N. 4652/2007 Reg. Dec. N. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente DECISIONE sui ricorsi in appello iscritti ai N.R.G. . 1493 e 1539 dell'anno 2007, proposti rispettivamente: -il primo, (N.R.G. 1493/07) dal Comune di Sommacampagna in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Gabriella Maggiora ed Antonio Liuzzi, con domicilio eletto presso il secondo in Roma , via Dardanelli 13; contro Cristina Corsara e Susanna Corsara, rappresentate e difese dagli avv.ti Vittoria Biagetti, Federico Cappella, Luciano Cappella ed elettivamente domiciliate con gli stessi in Roma, via Antonio Bertoloni n.35; e nei confronti della Amanda srl , non costituita in giudizio; nonché del geom. Vladimiro Giunchi , non costituito in giudizio; e Reg. Ric. 1493 e 1539 Anno 2007 N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -2della Regione Veneto , in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio; -il secondo, (N.R.G. 1539/07) da Giunchi Vladimiro, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Faccioli e Roberto Colagrande , elettivamente domiciliato con gli stessi in Roma, via G.Paisiello n.55; contro Cristina Corsara e Susanna Corsara , rappresentate e difese dagli avv.ti Vittoria Biagetti , Federico Cappella , Luciano Cappella ed elettivamente domiciliate in Roma , via Antonio Bertoloni n.35; e nei confronti della Amanda srl , non costituita in giudizio; e della Regione Veneto , in persona del Presidente della Giunta regionale, non costituito in giudizio; con l’intervento ad adjuvandum del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia , in persona del suo Presidente in carica rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Stella Richter , nel cui studio in Roma , V. Le Mazzini 11 è elettivamente domiciato; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. II^ , del 29 novembre 2006, n. 3966; Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate; N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -3Visti gli appelli incidentali delle parti appellate; Visto l’atto d’intervento ad adjuvandum del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive tesi difensive; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2007 il Cons. Sandro Aureli; Uditi, altresì, gli avvocati M.G. Maggiora, L. Cappella, P. Stella Richter e A. Manzi su delega dell’avvocato R. Colagrande; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO La sentenza impugnata con gli appelli indicati in epigrafe ha accolto, in relazione a due dei numerosi motivi proposti, dichiarando assorbiti quelli non esaminati, il ricorso di Corsara Cristina e Corsara Susanna, con il quale era stato chiesto l’annullamento del permesso di costruire e gli atti anteriori ad esso collegati, n.87/06 del 13 luglio 2006, rilasciato dal Comune di Sommacampagna alla società Amanda s.r.l. Detto titolo edilizio era stato rilasciato per la demolizione e ricostruzione di due manufatti inseriti all’interno di una corte agricola, sottoposti a tutela ex art. 1 L.r. n. 24/185. In particolare, si tratta di una unità già adibita a stalla con sovrastante fienile ed altra unità già adibita a deposto attrezzi e porcilaia, interessate da un progetto di più ampio intervento, N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -4predisposto dal Comune di Sommacampagna per il recupero e la tutela delle antiche corti agricole. Le ricorrenti principali avevano contestato l’aumento di cubatura relativamente ad uno (il primo sopra riferito) degli interventi assentiti, tecnica consentendo al riguardo la normativa comunale la possibilità di procedere soltanto a ricostruzione “ in sostituzione” del manufatto preesistente e, dunque, senza possibilità di realizzare aumenti di cubatura. La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto fondata la censura con la quale era stata denunciata la violazione dell’art. 16 del .D. 11 febbraio 1929 n. 274, ravvisata con riguardo a permesso di costruire rilasciato per un progetto di intervento elaborato da un geometra, pur essendo esso, per dimensioni e caratteristiche strutturali, estraneo alla competenza professionali dei geometri. Con gli appelli in esame la sentenza viene radicalmente contestata, esponendo argomenti che investono entrambi i motivi accolti del ricorso principale. Le parti appellate hanno presentato appello incidentale per riproporre i motivi non esaminati dalla sentenza di primo grado. Tutte le parti hanno presentato memorie per ribadire le rispettive argomentazioni. Ha proposto intervento ad adjuvandum il Collegio dei geometri di Verona e Provincia , sposando la tesi dell’appellante geom. N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -5Giunchi, volta a riaffermare la propria competenza professionale in ordine al progetto assentito. All’udienza odierna i due ricorsi sono stati trattenuti in decisione. DIRITTO I due appelli in epigrafe vanno riuniti ex art. 335 c.p.c., riguardando la stessa sentenza definitiva di primo grado. Il quadro della normativa tecnica in cui s’inserisce la controversia in esame si ricava dalla variante urbanistica n.,19 al PRG, approvata dal Comune di Sommacampagna ex L.r. n.24 del 1985. In ossequio a tale norma, sono stati individuati i nuclei di antica origine aventi la caratteristica di beni culturali, redigendo per ciascun edificio una apposita scheda assoggettandoli ad uno disciplinando, altresì, specifico grado di e protezione, nel dettaglio gli interventi edilizi consentiti su ogni singola preesistenza. Tra i nuclei di antica origine, individuati dalla citata variante n. 19 al PRG, vi è anche la corte rurale “Palazzina del prete”, che nella apposita scheda (come si ricava dagli atti depositati nel giudizio di primo grado) viene descritta come “un complesso edilizio in discreto stato di manutenzione, salvo alcuni elementi “fìenili, depositi attrezzi) in stato di abbandono”. Nel presente giudizio hanno rilievo in particolare i manufatti contraddistinti nella scheda contraddistinta con il n. 18 e con N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -6il n. 19 (l’uno destinato a stalla e fienile, l’altro a deposito attrezzi), che sono stati assoggettati ai gradi di protezione n. 6 e n. 7 in base alle norme tecniche di attuazione della variante n. 19 al PRG. Il grado di protezione n. 6 (“costruzione in sostituzione”) consente la demolizione del manufatto esistente e la costruzione di un nuovo fabbricato in luogo di esso, nella “stessa posizione planimetrica” e con la “stessa altezza dell ‘edìficio demolito”; il grado di protezione n.7 (“integrazione edilizia”) prevede invece la demolizione e ricostruzione “in posizione diversa rispetto all’unità da demolire” e consente ove necessario, “una integrazione planimetrica o volumetrica”: detto grado di protezione consente cioè l’accorpamento di volumi nonché volumetrico, l’eventuale qualora dell’adeguamento ciò delle incremento sia sagome planimetrico necessario degli edifici ai e/o fini interessati dall’accorpamento e qualora detta modifica ed il conseguente incremento volumetrico avvengano nel rispetto delle dimensioni e dei limiti indicati nelle singole schede. Le ricorrenti in primo grado hanno contestato il permesso di costruire rilasciato alla Amanda srl, sul presupposto che con esso era stata assentita una volumetria superiore rispetto a quella del preesistente edificio , destinato a stalla e fienile con antistante porticato (contraddistinto con il n. 18). Detto manufatto è articolato su due piani ; il piano terra (in passato utilizzato come stalla/porcilaia) è uno spazio N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -7delimitato da quattro pareti; il piano soprastante, in passato utilizzato come fienile ed il cui pavimento coincide con il soffitto della (ex) stalla, è uno spazio chiuso su due lati da pareti perimetrali e delimitato (sugli altri due lati, dalle colonne su cui poggia il tetto dell’intero edificio, che si prolunga sul lato est formando un ampio portico. L’argomento principale che ha indotto il primo giudice ad accogliere il ricorso delle odierne appellate ed appellanti incidentali per quanto concerne la violazione delle ricordate norme tecniche della variante n. 19, è rappresentato dalla irrilevanza del richiamo (effettuato dal Comune) alla norma di cui all’art. 14 comma 12 dalle n.t.a., la quale ammette la chiusura dei “porticati”. Invero, il punto dirimente della controversia all’esame consiste nello stabilire se il “fienile” sovrastante la stalla è una cubatura conteggiabile nel nuovo intervento assentito con il permesso di costruire contestato. Al quesito gli appellanti, con argomenti sostanzialmente coincidenti e quindi congiuntamente esaminabili, danno risposta affermativa affidando le loro ragioni ad un duplice ordine di ragioni. Con il primo, mettono in evidenza che il manufatto contraddistinto dalla scheda citata con il n. 18 è assoggettato al grado di protezione n.6 ”costruzione in sostituzione “ il quale , secondo le norme tecniche di attuazione della variante n. 19 al P.R.G., consente la demolizione dell’esistente e la costruzione di un nuovo fabbricato in luogo di esso , nella N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -8“stessa posizione planimetrica” e con la “stessa altezza dell’edificio demolito” e quindi consentirebbe fabbricato che un nuovo venga costruito in sostituzione del preesistente purché in loco e con lo stesso ingombro “planivolumetrico”. Con il secondo mettono in evidenza che, essendo ammessa dalla citata variante “la chiusura dei porticati, per qualsiasi grado di intervento, purché venga mantenuta la lettura della facciata originale, la variante stessa ammette la possibilità di incrementi volumetrici all’interno della sagoma dell’edificio interessato, purché non vi sia alterazione della facciata, come prevede, appunto, il progetto assentito. Nessuno dei due argomenti appare alla Sezione condivisibile. Non il primo, per la ragione che del tutto evidente appare non possa, con riguardo ad un edificio da “costruire in sostituzione” di altro preesistente, non può evidentemente ritenersi osservato l’obbligo di mantenere la stessa volumetria sol perché si è mantenuta nel ricostruire la “stessa posizione” e la “stessa altezza”, pur non avendo prima definito quale dovesse ritenersi, secondo la normativa vigente, il volume preesistente. Nella specie, in particolare, sarebbe stato necessario aver dato prova che l’edificio è lo stesso anche con riferimento a tutta la sua superficie misurata l’intervento in sostituzione. in altezza, cioè prima e dopo N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 -9In sostanza “stessa posizione” e stessa altezza” dell’edificio preesistente non sono sufficienti per affermarne la “ stessa cubatura”. E non può esservi alcun dubbio che nello stesso Comune di Sommacampagna non costituisce volume un fabbricato che, come il fienile soprastante in parola, non presenta una muratura perimetrale che ne contenga la superficie ( art.96 r.e.c.), risultando chiuso solo su due lati, onde in nessun caso ricorre l’ipotesi di un volume recuperabile , attraverso la sostituzione dell’originario volume agricolo con un volume residenziale, come assentito nel permesso impugnato. Neppure il secondo argomento degli appellanti può essere condiviso, se si osserva che il porticato di cui è possibile la chiusura secondo la sopra richiamata variante è cosa ben diversa dal fienile di cui si discute;diversità funzionale e di posizionamento essendo il primo situato sul dinanzi del corpo principale , in sé destinato a residenza, al servizio della quale il porticato è posto. Il fienile non è invece al servizio di una funzione residenziale, e non può dunque usufruire della norma in esame dettata dall’evidente sviluppare obiettivo di una connessione funzionale che il fienile sin dall’origine non ha. L’esaminato motivo di censura deve quindi essere respinto. Stessa sorte deve essere riservata al profilo che caratterizza soprattutto l’appello del geom. Giunchi e che corrisponde al secondo motivo di illegittimità rilevato dal primo giudice, e N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 - 10 riguardante l’incompetenza professionale di quest’ultimo, quale titolare del un progetto assentito che vede la realizzazione di un’opera in cemento armato di non modeste dimensioni, prevedendo la realizzazione complessiva di un volume pari a circa 2000 mc. Al riguardo, la Sezione non ritiene di doversi distaccare dall’orientamento anche recente assunto in materia dalla Cassazione la quale, ribadendo che la finalità dell’art. 16 r.d. 11.02. 1929 n. 274 è quella di evitare il pericolo per l’incolumità delle persone , ha escluso che possano rientrare nella competenza dei geometri opere di cemento armato che non siano piccole costruzioni accessorie(Sez.II^ n. 27441 del 21/12/2006; n. 17028 del 26/07/ 2006) e ciò anche quando il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnare o ad un architetto . Gli appelli debbono quindi essere respinti e per l’effetto non occorre procedere all’esame degli appelli incidentali (che risultano improcedibili) dovendo essere confermata la sentenza impugnata. Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), definitivamente pronunciando sugli appelli principali in epigrafe, li respinge, dichiarando improcedibili gli appelli incidentali e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, sez. II^, del 29 N.R.G. 1493 e 1539 del 2007 - 11 novembre 2006 n. 3966. Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma, addì 29 maggio 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori: Carlo Saltelli Presidente f.f. Salvatore Cacace Consigliere Sergio De Felice Sandro Aureli Vito Carella Consigliere Consigliere est. Consigliere L’ESTENSORE Sandro Aureli IL PRESIDENTE F.F. Carlo Saltelli IL SEGRETARIO Giacomo Manzo Depositata in Segreteria Il 12/09/2007 (Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186) Il Dirigente Dott. Antonio Serrao