GAZZETTA DI PARMA Rubrica "CONSULENZA DI IMPRESA" Articolo : “La trasformazione delle società – 1ª Parte” in : Gazzetta di Parma del : 28 maggio 2003 Le società nel corso della loro vita spesso effettuano modificazioni rispetto alla loro configurazione originaria (assetto proprietario, modifiche varie allo statuto, aumenti o diminuzioni del capitale sociale, ecc.), giungendo anche come spesso accade a modificare il tipo societario individuato in fase di costituzione. Questa scelta viene fatta per motivazioni economiche (dimensione aziendale, rischio d’impresa, pressione tributaria e previdenziale, ingresso di nuovi soci, possibilità di utilizzare strumenti di finanziamento) e non economiche (vincoli legislativi). Mentre per le altre operazioni straordinarie il legislatore dal 1942 ad oggi aveva apportato modifiche agli articoli del codice civile (d.l. 22/91 per la fusione, VI dir. CEE n. 82/91 per la scissione) la commissione Vietti modifica per la prima volta il processo di trasformazione societario, per cui la stessa ha dovuto effettuare una vera e propria revisione dell’operazione per colmare quelle lacune che negli anni si erano venute a creare. La trasformazione nella normativa vigente era possibile per tipologia di società omogenee (società personali o società di capitali) ovvero da società di persone a società di capitali (trasformazione progressiva) o da società di capitali a società di persone (trasformazione regressiva), mentre nulla era previsto specificamente per altre forme societarie (consorzi, cooperative, associazioni, …), ragion per cui si erano formati nel tempo orientamenti giurisprudenziali favorevoli o sfavorevoli alle trasformazioni tra società ed altri soggetti economici. La riforma Vietti dal 1 gennaio 2004 consentirà la trasformazione di ogni tipo di società o ente sia in senso omogeneo (società di qualunque tipo che si trasforma in un’altra di diverso genere) che eterogeneo (le società di capitali potranno trasformarsi in consorzi, società consortili, società cooperative, comunioni di azienda, associazioni non riconosciute, fondazioni e viceversa), prevedendo anche la possibilità di trasformazione per le società sottoposte a procedura concorsuale purchè tale operazione non sia di pregiudizio ai terzi creditori. Il legislatore ha voluto affermare nel novellato art. 2498 il principio, prima solo sottinteso, che “con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione”. Di particolare interesse è l’articolo riguardante la trasformazione di società di persone in società di capitali (art. 2500-ter), che coinvolge anche la parte del codice civile che disciplina le società di persone. La maggioranza richiesta per la trasformazione di una società di persone in società di capitale (per esempio da s.n.c. a s.r.l.), salvo diversa disposizione dei patti sociali, è determinata con riferimento al diritto di riscossione degli utili spettante ai singoli soci, e non come avviene oggi rispetto alla quota di capitale sociale posseduta. Nelle società personali (e con la riforma dal 2004 anche nelle s.r.l.) la quota di ripartizione degli utili può non essere proporzionale ai conferimenti e quindi alla proprietà, ragion per cui un socio di minoranza al quale per qualsivoglia motivo venga destinata la maggior parte degli utili (ad esempio il socio lavoratore), potrà deliberare la trasformazione della società personale in altro tipo, fatto salvo comunque il diritto di recesso spettante al socio che non ha concorso alla decisione assembleare. Il problema, concettualmente e sostanzialmente, non è irrilevante in quanto si è spostato il potere decisionale da chi ha conferito il capitale iniziale e detiene la proprietà a chi invece ha diritto alla maggior quota di riscossione degli utili. Gli atti da compiere per effettuare la trasformazione sono riconducibili a quelli ordinari in tema di costituzione e conferimenti, quindi per quanto riguarda le società di capitali è necessario l’atto pubblico ed il deposito dello stesso presso il registro delle imprese; nel caso in cui la società personale si trasformi in s.r.l. opereranno le prescrizioni previste in tema di conferimenti dall’art. 2465 mentre se la trasformazione sarà in s.p.a. o s.a.p.a. opereranno quelle previste dall’art. 2343 (principalmente la differenza riguarda la nomina dell’esperto che giura la perizia di stima, nel primo caso sarà la società ad individuarlo, nel secondo il Tribunale ove la società ha la sede).