ART. 2 – Destinazione

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Premesso che
-
da tempo l’Amministrazione comunale di Ala collabora con la Provincia
Autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e le Università
di Trento e di Verona per attivare nell’ambito del proprio territorio corsi
universitari e di specializzazione in materia sanitaria. Tale collaborazione ha
portato, in particolare, all’attivazione presso l’ex Ginnasio di Ala della Scuola
superiore di formazione sanitaria dei corsi di Igienista dentale e di Tecnico
dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
-
la creazione di tale offerta formativa, che potrà anche essere ulteriormente
ampliata in relazione alle indicazioni dettate dai Piani provinciali di
formazione sanitaria, ha fatto nascere la necessità di una struttura
residenziale dedicata per gli studenti non residenti in zona;
-
tale esigenza è stata fatta propria dalla Provincia Autonoma di Trento che,
con nota dell’Assessore alle politiche sociali e alla salute prot. n°
1962/ASS/S026/GB/rv del 22 giugno 2001, ha chiesto al Comune di Ala la
disponibilità a cedere in comodato la struttura denominata Convitto Silvio
Pellico, catastalmente individuata dalla p.ed. 99/1 e dalla p.f. 46/2 in C.C.
Ala, al fine di adibirla a studentato universitario;
-
il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 dd. 17/12/ 2001 ha
manifestato la propria disponibilità alla messa a disposizione dell’immobile in
parola alla Provincia Autonoma di Trento che a mezzo dell’Azienda
provinciale per i servizi sanitari realizzi una residenza per gli studenti della
Scuola superiore di formazione sanitaria.
-
sulla base delle intese intercorse tra l’Amministrazione comunale di Ala e i
competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento, in particolare il
Servizio Economia Sanitaria ed il Servizio Appalti Contratti e Gestioni
Generali, si è addivenuti ad un accordo sullo schema di contratto di
comodato che la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 1343
dd. 14.06.2002 e trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 1076
dd.
19.06.2002.
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Tale contratto prevede una durata di 30 anni e pone a carico del
comodatario tutti gli interventi di risanamento e/o ristrutturazione necessari
al fine di rendere la struttura idonea all’utilizzo convenuto.
-
l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha per tempo provveduto a
redigere il progetto preliminare di ristrutturazione e riorganizzazione spaziale
del Convitto Silvio Pellico. In sintesi tale progetto prevede una
ristrutturazione complessiva della struttura esistente, parte della quale risale
al 1700, la messa a norma degli impianti tecnologici, elettrico, idricosanitario, e di riscaldamento e una riorganizzazione funzionale degli spazi
che porterà indicativamente alla seguente distribuzione interna delle
superfici:
piano terra: entrata, portineria, hall, area studio, area svago, palestra con
spogliatoi e servizi, refettorio, cucina e locali di supporto, guardaroba,
lavanderia, porticato e locale per le pulizie;


primo piano: n° 31 stanze a 2 letti, n° 1 stanza a 1 letto, n° 3 vani scala, n° 1
scala di emergenza, n° 2 ascensori e n°1 locale a disposizione;
 secondo piano: n° 13 stanze a 2 letti, n° 2 vani scala, n° 1 ascensore e n° 1
locale a disposizione.
L’edificio ha una superficie coperta totale di 3.270 mq e un volume
complessivo di 13.757 mc e dispone di un ampio terreno si pertinenza destinato
a campo giochi e verde privato (1.907 mq). La ricettività prevista è di circa 90
posti letto.
L’intervento prevede una spesa complessiva di euro 2.065.827,59.
Tutto ciò premesso
LA GIUNTA COMUNALE
Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante e
sostanziale del presente atto;
Ritenuta l’opportunità di mettere gratuitamente a disposizione, mediante
stipula di apposito contratto di comodato, dell’Azienda Provinciale per i servizi
sanitari l’immobile in premessa indicato, affinchè la medesima, previa idonea
ristrutturazione, lo utilizzi quale studentato universitario a favore degli iscritti ai
corsi della scuola superiore di formazione sanitaria già attivati presso la sede di
Ala.
In particolare la messa a disposizione gratuita dell’immobile appare
pienamente giustificata da:

interesse pubblico della comunità di Ala alla creazione sul proprio territorio
di una struttura residenziale per gli studenti frequentanti la Scuola superiore
di formazione sanitaria, in modo da favorire una miglior attrazione della
Scuola stessa verso soggetti esterni, nonché una miglior integrazione dei
medesimi con la realtà locale;

interesse dell’Amministrazione comunale al recupero dell’immobile
attualmente non utilizzato per altre finalità pubbliche, in assenza di
consistenti investimenti per l’adeguamento alle nuove normative relative
all’agibilità dell’edificio;

rilevante impegno finanziario dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari
per la ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile che ampiamente
giustifica la prevista durata trentennale del contratto.
Ravvisata quindi l’opportunità di approvare l’allegato schema di contratto
di comodato quale definito dai competenti uffici comunali e provinciali;
Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso ed in particolare la
relazione previsionale e programmatica che al programma 5 – beni demaniali e
patrimoniali, prevede espressamente la messa a disposizione della Provincia
Autonoma di Trento dell’immobile in oggetto per la realizzazione di una struttura
residenziale per studenti dei corsi della Scuola superiore di formazione
sanitaria;
Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile
espressi sulla proposta del presente atto, dal Responsabile dell'Ufficio
Segreteria Generale e dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari;
Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con
deliberazione n. 8 dd. 16.02.1994;
Vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni;
Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi;
DELIBERA
1) di concedere in uso, mediante contratto di comodato all’Azienda provinciale
per i servizi sanitari l’immobile denominato “Ex Convitto” sito in Via Gattioli
affinchè venga destinato a studentato universitario, previa ristrutturazione e
riorganizzazione degli spazi con ogni onere a carico dell’Azienda provinciale
per i servizi sanitari, ed alle altre condizioni contenute nell’allegato schema di
contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2) di dare atto che ogni spesa per il perfezionamento formale e sostanziale del
presente atto farà carico all’Azienda Sanitaria Provinciale.
Schema di contratto di comodato tra
Comune di Ala e Azienda provinciale per i servizi sanitari
ART. 1 – Oggetto
Il Comune di Ala concede in comodato all’Azienda provinciale per
i servizi sanitari con sede in Trento – Via Degasperi n. 79,
l’immobile denominato “ex Convitto”, sito in via Gattioli n° ** e
catastalmente individuato dalla p.ed. 99/1 e dalla p.f. 46/2 in C.C.
Ala.
L’immobile risulta meglio individuato e precisato nell’allegato
verbale di consistenza ove viene descritta la consistenza fisica
dell’immobile, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, nonché gli
arredi, le attrezzature e gli impianti che lo compongono, con
relativo grado di conservazione (allegato **).
ART. 2 – Destinazione
L’immobile concesso in comodato dovrà essere destinato dal
Comodatario, previo idoneo risanamento e/o ristrutturazione, a
struttura residenziale per gli studenti frequentanti i corsi
universitari per operatori sanitari, organizzati dalla Scuola
superiore di formazione sanitari, nel comune di Ala e nei comuni
vicini. La destinazione indicata nel comma precedente dovrà
essere attivata entro il termine massimo di anni cinque dalla data
di stipula del presente atto.
E’ a carico del Comodatario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni e
nulla osta eventualmente necessari per realizzare la predetta destinazione.
ART. 3 – Durata
Il presente contratto ha durata di anni 30 (trenta) con decorrenza
dal 1 *** e scadenza il ***.
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di disdetta
ed esclusa ogni rinnovazione tacita.
ART. 4 – Ristrutturazione
Al fine di rendere l’immobile maggiormente idoneo all’uso
convenuto il Comodante autorizza ed il Comodatario si impegna
ad eseguire sull’immobile i necessari interventi di risanamento
e/o ristrutturazione, previa presentazione di idoneo progetto
preliminare sul quale il Comodante darà il proprio benestare.
In sede di rilascio del benestare il Comodante potrà impartire
prescrizioni alle quali il Comodatario è tenuto ad adeguarsi nella
predisposizione della progettazione definitiva.
Ogni spesa ed onere per gli interventi indicati al comma
precedente è ad esclusivo carico del Comodatario. E’ altresì a
carico del Comodatario l’obbligo di acquisire le autorizzazioni, i
nulla osta e i permessi richiesti dalla normativa vigente per
l’esecuzione degli interventi sopra citati.
Entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di stipula del
presente atto il Comodatario dovrà dare inizio ai lavori di
adeguamento dell’immobile indicati nel presente articolo.
I miglioramenti, le addizioni e le innovazioni della cosa comodata
rimarranno acquisiti dal Comodante il quale nessuna indennità o
rimborso dovrà corrispondere al Comodatario né nel corso né al
termine del contratto. Il Comodatario si impegna, se formalmente
richiesto dal Comodante, a togliere alla fine del comodato, a
propria cura e spese, le addizioni ed innovazioni che possano
essere facilmente rimosse.
ART. 5 – Responsabilità e manutenzione
Il comodatario è costituito custode della cosa comodata con
l’obbligo di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia
e di riconsegnarla, al termine del comodato, nello stesso stato in
cui l’ha ricevuta, salvo quanto previsto all’articolo precedente ed il
normale deperimento dovuto all’uso.
Il Comodatario si impegna ad eseguire a completa propria cura e
spese tutti gli interventi di ordinaria manutenzione senza alcun
onere per il Comune. Sono a carico del Comodatario anche le
riparazioni e sostituzioni, eccedenti l’ordinaria manutenzione,
conseguenti a danni provocati da negligenza nell’uso della cosa
comodata o da inosservanza di obblighi previsti nel presente
contratto. Sono a carico del Comune gli interventi di straordinaria
manutenzione.
ART. 6 – Spese di funzionamento
Sono a carico del Comodatario le spese di funzionamento
dell’immobile, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle per
consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie,
smaltimento rifiuti, ecc.
Sono altresì a carico del Comodatario, per tutta la durata del
contratto, eventuali imposte, tasse o contributi gravanti
sull’immobile oggetto del presente atto. Qualora detti oneri
risultino per legge o altra disposizione normativa a carico del
proprietario, il Comodatario sarà tenuto a rimborsare al
Comodante la relativa spesa.
ART. 7 - Subentro e risoluzione
Il Comune si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo, anche
senza preavviso, all’accertamento dell’osservanza da parte del
Comodatario degli obblighi derivanti dal presente contratto.
Il Comodatario dovrà pertanto prestarsi a tutte quelle visite e
rilievi che il proprietario, a mezzo di propri incaricati, intenderà
compiere nell’esercizio di tale controllo.
Eventuali inadempienza riscontrate saranno dal Comune
immediatamente comunicate al Comodatario con invito a
provvedere entro un congruo termine.
ART. 8 – Cessione e subconcessione
E’ vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo
espresso consenso del Comune.
E’ in ogni caso vietata la subconcessione della struttura senza il
preventivo espresso consenso del Comune.
ART. 9 – Risoluzione

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In caso di scioglimento dell’Azienda o cessazione dell’attività,
subentrerà al contratto l’ente individuato dalla normativa che
regolerà lo scioglimento o la cessione.
Il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi:
nel caso di cessione del contratto o sub concessione
dell’immobile in difformità da quanto previsto dal precedente art.
10;
per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente
contratto;
qualora l’immobile comodato non venga utilizzato per le finalità
indicate al precedente art. 2 entro il termine ivi previsto;
per il mancato utilizzo della cosa comodata, secondo la
destinazione prevista dall’art. 2, successivamente alla scadenza
del termine indicato nell’articolo medesimo, per un periodo
ininterrotto superiore ad anni tre, o per un tempo, anche non
continuativo, complessivamente superiore ad anni sette;
qualora entro tre anni dalla stipula del presente contratto il
Comodatario non abbia ancora dato inizio ai lavori di
adeguamento dell’immobile alle esigenze della nuova
destinazione d’uso, secondo quanto indicato dal precedente art.
4.
Nei casi previsti al comma precedente il Comodante diffiderà il
Comodatario al rispetto degli obblighi contrattuali entro un
congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si
intenderà risolto di diritto. Al Comodatario spetterà il rimborso o
risarcimento per i lavori o migliorie fino a quel momento eseguiti
sulla cosa comodata, e fermo restando l’obbligo del Comodatario
medesimo di risarcire gli eventuali oneri che il Comodante
dovesse sopportare per la rimessa in pristino dell’immobile o per
l’eliminazione dei danni o difetti della cosa comodata.
ART. 10 – Restituzione
Il Comodante si riserva la facoltà, per motivate esigenze di
pubblica utilità di esigere la restituzione della cosa comodata
prima della scadenza del contratto.
La richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al
Comodatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o
con altra analoga modalità che garantisca l’avvenuto ricevimento
della comunicazione, con almeno dodici mesi di preavviso.
Nel caso di anticipata richiesta di restituzione della cosa
comodata il Comodante corrisponderà al Comodatario
un’indennità pari al valore, determinato secondo il criterio di stima
industriale, dei miglioramenti ed addizioni apportati alla cosa
comodata.
ART. 11 – Cauzione
Trattandosi di contratto stipulato fra enti pubblici, il Comodatario è
esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell’art. 8 comma 3
della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23.
ART. 12 – Risoluzione delle controversie
Le controversie che insorgessero sulla interpretazione delle
condizioni contenute nel presente contratto saranno deferite al
giudizio di tre arbitri che decidono senza formalità di procedura e
con decisione inappellabile: gli arbitri saranno nominati uno da
Comodante, uno dal Comodatario ed il terzo di comune accordo
tra le parti; in difetto la nomina del terzo arbitro sarà fatta dal
presidente del Tribunale di Rovereto.
ART. 13 – Domicilio
Ai fini del presente contratto il Comodatario elegge il proprio
domicilio presso la sede del Distretto di Rovereto ed in caso di
controversie riconosce espressamente la competenza del foro di
Rovereto.
ART. 14 – Spese
Tutte le spesse inerenti e conseguenti al presente contratto
vengono assunte dal Comodatario senza diritto di rivalsa nei
confronti dell’Amministrazione Comunale.
Si chiede la registrazione in misura fissa in base all’art. 5 comma
4) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986
n. 131 e successive modifiche.
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