A.S.P. “G.CHIABA’” CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER L’AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA “G. CHIABA’” DI SAN GIORGIO DI NOGARO, PER IL PERIODO DAL 01.01.2008 AL 31.12.2009. Art. 1 – Oggetto dell’appalto L’appalto ha per oggetto la fornitura di energia elettrica, di produzione nazionale e/o di importazione, somministrata da un Produttore, o da un Grossista Distributore “Idoneo” di energia elettrica, all’utenza intestata all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona “G. Chiaba’” con sede in S. Giorgio di Nogaro (di seguito denominata Azienda). Art. 2 – Durata dell’appalto L’appalto avrà durata biennale, per il periodo dal 01.01.2008 al 31.12.2009. Art. 3 – Quantità e caratteristiche generali della fornitura Il quantitativo presunto della fornitura può essere valutato/stimato tramite le fatturazioni di un anno disponibili in visione presso l’Ufficio Economato dell’Azienda, sito in Via Cristofoli, n. 18 – 33058 S.Giorgio di Nogaro (UD), previo appuntamento telefonico (0431 65032). L’ammontare globale presunto della fornitura di energia elettrica, che non impegna peraltro l’Azienda, è previsto in KWh 1.141.132 per il periodo di anni due e per un importo presunto e non garantito di € 102.000,00, iva, tasse, corrispettivi e componenti vari esclusi, per l’intero biennio. Il valore sopraccitato è da considerarsi indicativo e non impegna quindi l’Azienda in alcun modo, potendo lo stesso, in rapporto all’andamento dei consumi, subire un incremento o decremento. Al mancato raggiungimento e/o superamento del valore sopraindicato nulla sarà dovuto a titolo di risarcimento oltre a quanto pattuito dovendo la Ditta aggiudicataria comunque fornire una quantità di energia elettrica che consenta di soddisfare integralmente, per la durata del contratto, le necessità dello stabile tramite la presa esistente ed oggetto della fornitura. In caso di superamento dei valori sopra indicati la ditta applicherà gli stessi prezzi indicati in offerta. Non dovranno essere addebitati all’Azienda costi di attivazione e/o di inizio fornitura. Art. 4 – Corrispettivo per l’energia La Ditta aggiudicataria effettuerà la fornitura di energia elettrica a favore dell’Azienda per il soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica dell’edificio. I prezzi e la loro struttura di composizione, relativamente alla fornitura di energia elettrica, sono previsti nell’offerta economica. I prezzi dell’offerta si differenzieranno per le diverse tipologie di fornitura secondo la seguente tabella: FASCIA F1 F2 F3 Totale fornitura in media tensione CONSUMI ANNUI (indicativi) KWh 234.311 KWh 134.538 KWh 201.717 KWh 570.566 1 A.S.P. “G.CHIABA’” Art. 5 – Criteri di aggiudicazione La presente procedura di gara sarà espletata mediante Procedura Aperta, ai sensi degli artt. 81 e 82 del D. Lgs. N. 163/2006, con il criterio del prezzo più basso. Si potrà procedere all’aggiudicazione della fornitura anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. La ditta dovrà indicare i prezzi suddivisi per fascia espressi in €/MWh, intesi come prezzi indicizzati all’ITEC. media tensione €/MWh F1 F2 F3 ITEC di riferimento 45,66 45,66 45,66 I prezzi indicato sono da intendersi al netto dell’I.V.A. I prezzi offerti non sono comprensivi degli oneri inerenti le perdite di rete e dispacciamento, le componenti CD, INT, A ed UC (tali componenti sono oggetto della tabella allegata). Non verrà applicato alcun onere di sbilanciamento o relativo all’emissione trading. Non saranno ammesse altre voci di spesa, di qualsiasi natura. Nella formulazione del prezzo, la Ditta dovrà tener conto dei benefici derivanti dalla possibilità di acquisto dell’energia all’estero; a tal fine l’Azienda, con la sottoscrizione del contratto, conferirà mandato alla ditta appaltatrice in nome e per conto dell’Azienda stessa a procedure di assegnazione di capacità di produzione nazionale e/o d’interconnessione con l’estero per quote di capacità sia su base annuale che, ove previsto, per periodi temporali inferiori. La ditta utilizzerà il modello “allegato 2” per la formulazione dell’offerta economica. L’aggiudicazione avverrà in favore della Ditta concorrente che, sulla base dei prezzi offerti, fornirà complessivamente all’Azienda l’energia elettrica al minor importo complessivo di spesa. Non si accettano offerte condizionate. Art. 6 – Contratto - Cauzioni Il contratto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della Ditta aggiudicataria nel giorno e nell’ora che verranno concordati con l’Azienda. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Azienda dovesse sostenere, a causa di inadempienza, la Ditta aggiudicataria dovrà versare entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla richiesta dell’Azienda e comunque non oltre la data di stipulazione del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% del valore complessivo dell’appalto su base biennale. La cauzione può consistere nel versamento presso il Tesoriere dell’Azienda, ovvero mediante costituzione di idonea polizza fideiussoria, bancaria oppure assicurativa. La cauzione definitiva, se costituita nella forma di fideiussione, deve contenere in modo espresso la rinuncia del fideiussore alle facoltà di cui agli artt. 1944 e 1945 c.c. 2 A.S.P. “G.CHIABA’” Tale fideiussione dovrà avere validità fino al termine del contratto e contenere, altresì, l’impegno del fideiussore ad erogare all’Azienda le somme dovute dietro semplice richiesta entro 15 giorni dalla medesima. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l’Azienda e la Ditta aggiudicataria, sempre che all’Azienda non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso rimane all’Azienda pieno e incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale l’Azienda dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. Sulla Ditta aggiudicataria graverà l’obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento dell’appalto, di reintegrare la cauzione, ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento relativo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Art. 7 – Operazioni di subentro La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a predisporre, senza oneri aggiuntivi, tutte le operazioni tecniche ed amministrative necessarie al subentro nei contratti. Art. 8 – Condizioni di fornitura La ditta aggiudicataria dovrà fornire l’energia elettrica con continuità salvi i casi di forza maggiore. In ogni caso varrà quanto stabilito dalla delibera n. 247/04 dell’Autorità per l’energia ed il Gas in merito agli indennizzi automatici ai clienti finali. Art. 9 – Accesso al contatore L’Azienda assicura e consente agli incaricati della ditta aggiudicataria, muniti di tesserino di riconoscimento, l’accesso al contatore di misura previo accordo sulla data e ora dell’intervento. Art. 10 - Assistenza e consulenza La Ditta aggiudicataria dovrà essere in grado di offrire gratuitamente, su richiesta dell’Azienda, un servizio di assistenza e consulenza gestionale, amministrativa e tariffaria per la risoluzione di qualsiasi problema inerente la gestione energetica a Libero mercato e la ottimizzazione dei flussi tramite personale specializzato e qualificato. Durante l’esecuzione del contratto, la ditta aggiudicataria potrà proporre all’Azienda una modifica dei profili o di altre condizioni tesi a razionalizzare gli impegni e ridurre i costi sostenuti dall’Azienda stessa. Art. 11 – Fatturazione e pagamenti La ditta aggiudicataria emetterà le fatture intestate all’Azienda con cadenza mensile. In caso di mancanza e/o ritardo della comunicazione della misurazione da parte del Distributore, la ditta aggiudicataria fatturerà all’Azienda mensilmente sulla base dei consumi storici e/o presunti, salvo conguaglio con la misurazione del Distributore. L’Azienda si impegna ad effettuare i pagamenti di quanto fatturato entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura con le modalità che saranno indicate dalla Ditta. I corrispettivi del servizio di trasporto saranno quelli applicati per ciascuna fornitura dal gestore di rete locale al fornitore in qualità di mandatario alla stipula dei relativi contratti. La fatturazione periodica verrà effettuata per utenza e dovrà evidenziare tutti gli oneri della fornitura ed essere conforme ai requisiti di trasparenza previsti dalla Delibera AEEG n. 55/2000. 3 A.S.P. “G.CHIABA’” Art. 12 – Tutela contro azioni di terzi La ditta aggiudicataria assume ogni responsabilità per i casi di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, all’Azienda e/a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascurateza nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto. Art- 13 - Penali Nel caso la fornitura venga eseguita in modo difforme dalle disposizioni di cui al presente capitolato e al contratto, l’Azienda applicherà alla Ditta aggiudicataria una penale pari a € 300,00 al giorno, sino alla data in cui la fornitura inizierà ad essere seguita in modo effettivamente conforme agli atti di cui sopra, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Art. 14 – Recesso L’Azienda, nei casi di giusta causa, ha facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni da comunicarsi alla Ditta con lettera raccomandata A/R. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: ritardo nei tempi di attivazione della fornitura per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria eccedente i 60 (sessanta) giorni naturali, successivi e consecutivi; perdita di uno dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 38 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163; indebita cessione anche parziale del contratto; violazione delle norme in materia di tutela assicurativa previdenziale dei lavoratori; grave e reiterato inadempimento alle obbligazioni del presente atto. Dalla data di efficacia del recesso, la Ditta aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall’Azienda. La Ditta dovrà comunque proseguire/garantire le prestazioni la cui interruzione, a giudizio dell’Azienda, può provocare danno alla stessa. In caso di recesso la Ditta aggiudicataria ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente e a regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del c.c. Art. 15 – Tutela dei lavoratori dipendenti La Ditta aggiudicataria si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico i relativi oneri. Art. 16 - Cessione del contratto e dei crediti – subappalto Il contratto d’appalto non è cedibile da parte della Ditta, in alcun caso e titolo, in tutto ed in parte. Nel caso in cui la cessione avesse comunque luogo, essa resterà priva di effetto alcuno per l’Azienda e costituirà comunque causa di risoluzione. 4 A.S.P. “G.CHIABA’” È altresì vietato cedere in tutto o in parte, senza l’espressa autorizzazione preventiva dell’Azienda, i crediti derivanti dall’avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto. Art. 17 – Riservatezza Ciascuna Parte si impegna a non divulgare a terzi le informazioni segrete e confidenziali, di natura tecnica, commerciale o industriale relative all’altra Parte delle quali dovesse venire a conoscenza in ragione del presente capitolato. Art. 18 – Spese contrattuali Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, registrazione, copie, bolli, diritto ed altro, sono a carico della Ditta aggiudicataria. Art. 19 – Validità dell’offerta Dopo la presentazione, l’offerta non può essere né ritirata, né modificata od integrata, a pena di esclusione e della escussione della cauzione provvisoria. La validità dell’offerta ed i relativi prezzi, si intende di 3 mesi dalla data di scadenza del termine per presentare l’offerta. Art. 20 – Controversie e Foro Competente Qualsiasi controversia tra le Parti, non risolvibile in via amministrativa, è demandata alla competenza del Foro di Udine. Viene espressamente esclusa ogni forma di arbitrato. 5