Che cos`è il DIRITTO PRIVATO? Ubi societas ibi ius: ogni società

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Che cos’è il DIRITTO PRIVATO?
Ubi societas ibi ius: ogni società non può
vivere senza un complesso di regole che
disciplinano i rapporti tra le persone che la
compongono e senza apparati che abbiano il
compito di farle osservare.
Etimologia della parola diritto:
- di-rec-tus
- ius
Il diritto come insieme di regole giuridiche.
Diritto privato = insieme di regole di
comportamento, di norme giuridiche volte a
regolare i rapporti tra soggetti privati,
portatori di interessi particolari, individuali, in
linea di massima disponibili.
Quale è la sua funzione?
Disciplinare i rapporti patrimoniali ed
extrapatrimoniali, economici e sociali, che
nella vita di tutti i giorni si instaurano tra i
privati e gli eventuali conflitti che possono
insorgere tra i medesimi.
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Diritto pubblico: cura di interessi di carattere
generale, che riguardano la collettività, di
regola non disponibili da parte del singolo
cittadino. Esercizio di poteri da parte della
pubblica amministrazione che agisce in
posizione di supremazia.
NORMA GIURIDICA
La struttura della norma giuridica risponde
allo schema logico del giudizio ipotetico: se si
verifica il fatto X (fattispecie) si produce la
conseguenza Y (l’effetto giuridico).
CARATTERI:
1) astrattezza;
2) generalità;
3) coercibilità.
FONTI DI PRODUZIONE: sono quelle che
disciplinano i modi di produzione delle norme
giuridiche nell’ordinamento, i procedimenti
mediante i quali vengono create le norme
giuridiche.
FONTI DI COGNIZIONE: sono i singoli
documenti in cui si raccolgono i testi delle
norme giuridiche formate attraverso le fonti
di produzione, la loro consultazione consente
la conoscenza della norma.
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Relazione gerarchica
Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942.
1) leggi;
2) regolamenti;
3) norme corporative;
4) usi.
1948: entrata in vigore della Costituzione.
LEGGI:
A) Leggi in senso formale: atti legislativi del
Parlamento;
B) Atti del Governo con forza di legge:
1) decreto legislativo – art. 76 Cost.;
2) decreto legge – art. 77 Cost.;
C) Leggi regionali: nelle materie di competenza
delle regioni – art. 117 Cost.;
USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non
scritte sussidiarie, che consistono nella
ripetizione costante ed uniforme di un dato
comportamento
osservato
nel
pieno
convincimento che si tratti di un
comportamento giuridicamente doveroso.
a) consuetudine secundum legem (art. 8
preleggi).
b) consuetudine praeter legem.
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FONTI COMUNITARIE.
Art. 11 Cost.: adesione Italia all’UE:
accettazione delle limitazioni di sovranità
dello Stato nelle materie di competenza degli
organi comunitari (artt. 2 ss. TUE).
V. art. 288 Trattato UE (ex art. 249 TCE).
A) Regolamenti: hanno portata generale; sono
obbligatori in tutti i loro elementi; hanno
immediata efficacia nel diritto interno degli
Stati membri e prevalgono sulle norme statali
difformi.
B) Direttive: generali o particolari; pongono un
obbligo di risultato; hanno una funzione di
armonizzazione delle normative statali e
devono, di regola, essere recepite dagli Stati
(in Italia: legge comunitaria annuale).
Direttive self-executing: immediatamente
applicabili se incondizionate, chiare e
sufficientemente precise.
C) Decisioni: destinatari solo i soggetti designati,
obbligatorie in tutti i loro elementi.
Atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri.
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ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO.
1) Costituzione e Leggi costituzionali;
2) Norme comunitarie: trattati istitutivi delle
comunità europee e successivi trattati
integrativi e modificativi; regolamenti e
direttive;
3) Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi);
4) Leggi regionali (competenza materie art. 117
Cost.);
5) Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi);
6) Norme corporative (se ancora in vigore);
7) Usi o consuetudini (art. 8 – 9 Preleggi).
RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI DIVERSE:
1) CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti
omogenee di pari grado; la norma più
recente, successiva nel tempo, prevale sulla
precedente.
2) CRITERIO DI SPECIALITA’: la legge speciale,
volta a regolare alcuni casi rientranti altresì
nell’ambito di previsione di una legge
generale, prevale su quest’ultima.
3) CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di
grado diverso; la norma di grado superiore
prevale su quella prodotta da una fonte di
grado inferiore, anche se quest’ultima è
successiva nel tempo.
4) CRITERIO DELLA COMPETENZA: può accadere
che esistano più fonti a ciascuna delle quali è
assegnato un differente ambito di materia.
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APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE
ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE.
1) pubblicazione del testo normativo;
2) vacatio legis.
Funzione: garantire la conoscibilità delle
norme.
PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’.
Di regola (sempre nel diritto penale) le norme
giuridiche si applicano a fatti successivi alla
loro entrata in vigore.
CESSAZIONE DI EFFICACIA – ABROGAZIONE.
1) dichiarazione espressa del legislatore;
2) incompatibilità tra le nuove disposizioni e le
precedenti;
3) nuova regolamentazione di un’intera materia
disciplinata dalla legge anteriore.
Referendum popolare abrogativo art. 75 Cost.
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STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA
Giudizio ipotetico: se si verifica il fatto A,
allora si verifica la conseguenza B.
Fattispecie: indica il fatto o l’insieme di fatti al
verificarsi dei quali la norma collega
determinate conseguenze giuridiche, ovvero
gli effetti giuridici.
Fattispecie astratta: fatti non realmente
accaduti descritti ipoteticamente.
Fattispecie concreta: complesso di fatti
realmente verificatisi, rispetto ai quali occorre
accertare se e quali effetti giuridici siano
derivati.
Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto =
nascita – Effetto = acquisto della capacità
giuridica.
Fattispecie
complessa:
necessaria
compresenza di tutti gli elementi per
l’applicabilità della norma, es. artt. 927 – 929
c.c.
Fattispecie a formazione progressiva: non si
realizza in un solo istante, ma durante il
decorso di un certo periodo di tempo, es.:
contratto sospensivamente condizionato.
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Sussunzione: è l’operazione attraverso la
quale si riconduce il fatto concreto, che si è
verificato nella realtà, alla previsione
normativa generale ed astratta.
Conseguenze giuridiche o effetti.
Gli effetti sono le modificazione della realtà
giuridica che la norma ricollega al verificarsi di
un fatto.
Al verificarsi dei fatti previsti dalle norme
possono prodursi:
- la costituzione (nascita)
- la modificazione (es.: il trasferimento)
- l’estinzione (la morte)
delle situazioni giuridiche soggettive, ossia dei
diritti e degli obblighi, e dunque del rapporto
giuridico.
Disposizione normativa: complesso di parole
alle quali si deve attribuire un significato che
si individua attraverso l’interpretazione.
Norma giuridica: è il significato della
disposizione normativa.
Norme dispositive o derogabili: si applicano
solo in caso di non difforme volontà dei
privati.
Norme imperative o inderogabili: limitano o
regolano l’autonomia privata.
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INTERPRETAZIONE
Operazione tramite la quale si attribuisce
significato alla disposizione normativa,
ricavando la norma giuridica ivi espressa.
Leggi formulate in modo imperfetto o ambiguo.
Espressioni verbali suscettibili di indicare significati
diversi.
Attività svolta da quali soggetti?
Giudice: finalizzata alla soluzione delle
controversie, all’applicazione della norma nel
caso concreto.
Dottrina: degli studiosi del diritto.
Legislatore: interpretazione autentica = legge
con la quale il legislatore chiarisce il significato
di una legge precedente che era stata
formulata in modo ambiguo ed impreciso
determinando
difficoltà
e
contrasti
interpretativi. Efficacia retroattiva.
Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per
l’interpretazione.
Letterale: stabilire il significato delle parole
(es.: “moneta” art. 1277);
Funzionale o teleologico: individuazione dello
scopo, della ratio della norma (intenzione del
legislatore).
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In
base
al
possibile
dell’interpretazione si distingue:
- interpretazione estensiva.
- interpretazione restrittiva.
risultato
Interpretazione sistematica: consente di
attribuire a una disposizione normativa il
significato che essa può avere in quanto posta
in relazione con le altre norme del sistema, sul
presupposto della coerenza del legislatore
nell’uso del linguaggio e nel perseguimento
dei fini.
Interpretazione adeguatrice o evolutiva:
consente di adeguare le norme dettate in un
dato momento storico alle nuove esigenze
maturate nel corso del tempo ed ignorate al
tempo dell’emanazione.
Art. 12 Preleggi. ANALOGIA
Lacune sistema normativo = vuoto di
disciplina. Postulato della completezza
dell’ordinamento giuridico.
Analogia Legis: si utilizzano disposizioni che
regolano casi simili o materie analoghe
(identità di ratio).
Analogia Iuris: si applicano i principi generali
dell’ordinamento giuridico.
Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme
eccezionali.
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE
N. 218/1995.
Designa l’insieme di norme giuridiche con le
quali uno Stato individua le regole da
applicare ai rapporti privatistici che
presentano elementi di estraneità rispetto ad
esso.
Criteri di collegamento:
a) legge nazionale: criterio per il quale il giudice
italiano applica il diritto italiano oppure il
diritto straniero a seconda che si tratti di
regolare rapporti relativi a cittadini o a
stranieri. Opera in materia di stato e capacità
delle persone, rapporti di famiglia.
b) legge del luogo: in materia di possesso, di
proprietà e di altri diritti reali si applica la
legge del luogo nel quale le cose si trovano.
c) volontà delle parti: in materia contrattuale.
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