AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE ISTANZA EX ART. 2 E SEGG. L. 23.04.1981 N. 154 E ART. 2 L. 2.7.2004 N. 165 Il sottoscritto dott. Michele Boccardi residente in Bari, via R. Schuman, n. 15, significa e richiede quanto appresso. Il ricorrente è stato candidato alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della Puglia nella lista La Puglia Prima di tutto riportando numero 5.282 preferenze e risultando il secondo dei non eletti. In data 07.06.2005 il Consiglio Regionale ha proceduto alla convalida degli eletti, tuttavia in tale sede il Consiglio ha omesso di esaminare di ufficio la condizione di due eletti nella persona del dott. Ignazio Zullo e del dott. Giammarco Surico rispetto ai quali sussiste una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2 comma 1 n. 11 della legge 154/1981 e dunque dovevasi annullare la elezione provvedendosi alla sostituzione con l'avente diritto nella persona dello scrivente. Il dott. Zullo invero è inquadrato quale dirigente medico di secondo livello - posizione funzionale apicale XI livello - presso la AUSL BA/3 ove ricopre il ruolo di direttore di distretto (c.d. struttura complessa) e svolge le funzioni di coordinatore dei direttori di distretto della stessa azienda ospedaliera, operando altresì in posizione di staff con la direzione generale (del DG 619 del 24.09.2002). Il dott. Surico, dal canto suo, è anch'egli Direttore dell'Unità operativa complessa "Oncologia medica" dell'Istituto oncologico ASL LE/1. Il legislatore nazionale, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione, ha stabilito i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di . incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale; nonché dei consiglieri regionali. L'articolo 122 della Costituzione, infatti. prevede al primo comma che "...il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentalistabiliti con legge della Repubblica. che stabilisce anche la durata degli organielettivi...". Modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; venendo all'esame della fattispecie de qua, devesi evidenziare dunque che la stessa trova soluzione nel plesso normativo costituito dall'art. 6 co. 1 della L.R. n. 2/05 che rinvia espressamente anche all'art. 2 1. n. 154/81 rimasta in vigore solo nelle previsioni riguardanti i consiglieri regionali giusta disposto di cui all'art. 274 della l. n. 267/2000; la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità come evidenziato è demandata espressamente alle Regioni in forza dell'art. 2 della I. n. 165/2004 attuativa dell'art. 122 co. 1 della Costituzione. Il caso in esame è quello contemplato dall'art. 2 co. 1 n. I l della citata I. n. 154/81 che sanziona l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di azienda dipendente dalla regione. Nella fattispecie non si può dubitare dell'ascrivibilità in capo ai dr. Zullo e Surico di poteri di organizzazione o coordinamento del personale AUSL BA/3 e della AUSL LE/1, rivestendo essi la posizione di direttore di distretto il primo con ulteriore incarico di coordinatore dei direttori di distretto in quanto direttore del personale dei distretti e il personale direttivo dei due distretti e, il secondo di direttore della struttura complessa di Oncologia medica. Quanto alle aziende USL qui in questione non può revocarsi in dubbio la natura di azienda sanitaria ausiliaria o strumentale dell'Ente Regione; infatti essa costituisce (art. 3 co. 1 d. lgs. n. 502/92 e s.m.e.i.) una azienda dotata di 2 personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, attraverso cui le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza; il co. 5 del citato art. 3 ha previsto il potere regionale di disciplinare, nell'ambito della propria competenza, le modalità organizzative e di funzionamento delle UUSSLL; potere che la Regione ha esercitato in maniera significativa e pregnante attraverso le leggi nn. 38/94, 28/2000 e 32/2002 intervenute a disciplinare l'assetto programmatico, contabile e di controllo delle USL nonché la spesa sanitaria, le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi, la copertura dei disavanzi, le prestazioni sanitarie, ecc.. Dall'intero articolato normativo di estrazione regionale si desume il carattere di ente pubblico strumentale della USL, di cui si è ravvisata una conferma proprio nel penetrante potere di programmazione, di indirizzo e di controllo della Regione. Autorevole dottrina e giurisprudenza hanno osservato come l'ente strumentale si presenta quale soggetto fornito di autonomia e posto alle dirette dipendenze di altro ente al fine di meglio raggiungere determinati scopi dell'ente originario; esso è dunque strumento di attuazione di indirizzi generali in armonia con i principi della legge delega n. 419/98, sicchè all'ente guida va ricondotto il potere di emanare istruzioni, principi direttivi e regole finali cui l'ente ausiliario deve attenersi, di nominare gli amministratori, di esercitare un continuo potere di controllo attraverso l'approvazione di atti di particolare importanza e la possibilità di eseguire ispezioni, al fine di reprimere abusi e di provvedere di conseguenza (v.si La nuova legge elettorale di Militerni-Saporito, pagg. 49 e 50 con riferimenti giurisprudenziali). Pertanto ai fini dell'applicazione della legge 154 del 23 aprile 1981 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale", la AUSL è ente strumentale della Regione Puglia che attraverso il proprio sostegno, anche finanziario, ed il proprio impegno diretto, deliberati politicamente dalla Giunta Regionale, concorre a determinare le finalità dell'ente. Dal quadro delle funzioni attribuite al dott. Zullo e al dott. Surico emerge dunque conchiarezza che i consiglieri suddetti ricoprono una carica direttiva; con poteri digestione, organizzazione e coordinamento entro i limiti di indirizzo stabiliti dal direttore generale e dalla regione e dunque svolgono un incarico direttamente e autonomamente gestionale, sia in termini organizzativi, sia in termini economici. E' evidente dunque che il coordinatore dei direttori di distretto e il titolare di unità ospedaliera complessa abbiano poteri analoghi a quelli del capo dell'organizzazione burocratica dell'ente in quanto chiamato a coordinare lo svolgimento delle funzioni dirigenziali e svolgano compiti di superiore dirigenza; pertanto è sussistente nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, n. 11 della l. n. 154/81 e, conseguentemente deve essere dichiarata la decadenza dalla carica di consigliere dei dottori Zullo e Surico, atteso che tali incarichi configurano la ineleggibilità alla carica . di consigliere regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 n. 11, della 1. 154/81. Invero sussiste l'impedimento all'elettorato passivo anche sotto l'ulteriore profilo determinato da una più pregnante condizione di inquinamento della stessa campagna elettorale, con funzioni il cui svolgimento ponga il titolare in posizione di potenziale preminenza, rispetto agli altri candidati, per l'influenza che può esercitare sugli elettori (in tali termini, Cass. 16.3.90 n. 2201) (v. amplius Cons. Stato, Sez. IV, 1982 n. 279). Trattasi dunque di condizione di ineleggibilità non eliminabile con la semplice determinazione di collocamento in aspettativa perché trattasi di causa di ineleggibilità che doveva essere eliminata prima della competizione elettorale ai sensi dell'art. 2 legge 154/81 e della legge regionale n. 2/2005 art. 6 comma 2. Invero nella fattispecie il dott. Zullo si è posto in aspettativa a far tempo soltanto dal primo maggio 2005 e nulla risulta in ordine al comportamento del dott. Surico, almeno quanto alla data - comunque anch'essa tardiva - dell'eventuale suo collocamento in aspettativa. 4 Nel sistema, introdotto dalla 1. 23 aprile 1981, n. 154, sono distintamente previste e disciplinate le cause di ineleggibilità in senso proprio, contemplate dall'art. 2, che hanno riguardo a situazioni potenzialmente inquinanti la campagna elettorale ed incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo, assumendo rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura: trattasi nel caso di specie di ineleggibilità preesistente non eliminata entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Tanto premesso il sottoscritto CHIEDE che il Sig. Presidente voglia all'uopo convocare, con urgenza, il Consiglio Regionale con la procedura prevista nel regolamento interno e procedere con urgenza dunque alla dichiarazione di decadenza del Consigliere Zullo e del Consigliere Surico, sostituendoli con l'istante, secondo dei non eletti. Bari, 16 giugno 2005