Aggiornamento al 31 agosto 1998 (il capitolo ”Associazioni e rappresentanza dei consumatori” è aggiornato al 10.03.2000) Indice Alimenti e bevande Amministrazione pubblica Assicurazioni Associazioni dei consumatori Banche Clausole vessatorie Contratti volanti Cosmetici Credito al consumo Etichettatura alimentare Etichettatura in italiano Etichettatura nutrizionale Fumo Imballaggi Impianti domestici Inquinamento e detersivi Materiali ed apparecchi a gas Materiali ed apparecchi elettrici Medicinali Merci contraffatte Privacy Prodotti biologici Prodotti difettosi Prodotti imitativi Prodotti pericolosi Pubblicità ingannevole Rifiuti Rumore Scioperi servizi pubblici Sicurezza giocattoli Sostanze e preparati pericolosi Tessili e abbigliamento Turismo Usura Alimenti e bevande. In questo settore è già da molti anni assicurata una sufficiente protezione del consumatore, con norme spesso più severe degli altri Paesi europei. La legge 30 aprile 1962, n. 283, contiene le norme di carattere generale per la difesa del consumatore da frodi e sofisticazioni, da contaminazioni, da residui nocivi, eccetera. Molti prodotti hanno anche leggi specifiche per salvaguardarne la genuinità e l'innocuità. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, regola l'etichettatura e la pubblicità degli alimenti. Altre leggi e decreti ministeriali disciplinano l'uso, i limiti d'uso e le tolleranze di additivi, coloranti e antiparassitari, con riferimento alla normativa CE. La legge 11 giugno 1971, n. 426 (legge sul commercio) stabilisce l'obbligo dell'esposizione dei prezzi di vendita, non solo per gli alimentari, ma per tutti i prodotti (con alcune eccezioni). Per i soli alimenti, il DPR 23 agosto 1982, n. 903, in attuazione della Direttiva CEE 79/581, stabilisce l'obbligo di indicare anche il prezzo al kilogrammo o al litro, con le eccezioni previste dalla stessa Direttiva CEE. Ultimamente queste norme sono state aggiornate con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 76 (per gli alimentari) e con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 78 (per alcuni prodotti non alimentari). La legge 5 agosto 1981, n. 441, ha stabilito che gli alimentari e tutte le altre merci vendute a peso devono essere vendute "a peso netto", cioè detraendo la tara (carta, busta, vassoio, eccetera). Più recentemente, il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, ha imposto a produttori, venditori e somministratori di alimenti il cosiddetto sistema HACCP per il controllo dei rischi alimentari, mentre il Regolamento CE n. 258/1997 ha disciplinato gli alimenti biotecnologici. Amministrazione pubblica. E' difficile seguire il groviglio di norme, spesso contrastanti e inapplicate, che riguardano una qualche tutela degli utenti. Si può accennare alle principali (leggi n. 15/1968, n. 86/1990, n. 142/1990 e n. 241/1990) che hanno stabilito fra l'altro i seguenti diritti dei cittadini. – Diritto di autocertificazione dei propri dati anagrafici e di situazioni di fatto. – Diritto di pretendere che sia l'ufficio pubblico a procurarsi i certificati se già in possesso di altri uffici pubblici. – Diritto di avere entro 30 giorni una risposta alla richiesta dei motivi del ritardo di una pratica o di un atto amministrativo al quale il cittadino è interessato. – Diritto di accesso dei cittadini agli atti amministrativi dei Comuni e diritto di richiederne copie previo pagamento dei soli costi. – Diritto di accesso dei cittadini ai documenti di tutte le pubbliche amministrazioni per i quali abbiano un "interesse personale e concreto". – Diritto di conoscere il nome del funzionario che tratta la pratica del cittadino. – Obbligo degli uffici di concludere una pratica o un procedimento amministrativo entro un determinato periodo di tempo stabilito dai propri regolamenti. La più recente legge n. 127/1997 ha introdotto diverse semplificazioni amministrative, di cui si riassumono le principali. – Dovrà essere emanato un regolamento per ridurre in generale i certificati richiesti ai cittadini in occasione di domande e altri atti; lo stesso regolamento dovrà ampliare i casi nei quali, al posto del certificato, il cittadino potrà presentare una dichiarazione sostitutiva da lui sottoscritta. – I certificati sono validi per sempre (e non più per soli tre o sei mesi) qualora attestino fatti "immutabili" come nascita e morte. I restanti certificati hanno validità 6 mesi, ma sia le amministrazioni sia le aziende erogatrici di pubblici servizi devono accettarli anche dopo, se il cittadino dichiara in fondo ad essi che i dati non sono variati. – Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti personali sono legalizzate dallo stesso ufficio ricevente, se presentate personalmente e qualora l'interessato lo richieda. – Le amministrazioni pubbliche e le aziende erogatrici di servizi pubblici non possono richiedere certificati per i dati già contenuti nei documenti di riconoscimento dei cittadini. – La partecipazione ai concorsi pubblici non è più soggetta a limiti di età, salvo casi particolari e di necessità. – Le firme sulle dichiarazioni sostitutive di notorietà (in luogo dei certificati) rese alle aziende erogatrici di pubblici servizi saranno autenticate dai funzionari delle stesse aziende. Assicurazioni. I decreti legislativi n. 174/1995 e 175/1995 hanno attuato le Direttive comunitarie sulla trasparenza delle assicurazioni e sulla libera concorrenza nel settore, disciplinato più che altro dal Codice civile con norme che non sono favorevoli per il consumatore e che sostanzialmente, per molti aspetti, rimandano alle clausole contrattuali. Con legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificata negli anni successivi, era stata disciplinata l'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli autoveicoli, mentre la legge 12 agosto 1982, n. 576, ha istituito, per tutti i rami assicurativi, un organismo di controllo (ISVAP) al quale si può rivolgere per i reclami anche il consumatore. Associazioni e rappresentanza dei consumatori. La legge 30 luglio 1998, n. 281, è impostata sui seguenti elementi: – registrazione delle associazioni dei consumatori ed utenti a condizione che siano indipendenti, abbiano diffusione sul territorio nazionale, una attività comprovata e continuata da almeno tre anni e altri determinati requisiti; – rappresentanza degli interessi dei consumatori da parte delle associazioni e legittimazione ad agire in giudizio; – istituzione di un "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti" presso il ministero dell'Industria, con il compito di dare pareri sull'elaborazione delle norme che riguardano direttamente i consumatori, svolgere opera di informazione, proporre interventi, eccetera. In precedenza, la legge 3 novembre 1992, n. 454, ha ratificato il Trattato di Maastricht anche nella parte che prevede "azioni specifiche di sostegno e di integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata". Alcune regioni e province italiane hanno emanato leggi locali che prevedono iniziative a favore dei consumatori e delle loro associazioni, ma che in parte non sono attuate. Questo è l'elenco. Regione Abruzzo - legge regionale 12 gennaio 1984, n.3 Regione Veneto - legge regionale 15 gennaio 1985, n. 3 Regione Lombardia - legge regionale 14 febbraio 1985, n. 11 Regione Piemonte - legge regionale 25 marzo 1985, n. 21 Regione Marche - legge regionale 27 marzo 1985, n. 233 Regione Toscana - legge regionale 2 maggio 1985, n. 48 Regione Umbria - legge regionale 10 luglio 1987, n. 31 Provincia di Bolzano - legge provinciale 20 maggio 1992, n. 15 Regione Lazio - legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 Regione Emilia-Romagna - legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 Regione Sicilia - legge regionale 23 maggio 1994, n. 7 Regione Liguria - legge regionale 1 luglio 1994, n. 30 Provincia di Trento - legge provinciale 26 settembre 1997, n. 8 A livello nazionale, alcune leggi specifiche hanno riconosciuto in determinati settori la rappresentanza delle associazioni dei consumatori: – Legge 7 agosto 1986, n. 462, in base alla quale le associazioni dei consumatori possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali contro frodi e sofisticazioni di vino, aceto e mosto. Per gli altri casi vale il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (articolo 212), che ha permesso la costituzione di parte civile solo alle condizioni previste dagli articoli 91, 92 e 93 del nuovo Codice di procedura penale. Questi attribuiscono alle associazioni collettive (non solo dei consumatori) la possibilità di intervenire nel giudizio penale, con i seguenti presupposti: che alle associazioni siano state attribuite dalla legge finalità di tutela degli interessi pregiudicati dal reato; che le stesse associazioni non abbiano fini di lucro; che la persona danneggiata dia il suo consenso all'intervento. – Legge 8 giugno 1990, n. 142, che prevede il diritto delle associazioni dei cittadini ad avere accesso alle strutture e agli atti amministrativi della Amministrazione pubblica. – Legge 12 giugno 1990, n. 146, che stabilisce l'obbligo di sentire il parere delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti per la predisposizione delle "presta-zioni indispensabili" durante gli scioperi nei servizi pubblici (trasporti, banche, gas, acqua, eccetera). – Legge 6 agosto 1990, n. 223, che ha istituito il "Consiglio consultivo degli utenti" radiotelevisivi, nel quale sono rappresentate le associazioni degli utenti con compiti di indirizzo nei confronti delle emittenti radiotelevisive. – Legge 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce la facoltà dei "portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni" di intervenire nei procedimenti amministrativi. – Legge 10 ottobre 1990, n. 287, che attribuisce alle "associazioni rappresentative dei consumatori" la facoltà di denunciare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) le iniziative restrittive della libera concorrenza e gli abusi di posizione dominante delle imprese. – Legge 25 agosto 1991, n. 287, che istituisce commissioni comunali e provinciali con compiti consultivi su licenze e orari dei pubblici esercizi e con la partecipazione delle "associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative a livello nazionale". – Decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, che vieta la pubblicità ingannevole e prevede la possibilità per le associazioni dei consumatori di denunciare i messaggi ingannevoli all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. – Legge 5 febbraio 1992, n., 169, sulla disciplina per il riconoscimento delle denominazioni d'origine controllate degli oli di oliva vergini ed extravergini, che ha istituito un "Comitato nazionale per la tutela della denominazione d'origine controllata degli oli" con un rappresentante delle associazioni dei consumatori. Il Comitato ha il compito di esprimere pareri sulle domande di riconoscimento degli oli d'oliva DOC. – Legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente la nuova disciplina dei vini a denominazione d'origine (DOCG, DOC e tipici), che ha istituito un "Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni d'origine e tipiche dei vini" con un rappresentante dei consumatori e con compiti analoghi a quelli del Comitato per gli oli d'oliva. – Legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di commercio, che ha previsto nel consiglio camerale la presenza di un rappresentante delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti, anche ai fini della costituzione eventuale delle "Commissioni conciliative e arbitrali", facoltà affidata dalla stessa legge alle Camere di commercio per la soluzione rapida e bonaria delle controversie tra imprese e consumatori. – Legge 25 gennaio 1994, n. 70, secondo la quale le associazioni dei consumatori possono chiedere controlli, con "istanza motivata", sulla veridicità delle dichiarazioni di enti e aziende presentate alle Camere di commercio in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica (sistema di ecogestione e audit ambientale). – Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 115, che consente alle associazioni dei consumatori di presentare segnalazioni ai Ministeri competenti sui prodotti insicuri o pericolosi. – Legge 26 ottobre 1995, n. 447, che all'art. 12 ha equiparato la pubblicità "strillata" dalle emittenti radiotelevisive a quella ingannevole, con possibilità di denuncia da parte delle associazioni di consumatori. – Legge 14 novembre 1995, n. 481, che ha istituito l'Autorità di regolazione per i servizi dell'energia elettrica e del gas, con varie funzioni, tra cui quella di stabilire i livelli generali di qualità del servizio dopo aver sentito le associazioni dei consumatori e quella di effettuare periodiche audizioni delle stesse associazioni. – Legge 6 febbraio 1996, n. 52, che con un'integrazione all'articolo 1469 del Codice civile ha dato la facoltà alle associazioni rappresentative dei consumatori di ricorrere al giudice per l'inibizione delle clausole vessatorie nei contratti di massa. – Decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, che ha previsto la partecipazione delle associazioni dei consumatori nella stesura dei "Manuali di corretta prassi igienica" (HACCP) per le imprese alimentari. – Direttiva del presidente del Consiglio dei ministri 3 giugno 1997, che ha disposto la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori nei Comitati provinciali per l'Euro, la moneta unica europea. – Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 234, che ha istituito la "Consulta tributaria" con la partecipazione di un rappresentante dei consumatori e con il compito, fra l'altro, di migliorare i rapporti fra amministrazione finanziaria e contribuenti. L'articolo 1 dello stesso decreto ha ugualmente previsto un rappresentante dei consumatori nei Comitati tributari regionali. – Legge 31 luglio 1997, n. 249, che ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla quale le associazioni dei consumatori possono presentare denunce per le violazioni delle norme in materia di telecomunicazioni. – DPR 29 ottobre 1997, che ha istituito una "sede permanente di confronto" tra la RAI, le associazioni dei consumatori, quelle del volontariato e il Consiglio consultivo degli utenti. – Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, in base al quale le Regioni dovranno sentire anche il parere delle associazioni dei consumatori per la determinazione delle tariffe dei trasporti pubblici locali. – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha previsto un "codice di comportamento" per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sulla cui applicabilità deve essere sentito il parere delle associazioni di consumatori. – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che ha previsto il parere delle associazioni di consumatori per la stesura di "linee guida" su valorizzazione e sviluppo del sistema turistico. – Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sulla riforma del commercio, che ha previsto la partecipazione e il parere delle associazioni di consumatori in diversi settori come gli orari dei negozi, le nuove aperture, eccetera. – Legge 30 luglio 1998, n. 281, che disciplina i diritti dei consumatori e degli utenti, istituisce il "Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti" presso il ministero dell'Industria, riconosce le associazioni dei consumatori e prevede forme di sostegno delle stesse. La legge è diventata operativa con il decreto di attuazione 19 gennaio 1999, n. 20. – Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (articolo 11), sulla qualità dei servizi pubblici nazionali e locali, con procedure di valutazione alle quali dovranno partecipare anche le Associazioni dei consumatori e degli utenti. – Legge 23 dicembre 1999, n. 499 (articolo 2), in base alla quale il ministero delle Politiche Agricole deve ascoltare il parere delle Associazioni dei consumatori per la stesura del "Documento programmatico agro-alimentare". Banche. La legge 17 febbraio 1992, n. 154, con i relativi decreti di attuazione, disciplina i rapporti tra le banche e gli utenti ai fini di una maggiore "trasparenza". Ora gli utenti hanno i seguenti diritti: – consegna di una copia del contratto; – trasparenza e pubblicizzazione in appositi cartelli delle commissioni e dei rendimenti dei titoli di Stato, del tasso di interesse minimo e delle altre condizioni; – indicazione nei contratti del tasso di interesse e di ogni altro prezzo o condizione praticati; – accettazione con firma specifica della clausola di variazione in senso sfavorevole del tasso di interesse; – comunicazione scritta della suddetta variazione (tranne nel caso di variazione conseguente alla modificazione del tasso ufficiale di sconto) e possibilità di recedere dal contratto entro 15 giorni e senza penalità; – nullità delle clausole di rinvio agli usi e inefficacia delle variazioni contrattuali non comunicate; – conteggio della valuta a partire dal giorno di versamento per gli assegni circolari emessi dalla stessa banca o per gli assegni bancari tratti sullo stesso sportello; – riepilogo annuale in estratto conto dei tassi di interesse, decorrenza delle valute, capitalizzazione degli interessi, ritenute di legge e altre somme a qualsiasi titolo addebitate o accreditate; – possibilità di contestare per iscritto gli estratti conto entro 60 giorni dal ricevimento; – possibilità di ottenere, entro 60 giorni dalla richiesta e previo rimborso delle spese amministrative, copia della documentazione inerente alle singole operazioni entro il quinto anno precedente. Per iniziativa dell'Associazione bancaria italiana (ABI), è stato anche istituito un "ombudsman" bancario al quale l'utente può accedere per la soluzione rapida delle controversie con la banca, senza dover ricorrere alla magistratura. Il decreto legislativo n. 659/1996 ha imposto alle banche un sistema di garanzia di rimborso dei depositi dei clienti in caso di fallimento. Clausole vessatorie. E' stata emanata la legge n. 52/1996 per l'attuazione della Direttiva CE n. 93/13 sull'inibizione delle clausole vessatorie nei contratti predisposti con moduli prestampati e sottoscritti dai privati consumatori. L'innesto della Direttiva è avvenuta con una integrazione alle norme del Codice civile. Sono considerate vessatorie le clausole che, "malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto". La legge fa un elenco esemplificativo di tali clausole e stabilisce che sono "inefficaci". Anche le associazioni dei consumatori potranno ricorrere alla magistratura per far decadere preventivamente le clausole vessatorie. Deroghe particolari riguardano i contratti relativi ai servizi finanziari. Per quanto riguarda i titoli pubblici, il decreto ministeriale 9 luglio 1992 ha stabilito precise norme sulla "trasparenza" delle informazioni al risparmiatore, del prezzo d'asta, del tasso di rendimento annuo semplice, eccetera. Contratti volanti. Il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, prevede che le garanzie per il consumatore (soprattutto la facoltà di ripensamento entro 7 giorni) su commissioni, ordini e contratti sottoscritti fuori dai locali commerciali, siano estese anche a quelli stipulati in alberghi e cinema, alle vendite e aste televisive, alle vendite su catalogo e durante una visita in casa o in ufficio dell'operatore commerciale, anche quando è stata richiesta dall'acquirente, come avevano chiesto le associazioni dei consumatori. E' pure stata accolta un'altra richiesta delle stesse associazioni che stabilisce il "foro competente" nel luogo di residenza o di domicilio del consumatore, in caso di controversia. Cosmetici. Soltanto con la legge n. 713 dell'11 ottobre 1986 l'Italia si è adeguata alle varie Direttive CEE emanate dal 1974 su sicurezza ed etichettatura dei cosmetici. Ancora più recente è la legge 4 gennaio 1990, n. 1, che disciplina l'attività degli estetisti ai fini della sicurezza del consumatore. La legge n. 52/1996 ha delegato il Governo a recepire la Direttiva CE n. 93/35 che prevede sui cosmetici l'elenco degli ingredienti e il recepimento è avvenuto con il decreto legislativo n. 126/1997. Credito al consumo. La legge 19 febbraio 1992, n. 142, contiene alcune norme che disciplinano il cosiddetto "credito al consumo", cioè prestiti finanziari e vendite a rate, in modo più favorevole al consumatore. Nei contratti e nelle offerte pubblicitarie dovrà essere indicato il "tasso annuo effettivo globale" (TAEG), comprensivo di tutti gli oneri, dovrà essere riportato il prezzo di acquisto in contanti dei beni venduti a rate e il consumatore potrà in qualsiasi momento pagare in un'unica soluzione le rate rimanenti usufruendo di un'equa riduzione. Etichettatura alimentare. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, in attuazione delle Direttive comunitarie, ha introdotto alcune modificazioni alla legge sull'etichettatura e pubblicità alimentare del 1982, tra cui la principale è l'obbligo di riportare una data di scadenza tassativa sui prodotti più deperibili. Sono stati anche uniformati i criteri di individuazione del lotto di produzione. Etichettatura in italiano. La legge 10 aprile 1991, n. 126, che a tutela del consumatore prevede l'obbligo di etichettare anche in italiano tutti i prodotti importati e non importati, con determinate informazioni (come il nome del fabbricante), è diventata ora operante con il decreto ministeriale n. 101/1997. Etichettatura nutrizionale. E' entrata in vigore dal 1 luglio 1993 la nuova disciplina sull'etichettatura nutrizionale prevista dal decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77, sempre in attuazione di disposizioni comunitarie. Le norme stabiliscono che l'etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari (valori delle calorie, proteine, grassi, carboidrati, ecc.) è facoltativa, ma diventa obbligatoria qualora sulla confezione o nella pubblicità sia riportata una informazione nutrizionale (per esempio, "senza zucchero", "senza grassi saturi", ecc.). Fumo. Il divieto di fumare "in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico" è stato stabilito dalla legge 11 novembre 1975, n. 584. Riguarda corsie di ospedali, aule scolastiche, autoveicoli pubblici, metropolitane e carrozze ferroviarie per non fumatori, sale d'attesa ferroviarie, autofilotranviarie, marittime e aeroportuali, cinema e teatri, locali chiusi adibiti a pubblica riunione, musei, biblioteche, gallerie d'arte e altri locali aperti al pubblico. Anche la propaganda di sigarette e di prodotti da fumo è vietata dal decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, che prevede una sanzione da 5 a 50 milioni di lire. Le avvertenze obbligatorie di rischio per la salute da riportare sui pacchetti sono state invece disciplinate con decreto ministeriale 16 luglio 1991. Infine, una direttiva del presidente del Consiglio del 14.12.1995 ha imposto alle amministrazioni pubbliche di vietare il fumo nei locali di affluenza dei cittadini. Imballaggi. Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, sono state aggiornate le norme nazionali in riferimento a quelle comunitarie. Dovranno essere perfezionati i controlli e le garanzie sui requisiti dei materiali destinati a venire in contatto con gli alimenti. Comunque, la sicurezza degli imballaggi per alimenti e degli "oggetti comunque destinati a venire in contatto con prodotti alimentari" (per esempio, anche le buste di plastica offerte ai clienti nei supermercati e le posate per mangiare) è stata regolata da una legge-quadro, il DPR 23 agosto 1982, n. 777, ora aggiornato con il già ricordato decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, in attuazione delle norme comunitarie. La legge, peraltro, si limita a stabilire il principio generale che è vietato produrre o porre in commercio materiali od oggetti, allo stato di prodotti finiti, i quali possano: a) rendere le sostanze alimentari nocive e pericolose alla salute pubblica; b) modificare sfavorevolmente le proprietà organolettiche degli alimenti. Stabiliti questi principi generali, la legge prevede l'emanazione da parte del Ministero della Sanità di decreti specifici per la regolazione dei singoli materiali. I principali, tuttavia, sono già disciplinati da un decreto del 21 marzo 1973, che nel tempo ha subìto innumerevoli integrazioni e modificazioni. Impianti domestici. Con la legge 5 marzo 1990, n. 46, intitolata "Norme per la sicurezza degli impianti", si è stabilito che l'istallazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione di impianti elettrici, idrici, del gas e del riscaldamento, ai fini della sicurezza degli utenti, possono essere effettuati solo da imprese e operatori iscritti alle Camere di commercio o agli albi professionali e artigianali. I lavori dovranno essere fatti "a regola d'arte" e all'utente dovrà essere rilasciata una "dichiarazione di conformità". La legge è diventata operante con il regolamento di attuazione, il DPR 6 dicembre 1991, n. 447. Inquinamento e detersivi. Il primo provvedimento organico per salvaguardare le acque di balneazione dall'inquinamento è il DPR 8 giugno 1982, n. 470, che recepisce la Direttiva CEE n. 160 del 1976. Precedentemente la materia era regolata da semplici circolari ministeriali. Il provvedimento stabilisce limiti di tolleranza delle sostanze inquinanti e pericolose nelle acque affinché queste possano essere dichiarate "balneabili". Ancora prima, la legge 10 maggio 1976, n. 319, aveva dettato norme per la tutela delle acque dall'inquinamento causato dagli scarichi industriali. Lo scarico in mare di sostanze inquinanti da parte delle navi è punito dalla legge del 31 dicembre 1982, n. 979; l'elenco di tali sostanze ne comprende 183 e, in base alla legge, dovrà essere costantemente aggiornato. Tuttavia, si tratta di norme scarsamente osservate per insufficienza dei controlli. Fra gli agenti inquinanti delle acque vi sono anche i detersivi, in particolare il fosforo che ne costituisce uno dei componenti e che determina una maggiore fertilizzazione delle alghe privando l'acqua di ossigeno. In base alla legge 24 gennaio 1986, n. 7, a partire dal 31 marzo 1988 il fosforo nei detersivi (ma non in tutti) è stato ridotto fino a un massimo dell'1 per cento; la legge 26 aprile 1983, n. 136, aveva già disposto che i detersivi, più esattamente i tensioattivi contenuti nei detersivi, debbano avere una biodegradabilità non inferiore al 90 per cento. Ai fini di un maggiore controllo dei residui di antiparassitari nell'acqua e negli alimenti, è stato emanato invece il decreto ministeriale 25 gennaio 1991, n. 217, in attuazione del DPR 24 maggio 1988, n. 236, che disciplina la qualità dell'acqua potabile secondo le Direttive CEE. Materiali e apparecchi a gas. Le norme generali che regolano la sicurezza di tali prodotti sono contenute nella legge 6 dicembre 1971, n. 1083. Essa stabilisce che "tutti i materiali, gli apparecchi, le istallazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza". Come per i prodotti elettrici, anche per gli apparecchi utilizzatori di gas esiste un apposito comitato denominato CIG (Comitato italiano gas) che stabilisce le norme tecniche alle quali dovrebbero adeguarsi i vari tipi di apparecchi per essere considerati costruiti "secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza". La vigilanza del mercato spetta sempre al Ministero dell'Industria, che ha la facoltà di disporre accertamenti sia direttamente sia tramite altri enti, laboratori ed istituti. Anche per gli apparecchi a gas, l'IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità) è delegato dalla legge a verificarne e certificarne la rispondenza ai requisiti tecnici di sicurezza stabiliti dal CIG; il fabbricante, comunque, non ha l'obbligo di sottoporre i propri prodotti alla certificazione dell'IMQ; se questa è positiva, l'Istituto rilascia l'autorizzazione a contrassegnare gli apparecchi con il marchio IMQ-UNICIG. A causa dei frequenti incidenti, spesso anche mortali, norme di legge speciali sono state emanate per le stufe a gas con un decreto del ministro dell'Industria del 30 ottobre 1981, che prescrive sia le caratteristiche tecniche di costruzione sia le condizioni d'uso. Materiali ed apparecchi elettrici. La sicurezza di questi prodotti, ai fini dell'uso da parte del consumatore, è prevista dalla legge 1 marzo 1968, n. 186, e della legge 18 ottobre 1977, n. 791, in base alle quali il materiale, gli impianti e gli apparecchi elettrici devono essere costruiti "a regola d'arte". Il CEI (Comitato elettrotecnico italiano) ha il compito di elaborare le norme e i requisiti tecnici di costruzione ai quali devono rispondere i vari tipi di prodotti per essere considerati "a regola d'arte". Nessuna specifica sanzione, tuttavia, è stabilita per i costruttori che non si adeguano a tali norme; solo in caso di incidenti dovuti a difetti di costruzione dei prodotti si applicano le norme generali del Codice penale relative alla responsabilità oggettiva. In base al decreto ministeriale 23 luglio 1979, l'IMQ (Istituto italiano del marchio di qualità) è incaricato di verificare la sicurezza dei prodotti elettrici sottoposti volontariamente dal fabbricante alle prove tecniche di collaudo dell'Istituto; il fabbricante, in sostanza, non ha l'obbligo di richiedere il marchio "IMQ", ma se lo richiede e lo ottiene, dopo l'esito positivo delle prove tecniche, è scagionato dalla responsabilità per incidenti dovuti a supposti difetti dell'apparecchio, perchè il marchio IMQ certifica che l'apparecchio stesso è costruito "a regola d'arte", ovvero secondo le norme CEI. Il decreto legislativo n. 626/1996, sempre in attuazione di una Direttiva comunitaria, ha reso obbligatoria la marcatura "CE" su tutti i prodotti elettrici per certificarne la "conformità europea" alle norme di sicurezza. Medicinali. Tutti i medicinali o, comunque, i prodotti che vantano proprietà terapeutiche devono essere autorizzati alla vendita con una registrazione presso il Ministero della Sanità, secondo quanto stabilisce il regio decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1732; la registrazione è negata quando non vi siano prove documentate sia sull'efficacia del medicinale sia sulla ragionevole sicurezza dello stesso. Questa dovrebbe essere una prima barriera per la sicurezza del consumatore di medicine. Ma anche l'articolo 443 del Codice Penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chiunque commercia medicinali "guasti o imperfetti". In base al regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, i medicinali devono riportare la data di scadenza, oltre la quale non possono essere più venduti. Con i decreti legislativi del 30 dicembre 1992, n.ri 540 e 541, è stata rinnovata la disciplina dell'etichettatura e della pubblicità dei medicinali. Per l'etichettatura, norme particolari riguardano un'informazione più dettagliata del consumatore sui medicinali in blister e in piccole confezioni, nonchè sui fogli di accompagnamento, quali la categoria farmacoterapeutica e le avvertenze contro il superamento della data di scadenza. Il concetto di pubblicità è stato esteso anche all'opera di persuasione dei rappresentanti delle ditte presso i medici (con il divieto di offrire premi e vantaggi pecuniari o in natura e con l'estensione delle sanzioni ai rappresentanti delle ditte, oltre che ai medici). E' stato confermato il divieto di pubblicità dei medicinali prescrivibili con ricetta medica e di quelli del prontuario terapeutico. Una novità riguarda il divieto per i medici (e loro accompagnatori) di essere ospiti gratis nei convegni organizzati dalle ditte farmaceutiche, con lo scopo di scoraggiare la pratica del comparaggio. Merci contraffatte. In base alla legge 29 dicembre 1990, n. 428 (legge comunitaria 1990), presso la Direzione generale delle dogane e imposte indirette del Ministero delle Finanze sono attivati meccanismi e strutture per sospendere l'immissione sul mercato di merci contraffatte, in attuazione del Regolamento CEE 3842/86. Un apposito Comitato riceve le denunce. Privacy. Con la legge n. 675/1996 è stato introdotto il principio della riservatezza dei dati del cittadino posseduti in archivi e banche dati. Non possono essere trattati senza il suo consenso e ne può essere chiesta la cancellazione o la modifica. Prodotti biologici. Ai fini di una maggiore tutela del consumatore è stato emanato il Regolamento CEE n. 2029/91 che disciplina la produzione e l'etichettatura dei prodotti agro-biologici, che dovranno riportare la dizione "Agricoltura biologica - Regime di controllo CEE", autorizzata da un organismo di controllo dopo le verifiche e le procedure previste. Il Regolamento CEE è stato attuato con decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 220. Prodotti difettosi. Con il DPR 24 maggio 1988, n. 224, l'Italia ha recepito la Direttiva CEE 85/364 relativa alla responsabilità del produttore per danni provocati al consumatore da prodotti difettosi. La nuova legge, tuttavia, non cambia molto la norma già esistente nel Codice civile (art. 1494) in base alla quale il risarcimento del danno da prodotti difettosi è già previsto, ma spetta al consumatore l'onere della prova sia del danno sia del difetto del prodotto. Prodotti imitativi. Con il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 73, è stata attuata la Direttiva CEE 87/357. Prevede il bando di quei prodotti che, imitando nella forma altri prodotti di uso comune (più che altro per scherzo, come i falsi lecca-lecca) possono costituire un rischio per la salute e la sicurezza. Prodotti pericolosi. Il decreto legislativo n. 115/1995, sempre in attuazione di una Direttiva comunitaria, ha stabilito il principio generale che tutti i prodotti immessi sul mercato devono essere "sicuri" in condizioni di uso normale. Ogni ministero dovrà controllare la sicurezza dei prodotti su cui ha competenza e le associazioni dei consumatori potranno segnalare quelli rischiosi. Pubblicità ingannevole. Il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, ha attuato la Direttiva CEE 84/450 con alcune integrazioni od opzioni previste nel testo comunitario. Anzichè‚ al giudice ordinario, il controllo della pubblicità è affidato alla "Autorità garante della concorrenza e del mercato" (Antitrust), le cui decisioni possono essere impugnate davanti al TAR (Tribunale amministrativo regionale).Praticamente tutti possono denunciare la pubblicità ingannevole all'Autorità garante, ma in materia di atti di concorrenza sleale (art. 2598 del Codice civile) resta la competenza del giudice ordinario. Però la competenza dell'Autorità garante è "sospesa" qualora la parte interessata ricorra al Giurì del Codice di autodisciplina pubblicitaria, un organismo di controllo costituito fra gli operatori che opera su base volontaria. L'Antitrust, valutato il messaggio, ne può ordinare la cessazione e in caso di inadempienza o recidiva sono previste anche sanzioni penali. Per la pubblicità ingannevole su stampa e radiotelevisioni deve essere sentito il parere di un'altra autorità amministrativa, il Garante per l'editoria e le radiodiffusioni. Con il decreto ministeriale 30 novembre 1991, n. 425, è stata invece vietata la pubblicità "indiretta" delle sigarette e sono stati posti alcuni limiti a quella degli alcolici. Inoltre, la legge n. 447/1995 ha stabilito che i consumatori possono denunciare all'Antitrust anche la pubblicità "strillata" dalle radiotelevisioni aumentando l'intensità sonora con un artificio tecnico. Rifiuti. Anche su questa materia vi è una fitta legislazione in gran parte inapplicata. Lo smaltimento generale dei rifiuti, ai fini dell'igiene e della sicurezza per i consumatori, è stato disciplinato dal DPR 10 settembre 1982, n. 915, che ha imposto obblighi e indirizzi ai comuni, alle regioni e ai cittadini, ha classificato i rifiuti urbani, speciali e tossici, ha vietato le discariche abusive, eccetera. Per quanto riguarda il riciclaggio, è stata in parte recepita la Direttiva CEE 85/339 che, al fine di ridurre l'inquinamento da rifiuti e l'impiego di materie prime, impone di promuovere la raccolta selettiva degli imballaggi non nuovamente riempibili. Più recentemente, il decreto legislativo n. 22/1997, sempre in attuazione di una Direttiva comunitaria, ha riordinato la materia ai fini di un migliore smaltimento, riduzione e riciclaggio dei rifiuti. Rumore. L'articolo 659 del Codice penale punisce genericamente "schiamazzi o rumori" senza precisarne il limite di intensità. Questi sono stati però previsti da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 marzo 1991 che ha stabilito alcuni limiti di "accettabilità" del rumore (70 decibel di giorno e 60 di notte), ma che è decaduto per una sentenza del TAR. Più recentemente, la legge 26 ottobre 1995, n. 447, ha stabilito che il cittadino molestato da un'attività rumorosa può rivolgersi al sindaco per ottenere un'ordinanza urgente e inibitoria. Il DPR 14 novembre 1997, attuativo della legge, ha fissato i limiti delle emissioni sonore nelle città. Scioperi servizi pubblici. La legge 12 giugno 1990, n. 146, regola gli scioperi nei servizi pubblici stabilendo il diritto al "godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla vita, alla salute, alla libertà ed alla sicurezza, alla libertà di circolazione, all'assistenza e previdenza sociale, all'istruzione e alla libertà di comunicazione". Dal punto di vista degli utenti, le novità più rilevanti sono le seguenti: – lo sciopero deve essere proclamato con un preavviso non inferiore a 10 giorni, in modo da permettere agli utenti di organizzarsi diversamente; – dovranno comunque essere assicurate le prestazioni indispensabili per consentire un minimo funzionamento del servizio, tenuto presente che molti utenti non sono in grado di organizzarsi diversamente; – nei contratti collettivi di lavoro o nei regolamenti di servizio dovrà essere previsto e disciplinato questo minimo funzionamento del servizio, con l'obbligo di sentire il parere delle organizzazioni di consumatori e utenti; – dovrà essere reso noto agli utenti, contestualmente alla pubblicazione degli orari dei servizi ordinari, anche l'elenco dei servizi che saranno garantiti comunque in caso di sciopero e i relativi orari; – la RAI-TV è obbligata a dare tempestiva e dettagliata diffusione alle comunicazioni che riguardano gli scioperi nei servizi pubblici e così pure i giornali e le emittenti private che fruiscono di agevolazioni pubbliche; – sull'applicazione della legge vigilerà, con ampie possibilità di valutazione e di intervento, una "Commissione di garanzia" composta da 9 membri, che potrà avvalersi della consulenza di associazioni degli utenti e di singoli esperti sulla tutela degli utenti. Fra i vari compiti della Commissione vi è anche quello di svolgere opera di conciliazione e di formulare proposte nei casi di scioperi. Sicurezza giocattoli. Anche in questo settore vi è stato qualche ritocco alla legge del 1983, introdotto con il decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313. E' stato definito che cosa si intende per "giocattolo" ed è stata resa obbligatoria la marcatura di sicurezza "CE". Sostanze e preparati pericolosi. Nella legislazione italiana, come probabilmente altrove, sono considerati tali quei prodotti, spesso anche di uso domestico, che possono essere infiammabili, tossici, corrosivi, irritanti, esplodenti o, comunque, nocivi. Una disciplina generale è contenuta nella legge 29 maggio 1974, n. 256, che, nel darne una classificazione, stabilisce i criteri di massima per salvaguardare la sicurezza dei consumatori, principalmente per quanto riguarda l'imballaggio e l'etichettatura. Ogni prodotto, secondo la sua natura, deve riportare in etichetta un simbolo che ne contraddistingua in modo facilmente intuibile la pericolosità (per esempio, se è tossico, un teschio su tibie incrociate); inoltre, deve riportare le avvertenze e le precauzioni d'uso. Una disciplina completa dell'etichettatura delle sostanze pericolose è contenuta nel decreto ministeriale 3 dicembre 1985, che in seguito a varie Direttive CEE ha aggiornato le precedenti disposizioni. La materia è stata ulteriormente aggiornata con il decreto ministeriale 20 dicembre 1989 e con il decreto ministeriale 28 gennaio 1992. Tessili e abbigliamento. In base alla legge 26 novembre 1973, n. 883, i prodotti tessili devono riportare una "etichetta di composizione" con l'indicazione delle fibre usate, unitamente al nome o marchio del produttore o importatore o distributore, allo scopo di tutelare meglio il consumatore da falsi e contraffazioni. Tuttavia, circolano molti prodotti senza etichetta o con etichetta non veritiera perché‚ con una legge del 1983 sono stati aboliti i fondi finanziari destinati ai controlli, che non si effettuano. Per le calzature, invece, con il decreto ministeriale 26 aprile 1996 è stata recepita la Direttiva CE n. 94/11 che prevede un'etichettatura delle scarpe mediante simboli indicanti il materiale di composizione. Turismo. I diritti del turista sono tutelati dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, che ha attuato in Italia la Convezione internazionale relativa al contratto di viaggio, firmata a Bruxelles nel 1970. La legge prevede, fra l'altro, che il contratto di viaggio turistico debba contenere alcune indicazioni dettagliate ma, nell'insieme, protegge più l'organizzatore o intermediario del viaggio, che il turista. Il Codice civile (articoli 1783-1785) prevede la responsabilità e il risarcimento dell'albergatore per le cose lasciate in albergo. Il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, ha disciplinato l'assicurazione dell'assistenza turistica in attuazione di alcune Direttive CE. Infine, è stato emanato il decreto legislativo 17.3.1995, n. 111, sulle "vacanze tutto compreso" che regola abbastanza dettagliatamente i rapporti fra operatori turistici e consumatori, stabilendo i casi di recesso, di rimborso e risarcimento del danno in caso di inadempimenti e disagi, di incameramento dell'acconto versato, eccetera, oltre a disciplinare la formulazione dei contratti e delle informazioni dovute al consumatore. Con il decreto legislativo n. 125/1997, sono stati tolti diversi vincoli al trasferimento di valuta all'estero. Usura. Per contrastare l'usura, è stata emanata la legge n. 108/1996, la quale ha stabilito che in tutte le operazioni di credito non possono essere superati oltre il 50% i tassi medi rilevati e pubblicati dal ministero del Tesoro. (2/AV)