CSSCV486901032007 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE (Sezione I civ.) ha pronunciato la seguente SENTENZA N. 4869 - DEP. 1° MARZO 2007 Con ricorso depositato il 7.3.03 Attiva s.n.c. proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione della sanzione pecuniaria notificata in data 26.2.03,per violazione dell'art.23,co.7 e 11,C.d.S.(esposizione di cartelloni pubblicitari senza la preventiva autorizzazione),in relazione al verbale di contestazione n.170403 D elevato dalla Polizia Stradale di Novara alle ore 11 dello stesso giorno Sosteneva l'opponente di avere inoltrato regolare domanda alla Provincia di Novara e di averne ricevuto riscontro via fax,ma ,essendo il provvedimento negativo intervenuto a distanza di 127 giorni dal ricevimento della relativa istanza,dovevasi ritenere che il provvedimento autorizzativo era intervenuto in forza del silenzio-assenso formatosi sulla relativa richiesta ex art.20 legge n.241190. L'Ufficio Territoriale del Governo di Novara,costituitosi,si esprimeva per il rigetto dell'opposizione perchè infondata. Il giudice di pace di Novara con sentenza n.191/03 rigettava l'opposizione e compensava le spese di lite,ritenendo inapplicabile alla fattispecie in oggetto l'istituto del silenzio-assenso. Per la cassazione della decisione ricorre Attiva s.n.c. esponendo tre motivi;nessuna difesa è stata svolta dall'Amministrazione resistente. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso,dedi endo omessa,insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha, prima, escluso 1' 1 applicabilità dell'istituto del silenzio-assento e,poi,ritenuto "Ma, anche ritenendo applicabile l'istituto del silenzio-assenso, resterebbe comunque da verificare la legittimità della domandà; Si sostiene che il legislatore con la legge n.241190 ha inteso indicare un termine entro cui l'Amministrazione deve ripondere alle istanze dei privati;il collegato D.P.R. 9 maggio 1994 n.407 reca l'elenco delle attività sottoposte a tale disciplina e al punto 81 di detto elenco fissa il termine di giorni trenta, decorrente dal deposito della richiesta,trascorsi inutilmente i quali la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di detta attività devesi considerare accolta. 11 motivo è infondato.Ed Jnvero,l'istituto del silenzio-assenso,previsto dall' art.20 legge n.241 del 1990 come regola generale nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi,non è di portata illimitata,bensí contiene deroghe per atti e procedimenti indicati nel comma quarto dello stesso articolo,tra i quali sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e all'incolumità pubblica. Orbene, l'art.23 codice della strada espressamente stabilisce,per ragioni attinenti alla sicurezza della circolazione,che i cartelli pubblicitari,in ogni caso,non possono essere apposti lungo le strade senza la dovuta autorizzazione. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione dell' art. 200 C.d.S. e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,si censura la sentenza impugnata per avere omesso 1' accertamento circa il numero dei cartelli impiantati e il luogo ove sarebbero stati collocati. Si sostiene che nel verbale oggetto del presente ricorso,la Polizia Stradale di Romagnano Sesia avrebbe verbalizzato che l'infrazione sarebbe stata commessa al km 145 dell'autostrada .A126;di contro successivamente era stata contestata la collocazione di "un grosso cartello pubblicitario sulla SP 299 al Km 24+720",di modo che "quali siano i cartelli in oggetto ed ove siano collocati non risulta assolutamente certo". Il motivo è inammissibile, perchè incontra il vizio di autosufficIenza del ricorso,non essendo stato riprodotto in ricorso il contenuto della parte del verbale cui si fa riferimento nè specificato in quale parte dell'atto di apposizione sarebbe stata sollevata la relativa questione. 2 Vale comunque considerare che emerge in maniera chiara dal contesto della sentenza impugnata che il posizionamento del cartellone publicitario è stato evidenziato nella documentazione grafica e fotografica depositata dallo stesso opponente ed ha formato oggetto di verifica da parte dello stesso giudicante con l'accesso in loco. Con il terzo motivo,deducendo violazione del decreto legislativo 15.11.93 n.507 si censura la sentenza impugnata,per avere ritenuto irrilevante,ai fmi della decisione,la ricevuta di versamento della tassa di pubblicità pagata all'impianto,in quanto non proveniente dal Comune,bensí dalla concessionaria Duomo GPH,d rl. Si sostiene che il predetto decreto legislativo disciplina la materia del pagamento delle imposte sulla pubblicità e che a tale tassazione sono sottoposti anche i cartelli collocati su terreni privati,come quelli in oggetto;conseguentemente risulterebbe provato che il Comune di Romagnano Sesia aveva considerato regolare il cartello in questione e,quindi,soggetto a versamento della relativa imposta. In assenza della prova che la tassa di pubblicità sia stata versata su richiesta del Comune interessato,devesi condividere il giudizio di '-irrilevanza della stessa ricevuta ai fini decisionali. Ne consegue il rigetto del ricorso,senza obbligo di statuizione sulle spese di giudizio. P.Q.M. rigetta il ricorso;nulla per le spese. Cosí deciso in Roma addí 5.12.06 3