N. 4652/2007
Reg. Dec.
N.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sui ricorsi in appello iscritti ai N.R.G. . 1493 e 1539 dell'anno
2007, proposti rispettivamente:
-il primo, (N.R.G. 1493/07) dal Comune di Sommacampagna
in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dagli
avv.ti Maria Gabriella Maggiora
ed Antonio Liuzzi, con
domicilio eletto presso il secondo in Roma , via Dardanelli 13;
contro
Cristina Corsara e Susanna Corsara, rappresentate e difese
dagli avv.ti Vittoria Biagetti, Federico Cappella, Luciano
Cappella ed elettivamente domiciliate con gli stessi in Roma,
via Antonio Bertoloni n.35;
e nei confronti
della Amanda srl , non costituita in giudizio;
nonché
del geom. Vladimiro Giunchi , non costituito in giudizio;
e
Reg. Ric. 1493 e
1539
Anno 2007
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-2della Regione Veneto , in persona del Presidente della Giunta
regionale in carica, non costituita in giudizio;
-il
secondo,
(N.R.G.
1539/07)
da
Giunchi
Vladimiro,
rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Faccioli e Roberto
Colagrande , elettivamente domiciliato con gli stessi in Roma,
via G.Paisiello n.55;
contro
Cristina Corsara e Susanna Corsara , rappresentate e difese
dagli avv.ti Vittoria Biagetti , Federico Cappella , Luciano
Cappella ed elettivamente domiciliate in Roma , via Antonio
Bertoloni n.35;
e nei confronti
della Amanda srl , non costituita in giudizio;
e
della Regione Veneto , in persona del Presidente della Giunta
regionale, non costituito in giudizio;
con l’intervento ad adjuvandum
del Collegio dei Geometri di Verona e Provincia , in persona
del suo Presidente in carica rappresentato e difeso dall’avv.
Paolo Stella Richter , nel cui studio in Roma , V. Le Mazzini 11
è elettivamente domiciato;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del
Veneto, sez. II^ , del 29 novembre 2006, n. 3966;
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti appellate;
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-3Visti gli appelli incidentali delle parti appellate;
Visto l’atto d’intervento ad adjuvandum del Collegio dei
Geometri di Verona e Provincia;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
tesi difensive;
Visti tutti gli atti di causa;
Relatore alla pubblica udienza del 29 maggio 2007 il Cons.
Sandro Aureli;
Uditi, altresì, gli avvocati M.G. Maggiora, L. Cappella, P. Stella
Richter e A. Manzi su delega dell’avvocato R. Colagrande;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La sentenza impugnata con gli appelli indicati in epigrafe ha
accolto, in relazione a due dei numerosi motivi proposti,
dichiarando assorbiti quelli non esaminati, il ricorso
di
Corsara Cristina e Corsara Susanna, con il quale era stato
chiesto l’annullamento
del permesso di costruire e gli atti
anteriori ad esso collegati, n.87/06 del 13 luglio 2006,
rilasciato dal Comune di Sommacampagna alla società
Amanda s.r.l.
Detto titolo edilizio era stato rilasciato per la demolizione e
ricostruzione di due manufatti
inseriti
all’interno di una
corte agricola, sottoposti a tutela ex art. 1 L.r. n. 24/185.
In particolare, si tratta di una unità già adibita a stalla con
sovrastante fienile ed altra unità già adibita a deposto attrezzi
e porcilaia, interessate da un progetto di più ampio intervento,
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-4predisposto dal Comune di Sommacampagna per il recupero
e la tutela delle antiche corti agricole.
Le ricorrenti principali avevano contestato l’aumento di
cubatura relativamente ad uno (il primo sopra riferito) degli
interventi assentiti,
tecnica
consentendo
al riguardo la normativa
comunale la possibilità di
procedere soltanto
a
ricostruzione “ in sostituzione” del manufatto preesistente e,
dunque, senza possibilità di realizzare aumenti di cubatura.
La sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto fondata
la
censura con la quale era stata denunciata la violazione
dell’art. 16 del .D. 11 febbraio 1929 n. 274, ravvisata con
riguardo a permesso di costruire rilasciato per un progetto
di intervento elaborato da un geometra, pur essendo esso, per
dimensioni
e
caratteristiche
strutturali,
estraneo
alla
competenza professionali dei geometri.
Con gli appelli in esame la sentenza viene radicalmente
contestata, esponendo argomenti che investono entrambi i
motivi accolti del ricorso principale.
Le parti appellate hanno presentato
appello incidentale per
riproporre i motivi non esaminati dalla sentenza di primo
grado.
Tutte le parti hanno presentato memorie per ribadire le
rispettive argomentazioni.
Ha proposto intervento ad adjuvandum il Collegio dei geometri
di Verona e Provincia , sposando la tesi dell’appellante geom.
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-5Giunchi,
volta
a
riaffermare
la
propria
competenza
professionale in ordine al progetto assentito.
All’udienza odierna i due ricorsi sono stati trattenuti in
decisione.
DIRITTO
I due appelli in epigrafe vanno riuniti ex art. 335 c.p.c.,
riguardando la stessa sentenza definitiva di primo grado.
Il quadro della normativa tecnica in cui s’inserisce la
controversia in esame
si ricava dalla variante urbanistica
n.,19 al PRG, approvata dal Comune di Sommacampagna ex
L.r. n.24 del 1985.
In ossequio a tale norma, sono stati individuati i nuclei di
antica origine
aventi la caratteristica
di beni culturali,
redigendo per ciascun edificio una apposita scheda
assoggettandoli
ad
uno
disciplinando, altresì,
specifico
grado
di
e
protezione,
nel dettaglio gli interventi edilizi
consentiti su ogni singola preesistenza.
Tra i nuclei di antica origine, individuati dalla citata variante
n. 19 al PRG, vi è anche la corte rurale “Palazzina del prete”,
che nella apposita scheda (come si ricava dagli atti depositati
nel giudizio di primo grado) viene descritta come “un
complesso edilizio in discreto stato di manutenzione, salvo
alcuni
elementi
“fìenili,
depositi
attrezzi)
in
stato
di
abbandono”.
Nel presente giudizio hanno rilievo in particolare i manufatti
contraddistinti nella scheda contraddistinta con il n. 18 e con
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-6il n. 19 (l’uno destinato a stalla e fienile, l’altro a deposito
attrezzi), che sono stati assoggettati ai gradi di protezione n. 6
e n. 7 in base alle norme tecniche di attuazione della variante
n. 19 al PRG.
Il grado di protezione n. 6 (“costruzione in sostituzione”)
consente
la
demolizione
del
manufatto
esistente
e
la
costruzione di un nuovo fabbricato in luogo di esso, nella
“stessa posizione planimetrica” e con la “stessa altezza dell
‘edìficio demolito”; il grado di protezione n.7 (“integrazione
edilizia”) prevede invece la demolizione e ricostruzione “in
posizione diversa rispetto all’unità da demolire” e consente ove
necessario, “una integrazione planimetrica o volumetrica”:
detto grado di protezione consente cioè l’accorpamento di
volumi
nonché
volumetrico,
l’eventuale
qualora
dell’adeguamento
ciò
delle
incremento
sia
sagome
planimetrico
necessario
degli
edifici
ai
e/o
fini
interessati
dall’accorpamento e qualora detta modifica ed il conseguente
incremento
volumetrico
avvengano
nel
rispetto
delle
dimensioni e dei limiti indicati nelle singole schede.
Le ricorrenti in primo grado hanno contestato il permesso di
costruire rilasciato alla
Amanda srl,
sul presupposto che
con esso era stata assentita una volumetria superiore rispetto
a quella del preesistente edificio , destinato a stalla e fienile
con antistante porticato (contraddistinto con il n. 18).
Detto manufatto è articolato su due piani ; il piano terra (in
passato
utilizzato
come
stalla/porcilaia)
è
uno
spazio
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-7delimitato da quattro pareti; il piano soprastante, in passato
utilizzato come fienile ed il cui pavimento coincide con il
soffitto della (ex) stalla, è uno spazio chiuso su due lati da
pareti perimetrali e delimitato (sugli altri due lati, dalle
colonne su cui poggia il tetto dell’intero edificio, che si
prolunga sul lato est formando un ampio portico.
L’argomento principale che ha indotto il primo giudice
ad
accogliere il ricorso delle odierne appellate ed appellanti
incidentali
per quanto concerne la violazione delle ricordate
norme tecniche della variante n. 19, è rappresentato dalla
irrilevanza del richiamo (effettuato dal Comune) alla norma
di cui all’art. 14 comma 12 dalle n.t.a., la quale ammette la
chiusura dei “porticati”.
Invero, il punto dirimente della
controversia all’esame consiste nello stabilire
se il “fienile”
sovrastante la stalla è una cubatura conteggiabile nel nuovo
intervento assentito con il permesso di costruire contestato.
Al quesito gli appellanti, con argomenti sostanzialmente
coincidenti e quindi congiuntamente esaminabili, danno
risposta affermativa affidando
le loro ragioni ad un duplice
ordine di ragioni.
Con
il
primo,
mettono
in
evidenza
che
il
manufatto
contraddistinto dalla scheda citata con il n. 18 è assoggettato
al grado di protezione n.6
”costruzione in sostituzione “ il
quale , secondo le norme tecniche di attuazione della variante
n. 19 al P.R.G., consente la demolizione dell’esistente e la
costruzione di un nuovo fabbricato in luogo di esso , nella
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-8“stessa posizione planimetrica” e con la “stessa altezza
dell’edificio demolito” e quindi consentirebbe
fabbricato
che un nuovo
venga costruito in sostituzione del preesistente
purché in loco e con lo stesso ingombro “planivolumetrico”.
Con il secondo mettono in evidenza che, essendo ammessa
dalla citata variante “la chiusura dei porticati, per qualsiasi
grado di intervento, purché venga mantenuta la lettura della
facciata originale, la variante stessa ammette la possibilità di
incrementi volumetrici
all’interno della sagoma dell’edificio
interessato, purché non vi sia alterazione della facciata, come
prevede, appunto, il progetto assentito.
Nessuno dei due argomenti appare alla Sezione condivisibile.
Non il primo, per la ragione che
del tutto evidente appare
non possa, con riguardo ad un edificio da “costruire in
sostituzione” di altro preesistente, non può evidentemente
ritenersi osservato l’obbligo di mantenere la stessa volumetria
sol perché si è mantenuta nel ricostruire la “stessa posizione”
e la “stessa altezza”, pur non avendo prima definito quale
dovesse ritenersi, secondo la normativa vigente,
il volume
preesistente.
Nella specie, in particolare, sarebbe stato necessario aver dato
prova che l’edificio è lo stesso anche con riferimento a tutta la
sua superficie misurata
l’intervento in sostituzione.
in altezza, cioè
prima e dopo
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
-9In sostanza “stessa posizione” e stessa altezza” dell’edificio
preesistente
non sono sufficienti per affermarne la “ stessa
cubatura”.
E non può esservi alcun dubbio che nello stesso Comune di
Sommacampagna non costituisce volume un fabbricato che,
come il fienile soprastante
in parola,
non presenta una
muratura perimetrale che ne contenga la superficie ( art.96
r.e.c.),
risultando chiuso solo su due lati, onde in nessun
caso ricorre l’ipotesi di un volume recuperabile , attraverso la
sostituzione dell’originario volume agricolo con un volume
residenziale, come assentito nel permesso impugnato.
Neppure il secondo argomento degli appellanti può essere
condiviso, se si osserva che il porticato di cui è possibile la
chiusura secondo la sopra richiamata variante
è cosa ben
diversa dal fienile di cui si discute;diversità funzionale e di
posizionamento essendo il primo situato sul dinanzi del corpo
principale , in sé destinato a residenza, al servizio della quale
il porticato è posto.
Il fienile non è invece al servizio di una funzione residenziale, e
non può dunque usufruire
della norma in esame dettata
dall’evidente
sviluppare
obiettivo
di
una
connessione
funzionale che il fienile sin dall’origine non ha.
L’esaminato motivo di censura deve quindi essere respinto.
Stessa sorte deve essere riservata al profilo che caratterizza
soprattutto l’appello del geom. Giunchi e che corrisponde al
secondo motivo di illegittimità rilevato dal primo giudice, e
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
- 10 riguardante l’incompetenza professionale di quest’ultimo,
quale titolare del
un progetto assentito che vede la
realizzazione di un’opera in cemento armato di non modeste
dimensioni, prevedendo la realizzazione complessiva di un
volume pari a circa 2000 mc.
Al riguardo, la Sezione non ritiene di doversi distaccare
dall’orientamento anche recente assunto in materia dalla
Cassazione la quale, ribadendo che la finalità dell’art. 16 r.d.
11.02. 1929 n. 274 è quella di evitare il pericolo per
l’incolumità delle persone , ha escluso che possano rientrare
nella competenza dei geometri opere di cemento armato che
non siano piccole costruzioni accessorie(Sez.II^ n. 27441 del
21/12/2006; n. 17028 del 26/07/ 2006) e ciò anche quando
il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un
ingegnare o ad un architetto .
Gli appelli debbono quindi essere respinti e per l’effetto non
occorre procedere all’esame degli appelli incidentali (che
risultano
improcedibili)
dovendo
essere
confermata
la
sentenza impugnata.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV),
definitivamente
pronunciando
sugli
appelli
principali
in
epigrafe, li respinge, dichiarando improcedibili gli appelli
incidentali e per l’effetto conferma la sentenza del Tribunale
Amministrativo
Regionale
del
Veneto,
sez.
II^,
del
29
N.R.G. 1493 e 1539
del 2007
- 11 novembre 2006 n. 3966.
Spese compensate.
Ordina
che
la
presente
decisione
sia
eseguita
dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, addì 29 maggio 2007 dal Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale (Sez. IV), riunito in Camera di
Consiglio con l'intervento dei signori:
Carlo Saltelli
Presidente f.f.
Salvatore Cacace
Consigliere
Sergio De Felice
Sandro Aureli
Vito Carella
Consigliere
Consigliere est.
Consigliere
L’ESTENSORE
Sandro Aureli
IL PRESIDENTE F.F.
Carlo Saltelli
IL SEGRETARIO
Giacomo Manzo
Depositata in Segreteria
Il 12/09/2007
(Art. 55, L. 27.4.1982, n. 186)
Il Dirigente
Dott. Antonio Serrao