A.S.P. “G.CHIABA`” CAPITOLATO SPECIALE D`ONERI PER LA

A.S.P. “G.CHIABA’”
CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’AZIENDA
PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “G. CHIABA’” DI SAN GIORGIO DI NOGARO, PER IL PERIODO
DAL 01.01.2008 AL 31.12.2009.
Art. 1 – Oggetto dell’appalto
L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione,
somministrata da un Produttore, o da un Grossista Distributore “Idoneo” di energia elettrica, all’utenza
intestata all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G. Chiaba’” con sede in S. Giorgio di Nogaro (di seguito
denominata Azienda).
Art. 2 – Durata dell’appalto
L’appalto avrà durata biennale, per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009.
Art. 3 – Quantità e caratteristiche generali della fornitura
Il quantitativo presunto della fornitura può essere valutato/stimato tramite le fatturazioni di un anno
disponibili in visione presso l’Ufficio Economato dell’Azienda, sito in Via Cristofoli, n. 18 – 33058 S.Giorgio di
Nogaro (UD), previo appuntamento telefonico (0431 65032).
L’ammontare globale presunto della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro l’Azienda,
è previsto in KWh 1.141.132 per il periodo di anni due e per un importo presunto e non garantito di €
102.000,00, iva, tasse, corrispettivi e componenti vari esclusi, per l’intero biennio.
Il valore sopraccitato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi l’Azienda in alcun modo,
potendo lo stesso, in rapporto all’andamento dei consumi, subire un incremento o decremento.
Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di
risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo la Ditta aggiudicataria comunque fornire una quantità di energia
elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità dello stabile tramite
la presa esistente ed oggetto della fornitura.
In caso di superamento dei valori sopra indicati la ditta applicherà gli stessi prezzi indicati in offerta.
Non dovranno essere addebitati all’Azienda costi di attivazione e/o di inizio fornitura.
Art. 4 – Corrispettivo per l’energia
La Ditta aggiudicataria effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore dell’Azienda per il
soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica dell’edificio.
I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono
previsti nell’offerta economica.
I prezzi dell’offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente tabella:
FASCIA
F1
F2
F3
Totale
fornitura in media tensione
CONSUMI ANNUI (indicativi)
KWh 234.311
KWh 134.538
KWh 201.717
KWh 570.566
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Art. 5 – Criteri di aggiudicazione
La presente procedura di gara sarà espletata mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 81 e 82
del D. Lgs. N. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso.
Si potrà procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida,
sempre che sia ritenuta congrua e conveniente.
La ditta dovrà indicare i prezzi suddivisi per fascia espressi in €/MWh, intesi come prezzi indicizzati
all’ITEC.
media tensione
€/MWh
F1
F2
F3
ITEC di
riferimento
45,66
45,66
45,66
I prezzi indicato sono da intendersi al netto dell’I.V.A.
I prezzi offerti non sono comprensivi degli oneri inerenti le perdite di rete e dispacciamento, le
componenti CD, INT, A ed UC (tali componenti sono oggetto della tabella allegata).
Non verrà applicato alcun onere di sbilanciamento o relativo all’emissione trading.
Non saranno ammesse altre voci di spesa, di qualsiasi natura.
Nella formulazione del prezzo, la Ditta dovrà tener conto dei benefici derivanti dalla possibilità di
acquisto dell’energia all’estero; a tal fine l’Azienda, con la sottoscrizione del contratto, conferirà mandato alla
ditta appaltatrice in nome e per conto dell’Azienda stessa a procedure di assegnazione di capacità di
produzione nazionale e/o d’interconnessione con l’estero per quote di capacità sia su base annuale che, ove
previsto, per periodi temporali inferiori.
La ditta utilizzerà il modello “allegato 2” per la formulazione dell’offerta economica.
L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta concorrente che, sulla base dei prezzi offerti, fornirà
complessivamente all’Azienda l’energia elettrica al minor importo complessivo di spesa.
Non si accettano offerte condizionate.
Art. 6 – Contratto - Cauzioni
Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria nel giorno e
nell’ora che verranno concordati con l’Azienda.
A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale
risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda dovesse sostenere, a causa di
inadempienza, la Ditta aggiudicataria dovrà versare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta dell’Azienda
e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore
complessivo dell’appalto su base biennale.
La cauzione può consistere nel versamento presso il Tesoriere dell’Azienda, ovvero mediante
costituzione di idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa.
La cauzione definitiva, se costituita nella forma di fideiussione, deve contenere in modo espresso la
rinuncia del fideiussore alle facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c.
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Tale fideiussione dovrà avere validità fino al termine del contratto e contenere, altresì, l’impegno del
fideiussore ad erogare all’Azienda le somme dovute dietro semplice richiesta entro 15 giorni dalla medesima.
La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le
pendenze tra l’Azienda e la Ditta aggiudicataria, sempre che all’Azienda non competa il diritto di
incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso rimane all’Azienda pieno e incondizionato
diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Azienda dovesse risultare creditrice a
qualsiasi titolo.
Sulla Ditta aggiudicataria graverà l’obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di
reintegrare la cauzione, ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento
relativo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.
Resta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse
insufficiente.
Art. 7 – Operazioni di subentro
La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni
tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti.
Art. 8 – Condizioni di fornitura
La ditta aggiudicataria dovrà fornire l’energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In
ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell’Autorità per l’energia ed il Gas in merito agli
indennizzi automatici ai clienti finali.
Art. 9 – Accesso al contatore
L’Azienda assicura e consente agli incaricati della ditta aggiudicataria, muniti di tesserino di
riconoscimento, l’accesso al contatore di misura previo accordo sulla data e ora dell’intervento.
Art. 10 - Assistenza e consulenza
La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di offrire gratuitamente, su richiesta dell’Azienda, un
servizio di assistenza e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi
problema inerente la gestione energetica a Libero mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale
specializzato e qualificato.
Durante l’esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria potrà proporre all’Azienda una modifica dei
profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e ridurre i costi sostenuti dall’Azienda stessa.
Art. 11 – Fatturazione e pagamenti
La ditta aggiudicataria emetterà le fatture intestate all’Azienda con cadenza mensile.
In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, la
ditta aggiudicataria fatturerà all’Azienda mensilmente sulla base dei consumi storici e/o presunti, salvo
conguaglio con la misurazione del Distributore.
L’Azienda si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 30 giorni dalla data di
emissione della fattura con le modalità che saranno indicate dalla Ditta.
I corrispettivi del servizio di trasporto saranno quelli applicati per ciascuna fornitura dal gestore di rete
locale al fornitore in qualità di mandatario alla stipula dei relativi contratti. La fatturazione periodica verrà
effettuata per utenza e dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti di
trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 55/2000.
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Art. 12 – Tutela contro azioni di terzi
La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per i casi di infortuni o di danni arrecati,
eventualmente, all’Azienda e/a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascurateza nell’esecuzione degli
adempimenti assunti con il contratto.
Art- 13 - Penali
Nel caso la fornitura venga eseguita in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e
al contratto, l’Azienda applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale pari a € 300,00 al giorno, sino alla data in
cui la fornitura inizierà ad essere seguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il
risarcimento del maggior danno.
Art. 14 – Recesso
L’Azienda, nei casi di giusta causa, ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in
parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi alla Ditta con
lettera raccomandata A/R.
Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria eccedente i 60
(sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi;
 perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del
D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
 indebita cessione anche parziale del contratto;
 violazione delle norme in materia di tutela assicurativa previdenziale dei lavoratori;
 grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto.
Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali,
fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda.
La Ditta dovrà comunque proseguire/garantire le prestazioni la cui interruzione, a giudizio dell’Azienda,
può provocare danno alla stessa.
In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché
correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del
c.c.
Art. 15 – Tutela dei lavoratori dipendenti
La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e
sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri.
Art. 16 - Cessione del contratto e dei crediti – subappalto
Il contratto d’appalto non è cedibile da parte della Ditta, in alcun caso e titolo, in tutto ed in parte. Nel
caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per l’Azienda e costituirà
comunque causa di risoluzione.
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È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione preventiva dell’Azienda, i
crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto.
Art. 17 – Riservatezza
Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura
tecnica, commerciale o industriale relative all’altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione
del presente capitolato.
Art. 18 – Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione, copie, bolli, diritto ed altro, sono a
carico della Ditta aggiudicataria.
Art. 19 – Validità dell’offerta
Dopo la presentazione, l’offerta non può essere né ritirata, né modificata od integrata, a pena di
esclusione e della escussione della cauzione provvisoria.
La validità dell’offerta ed i relativi prezzi, si intende di 3 mesi dalla data di scadenza del termine per
presentare l’offerta.
Art. 20 – Controversie e Foro Competente
Qualsiasi controversia tra le Parti, non risolvibile in via amministrativa, è demandata alla competenza
del Foro di Udine. Viene espressamente esclusa ogni forma di arbitrato.
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