PARLAMENTO EUROPEO 2004 2009 Commissione per i problemi economici e monetari 18.9.2006 PE 378.604v01-00 EMENDAMENTI 42-212 Progetto di parere (PE 376.714v01-00) di Karsten Friedrich Hoppenstedt Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive Proposta di direttiva (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – atto modificativo) Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 42 CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo) (1 bis) La revisione della direttiva 89/552/CEE dovrebbe mirare in primo luogo a favorire il cambiamento e potenziare la competitività del settore dei servizi dei media audiovisivi sul mercato globale. Un quadro regolamentare più liberale e lineare incoraggerà la crescita economica, la creazione di posti di lavoro e l'innovazione, conformemente alla strategia di Lisbona. Or. en AM\630200IT.doc IT PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 43 CONSIDERANDO 3 (3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di norme specifiche a tali servizi. (3) L'importanza che rivestono i servizi di media audiovisivi per le società, la democrazia e la cultura giustifica l'applicazione di limitate norme specifiche a tali servizi ma solo se esse sono assolutamente essenziali. Or. en Motivazione Per essere competitivi i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dalle regole. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 44 CONSIDERANDO 4 (4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. (4) I servizi di media audiovisivi tradizionali e i nuovi servizi a richiesta offrono importanti opportunità d'occupazione nella Comunità, in particolare nelle piccole e medie imprese, e stimolano la crescita economica e gli investimenti. La presente direttiva non dovrebbe impedire lo sviluppo di nuovi servizi con disposizioni giuridiche premature e restrittive. Or. en Motivazione La direttiva modificata dovrebbe incoraggiare e non ostacolare lo sviluppo di nuovi servizi audiovisivi. PE 378.604v01-00 IT 2/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 45 CONSIDERANDO 5 (5) Il quadro giuridico che disciplina i nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le imprese europee di servizi di media audiovisivi in una situazione d'incertezza giuridica e da creare disparità di trattamento; è pertanto necessario, per evitare distorsioni di concorrenza e per rafforzare la certezza della norma, applicare almeno un complesso minimo di norme coordinate a tutti i servizi di media audiovisivi. soppresso Or. en Motivazione La direttiva sul commercio elettronico continua ad assicurare ai fornitori di nuovi servizi di media la certezza giuridica e la parità di trattamento richieste tra servizi analoghi operanti sul mercato. Il suddetto considerando non rispecchia la realtà e dovrebbe essere soppresso. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 46 CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo) (6 bis) a promozione della competitività dell'industria europea, della quale il settore audiovisivo costituisce una parte importante, è indispensabile per il conseguimento degli obiettivi politici della strategia di Lisbona. Al fine di rafforzare la competitività del settore audiovisivo, occorre quindi promuovere adeguati mezzi di finanziamento all'interno di un quadro regolamentare appropriato. È essenziale che il settore audiovisivo sia dinamico e redditizio e, a tal fine, l'obiettivo dovrebbe essere una regolamentazione il meno invadente possibile. AM\630200IT.doc 3/110 PE 378.604v01-00 IT Or. en Motivazione Per essere competitivi i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dalle regole. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 47 CONSIDERANDO 12 (12) Nessuna disposizione della presente direttiva deve obbligare o incoraggiare gli Stati membri a imporre nuovi sistemi di concessione di licenze o di autorizzazioni amministrative per un tipo di media. soppresso Or. fr Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 48 CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo) (12 bis) La direttiva 2000/31/CE (direttiva sul commercio elettronico) vieta l'introduzione di sistemi di concessione di licenze o altri sistemi simili. Del resto, i giornali e le riviste, per adeguarsi al mondo on line, aggiungeranno spesso dei servizi audiovisivi non lineari ed è fondamentale mantenere la libertà d'espressione nonostante il cambiamento tecnologico. Per tale motivo, conformemente con i principi nazionali ed europei di teletrasmissione e di libertà di stampa, la presente direttiva non incoraggia né obbliga gli Stati membri ad introdurre nuovi sistemi di licenze o autorizzazioni amministrative nel settore dei media. Or. fr PE 378.604v01-00 IT 4/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 49 CONSIDERANDO 13 (13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati. (13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati o i servizi definiti all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1. ___________ 1 GU L 204 del 21.7.1998. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). Or. en Motivazione L'emendamento è volto a chiarire la definizione al fine di comprendere quanto si intendeva originariamente - vale a dire la televisione e i servizi "di tipo televisivo". Esso assicura inoltre chiarezza giuridica in merito a quali servizi specifici sono disciplinati da quale regime. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 50 CONSIDERANDO 13 (13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre AM\630200IT.doc (13) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende tutti i servizi di media di massa audiovisivi, sia programmati che a richiesta. Tuttavia, dato che copre 5/110 PE 378.604v01-00 IT esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati. esclusivamente i servizi definiti dal trattato, essa ingloba tutte le forme di attività economica, comprese quelle svolte dalle imprese di servizio pubblico, ma esclude le attività non economiche, quali i siti internet interamente privati o i servizi definiti all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1. ___________ 1 GU L 204 del 21.7.1998. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). Or. en Motivazione L'emendamento chiarisce che il campo di applicazione della direttiva è quello relativo alla televisione e ai servizi di tipo televisivo, com'era l'intendimento originario, e riconosce la distinzione tra "mass media" e "media personalizzati", come i video blog e i contenuti generati dall'utente. Esso assicura altresì chiarezza giuridica ai fornitori e ai consumatori di servizi di media in merito al regime particolare applicato a servizi specifici. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 51 CONSIDERANDO 14 (14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi PE 378.604v01-00 IT (14) Visto il loro considerevole impatto sulla società, i servizi di radiodiffusione sono stati disciplinati dalla legislazione sui media per salvaguardare gli obiettivi di pubblico interesse. La definizione di servizi di media audiovisivi comprende solo i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione e in quanto suscettibili di avere un chiaro impatto su una parte considerevole dell'interesse generale. Al fine di assicurare condizioni eque tra i servizi di diffusione audiovisiva tradizionali e quelli a richiesta (cioè servizi di media audiovisivi non lineari), le norme 6/110 AM\630200IT.doc a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. sono applicabili solo ai servizi a richiesta che offrono, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, contenuti in un formato idoneo alla telediffusione, come lungometraggi, manifestazioni sportive, commedie situazionali, programmi per bambini e originali televisivi. La definizione non comprende alcuna forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. Or. en Motivazione I considerando 13 e 14 della proposta della Commissione affermano che la direttiva è destinata ad essere applicata ai servizi aventi caratteristiche di "media di massa". L'emendamento assicura che il campo di applicazione nel settore non lineare sia coerente con l'obiettivo di creare parità di condizioni tra le emittenti tradizionali e i fornitori di servizi a richiesta che offrono servizi che appaiono e sono percepiti come simili alla TV tradizionale e sono quindi rivolti allo stesso mercato. La direttiva non dovrebbe comprendere altri servizi. Si veda altresì la motivazione dell'emendamento all'articolo 1, lettera a bis) (nuova) e e). Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 52 CONSIDERANDO 14 (14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude AM\630200IT.doc (14) L'espressione "servizi di media audiovisivi" comprende l'offerta al pubblico di un contenuto audiovisivo elettronico in quanto mezzo d'informazione, 7/110 PE 378.604v01-00 IT ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non costituiscono esclusivamente, o il cui scopo principale non sia, la diffusione di un contenuto editoriale che comprende immagini animate con o senza suono, vale a dire quei servizi la cui finalità principale non consiste in un'offerta audiovisiva al pubblico. Or. fr Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 53 CONSIDERANDO 14 (14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un prodotto o a un servizio non audiovisivo. PE 378.604v01-00 IT (14) La definizione di servizi di media audiovisivi comprende i media di massa in quanto mezzi d'informazione, d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude ogni forma di corrispondenza privata, come i messaggi di posta elettronica inviati a un numero limitato di destinatari. La definizione esclude altresì i servizi definiti all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche1 nonché tutti i servizi che non sono destinati alla distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei quali il contenuto audiovisivo è secondario e non costituisce la finalità principale dei servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei motori di ricerca, dei siti internet che contengono elementi audiovisivi a titolo puramente accessorio, quali elementi grafici animati, mini-spot pubblicitari o informazioni relative a un 8/110 AM\630200IT.doc prodotto o a un servizio non audiovisivo. ____________ 1 GU L 204 del 21.7.1998. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). Or. en Motivazione L'emendamento chiarisce che il campo di applicazione della direttiva è quello relativo alla televisione e ai servizi di tipo televisivo, com'era l'intendimento originario, e riconosce la distinzione tra "mass media" e "media personalizzati", come i video blog e i contenuti generati dall'utente. Esso assicura altresì chiarezza giuridica ai fornitori e ai consumatori di servizi di media in merito al regime particolare applicato a servizi specifici. Chiarisce inoltre che i motori di ricerca che indicano dei link a contenuti audiovisivi non sono considerati servizi di media audiovisivi. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 54 CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo) (19 bis) Per promuovere un'industria audiovisiva europea forte, competitiva e integrata e potenziare il pluralismo dei media in tutta l'Unione europea permane essenziale che solo uno Stato membro abbia la competenza giurisdizionale sui fornitori di servizi di media audiovisivi. Il criterio dello stabilimento utilizzato per determinare tale giurisdizione dovrebbe quindi rimanere quello indicato nella direttiva 97/36/CE. Or. en Motivazione L'emendamento intende rafforzare il principio del paese d'origine e specificatamente le attuali definizioni di stabilimento e giurisdizione che si sono finora dimostrate efficaci nel facilitare la diffusione transfrontaliera in Europa. AM\630200IT.doc 9/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 55 CONSIDERANDO 25 (25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. (25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'autoregolamentazione rappresenta un impegno che consente agli operatori economici, alle parti sociali, alle organizzazioni non governative e alle associazioni di adottare orientamenti comuni. L'autoregolamentazione è un metodo alternativo per mezzo del quale soddisfare le disposizioni vigenti e non può sostituire l'obbligo del legislatore. La coregolamentazione stabilisce il "legame giuridico" tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale e consente la trasposizione delle direttive in linea con le diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. Or. en Motivazione La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione riveste grande importanza nel contesto della direttiva in esame. La definizione stabilita dall'Accordo interistituzionale su "Legiferare meglio" a livello europeo non rispecchia gli efficienti sistemi già in uso nel settore audiovisivo in taluni Stati membri. Sono quindi necessarie nuove definizioni per PE 378.604v01-00 IT 10/110 AM\630200IT.doc delineare le interazioni tra i regimi di autoregolamentazione e di coregolamentazione. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 56 CONSIDERANDO 25 (25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" stabilisce definizioni, criteri e procedure comuni per la coregolamentazione e l’autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. (25) Nella sua comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata "Una migliore regolamentazione per la crescita e l'occupazione nell'Unione europea" la Commissione ha sottolineato che serve un'analisi attenta dell'approccio normativo appropriato, in particolare per determinare se per ciascun settore e problema sia preferibile un atto legislativo oppure soluzioni alternative come la coregolamentazione o l'autoregolamentazione. L'esperienza insegna come gli strumenti di coregolamentazione e di autoregolamentazione, attuati nel rispetto delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri, possano svolgere un ruolo importante nel garantire un elevato livello di tutela dei consumatori. In tal modo l'autoregolamentazione fornisce uno strumento complementare attraverso il quale raggiungere determinati obiettivi della presente direttiva, ma non può sostituire completamente l'obbligo delle autorità legislative. La coregolamentazione stabilisce il "legame giuridico" tra l'autoregolamentazione e il legislatore nazionale e consente la trasposizione delle direttive in linea con le diverse tradizioni giuridiche. Or. en Motivazione Le definizioni di autoregolamentazione e coregolamentazione nell'accordo interistituzionale su "Legiferare meglio" non riconoscono molti degli efficaci sistemi vigenti di autoregolamentazione, come quelli ormai da tempo in funzione negli Stati membri per il AM\630200IT.doc 11/110 PE 378.604v01-00 IT settore pubblicitario. Se gli Stati membri affidano ad organismi di autoregolamentazione i compiti legati al conseguimento degli obiettivi della direttiva in esame, lo devono fare in modo sufficientemente chiaro al fine di garantire che si possa ricorrere alle misure regolamentari qualora le misure di autoregolamentazione non riescano a conseguire gli obiettivi della direttiva. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 57 CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo) (25 bis) Il concetto generico di coregolamentazione comprende strumenti regolamentari basati sulla cooperazione tra organismi statali e organismi di autoregolamentazione e variano ampiamente, a livello nazionale, in termini di nomi e strutture. La forma che tali strumenti assumono riflette la tradizione specifica dei singoli Stati membri in materia di disciplina dei media. Designate o autorizzate dallo Stato, saranno le stesse parti interessate a garantire il conseguimento dell'obiettivo della regolamentazione. Dietro tali sistemi vi è un supporto giuridico che predispone un quadro il quale, a sua volta, stabilisce una serie di criteri di base in materia di contenuti, organizzazione e procedure. L'autoregolamentazione consente di utilizzare conoscenze specialistiche con l'obiettivo di conseguire una regolamentazione migliore. Or. en Motivazione La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione nel contesto della direttiva in esame descrive il processo legislativo e il compito degli organismi di autoregolamentazione e delinea il campo d'azione degli Stati membri. PE 378.604v01-00 IT 12/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Jonathan Evans Emendamento 58 CONSIDERANDO 26 (26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. soppresso Or. en Motivazione Il quadro di accesso alle notizie vigente nell'Unione europea, vale a dire la direttiva sul diritto d'autore (2001/29/CE) e il rispetto della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, unitamente ai codici di condotta, le disposizioni contrattuali e la raccomandazione del 1991 (n. R(91)5) del Consiglio d'Europa, garantisce efficacemente l'accesso, attraverso una serie di fonti, alle notizie su manifestazioni per i quali sono acquisiti diritti esclusivi, rispettando i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 59 CONSIDERANDO 26 (26) I diritti di trasmissione ai fini di intrattenimento relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei AM\630200IT.doc (26) I diritti di trasmissione relativi a manifestazione di interesse generale possono essere acquistati dagli organismi di radiodiffusione televisiva in esclusiva. È, tuttavia, necessario promuovere il pluralismo attraverso la produzione e la programmazione di informazioni diversificate nell'Unione europea, nonché rispettare i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali 13/110 PE 378.604v01-00 IT diritti fondamentali dell'Unione europea. dell'Unione europea. Or. en Motivazione Il diritto all'informazione concernente manifestazioni di pubblico interesse è già coperto dalle prassi di concessione delle licenze delle emittenti che sfruttano al massimo i diritti acquisiti per tali manifestazioni rivolgendosi al grande pubblico. Per i diritti di trasmissione in esclusiva di eventi sportivi e per i film cinematografici è prevista una sequenza per lo sfruttamento dei diritti (pay-TV a richiesta, programmi in chiaro) che va rispettata. I diritti esclusivi non vanno di per sé considerati come intrattenimento in quanto servono anche ad informare il telespettatore. Emendamento presentato da Jonathan Evans Emendamento 60 CONSIDERANDO 27 (27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi. soppresso Or. en PE 378.604v01-00 IT 14/110 AM\630200IT.doc Motivazione Il quadro di accesso alle notizie vigente nell'Unione europea, vale a dire la direttiva sul diritto d'autore (2001/29/CE) e il rispetto della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, unitamente ai codici di condotta, le disposizioni contrattuali e la raccomandazione del 1991 (n. R(91)5) del Consiglio d'Europa, garantisce efficacemente l'accesso attraverso una serie di fonti alle notizie su manifestazioni per i quali sono acquisiti diritti esclusivi. Tale quadro stabilisce che l'accesso deve essere assicurato a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo debito conto dei diritti esclusivi dell'Unione europea. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 61 CONSIDERANDO 27 (27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi. soppresso Or. en Motivazione La Commissione non ha dimostrato la necessità di introdurre il diritto a utilizzare brevi estratti dell'attualità. Il diritto all'informazione è efficace se concesso a qualsiasi emittente europeo. Non è giustificata la concessione del diritto a brevi estratti dell'attualità anche ad "intermediari" i cui modelli imprenditoriali comportano la commercializzazione di film e AM\630200IT.doc 15/110 PE 378.604v01-00 IT materiale fotografico o sonoro a scopo d'informazione. L'obbligo dell'organismo di radiodiffusione televisiva di dare accesso al segnale dell'emittente viola i diritti d'autore e di proprietà del titolare di tali diritti. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 62 CONSIDERANDO 27 (27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi. PE 378.604v01-00 IT (27) Al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, gli Stati membri devono garantire che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Occorre tenere debito conto dei diritti esclusivi, nel senso che gli organismi di radiodiffusione televisiva che acquisiscono brevi estratti dell'attualità dovrebbero pagare un compenso adeguato al titolare dei diritti esclusivi. Le condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 secondi individualmente o i 5 minuti cumulativamente per qualsiasi manifestazione o giorno; nel caso di manifestazioni organizzate, i brevi estratti dovrebbero essere trasmessi solo dopo che l'emittente originaria ha avuto l'opportunità di distribuire il suo programma, oppure 60 minuti dopo l'evento, scegliendo l'opzione che si verifica prima; non dovrebbero essere proiettati più di 36 ore dopo la fine della manifestazione senza specifica autorizzazione del titolare 16/110 AM\630200IT.doc dei diritti e dovrebbero essere trasmessi evidenziando chiaramente il nome dell'emittente originaria e/o del titolare dei diritti per l'intera durata della trasmissione degli estratti. L'organismo di radiodiffusione televisiva che acquisisce brevi estratti deve pagare un compenso adeguato al titolare dei diritti esclusivi. Or. en Motivazione Il diritto di utilizzare brevi estratti dell'attualità deve essere applicato allo stesso modo da tutti gli Stati membri dell'UE per salvaguardare il flusso transfrontaliero delle informazioni. Le norme che disciplinano l'utilizzo degli estratti dovrebbero basarsi sull'articolo 9 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera. Infine, va chiarito che l'emittente deve pagare un compenso adeguato al titolare dei diritti ove ciò incida sulla sua posizione giuridica. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 63 CONSIDERANDO 27 (27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e intermediari (ove questi agiscano per conto degli organismi di radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi estratti nei loro programmi d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di esercitare tale diritto. In linea generale, la durata di tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90 AM\630200IT.doc (27) Di conseguenza, al fine di tutelare la libertà fondamentale di essere informati e per assicurare la piena e adeguata protezione degli interessi dei telespettatori nell'Unione europea, è opportuno che i titolari di diritti esclusivi relativi a una manifestazione di grande interesse generale concedano agli altri organismi di radiodiffusione televisiva e alle agenzie di stampa autorizzate e riconosciute (ove questi agiscano direttamente per conto degli organismi di radiodiffusione autorizzati) il diritto di utilizzare brevi estratti in un programma d'informazione generale a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, tenendo debito conto degli altri diritti ceduti in licenza. Tali condizioni devono essere comunicate in modo tempestivo prima dello svolgimento della manifestazione d'interesse generale per permettere agli altri operatori di 17/110 PE 378.604v01-00 IT secondi. esercitare tale diritto. Le agenzie devono comunicare per chi agiscono e disporre di un'autorizzazione preventiva della loro cliente emittente che identifica la o le manifestazioni, non devono inviare o vendere tali brevi estratti a terzi diversi dalla cliente emittente che ha dato l'autorizzazione, né maggiorare il compenso del titolare dei diritti. In linea generale, tali brevi estratti non dovrebbero: - superare i 90 secondi; la durata dovrebbe essere sufficiente allo scopo e in linea con la natura della manifestazione; - essere trasmessi prima che la manifestazione sia conclusa; - essere proiettati più di 36 ore dopo la manifestazione; - essere utilizzati per creare un archivio pubblico; - essere utilizzati nei servizi non lineari; - rimuovere il logo o un altro identificatore dell'emittente ospite. Or. en Motivazione Molti brevi estratti dell'attualità sono attualmente offerti senza addebitare il costo dei contenuti ma facendo pagare, ove opportuno, solo le spese di carattere tecnico. È importante non creare situazioni in cui si inizi ad applicare oneri significativi. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 64 CONSIDERANDO 28 (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi PE 378.604v01-00 IT (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tuttavia, man mano che la tecnologia progredisce, le differenze tra servizi lineari e non lineari 18/110 AM\630200IT.doc non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. scompariranno gradualmente diventando meno rilevanti per i telespettatori. I dispositivi di trasmissione non saranno più centralizzati, di modo che la distinzione tra servizi lineari e non lineari diventerà obsoleta dal punto di vista del mercato. La proposta della Commissione comporta il rischio che le emittenti tradizionali di servizi lineari debbano operare in un contesto più regolamentato rispetto ai fornitori di servizi di media che utilizzano servizi non lineari e gli organismi tradizionali di radiodiffusione televisiva potrebbero risultare finanziariamente penalizzati nei confronti delle nuove emittenti. Questa situazione sfavorevole metterebbe in posizione di svantaggio le emittenti europee tradizionali che producono programmi con contenuti europei di alta qualità rispetto ad altri operatori meno regolamentati in Europa e nel più ampio contesto globale. Al fine di evitare pesanti oneri alle emittenti tradizionali ed aggiornare il quadro vigente conservando una regolamentazione meno restrittiva per tutti i servizi di media audiovisivi, le misure regolamentari proposte andrebbero riviste ogni due anni. Or. en Motivazione La qualità dovrebbe essere il filo conduttore delle produzioni europee e quindi le norme generali e in materia di concorrenza dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di media audiovisivi, a prescindere dalla loro natura tecnologica. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 65 CONSIDERANDO 28 (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente AM\630200IT.doc (28) I servizi non lineari si differenziano fondamentalmente dai servizi lineari per quanto riguarda la struttura del settore, la 19/110 PE 378.604v01-00 IT può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. I servizi non lineari sono infatti più simili ai tradizionali settori dell'edizione che ai servizi di diffusione. D'altro canto, gli editori adottano rapidamente i servizi non lineari che, insieme alla stampa scritta, assumeranno in misura sempre crescente un ruolo democratico. Per tale motivo, occorre mantenere due aspetti fondamentali della regolamentazione delle imprese nel settore dell'edizione: l'assenza di un regolatore specifico e le forti tradizioni di autoregolamentazione della stampa ( che sono già applicate in modo soddisfacente dagli operatori del mondo on line). Tale situazione giustifica sostanzialmente l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari. Or. fr Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt Emendamento 66 CONSIDERANDO 28 (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. Nelle radiodiffusioni televisive, ossia nei servizi lineari, rientrano attualmente la televisione analogica e digitale, il Live Streaming, il Webcasting e il video in differita su richiesta, mentre per esempio i video su richiesta vanno inseriti nei servizi di ricerca. Or. de PE 378.604v01-00 IT 20/110 AM\630200IT.doc Motivazione Risulta necessario indicare esempi normativi per dare un orientamento concernente la delimitazione tra radiodiffusioni televisive e servizi di ricerca. La tipologia dei servizi citati non è esaustiva per garantire una regolamentazione idonea anche in futuro. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 67 CONSIDERANDO 28 (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. (28) I servizi non lineari si differenziano dai servizi lineari per quanto riguarda la possibilità di scelta e il controllo che l'utente può esercitare e in relazione all'impatto che hanno sulla società. Tale situazione giustifica l'imposizione di una regolamentazione più leggera sui servizi non lineari che devono rispettare esclusivamente le norme di base contemplate negli articoli da 3 quater a 3 nonies. Le radiodiffusioni televisive - vale a dire i servizi lineari comprendono attualmente in particolare la televisione analogica e digitale, la trasmissione continua in diretta, la trasmissione via internet (webcasting) e il "near-video" a richiesta, mentre il video a richiesta, ad esempio, è uno dei servizi (non lineari) a richiesta. Or. en Motivazione L'emendamento introduce modifiche di carattere linguistico. Emendamento presentato da Margarita Starkevičiūtė Emendamento 68 CONSIDERANDO 29 (29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul AM\630200IT.doc (29) Tenuto conto della natura specifica dei servizi di media audiovisivi, e in particolare l'influenza che tali servizi esercitano sul 21/110 PE 378.604v01-00 IT modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che i fornitori di servizi di media garantiscano un accesso facile, diretto e permanente alle necessarie informazioni sull'organismo che ha la responsabilità editoriale dei contenuti. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario. modo in cui il pubblico si forma un parere, è fondamentale che gli utenti sappiano esattamente chi è responsabile del contenuto dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli Stati membri assicurino che i fornitori di servizi di media garantiscano un accesso facile, diretto e permanente alle necessarie informazioni sull'organismo che ha la responsabilità editoriale dei contenuti e sugli azionisti del fornitore di servizi di media. Spetta a ciascuno Stato membro decidere le modalità pratiche che consentiranno di conseguire tale obiettivo nel rispetto delle altre disposizioni applicabili del diritto comunitario. Or. en Motivazione Gli interessi degli azionisti potrebbero influenzare la politica editoriale e gli utenti dei servizi dovrebbero rendersene conto. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 69 CONSIDERANDO 32 (32) Le misure adottate per tutelare i minori e proteggere la dignità umana devono essere attentamente conciliate con il diritto fondamentale alla libertà di espressione sancito nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. È quindi opportuno che tali misure siano finalizzate a garantire un adeguato livello di tutela dei minori, con particolare riferimento ai servizi non lineari, ma non a vietare i contenuti per adulti in quanto tali. soppresso Or. fr PE 378.604v01-00 IT 22/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 70 CONSIDERANDO 32 BIS (nuovo) (32 bis) Le disposizioni della presente direttiva, e in particolare quelle relative alla tutela dei minori e all'ordine pubblico, non impediscono agli Stati membri di applicare i loro principi costituzionali come pure tutte le disposizioni legali e i principi giuridici in materia di libertà di espressione e di libertà dei media. Le disposizioni della presente direttiva non comportano in alcun caso che, ai fini della sua attuazione, i servizi dei media audiovisivi vengano sottoposti a un controllo a priori che, in considerazione della libertà d'espressione e della libertà dei media, non può che rappresentare una misura eccezionale. Or. fr Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 71 CONSIDERANDO 35 (35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere AM\630200IT.doc soppresso 23/110 PE 378.604v01-00 IT europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi. Or. en Motivazione La digitalizzazione aumenterà enormemente la diversità dei servizi lineari rendendo le quote obsolete. Nel contempo, i servizi diventeranno sempre più specializzati e tematici e potrebbero essere ostacolati dal regime delle quote. Ai produttori, la digitalizzazione offrirà nuovi canali di distribuzione. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 72 CONSIDERANDO 35 (35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati membri devono inoltre tenere conto in particolare del contributo finanziario che tali servizi apportano alla produzione e all'acquisizione di diritti delle opere europee, della percentuale di opere europee nel catalogo dei servizi di media audiovisivi, nonché del consumo effettivo da parte degli utenti delle opere europee proposte da tali servizi. (35) I servizi audiovisivi di media non lineari sono potenzialmente in grado di sostituire, in parte, i servizi lineari. Di conseguenza, è opportuno che favoriscano, ove possibile, la produzione e la distribuzione di opere europee, promuovendo così attivamente la diversità culturale. Risulterà importante riesaminare periodicamente come le disposizioni relative alla promozione delle opere europee vengono applicate da parte dei servizi di media audiovisivi. Or. en PE 378.604v01-00 IT 24/110 AM\630200IT.doc Motivazione Lo sviluppo del mercato dei servizi non lineari sta facendo ancora i primi passi. Imporre quote culturali o contributi finanziari rischia di compromettere lo sviluppo di questi nuovi servizi. In ogni caso, meno barriere alla distribuzione dovrebbero avere un effetto positivo sulla diversità culturale, in particolare creando mercati per il cosiddetto "tail content". Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 73 CONSIDERANDO 36 (36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese. soppresso Or. en Motivazione Le quote condizionano la libertà di programmazione degli organismi di radiodiffusione televisiva. Le sottoquote incidono in misura ancor maggiore. Pluralismo e diversità sono già un dato di fatto nei servizi lineari e non lineari. Le quote non sono necessariamente il metodo giusto per garantire la diversità. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 74 CONSIDERANDO 36 (36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese. AM\630200IT.doc soppresso 25/110 PE 378.604v01-00 IT Or. fr Motivazione Il considerando 36 potrebbe indurre a ritenere che la direttiva impone agli Stati membri l'introduzione nelle proprie normative di quote di opere europee non nazionali. Ma un nuovo vincolo regolamentare non fornirebbe una soluzione soddisfacente in materia di circolazione delle opere europee non nazionali, poiché queste ultime dipendono essenzialmente da fattori linguistici e culturali. Infine, imporre agli Stati membri l'introduzione di vincoli di programmazione tanto dettagliati contrasterebbe con l'indipendenza editoriale delle reti televisive. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 75 CONSIDERANDO 36 (36) Nell'applicare le disposizioni dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE, come modificata, gli Stati membri devono prevedere che gli organismi di radiodiffusione televisiva includano nella loro programmazione un percentuale adeguata di coproduzioni europee o di opere europee originarie di un altro paese. soppresso Or. en Motivazione Spetta a ciascun organismo di radiodiffusione televisiva, e solo a lui, decidere quali programmi trasmettere. Si tratta semplicemente di applicare il principio fondamentale della libertà di espressione. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 76 CONSIDERANDO 40 (40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per PE 378.604v01-00 IT (40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per 26/110 AM\630200IT.doc restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie. restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione è sostituito dal principio della trasparenza e dell'identificazione, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) e abolire le restrizioni quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire l'inserimento occulto di prodotti. Ogni inserimento di prodotti a pagamento dovrà essere chiaramente identificabile per il telespettatore dove e quando si verifica. Or. en Motivazione Il principio della trasparenza e dell'identificazione garantisce che le comunicazioni commerciali siano riconoscibili come tali e lascia spazio allo sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie. L'inserimento di prodotti è una realtà globale e la sua autorizzazione consentirà ai servizi europei di beneficiare di ulteriori entrate e di diventare più competitivi. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 77 CONSIDERANDO 40 (40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire la pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti (product placement) in determinate circostanze e abolire alcune restrizioni AM\630200IT.doc (40) Grazie all'evoluzione commerciale e tecnologica gli utilizzatori dei servizi di media audiovisivi dispongono di una scelta più ampia, ma hanno anche maggiori responsabilità nell'uso che ne fanno. Al contempo, attraverso nuove tecniche di marketing e il marketing digitale la pubblicità sta diventando più potente. Per restare nei limiti degli obiettivi di interesse generale, la regolamentazione deve prevedere un certo grado di flessibilità in relazione ai servizi di media audiovisivi lineari. Il principio di separazione deve essere limitato alla pubblicità e alle televendite, mentre è opportuno consentire 27/110 PE 378.604v01-00 IT l'aiuto alla produzione in determinate circostanze. A questo riguardo continua ad essere proibita la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie. quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente proibire la pubblicità commerciale occulta. Il principio di separazione non deve ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche pubblicitarie. Or. en Motivazione L'inserimento di prodotti non è compatibile col principio di separazione. L'uso dell'inserimento di prodotti rappresenta un'interferenza sostanziale nell'attività audiovisiva e causa confusione a livello di contenuto editoriale e promozionale. Per mantenere la credibilità dei media è necessario continuare a garantire il principio di separazione in modo globale. In nessun caso andrebbe consentito solo l'aiuto alla produzione. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 78 CONSIDERANDO 42 (42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi. (42) Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi. Or. de Motivazione L'aumento del numero di nuovi servizi non giustifica la revoca di una regolamentazione dettagliata in materia di inserimento di spot. PE 378.604v01-00 IT 28/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 79 CONSIDERANDO 42 (42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei programmi. (42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi lineari e non lineari ha portato ad una concorrenza molto maggiore ed ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. La presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere la qualità, gli intervalli e il momento degli inserimenti. Or. en Motivazione Le restrizioni alla pubblicità andrebbero abolite per consentire ai fornitori di servizi di media europei di competere meglio e di mantenere il reddito così da finanziare ed investire in contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo di pubblicità. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 80 CONSIDERANDO 42 (42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità AM\630200IT.doc (42) Dato che l'aumento del numero di nuovi servizi lineari e non lineari ha ampliato le possibilità di scelta per i telespettatori, non si giustifica più il mantenimento di una normativa dettagliata in materia di inserimento di spot pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur non prevedendo un aumento della quantità oraria di pubblicità consentita, la presente direttiva lascia agli organismi di radiodiffusione televisiva la facoltà di scegliere quando inserire i messaggi pubblicitari in modo che questi ultimi non pregiudichino l'integrità dei 29/110 PE 378.604v01-00 IT dei programmi. programmi. Or. en Motivazione Nell'era digitale vi è e vi sarà sempre più scelta anche a livello di servizi lineari. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 81 CONSIDERANDO 43 (43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo e limita, pertanto, il numero di interruzioni autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare. (43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo ma anche ad accettare che l'industria non sia spietatamente competitiva. A livello di programmazione lineare pertanto possono essere inseriti nel programma spot pubblicitari e di televendita solo in modo che non siano pregiudicati l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle interruzioni naturali e della durata e del carattere del programma stesso, né i diritti dei detentori di diritti. Or. en Motivazione I fornitori di servizi che investono in film dovrebbero poter rifinanziare questo costoso tipo di contenuto originale attraverso le entrate provenienti dalla pubblicità. Tuttavia, questo modo di procedere dovrebbe rispettare l'integrità dei film e del programma nonché tutelare il detentore dei diritti d'autore. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 82 CONSIDERANDO 43 (43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo e limita, pertanto, il numero di interruzioni PE 378.604v01-00 IT (43) La direttiva mira a salvaguardare le specificità del panorama televisivo europeo. Spot pubblicitari e di televendita possono 30/110 AM\630200IT.doc autorizzate durante la trasmissione di opere cinematografiche e di film prodotti per la televisione, nonché durante determinate categorie di programmi che necessitano ancora di una protezione particolare. essere inseriti nel programma solo in modo da non pregiudicare l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle interruzioni naturali e della durata e del carattere del programma stesso, né i diritti dei detentori dei diritti. Or. en Motivazione Audiovisual media service providers that invest in expensive original content such as films made for television (TV-movies) or cinematographic films must be enabled to refinance this kind of premium content. As this premium content is costly and very important for the company’s brand, advertising will be inserted in a very sensitive and responsible manner so that Premium content will not be devaluated by to much or misplaced advertising. Restrictions in the possibilities to insert advertising in films will restrict the funding of this content. As a result there audiovisual media providers might not continue to invest in films in the future. A general rule on the protection of the integrity of the film and on the programme flow as well as on the protection of copy rights will further the objective to invest in films also in the future. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 83 CONSIDERANDO 44 (44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di pubblicità per ora di orologio, ad eccezione delle forme pubblicitarie che richiedono più tempo a causa delle loro caratteristiche e dei metodi di presentazione specifici, quali telepromozioni e finestre di televendita. AM\630200IT.doc (44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano. Stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. 31/110 PE 378.604v01-00 IT Or. en Motivazione Per finanziare in futuro programmi di elevata qualità i fornitori di servizi di media audiovisivi devono disporre di maggiore flessibilità in ambito pubblicitario. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 84 CONSIDERANDO 44 (44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di pubblicità per ora di orologio, ad eccezione delle forme pubblicitarie che richiedono più tempo a causa delle loro caratteristiche e dei metodi di presentazione specifici, quali telepromozioni e finestre di televendita (44) In considerazione delle condizioni attuali dell'industria e dell'aumento della sua competitività, il limite giornaliero e orario verrà abolito; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non sono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Or. en Motivazione Le limitazioni alle pubblicità andrebbero abolite per consentire ai fornitori di servizi di media europei di competere meglio e di mantenere il reddito così da finanziare e investire in contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo di pubblicità. PE 378.604v01-00 IT 32/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 85 CONSIDERANDO 44 (44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. Il limite orario è più importante in quanto si applica anche durante la prima serata. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano, mantenendo il limite orario per gli spot pubblicitari e quelli di televendita; stante la maggior possibilità di scelta a disposizione dei telespettatori, non appaiono altresì più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il limite del 20% di pubblicità per ora di orologio, ad eccezione delle forme pubblicitarie che richiedono più tempo a causa delle loro caratteristiche e dei metodi di presentazione specifici, quali telepromozioni e finestre di televendita. (44) La limitazione della quantità di pubblicità giornaliera era in larga misura teorica. È pertanto opportuno abolire il limite quotidiano. Non appaiono più giustificate le limitazioni quantitative imposte ai canali di televendita o pubblicitari. Or. en Motivazione I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno bisogno di più flessibilità per quanto concerne la durata della pubblicità e delle televendite al fine di finanziarie in futuro programmi di alta qualità. Le emittenti devono avere più flessibilità per finanziarie programmi di alta qualità. Se viene mantenuto un limite, gli spot a schermo ripartito saranno considerati proporzionalmente alla percentuale dello schermo che utilizzano in quanto trasmettono mentre l'attenzione del telespettatore è ancora concentrata sul programma editoriale. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 86 CONSIDERANDO 45 (45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. Il divieto della pubblicità occulta non si applica alla pubblicità realizzata attraverso AM\630200IT.doc (45) La presente direttiva proibisce la pubblicità occulta a causa degli effetti negativi di tale pratica sui consumatori. 33/110 PE 378.604v01-00 IT l'inserimento di prodotti, che è legittima ai sensi della presente direttiva. Or. en Motivazione Chiarisce la motivazione dell'emendamento concernente il considerando 40. Alle condizioni previste all'emendamento 14 all'articolo 3 nonies (nuovo), l'uso di aiuti alla produzione non rientra nell'ambito del divieto di pubblicità occulta e l'inserimento di prodotti resta vietato. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 87 CONSIDERANDO 46 (46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario disciplinare tale materia. La definizione di inserimento di prodotti accolta dalla presente direttiva copre ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio in una trasmissione televisiva, di norma a pagamento o dietro altro compenso. Tale pratica è soggetta alle stesse regole qualitative e alle stesse limitazioni che si applicano alla pubblicità. (46) La pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive prodotte per la televisione è una realtà, ma gli Stati membri adottano norme differenti in materia. Per garantire la parità di trattamento, a livello UE e globalmente, e migliorare di conseguenza la competitività del settore europeo dei media, è necessario consentire in via generale l'inserimento di prodotti, fermi restando però requisiti minimi che prevedano non solo che l'inserimento di prodotti venga chiaramente segnalato al telespettatore ma anche che esso non causi danni morali o fisici ai minori. Or. en Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 88 CONSIDERANDO 46 BIS (nuovo) PE 378.604v01-00 IT 34/110 AM\630200IT.doc (46 bis) L'aiuto alla produzione è una realtà nelle opere cinematografiche e nei film audiovisivi per la televisione, soprattutto negli Stati Uniti d'America ma anche in alcuni Stati membri. Gli Stati membri disciplinano e trattano però in modo diverso l'aiuto alla produzione nelle opere cinematografiche e nelle opere audiovisive per la televisione. Risulta quindi necessario chiarire questo punto al fine di realizzare un'equa concorrenza transfrontaliera. L'aiuto alla produzione consente l'uso prudente di scarse risorse senza presentare lo svantaggio di violare il principio di separazione. L'aiuto alla produzione contribuisce anche al finanziamento di produzioni europee indipendenti senza compromettere l'indipendenza e la credibilità del programma. La definizione di aiuto alla produzione introdotta in questa sede comprende l'inserimento di un prodotto, di un servizio o di un marchio commerciale nell'ambito di servizi di media audiovisivi, necessario a fini giornalistici o creativi, quando non comporta un pagamento o altro compenso né alcuna influenza editoriale da parte dell'inserzionista pubblicitario o del proprietario del marchio. Se l'uso dell'aiuto alla produzione richiede, per motivi di ordine editoriale e artistico, il riferimento a beni, servizi, nomi, marchi o attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi, o la loro presentazione, si deve procedere senza una speciale e indebita evidenziazione; l'aiuto alla produzione include anche decisioni editoriali indipendenti quanto all'uso, senza indebita evidenziazione, di prodotti che fanno parte integrante di un programma e ne agevolano la produzione, ad esempio l'uso di premi di marca nei servizi di media audiovisivi per bambini che possono indurre i telespettatori a partecipare al programma e a divertirsi. I programmi di paesi terzi che includono un aiuto alla produzione andrebbero chiaramente individuati e classificati come AM\630200IT.doc 35/110 PE 378.604v01-00 IT tali. Or. en Motivazione Il considerando chiarifica cosa vuol dire aiuti ammissibili alla produzione. Un aiuto alla produzione consente l'uso prudente di scarse risorse finanziarie. Un aiuto alla produzione è presentato in un'opera per motivi di ordine editoriale e non promozionale per cui il suo uso non porta ad una confusione di contenuto editoriale e forme commerciali di comunicazione. Evita il rischio di compromettere il principio di separazione o di limitare la libertà artistica o giornalistica. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 89 CONSIDERANDO 47 (47) Le autorità di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione, (47) Le autorità di regolamentazione e i membri degli organismi di regolamentazione devono essere indipendenti dai governi nazionali e dai fornitori di servizi di media audiovisivi per poter svolgere il proprio lavoro in modo imparziale e trasparente e contribuire al pluralismo. Per garantire la corretta applicazione della presente direttiva è necessaria una stretta collaborazione tra le autorità di regolamentazione nazionali e la Commissione, Or. en Motivazione Evita conflitti d'interesse. Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool Emendamento 90 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera a) (Direttiva 89/552/CEE) PE 378.604v01-00 IT 36/110 AM\630200IT.doc (a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Non include versioni elettroniche di giornali e riviste, giochi, giochi d'azzardo, attività non economiche come blog e siti web privati. Or. en Motivazione La portata della direttiva va chiaramente definita nel testo legislativo della direttiva e non solo nei considerando. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 91 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera a) (Direttiva 89/552/CEE) (a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La definizione non include i servizi di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE. Or. en Motivazione Chiarifica la definizione in modo che comprenda quanto si intendeva originariamente per AM\630200IT.doc 37/110 PE 378.604v01-00 IT televisione e "di tipo televisivo". Fornisce anche chiarezza giuridica in merito a quali servizi specifici sono coperti da quale regime. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 92 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera a) (Direttiva 89/552/CEE) (a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (a) "servizio di media audiovisivo", un servizio quale quello definito agli articoli 49 e 50 del trattato il cui obiettivo principale è la fornitura di immagini animate, sonore o non, al fine di informare, intrattenere o istruire il grande pubblico, attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. La definizione non include i servizi di cui all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE. Or. en Motivazione Chiarisce la portata della direttiva che riguarda la televisione e i servizi di tipo televisivo, come originariamente intesi, e riconosce la distinzione tra mass media e media personalizzati come video blog o contenuti generati dall'utente. Fornisce anche chiarezza giuridica in merito ai fornitori dei servizi di media e ai consumatori e a quale regime particolare si applica ai servizi specifici. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 93 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera a) bis (nuova) (Direttiva 89/552/CEE) (a bis) "programma", una combinazione di immagini animate, sonore o non, che costituisce una componente distinta all'interno di un palinsesto o di una offerta di contenuti raccolti da un fornitore di servizi di media e il cui principale obiettivo PE 378.604v01-00 IT 38/110 AM\630200IT.doc è l'informazione, l'intrattenimento o l'istruzione dei telespettatori. Or. en Motivazione The Amendment supports the approach by the Rapporteur but adds a further defintion of ”programme” (”information, entertainment or education of viewers” as ”the main purpose”). It is important to avoid confusion between programmes in the “traditional” sense, and substantial items of content (e.g, 30 minutes in length) which are produced by companies with a view to promoting their products and services. Such items of content – which may form a significant element of some non-linear services and which viewers may choose to watch on demand because of their own merits – should be regulated as “audiovisual commercial communications”. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 94 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera b) (Direttiva 89/552/CEE) (b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione; (b) "fornitore di servizi di media", la persona fisica o giuridica che assume la responsabilità editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e che ne determina la modalità di organizzazione. Questa definizione non copre le persone fisiche o giuridiche che si limitano a costituire pacchetti o a trasmettere il contenuto ovvero offrono in vendita pacchetti di tali servizi, in relazione ai quali la responsabilità editoriale spetta a terzi. Or. en Motivazione L'assemblaggio,la trasmissione o la rivendita di offerte di contenuti per le quali la responsabilità editoriale spetta a terzi in quanto fornitori di servizi di media non sono inclusi in quanto tali nella portata della direttiva. AM\630200IT.doc 39/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 95 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera c) (Direttiva 89/552/CEE) (c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi; (c) "servizio lineare o" o "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", la trasmissione iniziale attraverso qualunque mezzo, in forma non codificata o codificata e in sequenza cronologica, di programmi diversi. Tali programmi sono trasmessi all'impianto dell'utente in un momento scelto dal fornitore di servizi di media in base ad un palinsesto; la trasmissione, ad un numero indeterminato di potenziali telespettatori, avviene simultaneamente. Questa definizione include la comunicazione di programmi tra imprese al fine di trasmetterli al pubblico. Non include i servizi che forniscono informazioni o altri messaggi o immagini su richiesta individuale di un utente dei servizi. Or. en Motivazione Ai fini della certezza giuridica è importante disporre di una definizione specifica di quanto si considera servizio lineare. La definizione ne mette in luce dettagliatamente le caratteristiche. Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool Emendamento 96 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera c) (Direttiva 89/552/CEE) (c) "radiodiffusione televisiva" o "trasmissione televisiva", un servizio di media audiovisivo lineare nel quale il fornitore del servizio di media decide il momento di trasmissione di un programma specifico e stabilisce il palinsesto dei programmi; PE 378.604v01-00 IT (c) "servizio televisivo" (cioè servizio di media audiovisivo lineare), un servizio di media audiovisivi offerto da un fornitore del servizio di media per la visione simultanea di programmi sulla base di un palinsesto dei programmi; 40/110 AM\630200IT.doc Or. en Motivazione "La radiodiffusione televisiva" è un termine connesso al processo tecnico della trasmissione che non è tecnicamente neutro. Non deve esservi alcun dubbio in merito al fatto che la televisione IP può anche essere un servizio audiovisivo lineare. Andrebbero utilizzati termini neutri sotto il profilo tecnico come "servizio televisivo" e "offerto da". Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool Emendamento 97 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera d) (Direttiva 89/552/CEE) (d) "organismo di radiodiffusione televisiva", un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari; (d) "organismo di radiodiffusione televisiva", un fornitore di un servizio specifico di media audiovisivi lineari; Or. en Motivazione L'obiettivo dell'emendamento è di garantire che il servizio giunga a destinazione e non che la compagnia possa ffettuare diversi servizi in paesi diversi. Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool Emendamento 98 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE) (e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media; (e) "servizio televisivo su richiesta" (cioè un servizio di media audiovisivo non lineare) un servizio di media audiovisivo offerto da un fornitore di servizi di media per la visione di programmi al momento scelto dall'utente sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media. L'elemento economico dovrebbe essere significativo. Or. en AM\630200IT.doc 41/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool Emendamento 99 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE) (e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media; (e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo, fornito attraverso una rete di comunicazione elettronica ai sensi dell'articolo 2, lettera a) della direttiva 2002/21/CE, anche via cavo, via satellite o attraverso televisione terrestre, televisioni protocollo Internet o reti mobili, che ha le seguenti caratteristiche ulteriori: – l'utente fa una richiesta individuale di un servizio specifico (compreso un servizio di abbonamento) sulla base di una scelta del contenuto selezionato dal fornitore di servizi di media; – il servizio comprende contenuti compatibili con la trasmissione in un servizio lineare ad esempio lungometraggi, eventi sportivi e programmi in un formato già definito per la distribuzione televisiva nonché sit-com, documentari, programmi per bambini e sceneggiature originali; e – il programma, la presentazione e gli strumenti di accesso al servizio potrebbero indurre l'utente ad aspettarsi una tutela regolamentare analoga a quella prevista per i servizi lineari; Or. en Motivazione A fini di chiarezza è importante disporre di una definizione precisa di cosa si considera un servizio non lineare. La definizione mette in luce dettagliatamente le caratteristiche e i limiti di servizi molto simili a quelli dei servizi tradizionali. PE 378.604v01-00 IT 42/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 100 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE) (e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media; (e) "servizio su richiesta", un servizio di media audiovisivo non lineare offerto da un fornitore di servizio di media che ha le seguenti caratteristiche: (i) il suo obiettivo principale è la fornitura di programmi in un formato compatibile con la trasmissione televisiva; (ii) il programma specifico viene visto su richiesta individuale dell'utente in base ad un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizio di media; e (iii) la natura e gli strumenti di accesso al servizio indurrebbero l'utente ad aspettarsi ragionevolmente una tutela regolamentare nell'ambito della portata della presente direttiva. Or. en Motivazione L'emendamento contribuisce a garantire che la portata della direttiva nello spazio non lineare sia in linea con l'obiettivo della Commissione di regolare solo i servizi video su richiesta forniti dai mass media che hanno le stesse caratteristiche della televisione tradizionale e che concernono lo stesso mercato. In altre parole, la regolamentazione non viene estesa oltre quanto è necessario per garantire condizioni omogenee tra i servizi e l'effettiva applicazione resta possibile. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 101 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE) (e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente decide il AM\630200IT.doc (e) "servizio non lineare", un servizio di media audiovisivo nel quale l'utente 43/110 PE 378.604v01-00 IT momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti selezionati dal fornitore di servizio di media; determina sulla base di una richiesta individuale il momento in cui è trasmesso un programma specifico sulla base di una gamma di contenuti editi e raccolti da un fornitore di servizio di media; Or. en Motivazione La definizione dei servizi lineari dovrebbe basarsi sul contesto in cui gli utenti accedono al contenuto. E' questo l'aspetto importante nel definire la necessità degli utenti di tutela regolamentare. Chiarisce anche il concetto di "servizio non lineare" come servizio di media su richiesta. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 102 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera f) (Direttiva 89/552/CEE) (f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; (f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che sono trasmesse come parte di servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; Or. en Motivazione Chiarisce che le comunicazioni commerciali audiovisive sono trasmesse nell'ambito di un servizio di media audiovisivo. Si tiene così conto di una maggiore funzionalità dei nuovi servizi di media e del fatto che l'utente esercita un maggiore controllo sulle comunicazioni commerciali e audiovisive di cui usufruisce. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 103 ARTICOLO 1, PUNTO 2 PE 378.604v01-00 IT 44/110 AM\630200IT.doc Articolo 1, lettera f) (Direttiva 89/552/CEE) (f)"comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che accompagnano i servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona fisica o giuridica che esercita un'attività economica; (f) "comunicazione commerciale audiovisiva", immagini in movimento, siano esse sonore o non, che sono trasmesse come parte di servizi di media audiovisivi e sono destinate a promuovere, direttamente o indirettamente, le merci, i servizi o l'immagine di una persona giuridica che esercita un'attività economica; Or. en Motivazione Il testo proposto specifica che le comunicazioni commerciali audiovisive sono trasmesse come parte di un servizio di media audiovisivo. Si tiene così maggiormente conto della funzionalità dei nuovi servizi di media e del fatto che l'utente esercita un maggiore controllo sulle comunicazioni commerciali audiovisive di cui usufruisce. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 104 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera h) (Direttiva 89/552/CEE) (h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dall'emittente per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento; (h) "pubblicità occulta", la presentazione orale o visiva di beni, di servizi, del nome, del marchio o delle attività di un produttore di beni o di un fornitore di servizi in un programma, qualora tale presentazione sia fatta intenzionalmente dal fornitore di servizio di media per perseguire scopi pubblicitari e possa ingannare il pubblico circa la sua natura; una presentazione si considera intenzionale quando è fatta dietro compenso o altro pagamento; Or. en Motivazione La pubblicità occulta andrebbe vietata in tutti i servizi trattati dalla direttiva. AM\630200IT.doc 45/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Renato Brunetta Emendamento 105 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera i bis) (nuova) (Direttiva 89/552/CEE) (i bis) "Telepromozione" qualsiasi forma di pubblicità che comporta l'esibizione di prodotti, la presentazione orale e visiva di servizi e beni da parte di un'emittente nell'ambito di un programma realizzato in studio e chiaramente distinta dal contenuto editoriale al fine di promuovere, a pagamento, la fornitura dei servizi offerti o mostrati. Or. en Motivazione Whilst the new AVMS directive does not prejudice the European Court of Justice’s judgement delivered on 12 December 1996, a further clarification within article 1 will provide legal certainty in addressing forms of advertising different from spot advertising. It is worth noting that spot advertising can cater for the communication portfolios of big spenders with established brand names. Teleshopping windows and telepromotions are better suited to develop product and brand awareness for new product and services often marketed by SMEs which cannot afford the cost of spot advertising and whose marketing strategy relies on detailed descriptions rather than on the merely emotional appeal conveyed by spot advertising. By presenting products and services, telepromotions benefit the consumers and increase their capacity to make informed choices. Moreover, while the market impact assessment of introducing product placement in the delivery of television services is yet unknown, forms of advertising different from spot advertising are an effective communication tool, perfectly compliant with the separation and identification principles, and contribute to the investments made by free-to-air broadcasters in original European content production. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 106 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera k) (Direttiva 89/552/CEE) (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro PE 378.604v01-00 IT (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva a pagamento che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media 46/110 AM\630200IT.doc pagamento o altro compenso. audiovisivi. Le decisioni editoriali indipendenti di usare prodotti che fanno parte integrante di un programma e ne agevolano la produzione, come premi, oggetti e accessori di scena, non vengono considerate "inserimento di prodotti". Or. en Motivazione Nell'ambito della definizione proposta l'uso di premi – di norma forniti dal fabbricanteverrebbe vietato nei programmi per bambini (in quanto l'inserimento di prodotti è vietato), il che costituirebbe una vera perdita per la programmazione per l'infanzia. Analogamente le norme in materia d'inserimento di prodotti avrebbero un impatto sproporzionato sulle decisioni editoriali (in opposizione a quelle commerciali) di utilizzare oggetti di ogni giorno in produzioni audiovisive. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 107 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera k) (Direttiva 89/552/CEE) (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso. (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, dietro pagamento o altro compenso. Il riferimento nei programmi a prodotti di marca commercializzati e a prodotti offerti come ricompensa, ad esempio premi, oggetti di scena e doni non è considerato inserimento di prodotti. Or. en Motivazione E' una caratteristica fondamentale dell'inserimento di prodotti il fatto che sia effettuato a pagamento o a condizioni analoghe. Al contempo la nuova regolamentazione non dovrebbe escludere pratiche già esistenti e invalse come la presentazione e il ricorso a prodotti commercializzati e a prodotti offerti come ricompensa. Deve essere chiaramente esclusa dalla definizione di inserimento di prodotti. AM\630200IT.doc 47/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 108 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE) (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso." (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento, puntualmente e con discrezione, a un prodotto, a un servizio o a un marchio inserendolo nei film prodotti per la televisione e trasmessi da un servizio di media audiovisivo, di norma dietro pagamento o altro compenso." Or. fr Motivazione La définition proposée ne se contente pas de prévoir une apparition ponctuelle et discrète des produits ou des marques dans les émissions - ce qui serait de nature à en atténuer le caractère publicitaire - mais semble permettre leur présentation ostensible. En outre, si l’usage du placement de produits pourrait éventuellement être guidé par le souci de garantir le réalisme et la crédibilité des scénarios des seules œuvres de fiction, le régime proposé par la Commission s’étend - sauf rares exceptions - à toute émission. Le placement de produits se voit ainsi conférer une portée très large, ne trouvant aucune justification crédible. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 109 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera k) (Direttiva 89/552/CEE) (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, di norma dietro pagamento o altro compenso. PE 378.604v01-00 IT (k) "inserimento di prodotti", ogni forma di comunicazione commerciale audiovisiva che consiste nell'inserire o nel fare riferimento a un prodotto, a un servizio o a un marchio nei servizi di media audiovisivi, dietro pagamento o altro compenso. La definizione giuridica di inserimento di prodotti non copre i premi concessi e i prodotti di marca commercializzati nei programmi. 48/110 AM\630200IT.doc Or. en Motivazione Audiovisual media service providers need legal certainty. Product placement shall only be qualified as such if there has been an actual payment. Applying the term “normally” would lead to a legal assumption of such a payment – even if there was not any - and have as a consequence that the specific regime for product placement including identification etc. would have to be followed. It is essential that the new rules on product placement do not accidentally outlaw already existing and legitimately practised formats in programming featuring games and offering prizes to winners which motivates viewers tom participate in and enjoy the programming. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 110 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera k bis) ( nuova) (Direttiva 89/552/CEE) (k bis) "aiuto alla produzione" l'inserimento di un prodotto, di un servizio o di un marchio commerciale nell'ambito di servizi di media audiovisivi necessario a fini giornalistici o creativi quando non comporta un pagamento o altro compenso né un'influenza editoriale da parte dell'inserzionista pubblicitario o del proprietario del marchio e non viene messo eccessivamente in evidenza. Or. en Motivazione L'articolo definisce il concetto di recente introdotto di "aiuto alla produzione". Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 111 ARTICOLO 1, PUNTO 2 Articolo 1, lettera k bis) ( nuova) (Direttiva 89/552/CEE) (k bis) "aiuti alla produzione" beni o AM\630200IT.doc 49/110 PE 378.604v01-00 IT servizi messi a disposizione gratuitamente e senza altre condizioni, utilizzati per motivi editoriali. Or. en Motivazione E' importante operare una distinzione tra inserimento di prodotti dietro pagamento o altro compenso e aiuti ai prodotti che sono invece gratuiti. Le decisioni editoriali legittime di usare prodotti che fanno parte integrante di un programma come un premio o un oggetto di scena e l'inclusione di tale definizione consentirebbero di effettuare in seguito una distinzione nel testo (ad esempio di permettere gli aiuti ai prodotti nei programmi per bambini). Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool Emendamento 112 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 2, lettera c) (Direttiva 89/552/CEE) (c) al paragrafo 3, i termini "un'emittente televisiva" sono sostituiti ogni volta dai termini "il fornitore di servizi di media"; i termini "decisioni editoriali sul palinsesto" sono sostituiti da "decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo"; i termini "attività di telediffusione" sono sostituiti da "attività di servizio di media audiovisivo" e i termini "nel quale essa ha iniziato a trasmettere" sono sostituiti da "nel quale esso ha iniziato la sua attività", i termini "decisioni sul palinsesto" sono sostituiti da "decisioni sul servizio di media audiovisivo". (c) al paragrafo 3, i termini "un'emittente televisiva" sono sostituiti ogni volta dai termini "il fornitore di servizi di media"; i termini "decisioni editoriali sul palinsesto" sono sostituiti da "decisioni editoriali giornaliere sul servizio di media audiovisivo"; i termini "attività di telediffusione" sono sostituiti da "attività di servizio di media audiovisivo" e i termini "nel quale essa ha iniziato a trasmettere" sono sostituiti da "nel quale esso ha iniziato la sua attività", i termini "decisioni sul palinsesto" sono sostituiti da "decisioni sul servizio di media audiovisivo". Or. en Motivazione Al fine di evitare una concorrenza iniqua tra gruppi di emittenti pubblici e commerciali i gruppi di emittenti dovrebbero entrare nell'ambito della giurisdizione degli Stati membri in cui le loro attività sono concentrate. PE 378.604v01-00 IT 50/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 113 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 2, lettera g), paragrafo 7 (Direttiva 89/552/CEE) 7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso. 7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti in un settore che non rientra nell'ambito della presente direttiva, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro portarne le prove caso per caso. Or. en Motivazione The Directive aims to establish an Internal Market for audiovisual media services through the harmonisation of certain rules. As drafted by the Commission, Article 2.7 would contradict this objective as it would allow Member States to stop audiovisual media services from another Member State even if they fully comply with the harmonised rules of the Directive. In accordance with the Treaty and European Case Law such services should be prohibited only in specific cases where public order is threatened. The mere fact that a company has been established in one Member State because it enjoys the benefits of a more favourable legislative environment, does not constitute an abuse in itself, even if that company conducts activities entirely or mainly in another Member State. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 114 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 2, lettera g), paragrafo 7 (Direttiva 89/552/CEE) 7. Uno Stato membro può, al fine di prevenire abusi o comportamenti fraudolenti, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro AM\630200IT.doc 7. Uno Stato membro può, al fine di sanzionare abusi o comportamenti fraudolenti, adottare misure appropriate nei confronti di un fornitore di servizi di media stabilito in un altro Stato membro e la cui attività è orientata in tutto o in massima parte verso il territorio del primo Stato membro. Spetta al primo Stato membro 51/110 PE 378.604v01-00 IT portarne le prove caso per caso. portarne le prove caso per caso. Or. en Motivazione Gli Stati membri devono provare l'abuso. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 115 ARTICOLO 1, PUNTO 3 Articolo 2, lettera g), paragrafo 8 (direttiva 89/552/CEE) 8. Gli Stati membri possono adottare misure in applicazione del paragrafo 7 solo se sono rispettate tutte le condizioni seguenti: soppresso a) lo Stato membro di ricezione chiede allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito di adottare le misure; b) quest'ultimo Stato membro non adotta le misure; c) il primo Stato membro notifica alla Commissione e allo Stato membro nel quale il fornitore di servizi di media è stabilito la propria intenzione di adottare tali misure e d) la Commissione decide che dette misure sono compatibili con il diritto comunitario. Or. en Motivazione The country-of-origin principle must remain firmly enshrined in the directive as the cornerstone of EU legislation on audiovisual media services. While providing no added value (it is a codification of ECJ case law), the proposed new derogations would send the dangerous message that the country of origin principle needs to be ‘fixed’, opening the door for the introduction of further derogations and thus threatening to permanently undermine the operation of this fundamental element of the Directive. Where Member States face problems PE 378.604v01-00 IT 52/110 AM\630200IT.doc with regard to the circumvention of domestic rules stronger bilateral cooperation mechanisms for solving such problems should be developed. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 116 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA g) Articolo 2, paragrafo 9 (direttiva 89/552/CEE) 9. Ogni misura adottata in applicazione del paragrafo 7 deve risultare oggettivamente necessaria, essere applicata in modo non discriminatorio, essere idonea al raggiungimento degli obiettivi perseguiti e limitarsi a quanto è necessario per conseguirli. soppresso Or. en Motivazione The country-of-origin principle must remain firmly enshrined in the directive as the cornerstone of EU legislation on audiovisual media services. While providing no added value (it is a codification of ECJ case law), the proposed new derogations would send the dangerous message that the country of origin principle needs to be ‘fixed’, opening the door for the introduction of further derogations and thus threatening to permanently undermine the operation of this fundamental element of the Directive. Where Member States face problems with regard to the circumvention of domestic rules stronger bilateral cooperation mechanisms for solving such problems should be developed. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 117 ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA g) Articolo 2, paragrafo 10 (direttiva 89/552/CEE) 10. La Commissione decide entro tre mesi dalla notifica di cui al paragrafo 8. Se la Commissione stabilisce che le misure proposte sono incompatibili con il diritto comunitario, lo Stato membro interessato si astiene dall'adottarle." soppresso Or. en AM\630200IT.doc 53/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione The country-of-origin principle must remain firmly enshrined in the directive as the cornerstone of EU legislation on audiovisual media services. While providing no added value (it is a codification of ECJ case law), the proposed new derogations would send the dangerous message that the country of origin principle needs to be ‘fixed’, opening the door for the introduction of further derogations and thus threatening to permanently undermine the operation of this fundamental element of the Directive. Where Member States face problems with regard to the circumvention of domestic rules stronger bilateral cooperation mechanisms for solving such problems should be developed. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 118 ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B) Articolo 2 bis, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) b) al paragrafo 2, i termini "articolo 22 bis " sono sostituiti da "articolo 3 sexies ". b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: 2. Gli Stati membri possono derogare temporaneamente dal paragrafo 1, ove siano soddisfatte le condizioni seguenti: a) con una trasmissione televisiva da un altro Stato membro si viola in modo palese, serio e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2, e/o l'articolo 22 bis;oppure con un servizio di media non lineare da un altro Stato membro si viola in modo palese, serio e grave l'articolo 3 sexies o l'articolo 3 quinquies; b) il fornitore di servizi di media nei dodici mesi precedenti ha già almeno due volte violato le disposizioni di cui alla lettera a); c) lo Stato membro interessato ha comunicato per iscritto al fornitore di servizi media e alla Commissione le presunte violazioni nonché le misure previste in caso di nuove violazioni; d) le consultazioni con lo Stato membro che diffonde il servizio media audiovisivo e con la Commissione non hanno portato nel giro di 15 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera c) a nessuna intesa volontaria e si verifica una nuova violazione. PE 378.604v01-00 IT 54/110 AM\630200IT.doc Entro un termine di due mesi a decorrere dalla data di comunicazione delle misure da parte dello Stato membro, la Commissione adotta una decisione sulla compatibilità delle misure con la legislazione comunitaria. In caso di decisione negativa lo Stato membro interessato deve porre fine senza indugi alle misure. Or. de Motivazione La protezione della gioventù e della dignità umana sono valori elementari della politica audiovisiva europea e sono al centro degli obiettivi della presente direttiva. Gli obiettivi calibrati su tali valori devono poter portare senza eccezioni e con determinate premesse molto rigorose anche a limitazioni del principio della libera ricezione. Servizi non lineari, la cui libera ricezione finora poteva essere limitata secondo le regole della direttiva sull'eCommerce, in futuro saranno soggetti alla direttiva sui servizi media audiovisivi. Per tale ragione occorre fissare regolamentazioni concernenti le circostanze in cui può essere ristretta la libera ricezione. Si raccomanda di strutturare tale regolamentazione in modo analogo alle normative sui servizi lineari, infatti i servizi non lineari stanno assumendo caratteristiche sempre più affini ai servizi lineari. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 119 ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova) Articolo 2 bis, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: 3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicata l'applicazione di pertinenti procedure, strumenti giuridici o sanzioni collegate alla violazione in causa nello Stato membro alla cui giurisdizione è soggetto il fornitore di servizi media. Or. de AM\630200IT.doc 55/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 117. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 120 ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a) Articolo 2 bis, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) "1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva."; "1. Gli Stati membri assicurano la libertà di ricezione e non ostacolano la ritrasmissione sul proprio territorio di servizi di media audiovisivi provenienti da altri Stati membri per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla presente direttiva. Il principio del paese d'origine è la spina dorsale di una industria radiotelevisiva europea di successo che è parte naturale del mercato interno. Inoltre, il principio incoraggia la libertà d'informazione. Il principio del paese d'origine è fondamentale per l'emergenza di un mercato audiovisivo paneuropeo con una forte industria che produce contenuti europei. Inoltre salvaguarda il diritto degli utenti di usufruire della varietà dei programmi europei "; Or. en Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 121 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri conservano la facoltà di richiedere ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva. PE 378.604v01-00 IT 1. Gli Stati membri garantiscono che l'avvio e il prosieguo di un'attività che propone dei servizi di media audiovisivi, che sono anche servizi della società dell'informazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura 56/110 AM\630200IT.doc d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche 1, non siano sottoposti né a un sistema di licenze o ad altro sistema con effetti analoghi, né all'ingerenza di un regolatore, stabiliti al momento del recepimento della direttiva. Gli Stati membri possono inoltre imporre ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di rispettare norme più particolareggiate o più rigorose nei settori disciplinati dalla presente direttiva. 1. GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18) Or. fr Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 122 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva. 2. Fatto salvo il paragrafo 1, prima frase, gli Stati membri assicurano, con i mezzi appropriati, nell'ambito della loro legislazione, che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione rispettino effettivamente le disposizioni della presente direttiva. Or. fr Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 123 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) 3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere AM\630200IT.doc 3. Gli Stati membri devono rimanere liberi di incoraggiare i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. 57/110 PE 378.604v01-00 IT largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." Or. fr Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 124 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) 3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." 3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di auto e/o coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva in quanto strumenti regolamentari basati sulla cooperazione tra organismi statali e organismi di autoregolamentazione. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." Or. en Motivazione Numerosi esempi in materia di pubblicità, comunicazioni mobili e Internet dimostrano che l'efficace attuazione delle disposizioni della direttiva può anche essere ottenuta mediante l'autoregolamentazione. Infatti il considerando 25 della proposta afferma che l'auto/coregolamentazione svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda la garanzia della protezione dei consumatori e entrambi dovrebbero essere prese in considerazione in particolare sotto l'aspetto di "migliore regolamentazione". Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 125 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) 3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati PE 378.604v01-00 IT 3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di auto e/o coregolamentazione nei settori 58/110 AM\630200IT.doc dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." Or. en Motivazione Realizzare gli obiettivi pubblici nel nuovo ambiente mediatico, caratterizzato da una più ampia scelta e un maggior controllo da parte degli utenti, da frammentazione e barriere più basse per l'ingresso, richiedono impostazioni nuove e alternative per quanto riguarda il settore pubblico. Piuttosto che un'impostazione legislativa rovesciata che è adeguata per un ambiente televisivo consolidato, un'impostazione più flessibile basata sulla fissazione di obiettivi dimostrativi e effettive risposte a queste sfide è da ritenere opportuna. Se del caso, ciò dovrebbe comprendere impostazioni autoregolamentari. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 126 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) 3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di coregolamentazione nei settori coordinati dalla presente direttiva. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." 3. Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri incoraggiano i regimi di autoregolamentazione e di coregolamentazione. Tali regimi sono concepiti in modo da poter essere largamente accettati dai principali soggetti interessati e da assicurare un'applicazione efficace delle norme." Or. de Motivazione Occorre che resti possibile l'applicazione della direttiva tramite regimi di autoregolamentazione e di coregolamentazione e pertanto va chiarito che si prevede anche l'autoregolamentazione, purché collegata alla responsabilità finale dello Stato e a una corrispondente possibilità di intervento pubblico. AM\630200IT.doc 59/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 127 ARTICOLO 1, PUNTO 5 Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 3 bis. Gli Stati membri, mediante mezzi appropriati, promuovono lo sviluppo della conoscenza dei media tra i consumatori. Or. en Motivazione La conoscenza dei media si riferisce alle capacità, all'apprendimento e alla comprensione dei consumatori per consentire loro di utilizzare efficacemente i media e sta diventando sempre di più una componente fondamentale dei programmi europei e nazionali di comunicazioni in quanto integra attivamente e sostiene la regolamentazione. Importanti iniziative sono in corso di sviluppo a livello europeo e nazionale per promuovere la conoscenza dei media da parte della popolazione in modo che possano trarre il massimo vantaggio dai benefici che comportano le tecnologie digitali. La direttiva sui servizi audiovisivi dovrebbe riconoscere e indirizzare tali sforzi. Emendamento presentato da Jonathan Evans Emendamento 128 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 ter (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. soppresso 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. Or. en PE 378.604v01-00 IT 60/110 AM\630200IT.doc Motivazione The existing news access framework in the European Union, consisting of the EU Copyright Directive (2001/29/EC) and adherence to the Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works, together with codes of conduct, contractual arrangements and the 1991 Council of Europe Recommendation (No. R (91) 5), effectively guarantee access through a plurality of sources to news on events where exclusive rights are acquired. This framework already establishes that access shall be on fair, reasonable and non-discriminatory terms taking due account of exclusive rights. Any new exemption for short extracts would require an amendment to Directive 2001/29/EC. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 129 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 ter (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. soppresso 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. Or. en Motivazione The European Commission has not proven any internal market problem due to a lack of harmonisation of national laws on short reporting so that there is no necessity and no justification to interfere with rights holder’s rights. The right of information regarding events of major importance for society is already granted by the licensing practice of the broadcasters that explore the acquired rights for these events at most by targeting a broad public. For premium sports rights like for cinema films there is a foreseen chain of exploration of the rights (On-Demand - Pay-TV, free-TV) which has to be respected. Article 3a and national laws already provide access to information. Rights are acquired for certain territories only. Giving access to short extracts of an event might to a broadcaster of another AM\630200IT.doc 61/110 PE 378.604v01-00 IT Member State might also interfere with copy rights. The obligation of the broadcaster to give access to the broadcaster’s signal does infringe copy rights and ownership rights of the rights holder. In order to safeguard pluralism, it is preferable that the broadcaster gets access to an event and chooses the parts of the event he would like to broadcast which is not possible if he has to relay on another broadcaster. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 130 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. 1. Ogni Stato membro provvede a che, ai fini della realizzazione di brevi estratti dell'attualità, le emittenti stabilite in altri Stati membri non siano private dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, ad avvenimenti di grande interesse pubblico trasmessi da un'emittente soggetta alla loro giurisdizione. Or. de Motivazione Per assicurare un flusso transfrontaliero delle informazioni e un accesso senza restrizioni alle informazioni, il tenore dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, va precisato ulteriormente nel senso che il contenuto della disposizione riguarda l'introduzione di un diritto di breve resoconto a livello comunitario e non una regolamentazione non discriminatoria per gli Stati membri che abbiano già disciplinato la materia. Inoltre, proprio ai fini della pluralità di opinione, l'articolazione esclusiva in quanto diritto di accesso al segnale disponibile appare insufficiente e la direttiva dovrebbe piuttosto lasciare alla facoltà degli Stati membri la decisione se il diritto di brevi estratti sia assicurato con il diritto di accesso fisico oppure con l'accesso al segnale. L'articolo 3 ter, paragrafo 2, va pertanto integrato con il diritto di accesso fisico a norma della legislazione dei singoli Stati membri. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 131 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a PE 378.604v01-00 IT 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a 62/110 AM\630200IT.doc partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte, oppure possono ottenere l'accesso materiale all'evento ai fini della sua radiodiffusione a norma della legislazione dello Stato membro interessato. Or. de Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 129 Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 132 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. AM\630200IT.doc 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. Tali brevi estratti possono essere presi soltanto dal segnale dell'emittente da parte di altri emittenti e da parte delle agenzie di notizie autorizzate e riconosciute, se agiscono direttamente per conto di emittenti autorizzati. Le agenzie di notizie devono comunicare per chi agiscono, devono essere in possesso di un'autorizzazione preliminare del loro cliente/emittente in cui vengano identificati l'evento o gli eventi, possono soltanto trasmettere o vendere i brevi estratti al cliente/emittente che ha concesso l'autorizzazione e non possono maggiorare l'importo chiesto dal titolare dei diritti. I brevi estratti possono essere utilizzati soltanto in programmi di notizie generali, dovrebbero avere soltanto una durata sufficiente a tal fine, in linea con la natura dell'evento e generalmente non dovrebbero superare i 90 secondi. I brevi estratti non possono essere trasmessi prima della 63/110 PE 378.604v01-00 IT conclusione dell'evento e neppure essere proiettati più di 36 ore dopo l'evento, essere utilizzati per creare un archivio pubblico o essere utilizzati in servizi non lineari. Or. en Motivazione Numerosi brevi estratti delle attualità attualmente vengono forniti gratuitamente ma soltanto con un aggravio per spese tecniche, ove necessario. È importante non creare le circostanze in cui i prezzi aumentino in modo significativo. Il diritto dei brevetti e le convenzioni internazionali danno agli Stati la competenza sull'esercizio dei diritti d'autore. Questo è riconosciuto dal paragrafo finale in quanto gli Stati membri possono avere assunto obblighi nei confronti di paesi terzi e i loro cittadini concernenti le società. Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt Emendamento 133 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare almeno la fonte. 2. Le emittenti possono scegliere liberamente brevi estratti dell'attualità a partire dal segnale dell'emittente di trasmissione. Se un'emittente si avvale del diritto di brevi estratti dell'attualità, è tenuta a corrispondere al titolare del diritto esclusivo una congrua compensazione e a indicare la fonte. Or. de Motivazione Va evidenziato che l'organismo di radiodiffusione televisiva deve corrispondere al titolare di un diritto la cui posizione è pregiudicata una congrua compensazione. La soppressione del diritto di brevi estratti dell'attualità per l'intermediario è necessaria per escludere che si verifichi uno sfruttamento economico di tale diritto. PE 378.604v01-00 IT 64/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 134 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Gli Stati membri e la Commissione incoraggiano l'elaborazione di codici di condotta da parte di associazioni o organizzazioni commerciali, professionali e di tutela dei consumatori per garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Or. en Motivazione La protezione dei minorenni nel nuovo ambiente mediatico si realizza meglio mediante un'impostazione basata su una partnership a più livelli con il coinvolgimento di tutti gli interessati, come previsto dall'articolo 16 della direttiva sul commercio elettronico. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 135 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Gli Stati membri garantiscono mediante mezzi idonei che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Or. en Motivazione Permette agli Stati membri di essere flessibili nell'utilizzazione di autoregolamentazione e coregolamentazione. AM\630200IT.doc 65/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 136 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE) Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di media audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che i servizi di radiodiffusione televisiva soggetti alla loro giurisdizione non siano messi a disposizione del pubblico secondo modalità tali da poter nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori. Or. fr Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 137 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE) Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti all'interno della loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio fondato sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali. Or. de Motivazione Ai fini uno standard unitario di protezione per tutti i servizi di media audiovisivi e di comunicazione commerciale audiovisiva, occorre uniformare i requisiti attinenti ai contenuti di cui all'articolo 3 sexies e 3 octies, lettera c). Nel contempo si offre anche la possibilità di uniformarli ai criteri del diritto primario dell'articolo 13 del trattato CE. Infine in ogni caso va inserita la dignità umana in quanto bene prioritario da proteggere, che figura anche all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. PE 378.604v01-00 IT 66/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 138 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE) Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di media audiovisivi e le comunicazioni commerciali audiovisive forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Gli Stati membri assicurano, con misure adeguate, che i servizi di radiodiffusione televisiva e le comunicazioni commerciali audiovisive collegate a tali servizi forniti dai fornitori soggetti alla loro giurisdizione non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di sesso, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale. Or. fr Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 139 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. soppresso Or. en Motivazione Quotas interfere with the programming freedom of broadcasters. Digitalisation will increase the diversity of linear and non linear services enormously making quota provision obsolete. At the same time services become more and more specialized and thematic. Those services might be hampered by the quota regime. Especially non linear services should not be hampered by quotas. The user’s interest dictates the services companies offer. If users prefer European works these services will automatically be offered by the media service provider. For producers the digitalisation will provide new distribution channels. AM\630200IT.doc 67/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 140 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. soppresso Or. de Motivazione Nei servizi non lineari la molteplicità culturale resta un importante obiettivo della politica europea. Nonostante le positive esperienze raccolte con gli obblighi di promozione per i fornitori di servizi di media, non in tutti gli Stati membri sono state sperimentate le quote prefissate. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 141 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. Per quanto concerne i servizi non lineari, tale promozione può essere effettuata in particolare attraverso le modalità seguenti: investimenti minimi nelle produzioni europee in funzione del volume d'affari, proporzione minima di produzioni europee nell'ambito dei cataloghi video su richiesta e presentazione attraente delle produzioni europee nelle guide elettroniche dei programmi. Or. fr PE 378.604v01-00 IT 68/110 AM\630200IT.doc Motivazione L'aggiunta proposta illustra i principali esempi di misure che possono essere adottate dagli Stati membri per raggiungere l'obiettivo stabilito per la prima fase. Esso consente di agevolare l'attuazione dell'obiettivo, mantenendo al contempo la necessaria flessibilità connessa a tale attuazione ("ove ciò sia realizzabile con mezzi appropriati"; carattere non limitativo e non vincolante delle misure elencate). Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 142 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. Per quanto concerne i servizi non lineari, tale promozione può essere effettuata in particolare attraverso le modalità seguenti: investimenti minimi nelle produzioni europee in funzione del volume d'affari, proporzione minima di produzioni europee nell'ambito dei cataloghi video su richiesta e presentazione attraente delle produzioni europee nelle guide elettroniche dei programmi. Or. fr Motivazione È essenziale che le disposizioni regolamentari della direttiva prevedano che i servizi non lineari partecipino al sostegno e alla promozione delle opere europee. Per consentire un'applicazione effettiva di tale obbligo, la direttiva stessa deve fissarne le modalità. A tale proposito, il livello d'investimento nella produzione o il collocamento nelle guide elettroniche dei programmi rappresentano mezzi efficaci per garantire la quota di contenuto europeo nei servizi in linea. AM\630200IT.doc 69/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 143 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione promuovano, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. 1. Gli Stati membri incoraggiano i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione a promuovere, ove possibile e con i mezzi adeguati, la produzione di opere europee e l'accesso alle stesse, ai sensi dell'articolo 6. Or. en Motivazione Poiché i servizi offrono una maggiore diversità, le quote diventano inutili. Esistono modi più efficaci di incoraggiare la produzione e la trasmissione di opere europee. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 144 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Gli Stati membri assicurano che i fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione non trasmettano opere cinematografiche al di fuori dei periodi concordati con i titolari dei diritti. soppresso Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 137. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 145 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) PE 378.604v01-00 IT 70/110 AM\630200IT.doc 3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. soppresso Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 137. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 146 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) 3. Gli Stati membri presentano alla Commissione, entro la fine del quarto anno dall'adozione delle presente direttiva, e in seguito ogni tre anni, una relazione sull'attuazione delle misure di cui al paragrafo 1. soppresso Or. de Motivazione Cfr la motivazione dell'emendamento 138. Emendamento presentato da Bernhard Rapkay Emendamento 147 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) 4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli AM\630200IT.doc soppresso 71/110 PE 378.604v01-00 IT sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici Or. de Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 138 Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 148 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) 4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici. soppresso Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 137. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 149 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) 4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici. PE 378.604v01-00 IT 4. Sulla base di tali informazioni, ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici e dell'obiettivo della diversità culturale. 72/110 AM\630200IT.doc Or. fr Motivazione Per dare un seguito efficace alle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, occorre che le informazioni comunicate dagli Stati membri siano incluse in una relazione periodica della Commissione. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 150 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) 4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici. 4. Sulla base delle informazioni comunicate dagli Stati membri, ogni tre anni la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi commerciali e dei progressi tecnologici e dell'obiettivo della diversità culturale. Or. fr Motivazione Il sostegno e la promozione delle opere europee negli Stati membri deve essere seguito specificamente e regolarmente. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 151 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 septies, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 4 bis. Entro la fine del quinto anno a decorrere dall'adozione della presente direttiva, il Parlamento europeo e il Consiglio riesaminano l'applicazione del presente articolo sulla base di una relazione della Commissione che formula, se del caso, proposte di adeguamento, AM\630200IT.doc 73/110 PE 378.604v01-00 IT tenendo conto dell'evoluzione commerciale e tecnologica e dell'obiettivo della diversità culturale nonché di uno studio indipendente sull'impatto delle misure prese a titolo del paragrafo 1. Or. fr Motivazione È fondamentale vigilare sull'applicazione effettiva di tale articolo e, a tal fine, di porre in essere un sistema di verifica ispirato al dispositivo attualmente in vigore per i servizi di radiodiffusione televisiva, quale definito agli articoli 4, paragrafo 4, e 25 bis della direttiva TVSF. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 152 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 octies, lettera a) (direttiva 89/552/CEE) (a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali; sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; (a) le comunicazioni commerciali devono essere chiaramente identificabili come tali ed essere nettamente distinte dal resto del programma, in termini sia spaziali che temporali, mediante mezzi ottici ed acustici. Sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte; Or. fr Motivazione Il principio della netta separazione tra la pubblicità e il contenuto editoriale è essenziale ai fini della tutela del telespettatore/consumatore e necessita di una identificazione chiara della pubblicità con mezzi e ottici e acustici. Tale principio resta pertinente per il settore dei servizi non lineari. Emendamento presentato da Sharon Bowles e Sarah Ludford Emendamento 153 ARTICOLO 1, PUNTO 6 PE 378.604v01-00 IT 74/110 AM\630200IT.doc Articolo 3 octies, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) (c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono: soppresso (i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità; (ii) offendere convinzioni religiose o politiche; (iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; (iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente. Or. en Motivazione Tali restrizioni riguardano la libertà di espressione di un individuo e non dovrebbero essere legalmente sostenute in questa direttiva. Non possiamo tener conto di eccessi di sensibilità. L'incitamento all'odio razziale è affrontato in un'altra sede. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 154 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 octies, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) (c) le comunicazione commerciali audiovisive non devono: soppresso (i) comportare discriminazioni basate su razza, sesso o nazionalità; (ii) offendere convinzioni religiose o politiche; (iii) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza; (iv) incoraggiare comportamenti pregiudizievoli per la protezione dell'ambiente. Or. fr AM\630200IT.doc 75/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 155 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE) 1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni: 1. I servizi di media audiovisivi contenenti inserimenti di prodotti sono autorizzati alle seguenti condizioni: Or. en Motivazione È meglio che sia l'industria a decidere come presentare allo spettatore i prodotti trasmessi. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 156 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE) 1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni: 1. I programmi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni: Or. en Motivazione Le norme sull'inserimento di prodotti e sulle sponsorizzazioni dovrebbero riguardare il programma in questione piuttosto che il servizio mediatico audiovisivo. Ciò è coerente con la proposta del relatore di introdurre una nuova definizione di programma in un nuovo articolo 1, lettera a bis). Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 157 ARTICOLO 1, PUNTO 6 PE 378.604v01-00 IT 76/110 AM\630200IT.doc Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE) 1. I servizi di media audiovisivi sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni: 1. I servizi di media audiovisivi lineari sponsorizzati o contenenti inserimenti di prodotti devono rispettare le seguenti prescrizioni: Or. en Motivazione Le soluzioni pubblicitarie e di sponsorizzazione che sono disponibili nel nuovo ambiente mediatico riflettono le specificità di tale ambiente, ad esempio un maggior controllo e interattività da parte degli utenti . Le restrizioni che sono idonee per l'ambiente radiotelevisivo tradizionale possono pertanto non essere appropriate per il nuovo ambiente mediatico. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 158 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE) (a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; (a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media e non avere una prominenza eccessiva; Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 153. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 159 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE) AM\630200IT.doc 77/110 PE 378.604v01-00 IT (a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; (a) la programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali programmi non devono in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 154. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 160 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1), lettera b) (direttiva 89/552/CEE) (b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; (b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi o facendo dei riferimenti che non siano puntuali e discreti a tali prodotti o servizi durante la trasmissione; Or. fr Motivazione Le régime proposé par la Commission ne se contente pas de prévoir une apparition ponctuelle et discrète des produits ou des marques dans les émissions - ce qui serait de nature à en atténuer le caractère publicitaire - mais semble permettre leur présentation ostensible. En outre, si l’usage du placement de produits pourrait éventuellement être guidé par le souci de garantir le réalisme et la crédibilité des scénarios des seules œuvres de fiction, le régime proposé par la Commission s’étend - sauf rares exceptions - à toute émission. Le placement de produits se voit ainsi conférer une portée très large, ne trouvant aucune justification crédible. PE 378.604v01-00 IT 78/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 161 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE) (b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; soppresso Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 155. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 162 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE) (b) non devono incoraggiare direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; (b) non incoraggiano direttamente all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi; Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 153. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 163 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) (c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza AM\630200IT.doc (c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza dell'inserimento di prodotti in modo da evitare ogni possibilità 79/110 PE 378.604v01-00 IT dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. che vengano tratti in inganno. Or. en Motivazione Cfr motivazione dell'emendamento 153. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 164 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) (c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio e/o durante e/o alla fine dei programmi. I programmi commissionati o prodotti dall'emittente che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. Or. en PE 378.604v01-00 IT 80/110 AM\630200IT.doc Motivazione I particolari su come identificare l'inserimento dei prodotti devono essere lasciati agli Stati membri in quanto le abitudini dei telespettatori sono molto diverse tra uno Stato membro e l'altro. Il fornitore di servizi mediatici audiovisivi può assicurare la giusta identificazione del prodotto soltanto per le opere che produce. L'obbligo di identificare l'inserimento dei prodotti delle produzioni di terzi provocherebbe un avvertimento generale preventivo e potrebbe essere sarebbe contrario alle clausole di esistenti contratti stipulati con produttori di paesi terzi. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 165 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. Or. en Motivazione L'applicazione di norme per garantire che i telespettatori siano chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e /o dell'inserimento di prodotti deve essere lasciata agli Stati membri. L'identificazione deve riflettere le specificità nazionali, culturali, tecnologiche e legali. AM\630200IT.doc 81/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 166 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. Tale disposizione non si applica alla produzione di terzi che non siano legati ai fornitori di servizi di media audiovisivi e quando l'organismo di radiodiffusione televisiva non venga retribuito per l'inserimento di prodotti. Or. en Motivazione Se i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti, i particolari possono essere lasciati agli Stati membri. Dal fornitore di servizi ci si può attendere che faccia ciò soltanto per le proprie produzioni e se viene pagato a tal fine. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 167 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente PE 378.604v01-00 IT c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente 82/110 AM\630200IT.doc identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 155. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 168 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE) c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'inserimento di prodotti. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio, durante e/o alla fine dei programmi. I programmi che contengono inserimento di prodotti devono essere adeguatamente identificati all'inizio della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. c) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'aiuto alla produzione. I programmi sponsorizzati devono essere chiaramente identificati come tali attraverso l'indicazione del nome, del logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi prodotti o servizi o un adeguato segno distintivo, all'inizio e/o alla fine dei programmi. I programmi commissionati o prodotti da organismi di radiodiffusione televisiva che contengono un aiuto alla produzione devono essere adeguatamente identificati all'inizio o alla fine della trasmissione, per evitare ogni possibile confusione da parte del telespettatore. Le disposizioni precise, comprese le restrizioni minime, sono stabilite dagli Stati membri. Or. en AM\630200IT.doc 83/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione I telespettatori devono essere chiaramente informati in merito all'utilizzazione di un aiuto alla produzione. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 169 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 2) (direttiva 89/552/CEE) 2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Non concerne la versione italiana. Or. fr Motivazione Non concerne la versione italiana. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 170 ARTICOLO 1, PUNTO 6, Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. I servizi di media audiovisivi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i servizi di media audiovisivi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. PE 378.604v01-00 IT 2. I programmi non possono essere sponsorizzati da imprese la cui attività principale è la produzione o la vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Inoltre, i programmi non possono contenere inserimenti di prodotti a base di tabacco o di sigarette, né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. 84/110 AM\630200IT.doc Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 154. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 171 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE) 3. La sponsorizzazione di servizi di media audiovisivi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media. 3. La sponsorizzazione di programmi da parte di imprese le cui attività comprendano la produzione o la vendita di medicinali e di cure mediche può riguardare la promozione del nome o dell'immagine dell'impresa ma non la promozione di specifici medicinali o di cure mediche che si possono ottenere esclusivamente su prescrizione medica nello Stato membro che esercita la sua giurisdizione sul fornitore di servizi di media. Or. en Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 154. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 172 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) 4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti. 4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I programmi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti. Or. en AM\630200IT.doc 85/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione Cfr. motivazione dell'emendamento 154. Emendamento presentato da Sharon Bowles Emendamento 173 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE) 4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti. 4. L'inserimento di prodotti deve essere vietato nella trasmissione di notiziari, documentari e programmi per bambini. Per evitare dubbi, il presente articolo non vieta l'uso di aiuti alla produzione sempre che non siano ingannevoli e gli aiuti alla produzione non siano utilizzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media. Or. en Motivazione L'emendamento sostiene e chiarisce che questo articolo non proibisce gli aiuti alla produzione. Legittima le decisioni editoriali di utilizzare prodotti che sono integrati in un programma come un premio o un sostegno, devono essere permessi se sono gratuiti. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 174 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies, paragrafo 4) (direttiva 89/552/CEE) 4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. I servizi di media audiovisivi per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti." 4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non possono essere sponsorizzati né contenere inserimenti di prodotti. Le trasmissioni per bambini e i documentari non possono contenere inserimenti di prodotti." Or. fr PE 378.604v01-00 IT 86/110 AM\630200IT.doc Motivazione La protezione soltanto delle reti destinate ai giovani non sarebbe sufficiente. Onde evitare lo sfruttamento della credulità del pubblico giovane, nessuna trasmissione ad esso destinata dovrebbe contenere inserimenti di prodotti. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 175 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies bis (nuovo) (Direttiva 89/552/CEE) 1. L'inserimento di prodotti come fonte di finanziamento è consentito nei seguenti casi: a) nei film per il cinema, nei film prodotti per la televisione e nelle serie televisive, nelle trasmissioni sportive e in altri programmi di intrattenimento, b) qualora il compenso per l'inserimento di prodotti sia proporzionato rispetto all'esposizione commerciale. 2. Il paragrafo 1 non si applica alle trasmissioni per bambini, ai notiziari, ai documentari, ai programmi di attualità e ai programmi di consulenza. 3. In caso di inserimento di prodotti vengono rispettate le seguenti prescrizioni: a) l'orientamento della redazione e il contenuto dei programmi non devono in alcun caso essere influenzati; né vanno compromesse la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore dei servizi di media. b) L'inserimento di prodotti non deve incoraggiare direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. c) Il prodotto non deve essere "messo eccessivamente in evidenza". d) i telespettatori devono essere chiaramente informati dell'inserimento di prodotti per evitare ogni possibile confusione; i programmi che contengono inserimenti di prodotti devono essere identificati come tali. AM\630200IT.doc 87/110 PE 378.604v01-00 IT L' identificazione va effettuata all'inizio del programma nonché, durante lo svolgimento dello stesso, al momento in cui si procede all'inserimento di un prodotto, ad esempio facendo comparire un logo non caratterizzato. e) I programmi non possono contenere inserimenti di sigarette o prodotti a base di tabacco né di prodotti di imprese la cui attività principale è costituita dalla produzione o dalla vendita di sigarette o altri prodotti a base di tabacco. Or. sv Motivazione L'inserimento di prodotti deve avvenire in maniera tale da non penalizzare l'industria europea dei media rispetto a quella di altri paesi nel sistema concorrenziale globale, soprattutto quella americana. Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt Emendamento 176 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1. L'inserimento di prodotti è di regola proibito. 2. In via eccezionale è consentito nei casi seguenti: a) opere cinematografiche, film e serie televisive, trasmissioni sportive e reality show; o b) casi in cui per l'inserimento del prodotto è stata corrisposta una controprestazione esigua o nulla. 3. Il paragrafo 2 non si applica a programmi infantili, informativi, documentari, di attualità o di suggerimento. 4. Ove consentito, l'inserimento di prodotti, deve conformarsi ai requisiti seguenti: a) il palinsesto, se del caso, e il contenuto PE 378.604v01-00 IT 88/110 AM\630200IT.doc dei corrispondenti servizi media audiovisivi non ne possono essere condizionati nel senso di pregiudicare la responsabilità redazionale e l'indipendenza del fornitore di servizi di media; b) l'inserimento di prodotti non deve sollecitare direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di merci o servizi, specialmente tramite inviti all'acquisizione di siffatte merci o servizi; c) il prodotto non deve essere "evidenziato eccessivamente"; d) gli spettatori vanno informati chiaramente sull'inserimento di prodotti onde evitare che cadano in errore; i programmi contenenti l'inserimento di prodotti devono essere contrassegnati; il contrassegno va evidenziato all'inizio del programma e nel suo corso quando appare l'inserimento di prodotti, per esempio con un logo neutrale lampeggiante; e) infine i programmi non possono contenere alcun inserimento di prodotti a favore di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco o a favore di imprese la cui attività principale sia la produzione o la distribuzione di sigarette e altri prodotti a base di tabacco. Or. de Motivazione Per eliminare la zone grigia nel settore dell'inserimento di prodotti, un contesto regolamentare dettagliato concorre alla certezza giuridica. Appare opportuno un catalogo positivo, che consente l'inserimento di prodotti nei casi in cui la funzione di formazione delle opinioni non assuma un ruolo rilevante, per esempio non si profili il rischio di influenzare il contenuto redazionale. Programmi particolarmente sensibili sono esclusi completamente dall'ammissibilità. La protezione dei consumatori va recepita con misure adeguate concernenti il contrassegno. AM\630200IT.doc 89/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 177 ARTICOLO 1, PUNTO 6 Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, né agli annunci di sponsorizzazione. Or. fr Motivazione Per non pregiudicare la qualità dell'ascolto dei telespettatori, i servizi lineari e non lineari dovrebbero come minimo essere sottoposti ad un limite orario per quanto riguarda il tempo della pubblicità. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 178 ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo) Articoli 4 e 5 (direttiva 89/552/CEE) 6 bis) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi. Or. en Motivazione Con la maggiore diversità offerta da più servizi, le disposizioni in materia di percentuali sono superflue. Esistono modi più efficaci per incoraggiare la produzione e la diffusione di opere europee. PE 378.604v01-00 IT 90/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 179 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 1 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Or. en Motivazione Il principio della trasparenza e dell'identificazione lascia spazio allo sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie senza la necessità di introdurre altre disposizioni giuridiche specifiche. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 180 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Fermo restando l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali. Or. en Motivazione Il principio in base al quale la pubblicità deve essere distinguibile dal contenuto editoriale va rigorosamente definito ma le relative misure di attuazione andrebbero ampliate per consentire lo sviluppo di tecniche pubblicitarie nuove e creative offrendo al contempo chiarezza e tutela ai telespettatori. AM\630200IT.doc 91/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 181 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. 1. La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici. La pubblicità televisiva e le televendite non devono interferire con l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media audiovisivi né indurre il telespettatore in errore. Or. en Motivazione Il principio della trasparenza e dell'identificazione garantisce che le comunicazioni commerciali siano riconoscibili in quanto tali e lascino spazio allo sviluppo di nuove tecniche pubblicitarie. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 182 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi. soppresso Or. en Motivazione Il mantenimento della disposizione secondo cui gli spot pubblicitari e le televendite isolate dovrebbero restare un eccezione (escluso quelle inserite nei programmi sportivi) limiterebbe in modo artificiale la capacità dell'emittente di sperimentare con i telespettatori nuovi tipi di pause flessibili e forme di pubblicità. Mentre gli spot isolati non sono limitati e diventeranno la norma per servizi non lineari, la TV tradizionale dovrebbe avere la possibilità di offrire delle pause per singole pubblicità. Queste si devono conformare alle disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1, 11 e 18 ossia che le possibilità di utilizzare questo formato resteranno occasionali e valutabili soltanto se i pubblicitari sono disposti a pagare adeguatamente. PE 378.604v01-00 IT 92/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 183 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi. soppresso Or. en Motivazione Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e investimenti in contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il migliore regolatore della quantità e del tipo di pubblicità. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 184 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi. 2. La programmazione, ove appropriato, e i contenuti di tali servizi di media audiovisivi non devono: a) in alcun caso essere influenzati in modo da compromettere la responsabilità e l'indipendenza editoriale del fornitore di servizi di media; e b) incoraggiare direttamente all'acquisto, al noleggio o alla locazione di beni o servizi, in particolare facendo specifici riferimenti promozionali a tali beni o servizi. Or. en AM\630200IT.doc 93/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione Cfr. la motivazione all'emendamento 177. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 185 ARTICOLO 1, PUNTO 9 Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione, esclusi quelli inseriti nei programmi sportivi. 2. Gli spot pubblicitari e di televendita isolati restano un'eccezione. Or. en Motivazione Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono rimanere l'eccezione; altrimenti l'integrità dei lavori audiovisivi europei sarebbe messa a repentaglio. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 186 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che, in caso di interruzioni dei programmi con pubblicità o televendite restino impregiudicati l'integrità dei programmi e i diritti degli aventi diritto. soppresso Or. fr Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 187 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri assicurano che, in caso PE 378.604v01-00 IT 1. La pubblicità e gli spot di televendita 94/110 AM\630200IT.doc di interruzioni dei programmi con pubblicità o televendite restino impregiudicati l'integrità dei programmi e i diritti degli aventi diritto. sono inseriti tra una trasmissione e l'altra. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, gli annunci e gli spot di televendita possono anche essere inseriti durante i programmi solo se non pregiudicano l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle pause naturali e della durata e della natura del programma, e in modo tale che restino impregiudicati i diritti degli aventi diritto. Or. fr Motivazione Il rilassamento sostanziale del disposto dell'articolo 11 proposto dalla Commissione contribuirebbe a rimettere seriamente in questione l'equilibrio raggiunto tra il necessario finanziamento dei programmi, la qualità dell'ascolto dei telespettatori, la qualità dei programmi e il rispetto delle opere. Sembra pertanto legittimo consentire ai radiotrasmettitori di beneficiare di una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'inserimento di messaggi pubblicitari. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 188 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) 1 bis. La pubblicità e gli spot di televendita sono inseriti tra una trasmissione e l'altra. Fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 2, gli annunci e gli spot di televendita possono anche essere inseriti durante i programmi solo se non pregiudicano l'integrità e il valore del programma, tenendo conto delle pause naturali e della durata e della natura del programma, e in modo tale che restino impregiudicati i diritti degli aventi diritto. Or. fr AM\630200IT.doc 95/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione La proposta è volta a mantenere l'attuale paragrafo 1 dell'articolo 11, che stabilisce chiaramente un principio fondamentale (quello delle inserzioni pubblicitarie e di televendite tra una trasmissione e l'altra) e le condizioni delle eccezioni elencate al paragrafo 2 (quando tali inserimenti intervengono nel corso delle trasmissioni, esse debbono garantire l'integrità e il valore delle trasmissioni, nel rispetto dei diritti degli aventi diritto). Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 189 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. soppresso I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite. Or. en Motivazione Non è più né necessario né auspicabile limitare la tempistica, l'indirizzo o l'inserimento di pubblicità. Il telespettatore ha pieno controllo su quello che guarda e il trasmettitore abusa della sua pazienza a suo rischio e pericolo. Emendamento presentato da Sharon Bowles e Sarah Ludford Emendamento 190 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di PE 378.604v01-00 IT soppresso 96/110 AM\630200IT.doc opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite. I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite. Or. en Motivazione La decisione relativa alla frequenza dei messaggi pubblicitari deve essere lasciata agli operatori del mercato. Ai consumatori deve essere data l'ultima responsabilità di scegliere che cosa essi ritengono accettabile e che cosa non lo sia. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 191 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. soppresso I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite. Or. en Motivazione I fornitori di servizi audiovisivi che investono in contenuto originale costoso come film realizzati per la televisione o opere cinematografiche dovrebbero essere in grado di rifinanziare questo tipo di contenuto di grande richiamo. Poiché tale contenuto è costoso e molto importante per il nome della società, la pubblicità sarà inserita in modo discreto e AM\630200IT.doc 97/110 PE 378.604v01-00 IT responsabile in modo che il contenuto eccellente non sia svalutato da una pubblicità eccessiva o inopportuna. Le restrizioni alle possibilità di inserire la pubblicità in film limiterà il finanziamento di questo contenuto. Quindi questi produttori di programmi audiovisivi potrebbero non continuare ad investire in film in futuro. La disposizione emendata sui film che va al di là dell'obbligo giustificato per il produttore di rispettare l'integrità del lavoro non è giustificata. Introducendo una norma generale sulla protezione dell'integrità dei film del valore del programma, così come sulla protezione dei diritti degli azionisti, si apre la porta a investimenti futuri. Qualsiasi restrizione delle possibilità di inserire pubblicità in contenuti di alto livello ostacolerà la competitività dell'industria audiovisiva europea. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 192 ARTICOLO 1, PUNTO 10,Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. 2. I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite. I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite. Or. en Motivazione Qualsiasi restrizione delle possibilità di inserire pubblicità in contenuti di grande richiamo ostacolerà la competitività dell'industria audiovisiva europea. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 193 ARTICOLO 1, PUNTO 10, Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di PE 378.604v01-00 IT 2. La trasmissione di opere cinematografiche (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero, i documentari e i film realizzati per 98/110 AM\630200IT.doc opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. la televisione), di programmi per bambini e di notiziari, a condizione che la loro durata prevista sia superiore a 30 minuti, può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 30 minuti. Or. en Motivazione L'effetto di norme sull'inserimento di pubblicità, sulle capacità di investimento dei produttori in nuovi contenuti europei è importante. L'introduzione del limite di 35 minuti causerebbe inevitabilmente perdite di introiti per chi investe in questi generi poco redditizi. Per evitare che tali formati vengano importati più frequentemente da paesi non europei le restrizioni andrebbero basate su una durata di 30 minuti. Andrebbero inoltre applicate solo a generi specifici quali i programmi per bambini, i notiziari e le opere cinematografiche. Le restrizioni per i film realizzati per la televisione che possono essere finanziati solo attraverso gli introiti della pubblicità, diversamente dalle opere cinematografiche che hanno anche un indotto, andrebbero eliminate in modo da offrire un efficace incentivo agli investimenti in produzioni originali europee. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 194 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 30 minuti. Or. en Motivazione L'estensione della norma dei 30 minuti, attualmente applicabile ai notiziari e ai programmi per bambini, a 35 minuti, avrebbe un impatto negativo sui redditi da pubblicità dei produttori e quindi sulla loro capacità di finanziare il contenuto di produzione audiovisiva. Poiché la maggior parte dei notiziari e dei programmi per bambini non hanno una lunghezza superiore ai 30 minuti, tale norma potrebbe di fatto far sparire la pubblicità da questi programmi. Non AM\630200IT.doc 99/110 PE 378.604v01-00 IT sembra vi sia spiegazione o giustificazione per questa misura nella proposta della Commissione né una valutazione dell'impatto normativo. Emendamento presentato da Alain Lipietz Emendamento 195 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. 2. La trasmissione di opere audiovisive come i lungometraggi cinematografici ed i film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), a condizione che la loro durata programmata sia superiore a 45 minuti, può essere interrotta una volta per ogni periodo completo di 45 minuti. È autorizzata un'altra interruzione se la loro durata programmata supera di almeno 20 minuti due o più periodi completi di 45 minuti. Or. en Motivazione Per proteggere l'integrità delle opere europee, è necessario evitare che durante la loro trasmissione vengano inseriti troppi spot pubblicitari. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 196 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. PE 378.604v01-00 IT 2. La trasmissione di programmi diversi da quelli elencati al paragrafo precedente, eccettuati i programmi che trasmettono funzioni religiose, può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 20 minuti. 100/110 AM\630200IT.doc I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite." Or. fr Motivazione La presente disposizione è volta a limitare un numero eccessivo di interruzioni pubblicitarie, che nocerebbe alla qualità dei programmi trasmessi (quali le serie, i feuilleton, i documentari, le trasmissioni di informazione politica, le trasmissioni sportive, le trasmissioni di intrattenimento, le trasmissioni religiose), semplificando il disposto e offrendo ai radiotrasmettitori una maggiore flessibilità per la predisposizione delle interruzioni pubblicitarie rispetto all'attuale formulazione del paragrafo 4 dell'articolo 11. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 197 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. 2. La trasmissione di film realizzati per la televisione (eccettuate le serie televisive, i programmi a puntate, i programmi di intrattenimento leggero e i documentari), di opere cinematografiche, di programmi per bambini e di notiziari può essere interrotta da pubblicità e/o televendite una volta ogni 35 minuti. La trasmissione di programmi diversi da quelli di cui al paragrafo precedente può essere interrotta da spot pubblicitari e/o spot di televendita, nel limite di tre interruzioni all'interno di una determinata ora di orologio. In deroga al paragrafo precedente, in occasione della trasmissione di manifestazioni sportive comprendenti interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot di televendita possono essere inseriti solo durante tali interruzioni. Quando la manifestazione sportiva non prevede interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot di televendita sono inseriti alle condizioni AM\630200IT.doc 101/110 PE 378.604v01-00 IT di cui al paragrafo precedente. I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite." I programmi che trasmettono funzioni religiose non possono essere interrotti da pubblicità o da televendite." Or. fr Motivazione La natura imprevedibile delle manifestazioni sportive giustifica un regime specifico per non privare i telespettatori delle varie fasi di gioco. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 198 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 18 (direttiva 89/552/CEE) L'Articolo 18 è sostituito dal seguente: L'Articolo 18 è soppresso. "Articolo 18 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti." Or. en Motivazione Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e investimenti in contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il migliore regolatore della quantità e del tipo di pubblicità. PE 378.604v01-00 IT 102/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 199 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. soppresso Or. en Motivazione Norme rigoroso sulla durata della pubblicità non sono più giustificate. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 200 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. soppresso Or. en Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 196. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 201 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di AM\630200IT.doc soppresso 103/110 PE 378.604v01-00 IT televendita, non può superare il 20%. Or. en Motivazione Vista la diversità dei canali e dei servizi offerti al telespettatore già oggi e che sarà disponibile quando la direttiva proposta entrerà in vigore, non sono più giustificate norme rigorose in merito alla durata della pubblicità. Il telespettatore o l'utente può scegliere di cambiare canale o servizio solo premendo un pulsante sul suo telecomando. I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno bisogno di maggiore flessibilità anche per quanto riguarda la durata della pubblicità e della televendita, per finanziare in futuro programmi di alta qualità. Se il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 è obsoleto. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 202 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. 1. La proporzione di tempo di trasmissione destinata agli spot di televendita, spot pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad eccezione delle finestre di televendita di cui all'articolo 18 bis, non deve superare il 20% del tempo di trasmissione quotidiano. Il tempo di trasmissione per spot pubblicitari non deve superare il 15% del tempo di trasmissione quotidiano. Or. fr Motivazione È necessario ristabilire, per i servizi lineari, il limite medio quotidiano di pubblicità indicato nell'attuale direttiva. L'imposizione di tale limite non è superflua, dal momento che su mercati caratterizzati dalla posizione dominante di operatori privati la cui offerta in materia di passaggi pubblicitari è inferiore alla domanda dei pubblicitari, eventuali liberalizzazioni della durata delle pubblicità comporterebbero un aumento della pressione pubblicitaria sui telespettatori e un trasferimento delle risorse pubblicitarie agli operatori più potenti. PE 378.604v01-00 IT 104/110 AM\630200IT.doc Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 203 ARTICOLO 1, PUNTO 13, Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 25%. Gli spot su schermo diviso non incidono sulla durata oraria e giornaliera della pubblicità. Or. en Motivazione Gli organismi di radiodiffusione televisiva hanno bisogno di maggiore flessibilità per finanziare programmi di alta qualità. Allentando il limite orario reale e rispettando un limite medio orario giornaliero si può raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di maggiore flessibilità delle emittenti e la necessità di proteggere i consumatori. Gli spot su schermo diviso coprono solo parti dello schermo mentre l'attenzione dei telespettatori continua ad essere rivolta al programma editoriale. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 204 ARTICOLO 1, PUNTO 13, Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. 1. In una data ora d'orologio, il tempo di trasmissione dedicato alle forme brevi di pubblicità, quali spot pubblicitari e di televendita, non può superare il 20%. Non si considera violazione della limitazione temporale da parte degli organismi di radiodiffusione televisiva qualora il superamento marginale sia pienamente compensato durante le ore precedenti o successive. Or. en AM\630200IT.doc 105/110 PE 378.604v01-00 IT Motivazione La quantità del tempo destinato alla pubblicità che può essere trasmessa nell'ambito di una data ora d'orologio dovrebbe essere ancora soggetta ad una rigorosa limitazione del 20% ma è necessario un adeguamento al fine di offrire alle emittenti una certa flessibilità nelle attività di programmazione e a limitare le difficoltà di attuazione. Emendamento presentato da Gunnar Hökmark Emendamento 205 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. soppresso Or. en Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 198. Emendamento presentato da John Purvis Emendamento 206 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. soppresso Or. en PE 378.604v01-00 IT 106/110 AM\630200IT.doc Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 197. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 207 ARTICOLO 1, PUNTO 10 Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. soppresso Or. en Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 200. Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 208 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi, ai programmi dello stesso gruppo e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. Or. en Motivazione Cfr. la motivazione dell'emendamento 202. AM\630200IT.doc 107/110 PE 378.604v01-00 IT Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi Emendamento 209 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE) 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. 2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai propri programmi o a programmi di un altro fornitore di servizi di media audiovisivi appartenente allo stesso gruppo di società e ai prodotti direttamente derivati da tali programmi, agli annunci di sponsorizzazione e agli inserimenti di prodotti. Or. en Motivazione La promozione autonoma e trasversale dei programmi andrebbe trattata analogamente in un ambiente multirete in cui le emittenti devono informare il telespettatore sui programmi disponibili sui loro altri canali. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 210 ARTICOLO 1, PUNTO 13 Articolo 18 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE) Articolo 18 bis 1. Le finestre di programmazione destinate alla televendita trasmesse da un canale non esclusivamente dedicato a quest'ultima devono avere una durata minima ininterrotta di quindici minuti. 2. Il numero massimo di finestre di programmazione giornaliere è otto. La loro durata complessiva non può superare le tre ore al giorno. Esse devono essere nettamente individuate come finestre di televendita attraverso dispositivi ottici e acustici. PE 378.604v01-00 IT 108/110 AM\630200IT.doc Or. fr Motivazione Occorre mantenere l'articolo 18 bis della direttiva attuale, altrimenti le trasmissioni di televendita di canali non esclusivamente dedicati a quest'ultima sarebbero sottratte alle regole in materia di frequenza e durata di tali spot, a scapito della qualità di ascolto dei telespettatori. Emendamento presentato da Renato Brunetta Emendamento 211 ARTICOLO 1, PUNTO 14 Articolo 18 bis (direttiva 89/552/CEE) L'Articolo 18 bis è soppresso Articolo 18 bis Le forme di comunicazioni commerciali audiovisive di lunga durata, come le finestre di televendita, devono essere chiaramente identificate con mezzi ottici ed acustici e la loro durata complessiva non supera le sei ore al giorno. Or. en Motivazione Poiché il limite orario si applica solo agli spot pubblicitari e alle televendite, è opportuno stabilire un limite ragionevole per le forme più lunghe di comunicazione commerciale che, per le loro caratteristiche, richiedono più tempo degli spot pubblicitari tradizionali. Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès Emendamento 212 ARTICOLO 1, PUNTO 20 Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE) 1. Gli Stati membri garantiscono l'indipendenza delle autorità di regolamentazione nazionali e assicurano che esse esercitino i loro poteri in modo imparziale e trasparente. AM\630200IT.doc soppresso 109/110 PE 378.604v01-00 IT Or. fr PE 378.604v01-00 IT 110/110 AM\630200IT.doc