La comunione dei beni fra coniugi è istituita in forza di una comunione di vita in cui sfumano e vengono meno le considerazioni economiche e contabili relative al dare ed all’avere. I beni acquistati nel corso del matrimonio ricadono, in base all’art 177 del codice civile, nel regime di comunione legale non perché si presuma, come può invece accadere in una società commerciale in base all’art. 2263 del codice civile, che le due parti abbiano parimenti prodotto redditi e guadagni; ma perché si vuole che la comunità affettiva e di solidarietà abbia un riflesso anche sui beni materiali. Di conseguenza, il coniuge, che pur acquistando un bene con denaro proprio permette che questo bene ricada nella comunione legale non compie un atto di riconoscimento patrimoniale, non dichiara implicitamente che metà del denaro utilizzato è di proprietà del consorte, né gli dona metà del denaro; ribadisce uno stato di comunione affettiva, manifesta una comunione morale che in base alla legge produce effetti anche sul piano patrimoniale ed il conseguente consolidarsi della proprietà in capo ad entrambi; proprio per effetto e come manifestazione della circostanza che l’abitazione costituisce la residenza familiare e dunque rientra in pieno nella ratio legis che giustifica l’agevolazione fiscale. Alla luce di quanto sopra esposto questa Commissione osserva che, nell’ambito della giurisprudenza della Suprema Corte, si è venuto ad affermare il principio per cui, nel caso di acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione legale, l’altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali contemplate in relazione all’acquisto della “prima casa” anche se sprovvisto dei requisiti di legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. 14237/00, 8463/01). Ne consegue che le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in comunione legale si applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge. Questo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso le Ordinanze n. 2109 e n. 15426 del 2009. In particolare, la Cassazione, richiamando la sentenza n. 14237 del 28 ottobre 2000, ha motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l’altro ne diviene comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse. Il motivo della decisione risiede nel fatto che secondo la Cassazione l’acquisto della comproprietà di un bene da parte dei coniugi in forza dell’art. 177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’acquisto in comune del bene stesso. Infatti il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, “non si rende acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’acquisto della prima casa”. P.Q.M. accoglie il ricorso. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese, che liquida equitativamente in € 800,00. Biella, 25 novembre 2009.