La comunione dei beni fra coniugi è istituita in forza di una

La comunione dei beni fra coniugi è istituita in forza di una comunione di vita in cui sfumano e
vengono meno le considerazioni economiche e contabili relative al dare ed all’avere. I beni
acquistati nel corso del matrimonio ricadono, in base all’art 177 del codice civile, nel regime di
comunione legale non perché si presuma, come può invece accadere in una società commerciale in
base all’art. 2263 del codice civile, che le due parti abbiano parimenti prodotto redditi e guadagni;
ma perché si vuole che la comunità affettiva e di solidarietà abbia un riflesso anche sui beni
materiali.
Di conseguenza, il coniuge, che pur acquistando un bene con denaro proprio permette che questo
bene ricada nella comunione legale non compie un atto di riconoscimento patrimoniale, non
dichiara implicitamente che metà del denaro utilizzato è di proprietà del consorte, né gli dona metà
del denaro; ribadisce uno stato di comunione affettiva, manifesta una comunione morale che in base
alla legge produce effetti anche sul piano patrimoniale ed il conseguente consolidarsi della proprietà
in capo ad entrambi; proprio per effetto e come manifestazione della circostanza che l’abitazione
costituisce la residenza familiare e dunque rientra in pieno nella ratio legis che giustifica
l’agevolazione fiscale.
Alla luce di quanto sopra esposto questa Commissione osserva che, nell’ambito della
giurisprudenza della Suprema Corte, si è venuto ad affermare il principio per cui, nel caso di
acquisto di appartamento ad uso abitativo da parte di uno dei coniugi in regime di comunione
legale, l’altro ne diviene comproprietario ex art. 177 c.c., con diritto a fruire delle agevolazioni
fiscali contemplate in relazione all’acquisto della “prima casa” anche se sprovvisto dei requisiti di
legge, sussistenti solo in capo al coniuge acquirente (cfr. Cass. 14237/00, 8463/01).
Ne consegue che le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa in comunione legale si
applicano anche nei confronti del coniuge non titolare dei relativi requisiti previsti dalla legge.
Questo quanto disposto dalla Cassazione Civile, attraverso le Ordinanze n. 2109 e n. 15426 del
2009. In particolare, la Cassazione, richiamando la sentenza n. 14237 del 28 ottobre 2000, ha
motivato la sua decisione basandosi sul fatto che, in regime di comunione legale, in caso di acquisto
di un immobile ad uso abitativo da parte di uno dei due coniugi, anche l’altro ne diviene
comproprietario, con diritto a fruire delle agevolazioni fiscali connesse. Il motivo della decisione
risiede nel fatto che secondo la Cassazione l’acquisto della comproprietà di un bene da parte dei
coniugi in forza dell’art. 177 del Codice Civile si differenzia ontologicamente dall’acquisto in
comune del bene stesso. Infatti il coniuge, che diviene proprietario di metà del bene, “non si rende
acquirente del bene stesso, ma lo riceve per volontà della legge; di conseguenza, detto coniuge non
è tenuto al possesso dei requisiti posti dalle disposizioni sulle agevolazioni tributarie sull’acquisto
della prima casa”.
P.Q.M.
accoglie il ricorso. Condanna l’amministrazione al pagamento delle spese, che liquida
equitativamente in € 800,00.
Biella, 25 novembre 2009.