COMUNE DI ROTTOFRENO CONTRATTO DI COMODATO D`USO

annuncio pubblicitario
COMUNE DI ROTTOFRENO
Provincia di Piacenza
Settore Servizi alla Persona
- Ufficio Servizi Sociali Tel. 0523 780323/24 Fax 0523 782033
e-mail:
CONTRATTO DI COMODATO D’USO
TRA IL COMUNE DI ROTTOFRENO
E
L’ASSOCIAZIONE MUSICALE “ ARTEMUSICA”
PER L’UTILIZZO DEI LOCALI DI PROPRIETA’ COMUNALE
SITI A ROTTOFRENO IN VIA ROMA N 7/b.
Oggi
del mese di gennaio dell’anno 2014, presso la sede del Comune di
Rottofreno , Piazza Marconi 2 ,
PREMESSO
- che con deliberazione di Giunta Municipale n° del, esecutiva, il Comune di
Rottofreno ha approvato la stipula del presente contratto di comodato d’uso gratuito;
Tra il Comune di Rottofreno,– codice fiscale 00228700332 – con sede legale in
Rottofreno (PC), Piazza Marconi n.2 , rappresentato dal Sig. Tinelli Enrico in qualità
di Responsabile del Settore Servizi alla Persona , nato a Piacenza il 24 gennaio
1961 e domiciliato per la carica presso l’Ente Locale medesimo, all’uopo delegato
con decreto del Sindaco n ° 33 del 23 dicembre 2013 - Comodante ;
e l’Associazione musicale “ Artemusica “ rappresentata dal sig. Massimiliano
Repetti ,nato a Piacenza il 28 giugno 1970 , residente in via Possenta n° 23
Calendasco – Comodatario ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1
Il Comune di Rottofreno concede in uso n° 4 locali di proprietà comunale posti al
primo piano della palazzina sita in Rottofreno, Via Roma n° 7, come evidenziati
nella planimetria allegata ai numeri 3 - 5 – 6 - 8, all’Associazione musicale “
Artemusica “allo scopo di svolgere le proprie attività didattico- musicale ,
unicamente nel seguente orario:
GIORNI FERIALI dalle 14.00 alle 22.00
SABATO dalle 09,00.00 alle 13.00 e dalle 14,00 alle 22,00.
.
L’attività avrà inizio dal 1 settembre 2013 e seguirà il calendario scolastico,
prolungandosi fino al 30 giugno 2014.
Il Comodatario utilizzerà i locali concessi esclusivamente per le attività sopraccitate
, durante le quali il volume del suono dovrà essere mantenuto a livelli adeguati per
non creare alcun disturbo.
Art. 2
La cessione in uso a titolo di comodato ha una durata di anni 3 (tre ) a partire dalla
data di sottoscrizione.
Il presente contratto di comodato può essere rescisso prima del termine di scadenza,
previo preavviso di giorni 30 da comunicare con lettera raccomandata A.R, qualora
dovesse interviene una urgente ed imprevedibile necessità da parte di una delle parti
contraenti.
Alla scadenza del presente contratto, il bene immobiliare ricevuto in uso dovrà essere
restituito al Comodante , nella medesima condizione di quella in essere all’atto della
stipulazione del presente contratto, fatto salvo il normale deperimento d’uso.
Il Comodatario si obbliga ad utilizzare i locali ricevuti in comodato con cura e
diligenza del buon padre di famiglia e a non destinare gli stessi ad altro uso che non
sia quello per il quale il presente contratto è stipulato.
In caso di mancato adempimento del Comodatario agli obblighi sopra descritti, il
Comodante ha facoltà di chiedere l’immediato rilascio dei locali, oltre all’eventuale
risarcimento di danni ove sussistenti a causa dell’inosservanza predetta.
Art. 3
Sul Comodante graveranno le spese concernenti la straordinaria amministrazione e
manutenzione del bene oggetto dal presente contratto, mentre sul comodatario
graveranno le spese di piccola manutenzione dell’immobile dipendenti da
deterioramenti prodotti dall’uso, e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito
(art.1609 cc).
A tal proposito, all’occorrenza, il Comodatario dovrà permettere il compimento di
tutte le operazioni necessarie a mantenere l’immobile in condizioni d’uso, con
esclusione di quelle di ordinaria manutenzione , le quali resteranno a carico del
Comodatario .
Il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese ordinarie dallo stesso effettuate
per servirsi della cosa. Egli ha però diritto ad essere rimborsato delle spese di
carattere straordinario sostenute per la conservazione della cosa, ove queste fossero
state da lui affrontante per comprovate ragioni di necessità ed urgenza,
tempestivamente comunicate al comandante nei consueti modi di legge.
In caso di deterioramento o deperimento di quanto oggetto del presente contratto il
Comodatario è responsabile qualora egli non abbia adottato misure idonee ad evitare
il danno, ove prevedibile.
Il deterioramento dei beni per il solo effetto dell’uso per il quale essi sono stati
consegnati in comodato e senza colpa del Comodatario, non comporta responsabilità
alcuna a carico del Comodatario.
Art.4
L’apertura, la pulizia, il riordino e la chiusura dei locali di cui sopra , sono a carico
del Comodatario .
Inoltre essendo il piano secondo della palazzina oggetto del Comodato , composto da
spazi di uso comune quali rampa di scale d’accesso esterno , rampa di scale
d’accesso interne , corridoio interno ,sala attesa , locali igienici , ( individuati al n° 01
-02 – 04 – 09 della planimetria allegata ) risulta a carico del Comodatario la pulizia e
la manutenzione ordinaria dei medesimi nei giorni e negli orari concessi.
Art. 5
Le spese relative al consumo di acqua, luce e gas dei predetti locali, sono a carico
del Comune di Rottofreno. Viene stabilito un canone annuo di € 4.500,00 a carico
dell’Associazione musicale “ Artemusica” , da versarsi presso la Tesoreria
Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno.
Art. 6
Il Sig. Massimiliano Repetti, a nome dell’Associazione musicale “ Artemusica” si
assume la responsabilità per qualsiasi danno a cose e a persone che dovessero
verificarsi durante l’orario di utilizzo dei locali (come specificato all’art. 1 ).
Art. 7
Prima di dar corso all’utilizzo dei locali, il Responsabile del Settore Servizi alla
Persona
del Comune di Rottofreno Sig. Tinelli Enrico e un rappresentante
dell’Associazione musicale “ Artemusica “ , faranno constatare da apposito verbale
lo stato dei locali e delle attrezzature medesime .
Eventuali danni conseguenti all’uso saranno accertati, al momento della cessazione
dell’uso dei locali e delle attrezzature, in contraddittorio tra le due persone sopra
indicate.
Art. 8
Qualsiasi intervento che modifichi l’attuale stato dei locali dovrà essere
preventivamente comunicato al Responsabile del Settore Servizi alla Persona , Sig.
Tinelli Enrico che provvederà eventualmente a fornire apposita autorizzazione.
Il Responsabile dell’’Associazione musicale “ Artemusica” firmatario della
richiesta , provvederà a proprie spese all’arredo dei locali predetti .
Art. 9
Il presente accordo è valido dal 1 agosto 2013 fino al 31 luglio 2016.
Per quanto non specificamente previsto nel presente atto, si rinvia agli artt. 1803 e
seguenti del c.c., in quanto applicabili.
Previa lettura il presente atto viene confermato e sottoscritto dalle parti.
Il Responsabile del
Settore Servizi alla Persona
del Comune di Rottofreno
Tinelli Enrico
________________________
Associazione musicale
ArteMusica
Repetti Massimiliano
____________________
Scarica