Nota sulla proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio A cura di Angelo Marinelli La Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alle attività degli Enti pensionistici per lavoratori autonomie subordinati si prefige lo scopo di disciplinare l’accesso alle prestazioni previdenziali erogate dagli enti pensionistici aziendali e professionali (d’ora in poi EPAP). La Direttiva sembra muoversi dunque verso l’obiettivo di assicurare un mercato unico dei sistemi finanziari e di investimento a livello di Unione e si rivolge ai soli enti che attuano il regime delle prestazioni pensionistiche a “capitalizzazione”. Tali enti devono essere distinti dalle aziende promotrici o dalle associazioni di categoria che hanno dato vita alla forma di previdenza medesima. In Italia, a seguito dell’armonizzazione dei piani pensionistici individuali e collettivi, attuata attraverso il d. lgs 124/93, così come di recente modificato dal d. lgs 47/2000, l’area di applicazione della Direttiva si estende a tutti i Fondi di previdenza complementari destinati ai lavoratori subordinati ed autonomi. La direttiva impone agli Stati membri le condizioni minime di garanzia per gli aderenti, relativamente all’attività degli enti (art. 7), alle modalità richieste per l’esercizio di tale attività (art. 9 – registrazione, requisiti di onorabilità e di professionalità delle persone che gestiscono il fondo) e ai diritti di informazione a tutela degli aderenti (art. 9 – condizioni del regime pensionistico, art 10 – conti annuali e relazione sulla gestione annuale, art. 11 – pubblicità dei principi relativi alla politica di investimento). Gli Stati membri devono inoltre prevedere nelle loro normative di riferimento le modalità informative idonee ad una efficace attività prudenziale delle autorità preposte alla vigilanza e al controllo (art. 13). Particolarmente importanti sono i poteri d’intervento di cui l’autorità preposta deve essere dotata per limitare o vietare la disponibilità delle attività dell’ente nei casi di riserve tecniche insufficienti a garantire le prestazioni previdenziali maturate dai beneficiari.. Proprio alla costituzione di riserve tecniche congrue ed efficaci e alla loro copertura, sono dedicati gli articoli 15 e 16 mentre l’art. 17 prevede la costituzione di appositi Fondi di garanzia (Fondi propri obbligatori) nei casi in cui gli enti pensionistici assumano direttamente l’onere della copertura dei rischi biometrici, la garanzia del rendimento degli investimenti o un livello di prestazioni predefinito. Gli Stati membri devono consentire agli enti pensionistici di investire fino al 70% delle attività a copertura delle riserve tecniche o del portafogli complessivo, in azioni e obbligazioni di società nonché di detenere moneta non congrua per un importo pari ad almeno il 30% delle riserve tecniche. Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 1 Per quanto riguarda l’attività di investimento, in fase di accumulazione, dei fondi, l’art. 18 prevede limiti qualitativi (sicurezza, qualità, liquidità, redditività del portafogli) e quantitativi (massima percentuale del portafogli investibile nell’impresa promotrice 5%). L’art. 19 prevede inoltre la libertà, per gli enti pensionistici, di scegliere gestori finanziari e banca depositaria anche fra soggetti stabiliti in altri stati membri e debitamente autorizzati all’esercizio di tali attività. All’attività transfrontaliera è infine dedicato l’art. 20 nel quale si stabilisce che gli Stati membri devono espressamente consentire alle imprese aventi sede nel loro territorio di promuovere enti pensionistici aventi sede in altri Stati membri e agli enti stessi di accettare, come promotori, imprese aventi sede in altri Stati membri. Nulla viene invece detto riguardo ad una necessità di un opportuno coordinamento fiscale. Il problema della doppia imposizione non viene dunque risolto dalla Direttiva. A tale scopo viene previsto un adeguato sistema di informazione soprattutto teso a garantire il rispetto delle disposizioni previdenziali vigenti nello Stato ospitante. Forti perplessità rimangono tuttavia riguardo all’interpretazione dell’art. 20 relativo all’affiliazione transfrontaliera. L’obiettivo di consentire, alle imprese multinazionali, di promuovere un ente pensionistico in tutti gli Stati membri dove sono collocate proprie unità produttive appare certamente auspicabile per salvaguardare i diritti di lavoratori dell’impresa promotrice provenienti dal paese d’origine ma permangono notevoli difficoltà tecniche nell’ipotesi in cui sia consentito ad un ente pensionistico di svolgere la propria attività al di fuori del territorio dove esso ha sede per le evidenti disparità delle normative previdenziali in vigore nei differenti paesi dell’Unione. Rimane invece auspicabile il recepimento, da parte degli Stati dell’Unione, del principio di portabilità delle posizioni maturate presso enti pensionistici, operanti in Paesi diversi, nel caso di mobilità del lavoratore all’interno dell’Unione. In appendice: le osservazioni dell’Osservatorio fondi pensione istituito presso CONFINDUSTRIA Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 2 Tabella riassuntiva dei principali principi presenti nella Direttiva Comunitaria Articolo 2 – Campo di applicazione La Direttiva riguarda gli enti che gestiscono sistemi di previdenza professionali (aziendali o collettivi), basati sul regime finanziario prevalente della capitalizzazione Articolo 3 – enti che gestiscono regimi di sicurezza sociale Gli enti che gestiscono sistemi di sicurezza sociale (previdenza obbligatoria o assistenza) sono soggetti alla Direttiva solo in relazione alla attività di erogazione dei trattamenti pensionistici complementari e di gestione dei relativi regimi professionali o aziendali ad accesso volontario Articolo 4 – Applicazione della Direttiva agli enti disciplinati dalla direttiva 79/267/CEE La normativa contenuta nella Direttiva non si applica alle Compagnie di assicurazione o agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio anche se tali istituzioni, in alcuni Stati membri, si trovano ad erogare trattamenti di tipo previdenziale Articolo 5 – regimi pubblici minori Gli Stati membri sono esentati dall’applicare la Direttiva nei confronti degli enti pensionistici con meno di cento aderenti o beneficiari. Inoltre gli Stati membri possono decidere di non applicare gli articoli da 9 a a quesgli enti pensionistici stabiliti dalla legge e garantiti da una pubblica autorità Articolo 6 - definizioni Viene proposta una “legenda” in cui fra l’altro viene fornito il corretto significato, ai fini dell’applicazione della Direttiva stessa, di alcuni termini: aderenti, beneficiari, impresa promotrice, prestazioni pensionistiche, rischi biometrici, stato membro di origine, stato membro ospitante, sede. Articolo 7 – attività degli enti Articolo 8 – separazione tra ente pensionistico ed imrpesa promotrice Gli Stati membri devono stabilire che gli enti pensionistici limitino la loro attività all’esercizio dei regimi pensionistici o alle attività ad essi correlate. L’impresa promotrice (quella che versa contributi ad un ente pensionistico, secondo la definizione dell’art. 6, deve essere giuridicamente separata rispetto all’ente pensionistico. Tale separazionesi rende necessaria per salvaguardare le attività svolte dall’ente pensionistico in caso di insolvenza o di fallimento dell’impresa promotrice. Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 3 Articolo 9 – condizioni per l’esercizio dell’attività Articolo 10 – conti annuali e relazione sulla gestione annuale Articolo 11 – informazione per gli aderenti e i beneficiari Articolo 12 – pubblicità delle politiche di investimento Articolo 13 – informazioni da trasmettere alle autorità competenti Articolo 14 – Poteri di intervento dele autorità competenti La Direttiva impone alcuni obblighi procedurali per il Fondo a garanzia degli aderenti e dei beneficiari: la registrazione dell’ente, la costituzione di riserve tecniche certificate da un attuario, requisiti di onorabilità e professionalità per le persone che gestiscono l’ente pensionistico, diritti di informazione per gli aderenti. Per l’esercizio dell’attività transfrontaliera un ente pensionistico deve inoltre ricevere l’autorizzazione preventiva da parte dello Stato membro di origine. Gli enti pensionistici devono redigere dei conti annuali ed una relazione sulla gestione che offra un quadro fedele della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica. Gli aderenti e i beneficiari hanno diritto di ottenere, su loro richiesta i conti e la relazione sulla gestione annuale dell’ente, una informativa sulle modifiche delle regole del regime pensionistico, informazioni inerenti il finanziamento dei diritti pensionistici maturati, il livello delle prestazioni, la gamma delle eventuali possibilità di investimento e il sistema dei costi e dei rischi per gli investimenti Ogni tre anni e dopo qualsiasi rilevante mutamento della politica di investimento, gli enti devono comunicare alle autorità preposte nei vari Stati membri alla vigilanza i principi relativi alla politica di investimento, i criteri di individuazione del rischio, l’allocazione delle attività finanziarie, anche in relazione alla natura e alla durata delle prestazioni dovute. Ciascuno Stato membro deve dotarsi degli opportuni sistemi di prevenzione e controllo volti a richiedere agli enti pensionistici informazioni relative all’attività dell’ente. Le autorità competenti possono esercitare controlli sia presso gli enti pensionistici sia presso le società a cui gli enti stessi abbiano delegato in tutto o in parte le proprie funzioni Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 4 Articolo 17 – Fondi propri obbligatori Articolo 18 – Norme relative agli investimenti Articolo 19 – Gestione e deposito Nel caso di erogazione diretta delle rendite, connessa all’assunzione da parte dell’ente pensionistico dei rischi biometrici degli aderenti, o nel caso di gestione di regimi a “prestazione definita” o con garanzia di un certo rendimento, gli Stati membri adottano le misure idonee a prevedere attività in esubero rispetto alle riserve tecniche costituite. Tali attività devono essere libere da qualsiasi impegno prevedibile e formano la consistenza di Fondi destinabili a coprire le eventuali differenze tra prestazioni e contribuzioni in relazione alle previsioni effettuate. Gli investimenti effettuati dagli enti pensionistici devono essere ispirati a principi prudenziali. Le attività finanziarie devono essere diversificate nella composizione del portafogli (per evitare la concentrazione del rischio) e devono comunque garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità, e la redditività del portafogli nel suo complesso. Nell’impresa promotrice non può essere investita una percentuale del portafogli superiore al 5%. Le attività finanziarie a copertura delle riserve matematiche devono anch’esse essere diversificate e devono essere investite in modo adeguato rispetto alla natura e alla durata delle prestazioni future. Gli Stati membri non possono assoggettare le decisioni di investimento a parere o autorizzazione preventiva. Deve comunque essere garantita la possibilità, per gli enti pensionistici, di investire sui mercati del capitale di rischio e di investire almeno il 70% delle attività a copertura delle riserve matematiche o del portafogli complessivo in azioni, titoli negoziabili equiparati ad azioni o obbligazioni di società. Inoltre almeno il 30% delle attività destinate a copertura delle riserve tecniche possono essere denominate in monete non congruenti. Gli Stati membri non limitano la possibilità degli enti pensionistici di individuare, gestori finanziari o Banche Depositarie situati in altro Stato membro Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 5 Articolo 20 – Attività transfrontaliera Le imprese e i lavoratori di uno Stato membro dell’Unione possono promuovere (versando i contributi) un ente pensionistico avente sede in un altro Stato. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante (quello in cui ha sede l’ente pensionistico) comunicano agli Stati membri d’origine le disposizioni legislative in base alle quali il regime pensionistico deve essere gestito (in pratica il regime contributivo e delle prestazioni erogabili). Gli Stati membri d’origine (quelli in cui sono residenti i lavoratori che promuovono un ente pensionistico in un altro Stato o in cui hanno sede le imprese promotrici) comunicano all’ente pensionistico le disposizioni suddette. Articolo 21 – Attuazione Gli Stati membri devono conformare i propri ordinamenti interni entro il 31/12/2002. Gli stessi Stati comunicano alla Commissione le eventuali norme di diritto nazionale adottate in relazione alla disciplina degli enti pensionistici aziendali o professionale o comunque alle norme adottate nel campo oggetto della Direttiva Roma, 12 dicembre 2000 Angelo Marinelli Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 6 Appendice Sintesi sui rilievi dell’Osservatorio sui Fondi pensione istituito presso CONFINDUSTRIA L’Osservatorio ritiene coerente con l’obiettivo di realizzare “un mercato unico per i regimi pensionistici integrativi” la definizione di ente pensionistico aziendale o professionale. Questa definizione tende a distinguere, sul piano formale e sostanziale, l’impresa promotrice (intesa come l’impresa o altro organismo che versa i contributi ad ente pensionistico professionale) dall’ente medesimo. Ciò esclude dal campo di applicazione della Direttiva, per quanto riguarda la legislazione italiana, i fondi pensione costituiti nell’ambito del patrimonio di una singola società o di un singolo ente pubblico anche economico, attraverso la formazione di un autonomo e separato patrimonio di destinazione ai sensi dell’art. 2117 del codice civile. Tuttavia tale esclusione appare coerente con il disposto della legge 335/95 che vieta la costituzione di nuovi fondi con gli effetti di cui all’art. 2117 del codice civile, per cui la lacuna applicativa riguarderebbe soltanto i fondi esistenti nel nostro paese alla data dell’entrata in vigore della legge 335/95 e che comunque sono quasi tutti in via di scioglimento L’Osservatorio ritiene che le definizioni fornite dalla proposta di Direttiva comunitaria possano includere nel campo di applicazione della direttiva anceh i Fondi aperti operanti in Italia. Affiliazione transfrontaliera L’Osservatorio richiama l’esigenza di realizzare un coordinamento della disciplina fiscale dei sistemi previdenziali obbligatori. Soltanto così sarà possibile pervenire, attraverso l’istituzione di regole prudenziali comuni, alla costituzione di un sistema di mutuo riconoscimento dei regimi pensionistici complementari operanti nei diversi stati mebri dell’UE, al fine di consentire l’affiliazione transfrontaliera dei lavoratori. L’Osservatorio ritiene che l’affiliazione transfrontaliera possa costituire uno strumento prezioso in tre possibili fattispecie: Istituzione di un regime pensionistico unico per i dipendenti di società multinazionali Nel lungo periodo l’istituzione di regimi previdenziali categoriali a livello di UE Affiliazione transfrontaliera a fondi aperti in forma collettiva Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 7 Investimenti del Fondo pensione L’articolo 18 della proposta di Direttiva prevede che “non può essere investita nell’impresa promotrice una percentuale superiore al 5% del complesso del portafoglio; qualora a promuovere l’ente pensionistico sia un gruppo di imprese, gli investimenti in tali imprese promotrici sono effettuati secondo criteri prudenti, tenendo conto della necessità di una adeguata diversificazione”. Il recepimento del limite sopra richiamato imporrebbe la necessità di un adeguamento della nostra legislazione che nell’articolo 6, comma 5 del d. lgs. 124/93, stabilisce limiti differenti La seguente tabella consente di confrontare la proposta di direttiva con la normativa italiana in vigore, in materia di fondi pensione: PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL 11/10/2000, PUNTO 2, LETTERE B E C d.lgs 124/93, art. 6, comma 5 Investimenti in titoli di società Investimenti in titoli emessi da gruppi di imprese promotrici Nessun limite purché venga diversificato il portafoglio Nessun limite purché venga diversificato il portafoglio Distingue tra società quotata e non quotata, Max 5% del totale delle azioni di società quotata Max 10% del totale delle azioni di società non quotata Investimenti in titoli emessi dall’impresa promotrice o da soggetti tenuti alla contribuzione L’investimento non può superare il 5% del portafoglio Distingue tra fondo di categoria e non: Se fondo di categoria l’investimento in soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati non può superare il 30% del proprio portafoglio Se fondo non di categoria l’investimento in soggetti tenuti alla contribuzione o da questi controllati non può superare il 20% del proprio portafoglio Dipartimento Democrazia Economica Fisco e Previdenza – CISL Nazionale 8