Commissione Tributaria Regionale di Milano, Sez. XXIV, 17 aprile 2012, sent. n. 00081/2012
Furto auto. il proprietario del veicolo rubato è tenuto al pagamento della tassa per il solo mese di
effettivo possesso.
FATTO E DIRITTO
La Regione Lombardia ha proposto appello avverso la sentenza della Commissione Provinciale di
Milano n.20.42.11 che ha accolto,in parte, il ricorso di YYY che, contestando la pretesa fiscale portata
dalla cartella esattoriale n. ---, emessa da Equitalia Esatri per la tassa automobilistica relativa all'anno
2003, relativa all'autoveicolo targato (---), affermava e documentava che quest'ultimo gli era stato rubato
nel febbraio di quell'anno. In sentenza è stato pertanto affermato che il ricorrente era tenuto al
pagamento della tassa per il solo mese di effettivo possesso.
L'appello non è fondato.
Il principio richiamato nella sentenza impugnata, impropriamente riferito solo ad equità, fa parte della
giurisprudenza consolidata delle Corti Superiori.
Infatti, se per un verso è vero che l'articolo 5, comma trentaduesimo del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953,
convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53, dispone che "al pagamento delle tasse
sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito risultino essere
proprietari dal Pubblico Registro Automobilistico, per i veicoli in essi iscritti..." e (che) "l'obbligo di
corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli... dai predetti registri" per altro verso deve
rilevarsi che il regime di pubblicità degli autoveicoli è stabilito, come è noto, allo scopo di risolvere il
conflitto fra più acquirenti da un medesimo dante causa e che, sotto questo profilo, la trascrizione
dell'atto di vendita ha valore di presunzione legale relativamente alla proprietà in capo al soggetto in
favore del quale è stata effettuata, ma ha, invece, valore di presunzione, semplice, valutabile liberamente
dal giudice, in tutti gli altri casi, compreso quello in cui si controverta sulla responsabilità civile del
proprietario (Cass. 29 maggio 1992, n. 6486).
Con la sentenza n. 8176 del 1997, la Corte Suprema ha rilevato che anche la Corte Costituzionale, nel
dichiarare l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma innanzi indicata per
contrasto con l'articolo 53 della Costituzione, nella parte in cui obbliga al pagamento della tassa
automobilistica coloro che al pubblico registro automobilistico risultino intestatari del veicolo,
riferendosi al principio predetto, ha affermato:
a) che l'annotazione nel detto registro ha finalità fiscale, ed è diretta ad agevolare l'amministrazione nella
individuazione dell'obbligato al pagamento della tassa;
b) che tale pubblicità pone una presunzione relativa di appartenenza del veicolo a colui che ne risulti
titolare;
di conseguenza se l'ingiunzione fiscale viene emessa per conseguire il pagamento della tassa
relativamente ad un arco temporale successivo a quello nel quale l'intimato ha perso il possesso del
veicolo, la pretesa fiscale è infondata perché correlata ad un presupposto insussistente, ed a nulla rileva
la permanenza dell'iscrizione nel pubblico registro, il cui valore presuntivo è escluso dalla prova
contraria dell'avvenuta perdita del possesso in seguito al furto.
L'appello pertanto, pertanto, va rigettato e la parte soccombente Regione Lombardia. Condannata al
pagamento delle spese che si liquidano in Euro 2000,00, onnicomprensive.
P.Q.M.
Conferma la sentenza impugnata. Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio,
che si liquidano in Euro 2000,00,onnicomprensive.
Milano il 21 febbraio 2012.