Capitolo XXIX La divisione ereditaria 1. La disciplina generale. Il

Capitolo XXIX
La divisione ereditaria
1. La disciplina generale.
Il presupposto della divisione è che il de cuius abbia istituito più eredi per quote ideali e non per beni singolarmente
individuati.
La disciplina sulla divisione dell’eredità è del tutto distinta da quella generale sulla divisione ordinaria: in questo
secondo caso si tratta di dividere una cosa comune e non un complesso patrimonio costituito da attività, passività,
diritti ed obblighi.
Soggetti alla disciplina della divisione ereditaria sono solo i coeredi.
La divisione ha efficacia dichiarativa essendo già, sia pure in astratto, fissato quanto di spettanza di ciascun
coerede.
La divisione può essere evitata se lo stesso de cuius vi abbia proceduto, così come può essere spostata nel tempo se
in tal senso egli abbia disposto o se sussistano impedimenti o appaia opportuno all’autorità giudiziaria, su istanza
di uno dei coeredi. Altrimenti essa deve seguire se anche uno solo dei coeredi lo richieda, salvo che gli altri coeredi
non intendano rimanere in comunione, cosicché si procederà ad una divisione parziale relati9vamente alla sola
quota del richiedente.
Tipi di divisone:
 Divisione contrattuale: questo tipo di divisione si perfeziona una volta raggiunta l’unanimità dei consensi
sull’insieme delle varie operazioni necessarie, che sono disciplinate analiticamente dalla legge e possono anche
essere preventivamente indirizzate dallo stesso de cuius. Anche se gli eredi sono più di due, non si tratterà di un
contratto plurilaterale in senso stretto, perché la partecipazione di tutti gli eredi sarà necessaria e l’interesse
comune allo scioglimento deve convivere con l’interesse ad ottenere una porzione anziché un’altra.
La divisione contrattuale può essere impugnata per violenza o dolo ma non per errore. L’impugnazione non è più
possibile se, scoperto il dolo o cessata la violenza, il coerede ha alienato la propria porzione o una parte di essa,
ma non singoli oggetti di facile deterioramento o di valore minimo rispetto alla quota.
È possibile rescindere il contratto per lesione, se taluno dei coeredi provi di avere subìto una lesione rispetto alla
quota di sua spettanza di oltre un quarto, prescindendosi così da condizioni soggettive.
In caso di erronea omissione dalla massa da dividere di uno o più beni dell’eredità, la divisone è valida dovendosi
solo procedere ad un supplemento della divisione stessa.
Se mancano i presupposti della divisione, per esempio la qualità di erede o l’esistenza della comunione, la
divisone è nulla.
L’azione di rescissione è invece ammessa contro ogni atto che abbia per effetto di far cessare tra i coeredi la
comunione dei beni ereditari. Si parla al riguardo di atti equiparati alla divisione o di surrogati della divisione
stessa.
 Divisione giudiziale: qualora non sia raggiunta l’unanimità dei consensi, si deve procedere a questo tipi di
divisione ad iniziativa di qualsiasi coerede interessato. Al giudiziose devono essere chiamati a partecipare tutti i
coeredi, salvo il loro diritto di rimanere contumaci (cioè di non costituirsi nel giudizio stesso). La divisione in tal
caso sarà fatta con sentenza, che può essere impugnata nelle ordinarie forme giurisdizionali. Non sono possibili
impugnative di tipo contrattuale (annullamento, rescissione).
 Divisione operata dal testatore: divisione operata dal testatore con la conseguenza di impedire il sorgere della
comunione. In tal caso egli potrà anche stabilire quali beni assegnare ai singoli eredi, compresi i legittimari.
se il de cuius omette di comprendere qualcuno dei legittimari o degli eredi istituiti, la divisione è nulla.
Quanto al pagamento dei debiti, gli eredi sono tenuti personal mentente in proporzione della loro quota ereditaria,
dividendosi il debito ipso iure, e ipoteticamente per l’intero.
Nell’ambito della divisione detta varie regole procedimentali volte a stabilire i modi della divisione ed anche le
garanzie che reciprocamente devono darsi i coeredi.
Va salvaguardata l’integrità degli immobili non comodamente divisibili o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio
alle ragioni della pubblica economia, dell’igiene, della produzione nazionale o di quegli immobili che, se divisi,
perderebbero il loro intrinseco valore.
Parimenti importante è il principio del retratto successorio. Il coerede se vuole alienare ad un estraneo la suo quota
ereditaria o parte di essa deve notificare la proposta di alienazione, scritta, in caso di immobili, indicandone il
prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione da esercitarsi entro il termine di due mesi dall’ultima
delle notificazioni. In mancanza di notificazione, i coeredi hanno diritto di riscattare la quota dell’acquirente e da
ogni successivo avente causa, a prescindere dall’avvenuta trascrizione dell’acquisto, finché dura lo stato di
comunione ereditaria.
La legge mira a tutelare il corretto svolgimento delle operazioni divisorie ad evitare che esse avvengano tra persone
diverse dagli istituiti e quindi tra persone non chiamate a succedere.
Divisione per capi e per stirpi. Per quanto riguarda la formazione delle porzioni, una volta operata la stima, si
tratta di stabilire quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. Se, ad esempio, tre fratelli hanno la proprietà indivisa
di un immobile ed uno di loro muore lasciando due figli che succedono per rappresentazione, la divisione ereditaria
riguarderà due soggetti, perché i due figli fanno capo ad una singola stirpe e la divisione, in caso di
rappresentazione, si fa appunto per stirpi.
2. La collazione.
Soggetti obbligati: Istituto peculiare della divisione ereditaria è la collazione. A seconda dei punti di vista si ritiene
che il de cuius facendo donazioni dirette od indirette al coniuge, ai figli legittimi e naturali e i loro discendenti, non
abbia inteso alterare il rapporto di proporzionalità delle quote in cui essi sono chiamati a succedere o, in termini
oggettivi, che le donazioni, in vista dell’apertura della successione del donante, abbiano efficacia provvisoria a
tutela di una non meglio identificata comunione patrimoniale familiare o del superiore interesse della famiglia
nucleare, costituendo, in buona sostanza, solo un’anticipata successione.
In ogni caso il de cuius può esonerare il donatario dalla collazione mediante dichiarazione di dispensa.
La dichiarazione può essere contenuta nell’atto di donazione o in un atto separato, anche successivo, sia
unilaterale del donante, ed è allora revocabile, sia contrattuale tra donante e donatario ed è allora irrevocabile. La
forma, se la dispensa non è contenuta nella donazione o nel testamento, è libera.
Presupposto. Essendo istituto necessario della divisione ereditaria, devono esservi beni relitti e quindi una
comunione, ma non serve una domanda dei condividenti. Se il de cuius ha disposto in vita, mediante donazioni,
dell’intero patrimonio, la collazione è inoperante, anche perché in tal caso può ravvisarsi un’implicita deroga ai
principi dell’istituto, che sono dispositivi.
Collazione e riunione fittizia. Diversità tra collazione e riunione fittizia:
Riunione fittizia:
 opera solo in presenza di legittimari (e quindi anche discendenti);
 mira a verificare di quale quota il de cuius potesse disporre;
 in sede di riunione fittizia devono essere considerate tutte le donazioni a chiunque fatte.
Collazione:
 opera solo in presenza di comunione di cui siano parte i figli, i loro discendenti e il coniuge (non gli ascendenti);
 mira a mantenere un certo equilibrio nell’ambito della formazione delle porzioni ereditarie;
 in sede di collazione devono essere prese in considerazione solo le donazioni ricevute dai figli, dai loro ascendenti
e dal coniuge.
L’unico tratto in comune è che in ogni caso le donazioni ricevute in vita dall’erede non possono ledere la quota di
riserva di eventuali altri legittimari. E così come in caso di donazioni con dispensa da imputazione, tale dispensa
non può andare al di là della quota disponibile, parimenti la dispensa da collazione non produce effetto se non nei
limiti della disponibile.
Imputazione valore. Conferimento in natura. Anche sul piano operativo i due istituti sono nettamente diversi: la
riunione fittizia è un’operazione puramente matematica. La collazione invece è operata per imputazione effettiva
alla quota del donatario del valore dei beni donati o con conferimento in natura degli stessi alla comunione.
L’imputazione de valore, con riguardo al tempo dell’apertura della successione, si fa in ogni caso quando si tratta di
beni mobili, mentre in caso di beni immobili il coerede donatario non dispensato ha la scelta tra questo sistema e
quello del conferimento in natura, con la conseguenza che l’immobile cadrà in comunione e sarà diviso tra i soli
figli, loro discendenti e coniugi, mentre gli altri coeredi eventuali ne rimarranno estranei.
Prelievo denaro o beni. Se si tratta di denaro, gli eredi non donatari tenuti alla collazione avranno diritto a prelevare
una pari quantità di denaro dalla comunione prima di procedere alla divisione tra di loro o, se il denaro presente
nel relictum non è sufficiente, beni mobili o immobili fino a concorrenza, salvo che, in questo secondo caso, il
donatario preferisca conferire, sempre fino a concorrenza delle rispettive quote, danaro o titoli di Stato (collazione
reale).
La collazione del denaro si effettua secondo il valore legaòe della specie donata. L’applicazione del principio
nominalistico determina uno squilibrio rispetto al regime della collazione per imputazione di beni mobili o immobili,
il cui valore è calcolato al momento dell’apertura della successione e non a quello della donazione, onde l’esito è
quello opposto della rivalutazione e non della svalutazione.
Perimento cosa donata. La cosa perita per causa non imputabile al donatario non è soggetta a collazione.
Liquidazione preventiva quota estranei. Se coeredi non sono solo i figli, i loro ascendenti e coniugi, ma anche altri
soggetti, si dovrà procedere in due tempi successivi:
- si dovrà liquidare la quota di costoro, sui beni relitti;
- una volta stralciata la loro posizione, si passerà ad operare la collazione e quindi a dividere;
Ambito oggettivo. Per quanto riguarda il coniuge, non sono soggetti a collazione le donazioni anche indirette di
modico valore. per i discendenti è soggetto a collazione ciò che il defunto ha dato loro in elargizioni di denaro, pur
se riteneva di adempiere ad un obbligo morale o ha speso per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli
all’esercizio di un’attività produttiva o professionale, per soddisfare premi relativi a contratti di assicurazione sulla
vita a loro favore o per pagare i loro debiti.
Non sono soggetti a collazione, salvo diversa volontà del de cuius non lesiva della legittima, oltre alle liberalità
d’uso, le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia, nonché quelle ordinarie, fatte per
abbigliamento e nozze.
L’erede tenuto a collazione deve conferire solo le donazioni a lui fatte e non quelle fatte ai propri ascendenti o al
proprio coniuge benché succedendo a costoro ne abbia conseguito il vantaggio ma se egli succede per
rappresentazione deve conferire le donazioni ricevute dal proprio ascendenti che non ha voluto o potuto succedere e
questo anche se abbia rinunziato all’eredità di costui.