Il momento della formazione del governo coincide con:

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AVVERTENZA Sono proposte di seguito le risposte esatte (segnate con asterisco) al
test sul Governo. Nella nota in corsivo si trova il rinvio alla pagina del manuale cui si
riferisce la risposta, e, di tanto in tanto,qualche suggerimento o osservazione sulle
domande e sulle risposte.
1.Il momento della formazione del governo coincide con:
a) la nomina e il giuramento dei componenti nelle mani del presidente della repubblica*
b) il conferimento della fiducia parlamentare
c) il conferimento dell’incarico al presidente del consiglio
Cfr.la pag. 217 del manuale, dove è messo in evidenza che con la nomina e il giuramento il governo
è regolarmente formato, anche se la circostanza di non avere ancora ricevuto la fiducia
parlamentare consiglia, quantomeno, una autolimitazione dei suoi poteri.
2.La questione di fiducia:
a) è una iniziativa del Parlamento, il quale dichiara di far valere un proprio voto su una
proposta del Governo come conferma o revoca della fiducia;
b) è una iniziativa del Governo, il quale dichiara di far dipendere la propria permanenza in
carica dall’approvazione parlamentare di un determinato oggetto all’esame delle Camere; *
c) è il modo in cui vengono chiamate quelle fasi di dissenso interno al Governo, che possono
sfociare nelle dimissioni volontarie.
Cfr.la pag. 219 del manuale. E’ molto importante non confondere tra: mozione di fiducia; mozione
di sfiducia; questione di fiducia.
3.Quando si vota la mozione di fiducia:
a) tutti gli emendamenti sinora presentati sul testo in votazione decadono e si procede al voto
per appello nominale; *
b) il testo in votazione viene sottoposto al voto con tutti gli emendamenti sino a quel momento
presentati e si svolge una votazione segreta;
c) il testo in votazione viene sottoposto al voto con tutti gli emendamenti sino a quel momento
presentati e si procede al voto per appello nominale
Cfr.ancora la pag. 219 del manuale. Queste due domande sulla mozione di fiducia sono state
proposte per far capire: A) che si tratta di un istituto importante! B) che allorché si impara un
certo istituto è bene limitarsi non solo a sapere che cosa è, ma anche quali conseguenze ha (in
questo caso, quali conseguenze ha la mozione di fiducia sull’andamento dei lavori parlamentari).
4.Le dimissioni di un Ministro:
a) provocano crisi di governo;
b) non provocano crisi di governo; *
c) provocano crisi di governo quando sono precedute dalla revoca.
Cfr. la pag. 221 del manuale. Che le dimissioni del Ministro non provochino crisi di governo,
mentre quelle del Presidente del Consiglio sì, è anche una dimostrazione del diverso peso che
questi due organi detengono all’interno del governo e nel rapporto fiduciario.
5.La politica generale del Governo:
a) è determinata dal Presidente del Consiglio, che è il leader;
b) è determinata dal Consiglio dei Ministri; *
c) è il frutto della sommatoria dei diversi indirizzi individualmente perseguiti dai singoli
Ministri.
Che spetti al Consiglio dei Ministri determinare la politica generale del Governo, mentre il
compito del Presidente del Consiglio è dirigerla (cioè fare in modo che venga effettivamente attuata
dai Ministri, una volta che è deliberata, ed evitare che si spezzetti negli indirizzi settoriali dei
singoli ministri; predisporla e suggerirla al Consiglio, ma senza potersi sostituire a quest’ultimo
nel ruolo di fondamentale decisore delle questioni di indirizzo che coinvolgono l’intero Governo) è
messo in evidenza nel par. 5 e risalta anche da quanto apprendiamo nel paragrafo 4.
Naturalmente, se invece di studiare il manuale ci atteniamo alle impressioni che riceviamo dalla
stampa o dalla televisione, potremmo essere indotti a rispondere a), ma questo sarebbe la prova
che la nostra risposta non è fondata sulla lettura del testo ma su qualche impressione ricavata per
sentito dire!
6.Il Presidente del Consiglio:
a) è un vero e proprio superiore gerarchico dei ministri, ed infatti ha anche il potere di disporne
la revoca, proponendola al Presidente della Repubblica; di procedere a rimpasti; di
assumersi ad interim le funzioni che dovrebbero spettare a un singolo ministro, del cui
operato non sia soddisfatto;
b) non è un superiore gerarchico dei ministri, ma ha il potere e il dovere di indirizzarne e
coordinarne l’azione, per esempio può rivolgere loro direttive,oppure sospendere l’adozione
di un atto da parte di un Ministro, e rimettere la decisione in Consiglio dei Ministri; *
c) non è un superiore gerarchico dei ministri, tuttavia, avendo il potere e il dovere di
indirizzarne e coordinarne l’azione, dispone di incisive attribuzioni che lo mettono in grado
di condizionare l’operato dei ministri, come il potere di revoca.
Cfr. le pagg.224 e 225. Il presidente del consiglio non è superiore gerarchico dei ministri e, si
ritiene, non ha potere di revoca (su questo v. anche la pag. 222). Attenzione alle risposte tipo c),
che iniziano con una affermazione esatta, ma proseguono con una esemplificazione sbagliata (è
vero che il Presidente del Consiglio non è superiore gerarchico dei Ministri e ha il potere dovere di
indirizzo e coordinamento; ma non è vero che ha potere di revoca: infatti ciò è quantomeno molto
dubbio). Risposte così congegnate sono risposte SBAGLIATE. Ricordarsi perciò che: ogni risposta
deve essere letta attentamente e per intero. Per essere esatta, una risposta deve contenere in tutte le
sue parti affermazioni esatte.
7.Sui reati ministeriali, cioè sui reati commessi dai membri del Governo nell’esercizio dei loro
poteri, giudica:
a) la Corte costituzionale;
b) la magistratura ordinaria; *
c) la Camera di appartenenza.
Cfr. il paragrafo 8, spec.le pagg.232e 233, dove è messo in evidenza che, nel passato, su questi
reati giudicava la Corte costituzionale, mentre oggi giudica la magistratura ordinaria.Il
parlamento (la Camera cui l’inquisito appartiene; il Senato se sono coinvolti appartenenti a
entrambe le Camere o non parlamentari) deve però dare una autorizzazione a procedere,che può
negare. (Cogliamo l’occasione per notare che rispondere “la Camera di appartenenza” è
particolarmente sbagliato, perché dimostra che uno non sa nemmeno che per essere membri del
Governo non è necessario essere anche parlamentari; il libro lo precisa alla fine della pag. 222).
8.Una volta che il Parlamento ha votato una legge di delegazione a favore del Governo, la delega
legislativa:
a) rimane sempre revocabile, in modo esplicito ma anche implicito, attraverso l’esercizio
diretto da parte del Parlamento del potere legislativo in precedenza delegato; *
b) rimane sempre revocabile, ma solo in modo esplicito, ossia il Parlamento, se vuole revocare
una legge di delegazione, deve approvare una nuova legge il cui contenuto è la revoca della
precedente delegazione;
c) non è più revocabile, perché, con l’approvare una legge di delegazione, il Parlamento si è
spogliato del potere legislativo con riferimento all’oggetto della legge di delegazione e per
tutto il tempo in cui essa vale.
Cfr. la pag. 241 del manuale. La risposta c) è la più sbagliata di tutte!!. Scegliendola, si dimostra
di non avere ancora acquisito che la delegazione legislativa trasferisce solo l’esercizio, ma non la
titolarità della funzione legislativa, titolarità della quale il Parlamento non può spogliarsi, perché
gliela attribuisce la Costituzione, per cui il Parlamento ha il potere, ma anche il dovere di
esercitare quella funzione (cfr.l’art. 70 Cost.)! Gli stessi limiti che l’art. 76 pone alla delegazione
legislativa intendono proprio, come dice anche il libro, evitare che il Parlamento “possa abdicare
alla funzione legislativa”. Perciò,quando vota una legge di delegazione, il Parlamento si limita ad
autorizzare il governo ad esercitare, su un oggetto e per un tempo limitato, la funzione legislativa,
che rimane del Parlamento, il quale, per questo stesso motivo, può sempre revocare la delega, sia
in modo esplicito (con una legge di revoca della legge di delegazione) sia in modo implicito
(limitandosi a regolare esso, con propria legge, l’oggetto che era stato oggetto della delega).
9.Dopo le importanti decisioni adottate sul punto dalla Corte costituzionale intorno alla metà degli
anni ’90, deve ritenersi che la reiterazione del decreto legge:
a) sia sempre e in ogni caso inammissibile, tant’è che, se un decreto legge viene reiterato,
occorre che le Camere ne informino subito la Corte costituzionale, che lo esaminerà e lo
annullerà;
b) sia sempre illegittima, a meno che nel frattempo non si siano manifestate nuove straordinarie
situazioni di necessità e di urgenza ed il Governo adegui la precedente disposizione al nuovo
contesto; *
c) sia ammissibile solo se il Governo riceve preventivamente una nuova autorizzazione da
parte delle Camere.
Cfr. la pag. 248 del manuale. Le risposte a) e c) non hanno né capo né coda, specialmente la c) (in
tema di decreto legge non c’è mai alcuna autorizzazione parlamentare preventiva!. La risposta a) è
più insidiosa, perché mette insieme, sia pure in modo bizzarro, una serie di dati che possono
rimanere in mente da una lettura superficiale del manuale, come il fatto che nella conversione del
decreto legge operano le Camere, che in materia di reiterazione ci sono state alcune sentenze della
Corte costituzionale… è una risposta che può trarre in inganno chi non si è soffermato con
sufficiente attenzione sul manuale).
La reiterazione del decreto legge è sempre illegittima, come tale, cioè come semplice
riproposizione del testo di un decreto già presentato. Un decreto deve nascere da circostanze
straordinarie di necessità e di urgenza, il fatto che lo si reiteri già dimostra che tanta urgenza non
c’è.Tuttavia non si può escludere a priori e una volta per tutte che le circostanze straordinarie di
necessità e urgenza, che hanno spinto all’adozione del primo decreto, permangano, o si
ripresentino tal quali .Se si dà questa ipotesi, ma solo in questo caso, il decreto può essere
reiterato.
10.I regolamenti di esecuzione:
a) sono la forma più antica e tradizionale di regolamento, come atto che serve a dare
applicazione al disposto di una legge, e non suscitano particolari problemi; *
b) da quando sono stati previsti nella legge n. 400 del 1988 hanno iniziato ad essere utilizzati in
sostituzione della legge, dando vita a un fenomeno, detto delegificazione, che ha
notevolmente accresciuto i poteri normativi del Governo;
c) erano i regolamenti tipici del periodo ottocentesco, ma ormai non sono più utilizzati e il
nostro ordinamento neppure li prevede.
Cfr.la pag.249 e 250. I regolamenti di esecuzione sono ancora oggi previsti ed operanti. La
delegificazione è realizzata mediante i cd.regolamenti “delegati”, che sono altra cosa dai
regolamenti di esecuzione.
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