Che cos’è il DIRITTO PRIVATO? Ubi societas ibi ius: ogni società non può vivere senza un complesso di regole che disciplinano i rapporti tra le persone che la compongono e senza apparati che abbiano il compito di farle osservare. Etimologia della parola diritto: - di-rec-tus - ius Il diritto come insieme di regole giuridiche. Diritto privato = insieme di regole di comportamento, di norme giuridiche volte a regolare i rapporti tra soggetti privati, portatori di interessi particolari, individuali, in linea di massima disponibili. Quale è la sua funzione? Disciplinare i rapporti patrimoniali ed extrapatrimoniali, economici e sociali, che nella vita di tutti i giorni si instaurano tra i privati e gli eventuali conflitti che possono insorgere tra i medesimi. 1 Diritto pubblico: cura di interessi di carattere generale, che riguardano la collettività, di regola non disponibili da parte del singolo cittadino. Esercizio di poteri da parte della pubblica amministrazione che agisce in posizione di supremazia. NORMA GIURIDICA La struttura della norma giuridica risponde allo schema logico del giudizio ipotetico: se si verifica il fatto X (fattispecie) si produce la conseguenza Y (l’effetto giuridico). CARATTERI: 1) astrattezza; 2) generalità; 3) coercibilità. FONTI DI PRODUZIONE: sono quelle che disciplinano i modi di produzione delle norme giuridiche nell’ordinamento, i procedimenti mediante i quali vengono create le norme giuridiche. FONTI DI COGNIZIONE: sono i singoli documenti in cui si raccolgono i testi delle norme giuridiche formate attraverso le fonti di produzione, la loro consultazione consente la conoscenza della norma. 2 Relazione gerarchica Art. 1 delle Preleggi al codice civile del 1942. 1) leggi; 2) regolamenti; 3) norme corporative; 4) usi. 1948: entrata in vigore della Costituzione. LEGGI: A) Leggi in senso formale: atti legislativi del Parlamento; B) Atti del Governo con forza di legge: 1) decreto legislativo – art. 76 Cost.; 2) decreto legge – art. 77 Cost.; C) Leggi regionali: nelle materie di competenza delle regioni – art. 117 Cost.; USI NORMATIVI O CONSUETUDINI: fonti non scritte sussidiarie, che consistono nella ripetizione costante ed uniforme di un dato comportamento osservato nel pieno convincimento che si tratti di un comportamento giuridicamente doveroso. a) consuetudine secundum legem (art. 8 preleggi). b) consuetudine praeter legem. 3 FONTI COMUNITARIE. Art. 11 Cost.: adesione Italia all’UE: accettazione delle limitazioni di sovranità dello Stato nelle materie di competenza degli organi comunitari (artt. 2 ss. TUE). V. art. 288 Trattato UE (ex art. 249 TCE). A) Regolamenti: hanno portata generale; sono obbligatori in tutti i loro elementi; hanno immediata efficacia nel diritto interno degli Stati membri e prevalgono sulle norme statali difformi. B) Direttive: generali o particolari; pongono un obbligo di risultato; hanno una funzione di armonizzazione delle normative statali e devono, di regola, essere recepite dagli Stati (in Italia: legge comunitaria annuale). Direttive self-executing: immediatamente applicabili se incondizionate, chiare e sufficientemente precise. C) Decisioni: destinatari solo i soggetti designati, obbligatorie in tutti i loro elementi. Atti non vincolanti: raccomandazioni e pareri. 4 ELENCO ATTUALE FONTI DEL DIRITTO. 1) Costituzione e Leggi costituzionali; 2) Norme comunitarie: trattati istitutivi delle comunità europee e successivi trattati integrativi e modificativi; regolamenti e direttive; 3) Leggi statali ordinarie (art. 2 Preleggi); 4) Leggi regionali (competenza materie art. 117 Cost.); 5) Regolamenti (artt. 3 e 4 Preleggi); 6) Norme corporative (se ancora in vigore); 7) Usi o consuetudini (art. 8 – 9 Preleggi). RAPPORTI E CONFLITTI TRA FONTI DIVERSE: 1) CRITERIO CRONOLOGICO: opera tra fonti omogenee di pari grado; la norma più recente, successiva nel tempo, prevale sulla precedente. 2) CRITERIO DI SPECIALITA’: la legge speciale, volta a regolare alcuni casi rientranti altresì nell’ambito di previsione di una legge generale, prevale su quest’ultima. 3) CRITERIO GERARCHICO: opera tra fonti di grado diverso; la norma di grado superiore prevale su quella prodotta da una fonte di grado inferiore, anche se quest’ultima è successiva nel tempo. 4) CRITERIO DELLA COMPETENZA: può accadere che esistano più fonti a ciascuna delle quali è assegnato un differente ambito di materia. 5 APPLICAZIONE DELLE NORME GIURIDICHE ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE. 1) pubblicazione del testo normativo; 2) vacatio legis. Funzione: garantire la conoscibilità delle norme. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’. Di regola (sempre nel diritto penale) le norme giuridiche si applicano a fatti successivi alla loro entrata in vigore. CESSAZIONE DI EFFICACIA – ABROGAZIONE. 1) dichiarazione espressa del legislatore; 2) incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti; 3) nuova regolamentazione di un’intera materia disciplinata dalla legge anteriore. Referendum popolare abrogativo art. 75 Cost. 6 STRUTTURA DELLA NORMA GIURIDICA Giudizio ipotetico: se si verifica il fatto A, allora si verifica la conseguenza B. Fattispecie: indica il fatto o l’insieme di fatti al verificarsi dei quali la norma collega determinate conseguenze giuridiche, ovvero gli effetti giuridici. Fattispecie astratta: fatti non realmente accaduti descritti ipoteticamente. Fattispecie concreta: complesso di fatti realmente verificatisi, rispetto ai quali occorre accertare se e quali effetti giuridici siano derivati. Fattispecie semplice: es. art. 1 c.c. Fatto = nascita – Effetto = acquisto della capacità giuridica. Fattispecie complessa: necessaria compresenza di tutti gli elementi per l’applicabilità della norma, es. artt. 927 – 929 c.c. Fattispecie a formazione progressiva: non si realizza in un solo istante, ma durante il decorso di un certo periodo di tempo, es.: contratto sospensivamente condizionato. 7 Sussunzione: è l’operazione attraverso la quale si riconduce il fatto concreto, che si è verificato nella realtà, alla previsione normativa generale ed astratta. Conseguenze giuridiche o effetti. Gli effetti sono le modificazione della realtà giuridica che la norma ricollega al verificarsi di un fatto. Al verificarsi dei fatti previsti dalle norme possono prodursi: - la costituzione (nascita) - la modificazione (es.: il trasferimento) - l’estinzione (la morte) delle situazioni giuridiche soggettive, ossia dei diritti e degli obblighi, e dunque del rapporto giuridico. Disposizione normativa: complesso di parole alle quali si deve attribuire un significato che si individua attraverso l’interpretazione. Norma giuridica: è il significato della disposizione normativa. Norme dispositive o derogabili: si applicano solo in caso di non difforme volontà dei privati. Norme imperative o inderogabili: limitano o regolano l’autonomia privata. 8 INTERPRETAZIONE Operazione tramite la quale si attribuisce significato alla disposizione normativa, ricavando la norma giuridica ivi espressa. Leggi formulate in modo imperfetto o ambiguo. Espressioni verbali suscettibili di indicare significati diversi. Attività svolta da quali soggetti? Giudice: finalizzata alla soluzione delle controversie, all’applicazione della norma nel caso concreto. Dottrina: degli studiosi del diritto. Legislatore: interpretazione autentica = legge con la quale il legislatore chiarisce il significato di una legge precedente che era stata formulata in modo ambiguo ed impreciso determinando difficoltà e contrasti interpretativi. Efficacia retroattiva. Art. 12 Preleggi. Criteri normativi per l’interpretazione. Letterale: stabilire il significato delle parole (es.: “moneta” art. 1277); Funzionale o teleologico: individuazione dello scopo, della ratio della norma (intenzione del legislatore). 9 In base al possibile dell’interpretazione si distingue: - interpretazione estensiva. - interpretazione restrittiva. risultato Interpretazione sistematica: consente di attribuire a una disposizione normativa il significato che essa può avere in quanto posta in relazione con le altre norme del sistema, sul presupposto della coerenza del legislatore nell’uso del linguaggio e nel perseguimento dei fini. Interpretazione adeguatrice o evolutiva: consente di adeguare le norme dettate in un dato momento storico alle nuove esigenze maturate nel corso del tempo ed ignorate al tempo dell’emanazione. Art. 12 Preleggi. ANALOGIA Lacune sistema normativo = vuoto di disciplina. Postulato della completezza dell’ordinamento giuridico. Analogia Legis: si utilizzano disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (identità di ratio). Analogia Iuris: si applicano i principi generali dell’ordinamento giuridico. Limiti art. 14 Preleggi: norme penali e norme eccezionali. 10 DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO. LEGGE N. 218/1995. Designa l’insieme di norme giuridiche con le quali uno Stato individua le regole da applicare ai rapporti privatistici che presentano elementi di estraneità rispetto ad esso. Criteri di collegamento: a) legge nazionale: criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano oppure il diritto straniero a seconda che si tratti di regolare rapporti relativi a cittadini o a stranieri. Opera in materia di stato e capacità delle persone, rapporti di famiglia. b) legge del luogo: in materia di possesso, di proprietà e di altri diritti reali si applica la legge del luogo nel quale le cose si trovano. c) volontà delle parti: in materia contrattuale. 11