Scudo Fiscale: cos'è e cosa comporta Il decreto legge 25 settembre 2001, n° 350 (convertito in legge 23/11/2001 n° 405, anche se con alcune modifiche relative ai capitali da rimpatriare) si propone di far emergere e regolarizzare il rientro in Italia di capitali frutto di attività realizzate o detenute all'estero in violazione di norme fiscali e/o monetarie. In pratica esso permette di estinguere tutta una serie di violazioni di carattere tributario e previdenziale mediante il pagamento per contanti ovvero in forma indiretta mediante sottoscrizione di speciali titoli di stato di una somma pari al 2,5% del valore delle attività oggetto di emersione, sulla base di una apposita dichiarazione "riservata" da presentare ad una banca od altro intermediario individuato dalla normativa, con garanzia di riservatezza. Ai fini degli accertamenti tributari, l'Amministrazione Finanziaria non può avere notizie e dati relativi alle attività emerse, salvo il caso in cui sia lo stesso contribuente, in quanto direttamente interessato, a segnalare tali informazioni all'Amministrazione; in pratica viene tutelato l'anonimato di chi intende avvalersi di tale legge. La regolarizzazione è possibile solo per le persone fisicamente residenti in Italia che rientrano in queste categorie: persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni di artisti, ne restano invece escluse società in nome collettivo, in accomandita semplice e le società di capitale. Questo decreto legge, trasformato in legge, ha suscitato indubbiamente molto clamore, con prese di posizione spesso antitetiche tra di loro: vi è infatti chi sottolinea l'importanza, anche per l'economia, del rientro in Italia di capitali, vi è anche chi invece vede il rischio di una nuova opportunità per il riciclaggio di denaro sporco (anche se la legge non ammette deroghe al rispetto della normativa anti riciclaggio) e la possibilità che questo condono apra la strada ad altri condoni, facendo venir meno i concetti di rispetto della legalità e di responsabilità nella realizzazione e gestione dei capitali. Già alcuni soci e clienti si sono rivolti alla nostra banca per conoscere come essa intenda comportarsi in merito all'attuazione di detto decreto; va subito detto che non è compito di Banca Etica valutare il merito e/o la legittimità di tale normativa, essa però così come è tenuta a rispettare la legge ha anche l'obbligo di rispettare il proprio Statuto, documento che definisce in modo chiaro valori, principi ed obiettivi. La decisione di non aprire "conti secretati" (operazione necessaria per la regolarizzazione del rientro dei capitali) da parte di Banca Etica, lungi dal giudicare chi intenda avvalersi di tale legge, è pertanto unicamente attribuibile all'importanza di tener fede ad uno dei principi contenuti nell'articolo 5 del nostro Statuto e relativo alle nostre finalità, che sottolinea espressamente come "la massima trasparenza di tutte le operazioni è un requisito fondamentale di qualunque attività di finanza etica", un impegno quindi a rispettare sempre la trasparenza sulla provenienza del denaro.