AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
ISTANZA EX ART. 2 E SEGG. L. 23.04.1981 N. 154 E ART. 2 L. 2.7.2004 N. 165
Il sottoscritto dott. Michele Boccardi residente in Bari, via R. Schuman, n. 15, significa
e richiede quanto appresso.
Il ricorrente è stato candidato alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale
della Puglia nella lista La Puglia Prima di tutto riportando numero 5.282 preferenze e
risultando il secondo dei non eletti.
In data 07.06.2005 il Consiglio Regionale ha proceduto alla convalida degli eletti,
tuttavia in tale sede il Consiglio ha omesso di esaminare di ufficio la condizione di due
eletti nella persona del dott. Ignazio Zullo e del dott. Giammarco Surico rispetto ai quali
sussiste una causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2 comma 1 n. 11 della legge
154/1981 e dunque dovevasi annullare la elezione provvedendosi alla sostituzione con
l'avente diritto nella persona dello scrivente. Il dott. Zullo invero è inquadrato quale
dirigente medico di secondo livello - posizione funzionale apicale XI livello - presso la
AUSL BA/3 ove ricopre il ruolo di direttore di distretto (c.d. struttura
complessa) e svolge le funzioni di coordinatore dei direttori di distretto della
stessa azienda ospedaliera, operando altresì in posizione di staff con la direzione
generale (del DG 619 del 24.09.2002). Il dott. Surico, dal canto suo, è anch'egli
Direttore dell'Unità operativa complessa "Oncologia medica" dell'Istituto oncologico
ASL LE/1. Il legislatore nazionale, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione,
ha stabilito i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di . incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale; nonché dei consiglieri regionali. L'articolo 122 della Costituzione, infatti.
prevede al primo comma che "...il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché
dei consiglieri
regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentalistabiliti
con legge della Repubblica. che stabilisce anche la durata degli organielettivi...".
Modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di ineleggibilità e
incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in vigore della
legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta
del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), l'attuale art.
122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello Stato e
l'ha attribuita a quella delle Regioni; venendo all'esame della fattispecie de qua, devesi
evidenziare dunque che la stessa trova soluzione nel plesso normativo costituito dall'art. 6
co. 1 della L.R. n. 2/05 che rinvia espressamente anche all'art. 2 1. n. 154/81 rimasta in
vigore solo nelle previsioni riguardanti i consiglieri regionali giusta disposto di cui all'art.
274 della l. n. 267/2000; la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità come
evidenziato è demandata espressamente alle Regioni in forza dell'art. 2 della I. n. 165/2004
attuativa dell'art. 122 co. 1 della Costituzione. Il caso in esame è quello contemplato
dall'art. 2 co. 1 n. I l della citata I. n. 154/81 che sanziona l'ineleggibilità a consigliere
regionale dei dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione
o coordinamento del personale di azienda dipendente dalla regione. Nella fattispecie
non si può dubitare dell'ascrivibilità in capo ai dr. Zullo e Surico di poteri di organizzazione
o coordinamento del personale AUSL BA/3 e della AUSL LE/1, rivestendo essi la
posizione di direttore di distretto il primo con ulteriore incarico di coordinatore dei direttori
di distretto in quanto direttore del personale dei distretti e il personale direttivo dei due
distretti e, il secondo di direttore della struttura complessa di Oncologia medica. Quanto
alle aziende USL qui in questione non può revocarsi in dubbio la natura di azienda
sanitaria ausiliaria o strumentale dell'Ente Regione; infatti essa costituisce (art. 3 co. 1
d. lgs. n. 502/92 e s.m.e.i.) una azienda dotata di
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personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale, attraverso cui le Regioni
assicurano i livelli essenziali di assistenza; il co. 5 del citato art. 3 ha previsto il potere
regionale di disciplinare, nell'ambito della propria competenza, le modalità organizzative e
di funzionamento delle UUSSLL; potere che la Regione ha esercitato in maniera
significativa e pregnante attraverso le leggi nn. 38/94, 28/2000 e 32/2002
intervenute a disciplinare l'assetto programmatico, contabile e di controllo delle USL
nonché la spesa sanitaria, le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi, la
copertura dei disavanzi, le prestazioni sanitarie, ecc.. Dall'intero articolato normativo di
estrazione regionale si desume il carattere di ente pubblico strumentale della USL, di cui
si è ravvisata una conferma proprio nel penetrante potere di programmazione, di indirizzo
e di controllo della Regione. Autorevole dottrina e giurisprudenza hanno osservato
come l'ente strumentale si presenta quale soggetto fornito di autonomia e posto alle
dirette dipendenze di altro ente al fine di meglio raggiungere determinati scopi dell'ente
originario; esso è dunque strumento di attuazione di indirizzi generali in armonia con i
principi della legge delega n. 419/98, sicchè all'ente guida va ricondotto il potere di
emanare istruzioni, principi direttivi e regole finali cui l'ente ausiliario deve attenersi, di
nominare gli amministratori, di esercitare un continuo potere di controllo attraverso
l'approvazione di atti di particolare importanza e la possibilità di eseguire ispezioni, al
fine di reprimere abusi e di provvedere di conseguenza (v.si La nuova legge elettorale di
Militerni-Saporito, pagg. 49 e 50 con riferimenti giurisprudenziali). Pertanto ai fini
dell'applicazione della legge 154 del 23 aprile 1981 "Norme in materia di ineleggibilità
ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e
circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario
nazionale", la AUSL è ente strumentale della Regione Puglia che attraverso il proprio
sostegno, anche finanziario, ed il proprio impegno diretto, deliberati politicamente
dalla Giunta Regionale, concorre a determinare le finalità dell'ente. Dal
quadro delle funzioni attribuite al dott. Zullo e al dott. Surico emerge dunque
conchiarezza che i consiglieri suddetti ricoprono una carica direttiva; con poteri
digestione, organizzazione e coordinamento entro i limiti di indirizzo stabiliti dal
direttore generale e dalla regione e dunque svolgono un incarico direttamente e
autonomamente gestionale, sia in termini organizzativi, sia in termini economici.
E' evidente dunque che il coordinatore dei direttori di distretto e il titolare di unità
ospedaliera complessa abbiano poteri analoghi a quelli del capo dell'organizzazione
burocratica dell'ente in quanto chiamato a coordinare lo svolgimento delle funzioni
dirigenziali e svolgano compiti di superiore dirigenza; pertanto è sussistente nella
fattispecie l'ipotesi di cui all'art. 2, comma 1, n. 11 della l. n. 154/81 e,
conseguentemente deve essere dichiarata la decadenza dalla carica di consigliere dei
dottori Zullo e Surico, atteso che tali incarichi configurano la ineleggibilità alla carica . di
consigliere regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 n. 11, della 1. 154/81. Invero sussiste
l'impedimento all'elettorato passivo anche sotto l'ulteriore profilo determinato da una
più pregnante condizione di inquinamento della stessa campagna elettorale, con
funzioni il cui svolgimento ponga il titolare in posizione di potenziale preminenza,
rispetto agli altri candidati, per l'influenza che può esercitare sugli elettori (in tali
termini, Cass. 16.3.90 n. 2201) (v. amplius Cons. Stato, Sez. IV, 1982 n. 279). Trattasi
dunque di condizione di ineleggibilità non eliminabile con la semplice determinazione di
collocamento in aspettativa perché trattasi di causa di ineleggibilità che doveva
essere eliminata prima della competizione elettorale ai sensi dell'art. 2 legge
154/81 e della legge regionale n. 2/2005 art. 6 comma 2. Invero nella fattispecie il
dott. Zullo si è posto in aspettativa a far tempo soltanto dal primo maggio 2005 e
nulla risulta in ordine al comportamento del dott. Surico, almeno quanto alla data
- comunque anch'essa tardiva - dell'eventuale suo collocamento in aspettativa.
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Nel sistema, introdotto dalla 1. 23 aprile 1981, n. 154, sono distintamente previste e
disciplinate le cause di ineleggibilità in senso proprio, contemplate dall'art. 2, che
hanno riguardo a situazioni potenzialmente inquinanti la campagna elettorale ed
incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo, assumendo rilievo fin dal
momento della presentazione della candidatura: trattasi nel caso di specie di
ineleggibilità preesistente non eliminata entro il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
Tanto premesso il sottoscritto
CHIEDE
che il Sig. Presidente voglia all'uopo convocare, con urgenza, il Consiglio Regionale
con la procedura prevista nel regolamento interno e procedere con urgenza dunque alla
dichiarazione di decadenza del Consigliere Zullo e del Consigliere Surico, sostituendoli
con l'istante, secondo dei non eletti.
Bari, 16 giugno 2005