federfarma federazione nazionale unitaria dei titolari di farmacia italiani Roma, 12 gennaio 2007 Uff.-Prot.n° UE. AA/607/28/F7/PE Oggetto: Determinazione AIFA 4 gennaio 2007– Note AIFA 2006-2007 (Revisione note). ALLE ASSOCIAZIONI ROVINCIALI ALLE UNIONI REGIONALI Questa Federazione informa che sul Supplemento Ordinario n. 6 alla Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2007 è stata pubblicata la Determinazione AIFA 4 gennaio 2007 recante “Note AIFA 2006-2007 per l’uso appropriato dei farmaci” con la quale è stata effettuata una revisione delle note limitative. Il provvedimento ha decorrenza dal 24 gennaio 2007. L’art. 4 del provvedimento chiarisce che le nuove note non hanno valore retroattivo e quindi non incidono sui trattamenti in corso fino al successivo controllo da parte del medico o della struttura specialistica. La disposizione transitoria in esame riguarda unicamente i medici prescrittori che potranno continuare a garantire temporaneamente i farmaci, apponendo la nota, anche a quei soggetti che ne avessero perso eventualmente il diritto a seguito delle modifiche intervenute. Si chiarisce, inoltre, che la stessa disposizione non ha riflessi pratici nei confronti dei farmacisti che non sono chiamati, dal 24 gennaio 2007, a verificare se un’assistito mantenga il titolo ad ottenere un dato farmaco sottoposto a nota limitativa in regime di esenzione ma devono limitarsi a verificare la correttezza formale della prescrizione. In allegato alla presente circolare viene inviato il dispositivo e le premesse metodologiche del provvedimento (allegato n. 1 alla presente circolare). Il testo completo delle nuove note è prelevabile dal sito www.gazzettaufficiale.it. Nelle premesse alla Determinazione (allegato n. 1 al provvedimento), nell’ambito delle quali viene illustrata la “filosofia” del medesimo, l’Aifa sottolinea che le note rispondono ad una doppia esigenza: garantire l’accesso ai farmaci ritenuti essenziali ed efficace per le malattie croniche e epidemiologicamente rilevanti e governare le nuove indicazioni dei medicinali registrati che non sempre assicurano un vantaggio terapeutico rispetto alle cure esistenti. In ogni caso l’Aifa ricorda che le note devono essere osservate anche dai medici ospedalieri specialisti. L’art. 1 del provvedimento riformula le attuali note limitative, contenute nell’allegato 2 alla Determinazione, nell’ambito del quale, come di consueto, per ogni nota sono riportate la parte regolatoria, ossia le limitazioni di prescrivibilità all’interno delle indicazioni terapeutiche registrate dei farmaci interessati, ed una sezione che motiva le decisioni regolatorie adottate. Prima di esaminare le novità introdotte è necessario premettere che l’art. 5 della Determinazione in esame, nel confermare che il provvedimento sostituisce i precedenti, fa salve le note 12, 30, 30-bis 32 e 32-bis nonché l’allegato 2 (PHT) di cui alla Determinazione 29 ottobre 2004 – Note Aifa 2004, la cui validità è confermata fino all’entrata in vigore del Piano Terapeutico Aifa che sarà adottato nei prossimi mesi. Via Emanuele Filiberto, 190 - 00185 ROMA Tel. (06) 70380.1 - Telefax (06) 70476587 - e-mail:[email protected] Cod. Fisc. 01976520583 Pertanto, i principi attivi e i relativi farmaci contenuti nell’attuale PHT sono stati confermati. Non vi sono pertanto, al momento, riflessi sugli accordi vigenti sottoscritti ex art. 8 della legge 405/01. Tra le novità apportate dall’attuale provvedimento si evidenzia, preliminarmente, l’introduzione della nuova nota 4 (principi attivi duloxetina, gabapentin e pregabalin) per i casi di dolore persistente nei pazienti affetti da alcune neuropatie. Sono state abolite le note 9, 9-bis vincolando, tuttavia, la prescrizione di clopidogrel a carico del SSN all’adozione del Piano Terapeutico Aifa. Nota 1: è stato eliminato il riferimento all’età di 65 anni sostituito con un più generico riferimento all’età avanzata. Nota 11: è stata eliminata la condizione di rimborsabilità “chemioterapia antinfettiva in associazione con pirimetamina”. Note 12, 30, 30bis, 32 e 32-bis: come già accennato, restano invariate e in vigore fino alla pubblicazione del Piano terapeutico Aifa. Nota 13 : è stata inserita una nuova condizione di rimborsabilità per i pazienti con iperlipidemie non corrette dalla dieta, indotte da farmaci e con insufficienza renale cronica. Nota 40: è stata eliminata la condizione di rimborsabilità “tumori neuroendocrini non funzionanti che esprimono recettori per la somatostatina” Nota 66: i Coxib sono stati equiparati alla classe dei Fans non selettivi in termini di profilo beneficio/rischio. Nota 74: è stata meglio specificata la condizione relativa al trattamento dell’infertilità femminile. Nota 75 : sono stati aggiunti i principi attivi sildenafil, vardenafil, tadalafil (a uso orale); i relativi medicinali potranno essere prescritti a carico del SSN con le limitazioni indicate nella medesima nota a seguito dell’adozione dei relativi provvedimenti di riclassificazione in fascia A. Note 79 e 79-bis : sono state accorpate in un’unica nota identificata con il numero 79; in tale nota ci si riferisce a “soggetti” invece che a “donne”. Per le restanti note 2, 3, 5, 8, 10, 15, 28, 36, 39, 41, 42, 48, 51, 55, 56, 57, 59, 65, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 88 e 89 le modifiche hanno riguardato le motivazioni e i criteri applicativi ma non le condizioni di prescrivibilità. Si ritiene opportuno segnalare che l’attuale provvedimento, ha più dettagliatamente regolato le ipotesi di prescrizione da parte dei centri specialistici. Accanto alle formule già previste: - “Diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche delle Aziende Sanitarie” (nota 15); - “Diagnosi e piano terapeutico dei centri specializzati, Universitari o delle Aziende Sanitarie, individuati dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano” (note 39, 65, 79,); ne vengono introdotte altre, di seguito riportate: “Diagnosi e piano terapeutico di strutture specialistiche secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano” (note 8, 36, 40, 51, 74). “Diagnosi e piano terapeutico di specialisti secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano” (nota 78) “Diagnosi di specialisti secondo modalità adottate dalle Regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano” (nota 88) Ritenendo di fare cosa utile la scrivente allega una tabella pubblicata sul Sole-24ore-Sanità del 26 dicembre 2006, nella quale vengono sinteticamente riportate le novità introdotte dal provvedimento (allegato n. 2 alla presente circolare ). La Banca Dati Federfarma sarà aggiornata, in tempo utile, con le novità introdotte. La scrivente si riserva di tornare sull’argomento per ulteriori informazioni e chiarimenti. Cordiali saluti. IL SEGRETARIO Dott. Franco CAPRINO IL PRESIDENTE Dott. Giorgio SIRI All. n. 2 Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.