copia - Consiglio Regionale della Puglia

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ILL.MO SIG PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
DELLA. PUGLIA
ILL.MO SIG PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
ISTANZA EX ART 2 E SEGG L 23.4.1981 N. 154 e ART 2 LEGGE
2.7.2004 N. 165
Il sottoscritto sig. dr. Paparella Matteo residente in Ruvo di Puglia alla via A
Saffi 18 si rivolge alla S.V. Ill.ma per significare e richiedere quanto appresso:
Il ricorrente è stato candidato alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio
Regionale della Puglia nella lista La Puglia Prima di tutto riportando numero
6097 preferenze e risultando il primo dei non eletti.
In data 7.6.2005 il Consiglio Regionale ha proceduto alla convalida degli
eletti, tuttavia in tale sede , il Consiglio ha omesso di esaminare di ufficio la
condizione di un eletto nella persona del dott Zullo Ignazio rispetto al quale
sussiste una causa di ineleggibilità prevista dall'art 2 comma 1 n. 11 della
legge 154/1981 e dunque dovevasi annullare la elezione provvedendosi alla
sostituzione con l'avente diritto nella persona dello scrivente. Il dott Zullo
invero è inquadrato quale dirigente medico di secondo livello - posizione
funzionale apicale XI livello- presso la Ausl Ba/3 ove ricopre il ruolo di
direttore di distretto( c.d. struttura complessa) e svolge le funzioni di
coordinatore dei direttori di distretto della stessa azienda ospedaliera,
operando altresì in posizione di staff con la direzione generale( del. DG 619
del 24.9.2002).
Il legislatore nazionale, in attuazione dell'articolo 122 della Costituzione; ha
stabilito i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della
Giunta regionale, nonchè dei consiglieri regionali. L'articolo 122 della
Costituzione, infatti, prevede al primo comma che "...il sistema di elezione e i
casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri
componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono
disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali
stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli
organi elettivi...". Modificando la distribuzione delle competenze normative in
tema di ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale
vigente prima dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre
1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), l'attuale art. 122,
primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla legislazione dello
Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; Venendo all'esame della
fattispecie de quo devesi evidenziare dunque che la stessa trova soluzione nel
plesso normativo costituito dall'art. 6 co. 1 della L.R. n. 2/05 che rinvia
espressamente anche all'art. 2 L. n. 154/81 rimasta in vigore solo nelle
previsioni riguardanti i consiglieri regionali. giusta disposto di cui all'art. 274
della L. n. 267/2000; la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità
come evidenziato è demandata espressamente alle Regioni in forza dell'art. 2
della L. n. 165/2004 attuativa dell'art. 122 co. 1 della Costituzione. Il caso
in esame è quello contemplato dall'art. 2 co. 1 n. 11 della citata L. 154/81 che
sanziona l'ineleggibilità a consigliere regionale dei dipendenti con funzioni di
rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del
personale di azienda dipendente dalla regione. Nella fattispecie non si può
dubitare dell'ascrivibilità in capo al dr. Zullo di funzioni di rappresentanza, di
poteri di organizzazione o coordinamento del personale AUSL BA/3,
rivestendo egli la posizione di direttore di distretto con ulteriore incarico di
coordinatore dei direttori di distretto: egli dirige il personale dei distretti e il
personale direttivo dei due distretti. Quanto alla USL non può revocarsi in
dubbio la natura di azienda sanitaria ausiliaria o strumentale dell'Ente
Regione; infatti essa costituisce (art. 3 co. 1 d.lgs. n. 502/92 e s.m.e.i) una
azienda dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale,
attraverso cui le Regioni assicurano i livelli essenziali di assistenza; il co. 5 del
citato art. 3 ha previsto il potere regionale di disciplinare, nell'ambito della
propria competenza, le modalità organizzative e di funzionamento delle
UUSSLL:, potere che la regione ha esercitato in maniera significativa e
pregnante attraverso le leggi nn. 38/94, 28/2000 e 32/2002 intervenute a
disciplinare l'assetto programmatico, contabile e di controllo delle USL nonché
la spesa sanitaria, le procedure di gara per la fornitura di beni e servizi, la
copertura dei disavanzi, le prestazioni sanitarie, ecc. Dall'intero articolato
normativo di estrazione regionale si desume il carattere di ente pubblico
strumentale della USL, di cui si è ravvisata una conferma proprio nel
penetrante potere di programmazione, di indirizzo e di controllo della regione.
Autorevole
dottrina
e
giurisprudenza
hanno
osservato
come
l'ente
strumentale si presenta quale soggetto fornito di autonomia e posto alle dirette
dipendenze di altro ente al fine di meglio raggiungere determinati scopi
dell'ente originario; esso è dunque strumento di attuazione di indirizzi
generali in armonia con i principi della legge delega n. 419/98, sicchè
all'ente guida va ricondotto il potere di emanare istruzioni, principi direttivi e
regole finali cui l'ente ausiliario deve attenersi, di nominare gli
amministratori, di esercitare un continuo potere di controllo attrav erso
l'approvazione di atti di particolare importanza e la possibilità di eseguire
ispezioni, al fine di reprimere abusi e di provvedere di conseguenza (V. si La
nuova legge elettorale di Militerni-Saporito, pagg. 49 e 50 con riferimenti
giurisprudenziali). Pertanto ai fini dell'applicazione della legge 154 del 23
aprile 1981 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di
consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di
incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale". la Ausl è ente
strumentale della Regione Puglia che attraverso il proprio sostegno, anche
finanziario,. ed il proprio impegno diretto, deliberati politicamente dalla
Giunta Regionale, concorre a determinare le finalità dell'ente. Dal quadro
delle funzioni attribuite al dott Zullo emerge dunque con chiarezza che il
consigliere ricopre una carica direttiva, con poteri di gestione, organizzazione e
coordinamento entro i limiti di indirizzo stabiliti dal direttore generale e dalla regione
e dunque svolge un incarico direttamente e autonomamente gestionale,
sia in termini organizzativi, sia in termini economici.
E evidente dunque che il coordinatore dei direttori di distretto avesse poteri
analoghi a quelli del capo dell' organizzazione burocratica dell'ente in quanto
chiamato a coordinare lo svolgimento delle funzioni dirigenziali, con compiti di
superiore dirigenza; pertanto è sussistente nella fattispecie l'ipotesi di cui all'art.
2 comma 1 n. 11 della legge n. 154/81 e, conseguentemente deve essere dichiarata
la decadenza dalla carica di consigliere atteso che tale incarico configura la
ineleggibilità con la carica di consigliere regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1
n.11, della legge 154/81. Invero sussiste l'impedimento all'elettorato passivo anche
sotto l'ulteriore profilo determinato da una più pregnante condizione di
inquinamento della stessa campagna elettorale, con funzioni il cui svolgimento
ponga il titolare in posizione di potenziale preminenza, rispetto agli altri candidati,
per l'influenza che può esercitare sugli elettori (in tali termini, Cass. 16.3.90 n.
2201).(v. amplius Cons. Stato, sez. IV, 1982 n. 279)". Trattasi dunque di condizione
di ineleggibilità non eliminabile con la semplice determinazione di collocamento in
aspettativa perché trattasi di causa di ineleggibilità che doveva essere eliminata
prima della competizione elettorale ai sensi dell'art 2 legge 154/81 e della legge
regionale n. 2/2005 art 6 comma due. Invero nella fattispecie il dott Zullo si è
posto in aspettativa a far tempo soltanto dal primo maggio 2005.
Nel sistema, introdotto dalla 1. 23 aprile 1981, n. 154. sono distintamente previste
e disciplinate le cause di ineleggibilità in senso proprio, contemplata dall'art. 2, che
hanno riguardo a situazioni potenzialmente inquinanti la campagna elettorale
ed incidono direttamente sulla capacità di elettorato passivo, assumendo
rilievo fin dal momento della presentazione della candidatura e trattasi di causa
di ineleggibilità preesistente non eliminata oltre il giorno fissato per la
presentazione delle candidature.
Tanto premesso il sottoscritto
CHIEDE
Che il Sig. Presidente voglia all'uopo convocare con urgenza, il Consiglio
Regionale con la procedura prevista nel regolamento interno e procedere con
urgenza dunque alla dichiarazione di decadenza del consigliere Zullo
sostituendolo con l'istante primo dei non eletti
Cordiali Saluti.
Ruvo di Puglia, lì 14.06.2005
COPIA
REGIONE PUGLIA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE BA/3
ALTAMURA (BA)
_
COMUNI
Acquaviva delle Fonti - Altamura -Binetto - Cassano delle Murge -Gravina in Puglia - Grumo
Appula- Palo del Colle - Poggiorsini - Sannicandro di Bari - Santeramo in Colle - Toritto
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
N. 619 del Registro
OGGETTO: Conferimento funzioni di coordinamento dei Distretti Socio Sanitari.
Il giorno 24 SET. 2002 nella sede della A.U.S.L. BA/3, in Altamura, alla Piazza De Napoli, 5,
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Tommaso MORETTI in virtù dei poteri conferiti, con D. G. R. N. 1178, assistito dal Dott. Giovanni
DAMIANI, quale Segretario Redigente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio competente, i
cui atti sono presso lo stesso depositati, e su proposta del Dirigente Amministrativo dell'Area Gestione
del Personale, Rag. Donato Falcicchio, adotta la presente deliberazione
Premesso:
 Che il Piano Sanitario Regionale 2002/2004 contiene un insieme di norme e indirizzi relativi ai
Distretti Socio Sanitari, intesi quali articolazioni territoriali dell'organizzazione sanitaria che
assicurano i servizi di assistenza primaria nonché il coordinamento dell'attività sanitaria e
sociosanitaria con quella dei dipartimenti e dei servizi aziendali, inclusi i presidi
ospedalieri;
 Che lo stesso Piano tratta altresì la materia della distrettualizzazione nell'ambito dell'assistenza
territoriale, disponendo in merito al dimensionamento del distretto;
 Che, con deliberazione di Giunta Regionale n. 1161 del 08/08/02, si è proceduto alla nuova
individuazione dei Distretti, sulla base dei criteri forniti dal più volte richiamato P.S.R.;
 Che il D.I.E.F. approvato con deliberazione di G.R. n. 1073 del 16/07/02, introduce precise
norme ed azioni in materia di razionalizzazione, contenimento e- qualificazione della spesa
sanitaria, con specifico riferimento al contenimento della spesa farmaceutica, alla
definizione dei budget distrettuali, al monitoraggio dell'assistenza specialistica.
 Che con Delibera n° 301/01 che qui sì intende integralmente richiamata è stato conferito al
dott. Ignazio Zullo, Dirigente di 2° livello ex D.P.R. 484/97, l'incarico di Direttore del
Distretto n° 1
Ravvisata:
la necessità di assicurare una funzione di coordinamento dei Distretti Socio-Sanitari, con il compito
di gestire il processo di accorpamento dei Distretti e di riorganizzare l'assist enza territoriale, sulla
base dei criteri e indirizzi dianzi cennati e sulla base della necessità di assicurare sul territorio livelli
uniformi di assistenza.
Ritenuto:
di assegnare tale funzione al dott. Zullo Ignazio, Direttore del D.S.S. n. 1 di Altamura, sin ad ora in
aspettativa per le funzioni di Direttore Sanitario Aziendale, il quale anche in virtù dell'esperienza
acquisita in tale incarico, è in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'espletamento dell'incarico di
coordinamento di che trattasi.
Ritenuto ancora, conseguentemente di:
vista l'attestazione di legittimità e conformità del presente deliberato alla vigente normativa
nazionale e regionale, espressa dal Direttore dell'Area Gestione del Personale, che sottoscrive a tal
fine il presente atto;
1. Confermare la Delibera n° 301/01 e, quindi, il Dott. Ignazio Zullo nella Direzione del
Distretto n° 1, così come articolato dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1161/02;
2. Conferire al dott. Zullo Ignazio l'incarico di coordinamento dei Distretti Socio Sanitari di
questa A.U.S.L. per l'espletamento delle funzioni specificate in narrativa riconoscendo allo
stesso la retribuzione di posizione, parte variabile, prevista dall'art. 39, co. 9, del C.C.N.L.
della Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2000 nella misura del 35%, fatte salve le
maggiorazioni che ne deriveranno dalla determinazione della contrattazione aziendale, e
dalla facoltà decisionale che ne deriva al Direttore Generale;'
3. Stabilire che il citato dott. Zullo Ignazio opererà in posizione di staff con questa Direzione
Generale;
vista l'attestazione di legittimità e conformità del presente deliberato alla vigente normativa
nazionale e regionale, espressa dal Direttore dell'Area Gestione del Personale, che sottoscrive a tal
fine il presente atto;
tutto ciò premesso e considerato:
IL DIRETTORE GENERALE
Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;
DELIBERA
1. Di confermare la Delibera n° 301/01 e, quindi, il Dott. Ignazio Zullo nella Direzione del
Distretto n° 1, così come riarticolato dalla Regione Puglia con D.G.R. n° 1161/02;
2. Di conferire al dott. Zullo Ignazio l'incarico di coordinamento dei Distretti Socio Sanitari di questa
A.U.S.L. per l'espletamento delle funzioni specificate in narrativa riconoscendo allo stesso la
retribuzione di posizione, parte variabile, prevista dall'art. 39, co. 9, del C.C.N.L. della
Dirigenza Medica e Veterinaria 1998/2000 nella misura del 35%, fatte salve le maggiorazioni
che ne deriveranno dalla determinazione della contrattazione aziendale, e dalla facoltà decisionale
che ne deriva al Direttore Generale;
3. di dare atto che la spesa di cui al presente provvedimento, pari ad € 14.460,80 annue, fa carico
al budget del D.S.S. n.1, per cui, in relazione a quanto previsto dall'art.10 della L.R.n.32/2001,
tale somma rientra nei limiti di assegnazione del budget assegnato per il corrente anno 2002 e,
nel contempo, rientra nell'impegno di massima provvisorio assunto con deliberazione del D.G.
n.560 del 08.08.2002;.
4. Di stabilire che il citato dott. Zullo Ignazio opererà in posizione di staff con questa Direzione
Generale;
`
5. Di conferire al presente atto carattere di immediata esecutività, data l'urgenza di provvedere alla
gestione del processo di accorpamento dei distretti e della relativa riorganizzazione
dell'assistenza territoriale.
Per parere favorevole:
Il Direttore Amministrativo F.to Dott.Gennaro VALENTE
IL Direttore Sanitario
F.to Dott. V.GregorioCOLACICCO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE
ISTANZA EX ART. 2 E SEGG. L. 23.04.1981 N. 154 E ART. 2 L. 2.7.2004 N. 165
Il sottoscritto dott. Michele Boccardi residente in Bari, via R. Schuman, n. 15, significa e
richiede quanto appresso.
Il ricorrente è stato candidato alle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Regionale della
Puglia nella lista La Puglia Prima di tutto riportando numero 5.282 preferenze e risultando il
secondo dei non eletti.
In data 07.06.2005 il Consiglio Regionale ha proceduto alla convalida degli eletti,
tuttavia in tale sede il Consiglio ha omesso di esaminare di ufficio la condizione di due eletti
nella persona del dott. Ignazio Zullo e del dott. Giammarco Surico rispetto ai quali sussiste una
causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2 comma 1 n. 11 della legge 154/1981 e dunque
dovevasi annullare la elezione provvedendosi alla sostituzione con l'avente diritto nella
persona dello scrivente. Il dott. Zullo invero è inquadrato quale dirigente medico di secondo
livello - posizione funzionale apicale XI livello - presso la AUSL BA/3 ove ricopre il ruolo di
direttore di distretto (c.d. struttura complessa) e svolge le funzioni di coordinatore
dei direttori di distretto della stessa azienda ospedaliera, operando altresì in posizione di
staff con la direzione generale (del DG 619 del 24.09.2002). Il dott. Surico, dal canto suo, è
anch'egli Direttore dell'Unità operativa complessa "Oncologia medica" dell'Istituto
oncologico ASL LE/1. Il legislatore nazionale, in attuazione dell'articolo 122 della
Costituzione, ha stabilito i principi fondamentali concernenti il sistema di elezione e i casi
di ineleggibilità e di. incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta
regionale; nonché dei consiglieri regionali. L'articolo 122 della Costituzione, infatti.
prevede al primo comma che "...il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei
consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi
fondamentalistabiliti con legge della Repubblica. che stabilisce anche la durata degli
organielettivi...". Modificando la distribuzione delle competenze normative in tema di
ineleggibilità e incompatibilità alla carica di consigliere regionale vigente prima dell'entrata in
vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle
Regioni), l'attuale art. 122, primo comma, della Costituzione ha sottratto la materia alla
legislazione dello Stato e l'ha attribuita a quella delle Regioni; venendo all'esame della
fattispecie de qua, devesi evidenziare dunque che la stessa trova soluzione nel plesso
normativo costituito dall'art. 6 co. 1 della L.R. n. 2/05 che rinvia espressamente anche all'art.
2 1. n. 154/81 rimasta in vigore solo nelle previsioni riguardanti i consiglieri regionali
giusta disposto di cui all'art. 274 della l. n. 267/2000; la materia delle ineleggibilità e delle
incompatibilità come evidenziato è demandata espressamente alle Regioni in forza dell'art. 2
della I. n. 165/2004 attuativa dell'art. 122 co. 1 della Costituzione. Il caso in esame è quello
contemplato dall'art. 2 co. 1 n. I l della citata I. n. 154/81 che sanziona l'ineleggibilità a
consigliere regionale dei dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di
organizzazione o coordinamento del personale di azienda dipendente dalla regione.
Nella fattispecie non si può dubitare dell'ascrivibilità in capo ai dr. Zullo e Surico di poteri di
organizzazione o coordinamento del personale AUSL BA/3 e della AUSL LE/1,
rivestendo essi la posizione di direttore di distretto il primo con ulteriore incarico di
coordinatore dei direttori di distretto in quanto direttore del personale dei distretti e il personale
direttivo dei due distretti e, il secondo di direttore della struttura complessa di Oncologia
medica. Quanto alle aziende USL qui in questione non può revocarsi in dubbio la
natura di azienda sanitaria ausiliaria o strumentale dell'Ente Regione; infatti essa
costituisce (art. 3 co. 1 d. lgs. n. 502/92 e s.m.e.i.) una azienda dotata di personalità giuridica
pubblica e di autonomia imprenditoriale, attraverso cui le Regioni assicurano i livelli essenziali
di assistenza; il co. 5 del citato art. 3 ha previsto il potere regionale di disciplinare, nell'ambito
della propria competenza, le modalità organizzative e di funzionamento delle UUSSLL; potere
che la Regione ha esercitato in maniera significativa e pregnante attraverso le leggi nn.
38/94, 28/2000 e 32/2002 intervenute a disciplinare l'assetto programmatico, contabile e di
controllo delle USL nonché la spesa sanitaria, le procedure di gara per la fornitura di beni e
servizi, la copertura dei disavanzi, le prestazioni sanitarie, ecc.. Dall'intero articolato
normativo di estrazione regionale si desume il carattere di ente pubblico strumentale della USL,
di cui si è ravvisata una conferma proprio nel penetrante potere di programmazione, di
indirizzo e di controllo della Regione. Autorevole dottrina e giurisprudenza hanno
osservato come l'ente strumentale si presenta quale soggetto fornito di autonomia e posto
alle dirette dipendenze di altro ente al fine di meglio raggiungere determinati scopi dell'ente
originario; esso è dunque strumento di attuazione di indirizzi generali in armonia con i principi
della legge delega n. 419/98, sicchè all'ente guida va ricondotto il potere di emanare istruzioni,
principi direttivi e regole finali cui l'ente ausiliario deve attenersi, di nominare gli
amministratori, di esercitare un continuo potere di controllo attraverso l'approvazione di atti di
particolare importanza e la possibilità di eseguire ispezioni, al fine di reprimere abusi e di
provvedere di conseguenza (v.si La nuova legge elettorale di Militerni-Saporito, pagg. 49 e 50
con riferimenti giurisprudenziali). Pertanto ai fini dell'applicazione della legge 154 del 23
aprile 1981 "Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere
regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti
al Servizio sanitario nazionale", la AUSL è ente strumentale della Regione Puglia che
attraverso il proprio sostegno, anche finanziario, ed il proprio impegno diretto, deliberati
politicamente dalla Giunta Regionale, concorre a determinare le finalità dell'ente. Dal
quadro delle funzioni attribuite al dott. Zullo e al dott. Surico emerge dunque conchiarezza che
i consiglieri suddetti ricoprono una carica direttiva; con poteri digestione, organizzazione e
coordinamento entro i limiti di indirizzo stabiliti dal direttore generale e dalla regione e
dunque svolgono un incarico direttamente e autonomamente gestionale, sia in termini
organizzativi, sia in termini economici.
E' evidente dunque che il coordinatore dei direttori di distretto e il titolare di unità ospedaliera
complessa abbiano poteri analoghi a quelli del capo dell'organizzazione burocratica
dell'ente in quanto chiamato a coordinare lo svolgimento delle funzioni dirigenziali e
svolgano compiti di superiore dirigenza; pertanto è sussistente nella fattispecie l'ipotesi di
cui all'art. 2, comma 1, n. 11 della l. n. 154/81 e, conseguentemente deve essere dichiarata la
decadenza dalla carica di consigliere dei dottori Zullo e Surico, atteso che tali incarichi
configurano la ineleggibilità alla carica . di consigliere regionale ai sensi dell'art. 2, comma 1 n.
11, della 1. 154/81. Invero sussiste l'impedimento all'elettorato passivo anche sotto l'ulteriore
profilo determinato da una più pregnante condizione di inquinamento della stessa campagna
elettorale, con funzioni il cui svolgimento ponga il titolare in posizione di potenziale
preminenza, rispetto agli altri candidati, per l'influenza che può esercitare sugli elettori
(in tali termini, Cass. 16.3.90 n. 2201) (v. amplius Cons. Stato, Sez. IV, 1982 n. 279).
Trattasi dunque di condizione di ineleggibilità non eliminabile con la semplice determinazione
di collocamento in aspettativa perché trattasi di causa di ineleggibilità che doveva essere
eliminata prima della competizione elettorale ai sensi dell'art. 2 legge 154/81 e della
legge regionale n. 2/2005 art. 6 comma 2. Invero nella fattispecie il dott. Zullo si è
posto in aspettativa a far tempo soltanto dal primo maggio 2005 e nulla risulta in
ordine al comportamento del dott. Surico, almeno quanto alla data - comunque
anch'essa tardiva - dell'eventuale suo collocamento in aspettativa.
Nel sistema, introdotto dalla 1. 23 aprile 1981, n. 154, sono distintamente previste e
disciplinate le cause di ineleggibilità in senso proprio, contemplate dall'art. 2, che hanno
riguardo a situazioni potenzialmente inquinanti la campagna elettorale ed incidono
direttamente sulla capacità di elettorato passivo, assumendo rilievo fin dal momento della
presentazione della candidatura: trattasi nel caso di specie di ineleggibilità preesistente
non eliminata entro il giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Tanto premesso il sottoscritto
CHIEDE
che il Sig. Presidente voglia all'uopo convocare, con urgenza, il Consiglio Regionale con la
procedura prevista nel regolamento interno e procedere con urgenza dunque alla
dichiarazione di decadenza del Consigliere Zullo e del Consigliere Surico, sostituendoli con
l'istante, secondo dei non eletti.
Bari, 16 giugno 2005
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