataggio di un'impresa in difficoltà; – è possibile aprire procedure di insolvenza concernenti i beni dei debitori summenzionati, i beni di entità prive di personalità giuridica (ad esempio, un gruppo europeo di interesse economico), la situazione patrimoniale di un erede e il patrimonio in comunione dei beni; – in caso di temporanea insolvibilità le singole società possono, per tutelarsi, chiedere l'avvio di una procedura di insolvenza; – è anche possibile aprire procedure di insolvenza dopo lo scioglimento di un soggetto giuridico o di un'entità priva di personalità giuridica, a condizione che la distribuzione degli attivi non sia ancora avvenuta o che siano rimasti attivi disponibili; – le procedure di insolvenza possono essere aperte da un giudice o da un'altra autorità competente, su richiesta trasmessa per iscritto da un creditore o dal debitore; la richiesta di apertura della procedura può essere revocata fintanto che la procedura non sia stata aperta o tale richiesta non sia stata respinta da un giudice; – un creditore può chiedere l'apertura di una procedura se è titolare di un interesse in merito e dimostra in modo credibile di vantare un diritto; – è possibile aprire una procedura se il debitore è insolvente, ossia non è in grado di soddisfare gli obblighi di pagamento; se la richiesta è inoltrata dal debitore, la procedura può anche essere aperta se l'insolvenza del debitore è imminente, ossia se il debitore non sarà verosimilmente in grado di soddisfare gli obblighi di pagamento; PE467.008v03-00 IT 8/28 RR\880669IT.doc – per quanto concerne l'obbligo del debitore di presentare istanza di fallimento, la procedura deve essere aperta in un lasso di tempo compreso fra uno e due mesi dalla cessazione dei pagamenti, a meno che il giudice non abbia già avviato un procedimento preliminare ovvero abbia adottato opportuni provvedimenti a tutela dell'attivo e a condizione che gli attivi siano sufficienti a coprire i costi delle procedure di insolvenza; – gli Stati membri sono tenuti a stabilire norme che introducano la responsabilità del debitore in caso di mancata o inadeguata insinuazione del credito e a prevedere sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive. 1.2. Raccomandazione concernente l'armonizzazione di taluni aspetti connessi all'insinuazione dei crediti Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione delle condizioni in base alle quali si devono insinuare i crediti nell'ambito di una procedura di insolvenza. Il Parlamento ritiene che una direttiva dovrebbe armonizzare gli aspetti connessi all'insinuazione dei crediti in base alle seguenti modalità: – la data per la determinazione dei crediti insoluti coincide con quella della sopraggiunta insolvibilità del datore di lavoro, ovvero la data della decisione relativa all'istanza di apertura della procedura di insolvenza o la data in cui la richiesta di apertura della procedura è stata respinta a causa della mancata copertura dei costi; – i creditori presentano le loro richieste al curatore in forma scritta entro un lasso di tempo stabilito; – gli Stati membri sono tenuti a fissare i limiti del lasso di tempo di cui sopra da uno a tre mesi dalla data di pubblicazione della decisione di fallimento; – il creditore è tenuto a presentare una documentazione a sostegno della sua richiesta; – il curatore redige un prospetto di tutte le domande presentate e tale prospetto viene presentato al giudice competente come definito all'articolo 2, lettera d), del regolamento sulle procedure di insolvenza; – le insinuazioni tardive, cioè l'istanza di un creditore che non ha rispettato il termine fissato per insinuare il credito, devono essere verificate, ma possono comportare costi aggiuntivi per il creditore in questione. 1. 3. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi alle azioni revocatorie in base alle seguenti modalità: RR\880669IT.doc 9/28 PE467.008v03-00 IT – le legislazioni degli Stati membri prevedono la possibilità di impugnare gli atti compiuti prima dell'apertura delle procedure considerati pregiudizievoli per i creditori; – gli atti che possono essere oggetto di un'azione revocatoria sono le transazioni in una situazione di insolvenza imminente, la costituzione di diritti di garanzia, le transazioni con le parti correlate e le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori; – il lasso di tempo entro il quale un atto può essere impugnato tramite un'azione revocatoria varia a seconda della natura dell'atto in questione; tale intervallo di tempo ha inizio con la data della richiesta di apertura della procedura e può essere compreso fra i tre e i nove mesi per le transazioni effettuate in una situazione di insolvenza imminente, fra i sei e i dodici mesi per la costituzione di diritti di garanzia, fra uno e due anni per le transazioni con le parti correlate e fra i tre e i cinque anni per le transazioni effettuate con l'intento di frodare i creditori; – l'onere della prova riguardo all'impugnabilità o alla non impugnabilità di un atto incombe, in linea di principio, alla parte che sostiene la tesi dell'impugnabilità; per le transazioni con le parti correlate, l'onere della prova incombe al soggetto correlato. 1.4. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti generali connessi ai requisiti richiesti per la qualifica e l'operato del curatore – il curatore deve ottenere l'approvazione dell'autorità competente di uno Stato membro oppure essere nominato da un giudice competente di uno Stato membro, deve godere di una buona reputazione e deve avere il grado di istruzione necessario per l'esercizio delle sue funzioni; – il curatore deve disporre delle competenze e delle qualifiche necessarie a valutare la situazione dell'entità del debitore e ad assumere i compiti di gestione della società; – in caso di apertura di una procedura di insolvenza principale è opportuno che il curatore fallimentare sia autorizzato a decidere, entro un termine di sei mesi e con effetto retroattivo, in merito alle misure di tutela dell'attivo da applicare qualora una società abbia proceduto al trasferimento dei capitali; – in alternativa al trasferimento dei crediti, il curatore fallimentare deve avere la facoltà di recuperare le somme dovute alla società attraverso apposite procedure a carattere prioritario da esperire prima del soddisfacimento dei creditori, – il curatore deve essere indipendente rispetto ai creditori e alle altre parti coinvolte nell'ambito delle procedure di insolvenza; – in caso di conflitto di interessi, il curatore deve dimettersi dal suo incarico. 1.5. Raccomandazione concernente l'armonizzazione degli aspetti connessi ai piani di risanamento PE467.008v03-00 IT 10/28 RR\880669IT.doc Il Parlamento europeo propone l'armonizzazione degli aspetti connessi all'elaborazione, all'impatto e ai contenuti dei piani di risanamento in base alle seguenti modalità: – quale alternativa al rispetto delle norme ordinarie, i debitori o i curatori possono presentare un piano di risanamento; – il piano deve contenere norme sulla soddisfazione dei creditori e la responsabilità del debitore dopo la conclusione della procedura di insolvenza; – il piano deve contenere tutte le informazioni pertinenti che consentano ai creditori di decidere se accettare o meno tale piano; – il piano deve essere approvato o respinto nell'ambito di una procedura specifica dinanzi al giudice competente; – i creditori privilegiati che beneficiano di un pagamento integrale o le parti non interessate dal piano non dovrebbero avere diritto di voto in merito a quest'ultimo o comunque non dovrebbero avere la facoltà di porre un veto sullo stesso. Parte 2: Raccomandazioni concernenti la revisione del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza 2.1. Raccomandazione concernente il campo d'applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza Il Parlamento europeo ritiene che sia opportuno ampliare il campo d'applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza, onde includere le procedure di insolvenza in cui il debitore rimane in possesso dei suoi beni o nelle quali si è proceduto alla nomina di un curatore provvisorio. È opportuno rivedere di conseguenza l'allegato A del regolamento in questione. 2.2. Raccomandazione concernente la definizione di "centro degli interessi principali" Il Parlamento europeo ritiene che il regolamento sulle procedure di insolvenza debba includere una definizione del termine "centro degli interessi principali" atta a prevenire i casi di "forum-shopping" fraudolento. Il Parlamento europeo propone di inserire una definizione formale, sul modello della formulazione del considerando 13, basata sul concetto della riconoscibilità oggettiva da parte dei terzi. Il Parlamento ritiene che la definizione dovrebbe tenere conto di fattori quali il luogo, riconoscibile dall'esterno, in cui si svolgono le principali attività dell'impresa, l'ubicazione dei beni, il centro delle attività operative o di produzione, l'ambiente di lavoro dei dipendenti, ecc. RR\880669IT.doc 11/28 PE467.008v03-00 IT 2.3. Raccomandazione concernente la definizione di "dipendenza" nel quadro delle procedure secondarie Il Parlamento europeo è del parere che il regolamento sulle procedure d'insolvenza debba includere una definizione di "dipendenza" intesa come qualsiasi luogo di operazioni in cui il debitore esercita in maniera non transitoria un'attività economica con mezzi umani e con beni e servizi. 2.4. Raccomandazione concernente la cooperazione fra i giudici Il Parlamento europeo ritiene che l'articolo 31 del regolamento sulle procedure d'insolvenza debba contemplare un obbligo esplicito di collaborazione e d'informazione non solo fra i curatori, ma anche fra i giudici. In caso di apertura di procedure di insolvenza principali e secondarie, è opportuno armonizzare e ridurre i tempi di svolgimento delle stesse. 2.5. Raccomandazione concernente taluni aspetti delle azioni revocatorie Il Parlamento europeo ritiene che sia necessaria una revisione dell'articolo 13 del regolamento sulle procedure di insolvenza, in modo che lo stesso non incentivi le azioni revocatorie transfrontaliere e anzi contribuisca a prevenire l'esito positivo di queste ultime per mezzo di clausole sulla legge applicabile. In ogni caso, in sede di revisione delle norme che disciplinano le azioni revocatorie, occorre tenere presente che le controllate "sane" di una holding insolvente non dovrebbero essere portate all'insolvenza in virtù di azioni revocatorie preferendo tale soluzione alla vendita come società operative, nell'interesse dei creditori. Parte 3: Raccomandazioni concernenti l'insolvenza dei gruppi societari In conseguenza dei diversi livelli di integrazione che possono esistere nell'ambito dei gruppi societari, il Parlamento europeo ritiene che la Commissione debba presentare una proposta flessibile per disciplinare le situazioni di insolvenza dei gruppi societari, tenendo conto dei punti che seguono. 1. Qualora l'assetto operativo/proprietario lo consenta, sarebbe opportuno ricorrere al seguente approccio: A. Le procedure devono essere aperte nello Stato membro in cui è situata la sede operativa del gruppo. Il riconoscimento dell'apertura delle procedure deve essere automatico. B. L'apertura della procedura principale deve determinare la sospensione delle procedure aperte in un altro Stato membro nei confronti di altri membri del gruppo. PE467.008v03-00 IT 12/28 RR\880669IT.doc C. È opportuno designare un curatore fallimentare unico. D. In tutti gli Stati membri in cui vengono aperte le procedure secondarie deve essere istituita una commissione volta a difendere e a rappresentare gli interessi dei creditori e dei dipendenti locali. E. Qualora sia impossibile stabilire a quali debitori appartengano i vari attivi o effettuare una valutazione dei crediti infragruppo, è opportuno ricorrere, in via eccezionale, all'aggregazione. 2. Per le procedure di insolvenza in relazione ai gruppi decentrati, lo strumento dovrebbe contemplare i punti che seguono. È opportuno stabilire: A. norme che sanciscano l'obbligo di coordinamento e cooperazione fra i giudici, fra giudici e rappresentanti fallimentari e fra i diversi rappresentanti; B. norme sul riconoscimento immediato delle decisioni concernenti l'apertura, lo svolgimento e la chiusura delle procedure di insolvenza e delle decisioni emesse in relazione a tali procedure; C. norme per l'accesso alla giustizia di curatori e creditori; D. norme per agevolare e promuovere il ricorso a diverse forme di cooperazione fra i giudici per coordinare le procedure di insolvenza e stabilire le condizioni e le garanzie che occorre applicare a dette forme di cooperazione. Tali norme interessano lo scambio di informazioni, il coordinamento delle operazioni e l'elaborazione di soluzioni comuni, quali: – la trasmissione delle informazioni fra i giudici con ogni mezzo, – il coordinamento dell'amministrazione e la supervisione dei beni e degli affari del debitore, – le trattative, l'approvazione e l'attuazione di accordi di insolvenza concernenti il coordinamento delle procedure, – il coordinamento delle audizioni; E. norme che consentano e favoriscano la nomina di un curatore comune per tutte le procedure, designato dai giudici interessati e assistito dai rappresentanti locali riuniti in un comitato direttivo e norme volte a stabilire la procedura che disciplina la cooperazione fra i membri del comitato direttivo; F. norme che consentano e favoriscano gli accordi di insolvenza transfrontalieri volti ad affrontare l'attribuzione delle responsabilità, per i diversi aspetti connessi allo svolgimento e alla gestione delle procedure, fra i diversi giudici interessati e fra i rappresentanti fallimentari, fra cui: – l'attribuzione delle responsabilità fra le parti che hanno concluso l'accordo, RR\880669IT.doc 13/28 PE467.008v03-00 IT – la disponibilità e il coordinamento dei rimedi, – il coordinamento del recupero dei beni a vantaggio generale dei creditori, – la presentazione e il trattamento delle domande di insinuazione del credito, – i metodi di comunicazione, compresi lingua, frequenza e mezzi, – l'utilizzo e la cessione dei beni, – il coordinamento e l'armonizzazione dei piani di riassetto, – le questioni strettamente attinenti all'accordo, fra cui le modifiche e la rescissione, l'interpretazione, l'efficacia e la risoluzione delle controversie, – la gestione delle procedure, in particolare per quanto concerne le sospensioni delle procedure o gli accordi fra le parti riguardo al mancato ricorso a talune azioni legali, – le garanzie, – i costi e i diritti. Parte 4: Raccomandazione concernente la creazione di un registro UE delle insolvenze Il Parlamento europeo propone di istituire un registro UE delle insolvenze nel quadro del portale europeo della giustizia elettronica, che per ogni procedura di insolvenza transfrontaliera aperta indichi almeno: – gli ordini e le decisioni del giudice in merito a tale procedura, – la designazione del curatore e i suoi recapiti, – i termini per l'insinuazione dei crediti. La trasmissione di tali dati al registro UE da parte dei giudici deve essere resa obbligatoria. Le informazioni dovrebbero essere redatte nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui la procedura è aperta e in inglese. PE467.008v03-00 IT 14/28 RR\880669IT.doc MOTIVAZIONE Il 23 marzo 2011 la commissione giuridica ha organizzato un workshop sull'armonizzazione delle procedure di insolvenza al livello dell'UE. L'obiettivo era di identificare settori nell'ambito delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza che fossero accessibili e ammissibili all'armonizzazione. Per preparare l'audizione, la commissione giuridica ha commissionato uno studio sull'armonizzazione del diritto in materia di insolvenza a livello dell'UE. Le raccomandazioni contenute nella presente relazione tengono conto delle idee elaborate dagli esperti nello studio summenzionato e nel corso dell'audizione, poi ulteriormente precisate nella documentazione allegata. Le diverse questioni sollevate nel corso dell'audizione hanno indicato, per le future iniziative legislative, una struttura quadripartita: 1) armonizzazione, laddove possibile, 2) revisione del regolamento sulle procedure di insolvenza, dove (in aggiunta all'armonizzazione) ancora necessario e laddove la prassi abbia dimostrato la possibilità di miglioramento, 3) approfondimento della cooperazione fra i curatori e della cooperazione generale a livello amministrativo nei casi in cui le imprese sono parte di un gruppo societario divenuto insolvente e 4) istituzione di un registro UE per i casi di insolvenza. Tale struttura quadripartita non pregiudica la configurazione delle future proposte legislative e la scelta degli strumenti giuridici, ma riflette soltanto la struttura su cui si sono sviluppate le proposte del relatore. Per quanto concerne il campo d'applicazione delle raccomandazioni, il relatore circoscrive la propria relazione all'ambito d'applicazione del regolamento sulle procedure di insolvenza, come definito all'articolo 1. Le raccomandazioni sono intese a fornire orientamenti alla Commissione. Dal momento che il relatore si è formato nell'ambito del sistema giuridico tedesco, la maggior parte delle proposte può risultare simile alla normativa tedesca in materia di insolvenza. Il relatore ritiene che le raccomandazioni rappresentino il punto di partenza per analisi più approfondite che la Commissione potrà effettuare nella fase di preparazione delle proposte legislative. Il relatore è consapevole che le raccomandazioni contenute nella presente relazione susciteranno discussioni controverse ed è a conoscenza del fatto che la legislazione in materia di insolvenza differisce molto da uno Stato membro all'altro. Pertanto, in questa fase iniziale del dibattito intende tralasciare quelle problematiche che potrebbero dar luogo a discussioni destinate a divenire inutilmente lunghe. Tutti gli aspetti che nella presente relazione non vengono esplicitamente menzionati sono stati deliberatamente omessi, come ad esempio gli aspetti connessi alla disciplina dei contratti (fra cui i contratti di lavoro, cfr. articolo 10 del regolamento sulle procedure di insolvenza) oppure la riserva di proprietà (cfr. articolo 7 del suddetto regolamento). 1) Armonizzazione a) Termini di scadenza generali RR\880669IT.doc 15/28 PE467.008v03-00 IT I termini di scadenza devono riflettere l'equilibrio fra gli interessi dell'imprenditore che cerca di salvare la sua azienda e gli interessi dei creditori che intendono salvaguardare i loro crediti. Potrebbe essere difficile raccomandare termini prefissati e, pertanto, il relatore preferisce proporre dei corridoi nel cui ambito gli Stati membri possano individuare termini adeguati ai loro obiettivi. b) Apertura delle procedure di insolvenza Il regolamento sulle procedure di insolvenza stabilisce che lo Stato in cui si apre la procedura determina le condizioni, definendo in particolare i debitori che per la loro qualità possono essere assoggettati a una procedura di insolvenza [articolo 4, paragrafo 2, lettera a)], quali beni siano oggetto di spossessamento e la sorte dei beni [articolo 4, paragrafo 2, lettera b)]. Una nuova direttiva è chiamata ad armonizzare tali aspetti in modo da garantire maggiore certezza giuridica fin dall'inizio della procedura. c) Insinuazione del credito Il capitolo IV del regolamento sulle procedure di insolvenza stabilisce i criteri di base per l'insinuazione dei crediti. Secondo tale regolamento, le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti sono determinate dalla legislazione dello Stato di apertura della procedura [articolo 4, paragrafo 2, lettera h)]; lo stesso criterio si applica ai crediti da insinuare nel passivo del debitore [articolo 4, paragrafo 2, lettera g)]. L'armonizzazione riguardo all'insinuazione del credito e alle successive fasi accresce la certezza giuridica per i creditori. Il corridoio dei termini di scadenza deve riflettere un equilibrio fra gli interessi del singolo creditore a tutelare il suo particolare credito, dell'insieme dei creditori ad avviare una procedura, del curatore a gestire la riscossione dei crediti su una base chiara e del debitore a soddisfare quanto più possibile i creditori. d) Azioni revocatorie All'articolo 4, paragrafo2, lettera m), il regolamento sulle procedure di insolvenza stabilisce che gli Stati membri determinano le disposizioni relative alla nullità, all'annullamento o all'inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori. L'articolo 13 dello stesso regolamento prevede inoltre un'esenzione. Il suddetto articolo 4, paragrafo 2, lettera m) non si applica quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che "tale atto è soggetto alla legge di uno Stato contraente diverso dallo Stato di apertura, e che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo." Sotto questo profilo, l'armonizzazione ridurrebbe il campo d'applicazione dell'articolo 13 del regolamento sulle procedure di insolvenza e può in tal modo contribuire alla parità di trattamento dei creditori nell'ambito del mercato interno e diminuire l'incertezza giuridica fra i curatori. Per quanto concerne l'armonizzazione dei termini di scadenza e dei periodi, occorre trovare un equilibrio fra il principio di base di offrire una seconda opportunità alle aziende e aiutarle a sopravvivere, gli interessi dei legittimi creditori nell'ambito della procedura di insolvenza e il trust del "nuovo" creditore al di fuori della procedura. Qui, come altrove, la raccomandazione del relatore è da intendersi come un punto di partenza per la discussione. PE467.008v03-00 IT 16/28 RR\880669IT.doc e) Curatori All'articolo 2, lettera b), il regolamento sulle procedure di insolvenza contempla una definizione del curatore che va utilizzata anche nella presente relazione. In base all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), lo Stato di apertura della procedura determina i poteri del curatore e gli articoli 18 e 19 prevedono le disposizioni essenziali riguardanti il curatore. Sebbene in questa fase fra le intenzioni del relatore non figuri quella di armonizzare i poteri e le funzioni del curatore, egli intende tuttavia proporre alcuni requisiti comuni. Un certo livello di armonizzazione in tale ambito può sostenere l'idea di una più stretta cooperazione fra i curatori e rafforzare la comparabilità nell'ambito della professione. f) Piano di risanamento In base alla volontà politica di offrire una seconda opportunità alle aziende quando sono a rischio di insolvenza o sono già divenute insolventi, il relatore intende fare propria l'idea dei piani di risanamento che è stata messa a punto nell'ambito della legislazione di taluni Stati membri. 2) Modifiche al regolamento sulle procedure di insolvenza Le raccomandazioni formulate in questo paragrafo si limitano a quegli aspetti che, a giudizio del relatore, è particolarmente utile che la Commissione consideri nella sua revisione del regolamento sulle procedure di insolvenza. Il relatore ritiene che il campo d'applicazione debba essere ampliato allo scopo di includere quelle procedure in cui la gestione rimane sotto il controllo della società, poiché ciò offrirebbe al debitore in possesso dei beni una serie di meccanismi per risanare l'azienda. Il "centro degli interessi principali" è il concetto più importante, dal momento che dalla sua definizione dipende la principale norma di competenza del regolamento: quale è il giudice che ha la competenza per aprire la procedura principale e quale è la legge applicabile. Il concetto non è tuttavia definito e questo genera incertezza. La definizione di "dipendenza" dovrebbe comprende non solo i mezzi umani e i beni, ma anche i servizi. L'obbligo di collaborazione e di informazione di cui all'articolo 31 non deve interessare soltanto i curatori, ma anche i giudici. 3) Gruppi Il regolamento sulle procedure di insolvenza riguarda esclusivamente le singole società e a livello UE non esistono normative concernenti la situazione di insolvenza dei gruppi societari, malgrado il fatto che i gruppi rappresentino un modello imprenditoriale molto diffuso nella realtà economica. Tale omissione ha ripercussioni negative importanti. Il relatore è consapevole della grande varietà di strutture e relazioni di gruppo esistenti fra le aziende facenti parte dello stesso gruppo e dunque del fatto che la stessa soluzione non può essere applicata a tutti i tipi di gruppi, perlomeno allo stato attuale del diritto dell'Unione in materia RR\880669IT.doc 17/28 PE467.008v03-00 IT di insolvenza. L'ideale sarebbe che l'insolvenza dei gruppi societari venisse gestita da un unico giudice che applica il suo diritto in materia. Questa soluzione agevola il coordinamento e la trasmissione delle informazioni, fa risparmiare sui costi, massimizza il valore dei beni e facilita il salvataggio. É già stata applicata con successo dai giudici di diversi Stati membri ed è possibile nei gruppi controllati a livello centrale. Per i gruppi orizzontali, il relatore suggerisce di mettere a punto una serie di norme di cooperazione fra i giudici e i rappresentanti fallimentari sulla base della guida legislativa sull'insolvenza dell'UNCITRAL (parte terza). 4) Registro È necessario istituire un registro UE affinché i creditori e i giudici siano in grado di determinare quali procedure di insolvenza sono state aperte in un altro Stato membro e per conoscere i termini di scadenza e i dettagli per l'insinuazione dei crediti. PE467.008v03-00 IT 18/28 RR\880669IT.doc 12.7.2011 PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI destinato alla commissione giuridica sulle procedure di insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI)) Relatore per parere: Sharon Bowles (Iniziativa - articolo 42 del regolamento) SUGGERIMENTI La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 1. è del parere che i piani di liquidazione (living wills) transfrontalieri dovrebbero essere giuridicamente vincolanti nel caso degli istituti di credito e, magari, di tutte le entità, anche diverse dagli istituti di credito, aventi rilevanza sistemica, in quanto passo importante verso il conseguimento di un quadro transfrontaliero appropriato in materia di insolvenza; 2. sottolinea che un regime di insolvenza transfrontaliero nel contesto del diritto societario dell'UE dovrebbe comprendere appositi strumenti, nell'ambito di un più generale quadro europeo per la gestione delle crisi, e quindi anche una serie di norme minime comuni e, in ultima analisi, un sistema comune in materia di risoluzione delle crisi e di diritto fallimentare; 3. ritiene che le disposizioni relative alle procedure di insolvenza debbano consentire soluzioni specifiche per la separazione in unità economicamente sostenibili che forniscano servizi essenziali, come i sistemi di pagamento o altri meccanismi definiti nei piani di liquidazione (living wills); in tale ottica è del parere che gli Stati membri debbano altresì garantire l'introduzione nei rispettivi diritti fallimentari di disposizioni atte a consentire RR\880669IT.doc 19/28 PE467.008v03-00 IT soluzioni specifiche a livello di UE per la separazione dei conglomerati transfrontalieri insolventi in unità economicamente sostenibili; 4. A tale scopo ritiene che le prove volte a misurare la capacità di risposta a ipotetiche catastrofi (reverse stress test) potrebbero costituire un utile strumento per agevolare la liquidazione dei conglomerati transfrontalieri nel quadro degli appositi piani (living wills); 5. è del parere che le procedure di insolvenza dovrebbero tenere conto dei trasferimenti infragruppo al fine di garantire, se del caso, la possibilità di recuperare gli attivi a livello transfrontaliero e quindi di raggiungere un risultato equo; 6. osserva che talune società d'investimento, in particolare le compagnie di assicurazione, non possono essere sciolte in maniera estemporanea, e che richiedono soluzioni in grado di garantire un'equa distribuzione degli attivi nel tempo; ritiene che opzioni quali trasferimenti di attività, rischi ad estinzione (run-off) e continuità operativa non dovrebbero essere ostacolate, e che potrebbe essere necessario conferire alle stesse un carattere prioritario; 7. è del parere che la decisione di coinvolgere nelle procedure di insolvenza interi gruppi piuttosto che singole entità giuridiche dovrebbe essere orientata ai risultati e tenere conto delle eventuali conseguenze, ad esempio l'automatico ricorso a strumenti di liquidazione diversi o l'impatto sui regimi di garanzia che coprono diverse marche di uno stesso gruppo; 8. ritiene che gli ordinamenti nazionali dovrebbero considerare alla stessa stregua tutti i creditori dell'UE aventi un'analoga classificazione, e che la gerarchia dei crediti non possa essere basata unicamente sulla posizione geografica; 9. ritiene che sia opportuno includere tra gli obiettivi la definizione di una tabella di marcia per il conseguimento di procedure di insolvenza pienamente armonizzate a livello di UE e la ricerca attiva di un consenso internazionale, almeno per quanto concerne i grandi conglomerati; è del parere che il quadro armonizzato in questione dovrebbe essere incentrato, tra l'altro, – sull'istituzione di una procedura di liquidazione amministrativa applicabile agli istituti di credito e ai conglomerati finanziari atta ad agevolare una liquidazione più rapida e ordinata rispetto a quella prevista dalla normale procedura giudiziaria; – sull'introduzione di classi privilegiate e di norme in materia di azioni di recupero (claw-back); – sul coordinamento e l'amministrazione efficiente delle procedure di insolvenza relative ai gruppi finanziari internazionali; 10. A tale proposito ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla definizione di procedure e norme di "bail in" armonizzate per i conglomerati finanziari che includano, in particolare, la capitalizzazione dei debiti (debt-to-equity swap); PE467.008v03-00 IT 20/28 RR\880669IT.doc 11. osserva tuttavia che l'armonizzazione legislativa costituisce solo una parte (e probabilmente anche la più semplice) del processo volto a garantire, in futuro, uno svolgimento ordinato delle liquidazioni internazionali; fa notare che l'armonizzazione, di per sé, non costituisce una precondizione sufficiente in vista dello svolgimento ordinato di una liquidazione internazionale, e che tale risultato dipenderà, in ultima istanza, dall'accettazione, da parte dei vari paesi, di meccanismi di coordinamento procedurale maggiormente efficaci. RR\880669IT.doc 21/28 PE467.008v03-00 IT ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione 11.7.2011 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, HansPeter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells Supplenti presenti al momento della votazione finale Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Sophia in ‘t Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Gianluca Susta, Pablo Zalba Bidegain Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale Ismail Ertug, Knut Fleckenstein, Claudiu Ciprian Tănăsescu PE467.008v03-00 IT 38 0 0 22/28 RR\880669IT.doc 31.5.2011 PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI destinato alla commissione giuridica recante raccomandazioni alla Commissione sulle procedure d'insolvenza nel contesto del diritto societario dell'UE (2011/2006(INI)) Relatore per parere: Julie Girling (Iniziativa - articolo 42 del regolamento) SUGGERIMENTI La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione giuridica, competente per il merito: – a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 1. rileva che le norme a disciplina delle procedure di amministrazione controllata interessano diversi settori del diritto quali il diritto fondiario, il diritto del lavoro e il diritto contrattuale: alcuni di essi sono assai complessi e presentano differenze da uno Stato membro all'altro, e che tale circostanza ostacola la semplificazione delle procedure di insolvenza e di ristrutturazione nonché la parità di trattamento dei creditori insediati nell'UE; 2. rileva che la libertà di stabilimento e la maggiore mobilità delle imprese fra gli Stati membri hanno posto in luce la necessità di un coordinamento e di un livello di armonizzazione migliori del diritto fallimentare, al fine di contrastare le ripercussioni negative del "turismo fallimentare" sui lavoratori dipendenti; 3. ritiene che una maggiore armonizzazione delle procedure d'insolvenza favorirà l'uguaglianza e potrebbe incidere positivamente sulla competitività degli Stati membri e, di riflesso, sulle potenziali opportunità occupazionali; ritiene inoltre che le disparità tra le legislazioni nazionali in materia di insolvenza e ristrutturazione causino ostacoli, vantaggi competitivi e/o svantaggi o difficoltà per le imprese con attività o proprietà transfrontaliere nell'UE; è del parere che l'armonizzazione dei regimi di insolvenza contribuirà a promuovere condizioni di concorrenza uniformi, minori interessi per il RR\880669IT.doc 23/28 PE467.008v03-00 IT "turismo dell'insolvenza" da parte delle imprese, a rimuovere gli ostacoli a una positiva ristrutturazione delle imprese insolventi e a preservare l'occupazione, consentendo una maggiore tutela dei dipendenti; 4. sottolinea che, sebbene il diritto del lavoro rientri nella responsabilità degli Stati membri, la legislazione in materia di insolvenza può avere ripercussioni sul diritto del lavoro, e che in un contesto di crescente globalizzazione con perfino una crisi economica in atto, il problema dell'insolvenza va esaminato in una prospettiva di legislazione del lavoro, poiché le diverse definizioni di "occupazione" e "dipendente" fornite dagli Stati membri non pregiudichino i diritti dei dipendenti in caso di insolvenza; sottolinea tuttavia che qualsivoglia discussione sulla specifica questione dell'insolvenza non dovrebbe rappresentare automaticamente il pretesto per regolamentare la legislazione in materia di lavoro a livello di UE; 5. ritiene che, nonostante le disposizioni presenti nell´articolo 4 della direttiva 2008/94/CE, la durata del periodo che dà luogo al pagamento da parte dell'organismo di garanzia dei diritti non pagati sia ancora troppo breve e i massimali di detti pagamenti siano ancora troppo bassi, anche a causa delle notevoli differenze tra gli Stati membri nell´applicazione della direttiva; 6. rileva con preoccupazione che il numero di lavoratori colpiti dalle procedure d'insolvenza è in costante crescita e considera questo un sintomo dei gravissimi effetti che la crisi economica e finanziaria sta producendo sul terreno economico e sociale; constata che le istituzioni finanziarie transfrontaliere con competenza sistemica assolvono a una funzione essenziale in tale ambito; 7. reputa che la direttiva 2008/94/CE abbia l'obiettivo di garantire un grado minimo di protezione ai lavoratori dipendenti in caso d'insolvenza, pur preservando un'adeguata flessibilità per gli Stati membri; sottolinea l'esistenza di differenze di attuazione tra gli Stati membri e auspica che si tenga conto di tali differenze; 8. sottolinea positivamente il fatto che la direttiva 2008/94/CE preveda l'esplicita inclusione nel suo campo di applicazione dei lavoratori a tempo parziale, dei lavoratori con contratto a tempo determinato e dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro interinale; ritiene infatti necessario un rafforzamento delle tutele in caso di insolvenza anche per i lavoratori con un contratto atipico; 9. prende atto della mancanza di armonizzazione per quanto riguarda la successione dei creditori, che riduce la prevedibilità dell'esito di un procedimento giudiziario; ritiene tuttavia necessario potenziare la priorità dei crediti dei lavoratori dipendenti rispetto a quelli degli altri creditori; 10. ritiene che l'ambito di applicazione della direttiva 2008/94/CE, in particolare la definizione di "crediti non pagati", sia troppo ampio, in quanto parecchi Stati membri si attengono a una definizione ristretta di retribuzione (per esempio escludendo indennità di licenziamento, benefici accessori, accordi di compensazione, ecc.) che può portare all'esclusione di crediti rilevanti; PE467.008v03-00 IT 24/28 RR\880669IT.doc 11. rileva che gli Stati membri sono competenti per la definizione di "retribuzioni" e "salari", a condizione che essi si attengano ai principi dell'uguaglianza e della non discriminazione tra i lavoratori, e che tale circostanza dovrebbe comportare che ogni situazione di insolvenza pregiudizievole per i lavoratori sia tenuta in conto ai fini della compensazione basata sull'obiettivo sociale di cui alla direttiva 2008/94/CE e degli importi minimi da fissare; 12. considera necessario fissare un importo minimo per i pagamenti di compensazione effettuati dalle istituzioni di garanzia a livello nazionale, da calcolare sulla base del salario minimo del paese in cui è stipulato il contratto di lavoro o di un importo mensile corrispondente alla retribuzione media degli ultimi sei mesi; in tal caso ritiene che il pagamento effettuato dai fondi di garanzia debba attenersi ai criteri seguenti: (a) il principio di parità e di non discriminazione, (b) l'esclusione dei benefici accessori, (c) l'inclusione dei contributi previdenziali, (d) l'inclusione dei benefici in natura, (e) la previsione di procedure rapide e pertinenti in caso di contenzioso che metta in causa l'istituzione di garanzia; ritiene inoltre che la definizione di "crediti non pagati" debba comprendere le indennità di licenziamento che il debitore non sia stato in grado di versare, che il massimale dell'indennità non dovrà essere inferiore a un importo calcolato secondo i criteri sopra esposti, che sia parimenti necessario armonizzare i termini della procedura (al massimo un anno) e di intervento dei fondi di garanzia onde consentire l'assegnazione delle indennità (un anno prima dell'inizio della procedura e un anno dopo, ove il credito copra detto periodo); 13. pone in luce il carattere variabile dei contratti di lavoro all'interno dell'UE e la diversità di tali contratti entro gli Stati membri; ritiene pertanto attualmente impossibile il tentativo di dare una definizione di "lavoratore dipendente" a livello europeo; 14. ritiene che in relazione alle procedure di insolvenza transfrontaliere occorra istituire un centro d'informazione che predisponga un apposito registro sull'introduzione e sull'evoluzione della legislazione procedurale in materia di insolvenza onde facilitare la rivendicazione dei crediti dei dipendenti e delle istituzioni di garanzia; 15. ritiene che vadano il più possibile evitate deroghe dal campo di applicazione della direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro; 16. ritiene che il ruolo svolto dagli organismi di garanzia andrebbe accompagnato da un opportuno coinvolgimento delle parti sociali; 17. segnala che per il momento non esistono norme sul coordinamento delle procedure di RR\880669IT.doc 25/28 PE467.008v03-00 IT insolvenza riguardanti diverse imprese appartenenti allo stesso gruppo imprenditoriale; richiama l'attenzione sulla necessità di approvare norme a livello di UE che affrontino ulteriormente il coordinamento e l'amministrazione efficaci delle insolvenze dei gruppi internazionali, al fine di garantire gli interessi dei dipendenti; inoltre evidenzia che le norme in materia di responsabilità delle filiere di subappalto possono favorire la tutela dei lavoratori dipendenti coinvolti in procedure di insolvenza; 18. ritiene necessario precisare la definizione di "abuso" in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia, in particolare la sentenza dell'11 settembre 2003 sul procedimento C-201/01 Walcher1, in quanto pratica abusiva che reca pregiudizio alle istituzioni di garanzia istituendo artificiosamente un credito salariale e avviando così illecitamente un obbligo di pagamento a carico delle istituzioni stesse, tenendo in conto la data in cui il datore di lavoro è diventato insolvente; – a includere nell'allegato alla proposta di risoluzione le seguenti raccomandazioni: 19. chiede che diventi obbligatorio lo scambio di informazioni tra le amministrazioni responsabili della gestione dei registri di commercio e delle imprese in tutti gli Stati membri, cosicché siano tutelati i diritti del lavoratori dipendenti; 20. chiede che i termini delle procedure principali e secondarie siano armonizzati e ridotti onde assicurare la tutela e la sicurezza giuridica dei lavoratori dipendenti; 21. chiede che l'armonizzazione delle procedure di insolvenza non proceda oltre quanto stabilito nel regolamento (CE) n. 1346/2000 e nella direttiva 2008/94; 22. chiede alla Commissione di introdurre il seguente punto nel regolamento (CE) n. 1346/2000 in occasione della prossima revisione: "vista la direttiva 2008/94/CE relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d’insolvenza del datore di lavoro,". 1 Racc. 2008, pag. I-8827. PE467.008v03-00 IT 26/28 RR\880669IT.doc ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione 25.5.2011 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Regina Bastos, Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Philippe Boulland, Milan Cabrnoch, David Casa, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Derek Roland Clark, Sergio Gaetano Cofferati, Marije Cornelissen, Frédéric Daerden, Karima Delli, Proinsias De Rossa, Frank Engel, Richard Falbr, Thomas Händel, Roger Helmer, Nadja Hirsch, Vincenzo Iovine, Liisa Jaakonsaari, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Veronica Lope Fontagné, Olle Ludvigsson, Elizabeth Lynne, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Őry, Siiri Oviir, Konstantinos Poupakis, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Jutta Steinruck Substitute(s) Supplenti presenti al momento della votazione finale Georges Bach, Raffaele Baldassarre, Sergio Gutiérrez Prieto, Jan Kozłowski, Evelyn Regner Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale Liam Aylward, Ashley Fox RR\880669IT.doc 33 3 8 27/28 PE467.008v03-00 IT ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE Approvazione 11.10.2011 Esito della votazione finale +: –: 0: Membri titolari presenti al momento della votazione finale Raffaele Baldassarre, Luigi Berlinguer, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Diana Wallis, Rainer Wieland, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka Supplenti presenti al momento della votazione finale Kurt Lechner, Eva Lichtenberger, Toine Manders Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale Giuseppe Gargani PE467.008v03-00 IT 24 0 0 28/28 RR\880669IT.doc