AVVERTENZA Sono proposte di seguito le risposte esatte (segnate con asterisco) al test sul Governo. Nella nota in corsivo si trova il rinvio alla pagina del manuale cui si riferisce la risposta, e, di tanto in tanto,qualche suggerimento o osservazione sulle domande e sulle risposte. 1.Il momento della formazione del governo coincide con: a) la nomina e il giuramento dei componenti nelle mani del presidente della repubblica* b) il conferimento della fiducia parlamentare c) il conferimento dell’incarico al presidente del consiglio Cfr.la pag. 217 del manuale, dove è messo in evidenza che con la nomina e il giuramento il governo è regolarmente formato, anche se la circostanza di non avere ancora ricevuto la fiducia parlamentare consiglia, quantomeno, una autolimitazione dei suoi poteri. 2.La questione di fiducia: a) è una iniziativa del Parlamento, il quale dichiara di far valere un proprio voto su una proposta del Governo come conferma o revoca della fiducia; b) è una iniziativa del Governo, il quale dichiara di far dipendere la propria permanenza in carica dall’approvazione parlamentare di un determinato oggetto all’esame delle Camere; * c) è il modo in cui vengono chiamate quelle fasi di dissenso interno al Governo, che possono sfociare nelle dimissioni volontarie. Cfr.la pag. 219 del manuale. E’ molto importante non confondere tra: mozione di fiducia; mozione di sfiducia; questione di fiducia. 3.Quando si vota la mozione di fiducia: a) tutti gli emendamenti sinora presentati sul testo in votazione decadono e si procede al voto per appello nominale; * b) il testo in votazione viene sottoposto al voto con tutti gli emendamenti sino a quel momento presentati e si svolge una votazione segreta; c) il testo in votazione viene sottoposto al voto con tutti gli emendamenti sino a quel momento presentati e si procede al voto per appello nominale Cfr.ancora la pag. 219 del manuale. Queste due domande sulla mozione di fiducia sono state proposte per far capire: A) che si tratta di un istituto importante! B) che allorché si impara un certo istituto è bene limitarsi non solo a sapere che cosa è, ma anche quali conseguenze ha (in questo caso, quali conseguenze ha la mozione di fiducia sull’andamento dei lavori parlamentari). 4.Le dimissioni di un Ministro: a) provocano crisi di governo; b) non provocano crisi di governo; * c) provocano crisi di governo quando sono precedute dalla revoca. Cfr. la pag. 221 del manuale. Che le dimissioni del Ministro non provochino crisi di governo, mentre quelle del Presidente del Consiglio sì, è anche una dimostrazione del diverso peso che questi due organi detengono all’interno del governo e nel rapporto fiduciario. 5.La politica generale del Governo: a) è determinata dal Presidente del Consiglio, che è il leader; b) è determinata dal Consiglio dei Ministri; * c) è il frutto della sommatoria dei diversi indirizzi individualmente perseguiti dai singoli Ministri. Che spetti al Consiglio dei Ministri determinare la politica generale del Governo, mentre il compito del Presidente del Consiglio è dirigerla (cioè fare in modo che venga effettivamente attuata dai Ministri, una volta che è deliberata, ed evitare che si spezzetti negli indirizzi settoriali dei singoli ministri; predisporla e suggerirla al Consiglio, ma senza potersi sostituire a quest’ultimo nel ruolo di fondamentale decisore delle questioni di indirizzo che coinvolgono l’intero Governo) è messo in evidenza nel par. 5 e risalta anche da quanto apprendiamo nel paragrafo 4. Naturalmente, se invece di studiare il manuale ci atteniamo alle impressioni che riceviamo dalla stampa o dalla televisione, potremmo essere indotti a rispondere a), ma questo sarebbe la prova che la nostra risposta non è fondata sulla lettura del testo ma su qualche impressione ricavata per sentito dire! 6.Il Presidente del Consiglio: a) è un vero e proprio superiore gerarchico dei ministri, ed infatti ha anche il potere di disporne la revoca, proponendola al Presidente della Repubblica; di procedere a rimpasti; di assumersi ad interim le funzioni che dovrebbero spettare a un singolo ministro, del cui operato non sia soddisfatto; b) non è un superiore gerarchico dei ministri, ma ha il potere e il dovere di indirizzarne e coordinarne l’azione, per esempio può rivolgere loro direttive,oppure sospendere l’adozione di un atto da parte di un Ministro, e rimettere la decisione in Consiglio dei Ministri; * c) non è un superiore gerarchico dei ministri, tuttavia, avendo il potere e il dovere di indirizzarne e coordinarne l’azione, dispone di incisive attribuzioni che lo mettono in grado di condizionare l’operato dei ministri, come il potere di revoca. Cfr. le pagg.224 e 225. Il presidente del consiglio non è superiore gerarchico dei ministri e, si ritiene, non ha potere di revoca (su questo v. anche la pag. 222). Attenzione alle risposte tipo c), che iniziano con una affermazione esatta, ma proseguono con una esemplificazione sbagliata (è vero che il Presidente del Consiglio non è superiore gerarchico dei Ministri e ha il potere dovere di indirizzo e coordinamento; ma non è vero che ha potere di revoca: infatti ciò è quantomeno molto dubbio). Risposte così congegnate sono risposte SBAGLIATE. Ricordarsi perciò che: ogni risposta deve essere letta attentamente e per intero. Per essere esatta, una risposta deve contenere in tutte le sue parti affermazioni esatte. 7.Sui reati ministeriali, cioè sui reati commessi dai membri del Governo nell’esercizio dei loro poteri, giudica: a) la Corte costituzionale; b) la magistratura ordinaria; * c) la Camera di appartenenza. Cfr. il paragrafo 8, spec.le pagg.232e 233, dove è messo in evidenza che, nel passato, su questi reati giudicava la Corte costituzionale, mentre oggi giudica la magistratura ordinaria.Il parlamento (la Camera cui l’inquisito appartiene; il Senato se sono coinvolti appartenenti a entrambe le Camere o non parlamentari) deve però dare una autorizzazione a procedere,che può negare. (Cogliamo l’occasione per notare che rispondere “la Camera di appartenenza” è particolarmente sbagliato, perché dimostra che uno non sa nemmeno che per essere membri del Governo non è necessario essere anche parlamentari; il libro lo precisa alla fine della pag. 222). 8.Una volta che il Parlamento ha votato una legge di delegazione a favore del Governo, la delega legislativa: a) rimane sempre revocabile, in modo esplicito ma anche implicito, attraverso l’esercizio diretto da parte del Parlamento del potere legislativo in precedenza delegato; * b) rimane sempre revocabile, ma solo in modo esplicito, ossia il Parlamento, se vuole revocare una legge di delegazione, deve approvare una nuova legge il cui contenuto è la revoca della precedente delegazione; c) non è più revocabile, perché, con l’approvare una legge di delegazione, il Parlamento si è spogliato del potere legislativo con riferimento all’oggetto della legge di delegazione e per tutto il tempo in cui essa vale. Cfr. la pag. 241 del manuale. La risposta c) è la più sbagliata di tutte!!. Scegliendola, si dimostra di non avere ancora acquisito che la delegazione legislativa trasferisce solo l’esercizio, ma non la titolarità della funzione legislativa, titolarità della quale il Parlamento non può spogliarsi, perché gliela attribuisce la Costituzione, per cui il Parlamento ha il potere, ma anche il dovere di esercitare quella funzione (cfr.l’art. 70 Cost.)! Gli stessi limiti che l’art. 76 pone alla delegazione legislativa intendono proprio, come dice anche il libro, evitare che il Parlamento “possa abdicare alla funzione legislativa”. Perciò,quando vota una legge di delegazione, il Parlamento si limita ad autorizzare il governo ad esercitare, su un oggetto e per un tempo limitato, la funzione legislativa, che rimane del Parlamento, il quale, per questo stesso motivo, può sempre revocare la delega, sia in modo esplicito (con una legge di revoca della legge di delegazione) sia in modo implicito (limitandosi a regolare esso, con propria legge, l’oggetto che era stato oggetto della delega). 9.Dopo le importanti decisioni adottate sul punto dalla Corte costituzionale intorno alla metà degli anni ’90, deve ritenersi che la reiterazione del decreto legge: a) sia sempre e in ogni caso inammissibile, tant’è che, se un decreto legge viene reiterato, occorre che le Camere ne informino subito la Corte costituzionale, che lo esaminerà e lo annullerà; b) sia sempre illegittima, a meno che nel frattempo non si siano manifestate nuove straordinarie situazioni di necessità e di urgenza ed il Governo adegui la precedente disposizione al nuovo contesto; * c) sia ammissibile solo se il Governo riceve preventivamente una nuova autorizzazione da parte delle Camere. Cfr. la pag. 248 del manuale. Le risposte a) e c) non hanno né capo né coda, specialmente la c) (in tema di decreto legge non c’è mai alcuna autorizzazione parlamentare preventiva!. La risposta a) è più insidiosa, perché mette insieme, sia pure in modo bizzarro, una serie di dati che possono rimanere in mente da una lettura superficiale del manuale, come il fatto che nella conversione del decreto legge operano le Camere, che in materia di reiterazione ci sono state alcune sentenze della Corte costituzionale… è una risposta che può trarre in inganno chi non si è soffermato con sufficiente attenzione sul manuale). La reiterazione del decreto legge è sempre illegittima, come tale, cioè come semplice riproposizione del testo di un decreto già presentato. Un decreto deve nascere da circostanze straordinarie di necessità e di urgenza, il fatto che lo si reiteri già dimostra che tanta urgenza non c’è.Tuttavia non si può escludere a priori e una volta per tutte che le circostanze straordinarie di necessità e urgenza, che hanno spinto all’adozione del primo decreto, permangano, o si ripresentino tal quali .Se si dà questa ipotesi, ma solo in questo caso, il decreto può essere reiterato. 10.I regolamenti di esecuzione: a) sono la forma più antica e tradizionale di regolamento, come atto che serve a dare applicazione al disposto di una legge, e non suscitano particolari problemi; * b) da quando sono stati previsti nella legge n. 400 del 1988 hanno iniziato ad essere utilizzati in sostituzione della legge, dando vita a un fenomeno, detto delegificazione, che ha notevolmente accresciuto i poteri normativi del Governo; c) erano i regolamenti tipici del periodo ottocentesco, ma ormai non sono più utilizzati e il nostro ordinamento neppure li prevede. Cfr.la pag.249 e 250. I regolamenti di esecuzione sono ancora oggi previsti ed operanti. La delegificazione è realizzata mediante i cd.regolamenti “delegati”, che sono altra cosa dai regolamenti di esecuzione.