Prestiti: i sistemi di informazioni creditizie

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Comunicato stampa
BZ, 20.06.2005
La richiesta di un prestito:
cosa sono i SIC, sistemi di informazioni creditizie
(già „centrali rischi“) – il nuovo Codice di condotta
Dall’inizio del 2005 è attivo il nuovo Codice di deontologia e di buona condotta
riguardante le nuove regole di trattamento dei dati personali relativi a prestiti e
finanziamenti. Il nuovo codice contiene in pratica la nuova disciplina di quelle che erano
già denominate “centrali rischi private”, ora ribattezzate SIC, Sistemi di informazioni
creditizie.
Di cosa stiamo parlando?
Quando si richiede un prestito rateale o personale, anche per il semplice acquisto ad es. di un telefonino
o di un lettore DVD, il venditore o l’ente finanziatore raccoglie i dati personali del soggetto a cui viene
concesso il prestito, i quali finiscono in un elenco chiamato appunto SIC. Da questo elenco tutti gli altri
soggetti che erogano finanziamenti sul mercato (banche, società finanziarie) possono sapere in tempo
reale se il soggetto in questione sia - finanziariamente parlando - “affidabile e puntuale” nel rimborso del
debito oppure se sia a rischio di un sovraindebitamento.
Le novità del Codice in pillole
Per un dettaglio delle novità si rimanda al foglio informativo sul sito www.centroconsumatori.it (sotto
“servizi finanziari/Crediti, mutui, acquisti a rate”). Di seguito forniamo alcune anticipazioni sul contenuto:
 Informazione: quando si richiede un finanziamento deve essere consegnata un’informativa da cui
deve risultare in che modo saranno trattati i dati personali e quali saranno i diritti del soggetto
richiedente.
 Consenso: non occorre più per le cd. informazioni negative (cioè quelle relative al mancato o
ritardato pagamento delle rate del prestito); in questi casi esse saranno rese disponibili a tutto il
sistema anche senza il consenso dell’interessato.
 Informazioni positive: se il consumatore paga regolarmente le rate, può decidere di dare il suo
consenso per l’inserimento del suo nominativo nell’elenco del SIC. In questo caso i suoi dati
rimarranno visibili al sistema per 3 anni.
 Sparisce la dizione di “cattivo pagatore”: i dati devono essere corretti ed oggettivi e dire solo se
i pagamenti sono regolari oppure no. Non possono essere registrati dati sensibili o giudiziari.
 Divieto assoluto di utilizzo dei dati raccolti per finalità di marketing e ricerche di mercato.
 Obbligo di informare il cliente (almeno 15 giorni prima) che i suoi ritardi di pagamento stanno per
essere inseriti nel SIC.
 Diritto di accesso e correzione dei dati: il consumatore ha comunque sempre diritto di sapere se
nei SIC esistono dati che lo riguardano e di ottenere la cancellazione o correzione dei suoi dati errati.
 Tempi di conservazione dei dati: sono più certi e ridotti rispetto al passato. Per un dettaglio si
veda il nostro foglio informativo oppure il sito dell’Autorità Garante della Privacy –
www.garanteprivacy.it
Altri siti di interesse:
Autorità Garante per la protezione dei dati personali – www.garanteprivacy.it
Adiconsum – www.adiconsum.it (sotto “Soldi – Guida la nuovo codice …”)
CRIF – www.consumatori.crif.com
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