Introduzione AVV. RAFFAELE IRMICI PRESIDENTE ASSOFORENSE SAN SEVERO Buonasera a tutti e grazie per essere intervenuti a questo incontro. Io preliminarmente e doverosamente devo ringraziare l'Amministrazione Comunale che ha collaborato insieme con noi per l’organizzazione di questo incontro, il sindaco Giuliani ci ha inviato un telegramma che vado a leggervi: "Impossibilitato partecipare conferenza Diritto alla Salute e Cura Di Bella, causa necessari percorsi diagnostici, invio S.V., illustri relatori, ospiti presenti auguri di buon lavoro per argomento di grande attualità; mi rappresenterà l'avv. Antonio Censano, assessore comunale; Giuliano Giuliani, sindaco di San Severo". Invito pertanto l'assessore Avv. Antonio Censano a porgere i saluti per l'Amministrazione Comunale. 2 AVV. ANTONIO CENSANO Buonasera a tutti, devo innanzitutto dire che mi è particolarmente gradito che sia toccato a me di porgere il saluto dell'Amministrazione e del sindaco a questa Associazione Forense alla quale io sono iscritto. Porgo il saluto al signor Presidente ed agli illustri relatori dalla Amministrazione comunale tutta. Sono lieto che San Severo cresca, cresca in cultura e vorrei che questa non fosse una parentesi ed un fatto occasionale; San Severo ha bisogno di crescere in cultura, deve crescere e credo che questo sia l'inizio soltanto di un percorso lungo e proficuo. Ad maiora all'Associazione Forense e a voi tutti. 3 AVV. RAFFAELE IRMICI 1 DIRITTO ALLA SALUTE E CURA DI BELLA: PROFILI COSTITUZIONALI E PROCESSUALI ( 1 ) L’argomento qui trattato, soprattutto in relazione alla notevole eco che ha suscitato, da ultimo, nella pubblica opinione, accendendo dibattiti e fornendo quotidiano materiale ai mass - media, non e’ dei piu' semplici e agevoli da affrontare, attese le numerose problematiche a esso connesse, che investono le aree della scienza medica, della politica e del diritto, queste ultime due nelle loro accezioni piu' ampie, con collegamenti stretti e immediati fra esse. Non sfugge a nessuno, infatti, come i due concetti, soprattutto in interagire, laddove italiana, costituzionalmente " una materia una come questa, legislazione debbano come orientata " quella ( 2 ), 1) L’articolo riproduce il testo di una relazione, tenuta al Convegno organizzato dalla Associazione Forense di San Severo, ivi svoltosi il 20 giugno 1998, sul tema “ Diritto alla salute e cura Di Bella “. 2) Cosi’, MANNA A., Atti del Convegno sul tema “ Corruzione e concussione: fra politica e diritto “, San Severo, 20 maggio 1998, in corso di pubblicazione, pag. 15 del dattiloscritto. 3) “ L’attivita’ amministrativa di prestazione “, per usare l’espressione di FERRARA R., in Digesto delle discipline pubblicistiche, Salute ( diritto alla ) ( voce ), Utet, Torino, XIII, 1997, 516 ss. 4) Sulla necessita’ della composizione del valore della tutela del diritto alla salute, recepito a livello costituzionale ed enunciato nell’art. 32 C., si rimanda a COCCONI M., Il valore 4 dato il carattere rigido della carta fondamentale del ‘48, non puo' non tenere da conto, nella scelta e nella graduazione principi delle fondamentali opzioni del da tutelare, nostro dei ordinamento giuridico. Sotto altro profilo, dovra' considerarsi, inoltre, come le garanzie attuative ( 3 ), che la legislazione ordinaria dovra' rendere azionabili, al fine di vedere realizzata la tutela del diritto alla salute, previsto dall'art. 32 della Costituzione, non possono prescindere dalla politica, con le sue leggi economiche e finanziarie, che - di volta in volta consentono o non consentono, ovvero permettono in modo piu' o meno pregnante, una ampia ed efficace, generale e generalizzata operativita’ del diritto in questione ( 4 ); il 1modo di realizzazione della costituzionale della salute come criterio guida, in Sanita’ pubblica, 1991. 5) CARAVITA B., La disciplina costituzionale della salute, in Dir. e Soc., 1984, 50. 6) BALDASSARRE A., in Enciclopedia Giuridica Treccani, Diritti sociali ( voce ) , Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, XI, 1989, 1 e ss. E’ pur vero, pero’, che “ spesso si e’ ritenuto che tali diritti fossero meglio tutelati nelle vecchie Costituzioni liberali, anziche’ in quelle moderne contemporanee, e non perche’ in quelle fossero testualmente previsti bensi’ perche’ in esse veniva affidato al giudice ordinario un ruolo specifico in tale ambito ( cfr. LA PERGOLA A., Prefazione, in BOTTARI C., Principi costituzionali e assistenza sanitaria, Giuffre’, Milano, 1991, VII ). 7) FERRARA R., Salute ( diritto alla ) ( voce ), cit., 514 e ss. 8) PEZZINI B., Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. e Soc., 1983, 21. Si puo’, quindi, sostanzialmente concordare con quanti ritengono che la “ Carta Costituzionale italiana dedica ai valori e ai diritti della persona una attenzione ben piu’ profonda e nobile e, al contempo, concreta di quanto fu colto, ai primordi della Repubblica, non solo dalla pubblica opinione ma anche dalla dottrina, dalla giurisprudenza ordinaria e dal legislatore “ ( cfr. BARNI M., Presentazione, in CATENI C. e Altri, La tutela della salute nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, E.M.S., Torino, 1996, VII ). Va, d’altra parte, doverosamente posto l’accento sul fatto che, nell’ordinamento italiano, solo “ a 5 tutela in esame, in altre parole, rimanere largamente affidato “ non puo’ che alle valutazioni politico-economiche del momento “ ( 5 ). E’ un fatto, comunque, che “ alle origini dello Stato moderno ( Stato liberale ) l’espressione ‘ diritti sociali ‘ non era soltanto poco o nulla utilizzata nell’ambito dei discorsi politici e giuridici, ma appariva addirittura come qualcosa di incomprensibile entro le categorie giuridiche e politiche dell’epoca ” ( 6 ). In particolare, il diritto alla salute, che per lungo tempo fu sostanzialmente considerato un “ problema di ordine pubblico “ ( 7 ); esso, pero’, si e’ - via via - trasformato, da mera aspirazione, in una vera e propria pretesa, tanto da essere oramai entrato nel linguaggio corrente, ancorche’ “ in un uso atecnico che comunque mostra il riconoscimento, nella salute, di un valore sulle cui vicende e’ possibile incidere positivamente...” ( 8 ). conclusione di un iter lungo e travagliato, la riforma sanitaria ha toccato la soglia della sistemazione legislativa con la legge 28 dicembre 1978, n, 833 istitutiva del Servizio sanitario nazionale...”; per conseguenza, “ ci si e’ quantomeno posti nelle condizioni minime per dare avvio all’attuazione del diritto alla tutela della salute... “ ( cosi’, BALBONI E., in AMATO A., BARBERA A., ( a cura di ), I diritti sociali, in Manuale di diritto pubblico, Il Mulino, Bologna, 1998. Sostanzialmente, nello stesso senso, cfr. BOTTARI C., Principi costituzionali e assistenza sanitaria, op. cit., 1 e ss. 6 1Se oggi, quindi, nessuno piu’ dubita del fatto che il diritto previsto dall'art. 32 della Costituzione - diritto dotato di grande peculiarita’ ( 9 ), “ una sorta di diritto polimorfo “ ( 10 ), attesa la sua riconosciuta complessita’ ( 11 ) - vada ricompreso, a pieno titolo, fra i cd. " diritti sociali ", all'interno dello " Stato sociale di diritto ", quale diritto inviolabile, e dunque primario, “ l’unico anzi che la Costituzione espressamente definisce < fondamentale > correlatamente, che, in sede “ ( quanto 12 ), si diceva attuativa, la non va trascurato, innanzi, tutela e cioe' prevista puo' subire, anzi, sicuramente, subisce, delle limitazioni rivenienti da primis, necessita’ da scelte politiche di bilancio condizionate, e di in copertura finanziaria. Nel caso di specie, va doverosamente soggiunto che il problema della tutela del diritto alla salute e, 9) Per quello che attiene ai rapporti tra l’art. 32 C. e le altre disposizioni costituzionali, si rinvia a quanto illustrato da DE CESARE G., Sanita’ ( voce ), in Enc. Dir., XLI, Giuffre’, Milano, 1964, 245 e ss. 10) La felice espressione e’ di RODIO G.R., Atti del Convegno su “ Diritto alla salute e cura Di Bella, San Severo, 20 giugno 1998, in corso di pubblicazione, pag. 17 del dattiloscritto. 11) Il diritto alla salute come “ posizione giuridica soggettiva complessa “, per usare la definizione di PEZZINI B., Il diritto alla salute: profili costituzionali, op. cit., 25. 12) Cosi’, MODUGNO F., I ‘ nuovi diritti ‘ nella Giurisprudenza Costituzionale, Giappichelli, Torino, 1995, 40, il quale, piu’ innanzi, si diffonde, in modo puntuale ed esauriente, sulla impostazione concettuale e sulla evoluzione interpretativo-giurisprudenziale, che vedono il diritto individuale alla salute rientrare tra i diritti inviolabili dell’uomo, ex art. 2 Cost., “ pur essendo indubitabilmente...uno fra i diritti sociali “. 7 quindi, a una cura da piu' parti ritenuta utile ( o addirittura risolutiva ), e' balzato agli onori delle cronache per mesi dichiaratamente ( anche ne’ per poteva problemi essere di natura altrimenti ) scientifici. Il problema era ed e' costituito dalla possibilita' o dalla doverosita' ( a seconda delle tesi in campo ) di accesso, a spese del S.S.N., a una terapia che non ha avuto, o non ha ancora ottenuto, una validazione da parte della comunita' scientifica, attraverso percorsi regolamentari suoi propri. Da qui, peraltro, le polemiche e - per quel che qui interessa - i provvedimenti legislativi del Governo e del Parlamento, che hanno negato, in un primo momento, sia in sede di decretazione d'urgenza ( D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 ) che in sede di approvazione definitiva del testo ( L. 8 aprile 1998, n. 94 ), la somministrazione gratuita di somatostatina, nonche' posto una serie di limiti ai medici in ordine alla prescrivibilita' del farmaco. La legislazione volgere di e pochi i provvedimenti mesi, si sono che, nel succeduti, breve sono sembrati, fin dall’inizio, improntati piu’ a prese di 8 posizione o a onde emotive, che a una programmazione razionale e compiuta. Un breve excursus sulla vicenda in esame, infatti, non puo’ che portare a una siffatta considerazione; con le ordinanze nn. 225 del 26 gennaio 1998 e 384 del 9 febbraio dapprima, la 1998, il Commissione Tar unica Lazio, del invitava, farmaco a una nuova valutazione, in ordine alla denegata erogazione gratuita della somatostatina disponeva la sostanza in ambiente ospedaliero e su prescrizione distribuzione e, gratuita successivamente, della predetta dei medici. La impugnazione, da parte Sanita’, della misura Tribunale Amministrativo del Ministero interinale per il della concessa Lazio, dava dal luogo alla ordinanza n. 348 del 24 febbraio 1998, con la quale il Consiglio provvedimento de quo, di Stato malgrado la confermava il emanazione del decreto legge n. 23 del 17 febbraio 1998 ( mediante il quale il Governo aveva modificato, in senso restrittivo, l’art. 1, comma 4, del D.L. n. 536/96, convertito in L. 648/96), nei cui confronti sollevava questione di legittimita’ 9 costituzionale, in relazione, fra gli altri, all'art. 32 della C., in quanto, allo stato, l'inserimento della la norma non somatostatina consentiva nell'elenco dei farmaci somministrabili a totale carico dello Stato; la legge di conversione ( n. 94 dell’8 aprile 1998 ) aveva, pero', disposizione lasciato “ inalterato sospettata “ il di testo della illegittimita’ costituzionale. Il Giudice delle leggi, con sentenza n. 185 del 26 maggio 1998, ha dichiarato dell'art. 2, comma d’ufficio ) dell’art. sottoposto prevedeva al la suo 1, la ultimo 3, esame, erogazione, periodo, comma nella a illegittimita’ 4, del parte carico nonche’ in del decreto cui non S.S.N., dei medicinali impiegati in fase di sperimentazione, favore di coloro insufficienti criteri versino disponibilita’ stabiliti oggettivi, che dal soggettivi in e temporali “ a condizioni economiche, legislatore, ( secondo nei di di i limiti cui in motivazione “. Scorrendo attentamente la parte motiva della decisione in esame, si rinviene che: a) il richiamo, da parte della Corte, alla lesione dell'art. 32 C. ( 10 e, naturalmente, dell’art. 3 ) e' - all’evidenza molto forte, laddove, premessa la scelta governativa di avviare la sperimentazione, ma solo in alcuni centri ospedalieri e a favore di un numero limitato di soggetti, “ nei casi di esigenze terapeutiche estreme, impellenti e senza risposte alternative...va considerato che nella sperimentazione, indubbiamente minimo del cosi’ prevista, aspettative diritto disciplina alla comprese salute. scaturiscono nel Sì della che contenuto non puo’ ammettersi, in forza del principio di uguaglianza che il concreto godimento di tale diritto fondamentale dipenda, per i soggetti interessati, dalle diverse condizioni economiche “; b) la incidenza della dichiarazione di incostituzionalita’ va circoscritta entro limiti ben precisi, di oggetto ( la erogazione gratuita riguarda multitrattamento solo Di i farmaci Bella “ ), rientranti di soggetti nel “ ( “ pazienti affetti da patologie tumorali comprese fra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso “, e sempre che non sia possibile accedere, per ragioni cliniche, ad altri trattamenti terapeutici ) tempo ( periodo di sperimentazione della cura ). 11 e di Gli argomenti riflettere espressi sulla piu’ dalla intima Corte portano 1di essenza a questa sentenza - additiva di principio ( 13 ), in cui il “ contenuto minimo riguardato diritto all’interno interpretazione quindi, del del dell’art. 32 contemperamento alla salute “ va di una della Costituzione e, interessi del degli corretta singolo, mediante la possibilita’ di accesso a una cura, anche ufficiali al “, di fuori con di quelli schemi terapeutici “ della collettivita’, diretti, nella specie, al contenimento della spesa pubblica. La pronuncia in esame conteneva, altresi’, un monito ( o, comunque, un invito ) al legislatore affinche’, nella sua discrezionalita’, adottasse provvedimenti atti a garantire i soggetti “ che non sono nelle condizioni di affrontare i...costi a causa di insufficienti disponibilita’ economiche...”. Da taluni, in ordine a quest’ultimo punto, era stata paventata una eccessiva programmaticita’ della 13 ) La sentenza in questione puo’, senz’altro, essere cosi’ qualificata, denotandosi, all’evidenza, il carattere additivo, alla stregua del dato testuale delle norme al vaglio della Consulta, in riferimento alla implicita, quanto illegittima, esclusione delle ipotesi di gratuita erogazione dei medicinali del multitrattamento Di Bella, pur con i limiti di cui si parla nel testo. 14) Cosi’, GUZZETTA G., in Guida al Diritto, 1998, 22, 21. 12 decisione, di guisa che “ ci si potrebbe chiedere, allora, quali vincolanti siano gli e’ lecito che effetti immediatamente desumere in attesa dell’intervento legislativo che la Corte pur auspica ‘ con la piu’ grande tempestivita’ in ragione della particolare urgenza ‘ “ ( 14 ). In tempi rapidissimi, rispetto alla sentenza de qua, i pur legittimi dell’intervento timori del di un legislatore, rinvio sono sine stati die fugati dal D.L. 16 giugno 1998, n. 186, con il quale il Governo ha recepito, sembrerebbe in maniera pedissequa, i principi e gli orientamenti, anche di ordine attuativo, espressi dalla Consulta. Per quanto attiene, invece, gli aspetti processuali del cd. “ caso Di Bella “, si dovra’ osservare che nonostante la vicenda sia emersa ( relativamente ) da poco, almeno a livello di mass - media, numerosi sono stati i soprattutto, 1giudiziari, provvedimenti dalla sottoposizione ai provocati, Giudici di ricorsi ex art. 700 c.p.c., tesi a ottenere decreti inaudita altera parte, ovvero ordinanze, a mezzo dei quali ottenere la erogazione, da parte delle Aziende 15 ) FERRARA R., Salute ( diritto alla ) ( voce ), cit., 514. 13 sanitarie e in favore dei soggetti richiedenti, della somatostatina, a titolo gratuito. In punto Pretori pur di si nella fatto, le presentano, diversita’ situazioni esaminate sostanzialmente, di forme dai identiche, tumorali, e dello stadio della malattia, piu’ o meno avanzato. I ricorrenti deducono di essere stati curati con le terapie tradizionali, ma di non avere ricevuto da queste miglioramenti, anzi, in taluni casi, di avere visto il loro organismo sensibilmente provato o, addirittura, devastato dalla chemioterapia; di avere fatto uso del metodo Di Bella, constatando una ripresa o, comunque, una mancata evoluzione in senso degenerativo della malattia e, talvolta, di avere assistito a una vera e propria regressione del male; di non essere piu’ in grado di continuare la cura: 1) per impossibilita’ di reperire, anche a pagamento, i medicinali private, della multiterapia nonostante le presso prescrizioni le dei farmacie medici di fiducia; 2) per l’elevato costo dei farmaci, anche in relazione chiedono, AA.SS.LL. ai lunghi quindi, di al tempi Giudice di di appartenenza 14 somministrazione; fare di obbligo alle provvedere all’approvigionamento almeno per il indisponibilita’ dei caso degli medicinali di de quibus, irreperibilita’ stessi presso le e/o farmacie private, ovvero, nel secondo caso, di ordinare alla Aziende Sanitarie di somministrarli gratuitamente per il tempo necessario. In un concetto solo, il ricorso al Giudice, perche' questi “ corregga e riequilibri le distorsioni e le disuguaglianze dei punti di partenza “ ( 15 ), compito precipuo di uno Stato che, come si e’ avuto modo di esprimere 1innanzi, pur definendosi " stato sociale di diritto ", non riesce - per una ragione o per l'altra - a essere sempre all'altezza di se stesso. Dottrina e giurisprudenza, del resto, hanno unanimemente affermato che l’Amministrazione non ha alcun potere di incidere sui diritti della personalita’, fissando - per il caso che cio’ avvenga - il criterio del ricorso al Giudice ordinario non solo perche’ egli statuisca definitivamente ( nel 16) Sulle diverse posizioni, in ordine alla natura, programmatica ovvero precettiva, del principio posto dall’art. 32 Cost., e sul superamento della “ originaria lettura in chiave esclusivamente pubblicistica del dettato costituzionale “ ( cfr. sentenza Corte Cost. 14 luglio 1986, n. 184 ), cosi’ da attribuire alla norma una diretta operativita’, indipendentemente dall’intervento del legislatore ordinario, si rinvia a quanto con chiarezza illustrato da BOTTARI C., Principi costituzionali e assistenza sanitaria, op. cit. 15 merito, con soprattutto cautelare tempo ( sentenza - ), ma anche - e, forse, perche’ egli adotti un provvedimento diretto ad assicurare presumibilmente lungo la ) tutela per necessario il alla definizione della causa. Benche' si sia arrivati, tutto sommato tardi - come si e’ sottolineato in apertura, alla canonizzazione del diritto alla salute quale diritto inviolabile, e' pur vero, pero', riconoscimento la che proprio tutela in virtu' giurisdizionale di tale posta a presidio del diritto alla salute non puo' che essere quella che pertiene ai diritti soggettivi assoluti, con cio' nettamente differenziandosi dalle garanzie che vigilano sul versante dei meri interessi legittimi. Il canone di cui all'art. 32 C., infatti, non puo' ritenersi una semplice norma programmatica, in quanto se cosi' fare fosse transitare cittadini si le dall'area consentirebbe aspettative dei diritti al di legislatore prestazione soggettivi, di dei per i quali l'ordinamento ha apprestato una piu' pregnante tutela, soprattutto in sede cautelare, a quella degli interessi legittimi. ( 16 ) 16 Salvo a della l'art. sottolineare, pero', che la giurisprudenza stessa 32 Corte di Cassazione, insufficiente a forse rappresentare ritenendo un sicuro porto per le situazioni giuridiche soggettive, ha via via fatto riferimento, affermazione della al 1di fine rigorosita' arrivare del alla principio costituzionale, alla disciplina positiva dei diritti reali e delle obbligazioni. E proprio il principio posto dall’art. 32, comma 1, della Costituzione viene rappresentato, come baluardo imprescindibile, pressoche’ in tutti i provvedimenti magistratuali che si sono occupati della vicenda Di Bella, ed esaminato sotto un duplice aspetto: da una parte, quello, salute come interesse piu’ generale, fondamentale della della diritto collettivita’; tutela della dell’individuo dall’altra, e quello 17) RODIO G.R., Difesa giudiziaria e ordinamento costituzionale, Cedam, Padova, 1990, 40 e ss.; sulla stessa linea, sostanzialmente, CARAVITA B., La disciplina costituzionale della salute, op. cit., 49, a parere del quale “ il concetto da utilizzare sara’ quindi quello del ‘ medicalmente bisognoso ‘, e non quello del ‘ povero ‘ o dell’indigente ‘, secondo criteri meramente economici “. Sul punto, comunque, non si puo’ fare a meno di evidenziare che l’ultimo inciso del primo comma dell’art. 32 della Costituzione, ‘ la Repubblica...garantisce cure gratuite agli indigenti ‘, deve - da una parte, “ considerarsi superato, ed oggi superfluo, per il fatto che il Ssn destina il complesso delle sue funzioni, strutture, servizi ed attivita’ alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione ( principio di universalita’ ) senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalita’ che assicurino a tutti i cittadini un identico trattamento ( principio di uguaglianza )”; dall’altra parte, comunque, che “ l’introduzione di tickets da cui sono escluse fasce indigenti sembra sintomo di un ritorno alla previsione costituzionale “ ( cfr. BALBONI E., in AMATO G., BARBERA A., ( a cura di ), I servizi sociali, in Manuale di diritto pubblico, op. cit. 17 della garanzia, gratuite agli da parte indigenti dell’indigente, dello Stato, “ posizione, ( concettualmente di “ cure quella diversa dalla situazione di non abbienza, di cui all’art. 24, comma 3, della Costituzione, pur nella consapevolezza che l’interpretazione evolutiva di tali stati ha portato a considerarli entrambi relativi, tanto da potere inquadrare la indigenza, al pari della non abbienza, “ come espressione di un rapporto ( nel caso di specie, tra possibilita’ economiche del soggetto e impegno richiesto per affrontare la cura, ndr ) e non come mero risultato di un accertamento patrimoniale “ ) ( 17 ). Il primo aspetto viene richiamato nei provvedimenti dei Giudici non solo al fine di fondare la giurisdizione in capo all’A.G.O. ( “ la negazione di tale 1diritto, equivarrebbe esponente concreta di nella alla un sua negazione consorzio attuazione valenza di civile tale piu’ piena, dell’uomo, quale “, diritto sicche’ deve “ la passare 18) Sentenza Pretore di Maglie, 11 febbraio 1998. 19) Sentenza ult. cit., e cosi’ - sostanzialmente - la maggior parte dei provvedimenti magistratuali emessi sulla vicenda. 20) Ordinanza Pretore di Bari, 29 gennaio 1998. 18 attraverso la tutela ordinario, nel senso ordinario giurisdizionale che rappresenta dall’ordinamento delle il del Giudice al Giudice ricorso il rimedio garanzie del approntato cittadino per assicurargli una tutela completa del proprio diritto costituzionale alla salute “ ) ( 18 ); ma anche allo scopo di inquadrare il caso in un’ottica politico costituzionale complessiva. E, infatti, “ interdire ai cittadini, in presenza di malattie tumorali gravissime e prive di efficace tutela terapeutica ufficiale, il ricorso a pratiche alternative approntate liberamente fiducia scelti personale, precetto e della certezza, professionisti, di una significherebbe negare salute almeno medici ragione costituzionale Costituzione tutela in da alla particolare violare dell’art. il come diritto di della soggettivo diritto speranza 32 il se alla non alla guarigione o di miglioramento della qualita’ della vita ( cd. diritto di sopravvivere ) “ ( 19 ), cosi’ che si impone “ il riconoscimento farmaco S.S.N., che del non ogni diritto sia alla compreso qualvolta 19 lo prestazione nel di prontuario stesso un del risulti indispensabile ed insostituibile per la cura di malattie gravi o di lunga durata ( Cass. 22 aprile 1994, n. 3870 )....) “ ( 20 ). Una delle magistrati poche voci investiti inevitabilmente, su “ fuori di dal tali posizioni coro “ dei questioni, e, sostanzialmente in linea con quanto espresso in sede governativa, almeno fino al decreto seguente Costituzionale, secondo la e’ quale “ la decisione contenuta in l’art. pone 32 una della Corte pronuncia, certamente il diritto alla salute come diritto primario ed assoluto 1dell’individuo a conservare la propria integrita’ fisica e psichica: tale diritto si pone, pero’, in 21) Ordinanza Pretore di Milano, 26 gennaio 1998. Tale impostazione, che - sicuramente - evidenzia il pregio di una rigorosa interpretazione della norma ex art. 32 della Costituzione, scevra, per cosi’ dire, da implicazioni anche di carattere “ umanitario “ ( all’evidenza, presenti in altre decisioni, segnatamente in occasione dei decreti emessi inaudita altera parte ), segna pero’ il passo di fronte ad argomenti, pure autorevolmente sostenuti, tesi a una critica, costruttiva e non meno puntuale, della giurisdizione delle liberta’ come esclusiva giurisdizione di annullamento, da cui deriva una tutela, non ancora piena e satisfattiva, dei ‘ diritti sociali ‘. Diverso approccio, in altre parole, meriterebbero “ i diritti individuali nel moderno welfare state...”, i quali “ esigono invece, per definizione, una prestazione positiva da parte dello Stato e non possono ritenersi coperti da adeguata tutela sino a quando...non sia offerto al soggetto privato il mezzo giuridico per agire contro l’inerzia dell’autorita’ pubblica, impugnando l’omissione di un provvedimento che gli e’ dovuto in ottemperanza ad un preciso disposto costituzionale “ ( cosi’, LA PERGOLA A., Prefazione, in BOTTARI C., op. cit., VIII ). Ne’ mancano, comunque, autori che hanno attentamente esaminato le differenze che corrono fra i diritti sociali e i diritti di liberta’, nonche’ i limiti e la efficacia degli uni e degli altri, benche’ la differenza fra i due gruppi di diritti non deve essere concepita come antagonismo e contrasto derivante da un’antitesi di principio ( cfr., ampiamente, MAZZIOTTI M., Diritti sociali ( voce ), in Enc. Dir., XII, op. cit., 802 e ss. ), anche perche’ la compatibilita’ del concetto di diritto inviolabile con quello di diritto sociale e perfino con quello di diritto a prestazioni positive da parte dei pubblici poteri puo’ ritenersi oramai acquisita, a seguito della fondamentale sentenza n. 455/90 della Corte Costituzionale ( sul punto, si rinvia a quanto illustrato da MODUGNO F., I ‘ nuovi diritti ‘ nella Giurisprudenza Costituzionale, op. cit. ). 22) Decreto Pretore di Maglie, 5 gennaio 1998. 20 forma assoluta soltanto in negativo, come diritto cioe’ a non tollerare alcun comportamento altrui che nuoccia alla propria salute; in positivo, invece, nel momento in cui si traduce in una pretesa nei confronti della Autorita’ pubblica, tale diritto non e’ e non puo’ essere assoluto. Il diritto alla salute, per chi sia affetto da malattia, e’ soltanto il diritto a che la sanita’ pubblica gli fornisca i trattamenti sanitari del caso, se necessario gratuitamente “, i quali “ non possono che essere dei trattamenti riconosciuti e registrati come tali da qualche valido organismo medico - scientifico nazionale o almeno internazionale “ ( 21 ). Come si quello, vede, piu’ tutt’altro volte principio, ribadito rispetto in a numerosi provvedimenti, di cui pure sopra si e’ fatto cenno, secondo cui in campo medico non puo’ dirsi esaustiva la equazione: inefficacia assenza terapeutica, di “in sperimentazione quanto non si = puo’ escludere a priori la efficacia di un farmaco “ ( 22 ), anche perche’ “ il problema e’ che 1l’ammalato in 23) Sentenza Pretore di Maglie, cit. 24) GADALETA L., in Atti del Convegno su “ Diritto alla salute e cura Di Bella “, cit, in corso di pubblicazione, pag. 45. 21 fin di vita non puo’ aspettare la sperimentazione...” ( 23 ). Quanto all'aspetto relativo alla competenza funzionale e per valore, e’ venuta in rilievo una diversita' di vedute, laddove alcuni Pretori hanno ritenuto che la competenza a conoscere sia sempre del Pretore che, Ordinario, seguendo senza lo limiti stesso di percorso valore, altri quanto alla competenza funzionale, hanno invece ritenuto doveroso applicare il principio della competenza per valore, con eventuale devoluzione della causa al Tribunale; altri, ancora, che hanno argomentato nel senso della competenza da attribuirsi al Pretore, in funzione di Giudice del Lavoro. Per quanto sottile demarcazione, accettare possa sembra la tesi che si essere possa esclude la linea di sostanzialmente la competenza del Giudice del lavoro, in quanto l'art. 442 c.p.c., che attribuisce a quest'ultimo, fra le altre, "le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ", va riferito a trattamenti terapeutici con farmaci inseriti nel prontuario farmaceutico nazionale, con i limiti, anche di spesa, previsti dal 22 Piano sanitario nazionale, “ tenuto conto anche dell’applicazione che aveva fatto la Cassazione dei principi in tema di assistenza obbligatoria, interpretati sempre restrittivamente “ ( 24 ). Quanto al valore della controversia, sembra esatto ritenere che da questo concetto non si possa prescindere, in ossequio, peraltro, alle intenzioni del legislatore della novella al codice di procedura civile ( investire, cioe', delle questioni, in sede cautelare, il giudice che sarebbe competente per il merito ), e che, quindi, se - come sembra nella quasi totalita' dei casi - della cura si e’ chiesto e si chiede la erogazione difficilmente per un 1preventivabile periodo in di tempo astratto o, comunque, per un tempo lungo, la competenza non puo' che del Tribunale; ne’, questione si potrebbe ritenere impostata, ricorrendo pur essere di radicare la d’altra all’escamotage competenza parte, la correttamente processuale sempre e - comunque 25) E’ quello che, peraltro, si ricava dai lavori della Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, istituita con L. Cost. 24 gennaio 1997, n. 1, laddove si sottolinea che “ e’ preliminare procedere al superamento della rigida distinzione tra la categoria dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi “. “ Sembra in effetti preferibile il metodo della attribuzione a ciascuna giurisdizione di ‘ blocchi di materie ‘ organicamente considerati “. Cosi’, ROSELLI O. ( che richiama una soluzione dell’On. Marco Boato ), La giurisdizione del giudice ammi- 23 innanzi il Pretore, di chiedere la somministrazione del farmaco per individuati, periodi brevi depositando, di ed esattamente conseguenza, una interminabile sequela di domande cautelari. Alcune notazioni, infine, in ordine agli aspetti sicuramente problematici - posti dall’art. 33 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 80, il quale stabilisce la devoluzione al Giudice amministrativo di “ tutte le controversie afferenti al...servizio farmaceutico...in particolare quelle riguardanti le attivita’ e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale, pubblici servizi, rese nell’espletamento ivi comprese quelle di rese nell’ambito del Servizio sanitario nazionale...”. L’entrata in vigore sostanzialmente, ipotesi di porre della attribuzioni di tale fine ulteriori somministrazione alle di norma, alle dispute problemi cura Di Bella competenze, dovrebbe, ( nelle legati ), in funzionali alla ordine e per valore, di cui si e’ appena detto, posto che essa non sembrerebbe lasciare spazio a difformi interpretazioni riguardo il “ passaggio di consegne “ dal Giudice ordinario a quello amministrativo. 24 In realta’, concessa la buona fede al legislatore delegato, preoccupato, evidentemente, di raggiungere una razionalizzazione individuazione, dei non problemi sempre legati agevole, alla della giurisdizione ( e non ci si riferisce, naturalmente, solo alla materia in questione ) ( 25 ), non ci si puo’ sottrarre dal 1notare che una simile impostazione legislativa non puo’ che apparire come la negazione dei principi, anche in questa sede ripercorsi, sulla inviolabilita’ del diritto alla salute, tutelabile, alla stregua dei diritti soggettivi assoluti, innanzi il Giudice ordinario. In attesa di pronunce sullo specifico punto, che - in qualche maniera nonche’ gli - forniscano i primi orientamenti, spunti per una piu’ approfondita disamina, sembra che una prima riflessione si possa e si debba tentare. Se, in esposte effetti, rimangono argomentazioni, condivisibili volte ad le sopra affermare la competenza funzionale del Giudice ordinario ( Pretore o Tribunale, a seconda del valore della causa ), con nistrativo, in ATRIPALDI V. - BIFULCO R. ( a cura di ), La Commissione Parlamentare per le riforme costituzionali della XIII legislatura, Giappichelli, Torino, 1998, 790. 25 esclusione della Magistratura del lavoro, non puo’ che ritenersi corretto il principio, in base al quale solo le controversie afferenti, in senso stretto, il servizio farmaceutico farmaci inseriti nazionale, e con del S.S.N. nel i ( con prontuario limiti di spesa pretese di farmaceutico derivanti dal Piano sanitario nazionale ) dovranno essere devolute alla conoscenza del Giudice amministrativo; laddove, invece, come accaduto nella vicenda qui discussa, si tratti di medicinali non ancora ivi ricompresi, relativi a terapie “ non ufficiali “, ragione per la quale, forse, maggiormente piu’ sentito che il in altri richiamo al casi, sia diritto alla salute, come diritto “ fondamentale “ e “ primario “ ( cfr. Corte Costituzionale, sentenze nn. 88/79, 184/86, 559/87, 455/90, 202/91, 218/94, 339/96 ), che impone, di conseguenza, “ una protezione piena, esaustiva ed effettiva “ ( cfr. sentenze nn. 992/88 e 184/93 ), la tutela non potra che’ essere affidata al Giudice ordinario. Si tratta, naturalmente, solo di argomenti lasciati, almeno per il momento, alla interpretazione di chi, suo malgrado, deve confrontarsi quotidianamente con i 26 problemi legati alla scelta processuale da adottare; molto piu’ meritoria, quindi, sarebbe stata la azione del legislatore, laddove avesse considerato i problemi connessi al riparto della giurisdizione, a partire dalla L. 421/92, passando per il D. L.vo 29/93 e per la L. 59/97, fino a giungere al D. L.vo 80/98, in maniera piu’ approfondita e, soprattutto, organica. Raffaele I. Irmici Cultore della materia Cattedra di diritto costituzionale Universita’ Campobasso 27 del Molise di PROF. AVV. RAFFAELE GUIDO RODIO DOCENTE DI ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO UNIVERSITÀ DI BARI Grazie all'Avv. Irmici e buonasera a tutti voi. Credo che lo scenario delineato in questa introduzione, che già di per sè credo assorba parte delle relazioni, dia contezza della complessità dell'argomento, che può essere affrontato su più livelli: su un livello costituzionale, su un livello legislativo, su un livello amministrativo, su un livello attuativo. Per quel che mi riguarda io vorrei limitarmi, anche perchè sono ansioso di ascoltare poi le relazioni dei successivi relatori, a quello che è il mio livello, cioè il livello costituzionale, cioè la collocazione di questo diritto alla salute nello scenario costituzionale senza occuparmi poi della attuazione di questo diritto che credo sia un aspetto più connesso alla attività della Pubblica Amministrazione o più connesso all'attività giurisdizionale, come abbiamo avuto modo di rilevare negli ultimi tempi. Qui in effetti c'è un intreccio di tanti piani e di tanti livelli che vengono a coincidere ed in parte anche a collidere: c'è uno scenario politico, c'è uno scenario giuridicocostituzionale, c'è uno scenario di prassi e consuetudini amministrative, c'è uno scenario di pronunce giurisdizionali. Perchè questo scenario è così complesso? La spiegazione è agevole, è così complesso perché è il diritto in questione che è un diritto complesso. Il diritto stabilito dall'art. 32 della Costituzione, cioè quello che noi chiamiamo normalmente il diritto alla salute, ha una pecularietà 28 rispetto a tanti altri diritti costituzionalmente stabiliti. Ha la pecularietà di essere, come io amo dire ai miei studenti nelle lezioni, una sorta di diritto polimorfo, visto che stiamo trattando di argomenti anche medici, scientifici, chi di voi utilizza un computer sa che al giorno d'oggi tutti i computer si infettano di questi benedetti virus e ci sono i virus più moderni che hanno una particolarità, sono appunto virus polimorfi, cioè si manifestano una prima volta in una certa forma e si manifestano dopo un certo tempo sempre gli stessi virus in una forma diversa, esattamente come fanno i virus che infettano gli uomini. Il diritto alla salute stabilito dall'art. 32 ha questa particolarità, è un diritto che si evolve e cambia nel tempo. Il diritto alla salute di cui stiamo parlando oggi è un diritto alla salute completamente diverso da quello che veniva considerato trent'anni fa, è completamente diverso dal diritto alla salute come era considerato cinquant'anni fa nel momento in cui fu promulgata la nostra Costituzione. Questo discorso della evoluzione dei diritti è un discorso che vale in generale per quasi tutti i diritti costituzionalmente sanciti ma vale in modo particolare per questo diritto stabilito nell'art. 32. Se voi ci fate caso, immaginate nel 1947 e '46 durante i lavori dell'Assemblea Costituente ci fu ad esempio qualcuno che propose, ed ebbe anche molto seguito, di eliminare proprio dal testo della Costituzione quello che all'epoca era l'art. 26, che è quello che oggi noi abbiamo nel nostro art. 32; cioè la sensibilità del costituente verso il diritto alla salute cinquant'anni fa era praticamente pari quasi a zero. Il diritto alla salute vent'anni fa o 29 trent'anni fa è completamente diverso da come lo intendevano i costituenti. Qual era la visione del costituente? Era una visione sostanzialmente recepita dal modello corporativo, assicurativo, previdenziale. Il diritto alla salute era nient'altro che la possibilità di farsi curare per il cittadino, punto. Tant'è che poi nel testo costituzionale che cosa troviamo recepito? La possibilità per i cittadini indigenti di ottenere cure gratuite, questo è il succo di tutto il discorso, anche se a ben vedere il costituente poi aprì una prospettiva che è poi quella che noi oggi utilizziamo per ampliare il contenuto di questo diritto. Provate a chiedervi che cos'è il diritto alla salute negli anni '70 - '80, è completamente diverso da come lo intendevano nel '48. Negli anni '70 - '80 si comincia a parlare di ambiente, salubrità dell'ambiente, di interrelazioni fra la salute di un soggetto e la salubrità dell'ambiente, far il soggetto e la società. Quella prospettiva costituzionale che 20-30 anni prima era limitata al singolo soggetto, cioè alla salute del singolo soggetto, dopo 20-30 anni si apre sino ad includere aspetti che noi oggi riteniamo normalissimi. E’ normalissimo per noi oggi parlare di tutela della salute in relazione alla tutela di tutti i fenomeni che interagiscono con la salute di un soggetto: l'ambiente, le industre, le fabbriche, ecc.. I profili evolutivi del diritto fanno sì che oggi noi, pur mantenendo lo stesso testo della Costituzione che ha ormai 50 anni, diamo in effetti a questo diritto un contenuto diverso rispetto a quello che era originariamente previsto nel testo costituzionale, è il frutto sostanzialmente di quella che noi costituzionalisti chiamiamo 30 la interpretazione evolutiva. La Costituzione resta la stessa ma il contenuto della Costituzione varia perché varia l'interpretazione delle disposizioni che la compongono e quindi varia l'interpretazione delle norme, delle regole di comportamento che noi ne traiamo. Sotto questo punto di vista l'art. 32 presenta un aspetto molto interessante, cioè oltre ad essere un diritto più polimorfo, più mutevole di tanti altri diritti costituzionali, è anche un diritto che ha una sua ulteriore pecularietà. I costituzionalisti dicono che l'art. 32 è l'indicatore della Costituzione materiale; questo è un concetto che noi abbiamo tratto da Mortati, uno dei più grandi costituzionalisti, padre dei costituenti seri dell'epoca. Mortati disse appunto, inventando il concetto di Costituzione materiale, "la Costituzione è formale nel suo testo scritto così come è consacrato, così come la troviamo nella Gazzetta Ufficiale del '48, così come la troviamo in qualunque Codice", ecc.. Ma la Costituzione nel tempo muta perché appunto ne muta l'interpretazione, perché mutano le norme che la attuano, perchè muta l'intero ordinamento giuridico. La Costituzione che effettivamente vive in un determinato ordinamento è una Costituzione diversa da quella che formalmente esiste in quell'ordinamento, è una Costituzione materiale, materialmente diversa. Il diritto alla salute è appunto un indicatore della divergenza tra la Costituzione formale e la Costituzione materiale, proprio perché muta nel suo contenuto ci dà un'idea di come oggi la nostra Costituzione sia tanto diversa da quella di 50 anni fa pur non essendo stata modificata in nessuna maniera o quasi. Volendo 31 approfondire il discorso di Mortati ci potremmo appunto anche chiedere a questo punto, ma non è la sede per farlo, lo lancio solo come interrogativo, se sia effettivamente il caso di modificare la nostra Costituzione oggi, visto che quella che abbiamo funziona benissimo proprio perchè, pur rimanendo la stessa, oggi è già completamente diversa. Se questo diritto alla salute è un diritto polimorfo, è un diritto complesso, è un diritto che peraltro interagisce con tutta un'altra serie di diritti costituzionalmente sanciti, e questo spiega in parte perché per esempio nella fase poi attuativa ci si trova di fronte a queste dispute, a questi problemi, se sia competente il Pretore del Lavoro, se sia competente il Pretore, il giudice ordinario, il giudice amministrativo, ecc.. Perché? Perchè a seconda della prospettiva in cui uno si colloca per analizzare l'art. 32 può in effetti giungere a conclusioni diverse. Per esempio, se si va a vedere il rapporto fra l'art. 32, fra il diritto alla salute di un soggetto e la libertà di iniziativa economica privata di un altro soggetto, quindi il rapporto che esiste per esempio fra il lavoratore e il datore di lavoro che deve assicurare determinate qualità di svolgimento delle attività lavorative, uno potrebbe anche giungere alla conclusione che in un caso come questo, ove il datore di lavoro si ponga come limite per il diritto alla salute del lavoratore, in effetti potrebbe profilarsi anche un possibile intervento del Pretore in funzione di giudice del Lavoro, ecc.; abbiamo un'interazione fra tantissime norme costituzionali. Quando si deve analizzare un diritto costituzionalmente riconosciuto di solito si segue una precisa scaletta 32 di analisi che passa per 4 fasi, anzitutto soggetti titolari del diritto. Chi sono i soggetti che sono titolari del diritto alla salute? Successivamente si deve analizzare l'oggetto di questo diritto, qual è il bene materiale sul quale cade questo diritto, qual è il contenuto di questo diritto, cioè in cosa si estrinseca poi alla fin fine questo diritto per il suo titolare ed infine quali sono i limiti di questo diritto. Ogni diritto in generale ha sempre un soggetto titolare, ha un suo oggetto, ha un contenuto e ha dei limiti. Questa scaletta, se noi volessimo applicarla al nostro caso, ci porterebbe a conclusioni che analizzate da diverse persone potrebbero risultare in effetti diverse, proprio in base alle diverse prospettive rispetto alle quali ci si può porre. Cominciamo dalla cosa più banale. Chi è il soggetto titolare del diritto alla salute nel nostro ordinamento? Noi? Cioè i cittadini italiani? Solo i cittadini di San Severo? La Costituzione, per esempio, in alcune norme dice: "I cittadini hanno diritto a fare questo, hanno diritto a fare quello, hanno diritto a fare quest'altro", isola determinati soggetti. Allora se uno di quei marocchini che stanno ai semafori a lavare i vetri si ammala di tumore maligno e chiede di far ricorso alla cura Di Bella, al metodo Di Bella, è titolare del diritto alla salute anche lui, anche se non è cittadino Italiano, o no? Questo tanto per dare l'esempio più banale che potremmo trovare in mezzo alla strada domani mattina; in una società multietnica e multiraziale com'è ormai la nostra casi come questi possono essere all'ordine del giorno. Qual è, chi è il soggetto titolare del diritto alla salute? La Costituzione non ce lo dice perchè dice: "La Repubblica tutela...” 33 ecc., ma non dice di chi, tutela il diritto alla salute, la salute di chi? Diceva giustamente anticipando l'Avv. Irmici prima che il diritto alla salute è ormai riconosciuto come un diritto fondamentale, cioè un diritto che l'ordinamento non crea ma che l'ordinamento può solo riconoscere perché è un diritto che è strettamente collegato all'uomo e che quindi è preesistente allo Stato. Tutta una serie di diritti, se voi pensate all'Art. 2 della Costituzione: "La Repubblica riconosce e garantisce... i diritti", perché li riconosce e li garantisce? Li riconosce perchè questi diritti sono preesistenti allo Stato perchè appartengono all'uomo come entità fisica ma se appartengono all'uomo e la Repubblica li può solo riconoscere ma non creare e li può solo garantire, dallo stesso punto di vista non li può neanche limitare a solo una porzione dei soggetti. Se sono diritti che appartengono a tutte le persone umane in quanto esseri fisici, allora appartengono a tutte le persone umane indipendentemente dallo status di cittadinanza. Quindi, in quanto diritto fondamentale, il diritto alla salute previsto dall'art. 32 si applica a qualunque persona fisica che si trovi a transitare sul nostro territorio nazionale, indipendentemente dal fatto che sia un uomo, una donna, un negro, un cittadino, un apolide, uno zingaro, un extracomunitario, ecc., perché un diritto connesso alla persona fisica. Non so se ci siano stati casi di A.S.L. che si sono trovate domande di applicazione del metodo Di Bella da parte di non cittadini, però sarebbe interessante andare a vedere come si applicherebbe. Ma il principio costituzionale è questo, è un diritto fondamentale, in quanto tale di esso sono titolari 34 tutte le persone fisiche indipendentemente dal loro status. Oggetto del diritto. Di solito si intende per oggetto del diritto, diceva Pugliatti, un bene materiale al quale il soggetto titolare del diritto è correlato da un suo personale interesse. Nel caso del diritto alla salute è ormai acclarato, non vi sto a fare cronistorie durate ormai 50 anni, andiamo direttamente al succo attuale dell'evoluzione dottrinale e costituzionale, che il diritto alla salute non si estrinseca solo nella tutela di uno stato fisico di un soggetto ma si estrinseca e ha quindi come oggetto sostanzialmente l'equilibrio psicofisico di una persona; cioè il bene che la Costituzione ha ritenuto di tutelare con questa disposizione dell'art. 32 è quello dell'equilibrio psicofisico, psicologico e fisico di ogni singolo soggetto. Questo diventa già un aspetto un po' particolare perché la nostra Costituzione, se voi avete dato un'occhiata all'art. 32, che dice? Tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ma lo tutela anche come interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti. Qui cominciano già i primi profili di contrasto perché la salute è anzitutto un diritto, è un diritto fondamentale ma è anche contemporaneamente nella nostra Costituzione un interesse della collettività. Il fatto di essere sani, sia sotto il profilo fisico che sotto il profilo psicologico, è un diritto di ogni singolo individuo ma è anche un interesse dell'intera collettività alla quale l'individuo appartiene, tant'è che alcuni autori hanno detto: "Scusate, ma allora se da una parte è un diritto del singolo individuo, dall'altra ci potremmo chiedere anche, siccome è un interesse della collettività, esiste anche 35 un dovere di essere sani correlato al diritto?” Cioè se la salute è anche un interesse dell'intera collettività che ha appunto interesse a che tutti i suoi membri, i suoi componenti siano sani, esiste a questo punto un dovere del cittadino di essere sano per soddisfare l'interesse della collettività? Oppure, correlativamente, esiste un diritto del cittadino ad essere malato? Se io voglio morire, posso morire? Problema che si pone attualmente per tutta un'altra serie di diritti correlato a questo: problema dell'eutanasia, diritto alla vita, ecc.. Andando direttamente al nocciolo della questione vi posso dire che comunque la dottrina dominante esclude che esista un dovere di essere sani se non, quindi c'è il riconoscimento di un dovere di essere sani, in quei casi in cui la Costituzione espressamente preveda che il singolo soggetto deve mantenersi sano per svolgere determinate attività. Ad esempio uno non ha il diritto di spararsi per evitare di andare in guerra o per evitare di andare a fare il servizio militare, lì ha il dovere oltre che il diritto di essere sano, diritto fondamentale di essere sano, diritto fondamentale alla salute, dovere costituzionale di essere sano nei casi in cui la Costituzione lo preveda. Questa contrapposizione tra diritto del singolo ed interesse della collettività non va mai tralasciata perché è la spiegazione di tutto quello del quale stiamo discutendo oggi, cioè dei decreti del Governo, delle pronunce del Consiglio di Stato, del T.A.R. e della Corte Costituzionale, dell'ultimissimo decreto legge emanato dal Governo per soddisfare le indicazioni della Corte. Contenuto di questo diritto. In che cosa si estrinseca il contenuto di questo diritto? Questo è pro- 36 prio l'aspetto più cangiante del diritto alla salute. Cinquant'anni fa il contenuto di questo diritto veniva identificato, praticamente, soltanto in quello che è l'ultimo inciso del 1° comma, cioè che lo Stato deve garantire cure gratuite agli indigenti. Il diritto alla salute, sostanzialmente, terminava e si esauriva nella possibilità di ottenere cure gratuite per gli indigenti. Già questo fatto degli indigenti è un altro problema, perché? La nostra Costituzione utilizza vari termini quando stabilisce che di un certo servizio possano fruire determinati soggetti; per esempio l'art. 24 comma 3° quando parla del gratuito patrocinio, la possibilità di difendersi gratuitamente nei giudizi, parla di non abbienti che è concetto diverso da quello di indigenti che invece è prescritto per l'art. 32, tant'è che parte della dottrina aveva all'inizio detto: "Gli indigenti noi li dobbiamo intendere in senso stretto”. Chi è l'indigente in base alla disciplina normativa italiana? Il concetto di indigenza coincide con il concetto di nullatenenza; e chi è il nullatenente? E' in sostanza il soggetto che in ogni Comune è iscritto in un particolare elenco che viene tenuto dall'Amministrazione comunale ove si dichiara che questo soggetto non ha alcuna fonte di reddito. Se noi dovessimo applicare questo tipo di interpretazione, che è la classica dell'età della promulgazione della Costituzione, al nostro caso attuale Di Bella, dovremmo dire che praticamente nessuno potrebbe usufruire di questa forma di tutela perchè nessuno di noi, credo, riuniti in questa sala, o forse nessuno, addirittura nel Comune di San Severo o in Puglia, è più iscritto in questi famosi elenchi dei nullatenenti o degli indigenti. Ma 37 l'interpretazione è evolutiva, quindi la norma è rimasta la stessa ma oggi noi la interpretiamo in un'altra maniera, chi sono gli indigenti? Allo stesso modo in cui abbiamo interpretato i non abbienti del 3° comma dell’art. 24, oggi gli indigenti vengono ritenuti chi? Non quelli che versano in uno stato di nullatenenza ma i cosiddetti indigenti relativi, cioè quelle persone che pur avendo fonti di reddito non hanno una fonte di reddito adeguata per sostentare le spese mediche che dovrebbero andare ad affrontare. Il concetto di indigenza è un concetto sostanzialmente relativo. Io posso avere anche da parte 200 milioni ma se mi devo fare un intervento che richiede una spesa di 2 miliardi, rispetto a quell'intervento io sono un indigente, pur avendo disponibilità economiche. Cerco di sintetizzare a questo punto, limiti del diritto alla salute. I limiti del diritto alla salute rinvengono da che cosa? Rinvengono proprio da questo suo contrapporsi con tutta una serie di altre disposizioni costituzionali che prevedono altri diritti, di solito il limite di un diritto è sempre l'inizio del diritto di qualcun altro. Immaginate per esempio, facilissimo, diritto alla salute del lavoratore. Il lavoratore ha diritto ad un ambiente di lavoro salubre nel quale lavorare tranquillamente ecc.. E dove si scontra poi questo diritto? Si scontra, per esempio, con la libertà di iniziativa economica privata prevista dall'art. 41 e poi dalla Costituzione, cioè il datore di lavoro ha diritto anche a mantenere l'impresa con il costo minore e quindi ad assicurare possibilmente meno servizi possibili in maniera tale da risparmiare sulle spese, incentivare la produzione, ecc.. Questi due 38 diritti ad un certo punto vengono a confliggere perchè da una parte magari il datore di lavoro giustamente sotto il profilo economico vuole tagliare le spese, dall'altra c'è il lavoratore che invece vuole avere una sua forma di tutela, i due diritti, i due interessi vanno a confliggere; e di questi tipi di conflitti ne potremmo indicare a decine, dell'art. 32 con tante altre disposizioni costituzionali. Quello che però ci interessa rilevare in questa sede, secondo me, che poi è l'ago della bilancia di tutta la questione, è questo, che il possibile conflitto dell'art. 32, cioè del diritto alla salute, è purtroppo un conflitto di tipo generalizzato perché già il costituente ha previsto questo diritto contestualmente confliggente con un interesse di un altro soggetto che è la collettività. Cioè contemporaneamente il costituente ha dichiarato che esiste il diritto alla salute e lo ha dichiarato come diritto fondamentale, dall'altra però ha dichiarato che la salute è anche un interesse della collettività. Quindi il soggetto intanto può estrinsecare il suo diritto in quanto non entri in conflitto con l'interesse della collettività. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale, rientra parzialmente in quella categoria che noi definiamo dei diritti sociali, cioè tutti quei diritti che nascono dalla forma di Stato sociale sono stanzialmente i diritti a prestazioni ma non si esaurisce solo in prestazioni. In quanto diritto fondamentale questo diritto ha una sua peculiarità. I diritti fondamentali nel campo del diritto pubblico sono nient'altro che diritti soggettivi che valgono non solo nei confronti dei soggetti pubblici, ma in base alla teoria tedesca del "Dritvinkung" sono diritti che il soggetto può far 39 valere sia nei confronti di soggetti pubblici, sia nei confronti di soggetti privati. Se qualcuno di voi ha il problema fumatori, io sono un fumatore, se adesso mi mettessi a fumare lui potrebbe dire a me che sono un soggetto privato: “Stai ledendo il mio diritto alla salute", che vale sia nei confronti della A.S.L. per il metodo Di Bella, si nei confronti di un altro soggetto privato che possa apportare delle modificazioni. In quanto diritti fondamentali e in quanto quindi diritti soggettivi, per la tutela di questi diritti non resta che la strada del giudice ordinario perché nel nostro ordinamento, a meno che non vi sia un'esplicita previsione, che in questo caso non c'è, tutti i diritti soggettivi devono essere tutelati dal giudice ordinario, non possono essere tutelati dal giudice amministrativo. Ci sono ordinamenti che hanno fatto di più, pur copiando dal nostro. Per esempio la Spagna che ha fatto la sua Costituzione nel ‘78, quindi neanche 20 anni fa, e che praticamente l’ha copiata dalla nostra, e non solo l'ha copiata ma l'ha copiata in buona fede, cioè scrivendo negli atti parlamentari dell’Assemblea Costituente che la stavano copiando dalla nostra Costituzione perchè era bella, perchè era bellissima, perchè era fatta bene - cosa della quale sono perfettamente convinto - così come gli spagnoli, che sono molto sempre sinceri quando ci hanno copiato la 241, l'hanno fatto due anni fa, l'hanno scritto: "Noi stiamo copiando la L. 241/90 italiana perché è fatta benissimo", che poi da noi non si è attuata questo è un altro paio di maniche ma loro intanto ce l'hanno copiata perché come legge è fatta bene. Per esempio gli spagnoli, pur avendo un 40 impianto costituzionale simile al nostro, in questa materia hanno un qualcosa di più, hanno il cosiddetto "judicio de amparo", che cos'è? E' un ricorso particolare, che tra l'altro si voleva introdurre anche in Italia ma con conseguenze che sarebbero state disastrose in sede di riforma bicamerale, è un ricorso che il cittadino può proporre direttamente davanti all’organo che è deputato a salvaguardare i diritti fondamentale cioè il “Tribunal Constitutional”, da noi la Corte Costituzionale. Nel caso in Spagna vi sia la violazione di un diritto fondamentale, questa violazione viene eliminata mediante il ricorso diretto del cittadino alla Corte Costituzionale. Da noi non c'è bisogno di tutto ciò, ecco perchè non c'era nessuna necessità di infilare un "judicio de amparo” nell'ambito del nostro ordinamento in sede di bicamerale, perchè da noi abbiamo già una forma di tutela normale per tutti i diritti fondamentali che è la tutela offerta dal giudice ordinario. Si può poi discutere se sia competenza del Pretore, del Tribunale, se è per valore, del giudice del Lavoro, ecc., ma queste sono questioni processuali applicative. Sotto il profilo costituzionale una volta che esiste il diritto, che il diritto è riconosciuto e che se ne riconosce la garanzia, il problema per il costituzionalista è terminato, mentre invece inizia per tutti quelli che lo devono andare ad applicare. Ma è anche un problema, e con questo vado rapidamente a concludere altrimenti non ci sbrighiamo più, che si ripropone in effetti anche sotto il profilo costituzionale e che nel caso del metodo Di Bella non ha trovato a tutt'oggi una soluzione neanche a livello costituzionale. Perché? Perchè l'art. 32 con questo benedetto 41 bicefalismo della tutela del soggetto singolo, e contemporaneamente però tutela dell'interesse della collettività, ha fatto sì che questo diritto, pur essendo fondamentale, pur essendo caratterizzato dall'essere un diritto soggettivo assoluto, ecc., e quindi non degradabile da parte della Pubblica Amministrazione, questo diritto intanto esiste in quanto la sua esistenza è comunque condizionata dall'interesse pubblico della collettività che finisce poi con il condizionarne l'estensione; ed è quello che è accaduto nella questione che è stata rimessa davanti alla Corte Costituzionale dal Consiglio di Stato. Alla fin fine, quando diceva l'Avv. Irmici "la mannaia della Corte Costituzionale" nell'introduzione, in effetti questa non è una mannaia, questa sentenza appena emanata dalla Corte Costituzionale, ma è nient'altro che la riconferma di questo problema che abbiamo a livello costituzionale sull'art. 32, cioè il problema della contemperazione fra l'interesse di un soggetto a poter essere curato secondo i suoi desideri, ecc., e dall'altra parte l'interesse della collettività non solo alla salute collettiva ma anche al giusto esercizio del diritto alla salute e quindi i problemi del bilancio, delle coperture finanziarie, ecc.. In effetti la Corte che dice in questa sentenza? Alla fin fine, se voi l'andate a vedere questa tecnicamente si chiama sentenza additiva di principio, cioè è una sentenza con la quale la Corte ha interpretato le disposizioni del decreto legge, e tra l'altro se ci fate caso le ha interpretate ad una velocità fulminante, cioè il giudizio davanti alla Corte è stato talmente rapido che altro che "judicio de amparo" spagnolo, cioè ricorso diretto. Qui tutto il 42 giro fra ricorso al T.A.R., appello in Consiglio di Stato, sospensione del giudizio, trasmissione degli atti alla Corte, pubblicazione della sentenza della Corte, è stata di una rapidità che praticamente ci conferma che nel nostro ordinamento non c'era nessuna necessità di aggiungere questo ricorso del cittadino direttamente alla Corte Costituzionale. Ebbene, cosa conclude alla fin fine la Corte? Dice: "Sì, esiste il diritto alla salute ma il diritto alla salute deve essere interpretato e limitato nell'ambito di quello che è la corretta interpretazione dell'art. 32 comma 1° della Costituzione", cioè la contemperazione fra il diritto del singolo e l'interesse della collettività. Alla fin fine che cosa dice? Che il decreto legge è costituzionalmente illegittimo ma entro dei limiti estremamente circoscritti che guarda caso sono limiti che derivano dalle necessità del bilancio, dalle coperture finanziarie, dalle spese che servono per far fronte a questo tipo di cura, sulla cui validità scientifica io non posso assolutamente pronunciarmi perchè non ne ho la più pallida idea neppure di come funzioni. Tant'è che dice la Corte: "Il diritto alla salute esiste però dovete tener conto che ha un limite di oggetto, perché nel caso di specie questo diritto potrà essere vantato solo in relazione a farmaci rientranti nel multitrattamento Di Bella". Quindi se uno di voi domani dice: "Io mi voglio curare il tumore con i garofani e voglio i garofani gratuiti dalla U.S.L.”, non li può avere perchè la Corte ha detto che questo diritto in questa fase va tutelato solo limitatamente a quell'aspetto. C'è un limite di soggetti, il problema che dicevamo prima, etnie, multietnie, stranieri, apolidi, 43 cittadini, la Corte dice che ci sono anche delle limitazioni di soggetti perché non tutti possono accedere al metodo Di Bella ma solo i pazienti affetti da patologie tumorali comprese fra quelle sottoposte alla sperimentazione in corso. Infine un limite di tempo nel senso che è tutto relazionato al periodo della sperimentazione. Quindi alla fin fine la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale del decreto ma sotto sotto alla fine non fa altro che quasi confermarne, sotto l'aspetto sostanziale, quelle che erano le direttive ed ovviamente a tamburo battente interviene subito il decreto legge del Governo perché, essendo appunto una sentenza additiva di principio ma anche monito, la Corte conclude: "Entro i limiti suddetti il legislatore è costituzionalmente tenuto a provvedere nella sua discrezionalità cioè a contemperare l'interesse dei singoli con quelli della collettività - a provvedere agli interventi volti a garantire che possano usufruire del multitrattamento Di Bella anche i soggetti non ammessi alla sperimentazione”, ecc.. Quindi subito il decreto legge che praticamente noi dovremmo ritenere, a meno che qualche altro magistrato successivamente non ritenga di avere un'opinione diversa, costituzionalmente legittimo perchè altro non fa che riprodurre pedissequamente il contenuto stabilito dalla Corte Costituzionale in questa sentenza interpretativa. Quindi sotto il profilo costituzionale la materia è estremamente complessa sia oggettivamente sia sotto il profilo della sua evoluzione storica. Avremmo potuto parlare per altre ore dei limiti del diritto alla salute, andando a vedere tutte le varie norme e tutti i vari aspetti, non ci siamo neanche occupati di 44 quelli che sono i trattamenti sanitari obbligatori, qui non ci interessano, noi vogliamo vedere solo il diritto alla salute come aspetto attivo e non come aspetto passivo o come resistenza ad un diritto della collettività ecc.. Credo che sia chiara da una parte questa complessità oggettiva in generale dell'argomento sia la complessità che rinviene dalla diversificazione delle interpretazioni che si sono succedute nel tempo. A questo punto non mi resta che passare una patata bollentissima a chi invece deve andarsi ad occupare dell'aspetto ancor più grave e più complesso della fase attuativa di questi dettati costituzionali. Grazie. 45 AVV. R. IRMICI Grazie al Prof. Raffaele Rodio e passiamo la parola al Dott. Lorenzo Gadaleta. 46 DOTT. LORENZO GADALETA MAGISTRATO TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ DI BARI Un vivo ringraziamento agli organizzatori molto gentili, è sempre difficile parlare dopo due relazioni così dettagliate. Io cercherò di ripercorrere quello che è stato l'iter sia logico che giuridico delle mie decisioni, decisioni adottate nel momento in cui il tema era scottante, ma sicuramente frutto di una meditazione che ha preso le distanze da tutta quella risonanza pubblica, non mi sono lasciato condizionare come era mio dovere. Vi dirò che lo strumento di cui si sono servite queste persone che si sono rivolte a me è stato il ricorso ex art. 700 del Codice di Procedura Civile, non so se tutti lo conoscono, comunque ribadisco che durante il tempo corrente per far valere un diritto per via ordinaria, cioè in attesa di una pronuncia definitiva, chiunque può rivolgersi al giudice per ottenere una tutela immediata, un provvedimento immediato che dia modo di porre un rimedio provvisorio a quella che è la situazione dalla quale potrebbe derivare il danno. Si sono rivolte a me delle persone che ovviamente erano ammalate di tumore e che hanno chiesto una tutela immediata contro la A.S.L. che negava l'approvvigionamento dei farmaci occorrenti per quella cura Di Bella e si trattava di persone che non avevano la capacità economica per far fronte all'acquisto di farmaci che notoriamente erano costosi. Ho ritenuto di dover provvedere con decreto innanzitutto, perché l'art. 700 prevede la possibilità di adottare un provvedimento, sempre 47 nell'ambito cautelare, con ordinanza ma si può provvedere in maniera veramente urgente, direi urgentissima, con decreto che poi sarà confermato, modificato o revocato con la successiva ordinanza. Ho provveduto con decreto perché si trattava di situazioni davvero particolari, vi era pericolo che la convocazione della controparte, cioè della A.S.L., potesse pregiudicare l'attuazione del provvedimento che intendevo adottare ma la stessa norma che andavo ad applicare, quella della procedura civile che regola appunto questa materia, il 669 bis, mi consentiva di addivenire ad una sommaria istruzione della causa pur senza la preventiva instaurazione del contraddittorio con la A.S.L.; cioè in tempi strettissimi potevo svolgere una piccola indagine. Così ho fatto, infatti ho convocato i prossimi parenti delle persone che avevano presentato il ricorso e chiedevo lumi innanzitutto sulla situazione economica familiare, e quindi se effettivamente c'erano queste difficoltà in quanto almeno ci doveva essere il fumus relativamente a questa precarietà della condizione economica. Poi ho chiamato a sommarie informazioni il responsabile dell'area farmaceutica della A.S.L. di Cerignola il quale mi ha reso delle delucidazioni sia sui preparati galenici che facevano parte di questo metodo Di Bella sia della situazione amministrativa in quanto all'epoca era stato già adottato il provvedimento della Regione Puglia che consentiva l'erogazione gratuita dei farmaci, della longastatina e della somatostatina a favore di soggetti che si trovavano in quelle particolari condizioni. Sulla scorta di questa istruzione sommaria ho adottato la pronuncia con decreto. E’ chiaro che il punto nodale è 48 questo “benedetto” art. 32, secondo me un'espressione normativa davvero felice, sono perfettamente d'accordo con il prof. Rodio, d'altra parte lo leggiamo tutti i giorni sui testi e sui commenti, che l'interpretazione evolutiva ci ha consentito di arrivare ad interpretare una norma in una maniera così larga che oramai veramente si potrebbe fare di tutto ma in realtà così non è, perché quell'articolo è una sintesi veramente cristallina di diversi principi. E' stato detto correttamente dai precedenti relatori che vi è una diversa angolazione, vi è il diritto fondamentale dell'individuo, vi è l'interesse della collettività, vi è una concezione personalistica dell'ordinamento che si incentra sulla figura dell'uomo, che prende in considerazione l'uomo in quanto tale, che va tutelato fino in fondo, ed io ho una concezione che potremmo definire utilitaristica dell'uomo, quella che guarda all'interesse della collettività, il dovere del singolo di curarsi quando è affetto da una malattia che potrebbe diffondersi; questa è una visione, sia pur ristretta, di questo interesse della collettività. L'art. 32 assicurava la tutela dell'individuo, norma fondamentale si è detto, diritto inviolabile, diritto primario, diritto assoluto, ma il diritto alla salute è anche diritto all'assistenza sanitaria, il diritto alla salute è anche diritto all'assistenza farmaceutica. Allora vediamo il percorso. Abbiamo detto vi era una persona che non aveva un'adeguata capacità reddituale, ma per far che? Si è parlato di cure gratuite agli indigenti, questo è il dettato della Costituzione ma è chiaro che, se andiamo a guardare al concetto di indigenza in senso stretto, sarebbe il soggetto che versa in 49 condizioni di estrema povertà. Bisogna correlare questo concetto anche con l'interesse che si intende soddisfare e qual è l'interesse che si intende soddisfare: l'acquisto dei farmaci. Se sono farmaci costosi, ed erano farmaci costosi, riguardando il fenomeno non solo dal punto di vista del singolo farmaco che si va ad acquistare, perchè è chiaro se guardiamo la sola somatostatina, la sola longastatina, sono farmaci che costano di per sè, soli, già tanto. Il problema è che, accanto a questi farmaci singolarmente costosi, vi era tutto un complesso di vitamine, poi sarà cura del responsabile dell'area farmaceutica locale soffermarsi su questo tema, vi erano questi altri preparati galenici, questi altri farmaci che per l'elevato dosaggio ovviamente richiedevano comunque una certa capacità economica per far fronte al relativo acquisto. Quindi abbiamo così delineato quello che è il concetto di indigenza che verrà portato anche a questa situazione particolare e comunque potrebbe rientrare il tutto nel discorso del diritto fondamentale dell'individuo che, ripeto, va tutelato nella sua integrità ed assolutezza, senza limiti di sorta, senza condizionamenti di sorta come ha detto ripetutamente la Cassazione anche a Sezioni Unite. Vi erano dei precedenti, precedenti giurisprudenziali non perfettamente sovrapponibili perchè il caso è ovviamente unico, singolare. I precedenti quali erano? Vi era una pronuncia delle Sezioni Unite del 1985, questa pronuncia riguardava un caso non di tumore, un'altra malattia, e le Sezioni Unite della Cassazione avevano stabilito che il giudice ordinario poteva disapplicare gli atti amministrativi illegittimi quando si 50 andava ad intaccare il diritto fondamentale dell'individuo, il diritto alla salute, non vi era una capacità economica per far fronte all'acquisto di questo farmaco, ma il farmaco doveva essere insostituibile, indispensabile. Le Sezioni Unite avevano fissato il principio; in questo caso il farmaco era insostituibile? Risponderò dopo e dirò perché. Avevo davanti delle persone che erano in una fase terminale della malattia, espressione poco felice, però è chiaro che quando si parla di fase terminale si parla di soggetti che non hanno più chance secondo la medicina ufficiale, cioè si tratta di quei soggetti che hanno percorso già quelle vie terapeutiche tradizionali e non hanno più altra possibilità di curarsi e vedono dinanzi a loro solo l'esito letale, la morte. Ed allora, scusate, laddove non può arrivare l'intervento chirurgico, scusate se entro in termini un po' crudi, però questa era la realtà che purtroppo mi trovavo di fronte e dovevo affrontare necessariamente, un soggetto che non può risolvere il problema con un intervento chirurgico, che non può affrontare quel male particolare con la chemioterapia o ha sperimentato inutilmente la chemioterapia, soggetto che ha percorso la via della radioterapia ma senza alcun esito fruttuoso, non ha più chance. Allora ci troviamo di fronte a quello che è un indirizzo scientifico minoritario, senza dubbio, non riconosciuto dalla cultura medica ufficiale, non avviato a sperimentazione ufficiale da parte del loro Stato, ma è pur sempre un indirizzo scientifico. Possiamo dire che il soggetto è tutelato fino in fondo se essendoci un orientamento scientifico valido, fino a prova contraria, in quanto supportato da una 51 prescrizione medica, possiamo dire che il soggetto è tutelato fino in fondo se non può scegliere quella via terapeutica avendo sperimentato tutte le altre vie? Dobbiamo dire: "Va bene, non c'è più nulla da fare per te?", non penso sia così. Lo strumento è dato dall'art. 32 e ho fatto leva su questo art. 32, l'ho interpretato. Quali erano i limiti? I limiti erano dati dal fatto che vi era una Commissione Unica del Farmaco che ovviamente aveva già classificato i medicinali, vi erano tre classi, la classe A, la classe, B e la classe C, non vi era alcuna previsione relativamente a questi medicinali che dovevo comunque esaminare anche nella loro composizione, non vi nascondo che ho dovuto studiare per verificare se vi fossero delle combinazioni utili per il paziente, per far leva su altri strumenti, su altri meccanismi, e quando mi sono accorto che non c'era altra possibilità ho riguardato la vicenda sotto una diversa ottica, quella giudiziaria. Dicevo, vi è una Commissione Unica del Farmaco che si occupa nell'ambito di un procedimento che è complesso, ma che consta di due fasi fondamentali, dell'ammissione di un farmaco nell'ambito di quello che prima veniva definito Prontuario Farmaceutico, che ora non è più tale, comunque si parla di classificazioni pur sempre di farmaci; procedimento complesso perché consta di una prima fase che è necessaria, che è quella propria della classificazione, viene inserito il farmaco in una delle tre classi. Il Consiglio di Stato recentemente ha detto che il solo fatto dell'inserimento in una delle tre classi vale come motivazione sul punto della necessità di porre la spesa a totale carico dello Stato, a 52 parziale carico dello Stato o totalmente a carico del paziente: classe A, classe B, classe C. Classe A farmaci essenziali o farmaci destinati alla cura di malattie croniche; fascia B, cioè i farmaci di rilevante interesse terapeutico e fascia C tutti i farmaci che non rientrano nelle fasce A e B. Qui ci troviamo di fronte ad un provvedimento già adottato dalla Commissione Unica del Farmaco. La fase eventuale qual è? E’ una fase che si svolge su un piano meramente partecipativo, cioè la stessa azienda che ha interesse all'emissione sul mercato di un farmaco, all'intervento dello Stato, perchè altrimenti il farmaco non avrebbe grande diffusione, sollecita magari una revisione se il giudizio della Commissione Unica del Farmaco è contrario ai suoi interessi. Questa fase è meramente eventuale, però è una fase nella quale il Consiglio di Stato ha preteso una più ampia motivazione della Commissione Unica del Farmaco su quel giudizio espresso in precedenza in maniera sintetica, con la mera classificazione in una delle tre fasce. Che natura ha questo provvedimento della Commissione Unica del Farmaco? E' un atto amministrativo, è un atto amministrativo delegato; cioè è un atto amministrativo che ha determinati poteri di incidere su un impianto legislativo, normativo in genere? No, è un atto amministrativo puro e semplice. E' un atto amministrativo discrezionale o è un atto amministrativo a discrezionalità vincolata? Non è un atto amministrativo discrezionale perchè vi sono dei vincoli, vi sono delle regole da osservare, non si può decidere con la massima libertà in quale fascia includere un determinato farmaco, è un atto 53 amministrativo a discrezionalità tecnica. Ed allora se non c'è discrezionalità pura della Pubblica Amministrazione può intervenire il giudice ordinario. Il giudice ordinario infatti ha quel potere che gli è stato attribuito sin dal 1865, una legge che per noi giudici è fondamentale, che è la legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo, la quale ha stabilito infatti che il giudice applica gli atti amministrativi solo in quanto illegittimi, se gli atti amministrativi sono illegittimi il giudice può anche disapplicarli. Allora vi era una classificazione della Commissione Unica del Farmaco, in questa classificazione nell'ambito di quelle che erano le fasce a totale carico dello Stato, a parziale carico dello Stato, non erano previsti questi farmaci o questi preparati galenici, il giudice poteva disapplicare quegli atti amministrativi che non inserivano quei farmaci in quelle fasce ed imporre alla A.S.L., così ho fatto io, di dispensare gratuitamente i farmaci e i preparati galenici della cura a questi soggetti che non avevano capacità reddituale, versavano in condizioni economiche critiche e quindi avevano comunque necessità di accedere a questo metodo Di Bella. Questo è il percorso che ho seguito nella decisione, poi ci sono state le successive evoluzioni perchè la decisione è stata adottata in uno, due giorni; successivamente, meditando sullo stesso tema ho raggiunto quella conclusione dell'incompetenza del Pretore e quindi della competenza del Tribunale in materia, ma non voglio scendere troppo nella tecnica processuale, voglio rimanere comunque negli ambiti generali. Parliamo di diritto fondamentale dell'individuo, diritto alla 54 salute, diritto di scegliere quella via che non è una via casuale, non è il medico che si alza la mattina e decide di curare il tumore con i garofani, non è possibile, ci troviamo di fronte ad un indirizzo scientifico. Ma io quando avevo ascoltato i parenti di queste persone che ricorrevano per chiedere un provvedimento, avevo posto anche il quesito sui benefici eventualmente tratti da questa cura Di Bella. Tutti mi venivano a dire che effettivamente non si poteva parlare di eliminazione completa della forma morbosa, non si poteva parlare di debellazione del male ma certamente vi era una sorta di ritorno al passato, cioè un riacquisito benessere. Ma secondo voi il diritto alla salute non è anche diritto al miglioramento della qualità della vita durante una persistente patologia, durante una persistente malattia? Non si ha diritto a stare meglio quando si è malati? Non si ha diritto ad affrontare un percorso che è difficile, quello dei malati di tumore? E' inutile nascondere quella che è l'incidenza della malattia sulla popolazione, siamo quasi al 50%, sentivo qualche giorno fa un noto oncologo sul punto. Diritto al miglioramento della qualità della vita durante la malattia. Non arriverei al concetto di diritto alla sopravvivenza che è stato sostenuto dal collega Madaro perchè mi sembra un po' eccessivo, però di fronte a delle dichiarazioni che erano certamente pregnanti di parenti che dicevano “non avverte più dolore, vi è stato un ritorno alle attività quotidiane, alle attività precedenti”, una persona che da tempo era rimasta bloccata, immobilizzata a letto, era tornata ad uscire, a passeggiare, ad occuparsi del suo lavoro, erano dei segnali che nell'immediatezza 55 deponevano per un qualche beneficio tratto appunto da questo metodo Di Bella. Ed allora veniamo ad un altro problema, perché il principio della salvaguardia della vita, dell'integrità fisica dell'individuo, della salute dell'individuo, pone comunque una questione che è secondo me di indubbia rilevanza: il bilanciamento tra benefici e danni. In questo caso, per quanto constava all'esito della sommaria istruzione che avevo effettuato, non c'erano danni, non c'erano effetti collaterali, non era tossica questa cura per quanto mi veniva riferito dal medico di famiglia che pure ho ascoltato in quella breve istruzione effettuata tutta in un giorno, quindi immaginate non era un solo ricorso, erano diversi ricorsi, in un giorno ho ascoltato medico di famiglia, parenti del ricorrente, il responsabile dell'area farmaceutica, ecc.. Mi veniva detto che non era tossica perchè era basata su vitamine, su altri principi, c'era una minima presenza - poi sarà spiegato meglio - di farmaci tipici della cura oncologica e quindi non appariva come tossica, vi erano dei benefici almeno apparenti, vi era un diritto alla salute, e quindi art. 32 e art. 700 del Codice di Procedura Civile. Ma io guarderei il problema, senza discostarmi dal tema, anche da una diversa angolazione, quella del medico, perché è chiaro che io non è che ho provveduto autonomamente in base ad una scienza personale, mi è stata sottoposta una prescrizione medica. Ha diritto il medico di prescrivere quella particolare terapia o può incorrere in responsabilità di carattere disciplinare, di carattere penale? Non si può nascondere che l'attività del medico sia una attività 56 giuridicamente autorizzata in tutti gli ordinamenti, guai se non lo fosse, è chiaro. Si può parlare di esercizio di un diritto della scriminante nel campo del penale dell'esercizio di un diritto del medico? No. Io penso che la chiave di lettura sia nel consenso dell'avente diritto, cioè vi è una persona che presta il consenso per accedere a questa particolare terapia, è il malato che si rivolge al medico e chiede tutela. Consenso dell'avente diritto. Ma questo consenso deve essere anzitutto reale, deve essere effettivo, deve essere informato, perché è vero che non è tossica almeno all'apparenza, poi vedremo perchè è in atto la sperimentazione, ma è anche vero che il paziente deve sapere tutto di questo metodo, di questa cura, di questa terapia, nulla può essere lasciato al caso, nulla deve essere prepermesso, nulla deve essere nascosto. Ed allora consenso dell'avente diritto. Si rischierebbe di incorrere in una sorta di sperimentazione non pura perchè non sarebbe fine a se stesso, ma sperimentazione terapeutica di carattere individuale senza l'intervento dello Stato. E' anche vero che poi è intervenuta la sperimentazione ufficiale ed anche nell'ambito di questa sperimentazione ufficiale c'è da chiedersi se il singolo che è affetto da questa malattia che è altamente penalizzante e che non ha potuto accedere al numero ristretto di soggetti sottoposti effettivamente alla sperimentazione abbia diritto in qualche modo di accedere comunque a quella terapia pur al di fuori dell'ambito della sperimentazione, perché è chiaro che la sperimentazione viola il tetto di spesa, limita l'erogazione della spesa pubblica ed allora non tutti potevano essere sottoposti alla 57 sperimentazione e quindi ottenere gratuitamente questi farmaci. E tutti gli altri? Allora se un domani qualcuno dovesse rivolgersi al giudice per ottenere comunque questi farmaci il problema sembrerebbe risolto alla luce dell'intervento recente del Governo con questo decreto legge, quindi è stata comunque assicurata questa erogazione gratuita dei medicinali, ma la sperimentazione deve essere collegata, secondo me, ad un principio altrettanto fondamentale, il principio dell'eguaglianza che comprende necessariamente il principio della pari dignità sociale. Perché? Perchè quando si avvia una sperimentazione si va incontro necessariamente a delle scelte tragiche, il sorteggio nel caso della sperimentazione che ci interessa; è chiaro che qualcuno necessariamente deve essere estromesso. Principio della pari dignità sociale perchè tutti gli individui hanno la stessa dignità, tutti siamo uguali, tutti abbiamo il diritto di servirci dei mezzi che lo Stato appresta per la tutela della salute ed allora secondo me correttamente è stato assicurato al di fuori della sperimentazione comunque l'accesso a quella erogazione gratuita dei farmaci. Ovviamente il mio discorso non deve avere connotazioni politiche, ma è un discorso di natura giudiziaria perchè se qualcuno si fosse rivolto al magistrato per chiedere tutela in questo caso avrebbe quasi certamente ottenuto tale tutela; una disparità di trattamento in questa circostanza non solo è inopportuna ma secondo me è "contra legem". Questi sono i punti fondamentali. Abbiamo detto art. 32 secondo l'interpretazione evolutiva, abbiamo detto incapacità 58 reddituale del singolo perchè un soggetto che è in grado di acquistare medicinali non ha bisogno di rivolgersi al giudice per chiedere l'erogazione gratuita, abbiamo detto fase terminale cioè impossibilità di accedere ad altre terapie riconosciute universalmente e quindi ultima chance è quella del ricorso ad una terapia che è comunque supportata da un orientamento scientifico minoritario; infine, possibilità di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi, questo è un potere del giudice ordinario, è un potere che può essere esercitato quando non vi è discrezionalità pura della Pubblica Amministrazione e che va esercitato ai sensi dell'art. 700 in questi casi. Per concludere vorrei sottolineare un aspetto che credo non debba essere trascurato, quello della competenza che io ho affrontato e siccome sono arrivato ad una determinata decisione credo debba essere affrontato in maniera definitiva. E' chiaro che il problema sembrerebbe non avere più rilevanza attualmente, però è un problema che si poneva all'epoca perché stabilita la competenza del giudice ordinario, e secondo me non poteva trovare applicazione il discorso dell'assistenza obbligatoria tipica del giudice del lavoro, tenuto conto anche dell'applicazione che aveva fatto la Cassazione dei principi in tema di assistenza obbligatoria interpretati sempre restrittivamente, e quindi casi in cui l'assistenza obbligatoria era prevista ad esempio in materia di lavoro, il problema era ristretto alla competenza del Pretore o competenza del Tribunale. Ma la competenza del Pretore purtroppo incontra il limite del valore. In questo caso veniva chiesta tutela per una cura a tempo 59 indeterminato sostanzialmente, anche se una prescrizione medica poteva fissare il limite di 6 mesi, è chiaro che il soggetto dopo i 6 mesi non traendo quel beneficio fondamentale che è la guarigione avrebbe dovuto richiedere un'altra ricetta, altra prescrizione per ulteriori 6 mesi? No, in realtà era una terapia a tempo indeterminato, il sostegno necessario a base vitaminica era quotidiano e quindi andava reiterato nel tempo in attesa di una guarigione in base ad una terapia che a tutt'oggi sembra non sia stata scoperta, salve quelle novità americane che ben conosciamo. Ed allora competenza per valore. Il limite della competenza del Pretore impediva di pronunciarsi in una materia che atteneva essenzialmente a cause di valore indeterminato. Quando la causa è di valore indeterminato o indeterminabile, come nel nostro caso, la competenza spettava al Tribunale. Così ho fatto, mi sono spogliato di una vicenda che avrebbe meritato un approfondimento di merito, non ho potuto approfondire la questione nel merito proprio perché mi son trovato ad affrontare questa ulteriore questione processuale, però credo di aver esternato in maniera sia pur succinta quello che era il mio pensiero. Ringrazio per l'attenzione. 60 AVV. RAFFAELE IRMICI Ringraziamo il dott. Gadaleta per il suo chiarissimo intervento e per quel che riguarda le scelte e i programmi attuativi della A.S.L. cediamo la parola al dott. Ermanno Mastandrea. 61 DOTT. MASTANDREA Buonasera a tutti. Io ovviamente sono qui al posto del dott. Di Venere che è il Direttore Generale dell'Azienda FG/1. La mia relazione si basa solamente sugli aspetti di reperibilità del prodotto e dei principi attivi a base di somatostatina o di octriotide, in quanto il problema reale secondo me in termini concreti si basa soprattutto sulla reperibilità di questo prodotto. Voi sapete che la terapia Di bella, la multiterapia Di Bella si basa sull'uso quotidiano imprescindibile di somatostatina o di octriotide, che tra l'altro viene somministrata spesso con una siringa temporizzata, più alcuni preparati galenici preparati su richiesta del medico, è un polivitaminico, e della melatonina cosiddetta coniugata. Poi ci sono degli altri preparati che comunque sono stati eliminati dai protocolli ufficiali approvati dalla Commissione Oncologica Nazionale. Perchè dico che il problema si basa sulla somatostatina? Per due motivi. Innanzitutto la Regione Puglia ha autorizzato la somministrazione gratuita di somatostatina o di octriotide soltanto e non degli altri preparati che sono comunque a pagamento e poi perché questi farmaci rientrano comunque in una fascia C. Anche lo Stato nell'applicazione del Decreto Legge 23 non ha concesso, tranne a quelli che erano in sperimentazione, l'utilizzo di questi farmaci. Per cui, riepilogando quello che l'Azienda ha fatto, si possono prendere in considerazione 4 periodi, 4 fasi. La prima fase è stata quella del recepimento della 62 Delibera n 2 del 9.01.88 della Giunta Regionale con la quale si concedeva gratuitamente per pazienti affetti da patologie neoplastiche terminali la somatostatina o l'octriotide. Questa delibera seguiva delle linee guida già emanate dalla Regione Puglia e di un'altra Delibera, la 264, che già prevedeva la possibilità di erogare a pazienti particolari in regime di "day-ospital" dei farmaci classicamente ospedalieri. Il primo punto riguarda proprio il fatto che questi farmaci sono, almeno per quanto riguarda la somatostatina, solo di uso ospedaliero, cioè non possono, non dovrebbero poter girare nelle farmacie aperte al pubblico perché le indicazioni per questo tipo di farmaci approvati dal Ministero della Sanità non hanno indicazioni di tipo oncologico ma sono soltanto riservate ad alcune patologie generalmente di ambito ospedaliero, tipo emorragie digestive alte, ecc.; mentre per l'octriotide c'è la possibilità, c'è l'approvazione da parte del Ministero di una indicazione di tipo oncologico che è un particolare tipo di tumore, la pudoma, e in questo senso dal Servizio Sanitario Nazionale l'octriotide viene già concesso però solamente in presenza di questo tumore, la cosiddetta nota 40. Praticamente l'Azienda si è attivata in questo senso. E' stato individuato un centro unico dove afferivano le domande da parte degli assistiti per accedere a questo multitrattamento Di Bella, in pratica l'ospedale di San Severo presso la Divisione di Chirurgia, queste domande venivano vagliate ed in presenza di determinate condizioni che erano la presenza di patologia neoplastica terminale che non era stata suscettibile di 63 trattamento con le normali terapie ed inoltre che ci fosse il consenso informato da parte del paziente e che ci fosse una dichiarazione di responsabilità da parte del medico nel senso che si era a conoscenza del fatto che il paziente doveva essere edotto sull'uso di questo prodotto una volta che era stato somministrato fuori. Successivamente l'erogazione di questo prodotto veniva garantito dalla farmacia ospedaliera dell'ospedale che erogava cercando di rispettare la cosiddetta continuità terapeutica. Questa centralizzazione sicuramente ha portato ad un beneficio perché ha permesso di poter individuare il fenomeno in maniera unitaria, quindi conoscere quante persone effettivamente avevano bisogno di questo prodotto e contemporaneamente ha permesso, essendo svolta in regime di "day ospital", di assistere queste persone sotto il profilo sanitario conducendo una specie di studio osservazionale sui risultati raggiunti. A questa maniera fino ad oggi sono stati seguiti 95 pazienti di cui 51 in trattamento con somatostatina e 44 con octriotide. Di questi 19 sono deceduti ed altri 15 hanno abbandonato la terapia, per cui attualmente risultano in trattamento nella nostra A.S.L. 37 pazienti con somatostatina e 24 con octriotide. In questo periodo sono state erogate gratuitamente 2300 fiale di somatostatina da 3 milligrammi e 1330 milligrammi di octriotide per una spesa complessiva di circa 250 milioni di lire. Successivamente a questo periodo si è innescata la seconda fase, la fase in cui è diventato operativo il Decreto Legge del 17.02.98 n 23 che è stato poi convertito in legge, nella Legge 94 dell'8 aprile. 64 Questo decreto stabilendo l'inizio della sperimentazione stabiliva anche il principio di base che la gente per avere diritto a questi due principi attivi dovesse acquistarli, sia pure a prezzo politico, cioè a £. 20.000 al milligrammo la somatostatina e a £. 90.000 al milligrammo l'octriotide, per cui per un certo periodo si è riusciti a mantenere una specie di doppio canale, cioè si è riusciti a mantenere la continuità terapeutica agli assistiti fornendo sia le fiale a pagamento, che le fiale gratuite, mantenendo come unico obiettivo il fatto di riuscire a garantire questa continuità terapeutica. Questo ovviamente ha sottoposto anche gli assistiti ad uno stress notevole, però fino alla metà di aprile si è riusciti a garantire la gratuità completa, poi dalla metà di aprile alla metà di maggio si è dovuta fare in alternanza questa somministrazione gratuita e questa a pagamento e da un certo momento in poi le cose si sono ulteriormente aggravate, nel senso che anche facendo ordinazioni a tutte le ditte che producono questi principi attivi, ciò nonostante queste ditte rispondevano che non avevano disponibilità di prodotti, quindi evadevano parzialmente gli ordini o in modo relativo, comunque insufficienti a garantire la copertura. D'altra parte lo Stato con il Decreto Legge ripartiva queste fiale di somatostatina e di octriotide in maniera un po' anomala, nel senso che distribuiva la quota assegnata in base alla popolazione residente nelle varie regioni. Questo significava che non attribuendo le fiale in base ai malati in trattamento, ai pazienti in trattamento questo ha creato sicuramente delle grosse sperequazioni, cioè ci sono state regioni che hanno 65 avuto grossa disponibilità di questi prodotti pur avendo pochi pazienti in trattamento e regioni come la nostra specialmente, che ne ha avuti sicuramente più delle altre, che non aveva disponibilità di prodotto. Infatti, per esempio, per il mese di giugno i quantitativi previsti di somatostatina dalla Regione Puglia erano di 8800 fiale contro 1278 pazienti in trattamento ufficialmente in tutta la regione, quindi lo Stato riusciva a coprire già così soltanto una settimana, rimanevano scoperti 23 giorni sotto il profilo concreto. Quindi, in sostanza, questa situazione di estrema precarietà per la somministrazione gratuita e di estrema precarietà anche nella distribuzione di fiale a pagamento sia pure a prezzo politico ha creato evidentemente grossa apprensione negli assistiti e li ha indotti a ricorrere ai pretori per cercare di far valere un diritto. L'Azienda non si è opposta per cercare di far valere un diritto. L'azienda non si è opposta a questi ricorsi ed attualmente sono in esecuzione n 7 ordinanze Pretorili; però queste ordinanze pretorili di fatto pongono gli assistiti su due piani diversi; cioè ora come ora, esistono quelli che hanno l'ordinanza Pretorile e quelli che non ce l'hanno, per cui di fatto, secondo me, lo stesso non viene tutelato nessuno, perchè non si può dimenticare che quelli che hanno l'ordinanza devono essere garantiti e in condizione di precarietà del reperimento del prodotto più degli altri, per cui attualmente l'azienda distribuisce somatostatina solamente agli assistiti provvisti di ordinanza Pretorile, anche perchè gli stessi ordinativi vengono fatti alle ditte dicendo che si devono eseguire delle ordinanze pretorili, a questo diciamo le ditte 66 diventano un poco più sensibili ma altrimenti non sembrano molto..., cioè altrimenti rispondono tranquillamente che dovendo eseguire il D.L. 23, per dare ottemperanza a questo decreto devono prima di tutto rifornire lo Stato e poi successivamente possono fornire l'azienda U.S.L. con gli ordini che fa; l'ultima fase viene avviata sicuramente da questo ultimo D.L. che per quello che ho letto dovrebbe poter fare rientrare secondo me un po' tutta la gente, almeno in trattamento, in quanto il protocollo approvato dalla commissione nazionale, almeno il protocollo n 10, mi sembra che è include più o meno tutti, cioè tutti i tipi di patologie tumorali, non mi sembra molto limitativo diciamo, onestamente, mi pare che dovrebbero poter accedere gratuitamente alla cura complessiva un po' tutti. L'unico dubbio che ho è che credo che l'attuazione concreta di questo D.L. sarà lunga, non penso che sarà breve, perchè se è vero che fine ad oggi è stato difficile reperire questi principi attivi, credo che lo sarà e lo continuerà ad esserlo anche nel futuro, insomma, perchè penso che il discorso di base, penso che stia nel fatto che le ditte produttrici di questi principi attivi prima di adeguare gli impianti ad una maggiore produzione vorranno una garanzia da parte dello Stato, di qualcuno che gli eventuali investimenti fatti in quel senso non vengano poi tolti completamente alla sperimentazione, perchè se la sperimentazione dovesse arrivare alla conclusione che la cura Di Bella non serve a niente, tutta questa storia sulla somatostatina e sulla "oxtoriotite" cessa di esistere e le ditte sicuramente non vanno in fallimento per un discorso di 67 questo tipo; a dimostrazione di questo fatto c'è da dire che anche altri prodotti di fascia C che fino ad oggi non erano per niente usati tipo il "Matrix Fiale" , dei prodotti che adesso sono diventati come l'oro, non vengono prodotti ugualmente con la stessa velocità, pur essendo le ditte, sinceramente motivate a fare una cosa del genere perchè sarebbe un puro interesse economico e pure non ce la fanno lo stesso, perchè è un fatto di adeguamento di impianti; quindi penso che da questo tipo di decreto ci sarà sicuramente un beneficio, però ci vorrà del tempo, a mio giudizio, a parte tutto, a che i "galenici" dovranno essere prodotti sempre dall'Istituto Chimico Farmaceutico Militare di Firenze che fino ad ora produceva per un certo numero di pazienti per la sperimentazione e adesso si vedrà accollare dell'onere di tutti gli altri pazienti; insomma penso che ci vorrà tempo fino a che..., per cui l'A.S.L. sostanzialmente dovrà vedere se è possibile gestire questa fase di transizione cercando di procurare materia, cioè questi prodotti, fino a che questo decreto diventi finalmente operativo. Grazie. 68 AVV. RAFFAELE IRMICI Ringraziamo conclusivamente il dott. Mastandrea ed apriamo il dibattito o comunque gli interventi se dalla platea ci sono delle persone che voglio intervenire. 69 DIBATTITO 70 DOTT. ANTONIO D'ANGELO Voglio dire subito che intervengo per conto del Tribunale per il diritto del malato che ha fondato a livello nazionale tutta questa vicenda ponendo al centro sicuramente i diritti del malato. Abbiamo evidenziato nel corso di tutta questa vicenda effettivamente uno scandaloso comportamento ai diversi livelli, soprattutto abbiamo denunciato la strumentalizzazione che si è fatta del problema e il comportamento sostanzialmente omissivo anche del governo e rispetto a questo decreto tra l'altro anche l'elemento scandaloso dell'aumento dei ticket perchè non è possibile questa sorta di colpevolizzazione collettiva rispetto ad un problema che invece deve essere affrontato con estrema serietà e serenità. A San Severo di recente stanno aumentando gli accessi ai ricorsi anche se questo rischia di diventare anche qui una mera illusione. Perchè? Perchè ci troviamo di fronte effettivamente a questo evento del farmaco che non c'è; abbiamo fatto a livello nazionale anche una denuncia per capire che cosa è successo rispetto alla vicenda "farmaco", al di là degli interessi delle aziende farmaceutiche anche questa diffusione sul territorio nazionale o un mercato nero che comunque si è registrato una sorta di speculazione, una speculazione veramente indefinibile dal punto di vista proprio della disumanità che ne è alla base. Ma c'è un fatto, rimanere nella nostra A.S.L., un'A.S.L. che per altri versi non parla d'esso e non garantisce minimamente il diritto 71 alla salute neanche per quello che c'è un obbligatorietà per norma, ma rimanendo nel tema quest'A.S.L. ha fatto una delibera che recita questo, in Aprile, che il trattamento viene assicurato senza discriminazione di sorte, evitando liste di attesa, a prescindere che ci sia o meno un'ordinanza Pretorile; ma questo se vogliamo ragionando, io guardo le persone, persone che vengono da noi sono in carne ed ossa, scusate, senza nulla togliere al mondo forense ma insomma guardiamo i fatti ed era anche corretto nella premessa, se vogliamo, si parlava di soggetti già in trattamento, a cui andava assicurato una continuità terapeutica e di soggetti che avevano pure un'ordinanza pretorile, cioè non parliamo di chi voleva accedere al trattamento, ma di chi aveva già il trattamento e qui sono nella gran parte soggetti a cui è stato interrotto il trattamento, per cui stiamo in una situazione di interruzione di quella che è comunque da definire continuità terapeutica, perchè hanno avuto accesso al trattamento sono stati inseriti nel trattamento, allora cosa succede che questi soggetti devono fare il ricorso; ma per che cosa? Il ricorso per che cosa? Se manca il farmaco manca per tutti, io vedo un'anomalia in questa A.S.L. che si sta verificando; cioè soggetti che praticamente si trovano nel numero che diceva lui a fare il trattamento, non c'è più farmaco che cosa succede? Che chi fa il ricorso diciamo all'ordinanza ha la precedenza per cui il farmaco non è equamente distribuito ai soggetti già in cura e questo è assurdo, a parte gli sprechi, a parte ulteriore sofferenze dei malati, dei familiari e via discorrendo, la cosa importata sarebbe stata ed è 72 una vera presa in cura del problema oncologico e non solo ai malati terminali, sia chiaro, perchè il problema che noi poniamo quando ci riferiamo alla questione cura, è un problema che va anche in una fase, se vogliamo, più precoce, quindi non è sola la qualità della vita del malato terminale, ma anche il malato oncologico non terminale, in modo che non lo diventi e non ci arrivi in tempo più rapido; allora da questo punto di vista, una presa in carico significa un vero e proprio usare servizio oncologico, questi sono aspetti pazzeschi in quest'azienda ma anche altrove, c'è gente, qui c'è un territorio di venti comuni, quello che significa ed ha significato accedere a prestazioni che si fanno e si determinano a San Severo in particolare, pensate solo alla realtà del Gargano. Un servizio oncologico, una presa in carico che anche cominciasse ad umanizzare il rapporto tra l'azienda in quanto tale ed i cittadini bisognosi, non c'è stato assolutamente un supporto psicologico, non c'è stato un supporto di carattere, se vogliamo, anche sociale salvo l'iniziativa del Comune di San Severo, ma parlo del Comune di San Severo, io sto parlando dell'azienda sanitaria locale, che ha assicurato da un punto di vista economico un sostegno per chi accedeva comunque alla terapia che ha un costo complessivo che oltre alla somatostatina; allora da questo punto di vista abbiamo assistito ad una sorta di palleggiamento di responsabilità che è continua e nessuna si è strappato le vesti, veramente, perchè ha visto il farmaco dove stava, come deve essere utilizzato, come deve essere reperito e così via, al di là di atti cartacei. Anche il tetto di spesa, ipocrisia della Regione 73 Puglia, abbiate pazienza, è stato fatto un atto deliberativo, qui è un dato scritto che comunque le A.S.L. assumono l'onere ma dentro il tetto massimo di spesa programmato; cioè non è che qui si vada a splafonare, qua si dice che questa "coperta" della spesa farmaceutica la si deve tirare di qua e di là, cioè risparmi qui e risparmi là; tenendo conto anche, tra l'altro, che chi fa la cura di Bella fa risparmiare, perchè la chemioterapia, cari signori, costa molto di più, a parte tutti gli effetti collaterali o quant'altro, senza nulla togliere all'uso razionale della chemioterapia, sto parlando da un punto di vista, adesso, economico, perchè quando si dice £. 250.000.000, si sono spesi, io dico: "Quanto se ne sono risparmiati." Perchè qui ci sta anche qui un alto livello strumentale, si dicono le fesserie, qui nessuno è stato buono, il buonismo sul metodo Di Bella non c'è stato, c'è stato un opportunismo, perchè tutta la gente che vogliamo ha abbandonato o comunque non ha più fatto interventi nella medicina ufficiale ha fatto risparmiare fiori di soldi alla sanità in senso stretto, si è giocato molto su questi livelli ed hanno soprattutto giocato sulla pelle di questi cittadini. Le interruzioni di trattamento, questa sofferenza legata anche ad un uso dei "mass media" spropositato problema che ha drammatizzato ulteriormente il voi lo sapete chi dopo la paga. Io quello che mi ripropongo è che tra mondo del diritto e mondo della sanità e l'associazionismo e i cittadini in senso stretto ci sia uno stringersi attorno ad un problema che riguarda la gran parte dei cittadini; sia pure guardando in prospettiva l'età, ognuno mette le corna come si 74 vuole, ma il problema oncologico riguarda tutti direttamente ed indirettamente non è un problema di pochi, è un problema di tutti, quindi se una società non si misura da un punto di vista umano, la qualità della vita come si parlava prima, cercando di non sragionare su alcuni elementi, il diritto Costituzionale, è un diritto sì personale, è un diritto collettivo, ma è anche un diritto che deve essere anche affermato come diciamo noi, a livello nazionale, del Tribunale Per Il Diritto del Malato, anche oltre alla norma quando è necessario. C'è un esigenza in riferimento alla questione degli immigrati, ad esempio, poi viene recepito nel tempo, c'è anche un'esigenza colta, anche le stesse Aziende Sanitarie Locali possono oggi rimborsare le spese anche quando non è previsto, purché, chiaramente, stiano in un processo umanizzato, di razionalizzazione della spesa che guarda e mette al centro i diritti del cittadino; ecco su questi elementi qui penso che ci sia parecchio da lavorare ancora, l'attendismo rispetto alle ragioni nelle Case Farmaceutiche o quant'altro sicuramente non portano da nessuna parte, perchè qui il dato materiale è quello che ha detto prima il dott. Mastandrea che è dato drammatico, che dice che ruolo sta gestendo lo stato, anche gestiscono le Regioni, le stesse Aziende Sanitarie Locali e tutti noi, di attesa, il ruolo delle aziende farmaceutiche se vogliamo stanno aspettando la finta sperimentazione, perchè devono capire se gli conviene accelerare sul piano della produzione del farmaco perchè poi dice: Se fanno oggi ed attivano un processo che porta alla produzione di troppi farmaci, dopo chi cavolo se li..., questo è un 75 ragionamento di cui in parte tener conto, ma in realtà noi dobbiamo capire che quando si vanno a fare delle battaglie, alcune di frontiere, altre semmai di contrapposizione, di mezzo c'è il cittadino, sul metodo Di Bella c'è stata una gran cassa, però nei fatti c'è parecchia gente che ha riportato al centro un problema sostanziale sul diritto alla salute, la malattia oncologica, è una malattia che oggi in realtà non può consentire di tagliare a fette una serie di impostazioni ed anche di tecniche, perchè la chemioterapia di fatti oggi non è la soluzione; la chemioterapia ha portato con sè moltissimi, moltissimi, problemi di gestione del soggetto oncologico, per cui sulla terapia Di Bella e concludo proprio sulla terapia Di Bella, direi che se un insegnamento c'è al di là di quello che ci dirà la sperimentazione, che cercava almeno il Prof. Di Bella, non voglio parlare dei suoi poi diciamo soggetti clonati, ma lui in particolare, portava avanti il discorso della personalizzazione del trattamento che poi non vediamo in una sorta di prescrizione generalizzata che viene fatta, la personalizzazione del Prof. Di Bella con i capelli bianchi è ben altra cosa rispetto a quella che vediamo oggi essere anche l'utilizzo del metodo Di Bella medesimo, di lì un insegnamento per tutti quanti noi che al centro c'è il cittadino ma con le esigenze di un'attenzione molto, ma molto più profonda che una produzione cartacea che a questi decreti in realtà vengono recepiti come una cosa molto distante, come di fatto ogni giorno ci sono dei problemi a cui accennava prima il dott. Mastandrea, cioè la gente qui sta senza trattamento e chi l'aveva iniziato non ha assolutamente la possibilità 76 di accedere al farmaco e non solo, ma chiediamocelo, lo sappiamo tutti, parlo come medico, quando si abbandona o si interrompe una terapia c'è un effetto di ritorno che peggiora anche la patologia; grazie a Dio questi malati e i loro familiari hanno il coraggio di portare avanti questa battaglia, però ci sono delle responsabilità che ci dobbiamo prendere tutti quanti. Grazie. 77 DOTT. NICOLA CURATOLO Chiedo scusa per essere arrivato in ritardo però ho ascoltato con piacere le relazioni dei relatori. preoccupare, Di quello che mi voglio voglio partire con un esempio. Circa 30 anni fa quando le epatiti virali erano poco conosciute, c'era l'ittero, quando si parlava di epatite virali, l'ittero, l'itterizia 30 anni fa non si conosceva; ad un certo momento venne fuori il cortisone, una medicina importantissima, e noi in quel caso cominciammo a dare il cortisone, bene era una medicina miracolosa, l'ittero spariva, bene, alcuni di quei pazienti la cui malattia poteva guarire, perchè si trattativa di una reazione... di anticorpo, guarivano, noi con il cortisone le abbiamo fatte diventare croniche, sono diventati cronici, non ci siamo accorti di questo, dalla medicazione non si sa più se non in rarissima casi, quanto si tratta di una questione immunitaria. Noi ci preoccupiamo di questa cura Di Bella perchè, ripeto questo è un problema scientifico, tecnico ed ho visto qua in realtà il dott. Pasquale Iaconeta, come tecnico, scientifico, avrebbe potuto essere almeno un medico, si tratta di un problema scientifico, perchè è stata fatta, si cerca di fare questo atto, questo protocollo e si cerca di dare questa terapia, di somministrare ai pazienti questa terapia; non è stata fatta una sperimentazione; io per esempio sono scettico nell'utilizzare questo tipo di medicina, perchè li conosciamo e sono la ----(incompr)----- e così via, la vitamina C, però noi non 78 passiamo, in realtà, qual è l'effetto, non vi sono effetti collaterali, non lo sappiamo fino in fondo, ma non sappiamo in realtà quali sono gli effetti che potrebbe dare anche utile perchè noi spendiamo dei soldi, quindi non è che serve la sperimentazione. Questa sperimentazione non è stata fatta, ma non è stata fatta perchè, perchè il Prof. Di Bella l'aveva dato alla..., ecco il problema di politica-sanità, era stato dato al Ministero della Sanità, però non è stato assolutamente utilizzato per la sperimentazione, anzi è stato cestinato, perchè presso il Ministero della Sanità ci sono dei saloni di individui che sono arrivati là non perchè avessero studiato molto, no, anzi hanno studiato molto poco, però stanno là e pontificano e ce né qualcuno in particolare che esce in televisione, mi dispiace per l'amico farmacista, è un farmacista che si interessa di problemi medici in una maniera straordinaria e dice: "No, no," e per vent'anni ha detto sempre no alla sperimentazione, adesso voler dare una cura sotto la spinta emotiva della gente è molto grave, stiamo attenti è grave. Io per esempio sono scettico, non la darei, pur sapendo che la somatostatina non ha degli effetti collaterali, perchè tutto sommato questo tipo di terapia chemioterapia non danneggia l'ammalato, però la che pure qualcosa l'ha dato, adesso non è che addosso alla chemioterapia, qualche cosa l'ha fatta, anche se io pure in quel caso sono scettico, perchè in alcuni casi, adesso non voglio entrare nel merito, perchè è un problema strettamente scientifico, in alcuni casi, si è aggravato il tumore perchè sono venuti meno quelli che sono il sistema immunitario, non reagisce più allora il tumore 79 che potevano durare tre, quattro anni, questi soggetti sono morti in un anno. Quindi era molto importante fare prima la sperimentazione e poi dare... però la spinta emotiva ha messo i magistrati in condizione di fare i medici e questo è molto grave, è gravissimo, qua c'è il ribaltamento della situazione; io dico sempre questo che la maggioranza dei magistrati lavorano in silenzio e lavorano bene, ma c'è quel gruppo, c'è una minoranza che ha la vocazione politica di fare i ministri, allora vanno allo Scoop, facciamo questo, facciamo quest'altro, badate questo è grave, questo è un punto molto importante, perchè altrimenti noi questo sistema italiano, non riusciamo a cambiarlo, proprio perchè cambiare, qua è piatto, qua si interessano di problemi sanitari gente che non si dovrebbe interessare, sono i medici, invece si interessano i magistrati, si interessa altra gente e questo è molto grave. Come possiamo andare avanti? Qua ci sta il dott. Mastandrea perchè manca il Direttore Generale, è un amministrativo, non è certamente un medico, quindi a questo tavolo medici non ce ne sono e parliamo di medicina e dico che il nostro sistema purtroppo è sbagliato, su questo tema io ci scriverei un libro, dalla fine della prima Repubblica e l'inizio della seconda che è più giovane, ed è di una gravità unica, io di questo mi preoccupo, perchè oggi giorno c'è il privilegio dei disvalori, oggi arriva uno, un bel giorno arrivano gli esorcisti, arrivano gli stregoni, poi dicono: "Vogliamo questo" e diamo questo, a parte il danno economico, ma possono anche dare dei danni materiali ai soggetti, noi senza fare una sperimentazione, stiamo 80 dando la cura Di Bella che per fortuna, almeno, per quello che sappiamo noi non ci sono problemi grossi, tranne che la somatostatina che è anticancro pure quella, ...... che però la vitamina C non ... per fortuna, almeno questo sappiamo che non ci sono degli effetti collaterali tanto gravi da ammazzare questi poveri pazienti che poi fanno quella vita, che poi l'abbiamo vista la vita che fanno. Quindi io ringrazio e chiedo scusa se sono stato un po' polemico avrei reso molto di più, perchè ripeto su questo tema c'è da scrivere molto, perchè c'è la fine della prima e della seconda Repubblica, voi pensate che De Lorenzo se fosse rimasto al potere ancora un altro anno gli avrebbero dato niente che poco di meno che il Premio Nobel per la Medicina. Grazie. 81 AVV. IRMICI Noi ringraziamo tutti per essere intervenuti e diamo la buonasera a tutti. 82 Trascrizione e Stampa a cura della STENO ART Servizi di Stenotipia Computerizzata FOGGIA - 0335/6280599 83 INDICE 26 Maggio 1998 Dott. GIUSEPPE MAMMANA Dirigente Unità Adolescenti. .............................................................. 2 Prof. UMBERTO PARISI Assessore ai Servizi Sociali ................................................................. 3 Dott. AGOSTINO DELLE VERGINI Direttore Generale dell’Az. U.S.L. FG/3 ............................................ 7 Dott. FELICE GRASSI Povveditore agli Studi ........................................................................10 Dott. GIUSEPPE MAMMANA Dirigente Unità Adolescenti ............................................................ 19 Dott. LUDOVICO di GIOVINE Dirigente del Servizio Educazione alla Salute del Provveditorato agli Studi di Foggia “Educazione alla salute, C.I.C., referenti: esperienze e prospettive”................................................................. 23 Dott. GIUSEPPE MAMMANA Dirigente Unità Adolescenti “Il contibuto possibile della Az. U.S.L.” ......................................... 39 Dott. GIUSEPPE LEONE Dirigente Servizi Sociale del Comune di Foggia “Il contributo possibile del Comne” ............................................. 50 Assemblea Plenaria: “Luci ed ombre dei C.I.C. attuali” 84 Dott. ORSI ....................................................................................... 56 Prof. PREZIUSO .............................................................................. 58 85 Dr.ssa DE SANTIS - Istituto “Giannone” ....................................................................... 60 Prof.ssa MATRELLA - Istituto “Pacinotti” ......................................................................... 64 Preside TORTORELLA - Istituto “Poerio” ............................................................................ 66 Prof.ssa IORIO ANTONIETTA - Istituto “Pascal” ............................................................................. 68 Prof.ssa GRECO - Istituto “Rosati” ............................................................................. 70 Prof.ssa MANCINELLI - Istituto “Masi” ............................................................................... 73 Prof.ssa FIORELLA ........................................................................... 77 Dott. FASCIA .............................................................................. 81 27 Maggio Assemblea plenaria finale: “Le esigenze a cui risponde, le possibilità di risposta” Dott. MAMMANA ........................................................................... 86 Prof. UMBERTO PARISI .................................................................. 87 Dott. VINCENZO ORSI ................................................................... 89 Dr.ssa MARIA ROSARIA DE SANTIS ........................................... 92 Dott. COSIMO FASCIA .................................................................. 94 86 Dott. GIUSEPPE MAMMANA......................................................... 98 Dott. DI GIOVINE ........................................................................ 105 CONCLUSIONI ............................................................................... 108 87