Premesso che - da tempo l’Amministrazione comunale di Ala collabora con la Provincia Autonoma di Trento, l’Azienda provinciale per i servizi sanitari e le Università di Trento e di Verona per attivare nell’ambito del proprio territorio corsi universitari e di specializzazione in materia sanitaria. Tale collaborazione ha portato, in particolare, all’attivazione presso l’ex Ginnasio di Ala della Scuola superiore di formazione sanitaria dei corsi di Igienista dentale e di Tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; - la creazione di tale offerta formativa, che potrà anche essere ulteriormente ampliata in relazione alle indicazioni dettate dai Piani provinciali di formazione sanitaria, ha fatto nascere la necessità di una struttura residenziale dedicata per gli studenti non residenti in zona; - tale esigenza è stata fatta propria dalla Provincia Autonoma di Trento che, con nota dell’Assessore alle politiche sociali e alla salute prot. n° 1962/ASS/S026/GB/rv del 22 giugno 2001, ha chiesto al Comune di Ala la disponibilità a cedere in comodato la struttura denominata Convitto Silvio Pellico, catastalmente individuata dalla p.ed. 99/1 e dalla p.f. 46/2 in C.C. Ala, al fine di adibirla a studentato universitario; - il Consiglio Comunale con deliberazione n. 49 dd. 17/12/ 2001 ha manifestato la propria disponibilità alla messa a disposizione dell’immobile in parola alla Provincia Autonoma di Trento che a mezzo dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari realizzi una residenza per gli studenti della Scuola superiore di formazione sanitaria. - sulla base delle intese intercorse tra l’Amministrazione comunale di Ala e i competenti Servizi della Provincia Autonoma di Trento, in particolare il Servizio Economia Sanitaria ed il Servizio Appalti Contratti e Gestioni Generali, si è addivenuti ad un accordo sullo schema di contratto di comodato che la Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 1343 dd. 14.06.2002 e trasmesso a questo Ente con nota prot. n. 1076 dd. 19.06.2002. - Tale contratto prevede una durata di 30 anni e pone a carico del comodatario tutti gli interventi di risanamento e/o ristrutturazione necessari al fine di rendere la struttura idonea all’utilizzo convenuto. - l’Azienda provinciale per i servizi sanitari ha per tempo provveduto a redigere il progetto preliminare di ristrutturazione e riorganizzazione spaziale del Convitto Silvio Pellico. In sintesi tale progetto prevede una ristrutturazione complessiva della struttura esistente, parte della quale risale al 1700, la messa a norma degli impianti tecnologici, elettrico, idricosanitario, e di riscaldamento e una riorganizzazione funzionale degli spazi che porterà indicativamente alla seguente distribuzione interna delle superfici: piano terra: entrata, portineria, hall, area studio, area svago, palestra con spogliatoi e servizi, refettorio, cucina e locali di supporto, guardaroba, lavanderia, porticato e locale per le pulizie; primo piano: n° 31 stanze a 2 letti, n° 1 stanza a 1 letto, n° 3 vani scala, n° 1 scala di emergenza, n° 2 ascensori e n°1 locale a disposizione; secondo piano: n° 13 stanze a 2 letti, n° 2 vani scala, n° 1 ascensore e n° 1 locale a disposizione. L’edificio ha una superficie coperta totale di 3.270 mq e un volume complessivo di 13.757 mc e dispone di un ampio terreno si pertinenza destinato a campo giochi e verde privato (1.907 mq). La ricettività prevista è di circa 90 posti letto. L’intervento prevede una spesa complessiva di euro 2.065.827,59. Tutto ciò premesso LA GIUNTA COMUNALE Richiamata la premessa narrativa e ritenutala parte integrante e sostanziale del presente atto; Ritenuta l’opportunità di mettere gratuitamente a disposizione, mediante stipula di apposito contratto di comodato, dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari l’immobile in premessa indicato, affinchè la medesima, previa idonea ristrutturazione, lo utilizzi quale studentato universitario a favore degli iscritti ai corsi della scuola superiore di formazione sanitaria già attivati presso la sede di Ala. In particolare la messa a disposizione gratuita dell’immobile appare pienamente giustificata da: interesse pubblico della comunità di Ala alla creazione sul proprio territorio di una struttura residenziale per gli studenti frequentanti la Scuola superiore di formazione sanitaria, in modo da favorire una miglior attrazione della Scuola stessa verso soggetti esterni, nonché una miglior integrazione dei medesimi con la realtà locale; interesse dell’Amministrazione comunale al recupero dell’immobile attualmente non utilizzato per altre finalità pubbliche, in assenza di consistenti investimenti per l’adeguamento alle nuove normative relative all’agibilità dell’edificio; rilevante impegno finanziario dell’Azienda Provinciale per i servizi sanitari per la ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile che ampiamente giustifica la prevista durata trentennale del contratto. Ravvisata quindi l’opportunità di approvare l’allegato schema di contratto di comodato quale definito dai competenti uffici comunali e provinciali; Visto il bilancio per l’esercizio finanziario in corso ed in particolare la relazione previsionale e programmatica che al programma 5 – beni demaniali e patrimoniali, prevede espressamente la messa a disposizione della Provincia Autonoma di Trento dell’immobile in oggetto per la realizzazione di una struttura residenziale per studenti dei corsi della Scuola superiore di formazione sanitaria; Visti gli allegati pareri di regolarità tecnico-amministrativa e contabile espressi sulla proposta del presente atto, dal Responsabile dell'Ufficio Segreteria Generale e dal Responsabile del Servizio Affari Finanziari; Visto lo Statuto Comunale approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 dd. 16.02.1994; Vista la L.R. 4.1.1993 n. 1 e successive modificazioni; Con voti favorevoli unanimi nominalmente espressi; DELIBERA 1) di concedere in uso, mediante contratto di comodato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari l’immobile denominato “Ex Convitto” sito in Via Gattioli affinchè venga destinato a studentato universitario, previa ristrutturazione e riorganizzazione degli spazi con ogni onere a carico dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari, ed alle altre condizioni contenute nell’allegato schema di contratto che forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di dare atto che ogni spesa per il perfezionamento formale e sostanziale del presente atto farà carico all’Azienda Sanitaria Provinciale. Schema di contratto di comodato tra Comune di Ala e Azienda provinciale per i servizi sanitari ART. 1 – Oggetto Il Comune di Ala concede in comodato all’Azienda provinciale per i servizi sanitari con sede in Trento – Via Degasperi n. 79, l’immobile denominato “ex Convitto”, sito in via Gattioli n° ** e catastalmente individuato dalla p.ed. 99/1 e dalla p.f. 46/2 in C.C. Ala. L’immobile risulta meglio individuato e precisato nell’allegato verbale di consistenza ove viene descritta la consistenza fisica dell’immobile, lo sviluppo planimetrico ed altimetrico, nonché gli arredi, le attrezzature e gli impianti che lo compongono, con relativo grado di conservazione (allegato **). ART. 2 – Destinazione L’immobile concesso in comodato dovrà essere destinato dal Comodatario, previo idoneo risanamento e/o ristrutturazione, a struttura residenziale per gli studenti frequentanti i corsi universitari per operatori sanitari, organizzati dalla Scuola superiore di formazione sanitari, nel comune di Ala e nei comuni vicini. La destinazione indicata nel comma precedente dovrà essere attivata entro il termine massimo di anni cinque dalla data di stipula del presente atto. E’ a carico del Comodatario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni e nulla osta eventualmente necessari per realizzare la predetta destinazione. ART. 3 – Durata Il presente contratto ha durata di anni 30 (trenta) con decorrenza dal 1 *** e scadenza il ***. Alla scadenza il contratto si intenderà risolto senza necessità di disdetta ed esclusa ogni rinnovazione tacita. ART. 4 – Ristrutturazione Al fine di rendere l’immobile maggiormente idoneo all’uso convenuto il Comodante autorizza ed il Comodatario si impegna ad eseguire sull’immobile i necessari interventi di risanamento e/o ristrutturazione, previa presentazione di idoneo progetto preliminare sul quale il Comodante darà il proprio benestare. In sede di rilascio del benestare il Comodante potrà impartire prescrizioni alle quali il Comodatario è tenuto ad adeguarsi nella predisposizione della progettazione definitiva. Ogni spesa ed onere per gli interventi indicati al comma precedente è ad esclusivo carico del Comodatario. E’ altresì a carico del Comodatario l’obbligo di acquisire le autorizzazioni, i nulla osta e i permessi richiesti dalla normativa vigente per l’esecuzione degli interventi sopra citati. Entro il termine di anni tre decorrenti dalla data di stipula del presente atto il Comodatario dovrà dare inizio ai lavori di adeguamento dell’immobile indicati nel presente articolo. I miglioramenti, le addizioni e le innovazioni della cosa comodata rimarranno acquisiti dal Comodante il quale nessuna indennità o rimborso dovrà corrispondere al Comodatario né nel corso né al termine del contratto. Il Comodatario si impegna, se formalmente richiesto dal Comodante, a togliere alla fine del comodato, a propria cura e spese, le addizioni ed innovazioni che possano essere facilmente rimosse. ART. 5 – Responsabilità e manutenzione Il comodatario è costituito custode della cosa comodata con l’obbligo di mantenerla con la diligenza del buon padre di famiglia e di riconsegnarla, al termine del comodato, nello stesso stato in cui l’ha ricevuta, salvo quanto previsto all’articolo precedente ed il normale deperimento dovuto all’uso. Il Comodatario si impegna ad eseguire a completa propria cura e spese tutti gli interventi di ordinaria manutenzione senza alcun onere per il Comune. Sono a carico del Comodatario anche le riparazioni e sostituzioni, eccedenti l’ordinaria manutenzione, conseguenti a danni provocati da negligenza nell’uso della cosa comodata o da inosservanza di obblighi previsti nel presente contratto. Sono a carico del Comune gli interventi di straordinaria manutenzione. ART. 6 – Spese di funzionamento Sono a carico del Comodatario le spese di funzionamento dell’immobile, quali, a titolo puramente esemplificativo, quelle per consumi di energia elettrica, riscaldamento, acqua, pulizie, smaltimento rifiuti, ecc. Sono altresì a carico del Comodatario, per tutta la durata del contratto, eventuali imposte, tasse o contributi gravanti sull’immobile oggetto del presente atto. Qualora detti oneri risultino per legge o altra disposizione normativa a carico del proprietario, il Comodatario sarà tenuto a rimborsare al Comodante la relativa spesa. ART. 7 - Subentro e risoluzione Il Comune si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo, anche senza preavviso, all’accertamento dell’osservanza da parte del Comodatario degli obblighi derivanti dal presente contratto. Il Comodatario dovrà pertanto prestarsi a tutte quelle visite e rilievi che il proprietario, a mezzo di propri incaricati, intenderà compiere nell’esercizio di tale controllo. Eventuali inadempienza riscontrate saranno dal Comune immediatamente comunicate al Comodatario con invito a provvedere entro un congruo termine. ART. 8 – Cessione e subconcessione E’ vietata la cessione del presente contratto senza il preventivo espresso consenso del Comune. E’ in ogni caso vietata la subconcessione della struttura senza il preventivo espresso consenso del Comune. ART. 9 – Risoluzione In caso di scioglimento dell’Azienda o cessazione dell’attività, subentrerà al contratto l’ente individuato dalla normativa che regolerà lo scioglimento o la cessione. Il contratto si intenderà risolto nei seguenti casi: nel caso di cessione del contratto o sub concessione dell’immobile in difformità da quanto previsto dal precedente art. 10; per gravi e reiterate infrazioni alle norme di legge o del presente contratto; qualora l’immobile comodato non venga utilizzato per le finalità indicate al precedente art. 2 entro il termine ivi previsto; per il mancato utilizzo della cosa comodata, secondo la destinazione prevista dall’art. 2, successivamente alla scadenza del termine indicato nell’articolo medesimo, per un periodo ininterrotto superiore ad anni tre, o per un tempo, anche non continuativo, complessivamente superiore ad anni sette; qualora entro tre anni dalla stipula del presente contratto il Comodatario non abbia ancora dato inizio ai lavori di adeguamento dell’immobile alle esigenze della nuova destinazione d’uso, secondo quanto indicato dal precedente art. 4. Nei casi previsti al comma precedente il Comodante diffiderà il Comodatario al rispetto degli obblighi contrattuali entro un congruo termine. Scaduto inutilmente tale termine il contratto si intenderà risolto di diritto. Al Comodatario spetterà il rimborso o risarcimento per i lavori o migliorie fino a quel momento eseguiti sulla cosa comodata, e fermo restando l’obbligo del Comodatario medesimo di risarcire gli eventuali oneri che il Comodante dovesse sopportare per la rimessa in pristino dell’immobile o per l’eliminazione dei danni o difetti della cosa comodata. ART. 10 – Restituzione Il Comodante si riserva la facoltà, per motivate esigenze di pubblica utilità di esigere la restituzione della cosa comodata prima della scadenza del contratto. La richiesta di restituzione dovrà essere comunicata al Comodatario, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, o con altra analoga modalità che garantisca l’avvenuto ricevimento della comunicazione, con almeno dodici mesi di preavviso. Nel caso di anticipata richiesta di restituzione della cosa comodata il Comodante corrisponderà al Comodatario un’indennità pari al valore, determinato secondo il criterio di stima industriale, dei miglioramenti ed addizioni apportati alla cosa comodata. ART. 11 – Cauzione Trattandosi di contratto stipulato fra enti pubblici, il Comodatario è esonerato dal prestare cauzione, ai sensi dell’art. 8 comma 3 della legge provinciale 19 luglio 1990 n. 23. ART. 12 – Risoluzione delle controversie Le controversie che insorgessero sulla interpretazione delle condizioni contenute nel presente contratto saranno deferite al giudizio di tre arbitri che decidono senza formalità di procedura e con decisione inappellabile: gli arbitri saranno nominati uno da Comodante, uno dal Comodatario ed il terzo di comune accordo tra le parti; in difetto la nomina del terzo arbitro sarà fatta dal presidente del Tribunale di Rovereto. ART. 13 – Domicilio Ai fini del presente contratto il Comodatario elegge il proprio domicilio presso la sede del Distretto di Rovereto ed in caso di controversie riconosce espressamente la competenza del foro di Rovereto. ART. 14 – Spese Tutte le spesse inerenti e conseguenti al presente contratto vengono assunte dal Comodatario senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione Comunale. Si chiede la registrazione in misura fissa in base all’art. 5 comma 4) della parte prima della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche.