AM_Com_LegOpinion

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PARLAMENTO EUROPEO
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 
2004
2009
Commissione per i problemi economici e monetari
18.9.2006
PE 378.604v01-00
EMENDAMENTI 42-212
Progetto di parere
(PE 376.714v01-00)
di Karsten Friedrich Hoppenstedt
Coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli
Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
Proposta di direttiva (COM(2005)0646 – C6-0443/2005 – 2005/0260(COD) – atto
modificativo)
Testo della Commissione
Emendamenti del Parlamento
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 42
CONSIDERANDO 1 BIS (nuovo)
(1 bis) La revisione della direttiva
89/552/CEE dovrebbe mirare in primo
luogo a favorire il cambiamento e
potenziare la competitività del settore dei
servizi dei media audiovisivi sul mercato
globale. Un quadro regolamentare più
liberale e lineare incoraggerà la crescita
economica, la creazione di posti di lavoro e
l'innovazione, conformemente alla
strategia di Lisbona.
Or. en
AM\630200IT.doc
IT
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 43
CONSIDERANDO 3
(3) L'importanza che rivestono i servizi di
media audiovisivi per le società, la
democrazia e la cultura giustifica
l'applicazione di norme specifiche a tali
servizi.
(3) L'importanza che rivestono i servizi di
media audiovisivi per le società, la
democrazia e la cultura giustifica
l'applicazione di limitate norme specifiche a
tali servizi ma solo se esse sono
assolutamente essenziali.
Or. en
Motivazione
Per essere competitivi i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dalle
regole.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 44
CONSIDERANDO 4
(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali
e i nuovi servizi a richiesta offrono
importanti opportunità d'occupazione nella
Comunità, in particolare nelle piccole e
medie imprese, e stimolano la crescita
economica e gli investimenti.
(4) I servizi di media audiovisivi tradizionali
e i nuovi servizi a richiesta offrono
importanti opportunità d'occupazione nella
Comunità, in particolare nelle piccole e
medie imprese, e stimolano la crescita
economica e gli investimenti. La presente
direttiva non dovrebbe impedire lo sviluppo
di nuovi servizi con disposizioni giuridiche
premature e restrittive.
Or. en
Motivazione
La direttiva modificata dovrebbe incoraggiare e non ostacolare lo sviluppo di nuovi servizi
audiovisivi.
PE 378.604v01-00
IT
2/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 45
CONSIDERANDO 5
(5) Il quadro giuridico che disciplina i
nuovi servizi a richiesta è tale da mettere le
imprese europee di servizi di media
audiovisivi in una situazione d'incertezza
giuridica e da creare disparità di
trattamento; è pertanto necessario, per
evitare distorsioni di concorrenza e per
rafforzare la certezza della norma,
applicare almeno un complesso minimo di
norme coordinate a tutti i servizi di media
audiovisivi.
soppresso
Or. en
Motivazione
La direttiva sul commercio elettronico continua ad assicurare ai fornitori di nuovi servizi di
media la certezza giuridica e la parità di trattamento richieste tra servizi analoghi operanti
sul mercato. Il suddetto considerando non rispecchia la realtà e dovrebbe essere soppresso.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 46
CONSIDERANDO 6 BIS (nuovo)
(6 bis) a promozione della competitività
dell'industria europea, della quale il settore
audiovisivo costituisce una parte
importante, è indispensabile per il
conseguimento degli obiettivi politici della
strategia di Lisbona. Al fine di rafforzare la
competitività del settore audiovisivo,
occorre quindi promuovere adeguati mezzi
di finanziamento all'interno di un quadro
regolamentare appropriato. È essenziale
che il settore audiovisivo sia dinamico e
redditizio e, a tal fine, l'obiettivo dovrebbe
essere una regolamentazione il meno
invadente possibile.
AM\630200IT.doc
3/110
PE 378.604v01-00
IT
Or. en
Motivazione
Per essere competitivi i servizi di media audiovisivi non dovrebbero essere oberati dalle
regole.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 47
CONSIDERANDO 12
(12) Nessuna disposizione della presente
direttiva deve obbligare o incoraggiare gli
Stati membri a imporre nuovi sistemi di
concessione di licenze o di autorizzazioni
amministrative per un tipo di media.
soppresso
Or. fr
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 48
CONSIDERANDO 12 BIS (nuovo)
(12 bis) La direttiva 2000/31/CE (direttiva
sul commercio elettronico) vieta
l'introduzione di sistemi di concessione di
licenze o altri sistemi simili. Del resto, i
giornali e le riviste, per adeguarsi al mondo
on line, aggiungeranno spesso dei servizi
audiovisivi non lineari ed è fondamentale
mantenere la libertà d'espressione
nonostante il cambiamento tecnologico.
Per tale motivo, conformemente con i
principi nazionali ed europei di
teletrasmissione e di libertà di stampa, la
presente direttiva non incoraggia né
obbliga gli Stati membri ad introdurre
nuovi sistemi di licenze o autorizzazioni
amministrative nel settore dei media.
Or. fr
PE 378.604v01-00
IT
4/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 49
CONSIDERANDO 13
(13) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende tutti i servizi di
media di massa audiovisivi, sia programmati
che a richiesta. Tuttavia, dato che copre
esclusivamente i servizi definiti dal trattato,
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle
imprese di servizio pubblico, ma esclude le
attività non economiche, quali i siti internet
interamente privati.
(13) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende tutti i servizi di
media di massa audiovisivi, sia programmati
che a richiesta. Tuttavia, dato che copre
esclusivamente i servizi definiti dal trattato,
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle
imprese di servizio pubblico, ma esclude le
attività non economiche, quali i siti internet
interamente privati o i servizi definiti
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche1.
___________
1
GU L 204 del 21.7.1998. Direttiva
modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L
217 del 5.8.1998, pag. 18).
Or. en
Motivazione
L'emendamento è volto a chiarire la definizione al fine di comprendere quanto si intendeva
originariamente - vale a dire la televisione e i servizi "di tipo televisivo". Esso assicura
inoltre chiarezza giuridica in merito a quali servizi specifici sono disciplinati da quale
regime.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 50
CONSIDERANDO 13
(13) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende tutti i servizi di
media di massa audiovisivi, sia programmati
che a richiesta. Tuttavia, dato che copre
AM\630200IT.doc
(13) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende tutti i servizi di
media di massa audiovisivi, sia programmati
che a richiesta. Tuttavia, dato che copre
5/110
PE 378.604v01-00
IT
esclusivamente i servizi definiti dal trattato,
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle
imprese di servizio pubblico, ma esclude le
attività non economiche, quali i siti internet
interamente privati.
esclusivamente i servizi definiti dal trattato,
essa ingloba tutte le forme di attività
economica, comprese quelle svolte dalle
imprese di servizio pubblico, ma esclude le
attività non economiche, quali i siti internet
interamente privati o i servizi definiti
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche1.
___________
1
GU L 204 del 21.7.1998. Direttiva
modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L
217 del 5.8.1998, pag. 18).
Or. en
Motivazione
L'emendamento chiarisce che il campo di applicazione della direttiva è quello relativo alla
televisione e ai servizi di tipo televisivo, com'era l'intendimento originario, e riconosce la
distinzione tra "mass media" e "media personalizzati", come i video blog e i contenuti
generati dall'utente. Esso assicura altresì chiarezza giuridica ai fornitori e ai consumatori di
servizi di media in merito al regime particolare applicato a servizi specifici.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 51
CONSIDERANDO 14
(14) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende i media di massa in
quanto mezzi d'informazione,
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude
ogni forma di corrispondenza privata, come
i messaggi di posta elettronica inviati a un
numero limitato di destinatari. La
definizione esclude altresì tutti i servizi che
non sono destinati alla distribuzione di
contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei
quali il contenuto audiovisivo è secondario e
non costituisce la finalità principale dei
servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti
internet che contengono elementi audiovisivi
PE 378.604v01-00
IT
(14) Visto il loro considerevole impatto
sulla società, i servizi di radiodiffusione
sono stati disciplinati dalla legislazione sui
media per salvaguardare gli obiettivi di
pubblico interesse. La definizione di servizi
di media audiovisivi comprende solo i media
di massa in quanto mezzi d'informazione,
d'intrattenimento e di istruzione e in quanto
suscettibili di avere un chiaro impatto su
una parte considerevole dell'interesse
generale. Al fine di assicurare condizioni
eque tra i servizi di diffusione audiovisiva
tradizionali e quelli a richiesta (cioè servizi
di media audiovisivi non lineari), le norme
6/110
AM\630200IT.doc
a titolo puramente accessorio, quali elementi
grafici animati, mini-spot pubblicitari o
informazioni relative a un prodotto o a un
servizio non audiovisivo.
sono applicabili solo ai servizi a richiesta
che offrono, sulla base di un catalogo di
programmi selezionati dal fornitore di
servizi di media, contenuti in un formato
idoneo alla telediffusione, come
lungometraggi, manifestazioni sportive,
commedie situazionali, programmi per
bambini e originali televisivi. La
definizione non comprende alcuna forma di
corrispondenza privata, come i messaggi di
posta elettronica inviati a un numero limitato
di destinatari. La definizione esclude altresì
tutti i servizi che non sono destinati alla
distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a
dire i servizi nei quali il contenuto
audiovisivo è secondario e non costituisce la
finalità principale dei servizi stessi. È il
caso, ad esempio, dei siti internet che
contengono elementi audiovisivi a titolo
puramente accessorio, quali elementi grafici
animati, mini-spot pubblicitari o
informazioni relative a un prodotto o a un
servizio non audiovisivo.
Or. en
Motivazione
I considerando 13 e 14 della proposta della Commissione affermano che la direttiva è
destinata ad essere applicata ai servizi aventi caratteristiche di "media di massa".
L'emendamento assicura che il campo di applicazione nel settore non lineare sia coerente
con l'obiettivo di creare parità di condizioni tra le emittenti tradizionali e i fornitori di servizi
a richiesta che offrono servizi che appaiono e sono percepiti come simili alla TV tradizionale
e sono quindi rivolti allo stesso mercato. La direttiva non dovrebbe comprendere altri servizi.
Si veda altresì la motivazione dell'emendamento all'articolo 1, lettera a bis) (nuova) e e).
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 52
CONSIDERANDO 14
(14) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende i media di massa in
quanto mezzi d'informazione,
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude
AM\630200IT.doc
(14) L'espressione "servizi di media
audiovisivi" comprende l'offerta al
pubblico di un contenuto audiovisivo
elettronico in quanto mezzo d'informazione,
7/110
PE 378.604v01-00
IT
ogni forma di corrispondenza privata, come i
messaggi di posta elettronica inviati a un
numero limitato di destinatari. La
definizione esclude altresì tutti i servizi che
non sono destinati alla distribuzione di
contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi
nei quali il contenuto audiovisivo è
secondario e non costituisce la finalità
principale dei servizi stessi. È il caso, ad
esempio, dei siti internet che contengono
elementi audiovisivi a titolo puramente
accessorio, quali elementi grafici animati,
mini-spot pubblicitari o informazioni
relative a un prodotto o a un servizio non
audiovisivo.
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude
ogni forma di corrispondenza privata, come i
messaggi di posta elettronica inviati a un
numero limitato di destinatari. La
definizione esclude altresì tutti i servizi che
non costituiscono esclusivamente, o il cui
scopo principale non sia, la diffusione di
un contenuto editoriale che comprende
immagini animate con o senza suono, vale
a dire quei servizi la cui finalità principale
non consiste in un'offerta audiovisiva al
pubblico.
Or. fr
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 53
CONSIDERANDO 14
(14) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende i media di massa in
quanto mezzi d'informazione,
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude
ogni forma di corrispondenza privata, come i
messaggi di posta elettronica inviati a un
numero limitato di destinatari. La
definizione esclude altresì tutti i servizi che
non sono destinati alla distribuzione di
contenuti audiovisivi, vale a dire i servizi nei
quali il contenuto audiovisivo è secondario e
non costituisce la finalità principale dei
servizi stessi. È il caso, ad esempio, dei siti
internet che contengono elementi audiovisivi
a titolo puramente accessorio, quali elementi
grafici animati, mini-spot pubblicitari o
informazioni relative a un prodotto o a un
servizio non audiovisivo.
PE 378.604v01-00
IT
(14) La definizione di servizi di media
audiovisivi comprende i media di massa in
quanto mezzi d'informazione,
d'intrattenimento e di istruzione, ma esclude
ogni forma di corrispondenza privata, come i
messaggi di posta elettronica inviati a un
numero limitato di destinatari. La
definizione esclude altresì i servizi definiti
all'articolo 1 della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22
giugno 1998, che prevede una procedura
d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche1 nonché
tutti i servizi che non sono destinati alla
distribuzione di contenuti audiovisivi, vale a
dire i servizi nei quali il contenuto
audiovisivo è secondario e non costituisce la
finalità principale dei servizi stessi. È il
caso, ad esempio, dei motori di ricerca, dei
siti internet che contengono elementi
audiovisivi a titolo puramente accessorio,
quali elementi grafici animati, mini-spot
pubblicitari o informazioni relative a un
8/110
AM\630200IT.doc
prodotto o a un servizio non audiovisivo.
____________
1
GU L 204 del 21.7.1998. Direttiva
modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L
217 del 5.8.1998, pag. 18).
Or. en
Motivazione
L'emendamento chiarisce che il campo di applicazione della direttiva è quello relativo alla
televisione e ai servizi di tipo televisivo, com'era l'intendimento originario, e riconosce la
distinzione tra "mass media" e "media personalizzati", come i video blog e i contenuti
generati dall'utente. Esso assicura altresì chiarezza giuridica ai fornitori e ai consumatori di
servizi di media in merito al regime particolare applicato a servizi specifici. Chiarisce inoltre
che i motori di ricerca che indicano dei link a contenuti audiovisivi non sono considerati
servizi di media audiovisivi.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 54
CONSIDERANDO 19 BIS (nuovo)
(19 bis) Per promuovere un'industria
audiovisiva europea forte, competitiva e
integrata e potenziare il pluralismo dei
media in tutta l'Unione europea permane
essenziale che solo uno Stato membro
abbia la competenza giurisdizionale sui
fornitori di servizi di media audiovisivi. Il
criterio dello stabilimento utilizzato per
determinare tale giurisdizione dovrebbe
quindi rimanere quello indicato nella
direttiva 97/36/CE.
Or. en
Motivazione
L'emendamento intende rafforzare il principio del paese d'origine e specificatamente le
attuali definizioni di stabilimento e giurisdizione che si sono finora dimostrate efficaci nel
facilitare la diffusione transfrontaliera in Europa.
AM\630200IT.doc
9/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 55
CONSIDERANDO 25
(25) Nella sua comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata "Una migliore
regolamentazione per la crescita e
l'occupazione nell'Unione europea" la
Commissione ha sottolineato che serve
un'analisi attenta dell'approccio normativo
appropriato, in particolare per determinare se
per ciascun settore e problema sia preferibile
un atto legislativo oppure soluzioni
alternative come la coregolamentazione o
l'autoregolamentazione. L'accordo
interistituzionale "Legiferare meglio"
stabilisce definizioni, criteri e procedure
comuni per la coregolamentazione e
l’autoregolamentazione. L'esperienza
insegna come gli strumenti di
coregolamentazione e di
autoregolamentazione, attuati nel rispetto
delle diverse tradizioni giuridiche degli
Stati membri, possano svolgere un ruolo
importante nel garantire un elevato livello di
tutela dei consumatori.
(25) Nella sua comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata "Una migliore
regolamentazione per la crescita e
l'occupazione nell'Unione europea" la
Commissione ha sottolineato che serve
un'analisi attenta dell'approccio normativo
appropriato, in particolare per determinare se
per ciascun settore e problema sia preferibile
un atto legislativo oppure soluzioni
alternative come la coregolamentazione o
l'autoregolamentazione.
L'autoregolamentazione rappresenta un
impegno che consente agli operatori
economici, alle parti sociali, alle
organizzazioni non governative e alle
associazioni di adottare orientamenti
comuni. L'autoregolamentazione è un
metodo alternativo per mezzo del quale
soddisfare le disposizioni vigenti e non può
sostituire l'obbligo del legislatore. La
coregolamentazione stabilisce il "legame
giuridico" tra l'autoregolamentazione e il
legislatore nazionale e consente la
trasposizione delle direttive in linea con le
diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri. L'esperienza insegna come gli
strumenti di coregolamentazione e di
autoregolamentazione possano svolgere un
ruolo importante nel garantire un elevato
livello di tutela dei consumatori.
Or. en
Motivazione
La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione riveste grande importanza nel
contesto della direttiva in esame. La definizione stabilita dall'Accordo interistituzionale su
"Legiferare meglio" a livello europeo non rispecchia gli efficienti sistemi già in uso nel
settore audiovisivo in taluni Stati membri. Sono quindi necessarie nuove definizioni per
PE 378.604v01-00
IT
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AM\630200IT.doc
delineare le interazioni tra i regimi di autoregolamentazione e di coregolamentazione.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 56
CONSIDERANDO 25
(25) Nella sua comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata "Una migliore
regolamentazione per la crescita e
l'occupazione nell'Unione europea" la
Commissione ha sottolineato che serve
un'analisi attenta dell'approccio normativo
appropriato, in particolare per determinare se
per ciascun settore e problema sia preferibile
un atto legislativo oppure soluzioni
alternative come la coregolamentazione o
l'autoregolamentazione. L'accordo
interistituzionale "Legiferare meglio"
stabilisce definizioni, criteri e procedure
comuni per la coregolamentazione e
l’autoregolamentazione. L'esperienza
insegna come gli strumenti di
coregolamentazione e di
autoregolamentazione, attuati nel rispetto
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri, possano svolgere un ruolo
importante nel garantire un elevato livello di
tutela dei consumatori.
(25) Nella sua comunicazione della
Commissione al Consiglio e al Parlamento
europeo intitolata "Una migliore
regolamentazione per la crescita e
l'occupazione nell'Unione europea" la
Commissione ha sottolineato che serve
un'analisi attenta dell'approccio normativo
appropriato, in particolare per determinare se
per ciascun settore e problema sia preferibile
un atto legislativo oppure soluzioni
alternative come la coregolamentazione o
l'autoregolamentazione. L'esperienza
insegna come gli strumenti di
coregolamentazione e di
autoregolamentazione, attuati nel rispetto
delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati
membri, possano svolgere un ruolo
importante nel garantire un elevato livello di
tutela dei consumatori. In tal modo
l'autoregolamentazione fornisce uno
strumento complementare attraverso il
quale raggiungere determinati obiettivi
della presente direttiva, ma non può
sostituire completamente l'obbligo delle
autorità legislative. La coregolamentazione
stabilisce il "legame giuridico" tra
l'autoregolamentazione e il legislatore
nazionale e consente la trasposizione delle
direttive in linea con le diverse tradizioni
giuridiche.
Or. en
Motivazione
Le definizioni di autoregolamentazione e coregolamentazione nell'accordo interistituzionale
su "Legiferare meglio" non riconoscono molti degli efficaci sistemi vigenti di
autoregolamentazione, come quelli ormai da tempo in funzione negli Stati membri per il
AM\630200IT.doc
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PE 378.604v01-00
IT
settore pubblicitario. Se gli Stati membri affidano ad organismi di autoregolamentazione i
compiti legati al conseguimento degli obiettivi della direttiva in esame, lo devono fare in
modo sufficientemente chiaro al fine di garantire che si possa ricorrere alle misure
regolamentari qualora le misure di autoregolamentazione non riescano a conseguire gli
obiettivi della direttiva.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 57
CONSIDERANDO 25 BIS (nuovo)
(25 bis) Il concetto generico di
coregolamentazione comprende strumenti
regolamentari basati sulla cooperazione tra
organismi statali e organismi di
autoregolamentazione e variano
ampiamente, a livello nazionale, in termini
di nomi e strutture. La forma che tali
strumenti assumono riflette la tradizione
specifica dei singoli Stati membri in
materia di disciplina dei media. Designate o
autorizzate dallo Stato, saranno le stesse
parti interessate a garantire il
conseguimento dell'obiettivo della
regolamentazione. Dietro tali sistemi vi è
un supporto giuridico che predispone un
quadro il quale, a sua volta, stabilisce una
serie di criteri di base in materia di
contenuti, organizzazione e procedure.
L'autoregolamentazione consente di
utilizzare conoscenze specialistiche con
l'obiettivo di conseguire una
regolamentazione migliore.
Or. en
Motivazione
La definizione di coregolamentazione e autoregolamentazione nel contesto della direttiva in
esame descrive il processo legislativo e il compito degli organismi di autoregolamentazione e
delinea il campo d'azione degli Stati membri.
PE 378.604v01-00
IT
12/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Jonathan Evans
Emendamento 58
CONSIDERANDO 26
(26) I diritti di trasmissione ai fini di
intrattenimento relativi a manifestazione di
interesse generale possono essere acquistati
dagli organismi di radiodiffusione
televisiva in esclusiva. È, tuttavia,
fondamentale promuovere il pluralismo
attraverso la produzione e la
programmazione di informazioni
diversificate nell'Unione europea, nonché
rispettare i principi riconosciuti
dall'articolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
soppresso
Or. en
Motivazione
Il quadro di accesso alle notizie vigente nell'Unione europea, vale a dire la direttiva sul
diritto d'autore (2001/29/CE) e il rispetto della Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, unitamente ai codici di condotta, le disposizioni contrattuali e la
raccomandazione del 1991 (n. R(91)5) del Consiglio d'Europa, garantisce efficacemente
l'accesso, attraverso una serie di fonti, alle notizie su manifestazioni per i quali sono acquisiti
diritti esclusivi, rispettando i principi riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 59
CONSIDERANDO 26
(26) I diritti di trasmissione ai fini di
intrattenimento relativi a manifestazione di
interesse generale possono essere acquistati
dagli organismi di radiodiffusione televisiva
in esclusiva. È, tuttavia, fondamentale
promuovere il pluralismo attraverso la
produzione e la programmazione di
informazioni diversificate nell'Unione
europea, nonché rispettare i principi
riconosciuti dall'articolo 11 della Carta dei
AM\630200IT.doc
(26) I diritti di trasmissione relativi a
manifestazione di interesse generale possono
essere acquistati dagli organismi di
radiodiffusione televisiva in esclusiva. È,
tuttavia, necessario promuovere il
pluralismo attraverso la produzione e la
programmazione di informazioni
diversificate nell'Unione europea, nonché
rispettare i principi riconosciuti dall'articolo
11 della Carta dei diritti fondamentali
13/110
PE 378.604v01-00
IT
diritti fondamentali dell'Unione europea.
dell'Unione europea.
Or. en
Motivazione
Il diritto all'informazione concernente manifestazioni di pubblico interesse è già coperto dalle
prassi di concessione delle licenze delle emittenti che sfruttano al massimo i diritti acquisiti
per tali manifestazioni rivolgendosi al grande pubblico. Per i diritti di trasmissione in
esclusiva di eventi sportivi e per i film cinematografici è prevista una sequenza per lo
sfruttamento dei diritti (pay-TV a richiesta, programmi in chiaro) che va rispettata. I diritti
esclusivi non vanno di per sé considerati come intrattenimento in quanto servono anche ad
informare il telespettatore.
Emendamento presentato da Jonathan Evans
Emendamento 60
CONSIDERANDO 27
(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la
libertà fondamentale di essere informati e
per assicurare la piena e adeguata
protezione degli interessi dei telespettatori
nell'Unione europea, è opportuno che i
titolari di diritti esclusivi relativi a una
manifestazione di interesse generale
concedano agli altri organismi di
radiodiffusione televisiva e intermediari
(ove questi agiscano per conto degli
organismi di radiodiffusione) il diritto di
utilizzare brevi estratti nei loro programmi
d'informazione generale a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie. Tali
condizioni devono essere comunicate in
modo tempestivo prima dello svolgimento
della manifestazione d'interesse generale
per permettere agli altri operatori di
esercitare tale diritto. In linea generale, la
durata di tali brevi estratti non dovrebbe
superare i 90 secondi.
soppresso
Or. en
PE 378.604v01-00
IT
14/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
Il quadro di accesso alle notizie vigente nell'Unione europea, vale a dire la direttiva sul
diritto d'autore (2001/29/CE) e il rispetto della Convenzione di Berna per la protezione delle
opere letterarie e artistiche, unitamente ai codici di condotta, le disposizioni contrattuali e la
raccomandazione del 1991 (n. R(91)5) del Consiglio d'Europa, garantisce efficacemente
l'accesso attraverso una serie di fonti alle notizie su manifestazioni per i quali sono acquisiti
diritti esclusivi. Tale quadro stabilisce che l'accesso deve essere assicurato a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie, tenendo debito conto dei diritti esclusivi dell'Unione
europea.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 61
CONSIDERANDO 27
(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la
libertà fondamentale di essere informati e
per assicurare la piena e adeguata
protezione degli interessi dei telespettatori
nell'Unione europea, è opportuno che i
titolari di diritti esclusivi relativi a una
manifestazione di interesse generale
concedano agli altri organismi di
radiodiffusione televisiva e intermediari
(ove questi agiscano per conto degli
organismi di radiodiffusione) il diritto di
utilizzare brevi estratti nei loro programmi
d'informazione generale a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie. Tali
condizioni devono essere comunicate in
modo tempestivo prima dello svolgimento
della manifestazione d'interesse generale
per permettere agli altri operatori di
esercitare tale diritto. In linea generale, la
durata di tali brevi estratti non dovrebbe
superare i 90 secondi.
soppresso
Or. en
Motivazione
La Commissione non ha dimostrato la necessità di introdurre il diritto a utilizzare brevi
estratti dell'attualità. Il diritto all'informazione è efficace se concesso a qualsiasi emittente
europeo. Non è giustificata la concessione del diritto a brevi estratti dell'attualità anche ad
"intermediari" i cui modelli imprenditoriali comportano la commercializzazione di film e
AM\630200IT.doc
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PE 378.604v01-00
IT
materiale fotografico o sonoro a scopo d'informazione. L'obbligo dell'organismo di
radiodiffusione televisiva di dare accesso al segnale dell'emittente viola i diritti d'autore e di
proprietà del titolare di tali diritti.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 62
CONSIDERANDO 27
(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la
libertà fondamentale di essere informati e
per assicurare la piena e adeguata protezione
degli interessi dei telespettatori nell'Unione
europea, è opportuno che i titolari di diritti
esclusivi relativi a una manifestazione di
interesse generale concedano agli altri
organismi di radiodiffusione televisiva e
intermediari (ove questi agiscano per conto
degli organismi di radiodiffusione) il diritto
di utilizzare brevi estratti nei loro programmi
d'informazione generale a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie. Tali
condizioni devono essere comunicate in
modo tempestivo prima dello svolgimento
della manifestazione d'interesse generale per
permettere agli altri operatori di esercitare
tale diritto. In linea generale, la durata di tali
brevi estratti non dovrebbe superare i 90
secondi.
PE 378.604v01-00
IT
(27) Al fine di tutelare la libertà
fondamentale di essere informati e per
assicurare la piena e adeguata protezione
degli interessi dei telespettatori nell'Unione
europea, gli Stati membri devono garantire
che i titolari di diritti esclusivi relativi a una
manifestazione di interesse generale
concedano agli altri organismi di
radiodiffusione televisiva e intermediari (ove
questi agiscano per conto degli organismi di
radiodiffusione) il diritto di utilizzare brevi
estratti nei loro programmi d'informazione
generale a condizioni eque, ragionevoli e
non discriminatorie. Occorre tenere debito
conto dei diritti esclusivi, nel senso che gli
organismi di radiodiffusione televisiva che
acquisiscono brevi estratti dell'attualità
dovrebbero pagare un compenso adeguato
al titolare dei diritti esclusivi. Le condizioni
devono essere comunicate in modo
tempestivo prima dello svolgimento della
manifestazione d'interesse generale per
permettere agli altri operatori di esercitare
tale diritto. In linea generale, la durata di tali
brevi estratti non dovrebbe superare i 90
secondi individualmente o i 5 minuti
cumulativamente per qualsiasi
manifestazione o giorno; nel caso di
manifestazioni organizzate, i brevi estratti
dovrebbero essere trasmessi solo dopo che
l'emittente originaria ha avuto
l'opportunità di distribuire il suo
programma, oppure 60 minuti dopo
l'evento, scegliendo l'opzione che si verifica
prima; non dovrebbero essere proiettati più
di 36 ore dopo la fine della manifestazione
senza specifica autorizzazione del titolare
16/110
AM\630200IT.doc
dei diritti e dovrebbero essere trasmessi
evidenziando chiaramente il nome
dell'emittente originaria e/o del titolare dei
diritti per l'intera durata della trasmissione
degli estratti. L'organismo di
radiodiffusione televisiva che acquisisce
brevi estratti deve pagare un compenso
adeguato al titolare dei diritti esclusivi.
Or. en
Motivazione
Il diritto di utilizzare brevi estratti dell'attualità deve essere applicato allo stesso modo da
tutti gli Stati membri dell'UE per salvaguardare il flusso transfrontaliero delle informazioni.
Le norme che disciplinano l'utilizzo degli estratti dovrebbero basarsi sull'articolo 9 della
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla televisione transfrontaliera. Infine, va chiarito che
l'emittente deve pagare un compenso adeguato al titolare dei diritti ove ciò incida sulla sua
posizione giuridica.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 63
CONSIDERANDO 27
(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la
libertà fondamentale di essere informati e
per assicurare la piena e adeguata protezione
degli interessi dei telespettatori nell'Unione
europea, è opportuno che i titolari di diritti
esclusivi relativi a una manifestazione di
interesse generale concedano agli altri
organismi di radiodiffusione televisiva e
intermediari (ove questi agiscano per conto
degli organismi di radiodiffusione) il diritto
di utilizzare brevi estratti nei loro
programmi d'informazione generale a
condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie. Tali condizioni devono
essere comunicate in modo tempestivo
prima dello svolgimento della
manifestazione d'interesse generale per
permettere agli altri operatori di esercitare
tale diritto. In linea generale, la durata di
tali brevi estratti non dovrebbe superare i 90
AM\630200IT.doc
(27) Di conseguenza, al fine di tutelare la
libertà fondamentale di essere informati e
per assicurare la piena e adeguata protezione
degli interessi dei telespettatori nell'Unione
europea, è opportuno che i titolari di diritti
esclusivi relativi a una manifestazione di
grande interesse generale concedano agli
altri organismi di radiodiffusione televisiva e
alle agenzie di stampa autorizzate e
riconosciute (ove questi agiscano
direttamente per conto degli organismi di
radiodiffusione autorizzati) il diritto di
utilizzare brevi estratti in un programma
d'informazione generale a condizioni eque,
ragionevoli e non discriminatorie, tenendo
debito conto degli altri diritti ceduti in
licenza. Tali condizioni devono essere
comunicate in modo tempestivo prima dello
svolgimento della manifestazione d'interesse
generale per permettere agli altri operatori di
17/110
PE 378.604v01-00
IT
secondi.
esercitare tale diritto. Le agenzie devono
comunicare per chi agiscono e disporre di
un'autorizzazione preventiva della loro
cliente emittente che identifica la o le
manifestazioni, non devono inviare o
vendere tali brevi estratti a terzi diversi
dalla cliente emittente che ha dato
l'autorizzazione, né maggiorare il
compenso del titolare dei diritti. In linea
generale, tali brevi estratti non dovrebbero:
- superare i 90 secondi; la durata dovrebbe
essere sufficiente allo scopo e in linea con
la natura della manifestazione;
- essere trasmessi prima che la
manifestazione sia conclusa;
- essere proiettati più di 36 ore dopo la
manifestazione;
- essere utilizzati per creare un archivio
pubblico;
- essere utilizzati nei servizi non lineari;
- rimuovere il logo o un altro identificatore
dell'emittente ospite.
Or. en
Motivazione
Molti brevi estratti dell'attualità sono attualmente offerti senza addebitare il costo dei
contenuti ma facendo pagare, ove opportuno, solo le spese di carattere tecnico. È importante
non creare situazioni in cui si inizi ad applicare oneri significativi.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 64
CONSIDERANDO 28
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tale situazione
giustifica l'imposizione di una
regolamentazione più leggera sui servizi
PE 378.604v01-00
IT
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tuttavia, man mano
che la tecnologia progredisce, le differenze
tra servizi lineari e non lineari
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AM\630200IT.doc
non lineari che devono rispettare
esclusivamente le norme di base
contemplate negli articoli da 3 quater a 3
nonies.
scompariranno gradualmente diventando
meno rilevanti per i telespettatori. I
dispositivi di trasmissione non saranno più
centralizzati, di modo che la distinzione tra
servizi lineari e non lineari diventerà
obsoleta dal punto di vista del mercato.
La proposta della Commissione comporta il
rischio che le emittenti tradizionali di
servizi lineari debbano operare in un
contesto più regolamentato rispetto ai
fornitori di servizi di media che utilizzano
servizi non lineari e gli organismi
tradizionali di radiodiffusione televisiva
potrebbero risultare finanziariamente
penalizzati nei confronti delle nuove
emittenti. Questa situazione sfavorevole
metterebbe in posizione di svantaggio le
emittenti europee tradizionali che
producono programmi con contenuti
europei di alta qualità rispetto ad altri
operatori meno regolamentati in Europa e
nel più ampio contesto globale. Al fine di
evitare pesanti oneri alle emittenti
tradizionali ed aggiornare il quadro vigente
conservando una regolamentazione meno
restrittiva per tutti i servizi di media
audiovisivi, le misure regolamentari
proposte andrebbero riviste ogni due anni.
Or. en
Motivazione
La qualità dovrebbe essere il filo conduttore delle produzioni europee e quindi le norme
generali e in materia di concorrenza dovrebbero applicarsi a tutti i servizi di media
audiovisivi, a prescindere dalla loro natura tecnologica.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 65
CONSIDERANDO 28
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
AM\630200IT.doc
(28) I servizi non lineari si differenziano
fondamentalmente dai servizi lineari per
quanto riguarda la struttura del settore, la
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IT
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tale situazione
giustifica l'imposizione di una
regolamentazione più leggera sui servizi non
lineari che devono rispettare esclusivamente
le norme di base contemplate negli articoli
da 3 quater a 3 nonies.
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. I servizi non lineari
sono infatti più simili ai tradizionali settori
dell'edizione che ai servizi di diffusione.
D'altro canto, gli editori adottano
rapidamente i servizi non lineari che,
insieme alla stampa scritta, assumeranno
in misura sempre crescente un ruolo
democratico. Per tale motivo, occorre
mantenere due aspetti fondamentali della
regolamentazione delle imprese nel settore
dell'edizione: l'assenza di un regolatore
specifico e le forti tradizioni di
autoregolamentazione della stampa ( che
sono già applicate in modo soddisfacente
dagli operatori del mondo on line). Tale
situazione giustifica sostanzialmente
l'imposizione di una regolamentazione più
leggera sui servizi non lineari.
Or. fr
Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt
Emendamento 66
CONSIDERANDO 28
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tale situazione
giustifica l'imposizione di una
regolamentazione più leggera sui servizi non
lineari che devono rispettare esclusivamente
le norme di base contemplate negli articoli
da 3 quater a 3 nonies.
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tale situazione
giustifica l'imposizione di una
regolamentazione più leggera sui servizi non
lineari che devono rispettare esclusivamente
le norme di base contemplate negli articoli
da 3 quater a 3 nonies. Nelle radiodiffusioni
televisive, ossia nei servizi lineari, rientrano
attualmente la televisione analogica e
digitale, il Live Streaming, il Webcasting e
il video in differita su richiesta, mentre per
esempio i video su richiesta vanno inseriti
nei servizi di ricerca.
Or. de
PE 378.604v01-00
IT
20/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
Risulta necessario indicare esempi normativi per dare un orientamento concernente la
delimitazione tra radiodiffusioni televisive e servizi di ricerca. La tipologia dei servizi citati
non è esaustiva per garantire una regolamentazione idonea anche in futuro.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 67
CONSIDERANDO 28
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tale situazione
giustifica l'imposizione di una
regolamentazione più leggera sui servizi non
lineari che devono rispettare esclusivamente
le norme di base contemplate negli articoli
da 3 quater a 3 nonies.
(28) I servizi non lineari si differenziano dai
servizi lineari per quanto riguarda la
possibilità di scelta e il controllo che l'utente
può esercitare e in relazione all'impatto che
hanno sulla società. Tale situazione
giustifica l'imposizione di una
regolamentazione più leggera sui servizi non
lineari che devono rispettare esclusivamente
le norme di base contemplate negli articoli
da 3 quater a 3 nonies. Le radiodiffusioni
televisive - vale a dire i servizi lineari comprendono attualmente in particolare la
televisione analogica e digitale, la
trasmissione continua in diretta, la
trasmissione via internet (webcasting) e il
"near-video" a richiesta, mentre il video a
richiesta, ad esempio, è uno dei servizi (non
lineari) a richiesta.
Or. en
Motivazione
L'emendamento introduce modifiche di carattere linguistico.
Emendamento presentato da Margarita Starkevičiūtė
Emendamento 68
CONSIDERANDO 29
(29) Tenuto conto della natura specifica dei
servizi di media audiovisivi, e in particolare
l'influenza che tali servizi esercitano sul
AM\630200IT.doc
(29) Tenuto conto della natura specifica dei
servizi di media audiovisivi, e in particolare
l'influenza che tali servizi esercitano sul
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PE 378.604v01-00
IT
modo in cui il pubblico si forma un parere, è
fondamentale che gli utenti sappiano
esattamente chi è responsabile del contenuto
dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli
Stati membri assicurino che i fornitori di
servizi di media garantiscano un accesso
facile, diretto e permanente alle necessarie
informazioni sull'organismo che ha la
responsabilità editoriale dei contenuti. Spetta
a ciascuno Stato membro decidere le
modalità pratiche che consentiranno di
conseguire tale obiettivo nel rispetto delle
altre disposizioni applicabili del diritto
comunitario.
modo in cui il pubblico si forma un parere, è
fondamentale che gli utenti sappiano
esattamente chi è responsabile del contenuto
dei servizi. È opportuno, pertanto, che gli
Stati membri assicurino che i fornitori di
servizi di media garantiscano un accesso
facile, diretto e permanente alle necessarie
informazioni sull'organismo che ha la
responsabilità editoriale dei contenuti e sugli
azionisti del fornitore di servizi di media.
Spetta a ciascuno Stato membro decidere le
modalità pratiche che consentiranno di
conseguire tale obiettivo nel rispetto delle
altre disposizioni applicabili del diritto
comunitario.
Or. en
Motivazione
Gli interessi degli azionisti potrebbero influenzare la politica editoriale e gli utenti dei servizi
dovrebbero rendersene conto.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 69
CONSIDERANDO 32
(32) Le misure adottate per tutelare i
minori e proteggere la dignità umana
devono essere attentamente conciliate con
il diritto fondamentale alla libertà di
espressione sancito nella Carta dei diritti
fondamentali dell'Unione europea. È
quindi opportuno che tali misure siano
finalizzate a garantire un adeguato livello
di tutela dei minori, con particolare
riferimento ai servizi non lineari, ma non a
vietare i contenuti per adulti in quanto tali.
soppresso
Or. fr
PE 378.604v01-00
IT
22/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 70
CONSIDERANDO 32 BIS (nuovo)
(32 bis) Le disposizioni della presente
direttiva, e in particolare quelle relative alla
tutela dei minori e all'ordine pubblico, non
impediscono agli Stati membri di applicare
i loro principi costituzionali come pure tutte
le disposizioni legali e i principi giuridici in
materia di libertà di espressione e di libertà
dei media. Le disposizioni della presente
direttiva non comportano in alcun caso
che, ai fini della sua attuazione, i servizi dei
media audiovisivi vengano sottoposti a un
controllo a priori che, in considerazione
della libertà d'espressione e della libertà dei
media, non può che rappresentare una
misura eccezionale.
Or. fr
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 71
CONSIDERANDO 35
(35) I servizi audiovisivi di media non
lineari sono potenzialmente in grado di
sostituire, in parte, i servizi lineari. Di
conseguenza, è opportuno che favoriscano,
ove possibile, la produzione e la
distribuzione di opere europee,
promuovendo così attivamente la diversità
culturale. Risulterà importante riesaminare
periodicamente come le disposizioni
relative alla promozione delle opere
europee vengono applicate da parte dei
servizi di media audiovisivi. Nelle relazioni
previste all'articolo 3 septies, paragrafo 3,
gli Stati membri devono inoltre tenere
conto in particolare del contributo
finanziario che tali servizi apportano alla
produzione e all'acquisizione di diritti delle
opere europee, della percentuale di opere
AM\630200IT.doc
soppresso
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PE 378.604v01-00
IT
europee nel catalogo dei servizi di media
audiovisivi, nonché del consumo effettivo
da parte degli utenti delle opere europee
proposte da tali servizi.
Or. en
Motivazione
La digitalizzazione aumenterà enormemente la diversità dei servizi lineari rendendo le quote
obsolete. Nel contempo, i servizi diventeranno sempre più specializzati e tematici e
potrebbero essere ostacolati dal regime delle quote. Ai produttori, la digitalizzazione offrirà
nuovi canali di distribuzione.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 72
CONSIDERANDO 35
(35) I servizi audiovisivi di media non
lineari sono potenzialmente in grado di
sostituire, in parte, i servizi lineari. Di
conseguenza, è opportuno che favoriscano,
ove possibile, la produzione e la
distribuzione di opere europee,
promuovendo così attivamente la diversità
culturale. Risulterà importante riesaminare
periodicamente come le disposizioni relative
alla promozione delle opere europee
vengono applicate da parte dei servizi di
media audiovisivi. Nelle relazioni previste
all'articolo 3 septies, paragrafo 3, gli Stati
membri devono inoltre tenere conto in
particolare del contributo finanziario che
tali servizi apportano alla produzione e
all'acquisizione di diritti delle opere
europee, della percentuale di opere europee
nel catalogo dei servizi di media
audiovisivi, nonché del consumo effettivo
da parte degli utenti delle opere europee
proposte da tali servizi.
(35) I servizi audiovisivi di media non
lineari sono potenzialmente in grado di
sostituire, in parte, i servizi lineari. Di
conseguenza, è opportuno che favoriscano,
ove possibile, la produzione e la
distribuzione di opere europee,
promuovendo così attivamente la diversità
culturale. Risulterà importante riesaminare
periodicamente come le disposizioni relative
alla promozione delle opere europee
vengono applicate da parte dei servizi di
media audiovisivi.
Or. en
PE 378.604v01-00
IT
24/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
Lo sviluppo del mercato dei servizi non lineari sta facendo ancora i primi passi. Imporre
quote culturali o contributi finanziari rischia di compromettere lo sviluppo di questi nuovi
servizi. In ogni caso, meno barriere alla distribuzione dovrebbero avere un effetto positivo
sulla diversità culturale, in particolare creando mercati per il cosiddetto "tail content".
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 73
CONSIDERANDO 36
(36) Nell'applicare le disposizioni
dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE,
come modificata, gli Stati membri devono
prevedere che gli organismi di
radiodiffusione televisiva includano nella
loro programmazione un percentuale
adeguata di coproduzioni europee o di
opere europee originarie di un altro paese.
soppresso
Or. en
Motivazione
Le quote condizionano la libertà di programmazione degli organismi di radiodiffusione
televisiva. Le sottoquote incidono in misura ancor maggiore. Pluralismo e diversità sono già
un dato di fatto nei servizi lineari e non lineari. Le quote non sono necessariamente il metodo
giusto per garantire la diversità.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 74
CONSIDERANDO 36
(36) Nell'applicare le disposizioni
dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE,
come modificata, gli Stati membri devono
prevedere che gli organismi di
radiodiffusione televisiva includano nella
loro programmazione un percentuale
adeguata di coproduzioni europee o di
opere europee originarie di un altro paese.
AM\630200IT.doc
soppresso
25/110
PE 378.604v01-00
IT
Or. fr
Motivazione
Il considerando 36 potrebbe indurre a ritenere che la direttiva impone agli Stati membri
l'introduzione nelle proprie normative di quote di opere europee non nazionali. Ma un nuovo
vincolo regolamentare non fornirebbe una soluzione soddisfacente in materia di circolazione
delle opere europee non nazionali, poiché queste ultime dipendono essenzialmente da fattori
linguistici e culturali. Infine, imporre agli Stati membri l'introduzione di vincoli di
programmazione tanto dettagliati contrasterebbe con l'indipendenza editoriale delle reti
televisive.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 75
CONSIDERANDO 36
(36) Nell'applicare le disposizioni
dell'articolo 4 della direttiva 89/552/CEE,
come modificata, gli Stati membri devono
prevedere che gli organismi di
radiodiffusione televisiva includano nella
loro programmazione un percentuale
adeguata di coproduzioni europee o di
opere europee originarie di un altro paese.
soppresso
Or. en
Motivazione
Spetta a ciascun organismo di radiodiffusione televisiva, e solo a lui, decidere quali
programmi trasmettere. Si tratta semplicemente di applicare il principio fondamentale della
libertà di espressione.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 76
CONSIDERANDO 40
(40) Grazie all'evoluzione commerciale e
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di
media audiovisivi dispongono di una scelta
più ampia, ma hanno anche maggiori
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per
PE 378.604v01-00
IT
(40) Grazie all'evoluzione commerciale e
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di
media audiovisivi dispongono di una scelta
più ampia, ma hanno anche maggiori
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per
26/110
AM\630200IT.doc
restare nei limiti degli obiettivi di interesse
generale, la regolamentazione deve
prevedere un certo grado di flessibilità in
relazione ai servizi di media audiovisivi
lineari. Il principio di separazione deve
essere limitato alla pubblicità e alle
televendite, mentre è opportuno consentire la
pubblicità attraverso l'inserimento di prodotti
(product placement) in determinate
circostanze e abolire alcune restrizioni
quantitative. Si dovrà tuttavia espressamente
proibire la pubblicità commerciale occulta.
Il principio di separazione non deve
ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche
pubblicitarie.
restare nei limiti degli obiettivi di interesse
generale, la regolamentazione deve
prevedere un certo grado di flessibilità in
relazione ai servizi di media audiovisivi
lineari. Il principio di separazione è
sostituito dal principio della trasparenza e
dell'identificazione, mentre è opportuno
consentire la pubblicità attraverso
l'inserimento di prodotti (product placement)
e abolire le restrizioni quantitative. Si dovrà
tuttavia espressamente proibire
l'inserimento occulto di prodotti. Ogni
inserimento di prodotti a pagamento dovrà
essere chiaramente identificabile per il
telespettatore dove e quando si verifica.
Or. en
Motivazione
Il principio della trasparenza e dell'identificazione garantisce che le comunicazioni
commerciali siano riconoscibili come tali e lascia spazio allo sviluppo di nuove tecniche
pubblicitarie. L'inserimento di prodotti è una realtà globale e la sua autorizzazione
consentirà ai servizi europei di beneficiare di ulteriori entrate e di diventare più competitivi.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 77
CONSIDERANDO 40
(40) Grazie all'evoluzione commerciale e
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di
media audiovisivi dispongono di una scelta
più ampia, ma hanno anche maggiori
responsabilità nell'uso che ne fanno. Per
restare nei limiti degli obiettivi di interesse
generale, la regolamentazione deve
prevedere un certo grado di flessibilità in
relazione ai servizi di media audiovisivi
lineari. Il principio di separazione deve
essere limitato alla pubblicità e alle
televendite, mentre è opportuno consentire
la pubblicità attraverso l'inserimento di
prodotti (product placement) in determinate
circostanze e abolire alcune restrizioni
AM\630200IT.doc
(40) Grazie all'evoluzione commerciale e
tecnologica gli utilizzatori dei servizi di
media audiovisivi dispongono di una scelta
più ampia, ma hanno anche maggiori
responsabilità nell'uso che ne fanno. Al
contempo, attraverso nuove tecniche di
marketing e il marketing digitale la
pubblicità sta diventando più potente. Per
restare nei limiti degli obiettivi di interesse
generale, la regolamentazione deve
prevedere un certo grado di flessibilità in
relazione ai servizi di media audiovisivi
lineari. Il principio di separazione deve
essere limitato alla pubblicità e alle
televendite, mentre è opportuno consentire
27/110
PE 378.604v01-00
IT
l'aiuto alla produzione in determinate
circostanze. A questo riguardo continua ad
essere proibita la pubblicità commerciale
occulta. Il principio di separazione non deve
ostacolare l'utilizzo di nuove tecniche
pubblicitarie.
quantitative. Si dovrà tuttavia
espressamente proibire la pubblicità
commerciale occulta. Il principio di
separazione non deve ostacolare l'utilizzo di
nuove tecniche pubblicitarie.
Or. en
Motivazione
L'inserimento di prodotti non è compatibile col principio di separazione. L'uso
dell'inserimento di prodotti rappresenta un'interferenza sostanziale nell'attività audiovisiva e
causa confusione a livello di contenuto editoriale e promozionale. Per mantenere la
credibilità dei media è necessario continuare a garantire il principio di separazione in modo
globale. In nessun caso andrebbe consentito solo l'aiuto alla produzione.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 78
CONSIDERANDO 42
(42) Dato che l'aumento del numero di
nuovi servizi ha ampliato le possibilità di
scelta per i telespettatori, non si giustifica
più il mantenimento di una normativa
dettagliata in materia di inserimento di spot
pubblicitari a tutela dei telespettatori. Pur
non prevedendo un aumento della quantità
oraria di pubblicità consentita, la presente
direttiva lascia agli organismi di
radiodiffusione televisiva la facoltà di
scegliere quando inserire i messaggi
pubblicitari in modo che questi ultimi non
pregiudichino l'integrità dei programmi.
(42) Pur non prevedendo un aumento della
quantità oraria di pubblicità consentita, la
presente direttiva lascia agli organismi di
radiodiffusione televisiva la facoltà di
scegliere quando inserire i messaggi
pubblicitari in modo che questi ultimi non
pregiudichino l'integrità dei programmi.
Or. de
Motivazione
L'aumento del numero di nuovi servizi non giustifica la revoca di una regolamentazione
dettagliata in materia di inserimento di spot.
PE 378.604v01-00
IT
28/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 79
CONSIDERANDO 42
(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi
servizi ha ampliato le possibilità di scelta per
i telespettatori, non si giustifica più il
mantenimento di una normativa dettagliata
in materia di inserimento di spot pubblicitari
a tutela dei telespettatori. Pur non
prevedendo un aumento della quantità
oraria di pubblicità consentita, la presente
direttiva lascia agli organismi di
radiodiffusione televisiva la facoltà di
scegliere quando inserire i messaggi
pubblicitari in modo che questi ultimi non
pregiudichino l'integrità dei programmi.
(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi
servizi lineari e non lineari ha portato ad
una concorrenza molto maggiore ed ha
ampliato le possibilità di scelta per i
telespettatori, non si giustifica più il
mantenimento di una normativa dettagliata
in materia di inserimento di spot pubblicitari
a tutela dei telespettatori. La presente
direttiva lascia agli organismi di
radiodiffusione televisiva la facoltà di
scegliere la qualità, gli intervalli e il
momento degli inserimenti.
Or. en
Motivazione
Le restrizioni alla pubblicità andrebbero abolite per consentire ai fornitori di servizi di media
europei di competere meglio e di mantenere il reddito così da finanziare ed investire in
contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo
di pubblicità.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 80
CONSIDERANDO 42
(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi
servizi ha ampliato le possibilità di scelta per
i telespettatori, non si giustifica più il
mantenimento di una normativa dettagliata
in materia di inserimento di spot pubblicitari
a tutela dei telespettatori. Pur non
prevedendo un aumento della quantità oraria
di pubblicità consentita, la presente direttiva
lascia agli organismi di radiodiffusione
televisiva la facoltà di scegliere quando
inserire i messaggi pubblicitari in modo che
questi ultimi non pregiudichino l'integrità
AM\630200IT.doc
(42) Dato che l'aumento del numero di nuovi
servizi lineari e non lineari ha ampliato le
possibilità di scelta per i telespettatori, non si
giustifica più il mantenimento di una
normativa dettagliata in materia di
inserimento di spot pubblicitari a tutela dei
telespettatori. Pur non prevedendo un
aumento della quantità oraria di pubblicità
consentita, la presente direttiva lascia agli
organismi di radiodiffusione televisiva la
facoltà di scegliere quando inserire i
messaggi pubblicitari in modo che questi
ultimi non pregiudichino l'integrità dei
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PE 378.604v01-00
IT
dei programmi.
programmi.
Or. en
Motivazione
Nell'era digitale vi è e vi sarà sempre più scelta anche a livello di servizi lineari.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 81
CONSIDERANDO 43
(43) La direttiva mira a salvaguardare le
specificità del panorama televisivo europeo
e limita, pertanto, il numero di interruzioni
autorizzate durante la trasmissione di opere
cinematografiche e di film prodotti per la
televisione, nonché durante determinate
categorie di programmi che necessitano
ancora di una protezione particolare.
(43) La direttiva mira a salvaguardare le
specificità del panorama televisivo europeo
ma anche ad accettare che l'industria non
sia spietatamente competitiva. A livello di
programmazione lineare pertanto possono
essere inseriti nel programma spot
pubblicitari e di televendita solo in modo
che non siano pregiudicati l'integrità e il
valore del programma, tenendo conto delle
interruzioni naturali e della durata e del
carattere del programma stesso, né i diritti
dei detentori di diritti.
Or. en
Motivazione
I fornitori di servizi che investono in film dovrebbero poter rifinanziare questo costoso tipo di
contenuto originale attraverso le entrate provenienti dalla pubblicità. Tuttavia, questo modo
di procedere dovrebbe rispettare l'integrità dei film e del programma nonché tutelare il
detentore dei diritti d'autore.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 82
CONSIDERANDO 43
(43) La direttiva mira a salvaguardare le
specificità del panorama televisivo europeo
e limita, pertanto, il numero di interruzioni
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IT
(43) La direttiva mira a salvaguardare le
specificità del panorama televisivo europeo.
Spot pubblicitari e di televendita possono
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autorizzate durante la trasmissione di opere
cinematografiche e di film prodotti per la
televisione, nonché durante determinate
categorie di programmi che necessitano
ancora di una protezione particolare.
essere inseriti nel programma solo in modo
da non pregiudicare l'integrità e il valore
del programma, tenendo conto delle
interruzioni naturali e della durata e del
carattere del programma stesso, né i diritti
dei detentori dei diritti.
Or. en
Motivazione
Audiovisual media service providers that invest in expensive original content such as films
made for television (TV-movies) or cinematographic films must be enabled to refinance this
kind of premium content. As this premium content is costly and very important for the
company’s brand, advertising will be inserted in a very sensitive and responsible manner so
that Premium content will not be devaluated by to much or misplaced advertising.
Restrictions in the possibilities to insert advertising in films will restrict the funding of this
content. As a result there audiovisual media providers might not continue to invest in films in
the future. A general rule on the protection of the integrity of the film and on the programme
flow as well as on the protection of copy rights will further the objective to invest in films also
in the future.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 83
CONSIDERANDO 44
(44) La limitazione della quantità di
pubblicità giornaliera era in larga misura
teorica. Il limite orario è più importante in
quanto si applica anche durante la prima
serata. È pertanto opportuno abolire il limite
quotidiano, mantenendo il limite orario per
gli spot pubblicitari e quelli di televendita;
stante la maggior possibilità di scelta a
disposizione dei telespettatori, non appaiono
altresì più giustificate le limitazioni
quantitative imposte ai canali di televendita
o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il
limite del 20% di pubblicità per ora di
orologio, ad eccezione delle forme
pubblicitarie che richiedono più tempo a
causa delle loro caratteristiche e dei metodi
di presentazione specifici, quali
telepromozioni e finestre di televendita.
AM\630200IT.doc
(44) La limitazione della quantità di
pubblicità giornaliera era in larga misura
teorica. È pertanto opportuno abolire il
limite quotidiano. Stante la maggior
possibilità di scelta a disposizione dei
telespettatori, non appaiono più giustificate
le limitazioni quantitative imposte ai canali
di televendita o pubblicitari.
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IT
Or. en
Motivazione
Per finanziare in futuro programmi di elevata qualità i fornitori di servizi di media
audiovisivi devono disporre di maggiore flessibilità in ambito pubblicitario.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 84
CONSIDERANDO 44
(44) La limitazione della quantità di
pubblicità giornaliera era in larga misura
teorica. Il limite orario è più importante in
quanto si applica anche durante la prima
serata. È pertanto opportuno abolire il
limite quotidiano, mantenendo il limite
orario per gli spot pubblicitari e quelli di
televendita; stante la maggior possibilità di
scelta a disposizione dei telespettatori, non
appaiono altresì più giustificate le
limitazioni quantitative imposte ai canali di
televendita o pubblicitari. Resta, tuttavia, in
vigore il limite del 20% di pubblicità per
ora di orologio, ad eccezione delle forme
pubblicitarie che richiedono più tempo a
causa delle loro caratteristiche e dei metodi
di presentazione specifici, quali
telepromozioni e finestre di televendita
(44) In considerazione delle condizioni
attuali dell'industria e dell'aumento della
sua competitività, il limite giornaliero e
orario verrà abolito; stante la maggior
possibilità di scelta a disposizione dei
telespettatori, non sono altresì più
giustificate le limitazioni quantitative
imposte ai canali di televendita o
pubblicitari.
Or. en
Motivazione
Le limitazioni alle pubblicità andrebbero abolite per consentire ai fornitori di servizi di
media europei di competere meglio e di mantenere il reddito così da finanziare e investire in
contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il miglior regolatore della quantità e del tipo
di pubblicità.
PE 378.604v01-00
IT
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Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 85
CONSIDERANDO 44
(44) La limitazione della quantità di
pubblicità giornaliera era in larga misura
teorica. Il limite orario è più importante in
quanto si applica anche durante la prima
serata. È pertanto opportuno abolire il limite
quotidiano, mantenendo il limite orario per
gli spot pubblicitari e quelli di televendita;
stante la maggior possibilità di scelta a
disposizione dei telespettatori, non appaiono
altresì più giustificate le limitazioni
quantitative imposte ai canali di televendita
o pubblicitari. Resta, tuttavia, in vigore il
limite del 20% di pubblicità per ora di
orologio, ad eccezione delle forme
pubblicitarie che richiedono più tempo a
causa delle loro caratteristiche e dei metodi
di presentazione specifici, quali
telepromozioni e finestre di televendita.
(44) La limitazione della quantità di
pubblicità giornaliera era in larga misura
teorica. È pertanto opportuno abolire il
limite quotidiano. Non appaiono più
giustificate le limitazioni quantitative
imposte ai canali di televendita o
pubblicitari.
Or. en
Motivazione
I fornitori di servizi di media audiovisivi hanno bisogno di più flessibilità per quanto
concerne la durata della pubblicità e delle televendite al fine di finanziarie in futuro
programmi di alta qualità. Le emittenti devono avere più flessibilità per finanziarie
programmi di alta qualità. Se viene mantenuto un limite, gli spot a schermo ripartito saranno
considerati proporzionalmente alla percentuale dello schermo che utilizzano in quanto
trasmettono mentre l'attenzione del telespettatore è ancora concentrata sul programma
editoriale.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 86
CONSIDERANDO 45
(45) La presente direttiva proibisce la
pubblicità occulta a causa degli effetti
negativi di tale pratica sui consumatori. Il
divieto della pubblicità occulta non si
applica alla pubblicità realizzata attraverso
AM\630200IT.doc
(45) La presente direttiva proibisce la
pubblicità occulta a causa degli effetti
negativi di tale pratica sui consumatori.
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IT
l'inserimento di prodotti, che è legittima ai
sensi della presente direttiva.
Or. en
Motivazione
Chiarisce la motivazione dell'emendamento concernente il considerando 40. Alle condizioni
previste all'emendamento 14 all'articolo 3 nonies (nuovo), l'uso di aiuti alla produzione non
rientra nell'ambito del divieto di pubblicità occulta e l'inserimento di prodotti resta vietato.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 87
CONSIDERANDO 46
(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di
prodotti nelle opere cinematografiche e nelle
opere audiovisive prodotte per la televisione
è una realtà, ma gli Stati membri adottano
norme differenti in materia. Per garantire la
parità di trattamento e migliorare di
conseguenza la competitività del settore
europeo dei media, è necessario disciplinare
tale materia. La definizione di inserimento
di prodotti accolta dalla presente direttiva
copre ogni forma di comunicazione
commerciale audiovisiva che consiste
nell'inserire o nel fare riferimento a un
prodotto, a un servizio o a un marchio in
una trasmissione televisiva, di norma a
pagamento o dietro altro compenso. Tale
pratica è soggetta alle stesse regole
qualitative e alle stesse limitazioni che si
applicano alla pubblicità.
(46) La pubblicità attraverso l'inserimento di
prodotti nelle opere cinematografiche e nelle
opere audiovisive prodotte per la televisione
è una realtà, ma gli Stati membri adottano
norme differenti in materia. Per garantire la
parità di trattamento, a livello UE e
globalmente, e migliorare di conseguenza la
competitività del settore europeo dei media,
è necessario consentire in via generale
l'inserimento di prodotti, fermi restando
però requisiti minimi che prevedano non
solo che l'inserimento di prodotti venga
chiaramente segnalato al telespettatore ma
anche che esso non causi danni morali o
fisici ai minori.
Or. en
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 88
CONSIDERANDO 46 BIS (nuovo)
PE 378.604v01-00
IT
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AM\630200IT.doc
(46 bis) L'aiuto alla produzione è una
realtà nelle opere cinematografiche e nei
film audiovisivi per la televisione,
soprattutto negli Stati Uniti d'America ma
anche in alcuni Stati membri. Gli Stati
membri disciplinano e trattano però in
modo diverso l'aiuto alla produzione nelle
opere cinematografiche e nelle opere
audiovisive per la televisione. Risulta
quindi necessario chiarire questo punto al
fine di realizzare un'equa concorrenza
transfrontaliera. L'aiuto alla produzione
consente l'uso prudente di scarse risorse
senza presentare lo svantaggio di violare il
principio di separazione. L'aiuto alla
produzione contribuisce anche al
finanziamento di produzioni europee
indipendenti senza compromettere
l'indipendenza e la credibilità del
programma. La definizione di aiuto alla
produzione introdotta in questa sede
comprende l'inserimento di un prodotto, di
un servizio o di un marchio commerciale
nell'ambito di servizi di media audiovisivi,
necessario a fini giornalistici o creativi,
quando non comporta un pagamento o
altro compenso né alcuna influenza
editoriale da parte dell'inserzionista
pubblicitario o del proprietario del
marchio. Se l'uso dell'aiuto alla produzione
richiede, per motivi di ordine editoriale e
artistico, il riferimento a beni, servizi, nomi,
marchi o attività di un produttore di beni o
di un fornitore di servizi, o la loro
presentazione, si deve procedere senza una
speciale e indebita evidenziazione; l'aiuto
alla produzione include anche decisioni
editoriali indipendenti quanto all'uso,
senza indebita evidenziazione, di prodotti
che fanno parte integrante di un
programma e ne agevolano la produzione,
ad esempio l'uso di premi di marca nei
servizi di media audiovisivi per bambini
che possono indurre i telespettatori a
partecipare al programma e a divertirsi. I
programmi di paesi terzi che includono un
aiuto alla produzione andrebbero
chiaramente individuati e classificati come
AM\630200IT.doc
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PE 378.604v01-00
IT
tali.
Or. en
Motivazione
Il considerando chiarifica cosa vuol dire aiuti ammissibili alla produzione. Un aiuto alla
produzione consente l'uso prudente di scarse risorse finanziarie. Un aiuto alla produzione è
presentato in un'opera per motivi di ordine editoriale e non promozionale per cui il suo uso
non porta ad una confusione di contenuto editoriale e forme commerciali di comunicazione.
Evita il rischio di compromettere il principio di separazione o di limitare la libertà artistica o
giornalistica.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 89
CONSIDERANDO 47
(47) Le autorità di regolamentazione devono
essere indipendenti dai governi nazionali e
dai fornitori di servizi di media audiovisivi
per poter svolgere il proprio lavoro in modo
imparziale e trasparente e contribuire al
pluralismo. Per garantire la corretta
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le
autorità di regolamentazione nazionali e la
Commissione,
(47) Le autorità di regolamentazione e i
membri degli organismi di
regolamentazione devono essere
indipendenti dai governi nazionali e dai
fornitori di servizi di media audiovisivi per
poter svolgere il proprio lavoro in modo
imparziale e trasparente e contribuire al
pluralismo. Per garantire la corretta
applicazione della presente direttiva è
necessaria una stretta collaborazione tra le
autorità di regolamentazione nazionali e la
Commissione,
Or. en
Motivazione
Evita conflitti d'interesse.
Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool
Emendamento 90
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a) (Direttiva 89/552/CEE)
PE 378.604v01-00
IT
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AM\630200IT.doc
(a) "servizio di media audiovisivo", un
servizio quale quello definito agli articoli 49
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è
la fornitura di immagini animate, sonore o
non, al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
(a) "servizio di media audiovisivo", un
servizio quale quello definito agli articoli 49
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è
la fornitura di immagini animate, sonore o
non, al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. Non include versioni
elettroniche di giornali e riviste, giochi,
giochi d'azzardo, attività non economiche
come blog e siti web privati.
Or. en
Motivazione
La portata della direttiva va chiaramente definita nel testo legislativo della direttiva e non
solo nei considerando.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 91
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a) (Direttiva 89/552/CEE)
(a) "servizio di media audiovisivo", un
servizio quale quello definito agli articoli 49
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è
la fornitura di immagini animate, sonore o
non, al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
(a) "servizio di media audiovisivo", un
servizio quale quello definito agli articoli 49
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è
la fornitura di immagini animate, sonore o
non, al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. La definizione non include i
servizi di cui all'articolo 1 della direttiva
98/34/CE.
Or. en
Motivazione
Chiarifica la definizione in modo che comprenda quanto si intendeva originariamente per
AM\630200IT.doc
37/110
PE 378.604v01-00
IT
televisione e "di tipo televisivo". Fornisce anche chiarezza giuridica in merito a quali servizi
specifici sono coperti da quale regime.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 92
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a) (Direttiva 89/552/CEE)
(a) "servizio di media audiovisivo", un
servizio quale quello definito agli articoli 49
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è
la fornitura di immagini animate, sonore o
non, al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.
(a) "servizio di media audiovisivo", un
servizio quale quello definito agli articoli 49
e 50 del trattato il cui obiettivo principale è
la fornitura di immagini animate, sonore o
non, al fine di informare, intrattenere o
istruire il grande pubblico, attraverso reti di
comunicazioni elettroniche ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio. La definizione non include i
servizi di cui all'articolo 1 della direttiva
98/34/CE.
Or. en
Motivazione
Chiarisce la portata della direttiva che riguarda la televisione e i servizi di tipo televisivo,
come originariamente intesi, e riconosce la distinzione tra mass media e media personalizzati
come video blog o contenuti generati dall'utente. Fornisce anche chiarezza giuridica in
merito ai fornitori dei servizi di media e ai consumatori e a quale regime particolare si
applica ai servizi specifici.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 93
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera a) bis (nuova) (Direttiva 89/552/CEE)
(a bis) "programma", una combinazione di
immagini animate, sonore o non, che
costituisce una componente distinta
all'interno di un palinsesto o di una offerta
di contenuti raccolti da un fornitore di
servizi di media e il cui principale obiettivo
PE 378.604v01-00
IT
38/110
AM\630200IT.doc
è l'informazione, l'intrattenimento o
l'istruzione dei telespettatori.
Or. en
Motivazione
The Amendment supports the approach by the Rapporteur but adds a further defintion of
”programme” (”information, entertainment or education of viewers” as ”the main
purpose”). It is important to avoid confusion between programmes in the “traditional” sense,
and substantial items of content (e.g, 30 minutes in length) which are produced by companies
with a view to promoting their products and services. Such items of content – which may
form a significant element of some non-linear services and which viewers may choose to
watch on demand because of their own merits – should be regulated as “audiovisual
commercial communications”.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 94
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera b) (Direttiva 89/552/CEE)
(b) "fornitore di servizi di media", la persona
fisica o giuridica che assume la
responsabilità editoriale della scelta del
contenuto audiovisivo del servizio di media
audiovisivo e che ne determina la modalità
di organizzazione;
(b) "fornitore di servizi di media", la persona
fisica o giuridica che assume la
responsabilità editoriale della scelta del
contenuto audiovisivo del servizio di media
audiovisivo e che ne determina la modalità
di organizzazione. Questa definizione non
copre le persone fisiche o giuridiche che si
limitano a costituire pacchetti o a
trasmettere il contenuto ovvero offrono in
vendita pacchetti di tali servizi, in relazione
ai quali la responsabilità editoriale spetta a
terzi.
Or. en
Motivazione
L'assemblaggio,la trasmissione o la rivendita di offerte di contenuti per le quali la
responsabilità editoriale spetta a terzi in quanto fornitori di servizi di media non sono inclusi
in quanto tali nella portata della direttiva.
AM\630200IT.doc
39/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 95
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera c) (Direttiva 89/552/CEE)
(c) "radiodiffusione televisiva" o
"trasmissione televisiva", un servizio di
media audiovisivo lineare nel quale il
fornitore del servizio di media decide il
momento di trasmissione di un programma
specifico e stabilisce il palinsesto dei
programmi;
(c) "servizio lineare o" o "radiodiffusione
televisiva" o "trasmissione televisiva", la
trasmissione iniziale attraverso qualunque
mezzo, in forma non codificata o codificata
e in sequenza cronologica, di programmi
diversi. Tali programmi sono trasmessi
all'impianto dell'utente in un momento
scelto dal fornitore di servizi di media in
base ad un palinsesto; la trasmissione, ad
un numero indeterminato di potenziali
telespettatori, avviene simultaneamente.
Questa definizione include la
comunicazione di programmi tra imprese al
fine di trasmetterli al pubblico. Non include
i servizi che forniscono informazioni o altri
messaggi o immagini su richiesta
individuale di un utente dei servizi.
Or. en
Motivazione
Ai fini della certezza giuridica è importante disporre di una definizione specifica di quanto si
considera servizio lineare. La definizione ne mette in luce dettagliatamente le caratteristiche.
Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool
Emendamento 96
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera c) (Direttiva 89/552/CEE)
(c) "radiodiffusione televisiva" o
"trasmissione televisiva", un servizio di
media audiovisivo lineare nel quale il
fornitore del servizio di media decide il
momento di trasmissione di un programma
specifico e stabilisce il palinsesto dei
programmi;
PE 378.604v01-00
IT
(c) "servizio televisivo" (cioè servizio di
media audiovisivo lineare), un servizio di
media audiovisivi offerto da un fornitore del
servizio di media per la visione simultanea
di programmi sulla base di un palinsesto
dei programmi;
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AM\630200IT.doc
Or. en
Motivazione
"La radiodiffusione televisiva" è un termine connesso al processo tecnico della trasmissione
che non è tecnicamente neutro. Non deve esservi alcun dubbio in merito al fatto che la
televisione IP può anche essere un servizio audiovisivo lineare. Andrebbero utilizzati termini
neutri sotto il profilo tecnico come "servizio televisivo" e "offerto da".
Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool
Emendamento 97
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera d) (Direttiva 89/552/CEE)
(d) "organismo di radiodiffusione
televisiva", un fornitore di servizi di media
audiovisivi lineari;
(d) "organismo di radiodiffusione
televisiva", un fornitore di un servizio
specifico di media audiovisivi lineari;
Or. en
Motivazione
L'obiettivo dell'emendamento è di garantire che il servizio giunga a destinazione e non che la
compagnia possa ffettuare diversi servizi in paesi diversi.
Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool
Emendamento 98
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE)
(e) "servizio non lineare", un servizio di
media audiovisivo nel quale l'utente decide
il momento in cui è trasmesso un
programma specifico sulla base di una
gamma di contenuti selezionati dal fornitore
di servizio di media;
(e) "servizio televisivo su richiesta" (cioè
un servizio di media audiovisivo non
lineare) un servizio di media audiovisivo
offerto da un fornitore di servizi di media
per la visione di programmi al momento
scelto dall'utente sulla base di una gamma
di contenuti selezionati dal fornitore di
servizio di media. L'elemento economico
dovrebbe essere significativo.
Or. en
AM\630200IT.doc
41/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool
Emendamento 99
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE)
(e) "servizio non lineare", un servizio di
media audiovisivo nel quale l'utente decide
il momento in cui è trasmesso un
programma specifico sulla base di una
gamma di contenuti selezionati dal
fornitore di servizio di media;
(e) "servizio non lineare", un servizio di
media audiovisivo, fornito attraverso una
rete di comunicazione elettronica ai sensi
dell'articolo 2, lettera a) della direttiva
2002/21/CE, anche via cavo, via satellite o
attraverso televisione terrestre, televisioni
protocollo Internet o reti mobili, che ha le
seguenti caratteristiche ulteriori:
– l'utente fa una richiesta individuale di un
servizio specifico (compreso un servizio di
abbonamento) sulla base di una scelta del
contenuto selezionato dal fornitore di
servizi di media;
– il servizio comprende contenuti
compatibili con la trasmissione in un
servizio lineare ad esempio lungometraggi,
eventi sportivi e programmi in un formato
già definito per la distribuzione televisiva
nonché sit-com, documentari, programmi
per bambini e sceneggiature originali; e
– il programma, la presentazione e gli
strumenti di accesso al servizio potrebbero
indurre l'utente ad aspettarsi una tutela
regolamentare analoga a quella prevista
per i servizi lineari;
Or. en
Motivazione
A fini di chiarezza è importante disporre di una definizione precisa di cosa si considera un
servizio non lineare. La definizione mette in luce dettagliatamente le caratteristiche e i limiti
di servizi molto simili a quelli dei servizi tradizionali.
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IT
42/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 100
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE)
(e) "servizio non lineare", un servizio di
media audiovisivo nel quale l'utente decide
il momento in cui è trasmesso un
programma specifico sulla base di una
gamma di contenuti selezionati dal fornitore
di servizio di media;
(e) "servizio su richiesta", un servizio di
media audiovisivo non lineare offerto da un
fornitore di servizio di media che ha le
seguenti caratteristiche:
(i) il suo obiettivo principale è la fornitura
di programmi in un formato compatibile
con la trasmissione televisiva;
(ii) il programma specifico viene visto su
richiesta individuale dell'utente in base ad
un catalogo di programmi selezionati dal
fornitore di servizio di media; e
(iii) la natura e gli strumenti di accesso al
servizio indurrebbero l'utente ad aspettarsi
ragionevolmente una tutela regolamentare
nell'ambito della portata della presente
direttiva.
Or. en
Motivazione
L'emendamento contribuisce a garantire che la portata della direttiva nello spazio non
lineare sia in linea con l'obiettivo della Commissione di regolare solo i servizi video su
richiesta forniti dai mass media che hanno le stesse caratteristiche della televisione
tradizionale e che concernono lo stesso mercato. In altre parole, la regolamentazione non
viene estesa oltre quanto è necessario per garantire condizioni omogenee tra i servizi e
l'effettiva applicazione resta possibile.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 101
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera e) (Direttiva 89/552/CEE)
(e) "servizio non lineare", un servizio di
media audiovisivo nel quale l'utente decide il
AM\630200IT.doc
(e) "servizio non lineare", un servizio di
media audiovisivo nel quale l'utente
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PE 378.604v01-00
IT
momento in cui è trasmesso un programma
specifico sulla base di una gamma di
contenuti selezionati dal fornitore di servizio
di media;
determina sulla base di una richiesta
individuale il momento in cui è trasmesso
un programma specifico sulla base di una
gamma di contenuti editi e raccolti da un
fornitore di servizio di media;
Or. en
Motivazione
La definizione dei servizi lineari dovrebbe basarsi sul contesto in cui gli utenti accedono al
contenuto. E' questo l'aspetto importante nel definire la necessità degli utenti di tutela
regolamentare. Chiarisce anche il concetto di "servizio non lineare" come servizio di media
su richiesta.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 102
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera f) (Direttiva 89/552/CEE)
(f) "comunicazione commerciale
audiovisiva", immagini in movimento, siano
esse sonore o non, che accompagnano i
servizi di media audiovisivi e sono destinate
a promuovere, direttamente o indirettamente,
le merci, i servizi o l'immagine di una
persona fisica o giuridica che esercita
un'attività economica;
(f) "comunicazione commerciale
audiovisiva", immagini in movimento, siano
esse sonore o non, che sono trasmesse come
parte di servizi di media audiovisivi e sono
destinate a promuovere, direttamente o
indirettamente, le merci, i servizi o
l'immagine di una persona fisica o giuridica
che esercita un'attività economica;
Or. en
Motivazione
Chiarisce che le comunicazioni commerciali audiovisive sono trasmesse nell'ambito di un
servizio di media audiovisivo. Si tiene così conto di una maggiore funzionalità dei nuovi
servizi di media e del fatto che l'utente esercita un maggiore controllo sulle comunicazioni
commerciali e audiovisive di cui usufruisce.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 103
ARTICOLO 1, PUNTO 2
PE 378.604v01-00
IT
44/110
AM\630200IT.doc
Articolo 1, lettera f) (Direttiva 89/552/CEE)
(f)"comunicazione commerciale
audiovisiva", immagini in movimento, siano
esse sonore o non, che accompagnano i
servizi di media audiovisivi e sono destinate
a promuovere, direttamente o indirettamente,
le merci, i servizi o l'immagine di una
persona fisica o giuridica che esercita
un'attività economica;
(f) "comunicazione commerciale
audiovisiva", immagini in movimento, siano
esse sonore o non, che sono trasmesse come
parte di servizi di media audiovisivi e sono
destinate a promuovere, direttamente o
indirettamente, le merci, i servizi o
l'immagine di una persona giuridica che
esercita un'attività economica;
Or. en
Motivazione
Il testo proposto specifica che le comunicazioni commerciali audiovisive sono trasmesse
come parte di un servizio di media audiovisivo. Si tiene così maggiormente conto della
funzionalità dei nuovi servizi di media e del fatto che l'utente esercita un maggiore controllo
sulle comunicazioni commerciali audiovisive di cui usufruisce.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 104
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera h) (Direttiva 89/552/CEE)
(h) "pubblicità occulta", la presentazione
orale o visiva di beni, di servizi, del nome,
del marchio o delle attività di un produttore
di beni o di un fornitore di servizi in un
programma, qualora tale presentazione sia
fatta intenzionalmente dall'emittente per
perseguire scopi pubblicitari e possa
ingannare il pubblico circa la sua natura; una
presentazione si considera intenzionale
quando è fatta dietro compenso o altro
pagamento;
(h) "pubblicità occulta", la presentazione
orale o visiva di beni, di servizi, del nome,
del marchio o delle attività di un produttore
di beni o di un fornitore di servizi in un
programma, qualora tale presentazione sia
fatta intenzionalmente dal fornitore di
servizio di media per perseguire scopi
pubblicitari e possa ingannare il pubblico
circa la sua natura; una presentazione si
considera intenzionale quando è fatta dietro
compenso o altro pagamento;
Or. en
Motivazione
La pubblicità occulta andrebbe vietata in tutti i servizi trattati dalla direttiva.
AM\630200IT.doc
45/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Renato Brunetta
Emendamento 105
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera i bis) (nuova) (Direttiva 89/552/CEE)
(i bis) "Telepromozione" qualsiasi forma di
pubblicità che comporta l'esibizione di
prodotti, la presentazione orale e visiva di
servizi e beni da parte di un'emittente
nell'ambito di un programma realizzato in
studio e chiaramente distinta dal contenuto
editoriale al fine di promuovere, a
pagamento, la fornitura dei servizi offerti o
mostrati.
Or. en
Motivazione
Whilst the new AVMS directive does not prejudice the European Court of Justice’s judgement
delivered on 12 December 1996, a further clarification within article 1 will provide legal
certainty in addressing forms of advertising different from spot advertising. It is worth noting
that spot advertising can cater for the communication portfolios of big spenders with
established brand names. Teleshopping windows and telepromotions are better suited to
develop product and brand awareness for new product and services often marketed by SMEs
which cannot afford the cost of spot advertising and whose marketing strategy relies on
detailed descriptions rather than on the merely emotional appeal conveyed by spot
advertising. By presenting products and services, telepromotions benefit the consumers and
increase their capacity to make informed choices. Moreover, while the market impact
assessment of introducing product placement in the delivery of television services is yet
unknown, forms of advertising different from spot advertising are an effective communication
tool, perfectly compliant with the separation and identification principles, and contribute to
the investments made by free-to-air broadcasters in original European content production.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 106
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k) (Direttiva 89/552/CEE)
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei
servizi di media audiovisivi, di norma dietro
PE 378.604v01-00
IT
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva a
pagamento che consiste nell'inserire o nel
fare riferimento a un prodotto, a un servizio
o a un marchio nei servizi di media
46/110
AM\630200IT.doc
pagamento o altro compenso.
audiovisivi. Le decisioni editoriali
indipendenti di usare prodotti che fanno
parte integrante di un programma e ne
agevolano la produzione, come premi,
oggetti e accessori di scena, non vengono
considerate "inserimento di prodotti".
Or. en
Motivazione
Nell'ambito della definizione proposta l'uso di premi – di norma forniti dal fabbricanteverrebbe vietato nei programmi per bambini (in quanto l'inserimento di prodotti è vietato), il
che costituirebbe una vera perdita per la programmazione per l'infanzia. Analogamente le
norme in materia d'inserimento di prodotti avrebbero un impatto sproporzionato sulle
decisioni editoriali (in opposizione a quelle commerciali) di utilizzare oggetti di ogni giorno
in produzioni audiovisive.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 107
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k) (Direttiva 89/552/CEE)
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei
servizi di media audiovisivi, di norma dietro
pagamento o altro compenso.
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei
servizi di media audiovisivi, dietro
pagamento o altro compenso. Il riferimento
nei programmi a prodotti di marca
commercializzati e a prodotti offerti come
ricompensa, ad esempio premi, oggetti di
scena e doni non è considerato
inserimento di prodotti.
Or. en
Motivazione
E' una caratteristica fondamentale dell'inserimento di prodotti il fatto che sia effettuato a
pagamento o a condizioni analoghe. Al contempo la nuova regolamentazione non dovrebbe
escludere pratiche già esistenti e invalse come la presentazione e il ricorso a prodotti
commercializzati e a prodotti offerti come ricompensa. Deve essere chiaramente esclusa dalla
definizione di inserimento di prodotti.
AM\630200IT.doc
47/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 108
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k) (direttiva 89/552/CEE)
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei
servizi di media audiovisivi, di norma dietro
pagamento o altro compenso."
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento,
puntualmente e con discrezione, a un
prodotto, a un servizio o a un marchio
inserendolo nei film prodotti per la
televisione e trasmessi da un servizio di
media audiovisivo, di norma dietro
pagamento o altro compenso."
Or. fr
Motivazione
La définition proposée ne se contente pas de prévoir une apparition ponctuelle et discrète des
produits ou des marques dans les émissions - ce qui serait de nature à en atténuer le
caractère publicitaire - mais semble permettre leur présentation ostensible. En outre, si
l’usage du placement de produits pourrait éventuellement être guidé par le souci de garantir
le réalisme et la crédibilité des scénarios des seules œuvres de fiction, le régime proposé par
la Commission s’étend - sauf rares exceptions - à toute émission. Le placement de produits se
voit ainsi conférer une portée très large, ne trouvant aucune justification crédible.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 109
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k) (Direttiva 89/552/CEE)
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei
servizi di media audiovisivi, di norma dietro
pagamento o altro compenso.
PE 378.604v01-00
IT
(k) "inserimento di prodotti", ogni forma di
comunicazione commerciale audiovisiva che
consiste nell'inserire o nel fare riferimento a
un prodotto, a un servizio o a un marchio nei
servizi di media audiovisivi, dietro
pagamento o altro compenso. La definizione
giuridica di inserimento di prodotti non
copre i premi concessi e i prodotti di marca
commercializzati nei programmi.
48/110
AM\630200IT.doc
Or. en
Motivazione
Audiovisual media service providers need legal certainty. Product placement shall only be
qualified as such if there has been an actual payment. Applying the term “normally” would
lead to a legal assumption of such a payment – even if there was not any - and have as a
consequence that the specific regime for product placement including identification etc.
would have to be followed. It is essential that the new rules on product placement do not
accidentally outlaw already existing and legitimately practised formats in programming
featuring games and offering prizes to winners which motivates viewers tom participate in
and enjoy the programming.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 110
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k bis) ( nuova) (Direttiva 89/552/CEE)
(k bis) "aiuto alla produzione"
l'inserimento di un prodotto, di un servizio
o di un marchio commerciale nell'ambito
di servizi di media audiovisivi necessario a
fini giornalistici o creativi quando non
comporta un pagamento o altro compenso
né un'influenza editoriale da parte
dell'inserzionista pubblicitario o del
proprietario del marchio e non viene messo
eccessivamente in evidenza.
Or. en
Motivazione
L'articolo definisce il concetto di recente introdotto di "aiuto alla produzione".
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 111
ARTICOLO 1, PUNTO 2
Articolo 1, lettera k bis) ( nuova) (Direttiva 89/552/CEE)
(k bis) "aiuti alla produzione" beni o
AM\630200IT.doc
49/110
PE 378.604v01-00
IT
servizi messi a disposizione gratuitamente e
senza altre condizioni, utilizzati per motivi
editoriali.
Or. en
Motivazione
E' importante operare una distinzione tra inserimento di prodotti dietro pagamento o altro
compenso e aiuti ai prodotti che sono invece gratuiti. Le decisioni editoriali legittime di usare
prodotti che fanno parte integrante di un programma come un premio o un oggetto di scena e
l'inclusione di tale definizione consentirebbero di effettuare in seguito una distinzione nel
testo (ad esempio di permettere gli aiuti ai prodotti nei programmi per bambini).
Emendamento presentato da Corien Wortmann-Kool
Emendamento 112
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 2, lettera c) (Direttiva 89/552/CEE)
(c) al paragrafo 3, i termini "un'emittente
televisiva" sono sostituiti ogni volta dai
termini "il fornitore di servizi di media"; i
termini "decisioni editoriali sul palinsesto"
sono sostituiti da "decisioni editoriali sul
servizio di media audiovisivo"; i termini
"attività di telediffusione" sono sostituiti da
"attività di servizio di media audiovisivo" e i
termini "nel quale essa ha iniziato a
trasmettere" sono sostituiti da "nel quale
esso ha iniziato la sua attività", i termini
"decisioni sul palinsesto" sono sostituiti da
"decisioni sul servizio di media
audiovisivo".
(c) al paragrafo 3, i termini "un'emittente
televisiva" sono sostituiti ogni volta dai
termini "il fornitore di servizi di media"; i
termini "decisioni editoriali sul palinsesto"
sono sostituiti da "decisioni editoriali
giornaliere sul servizio di media
audiovisivo"; i termini "attività di
telediffusione" sono sostituiti da "attività di
servizio di media audiovisivo" e i termini
"nel quale essa ha iniziato a trasmettere"
sono sostituiti da "nel quale esso ha iniziato
la sua attività", i termini "decisioni sul
palinsesto" sono sostituiti da "decisioni sul
servizio di media audiovisivo".
Or. en
Motivazione
Al fine di evitare una concorrenza iniqua tra gruppi di emittenti pubblici e commerciali i
gruppi di emittenti dovrebbero entrare nell'ambito della giurisdizione degli Stati membri in
cui le loro attività sono concentrate.
PE 378.604v01-00
IT
50/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 113
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 2, lettera g), paragrafo 7 (Direttiva 89/552/CEE)
7. Uno Stato membro può, al fine di
prevenire abusi o comportamenti
fraudolenti, adottare misure appropriate nei
confronti di un fornitore di servizi di media
stabilito in un altro Stato membro e la cui
attività è orientata in tutto o in massima
parte verso il territorio del primo Stato
membro. Spetta al primo Stato membro
portarne le prove caso per caso.
7. Uno Stato membro può, al fine di
prevenire abusi o comportamenti fraudolenti
in un settore che non rientra nell'ambito
della presente direttiva, adottare misure
appropriate nei confronti di un fornitore di
servizi di media stabilito in un altro Stato
membro e la cui attività è orientata in tutto o
in massima parte verso il territorio del primo
Stato membro. Spetta al primo Stato
membro portarne le prove caso per caso.
Or. en
Motivazione
The Directive aims to establish an Internal Market for audiovisual media services through the
harmonisation of certain rules. As drafted by the Commission, Article 2.7 would contradict
this objective as it would allow Member States to stop audiovisual media services from
another Member State even if they fully comply with the harmonised rules of the Directive. In
accordance with the Treaty and European Case Law such services should be prohibited only
in specific cases where public order is threatened. The mere fact that a company has been
established in one Member State because it enjoys the benefits of a more favourable
legislative environment, does not constitute an abuse in itself, even if that company conducts
activities entirely or mainly in another Member State.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 114
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 2, lettera g), paragrafo 7 (Direttiva 89/552/CEE)
7. Uno Stato membro può, al fine di
prevenire abusi o comportamenti
fraudolenti, adottare misure appropriate nei
confronti di un fornitore di servizi di media
stabilito in un altro Stato membro e la cui
attività è orientata in tutto o in massima
parte verso il territorio del primo Stato
membro. Spetta al primo Stato membro
AM\630200IT.doc
7. Uno Stato membro può, al fine di
sanzionare abusi o comportamenti
fraudolenti, adottare misure appropriate nei
confronti di un fornitore di servizi di media
stabilito in un altro Stato membro e la cui
attività è orientata in tutto o in massima
parte verso il territorio del primo Stato
membro. Spetta al primo Stato membro
51/110
PE 378.604v01-00
IT
portarne le prove caso per caso.
portarne le prove caso per caso.
Or. en
Motivazione
Gli Stati membri devono provare l'abuso.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 115
ARTICOLO 1, PUNTO 3
Articolo 2, lettera g), paragrafo 8 (direttiva 89/552/CEE)
8. Gli Stati membri possono adottare
misure in applicazione del paragrafo 7 solo
se sono rispettate tutte le condizioni
seguenti:
soppresso
a) lo Stato membro di ricezione chiede allo
Stato membro nel quale il fornitore di
servizi di media è stabilito di adottare le
misure;
b) quest'ultimo Stato membro non adotta le
misure;
c) il primo Stato membro notifica alla
Commissione e allo Stato membro nel
quale il fornitore di servizi di media è
stabilito la propria intenzione di adottare
tali misure e
d) la Commissione decide che dette misure
sono compatibili con il diritto comunitario.
Or. en
Motivazione
The country-of-origin principle must remain firmly enshrined in the directive as the
cornerstone of EU legislation on audiovisual media services. While providing no added value
(it is a codification of ECJ case law), the proposed new derogations would send the
dangerous message that the country of origin principle needs to be ‘fixed’, opening the door
for the introduction of further derogations and thus threatening to permanently undermine the
operation of this fundamental element of the Directive. Where Member States face problems
PE 378.604v01-00
IT
52/110
AM\630200IT.doc
with regard to the circumvention of domestic rules stronger bilateral cooperation
mechanisms for solving such problems should be developed.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 116
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA g)
Articolo 2, paragrafo 9 (direttiva 89/552/CEE)
9. Ogni misura adottata in applicazione del
paragrafo 7 deve risultare oggettivamente
necessaria, essere applicata in modo non
discriminatorio, essere idonea al
raggiungimento degli obiettivi perseguiti e
limitarsi a quanto è necessario per
conseguirli.
soppresso
Or. en
Motivazione
The country-of-origin principle must remain firmly enshrined in the directive as the
cornerstone of EU legislation on audiovisual media services. While providing no added value
(it is a codification of ECJ case law), the proposed new derogations would send the
dangerous message that the country of origin principle needs to be ‘fixed’, opening the door
for the introduction of further derogations and thus threatening to permanently undermine the
operation of this fundamental element of the Directive. Where Member States face problems
with regard to the circumvention of domestic rules stronger bilateral cooperation
mechanisms for solving such problems should be developed.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 117
ARTICOLO 1, PUNTO 3, LETTERA g)
Articolo 2, paragrafo 10 (direttiva 89/552/CEE)
10. La Commissione decide entro tre mesi
dalla notifica di cui al paragrafo 8. Se la
Commissione stabilisce che le misure
proposte sono incompatibili con il diritto
comunitario, lo Stato membro interessato si
astiene dall'adottarle."
soppresso
Or. en
AM\630200IT.doc
53/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
The country-of-origin principle must remain firmly enshrined in the directive as the
cornerstone of EU legislation on audiovisual media services. While providing no added value
(it is a codification of ECJ case law), the proposed new derogations would send the
dangerous message that the country of origin principle needs to be ‘fixed’, opening the door
for the introduction of further derogations and thus threatening to permanently undermine the
operation of this fundamental element of the Directive. Where Member States face problems
with regard to the circumvention of domestic rules stronger bilateral cooperation
mechanisms for solving such problems should be developed.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 118
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B)
Articolo 2 bis, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
b) al paragrafo 2, i termini "articolo 22 bis
" sono sostituiti da "articolo 3 sexies ".
b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
2. Gli Stati membri possono derogare
temporaneamente dal paragrafo 1, ove
siano soddisfatte le condizioni seguenti:
a) con una trasmissione televisiva da un
altro Stato membro si viola in modo palese,
serio e grave l'articolo 22, paragrafi 1 o 2,
e/o l'articolo 22 bis;oppure con un servizio
di media non lineare da un altro Stato
membro si viola in modo palese, serio e
grave l'articolo 3 sexies o l'articolo 3
quinquies;
b) il fornitore di servizi di media nei dodici
mesi precedenti ha già almeno due volte
violato le disposizioni di cui alla lettera a);
c) lo Stato membro interessato ha
comunicato per iscritto al fornitore di
servizi media e alla Commissione le
presunte violazioni nonché le misure
previste in caso di nuove violazioni;
d) le consultazioni con lo Stato membro che
diffonde il servizio media audiovisivo e con
la Commissione non hanno portato nel giro
di 15 giorni dalla comunicazione di cui alla
lettera c) a nessuna intesa volontaria e si
verifica una nuova violazione.
PE 378.604v01-00
IT
54/110
AM\630200IT.doc
Entro un termine di due mesi a decorrere
dalla data di comunicazione delle misure
da parte dello Stato membro, la
Commissione adotta una decisione sulla
compatibilità delle misure con la
legislazione comunitaria. In caso di
decisione negativa lo Stato membro
interessato deve porre fine senza indugi alle
misure.
Or. de
Motivazione
La protezione della gioventù e della dignità umana sono valori elementari della politica
audiovisiva europea e sono al centro degli obiettivi della presente direttiva. Gli obiettivi
calibrati su tali valori devono poter portare senza eccezioni e con determinate premesse
molto rigorose anche a limitazioni del principio della libera ricezione. Servizi non lineari, la
cui libera ricezione finora poteva essere limitata secondo le regole della direttiva sull'eCommerce, in futuro saranno soggetti alla direttiva sui servizi media audiovisivi. Per tale
ragione occorre fissare regolamentazioni concernenti le circostanze in cui può essere
ristretta la libera ricezione. Si raccomanda di strutturare tale regolamentazione in modo
analogo alle normative sui servizi lineari, infatti i servizi non lineari stanno assumendo
caratteristiche sempre più affini ai servizi lineari.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 119
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA B BIS) (nuova)
Articolo 2 bis, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
b bis) il paragrafo 3 è sostituito dal
seguente:
3. Il paragrafo 2 lascia impregiudicata
l'applicazione di pertinenti procedure,
strumenti giuridici o sanzioni collegate alla
violazione in causa nello Stato membro alla
cui giurisdizione è soggetto il fornitore di
servizi media.
Or. de
AM\630200IT.doc
55/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 117.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 120
ARTICOLO 1, PUNTO 4, LETTERA a)
Articolo 2 bis, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
"1. Gli Stati membri assicurano la libertà di
ricezione e non ostacolano la ritrasmissione
sul proprio territorio di servizi di media
audiovisivi provenienti da altri Stati membri
per ragioni attinenti ai settori coordinati
dalla presente direttiva.";
"1. Gli Stati membri assicurano la libertà di
ricezione e non ostacolano la ritrasmissione
sul proprio territorio di servizi di media
audiovisivi provenienti da altri Stati membri
per ragioni attinenti ai settori coordinati
dalla presente direttiva. Il principio del
paese d'origine è la spina dorsale di una
industria radiotelevisiva europea di
successo che è parte naturale del mercato
interno. Inoltre, il principio incoraggia la
libertà d'informazione. Il principio del
paese d'origine è fondamentale per
l'emergenza di un mercato audiovisivo
paneuropeo con una forte industria che
produce contenuti europei. Inoltre
salvaguarda il diritto degli utenti di
usufruire della varietà dei programmi
europei ";
Or. en
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 121
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri conservano la facoltà di
richiedere ai fornitori di servizi di media
soggetti alla loro giurisdizione di rispettare
norme più particolareggiate o più rigorose
nei settori disciplinati dalla presente
direttiva.
PE 378.604v01-00
IT
1. Gli Stati membri garantiscono che
l'avvio e il prosieguo di un'attività che
propone dei servizi di media audiovisivi,
che sono anche servizi della società
dell'informazione ai sensi dell'articolo 1,
paragrafo 2, della direttiva 98/34/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 22
giugno 1998 che prevede una procedura
56/110
AM\630200IT.doc
d'informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche 1, non
siano sottoposti né a un sistema di licenze o
ad altro sistema con effetti analoghi, né
all'ingerenza di un regolatore, stabiliti al
momento del recepimento della direttiva.
Gli Stati membri possono inoltre imporre ai
fornitori di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione di rispettare norme più
particolareggiate o più rigorose nei settori
disciplinati dalla presente direttiva.
1. GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37. Direttiva
modificata dalla direttiva 98/48/CE (GU L 217 del
5.8.1998, pag. 18)
Or. fr
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 122
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Gli Stati membri assicurano, con i mezzi
appropriati, nell'ambito della loro
legislazione, che i fornitori di servizi di
media soggetti alla loro giurisdizione
rispettino effettivamente le disposizioni della
presente direttiva.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, prima frase,
gli Stati membri assicurano, con i mezzi
appropriati, nell'ambito della loro
legislazione, che i fornitori di servizi di
media soggetti alla loro giurisdizione
rispettino effettivamente le disposizioni della
presente direttiva.
Or. fr
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 123
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di
coregolamentazione nei settori coordinati
dalla presente direttiva. Tali regimi sono
concepiti in modo da poter essere
AM\630200IT.doc
3. Gli Stati membri devono rimanere liberi
di incoraggiare i regimi di
coregolamentazione nei settori coordinati
dalla presente direttiva.
57/110
PE 378.604v01-00
IT
largamente accettati dai principali soggetti
interessati e da assicurare un'applicazione
efficace delle norme."
Or. fr
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 124
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di
coregolamentazione nei settori coordinati
dalla presente direttiva. Tali regimi sono
concepiti in modo da poter essere
largamente accettati dai principali soggetti
interessati e da assicurare un'applicazione
efficace delle norme."
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di
auto e/o coregolamentazione nei settori
coordinati dalla presente direttiva in quanto
strumenti regolamentari basati sulla
cooperazione tra organismi statali e
organismi di autoregolamentazione. Tali
regimi sono concepiti in modo da poter
essere largamente accettati dai principali
soggetti interessati e da assicurare
un'applicazione efficace delle norme."
Or. en
Motivazione
Numerosi esempi in materia di pubblicità, comunicazioni mobili e Internet dimostrano che
l'efficace attuazione delle disposizioni della direttiva può anche essere ottenuta mediante
l'autoregolamentazione. Infatti il considerando 25 della proposta afferma che
l'auto/coregolamentazione svolgono un ruolo fondamentale per quanto riguarda la garanzia
della protezione dei consumatori e entrambi dovrebbero essere prese in considerazione in
particolare sotto l'aspetto di "migliore regolamentazione".
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 125
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di
coregolamentazione nei settori coordinati
PE 378.604v01-00
IT
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di
auto e/o coregolamentazione nei settori
58/110
AM\630200IT.doc
dalla presente direttiva. Tali regimi sono
concepiti in modo da poter essere
largamente accettati dai principali soggetti
interessati e da assicurare un'applicazione
efficace delle norme."
coordinati dalla presente direttiva. Tali
regimi sono concepiti in modo da poter
essere largamente accettati dai principali
soggetti interessati e da assicurare
un'applicazione efficace delle norme."
Or. en
Motivazione
Realizzare gli obiettivi pubblici nel nuovo ambiente mediatico, caratterizzato da una più
ampia scelta e un maggior controllo da parte degli utenti, da frammentazione e barriere più
basse per l'ingresso, richiedono impostazioni nuove e alternative per quanto riguarda il
settore pubblico. Piuttosto che un'impostazione legislativa rovesciata che è adeguata per un
ambiente televisivo consolidato, un'impostazione più flessibile basata sulla fissazione di
obiettivi dimostrativi e effettive risposte a queste sfide è da ritenere opportuna. Se del caso,
ciò dovrebbe comprendere impostazioni autoregolamentari.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 126
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
3. Gli Stati membri incoraggiano i regimi di
coregolamentazione nei settori coordinati
dalla presente direttiva. Tali regimi sono
concepiti in modo da poter essere
largamente accettati dai principali soggetti
interessati e da assicurare un'applicazione
efficace delle norme."
3. Ai fini dell'applicazione e dell'esecuzione
delle disposizioni della presente direttiva,
gli Stati membri incoraggiano i regimi di
autoregolamentazione e di
coregolamentazione. Tali regimi sono
concepiti in modo da poter essere
largamente accettati dai principali soggetti
interessati e da assicurare un'applicazione
efficace delle norme."
Or. de
Motivazione
Occorre che resti possibile l'applicazione della direttiva tramite regimi di
autoregolamentazione e di coregolamentazione e pertanto va chiarito che si prevede anche
l'autoregolamentazione, purché collegata alla responsabilità finale dello Stato e a una
corrispondente possibilità di intervento pubblico.
AM\630200IT.doc
59/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 127
ARTICOLO 1, PUNTO 5
Articolo 3, paragrafo 3 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
3 bis. Gli Stati membri, mediante mezzi
appropriati, promuovono lo sviluppo della
conoscenza dei media tra i consumatori.
Or. en
Motivazione
La conoscenza dei media si riferisce alle capacità, all'apprendimento e alla comprensione
dei consumatori per consentire loro di utilizzare efficacemente i media e sta diventando
sempre di più una componente fondamentale dei programmi europei e nazionali di
comunicazioni in quanto integra attivamente e sostiene la regolamentazione. Importanti
iniziative sono in corso di sviluppo a livello europeo e nazionale per promuovere la
conoscenza dei media da parte della popolazione in modo che possano trarre il massimo
vantaggio dai benefici che comportano le tecnologie digitali. La direttiva sui servizi
audiovisivi dovrebbe riconoscere e indirizzare tali sforzi.
Emendamento presentato da Jonathan Evans
Emendamento 128
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri provvedono a che, ai
fini della realizzazione di brevi estratti
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri
Stati membri non siano private
dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli
e non discriminatorie, ad avvenimenti di
grande interesse pubblico trasmessi da
un'emittente soggetta alla loro
giurisdizione.
soppresso
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di
indicare almeno la fonte.
Or. en
PE 378.604v01-00
IT
60/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
The existing news access framework in the European Union, consisting of the EU Copyright
Directive (2001/29/EC) and adherence to the Berne Convention for the Protection of Literary
and Artistic Works, together with codes of conduct, contractual arrangements and the 1991
Council of Europe Recommendation (No. R (91) 5), effectively guarantee access through a
plurality of sources to news on events where exclusive rights are acquired. This framework
already establishes that access shall be on fair, reasonable and non-discriminatory terms
taking due account of exclusive rights. Any new exemption for short extracts would require an
amendment to Directive 2001/29/EC.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 129
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri provvedono a che, ai
fini della realizzazione di brevi estratti
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri
Stati membri non siano private
dell'accesso, a condizioni eque, ragionevoli
e non discriminatorie, ad avvenimenti di
grande interesse pubblico trasmessi da
un'emittente soggetta alla loro
giurisdizione.
soppresso
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di
indicare almeno la fonte.
Or. en
Motivazione
The European Commission has not proven any internal market problem due to a lack of
harmonisation of national laws on short reporting so that there is no necessity and no
justification to interfere with rights holder’s rights. The right of information regarding events
of major importance for society is already granted by the licensing practice of the
broadcasters that explore the acquired rights for these events at most by targeting a broad
public. For premium sports rights like for cinema films there is a foreseen chain of
exploration of the rights (On-Demand - Pay-TV, free-TV) which has to be respected. Article
3a and national laws already provide access to information. Rights are acquired for certain
territories only. Giving access to short extracts of an event might to a broadcaster of another
AM\630200IT.doc
61/110
PE 378.604v01-00
IT
Member State might also interfere with copy rights. The obligation of the broadcaster to give
access to the broadcaster’s signal does infringe copy rights and ownership rights of the rights
holder. In order to safeguard pluralism, it is preferable that the broadcaster gets access to an
event and chooses the parts of the event he would like to broadcast which is not possible if he
has to relay on another broadcaster.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 130
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri provvedono a che, ai fini
della realizzazione di brevi estratti
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri
Stati membri non siano private dell'accesso,
a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, ad avvenimenti di grande
interesse pubblico trasmessi da un'emittente
soggetta alla loro giurisdizione.
1. Ogni Stato membro provvede a che, ai
fini della realizzazione di brevi estratti
dell'attualità, le emittenti stabilite in altri
Stati membri non siano private dell'accesso,
a condizioni eque, ragionevoli e non
discriminatorie, ad avvenimenti di grande
interesse pubblico trasmessi da un'emittente
soggetta alla loro giurisdizione.
Or. de
Motivazione
Per assicurare un flusso transfrontaliero delle informazioni e un accesso senza restrizioni
alle informazioni, il tenore dell'articolo 3 ter, paragrafo 1, va precisato ulteriormente nel
senso che il contenuto della disposizione riguarda l'introduzione di un diritto di breve
resoconto a livello comunitario e non una regolamentazione non discriminatoria per gli Stati
membri che abbiano già disciplinato la materia. Inoltre, proprio ai fini della pluralità di
opinione, l'articolazione esclusiva in quanto diritto di accesso al segnale disponibile appare
insufficiente e la direttiva dovrebbe piuttosto lasciare alla facoltà degli Stati membri la
decisione se il diritto di brevi estratti sia assicurato con il diritto di accesso fisico oppure con
l'accesso al segnale. L'articolo 3 ter, paragrafo 2, va pertanto integrato con il diritto di
accesso fisico a norma della legislazione dei singoli Stati membri.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 131
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
PE 378.604v01-00
IT
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
62/110
AM\630200IT.doc
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare
almeno la fonte.
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare
almeno la fonte, oppure possono ottenere
l'accesso materiale all'evento ai fini della
sua radiodiffusione a norma della
legislazione dello Stato membro interessato.
Or. de
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 129
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 132
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare
almeno la fonte.
AM\630200IT.doc
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di indicare
almeno la fonte. Tali brevi estratti possono
essere presi soltanto dal segnale
dell'emittente da parte di altri emittenti e da
parte delle agenzie di notizie autorizzate e
riconosciute, se agiscono direttamente per
conto di emittenti autorizzati. Le agenzie di
notizie devono comunicare per chi
agiscono, devono essere in possesso di
un'autorizzazione preliminare del loro
cliente/emittente in cui vengano identificati
l'evento o gli eventi, possono soltanto
trasmettere o vendere i brevi estratti al
cliente/emittente che ha concesso
l'autorizzazione e non possono maggiorare
l'importo chiesto dal titolare dei diritti. I
brevi estratti possono essere utilizzati
soltanto in programmi di notizie generali,
dovrebbero avere soltanto una durata
sufficiente a tal fine, in linea con la natura
dell'evento e generalmente non dovrebbero
superare i 90 secondi. I brevi estratti non
possono essere trasmessi prima della
63/110
PE 378.604v01-00
IT
conclusione dell'evento e neppure essere
proiettati più di 36 ore dopo l'evento, essere
utilizzati per creare un archivio pubblico o
essere utilizzati in servizi non lineari.
Or. en
Motivazione
Numerosi brevi estratti delle attualità attualmente vengono forniti gratuitamente ma soltanto
con un aggravio per spese tecniche, ove necessario. È importante non creare le circostanze in
cui i prezzi aumentino in modo significativo. Il diritto dei brevetti e le convenzioni
internazionali danno agli Stati la competenza sull'esercizio dei diritti d'autore. Questo è
riconosciuto dal paragrafo finale in quanto gli Stati membri possono avere assunto obblighi
nei confronti di paesi terzi e i loro cittadini concernenti le società.
Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt
Emendamento 133
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 ter, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione, ma hanno l'obbligo di
indicare almeno la fonte.
2. Le emittenti possono scegliere
liberamente brevi estratti dell'attualità a
partire dal segnale dell'emittente di
trasmissione.
Se un'emittente si avvale del diritto di brevi
estratti dell'attualità, è tenuta a
corrispondere al titolare del diritto
esclusivo una congrua compensazione e a
indicare la fonte.
Or. de
Motivazione
Va evidenziato che l'organismo di radiodiffusione televisiva deve corrispondere al titolare di
un diritto la cui posizione è pregiudicata una congrua compensazione. La soppressione del
diritto di brevi estratti dell'attualità per l'intermediario è necessaria per escludere che si
verifichi uno sfruttamento economico di tale diritto.
PE 378.604v01-00
IT
64/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 134
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)
Gli Stati membri adottano le misure atte a
garantire che i servizi di media audiovisivi
soggetti alla loro giurisdizione non siano
messi a disposizione del pubblico secondo
modalità tali da poter nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori.
Gli Stati membri e la Commissione
incoraggiano l'elaborazione di codici di
condotta da parte di associazioni o
organizzazioni commerciali, professionali e
di tutela dei consumatori per garantire che i
servizi di media audiovisivi soggetti alla loro
giurisdizione non siano messi a disposizione
del pubblico secondo modalità tali da poter
nuocere gravemente allo sviluppo fisico,
mentale o morale dei minori.
Or. en
Motivazione
La protezione dei minorenni nel nuovo ambiente mediatico si realizza meglio mediante
un'impostazione basata su una partnership a più livelli con il coinvolgimento di tutti gli
interessati, come previsto dall'articolo 16 della direttiva sul commercio elettronico.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 135
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)
Gli Stati membri adottano le misure atte a
garantire che i servizi di media audiovisivi
soggetti alla loro giurisdizione non siano
messi a disposizione del pubblico secondo
modalità tali da poter nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori.
Gli Stati membri garantiscono mediante
mezzi idonei che i servizi di media
audiovisivi soggetti alla loro giurisdizione
non siano messi a disposizione del pubblico
secondo modalità tali da poter nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei minori.
Or. en
Motivazione
Permette agli Stati membri di essere flessibili nell'utilizzazione di autoregolamentazione e
coregolamentazione.
AM\630200IT.doc
65/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 136
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 quinquies (direttiva 89/552/CEE)
Gli Stati membri adottano le misure atte a
garantire che i servizi di media audiovisivi
soggetti alla loro giurisdizione non siano
messi a disposizione del pubblico secondo
modalità tali da poter nuocere gravemente
allo sviluppo fisico, mentale o morale dei
minori.
Gli Stati membri adottano le misure atte a
garantire che i servizi di radiodiffusione
televisiva soggetti alla loro giurisdizione non
siano messi a disposizione del pubblico
secondo modalità tali da poter nuocere
gravemente allo sviluppo fisico, mentale o
morale dei minori.
Or. fr
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 137
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)
Gli Stati membri assicurano, con misure
adeguate, che i servizi di media audiovisivi e
le comunicazioni commerciali audiovisive
forniti dai fornitori soggetti alla loro
giurisdizione non contengano alcun
incitamento all'odio basato su differenze di
sesso, origine razziale o etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.
Gli Stati membri assicurano, con misure
adeguate, che i servizi di media audiovisivi e
le comunicazioni commerciali audiovisive
forniti all'interno della loro giurisdizione
non contengano alcun incitamento all'odio
fondato sul sesso, la razza o l'origine etnica,
la religione o le convinzioni personali, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.
Or. de
Motivazione
Ai fini uno standard unitario di protezione per tutti i servizi di media audiovisivi e di
comunicazione commerciale audiovisiva, occorre uniformare i requisiti attinenti ai contenuti
di cui all'articolo 3 sexies e 3 octies, lettera c). Nel contempo si offre anche la possibilità di
uniformarli ai criteri del diritto primario dell'articolo 13 del trattato CE. Infine in ogni caso
va inserita la dignità umana in quanto bene prioritario da proteggere, che figura anche
all'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
PE 378.604v01-00
IT
66/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 138
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 sexies (direttiva 89/552/CEE)
Gli Stati membri assicurano, con misure
adeguate, che i servizi di media audiovisivi e
le comunicazioni commerciali audiovisive
forniti dai fornitori soggetti alla loro
giurisdizione non contengano alcun
incitamento all'odio basato su differenze di
sesso, origine razziale o etnica, religione o
convinzioni personali, disabilità, età o
orientamento sessuale.
Gli Stati membri assicurano, con misure
adeguate, che i servizi di radiodiffusione
televisiva e le comunicazioni commerciali
audiovisive collegate a tali servizi forniti dai
fornitori soggetti alla loro giurisdizione non
contengano alcun incitamento all'odio basato
su differenze di sesso, origine razziale o
etnica, religione o convinzioni personali,
disabilità, età o orientamento sessuale.
Or. fr
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 139
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che i
fornitori di servizi di media soggetti alla
loro giurisdizione promuovano, ove
possibile e con i mezzi adeguati, la
produzione di opere europee e l'accesso alle
stesse, ai sensi dell'articolo 6.
soppresso
Or. en
Motivazione
Quotas interfere with the programming freedom of broadcasters. Digitalisation will increase
the diversity of linear and non linear services enormously making quota provision obsolete.
At the same time services become more and more specialized and thematic. Those services
might be hampered by the quota regime. Especially non linear services should not be
hampered by quotas. The user’s interest dictates the services companies offer. If users prefer
European works these services will automatically be offered by the media service provider.
For producers the digitalisation will provide new distribution channels.
AM\630200IT.doc
67/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 140
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che i
fornitori di servizi di media soggetti alla
loro giurisdizione promuovano, ove
possibile e con i mezzi adeguati, la
produzione di opere europee e l'accesso alle
stesse, ai sensi dell'articolo 6.
soppresso
Or. de
Motivazione
Nei servizi non lineari la molteplicità culturale resta un importante obiettivo della politica
europea. Nonostante le positive esperienze raccolte con gli obblighi di promozione per i
fornitori di servizi di media, non in tutti gli Stati membri sono state sperimentate le quote
prefissate.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 141
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori
di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi
dell'articolo 6.
1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori
di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi
dell'articolo 6. Per quanto concerne i servizi
non lineari, tale promozione può essere
effettuata in particolare attraverso le
modalità seguenti: investimenti minimi
nelle produzioni europee in funzione del
volume d'affari, proporzione minima di
produzioni europee nell'ambito dei
cataloghi video su richiesta e presentazione
attraente delle produzioni europee nelle
guide elettroniche dei programmi.
Or. fr
PE 378.604v01-00
IT
68/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
L'aggiunta proposta illustra i principali esempi di misure che possono essere adottate dagli
Stati membri per raggiungere l'obiettivo stabilito per la prima fase. Esso consente di
agevolare l'attuazione dell'obiettivo, mantenendo al contempo la necessaria flessibilità
connessa a tale attuazione ("ove ciò sia realizzabile con mezzi appropriati"; carattere non
limitativo e non vincolante delle misure elencate).
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 142
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori
di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi
dell'articolo 6.
1. Gli Stati membri assicurano che i fornitori
di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi
dell'articolo 6. Per quanto concerne i servizi
non lineari, tale promozione può essere
effettuata in particolare attraverso le
modalità seguenti: investimenti minimi
nelle produzioni europee in funzione del
volume d'affari, proporzione minima di
produzioni europee nell'ambito dei
cataloghi video su richiesta e presentazione
attraente delle produzioni europee nelle
guide elettroniche dei programmi.
Or. fr
Motivazione
È essenziale che le disposizioni regolamentari della direttiva prevedano che i servizi non
lineari partecipino al sostegno e alla promozione delle opere europee. Per consentire
un'applicazione effettiva di tale obbligo, la direttiva stessa deve fissarne le modalità. A tale
proposito, il livello d'investimento nella produzione o il collocamento nelle guide elettroniche
dei programmi rappresentano mezzi efficaci per garantire la quota di contenuto europeo nei
servizi in linea.
AM\630200IT.doc
69/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 143
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che i
fornitori di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione promuovano, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi
dell'articolo 6.
1. Gli Stati membri incoraggiano i fornitori
di servizi di media soggetti alla loro
giurisdizione a promuovere, ove possibile e
con i mezzi adeguati, la produzione di opere
europee e l'accesso alle stesse, ai sensi
dell'articolo 6.
Or. en
Motivazione
Poiché i servizi offrono una maggiore diversità, le quote diventano inutili. Esistono modi più
efficaci di incoraggiare la produzione e la trasmissione di opere europee.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 144
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Gli Stati membri assicurano che i
fornitori di servizi di media soggetti alla
loro giurisdizione non trasmettano opere
cinematografiche al di fuori dei periodi
concordati con i titolari dei diritti.
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 137.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 145
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
PE 378.604v01-00
IT
70/110
AM\630200IT.doc
3. Gli Stati membri presentano alla
Commissione, entro la fine del quarto anno
dall'adozione delle presente direttiva, e in
seguito ogni tre anni, una relazione
sull'attuazione delle misure di cui al
paragrafo 1.
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 137.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 146
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
3. Gli Stati membri presentano alla
Commissione, entro la fine del quarto anno
dall'adozione delle presente direttiva, e in
seguito ogni tre anni, una relazione
sull'attuazione delle misure di cui al
paragrafo 1.
soppresso
Or. de
Motivazione
Cfr la motivazione dell'emendamento 138.
Emendamento presentato da Bernhard Rapkay
Emendamento 147
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)
4. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione
del paragrafo 1, tenendo conto degli
AM\630200IT.doc
soppresso
71/110
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IT
sviluppi commerciali e dei progressi
tecnologici
Or. de
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 138
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 148
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)
4. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione
del paragrafo 1, tenendo conto degli
sviluppi commerciali e dei progressi
tecnologici.
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 137.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 149
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)
4. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al
Consiglio una relazione sull'applicazione del
paragrafo 1, tenendo conto degli sviluppi
commerciali e dei progressi tecnologici.
PE 378.604v01-00
IT
4. Sulla base di tali informazioni, ogni tre
anni la Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo
conto degli sviluppi commerciali e dei
progressi tecnologici e dell'obiettivo della
diversità culturale.
72/110
AM\630200IT.doc
Or. fr
Motivazione
Per dare un seguito efficace alle misure adottate ai sensi del paragrafo 1 del presente
articolo, occorre che le informazioni comunicate dagli Stati membri siano incluse in una
relazione periodica della Commissione.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 150
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)
4. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri, la Commissione presenta
al Parlamento europeo e al Consiglio una
relazione sull'applicazione del paragrafo 1,
tenendo conto degli sviluppi commerciali e
dei progressi tecnologici.
4. Sulla base delle informazioni comunicate
dagli Stati membri, ogni tre anni la
Commissione presenta al Parlamento
europeo e al Consiglio una relazione
sull'applicazione del paragrafo 1, tenendo
conto degli sviluppi commerciali e dei
progressi tecnologici e dell'obiettivo della
diversità culturale.
Or. fr
Motivazione
Il sostegno e la promozione delle opere europee negli Stati membri deve essere seguito
specificamente e regolarmente.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 151
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 septies, paragrafo 4 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
4 bis. Entro la fine del quinto anno a
decorrere dall'adozione della presente
direttiva, il Parlamento europeo e il
Consiglio riesaminano l'applicazione del
presente articolo sulla base di una
relazione della Commissione che formula,
se del caso, proposte di adeguamento,
AM\630200IT.doc
73/110
PE 378.604v01-00
IT
tenendo conto dell'evoluzione commerciale
e tecnologica e dell'obiettivo della diversità
culturale nonché di uno studio
indipendente sull'impatto delle misure
prese a titolo del paragrafo 1.
Or. fr
Motivazione
È fondamentale vigilare sull'applicazione effettiva di tale articolo e, a tal fine, di porre in
essere un sistema di verifica ispirato al dispositivo attualmente in vigore per i servizi di
radiodiffusione televisiva, quale definito agli articoli 4, paragrafo 4, e 25 bis della direttiva
TVSF.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 152
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)
(a) le comunicazioni commerciali devono
essere chiaramente identificabili come tali;
sono proibite le comunicazioni commerciali
audiovisive occulte;
(a) le comunicazioni commerciali devono
essere chiaramente identificabili come tali ed
essere nettamente distinte dal resto del
programma, in termini sia spaziali che
temporali, mediante mezzi ottici ed acustici.
Sono proibite le comunicazioni commerciali
audiovisive occulte;
Or. fr
Motivazione
Il principio della netta separazione tra la pubblicità e il contenuto editoriale è essenziale ai
fini della tutela del telespettatore/consumatore e necessita di una identificazione chiara della
pubblicità con mezzi e ottici e acustici. Tale principio resta pertinente per il settore dei servizi
non lineari.
Emendamento presentato da Sharon Bowles e Sarah Ludford
Emendamento 153
ARTICOLO 1, PUNTO 6
PE 378.604v01-00
IT
74/110
AM\630200IT.doc
Articolo 3 octies, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
(c) le comunicazione commerciali
audiovisive non devono:
soppresso
(i) comportare discriminazioni basate su
razza, sesso o nazionalità;
(ii) offendere convinzioni religiose o
politiche;
(iii) incoraggiare comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(iv) incoraggiare comportamenti
pregiudizievoli per la protezione
dell'ambiente.
Or. en
Motivazione
Tali restrizioni riguardano la libertà di espressione di un individuo e non dovrebbero essere
legalmente sostenute in questa direttiva. Non possiamo tener conto di eccessi di sensibilità.
L'incitamento all'odio razziale è affrontato in un'altra sede.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 154
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 octies, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
(c) le comunicazione commerciali
audiovisive non devono:
soppresso
(i) comportare discriminazioni basate su
razza, sesso o nazionalità;
(ii) offendere convinzioni religiose o
politiche;
(iii) incoraggiare comportamenti
pregiudizievoli per la salute o la sicurezza;
(iv) incoraggiare comportamenti
pregiudizievoli per la protezione
dell'ambiente.
Or. fr
AM\630200IT.doc
75/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 155
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)
1. I servizi di media audiovisivi
sponsorizzati o contenenti inserimenti di
prodotti devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
1. I servizi di media audiovisivi contenenti
inserimenti di prodotti sono autorizzati alle
seguenti condizioni:
Or. en
Motivazione
È meglio che sia l'industria a decidere come presentare allo spettatore i prodotti trasmessi.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 156
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)
1. I servizi di media audiovisivi
sponsorizzati o contenenti inserimenti di
prodotti devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
1. I programmi sponsorizzati o contenenti
inserimenti di prodotti devono rispettare le
seguenti prescrizioni:
Or. en
Motivazione
Le norme sull'inserimento di prodotti e sulle sponsorizzazioni dovrebbero riguardare il
programma in questione piuttosto che il servizio mediatico audiovisivo. Ciò è coerente con la
proposta del relatore di introdurre una nuova definizione di programma in un nuovo articolo
1, lettera a bis).
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 157
ARTICOLO 1, PUNTO 6
PE 378.604v01-00
IT
76/110
AM\630200IT.doc
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, alinea (direttiva 89/552/CEE)
1. I servizi di media audiovisivi
sponsorizzati o contenenti inserimenti di
prodotti devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
1. I servizi di media audiovisivi lineari
sponsorizzati o contenenti inserimenti di
prodotti devono rispettare le seguenti
prescrizioni:
Or. en
Motivazione
Le soluzioni pubblicitarie e di sponsorizzazione che sono disponibili nel nuovo ambiente
mediatico riflettono le specificità di tale ambiente, ad esempio un maggior controllo e
interattività da parte degli utenti . Le restrizioni che sono idonee per l'ambiente
radiotelevisivo tradizionale possono pertanto non essere appropriate per il nuovo ambiente
mediatico.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 158
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)
(a) la programmazione, ove appropriato, e i
contenuti di tali servizi di media audiovisivi
non devono in alcun caso essere influenzati
in modo da compromettere la responsabilità
e l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media;
(a) la programmazione, ove appropriato, e i
contenuti di tali servizi di media audiovisivi
non devono in alcun caso essere influenzati
in modo da compromettere la responsabilità
e l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media e non avere una
prominenza eccessiva;
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 153.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 159
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera a) (direttiva 89/552/CEE)
AM\630200IT.doc
77/110
PE 378.604v01-00
IT
(a) la programmazione, ove appropriato, e i
contenuti di tali servizi di media audiovisivi
non devono in alcun caso essere influenzati
in modo da compromettere la responsabilità
e l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media;
(a) la programmazione, ove appropriato, e i
contenuti di tali programmi non devono in
alcun caso essere influenzati in modo da
compromettere la responsabilità e
l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media;
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 154.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 160
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1), lettera b) (direttiva 89/552/CEE)
(b) non devono incoraggiare direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in
particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
(b) non devono incoraggiare direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in
particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi o facendo
dei riferimenti che non siano puntuali e
discreti a tali prodotti o servizi durante la
trasmissione;
Or. fr
Motivazione
Le régime proposé par la Commission ne se contente pas de prévoir une apparition
ponctuelle et discrète des produits ou des marques dans les émissions - ce qui serait de nature
à en atténuer le caractère publicitaire - mais semble permettre leur présentation ostensible.
En outre, si l’usage du placement de produits pourrait éventuellement être guidé par le souci
de garantir le réalisme et la crédibilité des scénarios des seules œuvres de fiction, le régime
proposé par la Commission s’étend - sauf rares exceptions - à toute émission. Le placement
de produits se voit ainsi conférer une portée très large, ne trouvant aucune justification
crédible.
PE 378.604v01-00
IT
78/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 161
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)
(b) non devono incoraggiare direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi,
in particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 155.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 162
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera b) (direttiva 89/552/CEE)
(b) non devono incoraggiare direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in
particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
(b) non incoraggiano direttamente
all'acquisto o al noleggio di beni o servizi, in
particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi;
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 153.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 163
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
(c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
AM\630200IT.doc
(c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza dell'inserimento di
prodotti in modo da evitare ogni possibilità
79/110
PE 378.604v01-00
IT
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso
l'indicazione del nome, del logo e/o di
qualsiasi altro simbolo dello sponsor, ad
esempio un riferimento ai suoi prodotti o
servizi o un adeguato segno distintivo,
all'inizio, durante e/o alla fine dei
programmi. I programmi che contengono
inserimento di prodotti devono essere
adeguatamente identificati all'inizio della
trasmissione, per evitare ogni possibile
confusione da parte del telespettatore.
che vengano tratti in inganno.
Or. en
Motivazione
Cfr motivazione dell'emendamento 153.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 164
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
(c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che
contengono inserimento di prodotti devono
essere adeguatamente identificati all'inizio
della trasmissione, per evitare ogni possibile
confusione da parte del telespettatore.
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio e/o
durante e/o alla fine dei programmi. I
programmi commissionati o prodotti
dall'emittente che contengono inserimento
di prodotti devono essere adeguatamente
identificati all'inizio della trasmissione, per
evitare ogni possibile confusione da parte
del telespettatore.
Or. en
PE 378.604v01-00
IT
80/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
I particolari su come identificare l'inserimento dei prodotti devono essere lasciati agli Stati
membri in quanto le abitudini dei telespettatori sono molto diverse tra uno Stato membro e
l'altro. Il fornitore di servizi mediatici audiovisivi può assicurare la giusta identificazione del
prodotto soltanto per le opere che produce. L'obbligo di identificare l'inserimento dei prodotti
delle produzioni di terzi provocherebbe un avvertimento generale preventivo e potrebbe
essere sarebbe contrario alle clausole di esistenti contratti stipulati con produttori di paesi
terzi.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 165
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi
che contengono inserimento di prodotti
devono essere adeguatamente identificati
all'inizio della trasmissione, per evitare
ogni possibile confusione da parte del
telespettatore.
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi.
Or. en
Motivazione
L'applicazione di norme per garantire che i telespettatori siano chiaramente informati
dell'esistenza di un accordo di sponsorizzazione e /o dell'inserimento di prodotti deve essere
lasciata agli Stati membri. L'identificazione deve riflettere le specificità nazionali, culturali,
tecnologiche e legali.
AM\630200IT.doc
81/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 166
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che
contengono inserimento di prodotti devono
essere adeguatamente identificati all'inizio
della trasmissione, per evitare ogni possibile
confusione da parte del telespettatore.
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che
contengono inserimento di prodotti devono
essere adeguatamente identificati per evitare
ogni possibile confusione da parte del
telespettatore. Tale disposizione non si
applica alla produzione di terzi che non
siano legati ai fornitori di servizi di media
audiovisivi e quando l'organismo di
radiodiffusione televisiva non venga
retribuito per l'inserimento di prodotti.
Or. en
Motivazione
Se i telespettatori sono chiaramente informati dell'inserimento di prodotti, i particolari
possono essere lasciati agli Stati membri. Dal fornitore di servizi ci si può attendere che
faccia ciò soltanto per le proprie produzioni e se viene pagato a tal fine.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 167
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
PE 378.604v01-00
IT
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
82/110
AM\630200IT.doc
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che
contengono inserimento di prodotti devono
essere adeguatamente identificati all'inizio
della trasmissione, per evitare ogni possibile
confusione da parte del telespettatore.
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che
contengono inserimento di prodotti devono
essere adeguatamente identificati per evitare
ogni possibile confusione da parte del
telespettatore.
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 155.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 168
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 1, lettera c) (direttiva 89/552/CEE)
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza
dell'inserimento di prodotti. I programmi
sponsorizzati devono essere chiaramente
identificati come tali attraverso l'indicazione
del nome, del logo e/o di qualsiasi altro
simbolo dello sponsor, ad esempio un
riferimento ai suoi prodotti o servizi o un
adeguato segno distintivo, all'inizio, durante
e/o alla fine dei programmi. I programmi che
contengono inserimento di prodotti devono
essere adeguatamente identificati all'inizio
della trasmissione, per evitare ogni possibile
confusione da parte del telespettatore.
c) i telespettatori devono essere chiaramente
informati dell'esistenza di un accordo di
sponsorizzazione e/o dell'esistenza dell'aiuto
alla produzione. I programmi sponsorizzati
devono essere chiaramente identificati come
tali attraverso l'indicazione del nome, del
logo e/o di qualsiasi altro simbolo dello
sponsor, ad esempio un riferimento ai suoi
prodotti o servizi o un adeguato segno
distintivo, all'inizio e/o alla fine dei
programmi. I programmi commissionati o
prodotti da organismi di radiodiffusione
televisiva che contengono un aiuto alla
produzione devono essere adeguatamente
identificati all'inizio o alla fine della
trasmissione, per evitare ogni possibile
confusione da parte del telespettatore. Le
disposizioni precise, comprese le restrizioni
minime, sono stabilite dagli Stati membri.
Or. en
AM\630200IT.doc
83/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
I telespettatori devono essere chiaramente informati in merito all'utilizzazione di un aiuto alla
produzione.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 169
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 2) (direttiva 89/552/CEE)
2. I servizi di media audiovisivi non possono
essere sponsorizzati da imprese la cui attività
principale è la produzione o la vendita di
sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
Inoltre, i servizi di media audiovisivi non
possono contenere inserimenti di prodotti a
base di tabacco o di sigarette, né di prodotti
di imprese la cui attività principale è
costituita dalla produzione o dalla vendita di
sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
Non concerne la versione italiana.
Or. fr
Motivazione
Non concerne la versione italiana.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 170
ARTICOLO 1, PUNTO 6,
Articolo 3 nonies, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. I servizi di media audiovisivi non possono
essere sponsorizzati da imprese la cui attività
principale è la produzione o la vendita di
sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
Inoltre, i servizi di media audiovisivi non
possono contenere inserimenti di prodotti a
base di tabacco o di sigarette, né di prodotti
di imprese la cui attività principale è
costituita dalla produzione o dalla vendita di
sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
PE 378.604v01-00
IT
2. I programmi non possono essere
sponsorizzati da imprese la cui attività
principale è la produzione o la vendita di
sigarette o altri prodotti a base di tabacco.
Inoltre, i programmi non possono contenere
inserimenti di prodotti a base di tabacco o di
sigarette, né di prodotti di imprese la cui
attività principale è costituita dalla
produzione o dalla vendita di sigarette o altri
prodotti a base di tabacco.
84/110
AM\630200IT.doc
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 154.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 171
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 3 (direttiva 89/552/CEE)
3. La sponsorizzazione di servizi di media
audiovisivi da parte di imprese le cui attività
comprendano la produzione o la vendita di
medicinali e di cure mediche può riguardare
la promozione del nome o dell'immagine
dell'impresa ma non la promozione di
specifici medicinali o di cure mediche che si
possono ottenere esclusivamente su
prescrizione medica nello Stato membro che
esercita la sua giurisdizione sul fornitore di
servizi di media.
3. La sponsorizzazione di programmi da
parte di imprese le cui attività comprendano
la produzione o la vendita di medicinali e di
cure mediche può riguardare la promozione
del nome o dell'immagine dell'impresa ma
non la promozione di specifici medicinali o
di cure mediche che si possono ottenere
esclusivamente su prescrizione medica nello
Stato membro che esercita la sua
giurisdizione sul fornitore di servizi di
media.
Or. en
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 154.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 172
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)
4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non
possono essere sponsorizzati né contenere
inserimenti di prodotti. I servizi di media
audiovisivi per bambini e i documentari non
possono contenere inserimenti di prodotti.
4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non
possono essere sponsorizzati né contenere
inserimenti di prodotti. I programmi per
bambini e i documentari non possono
contenere inserimenti di prodotti.
Or. en
AM\630200IT.doc
85/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
Cfr. motivazione dell'emendamento 154.
Emendamento presentato da Sharon Bowles
Emendamento 173
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4 (direttiva 89/552/CEE)
4. I notiziari e le trasmissioni di attualità
non possono essere sponsorizzati né
contenere inserimenti di prodotti. I servizi
di media audiovisivi per bambini e i
documentari non possono contenere
inserimenti di prodotti.
4. L'inserimento di prodotti deve essere
vietato nella trasmissione di notiziari,
documentari e programmi per bambini. Per
evitare dubbi, il presente articolo non vieta
l'uso di aiuti alla produzione sempre che
non siano ingannevoli e gli aiuti alla
produzione non siano utilizzati in modo da
compromettere la responsabilità e
l'indipendenza editoriale del fornitore dei
servizi di media.
Or. en
Motivazione
L'emendamento sostiene e chiarisce che questo articolo non proibisce gli aiuti alla
produzione. Legittima le decisioni editoriali di utilizzare prodotti che sono integrati in un
programma come un premio o un sostegno, devono essere permessi se sono gratuiti.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 174
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies, paragrafo 4) (direttiva 89/552/CEE)
4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non
possono essere sponsorizzati né contenere
inserimenti di prodotti. I servizi di media
audiovisivi per bambini e i documentari non
possono contenere inserimenti di prodotti."
4. I notiziari e le trasmissioni di attualità non
possono essere sponsorizzati né contenere
inserimenti di prodotti. Le trasmissioni per
bambini e i documentari non possono
contenere inserimenti di prodotti."
Or. fr
PE 378.604v01-00
IT
86/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
La protezione soltanto delle reti destinate ai giovani non sarebbe sufficiente. Onde evitare lo
sfruttamento della credulità del pubblico giovane, nessuna trasmissione ad esso destinata
dovrebbe contenere inserimenti di prodotti.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 175
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (Direttiva 89/552/CEE)
1. L'inserimento di prodotti come fonte di
finanziamento è consentito nei seguenti
casi:
a) nei film per il cinema, nei film prodotti
per la televisione e nelle serie televisive,
nelle trasmissioni sportive e in altri
programmi di intrattenimento,
b) qualora il compenso per l'inserimento di
prodotti sia proporzionato rispetto
all'esposizione commerciale.
2. Il paragrafo 1 non si applica alle
trasmissioni per bambini, ai notiziari, ai
documentari, ai programmi di attualità e ai
programmi di consulenza.
3. In caso di inserimento di prodotti
vengono rispettate le seguenti prescrizioni:
a) l'orientamento della redazione e il
contenuto dei programmi non devono in
alcun caso essere influenzati; né vanno
compromesse la responsabilità e
l'indipendenza editoriale del fornitore dei
servizi di media.
b) L'inserimento di prodotti non deve
incoraggiare direttamente all'acquisto, al
noleggio o alla locazione di beni o servizi,
in particolare facendo specifici riferimenti
promozionali a tali beni o servizi.
c) Il prodotto non deve essere "messo
eccessivamente in evidenza".
d) i telespettatori devono essere
chiaramente informati dell'inserimento di
prodotti per evitare ogni possibile
confusione; i programmi che contengono
inserimenti di prodotti devono essere
identificati come tali.
AM\630200IT.doc
87/110
PE 378.604v01-00
IT
L' identificazione va effettuata all'inizio del
programma nonché, durante lo
svolgimento dello stesso, al momento in cui
si procede all'inserimento di un prodotto,
ad esempio facendo comparire un logo non
caratterizzato.
e) I programmi non possono contenere
inserimenti di sigarette o prodotti a base di
tabacco né di prodotti di imprese la cui
attività principale è costituita dalla
produzione o dalla vendita di sigarette o
altri prodotti a base di tabacco.
Or. sv
Motivazione
L'inserimento di prodotti deve avvenire in maniera tale da non penalizzare l'industria
europea dei media rispetto a quella di altri paesi nel sistema concorrenziale globale,
soprattutto quella americana.
Emendamento presentato da Karsten Friedrich Hoppenstedt
Emendamento 176
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
1. L'inserimento di prodotti è di regola
proibito.
2. In via eccezionale è consentito nei casi
seguenti:
a) opere cinematografiche, film e serie
televisive, trasmissioni sportive e reality
show; o
b) casi in cui per l'inserimento del prodotto
è stata corrisposta una controprestazione
esigua o nulla.
3. Il paragrafo 2 non si applica a
programmi infantili, informativi,
documentari, di attualità o di
suggerimento.
4. Ove consentito, l'inserimento di prodotti,
deve conformarsi ai requisiti seguenti:
a) il palinsesto, se del caso, e il contenuto
PE 378.604v01-00
IT
88/110
AM\630200IT.doc
dei corrispondenti servizi media audiovisivi
non ne possono essere condizionati nel
senso di pregiudicare la responsabilità
redazionale e l'indipendenza del fornitore
di servizi di media;
b) l'inserimento di prodotti non deve
sollecitare direttamente all'acquisto, al
noleggio o alla locazione di merci o servizi,
specialmente tramite inviti all'acquisizione
di siffatte merci o servizi;
c) il prodotto non deve essere "evidenziato
eccessivamente";
d) gli spettatori vanno informati
chiaramente sull'inserimento di prodotti
onde evitare che cadano in errore; i
programmi contenenti l'inserimento di
prodotti devono essere contrassegnati; il
contrassegno va evidenziato all'inizio del
programma e nel suo corso quando appare
l'inserimento di prodotti, per esempio con
un logo neutrale lampeggiante;
e) infine i programmi non possono
contenere alcun inserimento di prodotti a
favore di sigarette o di altri prodotti a base
di tabacco o a favore di imprese la cui
attività principale sia la produzione o la
distribuzione di sigarette e altri prodotti a
base di tabacco.
Or. de
Motivazione
Per eliminare la zone grigia nel settore dell'inserimento di prodotti, un contesto
regolamentare dettagliato concorre alla certezza giuridica. Appare opportuno un catalogo
positivo, che consente l'inserimento di prodotti nei casi in cui la funzione di formazione delle
opinioni non assuma un ruolo rilevante, per esempio non si profili il rischio di influenzare il
contenuto redazionale. Programmi particolarmente sensibili sono esclusi completamente
dall'ammissibilità. La protezione dei consumatori va recepita con misure adeguate
concernenti il contrassegno.
AM\630200IT.doc
89/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 177
ARTICOLO 1, PUNTO 6
Articolo 3 nonies bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi
ai propri programmi e ai prodotti
direttamente derivati da tali programmi, né
agli annunci di sponsorizzazione.
Or. fr
Motivazione
Per non pregiudicare la qualità dell'ascolto dei telespettatori, i servizi lineari e non lineari
dovrebbero come minimo essere sottoposti ad un limite orario per quanto riguarda il tempo
della pubblicità.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 178
ARTICOLO 1, PUNTO 6 BIS (nuovo)
Articoli 4 e 5 (direttiva 89/552/CEE)
6 bis) Gli articoli 4 e 5 sono soppressi.
Or. en
Motivazione
Con la maggiore diversità offerta da più servizi, le disposizioni in materia di percentuali sono
superflue. Esistono modi più efficaci per incoraggiare la produzione e la diffusione di opere
europee.
PE 378.604v01-00
IT
90/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 179
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 1
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili ed
essere nettamente distinte dal resto della
programmazione con mezzi ottici e/o
acustici.
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili e
distinguibili dal contenuto editoriale.
Or. en
Motivazione
Il principio della trasparenza e dell'identificazione lascia spazio allo sviluppo di nuove
tecniche pubblicitarie senza la necessità di introdurre altre disposizioni giuridiche specifiche.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 180
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili ed
essere nettamente distinte dal resto della
programmazione con mezzi ottici e/o
acustici.
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili e
distinguibili dal contenuto editoriale.
Fermo restando l'uso di nuove tecniche
pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le
televendite devono essere nettamente
distinte dal resto della programmazione con
mezzi ottici e/o acustici e/o spaziali.
Or. en
Motivazione
Il principio in base al quale la pubblicità deve essere distinguibile dal contenuto editoriale va
rigorosamente definito ma le relative misure di attuazione andrebbero ampliate per
consentire lo sviluppo di tecniche pubblicitarie nuove e creative offrendo al contempo
chiarezza e tutela ai telespettatori.
AM\630200IT.doc
91/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 181
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili ed
essere nettamente distinte dal resto della
programmazione con mezzi ottici e/o
acustici.
1. La pubblicità televisiva e le televendite
devono essere chiaramente riconoscibili e
distinguibili dal resto della programmazione
con mezzi ottici e/o acustici. La pubblicità
televisiva e le televendite non devono
interferire con l'indipendenza editoriale del
fornitore di servizi di media audiovisivi né
indurre il telespettatore in errore.
Or. en
Motivazione
Il principio della trasparenza e dell'identificazione garantisce che le comunicazioni
commerciali siano riconoscibili in quanto tali e lascino spazio allo sviluppo di nuove tecniche
pubblicitarie.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 182
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Gli spot pubblicitari e di televendita
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli
inseriti nei programmi sportivi.
soppresso
Or. en
Motivazione
Il mantenimento della disposizione secondo cui gli spot pubblicitari e le televendite isolate
dovrebbero restare un eccezione (escluso quelle inserite nei programmi sportivi) limiterebbe
in modo artificiale la capacità dell'emittente di sperimentare con i telespettatori nuovi tipi di
pause flessibili e forme di pubblicità. Mentre gli spot isolati non sono limitati e diventeranno
la norma per servizi non lineari, la TV tradizionale dovrebbe avere la possibilità di offrire
delle pause per singole pubblicità. Queste si devono conformare alle disposizioni dell'articolo
10, paragrafo 1, 11 e 18 ossia che le possibilità di utilizzare questo formato resteranno
occasionali e valutabili soltanto se i pubblicitari sono disposti a pagare adeguatamente.
PE 378.604v01-00
IT
92/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 183
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Gli spot pubblicitari e di televendita
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli
inseriti nei programmi sportivi.
soppresso
Or. en
Motivazione
Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media
europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e
investimenti in contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il migliore regolatore della
quantità e del tipo di pubblicità.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 184
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Gli spot pubblicitari e di televendita
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli
inseriti nei programmi sportivi.
2. La programmazione, ove appropriato, e i
contenuti di tali servizi di media audiovisivi
non devono:
a) in alcun caso essere influenzati in modo
da compromettere la responsabilità e
l'indipendenza editoriale del fornitore di
servizi di media; e
b) incoraggiare direttamente all'acquisto,
al noleggio o alla locazione di beni o
servizi, in particolare facendo specifici
riferimenti promozionali a tali beni o
servizi.
Or. en
AM\630200IT.doc
93/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
Cfr. la motivazione all'emendamento 177.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 185
ARTICOLO 1, PUNTO 9
Articolo 10, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Gli spot pubblicitari e di televendita
isolati restano un'eccezione, esclusi quelli
inseriti nei programmi sportivi.
2. Gli spot pubblicitari e di televendita
isolati restano un'eccezione.
Or. en
Motivazione
Gli spot pubblicitari e di televendita isolati devono rimanere l'eccezione; altrimenti l'integrità
dei lavori audiovisivi europei sarebbe messa a repentaglio.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 186
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che, in caso
di interruzioni dei programmi con
pubblicità o televendite restino
impregiudicati l'integrità dei programmi e i
diritti degli aventi diritto.
soppresso
Or. fr
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 187
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri assicurano che, in caso
PE 378.604v01-00
IT
1. La pubblicità e gli spot di televendita
94/110
AM\630200IT.doc
di interruzioni dei programmi con
pubblicità o televendite restino
impregiudicati l'integrità dei programmi e i
diritti degli aventi diritto.
sono inseriti tra una trasmissione e l'altra.
Fatte salve le disposizioni di cui al
paragrafo 2, gli annunci e gli spot di
televendita possono anche essere inseriti
durante i programmi solo se non
pregiudicano l'integrità e il valore del
programma, tenendo conto delle pause
naturali e della durata e della natura del
programma, e in modo tale che restino
impregiudicati i diritti degli aventi diritto.
Or. fr
Motivazione
Il rilassamento sostanziale del disposto dell'articolo 11 proposto dalla Commissione
contribuirebbe a rimettere seriamente in questione l'equilibrio raggiunto tra il necessario
finanziamento dei programmi, la qualità dell'ascolto dei telespettatori, la qualità dei
programmi e il rispetto delle opere. Sembra pertanto legittimo consentire ai
radiotrasmettitori di beneficiare di una maggiore flessibilità per quanto riguarda
l'inserimento di messaggi pubblicitari.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 188
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 1 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
1 bis. La pubblicità e gli spot di televendita
sono inseriti tra una trasmissione e l'altra.
Fatte salve le disposizioni di cui al
paragrafo 2, gli annunci e gli spot di
televendita possono anche essere inseriti
durante i programmi solo se non
pregiudicano l'integrità e il valore del
programma, tenendo conto delle pause
naturali e della durata e della natura del
programma, e in modo tale che restino
impregiudicati i diritti degli aventi diritto.
Or. fr
AM\630200IT.doc
95/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
La proposta è volta a mantenere l'attuale paragrafo 1 dell'articolo 11, che stabilisce
chiaramente un principio fondamentale (quello delle inserzioni pubblicitarie e di televendite
tra una trasmissione e l'altra) e le condizioni delle eccezioni elencate al paragrafo 2 (quando
tali inserimenti intervengono nel corso delle trasmissioni, esse debbono garantire l'integrità e
il valore delle trasmissioni, nel rispetto dei diritti degli aventi diritto).
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 189
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
soppresso
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite.
Or. en
Motivazione
Non è più né necessario né auspicabile limitare la tempistica, l'indirizzo o l'inserimento di
pubblicità. Il telespettatore ha pieno controllo su quello che guarda e il trasmettitore abusa
della sua pazienza a suo rischio e pericolo.
Emendamento presentato da Sharon Bowles e Sarah Ludford
Emendamento 190
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
PE 378.604v01-00
IT
soppresso
96/110
AM\630200IT.doc
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti. I programmi che trasmettono
funzioni religiose non possono essere
interrotti da pubblicità o da televendite.
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite.
Or. en
Motivazione
La decisione relativa alla frequenza dei messaggi pubblicitari deve essere lasciata agli
operatori del mercato. Ai consumatori deve essere data l'ultima responsabilità di scegliere
che cosa essi ritengono accettabile e che cosa non lo sia.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 191
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
soppresso
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite.
Or. en
Motivazione
I fornitori di servizi audiovisivi che investono in contenuto originale costoso come film
realizzati per la televisione o opere cinematografiche dovrebbero essere in grado di
rifinanziare questo tipo di contenuto di grande richiamo. Poiché tale contenuto è costoso e
molto importante per il nome della società, la pubblicità sarà inserita in modo discreto e
AM\630200IT.doc
97/110
PE 378.604v01-00
IT
responsabile in modo che il contenuto eccellente non sia svalutato da una pubblicità
eccessiva o inopportuna. Le restrizioni alle possibilità di inserire la pubblicità in film limiterà
il finanziamento di questo contenuto. Quindi questi produttori di programmi audiovisivi
potrebbero non continuare ad investire in film in futuro. La disposizione emendata sui film
che va al di là dell'obbligo giustificato per il produttore di rispettare l'integrità del lavoro non
è giustificata. Introducendo una norma generale sulla protezione dell'integrità dei film del
valore del programma, così come sulla protezione dei diritti degli azionisti, si apre la porta a
investimenti futuri. Qualsiasi restrizione delle possibilità di inserire pubblicità in contenuti di
alto livello ostacolerà la competitività dell'industria audiovisiva europea.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 192
ARTICOLO 1, PUNTO 10,Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
2. I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite.
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite.
Or. en
Motivazione
Qualsiasi restrizione delle possibilità di inserire pubblicità in contenuti di grande richiamo
ostacolerà la competitività dell'industria audiovisiva europea.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 193
ARTICOLO 1, PUNTO 10,
Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
PE 378.604v01-00
IT
2. La trasmissione di opere cinematografiche
(eccettuate le serie televisive, i programmi a
puntate, i programmi di intrattenimento
leggero, i documentari e i film realizzati per
98/110
AM\630200IT.doc
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
la televisione), di programmi per bambini e
di notiziari, a condizione che la loro durata
prevista sia superiore a 30 minuti, può
essere interrotta da pubblicità e/o televendite
una volta ogni 30 minuti.
Or. en
Motivazione
L'effetto di norme sull'inserimento di pubblicità, sulle capacità di investimento dei produttori
in nuovi contenuti europei è importante. L'introduzione del limite di 35 minuti causerebbe
inevitabilmente perdite di introiti per chi investe in questi generi poco redditizi. Per evitare
che tali formati vengano importati più frequentemente da paesi non europei le restrizioni
andrebbero basate su una durata di 30 minuti. Andrebbero inoltre applicate solo a generi
specifici quali i programmi per bambini, i notiziari e le opere cinematografiche. Le restrizioni
per i film realizzati per la televisione che possono essere finanziati solo attraverso gli introiti
della pubblicità, diversamente dalle opere cinematografiche che hanno anche un indotto,
andrebbero eliminate in modo da offrire un efficace incentivo agli investimenti in produzioni
originali europee.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 194
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
30 minuti.
Or. en
Motivazione
L'estensione della norma dei 30 minuti, attualmente applicabile ai notiziari e ai programmi
per bambini, a 35 minuti, avrebbe un impatto negativo sui redditi da pubblicità dei produttori
e quindi sulla loro capacità di finanziare il contenuto di produzione audiovisiva. Poiché la
maggior parte dei notiziari e dei programmi per bambini non hanno una lunghezza superiore
ai 30 minuti, tale norma potrebbe di fatto far sparire la pubblicità da questi programmi. Non
AM\630200IT.doc
99/110
PE 378.604v01-00
IT
sembra vi sia spiegazione o giustificazione per questa misura nella proposta della
Commissione né una valutazione dell'impatto normativo.
Emendamento presentato da Alain Lipietz
Emendamento 195
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 , comma 1 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
2. La trasmissione di opere audiovisive
come i lungometraggi cinematografici ed i
film realizzati per la televisione (eccettuate
le serie televisive, i programmi a puntate, i
programmi di intrattenimento leggero e i
documentari), a condizione che la loro
durata programmata sia superiore a 45
minuti, può essere interrotta una volta per
ogni periodo completo di 45 minuti. È
autorizzata un'altra interruzione se la loro
durata programmata supera di almeno 20
minuti due o più periodi completi di 45
minuti.
Or. en
Motivazione
Per proteggere l'integrità delle opere europee, è necessario evitare che durante la loro
trasmissione vengano inseriti troppi spot pubblicitari.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 196
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
PE 378.604v01-00
IT
2. La trasmissione di programmi diversi da
quelli elencati al paragrafo precedente,
eccettuati i programmi che trasmettono
funzioni religiose, può essere interrotta da
pubblicità e/o televendite una volta ogni 20
minuti.
100/110
AM\630200IT.doc
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite."
Or. fr
Motivazione
La presente disposizione è volta a limitare un numero eccessivo di interruzioni pubblicitarie,
che nocerebbe alla qualità dei programmi trasmessi (quali le serie, i feuilleton, i
documentari, le trasmissioni di informazione politica, le trasmissioni sportive, le trasmissioni
di intrattenimento, le trasmissioni religiose), semplificando il disposto e offrendo ai
radiotrasmettitori una maggiore flessibilità per la predisposizione delle interruzioni
pubblicitarie rispetto all'attuale formulazione del paragrafo 4 dell'articolo 11.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 197
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 11, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
2. La trasmissione di film realizzati per la
televisione (eccettuate le serie televisive, i
programmi a puntate, i programmi di
intrattenimento leggero e i documentari), di
opere cinematografiche, di programmi per
bambini e di notiziari può essere interrotta
da pubblicità e/o televendite una volta ogni
35 minuti.
La trasmissione di programmi diversi da
quelli di cui al paragrafo precedente può
essere interrotta da spot pubblicitari e/o
spot di televendita, nel limite di tre
interruzioni all'interno di una determinata
ora di orologio.
In deroga al paragrafo precedente, in
occasione della trasmissione di
manifestazioni sportive comprendenti
interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot
di televendita possono essere inseriti solo
durante tali interruzioni. Quando la
manifestazione sportiva non prevede
interruzioni, gli spot pubblicitari e gli spot
di televendita sono inseriti alle condizioni
AM\630200IT.doc
101/110
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IT
di cui al paragrafo precedente.
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite."
I programmi che trasmettono funzioni
religiose non possono essere interrotti da
pubblicità o da televendite."
Or. fr
Motivazione
La natura imprevedibile delle manifestazioni sportive giustifica un regime specifico per non
privare i telespettatori delle varie fasi di gioco.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 198
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 18 (direttiva 89/552/CEE)
L'Articolo 18 è sostituito dal seguente:
L'Articolo 18 è soppresso.
"Articolo 18
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi
ai propri programmi e ai prodotti
direttamente derivati da tali programmi,
agli annunci di sponsorizzazione e agli
inserimenti di prodotti."
Or. en
Motivazione
Occorre eliminare le restrizioni alla pubblicità per consentire ai fornitori di servizi di media
europei di competere meglio e di mantenere i propri utili al fine di operare finanziamenti e
investimenti in contenuti audiovisivi europei. Il consumatore è il migliore regolatore della
quantità e del tipo di pubblicità.
PE 378.604v01-00
IT
102/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 199
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
soppresso
Or. en
Motivazione
Norme rigoroso sulla durata della pubblicità non sono più giustificate.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 200
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 196.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 201
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
AM\630200IT.doc
soppresso
103/110
PE 378.604v01-00
IT
televendita, non può superare il 20%.
Or. en
Motivazione
Vista la diversità dei canali e dei servizi offerti al telespettatore già oggi e che sarà
disponibile quando la direttiva proposta entrerà in vigore, non sono più giustificate norme
rigorose in merito alla durata della pubblicità. Il telespettatore o l'utente può scegliere di
cambiare canale o servizio solo premendo un pulsante sul suo telecomando. I fornitori di
servizi di media audiovisivi hanno bisogno di maggiore flessibilità anche per quanto riguarda
la durata della pubblicità e della televendita, per finanziare in futuro programmi di alta
qualità. Se il paragrafo 1 è soppresso, il paragrafo 2 è obsoleto.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 202
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
1. La proporzione di tempo di trasmissione
destinata agli spot di televendita, spot
pubblicitari e altre forme di pubblicità, ad
eccezione delle finestre di televendita di cui
all'articolo 18 bis, non deve superare il 20%
del tempo di trasmissione quotidiano. Il
tempo di trasmissione per spot pubblicitari
non deve superare il 15% del tempo di
trasmissione quotidiano.
Or. fr
Motivazione
È necessario ristabilire, per i servizi lineari, il limite medio quotidiano di pubblicità indicato
nell'attuale direttiva. L'imposizione di tale limite non è superflua, dal momento che su mercati
caratterizzati dalla posizione dominante di operatori privati la cui offerta in materia di
passaggi pubblicitari è inferiore alla domanda dei pubblicitari, eventuali liberalizzazioni
della durata delle pubblicità comporterebbero un aumento della pressione pubblicitaria sui
telespettatori e un trasferimento delle risorse pubblicitarie agli operatori più potenti.
PE 378.604v01-00
IT
104/110
AM\630200IT.doc
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 203
ARTICOLO 1, PUNTO 13,
Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 25%.
Gli spot su schermo diviso non incidono
sulla durata oraria e giornaliera della
pubblicità.
Or. en
Motivazione
Gli organismi di radiodiffusione televisiva hanno bisogno di maggiore flessibilità per
finanziare programmi di alta qualità. Allentando il limite orario reale e rispettando un limite
medio orario giornaliero si può raggiungere un equilibrio tra l'esigenza di maggiore
flessibilità delle emittenti e la necessità di proteggere i consumatori. Gli spot su schermo
diviso coprono solo parti dello schermo mentre l'attenzione dei telespettatori continua ad
essere rivolta al programma editoriale.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 204
ARTICOLO 1, PUNTO 13,
Articolo 18, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%.
1. In una data ora d'orologio, il tempo di
trasmissione dedicato alle forme brevi di
pubblicità, quali spot pubblicitari e di
televendita, non può superare il 20%. Non si
considera violazione della limitazione
temporale da parte degli organismi di
radiodiffusione televisiva qualora il
superamento marginale sia pienamente
compensato durante le ore precedenti o
successive.
Or. en
AM\630200IT.doc
105/110
PE 378.604v01-00
IT
Motivazione
La quantità del tempo destinato alla pubblicità che può essere trasmessa nell'ambito di una
data ora d'orologio dovrebbe essere ancora soggetta ad una rigorosa limitazione del 20% ma
è necessario un adeguamento al fine di offrire alle emittenti una certa flessibilità nelle attività
di programmazione e a limitare le difficoltà di attuazione.
Emendamento presentato da Gunnar Hökmark
Emendamento 205
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi
ai propri programmi e ai prodotti
direttamente derivati da tali programmi,
agli annunci di sponsorizzazione e agli
inserimenti di prodotti.
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 198.
Emendamento presentato da John Purvis
Emendamento 206
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi
ai propri programmi e ai prodotti
direttamente derivati da tali programmi,
agli annunci di sponsorizzazione e agli
inserimenti di prodotti.
soppresso
Or. en
PE 378.604v01-00
IT
106/110
AM\630200IT.doc
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 197.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 207
ARTICOLO 1, PUNTO 10
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi
ai propri programmi e ai prodotti
direttamente derivati da tali programmi,
agli annunci di sponsorizzazione e agli
inserimenti di prodotti.
soppresso
Or. en
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 200.
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 208
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai
propri programmi e ai prodotti direttamente
derivati da tali programmi, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di
prodotti.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai
propri programmi, ai programmi dello
stesso gruppo e ai prodotti direttamente
derivati da tali programmi, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di
prodotti.
Or. en
Motivazione
Cfr. la motivazione dell'emendamento 202.
AM\630200IT.doc
107/110
PE 378.604v01-00
IT
Emendamento presentato da Piia-Noora Kauppi
Emendamento 209
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18, paragrafo 2 (direttiva 89/552/CEE)
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai
propri programmi e ai prodotti direttamente
derivati da tali programmi, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di
prodotti.
2. Il disposto del paragrafo 1 non si applica
ai messaggi diffusi dall'emittente connessi ai
propri programmi o a programmi di un
altro fornitore di servizi di media
audiovisivi appartenente allo stesso gruppo
di società e ai prodotti direttamente derivati
da tali programmi, agli annunci di
sponsorizzazione e agli inserimenti di
prodotti.
Or. en
Motivazione
La promozione autonoma e trasversale dei programmi andrebbe trattata analogamente in un
ambiente multirete in cui le emittenti devono informare il telespettatore sui programmi
disponibili sui loro altri canali.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 210
ARTICOLO 1, PUNTO 13
Articolo 18 bis (nuovo) (direttiva 89/552/CEE)
Articolo 18 bis
1. Le finestre di programmazione destinate
alla televendita trasmesse da un canale non
esclusivamente dedicato a quest'ultima
devono avere una durata minima
ininterrotta di quindici minuti.
2. Il numero massimo di finestre di
programmazione giornaliere è otto. La loro
durata complessiva non può superare le tre
ore al giorno. Esse devono essere
nettamente individuate come finestre di
televendita attraverso dispositivi ottici e
acustici.
PE 378.604v01-00
IT
108/110
AM\630200IT.doc
Or. fr
Motivazione
Occorre mantenere l'articolo 18 bis della direttiva attuale, altrimenti le trasmissioni di
televendita di canali non esclusivamente dedicati a quest'ultima sarebbero sottratte alle
regole in materia di frequenza e durata di tali spot, a scapito della qualità di ascolto dei
telespettatori.
Emendamento presentato da Renato Brunetta
Emendamento 211
ARTICOLO 1, PUNTO 14
Articolo 18 bis (direttiva 89/552/CEE)
L'Articolo 18 bis è soppresso
Articolo 18 bis
Le forme di comunicazioni commerciali
audiovisive di lunga durata, come le
finestre di televendita, devono essere
chiaramente identificate con mezzi ottici ed
acustici e la loro durata complessiva non
supera le sei ore al giorno.
Or. en
Motivazione
Poiché il limite orario si applica solo agli spot pubblicitari e alle televendite, è opportuno
stabilire un limite ragionevole per le forme più lunghe di comunicazione commerciale che,
per le loro caratteristiche, richiedono più tempo degli spot pubblicitari tradizionali.
Emendamento presentato da Jean-Paul Gauzès
Emendamento 212
ARTICOLO 1, PUNTO 20
Articolo 23 ter, paragrafo 1 (direttiva 89/552/CEE)
1. Gli Stati membri garantiscono
l'indipendenza delle autorità di
regolamentazione nazionali e assicurano
che esse esercitino i loro poteri in modo
imparziale e trasparente.
AM\630200IT.doc
soppresso
109/110
PE 378.604v01-00
IT
Or. fr
PE 378.604v01-00
IT
110/110
AM\630200IT.doc
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