CSSCV486901032007
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
(Sezione I civ.)
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
N. 4869
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DEP. 1° MARZO 2007
Con ricorso depositato il 7.3.03 Attiva s.n.c. proponeva opposizione
all'ordinanza ingiunzione della sanzione pecuniaria notificata in data
26.2.03,per violazione dell'art.23,co.7 e 11,C.d.S.(esposizione di cartelloni
pubblicitari senza la preventiva autorizzazione),in relazione al verbale di
contestazione n.170403 D elevato dalla Polizia Stradale di Novara alle ore
11 dello stesso giorno
Sosteneva l'opponente di avere inoltrato regolare domanda alla Provincia di
Novara e di averne ricevuto riscontro via fax,ma ,essendo il provvedimento
negativo intervenuto a distanza di 127 giorni dal ricevimento della relativa
istanza,dovevasi ritenere che il provvedimento autorizzativo era
intervenuto in forza del silenzio-assenso formatosi sulla relativa richiesta
ex art.20 legge n.241190.
L'Ufficio Territoriale del Governo di Novara,costituitosi,si esprimeva per il
rigetto dell'opposizione perchè infondata.
Il giudice di pace di Novara con sentenza n.191/03 rigettava l'opposizione e
compensava le spese di lite,ritenendo inapplicabile alla fattispecie in
oggetto l'istituto del silenzio-assenso.
Per la cassazione della decisione ricorre Attiva s.n.c. esponendo tre
motivi;nessuna difesa è stata svolta dall'Amministrazione resistente.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso,dedi endo omessa,insufficiente e
contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia,si
censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha, prima, escluso 1'
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applicabilità dell'istituto del silenzio-assento e,poi,ritenuto "Ma, anche
ritenendo applicabile l'istituto del silenzio-assenso, resterebbe comunque da
verificare la legittimità della domandà;
Si sostiene che il legislatore con la legge n.241190 ha inteso indicare un
termine entro cui l'Amministrazione deve ripondere alle istanze dei
privati;il collegato D.P.R. 9 maggio 1994 n.407 reca l'elenco delle attività
sottoposte a tale disciplina e al punto 81 di detto elenco fissa il termine di
giorni trenta, decorrente dal deposito della richiesta,trascorsi inutilmente i
quali la richiesta di autorizzazione allo svolgimento di detta attività devesi
considerare accolta.
11 motivo è infondato.Ed Jnvero,l'istituto del silenzio-assenso,previsto dall'
art.20 legge n.241 del 1990 come regola generale nei procedimenti ad
istanza di parte per il rilascio di provvedimenti
amministrativi,non è di portata illimitata,bensí contiene deroghe per atti e
procedimenti indicati nel comma quarto dello stesso articolo,tra i quali
sono specificamente elencati quelli che attengono alla pubblica sicurezza e
all'incolumità pubblica.
Orbene, l'art.23 codice della strada espressamente stabilisce,per ragioni
attinenti alla sicurezza della circolazione,che i cartelli pubblicitari,in ogni
caso,non possono essere apposti lungo le strade senza la dovuta
autorizzazione.
Con il secondo motivo di ricorso, deducendo violazione dell' art. 200 C.d.S.
e omessa motivazione su un punto decisivo della controversia,si censura la
sentenza impugnata per avere omesso 1' accertamento circa il numero dei
cartelli impiantati e il luogo ove sarebbero stati collocati.
Si sostiene che nel verbale oggetto del presente ricorso,la Polizia Stradale
di Romagnano Sesia avrebbe verbalizzato che l'infrazione sarebbe stata
commessa al km 145 dell'autostrada .A126;di contro successivamente era
stata contestata la collocazione di "un grosso cartello pubblicitario sulla SP
299 al Km 24+720",di modo che "quali siano i cartelli in oggetto ed ove
siano collocati non risulta assolutamente certo".
Il motivo è inammissibile, perchè incontra il vizio di autosufficIenza del
ricorso,non essendo stato riprodotto in ricorso il contenuto della parte del
verbale cui si fa riferimento nè specificato in quale parte dell'atto di
apposizione sarebbe stata sollevata la relativa questione.
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Vale comunque considerare che emerge in maniera chiara dal contesto
della sentenza impugnata che il posizionamento del cartellone publicitario è
stato evidenziato nella documentazione grafica e fotografica depositata
dallo stesso opponente ed ha formato oggetto di verifica da parte dello
stesso giudicante con l'accesso in loco.
Con il terzo motivo,deducendo violazione del decreto legislativo 15.11.93
n.507 si censura la sentenza impugnata,per avere ritenuto irrilevante,ai fmi
della decisione,la ricevuta di versamento della tassa di pubblicità pagata
all'impianto,in quanto non proveniente dal Comune,bensí dalla
concessionaria Duomo GPH,d rl.
Si sostiene che il predetto decreto legislativo disciplina la materia del
pagamento delle imposte sulla pubblicità e che a tale tassazione sono
sottoposti anche i cartelli collocati su terreni privati,come quelli in
oggetto;conseguentemente risulterebbe provato che il Comune di
Romagnano Sesia aveva considerato regolare il cartello in questione
e,quindi,soggetto a versamento della relativa imposta.
In assenza della prova che la tassa di pubblicità sia stata versata su richiesta
del Comune interessato,devesi condividere il giudizio di '-irrilevanza della
stessa ricevuta ai fini decisionali.
Ne consegue il rigetto del ricorso,senza obbligo di statuizione sulle spese di
giudizio.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;nulla per le spese.
Cosí deciso in Roma addí 5.12.06
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